CITTÁ DI CHIVASSO

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CITTÁ DI CHIVASSO
Originale
PROVINCIA DI TORINO
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CITTÁ DI CHIVASSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.72
OGGETTO: Approvazione dell’art. 37 bis “Installazione delle antenne
paraboliche per ricezione sugli edifici” del regolamento edilizio.
L'anno duemila cinque addì ventiquattro del mese di. ottobre alle ore.21,25, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
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FLUTTERO Andrea – Sindaco
MARINO Salvatore
ZOLLO Roberto
D'AMBROSIO Barbara
ACQUADRO Gianna Rita
PERRONE Adriano
GIOVANNINI Massimo
MARINO Vincenzo
MODAFFERI Demetrio
DE ANGELIS Corrado
MALFARA’ Fabio
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COLOSIMO Aldo
RIVETTI Mario
SCINICA Giovanni
DE DONNO Giovanni
CHESSA Lucia
BRUSTOLON Enrico
LORENZANO Alfonso
ROSSO Ferruccio
SCINICA Michele
DUTTO Frediano
Sono assenti i Signori De Donno
Assistono alla seduta gli Assessori Barbero, Recchia, Tappero, Giachello, Raiola, Braghin,
Germani.
Assume la presidenza il presidente del consiglio Roberto Zollo
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Daniela Giordano
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 19 Consiglieri su n. 20
assegnati, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra
indicato.
Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
Roberto Zollo
CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE
La
presente
deliberazione
viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal
IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giordano
ATTESTAZIONE
DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA
in data.......................................................................,
28/10/2005
dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei
termini prescritti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.
Li, .28/10/2005
IL SEGRETARIO GENERALE
..................................................................
Li, ............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE
.
................................................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge n. 249 del 31/07/1997, che istituisce l’Authority per le garanzie nelle
comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni radiotelevisivi, prevede che debbano
essere emanate, da parte dei Comuni, apposite norme regolamentari dirette a disciplinare
l’installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici,
con l’intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici;
Preso atto che per ottemperare a tale obbligo di legge è stato elaborato il testo allegato alla
presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla materia, sulla base
della documentazione rintracciata a livello regionale e nazionale;
Considerato che rispetto al testo di legge che prevede l’emanazione delle norme per il solo centro
storico, si è ritenuto opportuno comprendere tutto il territorio cittadino, al fine di non penalizzare
ulteriormente altre parti del territorio;
Considerato altresì che il testo può essere inserito nel Regolamento Edilizio, quale articolo 37 bis,
in calce all’art. 37 che regolamenta l’installazione delle antenne. Il nuovo articolo 37 bis disciplina
pertanto, attraverso la definizione dei criteri di collocazione, l’installazione delle antenne
paraboliche per ricezione sugli edifici dell’intero territorio comunale, al fine di minimizzare
l’impatto visivo e di salvaguardare l’aspetto ambientale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 15/09/2005 avente come oggetto “Proposta
al Consiglio Comunale dell’art. 37 bis -Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli
edifici - del Regolamento Edilizio”;
Ritenuto di dover procedere definitivamente all’approvazione dell’articolo 37 bis “Installazione
delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni
Costruttive e Funzionali- del Regolamento Edilizio, per i motivi sopra citati;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n.
267/2000 e s.m.e.i., nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Acquisito il sottostante parere favorevole in ordine tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000
parere favorevole per la
REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Ing. Francesco LISA
Li……………………………
Uditi gli interventi dei consiglieri, che si allegano all’originale del
trascrizione da nastro magnetico;
presente
atto
previa
Eseguita la votazione il cui esito è il seguente:
− Presenti n. 19 ( al momento della votazione è assente Marino V.)
− Votanti n. 12
− Voti favorevoli n. 12
− Astenuti 7 ( Brustolon, Chessa, Scinica G., Scinica M., Dutto, Rosso, Lorenzano)
Per l’esito della votazione che precede,
DELIBERA
1.
Di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che
integralmente si richiamano, il nuovo art. 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche
per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni Costruttive e
Funzionali- del Regolamento Edilizio, nel testo allegato alla presente deliberazione;
2.
Di dare atto che copia della deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Assessorato
Urbanistica per l’approvazione e la competente pubblicazione sul BUR
−
Successivamente, con 12 voti favorevoli e 7 astenuti (Brustolon, Chessa, Scinica G.,
Scinica M., Dutto, Rosso, Lorenzano)
DELIBERA
Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/2000
C:\MP\DELIBERAZIONI\Del. CONSIGLIO\PARABOLE\D.C.le PARABOLE.doc
ALLEGATO “A”
Articolo 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione
degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13,
l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per
minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei
singoli edifici.
4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi
destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne
collettive centralizzate;
b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di
carattere edile ai fini dell'installazione;
c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non
collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio
nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione
individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
e) le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di
mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento;
f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno
posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal
Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile,
l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada
dell'edificio;
g) nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario
posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio
comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei
requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri
l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale
dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza
tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm.
50;
i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono
sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo
cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione
orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni
interne;
o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni
pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di
rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e
nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi
di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5
marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti
norme:
a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate
degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo
e adeguate alle norme previste al punto 4;
b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale,
dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto mesi, su ordinanza degli Uffici
comunali competenti;
c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di
programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono
disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare
precedente all'approvazione del presente articolo;
d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità
rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46)
costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.
SANZIONI
La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l’entrata in vigore della
deliberazione di approvazione dell’art. 37 bis.
La sanzione va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 413. Pagamento in misura ridotta
entro 60 gg di Euro 137,67.
E’ comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della sanzione
all’adeguamento dell’impianto. In caso contrario sarà reiterata la sanzione stessa fino all’effettivo
adeguamento dell’impianto.