Regolamento Armi Polizia Provinciale
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Regolamento Armi Polizia Provinciale
PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE Marzo 2012 INDICE Art. 1 – Disposizioni generali Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione Art. 3 – Numero delel armi in dotazione Art. 4 – Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi Art. 5 - Modalità del porto dell’arma Art. 6 - Collegamenti e servizi extra territoriali Art. 7 - Custodia delle armi Art. 8 – Addestramento al tiro Art. 9 – Norme di rinvio Art. 1 – Dispozizioni generali Gli appartenenti alla Polizia Provinciale con la qualifica di agente di pubblica sicurezza sono dotati delle armi di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato. Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione Le armi in dotazione agli addetti di cui all’art. 1 sono: -pistole semiautomatiche di cui all’art. 4 del DM 145/87 -armi da caccia previste dall’art. 13 della L. 157/92 -armi con proiettili a narcotico previste dalla L. 157/92 -armi lunghe comuni da sparo-carabine cal. 22 e carabine ad aria compressa- per interventi speciali di polizia zoofila e rurale ai sensi dell’art. 4 del DM 145/87 I modelli sono scelti tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni Per i servizi di guardia d’onore è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente al numero degli addetti in possesso di alta uniforme. Art. 3 – Numero delle armi in dotazione Il Presidente della Provincia fissa con un suo provvedimento il numero delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale. Il provvedimento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto di Pavia. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale è costituito da: N 10 pistole Beretta cal. 7,65 N 6 pistole Beretta cal. 9x21 N 13 fucili Benelli cal. 12 semiautomatici N 10 fucili Zoli combinati cal. 20 magnum/222 N 3 fucili Zoli combinati cal 20 magnum/7x65 N 3 canne cal. 20 magnum/222 N 1 fucile Beretta a pompa cal 12 N 1 carabina Benelli cal. 308 N 1 carabina CZ cal. 223 N 1 fucile lancia siringhe Oltre alle armi di cui sopra gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante del Corpo, dei dispositivi e degli strumenti di coazione fisica previsti dalla LR n 4/2003 Art. 4 Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi I servizi per i quali gli addetti, in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti: − tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati, ecc.); − servizi di vigilanza e protezione del patrimonio immobiliare della Provincia di Pavia; − servizio di vigilanza degli uffici e delle sedi del Corpo; − servizi notturni; − servizi di pronto intervento; − servizi di scorta. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 per i servizi di cui al comma precedente l’arma corta – pistola semiautomatica – è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo. Le armi lunghe – fucili e carabine – sono assegnate in via continuativa esclusivamente al personale appartenente al nucleo specialistico ittico-venatorio. Le armi e il munizionamento assegnati sono annotati in un apposito registro tenuto dal Comandante. Sulla tessera di servizio degli appartenenti al Corpo o su un documento che gli agenti portano sempre con sè è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via continuativa. Art. 5 – Modalità del porto dell’arma Gli addetti di cui all’art. 1 esplicano i servizi assegnati indossando l’uniforme e portano l’arma esternamente , in modo visibile, corredata da munizionamento/caricatore di riserva. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l’arma in modo non visibile, anche quando indossano l’uniforme, nell’espletamento dei compiti di rappresentanza o del servizio interno-funzioni burocratiche amministrative svolte d’ufficio Nei casi in cui, agli addetti di cui all’art. 1, è autorizzato il servizio senza uniforme,ai sensi dell’art. 4 della L. 65/86 e dell’art. 5 del DM 145/87 l’arma corta è portata in modo non visibile Visto quanto stabilito dall’art. 29 c. 2 della 157/92 che prevede che gli agenti possono, anche fuori servizio, svolgere funzioni di accertamento e atti di Polizia Giudiziaria in materia venatoria; considerati gli artt. 5 c.2 e 6 c. 1 lett. a e c. 2 del DM 145/87,- relativi al porto delle armi assegnate in via continuativa anche fuori servizio-, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono autorizzati a portare l’arma corta anche fuori servizio purchè portata in modo non visibile e nel territorio dell’Ente di appartenenza Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l’impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse e alle esigenze di servizio. E’ vietato estrarre l’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio Senza valido motivo è vietato consegnare,anche temporanemente, l’arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone Art. 6 – Collegamenti e servizi extra territoriali Gli appartenenti alla Polizia Provinciale assegnatari in via continuativa delle armi è consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa. Per i servizi espletati fuori dall’ambito territoriale della Provincia di Pavia e per soccorso od in porto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell’armamento, nel rispetto di eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate. Il Presidente della Provincia comunica ai Prefetti competenti per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio della Provincia di Pavia. Art. 7 – Custodia delle armi Ogni assegnatario dell’arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l’arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili. Nelle sedi del Comando possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di chiave in doppia mappa da mettere a disposizione degli assegnatari di arma corta per il deposito temporaneo. Le armi non assegnate e quelle di riserva nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione. Qualora il numero complessivo delle armi da custodire sia superiore a 15 e il numero delle munizioni sia superiore a 2000 cartucce, l’Amministrazione Provinciale provvede ad istituire un’armeria come disposta dal D.M. 145/87. Art. 8 – Addestramento al tiro Per l’addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel cap IV del D.M. 145/87 della Legge 28 maggio 1981 n. 286 e successivi aggiornamenti e modificazioni Art. 9 – Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.M. 145/87.