Interpello in materiali annunci di lavoro presentato
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Interpello in materiali annunci di lavoro presentato
Bollettino n. 46 dell’1 dicembre 2005 Interpello in materiali annunci di lavoro presentato dalla Università di Modena e Reggio Emilia-Fondazione Marco Biagi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali PREMESSO CHE 1. la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è tradizionalmente impegnata nell'attività di orientamento dei propri studenti anche attraverso la promozione di convenzioni aventi ad oggetto tirocini formativi e di orientamento; 2. la recente Riforma del mercato del lavoro ha autorizzato ope legis le Università e le Fondazioni universitarie a svolgere attività di intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 3. l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha affidato alla Fondazione universitaria Marco Biagi la progettazione e gestione del placement di ateneo; 4. nell'ambito di tali servizi è oggetto di valutazione l'opportunità di realizzare un sito internet recante un «motore di ricerca», accessibile a tutti gli utenti della rete mediante interrogazione a mezzo di «parole chiave», diretto a «indicizzare» annunci di lavoro pubblicati su altri siti, a riprodurne solo parzialmente il contenuto e a consentire la possibilità di un collegamento elettronico diretto all'indirizzo internet sul quale l'annuncio stesso è interamente pubblicato; TUTTO CIÒ PREMESSO SI PONGONO I SEGUENTI QUESITI: Si intende sapere se l'attività sopra descritta al punto 4) deve ritenersi integrante, di per se stessa, una ipotesi di intermediazione nei rapporti di lavoro. Ove un servizio siffatto fosse istituito, si intende chiedere l'indicazione di criteri idonei a valutare la conformità degli annunci pubblicati mediante il motore di ricerca alle disposizioni di legge. Questo stante il disposto dell'articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, diretto a sanzionare, tra gli altri, i responsabili di siti internet che pubblichino annunci di lavoro in violazione dell'articolo 9, d.lgs. n. 276/2003, Si intende, in conclusione, chiedere quali siano i criteri da seguire quanto alla applicazione della sanzione di cui all'articolo 19 sopra richiamato nel caso di più violazioni dell'articolo 9. CON RIFERIMENTO AI QUESITI SOPRA PROSPETTATI SI RILEVA QUANTO SEGUE: a. il decreto legislativo n. 276/2003 non ha liberalizzato le attività dei privati rilevanti nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ma ha previsto la necessità, riferita alle tipologie di attività individuate dall'art. 4 del decreto citato, di ottenere una preventiva autorizzazione. Bollettino n. 46 dell’1 dicembre 2005 b. solo le Università possono svolgere attività di intermediazione ope legis, senza quindi che sia necessario ottenere una preventiva autorizzazione, fermo il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'onere di interconnessione alla borsa nazionale del lavoro; c. si riscontra nella prassi l'attività, spesso riconducibile a soggetti non autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003, volta a diffondere annunci di lavoro mediante mezzi di comunicazione di massa e, in molti casi, anche a raccogliere e organizzare, talora a pagamento, i curricula di studenti e persone in cerca di lavoro; d. l'articolo 9 del d.lgs. n. 276/2003 individua specifici vincoli di contenuto con riferimento alle comunicazioni relative ad attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, diffuse mediante mezzi di comunicazione di massa. e. in particolare dall'articolo 9 sembra doversi ritenere sussistente un generale divieto di comunicazione in forma anonima applicabile tanto le comunicazione provenienti da soggetti autorizzati e accreditati quanto a quelle provenienti direttamente dai datori di lavoro che effettuano nel proprio interesse (ovvero nell'interesse di un soggetto appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale) ricerche di personale (cfr. Circ. Min. Lav. n. 30/2004). f. tra le comunicazioni in esame, il comma 2, dello stesso articolo 9 (richiamato pure dal successivo comma 3) sono considerati espressamente anche gli annunci di lavoro che, in ogni caso, devono ritenersi rientranti nell'insieme delle comunicazioni relative ad attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale secondo quanto sembra desumersi dalla descrizione di tali attività risultate dalle definizioni di cui all'articolo 2, lett. dalla a) alla d) del d.lgs. n. 276/2003; g. gli annunci di lavoro, pertanto, non possono essere diffusi in forma anonima e, se provenienti da un soggetto autorizzato o accreditato, senza l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento (comma 2 dell'art. 9 in esame) ovvero, da qualsiasi soggetto provengano, senza la riproduzione di un facsimile di informativa necessaria ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. n. 196/2003 ovvero di un sito internet ove l'informativa sia reperibile in modo agevole; h. ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 276/2003 la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è imputata ai soggetti (editori, direttori responsabili, gestori di siti internet) che diffondono le comunicazioni in esame, e segnatamente, gli annunci di lavoro in violazione dei requisiti sopra richiamati; i. l'art. 19 citato sembra applicabile indipendentemente da un eventuale specifico ruolo rivestito dal soggetto sanzionabile nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (indipendentemente quindi dal fatto di svolgere come tali le attività di cui all'art. 4, d.lgs. n. 276/2003) ma per il solo fatto di aver diffuso un annuncio di lavoro privo dei requisiti di legge; j. resta peraltro vero che l’attività di indicizzazione di annunci di lavoro presenti sulla rete può svolgere una funzione positiva per la circolazione delle informazioni utili per chi cerca lavoro, e che detta attività sarebbe senz’altro lecita se non fossero Bollettino n. 46 dell’1 dicembre 2005 presenti sulla rete siti e annunci contra legem e questo certamente non per colpa di chi sviluppa siffatti motori di ricerca; k. nel caso di più violazioni dell'articolo 9, sussistendone i presupposti, sembra infine applicabile l'articolo 8, comma 2, l.n. 689/1981 in base al quale «chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie» soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Con osservanza