Struttura del processo civile spagnolo

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Struttura del processo civile spagnolo
Struttura del processo civile spagnolo
Le novità della legge 42/2015 sul giudizio verbale che ha ridotto i tempi del processo.
In alcuni fra i più importanti ordinamenti processuali europei (inglese, francese, tedesco), la
disciplina del processo ordinario di cognizione si articola in una molteplicità di modelli di
trattazione della causa, all’interno di una sequenza procedimentale unitaria. A sua volta,
quest’ultima sequenza può rispondere ad uno dei tre modelli fondamentali di processo di
cognizione.
Il primo modello è quello che si applica in Italia, in Francia, nell’America del Sud (e che si
applicava in Spagna, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del 2000). Esso rinviene la
propria remota origine nel processo romano canonico e si articola in tre fasi: una fase preparatoria
che inizia con lo scambio degli atti introduttivi e si conclude con la tendenziale precisazione del
thema decidendum e del thema probandum; una fase istruttoria diretta all’accertamento dei fatti da
provare sotto il controllo di un giudice istruttore, caratterizzata da una più o meno lunga sequenza di
udienze; una fase finale che nei suoi tratti tradizionali vede la decisione della controversia da parte
di un collegio di giudici preceduta da una discussione della causa dinanzi a quest’ultimo.
Il codice processuale del 1881 non rientrava a pieno titolo nel modello francese. Con la Ley de
Enjuiciamiento Civil spagnolo del 2000 (applicata dall’inizio del 2001), il legislatore spagnolo
adotta – per quanto riguarda la struttura del procedimento- lo schema bifasico che era andato
consolidandosi in Austria e in Germania, ma che ha mostrato di avere notevole forza di espansione
anche al di fuori degli ordinamenti di lingua tedesca.
Con ciò il legislatore spagnolo non è uscito dall’area del civil law, ma è certo che l’ordinamento
spagnolo attuale non rientra nell’aerea di influenza del modello francese e quindi finisce col non
avere molto in comune con l’ordinamento italiano e di conseguenza difficilmente può offrire
soluzioni applicabili all’esperienza italiana, considerate le diversità strutturali esistenti tra i
differenti sistemi.
Considerate le diversità strutturali esistenti tra il sistema italiano ed il sistema spagnolo,
difficilmente le ultime tendenze evolutive che hanno interessato la codificazione civile del paese
iberico potranno applicarsi al primo. È interessante però notare la prospettiva adottata che tende a
privilegiare una più egualitaria collaborazione tra i soggetti che partecipano al processo ampliando,
allo stesso tempo, i poteri del giudice. Ciò ha portato alla riduzione anche dei tempi processuali.
Se si analizzano, infatti, i dati statistici sulla amministrazione della giustizia civile durante l’anno
2012 calcolati dall’assemblea plenaria del Consejo General del Poder Judicial, la stima relativa
all’anno 2012, riporta che la durata media dei giudizi civili innanzi ai tribunali di primo grado è di
7,2 mesi, con una lieve diminuzione rispetto ai 8,0 registrati nell’anno precedente1.
La riduzione dei tempi processuali è dovuta all’opera di modernizzazione del processo civile
spagnolo avutasi con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC 2000) che ha
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Questa stima è stata ottenuta attraverso un modello matematico che confronta il numero dei procedimenti
sopravvenuti e delle cause definite.
modificato profondamente il precedente sistema processuale caratterizzato da un primo grado
prevalentemente scritto e un secondo grado informato al principio dell'oralità.
Con la LEC 2000 la prima istanza è maggiormente caratterizzata da oralità, concentrazione e
immediatezza; a questa segue un appello che si svolge essenzialmente in forma scritta.
Obiettivo: rafforzamento del giudizio di primo grado, in funzione di una sua più accentuata
caratterizzazione come sede propria dell'accertamento dei fatti controversi, e di un giudizio
d'appello finalizzato essenzialmente al controllo della sentenza di primo grado.
Elementi di novità della riforma volti a semplificare e razionalizzare il procedimento d'appello:
rimane inalterata la tradizionale configurazione dell'appello come mezzo di impugnazione
diretto a realizzare una revisio prioris instantiae
immediata esecutorietà delle sentenze di primo grado e, di conseguenza, il venir meno
dell'effetto sospensivo, attribuito all'appello in via tendenzialmente generale nel regime
processuale previgente. La valorizzazione del giudizio di primo grado corrisponde poi a un
generale ridimensionamento del ruolo dell'appello. L'articolo 465, comma 4, del codice di
procedura civile dispone che "La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse
exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los
escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. La sentencia no podrá
perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la
resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado2".
La nuova disciplina non dà alcuna rilevanza al valore economico delle cause.
Si esclude la diretta appellabilità delle sentenze non definitive.
Obbligo di indicazione scritta dei motivi di appello, da adempiersi in via definitiva nella fase
introduttiva del procedimento.
In seguito all'approvazione della Ley 37/2011 in materia di semplificazione giudiziaria, il principio
generale dell'appellabilità in secondo grado civile stabilito dall'articolo 455 della LEC conosce delle
eccezioni in seguito all'introduzione di una nuova previsione inserita al comma 1. Tale nuova
previsione, introduce l'inappellabilità per le cause decise con giudizio verbale (juicio verbal) di
valore inferiore ai 3.000 euro. A tale proposito si segnala come la forma verbale, prevista come
sistema più rapido e semplice per cause di modesto valore, sia disciplinata dall'articolo 250 della
LEC che elenca al comma 1 una serie di tipologie di cause risolvibili con giudizio verbale e, al
comma 2, stabilisce che ulteriori cause in materie diverse da quelle enumerate dal comma 1 possono
essere decise con giudizio verbale quando queste non eccedano il valore di 6.000 euro.
Scopo della riforma 20003:
1) semplificazione procedimentale. Stabilisce due processi dichiarativi ordinari: uno
ordinario e l’altro verbale.
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Traduzione “la sentenza pronunciata in appello dovrà pronunciarsi esclusivamente sui punti e sulle questioni
sollevati nel ricorso o, eventualmente, negli scritti di opposizione o di impugnazione previsti nell’art 461.”
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La LEC parte dalla distinzione dei due tipi di processi declaratori e dalle regole per la determinazione: quelle in
relazione alla distinzione per valore si applicano solo in difetto delle norme che distinguono le cause per materia.
Struttura del giudizio ordinario: demanda (atto di citazione), contestaciòn a la demanda
(comparsa di risposta), audiencia previa al juicio (udienza preliminare), juicio y sentencia.
Struttura giudizio verbale: domanda (può essere breve), giudizio e sentenza.
La legge 42/2015 ha modificato il giudizio verbale, chiedendo che la comparsa di risposta
(contestaciòn) si realizzi per iscritto in 10 giorni.
Il processo civile inizia su istanza di parte con la presentazione della domanda che deve essere
scritta. Oltre alla domanda, l’attore deve presentare una serie di documenti processuali, affinchè la
domanda sia accolta, e i documenti che sono a fondamento del suo diritto.
Filtro processuale: La legge 13/2009 ha concesso molte competenze ai Segretari Giudiziari4,(che
con la riforma del 2015 vengono chiamati Letrados de la Administracion de Justicia) sia in
materia di esecuzione che in materia di ammissione della domanda. Hanno infatti la competenza a
non ammettere le domande, e in caso di rigetto devono motivarlo al Giudice.
Quindi questa figura, svolge un primo filtro per il lavoro del giudice poiché analizza oltre ad alcuni
atti processuali anche la legittimazione del procuratore (che è una figura differente dal nostro
avvocato poiché si incarica della parte più strettamente processuale del giudizio es. deposito istanze
e atti), la competenza per materia e per valore del giudice ed ha la capacità di ammettere e di
rigettare. In questo ultimo caso, motiverà al giudice. È quindi una figura processuale che svolge più
compiti rispetto ai nostri cancellieri e che potrebbe essere introdotta per ridurre i tempi processuali,
perché svolge delle competenze che da noi sono proprie dei giudici.
Una volta presentata la domanda, la contestazione alla stessa può essere presentata nel termine di 20
giorni. Il convenuto potrà impugnare la giurisdizione o la competenza del tribunale, interponendo
una eccezione declinatoria, nei primi 10 giorni di questo termine. Il convenuto, come l’attore, deve
allegare tutti i documenti ed il materiale probatorio che è a fondamento della sua domanda. Può
inoltre presentare una domanda riconvenzionale5 che non verrà ammessa se non ha connessione con
l’oggetto della domanda e se non è fatta in forma chiara ed esplicita.
Una volta contestata la domanda e, nel caso, la riconvenzionale, il Segretario in tre giorni
convocherà le parti in un’udienza che si celebrerà nel termine di 20 giorni dalla convocazione.
2) Oralità.
La riforma si è concentrata sulla semplificazione e lo ha fatto attraverso l’oralità. Questo si vede
chiaramente nell’udienza previa che si svolge nei giudizi di minor valore, come una fase
intermedia del giudizio ordinario.
La finalità di questa udienza è tentare un accordo o una transazione delle parti che ponga fine al
processo, risolvere oralmente determinate questioni processuali, fissare con precisione l’oggetto del
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Una sorta di Cancelliere che in Spagna viene equiparato al giudice poiché svolge molte funzioni in ambito
processuale.
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La Reconvención è una pretesa che è formulata dal convenuto nella contestazione della domanda contro l’attore.
Così il convenuto non si limita ad opporsi all’attore, ma a sua volta forma una contro domanda.
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processo e gli elementi, di fatto o di diritto, su cui si fonda la controversia, e, eventualmente,
proporre e ammettere la prova.
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Si sana la mancanza di litisconsorzio passivo necessario nella stessa comparizione.
Permetterà di fissare l’udienza (vera e propria) del giudizio se si verifica che ci siano tutti i
requisiti come la risoluzione delle questioni processuali.
Serve inoltre per introdurre fatti nuovi accaduti dopo la domanda o la comparsa, o
precedentemente ma conosciuti solo successivamente, e aggiungere alcune pretese
accessorie o complementari, sempre che l’introduzione in tale momento non causi difetto
nel contraddittorio.
le parti si pronunciano sul riconoscimento o l’impugnazione dei documenti allegati, e
ammettono, contraddicono, e chiedono ulteriori strumenti peritali.
si propone e si ammette la prova.
La legge 5/2012 del 6 giugno, di mediazione in materie civili e commerciali, applica la Direttiva
2008/52/CE e introduce alcune modifiche nel processo civile. Nell’udienza preliminare, il
Segretario giudiziario informerà le parti della possibilità di ricorrere a una negoziazione per
risolvere il conflitto, incluso una mediazione, e in tal caso le parti indicheranno in udienza la loro
decisione al riguardo e le ragioni della stessa. In relazione all’oggetto del processo, il tribunale potrà
invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un
procedimento di mediazione, sollecitandole affinchè partecipino ad una sessione informativa.
Una volta celebrata l’udienza preliminare, si citano le parti per il giudizio.
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Si porta a termine la pratica delle prove proposte dalle parti e ammesse dal giudice
Dopo si formulano le conclusioni, oralmente
La sentenza è pronunciata nel termine di 20 giorni (salvo il caso in cui si sia chiesto di
azionare procedimenti finali, per i quali si concederà di nuovo un termine di 20 giorni e
dopo, in un termine di 5 giorni, le parti elaboreranno uno scritto con un riassunto, questa
volta per iscritto).
Questo giudizio, come l’udienza preliminare, si caratterizza per l’oralità visto che le azioni si
realizzano verbalmente, e si documentano per mezzo di atti e di registrazione audiovisiva (art. 146
LEC); la immediatezza o la presenza giudiziale obbligatoria (arts. 137 e 289 LEC); la
concentrazione di tutte le azioni in un unico atto, senza interruzione (art. 290 LEC); la pubblicità,
poiché il giudizio può essere osservato da persone estranee alla stesso (arts. 138 e 289 LEC).
Il procedimento ordinario, quindi, è basicamente un processo orale, riducendosi la questione
relativa alla sua alternanza con la forma scritta ad un semplice problema di limiti o
preferenze, più che di totale esclusività. Il principio di immediatezza permette l’opportuna
presenza giudiziale agli atti orali ma anche che il giudice che abbia presenziato tali atti di
udienza sia colui che dopo pronunci la sentenza. Il principio di concentrazione, infine, implica
che l’attività processuale si sviluppi in una sola udienza o in più udienze ravvicinate nel
tempo, evitando quelle di mero rinvio.
Questa è infatti una profonda differenza rispetto al processo civile italiano, dove tra una fase
processuale e l’altra possono passare anche molti mesi (es. prima udienza e udienza di trattazione).
Si realizza quindi una maggiore dilatazione del tempo del processo, interrotto anche da una serie
numerose di riservate.
Il modello spagnolo, invece e soprattutto con la nuova riforma incentrata sull’oralità, valorizza il
ruolo del giudice che ha ampi poteri organizzativi e di controllo, divenendo così soggetto attivo
nella dinamica procedimentale. Le parti, infatti, sono libere di disporre dei propri interessi in
giudizio e dell’oggetto della causa, ma lo sviluppo del processo viene gestito dal giudice poiché il
processo è concepito non solo più come strumento di tutela dei diritti soggettivi, ma anche come
funzione pubblica dello Stato.
GIUDIZIO VERBALE.
È un procedimento semplice che rende più rapida la giurisdizione civile.
Nel preambolo della Legge di riforma della Ley de Enjiuciamiento Civil si afferma che si
introducono modifiche nella regolamentazione del giudizio verbale “con la finalità di rafforzare le
garanzie derivanti dal diritto costituzionale per una tutela giudiziale effettiva, essendo queste
modifiche il frutto di una applicazione pratica della Ley de Enjiunciamento Civil ed essendo
richieste dai vari operatori giuridici”.
Tre sono le modifiche pratiche essenziali:
1) La introduzione di una contestazione scritta che dovrà essere presentata in un termine di
10 giorni, la metà del termine stabilito per il procedimento ordinario, generalizzando così la
previsione già prevista per determinati procedimenti speciali, comportando l’adeguamento
di tutte le disposizioni collegate con il giudizio verbale e dei processi la cui
regolamentazione si rimettono allo stesso, inclusa la Legge 60/2003 del 23 dicembre
sull’arbitraggio”.
2) L’introduzione delle conclusioni nel giudizio verbale e un nuovo regime di ricorsi sulle
prove già istruite.
3) Se il tribunale lo ritiene pertinente, si attribuisce alle parti la possibilità di rinunciare alla
celebrazione dell’udienza (celebraciòn de la vista) e si esige che si richieda con anticipo la
prova dell’interrogatorio della parte
Quindi, con la riforma introdotta dalla Ley 42/2015, sia la domanda che la comparsa di risposta si
realizzano per iscritto e soprattutto, l’aspetto principale è che quando nessuna delle due parti lo
richieda, non sarà necessaria la celebrazione dell’udienza.
Dal primo gennaio 2012 si obbligano tutti i soggetti che intervengono nei processi giudiziali ad
usare il processo telematico.
Ambito di applicazione: una serie di materie indicate all’articolo 250 della legge 1/2000,
indipendentemente dal valore della causa (Es: espulsione, richiesta degli alimenti, richiesta delle
rate di affitto o di somme dovute dal conduttore, sospensione di nuova opera). Saranno sottoposte a
giudizio verbale tutte le domande non superiori ad euro 6.000
Necessità dell’avvocato: sarà necessario l’intervento ad accezione dei giudizi verbali a causa del
valore, che non superi euro 2.000
Il procedimento inizia per mezzo di una domanda e può avere forme differenti. In primo luogo, può
essere ordinaria e cioè conforme ai requisiti6 dell’art. 399 LEC; in secondo luogo, breve, dove sono
indicati solo i nomi e i dati di identificazione delle parti e ciò che si domanda, senza la necessità di
allegare i fondamenti giuridici alla base della richiesta (art. 437 LEC); infine, se il valore è inferiore
a 2000 euro, si può fare mediante moduli standard che si trovano nei Tribunali (art. 437.2 LEC).
A questa domanda si devono accompagnare i medesimi documenti processuali e sostanziali che si
richiedono per il giudizio ordinario.
Una volta ammessa la domanda per mezzo del Letrado de la Administración de Justicia (prima
chiamato secretario giudiziale), si dà comunicazione al chiamato affinchè contesti nel termine di 10
giorni.
Contestata la domanda, presentata eventualmente una riconvenzionale, (sulla quale bisognerà
pronunciarsi necessariamente sulla pertinenza della celebrazione dell’udienza, nel termine di tre
giorni), l’attore dovrà pronunciarsi nello stesso senso.
Se il chiamato non risponde nel termine assegnato, sarà dichiarato contumace.
Nei casi in cui sia possibile procedere senza avvocato e senza procuratore, si indicherà ciò nel
decreto di ammissione e si comunicherà al chiamato che sono a sua disposizione nel Tribunale dei
moduli standard che può utilizzare per la contestazione della domanda.
Se nessuna parte lo sollecita, il Tribunale pronuncerà sentenza senza ulteriore procedure, però se
una delle parti lo sollecita, dovrà pronunciarsi l’udienza.
Nel caso in cui si celebri l’udienza, si informeranno le parti della possibilità di ricorrere ad una
negoziazione per tentare di risolvere il conflitto, incluso il ricorso alla mediazione. In tal caso, le
parti indicheranno in udienza la loro decisione al riguardo e le ragioni. Potranno desistere dal
processo o sollecitare il tribunale affinchè omologhi l’accordo.
Nel caso in cui non si giunga a tale accordo, l’udienza dovrà avere luogo nel termine massimo di un
mese e le parti dovranno presentarsi con i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Non esiste
udienza preliminare al giudizio, sebbene le azioni che si celebrano attraverso di essa si potranno
realizzare nell’udienza del giudizio (vista), prima dell’udienza istruttoria.
Comparse le parti, il tribunale dichiarerà aperta la procedura e giudicherà se sussiste il litigio.
Non si ammette la domanda riconvenzionale a condizione che la sentenza non tenga effetti di
giudicato. Negli altri casi, è requisito imprescindibile che esista connessione e dovrà farsi nello
stesso scritto della contestazione.
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I requisiti della contestazione sono i seguenti: identificazione delle parti, esposizione dei fatti e dei fondamenti di
diritto (con una numerazione che è correlata a ciò che è esposto nella domanda), indicazione delle perizie, richiesta di
designazione giudiziale, richiesta.
In alcuni procedimenti (interdizione ad acquistare, protezione dei diritti reali scritti ecc..) si
prevedono azioni precedenti all’udienza.
Nell’udienza del giudizio verbale, l’attore deve esporre i fondamenti della domanda. In seguito il
giudice deve provare che esiste ancora il litigio tra le parti; successivamente il conventuo può
allegare in primo luogo le eccezioni processuali, una volta ascoltato l’attore, le eccezioni saranno
risolte dal giudice. Ulteriore contestazione a tale risoluzione del giudice sarà possibile solo con
l’appello alla sentenza definitiva.
Se l’accordo non sarà possibile, si procederà a fissare i fatti controversi. Una volta determinati, si
propongono le prove in forma verbale. Le parti infatti indicano oralmente i mezzi di cui chiedono
avvalersi, il tribunale può chiedere altre prove se le proposte sono insufficienti.
Una delle novità principali è che oltre ad essere indicate oralmente, le parti hanno l’obbligo di
allegarle in un atto scritto dettagliato, potendo completarlo se si fanno allegazioni complementari.
L’omissione della presentazione di questo scritto non darà luogo alla inammissibilità della prova,
restando la condizione di presentarlo nel termine di due giorni seguenti. Successivamente alla
proposta delle prove, una volta ammesse, si svolgono.
L’oggetto della prova sarà:
i fatti allegati sui quali non esiste piena certezza o non ci sia notorietà assoluta e generale.
Gli usi e i costumi
Il diritto straniero
Le prove si svolgono già nella stessa udienza in cui si propongono, salvo che non sia possibile. In
questo caso ci si potrà accordare per realizzarle fuori della udienza.
L’ordine di adozione della prova è il seguente:
Prova documentale
Interrogatorio delle parti
Interrogatorio dei testimoni
Dichiarazione dei periti (il cui procedimento di nomina è diverso da quello italiano)
Riconoscimento del giudice
Riproduzione innanzi al giudice di parole, immagini e suoni.
Contro le decisioni del tribunale sulla ammissione o non ammissione delle prove, è previsto il
ricorso di reposicion, che si sostanzia.
La sentenza di emette nel termine di 10 giorni.
La legge precisa i casi in cui la legge ha forza di giudicato.
PROCEDIMENTO MONITORIO (ART. 812 LEC e seguenti)
La Legge 42/2015 introduce una serie di novità, al fine di ottenere un processo monitorio in linea
con le richieste della giurisprudenza del Tribunale di Lussemburgo.
Viene introdotto il nuovo requisito, previsto all’articolo 815,1 che l’opposizione alla richiesta
monitoria venga formulata “in forma fondata e motivata”.
Si aggiunge poi l’articolo 816,1 che si occupa di precisare quello che succede quando il debitore
non compare e non risponde alla richiesta di pagamento, indicando che il Letrado de la
Administracion de Justicia deve porre fine al processo monitorio iniziando la fase esecutiva. Il
nuovo articolo 816,1 prevede che in questa esecuzione non opera il termine di cortesia di cui
all’articolo 548 (quindi, non c’è necessità di aspettare 20 giorni), consacrando in questo modo
l’interpretazione che maggiormente si seguiva in giurisprudenza, allora ciò che rileva veramente è
che sia trascorso il termine per opporsi o pagare e, fatto ciò, non si aggiunge che trascorra il termine
di attesa dell’articolo 548.
Il nuovo articolo 826 apporta due novità: in primo luogo, adegua il suo testo al nuovo disegno del
giudizio verbale con una contestazione scritta in modo che dopo la presentazione della opposizione
scritta, invece di citare per l’udienza, il letrado de la aministracion de justicia deve conferire traslato
(scritto in cui si indicano i motivi dell’opposizione) al creditore che lo impugna per iscritto (a mò di
contestazione); e, in secondo luogo, la possibilità che si risolva la opposizione senza celebrare la
vista quando le parti non la chiedono e il tribunale non lo consideri opportuno, regime ora generale
all’articolo 438,4
Da rilevare è il ruolo affidato anche in questo procedimento al Letrado de la Adiministracion de
Justicia (prima segretario giudiziale) che si occupa della fare relativa alla ammissione e al rigetto
delle richieste, al controllo dei documenti e dei requisiti formali, potendo un primo e importante
filtro per il lavoro del giudice.
Scopo: procedimento standardizzato che porti ad una soluzione rapida, a causa del fenomeno della
massificazione della litigiosità
Modello: monitorio misto (prova documentale del debito e natura aperta dell’opposizione)
Casi in cui si procede:
esistenza di un debito di somma certa, liquida ed esigibile (non c’è limite di quantità)
esistenza di documenti di due categorie:
1) Consentono di accreditare l’esistenza del debito: documenti (di qualunque forma) che
appaiano firmati dal debitore o nei quali appaia timbro, traccia, marcatura o qualsiasi
altro segno, fisico o elettronico; documenti utilizzati nel commercio (fatture, documenti
di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualunque altro documento che
anche se creato dal creditore, sia di natura tale da appartenere al genere di quelli che
documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore).
2) Consentono di provare ope legis l’esistenza del debito: quando congiuntamente ai
documenti che contestano il debito, si producono documenti commerciali che
accreditino un rapporto anteriore; certificazioni in materia di spese condominiali.
Competenza: (art. 813) giudice di primo grado del luogo di residenza o del domicilio del debitore,
e se questi sono sconosciuti, il giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. Se sono
debiti relativi a spese condominiali, sarà competente il giudice del luogo in cui si trova il
condominio.
Il procedimento inizia per mezzo di una peticiòn (richiesta), il cui contenuto è indicato all’art. 814 :
identità del debitore, il domicilio del creditore e del debitore o il luogo in cui risiedono, origine e
entità del debito, accompagnato dalla documentazione relativa. La richiesta può essere fatta anche
attraverso moduli o formulari e non è necessario l’intervento di un avvocato.
Primo vaglio sulla ammissione o meno della domanda è del Letrado de la Administracion de
Justicia.
Se dalla petizione emerge che la quantità indicata non è corretta, il segretario lo indica al giudice il
quale chiede alla parte di correggerla, e la parte ha un termine di 10 giorni deve rispondere.
Nel caso in cui la richiesta del debito sia tra una azienda e un consumatore, il segretario giudiziario
lo indicherà al giudice affinchè accerti anche la non abusività delle clausole contrattuali, tutto ciò a
tutela del consumatore.
Se invece, tutti i documenti e i requisiti formati richiesti sono già corretti e l’istanza è fondata sarà
sempre il segretario giudiziario a notificare al convenuto il decreto ingiuntivo che in 20 giorni dovrà
rispondere. Più precisamente, il giudice emana un’ordinanza decisoria contenente ingiunzione di
pagamento rivolta al debitore che a lui viene direttamente notificata a cura del segretario giudiziale.
In tale istanza, si avverte che se nel temine di 20 giorni dalla notifica il debitore non paghi o non si
presenti apportando le sue ragioni, si procederà all’esecuzione nei suo confronti
L'ingiunzione di pagamento trasferisce in capo al debitore l'onere di attuazione, potendo
quest'ultimo optare tra le seguenti condotte: 1º Effettuare il pagamento; 2º Rimanere inattivo 3º.
Comparire e formulare opposizione.
Se paga si archivia. Qualora il debitore opti per il pagamento dovrà effettuarlo nel termine
previsto ed accreditarlo innanzi all'ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea
ricevuta provvedendo all'archiviazione del procedimento.
Se non paga o non si presenta si emette un decreto “despacio ejecuciòn”, che è un ordine di
esecuzione e si esegue un procedimento di esecuzione forzata. Nello specifico, nell'ipotesi in
cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine
previsto, il giudice adito provvederà d'ufficio all'emissione di un decreto con efficacia
esecutiva.
Il debitore può altresì optare per l'opposizione presentando innanzi al giudice adito uno
scritto che contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione, il giudizio, in base al
valore della causa, sarà ordinario o verbale.
Se è minore di 2000 euro è verbale e non c’è bisogno dell’avvocato.
Se è tra 2000 e 6000 è verbale ma c’è bisogno dell’avvocato.
Più di 6000 il procedimento è ordinario.
Se la petizione viene respinta, il giudice deve emanare un decreto motivato impugnabile innanzi a
all’istanza superiore nel temine di 5 giorni.
Uno studio del parlamento europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri
maggiormente interessati dal fenomeno della morosità, con un tempo medio di pagamento delle
fatture di 74 giorni. L’Italia in ogni caso si colloca dietro con 87 giorni, quasi come Portogallo e
Grecia, entrambi con 91 giorni.