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Attività soggette al controllo dei VV.F. nei
condomini
Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P.
XXVI Ciclo Politecnico di Bari
INTRODUZIONE
Con l’entrata in vigore del d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, il settore della prevenzione incendi subisce
una rivisitazione, il nuovo regolamento rinnova l’elenco delle attività sancite dal d.m. 16 febbraio
1982. Tra queste alcune ricadono negli edifici civili che necessitano del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI). L’obiettivo di questo articolo è quello di poter descrivere e analizzare i dettami della
sicurezza antincendio negli edifici secondo le linee guida del D.P.R. 151/2011.
IL D.P.R. 151/2011
Con il d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, vengono introdotte tre categorie, A, B e C, individuate in
ragione della gravità del rischio, della dimensione o, comunque, del grado di complessità che
contraddistingue l’attività stessa. Nella categoria A sono state inserite le attività dotate di regola
tecnica di riferimento e contraddistinte con un basso livello di complessità legato alla consistenza
dell’attività, all’affollamento e alle quantità di materiali presenti; nella categoria B sono state
inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un medio livello di
complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento;
nella categoria C sono state inserite le attività con un alto livello di complessità sia tecnico che
gestionali, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica.
IL CPI
L’atto finale del procedimento amministrativo, è rappresentato dal “certificato di prevenzione
incendi”. L’art. 16 del d.lg. n. 139 del 2006, aggiornato al nuovo quadro di riferimento, ha stabilito
che:
“1.Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali attività,
depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli
per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1998, n.400, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi”.
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“2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili
del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto
dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività
ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica prevista”.
Tale certificato attesta, in maniera “inderogabile”, che l’attività indicata ha il livello di sicurezza
richiesto dallo Stato, per un determinato intervallo di tempo (cinque o dieci anni a seconda dei casi).
Il certificato di prevenzione incendi evidenzia eventuali limiti e divieti da rispettare e fornisce
l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti. I documenti
necessari per ottenere il CPI sono stati aggiornati con il d.m. 7 agosto 2012, dove viene introdotta
per le categoria A e B, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, SCIA
antincendio. Pertanto per poter adeguare un’attività, per un rilascio di parere, per un rinnovo di un
certificato, per una verifica di conformità l’iter da seguire sarà molto più rapido, rispetto al passato.
Per le attività che ricadono in categoria A, e che quindi hanno un basso livello di complessità, non è
più necessario proporre l’esame del progetto né, a lavori eseguiti, la domanda di sopralluogo per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto per queste attività non vi è più l’obbligo del
rilascio; è sufficiente presentare al Comando Provinciale dei VV.F., prima di dare inizio all’attività,
una SCIA a firma di un tecnico abilitato allegando la documentazione e certificazione, nonché i
grafici rappresentativi l’attività in oggetto. Alla presentazione di questi documenti il Comando
verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso
di esito positivo, ne rilascia ricevuta. La ricevuta rilasciata, a seguito della presentazione della
SCIA, determina che gli adempimenti previsti dalla norma sono stati eseguiti e consente di dare
inizio all’attività. Comunque, il Comando Provinciale dei VV.F. potrebbe effettuare sopralluoghi di
verifica su richiesta e/o a campione. Per le attività in categoria B le procedure differiscono da quelle
previste per le attività in categoria A per l’obbligo di presentare l’istanza di approvazione progetto
prima di dare inizio ai lavori; a lavori ultimati la procedura è identica a quella prevista per la attività
in categoria A. Per le attività in categoria C le procedure mutano di poco rispetto a quelle in essere
prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 151/2011: per tali attività, infatti, è rimasto vincolante il
rilascio del C.P.I. prima di dare inizio all’attività.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Molto spesso l’utilizzo indisciplinato del proprio stabile, da parte di alcuni condòmini, può
provocare alcune situazioni di pericolo in caso di incendio. Le vie d’uscita, ad esempio, quali:
accessi, scale, corridoi e atrii, devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale
che possa ostacolare l’evacuazione degli stessi e costituire possibile pericolo per la propagazione
degli incendi. Bisogna, porre particolare attenzione in occasione di concomitanze di situazioni,
quali manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, dove, bisognerebbe fare in modo che la funzionalità
delle vie di fuga non sia ostacolata, utilizzando, se necessario, una specifica segnaletica aggiuntiva.
Risulta evidente che gli adempimenti dell’amministratore di condominio, responsabile dell’ attività
soggetta a SCIA antincendio, in genere riscontrabili in categoria A, sono rivolti a garantire la
sicurezza nello stabile. In particolare, l’amministratore deve:
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 mantenere in efficienza i presidi e le attrezzature antincendio richieste quali idranti, porte
antincendio, estintori, illuminazione di emergenza, eventuali allarmi e spegnimenti
automatici per le parti comuni dell'edificio;
 effettuare i controlli, le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio anche secondo
quanto indicato sulla SCIA;
 divulgare a tutti gli utilizzatori dell’edificio quali: condòmini, dipendenti, imprese e
lavoratori autonomi, i rischi di incendio delle specifiche attività, i metodi di prevenzione e
protezione da adottare in caso di incendio;
 annotare i controlli e l’informazione divulgata su un apposito registro, che deve essere
tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell’autorità competente.
Tra le altre misure da adottare, va rispettato il divieto di fumare negli ambienti quali: androni, atrii,
box, autorimesse e centrali termiche, per la presenza di elementi combustibili. L’amministratore si
trova davanti a responsabilità ed obblighi da non sottovalutare.
Con l’art.6 del d.p.r 151/2011 che individua gli Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, si
stabilisce che:
1- Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non
soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre
misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui
all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.
2- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono
essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Questo articolo non è altro che l’art.5 del d.p.r. 37/98 (abrogato dal d.p.r. 151/2011), sviluppato,
però, alle attività non soggette al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, il d.lg. 81/2008.
LA NORMATIVA
Tra l’elenco delle attività, inserite nel d.p.r.151/2011, si evidenzia, per quanto riguarda l’ambito
delle destinazioni di un edificio, l’attività n.73: "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o
impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva
superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa
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titolarità." L’attività viene equiparata a quella del n.89 del d.m. 16/02/82 :“Aziende ed uffici nei
quali siano occupati oltre 500 addetti.”
Bisognerebbe, considerare la destinazione predominante dell’edificio in questione se è adibita ad
uso residenziale oppure ad uso prevalentemente terziario. Non è raro, che nei nostri condomini, vi
siano attività tipiche del terziario ad esempio un centro medico, un’assicurazione, un asilo nido o un
coiffeur. Queste attività saranno soggette singolarmente a SCIA antincendio a carico dei titolari
delle diverse attività o esercenti delle stesse. In questa situazione all'amministratore di condominio
non viene chiesto di adempiere alla richiesta di SCIA per attività 73, pur rimanendo l'obbligo di
quanto precedentemente analizzato con l'art.6 del d.p.r 151/2011. Caso nettamente diverso sarebbe
quello in cui l’edificio sia ad uso prevalentemente terziario ad esempio un edificio di uffici e servizi
soggetti a SCIA antincendio sotto la responsabilità di diverse titolarità, con la presenza di un solo
alloggio ad uso residenza del custode o portiere dello stabile. L’amministratore in questa situazione
potrebbe essere responsabile e titolare dell'attività n.73. Questa attività ricadrà, in categoria B fino a
500 unità ovvero fino a 6000 mq e in categoria C oltre le 500 unità ovvero oltre 6000 mq.
E’ importante considerare anche alcune funzionalità annesse ad un edificio ad uso residenziale e
non, quali: gli impianti di riscaldamento e il ricovero degli autoveicoli e altri mezzi.
L’attività n.74: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.” L’attività viene equiparata a quella del n.91 del d.m.
16/02/82:”Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.” Questa attività ricade in categoria A per quegli
impianti con potenzialità fino a 350 kW, in categoria B con potenzialità fra i 350 kW e fino 700 kW
e
in
categoria
C
con
potenzialità
oltre
i
700kW.
Si evidenzia il principio di proporzionalità in base al rischio, infatti maggiore è la potenzialità degli
impianti maggiore sarà la categoria di appartenenza e di conseguenza il controllo da parte dei Vigili
del Fuoco. Bisogna tenere presente, che per quegli stabili dove sono ubicate due o più centrali
termiche in uno stesso locale, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere
sommate.
L’attività n.75: “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie
complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di
superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta
superiore a 1.000 mq.” L’attività ricadrà in categoria A per quelle autorimesse fino a 1000 mq, in
categoria B le autorimesse oltre 1000 mq e fino a 3000 mq e ricovero di natanti ed aeromobili oltre
500 mq e fino a 1000 mq e in categoria C le autorimesse oltre 3000 mq, il ricovero di natanti ed
aeromobili di superficie oltre i 1000 mq e i depositi di mezzi rotabili (fig1). La vecchia norma, al
n.92 del d.m. 16/02/82, prevedeva il certificato di prevenzione incendi per le “autorimesse private
con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.” Con il
nuovo decreto non viene più considerato il numero di autovetture bensì la superficie
dell’autorimessa per essere soggetta o meno. Per quelle autorimesse già esistenti si possono avere,
così, due situazioni:
- autorimessa con una superficie inferiore a 300 mq. e con più di 9 autoveicoli: non soggetta.
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- autorimessa con una superficie maggiore a 300 mq. e con meno di 9 autoveicoli: soggetta e
ricadente in categoria A.
Figura 1 – Autorimessa condominiale
Ulteriore attività è la n.77: “Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24
m.” La vecchia norma, identificata al n.94 del d.m. 16/02/82 assoggettava al CPI gli edifici destinati
a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Si definisce altezza antincendio dal
d.m. Int. 30/11/1983 n.339: “altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta
dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più
basso.” Mentre l’altezza in gronda è definita dal penultimo comma, della circ. n. 25 del 2 giugno
1982, come: “l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”. La presenza, ad
esempio, di una mansarda abitabile farà differire l’obbligo di attività soggetta, o non, al controllo
dei Vigili del Fuoco (fig.2).
Figura 2 – Altezza antincendio e altezza in gronda
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LE CONCLUSIONI
L’amministratore dovrà individuare la posizione di ciascuna di queste attività presenti nel fabbricato
amministrato, applicare la casistica e formulare l’esatta procedura per adeguare la documentazione
alle norme derivanti dal d.p.r. 151/2011. Nei casi di quelle attività, che necessitano del rinnovo del
CPI, se nulla è mutato, il titolare dell’attività fa richiesta al Comando del “rinnovo periodico di
conformità antincendio”, presentando una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle
condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Il Comando, anche in
questo caso, rilascia una contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione che ha valore, a tutti gli
effetti, per l’esercizio dell’attività. Il d.p.r. 151/2011 assieme al d.m. 7 agosto 2012 pongono un
nuovo approccio, maturato dall’avanguardia delle tecniche costruttive, impiantistiche e dei
materiali, riuscendo a promuovere una semplificazione amministrativa abbastanza rilevante,
soprattutto per l’adeguamento a quegli stabili dove tali tecniche sono a volte difficilmente
praticabili. Si evidenzia che il controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione incendi nei
condomini residenziali è un dovere dell’amministratore dell’edificio, mentre l’applicazione e il
rispetto delle misure di protezione e prevenzione è un dovere degli utilizzatori.. La necessità di
rispondere alle regole della prevenzione incendi garantisce la salvaguardia della nostra incolumità,
la tutela dei beni e dell’ambiente.
BIBLIOGRAFIA
1. La nuova prevenzione incendi, Dattilo Fabio, UTET, 2012
2. D.P.R. 151/2011
3. D.M. 16/2/1982
4. D.M. 7/8/2012
5. D.lg. n. 139 del 2006
6. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, il D.lg. 81/2008
7. D.M. 30/11/1983 n.339
8. D.M. 16/2/82
9. Circ. n. 25 del 2/6/1982
10. D.P.R. 37/98
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