Newsletter n. 14/2010

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Newsletter n. 14/2010
NEWSLETTER N.
DISABILI: INCENTIVI
PER L’ASSUNZIONE
Precisazione
di quanto riportato
nella newsletter n. 13
del 4 novembre 2010
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NUOVO CODICE
DELLA STRADA
Revoca della patente
e giusta causa
di licenziamento
LAVORO ACCESSORIO
Nuove istruzioni INAIL
per percettori
di prestazioni
DISABILI: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE
PRECISAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NELLA NEWSLETTER N. 13 DEL 4 NOVEMBRE 2010
Si rende necessario una precisazione di quanto riportato nella newsletter n. 13 del 4 Novembre 2010, in
tema di “DISABILI: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE”, in quanto la Provincia di Reggio Emilia, a
seguito della Pubblicazione della Delibera Regionale n. 1379/2010 (avente per oggetto “Criteri per la
concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro previsti dall’articolo 13 L. 12marzo 1999 n. 68”)
ha anticipato il termine (precedentemente previsto per il 20 Gennaio 2011, alle ore 12.00) di
presentazione delle domande di beneficio per le assunzioni dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d)
dell’art. 13 della L. 68/99.
Le domande, quindi,
DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE PRESENTATE ENTRO LUNEDI’ 10
GENNAIO 2011, ALLE ORE 12.
Si ricorda che non fa fede il timbro postale di invio e che, pertanto, NON SARANNO ACCOLTE
DOMANDE PERVENUTE OLTRE LE 12.00 DELLA DATA INDICATA PER LA SCADENZA, ANCHE SE
RECANTI TIMBRI DI SPEDIZIONE ANTECEDENTI.
Rimane invariato, invece, il termine per l’inoltro delle domande a carico del Fondo Regionale Disabili, stabilito
per il 20 Gennaio 2010, ore 12.00
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NUOVO CODICE DELLA STRADA
REVOCA DELLA PATENTE E GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, entrata in vigore il 13 agosto 2010, sono state apportate alcune rilevanti
modifiche al Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992, n. 285), accomunate dalla finalità di rafforzare le
misure di prevenzione degli incidenti stradali e di repressione dei comportamenti scorretti al volante .
Una di queste misure incide direttamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro: l'art. 43 della legge n.
120/2010, modificando il testo dell'art. 219 del Codice della Strada, prevede che la revoca della
patente, se disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ubriachezza o dopo
aver assunto droghe, costituisce giusta causa di licenziamento delle persone che guidano
veicoli per motivi professionali.
La norma agevola la repressione di determinati comportamenti, in quanto rende certo e inattaccabile il
provvedimento di licenziamento e, soprattutto, indica la volontà del legislatore di perseguire con fermezza
tali comportamenti.
La nuova disposizione deve essere anche coordinata con le norme della contrattazione collettiva attualmente
vigenti per il settore maggiormente interessato dalla norma, e cioè quello dei trasporti e delle spedizioni;
come vedremo meglio nel prosieguo, la novità legislativa non altera queste disposizioni collettive ma, anzi, si
affianca a loro, rafforzando il sistema sanzionatorio applicabile agli illeciti disciplinari commessi al volante.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La legge specifica che il licenziamento per giusta causa può essere comminato ai conducenti di cui all'articolo
186bis, comma 1, lettere b), c) e d); mediante il rinvio a tali commi, si individuano come destinatari della
nuova disciplina i seguenti soggetti:
Æ
Æ
Æ
i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (C.d.S: art. 85 - servizi di
linea; art. 86 – servizio di piazza con autovettura con conducente taxi; art. 87 – servizio di linea);
i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (C.d.S: art. 88 – trasporto per
conto terzi; art. 89 – servizio di linea; art. 90 – per conto terzi in servizio di piazza);
i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di
autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due
veicoli superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di
autoarticolati e di autosnodati.
La norma, dopo aver circoscritto il proprio ambito di applicazione ai soggetti sopra indicati, individua due
presupposti oggettivi per l'applicabilità del licenziamento per giusta causa (art. 219, comma 3quater):
Æ
Æ
la patente deve essere oggetto di un provvedimento di "revoca";
la revoca deve essere stata disposta come sanzione accessoria all'accertamento di uno dei reati di
cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) (guida in stato di ubriachezza), e 187 (guida in
stato di alterazione psico fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) C.d.S.
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2. NOZIONE DI REVOCA DELLA PATENTE
Con riferimento al primo presupposto (l'avvenuta revoca della patente) pare opportuno ricordare che sono
diversi i provvedimenti amministrativi che vanno a incidere sull'abilitazione alla guida di autoveicoli: la
patente, infatti, può essere oggetto di ritiro, di sospensione o di revoca.
Non tutti gli illeciti commessi al volante, quindi, sfociano nella revoca della patente; questa precisazione
appare rilevante, in quanto la nuova norma in materia di licenziamento per giusta causa trova applicazione
solo nella terza, e più grave, delle situazioni sopra descritte (la revoca della patente).
Invece, per casi di sospensione o ritiro della patente, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di
responsabilità disciplinare del dipendente; l'eventuale licenziamento (così come l'applicazione di misure
disciplinari di carattere conservativo) potrà essere comunque comminato, ma dovrà essere accompagnato
dall'accertamento di un comportamento che rompe l'elemento fiduciario con il datore di lavoro, oppure
determina un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali o, infine, è previsto dal codice disciplinare
come illecito.
2.1
RITIRO DELLA PATENTE
Il ritiro costituisce, nella generalità dei casi, una sanzione accessoria di alcune specifiche violazioni
(ad esempio guida con patente scaduta o con patente estera da parte di conducenti residenti in
Italia da oltre un anno); una volta ritirata, la patente viene restituita dall'autorità
amministrativa solo dopo che sono state adempiute le formalità omesse (nel caso degli
esempi sopra citati, rinnovo od ottenimento della patente italiana).
2.2
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione (artt. 218 e 129 C.d.S.) della patente consiste, invece, nella privazione di validità del
documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo; può essere
disposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici per
guidare), oppure come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada
(ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano, ecc.). Una volta
terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validità.
2.3
REVOCA DELLA PATENTE
Infine, la revoca (art. 116, commi 13 e 18, 120, 130, 130-bis, 219 C.d.S.) consiste nella privazione
definitiva di efficacia e validità del documento di guida; una volta revocata la patente, il
titolare si trova nella stessa situazione di chi non ha mai conseguito la patente stessa.
La revoca può essere disposta in caso di perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti
dalla legge, oppure nel caso in cui sia collegata alla violazione di alcune violazioni delle norme del
C.d.S. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l'effetto di droghe, ecc.).
Il titolare può tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella
revocata) solo al momento in cui sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo
superamento degli esami, e comunque solo dopo che sono decorsi almeno due anni dalla revoca; se
la revoca è disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga non è
possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato
(art. 219, comma 3-ter, nuovo testo).
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3. ILLECITI CONSIDERATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMA
Con riferimento al secondo presupposto di applicabilità della norma (accertamento della guida sotto
l'influenza di alcol o droghe), il dipendente può essere licenziato solo se viene condannato per uno dei reati
di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186),
dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
Æ accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per
litro;
Æ applicazione della relativa condanna penale (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a
sei mesi, se la quantità non supera 1,5 grammi per litro; ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, e
arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
Æ revoca della patente: la revoca non può essere disposta per qualsiasi illecito, ma solo quando il
guidatore è recidivo (in tal caso la sanzione scatta automaticamente) oppure quando il conducente
provoca un incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro.
Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
(art. 187), è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa solo in presenza delle seguenti condizioni:
Æ condanna penale (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da sei mesi a un anno) per
guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
Æ revoca della patente, che può essere disposta in caso di recidiva nel triennio, oppure quando il
conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale.
4. COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA LEGALE E CONTRATTUALE
IN MATERIA DI LICENZIAMENTO
Occorre in primo luogo osservare che la norma in esame consente al datore di lavoro di licenziare per
giusta causa il dipendente destinatario del provvedimento di revoca, ma ovviamente non impone di adottare
tale scelta, né introduce alcun automatismo: per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà sempre
necessaria l'iniziativa del datore di lavoro e lo svolgimento di un procedimento disciplinare
conforme alle norme dello Statuto dei lavoratori (contestazione dell’addebito e provvedimento
disciplinare conseguente).
Tale procedimento disciplinare sarà notevolmente agevolato dalla tipizzazione legislativa della giusta causa:
in altri termini, non sarà possibile contestare la riconducibilità dei fatti previsti dalla nuova norma ad una
"giusta causa" di licenziamento, in quanto questa riconducibilità è sancita espressamente dalla legge.
In questo modo risulta rafforzata la tenuta giudiziaria del provvedimento di recesso che, di fatto,
potrà essere invalidato solo se mancano i presupposti oggettivi previsti dalla legge (qualifica del conducente,
revoca della patente, condanna penale per guida sotto l'effetto di alcol o droghe) oppure se la procedura
disciplinare non è stata correttamente esperita.
Con riferimento alla contrattazione collettiva, alcuni contratti, siglati prima della riforma in commento, già
disciplinavano gli effetti disciplinari di alcune violazioni al Codice della Strada commesse dai dipendenti.
Il Contratto collettivo che, a questi fini, appare maggiormente interessato dalla nuova norma è quello del
settore "Trasporto e spedizione merci", siglato in data 9 novembre 2006: l'articolo 29 del contratto
disciplina l'ipotesi del ritiro della patente.
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Secondo il comma 1, “l'autista cui sia ritirata la patente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di sei mesi. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue
spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi (comma 2), e potrà
sospendergli la retribuzione; invece, nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione
del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la
retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Se il ritiro della patente si prolunga oltre il periodo di sei
mesi, oppure l'autista non accetta di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla
risoluzione del rapporto di lavoro (comma 4)”.
Questa disciplina non confligge con la nuova norma del Codice della Strada, in quanto si applica a un'ipotesi
diversa: mentre la novità legislativa tipizza la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui la
patente sia oggetto di revoca, la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al caso meno grave - del ritiro della patente.
Pertanto, le due discipline (il nuovo Codice della Strada e il Ccnl) possono coesistere, e anzi vanno a
costruire un sistema sanzionatorio articolato con una giusta gradualità: infatti, l'ipotesi più grave (revoca
patente per guida sotto l'effetto di droghe o alcol) è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa,
mentre l'ipotesi meno grave (ritiro della patente per un periodo non superiore a 6 mesi) è sanzionata con la
sospensione dalle mansioni.
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LAVORO ACCESSORIO
NUOVE ISTRUZIONI INAIL E PRECISAZIONI IN MERITO AI PERCETTORI DI PRESTAZIONI
AD INTEGRAZIONE E PART-TIME
Con due recenti note (n. 6464 del 9 settembre 2010 e 7969 del 4 novembre 2010) l’Inail è intervenuta,
fornendo alcuni chiarimenti in materia di lavoro accessorio.
1. NOTA DEL 9 SETTEMBRE 2010, PROT. 6464
L’Inail, con nota n. 6464/2010, interviene su alcune questioni legate al lavoro accessorio che riguardano sia
le problematiche assicurative e sia quelle legate alle prestazioni.
Di particolare rilevanza risulta essere il chiarimento fornito dall’Istituto in materia di comunicazione
preventiva. In particolare l’Istituto sottolinea che, in caso di discontinuità della prestazione, il
committente non deve effettuare una pluralità di comunicazioni, ma indicare in un’unica comunicazione
l’intero periodo temporale di riferimento.
In sostanza anche se la prestazione viene effettuata solo nel fine settimana, a giorni alterni nella settimana o
settimane alterne nell’arco di un mese, la comunicazione preventiva di attivazione del rapporto deve essere
fatta una sola volta.
Qualora invece dovesse mutare il periodo complessivo di durata della prestazione occasionale accessoria –
relativamente alle date di inizio e fine - il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione, con le
consuete modalità.
Analogamente a quanto affermato dall’Inail si può ritenere che tale principio si possa applicare anche alle
attivazioni on line all’Inps e per le comunicazioni post acquisto dei voucher in tabaccheria.
In secondo luogo l’Istituto pone l’attenzione sul valore del buono con cui viene pagato il lavoro accessorio.
In particolare dopo aver delineato i passaggi normativi che hanno portato a determinare in 10 euro lordi il
valore nominale del voucher, l’Inail esclude categoricamente, data l’assenza di uno specifico riferimento
normativo, la possibilità di ricondurre il buono lavoro ad una retribuzione minima oraria.
Secondo l’Inail, quindi, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia di committente e prestatore,
i quali saranno pertanto liberi di contrattare il compenso rapportandolo sia all’unità temporale, sia al
raggiungimento di un risultato.
Infine in materia di prestazioni, l’Inail precisa che:
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non è dovuta, in caso di infortunio sul lavoro, l’anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea
da parte del committente;
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non si configura l’ipotesi di regresso nei confronti del datore che non abbia inviato la comunicazione
preventiva d’inizio prestazione
ed annuncia una prossima modifica della procedura informatica per i non titolari di posizione Inail (es.
privati).
2. NOTA DEL 4 NOVEMBRE 2010, PROT 7969
L'INAIL con la nota n. 7969 del 4 novembre, oltre a divulgare i nuovi modelli (reperibili direttamente sul sito
dell’Istituto, www.inail.it ) ed adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati
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concordati con INPS in relazione alle diverse tipologie di committente, introduce due nuovi obblighi per
fini di uniformità con l'Inps e di monitoraggio.
Il primo obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio è quello di effettuare sempre , anche in
caso di procedura gestita dall'INPS, la comunicazione preventiva all'INAIL (DNA) utilizzando i consueti
canali:
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il Contact center Inps/Inail (numero di telefono gratuito 803.164);
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il numero di fax gratuito INAIL 800.657657;
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il sito www.inail.it/sezione 'Punto cliente',
indicando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice
fiscale, il luogo di svolgimento, le date presunte di inizio e fine della prestazione occasionale di tipo
accessorio e l'attività che dovrà essere svolta.
Si evince che la comunicazione preventiva sia ora dovuta anche in caso di richiesta di voucher
per via telematica.
Il secondo è l'obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione
preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio
e fine prestazione).
Infine sottolinea che sono in fase di rilascio:
•
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nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più
denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente specifico;
nuove funzioni dirette a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta
dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erronei o incompleti;
3. NOTA DEL 15 NOVEMBRE 2010, PROT 8252
Con questa nota l’Istituto rettifica il secondo punto della nota precedente, stabilendo che la
comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione può
ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro accessorio del
prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.
Rimane la limitazione dei 30 giorni per le comunicazioni inviate telematicamente.
4. PERCETTORI DI PRESTAZIONI AD INTEGRAZIONE E SOSTEGNO DEL REDDITO
Non è certa la conferma , per l’anno 2011, della proroga inerente la possibilità di impiegare, in tutti i
settori produttivi (compresi gli enti locali), i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o
sostegno al reddito (art. 70 comma 1-bis D.lgs 276/2003) e lavoratori titolari di contratto part time (art. 70
comma 1 D.lgs 276/2003).
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