annunci immobiliari_imposta su pubblicità

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Legnano, 21 Novembre 2014
Alle imprese assistite
Oggetto:
SECONDO LA CASSAZIONE I CARTELLI ESPOSTI NELLE VETRINE DELLE
AGENZIE IMMOBILIARI DEVONO ESSERE CONSIDERATI MESSAGGI PUBBLICITARI
Con la recente sentenza n. 21966/2014, la Cassazione ha deciso che i cartelli esposti nelle vetrine delle
agenzie immobiliari, contenenti l'immagine fotografica o la scheda descrittiva degli immobili, sono da
considerare “messaggi pubblicitari” e quindi da assoggettare all'imposta di pubblicità (DLgs.507/93).
È comunque applicabile l’esenzione dall’imposta se gli stessi occupano complessivamente una superficie non
superiore a mezzo metro quadro per ciascuna vetrina/ingresso.
Nota: tali cartelli, promuovendo la vendita o la locazione degli immobili raffigurati, pubblicizzano l'offerta di
servizi dell'agenzia che di tali immobili “gestisce” la mediazione. L'agenzia, inoltre, gode dell'effetto
promozionale generato dai cartelli oggetto della controversia a prescindere che sugli stessi vi siano il logo e i
recapiti dell’agenzia.
LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
Come noto, è prassi delle agenzie immobiliari esporre nelle proprie vetrine cartelli raffiguranti gli immobili in
vendita / affitto con le relative descrizioni nonché il logo ed i recapiti dell'agenzia stessa.
Tuttavia, sul punto, la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in relazione ad un ricorso presentato dal
Comune di Verona contro l’operato della CTR di Venezia-Mestre, che aveva annullato un avviso di
accertamento emesso dall’Ente locale nella parte in cui pretendeva l’imposta comunale di pubblicità per i
cartelli esposti nelle vetrine di un’agenzia immobiliare.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
In primo luogo, la Cassazione, ha cercato di stabilire se l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia
immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione, integri il
presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità.
Sul punto i Giudici:
•
considerato che il presupposto dell'imposta di pubblicità (art. 5 DLgs.507/93) è costituito dalla:
"diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche,
diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che
sia da tali luoghi percepibile".
"Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica
allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del
soggetto pubblicizzato".
•
ritengono innegabile che l'esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in
vendita o in locazione:
ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di promuovere la domanda del servizio di
intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell'affare).
Pertanto, secondo la Cassazione, l’esposizione dei suddetti cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli
immobile offerti da un’agenzia immobiliare:
•
integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità:
“perché assolve la funzione di pubblicizzare (anche senza l’adozione di modalità di rappresentazione di
carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e
contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia.”
•
a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell'agenzia, in quanto la
promozione dell'attività di mediazione svolta dall'agenzia costituisce effetto immediato e diretto della
promozione dell'affare la cui mediazione sia stata affidata all'agenzia.
La stessa Cassazione, poi, esclude la possibilità di classificare i cartelli esposti in vetrina quali “avvisi al
pubblico”; in detta nozione, infatti, vanno ricompresi i messaggi esclusivamente informativi relativi all’attività
esercitata (es: orario di apertura e chiusura, presenza di un parcheggio riservato, modalità di pagamento e
prezzo della merce esposta).
In generale, quindi, gli “avvisi al pubblico” vanno intesi come informazioni utili per fruire agevolmente
dell’attività esercitata nei locali. Alla stregua di tale principio, i cartelli contenenti la descrizione degli immobili
intermediati non possono ricondursi alla nozione di "avvisi al pubblico", perché essi hanno, come indicato, una
funzione “promozionale”. Pertanto, questi vanno considerati “mezzi pubblicitari” e come tali assoggettati
all’imposta sulla pubblicità.
ESENZIONE APPLICABILE
Dalla classificazione di detti cartelli quali “messaggi pubblicitari” deriva direttamente l’ambito di applicabilità
dell’art. 17, D.Lgs.507/93, che disciplina le ipotesi di esenzione dall’imposta sulla pubblicità.
In particolare, secondo la Cassazione, in virtù della relativa natura, per i cartelli in esame può trovare
applicazione la lett. a) del citato art. 17 in base alla quale sono esenti:
“i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali
medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.
Non è applicabile, invece, l’esenzione prevista dalla lett. b) del citato art. 17, in quanto riservata:
•
agli “avvisi al pubblico” che non superano il mezzo metro quadrato
•
agli “avvisi al pubblico” riguardanti la locazione/compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i
partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting
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