La liquidazione del patrimonio del debitore

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La liquidazione del patrimonio del debitore
ARGOMENTO DI OGGI
La liquidazione del patrimonio
del debitore
ESECUZIONE
MA IN REALTA’
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Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari
Le indagini da svolgere
Le cancellazioni da effettuare
L’esecuzione del piano e dell’accordo
Casi di revoca o annullamento
Le sanzioni
QUINDI AMBITO PIU’ AMPIO
• QUADRO PIU’ GENERALE DI TUTTE QUELLE
ATTIVITA’DI NATURA PIU’ VICINA A QUELLA
NOTARILE
COSA SIGNIFICA LIQUIDAZIONE?
TRASFORMARE IN DENARO
Nel sistema della legge
27 gennaio 2012 n.3
la Liquidazione del patrimonio
costituisce il terzo sistema di
risoluzione delle crisi di indebitamento
Più esattamente nella prima
sezione del Capo II della legge
si parla delle procedure di
composizione della crisi da
sovraindebitamento
accordo con i creditori o piano del
consumatore
Nella seconda sezione
si parla tout court di
liquidazione del patrimonio
E’ un terzo procedimento o
qualcosa di diverso?
IPOTESI PIU’ AMPIA
La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad
essere un’alternativa all’accordo ed al piano del
consumatore, è anche una trasformazione dei casi
patologici di tali procedure nelle ipotesi di:
1. annullamento dell’accordo;
2. di cessazione degli effetti dell’omologazione;
3. revoca o risoluzione.
Articolo 14 ter
Liquidazione dei beni
1. In alternativa alla proposta per la
composizione della crisi, il debitore, in
stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di
inammissibilità di cui all' articolo 7, comma
2, lettere a) e b) , puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
SEMBRA UN CASO DI SCUOLA
UNICO INTERESSE POTREBBE ESSERE L’ACCESSO ALLA
ESDEBITAZIONE
POSSIBILE ATTIVITA’ DI
LIQUIDAZIONE ANCHE
ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE DI
ACCORDO E DI PIANO
ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
Art. 7 Presupposti di ammissibilità
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13,
comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento
del patrimonio del debitore ad un gestore per la
liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato
ai creditori, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto
16
marzo
1942,
n.
267.
Il
gestore
è
nominato
dal
giudice.
ESECUZIONE DELL’ACCORDO
E DEL PIANO
Art. 13 Esecuzione dell'accordo
o del piano del consumatore
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o
dal piano del consumatore, il giudice, su proposta
dell'organismo di composizione della crisi, nomina un
liquidatore
che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme
incassate.
Quindi l’attività diretta alla
liquidazione di uno o più beni e di
cui può essere investito il
professionista può presentarsi in
ogni fase delle procedure di
rimedio al sovraindebitamento
DIVERSE FASI DI ATTIVITA’
FASE DEL DEPOSITO
FASE DELL’APERTURA
FASE DELL’OMOLOGAZIONE
FASE DELL’ESECUZIONE
FASE DEL DEPOSITO
• Assistenza nella predisposizione della
proposta di accordo o del piano
• L’OCC/professionista accerta la veridicità dei
dati contenuti nella proposta e nei documenti
allegati, nonché attesta la sua fattibilità
PROBLEMA ESSENZIALE
• VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DA PARTE DEL
DEBITORE DEI BENI CHE VENGONO INDICATI
NEL PIANO COME DESTINATI ALLA
LIQUIDAZIONE
• POTREBBERO ANCHE NON ESSERE NEL SUO
PATRIMONIO
BENI FUORI DAL PATRIMONIO
• Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore
• 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
crediti futuri.
• 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del
consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o
più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di
redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità
Art. 9 Deposito della proposta
• Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di
tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione
compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione
sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa
indicazione della composizione del nucleo familiare corredata
del certificato dello stato di famiglia.
• Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
Art. 15 Organismi di composizione
della crisi
• Lo stesso organismo verifica la veridicità dei
dati contenuti nella proposta e nei documenti
allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.
Estrema delicatezza
• Cosa deve fare l’OCC per verificare la veridicità
di quanto afferma il debitore a proposito della
sua consistenza immobiliare?
• Non sembra che basti rimettersi alle
dichiarazioni del debitore
Verifiche consigliate
nella prassi
effettuare visure camerali
effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
effettuare visure presso il P.R.A
esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico
del debitore istante negli ultimi cinque anni
• verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari
•
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Attivita’ prettamente notarile
• visure catastali e ispezioni ipotecarie
• Devono consentire di verificare la possibilita’
di trarre liquidita’ dal bene
• Rinvenimento di un pignoramento: ipotesi,
come si è visto, espressamente prevista
impone la nomina di un liquidatore
ipoteche
• Anche questa è una ipotesi espressamente
prevista:
• Art. 7 Presupposti di ammissibilità
• È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali
insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi.
esempio
• Su un immobile del valore di euro 50.000 è
stata iscritta ipoteca giudiziale per euro
100.000.
• A seguito della attestazione dell’OCC si
prevede nel piano che il credito venga
soddisfatto per euro 50.000.
• Ovvi problemi di responsabilità: liquidazione
competitiva con cui si ottiene molto di più
FONDO PATRIMONIALE E
VINCOLI DI DESTINAZIONE
• Possono rientrare nel piano beni di cui
risultino questi vincoli?
• Apparentemente si
Art. 13 Esecuzione dell'accordo o
del piano del consumatore
• Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, ……., autorizza lo svincolo delle
somme e ordina la cancellazione della trascrizione
del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli
articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la
cessazione di ogni altra forma di pubblicità.
Art. 14-ter Liquidazione dei beni
• 6. Non sono compresi nella liquidazione:
• a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile;
• b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua
attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della
sua famiglia indicati dal giudice;
• c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto
disposto dall'articolo 170 del codice civile;
• d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
Articolo 170 Codice Civile
Esecuzione sui beni e sui frutti
• L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di
essi non può avere luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia
Possono essere compresi?
• 1) I debiti per i quali si chiede l’accordo
possono essere considerati come contratti per
i bisogni della famiglia?
• Indagine molto difficile
• Può servire il consenso dell’altro coniuge?
• Ed è sufficiente?
• Potrebbe doversi chiedere autorizzazione?
articolo 2929 bis del codice civile
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di
alienazioni a titolo gratuito
• Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di
costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che
ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere
del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad
esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente
ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione
revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un
anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
segue
• La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore
anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa.
• Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore
promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo
proprietario.
• Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato
alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni
all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro III del Codice di procedura Civile
quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma,
nonché la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore
conclusioni
• Il bene costituito recentemente in fondo
potrebbe essere pignorato.
• Può quindi direttamente essere compreso nel
piano?
Caso pratico
• Oberato comprende nell’accordo l’alienazione
di un bene di sua proprietà che ha formato
oggetto di un fondo patrimoniale.
• E’ sufficiente acquisire il consenso della
moglie Rassegnata?
• E se ci sono figli minori?
• E se i debiti per i quali si agisce sono
palesemente estranei ai bisogni della famiglia?
I beni in comunione legale
• Il sistema degli articoli 186 e seguenti
• Innanzi tutto, vi sono obbligazioni per le quali i
beni della comunione rispondono
direttamente:
• Obbligazioni contratte congiuntamente dai
coniugi
• Obbligazioni contratte da un singolo coniuge,
ma nell’interesse della famiglia.
segue
• In secondo luogo, vi sono obbligazioni per le quali i beni della
comunione legale non rispondono, se non secondo il
meccanismo sussidiario previsto dall’art.189 c.c.:
• Obbligazioni contratte da un coniuge prima del matrimonio;
• Obbligazioni da cui sono gravate donazioni e successioni
conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite
alla comunione;
• Obbligazioni contratte da un coniuge, dopo il matrimonio per
il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
senza il necessario consenso dell’altro.
ipotesi di responsabilità diretta dei beni della
comunione legale
• debito contratto da entrambi i coniugi
• A tal proposito potrebbe sorgere il dubbio se sia sufficiente
per integrare la fattispecie la partecipazione di entrambi i
coniugi all’atto oppure sia necessario che gli stessi assumano
insieme la qualifica di mutuatario.
• Esemplificando il problema, basti pensare al mutuo in cui uno
dei coniugi assuma la veste di mutuatario e l’altro partecipi
unicamente per consentire l’iscrizione di ipoteca a garanzia
del mutuo su bene appartenente alla comunione legale.
Debito contratto da un singolo coniuge, ma
nell’interesse della famiglia
l’elemento finalistico determina un regime completamente
diverso di responsabilità: mentre il mutuo contratto da un
solo coniuge, per fini estranei, rientra senz’altro nell’ipotesi di
responsabilità sussidiaria, e fino al valore corrispondente alla
quota del coniuge obbligato, questa ipotesi determina una
responsabilità diretta e per l’intero dei beni della comunione,
e di tutti, non soltanto di quello eventualmente offerto
specificatamente in garanzia, oltre alla ordinaria
responsabilità sussidiaria dei beni personali di entrambi i
coniugi, e non solo di quello intervenuto in atto.
• L’ipotesi che assume un ben maggior rilievo è quella del
mutuo contratto per l’acquisto del “bene casa”,
•
PIANO DEL CONSUMATORE E MEMBRI
DELLA STESSA FAMIGLIA
• Sono frequentissimi i casi di sovraindebitamento che
riguardano più membri della stessa famiglia La legge 3/2012
non prevede esplicitamente la possibilità di presentare un
unico piano del consumatore ma tanti piani separati.
• ...Infatti la normativa parla sempre di "DEBITORE" e mai di
"DEBITORI" . Il Disegno di legge attualmente all’esame della
Commissione Giustizia della Camera (A.C. 3671-bis) in sede di
riordino e semplificazione della disciplina del
Sovraindebitamento, per colmare tale vuoto, alla lettera a) ha
delegato il Governo ad individuare i criteri di coordinamento
nella gestione delle procedure per sovraindebitamento
riguardanti più membri della stessa famiglia;
Caso pratico
• Oberato vorrebbe comprendere nell’accordo il
trasferimento della sua casa di abitazione ad
Amico, che sarebbe disposto ad accollarsi il
mutuo.
• La casa è bene personale?
• L’accollo deve essere privativo?
Il ruolo del coniuge e più in
generale di un terzo
Art.8
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilità
dell'accordo o del piano del consumatore, la
proposta deve essere sottoscritta da uno o più
terzi che consentono il conferimento, anche in
garanzia, di redditi o beni sufficienti per
assicurarne l'attuabilità.
Cosa intendere per conferimento
• Probabilmente espressione atecnica per
indicare la comprensione nella massa dei beni
compresi nell’accordo di beni di terzi.
• Natura giuridica: non si ha un trasferimento al
debitore
• Pubblicità: la stessa che vedremo per i beni
del debitore
Caso pratico
Si vuole inserire nel piano che qualora non si
riuscisse ad onorare le obbligazioni previste
nel piano a carico di Oberato, alle stesse farà
fronte Amico.
E’ consentita una garanzia generica di questo
tipo?
segue
• Probabile necessità di acquisire fideiussione.
segue
• Si vuole inserire nel piano che Amico
contribuirà con 200 euro al mese.
segue
• In questo caso non vi è fideiussione ma
obbligo assunto direttamente dal terzo.
Problemi relativi all’oggetto
• Problematiche che possono
derivare dalla situazione dei beni
da comprendere nell’accordo
• 1) Problemi di abusivismo
LA NATURA DEL PROCEDIMENTO
• Art. 6 Finalità e definizioni
• 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo, è consentito al debitore concludere un
accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.
Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre
un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma
1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.
Ipotesi di liquidazione
• La natura esecutiva e concorsuale della composizione
delle crisi da sovraindebitamento risulta evidente
nell’ipotesi della liquidazione dei beni del debitore,
prevista dagli artt. da 14-ter a 14-terdecies l. 3/2012,
la quale presenta notevoli analogie con il fallimento
riguardanti gli effetti sulla capacità negoziale del
debitore, i beni ricompresi nella procedura, le
modalità di liquidazione dei beni, con l’espresso
richiamo a procedure competitive.
Analogia con le procedure
fallimentari
• La procedura di liquidazione del bene viene effettuata dal
curatore direttamente, e non dal giudice: l’atto di
trasferimento assume la natura di atto tra privati e non
consiste in un provvedimento giudiziario.
• Ma nonostante il trasferimento del bene avvenga attraverso
un atto negoziale stipulato dal curatore avente la natura di
atto tra privati, esso conserva, tuttavia, la natura di vendita
coattiva, in quanto costituisce una fase di un procedimento di
giurisdizionale la cui causa consiste nella liquidazione
concorsuale dei debiti dell’imprenditore
CONSEGUENZE
• Ciò consente di ipotizzare che anche in questo
caso ricorrano le finalità di cui all’art. 46,
comma 5, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.
edilizia), il quale tra l’altro attribuisce
all’acquirente di immobile oggetto di
procedure esecutive individuali o concorsuali
la facoltà di presentare domanda di permesso
in sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento
del bene.
cautele
• L’articolo 173-bis Disp. Att. c.p.c. è stato oggetto di modifica ad opera del
D.L. n. 83 del 2015. Il testo novellato prevede che l’esperto debba inoltre
provvedere ad effettuare: “… in caso di opere abusive, il controllo della
possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono,
indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia
stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento
del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da
corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono
che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili
pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria
ESISTENZA DI PIGNORAMENTO
• Ipotesi senza dubbio frequente.
• Sistema della legge: il decreto di apertura della procedura
dispone che non possano essere proseguite azioni esecutive
individuali;
• Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento;
• Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o
dal piano del consumatore, il giudice, su proposta
dell'organismo di composizione della crisi, nomina un
liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle
somme incassate.
segue
• Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al
piano del consumatore, ………….., autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione
della trascrizione del pignoramento.
• Norme analoghe in caso di liquidazione
• Nulla si dice sulle conseguenze per la
procedura
Altre formalità
• Citazioni:
• per richieste che possano pregiudicare la
titolarità del bene: inutilizzabilità del bene
stesso;
• Per esecuzione di preliminari ?
• Ipotesi analoga alla esistenza di preliminare
trascritto.
Può il bene oggetto di preliminare
essere compreso?
• La trascrizione del preliminare ex 2645 bis o
della citazione diretta alla sua conclusione ex
2652 n.2 determinano un «effetto
prenotativo» nel senso che la sentenza che
sostituisce il contratto prevale sulle trascrizioni
successive
CASO PRATICO
• prevedere la risoluzione del preliminare con
la restituzione della caparra?
• E’ necessario il consenso della controparte?
• Che natura ha il credito nascente dal
preliminare?
Altre formalita’
• Contestazioni che possano mettere in dubbio
la titolarità o almeno la consistenza del bene
FASE DELL’APERTURA
Accordo di composizione della crisi
• Art. 10 Procedimento
• 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del
termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la
residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per
posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra
il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo
9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
Il decreto
• Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
• a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre,
nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione
degli stessi nel registro delle imprese;
• b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni
immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
• c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione
diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi
nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.
Piano del consumatore
• Art. 12-bis Procedimento di omologazione del
piano del consumatore
• Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento
a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il
decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo
di composizione della crisi.
L’AFFIDAMENTO
• Genericità dell’espressione usata.
• Possibile piano o accordo che comprenda beni
immobili ma per il quale non viene previsto
l”affidamento” a terzi
• Trascrizione?
Procedimento liquidazione dei beni
• Art. 14-quinquies Decreto di apertura della
liquidazione
• c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del
decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
• d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o
beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del
liquidatore;
Accordo e piano
• A seguito della omologazione:
• I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti
in essere in violazione dell'accordo o del piano
del consumatore sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10,
comma 2, e 12-bis, comma 3.
il proponente svolga attività
d'impresa
• Normale pratica con il software fedra per
rendere pubblico il decreto
BENI IMMOBILI
• CIRCOLARE N. 24/E IN TEMA DI CODICI DA
UTILIZZARE NELLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE O ANNOTAZIONE
• Decreti di fissazione dell’udienza per l’omologazione dell’
accordo del debitore (cod. 649);
• decreto di omologazione dell’accordo del debitore (cod. 650);
• decreto di omologazione del piano del consumatore (cod.
651);
• decreto di apertura della procedura di liquidazione del
patrimonio (cod. 648).
BENI MOBILI REGISTRATI
• Istanza da presentare al PRA
stabilisce idonea forma di pubblicità
della proposta e del decreto
• Pubblicazione sul sito internet;
EFFETTI DEL DECRETO
• 3-bis. A decorrere dalla data del
provvedimento di cui al comma 2 e sino alla
data di omologazione dell'accordo gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione
compiuti senza l'autorizzazione del giudice
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità
del decreto.
POSSIBILE AUTORIZZAZIONE
• Disposizione non prevista per il piano del
consumatore
• Casi di evidente utilità per il patrimonio del
debitore
• Necessità di individuare le ipotesi di «atto
eccedente l’ordinaria amministrazione»
• Conseguenze dell’inefficacia: effetto
prenotativo?
Fase dell’esecuzione
• Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
• Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità
dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore,
anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti
impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo
periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro
vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli
articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di
ogni altra forma di pubblicità.
L’atto esecutivo dell’accordo o del piano
• Debitore o liquidatore?
• Mancanza dello spossessamento
• Autorizzazione o approvazione da parte del
giudice?
• Opportunità in caso di qualsiasi discostamento
da quanto previsto di chiedere l’autorizzazione
cancellazione
• Pignoramento ed ipoteche giudiziali: possibile
cancellazione parziale
• Altre formalità incluse quelle disposte nella
procedura
• Esempio: vincolo da fondo patrimoniale
La liquidazione del patrimonio
• La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad
essere un’alternativa all’accordo ed al piano del
consumatore, è anche una trasformazione dei casi
• patologici di tali procedure nelle ipotesi di:
• 1. annullamento dell’accordo;
• 2. di cessazione degli effetti dell’omologazione;
• 3. revoca o risoluzione.
Quindi due ipotesi di
legittimazione
• una prima prevista dall’art. 14-ter, e concerne la
procedura di liquidazione aperta su richiesta del
debitore stesso;
• una seconda ipotesi disciplinata dall’art.14-quater,
che prevede la procedura di liquidazione aperta su
richiesta di ciascun creditore nel caso di
annullamento dell’accordo o di cessazione degli
effetti dell’omologazione del piano.
Conversione d’ufficio
• La conversione della procedura è disposta
d’ufficio qualora il debitore non esegua
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze
previste nell’accordo proposto, i pagamenti
alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti
previdenziali.
Carattere sicuramente concorsuale
della procedura
• La procedura è strutturata sul modello delle
procedure concorsuali, in quanto:
• • è fondata sullo spossessamento dei beni del
debitore;
• • il patrimonio viene liquidato da parte di un organo
della procedura che amministra i beni;
• • vengono accertate le passività attraverso specifica
istanza di partecipazione dei creditori.
Fasi della procedura
• 1. apertura della procedura con formazione
dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14
quinquies-sexies della L. n. 3/2012);
• 2. l’accertamento del passivo (art. 14-septies della L.
n. 3/2012);
• 3. la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n.
3/2012);
• 4. la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della L. n.
3/2012).
Formazione dell’inventario
• Natura non tecnica
• Rinvio alle problematiche già esaminate
Accertamento e formazione del
passivo
• stesse modalità previste per il fallimento.
La liquidazione
• Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere
in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal liquidatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione
degli interessati.
Dizione simile a quella della legge
fallimentare
• Art. 107. Modalità delle vendite
• 1. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in
essere in esecuzione del programma di liquidazione
sono effettuati dal curatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione
degli interessati.
Modifica ex legge 132 del 2015
• Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569,
terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo
periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di
procedura civile. In ogni caso al fine di assicurare la massima
informazione e partecipazione degli interessati il curatore
effettua la pubblicità prevista dall’art. 490 co. 1 c.p.c. almeno
trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.
Vendita con prezzo non pagato
contestualmente
• Mezzi di pagamento da accettare
• Necessità di espressa autorizzazione per
dilazioni
• Conseguenze dell’inadempimento
Cosa si intende per vendite
competitive
• meccanismi processuali che siano finalizzati
all'ottenimento del miglior risultato possibile,
nel minor tempo possibile, con la maggior
trasparenza possibile
Segue: requisiti
• un sistema incrementale di offerte;
• un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza
endo-processuale ottenuta con la
comunicazione alle parti;
• regole prestabilite e non discrezionali di
selezione dell’offerente;
• completa e totale accessibilità a tutti gli
operatori interessati;
Professionisti delegati nel
fallimento
• Il ricorso all’ausilio di professionisti nella liquidazione dell’attivo da parte
del curatore, è contemplato dall’art. 107, comma 2, L.F. ove si precisa che
nel programma di liquidazione il curatore medesimo può prevedere che le
vendite vengano effettuate dal giudice delegato sulla base delle
disposizioni del codice di rito in quanto compatibili; tale richiamo consente
quindi al giudice delegato di delegare un professionista ai sensi dell’art.
591-bis c.p.c., che interviene in funzione di sostituto o, aderendo ad altra
tesi, di ausiliario del giudice.
• Meno condivisibile appare la tesi, sostenuta da parte della dottrina, per la
quale è possibile che il curatore possa procedere direttamente ad
incaricare un professionista (notai, avvocati, commercialisti) a cui affidare
le vendite e ciò in quanto detti professionisti, come detto, operano
esclusivamente in base ad un mandato del giudice delegato.
Nella procedura in oggetto
• Manca la previsione di rivolgersi a terzi
• E’ il liquidatore stesso che potrà utilizzare la
procedura prevista nel fallimento
Dovere di informativa
• Prima del completamento delle operazioni di
vendita, il liquidatore informa degli esiti delle
procedure il debitore, i creditori e il giudice.
• Possibili opposizioni
Art. 14-decies Azioni del
liquidatore
• Il liquidatore esercita ogni azione prevista
dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilità dei beni compresi nel patrimonio
da liquidare e comunque correlata con lo
svolgimento dell'attività di amministrazione di
cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il
liquidatore può altresì esercitare le azioni
volte al recupero dei crediti compresi nella
liquidazione.
Art. 14-undecies Beni e crediti
sopravvenuti
• I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi
al deposito della domanda di liquidazione di
cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto
della stessa, dedotte le passività incontrate
per l'acquisto e la conservazione dei beni
medesimi.
• Ai fini di cui al periodo precedente il debitore
integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter,
comma 3.
Azione surrogatoria
• Il liquidatore potrebbe agire anche con azione
surrogatoria?
• Caso dell’eredità devoluta al debitore.
• Nel fallimento l’art.35 prevede l’accettazione
del curatore
• Ma qui manca lo spossessamento
Caso pratico
• Oberato, che ha in corso una procedura di
liquidazione, riceve dal ricco zio Enrico una
cospicua eredità.
• Essendo ormai prossima la scadenza dei
quattro anni per la chiusura del procedimento,
vorrebbe non procedere alla accettazione
Morte del debitore
• Accettazione beneficiata
• Interesse a completare l’esdebitazione
sanzioni
• Sanzioni detentive e amministrative
• • Azioni del debitore oggetto di sanzioni
• nella fase di accesso alla procedura
• nel corso della procedura
• dopo il deposito della proposta di accordo
• • Azioni sanzionate del componente dell’organismo di
composizione
• e pene relative
• • Azioni sanzionate del liquidatore e del gestore della
liquidazione
Conclusioni
• Meglio non pensarci
ringraziamenti