CAPO 2 - Comune di Monserrato

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CAPO 2 - Comune di Monserrato
Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI
8° Settore: verde pubblico, arredo urbano; servizi cimiteriali; ecologia e ambiente
REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2013
Servizio cimiteriale
geom. Daniela Pusceddu
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TITOLO 1
CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI.
Articolo 1. Oggetto.
Articolo 2. Competenze.
Articolo 3. Responsabilità.
Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi.
Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico.
CAPO 2. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.
Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio.
CAPO 3. FERETRI.
Articolo 7. Deposito del cadavere nel feretro.
Articolo 8. Verifica e chiusura feretri.
Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.
Articolo 10. Contributo per l’acquisto del feretro.
Articolo 11. Piastrina di riconoscimento.
CAPO 4. TRASPORTI FUNEBRI.
Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso.
Articolo 13. Trasporti funebri.
Articolo 14. Trasporti a carico del Comune.
Articolo 15. Orario dei trasporti.
Articolo 16. Norme generali per i trasporti.
Articolo 17. Riti religiosi e civili.
Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.
Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale.
Articolo 20. Trasporto di cadavere.
Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.
Articolo 22. Trasporti all’estero o dall’estero.
Articolo 23. Trasporti di resti ossei, resti mortali e ceneri.
Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al cimitero.
Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.
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TITOLO 2.
CAPO 1. CIMITERI
Articolo 26. Elenco Cimiteri.
Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza.
Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero.
Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali.
CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
Articolo 30. Disposizioni generali.
Articolo 31. Piano Regolatore Generale.
CAPO 3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Articolo 32. Inumazione.
Articolo 33. Tumulazione.
Articolo 34. Deposito provvisorio.
CAPO 4. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 35. Esumazioni ordinarie.
Articolo 36. Esumazioni straordinarie.
Articolo 37. Estumulazioni ordinarie.
Articolo 38. Estumulazioni straordinarie.
Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.
Articolo 40. Esecuzione operazioni.
Articolo 41. Oggetti da recuperare.
Articolo 42. Disponibilità dei materiali.
CAPO 5 . TRASLAZIONI
Articolo 43. Traslazioni.
CAPO 6. CREMAZIONE
Articolo 44. Cremazione.
Articolo 45. Autorizzazione alla cremazione di cadavere.
Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione dei resti ossei e mortali.
Articolo 47. Urna cineraria.
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Articolo 48. Conservazione dell’ urna cineraria.
Articolo 49. Affidamento dell’urna cineraria.
Articolo 50. Rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria.
Articolo 51. Registro affidamenti urne cinerarie.
Articolo 52. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere.
Articolo 53. Dispersione ceneri.
CAPO 7. REGOLE D’ORNATE.
Articolo 54. Lastre di finitura.
Articolo 55. Cippi.
Articolo 56. Monumenti di famiglia.
Articolo 57. Arredi.
CAPO 8. POLIZIA DEI CIMITERI.
Articolo 58. Orario.
Articolo 59. Disciplina d’ingresso.
Articolo 60. Divieti speciali.
Articolo 61. Riti funebri.
Articolo 62. Fiori e piante ornamentali.
Articolo 63. Materiali ornamentali.
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TITOLO 3.
CAPO 1. CONCESSIONI.
Articolo 64. Le concessioni.
Articolo 65. Il concessionario.
Articolo 66. Durata delle concessioni.
Articolo 67. Tombe di famiglia.
Articolo 68. Manutenzione.
CAPO 2. RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.
Articolo 69. Rinuncia.
Articolo 70. Decadenza.
Articolo 71. Estinzione.
Articolo 72. Revoca.
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TITOLO 4.
CAPO 1. IMPRESE E LAVORI PRIVATI.
Articolo 73. Accesso al cimitero.
Articolo 74. Ampliamenti tombe di famiglia di proprietà dei privati.
Articolo 75. Responsabilità. Deposito cauzionale.
Articolo 76. Recinzione aree. Materiale di scavo.
Articolo 77. Introduzione e deposito di materiali.
Articolo 78. Orario di lavoro.
Articolo 79. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.
Articolo 80. Vigilanza.
CAPO 2. PERSONALE DEL CIMITERO.
Articolo 81. Obblighi e divieti per il personale del cimitero.
CAPO 3. IMPRESE FUNEBRI.
Articolo 82. Funzioni. Licenza.
Articolo 83. Divieti.
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TITOLO 5.
CAPO 1. DISPOSIZIONI VARIE.
Articolo 84. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
Articolo 85. Scadenzario delle concessioni.
CAPO 2. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 86. Abrogazioni.
Articolo 87. Entrata in vigore.
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TITOLO I
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento è adottato in conformità con le norme vigenti ed in particolare
con il D.P.R. n. 285 del 20.09.1990 e s.m.i. (Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale),
con il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i., L. n.
130 del 30.03.2001 e la L. R. n. 4 del 22.02.2012, che disciplinano, ai sensi dell’’art. 7 della
Legge n. 267 del 18.08.2000, il Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale Comunale.
In particolare:
a) l’organizzazione dei Servizi Cimiteriali;
b) le operazioni cimiteriali;
c) le concessioni;
d) la custodia del cimitero;
e) le regole d’ornato;
f) gli arredi funerari;
g) l’attività delle ditte esterne e delle agenzie funebri;
h) i trasporti;
i) le tariffe dei servizi offerti;
j) tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei defunti.
2. Le disposizioni di cui al presente testo integrano, sostituiscono o abrogano le disposizioni
contenute in provvedimenti normativi, deliberativi, in circolari ed ordini di servizio e
ordinanze, fino ad ora applicate, riguardanti il servizio cimiteriale.
3. I termini contenuti nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
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1)
la dichiarazione di morte: è quella che deve essere resa, da un congiunto
(persona legata al defunto da un vincolo di matrimonio, parentela o affinità),
convivente oppure, in mancanza, da persona che sia comunque informata del
decesso, in forma orale se avviene in abitazione, istituzioni private e simili e sulla
pubblica via, all’Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore, a decorrere dal
momento della morte e in forma scritta dal medico se avviene in ospedale o
strutture assimilate.
2)
la denuncia della causa della morte: è quella che compete al medico
curante, a meno che la morte non sia avvenuta senza assistenza medica, in
questo caso compete al medico necroscopo. Deve essere presentata all’Ufficiale
dello Stato Civile entro 24 ore dall’accertamento della morte.
3)
l’accertamento di morte: è l’operazione attraverso cui il medico
necroscopo procede all’accertamento della effettività della morte. Resta
estranea alle sue funzioni ogni valutazione della causa di morte. Deve essere
compiuta non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore.
4)
il periodo di osservazione: è il lasso temporale che intercorre tra la morte e
la possibilità di sottoporre la salma a determinati trattamenti ed ha la funzione
di permettere il manifestarsi di quei fenomeni che consentano di accertare
l’effettività del decesso. Normalmente si svolge per una durata di 24 ore
decorrenti dal momento della morte, elevato al doppio (48 ore), in caso di
morte improvvisa e sussistenza di dubbi di morte apparente.
5)
l’autorizzazione al seppellimento, all’ inumazione, alla tumulazione o
alla cremazione: è l’atto che viene rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile
una volta che ha in mano il certificato necroscopico e in tutti i casi dopo 24 ore
dalla morte.
6)
la visita necroscopica: è l’operazione attraverso cui il medico necroscopo
procede all’accertamento della effettività della morte, ai fini di consentire
all’Ufficiale dello Sato Civile di rilasciare l’autorizzazione alla inumazione,
tumulazione o cremazione. Non va compiuta non prima delle 15 ore dal
decesso e non oltre le 30 ore.
7)
il deposito di osservazione: è il locale che ogni comune deve avere a
disposizione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le
salme di persone:
7.1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per
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il prescritto periodo di osservazione;
7.2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo
pubblico o aperto al pubblico;
7.3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
8)
l’obitorio: è il locale che ogni comune deve avere a disposizione per
l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
8.1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme
di persone decedute senza assistenza medica;
8.2. deposito per un periodo indefinito delle salme a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria per autopsie e trattamento igienico-conservativo;
8.3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento
igienico conservativo di salme portatrici di radioattivita;
8.4. deposito, per un periodo limitato del feretro, motivato da esigenze
straordinarie.
9)
la salma: è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima
dell’accertamento di morte.
10)
il cadavere: è la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di
morte.
11)
il feretro: è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta
di struttura e qualità di materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica
funebre.
12)
i resti ossei: sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione dei
cadaveri, raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
13)
i resti mortali: sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti
dalla incompleta mineralizzazione
di un cadavere (mummificazione,
saponificazione e corificazione) decorso il periodo ordinario di inumazione o
tumulazione, pari rispettivamente ad almeno 10 e 20 anni:
13.1. mummificazione: è il processo che si verifica quando il cadavere va
incontro ad una rapida ed intensa perdita di liquidi, cosa che determina
che i tessuti vengano fissati per disidratazione. Il colorito è brunastro, la
pelle assume la consistenza del cuoio vecchio o pergamenaceo e diviene
aderente alle ossa, i caratteri fisiognomici della persona sono conservati;
13.2. saponificazione: è il processo trasformativo che si verifica nel cadavere
sommerso in acqua o inumato in un terreno con elevato grado di umidità.
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I normali fenomeni putrefattivi sono notevolmente ostacolati, mentre
attorno al cadavere va progressivamente formandosi una sorta di
involucro bianco-grigiastro, costituito da una sostanza neoformata,
denominata adipocera (sapone di calci insolubile);
13.3. corificazione: è il processo trasformativo che si osserva con grande
frequenza in cadaveri rinchiusi in casse foderate con metalli pesanti, in
particolare con lo zinco. La cute assume una caratteristica consistenza,
simile a quella del cuoio di concia recente ed, a differenza della cute
mummificata, è relativamente morbida, integra ed elastica.
14)
i prodotti abortivi o del concepimento: sono quelli di presunta età
gestazionale fino alla 28° settimana completa.
15)
i feti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età gestazionale di
28 settimane e non sono stati dichiarati nati morti all’Ufficiale di Stato Civile.
16)
i nati morti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età
gestazionale di almeno 28 settimane e sono stati dichiarati nati morti all’Ufficiale
di Stato Civile.
17)
la tanotoprassi: è il trattamento finalizzato alla conservazione, limitata nel
tempo, dei cadaveri, attraverso l’introduzione di formalina o suoi derivati con
soluzioni più o meno concentrate o diluite.
18)
l’inumazione: è la sepoltura in terra del feretro, delle cassette di resti ossei e
delle urne cinerarie.
19)
la tumulazione: è la sepoltura del feretro, delle cassette di resti ossei e delle
urne cinerarie in opere murarie, quali i loculi, le tombe di famiglia e le nicchie.
20)
Il tumulo: è il termine generico che indica la tomba o la sepoltura.
21)
l’esumazione: è il recupero dei resti ossei da terra:
21.1. ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per
la cremazione;
21.2. straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto
in un altro loculo all’interno del cimitero o in un altro cimitero, per la
cremazione e su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse
della giustizia.
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22)
l’estumulazione: è l’operazione di estrazione del feretro dal loculo:
22.1. ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per
la cremazione;
22.2. straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto
in un altro loculo all’interno del cimitero o in un altro cimitero, per la
cremazione e su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini
nell’interesse della giustizia.
23)
la traslazione: è il trasferimento:
23.1. di un feretro da un loculo ad un altro loculo all’interno del cimitero o
ad un altro cimitero;
23.2. di una cassetta di resti ossei da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un
loculo, all’interno del cimitero o ad un altro cimitero;
23.4. di un’urna cineraria da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un loculo,
all’interno del cimitero o ad un altro cimitero o a domicilio per la
conservazione.
24)
la nicchia per resti ossei: è il manufatto destinato ad accogliere le cassettine
contenenti i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie.
25)
la nicchia per ceneri: è il manufatto destinato ad accogliere le urne
contenenti le ceneri provenienti dalle cremazioni.
26)
l’ossario comune: è il luogo destinato alla raccolta dei resti ossei provenienti
da esumazioni ed estumulazioni ordinarie per le quali gli aventi titolo non
hanno chiesto diversa destinazione.
27)
il cinerario comune: è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri provenienti
dalla cremazione per le quali gli aventi diritto non hanno chiesto diversa
destinazione.
28)
il rito funebre: è la cerimonia religiosa o civile da eseguirsi nei luoghi a ciò
adibiti.
29)
il funerale: è tutto ciò che viene eseguito dal momento della partenza dal
luogo di osservazione al Cimitero.
30)
la parentela: è il rapporto/vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite. Si computa per gradi e per linee. La legge non riconosce il vincolo
di parentela oltre il sesto (6°) grado:
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30.1. gradi: si computano calcolando le generazioni, ma escludendo il
capostipite;
30.2. linea retta: le persone discendono l’una dall’altra (es: genitori e figli,
nonni e nipoti;
30.3. linea collaterale: le persone non discendono l’una dall’altra pur avendo
lo stesso capostipite (es: fratelli, zii e nipoti, cugini);
30.4. linea ascendente: si segue la linea verso il genitore o progenitore o,
comunque, verso il capostipite;
30.5. linea discendente: si segue la linea dal capostipite alle generazioni
seguenti.
31)
l’affinità: è il rapporto/vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
32)
la famiglia: è composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea
retta e collaterali, fino al 6° grado.
Articolo 2. Competenze.
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco,
quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l’emissione di provvedimenti previsti a
carico del Comune dalle vigenti normative.
3. Ove il servizio venga gestito in economia (gestione diretta), le funzioni di Polizia
Mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriale sono riservate al
personale autorizzato.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare le funzioni o parti di esse di cui al
comma precedente in concessione (gestione indiretta) secondo le norme e le procedure
stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.
5. Qualora il Comune gestisca il Cimitero con una delle forme di gestione previste dalla
normativa vigente, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune,
deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione del
Regolamento stesso, salve le funzioni spettanti specificatamente al Sindaco quale Autorità
Sanitaria Locale.
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Articolo 3. Responsabilità.
1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le
persone e le cose, declina ogni responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone
estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne
risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia
rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle
norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla
normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca
dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.
Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi.
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati
dalla legge, o specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
a) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione (art. 6 del
presente Regolamento) di persone decedute;
- in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto
periodo di osservazione;
- in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
b) il servizio obitoriale (art. 6 del presente Regolamento):
- con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza
assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento
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igienico-conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienicoconservativo di cadaveri portatori di radioattività;
c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a
qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, su richiesta della Pubblica
Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) fino al locale identificato
come deposito di osservazione o l’obitorio comunale (art. 6 del presente
Regolamento). Qualora la pubblica autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali
diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto è a carico della Pubblica Autorità
che lo ha disposto;
d) le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie;
e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
f) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
g) l’inumazione, la tumulazione, la cremazione, il trasporto di persona e il feretro (art.
10):
- indigente, situazione appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite
dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del
Servizio Cimiteriale;
- appartenente a famiglia indigente e/o bisognosa, situazione appurata mediante le
informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e
relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, la cui situazione di indigenza
sia appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile
dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio
Cimiteriale.
Qualora il Responsabile dei Servizi Sociali verificasse e relazionasse al Responsabile
dei Servizi Cimiteriali che i familiari non si trovino in stato di indigenza,
quest’ultimo provvede ad autorizzare, comunque la sepoltura e ad inviare la
comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per il recupero delle somme
dovute.
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Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale,
nell’arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato
di indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari.
- non sia stata riscontrata da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, con
l’ausilio del Servizio Anagrafico, l’esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o
legatari;
- non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa;
h) la conseguente assegnazione di un posto nel campo comune o di un loculo o nicchia
di “SERIE”, per i cadaveri o le ceneri di persone ricadenti nelle casistiche di cui al
punto g), comprensivo di cippo nel primo caso o di lastra di finitura nel secondo e
terzo ed i relativi arredi (nome e cognome, data di nascita e decesso, vaso e foto),
secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Tutti gli altri servizi sono onerosi secondo le tariffe stabilite dalla disciplina generale
determinata dal presente Regolamento e modificate, quando necessario dalla Giunta
Comunale ed aggiornate periodicamente (secondo ISTAT) dall’Ufficio Comunale.
Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico.
1. Presso l’ufficio del Cimitero e presso l’ufficio Comunale Cimiteriale è tenuto su supporto
cartaceo il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, al fine di poter
fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. In un archivio informatico sono inseriti i nominativi ed i relativi dati inerenti i defunti e le
concessioni, da tenersi congiuntamente all’archivio cartaceo di cui al comma precedente.
3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella struttura del Cimitero Comunale e nell’
ufficio Comunale Cimiteriale:
a) copia del regolamento di polizia mortuaria nazionale D.P.R. n° 285/90 e s.m.i.;
b) copia del presente regolamento;
c) l’elenco delle concessioni in scadenza nell’anno in corso;
d) le tariffe cimiteriali;
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e) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
f) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza (art. 70) e/o di
revoca (art. 72) della concessione;
g) il calendario delle turnazioni delle Agenzie Funebri di cui al Capo 4 – art. 14 del
presente Regolamento;
h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli
interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e sm.i..
CAPO 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.
Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio.
1. Nel Cimitero è destinato un apposito locale per il deposito temporaneo delle salme, dei
cadaveri, dei resti e delle ceneri in attesa di tumulazione, inumazione o cremazione.
2. Il deposito di osservazione e l’obitorio sono attualmente individuati presso la struttura
del Policlinico di Monserrato, secondo la Convenzione stipulata con lo stesso.
3. La Convenzione con il Policlinico, ha durata quinquennale, a decorrere dal 01.03.2011, ed
è rinnovabile.
4. Nel deposito temporaneo e di osservazione e/o nell’obitorio possono essere ricevute, a
seconda dei casi le salme, i cadaveri, i resti e le ceneri elencate nel successivo art. 29 del
presente Regolamento.
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CAPO 3 - FERETRI
Articolo 7. Deposizione del cadavere nel feretro.
1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di
cui ai successivi art. 8 e 9 del presente Regolamento.
2. In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere. Mentre madre e neonato, morti
in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere
racchiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti
naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di
soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l’Autorità Sanitaria impartirà le necessarie
disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
Articolo 8. Verifica e chiusura feretri.
1. Il feretro deve essere adatto al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.
2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dal D.P.R.. 285/90 e s.m.i. è certificato
da personale, dell’Unita Sanitaria Locale del luogo di partenza, a ciò delegato.
3. La chiusura del feretro è fatta da personale incaricato il quale a garanzia della integrità
dello stesso e del suo contenuto deve apporre un sigillo.
4. E’ cura del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, del cimitero di arrivo,
verificare l’integrità del sigillo.
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Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e
trasporto.
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di
sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono
rispettare le relative prescrizioni determinate dal D.P.R. 285/90 e s.m.i..
2. Se, un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altra
sepoltura del cimitero o in altro comune, si deve accertare lo stato di conservazione del
feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte dell’
Autorità Sanitaria, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in
zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della Sanità, di caratteristiche e spessore
idoneo.
3. Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere allegata la certificazione della
verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di
sepoltura cui è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo
verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto; se nel trasferimento è stato
impiegato internamente il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra,
deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine
di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nell’ inumazione l’impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve
essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben
visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice e
del fornitore.
6. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati
dal Ministero della Sanità, idonei a fissare e neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Nel caso in cui il Regolamento di cui al D.P.R. 285/90 e s.m.i. dovesse venire modificato
per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente Regolamento si intende
conformemente modificato, in attesa di successiva modifica formale del Regolamento
stesso.
Servizio cimiteriale
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Articolo 10. Contributo per l’acquisto del feretro.
1. Il Comune, eroga un contributo, stabilito nella tabella delle tariffe, per l’acquisto del
feretro di cui all’art. 9 del presente Regolamento e per il relativo trasporto (vedi art. 4,
comma 1, punto g), per i cadaveri di persone:
a) indigenti;
b) appartenenti a famiglie indigenti e/o bisognose;
c) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, tale contributo è soggetto a
recupero da parte dei Servizi Finanziari, a meno che gli stessi familiari non si trovino
in stato di indigenza, secondo la procedura di cui all’art. 4, lettera g) terzo punto;
d) per le quali non sia stata riscontrata l’esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o
legatari.
2. Lo stato d’indigenza e/o di bisogno e disinteresse è accertato e dichiarato dal
Responsabile dei Servizi Sociali sulla base delle informazioni acquisite e in suo possesso
relative alla situazione socio-economica degli interessati.
3. La verifica dell’inesistenza in vita di familiari, e/o eredi di beni o legatari viene effettuata
dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con l’ausilio del Servizio Anagrafico.
4. Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale,
nell’arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato di
indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari.
Articolo 11. Piastrina di riconoscimento.
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere obbligatoriamente applicata una
targhetta metallica inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile: il
nome ed il cognome, data di nascita e di decesso del defunto.
2. La piastrina del feretro di un cadavere sconosciuto contiene la sola indicazione della data
di morte, ed eventualmente altri dati certi.
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CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI.
Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso.
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri
sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
Articolo 13. Trasporti funebri.
1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti, con i mezzi di cui all’art. 20 del
D.P.R. 285/90 e s.m.i.
2. Al servizio di trasporto funebre provvedono le ditte esercenti servizi di onoranze
pubbliche scelte e pagate direttamente dai familiari del defunto sia per il trasporto
all’interno del territorio Comunale che per quello ad altro Comune. Le ditte esercenti il
servizio di onoranze funebri devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per
legge.
Articolo 14. Trasporti a carico del Comune.
1. I trasporti funebri a carico del Comune vengono eseguiti in occasione:
a) di recupero di salme di cui all’art. 4), comma 1, punto c) del presente Regolamento;
b) di salme di cui all’art. 4, comma 1, punto g) del presente Regolamento.
2. Tali trasporti funebri verranno eseguiti prioritariamente dalle Imprese Funebri che
presenteranno formale richiesta, entro il termine e con le modalità indicate dal
Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. Il servizio sopradetto verrà svolto secondo un calendario di turnazione, con durata non
inferiore a mesi ventiquattro (24), prestabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale
mediante chiamata diretta al numero di reperibilità che dovrà essere messo a
disposizione da ciascuna Impresa Funebre partecipante.
4. Il calendario di turnazione non potrà subire alcuna variazione, salvo eventuale ritiro della
disponibilità delle Imprese interessate, da comunicare tempestivamente e comunque
almeno sette (7) giorni prima dell’inizio del proprio turno, ovvero per causa di forza
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maggiore; in questi casi il turno di servizio dovrà essere espletato dall’Impresa che segue,
secondo l’ordine prestabilito, anche per porzione di periodo.
Il Calendario di turnazione sarà pubblicato nell’Albo Comunale per almeno trenta (30)
giorni naturali e consecutivi ed esposto nell’Albo Cimiteriale per tutto il periodo di
validità.
5. Per i turni di recupero le Imprese Funebri autorizzate dovranno utilizzare casse
metalliche idonee, di loro proprietà.
6. Le Imprese Funebri autorizzate a svolgere tale attività, dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dal D.P.R. 285/90 e s.m.i..
7. Le imprese Funebri si impegnano a ricevere le richieste dei recuperi, da parte della
Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), nell’arco dell’intera
giornata, nel rispetto del calendario di turnazione.
8. Eventuali cambiamenti di numeri telefonici e dei recapiti di riferimento dovranno essere
immediatamente comunicati al preposto ufficio cimiteriale, da parte delle Imprese Funebri
interessate. La responsabilità per mancata comunicazione della variazione e l’eventuale
mancata reperibilità conseguente ricadrà esclusivamente sull’Impresa inadempiente.
9. Il compenso per ogni recupero viene stabilito secondo tariffa corrente ed è comprensivo
di ogni e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso.
10. Nel caso in cui la Pubblica Autorità disponga per il trasporto del cadavere a locali diversi
da quello/i individuato/i dal Comune, l’onere sarà a carico della Pubblica Autorità che lo
ha disposto.
11. Le Imprese funebri assumono piena responsabilità, dipendente sia dal ritardo, sia per
eventuali infortuni e rischi, sia per smarrimento e furto di oggetti e per quant’altro,
mantenendo indenne il Comune, anche rispetto ad eventuali responsabilità civili e penali.
12. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, le Imprese sono obbligate ad espletare il
servizio di trasporto in ogni caso, anche nell’ipotesi di sciopero del proprio personale
dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. n. 146
del 12.06.1990 e s.m.i.
13. In caso di mancato rispetto di quanto sopra detto, opportunamente accertato,
l’Impresa verrà automaticamente cancellata dal calendario di turnazione.
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14. Le Imprese funebri devono obbligatoriamente presentare una somma a titolo di
deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione del servizio
affidato e presentare una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a
persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione del servizio stesso.
Articolo 15. Orario dei trasporti.
1. I trasporti funebri sono effettuati all’interno di orari fissi, stabiliti con Ordinanza dal
Sindaco.
Articolo 16. Norme generali per i trasporti.
1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere
conformi alle prescrizioni di legge e di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri
mesi, ma in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza
o infine quando il trasporto venga eseguito dopo le 48 ore dal momento del decesso, alla
salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R.
285/90, a meno che non sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi.
3. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai
documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in
relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, una volta giunto a destinazione
consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia,
una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del Servizio
Cimiteriale.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l’autorizzazione al trasporto
deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato,
sia in partenza che in arrivo, con lo stesso carro funebre.
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Articolo 17. Riti religiosi e civili.
1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’ art. 8 della
Costituzione intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario all’ordinaria
cerimonia.
3. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei
defunti.
Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di
radioattività.
1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica dell’A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari
provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale detta le opportune istruzioni affinchè la salma sia
trasportata al deposito di osservazione, di cui all’art. 6 del presente Regolamento, anche
prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine
prescritto, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni
dell’Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione
epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme e i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di
Igiene Pubblica dell’A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in
ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale.
1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima
che sia trascorso il periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non
ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche
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di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90. Il mezzo deve essere chiuso anche
temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di riposo, istituto,
albergo, etc., l’Ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio
del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima
dell’ora fissata .
3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile dello Stato Civile, sentito il Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, il trasporto dai
luoghi sopradetti all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, ai luoghi di speciali
onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza
corteo sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme o cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili
sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.
6. Sono eseguiti con mezzi propri dell’Azienda Sanitaria Locale ed a carico della medesima i
trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili ed altri prodotti
indicati negli allegati al Decreto Ministeriale della Sanità 25 maggio 1989, quando siano
destinati al seppellimento in cimitero, ferma restando l’Autorizzazione di cui all’art. 6 del
D.P.R. 285/90.
Articolo 20. Trasporto del feretro.
1. Il trasporto del feretro comprende:
a) il prelievo dal luogo del decesso (abitazione, ente ospedaliero, casa di riposo, etc.) o
dal deposito di osservazione o dall’obitorio;
b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il
percorso più breve o secondo consuetudine.
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3. L’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile, del
Comune dove è avvenuto il decesso, ad eccezione dei casi di decesso sulla pubblica via o
per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il
trasporto, rilasciandone una copia all’incaricato del trasporto e al Comune di decesso.
4. Nei casi di trasporti funebri diversi da quelli contemplati nell’Ordinanza Sindacale di cui
all’art. 12 del presente Regolamento (orari, modalità e percorsi diversi) il Responsabile
dello Stato Civile dovrà informare il Responsabile del Servizio Cimiteriale che a sua volta
provvederà a predisporre un’apposita Ordinanza Sindacale.
5. Nel caso in cui il trasporto funebre preveda un corteo (composto da persone e/o
vetture) l’avente titolo, suo delegato o titolare dell’attività funebre dovrà chiedere
un’apposita autorizzazione al Comandante della Polizia Locale, almeno 10 (dieci) ore
prima del corteo, in quanto dovrà emanare un’ordinanza per la regolamentazione del
traffico.
6. Se lungo il tragitto del corteo è previsto il passaggio di autobus di linea, il Comandante
della Polizia Locale dovrà sentire il Responsabile dell’Azienda di trasporto interessata al
fine di concordare eventuali percorsi alternativi.
7. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza
pubblica e di pubblica sicurezza.
8. In tutti gli altri casi è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il
passaggio di un corteo funebre, regolarmente autorizzato.
Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o
cremazione.
1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dello
Stato Civile, del comune di partenza, a seguito di domanda degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione.
Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura non è necessaria la suddetta
autorizzazione.
3. All’ autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è successivamente allegata la
certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. o di personale
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tecnico da lui delegato, relativo alla verifica del feretro di cui all’art. 8 del presente
Regolamento.
4. Dell’Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il
cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni attraversati,
quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da un altro Comune devono, di norma, qualora non vengano
richieste speciali onoranze all’interno del territorio del comune, essere trasportate
direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle
caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9
del presente Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal
sigillo sul feretro, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta nel luogo di rito funebre, limitata alla
celebrazione del rito stesso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune,
il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito
funebre, la prosecuzione del servizio all’interno del comune viene svolta secondo quanto
previsto dall’art. 16 del presente Regolamento, salvo quando non sia esplicitamente e
preventivamente richiesta apposita autorizzazione.
8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e per il definitivo
deposito delle ceneri sono autorizzati con unico atto dal Responsabile dello Stato Civile
ove è avvenuto il decesso.
Articolo 22. Trasporti all’estero o dall’estero.
1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda
che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del
10 febbraio 1937, approvata con Regio Decreto del 1 luglio 1937, o di Stati non aderenti
a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui art. 27 e nel
secondo caso quelle di cui agli art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i
morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 285/90.
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Articolo 23. Trasporto di resti ossei, resti mortali e ceneri.
1. Il trasporto, sia nel Comune, sia fuori Comune di resti ossei, di resti mortali e di ceneri è
autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile, previa attestazione del Servizio
Cimiteriale.
2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, al Responsabile dello Stato Civile si
sostituisce l’Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al
trasporto di resti ossei e mortali e di ceneri.
4. Non è necessario l’impiego di mezzi di trasporto su strada dei quali sia riconosciuta
l’idoneità sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale.
5. I resti ossei devono essere raccolti in idonea cassetta di zinco, chiusa con saldatura,
anche a freddo.
6. I resti mortali devono essere raccolti in idonei contenitori, tali da evitare perdite di liquidi
in presenza di parti molli e ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell’odore causata
dal resto mortale stesso.
7. Le ceneri devono essere raccolte in idonee urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro
analogo sistema, aventi le caratteristiche dell’art. 47 del presente Regolamento.
8. Sia le cassette resti, le urne cinerarie che i contenitori per i resti mortali devono essere
necessariamente dotati di targhetta identificativa recante il nome e cognome del defunto,
data di nascita e decesso o se sconosciuti, l’indicazione del luogo e la data di
rinvenimento.
Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al Cimitero.
1. Il trasporto dei prodotti abortivi destinati al Cimitero è autorizzato dalla competente
Azienda Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso a cui va allegato il permesso di
seppellimento rilasciato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale
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Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di
passaggio.
1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con
provvedimento Comunale, devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la
pulizia e la disinfezione dei carri stessi, nonché idonea fognatura per lo smaltimento delle
acque.
2. L’idoneità dei locali adibiti a rimessa e delle relative attrezzature deve essere accertata dal
Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ Azienda Sanitaria Locale dopo che anche
l’Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi hanno verificato l’osservanza
delle disposizioni di loro competenza.
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TITOLO 2
CAPO 1 - CIMITERI
Articolo 26. Elenco Cimiteri.
1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in via
Giulio Cesare.
2. Nel caso in cui, in futuro, il Comune intenda destinare anche un'altra area per l’impianto
di un nuovo cimitero ciò non determina la modifica del presente Regolamento, la cui
applicazione sarà automatica anche per la nuova area.
Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza.
1. E’ vietato il seppellimento di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei e di ceneri in luogo
diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R.
285/90.
2. La vigilanza e l’ordine spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale, fatte salve le
funzioni di igiene di competenza dell’ A.S.L.
3. Alla gestione, alla manutenzione, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune
provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. controlla il funzionamento del
Cimitero e propone eventualmente al Responsabile del Servizio Cimiteriale i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero.
1.
All’interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati
dall’Amministrazione Comunale,
destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello
cattolico nel rispetto dell’identità religiosa e culturale.
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2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della
sepoltura rispetto a quella comune, nell’ipotesi che costituiscano un oggettivo costo
aggiuntivo per l’Ente, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.
3. Le parti anatomiche, secondo il Decreto del Ministro della Sanità e dell’Ambiente del 25
maggio 1989, allegato 2, punto 6, devono essere cremati o inumati, ad eccezione dei
denti e di parti non riconoscibili che vanno smaltite attraverso l’inceneritore, secondo l’
allegato 2, punto 7. Le parti anatomiche, escluse quelle elencate nel D.M. di cui sopra,
all’allegato 2, punto 7, possono su richiesta dell’interessato o di un familiare essere
tumulate nel loculo ove verrà tumulata la parte restante del corpo al momento del
decesso.
Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali.
1. Nel cimitero, secondo quanto riportato dall’ art. 50 del D.P.R. 285/90, salvo che non
venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione
di origine, di cittadinanza o di religione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Monserrato, qualunque ne
fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Monserrato, ma avendo avuto in
esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Monserrato e morte fuori
di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente (tomba di
famiglia) nel cimitero del comune stesso;
f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/90;
g) i resti mortali delle persone sopraelencate.
Inoltre questa amministrazione consente il ricevimento ed il seppellimento dei/delle:
h) cadaveri degli ex residenti;
i) cadaveri aventi il coniuge o “convivente/compagno/a” residente, ex residente o nato nel
comune di Monserrato;
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l) i cadaveri di persone non coniugate (figli dei residenti);
m) le ceneri e i resti ossei e mortali dei cadaveri aventi le caratteristiche di cui sopra.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute i cadaveri, le
ceneri nonché i resti ossei e mortali di persone aventi diritto al seppellimento per
concessioni cimiteriali rilasciate precedentemente al presente regolamento.
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CAPO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE
Articolo 30. Disposizioni generali.
1. Il Cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali e ai
cadaveri non ancora completamente mineralizzati.
2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza, la divisione dei riquadri,
l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di
età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 e s.m.i..
3. Il Cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture familiari, le cosidette tombe di famiglia,
ai sensi dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e s.m.i..
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale, determina, per le sepolture private, la ubicazione,
la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di
struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi
prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e
s.m.i. e dal successivo art. 31 del presente Regolamento.
Articolo 31. Piano Regolatore Cimiteriale.
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio
Comunale è tenuto ad approvare un Piano Regolatore Cimiteriale che consideri la
necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi
dell’Azienda Sanitaria Locale.
3. Nell’elaborazione del Piano il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà tener conto:
a) dell’andamento medio della mortalità nel territorio comunale (area di propria
competenza territoriale) sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di
adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali
e regionali competenti;
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b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di
posti-cadavere per sepoltura a sistema di inumazione, tumulazione, di nicchie resti e
cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-cadavere che si potranno rendere
disponibili nel cimitero esistente a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e
dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, alle tecnologie costruttive ed a
sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e
potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di
pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel Cimitero sono individuati spazi o aree destinate o da destinare:
a) alle inumazioni;
b) alle tumulazioni in loculi;
c) alle tumulazioni in nicchie di resti ossei;
d) alle tumulazioni in nicchie di ceneri;
d) alle tumulazioni in tombe di famiglia;
e) all’ ossario comune;
f) al cinerario comune;
g) alla dispersione delle ceneri;
h) alla camera mortuaria (deposito temporaneo).
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella
planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, la quale deve essere aggiornata ogni
cinque (5) anni.
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CAPO 3 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Articolo 32. Inumazione.
1. All’interno del Cimitero deve essere individuata un area destinata all’inumazione, in
quanto trattasi del tipo di sepoltura ordinaria che i comuni sono obbligati ad approntare.
2. L’inumazione è il sistema di sepoltura del feretro a terra.
3. L’inumazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1 del
presente Regolamento.
4. Il campo è diviso in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una
estremità del riquadro e successivamente a posti alterni al fine di garantire la staticità
dello scavo.
I riquadri sono indicati nella planimetria allegata al presente Regolamento.
5. L’inumazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Articolo 33. Tumulazione.
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in loculi o
nicchie, costruite dal Comune o in tombe di famiglia costruite dai concessionari di aree,
laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie
mortali.
2. La tumulazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1
del presente Regolamento.
3. La tumulazione viene eseguita in loculi o nicchie di “Serie”, di prima assegnazione, cioè
nuovi, o di “Risulta”, di seconda assegnazione, cioè già utilizzati e resi liberi, o in loculi o
nicchie interrati delle tombe di famiglia.
4. L’assegnazione dei loculi e delle nicchie di Serie deve essere eseguita senza lasciare vuoti
procedendo in senso verticale dal basso verso l’alto. E’ concessa l’assegnazione di loculi e
nicchie contigui in senso orizzontale esclusivamente in caso di affiancamento di “coniugi”,
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“coppie conviventi” e rispettivi figli (delle stesse copie di “coniugi” o “conviventi”
residenti) non coniugati.
5. I loculi di “Risulta” possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla logica
utilizzata per i loculi di “Serie”, vengono assegnati secondo la richiesta specifica inoltrata
da parte del concessionario per un loculo piuttosto che per un altro, tra quelli disponibili.
6. Le nuove concessioni dei loculi di “Risulta” siti in file oltre la quarta possono essere
rilasciate esclusivamente in casi di emergenza per eventi eccezionali come calamità
naturali.
7. E’ consentita la sistemazione di cassetta di resti ossei e di urna cinerarie in un tumulo,
previa autorizzazione, del coniuge o del parente più prossimo dei defunti, individuato
secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile, con criterio esclusivo, infatti i
parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di
grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della
maggioranza assoluta di essi (viventi), ove sia presente un feretro e ove lo spazio lo
consenta, con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe vigenti.
8. La tumulazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizza l’assegnazione di loculo o di una nicchia
di “Serie” in una posizione più agevole, nel caso venga presentato un certificato medico
rilasciato da una Commissione Medica riunita comprovante una grave patologia (non
malattia tipica della terza età) che non permetta l’uso della scala da parte del familiare del
defunto, quale coniuge, “convivente/compagno/a” o figlio/a.
Articolo 34. Deposito provvisorio.
1. A richiesta del coniuge o del parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli
articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di
grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado
precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza
assoluta di essi (viventi), il feretro, i resti ossei e le ceneri possono essere
provvisoriamente sistemati in un loculo di “Risulta” in quarta fila o in una nicchia di
“Risulta” nella fila più alta tra quelle a disposizione, previo pagamento dell’importo stabilito
in tariffa, compresa la cauzione, la quale viene restituita al momento della liberazione del
loculo o della nicchia stessa.
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2. La concessione provvisoria, per mesi sei (6), rinnovabile di ulteriori mesi sei (6) per cause
non dipendenti dalla volontà del richiedente, è ammessa esclusivamente nei casi in cui si
debba:
a) intervenire o ampliare la tomba di famiglia, per cui è necessario lo spostamento dei
cadaveri e/o resti e/o ceneri presenti;
b) ridurre o cremare il cadavere presente in un loculo e riposizionare i resti ossei o le
ceneri nel medesimo loculo, al fine di recuperare lo spazio per un altro cadavere,
previo consenso del coniuge o del parente più prossimo dei defunti stessi, individuato
secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i
parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli
di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della
maggioranza assoluta di essi (viventi).
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CAPO 4° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 35. Esumazioni ordinarie.
1. Il turno ordinario d’ inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè
in dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell’anno a meno
che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali
condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere all’esumazione per motivi di
carattere igienico-sanitario.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del Servizio
Cimiteriale e non occorre l’intervento del Coordinatore Sanitario dell’ Azienda Sanitaria
Locale.
4. E’ compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato stabilire se un
cadavere è completamente mineralizzato o meno.
5. Fino a completa liberazione degli attuali campi comuni, il Responsabile del Servizio
Cimiteriale, considerato che per le inumazioni si usava assegnare il posto e non rilasciare
alcuna concessione da cui estrapolare il nominativo del concessionario a cui dare
comunicazione della data dell’esumazione stessa, curerà la stesura di elenchi, con
l’indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l’esumazione ordinaria, da pubblicarsi
all’Albo Cimiteriale e Comunale almeno sessanta (60) giorni naturali e consecutivi prima
dell’esumazione.
6. I resti ossei rinvenuti in occasione dell’esumazione vengono sistemati nell’ossario
comune, a meno che i familiari inoltrino domanda per diversa destinazione, ovvero in
nicchia o in un loculo contenente un altro feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro
cimitero.
7. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, sarà rinumato
per almeno due anni nella fossa originaria, con l’aggiunta di additivi, o potrà essere
cremato.
8. E’ consentito ai familiari del defunto assistere alle operazioni di esumazione.
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Articolo 36. Esumazioni straordinarie.
1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza:
a) per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
b) su richiesta dei familiari del defunto per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso
cimitero o in un altro o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario
constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può
essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie non si possono
eseguire di norma nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di settembre e quanto
trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non
siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica
dell’Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio
per la salute, così come indicato dall’art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di
Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato.
4. E’ consentito ai familiari assistere alle operazioni di esumazione di cui al comma 1 punto
b) del presente Regolamento.
Articolo 37. Estumulazioni ordinarie.
1. Il turno ordinario di estumulazione, quando non si tratti di feretri tumulati in sepolture a
concessione perpetua, si esegue allo scadere del periodo della concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell’anno, a
meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali
condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere alla estumulazione, per motivi di
carattere igienico-sanitario.
3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del
Servizio Cimiteriale, alla presenza del Coordinatore Sanitario, previa comunicazione
scritta al concessionario o in subordine ai suoi familiari e/o eredi.
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4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, in caso di tomba di famiglia a
cura del concessionario, ed è compito del Coordinatore Sanitario stabilire se un cadavere
è completamente mineralizzato al momento dell’estumulazione.
5. I resti ossei individuati in occasione dell’estumulazione sono immediatamente raccoglibili
in apposite cassette da destinare ad una nicchia o ad un loculo contenente un altro
feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro cimitero.
6. Se non sussiste domanda di collocazione dei resti ossei questi ultimi verranno sistemati
nell’ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che
diversamente non dispongano i familiari, esso è avviato per l’inumazione in campo
comune, con l’aggiunta di additivi, per almeno due anni, previa apertura della cassa in
zinco o potrà essere cremato.
8. E’ consentito ai familiari di assistere alle operazioni di estumulazione.
Articolo 38. Estumulazioni straordinarie.
1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di
scadenza :
a) per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
b) su richiesta dei familiari del defunto, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o
in un altro cimitero o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario
constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può
essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Salvo nei casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni
straordinarie quanto trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva
contagiosa, a meno che non siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del
Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere
eseguita senza alcun pregiudizio per la salute, così come indicato dall’art. 84 del D.P.R.
285/90.
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3. Le estumulazioni straordinarie, sia per ordine dell’Autorità Giudiziaria o sia su richiesta di
familiare , sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica
dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato.
4. E’ consentito ai familiari assistere alle operazioni di estumulazione di cui all’art. 37,
comma 1 punto b) del presente Regolamento.
Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.
1. Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie sono gratuite, così come la
sistemazione dei resti ossei nell’ossario comune mentre è soggetta a pagamento ogni
altra destinazione dei resti ossei che non sia l’ossario comune.
2. Sono onerose e a carico del richiedente le operazioni di esumazione ed estumulazione
straordinaria.
Articolo 40. Esecuzione operazioni.
1. Le operazioni sopradette vengono eseguite dal personale cimiteriale, incaricato dal
Responsabile del Servizio Cimiteriale, ad eccezione delle tumulazioni e delle
estumulazioni nelle tombe di famiglia che devono essere eseguite dalle Agenzie Funebri
incaricate dai familiari e/o eredi dei defunti stessi.
Articolo 41. Oggetti da recuperare.
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, gli aventi diritto presumano che si
possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al
Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni
caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene
redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante
e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali
rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al
Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà ad informare i familiari stessi.
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Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun familiare il Responsabile del Servizio
Cimiteriale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12
mesi.
Per quant’altro non previsto, trovano applicazione gli articoli dal 927 al 931 del Codice
Civile. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente
alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli
impianti cimiteriali.
Articolo 42. Disponibilità dei materiali.
1. Le lastre, gli arredi dei loculi, delle nicchie, dei cippi al momento delle esumazioni o
delle estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, possono essere recuperati dal
concessionario, dietro regolare richiesta scritta.
2. Sono invece a carico del concessionario lo smaltimento o il recupero di lastre e di
arredi relativi alle tombe di famiglia.
3. Su richiesta del concessionario si può autorizzare il reimpiego di lastre e di arredi di sua
proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purchè le lastre e gli arredi siano in
buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura
in cui si intende utilizzarli.
3. E’ a carico del comune lo smaltimento dei cippi, delle lastre, completi di arredi che
non venissero reclamati dopo le esumazioni e le estumulazioni.
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CAPO 5 - TRASLAZIONI
Articolo 43. Traslazioni.
1. La richiesta di traslazione di cadaveri, resti ossei, mortali e ceneri deve essere inoltrata,
secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Cimiteriali, dal concessionario
previo consenso del coniuge o del parente più prossimo del defunto, individuato secondo
gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di
grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado
precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza
assoluta di essi (viventi).
2. Le richieste di traslazione di cadaveri all’interno del cimitero sono condizionate dalla
effettiva disponibilità dei loculi nuovi, che non dovrà essere inferiore alle 400 unità.
3. Le urne cinerarie di cui al punto 1) potranno essere tumulate nelle specifiche nicchie o
anche in un loculo già concessionato a parente, previo consenso del coniuge o del
parente più prossimo dei defunti, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del
codice civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre
solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di
più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), se esiste lo
spazio fisico necessario, coerentemente con il comma 7 dell’art. 33 del presente
regolamento.
4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in caso di scarsa disponibilità o addirittura in
assenza di loculi, può riassegnare a terzi i loculi concessi per la traslazione, rimborsando
al richiedente l’intera somma versata. Nel caso sia necessario procedere alla revoca terrà
conto dell’età anagrafica del beneficiario, infatti verrà revocata prima la concessione del
beneficiario più giovane fra quelli concessionati alla data dell’evento.
5. Il concessionario deve allegare e sottoscrivere alla richiesta di cui sopra la dichiarazione
di “presa d’atto delle condizioni regolanti l’assegnazione” del loculo stesso.
6. Le traslazioni di resti ossei, mortali o di ceneri possono essere inoltrate in qualunque
momento.
7. La richiesta di traslazione di cadavere, di resti mortali, resti ossei e ceneri comporta la
perdita di ogni diritto sul loculo o nicchia di provenienza e non da diritto ad alcun
rimborso.
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8. Il corrispettivo da versare per avere in concessione il loculo in caso di traslazione sarà
costituito, con riferimento alle tariffe vigenti al momento della richiesta di traslazione,
dalla somma delle seguenti due aliquote a) + b):
a) una quota del corrispettivo del loculo di nuova destinazione proporzionale alla durata
del periodo residuo di permanenza:
[q1=corrispettivo loculo x anni residui)/30];
b) una quota della differenza fra il corrispettivo di un loculo nuovo (cosiddetto di
“Serie”) ed il corrispettivo di uno usato (cosiddetto di“Risulta”) proporzionale alla
durata del periodo di non permanenza:
[q2=(differenza corrispettivo loculo nuovo e loculo usato x anni di non
permanenza)/30].
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CAPO 6 - CREMAZIONE
Articolo 44. Cremazione.
1. Il Comune, attualmente, non dispone di un forno crematorio pertanto riceve le ceneri
degli aventi diritto ad essere accolti nel proprio Cimitero secondo l’art. 29 del presente
Regolamento.
Articolo 45. Autorizzazione alla cremazione di cadavere.
1. L’ Autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del
Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai
suoi familiari, previa acquisizione delle certificazioni di cui al successivo comma 3,
attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione olografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a
quella della disposizione testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad Associazione riconosciuta che abbia
tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati,
tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione olografa del defunto
contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione
all’Associazione.
L’iscrizione all’Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei
familiari per procedere alla cremazione del defunto;
c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da
parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge
o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’artt. 74, 75, 76 e 77 del
Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo
se non sia presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti
dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (viventi);
d) per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali
rappresentanti.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale di Stato Civile del comune
ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto.
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2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad Associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati, è sufficiente la presentazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta
dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da
due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La
dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell’Associazione, così come la
certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso.
3. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta
non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3, comma 1, lett. a). In caso di morte
improvvisa o sospetta, segnalata dall’Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è
integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica
indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato l’esecutore testamentario è
tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
5. L’autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall’autorizzazione
all’affidamento delle ceneri a domicilio e consegna dell’urna cineraria rilasciate secondo
le procedure indicate dagli artt. 50 e 51del presente Regolamento.
Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione dei resti ossei e mortali.
1. I resti ossei ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie
dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere
cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile e
attestazione dei Servizi Cimiteriali.
2. In caso di irreperibilità dei familiari del defunto dopo 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla pubblicazione di uno specifico Avviso nell’Albo Comunale e Cimiteriale,
l’Ufficiale dello Stato Civile, su attestazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può
autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 (dieci) anni e dei cadaveri
tumulati da almeno 20 (venti) anni, destinandone le ceneri al cinerario comune.
3. L’Ufficiale dello stato Civile su attestazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale
autorizza la cremazione dei resti ossei depositati presso l’ossario comune, destinandone
le ceneri al cinerario comune.
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Articolo 47. Urna cineraria.
1. Le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che deve essere sigillata.
2. L’urna deve essere di materiale resistente.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere, dei resti mortali o
ossei di un solo defunto e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del
defunto, data di nascita e morte.
Articolo 48. Conservazione dell’ urna cineraria.
1. L’urna cineraria, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, può
essere:
a) tumulata in cimitero;
b) affidata per la conservazione a domicilio.
Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri
verranno destinate al cinerario comune.
2. La tumulazione può essere effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia o in
loculo ove è presente un feretro, ove lo spazio lo consenta.
3. L’urna cineraria può essere affidata solo al soggetto affidatario.
Articolo 49. Affidamento dell’urna cineraria.
1. Per l’affidamento dell’urna cineraria occorre la dichiarazione di volontà del defunto,
espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta olografa, oppure
manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75,
76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo
dispone solo se non è presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di
più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi).
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2. La volontà può essere manifestata anche dal ”convivente-compagno/a” del defunto previa
autorizzazione degli altri aventi diritto.
3. Il soggetto che richiede l’affidamento dell’urna cineraria deve presentare apposita istanza,
secondo i moduli prestampati forniti dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. L’autorizzazione all’affidamento a domicilio delle ceneri è rilasciata dal Responsabile del
Servizio Cimiteriale.
5. L’autorizzazione viene consegnata all’affidatario dell’urna cineraria, al Responsabile dello
Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, al Responsabile dello Stato Civile
del comune dell’ultima residenza del defunto, al Responsabile del Servizio Cimiteriale del
Comune di residenza in vita del defunto per le registrazioni e al Responsabile del
Comune gestore dell’impianto di cremazione.
6. Viene redatto apposito verbale di consegna dell’urna contenente le ceneri, ove vengono
elencati i diritti e gli oneri a carico dell’affidatario:
a) la responsabilità personale di provvedere alla custodia delle ceneri;
b) la non sussistenza di impedimenti all’affidamento derivanti da vincoli determinati
dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
c) la disponibilità ad eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
d) di essere a conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non
autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione
dell’urna;
e) rescissione all’affidamento delle ceneri;
f) l’obbligo di informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Cimiteriale della
variazione di residenza, sia in altro Comune e sia nello stesso Comune, affinchè
l’Ufficio competente provveda a rilasciare titolo integrativo attestante l’avvenuta
variazione;
g) il trasferimento delle ceneri presso un altro Comune comporta il preventivo rilascio
dell’autorizzazione da parte del Comune di nuova residenza;
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h) nel caso di decesso dell’affidatario, l’urna dovrà essere riconsegnata da parte dei propri
familiari al Comune o in alternativa gli stessi, possono presentare una nuova richiesta di
affidamento;
i) l’urna non può essere affidata, neanche momentaneamente ad altre persone se non su
specifica autorizzazione del Comune;
l) il luogo di conservazione deve garantire decoro e sicurezza;
m) l’Amministrazione comunale può modificare o revocare gli atti di autorizzazione
emanati a seguito dell’approvazione di regolamenti comunali o della successiva entrata
in vigore di disposizioni nazionali o regionali in materia.
Articolo 50. Rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria.
1. Il soggetto indicato dal defunto può non accettare fin dal principio l’affidamento dell’urna
cineraria. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta.
2. Il soggetto affidatario che in un secondo momento recede dall’affidamento delle ceneri,
deve consegnarle al Cimitero Comunale per la sistemazione nel cinerario comune,
gratuitamente o per la tumulazione, dietro pagamento delle dovute tariffe, in un loculo
ove sia presente un’altro feretro o in una nicchia apposita.
3. Tale recesso deve risultare da dichiarazione scritta.
Articolo 51. Registro affidamenti urne cinerarie.
1. E’ istituito un apposito registro ove sono indicati i dati dell’affidatario, i dati del defunto e
la data di consegna dell’urna cineraria.
2. Ogni variazione deve essere annotata, come nel caso di cambio di indirizzo, restituzione
delle ceneri.
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Articolo 52. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere.
1. L’ Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere è rilasciata dall’Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa
dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione
olografa del defunto contraria alla dispersione, fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad Associazione riconosciuta che abbia
tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e della
dispersione delle ceneri, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione
olografa del defunto contraria alla dispersione delle ceneri, fatta in data successiva a
quella dell’iscrizione all’Associazione. L’iscrizione all’Associazione di cui alla presente
lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla dispersione delle
ceneri.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale di Stato Civile del
comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato
immediatamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad Associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati e della dispersione delle ceneri, è sufficiente la presentazione in carta libera
scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado
di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti anche la volontà,
oltre a quella di essere cremato, della dispersione delle ceneri. La dichiarazione deve
essere convalidata dal presidente dell’Associazione, così come la certificazione della
regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto,
dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute
che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine
autorizzato dal comune.
4. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse
sono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o
dell’affidamento ai familiari.
Servizio cimiteriale
geom. Daniela Pusceddu
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Articolo 53. Dispersione ceneri.
1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà, del defunto,
unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri (cinerario
comune), in natura o in aree private.
2. In aree private avviene all’aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce,
comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 8, del
D.L. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
4. La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e
manufatti.
5. La dispersione nel territorio di altri comuni è consentita previo nulla osta dell’Autorità
competente del luogo di destinazione.
6. E’ consentita la dispersione delle ceneri custodite all’interno del cimitero o affidate.
Servizio cimiteriale
geom. Daniela Pusceddu
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CAPO 7 - REGOLE D’ORNATO
Articolo 54. Lastre di finitura.
1. Le lastre di finitura dei loculi e delle nicchie di “Serie”, cioè nuovi di prima assegnazione,
sono fornite dall’Amministrazione, al fine di garantire una omogeneità architettonica del
complesso cimiteriale.
2. Le lastre di finitura dei loculi e delle nicchie di “Risulta”, cioè usati, non sono fornite
dall’Amministrazione, ma sono a carico del concessionario. Esse devono avere le
medesime caratteristiche di quelle presenti nella “Serie” in cui ricade la lastra in
questione.
3. E’ vietata la sostituzione o la modificazione delle caratteristiche generali e delle
dimensioni delle lastre se non per eseguire delle leggere smussature, rifiniture e
levigature dei bordi a spigolo vivo atte a garantire una più sicura maneggevolezza delle
stesse da parte degli operatori.
4. E’ vietato il posizionamento di una lastra unica su due o più loculi affiancati, assegnati ad
una coppia di “coniugi” o “conviventi-compagno/a” e rispettivi figli non coniugati (delle
stesse coppie di “coniugi” e “conviventi” residenti). Mentre è consentito il
posizionamento di due o più lastre lastre affiancate nel rispetto del decoro architettonico.
5. Per quanto riguarda quelle “doppie in unica lastra” esistenti, nel caso in cui si renda
necessario procedere allo smontaggio, (es: estumulazione, sostituzione arredi esistenti) lo
stesso dovrà essere eseguito dalla Ditta incaricata dal concessionario.
6. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale si riserva la facoltà, determinata dall’opportunità o
meno, di autorizzare il prelievo e la lavorazione della lastra di finitura dei loculi assegnati
per “traslazione” e a “vivente”, quando ancora non sono stati occupati i loculi.
Articolo 55. Cippi.
1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo
in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante
il numero progressivo della fossa. Valutate le motivazioni il concessionario può richiedere
la fornitura diretta del cippo purché compatibile ed armonicamente inserito.
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geom. Daniela Pusceddu
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Articolo 56. Monumenti di famiglia.
1. In caso di posizionamento o sostituzione del monumento esterno della tomba di famiglia,
è necessario al fine di garantire una omogeneità architettonica del complesso cimiteriale,
mantenendo analoghi materiali e colorazioni dei monumenti storici presenti nel cimitero.
2. Nei monumenti esterni di particolare pregio architettonico, artistico e storico, individuati
dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e/o dal Responsabile della Soprintendenza Beni
Architettonici, Artistici e Storici potranno essere eseguiti solo interventi conservativi.
Non potranno essere sostituiti a meno che non risultino irrimediabilmente compromessi
e pericolosi e nel caso potessero essere recuperate le parti riutilizzabili e sostituite le
altre con materiali uguali o similari che comunque si armonizzino nel contesto in cui la
tomba stessa ricade.
Articolo 57. Arredi.
1. E’ obbligatorio apporre sulle lastre di finitura dei loculi e delle nicchie, sui copritomba
delle tombe di famiglia e sui cippi delle fosse del campo comune i dati identificati del
defunto: il nome e cognome, la data di nascita e decesso.
2. In mancanza di apposizione degli obbligatori dati identificativi del defunto entro dodici
(12) mesi dal collocamento del feretro e/o della cassetta resti e/o dell’urna cineraria il
Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà ad apporre d’ufficio i suindicati dati,
rivalendosi delle spese sul concessionario stesso, ed il concessionario perderà il diritto
all’apposizione di qualsivoglia epigrafe ed ornamento.
Trascorsi i dodici (12) mesi dal collocamento del feretro, potrà intervenire per apporre i
dati obbligatori identificativi, anche un conoscente, un amico o un lontano parente che se
ne vuole fare carico.
3. E’ facoltativo posizionare la foto, un vaso portafiori, un lumicino, un’ immagine sacra e
una dedica contenuta.
4. E’ vietato applicare scritte recanti qualunque forma di pubblicità e apparecchi che
riproducano musiche o altri suoni, che in caso contrario verranno rimossi da parte del
personale del cimitero stesso.
5. E’ consentita la personalizzazione della lastra, garantendo la decenza e la sacralità del
luogo limitatamente al 50% della sua superficie dove potrà essere posizionata una foto, un
vaso e una targhetta con una breve iscrizione (non pubblicitarie) pure mediante la
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sovrapposizione di modeste lastre sottili anche di materiale diverso, ma armonicamente
inserite, mentre nella restante porzione dell’altro 50% della lastra, che dovrà rimanere
libera, potranno essere fissate o incise le lettere per il nome e cognome, le date di nascita
e decesso ed eventuale breve iscrizione.
L’iscrizione che dovrà essere necessariamente consona al contesto, potrà essere
posizionata a discrezione del richiedente in una sola delle due metà.
6. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra i concessionari o i familiari dello stesso, di comune
accordo, devono incaricare Ditte del settore, di loro fiducia, le quali per nome e per
conto dello stesso devono inoltrare, via fax, via e-mail o a mano, all’Ufficio Servizi
Cimiteriali, regolare richiesta, meglio sui moduli forniti dall’Ufficio stesso. Nella richiesta
dovranno essere indicati gli arredi da applicare e/o incidere e/o sostituire e le dimensioni
degli stessi e dovrà essere allegato uno schema, anche fatto a mano, al fine di consentire
all’Ufficio di avere una chiara visione dell’insieme.
7. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa verifica della regolarità della
documentazione, rilascerà regolare autorizzazione all’esecuzione dei lavori richiesti.
8. Tale autorizzazione verrà trasmessa via fax, o via e-mail o consegnata direttamente a
mano al personale operante nel Cimitero Comunale, i quali dovranno verificare la
corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato dalla Ditta.
9. Nel caso in cui il personale operante nel Cimitero dovesse riscontrare delle difformità tra
quanto autorizzato e quanto realizzato non dovrà far posizionare la lastra e dovrà darne
comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
10. Nel caso di diniego dell’autorizzazione il richiedente può presentare ricorso
all’Amministrazione Comunale, che darà riscontro entro 30 gg lavorativi.
12. Qualunque arredo non autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e non
consono al luogo, dovrà essere rimosso prontamente dal concessionario. In caso di
inottemperanza all’ordine impartito o di irreperibilità del destinatario, il Responsabile del
Servizio Cimiteriale farà provvedere d’ufficio, con rivalsa delle spese.
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CAPO 8 - POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 58. Orario.
1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari indicati nell’Ordinanza Sindacale che
regola i giorni e gli orari di apertura al pubblico stesso.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell’orario fissato per la
chiusura.
3. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima
dell’orario fissato per la chiusura, in modo che la stessa avvenga entro l’ora stabilita.
4 . La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del
Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi motivatamente.
5. Il cimitero sarà chiuso, parzialmente o totalmente, anche in orario programmato di
normale apertura, per necessità di lavorazioni o interventi cimiteriali che richiedessero
tutela e salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica nonché del dovuto rispetto per i
defunti. Di tale chiusura straordinaria sarà dato adeguato preavviso.
Articolo 59. Disciplina dell’ingresso.
1. Nel Cimitero, di norma, è concesso entrare solo a piedi.
2. E’ vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani, ad eccezione dei non vedenti o agli
impediti ad ambulare o che siano accompagnati da altri animali;
b) alle persone munite di involucri di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate
dal personale del servizio di custodia al momento dell’ingresso;
c) alle persone in evidente stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in
condizioni comunque in contrasto con il decoro del Cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all’interno del Cimitero attività di questua,
accattonaggio o comunque interferenti con i dolenti;
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e) ai bambini di età inferiore agli anni 12 (dodici), quando non siano accompagnati dagli
adulti;
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il
permesso di visitare i propri cari a mezzo di veicoli speciali, secondo criteri fissati in
apposito atto.
Articolo 60. Divieti speciali.
1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la
destinazione e la sacralità del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare (ad esclusione del canto liturgico nel
corso delle ufficiature o cerimonie) e parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli (salvo quelli di servizio, necessari alla
deambulazione e/o preventivamente autorizzati);
c) introdurre oggetti di forma o significato irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe o sepolcri altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ed ogni
altro materiale od oggetto;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto già presente nello stesso, senza la
preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o incidere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti od
altro), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari e simili;
i) fotografare operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva Autorizzazione
del Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed in alcuni casi anche con l’assenso dei familiari
interessati;
l) eseguire lavori senza l’Autorizzazione del Comune e senza la richiesta dei concessionari
o familiari;
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m) turbare il libero svolgimento di riti religiosi o commemorazioni d’uso;
n) assistere da vicino alle esumazioni, estumulazioni e/o riduzioni di cadavere da parte di
estranei, non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati
dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
o) qualsiasi attività commerciale;
p) posizionare alla base dei loculi e lungo tutti i camminamenti dei blocchi di loculi stessi
o fuori dalle aree concesse per le tombe di famiglia vasi o altri ornamenti. Qualunque
oggetto rinvenuto nelle aree suddette verrà prontamente rimosso dagli operatori
cimiteriali, senza alcun preavviso.
2. Il divieto di posizionare vasi alla base dei loculi è sospeso nel periodo della
Commemorazione dei defunti;
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona
immediatamente adiacente al perimetro del Cimitero, salvo non debitamente autorizzati;
4. Chiunque tenesse, nell’interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo
verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai
dolenti o di qualsiasi altro culto, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale
addetto alla vigilanza e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica
o denunciato all’autorità giudiziaria.
Articolo 61. Riti funebri.
1. Nell’interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri per la collettività dei
defunti e deve essere richiesta autorizzazione con opportuno avviso al Responsabile del
Servizio Cimiteriale.
Articolo 62. Fiori e piante ornamentali.
1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi
li ha deposti o in caso di grave inadempienza dal personale operante nel cimitero.
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Articolo 63. Materiali ornamentali.
1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone il ritiro di tutti gli oggetti quali corone,
vasi, piante, ect., che si estendessero fuori dalle aree concesse o coprissero epigrafi in
modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicessero
all’estetica e decoro del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
2. Dal Cimitero, previa diffida, diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata
all’Albo Comunale e Cimiteriale per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, perché siano
rispettate le condizioni di buona manutenzione e di decoro, saranno rimossi d’ufficio i
monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto
di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti rimossi gli stessi criteri stabiliti dall’art.
42 del presente Regolamento in quanto applicabili.
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TITOLO 3
CAPO 1 - CONCESSIONI
Articolo 64. Le concessioni.
1. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste sempre in una concessione amministrativa a
termine su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il pieno diritto
alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto
contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le
norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione;
b) la durata;
c) il concessionario;
d) le generalità del defunto;
e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
decadenza.
3. L’assegnazione viene eseguita, previa verifica dei requisiti richiesti, a seguito di
presentazione di domanda di concessione cimiteriale e previo pagamento della tariffa
corrispondente, secondo le tariffe vigenti che vengono aggiornate annualmente secondo
gli indici I.S.T.A.T.
4. L’assegnazione viene eseguita dal personale operante presso l’Ufficio Servizi Cimiteriale
nei giorni lavorativi e provvisoriamente dal personale operante presso la struttura
cimiteriale nei giorni di sabato, domenica e festivi.
5. Nel caso in cui il richiedente non presenti il relativo pagamento, il defunto, avente diritto,
verrà comunque accolto nella struttura cimiteriale e tumulato non appena la pratica
risulta regolarizzata.
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6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente
retrocessa al Comune, secondo quanto previsto nell’art. 69 del presente Regolamento.
Articolo 65. Il concessionario.
1. Il concessionario è la persona fisica titolare della concessione cimiteriale.
2. La richiesta di concessione può essere inoltrata da una terza persona, generalmente
dall’Agenzia Funebre incaricata dai familiari del defunto che agisce in nome e per conto
del concessionario stesso. Il rapporto di concessione si riferisce
al soggetto
rappresentato, in quanto il rappresentante non agisce a titolo personale o nel proprio
interesse, ma per conto del rappresentato.
3. In caso di decesso del concessionario la persona o le persone chiamate a far fronte agli
obblighi che discendono dalla concessione stessa, sono il coniuge o il parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con
criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è
presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti
dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi).
4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione domiciliare
all’Ufficio Cimiteriale.
Articolo 66. Durata delle concessioni.
1. Le concessioni sono sempre a tempo determinato, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 285/90.
Le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente alla succitata norma vanno intese
come rilasciate per novantanove (99) anni dalla data della concessione originaria.
L’Amministrazione comunale potrà valutare i criteri di gestione delle tombe con
concessione per 99 anni al momento della scadenza stessa e comunque rinnovabile una
sola volta.
2. La durata delle concessioni è fissata in:
a) trenta (30) anni per i loculi di “Serie” e di “Risulta”, a partire dalla data del decesso,
rinnovabile alla scadenza una sola volta;
b) cinquanta (50) anni per i loculi di “Serie” e di “Risulta” a “vivente”, tenendo conto che
Servizio cimiteriale
geom. Daniela Pusceddu
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qualora il decesso avvenga nel primo ventennio la durata della concessione sarà
comunque pari al periodo di minima permanenza del cadavere nel loculo, fissata in anni
30 (trenta), rinnovabile alla scadenza una sola volta.
In tale ipotesi se ricadono i requisiti di cui al sottostante punto 4) di questo articolo,
la durata della concessione di cui al punto 2) comma a) sempre di questo articolo, può
essere prorogata fino al raggiungimento del periodo di minima permanenza del loculo
adiacente assegnato;
c) trenta (30) o cinquanta (50) per le nicchie di “Serie” e di “Risulta”, a partire dalla data
del pagamento di occupazione delle stesse, rinnovabile alla scadenza una sola volta;
d) per il periodo mancante fino ai novantanove (99) anni per i loculi sotterranei delle
tombe di famiglia, a partire dalla data della concessione originaria, rinnovabile alla
scadenza una sola volta secondo quanto detto al punto 1) del presente articolo;
e) dieci (10) anni per un posto nel campo comune, a partire dalla data del decesso,
rinnovabile alla scadenza una sola volta;
f) sei (6) mesi per i loculi o nicchie temporanee di “Risulta”, rinnovabili un’unica volta di
ulteriori sei (6) mesi, a partire dalla data di occupazione.
3. Nel caso di loculi e nicchie temporanee, scaduti i termini previsti al punto f), senza che il
richiedente abbia provveduto a regolarizzare la pratica per la quale è stato necessario
richiedere il loculo o la nicchia temporanea stessa il Responsabile del Servizio
Cimiteriale, previa Diffida, servendosi del deposito cauzionale versato in occasione
dell’assegnazione degli stessi loculi e nicchie, trasforma la concessione da temporanea a
definitiva, incamerando la cauzione versata.
4. Le concessioni di loculi a “viventi” di cui al punto b) possono essere richieste da:
a) “coniugi o conviventi-compagno/a” dopo la morte di uno dei due;
b) persone “non coniugate” e “non conviventi-compagno/a” senza figli o comunque senza
parenti prossimi.
5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in caso di scarsa disponibilità di loculi o
addirittura in assenza, può riassegnare a terzi i loculi concessi “a vivente”, rimborsando al
richiedente l’intera somma versata. Nel caso in cui sia necessario procedere alla revoca
terrà conto dell’età anagrafica del beneficiario, infatti verrà revocata prima la concessione
del beneficiario più giovane fra quelli concessionati alla data dell’evento.
Servizio cimiteriale
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6. Il concessionario deve allegare alla richiesta di cui sopra la dichiarazione di “presa d’atto
delle condizioni regolanti l’assegnazione” del loculo stesso.
Articolo 67. Tombe di famiglia.
1. Il diritto d’uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a
quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza fisica del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai
discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6° grado.
3. Il diritto alla sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della
concessione o dagli aventi diritto con apposita istanza da presentare all’ Ufficio del
Servizio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
In caso di decesso del concessionario la persona o le persone chiamate a far fronte agli
obblighi che discendono dalla concessione stessa, sono il coniuge o il parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con
criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non è presente
quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado,
della maggioranza assoluta di essi (viventi).
4. E’ consentita su richiesta del concessionario o in caso di decesso, dal coniuge o dal
parenti più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice
Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non è
presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso
grado, dalla maggioranza assoluta di essi (viventi), la sepoltura di persone che risultino
essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro
confronti. Le condizioni di convivenza e benemerenza devono essere comprovate con
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
5. Con la concessione il Responsabile del Servizio Cimiteriale conferisce al concessionario o
ai suoi familiari il solo diritto personale d’uso della sepoltura, diritto che non è
commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Nei loculi presenti all’interno dei monumenti di famiglia a terra è consentita la rotazione
dei feretri e pertanto il posto già occupato da un feretro, in seguito ad estumulazione e/o
riduzione, su richiesta del concessionario, potrà venire assegnato ad un altro feretro, a
patto che il defunto appartenga alle casistiche sopra dette ed entro i termini di valenza
Servizio cimiteriale
geom. Daniela Pusceddu
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della concessione.
7. Alla scadenza della concessione, non rinnovabile, i feretri saranno estumulati e i resti
ossei avviati all’ossario comune, ovviamente se mineralizzati, qualora non sussista
interesse da parte dei familiari.
8. Nel caso in cui sussista interesse da parte dei familiari, gli stessi resti ossei potranno
essere tumulati nella stessa tomba di famiglia o in una nicchia, previo pagamento dei diritti
previsti in tariffa ed entro i termini di valenza della concessione.
9. In caso di mancata mineralizzazione il cadavere può essere ritumulato nella tomba stessa
o in loculo o cremata, etc, previo pagamento dei diritti previsti in tariffa.
10. Nel caso in cui nei contratti di concessione esistenti siano stati riportati dei vincoli,
espliciti o documentati, posti dal concessionario, non più in vita, che vietino
l’estumulazione e/o riduzione del/dei cadaveri e/o resti presenti, nella tomba di famiglia,
al fine o meno di fare ampliamenti e/o recuperare spazi per altri cadaveri, l’ufficio non
può rilasciare alcuna autorizzazione volta in tal senso.
11. Nel caso in cui il concessionario di cui al precedente punto sia ancora in vita può con
atto scritto revocare il/i vincolo/i sopradetto/i.
12. In ogni mq 2 (due) di area avuta in concessione (al netto della struttura) è possibile
realizzare un massimo di n. 4 (quattro) loculi interrati sovrapposti.
13. Il concessionario di una tomba di famiglia che insiste su di un’ area di mq 0,50
(zerocinquanta) o mq 1,00 (uno), quando lo spazio lo consenta, può richiedere la
concessione di ulteriori mq 1,50 (unoecinquanta) o mq 1.00 (uno)di terreno, dietro
pagamento della dovuta tariffa, al fine di realizzare dei loculi interrati al posto delle
nicchie esistenti.
14. L’esecuzione dei lavori, ovvero la tecnica costruttiva per la realizzazione di un massimo
di 4 (quattro) livelli interrati sovrapposti di loculi nella tomba di famiglia dovrà tener
conto delle condizioni e delle caratteristiche del terreno e della falda idrica.
Il numero dei livelli, massimo 4 (quattro), eseguibili dipenderà dalle caratteristiche e
dalle condizioni di cui sopra.
La struttura perimetrale delle tombe a terra dovrà essere rialzata dal piano di campagna,
da un minimo di 25 cm ad un massimo di cm 40, nel rispetto degli allineamenti già
definiti nel contesto.
Servizio cimiteriale
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15. I monumenti marmorei di nuova realizzazione dovranno avere un’altezza massima non
superiore alle altezze dei monumenti siti nel contorno.
16. E’ facoltà dei singoli aventi diritto all’uso della tomba di famiglia di rinunciare a tale
diritto per sè e per i propri familiari a favore esclusivo dei rimanenti aventi diritto.
Articolo 68. Manutenzione.
1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari o in caso di decesso dai
suoi familiari, per le parti da loro costruite, installate od avute in concessione. La
manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione
di opere o restauri che il Responsabile del Servizio Cimiteriale ritenesse di prescrivere in
quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro o di sicurezza o di igiene.
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CAPO 2 - RINUNZIA, DECADENZA, ESTINZIONE, REVOCA
DELLA CONCESSIONE.
Articolo 69. Rinuncia.
1. La rinuncia è un atto volontario e di esercizio della titolarità che il concessionario ha
sulla concessione.
2. La rinuncia ad una concessione può avvenire per trasferimento del cadavere, dei resti o
delle ceneri in altra sepoltura sempre nel Cimitero di Monserrato o in un altro Comune.
3. La rinuncia determina la cessazione della concessione, con il rientro dell’oggetto della
concessione nella piena disponibilità del Comune. Pertanto al fine di rendere l’oggetto
della concessione immediatamente fruibile per un'altra concessione, il concessionario
deve provvedere affinchè si possa procedere all’estumulazione del/dei cadaveri e/o dei
resti e/o delle ceneri, alla rimozione della lastra di finitura con i relativi arredi, nel caso di
loculo o nicchia e del manufatto nel caso di tomba di famiglia.
4. Nel caso in cui il concessionario o nel caso di decesso i familiari dello stesso, non si
preoccupino di far eseguire le rimozioni di cui sopra, le stesse entreranno a far parte
delle proprietà del Comune.
Articolo 70. Decadenza.
1. La decadenza è la conseguenza di comportamenti, siano essi dipendenti od indipendenti
dalla volontà, posti in essere da parte del concessionario, in contrasto od in violazione
degli obblighi nascenti dalla concessione cimiteriale.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa “diffida” al
concessionario o nel caso di decesso ai familiari dello stesso e viene dichiarata, dal
Responsabile del Servizio Cimiteriale, con atto scritto notificato allo stesso.
3. Può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) inosservanza degli obblighi di manutenzione;
b) inadempienza degli obblighi previsti nell’atto di concessione;
c) abbandono della sepoltura per un periodo di mesi dodici (12);
Servizio cimiteriale
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d) mancata costruzione del monumento a terra di famiglia entro il termine di dodici (12)
mesi dalla data del rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia, salvo rinnovo;
e) diffida nei confronti del concessionario o in caso di decesso ai familiari aventi causa.
Articolo 71. Estinzione.
1. Le cause che determinano l’estinzione della concessione sono:
a) scadenza della concessione;
b) soppressione del cimitero;
c) estinzione della famiglia.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la
collocazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri, provvede il personale operante nel
Cimitero Comunale collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati da parte
del Responsabile del Servizio Cimiteriale, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario
comune o nel cinerario comune.
Articolo 72. Revoca.
1. La concessione può essere revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per
esigenze di pubblico interesse.
2. In tal caso viene assegnata un'altra sistemazione a cura e spese dell’Amministrazione, per
il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione.
3. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio
Cimiteriale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, un mese prima o in difetto
mediante pubblicazione all’Albo Comunale e all’Albo Cimiteriale per sessanta (60) giorni
consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione. Nel giorno indicato la
traslazione verrà eseguita anche in assenza del concessionario.
4. Nel caso in cui la revoca venga disposta a causa di scarsa o addirittura in assenza di
disponibilità di loculi, e interessa i loculi assegnati a “vivente” o per “traslazione” al
concessionario verrà rimborsata la somma versata .
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TITOLO 4
CAPO 1 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Articolo 73. Accesso al cimitero.
1. Per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non siano
riservate al Comune, i concessionari debbono valersi dell’opera di Ditte private, a loro
libera scelta.
2. Le Ditte per l’esecuzione dei lavori di cui sopra dovranno munirsi di apposita
autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in seguito ad apposita
domanda corredata dalla dichiarazione di regolarità regolarità contribuitva e previdenziale
nei confronti degli enti assicurativi obbligatori.
3. Le Ditte devono presentare una polizza assicurativa obbligatoria, in corso di validità,
relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di promozione o
accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei
cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. Sono a carico delle Ditte tutti gli oneri e accorgimenti per eseguire i lavori nel rispetto
delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 74.
privati.
Ampliamenti di tombe di famiglia di proprietà dei
1. I singoli progetti di ampliamento o modifica di tombe di famiglia e/o realizzazione o
sostituzione del monumento fuori terra sono approvati dal Responsabile dell’Ufficio
Servizi Cimiteriali.
2. La richiesta deve essere inoltrata dal concessionario o in caso di decesso dello stesso dai
familiari. Alla stessa devono essere allegati a firma di un tecnico abilitato (ingegnere,
architetto, perito edile o geometra) i seguenti documenti:
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a) relazione tecnica illustrativa;
b) planimetria del cimitero in scala 1:200 con individuazione della tomba di famiglia;
c) pianta, prospetti e sezione del monumento, situazione attuale e modificata, in scala
1:20;
d) documentazione fotografica;
e) dichiarazione a cura del richiedente dei nominativi del tecnico e della Ditta a cui
intende affidare rispettivamente la Direzione ed Esecuzione dei Lavori. Nel caso di
sostituzione deve dare immediata comunicazione per iscritto.
3. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri, resti e/o
ceneri che deve accogliere la tomba di famiglia, sempre nel rispetto dei limiti posti
dall’Amministrazione.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve
essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere sostanziale devono essere approvate
comma.
a norma del primo
6. Il rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia è soggetta al pagamento dei diritti di
segreteria indicati nella tabella delle tariffe allegata alla presente.
7. Il Direttore dei Lavori e il titolare della Concessione o Autorizzazione Edilizia sono tenuti
a comunicare contestualmente per iscritto, entro cinque (5) giorni, l’avvenuto inizio dei
lavori.
8. Per i lavori di manutenzione ordinaria che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano
solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente che il richiedente inoltri la richiesta di
autorizzazione ai lavori, su moduli predisposti dall’Ufficio Cimiteriale, indicando il
nominativo della Ditta esecutrice degli stessi, la data di inizio e di fine lavori e la tipologia
di lavori da eseguire e allegando le fotografie della situazione esistente. Dovrà presentare
le fotografie della situazione nuova una volta ultimati i lavori.
Il Responsabile del Servizio Cimiteriale una volta verificata la regolarità della richiesta
rilascia regolare autorizzazione.
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9. I lavori di ampliamento della tomba di famiglia, di modifica o sostituzione del monumento
fuori terra, regolarmente autorizzati, dovranno essere eseguiti entro dodici (12) mesi
dalla data del rilascio, pena la decadenza della stessa Concessione o Autorizzazione.
10. L’eventuale proroga può essere concessa per fatti estranei alla volontà della Ditta
esecutrice, riconosciuti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Articolo 75. Responsabilità. Deposito cauzionale.
1. Il richiedente e il Direttore dei Lavori sono responsabili della regolare esecuzione delle
opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti
dell’imprenditore a cui ha affidato i lavori.
2. Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una
somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta
esecuzione delle opere e del regolare ripristino dei tagli nei camminamenti e del
risarcimento di eventuali danni.
Articolo 76. Recinzione aree. Materiale di scavo.
1. Per la realizzazione degli ampliamenti di tombe di famiglia, della modifica o sostituzione
del monumento fuori terra, la Ditta esecutrice deve recintare, a regola d’arte, lo spazio
assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E’ vietato occupare spazi attigui, senza previa autorizzazione del Responsabile del Servizio
Cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, dalla Ditta che
esegue i lavori, alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o
danneggiare opere; in ogni caso la Ditta deve pulire il terreno e ripristinare le opere
eventualmente danneggiate.
Articolo 77. Introduzione e deposito di materiali.
1. E’ permessa la circolazione dei veicoli delle Ditte per l’esecuzione dei lavori di cui agli
articoli precedenti, nei percorsi, nei tempi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile
del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
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2. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Articolo 78. Orario di lavoro.
1. Alle Imprese è concesso lavorare tutti i giorni feriali, negli orari di apertura del cimitero,
compatibilmente con la presenza del pubblico e potranno essere messe delle limitazioni
nel caso in cui venga valutata la non compatibilità.
2. E’ vietato lavorare nei giorni festivi o al di fuori dell’orario di apertura del cimitero, salvo
particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Articolo 79. Sospensione
commemorazione dei defunti.
dei
lavori
in
occasione
della
1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti,
può autorizzare, se le ritiene compatibili con la presenza del pubblico, le richieste di
lavori inerenti le lastre di finitura dei loculi e/o nicchie o la sistemazione degli arredi nei
monumenti di famiglia.
2. Le Ditte devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla
sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, a meno che il
Responsabile del Servizio Cimiteriale non ritenga che tali lavori possano proseguire
comunque.
Articolo 80. Vigilanza.
1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, anche attraverso personale incaricato dallo
stesso, vigila e controlla che l’esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati,
alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni fare
rilievi, contestazioni e disposizioni.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione
delle opere autorizzate e nel caso dispone per la restituzione del deposito cauzione di cui
all’articolo 75 del presente Regolamento.
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CAPO 2 . PERSONALE DEL CIMITERO.
Articolo 81. Obblighi e divieti per il personale del cimitero.
1. Il personale del Cimitero è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a
farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero stesso.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto a:
a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) indossare una divisa, dignitosa e consona alla caratteristica del luogo, provvista di
apposita scritta identificativa e munita di tesserino di riconoscimento;
c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all’interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia
all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, anche se di
modico valore, da parte del pubblico e di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero,
anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione
commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno del cimitero che al di fuori di essi ed in
qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti
anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
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CAPO
3 - IMPRESE FUNEBRI.
Articolo 82. Funzioni. Licenza
1. Le imprese funebri, a richiesta dei familiari dei defunti, possono:
a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia
presso gli uffici del comune o di altri enti od aziende pubbliche, che presso le
parrocchie ed enti di culto;
b) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in caso di
esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, etc;
c fornire feretri e gli altri relativi accessori, cassettine resti, contenitori per i resti mortali
e urne cinerarie;
d) occuparsi dei cadaveri, dei resti ossei e mortali e delle ceneri;
e) effettuare il trasporto dei cadaveri, dei resti ossei e mortali e delle ceneri.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza, dovranno
essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere
feretri ed altri articoli funerari. Inoltre, tali imprese dovranno essere munite delle
autorizzazioni o licenze prescritte dalle leggi per eventuali altre attività esercitate.
Articolo 83. Divieti.
1. E’ fatto divieto alle imprese funebri:
a) di negoziare i propri affari al di fuori della sede dell’impresa, salvo quando non sia
espressamente richiesto, in forma scritta, dai familiari del defunto;
b) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e
sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di
cura e di degenza;
c) di accedere nei depositi di osservazione, negli obitori o negli altri luoghi, anche non di
pertinenza comunale, in cui si trovino i cadaveri, senza autorizzazione scritta dei
familiari del defunto;
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d) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare
incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in
ordine agli onorari o per altro motivo privato.
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TITOLO 5 – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO 1- DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 84. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le prescrizioni di cui agli articoli 52 e 53
del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche
mediante supporti informatici.
Articolo 85. Scadenzario delle concessioni.
1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le
relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione
o di estumulazione ordinarie.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre, entro dodici (12) mesi
dall’approvazione del presente Regolamento, l’elenco delle concessioni in scadenza.
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CAPO 2° - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 86. Abrogazioni.
1. Le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato
nell’atto di concessione stesso, salvo le deroghe o le nuove scadenze espressamente
previste.
Articolo 87. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi
quindici (15) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, previo parere
rilasciato dal Ministero della Sanità, Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione.
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