U fficio S tra n ie ri
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Ufficio Stranieri Aggiornato GENNAIO 2017 Pag. 1 di 166 Presentazione La stesura del manuale nasce da un percorso di progettualità iniziato tra l’Ente Citta’ di Seriate e l’Osservatorio dell’Immigrazione di Bergamo nell’anno 2010. Esso contiene molteplici procedimenti amministrativi le cui le nozioni fondamentali provengono da una disciplina fra le più vaste della nostra legislazione le cd.”leggi sull’immigrazione”. La preparazione, la stesura e l’aggiornamento delle schede sono in linea con le linee guida del legislatore, preparate con una scrittura semplice, adatta a tutti gli operatori e agli utenti. Buona lettura L’ufficio stranieri Pag. 2 di 166 Ufficio Stranieri Ci auguriamo che il manuale sia un utile strumento di consultazione. PARTE PRIMA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.................................................................5 Definizione......................................................................................................................................5 Procedure.........................................................................................................................................8 Elenco dei documenti da produrre.................................................................................................13 Modulistica……………………………………………………………………………………….17 Enti abilitati alla ricezione delle pratiche di ricongiungimento familiare.....................................22 Modulistica di autocertificazione..................................................................................................24 PARTE SECONDA: I TITOLI DI SOGGIORNI E RIFERIMENTI NORMATIVI.......................27 Scheda normativa dei vari titoli di soggiorno................................................................................27 Tabella di riferimento per l’applicazione degli importi aggiuntivi per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno –in vigore dal 30.1.2012...........................................................................31 Istanze da presentare tramite Kit-Poste.........................................................................................32 Titoli di soggiorno e schede operative-flussi.................................................................................37 Permesso di soggiorno in Italia denominato “Carta blu”..............................................................37 Permesso unico per lavoro.............................................................................................................39 Permesso di soggiorno per lavoro subordinato..............................................................................41 Permesso di soggiorno per lavoro stagionale................................................................................44 Permesso di soggiorno per lavoro pluriennale-stagionale.............................................................48 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo................................................................................49 Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione............................................................53 Flussi..............................................................................................................................................56 Permesso di soggiorno per tirocinio formativo o formazione professionale.................................60 Permesso di soggiorno per motivi di famiglia...............................................................................62 Permesso di soggiorno – motivi di famiglia minore ultraquattordicenne.....................................65 Permesso di soggiorno per affidamento temporaneo....................................................................67 Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di cittadini italiani conviventi.....................70 Permesso di soggiorno per coesione familiare in deroga..............................................................72 Permesso di soggiorno per attesa occupazione..............................................................................73 Permesso di soggiorno per asilo politico.......................................................................................75 Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.........................................................................78 Permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea........................................................80 Il titolo di viaggio..........................................................................................................................86 Domanda di rilascio/rinnovo del titolo di viaggio.........................................................................83 Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana.................................................................89 Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche...................................................................91 Permesso di soggiorno per assistenza minori................................................................................93 Permesso di soggiorno per integrazione di minore.......................................................................94 Permesso di soggiorno per affidamento o tutela...........................................................................95 Permesso di soggiorno umanitario per donna vittima di violenza domestica...............................96 Permesso di soggiorno per attività sportiva...................................................................................97 Permesso di soggiorno per residenza elettiva................................................................................98 Schede operative del permesso di soggiorno CE lungo periodo.................................................100 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari....................104 Pag. 3 di 166 Ufficio Stranieri ARGOMENTI CONTENUTI NEL MANUALE Pag. 4 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari – figli minori ultraquattordicenni.......................................................................................................................106 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo..................108 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato anche domestico a tempo determinato o indeterminato.........................................................................109 Carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea – Validità 5 anni..........................................................................110 Il test di conoscenza della lingua italiana....................................................................................113 Conversione permesso di soggiorno............................................................................................118 PARTE TERZA: I VISTI................................................................................................................120 Stati soggetti all’obbligo..............................................................................................................120 Allegato n 3 alla circolare MAE n.14 del 24.10.2001.................................................................124 Dichiarazione di ospitalità...........................................................................................................126 Dichiarazione di presenza............................................................................................................128 Domanda di visto per gli Stati Schengen.....................................................................................129 Domanda di visto per gli Stati Schengen.....................................................................................129 PARTE QUARTA: DOCUMENTI DIVERSI ...............................................................................133 Il certificato igienico sanitario e/o idoneità di alloggio...............................................................133 Modello attestazione idoneità alloggiativa..................................................................................127 Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato.......................................................................137 Art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286..................................................................................................137 Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato.......................................................................138 Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.91............................................138 Comunicazione di cui all’art. 7 Lgs. 25/07/1998 n° 286.............................................................139 Comunicazione di cui all’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 conv. legge 18.5.1978 n. 91...........141 Modello Unificato LAV sostituisce il Mod. Q (contratto di soggiorno).....................................143 Allegato A...................................................................................................................................145 Allegato B....................................................................................................................................145 Allegato C....................................................................................................................................146 PARTE QUINTA: CITTADINANZA ITALIANA........................................................................147 Cittadinanza italiana per residenza..............................................................................................149 Elenco dei documenti richiesti per i casi diversi dal matrimonio .............................................152 Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.............................................................154 Elenco dei documenti richiesti per matrimonio .........................................................................157 Consultazione in Internet dello stato della pratica.......................................................................159 Questionario di valutazione e gradimento dei servizi offerti dall’Ufficio Stranieri.................165 PARTE PRIMA: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Definizione Il Ricongiungimento familiare consente ad un cittadino straniero non appartenente alla C.E. di ricongiungersi con i parenti più stretti e tenere unita la sua famiglia. Fonte normativa. (L.94/2009 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”,D.Lgs.160/2008 modif. ed integr. al D.Lgs 5/2007 recante attuazione alla direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare). permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo; permesso di soggiorno (con durata non inferiore ad un anno) per i seguenti motivi: lavoro subordinato; lavoro autonomo; studio; motivi religiosi; motivi familiari; asilo politico; protezione sussidiaria; attesa cittadinanza;ricerca scientifica; Per quali familiari è previsto: coniuge maggiorenne non legalmente separato; partner ( unito civilmente); figlio minore non coniugato (anche del coniuge o nati fuori matrimonio) a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute con invalidità accertata al 100%; genitori a carico ultra sessantacinquenni qualora non vi siano altri figli nel Paese di origine a provvedere al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute; genitori a carico qualora non vi siano altri figli/e nel paese di origine; Documentazione utile da produrre (vedi allegato 1 pag.13-14-15) Pag. 5 di 166 Ufficio Stranieri Chi può richiederlo: Il/la cittadino/a titolare di: Requisiti reddituali L’importo è calcolato sulla base dell’assegno sociale INPS Anno 2017 (5.824,91 €) N°. familiari da ricongiungere Reddito richiesto 1 2 3 4 5 6 ogni persona in più 2 o piu figli<14 anni 1 familiare e 2 o + figli <14 anni 2 familiari e 2 o + figli <14 anni € € € € € € € € € € 8.737,36 11.649,82 14.562,27 17.474,75 20.387,21 23.299,67 2.912,46 11.649,82 14.562,27 17.474,73 Il reddito del richiedente può essere integrato anche con quello di un familiare convivente. Di seguito qualche esempio di calcolo: Dichiaran te + n.1 + n.1 + n.2 o+ + n. 2 familiare figlio figli familiare >14 anni <14 anni <14 anni > 14 anni € 5.824,91 € 2.912,46 € 5.824,91 €2.912,46 Totale soglia € 5.824,91 € 11.649,82 € 5.824,91 € 2.915,46 € 5.824,91 €5.824,9 1 €5.824,9 1 €5.824,9 1 € 8.737,36 € 8.737,37 € 14.562,27 €5.824,9 1 € 17.474,75 Pag. 6 di 166 Ufficio Stranieri (tenendo conto di eventuali familiari a carico già presenti) Queste regole non valgono in due casi: nel caso in cui il ricongiungimento di 2 figli di età inferiore a 14 anni; nel caso in cui il ricongiungimento di 2 o più familiari viene richiesto dal titolare del titolo di soggiorno per protezione sussidiaria; In questi casi è sempre richiesto un minimo di reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (x il 2016 è € 5.824,91 x 2 = € 11.649,82). Modifiche introdotte dal decreto legislativo n.160/08 del 3.10.2008. Coniuge figli figli maggio ri Coniuge Figli del Solo se non coniuge. in legalment posses e Figli nati so separato. fuori di matrimon invalidi Coniuge io. tà maggiore totale n-ne. Figli non coniugati. minori genitor Esame DNA i Ultra Sessant a cinquen ni quando esistono dubbi sull’autentic ità dei documenti relativi lo stato di parentela di coniuge Assicuraz. Certificazio sanitaria ne anagrafica Per i Sono genitori richiesti e Ultra valutati sessanta dall’Ambas cinquenni ciata Italiana in fase di richiesta del visto Consenso del genitore all’estero Requisiti per l’alloggio ai UTG.18.2.2014 sensi della circolare Prefettura di Bergamo – Pag. 7 di 166 Ufficio Stranieri Un esempio: Se il richiedente ha 3 figli di età < 14 anni e 1 > di 14 anni questo è il reddito che deve dimostrare 11.649,82 (per i 3 figli < 14 anni ) + 2.912,46 (per 1 figlio >14 anni) = € 17.474,57 Superficie utile abitabile per abitante ( escluso bagno – corridoio - cucinaverande-terrazzi) 1 2 3 4 5 abitante abitanti abitanti abitanti abitanti 14 28 42 56 66 mq mq mq mq mq Composizione dei locali Stanza da letto x 1 persona = 9 mq; Stanza da letto x 2 persone = 14 mq. 1 persona = 28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone = 38 mq (comprensivi del bagno) Altezze minime Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di: 2.79 mt derogabili a 2.55mt per i comuni montani; 2.40 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli. Aereazione Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. Procedure Procedura per via telematica Se si è in possesso dei requisiti è possibile: presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando il modello S scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno: www.interno.it; tramite i patronati o alcuni sportelli comunali attivi dal 1° febbraio 2005; Pag. 8 di 166 Ufficio Stranieri Per gli alloggi mono-stanza Le modalità per la compilazione del Modello S si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line del Ministero dell’Interno. Procedere alla compilazione del modello e inviare, il sistema informativo del Ministero dell’Interno rilascia una ricevuta con la data e l’ora di invio. Lo Sportello Unico–UTG Prefettura competente per territorio, eseguito le verifiche, provvede a convocare il richiedente, fissare l’appuntamento per l’esame della documentazione; Lo Sportello Unico della Prefettura invia il nulla-osta all’Autorita’ Consolare del paese di provenienza del familiare e al richiedente viene rilasciato la “Richiesta di istanza al ricongiungimento familiare” per ogni singolo componente da ricongiungere”. A seguito dell’approvazione del “Pacchetto Sicurezza” quando sono trascorsi 180 giorni dalla richiesta di nulla osta, senza che lo Sportello Unico lo rilasci, il familiare che si vuole ricongiungere, non ha la possibilità di esibire all’Autorità Diplomatica o Consolare italiana all’estero, la copia della ricevuta della domanda per ottenere il visto d’ingresso in Italia in quanto è stato eliminato il principio del silenzio-assenso. IMPORTANTE Entro 48 ore dall’ ingresso in Italia dei ricongiunti, la persona che li ospita avrà cura di compilare il modello di ospitalità e presentarlo alla Polizia Locale del Comune dove abita o in Questura. Entro 8 gg dall’ingresso in Italia, il congiunto deve recarsi all’Utg-Prefettura (competente per territorio) per richiedere l’appuntamento al rilascio del permesso di soggiorno e sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione Procedura per la richiesta del permesso di soggiorno Il ricongiunto il giorno dell’appuntamento si presenta allo Sportello Unico della Prefettura con i seguenti documenti: Fotocopia della richiesta di istanza al ricongiungimento familiare rilasciato dal richiedente ; Pag. 9 di 166 Ufficio Stranieri Il familiare da ricongiungere ricevuto la notizia, deve produrre tutta la documentazione utile i familiari siano il coniuge, il genitore o i figli minori da presentare all’Autorità Consolare per la richiesta del visto per l’Italia. Fotocopia delle pagine del passaporto o documento equipollente (vedi tabella 2) riportanti i dati anagrafici dello straniero e il visto rilasciato dall’Autorità Consolare Italiana; Fotocopia del titolo di soggiorno del familiare richiedente il ricongiungimento familiare; Fotocopia della dichiarazione di ospitalità resa al Comando di Polizia Municipale o Questura; n.1 marca da bollo (tariffa vigente) Versamento dell’importo aggiuntivo vedi tabella 3 pag.26 La Prefettura rilascia al familiare ricongiunto il Mod.209 per la richiesta del permesso di soggiorno, il codice fiscale e tutti i documenti sopraindicati vanno spediti in busta presso uno Sportello Amico di Poste Italiane , il quale rilascia una ricevuta con indicati i codici password e userID e una ricevuta con l’appuntamento fissato in Questura per i rilievi dattiloscopici e fotosegnalamento. La Prefettura fa sottoscrivere al ricongiunto l’accordo di integrazione nel quale si impegna a raggiungere specifici obiettivi da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Dopo un congruo periodo è possibile collegarsi in internet tramite il sito www.poliziadistato.it e nella maschera iniziale alla voce “ consulta il tuo permesso di soggiorno” e inserire il codice password Es. 060…… e conoscere se il proprio permesso di soggiorno è pronto per la consegna. Successivamente un sms inviato dal sistema informativo avvisa il giorno previsto per il ritiro. Procedura per l’iscrizione anagrafica Ai sensi del D.L. del 9.2.2012 n. 5 convertito in legge il 4.4.2012 n.35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (cambio di residenza in tempo reale). Il/i familiare/i ricongiunto/i può avviare la procedura di iscrizione anagrafica nei seguenti modi: attraverso l’apposito sportello comunale del Comune di residenza; per raccomandata; per fax; per via telematica. Pag. 10 di 166 Ufficio Stranieri N.B. Se l’abitazione è cambiata rispetto a quella indicata nel nulla osta, portare la nuova idoneità di alloggio del nuovo Comune di residenza; Il/i familiare/i extracomunitario/i hanno la possibilità di effettuare la dichiarazione anagrafica attraverso la compilazione del modulo conforme a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo 25.7.1988 n.286” L’iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno: L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua l’ iscrizione anagrafica”. Procedura per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini. L’iscrizione dà diritto: alla scelta del medico di famiglia o del pediatra; all’assistenza farmaceutica (il costo delle cure medicinali è regolato dai tickets di legge); alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami) presso le strutture pubbliche e private accreditate. Documenti da portare all’ufficio SCELTA e REVOCA dell’ASL: Passaporto, codice fiscale, ricevuta postale del kit di richiesta del primo permesso di soggiorno, contratto di soggiorno sottoscritto dal lavoratore e datore di lavoro. Inoltre, all’Ufficio ASL è possibile compilare i moduli di: autocertificazione di ospitalità per i cittadini senza residenza; Pag. 11 di 166 Ufficio Stranieri Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; Fotocopia del codice fiscale; Fotocopia del nulla osta al ricongiungimento familiare; Fotocopia della ricevuta postale dell’invio della richiesta del permesso di soggiorno: Certificati di parentela tradotti e legalizzati dall’Autorità Consolare Italiana del paese di origine; autocertificazione di residenza domiciliazione per cittadini residenti; autocertificazione di stato di famiglia per cittadini con familiari a carico. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 12 di 166 Modulistica DOCUMENTI PERSONALI DEL RICHIEDENTE Fotocopia della carta d’identità in corso di validità; Fotocopia della tessera sanitaria in corso di validità; Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e, se rinnovato, relativa ricevuta; Fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati e scadenze); Fotocopia del codice fiscale; Fotocopia del passaporto del/i ricongiunto/i (pagine con i dati e scadenze); n. 2 marche da bollo (tariffa vigente); MAGGIORENNI INABILI E Certificazione medica (per i figli). Documentazione che dimostri che i genitori sono a carico. Originale + 1 fotocopia. Certificazione di inesistenza di altri fratelli e sorelle nel paese di origine o provenienza. Originale + 2 fotocopie. Certificazione attestante gravi motivi di salute di altri fratelli e sorelle nel paese di origine o provenienza. Originale + 1 fotocopia. Condizione economica del genitore o del figlio maggiorenne (ove richiesta). Originale + 1 fotocopia. ABITAZIONE Certificato igienico sanitario dell’alloggio rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di residenza1; Contratto di locazione /comodato gratuito/atto di acquisto/rogito notarile; Modello S1 a firma del titolare dell’alloggio per i ricongiunti minorenni 2; Modello S2 a firma del titolare dell’alloggio per i ricongiunti maggiorenni 3; Certificato di residenza e stato di famiglia o modello di autocertificazione; REDDITO DEL RICHIEDENTE 1 Non è richiesto in caso di ricongiungimento famigliare di minore/i di 14 anni. Se chi richiedente non è unico titolare dell’alloggio 3 Se chi richiedente non è unico titolare dell’alloggio 2 Pag. 13 di 166 Ufficio Stranieri PER RICONGIUNGIMENTO DI FIGLI GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI Lavoratori domestici: Modello S3 (dichiarazione del datore di lavoro); Fotocopia della carta d’identità del datore di lavoro; Bollettini di versamento dei contributi INPS ultimo trimestre; Ultima dichiarazione dei redditi, modello Unico o dichiarazione sostitutiva del datore; Comunicazione di assunzione all’INPS (al Centro per l’Impiego per assunzioni anteriori al 2009); Fotocopie ultime 2 buste paga; Eventuale reddito presunto a cura del datore di lavoro (se l’attività lavorativa ha avuto inizio da meno di un anno). Ditta individuale: Certificato di iscrizione alla Camera di commercio; Certificato attribuzione Partita IVA; Modello UNICO + ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate; Oppure relazione contabile del commercialista relativa all’intero periodo lavorativo. Società: Visura camerale; Certificato attribuzione Partita IVA; Mod. UNICO + ricevuta di presentazione o commercialista relativa all’intero periodo lavorativo. relazione contabile del Collaborazione a progetto: Contratto di lavoro a progetto; Dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto; Dichiarazione di iscrizione alla gestione separata dell’INPS; Mod. UNICO. Socio lavoratore: Pag. 14 di 166 Ufficio Stranieri Lavoratori dipendenti: Modello S3 (dichiarazione del datore di lavoro); Fotocopia della carta d’identità del datore di lavoro; Fotocopia del modello CUD- modello 730-UNICO; Fotocopia della comunicazione di assunzione (modello UNILAV o comunicazione al Centro per l’Impiego); Fotocopia ultime 2 buste paga; Eventuale reddito presunto a cura del datore di lavoro (se l’attività lavorativa ha avuto inizio da meno di un anno). Visura camerale della cooperativa; Certificato attribuzione Partita IVA della cooperativa; Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; Libro soci (parte frontespizio, pagina con indicato il socio, parte finale con il timbro di registrazione); Mod. UNICO o altra dichiarazione dei redditi; Ultime n.2 busta paga. Liberi professionisti: Iscrizione all’albo; Mod. UNICO con ricevuta di presentazione Requisiti reddituali N. familiari da ricongiungere Reddito richiesto 1 2 3 4 5 6 ogni persona in più € € € € € € € 8.737,36 11.649,82 14.562,27 17. 474,73 20.387,21 23.299,67 2.915,38 Requisiti per l’alloggio come indicato della circolare Prefettura di Bergamo–UTG-Sportello Unico per l’Immigrazione del 18.2.2014 Superficie utile abitabile per abitante (escluso bagno – corridoio - cucinaverande-terrazze) 1 2 3 4 5 abitante abitanti abitanti abitanti abitanti 14 28 42 56 66 mq mq mq mq mq Composizione dei locali Pag. 15 di 166 Ufficio Stranieri L’importo è calcolato sulla base dell’assegno sociale INPS -2017 (5.824,91) Stanza da letto x 1 persona = 9 mq; Stanza da letto x 2 persone = 14 mq Per gli alloggi monostanza 1 persona =28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone =38 mq (comprensivi del bagno) Altezze minime Gli alloggi dovranno avere un’altezza minima di: 2.79 mt derogabili a 2.55 mt per i comuni montani; 2.40 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli. Codice 01 02 03 04 05 06 07 08 09 DOCUMENTI EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO Titoli di viaggio per apolidi Documento di viaggio per rifugiati Titolo di viaggio per stranieri Libretto di navigazione per marittimi Documento di navigazione aerea Lasciapassare delle Nazioni Unite Documento rilasciato dal Quartier Generale della Nato Documento di viaggio Unmik Carta di Identità per i cittadini degli Stati della U.E. Pag. 16 di 166 Ufficio Stranieri Aereazione Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. Mod. S 3 (Scrivere a macchina o stampatello) ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI ____________________________________ Il / la sottoscritto/a nato/a a il cittadino/a _______________________________________________ residente a _______________________________________________ Via / piazza _______________________________________________ Tel ____________________ P. Iva __________________ AMMONITO/A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; DI AVER ASSUNTO DI AVERE ANCORA ALLE PROPRIE DIPENDENZE Il / la cittadino/a straniero/a nato/a a il di nazionalità al C.F. dal con la qualifica di con retribuzione mensile di euro Di aver assolto gli obblighi in materia di contribuzione SI NO Firma del dichiarante Data N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di validità. Pag. 17 di 166 Ufficio Stranieri D I C H I A R A Mod. T 2 (Scrivere a macchina o stampatello) ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI ____________________________________ AUTOCERTIFICAZIONE Il / la sottoscritto / a (cognome) (nome) il residente a in Via AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; DICHIARA DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE I FAMILIARI RICONGIUNTI DEL SIG. _________________________________________________ ALLOGGINO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. Firma Data N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di validità. Pag. 18 di 166 Ufficio Stranieri nato/a a Mod. S 1 (Scrivere a macchina o stampatello) ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI ____________________________________ AUTOCERTIFICAZIONE Il / la sottoscritto / a (cognome) (nome) il residente a in Via AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; DICHIARA DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE IL MINORE ALLOGGI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. Firma Data N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di validità. Pag. 19 di 166 Ufficio Stranieri nato/a a DICHIARAZIONE DI REDDITO PRESUNTO Io sottoscritta…………………………………………………….…..legale rappresentante Della Ditta ……………………………………………………………….…avendo alle mie dipendenze dal ……………..…………………………………………………………...…… DICHIARO Con la presente che il reddito presunto imputabile in un anno lavorativo è di €… ….. Tale dichiarazione è resa ai soli fini della richiesta di ricongiungimento familiare del lavoratore/trice. Data………………………………………………. FIRMA ………………………… TORNA ALL’INDICE Pag. 20 di 166 Ufficio Stranieri il lavoratore Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………. ELENCO DOCUMENTI UTILI DA PORTARE IN ITALIA PER L’ISCRIZIONE DEI FIGLI ALLA SCUOLA ITALIANA IN OGNI ORDINE E GRADO (SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA INFERIORE –MEDIA SUPERIORE) Pagelle scolastiche con indicato le materie studiate le votazioni e/o giudizi; Diplomi eventuali; Relazioni finali del percorso di studio; Certificato/i di nascita Fotocopia del passaporto Dichiarazione di valore per i diplomi di scuola superiore tradotto e legalizzato dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza. Libretto delle vaccinazioni o un’attestazione medica che attesti le vaccinazioni effettuate nel paese di origine e/o lo stato generale di salute. Per i documenti sopraindicati è sufficiente la sola traduzione in italiano PER IL RICONGIUNGIMENTO ULTRASESSANTACINQUENNE/I DEL/I GENITORE/I Copertura assicurativa per le spese sanitarie da stipulare in Italia prima della richiesta del permesso di soggiorno in UTG-Prefettura PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN COMUNE - PER LE DETRAZIONI FISCALI –PER GLI ASSEGNI FAMILIARI: coniuge: certificato di matrimonio; figli: estratto di nascita con l’indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita; I certificati devono essere tradotti e legalizzati Diplomatica Italiana nel Paese di provenienza; dalla Rappresentanza TORNA ALL’INDICE Pag. 21 di 166 Ufficio Stranieri PER L’ISCRIZIONE DEI RICONGIUNTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Enti abilitati alla ricezione delle pratiche di ricongiungimento familiare Comunità Montana Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino Consorzio Isola Casa della carità Bergamasca Centro Primo ascolto Bassa Val San Martino Centro Ascolto Diaconia CGIL -BERGAMO UFFICIO DIRITTI CGIL sede periferiche GRUMELLO DEL MONTE Via san Lazzaro n.3 P.zza A. Alebardi n.1 Via Don L. Zinetti n.1 Casazza Via F.lli Calvi n.2 Trescore Balneario Via Roma n.35 Via Brede ,4 –Suisio Piazza V.Emanuele – Bonate Sotto Via Colombera n.5Sotto il Monte Bergamo, via Garibaldi,3 (lun.8.3012.00; 14.30-18.00; sabato 8.30-11.30; chiuso il giovedi mattino) Via Dante 11 – tel.035/830662 Lunedi 15.00/18.00 PONTE SAN PIETRO Via Dei Mille 6Tel.035/617990 Giovedi 15.00/18.00 SERIATE Via Cerioli 25/btel.035/300849 Mercoledi 15.30/18.30 GAZZANIGA Via C.Battisti 43/btel.0363/41662 Venerdi 9.00/12.00 14.30/18.00 TREVIGLIO Via Colleoni 30- Pag. 22 di 166 Ufficio Stranieri Comune di Bergamo Ufficio Stranieri Comune di Seriate Ufficio Stranieri Comunità Montana Val Comunità Montana Cavallina Centro Zelinda tel.0363/910705 Lunedi e Mercoledi 9.00/12.00 CISERANO CGIL VALLE CAMONICA CGIL LOVERE -SEBINO CGIL SARNICO CGIL VILLONGO DI Via Circonvallazione 8 Tel.035/883744 Venerdi 10.00/12.00 Via Camozzi,2 – tel.035/566390 mercoledi 15.00/18.00 Via Marconi ,41 24065 Via Buelli ,8 24067 Via S.Anna 24060 Ufficio Stranieri ROMANO LOMBARDIA TORNA ALL’INDICE Pag. 23 di 166 Modulistica di autocertificazione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ Nato/a a ____________________________________________ il __________________________ residente in ______________________________________________________________________ Via __________________________________________________ n. ________________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA essere nato/a a ______________________________________il____________________ di ssere residente a_______________________________in via ______________________ di essere cittadino___________________________________________________________ di godere dei diritti civili e politici di essere : celibe/nubile di essere coniugato/a con______________________________________________________ di essere vedovo/a di_________________________________________________________ di essere divorziato da________________________________________________________ che lo stato di famiglia risulta essere composto dalle seguenti persone: di essere stato iscritto, durante la permanenza in Italia, nei registri anagrafici della popolazione residente del/i Comun__ sottoelencat_ a___seguent___ indirizz___; 1) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______ al___/___/______; 2) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______ al___/___/______; 3) (città, via e numero civico)____________________ per il periodo dal___/___/______ al___/___/______; 4) (città, via e numero civico)__________________ per il periodo dal___/___/______ al___/___/______; di essere in vita il figlio/la figlia_________________ è nato/a__________________il_________________ che il coniuge/padre/madre/ figlio/a di nome_______________ è deceduto/a il__________ a _______________________________________ di essere iscritto nell’albo, registro o elenco___________________________ tenuto dalla amministrazione pubblica _______________________________________________________ che Pag. 24 di 166 Ufficio Stranieri di appartenere all’ordine professionali dei/delle ______________________________________ essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________ rilasciato da _____________________________________il _______________________ di avere sostenuto i seguenti esami _________________________________________ presso ___________________ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica:_________________________________________ che la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali relativa all’anno_____________ è la seguente:________________________________________________________________ ; di aver assolto gli obblighi contributivi relativi a__________________________corrispondendo il relativo ammontare di € _____________ di essere in possesso del codice fiscale avente numero______________________________ di essere titolare di partita IVA ________________________________________________ di essere titolare dei seguenti dati presenti nell’anagrafe tributaria_____________________ di essere disoccupato di essere pensionato con categoria di pensione ____________________________________ di essere studente presso______________________________________________________ di essere il legale rappresentante di_____________________________________________ di essere il tutore/curatore di __________________________________________________ di essere iscritto presso la seguente associazione o formazione sociale (di qualsiasi tipo) ______________________________________________________________________ di avere la seguente posizione agli effetti militari (ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio): o arruolato in attesa di chiamata/congedato per fine ferma/riformato/dispensato o esentato/rinviato per motivi di ______________________________________ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. di provvedere al mantenimento dei seguenti componenti della mia famiglia: di essere a carico di _____________________________________________________ nei registri dello Stato Civile del Comune di ______________________ risulta che: _______________________________________________________________ di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato. che Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data _______________,___________ Il dichiarante__________________________ La presente dichiarazione non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti i certificati richiesti o destinati alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono Pag. 25 di 166 Ufficio Stranieri di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) L’anno duemila___________ addì _________ del mese di _____________ in __________ Il sottoscritto ________________ nato/a _______________ il________________________ residente a __________________ in via _________________________; Valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che: in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza del beneficio eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000) Il dichiarante …………………………………………………. Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (ex art. 10 Legge 675/1996) Si informa che i dati dichiarati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig…………………………………………………….. Lei puo’ in ogni momento esercitare i diritti di accesso,rettifica,aggiornamento,integrazione e/o cancellazione dei dati come previsto dall’art.13 della legge 675/96. La presente dichiarazione è resa ad uso e (Utg.Prefettura) per esclusivo uso della Pubblica Amministrazione TORNA ALL’INDICE Pag. 26 di 166 Ufficio Stranieri dichiaro sotto la mia responsabilità che: PARTE SECONDA: I TITOLI DI SOGGIORNI E RIFERIMENTI NORMATIVI Scheda normativa dei vari titoli di soggiorno CITTADINI EXTRACOMUNITARI TITOLO SOGGIORNO DI IN BENEFICIARIO DURATA VIGORE DAL RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs. n.108/2012 Direttiva 2009/50/CE Pds –carta Blu UE- a tempo indeterminato Titolare 2 anni 08/08/2012 EU Pds per subordinato (a determinato) Titolare 1 anno 18/8/1998 D.Lgs.n. 286/98, art. 5, c. 3-bis. Pds unico lavoro Titolare 1-2 anni 06/04/2014 D.Lgs.n.40 Direttiva 2011/98/UE Pds per lavoro subordinato (a tempo indeterminato) Titolare 2 anni 18/8/1998 D.Lgs. n. 286/98, art. 5, c. 3-bis. Pds per stagionale Titolare min 20 gg max 9 mesi 24/11/2016 D.Lgs.n.203/2016 Pds pluriennale per lavoro stagionale (allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno 1 volta nei 5 anni precedenti) Titolare 3 anni 24/11/2016 D.Lgs. n. 203/2016; Pds per autonomo Titolare 2 anni 18/8/1998 D.Lgs. n. 286/98, art. 5, c. 3-quater. Pds per motivi di studio e formazione (tirocini formativi) Titolare 1 anno 18/8/1998 17/9/2007 D.Lgs. n. 286/1998, art. 39; D. Lgs. n. 154/2007. Pds per familiari motivi Titolare *1 18/8/1998 31/1/2007 Pds per religiosi motivi Titolare 1 anno 18/8/2008 tempo lavoro lavoro D.Lgs. n. 286/1998, art. 30; D. Lgs n. 5/2007. D.Lgs.n.286/1998 -Dec.Intermin.12/7/200 Pag. 27 di 166 Ufficio Stranieri lavoro 0 *1Stessa durata del pds del familiare cui si è ricongiunto. CITTADINI EXTRACOMUNITARI DI IN BENEFICIARIO DURATA VIGORE DAL Pds per assistenza al minore Titolare Stabilita dal Tribunale dei minorenni Pds per attesa cittadinanza italiana Titolare 1 anno Pds per attesa occupazione Pds per attività sportiva Pds per residenza elettiva RIFERIMENTI NORMATIVI 18/8/1998 D.Lgs. 286/1998, 31, c.3; 18/08/1998 Art.11 D.P.R. 31.8.1999 n.394 18/8/1998 10/2/2005 D. Lgs. n. 286/1998, art. 22; D.P.R. 334/04, art. 33; Circ. Min. Int. 20/8/2007. Titolare 18/08/1998 Art.40 c.16 del D.P.R. 394/99Art.27 c.1 lett. p T.U. D.Lgs 286/98 Titolare 3 anni Art.11 comma 1 cquarter – Art.11 D.P.R-394/1999 334 /2004 D.P.R. 303/2004; D. Lgs. 251/2007. Titolare 6 mesi n. art. n. Pds per rifugiati politici e richiedenti diritto d’asilo Titolare 5 anni 22/12/2004 19/1/2008 Pds per motivi di protezione sussidiaria Titolare 3 anni 19/1/2008 D. Lgs. 251/2007. Pds per cure mediche Titolare 6 mesi 18/8/1998 D. Lgs. 286/98, 19,31 e 36. annuale 16/10/2013 D.L. n.93 art.18bis biennale in preparazione Legge 2017 Pds umanitario per donna vittima violenza domestica Pds per investitori in Italia Titolare Titolare n. n. n. art. bilancio Pag. 28 di 166 Ufficio Stranieri TITOLO SOGGIORNO CITTADINI EXTRACOMUNITARI Pds CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) Carta di soggiorno (sostituita dall’8/1/2007 dal “pds CE per soggiornanti di lungo periodo”) Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea (in attesa emanazione relativo modulo viene rilasciato e vale il pds CE per soggiornanti di lungo periodo) Carta di soggiorno permanente per i familiari dei cittadini UE (rilasciata dalla Questura) BENEFICIARIO DURATA IN VIGORE DAL RIFERIMENTI NORMATIVI *2 *3 08/1/2007 D. Lgs. 3/2007. *2 *3 18/8/1998 D. Lgs. n. 286/1998, art. 9; * Tempo ind. 11/4/2007 D. Lgs. n. 30/2007, art. 2. 11/4/2007 D. Lgs. n. 30/2007, art. 17. 4 *6 (rinnovabile dopo 5 anni) Tempo ind. IN FASE DI RINNOVO O DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Il lavoratore straniero in possesso della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio del primo permesso di soggiorno, ha gli stessi diritti derivanti dal medesimo permesso. *Titolare e familiari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni. n. Direttive Min. Interno n. 11050/(8) del 5/8/2006 e del 20/2/2007; Messaggi Inps n. 027641/2006 e n. 0007742/2007. *3 A tempo indeterminato (rinnovabile dopo 5 anni) coniuge; figli minori; figli maggiorenni a carico; genitori a carico; genitori ultra65enni se altri figli impossibilitati a mantenerli per motivi salute. Pag. 29 di 166 Ufficio Stranieri TITOLO DI SOGGIORNO TITOLO DI SOGGIORNO Certificato di iscrizione anagrafica (dall’ 11/4/07 sostituisce la Carta di soggiorno per cittadini Ue) Carta di soggiorno per cittadini UE (sostituita dall’11/4/07 dall’iscrizione all’anagrafe) Attestazione di iscrizione nello schedario popolazione temporanea per lavoratori comunitari stagionali (rilasciata dal Comune) Attestazione permanente Comune) di soggiorno (rilasciata dal BENEFICIARIO Titolare familiare comunitario e Titolare familiare comunitario e IN VIGORE DAL RIFERIMENTI NORMATIVI Tempo ind. 11/4/2007 D. Lgs. n. 30/2007, art. 9; Circolari Min. Interno n. 19, n. 39 e n. 45/2007. *7 9/4/2002 D.P.R. n. 54/2002, art. 6. DURATA Titolare 1 anno 11/4/2007 *8 Tempo Ind. 11/4/2007 D. Lgs. n. 30/2007; Circolare Min. Interno n. 39/2007. D. Lgs. n. 30/2007. artt.14, 15,16. Circolare Min. Interno n. 39/2007. *4 I seguenti familiari extracomunitari (art. 2) di un cittadino comunitario: coniuge; figli minori propri o del coniuge; figli maggiorenni propri o del coniuge, a carico; ascendenti in linea retta propri o del coniuge, a carico. *5 Familiare di un cittadino comunitario (con cui ha soggiornato in Italia - legalmente ed in via continuativa per 5 anni) *6 Familiare di un cittadino comunitario (che ha maturato autonomamente il diritto al soggiorno permanente) *7 Fino alla scadenza, in seguito alla quale si richiederà secondo le nuove norme l’iscrizione anagrafica. *8 Titolare e familiare che con lui ha soggiornato (in Italia) 5 anni legalmente e continuativamente TORNA ALL’INDICE Pag. 30 di 166 Ufficio Stranieri CITTADINI COMUNITARI € 80,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori a un anno € 100,00 Per permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiori o pari a due anni € 200,00 permesso di soggiorno attesa occupazione permesso di soggiorno lavoro subordinato e articolo 27 con contratto a tempo determinato permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi di contratti superiori a tre mesi permesso di soggiorno per studio,volontario,ricerca scientifica se programma di ricerca inferiore o pari ad un anno permesso di soggiorno per famiglia ( se il familiare straniero che ha chiesto il ricongiungimento familiare ha un permesso pari ad un anno) permesso di soggiorno per cure mediche per il periodo di gravidanza e successivamente per ulteriori sei mesi dalla nascita del bambino permesso di soggiorno per vacanze/lavoro permesso di soggiorno per assistenza al minore (art.31) duplicato , se il periodo di validità del permesso smarrito è inferiore o pari ad un anno permesso di soggiorno per attesa cittadinanza permesso di soggiorno per lavoro subordinato e art.27 ( per contratti a tempo indeterminato) permesso di soggiorno per famiglia (se il familiare straniero che ha chiesto il ricongiungimento ha un permesso superiore ad un anno) permesso di soggiorno per lavoro autonomo permesso di soggiorno per motivi religiosi permesso di soggiorno per residenza elettiva permesso di soggiorno per ricerca scientifica se il programma di ricerca è superiore ad un anno permesso di soggiorno per apolide permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ( la normativa preveda un periodo di attesa massimo di 760 gg , ovvero due anni) duplicato , se il periodo di validità del permesso smarrito è superiore ad un anno permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo permessi di soggiorno art.27 c.1 lettera a 9 relativi a dirigenti e personale altamente specializzato di società avente sede e filiali in Italia duplicato in caso di smarrimento del: permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo permesso di soggiorno ex art.27 c.1 lettera a Sono esentati dal versamento del contributo: i figli minori di 18 anni i figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche , ossia che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o rinnovo del permesso per richiesta asilo , per asilo politico, per protezione sussidiaria , per motivi umanitari i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità i richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d.lgs. 30/07 Pag. 31 di 166 Ufficio Stranieri Tabella di riferimento per l’applicazione degli importi aggiuntivi per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno –in vigore dal 30.1.2012-(il Tar del Lazio ha chiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, che ha bocciato gli importi aggiuntivi e ora si è in attesa di sapere se e in che misura il Tar dovrà annullare il decreto che ha fissato le cifre indicate in tabella ). Il pagamento è stato sospeso dal 23/06/2016 successivamente il Consiglio di Stato con apposito decreto presidenziale n.03903/2016 del 14.9.2016 ha reintrodotto il pagamento con decorrenza immediata. Con sentenza definitiva il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio e disposto la sospensione definitiva dell’importo aggiuntivo. Adozione di straniero maggiorenne , per il minore non va più richiesto il permesso Affidamento (rinnovo di minore straniero ultraquattordicenne) Asilo Politico Attesa occupazione Attesa riacquisto cittadinanza italiana Coesione familiare in deroga da parte del titolare di permesso per cure mediche Famiglia (rilascio e rinnovo da parte di minore 14-18 anni) Famiglia (rilascio a seguito di ingresso con visto per Ric. Fam. e rinnovo) Familiare Ue (fratello-sorella) Lavoro (artt.27 T.U.)- Carta blu Ue Lavoro autonomo Lavoro stagionale Lavoro subordinato Missione Motivi religiosi Residenza elettiva Richiesta dello status di apolidia Studio ( per periodi superiori a tre mesi) Studio-formazione proessionale(tirocinio) Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro subordinato Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro autonomo Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –lavoro domestico Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo –motivi familiari Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo – aggiornamento Perm. di sogg. CE per sogg. di lungo periodo – duplicato Perm. di sogg. CE per sogg. Di lungo periodo – rifugiati politici Pag. 32 di 166 Ufficio Stranieri Istanze da presentare tramite Kit-Poste Affidamento (primo rilascio) Affidamento (rinnovo di minore straniero infra quattordicenne) Assistenza minori ( rilascio e rinnovo) Attesa determinazione Tar , in caso di ricorso pendente con sospensiva accolta Coesione familiare in deroga da parte di familiare in Italia per motivi di turismo Conversione da minore età a lavoro e studio Cure mediche Gara sportiva Giustizia Minore età (rilascio e rinnovo) Protezione sussidiaria (rinnovo) Richiesta di apolidia Richiesta di asilo politico e rinnovo , in attesa della pronuncia della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato Richiesta di primo rilascio per asilo politico dopo il riconoscimento dello status Richiesta di primo rilascio per protezione sussidiaria dopo il riconoscimento Rinnovo permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 5.4.2011 ( decreto tunisini) Carta di soggiorno U.E. per familiare di cittadino U.E. non avente la cittadinanza U.E. ( art.10 D.Lgs.n.30/2007) validita’ 5 anni FACOLTATIVAMENTE , IN BASE AL TITOLO DESIDERATO (CARTACEO O ELETTRONICO) Familiare di cittadino italiano o UE entro il 2° grado (art.2) D.Lgs.30/07) TORNA ALL’INDICE Pag. 33 di 166 Ufficio Stranieri Istanze da prsentare in Questura Dopo un periodo di sperimentazione andata a buon fine presso le Questure di Viterbo,Terni e Padova, il Ministero dell’Interno ha deciso di estenderla alle Questure di tutto il territorio nazionale. Il modello è conforme al Regolamento CE n.1030/2002 così modificato dal Regolamento CE n.380/2008. 1. Il microprocessore a radio frequenza Questo piccolo microchip è integrato nel supporto del Pds e non è visibile da fuori. Contiene i dati anagrafici, immagine del volto e impronte digitali del titolare. 2. Accesso facilitato ed esteso , ma esclusivo :possono accedere a queste informazioni solo le autorità per la sicurezza su tutto il territorio della UE. 3. Impronte a partire da 6 anni : con questo documento , anche i bambini piccoli dovranno avere un loro documento individuale di soggiorno. Non è piu’ necessario l’allegato minore che accompagnava la crescita del minore fino al 14° di età , anno in cui dovevano chiedere il Pag. 34 di 166 Ufficio Stranieri IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO Ufficio Stranieri loro pds fino ai 18 anni.Il loro permesso di soggiorno sarà gratuito e dovranno recarsi in Questura per le ,loro impronte digitali. 4. Immagine del volto in bianco e nero, viene utilizzata la tecnologia di laser engrawing che permette elevati livelli di anti-contraffazione. 5. Dal 10 novembre 2015 tutti i permessi di soggiorno elettronici verranno preparati secondo nuove indicazioni, per le richieste precedenti verranno concluse con il modello precedente e adottato al prossimo rinnovo. Pag. 35 di 166 Questura di Bergamo COMUNICATO STAMPA Affari Cure mediche Gara sportiva Minore età Giustizia Status di apolide (1°rilascio) Integrazione minore Invito Famiglia ex art.19 TU 286/98 (1° rilascio) Volontario Familiare cittadino UE Motivi umanitari Asilo politico (rilascio/rinnovo) Coesione familiare in deroga Pds scaduto da più di 60 gg L’agenda sarà accessibile all’Ufficio Immigrazione attraverso il Portale Questure ec ai Patronati , attraverso il Portale Immigrazione La Questura avrà competenza esclusiva per la fissazione degli appuntamenti per il “rilascio” e “duplicato” mentre per il rinnovo o aggiornamento , sarà discrezione dello straniero avvalersi degli altri sportelli abilitati. Pag. 36 di 166 Ufficio Stranieri Si ricorda che dal 3.2.2015 è stato attivato un nuovo sistema che gestisce gli appuntamenti concernenti i seguenti titoli di soggiorno: TORNA ALL’INDICE Titoli di soggiorno e schede operative-flussi Il recente Decreto legislativo del 28 giugno 2012 n.108 ha introdotto un nuovo permesso di soggiorno denominato “carta Blu UE” per la dicitura che lo caratterizza. Gli stranieri interessati lavoratori extracomunitari altamente qualificati; stranieri residenti in uno Stato terzo; stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale; stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E.; stranieri titolari di carta Blu rilasciata da un altro Stato membro; Gli stranieri che non possono richiedere tale titolo di soggiorno stranieri che soggiornano in Italia per motivi di protezione internazionale; stranieri in qualità di ricercatori; stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione; stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli che possiedono tale titolo rilasciato da uno Stato membro; lavoratori stagionali; lavoratori distaccati; stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti; Pag. 37 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno in Italia denominato “Carta blu” stranieri che beneficiano dei diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l’unione e i suoi Stati membri. Procedura La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura –Ufficio territoriale del Governo, avvalendosi esclusivamente del sistema informatizzato tramite il sito http://www.interno.gov.it. Il modulo di richiesta di nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta Blu UE è il Modulo BC. Contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo d’istruzione, la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo. Per il 2015 l’importo è di € 26.238,42 (il triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di € 8.746,14). Conclusione del procedimento 90 gg. TORNA ALL’INDICE Pag. 38 di 166 Ufficio Stranieri Dati obbligatori Permesso unico per lavoro Direttiva 2011/98/UE Questo permesso di soggiorno come specificato nella Direttiva 2011/98/UE consente di entrare, uscire e soggiornare nel paese che lo ha rilasciato , di circolare liberamente all’interno del territorio nazionale, così come recarsi temporaneamente negli altri Stati UE per brevi soggiorni (massimo 90 giorni ogni 6 mesi). Si tratta di un documento di soggiorno unico per vivere e lavorare nello Stato UE che lo rilascia. Questa dicitura, infatti, viene inserita ai sensi del D. Lgs. n.40/2014, che prevede che lo straniero titolare di questo documento di soggiorno sia informato dei diritti conferitegli dal permesso stesso. Le informazioni, infatti, devono essere fornite al momento della stipula dell’accordo di integrazione. Inoltre, questa dicitura facilita al datore di lavoro per capire se può o meno procedere all’assunzione dello straniero titolare di un permesso rilasciato per altri motivi e non solo per lavoro. In alcuni tipi di permesso di soggiorno,con i quali è possibile lavorare, non verrà aggiunta comunque questa dicitura. Nel dettaglio: Permesso di soggiorno rilasciato ai familiari dei cittadini U.E.; Permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno); Carta blu (rilasciato ai lavoratori altamente qualificati che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi); Permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Pag. 39 di 166 Ufficio Stranieri La dicitura “permesso unico lavoro” viene inserita dal 6 aprile 2014 in alcuni permessi di soggiorno , di durata annuale oppure biennale, che consentono l’attività lavorativa (come nel caso del permesso di soggiorno per motivi familiari) ma non è valido per lavorare in altri Paesi UE perché non è un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (c.d. carta di soggiorno). Permesso di soggiorno per lavoro autonomo; Permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art.27 comma 1, lett.: a. g. h. i. e. r. (lavoratori distaccati e/o altamente qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi) ; Permesso di soggiorno per studio e formazione (che consente di svolgere attività lavorativa per un max. di 1044 ore all’anno); Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno a titolo di protezione internazionale quali: motivi umanitari, status di rifugiato politico e protezione sussidiaria; TORNA ALL’INDICE Pag. 40 di 166 Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Art. 5, del Testo Unico n. 286/98 e succ. mod. artt. 9, 13, 14 DPR n°394/99 e succ.mod.) Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della comunicazione di assunzione del datore di lavoro italiano al Centro per l’Impiego appartenente per territorio, dello straniero regolarmente soggiornante in Italia non appartenente all'Unione Europea. Concesso il nulla osta, il datore di lavoro sottoscrive anche il contratto di soggiorno e lo straniero può richiedere, presso il Consolato Italiano presente nel suo Paese di residenza, il visto per l'ingresso in Italia per lavoro subordinato. Entro 48 ore dall’ingresso in Italia dello straniero, la persona che lo ospita deve compilare il modello di ospitalità da consegnare al Comune di residenza. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per richiedere l’appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno e relativa richiesta del permesso di soggiorno. Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità igienico sanitaria nonché idoneità alloggiativa (rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune ). La Prefettura predispone l’accordo di Integrazione da far sottoscrivere al ricongiunto nel quale si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso. La durata del permesso di soggiorno non può superare: 1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il contratto di soggiorno stipulato in Prefettura per lavoro subordinato deve contenere: la garanzia da parte del datore di lavoro della sistemazione alloggiativa per il lavoratore e le condizioni determinate( se a carico del datore/ o con decurtazione dallo stipendio) ; Pag. 41 di 166 Ufficio Stranieri Il datore di lavoro che intende assumere uno straniero residente all'estero deve inoltrare sul sito del Ministero dell’Interno la richiesta di nulla osta al lavoro , che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate annualmente dal DPCM. l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione forzata. Prendere visione della carta dei valori della cittadinanza e della integrazione europea N.B. Con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile svolgere per lo stesso periodo un'attività autonoma, sempre che sussistano le condizioni richieste. Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i mod.209 moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente (vedi tabella n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero; Copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione e competente, ad eccezione nei casi dei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia. Modello Unilav per rapporti di lavoro iniziati dopo il 15.11.2011; Marca da bollo (tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46; Documenti da presentare per il rinnovo Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2); Fotocopie: Permesso di soggiorno ( fronte e retro); Passaporto originale +COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE; Codice fiscale; Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza (fronte e retro); Fotocopia del Cud –Mod.730- Modello Unico relativo ai redditi dell’anno precedente; Copia del contratto di soggiorno o Modello Unilav per rapporti di lavoro iniziati dopo il 15.11.2011; Ultima busta paga; Marca da bollo (tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 NOTE: La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un Pag. 42 di 166 Ufficio Stranieri Documenti da presentare per il rilascio TORNA ALL’INDICE Pag. 43 di 166 Ufficio Stranieri anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento per il periodo di validità dello stesso. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l’esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo eventualmente prescritto per l’esercizio dell’attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o le altre condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (D.lgs 203/2016 in vigore dal 24/11/2016 in attuazione alla Direttiva Europea 2014/36/UE) I datori di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale devono presentare richiesta nominativa o numerica allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza, tramite il portale del Ministro dell’ Interno dalle ore 8.00 del 10.1.2016 fino alle ore 24,00 del 31.12.2016 esclusivamente nei settori agricolo e turistico–alberghiero. Il decreto flussi per lavoro stagionale, prevede l’ingresso di 13.000 unità lavorative di cittadini extra comunitari appartenenti ai Paesi di origine: Albania – Algeria – Bosnia Herzegovina – Egitto – Repubblica delle Filippine – Gambia- Ghana- Giappone- India- Kosovo - Repubblica ex Yugoslava di Macedonia - Marocco – Mauritius- Moldavia - Montenegro - Niger –Nigeria – Pakistan – Senegal - Serbia – Sri Lanka – Ucraina- Tunisia. Indipendentemente dal paese di origine , verranno ammessi anche i lavoratori che hanno lavorato negli anni passati. Durata Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una validità temporale minima di 20 giorni e massima 9 mesi - a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno - a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. In questo arco di tempo è possibile variare il datore di lavoro, purchè si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale. Conversione Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato -,nell'ambito delle quote disponibili , con il permesso ancora in corso di validità e stando direttamente in Italia. Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di nulla osta alla conversione del permesso da lavoro stagionale a Pag. 44 di 166 Ufficio Stranieri La richiesta nominativa o numerica deve rientrare sempre nell’ambito del decreto flussi DPCM per lavoratori non comunitari stagionali anno 2016. lavoro subordinato esclusivamente per via internet – collegandosi al sito http://www.interno.gov.it. In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sarà, poi, la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno. È importante sapere che... il lavoratore straniero che alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha fatto rientro nello Stato di appartenenza, se autorizzato a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro, nonché nelle richieste numeriche. Pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 - Sulla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità' di lavoratori stagionali, in vigore 24 novembre 2016 . Il testo prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: l'articolo 5, il comma 3-ter e' così sostituito: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»; l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. Pag. 45 di 166 Ufficio Stranieri Lavoratori stagionali. Nuove norme di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi Pag. 46 di 166 Ufficio Stranieri 4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. 5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno. 7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. 8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. 9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. 11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo' richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando: a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (GU n.262 del 9-11-2016) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U. dell'Unione europea n. L 94/375 del 28 marzo 2014) In vigore la legge sul contrasto al caporalato TORNA ALL’INDICE Pag. 47 di 166 Ufficio Stranieri 13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato quando: a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto; b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; c) nei casi di cui al comma 12. 14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un' indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte. 15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri: a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro; b) che svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi ompresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi. 17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.». Permesso di soggiorno per lavoro pluriennale-stagionale Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 1 volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un nulla osta . La durata temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno lavoro offerto dal datore di lavoro . Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa) il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità (che è quello di cui ha usufruito nell'ultimo dei 2 anni precedenti). Lo straniero in possesso del nullaosta al lavoro triennale riceve dalle autorità consolari italiane del suo Paese d'origine il visto d'ingresso, esibendo la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessagli dal datore di lavoro. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno per lavoro. Documenti da presentare per il rilascio Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso Lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato-stagionale; Fotocopia delle sole pagine del passaporto o altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero; Copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stata inviato allo Sportello Unico Immigrazione e competente, ad eccezione nei casi dei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia; Modello Unilav (per rapporti iniziati dopo il15.11.2011); Marca da bollo (tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 TORNA ALL’INDICE Pag. 48 di 166 Ufficio Stranieri (D.lgs.n.286/98art.5,c.3-terD.P.R.n.334/2004) Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (D.lgs n.286/98 art.5 c.3 quarter e succ. modif. art.39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.) Si considerano lavoratori autonomi i cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza con un datore di lavoro e secondo le altre modalità previste dalla legge. La procedura per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, proprio per il tipo particolare di attività, richiede alcune autorizzazioni preliminari relative a condizioni professionali e patrimoniali del lavoratore. Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere in Italia un attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), oppure intende costituire o essere socio di una società cooperativa , deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresa l'iscrizione ad albi o registri, se necessaria. INOLTRE deve essere in possesso di n.4 condizioni : 1) Deve richiedere una dichiarazione preventiva che attesti l'assenza di motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'attività che il lavoratore extracomunitario vuole svolgere. La richiesta va presentata alla competente autorità amministrativa (Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato o altro Ministero competente), che si occupa di rilasciare le licenze e autorizzazioni e che verifica i requisiti occorrenti per le attività che necessitano dell'iscrizione in appositi registri/albi o il possesso di titoli/attestati professionali. La dichiarazione deve avere data non anteriore a 3 mesi dalla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 2) Deve richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o all'Ordine Professionale competente un' attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività. Nota Bene: Tale attestazione non è necessaria per lo straniero che, entrato in Italia con un visto per lavoro dipendente, intenda successivamente intraprendere un'attività di lavoro autonomo. E' necessaria, invece, per lo straniero già presente in Italia e che intenda convertire il permesso di Pag. 49 di 166 Ufficio Stranieri Requisiti per svolgere un lavoro autonomo Alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese si deve richiedere il visto di ingresso presentando: la dichiarazione preventiva e il nulla osta provvisorio; l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente; disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nel requisito n.3; sussistenza di un reddito sufficiente,come indicato nel requisito n.4; Richiedere entro 8 giorni dall'ingresso in Italia alla Questura competente per territorio il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Pag. 50 di 166 Ufficio Stranieri soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Per lo svolgimento di un lavoro autonomo in qualità di socio e/o amministratore in società cooperative già in attività, non è necessario richiedere l'attestazione dei parametri finanziari. Certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese; copia di una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dal committente alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio, Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dell' ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone. Deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o affitto di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da parte di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno. 4) Deve possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Una volta in possesso dei 4 requisiti sopra elencati il cittadino extracomunitario dovrà seguire la procedura per l'ingresso, che prevede 3 passaggi. Richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite un procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente documentazione: copia della domanda presentata per l'ottenimento della dichiarazione preventiva che attesta l'assenza di motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio; la documentazione presentata per il rilascio della predetta dichiarazione; la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a 3 mesi; l'attestazione della Camera di commercio, o di altro organo competente, dei parametri finanziari. Entro 20 giorni dalla richiesta la Questura di competenza rilascerà il nulla osta provvisorio. Nota Bene: Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere, per lo stesso periodo, un'attività subordinata senza convertire il permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge. Se il cittadino extracomunitario è già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro e intende esercitare un'attività autonoma, può chiedere alla Questura del luogo dove si intende svolgere l'attività, la conversione del permesso in quello per motivi di lavoro autonomo . n.1 marca da bollo (tariffa vigente); n.4 fotografie; Passaporto in corso di validità in originale più n. 2 fotocopie di ogni pagina contenente i dati anagrafici e i timbri di frontiera con particolare riguardo al visto di ingresso (Visa) rilasciato dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o di provenienza dello straniero; Documentazione relativa al domicilio: contratto d'affitto o rogito o dichiarazione di ospitalità . La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto d'affitto o del rogito dell'immobile e la copia del documento intestato al titolare; Partita I.V.A. e di iscrizione alla Camera di Commercio in originale più n. 2 fotocopie; Iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio (l'iscrizione non è più richiesta per l'attività di commercio al minuto e all'ingrosso); Iscrizione all'Albo professionale; Fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese di appartenenza dello straniero , dell’esistenza dei requisiti previsti dall’art.26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dell’ art.39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche , per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Pag. 51 di 166 Ufficio Stranieri Documenti necessari per il rilascio Permesso di soggiorno 4 fotografie Passaporto originale +COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE Codice fiscale Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato con l’indicazione “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione “ o eventuale ospitalità Fotocopia della autorizzazione o licenza o dell’iscrizione ad apposito albo o denuncia prevista dalla normativa per l’esercizio dell’attività professionale svolta; iscrizione alla CCIAA; partita IVA matricola INPS ( se in possesso) Ultima dichiarazione dei redditi UNICO + Ric. accettazione Agenzia delle Entrate; Marca da bollo ( con tariffa vigente) importo aggiuntivo ( vedi tabella 3 ); Per prestazioni lavorative come socio-lavoratore presso società e cooperative si devono allegare i seguenti documenti: Dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore , con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante; Fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio). Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Nota Bene: Gli originali servono solo per visione e NON vengono trattenuti. TORNA ALL’INDICE Pag. 52 di 166 Ufficio Stranieri Documenti per il rinnovo Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione (Art. 39 D.lgs. n° 286/98 e succ. mod.; artt. 44bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.) Il visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intende frequentare in Italia. Entro 48h dall’ingresso in Italia dello studente straniero , il cittadino ospitante deve rendere la dichiarazione di ospitalità (art.7) alla Questura competente per territorio o al Comando di Polizia Municipale del Comune di residenza. La durata massima del permesso di soggiorno è di 1 anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso di studio. Dal 2 ottobre 2007 è possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio anche se ci si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale si è entrati in Italia , previa autorizzazione dell’Università. Se il permesso per studio è rilasciato da un altro Paese UE Il cittadino extracomunitario in possesso di un permesso per studio rilasciato da un altro Paese UE può proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati nell’altro Stato, senza necessità del visto d’ingresso se: rientra nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine; è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese Ue; esibisce documentazione attestante che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è complementare a quello iniziato nell’altro Paese Ue. Importante Il permesso di soggiorno per studio dà la possibilità allo studente di svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, nell’ambito delle 20 h/settimana ( anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali). Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio , in permesso di soggiorno per lavoro ( autonomo o subordinato) sempre nell’ambito delle quote. Pag. 53 di 166 Ufficio Stranieri Entro 8 gg dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, compilando e inviando alla Questura territorialmente competente l’apposito modulo, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati. Il termine per la presentazione delle domande di conversione del titolo di soggiorno è scaduto alle ore 24 del 31.12.2015. (con titolo di studio Laurea (3 anni - 180 crediti formativi universitari o CFU); Laurea specialistica biennale (120 CFU); Laurea specialistica magistrale (300 crediti comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale); Diploma di specializzazione (durata minima di 2 anni); Dottorato di ricerca (durata minima di 3 anni); Master universitario di I° livello (durata 1 anno -60 crediti) cui si accede con la laurea; Master universitario di II° livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea , ex legge 341/90 o con laurea magistrale o specialistica; Attestato di diploma di perfezionamento (durata annuale-60 crediti) di cui si accede con il Diploma di laurea ex Legge 341/90 o con la laurea specialistica magistrale (Circolari Ministero 12.10.2009 ) dell’Interno n.1280 dell’11.3.2009 e n. 5920 del Conversione del permesso di soggiorno ( senza titolo universitario conseguito in Italia) è soggetto al numero di quote previste dal DPCM) Mod. Z. Pag. 54 di 166 Ufficio Stranieri Conversione del permesso di soggiorno universitario conseguito in Italia) Mod.Z2 Conversione del Permesso di soggiorno da motivi di studio e formazione ad attesa occupazione – Gli studenti stranieri, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione se ancora non hanno trovato un lavoro dopo la laurea. Per poter inoltrare la richiesta, però, l’interessato deve aver già conseguito una laurea triennale o specialistica oppure un dottorato o un master universitario in Italia, così come previsto dal D. Lgs. 286/98. Dopo aver fatto l’iscrizione, con la documentazione che gli rilascia il Centro per l’Impiego, può presentare la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione allo Sportello Amico dell’Ufficio postale, compilando entrambi i modelli presenti nel kit postale. Alla domanda per il rilascio del permesso di soggiorno dovrà allegare in fotocopia: •Le pagine del passaporto che riportano i dati anagrafici, i vari timbri di rinnovo, di ingresso e di uscita così come quelle con i visti; •L’iscrizione alle liste di collocamento •l titolo di studio ottenuto in Italia •Il permesso di soggiorno in possesso •Il codice fiscale •mMarca da bollo di 16,00 I costi da sostenere sono: marca da bollo di €16,00, contributo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico pari a €30,46 mediante il bollettino postale reperibile all’interno del kit e €30,00 per l’assicurata del kit. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per la durata di 12 mesi (1 anno), periodo entro il quale lo straniero deve trovare una occupazione, perché questo tipo di permesso di soggiorno non è rinnovabile ma può essere convertito in uno per motivi di lavoro autonomo oppure subordinato nonché in uno per motivi familiari, se ci sono i requisiti previsti per ogni caso. TORNA ALL’INDICE Pag. 55 di 166 Ufficio Stranieri Prima della scadenza del permesso di soggiorno per studio e dopo aver conseguito uno dei titoli di studi specificato nel paragrafo precedente, il richiedente deve andare al Centro per l’Impiego della città in cui dimora per iscriversi alle liste di collocamento. Flussi Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 25 novembre 2013 . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato –anno 2013-. E’ stato registrato il giorno 13 dicembre 2013 dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di seguito così’ ripartiti (art.1). 3.000 lavoratori stranieri residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art.23 del D.lgs 25 luglio 1998 n.286 (art.2 comma 1); 2.000 lavoratori stranieri dei pesi non comunitari partecipanti all’ esposizione Universale di Milano del 2015 (Expo) per esigenze di lavoro subordinato non stagionale (art.2 comma 2); (vedi scheda allegata) 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: Imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi della Pubblica Amministrazione; figure societarie di società’ non cooperative previste dalla normativa vigente in materia di visti di ingresso; Artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione ingaggiati da enti pubblici o enti privati; Cittadini stranieri per la costituzione di imprese “star up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n.221 , in presenza dei requisiti e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro autonoma con l’impresa (art.3); 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori genitore fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art.4). Pag. 56 di 166 Ufficio Stranieri Ripartizione delle quote Conversioni E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro Stato membro dell’ Unione europea. E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; Non è necessario tornare nel proprio paese d’origine per la richiesta di visto d’ingresso per lavoro. In entrambi i casi lo straniero che intende esercitare in Italia il lavoro autonomo deve dimostrare: risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio dell’attività prescelta. deve dimostrare di disporre di un idonea sistemazione dell’alloggio e di un reddito annuo , proveniente da fonti lecite. Inoltro telematico La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito http://www.interno.it e compilando il modulo VA. La domanda va inviata a partire dalle ore 8.00 del 20 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2014. In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per l’immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura convoca lo straniero per il foto segnalamento e la consegna del permesso di soggiorno. Pag. 57 di 166 Ufficio Stranieri 250 permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. Conversione in permesso per lavoro autonomo (Circolare Ministero dell’Interno n.490 del 30.1.2009) Ci sono due 2 tipi di domande: Attenzione. E’ possibile effettuare la conversione in permesso per lavoro, subordinato o autonomo, indipendentemente dalla disponibilità delle quote relative all’anno in corso, nei seguenti casi: al raggiungimento della maggiore età; dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica. La domanda di conversione va fatta anche in questi casi per via telematica, collegandosi al sito http://www.interno.it e compilando il modulo ‘V2’, per la conversione in permesso per lavoro subordinato, e il modulo ‘Z2’ per la conversione in permesso per lavoro autonomo. Documenti da presentare per il rilascio Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1); Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero; Fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso; fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Pag. 58 di 166 Ufficio Stranieri La domanda di conversione può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito www.interno.it e compilando il modulo Z. La domanda va inviata a partire dalle ore 8.00 del giorno stabilito dal Ministero dell’Interno. In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la consegna della certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo e per firmare il modulo per la richiesta del relativo permesso di soggiorno. La Questura convoca lo straniero per il foto segnalamento e la consegna del permesso di soggiorno. Documenti da presentare per il rinnovo Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1); Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenenti i dati anagrafici dello straniero; Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2; fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni. fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale. Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennali. TORNA ALL’INDICE Pag. 59 di 166 Ufficio Stranieri NOTE Permesso di soggiorno per tirocinio formativo o formazione professionale Il tirocinio formativo consiste in una breve esperienza di lavoro c/o aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il cittadino extracomunitario che si trova all’estero ed intende svolgere in Italia un’attività di formazione o tirocinio per un periodo superiore a 3 mesi deve fare richiesta del visto d’ingresso, presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza. Al tirocinante viene, quindi, rilasciato un visto d’ingresso ‘per motivi di studioformazione, nei limiti di un contingente annualmente determinato . Decreto 16.7.2013: Determinazione del contingente annuale 2013 , relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (GU n.199 del 26/08/2013) 5.000 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a due anni. 5.000 unità per svolgere tirocini formativi e di orientamento e organizzati da Enti accreditati, ed altri soggetti indicati dall’art.2, comma 1 del Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998 n.142. Tali quote sono disponibili, fino ad esaurimento , per tutto il 2013 e per il 2014, in attesa dell’adozione del prossimo decreto. Le quote sono già divise per regioni e provincie autonome Regione/Provincia Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Quota 50 30 50 70 800 400 300 300 800 300 30 Pag. 60 di 166 Ufficio Stranieri (D.Lgs.n.154/2007) Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d’Aosta Veneto Provincia Autonoma di BOLZANO Provincia Autonoma di TRENTO 400 50 50 50 400 30 30 800 30 30 Documenti da presentare per il rilascio Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2); Fotocopia delle sole pagine del passaporto o altro documento equivalente (vedi allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero e il visto d’ingresso; l’impegnativa al tirocinio o formazione sottoscritta dal datore di lavoro o dall’ente accreditato; la garanzia del vitto e alloggio; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o polizza assicurativa (italiana o straniera) contro il rischio di malattie, infortuni e maternità valida sul territorio nazionale. N.1 marca da bollo ( con tariffa vigente). Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Viene rilasciato un permesso di soggiorno per studio- formazione che potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo da chi, alla fine del corso di formazione o tirocinio formativo troverà un datore di lavoro pronto ad assumerlo, e comunque nei limiti delle quote per le conversioni fissate dal D.P.C.M. TORNA ALL’INDICE Pag. 61 di 166 Ufficio Stranieri Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve: presentare la dichiarazione di ospitalità presso la locale Questura o Polizia municipale compilare l’apposito Kit, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio da inoltrare tramite le Poste Italiane alla Questura di appartenenza. Permesso di soggiorno per motivi di famiglia (artt. 29,30 D.lgs. n. 286/98 e succ. mod.) allo straniero in possesso del visto per ricongiungimento familiare o del visto d'ingresso al seguito del proprio familiare o del visto d'ingresso per ricongiungimento al figlio minore; allo straniero residente in Italia ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o con cittadino straniero regolarmente soggiornante; allo straniero già in possesso di un qualunque pds in corso di validità, che vuole ricongiungersi con un familiare regolarmente soggiornante. In questo caso il suo pds viene convertito in pds per motivi familiari. La conversione avviene stando in Italia , senza quindi dover tornare nel proprio paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del pds originariamente posseduto; al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia; al familiare straniero di un rifugiato, anche se non in possesso di un valido permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi familiari: ha la stessa durata del permesso del familiare che si accompagna; è rinnovabile insieme a quello del familiare, se si presenta alla Questura della Provincia in cui si dimora, insieme alla richiesta di rinnovo e alla documentazione necessaria e consente al titolare: l'accesso ai servizi sanitari l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale ; l'iscrizione alle agenzie per l'impiego; di svolgere immediatamente qualsiasi attività lavorativa (subordinata o autonoma). Non è, quindi, necessario, fin quando il permesso di soggiorno è in corso di validità, recarsi in Questura per convertire il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, rimanendo in Italia e indipendentemente dalle quote d'ingresso disponibili, Pag. 62 di 166 Ufficio Stranieri Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività lavorativa effettivamente svolta. Documenti da presentare per il rilascio Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Mod.209 modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare; Fotocopia del nulla osta al ricongiungimento familiare; Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenete i dati anagrafici dello straniero; N.1 marca da bollo ( tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 per il coniuge e ( dal 23/7/ 2016) per ogni figlio minore di 14 anni Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod.209 modulo 1) La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare. Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero; N.1 marca da bollo ( tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 per il coniuge e ( dal 23/7/ 2016) per ogni figlio minore di 14 anni NOTE: il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo; Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso, in particolare : l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo eventualmente previsto per l’attività professionale svolta. Pag. 63 di 166 Ufficio Stranieri Documenti da presentare per il rinnovo Ufficio Stranieri Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia ”; Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel titolo di soggiorno di uno o di entrambe i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive. Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidatario. Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’ U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno. TORNA ALL’INDICE Pag. 64 di 166 Permesso di soggiorno – motivi di famiglia minore ultraquattordicenne (art.9,30 e 31 D.lgs. n.286/98 e succ. mod. artt.16 e 17 DPR 394/99 succ. modif.) Al compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo, fino al compimento della maggiore età. Documenti da presentare per il rilascio Fotocopia delle sole pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero; Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare; Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi convivente nel modello 1 dovrà necessariamente dovrà essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore. marca da bollo (tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 NOTE: Uguale disciplina si applica anche al minore iscritto sul titolo di soggiorno dello straniero affidatario. Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo; Pag. 65 di 166 Ufficio Stranieri Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1); Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta. Il regolamento Ce 380/2008 modifica il regolamento Ce 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, ed eleva i requisiti tecnici dei permessi di soggiorno, con riferimento alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, inserendo identificatori biometrici per creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il titolare, al fine di evitarne l’utilizzo fraudolento. Nell’ambito di quest’azione di armonizzazione delle discipline degli Stati membri di rilascio dei documenti di soggiorno a cittadini di Paesi terzi, estende in modo obbligatorio il principio “una persona – un documento”, già applicato dalla maggioranza degli Stati. L’Italia, in ritardo, con la legge europea 2015-2016 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (l. 122/2016), recepisce in modo integrale tale principio. In alcuni casi può essere soggetto ad aggiornamento (rinnovo passaporto, variazioni anagrafiche e di stato civile, etc.). L’art. 17 c. 2 del dpr 394/99 stabilisce che, qualora sia utilizzato come documento di identificazione personale, le fotografie devono essere aggiornate ogni 5 anni. Non vi è quindi un obbligo specifico di aggiornamento al compimento del 18° anno di età. TORNA ALL’INDICE Pag. 66 di 166 Ufficio Stranieri Per questo l’articolo 10 della l. 122/2016 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Per lo stesso motivo viene abrogato il secondo comma dell’art. 31 dlgs. 286/98, in quanto stabiliva solo al compimento del 14° anno di età il rilascio al minore, in precedenza iscritto nel permesso del genitore, di un autonomo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità illimitata, salvo revoca nei casi tassativamente indicati dalla direttiva Ce 109/2003. Permesso di soggiorno per affidamento temporaneo (art.31 del d.Lgs n.286/98 e successive modificazioni) L’affidamento si riferisce ai casi in cui il minore viene allontanato temporaneamente dalla propria famiglia per essere preso in cura da terzi. Perché accade? Per decisione dei genitori stessi Se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio e non può disporre per misure che consentano al minore di rimanere in famiglia, questo può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che provveda alla sua cura per la durata dell’impedimento. Chi può avere un minore in affidamento? Una famiglia, possibilmente con altri figli minori Una persona sola (non sposata o separata) Una comunità di tipo familiare Un istituto di assistenza pubblico o privato, possibilmente nella regione di residenza del minore Chi è l’affidato? E’ un minore e può essere anche straniero (per legge il minore straniero viene dato in affidamento temporaneo previa autorizzazione all’espatrio da parte dell’autorità del suo paese), a maggior ragione se si tratta di un minore straniero che durante il suo soggiorno in Italia si trovi in situazione di abbandono. La Convenzione di New York prevede la protezione del minore e il divieto dell’espulsione dal territorio nazionale ove si trova il minore. Il provvedimento Pag. 67 di 166 Ufficio Stranieri Per intervento del giudice (caso più frequente), quando l’allontanamento dalla famiglia risponde all’interesse del minore. Esistono alcune possibilità: se i genitori del minore hanno manifestato il consenso, l’affidamento viene predisposto dal servizio sociale (Comune) e reso esecutivo dal Giudice Tutelare dopo aver controllato la sussistenza dei presupposti e aver sentito il minore (obbligatorio se maggiore di 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore); se manca il consenso dei genitori, l’affidamento viene predisposto dal tribunale per i minorenni (provvedimento impugnabile dalla Corte d’Appello); In entrambi i casi il provvedimento indica le ragioni dell’affidamento, la durata prevista, l’affidatario, le eventuali prescrizioni a cui quest’ultimo deve attenersi nella cura del minore, il servizio sociale locale è tenuto a vigilare sull’andamento dell’affido. Diritti e doveri dell’affidatario Diritti: L’affidatario ha diritto alla facilitazioni previste sul lavoro per i genitori (es. periodo di congedo); Gli affidatari non hanno compiti di tutela: non possono rappresentare il minore, amministrare il patrimonio e assumere decisioni importanti riguardo alla sua persona; Se i genitori non esercitano la potestà, si nomina un tutore; Doveri: L’affidatario deve tenere con sé il minore, educarlo, mantenerlo, istruirlo, seguendo le indicazioni delle autorità, del tutore e dei genitori; l’affidatario esercita i poteri strumentali (cure mediche, giustificare le assenze scolastiche); l’affidatario ha il dovere di agevolare i rapporti tra il minore e la famiglia di origine, per favorire il successivo reinserimento; Termine dell’affidamento Pag. 68 di 166 Ufficio Stranieri quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine; L’affidamento termina quando: viene meno la causa che ha determinato l’abbandono temporaneo del minore. Se, invece, al termine del tempo previsto, ancora sussiste la causa, l’autorità giudiziaria dispone per un nuovo termine; lo stato di abbandono diviene definitivo. In questo caso, si avvia il procedimento di adozione e il tribunale decide di mutare l’affidamento in atto di affidamento preadottivo (e i genitori hanno i requisiti necessari); non ha dato buon esito o non può proseguire per altre cause (malattia grave o morte dell’affidatario , trasferimento in luogo lontano) in questo caso viene scelto un nuovo affidatario. Documenti da presentare per il rilascio Note: Esente da imposta di bollo. L’istanza è sottoscritta dall’affidatario fino a 14 anni, da entrambi se l’età è compresa da 14 ai 18. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Il permesso di soggiorno per affidamento temporaneo cessa al compimento della maggiore età dell’affidato e può essere convertito per studio o lavoro subordinato. TORNA ALL’INDICE Pag. 69 di 166 Ufficio Stranieri istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1) fotocopia delle pagine scritte del passaporto o documento equipollente; fotocopia del decreto di affidamento; Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di cittadini italiani conviventi (art.19 T.U. .286/1998) Fratelli La richiesta si presenta a mezzo Kit postale; n.4 fotografie formato tessera Marca da bollo da ( tariffa vigente); Copia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE SCRITTE E TIMBRATE; Copia della documentazione comprovante il rapporto di parentela (**) col cittadino italiano (se proveniente dall’estero, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza). ** il rapporto di parentela non è necessario al rinnovo salvo che il parente italiano sia diverso da quello del primo soggiorno. (fratelli/sorelle: estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, del richiedente e del fratello/sorella italiano/a; Comunicazione di ospitalità Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del cittadino italiano; Certificazione di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano; Certificazione di cittadinanza del cittadino italiano, se non si evince già dal documento di identità; Dichiarazione del cittadino italiano di sostentamento del familiare straniero; Dichiarazione dei redditi del cittadino italiano; Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o successivamente l’iscrizione sul permesso. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 TORNA ALL’INDICE Pag. 70 di 166 Ufficio Stranieri Primo rilascio e rinnovo-ALLEGARE Permesso di soggiorno per parenti entro il 2° grado di cittadini italiani conviventi (art.19 T.U. .286/1998) Genitori non a carico Nonni non a carico Figli o altri discendenti maggiori di anni 21 non a carico Modulo 209 compilato ( al rinnovo Mod.210); n.4 fotografie formato tessera Marca da bollo da ( tariffa vigente); Copia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE SCRITTE E TIMBRATE; Copia della documentazione comprovante il rapporto di parentela (**) col cittadino italiano (se proveniente dall’estero, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza). ** il rapporto di parentela non è necessario al rinnovo salvo che il parente italiano sia diverso da quello del primo soggiorno. figli maggiori di anni 21 non a carico :estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, del richiedente e del fratello/sorella italiano/a; genitori e nonni non a carico estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, del figlio italiano , o del nipote italiano se trattasi di nonno; Comunicazione di ospitalità ( se si tratta di rinnovo , il richiedente deve presentare il proprio certificato di residenza e stato di famiglia in bollo o autocertificazione) Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del cittadino italiano; Certificazione di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano; Certificazione di cittadinanza del cittadino italiano, se non si evince già dal documento di identità; Dichiarazione del cittadino italiano di sostentamento del familiare straniero; Dichiarazione dei redditi del cittadino italiano; per l’importo aggiuntivo vedi (Tabella 3 ); Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o successivamente l’iscrizione sul permesso. TORNA ALL’INDICE Pag. 71 di 166 Ufficio Stranieri Primo rilascio e rinnovo-ALLEGARE Permesso di soggiorno per coesione familiare in deroga (a favore del coniuge o del figlio minore) da turismo (la domanda si presenta in Questura); da cure mediche o da altro titolo di soggiorno (la domanda si presenta presso l’Ufficio Postale); Nr. 4 fotografie formato tessera; n.1 marca da bollo (tariffa vigente); Copia del permesso di soggiorno del ricongiungente in corso di validità; Copia delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente (vedi allegato n.2) contenente i dati anagrafici dello straniero; Per matrimoni e nascite avvenute in Italia: autocertificazione di matrimonio (per il coniuge) e/o autocertificazione di nascita con l’indicazione di maternità e paternità (per i figli minori) Per atti di matrimonio o di nascita provenienti dall’estero, devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese di origine; (gli originali devono essere esibiti allo sportello). Certificato di residenza e stato di famiglia del ricongiungente; Comunicazione di ospitalità; Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza; Comunicazione di assunzione del ricongiungente (Modello LAV O Comunicazione di assunzione INPS per i domestici); Ultime 2 buste paga del ricongiungente; Reddito del ricongiungente (CUD/mod.730/Unico) relativo all’ultimo anno; Contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate o rogito d’acquisto della casa; Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 TORNA ALL’INDICE Pag. 72 di 166 Ufficio Stranieri Documenti da allegare sia al rilascio che al rinnovo Permesso di soggiorno per attesa occupazione (art.22 c.11 28.6.2012 ) D.lgs.n.286/98 e succ. mod. - art.37 D.P.R. 394/99 e succ. mod.- L.n.92 del Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni può iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia di residenza. Rimane iscritto in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno , durante il quale potrà cercare una nuova occupazione. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. art.4 comma 20- art. 22 comma 1, secondo periodo del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, le parole “per un periodo non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti “ per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata. Nel caso in cui il lavoratore straniero ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno ed iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l’impiego, l’interessato rinnova il permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' e comunque per tutta la durata degli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione . Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia, solo chi dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi. Nel caso in cui lo straniero trovi una nuova occupazione, deve richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro subordinato; Documenti da allegare per il rilascio Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2); Fotocopia delle sole pagine scritte del passaporto o di altro documento equipollente Autocertificazione dello stato di disoccupazione o dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa resa al Centro per l’Impiego; N.1 marca da bollo (tariffa vigente); Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Pag. 73 di 166 Ufficio Stranieri Legge 28.6.2012 n.92 in vigore dal 18.7.2012. (c.d.Legge Min.Fornero) La circolare diramata dalla Direzione Immigrazione del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno il 03 ottobre 2016 fornisce puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito nell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sul rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero intende estendere oltre l’anno tale permesso per chi ha perso il lavoro e non riesce a trovarlo nuovamente (le Questure dovranno valutare caso per caso), tenendo conto di differenti fattori tra cui l’impatto della crisi economica nel territorio di provenienza, il numero di anni passati in Italia, eventuali precedenti penali, il livello di inclusione sociale, i legami familiari ed il livello reddituale. Su quest’ultimo punto il Ministero precisa che serve comunque un reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti, quindi pari almeno all’importo dell’assegno sociale. Per determinare un livello adeguato di reddito oltre la soglia legale, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Sempre per chiarire il concetto di accertamento del reddito minimo, in coda alla circolare è presente la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2016 del 22 giugno 2016 che disegna una nuova impostazione sui rinnovi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per chi ha recentemente trovato un nuovo impego e non ha maturato per legge i requisiti reddituali utili ad ottenere l'estensione del titolo di soggiorno. Le Questure infatti dovranno elaborare una previsione di quanto il cittadino straniero potrà guadagnare tenendo conto della durata del contratto, l'orario e la retribuzione prevista. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 74 di 166 Permesso di soggiorno per asilo politico (art. 1 della L 39/90 e D.P.R. 303/04) Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura al titolare dello ‘status di rifugiato’. Lo 'status di rifugiato' viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la dimora abituale, per cui non può farvi ritorno. La domanda per il riconoscimento dello 'status di rifugiato' o di 'protezione sussidiaria' può essere presentata presso la Polizia di frontiera o presso la Questura. La domanda viene inviata alla Commissione territoriale competente in materia, la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, ascolta il richiedente nel corso di un colloquio a porte chiuse e prende una decisione nei 3 giorni successivi. Lo straniero viene ospitato in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo per il tempo necessario all'esame della domanda, e comunque non oltre 35 giorni. Terminato il periodo di accoglienza, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi e rinnovabile fino al momento della decisione. Lo straniero sospettato di essere criminale di guerra o che è stato espulso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o già condannato per alcuni tipi di reati, verrà trattenuto nei Centri di permanenza temporanea. La Commissione può: riconoscere lo status di rifugiato; riconoscere lo status di protezione sussidiaria; rigettare la domanda attraverso un provvedimento motivato. E' anche possibile che la Commissione, pur non accogliendo la domanda, ritenga che sussistano gravi motivi di carattere umanitario che impediscono allo straniero di rientrare nel suo Paese senza subire danni. In questo caso, la Commissione trasmette gli atti alla Questura territorialmente competente per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. Pag. 75 di 166 Ufficio Stranieri Procedura per il rilascio dello 'status di rifugiato' o di 'protezione sussidiaria'. Certificato di rifugiato La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato. Documento di viaggio Il ‘permesso di soggiorno per asilo politico’: ha una durata di 5 anni; è rinnovabile; consente l’accesso allo studio; consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma), incluso l’accesso al pubblico impiego al pari di un cittadino dell’ UE. consente l’accesso al servizio sanitario; dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni. I cittadini stranieri ‘rifugiati’ vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale, sanitaria e di normativa sul lavoro. Il cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di soggiorno per asilo politico’, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la protezione. I familiari si intendono: il coniuge; i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del ‘permesso per asilo politico’;. i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; i genitori (con molte restrizioni) NOTA BENE: Il cittadino straniero, ai fini del ricongiungimento familiare, non deve dimostrare di possedere i requisiti relativi ad alloggio e reddito. Se, invece, i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta - tramite uno degli uffici postali abilitati – del permesso di soggiorno per motivi familiari. I titolari di permesso per asilo politico non possono presentare richiesta del ‘permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’. Allegare sia al rilascio che al rinnovo Pag. 76 di 166 Ufficio Stranieri Lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto. (vedi Tabella n.2); Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod. 1 e Mod. 2 qualora in possesso di reddito); Fotocopia di tutto il documento di viaggio (se in possesso); 1 marca da bollo con tariffa vigente; NOTE: Per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio compilare sezione n. 6 del modulo 1 (1 marca da bollo €16,00 e 1 marca da € 40,28 ); La durata del documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 77 di 166 Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (D.lgs.n.251 /2007) Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni; è rinnovabile (se sussistono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento); consente l’accesso allo studio; consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma). consente l’accesso al servizio sanitario; dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni. N.B. Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo). I cittadini stranieri con ‘permesso di soggiorno per protezione sussidiaria’ vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale, sanitaria e di normativa sul lavoro. ll cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di protezione sussidiaria’, può fare richiesta di ‘ricongiungimento familiare’ per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la protezione. I familiari si intendono: il coniuge; i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del ‘permesso per protezione sussidiaria’. i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; i genitori (con molte restrizioni). Il cittadino extracomunitario, in possesso del ‘permesso di protezione sussidiaria’, può fare richiesta di ‘ricongiungimento familiare’ per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la protezione Pag. 78 di 166 Ufficio Stranieri Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere richiesto dai cittadini stranieri che NON hanno ottenuto il riconoscimento dello Status di Rifugiato, ma che hanno comunque ottenuto il riconoscimento di uno dei seguenti status: Protezione Sussidiaria; Protezione temporanea; Protezione Umanitaria. N.B. Il cittadino straniero, ai fini del ricongiungimento familiare, deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti. Se, invece, i familiari si trovano già in Italia, possono fare richiesta - tramite uno degli uffici postali abilitati - del ‘permesso per motivi di familiari’. Ai titolari di ‘permesso per protezione sociale o umanitaria’, rilasciato dalla Questura prima del 19 gennaio 2008, sono riconosciuti gli stessi diritti dei titolari di un ‘permesso per protezione sussidiaria’ tra questi, anche il diritto al ricongiungimento familiare. Al momento della scadenza del ‘permesso per protezione sociale o umanitaria’, gli interessati dovranno richiedere un ‘permesso per protezione sussidiaria’. Modulo 210 compilato; Marca da bollo con tariffa vigente; n.4 foto; pagamento bollettino per Pds elettronico (vedi tabella 3); certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità; fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria; copia provvedimento di riconoscimento notificato emesso dalla Commissione; Se proveniente da altra Provincia portare anche fotocopia (originale in visione) del parere della Commissione; In fotocopia della Comunicazione UNILAV + fotocopie busta paga (originali in visione); fotocopia passaporto o titolo di viaggio; Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Per l’iscrizione per i figli minori estratto di nascita (con generalità genitori) se nato in Italia, se nato all’estero il documento deve essere tradotto e legalizzato dall’autorità consolare Italiana salvo accordi internazionali diversi; Dichiarazione di consenso dell’altro genitore all’iscrizione del figlio+ fotocopia del titolo di soggiorno; Fotocopia del passaporto del figlio minore o passaporto del genitore nel quale è iscritto il figlio o di una dichiarazione consolare che attesta la cittadinanza del figlio. TORNA ALL’INDICE Pag. 79 di 166 Ufficio Stranieri Documenti necessari per il rinnovo Permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea (Art.20 D.L.vo 285/98) “Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali” E’ una procedura a carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata e temporanea a “sfollati” provenienti dai paesi non appartenenti alla UE, che non possono rientrare nel Paese di origine a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità. In questi casi è il Presidente del Consiglio dei Ministri che con un decreto statuisce lo stato di “particolare gravità”. Casi: ALBANIA – KOSOVO- (oggi) TUNISIA Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata annuale ed è rinnovabile finchè permane l’esigenza di protezione. In via di principio sono due le soluzioni: –Conversione del permesso di soggiorno in “altro” se ci sono i requisiti; -Programmi di rimpatrio assistito verso i Paesi d’origine. Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha diritto: All’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza nel Registro della popolazione temporanea ; Alla carta d’identità; Al titolo di viaggio che può essere richiesto presso le Questure nel caso in cui i rapporti con le proprie autorità diplomatiche si ritengono pericolose; Allo svolgimento di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; Garantisce inoltre il diritto allo studio e alla sanità; Sulla base dell’iscrizione anagrafica è possibile iscriversi al SSN. La durata è biennale per i riconoscimenti successivi al 20 marzo 2015 Per coloro a cui è stato riconosciuto prima di questa data mantiene durata annuale. Pag. 80 di 166 Ufficio Stranieri Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rinnovabile fino a che continua l’esigenza di protezione umanitaria individuata dal decreto. (Decreto non rinnovato) Detto articolo, rubricato “Conversione del permesso di soggiorno“ infatti, nei primi 3 commi dispone: Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero , anche senza conversione o rettifica del documento per il periodo di validità dello stesso. In particolare: Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio del lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo e sempre che sussistano i requisiti per l’esercizio dell’attività autonoma nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro; il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui l’art. 32, comma1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni previste dalla lettere a) e b) del predetto art.14 il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui l’art.11 comma 1 lettera c-quater) L’ufficio della PA che rilascia il titolo abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a ) e la Direzione provinciale del lavoro nei casi previsti dal comma 1 lettera b) comunicano alla Questura perle annotazioni di competenza. Con il rinnovo , è rilasciato un nuovo Pds per l’attività effettivamente svolta. E’ evidente che la lettera c) del primo comma fa riferimento generico a qualsiasi permesso di soggiorno per motivi umanitari , per cui anche a quelli rilasciati ai nord- africani in virtù del d.P.C.M. 5.4.2011. Appare quindi fondamentale verificare prima della scadenza di detti permessi di soggiorno: Pag. 81 di 166 Ufficio Stranieri La conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi di soggiorno per lavoro o famiglia , rilasciati ai cittadini provenienti dal Nord Africa entrati nel territorio nazionale tra il primo gennaio 2011 e il 5 aprile dello stesso anno , come disposto dal D.C.P.M. 5.4.2011 , è prevista dall’art.14 comma c del d.P.R. 394/1999 (Reglamento di attuazione del T.U. immigrazione) chi, titolare di detto permesso, stia lavorando; nel caso di lavoro subordinato, se ha stipulato un contratto di soggiorno se la Direzione provinciale del lavoro, per i lavoratori subordinati , o l’ufficio amministrativo competente, per i lavoratori autonomi , hanno comunicato alla Questura che ha rilasciato il Pds per motivi umanitari di aver concesso l’autorizzazione al lavoro; se la Questura ha annotato la comunicazione. Una volta compiute queste operazioni, anche nei 60gg successivi alla scadenza del Pds, si può procedere alla richiesta di rinnovo, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.14 sopracitato. I titolari di Pds umanitario possono entro un anno dalla scadenza, effettuare la coesione familiare (ricongiungimento in deroga) ottenendo un Pds per motivi di famiglia. Qualora non ricorrano le condizioni per la coesione familiare o per la conversione in un permesso per motivi di lavoro, occorre richiedere il rinnovo per motivi umanitari. La sua concessione è però rimessa in larghissima parte alla decisione discrezionale delle Questure (sperando che nel frattempo il Ministero confermi il perdurare delle esigenze di protezione umanitaria). Per l’espletamento delle procedure di conversione e di rinnovo tout court il richiedente dovrà rivolgersi direttamente all’Ufficio Immigrazione delle Questura data l’impossibilità di compilare il kit postale per mancanza del codice di riferimento per il permesso di soggiorno per motivi umanitari Pag. 82 di 166 Ufficio Stranieri Va comunque tenuto presente che nel caso in cui non sia possibile effettuare le verifiche dei punti 3 e 4 oppure esse abbiano esito negativo per inadempienza degli stessi, la domanda di rinnovo-conversione può essere presentata dall’interessato, completa della documentazione che attesti l’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione con la ricevuta di ritorno della raccomandata da parte del datore di lavoro oppure nel caso di lavoro autonomo, la presenza del titolo autorizzato rilasciato dall’ autorità competente. DOCUMENTI PER IL RINNOVO PERMESSO MOTIVI UMANITARI Modulo 210 compilato; marca da bollo con tariffa vigente; n.4 foto tessera; permesso di soggiorno in originale; Dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà di residenza, in caso di ospitalità portare copia del documento dell’ospitante più contratto d’affitto dell’appartamento; Copia del provvedimento notificato emesso dalla competente commissione; Copia del passaporto o titolo di viaggio; Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Contratto di soggiorno o modello UNILAV; Ultime buste paga, con relativa copia; Dichiarazione dei redditi (modello CUD. PF ecc….) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Di fronte alla manifesta volontà di richiesta di protezione internazionale lo sportello informazioni consente l'accesso all'ufficio dedicato affinché si proceda al fotosegnalamento dello stesso. Qualora non fosse possibile effettuare immediatamente i rilievi fotodattiloscopici l'ufficio/sportello rilascerà un invito con la data dell'appuntamento per il fotosegnalamento e il motivo (richiesta protezione internazionale). Le misure di accoglienza: il richiedente privo di mezzi di sussistenza ha accesso alle misure di accoglienza ai sensi del D.lgs 140/05 (e Direttiva 2013/33/UE). Le segnalazioni e richieste di accoglienza vengono effettuate dalla Prefettura (CARA-SPRAR..), precedentemente informata dalla Questura circa la presenza di un richiedente privo di mezzi di sussistenza. Se il soggetto dispone di abilità linguistiche sufficienti la Questura prosegue a tenere i contatti direttamente con lui, altrimenti si rivolge alla struttura che lo ospita. Pag. 83 di 166 Ufficio Stranieri SE LAVORA PRODURRE I DOCUMENTI INERENTI IL LAVORO Contestualmente al fotosegnalamento si procede alla compilazione dell'attestato nominativo completo di generalità e di fotografia del richiedente. Copia dello stesso viene consegnata all'interessato e gli vengono comunicati, mediante un invito scritto, la data e l'ora in cui si procederà alla verbalizzazione della sua richiesta di protezione internazionale. Sull'invito viene indicato che al momento della verbalizzazione saranno necessari Al momento della verbalizzazione viene consegnata copia del modello C3 al richiedente e contestualmente la Questura, contattata la commissione territoriale competente, notifica al richiedente protezione la data delle convocazione presso la Commissione Territoriale. La Questura ritira il passaporto in originale e riceve l'istanza di permesso di soggiorno per richiesta asilo che non consente l'attività lavorativa. Viene rilasciata la ricevuta al richiedente protezione. Documenti da presentare: passaporto se esistente 4 fotografie istanza su modello 209 marca da bollo dichiarazione di ospitalità (art.7, prodotta dall'autorità locale di pubblica sicurezza) Eventuali integrazioni verranno effettuate successivamente agli sportelli dedicati. Qualora il richiedente asilo sia risultato positivo in eurodac al momento del foto segnalamento, verrà attivata la “procedura Dublino” e svolte le verifiche in merito allo stato competente per l’esame della domanda. Verrà quindi rilasciato un permesso di soggiorno per attesa determinazione Dublino e le eventuali comunicazioni gli verranno notificate al domicilio indicato Pag. 84 di 166 Ufficio Stranieri un interprete (anche parenti o passanti di pari nazionalità, perchè la Questura non dispone di propri interpreti) la memoria/storia/motivazioni per cui si chiede asilo, eventualmente tradotta in italiano e compilata a mano su modello C3 cartaceo consegnato al momento del foto segnalamento (la Questura allega il modello in originale su Vestanet, al momento della compilazione del modello C3 digitale) eventuale documentazione che si voglia trasmettere alla commissione territoriale n. 4 fotografie ovvero, se richiesto, all'ente che lo assiste nella procedura di richiesta di protezione internazionale. Le notifiche circa l’esito delle audizioni presso la commissione territoriale verranno comunicate all'interessato previo invito a presentarsi agli uffici competenti, inviato a mezzo posta al domicilio indicato ovvero, se richiesto, all'ente che lo assiste nella procedura di richiesta di protezione internazionale. Titolo o documento di viaggio: 2 foto Marca da bollo (tariffa vigente) Marca da bollo € 40 Bollettino c/c postale n.414243….€ 2,91 intestato alla Questura di Bergamo. Il permesso di soggiorno per motivi di asilo politico e dia protezione sussidiaria viene rinnovato in formato digitale. Lo straniero presenterà quindi l’istanza di rinnovo compilando l’apposito KIT da consegnare allo Sportello Amico di Poste Italiane, allegando i documenti elencati nell’accluso modulo di istruzioni. L’appuntamento verrà fissato all’atto di consegna dell’istanza alle Poste, tramite l’apposito portale. Esito Negativo: Verrà ritirato il permesso di soggiorno per richiesta asilo e notificato il diniego. Se depositato il ricorso si può procedere alla richiesta di un nuovo permesso (rilasciato di 6 mesi in 6 mesi) presentando: Modello 210 4 foto Ospitalità Deposito ricorso Rinnovo pds ricorrenti Documenti da presentare allo sportello: - Modello 210 - 4 foto - Ospitalità - Deposito ricorsoTORNA ALL’INDICE Pag. 85 di 166 Ufficio Stranieri Esito positivo: Rinnovo permesso di soggiorno allo sportello presentando: Modello 210 4 foto Marca da bollo (tariffa vigente) Ospitalità Decisione della Commissione Il titolo di viaggio Dal 24 settembre 2015 entra in vigore il nuovo documento elettronico per stranieri , apolidi e rifugiati politici. I Regolamenti del Consiglio Europeo hanno imposto l’adeguamento del formato elettronico come per i passaporti. Questi nuovi documenti sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , hanno 32 pagine , la copertina è blu e verde e sono dotati di microcip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare. I dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento. Sono previste tre diverse tipologie di documenti di viaggio. Documenti di viaggio per apolidi a lettura ottico-elettronica ( colore blu); Documenti di viaggio per rifugiati a lettura ottico-elettronica (colore blu); Documenti di viaggio per stranieri a lettura ottico-elettronica (colore verde) che potrà essere rilasciato agli stranieri che hanno ottenuto la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari Questi titoli dei viaggi sono rilasciati dagli uffici Immigrazione delle Questure competenti per territorio e con le stesse procedure di controllo ed eventuali motivi ostativi. Pag. 86 di 166 Ufficio Stranieri Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di appartenenza e cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Per il rinnovo si allega la seguente documentazione : Modulo di richiesta di titoli di viaggio Fotocopia del permesso di soggiorno Fotocopia del documento di riconoscimento n.2 fotografie in formato tessera 1 marca da bollo ( tariffa vigente) ; 1 marca governativa di € 40,29 ad uso passaporto; Ricevuta versamento effettuato su c/c postale n.67422808 di € 42,22 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro n.2 fotografie per ogni minore; fotocopia del permesso di soggiorno del minore Estratto dell’atto di nascita con l’indicazione paternità e maternità o, se nato all’estero, certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza ( in caso di prima iscrizione) Certificato di stato di famiglia Fotocopia della tessera sanitaria. Posto che sussiste l’obbligo di rilascio di un documento individuale per i minori anche ai titolari di documento di viaggio per stranieri, rifugiati ed apolidi è prevista l’esenzione della rilevazione delle impronte per i minori di anni 12 Pag. 87 di 166 Ufficio Stranieri Per l’iscrizione di figli minori: MODULO aggiornato per la richiesta del documento di viaggio in formato elettronico ALLA QUESTURA DI BERGAMO Il /la sottoscritto/a iL On M¨ F¨ INDIRIZZO Address Altezza COLORE OCCHI A=AZZURRI G=GRIGI M=MARRONI N=NERI V=VERDI Blue Gray Brown Black Green C H I E D O IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO PER □ APOLIDE Bergamo, □ PROTEZIONE SUSSIDIARIA□ RIFUGIATO□ STRANIERO / / Firma Allego alla presente richiesta:□ Nr.2 fotografie in formato tessera;□ Attestazione di versamento di € 42,22 esclusivamente mediante bollettino postale di c/c 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro –causale “documenti di viaggio” □ Marca da bollo con tariffa vigente;□ Contributo amministrativo di € 40,29 TORNA ALL’INDICE Pag. 88 di 166 Ufficio Stranieri Cognome Surname NOME Name NATO A Born in CITTADINANZA Nationality ABITANTE A: Resident in STATO CIVILE Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana (Art.11 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394) Questo tipo di permesso di soggiorno può essere chiesto dallo straniero, già presente in Italia, alle seguente condizioni : deve essere in possesso di altro permesso di soggiorno (l’art.11 del D.P.R. n.394/99 prevede come requisito il possesso di un permesso di soggiorno). Per i cittadini che provengono da Paesi che non applicano l’accordo Schenghen la dichiarazione si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera , ove è apporto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. La circolare del Ministero dell’Interno del 13/6/2007 ha precisato che la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa dagli interessati, possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”. Deve iscriversi nel registro delle persone residenti nel Comune in cui si abita e si intende soggiornare in futuro e lì presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n.370 del 14.12.2000 oppure deve dimostrare di aver iniziato il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana in Italia o all’estero con una dichiarazione dell’Autorità consolare Italiana; deve avere un alloggio in Italia per il tempo che intende rimanere; L'istanza compilata e sottoscritta dall'interessato tramite il kit che va ritirato alle Poste Italiane od allo Sportello Unico Immigrazione. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente. Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 Pag. 89 di 166 Ufficio Stranieri La legge n.68/2007 ha soppresso i permessi di soggiorno di breve durata (quali erano ad esempio quelli per motivi di turismo), dal 16/02/2007 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi turistici è stato sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano. N.B.: Ricordiamo che la richiesta della cittadinanza va fatta non tramite la Questura di appartenenza, ma tramite lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di appartenenza. Tutti coloro che hanno avviato la richiesta della concessione o del riconoscimento della cittadinanza italiana non devono diventare irregolari, ma possono richiedere questo permesso di soggiorno per riacquisto cittadinanza italiana. In caso d'irregolarità, lo straniero può essere punito, rischiando anche di essere espulso perché senza permesso di soggiorno in corso di validità od altra documentazione che attesti che il rinnovo è stato avviato regolarmente. Quando è necessario, bisogna richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione che vale per un anno e durante quest’anno, si può fare tutte le pratiche che riguardano la richiesta della cittadinanza italiana. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 90 di 166 Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche (D. Lgs 286/98 artt.19,31 e 36) non consente di svolgere attività lavorativa. Il padre del nascituro coniugato con la madre Un importante sentenza della Corte Costituzionale, nel luglio 2000, ha dichiarato l’illegitimità ostituzionale dell’articolo 19, comma 2 lettera d, nella parte in cui non prevede lo stesso diritto anche a favore del marito convivente della donna in gravidanza. Pertanto il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche in favore del marito convivente della donna in stato di gravidanza. E’ escluso dal rilascio del PDS per cure mediche il padre non coniugato del nascituro. Documenti richiesti : Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato Mod.1-209; N.1 marca da bollo (tariffa vigente) N.4 fotografie Fotocopia delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente (vedi allegato n.2 ); Certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica, oppure certificazione rilasciata dalla struttura o da medico privato con vidimazione dell’ASL attestante lo stato di gravidanza e la data del presunto parto; Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98 da parte del soggetto ospitante, corredata dal documento di identità di quest’ultimo; N.B. Il permesso di soggiorno per maternità può essere esteso anche al coniuge in grado di dimostrare lo stato di coniugio attraverso documentazione tradotta in italiano e legalizzata dalla rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio nel quale è stato rilasciato il certificato di matrimonio. Pag. 91 di 166 Ufficio Stranieri L’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione disciplina i casi di inespellibilità e divieto di respingimento. Il comma 2 lettera d del presente articolo dispone il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Sarà possibile per le donne in stato di gravidanza richiedere un PDS per cure mediche (gravidanza) dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e per il periodo dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Il PDS per cure mediche viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza mentre viene rinnovato fino a sei mesi dalla data presunta di nascita del figlio anche in caso di morte del nascituro al momento del parto. Rinnovo: (nei sei mesi successivi alla nascita del figlio) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Mod.1-209); Marca da bollo (tariffa vigente); Fotografie formato tessera avente posa uguale; Fotocopie delle sole pagine scritte del passaporto o documento equipollente (vedi allegato n.2); Permesso di soggiorno in originale e fotocopia; Autocertificazione del certificato di nascita del nascituro comprensiva di paternità e maternità; Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98 da parte del soggetto ospitante , corredata dal documento di identità di quest’ultimo; CONVERSIONE DEL PDS PER CURE MEDICHE IN PDS PER MOTIVI DI FAMIGLIA (dell’art.30 comma 1 lett. C del Testo Unico sull’immigrazione) ( nota nr. 664 del 5.2.2009 Ministero dell’Interno ) E’ possibile la conversione del PDS per cure mediche in motivi familiari, quando lo straniero rientri nei casi previsti dall’art.29 del Testo Unico che regola il diritto al ricongiungimento familiare. Sarà possibile la conversione del PDS per cure mediche (gravidanza) in PDS per motivi di famiglia quando il familiare dello straniero/a sia in possesso dei requisiti di reddito ed alloggio previsti dall’art. 29 D.Lgs 286/98. TORNA ALL’INDICE Pag. 92 di 166 Ufficio Stranieri Il permesso di soggiorno per cure mediche non è rinnovabile oltre i sei mesi dalla nascita del figlio. Permesso di soggiorno per assistenza minori (art.31 comma 3 del testo Unico) E’ rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa , ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. Conversione ( art.29 comma 6 del d.lvo 286/98 e successive modificazioni .) La conversione è possibile sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento familiare. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 93 di 166 Permesso di soggiorno per integrazione di minore Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Pese , che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per studio o di lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano nell’ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato) Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 94 di 166 I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in permesso di soggiorno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio“ dal Comitato per i minori stranieri(art.32), vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare (previo assolvimento dell’obbligo scolastico) in tutti i casi in cui la legge italiana lo permette, e può essere convertito per studio o lavoro, al compimento della maggiore età. I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni. I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età se: Sono entrati in Italia a almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni; Hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge; Frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e modalità previste dalla legge , o sono in possesso di un contratto di lavoro ancher se non ancora iniziato. TORNA ALL’INDICE Pag. 95 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno per affidamento o tutela Permesso di soggiorno umanitario per donna vittima di violenza domestica (D.L. n.93 del 14.8.2013 art.18 –bis in vigore dal 16/10/2013) La nuova disposizione,analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime della tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno. TORNA ALL’INDICE Pag. 96 di 166 Ufficio Stranieri Il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto legge n.93 del 14 agosto 2013. Con l’entrata in vigore della legge 119/2013 dal 16 ottobre 2013 , è stato introdotto nel Testo Unico sull’Immigrazione l’art.18 –bis la disposizione che prevede la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica . Il titolo di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari la durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne giustificano il rilascio . Consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro. Permesso di soggiorno per attività sportiva Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rilasciato allo straniero che deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta della Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione normativa di assenso da parte del CONI, nei limite delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali. Tale permesso consente lo svolgimento di un attività lavorativa subordinata come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva. Per lo sportivo straniero minore (ultraquattordicenne), la richiesta della società sportiva viene corredata con l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente. 4 foto 1 marca da bollo con tariffa vigente Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 fotocopia del permesso di soggiorno fotocopia passaporto –solo pagine bianche – originale in visione Dichiarazione dell’associazione sportiva italiana (contenente periodo del contratto, alloggio e garanzia economica). Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 TORNA ALL’INDICE Pag. 97 di 166 Ufficio Stranieri RILASCIO/RINNOVO Permesso di soggiorno per residenza elettiva Il permesso di soggiorno per motivo di “ residenza elettiva” è rilasciato allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia. Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi: Allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ; Allo straniero che era titolare di un Pds per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del Pds Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l’attività e fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione di invalidità da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisce comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale. Il Pds autorizza il soggiorno dello straniero in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia. Nell’ipotesi dello straniero entrato in Italia con il visto di ingresso (di lunga durata di tipo “D” ) per residenza elettiva , oltre ai requisiti previsti per l’ingresso nel Territorio Nazionale si richiede la dimostrazione del possesso di un abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome e dimostrabili , di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge, figli minori, figli maggiorenni conviventi, genitori conviventi a carico del titolare del visto. Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 TORNA ALL’INDICE Pag. 98 di 166 Ufficio Stranieri (art.11 comma 1 c- quater del D.P.R 31.8.199 , n.394 Regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo luglio 1998 , n.286 ( di seguito indicato come “R.A.) nel testo inserito dall’art.11 del regolamento approvato con D.P.R. 18.10.2004 , n.334. Permesso di soggiorno per investitori- New Il disegno di legge di bilancio 2017 appena avviato dal Governo alla Camera dei Deputati , prevede una modifica al Testo Unico sulle leggi dell’immigrazione con l’aggiunta di un articolo dedicato a “Ingresso e soggiorno per investitori”. Si proverà cosi a far diventare più attraente l’Italia per i cittadini stranieri che hanno soldi da spendere e far fruttare o destinare a qualche opera buona. L’interesse del nostro Governo è quello di aprire un canale di ingresso a quanti vogliono investire almeno 1 milione di €uro nel capitale di un impresa italiana o che acquistino almeno 2 milioni di €uro di nostri titoli di stato , mantenendo impegnato l’investimento per almeno due anni. Questi immigrati di “lusso “ arriveranno in Italia con uno speciale visto di ingresso e avranno un permesso di soggiorno di durata biennale , rinnovabile per altri tre anni finchè è confermato l’investimento. Potranno portare i loro familiari. L’ispirazione nasce dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione Europea,si legge nella relazione che accompagna il ddl di Bilancio 2017- si è voluto facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari che stabilisce una disciplina di favore per l’attraziobne di investitori nel territorio dello Statto. Pag. 99 di 166 Ufficio Stranieri Lo stesso trattamento riguarderà i filantropi che impegnano almeno 1 milione di €uro per progetti di pubblico interesse. Schede operative del permesso di soggiorno CE lungo periodo DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente ai cittadini extra UE di permanere in Italia a tempo indeterminato. Il cittadino può fare ingresso nel territorio in Italia in esenzione di visto per ; svolgere ogni attività lecita, subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino italiano e svolgere qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata salvo quelle espressamente vietate agli stranieri, anche se il permesso di soggiorno di lunga durata è rilasciato da un altro Paese dell’Unione Europea; Accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; Partecipare alla vita pubblica locale con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; Possono richiederlo: Titolare di permesso di soggiorno in corso di validità esclusi i casi previsti dall’art.9 comma 3 del D.Lgs.n.286/98. Titolare di riconoscimento lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria in Italia (D.Lgs. n.12 del 13.2.2014 pubbl. G.U. 24.2.2014 Direttiva UE 2011/52/UE) Non possono richiederlo chi possiede il permesso di soggiorno per: Studio; formazione professionale;protezione temporanea;motivi umanitari; permesso di soggiorno di breve durata; Pag. 100 di 166 Ufficio Stranieri PERMESSO PERIODO Requisito del reddito: Le soglie di reddito per accedere all’ambito “ permesso Ue lungo soggiornanti di lungo periodo variano di anno in anno. Occorre dimostrare di avere un reddito superiore dell’assegno sociale ( anno 2016) di € 5.824,91: annuo 5.824,91 richiedente; 8.737,36 (richiedente + 1 familiare); 11.649,82 (richiedente + 2 familiari); 11.649,82 (richiedente + 2 o più figli minori di anni 14); 14.562,27 (richiedente + 3 familiari); 14.562,27 (richiedente + 1 familiare + 2 o più minori di anni 14); 17.474,73 (richiedente + 2 familiari + 2 o più figli minori di 14 anni ); 20.407,66 (richiedente + 3 familiari + 2 o più figli minori di 14 anni - Alloggio idoneo dimostrabile con il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio Tecnico del proprio Comune in bollo nel quale si attesta il n.di persone idonee ad abitare l’alloggio e comunque non deve superare il numero dei componenti del nucleo familiare ( tranne per il ricercatore scientifico); - Superamento del test di lingua italiana o essere in possesso di un diploma conseguito in Italia equiparazione minima livello A2; (tranne per il ricercatore scientifico); - Di essere regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni dimostrabile con i precedenti permessi di soggiorno o certificazione rilasciata dai Comuni di attuale e precedente residenza (in bollo); - Dichiarazione (ai sensi del DPR 447 in materia di autocertificazione) nella quale sia attesta di essere esente da condanne penali in Italia e di non essere iscritto nel casellario giudiziale italiano; -Costo del permesso di soggiorno elettronico di € 200,00 + il pagamento dell’importo aggiuntivo di € 200,00 (decreto del Ministero dell’economia del 6.10.2011- in G.U. n.304 del 31/12/2011). Pag. 101 di 166 Ufficio Stranieri € € € € € € € € all’importo PROCEDURA Inoltrare l ‘istanza tramite il KIT/POSTE in distribuzione presso gli uffici di Poste Italiane con “Sportello Amico”. Dopo l’invio , ll’ufficio rilascia al richiedente la lettera di convocazione in Questura con indicato il giorno e l’ora dell’appuntamento. Il giorno indicato il richiedente deve portare: la ricevuta del Kit/poste, passaporto in originale e la documentazione in originale che ha inserito nel kit e procede al rilievo delle impronte dattiloscopiche. CONSULTA LA PRATICA FAMILIARI La richiesta può essere estesa al coniuge e ai figli minori conviventi e può essere presentata anche dallo straniero coniuge o figlio minore o dai genitori conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea residente in Italia; Dal 9/12/2010 le richieste di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono subordinate al superamento del Test Italiano AGGIORNAMENTO Nascita dei figli in Italia: certificato di nascita con l’indicazione paternità e maternità; Figli nati all’estero con età inferiore ai 14 anni senza il visto per il ricongiungimento familiare: certificato di nascita con l’indicazione paternità e maternità (se rilasciato dalla competente Autorità estera devono essere tradotti e legalizzati e validati dall’Autorità Consolare Italiana , salvo diversamente disposto da accordi internazionali; Nuovo passaporto: fotocopia dei nuovo passaporto con i dati; Pag. 102 di 166 Ufficio Stranieri Il richiedente straniero può collegarsi al sito : poliziadistato.it -> sezione stranieri->consulta il permesso-> digitare la password indicata nella ricevuta delle Poste e conoscere lo stato della pratica e quando è possibile ritirare il titolo di soggiorno. Variazioni anagrafiche: dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del paese di origini attestante che le nuove generalità appartengono alla stessa persona; Richiesta di permesso di soggiorno UE per il figlio ultraquattordicenne già iscritto sul Permesso di soggiornoUE /Carta di soggiorno del genitore : Permesso di soggiorno UE Slp/Carta di soggiorno ( del genitore o affidatario dove il minore è inserito); Passaporto originale+Copia solo pagine scritte e timbrate; codice fiscale ;copia del certificato di residenza e Stato di famiglia; Cud /Dichiarazione dei redditi del genitore o affidatario garante; Diploma di scuola media se in possesso. DUPLICATO -Denuncia di smarrimento o furto; -Fotocopia delle pagine del passaporto con dati e scadenza; -Fotocopia del documento smarrito o rubato; -Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 CASI DI PERDITA DEL TITOLO: -Permanenza all’estero per un periodo superiore ad 1 anno -Aver riportato condanne penali e di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. TORNA ALL’INDICE Pag. 103 di 166 Ufficio Stranieri In caso di smarrimento o furto: Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere al proprio mantenimento , in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra- sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Allegare sia in caso di rilascio e rinnovo Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte/retro); Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare garante; Fotocopia del passaporto ( pagine con dati e scadenza); Documentazione attestante il grado di parentela o coniugio.****(I certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono tradotti, legalizzati e validati dall’autorità Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali); Fotocopia dell’ultimo CUD del familiare garante – La condizione di familiare a carico può risultare dalla dichiarazione dei redditi in caso non emergesse dalla dichiarazione dei redditi, ufficio stranieri della Questura può richiedere la dichiarazione che lo straniero inoltro al datore di lavoro per la richiesta di detrazioni fiscali; Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato dal proprio Comune con apposita dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”; Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato Comune di residenza competente per territorio; Autocertificazione della situazione penale e dei carichi pendenti; Pag. 104 di 166 Ufficio Stranieri (art.9 D. Lgs n.286/98, introdotto dall’articolo 1,comma22,lettera i della Legge n,94/2009)) marca da bollo (tariffa vigente); Esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A 2 Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico € 30,46 In caso di iscrizione di figlio minore di 14 anni, nato in Italia ma non ancora inserito sul permesso, aggiungere il certificato di nascita con l’indicazione dei genitori Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 105 di 166 Fotocopia dell’allegato del permesso di soggiorno del minore ; Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare garante; Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente (vedi tabella n.2) riportanti i dati anagrafici dello straniero; Codice fiscale Fotocopia dell’ultimo CUD del familiare garante – La condizione di familiare a carico può risultare dalla dichiarazione dei redditi in caso non emergesse dalla dichiarazione dei redditi, ufficio stranieri della Questura può richiedere la dichiarazione che lo straniero inoltra al datore di lavoro per la richiesta di detrazioni fiscali; Certificato di stato famiglia e residenza rilasciato con l’indicazione “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione “ (**)Certificato di idoneità dell’ rilasciato dal Comune di residenza; (**)Certificazione del grado di parentela. (I certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali );ù Diploma di scuola media se in possesso; 1 marca da bollo con tariffa vigente; Attestazione del pagamento del permesso di soggiorno elettronico € 30.46 (**) non è richiesto per i figli gia iscritti sul permesso di soggiorno UE /carta di soggiorno del genitore o affidatario Il regolamento Ce 380/2008 modifica il regolamento Ce 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, ed eleva i requisiti tecnici dei permessi di soggiorno, con riferimento alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, inserendo identificatori biometrici per creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il titolare, al fine di evitarne l’utilizzo fraudolento. Nell’ambito di quest’azione di armonizzazione delle discipline degli Stati membri di rilascio dei documenti di soggiorno a cittadini di Paesi terzi, estende in modo obbligatorio il principio “una persona – un documento”, Pag. 106 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari – figli minori ultraquattordicenni già applicato dalla maggioranza degli Stati. L’Italia, in ritardo, con la legge europea 2015-2016 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (l. 122/2016), recepisce in modo integrale tale principio. Per questo l’articolo 10 della l. 122/2016 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Per lo stesso motivo viene abrogato il secondo comma dell’art. 31 dlgs. 286/98, in quanto stabiliva solo al compimento del 14° anno di età il rilascio al minore, in precedenza iscritto nel permesso del genitore, di un autonomo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità illimitata, salvo revoca nei casi tassativamente indicati dalla direttiva Ce 109/2003. In alcuni casi può essere soggetto ad aggiornamento (rinnovo passaporto, variazioni anagrafiche e di stato civile, etc.). L’art. 17 c. 2 del dpr 394/99 stabilisce che, qualora sia utilizzato come documento di identificazione personale, le fotografie devono essere aggiornate ogni 5 anni. Non vi è quindi un obbligo specifico di aggiornamento al compimento del 18° anno di età Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 107 di 166 Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte e retro); Fotocopia del passaporto + COPIA SOLO PAGINE SCRITTE E TIMBRATE; Codice fiscale; Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione; Iscrizione CCIAA; Partita IVA; Matricola INPS( se in possesso); Certificato di residenza e stato di famiglia in bollo con l’indicazione “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione“; Certificazione di residenza storica maturata (ultimi 5 anni); Attestazione di idoneità dell’alloggio rilasciata dall’ ufficio tecnico del Comune di residenza (entro sei mesi dal rilascio) se convivente in un nucleo familiare; Autocertificazione della propria situazione penale e dei carichi pendenti; 1 marca da bollo con tariffa vigente; Certificato di nascita del figlio minore di anni 14 , nato in Italia e non ancora inserito sul Pds. Esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A 2. Attestazione del pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di € 30.46; TORNA ALL’INDICE Pag. 108 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo Fotocopia del permesso di soggiorno (fronte/retro ); Fotocopia del passaporto + COPIA DELLE PAGINE TIMBRATE E SCRITTE ; Fotocopia della Comunicazione di assunzione UNILAV o INPS (per i domestici); Fotocopia dell’ultimo CUD o della dichiarazione dei redditi .In caso di lavoro domestico è necessaria la dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro degli importi erogati nell’anno e tutti i bollettini INPS pagati nell’anno; Certificato di residenza e stato di famiglia in bollo con l’indicazione “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione“; Certificazione di residenza storica maturata (ultimi 5 anni); Attestazione di idoneità dell’alloggio rilasciata dall’ ufficio tecnico del Comune di residenza (entro sei mesi dal rilascio) se convivente in un nucleo familiare; Autocertificazione della propria situazione penale e carichi pendenti; n.2 buste paga; marca da bollo con tariffa vigente; esito favorevole del test lingua italiana o attestazione livello A2; Attestazione di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di € 30.46 TORNA ALL’INDICE Pag. 109 di 166 Ufficio Stranieri Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato anche domestico a tempo determinato o indeterminato Carta di soggiorno UE per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro superiore a 3 mesi ( artt.2 e 10 D.lgs 30/2007 e succ. modif.) Validità 5 anni Il coniuge Il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro , qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione italiana. I discendenti diretti(figli) propri o del coniuge o del patner di eta inferiore ai 21 anni , o i discendenti diretti (figli) , maggiori di anni 21 a carico; Gli ascendenti diretti(genitori) a carico e quelli del coniuge ( suoceri) o del partner; -Modulo 209 compilato (al rinnovo, modulo 210); -Nr. 4 fotografie formato tessera; -Nr.1 marca da bollo (tariffa vigente); -Copia delle pagine scritte del passaporto scritte e timbrate in corso di validità (Alla presentazione allo sportello deve essere esibito il passaporto originale) Originale e copia del precedente permesso (solo in caso di rinnovo); Copia del documento attestante il rapporto di parentela col cittadino comunitario/italiano (se proveniente dall’estero, tradotto e legalizzato dall’Autorità consolare italiana nel Paese di origine), da presentare in originale allo sportello(**) salvo che il parente cittadino comunitario/italiano sia diverso da quello del primo soggiorno; coniuge: certificato di matrimonio; partner : documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione; figli: estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza; se figli del coniuge di cittadino comunitario, occorre anche il certificato di matrimonio tra il cittadino comunitario e il coniuge straniero; genitori: estratto dell’atto di nascita del cittadino comunitario con indicazione di paternità e maternità; ascendenti del coniuge (suoceri) o del partner : estratto dell’atto di nascita del coniuge straniero con indicazione di paternità e maternità e certificato di matrimonio tra il cittadino comunitario e il coniuge straniero, se trattasi di Pag. 110 di 166 Ufficio Stranieri Primo rilascio e rinnovo-Allegare N.B. I certificati anagrafici devono riportare l’indicazione: certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione Pag. 111 di 166 Ufficio Stranieri partner documentazione ufficiale attestante l’esistenza dell’unione con il cittadino UE; 7. Comunicazione di ospitalità; (se si tratta di rinnovo, il richiedente deve presentare il proprio certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione) 8. Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del coniuge cittadino italiano, o copia dell'attestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di residenza in Italia se cittadino dell’Unione Europea non italiano; 9. Certificato (o autocertificazione) di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano/comunitario rilasciati dal proprio Comune ( con l’indicazione in N.B.) o dell’Unione Europea, se non si evince già dal documento di identità; 10. Certificato (o autocertificazione )di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea se non si evince dal documento di identità; 11. Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o CUD del familiare dell’Unione Europea o del coniuge da cui risulti la disponibilità di risorse sufficienti per sé e per i familiari (art. 7 lett. b D. Lgs 30/2007); 11.1per i genitori , nonni, figli maggiori di anni 21 e suoceri , dichiarazione dei redditi (Mod.730) del familiare italiano/ comunitario o del coniuge da cui il familiare risulti a carico , ovvero dichiarazione del datore di lavoro relativa alle detrazioni CUD per familiari a carico. 12. Fotografie, passaporto, atto di nascita, ospitalità, sono necessari anche per ciascun figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o successivamente l’iscrizione sul permesso. Si ricorda che dal 3 febbraio 2015 è stato attivato un nuovo sistema gestisce gli appuntamenti concernenti i seguenti titoli di soggiorno: affari, cure mediche, gara sportiva,minore età , giustizia, status di apolide(1° rilascio) , integrazione minore, invito famiglia ex art.19, volontario, familiare cittadino UE, motivi umanitari, asilo politico, (richiesta di rinnovo) ,coesione familiare in deroga con permesso soggiorno . scaduto da piu’ di 60gg. La funzionalità dell’agenda sara accessibile all’Ufficio Immigrazione attraverso il Portale Questure , ed ai Patronati, attraverso il Portale Immigrazione; TORNA ALL’INDICE Pag. 112 di 166 Ufficio Stranieri La Questura avrà competenza esclusiva per la fissazione degli appuntamenti per il “ primo rilascio e “ duplicato” mentre per il rinnovo o aggiornamento, sarà discrezione dello straniero avvalersi degli altri sportelli abilitati. Il test di conoscenza della lingua italiana Ai fini della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(ex carta di soggiorno). Il Decreto 4 giugno 2010 fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo previsto dall’art.9 del D.lgs.vo 25.7.1998 n.286 e Testo Unico. minori ultraquattordicenni che frequentano la scuola secondaria di primo grado (“media”) o la scuola di secondo grado (“superiori”) inserendo nel Kit il certificato di frequenza scolastica. straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestante mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. stranieri in possesso di un titolo di soggiorno conseguito in Italia (diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado) oppure certificati di frequenza a corsi universitari, master, dottorati; stranieri in possesso di un attestato di frequenza di un corso di italiano conseguito nelle sedi abilitate che certifichi la conoscenza della lingua italiana almeno al livello “A2” compresi i certificati rilasciati dal CTP che attestino il possesso di un livello almeno A2. minori di anni 14. ultraquattordicenni che richiedono un proprio permesso CE, essendo iscritti nel permesso CE del genitore. Chi ha inviato il Kit postale entro 8.12.2010 (data di spedizione). Possessori di una carta di soggiorno cartacea o permesso CE (anche con validità 5 anni) e fa l’aggiornamento. elettronico gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art.27 co.1 lett.a),c),d),q), del T.U. Pag. 113 di 166 Ufficio Stranieri Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 9.12.2010 a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo tranne a: gli stranieri inabili all’apprendimento per motivi medico-sanitari (in caso di invalidità è sufficiente la dichiarazione della Commissione , negli altri casi deve essere dichiarato da struttura sanitaria pubblica) gli stranieri con riconoscimento del livello almeno A2 “nell’ambito dei crediti maturati con l’accordo di integrazione” gli stranieri titolari di protezione internazionale; stranieri che svolgono attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’Istruzione , dell’università e della ricerca di cui il d.lgvo 31.12.2009 n.213 Lo straniero ha la facoltà di procedere alla prenotazione del test di lingua italiana sul sito del Ministero del’Interno www.testitaliano.it indipendentemente dalla richiesta di permesso di soggiorno Ce lungo soggiornanti, tale facoltà è possibile, in quanto solo nel caso di superamento del test richiede il titolo sopraindicato. Nel caso di mancato superamento del test è possibile fare un ulteriori richieste La Prefettura competente invierà una lettera raccomandata al richiedente entro 60 gg indicando giorno, ora e luogo del test. Il test è svolto presso i Centri Eda della provincia territorialmente competente sottoindicati. In caso di irregolarità o mancanza dei requisiti, il sistema invia al richiedente una comunicazione con l’indicazione dei requisiti mancanti, per consentire la rettifica. Attenzione: L’applicativo associa ogni domanda al Centro Eda sulla base del CAP (codice di avviamento postale). Si raccomanda la massima precisione, non sono possibili spostamenti o compensazioni con altri Centri Eda. Si raccomanda di inviare una sola domanda per ogni richiedente perché l’applicativo non blocca l’invio di più domande. Esito del test Pag. 114 di 166 Ufficio Stranieri Modalità operative L’esito del test viene comunicato entro 10 gg dalla scuola alla Prefettura (non allo straniero) e questa lo rende disponibile on- line alla Questura, che nel frattempo si occupa della verifica dei requisiti e dei documenti allegati al Kit. Per controllare l'esito del test di italiano per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario collegarsi al sito del Ministero dell'Interno http://testitaliano.interno.it ed accedere alla propria area riservata. Istruzioni 1. Nella parte sinistra della pagina iniziale inserire gli elementi di identificazione dell’utente: e-mail utilizzata come identificativo utente nel sistema telematico del Ministero dell'Interno per la richiesta di partecipazione al test password utilizzata per accedere al sistema telematico del Ministero dell'Interno per la richiesta di partecipazione al test e cliccare su "Invia". 2. Nella pagina "Servizi disponibili", che si aprirà dopo l'inserimento di e-mail e password, cliccare a sinistra su "Domande" Pag. 115 di 166 Ufficio Stranieri In caso di non superamento del test si devono attendere 90 gg dall’esito e inoltrare un’altra richiesta on line con la stessa procedura iniziale. 3. Nella tabella centrale, visibile successivamente, cliccare sull'icona "lente d'ingrandimento" in corrispondenza del nome dell'utente in "Azioni" Centri E.D.A. della Provincia di Bergamo italiana abilitati al test di lingua ALBANO SANT’ALESSANDRO –c/o Istituto Comprensorio via Dante Alighieri Tel.035-4541767 TREVIGLIO CTF Treviglio –Verdellino c/o Scuola T. Grassi via Sen. Colleoni 2 Tel.0363-49459 COSTA VOLPINO c/o Istituto Comprensorio via A.Moro 2Tel.035-970375 BERGAMO PETTENI c/o Istituto Comprensorio “G.D. Petteni via Buratti n.2 Tel.035-342094 /3395488874 BERGAMO DONADONI c/o Istituto Comprensivo “E.Donadoni” via T.Tasso 14,24121 Tel. 035.232589 PONTE SAN PIETRO C/O Istituto Comprensivo , via Piave 15 Tel.035.611196 e.mail : [email protected] ZOGNO (CTP Bergamo Redona Zogno) c/o Istituto Comprensivo via G.Marconi 5 Tel.0345.91142 e.mail :[email protected] ALBINO (ctp di Costa Volpino –Clusone-Albino) c/o ISIS “Romero” via A.Moro 51 Tel.035.751389 e.mail : [email protected] VILLONGO c/o Istituto Comprensivo via Volta 1 Tel. 345.7959197 e.mail :[email protected] Pag. 116 di 166 Ufficio Stranieri 4. Consultare l'esito del test di italiano nella tabella che sarà visualizzata Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 117 di 166 CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, A PERMESSO DI SOGGIORNO ITALIANO Le facoltà concesse dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta "carta di soggiorno"), rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione Europea sono considerate dall’articolo 9bis del T.U. sull’immigrazione, introdotto dal d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della Direttiva Europea n. 2003/109/CE. È opportuno segnalare che il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4285 del 2009, ha evidenziato che “lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva 109/2003/CE, non è riconosciuto fuori dall’Italia, ai cittadini stranieri in possesso di una carta di soggiorno stampata su supporto cartaceo.”. Il Ministero dell’Interno ha poi emanato ulteriori circolari sull’argomento ed in particolare si segnala la circolare del 16 febbraio 2010. Cosa è consentito: La norma prevede che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, può chiedere di soggiornare in Italia per più di tre mesi al fine di: esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma; frequentare corsi di studio o di formazione professionale; soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso dei mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. Pag. 118 di 166 Ufficio Stranieri Conversione permesso di soggiorno La CONVERSIONE è subordinata al meccanismo delle quote flussi stabilite dal D.P.C.M. La possibilità di svolgere attività lavorativa, è però subordinata al sistema delle quote. In Italia, infatti, uno straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in un latro Stato membro, può svolgere attività lavorativa secondo quanto previsto dal T.U. in materia di lavoro subordinato ed autonomo ossia, attraverso il meccanismo delle quote flussi. Allo straniero quindi, viene richiesta la “conversione” del permesso CE e viene rilasciato un altro da parte della Questura. In merito al tipo di permesso di soggiorno rilasciato, il Ministero dell’Interno nella circolare citata, del 16 febbraio 2010, ha specificato che “Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Perché possa infatti essere rilasciato un permesso di lunga durata, lo straniero dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 9 del T.U.: 5 anni di soggiorno in Italia; disponibilità del reddito; Alloggio; I familiari L’articolo 9 bis prevede che anche i familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE, che siano già in possesso di un valido titolo di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro possano seguire il familiare in Italia, e qualora abbiano i presupposti ed i requisiti per il ricongiungimento familiare, possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Se lo straniero risulta pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il permesso sarà rifiutato e, se rilasciato, verrà revocato. TORNA ALL’INDICE Pag. 119 di 166 Ufficio Stranieri Il decreto flussi del 2013, prevede la possibilità di convertire 1.000 permessi CE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e 250 permessi CE in permessi per lavoro autonomo. PARTE TERZA: I VISTI Stati soggetti all’obbligo Norme sui visti e sull’ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Shenghen. ELENCO STATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL VISTO Afghanistan Cuba Laos Algeria Domenica Lesotho Angola Domenica Libano Antiguae Barbuda (Repubblica) Liberia Arabia Saudita Egitto Libia Armenia Emirati Arabi Madagascar Azerbaijan Eritrea Malati Bahamas Etiopia Maldive Bangladesh Ex –Repubblica Mali Barbados Iugoslava di Marianne del Nord Belize Macedonia (Isole) Benin Fiji Marocco Bhutan Gabon Marshall (Isole) Bielorussia Gambia Mauritania Bolivia Georgia Mariutius Bosnia – Ghana Micronesia Erzegovina Giamaica Mongolia Botswana Gibuti Mozambico Burkina Faso Giordania Namibia Burundi Grenada Nepal Cambogia Guinea Niger Camerun Giunea Bissau Nigeria Capo Verde Guinea Oman CentroAfrica Equatoriale Pakistan (Repubblica) Guyana Palau Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Salomone (Isole) Samoa Occidentali (Isole) Sao Tome’ e Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Siria Somalia Sri Lanka Sud Africa Sudan Suriname Swaziland Tagikistan Taiwan Tanzania Thailandia Togo Tonga Pag. 120 di 166 Ufficio Stranieri Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia , devono esibire alle frontiere la prevista documentazione, che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio. In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Il visto deve essere richiesto presso le rappresentanze diplomatiche e Consolari Italiane nel paese di residenza. Ciad Cina Colombia Comore (Isole) Congo (Repubblica Democratica Congo Brazzaville) Corea del Nord Costa d’Avorio Haiti India Indonesia Iran Iraq Kazakistan Kenia Kirghistan Kiribati Kuwait Papua-Nuova Guinea Peru’ Qatar Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) Ruanda Russia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Uzekistan Vanuatu Vietnam Yemen Zambia Zimbawe LISTA DEI PAESI ESENTI DALL’OBBLIGO DEL VISTO PER SOGGIORNI DI DURATA MAX 90GG (TURISMO- MISSIONE- AFFARI- INVITO E GARA SPORTIVA) Andorra Argentina Australia Brasile Brunei Canada Cile Corea del Sud Costa Rica El Salvador Giappone Guatemala Honduras Israele Malesia Messico Monaco Nicaragua Nuova Zelanda Panama Paraguay Singapore Stati Uniti Uruguay Venezuela Documenti da inoltrare alla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di appartenenza dell’ospite per la richiesta del visto Fidejussione bancaria; Copertura assicurativa (valida per l’area Schengen); Domanda di visto da parte dell’ospite residente all’estero; Lettera di invito dell’ospitante residente in Italia; Pag. 121 di 166 Ufficio Stranieri La Moldavia da giugno 2014 è esente visto ; Ucraina e Georgia è in corso il negoziato con l’UE. Russia in sospeso ; Lettera di ospitalità dell’ospitante residente in Italia; Biglietto andata/ritorno; Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso in Italia 1 partecipante 269,60 44,93 2 o partecipanti 212,81 26,33 51,64 25,82 36.67 206,58 27,89 22.21 118,79 17,04 + Timbri Schengen apposti sul passaporto all’ingresso e all’uscita della frontiera aeroportuale italiana Pag. 122 di 166 Ufficio Stranieri classe di durata del viaggio Da 1 a 5 gg.quota fissa Da 6 a 10 gg quota a pers.giorn. Da 11 a 20 gg :quota fissa quota giornaliera Oltre i 20 gg :quota fissa Quota giornaliera a persona Pag. 123 di 166 Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Allegato n 3 alla circolare MAE n.14 del 24.10.2001 Alla cortese attenzione del Ufficio Consolare Visti Lettera d’invito Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….. nato/a il………………………………a………………………………………………. di nazionalita’………………………residente a……………………………….prov……….. in via…………………………………n……………c.a.p………..tel……………….. consapevole delle conseguenze previste dall’art.12,comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che dispone:”salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie attivita’ dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione del presente testo unico e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a lire trenta milioni.” con la presente comunica di voler invitare per motivi di turismo Il/la cittadino/a straniero/a ……………………………………………………………………….. Nato/a il………………………………….a…………………………………………………………………………. Di nazionalità …………………………residente a …………………………….prov…………… In via …………………………………………………….n……..cap…………..tel………………. Per il periodo dal ………………………………………………………………………………….. A motivo di ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Pag. 124 di 166 Ufficio Stranieri occupazione/professione………………………………………………………………… Il sottoscritto dichiara inoltre di avere con la stessa parentela/amicizia/altri……………………………. persona legami di di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine seguente attività lavorativa ( ) non svolge attività lavorativa e trae mezzi di sussistenza da …………………………………. di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a cittadino/a straniero/a di aver messo a disposizione in favore della persona suindicata a titolo di garanzia economica , sotto forma di fidejussione bancaria , la somma di € ………………………………. presso l’Istituto bancario ………………………………………………………………….. agenzia n………. sita in ………………………………………………………………….. Allega alla presente l’originale della relativa ricevuta bancaria Il sottoscritto in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata dal/la cittadino /a straniero /a provvederà a fornigli /le alloggio presso l’abitazione /altrove: ………………………………………................ sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico sanitaria da parte del/la cittadina straniero/a ,laddove questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Pese d’origine) Comunicare al Commissariato di P.S. di zona, la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro le 48 ore dalla sua entrata nel territorio nazionale , ai sensi dell’art.7 D.l.vo n.286/98 o la dichiarazione di presenza nel caso di visto per turismo. far presentare allo straniero/a presso l’ufficio Stranieri della Questura di …………… entro 8 giorni dalla sua entrata per la richiesta del permesso di soggiorno assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto di ingresso e segnati sul permesso di soggiorno che lo straniero dovrà consegnare alle auitorità di frontiera italiane all’uscita dal territorio ialiano ( luogo) ( data ) ____________________________________ firma del dichiarante Si allega copia di un documento d’identita’ del dichiarante TORNA ALL’INDICE Pag. 125 di 166 Ufficio Stranieri ( ) svolge la ………………………………………………………….. All’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in del Consolato Generale d’Italia in del Consolato d’Italia in Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… nato/a il ……………………………… a …………………………………………………………… di nazionalità …………………………… residente a ………………………………. prov. …… in via ………………………………………………. n. …… c.a.p. ………………. tel. ………….. occupazione/professione ………………………………………………………………………….. consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n.189, art.11, che dispone: “ Salvo che il fatto costituisca più’ grave reato,chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.” con la presente comunica di volere ospitare il/la cittadino/a straniero/a …………………………………………………………………………. (nome) (cognome) nato/a il ……………………………………… a …………………………………………………… di nazionalità ……………………………… residente a ………………………………. prov…… in via ………………………………………………… n……….. c.a.p. …………… tel………….. per il periodo dal ……………………………………………………………………………………. (data) (data) a motivo di …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2 allegato n. 3 alla Circolare MAE n. 14 del 24.10.2001 Pag. 126 di 166 Ufficio Stranieri Dichiarazione di ospitalità Allega alla presente l’orginale della relativa ricevuta bancaria . Il sottoscritto , in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata dal/la cittadino/a straniero/a , provvederà a 1) fornirgli/le alloggio presso la propria abitazione sita in via ………………………………………………… n……….. c.a.p. …………… tel………………… 2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico-sanitaria da parte del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d’origine) 3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 7 del precitato D. L.vo n. 286/98 come modificato dalla Legge 189/2002 4) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto d’ingresso, ai sensi del comma 1 dell’Art.1 della Legge n.68 del 28.05.2007 (luogo) (data) (firma del dichiarante) Si allega copia di un documento d’identità del dichiarante Pag. 127 di 166 Ufficio Stranieri Il sottoscritto dichiara inoltre 1) di avere con la stessa persona legami di parentela / amicizia / altri: ……………………… (precisare) 2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine [ ] svolge la seguente attività lavorativa:…………………………………………………………. [ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da …………………………….. 3) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a cittadino/a straniero/a 4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo di garanzia economica, sotto forma di “fidejussione bancaria”, la somma di euro …………………. ..... presso l’Istituto bancario ……………………………………………………………………….. agenzia n…………, sita in ……………………………………………………………………... TORNA ALL’INDICE Pag. 128 di 166 Ufficio Stranieri Dichiarazione di presenza AMBASCIATA D’ITALIA Domanda di visto per gli Stati Schengen Modulo gratuito Foto 1. Cognome/cognomi Ad uso esclusivo dell'ambasciata 2. Cognome/cognomi alla nascita (cognome /cognomi precedenti) Data domanda: Nome 4. Data di nascita (anno, mese, 5. Numero giorno) (facoltativo) 6. carta di identità Fascicolo esaminato da: Luogo di nascita e Stato Documenti giustificativi: 7. Cittadinanza/cittadinanze attuali 9. Sesso o Maschile o Femminile 11. di Cognome del padre 8. Cittadinanza di origine (cittadinanza o Passaporto alla nascita) valido o Mezzi di sostentamento 10. Stato civile o Invito o Non coniugato o Coniugato o Separato o Mezzi di o Divorziato trasporto o Vedovo o Altro: o Assicurazione malattia o Di altro tipo: 12. Cognome della madre 13. Tipo di passaporto: o Passaporto nazionale o Passaporto diplomatico o Passaporto di servizio o Documento di viaggio (Convenzione del 1951) o Passaporto per stranieri o Passaporto per marittimi o Documento di viaggio di altro tipo (specificare): 14. Numero passaporto Ufficio Stranieri 3. della del 15. Rilasciato da 16. Data del rilascio 17. Valido fino a 18. Se soggiorna in uno Stato diverso dallo Stato di origine è autorizzato a Pag. 129 di 166 rientrare in detto Stato? o No o Sì (numero e validità) * 19. Occupazione attuale Visto : o Rifiutato o Concesso * 20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento 24. 22. Tipo di visto: o 23. Visto: Transito aeroportuale o o Individuale Transito o Soggiorni di Collettivo breve durata o Soggiorni di lunga durata Numero di ingressi richiesti 25. Durata del soggiorno o C o D o D+C Visto chiesto per: ......... giorni o Uno o Due o Multiplo Numero ingressi: 26. Altri visti (rilasciati negli ultimi tre anni) e rispettivo periodo di o 1 o validità Mult. 27. In caso di transito, è titolare dell'autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale? o No o Sì, valido fino a: Autorità che rilascia: * 28. Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen di 2 Valido da …....... ……….. a ………………………… Valido per …………………….. ……. * I familiari dei cittadini dell'UE o SEE (coniuge, figlio o ascendente a carico) non devono rispondere ai quesiti indicati con * . Essi devono presentare la documentazione comprovante i loro vincoli familiari. 29. Scopo del viaggio o Turismo o Affari o Soggiorno presso la famiglia o amici o Ufficiale o Motivi sanitari o Di altro tipo (specificare): 30. Data di arrivo Ad uso esclusivo o Cultura/Sport dell'ambasciata * 31. Data di partenza *32. Frontiera dello Stato del primo * 33. Mezzi di trasporto ingresso o rotta di transito * 34. Cognome dell'ospite o nome dell'impresa negli Stati Schengen e persona di contatto dell'impresa ospite. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati Schengen Cognome dell'ospite o nome dell'impresa o Ufficio Stranieri 21. Destinazione principale Caratteristiche del visto: o VTL o o A o B Telefono e fax Pag. 130 di 166 Indirizzo completo Indirizzo di elettronica posta * 35. A carico di chi sono le spese di viaggio e le spese di soggiorno? o Mio o Ospite/ospiti o Impresa ospite Dichiarare le modalità e presentare i documenti giustificativi: * 36. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno o Contanti o Travellers cheques o Carte di credito tipo: o Assicurazione di viaggio e/o malattia. Valida fino a : Cognome del coniuge 38. Cognome del coniuge alla nascita 39. Nome del coniuge 40. Data di nascita 41. Luogo di nascita del coniuge del coniuge 42. Figli (Le domande devono essere presentate separatamente per ciascun passaporto) Cognome Nome Data di nascita 1 2 3 43. Dati anagrafici del cittadino dell'UE o SEE di cui è a carico. Alla domanda rispondono soltanto i familiari dei cittadini dell'UE o SEE Cognome Data di nascita Nome Cittadinanza Numero passaporto del Vincolo familiare: del cittadino dell'UE o SEE 44. Sono informato del fatto e accetto che i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto siano comunicati alle autorità competenti degli Stati Schengen e, se necessario, trattati dalle stesse, ai fini dell'esame della mia domanda di visto. Tali dati potranno essere introdotti e archiviati in basi di dati alle quali possono avere accesso le autorità competenti dei singoli Stati Schengen. Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda m'informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità del diritto nazionale dello Stato interessato. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della domanda o l'annullamento del visto già concesso nonché possono comportare Pag. 131 di 166 Ufficio Stranieri 37. o Alloggio o Di altro azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato Schengen che ha in trattazione la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati Schengen allo scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per l'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione di Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. 45. Domicilio d'origine 46. Luogo e data Telefono 48. Firma (per i minori firma del titolare dell'affidamento, del tutore) TORNA ALL’INDICE Ufficio Stranieri 47. Pag. 132 di 166 PARTE QUARTA: DOCUMENTI CORRELATI Il certificato igienico sanitario e/o idoneità di alloggio Le nuove norme in materia di immigrazione , previste dal Regolamento Attuativo del Testo Unico, hanno introdotte modifiche sostanziali rispetto alle normative pre-vigenti in materia di certificazione comunale attestante il possesso di un alloggio idoneo. La certificazione di idoneità di un alloggio è necessaria per : per sottoscrivere un contratto di soggiorno all’ UTG-Prefettura (flussi); il permesso di soggiorno per lavoro autonomo; per il permesso di soggiorno per familiare al seguito; il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; il permesso di soggiorno per coesione familiare; permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo”. Essa costituisce un attestazione molto importante e delicata, il cui mancato rilascio, può seriamente compromettere l’assunzione di un lavoratore straniero o il rilascio della carta di soggiorno per sé e i propri familiari conviventi. Nel caso di badanti conviventi con il datore di lavoro non puo’ essere richiesto il certificato di idoneita’ alloggiativa La certificazione deve essere considerata uno strumento importante di governo dei flussi immigratori finalizzata ad accertare l’esistenza di un alloggio idoneo, nel quale il lavoratore straniero e gli eventuali familiari ricongiunti possono iniziare il proprio percorso di inserimento sociale nella realtà locale, nella piena legalità e nel riconoscimento dei diritti che ne discendono. Pag. 133 di 166 Ufficio Stranieri E’ un certificato che attesta che la sistemazione alloggiativa dello straniero è conforme alle norme igienico sanitarie nonché determina l’ idoneità abitativa. Riferimenti normativi Legge 30 luglio 2002 n.189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e in particolare l’art.6 ove è previsto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e che il datore di lavoro attui la garanzia di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Il Dpr del 18 ottobre 2004 n.334 “Regolamento modifiche ed integrazioni al decreto Presidente della Repubblica 31.8.1999 n.394 in materia di immigrazione; La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8.3.2005 n.9 avente per oggetto –DPR 18.10.2004 n.334 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31.8.1999 N.394, in materia di immigrazione “previsto dall’art.34 comma 14, della legge Bossi/Fini “Sportello Unico per l’Immigrazione –Ulteriori immediate indicazioni“ che prevede nelle istruzioni per l’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura -Utg- il rilascio dell’idoneità alloggiativa da parte del Comune. La normativa regionale , a cui fa rinvio l’art.29 comma 3, lettera a del decreto legislativo n.286/1998 per la determinazione dei parametri minimi dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, è stata abolita, con l’art.1 c.19 della legge 94/2009. La legge 15/7/2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” in vigore dall’8.8.2009. La Circolare n.7170 del 18.11.2009 -Decreto Ministeriale 5.7.1975 del Ministero della Sanità. La Circolare specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5.7.1975 che stabilisce i requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superfici degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti” . Una recentissima circolare della Prefettura di Bergamo –Ufficio territoriale del governo-Sportello Unico per l’Immigrazione datata 18.2.2014 ha ulteriormente rafforzato i parametri sotto indicati nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti. Superficie per abitante 1 abitante = 14 mq; 2 abitanti = 28 mq; 3 abitanti = 42 mq; 4 abitanti = 56 mq; per ogni abitante successivo =10mq Pag. 134 di 166 Ufficio Stranieri Competenza specifica al rilascio del certificato di conformità igienico sanitaria nonché idoneità alloggiativa è degli uffici comunali in particolare l’ufficio di edilizia privata o ufficio tecnico Composizione dei locali Stanza da letto per 1 persona = 9 mq Stanza da letto x 2 persone =14 mq Per gli alloggi mono-stanza 1 persona =28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone =38 mq (comprensivi del bagno) Aereazione Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. Impianto di riscaldamento Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento condizioni climatiche lo rendano necessarie. ove le La verifica della documentazione e il sopralluogo viene eseguito dal tecnico dell’Ufficio Edilizia Privata, del comune sede dell’immobile. TORNA ALL’INDICE Pag. 135 di 166 Ufficio Stranieri Altezze minime Gli alloggi dovranno avere un’altezza minima di: 2.79 mt derogabili a 2.55 mt per i comuni montani; 2.40 mt per i corridoi, i bagni,i disimpegni e i ripostigli. MARCA DA BOLLO € 16,00 All’Ill.mo Sindaco della Città di Seriate c.a. Sportello Unico per l’Edilizia Attestazione n. ____________________ Oggetto: Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggio e/o di stato conservazione e manutenzione. Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ residente in ___________________Via/Viale/P.za/Corso_________ n. _____ c.f._________________________________tel._____________________________________ a titolo di ________________________________________________________ (proprietario/locatario/ospite del proprietario/ospite del locatario), il certificato di idoneità dell’alloggio sito in Seriate, al piano _________ del fabbricato posto in Via/Viale/P.za/Corso __________________________________________________, n. _____ ed identificato catastalmente al fg. ______ mapp. ____________ sub. ________ Allega: estremi pratiche edilizie: _________________________ ; copia della licenza d’uso (Certificato di agibilità); copia certificato di conformità impianto idro/termosanitario (legge 46/90); copia certificato di conformità impianto elettrico (legge 46/90); copia del libretto manutenzioni caldaia; copia schede catastali; copia atto di proprietà e/o contratto d’affitto registrati; dichiarazione di stabile ospitalità; copia documento d’identità del richiedente; ricevuta versamento € 70,00 per diritti di segreteria come da bollettino allegato. n.2 marche da bollo. n. totale delle persone che alloggiano nell’unità immobiliare oggetto di richiesta: _________ ; numero della precedente Attestazione di Idoneità Alloggio _________________ ; Dichiara che la presente richiesta viene presentata per i seguenti motivi: Richiesta di ricongiungimento familiare con ________________________________________; Richiesta case popolari (nel Comune di _______________________); Richiesta/rinnovo del/della Permesso/Carta di soggiorno; Altro _______________________________________________________________________ . Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento ai sensi del D.Lgv. 196/2003. Seriate, addì _________________ IL RICHIEDENTE TORNA ALL’INDICE Pag. 136 di 166 Ufficio Stranieri CHIEDE Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100 . TORNA ALL’INDICE Pag. 137 di 166 Ufficio Stranieri Art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.91 Durata della validità della dichiarazione di ospitalità Non esiste una durata prevista dalla legge per la dichiarazione di presenza di cui all’art.7 T.U. 286/98, nè la stessa può essere considerata un certificato avente validità semestrale. La dichiarazione vale fino al mutare della situazione di fatto. In fase di rinnovo del permesso di soggiorno , l’ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo richiede l’iscrizione anagrafica e la produzione del certificato anagrafico con apposita diciutura” certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”. TORNA ALL’INDICE Pag. 138 di 166 Ufficio Stranieri Riservato per i cittadini comunitari Dichiarazione del proprietario dell’alloggio nei riguardi del conduttore Comunicazione di cui all’art. 7 Lgs. 25/07/1998 n° 286 All’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome ___________________________Nome _______________ nato/a ______________il M F __________ cittadino/a _____________________ residente nel Comune di ____________in Via/Piazza _____________ ______________n°______ ( solo per gli stranieri ) titolare di Permesso di Soggiorno n° _____________ rilasciato da ______________________ il _______________ __ a titolo personale quale Legale _______________________________________ Rappresentante della Società ( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ___________ PRESSO ( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL ____________ un bene immobile sito in Comune di ________________________n°_____ allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato __________________ Via/Piazza ( 3 ) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL ____________ lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività lavorativa nell’ immobile sito in Comune di__________________________ Via/Piazza ___________________________________n°_____ Cognome ________________________ Nome _____________________ M F nato/a a___________il ____________________ cittadino/a ___________________________ residente nel Comune di ( per coloro che sono già residenti in Italia ) ________________________in Via/Piazza ___________________________ titolare di: Passaporto______________rilasciato da ______________________il __________________________ Permesso di Soggiorno n°____________ rilasciato da ______________________ il _______________ Carta di Soggiorno_______________ rilasciato da __________________________________________ Altro ( specificare ) ___________________________________________________________________ Data_ _________________ Firma del/la dichiarante Pag. 139 di 166 Ufficio Stranieri la propria residenza un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di ____________________________________ in Via/Piazza_______ n° ____________ lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per la Provincia di Bergamo i Sindaci, salvo presenza di Commissariato di PS e per il Comune capoluogo direttamente alla Questura) nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286. Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Bergamo (Ufficio Immigrazione). La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero ( in pratica ogni qual volta si compila la dichiarazione n° 2 ). Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 140 di 166 Comunicazione di cui all’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 91 All’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome M ___________________________Nome F nato/a a_____________________ ___________________________ il ________________________________ ________________________ cittadino/a residente nel Comune di ______________________ in Via/Piazza _______________ ______________n°______ ( solo per gli stranieri ) titolare di Permesso di Soggiorno n° _____________ rilasciato da ______________________ il _______________ __ a titolo personale quale Legale _______________________________________ Rappresentante della Società ( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ___________ PRESSO ( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL ____________ un bene immobile sito in Comune di ________________________n°_____ allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato __________________ Via/Piazza ( 3 ) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL ____________ lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività lavorativa nell’ immobile sito in Comune di__________________________ Via/Piazza ___________________________________n°_____ Cognome __________________ Nome ______________________________ M F nato/a a___________il ____________________ cittadino/a _______________________ residente nel Comune di ( per _____________________________ coloro che sono già residenti in Italia ) in Via/Piazza ___________________________ titolare di: Passaporto______________rilasciato da ______________________il __________________________ Permesso di Soggiorno n°____________ rilasciato da ______________________ il _______________ Carta di Soggiorno_______________ rilasciato da __________________________________________ Altro ( specificare ) ___________________________________________________________________ Data_______________________Firma del/la ichiarante Pag. 141 di 166 Ufficio Stranieri la propria residenza un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di ____________________________________ in Via/Piazza_______ n° ____________ lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato uesta comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per la Provincia di Bergamo i Sindaci, salvo presenza di Commissariato di PS e per il Comune capoluogo direttamente alla Questura) nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286. Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Bergamo (Ufficio Immigrazione). La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero ( in pratica ogni qual volta si compila la dichiarazione n° 2 ). Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso. Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 142 di 166 Modello Unificato LAV sostituisce il Mod. Q (contratto di soggiorno) Obblighi da parte del datore di lavoro: Garantire una sistemazione alloggiativa conforme ed idoneo ai parametri previsti per legge, sia a carico del datore di lavoro o con decurtazione dello stipendio del lavoratore. Il certificato di idoneità dell’alloggio, deve essere richiesto all’Ufficio TecnicoEdilizia Privata del Comune di residenza e allegato al fascicolo del lavoratore. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore extracomunitario una copia della carta dei valori, della cittadinanza e della integrazione. Il datore di lavoro deve sottoscrivere con il lavoratore un atto di impegno nei confronti dello Stato italiano, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione forzata. Obblighi da parte del lavoratore extracomunitario: Ogni variazione di residenza con un nuovo certificato di idoneità alloggiativa deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro da parte del lavoratore. Moduli sono scaricabili dal sito: www.cliclavoro.gov.it Modulo Unificato LAV Attraverso questo modulo tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione), adempiono all’obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di Pag. 143 di 166 Ufficio Stranieri In seguito alle modifiche introdotte dalla Circolare del 28.11.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle innovazioni introdotte nel sistema delle comunicazioni obbligatorie modello UNILAV , con il recepimento del principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, il modello LAV sostituisce il Mod. Q –Contratto di Soggiorno. Ufficio Stranieri lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati, nonchè per il distacco e il trasferimento del lavoratore. TORNA ALL’INDICE Pag. 144 di 166 Allegato A UNIFICATO-LAV assunzione (formato .pdf - 353 kb) proroga (formato .pdf - 353 kb) trasformazione (formato .pdf - 366 kb) cessazione (formato .pdf - 355 kb) LAVORO DOMESTICO assunzione (formato .pdf - 567,8 kb) proroga (formato .pdf - 568,02 kb) trasformazione (formato .pdf - 571,45 kb) cessazione (formato .pdf - 570,05 Kb) Apprendistato Modello COB/D-Assunzione Apprendista (formato .pdf - 350 Kb). Il modulo, compilato a cura delle agenzie per il lavoro, è valido per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione: inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; trasferimento del lavoratore in missione; cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; cessazione anticipata della missione. Allegato B UNISOMM assunzione (formato .pdf - 358 kb) proroga (formato .pdf - 346 kb) trasformazione (formato .pdf - 347 kb) cessazione (formato .pdf - 347 Kb) Modulo Unificato URG Tramite questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione dei lavoratori in caso di urgenza dovuto a esigenze produttive; entro il primo giorno utile la comunicazione sarà completata con l'invio del Modulo Unificato LAV. Pag. 145 di 166 Ufficio Stranieri Modulo Unificato SOMM In caso di malfunzionamento del servizio informatico, il modulo Unificato URG può essere utilizzato, in forma cartacea, per fare la comunicazione sintetica d’urgenza al fax server (848 800 131) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Modello UniURG (formato .pdf - 608,23 Kb). Modulo Unificato VARDATORI Questo modulo deve essere utilizzato per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o ramo di essa. Deve essere inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è registrato. VAR-DATORI variazione della Ragione Sociale (formato .pdf - 310 Kb) Trasferimento (formato .pdf - 340Kb) Modulo modifica ragione sociale e anagrafica. Da utilizzarsi qualora il datore di lavoro modifichi la propria ragione sociale e/o la sede legale e/o la sede operativa, oppure riscontri errori nell'anagrafica aziendale. (Documento in formato MS Word 50 Kb) Modulo modifica dati anagrafici lavoratori. Modulo rettifica dati di comunicazione inviata con posta raccomandata o fax 899.606028. TORNA ALL’INDICE Pag. 146 di 166 Ufficio Stranieri Allegato C PARTE QUINTA: CITTADINANZA ITALIANA RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 5 febbraio 1992 n.91 .Nuove norme sulla cittadinanza; DPR 12 ottobre 1993 n.572 Regolamento di esecuzione DPR 18 aprile 1994 n.362 –Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana Artt. 9 e 16 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.1992) aggiornata con la legge 15.7.2009 n.94 recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”. DPR 28 dicembre 2000 n.445 artt.46 e 47 contestuali dichiarazioni sostitutive come modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n.183 leggi speciali: CITTADINANZA : indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis , al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n.91. La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo alcune modalità: Acquisto automatico per filiazione /discendenza“iure sanguinis” Acquisto automatico per nascita sul territorio“ iure soli” Acquisto a domanda Naturalizzazione Riconoscimento in base a leggi speciali La normativa sulla cittadinanza si rivolge a : Coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla; I discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza; Gli stranieri che intendono acquistarla Pag. 147 di 166 Ufficio Stranieri Lett.a) allo straniero con 3 anni di residenza legale, nato in Italia o figlio/discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita;. Lett.b) allo straniero con 5 anni di residenza legale successivamente all’adozione , per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino/a italiano/a; lett.c) per lo straniero che ha prestato servizio, (anche all’estero), per 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano; lett.d) al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano; lett.e).all’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni anni nel territorio italiano –combinato disposto art.16, comma 2; Lett.f)allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni +1 giorno nel territorio italiano; ll provvedimento finale è adottato con decreto del Ministero dell’Interno La cittadinanza può essere richiesta dagli stranieri che sono in possesso di determinati requisiti previsti dall’ art.5 della citata legge n.91/92 ( Mod.A) Quando : E’ stato contratto matrimonio con un cittadino/a italiano/a , avere la residenza legale da almeno 2 anni in Italia dopo il matrimonio ( ridotto a 1 anno in presenza di figli nati o adottati in costanza di matrimonio) o 3 anni di residenza all’estero e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento. ll provvedimento finale è adottato con decreto del Prefetto : Pag. 148 di 166 Ufficio Stranieri Concessione della cittadinanza ( Mod. B) per i casi diversi dal matrimonio Stop ai modelli cartacei con il sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione- direzione centrale per i Diritti civili , la Cittadinanza e le Minoranze . Dal 18.5.2015 è stato messo a punto dal Dipartimento, l’invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana. I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico “SIcitt” e nella scomparsa di modelli cartacei Il richiedente compila la domanda, utilizzando le credenziali di accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato , e la trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine ( atto di nascita e certificato penale tradotti e legalizzati dall’ Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione) e alla ricevuta all’avvenuto pagamento del contributo di € 200,00 previsto dalla legge n.94/2009. Dal 18 giugno stop alle richieste cartacee, le domande di cittadinanza sia per residenza che per matrimonio si spediscono solo on line attraverso il sito del Ministero dell’Interno: https//cittadinanza.dlci.interno.it Pag. 149 di 166 Ufficio Stranieri COSA DEVE FARE IL CITTADINO N.B.: I documenti di NASCITA E PENALE dovranno essere opportunamente legalizzati. Sono previste due ipotesi: Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (Anguilla, Antigua E Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bermude, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Falkland, Federazione Russa, Figi, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Hong Kong, Irlanda, Isola Tonga, Isole Del Canale, Isole Vergini, Israele, Kazakistan, Kiribati, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Manserrat, Marshall, Mauritius, Messico, Moldova, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia , Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Christopher E Nevis, Saint Vincent, Salomone, Samoa Occidentali, San Marino, Santa Lucia, Sant’elena, Serbia Montenegro, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti D’america, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Turchia, Turche E Caiche, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela, Zimbawe) la legalizzazione deve essere effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli Affari Esteri o il Ministero dell’Interno. La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”. I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità: - Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; - Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; - Traduttore ufficiale del Tribunale di Parma che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero. Per i Paesi non aderenti alla convenzione dell’Aja la legalizzazione deve essere effettuata nel proprio paese di origine presso il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell’Interno e, successivamente all’Ambasciata o Consolato italiani presenti nello Stato di origine che abitualmente provvedono anche alla traduzione dei suddetti documenti. I documenti dovranno altrimenti essere tradotti in lingua italiana da una delle seguenti autorità: Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; Traduttore ufficiale del Tribunale di Parma che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero. ATTENZIONE: Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale Pag. 150 di 166 Ufficio Stranieri DOCUMENTI DA LEGALIZZARE l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti. Qualora vi siano discordanze sul luogo di nascita, l’attestazione consolare dovrà riportare le medesime precisazioni. L’attestazione consolare dovrà essere legalizzata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Prefettura. E’ necessario comunicare tempestivamente alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o di residenza. Informazioni sull’iter della procedura: La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza. N.RICHIEDENTI Solo il richiedente 1 familiare-moglie per ogni figlio REDDITO € 8.263,31 € 11.362,05 € 516,00 TORNA ALL’INDICE Pag. 151 di 166 Ufficio Stranieri Requisiti reddituali per l’istanza di cittadinanza italiana. Elenco dei documenti richiesti all’interessato/a in merito all’istanza di cittadinanza italiana per i casi diversi dal matrimonio ( Modello B) Nota bene-:Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e 2) devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero 3) per le sole colf e badanti: se il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD e si è esonerati anche dalla presentazione del Modello UNICO, presentare la fotocopia delle dichiarazioni, rilasciate dal datore di lavoro e accompagnate da una fotocopia di un suo documento di identità, dalla quale risulti l'ammontare del reddito annuo percepito negli ultimi 3 anni (vedere nota 2 ai quadri D e D1, alla pagina 5 di questo Modello B); 4) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea, indicato alla pagina 2 di questo Modello B; 5) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano (Carta di identità, Patente, etc.); 6) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto, dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell’Unione europea), di un documento d’identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a; Di questo Modello B e dei documenti ti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti ai punti dall’1 al 6 dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio (non fronte-retro), in formato A4 e sciolte (non spillate). 7) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020, intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. - CITTADINANZA, con la causale “CITTADINANZA CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94”. DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso. IMPORTANTE: PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ Pag. 152 di 166 Ufficio Stranieri 1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme; Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme. 2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l’abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme; (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 153 di 166 Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio (Mod.A) Ai sensi della legge n.94 del 15.7.2009 in vigore dall’ 8.8.2009. dopo il matrimonio dopo tre anni dalla (se non vi è stato e se non è in corso L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana va inoltrata attraverso il sito del Ministero dell’interno : https.//cittadinanza.dlci.interno.it dove bisogna registrarsi, compilare i moduli e allegare i file scannerizzati di un documento di identità, dei certificati di nascita e penale e della ricevuta di versamento del contributo di 200€. Indispensabile anche una marca da bollo telematica di 16€ Se interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata in quanto il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’interno. E’ possibile autocertificare lo stato di famiglia , la residenza e comunque il possesso dei requisiti della domanda da parte dell’ufficio ( questo vale anche per i cittadini comunitari). E’ stato introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per tutte le istanze che verranno presentate oltre la data di entrata in vigore della predetta legge. Quali documenti servono Atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; Pag. 154 di 166 Ufficio Stranieri Quando si ottiene se si è coniuge di un cittadino italiano; se si risiede legalmente in Italia da almeno due anni (ridotto a 1 anno in presenza di figli, anche adottivi); se si risiede all’estero, è possibile presentare domanda data del matrimonio, alla competente Autorità Consolare scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili la separazione legale). Formale domanda al Ministero italiano affinché dia il suo parere sull’acquisto della cittadinanza italiana ( vedi Modello A); ATTENZIONE: non puoi acquistare la cittadinanza per matrimonio se: sei stato condannato per uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato o per un delitto contro i diritti politici del cittadino; sei stato condannato per un delitto non colposo (cioè compiuto con volontà) per il quale la legge preveda una pena di base non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione; sei stato condannato per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una Autorità Giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; sussistono, nel tuo caso specifico, comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica. La cittadinanza per matrimonio è conferita con decreto del Ministro dell’Interno, che deve essere registrato dalla Corte dei conti. Se non sussistono tali circostanze, definite “ostative”, l’acquisto della cittadinanza italiana NON è una semplice concessione, bensì un vero e proprio diritto soggettivo. Pag. 155 di 166 Ufficio Stranieri Certificato Penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi ove abbia vissuto, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; Titolo di soggiorno; Fotocopia delle sole pagine del passaporto o documento equipollente contenenti i dati anagrafi dello straniero; Atto integrale dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio; autocertificazione di stato di famiglia ; autocertificazione /i storico/i di residenza ; autocertificazione di cittadinanza italiana del coniuge ( se la cittadinanza è stata acquisita, nel documento dovrà essere indicata la data in cui è diventato cittadino italiano); Ricevuta del versamento del contributo di 200,00 € sul c /c 809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I.–Cittadinanza ( il bollettino è disponibile presso tutti gli Uffici Postali) Fotocopia delle dichiarazioni dei redditi o Cud degli ultimi 3 anni; E le vecchie domande? La recente circolare del 6 agosto 2009 diramata dal Ministero dell’Interno detta una disciplina particolare, distinguendo tra le istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 e quelle presentate successivamente a tale data. Le istanze per le quali risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento, quindi presentate da oltre due anni, dovranno concludersi con un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avendo acquisito, il coniuge straniero, un pieno diritto soggettivo. Inoltre dovrà essere presentata tutta la documentazione in originale che nella domanda era stata autocertificata (certificati di residenza, famiglia, dichiarazioni reddituali, ecc, ecc.). TORNA ALL’INDICE Pag. 156 di 166 Ufficio Stranieri Alle istanze presentate prima dell’introduzione delle modifiche e da non oltre due anni, dovranno applicarsi le nuove regole: il possesso da parte del richiedente della residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento. Elenco dei documenti richiesti all’interessato/a in merito all’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio (ex Modello A) Nota bene - Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e 2) devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomaticoconsolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero. 3) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea, indicato alla pagina 2 di questo Modello A; 4) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano (Carta di identità, Patente, etc.); 5) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto, dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell’Unione europea), di un documento d’identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a; Di questo Modello A e dei documenti ti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti ai punti dall’1 al 5 dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio (non fronte-retro), in formato A4 e sciolte (non spillate). 6) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020, intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. CITTADINANZA, con la causale “CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94”. DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso. Pag. 157 di 166 Ufficio Stranieri 1)certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme; Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme. 2)certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l’abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme; Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 158 di 166 Chi ha chiesto la cittadinanza italiana può controllare via internet a che punto è la sua domanda. Basta collegarsi al sito del ministero dell’Interno. Chi ha presentato la sua domanda di cittadinanza online, secondo la nuova procedura entrata vigore lo scorso maggio, deve accedere con il nome utente e la Ufficio Stranieri password utilizzati in quell’occasione. Deve quindi cliccare su “Cittadinanza” (è nella colonna a sinistra) e poi su “Visualizza Stato della Domanda”: Pag. 159 di 166 cartacea in prefettura secondo la vecchia procedura, deve invece fare qualche passaggio in più. Innanzitutto, deve registrarsi: Pag. 160 di 166 Ufficio Stranieri Chi invece utilizza il sito per la prima volta, perché ha presentato la domanda Ufficio Stranieri Quindi, una volta ottenuti nome utente e password, entrare nel sistema, cliccare su “Cittadinanza” e poi su “Primo accesso alla domanda”: Pag. 161 di 166 Ufficio Stranieri Ora deve associare la domanda cartacea alla propria utenza. Per farlo, basta inserire cognome, nome e data di nascita, il numero della pratica (quello che segue i codici k10/C o k10)., la prefettura e la data di presentazione, quindi ricopiare i caratteri di controllo e cliccare su "Cerca la domanda". Pag. 162 di 166 Ufficio Stranieri Se i dati sono corretti si visualizzerà il messaggio: “Associazione Avvenuta con Successo”. Da questo momento in poi, per sapere a che punto è la propria pratica, basterà entrare nel sistema, cliccare su “Cittadinanza” e poi su “Visualizza Stato della Domanda”. Sul sito del ministero dell'Interno, infine, è possibile anche visualizzare tutte le comunicazioni ricevute dalla Prefettura o dal consolato italiano (per chi ha presentato la domanda all’estero) . Basta accedere al sistema, cliccare su “Cittadinanza” e quindi su “Comunicazioni”: Pag. 163 di 166 Ufficio Stranieri TORNA ALL’INDICE Pag. 164 di 166 Questionario di valutazione e gradimento dei servizi offerti dall’Ufficio Stranieri. 1) Sesso ◊ Maschio ◊ Femmina 2) Nazionalità ◊ Extra CEE ◊ Europea ◊ Italiana 3) Fascia di età ◊<18 ◊ 18-29 ◊ 30-49 ◊ 50-69 ◊ >70 ◊Seriate ◊ provincia BG ◊fuori provincia BG 5) Quali servizi offerti utilizza di piu’? ◊ informazione ◊ consulenza giuridica ◊ modulistica generica ◊ pratiche ◊ consul. sito internet ◊ punto offerte lavoro 6) Consulta e /o naviga nel sito internet dell’ufficio stranieri? ◊ si ◊ no ◊ non ho internet 7) Ritiene che i contenuti del sito internet dell’ufficio stranieri siano utili? ◊ si ◊ no ◊ non so 8) Esprima un giudizio sugli orari di apertura al pubblico ◊ Insufficente ◊ Sufficiente ◊Buono ◊ Ottimo ◊ Eccellente Pag. 165 di 166 Ufficio Stranieri 4) Residenza 1 2 3 4 5 cortesia ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ chiarezza ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ disponibilità ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ pazienza ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ efficienza ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ problem solving ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 10) Ritiene gradevoli e confortevoli gli spazi a disposizione nell’ufficio stranieri? ◊ si ◊ no ◊ non so 11) Come giudica complessivamente i servizi offerti ; 1=Insufficiente 1 2 3 4 5= ottimo 5 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ La invitiamo a scrivere qui di seguito consigli e suggerimenti soprattutto se ha espresso un giudizio inferiore o uguale a 2 nella risposta precedente ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ I dati raccolti dal presente questionario verranno letti con attenzione e considerati al solo scopo di migliorare i servizi . TORNA ALL’INDICE Pag. 166 di 166 Ufficio Stranieri 9) Come giudica l’operatore sotto i seguenti aspetti 1=Insufficiente 5= Ottimo