U fficio S tra n ie ri

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U fficio S tra n ie ri
Ufficio Stranieri
Aggiornato GENNAIO 2017
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Presentazione
La stesura del manuale nasce da un percorso di progettualità iniziato tra l’Ente
Citta’ di Seriate e l’Osservatorio dell’Immigrazione di Bergamo nell’anno 2010.
Esso contiene molteplici procedimenti amministrativi le cui le nozioni
fondamentali provengono da una disciplina fra le più vaste della nostra
legislazione le cd.”leggi sull’immigrazione”.
La preparazione, la stesura e l’aggiornamento delle schede sono in linea con le
linee guida del legislatore, preparate con una scrittura semplice, adatta a tutti
gli operatori e agli utenti.
Buona lettura
L’ufficio stranieri
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Ufficio Stranieri
Ci auguriamo che il manuale sia un utile strumento di consultazione.
PARTE PRIMA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.................................................................5
Definizione......................................................................................................................................5
Procedure.........................................................................................................................................8
Elenco dei documenti da produrre.................................................................................................13
Modulistica……………………………………………………………………………………….17
Enti abilitati alla ricezione delle pratiche di ricongiungimento familiare.....................................22
Modulistica di autocertificazione..................................................................................................24
PARTE SECONDA: I TITOLI DI SOGGIORNI E RIFERIMENTI NORMATIVI.......................27
Scheda normativa dei vari titoli di soggiorno................................................................................27
Tabella di riferimento per l’applicazione degli importi aggiuntivi per il rilascio/rinnovo del
permesso di soggiorno –in vigore dal 30.1.2012...........................................................................31
Istanze da presentare tramite Kit-Poste.........................................................................................32
Titoli di soggiorno e schede operative-flussi.................................................................................37
Permesso di soggiorno in Italia denominato “Carta blu”..............................................................37
Permesso unico per lavoro.............................................................................................................39
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato..............................................................................41
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale................................................................................44
Permesso di soggiorno per lavoro pluriennale-stagionale.............................................................48
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo................................................................................49
Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione............................................................53
Flussi..............................................................................................................................................56
Permesso di soggiorno per tirocinio formativo o formazione professionale.................................60
Permesso di soggiorno per motivi di famiglia...............................................................................62
Permesso di soggiorno – motivi di famiglia minore ultraquattordicenne.....................................65
Permesso di soggiorno per affidamento temporaneo....................................................................67
Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di cittadini italiani conviventi.....................70
Permesso di soggiorno per coesione familiare in deroga..............................................................72
Permesso di soggiorno per attesa occupazione..............................................................................73
Permesso di soggiorno per asilo politico.......................................................................................75
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.........................................................................78
Permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea........................................................80
Il titolo di viaggio..........................................................................................................................86
Domanda di rilascio/rinnovo del titolo di viaggio.........................................................................83
Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana.................................................................89
Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche...................................................................91
Permesso di soggiorno per assistenza minori................................................................................93
Permesso di soggiorno per integrazione di minore.......................................................................94
Permesso di soggiorno per affidamento o tutela...........................................................................95
Permesso di soggiorno umanitario per donna vittima di violenza domestica...............................96
Permesso di soggiorno per attività sportiva...................................................................................97
Permesso di soggiorno per residenza elettiva................................................................................98
Schede operative del permesso di soggiorno CE lungo periodo.................................................100
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari....................104
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ARGOMENTI CONTENUTI NEL MANUALE
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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari – figli minori
ultraquattordicenni.......................................................................................................................106
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo..................108
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato anche
domestico a tempo determinato o indeterminato.........................................................................109
Carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea – Validità 5 anni..........................................................................110
Il test di conoscenza della lingua italiana....................................................................................113
Conversione permesso di soggiorno............................................................................................118
PARTE TERZA: I VISTI................................................................................................................120
Stati soggetti all’obbligo..............................................................................................................120
Allegato n 3 alla circolare MAE n.14 del 24.10.2001.................................................................124
Dichiarazione di ospitalità...........................................................................................................126
Dichiarazione di presenza............................................................................................................128
Domanda di visto per gli Stati Schengen.....................................................................................129
Domanda di visto per gli Stati Schengen.....................................................................................129
PARTE QUARTA: DOCUMENTI DIVERSI ...............................................................................133
Il certificato igienico sanitario e/o idoneità di alloggio...............................................................133
Modello attestazione idoneità alloggiativa..................................................................................127
Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato.......................................................................137
Art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286..................................................................................................137
Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato.......................................................................138
Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.91............................................138
Comunicazione di cui all’art. 7 Lgs. 25/07/1998 n° 286.............................................................139
Comunicazione di cui all’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 conv. legge 18.5.1978 n. 91...........141
Modello Unificato LAV sostituisce il Mod. Q (contratto di soggiorno).....................................143
Allegato A...................................................................................................................................145
Allegato B....................................................................................................................................145
Allegato C....................................................................................................................................146
PARTE QUINTA: CITTADINANZA ITALIANA........................................................................147
Cittadinanza italiana per residenza..............................................................................................149
Elenco dei documenti richiesti per i casi diversi dal matrimonio .............................................152
Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.............................................................154
Elenco dei documenti richiesti per matrimonio .........................................................................157
Consultazione in Internet dello stato della pratica.......................................................................159
Questionario di valutazione e gradimento dei servizi offerti dall’Ufficio Stranieri.................165
PARTE PRIMA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Definizione
Il Ricongiungimento familiare consente ad un cittadino straniero non
appartenente alla C.E. di ricongiungersi con i parenti più stretti e tenere unita
la sua famiglia.
Fonte normativa.
(L.94/2009 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”,D.Lgs.160/2008
modif. ed integr. al D.Lgs 5/2007 recante attuazione alla direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare).
permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo;
permesso di soggiorno (con durata non inferiore ad un anno) per i seguenti
motivi:
lavoro subordinato; lavoro autonomo; studio; motivi religiosi; motivi familiari;
asilo politico; protezione sussidiaria; attesa cittadinanza;ricerca scientifica;
Per quali familiari è previsto:






coniuge maggiorenne non legalmente separato;
partner ( unito civilmente);
figlio minore non coniugato (anche del coniuge o nati fuori matrimonio) a
condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso;
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute con
invalidità accertata al 100%;
genitori a carico ultra sessantacinquenni qualora non vi siano altri figli
nel Paese di origine a provvedere al loro mantenimento per gravi e
documentati motivi di salute;
genitori a carico qualora non vi siano altri figli/e nel paese di origine;
Documentazione utile da produrre (vedi allegato 1 pag.13-14-15)
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Chi può richiederlo: Il/la cittadino/a titolare di:
Requisiti reddituali
L’importo è calcolato sulla base dell’assegno sociale INPS Anno 2017
(5.824,91 €)
N°. familiari da ricongiungere
Reddito richiesto
1
2
3
4
5
6
ogni persona in più
2 o piu figli<14 anni
1 familiare e 2 o + figli <14 anni
2 familiari e 2 o + figli <14 anni
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.737,36
11.649,82
14.562,27
17.474,75
20.387,21
23.299,67
2.912,46
11.649,82
14.562,27
17.474,73
Il reddito del richiedente può essere integrato anche con quello di un familiare
convivente.
Di seguito qualche esempio di calcolo:
Dichiaran
te
+
n.1 +
n.1 + n.2 o+ + n. 2
familiare
figlio
figli
familiare
>14 anni
<14 anni
<14 anni >
14
anni
€ 5.824,91 € 2.912,46
€ 5.824,91
€2.912,46
Totale
soglia
€ 5.824,91
€ 11.649,82
€ 5.824,91 € 2.915,46
€ 5.824,91
€5.824,9
1
€5.824,9
1
€5.824,9
1
€ 8.737,36
€ 8.737,37
€ 14.562,27
€5.824,9
1
€ 17.474,75
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(tenendo conto di eventuali familiari
a carico già presenti)
Queste regole non valgono in due casi:


nel caso in cui il ricongiungimento di 2 figli di età inferiore a 14 anni;
nel caso in cui il ricongiungimento di 2 o più familiari viene richiesto dal
titolare del titolo di soggiorno per protezione sussidiaria;
In questi casi è sempre richiesto un minimo di reddito non inferiore al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale (x il 2016 è € 5.824,91 x 2 = €
11.649,82).
Modifiche introdotte dal decreto legislativo n.160/08 del 3.10.2008.
Coniuge
figli figli
maggio
ri
Coniuge
Figli del Solo se
non
coniuge.
in
legalment
posses
e
Figli nati so
separato. fuori
di
matrimon invalidi
Coniuge
io.
tà
maggiore
totale
n-ne.
Figli non
coniugati.
minori
genitor Esame DNA
i
Ultra
Sessant
a
cinquen
ni
quando
esistono
dubbi
sull’autentic
ità
dei
documenti
relativi
lo
stato
di
parentela
di coniuge
Assicuraz. Certificazio
sanitaria
ne
anagrafica
Per
i Sono
genitori
richiesti e
Ultra
valutati
sessanta
dall’Ambas
cinquenni ciata
Italiana in
fase
di
richiesta
del visto
Consenso
del
genitore
all’estero
Requisiti per l’alloggio ai
UTG.18.2.2014
sensi della circolare Prefettura di Bergamo –
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Un esempio: Se il richiedente ha 3 figli di età < 14 anni e 1 > di 14 anni
questo è il reddito che deve dimostrare 11.649,82 (per i 3 figli < 14 anni ) +
2.912,46 (per 1 figlio >14 anni) = € 17.474,57
Superficie utile abitabile per abitante ( escluso bagno – corridoio - cucinaverande-terrazzi)
1
2
3
4
5
abitante
abitanti
abitanti
abitanti
abitanti
14
28
42
56
66
mq
mq
mq
mq
mq
Composizione dei locali
Stanza da letto x 1 persona = 9 mq; Stanza da letto x 2 persone = 14 mq.
1 persona = 28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone = 38 mq (comprensivi
del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di: 2.79 mt derogabili a 2.55mt
per i comuni montani; 2.40 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli.
Aereazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione
meccanica.
Procedure
Procedura per via telematica
Se si è in possesso dei requisiti è possibile:
presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando il modello S
scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno: www.interno.it;
tramite i patronati o alcuni sportelli comunali attivi dal 1° febbraio 2005;
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Per gli alloggi mono-stanza
Le modalità per la compilazione del Modello S si trovano nelle istruzioni
allegate ai moduli on line del Ministero dell’Interno.
Procedere alla compilazione del modello e inviare, il sistema informativo del
Ministero dell’Interno rilascia una ricevuta con la data e l’ora di invio.
Lo Sportello Unico–UTG Prefettura competente per territorio, eseguito le
verifiche, provvede a convocare il richiedente, fissare l’appuntamento per
l’esame della documentazione;
Lo Sportello Unico della Prefettura invia il nulla-osta all’Autorita’ Consolare del
paese di provenienza del familiare e al richiedente viene rilasciato la “Richiesta
di istanza al ricongiungimento familiare” per ogni singolo componente da
ricongiungere”.
A seguito dell’approvazione del “Pacchetto Sicurezza” quando sono trascorsi
180 giorni dalla richiesta di nulla osta, senza che lo Sportello Unico lo rilasci, il
familiare che si vuole ricongiungere, non ha la possibilità di esibire all’Autorità
Diplomatica o Consolare italiana all’estero, la copia della ricevuta della
domanda per ottenere il visto d’ingresso in Italia in quanto è stato eliminato il
principio del silenzio-assenso.
IMPORTANTE
Entro 48 ore dall’ ingresso in Italia dei ricongiunti, la persona che li ospita
avrà cura di compilare il modello di ospitalità
e presentarlo alla Polizia
Locale del Comune dove abita o in Questura.
Entro 8 gg dall’ingresso in Italia, il congiunto deve recarsi all’Utg-Prefettura
(competente per territorio) per richiedere l’appuntamento al rilascio del
permesso di soggiorno e sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione
Procedura per la richiesta del permesso di soggiorno
Il ricongiunto il giorno dell’appuntamento si presenta allo Sportello Unico della
Prefettura con i seguenti documenti:
Fotocopia della richiesta di istanza al ricongiungimento familiare rilasciato dal
richiedente ;
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Il familiare da ricongiungere ricevuto la notizia, deve produrre tutta la
documentazione utile i familiari siano il coniuge, il genitore o i figli minori da
presentare all’Autorità Consolare per la richiesta del visto per l’Italia.
Fotocopia delle pagine del passaporto o documento equipollente (vedi tabella
2) riportanti i dati anagrafici dello straniero e il visto rilasciato dall’Autorità
Consolare Italiana;
Fotocopia del titolo di soggiorno del familiare richiedente il ricongiungimento
familiare;
Fotocopia della dichiarazione di ospitalità resa al Comando di Polizia Municipale
o Questura;
n.1 marca da bollo (tariffa vigente)
Versamento dell’importo aggiuntivo vedi tabella 3 pag.26
La Prefettura rilascia al familiare ricongiunto il Mod.209 per la richiesta del
permesso di soggiorno, il codice fiscale e tutti i documenti sopraindicati vanno
spediti in busta presso uno Sportello Amico di Poste Italiane , il quale rilascia
una ricevuta con indicati i codici password e userID e una ricevuta con
l’appuntamento fissato in Questura per i rilievi dattiloscopici e fotosegnalamento.
La Prefettura fa sottoscrivere al ricongiunto l’accordo di integrazione nel quale
si impegna a raggiungere specifici obiettivi da conseguire nel periodo di validità
del permesso di soggiorno.
Dopo un congruo periodo è possibile collegarsi in internet tramite il sito
www.poliziadistato.it e nella maschera iniziale alla voce “ consulta il tuo
permesso di soggiorno” e inserire il codice password Es. 060…… e conoscere se
il proprio permesso di soggiorno è pronto per la consegna.
Successivamente un sms inviato dal sistema informativo avvisa il giorno
previsto per il ritiro.
Procedura per l’iscrizione anagrafica
Ai sensi del D.L. del 9.2.2012 n. 5 convertito in legge il 4.4.2012 n.35 recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (cambio di
residenza in tempo reale).
Il/i familiare/i ricongiunto/i può avviare la procedura di iscrizione anagrafica nei
seguenti modi:
attraverso l’apposito sportello comunale del Comune di residenza;
per raccomandata;
per fax;
per via telematica.
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N.B. Se l’abitazione è cambiata rispetto a quella indicata nel nulla osta, portare
la nuova idoneità di alloggio del nuovo Comune di residenza;
Il/i familiare/i extracomunitario/i hanno la possibilità di effettuare la
dichiarazione anagrafica attraverso la compilazione del modulo conforme a
quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno.
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo
25.7.1988 n.286”
L’iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla
dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno:
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni, effettua l’ iscrizione anagrafica”.
Procedura per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) è l’insieme di strutture e servizi che
assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini.
L’iscrizione dà diritto:
alla scelta del medico di famiglia o del pediatra;
all’assistenza farmaceutica (il costo delle cure medicinali è regolato dai tickets
di legge);
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami) presso le strutture
pubbliche e private accreditate.
Documenti da portare all’ufficio SCELTA e REVOCA dell’ASL:
Passaporto, codice fiscale, ricevuta postale del kit di richiesta del primo
permesso di soggiorno, contratto di soggiorno sottoscritto dal lavoratore e
datore di lavoro.
Inoltre, all’Ufficio ASL è possibile compilare i moduli di:
autocertificazione di ospitalità per i cittadini senza residenza;
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Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia del nulla osta al ricongiungimento familiare;
Fotocopia della ricevuta postale dell’invio della richiesta del permesso di
soggiorno:
Certificati di parentela tradotti e legalizzati dall’Autorità Consolare Italiana del
paese di origine;
autocertificazione di residenza domiciliazione per cittadini residenti;
autocertificazione di stato di famiglia per cittadini con familiari a carico.
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TORNA ALL’INDICE
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Modulistica
DOCUMENTI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
Fotocopia della carta d’identità in corso di validità;
Fotocopia della tessera sanitaria in corso di validità;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e, se rinnovato,
relativa ricevuta;
Fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati e scadenze);
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia del passaporto del/i ricongiunto/i (pagine con i dati e scadenze);
n. 2 marche da bollo (tariffa vigente);
MAGGIORENNI
INABILI
E
Certificazione medica (per i figli). Documentazione che dimostri che i genitori
sono a carico. Originale + 1 fotocopia.
Certificazione di inesistenza di altri fratelli e sorelle nel paese di origine o
provenienza. Originale + 2 fotocopie.
Certificazione attestante gravi motivi di salute di altri fratelli e sorelle nel paese
di origine o provenienza. Originale + 1 fotocopia.
Condizione economica del genitore o del figlio maggiorenne (ove richiesta).
Originale + 1 fotocopia.
ABITAZIONE
Certificato igienico sanitario dell’alloggio rilasciata dall’Ufficio Tecnico del
Comune di residenza1;
Contratto di locazione /comodato gratuito/atto di acquisto/rogito notarile;
Modello S1 a firma del titolare dell’alloggio per i ricongiunti minorenni 2;
Modello S2 a firma del titolare dell’alloggio per i ricongiunti maggiorenni 3;
Certificato di residenza e stato di famiglia o modello di autocertificazione;
REDDITO DEL RICHIEDENTE
1
Non è richiesto in caso di ricongiungimento famigliare di minore/i di 14 anni.
Se chi richiedente non è unico titolare dell’alloggio
3
Se chi richiedente non è unico titolare dell’alloggio
2
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PER RICONGIUNGIMENTO DI FIGLI
GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI
Lavoratori domestici:
Modello S3 (dichiarazione del datore di lavoro);
Fotocopia della carta d’identità del datore di lavoro;
Bollettini di versamento dei contributi INPS ultimo trimestre;
Ultima dichiarazione dei redditi, modello Unico o dichiarazione sostitutiva del
datore;
Comunicazione di assunzione all’INPS (al Centro per l’Impiego per assunzioni
anteriori al 2009);
Fotocopie ultime 2 buste paga;
Eventuale reddito presunto a cura del datore di lavoro (se l’attività lavorativa
ha avuto inizio da meno di un anno).
Ditta individuale:
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
Certificato attribuzione Partita IVA;
Modello UNICO + ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
Oppure relazione contabile del commercialista relativa all’intero periodo
lavorativo.
Società:
Visura camerale;
Certificato attribuzione Partita IVA;
Mod. UNICO + ricevuta di presentazione o
commercialista relativa all’intero periodo lavorativo.
relazione
contabile
del
Collaborazione a progetto:
Contratto di lavoro a progetto;
Dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto;
Dichiarazione di iscrizione alla gestione separata dell’INPS;
Mod. UNICO.
Socio lavoratore:
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Lavoratori dipendenti:
Modello S3 (dichiarazione del datore di lavoro);
Fotocopia della carta d’identità del datore di lavoro;
Fotocopia del modello CUD- modello 730-UNICO;
Fotocopia della comunicazione di assunzione (modello UNILAV o comunicazione
al Centro per l’Impiego);
Fotocopia ultime 2 buste paga;
Eventuale reddito presunto a cura del datore di lavoro (se l’attività lavorativa
ha avuto inizio da meno di un anno).
Visura camerale della cooperativa;
Certificato attribuzione Partita IVA della cooperativa;
Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del
rapporto di lavoro;
Libro soci (parte frontespizio, pagina con indicato il socio, parte finale con il
timbro di registrazione);
Mod. UNICO o altra dichiarazione dei redditi;
Ultime n.2 busta paga.
Liberi professionisti:
Iscrizione all’albo;
Mod. UNICO con ricevuta di presentazione
Requisiti reddituali
N. familiari da ricongiungere
Reddito richiesto
1
2
3
4
5
6
ogni persona in più
€
€
€
€
€
€
€
8.737,36
11.649,82
14.562,27
17. 474,73
20.387,21
23.299,67
2.915,38
Requisiti per l’alloggio come indicato della circolare Prefettura di
Bergamo–UTG-Sportello Unico per l’Immigrazione del 18.2.2014
Superficie utile abitabile per abitante (escluso bagno – corridoio - cucinaverande-terrazze)
1
2
3
4
5
abitante
abitanti
abitanti
abitanti
abitanti
14
28
42
56
66
mq
mq
mq
mq
mq
Composizione dei locali
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L’importo è calcolato sulla base dell’assegno sociale INPS -2017 (5.824,91)
Stanza da letto x 1 persona = 9 mq; Stanza da letto x 2 persone = 14 mq
Per gli alloggi monostanza
1 persona =28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone =38 mq (comprensivi
del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere un’altezza minima di:
2.79 mt derogabili a 2.55 mt per i comuni montani;
2.40 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli.
Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO
Titoli di viaggio per apolidi
Documento di viaggio per rifugiati
Titolo di viaggio per stranieri
Libretto di navigazione per marittimi
Documento di navigazione aerea
Lasciapassare delle Nazioni Unite
Documento rilasciato dal Quartier Generale della Nato
Documento di viaggio Unmik
Carta di Identità per i cittadini degli Stati della U.E.
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Aereazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione
meccanica.
Mod. S 3
(Scrivere a macchina o stampatello)
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
DI ____________________________________
Il / la sottoscritto/a
nato/a a
il
cittadino/a _______________________________________________
residente a _______________________________________________
Via / piazza _______________________________________________
Tel ____________________ P. Iva __________________
AMMONITO/A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’
PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A CHE I DATI
VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000;
DI AVER ASSUNTO
DI AVERE ANCORA ALLE PROPRIE DIPENDENZE
Il / la cittadino/a straniero/a
nato/a a
il
di nazionalità
al
C.F.
dal
con la qualifica di
con retribuzione mensile di euro
Di aver assolto gli obblighi in materia di contribuzione SI
NO
Firma del dichiarante
Data
N.B.: Allegare
fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di validità.
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Ufficio Stranieri
D I C H I A R A
Mod. T 2
(Scrivere a macchina o stampatello)
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
DI ____________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
Il / la sottoscritto / a (cognome)
(nome)
il
residente a
in Via
AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445,
SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E
RESO EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R.
28 DICEMBRE 2000;
DICHIARA
DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE I FAMILIARI RICONGIUNTI DEL SIG.
_________________________________________________
ALLOGGINO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO.
Firma
Data
N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di
validità.
Pag. 18 di 166
Ufficio Stranieri
nato/a a
Mod. S 1
(Scrivere a macchina o stampatello)
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
DI ____________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
Il / la sottoscritto / a (cognome)
(nome)
il
residente a
in Via
AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445,
SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E
RESO EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R.
28 DICEMBRE 2000;
DICHIARA
DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE IL MINORE
ALLOGGI PRESSO IL PROPRIO
DOMICILIO.
Firma
Data
N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di
validità.
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Ufficio Stranieri
nato/a a
DICHIARAZIONE DI REDDITO PRESUNTO
Io sottoscritta…………………………………………………….…..legale rappresentante
Della Ditta ……………………………………………………………….…avendo alle mie
dipendenze dal ……………..…………………………………………………………...……
DICHIARO
Con la presente che il reddito presunto imputabile in un anno lavorativo è di €… …..
Tale dichiarazione è resa ai soli fini della richiesta di ricongiungimento familiare del
lavoratore/trice.
Data……………………………………………….
FIRMA
…………………………
TORNA ALL’INDICE
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Ufficio Stranieri
il lavoratore Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….
ELENCO DOCUMENTI UTILI DA PORTARE IN ITALIA
PER L’ISCRIZIONE DEI FIGLI ALLA SCUOLA ITALIANA IN OGNI ORDINE E
GRADO
(SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA INFERIORE –MEDIA SUPERIORE)
Pagelle scolastiche con indicato le materie studiate le votazioni e/o giudizi;
Diplomi eventuali;
Relazioni finali del percorso di studio;
Certificato/i di nascita
Fotocopia del passaporto
Dichiarazione di valore per i diplomi di scuola superiore tradotto e legalizzato
dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza.
Libretto delle vaccinazioni o un’attestazione medica che attesti le vaccinazioni
effettuate nel paese di origine e/o lo stato generale di salute.
Per i documenti sopraindicati è sufficiente la sola traduzione in italiano
PER
IL
RICONGIUNGIMENTO
ULTRASESSANTACINQUENNE/I
DEL/I
GENITORE/I
Copertura assicurativa per le spese sanitarie da stipulare in Italia prima della
richiesta del permesso di soggiorno in UTG-Prefettura
PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN COMUNE - PER LE DETRAZIONI FISCALI
–PER GLI ASSEGNI FAMILIARI:
coniuge: certificato di matrimonio;
figli: estratto di nascita con l’indicazione di paternità e maternità o certificato
di nascita;
I certificati devono essere tradotti e legalizzati
Diplomatica Italiana nel Paese di provenienza;
dalla
Rappresentanza
TORNA ALL’INDICE
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Ufficio Stranieri
PER L’ISCRIZIONE DEI RICONGIUNTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Enti abilitati alla ricezione delle pratiche di ricongiungimento
familiare
Comunità
Montana Comunità Montana
Monte Bronzone
e
Basso Sebino
Consorzio
Isola Casa della carità
Bergamasca
Centro Primo ascolto
Bassa Val San Martino
Centro Ascolto Diaconia
CGIL -BERGAMO
UFFICIO DIRITTI
CGIL sede periferiche
GRUMELLO DEL MONTE
Via san Lazzaro n.3
P.zza A. Alebardi n.1
Via Don L. Zinetti n.1
Casazza
Via F.lli Calvi n.2
Trescore Balneario
Via Roma n.35
Via Brede ,4 –Suisio
Piazza V.Emanuele –
Bonate Sotto
Via
Colombera
n.5Sotto il Monte
Bergamo,
via
Garibaldi,3
(lun.8.3012.00;
14.30-18.00;
sabato
8.30-11.30;
chiuso
il
giovedi
mattino)
Via
Dante
11
–
tel.035/830662 Lunedi
15.00/18.00
PONTE SAN PIETRO
Via
Dei
Mille
6Tel.035/617990
Giovedi 15.00/18.00
SERIATE
Via
Cerioli
25/btel.035/300849
Mercoledi 15.30/18.30
GAZZANIGA
Via
C.Battisti
43/btel.0363/41662
Venerdi 9.00/12.00
14.30/18.00
TREVIGLIO
Via
Colleoni
30-
Pag. 22 di 166
Ufficio Stranieri
Comune di Bergamo
Ufficio Stranieri
Comune di Seriate
Ufficio Stranieri
Comunità Montana Val Comunità Montana
Cavallina
Centro Zelinda
tel.0363/910705
Lunedi
e
Mercoledi
9.00/12.00
CISERANO
CGIL VALLE CAMONICA CGIL LOVERE
-SEBINO
CGIL SARNICO
CGIL VILLONGO
DI Via Circonvallazione 8
Tel.035/883744
Venerdi 10.00/12.00
Via
Camozzi,2
–
tel.035/566390
mercoledi 15.00/18.00
Via Marconi ,41 24065
Via Buelli ,8 24067
Via S.Anna
24060
Ufficio Stranieri
ROMANO
LOMBARDIA
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Modulistica di autocertificazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il __________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via __________________________________________________ n. ________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
essere nato/a a ______________________________________il____________________
di ssere residente a_______________________________in via ______________________
di essere cittadino___________________________________________________________
di godere dei diritti civili e politici
di essere : celibe/nubile
di essere coniugato/a con______________________________________________________
di essere vedovo/a di_________________________________________________________
di essere divorziato da________________________________________________________
che lo stato di famiglia risulta essere composto dalle seguenti persone:

 di essere stato iscritto, durante la permanenza in Italia, nei registri anagrafici della popolazione
residente del/i Comun__ sottoelencat_ a___seguent___ indirizz___;
1) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______
al___/___/______;
2) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______
al___/___/______;
3) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______
al___/___/______;
4) (città, via e numero civico)__________________ per il periodo dal___/___/______
al___/___/______;
di
essere in vita
il figlio/la figlia_________________ è nato/a__________________il_________________
che il coniuge/padre/madre/ figlio/a di nome_______________ è deceduto/a il__________ a
_______________________________________
di essere iscritto nell’albo, registro o elenco___________________________ tenuto dalla
amministrazione pubblica _______________________________________________________
che
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Ufficio Stranieri
di
appartenere
all’ordine professionali dei/delle ______________________________________
essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________
rilasciato da _____________________________________il _______________________
di avere sostenuto i seguenti esami _________________________________________
presso ___________________
di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualifica tecnica:_________________________________________
che la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali relativa all’anno_____________ è la
seguente:________________________________________________________________ ;
di
aver
assolto
gli
obblighi
contributivi
relativi
a__________________________corrispondendo il relativo ammontare di € _____________
di essere in possesso del codice fiscale avente numero______________________________
di essere titolare di partita IVA ________________________________________________
di essere titolare dei seguenti dati presenti nell’anagrafe tributaria_____________________
di essere disoccupato
di essere pensionato con categoria di pensione ____________________________________
di essere studente presso______________________________________________________
di essere il legale rappresentante di_____________________________________________
di essere il tutore/curatore di __________________________________________________
di essere iscritto presso la seguente associazione o formazione sociale (di qualsiasi tipo)
______________________________________________________________________
di avere la seguente posizione agli effetti militari (ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio):
o arruolato in attesa di chiamata/congedato per fine ferma/riformato/dispensato
o esentato/rinviato per motivi di ______________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
 di provvedere al mantenimento dei seguenti componenti della mia famiglia:
di
essere a carico di _____________________________________________________
nei registri dello Stato Civile del Comune di ______________________ risulta che:
_______________________________________________________________
di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di
concordato.
che
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _______________,___________ Il dichiarante__________________________
La presente dichiarazione non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti i
certificati richiesti o destinati alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed ai
privati che vi consentono
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di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
L’anno duemila___________ addì _________ del mese di _____________
in __________
Il sottoscritto ________________ nato/a _______________ il________________________
residente a __________________
in via _________________________;
Valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che:
in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)
in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza del beneficio eventualmente conseguito
(art. 75 D.P.R. 445/2000)
Il dichiarante ………………………………………………….
Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (ex art. 10 Legge 675/1996)
Si informa che i dati dichiarati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norma di
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a
privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza. In ogni caso
la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig……………………………………………………..
Lei puo’ in ogni momento esercitare i diritti di accesso,rettifica,aggiornamento,integrazione e/o cancellazione dei dati come
previsto dall’art.13 della legge 675/96.
La presente dichiarazione è resa ad uso e
(Utg.Prefettura)
per esclusivo uso della Pubblica Amministrazione
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Ufficio Stranieri
dichiaro sotto la mia responsabilità che:
PARTE SECONDA: I TITOLI DI SOGGIORNI E
RIFERIMENTI NORMATIVI
Scheda normativa dei vari titoli di soggiorno
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
TITOLO
SOGGIORNO
DI
IN
BENEFICIARIO DURATA VIGORE
DAL
RIFERIMENTI
NORMATIVI
D.Lgs. n.108/2012
Direttiva
2009/50/CE
Pds –carta Blu UE- a
tempo indeterminato
Titolare
2 anni
08/08/2012
EU
Pds
per
subordinato
(a
determinato)
Titolare
1 anno
18/8/1998
D.Lgs.n. 286/98, art. 5,
c. 3-bis.
Pds unico lavoro
Titolare
1-2 anni
06/04/2014
D.Lgs.n.40
Direttiva 2011/98/UE
Pds
per
lavoro
subordinato
(a
tempo
indeterminato)
Titolare
2 anni
18/8/1998
D.Lgs. n. 286/98, art.
5, c. 3-bis.
Pds
per
stagionale
Titolare
min 20 gg
max
9
mesi
24/11/2016
D.Lgs.n.203/2016
Pds pluriennale per
lavoro
stagionale
(allo
straniero
che
dimostra di essere
venuto
in
Italia
almeno 1 volta nei 5
anni precedenti)
Titolare
3 anni
24/11/2016
D.Lgs. n. 203/2016;
Pds
per
autonomo
Titolare
2 anni
18/8/1998
D.Lgs. n. 286/98, art.
5,
c. 3-quater.
Pds per motivi di
studio e
formazione
(tirocini
formativi)
Titolare
1 anno
18/8/1998
17/9/2007
D.Lgs. n. 286/1998, art.
39;
D. Lgs. n. 154/2007.
Pds
per
familiari
motivi
Titolare
*1
18/8/1998
31/1/2007
Pds
per
religiosi
motivi
Titolare
1 anno
18/8/2008
tempo
lavoro
lavoro
D.Lgs. n. 286/1998, art.
30;
D. Lgs n. 5/2007.
D.Lgs.n.286/1998
-Dec.Intermin.12/7/200
Pag. 27 di 166
Ufficio Stranieri
lavoro
0
*1Stessa durata del pds del familiare cui si è ricongiunto.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
DI
IN
BENEFICIARIO DURATA VIGORE
DAL
Pds per assistenza al minore
Titolare
Stabilita
dal
Tribunale
dei
minorenni
Pds per attesa cittadinanza
italiana
Titolare
1 anno
Pds per attesa occupazione
Pds per attività sportiva
Pds per residenza elettiva
RIFERIMENTI
NORMATIVI
18/8/1998
D.Lgs.
286/1998,
31, c.3;
18/08/1998
Art.11
D.P.R.
31.8.1999 n.394
18/8/1998
10/2/2005
D. Lgs. n. 286/1998,
art. 22;
D.P.R. 334/04, art.
33;
Circ.
Min.
Int.
20/8/2007.
Titolare
18/08/1998
Art.40 c.16 del
D.P.R. 394/99Art.27 c.1 lett. p
T.U.
D.Lgs
286/98
Titolare
3 anni
Art.11
comma 1 cquarter
–
Art.11
D.P.R-394/1999
334 /2004
D.P.R.
303/2004;
D.
Lgs.
251/2007.
Titolare
6 mesi
n.
art.
n.
Pds per rifugiati politici e
richiedenti diritto d’asilo
Titolare
5 anni
22/12/2004
19/1/2008
Pds per motivi di protezione
sussidiaria
Titolare
3 anni
19/1/2008
D.
Lgs.
251/2007.
Pds per cure mediche
Titolare
6 mesi
18/8/1998
D.
Lgs.
286/98,
19,31 e 36.
annuale
16/10/2013
D.L. n.93 art.18bis
biennale
in
preparazione
Legge
2017
Pds umanitario per donna
vittima violenza domestica
Pds per investitori in Italia
Titolare
Titolare
n.
n.
n.
art.
bilancio
Pag. 28 di 166
Ufficio Stranieri
TITOLO
SOGGIORNO
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Pds CE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di
soggiorno)
Carta di soggiorno (sostituita
dall’8/1/2007 dal “pds CE
per soggiornanti di lungo
periodo”)
Carta
di
soggiorno
di
familiare di un cittadino
dell’Unione
Europea
(in
attesa emanazione relativo
modulo viene rilasciato e
vale
il
pds
CE
per
soggiornanti
di
lungo
periodo)
Carta
di
soggiorno
permanente per i familiari
dei cittadini UE (rilasciata
dalla Questura)
BENEFICIARIO DURATA
IN
VIGORE
DAL
RIFERIMENTI
NORMATIVI
*2
*3
08/1/2007
D.
Lgs.
3/2007.
*2
*3
18/8/1998
D.
Lgs.
n.
286/1998, art. 9;
*
Tempo
ind.
11/4/2007
D.
Lgs.
n.
30/2007, art. 2.
11/4/2007
D.
Lgs.
n.
30/2007, art. 17.
4
*6
(rinnovabile
dopo 5 anni)
Tempo
ind.
IN FASE DI RINNOVO O DI PRIMO RILASCIO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il lavoratore straniero in possesso della ricevuta rilasciata dall’Ufficio
postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso
di soggiorno o di rilascio del primo permesso di soggiorno, ha gli stessi
diritti derivanti dal medesimo permesso.
*Titolare e familiari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni.
n.
Direttive
Min.
Interno
n.
11050/(8)
del 5/8/2006 e
del 20/2/2007;
Messaggi Inps n.
027641/2006
e
n.
0007742/2007.
*3 A tempo indeterminato
(rinnovabile dopo 5 anni)
coniuge;
figli minori;
figli maggiorenni a carico;
genitori a carico;
genitori ultra65enni se altri figli impossibilitati a mantenerli per motivi salute.
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Ufficio Stranieri
TITOLO DI SOGGIORNO
TITOLO DI SOGGIORNO
Certificato
di
iscrizione
anagrafica
(dall’
11/4/07
sostituisce
la
Carta
di
soggiorno per cittadini Ue)
Carta
di
soggiorno
per
cittadini
UE
(sostituita
dall’11/4/07
dall’iscrizione
all’anagrafe)
Attestazione
di
iscrizione
nello schedario popolazione
temporanea per lavoratori
comunitari
stagionali
(rilasciata dal Comune)
Attestazione
permanente
Comune)
di soggiorno
(rilasciata dal
BENEFICIARIO
Titolare
familiare
comunitario
e
Titolare
familiare
comunitario
e
IN
VIGORE
DAL
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Tempo
ind.
11/4/2007
D.
Lgs.
n.
30/2007, art. 9;
Circolari
Min.
Interno n. 19, n.
39 e
n. 45/2007.
*7
9/4/2002
D.P.R.
n.
54/2002, art. 6.
DURATA
Titolare
1 anno
11/4/2007
*8
Tempo
Ind.
11/4/2007
D.
Lgs.
n.
30/2007;
Circolare
Min.
Interno
n.
39/2007.
D.
Lgs.
n.
30/2007. artt.14,
15,16.
Circolare
Min.
Interno
n.
39/2007.
*4 I seguenti familiari extracomunitari (art. 2) di un cittadino comunitario:
coniuge;
figli minori propri o del coniuge;
figli maggiorenni propri o del coniuge, a carico;
ascendenti in linea retta propri o del coniuge, a carico.
*5
Familiare di un cittadino comunitario (con cui ha soggiornato in Italia - legalmente ed in via continuativa per 5
anni)
*6 Familiare di un cittadino comunitario (che ha maturato autonomamente il diritto al soggiorno permanente)
*7 Fino alla scadenza, in seguito alla quale si richiederà secondo le nuove norme l’iscrizione anagrafica.
*8 Titolare e familiare che con lui ha soggiornato (in Italia) 5 anni legalmente e continuativamente
TORNA ALL’INDICE
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Ufficio Stranieri
CITTADINI COMUNITARI
€ 80,00
per permessi di
soggiorno di
durata superiore a
tre mesi e inferiori a un anno
€ 100,00
Per permessi di soggiorno di durata
superiore ad un anno e inferiori o pari
a due anni
€ 200,00
permesso di soggiorno attesa occupazione
permesso di soggiorno lavoro subordinato e articolo 27 con
contratto a tempo determinato
permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nei casi di
contratti superiori a tre mesi
permesso di soggiorno per studio,volontario,ricerca scientifica
se programma di ricerca inferiore o pari ad un anno
permesso di soggiorno per famiglia ( se il familiare straniero
che ha chiesto il ricongiungimento familiare ha un permesso
pari ad un anno)
permesso di soggiorno per cure mediche per il periodo di
gravidanza e successivamente per ulteriori sei mesi
dalla
nascita del bambino
permesso di soggiorno per vacanze/lavoro
permesso di soggiorno per assistenza al minore (art.31)
duplicato , se il periodo di validità del permesso smarrito è
inferiore o pari ad un anno
permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
permesso di soggiorno per lavoro subordinato e art.27 ( per
contratti a tempo indeterminato)
permesso di soggiorno per famiglia (se il familiare straniero
che ha chiesto il ricongiungimento ha un permesso superiore
ad un anno)
permesso di soggiorno per lavoro autonomo
permesso di soggiorno per motivi religiosi
permesso di soggiorno per residenza elettiva
permesso di soggiorno per ricerca scientifica se il programma
di ricerca è superiore ad un anno
permesso di soggiorno per apolide
permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ( la normativa
preveda un periodo di attesa massimo di 760 gg , ovvero due
anni)
duplicato , se il periodo di validità del permesso smarrito è
superiore ad un anno
permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
permessi di soggiorno art.27 c.1 lettera a 9 relativi a dirigenti e
personale altamente specializzato di società avente sede e filiali
in Italia
duplicato in caso di smarrimento del:
permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
permesso di soggiorno ex art.27 c.1 lettera a
Sono esentati dal versamento del contributo:
i figli minori di 18 anni
i figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio
coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche , ossia che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche
i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o rinnovo del permesso per richiesta asilo , per asilo politico, per protezione sussidiaria ,
per motivi umanitari
i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità
i richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno
i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d.lgs. 30/07
Pag. 31 di 166
Ufficio Stranieri
Tabella di riferimento per l’applicazione degli importi aggiuntivi per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno –in
vigore dal 30.1.2012-(il Tar del Lazio ha chiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, che ha
bocciato gli importi aggiuntivi e ora si è in attesa di sapere se e in che misura il Tar dovrà annullare il decreto
che ha fissato le cifre indicate in tabella ). Il pagamento è stato sospeso dal 23/06/2016 successivamente il
Consiglio di Stato con apposito decreto presidenziale n.03903/2016 del 14.9.2016 ha reintrodotto il pagamento
con decorrenza immediata. Con sentenza definitiva il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del
Lazio e disposto la sospensione definitiva dell’importo aggiuntivo.
Adozione di straniero maggiorenne , per il minore non va più richiesto il
permesso
Affidamento (rinnovo di minore straniero ultraquattordicenne)
Asilo Politico
Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza italiana
Coesione familiare in deroga da parte del titolare di permesso per cure
mediche
Famiglia (rilascio e rinnovo da parte di minore 14-18 anni)
Famiglia (rilascio a seguito di ingresso con visto per Ric. Fam. e rinnovo)
Familiare Ue (fratello-sorella)
Lavoro (artt.27 T.U.)- Carta blu Ue
Lavoro autonomo
Lavoro stagionale
Lavoro subordinato
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Richiesta dello status di apolidia
Studio ( per periodi superiori a tre mesi)
Studio-formazione proessionale(tirocinio)
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro subordinato
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro autonomo
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro domestico
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –motivi familiari
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo – aggiornamento
Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo – duplicato
Perm. di sogg. CE per sogg. Di lungo periodo – rifugiati politici
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Ufficio Stranieri
Istanze da presentare tramite Kit-Poste
Affidamento (primo rilascio)
Affidamento (rinnovo di minore straniero infra quattordicenne)
Assistenza minori ( rilascio e rinnovo)
Attesa determinazione Tar , in caso di ricorso pendente con sospensiva
accolta
Coesione familiare in deroga da parte di familiare in Italia per motivi di
turismo
Conversione da minore età a lavoro e studio
Cure mediche
Gara sportiva
Giustizia
Minore età (rilascio e rinnovo)
Protezione sussidiaria (rinnovo)
Richiesta di apolidia
Richiesta di asilo politico e rinnovo , in attesa della pronuncia della
Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
Richiesta di primo rilascio per asilo politico dopo il riconoscimento dello
status
Richiesta di primo rilascio per protezione sussidiaria dopo il riconoscimento
Rinnovo permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del
D.P.C.M. 5.4.2011 ( decreto tunisini)
Carta di soggiorno U.E. per familiare di cittadino U.E. non avente la
cittadinanza U.E. ( art.10 D.Lgs.n.30/2007) validita’ 5 anni
FACOLTATIVAMENTE , IN BASE AL TITOLO DESIDERATO
(CARTACEO O ELETTRONICO)
Familiare di cittadino italiano o UE entro il 2° grado (art.2) D.Lgs.30/07)
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Ufficio Stranieri
Istanze da prsentare in Questura
Dopo un periodo di sperimentazione andata a buon fine presso le Questure di
Viterbo,Terni e Padova, il Ministero dell’Interno ha deciso di estenderla alle
Questure di tutto il territorio nazionale.
Il modello è conforme al Regolamento CE n.1030/2002 così modificato dal
Regolamento CE n.380/2008.
1. Il microprocessore a radio frequenza
Questo piccolo microchip è integrato nel supporto del Pds e non è visibile da
fuori. Contiene i dati anagrafici, immagine del volto e impronte digitali del
titolare.
2. Accesso facilitato ed esteso , ma esclusivo :possono accedere a
queste informazioni solo le autorità per la sicurezza su tutto il territorio
della UE.
3. Impronte a partire da 6 anni : con questo documento , anche i
bambini piccoli dovranno avere un loro documento individuale di
soggiorno. Non è piu’ necessario l’allegato minore che accompagnava la
crescita del minore fino al 14° di età , anno in cui dovevano chiedere il
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Ufficio Stranieri
IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
Ufficio Stranieri
loro pds fino ai 18 anni.Il loro permesso di soggiorno sarà gratuito e
dovranno recarsi in Questura per le ,loro impronte digitali.
4. Immagine del volto in bianco e nero, viene utilizzata la tecnologia
di laser engrawing che permette elevati livelli di anti-contraffazione.
5. Dal 10 novembre 2015 tutti i permessi di soggiorno
elettronici
verranno preparati secondo nuove indicazioni,
per le richieste
precedenti verranno concluse con il modello precedente e adottato al
prossimo rinnovo.
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Questura di Bergamo
COMUNICATO STAMPA
Affari
Cure mediche
Gara sportiva
Minore età
Giustizia
Status di apolide (1°rilascio)
Integrazione minore
Invito
Famiglia ex art.19 TU 286/98 (1° rilascio)
Volontario
Familiare cittadino UE
Motivi umanitari
Asilo politico (rilascio/rinnovo)
Coesione familiare in deroga
Pds scaduto da più di 60 gg
L’agenda sarà accessibile all’Ufficio Immigrazione attraverso il Portale Questure ec ai
Patronati , attraverso il Portale Immigrazione
La Questura avrà competenza esclusiva per la fissazione degli appuntamenti per il
“rilascio” e “duplicato” mentre per il rinnovo o aggiornamento , sarà discrezione dello
straniero avvalersi degli altri sportelli abilitati.
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Ufficio Stranieri
Si ricorda che dal 3.2.2015 è stato attivato un nuovo sistema che gestisce gli
appuntamenti concernenti i seguenti titoli di soggiorno:
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Titoli di soggiorno e schede operative-flussi
Il recente Decreto legislativo del 28 giugno 2012 n.108 ha introdotto un nuovo
permesso di soggiorno denominato “carta Blu UE” per la dicitura che lo
caratterizza.
Gli stranieri interessati
lavoratori extracomunitari altamente qualificati;
stranieri residenti in uno Stato terzo;
stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;
stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E.;
stranieri titolari di carta Blu rilasciata da un altro Stato membro;
Gli stranieri che non possono richiedere tale titolo di soggiorno
stranieri che soggiornano in Italia per motivi di protezione internazionale;
stranieri in qualità di ricercatori;
stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto di libera
circolazione;
stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e quelli che possiedono tale titolo rilasciato da uno Stato membro;
lavoratori stagionali;
lavoratori distaccati;
stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti
da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo
di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli
investimenti;
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Ufficio Stranieri
Permesso di soggiorno in Italia denominato “Carta blu”
stranieri che beneficiano dei diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei
cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza
e l’unione e i suoi Stati membri.
Procedura
La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente
qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per
l’Immigrazione presso la Prefettura –Ufficio territoriale del Governo,
avvalendosi esclusivamente del sistema informatizzato tramite il sito
http://www.interno.gov.it.
Il modulo di richiesta di nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta Blu UE è
il Modulo BC.
Contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo d’istruzione, la
relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo.
Per il 2015 l’importo è di € 26.238,42 (il triplo del livello minimo previsto per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di € 8.746,14).
Conclusione del procedimento 90 gg.
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Ufficio Stranieri
Dati obbligatori
Permesso unico per lavoro
Direttiva 2011/98/UE
Questo permesso di soggiorno come specificato nella Direttiva 2011/98/UE
consente di entrare, uscire e soggiornare nel paese che lo ha rilasciato , di
circolare liberamente all’interno del territorio nazionale, così come recarsi
temporaneamente negli altri Stati UE per brevi soggiorni (massimo 90 giorni
ogni 6 mesi).
Si tratta di un documento di soggiorno unico per vivere e lavorare nello Stato
UE che lo rilascia. Questa dicitura, infatti, viene inserita ai sensi del D. Lgs.
n.40/2014, che prevede che lo straniero titolare di questo documento di
soggiorno sia informato dei diritti conferitegli dal permesso stesso.
Le informazioni, infatti, devono essere fornite al momento della stipula
dell’accordo di integrazione. Inoltre, questa dicitura facilita al datore di lavoro
per capire se può o meno procedere all’assunzione dello straniero titolare di un
permesso rilasciato per altri motivi e non solo per lavoro.
In alcuni tipi di permesso di soggiorno,con i quali è possibile lavorare, non
verrà aggiunta comunque questa dicitura. Nel dettaglio:
Permesso di soggiorno rilasciato ai familiari dei cittadini U.E.;
Permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno);
Carta blu (rilasciato ai lavoratori altamente qualificati che entrano in Italia al
di fuori del decreto flussi);
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
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Ufficio Stranieri
La dicitura “permesso unico lavoro” viene inserita dal 6 aprile 2014 in alcuni
permessi di soggiorno , di durata annuale oppure biennale, che consentono
l’attività lavorativa (come nel caso del permesso di soggiorno per motivi
familiari) ma non è valido per lavorare in altri Paesi UE perché non è un
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno).
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art.27 comma 1, lett.: a. g. h. i.
e. r. (lavoratori distaccati e/o altamente qualificata che entrano in Italia al di
fuori del decreto flussi) ;
Permesso di soggiorno per studio e formazione (che consente di svolgere
attività lavorativa per un max. di 1044 ore all’anno);
Ufficio Stranieri
Permesso di soggiorno a titolo di protezione internazionale quali: motivi
umanitari, status di rifugiato politico e protezione sussidiaria;
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Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
(Art. 5, del Testo Unico n. 286/98 e succ. mod. artt. 9, 13, 14 DPR n°394/99
e succ.mod.)
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo
determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della
comunicazione di assunzione del datore di lavoro italiano al Centro per
l’Impiego appartenente per territorio, dello straniero regolarmente
soggiornante in Italia non appartenente all'Unione Europea.
Concesso il nulla osta, il datore di lavoro sottoscrive anche il contratto di
soggiorno e lo straniero può richiedere, presso il Consolato Italiano presente
nel suo Paese di residenza, il visto per l'ingresso in Italia per lavoro
subordinato.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia dello straniero, la persona che lo ospita deve
compilare il modello di ospitalità da consegnare al Comune di residenza.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello
Unico per l'immigrazione per richiedere l’appuntamento per la stipula del
contratto di soggiorno e relativa richiesta del permesso di soggiorno.
Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve
dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta
richiesta del certificato di idoneità igienico sanitaria nonché idoneità
alloggiativa (rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune ).
La Prefettura predispone l’accordo di Integrazione da far sottoscrivere al
ricongiunto nel quale si impegna a raggiungere specifici obiettivi
di
integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso.
La durata del permesso di soggiorno non può superare:
1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di soggiorno stipulato in Prefettura per lavoro subordinato deve
contenere:
la garanzia da parte del datore di lavoro della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore e le condizioni determinate( se a carico del datore/ o con
decurtazione dallo stipendio) ;
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Ufficio Stranieri
Il datore di lavoro che intende assumere uno straniero residente all'estero deve
inoltrare sul sito del Ministero dell’Interno la richiesta di nulla osta al lavoro ,
che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate
annualmente dal DPCM.
l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione forzata.
Prendere visione della carta dei valori della cittadinanza e della integrazione
europea
N.B. Con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile svolgere
per lo stesso periodo un'attività autonoma, sempre che sussistano le condizioni
richieste.
Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i mod.209 moduli 1 e 2
sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della
sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente (vedi
tabella n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero;
Copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra le parti unitamente
alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato
allo Sportello Unico Immigrazione e competente, ad eccezione nei casi dei quali
il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto
a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia.
Modello Unilav per rapporti di lavoro iniziati dopo il 15.11.2011;
Marca da bollo (tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46;
Documenti da presentare per il rinnovo
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopie:
 Permesso di soggiorno ( fronte e retro);
 Passaporto originale +COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE;
 Codice fiscale;
 Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza (fronte e retro);
 Fotocopia del Cud –Mod.730- Modello Unico relativo ai redditi dell’anno
precedente;
 Copia del contratto di soggiorno o Modello Unilav per rapporti di lavoro
iniziati dopo il 15.11.2011;
 Ultima busta paga;
 Marca da bollo (tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
NOTE:
 La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un
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Ufficio Stranieri
Documenti da presentare per il rilascio
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Ufficio Stranieri
anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due
anni per quello a tempo indeterminato.
 Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiare può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento per il periodo di validità dello stesso.
 Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale,
consente l’esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo
abilitativo
eventualmente prescritto per l’esercizio dell’attività
professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o le altre
condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività
lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio della attività lavorativa
in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività
effettivamente svolta.
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
(D.lgs 203/2016 in vigore dal 24/11/2016 in attuazione alla Direttiva Europea
2014/36/UE)
I datori di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,che
intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale devono presentare richiesta nominativa o numerica allo Sportello
Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza, tramite il portale del
Ministro dell’ Interno dalle ore 8.00 del 10.1.2016 fino alle ore 24,00 del
31.12.2016 esclusivamente nei settori agricolo e turistico–alberghiero.
Il decreto flussi per lavoro stagionale, prevede l’ingresso di 13.000 unità
lavorative di cittadini extra comunitari appartenenti ai Paesi di origine:
Albania – Algeria – Bosnia Herzegovina – Egitto – Repubblica delle Filippine –
Gambia- Ghana- Giappone- India- Kosovo - Repubblica ex Yugoslava di
Macedonia - Marocco – Mauritius- Moldavia - Montenegro - Niger –Nigeria –
Pakistan – Senegal - Serbia – Sri Lanka – Ucraina- Tunisia.
Indipendentemente dal paese di origine , verranno ammessi anche i lavoratori
che hanno lavorato negli anni passati.
Durata
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una validità temporale
minima di 20 giorni e massima 9 mesi - a partire dalla data di sottoscrizione
del contratto di soggiorno - a seconda della durata del lavoro stagionale
richiesto. In questo arco di tempo è possibile variare il datore di lavoro, purchè
si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.
Conversione
Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per
lavoro stagionale, può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato
-,nell'ambito delle quote disponibili , con il permesso ancora in corso di validità
e stando direttamente in Italia.
Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la
richiesta di nulla osta alla conversione del permesso da lavoro stagionale a
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Ufficio Stranieri
La richiesta
nominativa o numerica deve rientrare sempre nell’ambito del
decreto flussi DPCM per lavoratori non comunitari stagionali anno 2016.
lavoro subordinato esclusivamente per via internet – collegandosi al sito
http://www.interno.gov.it.
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo
Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sarà, poi, la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.
È importante sapere che...
il lavoratore straniero che alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale ha fatto rientro nello Stato di appartenenza, se autorizzato a tornare
in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza
presso lo stesso datore di lavoro, nonché nelle richieste numeriche.
Pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 - Sulla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9
novembre 2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della
direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego
in
qualità'
di
lavoratori
stagionali,
in
vigore
24
novembre
2016
.
Il
testo
prevede
modifiche
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286:
l'articolo
5,
il
comma
3-ter
e'
così
sostituito:
«3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti
per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto
permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine
della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il
relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma
11.»;
l'articolo
24
e'
sostituito
dal
seguente:
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei
settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni
di
cui
all'
articolo
22,
ad
eccezione
dei
commi
11
e
11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per
la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di
ricezione
della
richiesta
del
datore
di
lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce
al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva
disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita'
alloggiativa
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla
retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione.
Il medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
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Ufficio Stranieri
Lavoratori stagionali. Nuove norme di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
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Ufficio Stranieri
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis,
commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero
per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere
unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato
a
ciascuno
di
essi.
Si
applicano
le
disposizioni
di
cui
al
comma
8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non
comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrono
congiuntamente
le
seguenti
condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare
lavoro
stagionale
presso
lo
stesso
datore
di
lavoro
richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni
indicate
nel
precedente
permesso
di
soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio nazionale
fino
ad
un
massimo
di
nove
mesi
in
un
periodo
di
dodici
mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro
stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza
per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al comma
7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno
rilasciato
per
motivi
diversi
dal
lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni
precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di
lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto
regolare
ingresso
in
Italia
per
motivi
di
lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato,
nei
limiti
delle
quote
di
cui
all'articolo
3,
comma
4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo
sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le
modalita' di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di
ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione
della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal
datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro
otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello
unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione,
per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da
quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali
avviene
nei
limiti
delle
quote
di
ingresso
per
lavoro
stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato
ovvero,
nel
caso
sia
stato
rilasciato,
puo'
essere
revocato
quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita'
economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o
dai
contratti
collettivi
applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il
datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di
lavoro
cerca
di
coprire
mediante
la
richiesta
di
assunzione.
Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (GU n.262 del 9-11-2016)
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 (G.U. dell'Unione europea n. L 94/375 del 28 marzo
2014)
In vigore la legge sul contrasto al caporalato
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Ufficio Stranieri
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo
e' rifiutato
ovvero,
nel caso
sia
stato
rilasciato,
e' revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta
ai
sensi
del
presente
articolo;
c)
nei
casi
di
cui
al
comma
12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al
lavoratore un' indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del
contratto
collettivo
nazionale
e
non
corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu'
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le
disposizioni
di
cui
ai
commi
12-quater
e
12-quinquies
dell'articolo
22.
16.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
si
applicano
agli
stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi ompresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva
96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione
e
Paesi
terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica
il rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
Permesso di soggiorno per lavoro pluriennale-stagionale
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 1 volta nei 5 anni
precedenti per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un nulla osta .
La durata temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno
lavoro offerto dal datore di lavoro .
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione della
provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in
cui avrà luogo la prestazione lavorativa) il rilascio del nullaosta al lavoro
pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con
l'indicazione del periodo annuale di validità (che è quello di cui ha usufruito
nell'ultimo dei 2 anni precedenti).
Lo straniero in possesso del nullaosta al lavoro triennale riceve dalle autorità
consolari italiane del suo Paese d'origine il visto d'ingresso, esibendo la
proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessagli dal datore
di lavoro.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso
lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno per lavoro.
Documenti da presentare per il rilascio
Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono
compilati presso Lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato-stagionale;
 Fotocopia delle sole pagine del passaporto o altro documento
equipollente (vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello
straniero;
 Copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra le parti
unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo
stesso è stata inviato allo Sportello Unico Immigrazione e competente,
ad eccezione nei casi dei quali il contratto di soggiorno per lavoro non
abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento
dell’ingresso in Italia;
 Modello Unilav (per rapporti iniziati dopo il15.11.2011);
 Marca da bollo (tariffa vigente);
 Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico €
30,46
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(D.lgs.n.286/98art.5,c.3-terD.P.R.n.334/2004)
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
(D.lgs n.286/98 art.5 c.3 quarter e succ. modif. art.39 D.P.R. 394/99 e succ.
mod.)
Si considerano lavoratori autonomi i cittadini stranieri che svolgono un'attività
lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza con un datore di lavoro e secondo
le altre modalità previste dalla legge.
La procedura per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, proprio per il tipo particolare di attività, richiede alcune
autorizzazioni preliminari relative a condizioni professionali e patrimoniali del
lavoratore.
Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere in Italia un attività di lavoro
autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), oppure
intende costituire o essere socio di una società cooperativa , deve possedere i
requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per
l'esercizio delle singole attività, compresa l'iscrizione ad albi o registri, se
necessaria.
INOLTRE deve essere in possesso di n.4 condizioni :
1) Deve richiedere una dichiarazione preventiva che attesti l'assenza di motivi
che impediscono il rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'attività
che
il
lavoratore
extracomunitario
vuole
svolgere.
La richiesta va presentata alla competente autorità amministrativa (Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato o altro Ministero competente), che si
occupa di rilasciare le licenze e autorizzazioni e che verifica i requisiti
occorrenti per le attività che necessitano dell'iscrizione in appositi registri/albi o
il possesso di titoli/attestati professionali.
La dichiarazione deve avere data non anteriore a 3 mesi dalla richiesta di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
2) Deve richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura o all'Ordine Professionale competente un' attestazione dei
parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo
svolgimento dell'attività.
Nota Bene: Tale attestazione non è necessaria per lo straniero che, entrato in
Italia con un visto per lavoro dipendente, intenda successivamente
intraprendere un'attività di lavoro autonomo. E' necessaria, invece, per lo
straniero già presente in Italia e che intenda convertire il permesso di
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Ufficio Stranieri
Requisiti per svolgere un lavoro autonomo
Alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese si deve
richiedere il visto di ingresso presentando:
la dichiarazione preventiva e il nulla osta provvisorio;
l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nel requisito n.3;
sussistenza di un reddito sufficiente,come indicato nel requisito n.4;
Richiedere entro 8 giorni dall'ingresso in Italia alla Questura competente per
territorio il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
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Ufficio Stranieri
soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
Per lo svolgimento di un lavoro autonomo in qualità di socio e/o
amministratore in società cooperative già in attività, non è necessario
richiedere l'attestazione dei parametri finanziari.
Certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
copia di una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dal committente alla
competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio, Ispezione del Lavoro,
nella quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato
alcun rapporto di lavoro subordinato;
una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il
lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
copia dell' ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone.
Deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di
un contratto di acquisto o affitto di un immobile, oppure esibire la dichiarazione
di ospitalità da parte di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare
permesso di soggiorno.
4) Deve possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Una volta in possesso dei 4 requisiti sopra elencati il cittadino extracomunitario
dovrà seguire la procedura per l'ingresso, che prevede 3 passaggi.
Richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite un
procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente
documentazione:
copia della domanda presentata per l'ottenimento della dichiarazione
preventiva che attesta l'assenza di motivi che impediscono il rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio;
la documentazione presentata per il rilascio della predetta dichiarazione;
la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a 3 mesi;
l'attestazione della Camera di commercio, o di altro organo competente, dei
parametri finanziari.
Entro 20 giorni dalla richiesta la Questura di competenza rilascerà il nulla osta
provvisorio.
Nota Bene: Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo si può
svolgere, per lo stesso periodo, un'attività subordinata senza convertire il
permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un
nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge. Se il
cittadino extracomunitario è già presente in Italia con regolare permesso di
soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro e intende esercitare un'attività
autonoma, può chiedere alla Questura del luogo dove si intende svolgere
l'attività, la conversione del permesso in quello per motivi di lavoro autonomo .
n.1 marca da bollo (tariffa vigente);
n.4 fotografie;
Passaporto in corso di validità in originale più n. 2 fotocopie di ogni pagina
contenente i dati anagrafici e i timbri di frontiera con particolare riguardo al
visto di ingresso (Visa) rilasciato dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese
di origine o di provenienza dello straniero;
Documentazione relativa al domicilio: contratto d'affitto o rogito o
dichiarazione di ospitalità . La dichiarazione di ospitalità deve essere
accompagnata dalle fotocopie del contratto d'affitto o del rogito dell'immobile e
la copia del documento intestato al titolare;
Partita I.V.A. e di iscrizione alla Camera di Commercio in originale più n. 2
fotocopie;
Iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio (l'iscrizione non è più
richiesta per l'attività di commercio al minuto e all'ingrosso);
Iscrizione all'Albo professionale;
Fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica
Italiana nel Paese di appartenenza dello straniero , dell’esistenza dei requisiti
previsti dall’art.26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e
dell’ art.39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche , per il rilascio del visto
di ingresso per lavoro autonomo.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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Documenti necessari per il rilascio
Permesso di soggiorno
4 fotografie
Passaporto originale +COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE
Codice fiscale
Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato con l’indicazione “certificato
rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione
“ o eventuale ospitalità
Fotocopia della autorizzazione o licenza o dell’iscrizione ad apposito albo o
denuncia prevista dalla normativa per l’esercizio dell’attività professionale
svolta;
iscrizione alla CCIAA;
partita IVA
matricola INPS ( se in possesso)
Ultima dichiarazione dei redditi UNICO + Ric. accettazione Agenzia delle
Entrate;
Marca da bollo ( con tariffa vigente)
importo aggiuntivo ( vedi tabella 3 );
Per prestazioni lavorative come socio-lavoratore presso società e cooperative si
devono allegare i seguenti documenti:
Dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal
socio lavoratore , con allegata fotocopia
del documento d’identità
del
dichiarante;
Fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla
pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Nota Bene: Gli originali servono solo per visione e NON vengono trattenuti.
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Ufficio Stranieri
Documenti per il rinnovo
Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione
(Art. 39 D.lgs. n° 286/98 e succ. mod.; artt. 44bis, 45 e 46 DPR 394/99 e
succ. mod.)
Il visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e
procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intende frequentare in
Italia.
Entro 48h dall’ingresso in Italia dello studente straniero , il cittadino ospitante
deve rendere la dichiarazione di ospitalità (art.7) alla Questura competente per
territorio o al Comando di Polizia Municipale del Comune di residenza.
La durata massima del permesso di soggiorno è di 1 anno ed è rinnovabile per
la durata legale del corso di studio.
Dal 2 ottobre 2007 è possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di
studio anche se ci si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale
si è entrati in Italia , previa autorizzazione dell’Università.
Se il permesso per studio è rilasciato da un altro Paese UE
Il cittadino extracomunitario in possesso di un permesso per studio rilasciato
da un altro Paese UE può proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati
nell’altro Stato, senza necessità del visto d’ingresso se:
rientra nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il
Paese di origine;
è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in
un altro Paese Ue;
esibisce documentazione attestante che il nuovo programma di studi da
svolgere in Italia è complementare a quello iniziato nell’altro Paese Ue.
Importante
Il permesso di soggiorno per studio dà la possibilità allo studente di svolgere
un’attività lavorativa di tipo subordinato, nell’ambito delle 20 h/settimana
( anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali).
Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di
soggiorno per studio , in permesso di soggiorno per lavoro ( autonomo o
subordinato) sempre nell’ambito delle quote.
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Ufficio Stranieri
Entro 8 gg dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve fare richiesta di
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, compilando e
inviando alla Questura territorialmente competente l’apposito modulo,
reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati.
Il termine per la presentazione
delle domande di conversione del titolo di
soggiorno è scaduto alle ore 24 del 31.12.2015.
(con
titolo
di
studio
Laurea (3 anni - 180 crediti formativi universitari o CFU);
Laurea specialistica biennale (120 CFU);
Laurea specialistica magistrale (300 crediti comprensivi dei 180 crediti
universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea
magistrale);
Diploma di specializzazione (durata minima di 2 anni);
Dottorato di ricerca (durata minima di 3 anni);
Master universitario di I° livello (durata 1 anno -60 crediti) cui si accede con la
laurea;
Master universitario di II° livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede
con il diploma di laurea , ex legge 341/90 o con laurea magistrale o
specialistica;
Attestato di diploma di perfezionamento (durata annuale-60 crediti) di cui si
accede con il Diploma di laurea ex Legge 341/90 o con la laurea specialistica
magistrale
(Circolari Ministero
12.10.2009 )
dell’Interno
n.1280
dell’11.3.2009
e
n.
5920
del
Conversione del permesso di soggiorno ( senza titolo universitario
conseguito in Italia) è soggetto al numero di quote previste dal
DPCM) Mod. Z.
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Conversione del permesso di soggiorno
universitario conseguito in Italia) Mod.Z2
Conversione del Permesso di soggiorno da motivi di studio e
formazione ad attesa occupazione
– Gli studenti stranieri, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione se ancora non hanno trovato un lavoro dopo la laurea.
Per poter inoltrare la richiesta, però, l’interessato deve aver già conseguito una
laurea triennale o specialistica oppure un dottorato o un master universitario in
Italia, così come previsto dal D. Lgs. 286/98.
Dopo aver fatto l’iscrizione, con la documentazione che gli rilascia il Centro per
l’Impiego, può presentare la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno
per attesa occupazione allo Sportello Amico dell’Ufficio postale, compilando
entrambi i modelli presenti nel kit postale.
Alla domanda per il rilascio del permesso di soggiorno dovrà allegare in
fotocopia:
•Le pagine del passaporto che riportano i dati anagrafici, i vari timbri di
rinnovo, di ingresso e di uscita così come quelle con i visti;
•L’iscrizione alle liste di collocamento
•l titolo di studio ottenuto in Italia
•Il permesso di soggiorno in possesso
•Il codice fiscale
•mMarca da bollo di 16,00
I costi da sostenere sono: marca da bollo di €16,00, contributo per il rilascio
del permesso di soggiorno elettronico pari a €30,46 mediante il bollettino
postale reperibile all’interno del kit e €30,00 per l’assicurata del kit.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per la durata di 12 mesi (1 anno),
periodo entro il quale lo straniero deve trovare una occupazione, perché questo tipo di permesso di
soggiorno non è rinnovabile ma può essere convertito in uno per motivi di lavoro autonomo oppure
subordinato nonché in uno per motivi familiari, se ci sono i requisiti previsti per ogni caso.
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Ufficio Stranieri
Prima della scadenza del permesso di soggiorno per studio e dopo aver
conseguito uno dei titoli di studi specificato nel paragrafo precedente, il
richiedente deve andare al Centro per l’Impiego della città in cui dimora per
iscriversi alle liste di collocamento.
Flussi
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 25 novembre 2013 .
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari
per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato –anno 2013-.
E’ stato registrato il giorno 13 dicembre 2013 dalla Corte dei Conti il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel
territorio dello Stato per l’anno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di seguito così’ ripartiti
(art.1).
3.000 lavoratori stranieri residenti all’estero che abbiano completato
programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art.23
del D.lgs 25 luglio 1998 n.286 (art.2 comma 1);
2.000 lavoratori stranieri dei pesi non comunitari partecipanti all’ esposizione
Universale di Milano del 2015 (Expo) per esigenze di lavoro subordinato non
stagionale (art.2 comma 2);
(vedi scheda allegata)
2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
Imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o non regolamentate ma
rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi della Pubblica
Amministrazione;
figure societarie di società’ non cooperative previste dalla normativa vigente in
materia di visti di ingresso;
Artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione ingaggiati da enti
pubblici o enti privati;
Cittadini stranieri per la costituzione di imprese “star up innovative” ai sensi
della legge 17 dicembre 2012 n.221 , in presenza dei requisiti e a favore dei
quali sia riconducibile un rapporto di lavoro autonoma con l’impresa (art.3);
100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori genitore
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile (art.4).
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Ripartizione delle quote
Conversioni
E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato
di:
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a
cittadini di paesi terzi da altro Stato membro dell’ Unione europea.
E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
Non è necessario tornare nel proprio paese d’origine per la richiesta di visto
d’ingresso per lavoro.
In entrambi i casi lo straniero che intende esercitare in Italia il lavoro
autonomo deve dimostrare:
risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia.
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio
dell’attività prescelta.
deve dimostrare di disporre di un idonea sistemazione dell’alloggio e di un
reddito annuo , proveniente da fonti lecite.
Inoltro telematico
La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica,
collegandosi al sito http://www.interno.it e compilando il modulo VA. La
domanda va inviata a partire dalle ore 8.00 del 20 dicembre 2013 ed entro il
31 dicembre 2014.
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo
Sportello unico per l’immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e il
modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Questura convoca lo straniero per il foto segnalamento e la consegna del
permesso di soggiorno.
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Ufficio Stranieri
250 permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, rilasciati ai
cittadini di paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Conversione in permesso per lavoro autonomo
(Circolare Ministero dell’Interno n.490 del 30.1.2009)
Ci sono due 2 tipi di domande:
Attenzione. E’ possibile effettuare la conversione in permesso per lavoro,
subordinato o autonomo, indipendentemente dalla disponibilità delle quote
relative all’anno in corso, nei seguenti casi:
al raggiungimento della maggiore età;
dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica.
La domanda di conversione va fatta anche in questi casi per via telematica,
collegandosi al sito http://www.interno.it e compilando il modulo ‘V2’, per
la conversione in permesso per lavoro subordinato, e il modulo ‘Z2’ per la
conversione in permesso per lavoro autonomo.
Documenti da presentare per il rilascio
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente
(vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero;
Fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata
dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del
visto di ingresso;
fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il
periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o
infortuni.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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Ufficio Stranieri
La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica,
collegandosi al sito www.interno.it e compilando il modulo Z. La domanda va
inviata a partire dalle ore 8.00 del giorno stabilito dal Ministero dell’Interno.
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo
Sportello unico per l’immigrazione per la consegna della certificazione
attestante i requisiti per lavoro autonomo e per firmare il modulo per la
richiesta del relativo permesso di soggiorno.
La Questura convoca lo straniero per il foto segnalamento e la consegna del
permesso di soggiorno.
Documenti da presentare per il rinnovo
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente
(vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero;
Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse
finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente
lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo
di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di
profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del
permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto
ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per
più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennali.
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Ufficio Stranieri
NOTE
Permesso di soggiorno per tirocinio formativo o formazione
professionale
Il tirocinio formativo consiste in una breve esperienza di lavoro c/o aziende o
enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il cittadino extracomunitario che si trova all’estero ed intende svolgere in Italia
un’attività di formazione o tirocinio per un periodo superiore a 3 mesi deve fare
richiesta del visto d’ingresso, presso la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana del Paese di appartenenza.
Al tirocinante viene, quindi, rilasciato un visto d’ingresso ‘per motivi di studioformazione, nei limiti di un contingente annualmente determinato .
Decreto 16.7.2013: Determinazione del contingente annuale 2013 , relativo
all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi (GU n.199 del 26/08/2013)
5.000 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al
riconoscimento di una qualifica
o alla certificazione
delle competenze
acquisite di durata non superiore a due anni.
5.000 unità per svolgere tirocini formativi e di orientamento e organizzati da
Enti accreditati, ed altri soggetti indicati dall’art.2, comma 1 del Decreto del
Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998 n.142.
Tali quote sono disponibili, fino ad esaurimento , per tutto il 2013 e per il
2014, in attesa dell’adozione del prossimo decreto.
Le quote sono già divise per regioni e provincie autonome
Regione/Provincia
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Quota
50
30
50
70
800
400
300
300
800
300
30
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Ufficio Stranieri
(D.Lgs.n.154/2007)
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Provincia Autonoma di BOLZANO
Provincia Autonoma di TRENTO
400
50
50
50
400
30
30
800
30
30
Documenti da presentare per il rilascio
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o altro documento equivalente (vedi
allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero e il visto d’ingresso;
l’impegnativa al tirocinio o formazione sottoscritta dal datore di lavoro o
dall’ente accreditato;
la garanzia del vitto e alloggio;
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o polizza assicurativa (italiana o
straniera) contro il rischio di malattie, infortuni e maternità valida sul territorio
nazionale.
N.1 marca da bollo ( con tariffa vigente).
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per studio- formazione che potrà
essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo da
chi, alla fine del
corso di formazione o tirocinio formativo troverà un datore di lavoro pronto ad
assumerlo, e comunque nei limiti delle quote per le conversioni fissate dal
D.P.C.M.
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Ufficio Stranieri
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve:
presentare la dichiarazione di ospitalità presso la locale Questura o Polizia
municipale
compilare l’apposito Kit, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i
Comuni e i Patronati per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di
studio da inoltrare tramite le Poste Italiane alla Questura di appartenenza.
Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
(artt. 29,30 D.lgs. n. 286/98 e succ. mod.)
allo straniero in possesso del visto per ricongiungimento familiare o del visto
d'ingresso al seguito del proprio familiare o del visto d'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
allo straniero residente in Italia ad altro titolo da almeno un anno che abbia
contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea o con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
allo straniero già in possesso di un qualunque pds in corso di validità, che
vuole ricongiungersi con un familiare regolarmente soggiornante. In questo
caso il suo pds viene convertito in pds per motivi familiari. La conversione
avviene stando in Italia , senza quindi dover tornare nel proprio paese, e può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del pds originariamente
posseduto;
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia;
al familiare straniero di un rifugiato, anche se non in possesso di un valido
permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari:
ha la stessa durata del permesso del familiare che si accompagna;
è rinnovabile insieme a quello del familiare, se si presenta alla Questura della
Provincia in cui si dimora, insieme alla richiesta di rinnovo e alla
documentazione necessaria e consente al titolare:
l'accesso ai servizi sanitari
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale ;
l'iscrizione alle agenzie per l'impiego;
di svolgere immediatamente qualsiasi attività lavorativa (subordinata o
autonoma).
Non è, quindi, necessario, fin quando il permesso di soggiorno è in corso di
validità, recarsi in Questura per convertire il permesso da motivi familiari a
motivi di lavoro.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,
rimanendo in Italia e indipendentemente dalle quote d'ingresso disponibili,
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Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di
soggiorno di durata superiore a tre mesi:
viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività lavorativa
effettivamente svolta.
Documenti da presentare per il rilascio
Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Mod.209 modulo 1 è
compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta
all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
Fotocopia del nulla osta al ricongiungimento familiare;
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente
(vedi allegato n.2) contenete i dati anagrafici dello straniero;
N.1 marca da bollo ( tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 per
il coniuge e ( dal 23/7/ 2016) per ogni figlio minore di 14 anni
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod.209 modulo 1)
La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da
una dichiarazione del familiare che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento
familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al
sostentamento del componente il suo nucleo familiare.
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente
(vedi allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero;
N.1 marca da bollo ( tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 per
il coniuge e ( dal 23/7/ 2016) per ogni figlio minore di 14 anni
NOTE:
il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al
ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso, in particolare :
l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento
nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del
titolo abilitativo eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.
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Ufficio Stranieri
Documenti da presentare per il rinnovo
Ufficio Stranieri
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha
fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del
proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del
permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia ”;
Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel titolo di soggiorno di uno o di entrambe i genitori
fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive. Ugualmente il minore affidato,
segue la condizione giuridica dello straniero affidatario.
Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno
Stato membro dell’ U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per
stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.
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Permesso di soggiorno – motivi di famiglia minore
ultraquattordicenne
(art.9,30 e 31 D.lgs. n.286/98 e succ. mod. artt.16 e 17 DPR 394/99 succ.
modif.)
Al compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio
di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo, fino al
compimento della maggiore età.
Documenti da presentare per il rilascio
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente
(vedi
allegato
n.2)
contenente i dati anagrafici dello straniero;
Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il modulo 1 è compilato
presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta
all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore
ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori,
e con questi convivente nel modello 1 dovrà necessariamente dovrà essere
riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.
marca da bollo (tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
NOTE:
Uguale disciplina si applica anche al minore iscritto sul titolo di soggiorno dello
straniero affidatario.
Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali,
iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al
ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo;
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Ufficio Stranieri
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di
soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta.
Il regolamento Ce 380/2008 modifica il regolamento Ce 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, ed eleva i requisiti tecnici dei permessi di soggiorno,
con riferimento alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, inserendo identificatori biometrici per
creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il titolare, al fine di evitarne l’utilizzo fraudolento.
Nell’ambito di quest’azione di armonizzazione delle discipline degli Stati membri di rilascio dei documenti di
soggiorno a cittadini di Paesi terzi, estende in modo obbligatorio il principio “una persona – un documento”,
già applicato dalla maggioranza degli Stati. L’Italia, in ritardo, con la legge europea 2015-2016 “Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (l. 122/2016),
recepisce in modo integrale tale principio.
In alcuni casi può essere soggetto ad aggiornamento (rinnovo passaporto, variazioni anagrafiche e di stato
civile, etc.). L’art. 17 c. 2 del dpr 394/99 stabilisce che, qualora sia utilizzato come documento di
identificazione personale, le fotografie devono essere aggiornate ogni 5 anni. Non vi è quindi un obbligo
specifico di aggiornamento al compimento del 18° anno di età.
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Ufficio Stranieri
Per questo l’articolo 10 della l. 122/2016 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori
stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Per lo stesso motivo viene abrogato il secondo
comma dell’art. 31 dlgs. 286/98, in quanto stabiliva solo al compimento del 14° anno di età il rilascio al
minore, in precedenza iscritto nel permesso del genitore, di un autonomo permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità
illimitata, salvo revoca nei casi tassativamente indicati dalla direttiva Ce 109/2003.
Permesso di soggiorno per affidamento temporaneo
(art.31 del d.Lgs n.286/98 e successive modificazioni)
L’affidamento si riferisce ai casi in cui il minore viene allontanato
temporaneamente dalla propria famiglia per essere preso in cura da terzi.
Perché accade?
Per decisione dei genitori stessi
Se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio e
non può disporre per misure che consentano al minore di rimanere in famiglia,
questo può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che
provveda alla sua cura per la durata dell’impedimento.
Chi può avere un minore in affidamento?
Una famiglia, possibilmente con altri figli minori
Una persona sola (non sposata o separata)
Una comunità di tipo familiare
Un istituto di assistenza pubblico o privato, possibilmente nella regione di
residenza del minore
Chi è l’affidato?
E’ un minore e può essere anche straniero (per legge il minore straniero viene
dato in affidamento temporaneo previa autorizzazione all’espatrio da parte
dell’autorità del suo paese), a maggior ragione se si tratta di un minore
straniero che durante il suo soggiorno in Italia si trovi in situazione di
abbandono.
La Convenzione di New York prevede la protezione del minore e il divieto
dell’espulsione dal territorio nazionale ove si trova il minore.
Il provvedimento
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Ufficio Stranieri
Per intervento del giudice (caso più frequente), quando l’allontanamento dalla
famiglia risponde all’interesse del minore.
Esistono alcune possibilità:
se i genitori del minore hanno manifestato il consenso, l’affidamento viene
predisposto dal servizio sociale (Comune) e reso esecutivo dal Giudice Tutelare
dopo aver controllato la sussistenza dei presupposti e aver sentito il minore
(obbligatorio se maggiore di 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore);
se manca il consenso dei genitori, l’affidamento
viene predisposto dal
tribunale per i minorenni (provvedimento impugnabile dalla Corte d’Appello);
In entrambi i casi il provvedimento indica le ragioni dell’affidamento, la durata
prevista, l’affidatario, le eventuali prescrizioni a cui quest’ultimo deve attenersi
nella cura del minore, il servizio sociale locale è tenuto a vigilare
sull’andamento dell’affido.
Diritti e doveri dell’affidatario
Diritti: L’affidatario ha diritto alla facilitazioni previste sul lavoro per i genitori
(es. periodo di congedo);
Gli affidatari non hanno compiti di tutela: non possono rappresentare il minore,
amministrare il patrimonio e assumere decisioni importanti riguardo alla sua
persona;
Se i genitori non esercitano la potestà, si nomina un tutore;
Doveri: L’affidatario deve tenere con sé il minore, educarlo, mantenerlo,
istruirlo, seguendo le indicazioni delle autorità, del tutore e dei genitori;
l’affidatario esercita i poteri strumentali (cure mediche, giustificare le assenze
scolastiche);
l’affidatario ha il dovere di agevolare i rapporti tra il minore e la famiglia di
origine, per favorire il successivo reinserimento;
Termine dell’affidamento
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Ufficio Stranieri
quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di
abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere
l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine;
L’affidamento termina quando:
viene meno la causa che ha determinato l’abbandono temporaneo del minore.
Se, invece, al termine del tempo previsto, ancora sussiste la causa, l’autorità
giudiziaria dispone per un nuovo termine;
lo stato di abbandono diviene definitivo. In questo caso, si avvia il
procedimento di adozione e il tribunale decide di mutare l’affidamento in atto di
affidamento preadottivo (e i genitori hanno i requisiti necessari);
non ha dato buon esito o non può proseguire per altre cause (malattia grave o
morte dell’affidatario , trasferimento in luogo lontano) in questo caso viene
scelto un nuovo affidatario.
Documenti da presentare per il rilascio
Note:
Esente da imposta di bollo.
L’istanza è sottoscritta dall’affidatario fino a 14 anni, da entrambi se l’età è
compresa da 14 ai 18.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Il permesso di soggiorno per affidamento temporaneo cessa al compimento
della maggiore età dell’affidato e può essere convertito per studio o lavoro
subordinato.
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Ufficio Stranieri
istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1)
fotocopia delle pagine scritte del passaporto o documento equipollente;
fotocopia del decreto di affidamento;
Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di
cittadini italiani conviventi (art.19 T.U. .286/1998)


Fratelli














La richiesta si presenta a mezzo Kit postale;
n.4 fotografie formato tessera
Marca da bollo da ( tariffa vigente);
Copia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE SCRITTE E TIMBRATE;
Copia della documentazione comprovante il rapporto di parentela (**)
col cittadino italiano (se proveniente dall’estero, tradotta e legalizzata
dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza).
** il rapporto di parentela non è necessario al rinnovo salvo che il
parente italiano sia diverso da quello del primo soggiorno.
(fratelli/sorelle: estratto di nascita con indicazione di paternità e
maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla
Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, del
richiedente e del fratello/sorella italiano/a;
Comunicazione di ospitalità
Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità
del cittadino italiano;
Certificazione di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano;
Certificazione di cittadinanza del cittadino italiano, se non si evince già
dal documento di identità;
Dichiarazione del cittadino italiano di sostentamento del familiare
straniero;
Dichiarazione dei redditi del cittadino italiano;
Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun
figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o
successivamente l’iscrizione sul permesso.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico €
30,46
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Ufficio Stranieri
Primo rilascio e rinnovo-ALLEGARE
Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di
cittadini italiani conviventi (art.19 T.U. .286/1998)




Genitori non a carico
Nonni non a carico
Figli o altri discendenti maggiori di anni 21 non a carico
















Modulo 209 compilato ( al rinnovo Mod.210);
n.4 fotografie formato tessera
Marca da bollo da ( tariffa vigente);
Copia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE SCRITTE E TIMBRATE;
Copia della documentazione comprovante il rapporto di parentela (**)
col cittadino italiano (se proveniente dall’estero, tradotta e legalizzata
dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza).
** il rapporto di parentela non è necessario al rinnovo salvo che il
parente italiano sia diverso da quello del primo soggiorno.
figli maggiori di anni 21 non a carico :estratto di nascita con
indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e
legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di
provenienza, del richiedente e del fratello/sorella italiano/a;
genitori e nonni non a carico estratto di nascita con indicazione di
paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla
Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, del figlio
italiano , o del nipote italiano se trattasi di nonno;
Comunicazione di ospitalità ( se si tratta di rinnovo , il richiedente deve
presentare il proprio certificato di residenza e stato di famiglia in bollo o
autocertificazione)
Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità
del cittadino italiano;
Certificazione di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano;
Certificazione di cittadinanza del cittadino italiano, se non si evince già
dal documento di identità;
Dichiarazione del cittadino italiano di sostentamento del familiare
straniero;
Dichiarazione dei redditi del cittadino italiano;
per l’importo aggiuntivo vedi (Tabella 3 );
Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun
figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o
successivamente l’iscrizione sul permesso.
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Ufficio Stranieri
Primo rilascio e rinnovo-ALLEGARE
Permesso di soggiorno per coesione familiare in deroga
(a favore del coniuge o del figlio minore)
da turismo (la domanda si presenta in Questura);
da cure mediche o da altro titolo di soggiorno (la domanda si presenta presso
l’Ufficio Postale);
Nr. 4 fotografie formato tessera;
n.1 marca da bollo (tariffa vigente);
Copia del permesso di soggiorno del ricongiungente in corso di validità;
Copia delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente (vedi
allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero;
Per matrimoni e nascite avvenute in Italia: autocertificazione di matrimonio
(per il coniuge) e/o autocertificazione di nascita con l’indicazione di maternità e
paternità (per i figli minori)
Per atti di matrimonio o di nascita provenienti dall’estero, devono essere
tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese di
origine; (gli originali devono essere esibiti allo sportello).
Certificato di residenza e stato di famiglia del ricongiungente;
Comunicazione di ospitalità;
Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di
residenza;
Comunicazione di assunzione del ricongiungente (Modello LAV O
Comunicazione di assunzione INPS per i domestici);
Ultime 2 buste paga del ricongiungente;
Reddito del ricongiungente (CUD/mod.730/Unico) relativo all’ultimo anno;
Contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate o rogito d’acquisto
della casa;
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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Ufficio Stranieri
Documenti da allegare sia al rilascio che al rinnovo
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
(art.22 c.11
28.6.2012 )
D.lgs.n.286/98 e succ. mod. - art.37 D.P.R. 394/99 e succ. mod.- L.n.92 del
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni
può iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia di residenza.
Rimane iscritto in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore a 1 anno , durante il quale potrà cercare una nuova
occupazione.
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.
art.4 comma 20- art. 22 comma 1, secondo periodo del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, le
parole “per un periodo non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti “
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata.
Nel caso in cui il lavoratore straniero ha diritto a rimanere in Italia oltre il
termine fissato dal permesso di soggiorno ed iscritto nell'elenco anagrafico
del Centro per l’impiego, l’interessato rinnova il permesso di soggiorno 'per
attesa occupazione' e comunque per tutta la durata degli ammortizzatori
sociali, come la cassa integrazione .
Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia, solo chi
dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà
considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.
Nel caso in cui lo straniero trovi una nuova occupazione, deve richiedere la
conversione del permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro
subordinato;
Documenti da allegare per il rilascio
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopia delle sole pagine scritte del passaporto o di altro documento
equipollente
Autocertificazione dello stato di disoccupazione o dichiarazione di immediata
disponibilità lavorativa resa al Centro per l’Impiego;
N.1 marca da bollo (tariffa vigente);
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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Ufficio Stranieri
Legge 28.6.2012 n.92 in vigore dal 18.7.2012. (c.d.Legge Min.Fornero)
La circolare diramata dalla Direzione Immigrazione del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno il 03 ottobre 2016 fornisce puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione
del dispositivo, inserito nell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sul
rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero intende estendere oltre l’anno tale
permesso per chi ha perso il lavoro e non riesce a trovarlo nuovamente (le Questure dovranno valutare
caso per caso), tenendo conto di differenti fattori tra cui l’impatto della crisi economica nel territorio di
provenienza, il numero di anni passati in Italia, eventuali precedenti penali, il livello di inclusione sociale, i
legami familiari ed il livello reddituale. Su quest’ultimo punto il Ministero precisa che serve comunque un
reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti, quindi pari almeno all’importo
dell’assegno sociale. Per determinare un livello adeguato di reddito oltre la soglia legale, si potrà tenere
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Sempre per chiarire
il concetto di accertamento del reddito minimo, in coda alla circolare è presente la sentenza del Consiglio
di Stato n. 2730/2016 del 22 giugno 2016 che disegna una nuova impostazione sui rinnovi del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato per chi ha recentemente trovato un nuovo impego e non ha maturato
per legge i requisiti reddituali utili ad ottenere l'estensione del titolo di soggiorno. Le Questure infatti
dovranno elaborare una previsione di quanto il cittadino straniero potrà guadagnare tenendo conto della
durata del contratto, l'orario e la retribuzione prevista.
Ufficio Stranieri
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Permesso di soggiorno per asilo politico
(art. 1 della L 39/90 e D.P.R. 303/04)
Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura al
titolare dello ‘status di rifugiato’.
Lo 'status di rifugiato' viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza,
religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui
possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la
dimora abituale, per cui non può farvi ritorno.
La domanda per il riconoscimento dello 'status di rifugiato' o di 'protezione
sussidiaria' può essere presentata presso la Polizia di frontiera o presso la
Questura.
La domanda viene inviata alla Commissione territoriale competente in materia,
la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, ascolta il richiedente nel corso di un
colloquio a porte chiuse e prende una decisione nei 3 giorni successivi.
Lo straniero viene ospitato in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo per
il tempo necessario all'esame della domanda, e comunque non oltre 35 giorni.
Terminato il periodo di accoglienza, al richiedente viene rilasciato un permesso
di soggiorno temporaneo valido 3 mesi e rinnovabile fino al momento della
decisione.
Lo straniero sospettato di essere criminale di guerra o che è stato espulso per
motivi di ordine e sicurezza pubblica, o già condannato per alcuni tipi di reati,
verrà trattenuto nei Centri di permanenza temporanea.
La Commissione può:
riconoscere lo status di rifugiato;
riconoscere lo status di protezione sussidiaria;
rigettare la domanda attraverso un provvedimento motivato.
E' anche possibile che la Commissione, pur non accogliendo la domanda,
ritenga che sussistano gravi motivi di carattere umanitario che impediscono
allo straniero di rientrare nel suo Paese senza subire danni. In questo caso, la
Commissione trasmette gli atti alla Questura territorialmente competente per
l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
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Ufficio Stranieri
Procedura per il rilascio dello 'status di rifugiato' o di 'protezione
sussidiaria'.
Certificato di rifugiato
La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo
status di rifugiato.
Documento di viaggio
Il ‘permesso di soggiorno per asilo politico’:
ha una durata di 5 anni;
è rinnovabile;
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma),
incluso l’accesso al pubblico impiego al pari di un cittadino dell’ UE.
consente l’accesso al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione
agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
I cittadini stranieri ‘rifugiati’ vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di
assistenza sociale, sanitaria e di normativa sul lavoro.
Il cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di soggiorno per asilo
politico’, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire
l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la
protezione.
I familiari si intendono:
il coniuge;
i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione
che siano non sposati e a carico del titolare del ‘permesso per asilo politico’;.
i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
i genitori (con molte restrizioni)
NOTA BENE: Il cittadino straniero, ai fini del ricongiungimento familiare, non
deve dimostrare di possedere i requisiti relativi ad alloggio e reddito.
Se, invece, i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un
regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta - tramite uno degli
uffici postali abilitati – del permesso di soggiorno per motivi familiari.
I titolari di permesso per asilo politico non possono presentare richiesta del
‘permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’.
Allegare sia al rilascio che al rinnovo
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Ufficio Stranieri
Lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente
al passaporto. (vedi Tabella n.2);
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod. 1 e Mod. 2 qualora in
possesso di reddito);
Fotocopia di tutto il documento di viaggio (se in possesso);
1 marca da bollo con tariffa vigente;
NOTE:
Per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio compilare sezione n. 6 del modulo 1 (1 marca da bollo
€16,00 e 1 marca da € 40,28 );
La durata del documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a
quella del permesso di soggiorno.
Ufficio Stranieri
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Pag. 77 di 166
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
(D.lgs.n.251 /2007)
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni;
è rinnovabile (se sussistono le condizioni che ne hanno consentito il
riconoscimento);
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma).
consente l’accesso al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione
agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un
permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo).
I cittadini stranieri con ‘permesso di soggiorno per protezione sussidiaria’
vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale, sanitaria
e di normativa sul lavoro.
ll cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di protezione
sussidiaria’, può fare richiesta di ‘ricongiungimento familiare’ per consentire
l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la
protezione.
I familiari si intendono:
il coniuge;
i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione
che siano non sposati e a carico del titolare del ‘permesso per protezione
sussidiaria’.
i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
i genitori (con molte restrizioni).
Il cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di protezione
sussidiaria’, può fare richiesta di ‘ricongiungimento familiare’ per consentire
l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la
protezione
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Ufficio Stranieri
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere richiesto dai
cittadini stranieri che NON hanno ottenuto il riconoscimento dello Status di
Rifugiato, ma che hanno comunque ottenuto il riconoscimento di uno dei
seguenti status:
Protezione Sussidiaria; Protezione temporanea; Protezione Umanitaria.
N.B. Il cittadino straniero, ai fini del ricongiungimento familiare, deve
dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.
Se, invece, i familiari si trovano già in Italia, possono fare richiesta - tramite
uno degli uffici postali abilitati - del ‘permesso per motivi di familiari’.
Ai titolari di ‘permesso per protezione sociale o umanitaria’, rilasciato dalla
Questura prima del 19 gennaio 2008, sono riconosciuti gli stessi diritti dei
titolari di un ‘permesso per protezione sussidiaria’ tra questi, anche il diritto al
ricongiungimento familiare.
Al momento della scadenza del ‘permesso per protezione sociale o umanitaria’,
gli interessati dovranno richiedere un ‘permesso per protezione sussidiaria’.
Modulo 210 compilato;
Marca da bollo con tariffa vigente;
n.4 foto;
pagamento bollettino per Pds elettronico (vedi tabella 3);
certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità;
fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria;
copia provvedimento di riconoscimento notificato emesso dalla Commissione;
Se proveniente da altra Provincia portare anche fotocopia (originale in visione)
del parere della Commissione;
In fotocopia della Comunicazione UNILAV + fotocopie busta paga (originali in
visione);
fotocopia passaporto o titolo di viaggio;
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Per l’iscrizione per i figli minori
estratto di nascita (con generalità genitori) se nato in Italia, se nato all’estero il
documento deve essere tradotto e legalizzato dall’autorità consolare Italiana
salvo accordi internazionali diversi;
Dichiarazione di consenso dell’altro genitore all’iscrizione del figlio+ fotocopia
del titolo di soggiorno;
Fotocopia del passaporto del figlio minore o passaporto del genitore nel quale è
iscritto il figlio o di una dichiarazione consolare che attesta la cittadinanza del
figlio.
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Ufficio Stranieri
Documenti necessari per il rinnovo
Permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea
(Art.20 D.L.vo 285/98) “Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali”
E’ una procedura a carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata
e temporanea a “sfollati” provenienti dai paesi non appartenenti alla UE, che
non possono rientrare nel Paese di origine a causa di conflitti, disastri naturali
o altri eventi di particolare gravità.
In questi casi è il Presidente del Consiglio dei Ministri che con un decreto
statuisce lo stato di “particolare gravità”.
Casi: ALBANIA – KOSOVO- (oggi) TUNISIA
Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata annuale ed è rinnovabile
finchè permane l’esigenza di protezione.
In via di principio sono due le soluzioni:
–Conversione del permesso di soggiorno in “altro” se ci sono i requisiti;
-Programmi di rimpatrio assistito verso i Paesi d’origine.
Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi
umanitari ha diritto:
All’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza nel Registro della
popolazione temporanea ;
Alla carta d’identità;
Al titolo di viaggio che può essere richiesto presso le Questure nel caso in cui
i rapporti con le proprie autorità diplomatiche si ritengono pericolose;
Allo svolgimento di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
Garantisce inoltre il diritto allo studio e alla sanità;
Sulla base dell’iscrizione anagrafica è possibile iscriversi al SSN.
La durata è biennale per i riconoscimenti successivi al 20 marzo 2015
Per coloro a cui è stato riconosciuto prima di questa data mantiene durata
annuale.
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Ufficio Stranieri
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rinnovabile
fino a che continua l’esigenza di protezione umanitaria individuata dal decreto.
(Decreto non rinnovato)
Detto articolo, rubricato “Conversione del permesso di soggiorno“ infatti, nei
primi 3 commi dispone:
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività
consentite allo straniero , anche senza conversione o rettifica del documento
per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente l’esercizio del lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo e sempre che sussistano i requisiti per l’esercizio dell’attività
autonoma nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore
di cooperative;
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio del
lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa comunicazione
del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro;
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore
nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui l’art. 32,
comma1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio
del lavoro
subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni previste dalla lettere a) e
b) del predetto art.14
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia
può essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui l’art.11 comma 1 lettera c-quater)
L’ufficio della PA che rilascia il titolo abilitativo nei casi previsti dal comma 1
lettera a ) e la Direzione provinciale del lavoro nei casi previsti dal comma 1
lettera b) comunicano alla Questura perle annotazioni di competenza.
Con il rinnovo , è rilasciato un nuovo Pds per l’attività effettivamente svolta.
E’ evidente che la lettera c) del primo comma fa riferimento generico
a qualsiasi permesso di soggiorno per motivi umanitari , per cui anche
a quelli rilasciati ai nord- africani in virtù del d.P.C.M. 5.4.2011.
Appare quindi fondamentale verificare prima della scadenza di detti permessi di
soggiorno:
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Ufficio Stranieri
La conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in
permessi di soggiorno per lavoro o famiglia , rilasciati ai cittadini
provenienti dal Nord Africa entrati nel territorio nazionale tra il primo
gennaio 2011 e il 5 aprile dello stesso anno , come disposto dal
D.C.P.M. 5.4.2011 , è prevista dall’art.14 comma c del d.P.R. 394/1999
(Reglamento di attuazione del T.U. immigrazione)
chi, titolare di detto permesso, stia lavorando;
nel caso di lavoro subordinato, se ha stipulato un contratto di soggiorno
se la Direzione provinciale del lavoro, per i lavoratori subordinati , o l’ufficio
amministrativo competente, per i lavoratori autonomi , hanno comunicato alla
Questura che ha rilasciato il Pds per motivi umanitari di aver concesso
l’autorizzazione al lavoro;
se la Questura ha annotato la comunicazione.
Una volta compiute queste operazioni, anche nei 60gg successivi alla scadenza
del Pds, si può procedere alla richiesta di rinnovo, secondo quanto previsto dal
comma 3 dell’art.14 sopracitato.
I titolari di Pds umanitario possono entro un anno dalla scadenza, effettuare la
coesione familiare (ricongiungimento in deroga) ottenendo un Pds per motivi di
famiglia.
Qualora non ricorrano le condizioni per la coesione familiare o per la
conversione in un permesso per motivi di lavoro, occorre richiedere il rinnovo
per motivi umanitari.
La sua concessione è però rimessa in larghissima parte alla decisione
discrezionale delle Questure (sperando che nel frattempo il Ministero confermi
il perdurare delle esigenze di protezione umanitaria).
Per l’espletamento delle procedure di conversione e di rinnovo tout
court
il
richiedente
dovrà
rivolgersi
direttamente
all’Ufficio
Immigrazione delle Questura data l’impossibilità di compilare il kit
postale per mancanza del codice di riferimento per il permesso di
soggiorno per motivi umanitari
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Ufficio Stranieri
Va comunque tenuto presente che nel caso in cui non sia possibile effettuare le
verifiche dei punti 3 e 4 oppure esse abbiano esito negativo per inadempienza
degli stessi, la domanda di rinnovo-conversione può essere presentata
dall’interessato, completa della documentazione che attesti l’invio del contratto
di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione con la ricevuta di ritorno
della raccomandata da parte del datore di lavoro oppure nel caso di lavoro
autonomo, la presenza del titolo autorizzato rilasciato dall’ autorità
competente.
DOCUMENTI PER IL RINNOVO PERMESSO MOTIVI UMANITARI
Modulo 210 compilato;
marca da bollo con tariffa vigente;
n.4 foto tessera;
permesso di soggiorno in originale;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà di residenza, in
caso di ospitalità portare copia del documento dell’ospitante più contratto
d’affitto dell’appartamento;
Copia del provvedimento notificato emesso dalla competente commissione;
Copia del passaporto o titolo di viaggio;
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
Contratto di soggiorno o modello UNILAV;
Ultime buste paga, con relativa copia;
Dichiarazione dei redditi (modello CUD. PF ecc….)
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Di fronte alla manifesta volontà di richiesta di protezione internazionale lo
sportello informazioni consente l'accesso all'ufficio dedicato affinché si proceda
al fotosegnalamento dello stesso.
Qualora
non
fosse
possibile
effettuare
immediatamente
i
rilievi
fotodattiloscopici l'ufficio/sportello
rilascerà un invito con la data
dell'appuntamento per il fotosegnalamento e il motivo (richiesta protezione
internazionale).
Le misure di accoglienza: il richiedente privo di mezzi di sussistenza ha accesso
alle misure di accoglienza ai sensi del D.lgs 140/05 (e Direttiva 2013/33/UE).
Le segnalazioni e richieste di accoglienza vengono effettuate dalla Prefettura
(CARA-SPRAR..), precedentemente informata dalla Questura circa la presenza
di un richiedente privo di mezzi di sussistenza. Se il soggetto dispone di abilità
linguistiche sufficienti la Questura prosegue a tenere i contatti direttamente
con lui, altrimenti si rivolge alla struttura che lo ospita.
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Ufficio Stranieri
SE LAVORA PRODURRE I DOCUMENTI INERENTI IL LAVORO
Contestualmente al fotosegnalamento si procede alla compilazione
dell'attestato nominativo completo di generalità e di fotografia del richiedente.
Copia dello stesso viene consegnata all'interessato e gli vengono comunicati,
mediante un invito scritto, la data e l'ora in cui si procederà alla
verbalizzazione della sua richiesta di protezione internazionale.
Sull'invito viene indicato che al momento della verbalizzazione saranno
necessari
Al momento della verbalizzazione viene consegnata copia del modello C3 al
richiedente e contestualmente la Questura, contattata la commissione
territoriale competente, notifica al richiedente protezione la data delle
convocazione presso la Commissione Territoriale.
La Questura ritira il passaporto in originale e riceve l'istanza di permesso di
soggiorno per richiesta asilo che non consente l'attività lavorativa. Viene
rilasciata la ricevuta al richiedente protezione.
Documenti da presentare:
passaporto se esistente
4 fotografie
istanza su modello 209
marca da bollo
dichiarazione di ospitalità (art.7, prodotta dall'autorità locale di pubblica
sicurezza)
Eventuali integrazioni verranno effettuate successivamente agli sportelli
dedicati.
Qualora il richiedente asilo sia risultato positivo in eurodac al momento del foto
segnalamento, verrà attivata la “procedura Dublino” e svolte le verifiche in
merito allo stato competente per l’esame della domanda.
Verrà quindi rilasciato un permesso di soggiorno per attesa determinazione
Dublino e le eventuali comunicazioni gli verranno notificate al domicilio indicato
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Ufficio Stranieri
un interprete (anche parenti o passanti di pari nazionalità, perchè la Questura
non dispone di propri interpreti)
la memoria/storia/motivazioni per cui si chiede asilo, eventualmente tradotta
in italiano e compilata a mano su modello C3 cartaceo consegnato al momento
del foto segnalamento (la Questura allega il modello in originale su Vestanet, al
momento della compilazione del modello C3 digitale)
eventuale documentazione che si voglia trasmettere alla commissione
territoriale
n. 4 fotografie
ovvero, se richiesto, all'ente che lo assiste nella procedura di richiesta di
protezione internazionale.
Le notifiche circa l’esito delle audizioni presso la commissione territoriale
verranno comunicate all'interessato previo invito a presentarsi agli uffici
competenti, inviato a mezzo posta al domicilio indicato ovvero, se richiesto,
all'ente che lo assiste nella procedura di richiesta di protezione internazionale.
Titolo o documento di viaggio:
2 foto
Marca da bollo (tariffa vigente)
Marca da bollo € 40
Bollettino c/c postale n.414243….€ 2,91 intestato alla Questura di Bergamo.
Il permesso di soggiorno per motivi di asilo politico e dia protezione sussidiaria
viene rinnovato in formato digitale.
Lo straniero presenterà quindi l’istanza di rinnovo compilando l’apposito KIT da
consegnare allo Sportello Amico di Poste Italiane, allegando i documenti
elencati nell’accluso modulo di istruzioni.
L’appuntamento verrà fissato all’atto di consegna dell’istanza alle Poste,
tramite l’apposito portale.
Esito Negativo:
Verrà ritirato il permesso di soggiorno per richiesta asilo e notificato il diniego.
Se depositato il ricorso si può procedere alla richiesta di un nuovo permesso
(rilasciato di 6 mesi in 6 mesi) presentando:
Modello 210
4 foto
Ospitalità
Deposito ricorso
Rinnovo pds ricorrenti
Documenti da presentare allo sportello:
- Modello 210
- 4 foto
- Ospitalità
- Deposito ricorsoTORNA ALL’INDICE
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Ufficio Stranieri
Esito positivo:
Rinnovo permesso di soggiorno allo sportello presentando:
Modello 210
4 foto
Marca da bollo (tariffa vigente)
Ospitalità
Decisione della Commissione
Il titolo di viaggio
Dal 24 settembre 2015
entra in vigore il nuovo documento elettronico per stranieri , apolidi e rifugiati
politici.
I Regolamenti del Consiglio Europeo hanno imposto l’adeguamento del
formato elettronico come per i passaporti.
Questi nuovi documenti sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato , hanno 32 pagine , la copertina è blu e verde e sono dotati di microcip
con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare.
I dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento.
Sono previste tre diverse tipologie di documenti di viaggio.
 Documenti di viaggio per apolidi a lettura ottico-elettronica ( colore blu);
 Documenti di viaggio per rifugiati a lettura ottico-elettronica (colore
blu);
 Documenti di viaggio per stranieri a lettura ottico-elettronica (colore
verde) che potrà essere rilasciato agli stranieri che hanno ottenuto la
protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari
Questi titoli dei viaggi sono rilasciati dagli uffici Immigrazione delle Questure
competenti per territorio e con le stesse procedure di controllo ed eventuali
motivi ostativi.
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Ufficio Stranieri
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status
di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del
Paese di appartenenza e cittadinanza, la Questura competente rilascia allo
straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
Per il rinnovo si allega la seguente documentazione :
Modulo di richiesta di titoli di viaggio
Fotocopia del permesso di soggiorno
Fotocopia del documento di riconoscimento
n.2 fotografie in formato tessera
1 marca da bollo ( tariffa vigente) ;
1 marca governativa di € 40,29 ad uso passaporto;
Ricevuta versamento effettuato su c/c postale n.67422808
di € 42,22
intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro
n.2 fotografie per ogni minore;
fotocopia del permesso di soggiorno del minore
Estratto dell’atto di nascita con l’indicazione paternità e maternità o, se nato
all’estero, certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla rappresentanza
diplomatica italiana nel paese di provenienza ( in caso di prima iscrizione)
Certificato di stato di famiglia
Fotocopia della tessera sanitaria.
Posto che sussiste l’obbligo di rilascio di un documento individuale per i minori
anche ai titolari di documento di viaggio per stranieri, rifugiati ed apolidi è prevista
l’esenzione della rilevazione delle impronte per i minori di anni 12
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Ufficio Stranieri
Per l’iscrizione di figli minori:
MODULO aggiornato per la richiesta del documento di viaggio in formato elettronico
ALLA QUESTURA DI BERGAMO
Il /la sottoscritto/a
iL
On
M¨
F¨
INDIRIZZO
Address
Altezza
COLORE OCCHI
A=AZZURRI G=GRIGI M=MARRONI N=NERI V=VERDI
Blue
Gray
Brown
Black
Green
C H I E D O IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO PER
□ APOLIDE
Bergamo,
□ PROTEZIONE SUSSIDIARIA□ RIFUGIATO□ STRANIERO
/
/
Firma
Allego alla presente richiesta:□ Nr.2 fotografie in formato tessera;□ Attestazione di versamento
di € 42,22 esclusivamente mediante bollettino postale di c/c 67422808 intestato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro –causale “documenti di viaggio” □
Marca da bollo con tariffa vigente;□ Contributo amministrativo di € 40,29
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Ufficio Stranieri
Cognome
Surname
NOME
Name
NATO
A
Born in
CITTADINANZA
Nationality
ABITANTE
A:
Resident in
STATO CIVILE
Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana
(Art.11 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394)
Questo tipo di permesso di soggiorno può essere chiesto dallo straniero, già
presente in Italia, alle seguente condizioni :
deve essere in possesso di altro permesso di soggiorno (l’art.11 del D.P.R.
n.394/99 prevede come requisito il possesso di un permesso di soggiorno).
Per i cittadini che provengono da Paesi che non applicano l’accordo Schenghen
la dichiarazione si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera , ove è
apporto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
La circolare del Ministero dell’Interno del 13/6/2007 ha precisato che la
ricevuta della dichiarazione di presenza, resa dagli interessati, possa costituire
titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in
Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”.
Deve iscriversi nel registro delle persone residenti nel Comune in cui si abita e
si intende soggiornare in futuro e lì presentare la dichiarazione di elezione
della cittadinanza italiana ai sensi della legge n.370 del 14.12.2000 oppure
deve dimostrare di aver iniziato il procedimento di acquisto della cittadinanza
italiana in Italia o all’estero con una dichiarazione dell’Autorità consolare
Italiana;
deve avere un alloggio in Italia per il tempo che intende rimanere;
L'istanza compilata e sottoscritta dall'interessato tramite il kit che va ritirato
alle Poste Italiane od allo Sportello Unico Immigrazione.
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente.
Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di
concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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Ufficio Stranieri
La legge n.68/2007 ha soppresso i permessi di soggiorno di breve durata
(quali erano ad esempio quelli per motivi di turismo), dal 16/02/2007 il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi turistici è stato sostituito dalla
dichiarazione di presenza sul territorio italiano.
N.B.: Ricordiamo che la richiesta della cittadinanza va fatta non tramite la
Questura di appartenenza, ma tramite lo Sportello Unico Immigrazione della
Prefettura di appartenenza.
Tutti coloro che hanno avviato la richiesta della concessione o del
riconoscimento della cittadinanza italiana non devono diventare irregolari, ma
possono richiedere questo permesso di soggiorno per riacquisto cittadinanza
italiana. In caso d'irregolarità, lo straniero può essere punito, rischiando anche
di essere espulso perché senza permesso di soggiorno in corso di validità od
altra documentazione che attesti che il rinnovo è stato avviato regolarmente.
Quando è necessario, bisogna richiedere il permesso di soggiorno per attesa
occupazione che vale per un anno e durante quest’anno, si può fare tutte le
pratiche che riguardano la richiesta della cittadinanza italiana.
Ufficio Stranieri
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Pag. 90 di 166
Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche
(D. Lgs 286/98 artt.19,31 e 36) non consente di svolgere attività lavorativa.
Il padre del nascituro coniugato con la madre
Un importante sentenza della Corte Costituzionale, nel luglio 2000, ha
dichiarato l’illegitimità ostituzionale dell’articolo 19, comma 2 lettera d, nella
parte in cui non prevede lo stesso diritto anche a favore del marito convivente
della donna in gravidanza.
Pertanto il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato
anche in favore del marito convivente
della donna in stato di
gravidanza.
E’ escluso dal rilascio del PDS per cure mediche il padre non coniugato del
nascituro.
Documenti richiesti :
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato Mod.1-209;
N.1 marca da bollo (tariffa vigente)
N.4 fotografie
Fotocopia delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente
(vedi allegato n.2 );
Certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica, oppure certificazione
rilasciata dalla struttura o da medico privato con vidimazione dell’ASL
attestante lo stato di gravidanza e la data del presunto parto;
Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98 da parte del
soggetto ospitante, corredata dal documento di identità di quest’ultimo;
N.B. Il permesso di soggiorno per maternità può essere esteso anche al
coniuge in grado di dimostrare lo stato di coniugio attraverso documentazione
tradotta in italiano e legalizzata dalla rappresentanza Diplomatica Italiana
competente per territorio nel quale è stato rilasciato il certificato di
matrimonio.
Pag. 91 di 166
Ufficio Stranieri
L’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione disciplina i casi di inespellibilità
e divieto di respingimento.
Il comma 2 lettera d del presente articolo dispone il divieto di espulsione delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono.
Sarà possibile per le donne in stato di gravidanza richiedere un PDS per cure
mediche (gravidanza) dal momento
in cui viene certificato lo stato di
gravidanza e per il periodo dei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Il PDS per cure mediche viene revocato in caso di interruzione volontaria di
gravidanza mentre viene rinnovato fino a sei mesi dalla data presunta di
nascita del figlio anche in caso di morte del nascituro al momento del parto.
Rinnovo: (nei sei mesi successivi alla nascita del figlio)
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod.1-209);
Marca da bollo (tariffa vigente);
Fotografie formato tessera avente posa uguale;
Fotocopie delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente
(vedi allegato n.2);
Permesso di soggiorno in originale e fotocopia;
Autocertificazione del certificato di nascita del nascituro comprensiva di
paternità e maternità;
Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98 da parte del
soggetto ospitante , corredata dal documento di identità di quest’ultimo;
CONVERSIONE DEL PDS PER CURE MEDICHE IN PDS PER MOTIVI DI
FAMIGLIA
(dell’art.30 comma 1 lett. C del Testo Unico sull’immigrazione)
( nota nr. 664 del 5.2.2009 Ministero dell’Interno )
E’ possibile la conversione del PDS per cure mediche in motivi familiari,
quando lo straniero rientri nei casi previsti dall’art.29 del Testo Unico che
regola il diritto al ricongiungimento familiare.
Sarà possibile la conversione del PDS per cure mediche (gravidanza) in PDS
per motivi di famiglia quando il familiare dello straniero/a sia in possesso dei
requisiti di reddito ed alloggio previsti dall’art. 29 D.Lgs 286/98.
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Pag. 92 di 166
Ufficio Stranieri
Il permesso di soggiorno per cure mediche non è rinnovabile oltre i sei
mesi dalla nascita del figlio.
Permesso di soggiorno per assistenza minori
(art.31 comma 3 del testo Unico)
E’ rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su
autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività
lavorativa , ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Conversione ( art.29 comma 6 del d.lvo 286/98 e successive modificazioni .)
La conversione è possibile sempreché ricorrano i presupposti in materia di
ricongiungimento familiare.
Ufficio Stranieri
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Pag. 93 di 166
Permesso di soggiorno per integrazione di minore
Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente
di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri
abbandonati nel nostro Pese , che a determinate condizioni, al compimento
della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di
soggiorno per studio o di lavoro autonomo o subordinato.
Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano
nell’ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato)
Ufficio Stranieri
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Pag. 94 di 166
I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in permesso di
soggiorno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non
luogo a provvedere al rimpatrio“ dal Comitato per i minori stranieri(art.32),
vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i
minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di
lavorare (previo assolvimento dell’obbligo scolastico) in tutti i casi in cui la
legge italiana lo permette, e può essere convertito per studio o lavoro, al
compimento della maggiore età.
I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che
convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del
medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno
per motivi familiari al compimento dei 14 anni.
I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono
convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo al
compimento della maggiore età se:
Sono entrati in Italia a almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15
anni;
Hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un Ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e
sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
Frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa retribuita nelle
forme e modalità previste dalla legge , o sono in possesso di un contratto di
lavoro ancher se non ancora iniziato.
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Pag. 95 di 166
Ufficio Stranieri
Permesso di soggiorno per affidamento o tutela
Permesso di soggiorno umanitario per donna vittima di
violenza domestica
(D.L. n.93 del 14.8.2013 art.18 –bis in vigore dal 16/10/2013)
La nuova disposizione,analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le
vittime della tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per
loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.
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Pag. 96 di 166
Ufficio Stranieri
Il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto legge n.93 del 14
agosto 2013.
Con l’entrata in vigore della legge 119/2013 dal 16 ottobre 2013 , è stato
introdotto nel Testo Unico sull’Immigrazione l’art.18 –bis la disposizione che
prevede la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la
donna straniera vittima di violenza domestica .
Il titolo di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue
finalità o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno
per motivi umanitari la durata annuale, rinnovabile finché perdurano le
esigenze umanitarie che ne giustificano il rilascio .
Consente l’accesso al lavoro ed è convertibile
in permesso per lavoro.
Permesso di soggiorno per attività sportiva
Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rilasciato allo straniero che
deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una
società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta della Federazione
nazionale di appartenenza, la dichiarazione normativa di assenso da parte del
CONI, nei limite delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri fissate
con Decreto di programmazione del Ministero dei Beni e delle attività
culturali.
Tale permesso consente lo svolgimento di un attività lavorativa subordinata
come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva.
Per lo sportivo straniero minore (ultraquattordicenne), la richiesta della società
sportiva viene corredata con l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione
Provinciale del lavoro competente.
4 foto
1 marca da bollo con tariffa vigente
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
fotocopia del permesso di soggiorno
fotocopia passaporto –solo pagine bianche – originale in visione
Dichiarazione dell’associazione sportiva italiana (contenente periodo del
contratto, alloggio e garanzia economica).
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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RILASCIO/RINNOVO
Permesso di soggiorno per residenza elettiva
Il permesso di soggiorno per motivo di “ residenza elettiva” è rilasciato allo
straniero titolare di una pensione percepita in Italia.
Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi:
Allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ;
Allo straniero che era titolare di un Pds per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del Pds
Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l’attività e fruisce in Italia di una
pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione di invalidità da lavoro
ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi
percepisce comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale.
Il Pds autorizza il soggiorno dello straniero in grado di mantenersi
autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia.
Nell’ipotesi dello straniero entrato in Italia con il visto di ingresso (di lunga
durata di tipo “D” ) per residenza elettiva , oltre ai requisiti previsti per
l’ingresso nel Territorio Nazionale si richiede la dimostrazione del possesso di
un abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche
autonome e dimostrabili , di cui si possa ragionevolmente supporre la
continuità nel futuro. Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge, figli
minori, figli maggiorenni conviventi, genitori conviventi a carico del titolare del
visto.
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
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(art.11 comma 1 c- quater del D.P.R 31.8.199 , n.394 Regolamento di
attuazione
del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo luglio 1998 , n.286 ( di seguito indicato come “R.A.) nel
testo inserito dall’art.11 del regolamento approvato con D.P.R. 18.10.2004 ,
n.334.
Permesso di soggiorno per investitori-
New
Il disegno di legge di bilancio 2017 appena avviato dal Governo alla Camera
dei Deputati , prevede una modifica al Testo Unico sulle leggi
dell’immigrazione con l’aggiunta di un articolo dedicato a “Ingresso e soggiorno
per investitori”.
Si proverà cosi a far diventare più attraente l’Italia per i cittadini stranieri che
hanno soldi da spendere e far fruttare o destinare a qualche opera buona.
L’interesse del nostro Governo è quello di aprire un canale di ingresso a quanti
vogliono investire almeno 1 milione di €uro nel capitale di un impresa italiana
o che acquistino almeno 2 milioni di €uro di nostri titoli di stato , mantenendo
impegnato l’investimento per almeno due anni.
Questi immigrati di “lusso “ arriveranno in Italia con uno speciale visto di
ingresso e avranno un permesso di soggiorno di durata biennale , rinnovabile
per altri tre anni finchè è confermato l’investimento. Potranno portare i loro
familiari.
L’ispirazione nasce dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione Europea,si legge nella relazione che accompagna il ddl di Bilancio 2017- si è voluto
facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari che stabilisce una
disciplina di favore per l’attraziobne di investitori nel territorio dello Statto.
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Lo stesso trattamento riguarderà i filantropi che impegnano almeno 1 milione
di €uro per progetti di pubblico interesse.
Schede operative del permesso di soggiorno CE lungo
periodo
DI
SOGGIORNO
UE
PER
SOGGIORNANTI
DI
LUNGO
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente ai
cittadini extra UE di permanere in Italia a tempo indeterminato.
Il cittadino può fare ingresso nel territorio in Italia in esenzione di visto per ;
svolgere ogni attività lecita, subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino italiano e
svolgere qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata salvo quelle
espressamente vietate agli stranieri, anche se il permesso di soggiorno di
lunga durata è rilasciato da un altro Paese dell’Unione Europea;
Accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto;
Partecipare alla vita pubblica locale con le forme e nei limiti previsti dalla
vigente normativa;
Possono richiederlo:
Titolare di permesso di soggiorno in corso di validità esclusi i casi previsti
dall’art.9 comma 3 del D.Lgs.n.286/98.
Titolare di riconoscimento lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria in
Italia
(D.Lgs. n.12 del 13.2.2014 pubbl. G.U. 24.2.2014 Direttiva UE 2011/52/UE)
Non possono richiederlo chi possiede il permesso di soggiorno per:
Studio; formazione professionale;protezione temporanea;motivi umanitari;
permesso di soggiorno di breve durata;
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PERMESSO
PERIODO
Requisito del reddito:
Le soglie di reddito per accedere all’ambito “ permesso Ue lungo soggiornanti
di lungo periodo variano di anno in anno.
Occorre dimostrare di avere un reddito superiore
dell’assegno sociale ( anno 2016) di € 5.824,91:
annuo
5.824,91 richiedente;
8.737,36 (richiedente + 1 familiare);
11.649,82 (richiedente + 2 familiari);
11.649,82 (richiedente + 2 o più figli minori di anni 14);
14.562,27 (richiedente + 3 familiari);
14.562,27 (richiedente + 1 familiare + 2 o più minori di anni 14);
17.474,73 (richiedente + 2 familiari + 2 o più figli minori di 14 anni );
20.407,66 (richiedente + 3 familiari + 2 o più figli minori di 14 anni
- Alloggio idoneo dimostrabile con il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del proprio Comune in bollo nel quale si attesta il n.di
persone idonee ad abitare l’alloggio e comunque non deve superare il numero
dei componenti del nucleo familiare ( tranne per il ricercatore scientifico);
- Superamento del test di lingua italiana o essere in possesso di un diploma
conseguito in Italia equiparazione minima livello A2; (tranne per il ricercatore
scientifico);
- Di essere regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni
dimostrabile con i precedenti permessi di soggiorno o certificazione rilasciata
dai Comuni di attuale e precedente residenza (in bollo);
- Dichiarazione (ai sensi del DPR 447 in materia di autocertificazione) nella
quale sia attesta di essere esente da condanne penali in Italia e di non essere
iscritto nel casellario giudiziale italiano;
-Costo del permesso di soggiorno elettronico di € 200,00 + il pagamento
dell’importo aggiuntivo di € 200,00 (decreto del Ministero dell’economia del
6.10.2011- in G.U. n.304 del 31/12/2011).
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€
€
€
€
€
€
€
€
all’importo
PROCEDURA
Inoltrare l ‘istanza tramite il KIT/POSTE in distribuzione presso gli uffici di
Poste Italiane con “Sportello Amico”.
Dopo l’invio , ll’ufficio rilascia al richiedente la lettera di convocazione in
Questura con indicato il giorno e l’ora dell’appuntamento.
Il giorno indicato il richiedente deve portare:
la ricevuta del Kit/poste, passaporto in originale e la documentazione in
originale che ha inserito nel kit e procede al rilievo
delle impronte
dattiloscopiche.
CONSULTA LA PRATICA
FAMILIARI
La richiesta può essere estesa al coniuge e ai figli minori conviventi e può
essere presentata anche dallo straniero coniuge o figlio minore o dai genitori
conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato membro
dell’Unione Europea residente in Italia;
Dal 9/12/2010 le richieste di rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo sono subordinate al superamento del Test
Italiano
AGGIORNAMENTO
Nascita dei figli in Italia: certificato di nascita con l’indicazione paternità e
maternità;
Figli nati all’estero con età inferiore ai 14 anni senza il visto per il
ricongiungimento familiare: certificato di nascita con l’indicazione paternità
e maternità (se rilasciato dalla competente Autorità estera devono essere
tradotti e legalizzati e validati dall’Autorità Consolare Italiana , salvo
diversamente disposto da accordi internazionali;
Nuovo passaporto: fotocopia dei nuovo passaporto con i dati;
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Il richiedente straniero può collegarsi al sito : poliziadistato.it -> sezione
stranieri->consulta il permesso-> digitare la password indicata nella ricevuta
delle Poste e conoscere lo stato della pratica e quando è possibile ritirare il
titolo di soggiorno.
Variazioni anagrafiche: dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza
consolare del paese di origini attestante che le nuove generalità appartengono
alla stessa persona;
Richiesta di permesso di soggiorno UE per il figlio ultraquattordicenne
già iscritto sul Permesso di soggiornoUE /Carta di soggiorno del
genitore : Permesso di soggiorno UE Slp/Carta di soggiorno ( del genitore o
affidatario dove il minore è inserito); Passaporto originale+Copia solo pagine
scritte e timbrate; codice fiscale ;copia del certificato di residenza e Stato di
famiglia; Cud /Dichiarazione dei redditi del genitore o affidatario garante;
Diploma di scuola media se in possesso.
DUPLICATO
-Denuncia di smarrimento o furto;
-Fotocopia delle pagine del passaporto con dati e scadenza;
-Fotocopia del documento smarrito o rubato;
-Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
CASI DI PERDITA DEL TITOLO:
-Permanenza all’estero per un periodo superiore ad 1 anno
-Aver riportato condanne penali e di
essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
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In caso di smarrimento o furto:
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per
motivi familiari
Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a
condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere al proprio mantenimento , in ragione del loro stato di salute che
comporti invalidità totale;
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultra- sessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute.
Allegare sia in caso di rilascio e rinnovo
Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte/retro);
Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare garante;
Fotocopia del passaporto ( pagine con dati e scadenza);
Documentazione attestante il grado di parentela o coniugio.****(I certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono tradotti,
legalizzati
e
validati
dall’autorità
Consolare
italiana,
salvo
diversamente disposto da accordi internazionali);
Fotocopia dell’ultimo CUD del familiare garante – La condizione di familiare a
carico può risultare dalla dichiarazione dei redditi in caso non emergesse dalla
dichiarazione dei redditi, ufficio stranieri della Questura può richiedere la
dichiarazione che lo straniero inoltro al datore di lavoro per la richiesta di
detrazioni fiscali;
Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato dal proprio Comune con
apposita dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati
dalle norme sull’immigrazione”;
Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato Comune di residenza
competente per territorio;
Autocertificazione della situazione penale e dei carichi pendenti;
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(art.9 D. Lgs n.286/98, introdotto dall’articolo 1,comma22,lettera i della Legge
n,94/2009))
marca da bollo (tariffa vigente);
Esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A 2
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46
In caso di iscrizione di figlio minore di 14 anni, nato in Italia ma non ancora
inserito sul permesso, aggiungere il certificato di nascita con l’indicazione dei
genitori
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Fotocopia dell’allegato del permesso di soggiorno del minore ;
Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare garante;
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente
(vedi tabella n.2) riportanti i dati anagrafici dello straniero;
Codice fiscale
Fotocopia dell’ultimo CUD del familiare garante – La condizione di
familiare a carico può risultare dalla dichiarazione dei redditi in caso non
emergesse dalla dichiarazione dei redditi, ufficio stranieri della Questura
può richiedere la dichiarazione che lo straniero inoltra al datore di lavoro
per la richiesta di detrazioni fiscali;
Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato con l’indicazione
“certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione “
(**)Certificato di idoneità dell’ rilasciato dal Comune di residenza;
(**)Certificazione del grado di parentela. (I certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero sono tradotti, legalizzati e
validati dall’autorità consolare italiana, salvo diversamente
disposto da accordi internazionali );ù
Diploma di scuola media se in possesso;
1 marca da bollo con tariffa vigente;
Attestazione del pagamento del permesso di soggiorno elettronico €
30.46
(**) non è richiesto per i figli gia iscritti sul permesso di soggiorno UE /carta
di soggiorno del genitore o affidatario
Il regolamento Ce 380/2008 modifica il regolamento Ce 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, ed eleva i requisiti tecnici dei permessi di soggiorno,
con riferimento alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, inserendo identificatori biometrici per
creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il titolare, al fine di evitarne l’utilizzo fraudolento.
Nell’ambito di quest’azione di armonizzazione delle discipline degli Stati membri di rilascio dei documenti di
soggiorno a cittadini di Paesi terzi, estende in modo obbligatorio il principio “una persona – un documento”,
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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per
motivi familiari – figli minori ultraquattordicenni
già applicato dalla maggioranza degli Stati. L’Italia, in ritardo, con la legge europea 2015-2016 “Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (l. 122/2016),
recepisce in modo integrale tale principio.
Per questo l’articolo 10 della l. 122/2016 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori
stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Per lo stesso motivo viene abrogato il secondo
comma dell’art. 31 dlgs. 286/98, in quanto stabiliva solo al compimento del 14° anno di età il rilascio al
minore, in precedenza iscritto nel permesso del genitore, di un autonomo permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità
illimitata, salvo revoca nei casi tassativamente indicati dalla direttiva Ce 109/2003.
In alcuni casi può essere soggetto ad aggiornamento (rinnovo passaporto, variazioni anagrafiche e di stato
civile, etc.). L’art. 17 c. 2 del dpr 394/99 stabilisce che, qualora sia utilizzato come documento di
identificazione personale, le fotografie devono essere aggiornate ogni 5 anni. Non vi è quindi un obbligo
specifico di aggiornamento al compimento del 18° anno di età
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Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte e retro);
Fotocopia del passaporto + COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE;
Codice fiscale;
Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione;
Iscrizione CCIAA;
Partita IVA;
Matricola INPS( se in possesso);
Certificato di residenza e stato di famiglia in bollo con l’indicazione “certificato
rilasciato
per
i
procedimenti
disciplinati
dalle
norme
sull’immigrazione“;
Certificazione di residenza storica maturata (ultimi 5 anni);
Attestazione di idoneità dell’alloggio rilasciata dall’ ufficio tecnico del Comune
di residenza (entro sei mesi dal rilascio) se convivente in un nucleo familiare;
Autocertificazione della propria situazione penale e dei carichi pendenti;
1 marca da bollo con tariffa vigente;
Certificato di nascita del figlio minore di anni 14 , nato in Italia e non ancora
inserito sul Pds.
Esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A 2.
Attestazione del pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di €
30.46;
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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
per lavoro autonomo
Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte/retro );
Fotocopia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE TIMBRATE E SCRITTE ;
Fotocopia della Comunicazione di assunzione UNILAV o INPS (per i domestici);
Fotocopia dell’ultimo CUD o della dichiarazione dei redditi .In caso di lavoro
domestico è necessaria la dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro
degli importi erogati nell’anno e tutti i bollettini INPS pagati nell’anno;
Certificato di residenza e stato di famiglia in bollo con l’indicazione “certificato
rilasciato
per
i
procedimenti
disciplinati
dalle
norme
sull’immigrazione“;
Certificazione di residenza storica maturata (ultimi 5 anni);
Attestazione di idoneità dell’alloggio rilasciata dall’ ufficio tecnico del Comune
di residenza (entro sei mesi dal rilascio) se convivente in un nucleo familiare;
Autocertificazione della propria situazione penale e carichi pendenti;
n.2 buste paga;
marca da bollo con tariffa vigente;
esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A2;
Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di € 30.46
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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
per lavoro subordinato anche domestico a tempo
determinato o indeterminato
Carta di soggiorno UE per familiare di cittadino comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato membro superiore a 3 mesi
( artt.2 e 10 D.lgs 30/2007 e succ. modif.)
Validità 5 anni




Il coniuge
Il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un unione registrata sulla base
della legislazione di uno Stato membro , qualora la legislazione dello Stato membro
ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione italiana.
I discendenti diretti(figli) propri o del coniuge o del patner di eta inferiore ai 21 anni , o i
discendenti diretti (figli) , maggiori di anni 21 a carico;
Gli ascendenti diretti(genitori) a carico e quelli del coniuge ( suoceri) o del partner;
-Modulo 209 compilato (al rinnovo, modulo 210);
-Nr. 4 fotografie formato tessera;
-Nr.1 marca da bollo (tariffa vigente);
-Copia delle pagine scritte del passaporto scritte e timbrate in corso di validità
(Alla presentazione allo sportello deve essere esibito il passaporto originale)
Originale e copia del precedente permesso (solo in caso di rinnovo);
Copia del documento attestante il rapporto di parentela col cittadino
comunitario/italiano (se proveniente dall’estero, tradotto e legalizzato
dall’Autorità consolare italiana nel Paese di origine), da presentare in originale
allo sportello(**) salvo che il parente cittadino comunitario/italiano sia diverso
da quello del primo soggiorno;
coniuge: certificato di matrimonio;
partner : documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell’Unione;
figli: estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di
nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel
Paese di provenienza; se figli del coniuge di cittadino comunitario, occorre
anche il certificato di matrimonio tra il cittadino comunitario e il coniuge
straniero;
genitori: estratto dell’atto di nascita del cittadino comunitario con indicazione
di paternità e maternità;
ascendenti del coniuge (suoceri) o del partner : estratto dell’atto di nascita del
coniuge straniero con indicazione di paternità e maternità e certificato di
matrimonio tra il cittadino comunitario e il coniuge straniero, se trattasi di
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Primo rilascio e rinnovo-Allegare
N.B. I certificati anagrafici devono riportare l’indicazione: certificato rilasciato
per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione
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partner documentazione ufficiale attestante l’esistenza dell’unione con il
cittadino UE;
7. Comunicazione di ospitalità; (se si tratta di rinnovo, il richiedente deve
presentare il proprio certificato di residenza e stato di famiglia o
autocertificazione)
8. Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del
coniuge cittadino italiano, o copia dell'attestato di regolare soggiorno rilasciato
dal Comune di residenza in Italia se cittadino dell’Unione Europea non italiano;
9. Certificato (o autocertificazione)
di residenza e stato di famiglia del
cittadino italiano/comunitario rilasciati dal proprio Comune ( con l’indicazione in
N.B.) o dell’Unione Europea, se non si evince già dal documento di identità;
10. Certificato (o autocertificazione )di cittadinanza italiana o dell’Unione
Europea se non si evince dal documento di identità;
11. Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o CUD del familiare dell’Unione
Europea o del coniuge da cui risulti la disponibilità di risorse sufficienti per sé e
per i familiari (art. 7 lett. b D. Lgs 30/2007);
11.1per i genitori , nonni, figli maggiori di anni 21 e suoceri , dichiarazione dei
redditi (Mod.730) del familiare italiano/ comunitario o del coniuge da cui il
familiare risulti a carico , ovvero dichiarazione del datore di lavoro relativa alle
detrazioni CUD per familiari a carico.
12. Fotografie, passaporto, atto di nascita, ospitalità, sono necessari anche per
ciascun figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o
successivamente l’iscrizione sul permesso.
Si ricorda che dal 3 febbraio 2015 è stato attivato un nuovo sistema gestisce
gli appuntamenti concernenti i seguenti titoli di soggiorno:
affari, cure mediche, gara sportiva,minore età , giustizia, status di apolide(1°
rilascio) , integrazione minore, invito famiglia ex art.19, volontario, familiare
cittadino UE, motivi umanitari, asilo politico, (richiesta di rinnovo) ,coesione
familiare in deroga con permesso soggiorno . scaduto da piu’ di 60gg.
La funzionalità dell’agenda sara accessibile all’Ufficio Immigrazione attraverso
il Portale Questure , ed ai Patronati, attraverso il Portale Immigrazione;
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La Questura avrà competenza esclusiva per la fissazione degli appuntamenti
per il “ primo rilascio e “ duplicato” mentre per il rinnovo o aggiornamento,
sarà discrezione dello straniero avvalersi degli altri sportelli abilitati.
Il test di conoscenza della lingua italiana
Ai fini della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo(ex carta di soggiorno).
Il Decreto 4 giugno 2010 fissa le modalità di svolgimento del test di
conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo previsto dall’art.9
del D.lgs.vo 25.7.1998 n.286 e Testo Unico.
minori ultraquattordicenni che frequentano la scuola secondaria di primo grado
(“media”) o la scuola di secondo grado (“superiori”) inserendo nel Kit il
certificato di frequenza scolastica.
straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico
derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestante mediante
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
stranieri in possesso di un titolo di soggiorno conseguito in Italia (diploma di
scuola secondaria di primo e secondo grado) oppure certificati di frequenza a
corsi universitari, master, dottorati;
stranieri in possesso di un attestato di frequenza di un corso di italiano
conseguito nelle sedi abilitate che certifichi la conoscenza della lingua italiana
almeno al livello “A2” compresi i certificati rilasciati dal CTP che attestino il
possesso di un livello almeno A2.
minori di anni 14.
ultraquattordicenni che richiedono un proprio permesso CE, essendo iscritti nel
permesso CE del genitore.
Chi ha inviato il Kit postale entro 8.12.2010 (data di spedizione).
Possessori di una carta di soggiorno cartacea o permesso CE
(anche con validità 5 anni) e fa l’aggiornamento.
elettronico
gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art.27 co.1 lett.a),c),d),q), del T.U.
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Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 9.12.2010 a tutti gli
stranieri che chiedono il rilascio
del permesso di soggiorno Ce
per
soggiornanti di lungo periodo tranne a:
gli stranieri inabili all’apprendimento per motivi medico-sanitari (in caso di
invalidità è sufficiente la dichiarazione della Commissione , negli altri casi deve
essere dichiarato da struttura sanitaria pubblica)
gli stranieri con riconoscimento del livello almeno A2 “nell’ambito dei crediti
maturati con l’accordo di integrazione”
gli stranieri titolari di protezione internazionale;
stranieri che svolgono attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati
dal Ministero dell’Istruzione , dell’università e della ricerca di cui il d.lgvo
31.12.2009 n.213
Lo straniero ha la facoltà di procedere alla prenotazione del test di lingua
italiana
sul
sito
del
Ministero
del’Interno
www.testitaliano.it
indipendentemente dalla richiesta di permesso di soggiorno Ce lungo
soggiornanti, tale facoltà è possibile, in quanto solo nel caso di superamento
del test richiede il titolo sopraindicato.
Nel caso di mancato superamento del test è possibile fare un ulteriori richieste
La Prefettura competente invierà una lettera raccomandata al richiedente entro
60 gg indicando giorno, ora e luogo del test.
Il test è svolto presso i Centri Eda della provincia territorialmente competente
sottoindicati.
In caso di irregolarità o mancanza dei requisiti, il sistema invia al richiedente
una comunicazione con l’indicazione dei requisiti mancanti, per consentire la
rettifica.
Attenzione: L’applicativo associa ogni domanda al Centro Eda sulla base del
CAP (codice di avviamento postale).
Si raccomanda la massima precisione, non sono possibili spostamenti o
compensazioni con altri Centri Eda.
Si raccomanda di inviare una sola domanda per ogni richiedente perché
l’applicativo non blocca l’invio di più domande.
Esito del test
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Modalità operative
L’esito del test viene comunicato entro 10 gg dalla scuola alla Prefettura (non
allo straniero) e questa lo rende disponibile on- line alla Questura, che nel
frattempo si occupa della verifica dei requisiti e dei documenti allegati al Kit.
Per controllare l'esito del test di italiano per il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario collegarsi al
sito del Ministero dell'Interno http://testitaliano.interno.it ed accedere alla
propria area riservata.
Istruzioni
1. Nella parte sinistra della pagina iniziale inserire gli elementi di
identificazione dell’utente:
e-mail utilizzata come identificativo utente nel sistema telematico del
Ministero dell'Interno per la richiesta di partecipazione al test
password utilizzata per accedere al sistema telematico del Ministero
dell'Interno per la richiesta di partecipazione al test e cliccare su "Invia".
2. Nella pagina "Servizi disponibili", che si aprirà dopo l'inserimento di e-mail e
password, cliccare a sinistra su "Domande"
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In caso di non superamento del test si devono attendere 90 gg dall’esito e
inoltrare un’altra richiesta on line con la stessa procedura iniziale.
3. Nella tabella centrale, visibile successivamente, cliccare sull'icona "lente
d'ingrandimento" in corrispondenza del nome dell'utente in "Azioni"
Centri E.D.A. della Provincia di Bergamo
italiana
abilitati al test di lingua
ALBANO SANT’ALESSANDRO –c/o Istituto Comprensorio via Dante Alighieri
Tel.035-4541767
TREVIGLIO CTF Treviglio –Verdellino c/o Scuola T. Grassi via Sen. Colleoni 2
Tel.0363-49459
COSTA VOLPINO c/o Istituto Comprensorio via A.Moro 2Tel.035-970375
BERGAMO PETTENI c/o Istituto Comprensorio “G.D. Petteni via Buratti n.2
Tel.035-342094 /3395488874
BERGAMO DONADONI c/o Istituto Comprensivo “E.Donadoni” via T.Tasso
14,24121
Tel. 035.232589
PONTE SAN PIETRO C/O Istituto Comprensivo , via Piave 15
Tel.035.611196
e.mail : [email protected]
ZOGNO (CTP Bergamo Redona Zogno) c/o Istituto Comprensivo via G.Marconi
5
Tel.0345.91142
e.mail :[email protected]
ALBINO (ctp di Costa Volpino –Clusone-Albino) c/o ISIS “Romero” via A.Moro
51
Tel.035.751389
e.mail : [email protected]
VILLONGO c/o Istituto Comprensivo via Volta 1
Tel. 345.7959197 e.mail :[email protected]
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Ufficio Stranieri
4. Consultare l'esito del test di italiano nella tabella che sarà visualizzata
Ufficio Stranieri
TORNA ALL’INDICE
Pag. 117 di 166
CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI
LUNGO PERIODO RILASCIATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL’UNIONE EUROPEA, A PERMESSO DI SOGGIORNO ITALIANO
Le facoltà concesse dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (la cosiddetta "carta di soggiorno"), rilasciato da un altro Stato
membro dell’Unione Europea sono considerate dall’articolo 9bis del T.U.
sull’immigrazione, introdotto dal d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della
Direttiva Europea n. 2003/109/CE.
È opportuno segnalare che il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4285 del
2009, ha evidenziato che “lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi
della direttiva 109/2003/CE, non è riconosciuto fuori dall’Italia, ai cittadini
stranieri in possesso di una carta di soggiorno stampata su supporto
cartaceo.”. Il Ministero dell’Interno ha poi emanato ulteriori circolari
sull’argomento ed in particolare si segnala la circolare del 16 febbraio 2010.
Cosa è consentito:
La norma prevede che il cittadino straniero in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro, può chiedere di soggiornare in Italia per più di tre mesi al fine di:
esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma;
frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
dei mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno.
Pag. 118 di 166
Ufficio Stranieri
Conversione permesso di soggiorno
La CONVERSIONE è subordinata al meccanismo delle quote flussi
stabilite dal D.P.C.M.
La possibilità di svolgere attività lavorativa, è però subordinata al sistema delle
quote. In Italia, infatti, uno straniero titolare di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in un latro Stato membro, può
svolgere attività lavorativa secondo quanto previsto dal T.U. in materia di
lavoro subordinato ed autonomo ossia, attraverso il meccanismo delle quote
flussi.
Allo straniero quindi, viene richiesta la “conversione” del permesso CE e viene
rilasciato un altro da parte della Questura. In merito al tipo di permesso di
soggiorno rilasciato, il Ministero dell’Interno nella circolare citata, del 16
febbraio 2010, ha specificato che “Dalla semplice lettura dei disposti normativi
in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un
permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo”.
Perché possa infatti essere rilasciato un permesso di lunga durata, lo straniero
dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 9 del T.U.:
5 anni di soggiorno in Italia;
disponibilità del reddito;
Alloggio;
I familiari
L’articolo 9 bis prevede che anche i familiari dello straniero titolare del
permesso di soggiorno CE, che siano già in possesso di un valido titolo di
soggiorno, rilasciato dallo Stato membro possano seguire il familiare in Italia, e
qualora abbiano i presupposti ed i requisiti per il ricongiungimento familiare,
possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Se lo straniero risulta pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
il permesso sarà rifiutato e, se rilasciato, verrà revocato.
TORNA ALL’INDICE
Pag. 119 di 166
Ufficio Stranieri
Il decreto flussi del 2013, prevede la possibilità di convertire 1.000 permessi
CE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e 250 permessi CE in
permessi per lavoro autonomo.
PARTE TERZA: I VISTI
Stati soggetti all’obbligo
Norme sui visti e sull’ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio
Shenghen.
ELENCO STATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL VISTO
Afghanistan
Cuba
Laos
Algeria
Domenica
Lesotho
Angola
Domenica
Libano
Antiguae Barbuda (Repubblica)
Liberia
Arabia Saudita
Egitto
Libia
Armenia
Emirati Arabi
Madagascar
Azerbaijan
Eritrea
Malati
Bahamas
Etiopia
Maldive
Bangladesh
Ex
–Repubblica Mali
Barbados
Iugoslava di
Marianne del Nord
Belize
Macedonia
(Isole)
Benin
Fiji
Marocco
Bhutan
Gabon
Marshall (Isole)
Bielorussia
Gambia
Mauritania
Bolivia
Georgia
Mariutius
Bosnia
– Ghana
Micronesia
Erzegovina
Giamaica
Mongolia
Botswana
Gibuti
Mozambico
Burkina Faso
Giordania
Namibia
Burundi
Grenada
Nepal
Cambogia
Guinea
Niger
Camerun
Giunea Bissau
Nigeria
Capo Verde
Guinea
Oman
CentroAfrica
Equatoriale
Pakistan
(Repubblica)
Guyana
Palau
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e
Grenadine
Salomone (Isole)
Samoa Occidentali
(Isole)
Sao
Tome’
e
Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sud Africa
Sudan
Suriname
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Pag. 120 di 166
Ufficio Stranieri
Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia , devono esibire alle
frontiere la prevista documentazione, che giustifichi la motivazione e la durata
del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati
mezzi finanziari e le condizioni di alloggio.
In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Il visto deve essere
richiesto presso le rappresentanze diplomatiche e Consolari Italiane nel paese
di residenza.
Ciad
Cina
Colombia
Comore (Isole)
Congo
(Repubblica
Democratica
Congo
Brazzaville)
Corea del Nord
Costa d’Avorio
Haiti
India
Indonesia
Iran
Iraq
Kazakistan
Kenia
Kirghistan
Kiribati
Kuwait
Papua-Nuova
Guinea
Peru’
Qatar
Repubblica
Federale
di
Iugoslavia (Serbia
e Montenegro)
Ruanda
Russia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Uzekistan
Vanuatu
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbawe
LISTA DEI PAESI ESENTI DALL’OBBLIGO DEL VISTO PER SOGGIORNI
DI DURATA MAX 90GG (TURISMO- MISSIONE- AFFARI- INVITO E GARA
SPORTIVA)
Andorra
Argentina
Australia
Brasile
Brunei
Canada
Cile
Corea
del
Sud
Costa Rica
El Salvador
Giappone
Guatemala
Honduras
Israele
Malesia
Messico
Monaco
Nicaragua
Nuova
Zelanda
Panama
Paraguay
Singapore
Stati Uniti
Uruguay
Venezuela
Documenti da inoltrare alla Rappresentanza Diplomatica Italiana del
Paese di appartenenza dell’ospite per la richiesta del visto
Fidejussione bancaria;
Copertura assicurativa (valida per l’area Schengen);
Domanda di visto da parte dell’ospite residente all’estero;
Lettera di invito dell’ospitante residente in Italia;
Pag. 121 di 166
Ufficio Stranieri
La Moldavia da giugno 2014 è esente visto ; Ucraina e Georgia è in corso il negoziato con l’UE.
Russia in sospeso ;
Lettera di ospitalità dell’ospitante residente in Italia;
Biglietto andata/ritorno;
Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per
l’ingresso in Italia
1
partecipante
269,60
44,93
2
o
partecipanti
212,81
26,33
51,64
25,82
36.67
206,58
27,89
22.21
118,79
17,04
+
Timbri Schengen apposti sul passaporto all’ingresso e all’uscita della
frontiera aeroportuale italiana
Pag. 122 di 166
Ufficio Stranieri
classe
di
durata
del
viaggio
Da 1 a 5 gg.quota fissa
Da 6 a 10 gg quota a
pers.giorn.
Da 11 a 20 gg :quota
fissa
quota giornaliera
Oltre i 20 gg :quota fissa
Quota
giornaliera
a
persona
Pag. 123 di 166
Ufficio Stranieri
TORNA ALL’INDICE
Allegato n 3 alla circolare MAE n.14 del 24.10.2001
Alla cortese attenzione del
Ufficio Consolare Visti
Lettera d’invito
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..
nato/a il………………………………a……………………………………………….
di nazionalita’………………………residente a……………………………….prov………..
in via…………………………………n……………c.a.p………..tel………………..
consapevole delle conseguenze previste dall’art.12,comma 1, del Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) che dispone:”salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque compie attivita’ dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione del presente testo unico e’ punito con la
reclusione fino a tre anni e con una multa fino a lire trenta milioni.”
con la presente comunica di voler invitare per motivi di turismo
Il/la cittadino/a straniero/a ………………………………………………………………………..
Nato/a il………………………………….a………………………………………………………………………….
Di nazionalità …………………………residente a …………………………….prov……………
In via …………………………………………………….n……..cap…………..tel……………….
Per il periodo dal …………………………………………………………………………………..
A motivo di …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Pag. 124 di 166
Ufficio Stranieri
occupazione/professione…………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara inoltre
di
avere
con
la
stessa
parentela/amicizia/altri…………………………….
persona
legami
di
di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine
seguente
attività
lavorativa
( )
non svolge attività lavorativa
e trae mezzi di sussistenza
da
………………………………….
di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la
suddetto/a cittadino/a straniero/a
di aver messo a disposizione in favore della persona suindicata a titolo di
garanzia economica , sotto forma di fidejussione bancaria , la somma di €
……………………………….
presso l’Istituto bancario …………………………………………………………………..
agenzia n………. sita in …………………………………………………………………..
Allega alla presente l’originale della relativa ricevuta bancaria
Il sottoscritto in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata
dal/la cittadino /a straniero /a provvederà a
fornigli /le alloggio presso l’abitazione /altrove: ………………………………………................
sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico sanitaria da parte del/la cittadina straniero/a ,laddove questi non
abbia una propria copertura (polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Pese d’origine)
Comunicare al Commissariato di P.S. di zona, la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro le 48 ore dalla
sua entrata nel territorio nazionale , ai sensi dell’art.7 D.l.vo n.286/98 o la dichiarazione di presenza nel caso di visto per turismo.
far presentare allo straniero/a presso l’ufficio Stranieri della Questura di …………… entro 8 giorni dalla sua entrata per la richiesta del
permesso di soggiorno
assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto di ingresso e segnati sul permesso di soggiorno che lo
straniero dovrà consegnare alle auitorità di frontiera italiane all’uscita dal territorio ialiano
(
luogo)
(
data
)
____________________________________
firma del dichiarante
Si allega copia di un documento d’identita’ del dichiarante
TORNA ALL’INDICE
Pag. 125 di 166
Ufficio Stranieri
(
)
svolge
la
…………………………………………………………..
All’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in
del Consolato Generale d’Italia in
del Consolato d’Italia in
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a il ……………………………… a ……………………………………………………………
di nazionalità …………………………… residente a ………………………………. prov. ……
in via ………………………………………………. n. …… c.a.p. ………………. tel. …………..
occupazione/professione …………………………………………………………………………..
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto
Legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come
modificato dalla
Legge 30 luglio 2002 n.189, art.11, che dispone: “ Salvo che il fatto costituisca
più’ grave
reato,chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie
atti diretti a
procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti
a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha
titolo di
residenza permanente, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a
15.000 euro per ogni persona.”
con la presente comunica di volere ospitare
il/la
cittadino/a
straniero/a
………………………………………………………………………….
(nome) (cognome)
nato/a il ……………………………………… a ……………………………………………………
di nazionalità ……………………………… residente a ………………………………. prov……
in via ………………………………………………… n……….. c.a.p. …………… tel…………..
per il periodo dal …………………………………………………………………………………….
(data) (data)
a motivo di ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2 allegato n. 3 alla Circolare MAE n. 14 del 24.10.2001
Pag. 126 di 166
Ufficio Stranieri
Dichiarazione di ospitalità
Allega alla presente l’orginale della relativa ricevuta bancaria .
Il sottoscritto , in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata
dal/la cittadino/a straniero/a , provvederà a
1) fornirgli/le alloggio presso la propria abitazione sita in via
………………………………………………… n……….. c.a.p. ……………
tel…………………
2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico-sanitaria
da
parte del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria
copertura
(polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d’origine)
3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/a straniero/a
ospitato
presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio
italiano, ai
sensi dell’art. 7 del precitato D. L.vo n. 286/98 come modificato dalla Legge
189/2002
4) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto
d’ingresso,
ai sensi del comma 1 dell’Art.1 della Legge n.68 del 28.05.2007
(luogo)
(data)
(firma del dichiarante)
Si allega copia di un documento d’identità del dichiarante
Pag. 127 di 166
Ufficio Stranieri
Il sottoscritto dichiara inoltre
1) di avere con la stessa persona legami di parentela / amicizia / altri:
………………………
(precisare)
2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine
[ ] svolge la seguente attività lavorativa:………………………………………………………….
[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da
……………………………..
3) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la
suddetto/a
cittadino/a straniero/a
4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo
di garanzia
economica, sotto forma di “fidejussione bancaria”, la somma di euro
………………….
..... presso l’Istituto bancario
……………………………………………………………………….. agenzia n…………, sita
in ……………………………………………………………………...
TORNA ALL’INDICE
Pag. 128 di 166
Ufficio Stranieri
Dichiarazione di presenza
AMBASCIATA D’ITALIA
Domanda di visto per gli Stati Schengen
Modulo gratuito
Foto
1.
Cognome/cognomi
Ad uso esclusivo
dell'ambasciata
2.
Cognome/cognomi alla nascita (cognome /cognomi precedenti)
Data
domanda:
Nome
4.
Data di nascita (anno, mese, 5.
Numero
giorno)
(facoltativo)
6.
carta
di
identità Fascicolo
esaminato da:
Luogo di nascita e Stato
Documenti
giustificativi:
7.
Cittadinanza/cittadinanze
attuali
9.
Sesso
o Maschile o Femminile
11.
di
Cognome del padre
8.
Cittadinanza di origine (cittadinanza o
Passaporto
alla nascita)
valido
o
Mezzi
di
sostentamento
10.
Stato civile
o Invito
o Non coniugato o Coniugato o Separato o
Mezzi
di
o Divorziato
trasporto
o Vedovo o Altro:
o
Assicurazione
malattia
o Di altro tipo:
12.
Cognome della madre
13.
Tipo di passaporto:
o Passaporto nazionale o Passaporto diplomatico o Passaporto di servizio o
Documento di viaggio
(Convenzione del 1951) o Passaporto per stranieri o Passaporto per marittimi
o Documento di viaggio di altro tipo (specificare):
14.
Numero
passaporto
Ufficio Stranieri
3.
della
del 15.
Rilasciato da
16.
Data del rilascio 17.
Valido fino a
18.
Se soggiorna in uno Stato diverso dallo Stato di origine è autorizzato a
Pag. 129 di 166
rientrare in detto Stato?
o No o Sì (numero e validità)
* 19. Occupazione attuale
Visto :
o Rifiutato
o Concesso
* 20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e
indirizzo dell'istituto di insegnamento
24.
22.
Tipo di visto: o 23.
Visto:
Transito aeroportuale
o o
Individuale
Transito
o Soggiorni di Collettivo
breve durata
o
Soggiorni di lunga durata
Numero di ingressi richiesti
25.
Durata del soggiorno
o C
o D
o D+C
Visto
chiesto
per:
.........
giorni
o Uno o Due o Multiplo
Numero
ingressi:
26.
Altri visti (rilasciati negli ultimi tre anni) e rispettivo periodo di o 1 o
validità
Mult.
27.
In caso di transito, è titolare dell'autorizzazione di ingresso per lo Stato
di destinazione finale?
o No o Sì, valido fino a:
Autorità che
rilascia:
* 28. Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen
di
2
Valido da ….......
………..
a …………………………
Valido per
……………………..
…….
* I familiari dei cittadini dell'UE o SEE (coniuge, figlio o ascendente a carico) non
devono rispondere ai quesiti indicati con * .
Essi devono presentare la documentazione comprovante i loro vincoli familiari.
29.
Scopo del viaggio
o Turismo o Affari o Soggiorno presso la famiglia o amici
o Ufficiale o Motivi sanitari
o Di altro tipo (specificare):
30.
Data di arrivo
Ad uso esclusivo
o Cultura/Sport dell'ambasciata
* 31. Data di partenza
*32. Frontiera dello Stato del primo * 33. Mezzi di trasporto
ingresso o rotta di transito
* 34. Cognome dell'ospite o nome dell'impresa negli Stati Schengen e persona
di contatto dell'impresa ospite.
Altrimenti indicare il nome dell'albergo o
l'indirizzo provvisorio negli Stati Schengen
Cognome dell'ospite o nome dell'impresa
o
Ufficio Stranieri
21.
Destinazione
principale
Caratteristiche del
visto:
o VTL
o o A
o B
Telefono e fax
Pag. 130 di 166
Indirizzo completo
Indirizzo di
elettronica
posta
* 35. A carico di chi sono le spese di viaggio e le spese di soggiorno?
o Mio o Ospite/ospiti o Impresa ospite
Dichiarare le modalità e presentare
i documenti giustificativi:
* 36. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno
o Contanti o Travellers cheques o Carte di credito
tipo:
o Assicurazione di viaggio e/o malattia. Valida fino a :
Cognome del coniuge
38.
Cognome del coniuge alla
nascita
39.
Nome del coniuge
40.
Data di nascita 41.
Luogo di nascita
del coniuge
del coniuge
42.
Figli (Le domande devono essere presentate separatamente per ciascun
passaporto)
Cognome
Nome
Data di nascita
1
2
3
43.
Dati anagrafici del cittadino dell'UE o SEE di cui è a carico. Alla domanda
rispondono soltanto i familiari dei cittadini dell'UE o SEE
Cognome
Data di nascita
Nome
Cittadinanza
Numero
passaporto
del
Vincolo familiare:
del cittadino dell'UE o SEE
44. Sono informato del fatto e accetto che i miei dati anagrafici che figurano nel
presente modulo di domanda di visto siano comunicati alle autorità competenti
degli Stati Schengen e, se necessario, trattati dalle stesse, ai fini dell'esame
della mia domanda di visto. Tali dati potranno essere introdotti e archiviati in
basi di dati alle quali possono avere accesso le autorità competenti dei singoli
Stati Schengen.
Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda
m'informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e
a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità
del diritto nazionale dello Stato interessato.
Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed
esatti.
Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della
domanda o l'annullamento del visto già concesso nonché possono comportare
Pag. 131 di 166
Ufficio Stranieri
37.
o Alloggio o Di altro
azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato Schengen che ha in
trattazione la domanda.
Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati Schengen allo scadere del visto, se
concesso.
Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni
necessarie per l'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. La mera
concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora non soddisfi le
condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione
di Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni
d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo
degli Stati Schengen.
45.
Domicilio d'origine
46.
Luogo e data
Telefono
48.
Firma (per i minori firma
del titolare dell'affidamento, del
tutore)
TORNA ALL’INDICE
Ufficio Stranieri
47.
Pag. 132 di 166
PARTE QUARTA: DOCUMENTI CORRELATI
Il certificato igienico sanitario e/o idoneità di alloggio
Le nuove norme in materia di immigrazione , previste dal Regolamento
Attuativo del Testo Unico, hanno introdotte modifiche sostanziali rispetto alle
normative pre-vigenti in materia di certificazione comunale attestante il
possesso di un alloggio idoneo.
La certificazione di idoneità di un alloggio è necessaria per :






per sottoscrivere un contratto di soggiorno all’ UTG-Prefettura (flussi);
il permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
per il permesso di soggiorno per familiare al seguito;
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
il permesso di soggiorno per coesione familiare;
permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo”.
Essa costituisce un attestazione molto importante e delicata, il cui mancato
rilascio, può seriamente compromettere l’assunzione di un lavoratore straniero
o il rilascio della carta di soggiorno per sé e i propri familiari conviventi.
Nel caso di badanti conviventi con il datore di lavoro non puo’ essere richiesto
il certificato di idoneita’ alloggiativa
La certificazione deve essere considerata uno strumento importante di governo
dei flussi immigratori finalizzata ad accertare l’esistenza di un alloggio idoneo,
nel quale il lavoratore straniero e gli eventuali familiari ricongiunti possono
iniziare il proprio percorso di inserimento sociale nella realtà locale, nella piena
legalità e nel riconoscimento dei diritti che ne discendono.
Pag. 133 di 166
Ufficio Stranieri
E’ un certificato che attesta che la sistemazione alloggiativa dello straniero è
conforme alle norme igienico sanitarie nonché determina l’ idoneità abitativa.
Riferimenti normativi
Legge 30 luglio 2002 n.189 «Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo» e in particolare l’art.6 ove è previsto il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato e che il datore di lavoro attui la garanzia di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
Il Dpr del 18 ottobre 2004 n.334 “Regolamento modifiche ed integrazioni al
decreto Presidente della Repubblica 31.8.1999 n.394 in materia di
immigrazione;
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8.3.2005 n.9
avente per oggetto –DPR 18.10.2004 n.334 concernente “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al DPR 31.8.1999 N.394, in materia di immigrazione
“previsto dall’art.34 comma 14, della legge Bossi/Fini “Sportello Unico per
l’Immigrazione –Ulteriori immediate indicazioni“ che prevede nelle istruzioni
per l’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura
-Utg- il rilascio dell’idoneità alloggiativa da parte del Comune.
La normativa regionale , a cui fa rinvio l’art.29 comma 3, lettera a del
decreto legislativo n.286/1998 per la determinazione dei parametri minimi
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, è stata abolita, con l’art.1 c.19
della legge 94/2009.
La legge 15/7/2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” in
vigore dall’8.8.2009.
La Circolare n.7170 del 18.11.2009 -Decreto Ministeriale
5.7.1975 del
Ministero della Sanità.
La Circolare specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà
fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5.7.1975
che stabilisce i requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione e
che precisa anche i requisiti minimi di superfici degli alloggi, in relazione al
numero previsto degli occupanti” .
Una recentissima circolare della Prefettura di Bergamo –Ufficio territoriale del
governo-Sportello Unico per l’Immigrazione datata 18.2.2014 ha ulteriormente
rafforzato i parametri sotto indicati nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti.
Superficie per abitante
1 abitante = 14 mq;
2 abitanti = 28 mq;
3 abitanti = 42 mq;
4 abitanti = 56 mq;
per ogni abitante successivo =10mq
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Ufficio Stranieri
Competenza specifica al rilascio del certificato di conformità igienico sanitaria
nonché idoneità alloggiativa è degli uffici comunali in particolare l’ufficio di
edilizia privata o ufficio tecnico
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona = 9 mq
Stanza da letto x 2 persone =14 mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona =28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone =38 mq (comprensivi del bagno)
Aereazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione
meccanica.
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento
condizioni climatiche lo rendano necessarie.
ove le
La verifica della documentazione e il sopralluogo viene eseguito dal
tecnico dell’Ufficio Edilizia Privata, del comune sede dell’immobile.
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Ufficio Stranieri
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere un’altezza minima di:
2.79 mt derogabili a 2.55 mt per i comuni montani;
2.40 mt per i corridoi, i bagni,i disimpegni e i ripostigli.
MARCA
DA BOLLO
€ 16,00
All’Ill.mo Sindaco della Città di Seriate
c.a. Sportello Unico per l’Edilizia
Attestazione n. ____________________
Oggetto: Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggio e/o di stato conservazione e
manutenzione.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________
residente in ___________________Via/Viale/P.za/Corso_________ n. _____
c.f._________________________________tel._____________________________________
a
titolo
di
________________________________________________________
(proprietario/locatario/ospite del proprietario/ospite del locatario),
il certificato di idoneità dell’alloggio sito in Seriate, al piano _________ del fabbricato posto in
Via/Viale/P.za/Corso __________________________________________________, n. _____
ed identificato catastalmente al fg. ______ mapp. ____________ sub. ________
Allega:
estremi pratiche edilizie: _________________________ ;
copia della licenza d’uso (Certificato di agibilità);
copia certificato di conformità impianto idro/termosanitario (legge 46/90);
copia certificato di conformità impianto elettrico (legge 46/90);
copia del libretto manutenzioni caldaia;
copia schede catastali;
copia atto di proprietà e/o contratto d’affitto registrati;
dichiarazione di stabile ospitalità;
copia documento d’identità del richiedente;
ricevuta versamento € 70,00 per diritti di segreteria come da bollettino allegato.
n.2 marche da bollo.
n. totale delle persone che alloggiano nell’unità immobiliare oggetto di richiesta: _________ ;
numero della precedente Attestazione di Idoneità Alloggio _________________ ;
Dichiara che la presente richiesta viene presentata per i seguenti motivi:
Richiesta di ricongiungimento familiare con ________________________________________;
Richiesta case popolari (nel Comune di _______________________);
Richiesta/rinnovo del/della Permesso/Carta di soggiorno;
Altro _______________________________________________________________________
.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento ai sensi del D.Lgv.
196/2003.
Seriate, addì _________________
IL RICHIEDENTE
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Ufficio Stranieri
CHIEDE
Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento
di beni immobili,rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta,entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in
cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100 .
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Pag. 137 di 166
Ufficio Stranieri
Art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.
Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato
Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.91
Durata della validità della dichiarazione di ospitalità
Non esiste una durata prevista dalla legge per la dichiarazione di presenza di
cui all’art.7 T.U. 286/98, nè la stessa può essere considerata un certificato
avente validità semestrale.
La dichiarazione vale fino al mutare della situazione di fatto.
In fase di rinnovo del permesso di soggiorno , l’ufficio Immigrazione della
Questura di Bergamo richiede l’iscrizione anagrafica e la produzione del
certificato anagrafico con apposita diciutura” certificato rilasciato per i
procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
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Ufficio Stranieri
Riservato per i cittadini comunitari
Dichiarazione del proprietario dell’alloggio nei riguardi del conduttore
Comunicazione di cui all’art. 7 Lgs. 25/07/1998 n° 286
All’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ___________________________Nome _______________
nato/a ______________il
M
F
__________ cittadino/a _____________________
residente
nel
Comune
di
____________in
Via/Piazza
_____________
______________n°______
( solo per gli stranieri )
titolare di Permesso di Soggiorno n° _____________ rilasciato da ______________________
il _______________
__
a
titolo
personale
quale
Legale
_______________________________________
Rappresentante
della
Società
( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ___________ PRESSO
( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL ____________
un
bene
immobile
sito
in
Comune
di
________________________n°_____
allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
__________________
Via/Piazza
( 3 ) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL ____________
lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività
lavorativa nell’ immobile sito in Comune di__________________________ Via/Piazza
___________________________________n°_____
Cognome ________________________ Nome _____________________
M
F
nato/a a___________il ____________________ cittadino/a ___________________________
residente nel Comune di ( per coloro che sono già residenti in Italia )
________________________in Via/Piazza ___________________________ titolare di:
Passaporto______________rilasciato
da
______________________il
__________________________
Permesso di Soggiorno n°____________ rilasciato da ______________________ il
_______________
Carta
di
Soggiorno_______________
rilasciato
da
__________________________________________
Altro
(
specificare
)
___________________________________________________________________
Data_
_________________
Firma del/la dichiarante
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Ufficio Stranieri
la propria residenza
un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di
____________________________________
in
Via/Piazza_______
n°
____________
lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per la
Provincia di Bergamo i Sindaci, salvo presenza di Commissariato di PS e per il Comune capoluogo direttamente
alla Questura) nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286.
Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Bergamo
(Ufficio Immigrazione).
La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi
ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione
ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero ( in pratica ogni qual volta si
compila la dichiarazione n° 2 ).
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per
ricevuta dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata
postale di invio).Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere
accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso.
Ufficio Stranieri
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Comunicazione di cui all’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 91
All’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
M
___________________________Nome
F
nato/a
a_____________________
___________________________
il
________________________________
________________________
cittadino/a
residente nel Comune di ______________________
in Via/Piazza _______________
______________n°______
( solo per gli stranieri )
titolare di Permesso di Soggiorno n° _____________ rilasciato da ______________________
il _______________
__
a
titolo
personale
quale
Legale
_______________________________________
Rappresentante
della
Società
( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ___________ PRESSO
( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL ____________
un
bene
immobile
sito
in
Comune
di
________________________n°_____
allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
__________________
Via/Piazza
( 3 ) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL ____________
lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività
lavorativa nell’ immobile sito in Comune di__________________________ Via/Piazza
___________________________________n°_____
Cognome __________________ Nome ______________________________
M
F
nato/a a___________il ____________________ cittadino/a _______________________
residente nel Comune di ( per
_____________________________
coloro
che
sono
già
residenti
in
Italia
)
in Via/Piazza ___________________________ titolare di:
Passaporto______________rilasciato
da
______________________il
__________________________
Permesso di Soggiorno n°____________ rilasciato da ______________________ il
_______________
Carta
di
Soggiorno_______________
rilasciato
da
__________________________________________
Altro
(
specificare
)
___________________________________________________________________
Data_______________________Firma del/la ichiarante
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Ufficio Stranieri
la propria residenza
un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di
____________________________________
in
Via/Piazza_______
n°
____________
lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
uesta comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per la
Provincia di Bergamo i Sindaci, salvo presenza di Commissariato di PS e per il Comune capoluogo direttamente
alla Questura) nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286.
Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Bergamo
(Ufficio Immigrazione).
La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi
ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione
ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero ( in pratica ogni qual volta si
compila la dichiarazione n° 2 ).
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per
ricevuta dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata
postale di invio).Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere
accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso.
Ufficio Stranieri
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Modello Unificato LAV sostituisce il Mod. Q (contratto di
soggiorno)
Obblighi da parte del datore di lavoro:
Garantire una sistemazione alloggiativa conforme ed idoneo ai parametri
previsti per legge, sia a carico del datore di lavoro o con decurtazione dello
stipendio del lavoratore.
Il certificato di idoneità dell’alloggio, deve essere richiesto all’Ufficio TecnicoEdilizia Privata del Comune di residenza e allegato al fascicolo del lavoratore.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore extracomunitario una copia
della carta dei valori, della cittadinanza e della integrazione.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere con il lavoratore un atto di impegno nei
confronti dello Stato italiano, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione forzata.
Obblighi da parte del lavoratore extracomunitario:
Ogni variazione di residenza con un nuovo certificato di idoneità alloggiativa
deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro da parte del
lavoratore.
Moduli sono scaricabili dal sito: www.cliclavoro.gov.it
Modulo Unificato LAV
Attraverso questo modulo tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi
settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di
somministrazione), adempiono all’obbligo di comunicazione per l'assunzione
dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di
Pag. 143 di 166
Ufficio Stranieri
In seguito alle modifiche introdotte dalla Circolare del 28.11.2011 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle innovazioni introdotte nel
sistema delle comunicazioni obbligatorie modello UNILAV , con il recepimento
del principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione,
variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti, il modello LAV sostituisce il Mod. Q –Contratto di
Soggiorno.
Ufficio Stranieri
lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati, nonchè per il distacco e il
trasferimento del lavoratore.
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Allegato A
UNIFICATO-LAV
assunzione (formato .pdf - 353 kb)
proroga (formato .pdf - 353 kb)
trasformazione (formato .pdf - 366
kb)
cessazione (formato .pdf - 355 kb)
LAVORO DOMESTICO
assunzione (formato .pdf - 567,8 kb)
proroga (formato .pdf - 568,02 kb)
trasformazione (formato .pdf - 571,45
kb)
cessazione (formato .pdf - 570,05 Kb)
Apprendistato
Modello COB/D-Assunzione Apprendista (formato .pdf - 350 Kb).
Il modulo, compilato a cura delle agenzie per il lavoro, è valido per tutte le
tipologie di rapporti di somministrazione:
inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione
trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
trasferimento del lavoratore in missione;
cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
cessazione anticipata della missione.
Allegato B
UNISOMM
assunzione (formato .pdf - 358 kb)
proroga (formato .pdf - 346 kb)
trasformazione (formato .pdf - 347 kb)
cessazione (formato .pdf - 347 Kb)
Modulo Unificato URG
Tramite questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione
dei lavoratori in caso di urgenza dovuto a esigenze produttive; entro il primo
giorno utile la comunicazione sarà completata con l'invio del Modulo Unificato
LAV.
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Ufficio Stranieri
Modulo Unificato SOMM
In caso di malfunzionamento del servizio informatico, il modulo Unificato URG
può essere utilizzato, in forma cartacea, per fare la comunicazione sintetica
d’urgenza al fax server (848 800 131) del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Modello UniURG (formato .pdf - 608,23 Kb).
Modulo Unificato VARDATORI
Questo modulo deve essere utilizzato per comunicare le eventuali variazioni
della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o ramo di essa. Deve essere
inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è
registrato.
VAR-DATORI
variazione della Ragione Sociale (formato .pdf - 310 Kb)
Trasferimento (formato .pdf - 340Kb)
Modulo modifica ragione sociale e anagrafica. Da utilizzarsi qualora il datore di
lavoro modifichi la propria ragione sociale e/o la sede legale e/o la sede
operativa, oppure riscontri errori nell'anagrafica aziendale. (Documento in
formato MS Word 50 Kb)
Modulo modifica dati anagrafici lavoratori.
Modulo rettifica dati di comunicazione inviata con posta raccomandata o fax
899.606028.
TORNA ALL’INDICE
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Ufficio Stranieri
Allegato C
PARTE QUINTA: CITTADINANZA ITALIANA
RIFERIMENTI NORMATIVI



Legge 5 febbraio 1992 n.91 .Nuove norme sulla cittadinanza;
DPR 12 ottobre 1993 n.572 Regolamento di esecuzione
DPR 18 aprile 1994 n.362 –Regolamento dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana
Artt. 9 e 16 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.1992) aggiornata con
la legge 15.7.2009 n.94 recante “Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza”.
DPR 28 dicembre 2000 n.445 artt.46 e 47 contestuali dichiarazioni
sostitutive come modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n.183
leggi speciali:
CITTADINANZA : indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in
particolare uno status, denominato civitatis , al quale l’ordinamento giuridico
ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della
costituzione dello Stato unitario ed è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992,
n.91.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo alcune modalità:





Acquisto automatico per filiazione /discendenza“iure sanguinis”
Acquisto automatico per nascita sul territorio“ iure soli”
Acquisto a domanda
Naturalizzazione
Riconoscimento in base a leggi speciali
La normativa sulla cittadinanza si rivolge a :
 Coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono
riacquistarla;
 I discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il
possesso della cittadinanza;
 Gli stranieri che intendono acquistarla
Pag. 147 di 166
Ufficio Stranieri









Lett.a) allo straniero con 3 anni di residenza legale, nato in Italia o
figlio/discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per
nascita;.
Lett.b) allo straniero con 5 anni di residenza legale successivamente
all’adozione , per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino/a
italiano/a;
lett.c) per lo straniero che ha prestato servizio, (anche all’estero), per 5
anni alle dipendenze dello Stato italiano;
lett.d) al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se
risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
lett.e).all’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno
5 anni anni nel territorio italiano –combinato disposto art.16, comma 2;
Lett.f)allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni +1 giorno
nel territorio italiano;
ll provvedimento finale è adottato con decreto del Ministero dell’Interno

La cittadinanza può essere richiesta dagli stranieri che sono in possesso di
determinati requisiti previsti dall’ art.5 della citata legge n.91/92 ( Mod.A)
Quando :
 E’ stato contratto matrimonio con un cittadino/a italiano/a , avere la
residenza legale da almeno 2 anni in Italia dopo il matrimonio ( ridotto a
1 anno in presenza di figli nati o adottati in costanza di matrimonio) o 3
anni di residenza all’estero e la permanenza del rapporto di coniugio fino
all’adozione
del
provvedimento.
ll provvedimento finale è adottato con decreto del Prefetto
:
Pag. 148 di 166
Ufficio Stranieri
Concessione della cittadinanza ( Mod. B) per i casi diversi
dal matrimonio
Stop ai modelli cartacei con il sistema informatizzato curato dal
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione- direzione centrale
per i Diritti civili , la Cittadinanza e le Minoranze .
Dal 18.5.2015 è stato messo a punto
dal Dipartimento,
l’invio
telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.
I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento
della fase di inserimento nel sistema informatico “SIcitt” e nella
scomparsa di modelli cartacei
Il richiedente compila
la domanda, utilizzando le credenziali di
accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato , e la
trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento di
riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine
( atto di nascita e certificato penale tradotti e legalizzati dall’ Autorità
diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione) e
alla ricevuta all’avvenuto pagamento del contributo di € 200,00
previsto dalla legge n.94/2009.
Dal 18 giugno stop alle richieste cartacee, le domande di cittadinanza
sia per residenza che per matrimonio si spediscono solo on line
attraverso
il
sito
del
Ministero
dell’Interno:
https//cittadinanza.dlci.interno.it
Pag. 149 di 166
Ufficio Stranieri
COSA DEVE FARE IL CITTADINO
N.B.: I documenti di NASCITA E PENALE dovranno essere opportunamente
legalizzati. Sono previste due ipotesi:
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (Anguilla, Antigua E Barbuda,
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados,
Belarus, Belgio, Belize, Bermude, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei,
Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia,
Falkland, Federazione Russa, Figi, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Inghilterra, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Hong Kong, Irlanda, Isola Tonga,
Isole Del Canale, Isole Vergini, Israele, Kazakistan, Kiribati, Lesotho, Lettonia,
Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta,
Manserrat, Marshall, Mauritius, Messico, Moldova, Namibia, Norvegia, Nuova
Zelanda, Olanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia , Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Saint Christopher E Nevis, Saint Vincent, Salomone, Samoa
Occidentali, San Marino, Santa Lucia, Sant’elena, Serbia Montenegro,
Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti D’america, Sud Africa,
Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Turchia, Turche E Caiche, Ucraina,
Ungheria, Vanuatu, Venezuela, Zimbawe) la legalizzazione deve essere
effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli Affari Esteri o il
Ministero dell’Interno.
La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.
I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso
una delle seguenti autorità: - Autorità diplomatica o consolare italiana presente
nello Stato di origine; - Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine
presente in Italia; - Traduttore ufficiale del Tribunale di Parma che ne attesti,
con le formalità previste, la conformità al testo straniero.
Per i Paesi non aderenti alla convenzione dell’Aja la legalizzazione deve essere
effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli affari esteri o il
Ministero dell’Interno e, successivamente all’Ambasciata o Consolato italiani
presenti nello Stato di origine che abitualmente provvedono anche alla
traduzione dei suddetti documenti. I documenti dovranno altrimenti essere
tradotti in lingua italiana da una delle seguenti autorità: Autorità diplomatica o
consolare del Paese di origine presente in Italia; Traduttore ufficiale del
Tribunale di Parma che ne attesti con le formalità previste la conformità al
testo straniero.
ATTENZIONE: Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono
essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella
documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale
Pag. 150 di 166
Ufficio Stranieri
DOCUMENTI DA LEGALIZZARE
l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse
generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e
chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti. Qualora vi siano
discordanze sul luogo di nascita, l’attestazione consolare dovrà riportare le
medesime precisazioni.
L’attestazione consolare dovrà essere legalizzata presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico di questa Prefettura.
E’ necessario comunicare tempestivamente alla Prefettura eventuali
cambiamenti di domicilio o di residenza.
Informazioni sull’iter della procedura:
La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo
della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il
Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il
decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il
cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare
giuramento presso il Comune di residenza.
N.RICHIEDENTI
Solo il richiedente
1 familiare-moglie
per ogni figlio
REDDITO
€ 8.263,31
€ 11.362,05
€
516,00
TORNA ALL’INDICE
Pag. 151 di 166
Ufficio Stranieri
Requisiti reddituali per l’istanza di cittadinanza italiana.
Elenco dei documenti richiesti all’interessato/a in merito all’istanza di
cittadinanza italiana per i casi diversi dal matrimonio ( Modello B)
Nota bene-:Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1
(esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e 2) devono essere legalizzati dall’Autorità
diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni
previste da accordi internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente
tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità
diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del
funzionario straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le
esenzioni previste da accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da
un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero
3) per le sole colf e badanti: se il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD e si è esonerati anche dalla
presentazione del Modello UNICO, presentare la fotocopia delle dichiarazioni, rilasciate dal datore di lavoro e
accompagnate da una fotocopia di un suo documento di identità, dalla quale risulti l'ammontare del reddito
annuo percepito negli ultimi 3 anni (vedere nota 2 ai quadri D e D1, alla pagina 5 di questo Modello B);
4) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini
dell'Unione europea, indicato alla pagina 2 di questo Modello B;
5) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano (Carta di identità, Patente, etc.);
6) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto,
dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell’Unione europea), di un
documento d’identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a;
Di questo Modello B e dei documenti ti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali
e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti ai punti dall’1 al 6
dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio (non fronte-retro), in formato A4 e sciolte
(non spillate).
7) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020,
intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. - CITTADINANZA, con la causale “CITTADINANZA CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94”.
DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI
I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o
rifugiato. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato
presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle
dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza,
l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria
responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.
IMPORTANTE: PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ
VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ
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1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme;
Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata
registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a
meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il
certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.
2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali
(escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e
l’abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
(nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI
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Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio
(Mod.A)
Ai sensi della legge n.94 del 15.7.2009 in vigore dall’ 8.8.2009.
dopo il matrimonio
dopo tre anni dalla
(se non vi è stato
e se non è in corso
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana va inoltrata
attraverso
il
sito
del
Ministero
dell’interno
:
https.//cittadinanza.dlci.interno.it dove bisogna registrarsi, compilare
i moduli e allegare i file scannerizzati di un documento di identità, dei
certificati di nascita e penale e della ricevuta di versamento del
contributo
di 200€. Indispensabile anche una marca da bollo
telematica di 16€
Se interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei
coniugi, l’istanza verrà rigettata in quanto il rapporto di coniugio deve
permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da
parte del Ministero dell’interno.
E’ possibile autocertificare lo stato di famiglia , la residenza
e
comunque il possesso dei requisiti della domanda da parte dell’ufficio
( questo vale anche per i cittadini comunitari).
E’ stato introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per tutte le
istanze che verranno presentate oltre la data di entrata in vigore della predetta
legge.
Quali documenti servono
Atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel
modello di domanda;
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Quando si ottiene
se si è coniuge di un cittadino italiano;
se si risiede legalmente in Italia da almeno due anni
(ridotto a 1 anno in presenza di figli, anche adottivi);
se si risiede all’estero, è possibile presentare domanda
data del matrimonio, alla competente Autorità Consolare
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
la separazione legale).
Formale domanda al Ministero italiano affinché dia il suo parere sull’acquisto
della cittadinanza italiana ( vedi Modello A);
ATTENZIONE: non puoi acquistare la cittadinanza per matrimonio se:
sei stato condannato per uno dei delitti contro la personalità internazionale ed
interna dello Stato o per un delitto contro i diritti politici del cittadino;
sei stato condannato per un delitto non colposo (cioè compiuto con volontà)
per il quale la legge preveda una pena di base non inferiore, nel massimo, a
tre anni di reclusione;
sei stato condannato per un reato non politico ad una pena detentiva superiore
ad un anno da parte di una Autorità Giudiziaria straniera, quando la sentenza
sia stata riconosciuta in Italia;
sussistono, nel tuo caso specifico, comprovati motivi relativi alla sicurezza della
Repubblica.
La cittadinanza per matrimonio è conferita con decreto del Ministro
dell’Interno, che deve essere registrato dalla Corte dei conti.
Se non sussistono tali circostanze, definite “ostative”, l’acquisto della
cittadinanza italiana NON è una semplice concessione, bensì un vero e proprio
diritto soggettivo.
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Certificato Penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi ove abbia
vissuto, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute
nel modello di domanda;
Titolo di soggiorno;
Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente
contenenti i dati anagrafi dello straniero;
Atto integrale dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso cui è
stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio;
autocertificazione di stato di famiglia ;
autocertificazione /i storico/i di residenza ;
autocertificazione di cittadinanza italiana del coniuge ( se la cittadinanza è
stata acquisita, nel documento dovrà essere indicata la data in cui è diventato
cittadino italiano);
Ricevuta del versamento del contributo di 200,00 € sul c /c 809020 intestato al
Ministero dell’Interno D.L.C.I.–Cittadinanza ( il bollettino è disponibile presso
tutti gli Uffici Postali)
Fotocopia delle dichiarazioni dei redditi o Cud degli ultimi 3 anni;
E le vecchie domande?
La recente circolare del 6 agosto 2009 diramata dal Ministero dell’Interno detta
una disciplina particolare, distinguendo tra le istanze presentate prima dell’8
agosto 2009 e quelle presentate successivamente a tale data.
Le istanze per le quali risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del
procedimento, quindi presentate da oltre due anni, dovranno concludersi con
un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avendo
acquisito,
il
coniuge
straniero,
un
pieno
diritto
soggettivo.
Inoltre dovrà essere presentata tutta la documentazione in originale che nella
domanda era stata autocertificata (certificati di residenza, famiglia,
dichiarazioni reddituali, ecc, ecc.).
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Alle istanze presentate prima dell’introduzione delle modifiche e da non oltre
due anni, dovranno applicarsi le nuove regole: il possesso da parte del
richiedente della residenza legale in Italia
da almeno due anni dopo il
matrimonio e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del
provvedimento.
Elenco dei documenti richiesti all’interessato/a in merito
all’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio (ex
Modello A)
Nota bene - Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1
(esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e 2) devono essere legalizzati dall’Autorità
diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni
previste da accordi internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in
lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomaticoconsolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario
straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le esenzioni previste da
accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti
con le formalità previste la conformità al testo straniero.
3) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini
dell'Unione europea, indicato alla pagina 2 di questo Modello A;
4) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano (Carta di identità, Patente, etc.);
5) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto,
dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell’Unione europea), di un
documento d’identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a;
Di questo Modello A e dei documenti ti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali
e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti ai punti dall’1 al 5
dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio (non fronte-retro), in formato A4 e sciolte
(non spillate).
6) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto
corrente postale n. 809020, intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. CITTADINANZA, con la causale “CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94”.
DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI
I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o
rifugiato. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato
presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle
dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza,
l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria
responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.
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1)certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme;
Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata
registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a
meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il
certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.
2)certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali
(escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e
l’abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
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Chi ha chiesto la cittadinanza italiana può controllare via internet a che punto è la sua
domanda. Basta collegarsi al sito del ministero dell’Interno.
Chi ha presentato la sua domanda di cittadinanza online, secondo la nuova
procedura entrata vigore lo scorso maggio, deve accedere con il nome utente e la
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password utilizzati in quell’occasione.
Deve quindi cliccare su “Cittadinanza” (è nella colonna a sinistra) e poi su “Visualizza
Stato della Domanda”:
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cartacea in prefettura secondo la vecchia procedura, deve invece fare qualche
passaggio in più. Innanzitutto, deve registrarsi:
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Chi invece utilizza il sito per la prima volta, perché ha presentato la domanda
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Quindi, una volta ottenuti nome utente e password, entrare nel sistema, cliccare su
“Cittadinanza” e poi su “Primo accesso alla domanda”:
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Ora deve associare la domanda cartacea alla propria utenza. Per farlo, basta inserire
cognome, nome e data di nascita, il numero della pratica (quello che segue i codici
k10/C o k10)., la prefettura e la data di presentazione, quindi ricopiare i caratteri di
controllo e cliccare su "Cerca la domanda".
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Se i dati sono corretti si visualizzerà il messaggio: “Associazione Avvenuta con
Successo”. Da questo momento in poi, per sapere a che punto è la propria pratica,
basterà entrare nel sistema, cliccare su “Cittadinanza” e poi su “Visualizza Stato della
Domanda”.
Sul sito del ministero dell'Interno, infine, è possibile anche visualizzare tutte le
comunicazioni ricevute dalla Prefettura o dal consolato italiano (per chi ha presentato la
domanda all’estero) . Basta accedere al sistema, cliccare su “Cittadinanza” e quindi su
“Comunicazioni”:
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Questionario di valutazione e gradimento dei servizi
offerti dall’Ufficio Stranieri.
1) Sesso
◊ Maschio
◊ Femmina
2) Nazionalità
◊ Extra CEE
◊ Europea
◊ Italiana
3) Fascia di età
◊<18
◊
18-29
◊ 30-49
◊ 50-69
◊ >70
◊Seriate
◊ provincia BG
◊fuori provincia BG
5) Quali servizi offerti utilizza di piu’?
◊ informazione
◊ consulenza giuridica
◊ modulistica generica
◊ pratiche
◊ consul. sito internet
◊ punto offerte lavoro
6) Consulta e /o naviga nel sito internet dell’ufficio stranieri?
◊ si
◊ no
◊ non ho internet
7) Ritiene che i contenuti del sito internet dell’ufficio stranieri siano
utili?
◊ si
◊ no
◊ non so
8) Esprima un giudizio sugli orari di apertura al pubblico
◊ Insufficente
◊ Sufficiente
◊Buono
◊ Ottimo
◊ Eccellente
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4) Residenza
1
2
3
4
5
cortesia
◊
◊
◊
◊
◊
chiarezza
◊
◊
◊
◊
◊
disponibilità
◊
◊
◊
◊
◊
pazienza
◊
◊
◊
◊
◊
efficienza
◊
◊
◊
◊
◊
problem solving
◊
◊
◊
◊
◊
10) Ritiene gradevoli e confortevoli gli spazi a disposizione nell’ufficio
stranieri?
◊ si
◊ no
◊ non so
11) Come giudica complessivamente i servizi offerti ;
1=Insufficiente
1
2
3
4
5= ottimo
5
◊
◊
◊
◊
◊
La invitiamo a scrivere qui di seguito consigli e suggerimenti soprattutto se
ha espresso un giudizio inferiore o uguale a 2 nella risposta precedente
________________________________________________________
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I dati raccolti dal presente questionario verranno letti con attenzione e
considerati al solo scopo di migliorare i servizi .
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9) Come giudica l’operatore sotto i seguenti aspetti
1=Insufficiente
5= Ottimo