Onnicomprensività dello stipendio
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Onnicomprensività dello stipendio
Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Non è consentito erogare somme ai dipendenti dell’ente locale per attività che rientravano nei doveri d’ufficio, e al di fuori di qualsiasi istituto di salario accessorio definito dalla contrattazione o dalla legge. Per compiti che rientrano nelle attività d’ufficio, nessun compenso può essere erogato ai dipendenti degli Enti Locali in aggiunta all’ordinaria retribuzione. Nessuna somma può spettare se non in applicazione di una norma di contratto collettivo, nazionale o decentrato. La Corte dei Conti Puglia con le recenti sentenze n. 464 del 20.07.2010, n. 475 del 22.07.2010 e n. 487 del 2.08.2010 ha riaffermato con chiarezza il concetto di onnicomprensività della retribuzione, sia per i dirigenti che per il personale non dirigente. Le pronunce hanno riguardato il pagamento di compensi connessi ad un progetto attuativo di programmi della comunità europea; allo svolgimento di attività connesse alla gestione dei patti territoriali provinciali; alla titolarità del ruolo di responsabile di progetto, nella forma di un’indennità annua; alla costituzione di un gruppo di lavoro per l’esecuzione di un progetto di classificazione di strutture ricettive in ambito turistico. Tutte le fattispecie contestate sono accomunate dalla mancanza, accertata dalla magistratura contabile, di un presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale, che costituisse un titolo idoneo a legittimare gli emolumenti aggiuntivi. Onnicomprensività della retribuzione 1/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Vige nel nostro ordinamento, e in particolare per gli enti locali, il principio per cui l’ordinario trattamento economico mensile compensa il dipendente per lo svolgimento di tutti i compiti rientranti nei doveri d’ufficio. La Corte argomenta in modo estremamente dettagliato i fondamenti normativi di tale principio. Per quanto riguarda la dirigenza, il riferimento esplicito è all’art. 24, c. 3 del D.Lgs. 165/2001, che prevede che il trattamento economico remuneri “tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione”. Più complesso il quadro normativo per il personale del comparto: a partire dall’art. 31 del D.P.R. 347/1983 (rubricato “onnicomprensività”), che vieta di “corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dal presente decreto, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”, e che risulta passato indenne dalle abrogazioni espresse del D.Lgs. 165/2001 e da quelle conseguenti all’introduzione dei primi contratti collettivi. In ogni caso, tale principio sarebbe comunque desumibile dall’inderogabilità della struttura della retribuzione, stabilita dai contratti collettivi, secondo il combinato disposto degli artt. 2, c. 3 (“l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”) e 45, c. 1 (“il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”) del D.Lgs. 165/2001. Erogazioni di trattamenti accessori ai dipendenti E’ dunque il d.Lgs. 165/2001 stesso a riservare alla contrattazione, nazionale e decentrata, la definizione dei trattamenti economici, fondamentali ed accessori. La contrattazione ha sistematizzato la quasi totalità delle voci retributive accessorie nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, come descritto dagli artt. 15 e 17 del CCNL 1.04.1999, con le integrazioni successivamente intervenute. In esso trovano collocazione sia gli emolumenti di origine contrattuale (indennità di posizione, risultato, specifiche responsabilità, turno, rischio, disagio…) sia quelli previsti da norme di legge (incentivi alla progettazione, compensi per avvocatura, commissione elettorale, incentivi ICI…) che vi rientrano in forza del rimando dell’art. 15, c. 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999. 2/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Dal momento che la contrattazione ha stabilito una stretta correlazione fra percezione di ogni voce inclusa nel Fondo e conseguente controprestazione di lavoro da parte dei dipendenti interessati, ne deriva che dare corretta applicazione alle norme sopra richiamate difficilmente può portare ad una violazione del principio di onnicomprensività. Ogni erogazione di salario accessorio infatti trova giustificazione in una specifica norma di contratto e in una peculiare attività di lavoro svolta, che di conseguenza viene riconosciuta con un “di più” rispetto allo stipendio base. A fronte di una indennità di turno, ad esempio, vi è una prestazione lavorativa particolarmente disagiata nella articolazione dell’orario nel corso del mese. E’ chiaro quindi che gli istituti retributivi ulteriori rispetto al trattamento tabellare (disagio, rischio, indennità di maneggio valori…) sono un numero chiuso, e vanno applicati seguendo la disciplina contrattuale e quando ricorrano in concreto i relativi presupposti, e che non è consentita di conseguenza la creazione di nuove e diverse indennità a discrezione dell’amministrazione (nemmeno con l’accordo delle rappresentanze sindacali in sede locale). Detto in altri termini, la retribuzione ordinaria, nella sua componente fondamentale e in quella accessoria, ove vi siano i presupposti per riconoscere indennità contrattualmente previste, remunera tutte le prestazioni del personale dipendente del pubblico impiego, contrattualmente esigibili in ragione della categoria di inquadramento. E ciò anche quando si tratti di attività sporadiche, non coincidenti con quelle abituali, oppure che comportino uno sforzo o una difficoltà particolari. E’ questo il significato di onnicomprensività della retribuzione. Il comportamento gestionale contestato e censurato dalla Corte dei Conti è consistito viceversa nell’aver erogato somme ai dipendenti dell’ente locale per attività che rientravano nei doveri d’ufficio, ma al di fuori di qualsiasi istituto di salario accessorio definito dalla contrattazione o dalla legge. Attività del personale e compiti istituzionali Un profilo particolare del concetto di onnicomprensività è il suo riferimento ai “compiti istituzionali” o “doveri d’ufficio”. Infatti il trattamento economico che si considera in tutto esauriente, è la prestazione economica data dall’ente, in rapporto di corrispettività, a fronte 3/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 della controprestazione lavorativa del dipendente che consiste nell’adempiere a tutti i compiti ad esso affidati in ragione del rapporto di lavoro. E tali compiti sono tutti quelli che emergono nell’esercizio delle funzioni proprie dell’ente, e che ad esso sono affidate dalla legge. La Corte non trascura di richiamare i fondamenti giuridici dei compiti e delle funzioni particolarmente ampi nel caso degli enti locali quali comuni e province, da rinvenirsi nel testo unico 267/2000 all’art. 3, commi 2 (“il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” non diversamente dalla provincia al comma successivo), e 5 (“i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà”); e all’art. 4, c. 3 per cui “la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province… secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale”). Come si vede è ben difficile giustificare un’attività in concreto svolta dagli uffici degli enti locali, sostenendo la sua estraneità ai compiti istituzionali dell’ente stesso. Progetti di produttività secondo l’art. 15, c. 5 del CCNL 01.04.1999 La somma del trattamento fondamentale e di quello accessorio, nei casi e modi previsti dalla contrattazione, costituisce la retribuzione ordinaria che compensa integralmente lo svolgimento dei compiti che rientrano nei doveri d’ufficio. In un tale contesto, problemi possono nascere da quel sostanziale unicum nella contrattazione, che è l’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, particolarmente delicato perché consente l’impiego di somme ulteriori rispetto a quelle del Fondo per finalità di incentivazione. Le condizioni e i criteri per l’applicazione di questo istituto incentivante, oltre che nella disposizione contrattuale per la verità un po’ generica, si sono consolidati in fase applicativa e sono stati quindi dettagliati dall’ARAN nel noto pronunciamento 499-15L1. E’ noto che sia la Ragioneria Generale dello Stato nelle sue visite ispettive presso gli enti, sia la Corte dei Conti, considerano tali posizioni come linee guida vincolanti, e vera condizione di legittimità dell’istituto. 4/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Perciò in tanto i progetti di miglioramento dei servizi sono valido titolo giuridico alla base di pagamenti in favore dei dipendenti, in quanto siano aderenti alla forma e alla sostanza di quelle linee guida. Diversamente, come nel caso delle sentenze in commento, le erogazioni vengono considerate illegittime, e non è sufficiente evocare in modo apodittico concetti come l’attivazione di nuovi servizi o la riorganizzazione degli stessi, per giustificare aumenti di spesa del personale. Alcune argomentazioni difensive (ma non sufficienti per la Corte dei Conti) La Procura della Corte dei Conti ha evocato in giudizio direttamente i dirigenti che hanno adottato gli atti di liquidazione dei compensi per i quali è stata accertata la mancanza di un idoneo titolo giuridico. Naturalmente i dirigenti convenuti hanno svolto diverse argomentazioni difensive, tutte però giudicate insufficienti a scongiurare l’ipotesi della illegittimità delle corresponsioni e del conseguente danno erariale. (segue): i fondi spesi non erano dell’ente, ma finanziati da terzi Nel caso della sentenza 464, i fondi spesi erano di provenienza comunitaria, ed erano stati liquidati come incentivo al personale partecipante ad un progetto attuativo di un’iniziativa europea. Per la Corte tuttavia non ha alcun rilievo l’origine dei fondi erogati: infatti i fondi, indipendentemente dalla provenienza dalla Unione Europea o da privati, una volta acquisiti dall’ente e quindi confluiti nel suo bilancio, non si sottraggono alla disciplina concernente l’impiego delle risorse finanziarie dell’amministrazione locale. In particolare il principio dell’universalità del bilancio, per cui il complesso delle entrate finanzia il complesso delle spese, rende la provenienza della provvista del tutto irrilevante rispetto agli atti di gestione di quelle somme. (segue): si trattava di attività non rientranti negli ordinari doveri d’ufficio 5/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Le liquidazioni contestate sarebbero avvenute a fronte di prestazioni di lavoro che non potevano rientrare in quelle consuete ed usuali, compensate dalla retribuzione ordinaria. Qui la Corte ha gioco facile a dimostrare che tutte le attività degli enti locali sono svolte in base ad una previsione di legge, e come tali sono per definizione ascrivibili a doveri d’ufficio ed esigibili dai dipendenti. La contrattazione ha messo a disposizione degli strumenti per compensare e incentivare specifiche prestazioni lavorative: le diverse indennità (di posizione organizzativa, per specifiche responsabilità, disagio, rischio…); i compensi incentivanti la produttività, disciplinati puntualmente dagli artt. 17, c. 2, lett. a) e 18 del CCNL 01.04.1999 e con l’integrazione della contrattazione decentrata; i compensi ai sensi dell’art. 15, c. 5, del CCNL 01.04.1999, applicato secondo le linee guida che lo regolano. Ogni altra corresponsione è sine titulo, e quindi illegittima. (segue): si trattava di attività svolta fuori dall’orario di lavoro In quanto tale, l’attività svolta fuori orario di lavoro avrebbe comportato l’erogazione di compensi per lavoro straordinario, quindi quantomeno parte delle somme sarebbero stato comunque pagate ai dipendenti. Nemmeno questo argomento viene considerato sufficientemente solido a escludere la responsabilità. Secondo il giudice contabile lo straordinario ha regole proprie, limitative della spesa e di tutela del lavoratore; e poi implica una espressa autorizzazione preventiva a comprova dell’interesse pubblico alla sua effettuazione. Sul punto l’argomentazione della Corte omette di considerare che i dirigenti non hanno dato autorizzazioni allo straordinario probabilmente solo perché convinti di applicare legittimamente un istituto diverso, non preoccupandosi così di seguire diverse formalità. Tuttavia è forse significativo che non sia stato dato spazio a questa considerazione nell’affermazione dell’onnicomprensività come principio di diritto che informa di sé il rapporto di lavoro. In particolare, sotto tale profilo, manca l’attestazione non solo dell’interesse pubblico alla effettuazione degli straordinari, ma anche e soprattutto l’attestazione che le esigenze di servizio non potevano essere soddisfatte con il normale orario di servizio. (segue): se fosse stato affidato un incarico esterno, l’amministrazione avrebbe speso di più 6/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Sostiene la difesa che il risultato ottenuto ha comportato un risparmio di spesa, dal momento che i compensi incentivanti sono stati inferiori rispetto al costo di consulenze o incarichi esterni. Due le obiezioni: innanzitutto una tale affermazione deve essere comprovata da elementi concreti e non meramente enunciata come nel caso di specie; in secondo luogo questo assunto è in netto contrasto con la fisiologia del sistema che prevede che, normalmente, i compiti di pertinenza dell’Ente debbano essere curati dal personale della stessa amministrazione. Avvalersi di collaboratori esterni o di consulenti infatti è possibile solo in presenza dei precisi presupposti indicati dall’art. 7, c. 6, del D.Lgs 165/2001, in ogni caso in via eccezionale e non per finalità sostitutive di carenze quantitative di personale dell’amministrazione. Come dire: fino a prova contraria, lavorano i dipendenti dell’ente, e in orario d’ufficio. Conclusioni: una conferma e un importante principio di diritto Le tre sentenze in commento si distinguono per almeno due motivi. In primo luogo perseguono attività gestionali non conformi alle norme in materia di personale, anche quando abbiano comportato esborsi di poche migliaia di euro, confermando i timori di chi ha compiti di gestione e ha ragione di temere per la verifica di legittimità del proprio operato pur in un contesto normativo spesso confuso e in continua evoluzione. In secondo luogo, chiarito che tutti gli incarichi comunque conferiti dall’amministrazione di appartenenza e relativi ad attività d’ufficio devono ritenersi assoggettati al principio di onnicomprensività della retribuzione, costituita dal trattamento economico fondamentale ed accessorio, la Corte afferma con un chiarezza un importante principio nella gestione del personale: che l’onnicomprensività è un principio posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, e a presidio degli equilibri di finanza pubblica. dott. Alessandro Zanutto 7/8 Onnicomprensività dello stipendio, progetti e retribuzioni accessorie Scritto da dott. Alessandro Zanutto - funzionario amministrativo Martedì 16 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Dicembre 2010 11:27 Funzionario amministrativo del Comune di Bassano del Grappa, abilitato all'esercizio della professione forense 8/8