impianti termici condominiali e residenziali

Transcript

impianti termici condominiali e residenziali
XIV
DossIer effIcIenza
Prestazione di manodopera … - Euro/orari
c) Adempimenti amministrativi - Euro …..
6.2. Nella quotazione della manutenzione ordinaria sono compresi nel prezzo: prodotti, componenti, riparazioni, revisioni,
sostituzioni di parti.
6.3. Il pagamento delle prestazioni viene fatto in 2 (due) rate annuali di uguale importo e scadenti il giorno … ed il giorno … di
ogni anno di validità del contratto.
6.4. I prezzi dei materiali e le quotazioni della manodopera sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 7 - Durata del contratto e risoluzione
SOMMARI O
7.1. Il presente contratto ha una durata di 12 mesi.
7.2. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi,
almeno … giorni prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata AR.
pag.
Art. 8 - Adempimenti del Terzo Responsabile
8.1. Il Terzo Responsabile si impegna ad informare l’Ente competente della delega ricevuta entro dieci giorni lavorativi dall’assunzione dell’incarico;
8.2. Il Terzo Responsabile si impegna altresì ad informare l’Ente competente dell’eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo
stesso entro due giorni lavorativi.
Art. 9 - Sostituzione del generatore di calore e ristrutturazione d’impianto
9.1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto il Terzo Responsabile,
su delega scritta del committente ed a carico di quest’ultimo, predispone la relazione tecnica ed il progetto, di cui al DM applicativo dell’art. 28 legge 10/91, nel rispetto da quanto richiesto dal DPR 74/2013.
9.2. Il Committente ha facoltà di affidare al Terzo Responsabile la sostituzione del generatore di calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto termico. Ove, invece, affidi ad altri tale incarico, dandone immediata comunicazione
al Terzo Responsabile, l’affidamento tiene luogo di recesso. In questo caso, il Terzo Responsabile, così esonerato da ogni
responsabilità inerente l’impianto, comunicherà tempestivamente all’ente preposto la cessazione dall’incarico. Gli è comunque
dovuta un’indennità pari alla metà degli importi ancora spettanti per la manutenzione ordinaria.
Linee guida per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici
(Enea) ................................................................................................................................................................................
IV
Controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
(Ministero dello Sviluppo Economico) ................................................................................................................................
VIII
Impianto termico: modello di contratto per il terzo responsabile
(Cna Installazione Impianti ed Anaci Emilia Romagna) .....................................................................................................
XI
☙☙☙☙☙☙☙☙
Art. 10 - Controversie
10.1. In tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di
conciliazione presso la Camera di Commercio di ….
10.2. In caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione è facoltà delle parti ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi del’art.
33, 2° comma, lettera u) del D. lgs. n. 206/2005.
Direttore responsabile: Gianluca Palladino
Art. 11 - Tutela dei dati personali
11.1. Ai sensi del D. lgs. 196/2003, il committente autorizza l’appaltatore ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini
dell’adempimento del presente contratto.
IL COMMITTENTE (firma)
Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino
Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]
L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.
IL TERZO RESPONSABILE (firma)
© Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,
le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.
Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)
XIII
LINEE GUIDA PER GLI ACCERTAMENTI
E LE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
A cura di: Enea
EXCURSUS NORMATIVO
La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione, ha subito, nel tempo, cambiamenti importanti che, via via, hanno
snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l’onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i
manutentori. L’attività era inizialmente regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93, che prevedevano: “i
Comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli
necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico”.
Successivamente il D.P.R. 551/99 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a
35 kW potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo (allegato H) compilato e
sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti dovevano procedere ad effettuare
“annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio”, mentre restavano immutati i controlli biennali su tutti gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.
Il D.lgs. 192/05 estese, in seguito, a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. L’invio era previsto ogni due anni per impianti di potenza
al focolare maggiore o uguale a 35 kW (allegato F) e ogni 4 anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW (allegato G). Le autorità competenti dovevano effettuare l’accertamento di tutti i rapporti pervenuti ed eseguire ispezioni “per almeno il 5% degli
impianti presenti nel territorio di competenza”.
Il D.lgs. 192/05, oltre al conseguente abbassamento del numero dei controlli, introdusse il termine “ispezione” e ampliò il
compito dell’ispettore, che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili
interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro
edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 fu l’inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della responsabilità di attuazione del decreto, chiamate a coordinare ed
uniformare l’attività sul proprio territorio.
Le novità del Dpr 74/2013
Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole, le cui novità principali possono essere così riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa la valutazione degli
interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione
comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile,
e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore
o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento
DossIer effIcIenza
sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.
4.2. II Terzo Responsabile si impegna a mantenere:
◆ il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto, al valore di … %, e comunque mai
inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
◆ la temperatura media ambiente di ogni singolo alloggio, per le ore di erogazione del calore stabilite in accordo con l’assemblea
dei condomini, ad un valore di 20° C + 2° C di tolleranza nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per
il regime orario di funzionamento dell’impianto termico.
4.3. Il Terzo Responsabile si impegna a compilare e firmare il libretto d’impianto per la parte di propria competenza. La conservazione del libretto di impianto è affidata al Terzo Responsabile, che ne risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito.
4.4. II Terzo Responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto termico, propone e/o assiste l’amministratore nella scelta del materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche la relativa installazione e l’eventuale fornitura. Nel caso in cui la manutenzione straordinaria
o la sostituzione di parti e componenti presentassero costi particolarmente elevati, il Terzo Responsabile richiederà preventivamente autorizzazione al Committente per il tramite dell’Amministratore.
4.5. Il Terzo Responsabile si impegna ad effettuare almeno n. … interventi l’anno di manutenzione ordinaria: all’inizio, durante,
ed al termine della stagione di riscaldamento più 1 (un) intervento su richiesta dell’Amministratore in caso di accensione dell’impianto fuori del periodo stabilito e per particolari condizioni climatiche.
4.6. Il Terzo Responsabile espone presso la centrale termica un idoneo cartello che riporti le indicazioni conformi a quanto
disposto all’art. 4, comma 7 del DPR 74/2013.
Art. 5 - Obblighi del committente
5.1. Il committente si impegna a consegnare al Terzo Responsabile il Libretto di impianto, compilato per la parte di sua competenza.
5.2. Il committente, con la firma del presente contratto, consegna l’impianto termico al Terzo Responsabile nelle condizioni in
cui si trova e si impegna a consentire al medesimo di effettuare tutte le operazioni necessarie all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale ed il risparmio di energia, salvo quelle che
riguardano i casi descritti all’art. 9 del presente contratto, per i quali il committente rimane libero di decidere:
- se affidarsi al Terzo Responsabile ovvero ad altre imprese;
- se consegnare l’impianto termico conforme alla vigente normativa;
- se presentare al Terzo Responsabile il certificato di conformità rilasciato secondo il DM 37/08.
5.3. Il committente consente al Terzo Responsabile il libero accesso all’edificio, particolarmente alla centrale termica, e nei locali
in cui siano presenti componenti dell’impianto termico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza per tutta la durata
del presente contratto.
5.4. Il committente informa il Terzo Responsabile dell’esistenza di qualsiasi forma di assistenza per il proprio generatore di calore o dell’impianto termico, stipulata o in essere per garanzia, con l’installatore o il fornitore del generatore di calore.
In caso di sussistenza di quanto detto, il Terzo Responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua
competenza, in quanto ne è contrattualmente responsabile.
5.5. Il committente, su richiesta dell’Ente preposto, provvede secondo le cadenze previste dalla normativa vigente al pagamento
della prestazione di verifica e controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico, che viene effettuata dall’ente preposto
con proprio personale o personale esterno delegato.
5.6. Il committente deve comunicare al Terzo Responsabile l’avvenuto pagamento nonché la data e l’ora in cui verrà effettuato
il controllo in quanto direttamente interessato quale soggetto sanzionabile.
5.7. L’amministratore trasferisce, in copia, al Terzo Responsabile tutta la documentazione burocratica da cui risulti che l’impianto termico può essere messo in funzione nel rispetto della vigente normativa come:
- Certificato di Prevenzione Incendi o NOP rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora ne sussista l’obbligo;
- Libretto di omologazione INAIL (ex ISPESL) della centrale termica;
- Certificazione o Autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell’impianto termico;
- Dichiarazione di Conformità dell’impianto (se realizzato dopo il 13 marzo 1990).
Art. 6 - Corrispettivo economico
6.1. Il corrispettivo per l’erogazione del servizio da parte del Terzo Responsabile è così costituito:
a) Manutenzione ordinaria - Euro ….
Ogni altro intervento su chiamata - Euro ….
b) Manutenzione straordinaria
Fornitura di materiali conforme al listino prezzi allegato con sconto del … %
XII
DossIer effIcIenza
di cui all’art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/93 e in particolare del riconoscimento di abilitazione alla manutenzione degli
impianti termici di cui all’art. 1, comma 2, lettera C) e lettera E) del DM 37/2008 rilasciato dalla competente Camera di Commercio. Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 kW, di possedere altresì i requisiti previsti dal comma 8, art
6 del D. P. R. 74/2013, cioè l’attestazione SOA in categoria OS28, rilasciata da … (allegato certificato) o, in alternativa, la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 per la specifica attività di conduzione e manutenzione di impianti termici, rilasciata da … (allegato certificato).
3.2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1 consente all’impresa di assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell’impianto oggetto del contratto.
3.3. Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per anni uno a decorrere dal … , periodo tacitamente rinnovabile in caso di mancata disdetta in forma scritta da una delle parti con semplice preavviso di giorni 90 (novanta) a partire dalla data della firma del presente contratto.
3.4. Il Terzo Responsabile si impegna a:
a) fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per il periodo di vigenza del presente contratto a partire
dalla data della firma del presente contratto;
b) fornire le proprie prestazioni soltanto su impianti termici che siano conformi alle vigenti normative UNI e CEI in materia di
sicurezza, salvaguardia ambientale e risparmio energetico;
c) assumere in carico l’impianto termico per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza accertandone
la conformità alle vigenti normative applicabili all’impianto;
3.5. Le parti convengono che l’impianto ha tutte le caratteristiche di conformità alle disposizioni di legge.
Oppure
Le parti convengono che l’impianto non è conforme alle disposizioni di legge; il committente garantisce che l’assemblea condominiale ha già deliberato l’esecuzione delle opere necessarie a rendere conforme l’impianto (allegata delibera).
La responsabilità degli impianti rimane in carico al committente fino alla comunicazione, da effettuarsi in forma scritta al Terzo
Responsabile da parte del committente, dell’avvenuto completamento degli interventi necessari.
3.6. Nel caso di necessità di sopravvenuti e non previsti interventi necessari al mantenimento della conformità dell’impianto termico, il Terzo Responsabile dovrà comunicare tempestivamente e in forma scritta al committente l’esigenza di effettuare gli
interventi indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico.
Nella propria comunicazione, il Terzo Responsabile:
1) segnala dettagliatamente le condizioni di non conformità;
2) redige un rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità;
3) quantifica il costo economico per le attività di cui sopra, sottoponendolo al condominio.
In caso di interventi rientranti nella manutenzione straordinaria o nella manutenzione ordinaria di rilevante entità, o comunque esorbitanti dalle competenze dell’amministratore così come definite dagli artt.1121, 1130, 1135 comma 4 e 1136 del Codice Civile, il committente si impegna ad autorizzare gli interventi solo previa apposita delibera condominiale entro 60 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, fatte salve le disposizioni previste dal successivo art. 9.
3.7. Il Terzo Responsabile risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Art.4 - Compiti del Terzo Responsabile
4.1. Il Terzo Responsabile si assume l’onere dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, svolgendo il complesso
di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale, comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:
a) esercizio dell’impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste nel DPR 74/2013, relativamente alla
impostazione ed alla osservanza del periodo giornaliero di attivazione dell’impianto termico, al limite di durata giornaliera, al
periodo annuale di esercizio, all’impostazione dei valori di temperatura del fluido termovettore, alla attivazione della centralina
climatica, ed eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta conduzione dell’impianto termico relativamente all’accensione ed allo spegnimento del generatore di calore, misura e controllo del rendimento di combustione e sua regolazione, misura e controllo dei parametri termoidraulici quali temperatura, pressione, livello e quant’altro pertinente alla corretta conduzione.
b) manutenzione ordinaria dell’impianto termico, eseguendo le operazioni indicate dal costruttore dell’impianto e/o specificatamente previste dalle normative UNI e CEI e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l’impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
e che comportino l’impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente.
c) manutenzione straordinaria dell’impianto termico, eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel
corso dell’esercizio, atti a condurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e
V
DossIer effIcIenza
alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”;
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente, differenziandole per
tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori, limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.4
del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza);
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, istituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l’altro, ha cambiato la
definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e delle province autonome.
La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio nazionale, in maniera disomogenea, attraverso leggi regionali e/o diversi regolamenti locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini. Il nuovo quadro legislativo impone, quindi, un veloce adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e l’auspicabile omogeneizzazione.
Il presente documento vuole essere un riferimento per le regioni e le autorità competenti delegate al fine di standardizzare gli
aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici.
MEMORANDUM PER: RESPONSABILE DI IMPIANTO,
TERZO RESPONSABILE, MANUTENTORE E CONDUTTORE
Responsabile dell’impianto termico
Il Responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 38. dell’allegato 1 - definizioni, è responsabile dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste,tra l’altro, è tenuto a:
a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013
e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R.;
b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R.
43/2012;
d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di
cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art.
8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di
cui alla lettera precedente;
g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 7, comma 3 e all’art.
15 se non assolto dal manutentore;
h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare:
◆ la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
◆ copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di
ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
◆ copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
◆ il libretto di impianto;
◆ i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;
i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la scheda identificativa dell’impianto di cui al punto 40 dell’allegato 1 - definizioni;
- la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 11);
- nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 13);
j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
◆ la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 13, comma 2 (allegato 14);
◆ la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 12, comma 12 (allegato 15);
VI
DossIer effIcIenza
◆ la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 12, comma 13 (allegato 16);
k) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli Il responsabile dell’impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un “terzo responsabile” con la disciplina e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R.
n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 12).
IMPIANTO TERMICO: MODELLO DI CONTRATTO
PER IL TERZO RESPONSABILE
Terzo responsabile dell’impianto termico
Il Terzo responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 46 dell’allegato 1 - definizioni, nominato dall’occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a
quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’ impianto termico; risponde, altresì,
del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente
punto 1;
b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell’allegato 5;
c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui
all’art. 4, comma 2 (allegato 12);
d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall’incarico di terzo
responsabile (allegato 12);
e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del
libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.
Il manutentore
Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell’impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10 dell’allegato 1 - definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20, 21 e 22 dello
stesso allegato. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo
(una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del
progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
* quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle
cose;
* con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.
Il conduttore dell’impianto
Il Conduttore, così come identificato al punto 7 dell’allegato 1 - definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino,
esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza
termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
A cura di: Cna Installazione Impianti ed Anaci Emilia Romagna
I
l presente contratto è stato redatto congiuntamente da CNA Installazione Impianti e ANACI dell’Emilia Romagna. Esso
intende essere un modello di riferimento, predisposto a supporto delle attività degli amministratori condominiali e delle
imprese manutentrici di impianti termici, e non costituisce obbligo per i suddetti. L’adozione del contratto è quindi affidata alla
libera volontà delle parti.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
CENTRALIZZATO DI POTENZA SUPERIORE A 35 KW CON DELEGA
DI RESPONSABILITÀ AD UN TERZO (ART.6 DPR 74/2013)
Tra il condominio sito in …, proprietario dell’impianto descritto al successivo art. 2 e di seguito denominato “committente”
nella persona dell’amministratore pro tempore ... , il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato condominio in esecuzione della delibera dell’assemblea condominiale del ….
e
l’impresa …, di seguito denominata “Terzo Responsabile” con sede legale in … iscritta alla C.C.I.A.A. di … al numero … nella
persona del rappresentante legale, sig. ….
Art. 1 - Oggetto e scopo
1.1. Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività di esercizio e manutenzione dell’impianto termico, conformemente a quanto previsto all’all. A, comma 10 del Dlgs 192/05.
1.2. Scopo del contratto è quello di disciplinare la delega al Terzo Responsabile delle responsabilità relative alle attività di cui al
comma 1.1 e l’erogazione del servizio, da parte del Terzo Responsabile, comprendente l’esercizio e tutte le attività relative
all’impianto termico e necessarie ad assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del valore di temperatura in ogni unità
immobiliare dell’edificio, nei limiti, modalità, periodo, durata e nei limiti di rendimento indicati agli articoli 4 e 5 del DPR 74/2013.
Art. 2 - Luogo e oggetto della fornitura
2.1. Il servizio di cui al comma 1.2 viene prestato per l’impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio
o insieme di edifici situato all’indirizzo di seguito riportato: …. ed amministrato da … che si firma in calce.
2.2. L’impianto termico viene utilizzato per la produzione di acqua calda destinata al riscaldamento ambientale, durante il periodo o per le situazioni climatiche particolari in cui è consentito, previsto dal DPR 74/2013, con/senza produzione di acqua calda
ad uso sanitario, (Eventuale) e per la produzione di acqua fredda destinata al raffrescamento ambientale estivo.
2.3. Gli elementi costitutivi l’impianto termico, con le loro caratteristiche, nonché gli interventi di manutenzione e le verifiche
periodiche previste dal DPR 412/93, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2005, dovranno essere trascritti sul Libretto d’impianto
dal Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
2.4. Il Terzo Responsabile assume ogni responsabilità ed onere come indicato agli artt. 31 e 34 della L 10/91 ed all’art. 6 del DPR
74/2013.
Art. 3 - Obblighi del Terzo Responsabile
3.1. Il Terzo Responsabile dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
IX
DossIer effIcIenza
degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
A cura di: Ministero dello Sviluppo Economico
A
seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in
allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.
IMPIANTO TERMICO
D. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n.
90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?
R. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (di seguito d. lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D. lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D. lgs
192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies “impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate”.
Tenuto conto delle finalità del D. lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di
impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da
intendersi comprese anche:
❖ gli edifici residenziali monofamiliari.
❖ le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale
(ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda
sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione
SICUREZZA: CONTROLLO E MANUTENZIONE
D. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
R. Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 92/05
e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’allegato A al D. lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come
“l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o
l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei
singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore,
per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e
degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui
relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni,
nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato
del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede
11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio
2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto.
Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
D. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
R. L’art. 7 del D. lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e
eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso
decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4,
pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.
74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a)
dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza
delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il …”.
Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del
rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione),
che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene
che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:
❖ in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
❖ con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all’indirizzo indicato dalla
Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
IX
DossIer effIcIenza
degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
A cura di: Ministero dello Sviluppo Economico
A
seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in
allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.
IMPIANTO TERMICO
D. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n.
90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?
R. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (di seguito d. lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D. lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D. lgs
192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies “impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate”.
Tenuto conto delle finalità del D. lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di
impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da
intendersi comprese anche:
❖ gli edifici residenziali monofamiliari.
❖ le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale
(ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda
sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione
SICUREZZA: CONTROLLO E MANUTENZIONE
D. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
R. Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 92/05
e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’allegato A al D. lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come
“l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o
l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei
singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore,
per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e
degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui
relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni,
nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato
del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede
11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio
2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto.
Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
D. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
R. L’art. 7 del D. lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e
eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso
decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4,
pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.
74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a)
dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza
delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il …”.
Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del
rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione),
che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene
che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:
❖ in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
❖ con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all’indirizzo indicato dalla
Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
VI
DossIer effIcIenza
◆ la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 12, comma 13 (allegato 16);
k) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli Il responsabile dell’impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un “terzo responsabile” con la disciplina e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R.
n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 12).
IMPIANTO TERMICO: MODELLO DI CONTRATTO
PER IL TERZO RESPONSABILE
Terzo responsabile dell’impianto termico
Il Terzo responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 46 dell’allegato 1 - definizioni, nominato dall’occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a
quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’ impianto termico; risponde, altresì,
del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente
punto 1;
b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell’allegato 5;
c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui
all’art. 4, comma 2 (allegato 12);
d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall’incarico di terzo
responsabile (allegato 12);
e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del
libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.
Il manutentore
Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell’impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10 dell’allegato 1 - definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20, 21 e 22 dello
stesso allegato. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo
(una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del
progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
* quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle
cose;
* con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.
Il conduttore dell’impianto
Il Conduttore, così come identificato al punto 7 dell’allegato 1 - definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino,
esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza
termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
A cura di: Cna Installazione Impianti ed Anaci Emilia Romagna
I
l presente contratto è stato redatto congiuntamente da CNA Installazione Impianti e ANACI dell’Emilia Romagna. Esso
intende essere un modello di riferimento, predisposto a supporto delle attività degli amministratori condominiali e delle
imprese manutentrici di impianti termici, e non costituisce obbligo per i suddetti. L’adozione del contratto è quindi affidata alla
libera volontà delle parti.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
CENTRALIZZATO DI POTENZA SUPERIORE A 35 KW CON DELEGA
DI RESPONSABILITÀ AD UN TERZO (ART.6 DPR 74/2013)
Tra il condominio sito in …, proprietario dell’impianto descritto al successivo art. 2 e di seguito denominato “committente”
nella persona dell’amministratore pro tempore ... , il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato condominio in esecuzione della delibera dell’assemblea condominiale del ….
e
l’impresa …, di seguito denominata “Terzo Responsabile” con sede legale in … iscritta alla C.C.I.A.A. di … al numero … nella
persona del rappresentante legale, sig. ….
Art. 1 - Oggetto e scopo
1.1. Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività di esercizio e manutenzione dell’impianto termico, conformemente a quanto previsto all’all. A, comma 10 del Dlgs 192/05.
1.2. Scopo del contratto è quello di disciplinare la delega al Terzo Responsabile delle responsabilità relative alle attività di cui al
comma 1.1 e l’erogazione del servizio, da parte del Terzo Responsabile, comprendente l’esercizio e tutte le attività relative
all’impianto termico e necessarie ad assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del valore di temperatura in ogni unità
immobiliare dell’edificio, nei limiti, modalità, periodo, durata e nei limiti di rendimento indicati agli articoli 4 e 5 del DPR 74/2013.
Art. 2 - Luogo e oggetto della fornitura
2.1. Il servizio di cui al comma 1.2 viene prestato per l’impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio
o insieme di edifici situato all’indirizzo di seguito riportato: …. ed amministrato da … che si firma in calce.
2.2. L’impianto termico viene utilizzato per la produzione di acqua calda destinata al riscaldamento ambientale, durante il periodo o per le situazioni climatiche particolari in cui è consentito, previsto dal DPR 74/2013, con/senza produzione di acqua calda
ad uso sanitario, (Eventuale) e per la produzione di acqua fredda destinata al raffrescamento ambientale estivo.
2.3. Gli elementi costitutivi l’impianto termico, con le loro caratteristiche, nonché gli interventi di manutenzione e le verifiche
periodiche previste dal DPR 412/93, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2005, dovranno essere trascritti sul Libretto d’impianto
dal Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
2.4. Il Terzo Responsabile assume ogni responsabilità ed onere come indicato agli artt. 31 e 34 della L 10/91 ed all’art. 6 del DPR
74/2013.
Art. 3 - Obblighi del Terzo Responsabile
3.1. Il Terzo Responsabile dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
XII
DossIer effIcIenza
di cui all’art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/93 e in particolare del riconoscimento di abilitazione alla manutenzione degli
impianti termici di cui all’art. 1, comma 2, lettera C) e lettera E) del DM 37/2008 rilasciato dalla competente Camera di Commercio. Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 kW, di possedere altresì i requisiti previsti dal comma 8, art
6 del D. P. R. 74/2013, cioè l’attestazione SOA in categoria OS28, rilasciata da … (allegato certificato) o, in alternativa, la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 per la specifica attività di conduzione e manutenzione di impianti termici, rilasciata da … (allegato certificato).
3.2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1 consente all’impresa di assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell’impianto oggetto del contratto.
3.3. Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per anni uno a decorrere dal … , periodo tacitamente rinnovabile in caso di mancata disdetta in forma scritta da una delle parti con semplice preavviso di giorni 90 (novanta) a partire dalla data della firma del presente contratto.
3.4. Il Terzo Responsabile si impegna a:
a) fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per il periodo di vigenza del presente contratto a partire
dalla data della firma del presente contratto;
b) fornire le proprie prestazioni soltanto su impianti termici che siano conformi alle vigenti normative UNI e CEI in materia di
sicurezza, salvaguardia ambientale e risparmio energetico;
c) assumere in carico l’impianto termico per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza accertandone
la conformità alle vigenti normative applicabili all’impianto;
3.5. Le parti convengono che l’impianto ha tutte le caratteristiche di conformità alle disposizioni di legge.
Oppure
Le parti convengono che l’impianto non è conforme alle disposizioni di legge; il committente garantisce che l’assemblea condominiale ha già deliberato l’esecuzione delle opere necessarie a rendere conforme l’impianto (allegata delibera).
La responsabilità degli impianti rimane in carico al committente fino alla comunicazione, da effettuarsi in forma scritta al Terzo
Responsabile da parte del committente, dell’avvenuto completamento degli interventi necessari.
3.6. Nel caso di necessità di sopravvenuti e non previsti interventi necessari al mantenimento della conformità dell’impianto termico, il Terzo Responsabile dovrà comunicare tempestivamente e in forma scritta al committente l’esigenza di effettuare gli
interventi indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico.
Nella propria comunicazione, il Terzo Responsabile:
1) segnala dettagliatamente le condizioni di non conformità;
2) redige un rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità;
3) quantifica il costo economico per le attività di cui sopra, sottoponendolo al condominio.
In caso di interventi rientranti nella manutenzione straordinaria o nella manutenzione ordinaria di rilevante entità, o comunque esorbitanti dalle competenze dell’amministratore così come definite dagli artt.1121, 1130, 1135 comma 4 e 1136 del Codice Civile, il committente si impegna ad autorizzare gli interventi solo previa apposita delibera condominiale entro 60 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, fatte salve le disposizioni previste dal successivo art. 9.
3.7. Il Terzo Responsabile risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Art.4 - Compiti del Terzo Responsabile
4.1. Il Terzo Responsabile si assume l’onere dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, svolgendo il complesso
di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale, comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:
a) esercizio dell’impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste nel DPR 74/2013, relativamente alla
impostazione ed alla osservanza del periodo giornaliero di attivazione dell’impianto termico, al limite di durata giornaliera, al
periodo annuale di esercizio, all’impostazione dei valori di temperatura del fluido termovettore, alla attivazione della centralina
climatica, ed eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta conduzione dell’impianto termico relativamente all’accensione ed allo spegnimento del generatore di calore, misura e controllo del rendimento di combustione e sua regolazione, misura e controllo dei parametri termoidraulici quali temperatura, pressione, livello e quant’altro pertinente alla corretta conduzione.
b) manutenzione ordinaria dell’impianto termico, eseguendo le operazioni indicate dal costruttore dell’impianto e/o specificatamente previste dalle normative UNI e CEI e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l’impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
e che comportino l’impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente.
c) manutenzione straordinaria dell’impianto termico, eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel
corso dell’esercizio, atti a condurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e
V
DossIer effIcIenza
alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”;
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente, differenziandole per
tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori, limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.4
del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza);
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, istituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l’altro, ha cambiato la
definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e delle province autonome.
La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio nazionale, in maniera disomogenea, attraverso leggi regionali e/o diversi regolamenti locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini. Il nuovo quadro legislativo impone, quindi, un veloce adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e l’auspicabile omogeneizzazione.
Il presente documento vuole essere un riferimento per le regioni e le autorità competenti delegate al fine di standardizzare gli
aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici.
MEMORANDUM PER: RESPONSABILE DI IMPIANTO,
TERZO RESPONSABILE, MANUTENTORE E CONDUTTORE
Responsabile dell’impianto termico
Il Responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 38. dell’allegato 1 - definizioni, è responsabile dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste,tra l’altro, è tenuto a:
a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013
e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R.;
b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R.
43/2012;
d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di
cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art.
8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di
cui alla lettera precedente;
g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 7, comma 3 e all’art.
15 se non assolto dal manutentore;
h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare:
◆ la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
◆ copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di
ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
◆ copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
◆ il libretto di impianto;
◆ i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;
i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la scheda identificativa dell’impianto di cui al punto 40 dell’allegato 1 - definizioni;
- la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 11);
- nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 13);
j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
◆ la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 13, comma 2 (allegato 14);
◆ la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 12, comma 12 (allegato 15);
XIII
LINEE GUIDA PER GLI ACCERTAMENTI
E LE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
A cura di: Enea
EXCURSUS NORMATIVO
La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione, ha subito, nel tempo, cambiamenti importanti che, via via, hanno
snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l’onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i
manutentori. L’attività era inizialmente regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93, che prevedevano: “i
Comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli
necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico”.
Successivamente il D.P.R. 551/99 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a
35 kW potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo (allegato H) compilato e
sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti dovevano procedere ad effettuare
“annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio”, mentre restavano immutati i controlli biennali su tutti gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.
Il D.lgs. 192/05 estese, in seguito, a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. L’invio era previsto ogni due anni per impianti di potenza
al focolare maggiore o uguale a 35 kW (allegato F) e ogni 4 anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW (allegato G). Le autorità competenti dovevano effettuare l’accertamento di tutti i rapporti pervenuti ed eseguire ispezioni “per almeno il 5% degli
impianti presenti nel territorio di competenza”.
Il D.lgs. 192/05, oltre al conseguente abbassamento del numero dei controlli, introdusse il termine “ispezione” e ampliò il
compito dell’ispettore, che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili
interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro
edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 fu l’inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della responsabilità di attuazione del decreto, chiamate a coordinare ed
uniformare l’attività sul proprio territorio.
Le novità del Dpr 74/2013
Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole, le cui novità principali possono essere così riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa la valutazione degli
interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione
comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile,
e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore
o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento
DossIer effIcIenza
sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.
4.2. II Terzo Responsabile si impegna a mantenere:
◆ il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto, al valore di … %, e comunque mai
inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
◆ la temperatura media ambiente di ogni singolo alloggio, per le ore di erogazione del calore stabilite in accordo con l’assemblea
dei condomini, ad un valore di 20° C + 2° C di tolleranza nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per
il regime orario di funzionamento dell’impianto termico.
4.3. Il Terzo Responsabile si impegna a compilare e firmare il libretto d’impianto per la parte di propria competenza. La conservazione del libretto di impianto è affidata al Terzo Responsabile, che ne risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito.
4.4. II Terzo Responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto termico, propone e/o assiste l’amministratore nella scelta del materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche la relativa installazione e l’eventuale fornitura. Nel caso in cui la manutenzione straordinaria
o la sostituzione di parti e componenti presentassero costi particolarmente elevati, il Terzo Responsabile richiederà preventivamente autorizzazione al Committente per il tramite dell’Amministratore.
4.5. Il Terzo Responsabile si impegna ad effettuare almeno n. … interventi l’anno di manutenzione ordinaria: all’inizio, durante,
ed al termine della stagione di riscaldamento più 1 (un) intervento su richiesta dell’Amministratore in caso di accensione dell’impianto fuori del periodo stabilito e per particolari condizioni climatiche.
4.6. Il Terzo Responsabile espone presso la centrale termica un idoneo cartello che riporti le indicazioni conformi a quanto
disposto all’art. 4, comma 7 del DPR 74/2013.
Art. 5 - Obblighi del committente
5.1. Il committente si impegna a consegnare al Terzo Responsabile il Libretto di impianto, compilato per la parte di sua competenza.
5.2. Il committente, con la firma del presente contratto, consegna l’impianto termico al Terzo Responsabile nelle condizioni in
cui si trova e si impegna a consentire al medesimo di effettuare tutte le operazioni necessarie all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale ed il risparmio di energia, salvo quelle che
riguardano i casi descritti all’art. 9 del presente contratto, per i quali il committente rimane libero di decidere:
- se affidarsi al Terzo Responsabile ovvero ad altre imprese;
- se consegnare l’impianto termico conforme alla vigente normativa;
- se presentare al Terzo Responsabile il certificato di conformità rilasciato secondo il DM 37/08.
5.3. Il committente consente al Terzo Responsabile il libero accesso all’edificio, particolarmente alla centrale termica, e nei locali
in cui siano presenti componenti dell’impianto termico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza per tutta la durata
del presente contratto.
5.4. Il committente informa il Terzo Responsabile dell’esistenza di qualsiasi forma di assistenza per il proprio generatore di calore o dell’impianto termico, stipulata o in essere per garanzia, con l’installatore o il fornitore del generatore di calore.
In caso di sussistenza di quanto detto, il Terzo Responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua
competenza, in quanto ne è contrattualmente responsabile.
5.5. Il committente, su richiesta dell’Ente preposto, provvede secondo le cadenze previste dalla normativa vigente al pagamento
della prestazione di verifica e controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico, che viene effettuata dall’ente preposto
con proprio personale o personale esterno delegato.
5.6. Il committente deve comunicare al Terzo Responsabile l’avvenuto pagamento nonché la data e l’ora in cui verrà effettuato
il controllo in quanto direttamente interessato quale soggetto sanzionabile.
5.7. L’amministratore trasferisce, in copia, al Terzo Responsabile tutta la documentazione burocratica da cui risulti che l’impianto termico può essere messo in funzione nel rispetto della vigente normativa come:
- Certificato di Prevenzione Incendi o NOP rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora ne sussista l’obbligo;
- Libretto di omologazione INAIL (ex ISPESL) della centrale termica;
- Certificazione o Autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell’impianto termico;
- Dichiarazione di Conformità dell’impianto (se realizzato dopo il 13 marzo 1990).
Art. 6 - Corrispettivo economico
6.1. Il corrispettivo per l’erogazione del servizio da parte del Terzo Responsabile è così costituito:
a) Manutenzione ordinaria - Euro ….
Ogni altro intervento su chiamata - Euro ….
b) Manutenzione straordinaria
Fornitura di materiali conforme al listino prezzi allegato con sconto del … %
XIV
DossIer effIcIenza
Prestazione di manodopera … - Euro/orari
c) Adempimenti amministrativi - Euro …..
6.2. Nella quotazione della manutenzione ordinaria sono compresi nel prezzo: prodotti, componenti, riparazioni, revisioni,
sostituzioni di parti.
6.3. Il pagamento delle prestazioni viene fatto in 2 (due) rate annuali di uguale importo e scadenti il giorno … ed il giorno … di
ogni anno di validità del contratto.
6.4. I prezzi dei materiali e le quotazioni della manodopera sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 7 - Durata del contratto e risoluzione
SOMMARI O
7.1. Il presente contratto ha una durata di 12 mesi.
7.2. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi,
almeno … giorni prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata AR.
pag.
Art. 8 - Adempimenti del Terzo Responsabile
8.1. Il Terzo Responsabile si impegna ad informare l’Ente competente della delega ricevuta entro dieci giorni lavorativi dall’assunzione dell’incarico;
8.2. Il Terzo Responsabile si impegna altresì ad informare l’Ente competente dell’eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo
stesso entro due giorni lavorativi.
Art. 9 - Sostituzione del generatore di calore e ristrutturazione d’impianto
9.1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto il Terzo Responsabile,
su delega scritta del committente ed a carico di quest’ultimo, predispone la relazione tecnica ed il progetto, di cui al DM applicativo dell’art. 28 legge 10/91, nel rispetto da quanto richiesto dal DPR 74/2013.
9.2. Il Committente ha facoltà di affidare al Terzo Responsabile la sostituzione del generatore di calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto termico. Ove, invece, affidi ad altri tale incarico, dandone immediata comunicazione
al Terzo Responsabile, l’affidamento tiene luogo di recesso. In questo caso, il Terzo Responsabile, così esonerato da ogni
responsabilità inerente l’impianto, comunicherà tempestivamente all’ente preposto la cessazione dall’incarico. Gli è comunque
dovuta un’indennità pari alla metà degli importi ancora spettanti per la manutenzione ordinaria.
Linee guida per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici
(Enea) ................................................................................................................................................................................
IV
Controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
(Ministero dello Sviluppo Economico) ................................................................................................................................
VIII
Impianto termico: modello di contratto per il terzo responsabile
(Cna Installazione Impianti ed Anaci Emilia Romagna) .....................................................................................................
XI
☙☙☙☙☙☙☙☙
Art. 10 - Controversie
10.1. In tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di
conciliazione presso la Camera di Commercio di ….
10.2. In caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione è facoltà delle parti ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi del’art.
33, 2° comma, lettera u) del D. lgs. n. 206/2005.
Direttore responsabile: Gianluca Palladino
Art. 11 - Tutela dei dati personali
11.1. Ai sensi del D. lgs. 196/2003, il committente autorizza l’appaltatore ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini
dell’adempimento del presente contratto.
IL COMMITTENTE (firma)
Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino
Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]
L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.
IL TERZO RESPONSABILE (firma)
© Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,
le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.
Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)