prestito obbligazionario

Transcript

prestito obbligazionario
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
L'emissione di prestiti obbligazionari è un'operazione con la quale una società contrae un debito a
lunga scadenza con una pluralità di soggetti. Le società che possono emettere un prestito
obbligazionario sono: società per azioni, società in accomandita per azioni, alcuni tipi di società
cooperative, banche ed enti del settore pubblico.
Le società di persone non possono emettere obbligazioni.
Le società a responsabilità limitata possono emettere titoli di debito.
A fronte di tale debito, la società emittente rilascia dei titoli rappresentativi del debito in linea
capitale e in linea interessi.
Tali titoli, denominati obbligazioni, conferiscono ai loro possessori il diritto ad un interesse
predeterminato e al rimborso delle somme prestate alle scadenze e nelle modalità prefissate al
momento dell'emissione.
Le obbligazioni sono, solitamente, titoli al portatore.
Esistono varie forme di prestiti obbligazionari, in relazione:
al tasso (esso può essere fisso oppure, nella maggior parte dei casi, indicizzato);
al rimborso (esso può avvenire tramite estrazione a sorte, acquisto sul mercato o rimborso
graduale cadenzato secondo un piano preciso di ammortamento);
alla possibilità di convertire le obbligazioni possedute in azioni della società emittente
(conversione diretta), in base ad un rapporto di cambio predeterminato e con un conseguente
aumento del capitale sociale, o in azioni di un'altra società diversa da quella emittente
(conversione indiretta);
alle modalità di emissione rispetto al valore nominale:
- alla pari, sopra o sotto la pari per le obbligazioni ordinarie,
- alla pari o sopra la pari se si tratta di obbligazioni convertibili in azioni.
ASPETTI LEGALI
Le obbligazioni sono disciplinate dagli artt. 2410 - 2420 ter del Codice Civile.
Le società per azioni o in accomandita per azioni possono emettere obbligazioni per una somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere superato nei seguenti casi:
se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso
di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della
società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali;
se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a 2/3 del
valore di questi;
quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale ed esiste un
provvedimento governativo che autorizza l'emissione di obbligazioni, anche senza le
garanzie citate in precedenza;
quando l’emissione di obbligazioni viene effettuata da società con azioni quotate in mercati
regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
L’emissione delle obbligazioni non convertibili è deliberata dall’organo amministrativo, a meno che
la legge o lo statuto dispongano diversamente, ad esempio attribuendo il compito all’assemblea
ordinaria (art. 2410 c.c.).
Non è pacifico che lo statuto possa attribuire la competenza a emettere obbligazioni ordinarie
all’assemblea straordinaria, ciò in quanto la norma che la regola indica una serie di materie sulle
quali essa deve deliberare precisando poi che tale assemblea delibera anche sulle materie a essa
affidate dalle legge (non anche dallo statuto) (art. 2365, comma 1 c.c.). Se si esclude tale
possibilità, si deve necessariamente ritenere che lo statuto possa attribuire tale competenza solo
ad altri organi sociali.
Il notaio che ha verbalizzato la delibera dello statuto deve, entro 30 giorni, richiederne l’iscrizione
nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L’ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. La
deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione (art. 2436 c.c.).
Quando vengono emesse obbligazioni convertibili in azioni, l'assemblea straordinaria deve
determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione. La delibera può essere
adottata solamente se il capitale sociale è stato interamente versato. Contestualmente al prestito
obbligazionario, la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare
corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Nel caso di titoli di debito emessi da S.r.l. (art. 2483 c.c.), tale possibilità deve essere prevista
nell’atto costitutivo. Inoltre, i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti
degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI
La società emittente assume con l'emissione di un prestito obbligazionario un impegno finanziario
rigido e scadenzato nel futuro. Tale rigidità è fissata dal piano di ammortamento che viene stabilito
al momento dell'emissione.
Le cedole di interessi, pagate in corrispondenza delle scadenze prefissate, sono calcolate
sull'importo del prestito al valore nominale.
Trattandosi di una forma di finanziamento stabile e a media-lunga scadenza, il prestito
obbligazionario dovrebbe concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario durevole.
Da un punto di vista finanziario, si tratta di un'invenzione molto originale che permette all'azienda
di disporre di mezzi finanziari in relazione alla sua capacità di sopportare il peso degli interessi; nel
contempo, l'obbligazionista (che può essere anche un azionista della società) percepisce un
reddito sul capitale prestato a titolo di debito e non di rischio.
Come si è detto in precedenza il sottoscrittore, oltre ai benefici fiscali, può trasferire senza
problemi il proprio titolo di credito che è al portatore e inoltre può decidere di partecipare al rischio
d'azienda nel caso di prestito obbligazionario convertibile.
ASPETTI FISCALI
Imposte indirette
IVA
Ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.P.R. 633/72 il prestito obbligazionario non è da considerarsi
prestazione di servizi. L’operazione non è quindi soggetta ad IVA per mancanza del presupposto
oggettivo. Si osserva che ai sensi dell’art.19 comma 2 dello stesso D.P.R. 633/72 non è detraibile
l’imposta afferente all’acquisto di beni e servizi riguardanti operazioni non soggette all’imposta.
Si osserva che comunque agli effetti IVA le operazioni relative ai titoli obbligazionari
(compravendita, intermediazioni), escluse custodia ed amministrazione, sono da considerarsi
esenti dal tributo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 punto 4) DPR 633/72.
IMPOSTA DI REGISTRO
Le delibere di emissione di prestiti obbligazionari non sono soggette ad imposta di registro. Va
assoggettata invece all’imposta di registro in misura fissa (€ 168) ai sensi dell’art. 4 comma 6 della
Tariffa parte I del D.P.R. 131/86 la delibera di un aumento di capitale mediante conversione di
obbligazioni in azioni. L’imposta sarà dovuta solo al momento della conversione e non
dell’emissione del prestito.
Imposte dirette
IRES
Per espressa inclusione prevista dall’art.96 comma 3 del D.P.R. 917/86 gli interessi passivi su
prestito obbligazionario, imputati per competenza, insieme agli altri oneri ad essi assimilati, sono
deducibili in ogni periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati
tassati. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 la deducibilità
degli oneri finanziari va valutata complessivamente considerando tutti gli oneri finanziari di
competenza rispetto al limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza di un esercizio ed
eccedenti il limite annuo del 30% del ROL, potranno essere dedotti nei successivi periodi
d’imposta a condizione e comunque nel limite del ROL residuo di quel periodo.
Le holding industriali cioè le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella
assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria,
iscritte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario sono escluse dal trattamento
favorevole previsto dal comma 5-bis dell'articolo 96 del T.U.I.R. (Risoluzione Agenzia Entrate
91/2009).
Esiste inoltre un’ulteriore limitazione alla deducibilità degli interessi passivi da prestito
obbligazionario fissata dall’art. 3 comma 115 della Legge n.549/1995. In base a tale disposizione,
nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento (per obbligazioni e titoli
negoziati in mercati regolamentati di stati membri UE) ovvero tasso ufficiale di sconto aumentato di
2/3 (per obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti), gli interessi passivi eccedenti l'importo
derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.
IRAP
Per le società di capitali e gli enti commerciali non esercitanti l’attività bancaria, finanziaria e
assicurativa, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai
numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Gli
interessi passivi sull’operazione di finanziamento dovranno essere appostati per competenza nella
voce C) 17 del conto economico non rilevando quindi ai fini della determinazione della base
imponibile IRAP.
COSTI
Il costo complessivo del prestito obbligazionario è composto da:
interessi pattuiti (fissi o indicizzati),
commissione bancaria di sportello,
eventuale commissione da corrispondere al consorzio di garanzia che si incarica del
collocamento sul mercato,
spese notarili.
Deve essere poi considerata la modalità di emissione (alla pari, sopra o sotto la pari) con la
conseguente determinazione di capital gain positivi o negativi.
VANTAGGI
 Possibilità di prestabilire durata, costi e tutte le condizioni.
 Grande flessibilità nello stabilire costi, durata e tutte le altre condizioni del prestito.
 Beneficio fiscale per i sottoscrittori (12,5% o 27%) rispetto alla progressività delle aliquote, a
seconda della durata superiore o inferiore ai 18 mesi del prestito obbligazionario e se il tasso di
interesse stabilito rispetta i criteri sopra citati.
 Il sottoscrittore è a tutti gli effetti un terzo e non partecipa al rischio e alle decisioni aziendali.
 Le obbligazioni possono essere al portatore.
 Le obbligazioni possono essere convertibili in capitale sociale.
SVANTAGGI
 Solo alcuni tipi di società possono emettere obbligazioni.
 Formalità e relativi costi (assemblee, notai, ecc.).
 Difficoltà di collocamento.