famiglia lavoro - Cisl Lombardia
Transcript
famiglia lavoro - Cisl Lombardia
CONCILIAZIONE/CONDIVISIONE FAMIGLIA LAVORO TATIANA BIAGIONI 1 CONGEDO DI MATERNITA’… LAVORATRICE MADRE 2 mesi precedenti e 3 mesi successivi il parto (accordo Rai-Usigrai: 4 mesi dopo il parto). IL DIVIETO E’ ANTICIPATO A 3 MESI PRIMA DEL PARTO IN CASO DI LAVORI PERICOLOSI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO O SU DISPOSIZIONE DELLA DTL O DELL’ASL. LA LAVORATRICE PUO’ CHIEDERE DI PROSEGUIRE IL LAVORO FINO AD UN MESE PRIMA DEL PARTO ED USUFUIRE DI 4 MESI DI CONGEDO DOPO IL PARTO STESSO. …CONGEDO DI MATERNITA’ 80% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA per le giornaliste: RETRIBUZIONE INTERA L’INDENNITA’ E’ CORRISPOSTA ANCHE: - ALLE LAVORATRICI QUANDO IL RAPPORTO LAVORATIVO TERMINA PER: colpa grave costituente giusta causa di licenziamento, cessazione dell'attività, ultimazione della prestazione per la quale sono state assunte o scadenza del termine - ALLE LAVORATRICI SOSPESE, ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE, O DISOCCUPATE, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e la maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. INDENNITA’ PAGATA DALL’INPGI PER GIORNALISTE A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI PATERNITA’ LAVORATORE PADRE ASTENSIONE SPETTA AL PADRE IN CASO DI: Morte o grave infermità della madre Abbandono del figlio da parte della madre Affidamento esclusivo del bambino al padre OBBLIGO DI ASTENSIONE DI DUE GIORNI ENTRO 5 MESI DAL PARTO (più due giorni facoltativi) CONDIZIONI LAVORATIVE LAVORATRICE MADRE DIVIETO LAVORO NOTTURNO FINO AD 1 ANNO DI VITA DEL BAMBINO NO OBBLIGO DI LAVORO NOTTURNO SE: – ETA’ DEL BAMBINO INFERIORE AI 3 ANNI – UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI BAMBINO INFERIORE AI 12 ANNI DIVIETO DI LAVORI PERICOLOSI FATICOSI O INSALUBRI individuati con decreto presidenziale FINO 7 MESI DEL BAMBINO – PER LE GIORNALISTE: MANSIONI PRIVE DI FONTI DI RISCHIO TECNICHE (salvo richiesta della lavoratrice) LAVORATORE PADRE NO OBBLIGO DI LAVORO NOTTURNO SE: – CONVIVENTE DI MADRE CON BAMBINO INFERIORE AI 3 ANNI – UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI BAMBINO INFERIORE AI 12 ANNI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE E DEL LAVORATORE PADRE: NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO VANNO CONVALIDATE PRESSO IL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO - IN CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO LA LAVORATRICE E IL LAVORATORE (SE HA FRUITO DEL CONGEDO DI PATERNITA’) HANNO DIRITTO ALLE STESSE INDENNITA’ CHE SPETTEREBBERO IN CASO DI LICENZIAMENTO. DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE: DALL’INIZIO DELLA GRAVIDANZA FINO AL COMPIMENTO DI 1 ANNO DI VITA DEL BAMBINO DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PADRE : NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO SE USUFRUISCE DEL CONGEDO DI PATERNITA’ CONGEDO PARENTALE ENTRO I PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL BAMBINO 10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI - 6 MESI MAX PER GENITORE - SE C’È UN UNICO GENITORE GODE DELL’INTERO PERIODO 30% RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA PER MAX 6 MESI, FRUITI ENTRO PRIMI 6 ANNI DI VITA DEL BAMBINO (spetta il 30% della retribuzione oltre i 6 mesi, fruiti entro gli 8 anni del bambino, per i redditi più bassi) PER INCENTIVARE L’ASTENSIONE DEL PADRE: IL LIMITE E’ ELEVATO SE IL PADRE CHIEDE ALMENO 3 MESI DI CONGEDO - 7 MESI FRUIBILI DAL PADRE - 11 MESI COMPLESSIVI IN ALTERNATIVA POSSIBILE FRUIRE DI CONGEDO SU BASE ORARIA O GIORNALIERA IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING O PER LE SPESE RELATIVE ALLA RETE PUBBLICA DI SERVIZI PER L’INFANZIA O DI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI BONUS BEBE’ per bambini nati tra 1.01.2015 e 31.12.2017: € 80 PER LE FAMIGLIE CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO INFERIORE AD € 25.000 € 160 PER LE FAMIGLIE CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO INFERIORE AD € 7.000 RIPOSI RETRIBUITI 1- LAVORATRICE MADRE: ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO 2 ORE AL GIORNO (1 ORA SE ORARIO INFERIORE ALLE 6 ORE AL GIORNO I RIPOSI POSSONO ESSERE FRUTI DAL PADRE SE: – IL BAMBINO E’ AFFIDATO AL PADRE IN VIA ESCLUSIVA – LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE NON SE NE AVVALE – LA MADRE NON E’ LAVORATRICE DIPENDENTE – LA MADRE E’ MORTA O GRAVEMENTE INFERMA CONGEDI NON RETRIBUITI PER MALATTIA DEL FIGLIO MADRE LAVORATRICE E PADRE LAVORATORE: FINO 3 ANNI DEL BAMBINO: ALTERNATIVAMENTE PER TUTTO IL PERIODO DI MALATTIA DEL BAMBINO DAI 3 AGLI 8 ANNI DEL BAMBINO: ALTERNATIVAMENTE PER 5 GIORNI L’ANNO EQUIPARAZIONE FIGLI LEGITTIMI, NATURALI, ADOTTIVI E IN AFFIDO LE DISPOSIZIONI SOPRALENCATE SI APPLICANO ANCHE AI FIGLI NATI AL DI FUORI DEL MATRIMONIO, ADOTTIVI E CHE SI TROVINO IN AFFIDO. ASSISTENZA A FAMILIARI DIVERSAMENTE ABILI… ABILI… I FAMILIARI DI SOGGETTI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ POSSONO USIFRUIRE DI UN CONGEDO PER UN PERIODO MASSIMO DI DUE ANNI – CONIUGE CONVIEVENTE – GENITORI NATURALI, ADOTTIVI, AFFIDATARI SE il disabile non è coniugato, il coniuge non convive con lui, non presta attività di lavoro subordinato o ha rinunciato espressamente al congedo – FRATELLI E SORELLE in caso di scomparsa o grave infermità di entrambi i genitori – FIGLI CONVIVENTI in mancanza di altri soggetti disponibili L’INDENNITA’ E’ PARI ALL’ULTIMA RETRIBUZIONE NO OBBLIGO DI SVOLGERE LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI CHE ABBIANO A PROPRIO CARICO UN DISABILE …ASSISTENZA A FAMILIARI DIVERSAMENTE ABILI FIGLI CON HANDICAP DI ETA’ < 3 ANNI: PROLUNGAMENTO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA FINO A 36 MESI COMPLESSIVI FINO AI 12 ANNI DEL BAMBINO OPPURE 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE PERSONE CON HANDICAP DI ETA’ > 3 ANNI: 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO …CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE LE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE POSSONO CHIEDERE UN CONGEDO DAL LAVORO DELLA DURATA MASSIMA DI TRE MESI, CON DIRITTO ALL’INTERA RETRIBUZIONE, SE INSERITE IN PERCORSI DI PROTEZIONE, DEBITAMENTE CERTIFICATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA O DAI CENTRI ANTIVIOLENZA O DALLE CASE RIFUGIO Quanto sopra elencato costituisce un diritto per i lavoratori ed un obbligo per i datori di lavoro: sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione …Inoltre… IL NOSTRO ORDINAMENTO VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI CONNESSE AL SESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AD OGNI TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE IN RAGIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA, NONCHÉ DI MATERNITÀ O PATERNITÀ, ANCHE ADOTTIVE, OVVERO IN RAGIONE DELLA TITOLARITÀ E DELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI. 15 Il divieto di discriminazione di genere nel rapporto di Lavoro Sono considerate discriminazioni di genere, secondo il Codice delle pari opportunità: D.lgs 198/2006 16 le discriminazioni dirette Ovvero qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga (art. 25, comma 1) 17 le discriminazioni indirette una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. (art. 25, comma 2) 18 OGGETTIVITA’ TERMINE DI PARAGONE LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA NON AMMETTE ECCEZIONI LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA AMMETTE ECCEZIONI In caso di requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività legittimo lavorativa, e i mezzi purché impiegati l’obiettivo per il conseguimento siano appropriati e necessari sia suo Il divieto di discriminazione di genere nel rapporto di lavoro dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità Le molestie e molestie sessuali sui luogo di lavoro costituiscono una discriminazione di genere 23 Le discriminazioni dirette art. 25, 1° comma … qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga 24 Le discriminazioni indirette art. 25, 2° 2°comma … una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 25 Le molestie art. 26, 1° comma Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 26 Le molestie sessuali art. 26, 2° comma Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 27 caratteristiche delle molestie e molestie sessuali comportamenti indesiderati caratteristiche delle molestie e molestie sessuali scopo o effetto caratteristiche delle molestie e molestie sessuali violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo atteggiamenti discriminatori conseguenti art. 26, 3° comma Sono considerati discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne 31 art. 26 comma 2 bis Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie/molestie sessuali o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti molesti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi 32 Onere della prova art. 40 … quando il lavoratore fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione. 33 vittimizzazione art. 41 bis La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. 34