apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 Sentenza N. R.G. N. 29720 /2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente Relatore dott. Fernando Ciampi Giudice dott. Paola Maria Gandolfi Giudice riunito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto concorrenza sleale interferente, iscritta al n. R.G. 29720/2011, promossa da: ANDREINA NOLI (C.F. NLONRN64A71I441U), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. VINCENZO MARICONDA e dell’avv. DANIELA VALENTE, elettivamente domiciliata in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MARICONDA, in forza di procura in atti ATTRICE contro A&S TEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. FRANCESCO ADAMI, elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL FANTE, 4/6 - 20122 MILANO presso il difensore avv. FRANCESCO ADAMI, in forza di procura in atti 1 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 B2U SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MANUELA MOLINARI, ANNE MANUELLLE GAILLET e ELENA ZAVANELLA, elettivamente domiciliata in VIA VITTOR PISANI, 20 - 20124 MILANO presso il difensore avv. MANUELA MOLINARI, in forza di procura in atti CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienzadel 4 dicembre 2014. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Nell’interesse della Sig.ra Andreina NOLI, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Valente e dal Prof. Avv. Vincenzo Mariconda - attrice A&S Team S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Adami - convenuta B2U S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anne Manuelle Gaillet, Manuela Molinari e Elena Zavanella - terza chiamata In ossequio al provvedimento in data 10 luglio 2013 reso all’esito dell’istruttoria intervenuta, la signora Andreina Noli, avuto riguardo alle conclusioni riportate in atto di citazione in data 23 aprile 2009, nonché in sede di memoria 30 aprile 2010 ex articolo 183, 6° n.1 c.p.c. e da ultimo nella comparsa di riassunzione in data 26 aprile 2011, alla luce delle risultanze delle precedenti fasi processuali precisa le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - In via preliminare: - prendere atto dell’avvenuta produzione da parte di A&S Team (doc. 10 delle produzioni A&S Team) del rendimento del conto relativo alla signora Noli nel periodo dal 18/12/2007 e fino alla revoca dell’incarico, comunicata in data 26/05/2008, dando atto che tale produzione determina l’assorbimento della conclusione preliminare già assunta dalla 2 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a CONVENUTE Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 Signora Noli e volta a ottenere l’ordine di esibizione ex art. 2552, III comma, c.c. ed ex art. 263 c.p.c., conclusione da intendersi per l’effetto rinunciata; In via principale: - accertare e dichiarare l’ammontare dei compensi maturati dall’attrice a far data dal 18/12/2007 e fino al 26/05/2008 quali determinati alla luce della lettera d’intenti in data 18 dicembre 2007 (doc.1 delle produzioni Noli) e quantificati nella somma di Euro 106.000,00 favore della signora Noli delle somme che risulteranno dovute e non ancora corrisposte; In via principale, ma in ordine alla domanda riconvenzionale avversaria: - respingere tutte le domande formulate da A&S, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende, oltre IVA e CPA come per Legge. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DI A&S TEAM SRL *** Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte da controparte, A&S Team Srl, come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’eccellentissimo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico Designato, rigettata ogni contraria azione, eccezione, difesa, domanda e istanza, [ A ] In via prelimare, per il caso in cui il giudice ritenesse di non poter accogliere le domande di A&S Team Srl sulla base dei documenti prodotti e delle prove raccolte in giudizio a) ammettere le altre isanze istruttorie formulate da A&S Team Srl con i propri atti difensivi, ivi compresa la CTU, e rimettere la causa in istruttoria; [B] Nel merito b) ritenere e dichiarare Andreina Noli inadempiente al contratto di assoziazione in partecipazione con A&S Team Srl, per i motivi indicati negli atti di causa; 3 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a o cifra veriore accertanda e per l’effetto condannare A&S Team S.r.l. al pagamento in Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 c) ritenere e dichiarare che B2U Srl e la Sig.ra Andreina Noli, anche in concorso tra loro, hanno svolto attività di concorrenza sleale a danno di A&S Team Srl, per i motivi indicati negli atti di causa; d) ritenere e dichiarare che l’attività di concorrenza sleale poste in essere dalla da B2U Srl ed Andreina Noli e/o il grave inadempimento contrattuale di quest’ultima hanno arrecato ad A&S Team Srl un danno complessivo ciacun anno successivi al 2008, fino al terzo, o nella diversa maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; e) per l’effetto condannare Andreina Noli e B2U Srl, in persona del suo legale rappresentante pro temore, anche in solido tra loro, a pagare ad A&S Team Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di Euro 2.830.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; [ B ] In via subordinata nel merito, per il denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda di Andreina Noli f) ritenere e dichiarare le competenze eventualmente ancora dovuta alla Sig.ra Andreina Noli in forza del contratto di associazione in partecipazione, nella misura che sarà accertata dal Giudice e comunque non superiore ad Euro 17.763,00 (come indicato nel rendiconto prodotto sub Doc. 10 e non contestato da controparte), compensate in tutto con l’importo che sarà riconosciuto ad A&S Team Srl in accoglimento della domanda di cui alla lettera d) sopra; g) diffidare B2U Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dall’intrattenere rapporti commerciali con le società Inaz, Alleanza e Philips Italia, già clienti di A&S Team Srl, per i prossimi tre anni o per il diverso periodo che il giudice riterrà necessario ad acquisire un avviamento commerciale nel settore di riferimento. h) ordinare la pubblicazione della emittenda sentenza di condanna; i) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 4 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a quantificabile in Euro 790.000,00 fino al 2008 e di Euro 680.000,00 per Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - - - o0o - - Nell’interesse di: B2U S.r.l., con gli Avv.ti Anne-Manuelle Gaillet e Manuela Molinari; -convenuta nonché terza chiamata in causaCONTRO -convenuta nonché chiamante in causaNONCHE’ CONTRO Sig.ra Andreina Noli, con gli Avv.ti Daniela Valente e Vincenzo Mariconda. -attrice- - - o0o - - Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, previe le opportune declaratorie: Nel merito: a) respingere tutte le domande formulate da A&S Team S.r.l. in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le causali esposti da B2U S.r.l. nei propri atti di causa, con ogni conseguente pronuncia; In via istruttoria: b) ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che Alleanza Assicurazioni S.p.A., Philips S.p.A., Banca Reale/Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., Intesa Vita S.p.A., Friuladria S.p.A. erano clienti della Sig.ra Andreina Noli e comunque avevano affidato incarichi per prestazioni di incentive alla Sig.ra Andreina Noli prima della costituzione di A&S Team S.r.l. avvenuta in data 7 aprile 2000; 2) Riferisca il teste in merito alle modalità di assegnazione degli incarichi nell’ambito del settore incentive. Si indica quale teste sui capitoli 1) e 2) che precedono: Sig. Mario Sciacca, residente in Via Ippodromo, n. 105 - 20151 Milano; 3) Vero che Philips S.p.A. era cliente della Sig.ra Andreina Noli e comunque aveva affidato incarichi per prestazioni di incentive alla Sig.ra Andreina Noli prima della costituzione di A&S Team S.r.l. avvenuta in data 7 aprile 2000; 5 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a A&S Team S.r.l., con l’Avv. Francesco Adami; Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 4) Vero che quanto dichiarato nel documento prodotto da questa difesa sub doc. n. 1, che mi si rammostra, corrisponde al vero. Si indica quale teste sui capitoli 3) e 4) che precedono: Sig.ra Alessandra Rozza, domiciliata presso Philips S.p.A., via Casati,n. 23 - 20052 Monza (MB); 5) Vero che quanto dichiarato nel documento prodotto da questa difesa sub doc. n. 2 che mi si rammostra corrisponde al vero. presso Intesa Vita S.p.A., Via Ugo Bassi, n. 8/B – 20159 Milano; 9) Vero che la sua scelta di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro che la legava ad A&S Team S.r.l. è stata motivata da ragioni personali; 10) Vero che, all’epoca del rapporto di lavoro che la legava ad A&S Team S.r.l., la professionalità da lei acquisita veniva tenuta in scarsa considerazione. Si indica quale teste sui capitoli 9) - 10) che precedono: Sig.ra Daniela Manca, domiciliata presso B2U S.r.l., Via San Martino, n. 19 - 20122 Milano; c) respingere tutte le istanze istruttorie formulate da A&S Team S.r.l. per i motivi esposti da B2U S.r.l. nei propri atti di causa; d) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da A&S Team S.r.l., ammettere B2U S.r.l. a fornire la prova contraria con i testi dalla stessa indicati a prova diretta. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Svolgimento del processo Il presente giudizio è stato intentato da Andreina Noli (mediante atto di citazione notificato il 27 aprile 2009) nei confronti di A&S Team S.r.L. (in seguito “A&S”) per sentir accertare l’ammontare del proprio credito nei confronti di A&S e pronunciare la conseguente condanna della convenuta al pagamento del dovuto, in forza del contratto di associazione in partecipazione da ella concluso con A&S Team in data 18 dicembre 2007. In particolare l'attrice chiedeva che fosse ordinato ad A&S Team S.r.l. ai sensi degli artt. 2552, III comma, e 263 c.p.c., il rendimento del conto relativo ai compensi maturati dalla signora Noli a far data dal 18.12.2007 e fino alla revoca dell’incarico professionale, comunicata in 6 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Si indica quale teste del capitolo 5) che precede: Sig.ra Francesca della Casa, domiciliata Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 data 26.05.2008, con conseguente accertamento dell’ammontare dei compensi maturati dall’attrice a far data dal 18/12/2007 e fino al 26/05/2008. La causa, in un primo tempo era assegnata ad altra sezione di questo Tribunale (Dott.ssa Fontanella). Dopo il deposito da parte di A&S della comparsa di costituzione e risposta del 9 luglio 2009, a seguito delle eccezioni e domande da detta parte formulate (chiedeva in via preliminare di dichiarare il difetto di competenza e di rito in favore del giudice del lavoro e chiamata in causa di B2U. A&S Team, pertanto, conveniva in giudizio B2U, con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato il 21ottobre 2009, chiedendo tra l’altro, nel merito, la condanna di B2U, in solido con la Sig.ra Noli, al risarcimento in favore di A&S Team dei danni da quest’ultima subiti per i presunti atti di concorrenza sleale che B2U avrebbe posto in essere in concorso con la Sig.ra Noli. B2U si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando in via pregiudiziale il difetto di competenza per materia a favore della Sezione Specializzata in materia di Proprietà industriale ed Intellettuale (ora Sezione Impresa) Parte attrice dichiarava di aderire all’eccezione di mutamento del rito sollevata da A&S, mentre la terza chiamata in causa B2U insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per materia formulata nel proprio atto introduttivo. Con ordinanza in data 16 novembre 2010 il G.I. disponeva il mutamento di rito, fissando udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 8 febbraio 2011. In tale udienza il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e alla discussione e rinviava per eventuali repliche al 10 febbraio 2011. In sede decisoria quindi, il Giudice, con sentenza n. 1987/2011, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del giudizio in favore della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso il Tribunale di Milano ed assegnava alle parti il termine perentorio di 120 giorni per la riassunzione dello stesso. Con atto del 26 aprile 2011 la Sig.ra Noli riassumeva tempestivamente il giudizio e la causa veniva così radicata al n. R.G. 29720/11. Si costituivano in giudizio le società convenute, A&S e B2U, richiamando sostanzialmente 7 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di autorizzare la chiamata in causa di B2U S.r.L. in appresso “B2U”), veniva autorizzata la Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 le domande ed eccezioni già formulate nel precedente giudizio. Alla prima udienza il G.I., rilevato che già era intervenuto il deposito delle memorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. nella precedente fase, vista l'esorbitanza delle prove dedotte e la complessità dell'istruttoria proposta, invitava le parti a depositare note riassuntive entro il 31 ottobre 2011, al fine di individuare le circostanze di fatto non contestate e quelle che apparivano effettivamente rilevanti ai fini delle rispettive difese. Fissava quindi udienza per Ammesse parzialmente le prove dedotte dalle parti, ed espletate le lunghe e complesse prove orali necessarie (compresi gli interrogatori della Sig.ra Noli e del Dott. Orlandi, legale rappresentante di B2U), veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 4 dicembre 2013. Assolto detto incombente, il G.I. assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche. 2. L'esame delle domande proposte dall'attrice Andreina Noli Con la presente azione l'attrice ha chiesto che fosse accertato l’ammontare del proprio credito nei confronti di A&S Team (indicato in €. 106.000) a fronte di compensi che assumeva le spettassero in relazione all'attività professionale svolta a favore di detta società. E' opportuno premettere che A&S è stata presentata come società attiva nel settore incentive a favore delle aziende, specializzata, in particolare, nell’organizzazione e nell’allestimento, per conto terzi, sia in Italia che all’estero, di conventions, congressi, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, mostre e manifestazioni in genere, culturali e non. La società è stata costituita in data 7 aprile 2000 (doc. n. 1 di A&S Team) dalle Sig.re Sara Del Fedele, Elena Tagliabue ed Andreina Noli, detenendo ciascuna di esse la partecipazione pari ad 1/3 ed avendo rivestito la Noli la carica di amministratore. L'attrice nel 2007 aveva ceduto la sua partecipazione nella società alle altre socie ed aveva stipulato un diverso accordo di collaborazione (indicato ora di associazione in partecipazione, essendo stato definito "lettera d'intenti" l'accordo del 18.12.2007, doc. 1 di parte attrice) ai sensi del quale – senza assumere obblighi di esclusiva e/o vincoli di concorrenza - l’attrice si era impegnata a prestare la propria attività a favore di A&S Team a fronte di un corrispettivo calcolato in percentuale - in applicazione di una formula definita 8 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a la discussione sull'ammissione delle prove. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 per scaglioni - sugli utili maturati da A&S sulla base delle fatture da quest’ultima emesse a carico di quei clienti rispetto ai quali la Noli aveva prestato la propria opera. Le parti si riservavano di formalizzare in seguito il rapporto di collaborazione, ma di fatto non si perveniva a perfezionare un diverso formale accordo, dandosi pacificamente attuazione alla lettera d'intenti in parola. E’ emerso in causa dalle testimonianze rese dai testi Della Casa, Sciacca, Manca e Tonfi che l’attrice aveva svolto la propria attività professionale sin dal 1984, occupandosi della programmazione e pianificazione di viaggi c.d. incentive e/o conventions a favore di società clienti, di fatto da lei acquisite e "fidelizzate" da tempo ben anteriore alla costituzione di A&S Team ed alla successiva collaborazione "esterna" rispetto a detta società. Nello svolgere l'attività di cui alla lettera di collaborazione in favore di A&S (probabilmente definibile come associazione in partecipazione, ma la definizione del rapporto non è risolutiva) aveva emesso una prima fattura nel febbraio 2008, dell’importo di € 7.000, a suo avviso riferita ai compensi maturati per i clienti gestiti nel periodo gennaio – febbraio 2008 (e quindi subito dopo la firma dell’accordo), fattura che veniva regolarmente pagata dalla convenuta. In data 26/05/08 A&S revocava l’incarico conferito alla Noli, nell’assunto - sostenuto dalla convenuta - che la stessa si fosse resa responsabile di comportamenti scorretti in danno della società. A seguito della comunicazione della risoluzione e/o della revoca dell’incarico, la società convenuta - a detta dell'attrice - non provvedeva a corrispondere quanto dovuto alla Noli per l’attività da questa prestata sino alla data di cessazione del rapporto contrattuale in essere. La Noli chiedeva quindi inutilmente di ottenere le indicazioni necessarie a calcolare il compenso dovutole (docc. 3-5 della stessa), cosicché la stessa era di fatto impossibilitata a quantificare la propria pretesa. A fronte della richiesta formulata quindi in citazione, A&S ha depositato nel giudizio il rendiconto dell’attività svolta dalla Noli nel 2008 (doc. n. 10 di A&S). Va premesso che le modalità di liquidazione del compenso indicate in detto rendiconto appaiono coerenti con la natura dell'accordo definito di associazione in partecipazione da parte attrice (definizione non contestata da parte convenuta). Ed invero la giurisprudenza 9 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a (nonché dalle conferme ricevute in sede di interrogatorio formale del dott. Orlandi di B2U), Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 della Cassazione (sent. n. 22521 del 28.11.2011 e n. 26806 del 28.11.13) ha indicato che con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione. 18.12.2007 è pienamente in linea con tale schema partecipativo. Quanto al rendiconto, sostiene A&S che parte attrice non ha contestato il rendiconto versato in atti. Tale assunto e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre meritano di essere esaminate. Ed invero già nella prima memoria ex art. 183.6 c.p.c., datata 30.4.10, la difesa Noli ribadiva la domanda relativa alla presentazione del rendiconto (conclusioni di pag. 14) e la richiesta del calcolo dei compensi dovutile in percentuale sugli utili maturati dalle pratiche che ad essa erano state affidate (pag. 3 ultima frase). Ancora in sede di formulazione delle conclusioni della comparsa di riassunzione ribadiva la domanda preliminare di presentazione del rendiconto e gli argomenti sopra riportati in relazione al conteggio delle proprie spettanze; istanze tutte ribadite nella memoria depositata il 26.10.11 davanti a questo giudice. In particolare l'attrice riferiva circa il riconoscimento da parte di A&S Team del credito in capo alla Noli e la mancata presentazione del rendiconto e dei documenti giustificativi necessari ai fini del calcolo. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni infine (note a verbale del 4.12.2013) prendeva atto dell'avvenuto deposito del rendiconto e rinunciava quindi solo alla conclusione preliminare volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 2552, III c. c.c. ed ex art. 263 c.p.c., insistendo (vedi prima conclusione nel merito) per il calcolo dei compensi non ancora corrisposti, articolando poi in comparsa conclusionale e in memoria di replica le domande ed eccezioni inerenti ai criteri di calcolo da applicare secondo le previsioni pattizie. Il rendiconto presentato da A&S consentirebbe quindi di assumere le indicazioni in esso contenute come fonte del calcolo dei compensi dovuti alla Noli in base ad una mera operazione aritmetica. 10 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a La quantificazione del compenso calcolata sulla base delle indicazioni della scrittura Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 E' vero infatti che il documento in esame (doc. 10 di A&S) è incontrovertibilmente riferito alla attività della attrice, come risulta dall’intestazione identificativa “A. Noli 2008”. Tale rilievo è confermato dall’esame delle voci, e cioè dei nominativi dei clienti, che sono riportati nella scheda in questione. Si tratta di clienti che, alla luce delle conferme testimoniali raccolte, sin dalla costituzione di A&S erano stati seguiti dall’attrice, in quanto già riconducibili alla sua pregressa attività professionale e richiamati nella lista elencata Gli utili realizzati dalla società A&S sono indicati, per i singoli clienti, nella seconda delle tre colonne in grassetto. E’ condivisibile l’osservazione della difesa di parte attrice secondo la quale gli importi indicati sono rilevanti (oltre 350.000 €.) e mostrano (confessoriamente, data la provenienza del documento da A&S) come l’opera di Andreina Noli abbia reso un consistente beneficio a A&S. Quest’ultima è poi tenuta a riconoscere alla Noli il compenso tenendo conto dei patti stipulati con l’accordo inter partes e delle percentuali per scaglioni indicate in detto accordo come di spettanza della Noli. Alla luce di tali parametri si può quindi procedere al calcolo con una semplice operazione aritmetica. Nel contratto, infatti, era stato convenuto che, a seconda della percentuale di utile realizzato da A&S per ogni pratica (dal 5% al 10%; dal 11% al 12%; dal 13% al 14%; oltre il 15%), Andreina Noli avrebbe avuto diritto alla propria percentuale. Questa era calcolata sulla base dell’utile e rapportata rispettivamente alle seguenti percentuali: del 10%, del 15%, del 20% o del 30% a seconda degli scaglioni di utili sopra indicati (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Dall’applicazione degli elementi indicati, la pretesa creditoria in capo all’attrice risulta così calcolabile, cliente per cliente: - Philips – Dusseldorf, utile della pratica €. 3.191,00, percentuale corrispondente 13,40%, compensi dovuti all’attrice €. 638,20 (percentuale del 20%, cfr. doc. n.1 Noli); - Philips Lighting Rexel, utile della pratica €. 9.782,00, percentuale corrispondente 25,17%, compensi dovuti all’attrice €. 2.934,60 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1 Noli); - Philips – Lisbona, utile della pratica €. 17.190,00, percentuale corrispondente 11 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a nell’accordo contrattuale. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 24,66%, compensi dovuti all’attrice €. 5.157,00 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1 Noli); - Inaz, utile della pratica € 16.224,00, percentuale corrispondente 12,87%, compensi dovuti all’attrice €. 3.244,80 (percentuale del 20%, cfr. doc. n. 1 Noli); - Philips Beauty Farm, utile della pratica €. 42.257,00, percentuale corrispondente 25,38%, compensi dovuti alla Noli €. 12.677,10 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1 - Alleanza-Huelva, utile della pratica €. 271.166,00, percentuale corrispondente 19,61%, compensi dovuti all’attrice €. 81.349,80 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1 Noli). Il totale quindi, determinato dalla somma delle singole voci sopra indicate, ammonta ad €. 106.001,50. Ritiene il Collegio che da tale somma debba essere detratto l'importo di €. 7.000 che parte attrice riconosce di aver percepito per i mesi di gennaio-febbraio 2008 (ed a titolo di acconto sui maggiori compensi ad essa spettanti). Infatti il rendiconto è unitario per tutto il 2008. Il residuo importo di €. 99.001,50, arrotondato ad €. 99.000, costituisce l'ammontare dei compensi ancora dovuti all’attrice da parte della convenuta A&S Team. Né può sostenersi che la difesa attrice non abbia contestato il calcolo contenuto nel rendiconto di cui al doc. 10 di A&S Team, dal momento che trattandosi di un rendiconto, questo può dirsi non contestato in relazione ai nominativi dei clienti ed alle cifre indicate dalla convenuta quali utili per ciascuno conseguiti, ma non può ritenersi non contestato in relazione al calcolo del compenso dovuto all’attrice, posto che (fin dalle prime battute e) con tutti gli atti successivi alla produzione del rendiconto indicato la difesa Noli ha affermato che la cifra spettante andava calcolata sulla base delle pattuizioni contrattuali sopra richiamate. Ed è quindi la cifra sopra indicata di €. 99.000, che secondo le pattuizioni contrattuali la società convenuta dovrà versare all’attrice, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza (messa in mora con atto di diffida e costituzione in mora notificato il 21.1.2009, sub doc. 4 dell'attrice). Fin dalle prime battute e nel corso del giudizio parte attrice ha affermato che il proprio compenso dovesse essere liquidato sulla base delle previsioni dell’accordo contrattuale. I 12 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Noli); Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 diversi computi eseguiti da A&S, con determinazione unilaterale ed avulsa dai criteri di cui all’accordo in atti, sono quindi da ritenersi fin ab origine e radicalmente contestati da parte dell’attrice. Né può dirsi che l’aver rinunciato alla domanda inerente alla presentazione del ricorso da parte avversa, possa essere inteso quale accettazione e non contestazione delle conclusioni di calcolo contenute in detto rendiconto. Semplicemente essendo stato presentato un rendiconto ed essendo calcolabile il compenso dovuto sulla base di questo e 2552 c.c. e 263 c.p.c., pur ribadendo la propria volontà di ottenere il compenso sulla base dei criteri previsti nella lettera di intenti del 18.12.2007. 3. L’esame delle domande riconvenzionali di A&S Team e delle domande nei confronti di B2U. A&S Team s.r.l., nel costituirsi nel giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice, chiedendo l’accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali e/o comportamenti asseritamente integranti ipotesi di concorrenza sleale, in concorso con B2U (dalla stessa convenuta chiamata in giudizio), con conseguente condanna dell’attrice al risarcimento danni, indicativamente quantificati fino all’anno 2008 in € 790.000,00, e in € 680.000,00 per ciascun anno successivo al 2008 e fino al terzo, nella previsione che l’accordo avrebbe potuto proseguire per un simile periodo. L’ammontare complessivo dei danni ammonterebbe così alla somma di €. 2.830.000,00. Gli inadempimenti imputati attengono, in primo luogo, all’assunto che l’attrice non si sarebbe adoperata diligentemente e tempestivamente per gestire i rapporti con alcuni importanti clienti di A&S, rendendosi così inadempiente ai propri obblighi contrattuali. Secondariamente, la Noli - sia durante la vigenza del contratto che successivamente avrebbe posto in essere numerosi atti integranti ipotesi di concorrenza sleale ai danni di A&S e pertanto sanzionabili ai sensi dell’art. 2958 c.c.. Più precisamente la Noli (i) avrebbe dolosamente tentato in vario modo di screditare l’immagine della società agli occhi dei clienti; (ii) avrebbe sottratto e ceduto a concorrenti (ed in particolare alla neo costituita società B2U) informazioni, documenti ed altri materiali aziendali tra cui i moduli di adesione dei clienti; (iii) sarebbe responsabile dell’abbandono di A&S Team da parte di vari clienti; (iv) avrebbe sottratto “dipendenti chiave” di A&S. 13 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a delle pattuizioni contrattuali, la Noli non ha inteso insistere oltre nella richiesta ex artt. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 La domanda risarcitoria è stata estesa da A&S nei confronti di B2U, mediante la chiamata in causa di detta società, nell'assunto di una compartecipazione della stessa agli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla Noli. 3.1 L’inadempimento contrattuale Il Collegio ritiene che non vi siano in atti elementi di prova circa il preteso mancato adempimento da parte di Andreina Noli agli obblighi asseritamente assunti in forza del In primo luogo non è dato rinvenire nell’accordo contrattuale alcun impegno a carico della Noli di procacciare nuovi clienti, posto che certo non vale ad integrare un simile obbligo la semplice indicazione circa eventuali clienti futuri. Più precisamente il testo degli accordi si limitava ad affidare ad Andreina Noli la gestione di alcune società, espressamente elencate, “più eventuali nuovi clienti”. Quindi semmai era A&S che avrebbe potuto affidare alla Noli la gestione anche di altri clienti, senza nulla aggiungersi rispetto a chi avrebbe procacciato tali clienti. E’ poi condivisibile il rilievo della difesa attrice secondo cui appare significativo che né in occasione della cessione della propria quota in A&S (a fine 2007), né al momento della sottoscrizione del contratto volto a disciplinare la propria collaborazione con la medesima società, le parti avessero inteso regolare in alcun modo obblighi di (non) concorrenza e/o di esclusiva. Non vi è infatti alcun cenno, né tantomeno impegno in questo senso. La ragione di tale scelta è probabilmente da ricercare nella circostanza che la Noli aveva una sua professionalità risalente ad epoca anteriore alla costituzione della società e contatti personali con la clientela, che non consentivano di imporle - e da parte sua di essere disponibile ad accettare - impegni di non concorrenza. Neppure può dirsi che il divieto di svolgere attività in concorrenza costituisca un dovere giuridico autonomo, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali, rispondendo ad un generico obbligo di buona fede. L’assunto non appare convincente ove si osservi che la legge regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, imponendo che lo stesso debba essere provato per iscritto, debba essere circoscritto ad una determinata zona e ad una determinata attività, e non possa estendersi oltre i cinque anni (art. 2596 c.c.). Si può così escludere che un simile patto possa essere un elemento implicito ad un negozio, nella specie un accordo di collaborazione o di associazione in partecipazione, essendo al contrario un elemento del 14 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a contratto inter partes. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 contratto del tutto eventuale e rimesso alla volontà e all’autonomia contrattuale dei contraenti, ma sottoposto comunque a precise evidenze e precisi limiti. Simile volontà non si è formata e non è stata espressa nel caso in esame. In ogni caso sarebbe “nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto a una parte la possibilità di impiegare del 19.12.2001). Parte convenuta ha poi contestato all’attrice anche l’attività di amministrazione che la stessa avrebbe svolto a favore di B2U durante la vigenza del contratto di collaborazione con A&S Team (ed anche successivamente). A fronte di simile contestazione si deve ribadire quanto già si è detto circa l’assenza di un obbligo di non concorrenza. In ogni caso non è risultato documentato in atti che la Noli abbia rivestito o rivesta alcun compito operativo o di rappresentanza in B2U, essendo soltanto uno dei componenti del consiglio di amministrazione della società (vedi doc. 6 dell’attrice). Parimenti non è risultata fondata la contestazione del mancato adempimento da parte della signora Noli agli impegni assunti nei confronti di A&S, non essendosi diligentemente e tempestivamente adoperata per gestire i rapporti con alcuni importanti clienti. In linea generale a tale riguardo deve rilevarsi come, grazie all’attività posta in essere dalla Noli, A&S abbia comunque conseguito notevoli ricavi, come risulta dal rendiconto prodotto dalla stessa convenuta (sub doc. n. 10). Non sono poi stati provati in causa specifici episodi di negligenza durante il periodo di collaborazione a favore di A&S Team. Si dirà al punto seguente a proposito dell'addebito per la posizione Philips. 3.2. Responsabilità per concorrenza sleale Quanto alle ipotesi di concorrenza sleale ai danni di A&S, di cui quest’ultima accusa l’attrice, non è stata raggiunta in causa sufficiente prova dei vari addebiti imputati da A&S all’attrice. Innanzitutto, con riferimento all’accusa di aver screditato l’immagine della convenuta, l’unico episodio emerso dalle prove testimoniali riguarderebbe il ritardo nel pagamento di una fattura dello Yacht Club di Rapallo per un evento organizzato per la Philips. Dai docc. 15 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento” (Cass. Civ. n. 16026 Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 7 e 8 prodotti dalla Noli, risulta però come al contrario la stessa si sia attivata per interessare A&S al sollecito pagamento, nonostante a quel punto lei fosse già stata sollevata da qualsiasi impegno a seguito della risoluzione degli accordi con la stessa società. Non vi sono elementi che indichino che il ritardo evidenziato dal cliente Philips fosse dipeso da una condotta intenzionalmente posta in essere dalla Noli o a seguito del non diligente passaggio di consegne effettuato dalla medesima a seguito della cessazione del Secondo la convenuta il suo assunto risulterebbe da una e-mail di tale sig. Gadani (key account manager di Philips), in data 22 luglio 2008. Si deve in proposito rilevare che il testo di tale mail non è stato prodotto da A&S Team, posto che sub doc. 8 è prodotta una e-mail del 6 giugno 2008 a firma di certa sig.ra Capra. La mail del Gadani è stata tuttavia prodotta dalla difesa attrice: da detto documento emerge (cfr. doc. 7 e altra mail della Noli sub doc. 8) che, a fronte delle rimostranze dello Yacht Club Rapallo, Philips (e per essa il signor Gadani) riferiva testualmente al proprio referente interno “Andreina [la Noli] mi riferisce di avere anche lei sollecitato e scritto, ma A&S Team non le ha ancora risposto (sembra che stia facendo trasloco d’ufficio-anche se basta una telefonata per fare un bonifico. …Avevamo chiesto di far gestire Rapallo a B2U (Andreina) ma A&S Team ci aveva comunicato di volere gestire lei l’evento...”. A questi messaggi, inviati in copia anche alla Noli, replicava A&S Team dando atto che Philips aveva scelto di mantenere come proprio riferimento Andreina Noli ed affermando di sua iniziativa che quest’ultima avesse negligentemente operato il passaggio di consegne. Tale affermazione quindi rimaneva di pura provenienza della odierna convenuta. Immediatamente la Noli, che aveva ricevuto le mail per conoscenza, replicava (cfr doc. 8 della Noli) sostenendo di aver correttamente e tempestivamente eseguito il passaggio di consegne e ribadiva la piena correttezza del suo operato. Il punto è stato oggetto di chiarimento in occasione dell’interrogatorio formale dell’attrice, avvenuto all’udienza dell’8 maggio 2012. In tale occasione l’attrice ha risposto: “ricordo che l’evento organizzato presso lo yacht club di Rapallo era nel giugno 2008 per Philips Lightening” (quindi dopo la risoluzione dell’accordo con A&S). Prosegue: “Io ho continuato a seguire la vicenda per completare il lavoro per A&S su accordo della socia Elena Tagliabue essendo questa stata la precisa richiesta del cliente. Nego di aver omesso 16 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a rapporto di collaborazione con A&S. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 di effettuare il passaggio delle consegne e ricordo che vi ho provveduto a mani di Flavia Capra, responsabile operativa di A&S alla presenza di altre due risorse, Annamaria Sessa e Balbi” . Quanto alla tesi che avrebbe dovuto essere la Noli ad attivarsi perché la fattura venisse tempestivamente pagata, non sono emersi in causa sufficienti elementi per ritenere che vi fosse un preciso obbligo in tal senso, né risultano omissioni ascrivibili personalmente alla Né vi sono elementi che inducano a ritenere che da detto episodio sia risultato un discredito a carico di A&S, così da danneggiare sul mercato l’immagine della società e da pregiudicare il suo buon nome nei confronti della clientela del settore, tanto da giustificare l’esorbitante richiesta di danni formulata dalla convenuta. Si tratterebbe comunque di un episodio isolato, nei confronti di un unico cliente (in cui - si ripete - non vi è stata alcuna denigrazione né alcun discredito per la convenuta, trattandosi per altro di un unico supposto fatto specifico, non risultando neppure allegazioni da parte convenuta circa la diffusione di notizie e apprezzamenti sulla sua attività nell’ambito di una pluralità di persone, così da integrare la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 2 c.c.. Neppure vi sono elementi probatori che possano far ritenere fondato l’addebito di sottrazione di informazioni e di materiale aziendale di A&S. Non è precisato neppure quali sarebbero state le informazioni riservate che la Noli avrebbe sottratto, dovendosi sempre aver presente che dalle testimonianze raccolte è emerso che i clienti seguiti dalla Noli erano comunque clienti “affezionati” della medesima, cosicché tutte le notizie sensibili che potevano riguardarli erano già in possesso della Noli fin da epoca ben anteriore alla costituzione di A&S Team. Le conoscenze e le esperienze necessarie allo svolgimento della specifica attività appartenevano già ampiamente al patrimonio professionale della Noli, considerati i lunghi anni di attività svolta nel settore, ben prima della costituzione di A&S. Quanto all’addebito di aver ceduto a concorrenti (nello specifico a B2U) informazioni, documenti e materiali aziendali, in particolare la “scheda di adesione” per l’organizzazione del viaggio “Philips Madza – Crociera MSC Mediterraneo”, organizzato da B2U, recante il medesimo testo e la stessa veste grafica della scheda utilizzata da A&S, si può rilevare che la vicenda - secondo quanto riferito dalla teste Manca - traeva origine da una 17 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Noli, e non piuttosto a quel punto all’organizzazione che faceva capo ad A&S. Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 comunicazione via e-mail inviata il 26 febbraio 2009 alla Noli, con cui la direzione marketing di Alleanza richiedeva urgentemente la predisposizione della scheda di adesione in relazione ad un viaggio, lamentando altresì scarsa soddisfazione per la scheda di adesione (che allegava alla mail) fornita l’anno precedente da A&S in relazione al viaggio da questa organizzato a Taormina, in quanto ritenuta poco funzionale (doc. n. 10 Noli). La Noli, a fronte dell’appunto sopra riferito, asseriva di essersi attivata per elaborare un Crociera MSC Mediterraneo”. A detta della difesa di A&S tale scheda sarebbe identica a quello utilizzata da A&S (doc. n. 11 Noli). Il Collegio ritiene che, mettendo a confronto le due schede, si rilevano significative diversità, riguardanti sia la veste grafica che il testo, fatta eccezione per quei riferimenti finalizzati alla raccolta dei dati dei partecipanti, che necessariamente accomunano schede di questo tipo. La testimonianza Sciacca e le dichiarazioni del dott. Orlandi hanno indicato che si tratta di una scheda standardizzata, solitamente utilizzata per l’adesione dei dipendenti dei diversi clienti ai viaggi proposti. La convenuta, del resto, non è stata in grado di evidenziare caratteristiche esclusive e caratterizzanti del proprio testo. Dall'esame della scheda di A&S non emergono caratteristiche individualizzanti tali da poterla qualificare come un elemento rilevante e/o riservato del patrimonio aziendale. D’altra parte, le differenze riscontrabili consentono di escludere che vi possa essere stata una sovrapposizione fra l’attività dell’una e dell’altra azienda e che possa esservi stato il rischio di confusione presso la clientela. Quanto all’episodio relativo all’indicazione del numero di fax di A&S Team su una scheda di adesione inviata dalla Noli, dopo la cessazione dei rapporti con A&S, si può effettivamente dire che si è trattato di un incidente occorso per errore materiale commesso dalla teste Manca, sul quale hanno riferito sia quest’ultima, sia la Noli nel corso del suo interrogatorio formale. E’ emerso così che si è trattato di una semplice svista peraltro non commessa dall’attrice, ma dalla Manca, senza che vi fosse alcuna intenzionalità; si trattava infatti di una svista che peraltro non ingenerava alcun vantaggio per la Noli e/o per B2U. 18 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a nuovo formulario di adesione, in seguito utilizzato anche per il viaggio “Philips Madza – Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 3.3 Lo sviamento della clientela Con riguardo all’addebito di sviamento di clientela, deve ribadirsi quanto già si è detto in merito alla pregressa conoscenza diretta della Noli da parte di alcuni importanti clienti, avendo la Noli svolto la propria attività nel settore incentive e convention continuativamente fin dal 1984, costruendo la propria professionalità e conquistando la fiducia dei clienti in un rapporto sicuramente radicatosi ad personam. esclusione di Inaz Paghe S.r.l., che non è un cliente passato a B2U: vedi pag. 18 comparsa B2U), ben prima della costituzione di A&S. Con riferimento ad Inaz deve ricordarsi che anche la teste Scilla Bellanti (ud. del 17.10.12, indicata da A&S), pur avendo menzionato un episodio in cui la Noli l'avrebbe invitata a pilotare tale cliente verso un'altra società a lei sconosciuta, non ha confermato che Inaz sia poi di fatto passata a B"U o alla Noli. Dalle testimonianze raccolte è emerso che nel settore, i clienti non possono dirsi di esclusiva appartenenza per nessun operatore, essendo detti clienti liberi di rivolgersi al prestatore di servizi di propria scelta e fiducia (vedi le comunicazioni e-mail prodotte sub doc 8 della Noli). Tali circostanze sono state confermate dalla teste Della Casa, dal 1998 al 2003 impiegata in Alleanza Assicurazioni (“Dal 1999 al 2003 ho lavorato con la Noli. Dal 2003 al 2006 ho utilizzato ancora la Noli nella nuova società”); il teste Sciacca, a suo volta operatore professionale nel settore incentive e convention e conoscente delle ex socie Noli, Del Fedele e Tagliabue, sue ex collaboratrici nella società Catiturama fino al 2000, sentito sul capo 4 di parte attrice (cap. 4 di parte attrice: Vero che Alleanza Assicurazioni S.p.A. era cliente della sig.ra Noli a far tempo dal 1999) ha riferito: “Confermo la circostanza. Posso dire che la Noli ha portato il cliente Alleanza a Catiturama. Quando l’attrice è andata via da tale società, Catiturama ha perso Alleanza come cliente. So che Alleanza è stata cliente della Noli anche successivamente al 2000”. La stessa teste Scilla Bellantim riferendo di essere una collaboratrice esterna di A&S e quindi non presente in ufficio, ha potuto riferire del solo episodio riguardante Inaz, dicendo di non essere in grado di riferire per gli altri clienti e facendo a volte richiamo a detti clienti come clienti della Noli. 19 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a I clienti elencati nel contratto intercorso fra le parti erano già tutti seguiti dalla Noli (ad Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 Ancora il dott. Orlandi (interrogatorio reso all'udienza dell’8.05.12) dichiarava: “Conosco la sig. Noli dal 1989. Già quando lavorava per Catiturama la sig.ra Noli seguiva i programmi di viaggio per Alleanza e Philips e ciò quantomeno dal 1989, con massima soddisfazione di queste aziende”. La teste Daniela Manca (udienza del 23.01.13) aggiungeva: “La Philips cercava la Sig.ra Noli”. Il teste Mario Sciacca ha confermato che erano clienti della Noli da molti anni (già prima di A&S, quando la Noli lavorava per che nel settore di cui è causa esiste un connubio tra professionalità e rapporto personale che incide fortemente nelle scelte prese dai clienti”, ed ancora: “in questo settore, ove vi sia un soddisfacente rapporto qualitativo e quindi professionale, il cliente continua a scegliere quell’agenzia dove il professionista presta la propria opera, seguendolo nei suoi eventuali trasferimenti. All’aspetto professionale si aggiunge quello personale, che è molto importante”. Da ultimo anche il teste Tonfi (indicato da A&S), manager della Philips dal 1992 con la funzione di direttore della comunicazione, significativamente ha affermato: “La figura dell’account è la Noli e con lei c’è la relazione” . Le modalità di svolgimento dei contatti e dei rapporti negoziali con i clienti sono stati chiariti anche dall’interrogatorio formale del dott. Orlandi. Interrogato se fosse vero che, nella vigenza del rapporto di associazione in partecipazione, la Noli avesse proposto ai clienti A&S (in particolare Inaz S.r.l., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Intesa Vita S.p.A.), in nome e per conto di B2U, i programmi di viaggio elaborati da A&S, il dott. Orlandi ha risposto di dover escludere la circostanza, in quanto almeno due di loro (Inaz e Intesa Vita) non erano clienti con cui B2U avesse contatti. Ha poi anch’egli precisato che nel settore è impossibile riproporre programmi elaborati per occasioni precedenti, in quanto per ogni evento le richieste del cliente e l’offerta di gara sono diverse, cosicché i programmi proposti non possono che essere diversi. Sembra al Collegio risolutivo il rilievo che i contratti con i clienti si concludano a seguito di un bando di gara cui le imprese partecipano liberamente e che l’assegnazione avviene quindi a scelta del cliente in base alla validità delle offerte proposte e probabilmente - ma non vi è alcun profilo illecito in ciò - in forza dei rapporti personali e delle esperienze pregresse. 20 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Catiturama) le società Alleanza, Philips, Intesa Vita, ed ha poi ripetuto: “Faccio presente Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 3.4 Lo storno dei dipendenti Parimenti da escludere è che vi sia stato nella specie uno storno di dipendenti idoneo a configurare un comportamento scorretto sotto il profilo concorrenziale. L'addebito di storno, a fronte dell'iniziale prospettazione della convenuta secondo cui l'attrice avrebbe sottratto “dipendenti chiave” di A&S, si è sostanziato in un unico dipendente, ossia la sig.ra Daniela Manca, all’epoca impiegata presso A&S quale in atto con l’intento di ingenerare confusione tra i clienti ed evitare i costi, ad esempio quelli relativi alla formazione del personale. Non risulta sufficientemente dimostrato in causa neppure il profilo del c.d storno di dipendenti, ossia la sottrazione da parte dell'attrice di taluni collaboratori all’azienda di parte convenuta per assumerli alla nuova attività intrapresa o nella compagnie di B2U. Si ritiene infatti che non compia concorrenza sleale l’imprenditore che acquisisca collaborazioni da parte di dipendenti già della concorrente, eventualmente offrendo remunerazioni o condizioni di lavoro migliori, posto che in tale attività non fa che ricorrere ai mezzi che normalmente muovono il libero mercato. La necessità di considerare anche il diritto dell’imprenditore che subisce lo storno a svolgere la propria attività in un corretto regime di relazioni industriali ha condotto a ritenere che lo storno di dipendenti debba essere caratterizzato anche da ulteriori elementi. Si ritiene peraltro e prioritariamente che lo storno sia illecito solo quando riguardi dipendenti qualificati, indispensabili, che assolvano a ruoli chiave nella gestione dell’impresa concorrente (vedi: Cass., 20 febbraio 2012, n. 2439). Parimenti si considera illecito lo storno finalizzato all’acquisizione dei segreti del concorrente o di informazioni utili concernenti la sua organizzazione, laddove tuttavia vi sia la prova dell'esistenza e del valore di simili aspetti di riservatezza ed organizzativi e laddove vi sia la prova che i dipendenti stornati ne fossero a conoscenza e siano stati stornati proprio per carpire gli elementi dell'altrui patrimonio di conoscenze. Si ritiene infatti che debba essere dimostrato anche l'animus nocendi, cosicché gli effetti pregiudizievoli per il soggetto passivo della concorrenza sleale assumono specifico rilievo quando non sono soltanto le conseguenze dell’atto di concorrenza, ma sono altresì intenzionali e posti in essere con lo specifico intento di danneggiare l'altrui azienda. 21 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a segretaria. Sul punto A&S sostiene che il passaggio della Manca a B2U sarebbe stato posto Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 Con riferimento a tali presupposti e requisiti, la difesa di parte convenuta non ha offerto in causa alcuno specifico elemento. L'unico dipendente che avrebbe lasciato A&S per seguire la Noli sarebbe stata Daniela Manca, segretaria di A&S, secondo quest'ultima addetta alla gestione del cliente Alleanza. Ma seppure così fosse stato, ciò non è sufficiente a far ritenere che la Manca svolgesse un ruolo chiave, dal momento che Alleanza non era l'unico cliente di A&S e che, come si è Manca era nell'ambito di A&S l'unica impiegata adibita all’organizzazione degli eventi di A&S (vedi quanto dalla teste dichiarato all’udienza del 23.1.13). Né la convenuta ha precisato (e tanto meno provato) che la Manca fosse depositaria di un particolare know how o di conoscenze riservate, così da essere, da un lato, difficilmente sostituibile in azienda e, dall'altro, da portare con sé segreti - non meglio precisati - che sarebbero stati utilizzati dall'impresa concorrente. In conclusione anche questo addebito è risultato infondato, cosicché, all'esito dell'istruttoria svolta e valutati tutti gli elementi acquisiti, si deve escludere che le domande riconvenzionali formulate da A&S Team nei confronti dell'attrice e nei confronti della terza chiamata B2U abbiano ricevuto in causa un valido supporto probatorio. 4 - Le conclusioni del Collegio Conclusivamente può affermarsi che la domanda principale della Noli meriti accoglimento nei termini sopra indicati e che le riconvenzionali di A&S Team debbano invece essere rigettate, rimanendo quindi assorbita ogni altra questione concernente l'esistenza e l'ammontare dei danni pretesi da parte della convenuta. Parimenti assorbite sono anche le istanze formulate dalla difesa della convenuta tese all'ottenimento di un ordine di esibizione nei confronti di B2U e di terzi, nonché affinché sia disposta una CTU contabile. Tali domande, formulate al fine di ricercare gli elementi utili alla quantificazione dei danni, non trovano fondamento essendo stato deciso in termini negativi l'an della pretesa risarcitoria. Laddove poi l'ordine di esibizione dovesse ritenersi finalizzato ad acquisire elementi di prova in ordine ai comportamenti imputati alle avversarie, si deve ritenere che lo stesso abbia un'inammissibile portata esplorativa, cosicché non possa trovare accoglimento. In base al principio della soccombenza, le spese processuali di Andreina Noli e della B2U devono fare carico ad A&S Team. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, in 22 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a detto, da un bando all'altro di gara, i clienti erano liberi di cambiare operatore. Neppure la Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n. 29720/2011 Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014 base al valore della controversia determinato dalle domande (valore della causa attribuito da A&S pari ad euro 2.830.000,00), ed ai sensi della legge n. 27/12 ed al DM n. 140/12 (vedi artt. 4, 5 e 11), dovendo seguirsi la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 18920/12 delle S.U. del 26.9/5.11.2012), secondo la quale l'attività difensiva va liquidata con riferimento alla nuova regolamentazione laddove la stessa si sia conclusa successivamente al momento di intervenuta abrogazione delle previgenti tariffe del marzo 2014, pubblicato sulla G.U. del 2.4.14 n. 77 ed entrato in vigore il successivo 3 aprile. Si deve poi dare atto che, essendo le richieste formulate da parte attrice e dalla terza chiamata inferiori ai limiti di tariffa, si accolgono le predette richieste. P.Q.M. la Sezione Specializzata Impresa "A", definitivamente pronunciando nel giudizio, nel contraddittorio delle parti, 1) condanna la A&S Team s.r.l. al pagamento in favore di Andreina Noli della somma di €. 99.000, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora del 21.1.2009 al saldo; 2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da A&S Team nei confronti di Andreina Noli e di B2U; 3) condanna A&S Team s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore di Andreina Noli in €. 16.025, oltre accessori ed Iva come per legge; in favore di B2U in €. 11.250 per compensi, come richiesto, oltre accessori ed Iva come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 Il Presidente estensore dott. Marina A. Tavassi 23 http://bit.ly/1r3q1hm Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a professionali. In base a tale principio non trova applicazione la nuova tariffa di cui al DM