prestito obbligazionario
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE L'emissione di prestiti obbligazionari è un'operazione con la quale una società contrae un debito a lunga scadenza con una pluralità di soggetti. Le società che possono emettere un prestito obbligazionario sono: società per azioni, società in accomandita per azioni, alcuni tipi di società cooperative, banche ed enti del settore pubblico. Le società di persone non possono emettere obbligazioni. Le società a responsabilità limitata possono emettere titoli di debito. A fronte di tale debito, la società emittente rilascia dei titoli rappresentativi del debito in linea capitale e in linea interessi. Tali titoli, denominati obbligazioni, conferiscono ai loro possessori il diritto ad un interesse predeterminato e al rimborso delle somme prestate alle scadenze e nelle modalità prefissate al momento dell'emissione. Le obbligazioni sono, solitamente, titoli al portatore. Esistono varie forme di prestiti obbligazionari, in relazione: al tasso (esso può essere fisso oppure, nella maggior parte dei casi, indicizzato); al rimborso (esso può avvenire tramite estrazione a sorte, acquisto sul mercato o rimborso graduale cadenzato secondo un piano preciso di ammortamento); alla possibilità di convertire le obbligazioni possedute in azioni della società emittente (conversione diretta), in base ad un rapporto di cambio predeterminato e con un conseguente aumento del capitale sociale, o in azioni di un'altra società diversa da quella emittente (conversione indiretta); alle modalità di emissione rispetto al valore nominale: - alla pari, sopra o sotto la pari per le obbligazioni ordinarie, - alla pari o sopra la pari se si tratta di obbligazioni convertibili in azioni. ASPETTI LEGALI Le obbligazioni sono disciplinate dagli artt. 2410 - 2420 ter del Codice Civile. Le società per azioni o in accomandita per azioni possono emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato nei seguenti casi: se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali; se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a 2/3 del valore di questi; quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale ed esiste un provvedimento governativo che autorizza l'emissione di obbligazioni, anche senza le garanzie citate in precedenza; quando l’emissione di obbligazioni viene effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. L’emissione delle obbligazioni non convertibili è deliberata dall’organo amministrativo, a meno che la legge o lo statuto dispongano diversamente, ad esempio attribuendo il compito all’assemblea ordinaria (art. 2410 c.c.). Non è pacifico che lo statuto possa attribuire la competenza a emettere obbligazioni ordinarie all’assemblea straordinaria, ciò in quanto la norma che la regola indica una serie di materie sulle quali essa deve deliberare precisando poi che tale assemblea delibera anche sulle materie a essa affidate dalle legge (non anche dallo statuto) (art. 2365, comma 1 c.c.). Se si esclude tale possibilità, si deve necessariamente ritenere che lo statuto possa attribuire tale competenza solo ad altri organi sociali. Il notaio che ha verbalizzato la delibera dello statuto deve, entro 30 giorni, richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione (art. 2436 c.c.). Quando vengono emesse obbligazioni convertibili in azioni, l'assemblea straordinaria deve determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione. La delibera può essere adottata solamente se il capitale sociale è stato interamente versato. Contestualmente al prestito obbligazionario, la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Nel caso di titoli di debito emessi da S.r.l. (art. 2483 c.c.), tale possibilità deve essere prevista nell’atto costitutivo. Inoltre, i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI La società emittente assume con l'emissione di un prestito obbligazionario un impegno finanziario rigido e scadenzato nel futuro. Tale rigidità è fissata dal piano di ammortamento che viene stabilito al momento dell'emissione. Le cedole di interessi, pagate in corrispondenza delle scadenze prefissate, sono calcolate sull'importo del prestito al valore nominale. Trattandosi di una forma di finanziamento stabile e a media-lunga scadenza, il prestito obbligazionario dovrebbe concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario durevole. Da un punto di vista finanziario, si tratta di un'invenzione molto originale che permette all'azienda di disporre di mezzi finanziari in relazione alla sua capacità di sopportare il peso degli interessi; nel contempo, l'obbligazionista (che può essere anche un azionista della società) percepisce un reddito sul capitale prestato a titolo di debito e non di rischio. Come si è detto in precedenza il sottoscrittore, oltre ai benefici fiscali, può trasferire senza problemi il proprio titolo di credito che è al portatore e inoltre può decidere di partecipare al rischio d'azienda nel caso di prestito obbligazionario convertibile. ASPETTI FISCALI Imposte indirette IVA Ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.P.R. 633/72 il prestito obbligazionario non è da considerarsi prestazione di servizi. L’operazione non è quindi soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Si osserva che ai sensi dell’art.19 comma 2 dello stesso D.P.R. 633/72 non è detraibile l’imposta afferente all’acquisto di beni e servizi riguardanti operazioni non soggette all’imposta. Si osserva che comunque agli effetti IVA le operazioni relative ai titoli obbligazionari (compravendita, intermediazioni), escluse custodia ed amministrazione, sono da considerarsi esenti dal tributo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 punto 4) DPR 633/72. IMPOSTA DI REGISTRO Le delibere di emissione di prestiti obbligazionari non sono soggette ad imposta di registro. Va assoggettata invece all’imposta di registro in misura fissa (€ 168) ai sensi dell’art. 4 comma 6 della Tariffa parte I del D.P.R. 131/86 la delibera di un aumento di capitale mediante conversione di obbligazioni in azioni. L’imposta sarà dovuta solo al momento della conversione e non dell’emissione del prestito. Imposte dirette IRES Per espressa inclusione prevista dall’art.96 comma 3 del D.P.R. 917/86 gli interessi passivi su prestito obbligazionario, imputati per competenza, insieme agli altri oneri ad essi assimilati, sono deducibili in ogni periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati tassati. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 la deducibilità degli oneri finanziari va valutata complessivamente considerando tutti gli oneri finanziari di competenza rispetto al limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza di un esercizio ed eccedenti il limite annuo del 30% del ROL, potranno essere dedotti nei successivi periodi d’imposta a condizione e comunque nel limite del ROL residuo di quel periodo. Le holding industriali cioè le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario sono escluse dal trattamento favorevole previsto dal comma 5-bis dell'articolo 96 del T.U.I.R. (Risoluzione Agenzia Entrate 91/2009). Esiste inoltre un’ulteriore limitazione alla deducibilità degli interessi passivi da prestito obbligazionario fissata dall’art. 3 comma 115 della Legge n.549/1995. In base a tale disposizione, nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento (per obbligazioni e titoli negoziati in mercati regolamentati di stati membri UE) ovvero tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 (per obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti), gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa. IRAP Per le società di capitali e gli enti commerciali non esercitanti l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Gli interessi passivi sull’operazione di finanziamento dovranno essere appostati per competenza nella voce C) 17 del conto economico non rilevando quindi ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. COSTI Il costo complessivo del prestito obbligazionario è composto da: interessi pattuiti (fissi o indicizzati), commissione bancaria di sportello, eventuale commissione da corrispondere al consorzio di garanzia che si incarica del collocamento sul mercato, spese notarili. Deve essere poi considerata la modalità di emissione (alla pari, sopra o sotto la pari) con la conseguente determinazione di capital gain positivi o negativi. VANTAGGI Possibilità di prestabilire durata, costi e tutte le condizioni. Grande flessibilità nello stabilire costi, durata e tutte le altre condizioni del prestito. Beneficio fiscale per i sottoscrittori (12,5% o 27%) rispetto alla progressività delle aliquote, a seconda della durata superiore o inferiore ai 18 mesi del prestito obbligazionario e se il tasso di interesse stabilito rispetta i criteri sopra citati. Il sottoscrittore è a tutti gli effetti un terzo e non partecipa al rischio e alle decisioni aziendali. Le obbligazioni possono essere al portatore. Le obbligazioni possono essere convertibili in capitale sociale. SVANTAGGI Solo alcuni tipi di società possono emettere obbligazioni. Formalità e relativi costi (assemblee, notai, ecc.). Difficoltà di collocamento.