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ANNO XLVI • N. 33 ANCONA 16•4•2015 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE Decreto n. 119 del 01/04/2015 Annullamento decreto n. 116 del 19/03/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8032 LEGGI REGIONALI Legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7971 REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione. . . . . . . . . . . . . . pag. 8026 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreto n. 118 del 01/04/2015 Giudice di Pace di Ancona. Atto di citazione Prot. Reg.le n. 0128264 del 23/02/2015 Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni. . . . . . . . . . . . . . . pag. 8032 Decreto n. 120 del01/04/2015 Commissione tributaria provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all’Avv. Lucilla Di Ianni. . . . . . . . . . . . . pag. 8033 DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica, Fiere e Mercati n. 19 del 08/04/2015 Reg.R.n.1/2012 Indagine di mercato per l’affidamento attività di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014/2020. Importo presunto euro 140.000,00. . . . . pag. 8033 Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competi- Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì. La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061 POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB POTENZA 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 tività dei Settori Produttivi n. 22 del 08/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.3 – “Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015” – Approvazione bando e prenotazione di impegno € 4.600.000,00. . . . . . . . . . . . . . pag. 8042 cessione irrigua uso idroelettrico su coclea - traversa fiume Foglia loc. Molino Nuovo comune Auditore (PU) Fraz. Casinina Pot.nom.55 KW. Rilascio concessione. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8267 Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 23 del 08/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - Bando: “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - Prenotazione di impegno € 10.000.000,00. . . . . . . . . . . pag. 8108 Decreto del Dirigente della P.F. Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario n. 9 del 07/04/2015 Pon Garanzia Giovani: Misura 6 Servizio Civile Regionale (L.R. 15/2005) - subentri all’elenco dei Volontari idonei selezionati, approvato con DDPF n.7/OSV del 23/03/2015. . . . pag. 8280 Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 25 del 10/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2 – “Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - Bando 2015” - Prenotazione di impegno € 300.000,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8205 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT ATTI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DI INTERESSE REGIONALE Corte Costituzionale Decisione n. 16 del 27/01/2015 . . . . pag. 8281 ALBI, REGISTRI ED ELENCHI SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 20 del 03/04/2015 L.R. n° 3/2012 art. 8 Verifica di assoggettabilità. Progetto: Realizzazione impianto mini-idroelettrico sul Torrente Esinante, loc. S.P. 117, Comune di Apiro. Ditta: G.E.Co. S.r.l. di Civitanova Marche (MC). Esclusione dalla VIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8264 SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque n. 11 del 07/04/2015 L.R. n°5/2006-Ditta DOMA srl. Sant’Angelo in Vado (PU)-Variante con- Regione Marche – P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare Decreto legislativo 19 Novembre 2008, n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. . . . . . . . pag. 8288 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Regione Marche – P.F. Edilizia ed Espropriazione Piano regionale di edilizia residenziale 2006-2008 convenzione per la realizzazione di n. 8 alloggi di Erp a canone concertato sul Tema: “Programma sperimentale di edilizia residenziale energeticamente autosufficiente” ubicati nel comune di Senigallia-Strada intercomunale San Silvestro n. 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8289 7966 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Provincia di Ancona Decreto della Presidente della Provincia n. 94 del 1/04/2015 - “Approvazione Avviso pubblico per la presentazione e gestione di iniziative formative libere - Corsi di qualifica, di specializzazione, abilitanti e di aggiornamento - da autorizzare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 16/1990. Anno 2015 - 1° call” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8296 dazione biologica - Pozza Primo 300AE - Ponte d’Arli 300 AE - ID 600008 CC DX20 - Stralcio Pozza. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8329 Provincia di Ancona Determinazione del Dirigente n. 149 del 03/04/2015. L.R. n° 22 del 23/11/2011. D.G.R. n° 53 del 27/01/2014. Parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica della Variante al P.R.G. del comune di Santa Maria Nuova predisposta nel mese di febbraio dell’anno 2015. Prat. n. 10.04.02.336. N. 2P. . . . . . . . pag. 8312 Società per l’acquedotto del Nera spa Lotto 2 - Stralcio 1° - dei lavori di “Completamento dell’Acquedotto del Nera dal serbatoio di Bura (Tolentino) alla costa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8329 Società per l’acquedotto del Nera spa Lotto 2 - Stralcio 1° - dei lavori di “Completamento dell’Acquedotto del Nera dal serbatoio di Bura (Tolentino) alla costa” – Estratto del Decreto per servitù e/o occupazioni temporanee di cui alla pratica n. 056.2 del 01/04/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8333 Provincia di Fermo Decreto del Presidente copia di Decreto n. 43 del 24/03/2015 – Commissione Provinciale Espropri – approvazione valori agricoli medi per l’anno 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8312 Comune di Falconara Marittima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2015 - “Variante al PRG SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia). Approvazione in conformità al parere con rilievi della Provincia di Ancona DP 66/2014”. . . pag. 8314 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Comune di Pesaro Statuto “Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia”. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8314 CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari spa – Ascoli Piceno Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle località “Pescaretta”, “Mortedo” e “Annunziata” del Comune di Ascoli Piceno - ID 386-387 CC AXBR-AXBS. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241 . . . . . . . . . pag. 8327 CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari spa – Ascoli Piceno Sostituzione filtri percolatori e fosse con impianti di depurazione a ossi- Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia Art. 12 DLgs 387/2003. AU richiesta dalla Società CARNJ Coop a r.l. di Jesi. Modifica impianto di cogenerazione esistente di potenza 1130 kWe alimentato a gas metano a impianto ibrido alimentato per il 20% a biogas. Comune di Castelplanio (AN), loc. Borgo Loreto. Avvio e contestuale sospensione del procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8335 Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia Art. 12 DLgs 387/2003. AU richiesta dalla Società CARNJ Coop arl per modifica impianto di cogenerazione esistente di potenza 1130 kWe alimentato a gas metano a impianto ibrido alimentato per il 20% a biogas nel Comune di Cingoli, loc. Cerrete Collicelli. Avvio e contestuale sospensione del procedimento. . . . pag. 8335 7967 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia Art. 12 DLgs 387/2003. Autorizzazione unica richiesta dalla S.A. Sostenibilità 3 a.r.l. di Roma per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione da biomassa legnosa da 200 kWe e 400 kWt in loc. Marciano di S. Severino Marche. Avvio del procedimento e convocazione Conferenza dei Servizi. . . . . . pag. 8336 Provincia di Ancona L. 07/08/1990 n. 24, art. 8. Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio in sanatoria di uno sbarramento con invaso in Località Collina, Via Bertamorica s.n.c. del comune di Santa Maria Nuova. D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 e D.M.LL.PP. 24/03/1982 e Legge 21/10/1994 n. 584. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. Ditta: Eredi Costantino Fioranelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8336 Provincia di Ascoli Piceno PAI Regionale - Art. 19 NTA - L.R. 23/11/2011, n. 22 art. 13 comma 5. Comune di Montalto Marche. Inserimento area in dissesto nel versante Nord-Est e Sud-Ovest della frazione Porchia richiesto dall’amministrazione comunale di Montalto Marche. Pratica n. 272/PAI - Comunicazione Avvio Procedimento Amministrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8337 Provincia di Macerata Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e s.m. Modifica alle aree ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21.01.2004. Codice: F-21-1182 e F-21-1177 (R2-P3). Comune: Sarnano. Richiedente: Amministrazione Comunale. Amministrazione competente: Provincia di Macerata - IX Settore Gestione del Territorio . . . . . . . . . . pag. 8337 Provincia di Macerata “Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e s.m. Modifica alle aree ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Piano stralcio di bacino per l’As- ANNO XLVI • N. 33 setto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21.01.2004. Codice: F-19-1199 (R2-P3). Comune di Tolentino. Richiedente Sig. Castelli Silvano. Amministrazione competente Provincia di Macerata - IX Settore Gestione del Territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8338 CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari spa – Ascoli Piceno Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso della Fonte nel Comune di Lapedona ID 1491 CC FX22. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8338 BANDI E AVVISI DI GARA Comune di Monte San Martino Avviso e disciplinare di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria comunale – quinquennio 2015/2020. C.I.G: Z4D13FCC53. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8341 Asur Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano Affidamento di prestazioni di assistenza infermieristica e di assistenza alla persona a supporto della gestione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Montecarotto (Ancona) afferente alla sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 dell’Asur. . . pag. 8345 Asur Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano Affidamento di prestazioni di assistenza alla persona a supporto della gestione del Modulo LD (Lungodegenza) o DPA (Degenza post - acuzie) presso il Presidio Ospedaliero di Cingoli (Macerata) e del Modulo CI (Cure Intermedie) presso il Presidio di Sassoferrato (Ancona) rispettivamente afferenti alle sedi operative di Jesi e di Fabriano dell’Area Vasta n. 2 dell’Asur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8346 7968 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE BANDI DI CONCORSO Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beniamino Forlini Casa di Riposo - Residenza Protetta Centro Diurno - Offida Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “educatore” - categoria giuridica C a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) . . . . . . . . pag. 8347 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Pesaro Avviso Pubblico conferimento di incarico di direzione di struttura complessa: Disciplina: Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi). . . . . . . . . . . . . . . pag. 8357 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Pesaro Avviso pubblico conferimento di incarico di direzione di struttura complessa: Disciplina: Oftalmologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche). In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 197 del 31/03/2015 esecutiva ai sensi di legge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8367 ANNO XLVI • N. 33 AVVISI Ergon Idroelettrica srl - Treia Costruzione di un elettrodotto MT 20 KV in cavo aereo e interrato per connessione alla rete Enel di distribuzione asservito ad un impianto idroelettrico di potenza pari a 495 kW e relativa cabina elettrica prefabbricata di tipo basso per la misura e la consegna dell’energia elettrica da realizzare in località Chiaravalle del comune di Treia in provincia di Macerata. L.R. 19/88 e successive modificazioni e integrazioni. . pag. 8393 Unione Montana Alta Valle del Metauro - Urbania Avviso di avvenuto deposito del piano di gestione del sito Natura 2000 SIC IT 5310010 “Alpe della Luna Bocca Trabaria”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8394 INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di Dirigente medico per l’U.O. Recupero ed e Riabilitazione Funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8377 INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Ancona Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di Dirigente medico per l’U.O. di Neurologia del POR I.N.R.C.A. di Ancona. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8385 ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Geologo (cat. D CCNL comparto sanità) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Diario prove pratica e orale. Indetto con Determina del Direttore Generale n. 87 del 19/06/2013. . . . . pag. 8393 7969 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento. 2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL). 4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015. ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ________________________________________________________ Legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente: Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga, la seguente legge regionale: Art. 1 (Oggetto) 1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. Art. 4 (Modalità di trasferimento del personale) 1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un’apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale. 2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati. 3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi. Art. 2 (Funzioni trasferite) 1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione. 3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea legislativa regionale. Art. 3 (Modalità di trasferimento delle funzioni) 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale 7971 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ANNO XLVI • N. 33 plessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006. 5. Le deliberazioni di cui all’articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, e nell’articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo. 6. I procedimenti di cui all’articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse. 7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 56/2014. 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa: a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all’Allegato A; b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge. 9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all’articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all’interno dei rispettivi enti sino all’emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell’ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge. 10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione. Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione. 2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all’allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA). Art. 6 (Norme transitorie e finali) 1. Le deliberazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. 2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonchè quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare. 3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all’allegato A. 4. La spesa relativa al trattamento economico com- 7972 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite. 12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente). ANNO XLVI • N. 33 9. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Ambiti provinciali)”. 10. All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/1995, le parole “I piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale”. 11. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita con la parola: “regionale”. 12. L’articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale) 1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all’articolo 5. 2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da: a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; b) un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale. 4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”. 13. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalle Province,” sono soppresse. 14. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale,” sono sostituite dalle parole: “del piano faunistico-venatorio regionale”. Art. 7 (Modifiche e abrogazioni) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati,” sono soppresse. 2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse. 3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla parola: “regionale”. 4. Al comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell’ente delegato. Il regolamento” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale. La deliberazione”. 5. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”. 6. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 21/1992 le parole: “La Regione emana i criteri relativi all’autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”. 7. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”. 8. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 7/1995 le parole: “da parte delle Province” sono soppresse. 7973 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 15. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 7/1995 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”. 16. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/1995 le parole: “delle amministrazioni provinciali,” sono soppresse. 17. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “b) pubblicazione per estratto nel BUR;” 18. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole: “della Provincia e” e le parole: “sia della Provincia che” sono soppresse. 19. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”. 20. Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse. 21. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 le parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”. 22. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è soppressa. 23. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse. 24. Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse. 25. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/1995 le parole: “e alla provincia,” sono soppresse. 26. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata” sono sostituite dalle parole: “sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” . 27. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC”. 28. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale”. 29. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”. 30. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “delle Province” sono soppresse. 31. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse. 32. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 ANNO XLVI • N. 33 le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”. 33. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della l.r. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”. 34. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”. 35. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29;”. 36. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole “50 per cento alle Province e” sono sostituite dalle parole: “45 per cento”. 37. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.” . 38. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole : “, alle Comunità montane e alle Province” sono sosti-tuite dalle parole: “e alle Unioni montane”. 39. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse. 40. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”. 41. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”. 42. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 della l.r. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: “, le Province” e le parole: “, delle Province”. 43. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 le parole: “le Province, i Comuni e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione”. 44. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “ il Comitato isti- 7974 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 53. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “le Province approvano” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale approva”. 54. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “alla Provincia e” sono soppresse. 55. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse. 56. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 le parole: “, le Province” sono soppresse. 57. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: “e alle Province” sono soppresse. 58. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalla parola: “sentito”. 59. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”. 60. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: “, previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse. 61. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”. 62. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: “in collegamento con le Province,” sono soppresse. 63. Al comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 4/2010 le parole: “e dalle Province” sono soppresse. 64. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro- tuzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”. 45. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/1999 le parole: “e le Province” sono soppresse. 46. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le parole: “le Comunità montane e le Province interessate,” sono soppresse. 47. L’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale) 1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque. 2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all’articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo. 3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”. 48. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2003 le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse. 49. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “all’azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”. 50. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “la Provincia, su proposta dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio,” sono sostituite dalle parole: “l’ASUR”. 51. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo. 52. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”. 7975 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE muovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente: “5. L’Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l’aggiornamento delle aree di rischio.”. 65. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua), le parole: “, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo),” sono soppresse. 66. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della l.r. 31/2012, le parole: “in qualità di Autorità idraulica” sono soppresse. 67. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse. 68. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse . 69. Sono abrogati: a) l’articolo 6; l’articolo 7, comma 1, lettera h); l’articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990; b) l’articolo 2, commi 3 e 6; l’articolo 3, commi 3, 5 e 6; l’articolo 6; l’articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l’articolo 11, comma 2, lettera b); l’articolo 18, comma 2, lettera a); l’articolo 37, comma 2, lettera a); l’articolo 41, comma 3, lettera b); l’articolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. 7/1995; c) l’articolo 1, comma 2; l’articolo 2; l’articolo 3; l’articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’articolo 5; l’articolo 6; l’articolo 7; l’articolo 8; l’articolo 9; l’articolo 10 della l.r. 2/1996; d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio); e) l’articolo 8, comma 3; l’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l’articolo 15, comma 2; l’articolo 20 bis della l.r. 45/1998; f) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999; g) l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 16, comma 2; l’articolo 20 della l.r. 13/1999; h) l’articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato); ANNO XLVI • N. 33 i) l’articolo 12, comma 3; l’articolo 13 della l.r. 32/2001; l) l’articolo 7, comma 3; l’articolo 8; l’articolo 23, comma 2; l’articolo 31 della l.r. 11/2003; m) l’articolo 7, comma 3, della l.r. 36/2005; n) l’articolo 4; l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo); o) l’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l’articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010; p) l’articolo 3, comma 1; l’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero); q) l’articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013. 70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge. Art. 8 (Dichiarazione d’urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 03 aprile 2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Gian Mario Spacca 7976 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegato A Materia Turismo, informazione e accoglienza turistica Normativa di riferimento - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30; - l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10. Beni e attività culturali l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2. - l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15; - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali; - l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8; - l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1; - l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2. Trasporto pubblico locale e viabilità Protezione civile l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4. Difesa del suolo - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52; - l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art.15; art.16, comma 1; 7977 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art.2, commi 1, 6 e 7; - l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies. Caccia - Pesca nelle acque interne - l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c); - l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7. Formazione professionale - l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1; - l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea); art. 1. Servizi sociali - l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8 ; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6; - l.r. 10/1999 : art. 44; - l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h). - 7978 l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29; l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5; 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - l.r. 13/2009 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5. Artigianato l.r. 17/2007 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2. Agricoltura - l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale):articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4; - l.r. 17/2001 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati ): art.1 ; - l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art.3; - l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3. Edilizia pubblica - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2; - l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art . 3. 7979 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ________________________________________________________ ANNO XLVI • N. 33 di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. Omissis” AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E’ ALTRESI’ PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, n. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA. - Il testo del comma 91 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. Omissis” Nota all’art. 2, comma 3 Il testo del comma 427 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all’imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. Omissis” NOTE Note all’art. 1, comma 1 - Il testo del comma 89 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni Nota all’art. 3, comma 1 Il testo del comma 96 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropoli- 7980 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Nota all’art. 6, comma 4 tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. Omissis” Il testo del comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Omissis” Nota all’art. 6, comma 5 Il testo del comma 5 dell’articolo 22 l.r. 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), è il seguente: “Art. 22 (Norme transitorie e finali) - 1. Omissis 5. Fino alla completa attuazione da parte della Regione del processo di riordino in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province continuano a svolgere le funzioni da esse esercitate sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine, in particolare, i Comuni effettuano le comunicazioni indicate all’articolo 4, comma 4, anche alla Provincia competente per territorio.” Nota all’art. 6, comma 6 Il testo dell’articolo 19 della deliberazione del Con- 7981 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE siglio regionale del 21 gennaio 2004, n. 116 recante Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), è il seguente: “Art. 19 (Modifica delle aree) - 1. Gli enti locali ed i soggetti privati possono presentare istanza all’Autorità di bacino, corredata da documentazione tecnicografica adeguata in relazione alla tipologia del fenomeno ed all’oggetto della richiesta, per l’inserimento, la modifica parziale o l’eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità del presente Piano nei seguenti casi: a) realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio previsti nel presente Piano, in altri programmi di difesa del suolo, o comunque coerenti con le finalità del presente Piano; b) approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree a rischio; c) verificarsi di eventi naturali o nuovi dissesti. Le istanze dei soggetti privati vanno presentate anche ai Comuni territorialmente interessati, nonché, qualora riguardino la fascia di territorio inondabile di cui all’Articolo 7, anche alla Autorità idraulica territorialmente competente, i quali inviano all’Autorità di bacino una propria relazione o parere sulla richiesta. 2. Le istanze di cui al comma 1 sono pubblicate sul BUR e sull’Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati. 3. In relazione alla singola fattispecie, L’autorità di bacino potrà richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. 4. la modifica delle aree del presente Piano avverrà mediante determinazione del Segretario generale dell’Autorità di bacino, sulla base della decisione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell’Articolo 5, comma 4, lett. b).” ANNO XLVI • N. 33 a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali; b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis” Nota all’art. 6, comma 9 Il testo dell’articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), è il seguente: “Art. 11 (Funzioni di polizia locale) - 1. (comma abrogato dall’art. 18, comma 3, della l.r. 7 luglio 2014, n. 16) 2. I corpi e i servizi di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare: a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza. 3. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria di competenza dell’ente locale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale. 4. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono ordinariamente le loro funzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ovvero Nota all’art. 6, comma 7 Il testo del comma 90 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è il seguente: “Art. 1 - Omissis 90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 7982 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 del sistema regionale di formazione professionale, definendo in particolare le modalità di controllo degli enti delegati sulle attività svolte da altri soggetti e gli obblighi di rendiconto a carico di questi; b) adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le convenzioni-tipo che, ai sensi del secondo e quarto comma dell’articolo 5 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, regolano i rapporti tra ente delegato ed enti, imprese e loro consorzi in ordine alla realizzazione delle attività formative; c) adottare (…) e presentare alle competenti autorità nazionali e comunitarie, i programmi di attività da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo; d) coordinare le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti; e) coordinare le attività di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti; f) coordinare e gestire le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale; g) (comma abrogato dal comma 2 dell’art. 10, della l.r. 10 agosto 1998, n. 31) h) (lettera abrogata) i) curare l’effettuazione di studi e ricerche per migliorare la disciplina e l’organizzazione del sistema regionale di formazione professionale, anche in collaborazione con gli enti delegati; l) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con università, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi.” “Art. 8 (Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente) - 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale e nelle direttive generali annuali, l’ente delegato adotta un programma annuale quale atto di indirizzo politico- programmatico che specifica i criteri e gli indirizzi cui l’ente intende attenersi nell’esame e nell’approvazione delle proposte dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attività formative finanziate ai sensi della presente legge. 2. Ai fini della formazione del piano annuale, le comunità montane avanzano agli enti delegati, entro il mese di febbraio di ogni anno, le loro proposte in ordine agli indirizzi ed alle attività di formazione professionale da privilegiare nell’ambito del territorio comunitario. Gli enti delegati tengono conto delle proposte delle comunità montane nella formulazione del piano annuale e richiedono il parere della comunità montana competente per i progetti da finanziare o au- di quello risultante dall’insieme degli enti associati. 5. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza: a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza; b) operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) attività in collaborazione con altre strutture di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni. 6. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del provvedimento dell’autorità giudiziaria che le ha richieste. 7. Il regolamento indicato all’articolo 9, comma 1, può prevedere che gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale nonché di altri presidi tattici sempre finalizzati alla difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale vigente. 8. (comma abrogato dall’art. 18, comma 3, della l.r.7 luglio 2014, n. 16) 9. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l’esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima. 10. Le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento di tariffe.” Nota all’art. 7, commi da 1 a 4 e comma 69, lett. a) Il testo vigente degli articoli 7 e 8 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 7 (Funzioni riservate alla Regione) - 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nell’esercizio delle funzioni delegate e di tutte le attività che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, spetta alla Regione: a) determinare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, la disciplina amministrativa e contabile cui debbono attenersi gli enti delegati ed i soggetti che concorrono all’attuazione delle iniziative formative e delle altre attività che concorrono al funzionamento 7983 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8. La costituzione e il funzionamento del comitato sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale. La deliberazione deve prevedere la pubblicità delle sedute e la corresponsione ai componenti, non appartenenti all’amministrazione provinciale, di un gettone di presenza, commisurato al doppio dell’indennità prevista per i membri delle commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 12, e del rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quanto previsto per i membri delle commissioni esaminatrici stesse. 9. (comma abrogato) 10. (comma abrogato)” torizzare che si attuano nel territorio comunitario. 3. Il programma annuale si articola per aree territoriali e per settori o comparti economici d’intervento. Esso determina indirizzi e criteri specifici rispettivamente per le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti, per le attività formative da realizzare a cura delle scuole regionali di formazione, degli istituti di emanazione di organizzazioni professionali dei centri di formazione o nell’ambito dei contratti di formazione e lavoro di cui alla L. 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti e per ogni altra attività che concorre al funzionamento del sistema provinciale di formazione professionale. 4. Il programma annuale indica altresì l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione, distinte in base alla loro provenienza e alla loro destinazione, ai diversi tipi di attività di cui al comma 3, ai settori o comparti economici ed alle aree territoriali. 5. Il programma annuale è adottato entro il mese di maggio precedente l’anno formativo cui si riferisce (…). 6. L’ente delegato provvede all’adozione degli atti e alla stipula delle convenzioni di propria spettanza in conformità alle indicazioni del programma annuale. 7. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da: a) l’assessore regionale delegato per la formazione professionale, che lo presiede o un suo delegato; b) due rappresentanti delle comunità montane designati dall’UNCEM; c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative; e) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative; f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative; g) il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato; h) il provveditore agli studi o un suo delegato; i) una rappresentante della commissione provinciale delle pari opportunità, ove esista, altrimenti una rappresentante della commissione regionale; l) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali di portatori di handicap e loro famiglie. Partecipa alle sedute del comitato il responsabile del servizio competente per la formazione professionale dell’ente delegato. Nota all’art. 7, commi 5 e 6 Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 2 (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente) - 1. La Regione può finanziare l’istituzione di corsi di orientamento musicale e l’attuazione di centri di educazione permanente. 1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi alla concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.” Note all’art. 7, commi da 7 a 36 Per il testo vigente degli articoli della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), vedi nel testo vigente della legge medesima coordinato con le modifiche e integrazioni apportate con la legge regionale sopra pubblicata che sono stampate in neretto. Nota all’art. 7, commi 37 e 69, lett. c) Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalle legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 4 (Ripartizione delle risorse finanziarie) - 1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative. 1 bis. (comma abrogato) 1 ter. (comma abrogato) 2. (comma abrogato) 7984 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.” “Art. 6 (Funzioni della Regione) - 1. Appartengono alla Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le seguenti funzioni amministrative: a) approvazione del piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 10; b) approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 13; c) predisposizione della programmazione degli investimenti di cui all’articolo 12; d) individuazione dei servizi minimi secondo le modalità dell’articolo 18, nonché dei criteri e delle modalità per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole; e) ripartizione (…) del fondo regionale di cui all’articolo 23; f) programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui all’articolo 5, comma 2, e stipulazione dei relativi contratti di servizio; g) regolamentazione dei servizi aerei, elicotteristici e di cabotaggio, di cui all’articolo 5, comma 5; h) disciplina degli interventi per l’innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti; i) disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio; l) disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori. m) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati; n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall’articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72; n bis) istituzione e gestione delle linee interregionali interprovinciali e di granturismo di cui all’articolo 5, comma 3, lettere c) e d). 2. Sono soppresse le seguenti funzioni amministrative: a) approvazioni degli organici di sistemi di trasporto; b) assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi.” “Art. 20 (Procedure per l’affidamento dei servizi) - 1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici e di introdurre regole concorrenziali per l’affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, ricorrono a procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e per la scelta dei soci privati delle società affidatarie, in conformità alla normativa comunitaria e na- Nota all’art. 7, commi da 38 a 43 Il testo vigente degli articoli 2, 6, 20, 21, 22, 27 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 2 (Principi del conferimento) - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi: a) principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate ai Comuni e alle Unioni montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative; b) principio di cooperazione, per cui all’individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e alla determinazione dell’ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, la Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati; c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi e funzioni amministrative omogenei e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento; d) principio di adeguatezza e di differenziazione nell’allocazione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni; e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite. 2. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei Comuni per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse quelle di cui al comma 4, anche se non rientranti nelle competenze comunali. L’ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire. 3. Per l’esercizio delle funzioni loro conferite i Comuni, le Comunità montane e le Province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente. 4. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di 7985 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 oggetto della trasformazione, in qualità di capofila, e dai concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli che abbiano aderito come soci alla società derivante dalla trasformazione. 7. Se entro sei mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al comma 6, tutti i soggetti partecipanti alla riunione di imprese sono divenuti soci della società derivante dalla trasformazione o hanno costituito tra loro una nuova società, l’affidamento dei servizi è prorogato fino al completamento del periodo previsto al comma 3. 8. Diversamente dall’esito di cui al comma 7, l’ente affidante, anche sulla base del parere del collegio di vigilanza di cui al comma 9, verifica che le società partecipanti alla riunione d’impresa abbiano conseguito significativi progressi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza indicati dalla presente legge. In caso di esito positivo della verifica, l’ente affidante proroga, fino alla scadenza del periodo di cui al comma 3, l’affidamento dei servizi dell’intero bacino alla società derivante dalla trasformazione o alla nuova società costituita. La quota dei servizi svolti dalle aziende non integrate nella società, può essere mantenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle forme previste dal comma 6, al fine di consentire alla società affidataria il reperimento dei mezzi necessari allo svolgimento di tutti i servizi. In caso di esito negativo della verifica, l’ente affidante revoca l’affidamento e attiva la procedura concorsuale di cui al comma 1, prevedendo la proroga coattiva del servizio alla riunione di imprese fino alla data di effettivo espletamento del servizio medesimo da parte dell’impresa aggiudicataria. 9. (comma abrogato dall’art. 6, comma 1, lettera ee), del Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l.r. 12 maggio 2003, n. 7) 10. (comma abrogato dall’art. 6, comma 1, lettera ee), del Reg. 4 dicembre 2004, n. 11 , ai sensi dell’art. 4, comma 2, l.r. 12 maggio 2003, n. 7) 11. Decorso il periodo di validità del primo contratto di servizio di cui al comma 3, o in caso di decadenza, rinuncia o revoca dell’affidamento, i servizi di bacino devono essere affidati mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1. 12. Nel caso in cui le aziende speciali ed i consorzi di cui al comma 3 non siano trasformati entro la scadenza indicata alla lettera a) del medesimo comma, è fatto obbligo di affidare il servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.” “Art. 21 (Modalità per lo svolgimento dei servizi) - 1. È vietata l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri o di servizi di linea o di granturismo in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge. 2. È consentito il sub-affidamento dei servizi, allo zionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste. 2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1: a) per la scelta dei gestori dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; b) per l’aggiudicazione dei servizi si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 1995; c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533. 3. I servizi di trasporto pubblico dell’intero bacino ed i servizi urbani possono essere affidati, senza ricorrere alle procedure concorsuali di cui al comma 1, con atto motivato, per cinque anni, alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano concessionari di servizi di trasporto pubblico extraurbano e/o dei medesimi servizi urbani da affidare. La trasformazione, attuata nelle forme di cui all’articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 422 del 1997, deve avvenire alle seguenti condizioni: a) che sia completata entro il 30 giugno 1999; b) che gli eventuali soci privati delle società derivanti dalla trasformazione siano prioritariamente individuati tra tutti gli attuali concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico da affidare. 4. Qualora in uno stesso bacino vi siano due o più aziende speciali o consorzi, l’affidamento verrà concesso all’unica società derivante dalla trasformazione o, qualora la società non sia una sola, alla società avente un maggior chilometraggio in concessione nel bacino alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I servizi di trasporto urbano di cui all’articolo 5, comma 3, che restano gestiti direttamente dai Comuni e affidati dagli stessi con contratto di servizio ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non possono essere ampliati rispetto a quelli già gestiti nelle medesime forme alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 422 del 1997. Entro sei mesi dalla data di scadenza di cui al comma 3, lettera a), è comunque fatto obbligo di attivare procedure concorsuali per l’affidamento di una quota del servizio. Possono partecipare alla procedura concorsuale anche le aziende speciali e i consorzi affidatari del restante servizio. 6. Allo scopo di raggiungere la massima efficienza e una integrazione graduale, i servizi di ciascun bacino, affidati ai sensi del comma 3, sono gestiti, per un periodo transitorio di tre anni dall’affidamento, tramite una riunione di imprese costituita ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 158 del 1995 e formata dalla società 7986 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione (…) e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale. 3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro. 3 ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la Giunta regionale regolamenta le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell’utilizzo e dei costi sostenuti.” “Art. 27 (Rendicontazione) - 1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l’indicazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell’esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all’anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell’erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l’esercizio finanziario cui l’attestazione medesima fa riferimento. 2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l’andamento della gestione in ordine alle stesse.” scopo di realizzare economie nei costi di trasporto pubblico, secondo le norme specifiche introdotte nei contratti di servizio e con le seguenti limitazioni: a) non deve essere superato il limite massimo del venti per cento dei servizi esercitati; b) vanno rispettate le procedure previste dall’articolo 20, qualora l’importo annuo del sub-affidamento superi lire 300.000.000. Per importi inferiori la scelta del sub-affidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte; c) l’impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, pena la decadenza dal sub-affidamento; d) in caso di decadenza o di revoca dell’affidamento cessa contestualmente il sub-affidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell’ente affidante. 3. In tutti i casi di subentro di un’impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni: a) all’impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto di servizio o dell’affidamento; b) il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante è disciplinato dall’articolo 26, allegato A, del r.d. n. 148 del 1931, con l’applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e degli eventuali contratti integrativi aziendali; c) i mezzi di trasporto funzionali all’esercizio del servizio sono ceduti all’impresa subentrante al valore di stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all’atto del loro acquisto. La stima è effettuata da parte di un tecnico scelto di comune accordo dalle parti; in caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla Giunta regionale.” “Art. 22 (Vigilanza e controlli) - 1. La Regione (…) e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l’accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza. 2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l’acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari. Note all’art. 7, commi 44 e 45 Il testo vigente degli articoli 4 e 9 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 4 (Comitato istituzionale) - 1. Per l’unica Autorità di bacino di rilievo regionale, la Giunta regiona- 7987 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 mitato tecnico regionale per la difesa del suolo; n) approva il programma degli interventi triennali di bonifica montana e quelli di bonifica integrate. 5. Le determinazioni del Comitato istituzionale sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.” “Art. 9 (Rete regionale di rilevamento) - 1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le amministrazioni statali, con i servizi delle Regioni confinanti e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. 2. La Regione, i comuni, le Comunità montane (…) operano secondo criteri e metodi di collaborazione e sono tenuti a comunicarsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 60 del 1997. 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, la Regione acquisisce, senza oneri ed in forma riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti di ricerca.” le svolge le funzioni di Comitato istituzionale. 2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore regionale da lui delegato. All’insediamento dei Comitato istituzionale si provvede con decreto dei Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il Segretario generale dell’Autorità di bacino con voto consultivo. 4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività: a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del piano dei bacini di rilievo regionale, in conformità agli indirizzi di cui all’art. 4 della legge n. 183 del 1989 eventualmente prevedendo articolazioni in piani riferiti a sub - bacini o ad ambiti omogenei comprendenti più bacini idrografici; b) stabilisce i criteri e le direttive per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché per l’organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e dei servizi di piena; c) adotta i piani di bacino e li trasmette per l’approvazione al Consiglio regionale; d) approva i programmi triennali di intervento; e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell’economia idrica, al fine di assicurare l’equilibrio fra le disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994; f) stabilisce i criteri e le direttive per il rilascio dei provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni in materia di conservazione e difesa del suolo, dei territorio, di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale g) valuta le proposte formulate dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo; h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull’uso dei suolo, sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso; i) promuove forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie di cui alla presente legge; l) coordina le attività e le competenze tra le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; m) predispone, per l’approvazione del Consiglio regionale in pendenza del l’approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, i relativi schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31, comma 3, della legge n. 183 del 1989, su proposta del Co- Nota all’art. 7, comma 46 Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 8 (Rilevazione sistematica dei danni) - 1. La Giunta regionale provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza. 2. Qualora il territorio sul quale si sono verificati i danni sia circoscritto ad un singolo Comune, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvede il Comune stesso. 3. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, (…) sulla base degli indirizzi regionali, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti.” Nota all’art. 7, commi da 48 a 52 e comma 69, lett. l) Il testo vigente degli articoli 7, 12, 24 e 29 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tu- 7988 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell’esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.” “Art. 29 (Sanzioni) - 1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali: a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione; c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati; d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell’articolo 13; e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d’acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo; f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d’acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro; g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Regione entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e so- tela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 7 (Carta ittica) - 1. Ai fini della tutela e dell’incremento del patrimonio ittico, la Giunta regionale (…) approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale. 2. La carta ittica regionale contiene: a) l’individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque esistenti nell’àmbito regionale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d’acqua; b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al sub-alveo dei corsi d’acqua; c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e chimico-fisica delle acque, con riguardo alle attività maggiormente inquinanti; d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle acque, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali, e la consistenza della fauna ittica; e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti; f) l’individuazione degli interventi atti ad incrementare la produttività; g) l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione d’incubatoi di vallata. 3. (comma abrogato)” “Art. 12 (Controlli sanitari) - 1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione: a) certificato sanitario, rilasciato dall’azienda sanitaria locale del luogo d’immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive; b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di sistemi di sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti. 2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati per gli accertamenti del caso alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). 3. In caso di epizoozia, l’ASUR dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico, dandone immediata comunicazione alla Regione ed informando la Commissione di cui all’articolo 4.” “Art. 24 (Calendario regionale di pesca) - 1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite (…) le associazioni piscatorie di cui all’articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l’anno successivo. (…). 2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni 7989 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all’articolo 25, comma 3. 2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell’ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; 3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro. 4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni. 5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza. 6. Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 33/1998.” spensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni; i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell’articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro; l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall’articolo 25, comma 2; m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a pagamento senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 26, comma 2; n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d’inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo; o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d’inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo; p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d’acqua, bacini e relativi argini; q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d’acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro; r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l’impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l’uso di tali sistemi; s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento. t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 Nota all’art. 7, commi 53 e 69, lett. m) Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 7 (Programmi provinciali) - 1. Entro centottanta giorni dall’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale approva il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l’individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l’individuazione degli interventi di riqualificazione urbana. 2. La localizzazione degli interventi tiene conto dei fabbisogni rilevati, della necessità di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne e della qualità delle proposte attuative dei Comuni. 3. (comma abrogato) 4. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, i Comuni, per gli interventi di cui agli articoli 11, 13 e 14, individuano i soggetti attuatori mediante procedure ad evidenza pubblica. 5. Gli interventi vengono attivati in relazione alle risorse assegnate annualmente dalla Regione.” 7990 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data dell’eventuale denuncia di inizio attività di cui all’articolo 54. 2. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla Provincia l’elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’effettivo esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 54, comma 1. 3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista. 4. I Comuni (…) e la Regione assicurano la massima visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti web.” “Art. 54 (Denuncia di inizio attività e tariffe) - 1. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell’attività. 2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione (…), le tariffe che si intendono praticare l’anno successivo.” Nota all’art. 7, commi da 54 a 57 Il testo vigente degli articoli 14, 53 e 54 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 14 (Segnalazione certificata di inizio attività) 1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi. 3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l’opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all’altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia (…) alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva. 5. Il Comune trasmette alla Regione (…), entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.” “Art. 53 (Elenchi professionali provinciali) - 1. La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento annuale, Nota all’art. 7, comma 58 Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), così come modificato dalal legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 2 (Deroghe) - 1. Le deroghe di cui all’articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all’accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall’articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE . 2. Le deroghe devono indicare: a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga; b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo; 7991 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo; f) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all’articolo 36 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). 2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali. 3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 15 della l.r. n. 7/1995. 4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono: a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati in relazione a casi specifici e indicare il relativo periodo di vigenza; b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti; c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, quelle danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente, la localizzazione dei danni e i periodi di concentrazione dei medesimi; d) garantire che il prelievo di una determinata specie sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello della popolazione della specie considerata, dei suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui; e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza. 5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. 6. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 5.” ANNO XLVI • N. 33 “Art. 10 (Comunicazioni sull’attività di accertamento) - 1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alla Regione e ai Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e i chilometri effettivamente percorsi. 2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le sanzioni irrogate. 3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico di cui ai commi 1 e 2 forniscono, su richiesta degli enti territoriali competenti, tutte le altre informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.” Nota all’art. 7, commi da 60 a 63 Il testo vigente degli articoli 5, 17 e 23 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 5 (Funzioni degli enti locali) - 1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio. 2. Le Province, in particolare: a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui al comma 3 dell’articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione; b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel piano regionale di cui all’articolo 7, erogano i relativi contributi (…). 3. I Comuni, in particolare: a) curano la progettazione e l’attuazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 di loro iniziativa; b) coordinano i progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati; c) individuano e trasmettono alla Regione i progetti di cui alle lettere a) e b), secondo criteri e modalità fissati dal piano regionale di cui all’articolo 7.” Nota all’art. 7, comma 59 Il testo vigente dell’articolo 10 della l.r. 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: 7992 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE “Art. 17 (Sistema bibliotecario) - 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 16, la Regione, in particolare: a) assicura la realizzazione di una rete integrata di strutture e servizi bibliotecari; b) promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) nel territorio regionale sostenendo l’adesione di nuove biblioteche e l’implementazione di nuovi servizi; c) definisce i criteri per coordinare l’informazione bibliografica con particolare riguardo alle procedure di catalogazione, (…) i sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, le università, le altre Regioni e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.” “Art. 23 (Fondo unico per i beni e le attività culturali) - 1. È istituito, a decorrere dall’anno 2011, il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge. 2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. 2 bis. Per ottimizzare l’impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali (…) confluiscono nel sistema informativo di cui all’articolo 20. 3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all’articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all’articolo 7.” ANNO XLVI • N. 33 2. La deliberazione di cui all’articolo 10, comma 4, è approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 10, comma 4, le amministrazioni competenti: a) in ordine alla verifica di cui all’articolo 10, comma 2, applicano quanto previsto dall’Allegato A (Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione) alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con Delib.C.R. 21 gennaio 2004, n. 116 ; b) per le finalità di cui all’articolo 10 , comma 3, dispongono la realizzazione di invasi di laminazione-raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno 350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata. 4. La verifica di compatibilità idraulica di cui all’articolo 10 e le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L’Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l’aggiornamento delle aree di rischio. 6. L’incremento di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e all’articolo 5, comma 3, della presente legge non si sommano a quelli previsti dalla l.r. n. 22/2009, nonché a quelli previsti dalla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile) e da altre disposizioni di legge vigenti. 7. Alle disposizioni di cui al comma 5 dell’ articolo 3 si applicano le condizioni ed i termini di cui alla l.r. n. 22/2009, così come modificata dalla presente legge. 8. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. n. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013. 9. I criteri di perequazione e compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere stabiliti anche nei PRG.” Nota all’art. 7, comma 64 Il testo vigente dell’articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 13 (Norme transitorie e finali) - 1. Il regolamento di cui all’articolo 9 è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all’art. 7, commi 65 e 66 Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 2 (Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua) - 1. Le Province (…) approvano appositi pro- 7993 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 6. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dalla Provincia competente (…) e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 20 (Aree demaniali), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). 7. L’utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente (…). Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore agricolo. 8. Previa stipulazione dell’intesa di cui al comma 4, e per le finalità di cui al comma 7, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 6 definisce l’entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d’acqua. 9. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), approvati dall’Autorità idraulica, possono prevedere la valorizzazione del materiale di dragaggio.” getti generali di gestione dei corsi d’acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. I progetti generali di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione, di tutela dell’ecosistema fluviale e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica. 3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per: a) l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico; b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l’obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell’alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l’alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell’alveo; c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione; d) la manutenzione delle altre opere in concessione; e) la manutenzione delle sponde naturali; f) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2013, n. 48) g) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2013, n. 48) h) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione; i) l’espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica; l) l’approvazione dei progetti generali di gestione. 4. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Corpo forestale dello Stato per l’espletamento dei controlli di cui alla lettera i) del comma 3. 5. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali. Nota all’art. 7, commi 67, 68 e 69, lett. q) Il testo vigente degli articoli 6 e 8 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 6 (Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale) - 1. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all’articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara. 2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia (…). 3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari. 3 bis. (comma abrogato)” “Art. 8 (Norme finali) - 1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme 7994 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Nota all’art. 7, comma 69, lett. e) per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione (…) e i Comuni di cui all’articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio. Il testo vigente degli articoli 8, 9 e 15 della l.r. 24 dicembre 1998, n.45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 8 (Funzioni delle Province) - 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all’articolo 5, commi 3, lettere b), c), d), e), f) e 4. 2. Le Province esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative: a) approvazione dei piani di bacino di cui all’articolo 14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente; b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all’articolo 19; c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie; d) ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano; e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell’ubicazione delle fermate ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753; f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale ai sensi del D.P.R. n. 753 del 1980; h) autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con autobus; i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992; l) (lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, della l.r. 6 novembre 2002, n. 23) m) organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio; o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; p) (lettera da ritenersi abrogata per effetto dell’art. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.” Nota all’art. 7, comma 69, lett. a) Per il testo vigente degli articoli 7 e 8 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi da 1 a 4 e comma 69, lettera a). Nota all’art. 7, comma 69, lett. b) Per il testo vigente degli articoli della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), vedi nel testo vigente della legge medesima coordinato con le modifiche e integrazioni apportate con la legge regionale sopra pubblicata che sono stampate in neretto. Note all’art. 7, comma 69, lett. c) - Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 1 (Delega) - 1. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e dalla l.r. 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l’attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall’Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia. 2. (comma abrogato) - Per il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalle legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi 37 e 69, lett. c). 7995 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 12, comma 2, della l.r. 6 novembre 2002, n. 23, il quale ha abrogato il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 12 gennaio 2001, n. 2 che l’aveva introdotta. L’abrogazione implicita è desumibile anche alla luce dell’abrogazione della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72 avvenuta con la l.r. 12 maggio 2003, n. 7) 3. (comma abrogato) “Art. 9 (Funzioni dei Comuni) - 1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale riguardanti i servizi definiti dall’articolo 5, comma 3, lettera a). 2. I Comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative: a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; b) (lettera abrogata) c) (lettera abrogata) d) (lettera abrogata) e) (lettera abrogata) f) (lettera abrogata) g) vigilanza sugli impianti fissi comunali ai sensi del D.P.R. n. 753 del 1980; h) (lettera abrogata) 3. Nell’ambito del trasporto urbano, sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e delle Province ai sensi della presente legge. 4. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l’esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.” “Art. 15 (Approvazione dei piani di bacino) - 1. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all’articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale. 2. (comma abrogato) 3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.” ANNO XLVI • N. 33 1. Il Comitato tecnico dell’Autorità di bacino è organo di consulenza tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, avvalendosi della segreteria tecnico - operativa di cui all’art. 8. Può altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale. 2. Il Comitato tecnico dell’Autorità di bacino è composto: a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale, agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria, protezione civile; b) dal Direttore dell’A.R.P.A.M.; c) da tre funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero per le politiche agricole; d) (lettera abrogata) 3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, qualora entro trenta giorni dalla richiesta non fossero stati indicati dai Ministeri i funzionari designati, il Comitato viene comunque costituito salvo integrazione con il pervenire delle suddette designazioni. 4. Ai membri dei Comitato spettano per ogni seduta, e in caso di missione, i compensi in misura uguale a quella corrisposta, ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti del Comitato regionale per il territorio. 5. Il Segretario generale, in relazione alle questioni sottoposte all’esame del Comitato, può invitare a partecipare alle sedute i Dirigenti di altri servizi regionali anche decentrati o loro delegati, i Dirigenti di enti locali e di altri enti pubblici per ogni bacino interessato nonché esperti di riconosciuta competenza scientifica. 6. Il Comitato tecnico, utilizzando la segreteria tecnico - operativa, cura: a) la redazione della relazione annuale sull’uso del suolo, sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso; b) l’elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo bacino, i relativi programmi di intervento nonché i rispettivi successivi aggiornamenti e la verifica della loro attuazione; c) la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all’art. 13; d) assicura il coordinamento di tutti i piani di cui all’art. 10; e) coordina, d’intesa cori i servizi tecnici nazionali, l’attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.” “Art. 16 (Conferimento di funzioni e compiti alle province) - 1. Sono conferite alle Province le funzioni Nota all’art. 7, comma 69, lett. g) Il testo vigente degli articoli 6 e 16 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 6 (Comitato tecnico dell’Autorità di bacino) - 7996 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE amministrative di competenza regionale concernenti: a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa l’imposizione di limitazione e divieti dell’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’arca demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d’acqua; b) il vincolo idrogeologico; c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt; d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 1019; e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n.1010; f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi; g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi; h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d’acqua; i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo; l) le licenze per l’attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee; m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei; n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all’art. 60, commi 1 e 2, del r.d. n. 523 del 1904; o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64; p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica di cui agli artt. 4 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni; q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d’intesa tra queste ultime; ANNO XLVI • N. 33 q bis) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell’articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998. 2. (comma abrogato)” Nota all’art. 7, comma 69, lett. h) Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 22 (Registro impianti di risalita e piste da sci) 1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste. 2. La sezione relativa agli impianti di risalita riporta per ogni singolo impianto: a) la denominazione dell’impianto con riferimento alla sigla di iscrizione al Registro italiano impianti a fune (R.I.I.F.); b) i dati relativi all’intestatario della concessione; c) le condizioni di concessione; d) le caratteristiche tecniche dell’impianto; e) la località in cui si sviluppa il tracciato; f) gli estremi anagrafici del direttore o del responsabile dell’esercizio; g) ogni eventuale modifica o cancellazione. 3. La sezione relativa alle piste da sci riporta per ciascuna pista: a) i dati relativi all’intestatario dell’autorizzazione; b) le condizioni previste dall’autorizzazione; c) la classificazione e le caratteristiche tecniche della pista; d) le infrastrutture cui sia eventualmente asservita; e) le località in cui si sviluppa il tracciato; f) ogni eventuale modifica, rinuncia, revoca o decadenza dell’autorizzazione. 4. Gli enti di cui all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 16, comma 1, comunicano alla Provincia i dati di cui ai commi 2 e 3 per il loro inserimento nel registro. 5. (comma abrogato)” Nota all’art. 7, comma 69, lett. i) Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 12 (Funzioni delle Province) - 1. Le Province 7997 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE assicurano nell’ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti: a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l’elaborazione e l’aggiornamento degli analoghi programmi regionali; b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l’intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale; d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, d’intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti; e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell’imminenza di eventi calamitosi. 2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità ed integrazione, le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6. 3. (comma abrogato) 4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province, il Presidente della Provincia, d’intesa con il Prefetto, istituisce centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle competenti amministrazioni dello Stato. La direzione delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell’evento. 5. In ogni capoluogo di provincia è costituito il Comitato provinciale di protezione civile, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di: a) un rappresentante del Prefetto; b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile; c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall’ANCI; ANNO XLVI • N. 33 d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall’UNCEM; e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale; h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale. 6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.” Note all’art. 7, comma 69, lett. l) - Per il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi da 48 a 52 e comma 69, lett. l). - Il testo vigente dell’articolo 23 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 23 (Registro dei pescatori) - 1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate. 2. (comma abrogato)” Nota all’art. 7, comma 69, lett. m) Per il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi 53 e 69, lett. m). Nota all’art. 7, comma 69, lett. n) Il testo vigente degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo) - 1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le 7998 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE strategie dell’intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo. 2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare: a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticità del settore; b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire; c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all’articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione; d) (lettera abrogata) e) i criteri e gli obiettivi per l’esercizio delle funzioni regionali; f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi; g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza. 3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del nuovo. 4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità. 5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all’approvazione del programma operativo annuale di cui all’articolo 7.” “Art. 7 (Programma operativo) - 1. Il piano di cui all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio. 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell’ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: 1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge; 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9; 3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo 8; 4) (numero abrogato) 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri; b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all’articolo 9 e ai progetti di cui all’articolo 8; c) la misura percentuale minima del concorso finan- ANNO XLVI • N. 33 ziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati; d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione.” “Art. 8 (Progetti di interesse regionale) - 1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività: a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale; b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l’impiego di nuove generazioni di artisti; c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l’accesso; d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. 2. (comma abrogato) 3. (comma abrogato) 4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.” Nota all’art. 7, comma 69, lett. o) Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 8 (Programma operativo) - 1. Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai sensi dell’articolo 10. 2. Il programma operativo contiene in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: 1) alla Regione per le funzioni di sua competenza e per i progetti di cui all’articolo 11; 2) (numero abrogato) b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi; c) (lettera abrogata)” Nota all’art. 7, comma 69, lett. p) Il testo vigente degli articoli 3 e 4 della l.r. 2 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport 7999 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato; c) il direttore dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato; d) un rappresentante del Comitato regionale del CONI; e) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI; f) tre rappresentanti del Comitato regionale del CIP; g) (lettera abrogata) h) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall’Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche); i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale; l) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dalla Giunta regionale; n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI); o) un rappresentante regionale dell’Istituto per il credito sportivo (ICS); p) un rappresentante della Federazione regionale dei Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche; q) un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella regione; r) un rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). 4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salve le successive integrazioni. 5. Il Comitato approva il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri. 6. In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma 3, lettera b). 7. Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di settore a partecipare alle riunioni del Comitato. 8. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso. 9. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamen- e tempo libero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 3 (Funzioni degli Enti locali) - 1. (comma abrogato) 2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni: a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva; b) elaborazione dei progetti riguardanti l’impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l’adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente; c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi; d) promozione dello sport per i diversamente abili e dello sport per tutti; e) realizzazione di progetti per l’attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie; f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge; g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico; h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni; i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.” “Art. 4 (Comitato regionale dello sport e del tempo libero) - 1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge. 2. Il Comitato, in particolare: a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive; b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 6 e 7; c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti. 3. Il Comitato è composto da: a) l’assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede o suo delegato; 8000 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE TITOLO I Disposizioni generali to interno, il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.” Nota all’art. 7, comma 69, lett. q) Art. 1 (Finalità) Per il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi 67, 68 e 69, lett. q). 1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell’utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto regionale, nell’interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale. 3. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole. 4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l’eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale. 5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell’economia agricola montana e a sostegno del settore. ________________________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: • Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 470 del 4 febbraio 2015; • Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Latini n. 252 del 4 ottobre 2012; • Relazione della I Commissione assembleare permanente del 23 marzo 2015; • Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 23 marzo 2015; • Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 23 marzo 2015; • Parere espresso dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro in data 20 marzo 2015; • Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, n. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA CHE SONO STAMPATE IN NERETTO. Art. 2 (Esercizio delle funzioni) 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede: a) alla protezione della fauna del proprio territorio; b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; c) al controllo dell’attività gestionale svolta dagli Avvertenza: ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti. 8001 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica. 3. (comma abrogato) 4. Le Province, per l’espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all’articolo 7. 5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all’articolo 19. 6. (comma abrogato) 7. In caso di inadempienze degli ATC nell’esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi. ANNO XLVI • N. 33 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un’effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica; 8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi); b) una quota fino al 10 per cento del territorio agrosilvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all’articolo 13. 2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV. 3. (comma abrogato) 4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. Fino all’entrata in vigore dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace la pianificazione provinciale preesistente. 5. (comma abrogato) 6. (comma abrogato) Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria) Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un’effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L’effettiva superficie di tale territorio è così ripartita: a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l’esercizio venatorio, quali: 1) oasi di protezione faunistica; 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia; 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia; 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia; 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia; 6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali. 2. Con l’atto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell’ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali; b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l’indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico; c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale; d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 8002 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale; f) gli indirizzi per la raccolta e l’utilizzazione dei dati (…); g) gli indirizzi per la pianificazione e l’esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia; h) gli indirizzi per le attività svolte dall’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 7bis; i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria. 3. Nell’atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all’articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali. ANNO XLVI • N. 33 ta ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione; e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione; f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile; g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi; h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati; i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge 157/1992. 2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all’articolo 4: a) dalla valutazione di incidenza; b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 6 (articolo abrogato) Art. 5 (Ambiti provinciali) Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale) 1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono: a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura; b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali; c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto; d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riserva- 1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all’articolo 5. 2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da: a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; b) un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana; 8003 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 3. Nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l’OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato. 3 bis. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’OFR può operare in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’ articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e della l.r. 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia. 4. L’Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto: a) dall’assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede; b) (comma abrogato) c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali; d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione; e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali; f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali; g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali. 5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato. 6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 7. I componenti dell’OFR e del Comitato operano a titolo gratuito. c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale. 4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale) 1. È istituito l’Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di: a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio; b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna; c) monitorare l’applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali; d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati (…) dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste; e) verificare l’entità e gli effetti del prelievo venatorio; f) promuovere l’applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica; g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria); h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie. 2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell’OFR. TITOLO II Zone di protezione speciale della fauna Art. 8 (Oasi di protezione) 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare. 8004 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 3. Nell’ambito delle oasi di protezione sono vietati l’esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall’articolo 25. 4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall’OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità. 5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell’ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono le province, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni. 6. La Provincia, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l’istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l’eccessivo numero dei capi, turbino l’equilibrio biologico dell’ambiente. 7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati. 8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede. ANNO XLVI • N. 33 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell’intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell’ATC. 4. La gestione delle ZRC è affidata all’ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell’attività svolta nell’anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l’atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l’esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione. 5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4. 6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L’immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale. 7. L’attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell’ISPRA. 8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell’ATC in territori ove si ravvede l’esigenza di incrementare le densità locali di popolazione. 9. Nelle ZRC le Province, d’intesa con il soggetto gestore possono autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna. Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura) 1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione. 2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell’atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l’ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. 8005 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo. 5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall’articolo 25. 10. Le Province provvedono all’attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell’ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie. 11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell’ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all’interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria. 12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall’articolo 25. 13. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell’ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi. Art. 10 bis (Aree di rispetto) 1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all’incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all’adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento. 2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell’area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini. 3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria. 4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all’esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale. 5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell’articolo 34. Art. 10 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all’atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 9, comma 11. 2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti. 3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall’ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia. 4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti Art. 11 (Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica) 1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere (…) delle Comunità montane interessate, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni Provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l’impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat. 2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza; 8006 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE b) (comma abrogato) c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione; d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante regionale dell’ente nazionale cinofilia italiana; f) un rappresentante indicato dall’università ricadente nella provincia o comunque nella Regione; g) il direttore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato. 3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle Comunità montane. 4. L’istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all’articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale. 5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l’estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole. 6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la Provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall’attività di ricerca e di sperimentazione. 7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall’articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura. 8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 9, comma 12. 9. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni. 10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2. ANNO XLVI • N. 33 Art. 12 (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale) 1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale. 2. Con l’atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante: a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati; b) pubblicazione per estratto nel BUR; c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. 3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell’atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5. 4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma 1. 5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell’ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3. 6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). 7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11. 8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3. 8007 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE TITOLO III Strutture di iniziativa privata ANNO XLVI • N. 33 tera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 27bis. 6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio. 7. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all’articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore. 8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell’amministrazione provinciale. 9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione. 10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti. Art. 13 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) 1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all’articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano: a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica; b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola; c) (lettera abrogata dal comma 2 dell’art. 13 della l.r. 18 luglio 2011, n. 15) 2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all’irradiamento della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell’estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell’indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l’esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza. 3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale. 4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all’articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell’azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati. 5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l’immissione e l’abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l’in- Art. 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. 2. L’autorizzazione dei centri privati è subordinata all’osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l’esercizio delle attività autorizzate. 3. La Provincia ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. 4. L’autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, non- 8008 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche. 6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC. ché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione. 5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell’impresa agricola: a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia; b) eserciti nel centro privato l’attività venatoria o ne consenta a terzi l’esercizio. 6. La Provincia, prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione, assegna all’interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. TITOLO IV Gestione programmata della caccia Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia - A.T.C.) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. 2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all’articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC. 3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta (…) degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole (…) della maggioranza dei membri dell’assemblea degli ATC medesimi. 4. L’accesso all’ATC per l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell’ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all’indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l’accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari; b) residenti nella provincia; c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione; d) residenti nella regione; e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino. Art. 16 (Iscrizione nell’ATC) 1. Il cacciatore ha titolo all’iscrizione agli ATC. 2. Per l’iscrizione nell’ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all’articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall’ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell’iscrizione all’ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l’importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 50 per cento se versato successivamente. 3. Per l’iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell’ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell’ATC accoglie le domande con le priorità previste dall’articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell’ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell’ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Alle stesse con- 8009 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 nato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale: a) l’assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale; b) il presidente; c) il comitato di gestione; d) il revisore unico. 2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall’assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. Lo statuto disciplina: a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie; b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico; c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali. 4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni. dizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell’indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC. 4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell’ATC e comunicato all’interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all’articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L’accoglimento del ricorso comporta di diritto l’iscrizione all’ATC. Nel caso che il diniego dell’iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all’iscrizione all’ATC di residenza. 5. L’iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell’ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d’appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all’ATC rispetto a quella stabilita. L’ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell’ATC o della regione e in base all’opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. 6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un’equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l’accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell’articolo 15. Art. 18 (Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia) Art. 17 (Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia) 1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell’ambito medesimo. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui all’articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto: a) (lettera abrogata) b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nel- 01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnicooperativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione (…). Per quanto non espressamente discipli- 8010 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE l’ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell’ambito territoriale di caccia. 3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia. 3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale. 4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all’ambito. 5. (comma abrogato dall’art. 3, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 51) 6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell’ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2. 7. (comma abrogato dall’art. 3, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 51) ANNO XLVI • N. 33 b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata; c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all’incremento della fauna. 2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell’ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione. 3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità. 4. I comitati direttivi degli ATC per l’espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna. 5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica (…) di cui all’articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica. 6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all’attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all’articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all’articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l’ambientamento della fauna selvatica. 7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annual- Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione) 1. L’ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall’approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti: a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali; 8011 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 3. Il divieto di esercitare l’attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla Provincia. 4. La Giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2. 5. L’esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00. 6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale (…) precisando l’estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l’indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali. 7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). 8. L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 9. L’esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l’allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini. mente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all’articolo 34, comma 6-bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione (…). 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano (…) alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all’utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio (…) regionale. Art. 20 (Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli) 1. Con il fondo di cui all’articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli. 2. (comma abrogato dall’art. 7, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) 3. La Giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all’estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2. 4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC. Art. 21 (Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia) 1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla Provincia, specificando anche l’eventuale durata del divieto stesso. 2. La Provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l’attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad 8012 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ve darne notizia all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto. TITOLO V Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall’attività venatoria Art. 22 (Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo) Art. 23 (Allevamenti) 1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo. 2. Le province autorizzano l’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cui al comma 1. 3. Il titolare di un’impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4. 4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambietale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo. 5. Le province, nell’ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell’ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cani da caccia. 6. (comma abrogato dall’art. 20, della l.r. 18 luglio 2011, n. 15) 1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati. 2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia può inoltre, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale. 3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia previo parere dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all’attività di cattura per l’inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall’ articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati. 4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall’estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza. 5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. 6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici. 7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati de- Art. 24 (Attività di tassidermia e imbalsamazione) 1. L’amministrazione provinciale rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all’articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. 2. È consentita l’imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: 8013 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l’inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento. 2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell’ATC interessata. 3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all’articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. 4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche. a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti; b) alla fauna esotica, purché l’abbattimento e l’importazione o comunque l’impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali; c) alla fauna domestica. 3. Il tassidermista o l’imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall’amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l’animale o le circostanze nelle quali l’imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso. 4. All’atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l’interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti. 5. Il tassidermista o l’imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un’etichetta inamovibile con l’indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3. 6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell’elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L’amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno. Art. 25 (Controllo della fauna selvatica) 1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell’elenco di cui all’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità. 2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela Art. 26 (Controllo sanitario della fauna) 1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. 8014 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 c) altre forme consentite dalla legge. 4. L’opzione per la forma di caccia deve essere Comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all’esercizio venatorio e quando viene ripresa l’attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l’opzione già presentata devono darne Comunicazione alla Regione. 5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l’attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge n. 157 del 1992. 5 bis. (comma abrogato dall’art. 3, della l.r. 1° agosto 2012, n. 27) 5 ter. (comma abrogato dall’art. 9, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) 6. (comma abrogato dall’art. 22, comma 2, della l.r. 18 luglio 2011, n. 15) 6 bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità. È consentito l’abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all’articolo 27 bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l’abbattimento occasionale del cinghiale senza l’ausilio del cane da seguita. 7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 157 del 1992. 8. La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio appartiene a colui che l’abbatte, ovvero a colui che l’abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l’inseguimento. 9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all’articolo 14. 10. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria, con i massi- 2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari. 3. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico. Art. 26 bis (Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà) 1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS). 2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali. TITOLO VI Esercizio dell’attività venatoria Art. 27 (Esercizio venatorio) 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157 del 1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 3. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia: a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all’esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 7; b) da appostamento fisso; 8015 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 destinati alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all’agricoltura nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7. mali determinati ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 157 del 1992. Art. 27 bis (Gestione venatoria degli ungulati) Art. 28 (Abilitazione all’esercizio venatorio) 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all’articolo 4 e dai piani faunistici venatori (…) di cui all’articolo 5. 2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati. 3. In particolare, con l’atto di cui al comma 2, sono stabiliti: a) la pianificazione territoriale mediante l’individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell’attività gestionale, compresi i prelievi; b) le modalità di gestione e di prelievo; c) l’attività di controllo; d) l’attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati; e) le funzioni degli ATC (…). 4. (comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) 5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata. 6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell’ISPRA. 7. (comma abrogato dall’art. 10, comma 3, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) 8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l’esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati. 9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono 1. L’esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l’arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l’abilitazione all’eserciziovenatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione nominata dalla Provincia. 2. L’abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d’armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca. 3. La Provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 4. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d’esame prima che siano trascorsi due mesi. 6. Le prove d’esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima. 7. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame per l’abilitazione venatoria, un importo, fissato dalla Provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione. 8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute. 8016 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante uso dell’arco e del falco. 10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta: a) da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal Presidente della Provincia, che ne assume la presidenza; b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale; d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario. 11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. 12. Alla domanda per sostenere la prova d’esame, da presentarsi alla Provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il certificato di residenza. 13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i consiglieri Provinciali in carica nella stessa Provincia. ANNO XLVI • N. 33 nizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria. 5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona. 6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato. 7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. 8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all’ATC l’elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino. 8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all’ATC il tesserino di caccia. L’ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l’ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all’OFR l’elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, è applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell’applicazione della sanzione medesima, l’ATC trasmette alla Regione l’elenco dei cacciatori inadempienti. 8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall’ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 27 bis, comma 2. Art. 29 (Tesserino di caccia) 1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l’attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare: a) le generalità del titolare; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall’articolo 27, comma 3; c) l’ambito territoriale di caccia prescelto; d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale. 3. Ai fini dell’esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza. 4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio è predisposto dalla struttura orga- Art. 30 (Calendario venatorio regionale) 1. La Giunta regionale, sentiti l’ISPRA e l’OFR, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale. 2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare: 8017 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE a) le specie cacciabili e i periodi di caccia; b) le giornate di caccia; c) il carniere massimo giornaliero e stagionale; d) l’ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia; e) i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia. 3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l’esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci. 3 bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 27 bis. ANNO XLVI • N. 33 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all’esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita. 4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d’acqua permanente durante tutto l’anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell’autorizzazione. 5. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l’appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell’opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno. 5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale. 6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all’ articolo 14, comma 12, legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica. 7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina. 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i Art. 31 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. n. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi. 8018 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 to fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l’appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell’impedimento. 14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. 15. Il titolare dell’appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall’impianto. 16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all’esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18. 17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo quanto previsto dal comma 20. 18. L’appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati. 19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L’attività dell’appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi. 20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l’una dall’altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L’apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto. capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l’impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici. 10. Durante l’esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici. 11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5 bis. Oltre al titolare, possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile. 12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell’appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l’attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano. 13. Le province autorizzano il titolare di appostamen- 8019 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Art. 32 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) Art. 33 (Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) 1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l’uso per l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero. 3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell’articolo 31, comma 1, di detenere nell’esercizio dell’attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l’esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l’attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore. 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso. 5. È vietato l’uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla Provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare. 6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla Provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino. 1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all’allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. La superficie complessiva destinata all’istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni concesse all’interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici. 2 bis. Per l’istituzione delle ZAC è necessaria l’autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell’indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L’indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC. 2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ente nazionale cinofilia italiana. 3. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. 4. Nelle ZAC in cui è previsto l’abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento. 5. La Provincia, all’interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell’articolo 25. 6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC. Art. 34 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria) 1. Una quota del fondo regionale di cui all’articolo 41 è destinata a far fronte ai danni non altrimenti ri- 8020 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE sarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall’esercizio dell’attività venatoria. L’entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui all’articolo 41. 2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla Provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nel territorio di caccia programmata, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7. 3 bis. Le Province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione. 4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turisticovenatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. 5. (comma abrogato dall’art. 7, comma 2, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 51) 6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni alla Provincia o al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi. 6 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. ANNO XLVI • N. 33 Art. 35 (Tasse di concessione regionale) 1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all’atto del rilascio o del rinnovo: a) l’autorizzazione all’esercizio di appostamento fisso; b) l’autorizzazione all’esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristicovenatorie; c) l’autorizzazione all’esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica; d) l’abilitazione venatoria. 2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni. 3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l’appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati. 5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l’attività venatoria durante l’anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all’estero. 6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia, rinunci anche all’attività venatoria. 7. (comma abrogato dall’art. 18 della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) Art. 34 bis (Fondo per l’indennizzo dei danni alla circolazione stradale) Art. 36 (Vigilanza venatoria) 1. Con il fondo di cui all’articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica. 2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni. 3. (comma abrogato dall’art. 17, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7) 1. La vigilanza sull’applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata: a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori; 8021 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della l.r. 19 luglio 1992, n. 29. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni. 5. Le province coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste. ANNO XLVI • N. 33 3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. 4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità. 5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all’esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento. 6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, non sono soggetti all’esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 29 del 1992. 7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l’effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia stessa. Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie) Art. 37 (Guardie venatorie volontarie ed ecologiche) 1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia. 1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame. 2. La commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di cui al comma 1 è nominata dalla Provincia ed è composta da: a) (lettera abrogata); b) un funzionario della Regione; c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all’articolo 38; d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia; e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) un rappresentante dell’ente nazionale cinofilia italiana. Art. 39 (Divieti e limitazioni) 1. È vietato: a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto 8022 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall’articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turisticovenatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 6; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 6; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33; bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti della Giunta regionale, sentito il parere dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di Comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) trasportare, all’interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L’attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, 8023 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; rr) usare, durante l’esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall’articolo 30, comma 11; ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica; tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia; uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Provincia competente per territorio; vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame; zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l’esercizio venatorio. alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli provenienti dall’estero muniti della relativa certificazione; cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall’estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 635 del Codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta; ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio; gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi; hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici; ii) utilizzare per l’esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall’ articolo 13 della legge n. 157 del 1992; ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione previsti dall’ articolo 15, comma 7, della legge n. 157 del 1992, nonché in quelli individuati ai sensi dell’articolo 21, comma 4; mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00; nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all’articolo 21, comma 9; oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere; pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge; Art. 40 (Sanzioni) 1. Ferme restando le sanzioni previste dall’ articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera f); c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera g); d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera h); e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera i); f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera l); g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettere m) ed n); 8024 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00. 4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 157 del 1992, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino. 6. Le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. 7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.». h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera o); i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all’articolo 29 per un periodo da uno a tre anni; l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettere v) e z); m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera cc); n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera ee); o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera gg); p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera ii); q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera mm); r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera nn); s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera Reg. reg.) e lettera vv); t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera ss); u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera tt); v) l’esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l’autorizzazione di cui all’articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto; z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall’articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce. 2. Per le violazioni di cui all’articolo 24, a norma dell’articolo 30, comma 2, legge n. 157 del 1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. TITOLO VII Disposizioni finanziarie Art. 41 (Ripartizione delle risorse) 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. 2. Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all’articolo 34bis. 3. La restante quota pari al 70 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità: a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29; b) (lettera abrogata); c) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 20; d) 45 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’articolo 34; 8025 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Art. 44 (Rinvio ed abrogazione) e) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge; f) 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione. 4. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della l.r. n. 8 del 1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23. 2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto. 3. Fino all’entrata in vigore del regolamento concernente l’istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all’articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge n. 157 del 1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti. 5. Quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 15, dal comma 5 dell’articolo 16 ha effetto con l’inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 27 ha effetto con l’inizio della stagione venatoria 1995/1996. 6. La L.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni, è abrogata. Art. 42 (Autorizzazioni di spesa) 1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato “proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria” e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente. 3. La legge di bilancio determina annualmente l’entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge: a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all’articolo 2, comma 2; b) (lettera abrogata); c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all’articolo 35, comma 5. Art. 45 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. REGOLAMENTI REGIONALI TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali ________________________________________________________ Regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 concernente: Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione. Art. 43 (Rapporto sull’attività di vigilanza) 1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all’ articolo 33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate. Il Presidente della Giunta regionale Visto l’articolo 121, comma 4, della Costituzione; Visto l’articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; 8026 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE riori disposizioni definite dal piano forestale regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale). 6. Ai fini dell’applicazione di questo regolamento sono assimilate ai beni immobili indisponibili le acque minerali e termali. 7. Resta ferma la disciplina di gestione del patrimonio immobiliare sottoposto a regimi speciali. 8. Con deliberazione della Giunta regionale i beni immobili possono essere trasferiti, quale fondo di dotazione patrimoniale, a enti dipendenti, società, associazioni od organismi cui la Regione partecipa, compatibilmente con quanto stabilito dalle rispettive leggi istitutive o dalle disposizioni statutaria. Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 30 marzo 2015; emana il seguente regolamento: Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Questo regolamento disciplina le modalità di gestione del patrimonio immobiliare della Regione, in attuazione dell’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione). 2. Le norme di questo regolamento si applicano ai beni immobili gestiti direttamente dalla Regione, nonché ai beni immobili affidati in gestione ad altri soggetti pubblici e a quelli di proprietà della Società immobiliare regionale Marche di cui alla legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), in quanto compatibile con la natura dell’affidamento e con l’autonomia organizzativa dei soggetti affidatari. Art. 3 (Inventario dei beni immobili e dei diritti reali) 1. I beni immobili e i diritti reali costituiti per l’utilità di tali beni sono iscritti nell’inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici. 2. L’inventario generale è separatamente costituito dai registri dei beni: a) demaniali immobiliari; b) immobili disponibili; c) immobili indisponibili. 3. La struttura organizzativa regionale competente in materia di gestione del patrimonio cura la tenuta dei registri di cui al comma 2. L’aggiornamento e effettuato almeno una volta l’anno in occasione della predisposizione del rendiconto generale. Art. 2 (Beni immobili) 1. I beni immobili della Regione si distinguono in demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme dell’articolo 822 e seguenti del codice civile. 2. Fanno parte dei beni immobili indisponibili della Regione i beni delle categorie indicate dall’articolo 826, commi 2 e 3, del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali. 3. Il patrimonio immobiliare disponibile è costituito da beni di proprietà regionale, non ricompresi tra quelli indicati nel comma 2, non suscettibili di uso pubblico e, pertanto, disponibili alla vendita o a forme di utilizzazione economica secondo quanto previsto da questo regolamento e dalle norme del diritto civile. 4. I beni patrimoniali indisponibili che cessano la loro destinazione e passano al patrimonio disponibile della Regione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale determina, altresì, i beni che dal patrimonio disponibile passano al patrimonio indisponibile. 5. I criteri gestionali relativi al patrimonio forestale affidato alle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), possono essere integrati con ulte- Art. 4 (Acquisto) 1. L’acquisto dei beni immobili è deliberato dalla Giunta regionale, che individua la tipologia, le specifiche tecniche e le finalità del bene da acquistare, nonché le risorse finanziarie da utilizzare nell’ambito di quelle previste in bilancio. La medesima deliberazione autorizza la struttura organizzativa regionale competente a effettuare un’indagine di mercato ovvero individua direttamente l’immobile da acquisire mediante trattativa privata. Art. 5 (Piano di alienazione) 1. La Giunta regionale approva periodicamente il piano di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. 8027 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 soggetti che hanno presentato le prime cinque migliori offerte. Le modalità di esecuzione dell’asta sono stabilite in sede di approvazione del relativo bando. 7. I soggetti a cui sia riconosciuto un diritto di prelazione sul bene possono esercitare lo stesso con le modalità previste dall’atto che approva il bando d’asta o la procedura di trattativa. 2. Il piano può prevedere che, precedentemente alle procedure di vendita, sia richiesta la variazione della destinazione urbanistica. Art. 6 (Vendita) 1. I beni immobili inseriti nel piano di cui all’articolo 5 sono ceduti a seguito dell’esperimento di asta pubblica. 2. Al fine di cui al comma 1, la struttura organizzativa regionale competente per materia procede alla perizia di stima del valore del bene, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il valore stimato è posto come prezzo base dell’asta pubblica. 3. Le offerte debbono essere assistite da un deposito cauzionale o da una fidejussione per un importo pari al 10 per cento del prezzo posto a base della procedura. Le modalità di esperimento della procedura d’asta sono determinate in sede di approvazione del relativo bando. 4. Se l’asta risulta deserta o, comunque, non si perviene all’aggiudicazione, è esperito un nuovo tentativo di aggiudicazione a un prezzo base ridotto del 15 per cento. Qualora non sia possibile addivenire ad aggiudicazione mediante la seconda asta, si procede a un nuovo tentativo, riducendo il prezzo di un ulteriore 15 per cento. Se tutti i tentativi risultano infruttuosi, la struttura organizzativa regionale competente può procedere a trattativa privata con i soggetti interessati, purché il prezzo di vendita non sia inferiore a quello posto come base dell’ultima asta, ulteriormente ridotto del 5 per cento. La trattativa può essere condotta anche per il tramite di una o più agenzie di intermediazione immobiliare. 5. La vendita può avvenire direttamente mediante trattativa privata con un unico soggetto nei seguenti casi: a) per gli immobili il cui valore stimato non è superiore a 100.000,00 euro, anche a seguito di specifica manifestazione di interesse dell’aspirante acquirente; b) se l’aspirante acquirente è una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In tal caso la vendita è effettuata al prezzo determinato dalla perizia di stima. 6. In tutti i casi in cui può procedersi a trattativa privata può anche essere indetta una procedura d’asta a offerta libera, senza previa fissazione di un prezzo base. In tale caso l’offerta migliore, se non è valutata manifestamente incongrua e quindi inammissibile, e utilizzata come base di rilancio per i Art. 7 (Permuta) 1. La permuta dei beni immobili può avvenire, anche su istanza di soggetti privati, qualora sia rinvenibile un rilevante vantaggio diretto o indiretto in termini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale o di valore economico. 2. La relativa cessione è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa perizia di stima del valore del bene. Se il valore dei beni da permutare non coincide, il conguaglio in denaro non deve essere superiore al 20 per cento del valore maggiore. 3. Per la Regione sono sempre possibili permute o cessioni in via transattiva con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 4. Ferme restando le altre condizioni previste da questo articolo, se il bene oggetto di una richiesta di permuta appartiene al patrimonio indisponibile debbono inoltre ricorrere i seguenti presupposti: a) l’atto di cui al comma 2 deve prevedere il passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile; b) il bene da acquisire deve poter ricevere la stessa classificazione e destinazione di quello da cedere; c) non possono essere previsti conguagli a favore della Regione. Art. 8 (Concessioni o locazioni) 1. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ovvero al demanio o al patrimonio indisponibile, che non siano immediatamente suscettibili di uso diretto da parte della Regione, possono essere affidati rispettivamente in concessione anche a titolo gratuito o in locazione a canone di mercato ovvero ridotto, secondo le disposizioni degli articoli 9 e 10. 2. Non possono essere comunque oggetto di concessione o di locazione i beni immobili inseriti in programmi di dismissione o i beni per i quali siano stati approvati progetti di valorizzazione incompatibili con la fruizione da parte di terzi. 8028 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 b) enti locali e loro forme associative, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali; c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale); d) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica, nonché delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese di cui all’articolo 8 della Costituzione. 2. Ove vi siano più soggetti interessati, l’ordine di priorità nelle concessioni o locazioni è quello di cui al-comma 1. 3. Le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti di cui a questo articolo sono stipulate per un canone pari al 25 per cento di quello determinato in base ai prezzi di mercato, individuato da apposita perizia di stima del valore del bene. li canone è adeguato ogni due anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio precedente. 4. I soggetti di cui a questo articolo possono obbligarsi a eseguire le opere di ripristino, restauro o ristrutturazione, necessarie alla funzionalità del bene. L’esecuzione di tali opere, preventivamente autorizzate dalla Regione, dà diritto allo scomputo delle relative spese nei limiti dei canoni dovuti. Ai lavori si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 3. 3. La Giunta regionale può vincolare l’utilizzo di determinati immobili all’esercizio di particolari tipologie di attività di interesse regionale, da svolgersi anche tramite soggetti terzi. 4. La subconcessione o la sublocazione degli immobili di cui al comma 1, anche solamente parziale, è vietata e la sua violazione comporta la decadenza dalla concessione o la risoluzione del contratto di locazione. Art. 9 (Concessione a titolo gratuito) 1. I beni immobili indisponibili possono essere dati in concessione a titolo gratuito a: a) enti e aziende dipendenti della Regione, sulla base di specifiche disposizioni contenute nelle rispettive leggi istitutive, nonché a soggetti e organismi interistituzionali a cui la Regione aderisce o partecipa, sempre che tale forma di beneficio sia prevista dall’atto di adesione, ovvero dall’atto costitutivo o dallo statuto dei concessionari; b) enti locali e loro forme associative, sulla base e nei limiti delle norme che correlano l’uso a specifiche funzioni conferite; c) amministrazioni dello Stato, sulla base e nei limiti di specifiche norme che consentono tali forme di utilizzo; d) agli enti ecclesiastici, limitatamente ai luoghi di culto e alle loro pertinenze. 2. Salvo che per i luoghi di culto e le loro pertinenze, ove vi siano più soggetti interessati, l’ordine di priorità nella scelta della controparte è quello di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al presente articolo possono obbligarsi a eseguire le opere di ripristino, restauro o ristrutturazione, necessarie alla funzionalità del bene. Ai lavori si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 3. 4. Se i soggetti di cui al comma 1 risultano assegnatari di un bene disponibile in virtù di un diritto di prelazione, il provvedimento che autorizza a contrarre prevede il passaggio del bene alla categoria dei beni indisponibili e l’assegnazione a tali soggetti in concessione a titolo gratuito. Art. 11 (Concessione o locazione a canone di mercato) 1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10, i beni di cui all’articolo 8 sono dati in concessione o locazione a canone di mercato mediante asta pubblica. 2. Il canone di mercato posto a base della procedura di asta è accertato mediante perizia di stima. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono stabiliti dal bando di gara. 3. Se l’asta è andata deserta o non è possibile procedere all’aggiudicazione, può darsi luogo all’affidamento mediante trattativa privata. Può, inoltre, darsi luogo all’affidamento mediante trattativa privata quando: Art. 10 (Concessioni e locazioni a canone agevolato) 1. I beni immobili possono essere dati in concessione o in locazione a canone agevolato a: a) enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché società a totale partecipazione regionale, per l’adempimento dei rispettivi compiti istituzionali; 8029 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE a) il canone annuale è di importo non superiore a 3.600,00 euro; b) un soggetto, già concessionario o locatario, chiede l’affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locale o dato in concessione ovvero confinante con quest’ultimo, il canone del bene immobile confinante da concedere o da locare, da determinarsi con perizia di stima, non può essere superiore al 20 per cento di quello relativo all’immobile originariamente concesso o locato; c) in caso di rinnovo della concessione o locazione, se lo stesso è previsto ai sensi dell’articolo 12, comma 4; d) ricorrono le condizioni di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a). In tal caso le spese approvate e sostenute sono scomputate dai canoni, fino alla concorrenza dei medesimi. 4. I canoni sono adeguati ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio precedente, accertata dall’ISTAT. ANNO XLVI • N. 33 5. La richiesta di proroga deve pervenire alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza e l’eventuale accoglimento presuppone il regolare pagamento dei canoni e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Regione, derivanti dal rapporto in atto. Art. 13 (Obbligo di manutenzione e altri oneri) 1. Sono a carico del concessionario o locatario la manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il concessionario o il locatario sostiene l’onere per i tributi gravanti sull’immobile. 2. Per gli immobili oggetto della disciplina di cui agli articoli 9 e 10, sono a carico del concessionario o locatario gli oneri di manutenzione straordinaria necessari alla conservazione degli immobili stessi, limitatamente all’importo del canone intero teoricamente dovuto a condizioni di mercato. In tal caso la Regione autorizza preventivamente le opere da compiere, assegnando un termine per la loro ultimazione, scaduto inutilmente il quale provvede direttamente la Regione addebitando le spese al concessionario o locatario, fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto. 3. Nell’affidamento ed esecuzione delle opere di cui al comma 2, il committente, anche ove rientrante tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e alle leggi speciali disciplinanti la materia. 4. Gli oneri per il pagamento delle imposte di bollo e di registro sono a carico del concessionario o locatario. Art. 12 (Durata delle concessioni e locazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali in materia, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui all’articolo 8 è di norma pari a sei anni. 2. La durata delle concessioni o delle locazioni può essere superiore a quella indicata al comma 1 e comunque non superiore a diciannove anni quando: a) il concessionario o il locatario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione; b) la struttura regionale competente lo ritiene necessario in relazione alle caratteristiche e alla tipologia di utilizzo del bene. 3. Per le ragioni e con le modalità di cui al comma 2, lettera b), la durata può essere limitata a un periodo inferiore ai sei anni. 4. Al termine della concessione o locazione il rapporto, su istanza dell’interessato, può essere prorogato per una sola volta per una durata pari a quella originariamente stabilita, previa rideterminazione del canone, con le modalità previste dall’articolo 11. La proroga è, comunque, esclusa quando la Regione, almeno sei mesi prima della scadenza, comunica la propria volontà di recedere dar rapporto in ragione di un possibile diverso utilizzo dell’immobile. Art. 14 (Revoca, recesso, decadenza e risoluzione) 1. La concessione può essere revocata dalla Regione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno sei mesi. Alle medesime condizioni e modalità la Regione può esercitare il recesso dal contratto di locazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente. 2. Nel caso in cui il concessionario o il locatario sia stato autorizzato a compiere a proprie spese lavori di manutenzione straordinaria o migliorie, lo stesso ha diritto al rimborso della quota parte delle spese effettuate e documentate, proporzionata al periodo di anticipata cessazione dei rapporto rispetto alla scadenza naturale. 8030 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 3. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla locazione, la Regione dichiara la decadenza ovvero procede alla risoluzione del contratto. ANNO XLVI • N. 33 “Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione) - 1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.” Art. 15 (Disposizioni transitorie) 1. Le concessioni e le locazioni in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento proseguono alle condizioni previste fino alla scadenza naturale. 2. Le concessioni e le locazioni la cui scadenza interviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono prorogate, a richiesta degli interessati, per un massimo di sei anni, salva la rideterminazione del canone da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 11. Nota all’art. 2, commi 1 e 2 Il testo dell’articolo 822 e dei commi 2 e 3 dell’articolo 826 del codice civile, è il seguente: “Art. 822 (Demanio pubblico) - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.” “Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni) - Omissis Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.” Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, 3 aprile 2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Gian Mario Spacca ________________________________________________________ AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL REGOLAMENTO REGIONALE, VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. Nota all’art. 6, comma 5, lett. b) Il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente: “Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) - Omissis 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e NOTE Nota all’art. 1, comma 1 Il testo dell’articolo 71 bis della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente: 8031 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Omissis” DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE _______________________________________________________ Decreto n. 118 del 01/04/2015 Giudice di Pace di Ancona. Atto di citazione Prot. Reg.le n. 0128264 del 23/02/2015 Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE omissis DECRETA Nota all’art. 7, comma 3 - di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Ancona con atto di citazione acquisito al n. 0128264 in data 23/02/2015 del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014; - di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv. Alessandro Brandoni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi; - di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, presso lo Studio Legale dell’Avv. Alessandro Brandoni sito in Ancona in Corso Mazzini, n. 156. L’onere derivante dal presente atto, per un importo presunto di € 1.115,42 fa carico al capitolo 10313101 del Bilancio 2015 approvato con L.R. n. 37/2014 e adozione del P.O.A. con D.G.R. n. 1463 del 29/12/2015. L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione con apposito decreto dirigenziale. Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vedi nella nota all’art. 6, comma 5, lett. b). Nota all’art. 10, comma 1, lett. d) Il testo dell’articolo 8 della Costituzione è il seguente: “Art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” Nota all’art. 13, comma 3 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Gian Mario Spacca Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vedi nella nota all’art. 6, comma 5, lett. b). _______________________________________________________ Decreto n. 119 del 01/04/2015 Annullamento decreto n. 116 del 19/03/2015. ________________________________________________________ IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: omissis DECRETA • Deliberazione di Giunta regionale del 30 marzo 2015, n. 263. - di annullare il decreto n. 116 del 19/03/2015 avente ad oggetto: “Giudice di Pace di Fabriano. Atto di 8032 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Reg.R.n.1/2012 Indagine di mercato per l’affidamento attività di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014/2020. Importo presunto euro 140.000,00. citazione Prot. Reg.le n. 0128264 del 23/02/2015 Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni” per le motivazioni di cui al documento istruttorio; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Gian Mario Spacca IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ECONOMIA ITTICA, FIERE E MERCATI omissis _______________________________________________________ Decreto n. 120 del01/04/2015 Commissione tributaria provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all’Avv. Lucilla Di Ianni. DECRETA a) Di esperire un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2012 secondo le modalità stabilite nell’art. 5 citato, al fine di attivare una procedura negoziata in economia per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 20142020, come dettagliato nell’Allegato 1 paragrafo “descrizione del servizio”, parte integrante del presente atto; b) Di riservarsi di procedere, con successivo atto, all’acquisizione del servizio di cui alla lettera A), tramite procedura negoziata ai sensi del medesimo Regolamento regionale n. 1/2012; c) Di approvare gli allegati sotto indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: - Allegato 1) Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di cui al punto A; - Allegato 2) Dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata; d) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato di cui all’Allegato 1 sul sito Ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it, Sezione Bandi e Concorsi nonché sul BUR Marche per un periodo non inferiore a 10 giorni; e) Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara. Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale; l’impegno di spesa verrà assunto all’atto dell’eventuale indizione della procedura negoziata di gara. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE omissis DECRETA - di costituirsi in giudizio e resistere - ai sensi della DGR n. 651 del 30.05.2005 - nel ricorso notificato in data 07/02/2015, proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, in materia di tasse automobilistiche, dalla persona indicata nel documento istruttorio, per le motivazioni ivi espresse; - di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all’Avv. Lucilla DI IANNI dell’Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo; - di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, Piazza Cavour, 23 , presso la sede dell’Avvocatura regionale. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Gian Mario Spacca DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE _______________________________________________________ Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica, Fiere e Mercati n. 19 del 08/04/2015 IL DIRIGENTE DELLA P.F. Dott. Uriano Meconi 8033 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegato 1 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO Conformemente a quanto stabilito nell’art 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e nell’art 5 comma 3 lett c) del Regolamento Regionale n. 1 del 16 gennaio 2012, la P.F. Economia Ittica Fiere e Mercati, – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di una rosa di operatori economici ai quali conferire sulla base di una successiva ed eventuale procedura negoziata il servizio di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014-2020, per un importo massimo presunto pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa). Il presente avviso persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi; l’avviso non impegnativo per la Regione è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. La Regione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento; l’Avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva del cui esito la Regione non ha obbligo di notifica, rientrando nella sua discrezionalità valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze evidenziate. Qualora l’Amministrazione avvierà la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/2012, sarà nel rispetto dei principi della massima trasparenza, della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza. Descrizione del servizio: Il servizio in oggetto comprende due linee di attività: 1. Assistenza tecnica alla preparazione della chiusura del PO FEP 2007/2013 per la parte di competenza dell’OI Regione Marche. In particolare tale attività si declina nel: x Supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura; x Supporto nello svolgimento delle attività di controllo di primo livello; x Assistenza nelle attività concernenti la chiusura dell’asse 4, in particolare per quanto riguarda l’attività di monitoraggio e controllo in relazione all’attuazione dei PSL dei GAC della regione Marche, individuati quali Organismi intermedi; 8034 16 APRILE 2015 x BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Supporto alla gestione del circuito finanziario. 2. Assistenza tecnica all’avvio del nuovo PO FEAMP. In particolare tale attività si declina nel: x Supporto alla programmazione interventi di spettanza regionale e predisposizione degli strumenti attuativi per la selezione delle operazioni da finanziare a valere sulle misure di competenze regionale da attivare sul FEAMP. x Attività di animazione e sensibilizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di seminari e convegni; In ogni caso l’attività principale richiesta è costituita dalle attività di cui al pt. 1. L’attività di cui al pt 2 è attività secondaria eventualmente subappaltabile il cui valore massimo presunto sulla base di appalto è non superiore al 30%. Il servizio verrà svolto principalmente nella sede della regione marche PF economia Ittica, Fiere e mercati. Il servizio verrà affidato dalla stipula del contratto fino al 30/06/2016, salvo eventuali proroghe. L’importo omnicomprensivo presunto di tale servizio è stato valutato in euro 140.000,00 oltre IVA e altri oneri di legge. Soggetti ammessi a partecipare. Alla presente indagine di mercato possono partecipare i soggetti singoli e raggruppati (artt. 34 e 37 D.lgs. n. 163/2006) in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti di ordine generale: - Inesistenza di cause di esclusione, di divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali; - Rispetto dell’obbligo di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; Requisiti di ordine professionale: Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. L’oggetto sociale dell’operatore risultante dalla predetta iscrizione deve coprire tutte le prestazioni oggetto della procedura. Requisiti di capacità tecnica e professionale: - Adeguata esperienza: aver svolto negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse) almeno un servizio di assistenza tecnica nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea, svolti in favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. - Disponibilità di un gruppo di lavoro composto da almeno: 8035 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 o N.1 esperto senior, con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea; o N. 2 esperti junior, con almeno un anno di esperienza in materia di sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controlli di primo livello nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea; Requisiti di capacità economico-finanziaria: La dimostrazione della capacità economica e finanziaria utile per la partecipazione alla procedura può essere dimostrata dalle imprese concorrenti attraverso una delle seguenti modalità a scelta dell’operatore: - Presentazione di due dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art 41 del D.lgs n. 163/2006; Le dichiarazioni devono essere rese da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385. - Fatturato globale Aver riportato negli esercizi finanziari 2012-2013-2014 un fatturato globale non inferiore a Euro 150.000,00 (IVA esclusa) da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa. Nel caso di Consorzio o raggruppamenti di concorrenti di cui alle lettere b), c), d) dell’art 34 del D.lgs. n. 163/2006, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio o RTI nel suo complesso. La Mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura prevalente. L’assenza delle condizioni preclusive la partecipazione alla selezione e il possesso degli ulteriori requisiti generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello (Allegato 2) predisposto dalla stazione appaltante (o altro con uguale contenuto). L’amministrazione appaltante si riserva di verificare, a campione, l’autenticità delle dichiarazioni. Documentazione da presentare e requisiti di partecipazione I soggetti interessati possono presentare la loro manifestazione di interesse compilando l’allegata istanza, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma non autenticata, e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse Le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30/04/2015 secondo una delle seguenti modalità: x in apposita busta debitamente chiusa e recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o corriere o consegna a mano (orario di ufficio 9.00 – 13.00) al seguente indirizzo (non farà fede il timbro di spedizione): Regione Marche P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati Palazzo Leopardi - Via Tiziano 44, 60125 ANCONA x Oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi al seguente indirizzo: [email protected] 8036 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Il plico contenente l’istanza dovrà indicare all’esterno la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla preparazione della chiusura PO FEP 2007/2013 e all’avvio PO FEAMP 2014/2020”. Tale dicitura dovrà, se scelta l’opzione della trasmissione tramite PEC, costituire l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione. Individuazione dei soggetti da invitare Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse la P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati provvederà ad accertare la completezza e la rispondenza della documentazione presentata e il rispetto delle modalità di presentazione della stessa, ed eventualmente ad escludere quelle non rispondenti. Successivamente, se attivata la procedura negoziata, verranno invitati a presentare offerta i soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse valide; se le manifestazioni valide fossero superiori a cinque la Regione si riserva la facoltà di determinare la rosa dei candidati da invitare sulla base delle competenze, esperienze e specializzazioni indicate dai candidati con priorità a quelle concernenti i programmi finanziati con risorse europee nell’ambito del settore della pesca. L’amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida. Informazioni La documentazione pertinente sia in riferimento al PO FEP che agli atti preparatori attualmente disponibili per quanto riguarda la Programmazione FEAMP è consultabile all’indirizzo: www.pesca.marche.it Eventuali informazioni complementari o chiarimenti potranno essere richiesti presso P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati, palazzo Leopardi, Via Tiziano 44 – Ancona tel. 071/8063605 fax 071/8063055; e-mail: [email protected] Responsabile del procedimento Uriano Meconi Punto di contatto: Dott.ssa Chiara Gusella [email protected] tel. 071/8063200 Il presente avviso è pubblicato: sul sito Ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it, Sezione Bandi e Concorsi, sul BUR della Regione Marche in data 16/04/2015 con scadenza il 30/04/2015, nonché, infine, sul sito www.pesca.marche.it. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali, da forniti sono effettuati al fine di consentire alla Regione Marche di condurre le attività di cui all’art. 89 comma 1) del D.lgs. 163/2006 tra le quali, a 8037 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi, stabilire il prezzo base nei bandi o inviti mediante ricerche di mercato per analisi economiche e statistiche. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate. Il conferimento dei dati all’Amministrazione è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di acquisire le informazioni ed i dati richiesti relativi alla vostra azienda. Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003. I dati per le finalità sopra evidenziate possono essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’Amministrazione anche alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per conto dell’Amministrazione regionale: società o consulenti incaricati, Enti, Autorità o Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, collaboratori autonomi dell’Amministrazione o di altre società e/o Enti collegati. L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta dell’interessato. L’invio alla Regione Marche del Documento di "Risposta all'avviso di indagine di mercato" implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento Dott. Uriano Meconi tel. 0718063730 email [email protected] 8038 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Allegato 2 Spettabile Regione Marche P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati Palazzo Leopardi Via Tiziano, 44 60125 Ancona Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014-2020, per un importo massimo presunto pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa); Il sottoscritto _______________________________ Nato a ___________________ il ___________________ Residente nel Comune di ___________________Provincia_______________Via ____________________In qualità di legale rappresentante della ditta/Ente _____________________________________________________ con sede nel Comune di ___________________________ CAP ___________, Provincia ___________________ Via ________________________________________________ C.F.________________ P.I. _______________ Tel________________ Fax____________________ Mail _____________________ CHIEDE Di essere invitato a partecipare alla procedura di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto Ƒ SINGOLARMENTE Ƒ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO1 (art. 34, comma 1, lett. d) e art. 90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da: Denominazione o ragione sociale Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel raggruppamento2 Ƒ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI3 (art. 34, comma 1, lett. e) del Codice) formato da: Denominazione o Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel ragione sociale consorzio4 1 nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 2 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire) 3 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di consorzio da costituire) 8039 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ƒ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO5 (art. 34, comma 1, lett. f) del Codice) formato da: Denominazione o Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel ragione sociale raggruppamento6 Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della partecipazione alla presente procedura DICHIARA - che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di ________________________________________________________________________ per le seguenti attività:______________________________________________________________________ - che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti: numero di iscrizione:_______________________ data di iscrizione:__________________________ forma giuridica:____________________________ - che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali; -che l’impresa non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio; - che l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: o due referenze bancarie di cui all’art 41 del Dlgs n. 163/2006; oppure o Fatturato globale: aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014) un fatturato globale almeno pari a 150.000,00 euro (Iva esclusa); - che l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale poiché la ditta è competente in materia ed ha struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio da espletare: Disponibilità di un gruppo di lavoro attivabile sull’incarico composto da almeno: 5 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire) 6 8040 16 APRILE 2015 - - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 N.1 esperto senior, con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea; N. 2 esperti junior con almeno un anno di esperienza in materia di sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controlli di primo livello nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea -che l’impresa ha effettuato negli ultimi negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse) almeno un servizio di assistenza tecnica nell’ambito dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea, svolti in favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, così come di seguito descritto: descrizione del servizio importo periodo di espletamento destinatario7 Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Timbro e firma del legale rappresentante8 Data _______________________ 7 8 ___________________________________ indicare per esteso la denominazione del soggetto destinatario del servizio Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art.38 del DPR 445/2000) 8041 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE _______________________________________________________ ANNO XLVI • N. 33 3) di assumere, pertanto, una prenotazione complessiva di impegno pari a € 4.600.000,00 a carico dei capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito specificato: - € 3.910.000,00 (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; - € 690.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; 4) di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 22 del 08/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.3 – “Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015” – Approvazione bando e prenotazione di impegno € 4.600.000,00. IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI omissis IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI Patrizia Sopranzi DECRETA 1) di approvare il bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali, ai sensi dell’Asse 1, OS 1, del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e n. 157/2014; 2) di approvare, altresì, i seguenti allegati: - allegato A. Domanda di partecipazione; - allegato B. Scheda analitica voucher richiesti; - allegato C. Dichiarazione dimensione di impresa; - allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000); - allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. D.P.R. n. 445/2000); - allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf); - allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000); - allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda; - allegato I. Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori; - allegato L. Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico; - allegato M. Richiesta di erogazione voucher; 8042 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO1 ProgrammaOperativoRegionaledelFondoEuropeodiSviluppoRegionale PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–AZIONE1.3 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODI NUOVETECNOLOGIEDIGITALI“ BANDODIACCESSO ANNUALITA’2015 SERVIZIOATTIVITÀPRODUTTIVE,LAVORO,TURISMO,CULTURA,INTERNAZIONALIZZAZIONE P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi Postaelettronicacertificata(P.E.C.)[email protected] ResponsabiledelprocedimentoLINEAA telefono 0718063705 Dott.EmanuelePetrini telefax 0718063017Ͳ0718063058 eͲmail [email protected] ResponsabiledelprocedimentoLINEAB Dott.ssaStefaniaBussoletti telefax 0718063017Ͳ0718063058 telefono 0718063440 eͲmail [email protected] 8043 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 FINALITA’ERISORSE 1. FINALITA’EDESCRIZIONEDELL’INTERVENTO Ilpresenteinterventovieneavviatonell’ambitodellaprogrammazioneregionaledeifondistrutturaliasostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" approvato dalla Commissione Europea con DecisioneC(2015)926del12/02/2015. IlbandoègestitodallaPosizionediFunzione“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”della Regione Marche in attuazione dell’Asse Prioritario 1 ”Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, Azione 1.3 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativaecommercialedelleimprese”delProgramma. Gliinterventioggettodelpresentebandovengonoattivatinegliambititecnologicidispecializzazioneindividuati dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio2014,conparticolareriferimentoameccatronicaemanifatturasostenibile. Inparticolare,siprevededirealizzareunpacchettodiazionivolteafavorireiprocessidiinnovazionedellemicro, piccole e medie imprese marchigiane ed a promuovere la diffusione di una cultura della qualità nelle imprese tradizionali, incentivando e sostenendo gli investimenti in nuove tecnologie digitali, l’ammodernamento tecnologico, modalità evolute di design ed ecoͲdesign, l’innovazione commerciale e la tutela della proprietà intellettuale. Ilpacchettodiazioniprevistesisuddivideinduelineediinterventodiseguitoindicate: - LINEA DI INTERVENTO A. ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI: supporto a soluzioni ICT (Information and Communication Technology) nei processi produttivi delle PMI, con particolare riferimentoa:commercioelettronico,cloudcomputing,manifatturadigitaleesicurezzainformatica; - LINEA DI INTERVENTO B. PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE:supportoaiprocessidiinnovazione aziendale con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, al design ed ecoͲdesign, alla tutela dellaproprietàintellettualeedellatracciabilitàdelprodottoedall’innovazionecommerciale.Talelinea diinterventosiarticolainquattrosubͲinterventi: B.1)ACQUISTODISISTEMIESERVIZIINNOVATIVIESOSTENIBILI B.2)DESIGNEDECOͲDESIGN B.3)TUTELADELLAPROPRIETA’INTELLETTUALEEDELLATRACCIABILITA’DELPRODOTTO B.4)INNOVAZIONECOMMERCIALE 2. DOTAZIONEFINANZIARIAPERLINEADIINTERVENTO Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 4.600.000,00 a carico del ProgrammaOperativoRegionale(POR)MarcheͲFondoEuropeodiSviluppoRegionale(FESR)Periodo2014/2020 ͲAsse1.Ladotazionefinanziariacomplessivaèripartitanelseguentemodo: - LINEADIINTERVENTOA.ADOZIONEDINUOVETECNOLOGIEDIGITALI:€1.800.000,00 - LINEADIINTERVENTOB.PROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALE:€2.800.000,00 La P.F. competente prevede di riaprire lo sportello con una cadenza annuale, indicativamente nel mese di marzo/aprile. Le risorse residue a chiusura del presente sportello, derivanti da mancate accettazioni, rinunce o revoche, sarannostanziateperscorrimentiinerentiilpresentebandooperleannualitàsuccessive. 8044 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 REQUISITISOGGETTIVIPERLAPARTECIPAZIONE 3. SOGGETTIBENEFICIARIEREQUISITIDIAMMISSIBILITÀ Possonobeneficiaredelleagevolazioniprevistedalpresentebandolemicro,piccoleemedieimprese1,singoleo associate,nellaformadicontrattodirete(dicuiallaL.33/2009es.m.i.)odiraggruppamentotemporaneo(dicui all’art.34delD.Lgs.163/2006). Leimpresealladatadipresentazionedelladomanda,devono: risultare regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, ArtigianatoeAgricoltura(diseguitoCCIAA)territorialmentecompetente; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, liquidazione coatta,liquidazionevolontaria,concordatopreventivo(adeccezionedelconcordatopreventivocon continuitàaziendale),amministrazionecontrollataoscioglimento,ononaventiinattoprocedimenti oprovvedimentiperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge19/03/1990, n.55,esuccessivemodificazioniedintegrazionisiaperl'impresachepergliAmministratori; inregolaconlanormativarelativaalpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiafavore deilavoratori; inregolaconlanormativaantimafia; inregolaconlanormativainmateriadiaiutidiStato; inregolarispettoallanormativainmateriadisicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro; in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, non essendo inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamentepiùrappresentativenellecategoriediappartenenza; la sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo. Qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede legale o un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazioneregionaleentroladatadipagamentodell’agevolazione; l’attività economica, principale o secondaria2, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’AppendiceA; avere Nonpossonoessereammesseacontributoleimprese: 1 AisentidellaRaccomandazionedellaCommissionen.361del06/05/2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccoleemedie impreseedelladefinizioneindicatanell’Allegato1delRegolamentoUE651/2014. 2 Nel caso in cui l’impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui attivitàvengonoeffettuatigliinvestimentierichiestiicontributi. 8045 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 a. chesitrovanonellacondizionediimpresaindifficoltà3; b. chesitrovanoinstatodiliquidazionevolontaria; c. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al decretolegislativo8giugno2001,n.231; d. icuisoggettimunitidipoteridiamministrazioneicuidirettoritecnicisonodestinataridisentenzedi condannapassatein giudicatoodidecretipenalidicondannadivenutiirrevocabiliodisentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale,perreatidipartecipazioneaun'organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggio eperreatiindannodell'ambiente; e. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575. Rispettoallecondizioni,siadiammissibilitàchediesclusione,soprariportatesonoprevistenellasezioneallegati una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (come modificato dalla L. 183/2011).Talidichiarazionisarannooggettodiverifichedocumentalidiprimolivello.Laddovefossenecessario, perlanumerositàdelledomande,l’Amministrazioneregionaleprocederàadeffettuareverificheacampione. 4. LOCALIZZAZIONETERRITORIALE InteroterritoriodellaRegioneMarche;ilbeneoserviziooggettodelvoucherdeveessereintrodottoedutilizzato nellesedioperativedell’impresaubicateentroilterritorioregionale,risultantidaiscrizionesugliappositiregistri tenuti presso la competente CCIAA, al momento della liquidazione del contributo; costi sostenuti in sedi operativediversedaquelleindicate,sarannoritenutinonammissibilialleagevolazioni. 3 Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento651/2014/UE”.Laclausolanonsiapplicaairegimidiaiutidestinatiadovviareallecalamitànaturali: “«impresaindifficoltà»:un'impresachesoddisfaalmenounadelleseguenticircostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiarediaiutialfinanziamentodelrischio,dallePMIneisetteannidallaprimavenditacommercialeammissibiliabeneficiaredi investimentiperilfinanziamentodelrischioaseguitodelladuediligencedapartedell'intermediariofinanziarioselezionato),qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perditecumulatedalleriserve(edatuttelealtrevocigeneralmenteconsideratecomepartedeifondipropridellasocietà)dàluogoa unimportocumulativonegativosuperioreallametàdelcapitalesocialesottoscritto.Aifinidellapresentedisposizione,per«società aresponsabilitàlimitata»siintendonoinparticolareletipologiediimpresedicuiall'allegatoIdelladirettiva2013/34/UE(1)e,sedel caso,il«capitalesociale»comprendeeventualipremidiemissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesidamenoditreannio,aifinidell'ammissibilitàabeneficiarediaiutialfinanziamentodelrischio,dallePMIneisetteanni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligencedapartedell'intermediariofinanziarioselezionato),qualoraabbiapersopiùdellametàdeifondipropri,qualiindicatinei contidellasocietà,acausadiperditecumulate.Aifinidellapresentedisposizione,per«societàincuialmenoalcunisociabbianola responsabilitàillimitataperidebitidellasocietà»siintendonoinparticolareletipologiediimpresedicuiall'allegatoIIdelladirettiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'aperturaneisuoiconfrontidiunataleprocedurasurichiestadeisuoicreditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiaricevutounaiutoperlaristrutturazioneesiaancorasoggettaaunpianodiristrutturazione; e)nelcasodiun'impresadiversadaunaPMI,qualora,negliultimidueanni: 1)ilrapportodebito/patrimonionettocontabiledell'impresasiastatosuperiorea7,5;e 2)ilquozientedicoperturadegliinteressidell'impresa(EBITDA/interessi)siastatoinferiorea1,0.” 8046 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 5. NORMATIVADIRIFERIMENTO PORFESRMarcheCRO2014/2020(CCI2014IT16RFO2014). Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ed in conformità alle disposizioni comunitarievigentiinmateria,nonchédeiprincipidisemplificazioneediriduzionedeglioneriamministrativia caricodeisoggettibeneficiari. REGOLAMENTO(UE)N.1301/2013DELPARLAMENTOEUROPEOEDELCONSIGLIOdel17dicembre2013relativo alFondoeuropeodisvilupporegionaleeadisposizionispecificheconcernentil'obiettivo"Investimentiafavore dellacrescitaedell'occupazione"echeabrogailregolamento(CE)n.1080/2006. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapesca edisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli107e108deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropeaagliaiuti«deminimis». 6. REGOLEDICUMULO Ilcontributopubblicoconcessoaisensidelpresentebandoècumulabile,perimedesimicostiammissibili,con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabileinmateriadiaiutidistato.Puòesserecumulatoconaltriaiuti«deminimis»acondizionechenonsi superiilmassimalepertinentedicuiall’articolo3,paragrafo2,delregolamento1407/2013. Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art.107,comma1delTrattatoCE4. TIPOLOGIAEVALOREDELVOUCHER 7. IMPORTOVOUCHER L’intervento agevolativo sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto mediante lo strumento dei “Voucher”, tramite procedura a sportello. Si tratta di “buoni” di dimensioni limitate cumulabili tra loro, il cui valore può variare secondo le esigenze delle MPMI, fino ad un importo non superiore a € 60.000,00 di cui € 20.000,00 per le tecnologie digitali, € 40.000,00 per i processi di innovazione aziendale. Le MPMI possono utilizzarequestivouchercome“buoni”peracquistarebenie/oservizidaaziendeprivateocentridiinnovazione editrasferimentotecnologicoaventisedelegaleinItaliaoall’estero. L’importo del voucher viene determinato nella misura del 50% del costo dell’investimento, IVA esclusa. L’investimentominimoammissibileèdi€10.000,00. LINEEDIINTERVENTO %finanziamento voucher Importomassimo voucher (IVAesclusa) 50% 20.000,00€ LINEADIINTERVENTOA 4 AdesempioconleagevolazioniconcessesottoformadigaranziadaiConfidiiscrittinell’elencospecialedicuiall’art.107comma1del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decretoͲlegge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale Ͳ serie generale Ͳ n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in Gazzetta Ufficialen.43del21febbraio2014). 8047 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE LINEADIINTERVENTOB 50% ANNO XLVI • N. 33 40.000,00€ ͲSUBͲINTERVENTOB.1 ͲSUBͲINTERVENTOB.2 ͲSUBͲINTERVENTOB.3 ͲSUBͲINTERVENTOB.4 8. TIPOLOGIEDELLEATTIVITÀ LINEADIINTERVENTOA.Adozionedinuovetecnologiedigitali Acquisizionediconsulenzeeadozioneditecnologiechepermettonodielaborare,memorizzare/archiviaredati, anche in modalità multilingua, utilizzando risorse hardware/software distribuite o virtualizzate in Rete in un’architettura di cloud computing, che sia compatibile con le specifiche Marche cloud (Mcloud5) e più in generaleconlemodernetecnologiedell’informaticadistribuitaedell’InternetofThings(IoT). 1. Extended Enterprise.Adozioneditecnologieinformatichecheconsentanodisupportareiprocessiche coinvolgonopartneresterniocheottimizzanoprocessiinterni.Sifariferimentoatecnologieasupporto di: a.dematerializzazione,gestionedocumentale; b.fatturazioneelettronica; c.eSupplyChainexecution(corrispondeatutteleattivitàasupportodellagestioneintegratadelciclo ordineͲconsegnaͲfatturazione anche in modalità wireless, includendo attività logistiche e amministrativoͲcontabili); d. eSupply Chain Collaboration (include tutte quelle attività di natura collaborativa tra cliente e fornitore, a livello di pianificazione della produzione e dell’approvvigionamento, di sviluppo nuovi prodotti, ecc.; ad esempio: CRM, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, Vendor ManagedInventory); e. eSeller Management (attività legate all’effettuazione di un ordine di acquisto da parte del cliente, ancheattraversol’utilizzodipiattaformeperilmobile); f.forzavendita(sistemidisupportoallaforzavendita,diautomazionedellaattivitàcommerciali,anche attraversol’utilizzodipiattaformeperilmobileebusinessintelligence); 2. eCommerce. Adozione di tecnologie informatiche per la promozione e la vendita online di prodotti e servizi, sia in B2B che B2C, anche attraverso l’utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete in modalità Cloud (nel caso di attività indirizzate ai mercati esteri, le tecnologie adottate dovranno essere adeguatamente sviluppate per rispondere alle specifiche caratteristiche del mercatodiriferimento); 3. Energy Management. Sistemi hardware/software per il telecontrollo energetico, per la gestione di scenari (es. illuminazione aree edificio, riscaldamento in base alle attività, strumenti di carbon management,ecc.)epiùingenerale,soluzioniperilmonitoraggiodegliimpianti; 4. SocialCommerce.Adozioneditecnologieinformaticheperlapromozioneelavenditaonlinediprodotti eservizi,attraversol’integrazioneconpiattaformedisocialnetworking,lacreazionediapplicazionisocial elosviluppodisistemidipagamentoonlinecollegatiatalipiattaforme; 5. Digital Marketing. Adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori e clienti, marketing che si basinosull’interazioneelacollaborazioneattraversoInternet,secondoparadigmiassimilabiliaquellidel web 2.0, app e cataloghi elettronici, sistemi di digitalizzazione e di supporto alle vendite, sistemi innovativiperipuntivenditaeilretail,vendingmachine; 5 Con il progetto Marche Cloud (Mcloud) si sta realizzando un'infrastruttura digitale innovativa e avanzata, che si propone di erogare nuoviservizidigitaliadaltocontenutotecnologicoallapubblicheamministrazioni,alleimpreseeaicittadini. 8048 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 6. Social communication. Gestione della comunicazione aziendale attraverso la realizzazione, l’adeguamentoel’integrazionedipiattaformedisocialnetworkingaziendali,perlagestionedeiflussidi informazioniinterniedesterniall’azienda(es.webcommunity,socialreputation,ecc). LINEADIINTERVENTOB.Processidiinnovazioneaziendale SubͲinterventoB.1).Acquistodisistemieserviziinnovativiesostenibili 1. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperl'Automazioneindustriale:automazionedeimagazzini, manipolazione automatizzata, assemblaggio automatizzato, integrazione della visione artificiale nelle celle di produzione, automazione dello smaltimento rifiuti, tecnologie avanzate per il controllo qualità deiprocessiedeiprodotti. 2. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperSmartandDigitalFactories:applicazioneditecnologie basate sull’ Internet of Things (IoT) (ad esempio sensori da applicare alla linea per ottenere dati sul prodotto o sull’efficienza della linea produttiva) ed ICT ai sistemi di produzione per migliorarne la flessibilità,lacapacitàdiinterazioneconl’operatoreumano,laqualitàdelprocessoproduttivo(es.linee diproduzioneintelligenti conautoͲmonitoraggioe correzione),lasicurezza elasostenibilità(riduzione impattoambientale,riduzioneutilizzorisorse,qualiadesempioenergiaeacqua). 3. Sistemi produttivi flessibili: acquisto sistemi robotizzati “intelligenti” anche cooperativi tra loro e con l’uomo,diinterfacceevoluteuomoͲmacchina,disistemidiprogrammazioneepianificazioneintelligente dei compiti, di sistemi di pianificazione dei compiti per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi,diroboticamobile. 4. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperlaProduzionerapida:acquistodisistemieserviziper realizzare,mediantetecnologiaadditiva,laproduzionedefinitiva,nelmaterialefinaledirettamentedal modellomatematico,realizzatoalCADtridimensionale,senzal'impiegodiutensilieattrezzature.Questa attivitàèmoltoimportanteperlaaziendeproduttricidibenidilargoconsumo,interminidiriduzionedel time to market. Si prevede quindi l'adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi produttivicaratteristicidell'azienda(stampa3D,prototipazionerapida,produzionerapidadicomponenti in metallo, sistemi di reverse engineering, ossia rilevazione di forme di oggetti reali per ottenerne rappresentazionidigitali,asupportodellamodellazioneCADperlaprototipazionerapida). 5. Acquisto di attrezzature e di servizi tecnici per la sperimentazione: acquisto di attrezzature e di strumentazioni di laboratorio innovative per un consistente miglioramento della qualità dei prodotti e deiprocessi;acquistodiservizitecnicispecialisticidisperimentazione,qualiproveetestdilaboratorio, perrealizzareprodottieprocessiinnovativiomigliorarefortementeleproduzionitradizionali;acquisto diservizidicollaudoeverificadellecaratteristichedeiprodotti. 6. Acquistoditecnologieeservizipersupportarelaprogettazioneelosviluppodiprodottimultifunzione, modularieconfigurabili:acquisizionedimetodologieestrumentichesupportinolarazionalizzazionedel processo di progettazione e che permettano di realizzare/configurare prodotti; acquisizione di metodologie e strumenti innovativi per la modularizzazione di prodotti che possano garantire una migliorequalitàfornitaal cliente(adesempiofacilitarela personalizzazionediprodotti perrispondere alle esigenze specifiche del cliente, come abbigliamento su misura, calzature su misura, ecc.); acquisizionedimetodologieestrumentidisimulazione/progettazione,comeadesempiosistemiCAD3D avanzati in grado di ridurre i tempi di messa a punto delle soluzioni (ad esempio la simulazione di attrezzaturemodulariodistampiconfigurabiliperfacilitarelarealizzazionediproduzionidiverse). 8049 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 7. Acquistodiserviziperlarilevazionedeilivellidiinquinamentoambientale. SubͲinterventoB.2).DesigneecoͲdesign 1. Acquisizione di metodologie, anche attraverso consulenze, e strumenti LCA e LCC, per la minimizzazione dell’impatto ambientale e dei costi: il Life Cycle Assessment (LCA) è un metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali),produzione,distribuzione,uso(quindiancheriusoemanutenzione),riciclaggioedismissione finale.IlmetodoLifeCycleAssessment(LCA)puòessereeseguitoincombinazioneconl’analisidelcosto del ciclo di vita (LCC) per valutare l'impatto economico del prodottoͲsistema o in combinazione con il CarbonFootprintdiProdotto(CFP)perqualificarel’impattointerminidiemissionedigasserra. 2. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiavanzatiperlaprogettazionedi prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative di modellazione e simulazione del prodottoedelsistemadiproduzione:ilprocessodiprogettazionedisistemimeccatroniciediprodotti del Made in Italy richiede un'attenta gestione di molti aspetti, data anche la complessità stessa dei prodotti.Strumentiavanzatiespecificiperquestosettorepossonosenz'altrorenderepiùefficientesia l'ideazione delle soluzioni che la loro simulazione attraverso prototipi virtuali. In questo contesto tecnologiediprototipazionevirtualediprodottieprocessidiproduzionecheinglobinoinunostrumento informaticoleregoleel’esperienzadeglioperatoriespertidisettorepossonoaiutareatendereversola concretizzazionedell’”artigianatotecnologico”. 3. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiperlaprogettazioneintegrata (progettazionesimultaneaprodottoͲprocessoͲsistema,adesempioprevedendofindallaprogettazione le successive fasi del ciclo di vita come lo smontaggio e il riciclaggio dei materiali): la progettazione simultanea prodottoͲprocesso consente l'accorciamento del tempo per il lancio della produzione in quantopermettedievitareinfasediingegnerizzazionelerevisioninecessariealdisegnofunzionaleper lasuatrasformazioneindisegnodilavorazione.Inoltreconsentediprevedereinfasediprogettazionela fase finale del ciclo con le regole della progettazione integrata. Rientra in quest'ottica l'adozione di strumentiemetodidisupportoallaprogettazioneorientatiallavalutazione,infasediprogettazione,di tuttelevariabilidellefasisuccessivedelciclodivita,comeadesempiolaproducibilità,l’assemblabilità, lariciclabilità,losmontaggio,ilcostodiproduzioneecc. 4. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiperlaprogettazionediprodotti userͲcentered:acquisizionedimetodologieestrumentidelDesignUniversaleedell'approccioHumanͲ CenteredDesign(HCD),caratterizzatidallosforzocoscienteeconsapevolediconsiderarelagammapiù ampia possibile di requisiti dell'utente finale. Particolare attenzione può essere posta sui metodi e gli strumenti avanzati per progettare in modo userͲcentered oggetti di design, anche ad alto valore tecnologico,cheportinoadunmaggiorbenesserefisicoementaledell'utilizzatore. SubͲinterventoB.3).Tuteladellaproprietàintellettualeedellatracciabilitàdelprodotto 1. Serviziperlatuteladellaproprietàintellettuale:acquisizionediservizidiconsulenzaperlacreazione, progettazioneevalorizzazioneeconomicadimarchi,brevetti,disegniemodellidimercato. 2. Servizi e costi sostenuti per il deposito di marchi, brevetti, disegni e modelli e acquisto di licenze: assistenzatecnicoͲlegaleoffertadaunconsulentespecializzatoecostisostenutiperildepositodiunao 8050 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 più domande di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità o disegno /modello a livello nazionale(all’UIBM). 3. Serviziecostisostenutiperl’estensionediunaopiùdomandedibrevettonazionalealivelloeuropeo (all’EPO Ͳ European Patent Office) e/o internazionale (al WIPO – World Intellectual Property Organization). 4. Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto checonsenta diconoscere ognisingolafasedilavorazioneatuteladelconsumatoreeadidentificazionedellaprovenienza,tenendo contodellasicurezzaecologica,ambientaleedellatuteladellasalute,dall'acquistodellamateriaprimaal confezionamento(etichettaturadiqualità). 5. ServizidiconsulenzatecnicoͲnormativapercertificazioneprodottivendutiall’estero:acquistodiservizi diconsulenzatecnicoͲnormativaediverificadellaconformitàdeiprodottialeggi,direttiveeregolamenti aifinidellacertificazioneemarcaturaperlavenditadiprodottineimercatiesteri. SubͲinterventoB.4).Innovazionecommerciale 1. Studidisettoreericerchedimercato:realizzazionedistudidisettore,ricerchedimercatonazionaleo internazionale, anche su specifici settori, analisi dei clienti attuali e potenziali, analisi dei fornitori, individuazionedinuovicanalidistributivi,servizidiconsulenzaperlaricercadipartnerall’estero. 2. Studi diinnovazionetecnologica e/odifattibilità: acquisizionediconsulenzepervalutareilgradodi innovazione aziendale anche in riferimento ai competitors e studi di fattibilità finalizzati a sviluppare innovazioni di prodotto e/o di processo allo scopo di migliorare la produttività complessiva e la competitivitàdell’impresa. 3. Analisiesviluppodipianicommercialiedimarketing. 4. Servizidiconsulenzaperlaricercaelaselezionedelpercorsocertificativopiùefficaceedefficientee perl’ottenimentodicertificazionidiqualità,diprodotto,diprocesso,ambientale,disicurezzaedetica (atitoloesemplificativo,EMAS,ISO9001,ISO14001,ISO22005,ecc.). 9. SPESEAMMISSIBILI Con riferimento alle attività sopra indicate sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di attrezzature, strumentiesistemi(es.sistemiautomatizzati,robotizzati,perl’automazioneindustriale),dispositivi,softwaree applicatividigitali,strumentazionidilaboratorioeservizitecniciperlasperimentazione,serviziperlacreazionee l’uso di ambienti tridimensionali e altri servizi di consulenza specialistica e di supporto all’innovazione strettamente finalizzati alla digitalizzazione ed ai processi di innovazione aziendale, così come esplicitato nel puntoprecedente. Siprecisachel’acquistodiattrezzatureèammissibileacondizionechelestessesianofinalizzateadintrodurrele innovazioni rilevanti indicate nel presente bando e a condizione che le stesse siano consegnate e installate pressolasedeperlaqualeèstatorichiestoilvoucher. Nonsarannoritenuteammissibilileseguentispese: Ͳrelativeadinvestimentimeramentesostitutivi,rispondentianecessitàdiadeguamentodelprocessoproduttivo alleesigenzedimercato; Ͳrelativeacambiamentie/oadeguamentiperiodiciostagionalioaltresimiliattivitàdiroutine; Ͳrelativeallenormalispesedifunzionamentodell’impresa(comelaconsulenzafiscaleordinaria,iserviziregolari diconsulenzalegaleelespesedipubblicità); 8051 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ͳ relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti; Ͳrelativeallarealizzazionedioperetramitecommesseinterne; Ͳrelativeaconsulenzefornitedasoci,chenonpossonofatturarecomeconsulentiesterni. Nonsonoammessiinoltre: Ͳ i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore(esempio:permutaconaltribenimobilie/oimmobili,lavori,forniture,servizi,ecc.); Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/socie/ocomponentil’organodiamministrazionedelleimpresebeneficiaridelcontributo; Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazionedelleimpresebeneficiaridelcontributo; Ͳlafatturazionee/oicostiperlafornituradiconsulenzeodiprestazionidapartedall’amministratoreunico; Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiariedelcontributodapartediimprese,societàoenticonrapportidicontrolloocollegamentocosìcome definitoaisensidell’art.2359delc.c.ocheabbianoincomunesoci,amministratorioprocuratoriconpoteridi rappresentanza; Ͳqualsiasiformadiautofatturazione; Ͳnelcasodiimpreseinformaassociata,lafatturazioneincrociatatraleimpreseadentialR.T.I.oalcontrattodi rete. Perquantononprevistodalpresentearticolosifarimandoallanormativacomunitaria,nazionaleeregionaledi riferimento,conparticolareriguardoalRegolamento(UE)n.1303/2013. DESCRIZIONEDELLAPROCEDURAUTILIZZATA 10. DESCRIZIONEDELLAPROCEDURA Laprocedurasiarticolatainduestadi,cosìcomedescrittodiseguito: Ͳ Stadio 1: Registrazione dei potenziali fornitori dei servizi innovativi oggetto del presente bando nella Piattaforma informatica NEXT http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/ con l’obiettivo di costituire un “Elenco dei fornitori di servizi avanzati e qualificati per le PMI marchigiane” a cui le imprese devono rivolgersi per l’acquisizione dei servizi previsti dal presente bando. Si precisa che la registrazioneall’elencodicuiallostadio1)riguardasoltantoifornitoridiservizienonancheifornitoridi benieattrezzature. Ͳ Stadio2:Presentazionedelladomandadapartedelleimpreseconindividuazionedelfornitore/fornitori in relazione ai servizi/beni che si intendono acquisire. La procedura utilizzata per la selezione degli investimentièquella“asportello”. PRIMOSTADIO:REGISTRAZIONEDEIFORNITORIDISERVIZIINNOVATIVINELLAPIATTAFORMANEXT 11. REGISTRAZIONEDEIFORNITORIDISERVIZI In questo stadio si invitano i fornitori di servizi innovativi a registrarsi sull’apposita sezione prevista nella PiattaformainformaticaNEXThttp://www.marcheinnovazione.it/registrazione/. 8052 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Tale registrazione è rivolta a tutti i potenziali fornitori di servizi innovativi, italiani o esteri, con l’obiettivo di costituireun“ElencodeifornitoriavanzatiequalificatiperlePMImarchigiane”acuileimpresemarchigiane devonorivolgersiperl’acquisizionedeiserviziprevistidalpresentebando.TaleElencohaunduplicescopo: Ͳ fare emergere l’offerta di servizi qualificati rivolta alle imprese marchigiane, dando l’opportunità ai fornitoridievidenziarelecaratteristicheel’innovativitàdeiservizioffertielapropriaprofessionalitàin terminidicompetenza/esperienza,dicrearenuoveoccasionidicontattoedicollaborazione; Ͳ stimolareefavorirel’incontrotraladomandadelleimpresemarchigianeel’offertadiserviziqualificatidi fornitorisiaitalianicheesteri. AͲSOGGETTICHESIPOSSONOREGISTRAREALLAPIATTAFORMA: Micro,piccole,medieegrandiimpresediserviziinnovativioggettodelpresentebandoeCentridiinnovazionee ditrasferimentotecnologico,aventisedelegaleinItaliaoall’estero. B–INFORMAZIONIRICHIESTEDALLAPIATTAFORMA: Leinformazionichevengonorichiestealmomentodellaregistrazionedeifornitoridiservizisonosiadiordine anagraficocheinerentil’esperienzaacquisita: a)descrizionedeiserviziinnovativifornitialleimprese; b)esperienzapregressanell’ambitodelservizioinnovativoofferto; c)nominatividialmenotreclientinegliultimitreanniedescrizionedelservizioinnovativoofferto. Le informazioni vengono fornite sulla base di un’autodichiarazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000. CͲTEMPISTICAPERLAREGISTRAZIONESULLAPIATTAFORMAEFORMAZIONEDELL’ELENCODEIFORNITORI: La registrazione alla Piattaforma NEXT è possibile dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BUR fino al 30° giorno. Entro il 34° giorno successivo alla pubblicazione del bando, l’Elenco dei fornitoriavanzatiequalificatiperlePMImarchigianesaràpubblicatosullaPiattaformainformaticaNEXTesarà consultabiledalleimprese. Qualora un’impresa intenda avvalersi di un fornitore non incluso nell’Elenco, quest’ultimo dovrà comunque registrarsientroladatautileperlapresentazionedelledomande. In occasione della riapertura dello sportello con il prossimo bando l’Elenco dei fornitori verrà riaperto per consentirelaregistrazionedinuovifornitori. SECONDOSTADIO:APERTURASPORTELLOEPRESENTAZIONEDELLADOMANDA 12.APERTURASPORTELLOEPRESENTAZIONEDELLADOMANDA Dopol’adozionedell’elencodeifornitori,siavviailsecondostadiodellaproceduracheriguardal’aperturadello sportelloperlapresentazionedelledomandedapartedelleimpresecheintendonoparteciparealleagevolazioni previstedalpresentebando. Losportelloapriràalleore9:30del35°giornosuccessivoallapubblicazionedelbandosulBollettinoUfficiale dellaRegioneMarcheechiuderàalraggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieperciascunalinea diintervento. 8053 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ogniimpresadevepresentareun’unicadomandadipartecipazione(includendonellastessasialeazionidella linea di intervento A che quelle della linea di intervento B), pena l’esclusione dall’ammissibilità alle agevolazioni. Nel caso di imprese in forma associata (contratto di rete o raggruppamento temporaneo di imprese) la domandadeveesserepresentatadall’impresacapofila. Tutta la modulistica prevista dal presente bando sarà resa disponibile contestualmente all’apertura dello sportello e scaricabile, in formato PDF o, dove opportuno, in formato DOCX e/o XLSX, dal sito www.impresa.marche.itedalsitowww.europa.marche.it. a) Domandainformatodigitale Aifini della partecipazionealbando faràfedela domandain formato digitale(PEC),corredata dagliallegati sottoindicati,inviatianch’essiinformatodigitale. Scaricareilmodellodidomandadipartecipazione(allegatoA)Ͳcorredatodifirmadigitaledeiresponsabilidel procedimentoͲdaunodeisitisopraindicati. Ladomandadipartecipazionedovràesserecompilatasoloedesclusivamenteutilizzandoilsuddettomodello. Tutteledomandenonconformiatalidisposizionisarannoritenuteirricevibili. Alterminedellacompilazione,ladomandadipartecipazionestampatainformatoPDF/A,efirmatadigitalmente dallegalerappresentantedell’impresadeveessereinoltrata,previaapposizionedellamarcadabollo(€16,00), via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione:“PORFESRMarche2014Ͳ2020–VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEE L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI Domanda di partecipazione – Nome Impresa Ͳ P.IVA/CF – Linea A €……ͲLineaB€……….”. AlladomandainviatatramitePECdovràessereallegatalaseguentedocumentazione: Ͳ N.3preventivi(informatopdf)perciascunbene/sistema/attrezzaturainnovativaoggettodelvoucher(la sceltadelfornitoredibenièlasciataacompletadiscrezionedell’impresabeneficiaria)e/on.3preventivi per ciascun servizio avanzato oggetto del voucher (la scelta dei tre fornitori deve ricadere sui soggetti precedentementeiscrittinell’ElencodeifornitoridicuialloStadio1); Ͳ AllegatoH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda(sepertinente). Ove la documentazione in formato digitale non sia inoltrata rispettando la modalità sopra descritta, non si procederàall’istruttoriaelarelativadomandasiintenderàdecaduta. Ogni domanda inviata ad un diverso indirizzo P.E.C. sarà ritenuta irricevibile e non si procederà alla relativa istruttoriaelastessasiintenderàdecaduta. b) Informatelematica Nei 20 giorni successivi all’invio della domanda di partecipazione tramite inoltro via PEC è obbligatorio implementare i modelli presenti sulla Piattaforma informatizzata Sigfrido, secondo le indicazioni di seguito indicate. IncasodimancataimplementazionedelladocumentazionesullaPiattaformaSigfrido,larelativadomandasi intenderàdecaduta,ancheseinviataintempoutileinformatodigitaletramitePEC. Ͳ Compilare la domanda di partecipazione (Allegato A) in forma telematica utilizzando i campi previsti sulla Piattaforma informatizzata SIGFRIDO http://sigfridodomanda.regione.marche.it, terminando l’iter cliccando sul tasto“Validazione”; ͲScaricareimodellidiseguitoindicatidallaPiattaformainformatizzataSIGFRIDO,compilarliinogniloroparte, firmarlidigitalmente(comeP7MoconfirmaADOBEPDF)ecaricarlinuovamentesullaPiattaformaSigfrido(ogni filecaricatosullaPiattaformaSigfridonondovràavereunadimensionesuperioreai2MB): AllegatoB–Schedaanaliticavoucherrichiesti; 8054 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 AllegatoCͲDichiarazionedimensionediimpresa; AllegatoDͲDichiarazionesostitutivadiattodinotorietà; AllegatoEͲDichiarazioneaiuti“deminimis”; AllegatoFͲDichiarazionesostitutivadell'attodinotorietàdellegalerappresentante(art.47T.U.–D.P.R.n. 445/2000)sullarestituzionedegliaiutidichiaratiincompatibili; AllegatoGͲDichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàperisoggettimunitidipoteridiamministrazione diversidallegalerappresentanteeperidirettoritecnici(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000); Incasodidiscordanzatraquantoindicatonelladomandainseritatramiteproceduraonlineequantoindicatoin quellainversionedigitale,sifaràesclusivoriferimentoaquantoindicatonellaversionedigitale. Pereventualiproblemitecnicirelativiall’inviodelladomandainformatelematicaleimpresepotrannousufruire diunserviziodihelpͲdeskdisponibiledallunedìalvenerdìdalleore9.30alleore13.00edalleore14:00alleore 17:00 contattando il numero 071/8063670 oppure inviando una eͲmail all'indirizzo [email protected]. 13.PROVADELLASPESA Lespesesostenutedaibeneficiaridovrannoessereadeguatamentegiustificateattraverso: • originali delle fatture o di documenti contabili di valore probatorio equivalente, accompagnati dalla relativa documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento, attraverso bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; • originali delle fatture o di documenti contabili di valore probatorio equivalente, accompagnati dalla relativa ricevutabancaria(RI.BA)debitamentecompilata,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleda cuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario. Nonsarannoammesselespeseperlequalisisiautilizzataun’altraformadipagamento. Lefatture odocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalente,infunzionedell’oggettopercuièrichiesta l’ammissibilitàdellaspesa,debbonoriportareinmodoanaliticol’indicazionedeibeniolachiaradescrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto. Le fatture devono espressamente indicare, inoltre, quantaparteèdaimputarsiallalineaAequantaallalineaB. Perilbonificobancarioopostaleeperipagamentieffettuaticonstrumentielettroniciènecessarioallegarela ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto attestante l’effettivoedefinitivoesborsofinanziario. Peripagamentitramitericevutabancaria(RI.BA.)ènecessarioallegarecopiadellaricevutabancariariportante gliestremidellafattura,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleopportunamentetimbrato dallabanca,dacuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario.Nelcasolaricevutabancaria (RI.BA.)siriferiscaapiùpagamentiͲRI.BA.cumulativaͲoccorreriportaregliestremidiognifatturacuisiriferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti. Qualora la ricevutabancaria(RI.BA.)nonrisulticorrettamentecompilata,l’ufficiopotràrichiedere,qualedocumentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezzalafatturapagata,lastessanonverràammessa. Lalegge136/2010,relativaalla“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”all’art.3,comma1,precisa,tralealtrecose, chetuttiimovimentifinanziari(incassiepagamenti)relativiall’interventopresentatodevonoessereregistratisu conticorrentidedicati,anchesenoninviaesclusiva. Tutti i titoli di spesa in originale imputati sull’intervento dovranno essere annullati con il seguente timbro: “ProgettofinanziatodalPORFESRMarche2014Ͳ2020–VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONE AZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI–Bando2015”el’indicazionedell’importoammessoa finanziamentorisultantedalsistemaSigfrido. 8055 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ISTRUTTORIAEAMMISSIBILITA’DELLEDOMANDE 14.ISTRUTTORIAEAMMISSIBILITA’DELLEDOMANDE Ledomandepervenutesarannoammesseall’attivitàistruttoriasecondol’ordinecronologicodiinvioinmodalità digitale(fafedeladatael’oradiinviodellaPECcomecomprovatodalmessaggiodiavvenutorecapitodella posta elettronica certificata, inviato automaticamente dal gestore del servizio del mittente) fino al raggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieperciascunalineadiintervento. A parità di tempistica di presentazione della domanda, si esamina prima la domanda presentata da un legale rappresentantedisessofemminile. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse, dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento e della conseguentechiusuradellosportelloavaleresuunoopiùplafondverràdatatempestivacomunicazionesulsito www.impresa.marche.itesulsitowww.europa.marche.it. La procedura di verifica, in carico alla Struttura regionale competente, che può decidere di avvalersi di un’appositacommissioneinterna,èdirettaadesaminareledomandepervenuteedaverificarnelacompatibilità formale.Inparticolare,seguendol’ordinecronologicodipresentazionedelledomandeinformatodigitale,eai sensidell’art.5comma3deld.lgs.123/98,vengonoaccertati: Ͳlasussistenzadeirequisitisoggettividiammissibilità(art.3delpresentebando); Ͳlacongruitàdellespeseconleattivitàprevistenell’ambitodellelineediintervento(art.8delpresentebando); Ͳilrispettodellemodalitàproceduraliperl’accessoalbando(art.10e12delpresentebando); Ͳlaregolaritàecompletezzadelladomandaedelladocumentazioneallegata(art.12delpresentebando); Laddove la domanda risulti priva di elementi – documenti, dati, informazioni Ͳ non pregiudizievoli per la prosecuzione della verifica, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, ove lo ritenga necessario, può richiedere tramite P.E.C., il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La documentazione integrativa dovrà essere inoltrata via P.E.C. alla casella PEC [email protected] entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della nota di richiesta.Decorsotaletermineeinmancanzadelladocumentazionerichiesta,verràdecretatal’esclusionedella domandaaibeneficiprevistidalpresentebando. 15.CAUSEDIINAMMISSIBILITÀ La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone l’esclusione delle imprese dalla partecipazioneaibeneficiincasodi: a) mancanzadiunodeirequisitisoggettividiammissibilitàprevistiall’art.3delpresentebando; b) costoammissibiledell’investimentoinferioreallimiteminimoprevistodalpresentebando(€10.000,00); c) domandanoninoltratasecondolemodalitàproceduralistabiliteagliartt.10e12; d) inviodelladomandadopolachiusuradellosportello; e) mancataimplementazionedellamodulisticasuSigfridosecondolemodalitàindicateall’art.12letterab); f) presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda di partecipazione alle agevolazioni previstedalpresentebando; 8056 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 g) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. CONCESSIONEDELFINANZIAMENTO 16.CONCESSIONEDEIVOUCHER LaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,condecretodirigenziale,approval’elencodei voucherconcessiperognilineadiinterventoprevistadalbando,ammetteafinanziamentolaspesaeconcedele agevolazioni alle MPMI secondo la ripartizione delle disponibilità finanziarie esistenti entro il 45° giorno successivo alla chiusura dello sportello e compatibilmente con il numero di progetti presentati. Il decreto di decisionedistinguetraledomandeammesseenonammesseafinanziamento. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, tramite inoltro all’indirizzo di P.E.C. indicato sulladomandadipartecipazione,comunicaalleimpresebeneficiariegliesitiistruttori,eprovvedereadinviarei voucher,entroil5°giornosuccessivodalladatadeldecretodiconcessionedeivoucher(prorogabileal10°giorno successivoinpresenzadiunnumerosignificativodicandidaturefinanziate). L’elencodeinonammessisaràpubblicatosulsitowww.impresa.marche.itesulsitowww.europa.marche.it. Sialeimpreseammessechequellenonammessealleagevolazionedelpresentebandopotrannoripresentare ladomandadipartecipazionenellesuccessivedatediaperturadellosportello. 17.ACCETTAZIONEDELVOUCHERDAPARTEDELBENEFICIARIO Ilvoucherdeveessereconfermatomedianteaccettazionedegliesitiistruttori(AllegatoI)predispostainformato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF), e inoltrata via P.E.C. alla casella [email protected] entro il 15° giorno successivo alla data di ricezione della comunicazionediconcessionedelleagevolazioni. Alla comunicazione di accettazione dovrà essere allegata, pena la revoca, la copia informatica (immagine scansionatadell’originale)deicontratti/letterediincaricostipulati/econilsoggettoesecutoredelleattività(in relazioneall’attivitàdarealizzare,l’impresahalafacoltàdistipularepiùcontrattidiserviziorivolgendosiapiù soggettiesecutori). Il contratto di servizio e/o la lettera di incarico dovrà contenere gli elementi indicati nel facͲsimile di cui all’AllegatoL.Ognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunque regolatodallenormecontrattualisottoscrittetraglistessi. Qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione della PEC di comunicazione della concessione del voucher, l’impresabeneficiarianonabbiainviatol’accettazionedegliesitiistruttorieicontrattistipulaticonifornitori,la P.F.procederàadichiararedecadutoilVoucherassegnato.Ladichiarazionedidecadenzapermancatoinviodella comunicazionediaccettazioneverràfattad’ufficiosenzaavviareilprocedimentodirevocadicuiall’art.8dellaL. 241/1990es.m.i. REALIZZAZIONEDELL’INVESTIMENTO 18.REALIZZAZIONEDEGLIINTERVENTIOGGETTODELVOUCHER 8057 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Le spese ammissibili decorrono dalla data di presentazione della domanda (fa fede la data di inoltro tramite P.E.C.). L’erogazione dei servizi e/o la consegna dei beni/attrezzature oggetto del voucher e la relativa fatturazione devonoavvenireentroenonoltre12mesidalladatadeldecretodiconcessionedelvoucher. Durante la realizzazione degli investimenti, sono ammissibili sostituzioni dei fornitori scelti, previa comunicazione via P.E.C. alla casella [email protected]. Nel caso di fornitori di servizi,isoggettidovrannoesserecomunqueindividuatitraquelliiscrittinell’Elencodicuiallostadio1. 19.PROROGHEESOSPENSIONI Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dell’investimentofinoadunmassimodi3mesi.TalerichiestadeveesserepresentataviaP.E.C.allacasellaPEC regione.marche.innovazionericerca@emarche.itentro30giorniantecedentiladatadiscadenzadeltermineper la realizzazione dell’investimento (12 mesi dalla data del decreto di concessione del voucher) e deve essere accompagnata da dettagliate giustificazioni. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marcheentro10giorninonmanifestiparerecontrario. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini un’interruzione nell’attuazione dell’investimento, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, tramite PEC, all’Amministrazione regionale, apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l’interruzione nell’avanzamento della spesa o di parte. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all’Amministrazione regionale informazionicostantementeaggiornatesullosviluppodelprocedimentogiudiziarioodelricorsoamministrativo richiamato.Inparticolare,entroil30ottobrediognianno,ilbeneficiarioètenutoafornireall’Amministrazione regionaleun’informativadettagliatasulprocedimentogiudiziarioosulricorsoamministrativo. L’Amministrazioneregionalesiriservalafacoltàdiammetterelapredettaistanzadisospensione. RENDICONTAZIONEEDEROGAZIONEDEIVOUCHER 20.RENDICONTAZIONEDELLESPESEDAPARTEDELL’IMPRESABENEFICIARIA Entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura del singolo bene/servizio oggetto del voucher, l’impresa beneficiaria6provvede ad effettuare il pagamento del 50% della quota imponibile e dell’intero ammontare dell’IVA e provvede alla rendicontazione della spesa secondo la procedura prevista dalla Piattaforma informatizzata Sigfrido http://sigfridodomanda.regione.marche.it. L’impresa provvede a pagare il restante 50% medianteiltrasferimentoalfornitoredelvoucherrilasciatodallaRegioneMarche. Lafatturadeveaverecomebaseimponibilel’interovaloredelbeneoservizioofferto. La rendicontazione prevede il caricamento sulla piattaforma informatizzata Sigfrido dei documenti in formato PDFattestantilespesesostenuteelacompilazionedeirelativicampi. AlterminedellarendicontazionedellaspesasullaPiattaformaSigfrido,l’impresadeveprovvedereavalidarela rendicontazioneeffettuata,chiedendolo“sblocco”deirelativivoucher. 21.RICHIESTADIEROGAZIONEDEIVOUCHERDAPARTEDELL’IMPRESABENEFICIARIA La richiesta di erogazione dei voucher deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria mediante l’invio del modello (Allegato M), compilato e stampato in formato PDF/A, firmato digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF), e quindi inoltrato via P.E.C alla casella [email protected] entro 30 giornidall’ultimazionedellaproceduradirendicontazione. 6 Impresacapofilanelcasodipartecipazioneinformaassociata. 8058 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “VOUCHER PER FAVORIRE I PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI. Richiesta di erogazione dei voucher”, seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledell’impresabeneficiaria. 22. MODALITÀDIEROGAZIONEDELVOUCHER La Regione provvede all’erogazione del voucher, fino al limite del 50%, direttamente al fornitore PER CONTO dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno successivo alla data di ricezione delle suddette richieste di erogazione, previa verifica della rendicontazione su Sigfrido, della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione degli investimenti oggetto delvoucher. Nelcasodal DURCemergairregolaritàcontributiva nonsaràpossibileprocedereallaliquidazione delvoucheralfornitoreprimachel’impresabeneficiariaabbiaadempiutoallarelativaregolarizzazione. Qualora l’impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l’Amministrazione regionale può agire in compensazione,riducendoilvaloredelvouchernellamisuradell’importocorrispostodirettamenteall’INPSper sanarel’irregolarità.Larestantepartedelvouchervienecorrispostadall’Amministrazioneregionalealfornitore, una volta che l’impresa beneficiaria abbia effettuato il pagamento a favore del fornitore in misura pari alla somma corrisposta dall’Amministrazione regionale all’INPS (ciò in quanto l’impresa è obbligata per intero nei confrontidelfornitorechehaemessolafatturasul100%dellafornituraenonsolosullapartenoncopertadal voucher). LaRegionepuòeffettuareinun’unicasoluzionel’erogazionedipiùvoucherafavoredelmedesimofornitore. PROCEDURADIEROGAZIONEDELVOUCHER:PUNTIPRINCIPALI Punto1.LaMPMIpresentaallaRegioneMarchedomandadipartecipazioneperusufruiredeibeneficiprevistidalpresentebando. Punto2.LaRegioneMarche,aseguitodell’istruttoriadelledomandepresentate,approval’elencodelleimpresebeneficiariepersingola lineadiinterventoeassegnaivouchertramitedecretodiconcessione. Punto3.Alteminedellarealizzazionedelservizio/beneilfornitoresceltoinvialafatturaall’impresabeneficiaria. Punto4a.L’impresabeneficiariaprovvedealpagamentodellafatturanelseguentemodo: Ͳ il 50% della base imponibile della fattura (al netto di eventuali sconti) + intero ammontare dell’IVA con bonifico bancario o postalenonrevocabile(“eseguito”o“pagato”),pagamenticonstrumentielettronici,RI.BA; Ͳilrestante50%mediantepresentazionedelvoucheralfornitore. Punto4b.L’impresabeneficiariaprovvedeallarendicontazionedellespesetramitelapiattaformainformatizzataSigfrido,chiedendoalla RegioneMarchelo“sblocco”deirelativivoucher. Punto5.LaRegioneprovvedeall’erogazionedell’ammontarerestantedellafattura,finoallimitedel50%dellabaseimponibile(inbaseai costiritenutiammissibili),DIRETTAMENTEALFORNITOREPERCONTOdell’impresabeneficiaria. 8059 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 OBBLIGHIDELBENEFICIARIOEREVOCHE 23. OBBLIGHIINMATERIADIINFORMAZIONEEPUBBLICITÀ Aisensidelreg.toCE1303/2013,ibeneficiaricheaccettanoilfinanziamento,accettanoaltresìdivenireinclusi nell’elencodeibeneficiaripubblicatoinformatoelettronicooinaltraforma. Durantel'attuazionedell'operazione,ibeneficiariinformanoilpubblicosulsostegnoottenutodaifondi: Ͳinformandoditalefinanziamentotuttiipartecipantiall’operazione; Ͳinformandochel’operazioneincorsoèstataselezionatanelquadrodelPORFESR2014Ͳ2020; Ͳ fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livellodelsostegno,compresilefinalitàeirisultati,edevidenziandoilsostegnofinanziarioricevutodall'Unione; Ͳ collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziariodell'Unione,inunluogofacilmentevisibilealpubblico,comel'aread'ingressodiunedificio. 24. OBBLIGHICONNESSIALLARENDICONTAZIONEDELLESPESE a) Il beneficiario è tenuto a rendicontare, all’Amministrazione regionale, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, attraverso l’utilizzo del sistema Sigfrido,secondoiterminiprevistidalpresentebando. b)Ilbeneficiariodevegarantirechelespesedichiaratenelledomandedirimborsosianorealiecheiprodottiei servizisianoforniticonformementeaquantoprevistoinsedediapprovazionedell’investimento. c) Il beneficiario deve conservare7tutti i documenti relativi all’investimento sotto forma di originali o di copie autenticatesusupporticomunementeaccettati8,checomprovanol’effettivitàdellaspesasostenuta. 7 Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303, commi 1Ͳ3 è di 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo oppure, qualora su decisione dell’Autorità di Gestione si proceda ad effettuare una chiusura parziale, il periodo sopraccitato 8060 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 d) Il beneficiario si impegna a trascrivere sugli originali di tutti i documenti giustificativi di spesa ammessi al cofinanziamentodelPOR,lamedesimadicituraperilmedesimoimportoammessoappostidalresponsabiledel procedimentoinformadigitaleerisultantidalsistemainformativoSigfrido; e) Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti sopra richiamatinonchél’identitàdelsoggettoaddettoataleconservazione.Ognimodificae/oaggiornamentodelle suddetteinformazionideveessereprontamentecomunicatoall’Amministrazioneregionale. f) In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasione,èaltresìtenutoafornireestrattiocopiedeisuddettidocumentiallepersoneoagliorganismichene hannodiritto,compresialmenoilpersonaleautorizzatodell’AutoritàdiGestione,dell’AutoritàdiCertificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europeaeilororappresentantiautorizzati. g)Ilbeneficiariodeveassicurareunsistemadicontabilitàseparataounacodificazionecontabileadeguataper tutteletransazionirelativeall’operazione. h) I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitivitàdeisettoriproduttiviodellestrutturedelegatedicontrollo,tutteleinformazionirichiesteaifini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentirel’accessoalpersonaleincaricato(funzionarioaltriagentidellaRegione)dellevisiteedeisopralluoghi nellearee,impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione. 25. OBBLIGHICONNESSIALLASTABILITÀDELLEOPERAZIONI Ilbeneficiarioètenutoalrispettodelvincolodistabilitàdegliinvestimentiproduttivi,aisensidell’art.71delReg. UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’operazione cofinanziatanonsiverifichino,riguardoaquest’ultima: a)cessazioneorilocalizzazionedell’attivitàproduttivaaldifuoridell’areadelprogramma; b)cambiodiproprietàdell’infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun’impresaoaunentepubblico; c)unamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizionidiattuazionedell’operazione,conil risultatodicomprometternegliobiettivioriginari. 26. OBBLIGHIDICOMUNICAZIONE Il beneficiario deve comunicare l’accettazione del contributo entro 15 gg dalla lettera informativa circa l’avvenutofinanziamento. Il beneficiario che intenda rinunciare al voucher è tenuto a darne immediata comunicazione formale all’Amministrazioneregionale. Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarieconcernentiilprogettocofinanziato. Ilbeneficiariodevecomunicaretempestivamenteall’Amministrazioneregionaleeventualivariazionidellespese. Al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del progetto, nonché dietro puntuale richiesta dell’Amministrazione regionale, il Beneficiario deve comunicare all’Amministrazione regionale il grado di conseguimentodegliobiettiviprevisti,quantificandogliindicatorifisicidirealizzazioneerisultato. Tutte le comunicazioni devono essere inviate tramite inoltro via P.E.C. alla casella [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. decorre da quest’ultima. Tale termine può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivatadellaCommissione. 8 Aisensidell’art.140Reg.CE1303per“supporticomunementeaccettati”siintendono:fotocopiedidocumentioriginali,microschededi documentioriginali,versionielettronichedidocumentooriginali,documentidisponibiliunicamenteinformatoelettronico. 8061 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 27. RISPETTODELLANORMATIVA Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionaliapplicabiliperl’interoperiododiattuazione. Leinformazionidicuiagliobblighisopraelencatisonotrasmessedalbeneficiariotramiteilsistemainformativo Sigfrido. Ilbeneficiariodevegarantireilrispettodelledisposizioniapplicabiliinmateriaditracciabilitàdeiflussifinanziari (L.136/2010es.m.i). 28. CAUSEDIREVOCA La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone la revoca delle agevolazioni nei seguenticasi: a) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del ProcedimentodiRevoca,masiadottal’attodirevoca); b) costo di realizzazione dell’investimento inferiore al limite minimo previsto dal presente bando (€ 10.000,00 IVAesclusa); c) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste dal bando, salvo proroghe autorizzate dalla Regione; d) mancata presentazione, in sede di accettazione del voucher, dei contratti/lettere di incarico, debitamente compilatiesottoscritti,stipulaticonifornitoridibeni/servizioggettodeivoucher; e)mancatorispettodeilimiticonsentitidallanormativasuldeminimis; f) mancata localizzazione della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del pagamento(soloperisoggettibeneficiarichealladatadipresentazionedelladomandanonpossiedonolasede dell'investimentonelleMarche); g)mancatavidimazionecontimbroindelebiledeidocumentigiustificatividispesaammessialcofinanziamento delPORFESR2014Ͳ2020caricatisulsistemainformativoSigfrido; h) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazioneentroladatadipresentazionedellarendicontatonefinale9; i)mancatoinviodiulterioriinformazioniedatirichiestidall’Amministrazioneregionaleinrelazionealpresente procedimento; j)qualorasiriscontri,insedediverifichee/oaccertamenti,lamancanzadeirequisitidiammissibilitàovverola presenzadiirregolaritàcheinvestonoilcomplessodellespeserendicontate; k)mancatorispettodegliobblighidistabilitàdicuiall’art.25. In merito alla causa di revoca indicata al punto j) si precisa che un incremento della dimensione di impresa verificatosi dopo la concessione del voucher e fino alla erogazione dello stesso, che determini il passaggio da Micro/Piccola/MediaImpresaaGrandeImpresa,noncostituiscecausadirevoca. Alfinediaccertarel'effettivosvolgimentodell’investimentoe/olaveridicitàdelledichiarazionirilasciateaisensi delD.P.R.445/00,laRegionepotràeseguirevisiteocontrolliispettivi. 29. PROCEDURADIREVOCA 9 D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incauseriuniteTͲ244/93e TͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH). 8062 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Dopoaveracquisitoagliatti,fattiocircostanzechepotrebberodarluogoallarevoca,laP.F.Innovazione,Ricerca eCompetitivitàdeisettoriproduttiviͲinattuazionedegliartt.7ed8dellaleggen.241/90es.m.i.Ͳcomunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso,allapersonaresponsabiledelprocedimento,all’ufficiopressocuisipuòprenderevisionedegliatti)e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazionestessa,perpresentareeventualicontrodeduzioni. Entroilpredettotermineditrentagiornidalladatadellacomunicazionedell’avviodelprocedimentodirevoca, gli interessati possono presentare alla P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, scritti difensivi,redattiincartalibera,nonchéaltradocumentazioneritenutaidonea,medianteinoltroviaP.E.C.. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno,acquisisceulteriorielementidigiudizio,formulandoosservazioniconclusiveinmerito. LaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,qualoranonritengafondatiimotivichehanno portatoall’avviodellaproceduradirevoca,adottailprovvedimentodiarchiviazionedandonecomunicazioneai soggettibeneficiari. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, con provvedimento motivato, dispone la revoca e l’eventuale recuperodeicontributierogati,maggioratidellesommedovuteatitolodiinteressiespesepostali,edeventuali sanzioni così come previsto dalla L.R. n. 7 del 29/04/2011 e trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario medianteinoltroviaP.E.C.. Decorsitrentagiornidallaricezionedellacomunicazionedelprovvedimento,qualoraidestinatarinonabbiano corrisposto quanto dovuto, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione dellesomme,alfinedell’avviodelleproceduredirecuperocoattivo. 30. CONTROLLI Ogni investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale da parte della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi su tutte le spese rendicontatedalBeneficiarioesututteledichiarazionipresentatedallostesso. Ogni investimento ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni controllate documentamenedall’AutoritàdiCertificazione. Ogni investimento verrà altresì campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell’Autorità di gestione (comprensivi anche dei controlli di stabilità per quanto riguarda il vincolo relativo), nonché verrà campionato ancheaifinideicontrolliinlocosvoltidall’AutoritàdiAudit. Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanzaecc.). DISPOSIZIONIFINALI 31. INFORMAZIONIRELATIVEALPROCEDIMENTOL.241/90ES.M.I.ESINTESIITERPROCEDURALE L’avviodelprocedimentoavvieneilgiornosuccessivoalterminedipresentazionedelledomande. Latempisticadelprocedimentoèdeterminatadalleseguentifasi: Ͳ registrazione dei fornitori di servizi nella Piattaforma informatica NEXT http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/dal1°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedel BandosulBollettinoUfficialedellaRegioneMarcheefinoal30°giorno; 8063 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ͳ pubblicazione sulla Piattaforma NEXT dell’Elenco dei fornitori avanzati e qualificati per le PMI marchigianeentroil34°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelbando; Ͳ aperturadellosportelloalleore9:30del35°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelBandosul BollettinoUfficialedellaRegioneMarche; Ͳ chiusuradellosportelloalraggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieprevisteperciascuna lineadiintervento; Ͳ istruttoria delle domande e concessione dei voucher di norma entro il 45° giorno successivo all’ultimo giornoutileperlapresentazionedelladomanda; Ͳ comunicazione di concessione dei voucher ai soggetti beneficiari entro il 5° giorno dalla data di concessionedelcontributo(prorogabileal10°giornosuccessivoinpresenzadiunnumerosignificativodi candidaturefinanziate); Ͳ accettazionedeivoucherentroil15°giornosuccessivoallaricezionedellacomunicazionediconcessione delleagevolazioni; Ͳ termine di realizzazione del programma di innovazione entro il 12° mese dalla data del decreto di concessione; Ͳ rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno dalla data di emissione della fatturadelsingoloserviziooggettodelvoucher; Ͳ richiesta di erogazione dei voucher da parte dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno successivo all’ultimazionedellaproceduradirendicontazionedellespesesuSigfrido; Ͳ erogazionedelvoucheralfornitoredapartedellaRegionePERCONTOdell’impresabeneficiariaentroil 30°giornosuccessivoalladatadiricezionedellarichiestadierogazione. 32. RESPONSABILIDELPROCEDIMENTO Linea di intervento A: Il Responsabile del procedimento è il Dott. Emanuele Petrini, della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi – tel 071 8063705 fax 071 8063017, e mail: [email protected] LineadiinterventoB:IlResponsabiledelprocedimentoèlaDott.ssaStefaniaBussoletti,dellaP.F.Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi – tel 071 8063440 fax 071 8063017, e mail: [email protected] 33. DIRITTODIACCESSO Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzataall’Amministrazioneregionale,conlemodalitàdicuiall’art.25dellaLegge241/90. 34. PROCEDUREDIRICORSO Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudiceordinario,entro30giornidallapubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazionedelpresenteatto. 35. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalitàdelpresentebando,alloscopodipoterassolveretuttigliobblighigiuridiciprevistidaleggi,regolamentie dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. I dati personali 8064 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 sarannotrattatidallaRegioneMarcheperilperseguimentodellesopraindicatefinalitàinmodolecitoesecondo correttezza,nelrispettodelDecretolegislativo30giugno2003,n.196“Codiceinmateriadiprotezionedeidati personali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati.QualoralaRegioneMarchedebba avvalersidialtrisoggettiperl’espletamentodelleoperazionirelativealtrattamento,l’attivitàditalisoggettisarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possonoessere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. IlresponsabiledeltrattamentodeidatièilDirigentedellaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeiSettori Produttivi Dott.ssa Patrizia Sopranzi ([email protected]), presso cui l’interessato potrà esercitareidirittidicuiall’art.7delD.lgs196/2003. 36. PUBBLICITÀ Ilpresentebando,alfinediconsentirelamassimadiffusionedelleopportunitàofferte,verràpubblicato,oltre chesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarche,anchesuiseguentisitiinternet: Ͳwww.regione.marche.it Ͳwww.impresa.marche.it Ͳwww.europa.marche.it Ͳwww.marcheinnovazione.it Ͳwww.nextis.platform.eu Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzatiseminarieincontriperillustrareibeneficioffertielemodalitàattuativedell’intervento. 8065 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICI APPENDICEA:ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI–ATECO2007 Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazioneATECO2007): B.ESTRAZIONEDIMINERALIDACAVEEMINIERE C.ATTIVITÀMANIFATTURIERE D.FORNITURADIENERGIAELETTRICA,GAS,VAPOREEARIACONDIZIONATA E.FORNITURADIACQUA;RETIFOGNARIE,ATTIVITÀDIGESTIONEDEIRIFIUTIERISANAMENTO F.COSTRUZIONI 8066 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICEB.MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTA ELETTRONICACERTIFICATA(P.E.C.) Agli indirizzi web www.europa.marche.it e www.impresa.marche.it sarà messo a disposizione dell’utenza il manualeperlasottoscrizionedeidocumenticonfirmadigitaleel’inviotelematico,nonchétuttalamodulistica, informatoPDF,previstadalpresentebando. I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere obbligatoriamentepresentatiinunodeiseguentiformati:formatoPDF(PortableDocumentFormat)oformato PDF/a(opzionedelformatoPDFperlaconservazionedocumentalealungotermine)siaperidocumentiprodotti elettronicamente(documentazioneottenutaallaconclusionedellamodalitàdicompilazionetelematicaprevista dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner)oprodottielettronicamenteinmodalitàimmagine. Tale procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceooelettronico,nonespressamenteprevistodalpresentebandomacomunqueritenutonecessarioaifini di una completa e corretta verifica dell’investimento presentato. Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del documento analogico al fine di predisporre la relativa copia informatica in formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla conversione in formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Qualoraladomandadipartecipazioneaibeneficiprevistidalpresentebandovengafirmatadigitalmentedaun soggettodiversodalrappresentantelegaledell’impresa,occorreràincluderetragliallegatilescansionidigitaliin PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato H, che dia titolo a tale firma (la quale andrà conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documentodiidentitàdellegalerappresentantenonchéfirmatariodellaprocura. CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata) Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la casellaP.E.C.regione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdei settoriproduttivi. TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC. Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come specificatonelpresentebando. PresentazionediistanzeedichiarazionitramitePEC Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 “possono essere inviate anche per fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativavigente,hannopienavaliditàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei. NelcasodipresentazionetramitePECutilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi, sopra indicata, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo2005,n.82(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide: 1)sesottoscritteconfirmadigitale; 8067 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 2) se la copia dell’istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegata la copia del documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituitedacopieinformatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità; 3)quandol’autoreèidentificatodalsistemainformaticoconl’usodellacartad’identitàelettronica,dellaCarta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione.Leistanzeeledichiarazioniinviatesecondolemodalitàpreviste“sonoequivalentialleistanzee alledichiarazionisottoscritteconfirmaautografaappostainpresenzadeldipendenteaddettoalprocedimento” (art.65,comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82). Istanzeedichiarazionisostitutivediattodinotorietà Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, “possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identitàdelsottoscrittore”. Anche per l’invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di validità,delsottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l’interessatodevedichiararloincalceallafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3). Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescannerdeldocumentosottoscrittoedellacartadi identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato D, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e dellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documentiadunaP.Atramitetelefax. Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizione tramite scanner) della delega sottoscritta e dalla carta identità del titolare dell’istanza o della dichiarazionedapresentare,unitamentealladichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato D , attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviata informatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàgiuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissione didocumentiadunaP.Atramitetelefax. Aprecisazionediquantosoprasiricordacheseladichiarazionesostitutivadiattodinotorietàèsottoscrittacon firmadigitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità. Il beneficiario ha l’obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto e inviati in formato digitalepertuttoilperiodoprevistodall’art.140Reg.CE1303. Casiparticolari Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente sottoscritti),cosìcomeinanaloghicasidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati. La validità ai fini dell’avvio del procedimento, previa verifica della provenienza, sarà valutata dal Responsabile dellostessoconeventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata. ComerichiedereunacaselladiP.E.C. I cittadini possono richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la proceduraguidatadiattivazionedelservizio. DEFINIZIONI 8068 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Posta elettronica certificata: L'Art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 proroga al 30 giugno 2012 il terminedicuiall’Art.6comma2dellaLegge28gennaio2009,n.2"Conversioneinlegge,conmodificazioni,del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185" che prevede: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicanoalregistrodelleimpresel'indirizzodipostaelettronicacertificata.” Casella di posta elettronica certificata (detta anche PEC): è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione chegarantisconounvalorelegaleaimessaggi(lacomunicazionehavalorelegalesoloseinviatadaPECericevuta daPEC.).IlvalorelegaleèassicuratodaigestoridipostaPECdelmittenteedeldestinatariochecertificano: •dataeoradell’inviodelmessaggiodalpartedelmittente; •dataeoradell’avvenutaconsegnadelmessaggioaldestinatario; •integritàdelmessaggio(edeventualiallegati)nellatrasmissionedamittenteadestinatario. Firmadigitale:Lafirmadigitaleofirmaelettronicaavanzata/qualificataofirmaforteèl'equivalenteinformatico diunatradizionalefirmamessasucarta.Attestalavalidità,laveridicitàelapaternitàdiundocumento. Per la firma digitale è necessario il possesso della carta Raffaello o di altre carte compatibili con il sistema di autenticazione“Cohesion”. 8069 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICEC:INFORMATIVAAISENSIDELDECRETOLEGISLATIVO30GIUGNO2003,N.196CODICEIN MATERIADIPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”siinformacheidatipersonaliforniti,ochecomunqueverrannoacquisitidurantelosvolgimentodella procedura,sarannooggettoditrattamentonelrispettodellasuccitatanormativa. Idativengonotrattatiperfinalitàistituzionaliconnesseostrumentaliall’attivitàdellaRegioneMarchecomead esempio: •pereseguireobblighidilegge; •peresigenzeditipooperativoogestionalestatistico; Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di dueopiùditalioperazioni. Iltrattamentodeidatiavvienemediantestrumentiinformaticieelaborazionimanualiconlogichestrettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanzadegliobblighiprevistidalDecretoLegislativo30giugno2003n.196. La Giunta Regionale Marche con Deliberazione n.1661 del 28/12/05 ha approvato, in ottemperanza a quanto previstodalD.lgs196/03CodiceinmateriadiDatipersonali”ilregolamentorecantedisposizioniinmateriadi “misureorganizzativecuiattenersiperlatuteladeidatipersonalicontenutinellebanchedatiorganizzate,gestite eutilizzatedallaGiuntaRegionaleperilperseguimentodellepropriefunzioniistituzionali”.Dettoregolamento stabilisce che qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabilideltrattamento,esclusivamenteperlefinalitàmedesime. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusionedallapartecipazionealpresentebando. I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi affidatari di prestazioni per conto della Regione Marche, ovenecessarioeneilimitistrettamentepertinentialperseguimentodellefinalitàsopradescritte. Siinforma,infine,cheinrelazioneaidatipersonalipossonosempreessereesercitatiidirittiprevistidall’art.7 conlemodalitàdicuiagliartt.8e9delDecretoLegislativo30giugno2003n.196. Art.7.Dirittodiaccessoaidatipersonaliedaltridiritti 1.L'interessatohadirittodiottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,anche senonancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile. 2.L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione: a)dell'originedeidatipersonali; b)dellefinalitàemodalitàdeltrattamento; c)dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumentielettronici; d)degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell'articolo5, comma2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirneaconoscenzainqualitàdirappresentantedesignatonelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati. 3.L'interessatohadirittodiottenere: a)l'aggiornamento,larettificaovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati; 8070 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresiquellidicuinonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltio successivamentetrattati; c)l'attestazione cheleoperazionidicuiallelettere a) e b)sono state portateaconoscenza,anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirittotutelato. 4.L'interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte: a)permotivilegittimialtrattamento deidati personalicheloriguardano,ancorchépertinentialloscopodella raccolta; b)altrattamentodidatipersonalicheloriguardanoafinidiinviodimaterialepubblicitarioodivenditadirettao perilcompimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale. IlTitolaredelTrattamentodeidatièlaGiuntaRegioneMarche. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona. 8071 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICED:LEGGE13AGOSTO2010,N.136“PIANOSTRAORDINARIOCONTROLEMAFIE,NONCHÉ DELEGAALGOVERNOINMATERIADINORMATIVAANTIMAFIA”–ART.3 Art.3.(Tracciabilitàdeiflussifinanziari) 1.Perassicurarelatracciabilitàdeiflussifinanziarifinalizzataaprevenireinfiltrazionicriminali,gliappaltatori,i subappaltatorieisubcontraentidellafilieradelleimpresenonchéiconcessionaridifinanziamentipubblicianche europeiaqualsiasititolointeressatiailavori,aiserviziealleforniturepubblicidevonoutilizzareunoopiù conticorrentibancariopostali,accesipressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpa,dedicati,anche noninviaesclusiva,fermorestandoquantoprevistodalcomma5,allecommessepubbliche.Tuttiimovimenti finanziarirelativiailavori,aiservizie alleforniturepubblicinonchéalla gestionedeifinanziamenti dicuial primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devonoessereeffettuatiesclusivamentetramitelostrumentodelbonificobancarioopostale. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchéquellidestinatiall'acquistodiimmobilizzazionitecnichedevonoessereeseguititramitecontocorrente dedicatodicuialcomma1,periltotaledovuto,anchesenonriferibileinviaesclusivaallarealizzazionedegli interventidicuialmedesimocomma1. 3.Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestorie fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,diimportoinferioreougualea500euro,relativeagliinterventidicuialcomma1,possonoessere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligodidocumentazionedellaspesa. 4.Oveperilpagamentodispeseestraneeailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1sianecessarioil ricorsoasommeprovenientidaconticorrentidedicatidicuialmedesimocomma1,questiultimipossono esseresuccessivamentereintegratimediantebonificobancarioopostale. 5.Aifinidellatracciabilitàdeiflussifinanziari,ilbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazionea ciascunatransazionepostain esseredaisoggetti dicuialcomma1,ilcodiceunico diprogetto (CUP)relativo all'investimentopubblicosottostante.IlCUP,ovenonnoto,deveessererichiestoallastazioneappaltante. 6.LastazioneappaltanterichiedeilCUPallastrutturadisupportoCUP,operativapressoilDipartimentoperla programmazioneeilcoordinamentodellapoliticaeconomicadellaPresidenzadelConsigliodeiministri. 7.Isoggettieconomicidicuialcomma1comunicanoallastazioneappaltantegliestremiidentificativideiconti correntidedicatidicuialmedesimocomma1entrosettegiornidallaloroaccensione,nonché,nellostesso termine,legeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresudiessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle fornituredicuialcomma1,inserisce,apenadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeessiassumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì,dellaclausolarisolutivaespressadaattivarsiintuttiicasiincuiletransazionisonostateeseguitesenza avvalersidibancheodellasocietàPosteitalianeSpa.L'appaltatore,ilsubappaltatoreoilsubcontraentecheha notiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagliobblighiditracciabilitàfinanziariadicuialpresente articoloprocedeall'immediatarisoluzionedelrapportocontrattuale,informandonecontestualmentelastazione appaltanteelaprefetturaͲufficioterritorialedelGovernoterritorialmentecompetente. 9.Lastazioneappaltanteverificacheneicontrattisottoscritticonisubappaltatorieisubcontraentidellafiliera delleimpreseaqualsiasititolointeressateailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1siainserita,a penadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumegliobblighiditracciabilità deiflussifinanziaridicuiallapresentelegge. ALLEGATI RegioneMarche 8072 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOA:DOMANDADIPARTECIPAZIONE Dascaricaredaisitiwww.impresa.marche.itewww.europa.marche.itedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificata [email protected] N.B.IlpresentemodellocostituisceunfacͲsimile.Perlapresentazionedelladomandasidovràutilizzareilmodellocorredatodifirma digitaledeiresponsabilidelprocedimentoscaricabilesoloapartiredalladatadiaperturadellosportello SpazioriservatoallaP.F.InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi N.protocollo……………………Datadiricezione…………………………..Codiceprogetto…………………………………........ Spett.le Bollo RegioneMarche (€16,00) Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura,Internazionalizzazione P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settoriproduttivi ViaTiziano44 60125ANCONA OGGETTO: Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER FAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con la P.F. InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttiviacuiinviarecomunicazioniorichiesteͲindirizzoesistente) Cognome: Nome: Qualifica:____________________________CodiceFiscale:____________________________________ Tel. Fax: EͲmail: Pec: Alfinedellaconcessionedelleagevolazionidicuiall’oggettoilsottoscritto: 8073 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Cognomeenome____________________________________ natoa_______________________,il____________________, datidiresidenza: Comune:____________________________________________________________Provincia:(____) Tipoindirizzo_______Indirizzo:_____________________________________________________ N°civico:__________CAP:_____________ පResidenzaesteraStatoesterodiresidenza: inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa: (Ragionesociale)___________________________________formagiuridica__________________ CodiceFiscale_____________________________PartitaIVA_________________________________ පNazionalitàestera Identificativoestero:___________________________________ Tipodocum.estero:___________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’impresa capofila del contratto di rete o raggruppamento temporaneo compostodalleseguentiimprese(dacompilaresolosepertinente): Ͳimpresa1(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F. …..…….………………..,P.IVA…………………..) Ͳimpresa2(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F. …..…….………………..,P.IVA…………………..) Ͳimpresan(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F. …..…….………………..,P.IVA…………………..) SedelegaleComune.....…....……................................……………………………………………….…..,prov.............,CAP................... viaen.civ.......................……....................................…………………………………………..……….. tel..................................fax....….....................eͲmail…………………………………… P.E.C.(Postaelettronicacertificata)…………………………………………………………………. Sedeoperativadoveverràrealizzatol’investimento(dacompilaresolosediversadallasedelegale) Comune.....…....……................................……………………………………………….…..,prov.............,CAP...................viaen.civ. ....................................……………………………………………………………………..……………….. tel....................................……fax....…........................eͲmail……………………………………………………………. CHIEDE dipoterusufruiredelleagevolazionifinanziarieprevistedalpresentebando,attivandogliinterventisecondolo schemadiseguitoindicato(Barrarelacaselladiinteresse): LINEEDIINTERVENTODA ATTIVARE Ƒ LINEADIINTERVENTOA Ƒ LINEADIINTERVENTOB SUBͲINTERVENTOB.1 SUBͲINTERVENTOB.2 SUBͲINTERVENTOB.3 SUBͲINTERVENTOB.4 TOTALEVOUCHERRICHIESTI TOTALERICHIESTO€________ TOTALERICHIESTO€________ RICHIESTO€________ RICHIESTO€________ RICHIESTO€________ RICHIESTO€________ COSTOCOMPLESSIVODELL’INVESTIMENTO (ALNETTODELL’IVA) TOTALE€_________ TOTALE€________ TOTALE€________ TOTALE€________ TOTALE€________ TOTALE€________ DICHIARA (aisensidell'art.47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.i.) 8074 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 chel’impresa: - èregolarmentecostituitaeiscrittaalregistrodelleimpresedellaC.C.I.A.Adi……………………….…………………..al n. …………………….in data ……………………. e all’Albo artigiani n……………….. data ………………………….. delibera …………………………………….CodiceIstatATECOFIN2007n.…………………; - si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una dellemisurediprevenzionedicuiallalegge19/03/1990,n.55,esuccessivemodificazioniedintegrazionisia perl’impresachepergliAmministratori; - ha l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazionedelladomanda,rientrantenellaattivitàidentificatadaicodiciATECO2007previstidalbando (AppendiceA); - èinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondolavigente normativa; - nonsitrovanellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidelRegolamento(CE)651/2014,art.2,par. 1810; - nonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria; - non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo8giugno2001,n.231,modificatodald.l.92/2008e93/2013; - che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi 10 Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE”. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.: “«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;” 8075 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente; - chesoggettimunitidipoteridiamministrazioneoidirettoritecnicinonsonosottopostiadunprocedimento perl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall'art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna dellecauseostativeprevistedall'art.10dellalegge31/05/1965,n.575; - (barrarelarelativacasella): Ƒ di avere la sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio della Regione Marche; oppure Ƒ diimpegnarsialocalizzarelasededell'investimentonelterritoriodellaRegioneMarcheentroladatadi pagamentodelleagevolazioni; - (barrarelarelativacasella): Ƒ di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di de minimis o Fondi UE a gestionedirettaavaleresulprogetto/investimentodicuisichiedeilfinanziamento; oppure Ƒ diAVEREricevutoaltri“aiutidiStato”ocontributiconcessiatitolodideminimisoFondiUEagestione direttaavaleresulprogetto/investimentodicuisichiedeilfinanziamentoperunimportocomplessivodi€ ……comedaelencoallegatoesiimpegnaaaggiornareognieventualesuccessivavariazioneintervenutafino almomentodellaconcessionedell’aiutodicuialpresentebando; - rispettalanormativainmateriadisicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro; - rispetta le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categoriediappartenenza; - diaverpresovisionedell’informativadicuiall’art.13delD.lgs.n.196/03\ediacconsentirealtrattamento deidati; DICHIARAINOLTRE 1. datacostituzione:_____________________datainizioattività:_____________________ 2. Impresafemminile(rif.Leggen.215,25febbraio1992): පSI පNO 3. Attivitàimpresa(CODICEATECO2007) Codice ATECO 2007 attività principale e secondaria Ͳ Descrizione attività svolta ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ________________________________ 4. Formagiuridica_______________ 5. Risultaiscrittapressol'INPSufficiodi..……....................................dal......................... numerodellaPosizioneAssicurativaTerritoriale(P.A.T.)………………………………….. numerodiMatricolaAziendaleI.N.P.S.………………………….. settoreContrattoCollettivoNazionaledelLavoro(C.C.N.L.)…………………………………………………….. 8076 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 6. IscrizioneINAIL sededi___________________________pat_____________________ 7. Sedidell'investimento Sede1: Comune:_______________________________________________________________________ Provincia:______________________________________________________________________ Indirizzo:_______________________________________________________________________ N°civico:__________CAP:_________________ Sede2: ………………… 8.Dimensioneimpresa L’impresa rientra nella definizione indicata nell’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 in quanto (Barrare nell’appositacasellaunadelleseguentiopzioni): microimpresa piccolaimpresa mediaimpresa grandeimpresa 9.Impresaconprevalenzadipresenzafemminiletraglioccupati: Indicareilnumerodioccupatitotale___________dicui: femmine maschi N.B.personaledipendentealladatadipresentazionedelladomanda(inULA) 10.Titolodell’investimento Inserireuntitoloperl’investimentochesivuolerealizzare 11.Descrizionesinteticadell’investimento(compilareinitalianoeininglese) Descrivereleinnovazioniapportatedall’investimentorispettoalcompartoproduttivoealmercatodiriferimento dell’impresa.Illustraresinteticamenteleprincipaliattivitàdasvolgere. Estratto Abstract x x SIIMPEGNA a fornire tutte le ulteriori informazioniedati cheverrannorichiesti dall’Amministrazioneregionale in relazioneallapresentedomandadicontributo; a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontariaocoattadell'impresaedognialtroelementodiinteressedellaRegionestessa; 8077 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 x arispettaretuttigliobblighiprevistinelbando; x arenderetutteledichiarazioniinmodalitàtelematicainmodoconformeallostatodifattodell'attività edellastruttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento; Dichiarainfinedirendereleprecedentidichiarazioniequellerelativeagliallegatisuccessiviaisensidell'art.47 delD.P.R.28dicembre2000,n.445e s.m.iediessereaconoscenzadellesanzionipenali previstedall'art.76 dellostessoD.P.R.incasodidichiarazionimendaci. ALLEGA - N.3preventividelfornitoredelbenee/oservizioperciascunvoucherrichiesto; - ALLEGATOH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda(sepertinente). LuogoeData_______/____/______ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore11 _________________________ DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 11 8078 N. 3 FORNITORI (DI CUI SI FORNITORE SCELTO E MOTIVAZIONE DELLA ALLEGANOIPREVENTIVI) SCELTA …… …… …… …… …… Servizio/bene1 8079 Servizio/bene2 Servizio/benen ATTIVITÀ2.eCOMMERCE Servizio/bene1 Servizio/bene2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ N.B. Indicare i nominativi dei N.B. indicare la motivazione per la quale è (Max richiedibile fornitori di cui si invia il statosceltoilfornitore: €20.000,00) preventivo, barrando quello Ͳprezzominore; scelto Ͳ se non si tratta del prezzo minore, indicare le motivazioni: qualità, rapporti continuativi, carattereinnovativo,ecc. DESCRIZIONE SINTENTICA DEL IMPORTO BENEOSERVIZIOACQUISITO VOUCHER RICHIESTO ATTIVITÀ1.EXTENDEDENTERPRISE LINEADIINTERVENTOAͲ ADOZIONENUOVE TECNOLOGIEDIGITALI dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giornisuccessiviall’inoltrodelladomandatramitePEC ALLEGATOB.SCHEDAANALITICAVOUCHERRICHIESTI RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… …… …… ATTIVITÀ5.DIGITALMARKETING Servizio/bene1 Servizio/bene2 Servizio/benen ATTIVITÀ6.SOCIALCOMMUNICATION …… Servizio/bene1 …… ATTIVITÀ4.SOCIALCOMMERCE …… Servizio/benen Servizio/benen …… Servizio/bene2 …… …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ3.ENERGYMANAGEMENT Servizio/bene2 …… Servizio/benen 8080 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… Servizio/benen 8081 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen Servizio/bene1 …… ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ Ͳ se non si tratta del prezzo minore, indicare le motivazioni: qualità, rapporti continuativi, carattereinnovativo,ecc. Ͳprezzominore; N.B. indicare la motivazione per la quale è statosceltoilfornitore: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ATTIVITÀ2.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERSMARTANDDIGITALFACTORIES …… Servizio/bene1 N. 3 FORNITORI (DI CUI SI FORNITORE SCELTO E MOTIVAZIONE DELLA ALLEGANOIPREVENTIVI) SCELTA ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ N.B. Indicare i nominativi dei (Max richiedibile fornitori di cui si invia il €40.000,00) preventivo, barrando quello scelto (B1+B2+B3+B4) ATTIVITÀ1.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERL'AUTOMAZIONEINDUSTRIALE SUBͲINTERVENTOB.1ACQUISTODISISTEMIESERVIZIINNOVATIVIESOSTENIBILI LINEADIINTERVENTOB– PROCESSIDIINNOVAZIONE AZIENDALE DESCRIZIONE SINTENTICA DEL IMPORTO BENEOSERVIZIOACQUISITO VOUCHER RICHIESTO …… Servizio/bene2 …… Servizio/bene1 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… Servizio/benen …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen 8082 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen …… …… …… Servizio/bene1 Servizio/bene2 Servizio/benen ATTIVITÀ5.ACQUISTODIATTREZZATUREEDISERVIZITECNICIPERLASPERIMENTAZIONE …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ4.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERLAPRODUZIONERAPIDA …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ3.SISTEMIPRODUTTIVIFLESSIBILI …… Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ 8083 …… Servizio/bene1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ3.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIPERLAPROGETTAZIONEINTEGRATA …… Servizio/bene1 …… ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ2.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIAVANZATIPERLAPROGETTAZIONEDIPRODOTTIDIALTAQUALITÀATTRAVERSO TECNOLOGIEDIGITALIINNOVATIVEDIMODELLAZIONEESIMULAZIONEDELPRODOTTOEDELSISTEMADIPRODUZIONE Servizio/bene1 ATTIVITÀ1.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTILCAELCC,PERLAMINIMIZZAZIONEDELL’IMPATTOAMBIENTALEEDEICOSTI SUBͲINTERVENTOB.2DESIGNEECOͲDESIGN …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ6.ACQUISTODITECNOLOGIEESERVIZIPERSUPPORTARELAPROGETTAZIONEELOSVILUPPODIPRODOTTIMULTIFUNZIONE,MODULARIECONFIGURABILI 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen 8084 …… …… Servizio/bene1 Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ2.SERVIZIECOSTISOSTENUTIPERILDEPOSITODIMARCHI,BREVETTI,DISEGNIEMODELLIEACQUISTODILICENZE …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ1.SERVIZIPERLATUTELADELLAPROPRIETÀINTELLETTUALE SUBͲINTERVENTOB.3TUTELADELLAPROPRIETÀINTELLETTUALE …… Servizio/bene1 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ4.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIPERLAPROGETTAZIONEDIPRODOTTIUSERͲCENTERED …… Servizio/bene2 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen 8085 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen ATTIVITÀ1.STUDIDISETTOREERICERCHEDIMERCATO ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SUBͲINTERVENTOB.4INNOVAZIONECOMMERCIALE …… Servizio/bene1 …… ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ5.SERVIZIDICONSULENZATECNICOͲNORMATIVAPERCERTIFICAZIONEPRODOTTIVENDUTIALL’ESTERO Servizio/bene1 ATTIVITÀ4.REALIZZAZIONEDELSISTEMADIETICHETTATURAPERLATRACCIABILITÀDELPRODOTTO …… Servizio/bene1 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ3.SERVIZIECOSTISOSTENUTIPERL’ESTENSIONEDIUNAOPIÙDOMANDEDIBREVETTONAZIONALEALIVELLOEUROPEO …… Servizio/benen 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen …… …… Servizio/bene2 Servizio/benen 8086 …… Servizio/bene1 ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/bene2 ප_______________ ප_______________ …… ප_______________ Servizio/benen ප_______________ ප_______________ ATTIVITÀ4.SERVIZIDICONSULENZAPERLARICERCAELASELEZIONEDELPERCORSOCERTIFICATIVOPIÙEFFICACEEDEFFICIENTEEPERL’OTTENIMENTODICERTIFICAZIONIDIQUALITÀ, DIPRODOTTO,DIPROCESSO,AMBIENTALE,DISICUREZZAEDETICA …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ3.ANALISIESVILUPPODIPIANICOMMERCIALIEDIMARKETING …… Servizio/bene1 ATTIVITÀ2.STUDIDIINNOVAZIONETECNOLOGICAE/ODIFATTIBILITÀ …… Servizio/bene1 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore12 ______________________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ ප_______________ 12 DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumento cartaceoelafirmaautografa. …… Servizio/benen Luogoedata:_______________/____/______ …… Servizio/bene2 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 8087 ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOC:DICHIARAZIONEDIMENSIONEDIIMPRESA dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC Allegaton.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:.................................................................................... Indirizzodellasedelegale:................................................................................................. N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..…… 2.Tipodiimpresa Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente: Impresaautonoma Intalcasoidatiriportatialpunto3risultanodaicontidell'impresarichiedente. Impresaassociata Impresacollegata Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettiviprospetti didettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5. 3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (*) In migliaia di euro. 4.Dimensionedell’impresa Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente: microimpresa Piccolaimpresa Mediaimpresa Grandeimpresa (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. 8088 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.2alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Dati(2)dell'impresarichiedente odeiconticonsolidati[riporto dallatabella1dell'allegaton.4] 2.Dati(2)dituttele(eventuali) impreseassociate(riportodalla tabellariepilogativadell'allegato n.3)aggregatiinmodoproporzionale 3.Sommadeidati(2)dituttele impresecollegate(eventuali)non ripresitramiteconsolidamentoalla rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5] Totale (*)Inmigliaiadieuro. I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo delladimensionediimpresa(Allegaton.1) (1)Idatidevonoriguardarel’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizionedella domandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio lepredetteinformazionisonodesunte,perquantoriguardailfatturatodall’ultimadichiarazionedeiredditipresentatae,per quantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPR n.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizione delladomandadiagevolazioninonèstatoapprovatoilprimobilancioovvero,nelcasodiimpreseesoneratedallatenuta dellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,nonèstatapresentatalaprimadichiarazionedeiredditi,sono consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata. (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 8089 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.3alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conticonsolidati(1)],idatidellacorrispondentetabella“associata”vannoriportatinellatabellariepilogativaseguente: Tabellariepilogativa Impresaassociata Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (indicaredenominazione) l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) …) Totale (*)Inmigliaiadieuro. I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. (1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3, comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8090 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.3.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA 1.Datiidentificatividell'impresaassociata Denominazioneoragionesociale:......................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................. N.diiscrizionealRegistroimprese:.............................................................................. 2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Datilordi 2. Dati lordi eventuali imprese collegateall’impresaassociata 3.Datilorditotali (*)Inmigliaiadieuro. NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresitramiteconsolidamentonellacontabilitàdell'impresaassociata.Nelcasodiimpresecollegateall’impresaassociatai cuidatinonsianoripresineiconticonsolidati,compilareperciascunadiessel’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegato n.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devonoessereriportatinellaTabelladicuialpunto2. 3.Calcoloproporzionale a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2)detenuta dall'impresa richiedente(odall'impresa collegata attraversolaqualeesistelarelazioneconl'impresaassociata),nell'impresaassociataoggettodellapresentescheda:.....% Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%. b)Traleduepercentualidicuisopradeveesserepresainconsiderazionelapiùelevata:talepercentualesiapplicaaidati lorditotaliindicatinellatabelladicuialpunto2.Lapercentualeedilrisultatodelcalcoloproporzionale(3)devonoessere riportatinellatabellaseguente: Tabella«associata» Percentuale:...% Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) Risultatiproporzionali (*)Inmigliaiadieuro. Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3. (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. (2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiuntalapercentualedipartecipazionedetenutasullastessaimpresadaqualsiasialtraimpresacollegata.Lapercentuale deveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali. (3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturatoediltotaledibilancio. Allegaton.4alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE 8091 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA) Tabella1 Occupati(ULA)(*) Fatturato(**) Totaledibilancio(**) Totale (*)Quandoglioccupatidiun'impresanonrisultanodaiconticonsolidati,essivengonocalcolatisommandotuttigli occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata. (**)Inmigliaiadieuro. Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo. Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodeidatidelle impreseassociateocollegate(Allegaton.2). Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento Impresacollegata(denominazione) Indirizzodellasedelegale N.diiscrizioneal Registrodelleimprese A. B. C. D. E. Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattatecomeassociatedirettedell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite consolidamento. 8092 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE (DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO) PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDOLATABELLAA TabellaA Impresa Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (indicaredenominazione) 1. 2. 3. 4. 5. Totale (*)Inmigliaiadieuro. Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimpresecollegate) delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasidiimpresecollegate alleimpreseassociate,devonoessereriportatiallariga2dellatabelladicuialpunto2dell’Allegaton.3A. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite consolidamento. 8093 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDADICOLLEGAMENTO (DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO) 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:................................................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................... N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................ 2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari Periododiriferimento(1):……………………. Occupati(ULA) Totaledibilancio(*) Fatturato(*) Totale (*)Inmigliaiadieuro. IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogiàstatiripresineiconticonsolidati(2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilatianchegliAllegatinn.3Ae3. (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. (2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3, comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8094 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 N°Legge Allegaton.6alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2 Titolo DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1992,n.488–art.1,c.2–esuccessive modificazioni Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e successivemodificazioni Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100lett. a)–esuccessivemodificazioni Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181–art.5 Legge27dicembre2002n.289–art.73 AgevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedelPaese. Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica. Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardiadeilivellidioccupazione. Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile. Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche. Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuiallalegge 181/1989anuoveareedicrisi. Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e106– Agevolazioniperprogrammidiinvestimentofinalizzatiallanascita esuccessivemodificazioni edalconsolidamentodelleimpreseoperantiincompartidiattività adelevatoimpattotecnologico. ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS (articolo4,comma1,letterad) N°Legge Titolo Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4 Incentivi per il ripristino ambientale e l’incremento dei livelli di sicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava. Legge7agosto1997,n.266–art.14 Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico. e6 Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento e6 telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredelsettore tessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero. 8095 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOD:DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC Iosottoscritto/a Cognome_________________________Nome__________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____) Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____ ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo ______________________________________, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel Comune_____________________PV(___),CAP_______ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagliarticoli75e 76delmedesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,einformatocheidatifornitisaranno utilizzatiaisensidelD.lgs196/2003 DICHIARA - chetutteledichiarazionireseinmodalitàtelematicasonoconformiallostatodifattodell'attivitàedellastruttura, secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento; - chetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàèequiparabilealla trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, giusto il quale “ I documentitrasmessiadunaP.A.tramitefax…soddisfanoilrequisitodellaformascrittaelalorotrasmissionenon deveessereseguitadaquelladeldocumentooriginale). Luogo____________data________________ Infede Firma Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo. 8096 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOE:DICHIARAZIONEAIUTI“DEMINIMIS”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________ con sede legale in __________________________________ che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n. ….….del…………..…….…),laconcessionedapartedellaRegioneMarchediagevolazionifinanziariefinoadunmassimodi€ _______________ PRESOATTO 1. cheleagevolazionidicuiallapresentedomandasonosoggettearegimedeminimisdicuial: - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza minore(art.3,par.2,primoperiodoͲlimite€200.000); 2. chel’importomassimodiaiutidistato“deminimis”chepuòessereconcessoadunaimpresaunica13inuntriennio (l’eserciziofinanziarioincorsoedidueprecedenti),senzalapreventivanotificaedautorizzazioneda partedella Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000; 3. chegliaiuti“deminimis”sonoconsideraticoncessinelmomentoincuiall’impresaèaccordatoildirittodiricevere gliaiuti,indipendentementedalladatadierogazionedell’aiutoall’impresa; 4. che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione: - tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmenteointeramenteconrisorseprovenientidall’unioneEuropea; - tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE) 1407/2013;inconsiderazionedelsuocaratteregenerale,ladisposizionecitataèapplicabileaivariregimidiaiuti “deminimis”); 13 RegolamentiUEn.1407/2013en.1408/2013,“Per“impresaunica”siintendel’insiemedelleimpresefralequaliesistealmenouna delleseguentirelazioni: a)un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa; b)un’impresahaildirittodinominareorevocarelamaggioranzadeimembridelconsigliodiamministrazione,direzioneosorveglianzadi un’altraimpresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima. Leimpresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialprimocomma,letteredaa)ad),periltramitediunaopiùaltreimpresesono anch’esseconsiderateun’impresaunica”. 8097 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE)n.360/2012dellaCommissione(aiuti“deminimis”aimpresechefornisconoServizidiInteresseEconomico Generale)nelrispettodelmassimaleprevistointaleRegolamentoecongliaiuti“deminimis”concessianormadi altriRegolamenti“deminimis”purchénonsuperinoilmassimaledi€200.000,00; - chegliaiuti“deminimis”nonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessiperglistessicostiammissibilioconaiutidi Statorelativiallastessamisuradifinanziamentodelrischiosetalecumulocomportailsuperamentodell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria oin una decisionedella Commissione; gli aiuti “de minimis” nonconcessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base diun regolamentodi esenzionepercategoriaodiunadecisionedellaCommissione; 5. cheincasodisuperamentodellesogliepredettel’agevolazionesuindicatanonpotràessereconcessa,neppureper lapartechenonsuperidettimassimali; 6. cheilvaloredell’incentivodicuiallapresentedomandadeveessereconsideratonellavalutazionedelsuperamento dellimitemassimo; 7. chenelcasol’agevolazionedovesseesseredichiarataincompatibileconlenormedeltrattatosulfunzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedentelasoglia“deminimis”; aisensidegliart.46,47e76delD.P.R.n.445del28/12/2000,consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioni nonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,sottolapropriaresponsabilità DICHIARA a) chel’eserciziofinanziario(annofiscale)dell’impresainiziail___________eterminail_________diciascunanno, b) chenell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedentil’impresadicuièlegalerappresentanteeleimprese,a monteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento,nell’ambitodellostessoStatomembro, [diseguitobarrarelacasellainteressata] nonha/hannobeneficiatodiagevolazionipubblicheinregimedeminimisatitolodinessunodeiRegolamentisopra elencati, oppure ha/hannobeneficiatodelleagevolazionipubblicheinregimedeminimisindicatediseguito: Nominativoimpresa Data Regolamento Normativadi Importo beneficiariadel concessione Enteerogatore comunitario riferimento lordo contributo contributo 8098 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 SIASSUMEL’IMPEGNO acomunicareinformascritta–inmodalitàtelematica–allaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi” gliaiutiinregime“deminimis”chel’impresadovessericeveresuccessivamente. Ilsottoscrittodichiaradiessereconsapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidalrilasciodidichiarazionimendaci edallaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,aisensidegliarticolo75e 76deldecretodelPresidentedellarepubblican.445del28dicembre2000. Ilsottoscrittosiimpegna,altresì,acomunicaretempestivamenteallaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori produttivi” qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulterannoindebitamentepercepite. LuogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore14 _________________________ Avvertenze: Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualorainvece,dauncontrollosuccessivo,emergalanonveridicitàdelcontenutodelladichiarazione,ildichiarantedecade daibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedelladichiarazionenonveritiera(Articoli75e 76DPRn.445/2000). 14 DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 8099 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONE“DEMINIMIS” Illegalerappresentantediogniimpresacandidataaricevereunaiutoinregime“deminimis”ètenutoasottoscrivereuna dichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestigliaiutiottenutiin“deminimis”nell’esercizio finanziarioincorsoeneidueprecedenti.Ilnuovoaiutopotràessereconcessosolose,sommatoaquelligiàottenutineitre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimentoappuntoallaconcessione. Siricordachesedovesseveniresuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderàildirittononall’importoineccedenza,ma all’interoaiutoinconseguenzadelqualetalemassimaleèstatosuperato. Qualiagevolazioniindicare Devonoessereriportatetutteleagevolazioniottenutein“deminimis”aisensidiqualsiasiregolamentocomunitariorelativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessionediciascunaiuto. Inrelazioneaciascunaiutodeveessererispettatoilmassimaletriennalestabilitodalregolamentodiriferimento.Questosi differenziacomesegue: - 200.000€intuttiicasidiversidaquelliindicatidiseguito;sonocompresigliaiutinelsettoredellatrasformazionee commercializzazionediprodottiagricolo,ancheseilbeneficiarioèun’impresaagricola;(Regolamento1407/2013, prima1998/2006) - 100.000€nelcasodiaiutiadun’impresacheoperanelsettoredeltrasportomercisustrada,perspeseinerenti quell’attività(Regolamento1407/2013,prima1998/2006) - 15.000€pergliaiutinelsettoreagricolo(attivitàprimaria)(Regolamento1408/2013,prima1535/2007) - 30.000€pergliaiutinelsettoredellapescaedell’acquacoltura(Regolamento875/2007) - 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento360/2012). Ilmassimaleapplicabilecasopercasoèquellorelativoall’attività(laspesa)chevieneagevolataconl’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicheràilmassimalepertinente,conl’avvertenzachel’importototaledegliaiuti“deminimis”ottenutiinciascuntriennio diriferimentononpotràcomunquesuperareiltettomassimopiùelevatotraquellicuisifariferimento. Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000€. Periododiriferimento I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincidenecessariamenteconl’annosolare,dovràessereindicatoilperiododiriferimentoperquantoriguardal’impresa richiedente. Comeindividuareilbeneficiario–“Ilconcettodiimpresaunica” Leregolecomunitariestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(didirittoodi fatto)dallastessaentitàdebbanoessereconsideratecomeun’unicaimpresabeneficiaria”.Neconseguechenelrilasciarela dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese,a monte o a valle, legate ad essa da un rapportodi collegamento (controllo), nell’ambitodellostessoStatomembro.FannoeccezioneleimpresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEnte pubblico,chesonopreseinconsiderazionesingolarmente. Sidovràinoltretenercontodelfattoche,nelcasodifusionioacquisizioni,tuttigliaiuti“deminimis”accordatialleimprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltrochedebbanoessererevocatiincasodisuperamentodelmassimale). Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresaoriginariadeveessereattribuitoall’impresacheacquisiràleattivitàchehannobeneficiatodegliaiutio,seciò nonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredellenuoveimpreseinterminidicapitaleinvestito. 8100 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOF.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETÀDELLEGALERAPPRESENTANTE(ART.47T.U.– D.P.R.N.445/2000ES.M.I.)SULLARESTITUZIONEDEGLIAIUTIDICHIARATIINCOMPATIBILI(DICHIARAZIONE DEGGENDORF) dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________consedelegalein__________________________________ Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni nonveritiere Dichiara Dinonaverricevutodall’autoritànazionalecompetenteun’ingiunzionedirecuperodiaiutidistatoprecedentemente ottenutidichiaratiincompatibilidallaCommissioneeuropea oppure Diaverrimborsatoodepositatoinuncontobloccatodettiaiutiinottemperanzaadun’ingiunzionedirecuperoricevuta dall’autoritànazionalecompetente LuogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore15 ________________________ 15 DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 8101 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOG.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERISOGGETTIMUNITIDIPOTERIDI AMMINISTRAZIONEDIVERSIDALLEGALERAPPRESENTANTEEPERIDIRETTORITECNICI(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________ n qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________consedelegalein__________________________________ Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni onveritiere Dichiara o di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenutiirrevocabiliodisentenzediapplicazionedellapenasurichiesta,aisensidell’art.444delcodicedi procedurapenaleperreatigraviindannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggioeperreatiindannodell’ambiente; o dinonavereapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzione dicuiall’art.3dellalegge27.12.1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’articolo10della legge31maggio1965,n.575; uogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore16 _________________________ 8102 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa. Luogo____________data________________ Infede Firma _________________________ ILPROCURATORE Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai sensidelD.P.R.445/2000,consapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiall'articolo76delmedesimoD.P.R.445/2000perle ipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci, dichiarache - agisceinqualitàdiprocuratorespecialeinrappresentanzadelsoggettochehapostolapropriafirmaautografasulla procurastessa; - tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazionidelsoggetto rappresentato; - laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualoranonsiamo custoditipressoilsoggettodelegante. Firmatoindigitaledalprocuratore17 Firma Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo. DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 17 8103 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOI:COMUNICAZIONEDIACCETTAZIONEDEGLIESITIISTRUTTORI dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteedinviareinformatodigitalemediantePosta ElettronicaCertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it Spett.le RegioneMarche Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura,Internazionalizzazione P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settoriproduttivi ViaTiziano44 60125ANCONA ILSOTTOSCRITTO: Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il …………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa Ragione sociale……………………………………………………….…….. natura giuridica .………………….. con sede legale nel Comune ……………………………………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..……….. tel.……….....................fax......…..............eͲmail…………………………..…P.E.C.…………………………………………. DICHIARA di aver ricevuto l’esito di cui al decreto (data e n. decreto) ……………………………………………, relativo all’investimento dal titolo……………………………………………………………………………………………………………. codice domanda18…………………………… presentato al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’intervento “VOUCHER PERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”,ilcuicostoammesso èparia€………………………………….,diaverpresoattodelrelativocontenutoediaccettarlointegralmente. ALLEGA a) la copia informatica (immagine scansionata dell’originale) dei contratti/lettere di incarico stipulati/e con il soggetto esecutoredelleattività(inrelazioneall’attivitàdarealizzare,l’impresahalafacoltàdistipularepiùcontrattidiservizio rivolgendosiapiùsoggettiesecutori). b) aggiornamentodichiarazione“deminimis”secondoloschemaprevistodall’AllegatoE. LuogoeData_______/____/______ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore19 ________________________ 18 RiportareilcodicerilasciatodallaPiattaformaSigfridoalmomentodellapresentazionedelladomanda. DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 19 8104 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOL:ELEMENTIESSENZIALIDELCONTRATTO/LETTERADIINCARICO Ilcontratto/letteradiincaricostipulatotral’impresabeneficiariaeisingolifornitoridiservizi/benioggettodeivoucherdeve esseresottoscrittodairappresentantilegalidellepartiedeveindicare: a) gliestremiidentificativi(numeroedatadisottoscrizione); b) iriferimentialpresentebando; c) lalineadiintervento; d) gliestremideldecretodiconcessionedelvoucher; e) IDprogetto(rilasciatodaSigfrido)eCodiceVoucher; f) oggettodelcontratto/letteradiincarico g) descrizionedettagliatadelleattivitàelatempisticaprevistaperlarealizzazione h) costodelservizio/benefornito Ilcontratto/letteradiincaricodeveespressamenteprevedere: Ͳ che il pagamento della parte rimanente della fattura, fino al limite del 50% della base imponibile, sarà delegato dall’impresabeneficiariaallaRegioneMarche; Ͳl’esonerodellaRegioneMarchedaqualsivogliaresponsabilitàgiuridicanelcasodicontroversiechepossanoinsorgeretrail soggettoerogatoredelservizio/beneel’impresabeneficiaria; Ͳcheognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunqueregolatodallenorme contrattualisottoscrittetraglistessi. 8105 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI” ALLEGATOM:RICHIESTADIEROGAZIONEVOUCHER dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteedinviareinformatodigitalemediantePosta ElettronicacertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it Spett.le RegioneMarche Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura,Internazionalizzazione P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settoriproduttivi ViaTiziano44 60125ANCONA OGGETTO: Richiesta di erogazione voucher Ͳ POR FESR Marche 2014Ͳ 2020 – “VOUCHER PER FAVORIRE I PROCESSI DI INNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI–Bando2015” Ilsottoscritto Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il …………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresabeneficiaria Ragionesociale……………………………………………………….……..naturagiuridica.………………….. Nazionalità……………………………………. consedelegalenelComune……………………………………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..……….. Identificativoestero:…………………………………………………………………………… Tipodocum.estero:………………………………………………………………………………. tel.………............................fax......….....................eͲmail…………………………………..… P.E.C.(Postaelettronicacertificata)…………………………………………………………………. DICHIARACHE (aisensidell’articolo46delDPR28dicembre2000,n.445) 1.HaprovvedutoallarendicontazionedellespesetramitelaproceduraprevistadallaPiattaformaSigfridoehaeseguitola “richiestadisbocco”del/iseguente/ivoucher: ID progetto (rilasciato da Sigfrido) Codice Voucher Importo Voucher Fornitore(P.IVA/C.F.) FORNITORE1 Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..……….. tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..… P.E.C.………………………………………………………. INTESTARIODELCONTO(fornitore1)___________________ IBAN: 8106 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 IstitutoBancario________________Filialedi___________________ FORNITORE2 Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..……….. tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..… P.E.C.………………………………………………………. INTESTARIODELCONTO(fornitore2)___________________ IBAN: IstitutoBancario________________Filialedi___________________ FORNITOREN Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..……….. tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..… P.E.C.………………………………………………………. INTESTARIODELCONTO(fornitoren)___________________ IBAN: IstitutoBancario________________Filialedi___________________ 2.nonrisultainadempienteinrelazioneaprovvedimentidirevocadiagevolazioniprecedentementeconcessedallaRegione Marche,relativealDocupOb.2MarcheFESR2000/2006,alPORFESRCROMarche2007/2013ealPORFESRCROMarche 2014/2020qualora,pertaliprovvedimenti,alladatadipresentazionedellapresentedomanda,sianoinutilmentedecorsii terminiperleopposizioniovverosiastatagiàpronunciatasentenzadefinitiva; ECHIEDEPERTANTO x la liquidazione dei voucher suddetti, delegando la Regione Marche al pagamento a suo nome a favore del/i fornitore/ichehannorealizzatoleprestazionioggettodel/ivoucher. x diaccreditaregliimportideivouchersuiconticorrentisopraindicati. LuogoeData_______/____/______ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore20 _________________________ 20 DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R. n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa. 8107 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE _______________________________________________________ ANNO XLVI • N. 33 - allegato 17 “Modello procura speciale per la presentazione della documentazione”; - allegato 18 “Schema polizza fidejussoria”; - allegato 19 “Modulo dichiarazione sostitutiva pagamento spese personale”; 3) di assumere, pertanto, una prenotazione di impegno pari a complessivi € 10.000.000,00 a carico dei capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito specificato: - € 8.500.000,00 (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; - € 1.500.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; 4) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 23 del 08/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - Bando: “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - Prenotazione di impegno € 10.000.000,00. IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI omissis DECRETA 1) di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente, ai sensi dell’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e n. 157/2014; 2) di approvare, altresì, i seguenti allegati: - allegato 2 “Criteri di valutazione: punteggi e pesi”; - allegato 3 “Elenco delle attività economiche ammissibili”; - allegato 4 “Ambiti tecnologici ammissibili”; - allegato 5 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle spese”; - allegato 6 “Domanda di partecipazione e dati anagrafico finanziari”; - allegato 7 “Dichiarazione dimensione aziendale (DM 18 aprile 2005)”; - allegato 8 “Idea progettuale”; - allegato 9 “Progetto esecutivo”; - allegato 10 “Comunicazione di accettazione degli esiti e di conferma inizio attività”; - allegato 11 “Richiesta di liquidazione”; - allegato 12 “Relazione tecnica e rendiconto per stati di avanzamento lavori”; - allegato 13 “Schema di registrazione delle presenze del personale”; - allegato 14 “Schema calcolo costo orario personale”; - allegato 15 “Modalità operative per l’invio telematico”; - allegato 16 “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”; IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI Patrizia Sopranzi 8108 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO1 ProgrammaOperativoRegionaledelFondoEuropeodiSviluppoRegionale PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–OS1–AZIONE1.1 Bando“Promozionedellaricercaedellosviluppo negliambitidellaspecializzazioneintelligente“ 1. DESCRIZIONEDELL’INTERVENTO Con il presente intervento la Regione Marche provvede alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese e agli organismi di ricerca per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazionedisoluzioni,applicazioni,prodotti/serviziinnovativiealmiglioramentodiprocessiproduttivinegli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Marche nella “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazioneintelligente”1:domotica,meccatronicaemanifatturasostenibile. IlbandoègestitodallaPosizionediFunzione“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”della Regione Marche (di seguito Regione Marche) in attuazione dell’Asse Prioritario 1”Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del Programma Operativo Regionale delle Marche Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014Ͳ2020 (di seguito POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020), approvato dalla CommissioneEuropeaconDecisioneC(2015) 926 del 12/02/2015. La procedura di attuazione dell’intervento si svolgerà in due stadi, al fine di selezionare, attraverso una procedurasnellaesemplificata,lemiglioriideeprogettuali(primostadio),invitandopoileimpreseapresentare (secondostadio)unprogettoesecutivocheconcorrerànellagraduatoriadimerito. L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 20142ed in conformitàalledisposizionicomunitarievigentiinmateria3,nonchédeiprincipidisemplificazioneediriduzione deglioneriamministrativiacaricodeisoggettibeneficiari. 2. OBIETTIVIEFINALITA’ L’obiettivo è quello di incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli investimenti in ricerca e svilupponegliambitidefinitidallastrategiadispecializzazioneintelligente,alfinedipotenziarelacompetitivitàe la capacità di attrazione del sistema produttivo e scientifico regionale, in coerenza con le priorità fissate dalla strategia“Europa2020”edilProgramma“Horizon2020”. In particolare, la Regione Marche intende valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul territorio, rafforzandolacollaborazioneelasinergiatraimpreseedorganismidiricerca,ancheattraversolacreazione,il consolidamentoelaproiezioneinternazionaledireti,clusterepartenariatipubblicoͲprivati. La finalità dell’intervento è inoltre quella di agevolare il trasferimento delle tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del capitale umano attraverso l’attrazione e l’assorbimento nelle impresediricercatori,giovanitalentilaureatiodiplomatitecniciedapprendistiinaltaformazioneericerca. GliinvestimentidevonoessererealizzatielocalizzatinelterritoriodellaRegioneMarche. 1 DeliberazionedellaGiuntaRegionaledelleMarchen.157del17febbraio2014; 2 Regolamento(UE)651/2014dellaCommissionedel17giugno2014chedichiaraalcunecategoriediaiuticompatibiliconil mercatointernoinapplicazionedegliarticoli107e108deltrattato 3 Dicuiall’ultimopuntodelbando 8109 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 3.SOGGETTIBENEFICIARI Possonoparteciparealbandoleimprese(micro,piccole,medieegrandi4)egliorganismidiricercaediffusione dellaconoscenza5. 3.1Requisitidipartecipazione Leimpresealladatadipresentazionedelladomandadevono: risultare 1. regolarmenteiscrittenelregistrodelleimpresepressolaCameradiCommercio,Industria,Artigianatoe Agricoltura(diseguitoCCIAA)territorialmentecompetente; 2. nelpienoeliberoeserciziodeipropri diritti, non trovandosiinstatodifallimento,liquidazione coatta, liquidazionevolontaria,concordatopreventivo(adeccezionedelconcordatopreventivoconcontinuità aziendale),amministrazionecontrollataoscioglimento,néavereinattoprocedimentioprovvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioniedintegrazionisiaperl’impresachepergliAmministratori; 3. inregolaconlanormativarelativaalpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiafavoredei lavoratori; 4. inregolaconlanormativaantimafia; 5. inregolaconlanormativainmateriadiaiutidiStato; avere 6. la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio delle Marche. Per le impreseprivedellasedediinvestimentonelleMarchealmomentodelladomanda,talerequisitodovrà sussisterealladatadelpagamento6.Resta inteso che il progetto dovrà essere interamente realizzato nelleMarche. 7. l’attività economica, principale o secondaria7, come risultante dal certificato della CIAA alla data di presentazione della domanda, rientrante nellesezioni identificate dai codici ATECO 2007 riportate nell’allegato3; Nel caso di partecipazione in filiera il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determineràl’inammissibilitàdelladomandaconpregiudizioperl’interopartenariato. Nonpossonoessereammesseacontributoleimprese: 1. chesitrovanonellacondizionediimpresaindifficoltà8; 2. chesitrovanoinstatodiliquidazionevolontaria; 3. chesonodestinatariediprovvedimentigiudiziaricheapplicanosanzioniinterdittivechecomportinoildivieto dicontrarreconlaPubblicaAmministrazione9; 4. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di 4 Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medieimprese;D.M.AttivitàProduttive18Ͳ04Ͳ2005“Adeguamentoalladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazione dipiccoleemedieimprese”;D.M.Istruzione,UniversitàeRicerca06Ͳ12Ͳ2005recantemodificaalDecreto8agosto2000 n.593“Nuovadefinizionecomunitariadipiccolaemediaimpresa”; 5 Organismisenzascopodilucrorientrantinelladefinizionedicuiall’art.2,c.83delRegolamento(UE)n.651/2014della Commissionedel17giugno2014; 6 Art.1,c.5lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 7 Nelcasoincuil’impresarichiedentesiacensitaconunapluralitàdicodicidiattività,sidovràinserirenelladomandaquello percuivengonoeffettuatigliinvestimentierichiestiicontributi; 8 Art. 2, c. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 9 D.Lgs.8giugno2001,n.231; 8110 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 5. icuisoggettimunitidipoteridiamministrazioneoicuidirettoritecnicisonosottopostiadunprocedimento perl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna dellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575. Gliorganismidiricercaedidiffusionedellaconoscenzaalladatadipresentazionedelladomandadevono: 1. avere la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio delle Marche. Per gli organismi privi della sede di investimento nelle Marche al momento della domanda, tale requisito dovrà sussisterealladatadelpagamento10.Restaintesocheilprogettodovràessereinteramenterealizzatonelle Marche. 2. esseresenzascopodilucro,tuttigliutilisonointeramentereinvestitinelleattivitàdiricerca,nelladiffusione deilororisultationell'insegnamento; 3. in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; Il soggetto avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando secondolalegislazionedelPaesediappartenenza. 4.MODALITÀDIPARTECIPAZIONE 4.1Partecipazioneinformasingola Lapartecipazioneinformasingolaèriservataesclusivamenteallemicro,piccoleemedieimprese. 4.2PartecipazioneinfilieratecnologicoͲproduttiva11 La partecipazione in filiera tecnologicoͲproduttiva è consentita a tutti i soggetti beneficiari indicati al punto 3 purchécomportilacollaborazioneeffettiva12fra: a) almeno tre imprese con sede dell’investimento ubicata nel territorio delle Marche, indipendenti l’una dall’altraedall’organismodiricercaediffusionedellaconoscenza,cioènonassociateenoncollegate13, dicuinonpiùdiunagrandeimpresaealmenounamicroopiccolaimpresa; b) almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza consededell’investimento ubicatanel territoriodelleMarche; LacollaborazionedovràessereformalizzataattraversolastipuladiunAccordo di partenariato, nella formadi contrattodirete14,associazionetemporaneadiscopooraggruppamentotemporaneo15. 10 Art.1,c.5lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 11 Per filiera tecnologicoͲproduttiva si intende l’insieme di imprese e organismi che concorrono alla realizzazione e alla gestione di un prodotto/servizio o processo,svolgendo funzioni integrate e sviluppando azioni sinergiche e complementarifinalizzateallareciprocacontaminazioneeallamessainretedicompetenzeinambitidispecializzazione tecnologicaintelligente; 12 Art.2,c.90delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 13 RaccomandazionedellaCommissionen.361del06maggio2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccolee medie imprese; D.M. Attività Produttive 18Ͳ04Ͳ2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”; D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06Ͳ12Ͳ2005 recante modifica al Decreto8agosto2000n.593“Nuovadefinizionecomunitariadipiccolaemediaimpresa”; 14 Artt.4tereseguentidelD.L.l0febbraio2009n.5,convertitonellaL.9aprile2009n.33esuccessivemodifiche(Legge23 luglio2009n.99eLegge30luglio2010numero122diconversionedelD.L.78/2010); 15 Aisensidell’art.34delD.Lgs.n.163/2006; 8111 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Lacollaborazione,inoltre,siverificaquando: a) una quota non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni viene sostenutadaunaopiùmicroopiccoleimprese; b) nessunsoggettobeneficiariosostienedasolopiùdel40%delcostocomplessivodelprogettoammesso alleagevolazioni; c) uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza sostengono almeno il 10% del costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni e ha/nno diritto di pubblicare i risultati della propriaricerca. E’fattodivieto: a) perun’impresaparteciparealbandoconpiùprogetti; b) perunorganismodiricercaediffusionedellaconoscenza: Ͳ esserecontemporaneamentefornitorediserviziepartecipanteperlostessoprogetto; Ͳ rivestireilruolodicapofilanellarealizzazionedelprogetto. 5. PROGRAMMIEINVESTIMENTIAMMISSIBILI 5.1Attivitàedambititecnologicideiprogrammidiinvestimento Sarannoammessialleagevolazioniiprogetticheprevedonolosvolgimentodiattivitàdiricercaindustriale16e/o disviluppo sperimentale17 negli ambiti tecnologici della domotica, della meccatronica e della manifattura sostenibileindividuatidallaRegioneMarchenella“Strategiaperlaricercael’innovazioneperlaspecializzazione intelligente”18,cosìcomeriportatinell’allegato4. 5.2Tempisticadirealizzazionedeiprogrammidiinvestimento Inizio I progetti dovranno essere avviati 19 solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque al massimo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazionediconcessionedelleagevolazioni. In caso di partecipazione in filiera i progetti, dovranno essere avviati successivamente alla data di stipula e sottoscrizionedell’accordodipartenariatoecomunquealmassimoentroenonoltre30giornidalladataincui leimpresericevonolacomunicazionediconcessionedelleagevolazioni. Ladatadiiniziodelprogrammadiinvestimentoèquellaindicatanellacomunicazionediaccettazionedegliesiti istruttori. Termine Iprogettidovrannoconcludersientroil730°giornosuccessivoalladatadiavviodelprogetto(24mesi). 5.3 Costocomplessivodeiprogrammidiinvestimento Ilcostocomplessivodelprogettoammessoalleagevolazionidovràessere: 16 Art.2,c.85delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 17 Art.2,c.86delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 18 DeliberazionedellaGiuntaRegionaledelleMarchen.157del17febbraio2014; 19 Perdatadiavviosiintendeladatadelprimoattoodocumentochedeterminaunimpegnoneiconfrontidelfornitore,ad es.contratti,ordini,iniziolavori; 8112 16 APRILE 2015 Ͳ Ͳ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 superiorea200.000,00eurofinoadunmassimodi700.000,00europeriprogettipresentatiinforma singola; superiore a 500.000,00 euro fino ad un massimo di 2.500.000,00di euro per i progetti presentati in filiera. 6.SPESEECOSTIAMMISSIBILI 6.1Tipologiadellespeseedeicostiammissibili20 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese ed i costi determinati, rendicontati e documentati in base ai criteri stabilitinell’allegato5secondoleseguentitipologie: a)spesedipersonale:ricercatori,tecniciealtropersonaleausiliarionellamisuraincuisonoimpiegatinel progetto; b)costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.Seglistrumentieleattrezzaturenonsonoutilizzatipertuttoillorociclodivitaperilprogetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,calcolatisecondoprincipicontabiligeneralmenteaccettati; c)costiperlaricercacontrattuale,leconoscenzeeibrevettiacquisitioottenutiinlicenzadafontiesterne allenormalicondizionidimercato,nonchécostiperiservizidiconsulenzaeserviziequivalentiutilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tali spese non possono eccedere il 30% del totale del costo complessivodelprogettoammessoalleagevolazioni; d)costideimateriali,dellefornitureediprodottianaloghidirettamenteimputabilialprogetto. 6.2Tempisticadellespeseedeicostiammissibili Sonoammissibilialleagevolazionilespesesostenuteinteramentepagateequietanzatedalladatadiavviodel progettoalladatadiconclusionedellostesso.Lesolespeserelativealsaldopossonoesserepagateequietanzate daisoggettibeneficiarientroil60°giornosuccessivoalladatadiconclusionedelprogetto. 7.DOTAZIONEFINANZIARIA La dotazione finanziaria disponibile è pari a 10.000.000,00 euro derivanti dal POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020 e potràessereintegratamedianterisorseaggiuntive. Il 20% della suddetta dotazione sarà riservato alla graduatoria dei progetti presentati in forma singola e il restante80%saràriservatoallagraduatoriadeiprogettipresentatiinfiliera. 8.TIPOLOGIAEINTENSITÀDIAIUTO Leagevolazioniconsistonoinuncontributoincontocapitalesullaspesaritenutaammissibileperlarealizzazione delprogettosecondoleseguentiintensitàdiaiuto: 8.1Intensitàperisoggettichepartecipanoinformasingola21: - 45%microepiccoleimprese; - 35%medieimprese. 8.2Intensitàperisoggettichepartecipanoinfiliera22: 20 Art.25c.3delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 21 Art.25,c.5lett.c)ec.6lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 22 Art.25,c.5lett.c)ec.6lett.a)eb)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014; 8113 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - 60%microePiccoleimprese; - 50%medieimprese; - 40%grandiimprese; - 40%organismidiricercaediffusionedellaconoscenza; 9. REGOLEDICUMULO Ilcontributopubblicoconcessoaisensidelpresentebandoècumulabile,perimedesimicostiammissibili,con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in temadiaiutidiStatoallaR&SdallaCommissioneEuropea23. Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art.107,comma1delTrattatoCE.24 10.TEMPISTICAEFASIDELPROCEDIMENTO L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria25che si volgerà in due stadi, al fine di selezionare,attraversounaprocedurasnellaesemplificata,lemiglioriideeprogettuali(primostadio),invitando poiisoggettibeneficiariapresentare(secondostadio)unprogettoesecutivocheconcorrerànellagraduatoriadi merito. 10.1Primostadio Presentazionedelladomandedipartecipazioneedelleideeprogettuali Nelprimostadioleimpresedovrannoinviareladomandadipartecipazioneel’ideaprogettuale,nellemodalità indicatealpunto11,entroleore18:00del31maggio2015. Selezionedelleideeprogettuali La Regione Marche, esperita la fase istruttoria, provvederà entro il 31 luglio 2015 ad approvare con decreto l’elencodelleideeprogettualiammessealsecondostadiodellaprocedurael’elencodiquelleescluse. Comunicazionediammissionealsecondostadio LaRegioneMarchecomunicheràalleimpreseproponentileideeprogettualigliesitiistruttorientroil5°giorno successivo alla data di adozione del suddetto decreto,evidenziandoeventualiraccomandazioniopropostedi miglioramentoseritenuteopportune. Leimpreseproponentileideeprogettualiselezionateverrannoinvitate,contalecomunicazione,apresentare unprogettoesecutivocheverràvalutatoaifinidell’ammissibilitàafinanziamentoechedevetenercontoanche delleraccomandazioniodellepropostedimiglioramentoformulate. 23 Regolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014 24 AdesempioconleagevolazioniconcessesottoformadigaranziadaiConfidiiscrittinell’elencospecialedicuiall’art.107 comma1delD.Lgs.1settembre1993n.385econilcreditod’impostadicuiall’articolo3deldecretoͲlegge23dicembre 2013,n.145(inGazzettaUfficialeͲseriegeneraleͲn.300del23dicembre2013),coordinatoconlaleggediconversione21 febbraio2014,n.9(inGazzettaUfficialen.43del21febbraio2014); 25 Art.5delDecretoLegislativo31marzo1998,n.123 8114 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 In questa fase, le filiere cha hanno presentato idee progettuali in uno stesso ambito tecnologico e che hanno superatolasogliadiammissibilità,potrannoaggregarsialfinedipresentareunprogettoesecutivodipiùampia portataeconunmaggioreimpattointerminidirisultaticonseguibili.Inquestocasol’impresacheassumeràil ruolodicapofiladovràrichiedereallaRegioneMarche,mediantePEC,dipredisporrel’appositapiattaformasul sistemainformativoSigfridoalmeno10giorniprimadellapresentazionedelprogettoesecutivo. 10.2Secondostadio Presentazionedeiprogettiesecutivi Le imprese proponenti le idee progettuali selezionate dovranno inviare il progetto esecutivo, nelle modalità indicatealpunto11,entroleore18:00del15ottobre2015. Approvazionedellagraduatoriadeiprogettiammessi LaRegioneMarcheprovvederàentroil15dicembre2015adapprovarecondecretolagraduatoriadeiprogetti ammessialleagevolazioniel’elencodeiprogettiesclusi,nonchéaconcedereicontributisecondoledisponibilità finanziarieesistenti. Comunicazionediconcessionedelleagevolazioni LaRegione Marche comunicheràgli esitiistruttorialleimpreseproponentiiprogettiesecutivi entro 5 giorni dalladatadiadozionedelsuddettodecreto. Comunicazionediaccettazionedelcontributoeconfermadiinizioattività Le imprese beneficiarie dovranno inviare la comunicazione di accettazione del contributo e di conferma dell’iniziodelleattività,nellemodalitàindicatealpunto15,entroil30°giornosuccessivodalricevimentodella comunicazionediconcessionedelleagevolazioni. Presentazionedellerichiestediliquidazione(anticipazione,primoesecondostatodiavanzamentolavori) Leimpresedovrannoinviare,nellemodalitàindicatealpunto16: 1)l’eventualerichiestadiliquidazionedell’anticipazione(finoadunmassimodel40%delcontributoconcesso) entroil90°giornosuccessivoalladatadiricezionedellacomunicazionediammissionealleagevolazioni; 2)larichiestadiliquidazionedelprimostatodiavanzamentolavorientroil365°giornosuccessivoalladatadi ricezionedellacomunicazionediammissionealleagevolazioni; 2) larichiestadiliquidazionedell’ultimostatodiavanzamentolavorientroil60°giornosuccessivoalladatadi conclusionedelprogetto. Conclusionedeiprogetti Iprogettidovrannoconcludersientroil730°giornosuccessivoalladatadiavviodelprogettoesecutivo(24 mesi),conunaeventualeproroganonsuperiorea3mesi. Liquidazionedeicontributi LaRegioneMarcheprovvederàallaliquidazionedeicontributientroil60°giornosuccessivoalladatadiinvio dellarichiestadiliquidazioneedelladocumentazionegiustificativadispesa. 11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE IDEE PROGETTUALI E DEI PROGETTIESECUTIVI 8115 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ladomanda dipartecipazione(allegato6),l’ideaprogettuale(allegato8)edilprogetto esecutivo(allegato9), dovranno essere predisposti in via telematica attraverso il sistema informatizzato Sigfrido utilizzando la procedurainformaticadisponibileall’indirizzointernethttp://sigfridodomanda.regione.marche.it. L’utentedovràaccedereall’indirizzo,registrarsieseguireleulterioriindicazioniivicontenute. Isuddettidocumentidovrannoesserefirmatidigitalmentedailegalirappresentantideisoggettibeneficiarie inviati alla Regione Marche, unitamente ai relativi allegati, in formato digitale mediante Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC)all’[email protected] i tempi stabiliti alpunto10. Tutta la modulistica sarà consultabile sui siti internet della Regione Marche www.impresa.marche.it ewww.europa.marche.it, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino UfficialedellaRegioneMarche. 11.1Documentazionedaallegarealladomandadipartecipazione Alladomandadipartecipazionedovrannoessereallegati: - ideaprogettuale(allegato7); - copiaconformeall’originaledell’ultimobilancioapprovatodelsoggettopartecipante(completodella relazionesullagestioneovverodellanotaintegrativa,dicui,rispettivamente,agliarticoli2428e2427del codicecivile,dacuirisultiilvaloreeladescrizionedellespesediricercaesvilupposostenute26)della/e impresa/eproponente/i; - copiafotostaticadeldocumentodiidentitàdellegalerappresentante(impreseeorganismidiricercae diffusionedellaconoscenza). 11.2Documentidaallegarealprogettoesecutivo Al progetto esecutivo dovranno essere allegati gli eventuali documenti utili per l’assegnazione delle maggiorazionidipunteggio,diseguitoelencati: - copiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadibrevettonazionale,presentata daalmenounadelleimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento,conallegatorapportodiricerca conesito“nonnegativo”rilasciatodall'EPO(EuropeanPatentOffice); - copiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadiestensionedelbrevettoeuropeo o internazionale presentata,daalmenounadelle impresepartecipantial programmadiinvestimento, all'EPO (European Patent Office) o dall'WIPO (World Intellectual Property Organization), con allegata ricevutadipagamentodellatassaperlarichiestadiesame. 12.MODALITA’DIVALUTAZIONEDELLEIDEEPROGETTUALIEDEIPROGETTIESECUTIVI 26 Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esternoiscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloriche le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativaditalivalori. Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio (es. le società di persone) ufficiale dovrà essere allegato lo schemadibilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimo eserciziochiusoprecedentementealladatadipresentazionedelladomandaconallegatadichiarazione,sottoscrittadel legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schemadibilancioallescritturecontabiliaziendali; 8116 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 L’attività istruttoria verrà effettuata dalla Regione Marche che accerterà la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta, il possesso dei requisiti e il rispetto delle modalità di collaborazione dei soggetti proponenti. LaRegioneMarche,senecessario,potràchiederechiarimentieintegrazionidocumentali,chedovrannoessere trasmessidall’impresacapofilaentroilterminedi7giornidalricevimentodellarichiesta.Decorsotaletermine,il procedimentoverràistruitosullabasedelladocumentazioneinpossesso. LaRegioneMarchesottoporràleideeprogettualieiprogettiesecutiviallavalutazionediespertiesterniiscritti all’Albo della Regione Marche27o all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca28che verrannonominaticonappositoattoecheesprimerannounpareretecnicoͲscientifico. La valutazione delle idee progettuali e dei progetti esecutivi verrà effettuata in base ai criteri approvati nel precedenteperiododiprogrammazionecomunitaria29ediseguitoindicati: MacroͲcriteriorelativoallaqualitàdelprogetto: 1.ValiditàefattibilitàtecnicoͲscientificadelprogettointerminidiinnovativitàdellapropostarispettoallostato dell’artee/oallecondizionidelcontesto(primoesecondostadio). 2.SostenibilitàeconomicoͲfinanziariadelprogetto(secondostadio); 3.Impattodelprogettosullacompetitivitàaziendale(secondostadio); 4.Efficaciadell’integrazionetraimpresee/oimpreseedentidiricerca(primoesecondostadio);30 MacroͲcriteriorelativoall’efficaciatrasversale: 5.Promozioneequalificazionedell’occupazione(secondostadio); 6.Ottimizzazionedell’ecoͲefficienzae/oriferimentoadecoͲtecnologie(secondostadio). 7.SinergieconaltriassidelPORedaltrifondidifinanziamentocomunitari,nazionalieregionali(secondostadio) Gliindicatoridivalutazioneelemodalitàdiassegnazionedeipunteggisonoriportatenell’allegato2. 13.APPROVAZIONEGRADUATORIEECONCESSIONEDELLEAGEVOLAZIONI Nelprimostadiosarannoselezionatesoltantoleideeprogettualicheavrannoottenutounpunteggiominimodi 4,00puntiperiprogettipresentatidaimpreseinformasingolae7,00puntiperiprogettipresentatiimpresee organismidiricercainfiliera. Nelsecondostadio,inbaseaipunteggiassegnati,laRegioneMarchepredisporràduegraduatorie,unariservata ai progetti presentati in forma singola (graduatoria S) e l’altra riservata ai progetti presentati in filiera (graduatoriaF). All’atto di approvazione della graduatoria, verranno ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati nellagraduatoriainbasealpunteggioottenuto,finoallaconcorrenzadelladotazionefinanziariadisponibile. Per quanto riguarda i progetti presentati in filiera le agevolazioni saranno concesse, tramite l’impresa capofila delraggruppamento,aisoggettipartecipantiallarealizzazionedelprogettoinmisuracorrispondentealleattività svolteedocumentatedallestesse. Incasodiparitàdipunteggioiprogettiinteressativerrannoordinatisullabasedeiseguenticriteridipriorità: 27 Art.1dellaL.R.16/2008; 28 Art.7delD.Lgs.297/99; 29 DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.1039del30.07.2008,nonessendosiancorainsediatoilComitatodiSorveglianza delPORMARCHEFESR2014Ͳ2020 30 Nonsiapplicaaiprogettipresentatiinformasingolainquantononpertinente 8117 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 a)Numerodipendenti(inULA)disessofemminilealladatadipresentazionedell’ideaprogettuale; b)Presenzanuovilaureatiediplomatiassuntinelteamdiricerca; La proponente in possesso di entrambi in requisiti a) e b) acquisirà la priorità in graduatoria, a parità di punteggio,rispettoaiproponentiinpossessodiunodei2requisiti;ilpossessodelsolorequisitoa)èprioritario rispettoalpossessodelsolorequisitob). I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di risorsedisponibili,potrannoesseresoddisfattiattraversol’utilizzodieventualieconomiedigestionederivantida revoche,rinunce,minorirendicontazioniosopraggiuntedisponibilitàfinanziarie. 14. COMUNICAZIONEESITIISTRUTTORI LaRegioneMarchecomunicheràgliesitiistruttoriaisoggettibeneficiarimediantePECentroitempistabilitial punto10.Incasodiprogettiinfilieratalecomunicazioneverràinviataall’impresacapofila. 15. ACCETTAZIONECONTRIBUTIECONFERMADIINIZIOATTIVITÀ L'intervento dovrà essere confermato, pena la revoca del contributo concesso, mediante comunicazione di accettazionedegliesitiistruttorieconfermadiinizioattività(allegato10),predispostaefirmatadigitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari e trasmessa alla Regione Marche, unitamente ai relativi allegati,informatodigitalemediantePECall’indirizzo [email protected],entro itempistabilitialpunto10. Documentidaallegareallacomunicazionediaccettazione Allacomunicazionediaccettazionedovràessereallegato,incopiaconforme,l’Accordodipartenariato(solonel casodipartecipazioneinfiliera). 15.1Contenutidell’Accordodipartenariato L’Accordo di partenariato, sottoscritto dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti, dovrà indicare quale impresa svolgerà il ruolo di capofila e le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e di diffusione dei risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del progetto, concordate tra tutti i soggetti partecipanti,nonchéprevederel’obbligo: a) acaricodituttiisoggettipartecipanti: - di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel Bando e nel decreto di approvazione del progettoediconcessionedelleagevolazioniedicompieretuttiipassagginecessariperlacorretta realizzazionedelprogetto; - di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di approvazionedelprogettoediconcessionedelleagevolazionidellaRegioneMarche; - diimpegnarsiadassicurareadeguateetempestivesostituzioniincasodicambioritiridiunaopiù impresepartecipanti,conaltreimpreseaventiirequisitiprevistidalbando; - diconsentireladiffusionedeirisultatidelprogrammaallaRegioneMarche; b) acaricodell’impresacapofila(leadpartner): - di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione di tutti soggetti partecipanti,necessariaall’attuazionetecnicaeallarendicontazionefinanziariadegliinterventiper larealizzazionedelprogramma; - di trasmettere al Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedimentali; 8118 16 APRILE 2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 direcapitareatuttiisoggettipartecipantiognirapportoeognialtrospecificodocumentorelativoal programma,ivicompresetuttelecomunicazioniricevutedallaRegioneMarche; di ricevere dalla Regione Marche ogni documento necessario alle attività procedimentali e, in particolare, gli atti di concessione e di liquidazione del contributo, nonché di trasferire parti di questoaisoggettipartecipantisecondoquantostabilitoneldecretodiliquidazionestesso; d)acaricodeglialtrisoggettipartecipanti(partnersdiprogetto): Ͳditrasmettereall’impresacapofilaqualsiasiinformazioneointegrazionedocumentalenecessariagli atti procedimentali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione Marche; Ͳ di produrre tutti i documenti richiesti per l’attuazione tecnica e per la rendicontazione finanziaria degliinterventi. 16.RICHIESTADILIQUIDAZIONEDEICONTRIBUTI La richiesta di liquidazione (allegato 11) dovrà essere predisposta e firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari e trasmessa alla Regione Marche, unitamente ai relativi allegati, in formato digitale mediante PEC all’indirizzo [email protected], entro i tempi stabilitialpunto10. Il contributo viene liquidato fino ad un massimo di tre tranche comprensive dell’eventuale anticipazione, del primoedelsecondostatodiavanzamentolavori. Documentidaallegareallarichiestadianticipazione Allarichiestadianticipazione,dovràessereallegatouncontrattodigaranziafidejussoriadipariimporto,redatto secondo il modulo di cui all’allegato 18, rilasciata da banche, assicurazioniointermediarifinanziaridi cuiall’art. 107delTestoUnicoBancario31,diduratatalepercuilascadenzadellastessasiadialmenotremesisuperioreal termineprevistoperl’erogazionedelsaldo. La garanzia fideussoria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, dovrà contenere espressamentel’impegnodellabanca/societàgarantearimborsare,incasodiescussionedapartedellaRegione Marche,icontributierogatimaggioratidegliinteressistabilitiaisensidell’art.55dellaLeggeRegionale29aprile 2011,n.7. Documentidaallegareallarichiestadiliquidazioneperstatidiavanzamento Alla richiesta di liquidazione del primo e dell’ultimo stato di avanzamento lavori, dovranno essere allegati la relazionetecnicaedilrendicontodellespesesostenute(allegato12),loschemadiregistrazionedellepresenze delpersonale(allegato13)loschema dicalcolodel costoorariodelpersonale(allegato14)eladichiarazione sostitutivadell’attodinotorietà(allegato15). La documentazione giustificativa di spesa dovrà essere predisposta in via telematica attraverso il sistema informatizzato Sigfrido utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo internet http://sigfridodomanda.regione.marche.it. Alla richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori, inoltre, dovranno essere allegati in copia conforme i contratti relativi ai servizi di consulenza e i contratti dei ricercatori (dottorandi, assegnisti e 31 D.Lgs.1°settembre1993,n.385esucc.mod. 8119 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 specializzandi di ricerca), dei laureati magistrali con profili tecnici, dei giovani (laureati o diplomati tecnici) neoassuntiotrasformatiatempoindeterminatoedegliapprendistiinaltaformazionecontenentiladurata dellacollaborazionesulprogettolespecificheattivitàdasvolgereelarelativaremunerazione. 17.LIQUIDAZIONEDEICONTRIBUTI La Regione Marche provvede alla liquidazione dei contributi entro i tempi stabiliti al punto 10 previa verifica dellarelazionetecnicadegliinterventi,dellarendicontazionefinanziariaedelladocumentazionecertificativadi spesaattestantelarealizzazionedelprogetto. Laliquidazionedeicontributièsubordinataalledichiarazioniresedaisoggettibeneficiari,tralequaliquelladi non avere pendenze relative al recupero disposto da una precedente decisione della Commissione che dichiaraunaiutoillegaleeincompatibileconimercatointerno,adeccezionedeiregimidiaiutidestinatiad avviareaidanniarrecatadadeterminatecalamitànaturali.32 Aseguitodellarichiestadiliquidazioneasaldoeprimadell’erogazionedelcontributo,laRegioneMarche,in sedediverificafinale,potràavvalersidiunespertoesternoiscrittoall’AlbodellaRegioneMarcheoall’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che effettuerà una valutazione ex/post del progettoeverificheràlapertinenzachelacongruitàdeicostisostenuti. I contributi sono liquidati in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate)dai soggetti beneficiariperlarealizzazionedelprogetto. L’importoliquidatoatitolodianticipazionenonpuòesseresuperioreal40%delcontributoconcesso. In caso di progetti presentati in filiera il contributo viene liquidato all’impresa capofila che ha l’obbligo di trasferire,entro10giornidalladatadiaccreditamentodelcontributopressolabancaprescelta,lequoteparti dellostessoaglialtrisoggettipartecipantialprogrammadiinvestimento.Talisoggettidevono giustificare con appositaquietanzalariscossionedellaquotaparte,alfinediconsentirelarelativacertificazione. 18.VARIAZIONI Il programma di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Fermorestandoillimitemassimodell’importodicontributoconcessoperlarealizzazionedelprogetto,potranno essereaccettatevariazionisuognisingolatipologiadispesa(personale,strumenti,attrezzature,ecc….)finoad uno scostamento non superiore al 10% dell’importo complessivo ammesso per ogni singola voce di spesa dell’interoprogrammadiinvestimento,unavoltaverificatalapertinenzaelacongruitàdellespesesostenutee, comunque,semprenelrispettodeilimitipercentualistabilitidalbando. Talivariazionisarannovalutateinsedediliquidazionedelcontributo. Nelcasoincuilevariazioniriguardinosostanzialimodifichechecomportinoscostamentisuperioriallimitedel 10% di cui sopra, i soggetti beneficiari dovranno proporre alla Regione Marche la nuova articolazione del programmachesarànuovamentevalutatoalfinediadottareiconseguentiprovvedimenti. 32 D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH); 8120 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 La parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta maggiore del 30% dellaspesaoriginariamenteammessaacontributocomportalarevocadelcontributo. In caso di eventuale recesso di imprese dall’accordo di partenariato per la realizzazione del programma di investimentopersopraggiunte, imprevisteemotivatecircostanze,leimprese restanti,oaltreimprese aventi i requisitiprevistidalbando,dovrannosvolgereleattivitànonancoraespletate,imputatealleimpreserecedenti, esostenereirelativicosti,secondolanuovaarticolazionedelprogrammacheverràpropostaeapprovatadalla P.F.“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”dellaRegioneMarche. 19.PROROGHEESOSPENSIONI L’istanzadiproroga,debitamentemotivata,deveesserepresentataalmeno10giorniprimadellascadenzadel terminediconclusionedelprogetto. Laproroganonpotràsuperarei3mesioltreiltermineprevistoperlaconclusionedelprogetto. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario. In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanziafidejussoriarichiestaperl’erogazionedell’anticipo. Nelcasodiunprocedimentogiudiziarioodiunricorsoamministrativoconeffettosospensivochedeterminiuna interruzione nell’attuazione del progetto, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di parte di essa,ilsoggettobeneficiariopuòpresentareallaRegioneMarcheappositaistanzadisospensione.Lapredetta istanzadeveesseredettagliataemotivata,conspecificamenzionedelladirettaconnessionetrailprocedimento giudiziariooilricorsoamministrativorichiamatoel’interruzionenell’avanzamentodellaspesaodiparte. La Regione Marche si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione. In caso di positivo accoglimento dell’istanza il beneficiario è tenuto a fornire alla Regione Marche informazioni costantemente aggiornatesullosviluppodelprocedimentogiudiziarioodelricorsoamministrativorichiamato. 20.CAUSEDIINAMMISSIBILITA’ LaRegioneMarchedisponel’esclusionedelleimpresedallapartecipazioneaibeneficiincasodi: a) ideaprogettualeoprogettoesecutivoinviatioltreitempistabilitialpunto10; b) mancanzadiunodeirequisitidiammissibilitàomancatorispettodellemodalitàdicollaborazionestabilite dalbando; c) costoammissibiledelprogettoinferioreallimiteminimoprevistodalpresentebando,ancheaseguitodelle verificheistruttorie; d) progettosviluppatoinambititecnologicienelletematichediversedaquellispecificatenell’allegato4; e) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000; f) punteggi complessivi ottenuti nel primo stadio o nel secondo stadio sui criteri di valutazione inferiori ai limitiprevisti 21.CAUSEDIREVOCA IcontributiconcessisonorevocatidallaRegioneMarcheneiseguenticasi: 8121 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 a) ilnonrispettodeiterminiprevistidalbandoperlarealizzazionedelprogetto,salvoproroghedebitamente giustificateeautorizzate; b) il mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i terminiprevistidalbando; c) larinunciaalcontributo; d) lacessazionedell’attivitàdell’impresabeneficiaria; e) la parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del 40%dellaspesaoriginariamenteammessaacontributo; f) nelcasodicontributiconcessisullabasedidati,notizieodichiarazionifalsee/omendaci; g) mancata localizzazione della sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del pagamento(soloperisoggettibeneficiarichealladatadipresentazionedelladomandanonpossiedonola sededell’investimentonelleMarche); h) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissionechedichiaraunaiutoillegaleoincompatibileconilmercatointerno,nonabbiaprovvedutoalla regolarizzazioneentroladatadipresentazionedellarendicontatonefinale;33 i) nelcasodimancatorispettodegliobblighidistabilitàdicuialpunto22.3; LaRegioneMarchepuòaltresìdisporrelarevocadeicontributiconcessi: j) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano scostamenti dal progettooriginariochecomportanounadiversavalutazionedelprogettostesso,inadempimentirispettoagli obblighi previsti nel bando, perdita dei requisiti di ammissibilità, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativadiriferimento; k) nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la fuoriuscitadeglistessidalrangedeibeneficiari. 21.1Procedimentodirevoca La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari 34l’avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezionedellacomunicazionestessa,perpresentareeventualicontrodeduzioni,scrittidifensiviequalsiasialtra documentazioneritenutaidonea. LaRegioneMarche,esaminatataledocumentazioneeacquisitoogniulterioreelementodigiudizio,formulale proprieosservazioniconclusiveinmeritoentro30giornidallapredettacomunicazione. Qualorasiritengafondatiimotivichehannoportatoall’avviodelprocedimento,laRegioneMarcheprocederà allarevocadelcontributoconcessoeall’eventualerecupero. Icontributigiàeventualmentepercepitisonorestituitidaisoggettibeneficiarimaggioratidegliinteressi35. 22.OBBLIGHIEADEMPIMENTIDEISOGGETTIBENEFICIARIDELLEAGEVOLAZIONI 22.1)Obblighiinmateriadiinformazioneepubblicità36 Isoggettibeneficiaricheaccettanoilfinanziamento,accettanoaltresìdivenireinclusinell’elencodeibeneficiari pubblicatoinformatoelettronicooinaltraforma. 33 D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH); 34 Artt.7ed8dellaleggen.241/90; 35 Art.55dellaLeggeRegionale29aprile2011,n.7; 36 Reg.1303/2013art.115eallegatoXII,Reg.821/2014artt.3Ͳ5) 8122 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Isoggettibeneficiari,inoltre,dovrannoinformareilpubblicocircailcontributoottenuto,inparticolare: - devonoinformareditalefinanziamentotuttiipartecipantiall’operazione; - devonoinformarechel’operazioneincorsoèstataselezionatanelquadrodelPORFESR; - devono fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione allivellodel sostegno,compresilefinalitàeirisultati,ed evidenziandoilsostegnofinanziario ricevutodall'Unione; - devono collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. 22.2)Obblighiconnessiallarendicontazionedellespese Isoggettibeneficiaridovranno: - garantirechelespesedichiaratesianorealiecheiprodottieiservizisianoforniticonformementeaquanto previstoinsedediapprovazionedell’Operazione; - conservare37tutti i documenti relativi all’operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporticomunementeaccettati38,checomprovanol’effettivitàdellaspesasostenuta; - comunicareallaRegioneMarchel’ubicazionedeidocumentisoprarichiamatinonchél’identitàdelsoggetto addettoataleconservazioneeognimodificae/oaggiornamentodellesuddetteinformazioni; - diassicurarel’accessoaidocumentisoprarichiamatineicasidiispezione.Intalioccasioni,ibeneficiarisono altresì tenuti a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dalla Regione Marche (Autorità di Gestione, Autorità di CertificazioneoaltriOrganismiintermedi)edall’UnioneEuropea; - devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazionirelativeall’operazione. 22.3)Obblighiconnessiallastabilitàdelleoperazioni39 I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni ovvero rimborsare, il contributo fornito dal POR FESR laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il terminestabilitonellanormativasugliaiutidiStato,oveapplicabile,siverifichiquantosegue: Ͳ cessazioneorilocalizzazionediun'attivitàproduttivaaldifuoridell'areadelprogramma40; Ͳ cambiodiproprietàdiun'infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun'impresaoaunentepubblico; Ͳ unamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizionidiattuazionedell'operazione,conil risultatodicomprometternegliobiettivioriginari. 22.4)Obblighidicomunicazione IsoggettibeneficiarisonotenutiacomunicareallaRegioneMarche: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali disporre i pagamenti dei contributi; 37 Ilperiododiconservazionerichiesto,aisensidell’art.140Reg.UE1303,èdi3anniadecorreredal31dicembresuccessivo allapresentazionedeicontineiqualisonoincluselespesedell'operazionelacuispesatotaleammissibileèinferiorea1000 000EUR..Nelcasodioperazionidiversedaquelledicuialprimocomma,tuttiidocumentigiustificativisonoresidisponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali termini può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziarioosurichiestamotivatadellaCommissione. 38 Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documentioriginali,microschededidocumentioriginali,versionielettronichedidocumentooriginali,documentidisponibili unicamenteinformatoelettronico 39 Reg.1303/2013Art.71 40 Taledisposizionenonsiapplicaqualoralemodifichesianoconseguenzadellacessazionedell’attivitàproduttivadovutaa fallimento.Selalocalizzazioneavvienealdifuoridell’UEeilbeneficiariononèunaPMIilperiodosiestendea10anni. 8123 16 APRILE 2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 l’insorgeredieventualiprocedureamministrativeogiudiziarieconcernentiilprogettocofinanziato; il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazioneedirisultato; 22.5)Rispettodellanormativa Isoggettibeneficiaridevonogarantire: - ilrispettodelledisposizioniapplicabiliinmateriaditracciabilitàdeiflussifinanziari(L.136/2010es.m.i.); - che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periododiattuazione; - seilBeneficiarioèEntepubblicoèaltresìprevistol’obbligo,incapoaquest’ultimo,diregistrazionedelCUP (Codice Unico del Progetto) utile per l’implementazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici(MIP),basatosuunabancadaticomuneatutteleAmministrazioni. 23.INFORMAZIONIRELATIVEALPROCEDIMENTO 23.1Responsabiledelprocedimento Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Piastrellini, Posizione Organizzativa “Azioni di sistema e agevolazioni alle imprese per la ricerca e lo sviluppo” presso la Regione Marche, P.F. “Innovazione, Ricerca, DistrettoTecnologicoeCompetitivitàdeiSettoriProduttivi”,viaTizianon.44,Ancona,tel0718063623fax071 8063017,[email protected]. 23.2Dirittodiaccesso Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90 anche per via telematica. 23.3Procedurediricorso Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudiceordinario,entro30giornidallapubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazionedelpresenteatto. 24.TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI41 I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalitàdelpresentebando,alloscopodiassolveretuttigliobblighigiuridiciprevistidaleggi,regolamentiedalle normativecomunitarie,nonchédadisposizioniimpartitedaautoritàaciòlegittimate. IdatipersonalisarannotrattatidallaRegioneMarcheperilperseguimentodellesopraindicatefinalitàinmodo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezionedeidatipersonali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona,pressocuil’interessatopotràesercitarei dirittidicuiall’art.7§2letterad)delReg.(CE)1828/2006. 41 Art.115delRegolamento(UE)N.1303/2013del17dicembre2013 8124 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 25.CONTROLLI Ogni progetto ammesso alle agevolazioni verrà sottoposto a controllo documentale da parte della struttura regionalesututtelespeserendicontatedalBeneficiario. Inoltre,ogniprogettoammessoalleagevolazioni,potràessereestrattonelcampionedelleoperazionicontrollate aifinidelleverificheeffettuatesulledichiarazioni42edeicontrolliinlocosvoltidapartedell’Autoritàdigestione (comprensivianchedeicontrollidistabilitàperquantoriguardailvincolorelativo). Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanzaecc.) I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della Regione Marche o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso al personale incaricato delle visiteedeisopralluoghinellearee,impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione. 26.PUBBLICITÀ Ilpresentebando,alfinediconsentirelamassimadiffusionedelleopportunitàofferte,verràpubblicato,oltre chesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarche,anchesuiseguentisitiinternet: - www.regione.marche.it; - www.impresa.marche.it; - www.europa.marche.it; - www.marcheinnovazione.it; - www.nextis.platform.eu. Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentativedelterritorioregionaleinmododagarantireunacapillareinformazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento. 27.NORMADIRINVIO Pertuttoquantononespressamenteprevistodalpresentebandosirinviaa: Ͳ PORFESRMARCHE2014Ͳ2020erelativaModalitàAttuative(M.A.P.O); Ͳ REGOLAMENTO(UE)N.651/2014dellaCommissionedel17giugno2014chedichiaraalcunecategoriediaiuti compatibiliconilmercatointernoinapplicazionedegliarticoli107e108deltrattato; Ͳ REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimentiafavoredellacrescitaedell'occupazione"echeabrogailregolamento(CE)n.1080/2006; Ͳ REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recantedisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodi coesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimiela pescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodi coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006delConsiglio; 42 DPR445/2000 8125 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ͳ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesione,sulFondoeuropeo agricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisul Fondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeo pergliaffarimarittimielapesca; Ͳ REGOLAMENTODIESECUZIONE(UE)N.821/2014DELLACOMMISSIONEdel28luglio2014recantemodalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni suglistrumentifinanziari,lecaratteristichetecnichedellemisurediinformazioneedicomunicazioneperle operazionieilsistemadiregistrazioneememorizzazionedeidati; Ͳ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quantoconcerneiterminielecondizioniuniformiperglistrumentifinanziari Ͳ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,autoritàdiauditeorganismiintermedi. 8126 INDICATORI MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (*) INDICATORI 1B) Fattibilità tecnico-scientifica del progetto 1A) Validità e innovatività dell'idea progettuale Significativa= 7 Scarsa = 3 Assente = 0 Significativa = 8 Scarsa = 3 Assente = 0 e) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio rispetto a quelli presenti sul mercato f) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio introducendo soluzioni tecnologiche avanzate ed innovative rispetto allo stato dell'arte Significativa = 4 Scarsa = 2 Assente = 0 c) capacità dell'idea progettuale di migliorare la sostenibilità ambientale del processo produttivo rispetto allo stato attuale attraverso tecnologie avanzate Significativa = 5 Scarsa = 2 Assente = 0 Significativa = 3 Scarsa = 1 Assente = 0 b) capacità dell'idea progettuale di sviluppare un nuovo processo di produzione utilizzando tecnologie avanzate rispetto allo stato attuale d) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio rispetto a quello offerto finora dalle imprese Significativo = 6 Scarso = 2 Assente = 0 a) contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito applicativo 8127 m) il progetto deriva da una domanda di estensione di brevetto europeo o internazionale presentata da almeno una impresa partecipante al programma di investimento all'EPO (European Patent Office) o all'WIPO (World Intellectual Property Organization) l) il progetto deriva da una domanda di brevetto nazionale presentata da almeno una delle imprese partecipanti al programma di investimento, che abbia già ottenuto il rapporto di ricerca con esito "non negativo" da parte dell'EPO (European Patent Office) i) misurabilità e verificabilità dei risultati attesi h) compatibilità dei tempi indicati per la realizzazione del programma g) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del programma di investimento 1) Validità e fattibilità tecnico-scientifica del progetto in termini di innovatività e sostenibilità della proposta rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni del contesto; CRITERI PRIMO STADIO SECONDO STADIO CRITERIDIVALUTAZIONE "A" MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL PROGETTO (PESO 80) Totale criterio 1B) Si = 3 No = 0 Si = 3 No = 0 Buona = 2 Scarso = 1 Assente = 0 Significativa = 4 Scarsa = 2 Assente = 0 Buona = 2 Scarso = 1 Assente = 0 Totale criterio 1A) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (*) 0 0 13% 20% PESO CRITERIO (Ya) 0,00 0,00 PUNTEGGIO PONDERATO (Xa x Ya) = XYA PUNTEGGI E PESI PUNTEGGIO (Xa) ALLEGATO2 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8128 e) Presenza di ulteriori micro o piccole imprese , nel caso di filiera composta da più di tre imprese Varietà ed ampiezza della c) Sviluppo di una filiera orizzontale in grado di generare una cross-fertilization partnership: capacità di sviluppare plurisettoriale tra le imprese tecnologie innovative lungo la filiera della conoscenza e processi di cross-fertilization settoriale in rete d) Complementarietà dei soggetti coinvolti e prospettive di una loro integrazione sinergica rispetto agli obiettivi del progetto b) Livello di competenze di ricerca e sviluppo degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza partecipanti alla realizzazione del progetto a) Livello di competenze tecnologiche delle imprese alla realizzazione del progetto 4) Efficacia dell’integrazione tra imprese e/o imprese ed enti di ricerca * Impatto economico e occupazionale derivante dalla realizzazione del progetto 3) Impatto del progetto sulla competitività aziendale. Capacità economica e finanziaria delle imprese (il valore deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla filiera) 2) Sostenibilità economico-finanziaria 1 punto per ulteriori micro o piccole imprese Significativa = 4 Scarsa = 2 Assente = 0 Si = 5 No = 0 Significativo = 5 Scarso = 2 Assente = 0 Significativo = 5 Scarso = 2 Assente = 0 Totale criterio 5 Si = 3 No = 0 0 0 0 TOTALE MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL PROGETTO f) Aggregazioni di più filiere che hanno presentato idee progettuali nello stesso ambito tecnologico e che hanno superato la soglia di ammissibilità Totale criterio 3 Significativo = 5 Scarso = 2 Assente = 0 Significativo = 2 Scarso = 1 Assente = 0 c) Impatto occupazione derivante dalla realizzazione del progetto (aumento di unità lavorative in attività di R&S) d) Impatto del progetto in termini di incremento della produttività aziendale Significative = 2 Scarse = 1 Assent1 = 0 Significative = 6 Scarse = 2 Assenti = 0 Totale criterio 2 Assente = 0 b) Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati derivanti dalla realizzazione del progetto a) Vantaggi competitivi per le imprese derivanti dalla realizzazione del progetto in termini di prospettive di mercato (aumento quote di mercato, apertura di nuovi mercati); c) Nessuna delle due condizioni Buona = 10 Sufficiente = 3 0,00 0,00 25% 0,00 0,00 80% 15% 7% 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 INDICATORI 8129 Sostenibilità ambientale 6) Ottimizzazione dell'ecoefficenza e/o riferimento a eco-tecnologie Partecipazione di capitale umano qualificato al team di ricerca 5) Promozione e qualificazione dell'occupazione CRITERI ED INDICATORI PRIMO STADIO MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (*) SECONDO STADIO MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (*) a) Capacità del progetto di sviluppare tecnologie o soluzioni tecnologiche eco-compatibili c) Nuove assunzioni di giovani (di età non superiore ai 35 anni) laureati (laurea magistrale o triennale) o diplomati (diploma con profilo tecnico) mediante contratti di lavoro almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del progetto b) Nuove assunzioni di laureati magistrali con profili tecnicoscientifici mediante stipula di contratti di lavoro di durata almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del progetto Totale criterio 7 Significativa = 5 Scarsa = 2 Assente = 0 Totale criterio 6 (1 punto per ogni nuova assunzione fino ad un massimo di 4 punti) (2 punti per ogni nuova assunzione fino ad un massimo di 8 punti) a) Coinvolgimento di ricercatori e consulenza di ricerca (2 punti per ogni ricercatore continuative (assegnisti, dottorandi e specializzandi di ricerca) o consulenza di ricerca mediante distacco temporaneo presso la sede degli interventi, continuativa fino ad un definibile in termini di giornate di prestazione, per un numero massimo di 6 punti) minimo di 160 giorni nella realizzazione del progetto INDICATORI B) MACRO-CRITERIO RELATIVO ALL'EFFICACIA TRASVERSALE DELL'INTERVENTO (PESO 20) 0 0 PUNTI (Xb) 5% 10% PESO % CRITERIO (Yb) 0,00 0,00 PUNTEGGIO PONDERATO (Xb x Yb) = XYB PUNTEGGI E PESI 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (2 punti per ogni trasformazione a tempo indeterminato fino ad un massimo di 8 punti) b) Trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato ed atipici di laureati o diplomati tecnici già impiegati nell'impresa in contratti di lavoro a tempo indeterminato 0 In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) Numero dipendenti (in ULA) di sesso femminile alla data di presentazione della domanda; b) Presenza nuovi laureati e diplomati assunti nel team di ricerca; La proponente in possesso di entrambi in requisiti a) e b) acquisirà la priorità in graduatoria, a parità di punteggio, rispetto ai proponenti in possesso di uno dei 2 requisiti; il possesso del solo requisito a) è prioritario rispetto al possesso del solo requisito b) 10% 25% TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (XYA + XYB) TOTALE MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA EFFICACIA TRASVERSALE Totale criterio 8 (2 punti per ogni apprendista fino ad un massimo di 6 punti) (3 punti per ogni ricercatore fino ad un massimo di 6 punti) a) Nuove assunzioni di apprendisti in Alta formazione e ricerca nella realizzazione del progetto mediante contratto stipulato ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. n. 167 del 14/9/2011 a) Nuove assunzioni di dottori di ricerca del progetto Eureka (D.G.R. n. 894 del 18/6/2012), mediante stipula di contratti di lavoro di durata almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del progetto REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI Il punteggio totale ottenuto su ogni criterio (1, 2, n) è dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati ad ogni indicatore, secondo le modalità sopra indicate. Tale punteggio verrà ponderato per il peso assegnato al criterio stesso. Il punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi alla qualità del progetto viene ponderato per il peso 80. Il punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi all'efficacia trasversale dell'intervento viene ponderato per il peso 20. Il punteggio complessivo del progetto è dato dalla somma dei punteggi totali ponderati ottenuti sui suddetti criteri di valutazione. * Il criterio 4 non si applica ai progetti presentati in forma singola in quanto non pertinente Sinergie ed integrazioni con il FSE e con altri Fondi di finanziamento nazionali e regionali per le politiche della formazione e del lavoro 7) Sinergie con altri Assi del POR ed altri fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali 0,00 0,000 0,00 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 8130 ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO3 ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI (ATECO2007) Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazioneATECO2007): BEstrazionedimineralidacaveeminiereconesclusionedeicodici05.10.0,05.20.0,08.92.0; CAttivitàManifatturiere; DFornituradienergiaelettrica,gas,vaporeeariacondizionata; EFornituradiacqua;retifognarie,attivitàdigestionedeirifiutierisanamento; FCostruzioni; JLimitatamentealcodice61ͲTelecomunicazioniealcodice62ͲProduzionedisoftware,consulenzainformaticae attivitàconnesse Mlimitatamentealcodice72–RicercaScientificaeSviluppo NLimitatamenteaicodici78ͲAttivitàdiricerca,selezione,fornituradipersonale82ͲAttivitàdisupportoperle funzionid'ufficioealtriservizidisupportoalleimprese 8131 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO4 AMBITITECNOLOGICI 1. DOMOTICA Tematiche 1) Integrazioneed interoperabilità Priorità a) Sistemi per lagestione intelligentedell’energia all’interno degli ambienti di vita b) Studio ed applicazioni di protocolli di comunicazione per l’integrazione sinergica di dispositivi dedicati alla sicurezza, confort e dispositivi energy consuming c) Sistemiperlagestionedismartgrids d) Sistemi per la gestione di reti di “case intelligenti” legate ad aspetti energetici,diconfortedisicurezza 2) Efficienzaenergetica a) Sistemiavanzatiperilmonitoraggioel’ottimizzazionedeiconsumienergetici ingrandiambienti(ades.scuole,supermercati,ecc.) b) Sistemi avanzati per migliorare l’isolamento delle abitazioni con particolare attenzione al miglioramento delle caratteristiche edilizie, anche di edifici storiciconeventualiinterventiinnovatividirecuperoerestauro c) Soluzioni tecnologiche e prodotti per la minimizzazione dei consumi energetici d) Sistemiinnovativiperlagenerazionedell’energia,conparticolareattenzione allefontirinnovabili e) Sistemiinnovativiperl’accumulodell’energia f) Sistemiperilrisparmiodelconsumodiacquanegliambientidivita 3) Sensoristica,comfort a) Reti sensoriali ed “Internet delle Cose” per aumentare il comfort e la esicurezza sicurezza b) Smart grids per ottimizzare il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambientidivita c) Sistemisensorizzatiperaumentareilcomfortelasicurezzadegliambientidi vita d) Soluzionitecnologicheperilwastereductioneloroapplicazioni 4) Prototipazione a) SistemiperlaprogettazioneegestioneavanzatadiprodottiͲserviziinnovativi virtualeesmart focalizzatiallasicurezzaealrisparmioenergeticonegliambientidivita home b) Sistemi di simulazione innovativi per lo studio e l’ottimizzazione dei parametri fondamentali per il comfort, la sicurezza ed i consumi negli ambientidivita 2. MECCATRONICA Tematiche 1) Sistemirobotici 2) Sistemiper l’automazione industriale Priorità a) Sistemiroboticipercontrollareegestireambientipericolosi b) Sistemiroboticipertrattare(lavorazioni,pulizia,ecc.)superficiestese c) Sistemiroboticiintelligentiecooperativi(trarobotetrauomoerobot)per gestirel’assemblaggiodiprodottimanifatturieri d) Sistemiroboticiintelligentipergestireilcontrollodiqualitàdiprodotti manifatturieri e) Sistemiroboticiperfacilitarelamanutenzionediprodottiedimpianti f) SoluzionitecnologicheeasyͲtoͲuseperprogrammaresistemirobotizzati g) Soluzionitecnologicheperilrisparmioenergeticonellarobotica a) Sistemiavanzatiperilcontrolloefficienterapidodellelavorazioniedei prodotti b) Sistemiavanzati,eventualmentebasatisusistemirobotizzati,perilcontrollo 8132 16 APRILE 2015 3) Prodottiintelligenti edecoͲefficienti 4) Sistemiavanzatiper ilproductdesign BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 elamanutenzionediimpianti c) Sistemiavanzatiperlagestione“intelligente”edottimizzatadeimagazzinie dellalogistica d) Sistemiavanzatiperl’automazionedell’assemblaggiodiprodottiadelevata complessità(materiali,forma,ecc.) e) Sistemiautomatizzatiavanzatiperlalavorazioneegestionedicomponentiin materialenonrigido(pelli,tessuti,ecc.) f) Sistemiavanzatidicontrollo,monitoraggioesimulazionedellaproduzione a) SistemiUnmannedAerialVehicle(UAV)perapplicazioniinnovative (agricoltura,monitoraggiolavorazioni,ecc.) b) Soluzionitecnologicheperl’ottimizzazionedellamanutenibilitàdiprodottie sistemi c) SoluzionitecnologicheperprodottiwaterͲconsumingcheottimizzinol’uso dell’acqua d) SoluzionitecnologicheperprodottienergyͲconsumingcheminimizzinol’uso dell’energiaelettricae/otermicae/onemassimizzinoilrecupero e) SoluzionitecnologicheperminimizzareilrumoreinprodottoecoͲefficienti a) Sistemiinnovativiperlaprototipazionerapidacontecnicheadditive b) SistemidisupportoallaprogettazionediprodottibasatisutecnichediRealtà Virtuale/RealtàAumentataeloroapplicazione c) SistemiICTavanzatiperlagestionedelciclodivitadelprodottonell’ottica dell’ottimizzazionedellaproduttivitàedell’efficienzadeiprocessiproduttivi 3. MANIFATTURASOSTENIBILE Tematiche 1) Ecosostenibilitàdi nuoviprodottie processi 2) Efficienzaenergetica difabbrica 3) Progettazionee produzioneintegrata Priorità a) Nuovimaterialierivestimentiperottimizzarel’ecoͲsostenibilitàela salubritàdeiprodotti b) Polimeriabassoimpattoambientale(ades.bioͲpolimeri) c) Materialiinnovativiperilsettoredelrecuperoerestauronell'ambitoedilizio edelpatrimoniostorico,nell'otticadellamaggioresostenibilitàambientale deimanufatti d) Tecnologieperilrecuperodimetalliedaltrimateriali e) Valorizzazioneottimaledirifiutiediresiduidilavorazione f) Sistemiperlosviluppocollaborativodelprodottoedeiprocessiproduttivi nell’otticadiunasupplyͲchaingreen,integrataeadelevataflessibilità g) Sistemidipackaginginnovativichefavoriscanolaminimizzazionediuso dellerisorseemassimizzinolasostenibilitàambientale h) Materialiavanzatiinnovativicheriducanoconsumiesprechi(es.energetici, ditempo,facilitanolamanutenzione…) i) soluzioniperl’applicazionedellasimbiosiindustriale(es.scartodi un’aziendausatocomemateriaprimainun’altraoppureflussidienergiatra fabbrichelimitrofe) j) sistemiavanzatiperlagestionelogisticadellaproduzionenell’ottica dell’efficienzaedellasostenibilitàambientale a) Tecniche,sistemiesoluzioniperilmonitoraggioel’ottimizzazione energeticadellemacchinediproduzione b) Tecniche,sistemiesoluzioniperilmonitoraggioel’ottimizzazione energeticadellelineediproduzione c) Tecnicheesistemipermonitoraggioeottimizzazioneenergeticadella “fabbrica” a) Realizzazionediimpiantiproduttiviflessibili,adattabiliericonfigurabili nell’otticadigestirepiccolilottidiproduzione b) Prodottirealizzatiattraversoprocessiproduttiviavanzati:nuovetecnologie 8133 16 APRILE 2015 4) Demanufacturing 5) HumanͲcentered manufacturing BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 diformatura;nuovimodidigiunzionemultimateriale;micro/nano manufacturing; c) Metodologieestrumenti,inparticolareICT,perlaprogettazioneelo sviluppodisistemicombinatidiprodottoͲservizio d) Metodi,modelliestrumentiICTavanzatiperilmanufacturingassesment (DesignforX) e) MetodologieesoluzioniICTinnovativepersupportarelaprogettazione creativael’innovazionediprodottiMadeinItaly Ͳ Sistemipergestirel’EndofLife diprodottimeccatronici Ͳ Sistemiinnovativiperildisassemblaggioelaseparazionedimaterialiedil lororiuso Ͳ Prodottiesistemichesfruttinoilriuso,ilricicloedilremanufacturingdi componentieprodotti Ͳ Soluzioniperrenderesicurieconfortevoliiluoghidilavoro(es.postazionidi lavoroadelevataergonomicità) Ͳ SoluzioniICTavanzateperlasimulazionedell’ambientedilavoroeperil processodiproduzionenell’otticadiaumentarelaproduttivitàelaqualità dellavoro Ͳ SoluzioniICTediautomazioneperfacilitareilcoinvolgimentooperativoin produzionedipersoneanzianeefragiliepermigliorarel’inclusività Ͳ SoluzioniICTperilmiglioramentodell’interazioneuomoͲmacchinainambito lineadiproduzione 8134 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO5 CRITERIPERLADETERMINAZIONEDEICOSTI, LARENDICONTAZIONEELADOCUMENTAZIONEDELLESPESE I.CRITERIPERLADETERMINAZIONEDEICOSTI I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di sviluppo sperimentale (SS) vanno rilevati separatamente.Pertantol'impresafinanziatadovràtenereseparatiicostidelleduetipologiediattività. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi riferibili al programma di investimento, rientranti nelle tipologie indicate dal Bando e sostenuti unicamente da soggetti aventi la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa)ubicatanelterritoriodelleMarche. Sonoammissibilialleagevolazionilespesesostenuteinteramentepagateequietanzatedalladatadiavviodel progettoalladatadiconclusionedellostesso.Lesolespeserelativealsaldopossonoesserepagateequietanzate daisoggettibeneficiarientroil60°giornosuccessivoalladatadiconclusionedelprogetto. Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. Ladeterminazionedeicostiedellespeseavverràinbasealletipologieedaicriteridiseguitoindicati. a) Personale. Questa tipologia comprende il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelledigestionetecnico–scientifica(compreseleattivitàdicoordinamentotraivarientiesterniointerni direttamente impegnati sul progetto). Rientra anche il personale di natura tecnica appartenente a reparti diversidallaricerca(officinaprototipi,lavorazioniinterne).Sonoescluselespesedelpersonaleconmansioni amministrative,contabiliecommerciali. L’importo complessivo riconosciuto ammissibile è dato dal totale delle ore effettuate dai dipendenti per la realizzazionedelprogettomoltiplicatoperilcostoorario. Ilcostorelativosaràdeterminatoinbasealleorelavorate,valorizzatealcostoorariodadeterminarecome appressoindicato: - perognipersonaimpiegatanelprogettosaràpresocomebaseilcostoeffettivoannuolordo(retribuzione effettivaannualordaͲcomprensivadiferie,riduzioneorariodilavoro,exfestivitàsoppresse,festivitàeh ass.Ͳottenutacomesommadituttiglistipendimensilidell’annosolareconesclusionedeicompensiper lavorostraordinarioediarie,maggioratadicontributidileggeocontrattualiedioneridifferiti); - il"costoorario"saràcomputatoperognipersonadividendotalecostoannuolordoperilnumerodiore lavorative43contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigentiperl'impresa,dedottodalnumerodelleoreil5%perassenzedovuteacausevarie; - aifinidellavalorizzazionenonsifaràdifferenzatraleorenormaliedorestraordinarie; - le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime su base annuale consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro su base annuale. 43 Orelavorative=(oreannuelorde)–(ferie+riduz.orariolavoro+exfestività+festività+orediassenza) 8135 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 La tipologia comprende anche il personale non dipendente con contratti di collaborazione o di somministrazionedilavoro,ovverotitolaredispecificoassegnodiricercaoborsadidottorato,limitatamente atecnici,ricercatoriedaltropersonaleausiliario,nellamisuraincuisonoimpiegatinelleattivitàdiricercaedi sviluppooggettodelprogetto.Sonoescluselespesedelpersonaleconmansioniamministrative,contabilie commerciali. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all’importo dell’assegno maggiorato degli oneridilegge,conl’esclusionedieventualidiarieodialtrespesenonammissibili. I contratti, dovranno contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria delle attivitàdasvolgereedellemodalitàdiesecuzione,nonchél’impegnoperilcollaboratoreaprestarelapropria operapressolestrutturedelsoggettofinanziato. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto, valorizzate al costo orario previsto nel contratto. L’importo sarà determinato in base alla busta paga o alla fattura al netto di imposte, tasse ed altri oneri accessori. b) Strumentiedattrezzature. In tale tipologia rientrano le strumentazioni e le attrezzature già acquistate o quelle nuove di fabbrica da acquistaredasoggettiterzi. I costi degli strumenti e delle attrezzature verranno determinati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzatiperilprogettodiricerca. Pertanto, rientrano in tale tipologia sia le strumentazioni e le attrezzature specifiche ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per programmidiversi(cosiddetteadutilitàripetuta). Sonoesclusidalfinanziamentoicostirelativiamobiliedarredi. Icriterichesarannoapplicatiperladeterminazionedeicostidelleattrezzatureedellestrumentazionisonoi seguenti: - perlestrumentazionieleattrezzature,daacquistareogiàacquistate,nonutilizzatepertuttoillorociclo divita,ilcuiusosianecessariomanonesclusivoperilprogetto,sonoconsideratiammissibiliunicamentei costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso, calcolati secondo i principi della buonaprassicontabile; - perlestrumentazionieleattrezzaturedaacquistareedautilizzarepertuttoillorociclodivita esclusivamenteperilprogettoilcostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiimposte,tasseed altrioneriaccessori(dazidoganali,trasporto,imballo,montaggio). c) Ricercacontrattuale,brevetti,consulenzeoserviziequivalenti. Questatipologiacomprendeleconsulenzecioèleattivitàconcontenutodiricercaoprogettazionedestinate alprogettoeacquisitedasoggettiterzi.IllorocostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiIVA. Latipologiaconcerneinoltreleprestazioniditerziintesecomeprestazionidicarattereesecutivodestinateal progettoeacquisitedasoggettiterzi.IllorocostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiIVA. 8136 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Sono altresì inclusi in questa tipologia i beni immateriali inerenti risultati di ricerca, brevetti, know how e dirittidilicenzaacquisitidasoggettiterzi.Perladeterminazionedelcostodeibeniimmaterialisiapplicanoi seguenticriteri: - ibeniimmaterialiesistentialladatadidecorrenzadell'ammissibilitàdeicostinonsonocomputabiliaifini delfinanziamento,népotrannoessereconsideratequotedelloroammortamento; - il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinatoinbaseallafatturaalnettodiIVA; - peribeniimmaterialidinuovoacquisto,ilcuiusosianecessariomanonesclusivoperilprogetto,ilcosto relativodacalcolaresaràammessoalfinanziamentoinparteproporzionaleall'usoeffettivoperilprogetto stesso. Possono essere ammesse le spese per le prestazioni relative all’utilizzo di laboratori e strumenti sostenute dalle imprese anche presso laboratori pubblici e privati accreditati, cioè iscritti all’Albo dei laboratori del Ministerodell’UniversitàedellaRicerca,aisensidell’art.14D.M.593/2000,purchèfornitedasoggettiterzi. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (amministratore unico, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione, soci) i costi per attività svolte dall’amministratore unico non possono essere ammessi indipendentementedallanaturadelrapportopostoinessere.Neglialtricasi,possonoessereammessiicosti delleattivitàsvoltedatalipersonefisichequaloralecompetenzetecnichepossedutenegiustifichinol’utilizzo nell’ambitodelprogetto.Intalcaso,deveessereredattaappositaletteradiincaricochedevespecificarele motivazioni tecniche e la durata dell’incarico, le attività da svolgere, nonché il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto ad altri emolumenti percepiti dall’impresa finanziata e allineato a quello deiricercatorimaggiormentequalificatichelavoranosulprogetto.Talicostisonoimputatiallavoce“servizidi consulenza”inpresenzadiuncontrattodiconsulenzaoallavoce“personale”inpresenzadiuncontrattodi collaborazione. d) Materialifornitureeprodottianaloghi. Inquestavoceverrannoinclusematerieprime,componenti,semilavorati,materialicommerciali,materialidi consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalitàoperativaquali:attrezzidilavoro,minuteriametallicaedelettrica,articoliperlaprotezionedel personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione,mangimi,lettiereegabbieperilmantenimentodeglianimalidalaboratorio,ecc.. I costi relativi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori (dazi doganali,trasporto,imballo,montaggio). Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusionediqualsiasiricaricoperspesegenerali. 2.CRITERIPERLADOCUMENTAZIONEGIUSTIFICATIVADELLESPESE LespesesostenutedaiBeneficiaridovrannoesseregiustificatedafatturequietanzateodadocumenticontabili divaloreprobatorioequivalente. 2.1Documentazionegiustificativadellespese La documentazione giustificativa delle spese sostenute, predisposta in via telematica attraverso il sistema informatizzatoSigfrido,ècompostada: a) Personale: 8137 16 APRILE 2015 - - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 buste paga e modelli F24 con allegata dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il regolare adempimento degli oneri fiscali e sociali relativamente al personale dipendente utilizzato per la realizzazionedelprogetto; contrattiperilpersonalenondipendentecoinvoltonelprogettoeperiricercatori(dottorandi,assegnistie specializzandidiricerca),ilaureatimagistraliconprofilitecnici,igiovani(laureatiodiplomatitecnici)neo assunti o trasformati a tempo indeterminato e gli apprendisti in alta formazione e ricerca. Ogni contratto dovràcontenentel’indicazionesulladuratadellacollaborazione,sullespecificheattivitàdasvolgereesulla relativaremunerazione; prospettodicalcolodelcostoorarioperciascundipendentesottoscrittodallegalerappresentante; schemadiregistrazionedellepresenzedelpersonaleecopiadelregistrostesso; Leattivitàdelpersonaledovrannorisultaresiadall’ordinataraccoltadelladocumentazionedelprogettosiadal registrodellepresenze,nelqualeisingoliaddetti,sottolasupervisionedelresponsabiledelprogetto,dovranno indicareesottoscrivereinumerodiorededicatealprogettostesso,suddivisetraleattivitàpreviste. b) Strumentiedattrezzature: - titolidispesa; - librodeicespitideibeniammortizzabili; c) Servizidiconsulenza,ricercacontrattualeebrevetti: - titolidispesa; - contrattioletterediincarico,contenentil’indicazionesu:duratadellacollaborazionesulprogetto;specifiche attivitàdasvolgeresulprogetto;remunerazionerelativaatalispecificheattività; Perleprestazioniditerzieperibeniimmaterialidovràesseredisponibile: - ordinediacquistoocontrattoconilfornitore; - titolidispesa; Leprestazionidovrannotrovareriscontronelladocumentazionesottoscrittadalfornitoree/onellerealizzazioni effettuate da quest'ultimo. Per i beni immateriali dovrà esseredisponibile la documentazione tecnica messa a disposizionedalfornitore. d) Materiali - titolidispesa; - buonidiprelievodamagazzino; Il team manager, responsabile del coordinamento delle attività designato dalle imprese partecipanti alla realizzazione del progetto, dovrà produrre una dichiarazione attestante la pertinenza dei materiali utilizzati al progettostesso. 2.2.Modalitàdipagamento Ipagamentidevonoessereeffettuatisoloedesclusivamentetramite: 1) bonificobancarioopostale; 2) oppurericevutabancaria(RI.BA.); Per il bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto bancario timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul contodelbeneficiario. Peripagamentitramitericevutabancaria(RI.BA.)ènecessarioallegarecopiadellaricevutabancariariportante gliestremidellafattura,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleopportunamentetimbrato dallabanca,dacuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario. 8138 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti Ͳ RI.BA. cumulativa Ͳ occorre riportare gli estremidiognifattura cuisiriferisceilpagamento, inmododaindividuareinequivocabilmentela/lefattura/e ammissibile/i.Peripagamenticumulativi,effettuatiancheconbonifico,ladittadovràprodurreladistintaditutti ipagamenti. Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale documentazioneintegrativa,copiadeilibricontabili;nelcasoincuiancheconilibricontabilinonsiapossibile stabilireconchiarezzalafatturapagata,lastessanonverràammessa. Tuttiimovimentifinanziari(incassiepagamenti)relativialprogetto devonoessereregistratisuconti correnti dedicati,anchesenoninviaesclusiva44. 2.3.Documentazionegiustificativadell’avvenutopagamento Ladocumentazionegiustificativadell’avvenutopagamentoèlaseguente: - estrattocontobancarioopostaleattestantel’effettivoedefinitivoesborsofinanziario; - quietanzadell’istitutobancariocassieree/otesorierenelcasodimandatidipagamento; - documentiattestantiilpagamentodeicontributiprevidenziali,ritenutefiscaliedonerisociali(es.mod.F24) nelcasodispeseperilpersonale. Perlespesedelpersonale,inalternativaallatrasmissionedell’estrattocontorelativoalpagamentodelsingolo dipendente,ladocumentazionegiustificativadiavvenutopagamentopotràesserecostituita,dall’estrattoconto contenenteilpagamentocumulativodegliemolumentidelpersonale. In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale (allegato 19), resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesaoccorreindicarel’importo,lavaluta,lamensilitàdiriferimento,l’istitutobancarioopostale,ilnumeroc/c. Tuttiglioriginalideititolidispesa(fatture,notule,bustepaga,ecc..)ammessiacontributodovrannoessere annullati con il seguente timbro: “Progetto finanziato dal Por Marche 2014Ͳ 2020 – Asse 1 – Bando: Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” e con l’indicazione dell’importoammessoafinanziamentorisultantedalsistemaSigfrido.Glistessidovrannoessereconservati secondolatempisticastabilitadallanormativavigente. 44 Legge136/2010“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”art.3,comma1 8139 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO6 DOMANDADIPARTECIPAZIONE DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicacertificata [email protected] Bollo € 16,0045 Spett.le Regione Marche Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi Via Tiziano 44 60125 ANCONA OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLASPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTEͲBANDO2015 Ilsottoscritto/i: Impresa1 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresa2 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresan Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)…………………………………………….. (c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) 45 Applicarelamarcadabolloeannullarlacontimbrorecanteladatadicompilazionedelladomanda;scansionarel’allegato 6compilatoedinviarlotramitePEC 8140 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 CHIEDE/ONO dipoterusufruiredelleagevolazionifinanziarieprevistedalProgrammaOperativoRegionaledelleMarcheFondo EuropeodiSviluppoRegionalerelativoalperiodo2014Ͳ2020(diseguitoPORMARCHEFESR2014Ͳ2020)ͲAsse Prioritario1”Rafforzarelaricerca,losviluppotecnologicoel’innovazione”(deliberazionedellaGiuntaregionale n. 1334 del 1.12.2014) Ͳ Bando “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente”,perlarealizzazionedell’ideaprogettualeriportatanell’allegato8e,atalfine,aisensidell’art.47 delD.P.R.n.445/2000, E aisensidegliartt.46e47delD.P.R.28dicembre2000n.445,sottolapropriaresponsabilitàedavendonepiena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,richiamatedagliartt.75e76delmedesimodecreto, DICHIARA/NO46 1. che i dati e le informazioni nell’idea progettuale e nei relativi allegati sono veri e conformi alla documentazioneinloropossesso; 2. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196 art. 13, che i dati personali raccoltisarannotrattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamentenell’ambitodelprocedimentoper ilqualelapresentedichiarazionevieneresa; 3. di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che disciplina la concessione e la gestionedell’interventoagevolativooggettodellapresentedomandaedirispettarnelerelativedisposizioni elimitazioni; 4. diprendereattodellecausedirevocadell’interventoagevolativo,impegnandosi,inparticolare,arestituirei contributirisultantinondovutiaseguitodirevocadell’interventoagevolativo; 5. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(barrarelarelativacasella): Ƒ dinonavereottenutoo,incasocontrario,diavererestituitoe,comunque,dirinunciareadottenere sullostessoprogettoaltreagevolazionipubblichecontributiveofinanziarie,prendendoattochenon rientranotralefattispecieperlequalièprevistoildivietodicumuloleagevolazioniconcessesotto formadicreditod’impostaodigaranzia; oppure Ƒ diaverrichiestooottenuto,perimedesimiinvestimenti,leseguentiagevolazionipubbliche: Denominazione Normativadiriferimento soggetto (impresa / organismodiricerca) Investimento ammissibile(€) Intensità aiuto(%) di 6. di impegnarsi ad effettuare l’ammortamento delle strumentazioni, delle attrezzature e dei macchinari oggetto di richiesta dell’intervento contributivo secondo quote annue costanti e per una durata non superiorealperiododivitautiledelbene; 7. che l’/e impresa/e sono iscritte al registro del Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA); 46 ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari (imprese ed organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in filiera; 8141 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8. chel’/eimpresa/eha/nnol’attivitàeconomica,principaleosecondaria,comerisultantedalcertificatoCCIAA alla data di presentazione della domanda, rientrante nella attività identificata dai seguenti codici ATECO 2007previstidalbando; 9. che l’/e impresa/e si trova/no nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto/i a concordatopreventivo,fallimento,amministrazionecontrollata,scioglimentooliquidazione,enonavendo inattoprocedimentioprovvedimentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’/e impresa/e che per gli Amministratori; 10. dinontrovarsinellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidell’art1comma7delRegolamentoCEn. 800/2008(pubbl.inGUUEL214del09.08.2008); 11. di non essere destinatario/i di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decretolegislativo8giugno2001,n.231; 12. che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 13. chesoggettimunitidipoteridiamministrazioneoidirettoritecnicinonsonosottopostiadunprocedimento perl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna dellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575; 14. (barrarelarelativacasella): Ƒ diaverelasededell’investimento(sedelegaleounitàoperativa)ubicatanelterritoriodellaRegione Marche; oppure Ƒ di impegnarsi a localizzare la sede dell’investimento nel territorio della Regione Marche entro la datadipagamento; 15. di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categoriediappartenenza,nonchéognialtradisposizionedileggeinmateriaassistenzialeeprevidenziale; 16. diessereinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondola vigentenormativa; SIIMPEGNA/NO 1) a realizzare il programma di investimento in conformità a quanto stabilito nel Bando e nel decreto di approvazionedellagraduatoriaediconcessionedelleagevolazioni; 2) a stipulare, sottoscrivere ed inviare alla Regione Marche Ͳ P.F. “Ricerca, innovazione, e competitività dei settoriproduttivi”l’Accordodipartenariatoentroitempistabilitidalbando; ALLEGANO - laschedadeidatianagraficiefinanziarirelativiall’impresaoaciascunsoggettopartecipante; - l’ideaprogettuale(allegato8); - la copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio approvato completo della relazione sulla gestione ovvero della nota integrativa, di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, da cui risultiilvaloreeladescrizionedellespesediricercaesvilupposostenute47; 47 Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio,dovràessereallegataunadichiarazionesottoscrittadalrappresentantelegale,asseveratadaunrevisoreesterno 8142 16 APRILE 2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ladichiarazionesostitutivadiattodinotorietà(allegato16); l’eventualeprocuraspecialeperlapresentazionedelladocumentazione(allegato17). Data ________________________ I/l legale/i rappresentante/i Firma digitale iscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloricheleimprese stesseprevedonodicontabilizzarenelbilanciorelativoalprimoannodiattività,illustratidaunarelazionegiustificativadi talivalori. Perleimpresenontenuteallaredazionediunbilancio(es.lesocietàdipersone)ufficialedovràessereallegatoloschemadi bilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimoeserciziochiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancioallescritturecontabiliaziendali; 8143 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 DATIDELL’IMPRESA (da compilare per ciascuna impresa partecipante) Il sottoscritto: Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….…………..……………………, il …………………………., in qualità di rappresentante legale dell’impresa (Ragione sociale) ............….... ………………………………………………..........................……………………………………………...formagiuridica.............................. CodiceFiscale...........................……....................................PartitaIVA..................................................................... Sedelegalein.....…....……................................………..,prov.............,CAP.................................................................. viaen.civ.......................……....................................……………………………………………………………………………………………. tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………………PEC……………………………………… consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, , ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA Chel’impresa: - intenderealizzareilprogettonellasededi(comunedell’unitàlocale)…………………………………………………… prov..........,CAP.................viaen.civ............................................................tel..................................... fax.......................eͲmail……………………………………………PEC…………………………………………………………………… - risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del comune di ..............……........................ dalla data del …………………..con il n. ................, estremi dell'atto costitutivo ............................................... anno di costituzione ………………. , all’Albo artigiani n………. data delibera……………………………………………………………………, con attività economica 48 principale (codice) ……………… (definizione)…………………………………………………………………………….e attività economica relativa alla domanda di agevolazione (codice) ……………….(definizione)………………………………………………………….. - risulta iscritta presso l'INPS ufficio di ..…….............. ...................... dal ......................... numero della Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.)………………………………….. numero di Matricola Aziendale I.N.P.S..………………………….. settore Contratto Collettivo Nazionale del (C.C.N.L.)…………………………………………………….. 48 ATECO2007 8144 Lavoro 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ͳ rientra nelle definizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, secondo quanto dichiarato nell’allegato 7, in quanto,relativamentealladimensioneaziendaletrattasidi(Barrarelarelativacasella): Ƒ Ƒ Ƒ microimpresa piccolaimpresa mediaimpresa oppurenonrientranellesuddettedefinizioniinquanto: Ƒ grandeimpresa erelativamentealgradodiautonomiatrattasidi(Barrarelarelativacasella): Ƒ Impresaautonoma Ƒ Impresaassociata Ƒ Impresacollegata - ha come personale dipendente, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio approvato precedentemente la data di presentazione della domanda, le seguenti ULA: Qualifica Maschi (in ULA.) Femmine (in ULA) Totale (in ULA) Di cui addetti alle attività di ricerca e sviluppo Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale - ha spese in ricerca e sviluppo49, nell’ultimo esercizio approvato precedentemente la data di presentazione della domanda, pari a: Euro % sul fatturato Luogo e data: …………………………… Il legale rappresentante firma digitale 49 Speseinricercaesviluppo,rilevabilidallarelazionesullagestioneovverodallanotaintegrativadicui,rispettivamente, agliarticoli2428e2427delcodicecivile 8145 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 DATIDELL’ORGANISMODIRICERCAEDIFFUSIONEDELLACONOSCENZA (da compilare per ciascun organismo di ricerca) Il sottoscritto: Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….…………..……………………, il …………………………., in qualità di rappresentante legale Organismo di ricerca ............….... ………………………………………………..........................……………………………………………………………………………………………………. Dipartimento/Facoltà/Struttura…………………………………………………………………………………………………………………… CodiceFiscale...........................……....................................PartitaIVA..................................................................... Sedelegalein.....…....……................................………..,prov.............,CAP.................................................................. viaen.civ.......................……....................................……………………………………………………………………………………………. tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………………PEC……………………………………… consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, , ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA Chel’organismo: - intenderealizzarel’investimentonellasededi(comune)……………………………………………………………………… prov..........,CAP.................viaen.civ............................................................tel..................................... fax.......................eͲmail……………………………………………PEC…………………………………………………………………… - risulta iscritto presso l'INPS ufficio di ..…….................................... dal ......................... numero della Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.)………………………………….. numero di Matricola Aziendale I.N.P.S..………………………….. settore Contratto Collettivo Nazionale del (C.C.N.L.)…………………………………………………….. Luogo e data: …………………………… Il legale rappresentante firma digitale 8146 Lavoro 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO7 DICHIARAZIONEDIMENSIONEAZIENDALE Dacompilare,firmaredigitalmenteecaricaresusistemainformativoSigfrido Allegaton.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:.................................................................................... Indirizzodellasedelegale:................................................................................................. N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..…… 2.Tipodiimpresa Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente: Impresaautonoma Impresaassociata Impresacollegata In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettivi prospettididettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5. 3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (*)Inmigliaiadieuro. 4.Dimensionedell’impresa Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente: microimpresa Piccolaimpresa Mediaimpresa Grandeimpresa (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423 8147 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata. 8148 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Allegaton.2alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Dati(2)dell'impresarichiedente odeiconticonsolidati[riporto dallatabella1dell'allegaton.4] 2.Dati(2)dituttele(eventuali) impreseassociate(riportodalla tabellariepilogativadell'allegato n.3)aggregatiinmodoproporzionale 3.Sommadeidati(2)dituttele impresecollegate(eventuali)non ripresitramiteconsolidamentoalla rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5] Totale (*)Inmigliaiadieuro. Irisultatidellariga“Totale”vannoriportatialpunto3delprospettorelativoalleinformazionirelativealcalcolo delladimensionediimpresa(Allegaton.1) (1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423 eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata. (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresaoppure,sedisponibili,inbaseaiconticonsolidatidell'impresaoaconticonsolidatiincuil'impresaè ripresatramiteconsolidamento. 8149 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.3alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associataall'impresarichiedenteeperleimpreseassociatealleeventualiimpresecollegate,icuidatinonsono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabellariepilogativaseguente: Tabellariepilogativa Impresaassociata Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (indicaredenominazione) l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) …) Totale (*)Inmigliaiadieuro. I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associateocollegate. (1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicui all'articolo3,comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8150 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Allegaton.3.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA 1.Datiidentificatividell'impresaassociata Denominazioneoragionesociale:......................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................. N.diiscrizionealRegistroimprese:.............................................................................. 2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Datilordi 2.Datilordieventualiimprese collegateall’impresaassociata 3.Datilorditotali (*)Inmigliaiadieuro. NB:idatilordirisultanodaicontiedaaltridatidell'impresaassociata,consolidatisedisponibiliintaleforma,ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegaton.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devono essereriportatinellaTabelladicuialpunto2. 3.Calcoloproporzionale a)Indicareconprecisionelapercentualedipartecipazione(2)detenutadall'impresarichiedente(odall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presentescheda:.....% Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%. b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale(3)devonoessereriportatinellatabellaseguente: 8151 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Tabella«associata» Percentuale:...% Risultatiproporzionali Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (*)Inmigliaiadieuro. Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3. (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423 eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata. (2)Vapresainconsiderazionelapercentualepiùelevatainterminidiquotadelcapitaleodeidirittidivoto.Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata.Lapercentualedeveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali. (3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventualialtridecimali)perquantoriguardaglioccupatiedinmigliaiadieuro(troncandolecentinaiadieuro) perquantoriguardailfatturatoediltotaledibilancio. 8152 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.4alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE (DACOMPILARENELCASOINCUIL’IMPRESARICHIEDENTEREDIGECONTICONSOLIDATIOPPUREE’INCLUSA TRAMITECONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA) Tabella1 Occupati(ULA)(*) Fatturato(**) Totaledibilancio(**) Totale (*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tuttigli occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata. (**)Inmigliaiadieuro. Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo. Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodei datidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2). Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento Impresacollegata(denominazione) Indirizzodellasedelegale N.diiscrizioneal Registrodelleimprese A. B. C. D. E. Attenzione:Leeventualiimpreseassociatediun'impresacollegatanonripresetramiteconsolidamentodevono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegatinn.3Ae3. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali impreseassociateditaliimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualora nonsianogiàstatiripresitramiteconsolidamento. 8153 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE (DACOMPILARENELCASOINCUIL’IMPRESARICHIEDENTEOUNAOPIU’IMPRESECOLLEGATENONREDIGONO CONTICONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO) PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTELEIMPRESECOLLEGATECOMPILANDOLATABELLAA TabellaA Impresa (indicaredenominazione) 1. 2. 3. 4. 5. Totale Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (*)Inmigliaiadieuro. Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimprese collegate)delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegaton.3A. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali impreseassociateditaliimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualora nonsianogiàstatiripresitramiteconsolidamento. 8154 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 SCHEDADICOLLEGAMENTO (DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO) 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:................................................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................... N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................ 2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari Periododiriferimento(1):……………………. Occupati(ULA) Totale (*)Inmigliaiadieuro. Totaledibilancio(*) Fatturato(*) IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidatisedisponibiliintaleforma.Aquestisiaggreganoproporzionalmentei datidelleeventualiimprese associatedelleimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogià stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3. (1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423 eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata. (2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicui all'articolo3,comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8155 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.6alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005 ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2 N°Legge Titolo DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415, convertito,conmodificazioni,dallalegge19 dicembre1992,n.488–art.1,c.2–e successivemodificazioni Legge17febbraio1982,n.46–art.14–e successivemodificazioni Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100 lett.a)–esuccessivemodificazioni Legge27febbraio1985,n.49esuccessive modificazioni Legge25febbraio1992,n.215esuccessive modificazioni DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio1989n.181–art.5 Legge27dicembre2002n.289–art.73 Agevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedel Paese. Agevolazionidelfondospecialerotativoperl’innovazione tecnologica. Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese. Provvedimentiperilcreditoallacooperazioneemisure urgentiasalvaguardiadeilivellidioccupazione. Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile. Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche. Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuialla legge181/1989anuoveareedicrisi. Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla 106–esuccessivemodificazioni nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in compartidiattivitàadelevatoimpattotecnologico. ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS (articolo4,comma1,letterad) N°Legge Titolo Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4 Incentiviperilripristinoambientaleel’incrementodeilivelli disicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava. Interventiperlosviluppoimprenditorialeinareedidegrado urbano. Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico. Legge7agosto1997,n.266–art.14 Legge23dicembre2000,n.388–art.103 commi5e6 Legge23dicembre2000,n.388–art.103 commi5e6 Incentivazioneafavoredellarealizzazionedelcollegamento telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredel settoretessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero. 8156 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO8 IDEAPROGETTUALE (1° STADIO) DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronica CertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it SEZIONE 1 - IDEA PROGETTUALE 1.1 Titolo ed acronimo Inserire titolo ed eventuale acronimo 1.2 Descrizione dei contenuti e dei principali obiettivi e risultati Descrivere sinteticamente l’idea progettuale evidenziando i contenuti tecnologici, le principali problematiche che si intende affrontare, i bisogni a cui intende rispondere ed i principali target groups. Spiegare in che modo lo sviluppo dell’idea progettuale contribuisce all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie esistenti nello specifico ambito applicativo di interesse. Indicare se il progetto intende creare un processo o un prodotto o un servizio al momento non esistente in azienda evidenziandone il valore aggiunto rispetto al contesto aziendale. Descrivere i principali obiettivi, ponendo in evidenza gli elementi di coerenza con i principali indirizzi programmatici stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ricerca e sviluppo. Illustrare sinteticamente le principali attività da svolgere, le metodologie di ricerca, le tecnologie ed i processi applicativi che si intendono sviluppare per il loro raggiungimento. Descrivere e quantificare i principali risultati che si intendono conseguire (max 10.000 caratteri) 1.3Impattodelprogettosull'efficienzaenergeticaesullosvilupposostenibile Descrivere l’impatto del progetto sulla riduzione dei consumi energetici e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, evidenziando con quali risultati verrà verificato e dimostrato 1.4.Ambitotecnologico Indicarel’ambitotecnologicochesiintendesvilupparetraquelliprevistidalbando 1.4Durataecostocomplessivo Durata (mesi) Costo complessivo 8157 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SEZIONE2–SOGGETTO/IPROPONENTE/I 2.1. Team manager (responsabile del coordinamento delle attività) Nome e cognome Indirizzo postale Tel. E mail Impresa Fax 2.2 Impresa/e partecipante/i Ruolo50 Impresa51 Capitale Investimento Contributo Netto(CN52) proposto(CP)53 richiesto(I)54 2.3 Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza partecipanti Denominazione Facoltà, dipartimento, struttura Docente coinvolto OF55 F56 Indirizzo (via, n. cap. comune) 50 IndicareLPseleadpartneroppurePPsepartnerdiprogetto 51 Ragionesociale 52 CN=capitalenetto=Totaledel“patrimonionetto”comedefinitodall’art.2424delcodicecivilequalerisultadall’ultimo bilancioapprovatoalladatadipresentazionedelladomanda(perlesocietàdicapitali),alnettodei“creditiversosociper versamentiancoradovuti”,delle“azioniproprie”edeicreditiversosociperprelevamentiatitolodianticiposugliutili. Perleimpresenontenuteallaredazionediunbilancio(es.lesocietàdipersone)ufficialedovràessereallegatoloschemadi bilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimoeserciziochiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancioallescritturecontabiliaziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio,dovràessereallegataunadichiarazionesottoscrittadalrappresentantelegale,asseveratadaunrevisoreesterno iscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloricheleimprese stesseprevedonodicontabilizzarenelbilanciorelativoalprimoannodiattività,illustratidaunarelazionegiustificativadi talivalori.AdincrementodiCNpotrannoessereconsideratiperiprogettipresentatidaunasingolaimpresa: a)unaumentodicapitalesociale,rispettoaquellorisultantedall'ultimobilancioapprovato,cherisulticomunquedeliberato alladatadipresentazionedelladomanda; b)conferimentisociincontofuturoaumentodicapitalesociale,rispettoaquellorisultantedall’ultimobilancioapprovato, cherisultinodeliberatialladatadipresentazionedelladomandadicontributo c) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce “creditiversosociperversamentiancoradovuti”dicuiallavocea)dell’attivodelloStatoPatrimoniale. 53 CP=costodelprogettocheciascunaimpresaintendesostenere; 54 I=interventoagevolativorichiestodaciascunaimpresacalcolatoinbasealleintensitàdiaiutostabilitedalbando; 55 OF=onerifinanziarinetti=Saldotra“interessiealtrionerifinanziari”e“altriproventifinanziari”dicuirispettivamente allevociC17eC16delloschemadicontoeconomicoprevistodalCodiceCivile.Nelcalcolodeglionerifinanziarinonsaranno inseritigliimportirelativia“Utilieperditesucambi”dicuiallavoceC17bisͲD.Lgs.n.6del17/01/2003. 56 F=Parialvaloredei“Ricavidellevenditeedelleprestazioni”dicuiallavoceA1delloschemadicontoeconomico previstodalCodiceCivile. 8158 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 2.3Competenzedell’imprese Descrivereiprincipalisettoridiattivitàincuioperanoleimpreseeletecnologieutilizzateevidenziandolecapacitàtecniche rilevantiaifinidell’esecuzionedelprogettoelarilevanzadellecompetenzedisponibilirispettoagliobiettiviprevistiperla realizzazionedelprogetto:fornireinformazionisulcapitaleumano,infrastrutturetecnologiche,principaliattrezzatureper larealizzazionedelprogetto. IllustrarelecompetenzedelLeadPartnernellagestionedeiprogettienelcoordinamentodipartenariati,evidenziandoipiù importantiprogettiaffiniattuatinegliultimi5annispecificandoiltitoloeavaleresuqualeProgramma. Evidenziarelavarietàel’ampiezzadellapartnershipindustriale(es.presenzadiimpreseappartenentiadiversisettorioa fasidiversedelprocessoproduttivo,oppurediimpresedidimensionidiversees.grandi,medieepiccoleancheartigiane) (max10.000caratteri) 2.4Varietàedampiezzadellapartenship Evidenziareiruolielefunzioniassuntedallesingoleimpresenelprogrammadiinvestimento,nonchéloscopoelarilevanza delpartenariato,ancheinunaprospettivadimediotermineenonsoloconriferimentoallarealizzazionedelprogettoinsè. Evidenziarel’apportofornitodallemicroepiccoleimpresealleattivitàdiricerca,descrivendolatipologiadiattività(studi, analisi,progettazione,ecc.). Descriverecomesisvilupperannolesinergietraleimpresedimostrandolacomplementarietà,ilbilanciamentoela completezzadegliinterventiedellecompetenzetecnologiche. Descriverecomesisvilupperannolerelazionitraimpreseeorganismidiricerca,specificandolatipologiadellecompetenze ed il valore aggiunto apportato al capitale umano e ai processi produttivi dell’azienda attraverso il trasferimento delle conoscenzeinnovative(max10.000caratteri) 2.5Management Fornireinformazionisull’organizzazioneprevistaperilmanagementdelprogettoesuglistrumentidicoordinamentoedi valutazioneinterna,dimonitoraggiodelleattivitàedicontrollodellaqualitàcheverrannoimpiegatiperlarealizzazionedel progetto(max10.000caratteri) Data ……………………………………… Il/i legale/i rappresentante/i Firma digitale 8159 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO9 ILPROGETTOESECUTIVO (2°STADIO) DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronica CertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it Spett.le Regione Marche Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi Via Tiziano 44 60125 ANCONA OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014-2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - BANDO 2015 Il sottoscritto/i: Impresa 1 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresa2 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresan Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)……………………………………………… (c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 8160 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 DICHIARA/NO57 cheidatieleinformazioniindicatinelladomandadipartecipazioneeneirelativiallegatirisultano invariati (oppure); dichiaranoquantosegue:……………………………………………………………………………………………………………………… cheidatieleinformazioniindicatenelprogettoesecutivoeneirelativiallegatisonoverieconformialla documentazioneinloropossesso; Data…………………………… Il/i legale/li rappresentante/i Firma/e digitale/i Il team manager responsabile del coordinamento delle attività firma digitale ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiar 57 (imprese ed organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in filiera; 8161 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ILPROGETTOESECUTIVO (2°STADIO) 1. CONTENUTI PROGETTUALI 1. 1TITOLO DEL PROGETTO Inserireiltitoloedeventualeacronimo 1.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO Descriverechiaramenteicontenutidelprogetto,evidenziandogliaspettiinnovativieilsuoimpattosugliattuali processiproduttivi,conparticolareriferimentoaiproblemiesistentieaquellichepossonoessererisolticonla realizzazionedelprogetto. Descrivere il contesto in cui si inserisce il progetto e specificatamente, i principali problemi/bisogni che il progetto intende affrontare e risolvere, le motivazioni alla base del progetto ed eventuali risultati di altri progettichecostituisconoilpuntodipartenzasullabasedelqualesiintendonosviluppareleattivitàpreviste. Evidenziaregliaspettiinnovativideiprocessi/prodotti/servizichesiintendonosvilupparerispettosiaaquelligià offertidalleimpreseproponenticheaquelligiàesistentisulmercato. Evidenziareseilprogettoconcerneun’innovazionediprodotto. Specificareseilprogettorappresentalacontinuazionediuninterventogiàfinanziato,oppureseècollegatocon altriinterventirealizzatiavaleresuProgrammifinanziatiattraversofondistrutturaliealtristrumentifinanziari europei(incasoaffermativoperogniprogettocollegatoindicaregliestremidellanormativadifinanziamento,il titolodelprogetto,ladurateedilcostoammessoafinanziamento,lemodalitàelatipologiadeicollegamenti,i risultatielesinergiepotenzialiraggiungibiligrazieall’integrazionetraidueprogetti). Indicareseilprogettoprevedelarealizzazionediprimiprototipi,nonidoneiafinicommerciali,odiprogettidi dimostrazione iniziale o progetti pilota, non convertibili né utilizzabili ai fini di applicazione industriale o sfruttamentocommerciale,idoneiavalutareeavalidarelatrasferibilitàelariproducibilitàdelletecnologiee deirisultaticonseguiti(max10.000caratteri). 1.3 FATTIBILITÀ DELL’INNOVAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI Dimostrarelafattibilitàdell’innovazioneprevista,ancheevidenziandoglieventualistudidifattibilitàgià realizzatiperl’avviodelprogettooseverràrealizzatounospecificostudiodifattibilità. Descrivereiprincipalirischichepotrebberoostacolarelarealizzazionedelprogettooimpedirneilsuccesso. Descriverelesoluzionichesiintendonostudiare,illustrandoneivantaggi(max10.000caratteri). 8162 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 1. 4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE Indicareseilprogettoderivadallosviluppodiunoopiùbrevettigiàdepositatialladatadipubblicazionedel bandodaunadelleimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento. Indicare gli eventuali brevetti che si intendono acquisire per la realizzazione del progetto e da quali soggetti sarannoacquisiti(max10.000caratteri).. 2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 2.1 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Data inizio Data fine Durata (mesi) 2.2 OBIETTIVI PREVISTI E RISULTATI (MAX 10.000 CARATTERI) Descriverel’obiettivogeneraledelprogettonelsuocomplessoequalisonogliobiettivispecificichesiintendono perseguire attraverso la realizzazione delle diverse fasi del progetto medesimo, con riferimento agli obiettivi operativi. Indicare i “target group” diretti e indiretti del progetto, vale a dire quali sono i soggetti che direttamente ed indirettamentepotrannobeneficiaredeirisultatidelprogettosianelbrevechenelmedioelungoperiodo. Descrivere i principali risultati misurabili e verificabili (deliverable) per ogni attività, specificando le unità di misura,ivaloriattesiprevisti,gliindicatoridivalutazioneeipuntidiverifica(milestone)(max10.000caratteri). 3 RISORSE UMANE 3.1TEAMDIRICERCA Descrivere la tipologia di risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere, nel progetto, specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali eventuali nuove assunzioni si intendono effettuare. Illustrare l’organizzazione del gruppo di lavoro indicando le funzioni assegnate ad ogni soggetto e le relative interdipendenze evidenziando l’apporto fornito nel progetto, in termini di conoscenze e competenze innovative, dai ricercatori (dottorandi, assegnisti e specializzandi di ricerca), dai laureati magistrali con profili tecnici, dai giovani (laureati o diplomati tecnici) neo assunti o trasformati a tempo indeterminato e dagli apprendisti in alta formazione e ricerca. 8163 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Fornire informazioni sugli strumenti di coordinamento, di monitoraggio delle attività e di controllo della qualità utilizzati (max10.000caratteri). 3.2 CAPITALEUMANOCHECOMPORTAMAGGIORAZIONIDIPUNTEGGIONELLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO Numero Tipologia Numeroricercatorichesiintendecoinvolgere58 NumerolaureatimagistraliconprofilitecnicoͲscientificichesiintendeassumere59 Numerogiovani(laureatiodiplomati)chesiintendeassumere60 Numeroapprendisticoncontrattodialtaformazione61 Numerodiplomatielaureatidastabilizzarenell’impresamediantetrasformazionedicontrattia tempodeterminatooatipiciincontrattiatempoindeterminato62 58 Indicareilnumerodiricercatori,assegnisti,dottorandiespecializzandidiricercachesiintendecoinvolgere,mediante distaccotemporaneo,ciascunoperalmeno160giornatediprestazionepressonellarealizzazionedelprogetto. 59 IndicareilnumerodellenuoveassunzionidilaureatimagistraliconprofilitecnicoͲscientificimediantestipuladicontratti dilavorodidurataalmenofinoallaconclusionedelleattivitàechecomportinounimpegnononinferiorea2.400oredi lavoronellarealizzazionedelprogetto 60 Indicareilnumerodellenuoveassunzionirelativeagiovani(dietànonsuperioreai35anni)laureati(laureamagistraleo triennale)odiplomati(diplomaconprofilotecnico)mediantecontrattidilavoroalmenofinoallaconclusionedelleattivitàe checomportinounimpegnononinferiorea2.400oredilavoronellarealizzazionedelprogetto 61 IndicareilnumerodiapprendistiinAltaformazioneericercachesiintendeassumerenellarealizzazionedelprogetto mediantecontrattostipulatoaisensidell'Art.5D.Lgs.n.167del14/9/2011 62 Indicareilnumerodidiplomantiolaureatigiàimpiegatinell’impresachesiintendestabilizzaremediantecontrattia tempoindeterminato 8164 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 4.IMPATTODELPROGETTOSULLACOMPETITIVITA’ 4.1IMPATTODELPROGETTOSULLACOMPETITIVITÀ(MAX10.000CARATTERI) Descrivere le ricadute industriali previste dalla realizzazione del progetto, evidenziando le prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati ed i nuovi vantaggi competitivi che potrebbero derivare per le imprese, con particolare riferimento alle prospettive di mercato nazionale ed internazionale. Descrivere l’impatto economico e occupazionale derivanti dalla realizzazione del progetto, fornendo previsioni sull’aumento della spesa e del personale assegnato alle attività di ricerca e sviluppo e sull’incremento della produttività aziendale. 4.2EFFETTOINCENTIVANTEDELL’AIUTO Ciascuna impresa dovrà dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto, fornendo una valutazione exͲante dell’accresciuta attività di R&S sulla base di un’analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamentedallapresenzaedall’assenzadelleagevolazionidicuialpresentebando,utilizzandoiseguenti criteri: - aumentodell’importototaledellaspesadiricercaesviluppodapartedelbeneficiariodelleagevolazioni dell’aiuto(aumentodellaspesatotalediricercaesvilupposostenutadalbeneficiariodelleagevolazioni rispettoalfatturatototale); - aumentodelledimensionidelprogetto(aumentodelnumerodipersoneassegnateadattivitàdiricerca esviluppo); - aumentodelritmo(tempipiùridottiperilcompletamentodelprogettorispettoallarealizzazionedel medesimosenzaleagevolazionidicuialpresenteBando); - aumentodellaportata(specificareseleagevolazionidelpresenteBandocontribuisconoalla realizzazionediunprogettopiùambizioso,caratterizzatodaunaprobabilitàmaggiorediscoperta scientificaotecnologica) 8165 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Elemento di valutazione (contrassegnare la relativa casella) SI Il progetto deriva da una domanda di brevetto nazionale presentata da almeno una delle imprese partecipanti al programma di investimento, che abbia già ottenuto il rapporto di ricerca con esito "non negativo" da parte dell'EPO (European Patent Office)63 Il progetto deriva da una domanda di estensione di brevetto europeo o internazionale presentata da almeno una impresa partecipante al programma di investimento all'EPO (European Patent Office) o all'WIPO (World Intellectual Property Organization)64 NO Il progetto deriva dall’aggregazioni di più filiere che hanno presentato idee progettuali nello stesso ambito tecnologico e che hanno superato la soglia di ammissibilità 63 Allegarelacopiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadibrevettonazionaleconallegatorapporto diricercaconesito“nonnegativo”rilasciatodall'EPO(EuropeanPatentOffice); 64 Allegarelacopiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadiestensionedelbrevettoeuropeoo internazionalepresentatadall'EPO(EuropeanPatentOffice)odall'WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization),con allegataricevutadipagamentodellatassaperlarichiestadiesame 8166 8167 Totaleprogetto TitoloObiettivo/Attività Tipologia attività[3] [5]Perogniattivitàinserireunaopiùimprese/organismidiricercaresponsabilidiattuazione €Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ TotaleOR(nI €Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ TotaleOR3 €Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ TotaleOR2 €Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ TotaleOR1 €Ͳ Denominazione Spesa Impresa/Organismodi complessiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ricerca[5] Tempisticainmesi[4] BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE [1]SuddividereilprogettoinpiùObiettiviRealizzativi [2]PerogniObiettivoRealizzativoinserireunaopiùAttività(es.analisi,progettazione,implementazione,prototipazione,ecc..) [3]PerogniattivitàindicareRIperRicercaindustrialeoSSperSviluppoSperimentale [4]Contrassegnareunacasellaperognimesedisvolgimentodell'obiettivoedell'attività ObiettivoRealizzativo(n) Attivitàn.1 Attivitàn.2 Attivitàn.n ObiettivoRealizzativo3 Attività3.1 Attività3.2 Attività3.n ObiettivoRealizzativo2 Attività2.1 Attività2.2 Attività2.n ObiettivoRealizzativo1 Attività1.1 Attività1.2 Attività1.n Obiettivi[1]/Attività[2] Descrizione 5.1PIANODILAVORO:OBIETTIVIREALIZZATIVIEATTIVITÀ 5.PIANODILAVORO,VERIFICADEIRISULTATIEINDICATORIDIMONITORAGGIO 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 Titolodell'attivitàacuièassociato Unitàdimisura[2] Indicatoredivalutazione[3] Datadiraggiungimento delrisultato Puntodiverifica[4] 8168 [4]Indicareinqualemomentoverràverificatoilrisultato(es.dopoilprimosemestre,oametàprogetto,oinsedediprimooultimoSAL,ecc.) [2]Indicareilprodottodelrisultato,ossial'unitàdimisuraconcuisiintendeverificareilrisultatoottenuto(es.businessplan,reporttecnicoͲscientifici,esitidiprovedilaboratorio, i i ) [3]Specificarel'indicatoreutilizzatopervalutareilrisultato [1]Descrivereiprincipalirisultatichesiintendonoverificareedimostrare(deliverable)perogniattività,specificandoleunitàdimisura,ivaloriattesiprevisti,gliindicatoridi valutazioneeipuntidiverificadelraggiungimentodeglistessi(milestone). Descrizionedelrisultato[1] 5.2RISULTATIATTESIESTATIDIAVANZAMENTO 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Ilprogetto Ilprogetto afferisce coinvolgeretidi innovazionedi imprese prodotto Ilprogettoè svoltoin cooperazione concentridi ricerca Indicatoridirealizzazione[2] perlaricerca industriale perlosviluppo sperimentale Stimavaloredeglinvestimenti indottichesarannoattivatiin tecnologieavanzate: Indicatoridirisultato 8169 [2]ContrassegnareconunaXlarelativacasellasoloovericorrailcaso [1]Incasodiprogettopresentatoinfilierafornireperogniimpresagliindicatoridirealizzazione,dirisultatoed'impatto DenominazioneImpresa/e[1] 5.3INDICATORIDIMONITORAGGIO Numero dipendenti addettial progetto Stimanumero postidilavoro chesaranno creatiinambito R&S Indicatorid'impatto 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8170 Tipologia (RIoSS) TitoloAttività[2] Nominativo[3] Profilo[4] Qualifica[5] Rapportodi lavoro[6] Totale Status (premialitàdi punteggio)[7] €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0,00 €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costototale 0,00 €Ͳ Costoorario 0,00 €Ͳ Impegno[8] [8]Oreimpiegatenelprogettodallapersona [7]Indicareselatipologiadioccupazioneproducepremialitàdipunteggio(vedasicriteridivalutazione):indicareDT(dottorandi),AS(assegnisti),SP(specializzandi)incasodiricercatorioconsulenzediricerca continuative,oppureLM(laureatimagistralitecnici),GLD(laureatiodiplomatitecnici)incasodinuovigiovani,oppureAAincasodiapprendistiinaltaformazione,oppureTI(trasformazioneatempo indeterminato)incasodistabilizzazionedicontrattiatempodeterminatooatipici [6]Es.personaleatempoindeterminatoodeterminato,apprendistato,altoapprendistato,collaborazioneesternaecc. [5]Es.dirigente,progettista,ricercatore,operaiospecializzato,tecnicodilaboratorio,ecc. [4]Es.ingegneremeccanico,informatico,chimico,ecc.) [3]Senonancoraindividuatoinserire“daindividuare” [2]FarerifeirmentoalleattivitàindicatenelPianodilavoro [1]Incasodiprogettopresentatoinfilierainidcareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanechesiprevededicoinvolgereperlosvolgimentodelprogetto:perognipersonaindicareprofilo, qualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto Denominazione Impresa/Organismodiricerca [1] Titolo 6.1PERSONALE 6.PIANOFINANZIARIO:SPESEECOSTIPREVISTIPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8171 Attività Tipologia (RIoSS) Tipologiadelbene 0 0 €Ͳ €Ͳ 0 0 €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0 0 0 €Ͳ €Ͳ 0 €Ͳ €Ͳ 0 0 0 0 €Ͳ €Ͳ €Ͳ 0 0 €Ͳ €Ͳ 0 0 €Ͳ Ammortamento (mesi) €Ͳ Costoiniziale delbene(€) €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costomensile delbene(€) Totale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costo ammissibile (€) 0 €Ͳ Usodel Tempodiutilizzo bene effettivonel (%) progetto(mesi) [1]Incasodiprogettopresentatoinfilieraindicareperogniimpresa/organsimodiricercaglistrumentieleattrezzaturechesiprevedediutilizzareperlosvolgimentodelprogetto:perogni beneindicarelatipologia,ilcostoiniziale,imesidiammortamento,ilcostomensile,lapercentualediutilizzo,iltempodiutilizzoedincostoammissible Denominazione Impresa/Organismodi Titolo ricerca[1] 6.2STRUMENTIEATTREZZATURE 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8172 Titolo Attività Tipologia (RIoSS) Fornitore (denominazioneente/società, nomesoggetto) Tipologia consulenza [2] Descrizione Totale Costo complessivo 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ 0,00 €Ͳ Impegno (mesi/ uomo) [2]Indicare:Cincasodiconsulenze;PTincasodiprestazioniditerzi [1]Incasodiprgettopresentatoinfilieraevidenziareperogniimpresa/organismodiricercaleconsulenzechesiprevededicoinvolgereperlosvolgimentodelprogetto:indicare perogniconsulenzailfornitore,latipologia,ladescrizione,l'impegnoedilcosto Denominazione Impresa/Organismodiricerca[1] 6.3RICERCACONTRATTUALE,BREVETTI,CONSULENZEOSERVIZIEQUIVALENTI 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8173 Titolo Attività Tipologia (RIoSS) Tipologia/descrizionemateriale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costo €Ͳ Totale €Ͳ [1]Incasodiprogettopresentatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiircercaimaterialichesiprevedediutilizzareperlosvolgimentodelprogetto Denominazione Impresa/Organismodiricerca[1] 6.4MATERIALIFORNITUREEPRODOTTIANALOGHI 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 6.5TOTALESPESEECOSTISOSTENUTIPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTODIRICERCAESVILUPPO IMPRESA1 IMPRESA2 IMPRESA3 IMPRESAn. ORGANISMODI RICERCAn. TOTALE (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) SPESEPERTIPOLOGIAEATTIVITA'[1] 1ATTIVITA'DIRICERCAINDUSTRIALE 1.aPersonale Totale1.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.bStrumentiedattrezzature Totale1.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.cServizidiconsulenza Totale1.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.dMateriali Totale1.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Totale1ͲAttivitàdiricercaindustriale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2ATTIVITA'DISVILUPPOSPERIMENTALE 2.aPersonale Totale2.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.bStrumentiedattrezzature Totale2.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.cServizidiconsulenza Totale2.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.dMateriali Totale2.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Totale2ͲAttivitàdisvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ TOTALERICERCAESVILUPPO(1+2) €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1)Indicarepertipologialespeseprevistedaciascunaimpresa/organismodiricercapartecipanteallarealizzazionedelprogrammadi investimento(seilprogettovienepresentatoinformasingolacompilaresololaprimacolonna) Data…………………………… Il/i legale/li rappresentante/i Firma/e digitale/i Il team manager responsabile del coordinamento delle attività firma digitale 8174 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO10 COMUNICAZIONEDIACCETTAZIONEDEGLIESITI EDICONFERMADIINIZIODELLEATTIVITA’ DacompilareedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificataallacasellaPEC [email protected] Spett.le Regione Marche Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi Via Tiziano 44 60125 ANCONA OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014-2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - BANDO 2015 Il sottoscritto/i: Impresa 1 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresa2 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresan Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)…………………… (c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 8175 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 DICHIARA/NO65 di aver ricevuto l’esito di cui al decreto (data e n. decreto) ……………………………………………, relativo al progetto dal titolo………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. codice progetto66 …………………………… presentato al fine di usufruire della agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 BANDO “RICERCA E SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE”, il cui costo ammesso è pari a € …………………………………., di aver preso atto del relativo contenuto e di accettarlo integralmente. CONFERMANO che il programma di investimento è stato avviato e che l’avvio delle attività è stato fissato alla data ………………….. SI IMPEGNANO a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dalla Regione Marche in relazione al presente procedimento ALLEGANO a) copiaconformedell’accordodipartenariato(contrattodirete/RTI,ATS)stipulatoesottoscrittodalle impresepartecipantiallarealizzazionedelprogetto; Data…………………………… Il/i legale/i rappresentante/i Firma digitale 65 Ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari (imprese e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in filiera; 66 Riportareilcodicescrittodallaprocedurainformaticasulladomandadiagevolazione 8176 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO11 RICHIESTADILIQUIDAZIONE PERANTICIPAZIONEOSTATIDIAVANZAMENTODELPROGRAMMA Dacompilareedinviare: incasodianticipazione: inoriginale,medianteraccomandaA.R.indirizzataaRegioneMarche,P.F.“Innovazione,ricercaecompetitività deisettoriproduttivi,ViaTizianon.44,60125Ancona; incasodistatidiavanzamento: in formato digitale mediante Posta Elettronica Certificata alla casella PEC [email protected]; Spett.le Regione Marche Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi Via Tiziano 44 60125 ANCONA Il sottoscritto/i: Impresa 1 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresa2 Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Impresan Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica) .…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il …………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (Ragionesociale)…………………………………………(comunesededell’investimento)………………………… (c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..) In relazione al decreto n………… del……………, con il quale è stato concesso il contributo di €………….., per la realizzazione del programma di investimento concernente l’esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo dal titolo 8177 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 “……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. codice progetto 67 ……………………………………………….. ai sensi del POR MARCHE - ASSE 1 – BANDO “PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” E ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, DICHIARA/NO68 1. che i dati e le informazioni indicate nella presente richiesta di liquidazione e nei relativi allegati sono veri e conformi alla documentazione in loro possesso; 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto/i a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non avendo in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori; 3. di non essere destinatario/i di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 4. di non essere sottoposto/i ad un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (e succ. mod.); 5. di non risultare inadempiente/i in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, relative al Docup Ob. 2 Marche FESR 2000/2006 e POR FESR CRO Marche 2007/2013 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva; 6. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(contrassegnare la relativa casella): Ƒ di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea69; oppure Ƒ di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente; 7. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(barrarelarelativacasella): Ƒ dinonavereottenutoo,incasocontrario,diavererestituitoe,comunque,dirinunciareadottenere sullostessoprogettoaltreagevolazionipubblichecontributiveofinanziarie,prendendoattochenon 67 Riportareilcodicescrittodallaprocedurainformaticasulladomandadiagevolazione 68 Ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari (in caso di presentazione del progetto in filiera); 69 D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH); 8178 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 rientranotralefattispecieperlequalièprevistoildivietodicumuloleagevolazioniconcessesotto formadicreditod’impostaodigaranzia; oppure Ƒ diaverrichiestooottenuto,perimedesimiinvestimenti,leseguentiagevolazionipubbliche: Normativadiriferimento Investimentoammissibile(€) Intensitàdiaiuto(%) 8. diaverelasededell’investimento(sedelegaleounitàoperativa)ubicatanelterritoriodellaRegioneMarche; 9. di aver ricevuto l’importo di €………………. quale anticipazione del contributo concesso per la realizzazione del progetto (da compilare solo in caso di eventuale anticipazione ricevuta); 10.chegliimportiindicatinellarelazionetecnicaenelrendicontodicuiallegato12: sono conformi alle singole risultanze contabili aziendali e sono relativi ai costi e alle spese sostenuti dal…………………..al…………………….. per l’esecuzione del progetto ammesso con D.D.P.F. …………. Del ……………….; sono stati determinati e imputati conformemente ai “Criteri per la determinazione, l’imputazione, la documentazioneelacertificazionedellespeseedeicostiammissibili”dicuiall’allegato5; 11.che i costi del personale non dipendente riguardano attività progettuali svolte presso le sedi dell’investimento; 12.cheicontributidileggeocontrattualieglioneridifferiticonsideratinelcalcoloorariocorrispondonoaquelli previstidallanormativavigenteesonostatieffettivamentepagatieaccantonatiperciascundipendente; COMUNICANO di aver provveduto all’implementazione sul sistema informativo Sigfrido della documentazione giustificativa di spesa attestante la realizzazione del programma di investimento indicata nell’allegato 5 “Criteri per la determinazione e la documentazione dei costi ammissibili”; e pertanto CHIEDONO (barrare la casella interessata) Ƒ la liquidazione di €…………………………… a titolo di anticipazione del contributo concesso; Ƒ la liquidazione di €…………………………… quale acconto del contributo concesso (per rendicontazione del primo stato di avanzamento lavori; oppure Ƒ la liquidazione di €…………………………… quale saldo del contributo concesso (per rendicontazione dell’ultimo stato di avanzamento lavoro); relativa allo stato di avanzamento degli interventi effettuati alla data del ……………………. come da dichiarazioni allegate, da accreditare rispettivamente sul c/c n……… presso la banca di……………………….. ………………………………………………………….....(filiale di………………………………………………………..) CAB…..…............ ABI……...…… CIN……..…… intestato a (denominazione e indirizzo impresa capofila) ……..………………………………………………………………………………………………………………… ………… SIIMPEGNANO70 70 Incasodiprogettorealizzatoinfiliera 8179 16 APRILE 2015 Ͳ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (l’impresacapofila)atrasferire,entro10giornidalladatadiaccreditamentodelcontributopressolabanca prescelta,lequotepartidellostessoallealtreimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento.; Ͳ (le imprese partecipanti) a ricevere la quota parte di contributo spettante e a giustificare con apposita quietanzalariscossionedellaquotaparte,alfinediconsentirelarelativacertificazione. ALLEGANO Incasodianticipazione: a)contrattodigaranziafidejussoriadipariimporto,rilasciatadabanche,assicurazioniointermediarifinanziari dicuiall’art.107delTestoUnicoBancario,diduratatalepercuilascadenzadellastessasiadialmenosei mesisuperiorealtermineprevistoperlapresentazionedellarichiestadiliquidazioneasaldodelprogettoe riprodottasecondoloschemadicuiall’allegato18. Incasodirendicontazioneperstatidiavanzamento: a) relazionetecnicaedilrendiconto(all’allegato12)indicantilespeseedsostenutidaciascunpartecipantenel periododirealizzazionedelprogrammadiinvestimento,leattivitàdisviluppoediricercasvolte,gliobiettivi e i risultati, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate da ciascuno dei partecipanti, le eventuali variazioni e scostamenti intervenuti rispetto al programma originariamente approvato; b) schema di registrazione delle presenze del personale (allegato 13); c) schema di calcolo del costo orario del personale (allegato 14; Data…………………………… Il/i legale/li rappresentante/i Firma digitale71 Incasodianticipazionefirmaolografaconallegatacopiadeldocumentodiidentità,aisensidelD.P.R.28dicembre2000, n.445. 71 8180 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO12 RELAZIONETECNICAERENDICONTAZIONE PERSTATIDIAVANZAMENTO DacompilareedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificataallacasellaPEC [email protected] 1. RELAZIONE TECNICA 1.1 TITOLO DEL PROGETTO Inserireiltitoloedeventualeacronimo 1.2PERIODODIRIFERIMENTO Statodiavanzamento72 Dal(gg/mm/anno) 1.3OBIETTIVIREALIZZATIVI Descriverelostatodiconseguimentodeisingoliobiettivirealizzativi 1.4ATTIVITÀSVOLTE Descrivereleattivitàdiricercaesvilupposvolte 72 Indicareprimooultimo 8181 Al(gg/mese/anno) 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 1.5CRITICITÀESOLUZIONI , Evidenziareledifficoltàoperativeetecnologicheaffrontateelesoluzioniadottate 1.6VARIAZIONI Evidenziareemotivareeventualivariazioniintervenutenellarealizzazionedelprogettoonellesingolevocidi costorispettoaquantooriginariamenteprevisto 1.7INVESTIMENTI Descriveregliinvestimentieffettuati 8182 1.8RISULTATIRAGGIUNTI 1.8.1 Indicare i principali risultati ottenuti, misurati e verificati (deliverable) per ogni attività, specificando l’unità di misura, gli indicatori di valutazioneeipuntidiverifica(milestone). Descrizionedelrisultatoottenuto Attivitàacuiè Unitàdimisura Indicatoredi Datadi Puntodi associato valutazione produzione verifica 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 8183 ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 1.8.2Conriferimentoairisultatiottenutidistingueretraquelligiàtrasferibiliotrasferitiinproduzione,quelli cherichiedonoulterioreattivitàdisviluppopertaletrasferimentoocheverrannosviluppati 9.1RICADUTEINDUSTRIALIEOCCUPAZIONALI Descrivere le ricadute industriali derivanti dalla realizzazione del progetto, con riferimento al trasferimento dei risultati, allo sfruttamento industriale, alle prospettive di mercato, agli effetti sull’occupazione e sulla produttiva aziendale . Confronto tra l'attuale previsione e quella ipotizzata nel progetto. . 8184 Ilprogetto Ilprogetto afferisce coinvolgeretidi innovazionedi imprese prodotto Ilprogettoè svoltoin cooperazione concentridi ricerca Indicatoridirealizzazione[2] perlaricerca industriale perlosviluppo sperimentale Stimavaloredeglinvestimenti indottichesarannoattivatiin tecnologieavanzate: Indicatoridirisultato 8185 [2]ContrassegnareconunaXlarelativacasellasoloovericorrailcaso [1]Incasodiprogettopresentatoinfilierafornireperogniimpresagliindicatoridirealizzazione,dirisultatoed'impatto DenominazioneImpresa/e[1] 10.INDICATORIDIMONITORAGGIO Numero dipendenti addettial progetto Stimanumero postidilavoro chesaranno creatiinambito R&S Indicatorid'impatto 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8186 Nominativo[3] al Rapportodi lavoro[4] € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ Costoorario TOTALE €Ͳ Status permialitàdi punteggio[5] € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ € Ͳ Costototale 0,00 €Ͳ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegno [6] [6]Oreimpiegatenelprogettodallapersona [5]Indicareselatipologiadioccupazioneproducepremialitàdipunteggio(vedasicriteridivalutazione):indicareDT(dottorandi),AS (assegnisti),SP(specializzandi)incasodiricercatorioconsulenzediricercacontinuative,oppureLM(laureatimagistralitecnici),GLD(laureati BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE [4]Es.personaleatempoindeterminatoodeterminato,apprendistato,altoapprendistato,collaborazioneesternaecc. [3]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta [2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersona indicareilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto Spesesostenutedal Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2] Sededell'investimento Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] 2.1SPESEPERPERSONALE Dacompilareperciascunsoggettobeneficiarioincasodiprogettorealizzatoinfiliera 2. RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 Fornitore Quanità al Numero fattura Data fattura Costo ammissibile 8187 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ 0,00% €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Totale €Ͳ [3]Percentualediutilizzo [2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale 0,00% €Ͳ €Ͳ 0,00% €Ͳ Usodel bene[3] 0,00% €Ͳ €Ͳ Costo €Ͳ Datapagamento Dataquietanza BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicare ilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto Descrizione Spesesostenutedal Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2] Sededell'investimento Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] 2.2SPESEPERSTRUMENTIEATTREZZATURE 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 8188 al Fornitore Numerofattura Datafattura Datapagamento [2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costo Totale €Ͳ Data quietanza [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicare ilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto Descrizione Spesesostenutedal Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2] Sededell'investimento Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] 2.3SPESEPERSERVIZIDICONSULENZA 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 8189 al Fornitore Quantità Numero fattura Datafattura Data pagamento [2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Costo Totale €Ͳ Data quietanza [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareil profilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto Descrizione Spesesostenutedal Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2] Sededell'investimento Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] 2.4SPESEPERMATERIALI 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 TABELLA1:SPESESOSTENUTEPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO IMPRESA1 IMPRESA2 IMPRESA3 IMPRESAn. ORGANISMODI RICERCAn. TOTALE (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) SPESEPERTIPOLOGIAEATTIVITA'[1] 1ATTIVITA'DIRICERCAINDUSTRIALE 1.aPersonale Totale1.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.bStrumentiedattrezzature Totale1.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.cServizidiconsulenza Totale1.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1.dMateriali Totale1.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Totale1ͲAttivitàdiricercaindustriale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2ATTIVITA'DISVILUPPOSPERIMENTALE 2.aPersonale Totale2.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.bStrumentiedattrezzature Totale2.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.cServizidiconsulenza Totale2.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 2.dMateriali Totale2.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ Totale2ͲAttivitàdisvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ TOTALERICERCAESVILUPPO(1+2) €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ 1)Indicarepertipologialespeseprevistedaciascunaimpresa/organismodiricercapartecipanteallarealizzazionedelprogrammadiinvestimento(seilprogettoviene presentatoinformasingolacompilaresololaprimacolonna) Data………………………….. Il team manager responsabile del coordinamento delle attività firma digitale 8190 Il/i legale/li rappresentante/i Impresa/e / organismo di ricerca firma/e digitale/i 8191 Gennai o Febbra io Marzo April e Maggi o Gi ugno Lugl io Agos to Settembre Ottobre Dicembre [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareleorelavoratenelprogetto [3] In alternativa firma olografa con allegata copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. [2]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta TOTALE L'addettoalprogetto Firmadigitale[3] Novembre Ilsottoscrittodichiarache,neimesiindicati,hacollaboratoallosvolgimentodelprogettodicuitrattasifornendoleoredilavoroindicate TOTALE ATTIVITÀ Sededell'investimento Titolodelprogetto Oredilavorolavoratenell'anno Nominativo[2] Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] SCHEMADIREGISTRAZIONEDELLEPRESENZEDELPERSONALE ALLEGATO13 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 QUALIFICA QUALIFICA RETR.LORDA(A) RETR.LORDA(A) TOT.TFR(B) TOT.TFR(B) TOTCONTR.(C) TOTCONTR.(C) TOTLORDOA+B+C(D) TOTLORDOA+B+C(D) SCHEMACOSTOORARIOCCNL TOTORENETTE(E) TOTORENETTE(E) COSTOORARIO (D/E) COSTOORARIO (D/E) 8192 Ilresponsabileamministrativo Firmadigitale[3] [3] In alternativa firma olografa con allegata copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. [2]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta [1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareleorelavoratenel progetto Illegalerappresentante Firmadigitale[3] I sottoscritti dichiarano che i dati relativi al costo del personale impiegato nella ricerca sono corrispondenti alle reali retribuzioni percepite e i soprariportaticostiorarisonostatideteminatisecondoicriteriperladeterminazione,imputazioneedocumentazionedeicosti NOMINATIVO[2] ANNO NOMINATIVO[2] ANNO Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1] ALLEGATO14 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO15 MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODIDOCUMENTIDIGITALITRAMITE POSTAELETTRONICACERTIFICATA(P.E.C.) MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTAELETTRONICACERTIFICATA (P.E.C.) Ogni modulo previsto dal bando da inoltrare tramite P.E.C. dovrà essere compilato sull'apposito modello reso disponibilesuisitiinternetindicatidalbando,stampatoinformatoPDF/A,firmatodigitalmente(comeP7Mo con firma ADOBE PDF) e quindi inoltrato via P.E.C. alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Tale procedura deve essere utilizzata anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceo o elettronico,nonespressamenteprevistodalbandomacomunqueritenutonecessarioaifinidiunacompletae correttavalutazionedelprogettopresentato.Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescanner deldocumentoanalogicoalfinedipredisporrelarelativacopiainformaticainformatoPDF/A,siapponelafirma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla conversione in formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Ogni qualvolta si procede all’invio telematico tramite P.E.C. di qualsiasi istanza o di ogni altra forma di documentazione, tra i documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata,dovràessereobbligatoriamentepresentataunadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art. 47delD.P.R.n.445/2000),redattasecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallo stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax. Qualora la domanda di partecipazione al bando venga firmata digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell’impresa, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato 17, che dia titolo a tale firma (la quale andrà conservata in originalepressogliufficidelsoggettoabilitatoadapporrelafirmadigitale)edicopiadeldocumentodiidentità dellegalerappresentantenonchéfirmatariodellaprocura. L'oggetto della P.E.C. dovrà descrivere chiaramente il contenuto della trasmissione e riportare sempre le seguenti indicazioni: “POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – ASSE 1 Ͳ BANDO RICERCA E SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLASPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTE”seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledell’impresacapofila. 8193 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata) Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la casellaP.E.C.regione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdei settoriproduttivi. TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC. Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come specificatonelpresentebando. Presentazionediistanzeedichiarazioniperviatelematica Siricordacheleistanzeeledichiarazioni,aisensidell’art.38comma1delDPR445/2000“possonoessereinviate anche per fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente,hannopienavaliditàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei. NelcasodipresentazionetelematicautilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.Innovazione RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,sopraindicata,inconformitàalall’art.65delDecretoLegislativo7 marzo2005,n.82(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide: 1)sesottoscritteconfirmadigitale; 2)selacopiadell’istanzaodelladichiarazionecartacearecantelafirmaautografaconallegatalacopiadel documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituitedacopieinformatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità; 3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettualadichiarazione.Leistanzeeledichiarazioniinviatesecondolemodalitàpreviste“sonoequivalenti alleistanzeealledichiarazionisottoscritteconfirmaautografaappostainpresenzadeldipendenteaddettoal procedimento”(art.65,comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82). Nelcasodipresentazionetelematica,lecomunicazionisuccessivenelcorsodelprocedimentofinoall’emissione del provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di partecipazione se ritenuto, dal Responsabile del procedimento, tale mezzo adeguato alle comunicazioni o agli attidarecapitare. Istanzeeledichiarazionisostitutivediattodinotorietà Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, “possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identitàdelsottoscrittore”. Anche per l’invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di validità,delsottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,può 8194 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l’interessatodevedichiararloincalceallafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3). Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescannerdeldocumentosottoscrittoedellacartadi identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redattasecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàe dellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documentiadunaP.Atramitetelefax. Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizionetramitescanner)delladelegasottoscritta(allegato17)edallacartaidentitàdeltitolaredell’istanza o della dichiarazione da presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R.n.445/2000),redattosecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodi fattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax. Aprecisazionediquantosoprasiricordacheseladichiarazionesostitutivadiattodinotorietàèsottoscrittacon firmadigitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità. Il beneficiario ha l’obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto einviati in formato digitalepertuttoilperiodoprevistodall’art.90Reg.CE1083. Formatodeidocumenti I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere obbligatoriamentepresentatiinunodeiseguentiformati:formatoPDF(PortableDocumentFormat)oformato PDF/a(opzionedelformatoPDFperlaconservazionedocumentalealungotermine)siaperidocumentiprodotti elettronicamente(documentazioneottenutaallaconclusionedellamodalitàdicompilazionetelematicaprevista dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner)oprodottielettronicamenteinmodalitàimmagine. Casiparticolari Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente sottoscritti),cosìcomeinanaloghicasidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati. La validità ai fini dell’avvio del procedimento, previa verifica della provenienza, sarà valutata dal Responsabile dellostessoconeventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata. ComerichiedereunacaselladiP.E.C. I cittadini possono richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la proceduraguidatadiattivazionedelservizio. 8195 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Approfondimenti - PermaggioriinformazionisullaP.E.C.www.digitpa.gov.it/pec. - Per la ricerca degli indirizzi P.E.C. delle pubbliche amministrazioni www.paginepecpa.gov.it e www.indicepa.gov.it. - PerlenovitàdelMinisteroperlaPubblicaAmministrazioneel’innovazionewww.innovazionepa.gov.it. 8196 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO16 DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) Ilsottoscritto/a Cognome_________________________Nome__________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____) Natoil_________________________,Cittadinanza______________________________________ ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo ______________________________________, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa/organismodiricerca Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel Comune_____________________PV(___),CAP_______ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagli articoli75e76delmedesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,einformato cheidatifornitisarannoutilizzatiaisensidelD.lgs196/2003 DICHIARA - che tutte le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto dell'attività e della struttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento; - che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità è equiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitefax.,aisensidell’art.43,comma6,delDPR 445/2000 Data…………………………………. Ilrappresentantelegale Firma73 73 Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdfeallegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica(immaginescansionata)diundocumentodiidentitàvalidodelsoggettochehaappostolafirmaautografa. 8197 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO17 MODELLOPROCURASPECIALEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOCUMENTAZIONE Iosottoscritto/a Cognome___________________________________Nome______________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____) Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____ ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo ______________________________________, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa/organismodiricerca Ragionesociale_________________________________________naturagiuridica______________con sedelegalenelComune____________________________________PV(___),CAP_______ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ conlapresentescrittura,avalereadognifinedilegge,CONFERISCOa Cognome__________________________________Nome_____________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Dati:tel.____________________fax_____________________eͲmail____________________________ inqualitàdiincaricatodi: - Associazione_____________________________ - StudioProfessionale(specificare)__________________________________ - Altro:(specificare)_____________________________________ Consedeinvia____________________________________n.____ Comune________________________PV(___)CAP_____________ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ PROCURASPECIALE: - per la sottoscrizione digitale della domanda e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni ulteriore documentazione richiesta o ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti dal POR MARCHEFESR2014Ͳ2020–BANDO.“PROMOZIONEDELLARICERCAEDELLOSVILUPPONEGLIAMBITIDELLA SPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTE”; N.B.Laprocuraèvalidaunicamenteperlagestionedellasuddettapratica. Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla P.F. Innovazione, RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. Data________________ Ilrappresentantelegale Firma74 _____________________ 8198 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ILPROCURATORE Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci, DICHIARACHE agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografasullaprocurastessa; tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazioni delsoggettorappresentato; laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualora nonsiamocustoditipressoilsoggettodelegante. Data______________ Ilprocuratore Firma __________________________ 74 Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdfeallegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. Al presente modello deve inoltre essere allegatacopia informatica(immagine scansionata) diundocumento di identità validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa. 8199 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 SCHEMADIGARANZIAFIDEJUSSORIA Spett.le Regione Marche Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi Via Tiziano 44 60125 ANCONA PREMESSOCHE a) l’impresa / organismo di ricerca ……………………………………………………(in seguito indicata per brevità anche “contraente”) con sede legale in …………………………… c.f. ………..………..partita IVA………………………… ha presentato unadomandafinalizzataall’ottenimentodelleagevolazioniprevistedalPORMARCHEFESR2014Ͳ2020–Asse1– Bando“Promozionedellaricercaedellosvilupponegliambitidellaspecializzazioneintelligente”dicuialDecreto delDirigentedellaRegioneMarche,P.FInnovazione,Ricerca,eCompetitivitàdeiSettoriProduttivin.…………..del ……………es.m.i(inseguitoindicataperbrevità“NormativadiRiferimento”)chelaBanca/Societàdichiaradiben conoscere,perlarealizzazionedelprogettodaltitolo“……………………………”,dalcostopreventivatodi€…………..; b)aisensidellaNormativadiRiferimento,lacontraenteèstataammessaall’interventoagevolativonellaforma di un contributo in conto capitale pari ad €…………………………da rendere disponibile sulla base di stati di avanzamentolavori; c)l’importodi€……..………,corrispondenteal40%delcontributoincontocapitaleconcesso,puòessereerogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativairrevocabileincondizionataedescutibileaprimarichiesta,agaranziadellarestituzionedellastessa sommadaerogare. Inparticolare,dettagaranziadeveassicurarelarestituzionedellasommadaerogareatitolodianticipazione,nel caso in cui il contraente non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla Normativa di Riferimento e dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione della Regione Marcherisultandocosìlostessocontraentedebitoreintuttoodinparteinrelazioneaquantoerogatoatitolodi anticipazione; d) il contraente ha richiesto l’erogazione dell’importo di €………………… a titolo di anticipazione del ..…..% del contributoincontocapitaleconcesso; e)l’erogazionedell’anticipazionevieneeffettuatadallaRegioneMarche; TUTTOCIO’PREMESSO cheformaparteintegrantedelpresenteatto lasottoscritta75………………………………………………………………………………………………………………. 75 Indicareilsoggettocheprestalagaranziaelasuaconformazionegiuridica:banca,societàdiassicurazioneointermediari finanziaridicuiall’art.107TUBess.mm.ii. 8200 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in …………………………………………………………., iscrittanelregistrodelleimpresedi…………….aln.…………………..iscrittaall’albo/elenco76……………………………..,a mezzodeisottoscrittisignori: ………………………………..natoa…………………….il………………………… ………………………………..natoa…………………….il………………………… nellalororispettivaqualitàdi……………………….,munitideinecessaripoteriinforzadi…………………………,dichiaradi costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fidejussore nell’interesse della contraente ed a favore della Regione Marche (nel seguito indicata per brevità anche “Regione”), per la restituzione dell’anticipazionedicuiinpremessaefinoallaconcorrenzadelsuointeroammontareinlineacapitale,pariad€. ……… (diconsi euro……………….) maggiorato degli interessi stabiliti dall’art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011,n.7(complessivamente“ImportoGarantito”). Lapresentefideiussioneèregolatadalleseguentipattuizioniecondizioni 1. Lasottoscrittabanca/societàsiobbligairrevocabilmenteedincondizionatamente i acorrispondereallaRegione,intuttoodinparte,l’ImportoGarantitoqualorailcontraentenonviabbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata a mezzo lettera racc. a.r. dalla Regione oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto opposizione ii arimborsareallaRegionel’ammontarediogniequalsiasisommachelastessaavesseincassatoatitolodi restituzione della suddetta anticipazione – dal e/o per conto del contraente – che la stessa Regione dovesseesseretenutaarestituireaseguitodiannullamento,inefficaciaorevocadeirelativipagamenti,o perqualsiasialtromotivo,nellimitedell’ImportoGarantito. 2.La banca/società si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede a prima e semplice richiestascrittadainoltrareamezzoletteraraccomandataa.r.dapartedellaRegioneMarchee,comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezionedapartedellabanca/societàstessaanchenell’eventualitàdiopposizionepropostadalcontraenteo daaltrisoggetticomunqueinteressati,nonchénelcasocheilcontraentesiadichiaratonelfrattempofallito ovverosottopostoadaltreprocedureconcorsualiopostoinliquidazionevolontaria. Incasodiescussionedellapresentegaranzia,labanca/societàsiimpegnaadeffettuareirelativipagamenti, salvodiversoaccordo,pressol’IstitutodiCreditoesullecoordinatebancariecheverrannocontestualmente indicati nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi motivo,iterminifissatiperilpagamento,sull’importodovutoverrannoapplicatigliinteressidimoracalcolati sulla base I contributi già eventualmente percepiti sono restituiti dai soggetti beneficiari maggiorati degli interessistabilitidall’art.55dellaLeggeRegionale29aprile2011,n.7; 3.Lapresentegaranziafidejussoriahaduratafinoal__/__/____(indicareilterminecorrispondentealladatadi fineprogettomaggioratadialmeno6mesi),conprorogaautomaticasemestralepernonpiùdi4semestri,al fine di permettere alla Regione Marche di effettuare i necessari accertamenti, prescritti dalla normativa (concernenteilsostenimentodellespeseapprovateperlarealizzazionedelprogetto,inmisurapariaquanto specificatoallaprecedenteletterac)dellepremesse).L’anticipatosvincolototaleoparzialedeveesseredato mediantecomunicazionescrittaalContraenteedallaBancaoSocietàdiAssicurazioneamezzoraccomandata A.R. Decorsa la data del __/__/____ , la garanzia si estingue automaticamente con conseguente liberazione dell’assicuratore. Qualora l’anticipazione sia stata restituita dal contraente, o da terzi nell’interesse dello stesso,lapresentegaranzia–aifinidell’impegnoassuntoall’art.1ii)–saràvalidaedefficacefinoaltermine delventicinquesimomesesuccessivoalladatadell’ultimodeirelativipagamenti. 76 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 TUB e ss.mm.ii., indicare gli estremi di iscrizioneall’elencospeciale. 8201 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 4.La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraenteerinunziasindaoraadeccepireladecorrenzadelterminedicuiall’art.1957delcodicecivile. Ildirittodisurrogacheeventualmentespettasseallasottoscrittabanca/societàneiconfrontidelcontraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione. 5. Perladeterminazionedelcreditooggettodellapresentegaranzia,fannoprovainqualsiasisedelerisultanze dellescritturecontabilidellaRegioneMarche. Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle maggiorazioni per interessi sopra indicate anche nel caso di ammissione del contraente ad una procedura concorsualeoadaltraadessaassimilabile. 6. LapresentegaranziafideiussoriaèintegralmenteconformealloschemaapprovatodallaRegioneMarche; 6.1OgnieventualedisposizionechelimitigliobblighiassuntidalGaranteneiconfrontidelSoggettogarantito e comunque ogni eventuale clausola, integrazione, rinvio ad altri atti e documenti, ivi comprese CondizioniGeneralidipolizzae/oairelativiallegatie,ingenerale,qualsiasimodifica,anchesoloformale, alloschemadigaranziafideiussoriadiriferimentoapprovatodallaRegionechedovesserisultareinserita nel corpo della presente garanzia, sarà considerata inefficace, introdotta per mero errore materiale e pertanto da intendersi come non apposta e quindi assolutamente inopponibile in caso di escussione, indipendentemente dall’essere o meno, in tutto o in parte, limitativa o in contrasto con il testo della garanzia a prima richiesta per le anticipazioni dei citati interventi agevolativi, intendendosi automaticamente sostituita dalle corrispondenti previsioni contenute nel modello approvato dalla Regione. 6.2 La clausola di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, è espressamente approvata dal Garanteaisensidell’articolo1341cod.civ. 7.Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Marche , non sia comunicato al contraentechelagaranziafidejussoriastessanonèritenutavalida. 8.Eventualispesee/oonerifiscalirelativiallapresentegaranziasonoacaricodellabanca/società. 9. La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazioneol’escussionedellastessa,saràcompetenteinviaesclusivailForodiAncona Ilfidejussore Ilcontraente Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, la banca/società dichiara di accettare espressamente quanto previstonellapresentegaranziarelativamente: 1. allarinunciaadopporrequalsiasieccezionealpagamentodellesommerichiesteindipendenzadell’escussione della garanzia, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedureconcorsualiopostoinliquidazionevolontaria,contenutadall’art.2; 2. allareviviscenzadellagaranziadicuiall’art.1(ii)edall’art.3ultimocapoverso; 3. allederogheagliartt.1944,1957c.c.contenutedall’art.4; 4. allarinunciaadesercitareildirittodisurrogafinoalcompletosoddisfacimentodelleragionicreditoriedella Regionecontenutadall’art.4; 8202 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 5. alleprorogheautomaticheedallemodalitàdisvincolodellagaranziadicuiall’art.3; 6. alladeterminazionedelcreditogarantitocosìcomeprevistaall’art.5; 7. allaconformitàdellagaranziaalloschemaapprovatodallaRegioneMarchecosìcomeprevistoall’art.6; 8. allacompetenzaesclusivadelForodiAnconaprevistadall’art.8. Ilfidejussore N.B.:SifapresentechedettagaranziadeveesserefattapervenireallaRegioneMarcheprimadellaerogazione dell’anticipazione e che la sottoscrizione dei firmatari deve essere autenticata da Notaio con attestazione dei relativipoteridifirma: AUTENTICANOTARILE Rep.n.......................... Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, certifico io sottoscritto ..............................…………..... , Notaio in ............................., iscritto ................................., che il sig.: ................................... nato a ............... il ............nella sua qualita' di ................................... , domiciliato per la carica in ................................, che agisce in nome e per conto della ............................, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenzalasuafirmaincalceallasoprastesagaranzia. 8203 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ALLEGATO 19 MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (SOLO IN CASO DI PAGAMENTI CUMULUATIVI) DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Il sottoscritto: Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il ………………………….,inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa/organismodiricerca (Ragione sociale) ............…..... ………………………………………………..........................………….. forma giuridica ............. Codice Fiscale ...........................…….............. Partita IVA ........................................... Sede legale in .....…....……......., prov. ............, CAP ................... via e n. civ. ......................……....................................…………………………………………….. tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………p.e.c……………………………………….. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, DICHIARA CHE I valori netti indicati nelle buste paga riferite alle risorse rendicontate sulla voce di spesa “Personale” del SAL n………….. del progetto dal titolo…………………………………………………………………………………………… ammesso alle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 – Bando “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” risultano integralmente saldati con i mandati di pagamento cumulativo ordinati su conti correnti bancari intesati alla scrivente ditta i cui estremi vengono di seguito riportati: Mensilità di riferimento Istituto bancario o postale Numero c/c Importo complessivo Valuta estratto conto 8204 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE _______________________________________________________ ANNO XLVI • N. 33 - €.255.000,00 (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; - € 45.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015; 4) di stabilire che la sopraddetta prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto dell’art. 56 del D.lgs 118/2011; 5) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 25 del 10/04/2015 POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2 – “Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - Bando 2015” Prenotazione di impegno € 300.000,00. IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI omissis IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI Patrizia Sopranzi DECRETA 1) di approvare il bando di accesso di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea, ai sensi dell’Asse 1 del POR MARCHE FESR20142020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e n. 157/2014; 2) di approvare, altresì, i seguenti allegati: - allegato A. Domanda di partecipazione; - allegato B. Scheda sintetica progetto ; - allegato C. Dichiarazione dimensione di impresa; - allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000); - allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. D.P.R. n. 445/2000); - allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf); - allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000); - allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda; - allegato I. Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico; - allegato L. Richiesta di liquidazione voucher; 3) di assumere, pertanto, una prenotazione complessiva di impegno pari a € 300.000,00 a carico dei capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito specificato: 8205 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - ALLEGATI Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a gestione diretta della Commissione Europea x Allegato 1 – “Bando di accesso 2015”; x Appendici al bando: Ͳ Appendice A . Elenco delle attività economiche ammissibili – ATECO 2007 Ͳ Appendice B . Modalità Operative per l’invio telematico dei documenti tramite posta elettronica certificata P.E.C. Ͳ Appendice C . Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali Ͳ Appendice D Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 Allegati al bando : x Ͳ Ͳ Allegato A. Domanda di partecipazione; Allegato B. scheda sintetica progetto presentato Ͳ Allegato C. Dichiarazione dimensione d’impresa Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 (per il calcolo della dimensione di impresa); Allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000); Allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000); Allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf); Allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000); Allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda; Allegato I . Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico ; Allegato L . Richiesta liquidazione voucher Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 8206 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO1 PROGRAMMAOPERATIVOREGIONALEMARCHEFESR2014Ͳ2020 PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–AZIONE2.2 “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA” BANDODIACCESSO ANNUALITÀ 2015 SERVIZIOATTIVITÀPRODUTTIVE,LAVORO,TURISMO,CULTURA,INTERNAZIONALIZZAZIONE P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi Postaelettronicacertificata(P.E.C.)[email protected] ResponsabiledelProcedimentoAlessandraBrunori Telefono0718063628Telefax0718063058 eͲ[email protected] 8207 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 1. Obiettivi e finalità Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi strutturali a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR MARCHE FESR 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015. Il bando è gestito dalla Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” della Regione Marche in attuazione dell’Asse Prioritario 1 ”Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, Azione 2.2 “ Azioni di Sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali e a progetti finanziati con altri Programmi Europei perla ricerca e l’innovazione ” del Programma. Nello specifico il presente bando ha come obiettivo quello di rafforzare e promuovere la capacità progettuale e di favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), supportando la loro partecipazione ai Programmi tematici a gestione diretta della Commissione Europea ed il loro inserimento in reti e network a livello internazionale negli ambiti tematici definiti nella “Strategia di specializzazione intelligente” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio 2014: domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere. 2. Dotazione finanziaria Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad € 300.000,00 a carico del Programma operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Periodo 2014 -2020 . 3.Descrizione dell’intervento Le agevolazioni previste dal seguente bando saranno concesse mediante lo strumento del “voucher”, attivato tramite procedura a sportello, per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione, finalizzati a sostenere la partecipazione delle imprese marchigiane a “call for proposals” emanate dalla Commissione Europea e volte a finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo ed innovazione. I servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione devono obbligatoriamente riguardare “call for proposals” le cui tematiche sono relative agli ambiti di specializzazione, cosi come delineati nella strategia di specializzazione intelligente regionale: Meccatronica, Domotica, Salute e benessere, Manifattura sostenibile. In particolare i voucher riguarderanno call for proposals, che prevedono fra i soggetti beneficiari le imprese, relativamente ai Programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione Europea ed in particolare: Horizon 2020 (programma quadro per la ricerca ed innovazione 2014-2020), Cosme (programma per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020), Life ed i programmi le cui tematiche sono coerenti con la specializzazione intelligente regionale 1 . 1 Programmi tematici (fondi UE gestiti direttamente dalla Commissione europea). Tali finanziamenti sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, con l’assegnazione di risorse finanziarie a programmi tematici pluriannuali nei vari settori (es: ricerca e innovazione, imprese, ambiente). Le PMI e le altre organizzazioni possono presentare domanda di adesione nell’ambito dei programmi, in genere presentando progetti transnazionali, sostenibili e a valore aggiunto. Tali fondi 8208 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Il voucher viene concesso alle MPMI per le seguenti tipologie di partecipazione: x Partecipazione in qualità di soggetto coordinatore di progetto ; x Partecipazione in qualità di partner di aggregazioni / consorzi ; x Partecipazione in forma singola: Horizon 2020 - Strumento per le PMI Fase II, Cosme ed altri misure/strumenti in cui le imprese possono partecipare in forma singola). 4.Soggetti beneficiari / Requisiti soggettivi per la partecipazione Possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che rientrano nella definizione di micro, piccola, media 2 impresa (MPMI); le imprese alla data di presentazione della domanda, devono : x essere regolarmente costituite e iscritte (attive) al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente; x essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento, né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori; x essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; x essere in regola con la normativa antimafia; x essere in regola rispetto alla normativa in materia di aiuti di stato e in materia di “de minimis”; x rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; x rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza; avere x la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata imprese prive della sede di investimento nelle Marche al momento sussistere alla data del pagamento. x l’attività economica, principale o secondaria3, come risultante dal presentazione della domanda, rientrante nelle sezioni identificate nell’Appendice A; nel territorio delle Marche. Per le della domanda, tale requisito dovrà certificato della CIAA alla data di dai codici ATECO 2007 riportate Non possono essere ammesse a contributo le imprese: 1. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà4; sono erogati direttamente agli utilizzatori finali attraverso le Direzioni generali o le Agenzie delegate della Commissione europea. 2 Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”; D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n. 593 “Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa 3 Nel caso in cui l’impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici di attività, si dovrà inserire nella domanda quello per cui vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi; 8209 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 2. che si trovano in stato di liquidazione volontaria; 3. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione5; 4. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 5. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575. I requisiti richiesti, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e al momento della liquidazione del voucher. Rispetto alle condizioni, sia di ammissibilità che di esclusione, sopra riportate sono previste nella sezione allegati una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (come modificato dalla L. 183/2011). Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione. 5 . Normativa di riferimento REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». POR FESR Marche CRO 2014/2020 (Decisione C (2015) n.926 . REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 6. Regole di cumulo Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato. Può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1407/2013. 4 ] 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Art. 2, c. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 8210 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato CE6. 7. Tipologia di agevolazione L’agevolazione consiste in un voucher per la copertura delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione per la partecipazione a “call for proposals” relative ai Programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione Europea. Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» Per ogni singolo voucher concesso l’importo massimo previsto è fino a € 10.000,00. Lo stesso beneficiario può ricevere a valere sul presente bando fino ad un massimo di tre voucher, purchè richiesti su call for proposals afferenti a diversi Programmi Comunitari o inerenti tematiche, ambiti tecnologici, strumenti diversi all’interno dello stesso Programma . I voucher possono essere: x Voucher di tipo A – Partecipazione del beneficiario in qualità di coordinatore di Progetti comunitari o di misure di coordinamento : importo fino a € 10.000,00; x Voucher di tipo B – Partecipazione del beneficiario in qualità di partner in consorzi/ reti/ network: importo fino a € 5.000,00; x Voucher di tipo C – Partecipazione del beneficiario in forma singola: Horizon 2020 - Strumento per le PMI Fase II, Cosme ed altri misure/strumenti in cui le imprese possono partecipare singolarmente: importo fino a € 7.500,00. I suddetti importi sono da intendersi IVA esclusa. 8. Spese ammissibili Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’Elenco dei Fornitori di Servizi e relative a servizi di consulenza ed assistenza tecnica riferite alle attività di progettazione, redazione e presentazione delle proposte progettuali. A titolo esemplificativo le tipologie di spesa ammissibili sono riconducibili a: x x Voucher di tipo A - analisi del contesto e check-up dei fabbisogni dell’impresa, analisi delle competenze dell’impresa, progettazione, redazione e presentazione della proposta, predisposizione del budget individuale e complessivo di progetto, verifica (ove richiesto) dei parametri di affidabilità economico finanziaria dell’impresa, ricerca partners, traduzione ed interpretariato e spese assimilabili; Voucher di tipo B - analisi competenze dell’impresa, supporto alla definizione del ruolo e delle attività a carico dell’impresa, preparazione della documentazione necessaria, predisposizione della proposta tecnica per le attività di competenza, predisposizione del budget individuale, traduzione ed interpretariato e spese assimilabili; 6 Ad esempio con le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia dai Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014). 8211 16 APRILE 2015 x BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Voucher di tipo C - analisi del contesto e check-up dei fabbisogni dell’impresa, analisi delle competenze dell’impresa, sviluppo degli elementi contenuti nel format tecnico, verifica dei parametri di affidabilità economico finanziaria dell’impresa e piano di commercializzazione (ove richiesti), traduzione ed interpretariato e spese assimilabili. 9. Procedura (Iter procedurale ) L’intervento viene attuato mediante procedura a sportello che si articola in due fasi : 9.1- Fase 1 : Costituzione Elenco Fornitori di Servizi I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione, a cui le imprese beneficiarie dovranno obbligatoriamente rivolgersi, devono presentare la domanda di iscrizione ai fini della costituzione di un elenco dei Fornitori di Servizi per favorire la partecipazione delle MPMI ai Programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione Europea. La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica, esclusivamente utilizzando la piattaforma NEXT, a partire dal 1° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando fino al 30° giorno. In occasione della riapertura dello sportello con il prossimo bando l’Elenco dei Fornitori verrà riaperto per consentire la registrazione di nuovi fornitori. a. Requisiti di ordine generale e professionale Ai fini del presente bando i prestatori di servizi si intendono persone giuridiche pubbliche o private (imprese o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza così come definiti dal Reg. UE n. 651/2014) con sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Il fornitore di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione deve essere iscritto al Registro delle Imprese ad esclusione degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza[2] (Università’) non aventi natura privata. b. Requisiti di capacità tecnica e professionale I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione devono possedere i requisiti di seguito riportati attestati da idonea documentazione: 1. Aver prestato servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese a supporto della progettazione negli ultimi 5 anni, ai fini della presentazione di almeno tre progetti (indicando i relativi clienti ed i risultati conseguiti) a valere su “call for proposals” relative a Programmi comunitari gestiti direttamente dalla Commissione Europea, le cui tematiche sono relative agli ambiti di specializzazione, cosi come individuati nella “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”. 2. I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica dovranno avere, alla data di presentazione della domanda, una struttura tecnica all’interno della quale devono essere presenti almeno le seguenti figure professionali (specificando la tipologia del rapporto di lavoro instaurata con il Fornitore di Servizi ) : un esperto di progettazione europea (europroject manager) in possesso di almeno due anni di esperienza professionale e livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese (esperienza comprovata da curriculum professionale); un esperto progettazione europea (tecnico europrogettista) specializzato nella costruzione di network europei e di relazioni internazionali e livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese (esperienza comprovata da curriculum professionale ). [2] Organismi senza scopo di lucro rientranti nella definizione di cui all’art. 2, c. 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 8212 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Per quanto concerne la partecipazione delle Università, i suddetti requisiti debbono essere posseduti da ogni singolo Dipartimento. Le domande verranno selezionate sulla base dei criteri sopra esplicitati mediante apposita commissione di valutazione che verrà definita con specifico Decreto del dirigente della PF. Conclusa la fase della selezione verrà costituito l’Elenco dei Fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione con specifico DDPF che sarà consultabile sui siti internet della Regione Marche e sulla Piattaforma NEXT (http://www.marcheinnovazione.it/). Il fornitore di Servizi non può essere soggetto beneficiario a valere sul presente bando. 9.2 - Fase 2 Modalità di presentazione domanda di assegnazione del voucher A seguito della conclusione della prima fase, entro 30 giorni successivi dalla pubblicazione del DDPF relativo all’Elenco dei Fornitori dei Servizi, verrà aperto lo sportello per la presentazione delle domande di assegnazione del voucher. Lo sportello rimarrà aperto per sei mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese che avranno partecipato a call for proposals, relative ai Programmi Tematici di cui al punto 3, potranno presentare domanda di partecipazione (allegato A), indicando il Fornitore dei Servizi prescelto, il Programma e la call for proposals a valere sui quali è stato presentato il progetto. La Domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà obbligatoriamente essere presentata dall’impresa sia in forma telematica che in formato digitale: In forma telematica le imprese devono: - compilare la domanda di partecipazione (Allegato A) in forma telematica utilizzando i campi previsti sulla Piattaforma informatizzata SIGFRIDO http://sigfridodomanda.regione.marche.it procedendo con la stampa digitale di tutti i dati compilati e terminando l’iter cliccando sul tasto “Validazione”. A seguito della validazione su Sigfrido, la domanda di partecipazione deve essere stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) dal legale rappresentate dell’impresa partecipante. - scaricare i modelli di seguito indicati dalla Piattaforma informatizzata SIGFRIDO, compilarli in ogni loro parte, firmarli digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e caricarli nuovamente sulla Piattaforma Sigfrido (ogni file caricato sulla Piattaforma Sigrfido non dovrà avere una dimensione superiore ai 2MB): Allegato B – . scheda sintetica progetto; Allegato C - Dichiarazione dimensione di impresa; Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Allegato E - Dichiarazione aiuti “de minimis”; Allegato F - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili; Allegato G - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000); In formato digitale Le imprese devono inviare obbligatoriamente la domanda (Allegato A) validata in formato digitale (tramite PEC) La domanda di partecipazione stampata in formato PDF/A, e firmata digitalmente deve essere inoltrata, previa apposizione della manca da bollo (€ 16,00), via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei 8213 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 settori produttivi. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “POR FESR Marche 2014- 2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA . Domanda di partecipazione – P.IVA/CF - ID domanda Sigfrido”. Alla domanda inviata tramite PEC dovrà essere allegata la seguente documentazione: Ͳ Ͳ Ͳ copia dell’attestato di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente (es. stampa notifica di ricevuta dal sistema al momento dell’invio della domanda / acknowledgement of receipt con annesso titolo del progetto, numero identificativo del progetto) – ( qualora il soggetto beneficiario non sia il coordinatore di progetto dovrà acquisire il suddetto attestato dal soggetto coordinatore) ; Allegato B -sintesi del progetto presentato ed indicazione del consorzio d’imprese (in caso di partecipazione in forma aggregata (Tipologia voucher A e B); Allegato H - Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente). Ai fini della partecipazione al bando farà comunque fede la domanda in formato digitale, corredata dagli allegati sopra richiesti, inviati anch’essi in formato digitale e, in caso di discordanza tra quanto indicato nella domanda inserita tramite procedura on line e quanto indicato in quella in versione digitale, occorrerà aggiungere alla versione digitale una richiesta del legale rappresentante in cui si chiede di considerare veritieri i dati riportati nella stessa. In questo caso si farà esclusivo riferimento a quanto indicato nella versione digitale. Ove la documentazione in formato digitale non sia inoltrata rispettando la modalità sopra descritta, non si procederà all’istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta. Ogni domanda inviata ad un diverso indirizzo P.E.C. sarà ritenuta irricevibile e non si procederà alla relativa istruttoria e la stessa si intenderà decaduta. Per eventuali problemi tecnici relativi all’invio della domanda in forma telematica le imprese potranno usufruire di un servizio di help-desk disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 contattando il numero 071/8063670 oppure inviando una e-mail all'indirizzo [email protected] . Tutta la modulistica prevista dal presente bando sarà scaricabile, in formato PDF o, dove opportuno, in formato DOCX e/o XLSX, dal sito www.impresa.marche.it e dal sito www.europa.marche.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 10.Criteri e modalità di valutazione 10.1 Istruttoria delle domande L’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande sarà effettuata dalla PF e sarà finalizzata ad accertare: o la ricevibilità della domanda (invio nei termini stabiliti, completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando); o la sussistenza dei requisiti soggettivi per la partecipazione di cui al punto 4; o la corretta identificazione del Fornitore di Servizi che deve risultare iscritto nell’Elenco dei Fornitori approvato con DDPF; 8214 16 APRILE 2015 o BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 lo sviluppo del progetto presentato negli ambiti tematici individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente così come documentato nella scheda sintetica del progetto ((Allegato - B) 10.2 Cause di inammissibilità Non saranno ammissibili le domande: o presentate da soggetti privi dei requisiti stabiliti per la tipologia di voucher; o relative a progetti presentati su call for proposals precedenti alla pubblicazione del presente bando ; o prive della firma digitale del soggetto proponente; o prive della scelta del fornitore di servizio ; o che prevedono la fornitura dei servizi oggetto di voucher da parte di soggetti non inseriti nell’elenco dei Fornitori di Servizi ; o che non rispettano anche una sola delle prescrizioni previste dal bando, o che riguarderanno progetti equivalenti presentati da più imprese che si sono avvalse dello stesso fornitore; o inviate oltre la data di chiusura dello sportello ; o per le quali si verificherà la presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al proponente e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000; Le domande che risulteranno ammissibili e che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di finanziamento secondo l’ordine cronologico di presentazione. 11. Comunicazione esiti istruttori LA P.F. comunicherà gli esiti istruttori ai soggetti beneficiari mediante PEC (all’indirizzo PEC indicato sulla domanda di partecipazione) di norma entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Presentazione della richiesta di liquidazione e della documentazione di rendicontazione Ai fini della liquidazione del voucher l’impresa provvede alla rendicontazione della spesa secondo la procedura prevista dalla Piattaforma informatizzata Sigfrido http://sigfridodomanda.regione.marche.it, prevedendo il caricamento dei documenti in formato PDF attestanti le spese sostenute e la compilazione dei relativi campi, entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttori. Al termine della rendicontazione della spesa sulla Piattaforma Sigfrido, l’impresa deve provvedere ad inviare la documentazione per la rendicontazione con le modalità sotto riportate. La richiesta di liquidazione del voucher deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria mediante l’invio del modello (Allegato L), compilato e stampato in formato PDF/A, firmato digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF), e quindi inoltrato via P.E.C alla casella PEC [email protected] entro 5 giorni dall’ultimazione della procedura di rendicontazione delle spese da parte dell’impresa beneficiaria su Sigfrido. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Richiesta di liquidazione voucher”, seguito dalla partita IVA o dal codice fiscale dell’impresa beneficiaria. Ai fini della liquidazione del voucher l’impresa, dovrà allegare la seguente documentazione : x copia del contratto di servizio con il Fornitore prescelto per l’erogazione del servizio oggetto del voucher (di cui all’Allegato I);… x dichiarazione (resa ai sensi del Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000) del beneficiario con il quale si impegna a trasmettere la copia della documentazione rilasciata dalla Commissione in ordine alla 8215 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 valutazione della proposta (lettera della commissione / “evaluation summary report” rilasciato dalla Commissione/ l’attestato dall’UE del raggiungimento delle soglie minime (threshold ) entro 30 giorni dal ricevimento del documento, in modo da monitorare i risultati delle proposte progettuali presentate e di consentire un possibile ranking dei fornitori ai fini delle successive aperture dello sportello. Il contratto di servizio dovrà contenere: o i riferimenti al presente Bando; o l’oggetto del contratto, con l’esplicitazione dei vari elementi/attività che lo compongono, e una loro descrizione, anche sintetica; o l’importo da riconoscere al Fornitore; o la firma del beneficiario finale e del Fornitore di Servizi ; o gli estremi identificativi del contratto (data di sottoscrizione e decorrenza) Ogni rapporto tra Fornitore di Servizi e beneficiario finale rimane comunque regolato dalle norme contrattuali sottoscritte tra gli stessi. Il Fornitore dovrà fatturare il valore del servizio erogato (pari o superiore al valore del Voucher assegnato al beneficiario finale) e comunque non verrà riconosciuto un valore superiore alla tipologia di voucher richiesta). Entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del voucher la P.F. provvederà con specifico atto alla liquidazione delle risorse, previa verifica della documentazione presentata . 13. Prova della spesa Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso: x originali delle fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento attraverso bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; x originali delle fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa ricevuta bancaria (RI.BA) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario. Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un’altra forma di pagamento. Le fatture o documenti contabili equipollenti, in funzione dell’oggetto per cui è richiesta l’ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario. Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario. Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti. Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa. La legge 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3, comma 1, precisa, tra le altre cose, che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva. 8216 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Tutti i titoli di spesa in originale imputati sull’intervento dovranno essere annullati con il seguente timbro: “Progetto finanziato dal POR FESR Marche 2014 - 2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA Bando 2015” e l’indicazione dell’importo ammesso a finanziamento risultante dal sistema Sigfrido. 14. Obblighi ed adempimenti dei soggetti beneficiari I beneficiari sono obbligati: 1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando; 2. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 3. a trasmettere nel rispetto dei termini stabiliti dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti positivi dell’istruttoria, la documentazione richiesta per la liquidazione del voucher (la copia del contratto di servizio sottoscritto con il Fornitore individuato nella domanda di partecipazione, fattura o documento contabile equipollente, dichiarazione d’impegno a trasmettere la valutazione della proposta progettuale rilasciata dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; 4. ad impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto sui Programmi Tematici della Commissione Europea, a non presentare a rendiconto le stesse spese di progettazione ed assistenza tecnica oggetto di finanziamento da parte della Regione Marche; 5. a consentire i monitoraggi e controlli previsti dal presente Bando; 6. indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le informative realizzate, che l’intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Unione Europea; 7. comunicare tempestivamente circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie nel periodo concernente l’utilizzo del voucher assegnato; 8. Comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla concessione del voucher . 15. Obblighi in materia di informazione e pubblicità (7) Ai sensi del reg.to CE 1303/2013, i beneficiari che accettano il finanziamento, accettano altresì di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in formato elettronico o in altra forma. x x x x x 7 I beneficiari debbono informare il pubblico che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del POR FESR 2014-2020: - devono informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all’operazione; - devono informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del POR FESR ; - devono fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; - devono collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Reg.1303/2013art.115eallegatoXII,Reg.821/2014artt.3Ͳ5) 8217 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 16. Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese a. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, all’Amministrazione regionale, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, attraverso l’utilizzo del sistema Sigfrido, secondo i termini previsti dal presente bando. b. Il beneficiario deve garantire che le spese dichiarate nelle domande di rimborso siano reali e che i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell’investimento. c. Il beneficiario deve conservare[2] tutti i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati[3], che comprovano l’effettività della spesa sostenuta. d. Il beneficiario si impegna a trascrivere sugli originali di tutti i documenti giustificativi di spesa ammessi al cofinanziamento del POR, la medesima dicitura per il medesimo importo ammesso apposti dal responsabile del procedimento in forma digitale e risultanti dal sistema informativo Sigfrido; e. Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato all’Amministrazione regionale. f. In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasione, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati. g. il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione. h. I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del programma di innovazione. 17.Obblighi di comunicazione Il beneficiario che intenda rinunciare al voucher è tenuto a darne immediata comunicazione formale alla Regione Marche tramite inoltro via P.E.C. alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato. [2] Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303, commi 1-3 è di 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo oppure, qualora su decisione dell’Autorità di Gestione si proceda ad effettuare una chiusura parziale, il periodo sopraccitato decorre da quest’ultima. Tale termine può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. [3] Ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 8218 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Il beneficiario deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni delle spese. 18. Rispetto della normativa Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione. Le informazioni di cui agli obblighi sopra elencati sono trasmesse dal beneficiario tramite il sistema informativo Sigfrido. Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i ). 19. Cause di revoca La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone la revoca delle agevolazioni in caso di: a) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca, ma si adotta l’atto di revoca); b) mancata presentazione della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste dal bando, salvo proroghe; c) mancata presentazione dei contratti/lettere di incarico, debitamente compilati e sottoscritti, stipulati con i fornitori di servizi oggetto dei voucher; d) mancato rispetto dei limiti consentiti dalla normativa sul de minimis; e) mancata vidimazione con timbro indelebile dei documenti giustificativi di spesa ammessi al cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 caricati sul sistema informativo Sigfrido; f) mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dall’Amministrazione regionale in relazione al presente procedimento; g) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate. h) mancata localizzazione della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del pagamento (solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la sede dell'investimento nelle Marche). Al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell’intervento e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controllo ispettivi. 20. Procedura di revoca Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. – comunica agli interessati, l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 8219 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante inoltro via P.E.C.. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, con provvedimento motivato, dispone la revoca e l’eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali, ed eventuali sanzioni così come previsto dalla L.R. n. 7 del 29/04/2011 e trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo. 21. Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Brunori presso la Regione Marche, P.F. “Innovazione, Ricerca, Distretto Tecnologico e Competitività dei Settori Produttivi”, via Tiziano n. 44 , Ancona, tel 071 8063628 fax 071 8063017, e mail [email protected]. 22. Diritto di accesso Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90. 23. Procedure di ricorso Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto. 24. Trattamento dei dati personali (8) I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. 8 D.Lgs. 196/2003 8220 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale. I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’art. 7 § 2 lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006 sui siti internet dell’Amministrazione regionale. 25. Controlli Ogni investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale da parte della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi su tutte le spese rendicontate dal Beneficiario e su tutte le dichiarazioni presentate dallo stesso. Ogni investimento ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni controllate documentamene dall’Autorità di Certificazione. Ogni investimento potrà altresì essere campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell’Autorità di gestione, nonché verrà campionato anche ai fini dei controlli in loco svolti dall’Autorità di Audit. Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.). I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del programma di innovazione. 26. Pubblicità Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, anche sui seguenti siti internet : - www.regione.marche.it; - www.impresa.marche.it; - www.europa.marche.it; - www.marcheinnovazione.it; - www.nextis.platform.eu. Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento. 8221 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Sintesi iter procedurale La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: - Presentazione domanda iscrizione dei fornitori di servizi nella Piattaforma informatica NEXT http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/ , a partire dal 1° giorno successivo dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e fino al 30° giorno; - pubblicazione sulla Piattaforma NEXT dell’Elenco dei Fornitori di Servizi con DDPF, entro 45 giorni dalla scadenza per la iscrizione;( istruttoria 30 giorni e 15 giorni adozione decreto ); - presentazione della domanda di partecipazione in forma telematica entro 30 giorni successivi dalla pubblicazione del DDPF Elenco Fornitori di Servizi, accedendo alla Piattaforma informatizzata SIGFRIDO al sito internet http://sigfridodomanda.regione.marche.it; - invio della domanda validata in formato digitale (tramite PEC) alla casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi (lo sportello rimane aperto per sei mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili); le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo. - istruttoria delle domande e comunicazione esiti istruttori di norma entro il 15° giorno successivo alla data di presentazione della domanda; - richiesta di liquidazione dei voucher da parte dell’impresa beneficiaria mediante l’invio tramite PEC dell’Allegato L (previo invio della fattura fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento su Sigfrido entro il 5°giorno successivo all’ultimazione della procedura di rendicontazione delle spese su Sigfrido) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttori). 8222 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICI APPENDICEA:ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI–ATECO2007 Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007): B. Estrazione di minerali da cave e miniere C. Attività manifatturiere D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F. Costruzioni J . Servizi di informazione e comunicazione : limitatamente ai codici delle categorie 58 - Attività Editoriali 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi di registrazioni musicali e sonore 61 – Telecomunicazioni - 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse M – Attività professionali, scientifiche e tecniche : limitatamente ai codici delle categorie 72 – 73- 74 Q – Sanità e assistenza sociale 8223 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICEB.MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTAELETTRONICA CERTIFICATA(P.E.C.) Agliindirizziwebwww.europa.marche.itewww.impresa.marche.itsaràmessoadisposizionedell’utenzailmanualeperla sottoscrizionedeidocumenticonfirmadigitaleel’inviotelematico,nonchétuttalamodulistica,informatoPDF,prevista dalpresentebando. Larichiestadiliquidazionedelcontributo,gliallegatieognialtraformadidocumentazioneprevistadalbandodainoltrare tramiteP.E.C.vannocompilatisull'appositomodelloresodisponibileinformatoPDFsuisitihttp//www.europa.marche.ite http//www.impresa.marche.it, stampati in formato PDF/A, firmati digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e quindiinoltrativiaP.E.C.allacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,Ricercae Competitivitàdeisettoriproduttivi. Tale procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceo o elettronico, non espressamenteprevisto dal presente bando ma comunque ritenutonecessario aifini di unacompleta e corretta verifica dell’investimento presentato. Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del documentoanalogicoalfinedipredisporrelarelativacopiainformaticainformatoPDF/A,siapponelafirmadigitale(come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla conversioneinformatoPDF/A,siapponelafirmadigitale(comeP7MoconfirmaADOBEPDF)esiinoltraallacasellaPEC [email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. Ogniqualvoltasiprocedeall’inviotelematicotramiteP.E.C.diqualsiasiistanzaodiognialtraformadidocumentazione,tra i documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, dovrà essere obbligatoriamentepresentataunadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.445/2000),redatto secondoloschemaallegatoD,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelle dichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitaleèconformeall’originale, lacuivaliditàgiuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax. Qualoraladomandadipartecipazioneaibeneficiprevistidalpresentebandovengafirmatadigitalmentedaunsoggetto diverso dal rappresentante legale dell’impresa, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una procuraspeciale,secondoloschemaallegatoH,chediatitoloatalefirma(laqualeandràconservatainoriginalepressogli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento di identità del legale rappresentante nonchéfirmatariodellaprocura. L'oggetto della P.E.C. dovrà descrivere chiaramente il contenuto della trasmissione e riportare sempre le seguenti indicazioni: “Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA”, seguito dalla partita iva o dal codice fiscale dell’impresa e dall’ID domanda rilasciato dalla Piattaforma Sigfrido, nonché dall’importo complessivodelvoucherrichiesto. CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata) Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la casella P.E.C. [email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC. Lemodalitàdipresentazionetelematicasonoquelleprevistedallanormativavigenteinmateria,cosìcomespecificatonel presentebando. Presentazionediistanzeedichiarazioniperviatelematica 8224 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Siricordacheleistanzeeledichiarazioni,aisensidell’art.38comma1delDPR445/2000“possonoessereinviateancheper fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena validitàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei. NelcasodipresentazionetelematicautilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.InnovazioneRicercae Competitivitàdeisettoriproduttivi,sopraindicata,inconformitàalall’art.65delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82 (Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide: 1)sesottoscritteconfirmadigitale; 2)selacopiadell’istanzaodelladichiarazionecartacearecantelafirmaautografaconallegatalacopiadeldocumento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituite da copie informatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità; 3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste “sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento” (art. 65, comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82). Nel caso di presentazione telematica, le comunicazioni successive nel corso del procedimento fino all’emissione del provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di partecipazione se ritenuto,dalResponsabiledelprocedimento,talemezzoadeguatoallecomunicazionioagliattidarecapitare. Istanzeeledichiarazionisostitutivediattodinotorietà Ledichiarazionisostitutivediattodinotorietà,cosìcomeprevistodall’art.38,comma3delDPR445/2000,“possonoessere sottoscritteepresentateunitamenteacopiafotostaticanonautenticatadiundocumentodiidentitàdelsottoscrittore”. Ancheperl’inviotelematicodevonoperciòessereaccompagnatedacopiadellacartadiidentità,incorsodivalidità,del sottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,puòessereutilizzatosolo seidaticontenutinonhannosubitovariazionidalladatadelrilascio.Inquestocasol’interessatodevedichiararloincalce allafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3). Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del documento sottoscritto e della carta di identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento, unitamentealladichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.445/2000),redattosecondoloschema allegato13,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazioniresein modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax. Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizione tramite scanner) delladelegasottoscrittaedallacartaidentitàdeltitolaredell’istanzaodelladichiarazionedapresentare,unitamentealla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato D , attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalità telematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàgiuridicaed efficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax. A precisazione di quanto sopra si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma digitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità. Ilbeneficiariohal’obbligodiconservaretuttiidocumenti,inoriginale,relativialprogettoeinviatiinformatodigitaleper tuttoilperiodoprevistodall’art.140Reg.CE1303. Formatodeidocumenti I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere obbligatoriamente presentati in uno dei seguenti formati: formato PDF (Portable Document Format) o formato PDF/a (opzione del formato PDF per la conservazione documentale a lungo termine) sia per i documenti prodotti elettronicamente (documentazione ottenuta alla conclusione della modalità di compilazione telematica prevista dal sistemainformatizzatoSigfrido,dastrumentidiscrittura,disegnovettorialeoaltrosoftware)siaperidocumenticartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner) o prodotti elettronicamenteinmodalitàimmagine. Casiparticolari 8225 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto amministrativo rilevante,manonconformeaquantosopraprevisto(es.documentinoncorrettamentesottoscritti),cosìcomeinanaloghi casidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati. Lavaliditàaifinidell’avviodelprocedimento,previaverificadellaprovenienza,saràvalutatadalResponsabiledellostesso coneventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata. ComerichiedereunacaselladiP.E.C. Icittadinipossonorichiederegratuitamentel’attivazionediunacaselladipostaelettronicacertificatapercomunicarecon lapubblicaamministrazionecollegandosialsitowww.postacertificata.gov.iteseguendolaproceduraguidatadiattivazione delservizio. Approfondimenti - PermaggioriinformazionisullaP.E.C.www.digitpa.gov.it/pec. - PerlaricercadegliindirizziP.E.C.dellepubblicheamministrazioniwww.paginepecpa.gov.itewww.indicepa.gov.it. - PerlenovitàdelMinisteroperlaPubblicaAmministrazioneel’innovazionewww.innovazionepa.gov.it. DEFINIZIONI Postaelettronicacertificata:L'Art.37deldecretolegge9febbraio2012,n.5prorogaal30giugno2012ilterminedicui all’Art. 6 comma 2 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre2008,n.185"cheprevede:“Entrotreannidalladatadientratainvigoredelpresentedecretotutteleimprese, giàcostituiteinformasocietariaallamedesimadatadientratainvigore,comunicanoalregistrodelleimpresel'indirizzodi postaelettronicacertificata.” Casella di posta elettronica certificata (detta anche PEC): è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che garantiscono un valore legale ai messaggi (la comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC.). Il valore legale è assicuratodaigestoridipostaPECdelmittenteedeldestinatariochecertificano: x dataeoradell’inviodelmessaggiodalpartedelmittente; x dataeoradell’avvenutaconsegnadelmessaggioaldestinatario; x integritàdelmessaggio(edeventualiallegati)nellatrasmissionedamittenteadestinatario. Firma digitale: La firma digitale o firma elettronica avanzata/qualificata o firma forte è l'equivalente informatico di una tradizionalefirmamessasucarta.Attestalavalidità,laveridicitàelapaternitàdiundocumento. PerlafirmadigitaleènecessarioilpossessodellacartaRaffaelloodialtrecartecompatibiliconilsistemadiautenticazione “cohesion”. Per ottenere la Carta Raffaello seguire le indicazioni riportate nel sito www.cartaraffaello.it, sezione “Area cittadini”oppurecontattareilnumeroverde800.077.407. MPMI:impreserientrantinelladefinizionedimicro,piccolaemediaimpresa,secondoiparametririportatinell’allegato1, art.2delRegolamentoCEn.800/2008,ovvero: 1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupanomenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai50milionidieuroe/oilcui totaledibilancioannuononsuperai43milionidieuro. 2.All'internodellacategoriadellePMI,sidefiniscepiccolaimpresaun'impresacheoccupamenodi50personeerealizzaun fatturatoannuoe/ountotaledibilancioannuononsuperioria10milionidieuro. 3.All'internodellacategoriadellePMI,sidefiniscemicroimpresaun'impresacheoccupamenodi10personeerealizzaun fatturatoannuoe/ountotaledibilancioannuononsuperiorea2milionidieuro. Sistema di procedura informatica: piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web all’indirizzo internet http://sigfridodomanda.regione.marche.it,perlagestioneoperativadituttelefasidiattivitàprevistedalbando. 8226 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICEC:INFORMATIVAAISENSIDELDECRETOLEGISLATIVO30GIUGNO2003,N.196CODICEINMATERIADI PROTEZIONEDEIDATIPERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento della procedura,sarannooggettoditrattamentonelrispettodellasuccitatanormativa. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della Regione Marche come ad esempio: x pereseguireobblighidilegge; x peresigenzeditipooperativoogestionalestatistico; Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione,modificazione,comunicazione,diffusione,cancellazione,distruzione,ovverolacombinazionedidueopiùdi talioperazioni. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e elaborazioni manuali con logiche strettamente correlateallefinalitàdellaraccoltaecomunqueinmododagarantirelariservatezzaelasicurezzadeidatinell’osservanza degliobblighiprevistidalDecretoLegislativo30giugno2003n.196. LaGiuntaRegionaleMarcheconDeliberazionen.1661del28/12/05haapprovato,inottemperanzaaquantoprevisto dal D. lgs 196/03 Codice in materia di Dati personali” il regolamento recante disposizioni in materia di “misure organizzativecuiattenersiperlatuteladeidatipersonalicontenutinellebanchedatiorganizzate,gestiteeutilizzatedalla Giunta Regionale per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali”. Detto regolamento stabilisce che qualora la RegioneMarchedebbaavvalersidialtrisoggettiperl’espletamentodelleoperazionirelativealtrattamento,idatipersonali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalitàmedesime. Ilconferimentodeidatièobbligatorio,pertantol’eventualemancanzadiconsensopotràcomportarel’esclusionedalla partecipazionealpresentebando. I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, PubblicheAmministrazioni,soggettiterziaffidataridiprestazionipercontodellaRegioneMarche,ovenecessarioenei limitistrettamentepertinentialperseguimentodellefinalitàsopradescritte. Siinforma,infine,cheinrelazioneaidatipersonalipossonosempreessereesercitatiidirittiprevistidall’art.7con lemodalitàdicuiagliartt.8e9delDecretoLegislativo30giugno2003n.196. Art.7.Dirittodiaccessoaidatipersonaliedaltridiritti 1.L'interessatohadirittodiottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,anchesenon ancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile. 2.L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione: a)dell'originedeidatipersonali; b)dellefinalitàemodalitàdeltrattamento; c)dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumentielettronici; d)degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell'articolo5,comma2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenzainqualitàdirappresentantedesignatonelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati. 3.L'interessatohadirittodiottenere: 8227 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 a)l'aggiornamento,larettificaovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati; b)lacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge,compresiquellidi cuinonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati; c)l'attestazionecheleoperazionidicuialleletterea)eb)sonostateportateaconoscenza,ancheperquantoriguardail lorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisonostaticomunicatiodiffusi,eccettuatoilcasoincuitaleadempimentosirivela impossibileocomportaunimpiegodimezzimanifestamentesproporzionatorispettoaldirittotutelato. 4.L'interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte: a)permotivilegittimialtrattamentodeidatipersonalicheloriguardano,ancorchépertinentialloscopodellaraccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale. IlTitolaredelTrattamentodeidatièlaGiuntaRegioneMarche. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona. 8228 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 APPENDICE D: LEGGE 13AGOSTO2010, N. 136 “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNOINMATERIADINORMATIVAANTIMAFIA”–ART.3 Art.3.(Tracciabilitàdeiflussifinanziari) 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatorieisubcontraentidellafilieradelleimpresenonchéiconcessionaridifinanziamentipubbliciancheeuropeia qualsiasititolointeressatiailavori,aiserviziealleforniturepubblicidevonoutilizzareunoopiùconticorrentibancario postali,accesipressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpa,dedicati,anchenoninviaesclusiva,fermorestando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correntidedicatie,salvoquantoprevistoalcomma3,devonoessereeffettuatiesclusivamentetramitelostrumento delbonificobancarioopostale. 2.Ipagamentidestinatiadipendenti,consulentiefornitoridibenieservizirientrantitralespesegeneralinonchéquelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimocomma1. 3.Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestoriefornitoridi pubbliciservizi,ovveroquelliriguardantitributi,possonoessereeseguitiancheconstrumentidiversidalbonificobancario opostale,fermorestandol'obbligodidocumentazionedellaspesa.Perlespesegiornaliere,diimportoinferioreougualea 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,fermirestandoildivietodiimpiegodelcontanteel'obbligodidocumentazionedellaspesa. 4.Oveperilpagamentodispeseestraneeailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1sianecessarioilricorsoa somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamentereintegratimediantebonificobancarioopostale. 5.Aifinidellatracciabilitàdeiflussifinanziari,ilbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazioneaciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblicosottostante.IlCUP,ovenonnoto,deveessererichiestoallastazioneappaltante. 6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazioneeilcoordinamentodellapoliticaeconomicadellaPresidenzadelConsigliodeiministri. 7.Isoggettieconomicidicuialcomma1comunicanoallastazioneappaltantegliestremiidentificativideiconticorrenti dedicatidicuialmedesimocomma1entrosettegiornidallaloroaccensione,nonché,nellostessotermine,legeneralità eilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresudiessi. 8.Lastazioneappaltante,neicontrattisottoscritticongliappaltatorirelativiailavori,aiservizieallefornituredicuial comma1,inserisce,apenadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeessiassumonogliobblighiditracciabilità deiflussifinanziaridicuiallapresentelegge.Ilcontrattodeveesseremunito,altresì,dellaclausolarisolutivaespressa daattivarsiintuttiicasiincuiletransazionisonostateeseguitesenzaavvalersidibancheodellasocietàPosteitaliane Spa.L'appaltatore,ilsubappaltatoreoilsubcontraentechehanotiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagli obblighiditracciabilitàfinanziariadicuialpresentearticoloprocedeall'immediatarisoluzionedelrapportocontrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefetturaͲufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle impreseaqualsiasititolointeressateailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1siainserita,apenadinullità assoluta,un'appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumegliobblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuialla presentelegge. 8229 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOA RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA” ALLEGATOA:DOMANDADIPARTECIPAZIONE SpazioriservatoallaP.F.InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi N.protocollo……………………Datadiricezione…………………………..Codiceprogetto…………………………………........ 251658240 Spett.le Bollo RegioneMarche (€ 16,00) Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura,Internazionalizzazione P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori produttivi ViaTiziano44 60125ANCONA OGGETTO: Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con la P.F. InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttiviacuiinviarecomunicazioniorichiesteͲindirizzoesistente) Cognome: Nome: Qualifica:____________________________CodiceFiscale:____________________________________ Tel. Fax: EͲmail: Pec: Alfinedellaconcessionedelleagevolazionidicuiall’oggettoilsottoscritto: 8230 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Cognomeenome____________________________________ natoa_______________________,il____________________, datidiresidenza: Comune:____________________________________________________________Provincia:(____) Tipoindirizzo_______Indirizzo:_____________________________________________________ N°civico:__________CAP:_____________ පResidenzaesteraStatoesterodiresidenza: inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa: (Ragionesociale)___________________________________formagiuridica__________________ CodiceFiscale_____________________________PartitaIVA_________________________________ පNazionalitàestera Identificativoestero:___________________________________ Tipodocum.estero:___________________________________ Sede legale Comune .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............, CAP ................... viaen.civ.......................……....................................…………………………………………..……….. tel..................................fax....….....................eͲmail…………………………………… P.E.C.(Postaelettronicacertificata)…………………………………………………………………. Sedeamministrativa(dacompilaresolosediversadallasedelegale) Comune .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............, CAP ................... via e n. civ. ......................……....................................……………………………………..……………….. tel....................................……fax....…........................eͲmail………………………………………………………………. CHIEDE di poter usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dal presente bando così come riportato nello schema di seguito indicato: Voucherdaattivare(Barrarelacaselladiinteresse): Voucher Tipologia Importo N° Voucher di tipo A Partecipazione del beneficiario in Fino a qualità di coordinatore di Progetti € 10.000,00 comunitari o di misure di coordinamento Voucher di tipo B Partecipazione del beneficiario in Fino a qualità di partner in consorzi/ reti/ € 5.000,00 network Voucher di tipo C Partecipazione del beneficiario in Fino a forma singola: Horizon 2020 € 7.500,00 Strumento per le PMI Fase II, Cosme ed altri misure/strumenti in cui le imprese possono partecipare singolarmente 8231 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 La tipologia dei voucher sopra riportata riguarda call for proposals, relativamente ai Programmi tematici gestiti direttamentedallaCommissioneEuropea,comediseguitospecificato: Titolo progetto Programma Call for Call for presentato Comunitario proposals proposals data data apertura chiusura …./…../……. …./…../……. VouchertipoA VouchertipoB VouchertipoC DICHIARA (aisensidell'art.47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.i.) chel’impresa: - è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ………………………. …………………..al n. …………………….in data ……………………. e all’Albo artigiani n……………….. data ………………………….. delibera …………………………………….CodiceIstatATECOFIN2007n.…………………; - hal’attivitàeconomica,principaleosecondaria,comerisultantedalcertificatoCCIAAalladatadipresentazionedella domanda,rientrantenellaattivitàidentificatadaicodiciATECO2007previstidalbando(AppendiceA); - nonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria; - si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazionisiaperl’impresachepergliAmministratori; - nonsitrovanellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidelRegolamento(CE)651/2014,art.2,par.189; 9 Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE”. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.: “«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 8232 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - èinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondolavigentenormativa; - non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno2001,n.231,modificatodald.l.92/2008e93/2013; - cheinqualitàdilegalerappresentante: • non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale,perreatidipartecipazioneaun’organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggioeperreati indannodell’ambiente; • nonhaapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,n.575. - che a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo non sono state ricevute altre agevolazionipubbliche(previstedanormecomunitarie,statali,regionali)chesianoqualificabiliaiutidistatoaisensi dell’art. 107 comma primo del trattato CE, nonché altri contributi pubblici concessi ai sensi del reg. 1407/2013 (de minimis); - di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/03 (APPENDICE C) e di acconsentire al trattamentodeidati; 1. DICHIARAINOLTRE datacostituzione:_____________________datainizioattività:_____________________ 2. Attivitàimpresa(CODICEATECO2007) Codice ATECO 2007 attività principale e secondaria Ͳ Descrizione attività svolta _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 3. Formagiuridica_______________ 4. Risultaiscrittapressol'INPSufficiodi..……....................................dal......................... numerodellaPosizioneAssicurativaTerritoriale(P.A.T.)………………………………….. numerodiMatricolaAziendaleI.N.P.S.………………………….. settoreContrattoCollettivoNazionaledelLavoro(C.C.N.L.)…………………………………………………….. c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;” 8233 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 IscrizioneINAIL 5. sededi___________________________pat_____________________ Comune:_______________________________________________________________________ 6. Dimensioneimpresa L’impresarientranelladefinizioneindicatanell’allegato1delRegolamentoUE651/2014inquanto(Barrarenell’apposita casellaunadelleseguentiopzioni): microimpresa piccolaimpresa mediaimpresa grandeimpresa 7. Impresaconprevalenzadipresenzafemminiletraglioccupati: Indicareilnumerodioccupatitotale___________dicui: femmine maschi N.B.personaledipendentealladatadipresentazionedelladomanda(inULA) 8. Diaverindividuatoperlafornituradelservizio: FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del…. 1.Denominazione..............................................Codicefiscale/partitaIVA………………………………….. VOUCHERditipoA………………………………………………………………………………………. FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del…. 2.Denominazione....................……………………………………..Codicefiscale/partitaIVA ………………………….. VOUCHERditipoB…………………………………………………………………………………………………………………. FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del…. 3.Denominazione............................................................................Codicefiscale/partitaIVA………………………………………… VOUCHERditipoC………………………………………………………………………………………………………………. x SIIMPEGNA a fornire tutte le ulteriori informazioniedaticheverrannorichiestidall’Amministrazioneregionaleinrelazione allapresentedomandadicontributo; x acomunicareallaRegioneeventualivariazionisocietarie,disede,deliberazionidiliquidazionevolontariaocoatta dell'impresaedognialtroelementodiinteressedellaRegionestessa; x arispettaretuttigliobblighiprevistinelbando; x a rendere tutte le dichiarazioni in modalità telematicainmodoconformeallostatodifattodell'attivitàedella struttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento; 8234 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Dichiarainfinedirendereleprecedentidichiarazioniequellerelativeagliallegatisuccessiviaisensidell'art.47delD.P.R.28 dicembre2000,n.445es.m.iediessereaconoscenzadellesanzionipenaliprevistedall'art.76dellostessoD.P.R.incaso didichiarazionimendaci. ALLEGA Allegatialladomandainoltrataperviatelematica: Ͳ copia dell’attestato di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente (es. stampa notifica di ricevutadalsistemaalmomentodell’inviodelladomanda/acknowledgementofreceiptconannessotitolodel progetto,numeroidentificativodelprogetto); Ͳ ALLEGATOB.schedasinteticaprogetto; - ALLEGATOC.Decretoministerialedel18aprile2005(perilcalcolodelladimensionediimpresa); - ALLEGATOD.Dichiarazionesostitutivadiattodinotorietà(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000); - ALLEGATOE.Dichiarazioneaiuti“deminimis”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000); - ALLEGATO F. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000)sullarestituzionedegliaiutidichiaratiincompatibili(DichiarazioneDeggendorf); - ALLEGATO G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversidallegalerappresentanteeperidirettoritecnici(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000); - ALLEGATOH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda; LuogoeData_______/____/______ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore10 _________________________ 10 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8235 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOB RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA ” SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO PRESENTATO Parte 1: DATI AZIENDALI Denominazione dell’impresa Numero R.E.A. E-mail e sito Internet @: http:// Legale rappresentante Qualifica Tel/Fax No. Nome T. F. Cognome Parte 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTO Programma Comunitario e call for proposals di presentazione del Progetto Titolo del Progetto Descrizione del progetto (max. 5000 caratteri) Questa sezione deve fornire una descrizione dell’idea progettuale, degli obiettivi considerando la prospettiva dell’ impresa (es. sviluppo di un nuovo prodotto, un prototipo, un business plan per un prodotto innovativo, lo sviluppo di nuovi concetti, pre-fattibilità, studi di fattibilità, studi per risolvere problemi, lo sviluppo di un nuovo servizio, il test di prodotto/servizio, la valutazione dell’impatto economico di nuove tecnologie, l'analisi del potenziale di trasferimento di tecnologia etc.) Il progetto deve essere svolto negli ambiti tematici individuati dalla “Strategia di specializzazione intelligente” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio 2014 . Descrizione del progetto (max. 5000 caratteri) in lingua inglese Indicare il ruolo del beneficiario e , se presenti, i partners partecipanti al progetto e le loro caratteristiche : 8236 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Data di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente: Indicare il Fornitore (Elenco Fornitori) Denominazione Descrizione del servizio fornito al beneficiario 1. 2 3. LuogoeData_______/____/______ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore11 _________________________ 11 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8237 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOC RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOC:DECRETOMINISTERIALEDEL18APRILE2005(PERILCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA) Ministerodelleattivitàproduttive Decretoministerialedel18aprile2005 GazzettaUfficialedel12ottobre2005,n.238 Adeguamentoalladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazionedipiccoleemedieimprese. ILMINISTRODELLEATTIVITA'PRODUTTIVE Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazionedipiccoleemedieimprese; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,piccoleemedieimprese,pubblicatanellaGazzettaUfficialeUnioneeuropealeggen.L124del20maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile1996; Visti i regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamenteairegolamentiCEn.68/2001en.70/2001,cheinallegatoriportanoaifinidelladefinizionedellepiccolee medieimpresel'estrattodellacitataraccomandazione2003/361/CE; Vistoildecretolegislativo31marzo1998,n.123concernentelarazionalizzazionedegliinterventidisostegnopubblicoalle impreseedinparticolarel'art.2,comma2,cheprevedecheladefinizionedipiccolaemediaimpresasiaaggiornatacon decretodelMinistrodelleattivitàproduttiveinconformitàalledisposizionidell'Unioneeuropea; Consideratalanecessitàdifornirechiarimentiinmeritoallemodalitàdiapplicazionedeicriteridautilizzareperilcalcolo delladimensionedelleimprese; DECRETA Articolo1:[Oggettodeldecreto] 1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessionediaiutialleattivitàproduttiveesiapplicaalleimpreseoperantiintuttiisettoriproduttivi. Articolo2:[IndividuazionedellacategoriadellePMI] 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituitadaimpreseche: a)hannomenodi250occupati,e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milionidieuro. 2. Nell'ambitodellacategoriadellePMI,sidefiniscepiccolaimpresal'impresache: a)hamenodi50occupati,e b)haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea10milionidieuro. 3. Nell'ambitodellacategoriadellePMI,sidefiniscemicroimpresal'impresache: a)hamenodi10occupati,e b)haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea2milionidieuro. 4.Iduerequisitidicuialleletterea)eb)deicommi1,2e3sonocumulativi,nelsensochetuttieduedevonosussistere. 5.Aifinidelpresentedecreto: 8238 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'impostasulvaloreaggiuntoedellealtreimpostedirettamenteconnesseconilvolumed'affari; b)pertotaledibilanciosiintendeiltotaledell'attivopatrimoniale; c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresaelegatiall'impresadaformecontrattualicheprevedonoilvincolodidipendenza,fattaeccezionediquelliposti incassaintegrazionestraordinaria. 6.Fattosalvoquantoprevistoperlenuoveimpresedicuialcomma7: a)ilfatturatoannuoediltotaledibilanciosonoquellidell'ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentemente ladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformitàagliarticoli2423eseguentidelcodicecivile; b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unitaͲlavorativeͲanno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazionidiULA.Ilperiododaprendereinconsiderazioneèquellocuisiriferisconoidatidicuiallaprecedenteletteraa). 7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancioovvero,nelcasodiimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,nonè stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivopatrimonialerisultantiallastessadata. Articolo3:[Impreseautonome,associateocollegate] 1.Aifinidelpresentedecretoleimpresesonoconsiderateautonome,associateocollegatesecondo quantoriportatorispettivamenteaisuccessivicommi2,3e4. 2.Sonoconsiderateautonomeleimpresechenonsonoassociatenecollegateaisensideisuccessivicommi3e5. 3.Sonoconsiderateassociateleimprese,nonidentificabilicomeimpresecollegateaisensidelsuccessivocomma5,trale qualiesistelaseguenterelazione:un'impresadetiene,dasolaoppureinsiemeadunaopiùimpresecollegate,il25%opiù delcapitaleodeidirittidivotodiun'altraimpresa.Laquotadel25%puòessereraggiuntaosuperatasenzadeterminarela qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitorinonsianoindividualmenteocongiuntamentecollegatiall'impresarichiedente: a)societàpubblichedipartecipazione,societàdicapitaledirischio,personefisicheogruppidipersonefisicheesercitanti regolareattivitàdiinvestimentoincapitaledirischiocheinvestonofondipropriinimpresenonquotateacondizionecheil totaleinvestitodatalipersoneogruppidipersoneinunastessaimpresanonsuperi1.250.000euro; b)universitàocentridiricercapubblicieprivatisenzascopodilucro; c)investitoriistituzionali,compresiifondidisvilupporegionale; d)entipubblicilocali,aventiunbilancioannualeinferiorea10milionidieuroemenodi5.000abitanti. 4.Nelcasoincuil'impresarichiedentel'agevolazionesiaassociata,aisensidelcomma3,adunaopiùimprese,aidatidegli occupatiedelfatturatoodell'attivopatrimonialedell'impresarichiedentesisommano,inproporzioneallapercentualedi partecipazionealcapitaleoallapercentualedidirittidivotodetenuti(incasodidifformitàsiprendeinconsiderazionela piùelevatatraledue),idatidell'impresaodelleimprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devonoinoltreessereinteramenteaggiuntiidatirelativialleimpresechesonocollegateataliimpreseassociate,ameno cheilorodatinonsianostatigiàripresitramiteconsolidamento. Idatidaprendereinconsiderazionesonoquellidesuntidalbilanciodiesercizioovvero,nelcasodiredazionedibilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 5.Sonoconsideratecollegateleimpresefralequaliesisteunadelleseguentirelazioni: a)l'impresaincuiun'altraimpresadisponedellamaggioranzadeivotiesercitabilinell'assembleaordinaria; 8239 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c)l'impresasucuiun'altraimpresahaildiritto,invirtùdiuncontrattoodiunaclausolastatutaria,diesercitareun'influenza dominante,quandolaleggeapplicabileconsentatalicontrattioclausole; d)leimpreseincuiun'altra,inbaseadaccordiconaltrisoci,controlladasolalamaggioranzadeidirittidivoto. 6.Nelcasoincuil'impresarichiedentel'agevolazionesiacollegata,aisensidelcomma5,adunaopiùimprese,idatida prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamentei dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilanciodesuntidalbilanciodiesercizioditaliimprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate Ͳ situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultimeͲamenochetalidatinonsianostatigiàripresitramiteiconti consolidatiinproporzionealmenoequivalenteallepercentualidicuialcomma4. 7.Laverificadell'esistenzadiimpreseassociatee/ocollegateall'impresarichiedenteèeffettuataconriferimentoalladata disottoscrizionedelladomandadiagevolazionesullabasedeidatiinpossessodella società(adesempiolibrosoci),ataledata,edellerisultanzedelregistrodelleimprese. 8.Adeccezionedeicasiriportatinelprecedentecomma3,un'impresaèconsideratasempredigrandedimensionequalora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppurecongiuntamentedapiùentipubblici.Ilcapitaleeidirittidivotosonodetenutiindirettamentedaunentepubblico qualorasianodetenutiperiltramitediunaopiùimprese. 9.L'impresarichiedenteèconsiderataautonomanelcasoincuiilcapitaledell'impresastessasiadispersoinmodotaleche risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenzadiimpreseassociatee/ocollegate. Articolo4:[Applicazionedelledefinizionidelpresentedecreto] 1.Sullabasedelledisposizionicomunitarievigentiledefinizionioggettodelpresentedecretosiapplicano: a)periregimidiaiutonotificatiedautorizzatiantecedentementeal1°gennaio2005,dalladatadiapprovazionedaparte dellaCommissioneeuropeadellenotifiche,effettuatedall'amministrazionecompetente,diadeguamentoalladefinizionedi PMIdicuiallaraccomandazionedellaCommissioneeuropea2003/361/CEdel6maggio2003; b)perinuoviregimidiaiutoistituitiapartiredal1°gennaio2005sullabasedeiregolamenti(CE)diesenzionen.70/2001e n.68/2001del12gennaio2001,comemodificatidairegolamenti(CE)n.364/2004en.363/2004del25febbraio2004,a decorreredal1°gennaio2005; c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione2003/361/CE; d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. 2.PeriregimidiaiutogestitidalMinisterodelleattivitàproduttive,dicuiall'elencoriportatonell'allegaton.6,ledefinizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletateleproceduredicomunicazioneedinotificadicuialprecedentecomma1. 3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competentiprovvedonoadeffettuareperiregimidipropriacompetenzacontestualmentelenotificheelecomunicazioni predette,edacomunicarenellerispettiveGazzetteUfficialiovverosuirispettiviorganidiinformazioneufficialil'elencodei regimidiaiutoperiqualisiapplicanolecitatedisposizioni. 4.Ladirezionegeneralesviluppoproduttivoecompetitività,ufficioC3,delMinisterodelleattivitàproduttiveforniscealle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedentecomma3. 5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrantedelpresentedecreto. 8240 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 6.Inallegatosonoriportatialcunischemicheagevolanoladeterminazionedelladimensioneaziendale. 7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma,18aprile2005 ILMINISTRO FirmatoMarzano Appendice NOTEESPLICATIVESULLEMODALITA’DICALCOLODEIPARAMETRIDIMENSIONALI Esempioapplicativo Impresa Dipendenti Fatturato Bilancio Dimensione (milionidiEuro) (milionidiEuro) A 250 48 42 Grande B 249 51 42 Media C 49 11 11 Media D 49 10 11 Piccola E 10 1,8 1,8 Piccola F 9 2 2,1 Micro 1. Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali)edi soci che svolgono attività regolare nell’impresa ebeneficianodi vantaggi finanziarida essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazioneagliorgani amministratividellasocietà.AlfinedelcalcolointerminidiULAilsociochepercepiscetalicompensivieneconsideratouna ULAamenocheilcontrattocheregolairapportitralasocietàedilsociostessospecifichiunaduratainferioreall’anno(in talcasosicalcolalafrazionediULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contrattodiinserimento. Ilcalcolosieffettuaalivellomensile,considerandounmesel’attivitàlavorativaprestataperpiùdi15giornisolari. SempreaifinidelcalcolodelleULA,sifornisceilseguenteesempioapplicativo: Tipologia Numerodipendenti ULA Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in 120 considerazione Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore 1pernovemesi all’annopresoinconsiderazione 10perquattromesi 120 Dipendenti occupati partͲtime (il cui contratto l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno considerazione Dipendenti occupati partͲtime (il cui contratto l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo all’annopresoinconsiderazione prevede 6 preso in 3(***) prevede 2pernovemesi inferiore 0,75(****) 8241 0,75(*) 3,33(**) 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (*)Ͳ1X0,75(novedodicesimi)=0,75ULA (**)Ͳ10X0,333(quattrododicesimi)=3,33ULA (***)Ͳ0,5X6X1(dodicidodicesimi)=3ULA (****)Ͳ0,5X2X0,75(novedodicesimi)=0,75ULA AifinidelcalcolodelleULAidipendentioccupatipartͲtimesonoconteggiaticomefrazionediULAinmisuraproporzionale alrapportotraleoredilavoroprevistedalcontrattopartͲtimeequellefissatedalcontrattocollettivodiriferimento.Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello partͲtime di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazionedi40oresettimanaliequellopartͲtimedi28,ildipendentevieneconteggiatoparia0,7ULAperilperiododi lavoro. Perquantoriguardaicongedidimaternità,paternitàeparentali,regolatidaldecretolegislativo26marzo2001,n.151,gli stessinondevonoessereconteggiati. 2. Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipateinviadirettaoindirettadalloStatoe/odaaltrientipubbliciinmisuracomplessivamentesuperioreal50%del capitale,cheesercitanoinviaesclusivaoprevalenteunaopiùdelleseguentiattività:attivitàdiacquisizione,detenzioneo gestionedipartecipazioni,rappresentateomenodatitoli,alcapitaledialtreimprese;attivitàdiacquisizioneegestionedi obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codicecivile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmenteinviaesclusivaoprevalenteinvestimentinelcapitaledirischiotramitel’assunzione,lavalorizzazione,la gestioneelosmobilizzodipartecipazioni(venturecapital). Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimentoacapitalevariabile(SICAV),ifondipensione,leimpresediassicurazione,lesocietàfinanziariecapogruppodi gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarieeifondidisvilupporegionale. Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’ordinamentodeglientilocali,icomuni,leprovince,lecittàmetropolitane,lecomunitàmontane,lecomunitàisolanee leunionidicomuni. 3.Qualoragliinvestitoridicuiall’art.3,comma3,letterea),b),c)ed)nonintervenganodirettamenteoindirettamente nellagestionedell’impresainquestione,fermirestandoidiritticheessidetengonoinquantoazionistiosoci,glistessinon sonoconsideraticollegatiall’impresastessa. 4.Conriferimentoalcomma5dell’art.3,un’impresapuòessereritenutacollegataadun’altraimpresatramiteunapersona oungruppodipersonefisichecheagisconodiconcerto,apattocheesercitinolaloroattivitàounapartedelleloroattività sullostessomercatoinquestioneosumercaticontigui.Siconsideracontiguoilmercatodiunprodottooserviziosituato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamentofrataliimprese,debbonoverificarsicontemporaneamenteleseguenticondizioni: a)la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativanazionale; b)le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprimadelladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazione. 5. Con riferimento al comma 8 dell’art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazionicentrali,leregioni,glientipubblicilocalidicuialprecedentepunto2,leuniversitàpubbliche,lecameredi commercio,leASL,glientipubblicidiricerca.Ladetenzioneindiretta,chedeverisultareanch’essapariosuperioreal25%, sicalcolacomeprodottotraladetenzionedell’entepubblicoinun’impresa,parialmenoal25%,equelladiquest’ultima nell’impresarichiedente. 8242 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Esempio: 1 2 3 4 5 Partecipazionedell’entepubbliconell’impresaA 100% 25% 80% 80% 25% Partecipazionedell’impresaAnell’impresarichiedente 25% 100% 25% 40% 80% 25% 20% 32% 20% Partecipazione indiretta dell’’Ente pubblico nell’impresa 25% richiedente Neicasi1,2e4l’impresarichiedenteèpertantodigrandedimensione. 6.Gliallegaticheseguonosonofinalizzatiadagevolareladeterminazionedelladimensioneaziendale.Inparticolare: a)nell’Allegaton.1sonoriportatiidaticheconsentonodideterminare,sullabasediquantoriportatoall’art.2,commi1,2e 3,ladimensionedell’impresarichiedenteleagevolazioni; b)nelcasoincuil’impresarichiedentesiaautonoma,comedefinitadall’art.3,comma2,alfinedicalcolareladimensione aziendaleèsufficientecompilarel’Allegaton.1; c)nelcasoincuil’impresarichiedentesiaassociata,comedefinitadall’art.3,comma3,alfinedicalcolareladimensione aziendale,primadicompilarel’Allegaton.1,devonoesserecompilatiiseguentiallegati: Ͳ Allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all’impresarichiedente;nelcasoincuivisianoimpresecollegateataliimpreseassociate,icuidatinonsianostatiripresi tramiteconsolidamento,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.5Ae5; Ͳ Allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportatiidatirelativiatutteleimpreseassociatedesuntidall’Allegaton.3A; Ͳ Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (Allegaton.3); d)nelcasoincuil’impresarichiedentesiacollegata,comedefinitadall’art.3,comma5,alfinedicalcolareladimensione aziendale,primadicompilarel’Allegaton.1,devonoesserecompilatiiseguentiallegati: Ͳnelcasodiimpresecollegateicuidatinonsonoripresineiconticonsolidati: i)Allegaton.5A;taleallegato(definitoschedadicollegamento)deveesserecompilatoperciascunaimpresacollegata;nel casoincuivisianoimpreseassociateataliimpresecollegate,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3;9 ii)Allegaton.5;intaleallegato(definitoschedan.2impresecollegate)devonoessereriportatiidatiditutteleimprese collegateperlequalièstatocompilatol’Allegaton.5A; iii)Allegaton.2;intaleallegatodevonoessereriportatiidatitotalidellaTabellaAdell’Allegaton.5ed,eventualmente, dellaTabellariepilogativadell’Allegaton.3,ovviamentesecompilato; Ͳnelcasodiimpresecollegateripreseneiconticonsolidati: i) Allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall’impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un’altra impresa collegata nei quali è inclusa l’impresarichiedente;nelcasoincuivisianoimpreseassociatealleimpresecollegateall’impresarichiedente,icuidatinon sianostatiripresitramiteiconticonsolidati,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3; ii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell’Allegato n. 4 ed, eventualmente, dellaTabellariepilogativadell’Allegaton.3,ovviamentesecompilato. 8243 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.1alD.M. INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:.................................................................................... Indirizzodellasedelegale:................................................................................................. N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..…… 2.Tipodiimpresa Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente: Intalcasoidatiriportatialpunto3risultanodaicontidell'impresarichiedente. Impresaautonoma Impresaassociata Impresacollegata Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettiviprospetti didettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5. 3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (*) In migliaia di euro. 4.Dimensionedell’impresa Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente: microimpresa Piccolaimpresa Mediaimpresa Grandeimpresa (1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. 8244 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.2alD.M. PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Dati(2)dell'impresarichiedente odeiconticonsolidati[riporto dallatabella1dell'allegaton.4] 2.Dati(2)dituttele(eventuali) impreseassociate(riportodalla tabellariepilogativadell'allegato n.3)aggregatiinmodoproporzionale 3.Sommadeidati(2)dituttele impresecollegate(eventuali)non ripresitramiteconsolidamentoalla rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5] Totale (*)Inmigliaiadieuro. I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo delladimensionediimpresa(Allegaton.1) (1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 8245 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.3alD.M. PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conticonsolidati(1)],idatidellacorrispondentetabella“associata”vannoriportatinellatabellariepilogativaseguente: Tabellariepilogativa Impresaassociata Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (indicaredenominazione) l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) …) Totale (*)Inmigliaiadieuro. I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. (1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3, comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8246 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.3.1alD.M. SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA 1.Datiidentificatividell'impresaassociata Denominazioneoragionesociale:......................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................. N.diiscrizionealRegistroimprese:.............................................................................. 2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata Periododiriferimento(1): Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) 1.Datilordi 2. Dati lordi eventuali imprese collegateall’impresaassociata 3.Datilorditotali (*)Inmigliaiadieuro. NB: i dati lordi risultano daiconti e da altri datidell'impresa associata,consolidati sedisponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresitramiteconsolidamentonellacontabilitàdell'impresaassociata.Nelcasodiimpresecollegateall’impresaassociatai cuidatinonsianoripresineiconticonsolidati,compilareperciascunadiessel’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegato n.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devonoessereriportatinellaTabelladicuialpunto2. 3.Calcoloproporzionale a)Indicareconprecisionelapercentualedipartecipazione(2)detenutadall'impresarichiedente(odall'impresacollegata attraversolaqualeesistelarelazioneconl'impresaassociata),nell'impresaassociataoggettodellapresentescheda:.....% Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%. b)Traleduepercentualidicuisopradeveesserepresainconsiderazionelapiùelevata:talepercentualesiapplicaaidati lorditotaliindicatinellatabelladicuialpunto2.Lapercentualeedilrisultatodelcalcoloproporzionale(3)devonoessere riportatinellatabellaseguente: Tabella«associata» Percentuale:...% Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) Risultatiproporzionali (*)Inmigliaiadieuro. Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3. (1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. (2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini diquota delcapitale o deidiritti di voto.Adessa va aggiuntalapercentualedipartecipazionedetenutasullastessaimpresadaqualsiasialtraimpresacollegata.Lapercentuale deveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali. (3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturatoediltotaledibilancio. 8247 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.4alD.M. SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE (DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA) Tabella1 Occupati(ULA)(*) Fatturato(**) Totaledibilancio(**) Totale (*)Quandoglioccupatidiun'impresanonrisultanodaiconticonsolidati,essivengonocalcolatisommandotuttigli occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata. (**)Inmigliaiadieuro. Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo. Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodeidatidelle impreseassociateocollegate(Allegaton.2). Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento Impresacollegata(denominazione) Indirizzodellasedelegale N.diiscrizioneal Registrodelleimprese A. B. C. D. E. Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattatecomeassociatedirettedell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite consolidamento. 8248 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5alD.M. SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE (DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO) PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegaton.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LEIMPRESE COLLEGATE COMPILANDOLATABELLAA TabellaA Impresa Occupati(ULA) Fatturato(*) Totaledibilancio(*) (indicaredenominazione) 1. 2. 3. 4. 5. Totale (*)Inmigliaiadieuro. Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimpresecollegate) delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasidiimpresecollegate alleimpreseassociate,devonoessereriportatiallariga2dellatabelladicuialpunto2dell’Allegaton.3A. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite consolidamento. 8249 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.5.1alD.M. SCHEDADICOLLEGAMENTO (DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO) 1.Datiidentificatividell'impresa Denominazioneoragionesociale:................................................................................... Indirizzodellasedelegale:............................................................................................... N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................ 2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari Periododiriferimento(1):……………………. Occupati(ULA) Totaledibilancio(*) Fatturato(*) Totale (*)Inmigliaiadieuro. IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5. Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogiàstatiripresineiconticonsolidati(2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilatianchegliAllegatinn.3Ae3. (1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessadata. (2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3, comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo. 8250 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Allegaton.6alD.M. N°Legge ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2 Titolo DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1992,n.488–art.1,c.2–esuccessive modificazioni Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e successivemodificazioni Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100lett. a)–esuccessivemodificazioni Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181–art.5 Legge27dicembre2002n.289–art.73 Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e106– esuccessivemodificazioni AgevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedelPaese. Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica. Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardiadeilivellidioccupazione. Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile. Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche. Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuiallalegge 181/1989anuoveareedicrisi. Agevolazioniperprogrammidiinvestimentofinalizzatiallanascita edalconsolidamentodelleimpreseoperantiincompartidiattività adelevatoimpattotecnologico. ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS (articolo4,comma1,letterad) N°Legge Titolo Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4 Incentivi per il ripristino ambientale e l’incremento dei livelli di sicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava. Legge7agosto1997,n.266– art.14 Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico. e6 Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento e6 telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredelsettore tessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero. 8251 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOD RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOD:DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) Iosottoscritto/a Cognome_________________________Nome__________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____) Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____ ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo ______________________________________, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel Comune_____________________PV(___),CAP_______ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagliarticoli75e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e informato che i dati forniti sarannoutilizzatiaisensidelD.lgs196/2003 DICHIARA - chetutteledichiarazionireseinmodalitàtelematicasonoconformiallostatodifattodell'attivitàedellastruttura, secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento; - che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità è equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, giusto il quale “ I documentitrasmessiadunaP.A.tramitefax…soddisfanoilrequisitodellaformascrittaelalorotrasmissionenon deveessereseguitadaquelladeldocumentooriginale). N.B.Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdf,firmato digitalmente, e allegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa. Luogo____________data________________ Infede Firma Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo. 8252 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOE RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOE:DICHIARAZIONEAIUTI“DEMINIMIS”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________ con sede legale in __________________________________ che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n. ….….del…………..…….…),laconcessionedapartedellaRegioneMarchediagevolazionifinanziariefinoadunmassimodi€ _______________ PRESOATTO 1. cheleagevolazionidicuiallapresentedomandasonosoggettearegimedeminimisdicuial: - Regolamento(UE)n.1407/2013del18dicembre2013(G.U.U.E.L352del24.12.2013),sugliaiutidiimportanza minore(art.3,par.2,primoperiodoͲlimite€200.000); - Regolamento(UE)n.360/2012del25aprile2012(G.U.U.E.L114del26.4.2012),sugliaiutid’importanzaminore “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioniprevisteall’art.2,paragrafi6,7e8,delRegolamento(limite€500.000); 2. chel’importomassimodiaiutidistato“deminimis”chepuòessereconcessoadunaimpresaunica12inuntriennio (l’eserciziofinanziarioincorsoedidueprecedenti),senzalapreventivanotificaedautorizzazionedapartedella Commissione Europea e senza che ciòpossa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; € 30.000 se impresaattivanelsettoredellapesca;€15.000seimpresaattivanelsettoredellaproduzioneprimariadiprodotti agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioniprevisteall’art.2,paragrafi6,7e8,delRegolamento(UE)n.360/2012); 3. chegliaiuti“deminimis”sonoconsideraticoncessinelmomentoincuiall’impresaèaccordatoildirittodiricevere gliaiuti,indipendentementedalladatadierogazionedell’aiutoall’impresa; 12 Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. 8253 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 4. che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione: - tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmenteointeramenteconrisorseprovenientidall’unioneEuropea; - tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE) 1407/2013;inconsiderazionedelsuocaratteregenerale,ladisposizionecitataèapplicabileaivariregimidiaiuti “deminimis”); - chegliaiuti“deminimis”possonoesserecumulaticongliaiuti“deminimis”concessianormadelRegolamento (UE)n.360/2012dellaCommissione(aiuti“deminimis”aimpresechefornisconoServizidiInteresseEconomico Generale)nelrispettodelmassimaleprevistointaleRegolamentoecongliaiuti“deminimis”concessianormadi altriRegolamenti“deminimis”purchénonsuperinoilmassimaledi€200.000,00(€100.000,00sel’impresaopera nelsettoredeltrasportomercisustradapercontoterzi); - chegliaiuti“deminimis”nonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessiperglistessicostiammissibilioconaiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamentod’esenzionepercategoriaoinunadecisionedellaCommissione;gliaiuti“deminimis”nonconcessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamentodiesenzionepercategoriaodiunadecisionedellaCommissione; 5. cheincasodisuperamentodellesogliepredettel’agevolazionesuindicatanonpotràessereconcessa,neppureper lapartechenonsuperidettimassimali; 6. che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamentodellimitemassimo; 7. chenelcasol’agevolazionedovesseesseredichiarataincompatibileconlenormedeltrattatosulfunzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superioreatalisoglie,saràsoggettaalrecuperodellatotalitàdell’agevolazioneconcessa,enonsolodellaparte eccedentelasoglia“deminimis”; aisensidegliart.46,47e76delD.P.R.n.445del28/12/2000,consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioni nonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,sottolapropriaresponsabilità DICHIARA a) chel’eserciziofinanziario(annofiscale)dell’impresainiziail___________eterminail_________diciascunanno, b) chenell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedentil’impresadicuièlegalerappresentanteeleimprese,a monteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento,nell’ambitodellostessoStatomembro, [diseguitobarrarelacasellainteressata] nonha/hannobeneficiatodiagevolazionipubblicheinregimedeminimisatitolodinessunodeiRegolamentisopra elencati, oppure ha/hannobeneficiatodelleagevolazionipubblicheinregimedeminimisindicatediseguito: 8254 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Ente concedente Provvediment odi concessione contributo Riferimento normativo ANNO XLVI • N. 33 COSTI AMMISSIBILI Indicareicosti/ vocidispesa finanziatI SOGLIE Regolamento Indicarel’importodel deminimis finanziamento pubblicoricevuto SIASSUMEL’IMPEGNO a comunicare in forma scritta – in modalità telematica – alla P.F. ”Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi”gliaiutiinregime“deminimis”chel’impresadovessericeveresuccessivamente. Ilsottoscrittodichiaradiessereconsapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidalrilasciodidichiarazionimendaci edallaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,aisensidegliarticolo75e 76deldecretodelPresidentedellarepubblican.445del28dicembre2000. Ilsottoscrittosiimpegna,altresì,acomunicaretempestivamenteallaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori produttivi” qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulterannoindebitamentepercepite. LuogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore13 _________________________ Avvertenze: Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualorainvece,dauncontrollosuccessivo,emergalanonveridicitàdelcontenutodelladichiarazione,ildichiarantedecade daibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedelladichiarazionenonveritiera(Articoli75e 76DPRn.445/2000). 13 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8255 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONE“DEMINIMIS” Illegalerappresentantediogniimpresacandidataaricevereunaiutoinregime“deminimis”ètenutoasottoscrivereuna dichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestigliaiutiottenutiin“deminimis”nell’esercizio finanziarioincorsoeneidueprecedenti.Ilnuovoaiutopotràessereconcessosolose,sommatoaquelligiàottenutineitre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimentoappuntoallaconcessione. Siricordachesedovesseveniresuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderàildirittononall’importoineccedenza,ma all’interoaiutoinconseguenzadelqualetalemassimaleèstatosuperato. Qualiagevolazioniindicare Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativoataletipologiadiaiuti,specificando,perogniaiuto,aqualeregolamentofacesseriferimento(agricoltura,pesca, SIEGo“generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessionediciascunaiuto. Inrelazioneaciascunaiutodeveessererispettatoilmassimaletriennalestabilitodalregolamentodiriferimento.Questosi differenziacomesegue: - 200.000€intuttiicasidiversidaquelliindicatidiseguito;sonocompresigliaiutinelsettoredellatrasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013,prima1998/2006) - 100.000€nelcasodiaiutiadun’impresacheoperanelsettoredeltrasportomercisustrada,perspeseinerenti quell’attività(Regolamento1407/2013,prima1998/2006) - 15.000€pergliaiutinelsettoreagricolo(attivitàprimaria)(Regolamento1408/2013,prima1535/2007) - 30.000€pergliaiutinelsettoredellapescaedell’acquacoltura(Regolamento875/2007) - 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento360/2012). Ilmassimaleapplicabilecasopercasoèquellorelativoall’attività(laspesa)chevieneagevolataconl’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicheràilmassimalepertinente,conl’avvertenzachel’importototaledegliaiuti“deminimis”ottenutiinciascuntriennio diriferimentononpotràcomunquesuperareiltettomassimopiùelevatotraquellicuisifariferimento. Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000€. Periododiriferimento I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincidenecessariamenteconl’annosolare,dovràessereindicatoilperiododiriferimentoperquantoriguardal’impresa richiedente. Comeindividuareilbeneficiario–“Ilconcettodiimpresaunica” Leregolecomunitariestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(didirittoodi fatto)dallastessaentitàdebbanoessereconsideratecomeun’unicaimpresabeneficiaria”.Neconseguechenelrilasciarela dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente,maanchedatutteleimprese,amonteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento(controllo), nell’ambitodellostessoStatomembro.FannoeccezioneleimpresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEnte pubblico,chesonopreseinconsiderazionesingolarmente. Sidovràinoltretenercontodelfattoche,nelcasodifusionioacquisizioni,tuttigliaiuti“deminimis”accordatialleimprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltrochedebbanoessererevocatiincasodisuperamentodelmassimale). Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresaoriginariadeveessereattribuitoall’impresacheacquisiràleattivitàchehannobeneficiatodegliaiutio,seciò nonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredellenuoveimpreseinterminidicapitaleinvestito. 8256 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOF RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOF.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETÀDELLEGALERAPPRESENTANTE(ART.47T.U.– D.P.R.N.445/2000ES.M.I.)SULLARESTITUZIONEDEGLIAIUTIDICHIARATIINCOMPATIBILI(DICHIARAZIONE DEGGENDORF) Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________consedelegalein__________________________________ Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni nonveritiere Dichiara Dinonaverricevutodall’autoritànazionalecompetenteun’ingiunzionedirecuperodiaiutidistatoprecedentemente ottenutidichiaratiincompatibilidallaCommissioneeuropea oppure Diaverrimborsatoodepositatoinuncontobloccatodettiaiutiinottemperanzaadun’ingiunzionedirecuperoricevuta dall’autoritànazionalecompetente LuogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore14 ________________________ 14 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8257 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOG RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOG.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERISOGGETTIMUNITIDIPOTERIDI AMMINISTRAZIONEDIVERSIDALLEGALERAPPRESENTANTEEPERIDIRETTORITECNICI(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000) Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale __________________________________________ residente a __________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA __________________consedelegalein__________________________________ Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni nonveritiere Dichiara o di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenutiirrevocabiliodisentenzediapplicazionedellapenasurichiesta,aisensidell’art.444delcodicedi procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralitàprofessionale,per reati dipartecipazione a un’organizzazionecriminale, corruzione, frode, riciclaggioeperreatiindannodell’ambiente; o dinonavereapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzione dicuiall’art.3dellalegge27.12.1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’articolo10della legge31maggio1965,n.575; LuogoeData,____________ Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore15 _________________________ 15 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8258 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOH RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOH:MODELLOPROCURASPECIALEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDA Iosottoscritto/a Cognome___________________________________Nome______________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____) Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____ ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo ______________________________________, inqualitàdititolare/legalerappresentantedell’impresa/società Ragionesociale_________________________________________naturagiuridica______________con sedelegalenelComune____________________________________PV(___),CAP_______ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ conlapresentescrittura,avalereadognifinedilegge,CONFERISCOa Cognome__________________________________Nome_____________________________________ Codicefiscale_____________________________________ Dati:tel.____________________fax_____________________eͲmail____________________________ inqualitàdiincaricatodi: - Associazione_____________________________ - StudioProfessionale(specificare)__________________________________ - Altro:(specificare)_____________________________________ Consedeinvia____________________________________n.____ Comune________________________PV(___)CAP_____________ Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________ tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________ P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________ PROCURASPECIALE: Ͳ per la sottoscrizione digitale della domanda e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni ulteriore documentazionerichiestaoritenutanecessariaperlapartecipazioneaibeneficiprevistidalBANDO2015“VOUCHERPER FAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA”; N.B.Laprocuraèvalidaunicamenteperlagestionedellasuddettapratica. Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla P.F. Innovazione, Ricerca e Competitivitàdeisettoriproduttivi. 8259 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, firmato digitalmente, e allegato alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa. Luogo____________data________________ Infede Firma _________________________ ILPROCURATORE Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito Il procuratoreche sottoscrive con firmadigitale lacopiainformatica(immagine scansionata) delpresentedocumento, ai sensidelD.P.R.445/2000,consapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiall'articolo76delmedesimoD.P.R.445/2000per leipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci, dichiarache - agisceinqualitàdiprocuratorespecialeinrappresentanzadelsoggettochehapostolapropriafirmaautografasulla procurastessa; - tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazionidelsoggetto rappresentato; - laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualoranonsiamo custoditipressoilsoggettodelegante. Firmatoindigitaledalprocuratore16 Firma Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo. 16 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8260 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOI RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOI:ELEMENTIESSENZIALIDELCONTRATTO/LETTERADIINCARICO Il contratto/lettera di incarico stipulato tra l’impresa beneficiaria e i singoli fornitori di servizi oggetto dei voucher deve esseresottoscrittodairappresentantilegalidellepartiedeveindicare: a) gliestremiidentificativi(numeroedatadisottoscrizione); b) iriferimentialpresentebando; c) IDprogetto(rilasciatodaSigfrido)eTipologiaVoucher; d) oggettodelcontratto/letteradiincarico e) descrizionedettagliatadelleattivitàelatempisticaprevistaperlarealizzazione f) costodell’attività Ilcontratto/letteradiincaricodeveespressamenteprevedere: Ͳl’esonerodellaRegioneMarchedaqualsivogliaresponsabilitàgiuridicanelcasodicontroversiechepossanoinsorgeretra ilsoggettoerogatoredelservizio/beneel’impresabeneficiaria. Ͳcheognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunqueregolatodallenorme contrattualisottoscrittetraglistessi. 8261 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATOL RegioneMarche PORMARCHEFESR2014Ͳ2020 “VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA COMMISSIONEEUROPEA ” ALLEGATOL:RICHIESTADILIQUIDAZIONEVOUCHER Spett.le RegioneMarche Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura,Internazionalizzazione P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settoriproduttivi ViaTiziano44 60125ANCONA OGGETTO: Richiesta di liquidazione “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA –Bando2015”ͲPORFESRMarche2014Ͳ2020 Ilsottoscritto Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il …………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………, inqualitàdilegalerappresentantedell’impresabeneficiaria Ragionesociale……………………………………………………….……..naturagiuridica.………………….. Nazionalità……………………………………. consedelegalenelComune……………………………………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..……….. Identificativoestero:…………………………………………………………………………… Tipodocum.estero:………………………………………………………………………………. tel.………............................fax......….....................eͲmail…………………………………..… P.E.C.(Postaelettronicacertificata)…………………………………………………………………. DICHIARA (aisensidell’articolo46delDPR28dicembre2000,n.445) x x DiavereffettuatoilpagamentodelServizioalFornitoredeiServizi; DiaverprovvedutoallarendicontazionedellespesetramitelaproceduraprevistadallaPiattaformaSigfridodel/i seguente/ivoucher: 8262 16 APRILE 2015 IDprogetto (rilasciato daSigfrido) Codice Voucher BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Importo Voucher ANNO XLVI • N. 33 Fornitore(P.IVA/C.F.) FORNITOREN.___________ Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..……….. tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..… P.E.C.………………………………………………………. FORNITOREN.___________________ Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP…………. c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..……….. tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..… P.E.C.………………………………………………………. Di non risultare inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, relative al Docup Ob. 2 Marche FESR 2000/2006, al POR FESR CRO Marche 2007/2013 e al POR FESR CRO Marche 2014/2020 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva; ALLEGA x copiadelcontrattodiservizio(letterad’incarico)conilFornitorepresceltoperl’erogazionedelserviziooggetto delvoucherdicuiall’AllegatoI; x lafatturadelFornitoreintestataalbeneficiariofinaleconl’indicazionedegliestremidipagamento(quietanzata). Il sottoscritto Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il …………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………,siimpegnaatrasmetterelacopiadelladocumentazione rilasciata dalla Commissione in ordine alla valutazione della proposta (lettera della commissione / “evaluation summary report”rilasciatodallaCommissione/l’attestatodall’UEdelraggiungimentodellesoglieminime(threshold)entro30giorni dalricevimentodeldocumentoallaP.FdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi. ECHIEDEPERTANTO x laliquidazionedel/deivouchersuddetti; x diaccreditaregliimportideivouchersulcontocorrentediseguitoindicato: INTESTARIODELCONTO___________________ IBAN: x IstitutoBancario________________Filialedi___________________ LuogoeData_______/____/______Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore17 _________________________ 17 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8263 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA ANNO XLVI • N. 33 ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Il presente atto può essere scaricato integralmente dal seguente link selezionando la voce Provvedimento finale: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/ta bid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/582/Ditta/465/ ID_proc/1180/Tipo/VIA/directory/V00521/Default.a spx Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. _______________________________________________________ Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 20 del 03/04/2015 L.R. n° 3/2012 art. 8 Verifica di assoggettabilità. Progetto: Realizzazione impianto miniidroelettrico sul Torrente Esinante, loc. S.P. 117, Comune di Apiro. Ditta: G.E.Co. S.r.l. di Civitanova Marche (MC). Esclusione dalla VIA. IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE Dott. Geol. David Piccinini omissis DECRETA DI DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni. DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 8, comma 9, lett. a) della L.R. n° 3/2012, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto “Realizzazione impianto mini-idroelettrico sul Torrente Esinante, loc. S.P. 117, Comune di Apiro” della ditta G.E.Co. S.r.l. di Civitanova Marche (MC), purché nelle successive fasi autorizzatorie, di cantiere e di esercizio dell’impianto siano rispettate le prescrizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto. DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della L.R. n° 3/2012 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta G.E.Co. S.r.l., ai Comuni di Apiro e Serra San Quirico, all’ARPAM Dipartimenti Provinciali di Macerata e Ancona, alla Provincia di Macerata Settore 8 “Genio Civile” e Settore 7 “Ufficio tecnico (viabilità e patrimonio), alla Provincia di Ancona Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche U.O. Concessioni e Autorizzazioni e Settore X Gestione Viabilità, all’Autorità di Bacino Regionale e, per le attività di competenza ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/2012, al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Macerata. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto 8264 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ALLEGATO 1 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 1) Prescrizioni da adempiere nelle successive fasi autorizzatorie Idraulica, idrologia ed idrogeologia a) Deve essere adottata una soluzione progettuale alternativa all’utilizzo della scala di risalita per pesci affinché Il DMV sia completamente rilasciato nel punto di derivazione con adeguato sistema che ne consenta anche la misurazione costante, così da non lasciare privo d’acqua nessun tratto di fiume. b) Per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni che il competente ufficio della Provincia di Macerata ha impartito in qualità di Autorità idraulica ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904: evidenziare l’occupazione dell’area demaniale da parte di tutti gli elementi dell’impianto di produzione di energia idroelettrica in progetto; chiarire come si intende inserire nella briglia esistente la coclea gli elementi necessari alla sua funzionalità; chiarire le caratteristiche tecniche e costruttive della briglia esistente e la sua definitiva sistemazione; chiarire l'interferenza delle opere da realizzare in alveo con il deflusso della corrente anche in condizioni di piena; definire le occupazioni dell’alveo attivo e non con sezioni post-operam estese in modo opportuno oltre le sommità spondali; prevedere opere di difesa sulla sponda opposta a quella della coclea, valutandole con l’omologo ufficio della Provincia di Ancona qualora queste interessino il territorio di tale Provincia. Flora e vegetazione c) Data la veloce dinamica evolutiva delle formazioni vegetali riparie è opportuno che lo stato della formazione vegetale presente venga verificato in sede di progettazione esecutiva ai fini dell’eventuale rilascio della specifica autorizzazione. Fauna d) Il progetto dovrà prevedere la posa in opera sia presso la bocca di presa che presso quella di restituzione di una rete a maglia fine. Terre e rocce da scavo e) Al fine del riutilizzo del materiale di scavo ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n° 152/2006 dovrà essere verificata la non contaminazione. 2) Prescrizioni da adempiere in fase di cantiere Cantiere a) L’inizio e la fine dei lavori dovrà essere comunicato allo scrivente ufficio con 15 giorni di anticipo, affinché si possano attivare le attività di controllo ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/2012. Aria b) Adottare tutti quegli accorgimenti di buona pratica cantieristica di seguito indicati: bassa velocità di movimentazione nelle operazioni di carico/scarico, con utilizzo di scivoli; minima altezza di scarico dei materiali; transito dei veicoli a velocita ridotta (circa 20 km/h); bagnatura delle gomme degli automezzi; buone condizioni di manutenzione degli automezzi e funzionamento dei motori limitato al minimo per limitare la formazione di gas di combustione. Flora e vegetazione c) Utilizzare esclusivamente specie autoctone ricorrendo ove possibile all’utilizzo di talee prelevate in loco ed adottando sesti di impianto naturaliformi. 8265 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Interferenze con altri opere, progetti e piani d) Nel raccordo con il piano viabile il massetto dovrà essere sagomato a forma di canaletta e lisciato con spolvero di cemento puro per garantire lo scorrimento delle acque senza che defluiscano sulla sede stradale con particolare cura dovrà essere impermeabilizzata la connessione tra il piano viabile bitumato ed il massetto in calcestruzzo dell’accesso. e) Tutti i lavori dovranno essere realizzati in modo da non provocare deflusso di acque da e verso la strada provinciale tenendo in considerazione eventuali situazioni metereologiche particolarmente gravi, sia di scorrimento delle acque che di accumuli laterali di neve dovuti al passaggio di mezzi di sgombero. La eventuale rimozione della neve sull’accesso dovuta al passaggio di mezzi, nonché il taglio dell’erba che dovesse ostruire la visibilità prima dei tagli effettuati dalla Provincia saranno completamente a cura e spese del richiedente. 3) Prescrizioni da adempiere in fase di esercizio Rumore a) Dovranno essere eseguite opportune misure di rumore post-operam al fine di avvalorare quanto sommariamente affermato nella relazione. 8266 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA ANNO XLVI • N. 33 6 - DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla prima data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, o dalla notifica dello stesso, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18 e 143 del T.U. 11.12.1933 n°1775; 7 - Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche _______________________________________________________ Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque n. 11 del 07/04/2015 L.R. n°5/2006-Ditta DOMA srl. Sant’Angelo in Vado (PU)-Variante concessione irrigua uso idroelettrico su coclea - traversa fiume Foglia loc. Molino Nuovo comune Auditore (PU) Fraz. Casinina Pot.nom.55 KW. Rilascio concessione. IL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE IL DIRIGENTE Arch. Alberto Cecconi omissis DECRETA 1 - DI APPROVARE il progetto definitivo delle opere concernenti la centralina idroelettrica in loc. Molino Nuovo del comune di Auditore (PU) Fraz. Casinina sul fiume Foglia, in variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica delle Marche. 2 - DI APPROVARE il disciplinare rep. n.1286 del 27.3.2015, contenente gli obblighi e le condizioni regolanti la concessione in favore della Ditta DOMA s.r.l. di Sant’Angelo in Vado (PU) per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, mediante coclea su esistente traversa sul fiume Foglia in località Molino Nuovo del comune di Auditore (PU), per una Potenza nom. di KW 55, di cui all’allegato 1 facente parte integrante del presente decreto. 3 - DI RILASCIARE alla Ditta DOMA s.r.l. con sede legale in Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8, la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, per una portata media Qp di concessione pari a 2,66 mc/s. (portata max derivabile Qmax= 4.36 m3/s), ed una Potenza Nominale di concessione pari a KW 55 (Potenza max pari a 89,80 KW), in variante alla concessione irrigua di cui al Decreto Interministeriale 20.5.1957 n°5661 del Consorzio di Bonifica delle Marche, ed ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2, lett.a, purché siano rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nel disciplinare di cui al precedente punto 2. 4 - DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 5 - DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta DOMA s.r.l. di Sant’Angelo in Vado (PU). 8267 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 - ALLEGATI - 1 ALLEGATO 1: DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI REGOLANTI LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA. REP. N. 1286 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo in Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche in via Gentile da Fabriano avanti a me avvocato Caterina Di Mauro, Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con Decreto del Dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali n. 340/ANL del 27 giugno 2014, aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:-------------------L’Arch. Alberto Cecconi, nato a Osimo (AN) il 24.10.1952, domiciliato per la carica presso la Regione Marche, che interviene quale Dirigente della P.F. Tutela delle Acque della Regione Marche (C.F. 80008630420) in esecuzione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 851 del 12.7.2014,di seguito denominata anche Amministrazione concedente-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-------------------------------------------La Sig.ra Ornella Lunghi (C.F LNG RLL 82L56 L500E) nata a Urbino (PS) il 16/07/1982 Codice fiscale: LNG RLL 82L56 L500E , residente a Sant’ Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 CAP 61048, domiciliata per la carica ove appresso che interviene quale Amministratore Unico della società DOMA s.r.l. con sede legale in Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 - 61048 Codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione presso la CCIAA di Pesaro–Urbino:02510120419, giusta visura effettuata tramite sistema Telemaco agli atti di me ufficiale rogante, di seguito denominata anche concessionario. Dovendosi ora addivenire alla stipula formale, le parti della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.-------------------------------------------------DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA AD USO REGOLANTI LA IDROELETTRICO, MEDIANTE COCLEA SU ESISTENTE TRAVERSA IN LOC. MOLINO NUOVO SUL FIUME FOGLIA, IN COMUNE DI AUDITORE (PU) – DITTA DOMA S.R.L. 8268 SANT’ANGELO IN VADO (PU) 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ARTICOLO 1. QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE POTENZA NOMINALE--La quantità di acqua da derivare mediante la esistente traversa sul fiume Foglia in loc. Molino Nuovo, in comune di Auditore (PU), risulta pari a 2,66 mc/s (portata media di concessione), mentre la portata massima derivabile è pari a 4,36 mc/sec . L’acqua viene impiegata ad uso idroelettrico, ai fini di produzione di forza motrice, per una Potenza nominale annua di concessione pari a 55 KW in base alla quale è fissato il relativo canone annuo. La presente concessione è connessa alla diffusione e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.--------------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 2. LUOGO, MODALITA’ DI PRESA E SCARICO DELL’ACQUA-----------------------Ai fini della concessione idroelettrica, non vengono realizzati nuovi sbarramenti o opere di derivazione. All’uopo è utilizzata una traversa di sbarramento esistente, ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2, lett.a., pertinente ad una concessione ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica Marche, (già Consorzio di Bonifica Integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano) ubicata sul fiume Foglia in Loc. Molino Nuovo del Comune di Auditore (PU) Fraz. Casinina, sponda idrografica sinistra, che offre sufficiente stabilità e solidità per la nuova derivazione. Ai fini dell’esercizio di impianto si evidenzia che esso è ricadente per metà nel territorio del comune di Auditore, e per l’altra metà sul territorio del comune di Urbino, per cui la centrale di produzione assieme al canale di carico e scarico e al canale di troppo pieno/sghiaiatore verranno realizzati sul territorio comunale di Auditore (PU), mentre la rampa di risalita per pesci è realizzata sul territorio comunale di Urbino (PU). Con l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, vengono realizzate opere di manutenzione e conservazione a miglioramento degli attuali manufatti, in particolare la straordinaria manutenzione della briglia esistente (ripristino parti ammalorate in cls), e l’attuazione della scala di deflusso della fauna ittica attualmente mancante, collocata anche ai fini del deflusso minimo vitale. Caratteristiche di Impianto --------------------------------------------------------L’impianto micro idroelettrico, che utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita senza sottensione di alveo naturale, prevede l’installazione di turbina a coclea con occupazione di suolo demaniale, e relative opere di connessione alla rete; non si determina l’interruzione dell’ecosistema fluviale, in quanto non richiede la canalizzazione dell’acqua; punto di prelievo e restituzione sono praticamente coincidenti. L’impianto è posizionato in affiancamento alla briglia esistente che determinerà il salto idraulico (pari a 3.00 m) utile ai fini idroelettrici ed è incassato nella parte terminale della briglia stessa in corrispondenza dell’argine idrografico sinistro. L’impianto deriva 8269 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 l’acqua subito a monte e restituisce immediatamente a valle, con paratoia di sghiaiamento e relativo canale per il controllo del trasporto solido tra monte e valle. La rampa per la risalita dell’ittiofauna e la continuità biocenotica è posizionata in destra idrografica.A valle della restituzione è effettuato un tratto di argine in gabbioni e/o massi per una lunghezza di circa 15 m a ricongiungersi con la sponda esistente. O p e r a d i p r e s a : si intercetta l’acqua immediatamente a monte della briglia indirizzandola verso la sponda posta in sinistra idraulica. La bocca di presa immette le acque derivate in un canale d’invito largo 6.00 m con pendenza minima pari all’1‰. La bocca di presa dell’impianto è presidiata da una griglia a maglia larga che eviterà l’ingresso nel sistema motore del materiale galleggiante di tipo grossolano. L’adduzione dell’acqua è regolata da apposita paratoia a valle della griglia metallica disposta in allineamento con l’argine, che ha anche la funzione sia di chiusura immediata in situazioni di emergenza, sia di regolazione della portata in ingresso, ed è gestita dal sistema di controllo che agisce sulla base dei dati rilevati dal sensore di livello dell’acqua a monte. O p e r e di i m p i a n t o. In sintesi, il blocco impianto consiste nella realizzazione delle seguenti opere: - Opera di presa sulla sponda sinistra del fiume, immediatamente a monte della briglia; Realizzazione della vasca di adduzione e della sede della vite turbina in incasso rispetto al piano campagna, senza la costruzione di strutture in elevazione ad eccezione del locale tecnico e delle pareti di contenimento della vite idraulica; - Realizzazione dello scarico a valle della coclea che si raccorda con l’argine attuale subito al piede della briglia; - Realizzazione del canale di sghiaiamento con funzione anche di troppo pieno. La turbina idraulica a coclea ha diametro pari a 320 cm circa operante su un salto lordo di 300 cm. Le acque di scarico sono convogliate a fiume in una sezione immediatamente al piede della traversa. DATI di IMPIANTO Potenza idraulica: Qp = Portata media di concessione 2.66 mc/s. H =Salto idraulico: 3.00 m Pn = Qp * H * g * Ș = 2.66*3.00*9.81*0.70 = 54.8 kW Qmax =4.36 m3/s Portatamassima derivata Qp= 2.66 m3/s Portata di progetto Hn =3.00 m Salto idraulico netto Pn =54.80 kW Potenza di concessione (con Qp) 8270 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Pel =54.80 kW Potenza elettrica media Da cui si dichiarano i seguenti valori: Pel max = 89.80 kW Potenza massima di connessione ARTICOLO 3. REGOLAZIONE DELLA PORTATA----------------------------------------------------L’opera è stata progettata secondo una analisi di bilancio idrico delle portate medie presenti sul corso d’acqua. L’inserimento della coclea idraulica non provoca sottrazione idrologica al fiume: le portate sono idraulicamente convogliate prioritariamente alla scala di risalita dei pesci appositamente realizzata per consentire alla fauna ittica di superare l'ostacolo (cioè la briglia stessa ); la portata eccedente a quella richiesta per la funzionalità della scala di risalita, è convogliata verso la coclea e restituita immediatamente a valle della briglia, mediante opportuno convogliamento. In ogni caso, affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nell’opera di presa una quantità di acqua maggiore della concessa, la luce della paratoia e le relative opere pertinenti sono di dimensioni tali da consentire la derivazione della portata massima di prelievo pari a Qmax 4.36 m3/s, qualora disponibile. Il personale dell’ Amministrazione concedente, ed altri Enti pubblici autorizzati dalla Regione Marche, potranno accedere in qualsiasi momento alle opere di presa e restituzione per accertare l’osservanza delle norme del presente atto. -------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 4. GARANZIE DA OSSERVARSI – DEFLUSSO MINIMO VITALE---------------------La concessione di derivazione d’acqua è rilasciata "fatti salvi i diritti dei terzi". Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario, in dipendenza della concessa derivazione, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di corsi d’acqua, strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e de1 buon regime del fiume Foglia. Compete al Concessionario il risarcimento di qualsiasi limitazione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio della stessa. Per quanto riguarda le utenze per gli usi potabili, irrigui, domestici, ittiogenici, abbeveraggio del bestiame e simili che si trovino costituite legalmente ed antecedentemente alla presente concessione, devono essere rispettate dal Concessionario, il quale è tenuto ad attuare i necessari provvedimenti al fine di evitare una loro menomazione o, comunque, turbare diritti o frapporre ostacoli al libero e regolare esercizio delle relative legittime derivazioni. In particolare il concessionario, 8271 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 considerato che la citata traversa è pertinente alla grande derivazione irrigua del Consorzio di Bonifica, di cui al Decreto Interministeriale 20.5.1957 n°5661, dovrà garantire in ogni caso l’esercizio e l’uso della predetta traversa al Consorzio, secondo la relativa convenzione, di cui al successivo articolo 6. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l’osservanza delle norme di tutela delle acque dagli inquinamenti, ai sensi del DPR 24.5.1988 n°236 e D.Lgs. 152/2006 (e s. m. i.), mettendo la massima cura ed attenzione nelle operazioni di realizzazione delle opere ed in quelle di manutenzione periodica. Sull’argine idrografico destro è realizzata una struttura di risalita della ittiofauna in ottemperanza alle prescrizioni della L.R. n.11 del 3/6/2003 sulla disciplina della fauna ittica. Il deflusso da rilasciare sulla rampa di risalita pesci avendo una larghezza inziale di 2.00 mt sarà di 200 l/s. -Valutazioni sul bilancio idrico e P.A.I.: In relazione alla nota dell’Autorità di Bacino regionale del 18.2.2015 n° 0117756, per quanto concerne l'equilibrio del bilancio idrico, in linea generale, per le finalità ed ai sensi degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 152/2006, non sussistono particolari motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto in quanto le acque derivate saranno rilasciate presso il piede della traversa. In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 1. l'acqua derivata venga rilasciata dalla centrale idroelettrica al piede della traversa, al fine del rispetto del DMV; 2. vengano preventivamente/contestualmente effettuati i lavori di ripristino e consolidamento della traversa riferiti in progetto; 3. la quota attuale della sommità della traversa non venga rialzata; 4. vengano comunicati all'Autorità concedente (Provincia di Pesaro e Urbino) i valori di portata mensili ed annui derivati l'anno precedente, misurati o stimati, ai sensi delle NA del PTA regionale, art. 67, c. 3. Potranno essere emanate eventuali ordinanze di limitazione/divieto di derivazione nei periodi di ridotto deflusso in alveo. Al termine del cantiere si dovrà procedere quanto più possibile al ripristino delle originarie condizioni naturali, compatibilmente con quanto realizzato, nel rispetto della naturalità ecologica e biologica, e la normalizzazione sotto il profilo dello stato di qualità. Valutazioni sul deflusso minimo vitale (DMV): L'acqua derivata sarà rilasciata al piede della traversa, e la risorsa non verrà quindi concretamente sottratta alla portata fluviale, per cui il rilascio del DMV dall'opera di derivazione sarà in ogni caso soddisfatto. La valutazione della portata del deflusso minimo vitale del corso d’acqua, in riferimento al 8272 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Piano di Tutela delle Acque (PTA), sezione D, Allegato II, ha fornito i seguenti valori ,in linea con quelli verificati dalla Autorità di Bacino: Tabella 11 – Valori mensili del Deflusso Minimo Vitale Mese DMV(l/s) Dicembre/Gennaio 773,197 Febbraio 773,197 Marzo 773,197 Aprile 515,465 Maggio 515,465 Giugno 257,732 Luglio 257,732 Agosto 257,732 Settembre 257,732 Ottobre 257,732 Novembre 515,465 (DMV idrologico fino al 31/12/2015 e complessivo dal 01/01/2016 salvo proroghe e/o variazioni delle NTA del PTA). La portata destinata alla scala di risalita dei pesci dovrà comunque essere sempre garantita. Per il prosieguo, per quanto riguarda le derivazioni presenti autorizzate, ai sensi dell'art. 57, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) approvato con delibera DACR n.145 del 26/01/2010), le stesse dovranno adeguare i loro rilasci al fine di soddisfare le condizioni volte a garantire il DMV, con tempi di applicazione disciplinati ai sensi dell'art. 58, comma 3, delle citate norme tecniche del PTA. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità e da qualsiasi controversia o molestia, anche giudiziaria, che potesse derivarle per il fatto della presente concessione idroelettrica. Né 8273 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 l’Amministrazione concedente, né altri Enti interessati risponderanno, in alcun modo, dei danni che il Concessionario potrà subire in dipendenza di piene, allagamenti, frane od altro evento calamitoso. ARTICOLO 5. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE LA DERIVAZIONE DOVRA’ SODDISFARE----------------------------------------------------------------------------------------------------In generale le opere attinenti l’impianto, devono essere mantenute in perfette condizioni di efficienza e funzionalità, attenendosi alle norme e prescrizioni che potranno essere impartite, in qualsiasi momento della durata della concessione, dall’Ufficio competente della Regione Marche. Attorno ai manufatti del predetto impianto elettrico, devono essere stabilite delle zone di rispetto opportunamente recintate onde impedire l’accesso a persone o ad animali. La concessione si intende fatta con la più ampia salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua. A tal proposito, fatte salve le prescrizioni di cui al precedente art.4, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 152/2006, riguardante gli usi agricoli delle acque, si rileva che nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere comunque assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura. ------------------------------- ARTICOLO 6 . OBBLIGHI DERIVANTI AL CONCESSIONARIO-------------------------------------Con decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n.14/VAA del 17/03/2015 comprendente la Valutazione di Incidenza positiva, il progetto , ai sensi dell’art. 8, c. 9, lettera a) della L.R. n. 3/2012 e dell’art. 20, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato escluso dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto delle successive prescrizioni e condizioni inerenti le successive fasi autorizzatorie e di gestione dell’impianto, così come riportate nell’Allegato 1 del citato decreto:Fase Ante Operam 1) Con almeno 15 gg di anticipo, la ditta dovrà comunicare all’ufficio della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, ed alla presente Autorità concedente l’inizio e la fine dei lavori; 2)Il materiale di scavo (circa 700 mc), potrà essere riutilizzato come sottoprodotto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41bis del “Decreto del fare”, convertito nella L 98/2013 (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). L’esclusione dal regime dei rifiuti potrà avvenire a condizione che il proponente attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alla sede ARPAM territorialmente competente, alcune condizioni fondamentali: 8274 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 • la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti; • siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda; •l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime; • i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale. Nell’autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo. Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPAM competenti sul territorio. In alternativa il proponente dovrà eseguire una caratterizzazione del materiale, ai sensi del DM 161/2012, verificando la possibilità di escludere tale materiale dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c. del D. Lgs. 152/2006; 3)il progetto esecutivo dell’intervento dovrà essere trasmesso, agli Enti Gestori del Sito Natura 2000 (Unione Montana del Montefeltro ed Unione Mont. Alta Valle del Metauro), ai fini della verifica di conformità al progetto preliminare. Qualora il progetto dovesse discostarsi sensibilmente da quanto valutato dovrà essere sottoposto a nuova Valutazione di incidenza; Fase di cantiere : 4) i lavori dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile;5)dovrà essere evitato il periodo coincidente con la stagione riproduttiva della fauna ittica (da aprile a luglio);6) al termine delle operazioni si dovrà procedere al ripristino del substrato originario;7)dovrà essere evitato che le acque restituite vengano in contatto con gli oli usati per la lubrificazione;8)occorrerà effettuare una bagnatura delle strade sterrate entro 100 m dai recettori interferenti; 9) la velocità dei mezzi di cantiere non potrà superare i 20 km/h;10)al fabbricato che ospita il generatore andrà applicato un fonoisolamento acustico di almeno 25 dB(A);11)non dovrà essere rialzata la quota sommitale della traversa, rispetto all’originale;12)l’esecuzione dell’intervento dovrà tenere conto del “Principio di precauzione” che ….”in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;13)durante i lavori andrà mantenuta un’adeguata funzionalità idraulica del corso d’acqua contenendo altresì i valori della torbidità delle acque, al fine di non compromettere la vita della fauna ittica;14)durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici. Fase Post Operam: 15) gli Enti Gestori della suddetta ZPS valuteranno la necessità o meno di compensare comunque gli abbattimenti al fine di mantenere l’integrità dei luoghi e così tutelare anche indirettamente le risorse del 8275 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Sito Natura 2000. Di conseguenza il proponente dovrà se del caso effettuare la compensazione secondo le modalità indicate dagli stessi Enti gestori;16)a fine lavori ogni opera ed attrezzatura di cantiere andrà rimossa ripristinando integralmente le condizioni attuali. Dell’avvenuto ripristino andrà fornita adeguata documentazione agli Enti Gestori del Sito Natura 2000 (Unione Montana del Montefeltro ed Unione Mont. Alta Valle del Metauro). Verifiche di Ottemperanza: Tra le prescrizioni prima elencate, l’ufficio P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in qualità di Autorità competente, richiede la verifica di ottemperanza delle seguenti prescrizioni, secondo le modalità di seguito riportate: Prescrizioni che richiedono l’avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza Codice Prescrizione Ente Vigilante Enti coinvolti Termine V.O. Provincia di P.U.; Comuni di Auditore ed Prima dell’inizio Unione Montana del Montefeltro ed Unione Urbino; 3 Lavori Mont. Alta Valle del Metauro RegioneMarche P.F. VAA; Provincia di P.U.; Comuni di Auditore ed Chiusura dei Unione Montana del Montefeltro ed Unione 15 Urbino; Lavori Mont. Alta Valle del Metauro 16 Regione Marche P.F. VAA; Ente Vigilante: Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni; Enti Coinvolti: Enti coinvolti nell’attuazione della prescrizione e relative attività di competenza; Termine avvio V.O.: Termine per la presentazione da parte del Proponente dell’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza. Il concessionario inoltre dovrà rispettare la convenzione sottoscritta tra Consorzio di Bonifica delle Marche e Soc. Doma srl ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2, lett.a. contenente le modalità e condizioni per l’attuazione della derivazione di cui trattasi e l’uso della traversa in questione; in particolare a costruire la rampa di risalita per l'ittiofauna. Inoltre dovranno essere installate aste graduate in corrispondenza della bocca dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico e della bocca sommitale della scala di risalita per l'ittiofauna (per verificare la corretta alimentazione della scala). Il deflusso da rilasciare sulla rampa di risalita pesci avendo una larghezza inziale di 2.00 mt sarà di 200 l/s. La briglia esistente sarà oggetto di lavori di manutenzione del calcestruzzo esistente mediante interventi di ripristino e consolidamento dello stesso. Ai sensi della L.R. n°5/2006 art.7 c.1 lett.o, sussiste l'obbligo della installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la 8276 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 misurazione della portata e dei volumi d'acqua pubblica derivati in corrispondenza di punti di prelievo e, ove necessario, di restituzione, nonché l’obbligo di trasmissione delle misurazioni alla competente struttura regionale. Si provvederà ad inserire in prossimità dell’opera di presa dell’impianto in progetto un misuratore di livello ad ultrasuoni per avere la misura della portata ragguagliata per la sezione specifica in cui è realizzato l’impianto. Il misuratore della portata e dei volumi di acqua prelevati, è costituito da apparecchio di misura istantanea e totalizzatore, ai sensi dell’art.95, c.3, del D.Lgs. 152/2006. Resta salva, ad ogni modo, la facoltà dell’Amministrazione concedente di imporre, in ogni tempo, altri apparecchi che si rendessero necessari. Saranno poi a carico della Società concessionaria, il prelievo e l’invio dei risultati delle misurazioni dell’acqua prelevata con cadenza almeno semestrale. Ai sensi dell’art.3, comma 2, lett.f, della L.R. Marche 5/06, i dispositivi di misurazione delle portate devono essere realizzati in base alle norme tecniche vigenti e sigillati con relativa punzonatura in piombo, e realizzati in guisa tale che in qualsiasi momento gli Enti pubblici preposti al controllo possano effettuare senza alcuna difficoltà le necessarie verifiche.ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONCESSIONE-------------------------------------------------------Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. Qualora al termine della stessa persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, il Concessionario, nei modi previsti dall’art.16 della Legge regionale Marche n°5/2006, potrà avanzare apposita domanda per il rinnovo della concessione, che potrà essere assentita con le stesse primitive modalità e/o con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, la Regione ha il diritto di ritenere, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie ed i canali adduttori dell’acqua; oppure di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell’alveo, delle sponde, dell’arginatura nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.-------------------------------------------- ARTICOLO 8 CANONE-----------------------------------------------------------------------------------------A termini dell’art. 46 della L.R. Marche n. 5/2006, il Concessionario, corrisponderà al Servizio Tesoreria di Ancona della Regione Marche, di anno in anno il canone annuo anticipato (arrotondato) di € 853,00 8277 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 (diconsi Euro ottocentocinquantatre/00), in ragione di € 15,50 a KW per 55 KW di potenza nominale. Detto canone dovrà essere versato nell’annualità in corso in dodicesimi a decorrere dal mese di rilascio dell’ultimo provvedimento ai fini della completa procedura P.A.S. In prosieguo di tempo il canone sarà, di anno in anno rivalutato così come individuato dall’Ufficio competente della Regione Marche anche in base ai decreti del Ministero delle Finanze sui tassi di inflazione programmata. Il predetto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data stabilita, in relazione a variazioni che si verificassero durante l’esercizio dell’impianto, in seguito ad accertamenti e controlli da parte della Regione Marche e degli altri Enti interessati. Il Concessionario dovrà pagare il canone annuale entro 30 trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, anche quando non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della Concessione, salvo il diritto di rinunciare alla Concessione medesima, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell’annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia, ai sensi dell’art. 26 L.R. Marche n. 5/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 9 TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDO ED INIZIO DELL’ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE---------------------------------Una volta acquisite le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti ai fini urbanistici, paesaggistici e di connessione, le opere di cui trattasi dovranno iniziarsi entro 12 (dodici) mesi dalla data ultima relativa alle dette autorizzazioni, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Struttura, ed essere completate entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio lavori. Nella visita di collaudo, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24 del R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), che dovrà seguire la comunicazione di ultimazione dei lavori, l’Ufficio competente della Regione Marche, dovrà accertare che l’impianto non abbia una portata superiore a quella concessa, ed ove non vi siano eccezioni in contrario potrà autorizzare l’immediato esercizio della derivazione, facendone cenno nel relativo verbale di collaudo. Ove l’Ufficio predetto riconoscesse la necessità di maggiori lavori e/o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita di collaudo un termine per la loro esecuzione, stabilendo altresì che, in mancanza di tale adempimento la derivazione non potrà essere attivata.------------ ARTICOLO 10 PAGAMENTI E DEPOSITI------------------------------------------------------------------All’atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di avere effettuato i seguenti versamenti: 1 ) € 250,00 (duecentocinquanta /00) per 8278 16 APRILE 2015 ANNO XLVI • N. 33 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE spese di istruttoria e collaudo; 2) € 30,00 diritti di segreteria; 3) le parti mi dichiarano che è stata costituita una cauzione definitiva di € 1.000,00 (mille/00) a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione oggetto del presente atto. ARTICOLO 11 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI------------------------------------------------Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza delle norme contenute nel T.U. n. 1775/33; del Regolamento R.D. n°1285/1920; del D.Lgs. 152/2006; della L.R. Marche n. 5 del 09.06.2006, del Piano di Tutela delle Acque 2010 già citato, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, - L.R. Marche n. 5/06, a cura del Concessionario, copia plastificata dei dati salienti del presente Disciplinare di concessione deve essere attaccata, in modo ben visibile, presso il detto impianto idroelettrico.--------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 12 DOMICILIO LEGALE------------------------------------------------------------------------Per ogni effetto di legge la Ditta DOMA S.r.l. elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8. ARTICOLO 13 SPESE------------------------------------------------------------------------------------------Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a totale carico della ditta DOMA s.r.l. di Sant’Angelo in Vado (PU). Si chiede l’applicazione dell’imposta di registro ai sensi della tariffa parte prima, art. 5 punto 3, del DPR n. 131/86, nella misura dello 0,50% del canone annuo moltiplicato per gli anni di concessione.------------------------------------------------------------------------------------------------===========================§=========================== Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE REGIONE MARCHE IL Legale Rappresentante P.F. Tutela delle Acque DOMA s.r.l. Arch. Alberto Cecconi Ornella Lunghi Il presente atto si compone di diciassette facciate dattiloscritte per intero. L’UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE MARCHE Avv. Caterina Di Mauro 8279 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT ANNO XLVI • N. 33 sura 6 – Servizio Civile del Programma Garanzia Giovani, da avviare nei progetti di Servizio Civile Regionali, come da Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a modifica del precedente elenco approvato con DDPF del 23/03/2015, n. 7. 2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul BURM e agli indirizzi web: www.serviziocivile.marche.it www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari. _______________________________________________________ Decreto del Dirigente della P.F. Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario n. 9 del 07/04/2015 Pon Garanzia Giovani: Misura 6 Servizio Civile Regionale (L.R. 15/2005) - subentri all’elenco dei Volontari idonei selezionati, approvato con DDPF n.7/OSV del 23/03/2015. IL DIRIGENTE DELLA P.F. OSSERVATORIO SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO omissis DECRETA IL DIRIGENTE Dott. Stefano Ricci 1. Di approvare l’elenco dei volontari subentranti ammessi al finanziamento relativamente alla Mi- ALLEGATO A Impegno preso sul DDPF n. 7/OSV/2015 (€) n. Codice Fiscale Cognome Nome Presso l’Ente 84 BFRSLV90L67E690D BUFARALE SILVIA COMUNE DI SENIGALLIA 5.205,60 12 NSLGST90L52C351Y NASELLI AGATA ESTER CGIL MARCHE 5.205,60 8280 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ATTI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DI INTERESSE REGIONALE udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. _______________________________________________________ Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso spedito per la notifica il 23 maggio 2014, ricevuto dalla resistente il 27 maggio 2011 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 29 maggio 2014 (reg. ric. n. 35 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Marche 1 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2003, n. 6 Legge forestale regionale), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione. Corte Costituzionale Decisione n. 16 del 27/01/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Alessandro CRISCUOLO Presidente Paolo Maria NAPOLITANO Giudice Giuseppe FRIGO Giudice Paolo GROSSI Giudice Giorgio LATTANZI Giudice Aldo CAROSI Giudice Marta CARTABIA Giudice Sergio MATTARELLA Giudice Mario Rosario MORELLI Giudice Giancarlo CORAGGIO Giudice Giuliano AMATO Giudice Silvana SCIARRA Giudice Daria de PRETIS Giudice Nicolò ZANON Giudice 1.1. - Il ricorrente ha ricordato che l’impugnato art. 9, introducendo il comma 6 - bis nell’art. 19 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005. n. 6 (Legge forestale regionale), ha stabilito che «Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce, utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali». Ad avviso del ricorrente tale disposizione, che consente l’utilizzo in agricoltura della combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso (paglia, stoppie e materiale vegetale derivante da colture erbacce ed arboree e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili), intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e infestazioni, afferirebbe alla materia dei rifiuti. Poiché quest’ultima rientrerebbe nella materia della tutela dell’ambiente, attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, la disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma lettera s), Cost. ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale) e dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-27 maggio 2014 e il 28 maggio 4 giugno 2014, depositati in cancelleria il 29 maggio e il 3 giugno 2014 ed iscritti rispettivamente ai nn. 35 e 36 del registro ricorsi 2014. Visto l’atto di costituzione della Regione Marche; Nel ricorso é stato poi richiamato il contenuto dell’art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, recependo la previsione di cui all’art. 2 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), ha escluso dall’applicazione della normativa sui rifiuti «[....] paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute 8281 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 umana». Ad avviso del ricorrente, tale disposizione conterrebbe una disciplina eccezionale rispetto alla normativa quadro sui rifiuti e, pertanto, dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, ai sensi dell’art. 14 delle «preleggi»: da ciò discenderebbe la non applicabilità di questa esclusione ai casi di combustione di tali materiali effettuata direttamente sui terreni agricoli. cessi o metodi che non danneggino l’ambiente, nè mettano in pericolo la salute umana. Tale attività in effetti, risulterebbe tutelare sia l’ambiente, sia la salute, dal momento che, tra l’altro, previene gli incendi e consente il controllo di fitopatie, fitofagi, infestanti vegetali, nonché la mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici e la riduzione delle avversità biotiche sui terreni interessati. Secondo la prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato, i materiali vegetali in questione, pertanto, per poter essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti, dovrebbero essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas, mediante processi che non danneggino l’ambiente o la salute umana; e dovrebbero, altresì, soddisfare i requisiti posti dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 17 comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) ai fini della classificazione come «sottoprodotti», anziché come «rifiuti». Tale classificazione, inoltre, ad avviso del ricorrente, dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, e non operabile in astratto dal legislatore. Sempre secondo la Regione Marche non si potrebbe neppure sostenere la asserita natura eccezionale della disposizione di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152 del 2006. Non si tratterebbe, infatti, di interpretare in via analogica tale disposizione, nella parte in cui esclude alcuni residui agricoli dalla categoria dei rifiuti, bensì di operare un’interpretazione estensiva della medesima. Rappresenterebbe, poi, principio pacifico quello secondo cui le norme eccezionali sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva (Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 23 aprile 2014, n. 9136). La Regione Marche ha, inoltre, sostenuto che l’interpretazione proposta dal ricorrente risulterebbe irragionevole, perché determinerebbe un trattamento differenziato per due attività tipicamente agricole, quali la trinciatura di elementi vegetali, che sarebbe ammessa, e la loro combustione, che sarebbe, invece, vietata. Sulla base di questi elementi, l’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l’impugnato art. 9 della legge reg. Marche n. 3 del 2014, operando una esclusione a priori e, in via generale, dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, contrasterebbe con la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 e con quella di cui alla direttiva 2008/98/CF., ponendosi, pertanto in violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost. In secondo luogo, la resistente ha osservato che la disposizione impugnata, che si inserisce nella legge forestale regionale, non interverrebbe nella materia dei rifiuti, ma riguarderebbe la disciplina di una normale e da sempre ammessa pratica agricola. Pertanto, essa rientrerebbe nell’ambito di una delle materie di competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (in questo senso, con riferimento alla materia «agricoltura», da ultimo, la sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte). 1.2. - Con memoria del 30 giugno 2014, depositata il 3 luglio 2014, si è costituita in giudizio la Regione Marche, chiedendo che la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarata non fondata. Infine, la Regione Marche ha richiamato i contenuti di una sentenza della Corte di cassazione (terza sezione penale, sentenza 11 aprile 2013, n. 16474), nella quale si è assolto un soggetto imputato per aver effettuato lo smaltimento di rifiuti, mediante combustione, di frasche e residui da potatura, perché tale attività è stata ritenuta rientrare nella normale pratica agricola, con conseguente esclusione, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, dei relativi materiali dal novero dei rifiuti. In particolare, la Regione Marche ha sottolineato come nel ricorso non si neghi che l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale non pericoloso costituisca una normale pratica agricola; tuttavia, si sostiene che essa non potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, data la natura eccezionale di questa norma. Ad avviso della Regione Marche, al contrario, la combustione di paglia, sfalci e potature rispetterebbe tutte le condizioni poste dall’art. 185, comma 1. Lenera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2008/98/CE: ossia che, da un lato, si tratti di materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi utilizzati nell’attività agricola e che, dall’altro, questi ultimi siano sottoposti a pro- 1.3. - Con successiva memoria, depositata il 2 gennaio 2015, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Marche ha ribadito gli argomenti che dovrebbero condurre a ritenere non fondato il ricorso, dal momento che la norma censurata, per un verso, non contrasterebbe né con i principi fissati dal legislatore europeo né da quelli stabiliti da quella statale; e, per altro verso, costituirebbe esercizio della competenza legislativa residuale regionale nella materia «agricoltura». Riguardo al primo assunto, oltre agli argomenti già 8282 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 presenti nella precedente memoria, la Regione Marche ha fatto leva sulla disciplina statale sopravvenuta: in particolare, sul nuovo comma 6-bis dell’art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Con tale disposizione, si è stabilito che «costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti», «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1. lettera f)» del medesimo codice dell’ambiente. Al contemplo, è stata vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, come dichiarati dalle Regioni; e si è concessa ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in questione «in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei valori annuali delle polveri sottili (PM10)». Ad avviso della Regione Marche, la legge regionale censurata si limiterebbe a replicare quanto ora risultante dalla normativa statale, stabilendo, altresì, l’applicabilità di ulteriori limiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi di incendio e chiarendo che l’attività di abbruciamento di tale materiale costituisce utilizzo in agricoltura «in quanto intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali». mento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato», disposta dal legislatore statale «fermo restando quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis» del codice dell’ambiente, confermerebbe, in modo inequivocabile, la coerenza della norma regionale impugnata rispetto ai principi della legislazione statale (che ora adotterebbe una formulazione letterale analoga a quella impiegata dal legislatore regionale). Sempre ad avviso della Regione Marche, un’ulteriore conferma dell’infondatezza della censura si potrebbe ricavare dall’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1. della Legge 6 febbraio 2014, n. 6, e quindi novellato dall’art. 14, comma 8, lettera b-sexies), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazione dall’art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. In particolare, l’esclusione dell’applicazione della nuova disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti «all’abbrucia- 2. - Con ricorso spedito per la notifica il 28 maggio 2014, ricevuto dalla resistente il 4 giugno 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 giugno 2014 (reg. ric. n. 36 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Infine, nella memoria, la Regione Marche, allo scopo di sostenere che la norma censurata rientri nella competenza legislativa regionale, ha sinteticamente richiamato l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sia in materia di tutela dell’ambiente, in cui la legislazione statale, in particolare riguardo a norme relative alla gestione dei rifiuti, è stata ritenuta in grado di imporsi sull’autonomia delle Regioni anche quando queste esercitino proprie potestà legislative (sentenze n. 269, n. 232 e n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013), sia in materia di agricoltura, materia quest’ultima pacificamente attribuita alla competenza legislativa residuale regionale (sentenze n. 116 del 2006, n. 282 e n. 12 del 2004). La Regione ha sostenuto, in proposito, che la Corte costituzionale potrebbe accogliere un’interpretazione meno rigida dei limiti derivanti dalla legislazione statale in materia di «tutela dell’ambiente» nei casi in cui - come quello di specie - la precisazione del contenuto e delle modalità di svolgimento dell’attività agricola interferisca con i limiti fissati per la tutela dell’ambiente, ma, al contempo, contribuisca a definire positivamente il valore costituzionale che deve essere perseguito tanto dal legislatore statale quanto da quello regionale. Quindi, poiché la disciplina riconducibile all’agricoltura e, in particolare, alla silvicoltura risulterebbe strettamente intersecata con la tutela dell’ambiente, in quanto volta - anche ai sensi della definizione di agricoltura adottata a livello comunitario a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali, le Regioni ben potrebbero attuare e chiarire la portata della disciplini di principio fissata dal legislatore comunitario e dal legislatore statale. 2.1. - Il ricorrente ha ricordato che l’impugnato art. 2, 8283 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE introducendo il comma 3 - ter dell’art. 16 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ha stabilito, nella lettera a), che: «Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal lugo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sotanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri». Nella successiva lettera b), il medesimo art. 2, introducendo il comma 4-bis dell’art. 17 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, ha previsto la relativa sanzione amministrativa: «La violazione delle modalità esecutive di cui all’articolo 16, comma 3-ter, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro». ANNO XLVI • N. 33 li-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), entrambi in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel primo ricorso é censurato l’art. 9 della legge reg. Marche n. 3 del 2014, nella parte in cui esclude a priori e, in via generale, dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali (paglia; stoppie; materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi o simili; altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso) sottoposti ad abbruciamento, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrasterebbe con la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive). Nel secondo ricorso e censurato l’art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, nella parte in cui esclude a priori e, in via generale, dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali (residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali, da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali), sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, ad alcune condizioni - ossia: a) il trattamento avvenga entro 250 metri dal luogo di produzione; b) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti; c) lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri -, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrasterebbe con la disciplina contenuta nei citati artt. 184-bis e 185, comma 1 lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, e nella citata direttiva n. 2008/98/CE, eccedendo perciò le competenze statutarie. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, escludendo a priori, e in via generale, i residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui agli artt. 184-bis e 185 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con la direttiva n. 2008/98/CE, eccedendo perciò le competenze statutarie in quanto violerebbe l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, secondo quanto prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato, perché i materiali vegetali siano classificati come «sottoprodotti», e perciò esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, dovrebbero risultare in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencati dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre al necessario utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana, ai sensi dell’art. 185 del medesimo decreto legislativo. Considerato in diritto 2. - Occorre preliminarmente disporre la riunione dei giudizi introdotti con ricorsi di cui sopra, in quanto invocano i medesimi parametri e implicano la soluzione di questioni sostanzialmente connesse (ex plurimis, sentenze n. 209, n. 165 e n. 144 del 2014). 1. - Con due distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, rispettivamente, l’art. 9 della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale) e l’art. 2 della legge della Regione autonoma Friu- 3. - Relativamente al ricorso n. 36 del 2014 proposto nei confronti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, si segnala - sempre in via preliminare - che gli artt. 95, comma 1, lettera b), e 96 della legge della Regione autonoma Fiuli-Venezia Giulia 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agri- 2.2. - La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio. 8284 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza» (art. 185, comma 1, lettera e), del testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006). Nella vigenza di tale normativa, la Corte di cassazione (terza sezione penale, sentenza 4 novembre 2008, n. 46213) aveva ritenuto che l’eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati fosse da considerarsi illecita, non potendo essere qualificata come una forma di utilizzazione di tali materiali nell’ambito di un’attività produttiva. cole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2014, n. 27, S.O. n. 12, ed entrata in vigore il 3 luglio 2014, hanno disposto l’abrogazione - rispettivamente dell’art. 16, comma 3-ter, e dell’art. 17, comma 4-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, introdotti dall’impugnato art. 2 della legge regionale sopra richiamata (entrata in vigore il 1° aprile 2014). Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere occorre che sussistano due requisiti: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis, sentenze n. 8 del 2015, n. 269 e n. 68 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011). Il quadro normativo è mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), il cui art. 13, riscrivendo integralmente l’art. 185 del codice dell’ambiente - e riprendendo letteralmente quanto stabilito dall’art. 2. paragrafo 2. lettere f), della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - ha previsto, al comma 1, lettera f), che dall’applicazione della disciplina sui rifiuti sono escluse, tra l’altro, «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana». Alla luce di questo nuovo quadro normativo, è mutata altresì la giurisprudenza di legittimità. Sempre la terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 7 marzo 2013, n. 16474) ha, infatti, ritenuto che la combustione degli sfalci e dei residui da potatura, ove non abbia determinato un danno per l’ambiente o messo in pericolo la salute umana, rientri nella normale pratica agricola: dunque, i materiali relativi devono essere esclusi dal novero dei rifiuti. Nel caso di specie, la prima condizione può ritenersi sussistente, dal momento che la legge regionale n. 11 del 2014 ha disposto l’abrogazione delle due disposizioni introdotte dalla norma impugnata. Quanto alla seconda condizione, essa non può reputarsi soddisfatta, ancorché, le disposizioni introdotte dalla norma impugnata siano rimaste in vigore per un arco temporale piuttosto limitato, pari a poco più di tre mesi, dal momento che non sembra potersene escludere l’applicazione medio tempore, anche in considerazione del fatto che, in virtù del loro contenuto, esse non richiedono ulteriori sviluppi normativi o organizzativi per poter essere implementate. Non sono, pertanto, riscontrabili i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, relativamente al ricorso n. 36 del 2014 proposto nei confronti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014. 4.- Nel merito le questioni non sono fondate. 4.1.- Per una corretta comprensione delle norme regionali oggetto del presente giudizio, è necessario ricostruire sommariamente l’evoluzione del quadro normativo relativo all’abbruciamento dei residui vegetali, in rapporto alla disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti, adottata in attuazione delle direttive europee e collocata all’interno del codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Parte quarta: artt. 177-266). Nonostante l’avallo della Corte di cassazione, la suddetta interpretazione è stata contraddetta dalle «Linee guide dell’attività operativa 2013» del Corpo forestale dello Stato, dettate con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013, prot. n. 458. In esse, pur dandosi conto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 205 del 2010, se ne propone una interpretazione volta a sminuire il contenuto innovativo, stabilendo che, salvo che vi sia un utilizzo in agricoltura o per la produzione di energia, «la combustione sul campo di rifiuti vegetali configura reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente» dall’art. 256. comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006. Ai sensi di quanto originariamente stabilito dal codice dell’ambiente, infatti, erano esclusi dall’Ambito dell’applicazione della disciplina della gestione dei rifiuti «soltanto», le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e 8285 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Anche a seguito di tale interpretazione adottata dal Corpo forestale dello Stato, diversi legislatori regionali sono intervenuti sulla questione, con discipline di tenore diverso, ma tutte dirette a chiarire, sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte di cassazione, che l’abbruciamento dei residui vegetali, ove rispetti determinate condizioni, rientra nella normale pratica agricola ed è perciò attività sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni. ANNO XLVI • N. 33 salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)». Con un ulteriore intervento di coordinamento, sempre ad opera del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito si è, inoltre, disposto - novellando l’art. 256-bis del codice dell’ambiente, che era stato inserito dall’art. 3, comma 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6 -, che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica «all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato» e che resta fermo «quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis» del medesimo codice dell’ambiente (comma introdotto dal già ricordato decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito). É in questo contesto ordinamentale che debbono essere collocate e comprese le due leggi regionali impugnate. Esse sono state approvate al fine di superare talune interpretazioni della normativa del codice dell’ambiente affermatesi in via amministrativa che sminuivano la portata innovativa delle modifiche al codice dell’ambiente apportate, nel 2010, in conformità alla citata direttiva dell’Unione europea. In tal modo, i legislatori regionali hanno inteso fornire elementi di certezza agli imprenditori agricoli, che altrimenti si sarebbero trovati esposti al rischio di incorrere, nell’esercitare una tradizionale pratica agricola e anche per piccoli quantitativi di materiale vegetale, in sanzioni di notevole gravità. 4.3.- Alla luce di quanto fin qui esposto, appare chiaro che, come attestate a più riprese dalla Corte di Cassazione (oltre alle già citate sentenze, si veda, ancor più esplicitamente, terza sezione penale, sentenza 7 gennaio 2015, n. 76), l’art. 185, comma 1, lettera f), del codice dell’ambiente (e quindi anche le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE) consentiva pure anteriormente all’introduzione del comma 6-bis all’art. 182 da ultimo ricordata - di annoverare tra le attività escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l’abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. 4.2.- Occorre ancora rimarcare che recentemente anche il legislatore statale intervenuto sulla materia, con l’art. 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116. In questa chiave, dunque, si può ritenere che il legislatore regionale sia legittimamente intervenuto sul punto, nell’esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2013, n. 116 del 2006 e n. 282 e n. 12 del 2004) ed esclusiva per la Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, ai sensi dell’art. 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Tale disposizione esplicita, con una novella al codice dell’ambiente, che «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel lungo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti» (art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006). Al tempo stesso, il legislatore statale ha vietato la combustione di residui vegetali agricoli «nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni» e ha attribuito ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale «la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la Peraltro, dato che attiene alla tutela «dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia «agricoltura e foreste», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6-bis dell’art. 182 del codice dell’ambiente al fine di assicurare che l’abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell’Unione europea - non danneggi l’ambiente o metta in pericolo la salute umana. 8286 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9) della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 legge forestale regionale), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2014); 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2014). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015. Presidente Redattore Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015 IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA Dott.ssa Gabriella Paola Melatti 8287 ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE Decreto legislativo 19 Novembre 2008, n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. ALBI, REGISTRI ED ELENCHI ________________________________________________________ 8288 5.583,12 45.351,58 12.957,59 45.351,58 25.702,04 1.166.183,82 1.301.129,77 1.359.512,34 2.082.517,83 TOTALE REGIONE MARCHE Costo del Servizio Bollette emesse Somme riscosse AUSL 90% Entrata bilancio Stato 2% Regione 3,5% IZS 3,5% Laboratori Min. Salute ref 1% 0,50% Regione Marche – P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare Rendicontazione Entrate L. 194/08 - Anno 2014 ANNO XLVI • N. 33 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 – presidio di Ancona ha trasmesso il progetto esecutivo entro il termine prestabilito; - L’ufficio regionale – PF Edilizia ed espropriazione ha verificato la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto presentato per la partecipazione al bando di concorso e con nota n.364222 del 23/05/2014 ha richiesto l’integrazione della documentazione, la quale è stata trasmessa dall’ERAP Ancona con nota n.29034 del 01/08/2014; - L’articolo n.8 del bando pubblico sopra citato prevede che gli alloggi finanziati devono essere locati a canone “concertato” di cui all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, per un periodo non inferiore a dieci anni, ai cittadini da individuarsi a cura del Comune secondo le stesse modalità della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 55/2007, punto 3.4.2; - L’articolo n.10 del bando prevede anche che il soggetto attuatore dell’intervento stipuli una convenzione con la Regione stessa in conformità ai criteri di cui alla DGR n.1144 del 13.07.2009, con la quale sono sanciti i reciproci impegni per l’attuazione dell’intervento. In particolare la convenzione fissa gli impegni del soggetto attuatore in ordine ai destinatari degli alloggi e ai prezzi di locazione/cessione degli alloggi e specifica i casi di decadenza parziale o totale dal contributo; - Con nota n. 43010 del 28/11/2014 l’ERAP Marche – presidio di Ancona ha espresso la volontà di utilizzare gli alloggi in argomento prevedendo condizioni di maggior favore a beneficio degli inquilini in relazione al canone locativo e al prezzo di cessione; - In data 01/12/2014 si è tenuta la conferenza preliminare tra la Regione e l’ERAP Marche nella quale è stato concordato lo schema di convenzione da stipulare, in conformità a quanto previsto dallo schema tipo approvato con DGR n. 1144 del 13.7 2009; - Il predetto schema di convenzione è stato approvato dagli enti interessati con i seguenti atti: - DGR n. 1402 del 22/12/2014; - Decreto del direttore ERAP Marche n. 28/DIR del 26/02/2015. ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI _______________________________________________________ Regione Marche – P.F. Edilizia ed Espropriazione Piano regionale di edilizia residenziale 20062008 convenzione per la realizzazione di n. 8 alloggi di Erp a canone concertato sul Tema: “Programma sperimentale di edilizia residenziale energeticamente autosufficiente” ubicati nel comune di Senigallia-Strada intercomunale San Silvestro n. 95. Convenzione stipulata in modalità elettronica con firme digitali ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della Legge 241/1990. TRA La REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420) nella persona di Massimiliano Marchesini in qualità di Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche; l’ERAP MARCHE Presidio di Ancona – in seguito indicato per brevità con la dizione ERAP, nella persona di Sauro Vitaletti (C.F. VTLSRA69B24A271C), in qualità di Direttore dell’ERAP Marche; PREMESSO CHE: - Con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale n.44/EPR del 23 novembre 2012 (BUR n.118 del 13/12/2012) è stato indetto il bando di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sperimentale sul tema “Edilizia residenziale energeticamente autosufficiente”; - Con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia n.70/EDI del 21 ottobre 2013 è stata approvata la graduatoria delle proposte ammissibili e finanziabili, dalla quale risulta classificato in posizione utile il seguente intervento: localizzazione: Comune di Senigallia, Strada Comunale San Silvestro n.95; Consistenza fisica – n.8 alloggi; soggetto attuatore – ERAP Marche presidio di Ancona; - Con nota n. 0701090 del 22/10/2013 la P.F. Edilizia, ha notificato all’ERAP Marche-presidio di Ancona, il suddetto decreto ed ha invitato l’Ente a trasmettere entro sei mesi la documentazione relativa al progetto esecutivo così come previsto dal bando di gara; - Con nota n. 14710 del 22/04/2014 l’ERAP Marche TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: ART. 1 (Premesse e Definizioni) Le premesse costituiscono parte essenziale del presente atto essendo accettate dalle parti. Ai fini del presente atto si intendono: Soggetto Attuatore: ERAP Marche Presidio di Ancona, ente realizzatore e gestore degli immobili cofinan- 8289 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 A05 Progetto: PIANTE DI TUTTI I LIVELLI A06 Progetto: PROSPETTI E SEZIONI A07 Progetto: SCHEMA FOGNARIO A08 Progetto: ABACO INVOLUCRO ESTERNO A09a VERIFICHE: VOLUMETRIE – SUPERFICI A SOPPALCO A09b VERIFICHE: INDICI E PARAMETRI – REQUISITI AEROILLUMINANTI A09c VERIFICHE: BARRIERE ARCHITETTONICHE (Legge 13-’89) A10 Progetto: PIANTA PIANO INTERRATO (P-1) A11 Progetto: PIANTA PIANO TERRA (P 0) A12 Progetto: PIANTA PIANO PRIMO (P 1) A13 Progetto: PIANTA SOPPALCO E SOLARIUM A14 Progetto: PROSPETTO SUD E DETTAGLI EPU ELENCO PREZZI UNITARI (Prezzario Regione Marche 2013) CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FO FASCICOLO DELL’OPERA ziati dalla Regione Marche, il quale sottoscrive la presente convenzione ed assume gli obblighi ivi previsti; Destinatari: i nuclei familiari, aventi i requisiti di cui al successivo art. 13, ai quali saranno assegnati gli alloggi in questione. ART. 2 (Oggetto) 1. Oggetto della convenzione è la realizzazione dell’intervento di ERP agevolata presentato dall’ERAP Marche Presidio di Ancona ed ammesso a finanziamento a seguito del bando in tema di “Edilizia residenziale energeticamente autosufficiente”. 2. L’intervento sperimentale riguarda la costruzione di un edificio per n.8 alloggi ed è ubicato nel Comune di Senigallia, Frazione San Silvestro-Via Intercomunale n.95, in un’area distinta al Catasto Terreni al Foglio n.79, mapp.62 della consistenza di circa mq 988. 3. Il terreno è pervenuto all’ERAP Ancona in virtù dell’Atto di cessione di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata da parte del Comune di Senigallia; il documento è stato registrato con Repertorio n°2584 Raccolta n° 2101 del 18/12/2012. 4. Il soggetto attuatore garantisce la libertà di detto terreno da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitarne la proprietà, salvo iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili oggetto della presente convenzione o anche a garanzia dei mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto. 5. Forma parte integrante della presente convenzione, anche se materialmente non allegata, la seguente documentazione (in corsivo gli elaborati solo in formato digitale): a) Permesso di costruire n° 14/75 del 15/04/2014; b) Elaborati del progetto esecutivo comprensivi di QTE ed APE (Attestato Prestazione Energetica): ARCHITETTONICO: A01 Relazione Tecnica , Criteri di Progetto A02 Inquadramento Urbanistico, Documentazione Catastale, Documentazione Fotografica A03 Stato di fatto: PLANIMETRIE, PROSPETTI, SEZIONI A04 Progetto: INQUADRAMENTO TERRITORIALE STRUTTURALE: S01 FILI FISSI S02 TABELLA PILASTRI S03 CARPENTERIA FONDAZIONI_PARTICOLARI S04 TRAVI DI FONDAZIONE S05 CARPENTERIA PRIMO LIVELLO S06 TRAVI PRIMO LIVELLO S07 CARPENTERIA SECONDO LIVELLO, CARPENTERIA SOPPALCO E SOLARIUM, CARPENTERIA COPERTURA PARTICOLARI S08 TRAVI SECONDO LIVELLO S09 TRAVI SOPPALCO E SOLARIUM, TRAVI DI COPERTURA S10 RELAZIONE TECNICA GENERALE, RELAZIONE DI CALCOLO RELAZIONE GEOLOGICA IMPIANTO TERMICO: IT.01 RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI IT.02 SCHEMA PLANIMETRICO DISTRIBUZIONE FLUIDO TERMOVETTORE IT.03 SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO 8290 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Tali elaborati e documenti sono comunque vistati dal Dirigente del Servizio Lavori per ERAP Marche e dal Dirigente regionale della P.F. Edilizia ed Espropriazione. VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA IT.04 IMPIANTO TERMICO SCHEMA FUNZIONALE IT.05 IMPIANTO RECUPERO ACQUA PIOVANA SCHEMA PLANIMETRICO IT.06 SCHEMA PLANIMETRICO SUDDIVISIONE AREE IMPIANTO A PAVIMENTO IT.07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO IT.08 CME IT.09 CM IT.10 ELENCO PREZZI ART. 3 (Caratteristiche tipologiche e costruttive dell’intervento) 1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi e degli edifici di cui alla presente convenzione sono conformi agli standard edilizi di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43, della Legge n.457/1978 e s. m. i., fermo restando quanto stabilito dalla Legge n.122/1989, art.2, relativamente alle superfici destinate a parcheggi. IMPIANTO ELETTRICO: IE.01 RELAZIONE TECNICA IE.02 DISTRIBUZIONE LUCE ED F.M. PARTI CONDOMINIALI E DISTRIBUZIONE ESTERNA IE.03 IMPIANTO ELETTRICO E DISTRIBUZIONE INTERNA UTENZE PRIVATE IE.04 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCHEMA UNIFILARE IE.05 SCHEMI UNIFILARI ELETTRICI IE.06 CME IE.07 CM IE.08 ELENCO PREZZI ART. 4 (Opere di urbanizzazione. Pagamento del contributo. Garanzie) Gli oneri di urbanizzazione sono stati versati in sede di stipula della convenzione dell’area – Atto notaio Campodonico del 24/01/2012 rep.2584 – Serie n.1. ART. 5 (Sistemazioni interne al lotto ed allacciamenti) 1. L’operatore assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all’esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto ecc. 2. I lavori di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi entro il termine di ultimazione dei lavori di costruzione/recupero dell’edificio, salvo proroghe da concedersi da parte del Comune in caso di documentate cause di forza maggiore. CERTIFICAZIONE ACUSTICA: CA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE ELABORATI VARI: ATTO DI ACQUISTO DELL’AREA QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) CE01 CERTIFICAZIONE ENERGETICA (LEGGE 10/91) c) Elaborati del Protocollo Itaca Marche PI.01 PROTOCOLLO ITACA MARCHE – DACR 55/2007 – DGR 1505/2009, PI.02.01 RELAZIONI E CALCOLI PI.02.02 Allegato 1 PI.02.03 Allegato 2 PI.02.04 Allegato 3 PI.02.05 Allegato 4 PI.02.06 Allegato 5 PI.03 PLANIMETRIA GENERALE ATTESTATO DI CONFORMITA’ ENERGETICA AMBIENTALE ART. 6 (Piano dei costi e dei finanziamenti) 1. L’intervento sperimentale in oggetto, per la realizzazione di n. 8 alloggi di ERP agevolata di nuova costruzione, prevede un investimento complessivo di € 1.620.000,00 (unmilioneseicentoventimila/00). 2. I soggetti che stipulano la presente convenzione contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato: - la Regione Marche, con l’importo massimo di € 320.000,00 chiesto dall’ERAP entro i limiti del 20% del costo convenzionale degli alloggi, provenienti dal capitolo n. 42604242/2015; - l’ERAP Marche Presidio di Ancona, con fondi propri per € 1.300.000,00 provenienti dai capitoli: 2.10.110 (autorizzazione 71580) e 3.17.104 (autorizzazione 81580). 8291 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ART. 7 (Canone di locazione degli alloggi) 1. Il canone di locazione è determinato secondo le modalità del canone concertato di cui all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431. ANNO XLVI • N. 33 mare l’intervento entro tre anni dal loro inizio. Tali termini sono prorogabili una sola volta dalla Regione per giustificati motivi, pena la decadenza dal contributo. ART. 10 (Concessione ed Erogazione del contributo) 1. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla sua registrazione presso i registri immobiliari, il dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione emana il provvedimento provvisorio di concessione del contributo. 2. Il provvedimento definitivo è emanato dopo l’ultimazione dei lavori. 3. Il contributo regionale a fondo perduto concesso all’ERAP, pari ad un importo massimo di € 320.000,00, viene erogato successivamente alla data di inizio dei lavori con le seguenti modalità: - in corso di realizzazione dell’intervento, dopo l’emissione del provvedimento di determinazione provvisoria del contributo: pagamento del 70% del valore del contributo medesimo. Tale somma verrà erogata in due rate di uguale importo. Tali rate sono liquidate dietro dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l’avvenuta maturazione di oneri pari rispettivamente al 35% e al 70% del piano finanziario dell’intervento; - ad ultimazione dei lavori, dopo l’adozione del provvedimento di determinazione definitiva del contributo: pagamento del saldo pari alla differenza tra il valore del contributo definitivamente accertato e l’importo già erogato nel corso della realizzazione dell’intervento, a seguito di: a) conseguimento del visto regionale di conformità sul Quadro Tecnico Economico finale; b) trasmissione della documentazione inerente la certificazione energetica, nella quale dovrà essere confermato il raggiungimento della classe energetica pari ad A; c) trasmissione della documentazione inerente la certificazione di sostenibilità energetica-ambientale ITACA-Marche, da cui risulti il conseguimento del punteggio minimo globale pari a tre; d) trasmissione del verbale di ultimazione lavori da parte del soggetto attuatore; e) produzione di eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Regione. 4. Con successivo provvedimento regionale verrà quantificato il contributo per il pagamento degli oneri sostenuti per la certificazione energeticaambientale ITACA Marche, ai sensi del paragrafo 3, Allegato 2, del bando di concorso. ART. 8 (Impegni degli Enti sottoscrittori) 1. Al fine di consentire l’attuazione dell’intervento sperimentale in oggetto, i soggetti che stipulano la presente convenzione contribuiscono con gli apporti finanziari specificati al precedente art. 6. 2. L’ERAP si impegna: - a cedere gli alloggi in locazione al canone concertato di cui al precedente art. 7, per un periodo non inferiore a dieci anni, individuando i destinatari con le modalità previste ai paragrafi n. 8 e n. 9 del bando; - ad inserire, nei contratti di locazione con i destinatari, apposita clausola concernente il divieto di sub locazione - anche parziale - dell’alloggio, pena la risoluzione del contratto locativo; - a praticare, al termine del periodo decennale di locazione, le condizioni di prezzo di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16; - a non cedere singolarmente le abitazioni realizzate prima della scadenza del periodo locativo di dieci anni, e comunque a garantire, nel caso di vendita riguardante l’intero complesso immobiliare, la destinazione locativa degli alloggi per l’intera durata del predetto periodo di locazione. 3. L’ERAP si impegna altresì ad osservare per sé e per i suoi eventuali aventi causa tutte le prescrizioni della presente convenzione. 4. La Regione prende atto della volontà espressa fin d’ora dal soggetto attuatore di stipulare con gli inquilini degli alloggi un contratto decennale di locazione con patto di futura vendita al termine della locazione (cd. rent to buy). In tal caso i canoni locativi corrisposti verranno computati “in conto acquisto” e decurtati, integralmente o in quota/parte, dal prezzo di vendita. Resta inteso che in tal caso i canoni locativi ovvero il prezzo di cessione non potranno risultare superiori a quelli determinati rispettivamente ai sensi dell’art. 7 e degli artt. 14 e 15 della presente convenzione. ART. 9 (Modalità e termini di attuazione del Programma) 1. L’ERAP Ancona deve pervenire alla fase di inizio dei lavori entro tredici mesi dal provvedimento provvisorio di concessione del contributo ed ulti- 8292 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 ART.13 (Individuazione dei destinatari - gestione degli alloggi - verifiche) 1. Gli alloggi finanziati devono essere locati, per un periodo non inferiore a dieci anni, ai cittadini in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 18 della LR 36/2005, di seguito elencati: a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all’Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia; c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2-lettera c, comma 1, della L.R. n.36/2005, calcolata secondo le vigenti normative in materia di ISEE, non superiore al limite massimo di € 39.701,19 stabilito dal Piano Regionale di Edilizia Residenziale 2006-2008; e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. E’ inoltre richiesta, per gli immigrati extracomunitari con regolare permesso di soggiorno biennale, la residenza continuativa nella Regione Marche da almeno 5 (cinque) anni. 2. I destinatari degli alloggi sono individuati sulla base degli elenchi predisposti dal Comune di localizzazione dell’intervento nel rispetto delle priorità stabilite ai sensi dell’art. 11, co. 2, della LR 36/2005 e del punto 3.4.2 della DACR n. 55/2007, che prevedono l’assegnazione prioritaria a beneficio: - degli inquilini di alloggi di erp sovvenzionata nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio; - dei soggetti collocati nelle graduatorie di erp sovvenzionata. ART. 11 (Monitoraggio dell’intervento) 1. Per agevolare la redazione del Rapporto di verifica finale a cura del certificatore-Itaca Marche, propedeutico all’emissione del certificato di sostenibilità energetico-ambientale secondo le procedure della DGR n.1689 del 19/11/2011, nonché le attività del soggetto certificatore di cui al D.lgs n.192/2005 e s.m.i., sono previsti controlli in corso d’opera da parte dei soggetti certificatori. Questi, nell’ambito dell’attività di diagnosi, verifica o controllo, potranno procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere avvalendosi, ove necessario, di tecniche strumentali. Pertanto il soggetto attuatore, durante i lavori, è tenuto a garantire l’accesso al cantiere ai soggetti certificatori, nonché a fornire eventuali chiarimenti e/o attestazioni che venissero richiesti dagli stessi. 2. In considerazione del co-finanziamento pubblico degli intervenenti, i progetti ammessi a finanziamento sono soggetti alle attività di supervisione e monitoraggio sui processi di certificazione previste dalla DGR n.1689/2011 a cura della competente struttura regionale. Durante tale periodo l’attuatore e/o l’inquilino/assegnatario dell’immobile sono tenuti a fornire ai soggetti incaricati tutti i dati e la documentazione che all’uopo venissero richiesti dagli stessi. ART.12 (Responsabile del programma sperimentale) 1. Il responsabile ERAP Marche Presidio di Ancona del programma sperimentale è individuato nella persona del dirigente del Servizio Lavori Dott. Ing. Maurizio Urbinati. 2. Il responsabile del programma sperimentale ha il compito di: - seguire la realizzazione degli interventi previsti nel programma sperimentale e promuovere ogni ulteriore iniziativa per la loro completa attuazione; - predisporre e trasmettere alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi secondo il cronoprogramma di progetto. Il rapporto deve contenere una relazione circa lo stato di attuazione del programma, le iniziative promosse, i risultati ottenuti, eventuali difficoltà/ostacoli amministrativi e/o tecnici che si frappongono alla realizzazione del programma nei tempi previsti, i provvedimenti correttivi assunti e/o da assumere per il loro superamento. 8293 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE In mancanza di comunicazione e trasmissione dei predetti elenchi da parte del Comune entro 90 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, l’ERAP provvederà autonomamente sempre nel rispetto delle categorie, dei requisiti e delle priorità stabiliti nella predetta normativa regionale. 3. Tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni, nel periodo di durata della convenzione, potranno avvenire esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata prescritti dalle vigenti normative. 4. La verifica del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti/assegnatari/locatari degli alloggi sarà effettuata dall’ERAP, che trasmette la relativa documentazione alla Regione. Alla medesima l’ERAP trasmette altresì copia dei contratti locativi/di vendita degli alloggi. ANNO XLVI • N. 33 (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni geognostiche, oneri fideiussori, spese commerciali, spese di allaccio, ai pubblici servizi, abitabilità, accatastamento, regolamento condominiale divisione millesimale, accatastamento e quant’altro necessario per l’agibilità e l’eventuale trasferibilità delle unità immobiliari), determinate nella misura pari all’8,45% del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b). 2. Il prezzo di cessione al mq di ciascun alloggio risulta pertanto pari ad € 1.613,26. 3. Il contributo pubblico (B) dell’intervento ammesso a finanziamento con DDPF n.70/EDI del 21/10/2012, è pari a € 320.000,00 equivalente al 20% del costo convenzionale degli alloggi (€ 1.620.000,00) desunto dal quadro economico del progetto esecutivo. ART. 14 (Determinazione del prezzo iniziale di cessione globale PIC) 1. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi, comprese le pertinenze, di cui alla presente convenzione risulta pari ad € 1.300.000,00, tiene conto del contributo pubblico ed è calcolato con la seguente formula: PIC = (A-B) dove : A= costo complessivo dell’intervento di cui al piano finanziario, pari a € 1.620.000,00; B= ammontare massimo del contributo pubblico, pari a € 320.000,00. ART. 15 (Revisione e rivalutazione del prezzo di cessione) 1. Il prezzo iniziale di cessione delle singole unità immobiliari (PIC-A), determinato ai sensi del precedente art. 14, non subirà incrementi revisionali durante il corso dei lavori. 2. Il PIC-A è rivalutato in relazione alla variazione dell’indice ufficiale ISTAT di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi tra il mese di ultimazione dei lavori e quello di cessione, applicando l’ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell’atto di cessione stesso. Per la prima cessione successiva all’ultimazione dei lavori detta rivalutazione non si applica nel caso in cui l’incremento del prezzo di vendita risulti essere inferiore al 5 per cento. 3. La rivalutazione del prezzo viene calcolata con la seguente formula: (PIC-A) aggiornato =(PIC-A) x (1+Var) dove: Var = differenza tra l’indice ISTAT finale riferito al momento della successiva cessione e l’indice ISTAT riferito al mese di ultimazione lavori. 4. Il prezzo di cessione di ciascun alloggio viene altresì incrementato del valore, documentato, conseguente a eventuali interventi di cui all’art. 3 lettere b – c - d del D.P.R. n° 380/2001 effettuati durante il periodo di validità della convenzione, avendo riguardo allo stato di efficienza e conservazione delle opere realizzate. La verifica compete al Comune in contradditorio con il proprietario che intende vendere. Sono in ogni caso escluse le spese sostenute a seguito di vizi/difformità dell’opera rispetto al progetto oggetto di convenzione. Il costo complessivo dell’intervento (A) è costituito dalle seguenti voci: a) € 301.484,62 quale costo dell’area edificatoria e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, pari al 22,96% per cento del costo di costruzione di cui alla successiva lettera b); b) € 1.313.110,35 quale costo di costruzione degli alloggi non superiore al prodotto tra il valore della superficie complessiva SC, pari a mq 805,82, e il 70 per cento del costo convenzionale massimo dell’intervento di cui alla DGR 1499/2006, maggiorato del 15 per cento ed incrementato/ridotto del 10% per cento in relazione a particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell’intervento, sulla base di specifica relazione del soggetto attuatore avallata dal Comune di localizzazione dell’intervento c) Contributo per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio compreso nella voce a) Costo dell’area edificatoria; d) € 110.972,50 per spese tecniche e generali 8294 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ART. 16 (Altre norme sul prezzo di cessione) 1. Il prezzo individuato ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 costituisce un limite massimo, ferma restando la possibilità per il soggetto attuatore di praticare prezzi di vendita più favorevoli per i destinatari degli alloggi, purché venga assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti gli interessati. ANNO XLVI • N. 33 6. In tutti i casi di revoca (totale o parziale) del contributo previsti dal presente articolo il soggetto attuatore è tenuto a restituire, in toto o in parte, le somme già erogate con corresponsione degli interessi legali dal momento della riscossione del contributo stesso. 7. Entro i sei mesi successivi all’agibilità, gli alloggi costruiti dovranno essere locati ai soggetti destinatari degli alloggi. In mancanza la Regione, accertati gli eventuali giustificati motivi del ritardo, ha facoltà di: - concedere una proroga; - di procedere a revoca, totale o parziale, del contributo. ART. 17 (Risoluzione della convenzione – Revoca - Verifiche e sanzioni) 1. La presente convenzione è risolta di diritto: - a seguito di annullamento o decadenza del permesso di costruire; - per violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, con particolare riferimento al rispetto del termine stabilito per la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari; al rispetto dei termini di ultimazione dell’intervento; ai limiti massimi di canoni applicati e ai prezzi di compravendita praticati; all’inadempimento degli impegni assunti dall’ERAP ai sensi del precedente art. 8. In ogni caso: - è fatta salva la facoltà della Regione di verificare la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità; - ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione, così come determinati e determinabili ai sensi della presente convenzione, è nulla per la parte eccedente. La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo assegnato. 2. In tutti i casi in cui si procede a risoluzione della convenzione l’operatore decade dal beneficio di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 380/2001e successive modificazioni. 3. In caso di risoluzione della convenzione per causa attinente all’operatore il contributo di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. 380/2001 – se dovuto - è maggiorato del 20 per cento della quota di cui al comma 3 del medesimo articolo 16 del D.P.R. 380/2001, oltre gli interessi maturati sulla base del tasso legale. 5. In caso di difformità, vizi e difetti delle opere realizzate ai sensi della presente convenzione, ferma restando l’applicazione degli articoli 1667, 1668 e 1669 cod. civ., il contributo potrà essere revocato in misura parziale o totale in relazione alla gravità degli elementi contestati, qualora il soggetto attuatore non provveda ad eseguire le prescrizioni del Direttore dei Lavori/della Regione entro i termini da questi fissati. ART. 18 (Trascrizione della Convenzione) 1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura e a spese dell’ERAP entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione ovvero dai suoi atti integrativi o modificativi. 2. Gli atti di cessione degli alloggi dovranno contenere una dichiarazione espressa, da riportare nella nota di trascrizione, di accettazione delle clausole di cui alla presente convenzione. ART. 19 (Durata e Recesso dalla convenzione) 1. La presente convenzione vincola l’ERAP Ancona e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa derivanti per la durata di 20 anni dalla data di stipulazione. 2. L’ERAP Ancona può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l’esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui all’articolo 16, comma 3, del DPR n° 380/2001. 3. La trascrizione della comunicazione di recesso avviene a cura della Regione e a spese dell’ERAP Ancona. ART. 20 (Modifiche della Convenzione) 1. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni della presente convenzione e dei relativi allegati, qualora comportino variazioni sostanziali, dovranno essere approvate dagli Enti sottoscrittori e trascritte nei registri immobiliari con le modalità del precedente art. 18. 2. In ogni caso ogni variante al progetto allegato alla presente convenzione dovrà essere trasmessa alla Regione. 8295 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ART. 21 (Disposizioni finali) La presente convenzione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. ANNO XLVI • N. 33 L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2; Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale”; D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 “Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”; D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009: “Accreditamento delle strutture formative - Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 16/90 e s.m.”; D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”, di seguito denominato “Manuale”. ________________________________________________________ Provincia di Ancona Decreto della Presidente della Provincia n. 94 del 1/04/2015 - “Approvazione Avviso pubblico per la presentazione e gestione di iniziative formative libere - Corsi di qualifica, di specializzazione, abilitanti e di aggiornamento - da autorizzare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 16/1990. Anno 2015 - 1° call”. INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Iniziative formative libere Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande Art. 4 - Obblighi del soggetto attuatore Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande Art. 6 - Criteri di ammissibilità dei progetti Art. 7 - Criteri di valutazione dei progetti Art. 8 - Motivi di esclusione Art. 9 - Corsi di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario Art. 10 - Gestione dell’attività formativa 10.1 Criteri generali 10.2 Durata 10.3 Requisiti degli allievi e frequenza ai corsi 10.4 Orario e svolgimento dei corsi 10.5 Assicurazione 10.6 Stage 10.7 Personale 10.8 Pubblicizzazione Art. 11 - Vigilanza e sanzioni Art. 12 - Tutela della privacy Art. 13 - Responsabile del procedimento Ad. 14 - Riferimenti normativi Art. 15 - Informazioni sull’avviso pubblico Allegati A1, A2, A3, A4 ART. 1 FINALITA’ Il presente avviso pubblico è finalizzato all’autorizzazione di iniziative formative libere di cui all’art. 10 della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16. ART. 2 INIZIATIVE FORMATIVE LIBERE L’autorizzazione è concessa per i seguenti corsi di formazione professionale: - CORSI DI QUALIFICA: (N/QA-N/QB) Sono finalizzati a conseguire livelli professionali non posseduti in precedenza e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 400 ore e non superiore alle 2400 ore; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un attestato di qualifica valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90. I progetti formativi relativi ai corsi biennali vanno preferibilmente presentati in un’unica soluzione senza la necessità di suddividere il corso in due progetti formativi uno per ciascuna annualità. Possono essere di: 1° livello: rivolti a persone che hanno assolto l’obbligo scolastico e privi di qualsiasi qualifica professionale; 2° livello: rivolti a persone in possesso di: - diploma di scuola media superiore o laurea, oppure - esperienza almeno biennale di lavoro, oppure - qualifica di 1° livello. Normativa di riferimento Legge del 21 dicembre 1978, n. 845: “Legge quadro in materia di formazione professionale”; L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”; 8296 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 Stato che costituiscono l’integrazione del percorso didattico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (in sostituzione della cosiddetta III Area professionalizzante), secondo il modello di percorso integrato definito con D.G.R. n. 884 del 01/06/2009 e successivamente rimodulato con D.G.R. n. 17 del 20/01/2014, vengono autorizzate nel rispetto della richiamata normativa a prescindere dai termini di scadenza e dalle condizioni previste nel presente avviso pubblico. Per quanto concerne la denominazione dei corsi di cui sopra, la durata e i codici si rinvia al “Tabulato delle qualifiche regionali” adottato dalla Giunta della Regione Marche all’interno del quale va individuata la denominazione più rispondente al tipo di corso che si intende realizzare. Il Tabulato delle qualifiche regionali è consultabile al sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it E’ facoltà dell’ente di formazione progettare il percorso formativo facendo anche riferimento al nuovo Repertorio Regionale dei profili professionali, istituito con DGR n. 1412 del 22/12/2014 ed approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014, consultabile al seguente sito: Janet.regione.marche.it sezione: RepertorioProfiliProfessionali 3° livello: rivolti a persone che frequentano corsi post laurea o corsi integrati a percorsi di studi universitari (diplomi universitari) - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: (N/SP) Sono finalizzati all’apprendimento di conoscenze ed all’acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla qualifica conseguita e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 300 ore e non superiore alle 800 ore, salvo diversa durata prevista da specifiche disposizioni normative; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un attestato di specializzazione valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90. Sono rivolti ad allievi che possiedono uno dei seguenti requisiti: - Qualifica professionale di 1° e 2° livello e di una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione; - esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione; - diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti il settore in cui si innesta la specializzazione. - CORSI ABILITANTI: (B/AB) Sono finalizzati all’acquisizione di specifica idoneità per l’iscrizione ai ruoli, albi, ecc. secondo leggi nazionali e/o decreti ministeriali. Tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un attestato di idoneità valido ai sensi delle rispettive leggi che ne fissano criteri e contenuti. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti in materia. - CORSI DI AGGIORNAMENTO (B/AI) Sono finalizzati all’aggiornamento professionale per l’esercizio di attività regolate da leggi vigenti in materia. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti in materia. Trova applicazione la limitazione prevista dalla D.G.R. n. 733 del 20/05/2013 in merito al numero di 3 corsi di aggiornamento e di 1 corso di qualifica di secondo livello per operatori di nidi domiciliari. Considerato che al momento dell’emanazione del presente avviso pubblico la Provincia di Ancona ha già raggiunto i limiti indicati non è possibile presentare i suddetti progetti formativi pena l’esclusione. Per quanto concerne i corsi per il rilascio della qualifica di estetista lo stage può essere previsto nei soli corsi biennali ed in misura non superiore al 15%1. Ogni ente di formazione accreditato, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda relativa al corso per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Eventuali ulteriori domande verranno automaticamente escluse. Le proposte formative degli Istituti Professionali di ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Possono presentare domanda di autorizzazione di iniziative formative libere i soggetti accreditati presso la Regione Marche ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2004 e s.m.i. e i soggetti non accreditati alla sola condizione che alla data di presentazione della domanda di autorizzazione abbiano presentato la richiesta di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006. Possono presentare domanda di autorizzazione per i corsi di formazione professionale abilitanti all’esercizio dell’attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande anche per la 2° scadenza di cui all’art. 5 i seguenti soggetti accreditati dalla Regione Marche per la macrotipologia formativa “formazione superiore” e/o “continua”: - le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentativi a livello regionale; - i centri di assistenza tecnica (Cat) di cui all’art. 39 della legge regionale n. 26/1999 e s.m.i.; - le camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura2. Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento le imprese, pubbliche e private, che svolgono attività formativa per i propri dipendenti. Sono altresì escluse dall’obbligo di accreditamento le aziende dove si realiz- 8297 16 APRILE 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI • N. 33 conseguenti obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa, in ragione della natura delle prestazioni richieste, indicando in ogni caso termini e modalità di corresponsione del compenso; d) consentire al servizio ispettivo e ai funzionari autorizzati dall’Amministrazione Provinciale e agli ispettori del lavoro e ad ogni altro organismo preposto ai controlli previsti dalla normativa vigente, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione dell’iniziativa formativa e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili; e) comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dall’Amministrazione Provinciale; f) predisporre i registri obbligatori per la prescritta vidimazione; g) nel caso di stage, stipulare apposita convenzione con l’impresa ospitante e comunicare alla Provincia di Ancona, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e all’INAIL, con almeno 8 giorni di anticipo, luogo e data di inizio dell’eventuale stage secondo le modalità previste dall’iniziativa formativa; h) mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico, le attrezzature, i servizi e quant’altro previsto dal progetto; i) attuare ore di 60 minuti; j) rispettare le disposizioni della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; k) utilizzare per la gestione dell’attività formativa il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM), inserendo il monitoraggio della gestione e rendicontazione delle iniziative in applicazione alle disposi