CITTÁ DI CHIVASSO
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CITTÁ DI CHIVASSO
Originale PROVINCIA DI TORINO ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ CITTÁ DI CHIVASSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.72 OGGETTO: Approvazione dell’art. 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” del regolamento edilizio. L'anno duemila cinque addì ventiquattro del mese di. ottobre alle ore.21,25, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FLUTTERO Andrea – Sindaco MARINO Salvatore ZOLLO Roberto D'AMBROSIO Barbara ACQUADRO Gianna Rita PERRONE Adriano GIOVANNINI Massimo MARINO Vincenzo MODAFFERI Demetrio DE ANGELIS Corrado MALFARA’ Fabio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COLOSIMO Aldo RIVETTI Mario SCINICA Giovanni DE DONNO Giovanni CHESSA Lucia BRUSTOLON Enrico LORENZANO Alfonso ROSSO Ferruccio SCINICA Michele DUTTO Frediano Sono assenti i Signori De Donno Assistono alla seduta gli Assessori Barbero, Recchia, Tappero, Giachello, Raiola, Braghin, Germani. Assume la presidenza il presidente del consiglio Roberto Zollo Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Daniela Giordano Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 19 Consiglieri su n. 20 assegnati, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. Del che si è redatto il presente verbale IL PRESIDENTE Roberto Zollo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal IL SEGRETARIO GENERALE Daniela Giordano ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ DIVENUTA ESECUTIVA in data......................................................................., 28/10/2005 dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000. Li, .28/10/2005 IL SEGRETARIO GENERALE .................................................................. Li, ............................................................ IL SEGRETARIO GENERALE . ................................................................ IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che la Legge n. 249 del 31/07/1997, che istituisce l’Authority per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni radiotelevisivi, prevede che debbano essere emanate, da parte dei Comuni, apposite norme regolamentari dirette a disciplinare l’installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, con l’intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici; Preso atto che per ottemperare a tale obbligo di legge è stato elaborato il testo allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla materia, sulla base della documentazione rintracciata a livello regionale e nazionale; Considerato che rispetto al testo di legge che prevede l’emanazione delle norme per il solo centro storico, si è ritenuto opportuno comprendere tutto il territorio cittadino, al fine di non penalizzare ulteriormente altre parti del territorio; Considerato altresì che il testo può essere inserito nel Regolamento Edilizio, quale articolo 37 bis, in calce all’art. 37 che regolamenta l’installazione delle antenne. Il nuovo articolo 37 bis disciplina pertanto, attraverso la definizione dei criteri di collocazione, l’installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici dell’intero territorio comunale, al fine di minimizzare l’impatto visivo e di salvaguardare l’aspetto ambientale; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 15/09/2005 avente come oggetto “Proposta al Consiglio Comunale dell’art. 37 bis -Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici - del Regolamento Edilizio”; Ritenuto di dover procedere definitivamente all’approvazione dell’articolo 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni Costruttive e Funzionali- del Regolamento Edilizio, per i motivi sopra citati; Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.e.i., nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Acquisito il sottostante parere favorevole in ordine tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 parere favorevole per la REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA Ing. Francesco LISA Li…………………………… Uditi gli interventi dei consiglieri, che si allegano all’originale del trascrizione da nastro magnetico; presente atto previa Eseguita la votazione il cui esito è il seguente: − Presenti n. 19 ( al momento della votazione è assente Marino V.) − Votanti n. 12 − Voti favorevoli n. 12 − Astenuti 7 ( Brustolon, Chessa, Scinica G., Scinica M., Dutto, Rosso, Lorenzano) Per l’esito della votazione che precede, DELIBERA 1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, il nuovo art. 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni Costruttive e Funzionali- del Regolamento Edilizio, nel testo allegato alla presente deliberazione; 2. Di dare atto che copia della deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica per l’approvazione e la competente pubblicazione sul BUR − Successivamente, con 12 voti favorevoli e 7 astenuti (Brustolon, Chessa, Scinica G., Scinica M., Dutto, Rosso, Lorenzano) DELIBERA Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 C:\MP\DELIBERAZIONI\Del. CONSIGLIO\PARABOLE\D.C.le PARABOLE.doc ALLEGATO “A” Articolo 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. 2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini. 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici. 4. Per l'installazione valgono le seguenti norme: a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate; b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare; d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale; e) le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento; f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; g) nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica; h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50; i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100; l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150); m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura; n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne; o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti; p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti). 5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme: a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4; b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti; c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo; d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa. SANZIONI La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l’entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell’art. 37 bis. La sanzione va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 413. Pagamento in misura ridotta entro 60 gg di Euro 137,67. E’ comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della sanzione all’adeguamento dell’impianto. In caso contrario sarà reiterata la sanzione stessa fino all’effettivo adeguamento dell’impianto.