regolamento interno casa di riposo "s
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regolamento interno casa di riposo "s
Città di Avezzano Regolamento interno Casa di Riposo "S. Giuseppe" Approvato con delibera di C.C. n. 121 del 27.3.1985 Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 18.02.2011 Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 13.07.2011 1 A) PRATICHE DI INGRESSO ART. 1 La Casa di Riposo "S. Giuseppe" ospita persone anziane in età pensionabile; possono essere ospitate anche persone di età inferiore (non al di sotto dei 55 anni), che si trovino in determinate condizioni sociali e personali da accertare caso per caso, fatta salva in ogni caso la autosufficienza fisica e mentale. In casi particolari, sottoposti alla valutazione ed autorizzazione preventiva del Servizio Sociale del Comune di Avezzano, possono essere accolte domande di accesso alla struttura anche da parte di soggetti per i quali non siano realizzati i limiti minimi di età di cui al precedente comma, purché gli stessi siano legati da vincoli di parentela entro il 4° grado con ospiti della casa. ART. 2 Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda al Sindaco. ART. 3 Il Sindaco esamina la domanda, e, appena vi è la disponibilità di accettazione, invita la persona ad un colloquio informativo, o, in casi particolari, il colloquio può essere sostituito dalla visita domiciliare. ART. 4 Chi aspira ad essere ospitato, deve produrre il certificato del medico curante e del sanitario della Casa di Riposo, attestante l'esenzione da malattie infettive, da malattie mentali e da malattie degenerative del sistema nervoso, che ne impediscano la vita comunitaria, nonché l'esito dell'esame schermografico. lo stato di famiglia, il certificato penale e la copia autentica della denuncia dei redditi per l'anno precedente. ART. 5 - Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a: firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni, in relazione al Regolamento interno e alle condizioni economiche; concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta; indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di familiari e conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità; l'ospite, all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente; l'ospite può entrare in Casa di Riposo solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, nella quale deve, tra l'altro, essere indicata la stanza ed il numero della deliberazione di Giunta Municipale con la quale si è disposta l'ammissione. Il richiedente sarà ritenuto decaduto dal diritto all'ammissione nella Casa di Riposo se non avrà versato la cauzione e preso stabile dimora nella Casa di Riposto, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di autorizzazione. 2 B) ALLOGGIO ART. 6 L'Ente ha facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria e dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite, verificate dal Direttore Sanitario e dalla Direzione della Casa di Riposo ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dell'impegno sottoscritto dall'anziano e/o dai parenti e/o dal Comune di residenza all'atto dell'ammissione. - - ART. 7 L'ospite al momento dell'ingresso si impegna a: osservare le regole d'igiene dell'ambiente; mantenere in buono stato la stanza, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alla richiesta dell'Ente di garantire la perfetta utilizzazione; segnalare all'Ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e della apparecchiature idrauliche ed elettriche della stanza. E' vietata la riparazione e la manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione. di consentire al personale di servizio, e a qualsiasi persona incaricata dall'Ente, di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. ART. 8 L'ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria e trascuratezza. ART. 9 E' fatto divieto di ospitare e ricevere nella propria stanza persone estranee qualunque sia il legame di parentela a di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla presente norma, possono essere autorizzate solo dalla Direzione. C) VITTO ART. 10 Il vitto è a carattere familiare. I generi alimentari previsti e la loro quantità settimanale sono riportati nella tabella dietetica. La lista giornaliera delle vivande à resa esecutiva dalla Direzione e viene predisposta dalla stessa, con la consulenza del Sanitario e del Dietologo. Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nella sala da pranza. Il vitto sarà consumato nella sala da pranzo. In casi particolari, la Direzione autorizza il servizio in stanza. E' vietato a chiunque di introdurre nella Casa di Riposo qualsiasi tipo di alimento o bevande senza la preventiva autorizzazione scritta del servizio sanitario della Casa. 3 D) RETTA ART. 11 L'ospite è tenuto a versare anticipatamente la retta mensile, nella misura all'uopo stabilita con apposita deliberazione della Giunta Municipale, nonché a saldare le spese extra addebitate. ART. 12 Gli anziani che non sono nelle condizioni economiche per provvedere al pagamento dell'intera retta saranno autorizzati con apposita delibera di Giunta Municipale, ad effettuare il versamento mensile ridotto purché non vi siano parenti in grado di provvedere (figli, nipoti in linea diretta, genitori, nuore e generi). ART. 13 La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'Ente. E) ORARI ART. 15 Gli orari dei pasti sono concordati dalla Direzione della Casa, a seconda della stazione, con la rappresentanza degli ospiti. ART.16 L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute; su tali limitazioni vigilerà la Direzione Amministrativa, sentito il parere del medico curante o su sua segnalazione. L’ospite può ricevere visite secondo il seguente orario: feriale: dalle ore 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 17:30 festivo: dalle ore 9:30 alle 11:30 e dalla 16:00 alle 19:00. La Direzione della Casa di Riposo ed il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune potranno derogare dagli orari di cui sopra in casi giudicati particolari. Le visite dovranno essere effettuate negli appositi locali che la Direzione della Casa di Riposo metterà a disposizione. In casi particolari la Direzione ed il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune potranno consentire le visite in camera. ART. 17 L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: - nei locali comuni dalle ore 22:30 alle ore 7:00; in stanza dalle ore 21:00 fino alle ore 7:00. F) ASSISTENZA MEDICO-INFERIMIERISTICA ART. 18 Gli ospiti possono usufruire del medico di loro fiducia, che potranno utilizzare, d'accordo con il medico convenzionato con la Casa di Riposo e la Direzione, dell'ambulatoria messo a disposizione dal Comune che affida inoltre le prestazioni di carattere infermieristico al personale abilitato. 4 ART. 19 Il Dirigente sanitario convenzionato con la Casa di Riposo, svolge servizio di assistenza medica per tutti gli anziani, tenendo per ciascuno di essi aggiornata la cartella sanitaria. Rispetta le disposizioni e si consulta con il medico personale degli ospiti ogni qualvolta lo ritiene utile e necessario. ART. 20 Esprime il proprio parere su ogni anziano prima dell'ammissione dichiarandone la idoneità a vivere in comunità e accertandone l'autosufficienza. ART. 21 Il sanitario dà disposizioni alla fisioterapia per il servizio di riabilitazione degli anziani. ART. 22 Controlla le condizioni igienico-sanitarie dell'Istituto e lo stato igienico-sanitario del presente di servizio, formulando nei casi di carenza, al Direttore, i suggerimenti del caso. Controllo, inoltre, il rispetto della tabella dietetica e la regolare attuazione delle prescrizioni che devono essere formulate per iscritto, ed infine dà anche ogni necessaria prescrizione a salvaguardia della salute e dell'igiene. ART. 23 Il sanitario stabilisce eventuali norme di vita per gli anziani in base alle loro condizioni fisiche. ART. 24 Il personale infermieristico e la fisioterapista assistono alle visite mediche su richiesta del sanitario. ART. 25 Il fisioterapista, tra l'altro, è tenuto, su prescrizione medica a: - - applicare le tecniche generali e speciali di riabilitazione, per quei soggetti colpiti da patologia neuromuscolare; svolgere interventi di riabilitazione delle capacità verbali; all'esecuzione dei compiti inerenti alla specifica qualificazione professionale e che richiedono specializzazione ed autonomia operativa professionale; è inoltre responsabile del buon funzionamento delle apparecchiature assegnategli. ART. 26 L'infermiere professionale inoltre è tenuto a: chiamare, in caso di necessità, il medico dell'ospite; prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie; interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico: organizzare, su ordine curante, il trasposto all'ospedale di un ammalato; egli è responsabile dell'armadietto farmaceutico, cura il rifornimento dell'armadietto di pronto soccorso, secondo le direttive del sanitario, è incaricato della buona conservazione dei medicinali e assistenza diretta al malato. ART. 27 L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti, e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica 5 praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Ente stesso. ART. 28 L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni specificate dalla legge e per disposizioni amministrative. ART. 29 L'assistenza all'anziano è svolta da infermieri e dagli assistenti. Essa dovrà tendere alla socializzazione, dovrà seguire le direttive mediche e riabilitative, dovrà supplire alle carenza individuali, provvedendo anche a vestire, lavare, imboccare, aiutare a girarsi, tutti gli anziani che avessero bisogno. - - ART. 30 L'assistente è tenuto ad effettuare tra l'altro: prestazioni relative alla pulizia personale dell'anziano (bagno, vestizione, cambio biancheria, taglio unghie ed ogni altra forma di assistenza necessaria all'igiene personale?. Assistenza agli anziani al fine di consentire la migliore mobilità. Assistenza durante i pasti. Vigilanza continua sugli ospiti anziani. Prestazioni di piccole commissioni per conto degli anziani. Collaborazione con il personale infermieristico ecc. ART. 31 Il personale addetto alle pulizie è tenuto ad effettuare tra l'altro: pulizia di tutti i locali degli ospiti; Preparazione della tavola e riordino al termine dei pasti; Trasporto di materiali di varia natura (biancheria, rifiuti solidi, generi alimentari, ecc.); Servizio di lavanderia.; Collaborazione con il personale di cucina (distribuzione dei cibi, lavaggio pentole e stoviglie; selezionamento degli ortaggi, ecc); Sono esclusi dai lavori inerenti alla persona fisica dell'anziano. G) SERVIZI VARI ART. 32 La Casa di Riposo mette a disposizione dell'ospite un servizio di bucato, stiratura e rammento, che curerà i cambi di biancheria personale, da bagno e da letto. ART. 33 L'operatore con la qualifica professionale di addetto al guardaroba, è responsabile del guardaroba. Per quanto riguarda l'approvvigionamento e la conservazione della biancheria in dotazione della Casa di Riposo, dovrà tenere un registro di carico e scarico. E' tenuto ad effettuare, tra l'altro, la confezione, riparazione e stiratura di indumenti e biancheria. ART. 34 Il servizio approvvigionamento viene curato attraverso il servizio economato, secondo il proprio regolamento. 6 ART. 35 Il servizio di cucina viene espletato dal personale addetto. Il cuoco è responsabile della corretta conservazione, preparazione e presentazione dei cibi nel rispetto della tabella dietetica. Coordina e distribuisce i compiti fra i suoi collaboratori. Mantiene un registro di carico e scarico della merce consegnatagli settimanalmente e giornalmente per la merce deteriorabile. Cura le derrate alimentari, gli attrezzi e i macchinari avuti in dotazione e custodia. ART. 36 In cucina può entrare solo il personale addetto al servizio, i fornitori per la consegna, gli inservienti addetti alla distribuzione del pasto e per ritirare le razioni: e ciò solo nei modi, nei tempi e nello spazio concordato con il cuoco e disposto dalla Direzione. ART. 37 Il servizio di assistenza religiosa è svolto dal personale della Parrocchia, convenzionato. Nessun atto religioso può essere compiuto contro la volontà dell'interessato; chiunque desideri ricevere assistenza religiosa al di fuori di quella Cattolica, può ottenerla purché egli stesso indichi il Ministro del proprio Culto disponibile. ART. 38 Per il personale religioso che presta servizio a tempo pieno, si fa riferimento alla convenzione stipulata tra Comune e l'Ordine religioso. ART. 39 L'operatore addetto ai servizi generali è tenuto a svolgere, tra l'altro, lavori di manutenzione, come piccoli rappezzi, modesto intervento sui muri, anche con l'ausilio di mezzi di semplice manovrabilità, modesti lavori di falegnameria, imbiancaggio, ecc. Lavori di manovalanza e fatica, cura l'autoparco e guida automezzi, è addetto alla conduzione del centralino telefonico, espleta servizio di anticamera. ART. 40 Nella propria stanza è consentito, dietro autorizzazione della Direzione, l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata dove questi esistano; in tutti gli altri casi si dovrà usufruire solo di antenna interna, ogni eventuale onere a ciò derivante, è a carico dell'interessato. ART. 41 L'uso degli apparecchi audiovisivi, comunque, non deve arrecare disturbo agli altri e non è consentito in orario di silenzio. ART. 42 L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti, in particolare non deve bloccare il pulsante quando segna "occupato": non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata; non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si si a fermata al piano; è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre 7 necessarie, se non accompagnate. H) RAPPORTI CON IL PERSONALE - ART. 43 L'ospite: non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore: deve mantenere con il personale e gli altri ospiti rapporti di reciproco rispetto, comprensione, collaborazione e solidarietà, con comportamenti improntati a gentilezza e cortesia. nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti del servizio, può rivolgersi alla Direzione. I) - RAPPORTI CON L'AMBIENTE ESTERNO ART. 44 La Direzione della Casa, favorisce al massimo i rapporti dell'ospite con l'esterno aiutandolo a mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di residenza. E' libero di ricevere nell'apposita sala, visite di familiari, parenti ed amici, di recarsi al paese di provenienza o in altro luogo, quando lo desideri, di uscire dalla Casa tutti i giorni. Per necessità funzionali, l'ospite che si allontana per qualche giorno dalla Casa di Riposo, dovrà darne comunicazione alla Direzione, precisando il periodo di assenza e nel contempo ha il dovere di avvisare tempestivamente la Direzione qualora non sia in grado di rientrare per il tempo previsto. ART. 45 Gli ospiti possono uscire dall'Istituto senza particolari permessi nelle ore consentite dalle disposizioni interne in vigore, purché segnalino nell'apposito registro in portineria l'orario di uscita e quello di entrata. L) - NORME DI INTERESSE GENERALE ART. 46 L'anziano deve adeguarsi alle decisioni dell'Ente e della rappresentanza degli ospiti prese nell'interesse generale della Comunità. - ART. 47 All'ospite è fatto divieto di: stendere capi di biancheria alle finestre, si possono utilizzare, a tale scopo, stenditoi non visibili dall'esterno; tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali delle finestre quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre; utilizzare fornelli a combustibile; usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri ospiti; gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre; vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture; fumare, salvo nei locali dove è consentito. ART. 48 La battitura dei tappeti è consentita esclusivamente al mattino e in modo da non arrecare 8 disturbo agli alloggi sottostanti. ART. 49 L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di stanza. ART. 50 E' vietato asportare dalle sale di uso comune ogni cosa che costituisce corredo della stessa. M) - CUSTODIA DEI VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE ART. 51 L'Ente, al fine di tutelare i beni dell'ospite, in caso di suo decesso, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria documentazione scritta, dalla quale si evince che i richiedenti sono gli effettivi aventi diritto all'eredità. ART. 52 L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti e alle loro cose. N) - DIMISSIONE ED ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE ART. 53 L'ospite, con preavviso di gg. 30, può comunicare la disdetta della camera che verrà dal primo giorno del mese successivo e potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale senza interessi e previa soddisfazione di ogni eventuale pendenza. ART. 54 Il Sindaco, su delibera della Giunta Municipale, su proposta della Direzione, sentita la rappresentanza degli ospiti, ha la facoltà di dimettere l'ospite, con 30 giorni di preavviso, qualora questi: tenga insistentemente un comportamento contrario alle norme del presente regolamento, pregiudizievole per la comunità e di grave disturbo agli altri; sia moroso nel pagamento della retta; sia affetto da malattia invalidante o mentale tale da non permettere la sua ulteriore permanenza in comunità. In tal caso la decisione della Giunta Municipale dovrà essere sostenuta dalla proposta del medico della Casa di Riposo. O) - ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI ART. 55 L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che riterrà più opportuno. Potrà occupare il tempo libero in attività ricreative, culturali, occupazionali, spontaneamente scelte. Le attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali o a favore della Casa, in questo caso l'apporto del lavoro eseguito dall'ospite potrà essere sia a titolo gratuito, che su congruo compenso che sarà stabilito dall'Ente, mediante riduzione della retta. L'ospite può svolgere lavoro remunerato anche all'esterno della Casa. 9 ART. 56 Occorre, ove possibile, sviluppare la compartecipazione dell'anziano (rifare i letti, apparecchiare, fare i piccoli servizi, cucinare, lavare, stirare, giardinaggio, ecc.) tenendo presente che: a nessun ospite può essere richiesto contro la sua volontà alcun servizio, specie se in contrasto con la sua educazione, le abitudini, la morale e la sensibilità; bisogna sforzarsi di stimolare l'anziano a prendere iniziative di autogestione; le varie mansioni degli anziani saranno disciplinate da apposite circolari esplicative. P) - SERVIZIO SOCIALE ART. 57 All'assistente sociale competono le seguenti mansioni: interventi operativi socio-assistenziali, attuati mediante l'applicazione di tecniche e metodologie proprie del servizio sociale, esecuzione dei compiti inerenti alla specifica qualificazione professionale e che richiedono specializzazione ed autonomia operativa professionale, formulazione dell'anamnesi socio-familiare al momento dell'ammissione dell'utente. - - Durante la permanenza: interventi di stimolazione, chiarificazione a sostegno psicologico dell'anziano, della famiglia e del personale ai vai livelli per il superamento di tutti quegli ostacoli che si vengono a creare in un ambiente comunitario; intervento di consulenza per lo studio e l'attuazione di proposte nell'ambito del servizio sociale. partecipazione attraverso anche il lavoro di equipe, alla formulazione e programmazione degli interventi operativi. rapporti con le strutture operanti all'esterno dell'Istituto per il disbrigo di pratiche d'ufficio, informazioni, ecc. Q) - DIRETTORE ART. 58 Secondo le direttive date dall'Amministrazione attraverso il Capo Settore Socio-Assistenziale, al Direttore competono le seguenti mansioni: a) - dà esecuzione all'ammissione e alla dimissione nella Casa di Riposo secondo le direttive della Giunta Municipale; b) - é il coordinatore del personale dell'Istituto; c) - stabilisce i turni di lavoro, la rotazione delle ferie (sentita la rappresentanza sindacale) e le sostituzioni per malattia; d) - rende esecutiva la tabella dietetica; e) - controlla tutti i servizi ed in special modo il servizio di economato, di cucina e di guardaroba; f) - prende in via d'urgenza, salva ratifica, tutti i provvedimenti inderogabili ed improvvisi che si rendessero necessari per il buon andamento dell'Istituto, dandone immediata comunicazione agli Organi responsabili del Comune; g) - è a disposizione degli anziani per eventuali reclami, suggerimenti, richieste e proposte; h) - può chiedere al medico il riesame del singolo caso clinico onde stabilire diversa norma di comportamento; i) - organizza la vita dell'Istituto con la collaborazione degli anziani, dell'Assistente Sociale, della fisioterapista, del medico ed altro personale che riterrà opportuno, promuovendo nei 10 l) limiti del possibile l'autogestione della Casa; - partecipa e collabora ad eventuali corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale. ART. 59 L'Istruttore amministrativo contabile provvede, tra l'altro, all'espletamento dei seguenti compiti: tenuta dell'inventario dei beni, tenuta dei registri di carico e scarico, espletamento delle pratiche amministrative relative alle ammissioni, dimissioni degli anziani; definizione delle modalità di approvvigionamento più convenienti in rapporto alla specie del bene e del servizio da acquistare, compilazione di tabelle di approvvigionamento indicanti l'entità degli acquisti e delle relative istruttorie. Controllo sulla e sui prezzi dei beni da acquistare; richiesta e controllo combustibili; controllo della rispondenza delle merci acquistate alle caratteristiche di contratto e alle certificazioni sul documento di entrata delle merci; liquidazione delle forniture, ecc. R) - VOLONTARIATO ART. 60 La collaborazione dei volontari (studenti, familiari, privati cittadini) può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale. ART. 61 Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato, con apposita delibera di Giunta Municipale, deve essere garantita l'assicurazione infortuni e responsabilità civile con apposita polizza a carico degli stessi. Il servizio stesso non può essere comunque interpretato come prestazione d'opera subordinata né impegna in alcun modo il Comune. La volontà di svolgere una attività di volontariato deve risultare da domanda scritta indirizzata al Sindaco. ART. 62 La prestazione volontaria non obbliga il Comune ad alcun impegno economico. ART. 63 I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi serio pregiudizio all'organizzazione e al funzionamento della Casa. ART. 64 I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati. ART. 65 La Direzione intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca, al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti della Casa. S) - VARIE ART. 66 Determinati servizi tra quelli indicati nel presente regolamento possono essere gestiti dal Comune anche attraverso affidamento a Enti, persone e cooperative, ferma restando l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 11 ART. 67 Si costituisce il Consiglio della Casa che è l'organo di gestione interno paritario tra il Comune, gli anziani ed eventuali responsabili dell'Ente appaltatore, che propone modifiche e suggerisce provvedimenti in relazione alle norme di vita comunitaria ed all'attività lavorativa all'interno ed all'esterno della Casa. 1) 2) 3I 4) ART. 68 Il Consiglio della Casa si compone di n. 4 persone così individuate: - Direttore - n. 1 rappresentante del personale della Casa di Riposo; - n. 2 rappresentanti degli ospiti (di cui n. 1 di sesso maschile, n. 1 di sesso femminile); - Il responsabile del servizio sanitario. Ove taluni servizi siano gestiti nel modo indicato nel precedente art. 66, alla riunione del Consiglio della Casa partecipa anche un rappresentante di tale servizio. ART. 69 Si costituisce la "rappresentanza degli ospiti". Esso è un organo consultivo che ha lo scopo di garantire la partecipazione degli utenti della Casa di Riposo alla conduzione e alla organizzazione dei servizi ad essi destinati. I compiti e le relative modalità sono disciplinate dall'apposito Statuto di cui all'allegato n. 1. ART. 70 E' previsto in casi particolari, da valutarsi singolarmente, ospitare in Casa di Riposo anziani per periodi brevi (purché non inferiori a 30 giorni). Per detto servizio valgono tutte le disposizioni di cui al presente regolamento e alle eventuali circolari aggiuntive. 12 STATUTO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI ART. 1 Gli ospiti si riuniranno in Assemblea generale per la designazione dei candidati. ART. 2 Ogni ospite può votare tre preferenze tra i candidati. ART. 3 I primi due eletti costituiranno la rappresentanza degli ospiti che fanno parte di diritto del Consiglio della Casa. ART. 4 La rappresentanza degli ospiti resta in carica un anno. ART. 5 Le norme regolamentari per le elezioni saranno emanate dall'assemblea generale ad ogni rinnovo della rappresentanza degli ospiti. ART. 6 La rappresentanza degli ospiti eleggerà il Segretario. ART. 7 Il Segretario può proporre all'assemblea generale lo scioglimento anticipato della rappresentanza degli ospiti qualora questa venisse meno ai suoi compiti. ART. 8 Il Segretario alla scadenza del mandato resterà in carica con il compito di reggente per la preparazione delle nuove elezioni. a) b) c) ART. 9 Scopi ed obblighi della Rappresentanza degli ospiti: - realizzare la partecipazione e collaborazione degli ospiti nella gestione dei servizi; - fornire all'Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi. - collaborare con l'Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di stabilire rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione e rispetto. ART. 10 E' obbligo morale per i membri della rappresentanza di partecipare alle sedute del Consiglio della Casa. ART. 11 Ogni assenza deve essere giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate, il rappresentante decade dal suo incarico e viene sostituito dal candidato primo escluso in graduatoria. 13 ART. 12 I membri della Rappresentanza degli ospiti sono vincolati dal "segreto d'ufficio" e non possono proporre alla discussione pubblicata fatti personali propri e degli ospiti. Il rappresentante che non rispettasse il segreto d'ufficio sarà esonerato dall'incarico. ART. 13 Alle riunioni della Rappresentanza degli dell'Amministrazione dell'Ente. ospiti possono partecipare membri ART. 14 La Rappresentanza degli ospiti deve riunirsi almeno ogni tre mesi a cura della Direzione per esaminare la situazione dei servizi, muovere reclami, suggerire miglioramenti nei servizi. ART. 15 E' obbligatoria la compilazione dei verbali di ogni seduta con l'indicazione specifica dei suggerimenti e delle censure. 14