Interpello in materiali annunci di lavoro presentato

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Interpello in materiali annunci di lavoro presentato
Bollettino n. 46 dell’1 dicembre 2005
Interpello in materiali annunci di lavoro presentato dalla Università di
Modena e Reggio Emilia-Fondazione Marco Biagi al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
PREMESSO CHE
1. la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è tradizionalmente impegnata
nell'attività di orientamento dei propri studenti anche attraverso la promozione di
convenzioni aventi ad oggetto tirocini formativi e di orientamento;
2. la recente Riforma del mercato del lavoro ha autorizzato ope legis le Università e le
Fondazioni universitarie a svolgere attività di intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
3. l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha affidato alla Fondazione
universitaria Marco Biagi la progettazione e gestione del placement di ateneo;
4. nell'ambito di tali servizi è oggetto di valutazione l'opportunità di realizzare un sito
internet recante un «motore di ricerca», accessibile a tutti gli utenti della rete
mediante interrogazione a mezzo di «parole chiave», diretto a «indicizzare» annunci
di lavoro pubblicati su altri siti, a riprodurne solo parzialmente il contenuto e a
consentire la possibilità di un collegamento elettronico diretto all'indirizzo internet
sul quale l'annuncio stesso è interamente pubblicato;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PONGONO I SEGUENTI QUESITI:
Si intende sapere se l'attività sopra descritta al punto 4) deve ritenersi integrante, di per
se stessa, una ipotesi di intermediazione nei rapporti di lavoro.
Ove un servizio siffatto fosse istituito, si intende chiedere l'indicazione di criteri idonei
a valutare la conformità degli annunci pubblicati mediante il motore di ricerca alle
disposizioni di legge. Questo stante il disposto dell'articolo 19, comma 1, d.lgs. n.
276/2003, diretto a sanzionare, tra gli altri, i responsabili di siti internet che pubblichino
annunci di lavoro in violazione dell'articolo 9, d.lgs. n. 276/2003,
Si intende, in conclusione, chiedere quali siano i criteri da seguire quanto alla
applicazione della sanzione di cui all'articolo 19 sopra richiamato nel caso di più
violazioni dell'articolo 9.
CON RIFERIMENTO AI QUESITI SOPRA PROSPETTATI SI RILEVA QUANTO SEGUE:
a. il decreto legislativo n. 276/2003 non ha liberalizzato le attività dei privati rilevanti
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ma ha previsto la necessità, riferita alle
tipologie di attività individuate dall'art. 4 del decreto citato, di ottenere una
preventiva autorizzazione.
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b. solo le Università possono svolgere attività di intermediazione ope legis, senza
quindi che sia necessario ottenere una preventiva autorizzazione, fermo il requisito
dell'assenza di scopo di lucro e l'onere di interconnessione alla borsa nazionale del
lavoro;
c. si riscontra nella prassi l'attività, spesso riconducibile a soggetti non autorizzati
all'esercizio delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003, volta a diffondere
annunci di lavoro mediante mezzi di comunicazione di massa e, in molti casi, anche
a raccogliere e organizzare, talora a pagamento, i curricula di studenti e persone in
cerca di lavoro;
d. l'articolo 9 del d.lgs. n. 276/2003 individua specifici vincoli di contenuto con
riferimento alle comunicazioni relative ad attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale, diffuse mediante mezzi di comunicazione di massa.
e. in particolare dall'articolo 9 sembra doversi ritenere sussistente un generale divieto
di comunicazione in forma anonima applicabile tanto le comunicazione provenienti
da soggetti autorizzati e accreditati quanto a quelle provenienti direttamente dai
datori di lavoro che effettuano nel proprio interesse (ovvero nell'interesse di un
soggetto appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale) ricerche di personale
(cfr. Circ. Min. Lav. n. 30/2004).
f. tra le comunicazioni in esame, il comma 2, dello stesso articolo 9 (richiamato pure
dal successivo comma 3) sono considerati espressamente anche gli annunci di
lavoro che, in ogni caso, devono ritenersi rientranti nell'insieme delle comunicazioni
relative ad attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale secondo quanto sembra
desumersi dalla descrizione di tali attività risultate dalle definizioni di cui all'articolo
2, lett. dalla a) alla d) del d.lgs. n. 276/2003;
g. gli annunci di lavoro, pertanto, non possono essere diffusi in forma anonima e, se
provenienti da un soggetto autorizzato o accreditato, senza l'indicazione degli
estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento (comma 2 dell'art.
9 in esame) ovvero, da qualsiasi soggetto provengano, senza la riproduzione di un
facsimile di informativa necessaria ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. n. 196/2003 ovvero
di un sito internet ove l'informativa sia reperibile in modo agevole;
h. ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 276/2003 la violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9 è imputata ai soggetti (editori, direttori
responsabili, gestori di siti internet) che diffondono le comunicazioni in esame, e
segnatamente, gli annunci di lavoro in violazione dei requisiti sopra richiamati;
i. l'art. 19 citato sembra applicabile indipendentemente da un eventuale specifico ruolo
rivestito dal soggetto sanzionabile nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
(indipendentemente quindi dal fatto di svolgere come tali le attività di cui all'art. 4,
d.lgs. n. 276/2003) ma per il solo fatto di aver diffuso un annuncio di lavoro privo
dei requisiti di legge;
j. resta peraltro vero che l’attività di indicizzazione di annunci di lavoro presenti sulla
rete può svolgere una funzione positiva per la circolazione delle informazioni utili
per chi cerca lavoro, e che detta attività sarebbe senz’altro lecita se non fossero
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presenti sulla rete siti e annunci contra legem e questo certamente non per colpa di
chi sviluppa siffatti motori di ricerca;
k. nel caso di più violazioni dell'articolo 9, sussistendone i presupposti, sembra infine
applicabile l'articolo 8, comma 2, l.n. 689/1981 in base al quale «chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi,
più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie» soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Con osservanza