Cenni di disciplina giuridica sul gioco on line

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Cenni di disciplina giuridica sul gioco on line
Cenni sulla disciplina giuridica del gioco on line.
La diffusione e il crescente utilizzo della rete internet ha determinato conseguenze e prodotto effetti
anche in materia di gioco.
In particolare, accanto ai metodi di raccolta “tradizionali” ossia presso le ricevitorie e le agenzie dei
concessionari, si è sviluppato il gioco raccolto mediante internet, che, insieme alla raccolta
attraverso la televisione interattiva e la telefonia, costituisce la fattispecie del “gioco con
partecipazione a distanza”.
Nel caso del gioco on line, la raccolta a distanza avviene tramite l’utilizzo di un sito internet al
quale lo scommettitore si connette e, dopo essersi registrato e aver aperto un conto di gioco
personale, può effettuare le scommesse (giocate) sugli eventi del palinsesto ufficiale predisposto da
AAMS.
Anche per esercitare il gioco telematico è necessaria la concessione di AAMS, presupposto
richiesto anche ai soggetti esteri che desiderano operare nel nostro Paese.
Al fine di contrastare l’offerta transfontaliera irregolare di gioco tramite siti internet esteri, in
assenza della concessione di cui sopra lo Stato Italiano obbliga i fornitori di servizi di rete al c.d.
“oscuramento” dei siti esteri di gioco.
Presupposto della partecipazione ad un gioco on line è innanzitutto la conclusione di un contratto
telematico di gioco, che avviene in via telematica in base alle regole civilistiche in materia, ed in
particolare secondo quanto disposta dall’art. 1326 del codice civile1.
Il primo comma dell’articolo in esame dispone che la conclusione del contratto avviene nel
momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
La proposta deve riassumere l’oggetto del contratto in modo che la sua accettazione determini il
perfezionamento dello stesso e la conseguente nascita delle obbligazioni in capo alle parti.
In caso di contratto telematico, il documento informatico contenente la proposta e l’accettazione si
considera inviato e pervenuto al destinatario nel momento in cui viene trasmesso e ricevuto
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato.
La forma del contratto telematico è estremamente semplificata.
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Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte
(1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la
natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma
diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
La modalità più diffusa è la c.d. point and click, che consiste nel perfezionamento del contratto
attraverso la pressione, con i tasti del mouse, di un tasto negoziale virtuale in segno di accettazione
della proposta contrattuale.
La condotta di cui sopra, unitamente alla comunicazione da parte dell’acquirente dei dati personali e
del numero della carta di credito, viene considerata un comportamento concludente idoneo a
determinare il perfezionamento del contratto o, addirittura, un inizio di esecuzione della prestazione
che, ai sensi dell’art. 1327.1 c.c.2 , vale quale conclusione del negozio.
I contratti telematici possono presentare una serie di problemi, in relazione a particolari fattispecie
quali:
-
la previsione di eventuali clausole vessatorie, relativamente alle quali il nostro ordinamento
richiede l’approvazione per iscritto;
-
l’esatta imputabilità soggettiva del contratto ad un determinato soggetto, che deve essere
ovviamente maggiore di età;
-
la difficoltà di individuare la buona fede nella “condotta telematica” del soggetto stipulante;
-
l’impossibilità di applicare principi quali il grave pregiudizio, la malafede contrattuale,
l’ordinaria diligenza in materia di incapacità dell’altro contraente e di riconoscibilità
dell’errore o di altro vizio del consenso.
Per ovviare a parte di tali problemi, i concessionari richiedono che il giocatore stipuli il contratto
telematico solo dopo essersi registrato sul sito del titolare del sistema, e che il contratto venga anche
stampato, sottoscritto in originale e spedito in forma cartacea al concessionario stesso.
Una volta concluso il contratto, il giocatore necessita di un conto gioco, che rappresenta al tempo
stesso lo strumento per giocare e il per registrare le operazioni eseguite.
Si tratta di un sistema a utilizzazione gratuita, accessibile solo a soggetti maggiorenni, unico e
personale, in quanto ogni giocatore è dotato di codice utente e PIN assolutamente riservati.
Il giocatore, previa identificazione, ha accesso al conto di gioco mediante il quale può effettuare le
giocate, che devono essere di importo massimo pari al credito del conto stesso.
Le giocate possono avvenire solo mediante connessione telematica o telefonica con il
concessionario autorizzato, che ha il dovere di comunicare al giocatore, nel suo interesse, tutte le
informazioni in merito al gioco responsabile.
Una volta esperite tutte le formalità descritte sopra, il giocatore può effettuare la sua giocata, che
deve essere accettata dal sistema previa convalida e attribuzione del codice univoco da parte del
sistema di registrazione medesimo.
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Art. 1327.1 c.c. Esecuzione prima della risposta dell’accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza
una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
La giocata convalidata, che non può essere successivamente annullata, viene contabilizzata sul
conto gioco con la registrazione del codice univoco, come pure il suo esito che, in caso positivo,
determina il contestuale pagamento della vincita con accredito della somma mediante circuito
bancario/postale o per contanti, presso le sale dei concessionari.
L’eventuale pagamento della vincita viene infine comunicato al sistema di registrazione.
La ricevuta di gioco è costituita dalla registrazione della giocata e del suo esito sul sistema di
registrazione.
In ogni momento, il giocatore può inoltre stampare tutte le informazioni relative alle giocate, che
però non valgono a loro volta quali ricevute di gioco, rappresentando solo documenti informativi.
La normativa in materia di contratto telematico e le restrizioni imposte da concessionari e titolari di
sistema mira a regolamentare il più possibile il complesso sistema del gioco on line, a tutela dei
diritti dei soggetti più deboli, essenzialmente ragazzi spesso minorenni, che hanno facile accesso
alla rete e corrono maggiori rischi di imbattersi in siti di gioco ad essi vietati e spesso pericolosi.
Non va tuttavia sottovalutata la facilità con cui la disciplina, “sulla carta” rigorosa, può essere elusa:
basti pensare all’adolescente che, per accedere ai siti di gioco, utilizza di nascosto generalità e carta
di credito dei genitori, magari falsificandone la firma sul contratto cartaceo.
È quindi necessario, come spesso accade in tutte le situazioni della vita, che accanto alle norme
giuridiche vengano previsti strumenti “sociali” che ne garantiscano il più possibile il rispetto,
soprattutto da parte dei soggetti più a rischio: in tale ottica essenziale è l’informazione in merito alle
modalità di gioco responsabile e ai rischi connessi alla patologia di gambling, cui dovrebbe
affiancarsi il controllo, soprattutto sui ragazzi, dei genitori e in genere dei soggetti responsabili della
loro educazione.
Concludendo sul tema del presente contributo, se da un lato è indubbia la crescita della dipendenza
da gioco, anche nella modalità on line – internet è ormai una costante delle nostre giornate, del
nostro lavoro, del nostro tempo libero e il tempo libero inevitabilmente richiama a sé il gioco –
dall’altro questo fenomeno ha comportato una forte e necessaria, a mio parere, sensibilizzazione
verso tale problema anche dal punto di vista della regolamentazione normativa.
Avv. Laura Ferrari