Cosa ci dice la letteratura: • Nel testo di Costa G., Lavoro a turni e

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Cosa ci dice la letteratura: • Nel testo di Costa G., Lavoro a turni e
Cosa ci dice la letteratura:  Nel testo di Costa G., Lavoro a turni e notturni – organizzazione degli orari di lavoro e riflessi sulla salute, Firenze: SEE , 2003, viene riportata come raccomandazione per l'organizzazione dei turni di lavoro di " Regolare la lunghezza del turno in base alla gravosità fisica e mentale del compito e consentire turni di 9‐12 ore solo in casi particolari"  Linee‐guida SIMLII (Società Italiana di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale) ... Durata del turno lavorativo Come criterio generale, è consigliabile regolare la durata del turno in base all’impegno fisico e mentale della mansione eseguita, consentendo turni prolungati solo se l’impegno fisico non è elevato (lavori di tipo amministrativo, lavoro fisico leggero con pause adeguate) e se non vi sia esposizione a sostanze tossiche, facendo in modo che i turni di maggior durata siano compensati da pause più lunghe, prima della ripresa del turno successivo. In ogni caso minimizzare sempre le occasioni in cui i turni superino le 8 ore. In alcune realtà produttive sono stati istituiti turni di 12 ore che possono rappresentare un serio rischio per la salute (stress, fatica, deficit di sonno, infortuni) ove non opportunamente bilanciati da misure compensative; essi sono spesso accettati solo perché danno luogo successivamente a un maggiore numero di ore libere; questo tipo di turni è maggiormente sopportato e ben accetto da lavoratori anagraficamente giovani mentre non lo è dagli anziani Cosa ci dice la normativa Una disposizione di riferimento è quella dettata dall’art. 26 CCNL 7/4/1999, il cui comma 3 prevede che la distribuzione dell’orario di lavoro sia improntata ad alcuni criteri di flessibilità, espressamente elencati. In particolare in riferimento alla tematica in oggetto la lettera e) del comma 3 contempla: “la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico ‐ fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore”. La successiva disposizione è il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 ‐ Supplemento Ordinario n. 61. Di particolare interesse per il tema in oggetto sono gli articoli 3 e 4. Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo 4: (…) 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. (…) 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro ‐ Settore ispezione del lavoro competente per territorio. (…) Inoltre è da considerare quanto disposto, sempre nel Decreto legislativo al Capo IV art. 13 “Durata del lavoro notturno” – comma 1 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite ... Ne consegue ... Qualsiasi scelta in campo organizzativo, soprattutto se riferita al tema della turnistica : 
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dovrebbe coinvolgere le forze sociali essere condivisa tra organizzazione e professionista con l'obiettivo di coniugare le necessità dei due soggetti in causa  essere formalizzata in specifico accordo Se la scelta è di organizzare il lavoro con turni di 12 ore, allora è necessario che siano :  garantiti turni di 12 ore ciclici che permettano la presenza in attività lavorativa in cicli adeguatamente predefiniti in modo da garantire sia il tempo riposo tra turno e turno (11 ore minime secondo la normativa europea) sia il vantaggio contrattato per i professionisti di maggiore possibilità di giorni di distacco dal lavoro;  previsti sui giorni di riposo gli eventuali turni di reperibilità. Si ribadisce che è essenziale una valutazione attenta dei benefici apportabili da una nuova organizzazione sia rispetto alle singole persone che compongono l'organizzazione stessa sia rispetto al complesso delle attività da erogarsi alla cittadinanza.