Regolamento n. 46 della Commissione economica per l
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Regolamento n. 46 della Commissione economica per l
10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indi rizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi Comprendente tutto il testo valido fino a: supplemento 4 alla serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 22 luglio 2009 rettifica 1 del supplemento 4 — data di entrata in vigore: 11 novembre 2009 INDICE REGOLAMENTO 1. Campo di applicazione I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 9. 10. 11. Definizioni Domanda di omologazione Marcature Omologazione Prescrizioni Specchi Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell’omologazione Conformità della produzione Sanzioni in caso di non conformità della produzione Cessazione definitiva della produzione Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi II. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Definizioni Domanda di omologazione Omologazione Prescrizioni Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione Conformità della produzione Sanzioni in caso di non conformità della produzione Cessazione definitiva della produzione Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi Disposizioni transitorie L 177/211 L 177/212 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATI Allegato 1 — Modello di scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un dispositivo per la visione indiretta Allegato 2 — Modello di scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un veicolo per quanto concerne l’installazione di dispositivi per la visione indiretta Allegato 3 — Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la ces sazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta in con formità al regolamento n. 46 Allegato 4 — Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la ces sazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispo sitivi per la visione indiretta, in conformità al regolamento n. 46 Allegato 5 — Esempio di un marchio di omologazione destinato a un dispositivo per la visione indiretta Allegato 6 — Metodo di prova per determinare il fattore di riflessione Allegato 7 — Metodo per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio Allegato 8 — Metodo per la determinazione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli Appendice 1 — Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» Appendice 2 — Sistema di riferimento tridimensionale Appendice 3 — Dati di riferimento relativi ai posti a sedere Allegato 9 — (riservato) Allegato 10 — Calcolo della distanza di rilevamento 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: a) ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati alla tabella di cui al para grafo 15.2.1.1.1, destinati a veicoli appartenenti alle categorie M ed N (1) e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, di cui ai paragrafi 15.2.1.1.3 e 15.2.1.1.4 destinati a veicoli appartenenti alla categoria L (1), la cui carrozzeria comprenda almeno par zialmente il conducente; b) all’installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L (1) la cui carrozzeria comprenda almeno par zialmente il conducente. 2. I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 2.1. «Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traf fico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta. 2.1.1. «Specchio» indica un dispositivo, diverso da dispositivi quali il periscopio, destinato a consentire una buona visione dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo 15.2.4. 2.1.1.1. «Specchio interno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere installato all’interno dell’abitacolo di un veicolo. (1) Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/ 78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4). 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 177/213 2.1.1.2. «Specchio esterno» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1, destinato a essere montato sulla superficie esterna di un veicolo. 2.1.1.3. «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all’interno o all’esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo 15.2.4. 2.1.1.4. «Sistema di aiuto alla la visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo. 2.1.1.5. «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell’allegato 7. 2.1.1.6. «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)» indica i valori, ottenuti con l’apparecchiatura definita nell’allegato 7, misurati sull’arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al para grafo 6.1.2.1.2.1 e sull’arco perpendicolare a detto segmento. 2.1.1.7. «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali ri e r’i e cioè: rp = � ri + r′i 2 2.1.1.8. «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni. 2.1.1.9. «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano. 2.1.1.10. «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e di una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere opportuna mente contrassegnato. La curvatura dell’asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente: y=R– � √(R2 – x2) + k (x – a) 3 in cui: R: raggio nominale nella parte sferica k: costante relativa alla variazione di curvatura a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica. 2.1.1.11. «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell’area visibile della superficie riflettente. 2.1.1.12. «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell’arco di cir conferenza che più si approssima alla forma arrotondata della parte considerata. 2.1.1.13. «Categoria di specchi» indica l’insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o fun zioni in comune. Esse sono così classificate: — classe I: «specchio retrovisore interno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.1, — classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale»: dà i campi di visibilità definiti ai para grafi 15.2.4.2 e 15.2.4.3, — classe IV: «specchio grandangolo esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.4, — classe V: «specchio di accostamento esterno»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.5, L 177/214 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT — classe VI: «specchio frontale»: dà il campo di visibilità definito al paragrafo 15.2.4.6, — classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria. 2.1.2. «Dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta» indica un dispositivo definito al paragrafo 2.1 in cui il campo di visibilità è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2. 2.1.2.1. «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un’immagine del mondo esterno e la converte poi in un segnale (come un segnale video). 2.1.2.2. «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale video in immagini percepibili visivamente. 2.1.2.3. «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un’immagine dal suo sfondo/da elementi attigui. 2.1.2.4. «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l’oggetto dallo sfondo/dagli ele menti attigui. 2.1.2.5. «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che sia possibile distinguere con un sistema di per cezione, percepito cioè come a sé stante separato dall’insieme. La risoluzione dell’occhio umano è detta «acutezza visiva». 2.1.2.6. «Oggetto critico» indica un oggetto circolare con diametro D0 = 0,8 m (2). 2.1.2.7. «Percezione critica» indica il livello di percezione che l’occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite di una percezione cri tica è di 8 minuti di arco dell’angolo visuale. 2.1.2.8. «Campo di visibilità» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è controllata con l’ausi lio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, ciò si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla pertinente distanza di rilevazione che corrisponde all’oggetto critico. 2.1.2.9. «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata a livello del suolo tra il punto di riferi mento per la visione e il punto estremo al quale un oggetto critico può appena essere percepito (valore limite per la percezione critica). 2.1.2.10. «Campo visivo critico» indica l’area in cui un oggetto critico va rilevato da un dispositivo per la visione indiretta, definita da un angolo e da una o più distanze di rilevamento. 2.1.2.11. «Punto di riferimento per la visione» indica il punto collegato al veicolo cui si riferisce il campo visivo prescritto. Si tratta della proiezione al suolo dell’intersezione di un piano verticale, pas sante per i punti oculari del conducente, con un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, situato 20 cm all’esterno del veicolo stesso. 2.1.2.12. «Spettro visivo» indica una luce la cui lunghezza d’onda è compresa entro i limiti di percezione dell’occhio umano: 380-780 nm. 2.1.2.13. «Dispositivo di sorveglianza a telecamera e monitor o registrazione» è un dispositivo composto da una telecamera e da un monitor o da un impianto di registrazione, diverso dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, che può essere installato all’interno o all’esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo 15.2.4 o per costi tuire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo. (2) I sistemi per la visione indiretta sono concepiti per rilevare degli utenti della strada. La possibilità di rilevare un utente della strada dipende dalla posizione e velocità (anche potenziale) di quest’ultimo. Le dimensioni di un pedone/ciclista/conducente di ciclomotore aumentano in misura grosso modo proporzionale alla loro velocità. Ai fini del loro rilevamento, il conducente di un ciclomotore (D = 0,8 m) a 40 m di distanza ha le stesse dimensioni di un pedone (D = 0,5 m) a 25 m di distanza. Tenendo conto delle velocità, è opportuno scegliere il conducente del ciclomotore come criterio per le dimensioni di rilevamento; per questa ragione, al fine di determinare la capacità di rilevamento si userà un oggetto di dimensione pari a 0,8 m. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 2.1.3. «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi definiti al punto 2.1 nei quali il campo di visibilità non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o uno a telecamera e monitor. 2.1.4. «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali come quelle che seguono: — concezione del dispositivo compreso l’eventuale fissaggio alla carrozzeria, — nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio, — nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e l’ampiezza della visione. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presen tata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. 3.2. Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 1. 3.3. Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta la domanda va corredata da quanto segue: 3.3.1. specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e 1 destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari. 3.3.2. altri dispositivi per la visione indiretta: 1 campione di tutte le componenti. 4. MARCATURE 4.1. I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l’omologazione dovranno recare il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; Quest’ultimo deve essere chiaramente leg gibile e indelebile. 4.2. Ogni dispositivo disporrà di spazio sufficiente a ospitare il marchio di omologazione che dovrà essere leggibile una volta che il dispositivo sia montato sul veicolo; tale spazio deve essere evi denziato dai disegni di cui all’allegato 1. 5. OMOLOGAZIONE 5.1. Se i campioni presentati per l’omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6 del pre sente regolamento, l’omologazione per il tipo pertinente di dispositivo per la visione indiretta deve essere rilasciata. 5.2. A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecni che di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere assegnato dalla stessa Parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta. 5.3. Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della pro duzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento saranno comunicati alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello che figura all’allegato 3 del presente regolamento. L 177/215 L 177/216 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 5.4. Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, ciascun dispositivo per la visione indiretta con forme ad un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, in maniera ben visi bile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da: 5.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3); 5.4.2. un numero di omologazione; 5.4.3. un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe del tipo di spec chio, o dal simbolo S per dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiun tivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E». 5.5. Il marchio d’omologazione e il simbolo aggiuntivo saranno chiaramente leggibili e indelebili. 5.6. L’allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi. 6. PRESCRIZIONI 6.1. SPECCHI 6.1.1. CARATTERISTICHE GENERALI 6.1.1.1. Tutti gli specchi devono essere regolabili. 6.1.1.2. Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione deve avere un valore «c» pari o supe riore a 2,5 mm. Se la superficie riflettente sporge dall’alloggiamento, il raggio di curvatura «c», sul bordo sporgente, deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell’alloggiamento esercitando una forza di 50 N, sul punto che più sporge da esso, in direzione orizzontale approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo. 6.1.1.3. Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le sue parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posi zioni di regolazione del dispositivo. 6.1.1.4. I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.1.1.3, purché siano smussati. (3) 1. Germania, 2. Francia, 3. Italia, 4. Paesi Bassi, 5. Svezia, 6. Belgio, 7. Ungheria, 8. Repubblica ceca, 9. Spagna, 10. Ser bia, 11. Regno Unito, 12. Austria, 13. Lussemburgo, 14. Svizzera, 15 (non assegnato), 16. Norvegia, 17. Finlandia, 18. Danimarca, 19. Romania, 20. Polonia, 21. Portogallo, 22. Federazione russa, 23. Grecia, 24. Irlanda, 25. Croazia, 26. Slovenia, 27. Slovacchia, 28. Bielorussia, 29. Estonia, 30 (non assegnato), 31. Bosnia Erzegovina, 32. Lettonia, 33 (non assegnato), 34. Bulgaria, 35 (non assegnato), 36. Lituania, 37. Turchia, 38 (non assegnato), 39. Azerbaigian, 40. Ex repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42. Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo UNECE), 43. Giappone, 44 (non assegnato), 45. Australia, 46. Ucraina, 47. Sudafrica, 48. Nuova Zelanda, 49. Cipro, 50. Malta e 51. Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecni che uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui vei coli a motore e sulle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 177/217 6.1.1.5. Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilin dro con raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l’asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d’urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il dispositivo. 6.1.1.6. Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle prescrizioni corrispondenti. 6.1.1.7. Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 si applicano al solo supporto. 6.1.2. CARATTERISTICHE PARTICOLARI 6.1.2.1. DIMENSIONI 6.1.2.1.1. Retrovisori interni (classe I) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l’altro pari ad «a», in cui: 1 a = 150 mm × 1+ � 1 000 r ed «r» è il raggio di curvatura. 6.1.2.1.2. Retrovisori esterni principali (classi II e III) 6.1.2.1.2.1. La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere: 6.1.2.1.2.2. — un rettangolo alto 40 mm e la cui base, misurata in millimetri, è pari ad «a», — un segmento parallelo all’altezza del rettangolo, la cui lunghezza, espressa in millimetri, è pari a «b». I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente: Classe del retrovisore a (mm) b (mm) 170 II 1+ 1 000 200 r 130 III 6.1.2.1.3. 1+ 1 000 70 r Specchi esterni «grandangolari» (classe IV) Il contorno della superficie riflettente deve avere forma semplice e dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.4. 6.1.2.1.4. Specchi esterni «d’accostamento» (classe V) Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5. 6.1.2.1.5. Specchi frontali (classe VI) Il contorno della superficie riflettente deve essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.6. L 177/218 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 6.1.2.1.6. Specchi per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria (classe VII) 6.1.2.1.6.1. Specchi esterni «principali» (classe VII) Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che: a) la sua superificie non sia inferiore a 6 900 mm2; b) il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm; c) se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscri vere un cerchio del diametro di 78 mm sulla superficie riflettente. Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che: a) il diametro di un retrovisore non sia superiore a 150 mm; b) la superficie riflettente di un retrovisore non circolare possa essere contenuta in un rettan golo di 120 mm × 200 mm. 6.1.2.2. Superficie riflettente e coefficienti di riflessione 6.1.2.2.1. La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta. 6.1.2.2.2. Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi 6.1.2.2.2.1. La differenza tra ri o r’i, ed rp in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r. 6.1.2.2.2.2. La differenza tra ciascun raggio di curvatura (rp1, rp2, e rp3) e r non deve superare 0,15 r. 6.1.2.2.2.3. Quando r è pari o superiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r. 6.1.2.2.3. Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi 6.1.2.2.3.1. Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al con ducente. Ciò presuppone normalmente una larghezza minima è di 30 mm in punto determinato. 6.1.2.2.3.2. Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm. 6.1.2.2.4. Il valore di r degli specchi sferici non deve essere inferiore a: 6.1.2.2.4.1. 1 200 mm per i retrovisori interni (classe I); 6.1.2.2.4.2. 1 200 mm per i retrovisori esterni principali (classi II e III); 6.1.2.2.4.3. 300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e «d’accostamento» (classe V); 6.1.2.2.4.4. 200 mm per gli specchi frontali (classe VI). 6.1.2.2.4.5. 1 000 mm, o più di 1 500 mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 6.1.2.2.5. Il valore del coefficiente di riflessione normale, determinato con il metodo descritto nell’alle gato 6, non deve essere inferiore al 40 %. Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %. 6.1.2.2.6. La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al paragrafo 6.1.2.2.5, anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d’impiego. 6.1.3. Prove 6.1.3.1. Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (muniti di sistemi di applicazione identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui al para grafo 6.1.3.2.1 e 6.1.3.2.2. Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sot toposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.3. 6.1.3.1.1. Le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2 non sono necessarie per specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi a meno di 2 m dal suolo, in qualunque posizione regolabile, con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile. Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, giunti snodati, ecc.), situati a meno di 2 m dal suolo e non sporgenti rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo misurata sul piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli specchi o per qualsiasi altro punto davanti a tale piano se quest’ultima configurazione dà una larghezza fuori tutto maggiore. In questo caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra. Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile Δ dal simbolo 2m che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione. 6.1.3.2. Prova d’urto Le prove di cui al presente paragrafo non vengono eseguite per i dispositivi incorporati nella car rozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un’angolazione massima, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, di 45° oppure per i dispositivi che non spor gono più di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati secondo il regolamento n. 26. 6.1.3.2.1. Descrizione del dispositivo di prova 6.1.3.2.1.1. Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano contenente la traiettoria di oscilla zione del pendolo. Il pendolo porta all’estremità un martello costituito da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm con un rivestimento in gomma spesso di 5 mm di durezza Shore A 50. Un apposito dispositivo consente di individuare l’angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione. Un supporto solidale con il telaio del pendolo servirà a fissare dei campioni nelle condizioni d’urto di cui al paragrafo 6.1.3.2.2.6. La figura 1 (cfr. sotto) indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue caratteri stiche specifiche: L 177/219 L 177/220 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Figura 1 6.1.3.2.1.2. Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costi tuisce il martello. La sua distanza «l» dall’asse di oscillazione nel relativo piano è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra «mo», la massa totale «m» del pendolo e la distanza «d» esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rota zione è espressa dalla formula: � mo = m × d 1 6.1.3.2.2. Descrizione della prova 6.1.3.2.2.1. Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal costruttore del dispo sitivo o eventualmente da quello del veicolo. 6.1.3.2.2.2. Posizionamento dello specchio per la prova 6.1.3.2.2.2.1. Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d’urto con il pendolo in modo che gli assi, che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente, siano nella stessa posizione. 6.1.3.2.2.2.2. Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavo revole agli effetti del suo funzionamento, nei limiti di regolazione indicati dal richiedente. 6.1.3.2.2.2.3. Se munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, lo specchio va posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base. 6.1.3.2.2.2.4. Se mobile nel suo alloggiamento, la superficie riflettente va regolata in modo che il suo angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all’alloggiamento stesso. 6.1.3.2.2.3. Esclusa la prova 2 per gli specchi interni (cfr. paragrafo 6.1.3.2.2.6.1), se il pendolo è in posi zione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo 2.1.1.11. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 6.1.3.2.2.4. Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi 6.1.3.2.2.1 e 6.1.3.2.2.2 parti dello spec chio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d’impatto va spostato in direzione per pendicolare rispetto all’asse di rotazione o di snodo considerato. Lo spostamento non deve essere superiore a quanto rigorosamente necessario all’esecuzione della prova; e deve essere limitato in modo che: — la sfera che delimita il martello rimanga almeno tangente al cilindro definito al paragrafo 6.1.1.5, — oppure il punto di contatto con il martello avvenga a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente. 6.1.3.2.2.5. La prova consiste nel far cadere il martello dall’altezza corrispondente a un angolo di 60° del pen dolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pen dolo raggiunge la posizione verticale. 6.1.3.2.2.6. Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito: 6.1.3.2.2.6.1. Specchi interni — Prova 1: Il punto d’impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3. Il martello deve col pire lo specchio sul lato della superficie riflettente. — Prova 2: il punto d’impatto si trova sul bordo dell’alloggiamento: la direzione d’impatto deve formare un angolo di 45° con il piano della superficie riflettente; il punto d’impatto deve situarsi sul piano orizzontale passante per il centro di tale superficie. L’impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente. 6.1.3.2.2.6.2. Specchi esterni — Prova 1: il punto d’impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. Il mar tello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. — Prova 2: il punto d’impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o 6.1.3.2.2.4. il mar tello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente. Se retrovisori della classe II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico incaricato delle prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo è situato a meno di 2 m dal suolo. 6.1.3.2.3. Prova di flessione sulla custodia fissata al braccio (classe VII) 6.1.3.2.3.1. Descrizione della prova Porre la custodia orizzontalmente in un dispositivo, in modo da bloccare solidamente gli ele menti di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore della custodia, immobilizzare l’estremità più vicina al punto di attacco sull’elemento di regolazione del supporto con un arresto rigido, largo 15 mm, che copra tutta la larghezza della custodia All’altra estremità, porre sopra la custodia un arresto identico a quello descritto per applicare il carico di prova previsto (figura 2). È consentito bloccare l’estremità della custodia opposta a quella su cui si è esercitato lo sforzo invece di tenerla in posizione come illustrato nella figura 2. L 177/221 L 177/222 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Figura 2 Esempio di dispositivo per la prova di flessione dei retrovisori 6.1.3.2.3.2. Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto. 6.1.3.3. Risultati delle prove 6.1.3.3.1. Nelle prove descritte al paragrafo 6.1.3.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l’urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20° con la verticale. L’approssimazione tollerata nella misurazione dell’angolo è di ± 1°. 6.1.3.3.1.1. Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione di cui al paragrafo 6.1.3.3.2. 6.1.3.3.1.2. L’angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale va ridotto da 20° a 10° per tutti i retro visori delle classi II e IV e per i retrovisori della classe III se quest’ultimi sono fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV. 6.1.3.3.2. Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al para grafo 6.1.3.2, la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10mm e la con figurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3. 6.1.3.3.3. Durante le prove di cui al punto 6.1.3.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle condizioni seguenti: 6.1.3.3.3.1. i frammenti aderiscono al fondo dell’alloggiamento o a una superficie solidamente ad esso fis sata; è tollerato lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È tollerato il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro nel punto d’impatto. 6.1.3.3.3.2. la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza. 6.2. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI 6.2.1. REQUISITI GENERALI 6.2.1.1. Se è necessario che l’utente regoli il dispositivo per la visione indiretta, ciò deve avvenire senza l’impiego di strumenti. 6.2.1.2. Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l’intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione ini ziale non deve durare complessivamente più di 2 s. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 6.2.2. DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA A TELECAMERA E MONITOR 6.2.2.1. Requisiti generali: 6.2.2.1.1. Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una super ficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm. 6.2.2.1.2. I bordi dei fori o delle rientranze di fissaggio il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm non sono sottoposti alla prescrizione del paragrafo 6.2.2.1.1, purché siano smussati. 6.2.2.1.3. Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.1.1 si applicano al solo supporto. 6.2.2.2. Prescrizioni funzionali 6.2.2.2.1. La telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa. La telecamera fornirà un contrasto di luminanza di almeno 1:3 in condizioni di sole basso in una zona esterna alla parte dell’immagine in cui è riprodotta la sorgente luminosa (condizione definita dalla norma EN 12368:8.4). La sorgente luminosa deve illuminare la telecamera con 40 000 lx. L’angolo tra la perpendicolare al piano del sensore e la linea che collega il punto centrale del sensore e la sor gente luminosa deve essere di 10°. 6.2.2.2.2. Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità conforme a quanto precisato dalla norma ISO 15008:2003. 6.2.2.2.3. La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali. 6.2.2.2.4. La misurazione del contrasto va eseguita conformemente alla norma ISO 15008:2003. 6.2.3. ALTRI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA Si deve dimostrare che il dispositivo è conforme ai requisiti che seguono: 6.2.3.1. Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e produrre l’immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo. 6.2.3.2. Ne va garantita la funzionalità alle condizioni d’uso previste per il sistema. A seconda della tec nologia usata per ottenere le immagini e per presentarle, si applicano in toto o in parte le pre scrizioni di cui al punto 6.2.2.2. In altri casi, ciò può essere ottenuto se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo 6.2.2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per gli specchi. 7. MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE 7.1. Ogni modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta, compreso il sistema di fissaggio alla carrozzeria, va comunicata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Quest’ultimo può: 7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi rilevanti e che il dispositivo per la visione indiretta sia comunque ancora conforme alle prescrizioni; oppure 7.1.2. chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova. L 177/223 L 177/224 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 7.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicate alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. 7.3. L’estensione dell’omologazione va notificata a tutte le Parti dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. 7.4. L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 8.1. La procedura tesa a verificare la conformità della produzione deve attenersi a quella descritta nel l’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 8.2. Ogni dispositivo ai sensi del presente regolamento va costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al paragrafo 6. 9. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 9.1. L’omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 8.2. 9.2. Se una Parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, a chiare lettere, l’annota zione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA». 10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della noti fica di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione datata e firmata «PRODU ZIONE CESSATA». 11. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMO LOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omolo gazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviate le noti fiche relative al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione, emesse da altri paesi. 12. II. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 12.1. «Punti oculari del conducente» indica 2 punti distanti 65 mm l’uno dall’altro e situati 635 mm sulla verticale del punto R relativo al posto del conducente, quale definito nell’appendice 8 del presente allegato. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i 2 punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal costruttore del veicolo. 10.7.2010 10.7.2010 IT 12.2. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea «Visione ambinoculare» indica il campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell’occhio destro e dell’occhio sinistro (cfr. figura 3). Figura 3 E = retrovisore interno OD = occhi del conducente OE = occhi del conducente ID = immagini virtuali monoculari IE = immagini virtuali monoculari I = immagini virtuali monoculari A = angolo di visione dell’occhio B = angolo di visione dell’occhio C = angolo di visione binoculare D = angolo di visione ambinoculare 12.3. «Tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione indiretta» indica veicoli a motore identici tra loro relativamente agli elementi essenziali sotto indicati: 12.3.1. tipo di dispositivo per la visione indiretta; 12.3.2. elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità; 12.3.3. eventuali coordinate del punto R; 12.3.4. posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbli gatori e (se installati) opzionali. 12.4. «Veicoli appartenenti alle categorie L2, L5, M1, M2, M3, N1, N2 ed N3» indica i veicoli definiti nel l’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/ WP.29/78/Rev.1/Amend.2). 12.5. «Cabina avanzata» indica una configurazione in cui più della metà della lunghezza del motore è in una posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo. 13. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 13.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debi tamente accreditato. 13.2. Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 2. L 177/225 L 177/226 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 13.3. Al servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione va presentato un vei colo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 13.4. Prima di rilasciare l’omologazione per tipo, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di disposizioni soddisfacenti che garantiscano controlli effettivi sulla conformità della produzione. 14. OMOLOGAZIONE 14.1. Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del paragrafo 13 rispetta i requisiti del paragrafo 15 del presente regolamento, l’omologazione va rilasciata. 14.2. A ogni tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti rettifiche tecni che di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare un numero identico a un altro tipo di veicolo. 14.3. La notifica del rilascio, dell’estensione o della revoca dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle Parti dell’accordo del 1958 che applica il pre sente regolamento con una scheda, sul modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento. 15. PRESCRIZIONI 15.1. CARATTERISTICHE GENERALI 15.1.1. I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1, devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del pre sente regolamento. 15.1.2. Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spo starsi, e a modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato, o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell’immagine percepita. 15.1.3. Le condizioni del punto 15.1.2 devono essere rispettate quando il veicolo circola a velocità fino all’80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h. 15.1.4. I campi di visibilità di cui oltre vanno stabiliti in visione ambinoculare, ponendo gli occhi ai «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo 12.1. I campi di visibilità vanno stabi liti quando il veicolo è in ordine di marcia alle condizioni definite dal doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, allegato 7, paragrafo 2.5.4, cui va aggiunto per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurati attra verso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme al regolamento n. 43, allegato 21. 15.2. SPECCHI 15.2.1. Numero 15.2.1.1. Numero minimo degli specchi obbligatori 15.2.1.1.1. I campi di visibilità prescritti al punto 15.2.4 vanno ottenuti con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può esserlo nemmeno quella di qualsiasi altro sistema per la visione indiretta. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Specchi esterni Specchio interno Categoria del veicolo M1 M2 M3 N1 Specchio interno classe I Specchio Specchio principale (grande) principale (piccolo) classe II classe III Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicu rezza nel campo della visione prescritto al para grafo 15.2.4.1. Facoltativo Se lo specchio non offre visibi lità posteriore Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero. In alter nativa, si possono montare specchi della classe II. Specchio grandangolare classe IV Specchio «d’accostamento» classe V Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2m dal suolo) Specchio frontale classe VI Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio Non consentito 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero. (entrambi vanno montati ad almeno 2m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio Non consentito 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio Su entrambi lati se può essere montato uno specchio della classe V. Facoltativo Su entrambi lati se non può essere montato uno specchio della classe V. Obbligatorio (cfr. i para grafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5.) Uno sul lato del passeggero Facoltativo Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo). È ammessa una tolleranza di + 10 cm. Facoltativo 1 specchio fron tale (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicu rezza nel campo della visione prescritto al para grafo 15.2.4.1. Facoltativo Se lo specchio non offre visibi lità posteriore Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) N2 ≤ 7,5 t L 177/227 Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero In alter nativa, si possono montare specchi della classe II. Obbligatorio Non consentito 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero L 177/228 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Specchi esterni Specchio interno Categoria del veicolo Specchio interno classe I Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) 10.7.2010 Specchio Specchio principale (grande) principale (piccolo) classe II classe III Obbligatorio Non consentito 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero Specchio grandangolare classe IV Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del pas seggero Specchio «d’accostamento» classe V Obbligatorio (cfr. i para grafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5) 1 sul lato del passeggero. N2 > 7,5 t Facoltativo 1 sul lato del conducente. (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo) Facoltativo Obbligatorio Non consentito Obbligatorio Obbligatorio (nessun requisito 1 sul lato del 1 sul lato del (cfr. i para per il campo di conducente e 1 conducente e 1 grafi 15.2.2.7 visibilità) sul lato del pas sul lato del pas e 15.2.4.5.5) seggero seggero 1 sul lato del passeggero. N3 Facoltativo Uno sul lato del conducente (entrambi vanno montati ad almeno 2 m dal suolo). 15.2.1.1.2. Specchio frontale classe VI Obbligatorio v. para grafo 15.2.1.1.2. 1 specchio fron tale (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Obbligatorio cfr. para grafo 15.2.1.1.2. 1 specchio fron tale (va montato ad almeno 2 m dal suolo) Se il campo di visibilità di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo 15.2.4.6 e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo 15.2.4.5 può essere ottenuto da un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/gli specchio/i rispettivo/i. Se viene usato un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre: 15.2.1.1.3. a) il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5 se il dispositivo ha sostituito lo spec chio di accostamento; b) il campo di visibilità prescritto nel paragrafo 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito lo spec chio frontale e se il veicolo circola a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure c) entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi 15.2.4.5 e 15.2.4.6 se il dispositivo ha sostituito sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo circola a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità pre scritto al paragrafo 15.2.4.5. Retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria Categoria del veicolo Autoveicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria comprendenti almeno parzialmente il conducente Specchio interno (classe I) 1 ( *) Specchio/i esterno/i principale/i (classi III e VII) 1, se esiste uno specchio interno; 2, se non esiste uno specchio interno (*) Non è prescritto alcun retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al para grafo 15.2.5.4.1. In tal caso, sono prescritti due retrovisori: uno sulla parte destra del veicolo e uno su quella sinistra. 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Se viene montato un solo retrovisore esterno, esso va posto sulla parte sinistra del veicolo nei paesi con senso di circolazione a destra e sulla parte destra del veicolo in quelli con senso di cir colazione a sinistra. 15.2.1.1.4. Retrovisore facoltativo per veicoli appartenenti alla categoria L È ammesso il montaggio di un retrovisore esterno sulla parte del veicolo opposta a quella del retrovisore obbligatorio di cui al paragrafo 15.2.1.1.3. Il retrovisore deve soddisfare i requisiti del presente regolamento. 15.2.1.2. Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano agli specchi di sorveglianza definiti al paragrafo 2.1.1.3. Gli specchi di sorveglianza esterni vanno tuttavia montati ad almeno 2 m dal suolo con il veicolo gravato da un carico pari a quello della sua massa massima tecnicamente ammissibile. 15.2.2. Posizione 15.2.2.1. Gli specchi vanno montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada. 15.2.2.2. Gli specchi esterni devono essere visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per ragioni di progetto tuttavia quest’ultima prescrizione (rela tiva all’area pulita del parabrezza) non si applica: a) agli specchi esterni sul lato del passeggero e agli specchi esterni facoltativi sul lato del con ducente dei veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3; b) agli specchi appartenenti alla classe VI. 15.2.2.3. Per i veicoli che, quando viene misurato il campo di visibilità, siano in configurazione di telaio cabinato, la larghezza minima e massima della carrozzeria è stabilita dal fabbricante ed, even tualmente, simulata con appositi pannelli. Sul certificato di omologazione per tipo di un vei colo, riguardo all’installazione di specchi, si indicano tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi di cui è stato tenuto conto durante le prove (cfr. appendice 4). 15.2.2.4. Lo specchio esterno sul lato del conducente va montato in modo da formare un angolo non superiore a 55° tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo e il piano verticale che passa per il centro dello specchio e per il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente. 15.2.2.5. Gli specchi non devono sporgere rispetto alla sagoma esterna del veicolo più di quanto neces sario a soddisfare i requisiti di visibilità di cui al paragrafo 15.2.4. 15.2.2.6. Se il bordo inferiore di uno specchio esterno si trova a meno di 2 m dal suolo con il veicolo gra vato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile, tale specchio non spor gerà per più di 250 mm rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo non dotato di specchi. 15.2.2.7. Gli specchi appartenenti alle classi V e VI vanno montati sui veicoli in modo tale che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di detti specchi o dei loro supporti sia situato a un’altezza inferiore a 2 m dal suolo, con il veicolo gravato da un carico pari alla massa massima tecnicamente ammissibile. Questi specchi sono tuttavia vietati sui veicoli la cui cabina sia di un’altezza tale da non consen tire di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso, non è necessario un altro dispositivo per la visione indiretta. 15.2.2.8. Nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 15.2.2.5, 15.2.2.6 e 15.2.2.7, gli specchi pos sono sporgersi oltre le larghezze massime ammissibili dei veicoli. 15.2.2.9. Tutti gli specchi appartenenti alla classe VII devono essere fissati in modo da restare in posi zione stabile nelle normali condizioni di guida del veicolo. L 177/229 L 177/230 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 15.2.3. Regolazione 15.2.3.1. Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida. 15.2.3.2. Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall’interno del vei colo, a porta chiusa anche se a finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in una posizione può però essere effettuato dall’esterno. 15.2.3.3. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 15.2.3.2 gli specchi esterni che, disalli neati da un urto, possono essere correttamente riposizionati senza necessità di regolazione. 15.2.4. Campi di visibilità 15.2.4.1. Retrovisori interni (classe I) Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana, orizzontale, larga 20 m, centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, che si estenda fino all’orizzonte a partire da una distanza di 60 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 4). Figura 4 Campo di visibilità di uno specchio appartenente alla classe I 15.2.4.2. Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe II 15.2.4.2.1. Retrovisori esterni sul lato del conducente Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana, orizzontale, larga 5m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all’oriz zonte a partire da una distanza di 30 m dietro i suoi punti oculari. Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti ocu lari (cfr. figura 5). 15.2.4.2.2. Retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzon tale, larga almeno 5m, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del pas seggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 30 m dietro i suoi punti oculari. 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti ocu lari (cfr. figura 5). Figura 5 Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe II 15.2.4.3. Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe III 15.2.4.3.1. Retrovisori esterni sul lato del conducente Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 6). Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari. 15.2.4.3.2. Retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzon tale, larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i suoi punti oculari (cfr. figura 6). Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 4 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari. L 177/231 L 177/232 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Figura 6 Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe III 15.2.4.4. Specchi esterni «grandangolari» (classe IV) 15.2.4.4.1. Specchi esterni «grandangolari» sul lato del conducente Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzon tale, larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende per una lunghezza tra 10 m e 25 m dietro i suoi punti oculari. Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 1,5 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 7). 15.2.4.4.2. Retrovisori esterni «grandangolari» sul lato del passeggero Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzon tale, larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende per una lunghezza tra 10 m e 25 m dietro i suoi punti oculari. Il conducente dovrà inoltre cominciare a vedere la strada per la larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da una distanza di 1,5 m dietro il piano verticale che attraversa i suoi punti oculari (cfr. figura 7). 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Figura 7 Campo di visibilità degli specchi grandangolari appartenenti alla classe IV 15.2.4.5. Specchi esterni «di accostamento» (classe V) Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani verticali (cfr. figure 8a e 8b): 15.2.4.5.1. dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero; 15.2.4.5.2. in direzione trasversale, dal piano parallelo e che passa a una distanza di 2 m all’esterno del piano di cui al paragrafo 15.2.4.5.1; 15.2.4.5.3. posteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che attraversa i punti oculari del condu cente, situato a una distanza di 1,75 m dietro a quest’ultimo; 15.2.4.5.4. anteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che attraversa i punti oculari del condu cente, situato a una distanza di 1m davanti a quest’ultimo; Se il piano trasversale verticale che attraversa il bordo anteriore del paraurti del veicolo è situato a una distanza inferiore a 1m davanti al piano verticale che attraversa i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è delimitato da tale piano. 15.2.4.5.5. Se il campo di visibilità di cui alle figure 8a e 8b può essere ottenuto combinando i campi di visibilità di uno specchio grandangolare di classe IV e di uno specchio frontale di classe VI, non è obbligatorio installare uno specchio di accostamento di classe V. L 177/233 L 177/234 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Figure 8a e 8b Campo di visibilità degli specchi di accostamento appartenenti alla classe V 15.2.4.6. Specchi frontali (classe VI) 15.2.4.6.1. Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani: a) da un piano verticale trasversale che attraversa il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo; b) da un piano verticale trasversale che dista 2 m davanti al piano definito al punto a); c) da un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente; d) da un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che dista 2 m dal punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero. Il contorno anteriore di questo campo di visibilità dalla parte opposta al lato del conducente può essere arrotondato con un raggio di 2 000 mm (cfr.. figura 9). Per il campo di visibilità definito, cfr. anche paragrafo 15.2.4.9.2. Le prescrizioni per gli specchi frontali sono obbligatorie per i veicoli a cabina avanzata (quali definiti al paragrafo 12.5) appartenenti alle categorie N2 > 7,5 t ed N3. Se i veicoli di queste categorie non possono soddisfare i requisiti con uno specchio frontale o un dispositivo a telecamera e monitor, si ricorrerà a un dispositivo di visione ausiliario. Tale dispo sitivo ausiliario di visione deve poter individuare un oggetto alto 50 cm e del diametro di 30 cm nel campo definito alla figura 9. 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Figura 9 Campo di visibilità degli specchi frontali appartenenti alla classe VI 15.2.4.6.2. Se tuttavia, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, il conducente può vedere, 0,3 m davanti al veicolo a un’altezza di 1,2 m dal suolo, una linea diritta tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano a 0,9 m dal punto laterale più esterno del veicolo sul lato oppo sto a quello del conducente, lo specchio frontale appartenente alla classe VI non è obbligatorio. 15.2.4.6.3. Ai fini dei paragrafi 15.2.4.6.1 e 15.2.4.6.2, per definire la parte anteriore del veicolo non si terrà conto delle parti applicate in modo permanente al veicolo più in alto dei punti oculari del con ducente e davanti al piano verticale trasversale che attraversa la superficie del paraurti più esterna davanti al veicolo. 15.2.4.7. Specchi appartenenti alla categoria L (classe VII) 15.2.4.7.1. retrovisore esterno dal lato del conducente Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzontale, larga almeno 2,50 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudi nale mediano del veicolo, che attraversi il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estenda fino all’orizzonte a partire da una distanza di 10 m dietro i punti oculari del con ducente (cfr. figura 10). Figura 10 Campo di visibilità degli specchi appartenenti alla classe VII 15.2.4.7.2. Retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo di visibilità sarà tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana, orizzon tale, larga almeno 4m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (cfr. figura 10). L 177/235 L 177/236 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 15.2.4.8. Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che formano fra loro un angolo, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo di visi bilità e avere le dimensioni prescritte per la classe dichiarata (paragrafo 6.1.2.1.2.2). 15.2.4.9. Ostruzioni 15.2.4.9.1. Retrovisori interni (classe I) È ammessa una riduzione del campo di visibilità dovuta alla presenza di poggiatesta, alette para sole, tergicristalli posteriori, sbrinatori e lampada/e d’arresto della categoria S3 o di componenti di carrozzeria come i montanti dei finestrini di porte posteriori doppie, purché il campo di visi bilità sia ridotto solo parzialmente. Il grado di ostruzione va misurato ponendo i poggiatesta nella posizione più bassa e ripiegando le alette parasole. 15.2.4.9.2. Specchi esterni (classi II, III, IV, V, VI e VII) Per i campi di visibilità di cui sopra non si terrà conto delle ostruzioni causate dalla carrozzeria e da suoi elementi, come altri specchi, maniglie, luci d’ingombro, indicatori di direzione e paraurti posteriori nonché da elementi per pulire le superfici riflettenti, purché l’insieme tali ostruzioni coprano meno del 10 % del relativo campo di visibilità. Se un veicolo progettato e costruito a scopi speciali non è in grado, per caratteristiche sue particolari, di rispettare questo requisito, l’ostruzione del campo di visibilità previsto per uno specchio di classe VI dovuta alle caratteristiche speciali può superare il 10 % ma non più di quanto necessario alla sua funzione speciale. 15.2.4.10. Metodo di prova Il campo di visibilità viene determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l’uso di altri metodi equivalenti. 15.3. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI 15.3.1. I dispositivi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare un oggetto critico all’interno del campo di visibilità descritto, tenendo conto della percezione critica. 15.3.2. L’installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visione diretta del conducente. 15.3.3. Per determinare la distanza di rilevamento dei dispositivi per la visione indiretta a telecamera e monitor, si applica il metodo di cui all’allegato 10. 15.3.4. Prescrizioni d’installazione del monitor La direzione di visione del monitor deve coincidere grosso modo con la direzione di visione dello specchio principale. 15.3.5. I veicoli possono essere muniti di dispositivi supplementari per la visione indiretta. 15.3.6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dispositivi di sorveglianza a tele camera e monitor o registrazione definiti al paragrafo 2.1.2.13. Le telecamere di sorveglianza esterne vanno montate ad almeno 2 m dal suolo con il veicolo gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile o, se il loro bordo inferiore si trova a una distanza dal suolo inferiore a 2 m, non deve sporgere più di 50 mm oltre la larghezza totale del veicolo, misurata senza tale dispositivo, e avrà un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. 16. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE 16.1. Ogni modifica del tipo di veicolo va segnalata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Quest’ultimo può: 16.1.1. ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni, oppure 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 16.1.2. chiedere al servizio tecnico incaricato delle prove un nuovo verbale di prova. 16.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento, con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento. 16.3. L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione. 17. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 17.1. Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 17.2. Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da essere conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al paragrafo 15. 18. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 18.1. Se non è soddisfatto il requisito del paragrafo 17.1 o se il veicolo non supera i controlli di cui al paragrafo 17.2, l’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata. 18.2. Se una Parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologa zione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «OMOLOGAZIONE REVOCATA». 19. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omo logato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l’annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA». 20. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMO LOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omolo gazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviate le noti fiche relative al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione, emesse da altri paesi. 21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 21.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di rettifiche 02 al presente regolamento, nes suna delle Parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02. 21.2. A partire dal 26 gennaio 2006, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento omo logheranno un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione di dispositivi per la visione indi retta solo se il tipo di veicolo rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02. Tale data sarà tuttavia prorogata di 12 mesi riguardo alle prescrizioni di installazione di uno specchio frontale appartenente alla classe VI. 21.3. A partire dal 26 gennaio 2006, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento omo logheranno un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se esso soddisfa i requisiti del pre sente regolamento quale modificato dalle serie di rettifiche 02. Tale data sarà tuttavia prorogata di 12 mesi riguardo alle prescrizioni di uno specchio frontale appartenente alla classe VI in quanto componente e alla sua installazione sui veicoli. L 177/237 L 177/238 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.4. A partire dal 26 gennaio 2010 per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e dal 26 gennaio 2007 per veicoli appartenenti ad altre categorie, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un tipo di veicolo rilasciate in modo non conforme alle serie di rettifiche 02 al presente regolamento. 21.5. A partire dal 26 gennaio 2010 per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e dal 26 gennaio 2007 per veicoli appartenenti ad altre categorie, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un dispositivo per la visione indiretta rilasciate in modo non conforme alle serie di rettifiche 02 al presente regolamento. 21.6. Le omologazioni, rilasciate a specchi retrovisori appartenenti alle classi I o III ai sensi del pre sente regolamento nella sua forma originale (serie 00) o modificato dalle serie di rettifiche 01 prima della data d’entrata in vigore di tale serie di rettifiche, restano valide. 21.7. Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo, riguardo al montaggio di specchi retrovisori ai sensi del presente regolamento — modificato dalle serie di rettifiche 02, se anche solo una parte degli specchi retrovisori appartenenti alle classi I o III di cui è munito, sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dalla versione origi nale (serie 00 o 01) del presente regolamento. 21.8. In deroga a paragrafi 21.3 e 21.5, per i pezzi di ricambio le Parti contraenti che applicano il pre sente regolamento continuano a omologare, in base alle serie di rettifiche 01 al presente rego lamento, i dispositivi per la visione indiretta destinati a essere usati su tipi di veicolo omologati prima della data di cui al paragrafo 21.2 ai sensi delle serie di rettifiche 01 al regolamento n. 46 ed, eventualmente, successive estensioni. 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO 1 Scheda informativa destinata all’omologazione per tipo di un dispositivo per la visione indiretta Le seguenti informazioni vanno fornite eventualmente in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni vanno forniti su carta di formato A4, o in un raccoglitore di formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio. Anche eventuali fotografie devono fornire un grado sufficiente di dettaglio. 1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Categoria del veicolo cui è destinato il dispositivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nome e indirizzo del costruttore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Particolari del sistema di fissaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Tipo e caratteristiche (descrizione completa del dispositivo): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Disegni sufficientemente dettagliati da identificare il dispositivo completo, comprensivi delle istruzioni di montag gio; sui disegni, indicare l’ubicazione del marchio di omologazione CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 177/239 L 177/240 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 2 Scheda informativa relativa all’omologazione per tipo di un veicolo per quanto concerne l’installazione di dispositivi per la visione indiretta Le seguenti informazioni vanno fornite eventualmente in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni vanno forniti su carta di formato A4, o in un raccoglitore di formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio. Anche eventuali fotografie devono fornire un grado sufficiente di dettaglio. CARATTERISTICHE GENERALI 1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ubicazione della marcatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Categoria del veicolo(c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nome e indirizzo del costruttore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 8. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Posto di guida a destra/a sinistra (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Veicolo predisposto per circolazione stradale a destra/a sinistra (1). 11. Dimensioni (fuori tutto) del veicolo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Telai non carrozzati: 11.1.1. Larghezza (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1.1. Larghezza massima ammissibile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1.2. Larghezza minima ammissibile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Telai carrozzati: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1. Larghezza (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Carrozzeria 12.1. Dispositivi per la visione indiretta 12.1.1. Specch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1.1. Disegno/i che ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.1.1.2. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1.3. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1.4. Breve descrizione delle eventuali componenti elettroniche del dispositivo di regolazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2.1. Disegni sufficientemente particolareggiati con istruzioni per l’installazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) «Larghezza fuori tutto» di un veicolo indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Nel misurare la larghezza dei veicoli che non appartengono alla categoria M1, a parte le disposizioni della suddetta norma, non si terrà conto dei seguenti dispositivi: — dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione, — dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione, — dispositivi di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico, — elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzi, — dispositivi di illuminazione, — per gli autobus: rampe d’accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature simili in ordine di marcia purché non sporgano rispetto ai lati del veicolo per più di 10 mm e gli angoli delle rampe orientate verso la parte anteriore o posteriore siano arrotondati a un raggio di almeno 5mm; gli spigoli vanno arrotondati a un raggio di almeno 2,5 mm, — dispositivi per la visione indiretta, — indicatori della pressione dei pneumatici, — gradini retrattili, — la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno. L 177/241 L 177/242 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 3 COMUNICAZIONE [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] rilasciata da: Nome dell’amministrazione: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. relativa a ( ): 2 RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46 N. dell’omologazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. dell’estensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Denominazione o marchio del dispositivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nome del costruttore del tipo di dispositivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nome e indirizzo del costruttore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Denominazione e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Presentato per l’omologazione in data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Data del verbale di prova rilasciato da tale servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Numero del verbale compilato da tale servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Breve descrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identificazione dei dispositivi: specchio, telecamera/monitor, dispositivo d’altro tipo (2) Dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe I, II, III, IV, V, VI, S (2) Δ Simbolo 2m quale definito al paragrafo 6.1.3.1.1 del presente regolamento: si/no (2) 10. Ubicazione del marchio di omologazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Motivo/i dell’eventuale estensione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2) 13. Luogo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. L’elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione è allegato alla pre sente comunicazione e può essere ottenuto su richiesta. (1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione del regolamento). (2) Cancellare le diciture inutili. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 4 COMUNICAZIONE [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] rilasciata da: Nome dell’amministrazione: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. relativa a: (2) RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46 N. dell’omologazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. dell’estensione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ubicazione della marcatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Categoria del veicolo (M1, M2, M3, N1, N2≤7,5 t, N2>7,5 t, N3) (2) 5. Nome e indirizzo del costruttore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Eventuali ulteriori informazioni: cfr. appendice 8. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Data del verbale di prova: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Numero del verbale di prova: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Eventuali osservazioni: cfr. appendice 12. Luogo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione, del quale si può chie dere copia. L 177/243 L 177/244 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Appendice al modulo di comunicazione n. . . . relativo all’omologazione per tipo di un veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46 1. Marchio di fabbrica o commerciale di specchi e dispositivi supplementari per la visione indiretta e numero di omo logazione di quest’ultimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Classe/i degli specchi e dei dispositivi per la visione indiretta (I, II, III, IV, V, VI, VII, S) (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Estensione dell’omologazione per tipo del veicolo ai seguenti tipi di dispositivi per la visione indiretta: . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dati che consentono di identificare il punto R della posizione a sedere del conducente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Larghezza minima e massima della carrozzeria rispetto alla quale sono stati omologati lo specchio e i dispositivi per la visione indiretta (per i telai cabinati di cui al paragrafo 15.2.2.3) 6. Alla presente scheda viene allegata la documentazione che segue, con il numero di omologazione sopra indicato: 7. — disegni che illustrano il montaggio dei dispositivi per la visione indiretta, — disegni vari che indicano le posizioni di montaggio e le caratteristiche della zona della struttura in cui sono instal lati i dispositivi per la visione indiretta. Osservazioni: (per esempio: valido per la circolazione a destra/a sinistra (2) (1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. le disposizioni in materia di omologazione del regolamento). (2) Cancellare le diciture inutili. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 5 Esempio di un marchio di omologazione destinato a un dispositivo per la visione indiretta (Cfr. paragrafo 5.4 del regolamento). a = 12 mm min. Il marchio di omologazione di cui sopra apposto a un dispositivo per la visione indiretta indica che lo specchio è un retro visore, appartenente alla classe II, omologato nei Paesi Bassi (E 4) ai sensi del regolamento n. 46 e con il numero di omo logazione 022439. Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell’omologazione il regolamento n. 46 comprendeva già la serie di rettifiche 02. Nota: Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo vanno posti vicino al cerchio, sopra o sotto e a sinistra o a destra della lettera «E». Le cifre del numero di omologazione andranno collocate tutte sullo stesso lato rispetto alla lettera «E» e rivolte nello stesso senso. Il simbolo aggiuntivo va posto direttamente di fronte al numero di omologazione. Evitare la numera zione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli. L 177/245 L 177/246 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 6 METODO DI PROVA PER DETERMINARE IL FATTORE DI RIFLESSIONE 1. DEFINIZIONI 1.1. Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l’emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K. 1.1.2. Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, fun zionante a una temperatura di colore di T68 = 2 855,6 K. 1.1.3. Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni, le cui caratteristiche colorimetriche cor rispondono alle componenti tricromatiche spettrali x (λ), γ (λ), z (λ) (v. tabella). 1.1.4. Componenti tricromatiche spettrali CIE (1): valori delle componenti tricromatiche spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ). 1.1.5. Visione fotopica (1): Visione di un occhio normale, adattato a livelli di luminanza di almeno varie cd/m2. 2. APPARECCHIATURA 2.1. Aspetti generali L’apparecchiatura consiste in una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricettore con rivelatore fotoe lettrico e un indicatore (cfr. figura 1), nonché nei mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea. Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione del fattore di riflessione degli specchi non piani (convessi) (cfr. figura 2). 2.2. Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore La sorgente luminosa è una sorgente normalizzata CIE A associata a un’ottica che consenta di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l’uso di uno stabilizzatore di tensione per mantenere fissa la ten sione della lampada per tutto il periodo di funzionamento. Il ricettore comprende un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale è proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell’osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l’uso di qualsiasi altra com binazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell’illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricettore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera va ricoperta con un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d’onda. 2.3. Condizioni geometriche Il fascio di raggi incidenti deve formare di preferenza un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) con la perpendico lare della superficie di prova; tale angolo non deve però oltrepassare il limite superiore della tolleranza (cioè 0,53 rad o 30°). L’asse del ricettore forma con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio di raggi incidenti (cfr. figura 1). Al suo arrivo sulla superficie di prova, il fascio incidente deve avere un diametro di almeno 13 mm (0,5 in). Il fascio riflesso non deve essere più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, coprire almeno il 50 % di tale superficie e, per quanto possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per tarare lo strumento. (1) Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), Vocabolario elettrotecnico internazionale, gruppo 45: illuminazione 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Se il ricettore comprende una sfera integratrice, questa deve avere un diametro minimo di 127 mm (5 in). Le aper ture presenti nella sfera per il campione e per il fascio incidente devono essere di dimensioni sufficienti da lasciar passare completamente il fascio luminoso incidente e quello riflesso. Il rivelatore fotoelettrico va disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso. 2.4. Caratteristiche elettriche dell’insieme rivelatore fotoelettrico - misuratore L’uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull’indicatore è una funzione lineare dell’intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura vanno predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Questi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. La precisione del l’insieme rivelatore fotoelettrico - misuratore dovrà essere del ± 2 % della piena scala o, se inferiore, del ± 10 % del valore misurato. 2.5. Supporto del campione Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l’asse del braccio della sorgente e quello del brac cio del ricettore si intersechino a livello della superficie riflettente. La superficie riflettente può trovarsi all’interno o su uno dei due lati dello specchio campione, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie, a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip». 3. PROCEDIMENTO 3.1. Metodo della taratura diretta Nel metodo di taratura diretta, il campione di riferimento usato è l’aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricettore direttamente sull’asse della sorgente luminosa (cfr. figura 1). In taluni casi (se ad esempio si misurano superfici a basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura finché l’indicatore dia la percentuale di tra smissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro va tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione. 3.2. Metodo della taratura indiretta Questo metodo si usa per strumenti con sorgente e ricettore a geometria fissa. Esso richiede un campione di rifles sione correttamente calibrato e mantenuto. Il campione di riferimento sarà di preferenza uno specchio piatto con un valore di riflettenza quanto più prossimo possibile a quello dei campioni di prova. 3.3. Misurazione su specchio piano Il fattore di riflettenza dei campioni degli specchi piani può essere misurato con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore del fattore di riflettenza è letto direttamente sul quadrante dell’indicatore. 3.4. Misurazione di specchi non piani (convessi) Per misurare il fattore di riflettenza di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporano una sfera integratrice nel ricevitore (cfr. figura 2). Se, con uno specchio campione a fattore di riflettenza E %, lo stru mento di misura indica ne divisioni, con uno specchio a riflettenza sconosciuta, nx divisioni corrisponderanno a una riflettenza di X%, secondo la formula: X=E nx ne L 177/247 L 177/248 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Figura 1 Schema generale del riflettometro configurato per permettere entrambi i metodi di taratura Figura 2 Schema generale del riflettometro con sfera integratrice nel ricettore 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 177/249 Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell’osservatore di riferimento colormetrico (2) La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970) λ nm x (λ) y (λ) z (λ) 380 0,001 4 0,000 0 0,006 5 390 0,004 2 0,000 1 0,020 1 400 0,014 3 0,000 4 0,067 9 410 0,043 5 0,001 2 0,207 4 420 0,134 4 0,004 0 0,645 6 430 0,283 9 0,011 6 1,385 6 440 0,348 3 0,023 0 1,747 1 450 0,336 2 0,038 0 1,772 1 460 0,290 8 0,060 0 1,669 2 470 0,195 4 0,091 0 1,287 6 480 0,095 6 0,139 0 0,813 0 490 0,032 0 0,208 0 0,465 2 500 0,004 9 0,323 0 0,272 0 510 0,009 3 0,503 0 0,158 2 520 0,063 3 0,710 0 0,078 2 530 0,165 5 0,862 0 0,042 2 540 0,290 4 0,954 0 0,020 3 550 0,433 4 0,995 0 0,008 7 560 0,594 5 0,995 0 0,003 9 570 0,762 1 0,952 0 0,002 1 580 0,916 3 0,870 0 0,001 7 590 1,026 3 0,757 0 0,001 1 600 1,062 2 0,631 0 0,000 8 610 1,002 6 0,503 0 0,000 3 620 0,854 4 0,381 0 0,000 2 630 0,642 4 0,265 0 0,000 0 640 0,447 9 0,175 0 0,000 0 650 0,283 5 0,107 0 0,000 0 660 0,164 9 0,061 0 0,000 0 670 0,087 4 0,032 0 0,000 0 680 0,046 8 0,017 0 0,000 0 690 0,22 7 0,008 2 0,000 0 700 0,011 4 0,004 1 0,000 0 710 0,005 8 0,002 1 0,000 0 720 0,02 9 0,001 0 0,000 0 730 0,001 4 0,000 5 740 0,000 7 0,000 2 ( ) 0,000 0 750 0,000 3 0,000 1 0,000 0 760 0,000 2 0,000 1 0,000 0 770 0,000 1 0,000 0 0,000 0 780 0,000 0 0,000 0 0,000 0 (*) Cambiato nel 1966 (da 3 a 2) (2) Tabella ridotta. I valori di y (λ) = V (λ) sono arrotondati al quarto decimale. 0,000 0 * L 177/250 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT FIGURA ESPLICATIVA Esempio di dispositivo per misurare il fattore di riflessione degli specchi sferici C = ricettore D = diaframma E = finestra d’ingresso F = finestra di misura L = lente M = finestra dell’oggetto S = sorgente luminosa (S) = sfera di integrazione 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 7 Metodo per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio 1. MISURAZIONE 1.1. Apparecchiatura Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto alla figura 1 del presente allegato, avente, tra la punta di misurazione e i piedi fissi, le distanze indicate. 1.2. Punti di misurazione 1.2.1. I raggi di curvatura principali vanno misurati in 3 punti situati il più vicino possibile a 1/3, a 1/2 e a 2/3 dell’arco della superficie riflettente passante per il centro di tale superficie e parallelo al segmento b o dell’arco passante per il centro della superficie riflettente e perpendicolare a detto segmento, se questo arco risulta più lungo. 1.2.2. Se, però, le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni di cui al paragrafo 2.1.1.6 del presente regolamento, i servizi tecnici che eseguono la prova possono effettuare le misurazioni al punto suddetto in 2 direzioni perpendicolari, il più possibile vicine a quelle sopra prescritte. 2. CALCOLO DEL RAGGIO DI CURVATURA «r» Il raggio «r», espresso in mm, è calcolato mediante la formula: r= r p1 + r p2 + r p3 3 in cui: rp1 = il raggio di curvatura al primo punto di misurazione, rp2 = il raggio di curvatura nel secondo punto di misurazione, rp3 = il raggio di curvatura nel terzo punto di misurazione. Figura 1 Sferometro L 177/251 L 177/252 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO 8 Metodo per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere degli autoveicoli 1. OBIETTIVO Per determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e per verificare la relazione tra i valori misurati e le specifiche dichiarate dal costrut tore del veicolo si usa la procedura descritta nel presente allegato (1). 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato 2.1. «Dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere: 2.1.1. il punto «H» e il punto «R» e la loro relazione; 2.1.2. l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo di progetto di inclinazione del tronco e la loro relazione. 2.2. Macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» (macchina 3-D H): indica il dispositivo usato per determinare i punti «H» e gli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato. 2.3. «Punto H» indica il centro di rotazione tra il tronco e la coscia della macchina 3-D H installata sul sedile del veicolo nei modi indicati al paragrafo 4. Il punto «H» è situato al centro dell’asse centrale del dispositivo compreso tra le estremità visibili del punto H su entrambi i lati della macchina 3D H. In teoria, il punto «H» corrisponde al punto «R» (per le tolleranze, cfr. paragrafo 3.2.2). Una volta determinato con la procedura di cui al paragrafo 4, il punto «H» si considera fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile. 2.4. «Punto R» o «Punto di riferimento di un posto a sedere» indica un punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere, determinato rispetto a un sistema di riferimento tridimensionale. 2.5. «Linea del tronco» indica l’asse dello stelo della macchina 3-D H quando questo è in posizione completamente arretrata; 2.6. «Angolo effettivo di inclinazione del tronco» indica l’angolo tra una linea verticale passante per il punto «H» e la linea del tronco, misurato con l’apposito goniometro della macchina 3-D H. In teoria, l’angolo effettivo di incli nazione del tronco corrisponde all’angolo di progetto di inclinazione del tronco (per le tolleranze, cfr. paragrafo 3.2.2). 2.7. «Angolo di progetto di inclinazione del tronco» indica l’angolo tra una linea verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo. 2.8. «Piano centrale dell’occupante» (C/LO) indica il piano mediano della macchina 3-D H posizionata su ciascun posto a sedere; è rappresentato dalla coordinata del punto«H» sull’asse delle«Y». Per sedili singoli, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore; 2.9. «Sistema di riferimento tridimensionale» indica un sistema quale descritto all’appendice 2 del presente allegato; 2.10. «Punti di riferimento» indica punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) sulla carrozzeria del veicolo, definiti dal costruttore; 2.11. «Posizione del veicolo durante la misurazione» indica la posizione del veicolo definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale. (1) Per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori, se il punto «H» non può essere determinato con la Macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» e le relative procedure, l’autorità competente può, a sua discrezione, usare come riferimento il punto «R»in dicato dal costruttore. 10.7.2010 10.7.2010 IT 3. PRESCRIZIONI 3.1. Presentazione dei dati Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Per ogni posto a sedere, per il quale siano chiesti dati di riferimento al fine di dimostrarne la conformità al presente regolamento, vanno presentati tutti i dati di seguito indicati, o una loro adeguata selezione, nella forma indicata all’appendice 3 del presente allegato: 3.1.1. le coordinate del punto «R» rispetto al sistema di riferimento tridimensionale; 3.1.2. l’angolo di progetto di inclinazione del tronco; 3.1.3. tutte le indicazioni necessarie a regolare il sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione precisata al paragrafo 4.3. 3.2. Rapporto i tra dati misurati e le specifiche di progetto 3.2.1. Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco calcolati con il metodo di cui al paragrafo 4 vanno confrontati rispettivamente con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo di pro getto di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo. 3.2.2. Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e il rapporto tra angolo di progetto e angolo effettivo di incli nazione del tronco sono ritenuti soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», definito dalle sue coordinate, cade all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si inter secano nel punto «R» e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5° dall’angolo di progetto di inclinazione del tronco. 3.2.3. Se tali condizioni sono soddisfatte, il punto «R» e l’angolo di progetto di inclinazione del tronco servono a dimo strare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 3.2.4. Se il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, entrambi vanno determinati altre 2 volte (3 volte in tutto). Se i risultati di 2 di queste 3 operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.2.3. 3.2.5. Se i risultati di almeno 2 operazioni sulle 3 descritte al paragrafo 3.2.4 non soddisfano i requisiti del para grafo 3.2.2, o se la verifica non può avvenire perché il costruttore del veicolo non ha fornito informazioni sulla posizione del punto «R» o sull’angolo di progetto di inclinazione del tronco, vanno usati o il baricentro dei 3 punti misurati o la media dei 3 angoli misurati, applicandoli in tutti i casi in cui il presente Regolamento si riferisce al punto «R» o all’angolo di progetto di inclinazione del tronco. 4. METODO PER CALCOLARE IL PUNTO «H» E L’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO 4.1. Il veicolo va portato alla temperatura di 20 ± 10 °C, a scelta del costruttore, affinché il materiale del sedile rag giunga la temperatura ambiente. Se il sedile da provare non è mai stato usato, vi si farà sedere, 2 volte per 1 minuto, una persona o un dispositivo di 70-80 kg per comprimere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, il blocco sedile resterà scarico per almeno 30 minuti prima di installare la macchina 3-D H. 4.2. Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al paragrafo 2.11. 4.3. Se regolabile, porre anzitutto il sedile nella normale posizione di guida o d’uso più arretrata indicata dal costrut tore del veicolo, manovrandolo solo in senso longitudinale ed escludendo ogni altro spostamento per scopi che non siano le normali posizioni di guida o d’uso. Se il sedile o lo schienale possono essere regolati in altro modo (in senso verticale, angolare, ecc.), verranno poi messi nelle posizioni indicate dal costruttore. Per i sedili a sospen sione, la posizione in senso verticale va bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida specificata dal costruttore. 4.4. Coprire la superficie di seduta a contatto con la macchina 3D H con una mussola di cotone, di dimensioni e strut tura adeguate, in stoffa di cotone liscio di 18,9 fili per cm2 e del peso di 0,228 kg/m2 o lavorato a maglia o in tes suto non-tessuto di caratteristiche equivalenti. Se la prova è condotta su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento su cui è posto il sedile deve presentare le stesse caratteristiche fondamentali (2) del pavimento del veicolo in cui il sedile dovrà essere utilizzato. (2) Angolo d’inclinazione, differenza d’altezza del sedile montato su un piedistallo, tessuto di rivestimento, ecc. L 177/253 L 177/254 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5. Disporre il blocco sedile e schienale della macchina 3D H in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coin cida con il piano centrale della macchina 3 DH. A richiesta del costruttore, la macchina 3D H può essere spostata verso l’interno rispetto al C/LO se essa sporge a tal punto verso l’esterno che il bordo del sedile non consente di livellarla. 4.6. Fissare gli elementi che simulano il piede e gli arti inferiori al pannello sedile, separatamente o usando la sbarra a T e l’elemento arti inferiori. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve risultare parallela al pavi mento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile. 4.7. Regolare la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3-D H nel modo che segue: 4.7.1. Posto a sedere interessato: conducente e passeggero anteriore lato esterno 4.7.1.1. Le parti che simulano i piedi e le gambe vanno spostate in avanti in modo che i piedi assumano una posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro va posto a sinistra del piano centrale della macchina 3-D H alla stessa distanza approssimativa che separa, verso destra, il piede destro da tale piano. Portare la livella a bolla d’aria che verifica il livellamento trasversale della macchina 3-D H in posizione orizzontale, regolando se necessario il seggiolino o spostando indietro il blocco piede/gamba. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile. 4.7.1.2. Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, spostare quest’ultimo finché non riesca a sostenersi. Conservare l’allineamento delle estremità visibili. 4.7.2. Posto a sedere interessato: posteriore esterno Per i sedili posteriori o ausiliari, disporre le gambe come specificato dal costruttore. Se i piedi poggiano su parti del pavimento di diverso livello, il piede di riferimento è quello che per primo viene a contatto con il sedile anteriore; l’altro verrà sistemato in modo che la livella a bolla d’aria che dà la posizione trasversale del sedile del dispositivo sia orizzontale. 4.7.3. Altri posti a sedere interessati: Si applica il metodo generale descritto al paragrafo 4.7.1; i piedi tuttavia vanno disposti come specificato dal costruttore del veicolo. 4.8. Applicare dei pesi agli arti inferiori della gamba e alle cosce e porre a livello la macchina 3-D H. 4.9. Inclinare in avanti la schiena della macchina 3-D H sino al punto di arresto anteriore, allontanandola dallo schie nale del sedile utilizzando la barra a T. Riposizionare la macchina 3-D H sul sedile in uno dei seguenti modi. 4.9.1. Se la macchina 3-D H tende a scivolare all’indietro, intervenire nel modo che segue: far scivolare all’indietro la mac china 3D H finché non occorra più una pressione in senso contrario sulla barra a T, cioè finché il pannello del sedile non tocchi lo schienale. Se necessario, riposizionare la gamba. 4.9.2. Se la macchina 3-D H non tende a scivolare all’indietro, seguire la seguente procedura. far scivolare la macchina 3-D H all’indietro applicando una pressione orizzontale all’indietro sulla barra a T finché il pannello del sedile non tocchi lo schienale (cfr. fig. 2, appendice 1 del presente allegato). 4.10. Applicare un carico di 100 ± 10 N al pannello del sedile e al dorso della macchina 3-D H al punto di intersezione tra lo snodo che rappresenta l’anca e la sede della barra a T. La direzione di applicazione del carico va mantenuta lungo una retta passante dalla suddetta intersezione a un punto posto appena sopra la sede della barra delle cosce (v. fig. 2, appendice 1 del presente allegato). Riappoggiare poi con cautela il pannello schiena allo schienale del sedile. Applicare la stessa cautela a tutto il resto della procedura per evitare che la macchina 3D H scivoli in avanti. 4.11. Installare i pesi della natica destra e sinistra e poi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere orizzontale la macchina 3-D H. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 4.12. Inclinare in avanti il pannello schiena per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Far oscillare la macchina 3-D H da un lato all’altro di 10° (5° per ogni lato del piano verticale mediano) in tre cicli completi per scaricare ogni tensione accumulatasi tra la macchina 3-D H e il sedile. Durante l’oscillazione la barra a T della macchina 3-D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e ver ticale voluto. Essa va dunque frenata applicando forze laterali adeguate durante le oscillazioni. Nel tenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3-D H, attenzione a non applicare forze esterne involontarie in senso verticale o anteroposteriore. In questa fase, i piedi della macchina 3-D H non vanno frenati o trattenuti. Se i piedi cambiano posizione, lasciarli per il momento in tale posizione. Riportare cautamente il pannello schiena a contatto con lo schienale e controllare l’azzeramento delle due livelle. Se durante l’oscillazione della macchina 3-D H i piedi si fossero spostati, rimetterli in posizione nel modo seguente. Sollevare alternativamente ciascun piede dal pavimento il minimo necessario finché cessi di muoversi. Durante il sollevamento, lasciare i piedi liberi di ruotare; non applicare forze in direzione anteriore o laterale. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista. Controllare l’azzeramento della livella laterale; applicare eventualmente un carico laterale alla parte superiore del pannello schiena che livelli il pannello cosce della macchina 3-D H al sedile. 4.13. 4.14. Per tenere la barra a T e impedire lo scivolamento in avanti della macchina 3-D H sul cuscino del sedile: a) riportare il pannello schiena sullo schienale; b) applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale in direzione posteriore, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo posteriore all’altezza circa dei pesi al centro del tronco finché il quadrante dell’angolo del l’anca non indichi il raggiungimento di una posizione stabile una volta tolto il carico. Attenzione a non appli care alla macchina 3-D H carichi esterni verso il basso o laterali. Se fosse necessario un altro livellamento della macchina 3-D H, spingere il pannello schiena in avanti, ripetere il livellamento e la procedura di cui al paragrafo 4.12. Misurazioni: 4.14.1. le coordinate del punto «H» sono misurate rispetto al sistema di riferimento tridimensionale; 4.14.2. l’angolo effettivo di inclinazione del tronco si legge sul goniometro del dorso della macchina 3-D H con la sbarra in posizione completamente arretrata. 4.15. Per reinstallare la macchina 3-D H, il blocco sedile deve restare scarico per almeno 30 minuti prima di procedere. La macchina 3-D H non va lasciata sul blocco sedile per un tempo superiore a quello necessario per eseguire la prova. 4.16. Se si possono ritenere simili i sedili della stessa fila (panchina, sedili identici, ecc.), calcolare un unico punto «H», un unico angolo effettivo di inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e sistemare la macchina 3-D H, descritta all’appendice 1 del presente allegato, in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto è: 4.16.1. per la fila anteriore, il posto del conducente; 4.16.2. per la/le fila/e posteriore/i, un sedile laterale. L 177/255 L 177/256 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT APPENDICE 1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H (1) (Macchina 3-D H) 1. Pannelli della schiena e del sedile I pannelli della schiena e del sedile sono di plastica rinforzata e di metallo; Essi simulano il tronco e le cosce del corpo umano e sono incernierati nel punto «H». Alla sbarra applicata al punto «H» viene fissato un goniometro per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco. Una barra regolabile delle cosce, fissata al pannello del sedile, determina la linea centrale della coscia e serve da linea di riferimento per il goniometro dell’anca. 2. Elementi tronco e gambe I segmenti delle gambe sono collegati al pannello del sedile a livello della barra a T che unisce le ginocchia e che costi tuisce un’estensione laterale della barra regolabile delle cosce. Essi sono muniti di goniometri per misurare gli angoli delle ginocchia. Gli insiemi piede/scarpa sono graduati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il manichino nello spazio. Una serie di pesi, disposti nei rispettivi baricentri, danno un affondamento nel sedile pari a quello di un uomo di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3-D H che non devono presentare attriti significativi. Figura 1 Denominazione degli elementi della macchina 3-D H (1) Per ulteriori informazioni sulla struttura della macchina 3-D H rivolgersi alla Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, USA. La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549:1980. 10.7.2010 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Figura 2 Dimensioni degli elementi della macchina 3-D H e distribuzione dei carichi L 177/257 L 177/258 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea APPENDICE 2 SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE 1. Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1). 2. La posizione di misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore. 3. Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo. Figura Sistema di riferimento tridimensionale (1) Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130:1978. 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT APPENDICE 3 DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE 1. Codifica dei dati di riferimento I dati di riferimento sono elencati consecutivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice alfanumerico a 2 caratteri. Il primo, è un numero arabo e indica la fila dei sedili, partendo dalla parte ante riore del veicolo verso quella posteriore. Il secondo, è una lettera maiuscola che indica la posizione del posto a sedere nella fila, visto nel senso della direzione di marcia. Si usano le seguenti lettere: L = sinistra C = centro R = destra 2. Descrizione della posizione di misurazione del veicolo 2.1. Coordinate dei punti di riferimento X ..................................................................................................................................... Y ..................................................................................................................................... Z ..................................................................................................................................... 3. Elenco dei dati di riferimento 3.1. Posto a sedere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Coordinate del punto «R» X ..................................................................................................................................... Y ..................................................................................................................................... Z ..................................................................................................................................... 3.1.2. Angolo di progetto di inclinazione del tronco: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Specifiche per la regolazione del sedile (1) orizzontale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verticale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . angolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . angolo di inclinazione del tronco: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nota: Elencare i dati di riferimento degli altri posti a sedere a paragrafi di seguito numerati: 3.2, 3.3, ecc. (1) Cancellare la dicitura inutile. L 177/259 L 177/260 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO 9 (riservato) 10.7.2010 10.7.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ALLEGATO 10 CALCOLO DELLA DISTANZA DI RILEVAMENTO 1. DISPOSITIVO A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA 1.1. Soglia di risoluzione della telecamera La soglia di risoluzione della telecamera è data dalla formula: ωc = 60 � βc 2Nc in cui: ωc — soglia di risoluzione della telecamera (minuti di arco) βc — angolo di visione della telecamera (°) Nc — numero di linee video della telecamera (#) Il fabbricante deve fornire i valori di βc e Nc. 1.2. Determinazione della distanza critica di visione del monitor È possibile determinare la distanza da un monitor, avente determinate dimensioni e proprietà, entro i limiti in cui la distanza di rilevamento dipende solo dalle prestazioni della telecamera. La distanza critica di visione rm,c è data dalla formula: Hm rm,c = Nm ∙ 2 ∙ tan in cui: rm,c — ( ) ωeye 2,60 distanza critica di visione (m) Hm — altezza dell’immagine del monitor (m) Nm — numero di linee video del monitor (-) ωeye — soglia di risoluzione dell’osservatore (minuti di arco) 60 è il fattore di conversione da minuti di arco a gradi. Il Fabbricante deve fornire i valori di Hm e Nm. ωeye = 1 1.3. Determinazione della distanza di rilevamento 1.3.1. Distanza massima di rilevamento nell’ambito della distanza critica di visione: se, a sistema installato, la distanza occhimonitor è inferiore alla distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data dalla formula: Do rd = tan in cui: — rd Do — distanza di rilevamento [m] diametro dell’oggetto [m] ƒ — fattore di incremento della soglia ωc, βc e Nc conformi al paragrafo 1.1. D0 = 0,8 m ƒ=8 Do = ( ) ( ) ƒ ∙ ωc 60 tan ƒ ∙ βc 2 ∙ Nc L 177/261 L 177/262 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 1.3.2. Distanza di rilevamento superiore alla distanza critica di visione. Se, a sistema installato, la distanza occhi-monitor è maggiore della distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data dalla formula: rd = tan in cui: — rm [ Do ( )] Nm ωeye ∙ ∙ r ∙ tan 2Nc 0,01524 ∙ Dm m 60 ƒ ∙ βc distanza di visione del monitor (m) Dm — diagonale dello schermo del monitor (pollici) Nm — numero di linee video del monitor βc e Nc conformi al paragrafo 1.1. Nm e ωeye conformi al paragrafo 1.2. 2. PRESCRIZIONI FUNZIONALI SECONDARIE Effettuata l’installazione del sistema, si procede ad appurare se il dispositivo nel suo complesso è ancora conforme alle prescrizioni funzionali indicate nel paragrafo 6.2.2 del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la correzione dell’abbagliamento e la luminanza minima e massima del monitor. Stabilire anche in che misura con siderare la correzione dell’abbagliamento e determinare l’angolo di incidenza della luce solare sul monitor; confron tare quindi i risultati ai corrispondenti risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul sistema. Questa verifica può essere fatta o con un modello CAD, determinando gli angoli della luce per il dispositivo in esame montato su un veicolo specifico o effettuando le misurazioni del caso su un veicolo specifico conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 6.2.2.2 del presente regolamento. 10.7.2010