FundLogic Alternatives plc

Transcript

FundLogic Alternatives plc
Il presente Prospetto è la traduzione fedele dell'ultima versione approvata dall’Autorità di Vigilanza della
Repubblica d'Irlanda.
_____________________
FundLogic Alternatives p.l.c.
(società d’investimento multicomparto
a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti)
Una società costituita come società a responsabilità limitata
in forma di società di investimento aperta a capitale variabile secondo il diritto irlandese
e registrata al numero 483770
PROSPETTO
La data di questo Prospetto è il 27 luglio 2010
Gli Amministratori di FundLogic Alternatives plc i cui nomi sono riportati in questo Prospetto si
assumono la responsabilità delle informazioni in esso contenute. Per quanto a conoscenza degli
Amministratori (che si sono assicurati con tutta la cura ragionevole che questo sia il caso) le
informazioni contenute in questo documento corrispondono ai fatti e non ci sono omissioni che possano
diminuirne l’attendibilità. Il presente Prospetto dovrebbe essere letto congiuntamente ai Supplementi
relativi ai Comparti della società.
Gestore degli Investimenti
Fundlogic SAS
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FundLogic Alternatives plc
L’autorizzazione di FundLogic Alternatives plc (il Fondo) da parte dell’Autorità di vigilanza
finanziaria non è una garanzia della performance del Fondo e l’Autorità di vigilanza finanziaria
non sarà responsabile del successo o dell’insuccesso nella realizzazione della performance da
parte del Fondo.
L’applicazione di una commissione iniziale e/o di rimborso alla differenza tra il prezzo di
emissione e quello di rimborso delle Azioni del relativo Comparto comporta che l’investimento
dovrebbe essere considerato come un investimento di medio/lungo termine.
Il valore e il reddito derivante dalle Azioni del Fondo possono aumentare o diminuire e le somme
investite nel Fondo possono non essere recuperate.
Il presente Prospetto contiene le informazioni generali relative al Fondo. Le Azioni di ciascun
comparto del Fondo (un “Comparto”) sono descritte nei Supplementi al presente Prospetto.
Prima di investire nel Fondo si consiglia di esaminare i rischi relativi a tale investimento. Si invita ad
esaminare i “Fattori di rischio” relativi ad ogni Comparto descritti nei Supplementi.
Per qualsiasi dubbio sul contenuto di questo Prospetto si invita a consultare il proprio broker,
direttore di banca, avvocato, contabile o altro consulente finanziario di fiducia.
La diffusione di questo Prospetto non è autorizzata in qualsiasi giurisdizione se esso non è corredato di
una copia dell’ultima relazione annuale con il bilancio certificato del Fondo e, se pubblicata in data
successiva a tale relazione, di una copia della relazione semestrale più recente e del bilancio non
certificato. Tali relazioni insieme a questo Prospetto costituiscono il prospetto relativo all’emissione di
Azioni del Fondo.
Il Fondo è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra
Comparti costituita il 28 aprile 2010 e autorizzata in Irlanda come organismo d’investimento collettivo in
valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari) del 2003 (S.I. 211 del 2003) e successive modifiche. Tale autorizzazione non è un
avallo o una garanzia del Fondo o dei relativi Comparti da parte dell’Autorità di vigilanza
finanziaria, e l’Autorità di vigilanza finanziaria non è responsabile del contenuto di questo
Prospetto.
Questo Prospetto non può essere utilizzato come offerta o sollecitazione d’investimento nelle
giurisdizioni o in circostanze nelle quali tale offerta o sollecitazione d’investimento non sia
ammessa per legge o non sia autorizzata. In particolare, le Azioni non sono state registrate ai
sensi dello United States Securities Act del 1933 (e successive modifiche) e non possono essere
offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a Persone
statunitensi, tranne che in transazioni ammesse dalle leggi statunitensi relative a operazioni su
titoli. Il Fondo non sarà registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940
(e successive modifiche).
Lo Statuto del Fondo conferisce agli Amministratori il potere di imporre restrizioni alla detenzione di
Azioni da parte di (e di conseguenza di riacquistare Azioni detenute da), o di trasferire Azioni a qualsiasi
persona (inclusa qualsiasi Persona statunitense) che sembri violare le leggi o le disposizioni di qualsiasi
paese, o autorità governativa o qualsiasi persona o persone in circostanze che coinvolgano
direttamente e/o indirettamente tale persona o tali persone, e considerate singolarmente o in
associazione con qualsiasi altra persona, correlata o no, o in qualsiasi altra circostanza ritenuta
pertinente dagli Amministratori, qualora gli Amministratori ritengano che ciò possa assoggettare il
Fondo a qualsiasi obbligo fiscale o provocare un grave svantaggio pecuniario, regolamentare, legale o
amministrativo rilevante del quale il Fondo non avrebbe dovuto altrimenti farsi carico. Lo Statuto
consente inoltre agli Amministratori, se necessario, di riacquistare e cancellare Azioni (e loro frazioni)
detenute da una persona che agisce o è ritenuta agire per conto di un Soggetto d’Imposta Irlandese
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qualora si verifichi un evento imponibile ai fini del regime fiscale irlandese.
Si consiglia, prima di sottoscrivere e acquistare Azioni, di informarsi sulle (a) possibili
implicazioni fiscali, (b) norme giuridiche, (c) qualsiasi restrizione valutaria o disposizione di
controllo valutario e (d) qualsiasi altra disposizione governativa o altri permessi o formalità
obbligatori ai sensi della legislazione dei paesi di registrazione, cittadinanza, residenza o
domicilio eventualmente pertinenti ai fini della sottoscrizione, dell’acquisto, della detenzione o
della dismissione di Azioni.
Questo Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Ogni traduzione deve contenere esclusivamente le
stesse informazioni e avere gli stessi significati di questo documento in inglese. Per qualsiasi
discrepanza tra questo documento in inglese e il documento in un’altra lingua, sarà vincolante questo
documento in inglese tranne per quanto richiesto dalle leggi di qualsiasi paese e territorio (ma
limitatamente a questo) nel quale le Azioni sono vendute; in quest’ultimo caso per un’azione avviata in
base alla comunicazione di informazioni contenute in un documento in una lingua diversa dall’inglese,
sarà vincolante la lingua del documento su cui si basa tale azione.
Tutte le informazioni fornite o le dichiarazioni rilasciate da qualsiasi negoziatore di titoli, venditore o altra
persona non contenute in questo Prospetto o nelle relazioni e nei bilanci del Fondo che ne costituiscono
parte integrante devono essere considerate non autorizzate e quindi non attendibili. Né la consegna di
questo Prospetto né l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni costituirà in alcuna circostanza una
dichiarazione che le informazioni contenute in questo Prospetto sono corrette in qualsiasi momento
successivo alla data del Prospetto. Questo Prospetto può essere aggiornato periodicamente per tenere
conto di modifiche rilevanti e gli eventuali sottoscrittori sono invitati ad informarsi preventivamente
presso l’Amministratore o il Gestore degli Investimenti sulla pubblicazione del Prospetto più recente o di
qualsiasi relazione e dei bilanci del Fondo.
Tutti gli Azionisti hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza delle
disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto del Fondo, le cui copie sono disponibili su
richiesta.
Le definizioni dei termini utilizzati in questo Prospetto sono elencate nell’Appendice 1.
Questo Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione d’investimento da parte di nessuno
nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione d’investimento non sia autorizzata o a persone a cui
sia contrario alla legge rivolgere tale offerta o sollecitazione. Si informano gli investitori che è un onere
di coloro che intendano sottoscrivere le Azioni quello di informarsi riguardo a e di agire in conformità a
tutte le leggi ed i regolamenti applicabili.
È possibile che vengano addebitate spese iniziali per la sottoscrizione delle Azioni e/o spese di rimborso
per il rimborso delle Azioni e/o spese di conversione per la conversione delle Azioni. I dettagli inerenti a
tali oneri esigibili relativamente alle Azioni di qualsiasi Comparto del Fondo saranno definiti nel relativo
Supplemento, ma in ogni caso non potrà essere superato il 5% per le spese di sottoscrizione e il 3% per
le spese di rimborso.
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INDICE
PAGINA N.
1.
ELENCO DEGLI INDIRIZZI........................................................................................................................ 6
2.
INTRODUZIONE............................................................................................................................................ 8
3
AMMINISTRATORI DEL FONDO ............................................................................................................. 8
4.
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI............................................................................................................ 9
5.
DEPOSITARIO ............................................................................................................................................. 10
6.
AMMINISTRATORE E CUSTODE DEL REGISTRO ............................................................................ 10
7.
OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO.................................................................................. 10
8.
LIMITI AGLI INVESTIMENTI.................................................................................................................. 11
9.
ASSUNZIONE DI PRESTITI E LEVA FINANZIARIA ........................................................................... 11
10.
INVESTIMENTI CONSENTITI.............................................................................................................. 11
11.
LIMITI AGLI INVESTIMENTI.............................................................................................................. 11
12
INVESTMENTI IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI ........................................... 13
13
DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................... 13
14.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ............................................................................................... 15
15. GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO ..................................................................................... 15
16.
FATTORI DI RISCHIO ........................................................................................................................... 16
17. POLITICA DEI DIVIDENDI......................................................................................................................... 26
18. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI .................................................................................................................. 26
19. RIMBORSO DI AZIONI ................................................................................................................................ 30
20. CONVERSIONE DI AZIONI......................................................................................................................... 32
21.
PREZZI DI EMISSIONE E DI RIMBORSO / CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE
NETTO / VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ................................................................................................ 33
22. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO....................................... 36
23. COMMISSIONI E SPESE DI GESTIONE................................................................................................... 36
24. ONERI E SPESE GENERALI ....................................................................................................................... 36
25. INCENTIVI...................................................................................................................................................... 37
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26 TRANSAZIONI DEL COMPARTO E CONFLITTI DI INTERESSE ....................................................... 38
27. REGIME FISCALE ........................................................................................................................................ 40
28. RELAZIONI E BILANCI............................................................................................................................... 44
29. TRASFERIMENTO DI AZIONI ................................................................................................................... 44
30 COMUNICAZIONE DEI PREZZI ................................................................................................................. 44
31. INFORMAZIONI GENERALI...................................................................................................................... 45
31APPENDICE I – DEFINIZIONI...................................................................................................................... 49
32.APPENDICE II - MERCATI .......................................................................................................................... 55
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1.
ELENCO DEGLI INDIRIZZI
FundLogic Alternatives p.l.c.
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
FundLogic SAS
61 Rue de Monceau
75008 Parigi
Francia
PROMOTORE E DISTRIBUTORE
Morgan Stanley & Co International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito
DEPOSITARIO
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublino 2
Irlanda
AMMINISTRATORE
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
George's Court 54-62 Townsend Street
Dublino 2
Irlanda
SEGRETARIO
Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda
REVISORI
Ernst & Young
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublino 2
Irlanda
CONSULENTE LEGALE IRLANDESE DEL FONDO
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Matheson Ormsby Prentice70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
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Irlanda
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2.
INTRODUZIONE
Il Fondo è strutturato come società d’investimento multicomparto a capitale variabile,
nell’ambito della quale gli Amministratori possono costituire di volta in volta Comparti diversi,
previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
I particolari relativi ad ogni singolo Comparto sono contenuti in un Supplemento al Prospetto
separato (ciascuno un Supplemento). Ciascuno di questi Supplementi elencherà tutti i
Comparti esistenti. I Supplementi devono essere letti congiuntamente al Prospetto. In relazione
ad un Comparto possono essere emesse diverse classi di Azioni. La creazione di nuove classi
di azioni sarà preventivamente comunicata all’Autorità di vigilanza finanziaria e da questa
approvata. Al momento dell’introduzione di ogni nuova classe di Azioni il Fondo redigerà e gli
Amministratori pubblicheranno la documentazione contenente le informazioni dettagliate
relative a ognuna di queste classi di Azioni. Ogni Comparto avrà un portafoglio di attività
separate e queste saranno investite conformemente all’obiettivo d’investimento di tale
Comparto.
Il Fondo può rifiutare in tutto o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni senza
essere obbligato a giustificare i motivi del rifiuto e può respingere una sottoscrizione iniziale di
Azioni per qualsiasi importo (escluse le eventuali spese preliminari) se inferiore alla
Sottoscrizione iniziale minima a meno che gli Amministratori non abbiano rinunciato ad una
Sottoscrizione iniziale minima.
Le emissioni e i rimborsi di Azioni successivi all’emissione iniziale avverranno al Valore
Patrimoniale Netto per Azione aumentato o ridotto degli oneri e delle spese (a seconda del
caso), incluse tutte le spese iniziali o di rimborso specificate nei relativi Supplementi. Il Valore
Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni classe e i prezzi di emissione e di rimborso saranno
calcolati secondo le disposizioni riepilogate nel capitolo Prezzi di emissione e di
rimborso/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione delle Attività di questo
Prospetto.
I dettagli dei Giorni di Trattazione in relazione a ciascuno dei Comparti sono indicati nei relativi
Supplementi.
Tutti gli Azionisti hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza
delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto contenute nel capitolo intitolato
Informazioni generali del presente Prospetto, le cui copie sono disponibili come indicato nel
Prospetto medesimo.
Il Fondo ha passività separata tra i Comparti e di conseguenza le responsabilità per conto o
attribuibili a ciascun Comparto saranno liquidate esclusivamente a valere sulle attività dei
Comparti.
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Amministratori del Fondo
Gli Amministratori della Società sono:
Wyndham Williams è un dirigente bancario senior di grande esperienza con un ampio bagaglio
di competenze a livello internazionale e nazionale nel settore del corporate banking e della
direzione generale. Membro dell’Institute of Bankers in Irlanda, opera nell’ambito dei servizi
finanziari e bancari fin dal 1959. È stato rappresentante per il Nord America di AIB Bank a New
York nel 1973, prima di assumere il ruolo di direttore senior per le attività di prestito, nel 1977,
nell'International Corporate Banking Division di AIB, con il compito di sviluppare la strategia
aziendale di AIB in relazione alle società multinazionali che andavano costituendosi in Irlanda.
Nel 1991, è stato nominato responsabile regionale dell’area metropolitana di Dublino, sempre
per AIB, e nel 1995 è diventato Amministratore delegato di AIB Home Mortgages. Il sig.
Williams ha conseguito una laurea con lode e un master in gestione, entrambi presso il Trinity
College di Dublino.
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Kevin Molony ha una larga esperienza e conoscenza dell’industria dell’investimento avendo
lavorato per importanti società di gestione di investimento mondiali nonché per importanti
società di broker negli ultimi 28 anni. In qualità di Amministratore di Citigroup Global Markets
dal 1999 all’inizio del 2009, è stato determinante per la costituzione e la costruzione della loro
attività di broking istituzionale in Irlanda in cui si è specializzato nel mercato azionario
statunitense e latino-americano. Tra il 1995 ed il 1999, ha lavorato presso la Deutsche Bank per
il mercato istituzionale irlandese specializzandosi nel mercato azionario europeo globale. Tra il
1982 ed il 1995 ha lavorato nella gestione degli investimenti nell’ambito della quale si è
occupato della gestione di fondi azionari statunitensi per AIBIM a Dublino e di fondi azionari
inglesi per Phillips & Drew Fund Managers a Londra. Di recente ha lasciato Citigroup ed è
attualmente considerato per una serie di incarichi come dirigente nell’ambito degli investimenti
indipendenti. Ha un BA in Economia conseguito presso la University College Dublin ed è al
momento un Rappresentante Registrato della FSA e della FINRA degli Stati Uniti.
Shahzad Sadique è capo di FundLogic Global Solutions, un’entità dedicata alla gestione
passiva ed ai fondi strutturati, un’iniziativa congiunta tra la banca di investimento di Morgan
Stanley e la sua divisione di gestione degli investimenti. Shahzad ha 14 anni di esperienza
consolidata ed è stato membro del team di FundLogic Global Solutions dalla sua costituzione.
E’ entrato a far parte del Global Fund Derivative Group di Morgan Stanley nel 2006 per creare
la sua piattaforma derivata di hedge fund. Prima di entrare a far parte della Società, Shahzad è
stato co-direttore del team di retail structuring per la piattaforma multi-asset presso la Dresdner
Bank, ed ha cominciato la sua carriera presso la Merrill Lynch nel gruppo dei derivati azionari
globali. Shahzad si è laureato conseguendo una laurea M.Sc in titoli internazionali ed in
investment banking ed un BA (Hons) in economia finanziaria presso la University of Reading
ISMA.
Il Fondo ha delegato la gestione giornaliera e la conduzione del Fondo conformemente alle
politiche approvate dagli Amministratori all’Amministratore, al Gestore degli Investimenti ed al
Distributore ed ha assegnato al Depositario la custodia delle attività del Fondo. Di conseguenza
nessuno degli Amministratori del Fondo ha incarichi esecutivi.
4.
Gestore degli Investimenti
Il Gestore degli Investimenti è Fundlogic SAS, costituita in Francia. Il Gestore degli Investimenti
è stato nominato per fornire al Fondo servizi di gestione degli investimenti.
La sede legale del Gestore degli Investimenti è in 61 Rue de Monceau, 75008 Parigi, Francia.
Sotto il controllo imposto dagli Amministratori ai sensi del contratto di gestione degli
investimenti, di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, di questo Prospetto e dello Statuto, il
Gestore degli Investimenti ha il potere discrezionale di assumere decisioni di investimento
giorno per giorno, di effettuare gli investimenti e di svolgere la gestione del Fondo.
Il Gestore degli Investimenti è soggetto alla vigilanza dell’ Autorité des Marches Financiers in
Francia.
Al 29 maggio 2009 Fundlogic SAS aveva in via approssimativa 735 milioni di Dollari statunitensi
di attività in gestione.
Ai sensi del contratto di gestione degli investimenti, e previa approvazione del Fondo e
dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il Gestore degli Investimenti potrà di volta in volta nominare
uno o più Subgestori degli Investimenti che svolgano e/o esercitino tutte o alcune delle sue
funzioni, facoltà, discrezionalità, compiti e doveri previsti secondo i termini del contratto di
gestione degli investimenti. Tali Subgestori degli Investimenti non saranno retribuiti dal
patrimonio del Fondo. I dettagli inerenti ai Subgestori degli Investimenti saranno comunicati agli
Azionisti su richiesta e le informazioni ad essi relative saranno pubblicate nelle relazioni
periodiche del Fondo.
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La Società potrà nominare altri gestori degli investimenti in relazione a un Comparto specifico.
Alternativamente, il Gestore degli Investimenti potrà nominare uno o più subgestori degli
investimenti in relazione a un Comparto specifico. I dettagli inerenti agli altri gestori o subgestori
degli investimenti, ove presenti, nominati per Comparti specifici saranno indicati nel
Supplemento del relativo Comparto. I Supplementi saranno quindi sottoposti all’Autorità di
vigilanza finanziaria prima della nomina effettiva di tali altri gestori o subgestori degli
investimenti.
Per evitare ogni dubbio, tutti i riferimenti relativi al Gestore degli Investimenti contenuti nel
successivo testo del presente documento saranno intesi includere anche tali altri gestori o
subgestori degli investimenti, secondo necessità.
5.
Depositario
Il Fondo ha nominato Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, in qualità di
depositario delle attività di ciascuno dei Comparti e fornitore di servizi fiduciari a ciascuno dei
Comparti in conformità alla Normativa sui Fondi. .Il Depositario è una società a responsabilità
limitata costituita in Irlanda in data 5 luglio 1990 ed è una controllata di Northern Trust
Corporation. Northern Trust Corporation e rispettive controllate comprendono il Gruppo
Northern Trust, uno dei fornitori leader nel mondo di servizi amministrativi e di deposito a
custodia rivolti a investitori privati e istituzionali.
Il Depositario è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria. La principale attività del
Depositario è di fornire servizi fiduciari e di custodia agli organismi di investimento collettivo.
Il Depositario potrà di volta in volta, e dietro richiesta del Fondo, nominare entità esterne al
Gruppo Northern Trust in qualità di sub-depositario globale delle attività di un particolare
Comparto. In tal caso, il sub-depositario sarà responsabile del deposito in custodia delle attività
del Comparto e il Depositario dovrà esercitare debita cura e diligenza nella selezione e nella
nomina del sub-depositario al fine di garantire che questi abbia e mantenga un livello di perizia,
competenza e reputazione idoneo ad assolvere le responsabilità previste. Tale nomina dovrà
essere conforme alle disposizioni contenute negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Il
Depositario dovrà altresì esercitare un’adeguata attività di supervisione nei confronti del subdepositario globale ed effettuare di volta in volta le debite verifiche al fine di accertarsi che i suoi
obblighi continuino ad essere opportunamente assolti. I dettagli inerenti a ciascuna nomina
saranno indicati nel Supplemento del relativo Comparto.
6.
Amministratore e Custode del registro
Il Fondo ha nominato Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland)
Limited in qualità di amministratore di ciascun Comparto.
L’Amministratore è responsabile dell’amministrazione giornaliera di ciascuno dei Comparti
comprese le funzioni di custode del registro e di agente per i trasferimenti nonché per la
fornitura di servizi di contabilità per i Comparti, compreso il calcolo del Valore Patrimoniale
Netto per Azione.
L’Amministratore è una società a responsabilità limitata costituita il 15 giugno 1990ed è
completamente di proprietà di Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation e
rispettive controllate comprendono il Gruppo Northern Trust, uno dei fornitori leader nel mondo
di servizi amministrativi e di deposito a custodia rivolti a investitori privati e istituzionali. La
principale attività dell’Amministratore è di erogare servizi amministrativi agli organismi di
investimento collettivo.
7.
Obiettivo e politiche di investimento
Lo Statuto stabilisce che l’obiettivo e le politiche d’investimento di ogni Comparto saranno
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formulati dagli Amministratori al momento della costituzione del Comparto. Informazioni
dettagliate sull’obiettivo e sulle politiche d’investimento di ogni Comparto sono riportate nel
Supplemento del relativo Comparto. Le modifiche dell’obiettivo o della politica d’investimento di
un Comparto sono ammesse solo con l’approvazione di una delibera ordinaria da parte dei suoi
Azionisti. In conformità e fatto salvo quanto appena illustrato con riguardo alle modifiche
dell’obiettivo e/o della politica di investimento di un Comparto, gli Azionisti dovranno essere
informati con congruo anticipo per poter chiedere il rimborso delle proprie Azioni.
8.
Limiti agli investimenti
I limiti agli investimenti specifici di ogni Comparto saranno formulati dagli Amministratori al
momento della costituzione di ogni Comparto e riportati nel relativo Supplemento.
I dettagli dei limiti agli investimenti stabiliti in conformità agli Avvisi dell’Autorità di vigilanza
finanziaria applicabili ad ogni Comparto sono indicati qui di seguito.
9.
Assunzione di prestiti e leva finanziaria
Il Fondo può assumere prestiti in qualsiasi momento per un importo non superiore al 10% del
patrimonio netto di un Comparto per conto di qualsiasi Comparto e il Depositario può mettere in
conto le attività di tale Comparto a garanzia di tale prestito, a condizione che tale prestito sia
acceso unicamente per scopi temporanei. Le specifiche restrizioni all’assunzione di prestiti per
un Comparto saranno contenute nel Supplemento del relativo Comparto. Fermo restando il
potere del Fondo di investire in valori mobiliari, esso non può concedere crediti o fungere da
garante per terzi. Un Comparto può acquistare titoli di debito e titoli non interamente liberati.
10.
Investimenti consentiti
Gli investimenti di ogni Comparto sono limitati a:
10.1. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come previsto negli Avvisi dell’Autorità di
vigilanza finanziaria, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o non
membro o negoziati in un mercato regolamentato, operante regolarmente, riconosciuto e aperto
al pubblico in uno Stato membro o non membro (e che sia in ogni caso elencato nell’Appendice
II).
10.2 Valori mobiliari emessi recentemente che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o
altro mercato (come descritto qui sopra) entro un anno.
10.3 Strumenti del mercato monetario come descritti negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria
diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato.
10.4 Quote di OICVM.
10.5 Quote di società non OICVM come definiti nella Guidance Note 2/03 dell’Autorità di vigilanza
finanziaria.
10.6 Depositi presso istituti di credito come prescritto negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
10.7 Strumenti derivati finanziari (FDI) come prescritto negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
11.
Limiti agli Investimenti
11.1 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e
strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 10.1.
11.2 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari di
recente emissione che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come
descritto nel paragrafo 10.1) entro un anno. Questa restrizione non si applica relativamente
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all’investimento di ogni Comparto in certi titoli statunitensi contemplati dalla Norma 144A purché:
11.2.1 i titoli siano emessi con l’impegno di registrarli presso l’US Securities and Exchange
Commission entro un anno dall’emissione; e
11.2.2 i titoli non siano illiquidi, vale a dire possono essere realizzati da ogni Comparto entro
sette giorni al prezzo, o al prezzo approssimativo, al quale sono valutati dal Comparto.
Esposizione al
rischio
Il rischio di esposizione del Comparto alla
controparte con cui si effettua un’operazione
di derivati over the counter (OTC) non può
superare il 5% del patrimonio netto
11.2.1
11.3 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti negli organismi emittenti in ognuno dei quali il
Comparto investe più del 5% sia inferiore al 40%.
11.4
Previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il limite del 10% citato al punto 11.3
viene esteso al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno
Stato membro e soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a proteggere i detentori
di titoli di debito. Quando un Comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto in queste
obbligazioni emesse da un singolo emittente, il valore totale di questi investimenti non può essere
superiore all’80% del valore patrimoniale netto del Comparto.
11.5
Il limite del 10% di cui al punto 11.3 è esteso al 35% quando i valori mobiliari o strumenti del
mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali o da
uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui sono membri uno o più
Stati membri.
11.6
I valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui ai punti 11.4 e 11.5 non rientreranno
nel conteggio ai fini dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 11.3.
11.7
Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto in depositi
effettuati presso lo stesso istituto di credito.
Depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da un istituto di credito autorizzato nel See o
da un istituto di credito autorizzato in uno stato (diverso da uno Stato membro del See)
firmatario dell’Accordo di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988, detenuti come
liquidità ausiliaria, non devono superare il 10% del patrimonio netto.
Questo limite si può estendere al 20% nel caso di depositi effettuati presso il Depositario.
11.8
Il rischio di esposizione del Comparto all’altra parte con cui si effettua un’operazione di derivati
over the counter (OTC) non può superare il 5% del patrimonio netto.
Questo limite è esteso al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nel See o un istituto di
credito autorizzato in uno stato (che non sia uno Stato membro del See) firmatario dell’Accordo
di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988; o un istituto di credito autorizzato nel
Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
11.9
Fermi restando i paragrafi 11.3, 11.7 e 11.8 qui sopra, una combinazione di due o più
investimenti tra quelli elencati qui di seguito emessi da o effettuati presso lo stesso organismo non
può superare il 20% del patrimonio netto:
11.9.1 investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
11.9.2 depositi, e/o
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12
11.9.3 esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni su derivati OTC.
11.10 I limiti di cui ai punti 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8 e 11.9 qui sopra non possono essere combinati,
per cui l’esposizione ad un singolo organismo non può essere superiore al 35% del patrimonio
netto.
11.11 I gruppi di società sono considerati un singolo emittente ai fini dei punti 11.3, 11.4, 11.5, 11.7.
11.8 e 11.9. Un limite del 20% del patrimonio netto può tuttavia essere applicato all’investimento in
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo.
11.12 Ogni Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti
del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, autorità locale di uno Stato
membro, da uno Stato non-membro o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più stati
membri facciano parte, o da Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Norvegia, Stati Uniti
d’America, Svizzera, da un paese membro dell’Ocse (purché siano investment grade), Unione
Europea, Banca europea per gli investimenti, Banca Centrale Europea, Euratom, Eurofima,
Consiglio d’Europa, Banca asiatica di sviluppo, Banca interamericana di sviluppo, Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca
Mondiale), Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Federal National
Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac),
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) Federal Home Loan bank (FHLB),
Federal Farm Credit Bank (FFCB), Tennessee Valley Authority (TVA) e la Student Loan Marketing
Association (Sallie Mae).
Il Comparto in oggetto deve detenere titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di una singola
emissione non devono costituire più del 30% del suo patrimonio netto.
12 Investimenti in Organismi di Investimento Collettivi
12.1 Un Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri organismi
d’investimento collettivi (OIC)
12.2 Quando un Comparto investe in quote di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dal gestore di
ciascun Comparto o da qualsiasi altra società alla quale il gestore è legato da gestione o controllo
comune, o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, né il gestore né l’altra società possono
addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso in conseguenza dell’investimento del
Comparto nelle quote di tale altro OIC.
12.3 Qualora una commissione (inclusa una commissione di retrocessione) sia percepita dal gestore di
un Comparto a seguito di un investimento nelle quote di un altro OIC, questa commissione deve essere
versata nella proprietà del Comparto.
Comparti indicizzati
12.4
Un Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o obbligazioni emesse
dallo stesso organismo quando la politica d’investimento del Comparto consiste nel replicare un
indice che soddisfi i criteri stabiliti negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria ed è riconosciuto
dall’Autorità di vigilanza finanziaria.
12.5
Il limite indicato al punto 12.4 qui sopra può essere esteso al 35% e applicato ad un singolo
emittente, quando ciò sia giustificato da condizioni eccezionali del mercato.
13 Disposizioni generali
13.1
Il Gestore degli Investimenti, agendo in combinazione con tutti gli OIC gestiti, non può acquisire
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13
azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un’influenza significativa sulla gestione
di un’emittente.
13.2
Ogni Comparto può acquistare solo fino ad un massimo del:
13.2.1 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente;
13.2.2 10% delle obbligazioni di un singolo emittente;
13.2.3 25% delle quote di un singolo OIC;
13.2.4 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.
AVVERTENZA: I limiti stabiliti ai punti 13.2.2, 13.2.3. e 13.2.4 qui sopra possono non essere
considerati al momento dell’acquisizione se in quel momento non sia possibile calcolare
l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, o l’importo netto dei
titoli emessi.
13.3
13.1 e 13.2 non sono applicabili a:
13.3.1 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o
dalle sue autorità locali;
13.3.2 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;
13.3.3 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di
cui sono membri uno o più Stati membri;
13.3.4 azioni detenute da ogni Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non
membro che investe le sue attività principalmente nei titoli di emittenti con sede legale in questo
Stato, per cui ai sensi della legislazione di questo Stato tale tipo di detenzione rappresenti il solo
modo in cui ogni Comparto può investire nei titoli di emittenti dello Stato stesso. Questa deroga
è applicabile solo se la politica d’investimento della società nello Stato non membro è conforme
ai limiti stabiliti nei punti da 11.3 a 11.11, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 e 13.6, e purché, nel caso siano
superati questi limiti, si osservino i punti 13.5 e 13.6;
13.3.5 azioni detenute da un Comparto nel capitale di società controllate che svolgono unicamente
attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la società
controllata, riguardo al rimborso di quote su richiesta dell’Azionista unicamente per loro conto.
13.4
Un Comparto non deve ottemperare alle restrizioni agli investimenti descritte in questo
documento nell’esercizio dei diritti di sottoscrizione associati a valori mobiliari o strumenti del
mercato monetario che fanno parte delle proprie attività.
13.5
L’Autorità di vigilanza finanziaria può consentire a Comparti di recente autorizzazione di
derogare alle disposizioni previste dai punti da 11.3 a 11.12, 12.4 e 12.5 per sei mesi dalla loro
autorizzazione, purché osservino il principio di ripartizione del rischio.
13.6
Se i limiti descritti in questo documento sono superati per motivi che esulano dal controllo del
Comparto, o come risultato dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, come obiettivo prioritario delle
sue operazioni di vendita il Comparto deve mirare a rimediare a tale situazione, tenendo debito
conto degli interessi dei suoi azionisti.
13.7
Un Comparto non può vendere allo scoperto:
13.7.1 Valori mobiliari;
13.7.2 Strumenti del mercato monetario;
13.7.3 Quote di OIC o
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14
13.7.4 Strumenti finanziari derivati (FDI).
13.8
Un Comparto può detenere liquidità ausiliarie.
13.9
Resta inteso che ciascun Comparto avrà il potere di avvalersi di qualsiasi modifica di leggi,
regolamenti o linee guida che consentano investimenti in attività e titoli su scala più estesa in
conformità ai requisiti stabiliti dall’Autorità di vigilanza finanziaria.
14.
Strumenti Finanziari Derivati
14.1 Un Comparto può investire in FDI over the counter (OTC) se le controparti delle transazioni over
the counter sono istituzioni soggette ad attenta supervisione e se appartenenti a categorie approvate
dall’Autorità di vigilanza finanziaria.
14.2 L'esposizione della posizione ai titoli sottostanti gli FDI, con inclusione di FDI incorporati in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario, se combinati con inerenza a posizioni derivanti da
investimenti diretti, non può eccedere i limiti agli investimenti stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza
finanziaria. (Questa regola non si applica nel caso di FDI, basati su indice, a condizione che l'indice
sottostante rientri nella tipologia che rispetta i criteri stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza
finanziaria).
Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dall’Autorità di vigilanza
finanziaria.
15. Gestione efficiente del portafoglio
L'uso di tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
impiegati con lo scopo di rendere efficiente la gestione del portafoglio, dovrebbe essere
effettuato con riferimento a tecniche e strumenti che rispettano i seguenti criteri:
15.1 essere economicamente appropriati, nel senso che sono realizzati a costi vantaggiosi;
15.2 essere introdotti per uno o più dei seguenti scopi specifici:
15.2.1 riduzione del rischio;
15.2.2. riduzione dei costi; o
15.2.3. generazione di capitale addizionale o di rendimenti per il Comparto per un livello di
rischio che sia coerente con il profilo di rischio del comparto stesso e secondo le regole di
diversificazione dei rischi previste dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
15.3 i loro rischi sono adeguatamente captati nel processo di gestione del rischio; e
15.4 non possono provocare cambiamenti nell'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto o
aggiungere rischi supplementari sostanziali rispetto alla politica generale di rischio così come viene
descritta nei suoi documenti di vendita.
L'FDI usato per un'efficiente gestione del portafoglio deve egualmente rispettare gli Avvisi
dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Tale FDI può comprendere future, contratti a termine,
opzioni e swap e il loro uso può comportare la copertura contro i movimenti di mercato, i rischi
di cambio o di tassi di interesse in conformità alle politiche di investimento di un Comparto ed
entro le condizioni e i limiti stabiliti dalla Autorità di vigilanza finanziaria ai sensi della Normativa
sui Fondi. Un Comparto può anche aderire a contratti di pronti contro termine, pronti contro
termine inversi e/o accordi di prestito titoli in conformità con i requisiti del Autorità di vigilanza
finanziaria.
Rispetto alle Classi di Azioni con Copertura ci si aspetta che il livello di copertura
dell'esposizione della divisa relativa, secondo i requisiti e le condizioni imposte dall’ Autorità di
20297640.17
15
vigilanza finanziaria, rientri in una gamma che va dal 95% al 105% del Valore Patrimoniale
Netto della relativa Classe di Azioni con Copertura. Si possono originare posizioni di sovracopertura o sotto-copertura provocate da fattori che sono al di fuori del controllo del relativo
Comparto. Le posizioni con copertura saranno tenute sotto controllo per accertarsi che le
posizioni di sovra-copertura non eccedano il 105% del Valore Patrimoniale Netto della relativa
Classe di Azioni con Copertura. Questo controllo includerà una procedura per assicurare che
non vengano portate avanti da un mese all'altro le posizioni materialmente in eccesso del
100%.
Il Fondo, prima di impegnarsi in qualsiasi attività FDI, deve, mediante i suoi fornitori di servizio,
adottare un processo di gestione del rischio che permetta di monitorare, misurare e gestire in
qualsiasi momento i rischi connessi a una posizione FDI di un Comparto e il loro contributo al
profilo di rischio generale del portafoglio di un Comparto. Deve impiegare un processo di
valutazione accurato e indipendente del valore di un FDI OTC. Il Fondo deve comunicare all’
Autorità di vigilanza finanziaria i dati della sua attività FDI e il metodo di valutazione dei rischi
adottato e, in conformità con i requisiti particolari dell’ Autorità di vigilanza finanziaria,
specificherà a tale proposito i tipi permessi di FDI, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi, come
questi verranno monitorati e applicati, nonché i metodi scelti per poter valutare i rischi associati
alle transazioni di FDI applicabili a qualsiasi Comparto. Il Fondo si accerterà che l'esposizione
globale del Comparto agli FDI non ecceda il valore patrimoniale netto dell'attivo del suo
portafoglio e che l'esposizione ai rischi della controparte a qualsiasi tipo di transazione FDI del
titolo negoziato over the counter non ecceda mai i limiti consentiti dalla Normativa sui Fondi.
Il Fondo, su richiesta, fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in merito al metodo di
gestione dei rischi adottato, con inclusione dei limiti quantitativi impiegati e di qualsiasi sviluppo
recente relativo ai rischi, nonché alle caratteristiche di rendimento delle principali categorie degli
investimenti con riferimento ai relativi Comparti.
Le tecniche e gli strumenti da impiegarsi per ciascun Comparto, se presenti, saranno illustrate
nel relativo Supplemento.
16.
Fattori di rischio
I seguenti fattori di rischio possono comparire per qualsiasi investimento nel Fondo:
16.1
In generale
Gli investimenti del Comparto in titoli sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri
rischi inerenti all'investimento in titoli. Il valore degli investimenti e i rendimenti che ne derivano,
e pertanto il valore di e i rendimenti da, Azioni in relazione a ciascun Comparto possono
scendere oppure salire e un investitore può non riuscire a recuperare la somma che investe.
Anche i cambiamenti nei tassi di cambio tra le valute o le conversioni da una valuta a un'altra
possono provocare l'aumento o la diminuzione del valore degli investimenti.
Anche se le disposizioni dei Companies Act, 1963 – 2009, prevedono passività separate tra
Comparti, tali norme devono essere ancora testate nei tribunali stranieri, in particolare per quel
che concerne l’accoglimento dei reclami dei creditori locali. Di conseguenza non è esclusa la
possibilità che le attività di un Comparto qualsiasi del Fondo non siano esposte alle passività di
altri Comparti del Fondo. Al momento della redazione del presente Prospetto gli Amministratori
non sono al corrente di una passività esistente o contingente di un Comparto del Fondo.
Il Fondo e il Gestore degli Investimenti non avranno il controllo sulle attività di nessuna società o
di qualsiasi organismo di investimento collettivo in cui abbia investito un Comparto. I gestori di
organismi di investimento collettivi e le società nelle quali un Comparto può investire possono
incorrere in posizioni fiscali indesiderate, impiegare un indebitamento eccessivo o gestire gli
organismi di investimento collettivo, o venire gestiti, in un modo non previsto dal Gestore degli
Investimenti.
Non vi è alcuna garanzia che un Comparto raggiunga i propri obiettivi di investimento.
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16
16.2
Ritenuta d'acconto
I rendimenti e i guadagni che il Fondo ricava dalla proprie attività possono essere soggetti alla
ritenuta d'acconto la quale potrebbe non essere rimborsabile nei paesi in cui sono prodotti tali
rendimenti e guadagni. Se questa posizione cambia in futuro e l'applicazione di un tasso
inferiore ha come risultato il rimborso al Fondo, il relativo Valore Patrimoniale Netto non sarà
riformulato e il beneficio sarà assegnato agli Azionisti esistenti in forma rateizzata al momento
del rimborso.
16.3
Contratti di pronti contro termine, pronti contro termine inverso e transazioni di prestito titoli
Un Comparto può stipulare contratti di riacquisto, riacquisto inverso e accordi su titoli in
conformità alle condizioni e ai limiti stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Se
l'altra parte di un accordo fosse inadempiente, il Comparto potrebbe subire una perdita nella
misura in cui i proventi della vendita dei titoli sottostanti o di garanzia, come del caso, posseduti
dal Comparto in connessione con l’accordo di riacquisto respinto siano inferiori al prezzo di
riacquisto. Inoltre, in caso di bancarotta o procedimento simile dell'altra parte dell'accordo di
riacquisto, o nel caso di inadempimento dell’obbligo di riacquisto o di restituzione dei titoli come
concordato, il Comparto potrebbe subire delle perdite, comprese perdite degli interessi e del
capitale del titolo nonché costi derivanti da ritardi e dall’esecuzione del contratto di riacquisto.
16.4
Rischi di valuta
In circostanze nelle quali un Comparto adotta tecniche di copertura rispetto a investimenti
denominati in valute che non siano di riferimento allo scopo di coprire il rischio di cambio di
divisa rispetto alla Valuta di Riferimento, continuano a essere presenti comunque dei rischi nel
senso che tali tecniche di copertura possono non sempre raggiungere l'obiettivo di cercare di
contenere le perdite e i rischi legati al tasso di cambio. La performance può essere fortemente
influenzata da movimenti dei tassi di cambio di valuta perché le posizioni della divisa mantenute
dal Comparto possono non corrispondere alle posizioni dei titoli posseduti. Nel caso di Classi di
Azioni senza Copertura, il valore dell'Azione espresso nella valuta della Classe sarà soggetto
all'aumento del tasso di cambio in relazione alla Valuta di Riferimento.
16.5
Classi di Azioni con Copertura
Le Classi di Azioni con Copertura utilizzano strategie di copertura allo scopo di limitare
l'esposizione ai movimenti di valuta tra una Valuta di Riferimento di un Comparto e la valuta in
cui è denominata la Classe di Azioni con Copertura.
Tali strategie di copertura non possono eliminare completamente l'esposizione ai movimenti di
tale valuta. Non c'è garanzia che le strategie di copertura realmente funzioneranno. Si possono
creare delle asimmetrie tra la posizione di valuta di un Comparto e le Classi di Azioni con
Copertura emesse per quel Comparto.
L'impiego di strategie di copertura può sostanzialmente limitare il beneficio degli Azionisti delle
Classi di Azioni con Copertura se la valuta delle Classi di Azioni con Copertura scende rispetto
alla Valuta di Riferimento del Comparto. I costi della copertura e tutti i guadagni/perdite delle
transazioni di copertura (e delle transazioni stesse) sono assegnati esclusivamente alla relativa
Classe di Azioni con Copertura.
Gli investitori dovrebbero anche tenere in considerazione che la copertura delle Classi di Azioni
con Copertura è differente da qualsiasi altra strategia di copertura che il Gestore degli
Investimenti possa attivare a livello di Comparto (i cui rischi associati vengono descritti qui
sopra alla voce "rischi di valuta").
16.6
Rischi di mercato
La politica di investimento per ciascun Comparto descrive gli FDI che si possono detenere per
conto del Comparto. Conformemente a tale politica, ogni Comparto può anche possedere valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario come viene descritto nella politica inerente. In
20297640.17
17
conformità con i termini dell'FDI, il Comparto di solito non dovrebbe essere esposto al rischio
economico associato a tali titoli. Tuttavia, nel caso in cui la controparte di un determinato FDI
fosse inadempiente, il Comparto può essere esposto alla performance dei relativi titoli. In
questo senso e nella misura in cui un Comparto possiede valori mobiliari e strumenti del
mercato monetario direttamente in conformità alla sua politica di investimento, gli investitori
dovrebbero essere consapevoli dei rischi (qui sotto descritti) associati ai tipi di titoli che possono
essere posseduti dal Comparto.
16.7
L'Indice o le Attività di Riferimento
Non sempre il tentativo di un Comparto di replicare la performance di un Indice o di
un'Attività di Riferimento con cui è in relazione raggiunge dei risultati di assoluta
precisione. La discrepanza rispetto alla performance di riferimento può essere generata
da una serie di fattori tra i quali la struttura dell'FDI, i costi associati all’acquisto, al
rinnovamento, all'adattamento e alla chiusura di tale FDI, oppure qualsiasi altra commissione o
costo, attività in contanti o di altro tipo detenuti dal Comparto.
Alcuni Comparti possono cercare di generare un rendimento in linea con l'andamento di un
Indice o di un’Attività di Riferimento con un dato storico di performance che può essere inferiore
a un anno. Nella decisione in merito alla sottoscrizione di Azioni di tale Comparto, gli Azionisti
potenziali dispongono di dati relativi alla performance molto limitati o inesistenti per valutare i
rendimenti dell'Indice e delle Attività di Riferimento nella fase precedente all'inizio delle
operazioni del Comparto. In ogni caso non c'è garanzia che l'andamento storico di qualsiasi
Indice o Attività di Riferimento sarà replicato in futuro.
La metodologia di raccolta dei prezzi e di calcolo del valore dell'indice di alcuni degli Indici o
Attività di Riferimento possono essere di proprietà esclusiva di uno sponsor di indice o di terzi.
La capacità di un Comparto che cerca di replicare la performance dell'Indice o di un'Attività di
Riferimento per raggiungere il suo obiettivo di investimento e svolgere la sua politica dipende
dalle operazioni in corso e dalla disponibilità dell’Indice o dell'Attività di Riferimento. Né il
Gestore degli Investimenti, né il Fondo sono in condizioni di assicurare l’operatività permanente
e la disponibilità di un determinato Indice o dell'attività di riferimento. Nel caso in cui l'indice o
l’attività di riferimento vengano cancellati o resi non disponibili, la capacità del Comparto di
raggiungere l'obiettivo di investimento sarà seriamente compromessa o diventerà impossibile.
Se l'indice o l'azione di riferimento sono resi permanentemente indisponibili o vengono
cancellati, le negoziazioni nel Comparto possono essere sospese (chiusura in corso del
Comparto).
16.8
Tassi d’interesse
I valori dei titoli a reddito fisso in possesso di un Comparto, o ai quali è esposta la performance
di un Comparto, in generale varieranno inversamente ai cambiamenti dei tassi di interesse e tali
variazioni possono influenzare di conseguenza i prezzi delle Azioni.
16.9
Rischio dell'emittente
In relazione a qualsiasi titolo in possesso di un Comparto, o a cui è esposta la performance di
un Comparto, il valore di questi titoli può scendere o salire indifferentemente e non c'è garanzia
che la performance passata si possa ripetere. Una serie di fattori diversi e non in relazione tra
loro possono provocare la caduta del prezzo di qualsiasi titolo, incluse le condizioni economiche
e di mercato generali, o di instabilità a livello politico e sociale. Il valore di qualsiasi titolo può
salire o scendere non necessariamente in coerenza con il mercato generale, per esempio nel
caso in cui l'emittente dei titoli in questione stia subendo o ci si aspetta che subisca una
performance scarsa, o nel caso in cui l'industria o la posizione geografica subisca, o ci si
aspetta che subisca, una performance scarsa.
16.10
Industria immobiliare
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18
Un Comparto può detenere o essere esposto all’andamento dei titoli di società impegnate
principalmente nell'industria immobiliare. Tali titoli sono associati a rischi specifici. Questi rischi
includono: la natura ciclica dei valori immobiliari, i rischi collegati alle condizioni economiche
generali e locali, cementificazione e aumento della concorrenza, aumento delle imposte sulla
proprietà e delle spese operative, tendenze demografiche e variazioni dei redditi da affitto,
cambiamenti nella legislazione sulla zonizzazione, danni da sinistro o condanna, rischi
ambientali, limiti da regolamentazioni sugli affitti, cambiamenti dei valori dell’area circostante,
rischi delle parti connesse, cambiamenti nella capacità di attirare compratori da parte delle
proprietà, aumento dei tassi di interesse e altri influssi da parte del mercato del capitale
immobiliare. In generale gli aumenti dei tassi di interesse fanno aumentare i costi per ottenere
finanziamenti e ciò potrebbe provocare sia direttamente che indirettamente il ribasso di un
Comparto.
16.11
Mercati emergenti
Un Comparto può possedere o essere esposto all’andamento di titoli di emittenti residenti in
mercati emergenti. In alcuni paesi emergenti c'è la possibilità di espropriazione di attività, tasse
di confisca, instabilità politica e sociale o sviluppi diplomatici che potrebbero influire
sull'investimento in quei paesi. Ci possono essere meno informazioni disponibili a livello
pubblico in merito ad alcuni strumenti finanziari rispetto a quello che si aspetterebbero certi
investitori e determinate entità in alcuni paesi potrebbero non essere soggette a standard di
contabilità, di revisione e report finanziari, nonché a requisiti ai quali certi investitori possono
essere abituati. Certi mercati finanziari, pur essendo generalmente in crescita di volume, hanno,
per la maggior parte, un volume sostanzialmente inferiore rispetto a mercati più sviluppati, ed i
titoli di molte società possono essere meno liquidi e i loro prezzi più volatili dei titoli di società
comparabili in mercati più grandi. Vi possono essere anche livelli variabili di supervisione e
regolamentazione delle borse, delle istituzioni finanziarie e degli emittenti nei vari paesi da parte
del governo. Inoltre, la maniera in cui gli investitori stranieri possono investire in titoli in certi
paesi, nonché le limitazioni su tali investimenti, possono influire sulle operazioni di investimento
di alcuni dei Comparti.
Il debito dei paesi emergenti sarà soggetto ad alto rischio e potrebbe non essere soggetto a uno
standard minimo di rating e la sua affidabilità creditizia potrebbe non essere stata classificata da
parte di un'organizzazione di rating dei crediti riconosciuta a livello internazionale. L'emittente o
l'autorità governativa che controlla il rimborso di un debito di un paese emergente potrebbe non
essere in grado o non essere disposto a rimborsare il capitale e/o gli interessi in conformità ai
termini di tale debito. Come risultato di quanto esposto, un governo obbligato può essere
inadempiente rispetto ai propri obblighi. Se si verifica tale evento, il Comparto può avere una
risorsa legale limitata contro l'emittente e/o il garante. Le azioni, in certi casi, devono essere
svolte nei tribunali della parte insolvente stessa e la capacità di un titolare di titoli di debito di un
governo straniero per ottenere il ricorso può essere influenzata dal clima politico nel relativo
paese. Inoltre, non si può dare nessuna garanzia sul fatto che il titolare di un debito
commerciale non contesti i pagamenti ai titolari di altri governi stranieri di obbligazioni di debito
in caso di insolvenza rispetto agli accordi di prestito bancario commerciale.
I sistemi di liquidazione nei mercati emergenti possono essere organizzati in maniera meno
efficiente rispetto ai mercati sviluppati. Pertanto c'è anche il rischio che una liquidazione possa
prolungarsi e che il contante o i titoli dei Comparti possano essere a rischio a causa di
mancanze o difetti nel sistema. In particolare, la prassi di mercato può richiedere che il
pagamento venga effettuato prima del ricevimento del titolo che si sta acquistando, o che la
consegna di un titolo debba essere fatta prima del ricevimento del pagamento. In tali casi,
l'inadempienza di un intermediario finanziario o di una banca (la Controparte) attraverso la
quale la transazione viene effettuata potrebbe generare una perdita a discapito dei Comparti
che ci investono o che si espongono all’andamento dei titoli di mercati emergenti. Se il
Comparto investe in mercati dove i sistemi di custodia e/o di liquidazione non sono pienamente
sviluppati, le attività dei Comparti che sono commercializzate in tali mercati e che sono state
affidate a sotto-depositari, nelle circostanze nelle quali il ricorso a tali sotto-depositari è
necessario, possono essere esposte a rischio in circostanze nelle quali il Depositario non avrà
alcuna responsabilità.
20297640.17
19
Morgan Stanley & Co International plc può essere nominata in qualità di sub-depositario.
Il Fondo cercherà, laddove possibile, di ricorrere a Controparti il cui status finanziario sia tale da
poter ridurre il rischio. Tuttavia non ci può essere certezza che il Comparto riesca a eliminare
tali rischi per i Comparti, in particolare perché le Controparti che operano in mercati emergenti
spesso sono prive della sostanza o delle risorse finanziarie di cui invece dispongono quelle dei
paesi sviluppati.
Ci può anche essere il pericolo che, a causa dell'incertezza nelle operazioni dei sistemi di
liquidazione nei mercati individuali, possano sorgere reclami di concorrenza rispetto ai titoli
posseduti da, o da trasferirsi ai Comparti. Inoltre, gli schemi di compensazione possono essere
inesistenti o limitati, oppure inadeguati per il reclamo del Fondo in occasione di uno qualsiasi di
questi eventi.
Gli investimenti nella Federazione Russa sono soggetti a un certo aumento del rischio rispetto
alla proprietà e alla custodia dei titoli. In questo paese, ciò è reso evidente dalle registrazioni di
una società nel registro o dai suoi registri (che non è né un agente, né un responsabile nei
riguardi del Depositario). Né il Depositario né nessuno dei suoi corrispondenti locali né un
sistema di deposito centrale avranno certificati che attestano la proprietà di tali società. La
proprietà non viene trasferita all'acquirente in una data di contrattazione. La proprietà viene
trasferita solo a completamento del processo di registrazione. La proprietà viene iscritta al
registro del conservatore dei registri e nei registri dei corrispondenti e possono essere
confermate ed evidenziate dal possesso di un “estratto”. Un estratto dimostra che un certo
numero di titoli sono iscritti tra le registrazioni di un conservatore dei registri o di un
corrispondente come proprietà del possessore in un determinato momento. Questo sistema e
la mancanza di un'efficace regolamentazione e direzione a livello statale fanno sì che il
Comparto corra il rischio di perdere la propria registrazione e proprietà di tali titoli a causa di
frode, negligenza o anche solo per una semplice svista. Tuttavia, in riconoscimento di tali rischi,
il corrispondente inerente al Depositario ha stipulato degli accordi con società di conservatoria e
permetterà investimenti solo nelle società che hanno attivato adeguate procedure di
registrazione. Non esiste un depositario di titoli centrale nella Federazione Russa che sia stato
istituito per gestire la compensazione, liquidazione e il deposito in custodia di tutti i titoli. Inoltre, i
titoli come le obbligazioni MinFin's vengono liquidate e concesse da un depositario delegato
determinato. Né il Depositario, né il corrispondente sono responsabili della potenziale
insolvenza del depositario.
Altri rischi potrebbero includere, ad esempio, controlli su investimenti stranieri e limitazioni sul
rimpatrio di capitali e lo scambio di valute locali, l'impatto sull'economia come risultato di
instabilità di tipo religioso o etnico.
Se un comparto investe più del 20% in mercati emergenti, l'investimento nel Comparto
non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e tale
investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
16.12
Certificati di deposito
Un Comparto può possedere o essere esposto a certificati di deposito (ADR, GDR ed EDR).
Questi sono strumenti che rappresentano azioni in compagnie che negoziano al di fuori dei
mercati nei quali sono negoziati i certificati di deposito. Di conseguenza anche se i certificati di
deposito sono negoziati su mercati riconosciuti, ci possono essere altri rischi associati a tali
strumenti da tenere in considerazione, come ad esempio le azioni sottostanti a strumenti che
possono essere soggetti a rischi politici, di inflazione, di tasso di cambio o di custodia.
16.13
Titoli "non-investment grade"
Certi Comparti possono possedere o essere esposti all’andamento di titoli a reddito fisso
valutati al di sotto del grado di investimento (investment grade). Tali titoli possono avere
maggiore volatilità di prezzo, maggiore rischio di perdita di somma capitale e interesse, rischi di
maggiore insolvenza e rischi di liquidità rispetto a titoli con rating più alto. Se un Comparto
investe più del 30% in questi titoli, l'investimento nel Comparto non dovrebbe costituire
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una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e tale investimento potrebbe non
essere adatto a tutti gli investitori.
16.14
Uso degli FDI
Il Gestore degli Investimenti stipulerà transazioni FDI per conto di ciascun Comparto intendendo
tali transazioni come una componente chiave degli obiettivi e della politica di investimento.
Anche se il ricorso prudente agli FDI può essere vantaggioso, va detto che gli FDI comportano
rischi differenti e, in certi casi, maggiori rispetto ai rischi presenti in investimenti più tradizionali.
Quanto segue è una descrizione generale sugli importanti fattori di rischio e sui risvolti del
ricorso agli FDI di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza prima di investire in un
Comparto.
16.14.1
Rischio di mercato
Questo è un rischio generale presente in tutti gli investimenti, con inclusione degli FDI, e si
riferisce al fatto che il valore di un particolare FDI può scendere o salire in risposta a
cambiamenti dei fattori di mercato. Un Comparto può ricorrere agli FDI anche per abbreviare
l'esposizione a certi investimenti. Se il valore di tali investimenti dovesse aumentare invece di
diminuire, l'uso degli FDI per abbreviare avrà un effetto negativo sul valore dei Comparti e, in
condizioni di mercato estreme, in teoria può aprire la strada a perdite illimitate per il Comparto.
Se si dovessero verificare condizioni di mercato così estreme, gli investitori potrebbero, in
alcune circostanze, dover far fronte a rientri minimi o totalmente inesistenti o potrebbero persino
subire delle perdite nei loro investimenti in quel particolare Comparto.
16.14.2
Rischio di liquidità
Esiste un rischio di liquidità quando un particolare strumento è difficile da acquistare o da
vendere. Se una transazione FDI è particolarmente grande o se il relativo mercato non è
liquido, potrebbe rivelarsi impossibile cominciare una transazione o liquidare una posizione a un
prezzo vantaggioso (tuttavia il Fondo stipulerà un FDI OTC solo se sarà permessa la
liquidazione di tali transazioni in un'unica soluzione a un valore equo).
16.4.3
Rischio di controparte
I Comparti possono stipulare transazioni in mercati OTC e ciò li esporrà al credito delle loro
controparti e alla loro capacità di soddisfare i termini di tali contratti. In caso di bancarotta o di
insolvenza di una controparte, i Comparti potrebbero subire dei ritardi nella liquidazione della
posizione e significative perdite, compresi la diminuzione del valore dei suoi investimenti
durante il periodo nel quale il Fondo cerca di esercitare i suoi diritti, la sua incapacità di
realizzare guadagni sui suoi investimenti durante quel periodo e tasse e spese nelle quali
incorre per far valere i suoi diritti. C'è anche la possibilità che questi accordi si possano
concludere a causa, per esempio, di bancarotta, illegalità sopraggiunta o cambiamento delle
leggi fiscali o in materia di contabilità relative al momento in cui sono stati stipulati gli accordi.
16.14.4
Rischio di natura legale
C'è la possibilità che gli accordi che disciplinano le transazioni in derivati si possano concludere
a causa, per esempio, di illegalità sopraggiunta o cambiamento delle leggi fiscali o in materia di
contabilità relative al momento in cui sono stati stipulati gli accordi. C'è anche il rischio che tali
accordi non si possano far valere legalmente o che le transazioni derivate non siano
correttamente documentate.
16.14.5
Altri rischi
Altri rischi nell'uso degli FDI includono l'incapacità degli FDI di essere correlati perfettamente
con titoli, tassi e indici sottostanti. Molti FDI, in particolare gli FDI OTC, sono complessi e la
valutazione può essere fatta solo da un numero limitato di professionisti del mercato che
spesso agiscono da controparte nella transazione da valutare.
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Gli FDI non sono sempre perfettamente o altamente correlati per poter replicare il valore dei
titoli, tassi o indici che sono designati a replicare. Di conseguenza, il ricorso di un Comparto
all’uso di tecniche FDI non sempre può essere un mezzo efficace per raggiungere gli obiettivi di
investimento dei Comparti.
16.15
Vigilanza prudenziale
L’industria dei servizi finanziari in generale, e i gestori degli investimenti in particolare, sono
stati oggetto di un’intensa e crescente opera di valutazione normativa. Si prevede che gli esiti
di tale opera modificheranno l’ambiente normativo nel quale operano il Fondo e i suoi gestori
degli investimenti, imponendo oneri amministrativi ai gestori degli investimenti, fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo l'obbligo di interagire con varie autorità governative e di
regolamentazione nonché di elaborare e implementare nuove politiche e procedure in risposta
alle modifiche del quadro normativo. Tali modifiche e oneri sottrarranno ai gestori degli
investimenti tempo, attenzione e risorse attualmente dedicati alle attività di gestione del
portafoglio.
16.16
Rischi di sistema
Il Fondo dipende dalla capacità dei gestori degli investimenti di sviluppare e implementare
sistemi adeguati per le attività del Fondo. Quest’ultimo si avvale in misura significativa di
programmi e sistemi software per negoziare, compensare e liquidare transazioni su titoli,
valutare determinati valori mobiliari sulla base di informazioni di negoziazione in tempo reale,
monitorare i propri portafogli nonché il capitale netto e generare relazioni sulla gestione del
rischio nonché su altri aspetti critici per la supervisione delle attività del Fondo. Inoltre, alcune
operazioni del Fondo e dei suoi gestori degli investimenti si interfacciano con o dipendono da
sistemi amministrati da terzi, fra cui Morgan Stanley & Co International plc, controparti sul
mercato e i loro sub-depositari nonché altri fornitori di servizi, pertanto i gestori degli
investimenti potrebbero non essere in grado di verificare i rischi o l’affidabilità di tali sistemi di
terzi. I software e i sistemi di cui sopra possono essere soggetti a difetti, guasti o interruzioni,
fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo problemi causati da “worm”, virus e
disalimentazione. Tali difetti o guasti potrebbero determinare ripercussioni negative rilevanti
sul Fondo e i suoi Comparti. Ad esempio, un guasto potrebbe impedire la liquidazione delle
operazioni, produrre errori contabili, determinare la registrazione o elaborazione di transazioni
e generare report inesatti, che potrebbero influire sulla capacità dei gestori degli investimenti
di monitorare i portafogli e i rischi relativi.
16.17
Rischio operativo
Il Fondo dipende dalla capacità dei suoi gestori degli investimenti di sviluppare sistemi e
procedure adeguati per controllare il rischio operativo. I rischi operativi, derivanti da errori
compiuti nella conferma e liquidazione delle transazioni, da imprecisioni nel disporre, valutare
o contabilizzare le transazioni o da altre disfunzioni analoghe nelle operazioni del Fondo,
possono influire sul Fondo e i suoi Comparti generando perdite finanziarie, l’interruzione
dell’operatività, responsabilità nei confronti dei clienti, interventi di carattere normativo o danni
alla reputazione. Le attività dei gestori degli investimenti dipendono in larga misura dalla loro
capacità di elaborare quotidianamente le transazioni in una serie di mercati diversi. Pertanto, il
Fondo e i suoi Comparti sono strettamente dipendenti dai sistemi finanziari, contabili e di
elaborazione dati di cui si avvalgono i gestori degli investimenti. Anche l’idoneità a gestire un
aumento di volume delle transazioni da parte di tali sistemi potrebbe limitare la capacità che
un Comparto ha di amministrare il proprio portafoglio.
16.18
Cattiva condotta di dipendenti e fornitori terzi di servizi
La cattiva condotta di dipendenti e fornitori terzi di servizi potrebbe causare perdite
significative al Fondo. La cattiva condotta dei dipendenti può includere atti quali vincolare il
Fondo e/o i suoi Comparti a transazioni che eccedono i limiti autorizzati o presentano rischi
inaccettabili, svolgere attività di negoziazione non autorizzate o nascondere operazioni che
hanno dato esito negativo (eventualità che, in entrambi i casi, possono generare rischi o
perdite sconosciuti o non gestiti). Possono generarsi perdite anche in seguito ad azioni
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intraprese da fornitori terzi di servizi, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo il
mancato riconoscimento delle operazioni e l’appropriazione indebita di attivi. Inoltre,
dipendenti e fornitori terzi di servizi potrebbero impropriamente utilizzare o divulgare
informazioni riservate, con l’eventualità che ciò dia luogo a controversie o arrechi seri danni
finanziari, ivi comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo le previsioni sulle attività del
Fondo e/o dei suoi Comparti o future iniziative di marketing. Sebbene i gestori degli
investimenti nominati dal Fondo o dai suoi Comparti adottino misure consone per prevenire e
accertare la cattiva condotta dei dipendenti nonché per selezionare fornitori terzi di servizi
affidabili, tali misure potrebbero non risultare efficaci in tutti i casi.
16.19
Concorrenza; Disponibilità degli investimenti
Alcuni mercati nei quali il Fondo e i suoi Comparti potrebbero investire sono estremamente
competitivi per le interessanti opportunità d’investimento offerte e pertanto i rendimenti attesi
sugli investimenti potrebbero risultare ridotti. Il Fondo e i suoi Comparti dovranno competere
con una serie di altri operatori che potrebbero avere a disposizione capitali superiori alle
risorse su cui possono contare il Fondo e i suoi Comparti. Non può essere prestata alcuna
garanzia del fatto che il gestore degli investimenti sarà in grado di individuare o di perseguire
con successo opportunità d’investimento interessanti in tali mercati.
16.20
Controversie
In relazione ad alcuni investimenti del Fondo o dei suoi Comparti, vi è la possibilità che un
gestore degli investimenti e/o un Comparto possano comparire come ricorrenti o convenuti in
cause civili. Le spese necessarie a promuovere azioni legali per le quali non ci sono garanzie
di successo e/o le spese per difendersi in giudizio da terzi nonché il versamento delle somme
da corrispondere in seguito ad accordi extragiudiziali o sentenze saranno di norma a carico
del Comparto andando a ridurne il patrimonio netto ovvero, ai sensi della legge applicabile,
esigeranno che gli investitori restituiscano al Comparto il capitale e i profitti distribuiti.
16.21
Incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società in portafoglio
I gestori degli investimenti del Fondo e/o le loro controllate o incaricati potranno ricoprire la
mansione di amministratori o cariche analoghe nelle società in portafoglio, i cui titoli vengano
acquistati o venduti da o per conto del Fondo o dei suoi Comparti. Nel caso in cui pervengano
informazioni significative non di dominio pubblico in merito a tali società in portafoglio o
qualora un Comparto venga sottoposto a restrizioni sulle negoziazioni ai sensi delle politiche
interne in materia applicate dalle suddette società in portafoglio o in ottemperanza a leggi o
normative applicabili, ad un Comparto potrà essere interdetto, per un certo periodo di tempo,
l’acquisto o la vendita dei titoli di tali società, e un simile divieto potrebbe avere ripercussioni
negative sul Comparto.
16.22
Proxy contest e transazioni non amichevoli
Un Comparto può acquistare titoli di una società soggetta a proxy contest (o che potrebbe
avviare una procedura di proxy contest) presupponendo che il management esistente possa
essere convinto o che il nuovo management sia in grado di migliorare la performance
aziendale o procedere ad una vendita o liquidazione delle sue attività al fine di incrementare le
quotazioni azionarie. Se questi tentativi falliscono, il prezzo di mercato delle azioni della
società subisce generalmente un ribasso, e ciò potrebbe implicare una perdita per il
Comparto.
Inoltre, se il management della società oggetto di tale azione vi si oppone, è possibile che
insorga una controversia legale. Tale controversia reca un notevole margine di incertezza
riguardo agli esiti e può comportare costi e spese ingenti per la società e gli altri attori della
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controversia, ivi compreso il Comparto ove applicabile.
16.23
Titoli di debito in generale
Un Comparto può acquisire un’esposizione a titoli di debito privi di rating e gli investimenti in
tali valori mobiliari, indipendentemente dalla presenza o meno di un rating, possono avere
carattere speculativo. Gli emittenti dei suddetti strumenti (ivi compresi emittenti sovrani)
possono trovarsi ad affrontare incertezze permanenti e significative nonché un’esposizione a
condizioni avverse che possono compromettere la capacità dell’emittente di effettuare
puntualmente il versamento degli interessi e i rimborsi di capitale. Questi investimenti sono
considerati prevalentemente speculativi in relazione alla capacità dell’emittente di
corrispondere gli interessi e rimborsare il capitale entro i termini previsti dalle obbligazioni e
comportano un’esposizione consistente al rischio di condizioni avverse. Inoltre, una
recessione economica potrebbe alterare gravemente il mercato per la maggior parte di tali
valori mobiliari e potrebbe altresì determinare ripercussioni negative sul valore degli
investimenti così effettuati. È altresì probabile che un’eventuale recessione economica possa
influire negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e
corrispondere gli interessi maturati, nonché aumentare il tasso d’insolvenza per tali titoli.
16.24
Titoli convertibili
Per titoli convertibili si intendono obbligazioni, pagherò, note, azioni privilegiate o altri valori
mobiliari che possono essere convertiti in o scambiati con un ammontare specifico di azioni
ordinarie o altri valori mobiliari dello stesso emittente o di altri emittenti entro un determinato
periodo di tempo e a fronte di un prezzo o di una formula specifici. Un titolo convertibile
conferisce al titolare il diritto di ricevere il versamento degli interessi che vengono
generalmente corrisposti o che maturano sulle azioni privilegiate finché il titolo convertibile
matura o viene rimborsato, convertito o scambiato. I titoli convertibili presentano
caratteristiche uniche d’investimento poiché di norma (i) generano rendimenti più elevati delle
azioni ordinarie, ma inferiori a quelli di titoli non convertibili comparabili; (ii) sono meno soggetti
a fluttuazioni di valore rispetto all’azione ordinaria o altro titolo sottostante in virtù delle loro
caratteristiche di valori mobiliari a reddito fisso e (iii) offrono la possibilità di rivalutare il
capitale se il prezzo di mercato dell’azione ordinaria o altro titolo sottostante subisce un
aumento.
Il valore di un titolo convertibile è legato al suo “valore d’investimento” (determinato dai suoi
rendimenti rapportati a quelli di altri titoli con scadenza e qualità comparabili ma privi del diritto
alla conversione) e al suo “valore di conversione” (prezzo del titolo al valore di mercato se
convertito nell’azione ordinaria o altro titolo sottostante). Il valore d’investimento di un titolo
convertibile è influenzato dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse, diminuendo all’aumentare dei
tassi e aumentando al loro decrescere. Anche l’affidabilità creditizia dell’emittente e altri fattori
possono contribuire a fissare il valore d’investimento di un titolo convertibile. Il valore di
conversione di un titolo convertibile è determinato dal prezzo di mercato del titolo sottostante.
Se il valore di conversione è basso rispetto al valore d’investimento, il prezzo del titolo
convertibile è determinato principalmente dal suo valore d’investimento. Quando il prezzo di
mercato del titolo sottostante si avvicina o supera il prezzo di conversione, il prezzo del titolo
convertibile viene influenzato in misura crescente dal suo valore di conversione. Di norma, un
titolo convertibile viene trattato ad un prezzo superiore rispetto al suo valore di conversione
nella misura in cui gli investitori conferiscono valore al diritto di acquistare il titolo sottostante a
fronte del possesso di un titolo a reddito fisso. In linea generale, l’ammontare del margine
decresce con l’avvicinarsi della scadenza del titolo convertibile.
Un titolo convertibile può essere soggetto a rimborso a discrezione dell’emittente ad un prezzo
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24
stabilito nello strumento disciplinante il suddetto titolo. Se un titolo convertibile detenuto da un
Comparto viene richiamato a fini di rimborso, il Comparto dovrà consentire all’emittente di
rimborsare il titolo, convertirlo nel titolo sottostante o venderlo a terzi. Queste procedure
potrebbero influire negativamente sulla capacità del Comparto di conseguire il suo obiettivo
d’investimento.
16.25
Titoli high yield
I Comparti possono investire in titoli high yield. Questi valori mobiliari non vengono
generalmente negoziati in borsa, ma piuttosto nel mercato over the counter, che è molto meno
trasparente di una borsa valori (sebbene sia un mercato autorizzato per gli OICVM). Inoltre, i
Comparti possono investire in obbligazioni di emittenti che non dispongono di titoli azionari
quotati in borsa, ponendo quindi maggiori difficoltà in termini di copertura dei rischi associati a
tali investimenti. I titoli high yield sono soggetti a incertezze permanenti e sono altresì esposti
a condizioni avverse di natura commerciale, finanziaria o economica che potrebbero inficiare
la capacità dell’emittente di adempiere puntualmente ai suoi obblighi di corresponsione degli
interessi e rimborso di capitale. Il valore di mercato di alcuni titoli di debito privi di rating o con
un rating basso tendono a rispecchiare gli sviluppi delle singole società in misura maggiore
rispetto ai titoli con un rating più elevato che reagiscono principalmente alle fluttuazioni del
livello generale dei tassi d’interesse e tendono altresì ad essere più sensibili alla congiuntura
economica rispetto ai titoli con rating maggiore. Le società emittenti di questi valori mobiliari
presentano spesso un grado elevato di indebitamento e possono non avere a disposizione
metodi più tradizionali di finanziamento. È possibile che una grave recessione economica
comprometta seriamente il mercato di questi titoli e abbia ripercussioni negative sul loro
valore. È altresì possibile che un’eventuale recessione economica possa influire
negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e corrispondere
gli interessi maturati, nonché aumentare il tasso d’insolvenza per tali titoli.
16.26
Restrizioni normative
I “limiti di posizione” imposti da varie autorità di vigilanza potrebbero limitare la capacità del
Comparto di dare corso alle transazioni desiderate. I limiti di posizione stabiliscono l’importo
massimo delle posizioni lorde, long nette o short nette che una persona o un’entità può
possedere o controllare in relazione a un determinato strumento finanziario. Tutte le posizioni
possedute o controllate dalla stessa persona o entità, anche se in fondi o conti diversi,
possono essere aggregate al fine di stabilire se i limiti di posizione applicabili sono stati
superati. Pertanto, anche se un Comparto non intende eccedere i limiti di posizione applicabili,
è possibile che altri fondi o conti amministrati da un gestore degli investimenti o sue controllate
vengano aggregati, limitando conseguentemente le attività d’investimento del Comparto
(anche in misura significativa). Se, in qualsiasi momento, le posizioni amministrate da un
gestore degli investimenti dovessero eccedere i limiti di posizione applicabili, tale gestore degli
investimenti dovrà liquidare le posizioni, eventualmente comprendenti anche le posizioni del
Comparto, nella misura necessaria a rientrare nei limiti. Per evitare di superare i limiti di
posizione, il Comparto potrebbe dover anticipare o modificare alcune delle transazioni
previste.
16.27
Restrizioni dovute a disposizioni normative
Un Comparto potrebbe voler acquisire una quota significativa di taluni strumenti finanziari. Nel
caso in cui tale quota superi determinate percentuali o limiti di valore, il Comparto potrebbe
essere tenuto a notificare in merito una o più agenzie governative od ottemperare ad altre
disposizioni normative. Inoltre, tutte le posizioni possedute o controllate dalla stessa persona o
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25
entità, anche se in fondi o conti diversi, possono essere aggregate al fine di stabilire se i limiti
di posizione applicabili sono stati raggiunti. Alcune notifiche sono soggette a verifica e ciò
impone un ritardo nell’acquisizione dello strumento finanziario. L’osservanza di tali diposizioni
in materia di notifiche e di altra natura può comportare costi aggiuntivi a carico del Comparto e
può altresì ostacolarne la capacità di rispondere con tempestività ai cambiamenti che si
producono sul mercato in relazione a tali strumenti finanziari. È dunque possibile, alla luce di
tali disposizioni, che il Comparto non persegua opportunità d’investimento che richiederebbero
l’applicazione delle suddette disposizioni.
16.28
Protezione del capitale
Il valore delle Azioni o il loro reddito può essere protetto completamente o parzialmente. In
determinate circostanze tale protezione può non essere applicabile. Agli Azionisti può venire
richiesto di tenere le proprie Azioni fino a un punto di scadenza specifico in modo da realizzare
pienamente la massima protezione disponibile. Gli Azionisti dovrebbero leggere attentamente i
termini di qualsiasi tipo di protezione. Nello specifico, si dovrebbe tenere in considerazione che,
salvo dove diversamente stabilito, è difficile che i livelli di protezione siano basati sul prezzo al
quale gli Azionisti possono acquistare le azioni sul mercato secondario (se esistente).
Ulteriori informazioni su qualsiasi tipo di rischio aggiuntivo inerente a un particolare Comparto
saranno illustrati nel relativo Supplemento. L’esposizione dei fattori di rischio fatta in questo
Prospetto non pretende di essere una spiegazione esauriente o completa di tutti i rischi. Gli
investitori dovrebbero richiedere una consulenza professionale prima di investire.
17. Politica dei dividendi
La politica di distribuzione dei dividendi per ogni Comparto sarà stabilita dagli Amministratori al
momento della creazione del Comparto stesso e i dettagli sono esposti nel relativo
Supplemento.
Per Statuto, gli Amministratori sono autorizzati a pagare tali dividendi a qualsiasi classe di
Azione nei momenti in cui lo ritengono opportuno e nel momento in cui ciò appare giustificato
dai profitti del relativo Comparto, essendo costituiti da: (i) i ricavi accumulati (che sono composti
da tutti i ricavi accumulati che includono interessi e dividendi guadagnati dal relativo Comparto)
meno spese e/o (ii) guadagni realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione degli
investimenti e altri fondi, meno perdite accumulate realizzate e non realizzate del relativo
Comparto, premesso che in ciascun caso i dividendi possono essere pagati solo a valere sui
fondi disponibili per poter essere distribuiti legalmente.
Il Fondo sarà obbligato e autorizzato a dedurre un importo rispetto alla tassazione irlandese da
qualsiasi dividendo pagabile a qualsiasi investitore che agisce, o si ritiene che agisca, per conto
di un Soggetto d'Imposta Irlandese e a pagare tale importo al Commissario delle Entrate in
Irlanda.
I dividendi non reclamati entro sei anni a partire dalla loro data di esigibilità decadranno e
torneranno al relativo Comparto. I dividendi pagabili in contanti agli Azionisti saranno pagati
mediante trasferimento elettronico a spese del beneficiario. I dividendi pagabili a qualsiasi
investitore che non abbia prodotto attestazioni sufficienti a dimostrare la sua identità
conformemente alle procedure anti-riciclaggio adottate dall’Amministratore saranno
automaticamente reinvestiti, a prescindere da eventuali disposizioni contrarie dell’investitore.
18.
Sottoscrizione di Azioni
18.1
Emissione delle azioni
Dopo l'emissione iniziale, le Azioni di tutte le classi saranno emesse a un prezzo che
corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe. Il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di ciascuna classe in ciascun Comparto sarà pubblicato nella sua rispettiva
valuta. I dati della Sottoscrizione Iniziale Minima per ciascun Comparto e qualsiasi spesa di
sottoscrizione sono esposti nei Supplementi.
20297640.17
26
La richiesta iniziale di Azioni deve essere fatta per iscritto all'Amministratore inoltrando un
Modulo di Sottoscrizione firmato. Le sottoscrizioni comporteranno la verifica che l’investitore
superi tutti i controlli anti-riciclaggio e di identificazione dei clienti. Il richiedente pertanto dovrà
presentare all'Amministratore documenti di identificazione originali, o relative copie autentificate.
Le successive potranno essere fatte per iscritto via fax , a condizione che siano già stati
completati i controlli permanenti anti-riciclaggio e di identificazione dei clienti. L’Amministratore,
la Società e qualsiasi suo distributore (per proprio conto e in qualità di agente della Società)
dovranno essere tenuti indenni e manlevati da qualsiasi perdita derivante dalla mancata
elaborazione della richiesta qualora tali informazioni, sollecitate da uno di essi, non siano state
fornite.
Gli Amministratori si riservano il diritto di rifiutare, totalmente o in parte, qualsiasi transazione su
titoli e le somme ricevute dal Fondo a fronte di una sottoscrizione respinta saranno restituite
senza maturazione di interessi e a rischio dell’investitore. La Società, gli Amministratori,
qualsiasi distributore della Società (per proprio conto e in qualità di agente della Società) e
l’Amministratore dovranno essere tenuti indenni e manlevati da qualsiasi perdita derivante dal
rigetto di una richiesta.
I richiedenti congiunti devono firmare tutti il Modulo di Sottoscrizione, tranne nel caso di
presentazione di una delega valida o di altro atto di autorizzazione per iscritto.
Un sotto-distributore può imporre procedure e limiti di tempo differenti (che possono essere più
brevi rispetto a quelli esposti nel relativo Supplemento per permettere a tali sotto-distributori di
inoltrare la richiesta al Fondo) se le richieste di Azioni sono fatte attraverso di loro. I richiedenti
dovrebbero tenere in considerazione che potrebbe risultare loro impossibile acquistare Azioni
attraverso un sotto-distributore nei giorni in cui tale sotto-distributore non è aperto al pubblico.
Si intende che le Azioni saranno emesse nel Giorno di Trattazione nel quale una richiesta deve
essere ricevuta in forma ottemperante a tutti i requisiti entro il relativo Termine per la
Trattazione.
Qualsiasi richiesta ricevuta dall'Amministratore dopo il Termine per la Trattazione del relativo
Giorno di Trattazione sarà trattata regolarmente nel Giorno di Trattazione successivo, sulla
base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel successivo Giorno di Trattazione.
Gli Amministratori, tuttavia, possono, a loro discrezione, ed esclusivamente in circostanze
eccezionali, dare seguito alle richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione, ma comunque
prima del Momento di Calcolo di un determinato Giorno di Trattazione per essere trattate in quel
determinato Giorno di Trattazione. Gli Amministratori potrebbero non essere in grado di
applicare tale eccezione in tutte le circostanze, per esempio nel momento in cui le richieste per
le Azioni sono fatte mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici. In tali casi, le
richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione possono essere rifiutate. Agli investitori che
fanno richiesta mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici si ricorda che
devono fare riferimento al fornitore della piattaforma o dei mezzi elettronici per le procedure da
impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli.
Gli Amministratori possono limitare o impedire la proprietà di Azioni a qualsiasi persona,
azienda o organo societario se, secondo la loro opinione, tale possesso potrà andare a scapito
del Fondo, se può provocare la violazione di qualsiasi legge o regolamentazione, sia irlandese
che straniera, o se mediante questa operazione il Fondo può esporsi a svantaggi fiscali o altri
svantaggi finanziari nei quali non sarebbe altrimenti incorso (tali persone, ditte o organi societari
verranno in seguito definite come Persone proibite). In particolare, gli Amministratori hanno
deciso di impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi Soggetto statunitense che non sia
l'acquirente in seguito a una transazione che non violi le leggi di sicurezza USA.
Gli Amministratori si riservano il diritto di offrire solo una classe di Azioni per l'acquisto da parte
di investitori in qualsiasi giurisdizione particolare ai fini del rispetto di leggi, usi o pratiche di affari
locali.
Gli Amministratori possono, a loro discrezione, emettere Azioni come corrispettivo di un
20297640.17
27
contributo sotto forma di titoli e/o altre attività, a condizione che rispettino l’obiettivo, le politiche
e le restrizioni di investimento e i rilevanti Comparti e nel rispetto di qualsiasi condizione
contenuta nella Normativa sui Fondi e nella legge irlandese. I costi di transazione nei quali si
incorre in connessione con l'accettazione da parte degli Amministratori di sottoscrizioni in natura
saranno sostenuti direttamente dall'Azionista entrante. Gli investimenti che costituiscono le
sottoscrizioni in natura saranno valutati secondo le regole di valutazione descritte qui sotto e nel
rispetto dei requisiti della Normativa sui Fondi. I valori determinati in tale modo, assieme al
Valore Patrimoniale Netto calcolato per le Azioni interessate nel relativo Comparto,
determineranno il numero di Azioni da emettersi per gli Azionisti in entrata. Lo scopo di tale
politica è quello di assicurare che gli Azionisti esistenti in un Comparto non sostengano i costi di
transazione dell'acquisto di attività aggiuntive per un grande Azionista in entrata.
Se gli Amministratori stabiliscono che sarebbe negativo per gli Azionisti esistenti accettare una
richiesta in contanti per Azioni di qualsiasi Comparto che rappresenti più del 10% del Valore
Patrimoniale Netto di tale Comparto, essi potranno decidere che tutta o parte della richiesta di
Azioni in eccesso del 10% sarà differita fino al prossimo Giorno di Trattazione. Se gli
Amministratori decidono di differire tutta o parte della richiesta in eccesso del 10% tale
differimento dovrà essere comunicato ai richiedenti prima che questo avvenga.
18.2 Procedura di pagamento
I richiedenti di qualsiasi Azione dovranno eseguire il pagamento nella valuta in cui la Classe di
Azione che l’investitore intende sottoscrivere è denominata. Tranne che non vi siano accordi
precedenti, i sottoscrittori dovranno eseguire pagamenti in fondi disponibili che dovranno essere
ricevuti entro la Data di Regolamento relativa al Giorno di Trattazione in modo da ricevere il
Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile in quel giorno.
Se non viene eseguito il regolamento puntualmente (o non viene ricevuto il Modulo di
Sottoscrizione debitamente compilato per la sottoscrizione iniziale) a discrezione degli
Amministratori si potrà (a) annullare la relativa ripartizione di Azioni e si potrà richiedere a un
sottoscrittore di rimborsare il relativo Comparto o (b) il Fondo potrà far pagare al richiedente un
interesse a un tasso ragionevole, oppure (c) si potrà richiedere al sottoscrittore di rimborsare il
relativo Comparto per qualsiasi perdita da questi subita e tale rimborso potrebbe essere, ad
esempio, dedotto dai dividendi pagabili al richiedente in relazione alle Azioni che gli sono state
assegnate. Se il pagamento viene ricevuto per la richiesta dopo la Data di Regolamento, gli
Amministratori possono decidere, a loro discrezione, se la sottoscrizione di azioni sia da
considerare per il relativo Giorno di Trattazione.
18.3 Forma delle Azioni
Le Azioni saranno emesse in forma registrata e il registro degli azionisti costituisce la prova
definitiva della proprietà. Le note di contratto che contengono i dati della transazione saranno
normalmente emesse entro tre Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Trattazione. Non saranno
emessi certificati azionari. Verranno emessi degli estratti per ciascun Azionista con frequenza
mensile per confermare la proprietà, che l'Azionista è stato registrato nel registro degli azionisti
e il numero di Azioni che gli/le sono accreditate nel registro degli azionisti rispettivamente a
ciascun Comparto. Le note di contratto e gli estratti saranno inoltrati ai sottoscrittori per posta
ordinaria o per fax, per mezzo elettronico o per altri mezzi. Si raccomanda ai richiedenti di
controllare le note contrattuali al ricevimento in quanto le transazioni processate saranno
cambiate solo a discrezione degli Amministratori e se gli Amministratori lo ritengano
appropriato, a spese del richiedente.
Ai sottoscrittori viene assegnato un numero di Azionista una volta accettata la loro
sottoscrizione e questo numero, assieme ai dati dell'Azionista, costituisce prova della sua
identità. I dettagli relativi al numero di Azionista saranno riportati nella nota di acquisto emessa
dall’Amministratore dopo l’elaborazione della transazione. Tale numero di Azionista dovrà
essere usato dall'Azionista per lo svolgimento di tutte le transazioni future con il Fondo o con
l'Amministratore.
Qualsiasi cambiamento, ad esempio, dei dati dell'Azionista o la perdita del numero di Azionista,
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28
deve essere notificato immediatamente all'Amministratore per iscritto. La mancata esecuzione
di tale atto può provocare un ritardo al momento del rimborso. Il Fondo si riserva il diritto di
richiedere un indennizzo o una verifica controfirmata da una banca, da un broker o da un'altra
parte accettabile prima di accettare tali istruzioni.
Qualora una richiesta venga respinta totalmente o in parte, le somme per la sottoscrizione o il
saldo saranno restituiti al richiedente per posta o mediante bonifico bancario a rischio del
richiedente.
18.4 Norme generali
Gli Amministratori si riservano il diritto di respingere qualsiasi richiesta o di accettarla solo
parzialmente. Gli Amministratori, inoltre, si riservano il diritto di cessare, in qualsiasi momento e
senza preavviso, l'emissione e la vendita di Azioni di qualsiasi Comparto del Fondo.
Non verranno emesse azioni durante il periodo in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per
Azione del relativo Comparto è sospeso secondo quanto stabilito dallo Statuto e come qui di
seguito esposto nel paragrafo Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
L'avviso delle sospensioni di questo tipo sarà inoltrato ai richiedenti di Azioni e le richieste
effettuate o pendenti durante tale periodo di sospensione possono essere ritirate mediante
comunicazione scritta che pervenga al Fondo prima della conclusione di tale periodo di
sospensione. Le richieste che non saranno ritirate, saranno prese in considerazione il primo
Giorno di Trattazione successivo alla conclusione del periodo di sospensione.
I provvedimenti previsti dal Criminal Justice Act del 1994 (Legge sulla Giustizia Criminale, con
relative modifiche e integrazioni di volta in volta effettuate) destinati a prevenire il riciclaggio di
denaro sporco, possono prevedere una verifica dettagliata dell'identità di ciascun richiedente; a
una persona, ad esempio, può venir richiesta la presentazione dell'originale o di una copia
debitamente autenticata del proprio passaporto o carta d'identità, oltre a una prova del proprio
indirizzo di residenza, nella fattispecie una fattura di pagamento dell'erogazione di un servizio o
una dichiarazione della propria banca, e potrà essere richiesta la data di nascita. Se il
richiedente è una società, potranno essere richiesti l'originale o una copia debitamente
autenticata del certificato di iscrizione al registro delle imprese (che riporti eventuali cambi di
ragione sociale), statuti o atti costitutivi (o equivalenti), nonché nomi, mansioni, date di nascita e
dati di residenza e indirizzo professionale degli amministratori della società. In tutti i casi
verranno richiesti documenti originali o fotocopie debitamente autenticate.
A seconda delle circostanze di ciascuna richiesta, la richiesta di una verifica potrà non essere
effettuata se: (a) la richiesta viene effettuata mediante un intermediario riconosciuto, (b) se
l'investimento viene effettuato da un intermediario riconosciuto o da un'istituzione finanziaria, o
(c) in qualsiasi altra circostanza nella quale si possa applicare un'eccezione in conformità alle
leggi di prevenzione del riciclaggio o alle leggi penali. Tali eccezioni saranno applicabili solo in
determinate circostanze se l'istituzione finanziaria o l'intermediario di cui sopra è residente in un
paese che abbia una legislazione contro il riciclaggio equivalente a quella in vigore in Irlanda. I
richiedenti possono mettersi in contatto con il Distributore per determinare se sono in possesso
dei requisiti per rientrare nelle eccezioni di cui sopra.
L'Amministratore ed il Distributore si riservano il diritto di richiedere tante informazioni quante
siano necessarie per verificare l'identità di un richiedente. In caso di ritardo o mancata
presentazione da parte del richiedente di tali informazioni, richieste a scopo di verifica,
l'Amministratore può rifiutarsi di ricevere la richiesta e gli importi di sottoscrizione nonché di
liquidare i pagamenti a rimborso, reinvestendo automaticamente gli eventuali dividendi.
Sono proibite le attività che possono influenzare negativamente gli interessi degli Azionisti di un
Comparto, ad esempio l'impiego di strategie di investimento di tipo market timing da parte degli
Azionisti. Tali strategie possono alterare la gestione di un Comparto, influenzarne
negativamente il comportamento e far aumentare le spese. Gli Amministratori possono, a loro
discrezione e se ritengono che tali attività influenzino negativamente gli interessi degli Azionisti
del Fondo, prendere dei provvedimenti in modo da impedire tali attività.
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29
Gli Amministratori, se lo ritengono necessario e nell'interesse degli Azionisti, possono riservarsi
il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di conversione e/o sottoscrizione di Azioni da parte degli
Azionisti che essi considerino associati ad attività di tipo market timing, in qualsiasi momento e
senza preavviso. In tale circostanza, gli Amministratori possono dare istruzioni
all'Amministratore di combinare le Azioni che siano di proprietà comune o sotto il controllo
comune allo scopo di accertare se gli Azionisti si possano considerare coinvolti in tali attività. Gli
Amministratori, inoltre, possono riservarsi il diritto di richiedere a qualsiasi Azionista il riscatto di
tutte le Azioni in un Comparto se sono dell'avviso che le transazioni dell'Azionista in quel
determinato Comparto siano destinate a trarre vantaggio da movimenti di mercato a breve
termine.
19.
Rimborso di Azioni
Gli Azionisti che desiderano che le loro Azioni vengano riacquistate in parte o totalmente dal
Fondo possono inoltrare una richiesta di rimborso presentando un modulo di rimborso
debitamente compilato all'Amministratore, per iscritto via fax, a condizione che il pagamento
venga effettuato sul conto indicato nei registri (qualsiasi cambiamento al conto potrà essere
effettuato solo previo ricevimento di istruzioni per iscritto in originale). Le richieste devono
includere tutti i dati relativi al nome del Comparto, classe di Azione, numero di Azioni o importo
che l'Azionista desidera che venga rimborsato, dati dell'Azionista, numero di conto dell'Azionista
e qualsiasi altra informazione che venga richiesta dal modulo di rimborso. La mancata
presentazione di una qualsiasi di tali informazioni potrà provocare il ritardo della richiesta di
rimborso dato che tale mancanza comporterà l’inoltro di una richiesta di verifica (che potrà
essere richiesta per iscritto) all'Azionista. Le richieste di rimborso non potranno essere accettate
e i proventi del rimborso non potranno essere pagati fino al momento in cui la richiesta firmata
originale non sia stata ricevuta e fino a quando non saranno stati completati nella loro totalità i
controlli anti-riciclaggio e dell’identità del richiedente.
Tali richieste di rimborso saranno considerate vincolanti e irrevocabili da parte del Fondo.
Potranno essere richieste conferme scritte dal Fondo e queste dovranno essere debitamente
firmate da tutti i titolari registrati, tranne nel caso di titolari congiunti per i quali esisterà un
titolare unico con diritto di firma.
Le richieste ricevute dopo il relativo Termine di Trattazione del relativo Giorno di Trattazione,
saranno trattate regolarmente nel Giorno di Trattazione successivo sulla base del Valore
Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel successivo Giorno di Trattazione. Gli
Amministratori, tuttavia, possono, a loro discrezione, ed esclusivamente in circostanze
eccezionali, dare seguito alle richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione, ma comunque
prima del Momento di Calcolo di un determinato Giorno di Trattazione per essere trattate in quel
determinato Giorno di Trattazione sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato
nel medesimo Giorno di Trattazione. .Gli Amministratori potrebbero non essere in grado di
esercitare tale discrezione in tutte le circostanze, per esempio nel caso in cui le richieste di
rimborso delle Azioni sono fatte mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici. In
tali casi, le richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione possono essere rifiutate. Agli
Azionisti che fanno richiesta di rimborso mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi
elettronici si ricorda che devono fare riferimento al fornitore della piattaforma di negoziazione o
ai mezzi elettronici per le procedure da impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli.
Un sotto-distributore può imporre procedure e limiti di tempo differenti (che possono essere più
brevi rispetto a quelli esposti nel relativo Supplemento per permettere a tali sotto-distributori di
inoltrare la richiesta al Fondo) se le richieste di rimborso di Azioni sono fatte attraverso di loro. I
richiedenti dovrebbero tenere in considerazione che potrebbe risultare loro impossibile ottenere
il rimborso delle Azioni attraverso un sotto-distributore nei giorni in cui tale sotto-distributore non
è aperto al pubblico.
Ai richiedenti verranno comunicati i proventi del rimborso in un ragionevole limite di tempo dopo
la determinazione del Valore Patrimoniale Netto. Si ricorda agli Azionisti che i proventi del
rimborso possono essere superiori o inferiori rispetto all'importo di sottoscrizione iniziale.
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Se le richieste totali di rimborso in qualsiasi Giorno di Trattazione di un Comparto eccedono il
10% del numero totale di Azioni nel Comparto, o del 10% del Valore Patrimoniale Netto del
Comparto, gli Amministratori possono, a loro discrezione, rifiutarsi di riscattare le Azioni che
eccedano il 10%. Qualsiasi richiesta di rimborso in tale Giorno di Trattazione sarà ridotta in
misura proporzionale e le richieste di rimborso verranno prese in considerazione come se
fossero state ricevute nel Giorno di Trattazione successivo fino a quando tutte le Azioni cui la
richiesta originale si riferisce sono state rimborsate. Rispetto a qualsiasi richiesta ricevuta nel
Giorno di Trattazione iniziale, nella misura in cui le richieste successive saranno ricevute nei
successivi Giorni di Trattazione, esse verranno posticipate per poter soddisfare prioritariamente
le richieste ricevute nel Giorno di Trattazione iniziale, ma saranno trattate come sopra descritto.
Alternativamente, se il rimborso è pari al 5% o più del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di
un Comparto che viene riacquistato in qualsiasi Giorno di Trattazione, o meno del 5% con il
consenso dell'Azionista, gli Amministratori possono soddisfare la richiesta di riacquisto
totalmente o in parte mediante la distribuzione di titoli del relativo Comparto al posto del
contante. L'allocazione degli investimenti è soggetta all'approvazione del Depositario L'Azionista
può richiedere che il Fondo, invece di trasferire tali investimenti, ne organizzi la vendita e il
pagamento dei proventi netti della vendita, meno eventuali oneri e spese, all’Azionista
medesimo. Gli Azionisti che ricevono titoli al posto di contanti per un rimborso dovrebbero
tenere in considerazione che potrebbero incorrere in spese di mediazione e/o imposte locali
sulla vendita dei titoli. Inoltre i proventi netti della vendita da parte dell’Azionista che richiede il
rimborso dei titoli possono essere superiori o inferiori rispetto al prezzo di rimborso a causa
delle condizioni di mercato e/o alle differenze tra i prezzi usati per calcolare il Valore
Patrimoniale Netto e i prezzi di offerta ricevuti al momento della vendita dei titoli.
19.1
Altri limiti sul rimborso
Gli Azionisti possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle loro Azioni di qualsiasi classe. Il
Fondo, tuttavia, non è obbligato a soddisfare la richiesta di rimborso di Azioni (i) se tale richiesta
si riferisce a una parte di partecipazioni costituita da Azioni che hanno un valore inferiore
all'Importo Minimo per il Rimborso o (ii) se dopo il rimborso al titolare verrebbe lasciato un saldo
di Azioni con un valore inferiore alla Partecipazione Minima per quella classe, in tal caso il
Fondo potrebbe trattare le richieste come richieste di rimborso di tutte, se possibile, le Azioni di
quella Classe appartenenti all'azionista.
19.2
Sospensione temporanea del rimborso
Il diritto di tutti gli Azionisti di richiedere il rimborso delle Azioni al Fondo verrà sospeso durante
qualsiasi periodo in cui viene sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione della
relativa Classe da parte degli Amministratori secondo quanto previsto dai poteri illustrati nel
paragrafo Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto. L'avviso di tale periodo di
sospensione verrà inoltrato a tutti gli Azionisti che richiedano il rimborso. Le Azioni in questione
saranno rimborsate nel primo Giorno di Trattazione successivo alla conclusione del periodo di
sospensione.
Qualora un periodo di sospensione duri per più di un mese a partire dalla data di richiesta di
rimborso, la richiesta potrà essere annullata dall'Azionista mediante avviso scritto rivolto
all'Amministratore, a condizione che l'avviso venga ricevuto dall'Amministratore prima del
relativo Termine di Trattazione, nell'ultimo Giorno Lavorativo del periodo di sospensione.
19.3
Rimborso coattivo
Se il Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Comparto in un determinato Giorno di
Trattazione, in un qualsiasi momento, dovesse scendere al di sotto dei 25.000.000 dollari
statunitensi o all’importo equivalente nella valuta del relativo Comparto (o ad un importo
specificato dal relativo Supplemento) gli Amministratori possono, a loro discrezione, rimborsare
tutte, ma non meno di tutte le Azioni del Comparto richiedibili in sospeso in quel momento, al
prezzo di rimborso calcolato alla Data di Scadenza (come qui di seguito definito). Tuttavia, il
Fondo deve (i) inviare un avviso di rimborso per iscritto quattro settimane prima a tutti gli
Azionisti delle classi di Azioni da rimborsare e tale avviso scadrà nella data riportata sull'avviso
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31
(la Data di Scadenza ) e (ii) rimborsare tali Azioni entro le quattro settimane successive a tale
Data di Scadenza. Agli Azionisti verrà comunicato per iscritto qualsiasi rimborso di tale tipo.
Se gli Amministratori dovessero rendersi conto in qualsiasi momento che le Azioni sono in
possesso di o per conto di Persone Proibite, sia individualmente che associate con chiunque
altro, e che tali Persone Proibite non rispettano le indicazioni del Fondo di vendere le loro Azioni
e di fornire agli Amministratori le prove di tale vendita entro ventuno giorni a partire dal
momento in cui hanno ricevuto l'ordine di farlo dagli Amministratori, questi ultimi possono, a loro
discrezione, rimborsare coattivamente tali Azioni secondo quanto prevede lo Statuto.
Immediatamente dopo il termine specificato nell'avviso dato dal Fondo alle Persone Proibite
relativo al rimborso coattivo, le Azioni saranno rimborsate e tale investitore cesserà di essere il
possessore di tali Azioni. Il Fondo può richiedere a qualsiasi Azionista o Azionista potenziale di
comunicare qualsiasi informazione che potrà considerare necessaria allo scopo di determinare
se tale possessore di Azioni sia o possa diventare una Persona Proibita. In particolare, il Fondo
potrà richiedere all'Azionista, o al potenziale Azionista, di comunicare al Fondo le informazioni
per stabilire se tale persona sia un Soggetto statunitense.
20.
Conversione di Azioni
Gli Azionisti potranno richiedere la conversione in un qualsiasi Giorno di Trattazione di tutte o
parte delle Azioni in loro possesso, di qualsiasi classe, di un Comparto (la Classe Originale)
con Azioni, ove consentito, della stessa classe di un diverso Comparto che sia in offerta in quel
momento (la Classe Nuova) a condizione che vengano rispettati tutti i criteri per la richiesta di
Azioni della Classe Nuova, dandone avviso all'Amministratore per conto del Fondo nel Termine
o prima del Termine per la Trattazione per il relativo Momento di Calcolo. Gli Amministratori
possono, tuttavia, a loro insindacabile giudizio, ed esclusivamente in circostanze eccezionali,
essere concordi nell'accettare le richieste di conversione ricevute dopo tale termine a
condizione che le richieste giungano prima del Momento di Calcolo. Gli Amministratori
potrebbero non essere in grado di esercitare tale discrezionalità in tutte le circostanze, per
esempio quando le richieste di conversione delle Azioni sono fatte mediante piattaforme di
negoziazione o altri mezzi elettronici. In tali casi, le richieste di conversione ricevute dopo il
Termine per la Trattazione possono essere rifiutate. Agli Azionisti che fanno richiesta di
conversione mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici si ricorda che devono
fare riferimento al fornitore della piattaforma di negoziazione o ai mezzi elettronici per le
procedure da impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli.
Le norme generali e i procedimenti relativi ai rimborsi saranno egualmente applicati alle
conversioni. Tutte le conversioni saranno trattate come rimborso di Azioni della Classe
Originale e impiego dei ricavi netti per l’acquisto di Azioni della Classe Nuova, in base ai prezzi
di emissione e di rimborso correnti di Azioni di ogni Comparto. Lo Statuto prevede l’addebito di
una commissione di conversione fino al 3% del prezzo di rimborso totale delle Azioni della
Classe originale rimborsate, e gli Amministratori, a loro discrezione, si riservano il diritto di
addebitare tale commissione entro il limite predetto come sarà indicato nel Supplemento del
relativo Comparto.
Il numero di Azioni della Classe Nuova da emettere sarà calcolato in base alla formula
seguente:
S = [R x (RP x ER)] - F
SP
laddove:
R
=
numero di Azioni della Classe originale da convertire;
S
=
numero di Azioni della Nuova Classe da emettere;
RP
=
prezzo di rimborso per Azione della Classe Originale al Momento di Calcolo del
rispettivo Giorno di Trattazione;
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32
ER
=
nel caso di una conversione di Azioni denominate nella stessa Valuta di
Riferimento il tasso è uguale a 1. In tutti gli altri casi, è il fattore di conversione
valutaria stabilito dagli Amministratori verso il Momento di Calcolo del rispettivo
Giorno di Trattazione, che rappresenta il tasso effettivo di cambio applicabile al
trasferimento di attività correlate alla Classe Originale e alla Nuova Classe di
Azioni corretto come necessario per tenere conto dei costi effettivi di tale
trasferimento;
SP
=
prezzo di emissione per Azione della Nuova Classe al Momento di Calcolo del
Giorno di Trattazione pertinente;
F
=
spese di conversione, se dovute al Fondo o a chi da essa indicato, imponibili
sulla conversione di Azioni.
Quando si effettua una conversione di Azioni, le Azioni della Nuova Classe saranno assegnate
ed emesse proporzionalmente e rispettivamente alle Azioni della Classe Originale nel rapporto
S a R.
Non si possono convertire Azioni con quelle di un diverso Comparto in qualsiasi periodo di
sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in oggetto come descritto
nel paragrafo “Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto” più avanti. Chi
presenta una domanda di conversione di Azioni sarà informato di tale rinvio e, se non ritirate, le
domande saranno trattate nel primo Giorno di Trattazione successivo alla fine di tale
sospensione.
Quando la conversione di Azioni è chiesta come un investimento iniziale in un Comparto, gli
Azionisti devono assicurare che il valore delle Azioni scambiate sia uguale o superiore alla
Sottoscrizione Iniziale Minima della Nuova Classe pertinente specificata nel relativo
Supplemento. Nel caso di una conversione solo in parte di un investimento detenuto, il valore
della quota restante deve essere almeno pari alla Partecipazione Minima detenuta della Classe
Originale.
L'Amministratore gestirà qualsiasi transazione di valuta che si renda necessaria in caso di
conversione di Azioni di qualsiasi classe di un Comparto in Azioni della stessa classe di un altro
Comparto che sia denominato in una valuta differente. Qualsiasi transazione di valuta di tale
tipo potrà essere effettuata con il Depositario o il Distributore e i relativi costi saranno a carico
del richiedente. Le transazioni di cambio di valuta possono far ritardare le transazioni in Azioni
dato che l'Amministratore può scegliere questa opzione per ritardare l'esecuzione di qualsiasi
transazione di cambio fino a quando non siano ricevuti fondi disponibili.
21.
Prezzi di Emissione e di Rimborso / Calcolo del Valore Patrimoniale Netto / Valutazione
delle attività
Il prezzo di emissione iniziale per le Azioni di ciascun Comparto sarà l'importo /saranno gli
importi stabilito / stabiliti nei Supplementi.
Il prezzo al quale le Azioni di qualsiasi Comparto saranno emesse in un Giorno di Trattazione,
dopo l'emissione iniziale, viene calcolato determinando il Valore Patrimoniale Netto del relativo
Comparto (ovvero il valore delle attività del Comparto da cui siano state dedotte le passività) nel
Momento di Calcolo per quel Comparto nel relativo Giorno di Trattazione. Il Valore Patrimoniale
Netto per Azione del relativo Comparto viene calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto di
tale Comparto per il numero totale di Azioni in emissione del Comparto nel relativo Momento di
Calcolo e arrotondando il risultato a due decimali. Laddove possibile, il Valore Patrimoniale
Netto per Azione di ciascuna Classe in un Comparto viene calcolato determinando la porzione
del Valore Patrimoniale Netto del Comparto che sia attribuibile alla Classe relativa e dividendo
questa somma per il numero totale di Azioni della relativa classe in emissione nel Momento di
Calcolo e arrotondando l'importo risultante a due decimali. Se un Comparto ha più classi di
Azioni, potranno essere addebitati costi addizionali su determinate Classi e i dati di tali costi
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saranno indicati nel Supplemento inerente al Comparto. Ciò può provocare che il Valore
Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe sia differente. Il Momento di Calcolo per
ciascun Comparto viene indicato nei Supplementi.
Il prezzo a cui le Azioni saranno emesse in un Giorno di Trattazione è, secondo quanto qui di
seguito indicato, il Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe che viene
calcolato nel modo qui sopra indicato. Il Fondo può, nel calcolare il prezzo di emissione,
includervi, con riferimento a ciascun Comparto e per il proprio conto, un addebito sufficiente per
coprire i diritti di bolli e di tasse (se esistenti) inerenti all'emissione delle Azioni per le quali è
previsto l’addebito di oneri e spese. Ai richiedenti si potranno anche addebitare spese iniziali
come specificato nei Supplementi.
Il prezzo a cui le Azioni saranno rimborsate in un Giorno di Trattazione è, secondo quanto qui di
seguito indicato, il Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe che viene
calcolato nella modalità sopra indicata. Il Fondo può, nel calcolare il prezzo di rimborso, dedurre
una spesa rispetto a oneri e spese. Ai richiedenti si potrà anche addebitare una commissione di
rimborso come specificato nei relativi Supplementi.
Nel calcolare il prezzo di emissione/rimborso per un Comparto gli Amministratori possono, nel
corso di un Giorno di Trattazione nel quale ci siano sottoscrizioni/rimborsi netti, operare
aggiustamenti in modo che il prezzo di emissione/rimborso rifletta l'aggiunta/la deduzione di un
prelievo per coprire i costi di transazione e per preservare il valore dei titoli sottostanti del
Comparto.
Lo Statuto indica il metodo di valutazione delle attività e delle passività di ciascun Comparto.
In particolare, lo Statuto prevede che il metodo per calcolare il valore di qualsiasi investimento
quotato o negoziato su di un mercato sarà l’adozione dell’ultimo prezzo di trattazione o, se non
disponibile, l’adozione del prezzo medio di chiusura nel relativo Momento di Calcolo. Quando un
investimento qualsiasi è quotato o negoziato su più di un mercato, gli Amministratori
selezioneranno il mercato che costituisce il mercato principale per tale investimento o che essi
ritengano che fornisca il criterio più giusto per valutare il titolo.
Nel caso di sottoscrizioni nette sostanziali o periodiche, gli Amministratori possono aggiustare il
Valore Patrimoniale Netto per Azione per riflettere il valore delle attività del Fondo usando il
prezzo di offerta di transazione più basso del mercato in modo da preservare il valore della
partecipazione azionaria degli Azionisti esistenti. Nel caso di rimborsi netti sostanziali o
periodici, gli Amministratori possono aggiustare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per
riflettere il valore delle attività del Fondo usando il prezzo di offerta più alto del mercato in modo
da preservare il valore della partecipazione azionaria degli Azionisti esistenti. Se è previsto dagli
Amministratori che questi poteri possano essere utilizzati per qualsiasi Comparto ciò verrà
specificato nel relativo Supplemento.
Le politiche di valutazione saranno applicate in maniera coerente con il percorso del Fondo e ci
sarà coerenza altresì nelle politiche adottate rispetto delle varie categorie di attività.
Il valore di qualsiasi investimento che non è quotato o trattato su di un mercato, o di qualsiasi
investimento che viene normalmente quotato o trattato in un mercato ma rispetto al quale
l’ultimo prezzo di trattazione o, se non disponibile, il prezzo medio di chiusura non sono
disponibili al momento, oppure se il loro prezzo attuale nell'opinione degli Amministratori non
rappresenta il giusto prezzo di mercato, sarà costituito dal valore di realizzazione in base ad una
stima eseguita con la massima cura e in buona fede dagli Amministratori , o da qualsiasi
persona competente da essi incaricata, sottoposta all’approvazione del depositario, o con
qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dal Depositario.
I contanti e altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale più l'interesse maturato,
laddove applicabile.
Il valore di qualsiasi spesa prepagata, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non
ancora ricevuti al Momento di Calcolo sarà stimato come valore nominale tranne in qualsiasi
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caso in cui gli Amministratori siano dell'avviso che lo stesso non sarà probabilmente pagato o
ricevuto pienamente; in tal caso si giungerà al valore dopo aver operato uno sconto che
secondo gli Amministratori si può considerare appropriato in tale circostanza per riflettere il
valore effettivo al Momento di Calcolo.
Il valore di qualsiasi lettera di richiesta, vaglia cambiario e conto ricevibile sarà considerato
come valore nominale dell’intero importo dopo aver operato lo sconto ritenuto appropriato dagli
Amministratori per riflettere l’effettivo valore corrente in qualsiasi Momento di Calcolo.
I certificati di deposito, i buoni ordinari del tesoro, le lettere di accettazione bancarie, gli effetti e
altri strumenti negoziabili saranno valutati all’ultimo prezzo di trattazione o, se non disponibile, al
prezzo medio di chiusura per tali certificati di deposito, buoni ordinari del tesoro, lettere di
accettazione bancarie, effetti e altri strumenti negoziabili.
Gli strumenti di un fondo non monetario possono essere valutati su di una base ammortizzata
secondo le richieste dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
I contratti a termine su valuta e i contratti di swap su tassi di interesse saranno valutati sia allo
stesso modo dei contratti derivati fuori borsa a cui ci si riferisce in seguito sia con riferimento a
quotazioni di mercato liberamente disponibili.
Il valore di qualsiasi contratto su future negoziato, contratto su future indicizzati sul prezzo di
azione, opzione o altro derivato negoziato si baserà sul prezzo di liquidazione così come viene
determinato dal mercato in questione nel Momento di Calcolo. Quando il prezzo di liquidazione
non è disponibile, il valore di tale contratto sarà il suo valore di realizzazione probabile che deve
essere stimato accuratamente e in buona fede da una persona competente nominata dagli
Amministratori e approvata a tale proposito dal Depositario.
Il valore di qualsiasi contratto derivato sarà la quotazione dalla controparte di tali contratti al
Momento di Calcolo e sarà valutato quotidianamente. La valutazione sarà approvata o verificata
almeno settimanalmente da una parte indipendente della controparte che sia stata approvata a
tale proposito dal Depositario. Alternativamente il valore di qualsiasi contratto derivato OTC
potrà essere la quotazione da parte di un fornitore di prezzo indipendente o quello calcolato dal
Fondo stesso e sarà egualmente valutato quotidianamente. Laddove questa valutazione
alternativa viene applicata, il Fondo deve applicare le migliori pratiche internazionali e aderire ai
principi specifici di tali valutazioni stabilite da organismi quali IOSCO e AIMA. Qualsiasi
valutazione alternativa deve essere fornita da una persona competente incaricata dal Fondo e
approvata a tale scopo dal Depositario, oppure la valutazione verrà data tramite qualsiasi altro
mezzo, a condizione che il valore venga approvato dal Depositario. Qualsiasi valutazione
alternativa dovrà essere riallineata alla valutazione della controparte su base mensile. Se
dovessero insorgere differenze significative, queste dovranno essere prontamente studiate e
spiegate.
La valutazione di quote o Azioni, o altre partecipazioni simili in organismi di investimento
collettivo, che prevede che le quote, le azioni e altre partecipazioni simili vengano rimborsate su
opzione del titolare a valere sulle attività del prodotto, corrisponderà l'ultimo valore patrimoniale
netto disponibile per quota o azione, o altra partecipazione relativa, come dichiarato dagli
organismi di investimento collettivo al Momento di Calcolo. Se invece sono stati divulgati prezzi
di
offerta,
tale
valutazione
sarà
costituita
dall'ultimo
prezzo
di
offerta.
Se, in ogni caso, un valore particolare non è accertabile secondo quanto previsto qui sopra, il
metodo di valutazione del relativo investimento sarà quello che gli Amministratori decideranno
con l'approvazione del Depositario.
Qualsiasi valore diversamente espresso rispetto alla Valuta di Riferimento del relativo Comparto
(sia esso un investimento o contanti) e qualsiasi assunzione di prestito in valuta che non sia
quella di riferimento, verrà convertito nella Valuta di Riferimento al tasso che l'Amministratore
riterrà appropriato alle circostanze.
Fatto salvo quanto precedentemente esposto, gli Amministratori, con l'approvazione del
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Depositario, possono aggiustare il valore di qualsiasi investimento se, in considerazione della
divisa, della commerciabilità e/o di qualsiasi altra fattore da essi ritenuto importante, quali ad
esempio il tasso di interesse applicabile, il tasso anticipato di dividendo, una scadenza o
liquidità, ritengano che tale adeguamento sia necessario per rifletterne il giusto valore.
22.
Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto
Il Fondo può, in qualsiasi momento, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore
Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto e, di conseguenza, il diritto degli Azionisti di richiedere
il rimborso o la conversione di Azioni di qualsiasi classe, nonché il pagamento dei proventi del
rimborso durante (i) qualsiasi periodo durante il quale uno qualsiasi dei principali mercati o
borsa, nei quali una parte sostanziale degli investimenti del relativo Comparto sono quotati,
sono chiusi per motivi che non siano i normali periodi di vacanza, o periodi nei quali le
transazioni in tali mercati o borse sono limitate o sospese; (ii) qualsiasi periodo nel quale, in
conseguenza di eventi di tipo politico, economico, militare o finanziario, o qualsiasi altra
circostanza che sia al di fuori del controllo, della responsabilità o dei poteri degli Amministratori,
non sia possibile disporre o valutare gli investimenti del relativo Comparto senza il rischio di
inficiare seriamente gli interessi degli Azionisti del relativo Comparto o se, secondo l'opinione
degli Amministratori, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto non può essere equamente
calcolato; (iii) momenti di avaria dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per
determinare il prezzo di qualsiasi investimento del relativo Comparto e di altre attività, o quando,
per qualsiasi altra ragione, i prezzi correnti su qualsiasi mercato o borsa di qualsiasi attività del
Comparto non possono essere accertati prontamente e accuratamente; (iv) qualsiasi periodo
durante il quale il Fondo non è in grado di recuperare i fondi necessari per poter effettuare i
pagamenti dovuti per il rimborso di Azioni di qualsiasi classe nel relativo Comparto o durante il
quale il trasferimento di fondi coinvolti nell'acquisto o nella realizzazione di investimenti o
pagamenti dovuti per il rimborso di Azioni non possono essere effettuati a prezzi o a tassi di
cambio normali secondo l'opinione degli Amministratori; (v) oppure qualsiasi periodo nel quale,
secondo gli Amministratori, tale sospensione è giustificata in considerazione degli interessi del
Comparto; (vi) in seguito alla circolazione tra gli azionisti di un avviso di convocazione di una
assemblea generale nella quale debba essere valutata una delibera che disponga la
liquidazione del Fondo o di chiudere il relativo Comparto. Tranne nel caso in cui (vi), il Fondo,
laddove possibile, adotti ogni ragionevole misura per far terminare il periodo di sospensione il
più presto possibile.
Gli Azionisti che hanno richiesto l'emissione o il rimborso di Azioni di qualsiasi tipo o la
conversione di Azioni di un Comparto con un altro, riceveranno l’avviso della predetta
sospensione con le modalità stabilite dagli Amministratori e la loro richiesta sarà trattata nel
primo Giorno di Trattazione utile dopo la cessazione della sospensione. Qualsiasi sospensione
sarà comunicata immediatamente e in ogni caso entro il giorno lavorativo stesso anche
all’Autorità di vigilanza finanziaria. Verranno avvisate anche le autorità competenti in qualsiasi
giurisdizione nella quale è registrato il Fondo per la vendita.
23.
Commissioni e spese di gestione
I dati relativi alle commissioni e spese di gestione pagabili dal Fondo rispetto a un Comparto
sono esposti nel relativo Supplemento.
In relazione a ciascun Comparto o classe di Azione, il Gestore degli Investimenti può rinunciare
a tutte o a una parte delle sue commissioni e/o assorbire altre spese a suo insindacabile
giudizio, per qualsiasi periodo di tempo.
24.
Oneri e spese generali
24.1
Oneri di gestione delle azioni
I dati inerenti agli oneri iniziali da sostenere al momento della sottoscrizione di Azioni (se
esistenti) e/o gli oneri per il rimborso da pagarsi al momento del rimborso delle Azioni (se
esistenti) e/o gli oneri di conversione per la conversione di Azioni (se esistenti) sono esposti,
rispettivamente a ciascuna Azione di ciascun Comparto, nei relativi Supplementi.
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36
I dati degli oneri e delle spese da sostenersi in relazione a ulteriori Comparti o classi di azioni
saranno determinati al momento della creazione di tale ulteriore Comparto o classe di azione e
saranno esposti nel relativo Supplemento.
24.2
Remunerazione degli Amministratori
Gli Amministratori, che non siano direttori, funzionari o dipendenti del Gestore degli Investimenti
o di qualsiasi società controllata, avranno diritto alla remunerazione da parte del Fondo per i
loro servizi in tale funzione. È previsto che nell'anno contabile che si conclude il 31 luglio 2011,
la remunerazione di ciascun amministratore indipendente non ecceda i 20.000 euro più IVA, se
applicabile. Gli Amministratori, inoltre, avranno diritto al rimborso in termini ragionevoli di
qualsiasi spesa rimborsabile debitamente documentata nella quale incorrano nel corso dello
svolgimento del loro servizio di Amministratori.
24.3 Oneri e spese su base continuativa
Ciascun Comparto, tranne se diversamente specificato nel relativo Supplemento, pagherà tutte
le spese rispettivamente alla circolazione di dati del Valore Patrimoniale Netto, diritti di bollo,
tasse, spese di segretariato della società, assicurazione (con inclusione delle assicurazioni di
responsabilità civile degli amministratori e dei funzionari), intermediazione e altre spese per
acquisto e liquidazione di investimenti, costi e spese di stipulazione, chiusura o ripristino di
transazioni su derivati, nonché oneri e spese per revisori di conti, consulenti fiscali e legali. I
costi di stampa e distribuzione di rapporti, relazioni e qualsiasi documento esplicativo, qualsiasi
spesa di traduzione, costi di registrazione del Fondo per la vendita in qualsiasi giurisdizione,
spese di vigilanza, spese di quotazione (se esistenti), oneri e spese di agenti di pagamento o di
informazione, o banche corrispondenti, oneri e spese di rappresentanti, distributori o agenti
incaricati per il Fondo in qualsiasi giurisdizione (i cui onorari saranno alle normali quotazioni
commerciali), i costi di pubblicazione dei prezzi e qualsiasi spesa sostenuta per l'aggiornamento
periodico del Prospetto, o per cambiamenti nella legislazione o per l'introduzione di qualsiasi
legge nuova (con inclusione dei costi sostenuti in seguito all'adeguamento a qualsiasi codice
applicabile, che abbia o meno forza di legge) saranno sostenuti dal Fondo.
Tali commissioni, oneri e spese, tranne se diversamente specificato nel relativo Supplemento,
saranno a carico del Comparto rispetto al quale queste saranno state sostenute o, se una
spesa non viene considerata dagli Amministratori come imputabile a un Comparto, questa sarà
assegnata dagli Amministratori con l'approvazione del Depositario, in modo tale e operando su
di una base che gli Amministratori ritengano giusta ed equa. Nel caso di oneri e spese di tipo
regolare o periodica, come le spese di revisione di conti, gli Amministratori possono calcolare
tali oneri e spese su di una base stimata annualmente o per altri periodi in anticipo e aumentare
le medesime in proporzioni eguali in ogni periodo.
24.4
Oneri e spese di costituzione
I costi di costituzione del Fondo e le spese di offerta iniziale di Azioni nel Comparto iniziale, la
preparazione e stampa del presente Prospetto, i costi di commercializzazione e gli onorari di
tutti i professionisti coinvolti nelle suddetto attività, saranno sostenute da Morgan Stanley & Co
International plc.
25.
Incentivi
Al momento non si prevede che vengano stipulati accordi di ”soft commissions” (incentivi) da
parte del Fondo. Nel caso in cui il Gestore degli Investimenti stipuli accordi di soft commissions,
essi assicureranno che (i) il broker o la controparte dell’accordo accetterà di fornire la migliore
esecuzione al Fondo; (ii) i benefici derivanti da tali accordi saranno quelli previsti per i servizi di
investimento forniti al relativo Comparto e (iii) i tassi di intermediazione non dovranno eccedere
le tariffe normali istituzionali di un servizio di intermediazione completo. I dettagli di tali accordi
saranno esposti nella prossima relazione del Fondo. Nel caso in cui questa sia una rapporto
semi-annuale non certificata, i dati saranno inclusi anche nella successiva relazione annuale.
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26
Transazioni del Comparto e conflitti di interesse
Nel rispetto di quanto esposto in questa sezione, gli Amministratori, il Gestore degli
Investimenti, il Distributore, l’Amministratore, il Depositario, qualsiasi Azionista e una qualunque
delle loro controllate, collegate, associati, agenti o delegati (ciascuno un Soggetto Collegato)
può negoziare o effettuare una transazione finanziaria, bancaria e di qualsiasi altro tipo con un
altro soggetto collegato o con il Fondo, con inclusione e senza limitazioni, di investimenti da
parte del Fondo in titoli di un Azionista o di qualsiasi Soggetto Collegato, o investimenti da parte
di qualsiasi Soggetto Collegato in qualsiasi società od organismo nessun investimento dei quali
faccia parte delle attività comprese in tale Comparto, o sia interessato in tale contratto o
transazione. In particolare, e senza limitazioni, qualsiasi Soggetto Collegato può investire e
trattare in Azioni in relazione a qualsiasi Comparto o in qualsiasi proprietà del tipo incluso nella
proprietà del Fondo, rispettivamente per conto proprio o per contro di qualcun altro. Qualora
insorgano conflitti d’interesse fra un Soggetto Collegato e la Società, tali conflitti dovranno
essere equamente risolti.
Inoltre, qualsiasi somma contante del Fondo può essere depositata, in conformità alle norme
del Central Bank Acts, dal 1942 al 1998 (come modificate dalle leggi della Banca Centrale e
dell’Autorità di vigilanza finanziaria dal 2003 al 2004), nonché alla Normativa sui Fondi, presso
qualsiasi Soggetto Collegato, o investito in certificati di deposito o in strumenti bancari emessi
da un qualsiasi Soggetto Collegato. Le transazioni bancarie e simili possono anche essere
intraprese con o attraverso un Soggetto Collegato.
Un Soggetto Collegato può, di volta in volta, trattare, come preponente o agente, con il Fondo a
condizione che tali transazioni vengano svolte come se si svolgessero in termini commerciali
normali negoziati al prezzo prevalente e negli interessi degli Azionisti; e che:
(1)
venga rilasciata una valutazione certificata di tale transazione da una persona
approvata dal Depositario (o, nel caso in cui tale transazione sia stata conclusa
dal Depositario, da una persona approvata dagli Amministratori) che ne attesti
l'indipendenza e la competenza; oppure che
(2)
tale transazione sia stata eseguita nei migliori termini ragionevolmente ottenibili
su uno scambio di investimento organizzato in conformità alle regole di
quest’ultimo; oppure
se nessuna delle condizioni di cui sopra è praticabile,
(3)
che tale transazione sia stata eseguita in termini che il Gestore (o, nel caso in
cui tale transazione sia stata eseguita dal Depositario, gli Amministratori)
ritenga soddisfino il principio secondo cui tale transazione sia conforme agli
stessi termini commerciali normali negoziati al prezzo prevalente e negli
interessi degli Azionisti.
Fatto salvo quanto sopra esposto, nel caso in cui il Gestore degli Investimenti, o uno qualsiasi
dei suoi delegati, negozi con successo il recupero di una porzione delle commissioni richieste
da un intermediario in relazione all'acquisto e/o alla vendita di titoli per un Comparto, tale
retrocessione deve essere pagata a quel Comparto. Il Gestore degli Investimenti può essere
pagato a valere sulle attività del Comparto per le spese ad essi inerenti e per costi
adeguatamente documentati e spese direttamente sostenute a questo proposito.
Il gruppo Morgan Stanley (Morgan Stanley) svolge in maniera estesa attività di
intermediazione-negoziazione, banking e di altro tipo in tutto il mondo. Queste attività
permettono a Morgan Stanley di avere un ampio accesso allo stato corrente di determinati
mercati, investimenti e fondi e di essere a perfetta conoscenza degli operatori di fondi. Grazie
alle attività precedentemente descritte e all'accesso e alla conoscenza derivanti dallo
svolgimento di queste ultime, le società di Morgan Stanley possono essere in possesso di
informazioni relative a mercati, investimenti e fondi che, se noti al Gestore degli Investimenti,
possono indurre lo stesso Gestore degli Investimenti a cercare di liquidare , trattenere o
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38
aumentare gli interessi in investimenti detenuti dal Fondo o ad acquisire certe posizioni per
conto del Fondo. Morgan Stanley non sarà in alcun modo obbligato a rendere disponibili tali
informazioni al Fondo o al personale del Gestore degli Investimenti che assume le decisioni di
investimento per conto del Fondo. In generale il personale del Gestore degli Investimenti che
assume le decisioni di investimento lo farà basandosi solamente sulle informazioni note ai
responsabili delle decisioni senza tener conto delle informazioni note ad altro personale di
Morgan Stanley.
Morgan Stanley & Co International plc (“MSI”) è stato incaricato dalla Società di agire in qualità
di Sponsor e Distributore dei Comparti. MSI o i suoi dipendenti, agenti, collegate e controllate
(gli “Affiliati MSI”) potranno svolgere mansioni ulteriori o alternative in relazione alla Società e
ai suoi Comparti, ivi compreso a titolo esemplificativo (i) agire in qualità di controparte
nell’ambito di investimenti effettuati dalla Società, (ii) prendere parte ad accordi relativi agli
investimenti pertinenti (ad esempio, come controparte derivata o agente di calcolo), (iii) essere
nominati sub-depositari dal Depositario e dalla Società, (iv) svolgere la funzione di market
maker in relazione alle Azioni, e/o (v) impegnarsi a fornire valutazioni che possono costituire la
base per il calcolo dell’Importo Patrimoniale Netto per Azione relativamente ad un Comparto e
(vi) agire in qualità di sponsor o essere altrimenti coinvolti in una serie di prodotti strutturati,
quali note a partecipazione, opzioni o swap legati in tutto o in parte alla performance di uno o
più Fondi. MSI e gli Affiliati MSI possono percepire un compenso per l’erogazione di tali servizi
in favore della Società alle normali tariffe commerciali.
Entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, Morgan Stanley può agire come broker, intermediario,
agente, finanziatore o consulente o in altre funzioni commerciali per il Fondo. Si anticipa che
tutte le commissioni, spese di rialzo, di ribasso, spese di consulenza finanziaria, le commissioni
di sottoscrizione e di collocamento, commissioni di vendita, commissioni di finanziamento e
obbligazione, commissioni di intermediazione, commissioni di altro tipo, rimborsi o profitti, tassi,
termini e condizioni addebitati da Morgan Stanley saranno nella misura dallo stesso ritenuta
commercialmente ragionevole, sebbene Morgan Stanley, compreso il suo personale di vendita,
avrà interesse ad ottenere commissioni e altri importi favorevoli sia a Morgan Stanley che a
detto personale di vendita. Morgan Stanley (e il suo personale e altri distributori) avrà diritto a
trattenere le commissioni, le spese e altre somme che riceve in relazione ai propri servizi
prestati al Fondo nelle qualità di broker, intermediario, agente, finanziatore o consulente o
presta altre funzioni commerciali e non verrà richiesta contabilizzazione al Fondo o ai suoi
Azionisti; e non verrà ridotta alcuna commissione o altro importo dovuti dal Fondo o dai suoi
Azionisti a seguito dal ricevimento di tali commissioni o importi da parte di Morgan Stanley.
Quando Morgan Stanley agisce in qualità di broker, intermediario, agente, finanziatore o
consulente o presta altri servizi commerciali in relazione al Fondo, Morgan Stanley può
intraprendere iniziative commerciali nel proprio interesse che potranno avere una ripercussione
negativa sui Comparti. Inoltre i prodotti e i servizi ricevuti dal Gestore degli Investimenti o sue
controllate da intermediari in connessione con i servizi di intermediazione prestati al Fondo e ad
altri fondi o conti gestiti da Morgan Stanley potranno andare a vantaggio in misura
sproporzionata dei suddetti altri fondi e conti per quanto riguarda gli importi relativi ai servizi di
intermediazione forniti al Fondo e ai suddetti altri fondi e conti.
Gli Amministratori possono agire come amministratori di altri organismi di investimento
collettivo. Se dovessero sorgere potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei riguardi del
Fondo e quelli nei confronti di terzi, gli Amministratori compiranno ogni ragionevole sforzo per
assicurare che conflitti di questo tipo non pregiudichino ingiustamente il Fondo.
Morgan Stanley & Co International plc, che agisce come distributore del Fondo, è una società
controllata dal Gestore degli Investimenti e può anche agire come controparte nelle transazioni
FDI stipulate dal Fondo nonché come sponsor dell’indice relativamente ad alcuni indici finanziari
la cui performance i Comparti potranno tentare di replicare. Nel caso in cui Morgan Stanley &
Co International plc dovesse essere sponsor di un particolare indice tale circostanza verrà
indicata nel relativo Supplemento.
Entro i limiti permessi dalle leggi applicabili, il Fondo può effettuare transazioni e investire in
future, titoli, valute, swaps, opzioni, contratti a termine o altri strumenti nei quali Morgan Stanley
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39
agendo come proprietario o per conto dei suoi clienti rappresenta la controparte. Il Fondo
prenderà in considerazione la possibilità di impegnarsi in tali transazioni con Morgan Stanley o
con le sue controllate solo entro i limiti consentiti dalla legge. Morgan Stanley non avrà diritto a
trattenere nessuna ripartizione di onorari, sconti di commissioni, retrocessioni e hard
commission ricevute dal Gestore degli Investimenti o qualsiasi altro tipo di commissione o
importo che possa essere specificato in qualsiasi avviso o linee guida emessa periodicamente
dall’Autorità di vigilanza finanziaria.
Se la controparte è membro dello stesso gruppo di società al quale appartiene il Gestore degli
Investimenti, non sarà dovuta alcuna commissione da parte del Fondo in relazione a operazioni
in FDI OTC.
Le controparti, comprese quelle che facciano parte dello stesso gruppo di società del Gestore
degli Investimenti, non saranno ritenute essere a conoscenza di, né saranno obbligate a rivelare
al Fondo eventuali informazioni delle quali sono entrate in possesso loro o i loro associati in
seguito alla transazione in FDI. Né il Gestore degli Investimenti, né nessuna delle controparti,
né nessuno dei loro associati saranno obbligati a rendere conto al Fondo di qualsiasi profitto o
beneficio ricavato o derivato o in connessione a tale transazione.
La parte che verifica i prezzi della controparte sarà anche un membro dello stesso gruppo di
società del Gestore degli Investimenti, indipendente dalla controparte e nominata dal Fondo e
approvata a tale scopo dal Depositario.
Morgan Stanley & Co International plc può inoltre, in conformità alla Normativa sui Fondi e dei
requisiti imposti dall’Autorità di vigilanza finanziaria essere l'unica controparte in transazioni FDI
usate in relazione a qualsiasi Comparto. In determinate circostanze, in particolare nei casi in cui
Morgan Stanley & Co International plc è anche sponsor dell’indice, non sarà possibile per il
Gestore degli Investimenti compiere transazioni con qualsiasi altra controparte sulla base del
fatto che la metodologia dell’indice è soggetta a proprietà esclusiva e pertanto il rendimento
associato a tale Indice può essere reso esclusivamente da Morgan Stanley & Co International
plc. Sono previsti dei provvedimenti per assicurare che ci sia un'adeguata separazione delle
responsabilità e dei doveri tra le varie divisioni all'interno di Morgan Stanley & Co International
plc responsabili per le varie funzioni.
Quando agisce in qualità di sponsor dell’indice Morgan Stanley & Co International plc potrà
tentare di offrire il rendimento di un particolare Indice ai suoi clienti sotto altre forme, differenti o
simili al Fondo.
27.
Regime fiscale
27.1
Informazioni generali
Le informazioni sulla tassazione contenute qui di seguito assolvono la funzione di guida
generale per potenziali investitori e Azionisti solo con riferimento alla legge e alla pratica in
vigore nella relativa giurisdizione alla data del presente documento e non costituiscono una
consulenza di tipo fiscale o legale. Come nel caso di un qualsiasi investimento, non vi possono
essere garanzie che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalente al momento
dell'investimento nel Fondo verrà mantenuta per un tempo indeterminato.
I potenziali Azionisti dovrebbero familiarizzare e, se necessario, farsi consigliare sulle leggi e
regolamentazioni (quelle in materia fiscale o sui controllo dei cambi) applicabili alla
sottoscrizione, alla detenzione e al rimborso delle Azioni nei loro luoghi di cittadinanza,
residenza e domicilio.
27.2
Regime fiscale irlandese
Tassa sui redditi e sui redditi da capitale
Il Fondo
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40
Il Fondo sarà esclusivamente soggetto ad imposta per eventi imponibili per gli Azionisti che
sono Soggetti d'Imposta Irlandesi (generalmente persone che sono residenti o normalmente
residenti in Irlanda a scopo fiscale - vedere più avanti per ulteriori dettagli).
Un evento imponibile si verifica:
27.2.1 al pagamento di qualsiasi tipo effettuato dal Fondo all'Azionista;
27.2.2 al trasferimento di Azioni; e
27.2.3 nell'ottavo anniversario dall’acquisto di Azioni da parte di un Azionista e in occasione di
ciascun ottavo anniversario successivo.
ma non include transazioni in relazione ad Azioni detenute attraverso un sistema di clearing
riconosciuto dai Commissari sulle entrate irlandesi e determinati trasferimenti che si verifichino
come risultato di una fusione o ricostruzione di fondi e determinati trasferimenti tra coniugi o exconiugi.
Se un Azionista non è un Soggetto d'Imposta Irlandese nel momento in cui si verifica l’evento
imponibile, alcuna imposta irlandese sarà dovuta a seguito di quel determinato evento
imponibile dal suddetto Azionista.
Nel caso sia dovuta un’imposta per un evento imponibile, secondo quanto si espone qui di
seguito, il pagamento spetta al Fondo e tale pagamento è recuperabile per detrazione o, nel
caso di trasferimento e della ricorrenza dell'ottavo anniversario dall’ evento imponibile, mediante
annullamento o appropriazione delle Azioni dai relativi Azionisti. In determinate circostanze, e
solo dopo comunicazione da parte del Fondo all'Azionista, la tassa da pagare alla ricorrenza
dell'ottavo anniversario dell’evento imponibile può, a scelta del Fondo, ricadere sull'Azionista
invece che sul Fondo. In tali circostanze l'Azionista deve presentare in Irlanda un modulo di
rimborso dell’imposta e pagare la corrispondente imposta (al tasso qui sotto indicato) ai
Commissari sulle entrate irlandesi.
In mancanza di un’opportuna dichiarazione ricevuta dal Fondo che un Azionista non è un
Soggetto d'Imposta Irlandese o se il Fondo è in possesso di informazioni che suggerirebbero
ragionevolmente che una dichiarazione non è veritiera, il Fondo sarebbe obbligato a pagare la
tassa al momento della verificazione dell’evento imponibile. Se l’evento imponibile è costituito
da una distribuzione di redditi, la tassa sarà dedotta al tasso del 25% sull'importo della
distribuzione. Quando l’evento imponibile si verifica in occasione di qualsiasi altro pagamento a
un Azionista o di un trasferimento di Azioni e nell'ottavo anniversario dell’evento imponibile, la
tassa sarà dedotta al tasso del 28% sull'aumento del valore delle Azioni a partire dal momento
del loro acquisto. Con riferimento all'ottavo anniversario dell’ evento imponibile, è previsto un
meccanismo per ottenere un rimborso della tassa mediante il quale le Azioni sono
successivamente liquidate a un valore inferiore.
Il Finance Act del 2007 ha introdotto un provvedimento anti-evasione che fa aumentare il tasso
dell'imposta del 28% fino al 48%, se, nei termini di un investimento in un Fondo, l'investitore o
determinate persone associate all'investitore hanno la possibilità di influenzare la selezione
delle attività del fondo.
Se un Azionista è possessore in qualità di intestatario, è necessario il rilascio di una
dichiarazione dagli Azionisti in cui attestano che secondo quanto a loro noto il possessore
beneficiario non è un Soggetto d'Imposta Irlandese qualora l'assoggettamento a un'imposta non
può essere applicato a un evento imponibile.
In circostanze differenti rispetto a quanto qui sopra descritto il Fondo non sarà assoggettato alla
tassazione irlandese sui redditi o sui redditi di capitale.
Azionisti
Gli Azionisti che non sono Soggetti d'Imposta Irlandese, rispetto ai quali sono state fatte le
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41
dichiarazioni, non saranno assoggettati a tasse in relazione a qualsiasi tipo di distribuzione da
parte del Fondo o a qualsiasi reddito che provenga dal rimborso o dal trasferimento delle loro
Azioni, a condizione che le Azioni non siano possedute mediante una succursale o un’agenzia
in Irlanda. Non ci saranno deduzioni fiscali rispetto a qualsiasi forma di pagamento effettuato
dal Fondo agli Azionisti che non siano Soggetti d'Imposta Irlandesi.
Gli Azionisti che sono residenti in Irlanda o normalmente residenti o che sono titolari delle loro
Azioni attraverso una succursale o un’agenzia sita in Irlanda, possono essere tenuti, mediante
un sistema di autodichiarazione, a pagare imposte o ulteriori imposte su qualsiasi distribuzione
o reddito che provenga dalla loro titolarità di Azioni. In particolare laddove il Fondo abbia scelto
di non dedurre le imposte in occasione dell'ottavo anniversario dall’evento imponibile, l'Azionista
sarà obbligato a presentare un modulo per un importo autodichiaratore a pagare il predetto
importo ai Commissari sulle entrate irlandesi.
In via generale non è possibile ottenere l rimborso della tassa, nel caso in cui sarebbe stato
possibile fare la relativa dichiarazione ma questa non era disponibile al momento dell’evento
imponibile, , tranne nel caso di Azionisti società rientranti soggetto alla tassa irlandese sulle
società.
Imposta di bollo
Non dovranno essere pagate imposte di bollo al momento della sottoscrizione, del trasferimento
o del rimborso di Azioni, a condizione che tale richiesta di acquisto o di rimborso, o il
trasferimento di Azioni non vengano eseguiti mediante il trasferimento in natura di una proprietà
sita in Irlanda.
Tassa sull'acquisizione di capitale
Non è prevista l’applicazione di tasse sulle donazioni o sulle successioni (tassa sull'acquisto di
capitale) su donazioni o eredità di Azioni a condizione che
27.2.4. al momento della disposizione il conferente non sia né domiciliato né normalmente
residente in Irlanda e che alla data della donazione o successione il beneficiario delle Azioni
non sia né domiciliato né normalmente residente in Irlanda; e
27.2.5. le Azioni siano comprese nella disposizione alla data della donazione o eredità e alla
data di valutazione.
Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio dell'UE
Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea (ECOFIN) ha adottato una direttiva in merito
alla tassazione dei redditi da risparmio. Ogni Stato Membro dell'UE deve recepire la direttiva
promulgando una legislazione che richieda agli agenti di pagamento (come vengono definiti
nella Direttiva) con sede all'interno del loro territorio di fornire alle corrispondenti autorità di
vigilanza i dati dei pagamenti degli interessi (che includono i pagamenti effettuati da organismi
di investimento collettivo) in favore di qualsiasi individuo e a determinate entità intermedie
residenti in un altro Stati Membri dell'UE. Le autorità competenti dello Stato Membro dell'UE
dell'agente di pagamento (come viene definito nella Direttiva) dovranno quindi comunicare
queste informazioni all'autorità competente dello Stato Membro dell'UE nel quale è residente il
beneficiario degli interessi.
Austria, Belgio e Lussemburgo possono optare invece per la ritenuta d’imposta sui pagamenti
degli interessi secondo quanto prevede la Direttiva.
L'Irlanda ha recepito la direttiva nella sua legislazione nazionale. Qualsiasi agente di pagamento
irlandese che effettui un pagamento degli interessi per conto del Fondo a una persona fisica, e
certe entità residuali definite nella Legge Fiscale irlandese, residenti in un altro Territorio
Rilevante potranno essere obbligati a comunicare i dati di pagamento ai Commissari sulle
entrate irlandesi che a loro volta trasmetteranno tali informazioni alle autorità competenti del
Territorio Rilevante di residenza del soggetto o dell'entità residuale interessata.
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In via generale, per la distribuzione dei dividendi, il Comparto sarebbe assoggettato agli obblighi
di comunicazione dei pagamenti ricevuti solo se il relativo Comparto abbia investito più del 15%
delle sue attività direttamente o indirettamente in titoli recanti interessi e, per le distribuzioni di
capitale, solo se il Comparto abbia investito più del 40% delle sue attività direttamente o
indirettamente in titoli recanti interessi.
Residenza in Irlanda e residenza ordinaria a scopo di tassazione
27.2.6. Residenza - Fondo
Una società che ha la sua direzione e controllo centrali e il controllo nella Repubblica
d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui è stata
costituita. Una società che non ha la direzione e controllo centrali nella Repubblica
d'Irlanda, ma che è stata costituita nello Stato, è residente nello Stato, tranne nel caso
in cui:(1)
la società o una sua controllata svolge un'attività commerciale nello Stato e, o
la compagnia è sostanzialmente controllata da persone residenti in uno Stato Membro
dell'UE o in paesi con cui la Repubblica d’Irlanda ha un accordo contro la doppia
imposizione, oppure la compagnia o una sua controllata è una società quotata in una
Borsa riconosciuta nell'UE o in un paese con accordo di imposizione fiscale
oppure
(2) la società viene considerata come non residente nello Stato ai sensi di accordo
contro la doppia imposizione tra la Repubblica d'Irlanda e un altro paese.
Si deve considerare che la determinazione della residenza di una società ai fini fiscali
può essere complessa in certi casi e che ai dichiaranti viene indicato di far riferimento a
provvedimenti legislativi specifici che sono inclusi nella sezione 23A della Legge Fiscale
Irlandese.
27.2.7. Residenza – persone fisiche
Una persona fisica sarà considerato come residente in Irlanda per l'anno fiscale se
lui/lei:
(1) trascorre 183 o più giorni nello Stato nel corso dell'anno fiscale:
oppure
(2) ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di
giorni trascorsi nello Stato in quell'anno fiscale assieme al numero di giorni trascorsi
nello Stato nell'anno precedente.
La presenza nel corso di un anno fiscale da parte di una persona fisica per non più di
30 giorni nello Stato non sarà considerata ai fini dell’applicazione del test dei due anni.
27.2.8. Residenza ordinaria – persona fisica
Il termine residenza ordinaria, distinto da residenza , si riferisce a uno schema di vita
normale di una persona e indica la residenza in un posto con un certo grado di
continuità.
Un individuo che è stato residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi diventa
ordinariamente residente con effetto a partire dall'inizio del quarto anno fiscale.
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Un individuo che è stato ordinariamente residente nello Stato cessa di essere
ordinariamente residente alla fine del terzo anno consecutivo nel quale lui/lei non è
43
residente. Pertanto un individuo che è residente e ordinariamente residente nello Stato
nel 2009 e lascia lo Stato nell'anno fiscale, resterà ordinariamente residente fino alla
fine dell'anno fiscale che si conclude il 31 dicembre 2012.
27.2.9. Intermediario
Indica una persona che:
(1) svolge un'attività che consiste in, o che include, ricezione di pagamenti da un
organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altre persone, o che
(2) detiene quote di un organismo di investimento per conto di altre persone.
28. Relazioni e bilanci
La fine dell'anno del Fondo è il 31 luglio di ogni anno. La relazione annuale e i bilanci certificati
del Fondo saranno inviati agli Azionisti e all’Autorità di vigilanza finanziaria entro quattro mesi
dopo la conclusione di ciascun anno contabile e almeno 21 giorni prima dell’assemblea
generale del Fondo alla quale verranno presentati per l'approvazione. Il Fondo invierà anche
una relazione semestrale e e bilanci non certificati agli Azionisti e all’Autorità di vigilanza
finanziaria entro due mesi a partire dalla conclusione di ciascun semestre che sarà il 31
gennaio di ciascun anno. Le date dei bilanci annuali e semestrali iniziali saranno rispettivamente
il 31 luglio 2011 e il 31 gennaio 2011.
Tali relazioni e bilanci conterranno la dichiarazione del Valore Patrimoniale Netto di ciascun
Comparto e degli investimenti che vi sono compresi al momento della conclusione dell’anno o
del semestre.
29.
Trasferimento di Azioni
Le Azioni in ciascun Comparto saranno trasferibili mediante strumento scritto firmato (o, nel
caso di un trasferimento da un organo societario, firmato per conto o timbrati da) dal conferente
sempre a condizione che il beneficiario compili un Modulo di Sottoscrizione diretto
All'amministratore e che inoltri all'Amministratore qualsiasi documento che richiestogli dallo
stesso. In caso di decesso di uno degli Azionisti congiunti, l’Azionista superstite/Azionisti
superstiti saranno l'unica persona/e riconosciuta/e dal Fondo come aventi i titoli per / o
interesse nelle Azioni registrate a nome di tali Azionisti congiunti.
Le Azioni non possono essere trasferite a un Soggetto statunitense (tranne che in virtù di
un’eccezione prevista dalle leggi degli Stati Uniti e su approvazione degli Amministratori).
Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento se, in seguito al
trasferimento, sia l'ordinante che il beneficiario dovessero detenere Azioni per un valore
inferiore alla Partecipazione Minima del relativo Comparto (se presente) specificata nel
seguente Supplemento.
Se l'ordinante è, o si ritiene che sia, o agisce come agente per conto di, un Soggetto d'Imposta
Irlandese, il Fondo può riscattare e annullare una porzione sufficiente delle Azioni dell'ordinante
in misura da consentire al Fondo di pagare le imposte da versare in relazione al trasferimento ai
Commissari sulle entrate irlandesi.
30
Comunicazione dei prezzi
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione più recente per le Azioni sarà disponibile su Bloomberg
e verrà tenuto aggiornato. Il codice di ciascun Indice viene riportato nel relativo Supplemento.
Le comunicazioni con gli Azionisti possono essere effettuate per posta elettronica o con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione sempre a condizione che l'Azionista abbia autorizzato
tale metodo di comunicazione. Le copie di qualsiasi documento inviato agli Azionisti e i dettagli
relativi all’Importo Patrimoniale Netto per Azione saranno disponibili in visione presso gli uffici
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44
dell'Amministratore.
31.
INFORMAZIONI GENERALI
31.1
Costituzione e capitale azionario
Il Fondo è stato costituito e registrato in Irlanda come società di investimento a capitale variabile
il 28 aprile 2010 con numero di registrazione 483770.
In questa data pertanto
31.1.1. il capitale azionario autorizzato del Fondo è di due azioni nominative (azioni
nominative) di 1,00 € ciascuna e 1.000.000.000.000 di azioni senza valore nominale designate
inizialmente come azioni non classificate e disponibili per l'emissione come Azioni.
Non ci sono diritti di prelazione allegati alle Azioni.
31.2
Statuto
La clausola 2 dello Statuto prevede che scopo esclusivo del Fondo è l'investimento collettivo in
valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide del capitale raccolto presso il pubblico sul
principio della distribuzione del rischio in conformità alla Normativa sui Fondi.
Lo Statuto contiene disposizioni relative a:
31.2.1 Diritti di voto. Per alzata di mano all’assemblea generale o al’assemblea per classe
del Fondo ogni Azionista in possesso di Azioni che sia presente di persona o per procura avrà
un voto e in una votazione ogni Azionista presente di persona o per procura avrà un voto per
ogni Azione di cui è titolare.
31.2.2. Messa in liquidazione. Lo Statuto contiene disposizioni relative a:
(1) Se il Fondo venisse liquidato, il liquidatore, secondo quanto prevedono i Companies
Acts, assegnerà le attività di ciascun Comparto nella maniera e secondo l’ordine che
egli ritenga siano tali da soddisfare le richieste dei creditori in relazione a tale
Comparto.
(2) Le attività disponibili per la distribuzione tra i titolari saranno assegnate come segue:
in prima battuta la parte delle attività in un Comparto attribuibili a ciascuna classe di
azioni sarà distribuita ai titolari di azioni nella relativa classe in proporzione al numero di
azioni che ciascun titolare possiede, fino al numero totale di azioni in relazione a
ciascuna classe di azioni in emissione alla data di inizio della liquidazione e, in un
secondo tempo, il saldo restante a quel punto e non attribuibile a nessuna delle classi
di azioni sarà attribuito pro-rata tra le classi di azioni sulla base del Valore Patrimoniale
Netto di ciascuna classe di azioni al momento dell'inizio della liquidazione, e l'importo
così attribuito a una classe sarà distribuito ai titolari pro-rata al numero di azioni di
quella classe da loro posseduta.
(3) Un Comparto può essere liquidato ai sensi della sezione 256E dei Companies Acts,
1990 e in tale evento le disposizioni sulla liquidazione degli Statuti saranno applicati
mutatis mutandis con riferimento a tale Comparto.
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(4) Se il Fondo verrà liquidato (sia che la liquidazione sia volontaria, o che sia imposta
dalle autorità di vigilanza o dal tribunale) il liquidatore può, in virtù dell'autorità
conferitagli da una delibera speciale dei relativi Azionisti e in virtù di qualsiasi altra
sanzione prevista dai Companies Acts, dividere tra i titolari delle azioni di qualsiasi
classe o di classi all'interno di un Comparto tutte o una parte delle atitvità del Fondo in
relazione a un Comparto, sia che le attività siano o non siano costituite da proprietà di
un unico tipo. A tale scopo può assegnare un valore che ritenga equo su una o più
classi di proprietà e può stabilire come tale divisione dovrà essere effettuata tra tutti gli
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Azionisti del Fondo o tra i titolari delle differenti classi di azioni in un Comparto. Il
liquidatore può, con i dovuti poteri, girare qualsiasi parte attività ai titolari di fondi
fiduciari che nell’opinione del liquidatore e con i dovuti poteri, questi considererà
opportuni per il beneficio degli Azionisti; e la liquidazione del Fondo può essere
conclusa e il Fondo dissolto, ma in modo che nessun Azionista sia obbligato ad
accettare beni sui quali grava un debito. Un Azionista può richiedere al liquidatore
invece del trasferimento dei beni in natura, di liquidare gli stessi e di pagarne i proventi
netti.
31.3
Contenzioso e arbitrati
Il Fondo non è coinvolto in nessun contenzioso o arbitrato, né i suoi Amministratori sono al
corrente di contenziosi o arbitrati pendenti o minacciati.
31.4
Interessi degli Amministratori
31.4.1
Non ci sono contratti di servizio in essere tra il Fondo e uno qualsiasi dei suoi
Amministratori, né ci sono proposte di contratti di tale tipo.
31.4.2. Alla data di questo Prospetto nessun Amministratore ha nessun tipo di interesse,
diretto o indiretto, in qualsiasi attività che è stata oggetto di, o che sia stata proposta
per, l'acquisto, la cessione o l’emissione per il Fondo e fatto salvo quanto di seguito
dichiarato, nessun Amministratore è interessato in misura rilevante in nessun tipo di
contratto o accordo in essere alla data suddetta che si possa definire insolito per la sua
natura e per i relativi termini, o che sia significativo in relazione agli affari del Fondo.
31.4.3. Alla data di questo Prospetto nessuno degli Amministratori, né nessuna Parte
Correlata, ha partecipazioni nel capitale azionario del Fondo o opzioni rispetto a tale capitale.
31.4.4. Shahzad Sadique è uno dei direttori esecutivi del Gestore degli Investimenti.
31.5
Contratti rilevanti
I seguenti contratti sono stati stipulati al di fuori dell’ordinaria conduzione dell’attività del Fondo e
sono o possono essere rilevanti:
31.5.1.
Accordo di Gestione degli Investimenti datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il
Gestore degli Investimenti relativo a ciascun Comparto. Questo accordo prevede che la nomina
del Gestore degli Investimenti possa essere risolto da entrambe le parti mediante preavviso
scritto di non meno di tre mesi. Entrambe le parti possono risolvere questo Accordo mediante
avviso scritto (in conformità alla procedura ivi prevista) nel caso in cui si verifichino gli eventi
che sono specificati nell'accordo, come la liquidazione dell'altra parte. L'Accordo implica una
serie di indennità in favore del Gestore degli Investimenti (e di ciascuno dei suoi direttori,
funzionari, impiegati, dipendenti, agenti e incaricati) che sono limitati in modo da escludere
circostanze che possano derivare da frode, negligenza o dolo nell’adempimento o nel mancato
adempimento da parte del Gestore degli Investimenti (o delle persone che questi abbia
designato) dei suoi doveri ed obblighi rientranti nell'Accordo.
31.5.2
Accordo con il Depositario datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il Depositario;
questo accordo prevede che la nomina del Depositario sarà efficace fino alla risoluzione da
parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di 90 giorni, o di un periodo
più breve nel caso di una serie di violazioni o in caso di insolvenza di una delle parti. L'Accordo
con il Depositario contiene disposizioni che disciplinano la responsabilità e le limitazioni di
responsabilità del Depositario nonché le relative indennità in alcune circostanze, che saranno
escluse nel caso di inadempimento ingiustificato dei suoi obblighi, o di adempimento improprio
dei medesimi.
31.5.3
Accordo di Amministrazione datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e
l'Amministratore; questo accordo prevede che la nomina dell’Amministratore sarà efficace fino
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alla risoluzione da parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di 90
giorni, o di un periodo più breve nel caso di una serie di violazioni o in determinati casi di
insolvenza di una delle parti o nel caso in cui l’esecuzione dell’Accordo non sia più lecita. Salvo
nei casi di frode, negligenza o dolo, l'Amministratore non sarà responsabile per le perdite che
siano il risultato dello svolgimento o non svolgimento dei propri compiti e doveri di cui
all'Accordo di Amministrazione. Il Fondo ha accettato di indennizzare l'Amministratore per le
perdite da questi subite nello svolgimento o non svolgimento dei suoi doveri e obblighi di cui
all'Accordo di Amministrazione, tranne che per le perdite derivanti da frode, negligenza o dolo
dell'Amministratore.
31.5.4
L’Accordo di Distribuzione datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il Distributore;
questo accordo prevede che la nomina dell’Amministratore sarà efficace salvo e fino alla
risoluzione da parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di tre mesi,
sebbene, in alcune circostanze, l’Accordo potrà essere risolto immediatamente mediante avviso
scritto da una delle parti all'altra; questo Accordo prevede determinate indennità a favore del
Distributore, limitati in modo da escludere circostanze che possano derivare da frode,
negligenza o dolo nell’adempimento da parte del Distributore o di suoi dipendenti o agenti dei
suoi doveri ed obblighi. Il Distributore non sarà responsabile degli atti o delle omissioni
imputabili ad intermediari nominati secondo i termini dell’Accordo di Distribuzione, a condizione
che il Distributore abbia esercitato la dovuta competenza, diligenza e attenzione nella selezione
e nella nomina permanente dell’intermediario.
31.6
Varie
Fatto salvo quanto specificato nel capitolo Interessi degli Amministratori di cui sopra,
nessuno degli Amministratori ha interesse nella promozione di o in qualsiasi proprietà oggetto di
acquisto o di proposte di acquisto da parte del Fondo.
Salvo quanto può risultare dalla stipulazione da parte del Fondo degli accordi elencati nel
capitolo Contratti rilevanti di cui sopra o qualsiasi altra spesa, commissione o spese scaricate,
nessun importo o beneficio è stato pagato o sarà pagato o concesso ai promotori del Fondo.
Il Distributore potrà versare una parte delle commissioni di sua spettanza ai distributori o ad altri
intermediari. Inoltre il Gestore degli Investimenti può pagare una parte delle proprie
commissioni ai distributori, agli intermediari o ad altre entità che lo assistono nello svolgimento
dei suoi doveri o che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, ai Comparti o ai loro
Azionisti e il Gestore degli Investimenti e/o il Distributore e/o le rispettive controllate possono
stipulare accordi privati su base negoziale con un titolare o un potenziale titolare di Azioni. La
selezione dei titolari o dei potenziali titolari di Azioni con cui possono essere stipulati tali accordi
privati e i termini ai quali il Distributore, il Gestore degli Investimenti o o le loro controllate,
incaricati o agenti di collocamento possono stipulare tali accordi privati sono una questione che
riguarda l’entità interessata.
31.7
Documenti disponibili per la consultazione
Le copie dei seguenti documenti possono essere richieste in visione presso gli uffici
dell'Amministratore presso la sua sede secondo quanto previsto nel Prospetto durante i normali
orari di lavoro nei giorni settimanali, tranne il sabato e nei giorni festivi:
(1) lo Statuto;
(2) i contratti rilevanti di cui sopra;
(3) la Normativa sui Fondi; e
(4)
gli avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria;
Le copie dello Statuto (e, dopo la pubblicazione, delle relazioni periodiche e dei bilanci) possono
essere reperite presso l'Amministratore, gratuitamente.
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APPENDICE I – DEFINIZIONI
AEE
Liechtenstein).
Area Economica Europea ( Stati Membri, Islanda, Norvegia e
Amministratore
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland)
Limited o qualsiasi altra persona o persone al momento nominate
amministratore del Fondo in sostituzione di Northern Trust International
Fund Administration Services (Ireland) Limited.
Amministratori
gli amministratori del Fondo.
Attività di Riferimento
con riferimento ad un Comparto la cui performance è legata alle attività
di riferimento, le attività cui tale Comparto è legato come più
ampiamente descritto nel relativo Supplemento.
Autorità di vigilanza finanziaria l’Irish Financial Services Regulatory Authority o qualsiasi autorità
regolamentare che la sostituisca.
Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria
notifiche e linee guida emesse di volta
in volta dall’Autorità di vigilanza finanziaria in conformità alla Normativa
sui Fondi.
Azioni
azioni di partecipazione del Fondo, comprese, laddove consentito o
richiesto dal contesto, le Azioni di un Comparto che possono essere
divise in varie classi.
Azionisti
titolari di Azioni, ognuno dei quali è un Azionista.
Classe di Azioni con Copertura
una classe di Azioni la cui valuta di trattazione è coperta
mediante la Valuta di Riferimento e/o altre valute in cui le attività del
relativo Comparto possono essere denominate.
Classe di Azioni senza Copertura
classe di Azioni per cui, solitamente, le Azioni possono essere
sottoscritte e convertite ed i dividendi calcolati e pagati ed i proventi del
rimborso pagati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento di un
Comparto sulla base di una conversione di valuta al tasso di cambio
prevalente sulla relativa Valuta di Riferimento per la valuta della relativa
classe di azioni.
Companies Acts
i Companies Acts dal 1963 al 2009 compresi i regolamenti emanati in
base agli stessi, nella misura in cui siano applicabili alle società di
investimento aperte con capitale variabile.
Comparti
uno dei Comparti le cui informazioni dettagliate sono esposte nei
seguenti Supplementi e (e nel relativo Supplemento nel caso dei
Comparti eventualmente creati periodicamente dal Fondo previa
approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria).
Data di Regolamento
data specificate nel Supplemento di un Comparto per il ricevimento di
somme in pagamento di sottoscrizioni o invio di somme per il rimborso
di Azioni.
Depositario
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited o qualsiasi altra
persona o persone al momento nominate Depositario del Fondo in
sostituzione di Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited..
Direttiva OICVM
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE) sul
coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per
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gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come di volta
in volta modificata, integrata o sostituita.
Distributore
Morgan Stanley & Co International plc o qualsiasi altra persona o
persone al momento nominate distributore del Fondo o di qualsiasi
Comparto, in sostituzione, o in aggiunta a Morgan Stanley & Co
International plc in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza
finanziaria.
Fondo
FundLogic Alternatives plc.
Gestore degli Investimenti
Fundlogic SAS o qualsiasi altra persona o persone debitamente
nominate al momento gestore degli investimenti del Fondo per
succedere a Fundlogic SAS secondo le disposizioni dell’Autorità di
vigilanza finanziaria e nel caso in cui il Gestore degli Investimenti abbia
delegato la gestione di tutte o parte delle attività di un Comparto, il
termine Gestore degli Investimenti si riferirà anche al gestore delegato
di detto Comparto..
Giorno Lavorativo
i giorni specificati nel Supplemento (o nel relativo Supplemento nel
caso dei Comparti successivi costituiti periodicamente dal Fondo con la
previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria), per il relativo
Comparto o gli altri giorni che gli Amministratori potranno, con il
consenso del Depositario, stabilire.
Giorno di Trattazione
per ogni classe di Azioni il giorno lavorativo o i giorni lavorativi
specificati nel rispettivo Supplemento di ogni Comparto o altro/i giorno/i
stabilito/i di volta in volta dagli Amministratori con l’approvazione del
Depositario e comunicato/i anticipatamente a tutti gli Azionisti o agli
Azionisti del/i Comparto/i interessato/i purché ricorra almeno una volta
ogni quindici giorni per ogni Comparto.
Importo Minimo per il Rimborso
importo (esclusi tutti i costi di rimborso) nella relativa valuta
che deve essere rimborsato per le Azioni di qualunque classe di un
Comparto come specificato per un Comparto nel Supplemento.
Importo Patrimoniale Netto o
Importo Patrimoniale Netto per Azione,
con riferimento alle attività di un Comparto o con riferimento ad una
Azione di qualunque classe, l’importo calcolato in conformità ai principi
stabiliti nel Prospetto nel paragrafo intitolato Prezzo di Emissione e
Rimborso/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione delle
Attività come Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o il Valore
Patrimoniale Netto per Azione.
Indice
indice specificato nel Supplemento di un Comparto.
Legge Fiscale Irlandese
Irish Taxes Consolidation Act, 1997 come di volta in volta modificato.
Mercato
borsa valori o un mercato regolamentato previsto dallo Statuto ed
elencato nell’Appendice II.
Mese
mese di calendario.
Modulo di Sottoscrizione
il modulo originale che deve essere consegnato con il modulo di
sottoscrizione al momento della richiesta iniziale o della conversione di
Azioni. Deve essere consegnato per le successive sottoscrizioni solo
nel caso in cui le informazioni relative agli investitori o le circostanze ad
essi relative sono cambiate rispetto al momento della sottoscrizione
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50
iniziale.
Momento di Calcolo
il momento nel quale viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto di un
Comparto come specificato nel suo rispettivo Supplemento.
Normativa sui Fondi
Regolamento delle Comunità Economiche Europee (Organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari) del 2003 (S.I. n. 211 del
2003) con relativi emendamenti e supplementi, , inclusa qualsiasi
condizione possa essere imposta di volta in volta dall’Autorità di
vigilanza finanziaria o che coumunque sia applicabile al Fondo.
OCSE
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (i cui
attuali membri sono:- Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messico,
Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti).
OICVM
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai
sensi della Direttiva sugli OICVM.
Parte Correlata
persona associata ad un Amministratore e, e solo nel caso, che essa
sia:
(a)
coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio/a di tale
amministratore;
(b)
persona che agisce in qualità di fiduciario di UN qualsiasi trust i
cui beneficiari principali siano l’Amministratore, il suo coniuge o
uno qualsiasi dei suoi figli o qualsiasi ente societario da esso
controllato;
(c)
socio di tale Amministratore.
Una società sarà considerata correlata ad un Amministratore quando è
da esso controllata.
Partecipazione Minima
numero di Azioni o Azioni aventi eventualmente il valore specificato nel
Supplemento di un Comparto.
Prezzo di Emissione Iniziale
prezzo per Azione della prima offerta di Azioni di un Comparto per il
periodo specificato nel relativo Supplemento di ogni Comparto.
Prospetto
prospetto emesso di volta in volta dal Fondo e che può essere
debitamente emendato, integrato, unificato o modificato, di volta in
volta in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza
finanziaria.
Società Controllate
secondo il significato illustrato nella Sezione 140(5) del Companies Act
del 1990 e successive modifiche. Generalmente, secondo questa
disposizione le società si considerano correlate quando il 50% del
capitale sociale interamente versato o il 50% dei diritti di voto in una
società sono di proprietà diretta o indiretta di un’altra società.
Società del Gruppo
società che fanno parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio
consolidato, come definito in conformità alla Direttiva 83/349/EEC o in
conformità ai principi di contabilità internazionale.
Soggetto Collegato
le persone definite come tali nella sezione intitolata Transazioni del
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51
Comparto e Conflitti di interesse.
Soggetto Estero
persona che non sia residente o residente ordinario nella Repubblica
d’Irlanda ai fini fiscali e che ha fornito al Fondo l’apposita dichiarazione
prevista nell’Appendice 2B TCA, e per la quale il Fondo non sia a
conoscenza di alcun dato che possa far ragionevolmente ritenere che
la dichiarazione non sia corretta o non lo sia stata in qualsiasi
momento.
Soggetto di Imposta Irlandese
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qualsiasi persona diversa da:(i)
un Soggetto Estero;
(ii)
un intermediario, inclusa una persona nominata, che agisce
per conto di un Soggetto Estero;
(iii)
l’Amministratore, purché esso sia una società di
amministrazione qualificata ai sensi della sezione 734 TCA;
(iv)
società specificata ai sensi della sezione 734 TCA;
(v)
organismo d’investimento ai sensi della sezione 739(B) TCA;
(vi)
società esente autorizzata o contratto di rendita vitalizia
differita o società fiduciaria nell’ambito disposto dalle sezioni
774, 784 o 785 TCA;
(vii)
una società operante nel ramo vita ai sensi della sezione 706
TCA;
(viii)
società d’investimento speciale ai sensi della sezione 737
TCA;
(ix)
fondo aperto ai sensi della sezione 731(5)(a) TCA;
(x)
istituto di beneficenza esente da imposta sul reddito o sulle
società ai sensi della sezione 207(1)(b) TCA;
(xi)
persona esente dall’imposta sul reddito e sulle plusvalenze ai
sensi della sezione 784A(2) TCA, sezione 787I TCA o sezione
848E TCA e purché le quote detenute siano attività di un fondo
pensione approvato, un fondo pensione minima autorizzato, un
conto incentivi di risparmio speciale o un conto di risparmio per
la pensione privato (secondo la definizione della sezione 787A
TCA);
(xii)
Courts Service (ufficio dei servizi giudiziari);
(xiii)
cooperativa di credito;
(xiv)
società soggetta all’imposta sulle società ai sensi della sezione
739G(2) TCA o sezione 110(2) TCA, ma solo a condizione che
il Comparto in oggetto sia un fondo del mercato monetario;
(xv)
società soggetta all’imposta sulle società ai sensi della sezione
110(2) TCA;
(xvi)
National Pensions Reserve Fund Commission; e
(xvii)
qualsiasi altra persona eventualmente approvata di volta in
52
volta dagli Amministratori purché la detenzione di Azioni da
parte di tale persona non dia origine ad una possibile
imponibilità tributaria del Fondo nei confronti di tale Azionista ai
sensi della sezione 739 TCA,
per ognuna delle cui persone l’apposita dichiarazione stabilita
nell’Appendice 2B TCA e ogni altra informazione comprovante tale
status siano in possesso del Fondo alla data opportuna.
Soggetto Statunitense
come descritto nel Regolamento S promulgato ai sensi dell’United
States Securities Act del 1933 e successive modifiche.
Sottoscrizione Iniziale Minima
importo (esclusi tutti i costi preliminari) nella rispettiva valuta
che ogni Azionista deve sottoscrivere inizialmente per Azioni di
qualsiasi classe di un Comparto, come specificato nel relativo
Supplemento.
Spese e Oneri
tutte le imposte di bollo e altri diritti, tasse, spese governative,
commissioni di agenti e di intermediazione, oneri bancari, commissioni
di trasferimento, spese di registrazione, commissioni per transazioni e
misure di sicurezza dovute al Depositario o a suoi delegati o agenti (ai
normali tassi commerciali) e altre spese e oneri dovuti per
l’acquisizione originaria o l’incremento delle attività di un Comparto o la
creazione, emissione o vendita di Azioni o la vendita o l’acquisto di
investimenti da parte di un Comparto o altrimenti dovute prima o al
momento della transazione o della negoziazione in relazione alle quali
dette spese e oneri sono dovuti ad eccezione delle commissioni, tasse,
oneri o costi da considerare nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto
del relativo Comparto;
Stati Uniti o
U.S. or US
Stati Uniti di America, i suoi territori, possedimenti e tutte le aree
soggette alla sua giurisdizione (compreso il Commonwealth di Porto
Rico).
Stato Membro
stato membro della UE (i cui attuali stati membri sono: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito).
Stato Membro della AEE
stato membro della AEE.
Statuto
Statuto ed Atto costitutivo del Fondo.
Strumenti del mercato monetario
avranno lo stesso significato di cui agli Avvisi dell’Autorità di
vigilanza finanziaria.
Subgestore degli investimenti Subgestore o Subgestori degli Investimenti nominati dal Gestore degli
Investimenti in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza
finanziaria in relazione ad un Comparto;
Supplemento
Supplemento al presente Prospetto (ciascuno un Supplemento) e
qualunque Supplemento emanato dal Fondo in relazione alla creazione
di nuovi Comparti e/o classi di azioni.
Termine per la Trattazione
in relazione alle richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso di
Azioni in un Comparto, le date ed i termini specificati nel Supplemento
per il relativo Comparto.
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53
UE
Unione Europea.
Valori mobiliari
stesso significato di cui agli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
Valuta di Riferimento
in relazione ad ogni Comparto la valuta specificata nei Supplementi (o
nel relativo Supplemento nel caso dei Comparti successivi costituiti
periodicamente dal Fondo con la previa approvazione dell’Autorità di
vigilanza finanziaria).
Nel presente Prospetto i riferimenti all’Euro ed a € sono i riferimenti alla valuta corrente in Irlanda, i
riferimenti alla Sterlina o alla £ sono la valuta corrente nel Regno Unito ed i riferimenti al Dollaro
statunitense o al US$ sono i riferimenti alla valuta degli Stati Uniti, Tutti i riferimenti alle precedenti
valute comprenderanno qualunque valuta successiva.
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32.
APPENDICE II - MERCATI
Le borse valori e i mercati qui di seguito sono elencati conformemente ai requisiti dell’Autorità di
vigilanza finanziaria che non pubblica un elenco di borse valori e mercati autorizzati.
Fatta eccezione per l’investimento consentito in titoli non quotati , l’investimento sarà limitato alle
seguenti borse valori e mercati regolamentati:
1.
(a)
(b)
qualsiasi borsa valori:
-
in uno Stato membro; o
-
in Islanda, Norvegia o Liechtenstein; o
-
in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati
Uniti d’America; o
qualsiasi borsa valori inclusa nel seguente elenco:
Argentina
Bahrain
Bangladesh
Botswana
Brasile
Cile
Cina
Colombia
Egitto Ghana
India
Indonesia
Israele
Giordania
Kazakstan
Kenia Corea
Kuwait
Libano 20297640.17
-
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba,
Mendoza, Rosario and La Plata Stock Exchange;
Bahrain Stock Exchange;
Chittangong Stock Exchange and Dhaka Stock
Exchange;
Botswana Stock Exchange;
Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bolsa de Valores de
Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe - Alagoas,
Bolsa de Valores de Extremo Sul, Bolsa de Valores de
Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de
Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco
e Paraiba and Bolsa de Valores de Rio de Janeiro;
Santiago Stock Exchange and Valparaiso Stock
Exchange;
Shanghai Stock Exchange, Fujian Stock Exchange,
Hainan Stock Exchange and Shenzhen Stock
Exchange;
Bolsa de Bogota and Bolsa de Medellin;
Cairo Stock Exchange and
Alexandria Stock Exchange;
Ghana Stock Exchange;
Mumbai Stock Exchange, Madras Stock Exchange,
Delhi Stock Exchange, Ahmedabab Stock Exchange,
Bangalore Stock Exchange, Cochin Stock Exchange,
Guwahati Stock Exchange, Magadh Stock Exchange,
Pune Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange,
Ludhiana Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock
Exchange, Calcutta Stock Exchange and the National
Stock Exchange of India;
Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock
Exchange;
Tel Aviv Stock Exchange;
Amman Stock Exchange;
Kazakhstan Stock Exchange;
Nairobi Stock Exchange;
Korean Stock Exchange;
Kuwait Stock Exchange;
Beirut Stock Exchange;
55
(c)
Malesia -
Kuala Lumpur Stock Exchange;
Messico
Marocco
Namibia
Nigeria
-
Oman
Pakistan
-
Bolsa Mexicana de Valores;
Casablanca Stock Exchange;
Namibian Stock Exchange;
Lagos Stock Exchange, Kaduna Stock Exchange and
Port Harcourt Stock Exchange;
Muscat Securities Market;
Lahore Stock Exchange and Karachi Stock Exchange;
Peru
Filippine
Qatar
Russia
Arabia Saudita
Singapore
Sud Africa
Sri Lanka
Taiwan
Tailandia
Trinidad
& Tobago
Tunisia Turchia
-
Bolsa de Valores de Lima ;
Philippines Stock Exchange;
Doha Stock Exchange;
RTS Stock Exchange, MICEX;
Riyadh Stock Exchange;
Singapore Exchange Limited;
Johannesburg Stock Exchange;
Colombo Stock Exchange;
Taipei Stock Exchange Corporation;
The Stock Exchange of Thailand;
Ucraina
Uruguay
Venezuela
-
Zambia
-
The Trinidad & Tobago Stock Exchange;
Tunis Stock Exchange;
Istanbul Stock Exchange;
Ukrainian Stock Exchange;
Montevideo Stock Exchange;
Caracas Stock Exchange and Maracaibo Stock
Exchange;
Lusaka Stock Exchange;
qualsiasi mercato over the counter incluso nell’elenco qui di seguito:
Il mercato organizzato dall’International Capital Markets Association;
Il (i) mercato diretto da banche e altri istituti regolamentato dalla Financial Services
Authority (FSA) e assoggettato alle disposizioni di Condotta Interprofessionale del
Market Conduct Sourcebook pubblicato dalla FSA e il (iii) mercato in prodotti non di
investimento soggetto alla guida contenuta nel Non Investment Products Code redatto
dai partecipanti al mercato di Londra, incluse la FSA e la Banca d’Inghilterra;
Il mercato di titoli di stato statunitensi diretto da negoziatori di titoli primari
regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York e l’US Securities and
Exchange Commission;
Il mercato over the counter negli Stati Uniti diretto da negoziatori di titoli primari e
secondari regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National
Association of Securities Dealers (e da istituti bancari regolamentati dall’US Comptroller
of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance
Corporation);
Il mercato over the counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers
Association of Japan;
Il mercato over the counter in titoli di stato canadesi regolamentato dall’Investment
Dealers Association of Canada;
Il mercato francese di Titres de Créance Negotiable (mercato over the counter di
strumenti di debito negoziabili);
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d) qualsiasi mercato elettronico incluso nell’elenco qui di seguito:
NASDAQ;
KOSDAQ; [Korea]
Catalist; [Singapore]
TAISDAQ/Gretai Market; [Taiwan]
RASDAQ; [Romania]
2.
Relativamente a qualsiasi contratto su derivati finanziari autorizzato in una borsa valori, qualsiasi
borsa valori o mercato sul quale tale contratto può essere acquistato o venduto e che sia
regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico che
(1) abbia sede in uno Stato membro,
(2) abbia sede in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati
Uniti
(3)
il Channel Islands Stock Exchange
(4)
quotato nei mercati di cui alla lettera (d) o
(5)
qualsiasi mercato incluso nell’elenco qui di seguito:
- The Chicago Board of Trade;
- The Mercantile Exchange;
- The Chicago Board Options Exchange;
- EDX London;
- New York Mercantile Exchange;
- New York Board of Trade;
- New Zealand Futures and Options Exchange;
- Hong Kong Futures Exchange;
- Singapore Commodity Exchange;
- Tokyo International Financial Futures Exchange;
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