corso base sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

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corso base sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
LICEO SCIENTIFICO BERTRAND RUSSELL CLES
CORSO BASE SULLA
SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
D. Lgs. n° 81 / 2008
D.Lgs. n° 106/2009
Modulo 1: le norme
Docente: arch. Tiziano Camagna CORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PROGRAMMA DEL CORSO:
• Evoluzione del quadro legislativo
• Concetto di:
Rischio – Danno – Prevenzione – Protezione
• Organizzazione della Prevenzione Aziendale
• Diritti e Doveri
Obiettivo:
Fornire ai lavoratori le informazioni minime,
indispensabili alla corretta gestione del problema
SALUTE e SICUREZZA in ambito aziendale
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LE NORME DI RIFERIMENTO
1. DPR 547/55 (prevenzione infortuni).
2. DPR 303/56 (igiene del lavoro)
“prevenzione oggettiva”, affidata
essenzialmente ad interventi di tipo tecnico.
3. D. Lgs. 277/91 (sui rischi derivanti dal
piombo, dall’amianto, dal rumore).
4. D. Lgs. 626/94-81/08 (sicurezza sul lavoro)
”prevenzione soggettiva”, attraverso
strumenti nuovi ed obbligatori.
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EVOLUZIONE DELLA NORMA
ANNI ‘50: Norma tassativa e
requisiti fissi
L’attenzione si concentrava soprattutto
sulle macchine. Venivano dotate di
protezioni ovvero carter, spingitoi,
doppi comandi, avvisi e cartelli con
l’obiettivo di mettere al riparo il
lavoratore.
I soggetti: D. L. , Preposto, Lavoratore
ANNI ‘90: valutazione dei rischi
Si cambia l’approccio: censire i
rischi per ridurli, nasce un nuovo
strumento il D.V.R.
Viene calcolato il rischio per
mettere in atto le debite protezioni.
I soggetti: D. L., Preposti,
Lavoratori, R.S.P.P. e A.S.P.P., il M.
C., R.S.L, squadre pronto soccorso
e antincendio.
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EVOLUZIONE DELLA NORMA
Situazione attuale:
Adozione di un modello di GESTIONE
Art. 27 e 28 e art. 36 – 37 art. 28 comma 2
lettera D art. 21 comma 3 “modifiche
organizzazione lavoro”
Il D.L. deve organizzare un modello di
gestione
Fare:
Valutazione dei Rischi
Informazione e Formazione
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D.Lgs.81/2008: dalla molteplicità delle norme… all’Unico testo…
… all’Unico testo
normativo
che raccoglie
la gran parte
delle norme
in materia
di salute e sicurezza:
il D.Lgs.81/2008
Dalla molteplicità
delle norme …
Dpr 547/55, Dpr, 303/56.
Legge 164/56, ecc.
D.Lgs 277/91,
D.Lgs.626/94,
D.Lgs.494/96, ecc.
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Il Decreto Legislativo 81 dell’8 aprile 2008, emanato nel
rispetto dei principi di delega di cui all’art. 1 della Legge
123/2007, è finalmente il risultato coronato dal successo
della volontà di raccogliere in un unico testo la normativa
di salute e sicurezza.
Di fatto il Decreto Legislativo 81 ha integrato i più
importanti decreti e leggi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, abrogando le norme previgenti. Ed è per
questo che possiamo individuarlo come Unico testo
normativo, come viene definito all’art.1,
in quanto
raccoglie, riordinandole e coordinandole, la gran parte
delle normative in materia.
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Decreto Legislativo n° 81 / 2008
Art. 1 D.lgs 626 / 1994 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
Art . 5 D.lgs 626 / 1994 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Art. 20 D.lgs 81 / 2008
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro. Segnalare le condizioni di pericolo!
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La tutela della salute e sicurezza nella Costituzione italiana
• ART. 32
– La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività.
• ART. 41
– L’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in
modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità
umana.
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Il Codice Penale
•
•
•
ART. 40
– Rapporto di causalità
ART. 41
– Concorso di causa
ART. 437
– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
•
ART. 451
– Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro
•
ART. 589
– Omicidio colposo
ART. 583
– Circostanze aggravanti
•
•
ART. 590
– Lesioni personali colpose
Il Codice Penale definisce, mediante l’art. 437, come reati penali la rimozione e l’omissione volontaria di
cautela contro infortuni sul lavoro. I successivi articoli n. 451, n. 589 e n. 590 considerano i delitti di
lesione e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme per la sicurezza del lavoro. Mentre
l’art. 583 dà le definizioni di lesioni gravi e gravissime.
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Il Codice Civile
• ART. 2087
– L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
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Il concetto di prevenzione viene introdotto per la prima
volta in Italia nel 1942 con l’art.2087 del Codice Civile. Le
leggi precedenti garantivano la tutela della salute e
sicurezza solo da un punto di vista risarcitorio, a seguito di
un danno subito per infortunio o esposizione professionale.
Con l’art. 2087 si esplicitano gli obblighi preventivi dei
datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti.
L’art. 2087 del Codice Civile definisce un generale obbligo
di sicurezza di cui l’imprenditore è responsabile nei
confronti degli addetti. L’articolo individua nella particolarità
del lavoro, nell’esperienza e nella tecnica i tre elementi
fondamentali su cui il datore di lavoro deve porre
attenzione nella scelta delle misure preventive da adottare.
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Il concetto di salute e sicurezza sul lavoro cambia: da un focus
oggettivo legato alle macchine e agli strumenti utilizzati si passa a
un’attenzione verso la persona. Il verbo guida che si impone è
prevenire.
La prevenzione è alla base del D.Lgs. 626 che nel 1994 viene
emanato dal Governo italiano al fine di trasferire nel diritto
nazionale diverse direttive comunitarie.
Il D.Lgs. 626, poi abrogato dal D.Lgs.81/2008, era composto da
10 titoli (di cui il titolo IX è relativo alle Sanzioni e il X alle
Disposizioni transitorie e finali) e 13 allegati. In particolare le
direttive recepite erano 8 ed avevano la finalità di attuare un
processo di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e
delle condizioni dell’occupazione in Europa sia nel settore privato
che nella Pubblica Amministrazione.
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Dal D.Lgs. 626/94…
DIRETTIVE CEE
D.Lgs. 626/94
89/391
Disposizioni generali
89/654
Luoghi di lavoro
Titolo I
Titolo II
89/655
Attrezzature di lavoro
Titolo III
89/656
Uso dei DPI
Titolo IV
90/269
Movimentazione dei carichi
Titolo V
90/270
Videoterminali
Titolo VI
90/394
Agenti cancerogeni
Titolo VII
90/679
Agenti biologici
Titolo VIII
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…al D.Lgs. 81/2008 (GU n. 101 del 30-04-08)
•
•
•
•
•
•
•
Titolo I Disposizioni generali (001-061)
Titolo II Luoghi di lavoro (062-068)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro
e dei dispositivi di protezione individuale
(069-087)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
(088-160)
Titolo V Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (161-166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei
carichi (167-171)
Titolo VII Attrezzature munite di
videoterminali (172-179)







Titolo VIII Agenti fisici (180-220)
Titolo IX Sostanze pericolose (221-265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici
(266-286)
Titolo XI Protezione da atmosfere
esplosive (287-297)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e
di procedura penale (298-303)
Titolo XIII Disposizioni finali (304-306)
LI Allegati tecnici
Il D.Lgs.81/2008 ha realizzato il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro riordinando e coordinando le medesime in un Unico testo
normativo mediante il meccanismo legislativo dei Titoli ( XIII) contenenti per lo più
principi generali e del rinvio agli Allegati ( LI) per le disposizioni tecniche e specifiche.
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La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni
Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009
D.Lgs. 81
D.Lgs.106
Obbligo non delegabile dal datore di lavoro La valutazione del rischio stress lavoro
che ha la responsabilità sia per correlato sarà effettuata sulla base
l’effettuazione del “processo di valutazione” delle Linee guida della Commissione
sia per la “elaborazione del documento”.
consultiva: data ultima il 1°agosto
2010.
“La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri Paesi”.
Il datore di lavoro deve considerare
anche i rischi connessi “alla specifica
tipologia contrattuale” .
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La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni
Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009
D.Lgs.106/2009
D.Lgs. 81
 Il Dvr deve avere data certa…
 Devono essere individuate le procedure
per l’attuazione delle misure di
prevenzione
 Individuati i ruoli che nell’organizzazione
aziendale ne sono responsabili
 Indicati i nominativi di Rspp, Mc e Rls
 Individuate le mansioni che espongono
a rischi specifici che richiedono capacità
professionale, esperienza formazione e
addestramento.
D.Lgs.106
 …“. data certa o attestata da DL, Rspp,
Rls, MC”.
 Il documento può essere archiviato
anche per via informatica (procedura art.
53).
 Utilizzo criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità garantendo completezza e
idoneità dello strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione
Particolarmente significativa è la precisazione che il DVR debba contenere l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e dei ruoli dell’organizzazione aziendale
che ne sono responsabili: questo se attuato non formalmente può davvero essere un obbligo in
grado di rendere più trasparente e concreto il sistema di prevenzione aziendale.
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Gli obblighi di formazione e informazione
Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009
•
Rafforzati gli obblighi formativi
– “Misure generali di tutela “, Art. 15 comma 1 lettera o) di “informazione e
formazione adeguate per dirigenti e preposti”
– Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art.37 comma 7 – Art.18
comma 1 lettera l) e dirigenti (introdotto dal D.Lgs.106)
– La formazione dei lavoratori sarà definita mediante Accordo conferenza
Stato Regioni sentite le parti sociali
– Aumenta la formazione per i datori di lavoro che assumono la responsabilità
di Rspp ( da 16 a 48)
– Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari
– Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst
– Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione
incendi deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 (introdotto dal D.Lgs.106).
Tutte le figure aziendali sono interessate dagli obblighi formativi a seguito delle nuove disposizioni
introdotte dal Testo unico e dal suo decreto correttivo/integrativo. Contenuti e articolazione della
formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che attuano lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono definiti mediante un Accordo in sede di conferenza
Stato Regioni.
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Concetti base: definizioni
• PERICOLO
– La potenzialità di una entità (agenti chimici, fisici e
biologici, attrezzature o metodi di lavoro) di causare
danni.
• RISCHIO
– La probabilità che si verifichi un evento dannoso.
Esempio:
la corrente elettrica rappresenta un PERICOLO, tuttavia se
l’impianto è a norma e l’utensile azionato elettricamente è
normalmente dotato di tutti i dispositivi di sicurezza il
RISCHIO elettrico è notevolmente ridotto
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Concetti base: definizioni
• DANNO
– Lesione (infortunio sul lavoro, malattia
professionale) del benessere fisico e psichico di un
individuo.
Esempio:
una frattura, la perdita di una mano, una
dermatite da sostanze chimiche
• PREVENZIONE
– Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi.
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Concetti base: definizioni
INFORTUNIO
• Ogni evento, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da
cui derivi un’inabilità fisica, permanente o temporanea, o la morte e
che comporti l’astensione dal lavoro per più di un giorno escluso
quello dell’evento.
INCIDENTE
• Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a
cose o a persone. Evento che ha prodotto danni solo materiali.
INFORTUNIO MANCATO
• Viene anche chiamato “evento sentinella” perché un numero
elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio di
infortunio
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Concetti base: definizioni
PREVENZIONE
• Tutte le azioni che possono essere messe in
atto allo scopo di evitare il verificarsi di un
evento dannoso.
• Il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali e dell’integrità
dell’ambiente esterno
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Concetti base: definizioni
PROTEZIONE
• Insieme di misure e dispositivi, collettivi o
individuali, idonei a ridurre l’esposizione al
RISCHIO. In altri termini, la misura di
PREVENZIONE tende ad abbattere la
probabilità che si verifichi il danno, mentre la
misura di PROTEZIONE tende a ridurre la
gravità del danno stesso.
(entrambe concorrono a ridurre il RISCHIO)
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Datore di Lavoro = Dirigente Scolastico
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
RSPP
Addetto/i al Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP
Medico Competente
Preposti
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
RSL
Utenti
(Alunni e Personale)
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Il Datore di lavoro: DL
•
DEFINIZIONE
– Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
•
CARATTERISTICHE
– È titolare del rapporto di lavoro.
– Possiede i poteri decisionali e di spesa
– È responsabile dell’applicazione della normativa vigente.
Cosa deve fare?
•Organizza la Prevenzione in azienda
•Adotta le necessarie misure di sicurezza
•Informa e Forma i Lavoratori sui Rischi
•Individua e valuta i Rischi
Esegue due compiti che non può delegare:
Valutazione dei Rischi D.V.R.
Nomina il R.S.P.P.
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Centralità del datore di lavoro
• Il datore di lavoro non è chiamato
soltanto ad attuare i singoli precetti
tecnici della prevenzione
• ma è obbligato a dotarsi di una rete
organizzativa e gestionale (Artt.17,18,
28,29) che è obbligatoria e la cui
mancanza è penalmente sanzionata.
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Preposti
Sovrintendono le attività lavorative
nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze.
Cosa deve fare?
Segnala carenze e inneficienze lavorative al D.L.
Fa osservare le misure di Prevenzione e Protezione disposte dal D. L.
Controlla che i Lavoratori rispettino le disposizioni di Sicurezza
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PREPOSTO: Definizione (art. 2 del D.Lgs. 81/08):
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Esempio di individuazione del preposto fra le varie figure scolastiche
Figura scolastica individuabile come preposto:
Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnicoscientifiche
durante l’utilizzo di laboratori
• addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
• sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,
ai quali i laboratori sono assimilabili;
• informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
• segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori
• effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed
attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici);
• custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza
assieme al personale tecnico di laboratorio;
• predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio;
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Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
• CARATTERISTICHE
– Svolge un ruolo di supporto tecnico
al datore di lavoro.
– Può essere un soggetto interno
all’azienda.
– Può essere esterno se le capacità dei dipendenti
sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6
dell’art.31).
– Il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti del Spp (nelle aziende di cui all’Allegato 2).
– Deve essere in possesso delle competenze e aver
ricevuto la formazione di cui al D.Lgs.195/03.
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Le funzioni del RSPP
•
•
 Proporre il
programma di
formazione e
informazione.
Collaborare alla
valutazione dei
rischi aziendali e
alla redazione del
documento.
 Partecipare alla
riunione periodica.
Individuare ed
elaborare le
 Fornire informazioni
misure preventive. ai lavoratori sui rischi
aziendali.
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Addetto alla Sicurezza Prevenzione e Protezione
A.S.P.P.
Cosa deve fare?
• Individua e valuta i fattori di rischio
• Individua le misure per la salute e sicurezza e
fornisce ai Lavoratori le informazioni sui Rischi
generali e specifici
• Propone i programmi di informazione e
formazione
• Elabora le procedure di Sicurezza
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MEDICO COMPETENTE: MC
Il datore di lavoro procede alla nomina del medico
competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è
obbligatoria, ossia in presenza :
• di lavori in cassoni ad aria compressa,
• di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad
agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni
meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e
al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto,
• di lavori che comportano la movimentazione manuale
dei carichi e l’uso di videoterminali,
• di lavori nelle industrie estrattive,
• di lavori del settore marittimo e portuale.
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Il Medico competente
“collabora con il datore di lavoro e
con il servizio di prevenzione e
protezione sulla base della
specifica conoscenza…”
L’azione del medico competente si può classificare
in tre macro aree:
•Compiti connessi alla sorveglianza sanitaria;
•Compiti d’informazione e di certificazione;
•Compiti di collaborazione e di consulenza.
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Le funzioni del Mc
• Svolgere la sorveglianza
 Collaborare con il Dl e
sanitaria, gli accertamenti
Rspp alla individuazione,
preventivi e gli
valutazione e gestione
accertamenti periodici.
dei rischi.
• Esprimere i giudizi di
 Visitare gli ambienti di
idoneità alla mansione.
lavoro.
• Redigere la cartella
 Offrire parere consultivo
sanitaria individuale.
sulla formazione e
informazione dei
• Comunicare ai
lavoratori.
LAVORATORI i risultati
degli accertamenti sanitari.
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È medico competente…
SE È IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277
d) specializzazione in igiene
e medicina preventiva
o in medicina legale.
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S.
Cosa deve fare?
• Riceve informazioni sui rischi aziendali
• Accede ai luoghi di lavoro
• Avverte il D.L. dei rischi individuati
• È consultato sull’organizzazione e sulla
gestione dell’emergenza
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Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
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Lavoratore
Chi sono i lavoratori per il D.Lgs. 81/2008
Nel nuovo campo di applicazione rientrano
anche tutte le figura dl lavoro flessibile:
• Lavoratori in somministrazione
• Lavoratori distaccati
• Lavoratori a progetto e coordinati e
continuativi
• Lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali
• Lavoratori a domicilio
• Lavoratori a distanza
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Gli obblighi dei Lavoratori
•
•
•
•
•
Contribuire all’adempimento degli
obblighi previsti.
Osservare le disposizioni fornite
dal DL.
Utilizzare correttamente i
macchinari.
Utilizzare correttamente i
dispositivi di protezione individuale.
Partecipare ai programmi di
formazione e informazione.
•
•
•
•
Non rimuovere o modificare i
dispositivi di sicurezza o
segnalazione.
Non svolgere lavori che non sono di
propria competenza.
Segnalare immediatamente al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto
qualsiasi eventuale condizione di
pericolo.
Sottoporsi ai controlli sanitari.
Gli obblighi dei Lavoratori, definiti dall’art. 20 includono aspetti che fanno riferimento:
• sia ai comportamenti individuali (osservare le disposizioni, utilizzare correttamente i
macchinari e i DPI, ecc);
• sia alla necessità che ciascun lavoratore contribuisca attivamente al sistema di
comunicazione aziendale, segnalando tutto quello che ritiene possa arrecare un
danno alla propria e altrui salute e sicurezza.
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