PROGRAMMA COVER LEASING Contratto di

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PROGRAMMA COVER LEASING Contratto di
COVEA FLEET S.A.
del Gruppo COVEA
PROGRAMMA COVER LEASING
Contratto di Assicurazione contro i danni agli
autoveicoli oggetto di un piano di locazione finanziaria
FINDOMESTIC BANCA SPA
FASCICOLO INFORMATIVO
Edizione 201509FINDOLEA
Mod. TA3295 ed. 09/2015
Ultimo aggiornamento 20/06/2015
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
1. la Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario
2. le Condizioni di Assicurazione
3. fac simile Modulo di Adesione
deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della
proposta di assicurazione
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA ALL'ASSICURATO (ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, delle
circolari IVASS N. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003 e del Regolamento IVASS N. 35 del 6 maggio 2010.).
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell'IVASS. L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A.
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
A1. Informazioni generali
COVÉA FLEET S.A., appartenente al Gruppo Covéa con sede legale e direzione generale in Francia, 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS, tel. +33
243475700, sito internet: www.covea-fleet.fr, email: [email protected], iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. B.342815339 e ammessa ad
operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.00467 del 3 gennaio 2008 ed è soggetta al controllo della ACP-Autorité
de Contrôle Prudentiel - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
A2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Capitali propri 292.155.324 euro di cui per capitale sociale 93.714.549 euro e per riserve 82.677.956 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari
al 290% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente).
B.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione avrà effetto dalla data di attivazione del Piano di Locazione finanziaria, così come riportato nel
Certificato di Assicurazione, e cesserà alla scadenza ivi indicata, con una tolleranza di 30 gg. senza necessità di disdetta. Cesserà in ogni caso all'eventuale
perdita definitiva del Veicolo in copertura o comunque contestualmente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria per qualunque motivo (vedi art. 1
lettera h) delle Condizioni di Assicurazione).
B2. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli oggetto di un
contratto di locazione finanziaria con FINDOMESTIC BANCA S.p.A.
L'Assicurato potrà scegliere alternativamente tra i seguenti programmi disponibili:
A. PROGRAMMA CoveR LEASING LIGHT (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie
PRINCIPALI quali FURTO e INCENDIO e inoltre include la garanzia VALORE A NUOVO per 12 mesi;
B. PROGRAMMA CoveR LEASING FULL (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), oltre alle GARANZIE PRINCIPALI, comprende le GARANZIE
AGGIUNTIVE quali ATTI VANDALICI- EVENTI NATURALI- CRISTALLI e ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI, così come le prestazioni di
ASSISTENZA IN VIAGGIO (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione) e inoltre include la garanzia VALORE A NUOVO per 12 mesi
C. PROGRAMMA CoveR LEASING FULL con KASKO, oltre alle garanzie del PROGRAMMA B prevede anche la garanzia KASKO (vedi art.7 delle
Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza: non sono assicurabili i Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, autotassametri, autoveicoli per uso speciale.
Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato (vedi art. 6.3 e art. 8 delle
Condizioni di Assicurazione)
Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono Franchigie, Scoperti e massimali o limiti di risarcimento la cui applicazione può ridurre
l'ammontare del risarcimento (vedi art. 1 lettera j), artt. 9, 10, 15 delle Condizioni di Assicurazione).
“Franchigia” è la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.
Ad esempio:
danno
1.000,00
franchigia
100,00
risarcimento
900,00
“Scoperto” è la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Ad esempio:
danno
1.000,00
Scoperto 15%
150,00
risarcimento
850,00
Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato.
Ad esempio:
danno
1.000,00
Scoperto 15% col minimo di 300,00
300,00
risarcimento
700,00
“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
Ad esempio:
danno
1.000,00
limite di risarcimento
450,00
risarcimento
450,00
B3. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle
prestazioni assicurative (vedi art. 1 lettera e) delle Condizioni di Assicurazione).
B4. Aggravamento e diminuzione del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (ad esempio in base all'art. 1 lettera j) delle
Condizioni di Assicurazione costituisce aggravamento o diminuzione del rischio la variazione della residenza o della sede legale dell'Assicurato, o il subentro di
altro Assicurato al contratto di locazione finanziaria del Veicolo, con la conseguenza che, in caso di Sinistro, si applicheranno gli scoperti e le franchigie di cui
all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro).
Nota Informativa
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TA3295 ed.09/2015
B5. Premi
Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile (v. art. 1 lettera g).
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in
tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato,
che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.
Costi. Il premio è comprensivo delle spese relative all'intermediazione e alla gestione del contratto di assicurazione. La quota parte percepita dal Contraente in
qualità di intermediario è pari al 35,24% del premio lordo pagato dall'Assicurato, mentre le spese di gestione percepite dalla Società (comprese la gestione dei
contratti e dei sinistri) è pari all'8,81% del premio lordo pagato dall'Assicurato. Esempio: premio comprese imposte € 713,36, commissione percepita
dall'intermediario € 251,40 e spese di gestione (compreso la gestione dei contratti e dei sinistri) è € 62,85.
Avvertenza: In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria o di suo trasferimento (o “subentro”), il presente contratto si intende
automaticamente risolto alla prima ricorrenza mensile successiva. La Società restituisce al Contraente/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (v. art. 1 lettere h) e i) delle Condizioni di Assicurazione).
B6. Diritto di recesso
Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte dell'Assicurato nel caso di polizza poliennale o per quello dell'Assicurato e della Società in caso di Sinistro,
nonché per gli effetti che ne conseguono, vedi art. 1 lettere f) e i) delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia che il recesso ai sensi del presente contratto
deve essere esercitato a mezzo raccomandata rr nei confronti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze all'attenzione
Ufficio Dopovendita Leasing - b)MACH1, Via Filippo Turati, 8 20121 Milano - all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Avvertenza: In particolare, in caso di durata pluriennale l'Assicurato ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso
di sessanta giorni prima della ricorrenza annuale (v. art. 1 lettera f)).
B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art. 2952 c.
c. e art. 1.b) delle Condizioni di Assicurazione).
B8. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, viene indicata come opzione l'applicazione della Legge
Italiana (vedi art. 1 lettera a) delle Condizioni di Assicurazione).
B9. Regime fiscale.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico
dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società (vedi art. 1 lettera l) delle Condizioni di Assicurazione). L'aliquota di imposta
applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
C1. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo
Avvertenza: I Sinistri debbono essere denunciati entro tre giorni, con le modalità indicate agli artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni di
Assistenza devono essere richieste immediatamente, con le modalità indicate all'art. 6.2.
Le procedure di liquidazione sono indicate in dettaglio negli artt. 15 e 16 lettere A, B e C delle Condizioni di Assicurazione.
La gestione dei Sinistri “Assistenza” è affidata a INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Per maggiore dettaglio si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di
Assicurazione. La gestione dei Sinistri relativi alla rottura dei Cristalli è affidata a CARGLASS. Per maggiore dettaglio si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di
Assicurazione.
C2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti COVÉA
FLEET - Via Filippo Turati, 8 - 20121 MILANO, Numero verde 800-178047 (dall'estero +39 02 00638060) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 17.30 - fax +39 0289015828 - email: [email protected] - PEC: [email protected]
Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si
ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS
- Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris,
chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
C3. Arbitrato
L'arbitrato è previsto per la valutazione del danno (v. art. 16 lettera C delle Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza: è comunque possibile rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria.
Covéa Fleet S.A. è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
COVEA FLEET S.A.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Jean-Marc BERNARD
Nota Informativa
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TA3295 ed.09/2015
GLOSSARIO
(nel testo di polizza i seguenti termini ricorrono in Maiuscolo)
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
dall'Assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. 8427343. Più
precisamente Findomestic Banca S.p.A. (Locatore) e il Conduttore
(Locatario) che aderisce alla polizza collettiva, per quanto di loro interesse.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura
costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i
giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la
Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con
l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui
di seguito.
Certificato
di
assicurazione:
Il
documento
(Mod.
CERT201307LEAFINDO) che riporta:
· i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
· la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte
della Società.
MACH1 s.r.l., Sede legale via F. Turati, 8 Milano (numero verde
800.178047) agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la
gestione dei contratti e dei sinistri.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici del'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; le garanzie prestate; il valore
assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di
assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.
Parti: Il Contraente, l'Assicurato e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti
da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di assicurazione e dal
Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n.
8427343 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel
presente Fascicolo Informativo.
Premio: La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura.
Conduttore/Locatario: chi ha sottoscritto con Findomestic Banca S.p.A.
un contratto di locazione finanziaria per l'Autoveicolo oggetto della
presente copertura assicurativa.
Proprietario dell'autoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà.
Contraente: FINDOMESTIC BANCA S.p.A., via Jacopo da Diacceto, 48 50123 Firenze, che stipula l'Assicurazione.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui
mediante violenza o minaccia
Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore
dell'autoveicolo al momento del Sinistro ai sensi dell'art. 15.1.
Relitto: L'autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società
presta la garanzia assicurativa.
Residenza: Il luogo in cui il Conduttore dell'autoveicolo ha stabilito la
residenza anagrafica o la sede legale.
Dealer: L'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al
Dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate
o consociate) dell'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato.
Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le
riparazioni (autofficina o carrozzeria) nonché, per quanto riguarda la
fornitura dell'autoveicolo sostitutivo di cui all'art. 6.1., la società di noleggio
convenzionata con la Società. Carglass per la rottura cristalli.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,
dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta,
che resta a carico dell'assicurato.
Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le
detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati
all'autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli
all'autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente
all'Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la
Centrale Operativa.
Guasto: il danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato
funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni
normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e
propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l'evento occorso all'autoveicolo, fermo o in movimento, dal
quale derivino danni all'autoveicolo stesso.
Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di
Sinistro.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale
può essere risarcito il Danno.
Nota Informativa
Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale,
che resta a carico dell'Assicurato.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione
interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono
considerati scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione.
Società: Covéa Fleet S.A. del Gruppo Covéa e per quanto riguarda il
servizio assistenza la società Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Utilizzatore: Colui che utilizza il veicolo oggetto dell'Assicurazione,
essendo a ciò autorizzato dal Conduttore.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a
seguito delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata
della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art. 15.1 delle Condizioni di
Assicurazione.
Veicolo/Autoveicolo: L'autoveicolo oggetto dell'Assicurazione. Si
considerano parte integrante dell'autoveicolo le targhe, la ruota di scorta,
gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi
i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa
Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella
fattura di acquisto.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 8427343
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la
facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle
disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle
norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a
decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.
2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraente
si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per
effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli titolari dei contratti
di locazione finanziaria (Condutttori) che vi abbiano aderito, e anche
nell'interesse proprio.
d. L'Assicurazione vale per Sinistri verificatisi in Europa, salvo per alcune
coperture della garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, nel cui titolo è
contemplato solo l'estero o solo l'Italia (art. 6).
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto. In caso di durata poliennale della polizza, l'Assicurato
ha facoltà di recedere dal contratto, senza oneri dandone comunicazione alla
Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni
denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti,
l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante
lettera raccomandata e con preavviso di 60 giorni. In tal caso, la Società tiene a
disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al
periodo di rischio non corso.
Il Conduttore sottoscriverà il Modulo di Adesione, verserà l'importo del
premio assicurativo e riceverà il Certificato di Assicurazione sottoscritto
dalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto
tramite il Contraente e riconosce che tale pagamento è liberatorio per il
Conduttore.
h. Durata del contratto. L'Assicurazione avrà effetto dalla data di attivazione del
Piano di Locazione finanziaria, così come riportato nel Certificato di
Assicurazione, e cesserà alla scadenza ivi indicata, con una tolleranza di 30
gg., senza necessità di disdetta. Cesserà in ogni caso all'eventuale perdita
definitiva del Veicolo oggetto della copertura o comunque contestualmente
alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria per qualunque motivo.
i. Cessazione dell'Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per
durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione,
demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell'autoveicolo,
estinzione del finanziamento), la Società rimborserà al Contraente,
proporzionalmente, il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non
goduto per le mensilità successive; nel caso in cui l'Assicurazione debba
cessare anticipatamente a seguito di Danno Totale garantito dalla copertura,
la Società rimborserà al Contraente, proporzionalmente, il Premio imponibile
corrisposto e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso
acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di variazione del luogo
di residenza o sede legale del Conduttore (o di subentro di altro Assicurato
al contratto di locazione finanziaria del Veicolo), questi è tenuto a darne
immediata comunicazione per iscritto alla Società. In caso di Sinistro si
applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art. 9) previsti per il
nuovo luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia,
ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.
g. Modalità per rendere operativa l'Assicurazione. Il Conduttore, dopo aver
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e
preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di
Assicurazione, potrà aderire al programma assicurativo prescelto tramite il
Contraente, che ha stipulato con lui il contratto di leasing/locazione finanziaria.
futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a
carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
Società.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALL'AUTOVEICOLO ASSICURATO E SUE PERTINENZE
Sono assicurabili veicoli acquistati oggetto di un nuovo piano di locazione finanziaria con Findomestic Banca e di valore non superiore a € 100.000.
Il Valore assicurato (per il quale è pagato il Premio) del Veicolo deve corrispondere al prezzo di acquisto come documentato in fattura, con il
massimo aumento del 10% calcolato sul valore di listino in vigore alla data di decorrenza del contratto di locazione. Possono essere assicurati
anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 45 quintali. Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di
autonoleggio senza conducente, autotassametri, autoveicoli per uso speciale. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è
obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare o un sistema di localizzazione a radiofrequenza. Si considerano parte integrante
dell'autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono
audiovisivi costituenti dotazione originale dell'autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché
incorporati o validamente fissati all'autoveicolo assicurato.
3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'autoveicolo indicato sul Certificato di
Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza così definite (vedasi art. 4 per le combinazioni):
GARANZIE “PRINCIPALI”:
a) “FURTO”
Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i
danneggiamenti causati all'autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'autoveicolo.
La garanzia opera a condizione che al momento del furto l'autoveicolo sia chiuso a chiave.
b) “INCENDIO”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'autoveicolo.
GARANZIE “AGGIUNTIVE”:
c) “ATTI VANDALICI”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con
esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
Condizioni di Assicurazione
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TA3295 ed.09/2015
d) “EVENTI NATURALI”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, altre calamità naturali.
e) “ROTTURA CRISTALLI”
Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori),
limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di €
1.000,00.
f) “VALORE A NUOVO”
Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 15.1. e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 9,
in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (v. art.3, lettere a) e b)).
g) “ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI”:
- Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati
all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- Danni all'autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico
- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli
animali domestici trasportati sull'autoveicolo.
- Ricorso terzi e Rischio locativo. La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese
quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato:
- I. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005;
- II. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio dell'autoveicolo.
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non
altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a
riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura
- Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.
- Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'auto la Società rimborsa: a)
le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché b) le spese
per la procura a vendere a favore della Società.
- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di
Furto totale.
- Spese per il rifacimento delle chiavi dell'autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle
chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
GARANZIA “KASKO”
h) Scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o
private.
4. PROGRAMMI E COMBINAZIONI DI GARANZIE
L'Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:
A. PROGRAMMA COVER LEASING LIGHT in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di
Assicurazione), per Danno totale e parziale a seguito di:
a) FURTO
b) INCENDIO
con aggiunta della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f. delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi.
B. PROGRAMMA COVER LEASING FULL in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) per Danno
totale e parziale a seguito di:
a) FURTO
con aggiunta:
b) INCENDIO;
c) ATTI VANDALICI
d) EVENTI NATURALI
e) ROTTURA CRISTALLI
f) della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f) delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi
g) delle altre “GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI” (v. art. 3.g) delle Condizioni di Assicurazione)
e delle prestazioni di ASSISTENZA IN VIAGGIO (v. art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)
A. PROGRAMMA COVER LEASING FULL con KASKO in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione)
per Danno totale e parziale a seguito di:
a) FURTO
con aggiunta:
b) INCENDIO;
c) ATTI VANDALICI
d) EVENTI NATURALI
e) ROTTURA CRISTALLI
f) della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f) delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi
g) delle altre “GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI” (v. art. 3.g) delle Condizioni di Assicurazione)
h) della “GARANZIA KASKO” (v. art. 3.h) delle Condizioni di Assicurazione)
e delle prestazioni di ASSISTENZA IN VIAGGIO (v. art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)
Condizioni di Assicurazione
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TA3295 ed.09/2015
5. VALORE ASSICURABILE
5.1. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è di € 100.000,00;
sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è
obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare o un
sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack.
5.2. Il valore assicurato dell'autoveicolo deve corrispondere a quello
indicato all'art. 2.
Detto valore dovrà essere comprensivo di aliquota IVA se l'Assicurato non
è un soggetto in grado di recuperare l'imposta.
6. PRESTAZIONE DI ASSISTENZA (NON incluse nel PROGRAMMA COVER LEASING LIGHT)
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a Inter Partner
Assistenza Servizi S.p.A., nei termini indicati all'art. 12 delle
Condizioni di Assicurazione.
6.1. Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato
non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto,
incidente, o danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà
tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli
interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell'autoveicolo stesso
fino al Dealer, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di
fermo. Oltre i 50 km, l'Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza
della casa costruttrice più vicino. L'Utilizzatore può inoltre richiedere di
essere trainato fino al Dealer anche se a oltre 50 km, sostenendo le
spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe
preferenziali.
Recupero difficoltoso dell'autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale.
Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti
al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato
in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale
Operativa procura direttamente all'Utilizzatore il mezzo di soccorso per
riportare l'autoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo
a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per
sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Utilizzatore alle
tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla
Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di
pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico
dell'Utilizzatore i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra
spesa di riparazione.
Auto in sostituzione in Italia. Qualora l'autoveicolo assicurato risulti
inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se
per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di
immobilizzo dell'autoveicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà
a disposizione dell'Utilizzatore presso una stazione di noleggio ad essa
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura
dell'azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa,
un'autovettura di categoria C (classificazione delle Società di
autonoleggio), senza autista, per il periodo strettamente necessario alle
riparazioni e comunque per un periodo massimo di:
a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita presso
un centro non convenzionato;
b) 14 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita presso
un centro convenzionato;
c) 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di Danno totale all'Autoveicolo,
previsto dal contratto. In caso di Furto totale dell'autoveicolo
assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia
autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
A carico dell'Utilizzatore restano le spese di carburante, pedaggio,
traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate
con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della
Centrale Operativa, l'Utilizzatore può trattenere l'autovettura oltre il limite di
giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di
tariffe preferenziali.
Condizioni di Assicurazione
Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero). Qualora a seguito di
Incidente, Guasto o Danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio
indispensabili al funzionamento dell'autoveicolo ed occorrenti alla sua
riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa
provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali
che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di
autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari
ufficiali. Al rientro dal viaggio l'Utilizzatore dovrà rimborsare soltanto il
costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di
spedizione restano a carico della Società.
Rimpatrio dell'autoveicolo dall'estero. Qualora a seguito di Incidente, di
Danno previsto dal contratto o Guasto, l'autoveicolo assicurato resti
immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore
a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando
mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo
preventivamente concordato con l'Utilizzatore. Le spese relative al
trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di
comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della
Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia
dell'autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si
trova. Sono a carico dell'Utilizzatore i costi eventuali per diritti
doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della
presa in carico dell'Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Riconsegna dell'autoveicolo assicurato. Qualora l'autoveicolo
assicurato venga ritrovato, a seguito di Furto o Rapina, ad oltre 50 km. dal
luogo di residenza dell'Utilizzatore o sia immobilizzato per una della
cause coperte dalle garanzie previste dal contratto di Assicurazione e, se
riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate dal riparatore
alla Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvederà a mettere a
disposizione dell'Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla
sua residenza. A carico dell'Utilizzatore restano le eventuali spese di
carburante, pedaggio, e traghetto. In caso di ritrovamento successivo a
furto, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la
riconsegna dell'Autoveicolo alla propria residenza purché ciò avvenga
durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che
l'autoveicolo sia ancora di proprietà del Locatore.
In alternativa, su richiesta dell'Utilizzatore, la Centrale Operativa provvede
a procurargli, tenendo il costo a carico della Società, un biglietto di viaggio
(prima classe in treno, turistica in aereo) per recarsi egli stesso sul luogo
dove è stato riparato l'autoveicolo per ricondurlo alla propria residenza.
6.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel
momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicune ha
conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora
l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la
Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per
prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate
dalla Centrale stessa.
6.3. Esclusioni.
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
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b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui
egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla
Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure
partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'autoveicolo
assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di
accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti
dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di
alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti,
psicofarmaci od allucinogeni;
7. GARANZIA KASKO (inclusa nel programma COVER LEASING FULL con KASKO)
La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di
urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Esclusioni e limitazioni
8. DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati all'autoveicolo da:
1
atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2
esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità
indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
3
4
semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5
rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
6
dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
7
colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO, se operante.
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia KASKO, non indennizza i danni:
8
provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9
provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in
attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
10
cagionati da cose o da animali trasportati sull'autoveicolo;
11
cagionati da operazioni di carico e scarico;
12
13
subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno
indennizzabile.
9. SCOPERTI E FRANCHIGIE
La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti
Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:
a. in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:
a.1. per la garanzia Furto e Rapina (compreso il tentativo di Furto
e i danneggiamenti di cui all'art. 3.a):
- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli
di Conduttori Assicurati residenti nelle province delle zone
territoriali 1, 2 e 3 (vedi art. 11.1);
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
della zona territoriale 5;
Condizioni di Assicurazione
a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:
- 15% col minimo di:
A. € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato fino a € 40.000,00;
B. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con
la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società, i
suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) €
200,00; B) € 300,00; C) € 500,00
a.3. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per Sinistro.
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b. con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:
b.1. per la garanzia Furto (compreso il tentativo di Furto e i
danneggiamenti di cui all'art. 3.a):
- 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
delle zone territoriali 1 e 2 (vedi art. 11.1);
- 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
della zona territoriale 3;
- 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli
Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province
della zona territoriale 5;
b.2. per la garanzia Atti vandalici: 20% con il minimo di € 500,00 per
Sinistro;
b.3. per la garanzia Eventi Naturali: Scoperto del 20% con il minimo di:
A. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato fino a € 40.000,00;
B. € 1.000,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. € 1.500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore
assicurato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la
tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società i
suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 500,00; B)
€ 600,00; C) 700,00
b.4. per la garanzia KASKO: 15% con il minimo di € 1.000,00 per
Sinistro.
c.
per la garanzia Cristalli:
c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate
presso la Rete Convenzionata;
c.2.con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle
riparazioni non effettuate presso la Rete Convenzionata.
d.
In caso di Furto totale per il quale emerga in denuncia che una o
più chiavi erano custodite all'interno dell'Autoveicolo, viene
applicato uno Scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di
polizza.
e. Relativamente agli Autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la
Società presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia
effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia
attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento
alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo,
non è operante una delle suddette condizioni, la Società
effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35%
che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso
Sinistro.
10. LIMITI DI RISARCIMENTO
Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare Indennizzo superiore a:
a.
€ 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
b.
€ 1.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie: rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
c.
€ 420,00 per le garanzie spese di annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
d.
€ 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada;
Spese per il rifacimento delle chiavi; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia.
Calcolo del premio
11. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1.
provincia ove ha sede il Conduttore, in relazione alle seguenti Zone Territoriali:
ZONA
5
4
BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;
3
AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;
AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;
tutte le restanti province
2
1
2.
3.
4.
PROVINCE
CE, FG;
marca dell'autoveicolo
valore assicurato (vedi art. 2 e 5.2 delle Condizioni di Assicurazione)
durata dell'Assicurazione, per un minimo di 12 mesi.
Il premio degli anni successivi al primo viene ridotto nella medesima percentuale (deprezzamento) con la quale si riduce convenzionalmente di anno in anno il
valore dell'Autoveicolo, come indicato all'art. 15.
Condizioni di Assicurazione
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In caso di Sinistro
12. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 -Via Filippo Turati, 8- 20121 MILANO (Telefono +39 02 00638060; Numero verde 800.178.047 - fax +39 02
89015828 - contatti email: [email protected]) alla quale devono essere denunciati tutti i danni all'autoveicolo assicurato
(questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici o cambio di residenza); questa
comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali
appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle
incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da
una carrozzeria o da un'autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO
ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 6) da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in
funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 279088 (dall'estero +39 06 42115.871; fax +39 06 4740742).
Alla centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 8427343,il numero del
proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa dell'autoveicolo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare - solo in caso di danno da Furto, Incendio, Atto
vandalico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente
indicando che l'Autoveicolo è assicurato con Covéa Fleet.
Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori
dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni
vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Via Turati 8, 20121 Milano
(MI), fax+39 02.89015828, email assistenzafindomestic@mach-1.
it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e
le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo
dove si trova l'Autoveicolo.
In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 2 giorni
quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i
casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve
essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli
eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare
la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve
ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far
riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla
Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
14. RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO
In caso di recupero dell'Autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto
notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Contraente rilascerà una procura alla vendita a favore della
Società.
L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione della Società i
documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora l'Autoveicolo venga recuperato prima che ne sia stata iscritta una perdita di possesso, la Società indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti
dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro.
Calcolo dell'indennizzo
15. APPLICAZIONE DEL DEPREZZAMENTO
15.1 DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il Danno è pari o
superiore al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro,
determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso,
il risarcimento viene ridotto del deprezzamento - dipendente dalla vetustà,
Condizioni di Assicurazione
dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli dell'Autoveicolo
- che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso
dall'effetto della polizza sulla base della seguente tabella:
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Giorni trascorsi dalla data di
decorrenza dell'assicurazione alla data
del Sinistro
Da 1
a 365
Da 366
a 730
Da 731
a 1095
Da 1096
a 1460
Da 1461
a 1825
Da 1826
a 2190
Da 2191
a 2555
% di deprezzamento
0
20%
35%
45%
55%
65%
68%
Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso
di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali, la determinazione
dell'Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di
deprezzamento di cui alla tabella precedente.
Qualora l'autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del
suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i
diritti sul Relitto. A richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire una
delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione
dell'Autoveicolo dal PRA, attestante la cessazione della circolazione
dell'autoveicolo assicurato per rottamazione
15.2. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato
applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all'età e allo stato
dell'Autoveicolo, sulla base di quanto indicato per l'art. 15.1.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera.
La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate
all'Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell'Autoveicolo, né dei
danni da mancato uso dell'Autoveicolo o da suo deprezzamento.
16. COME SI LIQUIDA IL DANNO
A. DANNO TOTALE.
In caso di Danno Totale devono essere allegati i seguenti documenti (la
cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell'art.
3.g., qualora sia prevista questa garanzia):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di
possesso dell'Autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta
dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro
Automobilistico;
Certificato di proprietà dell'autoveicolo, con annotazione della
perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta
richiesta del documento presso il Pubblico Registro
Automobilistico;
Procura a vendere a favore della Società;
Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un
soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'autoveicolo, ai fini del
disposto del DPR 633/72;
Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare,
copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione
che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.
L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 15.1 con la
decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 9.
B. DANNO PARZIALE
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli
interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato
dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare le tracce del
Sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea
documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10
giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera
documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta
fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato
le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.
Condizioni di Assicurazione
In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata,
la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso.
L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell'Autoveicolo, pagherà
direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o
della Franchigia di cui all'art. 9 e del deprezzamento eventualmente
applicabile ai sensi del'art. 15.2 e rilascerà benestare per il pagamento
dell'Indennizzo al Centro appartenente alla Rete.
C. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo
tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti
nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono
prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina
del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la
scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede
o ha sede legale l'Assicurato.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti
dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto
agli obblighi di cui all'art. 13;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,
determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del
Sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla
base delle norme contrattuali.
5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono
vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo
il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a
carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
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TA3295 ed.09/2015
PROGRAMMA ASSICURATIVO COVER LEASING
GARANZIE DANNI
PER AUTOVEICOLI OGGETTO DI UN PIANO DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON FINDOMESTIC
Modulo di Adesione
BANCA SPA
Pratica di Finanziamento n.
Codice Fiscale / Partita Iva
Nome Cognome / Ragione Sociale
Residenza / Sede Legale
CAP
Città
Prov.
Mail
Telefono
Cellulare
Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n° 8427343 per i Programmi di seguito richiamati e resta in attesa di ricevere dall'assicuratore il Certificato
di Assicurazione (Mod. CERT201307LEAFINDO) comprovante l'attivazione della garanzia.
Programma prescelto:
A. COVER LEASING LIGHT: (Art. 4.A.) INCENDIO, FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO (art. 3.f.) PER 12 MESI
B. COVER LEASING FULL: (Art. 4.B.) INCENDIO,FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 12 MESI (art.3.f.), ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI,
ROTTURA CRISTALLI, ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI (Art.3.g), ASSISTENZA IN VIAGGIO (Art. 6)
C. COVER LEASING FULL CON "KASKO" (Art. 4.C.): INCENDIO,FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 12 MESI (art.3.f.), ATTI VANDALICI,
EVENTI NATURALI, ROTTURA CRISTALLI, ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI (Art.3.g), ASSISTENZA IN VIAGGIO (Art. 6); COLLISIONE, URTO,
RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA (ART.7)
Il sottoscritto autorizza FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a trasmettere l'importo dei relativi premi a Covéa Fleet S.A., nei termini e secondo le modalità concordate.
Autoveicolo: Marca
Valore assicurato (totale imponibile): €
Modello
data immatricolazione
Targa/Telaio
Durata delle garanzie*
dalla data di attivazione del piano di locazione finanziaria (*Eccetto garanzia VALORE A NUOVO, che ha durata pari 12 mesi)
Importo Premio per tutta la durata convenuta: €
di cui imposte: €
Quota percepita dall'Intermediario: €
Costi amministrativi e di gestione della Compagnia: €
In relazione all'adesione alle coperture assicurative scelte, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto dall'intermediario,
prima della sottoscrizione del contratto, la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo
Informativo (TA3295 ed. 09/2015) di cui all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 35 del 26.05.2010 e di accettarne i contenuti.
ADERENTE
Data
Luogo
INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO
Preso atto dell'"INFORMATIVA Ed. 02/2013" resa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03 e ricevuta in calce al fascicolo informativo, in funzione dei prodotti
assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente presta il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.
ADERENTE
Luogo
Data
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di
Assicurazione: art. 1.f. (Recesso dal contratto); art. 2 (Autoveicolo assicurato e sue pertinenze); art. 8 (Danni esclusi); art. 9 (Scoperti e Franchigie);
art. 10 (Limiti di risarcimento); art. 11 (Come si determina il premio), art. 13 (Obblighi dell'Assicurato); art. 15 (Applicazione del deprezzamento).
ADERENTE
Luogo
Data
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile.
Informativa della collaborazione degli intermediari. Oltre alla intermediazione di FINDOMESTIC BANCA S.p.A., i seguenti intermediari forniscono supporto nella intermediazione della polizza
collettiva: MACH 1 S.r.l., Via Turati 8, 20121 Milano (MI), numero iscrizione RUI A000317603; MANSUTTI S.p.A., Via Albricci 8, 20122 Milano (MI) numero iscrizione RUI B000118869.
Numero verde Centro assistenza clienti MACH1, attivo dal lun/ven feriali orari 9.00-12.30 e 15.00-17.30 per informazioni sui contenuti assicurativi, comunicazioni in
merito al contratto assicurativo, denuncia e gestione sinistri, ricerca riparatori convenzionati. Per Assistenza in viaggio v. condizioni generali di assicurazione.
Covéa Fleet S.A. - Sede legale e Direzione Generale in Francia, 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS, tel. +33 243475700, sito internet: www.covea-fleet.fr, email: [email protected],
iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. B.342815339 è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.00467 del 3 gennaio 2008 e
soggetta al controllo della ACPR-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution- Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris
ADDENDUM
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali edizione 02/2013
A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli
obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la
fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli
obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati
oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola
finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da COVÉA FLEET S.A. e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre,
esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura
pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente
organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della “catena assicurativa” effettuati dai
predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e
secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio
erogato; per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società
appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il
compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc..
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le
sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime
modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati
da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate
nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra
fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso COVÉA FLEET / MACH 1 o
presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti COVÉA FLEET S.A. / MACH 1 S.r.l. - Via F. Turati n. 8, 20121 Milano Numero Verde 800 178045.
Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle
nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”, compresi quelli utilizzati da
parte di COVÉA FLEET S.A. e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi
che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati - apponendo
la Sua firma nell'apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo.
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione
e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa,
la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri
soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza,
società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;
società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano
per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.
c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici);
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti
gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla
grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al
Servizio indicato nell'informativa.
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di
dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in
autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.
Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle
ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
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TA3295 ed.09/2015