regolamento interno casa di riposo "s

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regolamento interno casa di riposo "s
Città di Avezzano
Regolamento interno
Casa di Riposo "S. Giuseppe"
Approvato con delibera di C.C. n. 121 del 27.3.1985
Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 18.02.2011
Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 13.07.2011
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A) PRATICHE DI INGRESSO
ART. 1
La Casa di Riposo "S. Giuseppe" ospita persone anziane in età pensionabile; possono essere
ospitate anche persone di età inferiore (non al di sotto dei 55 anni), che si trovino in determinate
condizioni sociali e personali da accertare caso per caso, fatta salva in ogni caso la autosufficienza
fisica e mentale.
In casi particolari, sottoposti alla valutazione ed autorizzazione preventiva del Servizio
Sociale del Comune di Avezzano, possono essere accolte domande di accesso alla struttura anche
da parte di soggetti per i quali non siano realizzati i limiti minimi di età di cui al precedente comma,
purché gli stessi siano legati da vincoli di parentela entro il 4° grado con ospiti della casa.
ART. 2
Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda al Sindaco.
ART. 3
Il Sindaco esamina la domanda, e, appena vi è la disponibilità di accettazione, invita la
persona ad un colloquio informativo, o, in casi particolari, il colloquio può essere sostituito dalla
visita domiciliare.
ART. 4
Chi aspira ad essere ospitato, deve produrre il certificato del medico curante e del sanitario
della Casa di Riposo, attestante l'esenzione da malattie infettive, da malattie mentali e da malattie
degenerative del sistema nervoso, che ne impediscano la vita comunitaria, nonché l'esito dell'esame
schermografico. lo stato di famiglia, il certificato penale e la copia autentica della denuncia dei
redditi per l'anno precedente.
ART. 5
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Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a:
firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni, in
relazione al Regolamento interno e alle condizioni economiche;
concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta;
indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di familiari e
conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità;
l'ospite, all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente;
l'ospite può entrare in Casa di Riposo solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta rilasciata
dal Comune, nella quale deve, tra l'altro, essere indicata la stanza ed il numero della
deliberazione di Giunta Municipale con la quale si è disposta l'ammissione.
Il richiedente sarà ritenuto decaduto dal diritto all'ammissione nella Casa di Riposo se non
avrà versato la cauzione e preso stabile dimora nella Casa di Riposto, nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di autorizzazione.
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B) ALLOGGIO
ART. 6
L'Ente ha facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto
dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria e dalle mutate
condizioni fisiche dell'ospite, verificate dal Direttore Sanitario e dalla Direzione della Casa di
Riposo ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dell'impegno sottoscritto
dall'anziano e/o dai parenti e/o dal Comune di residenza all'atto dell'ammissione.
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ART. 7
L'ospite al momento dell'ingresso si impegna a:
osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
mantenere in buono stato la stanza, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano
installate e adeguarsi alla richiesta dell'Ente di garantire la perfetta utilizzazione;
segnalare all'Ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e della apparecchiature
idrauliche ed elettriche della stanza.
E' vietata la riparazione e la manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione.
di consentire al personale di servizio, e a qualsiasi persona incaricata dall'Ente, di entrare
nella stanza per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni.
ART. 8
L'ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria e
trascuratezza.
ART. 9
E' fatto divieto di ospitare e ricevere nella propria stanza persone estranee qualunque sia il
legame di parentela a di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla presente norma, possono
essere autorizzate solo dalla Direzione.
C) VITTO
ART. 10
Il vitto è a carattere familiare.
I generi alimentari previsti e la loro quantità settimanale sono riportati nella tabella dietetica.
La lista giornaliera delle vivande à resa esecutiva dalla Direzione e viene predisposta dalla
stessa, con la consulenza del Sanitario e del Dietologo.
Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nella sala
da pranza.
Il vitto sarà consumato nella sala da pranzo.
In casi particolari, la Direzione autorizza il servizio in stanza.
E' vietato a chiunque di introdurre nella Casa di Riposo qualsiasi tipo di alimento o bevande
senza la preventiva autorizzazione scritta del servizio sanitario della Casa.
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D) RETTA
ART. 11
L'ospite è tenuto a versare anticipatamente la retta mensile, nella misura all'uopo stabilita con
apposita deliberazione della Giunta Municipale, nonché a saldare le spese extra addebitate.
ART. 12
Gli anziani che non sono nelle condizioni economiche per provvedere al pagamento
dell'intera retta saranno autorizzati con apposita delibera di Giunta Municipale, ad effettuare il
versamento mensile ridotto purché non vi siano parenti in grado di provvedere (figli, nipoti in linea
diretta, genitori, nuore e generi).
ART. 13
La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali
e collettivi predisposti dall'Ente.
E) ORARI
ART. 15
Gli orari dei pasti sono concordati dalla Direzione della Casa, a seconda della stazione, con la
rappresentanza degli ospiti.
ART.16
L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute; su tali
limitazioni vigilerà la Direzione Amministrativa, sentito il parere del medico curante o su sua
segnalazione.
L’ospite può ricevere visite secondo il seguente orario:
feriale: dalle ore 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 17:30
festivo: dalle ore 9:30 alle 11:30 e dalla 16:00 alle 19:00.
La Direzione della Casa di Riposo ed il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune
potranno derogare dagli orari di cui sopra in casi giudicati particolari.
Le visite dovranno essere effettuate negli appositi locali che la Direzione della Casa di Riposo
metterà a disposizione.
In casi particolari la Direzione ed il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune potranno
consentire le visite in camera.
ART. 17
L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:
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nei locali comuni dalle ore 22:30 alle ore 7:00;
in stanza dalle ore 21:00 fino alle ore 7:00.
F) ASSISTENZA MEDICO-INFERIMIERISTICA
ART. 18
Gli ospiti possono usufruire del medico di loro fiducia, che potranno utilizzare, d'accordo con
il medico convenzionato con la Casa di Riposo e la Direzione, dell'ambulatoria messo a
disposizione dal Comune che affida inoltre le prestazioni di carattere infermieristico al personale
abilitato.
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ART. 19
Il Dirigente sanitario convenzionato con la Casa di Riposo, svolge servizio di assistenza
medica per tutti gli anziani, tenendo per ciascuno di essi aggiornata la cartella sanitaria.
Rispetta le disposizioni e si consulta con il medico personale degli ospiti ogni qualvolta lo
ritiene utile e necessario.
ART. 20
Esprime il proprio parere su ogni anziano prima dell'ammissione dichiarandone la idoneità a
vivere in comunità e accertandone l'autosufficienza.
ART. 21
Il sanitario dà disposizioni alla fisioterapia per il servizio di riabilitazione degli anziani.
ART. 22
Controlla le condizioni igienico-sanitarie dell'Istituto e lo stato igienico-sanitario del presente
di servizio, formulando nei casi di carenza, al Direttore, i suggerimenti del caso.
Controllo, inoltre, il rispetto della tabella dietetica e la regolare attuazione delle prescrizioni
che devono essere formulate per iscritto, ed infine dà anche ogni necessaria prescrizione a
salvaguardia della salute e dell'igiene.
ART. 23
Il sanitario stabilisce eventuali norme di vita per gli anziani in base alle loro condizioni
fisiche.
ART. 24
Il personale infermieristico e la fisioterapista assistono alle visite mediche su richiesta del
sanitario.
ART. 25
Il fisioterapista, tra l'altro, è tenuto, su prescrizione medica a:
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applicare le tecniche generali e speciali di riabilitazione, per quei soggetti colpiti da patologia
neuromuscolare;
svolgere interventi di riabilitazione delle capacità verbali;
all'esecuzione dei compiti inerenti alla specifica qualificazione professionale e che richiedono
specializzazione ed autonomia operativa professionale; è inoltre responsabile del buon
funzionamento delle apparecchiature assegnategli.
ART. 26
L'infermiere professionale inoltre è tenuto a:
chiamare, in caso di necessità, il medico dell'ospite;
prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal
medico:
organizzare, su ordine curante, il trasposto all'ospedale di un ammalato;
egli è responsabile dell'armadietto farmaceutico, cura il rifornimento dell'armadietto di pronto
soccorso, secondo le direttive del sanitario, è incaricato della buona conservazione dei
medicinali e assistenza diretta al malato.
ART. 27
L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere a favore degli ospiti, e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica
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praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Ente stesso.
ART. 28
L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni specificate dalla legge e
per disposizioni amministrative.
ART. 29
L'assistenza all'anziano è svolta da infermieri e dagli assistenti.
Essa dovrà tendere alla socializzazione, dovrà seguire le direttive mediche e riabilitative,
dovrà supplire alle carenza individuali, provvedendo anche a vestire, lavare, imboccare, aiutare a
girarsi, tutti gli anziani che avessero bisogno.
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ART. 30
L'assistente è tenuto ad effettuare tra l'altro:
prestazioni relative alla pulizia personale dell'anziano (bagno, vestizione, cambio biancheria,
taglio unghie ed ogni altra forma di assistenza necessaria all'igiene personale?. Assistenza agli
anziani al fine di consentire la migliore mobilità. Assistenza durante i pasti. Vigilanza
continua sugli ospiti anziani. Prestazioni di piccole commissioni per conto degli anziani.
Collaborazione con il personale infermieristico ecc.
ART. 31
Il personale addetto alle pulizie è tenuto ad effettuare tra l'altro:
pulizia di tutti i locali degli ospiti;
Preparazione della tavola e riordino al termine dei pasti;
Trasporto di materiali di varia natura (biancheria, rifiuti solidi, generi alimentari, ecc.);
Servizio di lavanderia.;
Collaborazione con il personale di cucina (distribuzione dei cibi, lavaggio pentole e stoviglie;
selezionamento degli ortaggi, ecc);
Sono esclusi dai lavori inerenti alla persona fisica dell'anziano.
G) SERVIZI VARI
ART. 32
La Casa di Riposo mette a disposizione dell'ospite un servizio di bucato, stiratura e rammento,
che curerà i cambi di biancheria personale, da bagno e da letto.
ART. 33
L'operatore con la qualifica professionale di addetto al guardaroba, è responsabile del
guardaroba.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento e la conservazione della biancheria in dotazione
della Casa di Riposo, dovrà tenere un registro di carico e scarico.
E' tenuto ad effettuare, tra l'altro, la confezione, riparazione e stiratura di indumenti e
biancheria.
ART. 34
Il servizio approvvigionamento viene curato attraverso il servizio economato, secondo il
proprio regolamento.
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ART. 35
Il servizio di cucina viene espletato dal personale addetto.
Il cuoco è responsabile della corretta conservazione, preparazione e presentazione dei cibi nel
rispetto della tabella dietetica.
Coordina e distribuisce i compiti fra i suoi collaboratori.
Mantiene un registro di carico e scarico della merce consegnatagli settimanalmente e
giornalmente per la merce deteriorabile.
Cura le derrate alimentari, gli attrezzi e i macchinari avuti in dotazione e custodia.
ART. 36
In cucina può entrare solo il personale addetto al servizio, i fornitori per la consegna, gli
inservienti addetti alla distribuzione del pasto e per ritirare le razioni: e ciò solo nei modi, nei tempi
e nello spazio concordato con il cuoco e disposto dalla Direzione.
ART. 37
Il servizio di assistenza religiosa è svolto dal personale della Parrocchia, convenzionato.
Nessun atto religioso può essere compiuto contro la volontà dell'interessato; chiunque desideri
ricevere assistenza religiosa al di fuori di quella Cattolica, può ottenerla purché egli stesso indichi il
Ministro del proprio Culto disponibile.
ART. 38
Per il personale religioso che presta servizio a tempo pieno, si fa riferimento alla convenzione
stipulata tra Comune e l'Ordine religioso.
ART. 39
L'operatore addetto ai servizi generali è tenuto a svolgere, tra l'altro, lavori di manutenzione,
come piccoli rappezzi, modesto intervento sui muri, anche con l'ausilio di mezzi di semplice
manovrabilità, modesti lavori di falegnameria, imbiancaggio, ecc. Lavori di manovalanza e fatica,
cura l'autoparco e guida automezzi, è addetto alla conduzione del centralino telefonico, espleta
servizio di anticamera.
ART. 40
Nella propria stanza è consentito, dietro autorizzazione della Direzione, l'uso di apparecchi
audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata dove questi esistano;
in tutti gli altri casi si dovrà usufruire solo di antenna interna, ogni eventuale onere a ciò derivante, è
a carico dell'interessato.
ART. 41
L'uso degli apparecchi audiovisivi, comunque, non deve arrecare disturbo agli altri e non è
consentito in orario di silenzio.
ART. 42
L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti, in
particolare non deve bloccare il pulsante quando segna "occupato":
non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si si a fermata al piano;
è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre
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necessarie, se non accompagnate.
H) RAPPORTI CON IL PERSONALE
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ART. 43
L'ospite:
non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di
servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore:
deve mantenere con il personale e gli altri ospiti rapporti di reciproco rispetto, comprensione,
collaborazione e solidarietà, con comportamenti improntati a gentilezza e cortesia.
nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti del
servizio, può rivolgersi alla Direzione.
I) - RAPPORTI CON L'AMBIENTE ESTERNO ART. 44
La Direzione della Casa, favorisce al massimo i rapporti dell'ospite con l'esterno aiutandolo a
mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente
di residenza. E' libero di ricevere nell'apposita sala, visite di familiari, parenti ed amici, di recarsi al
paese di provenienza o in altro luogo, quando lo desideri, di uscire dalla Casa tutti i giorni. Per
necessità funzionali, l'ospite che si allontana per qualche giorno dalla Casa di Riposo, dovrà darne
comunicazione alla Direzione, precisando il periodo di assenza e nel contempo ha il dovere di
avvisare tempestivamente la Direzione qualora non sia in grado di rientrare per il tempo previsto.
ART. 45
Gli ospiti possono uscire dall'Istituto senza particolari permessi nelle ore consentite dalle
disposizioni interne in vigore, purché segnalino nell'apposito registro in portineria l'orario di uscita
e quello di entrata.
L) - NORME DI INTERESSE GENERALE ART. 46
L'anziano deve adeguarsi alle decisioni dell'Ente e della rappresentanza degli ospiti prese
nell'interesse generale della Comunità.
-
ART. 47
All'ospite è fatto divieto di:
stendere capi di biancheria alle finestre, si possono utilizzare, a tale scopo, stenditoi non
visibili dall'esterno;
tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali delle finestre quando siano pericolosi per le
persone che passano o sostano sotto le finestre;
utilizzare fornelli a combustibile;
usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri ospiti;
gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o
nuocere al buono stato delle condutture;
fumare, salvo nei locali dove è consentito.
ART. 48
La battitura dei tappeti è consentita esclusivamente al mattino e in modo da non arrecare
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disturbo agli alloggi sottostanti.
ART. 49
L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di
stanza.
ART. 50
E' vietato asportare dalle sale di uso comune ogni cosa che costituisce corredo della stessa.
M) - CUSTODIA DEI VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE ART. 51
L'Ente, al fine di tutelare i beni dell'ospite, in caso di suo decesso, non permetterà ad alcuno di
asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria documentazione scritta, dalla quale si
evince che i richiedenti sono gli effettivi aventi diritto all'eredità.
ART. 52
L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti;
declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti e alle loro
cose.
N) - DIMISSIONE ED ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE ART. 53
L'ospite, con preavviso di gg. 30, può comunicare la disdetta della camera che verrà dal primo
giorno del mese successivo e potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale senza interessi
e previa soddisfazione di ogni eventuale pendenza.
ART. 54
Il Sindaco, su delibera della Giunta Municipale, su proposta della Direzione, sentita la
rappresentanza degli ospiti, ha la facoltà di dimettere l'ospite, con 30 giorni di preavviso, qualora
questi:
tenga insistentemente un comportamento contrario alle norme del presente regolamento,
pregiudizievole per la comunità e di grave disturbo agli altri;
sia moroso nel pagamento della retta;
sia affetto da malattia invalidante o mentale tale da non permettere la sua ulteriore
permanenza in comunità. In tal caso la decisione della Giunta Municipale dovrà essere
sostenuta dalla proposta del medico della Casa di Riposo.
O) - ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI ART. 55
L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che riterrà più opportuno. Potrà
occupare il tempo libero in attività ricreative, culturali, occupazionali, spontaneamente scelte. Le
attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali o a favore della Casa, in questo caso
l'apporto del lavoro eseguito dall'ospite potrà essere sia a titolo gratuito, che su congruo compenso
che sarà stabilito dall'Ente, mediante riduzione della retta. L'ospite può svolgere lavoro remunerato
anche all'esterno della Casa.
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ART. 56
Occorre, ove possibile, sviluppare la compartecipazione dell'anziano (rifare i letti,
apparecchiare, fare i piccoli servizi, cucinare, lavare, stirare, giardinaggio, ecc.) tenendo presente
che:
a nessun ospite può essere richiesto contro la sua volontà alcun servizio, specie se in contrasto
con la sua educazione, le abitudini, la morale e la sensibilità;
bisogna sforzarsi di stimolare l'anziano a prendere iniziative di autogestione; le varie
mansioni degli anziani saranno disciplinate da apposite circolari esplicative.
P) - SERVIZIO SOCIALE ART. 57
All'assistente sociale competono le seguenti mansioni: interventi operativi socio-assistenziali,
attuati mediante l'applicazione di tecniche e metodologie proprie del servizio sociale, esecuzione dei
compiti inerenti alla specifica qualificazione professionale e che richiedono specializzazione ed
autonomia operativa professionale, formulazione dell'anamnesi socio-familiare al momento
dell'ammissione dell'utente.
-
-
Durante la permanenza:
interventi di stimolazione, chiarificazione a sostegno psicologico dell'anziano, della famiglia e
del personale ai vai livelli per il superamento di tutti quegli ostacoli che si vengono a creare in
un ambiente comunitario;
intervento di consulenza per lo studio e l'attuazione di proposte nell'ambito del servizio
sociale.
partecipazione attraverso anche il lavoro di equipe, alla formulazione e programmazione degli
interventi operativi.
rapporti con le strutture operanti all'esterno dell'Istituto per il disbrigo di pratiche d'ufficio,
informazioni, ecc.
Q) - DIRETTORE ART. 58
Secondo le direttive date dall'Amministrazione attraverso il Capo Settore Socio-Assistenziale,
al Direttore competono le seguenti mansioni:
a)
- dà esecuzione all'ammissione e alla dimissione nella Casa di Riposo secondo le direttive
della Giunta Municipale;
b)
- é il coordinatore del personale dell'Istituto;
c)
- stabilisce i turni di lavoro, la rotazione delle ferie (sentita la rappresentanza sindacale) e le
sostituzioni per malattia;
d)
- rende esecutiva la tabella dietetica;
e)
- controlla tutti i servizi ed in special modo il servizio di economato, di cucina e di
guardaroba;
f)
- prende in via d'urgenza, salva ratifica, tutti i provvedimenti inderogabili ed improvvisi che si
rendessero necessari per il buon andamento dell'Istituto, dandone immediata comunicazione
agli Organi responsabili del Comune;
g)
- è a disposizione degli anziani per eventuali reclami, suggerimenti, richieste e proposte;
h)
- può chiedere al medico il riesame del singolo caso clinico onde stabilire diversa norma di
comportamento;
i)
- organizza la vita dell'Istituto con la collaborazione degli anziani, dell'Assistente Sociale,
della fisioterapista, del medico ed altro personale che riterrà opportuno, promuovendo nei
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l)
limiti del possibile l'autogestione della Casa;
- partecipa e collabora ad eventuali corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale.
ART. 59
L'Istruttore amministrativo contabile provvede, tra l'altro, all'espletamento dei seguenti
compiti: tenuta dell'inventario dei beni, tenuta dei registri di carico e scarico, espletamento delle
pratiche amministrative relative alle ammissioni, dimissioni degli anziani; definizione delle
modalità di approvvigionamento più convenienti in rapporto alla specie del bene e del servizio da
acquistare, compilazione di tabelle di approvvigionamento indicanti l'entità degli acquisti e delle
relative istruttorie. Controllo sulla e sui prezzi dei beni da acquistare; richiesta e controllo
combustibili; controllo della rispondenza delle merci acquistate alle caratteristiche di contratto e alle
certificazioni sul documento di entrata delle merci; liquidazione delle forniture, ecc.
R) - VOLONTARIATO ART. 60
La collaborazione dei volontari (studenti, familiari, privati cittadini) può essere ammessa
purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione
interna degli ospiti e del personale.
ART. 61
Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato, con apposita delibera di Giunta
Municipale, deve essere garantita l'assicurazione infortuni e responsabilità civile con apposita
polizza a carico degli stessi. Il servizio stesso non può essere comunque interpretato come
prestazione d'opera subordinata né impegna in alcun modo il Comune. La volontà di svolgere una
attività di volontariato deve risultare da domanda scritta indirizzata al Sindaco.
ART. 62
La prestazione volontaria non obbliga il Comune ad alcun impegno economico.
ART. 63
I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi serio pregiudizio all'organizzazione e
al funzionamento della Casa.
ART. 64
I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro
affidati.
ART. 65
La Direzione intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca, al
fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti della Casa.
S) - VARIE ART. 66
Determinati servizi tra quelli indicati nel presente regolamento possono essere gestiti dal
Comune anche attraverso affidamento a Enti, persone e cooperative, ferma restando l'osservanza di
tutte le norme contenute nel presente regolamento.
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ART. 67
Si costituisce il Consiglio della Casa che è l'organo di gestione interno paritario tra il
Comune, gli anziani ed eventuali responsabili dell'Ente appaltatore, che propone modifiche e
suggerisce provvedimenti in relazione alle norme di vita comunitaria ed all'attività lavorativa
all'interno ed all'esterno della Casa.
1)
2)
3I
4)
ART. 68
Il Consiglio della Casa si compone di n. 4 persone così individuate:
- Direttore
- n. 1 rappresentante del personale della Casa di Riposo;
- n. 2 rappresentanti degli ospiti (di cui n. 1 di sesso maschile, n. 1 di sesso femminile);
- Il responsabile del servizio sanitario.
Ove taluni servizi siano gestiti nel modo indicato nel precedente art. 66, alla riunione del
Consiglio della Casa partecipa anche un rappresentante di tale servizio.
ART. 69
Si costituisce la "rappresentanza degli ospiti". Esso è un organo consultivo che ha lo scopo di
garantire la partecipazione degli utenti della Casa di Riposo alla conduzione e alla organizzazione
dei servizi ad essi destinati.
I compiti e le relative modalità sono disciplinate dall'apposito Statuto di cui all'allegato n. 1.
ART. 70
E' previsto in casi particolari, da valutarsi singolarmente, ospitare in Casa di Riposo anziani
per periodi brevi (purché non inferiori a 30 giorni).
Per detto servizio valgono tutte le disposizioni di cui al presente regolamento e alle eventuali
circolari aggiuntive.
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STATUTO
DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI
ART. 1
Gli ospiti si riuniranno in Assemblea generale per la designazione dei candidati.
ART. 2
Ogni ospite può votare tre preferenze tra i candidati.
ART. 3
I primi due eletti costituiranno la rappresentanza degli ospiti che fanno parte di diritto del
Consiglio della Casa.
ART. 4
La rappresentanza degli ospiti resta in carica un anno.
ART. 5
Le norme regolamentari per le elezioni saranno emanate dall'assemblea generale ad ogni
rinnovo della rappresentanza degli ospiti.
ART. 6
La rappresentanza degli ospiti eleggerà il Segretario.
ART. 7
Il Segretario può proporre all'assemblea generale lo scioglimento anticipato della
rappresentanza degli ospiti qualora questa venisse meno ai suoi compiti.
ART. 8
Il Segretario alla scadenza del mandato resterà in carica con il compito di reggente per la
preparazione delle nuove elezioni.
a)
b)
c)
ART. 9
Scopi ed obblighi della Rappresentanza degli ospiti:
- realizzare la partecipazione e collaborazione degli ospiti nella gestione dei servizi;
- fornire all'Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione
dei programmi.
- collaborare con l'Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di stabilire
rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione e rispetto.
ART. 10
E' obbligo morale per i membri della rappresentanza di partecipare alle sedute del Consiglio
della Casa.
ART. 11
Ogni assenza deve essere giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate, il rappresentante
decade dal suo incarico e viene sostituito dal candidato primo escluso in graduatoria.
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ART. 12
I membri della Rappresentanza degli ospiti sono vincolati dal "segreto d'ufficio" e non
possono proporre alla discussione pubblicata fatti personali propri e degli ospiti. Il rappresentante
che non rispettasse il segreto d'ufficio sarà esonerato dall'incarico.
ART. 13
Alle riunioni della Rappresentanza degli
dell'Amministrazione dell'Ente.
ospiti
possono
partecipare
membri
ART. 14
La Rappresentanza degli ospiti deve riunirsi almeno ogni tre mesi a cura della Direzione per
esaminare la situazione dei servizi, muovere reclami, suggerire miglioramenti nei servizi.
ART. 15
E' obbligatoria la compilazione dei verbali di ogni seduta con l'indicazione specifica dei
suggerimenti e delle censure.
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