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ANNO XLVI • N. 33
ANCONA 16•4•2015
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MARCHE
SOMMARIO
ATTI DELLA REGIONE
Decreto n. 119 del 01/04/2015
Annullamento decreto n. 116 del
19/03/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8032
LEGGI REGIONALI
Legge regionale 03 aprile 2015,
n. 13
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle
Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7971
REGOLAMENTI REGIONALI
Regolamento regionale 3 aprile
2015, n. 4
Disposizioni per la gestione dei beni
immobili della Regione. . . . . . . . . . . . . . pag. 8026
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 118 del 01/04/2015
Giudice di Pace di Ancona. Atto di
citazione Prot. Reg.le n. 0128264
del 23/02/2015 Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv.
Alessandro Brandoni. . . . . . . . . . . . . . . pag. 8032
Decreto n. 120 del01/04/2015
Commissione tributaria provinciale
di Ancona. Contenzioso in materia
tributaria: tassa automobilistica.
Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico
all’Avv. Lucilla Di Ianni. . . . . . . . . . . . . pag. 8033
DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica, Fiere e Mercati n. 19 del
08/04/2015
Reg.R.n.1/2012 Indagine di mercato per l’affidamento attività di assistenza tecnica per la preparazione
della chiusura del programma FEP
2007/2013 e per l’avvio del nuovo
programma FEAMP 2014/2020. Importo presunto euro 140.000,00. . . . . pag. 8033
Decreto del Dirigente della P.F.
Innovazione, Ricerca e Competi-
Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì.
La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche
Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061
POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB POTENZA
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
tività dei Settori Produttivi n. 22
del 08/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.3 – “Voucher per favorire i processi di innovazione
aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015” – Approvazione bando e prenotazione di impegno € 4.600.000,00. . . . . . . . . . . . . . pag. 8042
cessione irrigua uso idroelettrico su
coclea - traversa fiume Foglia loc.
Molino Nuovo comune Auditore (PU)
Fraz. Casinina Pot.nom.55 KW. Rilascio concessione. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8267
Decreto del Dirigente della P.F.
Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 23
del 08/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - Bando:
“Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - Prenotazione di
impegno € 10.000.000,00. . . . . . . . . . . pag. 8108
Decreto del Dirigente della P.F.
Osservatorio Socio Sanitario e
Servizio Civile Volontario n. 9
del 07/04/2015
Pon Garanzia Giovani: Misura 6 Servizio Civile Regionale (L.R. 15/2005)
- subentri all’elenco dei Volontari
idonei selezionati, approvato con
DDPF n.7/OSV del 23/03/2015. . . . pag. 8280
Decreto del Dirigente della P.F.
Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 25
del 10/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2 – “Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta
della Commissione Europea - Bando
2015” - Prenotazione di impegno €
300.000,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8205
SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI E SPORT
ATTI DEGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI
DI INTERESSE REGIONALE
Corte Costituzionale
Decisione n. 16 del 27/01/2015 . . . . pag. 8281
ALBI, REGISTRI ED ELENCHI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI ED ENERGIA
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali n. 20
del 03/04/2015
L.R. n° 3/2012 art. 8 Verifica di assoggettabilità. Progetto: Realizzazione impianto mini-idroelettrico sul
Torrente Esinante, loc. S.P. 117, Comune di Apiro. Ditta: G.E.Co. S.r.l. di
Civitanova Marche (MC). Esclusione
dalla VIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8264
SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
Decreto del Dirigente della P.F.
Tutela delle Acque n. 11 del
07/04/2015
L.R. n°5/2006-Ditta DOMA srl. Sant’Angelo in Vado (PU)-Variante con-
Regione Marche – P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Decreto legislativo 19 Novembre
2008, n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. . . . . . . . pag. 8288
ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Regione Marche – P.F. Edilizia ed
Espropriazione
Piano regionale di edilizia residenziale 2006-2008 convenzione per la
realizzazione di n. 8 alloggi di Erp a
canone concertato sul Tema: “Programma sperimentale di edilizia residenziale energeticamente autosufficiente” ubicati nel comune di Senigallia-Strada intercomunale San Silvestro n. 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8289
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
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Provincia di Ancona
Decreto della Presidente della Provincia n. 94 del 1/04/2015 - “Approvazione Avviso pubblico per la
presentazione e gestione di iniziative formative libere - Corsi di qualifica, di specializzazione, abilitanti e
di aggiornamento - da autorizzare ai
sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 16/1990. Anno 2015 - 1°
call” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8296
dazione biologica - Pozza Primo
300AE - Ponte d’Arli 300 AE - ID
600008 CC DX20 - Stralcio Pozza.
Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli
art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5,
e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990
n. 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8329
Provincia di Ancona
Determinazione del Dirigente n. 149
del 03/04/2015. L.R. n° 22 del
23/11/2011. D.G.R. n° 53 del
27/01/2014. Parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica della
Variante al P.R.G. del comune di
Santa Maria Nuova predisposta nel
mese di febbraio dell’anno 2015.
Prat. n. 10.04.02.336. N. 2P. . . . . . . . pag. 8312
Società per l’acquedotto del Nera
spa
Lotto 2 - Stralcio 1° - dei lavori di
“Completamento dell’Acquedotto del
Nera dal serbatoio di Bura (Tolentino) alla costa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8329
Società per l’acquedotto del Nera
spa
Lotto 2 - Stralcio 1° - dei lavori di
“Completamento dell’Acquedotto del
Nera dal serbatoio di Bura (Tolentino) alla costa” – Estratto del Decreto
per servitù e/o occupazioni temporanee di cui alla pratica n. 056.2 del
01/04/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8333
Provincia di Fermo
Decreto del Presidente copia di Decreto n. 43 del 24/03/2015 – Commissione Provinciale Espropri – approvazione valori agricoli medi per
l’anno 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8312
Comune di Falconara Marittima
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2015 - “Variante
al PRG SAT A2 (zone Falconara Alta
e Guastuglia). Approvazione in conformità al parere con rilievi della
Provincia di Ancona DP 66/2014”. . . pag. 8314
COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Comune di Pesaro
Statuto “Unione dei Comuni del San
Bartolo e del Foglia”. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8314
CIIP – Cicli Integrati Impianti
Primari spa – Ascoli Piceno
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle località “Pescaretta”,
“Mortedo” e “Annunziata” del Comune di Ascoli Piceno - ID 386-387 CC
AXBR-AXBS. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e
per gli effetti degli art. 11, comma 2,
16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8
legge 7 agosto 1990 n. 241 . . . . . . . . . pag. 8327
CIIP – Cicli Integrati Impianti
Primari spa – Ascoli Piceno
Sostituzione filtri percolatori e fosse
con impianti di depurazione a ossi-
Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
Art. 12 DLgs 387/2003. AU richiesta dalla Società CARNJ Coop a r.l.
di Jesi. Modifica impianto di cogenerazione esistente di potenza 1130
kWe alimentato a gas metano a impianto ibrido alimentato per il 20% a
biogas. Comune di Castelplanio
(AN), loc. Borgo Loreto. Avvio e contestuale sospensione del procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8335
Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
Art. 12 DLgs 387/2003. AU richiesta dalla Società CARNJ Coop arl
per modifica impianto di cogenerazione esistente di potenza 1130
kWe alimentato a gas metano a impianto ibrido alimentato per il 20% a
biogas nel Comune di Cingoli, loc.
Cerrete Collicelli. Avvio e contestuale sospensione del procedimento. . . . pag. 8335
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
Art. 12 DLgs 387/2003. Autorizzazione unica richiesta dalla S.A. Sostenibilità 3 a.r.l. di Roma per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione da biomassa legnosa da 200 kWe e 400 kWt
in loc. Marciano di S. Severino Marche. Avvio del procedimento e convocazione Conferenza dei Servizi. . . . . . pag. 8336
Provincia di Ancona
L. 07/08/1990 n. 24, art. 8. Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio in sanatoria di uno sbarramento con invaso in Località Collina, Via Bertamorica s.n.c. del comune di Santa Maria Nuova. D.P.R.
01/11/1959 n. 1363 e D.M.LL.PP.
24/03/1982 e Legge 21/10/1994
n. 584. D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm. e ii. Ditta: Eredi Costantino
Fioranelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8336
Provincia di Ascoli Piceno
PAI Regionale - Art. 19 NTA - L.R.
23/11/2011, n. 22 art. 13 comma
5. Comune di Montalto Marche. Inserimento area in dissesto nel versante Nord-Est e Sud-Ovest della
frazione Porchia richiesto dall’amministrazione comunale di Montalto
Marche. Pratica n. 272/PAI - Comunicazione Avvio Procedimento Amministrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8337
Provincia di Macerata
Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della
legge 241/90 e s.m. Modifica alle
aree ai sensi dell’art. 19 comma 1
del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116
del 21.01.2004. Codice: F-21-1182
e F-21-1177 (R2-P3). Comune: Sarnano. Richiedente: Amministrazione
Comunale. Amministrazione competente: Provincia di Macerata - IX Settore Gestione del Territorio . . . . . . . . . . pag. 8337
Provincia di Macerata
“Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della
legge 241/90 e s.m. Modifica alle
aree ai sensi dell’art. 19 comma 1
del Piano stralcio di bacino per l’As-
ANNO XLVI • N. 33
setto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116
del 21.01.2004. Codice: F-19-1199
(R2-P3). Comune di Tolentino. Richiedente Sig. Castelli Silvano. Amministrazione competente Provincia
di Macerata - IX Settore Gestione del
Territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8338
CIIP – Cicli Integrati Impianti
Primari spa – Ascoli Piceno
Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso della Fonte nel Comune di Lapedona ID 1491 CC
FX22. Comunicazione di avvio del
procedimento di espropriazione e/o
asservimento ai sensi e per gli effetti
degli art. 11, comma 2, 16, commi 4
e 5, e 19 commi 1 e seguenti del
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell’art. 8 legge 7 agosto
1990 n. 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8338
BANDI E AVVISI DI GARA
Comune di Monte San Martino
Avviso e disciplinare di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria comunale – quinquennio 2015/2020.
C.I.G: Z4D13FCC53. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8341
Asur Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano
Affidamento di prestazioni di assistenza infermieristica e di assistenza alla persona a supporto della gestione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Montecarotto (Ancona) afferente alla sede operativa di
Jesi dell’Area Vasta n. 2 dell’Asur. . . pag. 8345
Asur Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano
Affidamento di prestazioni di assistenza alla persona a supporto della
gestione del Modulo LD (Lungodegenza) o DPA (Degenza post - acuzie) presso il Presidio Ospedaliero di
Cingoli (Macerata) e del Modulo CI
(Cure Intermedie) presso il Presidio
di Sassoferrato (Ancona) rispettivamente afferenti alle sedi operative di
Jesi e di Fabriano dell’Area Vasta n.
2 dell’Asur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8346
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BANDI DI CONCORSO
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Beniamino Forlini Casa
di Riposo - Residenza Protetta Centro Diurno - Offida
Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di
“educatore” - categoria giuridica C a tempo indeterminato e a tempo
parziale (24 ore settimanali) . . . . . . . . pag. 8347
A.O. Ospedali Riuniti Marche
Nord – Gestione Risorse Umane e
Relazioni Sindacali - Pesaro
Avviso Pubblico conferimento di incarico di direzione di struttura complessa: Disciplina: Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi). . . . . . . . . . . . . . . pag. 8357
A.O. Ospedali Riuniti Marche
Nord – Gestione Risorse Umane e
Relazioni Sindacali - Pesaro
Avviso pubblico conferimento di incarico di direzione di struttura complessa: Disciplina: Oftalmologia
(Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche). In esecuzione della determina del Direttore Generale n.
197 del 31/03/2015 esecutiva ai
sensi di legge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8367
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AVVISI
Ergon Idroelettrica srl - Treia
Costruzione di un elettrodotto MT 20
KV in cavo aereo e interrato per connessione alla rete Enel di distribuzione asservito ad un impianto
idroelettrico di potenza pari a 495
kW e relativa cabina elettrica prefabbricata di tipo basso per la misura e la consegna dell’energia elettrica da realizzare in località Chiaravalle del comune di Treia in provincia di Macerata. L.R. 19/88 e successive modificazioni e integrazioni. . pag. 8393
Unione Montana Alta Valle del
Metauro - Urbania
Avviso di avvenuto deposito del piano di gestione del sito Natura 2000
SIC IT 5310010 “Alpe della Luna Bocca Trabaria”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8394
INRCA – Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico - Ancona
Avviso di mobilità volontaria per n.
1 posto di Dirigente medico per
l’U.O. Recupero ed e Riabilitazione
Funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8377
INRCA – Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico – Ancona
Avviso di mobilità volontaria per n.
1 posto di Dirigente medico per
l’U.O. di Neurologia del POR
I.N.R.C.A. di Ancona. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8385
ARPAM – Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale delle
Marche - Ancona
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di Collaboratore Tecnico Professionale - Geologo (cat. D CCNL comparto sanità) con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno. Diario prove pratica e orale. Indetto con Determina del Direttore
Generale n. 87 del 19/06/2013. . . . . pag. 8393
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
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adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in
particolare a disciplinare i procedimenti pendenti
e l’individuazione e il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di
decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
previo parere della Provincia interessata, nonché
sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL)
e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
(CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui
all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da
realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI REGIONALI
________________________________________________________
Legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente:
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.
Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Oggetto)
1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per
il riordino delle funzioni amministrative esercitate
dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa
legge statale nella Conferenza unificata dell’11
settembre 2014.
Art. 4
(Modalità di trasferimento del personale)
1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla
Regione è inserito in un’apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte
della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque
non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono
adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e
contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a
quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e
di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse
della Regione già destinate alle medesime finalità.
Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e
della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
Art. 2
(Funzioni trasferite)
1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla
Regione.
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai
sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale
applica le disposizioni contenute nel medesimo
comma, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea legislativa regionale.
Art. 3
(Modalità di trasferimento delle funzioni)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale
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4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici,
con applicazione al personale regionale in servizio
prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni), convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
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plessivo del personale trasferito non rileva ai fini
del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere
conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
5. Le deliberazioni di cui all’articolo 3 di questa legge
dettano anche le disposizioni necessarie a dare
completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio
farmaceutico), secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2,
comma 3, e nell’articolo 4 di questa legge, nonché
nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.
6. I procedimenti di cui all’articolo 19 delle Norme
di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale
(PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di
entrata in vigore di questa legge, sono conclusi
dalle Province stesse.
7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di
questa legge, la Giunta regionale adotta una o più
proposte di legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge
56/2014.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa:
a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui
all’Allegato A;
b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie
mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.
9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all’articolo 11 della l.r.
17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all’interno dei rispettivi enti sino all’emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale.
In particolare, la polizia provinciale continua ad
esercitare i compiti di vigilanza anche nell’ambito
delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa
legge.
10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province
contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme
occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all’allegato A sono determinate
annualmente con le rispettive leggi regionali di
stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al
Programma operativo annuale (POA).
Art. 6
(Norme transitorie e finali)
1. Le deliberazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore di questa legge.
2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono
alla Regione gli elenchi del personale dipendente,
distinto per categoria giuridica ed economica e per
settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato
adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data
di entrata in vigore della legge 56/2014, nonchè
quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento
della medesima funzione trasferita, il cui rapporto
di lavoro è in corso al momento del trasferimento.
I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua
lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.
3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma
4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse
alle funzioni di cui all’allegato A.
4. La spesa relativa al trattamento economico com-
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11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione
delle funzioni trasferite.
12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per
l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni
svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile
1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di
noleggio di veicoli con conducente).
ANNO XLVI • N. 33
9. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Ambiti provinciali)”.
10. All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r.
7/1995, le parole “I piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta
regionale”.
11. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita con la parola: “regionale”.
12. L’articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione faunistica,
con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano
di cui all’articolo 5.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente
della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie
riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli
iscritti di ciascuna associazione;
b) un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna delle comunità
montane comprese nel territorio;
f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a),
c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative
a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
13. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalle Province,” sono
soppresse.
14. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e
provinciale,” sono sostituite dalle parole: “del
piano faunistico-venatorio regionale”.
Art. 7
(Modifiche e abrogazioni)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento
del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte
degli enti delegati,” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono
soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 8 della l.r.
16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla
parola: “regionale”.
4. Al comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell’ente delegato. Il regolamento” sono sostituite dalle parole: “deliberazione
della giunta regionale. La deliberazione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2
giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”.
6. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 21/1992 le
parole: “La Regione emana i criteri relativi all’autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La
Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”.
7. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5
gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta
di piano regionale è articolata in ambiti provinciali
ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere
del Consiglio delle autonomie locali.”.
8. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r.
7/1995 le parole: “da parte delle Province” sono
soppresse.
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15. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 7/1995
la parola “Provincia” è sostituita dalla parola:
“Regione”.
16. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/1995 le
parole: “delle amministrazioni provinciali,” sono
soppresse.
17. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della
l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
“b) pubblicazione per estratto nel BUR;”
18. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 7/1995 le
parole: “della Provincia e” e le parole: “sia della
Provincia che” sono soppresse.
19. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 le
parole: “Provincia di residenza” sono sostituite
dalla parola: “Regione”.
20. Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 le
parole: “e delle Province” sono soppresse.
21. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 le
parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.
22. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 la
parola: “provinciale” è soppressa.
23. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le
parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse.
24. Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le
parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse.
25. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/1995 le
parole: “e alla provincia,” sono soppresse.
26. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le
parole: “sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata” sono sostituite dalle parole: “sentito
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale” .
27. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le
parole: “le province” sono sostituite dalle parole:
“gli ATC”.
28. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le
parole: “le province” sono sostituite dalle parole:
“gli ATC” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, secondo criteri e modalità stabiliti dalla
Giunta regionale”.
29. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995 le
parole: “provincia di residenza” sono sostituite
dalla parola: “Regione”.
30. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995
le parole: “delle Province” sono soppresse.
31. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis
della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.
32. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995
ANNO XLVI • N. 33
le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole:
“dalla Giunta regionale”.
33. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della l.r. 7/1995
la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola:
“Regione”.
34. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della
l.r. 7/1995 le parole: “alla provincia competente”
sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.
35. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della
l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
“a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui
alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo
29;”.
36. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della
l.r. 7/1995 le parole “50 per cento alle Province
e” sono sostituite dalle parole: “45 per cento”.
37. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività
formative cofinanziate dall’Unione Europea), è
sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale disciplina le funzioni
amministrative relative alle attività formative.” .
38. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme
per il riordino del trasporto pubblico regionale e
locale nelle Marche), le parole : “, alle Comunità
montane e alle Province” sono sosti-tuite dalle
parole: “e alle Unioni montane”.
39. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della
l.r. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse.
40. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 45/1998 le
parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.
41. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della
l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta
regionale”.
42. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 della l.r. 45/1998
sono soppresse rispettivamente le parole: “, le
Province” e le parole: “, delle Province”.
43. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 le
parole: “le Province, i Comuni e le Comunità
montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti
destinatari delle risorse di cui alla presente legge
assegnate dalla Regione”.
44. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “ il Comitato isti-
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ANNO XLVI • N. 33
53. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale
16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema
regionale delle politiche abitative), le parole: “le
Province approvano” sono sostituite dalle parole:
“la Giunta regionale approva”.
54. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale
11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “alla
Provincia e” sono soppresse.
55. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le
parole: “e alla Provincia” sono soppresse.
56. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 le
parole: “, le Province” sono soppresse.
57. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le
parole: “e alle Province” sono soppresse.
58. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale
16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile
1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le
parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalla
parola: “sentito”.
59. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale
26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di
trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.
60. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in
materia di beni e attività culturali), le parole: “,
previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse.
61. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della
l.r. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.
62. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della
l.r. 4/2010 le parole: “in collegamento con le Province,” sono soppresse.
63. Al comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 4/2010
le parole: “e dalle Province” sono soppresse.
64. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale
23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e pro-
tuzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni
provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo”
sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale
svolge le funzioni di Comitato istituzionale”.
45. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/1999 le
parole: “e le Province” sono soppresse.
46. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale
11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di
protezione civile), le parole: “le Comunità montane e le Province interessate,” sono soppresse.
47. L’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003,
n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque
interne), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione delle acque
interne, con il compito di formulare proposte e
pareri nella materia oggetto della presente legge
e in particolare sul calendario annuale di pesca,
sui programmi di ripopolamento ittico e sulla
classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le
associazioni piscatorie di cui all’articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello
statale e operanti nel territorio regionale. Della
Commissione fa parte un ittiologo.
3. La composizione e le modalità di nomina e
funzionamento della Commissione sono stabilite
con deliberazione della Giunta regionale.”.
48. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2003 le
parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.
49. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le
parole: “all’azienda sanitaria locale competente
per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale
(ASUR)”.
50. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le
parole: “la Provincia, su proposta dell’azienda
unità sanitaria locale competente per territorio,”
sono sostituite dalle parole: “l’ASUR”.
51. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le
parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.
52. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della
l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente
per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla
Regione”.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
muovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:
“5. L’Autorità di bacino regionale può emanare
disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto
dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del
PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l’aggiornamento delle aree di rischio.”.
65. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di
gestione dei corsi d’acqua), le parole: “, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto
25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie) e della legge regionale 25
maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della
difesa del suolo),” sono soppresse.
66. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della l.r. 31/2012,
le parole: “in qualità di Autorità idraulica” sono
soppresse.
67. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale
22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le
parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse.
68. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse .
69. Sono abrogati:
a) l’articolo 6; l’articolo 7, comma 1, lettera h);
l’articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990;
b) l’articolo 2, commi 3 e 6; l’articolo 3, commi
3, 5 e 6; l’articolo 6; l’articolo 7 bis, comma
4, lettera b); l’articolo 11, comma 2, lettera
b); l’articolo 18, comma 2, lettera a); l’articolo 37, comma 2, lettera a); l’articolo 41,
comma 3, lettera b); l’articolo 42, comma 3,
lettera b), della l.r. 7/1995;
c) l’articolo 1, comma 2; l’articolo 2; l’articolo
3; l’articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’articolo 5; l’articolo 6; l’articolo 7; l’articolo 8;
l’articolo 9; l’articolo 10 della l.r. 2/1996;
d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43
(Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);
e) l’articolo 8, comma 3; l’articolo 9, comma 2,
lettere b), c), d), e), f) e h); l’articolo 15, comma 2; l’articolo 20 bis della l.r. 45/1998;
f) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999;
g) l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 16,
comma 2; l’articolo 20 della l.r. 13/1999;
h) l’articolo 22, comma 5, della legge regionale
22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico,
delle piste da sci e dei sistemi di innevamento
programmato);
ANNO XLVI • N. 33
i) l’articolo 12, comma 3; l’articolo 13 della l.r.
32/2001;
l) l’articolo 7, comma 3; l’articolo 8; l’articolo 23,
comma 2; l’articolo 31 della l.r. 11/2003;
m) l’articolo 7, comma 3, della l.r. 36/2005;
n) l’articolo 4; l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
o) l’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l’articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010;
p) l’articolo 3, comma 1; l’articolo 4, comma 3, lettera
g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo
libero);
q) l’articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013.
70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.
Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.
Ancona, 03 aprile 2015
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegato A
Materia
Turismo, informazione e accoglienza turistica
Normativa di riferimento
- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 30;
- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13,
comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art.
44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art.
50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1;
art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali
l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività
culturali): art. 5, comma 2.
- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto
pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art.
14, comma 1; art. 15;
- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 58, comma1,
lettere a), b) e c) con esclusione delle strade
provinciali;
- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico
locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;
- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a
fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei
sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis,
comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22,
comma 1;
- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1
e 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità
Protezione civile
l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile):
art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo
- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 52;
- l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del
suolo): art.15; art.16, comma 1;
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
- l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi
d'acqua): art.2, commi 1, 6 e 7;
- l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma
5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art.
13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies.
Caccia
-
Pesca nelle acque interne
- l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);
- l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque
interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9,
comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1;
art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19;
art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23,
comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27,
commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi
6 e 7.
Formazione professionale
- l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di
formazione professionale): art. 5, comma 1;
- l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività formative
cofinanziate dall’Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali
-
l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4
e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10,
commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13,
commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16,
comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1,
2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6;
art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art.
26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28,
commi 1, 3 e 8 ; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32,
commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34
commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi
1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu);
art. 40, comma 6;
- l.r. 10/1999 : art. 44;
- l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle
funzioni amministrative in materia agro-alimentare,
forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale):
art. 7, comma 2, lettera h).
-
7978
l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della
Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;
l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione
dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e
modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46
concernente “Promozione e coordinamento delle
politiche di intervento in favore dei giovani e degli
adolescenti): art. 12, comma 5;
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
- l.r. 13/2009 (Disposizioni a sostegno dei diritti e
dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati):
art. 14, comma 5.
Artigianato
l.r. 17/2007 (Disciplina dell’attività di acconciatore e
di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura
- l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni
amministrative in materia agroalimentare, forestale,
di caccia e di pesca nel territorio regionale):articolo
7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o),
3 e 4;
- l.r. 17/2001
(Norme per la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e
conservati ): art.1 ;
- l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione
dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio
tartufigeno) art.3;
- l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio
di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di
Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone,
Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del
Tenna e del Tronto): art. 3.
Edilizia pubblica
- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;
- l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative): art . 3.
7979
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
________________________________________________________
ANNO XLVI • N. 33
di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione
ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza
regionale.
Omissis”
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA
DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E’ ALTRESI’ PUBBLICATO IL
TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE
5 GENNAIO 1995, n. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA
TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA),
COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.
- Il testo del comma 91 dell’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al
comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
Omissis”
Nota all’art. 2, comma 3
Il testo del comma 427 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
427. Nelle more della conclusione delle procedure di
mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane
e le province con possibilità di avvalimento da parte
delle regioni e degli enti locali attraverso apposite
convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore. Allo
scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego anche le regioni possono avvalersi
della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all’imputazione ai programmi
operativi regionali cofinanziati dall’Unione europea
con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di
spesa. A conclusione del processo di ricollocazione
di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni,
in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri
a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
Omissis”
NOTE
Note all’art. 1, comma 1
- Il testo del comma 89 dell’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle
di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118
della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale
ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia
nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di
riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di
avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di
esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che
nell’ambito del processo di riordino sono trasferite
dalle province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo
avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale
data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni
Nota all’art. 3, comma 1
Il testo del comma 96 dell’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropoli-
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ANNO XLVI • N. 33
Nota all’art. 6, comma 4
tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio,
in godimento all’atto del trasferimento, nonché
l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti
risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse
e variabili del trattamento accessorio, nonché la
progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati
esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito
dei più generali fondi delle risorse decentrate del
personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le
indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all’applicazione del contratto
collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e
immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata
stabilita con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche
nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene
conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni
non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della
disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, può determinare inadempimenti
dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli
regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
Omissis”
Il testo del comma 557 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte,
in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Omissis”
Nota all’art. 6, comma 5
Il testo del comma 5 dell’articolo 22 l.r. 16 febbraio
2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), è il seguente:
“Art. 22 (Norme transitorie e finali) - 1. Omissis
5. Fino alla completa attuazione da parte della Regione del processo di riordino in attuazione della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province continuano a svolgere le funzioni da
esse esercitate sulla base della normativa vigente alla
data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine, in
particolare, i Comuni effettuano le comunicazioni indicate all’articolo 4, comma 4, anche alla Provincia
competente per territorio.”
Nota all’art. 6, comma 6
Il testo dell’articolo 19 della deliberazione del Con-
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
siglio regionale del 21 gennaio 2004, n. 116 recante
Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale
(PAI), è il seguente:
“Art. 19 (Modifica delle aree) - 1. Gli enti locali ed i
soggetti privati possono presentare istanza all’Autorità di bacino, corredata da documentazione tecnicografica adeguata in relazione alla tipologia del fenomeno ed all’oggetto della richiesta, per l’inserimento,
la modifica parziale o l’eliminazione di aree e per la
variazione dei livelli di rischio e di pericolosità del
presente Piano nei seguenti casi:
a) realizzazione di interventi di messa in sicurezza
delle aree a rischio previsti nel presente Piano, in
altri programmi di difesa del suolo, o comunque
coerenti con le finalità del presente Piano;
b) approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree a rischio;
c) verificarsi di eventi naturali o nuovi dissesti.
Le istanze dei soggetti privati vanno presentate anche
ai Comuni territorialmente interessati, nonché, qualora riguardino la fascia di territorio inondabile di cui
all’Articolo 7, anche alla Autorità idraulica territorialmente competente, i quali inviano all’Autorità di bacino una propria relazione o parere sulla richiesta.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono pubblicate sul
BUR e sull’Albo Pretorio dei Comuni territorialmente
interessati.
3. In relazione alla singola fattispecie, L’autorità di
bacino potrà richiedere in sede di istruttoria ulteriore
documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta
necessaria.
4. la modifica delle aree del presente Piano avverrà
mediante determinazione del Segretario generale
dell’Autorità di bacino, sulla base della decisione del
Comitato Istituzionale, ai sensi dell’Articolo 5, comma 4, lett. b).”
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a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono
la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto
istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare
nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e
sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis”
Nota all’art. 6, comma 9
Il testo dell’articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n.
1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia
locale), è il seguente:
“Art. 11 (Funzioni di polizia locale) - 1. (comma
abrogato dall’art. 18, comma 3, della l.r. 7 luglio
2014, n. 16)
2. I corpi e i servizi di polizia locale provvedono allo
svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare:
a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti
locali;
b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del
patrimonio pubblico;
c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità
o disastri, nonché in caso di privato infortunio e
collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza.
3. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria,
di polizia tributaria di competenza dell’ente locale e
le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché di
polizia stradale, nei casi e con le modalità previste
dalla normativa statale.
4. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono ordinariamente le loro funzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ovvero
Nota all’art. 6, comma 7
Il testo del comma 90 dell’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
è il seguente:
“Art. 1 - Omissis
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in
ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le
seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
del sistema regionale di formazione professionale,
definendo in particolare le modalità di controllo
degli enti delegati sulle attività svolte da altri soggetti e gli obblighi di rendiconto a carico di questi;
b) adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, le convenzioni-tipo che, ai sensi
del secondo e quarto comma dell’articolo 5 della
L. 21 dicembre 1978, n. 845, regolano i rapporti
tra ente delegato ed enti, imprese e loro consorzi
in ordine alla realizzazione delle attività formative;
c) adottare (…) e presentare alle competenti autorità
nazionali e comunitarie, i programmi di attività da
realizzare con il contributo del fondo sociale europeo;
d) coordinare le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti;
e) coordinare le attività di orientamento professionale
di cui ai successivi articoli 20 e seguenti;
f) coordinare e gestire le attività di aggiornamento e
di riqualificazione del personale addetto al sistema
regionale di formazione professionale;
g) (comma abrogato dal comma 2 dell’art. 10, della
l.r. 10 agosto 1998, n. 31)
h) (lettera abrogata)
i) curare l’effettuazione di studi e ricerche per migliorare la disciplina e l’organizzazione del sistema
regionale di formazione professionale, anche in
collaborazione con gli enti delegati;
l) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con università, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi.”
“Art. 8 (Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente) - 1. Sulla base delle indicazioni
contenute nel piano triennale della formazione professionale e nelle direttive generali annuali, l’ente delegato adotta un programma annuale quale atto di indirizzo politico- programmatico che specifica i criteri
e gli indirizzi cui l’ente intende attenersi nell’esame
e nell’approvazione delle proposte dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attività formative finanziate ai sensi della presente legge.
2. Ai fini della formazione del piano annuale, le comunità montane avanzano agli enti delegati, entro il
mese di febbraio di ogni anno, le loro proposte in ordine agli indirizzi ed alle attività di formazione professionale da privilegiare nell’ambito del territorio comunitario. Gli enti delegati tengono conto delle proposte delle comunità montane nella formulazione del
piano annuale e richiedono il parere della comunità
montana competente per i progetti da finanziare o au-
di quello risultante dall’insieme degli enti associati.
5. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza:
a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di
rappresentanza;
b) operazioni di polizia condotte durante il servizio in
caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito
commesso nel territorio di appartenenza;
c) attività in collaborazione con altre strutture di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra
le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui
si esercitano le funzioni.
6. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del
provvedimento dell’autorità giudiziaria che le ha richieste.
7. Il regolamento indicato all’articolo 9, comma 1,
può prevedere che gli operatori di polizia locale siano
dotati di armi per la difesa personale nonché di altri
presidi tattici sempre finalizzati alla difesa personale
in conformità a quanto disciplinato dalla normativa
statale vigente.
8. (comma abrogato dall’art. 18, comma 3, della l.r.7
luglio 2014, n. 16)
9. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe
per l’esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia
locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o
esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima.
10. Le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento di tariffe.”
Nota all’art. 7, commi da 1 a 4 e comma 69, lett. a)
Il testo vigente degli articoli 7 e 8 della l.r. 26 marzo
1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di
formazione professionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Funzioni riservate alla Regione) - 1. Allo
scopo di assicurare il coordinamento nell’esercizio
delle funzioni delegate e di tutte le attività che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4,
spetta alla Regione:
a) determinare, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, con apposito regolamento, la
disciplina amministrativa e contabile cui debbono
attenersi gli enti delegati ed i soggetti che concorrono all’attuazione delle iniziative formative e delle altre attività che concorrono al funzionamento
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
8. La costituzione e il funzionamento del comitato sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale. La deliberazione deve prevedere la pubblicità
delle sedute e la corresponsione ai componenti, non
appartenenti all’amministrazione provinciale, di un
gettone di presenza, commisurato al doppio dell’indennità prevista per i membri delle commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 12, e del rimborso
delle spese di viaggio, alle stesse condizioni e nella
stessa misura di quanto previsto per i membri delle
commissioni esaminatrici stesse.
9. (comma abrogato)
10. (comma abrogato)”
torizzare che si attuano nel territorio comunitario.
3. Il programma annuale si articola per aree territoriali
e per settori o comparti economici d’intervento. Esso
determina indirizzi e criteri specifici rispettivamente
per le attività di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti, per le attività formative da realizzare a cura delle scuole regionali di formazione, degli istituti di emanazione di organizzazioni professionali dei centri di formazione o nell’ambito dei contratti di formazione e lavoro di cui alla L. 19 dicembre
1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni,
per le attività di orientamento professionale di cui ai
successivi articoli 20 e seguenti e per ogni altra attività che concorre al funzionamento del sistema provinciale di formazione professionale.
4. Il programma annuale indica altresì l’ammontare
delle risorse finanziarie a disposizione, distinte in base alla loro provenienza e alla loro destinazione, ai diversi tipi di attività di cui al comma 3, ai settori o
comparti economici ed alle aree territoriali.
5. Il programma annuale è adottato entro il mese di
maggio precedente l’anno formativo cui si riferisce
(…).
6. L’ente delegato provvede all’adozione degli atti e
alla stipula delle convenzioni di propria spettanza in
conformità alle indicazioni del programma annuale.
7. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate
previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da:
a) l’assessore regionale delegato per la formazione
professionale, che lo presiede o un suo delegato;
b) due rappresentanti delle comunità montane designati dall’UNCEM;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti delle associazioni cooperative
maggiormente rappresentative;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative;
g) il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro o un
suo delegato;
h) il provveditore agli studi o un suo delegato;
i) una rappresentante della commissione provinciale
delle pari opportunità, ove esista, altrimenti una
rappresentante della commissione regionale;
l) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali di portatori di handicap e loro famiglie.
Partecipa alle sedute del comitato il responsabile del
servizio competente per la formazione professionale
dell’ente delegato.
Nota all’art. 7, commi 5 e 6
Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992,
n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di
educazione permanente), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 2 (Corsi di orientamento musicale e centri di
educazione permanente) - 1. La Regione può finanziare l’istituzione di corsi di orientamento musicale
e l’attuazione di centri di educazione permanente.
1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi alla concessione dei finanziamenti di
cui al comma 1.”
Note all’art. 7, commi da 7 a 36
Per il testo vigente degli articoli della l.r. 5 gennaio
1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), vedi nel testo vigente
della legge medesima coordinato con le modifiche e
integrazioni apportate con la legge regionale sopra
pubblicata che sono stampate in neretto.
Nota all’art. 7, commi 37 e 69, lett. c)
Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio
1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalle legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 4 (Ripartizione delle risorse finanziarie) - 1. La
Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.
1 bis. (comma abrogato)
1 ter. (comma abrogato)
2. (comma abrogato)
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
competenza regionali già delegate agli enti medesimi
si intendono attribuite.”
“Art. 6 (Funzioni della Regione) - 1. Appartengono
alla Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione del piano regionale dei trasporti di
cui all’articolo 10;
b) approvazione dei programmi triennali dei servizi
di trasporto pubblico di cui all’articolo 13;
c) predisposizione della programmazione degli investimenti di cui all’articolo 12;
d) individuazione dei servizi minimi secondo le modalità dell’articolo 18, nonché dei criteri e delle
modalità per la gestione dei servizi di trasporto
pubblico nei territori a domanda debole;
e) ripartizione (…) del fondo regionale di cui all’articolo 23;
f) programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui all’articolo 5, comma 2, e stipulazione dei relativi contratti di servizio;
g) regolamentazione dei servizi aerei, elicotteristici e
di cabotaggio, di cui all’articolo 5, comma 5;
h) disciplina degli interventi per l’innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti;
i) disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per
il personale incaricato del controllo dei titoli di
viaggio;
l) disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte
dei viaggiatori.
m) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;
n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di
trasporto pubblico automobilistico dei contributi
previsti dall’articolo 14 della l.r. 12 dicembre
1997, n. 72;
n bis) istituzione e gestione delle linee interregionali
interprovinciali e di granturismo di cui all’articolo
5, comma 3, lettere c) e d).
2. Sono soppresse le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazioni degli organici di sistemi di trasporto;
b) assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli
impianti fissi.”
“Art. 20 (Procedure per l’affidamento dei servizi)
- 1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici
e di introdurre regole concorrenziali per l’affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della
rete dei servizi minimi, la Regione e gli enti locali,
secondo le rispettive competenze, ricorrono a procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e
per la scelta dei soci privati delle società affidatarie, in conformità alla normativa comunitaria e na-
Nota all’art. 7, commi da 38 a 43
Il testo vigente degli articoli 2, 6, 20, 21, 22, 27 della
l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino
del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 2 (Principi del conferimento) - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni
regionali che non attengono ad esigenze unitarie
per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate ai Comuni e alle Unioni montane secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative;
b) principio di cooperazione, per cui all’individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e
alla determinazione dell’ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione
dei tempi e delle modalità del trasferimento dei
beni, del personale e delle risorse finanziarie, la
Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati;
c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità
della responsabilità amministrativa, in modo da
assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità
di servizi e funzioni amministrative omogenei e
un’effettiva autonomia di organizzazione e di
svolgimento;
d) principio di adeguatezza e di differenziazione
nell’allocazione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle
funzioni anche attraverso la differenziazione dei
conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale
dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite.
2. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei Comuni
per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le
funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse
quelle di cui al comma 4, anche se non rientranti nelle
competenze comunali. L’ufficio informa il cittadino
sul procedimento da seguire.
3. Per l’esercizio delle funzioni loro conferite i Comuni, le Comunità montane e le Province possono
utilizzare le forme di associazione e di cooperazione
previste dalla legislazione vigente.
4. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni,
alle Comunità montane ed alle Province sulla base
delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di
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oggetto della trasformazione, in qualità di capofila, e
dai concessionari delle linee comprese nel bacino di
traffico alla data di entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelli che abbiano aderito come soci alla società derivante dalla trasformazione.
7. Se entro sei mesi prima della scadenza del periodo
transitorio di cui al comma 6, tutti i soggetti partecipanti alla riunione di imprese sono divenuti soci della
società derivante dalla trasformazione o hanno costituito tra loro una nuova società, l’affidamento dei servizi è prorogato fino al completamento del periodo
previsto al comma 3.
8. Diversamente dall’esito di cui al comma 7, l’ente
affidante, anche sulla base del parere del collegio di
vigilanza di cui al comma 9, verifica che le società
partecipanti alla riunione d’impresa abbiano conseguito significativi progressi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza indicati dalla presente legge. In caso di esito positivo della verifica,
l’ente affidante proroga, fino alla scadenza del periodo di cui al comma 3, l’affidamento dei servizi dell’intero bacino alla società derivante dalla trasformazione o alla nuova società costituita. La quota dei servizi svolti dalle aziende non integrate nella società,
può essere mantenuta, per un periodo non superiore a
sei mesi, nelle forme previste dal comma 6, al fine di
consentire alla società affidataria il reperimento dei
mezzi necessari allo svolgimento di tutti i servizi. In
caso di esito negativo della verifica, l’ente affidante
revoca l’affidamento e attiva la procedura concorsuale di cui al comma 1, prevedendo la proroga coattiva
del servizio alla riunione di imprese fino alla data di
effettivo espletamento del servizio medesimo da parte
dell’impresa aggiudicataria.
9. (comma abrogato dall’art. 6, comma 1, lettera ee),
del Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, l.r. 12 maggio 2003, n. 7)
10. (comma abrogato dall’art. 6, comma 1, lettera
ee), del Reg. 4 dicembre 2004, n. 11 , ai sensi dell’art.
4, comma 2, l.r. 12 maggio 2003, n. 7)
11. Decorso il periodo di validità del primo contratto
di servizio di cui al comma 3, o in caso di decadenza,
rinuncia o revoca dell’affidamento, i servizi di bacino
devono essere affidati mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.
12. Nel caso in cui le aziende speciali ed i consorzi di
cui al comma 3 non siano trasformati entro la scadenza indicata alla lettera a) del medesimo comma, è fatto
obbligo di affidare il servizio mediante le procedure
concorsuali di cui al comma 1.”
“Art. 21 (Modalità per lo svolgimento dei servizi) - 1.
È vietata l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri o di servizi di linea o di granturismo in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi
della presente legge.
2. È consentito il sub-affidamento dei servizi, allo
zionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.
2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1:
a) per la scelta dei gestori dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all’articolo 12, comma 2,
lettera b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
b) per l’aggiudicazione dei servizi si applica il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), del
d.lgs. n. 158 del 1995;
c) per la scelta dei soci privati delle società miste si
applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.
533.
3. I servizi di trasporto pubblico dell’intero bacino ed
i servizi urbani possono essere affidati, senza ricorrere
alle procedure concorsuali di cui al comma 1, con atto
motivato, per cinque anni, alle società derivanti dalla
trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano concessionari di servizi di trasporto pubblico
extraurbano e/o dei medesimi servizi urbani da affidare. La trasformazione, attuata nelle forme di cui
all’articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 422 del 1997,
deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) che sia completata entro il 30 giugno 1999;
b) che gli eventuali soci privati delle società derivanti
dalla trasformazione siano prioritariamente individuati tra tutti gli attuali concessionari delle linee
comprese nel bacino di traffico da affidare.
4. Qualora in uno stesso bacino vi siano due o più
aziende speciali o consorzi, l’affidamento verrà concesso all’unica società derivante dalla trasformazione
o, qualora la società non sia una sola, alla società
avente un maggior chilometraggio in concessione nel
bacino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I servizi di trasporto urbano di cui all’articolo 5,
comma 3, che restano gestiti direttamente dai Comuni
e affidati dagli stessi con contratto di servizio ai propri
consorzi o alle proprie aziende speciali, non possono
essere ampliati rispetto a quelli già gestiti nelle medesime forme alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 422 del 1997. Entro sei mesi dalla data di scadenza
di cui al comma 3, lettera a), è comunque fatto obbligo di attivare procedure concorsuali per l’affidamento
di una quota del servizio. Possono partecipare alla
procedura concorsuale anche le aziende speciali e i
consorzi affidatari del restante servizio.
6. Allo scopo di raggiungere la massima efficienza e
una integrazione graduale, i servizi di ciascun bacino,
affidati ai sensi del comma 3, sono gestiti, per un periodo transitorio di tre anni dall’affidamento, tramite
una riunione di imprese costituita ai sensi dell’articolo
23 del d.lgs. n. 158 del 1995 e formata dalla società
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3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su
di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle
imprese, nonché i dipendenti della Regione (…) e dei
Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.
3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai
militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche è concessa la libera circolazione su tutta la
rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su
ferro.
3 ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale
e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano
su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove
prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il
trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di
viaggio utilizzato; la Giunta regionale regolamenta le
modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell’utilizzo e dei costi
sostenuti.”
“Art. 27 (Rendicontazione) - 1. Ai fini degli obblighi
di rendicontazione, gli enti destinatari delle risorse
di cui alla presente legge assegnate dalla Regione
inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di
ogni anno, un’unica attestazione, redatta sulla base di
un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l’indicazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell’esercizio finanziario
precedente, della destinazione specifica delle predette
spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità
erogata relativamente all’anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione
comporta la sospensione dell’erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per
l’esercizio finanziario cui l’attestazione medesima fa
riferimento.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre
verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle
funzioni per accertare l’andamento della gestione in
ordine alle stesse.”
scopo di realizzare economie nei costi di trasporto
pubblico, secondo le norme specifiche introdotte nei
contratti di servizio e con le seguenti limitazioni:
a) non deve essere superato il limite massimo del venti per cento dei servizi esercitati;
b) vanno rispettate le procedure previste dall’articolo
20, qualora l’importo annuo del sub-affidamento
superi lire 300.000.000. Per importi inferiori la
scelta del sub-affidatario è effettuata a trattativa
privata previa valutazione di almeno tre offerte;
c) l’impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti
per l’accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in
particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, pena
la decadenza dal sub-affidamento;
d) in caso di decadenza o di revoca dell’affidamento
cessa contestualmente il sub-affidamento, senza
che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell’ente affidante.
3. In tutti i casi di subentro di un’impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:
a) all’impresa che cessa il servizio non spetta alcun
indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel
caso di mancato rinnovo, di revoca, di risoluzione
o di decadenza del contratto di servizio o dell’affidamento;
b) il trasferimento del personale dall’impresa cessante
all’impresa subentrante è disciplinato dall’articolo
26, allegato A, del r.d. n. 148 del 1931, con l’applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e degli eventuali contratti integrativi aziendali;
c) i mezzi di trasporto funzionali all’esercizio del servizio sono ceduti all’impresa subentrante al valore
di stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all’atto del loro acquisto.
La stima è effettuata da parte di un tecnico scelto
di comune accordo dalle parti; in caso di mancato
accordo la scelta è effettuata dalla Giunta regionale.”
“Art. 22 (Vigilanza e controlli) - 1. La Regione
(…) e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l’accertamento della
regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l’acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.
Note all’art. 7, commi 44 e 45
Il testo vigente degli articoli 4 e 9 della l.r. 25 maggio
1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 4 (Comitato istituzionale) - 1. Per l’unica Autorità di bacino di rilievo regionale, la Giunta regiona-
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mitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
n) approva il programma degli interventi triennali di
bonifica montana e quelli di bonifica integrate.
5. Le determinazioni del Comitato istituzionale sono
assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità
dei voti prevale il voto del Presidente.”
“Art. 9 (Rete regionale di rilevamento) - 1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai
sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa
del suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le amministrazioni statali, con i servizi
delle Regioni confinanti e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i
coordinamenti necessari.
2. La Regione, i comuni, le Comunità montane (…)
operano secondo criteri e metodi di collaborazione e
sono tenuti a comunicarsi informazioni, dati statistici
e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai sensi dell’art. 20 della l.r. n.
60 del 1997.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 11 giugno
1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.
267, la Regione acquisisce, senza oneri ed in forma
riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le
amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti
di ricerca.”
le svolge le funzioni di Comitato istituzionale.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o dall’Assessore regionale da
lui delegato. All’insediamento dei Comitato istituzionale si provvede con decreto dei Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il
Segretario generale dell’Autorità di bacino con voto
consultivo.
4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del piano dei bacini di rilievo regionale,
in conformità agli indirizzi di cui all’art. 4 della
legge n. 183 del 1989 eventualmente prevedendo
articolazioni in piani riferiti a sub - bacini o ad ambiti omogenei comprendenti più bacini idrografici;
b) stabilisce i criteri e le direttive per l’organizzazione
ed il funzionamento dei servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere,
nonché per l’organizzazione del servizio di pronto
intervento idraulico e dei servizi di piena;
c) adotta i piani di bacino e li trasmette per l’approvazione al Consiglio regionale;
d) approva i programmi triennali di intervento;
e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell’economia idrica, al fine di assicurare l’equilibrio fra le disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il
minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994;
f) stabilisce i criteri e le direttive per il rilascio dei
provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni
in materia di conservazione e difesa del suolo, dei
territorio, di tutela ed uso delle acque nei bacini
idrografici di rilievo regionale
g) valuta le proposte formulate dal Comitato tecnico
regionale per la difesa del suolo;
h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull’uso dei suolo, sulle condizioni
dell’assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
i) promuove forme di coordinamento e collaborazione
tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie di cui alla presente legge;
l) coordina le attività e le competenze tra le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
m) predispone, per l’approvazione del Consiglio regionale in pendenza del l’approvazione dei piani
di bacino di rilievo regionale, i relativi schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31, comma
3, della legge n. 183 del 1989, su proposta del Co-
Nota all’art. 7, comma 46
Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 11 dicembre
2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile),
così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 8 (Rilevazione sistematica dei danni) - 1. La
Giunta regionale provvede alla delimitazione degli
ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal
verificarsi di una situazione di emergenza.
2. Qualora il territorio sul quale si sono verificati i
danni sia circoscritto ad un singolo Comune, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvede il Comune stesso.
3. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni
di notevole vastità ed entità, i Comuni, (…) sulla base
degli indirizzi regionali, in collaborazione con le
strutture regionali competenti in materia, procedono
alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti.”
Nota all’art. 7, commi da 48 a 52 e comma 69, lett.
l)
Il testo vigente degli articoli 7, 12, 24 e 29 della l.r. 3
giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tu-
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minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle
diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell’esercizio della pesca e la disciplina delle attività di
pesca specifiche.”
“Art. 29 (Sanzioni) - 1. Ferme restando le sanzioni
previste per la violazione di norme tributarie, in caso
di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:
a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00
euro e sospensione della licenza di pesca per un
anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00
euro e sospensione della licenza di pesca per due
anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione;
c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è
nuovamente commessa entro tre anni dalla data
della prima infrazione, sanzione amministrativa da
500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione
riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00
euro e sospensione della licenza di pesca per un
anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell’articolo 13;
e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando,
deviando o ingombrando corsi d’acqua e bacini,
ovvero smuovendone le acque sul fondo;
f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00
euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi
d’acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro
tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione
amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro;
g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a
3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle
zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e
nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della
prima infrazione, sanzione amministrativa da
2.000,00 euro a 6.000,00 euro;
h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00
euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero
con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la
licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non
la esibisce alla Regione entro quindici giorni; se
la violazione è nuovamente commessa, sanzione
amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e so-
tela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Carta ittica) - 1. Ai fini della tutela e dell’incremento del patrimonio ittico, la Giunta regionale
(…) approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale.
2. La carta ittica regionale contiene:
a) l’individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici
e delle acque esistenti nell’àmbito regionale, con
indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d’acqua;
b) il censimento delle concessioni idriche, comprese
quelle relative al sub-alveo dei corsi d’acqua;
c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e chimico-fisica delle acque, con riguardo alle
attività maggiormente inquinanti;
d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle
acque, in base alle caratteristiche chimico-fisiche
e biologiche attuali e potenziali, e la consistenza
della fauna ittica;
e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
f) l’individuazione degli interventi atti ad incrementare la produttività;
g) l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione
d’incubatoi di vallata.
3. (comma abrogato)”
“Art. 12 (Controlli sanitari) - 1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso
nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione:
a) certificato sanitario, rilasciato dall’azienda sanitaria
locale del luogo d’immissione, al fine di prevenire
la diffusione di malattie infettive;
b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di
non utilizzo di sistemi di sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in
stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere
consegnati per gli accertamenti del caso alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
3. In caso di epizoozia, l’ASUR dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico, dandone immediata
comunicazione alla Regione ed informando la Commissione di cui all’articolo 4.”
“Art. 24 (Calendario regionale di pesca) - 1. Entro il
15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite
(…) le associazioni piscatorie di cui all’articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l’anno successivo. (…).
2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni
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euro per chi non riconsegna il tesserino entro il
termine previsto all’articolo 25, comma 3.
2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell’ambiente, di cui agli
articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre
anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro;
3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla
presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si
applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a
150,00 euro.
4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o
esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi
previsti dalla presente legge, con le modalità previste
dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e
delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.
5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza.
6. Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni di
cui alla presente legge sono esercitate dalle province,
che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni
di cui alla l.r. n. 33/1998.”
spensione della licenza di pesca o esclusione dal
rilascio della stessa, per tre anni;
i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00
euro per chi viola disposizioni in materia di pesca
controllata emanate ai sensi dell’articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza
rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro;
l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del
tesserino regionale previsto dall’articolo 25, comma 2;
m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a
1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a
pagamento senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 26, comma 2;
n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca
a pagamento, nel caso d’inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00
euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d’inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00
euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi
d’acqua, bacini e relativi argini;
q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00
euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d’acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla
data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro;
r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00
euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei
confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non
consentiti, con materiali esplodenti, con l’impiego
della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle
acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la
fauna ittica o altri animali acquatici; si applica,
inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro
per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l’uso di tali sistemi;
s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00
euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca
a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.
t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00
Nota all’art. 7, commi 53 e 69, lett. m)
Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 16 dicembre
2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Programmi provinciali) - 1. Entro centottanta
giorni dall’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale approva il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l’individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l’individuazione
degli interventi di riqualificazione urbana.
2. La localizzazione degli interventi tiene conto dei
fabbisogni rilevati, della necessità di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne e della qualità delle
proposte attuative dei Comuni.
3. (comma abrogato)
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, i
Comuni, per gli interventi di cui agli articoli 11, 13 e
14, individuano i soggetti attuatori mediante procedure ad evidenza pubblica.
5. Gli interventi vengono attivati in relazione alle risorse assegnate annualmente dalla Regione.”
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ANNO XLVI • N. 33
nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui
vengono specificati la professione e le lingue straniere
conosciute, nonché la data dell’eventuale denuncia di
inizio attività di cui all’articolo 54.
2. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi, i Comuni
trasmettono alla Provincia l’elenco dei soggetti iscritti
che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’effettivo esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 54, comma 1.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.
4. I Comuni (…) e la Regione assicurano la massima
visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti
web.”
“Art. 54 (Denuncia di inizio attività e tariffe) - 1.
L’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da
presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o
intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell’attività.
2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di
categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione (…), le tariffe che si intendono praticare l’anno successivo.”
Nota all’art. 7, commi da 54 a 57
Il testo vigente degli articoli 14, 53 e 54 della l.r. 11
luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali
in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 14 (Segnalazione certificata di inizio attività) 1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel
cui territorio insistono le strutture e gli immobili da
destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo
sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove
esistente, la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e
bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese
alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno).
2. La variazione della denominazione delle strutture
ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di
comunicazione al Comune competente. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla
classificazione degli stessi.
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l’opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle
specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia
all’altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo
suddetto.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia (…) alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA
pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione
relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica
altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla Regione (…), entro il 31
gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle
strutture ricettive in attività.”
“Art. 53 (Elenchi professionali provinciali) - 1. La
Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento annuale,
Nota all’art. 7, comma 58
Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 16 luglio 2007,
n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5
gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), così come
modificato dalal legge regionale sopra pubblicata, è
il seguente:
“Art. 2 (Deroghe) - 1. Le deroghe di cui all’articolo
1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati
in base all’accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall’articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE
.
2. Le deroghe devono indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e
di luogo del prelievo;
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo;
f) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all’articolo 36 della legge regionale 5
gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del
comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga
allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità
di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della
specificità delle coltivazioni regionali.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di
caccia (ATC) di cui all’articolo 15 della l.r. n. 7/1995.
4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono:
a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati
in relazione a casi specifici e indicare il relativo
periodo di vigenza;
b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre
soluzioni soddisfacenti;
c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle
colture agricole, quelle danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente, la localizzazione dei danni e i periodi di concentrazione dei medesimi;
d) garantire che il prelievo di una determinata specie
sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello
della popolazione della specie considerata, dei
suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui;
e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi
di protezione delle specie, con particolare riguardo
al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza.
5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga
le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
6. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il
periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma
5.”
ANNO XLVI • N. 33
“Art. 10 (Comunicazioni sull’attività di accertamento) - 1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alla Regione e ai Comuni,
entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il
rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli
effettuati sugli automezzi di trasporto e i chilometri
effettivamente percorsi.
2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali
trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni
anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le
sanzioni irrogate.
3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico
di cui ai commi 1 e 2 forniscono, su richiesta degli
enti territoriali competenti, tutte le altre informazioni
sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle
irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.”
Nota all’art. 7, commi da 60 a 63
Il testo vigente degli articoli 5, 17 e 23 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività
culturali), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 (Funzioni degli enti locali) - 1. Gli enti locali
provvedono alla conservazione, valorizzazione dei
beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.
2. Le Province, in particolare:
a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui al comma 3 dell’articolo 11, nonché
partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;
b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi
dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla
base dei criteri e delle modalità fissate nel piano
regionale di cui all’articolo 7, erogano i relativi
contributi (…).
3. I Comuni, in particolare:
a) curano la progettazione e l’attuazione dei progetti
di cui al comma 3 dell’articolo 11 di loro iniziativa;
b) coordinano i progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da
soggetti privati;
c) individuano e trasmettono alla Regione i progetti
di cui alle lettere a) e b), secondo criteri e modalità
fissati dal piano regionale di cui all’articolo 7.”
Nota all’art. 7, comma 59
Il testo vigente dell’articolo 10 della l.r. 26 maggio
2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico
locale), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
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“Art. 17 (Sistema bibliotecario) - 1. Fermo restando
quanto previsto al comma 2 dell’articolo 16, la Regione, in particolare:
a) assicura la realizzazione di una rete integrata di
strutture e servizi bibliotecari;
b) promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) nel territorio regionale sostenendo
l’adesione di nuove biblioteche e l’implementazione di nuovi servizi;
c) definisce i criteri per coordinare l’informazione bibliografica con particolare riguardo alle procedure
di catalogazione, (…) i sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, le università, le altre Regioni
e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le
attività culturali.”
“Art. 23 (Fondo unico per i beni e le attività culturali)
- 1. È istituito, a decorrere dall’anno 2011, il fondo
unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli
interventi di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni
o enti pubblici e privati.
2 bis. Per ottimizzare l’impiego delle risorse previste
dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita
deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e
delle attività culturali nei piani e programmi dei vari
settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al
fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali (…) confluiscono nel sistema informativo di cui all’articolo 20.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal
programma operativo di cui all’articolo 8, nel rispetto
delle disposizioni del piano di cui all’articolo 7.”
ANNO XLVI • N. 33
2. La deliberazione di cui all’articolo 10, comma 4, è
approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui
all’articolo 10, comma 4, le amministrazioni competenti:
a) in ordine alla verifica di cui all’articolo 10, comma
2, applicano quanto previsto dall’Allegato A (Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai
fenomeni di esondazione) alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con Delib.C.R. 21 gennaio 2004, n. 116 ;
b) per le finalità di cui all’articolo 10 , comma 3, dispongono la realizzazione di invasi di laminazione-raccolta delle acque meteoriche dalle superfici
impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno
350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.
4. La verifica di compatibilità idraulica di cui all’articolo 10 e le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto
dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI
regionale, in particolare a riguardo dei termini per
l’aggiornamento delle aree di rischio.
6. L’incremento di cui all’articolo 3, comma 4, lettera
a), e all’articolo 5, comma 3, della presente legge non
si sommano a quelli previsti dalla l.r. n. 22/2009, nonché a quelli previsti dalla l.r. 17 giugno 2008, n. 14
(Norme per l’edilizia sostenibile) e da altre disposizioni di legge vigenti.
7. Alle disposizioni di cui al comma 5 dell’ articolo 3
si applicano le condizioni ed i termini di cui alla l.r.
n. 22/2009, così come modificata dalla presente legge.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. n.
22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il
31 dicembre 2013.
9. I criteri di perequazione e compensazione di cui
agli articoli 6, 7 e 8 possono essere stabiliti anche nei
PRG.”
Nota all’art. 7, comma 64
Il testo vigente dell’articolo 13 della l.r. 23 novembre
2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche
alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla
l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per
il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare
la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche
di edilizia sostenibile”), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 13 (Norme transitorie e finali) - 1. Il regolamento di cui all’articolo 9 è approvato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all’art. 7, commi 65 e 66
Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 12 novembre
2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi
d’acqua), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 2 (Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua) - 1. Le Province (…) approvano appositi pro-
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
6. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dalla Provincia
competente (…) e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 20 (Aree demaniali), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano
stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI).
7. L’utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel
demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente (…). Le modalità di utilizzo sono individuate
nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano
forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore
agricolo.
8. Previa stipulazione dell’intesa di cui al comma 4,
e per le finalità di cui al comma 7, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 6 definisce l’entità
percentuale, sul totale movimentato in alveo per la
manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel
rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d’acqua.
9. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali
da realizzarsi ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
approvati dall’Autorità idraulica, possono prevedere
la valorizzazione del materiale di dragaggio.”
getti generali di gestione dei corsi d’acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
2. I progetti generali di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di
manutenzione, di tutela dell’ecosistema fluviale e le
specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.
3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in
materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali
nel territorio della Regione, l’Assemblea legislativa,
su proposta della Giunta regionale, approva le linee
guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità
e procedure per:
a) l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;
b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni
unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio
periodo con l’obiettivo di mantenere e favorire
una vegetazione riparia specializzata, favorendone
la variazione in funzione delle caratteristiche
dell’alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l’alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell’alveo;
c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;
d) la manutenzione delle altre opere in concessione;
e) la manutenzione delle sponde naturali;
f) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, della l.r. 16
dicembre 2013, n. 48)
g) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, della l.r. 16
dicembre 2013, n. 48)
h) la valorizzazione del materiale litoide e della massa
legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;
i) l’espletamento delle attività di controllo e di polizia
idraulica;
l) l’approvazione dei progetti generali di gestione.
4. La Giunta regionale promuove la stipulazione di
intese con il Corpo forestale dello Stato per l’espletamento dei controlli di cui alla lettera i) del comma 3.
5. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali.
Nota all’art. 7, commi 67, 68 e 69, lett. q)
Il testo vigente degli articoli 6 e 8 della l.r. 22 aprile
2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato
dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 (Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale) - 1. Entro novanta
giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui
all’articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli
atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4,
avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale,
congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani,
negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.
2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia (…).
3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la
durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni
per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i
servizi ferroviari.
3 bis. (comma abrogato)”
“Art. 8 (Norme finali) - 1. Ai sensi dell’articolo 22
della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme
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ANNO XLVI • N. 33
Nota all’art. 7, comma 69, lett. e)
per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione (…) e i Comuni di cui
all’articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla
corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo
quanto previsto dal contratto di servizio.
Il testo vigente degli articoli 8, 9 e 15 della l.r. 24 dicembre 1998, n.45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata,
è il seguente:
“Art. 8 (Funzioni delle Province) - 1. Sono attribuite
alle Province le funzioni amministrative in materia di
trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all’articolo 5, commi 3, lettere b), c), d),
e), f) e 4.
2. Le Province esercitano in particolare le seguenti
funzioni amministrative:
a) approvazione dei piani di bacino di cui all’articolo
14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all’articolo 19;
c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli
previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
d) ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie
per i servizi di trasporto urbano;
e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell’ubicazione delle fermate ai sensi del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile
ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale ai sensi del D.P.R. n. 753 del 1980;
h) autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con autobus;
i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed
il servizio di noleggio di veicoli con conducente
di cui alla legge n. 21 del 1992;
l) (lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, della l.r. 6
novembre 2002, n. 23)
m) organizzazione degli esami per consulenti della
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della
legge 8 agosto 1991, n. 264;
n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta
degli albi provinciali per il personale incaricato
del controllo dei titoli di viaggio;
o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di
trasporto di interesse regionale ai sensi del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148;
p) (lettera da ritenersi abrogata per effetto dell’art.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. a)
Per il testo vigente degli articoli 7 e 8 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di
formazione professionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi da 1 a 4 e comma 69, lettera a).
Nota all’art. 7, comma 69, lett. b)
Per il testo vigente degli articoli della l.r. 5 gennaio
1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), vedi nel testo vigente
della legge medesima coordinato con le modifiche e
integrazioni apportate con la legge regionale sopra
pubblicata che sono stampate in neretto.
Note all’art. 7, comma 69, lett. c)
- Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 18 gennaio
1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 (Delega) - 1. Fermo restando quanto previsto
dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e dalla l.r. 28 marzo
1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare,
gestire e controllare l’attuazione dei progetti formativi
cofinanziati dall’Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
2. (comma abrogato)
- Per il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), così come modificato dalle legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi 37 e 69, lett. c).
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12, comma 2, della l.r. 6 novembre 2002, n. 23, il
quale ha abrogato il comma 1 dell’art. 1 della l.r.
12 gennaio 2001, n. 2 che l’aveva introdotta.
L’abrogazione implicita è desumibile anche alla
luce dell’abrogazione della l.r. 12 dicembre 1997,
n. 72 avvenuta con la l.r. 12 maggio 2003, n. 7)
3. (comma abrogato)
“Art. 9 (Funzioni dei Comuni) - 1. Sono attribuite ai
Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale riguardanti i servizi definiti
dall’articolo 5, comma 3, lettera a).
2. I Comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani
del traffico in base agli indirizzi regionali;
b) (lettera abrogata)
c) (lettera abrogata)
d) (lettera abrogata)
e) (lettera abrogata)
f) (lettera abrogata)
g) vigilanza sugli impianti fissi comunali ai sensi del
D.P.R. n. 753 del 1980;
h) (lettera abrogata)
3. Nell’ambito del trasporto urbano, sono attribuite ai
Comuni tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e delle Province ai sensi della
presente legge.
4. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla
presente legge in forma associata; l’esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio
montano, spetta alle Comunità montane.”
“Art. 15 (Approvazione dei piani di bacino) - 1. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli
enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all’articolo 4, comma 2 e per la successiva
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
2. (comma abrogato)
3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la
procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.”
ANNO XLVI • N. 33
1. Il Comitato tecnico dell’Autorità di bacino è organo
di consulenza tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di
competenza di questo, avvalendosi della segreteria
tecnico - operativa di cui all’art. 8. Può altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale.
2. Il Comitato tecnico dell’Autorità di bacino è composto:
a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale, agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria, protezione civile;
b) dal Direttore dell’A.R.P.A.M.;
c) da tre funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero per le politiche agricole;
d) (lettera abrogata)
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, qualora entro trenta giorni dalla richiesta non fossero stati indicati dai Ministeri i
funzionari designati, il Comitato viene comunque costituito salvo integrazione con il pervenire delle suddette designazioni.
4. Ai membri dei Comitato spettano per ogni seduta,
e in caso di missione, i compensi in misura uguale a
quella corrisposta, ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n.
20, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
componenti del Comitato regionale per il territorio.
5. Il Segretario generale, in relazione alle questioni
sottoposte all’esame del Comitato, può invitare a partecipare alle sedute i Dirigenti di altri servizi regionali
anche decentrati o loro delegati, i Dirigenti di enti locali e di altri enti pubblici per ogni bacino interessato
nonché esperti di riconosciuta competenza scientifica.
6. Il Comitato tecnico, utilizzando la segreteria tecnico - operativa, cura:
a) la redazione della relazione annuale sull’uso del
suolo, sulle condizioni dell’assetto idrogeologico
del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
b) l’elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo bacino, i relativi programmi
di intervento nonché i rispettivi successivi aggiornamenti e la verifica della loro attuazione;
c) la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all’art. 13;
d) assicura il coordinamento di tutti i piani di cui all’art. 10;
e) coordina, d’intesa cori i servizi tecnici nazionali,
l’attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.”
“Art. 16 (Conferimento di funzioni e compiti alle province) - 1. Sono conferite alle Province le funzioni
Nota all’art. 7, comma 69, lett. g)
Il testo vigente degli articoli 6 e 16 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del
suolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 (Comitato tecnico dell’Autorità di bacino) -
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amministrative di competenza regionale concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio
idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi
compresa l’imposizione di limitazione e divieti
dell’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’arca demaniale idrica qualora
questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d’acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti
di trasporto, trasformazione o distribuzione di
energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n.1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione
idraulica richieste da terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento
di corsi d’acqua;
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la
delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni
potabili e le concessioni trentennali per pozzi di
uso irriguo;
l) le licenze per l’attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l’estrazione e l’utilizzazione delle
acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di
sponde con sistemazione degli alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le
opere di cui all’art. 60, commi 1 e 2, del r.d. n. 523
del 1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio
armato, normale o precompresso o a struttura metallica di cui agli artt. 4 e 7 della legge 5 novembre
1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d’acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell’art. 43, comma 3, del testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di
più province la nomina dovrà avvenire d’intesa tra
queste ultime;
ANNO XLVI • N. 33
q bis) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell’articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998.
2. (comma abrogato)”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. h)
Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 22 ottobre
2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a
fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 22 (Registro impianti di risalita e piste da sci) 1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in
due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste.
2. La sezione relativa agli impianti di risalita riporta
per ogni singolo impianto:
a) la denominazione dell’impianto con riferimento alla sigla di iscrizione al Registro italiano impianti
a fune (R.I.I.F.);
b) i dati relativi all’intestatario della concessione;
c) le condizioni di concessione;
d) le caratteristiche tecniche dell’impianto;
e) la località in cui si sviluppa il tracciato;
f) gli estremi anagrafici del direttore o del responsabile dell’esercizio;
g) ogni eventuale modifica o cancellazione.
3. La sezione relativa alle piste da sci riporta per ciascuna pista:
a) i dati relativi all’intestatario dell’autorizzazione;
b) le condizioni previste dall’autorizzazione;
c) la classificazione e le caratteristiche tecniche della
pista;
d) le infrastrutture cui sia eventualmente asservita;
e) le località in cui si sviluppa il tracciato;
f) ogni eventuale modifica, rinuncia, revoca o decadenza dell’autorizzazione.
4. Gli enti di cui all’articolo 5, comma 1 e all’articolo
16, comma 1, comunicano alla Provincia i dati di cui
ai commi 2 e 3 per il loro inserimento nel registro.
5. (comma abrogato)”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. i)
Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 11 dicembre
2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile),
così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 12 (Funzioni delle Province) - 1. Le Province
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assicurano nell’ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione
dei programmi di previsione e prevenzione propri,
di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente
per l’elaborazione e l’aggiornamento degli analoghi programmi regionali;
b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali,
compresa l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani
provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi
regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per
l’intervento, da impiegare in collaborazione con i
Comuni e per il concorso nei casi di emergenza
nazionale;
d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi
determinata dal verificarsi o dall’imminenza di
eventi di cui all’articolo 2, d’intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;
e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare al verificarsi o nell’imminenza
di eventi calamitosi.
2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità
ed integrazione, le metodologie per la rilevazione,
raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli
articoli 5 e 6.
3. (comma abrogato)
4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza
delle Province, il Presidente della Provincia, d’intesa
con il Prefetto, istituisce centri di coordinamento dei
soccorsi e centri operativi misti, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle
competenti amministrazioni dello Stato. La direzione
delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche
in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali
necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell’evento.
5. In ogni capoluogo di provincia è costituito il Comitato provinciale di protezione civile, quale organo
consultivo, propositivo e di coordinamento operativo,
convocato e presieduto dal Presidente della Provincia,
nel quale è assicurata la presenza di:
a) un rappresentante del Prefetto;
b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall’ANCI;
ANNO XLVI • N. 33
d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall’UNCEM;
e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul
territorio provinciale;
h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale.
6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può
invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o
rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo
sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.”
Note all’art. 7, comma 69, lett. l)
- Per il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, vedi nella nota all’art. 7, commi da 48 a
52 e comma 69, lett. l).
- Il testo vigente dell’articolo 23 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 23 (Registro dei pescatori) - 1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel
quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le
eventuali sanzioni irrogate.
2. (comma abrogato)”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. m)
Per il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative), così come modificato dalla legge
regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all’art. 7,
commi 53 e 69, lett. m).
Nota all’art. 7, comma 69, lett. n)
Il testo vigente degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 3 aprile
2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in
materia di spettacolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo) - 1. Il piano
regionale dello spettacolo individua le priorità e le
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
strategie dell’intervento regionale nei diversi ambiti
dello spettacolo.
2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e
delle criticità del settore;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
c) la previsione della quota triennale del fondo di cui
all’articolo 11, da destinare al funzionamento dei
soggetti di cui all’articolo 9, e i relativi criteri di
assegnazione;
d) (lettera abrogata)
e) i criteri e gli obiettivi per l’esercizio delle funzioni
regionali;
f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
g) le forme del raccordo con altri piani e programmi
regionali per gli aspetti di comune rilevanza.
3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in
ogni caso in vigore fino all’approvazione del nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza
ove se ne ravveda la necessità.
5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all’approvazione del programma operativo annuale di cui
all’articolo 7.”
“Art. 7 (Programma operativo) - 1. Il piano di cui
all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione assembleare, entro un
mese dall’approvazione del bilancio.
2. Il programma individua le priorità da conseguire
nell’ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui
all’articolo 6 e contiene, in particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale
previsti dalla presente legge;
2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9;
3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo
8;
4) (numero abrogato)
4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione
di utilizzo dei piccoli teatri;
b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all’articolo 9 e ai progetti di
cui all’articolo 8;
c) la misura percentuale minima del concorso finan-
ANNO XLVI • N. 33
ziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici
o privati;
d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per
i progetti locali e per la loro valutazione.”
“Art. 8 (Progetti di interesse regionale) - 1. I progetti
di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere
la crescita complessiva del sistema ed incentivano le
attività:
a) che si connotano per un elevato interesse artistico
e culturale;
b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle
tecnologie e l’impiego di nuove generazioni di artisti;
c) che incrementano la produzione di reti, servizi,
esperienze, metodologie e modelli che rendano
più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l’accesso;
d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri
sociali e territoriali.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato)
4. I progetti di interesse regionale di cui al presente
articolo sono selezionati tramite bando pubblico con
priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che
operano con continuità.”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. o)
Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 9 febbraio
2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 8 (Programma operativo) - 1. Il programma
operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7,
tenendo conto della pianificazione regionale indicata
al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai
sensi dell’articolo 10.
2. Il programma operativo contiene in particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alla Regione per le funzioni di sua competenza e
per i progetti di cui all’articolo 11;
2) (numero abrogato)
b) la misura percentuale minima relativa al concorso
finanziario degli enti locali e degli altri soggetti
beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi;
c) (lettera abrogata)”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. p)
Il testo vigente degli articoli 3 e 4 della l.r. 2 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport
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b) il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di sport o suo delegato;
c) il direttore dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS)
o suo delegato;
d) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
e) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
f) tre rappresentanti del Comitato regionale del CIP;
g) (lettera abrogata)
h) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall’Associazione regionale dei Comuni marchigiani
(ANCI Marche);
i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
l) un rappresentante designato congiuntamente dagli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dalla Giunta regionale;
n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
o) un rappresentante regionale dell’Istituto per il credito sportivo (ICS);
p) un rappresentante della Federazione regionale dei
Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche;
q) un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie
avente sede nella regione;
r) un rappresentante indicato dalle associazioni dei
consumatori ed utenti iscritte al registro regionale
di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti).
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque
giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine
permettano la nomina di almeno la metà più uno dei
componenti, salve le successive integrazioni.
5. Il Comitato approva il proprio regolamento interno
nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, il
Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma
3, lettera b).
7. Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di
settore a partecipare alle riunioni del Comitato.
8. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.
9. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamen-
e tempo libero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 3 (Funzioni degli Enti locali) - 1. (comma
abrogato)
2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:
a) svolgimento di attività promozionali concernenti la
pratica sportiva;
b) elaborazione dei progetti riguardanti l’impiantistica
sportiva, privilegiando la riqualificazione, l’adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;
c) completamento, manutenzione straordinaria, messa
in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;
d) promozione dello sport per i diversamente abili e
dello sport per tutti;
e) realizzazione di progetti per l’attività motoria nelle
scuole, a partire dalle scuole primarie;
f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo
quanto previsto dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della
presente legge;
g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte
di soggetti sportivi in orario extrascolastico;
h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.”
“Art. 4 (Comitato regionale dello sport e del tempo
libero) - 1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti
consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge.
2. Il Comitato, in particolare:
a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul
programma di cui agli articoli 6 e 7;
c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di
attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di
effetti prodotti.
3. Il Comitato è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di
sport, che lo presiede o suo delegato;
8000
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TITOLO I
Disposizioni generali
to interno, il Comitato delibera validamente con la
maggioranza dei presenti.”
Nota all’art. 7, comma 69, lett. q)
Art. 1
(Finalità)
Per il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 22 aprile
2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato
dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota
all’art. 7, commi 67, 68 e 69, lett. q).
1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell’utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali.
2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed
è tutelata e protetta in attuazione dell’articolo 5
dello Statuto regionale, nell’interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione
della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno
alle produzioni agricole.
4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le
specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un
livello corrispondente alle esigenze ecologiche,
scientifiche, culturali e ricreative della Regione,
assicurando l’eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.
5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche
iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell’economia agricola montana e a sostegno del settore.
________________________________________________________
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
n. 470 del 4 febbraio 2015;
• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Latini
n. 252 del 4 ottobre 2012;
• Relazione della I Commissione assembleare permanente del 23 marzo 2015;
• Parere espresso dalla II Commissione assembleare
permanente in data 23 marzo 2015;
• Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 23 marzo 2015;
• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro in data 20 marzo 2015;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 31 marzo
2015, n. 191.
TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, n. 7 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON
LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.
Art. 2
(Esercizio delle funzioni)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente
legge.
2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la
Provincia provvede:
a) alla protezione della fauna del proprio territorio;
b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
c) al controllo dell’attività gestionale svolta dagli
Avvertenza:
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di
diritto all’informazione sugli atti amministrativi), la
pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti.
8001
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della
fauna selvatica allo stato naturale e comunque
di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.
3. (comma abrogato)
4. Le Province, per l’espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica
di cui all’articolo 7.
5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata
secondo le modalità di cui all’articolo 19.
6. (comma abrogato)
7. In caso di inadempienze degli ATC nell’esercizio
dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia,
previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli
ATC medesimi.
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7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre
disposizioni, in cui è prevista un’effettiva azione
di tutela e gestione della fauna selvatica;
8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi
dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
b) una quota fino al 10 per cento del territorio agrosilvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del
13 per cento di quello provinciale è destinata alla
costituzione delle aziende faunistico-venatorie
(AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie
(AATV), di cui all’articolo 13.
2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.
3. (comma abrogato)
4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata
quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. Fino all’entrata in vigore
dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace
la pianificazione provinciale preesistente.
5. (comma abrogato)
6. (comma abrogato)
Art. 3
(Pianificazione faunistico-venatoria)
Art. 4
(Criteri e indirizzi regionali)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero
quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere
esercitata un’effettiva attività di tutela e gestione
della fauna. L’effettiva superficie di tale territorio
è così ripartita:
a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a
istituti in cui è vietato l’esercizio venatorio,
quali:
1) oasi di protezione faunistica;
2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50
per cento del territorio totale inibito alla caccia;
3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna
allo stato naturale, la cui superficie complessiva
non può occupare più del 2 per cento del territorio
precluso alla caccia;
4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la
cui superficie complessiva non può interessare più
del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;
5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata
della caccia;
6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti
provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata
previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Con l’atto di cui al comma 1 sono stabiliti:
a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell’ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;
b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti
alla fauna selvatica, con l’indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di
quelle di particolare valore naturalistico;
c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;
d) i criteri per la individuazione dei territori sui
quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale;
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e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli
obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela
delle aree naturali protette dei siti della Rete
Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;
f) gli indirizzi per la raccolta e l’utilizzazione dei
dati (…);
g) gli indirizzi per la pianificazione e l’esecuzione
degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;
h) gli indirizzi per le attività svolte dall’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo
7bis;
i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico
addetto alle attività di pianificazione e gestione
faunistico-venatoria.
3. Nell’atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all’articolo 3. Tale atto è corredato da
cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei
Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali
di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le
aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione
cartografica riferita alla pianificazione territoriale
ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri
e degli indirizzi regionali.
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ta ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli
indirizzi gestionali e i termini di presentazione
delle domande di concessione;
e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione
della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;
f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l’allenamento e l’addestramento dei
cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;
h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di
tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con
indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;
i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai
sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge
157/1992.
2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato,
in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui
all’articolo 4:
a) dalla valutazione di incidenza;
b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).
Art. 6
(articolo abrogato)
Art. 5
(Ambiti provinciali)
Art. 7
(Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano
faunistico-venatorio regionale adottato dalla
Giunta regionale sono articolati per comprensori
omogenei e contengono:
a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di
ripopolamento e cattura;
b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici
e privati di riproduzione della fauna allo stato
naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;
c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e
la gestione delle aree di rispetto;
d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riserva-
1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnicoconsultiva regionale per la gestione faunistica,
con il compito di formulare proposte e pareri
nella materia oggetto della presente legge. La
commissione esprime in particolare parere sul
piano di cui all’articolo 5.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente della
struttura organizzativa regionale competente o
suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34
della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
b) un rappresentante dell’ente nazionale per la
cinofilia italiana;
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3. Nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l’OFR faccia capo alla
struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.
3 bis. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’OFR può operare in collaborazione con
l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l’Osservatorio regionale per
la biodiversità di cui all’ articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7,
della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, della l.r. 28 ottobre
1999, n. 28, della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e della l.r. 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di
comprovata esperienza in materia.
4. L’Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma
1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:
a) dall’assessore regionale con delega alla caccia,
o da persona da lui delegata, che lo presiede;
b) (comma abrogato)
c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni
venatorie regionali;
d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della
Regione;
e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;
f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali;
g) da due rappresentanti designati dagli organi di
gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.
5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
7. I componenti dell’OFR e del Comitato operano a
titolo gratuito.
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
f) i presidenti designati dalle organizzazioni di
gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c)
e d) sono quelle maggiormente rappresentative
a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 bis
(Osservatorio faunistico regionale)
1. È istituito l’Osservatorio faunistico regionale
(OFR) quale organismo tecnico scientifico della
Giunta regionale con il compito di:
a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna
selvatica di interesse venatorio e naturalistico
presente sul territorio;
b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla
fauna;
c) monitorare l’applicazione dei criteri ed indirizzi
regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;
d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati
(…) dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;
e) verificare l’entità e gli effetti del prelievo venatorio;
f) promuovere l’applicazione di corrette tecniche
di gestione faunistica;
g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e
venatorio e sui piani di abbattimento selettivi
ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma
5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria);
h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze
tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie.
2. La Giunta regionale determina la composizione e
le modalità organizzative e di funzionamento
dell’OFR.
TITOLO II
Zone di protezione speciale della fauna
Art. 8
(Oasi di protezione)
1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Esse sono costituite in territori che comprendono
habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare.
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3. Nell’ambito delle oasi di protezione sono vietati
l’esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall’articolo 25.
4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province
e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui
all’articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall’OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse
faunistico, le condizioni idonee al conseguimento
delle loro finalità.
5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino
dell’ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono le province, che possono avvalersi
della collaborazione delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale, stipulando
con esse apposite convenzioni.
6. La Provincia, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare
nelle oasi di protezione catture a scopo di studio;
può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in
collaborazione con le associazioni venatorie e le
organizzazioni professionali agricole, sentito
l’istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di
determinate specie di fauna selvatica quando esse
arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l’eccessivo numero dei capi, turbino
l’equilibrio biologico dell’ambiente.
7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene
destinata al ripopolamento dei territori depauperati.
8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.
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3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le
ZRC sono automaticamente prorogate di due anni
ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni
dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di
una superficie territoriale pari almeno al 40 per
cento dell’intera zona o, entro il predetto termine,
su richiesta dell’ATC.
4. La gestione delle ZRC è affidata all’ATC sulla base
di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli
ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni
anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell’attività svolta nell’anno precedente.
La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato
con l’atto di concessione della zona o in base agli
indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il
soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine
non vengano formulate osservazioni il programma
deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione
delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto
gestore non rispetti l’esecuzione dei programmi
gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la
concessione.
5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna
selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.
6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L’immissione di
soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.
7. L’attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell’ISPRA.
8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna
selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura
dell’ATC in territori ove si ravvede l’esigenza di
incrementare le densità locali di popolazione.
9. Nelle ZRC le Province, d’intesa con il soggetto gestore possono autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno
alle colture agricole e non si immetta fauna.
Art. 9
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela
della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.
2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali
e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto
conto delle vocazioni faunistiche del territorio.
Nell’atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l’ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono
istituite per cinque anni e sono soppresse quando,
per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.
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annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare
la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.
5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma
di caccia, salvo quanto previsto dall’articolo 25.
10. Le Province provvedono all’attività di vigilanza
nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell’ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.
11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di
ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I
cacciatori residenti nell’ambito territoriale in cui
insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all’interno della zona che abbiano la
disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di
caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.
12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto
previsto dall’articolo 25.
13. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o
restituite alla caccia programmata, secondo
quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell’ambito della
superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.
Art. 10 bis
(Aree di rispetto)
1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all’incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all’adattamento in ambiente naturale
di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.
2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria
scala 1:10.000 riportante i confini dell’area e il
programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.
3. I confini possono essere vincolati per un periodo
minimo di una stagione venatoria.
4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il
divieto di caccia nei confronti di una o più specie,
determinare particolari limitazioni al prelievo o all’esercizio di attività cinofila, secondo criteri e
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell’articolo 34.
Art. 10
(Centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale)
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta
degli ATC in base a uno specifico programma presentato all’atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli
ATC. Qualora non sussistano più le condizioni
idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri
sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui
all’articolo 9, comma 11.
2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli
scopi di produzione e di incremento delle specie
di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati
costituiti.
3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna
selvatica sono realizzate dall’ATC, sulla base del
programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza
della Provincia.
4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica
devono essere effettuati almeno due censimenti
Art. 11
(Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica)
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere (…)
delle Comunità montane interessate, dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
delle associazioni venatorie riconosciute e delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni Provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di
ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l’impiego di tecniche agricole idonee per la
salvaguardia della fauna e per il ripristino degli
habitat.
2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di
gestione composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente
in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;
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b) (comma abrogato)
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti
nella Regione;
d) tre rappresentanti delle associazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante regionale dell’ente nazionale
cinofilia italiana;
f) un rappresentante indicato dall’università ricadente nella provincia o comunque nella Regione;
g) il direttore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato.
3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato
di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono
istituire apposite commissioni di gestione nelle
quali, qualora la zona stessa insista in territorio
montano, deve essere assicurata la rappresentanza
delle Comunità montane.
4. L’istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene
con le procedure di cui all’articolo 12 e le province
provvedono alle relative tabellazioni secondo le
modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. Il provvedimento istituito indica il perimetro,
l’estensione del territorio, la durata e stabilisce le
forme con cui si promuove la collaborazione dei
proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.
6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma
1, la Provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso
dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di
vigilanza, e le eventuali indennità connesse con
gli obblighi derivanti dall’attività di ricerca e di
sperimentazione.
7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone
di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall’articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura.
8. Al termine della sperimentazione il territorio delle
zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel
rispetto delle modalità di cui all’articolo 9, comma
12.
9. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano
le normative e gli incentivi previsti dal reg.
92/2078/CEE e successive modificazioni.
10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2.
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Art. 12
(Procedura di costituzione delle aree di
protezione speciale)
1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale nei termini
previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui
all’articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Con l’atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:
a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
b) pubblicazione per estratto nel BUR;
c) affissione di apposito manifesto nei comuni,
frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni,
la data di deposito.
3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell’atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 10, comma
14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o
conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per
cento della superficie complessiva che si intende
vincolare, l’area non può essere costituita, salvo
quanto stabilito al comma 5.
4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non
sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma
1.
5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell’ambito
della pianificazione venatoria del territorio, le aree
che non siano state vincolate per l’opposizione
manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi
ai sensi del comma 3.
6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano
le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a).
7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11.
8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali,
le Province possono costituire coattivamente oasi
di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari
o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.
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TITOLO III
Strutture di iniziativa privata
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tera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all’articolo 27bis.
6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di
scarso rilievo faunistico;
b) coincidere di preferenza con il territorio di una
o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del
consiglio.
7. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di
cui al comma 1 può essere praticato nelle forme
di cui all’articolo 27, indipendentemente dalla
scelta effettuata dal cacciatore.
8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono sottoposte a controllo da
parte dell’amministrazione provinciale.
9. Il Consiglio regionale determina con regolamento
le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie di nuova costituzione.
10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve
essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
Art. 13
(Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie)
1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito
l’istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di
territorio agro-silvo-pastorale stabilita all’articolo
3, comma 1, lettera b), autorizzano:
a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie
senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;
b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola;
c) (lettera abrogata dal comma 2 dell’art. 13 della
l.r. 18 luglio 2011, n. 15)
2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e
conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all’irradiamento
della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di
cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici
non superiori al 10 per cento dell’estensione delle
aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la
misura e le modalità di pagamento dell’indennità
da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi,
fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l’esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.
3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende
faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all’articolo 30 ai titolari delle aziende
e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Provincia. In ogni caso nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o
liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a
quella di chiusura della caccia alle relative specie.
Nel primo anno di funzionamento dell’azienda
faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la
caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili
l’immissione e l’abbattimento, senza limitazione
di capi, di fauna selvatica di allevamento per l’in-
Art. 14
(Centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale)
1. Le province autorizzano la costituzione di centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, organizzati in forma di azienda
agricola, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi
mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell’impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. L’autorizzazione dei centri privati è subordinata all’osservanza di apposito disciplinare contenente le
prescrizioni per l’esercizio delle attività autorizzate.
3. La Provincia ha diritto di prelazione sull’acquisto
di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui
al comma 1; a tal fine la Provincia, entro il mese
di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.
4. L’autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata
qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, non-
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5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino,
i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria
scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
27 bis, i cittadini della Repubblica di San Marino
sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria
alle stesse condizioni previste per i residenti nella
Regione Marche.
6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti
l’indice di densità venatoria, la Giunta regionale
determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima
nei territori a gestione programmata della caccia,
costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori,
ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto
di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie
consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in
tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.
ché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare
dell’impresa agricola:
a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia;
b) eserciti nel centro privato l’attività venatoria o
ne consenta a terzi l’esercizio.
6. La Provincia, prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione, assegna all’interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali
deduzioni.
TITOLO IV
Gestione programmata della caccia
Art. 15
(Ambiti territoriali di caccia - A.T.C.)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non
è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.
2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all’articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è
istituito almeno un ATC.
3. La perimetrazione può essere modificata a seguito
di espressa richiesta (…) degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere
accompagnata dal parere favorevole (…) della
maggioranza dei membri dell’assemblea degli
ATC medesimi.
4. L’accesso all’ATC per l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell’ambito stesso. Qualora vi fosse capienza
in relazione all’indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l’accesso è consentito anche
ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano
scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi
estensione non inferiore a cinque ettari;
b) residenti nella provincia;
c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
d) residenti nella regione;
e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di
San Marino.
Art. 16
(Iscrizione nell’ATC)
1. Il cacciatore ha titolo all’iscrizione agli ATC.
2. Per l’iscrizione nell’ATC di residenza, il cacciatore
presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all’articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall’ambito stesso. Per gli anni
successivi, il rinnovo dell’iscrizione all’ATC avviene con il pagamento della quota prevista al
comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l’importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 50 per cento se versato successivamente.
3. Per l’iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda
al comitato di gestione dell’ATC prescelto entro
il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione
dell’ATC accoglie le domande con le priorità previste dall’articolo 15, comma 4, e nel rispetto
dell’ordine di presentazione, e ne trasmette copia
alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell’ATC deve versare la quota
di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 50
per cento della quota prefissata. Alle stesse con-
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nato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti
si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del
codice civile anche ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica.
1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:
a) l’assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui
sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei
rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello
locale;
b) il presidente;
c) il comitato di gestione;
d) il revisore unico.
2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni
sono approvati dall’assemblea di cui al comma 1,
lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito
dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente.
3. Lo statuto disciplina:
a) le modalità di convocazione e di svolgimento
dell’assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie;
b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione
e del revisore unico;
c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché
le procedure per la sostituzione o la revoca dei
componenti.
4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive
organizzazioni Provinciali.
4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.
dizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15
giugno, fino al raggiungimento della capienza
massima stabilita annualmente sulla base dell’indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.
4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al
comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell’ATC e comunicato all’interessato che,
entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione
dei criteri previsti all’articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L’accoglimento
del ricorso comporta di diritto l’iscrizione all’ATC. Nel caso che il diniego dell’iscrizione sia
dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha
diritto all’iscrizione all’ATC di residenza.
5. L’iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la
caccia alle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di
ogni anno dal comitato di gestione dell’ATC, in
base al programma di attività che lo stesso intende
realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad
euro 50,00. Per chi esercita la caccia d’appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad
euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di
iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione
faunistica. Tali collaborazioni possono essere
compensate da una minor quota di iscrizione all’ATC rispetto a quella stabilita. L’ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate
per coloro che non risiedono nel territorio dell’ATC o della regione e in base all’opzione della
forma di caccia effettuata dal cacciatore.
6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un’equilibrata distribuzione dei cacciatori sul
territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale
determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l’accesso
secondo le priorità previste dal comma 4 dell’articolo 15.
Art. 18
(Comitati di gestione degli ambiti territoriali
di caccia)
Art. 17
(Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia)
1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un
comitato preposto alla gestione dell’ambito medesimo.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui
all’articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto:
a) (lettera abrogata)
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nel-
01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di
interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi
di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnicooperativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente
legge e dagli atti programmatici e amministrativi della
Regione (…). Per quanto non espressamente discipli-
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l’ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale;
e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.
I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in
base al principio della rappresentatività nel territorio
e sono scelti fra persone residenti nell’ambito territoriale di caccia.
3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.
3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili
rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale.
4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori,
dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all’ambito.
5. (comma abrogato dall’art. 3, comma 1, della l.r.
23 dicembre 2013, n. 51)
6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle
necessità, il comitato di gestione dell’ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il
comitato decade ed è sostituito su designazione
degli enti o associazioni di cui al comma 2.
7. (comma abrogato dall’art. 3, comma 1, della l.r.
23 dicembre 2013, n. 51)
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b) le modalità di gestione faunistica del territorio
di caccia programmata;
c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento
ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all’incremento della fauna.
2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità
del piano quinquennale dell’ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.
3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo
di ogni anno un programma annuale delle attività,
sulla base della pianificazione quinquennale, alla
Provincia, che può richiederne la revisione in caso
di difformità.
4. I comitati direttivi degli ATC per l’espletamento di
funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi
propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.
5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC
tramite la commissione tecnica (…) di cui all’articolo 7 per determinare uniformità degli interventi
gestionali della fauna selvatica.
6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano
le attività di ricognizione delle risorse ambientali
e faunistiche; programmano gli interventi per il
miglioramento degli habitat; provvedono all’attribuzione degli incentivi economici ai conduttori
dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui
all’articolo 11, nelle zone di ripopolamento e
cattura di cui all’articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25
aprile 1988 e successive modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti
alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l’ambientamento della fauna selvatica.
7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per
il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle
risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a
concorrenza della percentuale stabilita annual-
Art. 19
(Compiti dei comitati di gestione)
1. L’ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall’approvazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, presentano alla
Provincia un proprio piano quinquennale nel quale
devono essere previsti:
a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;
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attività di rilevante interesse economico, sociale o
ambientale.
3. Il divieto di esercitare l’attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del
fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza
è dichiarata dalla Provincia.
4. La Giunta regionale determina le modalità per la
delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi dei
commi 1 e 2.
5. L’esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi
rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20,
nonché da corsi o specchi d’acqua perenni il cui
letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del
proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale
(…) precisando l’estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l’indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio
carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra
a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della
fauna selvatica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
8. L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma
vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si
considerano in attualità di coltivazione: i terreni
con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla
data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso,
nonché a mais per la produzione del seme fino alla
data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento
fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L’esercizio venatorio in forma vagante
è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale,
tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture
specializzate o intensive.
9. L’esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove
si pratica l’allevamento o il pascolo del bestiame
custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili
metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari
a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi
se trattasi di bovini ed equini.
mente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all’articolo 34, comma 6-bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati
con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione (…).
9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano (…) alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all’utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio
(…) regionale.
Art. 20
(Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli)
1. Con il fondo di cui all’articolo 41 sono concessi i
contributi previsti dall’articolo 15, comma 1, della
legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli.
2. (comma abrogato dall’art. 7, comma 2, della l.r.
10 aprile 2012, n. 7)
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i
criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto
riguardo all’estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di
quanto previsto dall’articolo 19, comma 2.
4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo
di cui al comma 1 tra gli ATC.
Art. 21
(Fondi sottratti alla gestione programmata
della caccia)
1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda
vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla Provincia, specificando anche l’eventuale durata del divieto stesso.
2. La Provincia provvede entro i successivi sessanta
giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria,
ed inoltre nei casi nei quali l’attività venatoria sia
in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad
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ve darne notizia all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui
territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto istituto.
TITOLO V
Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse
dall’attività venatoria
Art. 22
(Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo
scientifico e per richiamo)
Art. 23
(Allevamenti)
1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i
seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo.
2. Le province autorizzano l’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.
3. Il titolare di un’impresa agricola può impiantare ed
esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla Provincia
competente, fermo restando l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di
cui al comma 4.
4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
vengono determinate le modalità per il rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti
le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di
cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto
28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli
allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l’istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambietale, la vendita e la detenzione
di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo.
5. Le province, nell’ambito delle prescrizioni dettate
con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell’ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cani da caccia.
6. (comma abrogato dall’art. 20, della l.r. 18 luglio
2011, n. 15)
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di caccia, sentito l’istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
può autorizzare esclusivamente a scopo di studio
e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle
università e del consiglio nazionale delle ricerche,
nonché i musei di storia naturale, a catturare ed
utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati.
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di caccia può inoltre, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro
che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di caccia previo parere
dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all’attività di cattura per l’inanellamento e la cessione
a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo
è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall’ articolo 4, comma 4,
della legge n. 157 del 1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre
specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati.
4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall’estero è vietata se non si dimostra
la lecita provenienza.
5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli
ATC utilizzano personale qualificato e valutato
idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, secondo criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero
adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna
selvatica avicola e mammiferi selvatici.
7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati de-
Art. 24
(Attività di tassidermia e imbalsamazione)
1. L’amministrazione provinciale rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di tassidermia ed
imbalsamazione previo parere della commissione
tecnico-venatoria di cui all’articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e
delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.
2. È consentita l’imbalsamazione esclusivamente di
esemplari appartenenti:
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sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia.
Tale controllo, esercitato selettivamente, viene
praticato mediante cattura, ovvero, qualora l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l’inefficacia degli altri metodi,
mediante piani di abbattimento.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia
provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte
le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine
la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale per
esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva
con priorità per i cacciatori residenti e dell’ATC
interessata.
3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime
possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei
fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché
muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché
delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l’esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie
volontarie di cui all’articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all’uopo espressamente autorizzati
dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della
Provincia.
4. Le province, per comprovate ragioni di protezione
dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il
personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme
inselvatichite di specie domestiche.
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia,
purché catturata nel rispetto di tutte le norme
venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purché l’abbattimento e l’importazione o comunque l’impossessamento
siano avvenuti in conformità alla legislazione
vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
3. Il tassidermista o l’imbalsamatore deve annotare
giornalmente in apposito registro, fornito dall’amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli
animali consegnatigli o che comunque vengano in
suo possesso anche temporaneo, con particolare
riferimento alla specie e provenienza di ogni
esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l’animale o
le circostanze nelle quali l’imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.
4. All’atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l’interessato è tenuto ad indicare tutti
gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi
titolo posseduti.
5. Il tassidermista o l’imbalsamatore deve apporre su
tutti gli animali preparati o comunque consegnati
al cliente o posti in circolazione un’etichetta inamovibile con l’indicazione del proprio nome, del
numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di
cui al comma 3.
6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati
che non rientrino nell’elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la apposizione di un
contrassegno inamovibile. L’amministrazione
provinciale provvede, dietro rimborso delle spese,
con personale qualificato entro il termine massimo
di un anno.
Art. 25
(Controllo della fauna selvatica)
1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese
nell’elenco di cui all’articolo 18 della legge n. 157
del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.
2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela
Art. 26
(Controllo sanitario della fauna)
1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il
ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.
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c) altre forme consentite dalla legge.
4. L’opzione per la forma di caccia deve essere Comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all’esercizio venatorio e quando viene ripresa l’attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l’opzione già presentata devono darne Comunicazione alla Regione.
5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b)
e c) del comma 3 consente di esercitare l’attività
venatoria anche da appostamenti per la caccia agli
ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi
senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge n. 157 del 1992.
5 bis. (comma abrogato dall’art. 3, della l.r. 1° agosto
2012, n. 27)
5 ter. (comma abrogato dall’art. 9, comma 2, della
l.r. 10 aprile 2012, n. 7)
6. (comma abrogato dall’art. 22, comma 2, della l.r.
18 luglio 2011, n. 15)
6 bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il
berretto e la casacca ad alta visibilità. È consentito
l’abbattimento del cinghiale in forma individuale
con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal
regolamento di cui all’articolo 27 bis e secondo le
modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l’abbattimento occasionale del cinghiale senza l’ausilio del cane da seguita.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima
licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che
non abbia commesso violazioni alle norme della
presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32 della
legge n. 157 del 1992.
8. La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio appartiene a colui che l’abbatte, ovvero a
colui che l’abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l’inseguimento.
9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con
qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri
privati di produzione allo stato naturale di cui all’articolo 14.
10. L’attività venatoria può essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia
munito di licenza di porto di fucile per uso di
caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata
all’esercizio dell’attività venatoria, con i massi-
2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in
stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al
competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.
3. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il servizio
veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia
del patrimonio faunistico.
Art. 26 bis
(Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica
rinvenuta in difficoltà)
1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione
della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A
tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di
recupero degli animali selvatici (CRAS).
2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le
modalità di funzionamento dei centri di cui al
comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali
rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso,
la detenzione temporanea e la liberazione degli
animali.
TITOLO VI
Esercizio dell’attività venatoria
Art. 27
(Esercizio venatorio)
1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica
mediante impiego dei mezzi di cui all’articolo 13
della legge n. 157 del 1992, nonché il vagare o il
soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli
di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga
per caso fortuito o forza maggiore.
3. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il
falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare,
in via esclusiva, per una delle seguenti forme di
caccia:
a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale
forma non sono ammessi all’esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 7;
b) da appostamento fisso;
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destinati alle attività di gestione degli ungulati e
per le attività di prevenzione e di risarcimento dei
danni causati all’agricoltura nei limiti individuati
ai sensi dell’articolo 19, comma 7.
mali determinati ai sensi dell’articolo 12 della
legge n. 157 del 1992.
Art. 27 bis
(Gestione venatoria degli ungulati)
Art. 28
(Abilitazione all’esercizio venatorio)
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti
sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e
della sostenibilità dell’agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all’articolo 4 e dai piani faunistici venatori (…) di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento,
previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
3. In particolare, con l’atto di cui al comma 2, sono
stabiliti:
a) la pianificazione territoriale mediante l’individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell’attività gestionale, compresi i prelievi;
b) le modalità di gestione e di prelievo;
c) l’attività di controllo;
d) l’attività di formazione finalizzata alla gestione
faunistico-venatoria degli ungulati;
e) le funzioni degli ATC (…).
4. (comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della l.r.
10 aprile 2012, n. 7)
5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione
del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere
dell’OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in
forma selettiva, può essere effettuato nella forma
della braccata e con il metodo della girata.
6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di
ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati
dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell’ISPRA.
7. (comma abrogato dall’art. 10, comma 3, della l.r.
10 aprile 2012, n. 7)
8. La Regione definisce specifici programmi operativi
con le regioni confinanti per l’esercizio comune
di attività relative alla gestione degli ungulati.
9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere
che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione
e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono
1. L’esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa
quella con l’arco e con il falco, è consentito solo
a chi abbia conseguito l’abilitazione all’eserciziovenatorio a seguito di pubblici esami davanti ad
una commissione nominata dalla Provincia.
2. L’abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio
della prima licenza di porto d’armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.
3. La Provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento
delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia
della natura e della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
4. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole
in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un
giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d’esame prima che siano trascorsi due mesi.
6. Le prove d’esame di cui al comma 3 consistono in
una prova scritta, mediante test a risposta multipla,
e una prova orale, in conformità alle disposizioni
emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima.
7. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia,
quale rimborso spese di esame per l’abilitazione
venatoria, un importo, fissato dalla Provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.
8. Le province organizzano corsi di preparazione per
il conseguimento dell’abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche
in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.
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9. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche per l’esercizio della caccia mediante uso
dell’arco e del falco.
10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica
cinque anni ed è composta:
a) da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal Presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;
b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia
o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole
e ambientaliste;
c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
d) da un dipendente della Provincia con funzioni
di segretario.
11. La commissione di cui al comma 1 è validamente
costituita con la presenza della metà più uno dei
componenti.
12. Alla domanda per sostenere la prova d’esame, da
presentarsi alla Provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato
medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio,
rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti,
nonché il certificato di residenza.
13. Non possono essere membri della commissione
di cui al comma 1 i consiglieri Provinciali in carica nella stessa Provincia.
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nizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria.
5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato
più di un tesserino intestato alla stessa persona.
6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi
di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che
deve essere ritirato.
7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della
Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale provvede a trasmettere
all’organo della Repubblica stessa competente in
materia di caccia un numero di tesserini pari a
quello dei richiedenti.
8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo
dei tesserini rilasciati e all’ATC l’elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.
8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della
stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni
venatorie, all’ATC il tesserino di caccia. L’ATC
rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno
l’ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all’OFR l’elaborazione
dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria,
dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, è applicata
una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell’applicazione della sanzione medesima, l’ATC trasmette alla Regione l’elenco dei cacciatori inadempienti.
8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino,
secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4
e rilasciato dall’ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione
agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di
cui all’articolo 27 bis, comma 2.
Art. 29
(Tesserino di caccia)
1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l’attività
venatoria sul territorio regionale devono essere in
possesso di apposito tesserino.
2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza
e deve indicare:
a) le generalità del titolare;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva,
scelta fra quelle previste dall’articolo 27, comma 3;
c) l’ambito territoriale di caccia prescelto;
d) le specifiche norme stabilite con il calendario
venatorio regionale.
3. Ai fini dell’esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla
Regione di residenza.
4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio è predisposto dalla struttura orga-
Art. 30
(Calendario venatorio regionale)
1. La Giunta regionale, sentiti l’ISPRA e l’OFR, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario
venatorio regionale.
2. Nel calendario venatorio regionale devono essere
individuate in particolare:
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a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l’ora legale di inizio e di termine della giornata
di caccia;
e) i periodi e le modalità per l’addestramento dei
cani da caccia.
3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l’esercizio venatorio contemporaneamente non più di
due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra
composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani
di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci.
3 bis. Il numero massimo dei cani che possono essere
utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal
regolamento di cui all’articolo 27 bis.
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3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua
naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei
laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al
fondale, destinate all’esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l’accostamento
con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di
caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.
4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica
collocati in terraferma devono avere una stabile e
definita occupazione di sito, con copertura d’acqua permanente durante tutto l’anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell’autorizzazione.
5. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla
data di concessione sino al termine del periodo di
vigenza del piano faunistico venatorio provinciale,
salvo revoca. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere corredata da planimetria
catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala
1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore
del terreno, lago o stagno privato, in quanto l’appostamento comporti preparazione del sito con
modificazione ed occupazione stabile del terreno.
Nel periodo autorizzativo non è consentito variare
per più di due volte il sito di appostamento, né
inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell’opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, nelle more
dell’approvazione del piano faunistico venatorio
provinciale, ha validità annuale.
6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione
della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all’ articolo 14, comma
12, legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o
che usano richiami non appartenenti alle specie
della fauna selvatica.
7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di
caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini
delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.
8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia
per colombacci che per acquatici ad una distanza
inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i
Art. 31
(Esercizio venatorio da appostamento fisso
e temporaneo)
1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in
legno o altro materiale esclusa la muratura con
preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria.
L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di
mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati.
Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle
Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. n. 34/1992 e
non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di
norma collocato a terra, avente dimensioni non
superiori a 9 mq;
b) appostamento fisso per colombacci costituito
da un capanno principale collocato a terra o su
alberi o traliccio artificiale con dimensioni non
superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri
costituito da un capanno principale collocato
in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno
specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare
i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.
2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di
m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.
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to fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l’appostamento in una zona diversa, con il
diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente
autorizzato al venir meno dell’impedimento.
14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento
fisso con l’uso di richiami vivi appartenenti alle
specie cacciabili.
15. Il titolare dell’appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e
al miglioramento delle caratteristiche naturali
dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100
dall’impianto.
16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano
destinati all’esercizio venatorio per non più di
una giornata di caccia. Al termine della giornata
il cacciatore deve rimuovere il materiale usato
per la costruzione dell’appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare
dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.
17. Gli appostamenti temporanei non possono essere
situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal
comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso
per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a
metri 300 dal capanno principale, se trattasi di
appostamento per colombacci o acquatici, salvo
quanto previsto dal comma 20.
18. L’appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad
una distanza massima di metri 75 dal capanno
principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.
19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L’attività dell’appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo
capanno e può essere esercitata solo da coloro
che abbiano optato per la caccia da appostamento
fisso con richiami vivi.
20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a
cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse
visibili l’una dall’altra che possono essere poste
al limite della distanza di rispetto. L’apposizione
delle tabelle ad una distanza inferiore di quella
di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto.
capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri
150 per appostamenti per piccola selvaggina posti
a terra (nocetta) per i quali non è previsto l’impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di
cui al comma 7, le diverse distanze relative agli
appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia,
ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo
27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.
10. Durante l’esercizio venatorio da appostamento è
vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in
forma vagante ad una distanza inferiore a metri
200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno
principale per acquatici.
11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie
e richiami propri delle specie appartenenti alla
fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano
esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27,
comma 5 bis. Oltre al titolare, possono cacciare
nell’appostamento fisso le persone che abbiano
scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza
del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli
appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna
selvatica cacciabile.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente
ai titolari dell’appostamento fisso già autorizzati
per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro
cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli
anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano,
ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano
smesso l’attività, a coloro che hanno optato per
tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.
Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene
autorizzata la domanda presentata dal soggetto
più anziano.
13. Le province autorizzano il titolare di appostamen-
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Art. 32
(Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia
da appostamento)
Art. 33
(Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani
e per le gare e le prove cinofile)
1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l’uso per l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle
specie cacciabili.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell’istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina
con regolamento, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli
allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti
di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per
il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento
utilizzabili è libero.
3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie di cui all’articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell’articolo
31, comma 1, di detenere nell’esercizio dell’attività venatoria un numero massimo di dieci unità
per ogni specie, fino ad un massimo complessivo
di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è
consentito detenere durante l’esercizio venatorio
richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l’attività venatoria
sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.
4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti
a specie non consentite ovvero, se appartenenti a
specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a
farne denuncia alla Provincia competente entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed
il possesso.
5. È vietato l’uso di richiami vivi di cattura e feriti che
non siano identificati mediante anello inamovibile
fornito dalla Provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo
esemplare.
6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro
consegna alla Provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.
1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all’allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile,
in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli
ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle
associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2. La superficie complessiva destinata all’istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato
con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni concesse all’interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non
concorrono al raggiungimento delle citate superfici.
2 bis. Per l’istituzione delle ZAC è necessaria l’autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi
interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza
danno alle colture agricole presenti per superfici
non superiori al 25 per cento delle zone medesime.
La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell’indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi
in maniera coattiva. L’indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere
nazionale ed internazionale riconosciute dall’ente
nazionale cinofilia italiana.
3. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani
possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.
4. Nelle ZAC in cui è previsto l’abbattimento deve
essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di
allevamento.
5. La Provincia, all’interno delle ZAC, può effettuare
il controllo ai sensi dell’articolo 25.
6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e
gestione delle ZAC.
Art. 34
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria)
1. Una quota del fondo regionale di cui all’articolo 41
è destinata a far fronte ai danni non altrimenti ri-
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sarcibili arrecati alla produzione agricola e alle
opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli
dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall’esercizio dell’attività venatoria. L’entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui
all’articolo 41.
2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative
stipulate dalla Provincia o dai comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia.
3. Gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna
selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna
selvatica, nel territorio di caccia programmata, nei
limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma
7.
3 bis. Le Province risarciscono i danni provocati dalla
fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi
di protezione.
4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati
di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende
faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turisticovenatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani
e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.
5. (comma abrogato dall’art. 7, comma 2, della l.r.
23 dicembre 2013, n. 51)
6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni alla Provincia o
al comitato di gestione dell’ambito territoriale di
caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle
necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi
ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei
novanta giorni successivi.
6 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei
danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole.
ANNO XLVI • N. 33
Art. 35
(Tasse di concessione regionale)
1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all’atto del rilascio o del rinnovo:
a) l’autorizzazione all’esercizio di appostamento
fisso;
b) l’autorizzazione all’esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristicovenatorie;
c) l’autorizzazione all’esercizio di centri privati di
riproduzione della fauna selvatica;
d) l’abilitazione venatoria.
2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono
dovute nella misura fissata rispettivamente dalle
voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa
al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla
voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa
al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per
cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l’appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito
da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.
5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria
non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l’attività venatoria durante l’anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all’estero.
6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, la tassa regionale deve essere
rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia, rinunci anche all’attività venatoria.
7. (comma abrogato dall’art. 18 della l.r. 10 aprile
2012, n. 7)
Art. 34 bis
(Fondo per l’indennizzo dei danni alla circolazione
stradale)
Art. 36
(Vigilanza venatoria)
1. Con il fondo di cui all’articolo 41 sono concessi gli
indennizzi per i danni causati alla circolazione
stradale dalla fauna selvatica.
2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni.
3. (comma abrogato dall’art. 17, comma 2, della l.r.
10 aprile 2012, n. 7)
1. La vigilanza sull’applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:
a) agli agenti venatori dipendenti dalle province,
che devono espletare tale servizio con almeno
un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;
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b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti
organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del r.d. 18 giugno
1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì,
agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai
sensi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della l.r. 19 luglio 1992, n. 29.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio venatorio nell’ambito
del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le
guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato
al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.
5. Le province coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e
ambientaliste.
ANNO XLVI • N. 33
3. La commissione di cui al comma 2 è validamente
costituita con la presenza della metà più uno dei
componenti.
4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna
indennità.
5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di
esame e determina le modalità di ammissione all’esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento.
6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno
1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della
legge n. 157 del 1992, non sono soggetti all’esame
di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per
gli effetti di cui alla L.R. n. 29 del 1992.
7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per
guardie venatorie volontarie quando ne rilevino
l’effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono
tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle
lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a
partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla
Provincia stessa.
Art. 38
(Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)
Art. 37
(Guardie venatorie volontarie ed ecologiche)
1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi
corsi possono essere organizzati dalle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.
1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.
2. La commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di cui al comma 1 è nominata dalla Provincia
ed è composta da:
a) (lettera abrogata);
b) un funzionario della Regione;
c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all’articolo
38;
d) due rappresentanti delle associazioni venatorie
riconosciute operanti nella Provincia;
e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello provinciale;
f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) un rappresentante dell’ente nazionale cinofilia
italiana.
Art. 39
(Divieti e limitazioni)
1. È vietato:
a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali;
c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla
sosta della fauna selvatica, individuate con atto
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ANNO XLVI • N. 33
entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive
o argini;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati
da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti dall’articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della
fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle
aziende faunistico-venatorie ed agri-turisticovenatorie per sottrarli a sicura distruzione o
morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia
pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall’articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 6;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto
previsto dall’articolo 31, comma 6;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del
suono;
s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita
l’industria della pesca o dell’acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca quando
il possessore le circondi con tabelle esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette vive; usare armi da sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda, fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi
reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su
uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
33;
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti
derivati facilmente riconoscibili appartenenti
della Giunta regionale, sentito il parere dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale;
d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano
beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il
divieto;
e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e
a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta
metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a
meno di una volta e mezza la gittata massima
in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione
o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di
vie di Comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti
di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) trasportare, all’interno di centri abitati e delle
altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L’attraversamento delle zone di divieto
di cui alla lettera e) è consentito con armi da
fuoco scariche;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi
o corsi d’acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto
o per la maggior parte di neve ad eccezione
della caccia di selezione agli ungulati, secondo
le disposizioni adottate dalla Giunta regionale.
È comunque consentita la caccia a palmipedi
e trampolieri negli specchi d’acqua artificiali,
laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in
tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio,
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qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
rr) usare, durante l’esercizio venatorio, un numero
di cani superiore a quello previsto dall’articolo
30, comma 11;
ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica;
tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da
ambiti in cui è vietata la caccia;
uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne, fatte salve
eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Provincia competente per territorio;
vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per
cani da pastore al seguito del bestiame;
zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l’esercizio venatorio.
alla fauna selvatica, che non appartengano alle
seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli
provenienti dall’estero muniti della relativa
certificazione;
cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall’estero
muniti della relativa certificazione e quelli già
posseduti e denunciati dalle province fino al
loro esaurimento;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 635 del
Codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità
previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta;
ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio;
gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei
calendari venatori ed interessati dalle rotte di
migrazione dell’avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell’istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per
una distanza di mille metri dagli stessi;
hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di
uccelli e di mammiferi selvatici;
ii) utilizzare per l’esercizio venatorio armi e mezzi
non rientranti fra quelli ammessi dall’ articolo
13 della legge n. 157 del 1992;
ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità
di coltivazione previsti dall’ articolo 15, comma 7, della legge n. 157 del 1992, nonché in
quelli individuati ai sensi dell’articolo 21,
comma 4;
mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non
inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua
perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00;
nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo
stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all’articolo 21, comma 9;
oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto
a quella di chiusura della caccia alle specie da
immettere;
pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 14 e 23 della presente legge;
Art. 40
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dall’ articolo
31 della legge 157/1992, per le violazioni della
normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione
abusiva, uso improprio della tabellazione dei
terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera f);
c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera g);
d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera h);
e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera i);
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera l);
g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettere m) ed n);
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ANNO XLVI • N. 33
3. Per le violazioni delle disposizioni della presente
legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100,00 a euro 600,00.
4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1
sono raddoppiate.
5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 32 della
legge n. 157 del 1992, è prevista la sospensione o
la revoca della licenza di fucile per uso di caccia,
è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la
sospensione del tesserino.
6. Le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni
amministrative sono esercitate dalle province, che
riscuotono i relativi proventi.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla
legge n. 157 del 1992 si osservano le procedure
contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.».
h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera o);
i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è
prevista altresì la sospensione del tesserino di
cui all’articolo 29 per un periodo da uno a tre
anni;
l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettere v) e z);
m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera cc);
n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera ee);
o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera gg);
p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera ii);
q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera mm);
r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera nn);
s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera Reg. reg.) e lettera vv);
t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera ss);
u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma
1, lettera tt);
v) l’esercizio della tassidermia o imbalsamazione
senza l’autorizzazione di cui all’articolo 24 è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro
25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;
z) la violazione di ogni altro obbligo previsto
dall’articolo 24 o dalle prescrizioni contenute
nella relativa autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro
75,00 per ogni esemplare cui la violazione si
riferisce.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 24, a norma
dell’articolo 30, comma 2, legge n. 157 del 1992,
si applicano le medesime sanzioni comminate per
l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono
oggetto del trattamento descritto.
TITOLO VII
Disposizioni finanziarie
Art. 41
(Ripartizione delle risorse)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito
un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno
alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge
di approvazione del bilancio di previsione della
Regione.
2. Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al
comma 1 è destinata all’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all’articolo 34bis.
3. La restante quota pari al 70 per cento del fondo di
cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:
a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui
alla presente legge, compreso il rimborso ai
Comuni per il rilascio dei tesserini di cui
all’articolo 29;
b) (lettera abrogata);
c) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia
destinato alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 20;
d) 45 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia
per la prevenzione e il risarcimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni
agricole di cui all’articolo 34;
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ANNO XLVI • N. 33
Art. 44
(Rinvio ed abrogazione)
e) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia
per le spese sostenute per l’esercizio delle altre
funzioni previste dalla presente legge;
f) 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.
4. I criteri e le modalità di concessione dei contributi
di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli articoli 11 e 34 della l.r. n. 8 del 1983
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui
agli articoli 14 e 23.
2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo
rilasciata decade di diritto.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento concernente l’istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all’articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge n. 157 del 1992, le
disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti.
5. Quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 15, dal
comma 5 dell’articolo 16 ha effetto con l’inizio
della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 27 ha effetto con
l’inizio della stagione venatoria 1995/1996.
6. La L.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni,
è abrogata.
Art. 42
(Autorizzazioni di spesa)
1. I proventi delle tasse di concessione regionale in
materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di
previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così
modificato “proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria” e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma
precedente.
3. La legge di bilancio determina annualmente l’entità
delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge:
a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca
in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione
e rappresentanza della Regione di cui all’articolo 2, comma 2;
b) (lettera abrogata);
c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia
di cui all’articolo 35, comma 5.
Art. 45
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
REGOLAMENTI REGIONALI
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
________________________________________________________
Regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4
concernente:
Disposizioni per la gestione dei beni immobili
della Regione.
Art. 43
(Rapporto sull’attività di vigilanza)
1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all’ articolo
33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo
stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente
il numero degli accertamenti effettuati in relazione
alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.
Il Presidente della Giunta regionale
Visto l’articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l’articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della
Regione;
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riori disposizioni definite dal piano forestale regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio
2005, n. 6 (Legge forestale regionale).
6. Ai fini dell’applicazione di questo regolamento sono assimilate ai beni immobili indisponibili le acque minerali e termali.
7. Resta ferma la disciplina di gestione del patrimonio
immobiliare sottoposto a regimi speciali.
8. Con deliberazione della Giunta regionale i beni immobili possono essere trasferiti, quale fondo di dotazione patrimoniale, a enti dipendenti, società, associazioni od organismi cui la Regione partecipa,
compatibilmente con quanto stabilito dalle rispettive leggi istitutive o dalle disposizioni statutaria.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263
del 30 marzo 2015;
emana il seguente regolamento:
Disposizioni per la gestione dei beni immobili della
Regione
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Questo regolamento disciplina le modalità di gestione del patrimonio immobiliare della Regione,
in attuazione dell’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).
2. Le norme di questo regolamento si applicano ai beni immobili gestiti direttamente dalla Regione,
nonché ai beni immobili affidati in gestione ad altri soggetti pubblici e a quelli di proprietà della
Società immobiliare regionale Marche di cui alla
legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Società
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale), in quanto compatibile con la natura
dell’affidamento e con l’autonomia organizzativa
dei soggetti affidatari.
Art. 3
(Inventario dei beni immobili e dei diritti reali)
1. I beni immobili e i diritti reali costituiti per l’utilità
di tali beni sono iscritti nell’inventario generale,
compilato e aggiornato anche attraverso sistemi
informatici.
2. L’inventario generale è separatamente costituito dai
registri dei beni:
a) demaniali immobiliari;
b) immobili disponibili;
c) immobili indisponibili.
3. La struttura organizzativa regionale competente in
materia di gestione del patrimonio cura la tenuta
dei registri di cui al comma 2. L’aggiornamento e
effettuato almeno una volta l’anno in occasione
della predisposizione del rendiconto generale.
Art. 2
(Beni immobili)
1. I beni immobili della Regione si distinguono in demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili,
secondo le norme dell’articolo 822 e seguenti del
codice civile.
2. Fanno parte dei beni immobili indisponibili della
Regione i beni delle categorie indicate dall’articolo 826, commi 2 e 3, del codice civile, nonché tutti
gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.
3. Il patrimonio immobiliare disponibile è costituito
da beni di proprietà regionale, non ricompresi tra
quelli indicati nel comma 2, non suscettibili di uso
pubblico e, pertanto, disponibili alla vendita o a
forme di utilizzazione economica secondo quanto
previsto da questo regolamento e dalle norme del
diritto civile.
4. I beni patrimoniali indisponibili che cessano la loro
destinazione e passano al patrimonio disponibile
della Regione sono individuati con deliberazione
della Giunta regionale. La Giunta regionale determina, altresì, i beni che dal patrimonio disponibile
passano al patrimonio indisponibile.
5. I criteri gestionali relativi al patrimonio forestale
affidato alle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), possono essere integrati con ulte-
Art. 4
(Acquisto)
1. L’acquisto dei beni immobili è deliberato dalla
Giunta regionale, che individua la tipologia, le
specifiche tecniche e le finalità del bene da acquistare, nonché le risorse finanziarie da utilizzare
nell’ambito di quelle previste in bilancio. La medesima deliberazione autorizza la struttura organizzativa regionale competente a effettuare un’indagine di mercato ovvero individua direttamente
l’immobile da acquisire mediante trattativa privata.
Art. 5
(Piano di alienazione)
1. La Giunta regionale approva periodicamente il piano di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile.
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soggetti che hanno presentato le prime cinque migliori offerte. Le modalità di esecuzione dell’asta
sono stabilite in sede di approvazione del relativo
bando.
7. I soggetti a cui sia riconosciuto un diritto di prelazione sul bene possono esercitare lo stesso con le
modalità previste dall’atto che approva il bando
d’asta o la procedura di trattativa.
2. Il piano può prevedere che, precedentemente alle
procedure di vendita, sia richiesta la variazione
della destinazione urbanistica.
Art. 6
(Vendita)
1. I beni immobili inseriti nel piano di cui all’articolo
5 sono ceduti a seguito dell’esperimento di asta
pubblica.
2. Al fine di cui al comma 1, la struttura organizzativa
regionale competente per materia procede alla perizia di stima del valore del bene, tenendo conto
dei prezzi di mercato. Il valore stimato è posto come prezzo base dell’asta pubblica.
3. Le offerte debbono essere assistite da un deposito
cauzionale o da una fidejussione per un importo
pari al 10 per cento del prezzo posto a base della
procedura. Le modalità di esperimento della procedura d’asta sono determinate in sede di approvazione del relativo bando.
4. Se l’asta risulta deserta o, comunque, non si perviene all’aggiudicazione, è esperito un nuovo tentativo di aggiudicazione a un prezzo base ridotto
del 15 per cento. Qualora non sia possibile addivenire ad aggiudicazione mediante la seconda
asta, si procede a un nuovo tentativo, riducendo il
prezzo di un ulteriore 15 per cento. Se tutti i tentativi risultano infruttuosi, la struttura organizzativa regionale competente può procedere a trattativa privata con i soggetti interessati, purché il
prezzo di vendita non sia inferiore a quello posto
come base dell’ultima asta, ulteriormente ridotto
del 5 per cento. La trattativa può essere condotta
anche per il tramite di una o più agenzie di intermediazione immobiliare.
5. La vendita può avvenire direttamente mediante trattativa privata con un unico soggetto nei seguenti
casi:
a) per gli immobili il cui valore stimato non è superiore a 100.000,00 euro, anche a seguito di
specifica manifestazione di interesse dell’aspirante acquirente;
b) se l’aspirante acquirente è una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In tal caso la vendita è effettuata al prezzo
determinato dalla perizia di stima.
6. In tutti i casi in cui può procedersi a trattativa privata può anche essere indetta una procedura d’asta
a offerta libera, senza previa fissazione di un prezzo base. In tale caso l’offerta migliore, se non è
valutata manifestamente incongrua e quindi inammissibile, e utilizzata come base di rilancio per i
Art. 7
(Permuta)
1. La permuta dei beni immobili può avvenire, anche
su istanza di soggetti privati, qualora sia rinvenibile un rilevante vantaggio diretto o indiretto in
termini di utilità generale, di razionalizzazione
funzionale o di valore economico.
2. La relativa cessione è autorizzata con deliberazione
della Giunta regionale, previa perizia di stima del
valore del bene. Se il valore dei beni da permutare
non coincide, il conguaglio in denaro non deve essere superiore al 20 per cento del valore maggiore.
3. Per la Regione sono sempre possibili permute o
cessioni in via transattiva con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001.
4. Ferme restando le altre condizioni previste da questo articolo, se il bene oggetto di una richiesta di
permuta appartiene al patrimonio indisponibile
debbono inoltre ricorrere i seguenti presupposti:
a) l’atto di cui al comma 2 deve prevedere il passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a
quello disponibile;
b) il bene da acquisire deve poter ricevere la stessa
classificazione e destinazione di quello da cedere;
c) non possono essere previsti conguagli a favore
della Regione.
Art. 8
(Concessioni o locazioni)
1. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ovvero al demanio o al patrimonio indisponibile, che non siano immediatamente suscettibili
di uso diretto da parte della Regione, possono essere affidati rispettivamente in concessione anche
a titolo gratuito o in locazione a canone di mercato
ovvero ridotto, secondo le disposizioni degli articoli 9 e 10.
2. Non possono essere comunque oggetto di concessione o di locazione i beni immobili inseriti in programmi di dismissione o i beni per i quali siano
stati approvati progetti di valorizzazione incompatibili con la fruizione da parte di terzi.
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b) enti locali e loro forme associative, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico
strettamente correlate ai loro compiti istituzionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 (Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale), e associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro di
cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9
(Norme per la promozione, il riconoscimento
e lo sviluppo delle associazioni di promozione
sociale);
d) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della
Chiesa cattolica, nonché delle altre confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese di cui all’articolo 8 della Costituzione.
2. Ove vi siano più soggetti interessati, l’ordine di
priorità nelle concessioni o locazioni è quello di
cui al-comma 1.
3. Le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti
di cui a questo articolo sono stipulate per un canone pari al 25 per cento di quello determinato in
base ai prezzi di mercato, individuato da apposita
perizia di stima del valore del bene. li canone è
adeguato ogni due anni in misura corrispondente
alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice
dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio precedente.
4. I soggetti di cui a questo articolo possono obbligarsi a eseguire le opere di ripristino, restauro o ristrutturazione, necessarie alla funzionalità del bene. L’esecuzione di tali opere, preventivamente
autorizzate dalla Regione, dà diritto allo scomputo
delle relative spese nei limiti dei canoni dovuti. Ai
lavori si applica quanto disposto dall’articolo 13,
comma 3.
3. La Giunta regionale può vincolare l’utilizzo di determinati immobili all’esercizio di particolari tipologie di attività di interesse regionale, da svolgersi anche tramite soggetti terzi.
4. La subconcessione o la sublocazione degli immobili di cui al comma 1, anche solamente parziale,
è vietata e la sua violazione comporta la decadenza dalla concessione o la risoluzione del contratto
di locazione.
Art. 9
(Concessione a titolo gratuito)
1. I beni immobili indisponibili possono essere dati
in concessione a titolo gratuito a:
a) enti e aziende dipendenti della Regione, sulla
base di specifiche disposizioni contenute nelle
rispettive leggi istitutive, nonché a soggetti e
organismi interistituzionali a cui la Regione
aderisce o partecipa, sempre che tale forma di
beneficio sia prevista dall’atto di adesione, ovvero dall’atto costitutivo o dallo statuto dei
concessionari;
b) enti locali e loro forme associative, sulla base e
nei limiti delle norme che correlano l’uso a
specifiche funzioni conferite;
c) amministrazioni dello Stato, sulla base e nei limiti di specifiche norme che consentono tali
forme di utilizzo;
d) agli enti ecclesiastici, limitatamente ai luoghi
di culto e alle loro pertinenze.
2. Salvo che per i luoghi di culto e le loro pertinenze,
ove vi siano più soggetti interessati, l’ordine di
priorità nella scelta della controparte è quello di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al presente articolo possono obbligarsi a eseguire le opere di ripristino, restauro o
ristrutturazione, necessarie alla funzionalità del
bene. Ai lavori si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 3.
4. Se i soggetti di cui al comma 1 risultano assegnatari
di un bene disponibile in virtù di un diritto di prelazione, il provvedimento che autorizza a contrarre
prevede il passaggio del bene alla categoria dei beni indisponibili e l’assegnazione a tali soggetti in
concessione a titolo gratuito.
Art. 11
(Concessione o locazione a canone di mercato)
1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10, i beni di cui all’articolo 8 sono dati
in concessione o locazione a canone di mercato
mediante asta pubblica.
2. Il canone di mercato posto a base della procedura
di asta è accertato mediante perizia di stima. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono stabiliti
dal bando di gara.
3. Se l’asta è andata deserta o non è possibile procedere all’aggiudicazione, può darsi luogo all’affidamento mediante trattativa privata. Può, inoltre,
darsi luogo all’affidamento mediante trattativa privata quando:
Art. 10
(Concessioni e locazioni a canone agevolato)
1. I beni immobili possono essere dati in concessione
o in locazione a canone agevolato a:
a) enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché
società a totale partecipazione regionale, per
l’adempimento dei rispettivi compiti istituzionali;
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a) il canone annuale è di importo non superiore a
3.600,00 euro;
b) un soggetto, già concessionario o locatario,
chiede l’affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente
pertinenza del bene già locale o dato in concessione ovvero confinante con quest’ultimo,
il canone del bene immobile confinante da
concedere o da locare, da determinarsi con perizia di stima, non può essere superiore al 20
per cento di quello relativo all’immobile originariamente concesso o locato;
c) in caso di rinnovo della concessione o locazione, se lo stesso è previsto ai sensi dell’articolo
12, comma 4;
d) ricorrono le condizioni di cui all’articolo 12,
comma 2, lettera a). In tal caso le spese approvate e sostenute sono scomputate dai canoni,
fino alla concorrenza dei medesimi.
4. I canoni sono adeguati ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi
al consumo verificatasi nel biennio precedente, accertata dall’ISTAT.
ANNO XLVI • N. 33
5. La richiesta di proroga deve pervenire alla Regione
almeno sei mesi prima della scadenza e l’eventuale accoglimento presuppone il regolare pagamento
dei canoni e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Regione, derivanti dal rapporto in atto.
Art. 13
(Obbligo di manutenzione e altri oneri)
1. Sono a carico del concessionario o locatario la manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi
natura gravanti sull’immobile. Nei casi di cui agli
articoli 9 e 10, il concessionario o il locatario sostiene l’onere per i tributi gravanti sull’immobile.
2. Per gli immobili oggetto della disciplina di cui agli
articoli 9 e 10, sono a carico del concessionario o
locatario gli oneri di manutenzione straordinaria
necessari alla conservazione degli immobili stessi,
limitatamente all’importo del canone intero teoricamente dovuto a condizioni di mercato. In tal caso la Regione autorizza preventivamente le opere
da compiere, assegnando un termine per la loro ultimazione, scaduto inutilmente il quale provvede
direttamente la Regione addebitando le spese al
concessionario o locatario, fatta salva la possibilità
di risoluzione del rapporto.
3. Nell’affidamento ed esecuzione delle opere di cui
al comma 2, il committente, anche ove rientrante
tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e alle leggi
speciali disciplinanti la materia.
4. Gli oneri per il pagamento delle imposte di bollo e
di registro sono a carico del concessionario o locatario.
Art. 12
(Durata delle concessioni e locazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali
in materia, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui all’articolo 8 è di norma pari a sei
anni.
2. La durata delle concessioni o delle locazioni può
essere superiore a quella indicata al comma 1 e comunque non superiore a diciannove anni quando:
a) il concessionario o il locatario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o
ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del
contratto di locazione;
b) la struttura regionale competente lo ritiene necessario in relazione alle caratteristiche e alla
tipologia di utilizzo del bene.
3. Per le ragioni e con le modalità di cui al comma 2,
lettera b), la durata può essere limitata a un periodo inferiore ai sei anni.
4. Al termine della concessione o locazione il rapporto, su istanza dell’interessato, può essere prorogato
per una sola volta per una durata pari a quella originariamente stabilita, previa rideterminazione del
canone, con le modalità previste dall’articolo 11.
La proroga è, comunque, esclusa quando la Regione, almeno sei mesi prima della scadenza, comunica la propria volontà di recedere dar rapporto
in ragione di un possibile diverso utilizzo dell’immobile.
Art. 14
(Revoca, recesso, decadenza e risoluzione)
1. La concessione può essere revocata dalla Regione
per ragioni di interesse pubblico con un preavviso
di almeno sei mesi. Alle medesime condizioni e
modalità la Regione può esercitare il recesso dal
contratto di locazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente.
2. Nel caso in cui il concessionario o il locatario sia
stato autorizzato a compiere a proprie spese lavori
di manutenzione straordinaria o migliorie, lo stesso ha diritto al rimborso della quota parte delle
spese effettuate e documentate, proporzionata al
periodo di anticipata cessazione dei rapporto rispetto alla scadenza naturale.
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3. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti
dalla concessione o dalla locazione, la Regione dichiara la decadenza ovvero procede alla risoluzione del contratto.
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“Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione) - 1. I regolamenti per la gestione dei beni
della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel
rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può,
fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le
procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.”
Art. 15
(Disposizioni transitorie)
1. Le concessioni e le locazioni in corso alla data di
entrata in vigore di questo regolamento proseguono alle condizioni previste fino alla scadenza naturale.
2. Le concessioni e le locazioni la cui scadenza interviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
di questo regolamento sono prorogate, a richiesta
degli interessati, per un massimo di sei anni, salva
la rideterminazione del canone da effettuarsi con
le modalità di cui all’articolo 11.
Nota all’art. 2, commi 1 e 2
Il testo dell’articolo 822 e dei commi 2 e 3 dell’articolo 826 del codice civile, è il seguente:
“Art. 822 (Demanio pubblico) - Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei
musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.”
“Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni) - Omissis
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le
cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta
al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede
di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.”
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.
Ancona, 3 aprile 2015
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca
________________________________________________________
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL REGOLAMENTO REGIONALE,
VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
Nota all’art. 6, comma 5, lett. b)
Il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:
“Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) - Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo dell’articolo 71 bis della l.r. 11 dicembre 2001,
n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche
e strumenti di programmazione), è il seguente:
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scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente
decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Omissis”
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
_______________________________________________________
Decreto n. 118 del 01/04/2015
Giudice di Pace di Ancona. Atto di citazione
Prot. Reg.le n. 0128264 del 23/02/2015 Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro
Brandoni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA
Nota all’art. 7, comma 3
- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti
al Giudice di Pace di Ancona con atto di citazione
acquisito al n. 0128264 in data 23/02/2015 del Registro unico della Giunta regionale, ai sensi della
D.G.R. n. 333 del 24/03/2014;
- di conferire il relativo incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche all’Avv.
Alessandro Brandoni, conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, presso lo Studio Legale
dell’Avv. Alessandro Brandoni sito in Ancona in
Corso Mazzini, n. 156.
L’onere derivante dal presente atto, per un importo
presunto di € 1.115,42 fa carico al capitolo 10313101
del Bilancio 2015 approvato con L.R. n. 37/2014 e
adozione del P.O.A. con D.G.R. n. 1463 del
29/12/2015. L’impegno sarà assunto all’atto della liquidazione con apposito decreto dirigenziale.
Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vedi nella nota all’art. 6, comma 5, lett. b).
Nota all’art. 10, comma 1, lett. d)
Il testo dell’articolo 8 della Costituzione è il seguente:
“Art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
Nota all’art. 13, comma 3
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca
Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vedi nella nota all’art. 6, comma 5, lett. b).
_______________________________________________________
Decreto n. 119 del 01/04/2015
Annullamento decreto n. 116 del 19/03/2015.
________________________________________________________
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
omissis
DECRETA
• Deliberazione di Giunta regionale del 30 marzo
2015, n. 263.
- di annullare il decreto n. 116 del 19/03/2015 avente
ad oggetto: “Giudice di Pace di Fabriano. Atto di
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Reg.R.n.1/2012 Indagine di mercato per l’affidamento attività di assistenza tecnica per la
preparazione della chiusura del programma
FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014/2020. Importo presunto
euro 140.000,00.
citazione Prot. Reg.le n. 0128264 del 23/02/2015
Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro
Brandoni” per le motivazioni di cui al documento
istruttorio;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ECONOMIA ITTICA, FIERE E MERCATI
omissis
_______________________________________________________
Decreto n. 120 del01/04/2015
Commissione tributaria provinciale di Ancona.
Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all’Avv. Lucilla
Di Ianni.
DECRETA
a) Di esperire un’indagine di mercato ai sensi dell’art.
5, comma 3, lett. c) del Regolamento regionale n.
1 del 16/01/2012 secondo le modalità stabilite nell’art. 5 citato, al fine di attivare una procedura negoziata in economia per l’acquisizione del servizio
di assistenza tecnica per la preparazione della
chiusura del programma FEP 2007/2013 e per
l’avvio del nuovo programma FEAMP 20142020, come dettagliato nell’Allegato 1 paragrafo
“descrizione del servizio”, parte integrante del presente atto;
b) Di riservarsi di procedere, con successivo atto, all’acquisizione del servizio di cui alla lettera A),
tramite procedura negoziata ai sensi del medesimo
Regolamento regionale n. 1/2012;
c) Di approvare gli allegati sotto indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- Allegato 1) Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di cui al
punto A;
- Allegato 2) Dichiarazione di manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata;
d) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato di cui all’Allegato 1 sul sito Ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it, Sezione Bandi e Concorsi nonché sul BUR
Marche per un periodo non inferiore a 10 giorni;
e) Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara.
Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun
impegno di spesa a carico del bilancio regionale; l’impegno di spesa verrà assunto all’atto dell’eventuale
indizione della procedura negoziata di gara.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA
- di costituirsi in giudizio e resistere - ai sensi della
DGR n. 651 del 30.05.2005 - nel ricorso notificato
in data 07/02/2015, proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, in materia di
tasse automobilistiche, dalla persona indicata nel documento istruttorio, per le motivazioni ivi espresse;
- di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della
Regione Marche all’Avv. Lucilla DI IANNI dell’Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, Piazza Cavour, 23 ,
presso la sede dell’Avvocatura regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca
DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
_______________________________________________________
Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Economia Ittica, Fiere e Mercati
n. 19 del 08/04/2015
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dott. Uriano Meconi
8033
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
Conformemente a quanto stabilito nell’art 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e nell’art 5 comma 3
lett c) del Regolamento Regionale n. 1 del 16 gennaio 2012, la P.F. Economia Ittica Fiere e Mercati, –
Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di una rosa di operatori economici ai quali conferire sulla base di una successiva ed
eventuale procedura negoziata il servizio di assistenza tecnica per la preparazione della chiusura del
programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP 2014-2020, per un importo
massimo presunto pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa).
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi
di affidamento del servizio e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di
punteggi; l’avviso non impegnativo per la Regione è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di
candidature per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori interessati,
e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
La Regione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la
restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine di mercato.
La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento; l’Avviso
costituisce esclusivamente indagine conoscitiva del cui esito la Regione non ha obbligo di notifica,
rientrando nella sua discrezionalità valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le
esigenze evidenziate.
Qualora l’Amministrazione avvierà la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Regionale n. 1/2012, sarà nel rispetto dei principi della massima trasparenza, della parità di trattamento,
non discriminazione e concorrenza.
Descrizione del servizio:
Il servizio in oggetto comprende due linee di attività:
1. Assistenza tecnica alla preparazione della chiusura del PO FEP 2007/2013 per la parte di
competenza dell’OI Regione Marche. In particolare tale attività si declina nel:
x
Supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura;
x
Supporto nello svolgimento delle attività di controllo di primo livello;
x
Assistenza nelle attività concernenti la chiusura dell’asse 4, in particolare per quanto riguarda
l’attività di monitoraggio e controllo in relazione all’attuazione dei PSL dei GAC della
regione Marche, individuati quali Organismi intermedi;
8034
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x
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Supporto alla gestione del circuito finanziario.
2. Assistenza tecnica all’avvio del nuovo PO FEAMP. In particolare tale attività si declina nel:
x
Supporto alla programmazione interventi di spettanza regionale e predisposizione degli
strumenti attuativi per la selezione delle operazioni da finanziare a valere sulle misure di
competenze regionale da attivare sul FEAMP.
x
Attività di animazione e sensibilizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di
seminari e convegni;
In ogni caso l’attività principale richiesta è costituita dalle attività di cui al pt. 1. L’attività di cui al pt 2 è
attività secondaria eventualmente subappaltabile il cui valore massimo presunto sulla base di appalto è
non superiore al 30%.
Il servizio verrà svolto principalmente nella sede della regione marche PF economia Ittica, Fiere e
mercati.
Il servizio verrà affidato dalla stipula del contratto fino al 30/06/2016, salvo eventuali proroghe.
L’importo omnicomprensivo presunto di tale servizio è stato valutato in euro 140.000,00 oltre IVA e
altri oneri di legge.
Soggetti ammessi a partecipare.
Alla presente indagine di mercato possono partecipare i soggetti singoli e raggruppati (artt. 34 e 37
D.lgs. n. 163/2006) in possesso dei seguenti requisiti:
Ÿ Requisiti di ordine generale:
- Inesistenza di cause di esclusione, di divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali;
- Rispetto dell’obbligo di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in
raggruppamento o consorzio;
Ÿ Requisiti di ordine professionale:
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di
appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. L’oggetto sociale
dell’operatore risultante dalla predetta iscrizione deve coprire tutte le prestazioni oggetto della
procedura.
Ÿ Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- Adeguata esperienza: aver svolto negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione
della presente manifestazione di interesse) almeno un servizio di assistenza tecnica nell’ambito
dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea, svolti in favore delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.
- Disponibilità di un gruppo di lavoro composto da almeno:
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
o N.1 esperto senior, con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 5 anni di
esperienza nel settore dell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito
dei programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea;
o N. 2 esperti junior, con almeno un anno di esperienza in materia di sistemi di
monitoraggio, rendicontazione e controlli di primo livello nell’ambito dei programmi di
investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea;
Ÿ Requisiti di capacità economico-finanziaria:
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria utile per la partecipazione alla
procedura può essere dimostrata dalle imprese concorrenti attraverso una delle seguenti modalità
a scelta dell’operatore:
- Presentazione di due dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art 41 del D.lgs n. 163/2006;
Le dichiarazioni devono essere rese da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385.
- Fatturato globale
Aver riportato negli esercizi finanziari 2012-2013-2014 un fatturato globale non inferiore a Euro
150.000,00 (IVA esclusa) da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo
di attività dell’impresa.
Nel caso di Consorzio o raggruppamenti di concorrenti di cui alle lettere b), c), d) dell’art 34 del D.lgs.
n. 163/2006, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio o RTI nel suo complesso. La
Mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura prevalente.
L’assenza delle condizioni preclusive la partecipazione alla selezione e il possesso degli ulteriori
requisiti generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la presentazione dell’istanza
di manifestazione d’interesse di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni rese ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello (Allegato 2) predisposto dalla
stazione appaltante (o altro con uguale contenuto). L’amministrazione appaltante si riserva di verificare,
a campione, l’autenticità delle dichiarazioni.
Documentazione da presentare e requisiti di partecipazione
I soggetti interessati possono presentare la loro manifestazione di interesse compilando l’allegata
istanza, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma non autenticata, e corredata da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, in possesso dei suddetti requisiti,
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30/04/2015 secondo una delle seguenti modalità:
x in apposita busta debitamente chiusa e recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o
corriere o consegna a mano (orario di ufficio 9.00 – 13.00) al seguente indirizzo (non farà fede il
timbro di spedizione):
Regione Marche
P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati
Palazzo Leopardi - Via Tiziano 44, 60125 ANCONA
x Oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi al seguente indirizzo:
[email protected]
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Il plico contenente l’istanza dovrà indicare all’esterno la seguente dicitura: “Indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla preparazione della chiusura PO FEP
2007/2013 e all’avvio PO FEAMP 2014/2020”.
Tale dicitura dovrà, se scelta l’opzione della trasmissione tramite PEC, costituire l’oggetto del
messaggio di posta elettronica certificata.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.
Individuazione dei soggetti da invitare
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse la P.F. Economia ittica, Fiere e
Mercati provvederà ad accertare la completezza e la rispondenza della documentazione presentata e il
rispetto delle modalità di presentazione della stessa, ed eventualmente ad escludere quelle non
rispondenti.
Successivamente, se attivata la procedura negoziata, verranno invitati a presentare offerta i soggetti che
hanno presentato manifestazioni di interesse valide; se le manifestazioni valide fossero superiori a
cinque la Regione si riserva la facoltà di determinare la rosa dei candidati da invitare sulla base delle
competenze, esperienze e specializzazioni indicate dai candidati con priorità a quelle concernenti i
programmi finanziati con risorse europee nell’ambito del settore della pesca.
L’amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse valida.
Informazioni
La documentazione pertinente sia in riferimento al PO FEP che agli atti preparatori attualmente
disponibili per quanto riguarda la Programmazione FEAMP è consultabile all’indirizzo:
www.pesca.marche.it
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti potranno essere richiesti presso
P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati, palazzo Leopardi, Via Tiziano 44 – Ancona tel. 071/8063605 fax
071/8063055; e-mail: [email protected]
Responsabile del procedimento
Uriano Meconi
Punto di contatto:
Dott.ssa Chiara Gusella
[email protected]
tel. 071/8063200
Il presente avviso è pubblicato:
sul sito Ufficiale della Regione Marche www.regione.marche.it, Sezione Bandi e Concorsi, sul BUR
della Regione Marche in data 16/04/2015 con scadenza il 30/04/2015, nonché, infine, sul sito
www.pesca.marche.it.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali, da forniti sono effettuati al fine di consentire
alla Regione Marche di condurre le attività di cui all’art. 89 comma 1) del D.lgs. 163/2006 tra le quali, a
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi, stabilire il
prezzo base nei bandi o inviti mediante ricerche di mercato per analisi economiche e statistiche.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel
rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con
modalità sia automatizzate sia non automatizzate.
Il conferimento dei dati all’Amministrazione è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi
comporta l’impossibilità di acquisire le informazioni ed i dati richiesti relativi alla vostra azienda.
Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.
I dati per le finalità sopra evidenziate possono essere comunicati oltre che ai dipendenti
dell’Amministrazione anche alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di
trattamento per conto dell’Amministrazione regionale: società o consulenti incaricati, Enti, Autorità o
Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, collaboratori autonomi dell’Amministrazione o di altre società
e/o Enti collegati.
L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro
espressa richiesta dell’interessato.
L’invio alla Regione Marche del Documento di "Risposta all'avviso di indagine di mercato" implica il
consenso al trattamento dei dati forniti.
Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento Dott. Uriano Meconi tel. 0718063730 email
[email protected]
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Allegato 2
Spettabile
Regione Marche
P.F. Economia ittica, Fiere e Mercati
Palazzo Leopardi
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per la
preparazione della chiusura del programma FEP 2007/2013 e per l’avvio del nuovo programma FEAMP
2014-2020, per un importo massimo presunto pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa);
Il sottoscritto _______________________________ Nato a
___________________ il
___________________
Residente
nel
Comune
di
___________________Provincia_______________Via
____________________In
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta/Ente
_____________________________________________________ con sede
nel Comune di
___________________________ CAP ___________, Provincia ___________________ Via
________________________________________________
C.F.________________
P.I.
_______________ Tel________________ Fax____________________ Mail _____________________
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto
Ƒ SINGOLARMENTE
Ƒ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO1 (art. 34, comma 1, lett. d) e art. 90,
comma 1, lettera g) del Codice) formato da:
Denominazione o
ragione sociale
Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel
raggruppamento2
Ƒ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI3 (art. 34, comma 1,
lett. e) del Codice) formato da:
Denominazione
o Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel
ragione sociale
consorzio4
1 nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
2
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire)
3
nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
4
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di consorzio da
costituire)
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Ƒ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO5 (art. 34, comma 1, lett. f) del
Codice) formato da:
Denominazione
o Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel
ragione sociale
raggruppamento6
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della partecipazione
alla presente procedura
DICHIARA
- che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di
________________________________________________________________________
per
le
seguenti attività:______________________________________________________________________
- che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:
numero di iscrizione:_______________________
data di iscrizione:__________________________
forma giuridica:____________________________
- che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre
leggi speciali;
-che l’impresa non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;
- che l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
o due referenze bancarie di cui all’art 41 del Dlgs n. 163/2006;
oppure
o Fatturato globale: aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014) un fatturato
globale almeno pari a 150.000,00 euro (Iva esclusa);
- che l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale
poiché la ditta è competente in materia ed ha struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione
del servizio da espletare:
Disponibilità di un gruppo di lavoro attivabile sull’incarico composto da almeno:
5
nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire)
6
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-
-
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ANNO XLVI • N. 33
N.1 esperto senior, con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 5 anni di
esperienza nel settore dell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei
programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea;
N. 2 esperti junior con almeno un anno di esperienza in materia di sistemi di monitoraggio,
rendicontazione e controlli di primo livello nell’ambito dei programmi di investimento
cofinanziati da risorse dell’Unione europea
-che l’impresa ha effettuato negli ultimi negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione
della presente manifestazione di interesse) almeno un servizio di assistenza tecnica nell’ambito dei
programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione europea, svolti in favore delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, così come di seguito
descritto:
descrizione del servizio
importo
periodo di
espletamento
destinatario7
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Timbro e firma del legale rappresentante8
Data _______________________
7
8
___________________________________
indicare per esteso la denominazione del soggetto destinatario del servizio
Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art.38 del DPR 445/2000)
8041
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
_______________________________________________________
ANNO XLVI • N. 33
3) di assumere, pertanto, una prenotazione complessiva di impegno pari a € 4.600.000,00 a carico dei
capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito
specificato:
- € 3.910.000,00 (quota UE e Stato) a carico del
capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di
previsione 2015/2017 annualità 2015;
- € 690.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015;
4) di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.
Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 22 del 08/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.3 – “Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015” – Approvazione
bando e prenotazione di impegno €
4.600.000,00.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
omissis
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
INNOVAZIONE, RICERCA
E COMPETITIVITA’
DEI SETTORI PRODUTTIVI
Patrizia Sopranzi
DECRETA
1) di approvare il bando di accesso di cui all’Allegato
1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo
di nuove tecnologie digitali, ai sensi dell’Asse 1,
OS 1, del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui
rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e
n. 157/2014;
2) di approvare, altresì, i seguenti allegati:
- allegato A. Domanda di partecipazione;
- allegato B. Scheda analitica voucher richiesti;
- allegato C. Dichiarazione dimensione di impresa;
- allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000);
- allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. D.P.R. n. 445/2000);
- allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U.
- D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione
Deggendorf);
- allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante
e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. - D.P.R. n.
445/2000);
- allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda;
- allegato I. Comunicazione di accettazione degli
esiti istruttori;
- allegato L. Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico;
- allegato M. Richiesta di erogazione voucher;
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO1
ProgrammaOperativoRegionaledelFondoEuropeodiSviluppoRegionale
PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–AZIONE1.3
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODI
NUOVETECNOLOGIEDIGITALI“
BANDODIACCESSO
ANNUALITA’2015
SERVIZIOATTIVITÀPRODUTTIVE,LAVORO,TURISMO,CULTURA,INTERNAZIONALIZZAZIONE
P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi
Postaelettronicacertificata(P.E.C.)[email protected]
ResponsabiledelprocedimentoLINEAA
telefono
0718063705
Dott.EmanuelePetrini
telefax
0718063017Ͳ0718063058
eͲmail
[email protected]
ResponsabiledelprocedimentoLINEAB
Dott.ssaStefaniaBussoletti
telefax
0718063017Ͳ0718063058
telefono
0718063440
eͲmail
[email protected]
8043
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
FINALITA’ERISORSE
1. FINALITA’EDESCRIZIONEDELL’INTERVENTO
Ilpresenteinterventovieneavviatonell’ambitodellaprogrammazioneregionaledeifondistrutturaliasostegno
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" approvato dalla Commissione Europea con
DecisioneC(2015)926del12/02/2015.
IlbandoègestitodallaPosizionediFunzione“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”della
Regione Marche in attuazione dell’Asse Prioritario 1 ”Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione”, Azione 1.3 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativaecommercialedelleimprese”delProgramma.
Gliinterventioggettodelpresentebandovengonoattivatinegliambititecnologicidispecializzazioneindividuati
dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17
febbraio2014,conparticolareriferimentoameccatronicaemanifatturasostenibile.
Inparticolare,siprevededirealizzareunpacchettodiazionivolteafavorireiprocessidiinnovazionedellemicro,
piccole e medie imprese marchigiane ed a promuovere la diffusione di una cultura della qualità nelle imprese
tradizionali, incentivando e sostenendo gli investimenti in nuove tecnologie digitali, l’ammodernamento
tecnologico, modalità evolute di design ed ecoͲdesign, l’innovazione commerciale e la tutela della proprietà
intellettuale.
Ilpacchettodiazioniprevistesisuddivideinduelineediinterventodiseguitoindicate:
- LINEA DI INTERVENTO A. ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI: supporto a soluzioni ICT
(Information and Communication Technology) nei processi produttivi delle PMI, con particolare
riferimentoa:commercioelettronico,cloudcomputing,manifatturadigitaleesicurezzainformatica;
- LINEA DI INTERVENTO B. PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE:supportoaiprocessidiinnovazione
aziendale con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, al design ed ecoͲdesign, alla tutela
dellaproprietàintellettualeedellatracciabilitàdelprodottoedall’innovazionecommerciale.Talelinea
diinterventosiarticolainquattrosubͲinterventi:
B.1)ACQUISTODISISTEMIESERVIZIINNOVATIVIESOSTENIBILI
B.2)DESIGNEDECOͲDESIGN
B.3)TUTELADELLAPROPRIETA’INTELLETTUALEEDELLATRACCIABILITA’DELPRODOTTO
B.4)INNOVAZIONECOMMERCIALE
2. DOTAZIONEFINANZIARIAPERLINEADIINTERVENTO
Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 4.600.000,00 a carico del
ProgrammaOperativoRegionale(POR)MarcheͲFondoEuropeodiSviluppoRegionale(FESR)Periodo2014/2020
ͲAsse1.Ladotazionefinanziariacomplessivaèripartitanelseguentemodo:
- LINEADIINTERVENTOA.ADOZIONEDINUOVETECNOLOGIEDIGITALI:€1.800.000,00
- LINEADIINTERVENTOB.PROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALE:€2.800.000,00
La P.F. competente prevede di riaprire lo sportello con una cadenza annuale, indicativamente nel mese di
marzo/aprile.
Le risorse residue a chiusura del presente sportello, derivanti da mancate accettazioni, rinunce o revoche,
sarannostanziateperscorrimentiinerentiilpresentebandooperleannualitàsuccessive.
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REQUISITISOGGETTIVIPERLAPARTECIPAZIONE
3. SOGGETTIBENEFICIARIEREQUISITIDIAMMISSIBILITÀ
Possonobeneficiaredelleagevolazioniprevistedalpresentebandolemicro,piccoleemedieimprese1,singoleo
associate,nellaformadicontrattodirete(dicuiallaL.33/2009es.m.i.)odiraggruppamentotemporaneo(dicui
all’art.34delD.Lgs.163/2006).
Leimpresealladatadipresentazionedelladomanda,devono:
risultare
regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
ArtigianatoeAgricoltura(diseguitoCCIAA)territorialmentecompetente;
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, liquidazione
coatta,liquidazionevolontaria,concordatopreventivo(adeccezionedelconcordatopreventivocon
continuitàaziendale),amministrazionecontrollataoscioglimento,ononaventiinattoprocedimenti
oprovvedimentiperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge19/03/1990,
n.55,esuccessivemodificazioniedintegrazionisiaperl'impresachepergliAmministratori;
inregolaconlanormativarelativaalpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiafavore
deilavoratori;
inregolaconlanormativaantimafia;
inregolaconlanormativainmateriadiaiutidiStato;
inregolarispettoallanormativainmateriadisicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro;
in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, non essendo
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamentepiùrappresentativenellecategoriediappartenenza;
la sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del
contributo. Qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede
legale o un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata
all’amministrazioneregionaleentroladatadipagamentodell’agevolazione;
l’attività economica, principale o secondaria2, come risultante dal certificato CCIAA alla data di
presentazione della domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati
nell’AppendiceA;
avere
Nonpossonoessereammesseacontributoleimprese:
1
AisentidellaRaccomandazionedellaCommissionen.361del06/05/2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccoleemedie
impreseedelladefinizioneindicatanell’Allegato1delRegolamentoUE651/2014.
2
Nel caso in cui l’impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui
attivitàvengonoeffettuatigliinvestimentierichiestiicontributi.
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a. chesitrovanonellacondizionediimpresaindifficoltà3;
b. chesitrovanoinstatodiliquidazionevolontaria;
c. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al
decretolegislativo8giugno2001,n.231;
d. icuisoggettimunitidipoteridiamministrazioneicuidirettoritecnicisonodestinataridisentenzedi
condannapassatein giudicatoodidecretipenalidicondannadivenutiirrevocabiliodisentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità
professionale,perreatidipartecipazioneaun'organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggio
eperreatiindannodell'ambiente;
e. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27/12/1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575.
Rispettoallecondizioni,siadiammissibilitàchediesclusione,soprariportatesonoprevistenellasezioneallegati
una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (come modificato dalla L.
183/2011).Talidichiarazionisarannooggettodiverifichedocumentalidiprimolivello.Laddovefossenecessario,
perlanumerositàdelledomande,l’Amministrazioneregionaleprocederàadeffettuareverificheacampione.
4. LOCALIZZAZIONETERRITORIALE
InteroterritoriodellaRegioneMarche;ilbeneoserviziooggettodelvoucherdeveessereintrodottoedutilizzato
nellesedioperativedell’impresaubicateentroilterritorioregionale,risultantidaiscrizionesugliappositiregistri
tenuti presso la competente CCIAA, al momento della liquidazione del contributo; costi sostenuti in sedi
operativediversedaquelleindicate,sarannoritenutinonammissibilialleagevolazioni.
3
Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento651/2014/UE”.Laclausolanonsiapplicaairegimidiaiutidestinatiadovviareallecalamitànaturali:
“«impresaindifficoltà»:un'impresachesoddisfaalmenounadelleseguenticircostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a
beneficiarediaiutialfinanziamentodelrischio,dallePMIneisetteannidallaprimavenditacommercialeammissibiliabeneficiaredi
investimentiperilfinanziamentodelrischioaseguitodelladuediligencedapartedell'intermediariofinanziarioselezionato),qualora
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle
perditecumulatedalleriserve(edatuttelealtrevocigeneralmenteconsideratecomepartedeifondipropridellasocietà)dàluogoa
unimportocumulativonegativosuperioreallametàdelcapitalesocialesottoscritto.Aifinidellapresentedisposizione,per«società
aresponsabilitàlimitata»siintendonoinparticolareletipologiediimpresedicuiall'allegatoIdelladirettiva2013/34/UE(1)e,sedel
caso,il«capitalesociale»comprendeeventualipremidiemissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI
costituitesidamenoditreannio,aifinidell'ammissibilitàabeneficiarediaiutialfinanziamentodelrischio,dallePMIneisetteanni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligencedapartedell'intermediariofinanziarioselezionato),qualoraabbiapersopiùdellametàdeifondipropri,qualiindicatinei
contidellasocietà,acausadiperditecumulate.Aifinidellapresentedisposizione,per«societàincuialmenoalcunisociabbianola
responsabilitàillimitataperidebitidellasocietà»siintendonoinparticolareletipologiediimpresedicuiall'allegatoIIdelladirettiva
2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per
l'aperturaneisuoiconfrontidiunataleprocedurasurichiestadeisuoicreditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o
abbiaricevutounaiutoperlaristrutturazioneesiaancorasoggettaaunpianodiristrutturazione;
e)nelcasodiun'impresadiversadaunaPMI,qualora,negliultimidueanni:
1)ilrapportodebito/patrimonionettocontabiledell'impresasiastatosuperiorea7,5;e
2)ilquozientedicoperturadegliinteressidell'impresa(EBITDA/interessi)siastatoinferiorea1,0.”
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5. NORMATIVADIRIFERIMENTO
PORFESRMarcheCRO2014/2020(CCI2014IT16RFO2014).
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ed in conformità alle disposizioni
comunitarievigentiinmateria,nonchédeiprincipidisemplificazioneediriduzionedeglioneriamministrativia
caricodeisoggettibeneficiari.
REGOLAMENTO(UE)N.1301/2013DELPARLAMENTOEUROPEOEDELCONSIGLIOdel17dicembre2013relativo
alFondoeuropeodisvilupporegionaleeadisposizionispecificheconcernentil'obiettivo"Investimentiafavore
dellacrescitaedell'occupazione"echeabrogailregolamento(CE)n.1080/2006.
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapesca
edisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli107e108deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropeaagliaiuti«deminimis».
6. REGOLEDICUMULO
Ilcontributopubblicoconcessoaisensidelpresentebandoècumulabile,perimedesimicostiammissibili,con
altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa
applicabileinmateriadiaiutidistato.Puòesserecumulatoconaltriaiuti«deminimis»acondizionechenonsi
superiilmassimalepertinentedicuiall’articolo3,paragrafo2,delregolamento1407/2013.
Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi
dell’art.107,comma1delTrattatoCE4.
TIPOLOGIAEVALOREDELVOUCHER
7. IMPORTOVOUCHER
L’intervento agevolativo sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto mediante lo strumento dei
“Voucher”, tramite procedura a sportello. Si tratta di “buoni” di dimensioni limitate cumulabili tra loro, il cui
valore può variare secondo le esigenze delle MPMI, fino ad un importo non superiore a € 60.000,00 di cui €
20.000,00 per le tecnologie digitali, € 40.000,00 per i processi di innovazione aziendale. Le MPMI possono
utilizzarequestivouchercome“buoni”peracquistarebenie/oservizidaaziendeprivateocentridiinnovazione
editrasferimentotecnologicoaventisedelegaleinItaliaoall’estero.
L’importo del voucher viene determinato nella misura del 50% del costo dell’investimento, IVA esclusa.
L’investimentominimoammissibileèdi€10.000,00.
LINEEDIINTERVENTO
%finanziamento
voucher
Importomassimo
voucher
(IVAesclusa)
50%
20.000,00€
LINEADIINTERVENTOA
4
AdesempioconleagevolazioniconcessesottoformadigaranziadaiConfidiiscrittinell’elencospecialedicuiall’art.107comma1del
D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decretoͲlegge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta
Ufficiale Ͳ serie generale Ͳ n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in Gazzetta
Ufficialen.43del21febbraio2014).
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LINEADIINTERVENTOB
50%
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40.000,00€
ͲSUBͲINTERVENTOB.1
ͲSUBͲINTERVENTOB.2
ͲSUBͲINTERVENTOB.3
ͲSUBͲINTERVENTOB.4
8. TIPOLOGIEDELLEATTIVITÀ
LINEADIINTERVENTOA.Adozionedinuovetecnologiedigitali
Acquisizionediconsulenzeeadozioneditecnologiechepermettonodielaborare,memorizzare/archiviaredati,
anche in modalità multilingua, utilizzando risorse hardware/software distribuite o virtualizzate in Rete in
un’architettura di cloud computing, che sia compatibile con le specifiche Marche cloud (Mcloud5) e più in
generaleconlemodernetecnologiedell’informaticadistribuitaedell’InternetofThings(IoT).
1. Extended Enterprise.Adozioneditecnologieinformatichecheconsentanodisupportareiprocessiche
coinvolgonopartneresterniocheottimizzanoprocessiinterni.Sifariferimentoatecnologieasupporto
di:
a.dematerializzazione,gestionedocumentale;
b.fatturazioneelettronica;
c.eSupplyChainexecution(corrispondeatutteleattivitàasupportodellagestioneintegratadelciclo
ordineͲconsegnaͲfatturazione anche in modalità wireless, includendo attività logistiche e
amministrativoͲcontabili);
d. eSupply Chain Collaboration (include tutte quelle attività di natura collaborativa tra cliente e
fornitore, a livello di pianificazione della produzione e dell’approvvigionamento, di sviluppo nuovi
prodotti, ecc.; ad esempio: CRM, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, Vendor
ManagedInventory);
e. eSeller Management (attività legate all’effettuazione di un ordine di acquisto da parte del cliente,
ancheattraversol’utilizzodipiattaformeperilmobile);
f.forzavendita(sistemidisupportoallaforzavendita,diautomazionedellaattivitàcommerciali,anche
attraversol’utilizzodipiattaformeperilmobileebusinessintelligence);
2. eCommerce. Adozione di tecnologie informatiche per la promozione e la vendita online di prodotti e
servizi, sia in B2B che B2C, anche attraverso l’utilizzo di risorse hardware/software distribuite e
virtualizzate in Rete in modalità Cloud (nel caso di attività indirizzate ai mercati esteri, le tecnologie
adottate dovranno essere adeguatamente sviluppate per rispondere alle specifiche caratteristiche del
mercatodiriferimento);
3. Energy Management. Sistemi hardware/software per il telecontrollo energetico, per la gestione di
scenari (es. illuminazione aree edificio, riscaldamento in base alle attività, strumenti di carbon
management,ecc.)epiùingenerale,soluzioniperilmonitoraggiodegliimpianti;
4. SocialCommerce.Adozioneditecnologieinformaticheperlapromozioneelavenditaonlinediprodotti
eservizi,attraversol’integrazioneconpiattaformedisocialnetworking,lacreazionediapplicazionisocial
elosviluppodisistemidipagamentoonlinecollegatiatalipiattaforme;
5. Digital Marketing. Adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori e clienti, marketing che si
basinosull’interazioneelacollaborazioneattraversoInternet,secondoparadigmiassimilabiliaquellidel
web 2.0, app e cataloghi elettronici, sistemi di digitalizzazione e di supporto alle vendite, sistemi
innovativiperipuntivenditaeilretail,vendingmachine;
5
Con il progetto Marche Cloud (Mcloud) si sta realizzando un'infrastruttura digitale innovativa e avanzata, che si propone di erogare
nuoviservizidigitaliadaltocontenutotecnologicoallapubblicheamministrazioni,alleimpreseeaicittadini.
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6. Social communication. Gestione della comunicazione aziendale attraverso la realizzazione,
l’adeguamentoel’integrazionedipiattaformedisocialnetworkingaziendali,perlagestionedeiflussidi
informazioniinterniedesterniall’azienda(es.webcommunity,socialreputation,ecc).
LINEADIINTERVENTOB.Processidiinnovazioneaziendale
SubͲinterventoB.1).Acquistodisistemieserviziinnovativiesostenibili
1. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperl'Automazioneindustriale:automazionedeimagazzini,
manipolazione automatizzata, assemblaggio automatizzato, integrazione della visione artificiale nelle
celle di produzione, automazione dello smaltimento rifiuti, tecnologie avanzate per il controllo qualità
deiprocessiedeiprodotti.
2. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperSmartandDigitalFactories:applicazioneditecnologie
basate sull’ Internet of Things (IoT) (ad esempio sensori da applicare alla linea per ottenere dati sul
prodotto o sull’efficienza della linea produttiva) ed ICT ai sistemi di produzione per migliorarne la
flessibilità,lacapacitàdiinterazioneconl’operatoreumano,laqualitàdelprocessoproduttivo(es.linee
diproduzioneintelligenti conautoͲmonitoraggioe correzione),lasicurezza elasostenibilità(riduzione
impattoambientale,riduzioneutilizzorisorse,qualiadesempioenergiaeacqua).
3. Sistemi produttivi flessibili: acquisto sistemi robotizzati “intelligenti” anche cooperativi tra loro e con
l’uomo,diinterfacceevoluteuomoͲmacchina,disistemidiprogrammazioneepianificazioneintelligente
dei compiti, di sistemi di pianificazione dei compiti per il miglioramento dell’efficienza energetica dei
processi,diroboticamobile.
4. AcquistodiSistemiediServizidiconsulenzaperlaProduzionerapida:acquistodisistemieserviziper
realizzare,mediantetecnologiaadditiva,laproduzionedefinitiva,nelmaterialefinaledirettamentedal
modellomatematico,realizzatoalCADtridimensionale,senzal'impiegodiutensilieattrezzature.Questa
attivitàèmoltoimportanteperlaaziendeproduttricidibenidilargoconsumo,interminidiriduzionedel
time to market. Si prevede quindi l'adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi
produttivicaratteristicidell'azienda(stampa3D,prototipazionerapida,produzionerapidadicomponenti
in metallo, sistemi di reverse engineering, ossia rilevazione di forme di oggetti reali per ottenerne
rappresentazionidigitali,asupportodellamodellazioneCADperlaprototipazionerapida).
5. Acquisto di attrezzature e di servizi tecnici per la sperimentazione: acquisto di attrezzature e di
strumentazioni di laboratorio innovative per un consistente miglioramento della qualità dei prodotti e
deiprocessi;acquistodiservizitecnicispecialisticidisperimentazione,qualiproveetestdilaboratorio,
perrealizzareprodottieprocessiinnovativiomigliorarefortementeleproduzionitradizionali;acquisto
diservizidicollaudoeverificadellecaratteristichedeiprodotti.
6. Acquistoditecnologieeservizipersupportarelaprogettazioneelosviluppodiprodottimultifunzione,
modularieconfigurabili:acquisizionedimetodologieestrumentichesupportinolarazionalizzazionedel
processo di progettazione e che permettano di realizzare/configurare prodotti; acquisizione di
metodologie e strumenti innovativi per la modularizzazione di prodotti che possano garantire una
migliorequalitàfornitaal cliente(adesempiofacilitarela personalizzazionediprodotti perrispondere
alle esigenze specifiche del cliente, come abbigliamento su misura, calzature su misura, ecc.);
acquisizionedimetodologieestrumentidisimulazione/progettazione,comeadesempiosistemiCAD3D
avanzati in grado di ridurre i tempi di messa a punto delle soluzioni (ad esempio la simulazione di
attrezzaturemodulariodistampiconfigurabiliperfacilitarelarealizzazionediproduzionidiverse).
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7. Acquistodiserviziperlarilevazionedeilivellidiinquinamentoambientale.
SubͲinterventoB.2).DesigneecoͲdesign
1. Acquisizione di metodologie, anche attraverso consulenze, e strumenti LCA e LCC, per la
minimizzazione dell’impatto ambientale e dei costi: il Life Cycle Assessment (LCA) è un metodo che
valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo
intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei
materiali),produzione,distribuzione,uso(quindiancheriusoemanutenzione),riciclaggioedismissione
finale.IlmetodoLifeCycleAssessment(LCA)puòessereeseguitoincombinazioneconl’analisidelcosto
del ciclo di vita (LCC) per valutare l'impatto economico del prodottoͲsistema o in combinazione con il
CarbonFootprintdiProdotto(CFP)perqualificarel’impattointerminidiemissionedigasserra.
2. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiavanzatiperlaprogettazionedi
prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative di modellazione e simulazione del
prodottoedelsistemadiproduzione:ilprocessodiprogettazionedisistemimeccatroniciediprodotti
del Made in Italy richiede un'attenta gestione di molti aspetti, data anche la complessità stessa dei
prodotti.Strumentiavanzatiespecificiperquestosettorepossonosenz'altrorenderepiùefficientesia
l'ideazione delle soluzioni che la loro simulazione attraverso prototipi virtuali. In questo contesto
tecnologiediprototipazionevirtualediprodottieprocessidiproduzionecheinglobinoinunostrumento
informaticoleregoleel’esperienzadeglioperatoriespertidisettorepossonoaiutareatendereversola
concretizzazionedell’”artigianatotecnologico”.
3. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiperlaprogettazioneintegrata
(progettazionesimultaneaprodottoͲprocessoͲsistema,adesempioprevedendofindallaprogettazione
le successive fasi del ciclo di vita come lo smontaggio e il riciclaggio dei materiali): la progettazione
simultanea prodottoͲprocesso consente l'accorciamento del tempo per il lancio della produzione in
quantopermettedievitareinfasediingegnerizzazionelerevisioninecessariealdisegnofunzionaleper
lasuatrasformazioneindisegnodilavorazione.Inoltreconsentediprevedereinfasediprogettazionela
fase finale del ciclo con le regole della progettazione integrata. Rientra in quest'ottica l'adozione di
strumentiemetodidisupportoallaprogettazioneorientatiallavalutazione,infasediprogettazione,di
tuttelevariabilidellefasisuccessivedelciclodivita,comeadesempiolaproducibilità,l’assemblabilità,
lariciclabilità,losmontaggio,ilcostodiproduzioneecc.
4. Acquisizionedimetodologie,ancheattraversoconsulenze,estrumentiperlaprogettazionediprodotti
userͲcentered:acquisizionedimetodologieestrumentidelDesignUniversaleedell'approccioHumanͲ
CenteredDesign(HCD),caratterizzatidallosforzocoscienteeconsapevolediconsiderarelagammapiù
ampia possibile di requisiti dell'utente finale. Particolare attenzione può essere posta sui metodi e gli
strumenti avanzati per progettare in modo userͲcentered oggetti di design, anche ad alto valore
tecnologico,cheportinoadunmaggiorbenesserefisicoementaledell'utilizzatore.
SubͲinterventoB.3).Tuteladellaproprietàintellettualeedellatracciabilitàdelprodotto
1. Serviziperlatuteladellaproprietàintellettuale:acquisizionediservizidiconsulenzaperlacreazione,
progettazioneevalorizzazioneeconomicadimarchi,brevetti,disegniemodellidimercato.
2. Servizi e costi sostenuti per il deposito di marchi, brevetti, disegni e modelli e acquisto di licenze:
assistenzatecnicoͲlegaleoffertadaunconsulentespecializzatoecostisostenutiperildepositodiunao
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più domande di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità o disegno /modello a livello
nazionale(all’UIBM).
3. Serviziecostisostenutiperl’estensionediunaopiùdomandedibrevettonazionalealivelloeuropeo
(all’EPO Ͳ European Patent Office) e/o internazionale (al WIPO – World Intellectual Property
Organization).
4. Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto checonsenta diconoscere
ognisingolafasedilavorazioneatuteladelconsumatoreeadidentificazionedellaprovenienza,tenendo
contodellasicurezzaecologica,ambientaleedellatuteladellasalute,dall'acquistodellamateriaprimaal
confezionamento(etichettaturadiqualità).
5. ServizidiconsulenzatecnicoͲnormativapercertificazioneprodottivendutiall’estero:acquistodiservizi
diconsulenzatecnicoͲnormativaediverificadellaconformitàdeiprodottialeggi,direttiveeregolamenti
aifinidellacertificazioneemarcaturaperlavenditadiprodottineimercatiesteri.
SubͲinterventoB.4).Innovazionecommerciale
1. Studidisettoreericerchedimercato:realizzazionedistudidisettore,ricerchedimercatonazionaleo
internazionale, anche su specifici settori, analisi dei clienti attuali e potenziali, analisi dei fornitori,
individuazionedinuovicanalidistributivi,servizidiconsulenzaperlaricercadipartnerall’estero.
2. Studi diinnovazionetecnologica e/odifattibilità: acquisizionediconsulenzepervalutareilgradodi
innovazione aziendale anche in riferimento ai competitors e studi di fattibilità finalizzati a sviluppare
innovazioni di prodotto e/o di processo allo scopo di migliorare la produttività complessiva e la
competitivitàdell’impresa.
3. Analisiesviluppodipianicommercialiedimarketing.
4. Servizidiconsulenzaperlaricercaelaselezionedelpercorsocertificativopiùefficaceedefficientee
perl’ottenimentodicertificazionidiqualità,diprodotto,diprocesso,ambientale,disicurezzaedetica
(atitoloesemplificativo,EMAS,ISO9001,ISO14001,ISO22005,ecc.).
9. SPESEAMMISSIBILI
Con riferimento alle attività sopra indicate sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di attrezzature,
strumentiesistemi(es.sistemiautomatizzati,robotizzati,perl’automazioneindustriale),dispositivi,softwaree
applicatividigitali,strumentazionidilaboratorioeservizitecniciperlasperimentazione,serviziperlacreazionee
l’uso di ambienti tridimensionali e altri servizi di consulenza specialistica e di supporto all’innovazione
strettamente finalizzati alla digitalizzazione ed ai processi di innovazione aziendale, così come esplicitato nel
puntoprecedente.
Siprecisachel’acquistodiattrezzatureèammissibileacondizionechelestessesianofinalizzateadintrodurrele
innovazioni rilevanti indicate nel presente bando e a condizione che le stesse siano consegnate e installate
pressolasedeperlaqualeèstatorichiestoilvoucher.
Nonsarannoritenuteammissibilileseguentispese:
Ͳrelativeadinvestimentimeramentesostitutivi,rispondentianecessitàdiadeguamentodelprocessoproduttivo
alleesigenzedimercato;
Ͳrelativeacambiamentie/oadeguamentiperiodiciostagionalioaltresimiliattivitàdiroutine;
Ͳrelativeallenormalispesedifunzionamentodell’impresa(comelaconsulenzafiscaleordinaria,iserviziregolari
diconsulenzalegaleelespesedipubblicità);
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Ͳ relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti
equivalenti;
Ͳrelativeallarealizzazionedioperetramitecommesseinterne;
Ͳrelativeaconsulenzefornitedasoci,chenonpossonofatturarecomeconsulentiesterni.
Nonsonoammessiinoltre:
Ͳ i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il
fornitore(esempio:permutaconaltribenimobilie/oimmobili,lavori,forniture,servizi,ecc.);
Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei
titolari/socie/ocomponentil’organodiamministrazionedelleimpresebeneficiaridelcontributo;
Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei
coniugi o dei parenti in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci e/o componenti l’organo di
amministrazionedelleimpresebeneficiaridelcontributo;
Ͳlafatturazionee/oicostiperlafornituradiconsulenzeodiprestazionidapartedall’amministratoreunico;
Ͳ la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese
beneficiariedelcontributodapartediimprese,societàoenticonrapportidicontrolloocollegamentocosìcome
definitoaisensidell’art.2359delc.c.ocheabbianoincomunesoci,amministratorioprocuratoriconpoteridi
rappresentanza;
Ͳqualsiasiformadiautofatturazione;
Ͳnelcasodiimpreseinformaassociata,lafatturazioneincrociatatraleimpreseadentialR.T.I.oalcontrattodi
rete.
Perquantononprevistodalpresentearticolosifarimandoallanormativacomunitaria,nazionaleeregionaledi
riferimento,conparticolareriguardoalRegolamento(UE)n.1303/2013.
DESCRIZIONEDELLAPROCEDURAUTILIZZATA
10. DESCRIZIONEDELLAPROCEDURA
Laprocedurasiarticolatainduestadi,cosìcomedescrittodiseguito:
Ͳ Stadio 1: Registrazione dei potenziali fornitori dei servizi innovativi oggetto del presente bando nella
Piattaforma informatica NEXT http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/ con l’obiettivo di
costituire un “Elenco dei fornitori di servizi avanzati e qualificati per le PMI marchigiane” a cui le
imprese devono rivolgersi per l’acquisizione dei servizi previsti dal presente bando. Si precisa che la
registrazioneall’elencodicuiallostadio1)riguardasoltantoifornitoridiservizienonancheifornitoridi
benieattrezzature.
Ͳ Stadio2:Presentazionedelladomandadapartedelleimpreseconindividuazionedelfornitore/fornitori
in relazione ai servizi/beni che si intendono acquisire. La procedura utilizzata per la selezione degli
investimentièquella“asportello”.
PRIMOSTADIO:REGISTRAZIONEDEIFORNITORIDISERVIZIINNOVATIVINELLAPIATTAFORMANEXT
11. REGISTRAZIONEDEIFORNITORIDISERVIZI
In questo stadio si invitano i fornitori di servizi innovativi a registrarsi sull’apposita sezione prevista nella
PiattaformainformaticaNEXThttp://www.marcheinnovazione.it/registrazione/.
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Tale registrazione è rivolta a tutti i potenziali fornitori di servizi innovativi, italiani o esteri, con l’obiettivo di
costituireun“ElencodeifornitoriavanzatiequalificatiperlePMImarchigiane”acuileimpresemarchigiane
devonorivolgersiperl’acquisizionedeiserviziprevistidalpresentebando.TaleElencohaunduplicescopo:
Ͳ fare emergere l’offerta di servizi qualificati rivolta alle imprese marchigiane, dando l’opportunità ai
fornitoridievidenziarelecaratteristicheel’innovativitàdeiservizioffertielapropriaprofessionalitàin
terminidicompetenza/esperienza,dicrearenuoveoccasionidicontattoedicollaborazione;
Ͳ stimolareefavorirel’incontrotraladomandadelleimpresemarchigianeel’offertadiserviziqualificatidi
fornitorisiaitalianicheesteri.
AͲSOGGETTICHESIPOSSONOREGISTRAREALLAPIATTAFORMA:
Micro,piccole,medieegrandiimpresediserviziinnovativioggettodelpresentebandoeCentridiinnovazionee
ditrasferimentotecnologico,aventisedelegaleinItaliaoall’estero.
B–INFORMAZIONIRICHIESTEDALLAPIATTAFORMA:
Leinformazionichevengonorichiestealmomentodellaregistrazionedeifornitoridiservizisonosiadiordine
anagraficocheinerentil’esperienzaacquisita:
a)descrizionedeiserviziinnovativifornitialleimprese;
b)esperienzapregressanell’ambitodelservizioinnovativoofferto;
c)nominatividialmenotreclientinegliultimitreanniedescrizionedelservizioinnovativoofferto.
Le informazioni vengono fornite sulla base di un’autodichiarazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR
445/2000.
CͲTEMPISTICAPERLAREGISTRAZIONESULLAPIATTAFORMAEFORMAZIONEDELL’ELENCODEIFORNITORI:
La registrazione alla Piattaforma NEXT è possibile dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando sul BUR fino al 30° giorno. Entro il 34° giorno successivo alla pubblicazione del bando, l’Elenco dei
fornitoriavanzatiequalificatiperlePMImarchigianesaràpubblicatosullaPiattaformainformaticaNEXTesarà
consultabiledalleimprese.
Qualora un’impresa intenda avvalersi di un fornitore non incluso nell’Elenco, quest’ultimo dovrà comunque
registrarsientroladatautileperlapresentazionedelledomande.
In occasione della riapertura dello sportello con il prossimo bando l’Elenco dei fornitori verrà riaperto per
consentirelaregistrazionedinuovifornitori.
SECONDOSTADIO:APERTURASPORTELLOEPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
12.APERTURASPORTELLOEPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
Dopol’adozionedell’elencodeifornitori,siavviailsecondostadiodellaproceduracheriguardal’aperturadello
sportelloperlapresentazionedelledomandedapartedelleimpresecheintendonoparteciparealleagevolazioni
previstedalpresentebando.
Losportelloapriràalleore9:30del35°giornosuccessivoallapubblicazionedelbandosulBollettinoUfficiale
dellaRegioneMarcheechiuderàalraggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieperciascunalinea
diintervento.
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Ogniimpresadevepresentareun’unicadomandadipartecipazione(includendonellastessasialeazionidella
linea di intervento A che quelle della linea di intervento B), pena l’esclusione dall’ammissibilità alle
agevolazioni.
Nel caso di imprese in forma associata (contratto di rete o raggruppamento temporaneo di imprese) la
domandadeveesserepresentatadall’impresacapofila.
Tutta la modulistica prevista dal presente bando sarà resa disponibile contestualmente all’apertura dello
sportello e scaricabile, in formato PDF o, dove opportuno, in formato DOCX e/o XLSX, dal sito
www.impresa.marche.itedalsitowww.europa.marche.it.
a) Domandainformatodigitale
Aifini della partecipazionealbando faràfedela domandain formato digitale(PEC),corredata dagliallegati
sottoindicati,inviatianch’essiinformatodigitale.
Scaricareilmodellodidomandadipartecipazione(allegatoA)Ͳcorredatodifirmadigitaledeiresponsabilidel
procedimentoͲdaunodeisitisopraindicati.
Ladomandadipartecipazionedovràesserecompilatasoloedesclusivamenteutilizzandoilsuddettomodello.
Tutteledomandenonconformiatalidisposizionisarannoritenuteirricevibili.
Alterminedellacompilazione,ladomandadipartecipazionestampatainformatoPDF/A,efirmatadigitalmente
dallegalerappresentantedell’impresadeveessereinoltrata,previaapposizionedellamarcadabollo(€16,00),
via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC [email protected] PF
Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente
indicazione:“PORFESRMarche2014Ͳ2020–VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEE
L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI Domanda di partecipazione – Nome Impresa Ͳ P.IVA/CF – Linea A
€……ͲLineaB€……….”.
AlladomandainviatatramitePECdovràessereallegatalaseguentedocumentazione:
Ͳ N.3preventivi(informatopdf)perciascunbene/sistema/attrezzaturainnovativaoggettodelvoucher(la
sceltadelfornitoredibenièlasciataacompletadiscrezionedell’impresabeneficiaria)e/on.3preventivi
per ciascun servizio avanzato oggetto del voucher (la scelta dei tre fornitori deve ricadere sui soggetti
precedentementeiscrittinell’ElencodeifornitoridicuialloStadio1);
Ͳ AllegatoH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda(sepertinente).
Ove la documentazione in formato digitale non sia inoltrata rispettando la modalità sopra descritta, non si
procederàall’istruttoriaelarelativadomandasiintenderàdecaduta.
Ogni domanda inviata ad un diverso indirizzo P.E.C. sarà ritenuta irricevibile e non si procederà alla relativa
istruttoriaelastessasiintenderàdecaduta.
b) Informatelematica
Nei 20 giorni successivi all’invio della domanda di partecipazione tramite inoltro via PEC è obbligatorio
implementare i modelli presenti sulla Piattaforma informatizzata Sigfrido, secondo le indicazioni di seguito
indicate.
IncasodimancataimplementazionedelladocumentazionesullaPiattaformaSigfrido,larelativadomandasi
intenderàdecaduta,ancheseinviataintempoutileinformatodigitaletramitePEC.
Ͳ Compilare la domanda di partecipazione (Allegato A) in forma telematica utilizzando i campi previsti sulla
Piattaforma informatizzata SIGFRIDO http://sigfridodomanda.regione.marche.it, terminando l’iter cliccando sul
tasto“Validazione”;
ͲScaricareimodellidiseguitoindicatidallaPiattaformainformatizzataSIGFRIDO,compilarliinogniloroparte,
firmarlidigitalmente(comeP7MoconfirmaADOBEPDF)ecaricarlinuovamentesullaPiattaformaSigfrido(ogni
filecaricatosullaPiattaformaSigfridonondovràavereunadimensionesuperioreai2MB):
AllegatoB–Schedaanaliticavoucherrichiesti;
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AllegatoCͲDichiarazionedimensionediimpresa;
AllegatoDͲDichiarazionesostitutivadiattodinotorietà;
AllegatoEͲDichiarazioneaiuti“deminimis”;
AllegatoFͲDichiarazionesostitutivadell'attodinotorietàdellegalerappresentante(art.47T.U.–D.P.R.n.
445/2000)sullarestituzionedegliaiutidichiaratiincompatibili;
AllegatoGͲDichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàperisoggettimunitidipoteridiamministrazione
diversidallegalerappresentanteeperidirettoritecnici(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000);
Incasodidiscordanzatraquantoindicatonelladomandainseritatramiteproceduraonlineequantoindicatoin
quellainversionedigitale,sifaràesclusivoriferimentoaquantoindicatonellaversionedigitale.
Pereventualiproblemitecnicirelativiall’inviodelladomandainformatelematicaleimpresepotrannousufruire
diunserviziodihelpͲdeskdisponibiledallunedìalvenerdìdalleore9.30alleore13.00edalleore14:00alleore
17:00 contattando il numero 071/8063670 oppure inviando una eͲmail all'indirizzo
[email protected].
13.PROVADELLASPESA
Lespesesostenutedaibeneficiaridovrannoessereadeguatamentegiustificateattraverso:
• originali delle fatture o di documenti contabili di valore probatorio equivalente, accompagnati dalla relativa
documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento, attraverso bonifico bancario o postale non
revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni;
• originali delle fatture o di documenti contabili di valore probatorio equivalente, accompagnati dalla relativa
ricevutabancaria(RI.BA)debitamentecompilata,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleda
cuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario.
Nonsarannoammesselespeseperlequalisisiautilizzataun’altraformadipagamento.
Lefatture odocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalente,infunzionedell’oggettopercuièrichiesta
l’ammissibilitàdellaspesa,debbonoriportareinmodoanaliticol’indicazionedeibeniolachiaradescrizione
della tipologia della prestazione o del servizio svolto. Le fatture devono espressamente indicare, inoltre,
quantaparteèdaimputarsiallalineaAequantaallalineaB.
Perilbonificobancarioopostaleeperipagamentieffettuaticonstrumentielettroniciènecessarioallegarela
ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto attestante
l’effettivoedefinitivoesborsofinanziario.
Peripagamentitramitericevutabancaria(RI.BA.)ènecessarioallegarecopiadellaricevutabancariariportante
gliestremidellafattura,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleopportunamentetimbrato
dallabanca,dacuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario.Nelcasolaricevutabancaria
(RI.BA.)siriferiscaapiùpagamentiͲRI.BA.cumulativaͲoccorreriportaregliestremidiognifatturacuisiriferisce
il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti
cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti. Qualora la
ricevutabancaria(RI.BA.)nonrisulticorrettamentecompilata,l’ufficiopotràrichiedere,qualedocumentazione
integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con
chiarezzalafatturapagata,lastessanonverràammessa.
Lalegge136/2010,relativaalla“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”all’art.3,comma1,precisa,tralealtrecose,
chetuttiimovimentifinanziari(incassiepagamenti)relativiall’interventopresentatodevonoessereregistratisu
conticorrentidedicati,anchesenoninviaesclusiva.
Tutti i titoli di spesa in originale imputati sull’intervento dovranno essere annullati con il seguente timbro:
“ProgettofinanziatodalPORFESRMarche2014Ͳ2020–VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONE
AZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI–Bando2015”el’indicazionedell’importoammessoa
finanziamentorisultantedalsistemaSigfrido.
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ISTRUTTORIAEAMMISSIBILITA’DELLEDOMANDE
14.ISTRUTTORIAEAMMISSIBILITA’DELLEDOMANDE
Ledomandepervenutesarannoammesseall’attivitàistruttoriasecondol’ordinecronologicodiinvioinmodalità
digitale(fafedeladatael’oradiinviodellaPECcomecomprovatodalmessaggiodiavvenutorecapitodella
posta elettronica certificata, inviato automaticamente dal gestore del servizio del mittente) fino al
raggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieperciascunalineadiintervento.
A parità di tempistica di presentazione della domanda, si esamina prima la domanda presentata da un legale
rappresentantedisessofemminile.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse, dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento e della
conseguentechiusuradellosportelloavaleresuunoopiùplafondverràdatatempestivacomunicazionesulsito
www.impresa.marche.itesulsitowww.europa.marche.it.
La procedura di verifica, in carico alla Struttura regionale competente, che può decidere di avvalersi di
un’appositacommissioneinterna,èdirettaadesaminareledomandepervenuteedaverificarnelacompatibilità
formale.Inparticolare,seguendol’ordinecronologicodipresentazionedelledomandeinformatodigitale,eai
sensidell’art.5comma3deld.lgs.123/98,vengonoaccertati:
Ͳlasussistenzadeirequisitisoggettividiammissibilità(art.3delpresentebando);
Ͳlacongruitàdellespeseconleattivitàprevistenell’ambitodellelineediintervento(art.8delpresentebando);
Ͳilrispettodellemodalitàproceduraliperl’accessoalbando(art.10e12delpresentebando);
Ͳlaregolaritàecompletezzadelladomandaedelladocumentazioneallegata(art.12delpresentebando);
Laddove la domanda risulti priva di elementi – documenti, dati, informazioni Ͳ non pregiudizievoli per la
prosecuzione della verifica, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, ove lo ritenga
necessario, può richiedere tramite P.E.C., il completamento della documentazione prevista, la rettifica di
dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La
documentazione
integrativa
dovrà
essere
inoltrata
via
P.E.C.
alla
casella
PEC
[email protected] entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della nota di
richiesta.Decorsotaletermineeinmancanzadelladocumentazionerichiesta,verràdecretatal’esclusionedella
domandaaibeneficiprevistidalpresentebando.
15.CAUSEDIINAMMISSIBILITÀ
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone l’esclusione delle imprese dalla
partecipazioneaibeneficiincasodi:
a) mancanzadiunodeirequisitisoggettividiammissibilitàprevistiall’art.3delpresentebando;
b) costoammissibiledell’investimentoinferioreallimiteminimoprevistodalpresentebando(€10.000,00);
c) domandanoninoltratasecondolemodalitàproceduralistabiliteagliartt.10e12;
d) inviodelladomandadopolachiusuradellosportello;
e) mancataimplementazionedellamodulisticasuSigfridosecondolemodalitàindicateall’art.12letterab);
f) presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda di partecipazione alle agevolazioni
previstedalpresentebando;
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g) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o
irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000.
CONCESSIONEDELFINANZIAMENTO
16.CONCESSIONEDEIVOUCHER
LaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,condecretodirigenziale,approval’elencodei
voucherconcessiperognilineadiinterventoprevistadalbando,ammetteafinanziamentolaspesaeconcedele
agevolazioni alle MPMI secondo la ripartizione delle disponibilità finanziarie esistenti entro il 45° giorno
successivo alla chiusura dello sportello e compatibilmente con il numero di progetti presentati. Il decreto di
decisionedistinguetraledomandeammesseenonammesseafinanziamento.
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, tramite inoltro all’indirizzo di P.E.C. indicato
sulladomandadipartecipazione,comunicaalleimpresebeneficiariegliesitiistruttori,eprovvedereadinviarei
voucher,entroil5°giornosuccessivodalladatadeldecretodiconcessionedeivoucher(prorogabileal10°giorno
successivoinpresenzadiunnumerosignificativodicandidaturefinanziate).
L’elencodeinonammessisaràpubblicatosulsitowww.impresa.marche.itesulsitowww.europa.marche.it.
Sialeimpreseammessechequellenonammessealleagevolazionedelpresentebandopotrannoripresentare
ladomandadipartecipazionenellesuccessivedatediaperturadellosportello.
17.ACCETTAZIONEDELVOUCHERDAPARTEDELBENEFICIARIO
Ilvoucherdeveessereconfermatomedianteaccettazionedegliesitiistruttori(AllegatoI)predispostainformato
PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF), e inoltrata via P.E.C. alla casella
[email protected] entro il 15° giorno successivo alla data di ricezione della
comunicazionediconcessionedelleagevolazioni.
Alla comunicazione di accettazione dovrà essere allegata, pena la revoca, la copia informatica (immagine
scansionatadell’originale)deicontratti/letterediincaricostipulati/econilsoggettoesecutoredelleattività(in
relazioneall’attivitàdarealizzare,l’impresahalafacoltàdistipularepiùcontrattidiserviziorivolgendosiapiù
soggettiesecutori).
Il contratto di servizio e/o la lettera di incarico dovrà contenere gli elementi indicati nel facͲsimile di cui
all’AllegatoL.Ognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunque
regolatodallenormecontrattualisottoscrittetraglistessi.
Qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione della PEC di comunicazione della concessione del voucher,
l’impresabeneficiarianonabbiainviatol’accettazionedegliesitiistruttorieicontrattistipulaticonifornitori,la
P.F.procederàadichiararedecadutoilVoucherassegnato.Ladichiarazionedidecadenzapermancatoinviodella
comunicazionediaccettazioneverràfattad’ufficiosenzaavviareilprocedimentodirevocadicuiall’art.8dellaL.
241/1990es.m.i.
REALIZZAZIONEDELL’INVESTIMENTO
18.REALIZZAZIONEDEGLIINTERVENTIOGGETTODELVOUCHER
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Le spese ammissibili decorrono dalla data di presentazione della domanda (fa fede la data di inoltro tramite
P.E.C.).
L’erogazione dei servizi e/o la consegna dei beni/attrezzature oggetto del voucher e la relativa fatturazione
devonoavvenireentroenonoltre12mesidalladatadeldecretodiconcessionedelvoucher.
Durante la realizzazione degli investimenti, sono ammissibili sostituzioni dei fornitori scelti, previa
comunicazione via P.E.C. alla casella [email protected]. Nel caso di fornitori di
servizi,isoggettidovrannoesserecomunqueindividuatitraquelliiscrittinell’Elencodicuiallostadio1.
19.PROROGHEESOSPENSIONI
Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l’ultimazione
dell’investimentofinoadunmassimodi3mesi.TalerichiestadeveesserepresentataviaP.E.C.allacasellaPEC
regione.marche.innovazionericerca@emarche.itentro30giorniantecedentiladatadiscadenzadeltermineper
la realizzazione dell’investimento (12 mesi dalla data del decreto di concessione del voucher) e deve essere
accompagnata da dettagliate giustificazioni. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione
Marcheentro10giorninonmanifestiparerecontrario.
Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini
un’interruzione nell’attuazione dell’investimento, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di
parte di essa, il beneficiario può presentare, tramite PEC, all’Amministrazione regionale, apposita istanza di
sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta
connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l’interruzione
nell’avanzamento della spesa o di parte. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all’Amministrazione regionale
informazionicostantementeaggiornatesullosviluppodelprocedimentogiudiziarioodelricorsoamministrativo
richiamato.Inparticolare,entroil30ottobrediognianno,ilbeneficiarioètenutoafornireall’Amministrazione
regionaleun’informativadettagliatasulprocedimentogiudiziarioosulricorsoamministrativo.
L’Amministrazioneregionalesiriservalafacoltàdiammetterelapredettaistanzadisospensione.
RENDICONTAZIONEEDEROGAZIONEDEIVOUCHER
20.RENDICONTAZIONEDELLESPESEDAPARTEDELL’IMPRESABENEFICIARIA
Entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura del singolo bene/servizio oggetto del voucher, l’impresa
beneficiaria6provvede ad effettuare il pagamento del 50% della quota imponibile e dell’intero ammontare
dell’IVA e provvede alla rendicontazione della spesa secondo la procedura prevista dalla Piattaforma
informatizzata Sigfrido http://sigfridodomanda.regione.marche.it. L’impresa provvede a pagare il restante 50%
medianteiltrasferimentoalfornitoredelvoucherrilasciatodallaRegioneMarche.
Lafatturadeveaverecomebaseimponibilel’interovaloredelbeneoservizioofferto.
La rendicontazione prevede il caricamento sulla piattaforma informatizzata Sigfrido dei documenti in formato
PDFattestantilespesesostenuteelacompilazionedeirelativicampi.
AlterminedellarendicontazionedellaspesasullaPiattaformaSigfrido,l’impresadeveprovvedereavalidarela
rendicontazioneeffettuata,chiedendolo“sblocco”deirelativivoucher.
21.RICHIESTADIEROGAZIONEDEIVOUCHERDAPARTEDELL’IMPRESABENEFICIARIA
La richiesta di erogazione dei voucher deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria mediante l’invio del
modello (Allegato M), compilato e stampato in formato PDF/A, firmato digitalmente (come P7M o con firma
ADOBE PDF), e quindi inoltrato via P.E.C alla casella [email protected] entro 30
giornidall’ultimazionedellaproceduradirendicontazione.
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Impresacapofilanelcasodipartecipazioneinformaassociata.
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L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “VOUCHER PER FAVORIRE I PROCESSI DI
INNOVAZIONE AZIENDALE E L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI. Richiesta di erogazione dei voucher”,
seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledell’impresabeneficiaria.
22. MODALITÀDIEROGAZIONEDELVOUCHER
La Regione provvede all’erogazione del voucher, fino al limite del 50%, direttamente al fornitore PER CONTO
dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno successivo alla data di ricezione delle suddette richieste di
erogazione, previa verifica della rendicontazione su Sigfrido, della regolarità contributiva dell’impresa
beneficiaria e della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione degli investimenti oggetto
delvoucher. Nelcasodal DURCemergairregolaritàcontributiva nonsaràpossibileprocedereallaliquidazione
delvoucheralfornitoreprimachel’impresabeneficiariaabbiaadempiutoallarelativaregolarizzazione.
Qualora l’impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l’Amministrazione regionale può agire in
compensazione,riducendoilvaloredelvouchernellamisuradell’importocorrispostodirettamenteall’INPSper
sanarel’irregolarità.Larestantepartedelvouchervienecorrispostadall’Amministrazioneregionalealfornitore,
una volta che l’impresa beneficiaria abbia effettuato il pagamento a favore del fornitore in misura pari alla
somma corrisposta dall’Amministrazione regionale all’INPS (ciò in quanto l’impresa è obbligata per intero nei
confrontidelfornitorechehaemessolafatturasul100%dellafornituraenonsolosullapartenoncopertadal
voucher).
LaRegionepuòeffettuareinun’unicasoluzionel’erogazionedipiùvoucherafavoredelmedesimofornitore.
PROCEDURADIEROGAZIONEDELVOUCHER:PUNTIPRINCIPALI
Punto1.LaMPMIpresentaallaRegioneMarchedomandadipartecipazioneperusufruiredeibeneficiprevistidalpresentebando.
Punto2.LaRegioneMarche,aseguitodell’istruttoriadelledomandepresentate,approval’elencodelleimpresebeneficiariepersingola
lineadiinterventoeassegnaivouchertramitedecretodiconcessione.
Punto3.Alteminedellarealizzazionedelservizio/beneilfornitoresceltoinvialafatturaall’impresabeneficiaria.
Punto4a.L’impresabeneficiariaprovvedealpagamentodellafatturanelseguentemodo:
Ͳ il 50% della base imponibile della fattura (al netto di eventuali sconti) + intero ammontare dell’IVA con bonifico bancario o
postalenonrevocabile(“eseguito”o“pagato”),pagamenticonstrumentielettronici,RI.BA;
Ͳilrestante50%mediantepresentazionedelvoucheralfornitore.
Punto4b.L’impresabeneficiariaprovvedeallarendicontazionedellespesetramitelapiattaformainformatizzataSigfrido,chiedendoalla
RegioneMarchelo“sblocco”deirelativivoucher.
Punto5.LaRegioneprovvedeall’erogazionedell’ammontarerestantedellafattura,finoallimitedel50%dellabaseimponibile(inbaseai
costiritenutiammissibili),DIRETTAMENTEALFORNITOREPERCONTOdell’impresabeneficiaria.
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ANNO XLVI • N. 33
OBBLIGHIDELBENEFICIARIOEREVOCHE
23. OBBLIGHIINMATERIADIINFORMAZIONEEPUBBLICITÀ
Aisensidelreg.toCE1303/2013,ibeneficiaricheaccettanoilfinanziamento,accettanoaltresìdivenireinclusi
nell’elencodeibeneficiaripubblicatoinformatoelettronicooinaltraforma.
Durantel'attuazionedell'operazione,ibeneficiariinformanoilpubblicosulsostegnoottenutodaifondi:
Ͳinformandoditalefinanziamentotuttiipartecipantiall’operazione;
Ͳinformandochel’operazioneincorsoèstataselezionatanelquadrodelPORFESR2014Ͳ2020;
Ͳ fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al
livellodelsostegno,compresilefinalitàeirisultati,edevidenziandoilsostegnofinanziarioricevutodall'Unione;
Ͳ collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
finanziariodell'Unione,inunluogofacilmentevisibilealpubblico,comel'aread'ingressodiunedificio.
24. OBBLIGHICONNESSIALLARENDICONTAZIONEDELLESPESE
a) Il beneficiario è tenuto a rendicontare, all’Amministrazione regionale, le spese sostenute, giustificate da
fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, attraverso l’utilizzo del sistema
Sigfrido,secondoiterminiprevistidalpresentebando.
b)Ilbeneficiariodevegarantirechelespesedichiaratenelledomandedirimborsosianorealiecheiprodottiei
servizisianoforniticonformementeaquantoprevistoinsedediapprovazionedell’investimento.
c) Il beneficiario deve conservare7tutti i documenti relativi all’investimento sotto forma di originali o di copie
autenticatesusupporticomunementeaccettati8,checomprovanol’effettivitàdellaspesasostenuta.
7
Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303, commi 1Ͳ3 è di 3 anni successivi alla chiusura del programma
operativo oppure, qualora su decisione dell’Autorità di Gestione si proceda ad effettuare una chiusura parziale, il periodo sopraccitato
8060
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d) Il beneficiario si impegna a trascrivere sugli originali di tutti i documenti giustificativi di spesa ammessi al
cofinanziamentodelPOR,lamedesimadicituraperilmedesimoimportoammessoappostidalresponsabiledel
procedimentoinformadigitaleerisultantidalsistemainformativoSigfrido;
e) Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti sopra
richiamatinonchél’identitàdelsoggettoaddettoataleconservazione.Ognimodificae/oaggiornamentodelle
suddetteinformazionideveessereprontamentecomunicatoall’Amministrazioneregionale.
f) In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali
occasione,èaltresìtenutoafornireestrattiocopiedeisuddettidocumentiallepersoneoagliorganismichene
hannodiritto,compresialmenoilpersonaleautorizzatodell’AutoritàdiGestione,dell’AutoritàdiCertificazione,
degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità
europeaeilororappresentantiautorizzati.
g)Ilbeneficiariodeveassicurareunsistemadicontabilitàseparataounacodificazionecontabileadeguataper
tutteletransazionirelativeall’operazione.
h) I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e
Competitivitàdeisettoriproduttiviodellestrutturedelegatedicontrollo,tutteleinformazionirichiesteaifini
della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre
consentirel’accessoalpersonaleincaricato(funzionarioaltriagentidellaRegione)dellevisiteedeisopralluoghi
nellearee,impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione.
25. OBBLIGHICONNESSIALLASTABILITÀDELLEOPERAZIONI
Ilbeneficiarioètenutoalrispettodelvincolodistabilitàdegliinvestimentiproduttivi,aisensidell’art.71delReg.
UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’operazione
cofinanziatanonsiverifichino,riguardoaquest’ultima:
a)cessazioneorilocalizzazionedell’attivitàproduttivaaldifuoridell’areadelprogramma;
b)cambiodiproprietàdell’infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun’impresaoaunentepubblico;
c)unamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizionidiattuazionedell’operazione,conil
risultatodicomprometternegliobiettivioriginari.
26. OBBLIGHIDICOMUNICAZIONE
Il beneficiario deve comunicare l’accettazione del contributo entro 15 gg dalla lettera informativa circa
l’avvenutofinanziamento.
Il beneficiario che intenda rinunciare al voucher è tenuto a darne immediata comunicazione formale
all’Amministrazioneregionale.
Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o
giudiziarieconcernentiilprogettocofinanziato.
Ilbeneficiariodevecomunicaretempestivamenteall’Amministrazioneregionaleeventualivariazionidellespese.
Al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del progetto, nonché dietro puntuale richiesta
dell’Amministrazione regionale, il Beneficiario deve comunicare all’Amministrazione regionale il grado di
conseguimentodegliobiettiviprevisti,quantificandogliindicatorifisicidirealizzazioneerisultato.
Tutte le comunicazioni devono essere inviate tramite inoltro via P.E.C. alla casella
[email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi.
decorre da quest’ultima. Tale termine può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta
motivatadellaCommissione.
8
Aisensidell’art.140Reg.CE1303per“supporticomunementeaccettati”siintendono:fotocopiedidocumentioriginali,microschededi
documentioriginali,versionielettronichedidocumentooriginali,documentidisponibiliunicamenteinformatoelettronico.
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27. RISPETTODELLANORMATIVA
Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e
nazionaliapplicabiliperl’interoperiododiattuazione.
Leinformazionidicuiagliobblighisopraelencatisonotrasmessedalbeneficiariotramiteilsistemainformativo
Sigfrido.
Ilbeneficiariodevegarantireilrispettodelledisposizioniapplicabiliinmateriaditracciabilitàdeiflussifinanziari
(L.136/2010es.m.i).
28. CAUSEDIREVOCA
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone la revoca delle agevolazioni nei
seguenticasi:
a) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del
ProcedimentodiRevoca,masiadottal’attodirevoca);
b) costo di realizzazione dell’investimento inferiore al limite minimo previsto dal presente bando (€ 10.000,00
IVAesclusa);
c) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione
certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste dal bando, salvo proroghe autorizzate dalla
Regione;
d) mancata presentazione, in sede di accettazione del voucher, dei contratti/lettere di incarico, debitamente
compilatiesottoscritti,stipulaticonifornitoridibeni/servizioggettodeivoucher;
e)mancatorispettodeilimiticonsentitidallanormativasuldeminimis;
f) mancata localizzazione della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del
pagamento(soloperisoggettibeneficiarichealladatadipresentazionedelladomandanonpossiedonolasede
dell'investimentonelleMarche);
g)mancatavidimazionecontimbroindelebiledeidocumentigiustificatividispesaammessialcofinanziamento
delPORFESR2014Ͳ2020caricatisulsistemainformativoSigfrido;
h) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla
regolarizzazioneentroladatadipresentazionedellarendicontatonefinale9;
i)mancatoinviodiulterioriinformazioniedatirichiestidall’Amministrazioneregionaleinrelazionealpresente
procedimento;
j)qualorasiriscontri,insedediverifichee/oaccertamenti,lamancanzadeirequisitidiammissibilitàovverola
presenzadiirregolaritàcheinvestonoilcomplessodellespeserendicontate;
k)mancatorispettodegliobblighidistabilitàdicuiall’art.25.
In merito alla causa di revoca indicata al punto j) si precisa che un incremento della dimensione di impresa
verificatosi dopo la concessione del voucher e fino alla erogazione dello stesso, che determini il passaggio da
Micro/Piccola/MediaImpresaaGrandeImpresa,noncostituiscecausadirevoca.
Alfinediaccertarel'effettivosvolgimentodell’investimentoe/olaveridicitàdelledichiarazionirilasciateaisensi
delD.P.R.445/00,laRegionepotràeseguirevisiteocontrolliispettivi.
29. PROCEDURADIREVOCA
9
D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incauseriuniteTͲ244/93e
TͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH).
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Dopoaveracquisitoagliatti,fattiocircostanzechepotrebberodarluogoallarevoca,laP.F.Innovazione,Ricerca
eCompetitivitàdeisettoriproduttiviͲinattuazionedegliartt.7ed8dellaleggen.241/90es.m.i.Ͳcomunica
agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento
promosso,allapersonaresponsabiledelprocedimento,all’ufficiopressocuisipuòprenderevisionedegliatti)e
assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazionestessa,perpresentareeventualicontrodeduzioni.
Entroilpredettotermineditrentagiornidalladatadellacomunicazionedell’avviodelprocedimentodirevoca,
gli interessati possono presentare alla P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, scritti
difensivi,redattiincartalibera,nonchéaltradocumentazioneritenutaidonea,medianteinoltroviaP.E.C..
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi esamina gli eventuali scritti difensivi e, se
opportuno,acquisisceulteriorielementidigiudizio,formulandoosservazioniconclusiveinmerito.
LaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,qualoranonritengafondatiimotivichehanno
portatoall’avviodellaproceduradirevoca,adottailprovvedimentodiarchiviazionedandonecomunicazioneai
soggettibeneficiari.
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora ritenga fondati i motivi che hanno
portato all’avvio della suddetta procedura, con provvedimento motivato, dispone la revoca e l’eventuale
recuperodeicontributierogati,maggioratidellesommedovuteatitolodiinteressiespesepostali,edeventuali
sanzioni così come previsto dalla L.R. n. 7 del 29/04/2011 e trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario
medianteinoltroviaP.E.C..
Decorsitrentagiornidallaricezionedellacomunicazionedelprovvedimento,qualoraidestinatarinonabbiano
corrisposto quanto dovuto, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi provvederà ad
informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione
dellesomme,alfinedell’avviodelleproceduredirecuperocoattivo.
30. CONTROLLI
Ogni investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo
documentale da parte della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi su tutte le spese
rendicontatedalBeneficiarioesututteledichiarazionipresentatedallostesso.
Ogni investimento ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni controllate
documentamenedall’AutoritàdiCertificazione.
Ogni investimento verrà altresì campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell’Autorità di gestione
(comprensivi anche dei controlli di stabilità per quanto riguarda il vincolo relativo), nonché verrà campionato
ancheaifinideicontrolliinlocosvoltidall’AutoritàdiAudit.
Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di
Finanzaecc.).
DISPOSIZIONIFINALI
31. INFORMAZIONIRELATIVEALPROCEDIMENTOL.241/90ES.M.I.ESINTESIITERPROCEDURALE
L’avviodelprocedimentoavvieneilgiornosuccessivoalterminedipresentazionedelledomande.
Latempisticadelprocedimentoèdeterminatadalleseguentifasi:
Ͳ
registrazione
dei
fornitori
di
servizi
nella
Piattaforma
informatica
NEXT
http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/dal1°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedel
BandosulBollettinoUfficialedellaRegioneMarcheefinoal30°giorno;
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Ͳ
pubblicazione sulla Piattaforma NEXT dell’Elenco dei fornitori avanzati e qualificati per le PMI
marchigianeentroil34°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelbando;
Ͳ
aperturadellosportelloalleore9:30del35°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelBandosul
BollettinoUfficialedellaRegioneMarche;
Ͳ
chiusuradellosportelloalraggiungimentodeldoppiodelledisponibilitàfinanziarieprevisteperciascuna
lineadiintervento;
Ͳ
istruttoria delle domande e concessione dei voucher di norma entro il 45° giorno successivo all’ultimo
giornoutileperlapresentazionedelladomanda;
Ͳ
comunicazione di concessione dei voucher ai soggetti beneficiari entro il 5° giorno dalla data di
concessionedelcontributo(prorogabileal10°giornosuccessivoinpresenzadiunnumerosignificativodi
candidaturefinanziate);
Ͳ
accettazionedeivoucherentroil15°giornosuccessivoallaricezionedellacomunicazionediconcessione
delleagevolazioni;
Ͳ
termine di realizzazione del programma di innovazione entro il 12° mese dalla data del decreto di
concessione;
Ͳ
rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno dalla data di emissione della
fatturadelsingoloserviziooggettodelvoucher;
Ͳ
richiesta di erogazione dei voucher da parte dell’impresa beneficiaria entro il 30° giorno successivo
all’ultimazionedellaproceduradirendicontazionedellespesesuSigfrido;
Ͳ
erogazionedelvoucheralfornitoredapartedellaRegionePERCONTOdell’impresabeneficiariaentroil
30°giornosuccessivoalladatadiricezionedellarichiestadierogazione.
32. RESPONSABILIDELPROCEDIMENTO
Linea di intervento A: Il Responsabile del procedimento è il Dott. Emanuele Petrini, della P.F. Innovazione,
Ricerca e Competitività dei settori produttivi – tel 071 8063705 fax 071 8063017, e mail:
[email protected]
LineadiinterventoB:IlResponsabiledelprocedimentoèlaDott.ssaStefaniaBussoletti,dellaP.F.Innovazione,
Ricerca e Competitività dei settori produttivi – tel 071 8063440 fax 071 8063017, e mail:
[email protected]
33. DIRITTODIACCESSO
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta
indirizzataall’Amministrazioneregionale,conlemodalitàdicuiall’art.25dellaLegge241/90.
34. PROCEDUREDIRICORSO
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del
giudiceordinario,entro30giornidallapubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazionedelpresenteatto.
35. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalitàdelpresentebando,alloscopodipoterassolveretuttigliobblighigiuridiciprevistidaleggi,regolamentie
dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. I dati personali
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sarannotrattatidallaRegioneMarcheperilperseguimentodellesopraindicatefinalitàinmodolecitoesecondo
correttezza,nelrispettodelDecretolegislativo30giugno2003,n.196“Codiceinmateriadiprotezionedeidati
personali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati.QualoralaRegioneMarchedebba
avvalersidialtrisoggettiperl’espletamentodelleoperazionirelativealtrattamento,l’attivitàditalisoggettisarà
in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possonoessere
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità
medesime.
IlresponsabiledeltrattamentodeidatièilDirigentedellaP.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeiSettori
Produttivi Dott.ssa Patrizia Sopranzi ([email protected]), presso cui l’interessato potrà
esercitareidirittidicuiall’art.7delD.lgs196/2003.
36. PUBBLICITÀ
Ilpresentebando,alfinediconsentirelamassimadiffusionedelleopportunitàofferte,verràpubblicato,oltre
chesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarche,anchesuiseguentisitiinternet:
Ͳwww.regione.marche.it
Ͳwww.impresa.marche.it
Ͳwww.europa.marche.it
Ͳwww.marcheinnovazione.it
Ͳwww.nextis.platform.eu
Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente
rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre
organizzatiseminarieincontriperillustrareibeneficioffertielemodalitàattuativedell’intervento.
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APPENDICI
APPENDICEA:ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI–ATECO2007
Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche
(classificazioneATECO2007):
B.ESTRAZIONEDIMINERALIDACAVEEMINIERE
C.ATTIVITÀMANIFATTURIERE
D.FORNITURADIENERGIAELETTRICA,GAS,VAPOREEARIACONDIZIONATA
E.FORNITURADIACQUA;RETIFOGNARIE,ATTIVITÀDIGESTIONEDEIRIFIUTIERISANAMENTO
F.COSTRUZIONI
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APPENDICEB.MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTA
ELETTRONICACERTIFICATA(P.E.C.)
Agli indirizzi web www.europa.marche.it e www.impresa.marche.it sarà messo a disposizione dell’utenza il
manualeperlasottoscrizionedeidocumenticonfirmadigitaleel’inviotelematico,nonchétuttalamodulistica,
informatoPDF,previstadalpresentebando.
I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere
obbligatoriamentepresentatiinunodeiseguentiformati:formatoPDF(PortableDocumentFormat)oformato
PDF/a(opzionedelformatoPDFperlaconservazionedocumentalealungotermine)siaperidocumentiprodotti
elettronicamente(documentazioneottenutaallaconclusionedellamodalitàdicompilazionetelematicaprevista
dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i
documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite
scanner)oprodottielettronicamenteinmodalitàimmagine.
Tale procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento,
cartaceooelettronico,nonespressamenteprevistodalpresentebandomacomunqueritenutonecessarioaifini
di una completa e corretta verifica dell’investimento presentato. Se l’originale è cartaceo si procede
all’acquisizione tramite scanner del documento analogico al fine di predisporre la relativa copia informatica in
formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC
[email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla conversione in formato PDF/A, si appone la
firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC
[email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi.
Qualoraladomandadipartecipazioneaibeneficiprevistidalpresentebandovengafirmatadigitalmentedaun
soggettodiversodalrappresentantelegaledell’impresa,occorreràincluderetragliallegatilescansionidigitaliin
PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato H, che dia titolo a tale firma (la quale andrà
conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del
documentodiidentitàdellegalerappresentantenonchéfirmatariodellaprocura.
CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI
Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata)
Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con
ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la
casellaP.E.C.regione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdei
settoriproduttivi.
TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC.
Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come
specificatonelpresentebando.
PresentazionediistanzeedichiarazionitramitePEC
Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 “possono essere
inviate anche per fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla
normativavigente,hannopienavaliditàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei.
NelcasodipresentazionetramitePECutilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.Innovazione
Ricerca e Competitività dei settori produttivi, sopra indicata, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7
marzo2005,n.82(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide:
1)sesottoscritteconfirmadigitale;
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2) se la copia dell’istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegata la copia del
documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se
costituitedacopieinformatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità;
3)quandol’autoreèidentificatodalsistemainformaticoconl’usodellacartad’identitàelettronica,dellaCarta
regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione.Leistanzeeledichiarazioniinviatesecondolemodalitàpreviste“sonoequivalentialleistanzee
alledichiarazionisottoscritteconfirmaautografaappostainpresenzadeldipendenteaddettoalprocedimento”
(art.65,comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82).
Istanzeedichiarazionisostitutivediattodinotorietà
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000,
“possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identitàdelsottoscrittore”.
Anche per l’invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di
validità,delsottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,può
essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso
l’interessatodevedichiararloincalceallafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3).
Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescannerdeldocumentosottoscrittoedellacartadi
identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di
procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000),
redatto secondo lo schema allegato D, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e
dellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformato
digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di
documentiadunaP.Atramitetelefax.
Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es.
commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata
(acquisizione tramite scanner) della delega sottoscritta e dalla carta identità del titolare dell’istanza o della
dichiarazionedapresentare,unitamentealladichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.
445/2000), redatto secondo lo schema allegato D , attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto
dell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviata
informatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàgiuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissione
didocumentiadunaP.Atramitetelefax.
Aprecisazionediquantosoprasiricordacheseladichiarazionesostitutivadiattodinotorietàèsottoscrittacon
firmadigitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità.
Il beneficiario ha l’obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto e inviati in formato
digitalepertuttoilperiodoprevistodall’art.140Reg.CE1303.
Casiparticolari
Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto
amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente
sottoscritti),cosìcomeinanaloghicasidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati.
La validità ai fini dell’avvio del procedimento, previa verifica della provenienza, sarà valutata dal Responsabile
dellostessoconeventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata.
ComerichiedereunacaselladiP.E.C.
I cittadini possono richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata per
comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la
proceduraguidatadiattivazionedelservizio.
DEFINIZIONI
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Posta elettronica certificata: L'Art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 proroga al 30 giugno 2012 il
terminedicuiall’Art.6comma2dellaLegge28gennaio2009,n.2"Conversioneinlegge,conmodificazioni,del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185" che prevede: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicanoalregistrodelleimpresel'indirizzodipostaelettronicacertificata.”
Casella di posta elettronica certificata (detta anche PEC): è un sistema di comunicazione simile alla posta
elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione
chegarantisconounvalorelegaleaimessaggi(lacomunicazionehavalorelegalesoloseinviatadaPECericevuta
daPEC.).IlvalorelegaleèassicuratodaigestoridipostaPECdelmittenteedeldestinatariochecertificano:
•dataeoradell’inviodelmessaggiodalpartedelmittente;
•dataeoradell’avvenutaconsegnadelmessaggioaldestinatario;
•integritàdelmessaggio(edeventualiallegati)nellatrasmissionedamittenteadestinatario.
Firmadigitale:Lafirmadigitaleofirmaelettronicaavanzata/qualificataofirmaforteèl'equivalenteinformatico
diunatradizionalefirmamessasucarta.Attestalavalidità,laveridicitàelapaternitàdiundocumento.
Per la firma digitale è necessario il possesso della carta Raffaello o di altre carte compatibili con il sistema di
autenticazione“Cohesion”.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
APPENDICEC:INFORMATIVAAISENSIDELDECRETOLEGISLATIVO30GIUGNO2003,N.196CODICEIN
MATERIADIPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”siinformacheidatipersonaliforniti,ochecomunqueverrannoacquisitidurantelosvolgimentodella
procedura,sarannooggettoditrattamentonelrispettodellasuccitatanormativa.
Idativengonotrattatiperfinalitàistituzionaliconnesseostrumentaliall’attivitàdellaRegioneMarchecomead
esempio:
•pereseguireobblighidilegge;
•peresigenzeditipooperativoogestionalestatistico;
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione,
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di
dueopiùditalioperazioni.
Iltrattamentodeidatiavvienemediantestrumentiinformaticieelaborazionimanualiconlogichestrettamente
correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
nell’osservanzadegliobblighiprevistidalDecretoLegislativo30giugno2003n.196.
La Giunta Regionale Marche con Deliberazione n.1661 del 28/12/05 ha approvato, in ottemperanza a quanto
previstodalD.lgs196/03CodiceinmateriadiDatipersonali”ilregolamentorecantedisposizioniinmateriadi
“misureorganizzativecuiattenersiperlatuteladeidatipersonalicontenutinellebanchedatiorganizzate,gestite
eutilizzatedallaGiuntaRegionaleperilperseguimentodellepropriefunzioniistituzionali”.Dettoregolamento
stabilisce che qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabilideltrattamento,esclusivamenteperlefinalitàmedesime.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare
l’esclusionedallapartecipazionealpresentebando.
I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori,
consulenti, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi affidatari di prestazioni per conto della Regione Marche,
ovenecessarioeneilimitistrettamentepertinentialperseguimentodellefinalitàsopradescritte.
Siinforma,infine,cheinrelazioneaidatipersonalipossonosempreessereesercitatiidirittiprevistidall’art.7
conlemodalitàdicuiagliartt.8e9delDecretoLegislativo30giugno2003n.196.
Art.7.Dirittodiaccessoaidatipersonaliedaltridiritti
1.L'interessatohadirittodiottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,anche
senonancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.
2.L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione:
a)dell'originedeidatipersonali;
b)dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;
c)dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumentielettronici;
d)degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell'articolo5,
comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirneaconoscenzainqualitàdirappresentantedesignatonelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati.
3.L'interessatohadirittodiottenere:
a)l'aggiornamento,larettificaovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati;
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresiquellidicuinonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltio
successivamentetrattati;
c)l'attestazione cheleoperazionidicuiallelettere a) e b)sono state portateaconoscenza,anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
dirittotutelato.
4.L'interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte:
a)permotivilegittimialtrattamento deidati personalicheloriguardano,ancorchépertinentialloscopodella
raccolta;
b)altrattamentodidatipersonalicheloriguardanoafinidiinviodimaterialepubblicitarioodivenditadirettao
perilcompimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale.
IlTitolaredelTrattamentodeidatièlaGiuntaRegioneMarche.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e
Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona.
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ANNO XLVI • N. 33
APPENDICED:LEGGE13AGOSTO2010,N.136“PIANOSTRAORDINARIOCONTROLEMAFIE,NONCHÉ
DELEGAALGOVERNOINMATERIADINORMATIVAANTIMAFIA”–ART.3
Art.3.(Tracciabilitàdeiflussifinanziari)
1.Perassicurarelatracciabilitàdeiflussifinanziarifinalizzataaprevenireinfiltrazionicriminali,gliappaltatori,i
subappaltatorieisubcontraentidellafilieradelleimpresenonchéiconcessionaridifinanziamentipubblicianche
europeiaqualsiasititolointeressatiailavori,aiserviziealleforniturepubblicidevonoutilizzareunoopiù
conticorrentibancariopostali,accesipressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpa,dedicati,anche
noninviaesclusiva,fermorestandoquantoprevistodalcomma5,allecommessepubbliche.Tuttiimovimenti
finanziarirelativiailavori,aiservizie alleforniturepubblicinonchéalla gestionedeifinanziamenti dicuial
primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devonoessereeffettuatiesclusivamentetramitelostrumentodelbonificobancarioopostale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonchéquellidestinatiall'acquistodiimmobilizzazionitecnichedevonoessereeseguititramitecontocorrente
dedicatodicuialcomma1,periltotaledovuto,anchesenonriferibileinviaesclusivaallarealizzazionedegli
interventidicuialmedesimocomma1.
3.Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestorie
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere,diimportoinferioreougualea500euro,relativeagliinterventidicuialcomma1,possonoessere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligodidocumentazionedellaspesa.
4.Oveperilpagamentodispeseestraneeailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1sianecessarioil
ricorsoasommeprovenientidaconticorrentidedicatidicuialmedesimocomma1,questiultimipossono
esseresuccessivamentereintegratimediantebonificobancarioopostale.
5.Aifinidellatracciabilitàdeiflussifinanziari,ilbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazionea
ciascunatransazionepostain esseredaisoggetti dicuialcomma1,ilcodiceunico diprogetto (CUP)relativo
all'investimentopubblicosottostante.IlCUP,ovenonnoto,deveessererichiestoallastazioneappaltante.
6.LastazioneappaltanterichiedeilCUPallastrutturadisupportoCUP,operativapressoilDipartimentoperla
programmazioneeilcoordinamentodellapoliticaeconomicadellaPresidenzadelConsigliodeiministri.
7.Isoggettieconomicidicuialcomma1comunicanoallastazioneappaltantegliestremiidentificativideiconti
correntidedicatidicuialmedesimocomma1entrosettegiornidallaloroaccensione,nonché,nellostesso
termine,legeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresudiessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
fornituredicuialcomma1,inserisce,apenadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeessiassumono
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito,
altresì,dellaclausolarisolutivaespressadaattivarsiintuttiicasiincuiletransazionisonostateeseguitesenza
avvalersidibancheodellasocietàPosteitalianeSpa.L'appaltatore,ilsubappaltatoreoilsubcontraentecheha
notiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagliobblighiditracciabilitàfinanziariadicuialpresente
articoloprocedeall'immediatarisoluzionedelrapportocontrattuale,informandonecontestualmentelastazione
appaltanteelaprefetturaͲufficioterritorialedelGovernoterritorialmentecompetente.
9.Lastazioneappaltanteverificacheneicontrattisottoscritticonisubappaltatorieisubcontraentidellafiliera
delleimpreseaqualsiasititolointeressateailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1siainserita,a
penadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumegliobblighiditracciabilità
deiflussifinanziaridicuiallapresentelegge.
ALLEGATI
RegioneMarche
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PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
ALLEGATOA:DOMANDADIPARTECIPAZIONE
Dascaricaredaisitiwww.impresa.marche.itewww.europa.marche.itedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificata
[email protected]
N.B.IlpresentemodellocostituisceunfacͲsimile.Perlapresentazionedelladomandasidovràutilizzareilmodellocorredatodifirma
digitaledeiresponsabilidelprocedimentoscaricabilesoloapartiredalladatadiaperturadellosportello
SpazioriservatoallaP.F.InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi
N.protocollo……………………Datadiricezione…………………………..Codiceprogetto…………………………………........
Spett.le
Bollo
RegioneMarche
(€16,00)
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei
settoriproduttivi
ViaTiziano44
60125ANCONA
OGGETTO: Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER
FAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI
Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con la P.F.
InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttiviacuiinviarecomunicazioniorichiesteͲindirizzoesistente)
Cognome:
Nome:
Qualifica:____________________________CodiceFiscale:____________________________________
Tel.
Fax:
EͲmail:
Pec:
Alfinedellaconcessionedelleagevolazionidicuiall’oggettoilsottoscritto:
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Cognomeenome____________________________________
natoa_______________________,il____________________,
datidiresidenza:
Comune:____________________________________________________________Provincia:(____)
Tipoindirizzo_______Indirizzo:_____________________________________________________
N°civico:__________CAP:_____________
පResidenzaesteraStatoesterodiresidenza:
inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa:
(Ragionesociale)___________________________________formagiuridica__________________
CodiceFiscale_____________________________PartitaIVA_________________________________
පNazionalitàestera
Identificativoestero:___________________________________
Tipodocum.estero:___________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’impresa capofila del contratto di rete o raggruppamento temporaneo
compostodalleseguentiimprese(dacompilaresolosepertinente):
Ͳimpresa1(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F.
…..…….………………..,P.IVA…………………..)
Ͳimpresa2(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F.
…..…….………………..,P.IVA…………………..)
Ͳimpresan(Ragionesociale)……………..(naturagiuridica).…………………..(comunesededell’investimento)……………(C.F.
…..…….………………..,P.IVA…………………..)
SedelegaleComune.....…....……................................……………………………………………….…..,prov.............,CAP...................
viaen.civ.......................……....................................…………………………………………..………..
tel..................................fax....….....................eͲmail……………………………………
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)………………………………………………………………….
Sedeoperativadoveverràrealizzatol’investimento(dacompilaresolosediversadallasedelegale)
Comune.....…....……................................……………………………………………….…..,prov.............,CAP...................viaen.civ.
....................................……………………………………………………………………..………………..
tel....................................……fax....…........................eͲmail…………………………………………………………….
CHIEDE
dipoterusufruiredelleagevolazionifinanziarieprevistedalpresentebando,attivandogliinterventisecondolo
schemadiseguitoindicato(Barrarelacaselladiinteresse):
LINEEDIINTERVENTODA
ATTIVARE
Ƒ LINEADIINTERVENTOA
Ƒ LINEADIINTERVENTOB
SUBͲINTERVENTOB.1
SUBͲINTERVENTOB.2
SUBͲINTERVENTOB.3
SUBͲINTERVENTOB.4
TOTALEVOUCHERRICHIESTI
TOTALERICHIESTO€________
TOTALERICHIESTO€________
RICHIESTO€________
RICHIESTO€________
RICHIESTO€________
RICHIESTO€________
COSTOCOMPLESSIVODELL’INVESTIMENTO
(ALNETTODELL’IVA)
TOTALE€_________
TOTALE€________
TOTALE€________
TOTALE€________
TOTALE€________
TOTALE€________
DICHIARA
(aisensidell'art.47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.i.)
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chel’impresa:
- èregolarmentecostituitaeiscrittaalregistrodelleimpresedellaC.C.I.A.Adi……………………….…………………..al
n. …………………….in data ……………………. e all’Albo artigiani n……………….. data ………………………….. delibera
…………………………………….CodiceIstatATECOFIN2007n.…………………;
-
si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo (ad
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), fallimento, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una
dellemisurediprevenzionedicuiallalegge19/03/1990,n.55,esuccessivemodificazioniedintegrazionisia
perl’impresachepergliAmministratori;
-
ha l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA alla data di
presentazionedelladomanda,rientrantenellaattivitàidentificatadaicodiciATECO2007previstidalbando
(AppendiceA);
-
èinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondolavigente
normativa;
-
nonsitrovanellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidelRegolamento(CE)651/2014,art.2,par.
1810;
-
nonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria;
-
non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo8giugno2001,n.231,modificatodald.l.92/2008e93/2013;
-
che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di
condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi
10
Nel caso di PMI la definizione di impresa
in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE”. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità
limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle
PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”
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partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno
dell'ambiente;
-
chesoggettimunitidipoteridiamministrazioneoidirettoritecnicinonsonosottopostiadunprocedimento
perl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall'art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna
dellecauseostativeprevistedall'art.10dellalegge31/05/1965,n.575;
-
(barrarelarelativacasella):
Ƒ di avere la sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio della Regione
Marche;
oppure
Ƒ diimpegnarsialocalizzarelasededell'investimentonelterritoriodellaRegioneMarcheentroladatadi
pagamentodelleagevolazioni;
-
(barrarelarelativacasella):
Ƒ di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di de minimis o Fondi UE a
gestionedirettaavaleresulprogetto/investimentodicuisichiedeilfinanziamento;
oppure
Ƒ diAVEREricevutoaltri“aiutidiStato”ocontributiconcessiatitolodideminimisoFondiUEagestione
direttaavaleresulprogetto/investimentodicuisichiedeilfinanziamentoperunimportocomplessivodi€
……comedaelencoallegatoesiimpegnaaaggiornareognieventualesuccessivavariazioneintervenutafino
almomentodellaconcessionedell’aiutodicuialpresentebando;
-
rispettalanormativainmateriadisicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro;
-
rispetta le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle
categoriediappartenenza;
-
diaverpresovisionedell’informativadicuiall’art.13delD.lgs.n.196/03\ediacconsentirealtrattamento
deidati;
DICHIARAINOLTRE
1. datacostituzione:_____________________datainizioattività:_____________________
2. Impresafemminile(rif.Leggen.215,25febbraio1992): පSI
පNO
3. Attivitàimpresa(CODICEATECO2007)
Codice ATECO 2007 attività principale e secondaria Ͳ Descrizione attività svolta
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________
4. Formagiuridica_______________
5. Risultaiscrittapressol'INPSufficiodi..……....................................dal.........................
numerodellaPosizioneAssicurativaTerritoriale(P.A.T.)…………………………………..
numerodiMatricolaAziendaleI.N.P.S.…………………………..
settoreContrattoCollettivoNazionaledelLavoro(C.C.N.L.)……………………………………………………..
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6. IscrizioneINAIL
sededi___________________________pat_____________________
7. Sedidell'investimento
Sede1:
Comune:_______________________________________________________________________
Provincia:______________________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
N°civico:__________CAP:_________________
Sede2:
…………………
8.Dimensioneimpresa
L’impresa rientra nella definizione indicata nell’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 in quanto (Barrare
nell’appositacasellaunadelleseguentiopzioni):
microimpresa
piccolaimpresa
mediaimpresa
grandeimpresa
9.Impresaconprevalenzadipresenzafemminiletraglioccupati:
Indicareilnumerodioccupatitotale___________dicui:
femmine
maschi
N.B.personaledipendentealladatadipresentazionedelladomanda(inULA)
10.Titolodell’investimento
Inserireuntitoloperl’investimentochesivuolerealizzare
11.Descrizionesinteticadell’investimento(compilareinitalianoeininglese)
Descrivereleinnovazioniapportatedall’investimentorispettoalcompartoproduttivoealmercatodiriferimento
dell’impresa.Illustraresinteticamenteleprincipaliattivitàdasvolgere.
Estratto
Abstract
x
x
SIIMPEGNA
a fornire tutte le ulteriori informazioniedati cheverrannorichiesti dall’Amministrazioneregionale in
relazioneallapresentedomandadicontributo;
a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione
volontariaocoattadell'impresaedognialtroelementodiinteressedellaRegionestessa;
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x
arispettaretuttigliobblighiprevistinelbando;
x
arenderetutteledichiarazioniinmodalitàtelematicainmodoconformeallostatodifattodell'attività
edellastruttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
Dichiarainfinedirendereleprecedentidichiarazioniequellerelativeagliallegatisuccessiviaisensidell'art.47
delD.P.R.28dicembre2000,n.445e s.m.iediessereaconoscenzadellesanzionipenali previstedall'art.76
dellostessoD.P.R.incasodidichiarazionimendaci.
ALLEGA
- N.3preventividelfornitoredelbenee/oservizioperciascunvoucherrichiesto;
- ALLEGATOH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda(sepertinente).
LuogoeData_______/____/______
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore11
_________________________
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
11
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N. 3 FORNITORI (DI CUI SI FORNITORE SCELTO E MOTIVAZIONE DELLA
ALLEGANOIPREVENTIVI)
SCELTA
……
……
……
……
……
Servizio/bene1
8079
Servizio/bene2
Servizio/benen
ATTIVITÀ2.eCOMMERCE
Servizio/bene1
Servizio/bene2
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
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N.B. Indicare i nominativi dei N.B. indicare la motivazione per la quale è
(Max richiedibile fornitori di cui si invia il statosceltoilfornitore:
€20.000,00)
preventivo, barrando quello
Ͳprezzominore;
scelto
Ͳ se non si tratta del prezzo minore, indicare
le motivazioni: qualità, rapporti continuativi,
carattereinnovativo,ecc.
DESCRIZIONE SINTENTICA DEL IMPORTO
BENEOSERVIZIOACQUISITO
VOUCHER
RICHIESTO
ATTIVITÀ1.EXTENDEDENTERPRISE
LINEADIINTERVENTOAͲ
ADOZIONENUOVE
TECNOLOGIEDIGITALI
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giornisuccessiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
ALLEGATOB.SCHEDAANALITICAVOUCHERRICHIESTI
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
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……
ATTIVITÀ5.DIGITALMARKETING
Servizio/bene1
Servizio/bene2
Servizio/benen
ATTIVITÀ6.SOCIALCOMMUNICATION
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Servizio/bene1
……
ATTIVITÀ4.SOCIALCOMMERCE
……
Servizio/benen
Servizio/benen
……
Servizio/bene2
……
……
Servizio/bene1
ATTIVITÀ3.ENERGYMANAGEMENT
Servizio/bene2
……
Servizio/benen
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Servizio/benen
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……
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Servizio/bene2
Servizio/benen
Servizio/bene1
……
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Ͳ se non si tratta del prezzo minore, indicare
le motivazioni: qualità, rapporti continuativi,
carattereinnovativo,ecc.
Ͳprezzominore;
N.B. indicare la motivazione per la quale è
statosceltoilfornitore:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ATTIVITÀ2.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERSMARTANDDIGITALFACTORIES
……
Servizio/bene1
N. 3 FORNITORI (DI CUI SI FORNITORE SCELTO E MOTIVAZIONE DELLA
ALLEGANOIPREVENTIVI)
SCELTA
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N.B. Indicare i nominativi dei
(Max richiedibile fornitori di cui si invia il
€40.000,00)
preventivo, barrando quello
scelto
(B1+B2+B3+B4)
ATTIVITÀ1.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERL'AUTOMAZIONEINDUSTRIALE
SUBͲINTERVENTOB.1ACQUISTODISISTEMIESERVIZIINNOVATIVIESOSTENIBILI
LINEADIINTERVENTOB–
PROCESSIDIINNOVAZIONE
AZIENDALE
DESCRIZIONE SINTENTICA DEL IMPORTO
BENEOSERVIZIOACQUISITO
VOUCHER
RICHIESTO
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Servizio/bene2
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Servizio/bene1
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ANNO XLVI • N. 33
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Servizio/benen
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Servizio/bene2
Servizio/benen
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Servizio/bene2
Servizio/benen
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Servizio/bene1
Servizio/bene2
Servizio/benen
ATTIVITÀ5.ACQUISTODIATTREZZATUREEDISERVIZITECNICIPERLASPERIMENTAZIONE
……
Servizio/bene1
ATTIVITÀ4.ACQUISTODISISTEMIEDISERVIZIDICONSULENZAPERLAPRODUZIONERAPIDA
……
Servizio/bene1
ATTIVITÀ3.SISTEMIPRODUTTIVIFLESSIBILI
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Servizio/bene2
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Servizio/benen
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ATTIVITÀ3.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIPERLAPROGETTAZIONEINTEGRATA
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Servizio/bene1
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Servizio/bene2
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Servizio/benen
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ATTIVITÀ2.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIAVANZATIPERLAPROGETTAZIONEDIPRODOTTIDIALTAQUALITÀATTRAVERSO
TECNOLOGIEDIGITALIINNOVATIVEDIMODELLAZIONEESIMULAZIONEDELPRODOTTOEDELSISTEMADIPRODUZIONE
Servizio/bene1
ATTIVITÀ1.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTILCAELCC,PERLAMINIMIZZAZIONEDELL’IMPATTOAMBIENTALEEDEICOSTI
SUBͲINTERVENTOB.2DESIGNEECOͲDESIGN
……
Servizio/bene1
ATTIVITÀ6.ACQUISTODITECNOLOGIEESERVIZIPERSUPPORTARELAPROGETTAZIONEELOSVILUPPODIPRODOTTIMULTIFUNZIONE,MODULARIECONFIGURABILI
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ANNO XLVI • N. 33
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Servizio/bene2
Servizio/benen
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Servizio/bene2
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Servizio/benen
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ATTIVITÀ2.SERVIZIECOSTISOSTENUTIPERILDEPOSITODIMARCHI,BREVETTI,DISEGNIEMODELLIEACQUISTODILICENZE
……
Servizio/bene1
ATTIVITÀ1.SERVIZIPERLATUTELADELLAPROPRIETÀINTELLETTUALE
SUBͲINTERVENTOB.3TUTELADELLAPROPRIETÀINTELLETTUALE
……
Servizio/bene1
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Servizio/benen
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ATTIVITÀ4.ACQUISIZIONEDIMETODOLOGIE,ANCHEATTRAVERSOCONSULENZE,ESTRUMENTIPERLAPROGETTAZIONEDIPRODOTTIUSERͲCENTERED
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Servizio/bene2
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ANNO XLVI • N. 33
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ATTIVITÀ1.STUDIDISETTOREERICERCHEDIMERCATO
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SUBͲINTERVENTOB.4INNOVAZIONECOMMERCIALE
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ATTIVITÀ5.SERVIZIDICONSULENZATECNICOͲNORMATIVAPERCERTIFICAZIONEPRODOTTIVENDUTIALL’ESTERO
Servizio/bene1
ATTIVITÀ4.REALIZZAZIONEDELSISTEMADIETICHETTATURAPERLATRACCIABILITÀDELPRODOTTO
……
Servizio/bene1
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ATTIVITÀ3.SERVIZIECOSTISOSTENUTIPERL’ESTENSIONEDIUNAOPIÙDOMANDEDIBREVETTONAZIONALEALIVELLOEUROPEO
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16 APRILE 2015
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ATTIVITÀ4.SERVIZIDICONSULENZAPERLARICERCAELASELEZIONEDELPERCORSOCERTIFICATIVOPIÙEFFICACEEDEFFICIENTEEPERL’OTTENIMENTODICERTIFICAZIONIDIQUALITÀ,
DIPRODOTTO,DIPROCESSO,AMBIENTALE,DISICUREZZAEDETICA
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Servizio/bene1
ATTIVITÀ3.ANALISIESVILUPPODIPIANICOMMERCIALIEDIMARKETING
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Servizio/bene1
ATTIVITÀ2.STUDIDIINNOVAZIONETECNOLOGICAE/ODIFATTIBILITÀ
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16 APRILE 2015
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Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore12 ______________________
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DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumento
cartaceoelafirmaautografa.
……
Servizio/benen
Luogoedata:_______________/____/______
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ANNO XLVI • N. 33
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
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RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
ALLEGATOC:DICHIARAZIONEDIMENSIONEDIIMPRESA
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni
successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
Allegaton.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:....................................................................................
Indirizzodellasedelegale:.................................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..……
2.Tipodiimpresa
Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente:
Impresaautonoma
Intalcasoidatiriportatialpunto3risultanodaicontidell'impresarichiedente.
Impresaassociata
Impresacollegata
Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettiviprospetti
didettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5.
3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(*)
In
migliaia di
euro.
4.Dimensionedell’impresa
Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente:
microimpresa
Piccolaimpresa
Mediaimpresa
Grandeimpresa
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.2alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE
Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Dati(2)dell'impresarichiedente
odeiconticonsolidati[riporto
dallatabella1dell'allegaton.4]
2.Dati(2)dituttele(eventuali)
impreseassociate(riportodalla
tabellariepilogativadell'allegato
n.3)aggregatiinmodoproporzionale
3.Sommadeidati(2)dituttele
impresecollegate(eventuali)non
ripresitramiteconsolidamentoalla
rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5]
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo
delladimensionediimpresa(Allegaton.1)
(1)Idatidevonoriguardarel’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizionedella
domandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio
lepredetteinformazionisonodesunte,perquantoriguardailfatturatodall’ultimadichiarazionedeiredditipresentatae,per
quantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPR
n.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizione
delladomandadiagevolazioninonèstatoapprovatoilprimobilancioovvero,nelcasodiimpreseesoneratedallatenuta
dellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,nonèstatapresentatalaprimadichiarazionedeiredditi,sono
consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa
oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.3alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei
conticonsolidati(1)],idatidellacorrispondentetabella“associata”vannoriportatinellatabellariepilogativaseguente:
Tabellariepilogativa
Impresaassociata
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(indicaredenominazione)
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o
collegate.
(1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3,
comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.3.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA
1.Datiidentificatividell'impresaassociata
Denominazioneoragionesociale:.........................................................
Indirizzodellasedelegale:.............................................................................................
N.diiscrizionealRegistroimprese:..............................................................................
2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Datilordi
2. Dati lordi eventuali imprese collegateall’impresaassociata
3.Datilorditotali
(*)Inmigliaiadieuro.
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si
aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già
ripresitramiteconsolidamentonellacontabilitàdell'impresaassociata.Nelcasodiimpresecollegateall’impresaassociatai
cuidatinonsianoripresineiconticonsolidati,compilareperciascunadiessel’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegato
n.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devonoessereriportatinellaTabelladicuialpunto2.
3.Calcoloproporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2)detenuta dall'impresa richiedente(odall'impresa collegata
attraversolaqualeesistelarelazioneconl'impresaassociata),nell'impresaassociataoggettodellapresentescheda:.....%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%.
b)Traleduepercentualidicuisopradeveesserepresainconsiderazionelapiùelevata:talepercentualesiapplicaaidati
lorditotaliindicatinellatabelladicuialpunto2.Lapercentualeedilrisultatodelcalcoloproporzionale(3)devonoessere
riportatinellatabellaseguente:
Tabella«associata»
Percentuale:...%
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
Risultatiproporzionali
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiuntalapercentualedipartecipazionedetenutasullastessaimpresadaqualsiasialtraimpresacollegata.Lapercentuale
deveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturatoediltotaledibilancio.
Allegaton.4alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE
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ANNO XLVI • N. 33
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE
CONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA)
Tabella1
Occupati(ULA)(*)
Fatturato(**)
Totaledibilancio(**)
Totale
(*)Quandoglioccupatidiun'impresanonrisultanodaiconticonsolidati,essivengonocalcolatisommandotuttigli
occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata.
(**)Inmigliaiadieuro.
Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo.
Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodeidatidelle
impreseassociateocollegate(Allegaton.2).
Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento
Impresacollegata(denominazione)
Indirizzodellasedelegale
N.diiscrizioneal
Registrodelleimprese
A.
B.
C.
D.
E.
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattatecomeassociatedirettedell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite
consolidamento.
8092
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.5alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI
CONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA
“SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE
COMPILANDOLATABELLAA
TabellaA
Impresa
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(indicaredenominazione)
1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimpresecollegate)
delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasidiimpresecollegate
alleimpreseassociate,devonoessereriportatiallariga2dellatabelladicuialpunto2dell’Allegaton.3A.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite
consolidamento.
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16 APRILE 2015
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.5.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDADICOLLEGAMENTO
(DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO)
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:...................................................................................
Indirizzodellasedelegale:...............................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................
2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari
Periododiriferimento(1):…………………….
Occupati(ULA)
Totaledibilancio(*)
Fatturato(*)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese
collegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogiàstatiripresineiconticonsolidati(2).
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere
compilatianchegliAllegatinn.3Ae3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
(2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3,
comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
N°Legge
Allegaton.6alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2
Titolo
DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre1992,n.488–art.1,c.2–esuccessive
modificazioni
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e
successivemodificazioni
Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100lett.
a)–esuccessivemodificazioni
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive
modificazioni
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive
modificazioni
DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n.
181–art.5
Legge27dicembre2002n.289–art.73
AgevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedelPaese.
Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica.
Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese.
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardiadeilivellidioccupazione.
Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile.
Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche.
Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuiallalegge
181/1989anuoveareedicrisi.
Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e106– Agevolazioniperprogrammidiinvestimentofinalizzatiallanascita
esuccessivemodificazioni
edalconsolidamentodelleimpreseoperantiincompartidiattività
adelevatoimpattotecnologico.
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS
(articolo4,comma1,letterad)
N°Legge
Titolo
Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4
Incentivi per il ripristino ambientale e l’incremento dei livelli di
sicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava.
Legge7agosto1997,n.266–art.14
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado
urbano.
Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico.
e6
Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento
e6
telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredelsettore
tessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero.
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PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
ALLEGATOD:DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni
successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
Iosottoscritto/a
Cognome_________________________Nome__________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa
Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel
Comune_____________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagliarticoli75e
76delmedesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,einformatocheidatifornitisaranno
utilizzatiaisensidelD.lgs196/2003
DICHIARA
- chetutteledichiarazionireseinmodalitàtelematicasonoconformiallostatodifattodell'attivitàedellastruttura,
secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
-
chetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàèequiparabilealla
trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, giusto il quale “ I
documentitrasmessiadunaP.A.tramitefax…soddisfanoilrequisitodellaformascrittaelalorotrasmissionenon
deveessereseguitadaquelladeldocumentooriginale).
Luogo____________data________________
Infede
Firma
Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni
vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.
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“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
ALLEGATOE:DICHIARAZIONEAIUTI“DEMINIMIS”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni
successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________ Partita IVA __________________ con sede legale in
__________________________________
che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n.
….….del…………..…….…),laconcessionedapartedellaRegioneMarchediagevolazionifinanziariefinoadunmassimodi€
_______________
PRESOATTO
1. cheleagevolazionidicuiallapresentedomandasonosoggettearegimedeminimisdicuial:
-
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza
minore(art.3,par.2,primoperiodoͲlimite€200.000);
2. chel’importomassimodiaiutidistato“deminimis”chepuòessereconcessoadunaimpresaunica13inuntriennio
(l’eserciziofinanziarioincorsoedidueprecedenti),senzalapreventivanotificaedautorizzazioneda partedella
Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a €
200.000;
3. chegliaiuti“deminimis”sonoconsideraticoncessinelmomentoincuiall’impresaèaccordatoildirittodiricevere
gliaiuti,indipendentementedalladatadierogazionedell’aiutoall’impresa;
4. che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere prese in
considerazione:
-
tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma
dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato
parzialmenteointeramenteconrisorseprovenientidall’unioneEuropea;
-
tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE)
1407/2013;inconsiderazionedelsuocaratteregenerale,ladisposizionecitataèapplicabileaivariregimidiaiuti
“deminimis”);
13
RegolamentiUEn.1407/2013en.1408/2013,“Per“impresaunica”siintendel’insiemedelleimpresefralequaliesistealmenouna
delleseguentirelazioni:
a)un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa;
b)un’impresahaildirittodinominareorevocarelamaggioranzadeimembridelconsigliodiamministrazione,direzioneosorveglianzadi
un’altraimpresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima.
Leimpresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialprimocomma,letteredaa)ad),periltramitediunaopiùaltreimpresesono
anch’esseconsiderateun’impresaunica”.
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-
che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento
(UE)n.360/2012dellaCommissione(aiuti“deminimis”aimpresechefornisconoServizidiInteresseEconomico
Generale)nelrispettodelmassimaleprevistointaleRegolamentoecongliaiuti“deminimis”concessianormadi
altriRegolamenti“deminimis”purchénonsuperinoilmassimaledi€200.000,00;
-
chegliaiuti“deminimis”nonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessiperglistessicostiammissibilioconaiutidi
Statorelativiallastessamisuradifinanziamentodelrischiosetalecumulocomportailsuperamentodell’intensità
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento
d’esenzione per categoria oin una decisionedella Commissione; gli aiuti “de minimis” nonconcessi per specifici
costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base diun regolamentodi
esenzionepercategoriaodiunadecisionedellaCommissione;
5. cheincasodisuperamentodellesogliepredettel’agevolazionesuindicatanonpotràessereconcessa,neppureper
lapartechenonsuperidettimassimali;
6. cheilvaloredell’incentivodicuiallapresentedomandadeveessereconsideratonellavalutazionedelsuperamento
dellimitemassimo;
7. chenelcasol’agevolazionedovesseesseredichiarataincompatibileconlenormedeltrattatosulfunzionamento
dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo
superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte
eccedentelasoglia“deminimis”;
aisensidegliart.46,47e76delD.P.R.n.445del28/12/2000,consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioni
nonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,sottolapropriaresponsabilità
DICHIARA
a) chel’eserciziofinanziario(annofiscale)dell’impresainiziail___________eterminail_________diciascunanno,
b) chenell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedentil’impresadicuièlegalerappresentanteeleimprese,a
monteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento,nell’ambitodellostessoStatomembro,
[diseguitobarrarelacasellainteressata]
†
nonha/hannobeneficiatodiagevolazionipubblicheinregimedeminimisatitolodinessunodeiRegolamentisopra
elencati,
oppure
†
ha/hannobeneficiatodelleagevolazionipubblicheinregimedeminimisindicatediseguito:
Nominativoimpresa
Data
Regolamento
Normativadi
Importo
beneficiariadel
concessione
Enteerogatore
comunitario
riferimento
lordo
contributo
contributo
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SIASSUMEL’IMPEGNO
acomunicareinformascritta–inmodalitàtelematica–allaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi”
gliaiutiinregime“deminimis”chel’impresadovessericeveresuccessivamente.
Ilsottoscrittodichiaradiessereconsapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidalrilasciodidichiarazionimendaci
edallaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,aisensidegliarticolo75e
76deldecretodelPresidentedellarepubblican.445del28dicembre2000.
Ilsottoscrittosiimpegna,altresì,acomunicaretempestivamenteallaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori
produttivi” qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che
risulterannoindebitamentepercepite.
LuogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore14
_________________________
Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o
completamento.
Qualorainvece,dauncontrollosuccessivo,emergalanonveridicitàdelcontenutodelladichiarazione,ildichiarantedecade
daibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedelladichiarazionenonveritiera(Articoli75e
76DPRn.445/2000).
14
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
8099
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ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONE“DEMINIMIS”
Illegalerappresentantediogniimpresacandidataaricevereunaiutoinregime“deminimis”ètenutoasottoscrivereuna
dichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestigliaiutiottenutiin“deminimis”nell’esercizio
finanziarioincorsoeneidueprecedenti.Ilnuovoaiutopotràessereconcessosolose,sommatoaquelligiàottenutineitre
esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento
rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto
all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con
riferimentoappuntoallaconcessione.
Siricordachesedovesseveniresuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderàildirittononall’importoineccedenza,ma
all’interoaiutoinconseguenzadelqualetalemassimaleèstatosuperato.
Qualiagevolazioniindicare
Devonoessereriportatetutteleagevolazioniottenutein“deminimis”aisensidiqualsiasiregolamentocomunitariorelativo
a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o
“generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà
essereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessionediciascunaiuto.
Inrelazioneaciascunaiutodeveessererispettatoilmassimaletriennalestabilitodalregolamentodiriferimento.Questosi
differenziacomesegue:
- 200.000€intuttiicasidiversidaquelliindicatidiseguito;sonocompresigliaiutinelsettoredellatrasformazionee
commercializzazionediprodottiagricolo,ancheseilbeneficiarioèun’impresaagricola;(Regolamento1407/2013,
prima1998/2006)
-
100.000€nelcasodiaiutiadun’impresacheoperanelsettoredeltrasportomercisustrada,perspeseinerenti
quell’attività(Regolamento1407/2013,prima1998/2006)
-
15.000€pergliaiutinelsettoreagricolo(attivitàprimaria)(Regolamento1408/2013,prima1535/2007)
-
30.000€pergliaiutinelsettoredellapescaedell’acquacoltura(Regolamento875/2007)
-
500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG
(Regolamento360/2012).
Ilmassimaleapplicabilecasopercasoèquellorelativoall’attività(laspesa)chevieneagevolataconl’aiuto.
Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicheràilmassimalepertinente,conl’avvertenzachel’importototaledegliaiuti“deminimis”ottenutiinciascuntriennio
diriferimentononpotràcomunquesuperareiltettomassimopiùelevatotraquellicuisifariferimento.
Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite
triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i
200.000€.
Periododiriferimento
I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non
coincidenecessariamenteconl’annosolare,dovràessereindicatoilperiododiriferimentoperquantoriguardal’impresa
richiedente.
Comeindividuareilbeneficiario–“Ilconcettodiimpresaunica”
Leregolecomunitariestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(didirittoodi
fatto)dallastessaentitàdebbanoessereconsideratecomeun’unicaimpresabeneficiaria”.Neconseguechenelrilasciarela
dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa
richiedente, ma anche da tutte le imprese,a monte o a valle, legate ad essa da un rapportodi collegamento (controllo),
nell’ambitodellostessoStatomembro.FannoeccezioneleimpresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEnte
pubblico,chesonopreseinconsiderazionesingolarmente.
Sidovràinoltretenercontodelfattoche,nelcasodifusionioacquisizioni,tuttigliaiuti“deminimis”accordatialleimprese
oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza
peraltrochedebbanoessererevocatiincasodisuperamentodelmassimale).
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti
dall’impresaoriginariadeveessereattribuitoall’impresacheacquisiràleattivitàchehannobeneficiatodegliaiutio,seciò
nonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredellenuoveimpreseinterminidicapitaleinvestito.
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ALLEGATOF.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETÀDELLEGALERAPPRESENTANTE(ART.47T.U.–
D.P.R.N.445/2000ES.M.I.)SULLARESTITUZIONEDEGLIAIUTIDICHIARATIINCOMPATIBILI(DICHIARAZIONE
DEGGENDORF)
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni
successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA
__________________consedelegalein__________________________________
Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni
nonveritiere
Dichiara
Dinonaverricevutodall’autoritànazionalecompetenteun’ingiunzionedirecuperodiaiutidistatoprecedentemente
ottenutidichiaratiincompatibilidallaCommissioneeuropea
oppure
Diaverrimborsatoodepositatoinuncontobloccatodettiaiutiinottemperanzaadun’ingiunzionedirecuperoricevuta
dall’autoritànazionalecompetente
LuogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore15
________________________
15
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
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ALLEGATOG.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERISOGGETTIMUNITIDIPOTERIDI
AMMINISTRAZIONEDIVERSIDALLEGALERAPPRESENTANTEEPERIDIRETTORITECNICI(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteecaricarenuovamentesuSigfridonei20giorni
successiviall’inoltrodelladomandatramitePEC
sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
n qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA
__________________consedelegalein__________________________________
Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni
onveritiere
Dichiara
o di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenutiirrevocabiliodisentenzediapplicazionedellapenasurichiesta,aisensidell’art.444delcodicedi
procedurapenaleperreatigraviindannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosulla
moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggioeperreatiindannodell’ambiente;
o
dinonavereapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzione
dicuiall’art.3dellalegge27.12.1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’articolo10della
legge31maggio1965,n.575;
uogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore16
_________________________
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Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità
validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
Luogo____________data________________
Infede
Firma
_________________________
ILPROCURATORE
Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito
Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai
sensidelD.P.R.445/2000,consapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiall'articolo76delmedesimoD.P.R.445/2000perle
ipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,
dichiarache
- agisceinqualitàdiprocuratorespecialeinrappresentanzadelsoggettochehapostolapropriafirmaautografasulla
procurastessa;
-
tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazionidelsoggetto
rappresentato;
-
laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualoranonsiamo
custoditipressoilsoggettodelegante.
Firmatoindigitaledalprocuratore17
Firma
Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni
vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
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ALLEGATOI:COMUNICAZIONEDIACCETTAZIONEDEGLIESITIISTRUTTORI
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteedinviareinformatodigitalemediantePosta
ElettronicaCertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it
Spett.le
RegioneMarche
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei
settoriproduttivi
ViaTiziano44
60125ANCONA
ILSOTTOSCRITTO:
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il ………………………….,
residente
nel
Comune
di
……………………………….
PV
(…….)
CAP………….
all’indirizzo
……………………………………………………………………………………………………,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa
Ragione sociale……………………………………………………….…….. natura giuridica .………………….. con sede legale nel Comune
……………………………………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..………..
tel.……….....................fax......…..............eͲmail…………………………..…P.E.C.………………………………………….
DICHIARA
di aver ricevuto l’esito di cui al decreto (data e n. decreto) ……………………………………………, relativo all’investimento dal
titolo…………………………………………………………………………………………………………….
codice domanda18…………………………… presentato al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall’intervento “VOUCHER
PERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”,ilcuicostoammesso
èparia€………………………………….,diaverpresoattodelrelativocontenutoediaccettarlointegralmente.
ALLEGA
a) la copia informatica (immagine scansionata dell’originale) dei contratti/lettere di incarico stipulati/e con il soggetto
esecutoredelleattività(inrelazioneall’attivitàdarealizzare,l’impresahalafacoltàdistipularepiùcontrattidiservizio
rivolgendosiapiùsoggettiesecutori).
b) aggiornamentodichiarazione“deminimis”secondoloschemaprevistodall’AllegatoE.
LuogoeData_______/____/______
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore19
________________________
18
RiportareilcodicerilasciatodallaPiattaformaSigfridoalmomentodellapresentazionedelladomanda.
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
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ALLEGATOL:ELEMENTIESSENZIALIDELCONTRATTO/LETTERADIINCARICO
Ilcontratto/letteradiincaricostipulatotral’impresabeneficiariaeisingolifornitoridiservizi/benioggettodeivoucherdeve
esseresottoscrittodairappresentantilegalidellepartiedeveindicare:
a) gliestremiidentificativi(numeroedatadisottoscrizione);
b) iriferimentialpresentebando;
c) lalineadiintervento;
d) gliestremideldecretodiconcessionedelvoucher;
e) IDprogetto(rilasciatodaSigfrido)eCodiceVoucher;
f)
oggettodelcontratto/letteradiincarico
g) descrizionedettagliatadelleattivitàelatempisticaprevistaperlarealizzazione
h) costodelservizio/benefornito
Ilcontratto/letteradiincaricodeveespressamenteprevedere:
Ͳ che il pagamento della parte rimanente della fattura, fino al limite del 50% della base imponibile, sarà delegato
dall’impresabeneficiariaallaRegioneMarche;
Ͳl’esonerodellaRegioneMarchedaqualsivogliaresponsabilitàgiuridicanelcasodicontroversiechepossanoinsorgeretrail
soggettoerogatoredelservizio/beneel’impresabeneficiaria;
Ͳcheognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunqueregolatodallenorme
contrattualisottoscrittetraglistessi.
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ANNO XLVI • N. 33
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIREIPROCESSIDIINNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI”
ALLEGATOM:RICHIESTADIEROGAZIONEVOUCHER
dascaricaredallaPiattaformainformatizzataSigfrido,compilare,firmaredigitalmenteedinviareinformatodigitalemediantePosta
ElettronicacertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it
Spett.le
RegioneMarche
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei
settoriproduttivi
ViaTiziano44
60125ANCONA
OGGETTO: Richiesta di erogazione voucher Ͳ POR FESR Marche 2014Ͳ 2020 – “VOUCHER PER FAVORIRE I PROCESSI DI
INNOVAZIONEAZIENDALEEL’UTILIZZODINUOVETECNOLOGIEDIGITALI–Bando2015”
Ilsottoscritto
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il ………………………….,
residente
nel
Comune
di
……………………………….
PV
(…….)
CAP………….
all’indirizzo
……………………………………………………………………………………………………,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresabeneficiaria
Ragionesociale……………………………………………………….……..naturagiuridica.…………………..
Nazionalità…………………………………….
consedelegalenelComune……………………………………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..………..
Identificativoestero:……………………………………………………………………………
Tipodocum.estero:……………………………………………………………………………….
tel.………............................fax......….....................eͲmail…………………………………..…
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)………………………………………………………………….
DICHIARACHE
(aisensidell’articolo46delDPR28dicembre2000,n.445)
1.HaprovvedutoallarendicontazionedellespesetramitelaproceduraprevistadallaPiattaformaSigfridoehaeseguitola
“richiestadisbocco”del/iseguente/ivoucher:
ID
progetto
(rilasciato
da
Sigfrido)
Codice
Voucher
Importo
Voucher
Fornitore(P.IVA/C.F.)
FORNITORE1
Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con
sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..………..
tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..…
P.E.C.……………………………………………………….
INTESTARIODELCONTO(fornitore1)___________________
IBAN: 8106
16 APRILE 2015
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ANNO XLVI • N. 33
IstitutoBancario________________Filialedi___________________
FORNITORE2
Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con
sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..………..
tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..…
P.E.C.……………………………………………………….
INTESTARIODELCONTO(fornitore2)___________________
IBAN: IstitutoBancario________________Filialedi___________________
FORNITOREN
Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con
sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..………..
tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..…
P.E.C.……………………………………………………….
INTESTARIODELCONTO(fornitoren)___________________
IBAN: IstitutoBancario________________Filialedi___________________
2.nonrisultainadempienteinrelazioneaprovvedimentidirevocadiagevolazioniprecedentementeconcessedallaRegione
Marche,relativealDocupOb.2MarcheFESR2000/2006,alPORFESRCROMarche2007/2013ealPORFESRCROMarche
2014/2020qualora,pertaliprovvedimenti,alladatadipresentazionedellapresentedomanda,sianoinutilmentedecorsii
terminiperleopposizioniovverosiastatagiàpronunciatasentenzadefinitiva;
ECHIEDEPERTANTO
x la liquidazione dei voucher suddetti, delegando la Regione Marche al pagamento a suo nome a favore del/i
fornitore/ichehannorealizzatoleprestazionioggettodel/ivoucher.
x
diaccreditaregliimportideivouchersuiconticorrentisopraindicati.
LuogoeData_______/____/______
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore20
_________________________
20
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgsn.82/2005,modificatoedintegratodalD.Lgs.n.235/2010edalD.P.R.
n.445/2000enormecollegate,ilqualesostituisceildocumentocartaceoelafirmaautografa.
8107
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_______________________________________________________
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- allegato 17 “Modello procura speciale per la presentazione della documentazione”;
- allegato 18 “Schema polizza fidejussoria”;
- allegato 19 “Modulo dichiarazione sostitutiva
pagamento spese personale”;
3) di assumere, pertanto, una prenotazione di impegno
pari a complessivi € 10.000.000,00 a carico dei
capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito
specificato:
- € 8.500.000,00 (quota UE e Stato) a carico del
capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di
previsione 2015/2017 annualità 2015;
- € 1.500.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di
previsione 2015/2017 annualità 2015;
4) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.
della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.
Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 23 del 08/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1
– Azione 1.1 - Bando: “Promozione della ricerca
e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - Prenotazione di impegno €
10.000.000,00.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
omissis
DECRETA
1) di approvare il Bando di accesso di cui all’Allegato
1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione delle agevolazioni
per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente,
ai sensi dell’Asse 1 del POR MARCHE FESR
2014-2020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR.
n. 1334/2014 e n. 157/2014;
2) di approvare, altresì, i seguenti allegati:
- allegato 2 “Criteri di valutazione: punteggi e pesi”;
- allegato 3 “Elenco delle attività economiche ammissibili”;
- allegato 4 “Ambiti tecnologici ammissibili”;
- allegato 5 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la documentazione delle
spese”;
- allegato 6 “Domanda di partecipazione e dati
anagrafico finanziari”;
- allegato 7 “Dichiarazione dimensione aziendale
(DM 18 aprile 2005)”;
- allegato 8 “Idea progettuale”;
- allegato 9 “Progetto esecutivo”;
- allegato 10 “Comunicazione di accettazione degli esiti e di conferma inizio attività”;
- allegato 11 “Richiesta di liquidazione”;
- allegato 12 “Relazione tecnica e rendiconto per
stati di avanzamento lavori”;
- allegato 13 “Schema di registrazione delle presenze del personale”;
- allegato 14 “Schema calcolo costo orario personale”;
- allegato 15 “Modalità operative per l’invio telematico”;
- allegato 16 “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”;
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E
COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
Patrizia Sopranzi
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ALLEGATO1
ProgrammaOperativoRegionaledelFondoEuropeodiSviluppoRegionale
PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–OS1–AZIONE1.1
Bando“Promozionedellaricercaedellosviluppo
negliambitidellaspecializzazioneintelligente“
1. DESCRIZIONEDELL’INTERVENTO
Con il presente intervento la Regione Marche provvede alla concessione di contributi in conto capitale alle
imprese e agli organismi di ricerca per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla
realizzazionedisoluzioni,applicazioni,prodotti/serviziinnovativiealmiglioramentodiprocessiproduttivinegli
ambiti tecnologici individuati dalla Regione Marche nella “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la
specializzazioneintelligente”1:domotica,meccatronicaemanifatturasostenibile.
IlbandoègestitodallaPosizionediFunzione“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”della
Regione Marche (di seguito Regione Marche) in attuazione dell’Asse Prioritario 1”Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l’innovazione” del Programma Operativo Regionale delle Marche Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014Ͳ2020 (di seguito POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020), approvato dalla
CommissioneEuropeaconDecisioneC(2015) 926 del 12/02/2015.
La procedura di attuazione dell’intervento si svolgerà in due stadi, al fine di selezionare, attraverso una
procedurasnellaesemplificata,lemiglioriideeprogettuali(primostadio),invitandopoileimpreseapresentare
(secondostadio)unprogettoesecutivocheconcorrerànellagraduatoriadimerito.
L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 20142ed in
conformitàalledisposizionicomunitarievigentiinmateria3,nonchédeiprincipidisemplificazioneediriduzione
deglioneriamministrativiacaricodeisoggettibeneficiari.
2. OBIETTIVIEFINALITA’
L’obiettivo è quello di incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli investimenti in ricerca e
svilupponegliambitidefinitidallastrategiadispecializzazioneintelligente,alfinedipotenziarelacompetitivitàe
la capacità di attrazione del sistema produttivo e scientifico regionale, in coerenza con le priorità fissate dalla
strategia“Europa2020”edilProgramma“Horizon2020”.
In particolare, la Regione Marche intende valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul territorio,
rafforzandolacollaborazioneelasinergiatraimpreseedorganismidiricerca,ancheattraversolacreazione,il
consolidamentoelaproiezioneinternazionaledireti,clusterepartenariatipubblicoͲprivati.
La finalità dell’intervento è inoltre quella di agevolare il trasferimento delle tecnologie nei processi produttivi,
potenziando la qualificazione professionale del capitale umano attraverso l’attrazione e l’assorbimento nelle
impresediricercatori,giovanitalentilaureatiodiplomatitecniciedapprendistiinaltaformazioneericerca.
GliinvestimentidevonoessererealizzatielocalizzatinelterritoriodellaRegioneMarche.
1
DeliberazionedellaGiuntaRegionaledelleMarchen.157del17febbraio2014;
2
Regolamento(UE)651/2014dellaCommissionedel17giugno2014chedichiaraalcunecategoriediaiuticompatibiliconil
mercatointernoinapplicazionedegliarticoli107e108deltrattato
3
Dicuiall’ultimopuntodelbando
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3.SOGGETTIBENEFICIARI
Possonoparteciparealbandoleimprese(micro,piccole,medieegrandi4)egliorganismidiricercaediffusione
dellaconoscenza5.
3.1Requisitidipartecipazione
Leimpresealladatadipresentazionedelladomandadevono:
risultare
1. regolarmenteiscrittenelregistrodelleimpresepressolaCameradiCommercio,Industria,Artigianatoe
Agricoltura(diseguitoCCIAA)territorialmentecompetente;
2. nelpienoeliberoeserciziodeipropri diritti, non trovandosiinstatodifallimento,liquidazione coatta,
liquidazionevolontaria,concordatopreventivo(adeccezionedelconcordatopreventivoconcontinuità
aziendale),amministrazionecontrollataoscioglimento,néavereinattoprocedimentioprovvedimenti
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive
modificazioniedintegrazionisiaperl’impresachepergliAmministratori;
3. inregolaconlanormativarelativaalpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiafavoredei
lavoratori;
4. inregolaconlanormativaantimafia;
5. inregolaconlanormativainmateriadiaiutidiStato;
avere
6. la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio delle Marche. Per le
impreseprivedellasedediinvestimentonelleMarchealmomentodelladomanda,talerequisitodovrà
sussisterealladatadelpagamento6.Resta inteso che il progetto dovrà essere interamente realizzato
nelleMarche.
7. l’attività economica, principale o secondaria7, come risultante dal certificato della CIAA alla data di
presentazione della domanda, rientrante nellesezioni identificate dai codici ATECO 2007 riportate
nell’allegato3;
Nel caso di partecipazione in filiera il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente
determineràl’inammissibilitàdelladomandaconpregiudizioperl’interopartenariato.
Nonpossonoessereammesseacontributoleimprese:
1. chesitrovanonellacondizionediimpresaindifficoltà8;
2. chesitrovanoinstatodiliquidazionevolontaria;
3. chesonodestinatariediprovvedimentigiudiziaricheapplicanosanzioniinterdittivechecomportinoildivieto
dicontrarreconlaPubblicaAmministrazione9;
4. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di
condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di
4
Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medieimprese;D.M.AttivitàProduttive18Ͳ04Ͳ2005“Adeguamentoalladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazione
dipiccoleemedieimprese”;D.M.Istruzione,UniversitàeRicerca06Ͳ12Ͳ2005recantemodificaalDecreto8agosto2000
n.593“Nuovadefinizionecomunitariadipiccolaemediaimpresa”;
5
Organismisenzascopodilucrorientrantinelladefinizionedicuiall’art.2,c.83delRegolamento(UE)n.651/2014della
Commissionedel17giugno2014;
6
Art.1,c.5lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
7
Nelcasoincuil’impresarichiedentesiacensitaconunapluralitàdicodicidiattività,sidovràinserirenelladomandaquello
percuivengonoeffettuatigliinvestimentierichiestiicontributi;
8
Art. 2, c. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
9
D.Lgs.8giugno2001,n.231;
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applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno
dell’ambiente;
5. icuisoggettimunitidipoteridiamministrazioneoicuidirettoritecnicisonosottopostiadunprocedimento
perl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna
dellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575.
Gliorganismidiricercaedidiffusionedellaconoscenzaalladatadipresentazionedelladomandadevono:
1. avere la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio delle Marche. Per gli
organismi privi della sede di investimento nelle Marche al momento della domanda, tale requisito dovrà
sussisterealladatadelpagamento10.Restaintesocheilprogettodovràessereinteramenterealizzatonelle
Marche.
2. esseresenzascopodilucro,tuttigliutilisonointeramentereinvestitinelleattivitàdiricerca,nelladiffusione
deilororisultationell'insegnamento;
3. in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori;
Il soggetto avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa nelle Marche al momento della
presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando
secondolalegislazionedelPaesediappartenenza.
4.MODALITÀDIPARTECIPAZIONE
4.1Partecipazioneinformasingola
Lapartecipazioneinformasingolaèriservataesclusivamenteallemicro,piccoleemedieimprese.
4.2PartecipazioneinfilieratecnologicoͲproduttiva11
La partecipazione in filiera tecnologicoͲproduttiva è consentita a tutti i soggetti beneficiari indicati al punto 3
purchécomportilacollaborazioneeffettiva12fra:
a) almeno tre imprese con sede dell’investimento ubicata nel territorio delle Marche, indipendenti l’una
dall’altraedall’organismodiricercaediffusionedellaconoscenza,cioènonassociateenoncollegate13,
dicuinonpiùdiunagrandeimpresaealmenounamicroopiccolaimpresa;
b) almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza consededell’investimento ubicatanel
territoriodelleMarche;
LacollaborazionedovràessereformalizzataattraversolastipuladiunAccordo di partenariato, nella formadi
contrattodirete14,associazionetemporaneadiscopooraggruppamentotemporaneo15.
10
Art.1,c.5lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
11
Per filiera tecnologicoͲproduttiva si intende l’insieme di imprese e organismi che concorrono alla realizzazione e alla
gestione di un prodotto/servizio o processo,svolgendo funzioni integrate e sviluppando azioni sinergiche e
complementarifinalizzateallareciprocacontaminazioneeallamessainretedicompetenzeinambitidispecializzazione
tecnologicaintelligente;
12
Art.2,c.90delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
13
RaccomandazionedellaCommissionen.361del06maggio2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccolee
medie imprese; D.M. Attività Produttive 18Ͳ04Ͳ2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese”; D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06Ͳ12Ͳ2005 recante modifica al
Decreto8agosto2000n.593“Nuovadefinizionecomunitariadipiccolaemediaimpresa”;
14
Artt.4tereseguentidelD.L.l0febbraio2009n.5,convertitonellaL.9aprile2009n.33esuccessivemodifiche(Legge23
luglio2009n.99eLegge30luglio2010numero122diconversionedelD.L.78/2010);
15
Aisensidell’art.34delD.Lgs.n.163/2006;
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Lacollaborazione,inoltre,siverificaquando:
a) una quota non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni viene
sostenutadaunaopiùmicroopiccoleimprese;
b) nessunsoggettobeneficiariosostienedasolopiùdel40%delcostocomplessivodelprogettoammesso
alleagevolazioni;
c) uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza sostengono almeno il 10% del costo
complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni e ha/nno diritto di pubblicare i risultati della
propriaricerca.
E’fattodivieto:
a) perun’impresaparteciparealbandoconpiùprogetti;
b) perunorganismodiricercaediffusionedellaconoscenza:
Ͳ esserecontemporaneamentefornitorediserviziepartecipanteperlostessoprogetto;
Ͳ rivestireilruolodicapofilanellarealizzazionedelprogetto.
5. PROGRAMMIEINVESTIMENTIAMMISSIBILI
5.1Attivitàedambititecnologicideiprogrammidiinvestimento
Sarannoammessialleagevolazioniiprogetticheprevedonolosvolgimentodiattivitàdiricercaindustriale16e/o
disviluppo sperimentale17 negli ambiti tecnologici della domotica, della meccatronica e della manifattura
sostenibileindividuatidallaRegioneMarchenella“Strategiaperlaricercael’innovazioneperlaspecializzazione
intelligente”18,cosìcomeriportatinell’allegato4.
5.2Tempisticadirealizzazionedeiprogrammidiinvestimento
Inizio
I progetti dovranno essere avviati 19 solo successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione e comunque al massimo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la
comunicazionediconcessionedelleagevolazioni.
In caso di partecipazione in filiera i progetti, dovranno essere avviati successivamente alla data di stipula e
sottoscrizionedell’accordodipartenariatoecomunquealmassimoentroenonoltre30giornidalladataincui
leimpresericevonolacomunicazionediconcessionedelleagevolazioni.
Ladatadiiniziodelprogrammadiinvestimentoèquellaindicatanellacomunicazionediaccettazionedegliesiti
istruttori.
Termine
Iprogettidovrannoconcludersientroil730°giornosuccessivoalladatadiavviodelprogetto(24mesi).
5.3 Costocomplessivodeiprogrammidiinvestimento
Ilcostocomplessivodelprogettoammessoalleagevolazionidovràessere:
16
Art.2,c.85delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
17
Art.2,c.86delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
18
DeliberazionedellaGiuntaRegionaledelleMarchen.157del17febbraio2014;
19
Perdatadiavviosiintendeladatadelprimoattoodocumentochedeterminaunimpegnoneiconfrontidelfornitore,ad
es.contratti,ordini,iniziolavori;
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superiorea200.000,00eurofinoadunmassimodi700.000,00europeriprogettipresentatiinforma
singola;
superiore a 500.000,00 euro fino ad un massimo di 2.500.000,00di euro per i progetti presentati in
filiera.
6.SPESEECOSTIAMMISSIBILI
6.1Tipologiadellespeseedeicostiammissibili20
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese ed i costi determinati, rendicontati e documentati in base ai criteri
stabilitinell’allegato5secondoleseguentitipologie:
a)spesedipersonale:ricercatori,tecniciealtropersonaleausiliarionellamisuraincuisonoimpiegatinel
progetto;
b)costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto.Seglistrumentieleattrezzaturenonsonoutilizzatipertuttoillorociclodivitaperilprogetto,
sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del
progetto,calcolatisecondoprincipicontabiligeneralmenteaccettati;
c)costiperlaricercacontrattuale,leconoscenzeeibrevettiacquisitioottenutiinlicenzadafontiesterne
allenormalicondizionidimercato,nonchécostiperiservizidiconsulenzaeserviziequivalentiutilizzati
esclusivamente ai fini del progetto. Tali spese non possono eccedere il 30% del totale del costo
complessivodelprogettoammessoalleagevolazioni;
d)costideimateriali,dellefornitureediprodottianaloghidirettamenteimputabilialprogetto.
6.2Tempisticadellespeseedeicostiammissibili
Sonoammissibilialleagevolazionilespesesostenuteinteramentepagateequietanzatedalladatadiavviodel
progettoalladatadiconclusionedellostesso.Lesolespeserelativealsaldopossonoesserepagateequietanzate
daisoggettibeneficiarientroil60°giornosuccessivoalladatadiconclusionedelprogetto.
7.DOTAZIONEFINANZIARIA
La dotazione finanziaria disponibile è pari a 10.000.000,00 euro derivanti dal POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020 e
potràessereintegratamedianterisorseaggiuntive.
Il 20% della suddetta dotazione sarà riservato alla graduatoria dei progetti presentati in forma singola e il
restante80%saràriservatoallagraduatoriadeiprogettipresentatiinfiliera.
8.TIPOLOGIAEINTENSITÀDIAIUTO
Leagevolazioniconsistonoinuncontributoincontocapitalesullaspesaritenutaammissibileperlarealizzazione
delprogettosecondoleseguentiintensitàdiaiuto:
8.1Intensitàperisoggettichepartecipanoinformasingola21:
- 45%microepiccoleimprese;
- 35%medieimprese.
8.2Intensitàperisoggettichepartecipanoinfiliera22:
20
Art.25c.3delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
21
Art.25,c.5lett.c)ec.6lett.a)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
22
Art.25,c.5lett.c)ec.6lett.a)eb)delRegolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014;
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- 60%microePiccoleimprese;
- 50%medieimprese;
- 40%grandiimprese;
- 40%organismidiricercaediffusionedellaconoscenza;
9. REGOLEDICUMULO
Ilcontributopubblicoconcessoaisensidelpresentebandoècumulabile,perimedesimicostiammissibili,con
altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa
applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in
temadiaiutidiStatoallaR&SdallaCommissioneEuropea23.
Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi
dell’art.107,comma1delTrattatoCE.24
10.TEMPISTICAEFASIDELPROCEDIMENTO
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria25che si volgerà in due stadi, al fine di
selezionare,attraversounaprocedurasnellaesemplificata,lemiglioriideeprogettuali(primostadio),invitando
poiisoggettibeneficiariapresentare(secondostadio)unprogettoesecutivocheconcorrerànellagraduatoriadi
merito.
10.1Primostadio
Presentazionedelladomandedipartecipazioneedelleideeprogettuali
Nelprimostadioleimpresedovrannoinviareladomandadipartecipazioneel’ideaprogettuale,nellemodalità
indicatealpunto11,entroleore18:00del31maggio2015.
Selezionedelleideeprogettuali
La Regione Marche, esperita la fase istruttoria, provvederà entro il 31 luglio 2015 ad approvare con decreto
l’elencodelleideeprogettualiammessealsecondostadiodellaprocedurael’elencodiquelleescluse.
Comunicazionediammissionealsecondostadio
LaRegioneMarchecomunicheràalleimpreseproponentileideeprogettualigliesitiistruttorientroil5°giorno
successivo alla data di adozione del suddetto decreto,evidenziandoeventualiraccomandazioniopropostedi
miglioramentoseritenuteopportune.
Leimpreseproponentileideeprogettualiselezionateverrannoinvitate,contalecomunicazione,apresentare
unprogettoesecutivocheverràvalutatoaifinidell’ammissibilitàafinanziamentoechedevetenercontoanche
delleraccomandazioniodellepropostedimiglioramentoformulate.
23
Regolamento(UE)n.651/2014dellaCommissione,del17giugno2014
24
AdesempioconleagevolazioniconcessesottoformadigaranziadaiConfidiiscrittinell’elencospecialedicuiall’art.107
comma1delD.Lgs.1settembre1993n.385econilcreditod’impostadicuiall’articolo3deldecretoͲlegge23dicembre
2013,n.145(inGazzettaUfficialeͲseriegeneraleͲn.300del23dicembre2013),coordinatoconlaleggediconversione21
febbraio2014,n.9(inGazzettaUfficialen.43del21febbraio2014);
25
Art.5delDecretoLegislativo31marzo1998,n.123
8114
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
In questa fase, le filiere cha hanno presentato idee progettuali in uno stesso ambito tecnologico e che hanno
superatolasogliadiammissibilità,potrannoaggregarsialfinedipresentareunprogettoesecutivodipiùampia
portataeconunmaggioreimpattointerminidirisultaticonseguibili.Inquestocasol’impresacheassumeràil
ruolodicapofiladovràrichiedereallaRegioneMarche,mediantePEC,dipredisporrel’appositapiattaformasul
sistemainformativoSigfridoalmeno10giorniprimadellapresentazionedelprogettoesecutivo.
10.2Secondostadio
Presentazionedeiprogettiesecutivi
Le imprese proponenti le idee progettuali selezionate dovranno inviare il progetto esecutivo, nelle modalità
indicatealpunto11,entroleore18:00del15ottobre2015.
Approvazionedellagraduatoriadeiprogettiammessi
LaRegioneMarcheprovvederàentroil15dicembre2015adapprovarecondecretolagraduatoriadeiprogetti
ammessialleagevolazioniel’elencodeiprogettiesclusi,nonchéaconcedereicontributisecondoledisponibilità
finanziarieesistenti.
Comunicazionediconcessionedelleagevolazioni
LaRegione Marche comunicheràgli esitiistruttorialleimpreseproponentiiprogettiesecutivi entro 5 giorni
dalladatadiadozionedelsuddettodecreto.
Comunicazionediaccettazionedelcontributoeconfermadiinizioattività
Le imprese beneficiarie dovranno inviare la comunicazione di accettazione del contributo e di conferma
dell’iniziodelleattività,nellemodalitàindicatealpunto15,entroil30°giornosuccessivodalricevimentodella
comunicazionediconcessionedelleagevolazioni.
Presentazionedellerichiestediliquidazione(anticipazione,primoesecondostatodiavanzamentolavori)
Leimpresedovrannoinviare,nellemodalitàindicatealpunto16:
1)l’eventualerichiestadiliquidazionedell’anticipazione(finoadunmassimodel40%delcontributoconcesso)
entroil90°giornosuccessivoalladatadiricezionedellacomunicazionediammissionealleagevolazioni; 2)larichiestadiliquidazionedelprimostatodiavanzamentolavorientroil365°giornosuccessivoalladatadi
ricezionedellacomunicazionediammissionealleagevolazioni;
2) larichiestadiliquidazionedell’ultimostatodiavanzamentolavorientroil60°giornosuccessivoalladatadi
conclusionedelprogetto.
Conclusionedeiprogetti
Iprogettidovrannoconcludersientroil730°giornosuccessivoalladatadiavviodelprogettoesecutivo(24
mesi),conunaeventualeproroganonsuperiorea3mesi.
Liquidazionedeicontributi
LaRegioneMarcheprovvederàallaliquidazionedeicontributientroil60°giornosuccessivoalladatadiinvio
dellarichiestadiliquidazioneedelladocumentazionegiustificativadispesa.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE IDEE PROGETTUALI E DEI
PROGETTIESECUTIVI
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ANNO XLVI • N. 33
Ladomanda dipartecipazione(allegato6),l’ideaprogettuale(allegato8)edilprogetto esecutivo(allegato9),
dovranno essere predisposti in via telematica attraverso il sistema informatizzato Sigfrido utilizzando la
procedurainformaticadisponibileall’indirizzointernethttp://sigfridodomanda.regione.marche.it.
L’utentedovràaccedereall’indirizzo,registrarsieseguireleulterioriindicazioniivicontenute.
Isuddettidocumentidovrannoesserefirmatidigitalmentedailegalirappresentantideisoggettibeneficiarie
inviati alla Regione Marche, unitamente ai relativi allegati, in formato digitale mediante Posta Elettronica
Certificata (di seguito PEC)all’[email protected] i tempi stabiliti
alpunto10.
Tutta la modulistica sarà consultabile sui siti internet della Regione Marche www.impresa.marche.it
ewww.europa.marche.it, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
UfficialedellaRegioneMarche.
11.1Documentazionedaallegarealladomandadipartecipazione
Alladomandadipartecipazionedovrannoessereallegati:
- ideaprogettuale(allegato7);
- copiaconformeall’originaledell’ultimobilancioapprovatodelsoggettopartecipante(completodella
relazionesullagestioneovverodellanotaintegrativa,dicui,rispettivamente,agliarticoli2428e2427del
codicecivile,dacuirisultiilvaloreeladescrizionedellespesediricercaesvilupposostenute26)della/e
impresa/eproponente/i;
- copiafotostaticadeldocumentodiidentitàdellegalerappresentante(impreseeorganismidiricercae
diffusionedellaconoscenza).
11.2Documentidaallegarealprogettoesecutivo
Al progetto esecutivo dovranno essere allegati gli eventuali documenti utili per l’assegnazione delle
maggiorazionidipunteggio,diseguitoelencati:
- copiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadibrevettonazionale,presentata
daalmenounadelleimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento,conallegatorapportodiricerca
conesito“nonnegativo”rilasciatodall'EPO(EuropeanPatentOffice);
- copiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadiestensionedelbrevettoeuropeo
o internazionale presentata,daalmenounadelle impresepartecipantial programmadiinvestimento,
all'EPO (European Patent Office) o dall'WIPO (World Intellectual Property Organization), con allegata
ricevutadipagamentodellatassaperlarichiestadiesame.
12.MODALITA’DIVALUTAZIONEDELLEIDEEPROGETTUALIEDEIPROGETTIESECUTIVI
26
Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo
bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore
esternoiscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloriche
le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione
giustificativaditalivalori.
Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio (es. le società di persone) ufficiale dovrà essere allegato lo
schemadibilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimo
eserciziochiusoprecedentementealladatadipresentazionedelladomandaconallegatadichiarazione,sottoscrittadel
legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello
schemadibilancioallescritturecontabiliaziendali;
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ANNO XLVI • N. 33
L’attività istruttoria verrà effettuata dalla Regione Marche che accerterà la regolarità e la completezza della
documentazione pervenuta, il possesso dei requisiti e il rispetto delle modalità di collaborazione dei soggetti
proponenti.
LaRegioneMarche,senecessario,potràchiederechiarimentieintegrazionidocumentali,chedovrannoessere
trasmessidall’impresacapofilaentroilterminedi7giornidalricevimentodellarichiesta.Decorsotaletermine,il
procedimentoverràistruitosullabasedelladocumentazioneinpossesso.
LaRegioneMarchesottoporràleideeprogettualieiprogettiesecutiviallavalutazionediespertiesterniiscritti
all’Albo della Regione Marche27o all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca28che
verrannonominaticonappositoattoecheesprimerannounpareretecnicoͲscientifico.
La valutazione delle idee progettuali e dei progetti esecutivi verrà effettuata in base ai criteri approvati nel
precedenteperiododiprogrammazionecomunitaria29ediseguitoindicati:
MacroͲcriteriorelativoallaqualitàdelprogetto:
1.ValiditàefattibilitàtecnicoͲscientificadelprogettointerminidiinnovativitàdellapropostarispettoallostato
dell’artee/oallecondizionidelcontesto(primoesecondostadio).
2.SostenibilitàeconomicoͲfinanziariadelprogetto(secondostadio);
3.Impattodelprogettosullacompetitivitàaziendale(secondostadio);
4.Efficaciadell’integrazionetraimpresee/oimpreseedentidiricerca(primoesecondostadio);30
MacroͲcriteriorelativoall’efficaciatrasversale:
5.Promozioneequalificazionedell’occupazione(secondostadio);
6.Ottimizzazionedell’ecoͲefficienzae/oriferimentoadecoͲtecnologie(secondostadio).
7.SinergieconaltriassidelPORedaltrifondidifinanziamentocomunitari,nazionalieregionali(secondostadio)
Gliindicatoridivalutazioneelemodalitàdiassegnazionedeipunteggisonoriportatenell’allegato2.
13.APPROVAZIONEGRADUATORIEECONCESSIONEDELLEAGEVOLAZIONI
Nelprimostadiosarannoselezionatesoltantoleideeprogettualicheavrannoottenutounpunteggiominimodi
4,00puntiperiprogettipresentatidaimpreseinformasingolae7,00puntiperiprogettipresentatiimpresee
organismidiricercainfiliera.
Nelsecondostadio,inbaseaipunteggiassegnati,laRegioneMarchepredisporràduegraduatorie,unariservata
ai progetti presentati in forma singola (graduatoria S) e l’altra riservata ai progetti presentati in filiera
(graduatoriaF).
All’atto di approvazione della graduatoria, verranno ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati
nellagraduatoriainbasealpunteggioottenuto,finoallaconcorrenzadelladotazionefinanziariadisponibile.
Per quanto riguarda i progetti presentati in filiera le agevolazioni saranno concesse, tramite l’impresa capofila
delraggruppamento,aisoggettipartecipantiallarealizzazionedelprogettoinmisuracorrispondentealleattività
svolteedocumentatedallestesse.
Incasodiparitàdipunteggioiprogettiinteressativerrannoordinatisullabasedeiseguenticriteridipriorità:
27
Art.1dellaL.R.16/2008;
28
Art.7delD.Lgs.297/99;
29
DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.1039del30.07.2008,nonessendosiancorainsediatoilComitatodiSorveglianza
delPORMARCHEFESR2014Ͳ2020
30
Nonsiapplicaaiprogettipresentatiinformasingolainquantononpertinente
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ANNO XLVI • N. 33
a)Numerodipendenti(inULA)disessofemminilealladatadipresentazionedell’ideaprogettuale;
b)Presenzanuovilaureatiediplomatiassuntinelteamdiricerca;
La proponente in possesso di entrambi in requisiti a) e b) acquisirà la priorità in graduatoria, a parità di
punteggio,rispettoaiproponentiinpossessodiunodei2requisiti;ilpossessodelsolorequisitoa)èprioritario
rispettoalpossessodelsolorequisitob).
I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di
risorsedisponibili,potrannoesseresoddisfattiattraversol’utilizzodieventualieconomiedigestionederivantida
revoche,rinunce,minorirendicontazioniosopraggiuntedisponibilitàfinanziarie.
14. COMUNICAZIONEESITIISTRUTTORI
LaRegioneMarchecomunicheràgliesitiistruttoriaisoggettibeneficiarimediantePECentroitempistabilitial
punto10.Incasodiprogettiinfilieratalecomunicazioneverràinviataall’impresacapofila.
15. ACCETTAZIONECONTRIBUTIECONFERMADIINIZIOATTIVITÀ
L'intervento dovrà essere confermato, pena la revoca del contributo concesso, mediante comunicazione di
accettazionedegliesitiistruttorieconfermadiinizioattività(allegato10),predispostaefirmatadigitalmente
dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari e trasmessa alla Regione Marche, unitamente ai relativi
allegati,informatodigitalemediantePECall’indirizzo [email protected],entro
itempistabilitialpunto10.
Documentidaallegareallacomunicazionediaccettazione
Allacomunicazionediaccettazionedovràessereallegato,incopiaconforme,l’Accordodipartenariato(solonel
casodipartecipazioneinfiliera).
15.1Contenutidell’Accordodipartenariato
L’Accordo di partenariato, sottoscritto dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti, dovrà indicare quale
impresa svolgerà il ruolo di capofila e le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e di
diffusione dei risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del progetto, concordate tra tutti i soggetti
partecipanti,nonchéprevederel’obbligo:
a) acaricodituttiisoggettipartecipanti:
- di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel Bando e nel decreto di approvazione del
progettoediconcessionedelleagevolazioniedicompieretuttiipassagginecessariperlacorretta
realizzazionedelprogetto;
- di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di
approvazionedelprogettoediconcessionedelleagevolazionidellaRegioneMarche;
- diimpegnarsiadassicurareadeguateetempestivesostituzioniincasodicambioritiridiunaopiù
impresepartecipanti,conaltreimpreseaventiirequisitiprevistidalbando;
- diconsentireladiffusionedeirisultatidelprogrammaallaRegioneMarche;
b) acaricodell’impresacapofila(leadpartner):
- di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione di tutti soggetti
partecipanti,necessariaall’attuazionetecnicaeallarendicontazionefinanziariadegliinterventiper
larealizzazionedelprogramma;
- di trasmettere al Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività
procedimentali;
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ANNO XLVI • N. 33
direcapitareatuttiisoggettipartecipantiognirapportoeognialtrospecificodocumentorelativoal
programma,ivicompresetuttelecomunicazioniricevutedallaRegioneMarche;
di ricevere dalla Regione Marche ogni documento necessario alle attività procedimentali e, in
particolare, gli atti di concessione e di liquidazione del contributo, nonché di trasferire parti di
questoaisoggettipartecipantisecondoquantostabilitoneldecretodiliquidazionestesso;
d)acaricodeglialtrisoggettipartecipanti(partnersdiprogetto):
Ͳditrasmettereall’impresacapofilaqualsiasiinformazioneointegrazionedocumentalenecessariagli
atti procedimentali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione
Marche;
Ͳ
di produrre tutti i documenti richiesti per l’attuazione tecnica e per la rendicontazione finanziaria
degliinterventi.
16.RICHIESTADILIQUIDAZIONEDEICONTRIBUTI
La richiesta di liquidazione (allegato 11) dovrà essere predisposta e firmata digitalmente dai legali
rappresentanti dei soggetti beneficiari e trasmessa alla Regione Marche, unitamente ai relativi allegati, in
formato digitale mediante PEC all’indirizzo [email protected], entro i tempi
stabilitialpunto10.
Il contributo viene liquidato fino ad un massimo di tre tranche comprensive dell’eventuale anticipazione, del
primoedelsecondostatodiavanzamentolavori.
Documentidaallegareallarichiestadianticipazione
Allarichiestadianticipazione,dovràessereallegatouncontrattodigaranziafidejussoriadipariimporto,redatto
secondo il modulo di cui all’allegato 18, rilasciata da banche, assicurazioniointermediarifinanziaridi cuiall’art.
107delTestoUnicoBancario31,diduratatalepercuilascadenzadellastessasiadialmenotremesisuperioreal
termineprevistoperl’erogazionedelsaldo.
La garanzia fideussoria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, dovrà contenere
espressamentel’impegnodellabanca/societàgarantearimborsare,incasodiescussionedapartedellaRegione
Marche,icontributierogatimaggioratidegliinteressistabilitiaisensidell’art.55dellaLeggeRegionale29aprile
2011,n.7.
Documentidaallegareallarichiestadiliquidazioneperstatidiavanzamento
Alla richiesta di liquidazione del primo e dell’ultimo stato di avanzamento lavori, dovranno essere allegati la
relazionetecnicaedilrendicontodellespesesostenute(allegato12),loschemadiregistrazionedellepresenze
delpersonale(allegato13)loschema dicalcolodel costoorariodelpersonale(allegato14)eladichiarazione
sostitutivadell’attodinotorietà(allegato15).
La documentazione giustificativa di spesa dovrà essere predisposta in via telematica attraverso il sistema
informatizzato Sigfrido utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo internet
http://sigfridodomanda.regione.marche.it.
Alla richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori, inoltre, dovranno essere allegati in copia
conforme i contratti relativi ai servizi di consulenza e i contratti dei ricercatori (dottorandi, assegnisti e
31
D.Lgs.1°settembre1993,n.385esucc.mod.
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ANNO XLVI • N. 33
specializzandi di ricerca), dei laureati magistrali con profili tecnici, dei giovani (laureati o diplomati tecnici)
neoassuntiotrasformatiatempoindeterminatoedegliapprendistiinaltaformazionecontenentiladurata
dellacollaborazionesulprogettolespecificheattivitàdasvolgereelarelativaremunerazione.
17.LIQUIDAZIONEDEICONTRIBUTI
La Regione Marche provvede alla liquidazione dei contributi entro i tempi stabiliti al punto 10 previa verifica
dellarelazionetecnicadegliinterventi,dellarendicontazionefinanziariaedelladocumentazionecertificativadi
spesaattestantelarealizzazionedelprogetto.
Laliquidazionedeicontributièsubordinataalledichiarazioniresedaisoggettibeneficiari,tralequaliquelladi
non avere pendenze relative al recupero disposto da una precedente decisione della Commissione che
dichiaraunaiutoillegaleeincompatibileconimercatointerno,adeccezionedeiregimidiaiutidestinatiad
avviareaidanniarrecatadadeterminatecalamitànaturali.32
Aseguitodellarichiestadiliquidazioneasaldoeprimadell’erogazionedelcontributo,laRegioneMarche,in
sedediverificafinale,potràavvalersidiunespertoesternoiscrittoall’AlbodellaRegioneMarcheoall’Albo
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che effettuerà una valutazione ex/post del
progettoeverificheràlapertinenzachelacongruitàdeicostisostenuti.
I contributi sono liquidati in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate)dai soggetti
beneficiariperlarealizzazionedelprogetto.
L’importoliquidatoatitolodianticipazionenonpuòesseresuperioreal40%delcontributoconcesso.
In caso di progetti presentati in filiera il contributo viene liquidato all’impresa capofila che ha l’obbligo di
trasferire,entro10giornidalladatadiaccreditamentodelcontributopressolabancaprescelta,lequoteparti
dellostessoaglialtrisoggettipartecipantialprogrammadiinvestimento.Talisoggettidevono giustificare con
appositaquietanzalariscossionedellaquotaparte,alfinediconsentirelarelativacertificazione.
18.VARIAZIONI
Il programma di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle
agevolazioni.
Fermorestandoillimitemassimodell’importodicontributoconcessoperlarealizzazionedelprogetto,potranno
essereaccettatevariazionisuognisingolatipologiadispesa(personale,strumenti,attrezzature,ecc….)finoad
uno scostamento non superiore al 10% dell’importo complessivo ammesso per ogni singola voce di spesa
dell’interoprogrammadiinvestimento,unavoltaverificatalapertinenzaelacongruitàdellespesesostenutee,
comunque,semprenelrispettodeilimitipercentualistabilitidalbando.
Talivariazionisarannovalutateinsedediliquidazionedelcontributo.
Nelcasoincuilevariazioniriguardinosostanzialimodifichechecomportinoscostamentisuperioriallimitedel
10% di cui sopra, i soggetti beneficiari dovranno proporre alla Regione Marche la nuova articolazione del
programmachesarànuovamentevalutatoalfinediadottareiconseguentiprovvedimenti.
32
D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause
riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH);
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La parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta
inferiore ai limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta maggiore del 30%
dellaspesaoriginariamenteammessaacontributocomportalarevocadelcontributo.
In caso di eventuale recesso di imprese dall’accordo di partenariato per la realizzazione del programma di
investimentopersopraggiunte, imprevisteemotivatecircostanze,leimprese restanti,oaltreimprese aventi i
requisitiprevistidalbando,dovrannosvolgereleattivitànonancoraespletate,imputatealleimpreserecedenti,
esostenereirelativicosti,secondolanuovaarticolazionedelprogrammacheverràpropostaeapprovatadalla
P.F.“Innovazione,ricercaecompetitivitàdeisettoriproduttivi”dellaRegioneMarche.
19.PROROGHEESOSPENSIONI
L’istanzadiproroga,debitamentemotivata,deveesserepresentataalmeno10giorniprimadellascadenzadel
terminediconclusionedelprogetto.
Laproroganonpotràsuperarei3mesioltreiltermineprevistoperlaconclusionedelprogetto.
La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere
contrario.
In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale
garanziafidejussoriarichiestaperl’erogazionedell’anticipo.
Nelcasodiunprocedimentogiudiziarioodiunricorsoamministrativoconeffettosospensivochedeterminiuna
interruzione nell’attuazione del progetto, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di parte di
essa,ilsoggettobeneficiariopuòpresentareallaRegioneMarcheappositaistanzadisospensione.Lapredetta
istanzadeveesseredettagliataemotivata,conspecificamenzionedelladirettaconnessionetrailprocedimento
giudiziariooilricorsoamministrativorichiamatoel’interruzionenell’avanzamentodellaspesaodiparte.
La Regione Marche si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione. In caso di positivo
accoglimento dell’istanza il beneficiario è tenuto a fornire alla Regione Marche informazioni costantemente
aggiornatesullosviluppodelprocedimentogiudiziarioodelricorsoamministrativorichiamato.
20.CAUSEDIINAMMISSIBILITA’
LaRegioneMarchedisponel’esclusionedelleimpresedallapartecipazioneaibeneficiincasodi:
a) ideaprogettualeoprogettoesecutivoinviatioltreitempistabilitialpunto10;
b) mancanzadiunodeirequisitidiammissibilitàomancatorispettodellemodalitàdicollaborazionestabilite
dalbando;
c) costoammissibiledelprogettoinferioreallimiteminimoprevistodalpresentebando,ancheaseguitodelle
verificheistruttorie;
d) progettosviluppatoinambititecnologicienelletematichediversedaquellispecificatenell’allegato4;
e) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o
irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000;
f)
punteggi complessivi ottenuti nel primo stadio o nel secondo stadio sui criteri di valutazione inferiori ai
limitiprevisti
21.CAUSEDIREVOCA
IcontributiconcessisonorevocatidallaRegioneMarcheneiseguenticasi:
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a) ilnonrispettodeiterminiprevistidalbandoperlarealizzazionedelprogetto,salvoproroghedebitamente
giustificateeautorizzate;
b) il mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i
terminiprevistidalbando;
c) larinunciaalcontributo;
d) lacessazionedell’attivitàdell’impresabeneficiaria;
e) la parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta
inferiore ai limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del
40%dellaspesaoriginariamenteammessaacontributo;
f) nelcasodicontributiconcessisullabasedidati,notizieodichiarazionifalsee/omendaci;
g) mancata localizzazione della sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del
pagamento(soloperisoggettibeneficiarichealladatadipresentazionedelladomandanonpossiedonola
sededell’investimentonelleMarche);
h) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della
Commissionechedichiaraunaiutoillegaleoincompatibileconilmercatointerno,nonabbiaprovvedutoalla
regolarizzazioneentroladatadipresentazionedellarendicontatonefinale;33
i) nelcasodimancatorispettodegliobblighidistabilitàdicuialpunto22.3;
LaRegioneMarchepuòaltresìdisporrelarevocadeicontributiconcessi:
j) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano scostamenti dal
progettooriginariochecomportanounadiversavalutazionedelprogettostesso,inadempimentirispettoagli
obblighi previsti nel bando, perdita dei requisiti di ammissibilità, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla
normativadiriferimento;
k) nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la
fuoriuscitadeglistessidalrangedeibeneficiari.
21.1Procedimentodirevoca
La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari 34l’avvio del
procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 30 giorni, decorrente dalla
ricezionedellacomunicazionestessa,perpresentareeventualicontrodeduzioni,scrittidifensiviequalsiasialtra
documentazioneritenutaidonea.
LaRegioneMarche,esaminatataledocumentazioneeacquisitoogniulterioreelementodigiudizio,formulale
proprieosservazioniconclusiveinmeritoentro30giornidallapredettacomunicazione.
Qualorasiritengafondatiimotivichehannoportatoall’avviodelprocedimento,laRegioneMarcheprocederà
allarevocadelcontributoconcessoeall’eventualerecupero.
Icontributigiàeventualmentepercepitisonorestituitidaisoggettibeneficiarimaggioratidegliinteressi35.
22.OBBLIGHIEADEMPIMENTIDEISOGGETTIBENEFICIARIDELLEAGEVOLAZIONI
22.1)Obblighiinmateriadiinformazioneepubblicità36
Isoggettibeneficiaricheaccettanoilfinanziamento,accettanoaltresìdivenireinclusinell’elencodeibeneficiari
pubblicatoinformatoelettronicooinaltraforma.
33
D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause
riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH);
34
Artt.7ed8dellaleggen.241/90;
35
Art.55dellaLeggeRegionale29aprile2011,n.7;
36
Reg.1303/2013art.115eallegatoXII,Reg.821/2014artt.3Ͳ5)
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ANNO XLVI • N. 33
Isoggettibeneficiari,inoltre,dovrannoinformareilpubblicocircailcontributoottenuto,inparticolare:
- devonoinformareditalefinanziamentotuttiipartecipantiall’operazione;
- devonoinformarechel’operazioneincorsoèstataselezionatanelquadrodelPORFESR;
- devono fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione allivellodel sostegno,compresilefinalitàeirisultati,ed evidenziandoilsostegnofinanziario
ricevutodall'Unione;
- devono collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio.
22.2)Obblighiconnessiallarendicontazionedellespese
Isoggettibeneficiaridovranno:
- garantirechelespesedichiaratesianorealiecheiprodottieiservizisianoforniticonformementeaquanto
previstoinsedediapprovazionedell’Operazione;
- conservare37tutti i documenti relativi all’operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporticomunementeaccettati38,checomprovanol’effettivitàdellaspesasostenuta;
- comunicareallaRegioneMarchel’ubicazionedeidocumentisoprarichiamatinonchél’identitàdelsoggetto
addettoataleconservazioneeognimodificae/oaggiornamentodellesuddetteinformazioni;
- diassicurarel’accessoaidocumentisoprarichiamatineicasidiispezione.Intalioccasioni,ibeneficiarisono
altresì tenuti a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno
diritto, compresi il personale autorizzato dalla Regione Marche (Autorità di Gestione, Autorità di
CertificazioneoaltriOrganismiintermedi)edall’UnioneEuropea;
- devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazionirelativeall’operazione.
22.3)Obblighiconnessiallastabilitàdelleoperazioni39
I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni ovvero rimborsare, il
contributo fornito dal POR FESR laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il
terminestabilitonellanormativasugliaiutidiStato,oveapplicabile,siverifichiquantosegue:
Ͳ cessazioneorilocalizzazionediun'attivitàproduttivaaldifuoridell'areadelprogramma40;
Ͳ cambiodiproprietàdiun'infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun'impresaoaunentepubblico;
Ͳ unamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizionidiattuazionedell'operazione,conil
risultatodicomprometternegliobiettivioriginari.
22.4)Obblighidicomunicazione
IsoggettibeneficiarisonotenutiacomunicareallaRegioneMarche:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali disporre i pagamenti dei
contributi;
37
Ilperiododiconservazionerichiesto,aisensidell’art.140Reg.UE1303,èdi3anniadecorreredal31dicembresuccessivo
allapresentazionedeicontineiqualisonoincluselespesedell'operazionelacuispesatotaleammissibileèinferiorea1000
000EUR..Nelcasodioperazionidiversedaquelledicuialprimocomma,tuttiidocumentigiustificativisonoresidisponibili
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le
spese finali dell'operazione completata. Tali termini può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento
giudiziarioosurichiestamotivatadellaCommissione.
38
Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di
documentioriginali,microschededidocumentioriginali,versionielettronichedidocumentooriginali,documentidisponibili
unicamenteinformatoelettronico
39
Reg.1303/2013Art.71
40
Taledisposizionenonsiapplicaqualoralemodifichesianoconseguenzadellacessazionedell’attivitàproduttivadovutaa
fallimento.Selalocalizzazioneavvienealdifuoridell’UEeilbeneficiariononèunaPMIilperiodosiestendea10anni.
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-
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
l’insorgeredieventualiprocedureamministrativeogiudiziarieconcernentiilprogettocofinanziato;
il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di
realizzazioneedirisultato;
22.5)Rispettodellanormativa
Isoggettibeneficiaridevonogarantire:
- ilrispettodelledisposizioniapplicabiliinmateriaditracciabilitàdeiflussifinanziari(L.136/2010es.m.i.);
- che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero
periododiattuazione;
- seilBeneficiarioèEntepubblicoèaltresìprevistol’obbligo,incapoaquest’ultimo,diregistrazionedelCUP
(Codice Unico del Progetto) utile per l’implementazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici(MIP),basatosuunabancadaticomuneatutteleAmministrazioni.
23.INFORMAZIONIRELATIVEALPROCEDIMENTO
23.1Responsabiledelprocedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Piastrellini, Posizione Organizzativa “Azioni di sistema e
agevolazioni alle imprese per la ricerca e lo sviluppo” presso la Regione Marche, P.F. “Innovazione, Ricerca,
DistrettoTecnologicoeCompetitivitàdeiSettoriProduttivi”,viaTizianon.44,Ancona,tel0718063623fax071
8063017,[email protected].
23.2Dirittodiaccesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta
indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90 anche per via
telematica.
23.3Procedurediricorso
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del
giudiceordinario,entro30giornidallapubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazionedelpresenteatto.
24.TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI41
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalitàdelpresentebando,alloscopodiassolveretuttigliobblighigiuridiciprevistidaleggi,regolamentiedalle
normativecomunitarie,nonchédadisposizioniimpartitedaautoritàaciòlegittimate.
IdatipersonalisarannotrattatidallaRegioneMarcheperilperseguimentodellesopraindicatefinalitàinmodo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezionedeidatipersonali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e
Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona,pressocuil’interessatopotràesercitarei
dirittidicuiall’art.7§2letterad)delReg.(CE)1828/2006.
41
Art.115delRegolamento(UE)N.1303/2013del17dicembre2013
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25.CONTROLLI
Ogni progetto ammesso alle agevolazioni verrà sottoposto a controllo documentale da parte della struttura
regionalesututtelespeserendicontatedalBeneficiario.
Inoltre,ogniprogettoammessoalleagevolazioni,potràessereestrattonelcampionedelleoperazionicontrollate
aifinidelleverificheeffettuatesulledichiarazioni42edeicontrolliinlocosvoltidapartedell’Autoritàdigestione
(comprensivianchedeicontrollidistabilitàperquantoriguardailvincolorelativo).
Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di
Finanzaecc.)
I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della Regione Marche o delle strutture
delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo,
nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso al personale incaricato delle
visiteedeisopralluoghinellearee,impiantiolocali,oggettodelprogrammadiinnovazione.
26.PUBBLICITÀ
Ilpresentebando,alfinediconsentirelamassimadiffusionedelleopportunitàofferte,verràpubblicato,oltre
chesulBollettinoUfficialedellaRegioneMarche,anchesuiseguentisitiinternet:
- www.regione.marche.it;
- www.impresa.marche.it;
- www.europa.marche.it;
- www.marcheinnovazione.it;
- www.nextis.platform.eu.
Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente
rappresentativedelterritorioregionaleinmododagarantireunacapillareinformazione.
Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative
dell’intervento.
27.NORMADIRINVIO
Pertuttoquantononespressamenteprevistodalpresentebandosirinviaa:
Ͳ PORFESRMARCHE2014Ͳ2020erelativaModalitàAttuative(M.A.P.O);
Ͳ REGOLAMENTO(UE)N.651/2014dellaCommissionedel17giugno2014chedichiaraalcunecategoriediaiuti
compatibiliconilmercatointernoinapplicazionedegliarticoli107e108deltrattato;
Ͳ REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimentiafavoredellacrescitaedell'occupazione"echeabrogailregolamento(CE)n.1080/2006;
Ͳ REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recantedisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodi
coesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimiela
pescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodi
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006delConsiglio;
42
DPR445/2000
8125
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ANNO XLVI • N. 33
Ͳ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesione,sulFondoeuropeo
agricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisul
Fondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeo
pergliaffarimarittimielapesca;
Ͳ REGOLAMENTODIESECUZIONE(UE)N.821/2014DELLACOMMISSIONEdel28luglio2014recantemodalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
suglistrumentifinanziari,lecaratteristichetecnichedellemisurediinformazioneedicomunicazioneperle
operazionieilsistemadiregistrazioneememorizzazionedeidati;
Ͳ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quantoconcerneiterminielecondizioniuniformiperglistrumentifinanziari
Ͳ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione,autoritàdiauditeorganismiintermedi.
8126
INDICATORI
MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE DEI
PUNTEGGI (*)
INDICATORI
1B) Fattibilità tecnico-scientifica del
progetto
1A) Validità e innovatività dell'idea
progettuale
Significativa= 7
Scarsa = 3
Assente = 0
Significativa = 8
Scarsa = 3
Assente = 0
e) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio rispetto a quelli
presenti sul mercato
f) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio introducendo
soluzioni tecnologiche avanzate ed innovative rispetto allo stato dell'arte
Significativa = 4
Scarsa = 2
Assente = 0
c) capacità dell'idea progettuale di migliorare la sostenibilità ambientale del processo
produttivo rispetto allo stato attuale attraverso tecnologie avanzate
Significativa = 5
Scarsa = 2
Assente = 0
Significativa = 3
Scarsa = 1
Assente = 0
b) capacità dell'idea progettuale di sviluppare un nuovo processo di produzione
utilizzando tecnologie avanzate rispetto allo stato attuale
d) capacità dell'idea progettuale di creare un nuovo prodotto / servizio rispetto a
quello offerto finora dalle imprese
Significativo = 6
Scarso = 2
Assente = 0
a) contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e
delle tecnologie nello specifico ambito applicativo
8127
m) il progetto deriva da una domanda di estensione di brevetto europeo o
internazionale presentata da almeno una impresa partecipante al programma di
investimento all'EPO (European Patent Office) o all'WIPO (World Intellectual Property
Organization)
l) il progetto deriva da una domanda di brevetto nazionale presentata da almeno una
delle imprese partecipanti al programma di investimento, che abbia già ottenuto il
rapporto di ricerca con esito "non negativo" da parte dell'EPO (European Patent Office)
i) misurabilità e verificabilità dei risultati attesi
h) compatibilità dei tempi indicati per la realizzazione del programma
g) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del programma di
investimento
1) Validità e fattibilità tecnico-scientifica del progetto in termini di innovatività e sostenibilità della proposta rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni del contesto;
CRITERI
PRIMO STADIO
SECONDO STADIO
CRITERIDIVALUTAZIONE
"A" MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL PROGETTO (PESO 80)
Totale criterio 1B)
Si = 3
No = 0
Si = 3
No = 0
Buona = 2
Scarso = 1
Assente = 0
Significativa = 4
Scarsa = 2
Assente = 0
Buona = 2
Scarso = 1
Assente = 0
Totale criterio 1A)
MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE DEI
PUNTEGGI (*)
0
0
13%
20%
PESO
CRITERIO
(Ya)
0,00
0,00
PUNTEGGIO
PONDERATO
(Xa x Ya) = XYA
PUNTEGGI E PESI
PUNTEGGIO
(Xa)
ALLEGATO2
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ANNO XLVI • N. 33
8128
e) Presenza di ulteriori micro o piccole imprese , nel caso di filiera composta da più
di tre imprese
Varietà ed ampiezza della
c) Sviluppo di una filiera orizzontale in grado di generare una cross-fertilization
partnership: capacità di sviluppare
plurisettoriale tra le imprese
tecnologie innovative lungo la filiera
della conoscenza e processi di
cross-fertilization settoriale in rete
d) Complementarietà dei soggetti coinvolti e prospettive di una loro integrazione
sinergica rispetto agli obiettivi del progetto
b) Livello di competenze di ricerca e sviluppo degli organismi di ricerca e di diffusione
della conoscenza partecipanti alla realizzazione del progetto
a) Livello di competenze tecnologiche delle imprese alla realizzazione del progetto
4) Efficacia dell’integrazione tra imprese e/o imprese ed enti di ricerca *
Impatto economico e
occupazionale derivante dalla
realizzazione del progetto
3) Impatto del progetto sulla competitività aziendale.
Capacità economica e finanziaria
delle imprese (il valore deve essere
posseduto da tutte le imprese
partecipanti alla filiera)
2) Sostenibilità economico-finanziaria
1 punto per ulteriori
micro o piccole
imprese
Significativa = 4
Scarsa = 2
Assente = 0
Si = 5
No = 0
Significativo = 5
Scarso = 2
Assente = 0
Significativo = 5
Scarso = 2
Assente = 0
Totale criterio 5
Si = 3
No = 0
0
0
0
TOTALE MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL PROGETTO
f) Aggregazioni di più filiere che hanno presentato idee progettuali nello stesso ambito
tecnologico e che hanno superato la soglia di ammissibilità
Totale criterio 3
Significativo = 5
Scarso = 2
Assente = 0
Significativo = 2
Scarso = 1
Assente = 0
c) Impatto occupazione derivante dalla realizzazione del progetto (aumento di unità
lavorative in attività di R&S)
d) Impatto del progetto in termini di incremento della produttività aziendale
Significative = 2
Scarse = 1
Assent1 = 0
Significative = 6
Scarse = 2
Assenti = 0
Totale criterio 2
Assente = 0
b) Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati derivanti dalla realizzazione del
progetto
a) Vantaggi competitivi per le imprese derivanti dalla realizzazione del progetto in
termini di prospettive di mercato (aumento quote di mercato, apertura di nuovi
mercati);
c) Nessuna delle due condizioni
Buona = 10
Sufficiente = 3
0,00
0,00
25%
0,00
0,00
80%
15%
7%
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
INDICATORI
8129
Sostenibilità ambientale
6) Ottimizzazione dell'ecoefficenza e/o riferimento a eco-tecnologie
Partecipazione di capitale umano
qualificato al team di ricerca
5) Promozione e qualificazione dell'occupazione
CRITERI ED INDICATORI
PRIMO STADIO
MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE DEI
PUNTEGGI (*)
SECONDO STADIO
MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE DEI
PUNTEGGI (*)
a) Capacità del progetto di sviluppare tecnologie o soluzioni
tecnologiche eco-compatibili
c) Nuove assunzioni di giovani (di età non superiore ai 35 anni)
laureati (laurea magistrale o triennale) o diplomati (diploma
con profilo tecnico) mediante contratti di lavoro almeno fino
alla conclusione delle attività e che comportino un impegno
non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del
progetto
b) Nuove assunzioni di laureati magistrali con profili tecnicoscientifici mediante stipula di contratti di lavoro di durata
almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un
impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione
del progetto
Totale criterio 7
Significativa = 5
Scarsa = 2
Assente = 0
Totale criterio 6
(1 punto per ogni nuova
assunzione fino ad un
massimo di 4 punti)
(2 punti per ogni nuova
assunzione fino ad un
massimo di 8 punti)
a) Coinvolgimento di ricercatori e consulenza di ricerca
(2 punti per ogni ricercatore
continuative (assegnisti, dottorandi e specializzandi di ricerca)
o consulenza di ricerca
mediante distacco temporaneo presso la sede degli interventi,
continuativa fino ad un
definibile in termini di giornate di prestazione, per un numero
massimo di 6 punti)
minimo di 160 giorni nella realizzazione del progetto
INDICATORI
B) MACRO-CRITERIO RELATIVO ALL'EFFICACIA TRASVERSALE DELL'INTERVENTO (PESO 20)
0
0
PUNTI (Xb)
5%
10%
PESO %
CRITERIO
(Yb)
0,00
0,00
PUNTEGGIO
PONDERATO
(Xb x Yb) = XYB
PUNTEGGI E PESI
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
(2 punti per ogni
trasformazione a tempo
indeterminato fino ad un
massimo di 8 punti)
b) Trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato ed atipici di laureati o
diplomati tecnici già impiegati nell'impresa in contratti di lavoro a tempo indeterminato
0
In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) Numero dipendenti (in ULA) di sesso femminile alla data di presentazione della domanda;
b) Presenza nuovi laureati e diplomati assunti nel team di ricerca;
La proponente in possesso di entrambi in requisiti a) e b) acquisirà la priorità in graduatoria, a parità di punteggio, rispetto ai proponenti in possesso di uno dei 2 requisiti; il possesso del solo requisito a) è prioritario rispetto al possesso del solo requisito b)
10%
25%
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (XYA + XYB)
TOTALE MACRO-CRITERIO RELATIVO ALLA EFFICACIA TRASVERSALE
Totale criterio 8
(2 punti per ogni apprendista
fino ad un massimo di 6
punti)
(3 punti per ogni ricercatore
fino ad un massimo di 6
punti)
a) Nuove assunzioni di apprendisti in Alta formazione e ricerca nella realizzazione del
progetto mediante contratto stipulato ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. n. 167 del 14/9/2011
a) Nuove assunzioni di dottori di ricerca del progetto Eureka (D.G.R. n. 894 del
18/6/2012), mediante stipula di contratti di lavoro di durata almeno fino alla
conclusione delle attività e che comportino un impegno non inferiore a 2.400 ore di
lavoro nella realizzazione del progetto
REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Il punteggio totale ottenuto su ogni criterio (1, 2, n) è dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati ad ogni indicatore, secondo le modalità sopra indicate. Tale punteggio verrà ponderato per il peso assegnato al criterio stesso.
Il punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi alla qualità del progetto viene ponderato per il peso 80.
Il punteggio totale ottenuto sui criteri di valutazione relativi all'efficacia trasversale dell'intervento viene ponderato per il peso 20.
Il punteggio complessivo del progetto è dato dalla somma dei punteggi totali ponderati ottenuti sui suddetti criteri di valutazione.
* Il criterio 4 non si applica ai progetti presentati in forma singola in quanto non pertinente
Sinergie ed integrazioni con il FSE
e con altri Fondi di finanziamento
nazionali e regionali per le politiche
della formazione e del lavoro
7) Sinergie con altri Assi del POR ed altri fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali
0,00
0,000
0,00
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
8130
ANNO XLVI • N. 33
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO3
ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI
(ATECO2007)
Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche
(classificazioneATECO2007):
BEstrazionedimineralidacaveeminiereconesclusionedeicodici05.10.0,05.20.0,08.92.0;
CAttivitàManifatturiere;
DFornituradienergiaelettrica,gas,vaporeeariacondizionata;
EFornituradiacqua;retifognarie,attivitàdigestionedeirifiutierisanamento;
FCostruzioni;
JLimitatamentealcodice61ͲTelecomunicazioniealcodice62ͲProduzionedisoftware,consulenzainformaticae
attivitàconnesse
Mlimitatamentealcodice72–RicercaScientificaeSviluppo
NLimitatamenteaicodici78ͲAttivitàdiricerca,selezione,fornituradipersonale82ͲAttivitàdisupportoperle
funzionid'ufficioealtriservizidisupportoalleimprese
8131
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO4
AMBITITECNOLOGICI
1. DOMOTICA
Tematiche
1) Integrazioneed
interoperabilità
Priorità
a) Sistemi per lagestione intelligentedell’energia all’interno degli ambienti di
vita
b) Studio ed applicazioni di protocolli di comunicazione per l’integrazione
sinergica di dispositivi dedicati alla sicurezza, confort e dispositivi energy
consuming
c) Sistemiperlagestionedismartgrids
d) Sistemi per la gestione di reti di “case intelligenti” legate ad aspetti
energetici,diconfortedisicurezza
2) Efficienzaenergetica
a) Sistemiavanzatiperilmonitoraggioel’ottimizzazionedeiconsumienergetici
ingrandiambienti(ades.scuole,supermercati,ecc.)
b) Sistemi avanzati per migliorare l’isolamento delle abitazioni con particolare
attenzione al miglioramento delle caratteristiche edilizie, anche di edifici
storiciconeventualiinterventiinnovatividirecuperoerestauro
c) Soluzioni tecnologiche e prodotti per la minimizzazione dei consumi
energetici
d) Sistemiinnovativiperlagenerazionedell’energia,conparticolareattenzione
allefontirinnovabili
e) Sistemiinnovativiperl’accumulodell’energia
f) Sistemiperilrisparmiodelconsumodiacquanegliambientidivita
3) Sensoristica,comfort
a) Reti sensoriali ed “Internet delle Cose” per aumentare il comfort e la
esicurezza
sicurezza
b) Smart grids per ottimizzare il riscaldamento ed il raffrescamento degli
ambientidivita
c) Sistemisensorizzatiperaumentareilcomfortelasicurezzadegliambientidi
vita
d) Soluzionitecnologicheperilwastereductioneloroapplicazioni
4) Prototipazione
a) SistemiperlaprogettazioneegestioneavanzatadiprodottiͲserviziinnovativi
virtualeesmart
focalizzatiallasicurezzaealrisparmioenergeticonegliambientidivita
home
b) Sistemi di simulazione innovativi per lo studio e l’ottimizzazione dei
parametri fondamentali per il comfort, la sicurezza ed i consumi negli
ambientidivita
2. MECCATRONICA
Tematiche
1) Sistemirobotici
2) Sistemiper
l’automazione
industriale
Priorità
a) Sistemiroboticipercontrollareegestireambientipericolosi
b) Sistemiroboticipertrattare(lavorazioni,pulizia,ecc.)superficiestese
c) Sistemiroboticiintelligentiecooperativi(trarobotetrauomoerobot)per
gestirel’assemblaggiodiprodottimanifatturieri
d) Sistemiroboticiintelligentipergestireilcontrollodiqualitàdiprodotti
manifatturieri
e) Sistemiroboticiperfacilitarelamanutenzionediprodottiedimpianti
f) SoluzionitecnologicheeasyͲtoͲuseperprogrammaresistemirobotizzati
g) Soluzionitecnologicheperilrisparmioenergeticonellarobotica
a) Sistemiavanzatiperilcontrolloefficienterapidodellelavorazioniedei
prodotti
b) Sistemiavanzati,eventualmentebasatisusistemirobotizzati,perilcontrollo
8132
16 APRILE 2015
3) Prodottiintelligenti
edecoͲefficienti
4) Sistemiavanzatiper
ilproductdesign
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
elamanutenzionediimpianti
c) Sistemiavanzatiperlagestione“intelligente”edottimizzatadeimagazzinie
dellalogistica
d) Sistemiavanzatiperl’automazionedell’assemblaggiodiprodottiadelevata
complessità(materiali,forma,ecc.)
e) Sistemiautomatizzatiavanzatiperlalavorazioneegestionedicomponentiin
materialenonrigido(pelli,tessuti,ecc.)
f) Sistemiavanzatidicontrollo,monitoraggioesimulazionedellaproduzione
a) SistemiUnmannedAerialVehicle(UAV)perapplicazioniinnovative
(agricoltura,monitoraggiolavorazioni,ecc.)
b) Soluzionitecnologicheperl’ottimizzazionedellamanutenibilitàdiprodottie
sistemi
c) SoluzionitecnologicheperprodottiwaterͲconsumingcheottimizzinol’uso
dell’acqua
d) SoluzionitecnologicheperprodottienergyͲconsumingcheminimizzinol’uso
dell’energiaelettricae/otermicae/onemassimizzinoilrecupero
e) SoluzionitecnologicheperminimizzareilrumoreinprodottoecoͲefficienti
a) Sistemiinnovativiperlaprototipazionerapidacontecnicheadditive
b) SistemidisupportoallaprogettazionediprodottibasatisutecnichediRealtà
Virtuale/RealtàAumentataeloroapplicazione
c) SistemiICTavanzatiperlagestionedelciclodivitadelprodottonell’ottica
dell’ottimizzazionedellaproduttivitàedell’efficienzadeiprocessiproduttivi
3. MANIFATTURASOSTENIBILE
Tematiche
1) Ecosostenibilitàdi
nuoviprodottie
processi
2) Efficienzaenergetica
difabbrica
3) Progettazionee
produzioneintegrata
Priorità
a) Nuovimaterialierivestimentiperottimizzarel’ecoͲsostenibilitàela
salubritàdeiprodotti
b) Polimeriabassoimpattoambientale(ades.bioͲpolimeri)
c) Materialiinnovativiperilsettoredelrecuperoerestauronell'ambitoedilizio
edelpatrimoniostorico,nell'otticadellamaggioresostenibilitàambientale
deimanufatti
d) Tecnologieperilrecuperodimetalliedaltrimateriali
e) Valorizzazioneottimaledirifiutiediresiduidilavorazione
f) Sistemiperlosviluppocollaborativodelprodottoedeiprocessiproduttivi
nell’otticadiunasupplyͲchaingreen,integrataeadelevataflessibilità
g) Sistemidipackaginginnovativichefavoriscanolaminimizzazionediuso
dellerisorseemassimizzinolasostenibilitàambientale
h) Materialiavanzatiinnovativicheriducanoconsumiesprechi(es.energetici,
ditempo,facilitanolamanutenzione…)
i) soluzioniperl’applicazionedellasimbiosiindustriale(es.scartodi
un’aziendausatocomemateriaprimainun’altraoppureflussidienergiatra
fabbrichelimitrofe)
j) sistemiavanzatiperlagestionelogisticadellaproduzionenell’ottica
dell’efficienzaedellasostenibilitàambientale
a) Tecniche,sistemiesoluzioniperilmonitoraggioel’ottimizzazione
energeticadellemacchinediproduzione
b) Tecniche,sistemiesoluzioniperilmonitoraggioel’ottimizzazione
energeticadellelineediproduzione
c) Tecnicheesistemipermonitoraggioeottimizzazioneenergeticadella
“fabbrica”
a) Realizzazionediimpiantiproduttiviflessibili,adattabiliericonfigurabili
nell’otticadigestirepiccolilottidiproduzione
b) Prodottirealizzatiattraversoprocessiproduttiviavanzati:nuovetecnologie
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4) Demanufacturing
5) HumanͲcentered
manufacturing
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
diformatura;nuovimodidigiunzionemultimateriale;micro/nano
manufacturing;
c) Metodologieestrumenti,inparticolareICT,perlaprogettazioneelo
sviluppodisistemicombinatidiprodottoͲservizio
d) Metodi,modelliestrumentiICTavanzatiperilmanufacturingassesment
(DesignforX)
e) MetodologieesoluzioniICTinnovativepersupportarelaprogettazione
creativael’innovazionediprodottiMadeinItaly
Ͳ Sistemipergestirel’EndofLife diprodottimeccatronici
Ͳ Sistemiinnovativiperildisassemblaggioelaseparazionedimaterialiedil
lororiuso
Ͳ Prodottiesistemichesfruttinoilriuso,ilricicloedilremanufacturingdi
componentieprodotti
Ͳ Soluzioniperrenderesicurieconfortevoliiluoghidilavoro(es.postazionidi
lavoroadelevataergonomicità)
Ͳ SoluzioniICTavanzateperlasimulazionedell’ambientedilavoroeperil
processodiproduzionenell’otticadiaumentarelaproduttivitàelaqualità
dellavoro
Ͳ SoluzioniICTediautomazioneperfacilitareilcoinvolgimentooperativoin
produzionedipersoneanzianeefragiliepermigliorarel’inclusività
Ͳ SoluzioniICTperilmiglioramentodell’interazioneuomoͲmacchinainambito
lineadiproduzione
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ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO5
CRITERIPERLADETERMINAZIONEDEICOSTI,
LARENDICONTAZIONEELADOCUMENTAZIONEDELLESPESE
I.CRITERIPERLADETERMINAZIONEDEICOSTI
I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di sviluppo sperimentale (SS) vanno rilevati
separatamente.Pertantol'impresafinanziatadovràtenereseparatiicostidelleduetipologiediattività.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi riferibili al programma di investimento, rientranti nelle tipologie
indicate dal Bando e sostenuti unicamente da soggetti aventi la sede dell’investimento (sede legale o unità
operativa)ubicatanelterritoriodelleMarche.
Sonoammissibilialleagevolazionilespesesostenuteinteramentepagateequietanzatedalladatadiavviodel
progettoalladatadiconclusionedellostesso.Lesolespeserelativealsaldopossonoesserepagateequietanzate
daisoggettibeneficiarientroil60°giornosuccessivoalladatadiconclusionedelprogetto.
Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o
finanziario.
Ladeterminazionedeicostiedellespeseavverràinbasealletipologieedaicriteridiseguitoindicati.
a) Personale.
Questa tipologia comprende il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in
quelledigestionetecnico–scientifica(compreseleattivitàdicoordinamentotraivarientiesterniointerni
direttamente impegnati sul progetto). Rientra anche il personale di natura tecnica appartenente a reparti
diversidallaricerca(officinaprototipi,lavorazioniinterne).Sonoescluselespesedelpersonaleconmansioni
amministrative,contabiliecommerciali.
L’importo complessivo riconosciuto ammissibile è dato dal totale delle ore effettuate dai dipendenti per la
realizzazionedelprogettomoltiplicatoperilcostoorario.
Ilcostorelativosaràdeterminatoinbasealleorelavorate,valorizzatealcostoorariodadeterminarecome
appressoindicato:
- perognipersonaimpiegatanelprogettosaràpresocomebaseilcostoeffettivoannuolordo(retribuzione
effettivaannualordaͲcomprensivadiferie,riduzioneorariodilavoro,exfestivitàsoppresse,festivitàeh
ass.Ͳottenutacomesommadituttiglistipendimensilidell’annosolareconesclusionedeicompensiper
lavorostraordinarioediarie,maggioratadicontributidileggeocontrattualiedioneridifferiti);
- il"costoorario"saràcomputatoperognipersonadividendotalecostoannuolordoperilnumerodiore
lavorative43contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi
vigentiperl'impresa,dedottodalnumerodelleoreil5%perassenzedovuteacausevarie;
- aifinidellavalorizzazionenonsifaràdifferenzatraleorenormaliedorestraordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime su base annuale
consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per
straordinari non potranno essere addebitate più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro su base
annuale.
43
Orelavorative=(oreannuelorde)–(ferie+riduz.orariolavoro+exfestività+festività+orediassenza)
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
La tipologia comprende anche il personale non dipendente con contratti di collaborazione o di
somministrazionedilavoro,ovverotitolaredispecificoassegnodiricercaoborsadidottorato,limitatamente
atecnici,ricercatoriedaltropersonaleausiliario,nellamisuraincuisonoimpiegatinelleattivitàdiricercaedi
sviluppooggettodelprogetto.Sonoescluselespesedelpersonaleconmansioniamministrative,contabilie
commerciali.
Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all’importo dell’assegno maggiorato degli
oneridilegge,conl’esclusionedieventualidiarieodialtrespesenonammissibili.
I contratti, dovranno contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria delle
attivitàdasvolgereedellemodalitàdiesecuzione,nonchél’impegnoperilcollaboratoreaprestarelapropria
operapressolestrutturedelsoggettofinanziato.
Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto, valorizzate al costo orario previsto nel
contratto.
L’importo sarà determinato in base alla busta paga o alla fattura al netto di imposte, tasse ed altri oneri
accessori.
b) Strumentiedattrezzature.
In tale tipologia rientrano le strumentazioni e le attrezzature già acquistate o quelle nuove di fabbrica da
acquistaredasoggettiterzi.
I costi degli strumenti e delle attrezzature verranno determinati nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzatiperilprogettodiricerca.
Pertanto, rientrano in tale tipologia sia le strumentazioni e le attrezzature specifiche ad uso esclusivo del
progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per
programmidiversi(cosiddetteadutilitàripetuta).
Sonoesclusidalfinanziamentoicostirelativiamobiliedarredi.
Icriterichesarannoapplicatiperladeterminazionedeicostidelleattrezzatureedellestrumentazionisonoi
seguenti:
- perlestrumentazionieleattrezzature,daacquistareogiàacquistate,nonutilizzatepertuttoillorociclo
divita,ilcuiusosianecessariomanonesclusivoperilprogetto,sonoconsideratiammissibiliunicamentei
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso, calcolati secondo i principi della
buonaprassicontabile;
- perlestrumentazionieleattrezzaturedaacquistareedautilizzarepertuttoillorociclodivita
esclusivamenteperilprogettoilcostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiimposte,tasseed
altrioneriaccessori(dazidoganali,trasporto,imballo,montaggio).
c) Ricercacontrattuale,brevetti,consulenzeoserviziequivalenti.
Questatipologiacomprendeleconsulenzecioèleattivitàconcontenutodiricercaoprogettazionedestinate
alprogettoeacquisitedasoggettiterzi.IllorocostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiIVA.
Latipologiaconcerneinoltreleprestazioniditerziintesecomeprestazionidicarattereesecutivodestinateal
progettoeacquisitedasoggettiterzi.IllorocostosaràdeterminatoinbaseallafatturaalnettodiIVA.
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ANNO XLVI • N. 33
Sono altresì inclusi in questa tipologia i beni immateriali inerenti risultati di ricerca, brevetti, know how e
dirittidilicenzaacquisitidasoggettiterzi.Perladeterminazionedelcostodeibeniimmaterialisiapplicanoi
seguenticriteri:
- ibeniimmaterialiesistentialladatadidecorrenzadell'ammissibilitàdeicostinonsonocomputabiliaifini
delfinanziamento,népotrannoessereconsideratequotedelloroammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà
determinatoinbaseallafatturaalnettodiIVA;
- peribeniimmaterialidinuovoacquisto,ilcuiusosianecessariomanonesclusivoperilprogetto,ilcosto
relativodacalcolaresaràammessoalfinanziamentoinparteproporzionaleall'usoeffettivoperilprogetto
stesso.
Possono essere ammesse le spese per le prestazioni relative all’utilizzo di laboratori e strumenti sostenute
dalle imprese anche presso laboratori pubblici e privati accreditati, cioè iscritti all’Albo dei laboratori del
Ministerodell’UniversitàedellaRicerca,aisensidell’art.14D.M.593/2000,purchèfornitedasoggettiterzi.
Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con
l’impresa finanziata (amministratore unico, amministratore delegato, membri del consiglio di
amministrazione, soci) i costi per attività svolte dall’amministratore unico non possono essere ammessi
indipendentementedallanaturadelrapportopostoinessere.Neglialtricasi,possonoessereammessiicosti
delleattivitàsvoltedatalipersonefisichequaloralecompetenzetecnichepossedutenegiustifichinol’utilizzo
nell’ambitodelprogetto.Intalcaso,deveessereredattaappositaletteradiincaricochedevespecificarele
motivazioni tecniche e la durata dell’incarico, le attività da svolgere, nonché il compenso pattuito,
esplicitamente aggiuntivo rispetto ad altri emolumenti percepiti dall’impresa finanziata e allineato a quello
deiricercatorimaggiormentequalificatichelavoranosulprogetto.Talicostisonoimputatiallavoce“servizidi
consulenza”inpresenzadiuncontrattodiconsulenzaoallavoce“personale”inpresenzadiuncontrattodi
collaborazione.
d) Materialifornitureeprodottianaloghi.
Inquestavoceverrannoinclusematerieprime,componenti,semilavorati,materialicommerciali,materialidi
consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la
funzionalitàoperativaquali:attrezzidilavoro,minuteriametallicaedelettrica,articoliperlaprotezionedel
personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria
dotazione,mangimi,lettiereegabbieperilmantenimentodeglianimalidalaboratorio,ecc..
I costi relativi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori (dazi
doganali,trasporto,imballo,montaggio).
Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con
esclusionediqualsiasiricaricoperspesegenerali.
2.CRITERIPERLADOCUMENTAZIONEGIUSTIFICATIVADELLESPESE
LespesesostenutedaiBeneficiaridovrannoesseregiustificatedafatturequietanzateodadocumenticontabili
divaloreprobatorioequivalente.
2.1Documentazionegiustificativadellespese
La documentazione giustificativa delle spese sostenute, predisposta in via telematica attraverso il sistema
informatizzatoSigfrido,ècompostada:
a) Personale:
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-
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buste paga e modelli F24 con allegata dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il
regolare adempimento degli oneri fiscali e sociali relativamente al personale dipendente utilizzato per la
realizzazionedelprogetto;
contrattiperilpersonalenondipendentecoinvoltonelprogettoeperiricercatori(dottorandi,assegnistie
specializzandidiricerca),ilaureatimagistraliconprofilitecnici,igiovani(laureatiodiplomatitecnici)neo
assunti o trasformati a tempo indeterminato e gli apprendisti in alta formazione e ricerca. Ogni contratto
dovràcontenentel’indicazionesulladuratadellacollaborazione,sullespecificheattivitàdasvolgereesulla
relativaremunerazione;
prospettodicalcolodelcostoorarioperciascundipendentesottoscrittodallegalerappresentante;
schemadiregistrazionedellepresenzedelpersonaleecopiadelregistrostesso;
Leattivitàdelpersonaledovrannorisultaresiadall’ordinataraccoltadelladocumentazionedelprogettosiadal
registrodellepresenze,nelqualeisingoliaddetti,sottolasupervisionedelresponsabiledelprogetto,dovranno
indicareesottoscrivereinumerodiorededicatealprogettostesso,suddivisetraleattivitàpreviste.
b) Strumentiedattrezzature:
- titolidispesa;
- librodeicespitideibeniammortizzabili;
c) Servizidiconsulenza,ricercacontrattualeebrevetti:
- titolidispesa;
- contrattioletterediincarico,contenentil’indicazionesu:duratadellacollaborazionesulprogetto;specifiche
attivitàdasvolgeresulprogetto;remunerazionerelativaatalispecificheattività;
Perleprestazioniditerzieperibeniimmaterialidovràesseredisponibile:
- ordinediacquistoocontrattoconilfornitore;
- titolidispesa;
Leprestazionidovrannotrovareriscontronelladocumentazionesottoscrittadalfornitoree/onellerealizzazioni
effettuate da quest'ultimo. Per i beni immateriali dovrà esseredisponibile la documentazione tecnica messa a
disposizionedalfornitore.
d) Materiali
- titolidispesa;
- buonidiprelievodamagazzino;
Il team manager, responsabile del coordinamento delle attività designato dalle imprese partecipanti alla
realizzazione del progetto, dovrà produrre una dichiarazione attestante la pertinenza dei materiali utilizzati al
progettostesso.
2.2.Modalitàdipagamento
Ipagamentidevonoessereeffettuatisoloedesclusivamentetramite:
1) bonificobancarioopostale;
2) oppurericevutabancaria(RI.BA.);
Per il bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura,
unitamente all’estratto conto bancario timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul
contodelbeneficiario.
Peripagamentitramitericevutabancaria(RI.BA.)ènecessarioallegarecopiadellaricevutabancariariportante
gliestremidellafattura,unitamenteallacopiadell’estrattocontobancarioopostaleopportunamentetimbrato
dallabanca,dacuirisultil’effettivoaddebitodell’importosulcontodelbeneficiario.
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Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti Ͳ RI.BA. cumulativa Ͳ occorre riportare gli
estremidiognifattura cuisiriferisceilpagamento, inmododaindividuareinequivocabilmentela/lefattura/e
ammissibile/i.Peripagamenticumulativi,effettuatiancheconbonifico,ladittadovràprodurreladistintaditutti
ipagamenti.
Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale
documentazioneintegrativa,copiadeilibricontabili;nelcasoincuiancheconilibricontabilinonsiapossibile
stabilireconchiarezzalafatturapagata,lastessanonverràammessa.
Tuttiimovimentifinanziari(incassiepagamenti)relativialprogetto devonoessereregistratisuconti correnti
dedicati,anchesenoninviaesclusiva44.
2.3.Documentazionegiustificativadell’avvenutopagamento
Ladocumentazionegiustificativadell’avvenutopagamentoèlaseguente:
- estrattocontobancarioopostaleattestantel’effettivoedefinitivoesborsofinanziario;
- quietanzadell’istitutobancariocassieree/otesorierenelcasodimandatidipagamento;
- documentiattestantiilpagamentodeicontributiprevidenziali,ritenutefiscaliedonerisociali(es.mod.F24)
nelcasodispeseperilpersonale.
Perlespesedelpersonale,inalternativaallatrasmissionedell’estrattocontorelativoalpagamentodelsingolo
dipendente,ladocumentazionegiustificativadiavvenutopagamentopotràesserecostituita,dall’estrattoconto
contenenteilpagamentocumulativodegliemolumentidelpersonale.
In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende
necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale (allegato
19), resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al
progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni
spesaoccorreindicarel’importo,lavaluta,lamensilitàdiriferimento,l’istitutobancarioopostale,ilnumeroc/c.
Tuttiglioriginalideititolidispesa(fatture,notule,bustepaga,ecc..)ammessiacontributodovrannoessere
annullati con il seguente timbro: “Progetto finanziato dal Por Marche 2014Ͳ 2020 – Asse 1 – Bando:
Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” e con l’indicazione
dell’importoammessoafinanziamentorisultantedalsistemaSigfrido.Glistessidovrannoessereconservati
secondolatempisticastabilitadallanormativavigente.
44
Legge136/2010“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”art.3,comma1
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ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO6
DOMANDADIPARTECIPAZIONE
DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicacertificata
[email protected]
Bollo
€ 16,0045
Spett.le
Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi
Via Tiziano 44
60125 ANCONA
OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014Ͳ2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI
DELLASPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTEͲBANDO2015
Ilsottoscritto/i:
Impresa1
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresa2
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresan
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza
(Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)……………………………………………..
(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
45
Applicarelamarcadabolloeannullarlacontimbrorecanteladatadicompilazionedelladomanda;scansionarel’allegato
6compilatoedinviarlotramitePEC
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ANNO XLVI • N. 33
CHIEDE/ONO
dipoterusufruiredelleagevolazionifinanziarieprevistedalProgrammaOperativoRegionaledelleMarcheFondo
EuropeodiSviluppoRegionalerelativoalperiodo2014Ͳ2020(diseguitoPORMARCHEFESR2014Ͳ2020)ͲAsse
Prioritario1”Rafforzarelaricerca,losviluppotecnologicoel’innovazione”(deliberazionedellaGiuntaregionale
n. 1334 del 1.12.2014) Ͳ Bando “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione
intelligente”,perlarealizzazionedell’ideaprogettualeriportatanell’allegato8e,atalfine,aisensidell’art.47
delD.P.R.n.445/2000,
E
aisensidegliartt.46e47delD.P.R.28dicembre2000n.445,sottolapropriaresponsabilitàedavendonepiena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera,richiamatedagliartt.75e76delmedesimodecreto,
DICHIARA/NO46
1. che i dati e le informazioni nell’idea progettuale e nei relativi allegati sono veri e conformi alla
documentazioneinloropossesso;
2. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196 art. 13, che i dati personali
raccoltisarannotrattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamentenell’ambitodelprocedimentoper
ilqualelapresentedichiarazionevieneresa;
3. di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che disciplina la concessione e la
gestionedell’interventoagevolativooggettodellapresentedomandaedirispettarnelerelativedisposizioni
elimitazioni;
4. diprendereattodellecausedirevocadell’interventoagevolativo,impegnandosi,inparticolare,arestituirei
contributirisultantinondovutiaseguitodirevocadell’interventoagevolativo;
5. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(barrarelarelativacasella):
Ƒ
dinonavereottenutoo,incasocontrario,diavererestituitoe,comunque,dirinunciareadottenere
sullostessoprogettoaltreagevolazionipubblichecontributiveofinanziarie,prendendoattochenon
rientranotralefattispecieperlequalièprevistoildivietodicumuloleagevolazioniconcessesotto
formadicreditod’impostaodigaranzia;
oppure
Ƒ
diaverrichiestooottenuto,perimedesimiinvestimenti,leseguentiagevolazionipubbliche:
Denominazione
Normativadiriferimento
soggetto (impresa /
organismodiricerca)
Investimento
ammissibile(€)
Intensità
aiuto(%)
di
6. di impegnarsi ad effettuare l’ammortamento delle strumentazioni, delle attrezzature e dei macchinari
oggetto di richiesta dell’intervento contributivo secondo quote annue costanti e per una durata non
superiorealperiododivitautiledelbene;
7. che l’/e impresa/e sono iscritte al registro del Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(CCIAA);
46
ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari
(imprese ed organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in
filiera;
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ANNO XLVI • N. 33
8. chel’/eimpresa/eha/nnol’attivitàeconomica,principaleosecondaria,comerisultantedalcertificatoCCIAA
alla data di presentazione della domanda, rientrante nella attività identificata dai seguenti codici ATECO
2007previstidalbando;
9. che l’/e impresa/e si trova/no nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto/i a
concordatopreventivo,fallimento,amministrazionecontrollata,scioglimentooliquidazione,enonavendo
inattoprocedimentioprovvedimentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiallalegge
19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’/e impresa/e che per gli
Amministratori;
10. dinontrovarsinellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidell’art1comma7delRegolamentoCEn.
800/2008(pubbl.inGUUEL214del09.08.2008);
11. di non essere destinatario/i di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decretolegislativo8giugno2001,n.231;
12. che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di
condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
dannodelloStatoodellaComunitàeuropea,perreaticheincidonosullamoralitàprofessionale,perreatidi
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno
dell’ambiente;
13. chesoggettimunitidipoteridiamministrazioneoidirettoritecnicinonsonosottopostiadunprocedimento
perl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3dellalegge27/12/1956,n.1423odiuna
dellecauseostativeprevistedall’art.10dellalegge31/05/1965,n.575;
14. (barrarelarelativacasella):
Ƒ
diaverelasededell’investimento(sedelegaleounitàoperativa)ubicatanelterritoriodellaRegione
Marche;
oppure
Ƒ
di impegnarsi a localizzare la sede dell’investimento nel territorio della Regione Marche entro la
datadipagamento;
15. di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle
categoriediappartenenza,nonchéognialtradisposizionedileggeinmateriaassistenzialeeprevidenziale;
16. diessereinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondola
vigentenormativa;
SIIMPEGNA/NO
1) a realizzare il programma di investimento in conformità a quanto stabilito nel Bando e nel decreto di
approvazionedellagraduatoriaediconcessionedelleagevolazioni;
2) a stipulare, sottoscrivere ed inviare alla Regione Marche Ͳ P.F. “Ricerca, innovazione, e competitività dei
settoriproduttivi”l’Accordodipartenariatoentroitempistabilitidalbando;
ALLEGANO
- laschedadeidatianagraficiefinanziarirelativiall’impresaoaciascunsoggettopartecipante;
- l’ideaprogettuale(allegato8);
- la copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio approvato completo della relazione sulla gestione
ovvero della nota integrativa, di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, da cui
risultiilvaloreeladescrizionedellespesediricercaesvilupposostenute47;
47
Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo
bilancio,dovràessereallegataunadichiarazionesottoscrittadalrappresentantelegale,asseveratadaunrevisoreesterno
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-
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ANNO XLVI • N. 33
ladichiarazionesostitutivadiattodinotorietà(allegato16);
l’eventualeprocuraspecialeperlapresentazionedelladocumentazione(allegato17).
Data ________________________
I/l legale/i rappresentante/i
Firma digitale
iscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloricheleimprese
stesseprevedonodicontabilizzarenelbilanciorelativoalprimoannodiattività,illustratidaunarelazionegiustificativadi
talivalori.
Perleimpresenontenuteallaredazionediunbilancio(es.lesocietàdipersone)ufficialedovràessereallegatoloschemadi
bilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimoeserciziochiuso
precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale
rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di
bilancioallescritturecontabiliaziendali;
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DATIDELL’IMPRESA
(da compilare per ciascuna impresa partecipante)
Il sottoscritto:
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….…………..……………………, il
…………………………., in qualità di rappresentante legale dell’impresa (Ragione sociale) ............…....
………………………………………………..........................……………………………………………...formagiuridica..............................
CodiceFiscale...........................……....................................PartitaIVA.....................................................................
Sedelegalein.....…....……................................………..,prov.............,CAP..................................................................
viaen.civ.......................……....................................…………………………………………………………………………………………….
tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………………PEC………………………………………
consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, , ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
Chel’impresa:
- intenderealizzareilprogettonellasededi(comunedell’unitàlocale)……………………………………………………
prov..........,CAP.................viaen.civ............................................................tel.....................................
fax.......................eͲmail……………………………………………PEC……………………………………………………………………
-
risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del comune di ..............……........................
dalla data del …………………..con il n. ................, estremi dell'atto costitutivo
............................................... anno di costituzione ………………. , all’Albo artigiani n………. data
delibera……………………………………………………………………, con attività economica 48
principale
(codice)
………………
(definizione)…………………………………………………………………………….e attività economica
relativa
alla
domanda
di
agevolazione
(codice)
……………….(definizione)…………………………………………………………..
-
risulta iscritta presso l'INPS ufficio di ..…….............. ...................... dal .........................
numero della Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.)…………………………………..
numero di Matricola Aziendale I.N.P.S..…………………………..
settore
Contratto
Collettivo
Nazionale
del
(C.C.N.L.)……………………………………………………..
48
ATECO2007
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Lavoro
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ANNO XLVI • N. 33
Ͳ rientra nelle definizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, secondo quanto dichiarato nell’allegato 7, in
quanto,relativamentealladimensioneaziendaletrattasidi(Barrarelarelativacasella):
Ƒ
Ƒ
Ƒ
microimpresa
piccolaimpresa
mediaimpresa
oppurenonrientranellesuddettedefinizioniinquanto:
Ƒ grandeimpresa
erelativamentealgradodiautonomiatrattasidi(Barrarelarelativacasella):
Ƒ Impresaautonoma
Ƒ Impresaassociata
Ƒ Impresacollegata
- ha come personale dipendente, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio approvato precedentemente la data di
presentazione della domanda, le seguenti ULA:
Qualifica
Maschi
(in ULA.)
Femmine
(in ULA)
Totale
(in ULA)
Di cui addetti alle attività di ricerca
e sviluppo
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale
- ha spese in ricerca e sviluppo49, nell’ultimo esercizio approvato precedentemente la data di presentazione della
domanda, pari a:
Euro
% sul fatturato
Luogo e data: ……………………………
Il legale rappresentante
firma digitale
49
Speseinricercaesviluppo,rilevabilidallarelazionesullagestioneovverodallanotaintegrativadicui,rispettivamente,
agliarticoli2428e2427delcodicecivile
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DATIDELL’ORGANISMODIRICERCAEDIFFUSIONEDELLACONOSCENZA
(da compilare per ciascun organismo di ricerca)
Il sottoscritto:
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….…………..……………………, il
…………………………., in qualità di rappresentante legale Organismo di ricerca ............…....
………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………………….
Dipartimento/Facoltà/Struttura……………………………………………………………………………………………………………………
CodiceFiscale...........................……....................................PartitaIVA.....................................................................
Sedelegalein.....…....……................................………..,prov.............,CAP..................................................................
viaen.civ.......................……....................................…………………………………………………………………………………………….
tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………………PEC………………………………………
consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, , ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
Chel’organismo:
- intenderealizzarel’investimentonellasededi(comune)………………………………………………………………………
prov..........,CAP.................viaen.civ............................................................tel.....................................
fax.......................eͲmail……………………………………………PEC……………………………………………………………………
-
risulta iscritto presso l'INPS ufficio di ..…….................................... dal .........................
numero della Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.)…………………………………..
numero di Matricola Aziendale I.N.P.S..…………………………..
settore
Contratto
Collettivo
Nazionale
del
(C.C.N.L.)……………………………………………………..
Luogo e data: ……………………………
Il legale rappresentante
firma digitale
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Lavoro
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ALLEGATO7
DICHIARAZIONEDIMENSIONEAZIENDALE
Dacompilare,firmaredigitalmenteecaricaresusistemainformativoSigfrido
Allegaton.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:....................................................................................
Indirizzodellasedelegale:.................................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..……
2.Tipodiimpresa
Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente:
Impresaautonoma
Impresaassociata
Impresacollegata
In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa
richiedente.
Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettivi
prospettididettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5.
3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(*)Inmigliaiadieuro.
4.Dimensionedell’impresa
Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente:
microimpresa
Piccolaimpresa
Mediaimpresa
Grandeimpresa
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423
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ANNO XLVI • N. 33
eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata.
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Allegaton.2alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE
Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Dati(2)dell'impresarichiedente
odeiconticonsolidati[riporto
dallatabella1dell'allegaton.4]
2.Dati(2)dituttele(eventuali)
impreseassociate(riportodalla
tabellariepilogativadell'allegato
n.3)aggregatiinmodoproporzionale
3.Sommadeidati(2)dituttele
impresecollegate(eventuali)non
ripresitramiteconsolidamentoalla
rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5]
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
Irisultatidellariga“Totale”vannoriportatialpunto3delprospettorelativoalleinformazionirelativealcalcolo
delladimensionediimpresa(Allegaton.1)
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423
eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati
dell'impresaoppure,sedisponibili,inbaseaiconticonsolidatidell'impresaoaconticonsolidatiincuil'impresaè
ripresatramiteconsolidamento.
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Allegaton.3alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa
associataall'impresarichiedenteeperleimpreseassociatealleeventualiimpresecollegate,icuidatinonsono
ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella
tabellariepilogativaseguente:
Tabellariepilogativa
Impresaassociata
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(indicaredenominazione)
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese
associateocollegate.
(1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicui
all'articolo3,comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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ANNO XLVI • N. 33
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Allegaton.3.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA
1.Datiidentificatividell'impresaassociata
Denominazioneoragionesociale:.........................................................
Indirizzodellasedelegale:.............................................................................................
N.diiscrizionealRegistroimprese:..............................................................................
2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Datilordi
2.Datilordieventualiimprese
collegateall’impresaassociata
3.Datilorditotali
(*)Inmigliaiadieuro.
NB:idatilordirisultanodaicontiedaaltridatidell'impresaassociata,consolidatisedisponibiliintaleforma,ai
quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse
l’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegaton.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devono
essereriportatinellaTabelladicuialpunto2.
3.Calcoloproporzionale
a)Indicareconprecisionelapercentualedipartecipazione(2)detenutadall'impresarichiedente(odall'impresa
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della
presentescheda:.....%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo
proporzionale(3)devonoessereriportatinellatabellaseguente:
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Tabella«associata»
Percentuale:...%
Risultatiproporzionali
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423
eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata.
(2)Vapresainconsiderazionelapercentualepiùelevatainterminidiquotadelcapitaleodeidirittidivoto.Ad
essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa
collegata.Lapercentualedeveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli
eventualialtridecimali)perquantoriguardaglioccupatiedinmigliaiadieuro(troncandolecentinaiadieuro)
perquantoriguardailfatturatoediltotaledibilancio.
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Allegaton.4alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE
(DACOMPILARENELCASOINCUIL’IMPRESARICHIEDENTEREDIGECONTICONSOLIDATIOPPUREE’INCLUSA
TRAMITECONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA)
Tabella1
Occupati(ULA)(*)
Fatturato(**)
Totaledibilancio(**)
Totale
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando
tuttigli
occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata.
(**)Inmigliaiadieuro.
Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo.
Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodei
datidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2).
Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento
Impresacollegata(denominazione)
Indirizzodellasedelegale
N.diiscrizioneal
Registrodelleimprese
A.
B.
C.
D.
E.
Attenzione:Leeventualiimpreseassociatediun'impresacollegatanonripresetramiteconsolidamentodevono
essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli
Allegatinn.3Ae3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
impreseassociateditaliimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualora
nonsianogiàstatiripresitramiteconsolidamento.
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Allegaton.5alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE
(DACOMPILARENELCASOINCUIL’IMPRESARICHIEDENTEOUNAOPIU’IMPRESECOLLEGATENONREDIGONO
CONTICONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE),
COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI
TUTTELEIMPRESECOLLEGATECOMPILANDOLATABELLAA
TabellaA
Impresa
(indicaredenominazione)
1.
2.
3.
4.
5.
Totale
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimprese
collegate)delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasi
di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2
dell’Allegaton.3A.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
impreseassociateditaliimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualora
nonsianogiàstatiripresitramiteconsolidamento.
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Allegaton.5.1alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
SCHEDADICOLLEGAMENTO
(DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO)
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:...................................................................................
Indirizzodellasedelegale:...............................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................
2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari
Periododiriferimento(1):…………………….
Occupati(ULA)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
Totaledibilancio(*)
Fatturato(*)
IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidatisedisponibiliintaleforma.Aquestisiaggreganoproporzionalmentei datidelleeventualiimprese
associatedelleimpresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogià
stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette
dell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del
prospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423
eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioni
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
consideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotaledibilanciorisultantiallastessadata.
(2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicui
all'articolo3,comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.6alDecretoDelMinistrodelleAttivitàProduttive18Aprile2005
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2
N°Legge
Titolo
DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415,
convertito,conmodificazioni,dallalegge19
dicembre1992,n.488–art.1,c.2–e
successivemodificazioni
Legge17febbraio1982,n.46–art.14–e
successivemodificazioni
Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100
lett.a)–esuccessivemodificazioni
Legge27febbraio1985,n.49esuccessive
modificazioni
Legge25febbraio1992,n.215esuccessive
modificazioni
DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio1989n.181–art.5
Legge27dicembre2002n.289–art.73
Agevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedel
Paese.
Agevolazionidelfondospecialerotativoperl’innovazione
tecnologica.
Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese.
Provvedimentiperilcreditoallacooperazioneemisure
urgentiasalvaguardiadeilivellidioccupazione.
Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile.
Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche.
Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuialla
legge181/1989anuoveareedicrisi.
Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla
106–esuccessivemodificazioni
nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in
compartidiattivitàadelevatoimpattotecnologico.
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS
(articolo4,comma1,letterad)
N°Legge
Titolo
Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4
Incentiviperilripristinoambientaleel’incrementodeilivelli
disicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava.
Interventiperlosviluppoimprenditorialeinareedidegrado
urbano.
Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico.
Legge7agosto1997,n.266–art.14
Legge23dicembre2000,n.388–art.103
commi5e6
Legge23dicembre2000,n.388–art.103
commi5e6
Incentivazioneafavoredellarealizzazionedelcollegamento
telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredel
settoretessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO8
IDEAPROGETTUALE
(1° STADIO)
DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronica
CertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it
SEZIONE 1 - IDEA PROGETTUALE
1.1 Titolo ed acronimo
Inserire titolo ed eventuale acronimo
1.2 Descrizione dei contenuti e dei principali obiettivi e risultati
Descrivere sinteticamente l’idea progettuale evidenziando i contenuti tecnologici, le principali problematiche
che si intende affrontare, i bisogni a cui intende rispondere ed i principali target groups.
Spiegare in che modo lo sviluppo dell’idea progettuale contribuisce all’avanzamento delle conoscenze, delle
competenze e delle tecnologie esistenti nello specifico ambito applicativo di interesse.
Indicare se il progetto intende creare un processo o un prodotto o un servizio al momento non esistente in
azienda evidenziandone il valore aggiunto rispetto al contesto aziendale.
Descrivere i principali obiettivi, ponendo in evidenza gli elementi di coerenza con i principali indirizzi
programmatici stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ricerca e sviluppo.
Illustrare sinteticamente le principali attività da svolgere, le metodologie di ricerca, le tecnologie ed i processi
applicativi che si intendono sviluppare per il loro raggiungimento.
Descrivere e quantificare i principali risultati che si intendono conseguire (max 10.000 caratteri)
1.3Impattodelprogettosull'efficienzaenergeticaesullosvilupposostenibile
Descrivere l’impatto del progetto sulla riduzione dei consumi energetici e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili,
evidenziando con quali risultati verrà verificato e dimostrato
1.4.Ambitotecnologico
Indicarel’ambitotecnologicochesiintendesvilupparetraquelliprevistidalbando
1.4Durataecostocomplessivo
Durata (mesi)
Costo complessivo
8157
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SEZIONE2–SOGGETTO/IPROPONENTE/I
2.1. Team manager (responsabile del coordinamento delle attività)
Nome e cognome
Indirizzo postale
Tel.
E mail
Impresa
Fax
2.2 Impresa/e partecipante/i
Ruolo50 Impresa51
Capitale
Investimento
Contributo
Netto(CN52)
proposto(CP)53 richiesto(I)54
2.3 Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza partecipanti
Denominazione
Facoltà, dipartimento, struttura
Docente coinvolto
OF55
F56
Indirizzo (via, n. cap. comune)
50
IndicareLPseleadpartneroppurePPsepartnerdiprogetto
51
Ragionesociale
52
CN=capitalenetto=Totaledel“patrimonionetto”comedefinitodall’art.2424delcodicecivilequalerisultadall’ultimo
bilancioapprovatoalladatadipresentazionedelladomanda(perlesocietàdicapitali),alnettodei“creditiversosociper
versamentiancoradovuti”,delle“azioniproprie”edeicreditiversosociperprelevamentiatitolodianticiposugliutili.
Perleimpresenontenuteallaredazionediunbilancio(es.lesocietàdipersone)ufficialedovràessereallegatoloschemadi
bilancioconformeallaIVDirettivaCEE,siglatoinognipaginadallegalerappresentante,erelativoall’ultimoeserciziochiuso
precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale
rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di
bilancioallescritturecontabiliaziendali.
Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo
bilancio,dovràessereallegataunadichiarazionesottoscrittadalrappresentantelegale,asseveratadaunrevisoreesterno
iscrittoall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabili,incuidovrannoessereindicatiivaloricheleimprese
stesseprevedonodicontabilizzarenelbilanciorelativoalprimoannodiattività,illustratidaunarelazionegiustificativadi
talivalori.AdincrementodiCNpotrannoessereconsideratiperiprogettipresentatidaunasingolaimpresa:
a)unaumentodicapitalesociale,rispettoaquellorisultantedall'ultimobilancioapprovato,cherisulticomunquedeliberato
alladatadipresentazionedelladomanda;
b)conferimentisociincontofuturoaumentodicapitalesociale,rispettoaquellorisultantedall’ultimobilancioapprovato,
cherisultinodeliberatialladatadipresentazionedelladomandadicontributo
c) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce
“creditiversosociperversamentiancoradovuti”dicuiallavocea)dell’attivodelloStatoPatrimoniale.
53
CP=costodelprogettocheciascunaimpresaintendesostenere;
54
I=interventoagevolativorichiestodaciascunaimpresacalcolatoinbasealleintensitàdiaiutostabilitedalbando;
55
OF=onerifinanziarinetti=Saldotra“interessiealtrionerifinanziari”e“altriproventifinanziari”dicuirispettivamente
allevociC17eC16delloschemadicontoeconomicoprevistodalCodiceCivile.Nelcalcolodeglionerifinanziarinonsaranno
inseritigliimportirelativia“Utilieperditesucambi”dicuiallavoceC17bisͲD.Lgs.n.6del17/01/2003.
56
F=Parialvaloredei“Ricavidellevenditeedelleprestazioni”dicuiallavoceA1delloschemadicontoeconomico
previstodalCodiceCivile.
8158
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ANNO XLVI • N. 33
2.3Competenzedell’imprese
Descrivereiprincipalisettoridiattivitàincuioperanoleimpreseeletecnologieutilizzateevidenziandolecapacitàtecniche
rilevantiaifinidell’esecuzionedelprogettoelarilevanzadellecompetenzedisponibilirispettoagliobiettiviprevistiperla
realizzazionedelprogetto:fornireinformazionisulcapitaleumano,infrastrutturetecnologiche,principaliattrezzatureper
larealizzazionedelprogetto.
IllustrarelecompetenzedelLeadPartnernellagestionedeiprogettienelcoordinamentodipartenariati,evidenziandoipiù
importantiprogettiaffiniattuatinegliultimi5annispecificandoiltitoloeavaleresuqualeProgramma.
Evidenziarelavarietàel’ampiezzadellapartnershipindustriale(es.presenzadiimpreseappartenentiadiversisettorioa
fasidiversedelprocessoproduttivo,oppurediimpresedidimensionidiversees.grandi,medieepiccoleancheartigiane)
(max10.000caratteri)
2.4Varietàedampiezzadellapartenship
Evidenziareiruolielefunzioniassuntedallesingoleimpresenelprogrammadiinvestimento,nonchéloscopoelarilevanza
delpartenariato,ancheinunaprospettivadimediotermineenonsoloconriferimentoallarealizzazionedelprogettoinsè.
Evidenziarel’apportofornitodallemicroepiccoleimpresealleattivitàdiricerca,descrivendolatipologiadiattività(studi,
analisi,progettazione,ecc.).
Descriverecomesisvilupperannolesinergietraleimpresedimostrandolacomplementarietà,ilbilanciamentoela
completezzadegliinterventiedellecompetenzetecnologiche.
Descriverecomesisvilupperannolerelazionitraimpreseeorganismidiricerca,specificandolatipologiadellecompetenze
ed il valore aggiunto apportato al capitale umano e ai processi produttivi dell’azienda attraverso il trasferimento delle
conoscenzeinnovative(max10.000caratteri)
2.5Management
Fornireinformazionisull’organizzazioneprevistaperilmanagementdelprogettoesuglistrumentidicoordinamentoedi
valutazioneinterna,dimonitoraggiodelleattivitàedicontrollodellaqualitàcheverrannoimpiegatiperlarealizzazionedel
progetto(max10.000caratteri)
Data ………………………………………
Il/i legale/i rappresentante/i
Firma digitale
8159
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ALLEGATO9
ILPROGETTOESECUTIVO
(2°STADIO)
DacompilaresulsistemainformativoSigfridoedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronica
CertificataallacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.it
Spett.le
Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi
Via Tiziano 44
60125 ANCONA
OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014-2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO
NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - BANDO 2015
Il sottoscritto/i:
Impresa 1
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresa2
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresan
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza
(Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)………………………………………………
(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
8160
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ANNO XLVI • N. 33
DICHIARA/NO57
cheidatieleinformazioniindicatinelladomandadipartecipazioneeneirelativiallegatirisultano
invariati
(oppure);
dichiaranoquantosegue:………………………………………………………………………………………………………………………
cheidatieleinformazioniindicatenelprogettoesecutivoeneirelativiallegatisonoverieconformialla
documentazioneinloropossesso;
Data……………………………
Il/i legale/li rappresentante/i
Firma/e digitale/i
Il team manager
responsabile del coordinamento delle attività
firma digitale
ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiar
57
(imprese ed organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in
filiera;
8161
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ILPROGETTOESECUTIVO
(2°STADIO)
1. CONTENUTI PROGETTUALI
1. 1TITOLO DEL PROGETTO
Inserireiltitoloedeventualeacronimo
1.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Descriverechiaramenteicontenutidelprogetto,evidenziandogliaspettiinnovativieilsuoimpattosugliattuali
processiproduttivi,conparticolareriferimentoaiproblemiesistentieaquellichepossonoessererisolticonla
realizzazionedelprogetto.
Descrivere il contesto in cui si inserisce il progetto e specificatamente, i principali problemi/bisogni che il
progetto intende affrontare e risolvere, le motivazioni alla base del progetto ed eventuali risultati di altri
progettichecostituisconoilpuntodipartenzasullabasedelqualesiintendonosviluppareleattivitàpreviste.
Evidenziaregliaspettiinnovativideiprocessi/prodotti/servizichesiintendonosvilupparerispettosiaaquelligià
offertidalleimpreseproponenticheaquelligiàesistentisulmercato.
Evidenziareseilprogettoconcerneun’innovazionediprodotto.
Specificareseilprogettorappresentalacontinuazionediuninterventogiàfinanziato,oppureseècollegatocon
altriinterventirealizzatiavaleresuProgrammifinanziatiattraversofondistrutturaliealtristrumentifinanziari
europei(incasoaffermativoperogniprogettocollegatoindicaregliestremidellanormativadifinanziamento,il
titolodelprogetto,ladurateedilcostoammessoafinanziamento,lemodalitàelatipologiadeicollegamenti,i
risultatielesinergiepotenzialiraggiungibiligrazieall’integrazionetraidueprogetti).
Indicareseilprogettoprevedelarealizzazionediprimiprototipi,nonidoneiafinicommerciali,odiprogettidi
dimostrazione iniziale o progetti pilota, non convertibili né utilizzabili ai fini di applicazione industriale o
sfruttamentocommerciale,idoneiavalutareeavalidarelatrasferibilitàelariproducibilitàdelletecnologiee
deirisultaticonseguiti(max10.000caratteri).
1.3 FATTIBILITÀ DELL’INNOVAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI Dimostrarelafattibilitàdell’innovazioneprevista,ancheevidenziandoglieventualistudidifattibilitàgià
realizzatiperl’avviodelprogettooseverràrealizzatounospecificostudiodifattibilità.
Descrivereiprincipalirischichepotrebberoostacolarelarealizzazionedelprogettooimpedirneilsuccesso.
Descriverelesoluzionichesiintendonostudiare,illustrandoneivantaggi(max10.000caratteri).
8162
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1. 4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Indicareseilprogettoderivadallosviluppodiunoopiùbrevettigiàdepositatialladatadipubblicazionedel
bandodaunadelleimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento.
Indicare gli eventuali brevetti che si intendono acquisire per la realizzazione del progetto e da quali soggetti
sarannoacquisiti(max10.000caratteri)..
2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
2.1 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Data inizio
Data fine
Durata (mesi)
2.2 OBIETTIVI PREVISTI E RISULTATI (MAX 10.000 CARATTERI)
Descriverel’obiettivogeneraledelprogettonelsuocomplessoequalisonogliobiettivispecificichesiintendono
perseguire attraverso la realizzazione delle diverse fasi del progetto medesimo, con riferimento agli obiettivi
operativi.
Indicare i “target group” diretti e indiretti del progetto, vale a dire quali sono i soggetti che direttamente ed
indirettamentepotrannobeneficiaredeirisultatidelprogettosianelbrevechenelmedioelungoperiodo.
Descrivere i principali risultati misurabili e verificabili (deliverable) per ogni attività, specificando le unità di
misura,ivaloriattesiprevisti,gliindicatoridivalutazioneeipuntidiverifica(milestone)(max10.000caratteri).
3 RISORSE UMANE
3.1TEAMDIRICERCA
Descrivere la tipologia di risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere, nel progetto,
specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali eventuali nuove assunzioni si intendono effettuare.
Illustrare l’organizzazione del gruppo di lavoro indicando le funzioni assegnate ad ogni soggetto e le relative
interdipendenze evidenziando l’apporto fornito nel progetto, in termini di conoscenze e competenze innovative,
dai ricercatori (dottorandi, assegnisti e specializzandi di ricerca), dai laureati magistrali con profili tecnici,
dai giovani (laureati o diplomati tecnici) neo assunti o trasformati a tempo indeterminato e dagli apprendisti in
alta formazione e ricerca.
8163
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Fornire informazioni sugli strumenti di coordinamento, di monitoraggio delle attività e di controllo della
qualità utilizzati (max10.000caratteri).
3.2 CAPITALEUMANOCHECOMPORTAMAGGIORAZIONIDIPUNTEGGIONELLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO
Numero
Tipologia
Numeroricercatorichesiintendecoinvolgere58
NumerolaureatimagistraliconprofilitecnicoͲscientificichesiintendeassumere59
Numerogiovani(laureatiodiplomati)chesiintendeassumere60
Numeroapprendisticoncontrattodialtaformazione61
Numerodiplomatielaureatidastabilizzarenell’impresamediantetrasformazionedicontrattia
tempodeterminatooatipiciincontrattiatempoindeterminato62
58
Indicareilnumerodiricercatori,assegnisti,dottorandiespecializzandidiricercachesiintendecoinvolgere,mediante
distaccotemporaneo,ciascunoperalmeno160giornatediprestazionepressonellarealizzazionedelprogetto.
59
IndicareilnumerodellenuoveassunzionidilaureatimagistraliconprofilitecnicoͲscientificimediantestipuladicontratti
dilavorodidurataalmenofinoallaconclusionedelleattivitàechecomportinounimpegnononinferiorea2.400oredi
lavoronellarealizzazionedelprogetto
60
Indicareilnumerodellenuoveassunzionirelativeagiovani(dietànonsuperioreai35anni)laureati(laureamagistraleo
triennale)odiplomati(diplomaconprofilotecnico)mediantecontrattidilavoroalmenofinoallaconclusionedelleattivitàe
checomportinounimpegnononinferiorea2.400oredilavoronellarealizzazionedelprogetto
61
IndicareilnumerodiapprendistiinAltaformazioneericercachesiintendeassumerenellarealizzazionedelprogetto
mediantecontrattostipulatoaisensidell'Art.5D.Lgs.n.167del14/9/2011
62
Indicareilnumerodidiplomantiolaureatigiàimpiegatinell’impresachesiintendestabilizzaremediantecontrattia
tempoindeterminato
8164
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ANNO XLVI • N. 33
4.IMPATTODELPROGETTOSULLACOMPETITIVITA’
4.1IMPATTODELPROGETTOSULLACOMPETITIVITÀ(MAX10.000CARATTERI)
Descrivere le ricadute industriali previste dalla realizzazione del progetto, evidenziando le prospettive di
diffusione e trasferimento dei risultati ed i nuovi vantaggi competitivi che potrebbero derivare per le imprese,
con particolare riferimento alle prospettive di mercato nazionale ed internazionale.
Descrivere l’impatto economico e occupazionale derivanti dalla realizzazione del progetto, fornendo previsioni
sull’aumento della spesa e del personale assegnato alle attività di ricerca e sviluppo e sull’incremento della
produttività aziendale.
4.2EFFETTOINCENTIVANTEDELL’AIUTO
Ciascuna impresa dovrà dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto, fornendo una valutazione exͲante
dell’accresciuta attività di R&S sulla base di un’analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate
rispettivamentedallapresenzaedall’assenzadelleagevolazionidicuialpresentebando,utilizzandoiseguenti
criteri:
- aumentodell’importototaledellaspesadiricercaesviluppodapartedelbeneficiariodelleagevolazioni
dell’aiuto(aumentodellaspesatotalediricercaesvilupposostenutadalbeneficiariodelleagevolazioni
rispettoalfatturatototale);
- aumentodelledimensionidelprogetto(aumentodelnumerodipersoneassegnateadattivitàdiricerca
esviluppo);
- aumentodelritmo(tempipiùridottiperilcompletamentodelprogettorispettoallarealizzazionedel
medesimosenzaleagevolazionidicuialpresenteBando);
- aumentodellaportata(specificareseleagevolazionidelpresenteBandocontribuisconoalla
realizzazionediunprogettopiùambizioso,caratterizzatodaunaprobabilitàmaggiorediscoperta
scientificaotecnologica)
8165
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Elemento di valutazione (contrassegnare la relativa casella)
SI
Il progetto deriva da una domanda di brevetto nazionale presentata da almeno una delle imprese
partecipanti al programma di investimento, che abbia già ottenuto il rapporto di ricerca con esito "non
negativo" da parte dell'EPO (European Patent Office)63
Il progetto deriva da una domanda di estensione di brevetto europeo
o internazionale presentata da
almeno una impresa partecipante al programma di investimento all'EPO (European Patent Office) o
all'WIPO (World Intellectual Property Organization)64
NO
Il progetto deriva dall’aggregazioni di più filiere che hanno presentato idee progettuali nello stesso
ambito tecnologico e che hanno superato la soglia di ammissibilità
63
Allegarelacopiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadibrevettonazionaleconallegatorapporto
diricercaconesito“nonnegativo”rilasciatodall'EPO(EuropeanPatentOffice);
64
Allegarelacopiaconformeall’originaledelverbaledidepositodelladomandadiestensionedelbrevettoeuropeoo
internazionalepresentatadall'EPO(EuropeanPatentOffice)odall'WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization),con
allegataricevutadipagamentodellatassaperlarichiestadiesame
8166
8167
Totaleprogetto
TitoloObiettivo/Attività
Tipologia
attività[3]
[5]Perogniattivitàinserireunaopiùimprese/organismidiricercaresponsabilidiattuazione
€Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
TotaleOR(nI €Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
TotaleOR3 €Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
TotaleOR2 €Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
TotaleOR1 €Ͳ
Denominazione
Spesa
Impresa/Organismodi
complessiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ricerca[5]
Tempisticainmesi[4]
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
[1]SuddividereilprogettoinpiùObiettiviRealizzativi
[2]PerogniObiettivoRealizzativoinserireunaopiùAttività(es.analisi,progettazione,implementazione,prototipazione,ecc..)
[3]PerogniattivitàindicareRIperRicercaindustrialeoSSperSviluppoSperimentale
[4]Contrassegnareunacasellaperognimesedisvolgimentodell'obiettivoedell'attività
ObiettivoRealizzativo(n)
Attivitàn.1
Attivitàn.2
Attivitàn.n
ObiettivoRealizzativo3
Attività3.1
Attività3.2
Attività3.n
ObiettivoRealizzativo2
Attività2.1
Attività2.2
Attività2.n
ObiettivoRealizzativo1
Attività1.1
Attività1.2
Attività1.n
Obiettivi[1]/Attività[2]
Descrizione
5.1PIANODILAVORO:OBIETTIVIREALIZZATIVIEATTIVITÀ
5.PIANODILAVORO,VERIFICADEIRISULTATIEINDICATORIDIMONITORAGGIO
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Titolodell'attivitàacuièassociato
Unitàdimisura[2]
Indicatoredivalutazione[3]
Datadiraggiungimento
delrisultato
Puntodiverifica[4]
8168
[4]Indicareinqualemomentoverràverificatoilrisultato(es.dopoilprimosemestre,oametàprogetto,oinsedediprimooultimoSAL,ecc.)
[2]Indicareilprodottodelrisultato,ossial'unitàdimisuraconcuisiintendeverificareilrisultatoottenuto(es.businessplan,reporttecnicoͲscientifici,esitidiprovedilaboratorio,
i i
)
[3]Specificarel'indicatoreutilizzatopervalutareilrisultato
[1]Descrivereiprincipalirisultatichesiintendonoverificareedimostrare(deliverable)perogniattività,specificandoleunitàdimisura,ivaloriattesiprevisti,gliindicatoridi
valutazioneeipuntidiverificadelraggiungimentodeglistessi(milestone).
Descrizionedelrisultato[1]
5.2RISULTATIATTESIESTATIDIAVANZAMENTO
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Ilprogetto
Ilprogetto
afferisce
coinvolgeretidi
innovazionedi
imprese
prodotto
Ilprogettoè
svoltoin
cooperazione
concentridi
ricerca
Indicatoridirealizzazione[2]
perlaricerca
industriale
perlosviluppo
sperimentale
Stimavaloredeglinvestimenti
indottichesarannoattivatiin
tecnologieavanzate:
Indicatoridirisultato
8169
[2]ContrassegnareconunaXlarelativacasellasoloovericorrailcaso
[1]Incasodiprogettopresentatoinfilierafornireperogniimpresagliindicatoridirealizzazione,dirisultatoed'impatto
DenominazioneImpresa/e[1]
5.3INDICATORIDIMONITORAGGIO
Numero
dipendenti
addettial
progetto
Stimanumero
postidilavoro
chesaranno
creatiinambito
R&S
Indicatorid'impatto
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8170
Tipologia
(RIoSS)
TitoloAttività[2]
Nominativo[3]
Profilo[4]
Qualifica[5]
Rapportodi
lavoro[6]
Totale
Status
(premialitàdi
punteggio)[7]
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0,00 €Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
€Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costototale
0,00 €Ͳ
Costoorario
0,00 €Ͳ
Impegno[8]
[8]Oreimpiegatenelprogettodallapersona
[7]Indicareselatipologiadioccupazioneproducepremialitàdipunteggio(vedasicriteridivalutazione):indicareDT(dottorandi),AS(assegnisti),SP(specializzandi)incasodiricercatorioconsulenzediricerca
continuative,oppureLM(laureatimagistralitecnici),GLD(laureatiodiplomatitecnici)incasodinuovigiovani,oppureAAincasodiapprendistiinaltaformazione,oppureTI(trasformazioneatempo
indeterminato)incasodistabilizzazionedicontrattiatempodeterminatooatipici
[6]Es.personaleatempoindeterminatoodeterminato,apprendistato,altoapprendistato,collaborazioneesternaecc.
[5]Es.dirigente,progettista,ricercatore,operaiospecializzato,tecnicodilaboratorio,ecc.
[4]Es.ingegneremeccanico,informatico,chimico,ecc.)
[3]Senonancoraindividuatoinserire“daindividuare”
[2]FarerifeirmentoalleattivitàindicatenelPianodilavoro
[1]Incasodiprogettopresentatoinfilierainidcareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanechesiprevededicoinvolgereperlosvolgimentodelprogetto:perognipersonaindicareprofilo,
qualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto
Denominazione
Impresa/Organismodiricerca
[1]
Titolo
6.1PERSONALE
6.PIANOFINANZIARIO:SPESEECOSTIPREVISTIPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO
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ANNO XLVI • N. 33
8171
Attività
Tipologia
(RIoSS)
Tipologiadelbene
0
0
€Ͳ
€Ͳ
0
0
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0
0
0
€Ͳ
€Ͳ
0
€Ͳ
€Ͳ
0
0
0
0
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
0
0
€Ͳ
€Ͳ
0
0
€Ͳ
Ammortamento
(mesi)
€Ͳ
Costoiniziale
delbene(€)
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costomensile
delbene(€)
Totale
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costo
ammissibile
(€)
0 €Ͳ
Usodel Tempodiutilizzo
bene
effettivonel
(%)
progetto(mesi)
[1]Incasodiprogettopresentatoinfilieraindicareperogniimpresa/organsimodiricercaglistrumentieleattrezzaturechesiprevedediutilizzareperlosvolgimentodelprogetto:perogni
beneindicarelatipologia,ilcostoiniziale,imesidiammortamento,ilcostomensile,lapercentualediutilizzo,iltempodiutilizzoedincostoammissible
Denominazione
Impresa/Organismodi
Titolo
ricerca[1]
6.2STRUMENTIEATTREZZATURE
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
8172
Titolo
Attività
Tipologia
(RIoSS)
Fornitore
(denominazioneente/società,
nomesoggetto)
Tipologia
consulenza
[2]
Descrizione
Totale
Costo
complessivo
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
0,00 €Ͳ
Impegno
(mesi/
uomo)
[2]Indicare:Cincasodiconsulenze;PTincasodiprestazioniditerzi
[1]Incasodiprgettopresentatoinfilieraevidenziareperogniimpresa/organismodiricercaleconsulenzechesiprevededicoinvolgereperlosvolgimentodelprogetto:indicare
perogniconsulenzailfornitore,latipologia,ladescrizione,l'impegnoedilcosto
Denominazione
Impresa/Organismodiricerca[1]
6.3RICERCACONTRATTUALE,BREVETTI,CONSULENZEOSERVIZIEQUIVALENTI
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
8173
Titolo
Attività
Tipologia
(RIoSS)
Tipologia/descrizionemateriale
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costo
€Ͳ
Totale €Ͳ
[1]Incasodiprogettopresentatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiircercaimaterialichesiprevedediutilizzareperlosvolgimentodelprogetto
Denominazione
Impresa/Organismodiricerca[1]
6.4MATERIALIFORNITUREEPRODOTTIANALOGHI
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
6.5TOTALESPESEECOSTISOSTENUTIPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTODIRICERCAESVILUPPO
IMPRESA1
IMPRESA2
IMPRESA3
IMPRESAn.
ORGANISMODI
RICERCAn.
TOTALE
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
SPESEPERTIPOLOGIAEATTIVITA'[1]
1ATTIVITA'DIRICERCAINDUSTRIALE
1.aPersonale
Totale1.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.bStrumentiedattrezzature
Totale1.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.cServizidiconsulenza
Totale1.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.dMateriali
Totale1.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
Totale1ͲAttivitàdiricercaindustriale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2ATTIVITA'DISVILUPPOSPERIMENTALE
2.aPersonale
Totale2.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.bStrumentiedattrezzature
Totale2.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.cServizidiconsulenza
Totale2.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.dMateriali
Totale2.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
Totale2ͲAttivitàdisvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
TOTALERICERCAESVILUPPO(1+2) €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1)Indicarepertipologialespeseprevistedaciascunaimpresa/organismodiricercapartecipanteallarealizzazionedelprogrammadi
investimento(seilprogettovienepresentatoinformasingolacompilaresololaprimacolonna)
Data……………………………
Il/i legale/li rappresentante/i
Firma/e digitale/i
Il team manager
responsabile del coordinamento delle attività
firma digitale
8174
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO10
COMUNICAZIONEDIACCETTAZIONEDEGLIESITI
EDICONFERMADIINIZIODELLEATTIVITA’
DacompilareedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificataallacasellaPEC
[email protected]
Spett.le
Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi
Via Tiziano 44
60125 ANCONA
OGGETTO: POR MARCHE FESR 2014-2020 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO
NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - BANDO 2015
Il sottoscritto/i:
Impresa 1
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresa2
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresan
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza
(Ragionesociale)……………………………………………..(comunesededell’investimento)……………………
(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
8175
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
DICHIARA/NO65
di aver ricevuto l’esito di cui al decreto (data e n. decreto) ……………………………………………, relativo al
progetto
dal
titolo…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
codice progetto66 …………………………… presentato al fine di usufruire della agevolazioni previste dal POR
MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 BANDO “RICERCA E SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE”, il cui costo ammesso è pari a € …………………………………., di
aver preso atto del relativo contenuto e di accettarlo integralmente.
CONFERMANO
che il programma di investimento è stato avviato e che l’avvio delle attività è stato fissato alla data
…………………..
SI IMPEGNANO
a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dalla Regione Marche in relazione al presente
procedimento
ALLEGANO
a) copiaconformedell’accordodipartenariato(contrattodirete/RTI,ATS)stipulatoesottoscrittodalle
impresepartecipantiallarealizzazionedelprogetto;
Data……………………………
Il/i legale/i rappresentante/i
Firma digitale
65
Ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari (imprese e
organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza), in caso di presentazione della domanda in filiera;
66
Riportareilcodicescrittodallaprocedurainformaticasulladomandadiagevolazione
8176
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO11
RICHIESTADILIQUIDAZIONE
PERANTICIPAZIONEOSTATIDIAVANZAMENTODELPROGRAMMA
Dacompilareedinviare:
incasodianticipazione:
inoriginale,medianteraccomandaA.R.indirizzataaRegioneMarche,P.F.“Innovazione,ricercaecompetitività
deisettoriproduttivi,ViaTizianon.44,60125Ancona;
incasodistatidiavanzamento:
in
formato
digitale
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
alla
casella
PEC
[email protected];
Spett.le
Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi
Via Tiziano 44
60125 ANCONA
Il sottoscritto/i:
Impresa 1
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresa2
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Impresan
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’impresa (Ragione sociale)…………….. (natura giuridica)
.…………………..(comunesededell’investimento)……………(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
Organismodiricercaediffusionedellaconoscenza
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
…………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza
(Ragionesociale)…………………………………………(comunesededell’investimento)…………………………
(c.f.…..…….………………..,(P.IVA…………………..)
In relazione al decreto n………… del……………, con il quale è stato concesso il contributo di €………….., per
la realizzazione del programma di investimento concernente l’esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo dal
titolo
8177
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
“………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
codice progetto 67 ……………………………………………….. ai sensi del POR MARCHE - ASSE 1 – BANDO
“PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE”
E
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
DICHIARA/NO68
1. che i dati e le informazioni indicate nella presente richiesta di liquidazione e nei relativi allegati sono veri e
conformi alla documentazione in loro possesso;
2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto/i a concordato preventivo,
fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non avendo in atto procedimenti o
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e
successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori;
3. di non essere destinatario/i di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla
moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
e per reati in danno dell’ambiente;
4. di non essere sottoposto/i ad un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/05/1965, n. 575 (e succ. mod.);
5. di non risultare inadempiente/i in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente
concesse dalla Regione Marche, relative al Docup Ob. 2 Marche FESR 2000/2006 e POR FESR CRO Marche
2007/2013 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente
decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
6. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(contrassegnare la relativa casella):
Ƒ di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato
precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea69;
oppure
Ƒ di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di
recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente;
7. inconformitàconquantoprevistodallanormativavigente(barrarelarelativacasella):
Ƒ
dinonavereottenutoo,incasocontrario,diavererestituitoe,comunque,dirinunciareadottenere
sullostessoprogettoaltreagevolazionipubblichecontributiveofinanziarie,prendendoattochenon
67
Riportareilcodicescrittodallaprocedurainformaticasulladomandadiagevolazione
68
Ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari (in caso di
presentazione del progetto in filiera); 69
D.P.C.M.23Ͳ05Ͳ2007ͲClausola“Deggendorf”(sentenzadelTribunalediPrimoGrado,del13settembre1995incause
riuniteTͲ244/93eTͲ486/93TWDTextilwerkeDeggendorfGmbH);
8178
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
rientranotralefattispecieperlequalièprevistoildivietodicumuloleagevolazioniconcessesotto
formadicreditod’impostaodigaranzia;
oppure
Ƒ
diaverrichiestooottenuto,perimedesimiinvestimenti,leseguentiagevolazionipubbliche:
Normativadiriferimento
Investimentoammissibile(€)
Intensitàdiaiuto(%)
8. diaverelasededell’investimento(sedelegaleounitàoperativa)ubicatanelterritoriodellaRegioneMarche;
9. di aver ricevuto l’importo di €………………. quale anticipazione del contributo concesso per la realizzazione
del progetto (da compilare solo in caso di eventuale anticipazione ricevuta); 10.chegliimportiindicatinellarelazionetecnicaenelrendicontodicuiallegato12:
sono conformi alle singole risultanze contabili aziendali e sono relativi ai costi e alle spese sostenuti
dal…………………..al…………………….. per l’esecuzione del progetto ammesso con D.D.P.F. …………. Del
……………….;
sono stati determinati e imputati conformemente ai “Criteri per la determinazione, l’imputazione, la
documentazioneelacertificazionedellespeseedeicostiammissibili”dicuiall’allegato5;
11.che i costi del personale non dipendente riguardano attività progettuali svolte presso le sedi
dell’investimento;
12.cheicontributidileggeocontrattualieglioneridifferiticonsideratinelcalcoloorariocorrispondonoaquelli
previstidallanormativavigenteesonostatieffettivamentepagatieaccantonatiperciascundipendente;
COMUNICANO
di aver provveduto all’implementazione sul sistema informativo Sigfrido della documentazione giustificativa di
spesa attestante la realizzazione del programma di investimento indicata nell’allegato 5 “Criteri per la
determinazione e la documentazione dei costi ammissibili”;
e pertanto
CHIEDONO
(barrare la casella interessata)
Ƒ
la liquidazione di €…………………………… a titolo di anticipazione del contributo concesso;
Ƒ
la liquidazione di €…………………………… quale acconto del contributo concesso (per rendicontazione
del primo stato di avanzamento lavori;
oppure
Ƒ
la liquidazione di €…………………………… quale saldo del contributo concesso (per rendicontazione
dell’ultimo stato di avanzamento lavoro);
relativa allo stato di avanzamento degli interventi effettuati alla data del ……………………. come da
dichiarazioni allegate, da accreditare rispettivamente sul c/c n……… presso la banca di………………………..
………………………………………………………….....(filiale
di………………………………………………………..)
CAB…..…............ ABI……...…… CIN……..…… intestato a (denominazione e indirizzo impresa capofila)
……..…………………………………………………………………………………………………………………
…………
SIIMPEGNANO70
70
Incasodiprogettorealizzatoinfiliera
8179
16 APRILE 2015
Ͳ
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
(l’impresacapofila)atrasferire,entro10giornidalladatadiaccreditamentodelcontributopressolabanca
prescelta,lequotepartidellostessoallealtreimpresepartecipantialprogrammadiinvestimento.;
Ͳ
(le imprese partecipanti) a ricevere la quota parte di contributo spettante e a giustificare con apposita
quietanzalariscossionedellaquotaparte,alfinediconsentirelarelativacertificazione.
ALLEGANO
Incasodianticipazione:
a)contrattodigaranziafidejussoriadipariimporto,rilasciatadabanche,assicurazioniointermediarifinanziari
dicuiall’art.107delTestoUnicoBancario,diduratatalepercuilascadenzadellastessasiadialmenosei
mesisuperiorealtermineprevistoperlapresentazionedellarichiestadiliquidazioneasaldodelprogettoe
riprodottasecondoloschemadicuiall’allegato18.
Incasodirendicontazioneperstatidiavanzamento:
a) relazionetecnicaedilrendiconto(all’allegato12)indicantilespeseedsostenutidaciascunpartecipantenel
periododirealizzazionedelprogrammadiinvestimento,leattivitàdisviluppoediricercasvolte,gliobiettivi
e i risultati, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate da ciascuno dei partecipanti,
le eventuali variazioni e scostamenti intervenuti rispetto al programma originariamente approvato;
b) schema di registrazione delle presenze del personale (allegato 13);
c) schema di calcolo del costo orario del personale (allegato 14;
Data……………………………
Il/i legale/li rappresentante/i
Firma digitale71
Incasodianticipazionefirmaolografaconallegatacopiadeldocumentodiidentità,aisensidelD.P.R.28dicembre2000,
n.445.
71
8180
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO12
RELAZIONETECNICAERENDICONTAZIONE
PERSTATIDIAVANZAMENTO
DacompilareedinviareinformatodigitalemediantePostaElettronicaCertificataallacasellaPEC
[email protected]
1. RELAZIONE TECNICA
1.1 TITOLO DEL PROGETTO
Inserireiltitoloedeventualeacronimo
1.2PERIODODIRIFERIMENTO
Statodiavanzamento72 Dal(gg/mm/anno) 1.3OBIETTIVIREALIZZATIVI
Descriverelostatodiconseguimentodeisingoliobiettivirealizzativi
1.4ATTIVITÀSVOLTE
Descrivereleattivitàdiricercaesvilupposvolte
72
Indicareprimooultimo
8181
Al(gg/mese/anno)
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
1.5CRITICITÀESOLUZIONI
,
Evidenziareledifficoltàoperativeetecnologicheaffrontateelesoluzioniadottate
1.6VARIAZIONI
Evidenziareemotivareeventualivariazioniintervenutenellarealizzazionedelprogettoonellesingolevocidi
costorispettoaquantooriginariamenteprevisto
1.7INVESTIMENTI
Descriveregliinvestimentieffettuati
8182
1.8RISULTATIRAGGIUNTI
1.8.1 Indicare i principali risultati ottenuti, misurati e verificati (deliverable) per ogni attività, specificando l’unità di misura, gli indicatori di
valutazioneeipuntidiverifica(milestone).
Descrizionedelrisultatoottenuto
Attivitàacuiè
Unitàdimisura
Indicatoredi
Datadi
Puntodi
associato
valutazione
produzione
verifica
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
8183
ANNO XLVI • N. 33
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
1.8.2Conriferimentoairisultatiottenutidistingueretraquelligiàtrasferibiliotrasferitiinproduzione,quelli
cherichiedonoulterioreattivitàdisviluppopertaletrasferimentoocheverrannosviluppati
9.1RICADUTEINDUSTRIALIEOCCUPAZIONALI
Descrivere le ricadute industriali derivanti dalla realizzazione del progetto, con riferimento al trasferimento dei
risultati, allo sfruttamento industriale, alle prospettive di mercato, agli effetti sull’occupazione e sulla
produttiva aziendale . Confronto tra l'attuale previsione e quella ipotizzata nel progetto.
.
8184
Ilprogetto
Ilprogetto
afferisce
coinvolgeretidi
innovazionedi
imprese
prodotto
Ilprogettoè
svoltoin
cooperazione
concentridi
ricerca
Indicatoridirealizzazione[2]
perlaricerca
industriale
perlosviluppo
sperimentale
Stimavaloredeglinvestimenti
indottichesarannoattivatiin
tecnologieavanzate:
Indicatoridirisultato
8185
[2]ContrassegnareconunaXlarelativacasellasoloovericorrailcaso
[1]Incasodiprogettopresentatoinfilierafornireperogniimpresagliindicatoridirealizzazione,dirisultatoed'impatto
DenominazioneImpresa/e[1]
10.INDICATORIDIMONITORAGGIO
Numero
dipendenti
addettial
progetto
Stimanumero
postidilavoro
chesaranno
creatiinambito
R&S
Indicatorid'impatto
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
8186
Nominativo[3]
al
Rapportodi
lavoro[4]
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
Costoorario
TOTALE €Ͳ
Status
permialitàdi
punteggio[5]
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
€ Ͳ
Costototale
0,00 €Ͳ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impegno
[6]
[6]Oreimpiegatenelprogettodallapersona
[5]Indicareselatipologiadioccupazioneproducepremialitàdipunteggio(vedasicriteridivalutazione):indicareDT(dottorandi),AS
(assegnisti),SP(specializzandi)incasodiricercatorioconsulenzediricercacontinuative,oppureLM(laureatimagistralitecnici),GLD(laureati
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
[4]Es.personaleatempoindeterminatoodeterminato,apprendistato,altoapprendistato,collaborazioneesternaecc.
[3]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta
[2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersona
indicareilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto
Spesesostenutedal
Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2]
Sededell'investimento
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
2.1SPESEPERPERSONALE
Dacompilareperciascunsoggettobeneficiarioincasodiprogettorealizzatoinfiliera
2. RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI
16 APRILE 2015
ANNO XLVI • N. 33
Fornitore Quanità
al
Numero
fattura
Data
fattura
Costo
ammissibile
8187
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
0,00% €Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Totale €Ͳ
[3]Percentualediutilizzo
[2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale
0,00% €Ͳ
€Ͳ
0,00% €Ͳ
Usodel
bene[3]
0,00% €Ͳ
€Ͳ
Costo
€Ͳ
Datapagamento Dataquietanza
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicare
ilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto
Descrizione
Spesesostenutedal
Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2]
Sededell'investimento
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
2.2SPESEPERSTRUMENTIEATTREZZATURE
16 APRILE 2015
ANNO XLVI • N. 33
8188
al
Fornitore
Numerofattura
Datafattura Datapagamento
[2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costo
Totale €Ͳ
Data
quietanza
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicare
ilprofilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto
Descrizione
Spesesostenutedal
Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2]
Sededell'investimento
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
2.3SPESEPERSERVIZIDICONSULENZA
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
8189
al
Fornitore
Quantità
Numero
fattura
Datafattura
Data
pagamento
[2]IndicareRIperricercaindustrialeeSSpersvilupposperimentale
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
€Ͳ
Costo
Totale €Ͳ
Data
quietanza
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareil
profilo,laqualifica,rapportodilavoro,status,impegnoecosto
Descrizione
Spesesostenutedal
Ricercaindustriale/Svilupposperimentale[2]
Sededell'investimento
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
2.4SPESEPERMATERIALI
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
16 APRILE 2015
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ANNO XLVI • N. 33
TABELLA1:SPESESOSTENUTEPERLAREALIZZAZIONEDELPROGETTO
IMPRESA1
IMPRESA2
IMPRESA3
IMPRESAn.
ORGANISMODI
RICERCAn.
TOTALE
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)
SPESEPERTIPOLOGIAEATTIVITA'[1]
1ATTIVITA'DIRICERCAINDUSTRIALE
1.aPersonale
Totale1.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.bStrumentiedattrezzature
Totale1.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.cServizidiconsulenza
Totale1.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1.dMateriali
Totale1.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
Totale1ͲAttivitàdiricercaindustriale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2ATTIVITA'DISVILUPPOSPERIMENTALE
2.aPersonale
Totale2.a €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.bStrumentiedattrezzature
Totale2.b €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.cServizidiconsulenza
Totale2.c €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
2.dMateriali
Totale2.d €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
Totale2ͲAttivitàdisvilupposperimentale €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
TOTALERICERCAESVILUPPO(1+2) €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ €Ͳ
1)Indicarepertipologialespeseprevistedaciascunaimpresa/organismodiricercapartecipanteallarealizzazionedelprogrammadiinvestimento(seilprogettoviene
presentatoinformasingolacompilaresololaprimacolonna)
Data…………………………..
Il team manager
responsabile del coordinamento delle attività
firma digitale
8190
Il/i legale/li rappresentante/i
Impresa/e / organismo di ricerca
firma/e digitale/i
8191
Gennai o
Febbra io
Marzo
April e
Maggi o
Gi ugno
Lugl io
Agos to
Settembre
Ottobre
Dicembre
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareleorelavoratenelprogetto
[3] In alternativa firma olografa con allegata copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
[2]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta
TOTALE
L'addettoalprogetto
Firmadigitale[3]
Novembre
Ilsottoscrittodichiarache,neimesiindicati,hacollaboratoallosvolgimentodelprogettodicuitrattasifornendoleoredilavoroindicate
TOTALE
ATTIVITÀ
Sededell'investimento
Titolodelprogetto
Oredilavorolavoratenell'anno
Nominativo[2]
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
SCHEMADIREGISTRAZIONEDELLEPRESENZEDELPERSONALE
ALLEGATO13
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QUALIFICA
QUALIFICA
RETR.LORDA(A)
RETR.LORDA(A)
TOT.TFR(B)
TOT.TFR(B)
TOTCONTR.(C)
TOTCONTR.(C)
TOTLORDOA+B+C(D)
TOTLORDOA+B+C(D)
SCHEMACOSTOORARIOCCNL
TOTORENETTE(E)
TOTORENETTE(E)
COSTOORARIO
(D/E)
COSTOORARIO
(D/E)
8192
Ilresponsabileamministrativo
Firmadigitale[3]
[3] In alternativa firma olografa con allegata copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
[2]Indicarenomeecognomedellapersonacoinvolta
[1]Incasodiprogettorealizzatoinfilieraindicareperogniimpresa/organismodiricercalerisorseumanecoinvolte:perognipersonaindicareleorelavoratenel
progetto
Illegalerappresentante
Firmadigitale[3]
I sottoscritti dichiarano che i dati relativi al costo del personale impiegato nella ricerca sono corrispondenti alle reali retribuzioni percepite e i
soprariportaticostiorarisonostatideteminatisecondoicriteriperladeterminazione,imputazioneedocumentazionedeicosti
NOMINATIVO[2]
ANNO
NOMINATIVO[2]
ANNO
Denominazioneimpresa/organismodiricerca[1]
ALLEGATO14
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ALLEGATO15
MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODIDOCUMENTIDIGITALITRAMITE
POSTAELETTRONICACERTIFICATA(P.E.C.)
MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTAELETTRONICACERTIFICATA
(P.E.C.)
Ogni modulo previsto dal bando da inoltrare tramite P.E.C. dovrà essere compilato sull'apposito modello reso
disponibilesuisitiinternetindicatidalbando,stampatoinformatoPDF/A,firmatodigitalmente(comeP7Mo
con
firma
ADOBE
PDF)
e
quindi
inoltrato
via
P.E.C.
alla
casella
PEC
[email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi.
Tale procedura deve essere utilizzata anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceo o
elettronico,nonespressamenteprevistodalbandomacomunqueritenutonecessarioaifinidiunacompletae
correttavalutazionedelprogettopresentato.Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescanner
deldocumentoanalogicoalfinedipredisporrelarelativacopiainformaticainformatoPDF/A,siapponelafirma
digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC
[email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla conversione in formato PDF/A, si appone la
firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC
[email protected] PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi.
Ogni qualvolta si procede all’invio telematico tramite P.E.C. di qualsiasi istanza o di ogni altra forma di
documentazione, tra i documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica
certificata,dovràessereobbligatoriamentepresentataunadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.
47delD.P.R.n.445/2000),redattasecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallo
stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la
documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è
equiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax.
Qualora la domanda di partecipazione al bando venga firmata digitalmente da un soggetto diverso dal
rappresentante legale dell’impresa, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una
procura speciale, secondo lo schema allegato 17, che dia titolo a tale firma (la quale andrà conservata in
originalepressogliufficidelsoggettoabilitatoadapporrelafirmadigitale)edicopiadeldocumentodiidentità
dellegalerappresentantenonchéfirmatariodellaprocura.
L'oggetto della P.E.C. dovrà descrivere chiaramente il contenuto della trasmissione e riportare sempre le
seguenti indicazioni: “POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – ASSE 1 Ͳ BANDO RICERCA E SVILUPPO NEGLI AMBITI
DELLASPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTE”seguitodallapartitaivaodalcodicefiscaledell’impresacapofila.
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CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI
Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata)
Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con
ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la
casellaP.E.C.regione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdei
settoriproduttivi.
TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC.
Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come
specificatonelpresentebando.
Presentazionediistanzeedichiarazioniperviatelematica
Siricordacheleistanzeeledichiarazioni,aisensidell’art.38comma1delDPR445/2000“possonoessereinviate
anche per fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa
vigente,hannopienavaliditàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei.
NelcasodipresentazionetelematicautilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.Innovazione
RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi,sopraindicata,inconformitàalall’art.65delDecretoLegislativo7
marzo2005,n.82(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide:
1)sesottoscritteconfirmadigitale;
2)selacopiadell’istanzaodelladichiarazionecartacearecantelafirmaautografaconallegatalacopiadel
documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se
costituitedacopieinformatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità;
3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della
Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che
effettualadichiarazione.Leistanzeeledichiarazioniinviatesecondolemodalitàpreviste“sonoequivalenti
alleistanzeealledichiarazionisottoscritteconfirmaautografaappostainpresenzadeldipendenteaddettoal
procedimento”(art.65,comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82).
Nelcasodipresentazionetelematica,lecomunicazionisuccessivenelcorsodelprocedimentofinoall’emissione
del provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di
partecipazione se ritenuto, dal Responsabile del procedimento, tale mezzo adeguato alle comunicazioni o agli
attidarecapitare.
Istanzeeledichiarazionisostitutivediattodinotorietà
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000,
“possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identitàdelsottoscrittore”.
Anche per l’invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di
validità,delsottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,può
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essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso
l’interessatodevedichiararloincalceallafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3).
Sel’originaleècartaceosiprocedeall’acquisizionetramitescannerdeldocumentosottoscrittoedellacartadi
identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di
procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000),
redattasecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàe
dellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformato
digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di
documentiadunaP.Atramitetelefax.
Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es.
commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata
(acquisizionetramitescanner)delladelegasottoscritta(allegato17)edallacartaidentitàdeltitolaredell’istanza
o della dichiarazione da presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del
D.P.R.n.445/2000),redattosecondoloschemaallegato16,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodi
fattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazione
inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla
trasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax.
Aprecisazionediquantosoprasiricordacheseladichiarazionesostitutivadiattodinotorietàèsottoscrittacon
firmadigitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità.
Il beneficiario ha l’obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto einviati in formato
digitalepertuttoilperiodoprevistodall’art.90Reg.CE1083.
Formatodeidocumenti
I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere
obbligatoriamentepresentatiinunodeiseguentiformati:formatoPDF(PortableDocumentFormat)oformato
PDF/a(opzionedelformatoPDFperlaconservazionedocumentalealungotermine)siaperidocumentiprodotti
elettronicamente(documentazioneottenutaallaconclusionedellamodalitàdicompilazionetelematicaprevista
dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i
documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite
scanner)oprodottielettronicamenteinmodalitàimmagine.
Casiparticolari
Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto
amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente
sottoscritti),cosìcomeinanaloghicasidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati.
La validità ai fini dell’avvio del procedimento, previa verifica della provenienza, sarà valutata dal Responsabile
dellostessoconeventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata.
ComerichiedereunacaselladiP.E.C.
I cittadini possono richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata per
comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la
proceduraguidatadiattivazionedelservizio.
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Approfondimenti
-
PermaggioriinformazionisullaP.E.C.www.digitpa.gov.it/pec.
-
Per la ricerca degli indirizzi P.E.C. delle pubbliche amministrazioni www.paginepecpa.gov.it e
www.indicepa.gov.it.
-
PerlenovitàdelMinisteroperlaPubblicaAmministrazioneel’innovazionewww.innovazionepa.gov.it.
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ALLEGATO16
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
Ilsottoscritto/a
Cognome_________________________Nome__________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________,Cittadinanza______________________________________
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa/organismodiricerca
Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel
Comune_____________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagli
articoli75e76delmedesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,einformato
cheidatifornitisarannoutilizzatiaisensidelD.lgs196/2003
DICHIARA
- che tutte le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto dell'attività e della
struttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
- che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità è
equiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitefax.,aisensidell’art.43,comma6,delDPR
445/2000
Data………………………………….
Ilrappresentantelegale
Firma73
73
Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdfeallegato
alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected] PF
Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia
informatica(immaginescansionata)diundocumentodiidentitàvalidodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
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ALLEGATO17
MODELLOPROCURASPECIALEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOCUMENTAZIONE
Iosottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome______________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa/organismodiricerca
Ragionesociale_________________________________________naturagiuridica______________con
sedelegalenelComune____________________________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
conlapresentescrittura,avalereadognifinedilegge,CONFERISCOa
Cognome__________________________________Nome_____________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Dati:tel.____________________fax_____________________eͲmail____________________________
inqualitàdiincaricatodi:
- Associazione_____________________________
- StudioProfessionale(specificare)__________________________________
- Altro:(specificare)_____________________________________
Consedeinvia____________________________________n.____
Comune________________________PV(___)CAP_____________
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
PROCURASPECIALE:
- per la sottoscrizione digitale della domanda e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni
ulteriore documentazione richiesta o ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti dal POR
MARCHEFESR2014Ͳ2020–BANDO.“PROMOZIONEDELLARICERCAEDELLOSVILUPPONEGLIAMBITIDELLA
SPECIALIZZAZIONEINTELLIGENTE”;
N.B.Laprocuraèvalidaunicamenteperlagestionedellasuddettapratica.
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla P.F. Innovazione,
RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
Data________________
Ilrappresentantelegale
Firma74
_____________________
8198
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ANNO XLVI • N. 33
ILPROCURATORE
Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito
Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente
documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del
medesimoD.P.R.445/2000perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,
DICHIARACHE
agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma
autografasullaprocurastessa;
tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazioni
delsoggettorappresentato;
laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualora
nonsiamocustoditipressoilsoggettodelegante.
Data______________
Ilprocuratore
Firma
__________________________
74
Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdfeallegato
alla modulistica da inoltrare tramite P.E.C. alla casella PEC [email protected] della PF
Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
Al presente modello deve inoltre essere allegatacopia informatica(immagine scansionata) diundocumento di identità
validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
8199
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ANNO XLVI • N. 33
SCHEMADIGARANZIAFIDEJUSSORIA
Spett.le
Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi
Via Tiziano 44
60125 ANCONA
PREMESSOCHE
a) l’impresa / organismo di ricerca ……………………………………………………(in seguito indicata per brevità anche
“contraente”) con sede legale in …………………………… c.f. ………..………..partita IVA………………………… ha presentato
unadomandafinalizzataall’ottenimentodelleagevolazioniprevistedalPORMARCHEFESR2014Ͳ2020–Asse1–
Bando“Promozionedellaricercaedellosvilupponegliambitidellaspecializzazioneintelligente”dicuialDecreto
delDirigentedellaRegioneMarche,P.FInnovazione,Ricerca,eCompetitivitàdeiSettoriProduttivin.…………..del
……………es.m.i(inseguitoindicataperbrevità“NormativadiRiferimento”)chelaBanca/Societàdichiaradiben
conoscere,perlarealizzazionedelprogettodaltitolo“……………………………”,dalcostopreventivatodi€…………..;
b)aisensidellaNormativadiRiferimento,lacontraenteèstataammessaall’interventoagevolativonellaforma
di un contributo in conto capitale pari ad €…………………………da rendere disponibile sulla base di stati di
avanzamentolavori;
c)l’importodi€……..………,corrispondenteal40%delcontributoincontocapitaleconcesso,puòessereerogato,
a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza
assicurativairrevocabileincondizionataedescutibileaprimarichiesta,agaranziadellarestituzionedellastessa
sommadaerogare.
Inparticolare,dettagaranziadeveassicurarelarestituzionedellasommadaerogareatitolodianticipazione,nel
caso in cui il contraente non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla
lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità
stabilite dalla Normativa di Riferimento e dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione della Regione
Marcherisultandocosìlostessocontraentedebitoreintuttoodinparteinrelazioneaquantoerogatoatitolodi
anticipazione;
d) il contraente ha richiesto l’erogazione dell’importo di €………………… a titolo di anticipazione del ..…..% del
contributoincontocapitaleconcesso;
e)l’erogazionedell’anticipazionevieneeffettuatadallaRegioneMarche;
TUTTOCIO’PREMESSO
cheformaparteintegrantedelpresenteatto
lasottoscritta75……………………………………………………………………………………………………………….
75
Indicareilsoggettocheprestalagaranziaelasuaconformazionegiuridica:banca,societàdiassicurazioneointermediari
finanziaridicuiall’art.107TUBess.mm.ii.
8200
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ANNO XLVI • N. 33
(in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in ………………………………………………………….,
iscrittanelregistrodelleimpresedi…………….aln.…………………..iscrittaall’albo/elenco76……………………………..,a
mezzodeisottoscrittisignori:
………………………………..natoa…………………….il…………………………
………………………………..natoa…………………….il…………………………
nellalororispettivaqualitàdi……………………….,munitideinecessaripoteriinforzadi…………………………,dichiaradi
costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fidejussore nell’interesse della contraente ed a
favore della Regione Marche (nel seguito indicata per brevità anche “Regione”), per la restituzione
dell’anticipazionedicuiinpremessaefinoallaconcorrenzadelsuointeroammontareinlineacapitale,pariad€.
……… (diconsi euro……………….) maggiorato degli interessi stabiliti dall’art. 55 della Legge Regionale 29 aprile
2011,n.7(complessivamente“ImportoGarantito”).
Lapresentefideiussioneèregolatadalleseguentipattuizioniecondizioni
1. Lasottoscrittabanca/societàsiobbligairrevocabilmenteedincondizionatamente
i acorrispondereallaRegione,intuttoodinparte,l’ImportoGarantitoqualorailcontraentenonviabbia
provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata a
mezzo lettera racc. a.r. dalla Regione oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto
opposizione
ii arimborsareallaRegionel’ammontarediogniequalsiasisommachelastessaavesseincassatoatitolodi
restituzione della suddetta anticipazione – dal e/o per conto del contraente – che la stessa Regione
dovesseesseretenutaarestituireaseguitodiannullamento,inefficaciaorevocadeirelativipagamenti,o
perqualsiasialtromotivo,nellimitedell’ImportoGarantito.
2.La banca/società si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede a prima e semplice
richiestascrittadainoltrareamezzoletteraraccomandataa.r.dapartedellaRegioneMarchee,comunque,
non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna
eccezionedapartedellabanca/societàstessaanchenell’eventualitàdiopposizionepropostadalcontraenteo
daaltrisoggetticomunqueinteressati,nonchénelcasocheilcontraentesiadichiaratonelfrattempofallito
ovverosottopostoadaltreprocedureconcorsualiopostoinliquidazionevolontaria.
Incasodiescussionedellapresentegaranzia,labanca/societàsiimpegnaadeffettuareirelativipagamenti,
salvodiversoaccordo,pressol’IstitutodiCreditoesullecoordinatebancariecheverrannocontestualmente
indicati nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi
motivo,iterminifissatiperilpagamento,sull’importodovutoverrannoapplicatigliinteressidimoracalcolati
sulla base I contributi già eventualmente percepiti sono restituiti dai soggetti beneficiari maggiorati degli
interessistabilitidall’art.55dellaLeggeRegionale29aprile2011,n.7;
3.Lapresentegaranziafidejussoriahaduratafinoal__/__/____(indicareilterminecorrispondentealladatadi
fineprogettomaggioratadialmeno6mesi),conprorogaautomaticasemestralepernonpiùdi4semestri,al
fine di permettere alla Regione Marche di effettuare i necessari accertamenti, prescritti dalla normativa
(concernenteilsostenimentodellespeseapprovateperlarealizzazionedelprogetto,inmisurapariaquanto
specificatoallaprecedenteletterac)dellepremesse).L’anticipatosvincolototaleoparzialedeveesseredato
mediantecomunicazionescrittaalContraenteedallaBancaoSocietàdiAssicurazioneamezzoraccomandata
A.R.
Decorsa la data del __/__/____ , la garanzia si estingue automaticamente con conseguente liberazione
dell’assicuratore. Qualora l’anticipazione sia stata restituita dal contraente, o da terzi nell’interesse dello
stesso,lapresentegaranzia–aifinidell’impegnoassuntoall’art.1ii)–saràvalidaedefficacefinoaltermine
delventicinquesimomesesuccessivoalladatadell’ultimodeirelativipagamenti.
76
Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le
società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con
Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del
Decreto Legislativo 175/1995, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 TUB e ss.mm.ii., indicare gli estremi di
iscrizioneall’elencospeciale.
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ANNO XLVI • N. 33
4.La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la
contraenteerinunziasindaoraadeccepireladecorrenzadelterminedicuiall’art.1957delcodicecivile.
Ildirittodisurrogacheeventualmentespettasseallasottoscrittabanca/societàneiconfrontidelcontraente,
non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della
Regione.
5. Perladeterminazionedelcreditooggettodellapresentegaranzia,fannoprovainqualsiasisedelerisultanze
dellescritturecontabilidellaRegioneMarche.
Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle
maggiorazioni per interessi sopra indicate anche nel caso di ammissione del contraente ad una procedura
concorsualeoadaltraadessaassimilabile.
6. LapresentegaranziafideiussoriaèintegralmenteconformealloschemaapprovatodallaRegioneMarche;
6.1OgnieventualedisposizionechelimitigliobblighiassuntidalGaranteneiconfrontidelSoggettogarantito
e comunque ogni eventuale clausola, integrazione, rinvio ad altri atti e documenti, ivi comprese
CondizioniGeneralidipolizzae/oairelativiallegatie,ingenerale,qualsiasimodifica,anchesoloformale,
alloschemadigaranziafideiussoriadiriferimentoapprovatodallaRegionechedovesserisultareinserita
nel corpo della presente garanzia, sarà considerata inefficace, introdotta per mero errore materiale e
pertanto da intendersi come non apposta e quindi assolutamente inopponibile in caso di escussione,
indipendentemente dall’essere o meno, in tutto o in parte, limitativa o in contrasto con il testo della
garanzia a prima richiesta per le anticipazioni dei citati interventi agevolativi, intendendosi
automaticamente sostituita dalle corrispondenti previsioni contenute nel modello approvato dalla
Regione.
6.2 La clausola di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, è espressamente approvata dal
Garanteaisensidell’articolo1341cod.civ.
7.Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata
qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Marche , non sia comunicato al
contraentechelagaranziafidejussoriastessanonèritenutavalida.
8.Eventualispesee/oonerifiscalirelativiallapresentegaranziasonoacaricodellabanca/società.
9. La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa
l’interpretazioneol’escussionedellastessa,saràcompetenteinviaesclusivailForodiAncona
Ilfidejussore
Ilcontraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, la banca/società dichiara di accettare espressamente quanto
previstonellapresentegaranziarelativamente:
1. allarinunciaadopporrequalsiasieccezionealpagamentodellesommerichiesteindipendenzadell’escussione
della garanzia, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque
interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre
procedureconcorsualiopostoinliquidazionevolontaria,contenutadall’art.2;
2. allareviviscenzadellagaranziadicuiall’art.1(ii)edall’art.3ultimocapoverso;
3. allederogheagliartt.1944,1957c.c.contenutedall’art.4;
4. allarinunciaadesercitareildirittodisurrogafinoalcompletosoddisfacimentodelleragionicreditoriedella
Regionecontenutadall’art.4;
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5. alleprorogheautomaticheedallemodalitàdisvincolodellagaranziadicuiall’art.3;
6. alladeterminazionedelcreditogarantitocosìcomeprevistaall’art.5;
7. allaconformitàdellagaranziaalloschemaapprovatodallaRegioneMarchecosìcomeprevistoall’art.6;
8. allacompetenzaesclusivadelForodiAnconaprevistadall’art.8.
Ilfidejussore
N.B.:SifapresentechedettagaranziadeveesserefattapervenireallaRegioneMarcheprimadellaerogazione
dell’anticipazione e che la sottoscrizione dei firmatari deve essere autenticata da Notaio con attestazione dei
relativipoteridifirma:
AUTENTICANOTARILE
Rep.n..........................
Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio
consenso, certifico io sottoscritto ..............................…………..... , Notaio in ............................., iscritto
................................., che il sig.: ................................... nato a ............... il ............nella sua qualita' di
................................... , domiciliato per la carica in ................................, che agisce in nome e per conto della
............................, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia
presenzalasuafirmaincalceallasoprastesagaranzia.
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ALLEGATO 19
MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE LA
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL
PERSONALE
(SOLO IN CASO DI PAGAMENTI CUMULUATIVI)
DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto:
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….………….. ………………………………, il
………………………….,inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa/organismodiricerca
(Ragione sociale) ............…..... ………………………………………………..........................………….. forma
giuridica .............
Codice Fiscale ...........................…….............. Partita IVA ........................................... Sede legale in
.....…....……......., prov. ............, CAP ................... via e n. civ.
......................……....................................……………………………………………..
tel..................................……fax....….....................eͲmail………………………………p.e.c………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
I valori netti indicati nelle buste paga riferite alle risorse rendicontate sulla voce di spesa “Personale” del
SAL
n…………..
del
progetto
dal
titolo…………………………………………………………………………………………… ammesso
alle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 – Bando “Promozione della
ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” risultano integralmente saldati
con i mandati di pagamento cumulativo ordinati su conti correnti bancari intesati alla scrivente ditta i cui
estremi vengono di seguito riportati:
Mensilità di
riferimento
Istituto bancario o
postale
Numero c/c
Importo
complessivo
Valuta estratto
conto
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_______________________________________________________
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- €.255.000,00 (quota UE e Stato) a carico del capitolo 32107702 (UPB 32107) del Bilancio di
previsione 2015/2017 annualità 2015;
- € 45.000,00 (quota Regione) a carico del capitolo 31402786 (UPB 31402) del Bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2015;
4) di stabilire che la sopraddetta prenotazione darà
luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva,
nel rispetto dell’art. 56 del D.lgs 118/2011;
5) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.
della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.
Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n. 25 del 10/04/2015
POR Marche FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.2 – “Voucher per favorire la partecipazione
ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta
della Commissione Europea - Bando 2015” Prenotazione di impegno € 300.000,00.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI
PRODUTTIVI
omissis
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE,
RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E
COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
Patrizia Sopranzi
DECRETA
1) di approvare il bando di accesso di cui all’Allegato
1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari
a Gestione Diretta della Commissione Europea, ai
sensi dell’Asse 1 del POR MARCHE FESR20142020 e della Strategia di specializzazione intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n.
1334/2014 e n. 157/2014;
2) di approvare, altresì, i seguenti allegati:
- allegato A. Domanda di partecipazione;
- allegato B. Scheda sintetica progetto ;
- allegato C. Dichiarazione dimensione di impresa;
- allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000);
- allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. D.P.R. n. 445/2000);
- allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U.
- D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione
Deggendorf);
- allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante
e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. - D.P.R. n.
445/2000);
- allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda;
- allegato I. Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico;
- allegato L. Richiesta di liquidazione voucher;
3) di assumere, pertanto, una prenotazione complessiva di impegno pari a € 300.000,00 a carico dei
capitoli 32107702 e 31402786 come di seguito
specificato:
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- ALLEGATI Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a gestione diretta della
Commissione Europea
x
Allegato 1 – “Bando di accesso 2015”;
x
Appendici al bando:
Ͳ Appendice A . Elenco delle attività economiche ammissibili – ATECO 2007
Ͳ Appendice B . Modalità Operative per l’invio telematico dei documenti tramite posta elettronica
certificata P.E.C.
Ͳ Appendice C . Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196 codice in
materia di protezione dei dati personali
Ͳ Appendice D Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia” – art. 3
Allegati al bando :
x
Ͳ
Ͳ
Allegato A. Domanda di partecipazione;
Allegato B. scheda sintetica progetto presentato
Ͳ
Allegato C. Dichiarazione dimensione d’impresa Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 (per il
calcolo della dimensione di impresa);
Allegato D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000);
Allegato E. Dichiarazione aiuti “de minimis” (sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445/2000);
Allegato F. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione
Deggendorf);
Allegato G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di
amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. n.
445/2000);
Allegato H. Modello procura speciale per la presentazione della domanda;
Allegato I . Elementi essenziali del contratto/lettera di incarico ;
Allegato L . Richiesta liquidazione voucher
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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ALLEGATO1
PROGRAMMAOPERATIVOREGIONALEMARCHEFESR2014Ͳ2020
PORMARCHEFESR2014.2020–ASSE1–AZIONE2.2
“VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI
A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA”
BANDODIACCESSO
ANNUALITÀ 2015
SERVIZIOATTIVITÀPRODUTTIVE,LAVORO,TURISMO,CULTURA,INTERNAZIONALIZZAZIONE
P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi
Postaelettronicacertificata(P.E.C.)[email protected]
ResponsabiledelProcedimentoAlessandraBrunori
Telefono0718063628Telefax0718063058
eͲ[email protected]
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1. Obiettivi e finalità
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi strutturali a sostegno
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR MARCHE FESR 2014-2020
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
Il bando è gestito dalla Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” della
Regione Marche in attuazione dell’Asse Prioritario 1 ”Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione”, Azione 2.2 “ Azioni di Sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici
Nazionali e a progetti finanziati con altri Programmi Europei perla ricerca e l’innovazione ” del Programma.
Nello specifico il presente bando ha come obiettivo quello di rafforzare e promuovere la capacità progettuale e di
favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), supportando la loro
partecipazione ai Programmi tematici a gestione diretta della Commissione Europea ed il loro inserimento in reti
e network a livello internazionale negli ambiti tematici definiti nella “Strategia di specializzazione intelligente”
approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio 2014: domotica, meccatronica, manifattura
sostenibile, salute e benessere.
2. Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad € 300.000,00 a carico del Programma operativo Regionale
(POR) Marche - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Periodo 2014 -2020 .
3.Descrizione dell’intervento
Le agevolazioni previste dal seguente bando saranno concesse mediante lo strumento del “voucher”, attivato
tramite procedura a sportello, per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della
progettazione, finalizzati a sostenere la partecipazione delle imprese marchigiane a “call for proposals” emanate
dalla Commissione Europea e volte a finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo ed innovazione.
I servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione devono obbligatoriamente riguardare
“call for proposals” le cui tematiche sono relative agli ambiti di specializzazione, cosi come delineati nella
strategia di specializzazione intelligente regionale: Meccatronica, Domotica, Salute e benessere, Manifattura
sostenibile.
In particolare i voucher riguarderanno call for proposals, che prevedono fra i soggetti beneficiari le imprese,
relativamente ai Programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione Europea ed in particolare: Horizon
2020 (programma quadro per la ricerca ed innovazione 2014-2020), Cosme (programma per la competitività delle
imprese e delle PMI 2014-2020), Life ed i programmi le cui tematiche sono coerenti con la specializzazione
intelligente regionale 1 .
1
Programmi tematici (fondi UE gestiti direttamente dalla Commissione europea). Tali finanziamenti sono gestiti
direttamente dalla Commissione europea, con l’assegnazione di risorse finanziarie a programmi tematici pluriannuali nei vari
settori (es: ricerca e innovazione, imprese, ambiente). Le PMI e le altre organizzazioni possono presentare domanda di
adesione nell’ambito dei programmi, in genere presentando progetti transnazionali, sostenibili e a valore aggiunto. Tali fondi
8208
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Il voucher viene concesso alle MPMI per le seguenti tipologie di partecipazione:
x Partecipazione in qualità di soggetto coordinatore di progetto ;
x Partecipazione in qualità di partner di aggregazioni / consorzi ;
x Partecipazione in forma singola: Horizon 2020 - Strumento per le PMI Fase II, Cosme ed altri
misure/strumenti in cui le imprese possono partecipare in forma singola).
4.Soggetti beneficiari / Requisiti soggettivi per la partecipazione
Possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che rientrano nella
definizione di micro, piccola, media 2 impresa (MPMI);
le imprese alla data di presentazione della domanda, devono :
x essere regolarmente costituite e iscritte (attive) al Registro Imprese della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
x essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento, né avere in atto procedimenti o
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e
successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori;
x essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori;
x essere in regola con la normativa antimafia;
x essere in regola rispetto alla normativa in materia di aiuti di stato e in materia di “de minimis”;
x rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
x rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
nelle categorie di appartenenza;
avere
x la sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata
imprese prive della sede di investimento nelle Marche al momento
sussistere alla data del pagamento.
x l’attività economica, principale o secondaria3, come risultante dal
presentazione della domanda, rientrante nelle sezioni identificate
nell’Appendice A;
nel territorio delle Marche. Per le
della domanda, tale requisito dovrà
certificato della CIAA alla data di
dai codici ATECO 2007 riportate
Non possono essere ammesse a contributo le imprese:
1. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà4;
sono erogati direttamente agli utilizzatori finali attraverso le Direzioni generali o le Agenzie delegate della Commissione
europea.
2
Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese; D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
di piccole e medie imprese”; D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n.
593 “Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa
3
Nel caso in cui l’impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici di attività, si dovrà inserire nella domanda quello
per cui vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi;
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2. che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
3. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione5;
4. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di
condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno
dell’ambiente;
5. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.
I requisiti richiesti, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e al
momento della liquidazione del voucher.
Rispetto alle condizioni, sia di ammissibilità che di esclusione, sopra riportate sono previste nella sezione allegati
una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (come modificato dalla L.
183/2011). Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello. Laddove fosse
necessario, per la numerosità delle domande, l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a
campione.
5 . Normativa di riferimento
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
POR FESR Marche CRO 2014/2020 (Decisione C (2015) n.926 .
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio.
6. Regole di cumulo
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con
altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa
applicabile in materia di aiuti di stato. Può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» a condizione che non si
superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1407/2013.
4
]
5
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Art. 2, c. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
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Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi
dell’art. 107, comma 1 del Trattato CE6.
7. Tipologia di agevolazione
L’agevolazione consiste in un voucher per la copertura delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi di
consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione per la partecipazione a “call for proposals”
relative ai Programmi tematici gestiti direttamente dalla Commissione Europea.
Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
Per ogni singolo voucher concesso l’importo massimo previsto è fino a € 10.000,00.
Lo stesso beneficiario può ricevere a valere sul presente bando fino ad un massimo di tre voucher, purchè richiesti
su call for proposals afferenti a diversi Programmi Comunitari o inerenti tematiche, ambiti tecnologici, strumenti
diversi all’interno dello stesso Programma .
I voucher possono essere:
x Voucher di tipo A – Partecipazione del beneficiario in qualità di coordinatore di Progetti comunitari o di
misure di coordinamento : importo fino a € 10.000,00;
x Voucher di tipo B – Partecipazione del beneficiario in qualità di partner in consorzi/ reti/ network:
importo fino a € 5.000,00;
x Voucher di tipo C – Partecipazione del beneficiario in forma singola: Horizon 2020 - Strumento per le
PMI Fase II, Cosme ed altri misure/strumenti in cui le imprese possono partecipare singolarmente:
importo fino a € 7.500,00.
I suddetti importi sono da intendersi IVA esclusa.
8. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’Elenco
dei Fornitori di Servizi e relative a servizi di consulenza ed assistenza tecnica riferite alle attività di progettazione,
redazione e presentazione delle proposte progettuali. A titolo esemplificativo le tipologie di spesa ammissibili
sono riconducibili a:
x
x
Voucher di tipo A - analisi del contesto e check-up dei fabbisogni dell’impresa, analisi delle competenze
dell’impresa, progettazione, redazione e presentazione della proposta, predisposizione del budget
individuale e complessivo di progetto, verifica (ove richiesto) dei parametri di affidabilità economico
finanziaria dell’impresa, ricerca partners, traduzione ed interpretariato e spese assimilabili;
Voucher di tipo B - analisi competenze dell’impresa, supporto alla definizione del ruolo e delle attività a
carico dell’impresa, preparazione della documentazione necessaria, predisposizione della proposta tecnica
per le attività di competenza, predisposizione del budget individuale, traduzione ed interpretariato e spese
assimilabili;
6
Ad esempio con le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia dai Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 comma 1 del
D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014).
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Voucher di tipo C - analisi del contesto e check-up dei fabbisogni dell’impresa, analisi delle competenze
dell’impresa, sviluppo degli elementi contenuti nel format tecnico, verifica dei parametri di affidabilità
economico finanziaria dell’impresa e piano di commercializzazione (ove richiesti), traduzione ed
interpretariato e spese assimilabili.
9. Procedura (Iter procedurale )
L’intervento viene attuato mediante procedura a sportello che si articola in due fasi :
9.1- Fase 1 : Costituzione Elenco Fornitori di Servizi
I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione, a cui le imprese
beneficiarie dovranno obbligatoriamente rivolgersi, devono presentare la domanda di iscrizione ai fini della
costituzione di un elenco dei Fornitori di Servizi per favorire la partecipazione delle MPMI ai Programmi tematici
gestiti direttamente dalla Commissione Europea.
La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica, esclusivamente utilizzando la piattaforma NEXT, a partire
dal 1° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando fino al 30° giorno.
In occasione della riapertura dello sportello con il prossimo bando l’Elenco dei Fornitori verrà riaperto per
consentire la registrazione di nuovi fornitori.
a. Requisiti di ordine generale e professionale
Ai fini del presente bando i prestatori di servizi si intendono persone giuridiche pubbliche o private (imprese o
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza così come definiti dal Reg. UE n. 651/2014) con sede legale in
uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Il fornitore di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione deve essere iscritto al
Registro delle Imprese ad esclusione degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza[2] (Università’) non
aventi natura privata.
b. Requisiti di capacità tecnica e professionale
I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica a supporto della progettazione devono possedere i
requisiti di seguito riportati attestati da idonea documentazione:
1. Aver prestato servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese a supporto della progettazione negli
ultimi 5 anni, ai fini della presentazione di almeno tre progetti (indicando i relativi clienti ed i risultati
conseguiti) a valere su “call for proposals” relative a Programmi comunitari gestiti direttamente dalla
Commissione Europea, le cui tematiche sono relative agli ambiti di specializzazione, cosi come
individuati nella “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”.
2. I fornitori di servizi di consulenza ed assistenza tecnica dovranno avere, alla data di presentazione della
domanda, una struttura tecnica all’interno della quale devono essere presenti almeno le seguenti figure
professionali (specificando la tipologia del rapporto di lavoro instaurata con il Fornitore di Servizi ) :
un esperto di progettazione europea (europroject manager) in possesso di almeno due anni di
esperienza professionale e livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese (esperienza
comprovata da curriculum professionale);
un esperto progettazione europea (tecnico europrogettista) specializzato nella costruzione di
network europei e di relazioni internazionali e livello di conoscenza almeno B2 della lingua
inglese (esperienza comprovata da curriculum professionale ).
[2]
Organismi senza scopo di lucro rientranti nella definizione di cui all’art. 2, c. 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014;
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Per quanto concerne la partecipazione delle Università, i suddetti requisiti debbono essere posseduti da ogni
singolo Dipartimento.
Le domande verranno selezionate sulla base dei criteri sopra esplicitati mediante apposita commissione di
valutazione che verrà definita con specifico Decreto del dirigente della PF.
Conclusa la fase della selezione verrà costituito l’Elenco dei Fornitori di servizi di consulenza ed assistenza
tecnica a supporto della progettazione con specifico DDPF che sarà consultabile sui siti internet della Regione
Marche e sulla Piattaforma NEXT (http://www.marcheinnovazione.it/).
Il fornitore di Servizi non può essere soggetto beneficiario a valere sul presente bando.
9.2 - Fase 2 Modalità di presentazione domanda di assegnazione del voucher
A seguito della conclusione della prima fase, entro 30 giorni successivi dalla pubblicazione del DDPF relativo
all’Elenco dei Fornitori dei Servizi, verrà aperto lo sportello per la presentazione delle domande di assegnazione
del voucher.
Lo sportello rimarrà aperto per sei mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le imprese che avranno partecipato a call for proposals, relative ai Programmi Tematici di cui al punto 3,
potranno presentare domanda di partecipazione (allegato A), indicando il Fornitore dei Servizi prescelto, il
Programma e la call for proposals a valere sui quali è stato presentato il progetto.
La Domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà obbligatoriamente essere presentata dall’impresa sia in forma
telematica che in formato digitale:
In forma telematica
le imprese devono:
- compilare la domanda di partecipazione (Allegato A) in forma telematica utilizzando i campi previsti sulla
Piattaforma informatizzata SIGFRIDO http://sigfridodomanda.regione.marche.it procedendo con la stampa
digitale di tutti i dati compilati e terminando l’iter cliccando sul tasto “Validazione”. A seguito della validazione
su Sigfrido, la domanda di partecipazione deve essere stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come
P7M o con firma ADOBE PDF) dal legale rappresentate dell’impresa partecipante.
- scaricare i modelli di seguito indicati dalla Piattaforma informatizzata SIGFRIDO, compilarli in ogni loro parte,
firmarli digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e caricarli nuovamente sulla Piattaforma Sigfrido
(ogni file caricato sulla Piattaforma Sigrfido non dovrà avere una dimensione superiore ai 2MB):
Allegato B – . scheda sintetica progetto;
Allegato C - Dichiarazione dimensione di impresa;
Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
Allegato E - Dichiarazione aiuti “de minimis”;
Allegato F - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. n.
445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili;
Allegato G - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione
diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000);
In formato digitale
Le imprese devono inviare obbligatoriamente la domanda (Allegato A) validata in formato
digitale (tramite PEC)
La domanda di partecipazione stampata in formato PDF/A, e firmata digitalmente deve essere inoltrata, previa
apposizione della manca da bollo (€ 16,00), via Posta Elettronica Certificata (in seguito denominata P.E.C) alla
casella PEC [email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei
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settori produttivi. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “POR FESR Marche 2014- 2020
– VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE
DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA . Domanda di partecipazione – P.IVA/CF - ID domanda
Sigfrido”.
Alla domanda inviata tramite PEC dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
copia dell’attestato di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente (es. stampa
notifica di ricevuta dal sistema al momento dell’invio della domanda / acknowledgement of receipt
con annesso titolo del progetto, numero identificativo del progetto) – ( qualora il soggetto
beneficiario non sia il coordinatore di progetto dovrà acquisire il suddetto attestato dal soggetto
coordinatore) ;
Allegato B -sintesi del progetto presentato ed indicazione del consorzio d’imprese (in caso di
partecipazione in forma aggregata (Tipologia voucher A e B);
Allegato H - Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente).
Ai fini della partecipazione al bando farà comunque fede la domanda in formato digitale, corredata dagli
allegati sopra richiesti, inviati anch’essi in formato digitale e, in caso di discordanza tra quanto indicato nella
domanda inserita tramite procedura on line e quanto indicato in quella in versione digitale, occorrerà
aggiungere alla versione digitale una richiesta del legale rappresentante in cui si chiede di considerare
veritieri i dati riportati nella stessa. In questo caso si farà esclusivo riferimento a quanto indicato nella
versione digitale.
Ove la documentazione in formato digitale non sia inoltrata rispettando la modalità sopra descritta, non si
procederà all’istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.
Ogni domanda inviata ad un diverso indirizzo P.E.C. sarà ritenuta irricevibile e non si procederà alla relativa
istruttoria e la stessa si intenderà decaduta.
Per eventuali problemi tecnici relativi all’invio della domanda in forma telematica le imprese potranno
usufruire di un servizio di help-desk disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore
14:00 alle ore 17:00 contattando il numero 071/8063670 oppure inviando una e-mail all'indirizzo
[email protected] .
Tutta la modulistica prevista dal presente bando sarà scaricabile, in formato PDF o, dove opportuno, in
formato DOCX e/o XLSX, dal sito www.impresa.marche.it e dal sito www.europa.marche.it a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
10.Criteri e modalità di valutazione
10.1 Istruttoria delle domande
L’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande sarà effettuata dalla PF e sarà finalizzata ad
accertare:
o la ricevibilità della domanda (invio nei termini stabiliti, completezza, regolarità formale e sostanziale della
documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando);
o la sussistenza dei requisiti soggettivi per la partecipazione di cui al punto 4;
o la corretta identificazione del Fornitore di Servizi che deve risultare iscritto nell’Elenco dei Fornitori
approvato con DDPF;
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lo sviluppo del progetto presentato negli ambiti tematici individuati dalla Strategia di specializzazione
intelligente così come documentato nella scheda sintetica del progetto ((Allegato - B)
10.2 Cause di inammissibilità
Non saranno ammissibili le domande:
o presentate da soggetti privi dei requisiti stabiliti per la tipologia di voucher;
o relative a progetti presentati su call for proposals precedenti alla pubblicazione del presente bando ;
o prive della firma digitale del soggetto proponente;
o prive della scelta del fornitore di servizio ;
o che prevedono la fornitura dei servizi oggetto di voucher da parte di soggetti non inseriti nell’elenco dei
Fornitori di Servizi ;
o che non rispettano anche una sola delle prescrizioni previste dal bando,
o che riguarderanno progetti equivalenti presentati da più imprese che si sono avvalse dello stesso fornitore;
o inviate oltre la data di chiusura dello sportello ;
o per le quali si verificherà la presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione
incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al proponente e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000;
Le domande che risulteranno ammissibili e che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di finanziamento
secondo l’ordine cronologico di presentazione.
11. Comunicazione esiti istruttori
LA P.F. comunicherà gli esiti istruttori ai soggetti beneficiari mediante PEC (all’indirizzo PEC indicato sulla
domanda di partecipazione) di norma entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Presentazione della richiesta di liquidazione e della documentazione di rendicontazione
Ai fini della liquidazione del voucher l’impresa provvede alla rendicontazione della spesa secondo la procedura
prevista dalla Piattaforma informatizzata Sigfrido http://sigfridodomanda.regione.marche.it, prevedendo il
caricamento dei documenti in formato PDF attestanti le spese sostenute e la compilazione dei relativi campi,
entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttori. Al termine della rendicontazione della spesa sulla
Piattaforma Sigfrido, l’impresa deve provvedere ad inviare la documentazione per la rendicontazione con le
modalità sotto riportate.
La richiesta di liquidazione del voucher deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria mediante l’invio del
modello (Allegato L), compilato e stampato in formato PDF/A, firmato digitalmente (come P7M o con firma
ADOBE PDF), e quindi inoltrato via P.E.C alla casella PEC [email protected]
entro 5 giorni dall’ultimazione della procedura di rendicontazione delle spese da parte dell’impresa beneficiaria
su Sigfrido.
L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “VOUCHER PER FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE
EUROPEA - Richiesta di liquidazione voucher”, seguito dalla partita IVA o dal codice fiscale dell’impresa
beneficiaria.
Ai fini della liquidazione del voucher l’impresa, dovrà allegare la seguente documentazione :
x copia del contratto di servizio con il Fornitore prescelto per l’erogazione del servizio oggetto del voucher
(di cui all’Allegato I);…
x dichiarazione (resa ai sensi del Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000) del beneficiario con il quale si
impegna a trasmettere la copia della documentazione rilasciata dalla Commissione in ordine alla
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valutazione della proposta (lettera della commissione / “evaluation summary report” rilasciato dalla
Commissione/ l’attestato dall’UE del raggiungimento delle soglie minime (threshold ) entro 30 giorni
dal ricevimento del documento, in modo da monitorare i risultati delle proposte progettuali presentate
e di consentire un possibile ranking dei fornitori ai fini delle successive aperture dello sportello.
Il contratto di servizio dovrà contenere:
o i riferimenti al presente Bando;
o l’oggetto del contratto, con l’esplicitazione dei vari elementi/attività che lo compongono, e una loro
descrizione, anche sintetica;
o l’importo da riconoscere al Fornitore;
o la firma del beneficiario finale e del Fornitore di Servizi ;
o gli estremi identificativi del contratto (data di sottoscrizione e decorrenza)
Ogni rapporto tra Fornitore di Servizi e beneficiario finale rimane comunque regolato dalle norme contrattuali
sottoscritte tra gli stessi.
Il Fornitore dovrà fatturare il valore del servizio erogato (pari o superiore al valore del Voucher assegnato al
beneficiario finale) e comunque non verrà riconosciuto un valore superiore alla tipologia di voucher richiesta).
Entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del voucher la P.F. provvederà con specifico atto alla liquidazione
delle risorse, previa verifica della documentazione presentata .
13. Prova della spesa
Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso:
x originali delle fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa documentazione
bancaria comprovante l’avvenuto pagamento attraverso bonifico bancario o postale non revocabile
(“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
x originali delle fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla relativa ricevuta bancaria
(RI.BA) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti
l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.
Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un’altra forma di pagamento.
Le fatture o documenti contabili equipollenti, in funzione dell’oggetto per cui è richiesta l’ammissibilità della
spesa, debbono riportare in modo analitico la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio
svolto.
Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la
ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto attestante
l’effettivo e definitivo esborso finanziario.
Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante
gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato
dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.
Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli
estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e
ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i
pagamenti.
Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale
documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile
stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.
La legge 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3, comma 1, precisa, tra le altre cose,
che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere registrati su
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva.
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Tutti i titoli di spesa in originale imputati sull’intervento dovranno essere annullati con il seguente timbro:
“Progetto finanziato dal POR FESR Marche 2014 - 2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE
EUROPEA Bando 2015” e l’indicazione dell’importo ammesso a finanziamento risultante dal sistema Sigfrido.
14. Obblighi ed adempimenti dei soggetti beneficiari
I beneficiari sono obbligati:
1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
2. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
3. a trasmettere nel rispetto dei termini stabiliti dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti
positivi dell’istruttoria, la documentazione richiesta per la liquidazione del voucher (la copia del contratto
di servizio sottoscritto con il Fornitore individuato nella domanda di partecipazione, fattura o documento
contabile equipollente, dichiarazione d’impegno a trasmettere la valutazione della proposta progettuale
rilasciata dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
4. ad impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto sui Programmi Tematici della Commissione
Europea, a non presentare a rendiconto le stesse spese di progettazione ed assistenza tecnica oggetto di
finanziamento da parte della Regione Marche;
5. a consentire i monitoraggi e controlli previsti dal presente Bando;
6. indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le
informative realizzate, che l’intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Unione Europea;
7. comunicare tempestivamente circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie nel
periodo concernente l’utilizzo del voucher assegnato;
8. Comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla concessione del voucher .
15. Obblighi in materia di informazione e pubblicità (7)
Ai sensi del reg.to CE 1303/2013, i beneficiari che accettano il finanziamento, accettano altresì di venire
inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in formato elettronico o in altra forma.
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I beneficiari debbono informare il pubblico che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del
POR FESR 2014-2020:
- devono informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all’operazione;
- devono informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del POR FESR ;
- devono fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione;
- devono collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio.
Reg.1303/2013art.115eallegatoXII,Reg.821/2014artt.3Ͳ5)
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16. Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese
a. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, all’Amministrazione regionale, le spese sostenute, giustificate
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, attraverso l’utilizzo
del sistema Sigfrido, secondo i termini previsti dal presente bando.
b. Il beneficiario deve garantire che le spese dichiarate nelle domande di rimborso siano reali e che i
servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell’investimento.
c. Il beneficiario deve conservare[2] tutti i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati[3], che comprovano l’effettività della spesa sostenuta.
d. Il beneficiario si impegna a trascrivere sugli originali di tutti i documenti giustificativi di spesa
ammessi al cofinanziamento del POR, la medesima dicitura per il medesimo importo ammesso
apposti dal responsabile del procedimento in forma digitale e risultanti dal sistema informativo
Sigfrido;
e. Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti sopra
richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o
aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato all’Amministrazione
regionale.
f.
In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati.
In tali occasione, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli
organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione,
dell’Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit, nonché i
funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati.
g. il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione.
h. I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e
Competitività dei settori produttivi o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni
richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle
buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti
della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del programma di
innovazione.
17.Obblighi di comunicazione
Il beneficiario che intenda rinunciare al voucher è tenuto a darne immediata comunicazione formale alla Regione
Marche tramite inoltro via P.E.C. alla casella PEC [email protected] della PF
Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi.
Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o
giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.
[2]
Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303, commi 1-3 è di 3 anni successivi alla chiusura del programma
operativo oppure, qualora su decisione dell’Autorità di Gestione si proceda ad effettuare una chiusura parziale, il periodo sopraccitato decorre
da quest’ultima. Tale termine può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della
Commissione.
[3]
Ai sensi dell’art.140 Reg.CE 1303 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di
documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
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Il beneficiario deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni delle spese.
18. Rispetto della normativa
Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e
nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione.
Le informazioni di cui agli obblighi sopra elencati sono trasmesse dal beneficiario tramite il sistema informativo
Sigfrido.
Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L. 136/2010 e s.m.i ).
19. Cause di revoca
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi dispone la revoca delle agevolazioni in caso di:
a) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del
Procedimento di Revoca, ma si adotta l’atto di revoca);
b) mancata presentazione della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste
dal bando, salvo proroghe;
c) mancata presentazione dei contratti/lettere di incarico, debitamente compilati e sottoscritti, stipulati con i
fornitori di servizi oggetto dei voucher;
d) mancato rispetto dei limiti consentiti dalla normativa sul de minimis;
e) mancata vidimazione con timbro indelebile dei documenti giustificativi di spesa ammessi al
cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 caricati sul sistema informativo Sigfrido;
f) mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dall’Amministrazione regionale in relazione al
presente procedimento;
g) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità
ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate.
h) mancata localizzazione della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del
pagamento (solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la
sede dell'investimento nelle Marche).
Al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell’intervento e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi
del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controllo ispettivi.
20. Procedura di revoca
Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la P.F. Innovazione, Ricerca
e Competitività dei settori produttivi - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. – comunica
agli interessati, l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento
promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e
assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
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Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli
interessati possono presentare alla P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, scritti
difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante inoltro via P.E.C..
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi esamina gli eventuali scritti difensivi e, se
opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno
portato all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai
soggetti beneficiari.
La P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi, qualora ritenga fondati i motivi che hanno
portato all’avvio della suddetta procedura, con provvedimento motivato, dispone la revoca e l’eventuale recupero
dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali, ed eventuali sanzioni
così come previsto dalla L.R. n. 7 del 29/04/2011 e trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano
corrisposto quanto dovuto, la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi provvederà ad
informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle
somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo.
21. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Brunori presso la Regione Marche, P.F. “Innovazione,
Ricerca, Distretto Tecnologico e Competitività dei Settori Produttivi”, via Tiziano n. 44 , Ancona, tel 071
8063628 fax 071 8063017, e mail [email protected].
22. Diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta
indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90.
23. Procedure di ricorso
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del
giudice ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione.
In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione del presente atto.
24. Trattamento dei dati personali (8)
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle
normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte
le conseguenti attività.
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D.Lgs. 196/2003
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ANNO XLVI • N. 33
I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette
finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fatto di
presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie
dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet
dell’Amministrazione regionale.
I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di
concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’art. 7 § 2 lettera d)
del Reg. (CE) 1828/2006 sui siti internet dell’Amministrazione regionale.
25. Controlli
Ogni investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo
documentale da parte della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi su tutte le spese
rendicontate dal Beneficiario e su tutte le dichiarazioni presentate dallo stesso.
Ogni investimento ammesso inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni controllate
documentamene dall’Autorità di Certificazione.
Ogni investimento potrà altresì essere campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell’Autorità di
gestione, nonché verrà campionato anche ai fini dei controlli in loco svolti dall’Autorità di Audit.
Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di
Finanza ecc.).
I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
dei settori produttivi o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione,
del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l’accesso
al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti
o locali, oggetto del programma di innovazione.
26. Pubblicità
Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, anche sui seguenti siti internet :
- www.regione.marche.it;
- www.impresa.marche.it;
- www.europa.marche.it;
- www.marcheinnovazione.it;
- www.nextis.platform.eu.
Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative
del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione.
Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative
dell’intervento.
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Sintesi iter procedurale
La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:
-
Presentazione domanda iscrizione dei fornitori di servizi nella Piattaforma informatica NEXT
http://www.marcheinnovazione.it/registrazione/ , a partire dal 1° giorno successivo dalla data di
pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e fino al 30° giorno;
-
pubblicazione sulla Piattaforma NEXT dell’Elenco dei Fornitori di Servizi con DDPF, entro 45 giorni
dalla scadenza per la iscrizione;( istruttoria 30 giorni e 15 giorni adozione decreto );
-
presentazione della domanda di partecipazione in forma telematica entro 30 giorni successivi dalla
pubblicazione del DDPF Elenco Fornitori di Servizi, accedendo alla Piattaforma informatizzata
SIGFRIDO al sito internet http://sigfridodomanda.regione.marche.it;
-
invio della domanda validata in formato digitale (tramite PEC) alla casella PEC
[email protected] della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi (lo sportello rimane aperto per sei mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse
disponibili); le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
-
istruttoria delle domande e comunicazione esiti istruttori di norma entro il 15° giorno successivo alla data
di presentazione della domanda;
-
richiesta di liquidazione dei voucher da parte dell’impresa beneficiaria mediante l’invio tramite PEC
dell’Allegato L (previo invio della fattura fatture o documenti contabili equipollenti, accompagnati dalla
relativa documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento su Sigfrido entro il 5°giorno
successivo all’ultimazione della procedura di rendicontazione delle spese su Sigfrido) entro 60 giorni
dalla comunicazione degli esiti istruttori).
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APPENDICI
APPENDICEA:ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI–ATECO2007
Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche
(classificazione ATECO 2007):
B. Estrazione di minerali da cave e miniere
C. Attività manifatturiere
D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F. Costruzioni
J . Servizi di informazione e comunicazione : limitatamente ai codici delle categorie 58 - Attività Editoriali 59 –
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi di registrazioni musicali e sonore 61 –
Telecomunicazioni - 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche : limitatamente ai codici delle categorie 72 – 73- 74
Q – Sanità e assistenza sociale
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APPENDICEB.MODALITÀOPERATIVEPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTITRAMITEPOSTAELETTRONICA
CERTIFICATA(P.E.C.)
Agliindirizziwebwww.europa.marche.itewww.impresa.marche.itsaràmessoadisposizionedell’utenzailmanualeperla
sottoscrizionedeidocumenticonfirmadigitaleel’inviotelematico,nonchétuttalamodulistica,informatoPDF,prevista
dalpresentebando.
Larichiestadiliquidazionedelcontributo,gliallegatieognialtraformadidocumentazioneprevistadalbandodainoltrare
tramiteP.E.C.vannocompilatisull'appositomodelloresodisponibileinformatoPDFsuisitihttp//www.europa.marche.ite
http//www.impresa.marche.it, stampati in formato PDF/A, firmati digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e
quindiinoltrativiaP.E.C.allacasellaPECregione.marche.innovazionericerca@emarche.itdellaPFInnovazione,Ricercae
Competitivitàdeisettoriproduttivi.
Tale procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l’inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceo o
elettronico, non espressamenteprevisto dal presente bando ma comunque ritenutonecessario aifini di unacompleta e
corretta verifica dell’investimento presentato. Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del
documentoanalogicoalfinedipredisporrelarelativacopiainformaticainformatoPDF/A,siapponelafirmadigitale(come
P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC [email protected] PF
Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi. Se l’originale è in formato elettronico, si procede alla
conversioneinformatoPDF/A,siapponelafirmadigitale(comeP7MoconfirmaADOBEPDF)esiinoltraallacasellaPEC
[email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
Ogniqualvoltasiprocedeall’inviotelematicotramiteP.E.C.diqualsiasiistanzaodiognialtraformadidocumentazione,tra
i documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, dovrà essere
obbligatoriamentepresentataunadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.445/2000),redatto
secondoloschemaallegatoD,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelle
dichiarazionireseinmodalitàtelematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitaleèconformeall’originale,
lacuivaliditàgiuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax.
Qualoraladomandadipartecipazioneaibeneficiprevistidalpresentebandovengafirmatadigitalmentedaunsoggetto
diverso dal rappresentante legale dell’impresa, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una
procuraspeciale,secondoloschemaallegatoH,chediatitoloatalefirma(laqualeandràconservatainoriginalepressogli
uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento di identità del legale rappresentante
nonchéfirmatariodellaprocura.
L'oggetto della P.E.C. dovrà descrivere chiaramente il contenuto della trasmissione e riportare sempre le seguenti
indicazioni: “Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA”, seguito dalla
partita iva o dal codice fiscale dell’impresa e dall’ID domanda rilasciato dalla Piattaforma Sigfrido, nonché dall’importo
complessivodelvoucherrichiesto.
CRITERIPERL’INVIOTELEMATICODEIDOCUMENTIDIGITALI
Inviotelematico(tramitepostaelettronicacertificata)
Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di
ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la casella P.E.C.
[email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
TalecaselladipostariceveeͲmailprovenientiesclusivamentedaindirizziPEC.
Lemodalitàdipresentazionetelematicasonoquelleprevistedallanormativavigenteinmateria,cosìcomespecificatonel
presentebando.
Presentazionediistanzeedichiarazioniperviatelematica
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Siricordacheleistanzeeledichiarazioni,aisensidell’art.38comma1delDPR445/2000“possonoessereinviateancheper
fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena
validitàenonrichiedonoulterioriinviidioriginalicartacei.
NelcasodipresentazionetelematicautilizzandolacaselladipostaelettronicacertificatadellaP.F.InnovazioneRicercae
Competitivitàdeisettoriproduttivi,sopraindicata,inconformitàalall’art.65delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82
(Codicedell’AmministrazioneDigitale)sonovalide:
1)sesottoscritteconfirmadigitale;
2)selacopiadell’istanzaodelladichiarazionecartacearecantelafirmaautografaconallegatalacopiadeldocumento
d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituite da copie
informatichedidocumenticartaceiconfirmaautografaescansionedellacartad’identità;
3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della Carta
regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste “sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento” (art. 65,
comma2delDecretoLegislativo7marzo2005,n.82).
Nel caso di presentazione telematica, le comunicazioni successive nel corso del procedimento fino all’emissione del
provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di partecipazione se
ritenuto,dalResponsabiledelprocedimento,talemezzoadeguatoallecomunicazionioagliattidarecapitare.
Istanzeeledichiarazionisostitutivediattodinotorietà
Ledichiarazionisostitutivediattodinotorietà,cosìcomeprevistodall’art.38,comma3delDPR445/2000,“possonoessere
sottoscritteepresentateunitamenteacopiafotostaticanonautenticatadiundocumentodiidentitàdelsottoscrittore”.
Ancheperl’inviotelematicodevonoperciòessereaccompagnatedacopiadellacartadiidentità,incorsodivalidità,del
sottoscrittore.Nelcasodiundocumentodiidentitàodiriconoscimentononincorsodivalidità,puòessereutilizzatosolo
seidaticontenutinonhannosubitovariazionidalladatadelrilascio.Inquestocasol’interessatodevedichiararloincalce
allafotocopiadeldocumento(rif.DPR445/2000,art.45,comma3).
Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del documento sottoscritto e della carta di identità
(entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento,
unitamentealladichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà(art.47delD.P.R.n.445/2000),redattosecondoloschema
allegato13,attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazioniresein
modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità
giuridicaedefficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax.
Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o
professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizione tramite scanner)
delladelegasottoscrittaedallacartaidentitàdeltitolaredell’istanzaodelladichiarazionedapresentare,unitamentealla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato D ,
attestantelaveridicitàelaconformitàallostatodifattodell'attivitàedellastrutturadelledichiarazionireseinmodalità
telematicaechetuttaladocumentazioneinviatainformatodigitalesonoconformiall’originale,lacuivaliditàgiuridicaed
efficaciaèequiparabileallatrasmissionedidocumentiadunaP.Atramitetelefax.
A precisazione di quanto sopra si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma
digitale,cosìcomeprevistodallanormativa,nonèrichiestalacopiadellacartadiidentità.
Ilbeneficiariohal’obbligodiconservaretuttiidocumenti,inoriginale,relativialprogettoeinviatiinformatodigitaleper
tuttoilperiodoprevistodall’art.140Reg.CE1303.
Formatodeidocumenti
I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere
obbligatoriamente presentati in uno dei seguenti formati: formato PDF (Portable Document Format) o formato PDF/a
(opzione del formato PDF per la conservazione documentale a lungo termine) sia per i documenti prodotti
elettronicamente (documentazione ottenuta alla conclusione della modalità di compilazione telematica prevista dal
sistemainformatizzatoSigfrido,dastrumentidiscrittura,disegnovettorialeoaltrosoftware)siaperidocumenticartacei
digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner) o prodotti
elettronicamenteinmodalitàimmagine.
Casiparticolari
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Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto amministrativo
rilevante,manonconformeaquantosopraprevisto(es.documentinoncorrettamentesottoscritti),cosìcomeinanaloghi
casidipresentazionecartacea,sarannoregolarmenteprotocollati.
Lavaliditàaifinidell’avviodelprocedimento,previaverificadellaprovenienza,saràvalutatadalResponsabiledellostesso
coneventualepropostadisoluzioniperlaregolarizzazionedelladocumentazionepresentata.
ComerichiedereunacaselladiP.E.C.
Icittadinipossonorichiederegratuitamentel’attivazionediunacaselladipostaelettronicacertificatapercomunicarecon
lapubblicaamministrazionecollegandosialsitowww.postacertificata.gov.iteseguendolaproceduraguidatadiattivazione
delservizio.
Approfondimenti
- PermaggioriinformazionisullaP.E.C.www.digitpa.gov.it/pec.
-
PerlaricercadegliindirizziP.E.C.dellepubblicheamministrazioniwww.paginepecpa.gov.itewww.indicepa.gov.it.
-
PerlenovitàdelMinisteroperlaPubblicaAmministrazioneel’innovazionewww.innovazionepa.gov.it.
DEFINIZIONI
Postaelettronicacertificata:L'Art.37deldecretolegge9febbraio2012,n.5prorogaal30giugno2012ilterminedicui
all’Art. 6 comma 2 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29
novembre2008,n.185"cheprevede:“Entrotreannidalladatadientratainvigoredelpresentedecretotutteleimprese,
giàcostituiteinformasocietariaallamedesimadatadientratainvigore,comunicanoalregistrodelleimpresel'indirizzodi
postaelettronicacertificata.”
Casella di posta elettronica certificata (detta anche PEC): è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica
standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che garantiscono un
valore legale ai messaggi (la comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC.). Il valore legale è
assicuratodaigestoridipostaPECdelmittenteedeldestinatariochecertificano:
x dataeoradell’inviodelmessaggiodalpartedelmittente;
x
dataeoradell’avvenutaconsegnadelmessaggioaldestinatario;
x
integritàdelmessaggio(edeventualiallegati)nellatrasmissionedamittenteadestinatario.
Firma digitale: La firma digitale o firma elettronica avanzata/qualificata o firma forte è l'equivalente informatico di una
tradizionalefirmamessasucarta.Attestalavalidità,laveridicitàelapaternitàdiundocumento.
PerlafirmadigitaleènecessarioilpossessodellacartaRaffaelloodialtrecartecompatibiliconilsistemadiautenticazione
“cohesion”. Per ottenere la Carta Raffaello seguire le indicazioni riportate nel sito www.cartaraffaello.it, sezione “Area
cittadini”oppurecontattareilnumeroverde800.077.407.
MPMI:impreserientrantinelladefinizionedimicro,piccolaemediaimpresa,secondoiparametririportatinell’allegato1,
art.2delRegolamentoCEn.800/2008,ovvero:
1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che
occupanomenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai50milionidieuroe/oilcui
totaledibilancioannuononsuperai43milionidieuro.
2.All'internodellacategoriadellePMI,sidefiniscepiccolaimpresaun'impresacheoccupamenodi50personeerealizzaun
fatturatoannuoe/ountotaledibilancioannuononsuperioria10milionidieuro.
3.All'internodellacategoriadellePMI,sidefiniscemicroimpresaun'impresacheoccupamenodi10personeerealizzaun
fatturatoannuoe/ountotaledibilancioannuononsuperiorea2milionidieuro.
Sistema di procedura informatica: piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web all’indirizzo internet
http://sigfridodomanda.regione.marche.it,perlagestioneoperativadituttelefasidiattivitàprevistedalbando.
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APPENDICEC:INFORMATIVAAISENSIDELDECRETOLEGISLATIVO30GIUGNO2003,N.196CODICEINMATERIADI
PROTEZIONEDEIDATIPERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento della
procedura,sarannooggettoditrattamentonelrispettodellasuccitatanormativa.
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della Regione Marche come ad
esempio:
x pereseguireobblighidilegge;
x
peresigenzeditipooperativoogestionalestatistico;
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione,
elaborazione,modificazione,comunicazione,diffusione,cancellazione,distruzione,ovverolacombinazionedidueopiùdi
talioperazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlateallefinalitàdellaraccoltaecomunqueinmododagarantirelariservatezzaelasicurezzadeidatinell’osservanza
degliobblighiprevistidalDecretoLegislativo30giugno2003n.196.
LaGiuntaRegionaleMarcheconDeliberazionen.1661del28/12/05haapprovato,inottemperanzaaquantoprevisto
dal D. lgs 196/03 Codice in materia di Dati personali” il regolamento recante disposizioni in materia di “misure
organizzativecuiattenersiperlatuteladeidatipersonalicontenutinellebanchedatiorganizzate,gestiteeutilizzatedalla
Giunta Regionale per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali”. Detto regolamento stabilisce che qualora la
RegioneMarchedebbaavvalersidialtrisoggettiperl’espletamentodelleoperazionirelativealtrattamento,idatipersonali
potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le
finalitàmedesime.
Ilconferimentodeidatièobbligatorio,pertantol’eventualemancanzadiconsensopotràcomportarel’esclusionedalla
partecipazionealpresentebando.
I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti,
PubblicheAmministrazioni,soggettiterziaffidataridiprestazionipercontodellaRegioneMarche,ovenecessarioenei
limitistrettamentepertinentialperseguimentodellefinalitàsopradescritte.
Siinforma,infine,cheinrelazioneaidatipersonalipossonosempreessereesercitatiidirittiprevistidall’art.7con
lemodalitàdicuiagliartt.8e9delDecretoLegislativo30giugno2003n.196.
Art.7.Dirittodiaccessoaidatipersonaliedaltridiritti
1.L'interessatohadirittodiottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,anchesenon
ancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.
2.L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione:
a)dell'originedeidatipersonali;
b)dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;
c)dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumentielettronici;
d)degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell'articolo5,comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenzainqualitàdirappresentantedesignatonelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati.
3.L'interessatohadirittodiottenere:
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a)l'aggiornamento,larettificaovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati;
b)lacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge,compresiquellidi
cuinonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati;
c)l'attestazionecheleoperazionidicuialleletterea)eb)sonostateportateaconoscenza,ancheperquantoriguardail
lorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisonostaticomunicatiodiffusi,eccettuatoilcasoincuitaleadempimentosirivela
impossibileocomportaunimpiegodimezzimanifestamentesproporzionatorispettoaldirittotutelato.
4.L'interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte:
a)permotivilegittimialtrattamentodeidatipersonalicheloriguardano,ancorchépertinentialloscopodellaraccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale.
IlTitolaredelTrattamentodeidatièlaGiuntaRegioneMarche.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, Ricerca e
Competitivitàdeisettoriproduttivi–ViaTiziano,44Ͳ60125Ancona.
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APPENDICE D: LEGGE 13AGOSTO2010, N. 136 “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL
GOVERNOINMATERIADINORMATIVAANTIMAFIA”–ART.3
Art.3.(Tracciabilitàdeiflussifinanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatorieisubcontraentidellafilieradelleimpresenonchéiconcessionaridifinanziamentipubbliciancheeuropeia
qualsiasititolointeressatiailavori,aiserviziealleforniturepubblicidevonoutilizzareunoopiùconticorrentibancario
postali,accesipressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpa,dedicati,anchenoninviaesclusiva,fermorestando
quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti
correntidedicatie,salvoquantoprevistoalcomma3,devonoessereeffettuatiesclusivamentetramitelostrumento
delbonificobancarioopostale.
2.Ipagamentidestinatiadipendenti,consulentiefornitoridibenieservizirientrantitralespesegeneralinonchéquelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al
comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimocomma1.
3.Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéquelliinfavoredigestoriefornitoridi
pubbliciservizi,ovveroquelliriguardantitributi,possonoessereeseguitiancheconstrumentidiversidalbonificobancario
opostale,fermorestandol'obbligodidocumentazionedellaspesa.Perlespesegiornaliere,diimportoinferioreougualea
500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale,fermirestandoildivietodiimpiegodelcontanteel'obbligodidocumentazionedellaspesa.
4.Oveperilpagamentodispeseestraneeailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1sianecessarioilricorsoa
somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamentereintegratimediantebonificobancarioopostale.
5.Aifinidellatracciabilitàdeiflussifinanziari,ilbonificobancarioopostaledeveriportare,inrelazioneaciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento
pubblicosottostante.IlCUP,ovenonnoto,deveessererichiestoallastazioneappaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la
programmazioneeilcoordinamentodellapoliticaeconomicadellaPresidenzadelConsigliodeiministri.
7.Isoggettieconomicidicuialcomma1comunicanoallastazioneappaltantegliestremiidentificativideiconticorrenti
dedicatidicuialmedesimocomma1entrosettegiornidallaloroaccensione,nonché,nellostessotermine,legeneralità
eilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresudiessi.
8.Lastazioneappaltante,neicontrattisottoscritticongliappaltatorirelativiailavori,aiservizieallefornituredicuial
comma1,inserisce,apenadinullitàassoluta,un'appositaclausolaconlaqualeessiassumonogliobblighiditracciabilità
deiflussifinanziaridicuiallapresentelegge.Ilcontrattodeveesseremunito,altresì,dellaclausolarisolutivaespressa
daattivarsiintuttiicasiincuiletransazionisonostateeseguitesenzaavvalersidibancheodellasocietàPosteitaliane
Spa.L'appaltatore,ilsubappaltatoreoilsubcontraentechehanotiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagli
obblighiditracciabilitàfinanziariadicuialpresentearticoloprocedeall'immediatarisoluzionedelrapportocontrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefetturaͲufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
impreseaqualsiasititolointeressateailavori,aiservizieallefornituredicuialcomma1siainserita,apenadinullità
assoluta,un'appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumegliobblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuialla
presentelegge.
8229
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ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOA
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE
DIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA”
ALLEGATOA:DOMANDADIPARTECIPAZIONE
SpazioriservatoallaP.F.InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi
N.protocollo……………………Datadiricezione…………………………..Codiceprogetto…………………………………........
251658240
Spett.le
Bollo
RegioneMarche
(€ 16,00)
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F.Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori
produttivi
ViaTiziano44
60125ANCONA
OGGETTO: Domanda di partecipazione al BANDO 2015 Ͳ POR FESR MARCHE 2014Ͳ2020 – VOUCHER PER FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con la P.F.
InnovazioneRicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttiviacuiinviarecomunicazioniorichiesteͲindirizzoesistente)
Cognome:
Nome:
Qualifica:____________________________CodiceFiscale:____________________________________
Tel.
Fax:
EͲmail:
Pec:
Alfinedellaconcessionedelleagevolazionidicuiall’oggettoilsottoscritto:
8230
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ANNO XLVI • N. 33
Cognomeenome____________________________________
natoa_______________________,il____________________,
datidiresidenza:
Comune:____________________________________________________________Provincia:(____)
Tipoindirizzo_______Indirizzo:_____________________________________________________
N°civico:__________CAP:_____________
පResidenzaesteraStatoesterodiresidenza:
inqualitàdirappresentantelegaledell’impresa:
(Ragionesociale)___________________________________formagiuridica__________________
CodiceFiscale_____________________________PartitaIVA_________________________________
පNazionalitàestera
Identificativoestero:___________________________________
Tipodocum.estero:___________________________________
Sede legale Comune .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............, CAP ...................
viaen.civ.......................……....................................…………………………………………..………..
tel..................................fax....….....................eͲmail……………………………………
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)………………………………………………………………….
Sedeamministrativa(dacompilaresolosediversadallasedelegale)
Comune .....…....……................................……………………………………………….….., prov. ............, CAP ................... via e n. civ.
......................……....................................……………………………………..………………..
tel....................................……fax....…........................eͲmail……………………………………………………………….
CHIEDE
di poter usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dal presente bando così come riportato nello schema di seguito
indicato:
Voucherdaattivare(Barrarelacaselladiinteresse):
Voucher
Tipologia
Importo
N°
Voucher di tipo A
Partecipazione del beneficiario in
Fino a
qualità di coordinatore di Progetti
€ 10.000,00
comunitari o di misure di
coordinamento
Voucher di tipo B
Partecipazione del beneficiario in
Fino a
qualità di partner in consorzi/ reti/
€ 5.000,00
network
Voucher di tipo C
Partecipazione del beneficiario in
Fino a
forma singola: Horizon 2020 € 7.500,00
Strumento per le PMI Fase II, Cosme
ed altri misure/strumenti in cui le
imprese possono partecipare
singolarmente
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ANNO XLVI • N. 33
La tipologia dei voucher sopra riportata riguarda call for proposals, relativamente ai Programmi tematici gestiti
direttamentedallaCommissioneEuropea,comediseguitospecificato:
Titolo
progetto Programma
Call
for Call
for
presentato
Comunitario
proposals
proposals
data
data
apertura
chiusura
…./…../…….
…./…../…….
VouchertipoA VouchertipoB
VouchertipoC
DICHIARA
(aisensidell'art.47delD.P.R.28dicembre2000,n.445es.m.i.)
chel’impresa:
- è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ………………………. …………………..al n.
…………………….in data ……………………. e all’Albo artigiani n……………….. data ………………………….. delibera
…………………………………….CodiceIstatATECOFIN2007n.…………………;
-
hal’attivitàeconomica,principaleosecondaria,comerisultantedalcertificatoCCIAAalladatadipresentazionedella
domanda,rientrantenellaattivitàidentificatadaicodiciATECO2007previstidalbando(AppendiceA);
-
nonsitrovainstatodiliquidazionevolontaria;
-
si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento,
amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazionisiaperl’impresachepergliAmministratori;
-
nonsitrovanellacondizionedi“impresaindifficoltà”aisensidelRegolamento(CE)651/2014,art.2,par.189;
9
Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE”. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità
limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle
PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
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ANNO XLVI • N. 33
-
èinregolarispettoalledisposizioniinmateriadicontributiprevidenzialiedassistenzialisecondolavigentenormativa;
-
non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8
giugno2001,n.231,modificatodald.l.92/2008e93/2013;
-
cheinqualitàdilegalerappresentante:
• non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità
professionale,perreatidipartecipazioneaun’organizzazionecriminale,corruzione,frode,riciclaggioeperreati
indannodell’ambiente;
• nonhaapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall’art.3
della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965,n.575.
-
che a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo non sono state ricevute altre
agevolazionipubbliche(previstedanormecomunitarie,statali,regionali)chesianoqualificabiliaiutidistatoaisensi
dell’art. 107 comma primo del trattato CE, nonché altri contributi pubblici concessi ai sensi del reg. 1407/2013 (de
minimis);
-
di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/03 (APPENDICE C) e di acconsentire al
trattamentodeidati;
1.
DICHIARAINOLTRE
datacostituzione:_____________________datainizioattività:_____________________
2.
Attivitàimpresa(CODICEATECO2007)
Codice
ATECO
2007
attività
principale
e
secondaria
Ͳ
Descrizione
attività
svolta
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Formagiuridica_______________
4.
Risultaiscrittapressol'INPSufficiodi..……....................................dal.........................
numerodellaPosizioneAssicurativaTerritoriale(P.A.T.)…………………………………..
numerodiMatricolaAziendaleI.N.P.S.…………………………..
settoreContrattoCollettivoNazionaledelLavoro(C.C.N.L.)……………………………………………………..
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”
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ANNO XLVI • N. 33
IscrizioneINAIL
5.
sededi___________________________pat_____________________
Comune:_______________________________________________________________________
6. Dimensioneimpresa
L’impresarientranelladefinizioneindicatanell’allegato1delRegolamentoUE651/2014inquanto(Barrarenell’apposita
casellaunadelleseguentiopzioni):
microimpresa
piccolaimpresa
mediaimpresa
grandeimpresa
7. Impresaconprevalenzadipresenzafemminiletraglioccupati:
Indicareilnumerodioccupatitotale___________dicui:
femmine
maschi
N.B.personaledipendentealladatadipresentazionedelladomanda(inULA)
8. Diaverindividuatoperlafornituradelservizio:
FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del….
1.Denominazione..............................................Codicefiscale/partitaIVA…………………………………..
VOUCHERditipoA……………………………………………………………………………………….
FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del….
2.Denominazione....................……………………………………..Codicefiscale/partitaIVA …………………………..
VOUCHERditipoB………………………………………………………………………………………………………………….
FornitoredeiServizi,iscrittonell’appositoelenco,dicuialDDPFn.…………del….
3.Denominazione............................................................................Codicefiscale/partitaIVA…………………………………………
VOUCHERditipoC……………………………………………………………………………………………………………….
x
SIIMPEGNA
a fornire tutte le ulteriori informazioniedaticheverrannorichiestidall’Amministrazioneregionaleinrelazione
allapresentedomandadicontributo;
x
acomunicareallaRegioneeventualivariazionisocietarie,disede,deliberazionidiliquidazionevolontariaocoatta
dell'impresaedognialtroelementodiinteressedellaRegionestessa;
x
arispettaretuttigliobblighiprevistinelbando;
x
a rendere tutte le dichiarazioni in modalità telematicainmodoconformeallostatodifattodell'attivitàedella
struttura,secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
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ANNO XLVI • N. 33
Dichiarainfinedirendereleprecedentidichiarazioniequellerelativeagliallegatisuccessiviaisensidell'art.47delD.P.R.28
dicembre2000,n.445es.m.iediessereaconoscenzadellesanzionipenaliprevistedall'art.76dellostessoD.P.R.incaso
didichiarazionimendaci.
ALLEGA
Allegatialladomandainoltrataperviatelematica:
Ͳ
copia dell’attestato di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente (es. stampa notifica di
ricevutadalsistemaalmomentodell’inviodelladomanda/acknowledgementofreceiptconannessotitolodel
progetto,numeroidentificativodelprogetto);
Ͳ ALLEGATOB.schedasinteticaprogetto;
-
ALLEGATOC.Decretoministerialedel18aprile2005(perilcalcolodelladimensionediimpresa);
-
ALLEGATOD.Dichiarazionesostitutivadiattodinotorietà(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000);
-
ALLEGATOE.Dichiarazioneaiuti“deminimis”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000);
-
ALLEGATO F. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. – D.P.R. n.
445/2000)sullarestituzionedegliaiutidichiaratiincompatibili(DichiarazioneDeggendorf);
-
ALLEGATO G. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione
diversidallegalerappresentanteeperidirettoritecnici(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000);
-
ALLEGATOH.Modelloprocuraspecialeperlapresentazionedelladomanda;
LuogoeData_______/____/______
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore10
_________________________
10
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOB
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PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE
DIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA ”
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO PRESENTATO
Parte 1: DATI AZIENDALI
Denominazione dell’impresa
Numero
R.E.A.
E-mail e sito Internet
@:
http://
Legale rappresentante
Qualifica
Tel/Fax
No.
Nome
T.
F.
Cognome
Parte 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Programma Comunitario e call for proposals di presentazione del Progetto
Titolo del Progetto
Descrizione del progetto (max. 5000 caratteri)
Questa sezione deve fornire una descrizione dell’idea progettuale, degli obiettivi considerando la prospettiva dell’ impresa (es. sviluppo
di un nuovo prodotto, un prototipo, un business plan per un prodotto innovativo, lo sviluppo di nuovi concetti, pre-fattibilità, studi di
fattibilità, studi per risolvere problemi, lo sviluppo di un nuovo servizio, il test di prodotto/servizio, la valutazione dell’impatto
economico di nuove tecnologie, l'analisi del potenziale di trasferimento di tecnologia etc.)
Il progetto deve essere svolto negli ambiti tematici individuati dalla “Strategia di specializzazione intelligente” approvata dalla Giunta
Regionale con delibera n. 157 del 17 febbraio 2014 .
Descrizione del progetto (max. 5000 caratteri) in lingua inglese
Indicare il ruolo del beneficiario e , se presenti, i partners partecipanti al progetto e le loro caratteristiche :
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Data di invio della domanda di finanziamento all’Autorità competente:
Indicare il Fornitore (Elenco Fornitori) Denominazione
Descrizione del servizio fornito al beneficiario
1.
2
3.
LuogoeData_______/____/______
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore11
_________________________
11
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATOC
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOC:DECRETOMINISTERIALEDEL18APRILE2005(PERILCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA)
Ministerodelleattivitàproduttive
Decretoministerialedel18aprile2005
GazzettaUfficialedel12ottobre2005,n.238
Adeguamentoalladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazionedipiccoleemedieimprese.
ILMINISTRODELLEATTIVITA'PRODUTTIVE
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento
alladisciplinacomunitariadeicriteridiindividuazionedipiccoleemedieimprese;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese,piccoleemedieimprese,pubblicatanellaGazzettaUfficialeUnioneeuropealeggen.L124del20maggio
2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3
aprile1996;
Visti i regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche
rispettivamenteairegolamentiCEn.68/2001en.70/2001,cheinallegatoriportanoaifinidelladefinizionedellepiccolee
medieimpresel'estrattodellacitataraccomandazione2003/361/CE;
Vistoildecretolegislativo31marzo1998,n.123concernentelarazionalizzazionedegliinterventidisostegnopubblicoalle
impreseedinparticolarel'art.2,comma2,cheprevedecheladefinizionedipiccolaemediaimpresasiaaggiornatacon
decretodelMinistrodelleattivitàproduttiveinconformitàalledisposizionidell'Unioneeuropea;
Consideratalanecessitàdifornirechiarimentiinmeritoallemodalitàdiapplicazionedeicriteridautilizzareperilcalcolo
delladimensionedelleimprese;
DECRETA
Articolo1:[Oggettodeldecreto]
1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della
concessionediaiutialleattivitàproduttiveesiapplicaalleimpreseoperantiintuttiisettoriproduttivi.
Articolo2:[IndividuazionedellacategoriadellePMI]
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è
costituitadaimpreseche:
a)hannomenodi250occupati,e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milionidieuro.
2. Nell'ambitodellacategoriadellePMI,sidefiniscepiccolaimpresal'impresache:
a)hamenodi50occupati,e
b)haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea10milionidieuro.
3. Nell'ambitodellacategoriadellePMI,sidefiniscemicroimpresal'impresache:
a)hamenodi10occupati,e
b)haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea2milionidieuro.
4.Iduerequisitidicuialleletterea)eb)deicommi1,2e3sonocumulativi,nelsensochetuttieduedevonosussistere.
5.Aifinidelpresentedecreto:
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ANNO XLVI • N. 33
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè
dell'impostasulvaloreaggiuntoedellealtreimpostedirettamenteconnesseconilvolumed'affari;
b)pertotaledibilanciosiintendeiltotaledell'attivopatrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresaelegatiall'impresadaformecontrattualicheprevedonoilvincolodidipendenza,fattaeccezionediquelliposti
incassaintegrazionestraordinaria.
6.Fattosalvoquantoprevistoperlenuoveimpresedicuialcomma7:
a)ilfatturatoannuoediltotaledibilanciosonoquellidell'ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentemente
ladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazione;perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinaria
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e
delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in
conformitàagliarticoli2423eseguentidelcodicecivile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unitaͲlavorativeͲanno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazionidiULA.Ilperiododaprendereinconsiderazioneèquellocuisiriferisconoidatidicuiallaprecedenteletteraa).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo
bilancioovvero,nelcasodiimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,nonè
stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell'attivopatrimonialerisultantiallastessadata.
Articolo3:[Impreseautonome,associateocollegate]
1.Aifinidelpresentedecretoleimpresesonoconsiderateautonome,associateocollegatesecondo
quantoriportatorispettivamenteaisuccessivicommi2,3e4.
2.Sonoconsiderateautonomeleimpresechenonsonoassociatenecollegateaisensideisuccessivicommi3e5.
3.Sonoconsiderateassociateleimprese,nonidentificabilicomeimpresecollegateaisensidelsuccessivocomma5,trale
qualiesistelaseguenterelazione:un'impresadetiene,dasolaoppureinsiemeadunaopiùimpresecollegate,il25%opiù
delcapitaleodeidirittidivotodiun'altraimpresa.Laquotadel25%puòessereraggiuntaosuperatasenzadeterminarela
qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi
investitorinonsianoindividualmenteocongiuntamentecollegatiall'impresarichiedente:
a)societàpubblichedipartecipazione,societàdicapitaledirischio,personefisicheogruppidipersonefisicheesercitanti
regolareattivitàdiinvestimentoincapitaledirischiocheinvestonofondipropriinimpresenonquotateacondizionecheil
totaleinvestitodatalipersoneogruppidipersoneinunastessaimpresanonsuperi1.250.000euro;
b)universitàocentridiricercapubblicieprivatisenzascopodilucro;
c)investitoriistituzionali,compresiifondidisvilupporegionale;
d)entipubblicilocali,aventiunbilancioannualeinferiorea10milionidieuroemenodi5.000abitanti.
4.Nelcasoincuil'impresarichiedentel'agevolazionesiaassociata,aisensidelcomma3,adunaopiùimprese,aidatidegli
occupatiedelfatturatoodell'attivopatrimonialedell'impresarichiedentesisommano,inproporzioneallapercentualedi
partecipazionealcapitaleoallapercentualedidirittidivotodetenuti(incasodidifformitàsiprendeinconsiderazionela
piùelevatatraledue),idatidell'impresaodelleimprese
situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si
applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente,
devonoinoltreessereinteramenteaggiuntiidatirelativialleimpresechesonocollegateataliimpreseassociate,ameno
cheilorodatinonsianostatigiàripresitramiteconsolidamento.
Idatidaprendereinconsiderazionesonoquellidesuntidalbilanciodiesercizioovvero,nelcasodiredazionedibilancio
consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.
5.Sonoconsideratecollegateleimpresefralequaliesisteunadelleseguentirelazioni:
a)l'impresaincuiun'altraimpresadisponedellamaggioranzadeivotiesercitabilinell'assembleaordinaria;
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ANNO XLVI • N. 33
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
c)l'impresasucuiun'altraimpresahaildiritto,invirtùdiuncontrattoodiunaclausolastatutaria,diesercitareun'influenza
dominante,quandolaleggeapplicabileconsentatalicontrattioclausole;
d)leimpreseincuiun'altra,inbaseadaccordiconaltrisoci,controlladasolalamaggioranzadeidirittidivoto.
6.Nelcasoincuil'impresarichiedentel'agevolazionesiacollegata,aisensidelcomma5,adunaopiùimprese,idatida
prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o
indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti
consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamentei dati degli occupati e del fatturato o del totale di
bilanciodesuntidalbilanciodiesercizioditaliimprese.
Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate Ͳ
situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultimeͲamenochetalidatinonsianostatigiàripresitramiteiconti
consolidatiinproporzionealmenoequivalenteallepercentualidicuialcomma4.
7.Laverificadell'esistenzadiimpreseassociatee/ocollegateall'impresarichiedenteèeffettuataconriferimentoalladata
disottoscrizionedelladomandadiagevolazionesullabasedeidatiinpossessodella
società(adesempiolibrosoci),ataledata,edellerisultanzedelregistrodelleimprese.
8.Adeccezionedeicasiriportatinelprecedentecomma3,un'impresaèconsideratasempredigrandedimensionequalora
il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico
oppurecongiuntamentedapiùentipubblici.Ilcapitaleeidirittidivotosonodetenutiindirettamentedaunentepubblico
qualorasianodetenutiperiltramitediunaopiùimprese.
9.L'impresarichiedenteèconsiderataautonomanelcasoincuiilcapitaledell'impresastessasiadispersoinmodotaleche
risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede
l'inesistenzadiimpreseassociatee/ocollegate.
Articolo4:[Applicazionedelledefinizionidelpresentedecreto]
1.Sullabasedelledisposizionicomunitarievigentiledefinizionioggettodelpresentedecretosiapplicano:
a)periregimidiaiutonotificatiedautorizzatiantecedentementeal1°gennaio2005,dalladatadiapprovazionedaparte
dellaCommissioneeuropeadellenotifiche,effettuatedall'amministrazionecompetente,diadeguamentoalladefinizionedi
PMIdicuiallaraccomandazionedellaCommissioneeuropea2003/361/CEdel6maggio2003;
b)perinuoviregimidiaiutoistituitiapartiredal1°gennaio2005sullabasedeiregolamenti(CE)diesenzionen.70/2001e
n.68/2001del12gennaio2001,comemodificatidairegolamenti(CE)n.364/2004en.363/2004del25febbraio2004,a
decorreredal1°gennaio2005;
c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla
precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente
l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla
Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla
raccomandazione2003/361/CE;
d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana.
2.PeriregimidiaiutogestitidalMinisterodelleattivitàproduttive,dicuiall'elencoriportatonell'allegaton.6,ledefinizioni
oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state
espletateleproceduredicomunicazioneedinotificadicuialprecedentecomma1.
3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni
competentiprovvedonoadeffettuareperiregimidipropriacompetenzacontestualmentelenotificheelecomunicazioni
predette,edacomunicarenellerispettiveGazzetteUfficialiovverosuirispettiviorganidiinformazioneufficialil'elencodei
regimidiaiutoperiqualisiapplicanolecitatedisposizioni.
4.Ladirezionegeneralesviluppoproduttivoecompetitività,ufficioC3,delMinisterodelleattivitàproduttiveforniscealle
amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al
precedentecomma3.
5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte
integrantedelpresentedecreto.
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6.Inallegatosonoriportatialcunischemicheagevolanoladeterminazionedelladimensioneaziendale.
7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitaliana.
Roma,18aprile2005
ILMINISTRO
FirmatoMarzano
Appendice
NOTEESPLICATIVESULLEMODALITA’DICALCOLODEIPARAMETRIDIMENSIONALI
Esempioapplicativo
Impresa
Dipendenti
Fatturato
Bilancio
Dimensione
(milionidiEuro)
(milionidiEuro)
A
250
48
42
Grande
B
249
51
42
Media
C
49
11
11
Media
D
49
10
11
Piccola
E
10
1,8
1,8
Piccola
F
9
2
2,1
Micro
1. Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori
(imprenditori individuali)edi soci che svolgono attività regolare nell’impresa ebeneficianodi vantaggi finanziarida essa
forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di
partecipazioneagliorgani
amministratividellasocietà.AlfinedelcalcolointerminidiULAilsociochepercepiscetalicompensivieneconsideratouna
ULAamenocheilcontrattocheregolairapportitralasocietàedilsociostessospecifichiunaduratainferioreall’anno(in
talcasosicalcolalafrazionediULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con
contrattodiinserimento.
Ilcalcolosieffettuaalivellomensile,considerandounmesel’attivitàlavorativaprestataperpiùdi15giornisolari.
SempreaifinidelcalcolodelleULA,sifornisceilseguenteesempioapplicativo:
Tipologia
Numerodipendenti
ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in 120
considerazione
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore 1pernovemesi
all’annopresoinconsiderazione
10perquattromesi
120
Dipendenti occupati partͲtime (il cui contratto
l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno
considerazione
Dipendenti occupati partͲtime (il cui contratto
l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo
all’annopresoinconsiderazione
prevede 6
preso in
3(***)
prevede 2pernovemesi
inferiore
0,75(****)
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0,75(*)
3,33(**)
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ANNO XLVI • N. 33
(*)Ͳ1X0,75(novedodicesimi)=0,75ULA
(**)Ͳ10X0,333(quattrododicesimi)=3,33ULA
(***)Ͳ0,5X6X1(dodicidodicesimi)=3ULA
(****)Ͳ0,5X2X0,75(novedodicesimi)=0,75ULA
AifinidelcalcolodelleULAidipendentioccupatipartͲtimesonoconteggiaticomefrazionediULAinmisuraproporzionale
alrapportotraleoredilavoroprevistedalcontrattopartͲtimeequellefissatedalcontrattocollettivodiriferimento.Ad
esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello partͲtime di 18, il
dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda
l’effettuazionedi40oresettimanaliequellopartͲtimedi28,ildipendentevieneconteggiatoparia0,7ULAperilperiododi
lavoro.
Perquantoriguardaicongedidimaternità,paternitàeparentali,regolatidaldecretolegislativo26marzo2001,n.151,gli
stessinondevonoessereconteggiati.
2. Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società,
partecipateinviadirettaoindirettadalloStatoe/odaaltrientipubbliciinmisuracomplessivamentesuperioreal50%del
capitale,cheesercitanoinviaesclusivaoprevalenteunaopiùdelleseguentiattività:attivitàdiacquisizione,detenzioneo
gestionedipartecipazioni,rappresentateomenodatitoli,alcapitaledialtreimprese;attivitàdiacquisizioneegestionedi
obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal
codicecivile.
Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano
professionalmenteinviaesclusivaoprevalenteinvestimentinelcapitaledirischiotramitel’assunzione,lavalorizzazione,la
gestioneelosmobilizzodipartecipazioni(venturecapital).
Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di
investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita
regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di
investimentoacapitalevariabile(SICAV),ifondipensione,leimpresediassicurazione,lesocietàfinanziariecapogruppodi
gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni
bancarieeifondidisvilupporegionale.
Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi
sull’ordinamentodeglientilocali,icomuni,leprovince,lecittàmetropolitane,lecomunitàmontane,lecomunitàisolanee
leunionidicomuni.
3.Qualoragliinvestitoridicuiall’art.3,comma3,letterea),b),c)ed)nonintervenganodirettamenteoindirettamente
nellagestionedell’impresainquestione,fermirestandoidiritticheessidetengonoinquantoazionistiosoci,glistessinon
sonoconsideraticollegatiall’impresastessa.
4.Conriferimentoalcomma5dell’art.3,un’impresapuòessereritenutacollegataadun’altraimpresatramiteunapersona
oungruppodipersonefisichecheagisconodiconcerto,apattocheesercitinolaloroattivitàounapartedelleloroattività
sullostessomercatoinquestioneosumercaticontigui.Siconsideracontiguoilmercatodiunprodottooserviziosituato
direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il
collegamentofrataliimprese,debbonoverificarsicontemporaneamenteleseguenticondizioni:
a)la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente
normativanazionale;
b)le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività
economiche ISTAT 2007, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito
all’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprimadelladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazione.
5. Con riferimento al comma 8 dell’art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le
amministrazionicentrali,leregioni,glientipubblicilocalidicuialprecedentepunto2,leuniversitàpubbliche,lecameredi
commercio,leASL,glientipubblicidiricerca.Ladetenzioneindiretta,chedeverisultareanch’essapariosuperioreal25%,
sicalcolacomeprodottotraladetenzionedell’entepubblicoinun’impresa,parialmenoal25%,equelladiquest’ultima
nell’impresarichiedente.
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ANNO XLVI • N. 33
Esempio:
1
2
3
4
5
Partecipazionedell’entepubbliconell’impresaA
100%
25%
80%
80%
25%
Partecipazionedell’impresaAnell’impresarichiedente
25%
100%
25%
40%
80%
25%
20%
32%
20%
Partecipazione indiretta dell’’Ente pubblico nell’impresa 25%
richiedente
Neicasi1,2e4l’impresarichiedenteèpertantodigrandedimensione.
6.Gliallegaticheseguonosonofinalizzatiadagevolareladeterminazionedelladimensioneaziendale.Inparticolare:
a)nell’Allegaton.1sonoriportatiidaticheconsentonodideterminare,sullabasediquantoriportatoall’art.2,commi1,2e
3,ladimensionedell’impresarichiedenteleagevolazioni;
b)nelcasoincuil’impresarichiedentesiaautonoma,comedefinitadall’art.3,comma2,alfinedicalcolareladimensione
aziendaleèsufficientecompilarel’Allegaton.1;
c)nelcasoincuil’impresarichiedentesiaassociata,comedefinitadall’art.3,comma3,alfinedicalcolareladimensione
aziendale,primadicompilarel’Allegaton.1,devonoesserecompilatiiseguentiallegati:
Ͳ Allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata
all’impresarichiedente;nelcasoincuivisianoimpresecollegateataliimpreseassociate,icuidatinonsianostatiripresi
tramiteconsolidamento,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.5Ae5;
Ͳ Allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere
riportatiidatirelativiatutteleimpreseassociatedesuntidall’Allegaton.3A;
Ͳ Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate
(Allegaton.3);
d)nelcasoincuil’impresarichiedentesiacollegata,comedefinitadall’art.3,comma5,alfinedicalcolareladimensione
aziendale,primadicompilarel’Allegaton.1,devonoesserecompilatiiseguentiallegati:
Ͳnelcasodiimpresecollegateicuidatinonsonoripresineiconticonsolidati:
i)Allegaton.5A;taleallegato(definitoschedadicollegamento)deveesserecompilatoperciascunaimpresacollegata;nel
casoincuivisianoimpreseassociateataliimpresecollegate,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3;9
ii)Allegaton.5;intaleallegato(definitoschedan.2impresecollegate)devonoessereriportatiidatiditutteleimprese
collegateperlequalièstatocompilatol’Allegaton.5A;
iii)Allegaton.2;intaleallegatodevonoessereriportatiidatitotalidellaTabellaAdell’Allegaton.5ed,eventualmente,
dellaTabellariepilogativadell’Allegaton.3,ovviamentesecompilato;
Ͳnelcasodiimpresecollegateripreseneiconticonsolidati:
i) Allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti
consolidati redatti dall’impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un’altra impresa collegata nei quali è inclusa
l’impresarichiedente;nelcasoincuivisianoimpreseassociatealleimpresecollegateall’impresarichiedente,icuidatinon
sianostatiripresitramiteiconticonsolidati,devonoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3;
ii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell’Allegato n. 4 ed, eventualmente,
dellaTabellariepilogativadell’Allegaton.3,ovviamentesecompilato.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.1alD.M.
INFORMAZIONIRELATIVEALCALCOLODELLADIMENSIONEDIIMPRESA
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:....................................................................................
Indirizzodellasedelegale:.................................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese…………………………………………………………………..……
2.Tipodiimpresa
Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente:
Intalcasoidatiriportatialpunto3risultanodaicontidell'impresarichiedente.
Impresaautonoma
Impresaassociata
Impresacollegata
Intalicasiidatiriportatialpunto3risultanodaidatiindicatineirispettiviprospetti
didettagliodicuiagliAllegatinn.2,3,4e5.
3.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(*)
In
migliaia di
euro.
4.Dimensionedell’impresa
Inbaseaidatidicuialpunto3,barrarelacasellarelativaalladimensionedell'impresarichiedente:
microimpresa
Piccolaimpresa
Mediaimpresa
Grandeimpresa
(1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.2alD.M.
PROSPETTOPERILCALCOLODEIDATIDELLEIMPRESEASSOCIATEOCOLLEGATE
Calcolodeidatidelleimpresecollegateoassociate
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Dati(2)dell'impresarichiedente
odeiconticonsolidati[riporto
dallatabella1dell'allegaton.4]
2.Dati(2)dituttele(eventuali)
impreseassociate(riportodalla
tabellariepilogativadell'allegato
n.3)aggregatiinmodoproporzionale
3.Sommadeidati(2)dituttele
impresecollegate(eventuali)non
ripresitramiteconsolidamentoalla
rigal[riportodallatabellaAdell'allegaton.5]
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo
delladimensionediimpresa(Allegaton.1)
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa
oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.3alD.M.
PROSPETTORIEPILOGATIVODEIDATIRELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei
conticonsolidati(1)],idatidellacorrispondentetabella“associata”vannoriportatinellatabellariepilogativaseguente:
Tabellariepilogativa
Impresaassociata
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(indicaredenominazione)
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
impreseassociate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o
collegate.
(1)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3,
comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.3.1alD.M.
SCHEDADIPARTENARIATORELATIVAACIASCUNAIMPRESAASSOCIATA
1.Datiidentificatividell'impresaassociata
Denominazioneoragionesociale:.........................................................
Indirizzodellasedelegale:.............................................................................................
N.diiscrizionealRegistroimprese:..............................................................................
2.Datirelativiaidipendentiedaiparametrifinanziaridell'impresaassociata
Periododiriferimento(1):
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
1.Datilordi
2. Dati lordi eventuali imprese collegateall’impresaassociata
3.Datilorditotali
(*)Inmigliaiadieuro.
NB: i dati lordi risultano daiconti e da altri datidell'impresa associata,consolidati sedisponibili in tale forma, ai quali si
aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già
ripresitramiteconsolidamentonellacontabilitàdell'impresaassociata.Nelcasodiimpresecollegateall’impresaassociatai
cuidatinonsianoripresineiconticonsolidati,compilareperciascunadiessel’Allegaton.5Aeriportareidatinell’Allegato
n.5;idatitotalirisultantidallaTabellaAdell’Allegaton.5devonoessereriportatinellaTabelladicuialpunto2.
3.Calcoloproporzionale
a)Indicareconprecisionelapercentualedipartecipazione(2)detenutadall'impresarichiedente(odall'impresacollegata
attraversolaqualeesistelarelazioneconl'impresaassociata),nell'impresaassociataoggettodellapresentescheda:.....%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
schedanell'impresarichiedente(onell'impresacollegata):......%.
b)Traleduepercentualidicuisopradeveesserepresainconsiderazionelapiùelevata:talepercentualesiapplicaaidati
lorditotaliindicatinellatabelladicuialpunto2.Lapercentualeedilrisultatodelcalcoloproporzionale(3)devonoessere
riportatinellatabellaseguente:
Tabella«associata»
Percentuale:...%
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
Risultatiproporzionali
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatidicuisopravannoriportatinellatabellariepilogativadell'allegaton.3.
(1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini diquota delcapitale o deidiritti di voto.Adessa va
aggiuntalapercentualedipartecipazionedetenutasullastessaimpresadaqualsiasialtraimpresacollegata.Lapercentuale
deveessereindicataincifreintere,troncandoglieventualidecimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturatoediltotaledibilancio.
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ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.4alD.M.
SCHEDAN.1IMPRESECOLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE
CONSOLIDAMENTONEICONTICONSOLIDATIDIUN’ALTRAIMPRESACOLLEGATA)
Tabella1
Occupati(ULA)(*)
Fatturato(**)
Totaledibilancio(**)
Totale
(*)Quandoglioccupatidiun'impresanonrisultanodaiconticonsolidati,essivengonocalcolatisommandotuttigli
occupatiditutteleimpreseconlequaliessaècollegata.
(**)Inmigliaiadieuro.
Iconticonsolidatiservonodabasedicalcolo.
Idatiindicatinellariga«Totale»dellaTabella1devonoessereriportatiallarigaldelprospettoperilcalcolodeidatidelle
impreseassociateocollegate(Allegaton.2).
Identificazionedelleimpreseripresetramiteconsolidamento
Impresacollegata(denominazione)
Indirizzodellasedelegale
N.diiscrizioneal
Registrodelleimprese
A.
B.
C.
D.
E.
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattatecomeassociatedirettedell'impresarichiedenteedevonopertantoesserecompilatianchegliAllegatinn.3Ae3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite
consolidamento.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.5alD.M.
SCHEDAN.2IMPRESECOLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI
CONSOLIDATIOPPURENONSONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA
“SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegaton.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LEIMPRESE COLLEGATE
COMPILANDOLATABELLAA
TabellaA
Impresa
Occupati(ULA)
Fatturato(*)
Totaledibilancio(*)
(indicaredenominazione)
1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
Idatiindicatiallariga“Totale”dellatabelladicuisopradevonoessereriportatiallariga3(riguardanteleimpresecollegate)
delprospettoperilcalcolodeidatidelleimpreseassociateocollegate(Allegaton.2),ovverosetrattasidiimpresecollegate
alleimpreseassociate,devonoessereriportatiallariga2dellatabelladicuialpunto2dell’Allegaton.3A.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
impresecollegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,qualoranonsianogiàstatiripresitramite
consolidamento.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.5.1alD.M.
SCHEDADICOLLEGAMENTO
(DACOMPILAREPEROGNIIMPRESACOLLEGATANONRIPRESATRAMITECONSOLIDAMENTO)
1.Datiidentificatividell'impresa
Denominazioneoragionesociale:...................................................................................
Indirizzodellasedelegale:...............................................................................................
N.diiscrizionealRegistrodelleimprese:........................................................................
2.Datirelativiaidipendentieaiparametrifinanziari
Periododiriferimento(1):…………………….
Occupati(ULA)
Totaledibilancio(*)
Fatturato(*)
Totale
(*)Inmigliaiadieuro.
IdatidevonoessereriportatinellatabellaAdell'Allegaton.5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese
collegate,situateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogiàstatiripresineiconticonsolidati(2).
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere
compilatianchegliAllegatinn.3Ae3.
(1)Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprecedentementeladatadisottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentatae,perquantoriguardal’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconi
criteridicuialDPRn.689/74edinconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;perleimpreseperlequalialladata
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessadata.
(2)Seidatirelativiadun'impresasonoripresineiconticonsolidatiadunapercentualeinferioreaquelladicuiall'articolo3,
comma4,èopportunoapplicarecomunquelapercentualestabilitadatalearticolo.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Allegaton.6alD.M.
N°Legge
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2
Titolo
DecretoͲlegge22ottobre1992,n.415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre1992,n.488–art.1,c.2–esuccessive
modificazioni
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e
successivemodificazioni
Legge23dicembre1996,n.662–art.2,c.100lett.
a)–esuccessivemodificazioni
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive
modificazioni
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive
modificazioni
DecretoͲlegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n.
181–art.5
Legge27dicembre2002n.289–art.73
Legge23dicembre2000,n.388–artt.103e106–
esuccessivemodificazioni
AgevolazionialleattivitàproduttivenelleareedepressedelPaese.
Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica.
Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese.
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardiadeilivellidioccupazione.
Azionipositiveperl’imprenditoriafemminile.
Incentiviperlareindustrializzazionedelleareesiderurgiche.
Estensionediinterventidipromozioneindustrialedicuiallalegge
181/1989anuoveareedicrisi.
Agevolazioniperprogrammidiinvestimentofinalizzatiallanascita
edalconsolidamentodelleimpreseoperantiincompartidiattività
adelevatoimpattotecnologico.
ELENCODICUIALL’ARTICOLO4,COMMA2–AIUTIDEMINIMIS
(articolo4,comma1,letterad)
N°Legge
Titolo
Legge23dicembre2000,n.388–art.114c.4
Incentivi per il ripristino ambientale e l’incremento dei livelli di
sicurezzacontrogliinfortuniinparticolarisitidicava.
Legge7agosto1997,n.266– art.14
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado
urbano.
Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazioniinfavoredelcommercioelettronico.
e6
Legge23dicembre2000,n.388–art.103commi5 Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento
e6
telematico“Quickresponse”conriferimentoallefilieredelsettore
tessile,dell’abbigliamentoecalzaturiero.
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ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOD
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOD:DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA’(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
Iosottoscritto/a
Cognome_________________________Nome__________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresa
Ragionesociale_________________________________naturagiuridica__________consedelegalenel
Comune_____________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
aisensieperglieffettidell'articolo47delD.P.R.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiagliarticoli75e
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e informato che i dati forniti
sarannoutilizzatiaisensidelD.lgs196/2003
DICHIARA
- chetutteledichiarazionireseinmodalitàtelematicasonoconformiallostatodifattodell'attivitàedellastruttura,
secondoirequisitiprevistidallanormativavigentenelsettorediriferimento;
-
che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità è equiparabile
alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, giusto il quale “ I
documentitrasmessiadunaP.A.tramitefax…soddisfanoilrequisitodellaformascrittaelalorotrasmissionenon
deveessereseguitadaquelladeldocumentooriginale).
N.B.Ilpresentemodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografa,acquisitotramitescansioneinformatopdf,firmato
digitalmente,
e
allegato
alla
modulistica
da
inoltrare
tramite
P.E.C.
alla
casella
PEC
[email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità
validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
Luogo____________data________________
Infede
Firma
Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni
vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOE
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOE:DICHIARAZIONEAIUTI“DEMINIMIS”(sostitutivadell’attodinotorietàart.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________ Partita IVA __________________ con sede legale in
__________________________________
che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n.
….….del…………..…….…),laconcessionedapartedellaRegioneMarchediagevolazionifinanziariefinoadunmassimodi€
_______________
PRESOATTO
1. cheleagevolazionidicuiallapresentedomandasonosoggettearegimedeminimisdicuial:
-
Regolamento(UE)n.1407/2013del18dicembre2013(G.U.U.E.L352del24.12.2013),sugliaiutidiimportanza
minore(art.3,par.2,primoperiodoͲlimite€200.000);
-
Regolamento(UE)n.360/2012del25aprile2012(G.U.U.E.L114del26.4.2012),sugliaiutid’importanzaminore
“de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le
condizioniprevisteall’art.2,paragrafi6,7e8,delRegolamento(limite€500.000);
2. chel’importomassimodiaiutidistato“deminimis”chepuòessereconcessoadunaimpresaunica12inuntriennio
(l’eserciziofinanziarioincorsoedidueprecedenti),senzalapreventivanotificaedautorizzazionedapartedella
Commissione Europea e senza che ciòpossa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a €
200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; € 30.000 se
impresaattivanelsettoredellapesca;€15.000seimpresaattivanelsettoredellaproduzioneprimariadiprodotti
agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le
condizioniprevisteall’art.2,paragrafi6,7e8,delRegolamento(UE)n.360/2012);
3. chegliaiuti“deminimis”sonoconsideraticoncessinelmomentoincuiall’impresaèaccordatoildirittodiricevere
gliaiuti,indipendentementedalladatadierogazionedell’aiutoall’impresa;
12
Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica”.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
4. che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere prese in
considerazione:
-
tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma
dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato
parzialmenteointeramenteconrisorseprovenientidall’unioneEuropea;
-
tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE)
1407/2013;inconsiderazionedelsuocaratteregenerale,ladisposizionecitataèapplicabileaivariregimidiaiuti
“deminimis”);
-
chegliaiuti“deminimis”possonoesserecumulaticongliaiuti“deminimis”concessianormadelRegolamento
(UE)n.360/2012dellaCommissione(aiuti“deminimis”aimpresechefornisconoServizidiInteresseEconomico
Generale)nelrispettodelmassimaleprevistointaleRegolamentoecongliaiuti“deminimis”concessianormadi
altriRegolamenti“deminimis”purchénonsuperinoilmassimaledi€200.000,00(€100.000,00sel’impresaopera
nelsettoredeltrasportomercisustradapercontoterzi);
-
chegliaiuti“deminimis”nonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessiperglistessicostiammissibilioconaiuti
di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamentod’esenzionepercategoriaoinunadecisionedellaCommissione;gliaiuti“deminimis”nonconcessi
per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un
regolamentodiesenzionepercategoriaodiunadecisionedellaCommissione;
5. cheincasodisuperamentodellesogliepredettel’agevolazionesuindicatanonpotràessereconcessa,neppureper
lapartechenonsuperidettimassimali;
6. che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del
superamentodellimitemassimo;
7. chenelcasol’agevolazionedovesseesseredichiarataincompatibileconlenormedeltrattatosulfunzionamento
dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo
superioreatalisoglie,saràsoggettaalrecuperodellatotalitàdell’agevolazioneconcessa,enonsolodellaparte
eccedentelasoglia“deminimis”;
aisensidegliart.46,47e76delD.P.R.n.445del28/12/2000,consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioni
nonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,sottolapropriaresponsabilità
DICHIARA
a) chel’eserciziofinanziario(annofiscale)dell’impresainiziail___________eterminail_________diciascunanno,
b) chenell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedentil’impresadicuièlegalerappresentanteeleimprese,a
monteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento,nell’ambitodellostessoStatomembro,
[diseguitobarrarelacasellainteressata]
†
nonha/hannobeneficiatodiagevolazionipubblicheinregimedeminimisatitolodinessunodeiRegolamentisopra
elencati,
oppure
†
ha/hannobeneficiatodelleagevolazionipubblicheinregimedeminimisindicatediseguito:
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Ente
concedente
Provvediment
odi
concessione
contributo
Riferimento
normativo
ANNO XLVI • N. 33
COSTI
AMMISSIBILI
Indicareicosti/
vocidispesa
finanziatI
SOGLIE
Regolamento Indicarel’importodel
deminimis
finanziamento
pubblicoricevuto
SIASSUMEL’IMPEGNO
a comunicare in forma scritta – in modalità telematica – alla P.F. ”Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori
produttivi”gliaiutiinregime“deminimis”chel’impresadovessericeveresuccessivamente.
Ilsottoscrittodichiaradiessereconsapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidalrilasciodidichiarazionimendaci
edallaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,aisensidegliarticolo75e
76deldecretodelPresidentedellarepubblican.445del28dicembre2000.
Ilsottoscrittosiimpegna,altresì,acomunicaretempestivamenteallaP.F.”Innovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettori
produttivi” qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che
risulterannoindebitamentepercepite.
LuogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore13
_________________________
Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o
completamento.
Qualorainvece,dauncontrollosuccessivo,emergalanonveridicitàdelcontenutodelladichiarazione,ildichiarantedecade
daibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedelladichiarazionenonveritiera(Articoli75e
76DPRn.445/2000).
13
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLADICHIARAZIONE“DEMINIMIS”
Illegalerappresentantediogniimpresacandidataaricevereunaiutoinregime“deminimis”ètenutoasottoscrivereuna
dichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestigliaiutiottenutiin“deminimis”nell’esercizio
finanziarioincorsoeneidueprecedenti.Ilnuovoaiutopotràessereconcessosolose,sommatoaquelligiàottenutineitre
esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento
rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto
all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con
riferimentoappuntoallaconcessione.
Siricordachesedovesseveniresuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderàildirittononall’importoineccedenza,ma
all’interoaiutoinconseguenzadelqualetalemassimaleèstatosuperato.
Qualiagevolazioniindicare
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario
relativoataletipologiadiaiuti,specificando,perogniaiuto,aqualeregolamentofacesseriferimento(agricoltura,pesca,
SIEGo“generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà
essereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessionediciascunaiuto.
Inrelazioneaciascunaiutodeveessererispettatoilmassimaletriennalestabilitodalregolamentodiriferimento.Questosi
differenziacomesegue:
- 200.000€intuttiicasidiversidaquelliindicatidiseguito;sonocompresigliaiutinelsettoredellatrasformazione
e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento
1407/2013,prima1998/2006)
-
100.000€nelcasodiaiutiadun’impresacheoperanelsettoredeltrasportomercisustrada,perspeseinerenti
quell’attività(Regolamento1407/2013,prima1998/2006)
-
15.000€pergliaiutinelsettoreagricolo(attivitàprimaria)(Regolamento1408/2013,prima1535/2007)
-
30.000€pergliaiutinelsettoredellapescaedell’acquacoltura(Regolamento875/2007)
-
500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG
(Regolamento360/2012).
Ilmassimaleapplicabilecasopercasoèquellorelativoall’attività(laspesa)chevieneagevolataconl’aiuto.
Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicheràilmassimalepertinente,conl’avvertenzachel’importototaledegliaiuti“deminimis”ottenutiinciascuntriennio
diriferimentononpotràcomunquesuperareiltettomassimopiùelevatotraquellicuisifariferimento.
Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite
triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i
200.000€.
Periododiriferimento
I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non
coincidenecessariamenteconl’annosolare,dovràessereindicatoilperiododiriferimentoperquantoriguardal’impresa
richiedente.
Comeindividuareilbeneficiario–“Ilconcettodiimpresaunica”
Leregolecomunitariestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(didirittoodi
fatto)dallastessaentitàdebbanoessereconsideratecomeun’unicaimpresabeneficiaria”.Neconseguechenelrilasciarela
dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa
richiedente,maanchedatutteleimprese,amonteoavalle,legateadessadaunrapportodicollegamento(controllo),
nell’ambitodellostessoStatomembro.FannoeccezioneleimpresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEnte
pubblico,chesonopreseinconsiderazionesingolarmente.
Sidovràinoltretenercontodelfattoche,nelcasodifusionioacquisizioni,tuttigliaiuti“deminimis”accordatialleimprese
oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza
peraltrochedebbanoessererevocatiincasodisuperamentodelmassimale).
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti
dall’impresaoriginariadeveessereattribuitoall’impresacheacquisiràleattivitàchehannobeneficiatodegliaiutio,seciò
nonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredellenuoveimpreseinterminidicapitaleinvestito.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOF
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOF.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETÀDELLEGALERAPPRESENTANTE(ART.47T.U.–
D.P.R.N.445/2000ES.M.I.)SULLARESTITUZIONEDEGLIAIUTIDICHIARATIINCOMPATIBILI(DICHIARAZIONE
DEGGENDORF)
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA
__________________consedelegalein__________________________________
Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni
nonveritiere
Dichiara
Dinonaverricevutodall’autoritànazionalecompetenteun’ingiunzionedirecuperodiaiutidistatoprecedentemente
ottenutidichiaratiincompatibilidallaCommissioneeuropea
oppure
Diaverrimborsatoodepositatoinuncontobloccatodettiaiutiinottemperanzaadun’ingiunzionedirecuperoricevuta
dall’autoritànazionalecompetente
LuogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore14
________________________
14
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOG
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOG.DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERISOGGETTIMUNITIDIPOTERIDI
AMMINISTRAZIONEDIVERSIDALLEGALERAPPRESENTANTEEPERIDIRETTORITECNICI(art.47T.U.–D.P.R.n.445/2000)
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il __________________ Codice fiscale
__________________________________________
residente
a
__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ Partita IVA
__________________consedelegalein__________________________________
Consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR445del28dicembre2000es.m.i.nelcasodidichiarazioni
nonveritiere
Dichiara
o di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenutiirrevocabiliodisentenzediapplicazionedellapenasurichiesta,aisensidell’art.444delcodicedi
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono
sulla moralitàprofessionale,per reati dipartecipazione a un’organizzazionecriminale, corruzione, frode,
riciclaggioeperreatiindannodell’ambiente;
o
dinonavereapropriocaricoprocedimentipendentiperl’applicazionediunadellemisurediprevenzione
dicuiall’art.3dellalegge27.12.1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall’articolo10della
legge31maggio1965,n.575;
LuogoeData,____________
Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore15
_________________________
15
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOH
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOH:MODELLOPROCURASPECIALEPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
Iosottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome______________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Luogodinascita:Stato____________________Comune_________________________________PV(____)
Natoil_________________________,Cittadinanza________________________Sesso____
ResidentenelComunedi______________________________________PV(___)CAP_____all’indirizzo
______________________________________,
inqualitàdititolare/legalerappresentantedell’impresa/società
Ragionesociale_________________________________________naturagiuridica______________con
sedelegalenelComune____________________________________PV(___),CAP_______
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
conlapresentescrittura,avalereadognifinedilegge,CONFERISCOa
Cognome__________________________________Nome_____________________________________
Codicefiscale_____________________________________
Dati:tel.____________________fax_____________________eͲmail____________________________
inqualitàdiincaricatodi:
- Associazione_____________________________
-
StudioProfessionale(specificare)__________________________________
-
Altro:(specificare)_____________________________________
Consedeinvia____________________________________n.____
Comune________________________PV(___)CAP_____________
Codicefiscale____________________________________PartitaIVA__________________________
tel._____________________fax________________________eͲmail____________________________
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)____________________________
PROCURASPECIALE:
Ͳ per la sottoscrizione digitale della domanda e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni ulteriore
documentazionerichiestaoritenutanecessariaperlapartecipazioneaibeneficiprevistidalBANDO2015“VOUCHERPER
FAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA”;
N.B.Laprocuraèvalidaunicamenteperlagestionedellasuddettapratica.
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale alla P.F. Innovazione, Ricerca e
Competitivitàdeisettoriproduttivi.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, firmato
digitalmente,
e
allegato
alla
modulistica
da
inoltrare
tramite
P.E.C.
alla
casella
PEC
[email protected],RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità
validodelsoggettochehaappostolafirmaautografa.
Luogo____________data________________
Infede
Firma
_________________________
ILPROCURATORE
Presavisioneedaccettazionedell'incaricoconferito
Il procuratoreche sottoscrive con firmadigitale lacopiainformatica(immagine scansionata) delpresentedocumento, ai
sensidelD.P.R.445/2000,consapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiall'articolo76delmedesimoD.P.R.445/2000per
leipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,
dichiarache
- agisceinqualitàdiprocuratorespecialeinrappresentanzadelsoggettochehapostolapropriafirmaautografasulla
procurastessa;
-
tuttiidatitrasmessiinviatelematicaeinformatodigitalesonostatiresiinmodofedelealledichiarazionidelsoggetto
rappresentato;
-
laconservazioneinoriginaledeidocumentiavverràpressolapropriasededell’associazione/studioqualoranonsiamo
custoditipressoilsoggettodelegante.
Firmatoindigitaledalprocuratore16
Firma
Informativaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003,n.196(Privacy):idatiriportatisoprasonoprescrittidalledisposizioni
vigentiaifinidelprocedimentoeverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.
16
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOI
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOI:ELEMENTIESSENZIALIDELCONTRATTO/LETTERADIINCARICO
Il contratto/lettera di incarico stipulato tra l’impresa beneficiaria e i singoli fornitori di servizi oggetto dei voucher deve
esseresottoscrittodairappresentantilegalidellepartiedeveindicare:
a) gliestremiidentificativi(numeroedatadisottoscrizione);
b) iriferimentialpresentebando;
c) IDprogetto(rilasciatodaSigfrido)eTipologiaVoucher;
d) oggettodelcontratto/letteradiincarico
e) descrizionedettagliatadelleattivitàelatempisticaprevistaperlarealizzazione
f)
costodell’attività
Ilcontratto/letteradiincaricodeveespressamenteprevedere:
Ͳl’esonerodellaRegioneMarchedaqualsivogliaresponsabilitàgiuridicanelcasodicontroversiechepossanoinsorgeretra
ilsoggettoerogatoredelservizio/beneel’impresabeneficiaria.
Ͳcheognirapportotrasoggettoerogatoredelservizio/beneeimpresabeneficiariarimanecomunqueregolatodallenorme
contrattualisottoscrittetraglistessi.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATOL
RegioneMarche
PORMARCHEFESR2014Ͳ2020
“VOUCHERPERFAVORIRELAPARTECIPAZIONEAIPROGRAMMICOMUNITARIAGESTIONEDIRETTADELLA
COMMISSIONEEUROPEA ”
ALLEGATOL:RICHIESTADILIQUIDAZIONEVOUCHER
Spett.le
RegioneMarche
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura,Internazionalizzazione
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei
settoriproduttivi
ViaTiziano44
60125ANCONA
OGGETTO: Richiesta di liquidazione “VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI A
GESTIONEDIRETTADELLACOMMISSIONEEUROPEA –Bando2015”ͲPORFESRMarche2014Ͳ2020
Ilsottoscritto
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il ………………………….,
residente
nel
Comune
di
……………………………….
PV
(…….)
CAP………….
all’indirizzo
……………………………………………………………………………………………………,
inqualitàdilegalerappresentantedell’impresabeneficiaria
Ragionesociale……………………………………………………….……..naturagiuridica.…………………..
Nazionalità…………………………………….
consedelegalenelComune……………………………………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….………………….……..P.IVA………………………..………..
Identificativoestero:……………………………………………………………………………
Tipodocum.estero:……………………………………………………………………………….
tel.………............................fax......….....................eͲmail…………………………………..…
P.E.C.(Postaelettronicacertificata)………………………………………………………………….
DICHIARA
(aisensidell’articolo46delDPR28dicembre2000,n.445)
x
x
DiavereffettuatoilpagamentodelServizioalFornitoredeiServizi;
DiaverprovvedutoallarendicontazionedellespesetramitelaproceduraprevistadallaPiattaformaSigfridodel/i
seguente/ivoucher:
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IDprogetto
(rilasciato
daSigfrido)
Codice
Voucher
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
Importo
Voucher
ANNO XLVI • N. 33
Fornitore(P.IVA/C.F.)
FORNITOREN.___________
Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con
sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..………..
tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..…
P.E.C.……………………………………………………….
FORNITOREN.___________________
Ragione sociale…………………………………….……natura giuridica .………………….. con
sedelegalenelComune………………………….…………PV(….),CAP………….
c.f.…..…….…………….……..P.IVA………………………..………..
tel. ………............................ fax ......…..................... eͲmail …………………………………..…
P.E.C.……………………………………………………….
Di non risultare inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente concesse dalla
Regione Marche, relative al Docup Ob. 2 Marche FESR 2000/2006, al POR FESR CRO Marche 2007/2013 e al POR FESR
CRO Marche 2014/2020 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente
decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
ALLEGA
x copiadelcontrattodiservizio(letterad’incarico)conilFornitorepresceltoperl’erogazionedelserviziooggetto
delvoucherdicuiall’AllegatoI;
x
lafatturadelFornitoreintestataalbeneficiariofinaleconl’indicazionedegliestremidipagamento(quietanzata).
Il sottoscritto Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il
…………………………., residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo
……………………………………………………………………………………………………,siimpegnaatrasmetterelacopiadelladocumentazione
rilasciata dalla Commissione in ordine alla valutazione della proposta (lettera della commissione / “evaluation summary
report”rilasciatodallaCommissione/l’attestatodall’UEdelraggiungimentodellesoglieminime(threshold)entro30giorni
dalricevimentodeldocumentoallaP.FdellaPFInnovazione,RicercaeCompetitivitàdeisettoriproduttivi.
ECHIEDEPERTANTO
x laliquidazionedel/deivouchersuddetti;
x
diaccreditaregliimportideivouchersulcontocorrentediseguitoindicato:
INTESTARIODELCONTO___________________
IBAN: x IstitutoBancario________________Filialedi___________________
LuogoeData_______/____/______Firmatoindigitaledallegalerappresentante/procuratore17
_________________________
17
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI ED ENERGIA
ANNO XLVI • N. 33
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Il presente
atto può essere scaricato integralmente dal seguente
link selezionando la voce Provvedimento finale:
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/ta
bid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/582/Ditta/465/
ID_proc/1180/Tipo/VIA/directory/V00521/Default.a
spx
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
_______________________________________________________
Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali n. 20 del 03/04/2015
L.R. n° 3/2012 art. 8 Verifica di assoggettabilità. Progetto: Realizzazione impianto miniidroelettrico sul Torrente Esinante, loc. S.P.
117, Comune di Apiro. Ditta: G.E.Co. S.r.l. di
Civitanova Marche (MC). Esclusione dalla VIA.
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE
DI FUNZIONE
Dott. Geol. David Piccinini
omissis
DECRETA
DI DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni.
DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 8, comma 9, lett.
a) della L.R. n° 3/2012, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto “Realizzazione
impianto mini-idroelettrico sul Torrente Esinante, loc.
S.P. 117, Comune di Apiro” della ditta G.E.Co. S.r.l.
di Civitanova Marche (MC), purché nelle successive
fasi autorizzatorie, di cantiere e di esercizio dell’impianto siano rispettate le prescrizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della L.R. n° 3/2012 e
non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti
di assenso comunque denominati di competenza di
questa o di altre amministrazioni.
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta G.E.Co. S.r.l., ai Comuni di Apiro e Serra San Quirico, all’ARPAM Dipartimenti Provinciali di Macerata e Ancona, alla Provincia di Macerata Settore 8
“Genio Civile” e Settore 7 “Ufficio tecnico (viabilità
e patrimonio), alla Provincia di Ancona Area Acque
Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche U.O. Concessioni e Autorizzazioni e Settore X Gestione Viabilità,
all’Autorità di Bacino Regionale e, per le attività di
competenza ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/2012,
al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale
di Macerata.
DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, comma
4, della Legge n° 241/1990 che contro il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.
Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ALLEGATO 1
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
1)
Prescrizioni da adempiere nelle successive fasi autorizzatorie
Idraulica, idrologia ed idrogeologia
a) Deve essere adottata una soluzione progettuale alternativa all’utilizzo della scala di risalita per pesci
affinché Il DMV sia completamente rilasciato nel punto di derivazione con adeguato sistema che ne consenta
anche la misurazione costante, così da non lasciare privo d’acqua nessun tratto di fiume.
b) Per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto dovranno essere ottemperate le seguenti
prescrizioni che il competente ufficio della Provincia di Macerata ha impartito in qualità di Autorità idraulica ai
sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904:
evidenziare l’occupazione dell’area demaniale da parte di tutti gli elementi dell’impianto di produzione di
energia idroelettrica in progetto;
chiarire come si intende inserire nella briglia esistente la coclea gli elementi necessari alla sua funzionalità;
chiarire le caratteristiche tecniche e costruttive della briglia esistente e la sua definitiva sistemazione;
chiarire l'interferenza delle opere da realizzare in alveo con il deflusso della corrente anche in condizioni di
piena;
definire le occupazioni dell’alveo attivo e non con sezioni post-operam estese in modo opportuno oltre le
sommità spondali;
prevedere opere di difesa sulla sponda opposta a quella della coclea, valutandole con l’omologo ufficio
della Provincia di Ancona qualora queste interessino il territorio di tale Provincia.
Flora e vegetazione
c) Data la veloce dinamica evolutiva delle formazioni vegetali riparie è opportuno che lo stato della
formazione vegetale presente venga verificato in sede di progettazione esecutiva ai fini dell’eventuale rilascio
della specifica autorizzazione.
Fauna
d) Il progetto dovrà prevedere la posa in opera sia presso la bocca di presa che presso quella di restituzione
di una rete a maglia fine.
Terre e rocce da scavo
e) Al fine del riutilizzo del materiale di scavo ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n° 152/2006 dovrà essere
verificata la non contaminazione.
2)
Prescrizioni da adempiere in fase di cantiere
Cantiere
a) L’inizio e la fine dei lavori dovrà essere comunicato allo scrivente ufficio con 15 giorni di anticipo, affinché
si possano attivare le attività di controllo ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/2012.
Aria
b) Adottare tutti quegli accorgimenti di buona pratica cantieristica di seguito indicati: bassa velocità di
movimentazione nelle operazioni di carico/scarico, con utilizzo di scivoli; minima altezza di scarico dei
materiali; transito dei veicoli a velocita ridotta (circa 20 km/h); bagnatura delle gomme degli automezzi; buone
condizioni di manutenzione degli automezzi e funzionamento dei motori limitato al minimo per limitare la
formazione di gas di combustione.
Flora e vegetazione
c) Utilizzare esclusivamente specie autoctone ricorrendo ove possibile all’utilizzo di talee prelevate in loco
ed adottando sesti di impianto naturaliformi.
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16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
Interferenze con altri opere, progetti e piani
d) Nel raccordo con il piano viabile il massetto dovrà essere sagomato a forma di canaletta e lisciato con
spolvero di cemento puro per garantire lo scorrimento delle acque senza che defluiscano sulla sede stradale
con particolare cura dovrà essere impermeabilizzata la connessione tra il piano viabile bitumato ed il massetto
in calcestruzzo dell’accesso.
e) Tutti i lavori dovranno essere realizzati in modo da non provocare deflusso di acque da e verso la strada
provinciale tenendo in considerazione eventuali situazioni metereologiche particolarmente gravi, sia di
scorrimento delle acque che di accumuli laterali di neve dovuti al passaggio di mezzi di sgombero. La
eventuale rimozione della neve sull’accesso dovuta al passaggio di mezzi, nonché il taglio dell’erba che
dovesse ostruire la visibilità prima dei tagli effettuati dalla Provincia saranno completamente a cura e spese
del richiedente.
3)
Prescrizioni da adempiere in fase di esercizio
Rumore
a) Dovranno essere eseguite opportune misure di rumore post-operam al fine di avvalorare quanto
sommariamente affermato nella relazione.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
ANNO XLVI • N. 33
6 - DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, c. 4,
della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta
giorni dalla prima data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, o dalla notifica dello stesso, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che l’interessato ne
abbia avuta piena conoscenza, conformemente a
quanto sancito dagli artt.18 e 143 del T.U.
11.12.1933 n°1775;
7 - Si attesta che dal presente decreto non deriva un
impegno di spesa a carico della Regione Marche
_______________________________________________________
Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque n. 11 del 07/04/2015
L.R. n°5/2006-Ditta DOMA srl. Sant’Angelo in
Vado (PU)-Variante concessione irrigua uso
idroelettrico su coclea - traversa fiume Foglia
loc. Molino Nuovo comune Auditore (PU) Fraz.
Casinina Pot.nom.55 KW. Rilascio concessione.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
TUTELA DELLE ACQUE
IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Cecconi
omissis
DECRETA
1 - DI APPROVARE il progetto definitivo delle opere concernenti la centralina idroelettrica in loc.
Molino Nuovo del comune di Auditore (PU) Fraz.
Casinina sul fiume Foglia, in variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo del
Consorzio di Bonifica delle Marche.
2 - DI APPROVARE il disciplinare rep. n.1286 del
27.3.2015, contenente gli obblighi e le condizioni
regolanti la concessione in favore della Ditta DOMA s.r.l. di Sant’Angelo in Vado (PU) per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, mediante
coclea su esistente traversa sul fiume Foglia in località Molino Nuovo del comune di Auditore
(PU), per una Potenza nom. di KW 55, di cui all’allegato 1 facente parte integrante del presente
decreto.
3 - DI RILASCIARE alla Ditta DOMA s.r.l. con sede legale in Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8, la concessione di derivazione
d’acqua a scopo idroelettrico, per una portata media Qp di concessione pari a 2,66 mc/s. (portata
max derivabile Qmax= 4.36 m3/s), ed una Potenza
Nominale di concessione pari a KW 55 (Potenza
max pari a 89,80 KW), in variante alla concessione irrigua di cui al Decreto Interministeriale
20.5.1957 n°5661 del Consorzio di Bonifica delle
Marche, ed ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2,
lett.a, purché siano rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nel disciplinare di cui al precedente punto 2.
4 - DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
5 - DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo
posta elettronica certificata alla Ditta DOMA s.r.l.
di Sant’Angelo in Vado (PU).
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
- ALLEGATI -
1
ALLEGATO 1: DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI
REGOLANTI LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA. REP. N. 1286
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo in Ancona, presso gli Uffici
della Regione Marche in via Gentile da Fabriano avanti a me avvocato Caterina Di Mauro, Ufficiale
Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica
amministrativa, con Decreto del Dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali n.
340/ANL del 27 giugno 2014, aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:-------------------L’Arch. Alberto Cecconi, nato a Osimo (AN) il 24.10.1952, domiciliato per la carica presso la Regione
Marche, che interviene quale Dirigente della P.F. Tutela delle Acque della Regione Marche (C.F.
80008630420) in esecuzione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 851 del 12.7.2014,di seguito
denominata anche Amministrazione concedente-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-------------------------------------------La Sig.ra Ornella Lunghi (C.F LNG RLL 82L56 L500E)
nata a Urbino (PS) il 16/07/1982 Codice
fiscale: LNG RLL 82L56 L500E , residente a Sant’ Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 CAP
61048, domiciliata per la carica ove appresso che interviene quale Amministratore Unico della società
DOMA s.r.l. con sede legale in Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 - 61048 Codice
fiscale/partita IVA e numero di iscrizione presso la CCIAA di Pesaro–Urbino:02510120419, giusta
visura effettuata tramite sistema Telemaco agli atti di me ufficiale rogante, di seguito denominata anche
concessionario. Dovendosi ora addivenire alla stipula formale, le parti della cui identità io Ufficiale
rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.-------------------------------------------------DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI
CONCESSIONE
DI
DERIVAZIONE D’ACQUA AD USO
REGOLANTI
LA
IDROELETTRICO, MEDIANTE
COCLEA SU ESISTENTE TRAVERSA IN LOC. MOLINO NUOVO SUL FIUME FOGLIA, IN
COMUNE DI
AUDITORE (PU) – DITTA DOMA S.R.L.
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SANT’ANGELO IN VADO (PU)
16 APRILE 2015
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ARTICOLO 1. QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE POTENZA NOMINALE--La quantità di acqua da derivare mediante la esistente traversa sul fiume Foglia in loc. Molino Nuovo, in
comune di Auditore (PU), risulta pari a 2,66 mc/s (portata media di concessione), mentre la portata
massima derivabile è pari a 4,36 mc/sec . L’acqua viene impiegata ad uso idroelettrico, ai fini di
produzione di forza motrice, per una Potenza nominale annua di concessione pari a 55 KW in base alla
quale è fissato il relativo canone annuo. La presente concessione è connessa alla diffusione e allo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili.---------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 2. LUOGO, MODALITA’ DI PRESA E SCARICO DELL’ACQUA-----------------------Ai fini della concessione idroelettrica, non vengono realizzati nuovi sbarramenti o opere di derivazione.
All’uopo è utilizzata una traversa di sbarramento esistente, ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2, lett.a.,
pertinente ad una concessione ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica Marche, (già Consorzio di
Bonifica Integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano) ubicata sul fiume Foglia in Loc. Molino Nuovo del
Comune di Auditore (PU) Fraz. Casinina, sponda idrografica sinistra, che offre sufficiente stabilità e
solidità per la nuova derivazione. Ai fini dell’esercizio di impianto si evidenzia che esso è ricadente per
metà nel territorio del comune di Auditore, e per l’altra metà sul territorio del comune di Urbino, per cui
la centrale di produzione assieme al canale di carico e scarico e al canale di troppo pieno/sghiaiatore
verranno realizzati sul territorio comunale di Auditore (PU), mentre la rampa di risalita per pesci è
realizzata sul territorio comunale di Urbino (PU). Con l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, vengono
realizzate opere di manutenzione e conservazione a miglioramento degli attuali manufatti, in particolare
la straordinaria manutenzione della briglia esistente (ripristino parti ammalorate in cls), e l’attuazione
della scala di deflusso della fauna ittica attualmente mancante, collocata anche ai fini del deflusso minimo
vitale. Caratteristiche di Impianto --------------------------------------------------------L’impianto micro idroelettrico, che utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla
scala di risalita senza sottensione di alveo naturale, prevede l’installazione di turbina a coclea con
occupazione di suolo demaniale, e relative opere di connessione alla rete; non si determina l’interruzione
dell’ecosistema fluviale, in quanto non richiede la canalizzazione dell’acqua; punto di prelievo e
restituzione sono praticamente coincidenti. L’impianto è posizionato in affiancamento alla briglia
esistente che determinerà il salto idraulico (pari a 3.00 m) utile ai fini idroelettrici ed è incassato nella
parte terminale della briglia stessa in corrispondenza dell’argine idrografico sinistro. L’impianto deriva
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
l’acqua subito a monte e restituisce immediatamente a valle, con paratoia di sghiaiamento e relativo
canale per il controllo del trasporto solido tra monte e valle. La rampa per la risalita dell’ittiofauna e la
continuità biocenotica è posizionata in destra idrografica.A valle della restituzione è effettuato un tratto di
argine in gabbioni e/o massi per una lunghezza di circa 15 m a ricongiungersi con la sponda esistente.
O p e r a d i p r e s a : si intercetta l’acqua immediatamente a monte della briglia indirizzandola verso
la sponda posta in sinistra idraulica. La bocca di presa immette le acque derivate in un canale d’invito
largo 6.00 m con pendenza minima pari all’1‰. La bocca di presa dell’impianto è presidiata da una
griglia a maglia larga che eviterà l’ingresso nel sistema motore del materiale galleggiante di tipo
grossolano. L’adduzione dell’acqua è regolata da apposita paratoia a valle della griglia metallica disposta
in allineamento con l’argine, che ha anche la funzione sia di chiusura immediata in situazioni di
emergenza, sia di regolazione della portata in ingresso, ed è gestita dal sistema di controllo che agisce
sulla base dei dati rilevati dal sensore di livello dell’acqua a monte.
O p e r e di i m p i a n t o. In sintesi, il blocco impianto consiste nella realizzazione delle seguenti
opere: - Opera di presa sulla sponda sinistra del fiume, immediatamente a monte della briglia; Realizzazione della vasca di adduzione e della sede della vite turbina in incasso rispetto al piano
campagna, senza la costruzione di strutture in elevazione ad eccezione del locale tecnico e delle pareti di
contenimento della vite idraulica; - Realizzazione dello scarico a valle della coclea che si raccorda con
l’argine attuale subito al piede della briglia; - Realizzazione del canale di sghiaiamento con funzione
anche di troppo pieno. La turbina idraulica a coclea ha diametro pari a 320 cm circa operante su un salto
lordo di 300 cm. Le acque di scarico sono convogliate a fiume in una sezione immediatamente al piede
della traversa.
DATI di IMPIANTO
Potenza idraulica:
Qp = Portata media di concessione 2.66 mc/s.
H =Salto idraulico: 3.00 m
Pn = Qp * H * g * Ș = 2.66*3.00*9.81*0.70 = 54.8 kW
Qmax =4.36 m3/s Portatamassima derivata
Qp= 2.66 m3/s Portata di progetto
Hn =3.00 m Salto idraulico netto
Pn =54.80 kW Potenza di concessione (con Qp)
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Pel =54.80 kW Potenza elettrica media
Da cui si dichiarano i seguenti valori:
Pel max = 89.80 kW Potenza massima di connessione
ARTICOLO 3. REGOLAZIONE DELLA PORTATA----------------------------------------------------L’opera è stata progettata secondo una analisi di bilancio idrico delle portate medie presenti sul corso
d’acqua. L’inserimento della coclea idraulica non provoca sottrazione idrologica al fiume: le portate sono
idraulicamente convogliate prioritariamente alla scala di risalita dei pesci appositamente realizzata per
consentire alla fauna ittica di superare l'ostacolo (cioè la briglia stessa ); la portata eccedente a quella
richiesta per la funzionalità della scala di risalita, è convogliata verso la coclea
e restituita
immediatamente a valle della briglia, mediante opportuno convogliamento. In ogni caso, affinché la
portata di concessione non possa essere superata e non entri nell’opera di presa una quantità di acqua
maggiore della concessa, la luce della paratoia e le relative opere pertinenti sono di dimensioni tali da
consentire la derivazione della portata massima di prelievo pari a Qmax 4.36 m3/s, qualora disponibile. Il
personale dell’ Amministrazione concedente, ed altri Enti pubblici autorizzati dalla Regione Marche,
potranno accedere in qualsiasi momento alle opere di presa e restituzione per accertare l’osservanza delle
norme del presente atto. --------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 4. GARANZIE DA OSSERVARSI – DEFLUSSO MINIMO VITALE---------------------La concessione di derivazione d’acqua è rilasciata "fatti salvi i diritti dei terzi". Saranno eseguite e
mantenute a
carico del concessionario, in
dipendenza della concessa derivazione, tutte le opere
necessarie, sia per attraversamenti di corsi d’acqua, strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della
proprietà e de1 buon regime del fiume Foglia. Compete al Concessionario il risarcimento di qualsiasi
limitazione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e
degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con
l’esercizio della stessa. Per quanto riguarda le utenze per gli usi potabili, irrigui, domestici, ittiogenici,
abbeveraggio del bestiame e simili che si trovino costituite legalmente ed antecedentemente alla presente
concessione, devono essere rispettate dal Concessionario, il quale è tenuto ad attuare i necessari
provvedimenti al fine di evitare una loro menomazione o, comunque, turbare diritti o frapporre ostacoli
al libero e regolare esercizio delle relative legittime derivazioni. In particolare il concessionario,
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considerato che la citata traversa è pertinente alla grande derivazione irrigua del Consorzio di Bonifica,
di cui al Decreto Interministeriale 20.5.1957 n°5661, dovrà garantire in ogni caso l’esercizio e l’uso della
predetta traversa al Consorzio, secondo la relativa convenzione, di cui al successivo articolo 6. Il
Concessionario dovrà inoltre garantire l’osservanza delle norme di tutela delle acque dagli inquinamenti,
ai sensi del DPR 24.5.1988 n°236 e D.Lgs. 152/2006 (e s. m. i.), mettendo la massima cura ed attenzione
nelle operazioni di realizzazione delle opere ed in quelle di manutenzione periodica. Sull’argine
idrografico destro è realizzata una struttura di risalita della ittiofauna in ottemperanza alle prescrizioni
della L.R. n.11 del 3/6/2003 sulla disciplina della fauna ittica. Il deflusso da rilasciare sulla rampa di
risalita pesci avendo una larghezza inziale di 2.00 mt sarà di 200 l/s.
-Valutazioni sul bilancio idrico e P.A.I.: In relazione alla nota dell’Autorità di Bacino regionale del
18.2.2015 n° 0117756, per quanto concerne l'equilibrio del bilancio idrico, in linea generale, per le
finalità ed ai sensi degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 152/2006, non sussistono particolari motivi ostativi alla
realizzazione dell’impianto in quanto le acque derivate saranno rilasciate presso il piede della traversa. In
particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1. l'acqua derivata venga rilasciata dalla centrale idroelettrica al piede della traversa, al fine del rispetto
del DMV;
2. vengano preventivamente/contestualmente effettuati i lavori di ripristino e consolidamento della
traversa riferiti in progetto;
3. la quota attuale della sommità della traversa non venga rialzata;
4. vengano comunicati all'Autorità concedente (Provincia di Pesaro e Urbino) i valori di portata mensili
ed annui derivati l'anno precedente, misurati o stimati, ai sensi delle NA del PTA regionale, art. 67, c. 3.
Potranno essere emanate eventuali ordinanze di limitazione/divieto di derivazione nei periodi di ridotto
deflusso in alveo.
Al termine del cantiere si dovrà procedere quanto più possibile al ripristino delle originarie condizioni
naturali, compatibilmente con quanto realizzato, nel rispetto della naturalità ecologica e biologica, e la
normalizzazione sotto il profilo dello stato di qualità.
Valutazioni sul deflusso minimo vitale (DMV):
L'acqua derivata sarà rilasciata al piede della traversa, e la risorsa non verrà quindi concretamente
sottratta alla portata fluviale, per cui il rilascio del DMV dall'opera di derivazione sarà in ogni caso
soddisfatto. La valutazione della portata del deflusso minimo vitale del corso d’acqua, in riferimento al
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Piano di Tutela delle Acque (PTA), sezione D, Allegato II, ha fornito i seguenti valori ,in linea con quelli
verificati dalla Autorità di Bacino:
Tabella 11 – Valori mensili del Deflusso Minimo Vitale
Mese
DMV(l/s)
Dicembre/Gennaio
773,197
Febbraio
773,197
Marzo
773,197
Aprile
515,465
Maggio
515,465
Giugno
257,732
Luglio
257,732
Agosto
257,732
Settembre
257,732
Ottobre
257,732
Novembre
515,465
(DMV idrologico fino al 31/12/2015 e complessivo dal 01/01/2016 salvo proroghe e/o variazioni delle
NTA del PTA). La portata destinata alla scala di risalita dei pesci dovrà comunque essere sempre
garantita. Per il prosieguo, per quanto riguarda le derivazioni presenti autorizzate, ai sensi dell'art. 57,
comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA)
approvato con delibera DACR n.145 del 26/01/2010), le stesse dovranno adeguare i loro rilasci al fine di
soddisfare le condizioni volte a garantire il DMV, con tempi di applicazione disciplinati ai sensi dell'art.
58, comma 3, delle citate norme tecniche del PTA. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne
l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità e da qualsiasi controversia o molestia, anche
giudiziaria, che potesse derivarle per il fatto della presente concessione idroelettrica. Né
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l’Amministrazione concedente, né altri Enti interessati risponderanno, in alcun modo, dei danni che il
Concessionario potrà subire in dipendenza di piene, allagamenti, frane od altro evento calamitoso.
ARTICOLO
5.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
CHE
LA
DERIVAZIONE
DOVRA’
SODDISFARE----------------------------------------------------------------------------------------------------In generale le opere attinenti l’impianto, devono essere mantenute in perfette condizioni di efficienza e
funzionalità, attenendosi alle norme e prescrizioni che potranno essere impartite, in qualsiasi momento
della durata della concessione, dall’Ufficio competente della Regione Marche. Attorno ai manufatti del
predetto impianto elettrico, devono essere stabilite delle zone di rispetto opportunamente recintate onde
impedire l’accesso a persone o ad animali. La concessione si intende fatta con la più ampia salvezza dei
diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua. A tal proposito, fatte salve le prescrizioni di cui
al precedente art.4, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 152/2006, riguardante gli usi agricoli delle acque, si
rileva che nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si
procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere comunque assicurata, dopo il consumo
umano, la priorità dell’uso agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura. -------------------------------
ARTICOLO 6 . OBBLIGHI DERIVANTI AL CONCESSIONARIO-------------------------------------Con decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n.14/VAA del 17/03/2015
comprendente la Valutazione di Incidenza positiva, il progetto , ai sensi dell’art. 8, c. 9, lettera a) della
L.R. n. 3/2012 e dell’art. 20, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato escluso dalla successiva procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto delle successive prescrizioni e condizioni inerenti le
successive fasi autorizzatorie e di gestione dell’impianto, così come riportate nell’Allegato 1 del citato
decreto:Fase Ante Operam
1) Con almeno 15 gg di anticipo, la ditta dovrà comunicare all’ufficio della P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, ed alla presente
Autorità concedente l’inizio e la fine dei lavori; 2)Il materiale di scavo (circa 700 mc), potrà essere
riutilizzato come sottoprodotto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41bis del “Decreto del fare”,
convertito nella L 98/2013 (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). L’esclusione dal
regime dei rifiuti potrà avvenire a condizione che il proponente attesti, attraverso una dichiarazione
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alla sede ARPAM
territorialmente competente, alcune condizioni fondamentali:
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• la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti; •
siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non
vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda; •l'utilizzo non comporti rischi per la salute o
variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
• i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica
industriale. Nell’autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di
materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo. Il completo riutilizzo
dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPAM competenti sul
territorio. In alternativa il proponente dovrà eseguire una caratterizzazione del materiale, ai sensi del DM
161/2012, verificando la possibilità di escludere tale materiale dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185,
comma 1, lett. c. del D. Lgs. 152/2006; 3)il progetto esecutivo dell’intervento dovrà essere trasmesso, agli
Enti Gestori del Sito Natura 2000 (Unione Montana del Montefeltro ed Unione Mont. Alta Valle del
Metauro), ai fini della verifica di conformità al progetto preliminare. Qualora il progetto dovesse
discostarsi sensibilmente da quanto valutato dovrà essere sottoposto a nuova Valutazione di incidenza;
Fase di cantiere : 4) i lavori dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile;5)dovrà essere evitato il
periodo coincidente con la stagione riproduttiva della fauna ittica (da aprile a luglio);6)
al termine delle
operazioni si dovrà procedere al ripristino del substrato originario;7)dovrà essere evitato che le acque
restituite vengano in contatto con gli oli usati per la lubrificazione;8)occorrerà effettuare una bagnatura
delle strade sterrate entro 100 m dai recettori interferenti; 9) la velocità dei mezzi di cantiere non potrà
superare i 20 km/h;10)al fabbricato che ospita il generatore andrà applicato un fonoisolamento acustico di
almeno 25 dB(A);11)non dovrà essere
rialzata la quota sommitale della traversa, rispetto
all’originale;12)l’esecuzione dell’intervento dovrà tenere conto del “Principio di precauzione” che ….”in
caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da
pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a
prevenire il degrado ambientale”;13)durante i lavori andrà mantenuta un’adeguata funzionalità idraulica
del corso d’acqua contenendo altresì i valori della torbidità delle acque, al fine di non compromettere la
vita della fauna ittica;14)durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di
dispositivi antirumore e dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici. Fase Post Operam:
15) gli Enti Gestori della suddetta ZPS valuteranno la necessità o meno di compensare comunque gli
abbattimenti al fine di mantenere l’integrità dei luoghi e così tutelare anche indirettamente le risorse del
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Sito Natura 2000. Di conseguenza il proponente dovrà se del caso effettuare la compensazione secondo le
modalità indicate dagli stessi Enti gestori;16)a fine lavori ogni opera ed attrezzatura di cantiere andrà
rimossa ripristinando integralmente le condizioni attuali. Dell’avvenuto ripristino andrà fornita adeguata
documentazione agli Enti Gestori del Sito Natura 2000 (Unione Montana del Montefeltro ed Unione
Mont. Alta Valle del Metauro). Verifiche di Ottemperanza: Tra le prescrizioni prima elencate, l’ufficio
P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in qualità di Autorità competente, richiede la verifica di
ottemperanza delle seguenti prescrizioni, secondo le modalità di seguito riportate:
Prescrizioni che richiedono l’avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza
Codice
Prescrizione
Ente Vigilante
Enti coinvolti
Termine V.O.
Provincia di P.U.;
Comuni di Auditore ed
Prima dell’inizio
Unione Montana del Montefeltro ed Unione
Urbino;
3
Lavori
Mont. Alta Valle del Metauro
RegioneMarche
P.F.
VAA;
Provincia di P.U.;
Comuni di Auditore ed
Chiusura dei
Unione Montana del Montefeltro ed Unione
15
Urbino;
Lavori
Mont. Alta Valle del Metauro
16
Regione Marche P.F.
VAA;
Ente Vigilante: Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni;
Enti Coinvolti: Enti coinvolti nell’attuazione della prescrizione e relative attività di competenza;
Termine avvio V.O.: Termine per la presentazione da parte del Proponente dell’istanza per l’avvio della
procedura di verifica di ottemperanza.
Il concessionario inoltre dovrà rispettare la convenzione sottoscritta tra Consorzio di Bonifica delle
Marche e Soc. Doma srl ai sensi della L.R. n°5/2006 art.28, c.2, lett.a. contenente le modalità e
condizioni per l’attuazione della derivazione di cui trattasi e l’uso della traversa in questione; in
particolare a costruire la rampa di risalita per l'ittiofauna. Inoltre dovranno essere installate aste graduate
in corrispondenza della bocca dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico e della bocca sommitale
della scala di risalita per l'ittiofauna (per verificare la corretta alimentazione della scala). Il deflusso da
rilasciare sulla rampa di risalita pesci avendo una larghezza inziale di 2.00 mt sarà di 200 l/s. La briglia
esistente sarà oggetto di lavori di manutenzione del calcestruzzo esistente mediante interventi di
ripristino e consolidamento dello stesso. Ai sensi della L.R. n°5/2006 art.7 c.1 lett.o, sussiste l'obbligo
della installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la
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misurazione della portata e dei volumi d'acqua pubblica derivati in corrispondenza di punti di prelievo e,
ove necessario, di restituzione, nonché l’obbligo di trasmissione delle misurazioni alla competente
struttura regionale. Si provvederà ad inserire in prossimità dell’opera di presa dell’impianto in progetto
un misuratore di livello ad ultrasuoni per avere la misura della portata ragguagliata per la sezione
specifica in cui è realizzato l’impianto. Il misuratore della portata e dei volumi di acqua prelevati, è
costituito da apparecchio di misura istantanea e totalizzatore, ai sensi dell’art.95, c.3, del D.Lgs.
152/2006. Resta salva, ad ogni modo, la facoltà dell’Amministrazione concedente di imporre, in ogni
tempo, altri apparecchi che si rendessero necessari. Saranno poi a carico della Società concessionaria, il
prelievo e l’invio dei risultati delle misurazioni dell’acqua prelevata con cadenza almeno semestrale. Ai
sensi dell’art.3, comma 2, lett.f, della L.R. Marche 5/06, i dispositivi di misurazione delle portate
devono essere realizzati in base alle norme tecniche vigenti e sigillati con relativa punzonatura in
piombo, e realizzati in guisa tale che in qualsiasi momento gli Enti pubblici preposti al controllo
possano effettuare senza alcuna difficoltà le necessarie verifiche.ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONCESSIONE-------------------------------------------------------Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di 15 (quindici)
anni, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. Qualora al termine della stessa persistano i
fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, il Concessionario, nei modi
previsti dall’art.16 della Legge regionale Marche n°5/2006, potrà avanzare apposita domanda per il
rinnovo della concessione, che potrà essere assentita con le stesse primitive modalità e/o con quelle
modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie. In
mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, la Regione ha il diritto di ritenere,
senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie ed i
canali adduttori dell’acqua; oppure di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie
spese i lavori di ripristino dell’alveo, delle sponde, dell’arginatura nelle condizioni richieste dal pubblico
interesse, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.--------------------------------------------
ARTICOLO 8 CANONE-----------------------------------------------------------------------------------------A termini dell’art. 46 della L.R. Marche n. 5/2006, il Concessionario, corrisponderà al Servizio Tesoreria
di Ancona della Regione Marche, di anno in anno il canone annuo anticipato (arrotondato) di € 853,00
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(diconsi Euro ottocentocinquantatre/00), in ragione di € 15,50 a KW per 55 KW di potenza nominale.
Detto canone dovrà essere versato nell’annualità in corso in dodicesimi a decorrere dal mese di rilascio
dell’ultimo provvedimento ai fini della completa procedura P.A.S. In prosieguo di tempo il canone sarà,
di anno in anno rivalutato così come individuato dall’Ufficio competente della Regione Marche anche in
base ai decreti del Ministero delle Finanze sui tassi di inflazione programmata. Il predetto canone potrà
essere modificato, con effetto dalla data stabilita, in relazione a variazioni che si verificassero durante
l’esercizio dell’impianto, in seguito ad accertamenti e controlli da parte della Regione Marche e degli altri
Enti interessati. Il Concessionario dovrà pagare il canone annuale entro 30 trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta di pagamento, anche quando non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della
Concessione, salvo il diritto di rinunciare alla Concessione medesima, con liberazione del pagamento del
canone allo spirare dell’annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia, ai sensi dell’art. 26
L.R. Marche n. 5/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 9 TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDO ED INIZIO DELL’ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE---------------------------------Una volta acquisite le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti ai fini urbanistici, paesaggistici e di
connessione, le opere di cui trattasi dovranno iniziarsi entro 12 (dodici) mesi dalla data ultima relativa alle
dette autorizzazioni, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Struttura, ed essere completate
entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio lavori. Nella visita di collaudo, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24
del R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), che dovrà
seguire la comunicazione di ultimazione dei lavori, l’Ufficio competente della Regione Marche, dovrà
accertare che l’impianto non abbia una portata superiore a quella concessa, ed ove non vi siano eccezioni
in contrario potrà autorizzare l’immediato esercizio della derivazione, facendone cenno nel relativo
verbale di collaudo. Ove l’Ufficio predetto riconoscesse la necessità di maggiori lavori e/o di modifiche a
quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita di collaudo un termine per la loro esecuzione,
stabilendo altresì che, in mancanza di tale adempimento la derivazione non potrà essere attivata.------------
ARTICOLO 10 PAGAMENTI E DEPOSITI------------------------------------------------------------------All’atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato con la produzione delle
relative quietanze di avere effettuato i seguenti versamenti: 1 ) € 250,00 (duecentocinquanta /00) per
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spese di istruttoria e collaudo; 2) € 30,00 diritti di segreteria; 3) le parti mi dichiarano che è stata
costituita una cauzione definitiva di € 1.000,00 (mille/00) a garanzia degli obblighi e condizioni della
concessione oggetto del presente atto.
ARTICOLO 11 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI------------------------------------------------Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta
osservanza delle norme contenute nel T.U. n. 1775/33; del Regolamento R.D. n°1285/1920; del D.Lgs.
152/2006; della L.R. Marche n. 5 del 09.06.2006, del Piano di Tutela delle Acque 2010 già citato, nonché
di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche,
l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. Ai sensi
dell’art. 7, comma 4, - L.R. Marche n. 5/06, a cura del Concessionario, copia plastificata dei dati salienti
del presente Disciplinare di concessione deve essere attaccata, in modo ben visibile, presso il detto
impianto idroelettrico.---------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 12 DOMICILIO LEGALE------------------------------------------------------------------------Per ogni effetto di legge la Ditta DOMA S.r.l. elegge il proprio domicilio legale presso la sede di
Sant’Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8.
ARTICOLO 13 SPESE------------------------------------------------------------------------------------------Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a totale carico della ditta DOMA s.r.l. di
Sant’Angelo in Vado (PU). Si chiede l’applicazione dell’imposta di registro ai sensi della tariffa parte
prima, art. 5 punto 3, del DPR n. 131/86, nella misura dello 0,50% del canone annuo moltiplicato per gli
anni di concessione.------------------------------------------------------------------------------------------------===========================§===========================
Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto
che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni
foglio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE REGIONE MARCHE
IL Legale Rappresentante
P.F. Tutela delle Acque
DOMA s.r.l.
Arch. Alberto Cecconi
Ornella Lunghi
Il presente atto si compone di diciassette facciate dattiloscritte per intero.
L’UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE MARCHE
Avv. Caterina Di Mauro
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI E SPORT
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sura 6 – Servizio Civile del Programma Garanzia
Giovani, da avviare nei progetti di Servizio Civile
Regionali, come da Allegato A del presente atto,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a
modifica del precedente elenco approvato con
DDPF del 23/03/2015, n. 7.
2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto
completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul BURM e agli indirizzi web: www.serviziocivile.marche.it
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può
derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio
della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del
23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987
(IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari.
_______________________________________________________
Decreto del Dirigente della P.F. Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario n. 9 del 07/04/2015
Pon Garanzia Giovani: Misura 6 Servizio Civile
Regionale (L.R. 15/2005) - subentri all’elenco
dei Volontari idonei selezionati, approvato con
DDPF n.7/OSV del 23/03/2015.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. OSSERVATORIO
SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO
omissis
DECRETA
IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Ricci
1. Di approvare l’elenco dei volontari subentranti
ammessi al finanziamento relativamente alla Mi-
ALLEGATO A
Impegno preso sul DDPF
n. 7/OSV/2015
(€)
n.
Codice Fiscale
Cognome
Nome
Presso l’Ente
84
BFRSLV90L67E690D
BUFARALE
SILVIA
COMUNE DI SENIGALLIA
5.205,60
12
NSLGST90L52C351Y
NASELLI
AGATA ESTER
CGIL MARCHE
5.205,60
8280
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ATTI DEGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI
DI INTERESSE REGIONALE
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il
Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Stefano Grassi per la Regione Marche.
_______________________________________________________
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso spedito per la notifica il 23 maggio
2014, ricevuto dalla resistente il 27 maggio 2011
e depositato nella cancelleria di questa Corte il 29
maggio 2014 (reg. ric. n. 35 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Marche 1
marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale
23 febbraio 2003, n. 6 Legge forestale regionale),
in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione.
Corte Costituzionale
Decisione n. 16 del 27/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Alessandro CRISCUOLO Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
Giuseppe FRIGO Giudice
Paolo GROSSI Giudice
Giorgio LATTANZI Giudice
Aldo CAROSI Giudice
Marta CARTABIA Giudice
Sergio MATTARELLA Giudice
Mario Rosario MORELLI Giudice
Giancarlo CORAGGIO Giudice
Giuliano AMATO Giudice
Silvana SCIARRA Giudice
Daria de PRETIS Giudice
Nicolò ZANON Giudice
1.1. - Il ricorrente ha ricordato che l’impugnato art. 9,
introducendo il comma 6 - bis nell’art. 19 della legge
della Regione Marche 23 febbraio 2005. n. 6 (Legge
forestale regionale), ha stabilito che «Fermo restando
il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce, utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del
materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali».
Ad avviso del ricorrente tale disposizione, che consente l’utilizzo in agricoltura della combustione di
materiale agricolo e forestale non pericoloso (paglia,
stoppie e materiale vegetale derivante da colture erbacce ed arboree e dalla distruzione di erbe infestanti,
rovi e simili), intesa come pratica ordinaria finalizzata
alla prevenzione di incendi e infestazioni, afferirebbe
alla materia dei rifiuti. Poiché quest’ultima rientrerebbe nella materia della tutela dell’ambiente, attribuita
alla potestà legislativa esclusiva statale, la disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma lettera s),
Cost.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9,
comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo
2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio
2005, n. 6 Legge forestale regionale) e dell’art. 2 della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia
di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile
2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-27 maggio 2014 e il 28 maggio
4 giugno 2014, depositati in cancelleria il 29 maggio
e il 3 giugno 2014 ed iscritti rispettivamente ai nn. 35
e 36 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
Nel ricorso é stato poi richiamato il contenuto dell’art.
185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, recependo la previsione di cui all’art. 2 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive), ha escluso dall’applicazione della normativa sui rifiuti «[....] paglia, sfalci
e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute
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umana». Ad avviso del ricorrente, tale disposizione
conterrebbe una disciplina eccezionale rispetto alla
normativa quadro sui rifiuti e, pertanto, dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, ai sensi
dell’art. 14 delle «preleggi»: da ciò discenderebbe la
non applicabilità di questa esclusione ai casi di combustione di tali materiali effettuata direttamente sui
terreni agricoli.
cessi o metodi che non danneggino l’ambiente, nè
mettano in pericolo la salute umana. Tale attività in
effetti, risulterebbe tutelare sia l’ambiente, sia la salute, dal momento che, tra l’altro, previene gli incendi
e consente il controllo di fitopatie, fitofagi, infestanti
vegetali, nonché la mineralizzazione degli elementi
contenuti nei residui organici e la riduzione delle avversità biotiche sui terreni interessati.
Secondo la prospettazione dell’Avvocatura generale
dello Stato, i materiali vegetali in questione, pertanto,
per poter essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti, dovrebbero essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas, mediante processi che non danneggino
l’ambiente o la salute umana; e dovrebbero, altresì,
soddisfare i requisiti posti dall’art. 184-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 17 comma 1, del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)
ai fini della classificazione come «sottoprodotti», anziché come «rifiuti». Tale classificazione, inoltre, ad
avviso del ricorrente, dovrebbe avvenire sulla base di
una valutazione effettuata caso per caso, e non operabile in astratto dal legislatore.
Sempre secondo la Regione Marche non si potrebbe
neppure sostenere la asserita natura eccezionale della
disposizione di cui all’art. 185, comma 1, lettera f),
del d.lgs. 152 del 2006. Non si tratterebbe, infatti, di
interpretare in via analogica tale disposizione, nella
parte in cui esclude alcuni residui agricoli dalla categoria dei rifiuti, bensì di operare un’interpretazione
estensiva della medesima. Rappresenterebbe, poi,
principio pacifico quello secondo cui le norme eccezionali sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva (Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 23 aprile 2014, n. 9136). La Regione Marche
ha, inoltre, sostenuto che l’interpretazione proposta
dal ricorrente risulterebbe irragionevole, perché determinerebbe un trattamento differenziato per due attività tipicamente agricole, quali la trinciatura di elementi vegetali, che sarebbe ammessa, e la loro combustione, che sarebbe, invece, vietata.
Sulla base di questi elementi, l’Avvocatura generale
dello Stato ha sostenuto che l’impugnato art. 9 della
legge reg. Marche n. 3 del 2014, operando una esclusione a priori e, in via generale, dei residui vegetali
sottoposti ad abbruciamento dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, contrasterebbe con la
disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 e con
quella di cui alla direttiva 2008/98/CF., ponendosi,
pertanto in violazione dell’art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera s), Cost.
In secondo luogo, la resistente ha osservato che la disposizione impugnata, che si inserisce nella legge forestale regionale, non interverrebbe nella materia dei
rifiuti, ma riguarderebbe la disciplina di una normale
e da sempre ammessa pratica agricola. Pertanto, essa
rientrerebbe nell’ambito di una delle materie di competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (in questo senso, con
riferimento alla materia «agricoltura», da ultimo, la
sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte).
1.2. - Con memoria del 30 giugno 2014, depositata il
3 luglio 2014, si è costituita in giudizio la Regione
Marche, chiedendo che la questione promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarata
non fondata.
Infine, la Regione Marche ha richiamato i contenuti
di una sentenza della Corte di cassazione (terza sezione penale, sentenza 11 aprile 2013, n. 16474), nella
quale si è assolto un soggetto imputato per aver effettuato lo smaltimento di rifiuti, mediante combustione,
di frasche e residui da potatura, perché tale attività è
stata ritenuta rientrare nella normale pratica agricola,
con conseguente esclusione, ai sensi dell’art. 185,
comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, dei relativi materiali dal novero dei rifiuti.
In particolare, la Regione Marche ha sottolineato come nel ricorso non si neghi che l’abbruciamento di
materiale agricolo o forestale non pericoloso costituisca una normale pratica agricola; tuttavia, si sostiene
che essa non potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. n.
152 del 2006, data la natura eccezionale di questa norma. Ad avviso della Regione Marche, al contrario, la
combustione di paglia, sfalci e potature rispetterebbe
tutte le condizioni poste dall’art. 185, comma 1. Lenera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2008/98/CE: ossia
che, da un lato, si tratti di materiali agricoli o forestali
naturali non pericolosi utilizzati nell’attività agricola
e che, dall’altro, questi ultimi siano sottoposti a pro-
1.3. - Con successiva memoria, depositata il 2 gennaio
2015, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione
Marche ha ribadito gli argomenti che dovrebbero condurre a ritenere non fondato il ricorso, dal momento
che la norma censurata, per un verso, non contrasterebbe né con i principi fissati dal legislatore europeo
né da quelli stabiliti da quella statale; e, per altro verso, costituirebbe esercizio della competenza legislativa residuale regionale nella materia «agricoltura».
Riguardo al primo assunto, oltre agli argomenti già
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presenti nella precedente memoria, la Regione Marche ha fatto leva sulla disciplina statale sopravvenuta:
in particolare, sul nuovo comma 6-bis dell’art. 187
del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Con tale
disposizione, si è stabilito che «costituiscono normali
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non
attività di gestione dei rifiuti», «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro
dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1. lettera f)» del medesimo codice dell’ambiente. Al contemplo, è stata vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, come dichiarati dalle
Regioni; e si è concessa ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione
del materiale in questione «in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei valori annuali delle polveri
sottili (PM10)». Ad avviso della Regione Marche, la
legge regionale censurata si limiterebbe a replicare
quanto ora risultante dalla normativa statale, stabilendo, altresì, l’applicabilità di ulteriori limiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi di incendio e chiarendo
che l’attività di abbruciamento di tale materiale costituisce utilizzo in agricoltura «in quanto intesa come
pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie,
di fitofagi o di infestanti vegetali».
mento di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato», disposta dal legislatore statale «fermo restando quanto previsto
dall’art. 182, comma 6-bis» del codice dell’ambiente,
confermerebbe, in modo inequivocabile, la coerenza
della norma regionale impugnata rispetto ai principi
della legislazione statale (che ora adotterebbe una formulazione letterale analoga a quella impiegata dal legislatore regionale).
Sempre ad avviso della Regione Marche, un’ulteriore
conferma dell’infondatezza della censura si potrebbe
ricavare dall’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
aggiunto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1. della Legge
6 febbraio 2014, n. 6, e quindi novellato dall’art. 14,
comma 8, lettera b-sexies), del decreto-legge n. 91 del
2014, convertito, con modificazione dall’art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. In particolare,
l’esclusione dell’applicazione della nuova disciplina
sulla combustione illecita dei rifiuti «all’abbrucia-
2. - Con ricorso spedito per la notifica il 28 maggio
2014, ricevuto dalla resistente il 4 giugno 2014 e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 3
giugno 2014 (reg. ric. n. 36 del 2014), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in
materia di risorse forestali), in riferimento all’art.
117, primo comma e secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Infine, nella memoria, la Regione Marche, allo scopo
di sostenere che la norma censurata rientri nella competenza legislativa regionale, ha sinteticamente richiamato l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale
sia in materia di tutela dell’ambiente, in cui la legislazione statale, in particolare riguardo a norme relative alla gestione dei rifiuti, è stata ritenuta in grado
di imporsi sull’autonomia delle Regioni anche quando
queste esercitino proprie potestà legislative (sentenze
n. 269, n. 232 e n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013), sia
in materia di agricoltura, materia quest’ultima pacificamente attribuita alla competenza legislativa residuale regionale (sentenze n. 116 del 2006, n. 282 e n.
12 del 2004). La Regione ha sostenuto, in proposito,
che la Corte costituzionale potrebbe accogliere un’interpretazione meno rigida dei limiti derivanti dalla legislazione statale in materia di «tutela dell’ambiente»
nei casi in cui - come quello di specie - la precisazione
del contenuto e delle modalità di svolgimento dell’attività agricola interferisca con i limiti fissati per la tutela dell’ambiente, ma, al contempo, contribuisca a
definire positivamente il valore costituzionale che deve essere perseguito tanto dal legislatore statale quanto da quello regionale. Quindi, poiché la disciplina riconducibile all’agricoltura e, in particolare, alla silvicoltura risulterebbe strettamente intersecata con la tutela dell’ambiente, in quanto volta - anche ai sensi
della definizione di agricoltura adottata a livello comunitario a mantenere la terra in buone condizioni
agronomiche ed ambientali, le Regioni ben potrebbero attuare e chiarire la portata della disciplini di principio fissata dal legislatore comunitario e dal legislatore statale.
2.1. - Il ricorrente ha ricordato che l’impugnato art. 2,
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introducendo il comma 3 - ter dell’art. 16 della legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ha stabilito, nella lettera a), che: «Ferme restando
le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di
provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da
attività selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi
agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal lugo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano
reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione,
come sotanze concimanti o ammendanti e lo spessore
del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel
caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle
ceneri». Nella successiva lettera b), il medesimo art.
2, introducendo il comma 4-bis dell’art. 17 della legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, ha previsto
la relativa sanzione amministrativa: «La violazione
delle modalità esecutive di cui all’articolo 16, comma
3-ter, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro».
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li-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in
materia di risorse forestali), entrambi in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
Nel primo ricorso é censurato l’art. 9 della legge reg.
Marche n. 3 del 2014, nella parte in cui esclude a priori e, in via generale, dall’ambito di applicazione della
disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali (paglia;
stoppie; materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti,
rovi o simili; altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso) sottoposti ad abbruciamento,
in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo
comma, lettera s), Cost., in quanto contrasterebbe con
la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella direttiva
19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive).
Nel secondo ricorso e censurato l’art. 2 della legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, nella parte
in cui esclude a priori e, in via generale, dall’ambito
di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali (residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali, da potature, ripuliture o da altri
interventi agricoli e forestali), sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, ad alcune condizioni - ossia: a) il trattamento avvenga entro 250 metri
dal luogo di produzione; b) il materiale triturato e le
ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite
distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti; c) lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5
centimetri nel caso delle ceneri -, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s),
Cost., in quanto contrasterebbe con la disciplina contenuta nei citati artt. 184-bis e 185, comma 1 lettera
f), del d.lgs. n. 152 del 2006, e nella citata direttiva n.
2008/98/CE, eccedendo perciò le competenze statutarie.
Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata,
escludendo a priori, e in via generale, i residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sulla
gestione dei rifiuti, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui agli artt. 184-bis e 185 del d.lgs.
n. 152 del 2006 e con la direttiva n. 2008/98/CE, eccedendo perciò le competenze statutarie in quanto
violerebbe l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost.
Infatti, secondo quanto prospettato dall’Avvocatura
generale dello Stato, perché i materiali vegetali siano
classificati come «sottoprodotti», e perciò esclusi dal
campo di applicazione della normativa sui rifiuti, dovrebbero risultare in concreto, contemporaneamente
e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencati dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del
2006, oltre al necessario utilizzo in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia mediante
processi o metodi che non danneggino l’ambiente né
mettano in pericolo la salute umana, ai sensi dell’art.
185 del medesimo decreto legislativo.
Considerato in diritto
2. - Occorre preliminarmente disporre la riunione dei
giudizi introdotti con ricorsi di cui sopra, in quanto
invocano i medesimi parametri e implicano la soluzione di questioni sostanzialmente connesse (ex
plurimis, sentenze n. 209, n. 165 e n. 144 del
2014).
1. - Con due distinti ricorsi il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato, rispettivamente, l’art.
9 della legge della Regione Marche 18 marzo
2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale) e
l’art. 2 della legge della Regione autonoma Friu-
3. - Relativamente al ricorso n. 36 del 2014 proposto
nei confronti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 5 del 2014, si segnala - sempre in via preliminare - che gli artt. 95, comma 1, lettera b), e 96
della legge della Regione autonoma Fiuli-Venezia
Giulia 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agri-
2.2. - La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non
si è costituita in giudizio.
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dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed
interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza»
(art. 185, comma 1, lettera e), del testo originario del
d.lgs. n. 152 del 2006). Nella vigenza di tale normativa, la Corte di cassazione (terza sezione penale, sentenza 4 novembre 2008, n. 46213) aveva ritenuto che
l’eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati fosse da considerarsi illecita, non potendo essere qualificata come una forma di utilizzazione di tali materiali nell’ambito di un’attività produttiva.
cole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2014, n. 27, S.O. n.
12, ed entrata in vigore il 3 luglio 2014, hanno disposto l’abrogazione - rispettivamente dell’art. 16,
comma 3-ter, e dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, introdotti dall’impugnato art. 2 della legge regionale
sopra richiamata (entrata in vigore il 1° aprile
2014).
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale,
perché sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere occorre che sussistano due requisiti: a) la
sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio
tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis, sentenze n. 8 del 2015, n. 269 e n. 68 del 2014,
n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011).
Il quadro normativo è mutato a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), il cui art. 13, riscrivendo integralmente l’art.
185 del codice dell’ambiente - e riprendendo letteralmente quanto stabilito dall’art. 2. paragrafo 2. lettere
f), della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - ha previsto, al comma 1, lettera
f), che dall’applicazione della disciplina sui rifiuti sono escluse, tra l’altro, «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute
umana». Alla luce di questo nuovo quadro normativo,
è mutata altresì la giurisprudenza di legittimità. Sempre la terza sezione penale della Corte di cassazione
(sentenza 7 marzo 2013, n. 16474) ha, infatti, ritenuto
che la combustione degli sfalci e dei residui da potatura, ove non abbia determinato un danno per l’ambiente o messo in pericolo la salute umana, rientri nella normale pratica agricola: dunque, i materiali relativi devono essere esclusi dal novero dei rifiuti.
Nel caso di specie, la prima condizione può ritenersi
sussistente, dal momento che la legge regionale n. 11
del 2014 ha disposto l’abrogazione delle due disposizioni introdotte dalla norma impugnata. Quanto alla
seconda condizione, essa non può reputarsi soddisfatta, ancorché, le disposizioni introdotte dalla norma
impugnata siano rimaste in vigore per un arco temporale piuttosto limitato, pari a poco più di tre mesi, dal
momento che non sembra potersene escludere l’applicazione medio tempore, anche in considerazione
del fatto che, in virtù del loro contenuto, esse non richiedono ulteriori sviluppi normativi o organizzativi
per poter essere implementate.
Non sono, pertanto, riscontrabili i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere,
relativamente al ricorso n. 36 del 2014 proposto nei
confronti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5
del 2014.
4.- Nel merito le questioni non sono fondate.
4.1.- Per una corretta comprensione delle norme regionali oggetto del presente giudizio, è necessario ricostruire sommariamente l’evoluzione del quadro
normativo relativo all’abbruciamento dei residui vegetali, in rapporto alla disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti, adottata in attuazione delle direttive
europee e collocata all’interno del codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006
(Parte quarta: artt. 177-266).
Nonostante l’avallo della Corte di cassazione, la suddetta interpretazione è stata contraddetta dalle «Linee
guide dell’attività operativa 2013» del Corpo forestale
dello Stato, dettate con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013,
prot. n. 458. In esse, pur dandosi conto dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 205 del 2010, se ne propone una
interpretazione volta a sminuire il contenuto innovativo, stabilendo che, salvo che vi sia un utilizzo in
agricoltura o per la produzione di energia, «la combustione sul campo di rifiuti vegetali configura reato
di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente» dall’art. 256. comma 1, del d.lgs n. 152 del
2006.
Ai sensi di quanto originariamente stabilito dal codice
dell’ambiente, infatti, erano esclusi dall’Ambito dell’applicazione della disciplina della gestione dei rifiuti
«soltanto», le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose
utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
Anche a seguito di tale interpretazione adottata dal
Corpo forestale dello Stato, diversi legislatori regionali sono intervenuti sulla questione, con discipline
di tenore diverso, ma tutte dirette a chiarire, sulla
scorta di quanto già affermato dalla Corte di cassazione, che l’abbruciamento dei residui vegetali, ove
rispetti determinate condizioni, rientra nella normale
pratica agricola ed è perciò attività sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni.
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salute umana, con particolare riferimento al rispetto
dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)».
Con un ulteriore intervento di coordinamento, sempre ad opera del decreto-legge n. 91 del 2014, come
convertito si è, inoltre, disposto - novellando l’art.
256-bis del codice dell’ambiente, che era stato inserito dall’art. 3, comma 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 febbraio
2014, n. 6 -, che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica «all’abbruciamento
di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato» e che resta fermo
«quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis» del
medesimo codice dell’ambiente (comma introdotto
dal già ricordato decreto-legge n. 91 del 2014, come
convertito).
É in questo contesto ordinamentale che debbono essere collocate e comprese le due leggi regionali impugnate. Esse sono state approvate al fine di superare talune interpretazioni della normativa del codice
dell’ambiente affermatesi in via amministrativa che
sminuivano la portata innovativa delle modifiche al
codice dell’ambiente apportate, nel 2010, in conformità alla citata direttiva dell’Unione europea. In tal
modo, i legislatori regionali hanno inteso fornire elementi di certezza agli imprenditori agricoli, che altrimenti si sarebbero trovati esposti al rischio di incorrere, nell’esercitare una tradizionale pratica agricola e anche per piccoli quantitativi di materiale vegetale, in sanzioni di notevole gravità.
4.3.- Alla luce di quanto fin qui esposto, appare chiaro che, come attestate a più riprese dalla Corte di
Cassazione (oltre alle già citate sentenze, si veda,
ancor più esplicitamente, terza sezione penale, sentenza 7 gennaio 2015, n. 76), l’art. 185, comma 1,
lettera f), del codice dell’ambiente (e quindi anche
le corrispondenti disposizioni della direttiva n.
2008/98/CE) consentiva pure anteriormente all’introduzione del comma 6-bis all’art. 182 da ultimo ricordata - di annoverare tra le attività escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti
l’abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e
nella selvicoltura.
4.2.- Occorre ancora rimarcare che recentemente anche il legislatore statale intervenuto sulla materia,
con l’art. 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 11
agosto 2014, n. 116.
In questa chiave, dunque, si può ritenere che il legislatore regionale sia legittimamente intervenuto sul
punto, nell’esercizio della propria competenza nella
materia «agricoltura», di carattere residuale per le
Regioni a statuto ordinario (ex plurimis, sentenze n.
62 del 2013, n. 116 del 2006 e n. 282 e n. 12 del
2004) ed esclusiva per la Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, ai sensi dell’art. 4, primo comma,
numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Tale disposizione esplicita, con una novella al codice dell’ambiente, che «le attività di raggruppamento
e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei
materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1,
lettera f), effettuate nel lungo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il
reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti»
(art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006).
Al tempo stesso, il legislatore statale ha vietato la
combustione di residui vegetali agricoli «nei periodi
di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni» e ha attribuito ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale «la facoltà di sospendere, differire o vietare la
combustione del materiale di cui al presente comma
all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli
e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare
rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
Peraltro, dato che attiene alla tutela «dell’ambiente»,
di competenza esclusiva dello Stato, la definizione
degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la
competenza regionale nella materia «agricoltura e
foreste», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6-bis dell’art. 182 del codice dell’ambiente al fine di assicurare che l’abbruciamento dei
residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell’Unione
europea - non danneggi l’ambiente o metta in pericolo la salute umana.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9) della legge della Regione
Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge
regionale 23 febbraio 2005, n. 6 legge forestale regionale), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n.
35 del 2014);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in
materia di risorse forestali), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato
in epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2014).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.
Presidente
Redattore
Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015
IL DIRETTORE DELLA
CANCELLERIA
Dott.ssa Gabriella Paola Melatti
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Decreto legislativo 19 Novembre 2008, n. 194
“Disciplina delle modalità di rifinanziamento
dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del
regolamento (CE) n. 882/2004.
ALBI, REGISTRI ED ELENCHI
________________________________________________________
8288
5.583,12
45.351,58 12.957,59
45.351,58
25.702,04
1.166.183,82
1.301.129,77
1.359.512,34
2.082.517,83
TOTALE
REGIONE
MARCHE
Costo del Servizio
Bollette emesse
Somme riscosse
AUSL 90%
Entrata
bilancio
Stato 2%
Regione
3,5%
IZS 3,5%
Laboratori Min. Salute
ref 1%
0,50%
Regione Marche – P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Rendicontazione Entrate L. 194/08 - Anno 2014
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– presidio di Ancona ha trasmesso il progetto esecutivo entro il termine prestabilito;
- L’ufficio regionale – PF Edilizia ed espropriazione
ha verificato la conformità del progetto esecutivo
rispetto al progetto presentato per la partecipazione
al bando di concorso e con nota n.364222 del
23/05/2014 ha richiesto l’integrazione della documentazione, la quale è stata trasmessa dall’ERAP
Ancona con nota n.29034 del 01/08/2014;
- L’articolo n.8 del bando pubblico sopra citato prevede che gli alloggi finanziati devono essere locati
a canone “concertato” di cui all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, per un periodo non
inferiore a dieci anni, ai cittadini da individuarsi a
cura del Comune secondo le stesse modalità della
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 55/2007, punto 3.4.2;
- L’articolo n.10 del bando prevede anche che il soggetto attuatore dell’intervento stipuli una convenzione con la Regione stessa in conformità ai criteri
di cui alla DGR n.1144 del 13.07.2009, con la quale
sono sanciti i reciproci impegni per l’attuazione dell’intervento. In particolare la convenzione fissa gli
impegni del soggetto attuatore in ordine ai destinatari degli alloggi e ai prezzi di locazione/cessione
degli alloggi e specifica i casi di decadenza parziale
o totale dal contributo;
- Con nota n. 43010 del 28/11/2014 l’ERAP Marche
– presidio di Ancona ha espresso la volontà di utilizzare gli alloggi in argomento prevedendo condizioni di maggior favore a beneficio degli inquilini
in relazione al canone locativo e al prezzo di cessione;
- In data 01/12/2014 si è tenuta la conferenza preliminare tra la Regione e l’ERAP Marche nella quale
è stato concordato lo schema di convenzione da stipulare, in conformità a quanto previsto dallo schema tipo approvato con DGR n. 1144 del 13.7 2009;
- Il predetto schema di convenzione è stato approvato
dagli enti interessati con i seguenti atti:
- DGR n. 1402 del 22/12/2014;
- Decreto del direttore ERAP Marche n. 28/DIR del
26/02/2015.
ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
_______________________________________________________
Regione Marche – P.F. Edilizia ed Espropriazione
Piano regionale di edilizia residenziale 20062008 convenzione per la realizzazione di n. 8
alloggi di Erp a canone concertato sul Tema:
“Programma sperimentale di edilizia residenziale energeticamente autosufficiente” ubicati
nel comune di Senigallia-Strada intercomunale
San Silvestro n. 95.
Convenzione stipulata in modalità elettronica con firme digitali ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della
Legge 241/1990.
TRA
La REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420) nella
persona di Massimiliano Marchesini in qualità di Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche;
l’ERAP MARCHE Presidio di Ancona – in seguito
indicato per brevità con la dizione ERAP, nella persona di Sauro Vitaletti (C.F. VTLSRA69B24A271C),
in qualità di Direttore dell’ERAP Marche;
PREMESSO CHE:
- Con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale n.44/EPR
del 23 novembre 2012 (BUR n.118 del 13/12/2012)
è stato indetto il bando di concorso finalizzato alla
concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sperimentale sul tema “Edilizia residenziale
energeticamente autosufficiente”;
- Con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia
n.70/EDI del 21 ottobre 2013 è stata approvata la
graduatoria delle proposte ammissibili e finanziabili, dalla quale risulta classificato in posizione utile
il seguente intervento: localizzazione: Comune di
Senigallia, Strada Comunale San Silvestro n.95;
Consistenza fisica – n.8 alloggi; soggetto attuatore
– ERAP Marche presidio di Ancona;
- Con nota n. 0701090 del 22/10/2013 la P.F. Edilizia,
ha notificato all’ERAP Marche-presidio di Ancona,
il suddetto decreto ed ha invitato l’Ente a trasmettere entro sei mesi la documentazione relativa al
progetto esecutivo così come previsto dal bando di
gara;
- Con nota n. 14710 del 22/04/2014 l’ERAP Marche
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse e Definizioni)
Le premesse costituiscono parte essenziale del presente atto essendo accettate dalle parti. Ai fini del presente atto si intendono:
Soggetto Attuatore: ERAP Marche Presidio di Ancona, ente realizzatore e gestore degli immobili cofinan-
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A05 Progetto: PIANTE DI TUTTI I LIVELLI
A06 Progetto: PROSPETTI E SEZIONI
A07 Progetto: SCHEMA FOGNARIO
A08 Progetto: ABACO INVOLUCRO ESTERNO
A09a VERIFICHE: VOLUMETRIE – SUPERFICI A SOPPALCO
A09b VERIFICHE: INDICI E PARAMETRI –
REQUISITI AEROILLUMINANTI
A09c VERIFICHE: BARRIERE ARCHITETTONICHE (Legge 13-’89)
A10 Progetto: PIANTA PIANO INTERRATO
(P-1)
A11 Progetto: PIANTA PIANO TERRA (P 0)
A12 Progetto: PIANTA PIANO PRIMO (P 1)
A13 Progetto: PIANTA SOPPALCO E SOLARIUM
A14 Progetto: PROSPETTO SUD E DETTAGLI
EPU ELENCO PREZZI UNITARI (Prezzario Regione Marche 2013)
CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FO FASCICOLO DELL’OPERA
ziati dalla Regione Marche, il quale sottoscrive la presente convenzione ed assume gli obblighi ivi previsti;
Destinatari: i nuclei familiari, aventi i requisiti di cui
al successivo art. 13, ai quali saranno assegnati gli alloggi in questione.
ART. 2
(Oggetto)
1. Oggetto della convenzione è la realizzazione dell’intervento di ERP agevolata presentato dall’ERAP Marche Presidio di Ancona ed ammesso
a finanziamento a seguito del bando in tema di
“Edilizia residenziale energeticamente autosufficiente”.
2. L’intervento sperimentale riguarda la costruzione
di un edificio per n.8 alloggi ed è ubicato nel Comune di Senigallia, Frazione San Silvestro-Via Intercomunale n.95, in un’area distinta al Catasto
Terreni al Foglio n.79, mapp.62 della consistenza
di circa mq 988.
3. Il terreno è pervenuto all’ERAP Ancona in virtù
dell’Atto di cessione di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata da parte del Comune di Senigallia; il documento è stato registrato con Repertorio n°2584
Raccolta n° 2101 del 18/12/2012.
4. Il soggetto attuatore garantisce la libertà di detto
terreno da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli
ed iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore
di terzi che possano in qualsiasi modo limitarne la
proprietà, salvo iscrizioni ipotecarie a garanzia di
mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili
oggetto della presente convenzione o anche a garanzia dei mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto.
5. Forma parte integrante della presente convenzione,
anche se materialmente non allegata, la seguente
documentazione (in corsivo gli elaborati solo in
formato digitale):
a) Permesso di costruire n° 14/75 del 15/04/2014;
b) Elaborati del progetto esecutivo comprensivi di
QTE ed APE (Attestato Prestazione Energetica):
ARCHITETTONICO:
A01 Relazione Tecnica , Criteri di Progetto
A02 Inquadramento Urbanistico, Documentazione
Catastale, Documentazione Fotografica
A03 Stato di fatto: PLANIMETRIE, PROSPETTI, SEZIONI
A04 Progetto: INQUADRAMENTO TERRITORIALE
STRUTTURALE:
S01 FILI FISSI
S02 TABELLA PILASTRI
S03 CARPENTERIA FONDAZIONI_PARTICOLARI
S04 TRAVI DI FONDAZIONE
S05 CARPENTERIA PRIMO LIVELLO
S06 TRAVI PRIMO LIVELLO
S07 CARPENTERIA SECONDO LIVELLO, CARPENTERIA SOPPALCO E SOLARIUM, CARPENTERIA COPERTURA PARTICOLARI
S08 TRAVI SECONDO LIVELLO
S09 TRAVI SOPPALCO E SOLARIUM, TRAVI DI
COPERTURA
S10 RELAZIONE TECNICA GENERALE, RELAZIONE DI CALCOLO
RELAZIONE GEOLOGICA
IMPIANTO TERMICO:
IT.01 RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI
IT.02 SCHEMA PLANIMETRICO DISTRIBUZIONE FLUIDO TERMOVETTORE
IT.03 SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO
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Tali elaborati e documenti sono comunque vistati dal
Dirigente del Servizio Lavori per ERAP Marche e dal
Dirigente regionale della P.F. Edilizia ed Espropriazione.
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
IT.04 IMPIANTO TERMICO SCHEMA FUNZIONALE
IT.05 IMPIANTO RECUPERO ACQUA PIOVANA SCHEMA PLANIMETRICO
IT.06 SCHEMA PLANIMETRICO SUDDIVISIONE AREE IMPIANTO A PAVIMENTO
IT.07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IT.08 CME
IT.09 CM
IT.10 ELENCO PREZZI
ART. 3
(Caratteristiche tipologiche e costruttive
dell’intervento)
1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi e degli edifici di cui alla presente convenzione sono conformi agli standard edilizi di cui
agli articoli 16, ultimo comma, e 43, della Legge
n.457/1978 e s. m. i., fermo restando quanto stabilito dalla Legge n.122/1989, art.2, relativamente
alle superfici destinate a parcheggi.
IMPIANTO ELETTRICO:
IE.01 RELAZIONE TECNICA
IE.02 DISTRIBUZIONE LUCE ED F.M. PARTI
CONDOMINIALI E DISTRIBUZIONE ESTERNA
IE.03 IMPIANTO ELETTRICO E DISTRIBUZIONE INTERNA UTENZE PRIVATE
IE.04 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCHEMA
UNIFILARE
IE.05 SCHEMI UNIFILARI ELETTRICI
IE.06 CME
IE.07 CM
IE.08 ELENCO PREZZI
ART. 4
(Opere di urbanizzazione. Pagamento del
contributo. Garanzie)
Gli oneri di urbanizzazione sono stati versati in sede
di stipula della convenzione dell’area – Atto notaio
Campodonico del 24/01/2012 rep.2584 – Serie n.1.
ART. 5
(Sistemazioni interne al lotto ed allacciamenti)
1. L’operatore assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all’esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto,
elettrodotto, telefono, acquedotto ecc.
2. I lavori di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi entro il termine di ultimazione dei
lavori di costruzione/recupero dell’edificio, salvo
proroghe da concedersi da parte del Comune in caso di documentate cause di forza maggiore.
CERTIFICAZIONE ACUSTICA:
CA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE
ELABORATI VARI:
ATTO DI ACQUISTO DELL’AREA
QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO
APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
CE01 CERTIFICAZIONE ENERGETICA (LEGGE 10/91)
c) Elaborati del Protocollo Itaca Marche
PI.01 PROTOCOLLO ITACA MARCHE –
DACR 55/2007 – DGR 1505/2009,
PI.02.01 RELAZIONI E CALCOLI
PI.02.02 Allegato 1
PI.02.03 Allegato 2
PI.02.04 Allegato 3
PI.02.05 Allegato 4
PI.02.06 Allegato 5
PI.03 PLANIMETRIA GENERALE
ATTESTATO DI CONFORMITA’ ENERGETICA AMBIENTALE
ART. 6
(Piano dei costi e dei finanziamenti)
1. L’intervento sperimentale in oggetto, per la realizzazione di n. 8 alloggi di ERP agevolata di nuova
costruzione, prevede un investimento complessivo
di € 1.620.000,00 (unmilioneseicentoventimila/00).
2. I soggetti che stipulano la presente convenzione
contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito
specificato:
- la Regione Marche, con l’importo massimo di €
320.000,00 chiesto dall’ERAP entro i limiti del
20% del costo convenzionale degli alloggi, provenienti dal capitolo n. 42604242/2015;
- l’ERAP Marche Presidio di Ancona, con fondi
propri per € 1.300.000,00 provenienti dai capitoli: 2.10.110 (autorizzazione 71580) e 3.17.104
(autorizzazione 81580).
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ART. 7
(Canone di locazione degli alloggi)
1. Il canone di locazione è determinato secondo le
modalità del canone concertato di cui all’art.2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431.
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mare l’intervento entro tre anni dal loro inizio. Tali termini sono prorogabili una sola volta dalla Regione per giustificati motivi, pena la decadenza dal
contributo.
ART. 10
(Concessione ed Erogazione del contributo)
1. Successivamente alla sottoscrizione della presente
convenzione e alla sua registrazione presso i registri immobiliari, il dirigente della P.F. Edilizia ed
espropriazione emana il provvedimento provvisorio di concessione del contributo.
2. Il provvedimento definitivo è emanato dopo l’ultimazione dei lavori.
3. Il contributo regionale a fondo perduto concesso
all’ERAP, pari ad un importo massimo di €
320.000,00, viene erogato successivamente alla
data di inizio dei lavori con le seguenti modalità:
- in corso di realizzazione dell’intervento, dopo
l’emissione del provvedimento di determinazione provvisoria del contributo: pagamento del
70% del valore del contributo medesimo. Tale
somma verrà erogata in due rate di uguale importo. Tali rate sono liquidate dietro dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l’avvenuta maturazione di oneri pari rispettivamente
al 35% e al 70% del piano finanziario dell’intervento;
- ad ultimazione dei lavori, dopo l’adozione del
provvedimento di determinazione definitiva del
contributo: pagamento del saldo pari alla differenza tra il valore del contributo definitivamente
accertato e l’importo già erogato nel corso della
realizzazione dell’intervento, a seguito di:
a) conseguimento del visto regionale di conformità sul Quadro Tecnico Economico finale;
b) trasmissione della documentazione inerente la
certificazione energetica, nella quale dovrà essere confermato il raggiungimento della classe
energetica pari ad A;
c) trasmissione della documentazione inerente la
certificazione di sostenibilità energetica-ambientale ITACA-Marche, da cui risulti il conseguimento del punteggio minimo globale pari
a tre;
d) trasmissione del verbale di ultimazione lavori
da parte del soggetto attuatore;
e) produzione di eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Regione.
4. Con successivo provvedimento regionale verrà
quantificato il contributo per il pagamento degli
oneri sostenuti per la certificazione energeticaambientale ITACA Marche, ai sensi del paragrafo
3, Allegato 2, del bando di concorso.
ART. 8
(Impegni degli Enti sottoscrittori)
1. Al fine di consentire l’attuazione dell’intervento
sperimentale in oggetto, i soggetti che stipulano la
presente convenzione contribuiscono con gli apporti finanziari specificati al precedente art. 6.
2. L’ERAP si impegna:
- a cedere gli alloggi in locazione al canone concertato di cui al precedente art. 7, per un periodo
non inferiore a dieci anni, individuando i destinatari con le modalità previste ai paragrafi n. 8
e n. 9 del bando;
- ad inserire, nei contratti di locazione con i destinatari, apposita clausola concernente il divieto
di sub locazione - anche parziale - dell’alloggio,
pena la risoluzione del contratto locativo;
- a praticare, al termine del periodo decennale di
locazione, le condizioni di prezzo di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16;
- a non cedere singolarmente le abitazioni realizzate prima della scadenza del periodo locativo
di dieci anni, e comunque a garantire, nel caso
di vendita riguardante l’intero complesso immobiliare, la destinazione locativa degli alloggi per
l’intera durata del predetto periodo di locazione.
3. L’ERAP si impegna altresì ad osservare per sé e
per i suoi eventuali aventi causa tutte le prescrizioni della presente convenzione.
4. La Regione prende atto della volontà espressa fin
d’ora dal soggetto attuatore di stipulare con gli inquilini degli alloggi un contratto decennale di locazione con patto di futura vendita al termine della
locazione (cd. rent to buy). In tal caso i canoni locativi corrisposti verranno computati “in conto acquisto” e decurtati, integralmente o in quota/parte,
dal prezzo di vendita. Resta inteso che in tal caso
i canoni locativi ovvero il prezzo di cessione non
potranno risultare superiori a quelli determinati rispettivamente ai sensi dell’art. 7 e degli artt. 14 e
15 della presente convenzione.
ART. 9
(Modalità e termini di attuazione
del Programma)
1. L’ERAP Ancona deve pervenire alla fase di inizio
dei lavori entro tredici mesi dal provvedimento
provvisorio di concessione del contributo ed ulti-
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
ART.13
(Individuazione dei destinatari - gestione
degli alloggi - verifiche)
1. Gli alloggi finanziati devono essere locati, per un
periodo non inferiore a dieci anni, ai cittadini in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 18 della LR 36/2005, di seguito elencati:
a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero cittadini di
Stati che non aderiscono all’Unione europea,
titolari di carta di soggiorno o possessori del
permesso di soggiorno di durata biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa
in un comune della regione ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono
rientrare in Italia;
c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale
della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto
reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che
non sia stata dichiarata unità collabente ai fini
del pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI);
d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2-lettera
c, comma 1, della L.R. n.36/2005, calcolata secondo le vigenti normative in materia di ISEE,
non superiore al limite massimo di €
39.701,19 stabilito dal Piano Regionale di Edilizia Residenziale 2006-2008;
e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza
aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento
del danno.
E’ inoltre richiesta, per gli immigrati extracomunitari con regolare permesso di soggiorno biennale, la residenza continuativa nella Regione Marche
da almeno 5 (cinque) anni.
2. I destinatari degli alloggi sono individuati sulla base degli elenchi predisposti dal Comune di localizzazione dell’intervento nel rispetto delle priorità
stabilite ai sensi dell’art. 11, co. 2, della LR
36/2005 e del punto 3.4.2 della DACR n. 55/2007,
che prevedono l’assegnazione prioritaria a beneficio:
- degli inquilini di alloggi di erp sovvenzionata nei
cui confronti è stato adottato il provvedimento
di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio;
- dei soggetti collocati nelle graduatorie di erp sovvenzionata.
ART. 11
(Monitoraggio dell’intervento)
1. Per agevolare la redazione del Rapporto di verifica
finale a cura del certificatore-Itaca Marche, propedeutico all’emissione del certificato di sostenibilità energetico-ambientale secondo le procedure
della DGR n.1689 del 19/11/2011, nonché le attività del soggetto certificatore di cui al D.lgs
n.192/2005 e s.m.i., sono previsti controlli in corso
d’opera da parte dei soggetti certificatori. Questi,
nell’ambito dell’attività di diagnosi, verifica o
controllo, potranno procedere alle ispezioni e al
collaudo energetico delle opere avvalendosi, ove
necessario, di tecniche strumentali. Pertanto il soggetto attuatore, durante i lavori, è tenuto a garantire l’accesso al cantiere ai soggetti certificatori,
nonché a fornire eventuali chiarimenti e/o attestazioni che venissero richiesti dagli stessi.
2. In considerazione del co-finanziamento pubblico
degli intervenenti, i progetti ammessi a finanziamento sono soggetti alle attività di supervisione e
monitoraggio sui processi di certificazione previste dalla DGR n.1689/2011 a cura della competente struttura regionale. Durante tale periodo l’attuatore e/o l’inquilino/assegnatario dell’immobile
sono tenuti a fornire ai soggetti incaricati tutti i dati e la documentazione che all’uopo venissero richiesti dagli stessi.
ART.12
(Responsabile del programma sperimentale)
1. Il responsabile ERAP Marche Presidio di Ancona
del programma sperimentale è individuato nella
persona del dirigente del Servizio Lavori Dott.
Ing. Maurizio Urbinati.
2. Il responsabile del programma sperimentale ha il
compito di:
- seguire la realizzazione degli interventi previsti
nel programma sperimentale e promuovere ogni
ulteriore iniziativa per la loro completa attuazione;
- predisporre e trasmettere alla regione, entro il 31
dicembre di ogni anno, un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi secondo il cronoprogramma di progetto. Il
rapporto deve contenere una relazione circa lo
stato di attuazione del programma, le iniziative
promosse, i risultati ottenuti, eventuali difficoltà/ostacoli amministrativi e/o tecnici che si frappongono alla realizzazione del programma nei
tempi previsti, i provvedimenti correttivi assunti
e/o da assumere per il loro superamento.
8293
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
In mancanza di comunicazione e trasmissione dei
predetti elenchi da parte del Comune entro 90
giorni dal verbale di ultimazione dei lavori,
l’ERAP provvederà autonomamente sempre nel
rispetto delle categorie, dei requisiti e delle priorità
stabiliti nella predetta normativa regionale.
3. Tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni, nel
periodo di durata della convenzione, potranno avvenire esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata prescritti dalle vigenti normative.
4. La verifica del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti/assegnatari/locatari degli alloggi sarà effettuata dall’ERAP, che trasmette la relativa
documentazione alla Regione. Alla medesima
l’ERAP trasmette altresì copia dei contratti locativi/di vendita degli alloggi.
ANNO XLVI • N. 33
(progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni geognostiche, oneri fideiussori, spese commerciali, spese di allaccio,
ai pubblici servizi, abitabilità, accatastamento,
regolamento condominiale divisione millesimale, accatastamento e quant’altro necessario
per l’agibilità e l’eventuale trasferibilità delle
unità immobiliari), determinate nella misura
pari all’8,45% del costo di costruzione di cui
alla precedente lettera b).
2. Il prezzo di cessione al mq di ciascun alloggio risulta pertanto pari ad € 1.613,26.
3. Il contributo pubblico (B) dell’intervento ammesso
a finanziamento con DDPF n.70/EDI del
21/10/2012, è pari a € 320.000,00 equivalente al
20% del costo convenzionale degli alloggi (€
1.620.000,00) desunto dal quadro economico del
progetto esecutivo.
ART. 14
(Determinazione del prezzo iniziale di
cessione globale PIC)
1. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi, comprese le pertinenze, di cui alla presente convenzione
risulta pari ad € 1.300.000,00, tiene conto del contributo pubblico ed è calcolato con la seguente formula:
PIC = (A-B) dove :
A= costo complessivo dell’intervento di cui al piano finanziario, pari a € 1.620.000,00;
B= ammontare massimo del contributo pubblico,
pari a € 320.000,00.
ART. 15
(Revisione e rivalutazione del prezzo di cessione)
1. Il prezzo iniziale di cessione delle singole unità immobiliari (PIC-A), determinato ai sensi del precedente art. 14, non subirà incrementi revisionali durante il corso dei lavori.
2. Il PIC-A è rivalutato in relazione alla variazione
dell’indice ufficiale ISTAT di costruzione di un
fabbricato residenziale verificatasi tra il mese di
ultimazione dei lavori e quello di cessione, applicando l’ultimo indice pubblicato al momento della
stipula dell’atto di cessione stesso. Per la prima
cessione successiva all’ultimazione dei lavori detta rivalutazione non si applica nel caso in cui l’incremento del prezzo di vendita risulti essere inferiore al 5 per cento.
3. La rivalutazione del prezzo viene calcolata con la
seguente formula:
(PIC-A) aggiornato =(PIC-A) x (1+Var)
dove:
Var = differenza tra l’indice ISTAT finale riferito
al momento della successiva cessione e l’indice
ISTAT riferito al mese di ultimazione lavori.
4. Il prezzo di cessione di ciascun alloggio viene altresì incrementato del valore, documentato, conseguente a eventuali interventi di cui all’art. 3 lettere b – c - d del D.P.R. n° 380/2001 effettuati durante il periodo di validità della convenzione,
avendo riguardo allo stato di efficienza e conservazione delle opere realizzate. La verifica compete al Comune in contradditorio con il proprietario che intende vendere. Sono in ogni caso escluse
le spese sostenute a seguito di vizi/difformità
dell’opera rispetto al progetto oggetto di convenzione.
Il costo complessivo dell’intervento (A) è costituito
dalle seguenti voci:
a) € 301.484,62 quale costo dell’area edificatoria
e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, pari al 22,96% per cento del costo di
costruzione di cui alla successiva lettera b);
b) € 1.313.110,35 quale costo di costruzione degli
alloggi non superiore al prodotto tra il valore
della superficie complessiva SC, pari a mq
805,82, e il 70 per cento del costo convenzionale massimo dell’intervento di cui alla DGR
1499/2006, maggiorato del 15 per cento ed incrementato/ridotto del 10% per cento in relazione a particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell’intervento, sulla base di specifica relazione
del soggetto attuatore avallata dal Comune di
localizzazione dell’intervento
c) Contributo per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio compreso nella voce a) Costo
dell’area edificatoria;
d) € 110.972,50 per spese tecniche e generali
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ART. 16
(Altre norme sul prezzo di cessione)
1. Il prezzo individuato ai sensi dei precedenti articoli
14 e 15 costituisce un limite massimo, ferma restando la possibilità per il soggetto attuatore di
praticare prezzi di vendita più favorevoli per i destinatari degli alloggi, purché venga assicurato il
rispetto del principio di parità di trattamento tra
tutti gli interessati.
ANNO XLVI • N. 33
6. In tutti i casi di revoca (totale o parziale) del contributo previsti dal presente articolo il soggetto attuatore è tenuto a restituire, in toto o in parte, le
somme già erogate con corresponsione degli interessi legali dal momento della riscossione del contributo stesso.
7. Entro i sei mesi successivi all’agibilità, gli alloggi
costruiti dovranno essere locati ai soggetti destinatari degli alloggi. In mancanza la Regione, accertati gli eventuali giustificati motivi del ritardo,
ha facoltà di:
- concedere una proroga;
- di procedere a revoca, totale o parziale, del contributo.
ART. 17
(Risoluzione della convenzione – Revoca - Verifiche e sanzioni)
1. La presente convenzione è risolta di diritto:
- a seguito di annullamento o decadenza del permesso di costruire;
- per violazione delle obbligazioni nascenti dalla
presente convenzione, con particolare riferimento al rispetto del termine stabilito per la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari; al rispetto dei termini di ultimazione
dell’intervento; ai limiti massimi di canoni applicati e ai prezzi di compravendita praticati;
all’inadempimento degli impegni assunti dall’ERAP ai sensi del precedente art. 8.
In ogni caso:
- è fatta salva la facoltà della Regione di verificare
la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità;
- ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione, così come determinati e determinabili ai sensi della presente convenzione, è nulla
per la parte eccedente.
La risoluzione della convenzione comporta la revoca
del contributo assegnato.
2. In tutti i casi in cui si procede a risoluzione della
convenzione l’operatore decade dal beneficio di
cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R.
380/2001e successive modificazioni.
3. In caso di risoluzione della convenzione per causa
attinente all’operatore il contributo di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. 380/2001 – se dovuto - è maggiorato del 20 per cento della quota
di cui al comma 3 del medesimo articolo 16 del
D.P.R. 380/2001, oltre gli interessi maturati sulla
base del tasso legale.
5. In caso di difformità, vizi e difetti delle opere realizzate ai sensi della presente convenzione, ferma
restando l’applicazione degli articoli 1667, 1668
e 1669 cod. civ., il contributo potrà essere revocato in misura parziale o totale in relazione alla gravità degli elementi contestati, qualora il soggetto
attuatore non provveda ad eseguire le prescrizioni
del Direttore dei Lavori/della Regione entro i termini da questi fissati.
ART. 18
(Trascrizione della Convenzione)
1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri
immobiliari a cura e a spese dell’ERAP entro 15
giorni dalla stipula della presente convenzione ovvero dai suoi atti integrativi o modificativi.
2. Gli atti di cessione degli alloggi dovranno contenere una dichiarazione espressa, da riportare nella
nota di trascrizione, di accettazione delle clausole
di cui alla presente convenzione.
ART. 19
(Durata e Recesso dalla convenzione)
1. La presente convenzione vincola l’ERAP Ancona
e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla
stessa derivanti per la durata di 20 anni dalla data
di stipulazione.
2. L’ERAP Ancona può recedere dalla convenzione
a condizione che non sia ancora iniziata l’esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui all’articolo 16, comma 3, del DPR n°
380/2001.
3. La trascrizione della comunicazione di recesso avviene a cura della Regione e a spese dell’ERAP
Ancona.
ART. 20
(Modifiche della Convenzione)
1. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni
della presente convenzione e dei relativi allegati,
qualora comportino variazioni sostanziali, dovranno essere approvate dagli Enti sottoscrittori e trascritte nei registri immobiliari con le modalità del
precedente art. 18.
2. In ogni caso ogni variante al progetto allegato alla
presente convenzione dovrà essere trasmessa alla
Regione.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ART. 21
(Disposizioni finali)
La presente convenzione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ANNO XLVI • N. 33
L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e
18 gennaio 1996, n. 2;
Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33:
“Disciplina Amministrativa e contabile delle attività
di formazione professionale”;
D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 “Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento
delle strutture formative della Regione Marche”;
D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009: “Accreditamento
delle strutture formative - Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali
ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 16/90 e
s.m.”;
D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: “Approvazione dei
Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”, di seguito denominato “Manuale”.
________________________________________________________
Provincia di Ancona
Decreto della Presidente della Provincia n. 94
del 1/04/2015 - “Approvazione Avviso pubblico per la presentazione e gestione di iniziative
formative libere - Corsi di qualifica, di specializzazione, abilitanti e di aggiornamento - da
autorizzare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 16/1990. Anno 2015 - 1° call”.
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Iniziative formative libere
Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
Art. 4 - Obblighi del soggetto attuatore
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Art. 6 - Criteri di ammissibilità dei progetti
Art. 7 - Criteri di valutazione dei progetti
Art. 8 - Motivi di esclusione
Art. 9 - Corsi di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario
Art. 10 - Gestione dell’attività formativa
10.1 Criteri generali
10.2 Durata
10.3 Requisiti degli allievi e frequenza ai corsi
10.4 Orario e svolgimento dei corsi
10.5 Assicurazione
10.6 Stage
10.7 Personale
10.8 Pubblicizzazione
Art. 11 - Vigilanza e sanzioni
Art. 12 - Tutela della privacy
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ad. 14 - Riferimenti normativi
Art. 15 - Informazioni sull’avviso pubblico
Allegati A1, A2, A3, A4
ART. 1
FINALITA’
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’autorizzazione di iniziative formative libere di cui all’art. 10
della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16.
ART. 2
INIZIATIVE FORMATIVE LIBERE
L’autorizzazione è concessa per i seguenti corsi di
formazione professionale:
- CORSI DI QUALIFICA: (N/QA-N/QB)
Sono finalizzati a conseguire livelli professionali non
posseduti in precedenza e devono avere una durata
complessiva non inferiore alle 400 ore e non superiore
alle 2400 ore; tali corsi consentono il rilascio, previo
superamento dell’esame finale, di un attestato di qualifica valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e
della L.R. n. 16/90.
I progetti formativi relativi ai corsi biennali vanno
preferibilmente presentati in un’unica soluzione senza
la necessità di suddividere il corso in due progetti formativi uno per ciascuna annualità.
Possono essere di:
1° livello: rivolti a persone che hanno assolto l’obbligo scolastico e privi di qualsiasi qualifica professionale;
2° livello: rivolti a persone in possesso di:
- diploma di scuola media superiore o laurea, oppure
- esperienza almeno biennale di lavoro, oppure
- qualifica di 1° livello.
Normativa di riferimento
Legge del 21 dicembre 1978, n. 845: “Legge quadro
in materia di formazione professionale”; L.R. del 26
marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”;
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ANNO XLVI • N. 33
Stato che costituiscono l’integrazione del percorso didattico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (in sostituzione della cosiddetta
III Area professionalizzante), secondo il modello di
percorso integrato definito con D.G.R. n. 884 del
01/06/2009 e successivamente rimodulato con D.G.R.
n. 17 del 20/01/2014, vengono autorizzate nel rispetto
della richiamata normativa a prescindere dai termini
di scadenza e dalle condizioni previste nel presente
avviso pubblico.
Per quanto concerne la denominazione dei corsi di cui
sopra, la durata e i codici si rinvia al “Tabulato delle
qualifiche regionali” adottato dalla Giunta della Regione Marche all’interno del quale va individuata la
denominazione più rispondente al tipo di corso che si
intende realizzare.
Il Tabulato delle qualifiche regionali è consultabile al
sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
E’ facoltà dell’ente di formazione progettare il percorso formativo facendo anche riferimento al nuovo
Repertorio Regionale dei profili professionali, istituito con DGR n. 1412 del 22/12/2014 ed approvato
con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014, consultabile al seguente sito: Janet.regione.marche.it sezione: RepertorioProfiliProfessionali
3° livello: rivolti a persone che frequentano corsi post
laurea o corsi integrati a percorsi di studi universitari
(diplomi universitari)
- CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: (N/SP)
Sono finalizzati all’apprendimento di conoscenze ed
all’acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla qualifica conseguita e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 300 ore e non superiore alle
800 ore, salvo diversa durata prevista da specifiche
disposizioni normative; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un attestato di specializzazione valido ai sensi della legge
n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90.
Sono rivolti ad allievi che possiedono uno dei seguenti requisiti:
- Qualifica professionale di 1° e 2° livello e di una
esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore
in cui si innesta la specializzazione;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in
cui si innesta la specializzazione;
- diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti
il settore in cui si innesta la specializzazione.
- CORSI ABILITANTI: (B/AB)
Sono finalizzati all’acquisizione di specifica idoneità
per l’iscrizione ai ruoli, albi, ecc. secondo leggi nazionali e/o decreti ministeriali.
Tali corsi consentono il rilascio, previo superamento
dell’esame finale, di un attestato di idoneità valido ai
sensi delle rispettive leggi che ne fissano criteri e contenuti. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti
in materia.
- CORSI DI AGGIORNAMENTO (B/AI)
Sono finalizzati all’aggiornamento professionale per
l’esercizio di attività regolate da leggi vigenti in materia. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti in
materia.
Trova applicazione la limitazione prevista dalla
D.G.R. n. 733 del 20/05/2013 in merito al numero di
3 corsi di aggiornamento e di 1 corso di qualifica di
secondo livello per operatori di nidi domiciliari.
Considerato che al momento dell’emanazione del presente avviso pubblico la Provincia di Ancona ha già
raggiunto i limiti indicati non è possibile presentare i
suddetti progetti formativi pena l’esclusione.
Per quanto concerne i corsi per il rilascio della qualifica di estetista lo stage può essere previsto nei soli
corsi biennali ed in misura non superiore al 15%1.
Ogni ente di formazione accreditato, in forma singola
o associata, può presentare una sola domanda relativa
al corso per il rilascio della qualifica di Operatore
Socio Sanitario. Eventuali ulteriori domande verranno automaticamente escluse.
Le proposte formative degli Istituti Professionali di
ART. 3
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda di autorizzazione di iniziative formative libere i soggetti accreditati presso la
Regione Marche ai sensi delle Deliberazioni della
Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del
18/09/2004 e s.m.i. e i soggetti non accreditati alla sola condizione che alla data di presentazione della domanda di autorizzazione abbiano presentato la richiesta di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006.
Possono presentare domanda di autorizzazione per i
corsi di formazione professionale abilitanti all’esercizio dell’attività di commercio e somministrazione
di alimenti e bevande anche per la 2° scadenza di cui
all’art. 5 i seguenti soggetti accreditati dalla Regione
Marche per la macrotipologia formativa “formazione
superiore” e/o “continua”:
- le organizzazioni del commercio, del turismo e dei
servizi più rappresentativi a livello regionale;
- i centri di assistenza tecnica (Cat) di cui all’art. 39
della legge regionale n. 26/1999 e s.m.i.;
- le camere di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura2.
Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento le imprese, pubbliche e private, che svolgono attività formativa per i propri dipendenti. Sono altresì escluse dall’obbligo di accreditamento le aziende dove si realiz-
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLVI • N. 33
conseguenti obblighi previdenziali previsti dalla
vigente normativa, in ragione della natura delle
prestazioni richieste, indicando in ogni caso termini e modalità di corresponsione del compenso;
d) consentire al servizio ispettivo e ai funzionari autorizzati dall’Amministrazione Provinciale e agli
ispettori del lavoro e ad ogni altro organismo preposto ai controlli previsti dalla normativa vigente,
in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione dell’iniziativa formativa e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili;
e) comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti
dall’Amministrazione Provinciale;
f) predisporre i registri obbligatori per la prescritta vidimazione;
g) nel caso di stage, stipulare apposita convenzione
con l’impresa ospitante e comunicare alla Provincia di Ancona, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e all’INAIL, con almeno 8 giorni di anticipo, luogo e data di inizio
dell’eventuale stage secondo le modalità previste
dall’iniziativa formativa;
h) mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico, le attrezzature, i servizi e quant’altro previsto dal progetto;
i) attuare ore di 60 minuti;
j) rispettare le disposizioni della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
k) utilizzare per la gestione dell’attività formativa il
Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM), inserendo il monitoraggio della
gestione e rendicontazione delle iniziative in applicazione alle disposi