famiglia lavoro - Cisl Lombardia

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famiglia lavoro - Cisl Lombardia
CONCILIAZIONE/CONDIVISIONE
FAMIGLIA LAVORO
TATIANA BIAGIONI
1
CONGEDO DI MATERNITA’…
LAVORATRICE MADRE
2 mesi precedenti e 3 mesi successivi il parto (accordo Rai-Usigrai: 4 mesi dopo il
parto).
IL DIVIETO E’ ANTICIPATO A 3 MESI PRIMA DEL PARTO IN CASO DI LAVORI PERICOLOSI
INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO O SU DISPOSIZIONE DELLA
DTL O DELL’ASL.
LA LAVORATRICE PUO’ CHIEDERE DI PROSEGUIRE IL LAVORO FINO AD UN MESE
PRIMA DEL PARTO ED USUFUIRE DI 4 MESI DI CONGEDO DOPO IL PARTO STESSO.
…CONGEDO DI MATERNITA’
80% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
per le giornaliste: RETRIBUZIONE INTERA
L’INDENNITA’ E’ CORRISPOSTA ANCHE:
- ALLE LAVORATRICI QUANDO IL RAPPORTO LAVORATIVO TERMINA PER:
colpa grave costituente giusta causa di licenziamento, cessazione dell'attività,
ultimazione della prestazione per la quale sono state assunte o scadenza del
termine
- ALLE LAVORATRICI SOSPESE, ASSENTI DAL LAVORO SENZA
RETRIBUZIONE, O DISOCCUPATE, purché tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e la maternità non siano decorsi più
di sessanta giorni.
INDENNITA’ PAGATA DALL’INPGI PER GIORNALISTE A TEMPO
DETERMINATO
CONGEDO DI PATERNITA’
LAVORATORE PADRE
ASTENSIONE SPETTA AL PADRE IN CASO DI:
Morte o grave infermità della madre
Abbandono del figlio da parte della madre
Affidamento esclusivo del bambino al padre
OBBLIGO DI ASTENSIONE DI DUE GIORNI ENTRO 5 MESI DAL PARTO
(più due giorni facoltativi)
CONDIZIONI LAVORATIVE
LAVORATRICE MADRE
DIVIETO LAVORO NOTTURNO FINO AD 1 ANNO DI VITA DEL BAMBINO
NO OBBLIGO DI LAVORO NOTTURNO SE:
–
ETA’ DEL BAMBINO INFERIORE AI 3 ANNI
–
UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI BAMBINO INFERIORE AI 12 ANNI
DIVIETO DI LAVORI PERICOLOSI FATICOSI O INSALUBRI individuati con decreto
presidenziale FINO 7 MESI DEL BAMBINO
–
PER LE GIORNALISTE: MANSIONI PRIVE DI FONTI DI RISCHIO TECNICHE (salvo richiesta della lavoratrice)
LAVORATORE PADRE
NO OBBLIGO DI LAVORO NOTTURNO SE:
–
CONVIVENTE DI MADRE CON BAMBINO INFERIORE AI 3 ANNI
–
UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI BAMBINO INFERIORE AI 12 ANNI
LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE E DEL LAVORATORE PADRE:
NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO VANNO CONVALIDATE PRESSO IL
SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO
- IN CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO LA LAVORATRICE E IL
LAVORATORE (SE HA FRUITO DEL CONGEDO DI PATERNITA’) HANNO DIRITTO ALLE STESSE INDENNITA’
CHE SPETTEREBBERO IN CASO DI LICENZIAMENTO.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE:
DALL’INIZIO DELLA GRAVIDANZA FINO AL COMPIMENTO DI 1 ANNO DI VITA
DEL BAMBINO
DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PADRE :
NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO SE USUFRUISCE DEL CONGEDO
DI PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE
ENTRO I PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL BAMBINO
10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI
- 6 MESI MAX PER GENITORE
- SE C’È UN UNICO GENITORE GODE DELL’INTERO PERIODO
30% RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA PER MAX 6 MESI, FRUITI ENTRO PRIMI
6 ANNI DI VITA DEL BAMBINO (spetta il 30% della retribuzione oltre i 6 mesi, fruiti entro gli 8 anni
del bambino, per i redditi più bassi)
PER INCENTIVARE L’ASTENSIONE DEL PADRE:
IL LIMITE E’ ELEVATO SE IL PADRE CHIEDE ALMENO 3 MESI DI CONGEDO
- 7 MESI FRUIBILI DAL PADRE
- 11 MESI COMPLESSIVI
IN ALTERNATIVA POSSIBILE FRUIRE DI CONGEDO SU BASE ORARIA O
GIORNALIERA
IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE
E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA
CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING O
PER LE SPESE RELATIVE ALLA RETE PUBBLICA DI SERVIZI PER L’INFANZIA O DI
SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI
BONUS BEBE’ per bambini nati tra 1.01.2015 e 31.12.2017:
€ 80 PER LE FAMIGLIE CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO INFERIORE AD € 25.000
€ 160 PER LE FAMIGLIE CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO INFERIORE AD € 7.000
RIPOSI RETRIBUITI
1- LAVORATRICE MADRE:
ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO 2 ORE AL GIORNO (1 ORA SE
ORARIO INFERIORE ALLE 6 ORE AL GIORNO
I RIPOSI POSSONO ESSERE FRUTI DAL PADRE SE:
–
IL BAMBINO E’ AFFIDATO AL PADRE IN VIA ESCLUSIVA
–
LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE NON SE NE AVVALE
–
LA MADRE NON E’ LAVORATRICE DIPENDENTE
–
LA MADRE E’ MORTA O GRAVEMENTE INFERMA
CONGEDI NON RETRIBUITI PER MALATTIA DEL FIGLIO
MADRE LAVORATRICE E PADRE LAVORATORE:
FINO 3 ANNI DEL BAMBINO: ALTERNATIVAMENTE PER TUTTO IL PERIODO DI
MALATTIA DEL BAMBINO
DAI 3 AGLI 8 ANNI DEL BAMBINO: ALTERNATIVAMENTE PER 5 GIORNI L’ANNO
EQUIPARAZIONE FIGLI LEGITTIMI, NATURALI, ADOTTIVI E IN AFFIDO
LE DISPOSIZIONI SOPRALENCATE SI APPLICANO ANCHE AI FIGLI NATI AL
DI FUORI DEL MATRIMONIO, ADOTTIVI E CHE SI TROVINO IN AFFIDO.
ASSISTENZA A FAMILIARI DIVERSAMENTE ABILI…
ABILI…
I FAMILIARI DI SOGGETTI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ POSSONO
USIFRUIRE DI UN CONGEDO PER UN PERIODO MASSIMO DI DUE ANNI
–
CONIUGE CONVIEVENTE
–
GENITORI NATURALI, ADOTTIVI, AFFIDATARI SE il disabile non è coniugato, il coniuge non
convive con lui, non presta attività di lavoro subordinato o ha rinunciato espressamente al congedo
–
FRATELLI E SORELLE in caso di scomparsa o grave infermità di entrambi i genitori
–
FIGLI CONVIVENTI in mancanza di altri soggetti disponibili
L’INDENNITA’ E’ PARI ALL’ULTIMA RETRIBUZIONE
NO OBBLIGO DI SVOLGERE LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI CHE
ABBIANO A PROPRIO CARICO UN DISABILE
…ASSISTENZA A FAMILIARI DIVERSAMENTE ABILI
FIGLI CON HANDICAP DI ETA’ < 3 ANNI: PROLUNGAMENTO DELL’ASTENSIONE
FACOLTATIVA FINO A 36 MESI COMPLESSIVI FINO AI 12 ANNI DEL BAMBINO
OPPURE
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE
PERSONE CON HANDICAP DI ETA’ > 3 ANNI:
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO
…CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
LE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE POSSONO CHIEDERE UN
CONGEDO DAL LAVORO DELLA DURATA MASSIMA DI TRE MESI, CON DIRITTO
ALL’INTERA
RETRIBUZIONE,
SE
INSERITE
IN
PERCORSI
DI
PROTEZIONE,
DEBITAMENTE CERTIFICATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA O DAI
CENTRI ANTIVIOLENZA O DALLE CASE RIFUGIO
Quanto sopra elencato costituisce un diritto per i lavoratori ed un obbligo per i datori di lavoro:
sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione
…Inoltre…
IL NOSTRO ORDINAMENTO VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI
CONNESSE AL SESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AD OGNI TRATTAMENTO
MENO FAVOREVOLE IN RAGIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA, NONCHÉ DI
MATERNITÀ O PATERNITÀ, ANCHE ADOTTIVE, OVVERO IN RAGIONE DELLA
TITOLARITÀ E DELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI.
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Il divieto di discriminazione di
genere nel rapporto di Lavoro
Sono considerate discriminazioni di genere,
secondo il Codice delle pari opportunità:
D.lgs 198/2006
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le discriminazioni dirette
Ovvero qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in
essere un atto o un comportamento, che produca un
effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di
un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in
situazione analoga (art. 25, comma 1)
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le discriminazioni indirette
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono o possono mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso,
salvo che riguardino requisiti essenziali allo
svolgimento
dell'attività
lavorativa,
purché
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari. (art.
25, comma 2)
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OGGETTIVITA’
TERMINE DI PARAGONE
LA DISCRIMINAZIONE
DIRETTA NON AMMETTE
ECCEZIONI
LA DISCRIMINAZIONE
INDIRETTA AMMETTE
ECCEZIONI
In caso di requisiti essenziali allo svolgimento
dell’attività
legittimo
lavorativa,
e
i
mezzi
purché
impiegati
l’obiettivo
per
il
conseguimento siano appropriati e necessari
sia
suo
Il divieto di discriminazione di genere
nel rapporto di lavoro
dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità
Le molestie e molestie sessuali sui luogo di
lavoro costituiscono una discriminazione di
genere
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Le discriminazioni dirette art. 25, 1° comma
… qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o
comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un
atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori
in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento
meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o
di un altro lavoratore in situazione analoga
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Le discriminazioni indirette art. 25, 2°
2°comma
… una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato
sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto
a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari.
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Le molestie art. 26, 1° comma
Sono considerate discriminazioni anche le molestie,
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignità di una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
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Le molestie sessuali art. 26, 2° comma
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie
sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
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caratteristiche delle molestie e molestie sessuali
comportamenti indesiderati
caratteristiche delle molestie e molestie sessuali
scopo o effetto
caratteristiche delle molestie e molestie sessuali
violare la dignità di una persona e creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante
umiliante o offensivo
atteggiamenti discriminatori conseguenti
art. 26, 3° comma
Sono
considerati
discriminazioni
quei
trattamenti sfavorevoli da parte del datore di
lavoro che costituiscono una reazione ad un
reclamo o ad una azione volta ad ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento tra
uomini e donne
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art. 26 comma 2 bis
Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno
favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per
il fatto di aver rifiutato molestie/molestie sessuali o di
esservisi sottomessi.
Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di
lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei
comportamenti molesti sono nulli se adottati in
conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai
comportamenti medesimi
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Onere della prova art. 40
… quando il lavoratore fornisce elementi di fatto, desunti
anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso,
spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza
della discriminazione.
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vittimizzazione art. 41 bis
La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica,
altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole
posto in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e
donne.
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