ministero dello sviluppo economico

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*** ATTO COMPLETO ***
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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
CIRCOLARE 10 marzo 2016, n. 21801
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona
franca, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016) nei territori della
Lombardia, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (16A02182)
(GU n.65 del 18-3-2016)
Vigente al: 18-3-2016
Alle imprese interessate
Ai Comuni della zona franca della regione
Lombardia
Alla Regione Lombardia
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo interessati
All'Agenzia delle entrate
1. Premessa
L'art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha
istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona
franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 con zone rosse nei centri storici.
I criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni
fiscali alle microimprese che svolgono la propria attivita' nella
zona franca, nonche' l'individuazione delle aree dei comuni che
rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura
dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni
delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali concedibili sono
indicati dai commi da 446 a 452 del medesimo art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Il comma 453 dello stesso articolo dispone che «Per l'attuazione
degli interventi di cui ai commi 445-452 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni,
recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di
decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita'
di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto
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stabilito dai richiamati commi da 446 a 453 del medesimo art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (nel seguito, legge n. 208/2015) e,
per quanto da essi non
diversamente
disposto,
dal
decreto
ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresi'
stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto, le modalita' e i termini di presentazione da parte delle
imprese delle istanze di agevolazione.
2. Perimetro della zona franca
Il comma 445 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 definisce l'area
della zona franca, che comprende i centri storici o i centri abitati
dei seguenti comuni:
San Giacomo delle Segnate;
Quingentole;
San Giovanni del Dosso;
Quistello;
San Benedetto Po;
Moglia;
Gonzaga;
Poggio Rusco;
Suzzara.
La perimetrazione delle aree interessate
dall'intervento
e'
riportata nelle delibere adottate dalle rispettive Amministrazioni
comunali. Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico
(www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata alla zona franca
della Lombardia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere
comunali.
3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di
tutti i requisiti di seguito riportati.
3.1 Micro dimensione
Possono accedere alle agevolazioni le «microimprese», cosi' come
definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, operanti nei settori di attivita' economica riportati nel
presente paragrafo.
Si evidenzia che, ai sensi della predetta normativa comunitaria,
sono considerate «microimprese» le imprese che hanno meno di 10
occupati e un fatturato, ovvero un totale di bilancio annuo,
inferiore ai 2 milioni di euro.
Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di
determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle
agevolazioni - che tengono conto anche degli eventuali rapporti di
associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che
presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche
-, si rinvia a quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.
Si evidenzia che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini
dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare requisiti
di fatturato e di occupati piu' stringenti di quelli,
sopra
richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. L'art. 1, comma
446, lettera a), della legge n. 208/2015 stabilisce, infatti, che,
relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito
lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore
a 5.
Saranno, pertanto, rigettate le istanze presentate dalle imprese
che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della normativa
comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu' stringenti
requisiti di fatturato e di numero di occupati previsti dal citato
comma 446.
3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese
Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel
Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui
al paragrafo 7.
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Non possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in
data successiva al 31 dicembre 2014.
Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di
iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla
costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato
camerale dell'impresa.
3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca
Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno
della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere, alla data di
presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unita' locale,
come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della
zona franca.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la localizzazione della
sede principale, ovvero dell'unita' locale, all'interno della zona
franca e' attestata dal rappresentante legale o dal procuratore
dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7.
Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono
irricevibili.
Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data
di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve essere
«attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata
alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato
camerale.
3.4 Assenza di procedure concorsuali
Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
3.5 Attivita' ammesse
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei
settori di attivita' individuati dai codici della Classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007 rientranti nelle seguenti
«divisioni»:
=====================================================
|
|CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'|
| CODICE DIVISIONE |
ECONOMICHE ATECO 2007
|
+===================+===============================+
|
|COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
|
|
|DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
|
|45
|AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO|
|
|QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
|
|46
|MOTOCICLI)
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO|
|
|QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
|
|47
|MOTOCICLI)
|
+-------------------+-------------------------------+
|55
|ALLOGGIO
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|ATTIVITA' DEI SERVIZI DI
|
|56
|RISTORAZIONE
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE
|
|
|AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR
|
|
|OPERATOR E SERVIZI DI
|
|
|PRENOTAZIONE E ATTIVITA'
|
|79
|CONNESSE
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|ATTIVITA' SPORTIVE, DI
|
|
|INTRATTENIMENTO E DI
|
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|93
|DIVERTIMENTO
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI
|
|
|BENI PER USO PERSONALE E PER LA|
|95
|CASA
|
+-------------------+-------------------------------+
|
|ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER |
|96
|LA PERSONA
|
+-------------------+-------------------------------+
Il codice di attivita' ammissibile alle agevolazioni, primario o
secondario, e' quello dell'attivita' svolta nella sede principale o
nell'unita' locale ubicata nella zona franca e deve risultare dal
certificato camerale dell'impresa istante.
Nel caso in cui
l'impresa
istante
svolga,
congiuntamente
all'attivita' ammissibile alle agevolazioni, anche
un'attivita'
esclusa dagli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (nel
seguito, regolamento de minimis) - come, ad esempio, attivita'
riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al
regolamento (CE) n. 104/2000, ovvero della produzione agricola - le
agevolazioni
possono
essere
riconosciute
esclusivamente
per
l'attivita' ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto
stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento de minimis in merito
all'obbligo in capo
all'impresa
beneficiaria
di
assicurare,
attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione
dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di applicazione del
regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto.
4. Agevolazioni concedibili
Nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 5, le
imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;
c) esenzione dall'imposta municipale propria.
Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il
periodo di imposta 2016.
Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni
e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali
previste.
a) Esenzione dalle imposte sui redditi
E' esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante
dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio della
zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per
il periodo di imposta ammesso (2016), fatto salvo quanto di seguito
previsto in termini di maggiorazioni.
E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed
entro i limiti riportati nella presente circolare, nel periodo di
imposta 2016. Ne consegue che l'esenzione in argomento non puo'
essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di
imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quello
sopra richiamato.
Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile
beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze
e
le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del
Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, TUIR), ne' le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del
medesimo TUIR.
Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito
esente i componenti positivi e negativi riferiti
a
esercizi
precedenti al 2016, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad esempio,
che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla
formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni
caso,
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componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione
ordinaria.
Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili,
non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1
dell'art. 83 del TUIR.
Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato di un importo pari a
euro 5.000,00 per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio
della zona franca e che nello stesso territorio svolga l'attivita' di
lavoro dipendente, assunto a tempo
indeterminato
dall'impresa
beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove
assunzioni
che
costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta
precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento e'
considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa'
controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art.
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attivita'
anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona
franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno
del predetto territorio, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di
tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'attivita'
svolta
all'interno
del
predetto
territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del
reddito prodotto nel territorio della zona franca per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o
compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e il totale di
tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il reddito
determinato per l'esenzione dalle imposte.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15 e 16
del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte e'
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo
del predetto reddito ai
fini
dell'accesso
alle
prestazioni
previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla
formazione
della
base
imponibile
dell'addizionale
regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale
comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
Per il periodo di imposta ammesso (2016), dall'imposta regionale
sulle attivita' produttive e' esentato il valore della produzione
netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale
non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a
quello 2016, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in
applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a
quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art.
1 della legge 24 dicembre
2007,
n.
244,
concorrono
alla
determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche in
altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca, ai
fini della determinazione della quota di valore della produzione
netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
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446.
c) Esenzione dall'imposta municipale propria
Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca,
posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attivita'
d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione
dall'imposta
municipale
propria per il periodo d'imposta ammesso (2016).
N.B.: Come piu' ampiamente specificato al paragrafo 10, tutti i
contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare,
mediante il modello F24, le imposte per le quali e' prevista
l'esenzione
utilizzando
in
compensazione
l'ammontare
dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione
del Ministero.
Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche
nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e' prevista l'esenzione
siano state gia' versate. In tal caso, eventuali eccedenze di
versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie
modalita' previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce
dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento
relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro
RX del modello UNICO).
5. Risorse finanziarie disponibili
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto
degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 8, comma
9, del decreto, euro 4.900.000 per l'esercizio 2016.
6. Intensita' delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
de minimis.
Non e' applicabile alle agevolazioni in argomento l'ulteriore
regolamento «de minimis» richiamato dal comma 447 dell'art. 1 della
legge n.
208/2015
(regolamento
UE
n.
1408/2013,
relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108
del
Trattato
sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo), poiche' tra le attivita'
economiche
ammesse
alle
agevolazioni previste dal comma 446, lettera b), della predetta legge
non figurano attivita' rientranti nel settore dell'agricoltura.
Ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite
massimo di euro 200.000,00, tenuto conto di eventuali ulteriori
agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis»
nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche per
le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle
agevolazioni riportate nella tabella di cui al punto 3.5, svolgano
altresi' attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi, a
condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attivita' o la distinzione dei
costi,
che
l'attivita' di trasporto di merci su strada non benefici delle
agevolazioni in oggetto.
Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito
all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono
tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa
unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis. Al
riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento de
minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante
su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso
con
quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
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d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto
degli
azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle
precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o piu' altre
imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».
Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa richiedente
deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute
a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di
presentazione dell'istanza, nel predetto periodo
temporale
di
riferimento.
A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con quello
di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa
nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai
«dati
identificativi
dell'impresa
richiedente».
L'esercizio
finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento
dell'impresa, che, per talune attivita', puo' non coincidere con
l'anno solare.
7. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza
Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le
modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello di
istanza il cui «facsimile» e' riportato nell'allegato alla presente
circolare.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via
esclusivamente
telematica
tramite
la
procedura
informatica
accessibile dalla sezione «ZF Lombardia» del sito Internet del
Ministero (www.mise.gov.it).
L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e
l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), del Codice dell'amministrazione
digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura
e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come
risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il
rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura
tramite la Carta nazionale dei servizi, puo' conferire ad altro
soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione
dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve
essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta
l'istanza.
In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica
esporra', in via preliminare, l'esito degli accertamenti volti a
verificare alcuni dei requisiti di ammissibilita'.
I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed
elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica dal Registro
delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere
di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni e integrazioni.
L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, e' bloccante e
ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Le
imprese potranno verificare l'esito degli accertamenti tramite la
procedura informatica e, eventualmente, provvedere a sanare la
propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di
procedere con la finalizzazione della presentazione dell'istanza.
Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire
agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo
utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della
procedura informatica, la propria
posizione,
con
particolare
riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale,
quali:
1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) attiva;
2) l'iscrizione al Registro delle imprese
della
sede
o
dell'unita' locale di cui al paragrafo 3.3;
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3) l'attribuzione esplicita alla sede o unita' locale ubicata
nella zona franca di almeno uno dei codici di attivita' ammissibili
alle agevolazioni;
4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00
dell'8 aprile 2016 e sino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016.
Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze
non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter
di
trattamento
delle
stesse.
Ai
fini
dell'attribuzione
delle
agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno
trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, cosi'
come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da quelle
indicate, non saranno prese in considerazione.
8. Modalita' di concessione delle agevolazioni
L'importo dell'agevolazione riconosciuta
a
ciascuna
impresa
beneficiaria e' calcolato
ripartendo
le
risorse
finanziarie
disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi
delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 14 del decreto, il
riparto delle agevolazioni e' di tipo proporzionale. Esso sara',
quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le
risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5 tra tutte le
imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle
medesime risorse disponibili
e
l'importo
delle
agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli
di istanza.
Ciascuna impresa ammissibile partecipa al riparto con l'importo
dell'agevolazione richiesta come indicato dalla medesima impresa nel
modulo di istanza. Tale importo non puo' essere, in ogni caso,
superiore al massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis
(euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «de
minimis» ottenuti dall'«impresa unica» (vedi quanto precisato al
paragrafo 6) nell'esercizio finanziario in corso
e
nei
due
precedenti.
Si evidenzia che, per effetto delle predette modalita' di riparto,
l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potra' essere
inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel
modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione
finanziaria dell'intervento. In tale ipotesi, infatti, l'importo
dell'agevolazione
concessa
alla
singola
impresa
e'
dato
dall'applicazione della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
con Rd < Azf e dove,
ACi = importo dell'agevolazione concessa dal Ministero all'i-sima
impresa;
ARi = importo dell'agevolazione richiesta dall'i-sima impresa come
indicato nel modulo di istanza;
Rd= risorse disponibili di cui al paragrafo 5;
Azf= ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle
imprese della zona franca.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con
provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale
(www.mise.gov.it).
9. Informazioni antimafia
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede
alla necessaria verifica circa l'eventuale sussistenza di tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi dell'impresa.
In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di concessione delle
agevolazioni
resta
subordinata
all'avvenuto
riscontro
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
18/03/2016
*** ATTO COMPLETO ***
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dell'insussistenza di condizioni interdittive.
10. Modalita' di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da
effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione
di
versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, cosi' come
determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo
8.
Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione dalle imposte sui
redditi anche ai soci delle societa' «trasparenti», nonche' ai
collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformita' con
quanto indicato nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013
dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i
dati
identificativi
di
ciascun
socio
ovvero
collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel
modulo di istanza di cui al paragrafo 7.
11. Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
accesso alle agevolazioni possono essere richiesti ai contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per le zone franche urbane.
Roma, 10 marzo 2016
Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese
Sappino
Parte di provvedimento in formato grafico
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