La liquidazione del patrimonio del debitore
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La liquidazione del patrimonio del debitore
ARGOMENTO DI OGGI La liquidazione del patrimonio del debitore ESECUZIONE MA IN REALTA’ • • • • • • Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari Le indagini da svolgere Le cancellazioni da effettuare L’esecuzione del piano e dell’accordo Casi di revoca o annullamento Le sanzioni QUINDI AMBITO PIU’ AMPIO • QUADRO PIU’ GENERALE DI TUTTE QUELLE ATTIVITA’DI NATURA PIU’ VICINA A QUELLA NOTARILE COSA SIGNIFICA LIQUIDAZIONE? TRASFORMARE IN DENARO Nel sistema della legge 27 gennaio 2012 n.3 la Liquidazione del patrimonio costituisce il terzo sistema di risoluzione delle crisi di indebitamento Più esattamente nella prima sezione del Capo II della legge si parla delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento accordo con i creditori o piano del consumatore Nella seconda sezione si parla tout court di liquidazione del patrimonio E’ un terzo procedimento o qualcosa di diverso? IPOTESI PIU’ AMPIA La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad essere un’alternativa all’accordo ed al piano del consumatore, è anche una trasformazione dei casi patologici di tali procedure nelle ipotesi di: 1. annullamento dell’accordo; 2. di cessazione degli effetti dell’omologazione; 3. revoca o risoluzione. Articolo 14 ter Liquidazione dei beni 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. SEMBRA UN CASO DI SCUOLA UNICO INTERESSE POTREBBE ESSERE L’ACCESSO ALLA ESDEBITAZIONE POSSIBILE ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ANCHE ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE DI ACCORDO E DI PIANO ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Art. 7 Presupposti di ammissibilità Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice. ESECUZIONE DELL’ACCORDO E DEL PIANO Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Quindi l’attività diretta alla liquidazione di uno o più beni e di cui può essere investito il professionista può presentarsi in ogni fase delle procedure di rimedio al sovraindebitamento DIVERSE FASI DI ATTIVITA’ FASE DEL DEPOSITO FASE DELL’APERTURA FASE DELL’OMOLOGAZIONE FASE DELL’ESECUZIONE FASE DEL DEPOSITO • Assistenza nella predisposizione della proposta di accordo o del piano • L’OCC/professionista accerta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché attesta la sua fattibilità PROBLEMA ESSENZIALE • VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DA PARTE DEL DEBITORE DEI BENI CHE VENGONO INDICATI NEL PIANO COME DESTINATI ALLA LIQUIDAZIONE • POTREBBERO ANCHE NON ESSERE NEL SUO PATRIMONIO BENI FUORI DAL PATRIMONIO • Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore • 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. • 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità Art. 9 Deposito della proposta • Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. • Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. Art. 15 Organismi di composizione della crisi • Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Estrema delicatezza • Cosa deve fare l’OCC per verificare la veridicità di quanto afferma il debitore a proposito della sua consistenza immobiliare? • Non sembra che basti rimettersi alle dichiarazioni del debitore Verifiche consigliate nella prassi effettuare visure camerali effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie effettuare visure presso il P.R.A esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni • verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari • • • • • • Attivita’ prettamente notarile • visure catastali e ispezioni ipotecarie • Devono consentire di verificare la possibilita’ di trarre liquidita’ dal bene • Rinvenimento di un pignoramento: ipotesi, come si è visto, espressamente prevista impone la nomina di un liquidatore ipoteche • Anche questa è una ipotesi espressamente prevista: • Art. 7 Presupposti di ammissibilità • È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. esempio • Su un immobile del valore di euro 50.000 è stata iscritta ipoteca giudiziale per euro 100.000. • A seguito della attestazione dell’OCC si prevede nel piano che il credito venga soddisfatto per euro 50.000. • Ovvi problemi di responsabilità: liquidazione competitiva con cui si ottiene molto di più FONDO PATRIMONIALE E VINCOLI DI DESTINAZIONE • Possono rientrare nel piano beni di cui risultino questi vincoli? • Apparentemente si Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore • Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, ……., autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. Art. 14-ter Liquidazione dei beni • 6. Non sono compresi nella liquidazione: • a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; • b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; • c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; • d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Articolo 170 Codice Civile Esecuzione sui beni e sui frutti • L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia Possono essere compresi? • 1) I debiti per i quali si chiede l’accordo possono essere considerati come contratti per i bisogni della famiglia? • Indagine molto difficile • Può servire il consenso dell’altro coniuge? • Ed è sufficiente? • Potrebbe doversi chiedere autorizzazione? articolo 2929 bis del codice civile Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito • Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. segue • La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. • Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. • Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro III del Codice di procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore conclusioni • Il bene costituito recentemente in fondo potrebbe essere pignorato. • Può quindi direttamente essere compreso nel piano? Caso pratico • Oberato comprende nell’accordo l’alienazione di un bene di sua proprietà che ha formato oggetto di un fondo patrimoniale. • E’ sufficiente acquisire il consenso della moglie Rassegnata? • E se ci sono figli minori? • E se i debiti per i quali si agisce sono palesemente estranei ai bisogni della famiglia? I beni in comunione legale • Il sistema degli articoli 186 e seguenti • Innanzi tutto, vi sono obbligazioni per le quali i beni della comunione rispondono direttamente: • Obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi • Obbligazioni contratte da un singolo coniuge, ma nell’interesse della famiglia. segue • In secondo luogo, vi sono obbligazioni per le quali i beni della comunione legale non rispondono, se non secondo il meccanismo sussidiario previsto dall’art.189 c.c.: • Obbligazioni contratte da un coniuge prima del matrimonio; • Obbligazioni da cui sono gravate donazioni e successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione; • Obbligazioni contratte da un coniuge, dopo il matrimonio per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro. ipotesi di responsabilità diretta dei beni della comunione legale • debito contratto da entrambi i coniugi • A tal proposito potrebbe sorgere il dubbio se sia sufficiente per integrare la fattispecie la partecipazione di entrambi i coniugi all’atto oppure sia necessario che gli stessi assumano insieme la qualifica di mutuatario. • Esemplificando il problema, basti pensare al mutuo in cui uno dei coniugi assuma la veste di mutuatario e l’altro partecipi unicamente per consentire l’iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo su bene appartenente alla comunione legale. Debito contratto da un singolo coniuge, ma nell’interesse della famiglia l’elemento finalistico determina un regime completamente diverso di responsabilità: mentre il mutuo contratto da un solo coniuge, per fini estranei, rientra senz’altro nell’ipotesi di responsabilità sussidiaria, e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, questa ipotesi determina una responsabilità diretta e per l’intero dei beni della comunione, e di tutti, non soltanto di quello eventualmente offerto specificatamente in garanzia, oltre alla ordinaria responsabilità sussidiaria dei beni personali di entrambi i coniugi, e non solo di quello intervenuto in atto. • L’ipotesi che assume un ben maggior rilievo è quella del mutuo contratto per l’acquisto del “bene casa”, • PIANO DEL CONSUMATORE E MEMBRI DELLA STESSA FAMIGLIA • Sono frequentissimi i casi di sovraindebitamento che riguardano più membri della stessa famiglia La legge 3/2012 non prevede esplicitamente la possibilità di presentare un unico piano del consumatore ma tanti piani separati. • ...Infatti la normativa parla sempre di "DEBITORE" e mai di "DEBITORI" . Il Disegno di legge attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera (A.C. 3671-bis) in sede di riordino e semplificazione della disciplina del Sovraindebitamento, per colmare tale vuoto, alla lettera a) ha delegato il Governo ad individuare i criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia; Caso pratico • Oberato vorrebbe comprendere nell’accordo il trasferimento della sua casa di abitazione ad Amico, che sarebbe disposto ad accollarsi il mutuo. • La casa è bene personale? • L’accollo deve essere privativo? Il ruolo del coniuge e più in generale di un terzo Art.8 Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. Cosa intendere per conferimento • Probabilmente espressione atecnica per indicare la comprensione nella massa dei beni compresi nell’accordo di beni di terzi. • Natura giuridica: non si ha un trasferimento al debitore • Pubblicità: la stessa che vedremo per i beni del debitore Caso pratico Si vuole inserire nel piano che qualora non si riuscisse ad onorare le obbligazioni previste nel piano a carico di Oberato, alle stesse farà fronte Amico. E’ consentita una garanzia generica di questo tipo? segue • Probabile necessità di acquisire fideiussione. segue • Si vuole inserire nel piano che Amico contribuirà con 200 euro al mese. segue • In questo caso non vi è fideiussione ma obbligo assunto direttamente dal terzo. Problemi relativi all’oggetto • Problematiche che possono derivare dalla situazione dei beni da comprendere nell’accordo • 1) Problemi di abusivismo LA NATURA DEL PROCEDIMENTO • Art. 6 Finalità e definizioni • 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. Ipotesi di liquidazione • La natura esecutiva e concorsuale della composizione delle crisi da sovraindebitamento risulta evidente nell’ipotesi della liquidazione dei beni del debitore, prevista dagli artt. da 14-ter a 14-terdecies l. 3/2012, la quale presenta notevoli analogie con il fallimento riguardanti gli effetti sulla capacità negoziale del debitore, i beni ricompresi nella procedura, le modalità di liquidazione dei beni, con l’espresso richiamo a procedure competitive. Analogia con le procedure fallimentari • La procedura di liquidazione del bene viene effettuata dal curatore direttamente, e non dal giudice: l’atto di trasferimento assume la natura di atto tra privati e non consiste in un provvedimento giudiziario. • Ma nonostante il trasferimento del bene avvenga attraverso un atto negoziale stipulato dal curatore avente la natura di atto tra privati, esso conserva, tuttavia, la natura di vendita coattiva, in quanto costituisce una fase di un procedimento di giurisdizionale la cui causa consiste nella liquidazione concorsuale dei debiti dell’imprenditore CONSEGUENZE • Ciò consente di ipotizzare che anche in questo caso ricorrano le finalità di cui all’art. 46, comma 5, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia), il quale tra l’altro attribuisce all’acquirente di immobile oggetto di procedure esecutive individuali o concorsuali la facoltà di presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento del bene. cautele • L’articolo 173-bis Disp. Att. c.p.c. è stato oggetto di modifica ad opera del D.L. n. 83 del 2015. Il testo novellato prevede che l’esperto debba inoltre provvedere ad effettuare: “… in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria ESISTENZA DI PIGNORAMENTO • Ipotesi senza dubbio frequente. • Sistema della legge: il decreto di apertura della procedura dispone che non possano essere proseguite azioni esecutive individuali; • Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento; • Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. segue • Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, ………….., autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. • Norme analoghe in caso di liquidazione • Nulla si dice sulle conseguenze per la procedura Altre formalità • Citazioni: • per richieste che possano pregiudicare la titolarità del bene: inutilizzabilità del bene stesso; • Per esecuzione di preliminari ? • Ipotesi analoga alla esistenza di preliminare trascritto. Può il bene oggetto di preliminare essere compreso? • La trascrizione del preliminare ex 2645 bis o della citazione diretta alla sua conclusione ex 2652 n.2 determinano un «effetto prenotativo» nel senso che la sentenza che sostituisce il contratto prevale sulle trascrizioni successive CASO PRATICO • prevedere la risoluzione del preliminare con la restituzione della caparra? • E’ necessario il consenso della controparte? • Che natura ha il credito nascente dal preliminare? Altre formalita’ • Contestazioni che possano mettere in dubbio la titolarità o almeno la consistenza del bene FASE DELL’APERTURA Accordo di composizione della crisi • Art. 10 Procedimento • 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il decreto • Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: • a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; • b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; • c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Piano del consumatore • Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore • Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. L’AFFIDAMENTO • Genericità dell’espressione usata. • Possibile piano o accordo che comprenda beni immobili ma per il quale non viene previsto l”affidamento” a terzi • Trascrizione? Procedimento liquidazione dei beni • Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione • c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; • d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; Accordo e piano • A seguito della omologazione: • I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. il proponente svolga attività d'impresa • Normale pratica con il software fedra per rendere pubblico il decreto BENI IMMOBILI • CIRCOLARE N. 24/E IN TEMA DI CODICI DA UTILIZZARE NELLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE O ANNOTAZIONE • Decreti di fissazione dell’udienza per l’omologazione dell’ accordo del debitore (cod. 649); • decreto di omologazione dell’accordo del debitore (cod. 650); • decreto di omologazione del piano del consumatore (cod. 651); • decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (cod. 648). BENI MOBILI REGISTRATI • Istanza da presentare al PRA stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto • Pubblicazione sul sito internet; EFFETTI DEL DECRETO • 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. POSSIBILE AUTORIZZAZIONE • Disposizione non prevista per il piano del consumatore • Casi di evidente utilità per il patrimonio del debitore • Necessità di individuare le ipotesi di «atto eccedente l’ordinaria amministrazione» • Conseguenze dell’inefficacia: effetto prenotativo? Fase dell’esecuzione • Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore • Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. L’atto esecutivo dell’accordo o del piano • Debitore o liquidatore? • Mancanza dello spossessamento • Autorizzazione o approvazione da parte del giudice? • Opportunità in caso di qualsiasi discostamento da quanto previsto di chiedere l’autorizzazione cancellazione • Pignoramento ed ipoteche giudiziali: possibile cancellazione parziale • Altre formalità incluse quelle disposte nella procedura • Esempio: vincolo da fondo patrimoniale La liquidazione del patrimonio • La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad essere un’alternativa all’accordo ed al piano del consumatore, è anche una trasformazione dei casi • patologici di tali procedure nelle ipotesi di: • 1. annullamento dell’accordo; • 2. di cessazione degli effetti dell’omologazione; • 3. revoca o risoluzione. Quindi due ipotesi di legittimazione • una prima prevista dall’art. 14-ter, e concerne la procedura di liquidazione aperta su richiesta del debitore stesso; • una seconda ipotesi disciplinata dall’art.14-quater, che prevede la procedura di liquidazione aperta su richiesta di ciascun creditore nel caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Conversione d’ufficio • La conversione della procedura è disposta d’ufficio qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell’accordo proposto, i pagamenti alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti previdenziali. Carattere sicuramente concorsuale della procedura • La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali, in quanto: • • è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore; • • il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni; • • vengono accertate le passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori. Fasi della procedura • 1. apertura della procedura con formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14 quinquies-sexies della L. n. 3/2012); • 2. l’accertamento del passivo (art. 14-septies della L. n. 3/2012); • 3. la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n. 3/2012); • 4. la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della L. n. 3/2012). Formazione dell’inventario • Natura non tecnica • Rinvio alle problematiche già esaminate Accertamento e formazione del passivo • stesse modalità previste per il fallimento. La liquidazione • Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Dizione simile a quella della legge fallimentare • Art. 107. Modalità delle vendite • 1. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Modifica ex legge 132 del 2015 • Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall’art. 490 co. 1 c.p.c. almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva. Vendita con prezzo non pagato contestualmente • Mezzi di pagamento da accettare • Necessità di espressa autorizzazione per dilazioni • Conseguenze dell’inadempimento Cosa si intende per vendite competitive • meccanismi processuali che siano finalizzati all'ottenimento del miglior risultato possibile, nel minor tempo possibile, con la maggior trasparenza possibile Segue: requisiti • un sistema incrementale di offerte; • un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza endo-processuale ottenuta con la comunicazione alle parti; • regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente; • completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati; Professionisti delegati nel fallimento • Il ricorso all’ausilio di professionisti nella liquidazione dell’attivo da parte del curatore, è contemplato dall’art. 107, comma 2, L.F. ove si precisa che nel programma di liquidazione il curatore medesimo può prevedere che le vendite vengano effettuate dal giudice delegato sulla base delle disposizioni del codice di rito in quanto compatibili; tale richiamo consente quindi al giudice delegato di delegare un professionista ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., che interviene in funzione di sostituto o, aderendo ad altra tesi, di ausiliario del giudice. • Meno condivisibile appare la tesi, sostenuta da parte della dottrina, per la quale è possibile che il curatore possa procedere direttamente ad incaricare un professionista (notai, avvocati, commercialisti) a cui affidare le vendite e ciò in quanto detti professionisti, come detto, operano esclusivamente in base ad un mandato del giudice delegato. Nella procedura in oggetto • Manca la previsione di rivolgersi a terzi • E’ il liquidatore stesso che potrà utilizzare la procedura prevista nel fallimento Dovere di informativa • Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. • Possibili opposizioni Art. 14-decies Azioni del liquidatore • Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti • I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. • Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. Azione surrogatoria • Il liquidatore potrebbe agire anche con azione surrogatoria? • Caso dell’eredità devoluta al debitore. • Nel fallimento l’art.35 prevede l’accettazione del curatore • Ma qui manca lo spossessamento Caso pratico • Oberato, che ha in corso una procedura di liquidazione, riceve dal ricco zio Enrico una cospicua eredità. • Essendo ormai prossima la scadenza dei quattro anni per la chiusura del procedimento, vorrebbe non procedere alla accettazione Morte del debitore • Accettazione beneficiata • Interesse a completare l’esdebitazione sanzioni • Sanzioni detentive e amministrative • • Azioni del debitore oggetto di sanzioni • nella fase di accesso alla procedura • nel corso della procedura • dopo il deposito della proposta di accordo • • Azioni sanzionate del componente dell’organismo di composizione • e pene relative • • Azioni sanzionate del liquidatore e del gestore della liquidazione Conclusioni • Meglio non pensarci ringraziamenti