Informazioni di base sulla protezione dei depositi

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Informazioni di base sulla protezione dei depositi
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio
Sede legale/Sede amministrativa: Via Cernaia, 7 – 10121 Torino
Tel. call center: 800998050 -tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: [email protected] / www.bancadelpiemonte.it
Codice ABI:03048
Capitale sociale:€ 25.010.800 i.v.
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:03048.6/27170
Numero di iscrizione al Registro delle imprese:00821100013
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
I Suoi depositi presso la Banca del Piemonte sono
protetti da
Limite di protezione
Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche,
ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come
sistema di garanzia dei depositi. L’adesione delle
banche ai sistemi di garanzia dei depositi è
obbligatoria per legge.
100.000 euro per depositante e per banca.
In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata
per esigenze sociali1.
Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati
e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro2.
Se possiede più depositi presso la stessa banca
Se possiede un conto cointestato con un’altra
persona / altre persone
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della
Banca3
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più
persone sono titolari come membri di una società di
persone o di altra associazione o gruppo di natura
analoga senza personalità giuridica sono cumulati e
trattati come se fossero effettuati da un unico
depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000
euro.
Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun
depositante separatamente.
20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si
producono gli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della banca.
1
Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia –
TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
2
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i
depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per
ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello
di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di
20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.
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Informazioni di base sulla protezione dei depositi -31/12/2016
Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla
data in cui si producono gli effetti del
provvedimento
di
liquidazione
coatta
amministrativa della banca4.
Valuta del rimborso
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti
Per maggiori informazioni
Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare
del deposito.
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma
www.fitd.it
[email protected]
www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante
3
Ai sensi del D.lgs. 15/02/2016 n. 30 in attuazione alla Direttiva Europea 2014/49/UE, i tempi di rimborso in caso di
liquidazione della banca sono:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
d) a partire dal 1° gennaio 2024 nel termine di 7 giorni lavorativi.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il
termine di sette giorni lavorativi previsto dall’articolo 96-bis.2, comma 1, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.
385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro 5
giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere
sull’importo dovuto per il rimborso.
L’importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente
indirizzo internet www.fitd.it
4
La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal
riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto
legislativo n. 30/2016).
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Informazioni di base sulla protezione dei depositi -31/12/2016