Al via l`iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti!

Transcript

Al via l`iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti!
4/5/2015
Al via l'iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti! ­ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
INTERVENTI
Al via l'iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti!
di Roberto Di Francesco
Il deposito telematico dei pignoramenti è divenuto oramai obbligatorio.
Dal 31 marzo 2015, infatti, tutti i procedimenti esecutivi vanno obbligatoriamente iscritti a ruolo in modalità
telematica, ai sensi degli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. come modificati dall’art. 18 D.L. 132/2014. convertito con
modificazione dalla legge n. 162/2014.
Tale normativa, oltre all’obbligo del deposito telematico, ha fortemente innovato ed anzi rivoluzionato il modus
operanti cui eravamo finora abituati.
Ed infatti basti considerare che, contrariamente a prima, quando era l’ufficiale giudiziario a depositare in
cancelleria il pignoramento da noi richiesto, con la recente novella, l’ufficiale giudiziario fa da passacarte: ci
consegna l’atto di pignoramento dallo stesso eseguito, unitamente ai titolo e precetto, e con tali atti saremo noi
a dover procedere all’iscrizione della procedura esecutiva presso la cancelleria competente.
A tale rivoluzione si è aggiunto, e non poteva essere altrimenti, l’obbligo di iscrizione a ruolo esclusivamente per
via telematica.
Ma come si dovrà procedere a tale iscrizione telematica?
Prima di rispondere al quesito, è doveroso dare un breve accenno alle modifiche apportate all’iter procedimentale
dei pignoramenti previsti nel codice di rito.
Come disposto dall’18 co. 1 del citato decreto, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione”, invero:
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente,
entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è
conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando
la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (v. nuova formulazione dell'art.
518, co. 6 c.p.c.).
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e
del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (v.
nuova formulazione dell'art. 543 co.4 c.p.c.).
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La
http://newsletter.cassaforense.it/index.php?option=com_content&view=article&id=836:al­via­l­iscrizione­a­ruolo­telematica­dei­pignoramenti&catid=78&It…
1/3
4/5/2015
Al via l'iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti! ­ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e
della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di
cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento,
del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore (v. nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c.).
Dall’esame delle nuove disposizioni emerge, dunque, che dopo aver proceduto al pignoramento, l’Ufficiale
Giudiziario lo consegnerà al creditore, restituendogli contestualmente titoli e precetto. Il creditore dovrà poi
depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi degli atti, previamente attestatane la conformità.
L’iscrizione a ruolo dovrà perentoriamente avvenire entro 15 giorni per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari
ovvero entro 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, o il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: è
incombenza del creditore iscrivere a ruolo la procedura esecutiva e solo in tale evenienza la cancelleria formerà il
fascicolo dell’esecuzione!
Quanto alla nota d’iscrizione, lo stesso ruolo diventa un vero e proprio atto necessario che, ai sensi dell’art. 159
bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del summenzionato art.
18 del d.l. 132/14, dovrà contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove
attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di
pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
In ordine all’ultimo capoverso della citata norma, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 23.3.2015, sono stati introdotti ulteriori elementi per la nota di iscrizione a ruolo.
Premessa questa doverosa disamina, e a risposta al quesito originario in ordine all’iscrizione telematica
dell’esecuzione, va subito detto che il creditore, mediante il redattore atti, dovrà depositare telematicamente la
nota d’iscrizione a ruolo, qualificandola come atto principale, di regola generata in automatico, in formato pdf
testuale con tutti i requisiti stabiliti dalle normative sopra richiamate, dopo aver compilato puntualmente tutti i
dati richiesti.
Dovranno poi essere inseriti come allegati in formato pdf per immagine, le copie degli atti restituiti dall’ufficiale
giudiziario (titolo esecutivo, precetto e verbale o atto di pignoramento), previamente attestati conformi
dall’avvocato.
Quanto alla nota di trascrizione nella procedura esecutiva immobiliare, nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo
comma, si potrà allegarla in un momento successivo all’iscrizione eseguita, con un deposito telematico
autonomo.
Il creditore, infine, potrà inserire ulteriori allegati opzionali, quali la procura alle liti e un indice atti per agevolare
la disamina della produzione eseguita.
Quanto, invece, al contributo unificato, recentemente oggetto di dibattito in ordine al momento del suo deposito,
va evidenziato che in data 3 marzo 2015 è intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia, con la quale è
stato chiarito che il pagamento del contributo unificato e della marca da 27,00 €, deve essere effettuato al
momento del deposito dell’istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati e non al momento del
deposito dell’atto introduttivo del processo. Fa eccezione il pignoramento presso terzi per il quale contributo
http://newsletter.cassaforense.it/index.php?option=com_content&view=article&id=836:al­via­l­iscrizione­a­ruolo­telematica­dei­pignoramenti&catid=78&It…
2/3
4/5/2015
Al via l'iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti! ­ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
unificato e marca dovranno essere versati all’atto dell’iscrizione a ruolo.
Completata la busta da spedire, l’avvocato dovrà inviarla all’ufficio giudiziario competente che provvederà a
formare il fascicolo dell’esecuzione e all’attribuzione del numero di ruolo.
Avv. Roberto Di Francesco ­ Delegato di Cassa Forense
http://newsletter.cassaforense.it/index.php?option=com_content&view=article&id=836:al­via­l­iscrizione­a­ruolo­telematica­dei­pignoramenti&catid=78&It…
3/3