Personale Enti Locali - ADAM - Leonardo da Vinci Projects and

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Personale Enti Locali - ADAM - Leonardo da Vinci Projects and
Project title: CERTIPILOT
Project number: 518178-LLP-1-2011-MT-LEONARDO-LMP
Grant agreement number: 2011-3432/001-001
Funding Programme: Lifelong Learning Programme 2007 - 2013 - Multilateral project for
Development of Innovation – Leonardo da Vinci
WP 5.3: Articles Newsletters
Deliverable Co-ordinator:
Antonio Molinero
Deliverable Co-ordinating Organisation:
COLEGIO
Contributors:
Daniele Fantechi (MMP), John M Dalli (MMP), Arianna Buti (CSEL), Livio Lai
(CSEL), Jose Francisco Mosquera Gayoso (COLEGIO), Antonio Molinero
(COLEGIO), Amador Gutierrez Rodriguez (COLEGIO), Alper Tunga Aniker
(TUMPA), Ismail Akpinar (TUMPA), Ali Comert (TUMPA), Huseyn Sukru Arik
(TUMPA), Stephen Cauchi (MMRTC)
Work package participants:
The following partners have taken an active part in the work leading to the elaboration of
this document, even if they might not have directly contributed writing parts of this
document:
Malta Maritime Pilots Cooperative Society Ltd., Malta (MMP)
Centro Studi Enti Locali Srl., Italy (CSEL)
Turkish Maritime Pilots Association, Turkey (TUMPA)
Colegio Oficial Nacional de Practicos de Puerto, Spain (COLEGIO)
Mediterranean Maritime Research and Training Centre Coop. Soc. Ltd., Malta
(MMRTC)
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Grant agreement number: 2011-3432/001-001
Deliverable description
Many pilots organisations have internal newsletters that are distributed to all their members. Articles
illustrating the main elements of the project and promoting the participation of pilots to the consultation,
both online and during the Brussels event, will be featured.
EntiLocali
Settimanale
di aggiornamento
e approfondimento
professionale
per gli operatori
degli Enti Locali
N.
Iscrizione R.O.C. - Sped. in abb. postale 45% - D.L. 353/03 (conv. in L. n° 46/04) - art. 1 comma 1 - DCB PISA
Anno XI - lunedì 16 gennaio 2012
5 Manovra
“Salva-Italia”
In una nota del Mef
riassunte le novità
e le scelte dell’Esecutivo
13 Irap
19
Entro il 16 febbraio
l’eventuale esercizio
dell’opzione per il
metodo“commerciale”
in base ai “comportamenti
concludenti”
3
Contribuenti “minimi”
Quali sono le novità
introdotte dal Dl. n. 98/11
e che riflessi hanno
in termini di Iva
e ritenute fiscali?
3
SOMMARIO
16 gennaio 2012
FLASH
3
settimanale di aggiornamento
e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Dott.ssa Maria Altobelli
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia
di tributi locali
Dott. Gianluca Bertagna
Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale,
Consulente per gli Enti Locali
Dott. Sergio Cucchi
già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario
del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
Prof. Ciro D’Aries
Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo
Magistrato della Corte dei Conti
Dott. Claudio Galtieri
Magistrato della Corte dei Conti
Dott. Pantaleo Isceri
Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,
Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,
Consulente Ancirisponde
Prof. Luciano Marchi
Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Pisa
Dott. Salvatore Marino
Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato
Dott. Luigi Marzullo
Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli
Straordinario di Ragioneria Generale Università
di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile
Dott. Antonio Scozzese
(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero
dell'Interno
Comitato di redazione:
Enrico Belcari, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi,
Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni,
Francesco Vegni
Segreteria di redazione:
Ambra Valori
Responsabile:
Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:
Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
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Sito internet: www.entilocaliweb.it
Stampa:
Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C.
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Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01
del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa
Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97
NOTIZIARIO
5
Trasferimenti erariali: erogato il contributo per la fornitura gratuita dei libri
di testo anno scolastico 2010/2011
5
Manovra “Salva-Italia”: in una nota del Mef riassunte le novità e le scelte
dell’Esecutivo
6
“Servizi Ambientali”: in vigore il nuovo Regolamento del “Sistri”
7
Sostituto d’imposta: istituiti i codici-tributo Modelli “F24” e “F24EP”
per il versamento del “contributo di solidarietà”
8
Inpdap: aggiornamento della gestione e della compilazione delle denunce
mensili
8
Inail: dal 2012 utilizzo esclusivo dei servizi telematici per alcune
dichiarazioni e istanze
10
Inail: erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi
di sostegno
10
“Servizi Sociali”: fiscalmente rilevante l’attività di “Amministratore di sostegno”
svolta da un professionista
11
“Servizi Sociali”: ulteriori disposizioni urgenti sullo stato di emergenza
umanitaria dei cittadini affluiti dai Paesi nordafricani
11
Avcp: nuove indicazioni per la procedura negoziata senza la previa
pubblicazione del bando nei contratti sotto soglia
12
Personale Enti Locali: per l’Anci il giorno del Santo Patrono è ancora festivo
GLI APPROFONDIMENTI
13
Irap: entro il 16 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il metodo
“commerciale” in base ai “comportamenti concludenti”
di Francesco Vegni
16
Forme obbligatorie associative fra Enti Locali e relative scadenze
di Ivan Bonitatibus
I QUESITI
19
Contribuenti “minimi”: quali sono le novità introdotte dal Dl. n. 98/11
e che riflessi hanno in termini di Iva e ritenute fiscali?
di Marcello Marzano
LA GIURISPRUDENZA
23
Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
Distribuzione: vendita esclusivamente
per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 300,00
Abbonamento semestrale: Euro 170,00
Arretrati e numeri singoli: Euro 7,00
Sottoscrivendo due o più abbonamenti si ha diritto ad
uno sconto del 30 % sull'importo complessivo.
sulle principali novità che interessano gli Enti Locali
Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di un Azienda
speciale per la mancata comunicazione del compenso al Segretario
di Antonio Tirelli
LO SCADENZARIO
25
La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati
sia in abbonamento postale che tramite e-mail.
Annualmente viene inviato agli abbonati un cd-rom
contenente l’indice analitico degli argomenti trattati e
il testo di tutta la normativa commentata.
I corrispettivi per gli abbonamenti, per gli arretrati e per i
numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29 dicembre 1989.
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
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CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Centro Studi Enti Locali
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3
FLASH
16 gennaio 2012
FLASH
sulle principali novità
normative ed
interpretative della
settimana
6
“SERVIZI AMBIENTALI”:
IN VIGORE DAL 6 GENNAIO 2012
IL NUOVO REGOLAMENTO
SULLA TRACCIABILITA’
DEI RIFIUTI (“SISTRI”)
E’ stato pubblicato sul S.O. n. 5 della
G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 il
Decreto Ministero dell’Ambiente
n. 219 del 10 novembre 2011, che ha
introdotto, a partire dal 6 gennaio
2012, un nuovo Regolamento
per il “Sistri”.
8
INAIL:
DAL 2012 UTILIZZO ESCLUSIVO
DEI SERVIZI TELEMATICI
PER ALCUNE DICHIARAZIONI
E ISTANZE
L’Inail, con la Circolare n. 1 del 10
gennaio 2012, ha reso nota
l’individuazione di un primo gruppo
di dichiarazioni e istanze
obbligatorie che da gennaio 2012
devono essere effettuate
esclusivamente con modalità
telematiche.
5
5
TRASFERIMENTI ERARIALI:
EROGATO IL CONTRIBUTO
PER LA FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO ANNO
SCOLASTICO 2010/2011
MANOVRA “SALVA ITALIA”:
IN UNA NOTA DEL MEF
RIASSUNTE LE NOVITÀ
E LE SCELTE DELL’ESECUTIVO
Il Ministero dell’Interno, con un
Comunicato del 9 gennaio 2012,
ha reso noto di aver disposto il
pagamento, a favore delle Regioni,
del contributo per la fornitura dei
libri di testo per l’anno scolastico
2011/2012.
7
SOSTITUTO D’IMPOSTA:
ISTITUITI I CODICI-TRIBUTO
MODELLI “F24” E“F24EP”
PER IL VERSAMENTO DEL
“CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ”
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4, ha
istituito i codici-tributo “1618” e
“145E”, da indicare sui Modelli “F24”
e “F24 EP” per versare da parte dei
sostituti d’imposta il “contributo di
solidarietà”.
10
INAIL:
EROGAZIONE
AGLI INVALIDI DEL LAVORO
DI DISPOSITIVI TECNICI
E DI INTERVENTI DI SOSTEGNO
PER IL REINSERIMENTO
L’Inail, con la Circolare del 23
dicembre 2011 n. 61, ha reso noto
che è stato approntato il nuovo
Regolamento per l’erogazione agli
invalidi del lavoro di dispositivi
tecnici e di interventi di sostegno
per il reinserimento nella vita di
relazione.
Centro Studi Enti Locali
Il Dipartimento delle Finanze ha
pubblicato sul proprio dito internet
un Documento riepilogativo sulla
“Manovra Dicembre 2011”.
8
INPDAP:
AGGIORNAMENTO DELLA
GESTIONE E DELLA
COMPILAZIONE DELLE DENUNCE
MENSILI
L’Inpdap, con la Circolare n. 20 del 23
dicembre 2011, ha informato delle
nuove modalità di gestione e
compilazione delle Denunce mensili
per la comunicazione dei dati sulla
posizione assicurativa e per il calcolo
dei contributi dovuti.
10
“SERVIZI SOCIALI”:
FISCALMENTE RILEVANTE
L’ATTIVITÀ DI “AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO”
SVOLTA DA UN PROFESSIONISTA
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012,
ha chiarito che se il Giudice tutelare
sceglie un Avvocato quale
“Amministratore di sostegno”, la
relativa indennità rappresenta un
compenso per lo svolgimento di
un’attività professionale.
3
FLASH
16 gennaio 2012
11
11
12
“SERVIZI SOCIALI”:
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI
SULLO STATO DI EMERGENZA
UMANITARIA DEI CITTADINI
AFFLUITI DAI PAESI
NORDAFRICANI
AVCP:
NUOVE INDICAZIONI
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA LA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA
PERSONALE ENTI LOCALI:
PER L’ANCI IL GIORNO
DEL SANTO PATRONO
È ANCORA FESTIVO
E’ stato pubblicata sulla G.U. n. 6 del
9 gennaio 2012 l’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 2011, n. 39911, recante
ulteriori disposizioni atte a
fronteggiare lo stato di emergenza
umanitaria per l’afflusso di cittadini
dai Paesi del Nord Africa.
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302
del 29 dicembre 2011 la
Determinazione n. 8 del 14
dicembre 2011 dell’Avcp, con cui si
forniscono indicazioni operative
sulla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando
di gara nei contratti di importo
inferiore alla soglia comunitaria.
3
L’Anci, con una News dell’11
gennaio 2012, ritiene
che la ricorrenza
del Santo Patrono debba
essere considerata,
per i dipendenti dei Comuni,
come un giorno festivo.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230
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Centro Studi Enti Locali
3
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
Trasferimenti erariali:
erogato il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo
anno scolastico 2010/2011
Il Ministero dell’Interno –
Direzione centrale della
Finanza locale, con un Comunicato del 9 gennaio 2012 ha
reso noto che, con Dm. n.
97761 del 15 dicembre 2011,
è stato disposto il pagamento, a favore delle Regioni, del
contributo complessivo di
103.000.00 Euro per la forni-
tura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’anno
scolastico 2011/2012.
I criteri di ripartizione sono
stati stabiliti dal Decreto
direttoriale 14 dicembre
2011, che ha attribuito alle
Regioni ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano risorse per la fornitura dei
libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori.
Per evitare la chiusura della
contabilità dello Stato e la
conseguente perdita delle
risorse finanziarie dell’anno
2011, è stato disposto il
pagamento senza attendere
i “Piani regionali di riparto” a
favore dei Comuni, non attivando di conseguenza la
procedura prevista dall’art.
29 (“Fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa”) della
Legge n. 196/09, che avrebbe
fatto slittare il pagamento
presumibilmente tra maggio/giugno 2012.
Manovra “Salva Italia”:
in una nota del Mef riassunte le novità e le scelte dell’Esecutivo
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze, ha pubblicato
nei giorni scorsi sul proprio
sito internet un Documento
sulla “Decreto Salva-Italia”, di
cui Decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 (vedi
Entilocalinews n. 1 del 2 gennaio 2012); una nuova Manovra economica d’emergenza,
la quinta di quest’anno per l’Italia, allo scopo di aggiustarne
i conti e creare le condizioni
per favorire la ripresa economica.
Il Documento indica espressamente, nelle sue premesse, gli
“ulteriori interventi per la crescita economica” a cui il Governo
e in particolare il Mef ha iniziato a lavorare per “incidere
significativamente sull’attuale
struttura del prelievo ovvero
dell’ordinamento tributario”.
Questi, in sintesi, gli obiettivi
che la riforma intende perseguire:
- riduzione dell’attuale incertezza nell’applicazione della
normativa fiscale, ristabilendo
certezza delle sue norme a
Centro Studi Enti Locali
tutela dei contribuenti;
- recupero, mediante l’intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili, di
risorse necessarie a finanziare
le crescita economica;
- anticipo al 2012 dell’Imu;
- introduzione di una Imposta
ordinaria sul valore degli
immobili detenuti all’estero
dalle persone fisiche;
- razionalizzazione dell’Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, con l’applicazione di
una aliquota proporzionale da
estendere anche alle gestioni
patrimoniali, ai fondi di investimento, alle polizze vita ed ai
buoni fruttiferi postali;
- introduzione di una Imposta
sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone
fisiche e di una Imposta una
tantum sulle attività finanziarie “scudate”;
- incremento del prelievo sulle
auto di grossa cilindrata e
nuove forme di tassazione sulle imbarcazioni da diporto e
sugli aeromobili privati;
- rimodulazione delle accise
sui carburanti e aumento dell’aliquota ridotta e ordinaria
dell’Iva;
- lotta all’evasione fiscale, con
l’obiettivo di contenere l’incremento della pressione tributaria.
Misure per lo sviluppo
In questo capitolo, al quale
non sono interessati direttamente gli Enti Locali, si passa
in rassegna l’introduzione dell’Ace (“Aiuto alla crescita economica”), la deducibilità dalle
Imposte dirette dell’Irap dovuta sul costo del lavoro, l‘incremento della deduzione forfettaria ai fini Irap per lavoratrici
e lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore ai 35
anni, la trasformazione in crediti d’imposta delle attività
per Imposte anticipate, le
detrazioni per interventi di
ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali e riallineamento delle partecipazioni.
Tassazione patrimoniale
e prelievi su alcune
manifestazioni di ricchezza
Il Governo intende introdurre
una Imposta patrimoniale di
tipo “reale”, colpendo il valore
dei singoli beni patrimoniali,
mobili e immobili, con aliquo-
ta proporzionale:
- tassando gli immobili situati
in Italia, sostanzialmente con
la reintroduzione dell’Imposta
patrimoniale sulla “prima
casa” e con la rivalutazione
delle basi imponibili;
- tassando con un’analoga
Imposta gli immobili detenuti
all’estero;
- modificando l’Imposta di bollo “a scaglioni” introdotta con
la “Manovra di agosto” sui soli
conti bancari, estendendola
alle fattispecie ora escluse;
- tassando con un’analoga
Imposta le attività finanziarie
detenute all’estero;
- tassando alcune manifestazioni di ricchezza: i veicoli di
grossa cilindrata (potenziando
quanto già disposto con la
“Manovra di agosto”), gli aerei
e le imbarcazioni da diporto di
maggiori dimensioni.
Tassazione patrimoniale
degli immobili
Il Documento sintetizza le
disposizioni del Dl. n. 201/11
riguardanti l’Imu:
- aumento fino ad un massimo
del 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in
Catasto per ridurre il divario
5
NOTIZIARIO
tra i valori risultanti dalle rendite iscritte in Catasto ed i reali valori di mercato degli
immobili;
- aliquota base dell’Imu pari
allo 0,76% (ridotta per le abitazioni principali allo 0,4% con
un margine di manovrabilità
per i Comuni fino a 0,2%) con
possibilità di variazione in più
o in meno dello 0,3%;
- detrazione sull’abitazione
principale di 200 Euro maggiorata, solo per gli anni 2012
e 2013, di 50 Euro per ogni
figlio, fino ad un massimo di 8
figli, di età non superiore a 26
anni;
- aliquota ridotta allo 0,2% per
i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1%;
- applicazione del coefficiente
pari a 110 per la determinazione della base imponibile dei
terreni posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
- introduzione di un’Imposta
ordinaria sul valore degli
immobili detenuti all’estero
dalle persone fisiche, in misura
pari a quella dovuta sugli
immobili tenuti a disposizione
in Italia (0,76%).
Per favorire una maggiore
equità nella determinazione
delle basi imponibili catastali
e conseguire una perequazione effettiva tra i diversi territo-
16 gennaio 2012
ri urbani, il Documento ritiene
necessario riformare il sistema
estimativo del Catasto edilizio
urbano.
Il disegno di riforma dovrà
essere imperniato sui seguenti elementi:
- la costituzione di un sistema
catastale che contempli, assieme alla rendita, il valore patrimoniale del bene, per assicurare una base imponibile adeguata da utilizzare per le
diverse tipologie di tassazione;
- la rideterminazione della
classificazione dei beni immobiliari;
- il superamento del sistema
vigente per categorie e classi
in relazione agli immobili ordinari, attraverso un sistema di
funzioni statistiche che correlino il valore del bene o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie;
- il superamento, per abitazioni e uffici, del “vano” come
unità di misura della consistenza a fini fiscali, sostituendolo con la “superficie” espressa in metri quadrati;
- la riqualificazione dei metodi
di stima diretta per gli immobili speciali.
Per quanto riguarda il “Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi”
(Tares), il Documento, sintetizzando brevemente le disposi-
zioni dell’art. 14 del Dl. n.
201/11, precisa che, “al fine di
non penalizzare i Comuni che
hanno già realizzato sistemi di
misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico ed hanno
quindi inquadrato il prelievo
nell’ambito delle entrate patrimoniali, è stata prevista la possibilità di sostituire il tributo con
una tariffa avente natura corrispettiva, che è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani. Tale scelta evita
possibili contestazioni in ordine
all’applicazione dell’Iva sul prelievo da parte delle Società di
gestione dei rifiuti. Tali Comuni
devono comunque applicare il
Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni”.
Misure per il
consolidamento fiscale
Con la rimodulazione delle
Accise sui carburanti e con
l’incremento delle aliquote
Iva, si assicura la realizzazione
degli obiettivi programmatici
sui saldi.
Gli incrementi delle Accise
sono entrate in vigore con il
Decreto, mentre l’incremento
delle aliquote Iva (quella del
10% e del 21%, rispettivamente al 12% e al 23%) avverrà dal
3
1° ottobre 2012.
Il Documento passa infine in
rassegna le seguenti misure
del Dl. n. 201/11, senza peraltro aggiungere niente di più di
quello disposto dalle norme:
- regime premiale per favorire
la trasparenza e l’emersione;
- modifica meccanismi di fruizione delle rateazioni concesse da Equitalia per i debiti
iscritti a ruolo;
- complessivo riassetto del
sistema di remunerazione di
Equitalia;
- slittamento, di un anno, delle
disposizioni introdotte dal Dl.
n. 70/11, che prevedono l’eliminazione della possibilità
delle Società del Gruppo Equitalia di riscuotere le entrate
dei Comuni e una diversa
regolamentazione del sistema
di accertamento e riscossione
delle entrate degli stessi
Comuni;
- dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale
delle Dichiarazioni dei redditi;
- facoltà per il debitore, con
l’accordo dell’Agente della
riscossione, di procedere alla
vendita del bene pignorato o
ipotecato, evitando la vendita
all’incanto;
- riduzione del limite per la
tracciabilità dei pagamenti a
1.000 Euro e contrasto all’uso
del contante.
“Servizi Ambientali”:
in vigore il nuovo Regolamento del Sistri
E’ stato pubblicato sul S.O. n. 5
della G.U. n. 4 del 5 gennaio
2012 il Decreto Ministero dell’Ambiente n. 219 del 10
novembre 2011, che ha introdotto, a partire dal 6 gennaio
2012, un nuovo Regolamento
per il “Sistri”, con l’intento di
renderne l’applicazione più
facile per le imprese e gli operatori del settore.
6
In particolare, il nuovo Provvedimento ha modificato il Dm.
n. 52/11 (vedi Entilocalinews n.
18u del 2 maggio 2011), sostituendo gli Allegati IA (“Procedura d’iscrizione”), IB (“Installazione black box”), II (“Contributi”) e III (“Schede Sistri”).
Tra le novità, segnaliamo
quanto segue:
- viene meglio definito il con-
cetto di “unità locale”, con la
sostituzione integrale della
lett. l), comma 1, dell’art. 2,
introducendo il nuovo concetto di “unità operativa”,
meglio chiarito con l’inserimento della lett. l-bis), che lo
definisce come reparto,
impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla
quale sono autonomamente
originati rifiuti, che serve per
comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari per
ogni operatore;
- in riferimento alla consegna
dei dispositivi Usb e black box,
viene specificato (con l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter
dopo il comma 1 dell’art. 8)
che dopo il perfezionamento
della procedura di iscrizione -
Centro Studi Enti Locali
3
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
che termina con la consegna
del dispositivo Usb, dei codici
di accesso al sistema e dei
black box - gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità
operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione
al “Sistri”, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino
ad un massimo di 3 certificati
elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche
devono essere individuate tra
persone diverse da quelle il
cui nominativo è già inserito
in altri dispositivi richiesti per
la
medesima
“unità
locale/unità operativa/attività
soggetta all’obbligo di iscrizione al Sistri”. Il numero massimo
di dispositivi che possono
essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell’Allegato IA. Gli operatori
iscritti al “Sistri” possono chiedere la consegna dei dispositivi Usb per l’interoperabilità;
- la consegna dei dispositivi
aggiuntivi e dei dispositivi per
l’interoperabilità, avviene tramite servizio di consegna
degli stessi all’operatore che
ne ha fatto richiesta. Il titolare
del dispositivo è responsabile
della custodia dello stesso;
- in riferimento alla custodia e
al fine di consentire la consultazione delle schede, i dispositivi devono essere resi disponibili in qualsiasi momento; ma,
nel caso di “unità locali/unità
operative” nelle quali non sia
presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi,
previa comunicazione effettuata in forma scritta al “Sistri”, è
consentito custodire i dispositivi Usb presso altra“unità locale/unità operativa”, fermo
restando l’obbligo di renderli
disponibili in qualunque
momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- per quanto concerne la
videosorveglianza, in presenza di condizioni che non
garantiscano un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di
connettività dati) adeguato
per il funzionamento delle
apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l’installazione delle apparecchiature,
il “Sistri”, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio
personale, può decidere di
non procedere all’installazione delle stesse. Il gestore del
rispettivo impianto, fermo
restando l’obbligo di iscrizione al “Sistri” e di effettuazione
dei relativi adempimenti, è
tenuto a comunicare al “Sistri”
ogni variazione da cui possa
conseguire la possibilità di
dotare il rispettivo impianto
delle predette apparecchiature di monitoraggio. Inoltre,
l’obbligo di custodia delle
apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori
degli impianti presso i quali
sono state installate.
Da segnalare anche l’inserimento dell’art. 21-bis (“Disposizioni in materia di interoperabilità”) ad opera della lett. qq)
del comma 1 dell’art. 1. La nor-
ma prevede che il dispositivo
Usb per l’interoperabilità tra
“Sistri” e software gestionali
delle imprese sia stato accreditato in base al Dlgs. n. 82/05.
Le imprese sono chiamate a
dichiarare il luogo nel quale
viene custodito il dispositivo
Usb per l’interoperabilità ed
ogni sua eventuale variazione.
Da segnalare infine che, in
caso di sospensione o cessazione dell’attività o chiusura
di una “unità locale”, l’impresa
deve darne comunicazione
scritta al “Sistri” entro 72 ore
dalla data di comunicazione al
Registro delle Imprese, oltre a
restituire i dispositivi Usb per
mezzo di una raccomandata
con ricevuta di ritorno.
In generale, ogni cambiamento, come quello di titolarità, è
necessario accedere all’area
“Gestione aziende” del portale “Sistri”, ed inviare una copia
degli atti che hanno comportato tali modifiche e della
richiesta di iscrizione degli
atti presso il Registro delle
Imprese.
Sostituto d’imposta:
istituiti i codici-tributo dei Modelli “F24” e “F24EP”
per il versamento del “contributo di solidarietà”
L’Agenzia delle Entrate –
Direzione centrale Servizi ai
contribuenti, con la Risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2012, ha
istituito i codici-tributo “1618”
e “145E”, da indicare, rispettivamente sui Modelli “F24” e
“F24 EP”, che consentiranno al
sostituto di imposta di versare il “contributo di solidarietà”
del 3% dovuto sulla parte di
reddito eccedente i 300.000
Euro lordi annui previsto dal
comma 2, dell’art. 2, del Dl. n.
138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n.
148/11 (vedi Entilocalinews n.
36 del 19 settembre 2011).
Il comma citato introduce un
Centro Studi Enti Locali
“contributo di solidarietà” a
carico di tutti i contribuenti il
cui reddito complessivo ai fini
Irpef sia superiore a 300.000
Euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011–31
dicembre 2013, prorogabile
anche per gli anni successivi
al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio, di
ammontare pari al 3% della
parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della verifica
del superamento del predetto limite di 300.000 Euro, concorrono anche i redditi da
lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti
pensionistici di cui, rispettiva-
mente, all’art. 9, comma 2, del
Dl. n. 78/10 ed all’art. 18, comma 22-bis, del Dl. n. 98/11,
ancorché al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo ivi previsti.
Dal tenore delle disposizioni
si evince che il “contributo di
solidarietà” opera anche nei
confronti dei dipendenti
pubblici e dei pensionati, ove
il reddito complessivo superi i
300.000 Euro. Ai fini del superamento della predetta
soglia, i redditi dei dipendenti pubblici ed i trattamenti
pensionistici già assoggettati
a riduzione ai sensi dei Decreti sopra citati saranno valutati
nel computo al lordo delle
riduzioni.Tuttavia, è stato precisato che il “contributo di solidarietà” non colpisce la parte
dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da
pensione già soggetta alle
precedenti riduzioni, ma solo
la parte dei redditi avente
natura diversa.
In caso di redditi di lavoro
dipendente e assimilati da
assoggettare al “contributo di
solidarietà”, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli
e trattenere il “contributo”, in
una unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine
anno, versandolo poi all’Era-
7
NOTIZIARIO
rio con i codici-tributo più
sopra riportati.
Il primo (“1618”) deve essere
esposto nella Sezione “Erario”,
in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna
16 gennaio 2012
“Importi a debito versati”, con
l’indicazione, nei campi
“rateazione/regione/prov./mes
e” e “anno di riferimento”,
rispettivamente, del mese e
dell’anno in cui si esegue il
conguaglio.
Anche il secondo codice-tributo (“145E”) va riportato nella Sezione “Erario”, con indicazione del mese e dell’anno in
cui è effettuata l’operazione
3
di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e
nel campo “riferimento B”. I
campi codice ed estremi
identificativi non devono
essere riempiti.
Inpdap:
aggiornamento della gestione e della compilazione
delle Denunce mensili (“Dma2”)
L’Inpdap, con la Circolare n. 20
del 23 dicembre 2011, ha
informato delle nuove modalità di gestione e compilazione delle Denunce mensili ai
fini della comunicazione dei
dati per la valorizzazione della
posizione assicurativa e per il
calcolo del dovuto contributivo, fissandone la decorrenza
(1° luglio 2012) con la Nota
operativa n. 28 del 28 dicembre 2011.
L’Inpdap passa dal principio
di competenza al principio di
cassa. Aggiornando la Dma
(“Denuncia contributiva mensile”), infatti, rende universalmente applicabile il calcolo
della contribuzione in base
all’aliquota vigente all’atto
dell’erogazione della voce
retributiva.
La nuova Denuncia “Dma2”
entrerà in vigore dalle retribuzioni del prossimo mese di
luglio 2012, consentendo un
aumento di efficienza nella
gestione delle entrate contributive (controllo morosità),
del monitoraggio della contribuzione figurativa, e degli
obblighi nei confronti del
casellario degli iscritti attivi
(estratto conto).
La “Dma” è in vigore da gennaio 2005; obbligatoria per
tutti gli Enti e Amministrazioni iscritti all’Inpdap, consiste
nella comunicazione mensile
all’Istituto, in via telematica, di
dati retributivi e informazioni
necessari per implementare
le posizioni assicurative individuali dei lavoratori, utili alla
definizione delle prestazioni
previdenziali e assistenziali.
Diverse le novità previste dal
nuovo Modello. In primo luogo, si tratta di modifiche
miranti ad attualizzare il contenuto della Denuncia rispetto all’evoluzione legislativa ed
alla necessità di monitorare le
entrate e gli oneri a carico dell’Inpdap nella gestione delle
pensioni, mentre le altre
novità hanno invece finalità di
razionalizzare il contenuto
della stessa Denuncia, di
acquisire mensilmente gli elementi informativi per i casi di
contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, di
consentire anche ai soggetti
che erogano compensi a lavo-
ratori e che non assumono
per gli stessi il ruolo di sostituto d’imposta, di inviare le
informazioni necessarie ad
implementare la posizione
assicurativa nel caso in cui il
sostituto d’imposta non sia in
grado di inviare i dati all’Inpdap; infine, di recepire l’orientamento dell’Inpdap di generalizzare il principio di cassa
per le aliquote contributive
da applicare.
Il calcolo con il criterio di cassa di tutta la contribuzione,
rispetto al previgente sistema
(oggi viene applicato il principio di competenza) - spiega
l’Inpdap - rappresenta una
delle innovazioni più significative delle modalità di compilazione della “Dma”.
In virtù di tale principio, in
altre parole, i contributi vengono calcolati applicando l’aliquota vigente all’atto della
liquidazione delle retribuzioni, con la conseguente implementazione della posizione
assicurativa, ferme restando le
regole vigenti per l’individuazione della base imponibile ai
fini del calcolo della prima
quota per le prestazioni pensionistiche e previdenziali.
L’estensione a tutte le tipologie di imponibili contributivi,
quindi anche a quelli costituiti da proventi aventi natura
diversa come, per esempio,
compensi per attività straordinaria, ovvero derivanti da
fonti ulteriori come, per esempio, da una Sentenza, è
conforme al vigente dettato
normativo (Dlgs. n. 314/97).
L’Inpdap precisa che, ai fini
della “Dma”, il criterio di cassa
corrisponde al momento di
percezione, che è quello in cui
il provento esce dalla sfera di
disponibilità del datore di
lavoro erogante per entrare
nel compendio patrimoniale
del percettore.
In ossequio al nuovo principio
- conclude l’Inpdap - nel calcolo della contribuzione utile
ai fini pensionistici, gli imponibili contributivi vanno di
conseguenza imputati al
periodo di cassa e agli stessi
viene applicata l’aliquota di
finanziamento vigente al
momento della corresponsione delle retribuzioni.
Inail:
dal 2012 utilizzo esclusivo dei servizi telematici
per alcune dichiarazioni e istanze
L’Inail, con la Circolare n. 1 del
10 gennaio 2012, ha comunicato che, con Determinazione
8
Commissario straordinario 29
dicembre 2011, n. 55, è stato
individuato un primo gruppo
di dichiarazioni e istanze
obbligatorie che da gennaio
2012 devono essere effettuate
esclusivamente con modalità
telematiche al fine di ridurre i
costi di gestione dei provvedi-
Centro Studi Enti Locali
3
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
menti amministrativi.
L’introduzione del “Codice dell’Amministrazione digitale” e le
successive disposizioni normative hanno previsto la progressiva informatizzazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, definendo il principio della “telematizzazione obbligatoria”.
A decorrere da gennaio 2012,
sono infatti effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione
annuale dei premi;
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in
4 rate;
- la domanda di ammissione
alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende
artigiane;
- la comunicazione motivata
di riduzione delle retribuzioni
presunte per la rata del premio anticipato nell’ambito
dell’autoliquidazione annuale
dei premi;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative
di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.
I primi 4 servizi riguardano
l’autoliquidazione annuale dei
premi, per la quale l’Istituto
già da anni ha reso disponibili
servizi telematici per le imprese e per gli altri soggetti assicuranti, così come per i loro
intermediari.
Dichiarazione delle
retribuzioni per
l’autoliquidazione
annuale dei premi
A partire dall’autoliquidazione 2011/2012, la dichiarazione
delle retribuzioni prevista dall’art. 28, comma 4, primo
periodo, del Dpr. n. 1124/65,
deve essere presentata esclusivamente per via telematica
tramite i seguenti servizi:
- “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, con accesso da
www.inail.it – “Punto Cliente”;
Centro Studi Enti Locali
- “Alpi on-line”, con accesso da
www.inail.it – “Punto Cliente”;
- “Autoliquidazione on-line”, per
il solo Settore marittimo, con
accesso da www.inail.it –
“Navigazione marittima” –
“Servizi on-line” – “Accesso area
dedicata agli utenti Ipsema”.
Il termine massimo per la presentazione telematica delle
dichiarazioni retributive, compreso il Settore marittimo, é
fissato al 16 marzo, fermo
restando che i premi devono
essere pagati entro il 16 febbraio. L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di
cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere
effettuata entro il giorno 16
del secondo mese successivo
a quello di cessazione dell’attività assicurata con il modulo
cartaceo ai sensi dell’art. 28,
comma 4, secondo periodo,
del Dpr. n. 1124/65, come integrato dall’art. 55, comma 5,
della Legge n. 144/99.
Comunicazione motivata di
riduzione delle retribuzioni
presunte
L’art. 28, comma 6, del Dpr. n.
1124/65, stabilisce che il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per
il quale deve essere anticipato
il premio, retribuzioni inferiori
a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente,
può calcolare la rata premio
sul minore importo presunto e
darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio all’Inail,
ai fini di eventuali controlli.
Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione
delle retribuzioni presunte,
deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio
“Riduzione presunto”
in
www.inail.it – “Punto Cliente”.
La comunicazione riguarda
soltanto le ditte attive, avendo
ad oggetto le retribuzioni pre-
sunte su cui calcolare il premio anticipato annuale.
Accesso ai servizi telematici
Per utilizzare i servizi telematici, l’utente deve essere in possesso delle credenziali di
accesso.
Gli utenti interessati sono nel
dettaglio:
- tutti i soggetti (imprese, artigiani, enti territoriali, soggetti
tenuti a istituire il Libro unico
del lavoro, ecc.) titolari di codice ditta e, per il Settore marittimo, le imprese armatoriali. La
password per il primo accesso
è composta dal “Pin1” e dal
“Pin2”. Il “Pin1” è un codice
segreto di identificazione personale che, come il codice ditta, è indicato sul certificato di
assicurazione e sulle basi di
calcolo dei premi inviate per la
loro autoliquidazione annuale. In caso di smarrimento del
“Pin1”, è possibile richiederlo
ad una qualsiasi sede Inail. Per
ottenere il “Pin2”, l’utente deve
accedere al portale Inail
www.inail.it, “cliccare” sul pulsante “Registrazione”, selezionare la voce “Registrazione Ditta” nel menù a sinistra, inserire
il “Codice Ditta” ed il “Pin 1”
negli appositi campi. Al termine di questa operazione l’utente riceverà il “Pin 2” per
posta all’indirizzo della sede
legale indicata nella denuncia
di iscrizione;
- gli intermediari previsti dalla
Legge n. 12/79 e da altre leggi
specifiche, legittimati ad effettuare adempimenti in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti, quando non sono
curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di
propri dipendenti. Anche tali
soggetti possono creare a loro
volta utenze in capo a propri
dipendenti “subdelegati”, fermo restando la responsabilità
diretta ed esclusiva del titolare dell’utenza;
- gli intermediari legittimati
ad effettuare adempimenti in
materia di previdenza per
imprese senza dipendenti,
vale a dire i professionisti che
effettuano
adempimenti
esclusivamente per imprese
senza lavoratori dipendenti.
Anche tali intermediari, per
accedere ai servizi telematici
in “Punto Cliente” devono
richiedere l’abilitazione con
l’apposita modulistica a una
sede dell’Inail, con possibilità
di creare “subdelegati”, e possono operare a condizione che i
codici ditta interessati siano
presenti tra le ditte in delega;
- gli intermediari per imprese
armatoriali.
Servizi erogati dal Contact
center multicanale e
assistenza tecnica
Il Contact center multicanale
(Ccm) erogherà, come di consueto, tutte le informazioni
richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito
803164.
Il servizio è stato inoltre
opportunamente potenziato
e sono stati messi a disposizione degli utenti nuovi ed
ulteriori canali di accesso:
- il servizio “Inail risponde”
(disponibile sul sito internet
www.inail.it) per richiedere
informazioni o chiarimenti
sull’utilizzo dei servizi on-line
ed approfondimenti normativi e procedurali;
- il servizio “chat”, un sistema di
messaggistica istantanea, attivabile durante l’utilizzo dei
servizi on-line di “Punto Cliente”, per ricevere in modalità
interattiva assistenza dagli
operatori del Ccm;
- il servizio di “web collaboration” che consente di condividere il proprio desktop con gli
operatori del Ccm per una più
efficace assistenza nell’utilizzo
dei servizi on-line;
- il servizio “skype”, che permette agli utenti di utilizzare la
connessione internet per attivare una conversazione
telefonica con gli operatori
del Ccm.
9
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
3
Inail:
erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici
e di interventi di sostegno
L’Inail, con la Circolare del 23
dicembre 2011 n. 61, ha reso
noto che è stato approntato il
nuovo Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro
di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
In effetti, con la Determinazione n. 261 del 29 settembre
2011, il Presidente dell’Inail ha
approvato il nuovo Regolamento che abroga ogni precedente istruzione che risulti in
contrasto con le disposizioni
in esso contenute. Il Regolamento intende favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli
strumenti fondamentali per
l’attuazione del sistema di
“tutela globale ed integrata”
che l’Istituto intende garantire
ai propri assicurati.
Nel nuovo Regolamento sono
stati compresi tra i beneficiari,
sia delle prestazioni protesiche che delle iniziative di
sostegno al reinserimento, gli
assistiti ex Ipsema (“Istituto di
previdenza per il settore marittimo”), mentre gli interventi di
cui al Titolo IV hanno come
destinatari anche i familiari
conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei
lavoratori deceduti per cause
lavorative
Per quanto riguarda i dispositivi e gli interventi per l’abbattimento e/o il superamento
delle barriere architettoniche
in ambiente domestico, con
l’obiettivo di facilitare l’applicazione operativa del Regolamento, si è provveduto a
distinguere gli interventi relativi tra l’adeguamento degli
ambienti per aiutare la deambulazione/accessibilità agli
ambienti interni ed esterni
(rampe, scivoli, bagni, ecc.),
all’adeguamento funzionale
ed alle modifiche impiantistiche (sanitari, rubinetterie,
maniglioni, ecc.), fino all’adeguamento degli arredi per
agevolare l’accessibilità e la
fruibilità dell’ambiente domestico (piani cottura, lavelli,
elettrodomestici, ecc.).
Nel nuovo Regolamento è stata aggiunta un’ulteriore
novità, che riguarda la possibilità per il lavoratore divenuto
disabile che avesse in corso,
prima dell’evento dannoso, la
costruzione di un alloggio, di
ottenere un intervento di adeguamento per la propria disabilità, riguardante la sola fornitura in opera di ausili particolari (quali porte scorrevoli,
sanitari per persone disabili,
ecc.) in sostituzione di quelli
standard previsti nel capitolato e non ancora installati. Pertanto, potrà essere autorizzata
la differenza di costo tra gli
appositi ausili e quelli previsti
dal capitolato di compravendita.
Per quanto concerne l’adattamento di arredi nuovi o esistenti, l’importo massimo
autorizzabile non può essere
superiore a 10.000 Euro più Iva.
“Servizi sociali”:
fiscalmente rilevante l’attività di “Amministratore di sostegno”
svolta da un professionista
L’Agenzia delle Entrate –
Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 2 del
9 gennaio 2012, ha chiarito
che, se il Giudice tutelare sceglie un avvocato quale
“Amministratore di sostegno”,
la relativa indennità rappresenta un compenso per lo
svolgimento di un’attività
professionale, quindi inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo e rilevante ai
fini Iva.
L’art. 379 del Codice civile
stabilisce che “l‘Ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice tutelare
tuttavia, considerando l’entità
del patrimonio e le difficoltà
dell’amministrazione, può
assegnare al tutore una equa
10
indennità …”.
Per assistere le persone affette da menomazioni fisiche o
psichiche che si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di occuparsi dei propri interessi, la
Legge n. 6/04 (“Introduzione
nel Libro I,Titolo XII, del Codice
civile del Capo I, relativo all’istituzione dell’Amministrazione di sostegno e modifica
degli artt. 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del Codice
civile in materia di interdizioni
e di inabilitazione, nonché
relative norme di attuazione,
di coordinamento e finali”), ha
introdotto la figura dell’Amministratore di sostegno,
nominato dal Giudice tutela-
re del luogo in cui l’infermo
ha la propria residenza o
domicilio. Di norma, la scelta
dello “Amministratore di
sostegno” avviene nell’ambito familiare ma, in alcuni casi,
può essere effettuata anche
al di fuori della cerchia familiare, ad esempio un Avvocato.
La Risoluzione prende spunto da un quesito di un Avvocato che, nell’ambito della
propria attività professionale, ha ricevuto molteplici
incarichi di “Amministratore
di sostegno”. Dal 2008 il
numero degli incarichi è cresciuto al punto tale da costituire una parte rilevante della propria attività svolta, per i
quali i Giudici tutelari, per un
certo periodo, hanno liquidato l’equa indennità comprensiva di oneri accessori
(rimborso forfetario, Cassa di
previdenza degli Avvocati,
Iva); e per le somme ricevute,
l’Avvocato ha emesso regolari fatture.
Successivamente, gli stessi
Giudici tutelari, mutando
orientamento, hanno considerato l’indennità in questione un reddito non più imponibile, liquidando la sola
indennità senza gli oneri
accessori. A parte viene definita la parcella di Avvocato,
nel caso in cui questi svolga
attività giudiziale o stragiudiziale nell’interesse della per-
Centro Studi Enti Locali
3
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
sona inabile, per la quale il
legale emette fattura.
L’Avvocato chiede quale sia il
corretto trattamento Irpef e
Iva, rappresentando che la
Cassa forense ha confermato
la non applicabilità della
contribuzione
sull’equa
indennità.
L’Agenzia, per la definizione
del quesito, parte, come già
evidenziato, dalla Legge n.
6/04, che ha istituito la figura
dello “Amministratore di
sostegno”, introducendo i
relativi principi nell’ambito
del C.c., del quale tra l’altro
trovano applicazione, per il
rinvio operato dall’art. 411,
alcune norme riguardanti
l’Ufficio tutelare. Tra questi,
l’art. 379, che ne stabilisce la
gratuità,
prevedendo
comunque la possibilità che
il Giudice assegni, se del
caso, una equa indennità.
Con la Risoluzione si precisa
che, se la scelta ricade su un
Avvocato, la relativa indennità si configura in ogni caso,
sotto il profilo tributario,
come un compenso per lo
svolgimento di un’attività
professionale, e deve perciò
essere inquadrata come reddito di lavoro autonomo soggetto a Irpef (art. 53 del Tuir)
e rilevante ai fini Iva (artt. 3 e
5, del Dpr. n. 633/72).
Viene infine ricordato che
l’Ordinanza della Corte costituzionale n. 1073/88, richiamata dall’istante, relativamente alla natura non retributiva dell’equa indennità
prevista dall’art. 379 del C.c.,
riguardava un particolare
caso di tutela di un interdetto da parte di un parente, tra
l’altro emessa ben prima dell’entrata in vigore della Legge n. 6/04.
“Servizi Sociali”:
ulteriori disposizioni urgenti sullo stato di emergenza umanitaria
dei cittadini affluiti dai Paesi nordafricani
E’ stato pubblicata sulla G.U.
n. 6 del 9 gennaio 2012 l’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2011, n. 39911, recante
“Ulteriori disposizioni urgenti
diretta a fronteggiare lo stato
di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa”.
L’Ordinanza prevede:
- limiti di stanziamento per la
corresponsione di speciali
indennità al personale delle
Forze di polizia e dei Vigili del
fuoco concretamente impie-
gato per lo svolgimento di
attività di ordine pubblico o
di soccorso pubblico, previste dall’art. 1 dell’Opcm. n.
3951 del 12 luglio 2011;
- un limite di 101 milioni di
Euro per fronteggiare gli
oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo del 5 aprile
2011 tra il Ministero dell’Interno e la Repubblica Tunisina;
- una autorizzazione di spesa
pari a circa 129 milioni e 500
mila Euro per far fronte agli
ulteriori oneri derivanti dall’attività di Commissario di
cui al comma 1 dell’art. 1 del-
la Opcm. 15 aprile 2011, n.
3933;
- per consentire il completamento delle attività solutorie
avviate ai sensi dell’Opcm. n.
3924 del 18 febbraio 2011, il
termine del 30 giugno 2011,
previsto dall’art. 1, comma 9,
dell’Opcm. n. 3933 del 13
aprile 2011, prorogato al 30
settembre 2011 dall’Opcm.
n. 3955 del 27 luglio 2011, è
ulteriormente posticipato al
30 aprile 2012;
- la proroga al 31 dicembre
2012 dei termini di cui ai
commi 5, 7, 8 e 9 dell’art. 1
dell’Opcm. n. 3956 del 26
luglio 2011;
- il rimborso, da parte dei
soggetti attuatori, degli oneri per l’assistenza ai migranti
e profughi sostenuti dalle
Regioni in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2011
anche prima della loro nomina;
- una ulteriore autorizzazione, fino al 31 dicembre 2011,
di una spesa pari a 68 milioni
di Euro per far fronte ad ulteriori oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato di cui al comma 1 dell’art.
1 dell’Opcm. n. 3933 del 15
aprile 2011.
Avcp:
nuove indicazioni per la procedura negoziata senza la previa
pubblicazione del bando nei contratti sotto soglia
E’ stata pubblicata sulla G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2011
la Determinazione n. 8 del 14
dicembre 2011 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con cui si forniscono
“Indicazioni operative inerenti
la procedura negoziata senza
previa pubblicazione del ban-
Centro Studi Enti Locali
do di gara nei contratti di
importo inferiore alla soglia
comunitaria dopo le modifiche
introdotte dal Decreto-legge
13 maggio 2011, n, 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011,
n. 106”.
L’innovazione principale è
l’aumento da 500.000 ad un
milione di Euro della soglia
entro la quale è consentito
affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando
a cura del Responsabile del
procedimento.
Le altre novità della Determinazione, consultabile anche
sul sito internet www.entilocaliweb.it, sono l’innalzamento della soglia per l’affida-
mento tramite procedura
negoziata dei lavori sui beni
culturali, l’intervento sul regime generale della procedura
negoziata (art. 56 e 57 del
Codice) e l’innalzamento da
20.000 a 40.000 Euro della
soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.
11
NOTIZIARIO
16 gennaio 2012
3
Personale Enti Locali:
per l’Anci il giorno del Santo Patrono è ancora festivo
L’Anci, con una News pubblicata l’11 gennaio 2012 sul
proprio sito internet, ritiene
che la ricorrenza del Santo
Patrono debba essere considerata, per i dipendenti del
comparto dei Comuni, come
un giorno festivo.
L’Anci fa riferimento all’art. 1,
comma 24, del Dl. n. 138/11,
convertito in Legge n. 148/11
che, come noto, prevede che,
“a decorrere dall’anno 2012
con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30
novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente
le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello
Stato non conseguente ad
accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e
le festività dei Santi Patroni, ad
esclusione del 25 aprile, festa
della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, Festa nazionale della
Repubblica, in modo tale che,
sulla base della più diffusa
prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero
il lunedì seguente la prima
domenica immediatamente
successiva ovvero coincidano
con tale domenica”.
La disposizione sopra riportata ha demandato ad un
Dpcm., non ancora emanato,
la modifica di alcune festività
nazionali previste in via generale da legge dello Stato.
L’Anci ritiene che, in assenza
del Decreto cui fa riferimento
la norma e dal momento che
la disposizione in esame non
apporta alcuna modifica
diretta con riguardo alle date
delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora
vigente la disciplina contrattuale di Comparto. Diversamente, ci si troverebbe in una
situazione di vuoto normativo.
Nel caso di specie, per quanto
riguarda il Comparto dei
Comuni, si ritiene che continui a trovare applicazione
l’art. 18, comma 6, del Ccnl. 6
luglio 1995, secondo il quale
la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio è
considerata giorno festivo
purché ricadente in giorno
lavorativo.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230
12
Centro Studi Enti Locali
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APPROFONDIMENTI
16 gennaio 2012
GLI APPROFONDIMENTI
Irap: entro il 16 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione
per il metodo “commerciale” in base ai “comportamenti concludenti”
di Francesco Vegni
In questi giorni o al massimo
entro il 16 febbraio prossimo
(data di scadenza del versamento del primo acconto istituzionale per l’anno 2012) è
opportuno che gli Enti interessati effettuino (o lo facciano di nuovo) i calcoli di convenienza per la scelta dei servizi commerciali per i quali
può risultare vantaggioso
optare (o rinnovare l’opzione,
se è trascorso più di un triennio dall’esercizio dell’opzione) per l’utilizzo del “sistema
contabile” Irap ad aliquota
3,9% (o diversa aliquota prevista dalla singola Regione),
piuttosto che l’applicazione
indistinta
dell’aliquota
dell’8,5% per la determinazione dell’Imposta secondo il
metodo retributivo.
Infatti, servizi con carattere di
commercialità che sono
gestiti in perdita e con elevato impiego di personale,
dovrebbero essere esclusi dai
calcoli Irap secondo il “metodo retributivo” per poter
beneficiare dei notevoli
risparmi di Imposta conseguibili con l’opzione per il sistema contabile.
Ricordiamo che l’esercizio di
tale opzione è previsto dal
comma 2 dell’art. 10-bis del
Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ed ha come conseguenza diretta per l’Ente quella di
dover determinare l’Imposta
secondo 2 diverse basi imponibili, una, valida per le attività istituzionali di natura non
commerciale, sulla quale si
applica il “metodo retributivo”
sull’ammontare delle retribuzioni erogate ogni mese, ed
un’altra, per le attività considerate commerciali ai fini Iva,
Centro Studi Enti Locali
attraverso il “metodo contabile” dell’art. 5 del Decreto Irap.
In altre parole, esercitando
l’opzione, il Comune o altro
Ente pubblico compreso nell’elencazione di cui all’art. 1,
comma 2, del Dlgs. n. 165/01,
sostitutivo del Dlgs. n. 29/93
ancora riportato nell’art. 3,
comma 1, lett. e-bis), del Dlgs.
n. 446/97, si trova ad adottare
il cosiddetto “sistema misto”,
che prevede l’utilizzo contemporaneo, sia del “metodo
retributivo”, sia di quello “contabile”.
Base imponibile
Per i servizi Iva oggetto di
opzione, la base imponibile
Irap è costituita dal valore
della produzione determinato secondo le disposizioni
contenute nell’art. 5 del Dlgs.
n. 446/97.
In conseguenza di ciò, ciascun Ente che esercita l’opzione per il “metodo contabile” dovrà poi predisporre, con
riferimento all’anno 2011, un
conto economico a costi e
ricavi per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando
poi i dati in sede di Dichiarazione annuale.
Aliquota
Come previsto dall’art. 16 del
Decreto Irap, l’aliquota applicabile alla base imponibile
determinata con il “metodo
commerciale” è pari al 3,9%
(ridotta dal 4,25% al 3,9% a
decorrere dal 1° gennaio
2008 dalla Finanziaria 2008
[art. 1, commi 32-66, Legge n.
244/07]), salvo diverse aliquote stabilite espressamente da
ogni singola Regione, a differenza del “metodo retributivo”,
per il quale è prevista l’aliquota dell’8,25%.
A decorrere dal terzo anno
successivo a quello di emanazione del Decreto Irap, le
Regioni hanno facoltà di
variare l’aliquota di cui al
comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale,
variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (Rm. Entrate 10
dicembre 2008, n. 13/DF).
Costi promiscui
Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi
delle attività oggetto di
opzione, quei componenti
negativi deducibili ai fini Irap
secondo il citato art. 5 che
non sono specificamente riferibili all’attività commerciale
in quanto connessi anche con
le attività istituzionali (cosiddetti “costi promiscui”), devono essere ripartiti sulla base
del rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e degli altri proventi
inerenti a ciascuno dei servizi
commerciali e l’ammontare
complessivo di tutte le entrate correnti dell’ente (art. 10bis, comma 2).
A tal proposito, occorre
comunque sottolineare che
l’adozione di tale criterio
“marginale” deve avvenire, a
parere di chi scrive, solo in
termini residuali, ovvero
quando non esiste (o non si è
individuato) alcun altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i costi in
questione, prima, tra la componente istituzionale e quella
commerciale, e poi, individuando l’incidenza di ciascuna componente relativa ad
ognuno dei servizi commerciali in opzione o potenzialmente in opzione (Risoluzio-
ne 28 dicembre 2001, n. 216).
Ricordiamo che l’art. 10-bis,
comma 2, del Dlgs. n. 446/97,
è stato introdotto dall’art. 1,
del Dlgs. n. 506/99, e che fin
dalla sua entrata in vigore si è
creato un dibattito sulla corretta applicazione del coefficiente di promiscuità - così
come indicato nella norma,
ovvero il “rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri
proventi considerati dalla predetta disposizione [art. 2425,
comma 1, lett. A), Cc.] e l’ammontare complessivo di tutte
le entrate correnti” - incentrato
sulla questione se l’applicazione di tale coefficiente così
determinato fosse da considerarsi obbligatoria oppure
residuale.
A tal proposito, in dottrina era
stato più volte rilevato che
l’applicazione del rapporto,
così come indicato all’art. 10bis, comma 2, fosse da considerarsi esclusivamente di tipo
residuale piuttosto che obbligatoria, dal momento che,
attraverso l’utilizzazione di
coefficienti determinati di volta in volta in modo oggettivo
(ad es. metratura dei locali,
indici di cubatura, ore effettive
di lavoro del personale, ecc.), si
sarebbe raggiunta, con un
grado di precisione notevolmente maggiore rispetto
all’applicazione obbligatoria
del rapporto, quella “fedele
proporzionalità” richiesta dalla norma ed a cui il Ministero
fa esplicito riferimento.
Peraltro, in merito alla corretta applicazione del coefficiente, era stato sollevato
anche il dubbio se al numeratore dovessero essere considerati i soli ricavi relativi alle
13
APPROFONDIMENTI
attività commerciali del
Comune oggetto dell’opzione, oppure la totalità dei ricavi inerenti le attività commerciali del Comune, comprese
quelle per le quali non era
stata esercitata l’opzione,
risultanti dai registri Iva delle
vendite e dei corrispettivi.
A tal proposito, la maggioranza degli esperti in materia
aveva ritenuto corretta l’impostazione inerente la prima
delle due suddette ipotesi,
ossia il considerare esclusivamente i ricavi relativi alle attività commerciali del Comune
oggetto dell’opzione ex art
10-bis, comma 2, piuttosto
che i ricavi concernenti tutte
le attività commerciali del
Comune.
Con la citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che chiarire il punto focale della questione, ossia il
carattere obbligatorio o residuale del coefficiente di promiscuità indicato all’art. 10bis, comma 2, la cui determinazione, nel modo sopra indicato (rapporto tra totale dei
ricavi delle attività commerciali oggetto dell’opzione e
totale delle entrate correnti
del Comune), appariva forse
come l’unico elemento ormai
pacificamente accolto in dottrina, ha in realtà contribuito
a creare ancora maggiori
incertezze sulla corretta
applicazione della norma in
questione.
A parere di chi scrive, l’indicazione fornita dal Ministero in
tale Nota, ossia quella di considerare, rispettivamente, al
numeratore del rapporto i
soli ricavi riferiti ai servizi
commerciali oggetto dell’opzione ed al denominatore le
entrate correnti riferite ai servizi che presentano costi di
carattere promiscuo, non
appare coerente con quanto
indicato all’interno dell’art.
10-bis, comma 2, e confermato in seguito dalla più autore-
14
16 gennaio 2012
vole dottrina, dal momento
che un rapporto così determinato fa sì che lo stesso perda quel carattere di residualità che da più parti gli era stato attribuito.
Con l’impostazione fornita
all’interno della Risoluzione
citata, tale rapporto viene
infatti del tutto oggettivizzato, alimentando quindi nuove
incertezze sul carattere obbligatorio o residuale dello stesso e introducendo, d’altra
parte, un duplice problema di
carattere operativo:
- in primo luogo, viene indirettamente richiesto agli Uffici preposti alla determinazione di tale coefficiente la fissazione di tanti rapporti quante
sono le attività del Comune
oggetto di opzione ed aventi
al loro interno costi di carattere promiscuo;
- in secondo luogo, viene scoraggiata (a discapito della
“fedele proporzionalità” invocata dal Ministero) la ricerca
di precisi criteri oggettivi (es.
ore effettive di lavoro nel
caso del personale; metratura
dei locali nel caso dei costi
per refezione, ecc.) da utilizzare per una corretta e puntuale imputazione dei costi promiscui.
Si ritiene pertanto che il comportamento più rispettoso
della norma e della sua ratio
sia quello di utilizzare il criterio di cui all’art. 10-bis, comma
2, del Decreto Irap in via “residuale”, computando al numeratore del rapporto il totale
dei ricavi di tutte le attività
commerciali oggetto di
opzione.
Durata dell’opzione
Nel caso in cui l’Ente utilizzi il
“metodo contabile” dell’art. 5
per la determinazione della
base imponibile Irap delle
attività commerciali, secondo
le norme sui “comportamenti
concludenti” previste dall’art.
3 del Dpr. n. 442/97 e, come
confermato dalla Circolare 26
luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2), la durata dell’opzione per tale metodo è triennale, dopodiché può essere
revocata, altrimenti si considera implicitamente confermata.
Esercizio dell’opzione
In merito all’esercizio dell’opzione per l’utilizzo del “metodo contabile”, alcune difficoltà
interpretative erano sorte a
seguito della presa di posizione del Ministero delle Finanze
contenuta nella citata Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E
poiché, alla luce di tale impostazione, non pareva più possibile esercitare l’opzione in
questione in sede di Dichiarazione Irap, come invece prevedevano le Istruzioni di “Unico 2000 - Modello IQ - Amministrazioni ed Enti pubblici“ e,
quello che più conta, ciò non
sarebbe stato possibile già
per l’esercizio 1999 e, dunque, per Unico 2000.
Al Paragrafo 7.3.2 della Circolare n. 148/E, infatti, i tecnici
del Ministero, richiamando
per l’esercizio dell’opzione il
concetto di “comportamento
concludente” previsto dal Dpr.
n. 442/97, affermavano che lo
stesso “corrisponde alla scelta
operata dal soggetto all’inizio
del periodo d’Imposta e, quindi, in sede di primo acconto
mensile”, da cui consegue che
“la scelta operata mediante
comportamento concludente
in sede di primo acconto, vincola il contribuente a determinare tutti i successivi acconti
mensili e il saldo dell’Imposta
con le medesime modalità”.
In altre parole, la Circolare n.
148/E sosteneva che la scelta
per il “sistema contabile” di
determinazione dell’Irap delle attività commerciali dovesse essere effettuata in sede di
versamento del primo acconto mensile di ciascun anno,
ovvero, entro il 15 febbraio.
L’interpretazione ministeriale
riportata nella Circolare n.
3
148/Eera risultata sin da subito in pieno contrasto con
quanto fino ad allora sostenuto in tema dalla stessa
Amministrazione finanziaria,
che aveva previsto per l’Irap
degli Enti pubblici un’applicazione più elastica dei principi
del “comportamento concludente” rispetto a quanto letteralmente riportato nel Dpr. n.
442/97.
Basta solo ricordare quanto
sostenuto nel Paragrafo 2.19
della Circolare Finanze 12
novembre 1998, n. 263/E,
come nelle Istruzioni del
“Quadro Irap” di “Unico 99” e
nelle Istruzioni alla compilazione della“Dichiarazione Irap
2000”.
Andando per ordine, la Circolare n. 263/E aveva chiaramente riconosciuto agli Enti
in questione la possibilità di
avvalersi del “metodo contabile” del 4,25% (dal 1° gennaio
2008 aliquota scesa al 3,9%)
per le attività commerciali
anche se, nel corso dell’anno,
gli stessi avevano versato per
tutte le attività gli acconti
mensili secondo il “metodo
retributivo”, posizione poi confermata esplicitamente nelle
Istruzioni all’Unico ‘99.
A favore di ciò risultavano
anche le Istruzioni per la
compilazione del “Quadro
Irap - Amministrazioni ed enti
pubblici” di Unico 2000, dove
si era affermato che “il comportamento concludente si
esplica e si esaurisce in sede di
Dichiarazione Irap“ (terzo
capoverso del Paragrafo 1.3)
e che, nel caso in cui l’Ente
avesse provveduto a versare
gli acconti relativi alle attività
commerciali in 2 rate secondo le modalità previste per le
imprese commerciali - applicando dunque per queste in
corso di anno il “sistema contabile” - lo stesso Ente avrebbe potuto comunque determinare la base imponibile del
periodo d’imposta per le stes-
Centro Studi Enti Locali
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APPROFONDIMENTI
16 gennaio 2012
se attività in oggetto utilizzando il metodo retributivo
in sede di Dichiarazione
annuale Irap, scomputando
gli acconti corrisposti dall’Irap complessivamente dovuta (penultimo capoverso del
Paragrafo 1.2).
Ricapitolando, secondo quest’ultima impostazione, l’Ente
Locale e tutti gli altri Enti ed
Amministrazioni pubbliche
citate nell’art. 3, comma 1,
lett. e-bis), del Decreto Irap,
potevano operare il versamento degli acconti mensili
attraverso il “metodo retributivo” anche per le attività commerciali nei primi mesi dell’anno, salvo poi cambiare
idea ed esercitare l’opzione
per il “sistema contabile” - sia
per la totalità dei servizi commerciali dell’Ente, sia per
alcuni di questi (vedasi Cm. n.
97/E del 1998) - in sede di
Dichiarazione annuale, da
presentare a quel tempo
entro un mese dall’approvazione del consuntivo e, quindi, non oltre il 30 luglio dell’anno successivo, operando
in tale sede i necessari conteggi ed i relativi conguagli
d’imposta.
Sulla base della nuova interpretazione assunta dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 148/E, invece, la
possibilità di esercitare l’opzione “in seconda battuta“,
ovvero in sede di Dichiarazione annuale pur avendo eseguito, per le stesse attività, i
versamenti degli acconti
mensili nel corso dell’anno,
risultava come non più utilizzabile.
Da quanto sopra descritto
appariva in tutta la sua rilevanza e gravità il contrasto
interpretativo tra le due
difformi posizioni del Ministero in tema di esercizio dell’opzione Irap.
La nuova interpretazione
ministeriale sull’esercizio dell’opzione Irap per gli enti
Centro Studi Enti Locali
pubblici era infatti, non tanto
discutibile dal punto di vista
sostanziale – in quanto non
faceva altro che correttamente estendere l’applicazione
del principio dei “comportamenti concludenti” anche alla
disciplina Irap degli Enti ed
Amministrazioni pubbliche –
ma piuttosto di fatto inopportuna ed intempestiva, se
non altro per il fatto che la
stessa avrebbe potuto produrre per tali soggetti effetti
retroattivi indesiderati ed iniqui.
Accortosi dell’errore compiuto, il Ministero delle Finanze è
ritornato sui propri passi e,
con la Circolare 20 dicembre
2000, n. 234/E, pur mantenendo la validità di quanto sostenuto con la Circolare n. 148/E
in merito all’estensione del
“comportamento concludente” a priori anche all’Irap degli
Enti pubblici, ha posticipato
l’adozione della nuova impostazione al 1° gennaio 2001.
Alla luce di ciò, l’esercizio dell’opzione prevista per le
Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’art. 1, comma
2, del Dlgs. n. 29/93 - e dunque anche per gli Enti Locali dall’art. 10-bis, comma 2, del
Dlgs. n. 446/97, per il calcolo
dell’Imposta sulle attività
commerciali secondo il sistema contabile delle imprese,
riferito agli anni 1999 e 2000,
non è stato di fatto soggetto
ad alcun stravolgimento.
Con la Circolare n. 234/E il
Ministero ha infatti confermato, sì, la validità di quanto
sostenuto con la precedente
Cm. n. 148/E in merito alla
decorrenza degli effetti dell’opzione Irap per il “sistema
contabile” dal primo versamento dell’anno, ma ha spostato ragionevolmente l’inizio della validità di questa
nuova impostazione interpretativa dall’esercizio 2001,
facendo salvo quanto accaduto nel 1999 e nel 2000 (la
Circolare afferma precisamente: “dal periodo d’imposta
che inizia successivamente alla
data di emanazione della
medesima Circolare [26 luglio
2000]”).
E’ stato così consentito ai
Comuni che avevano rispettato la previgente interpretazione - ovvero quella che consentiva di regolare e di esercitare l’opzione in questione
anche in sede di Dichiarazione Irap, e quindi ex post, pur
avendo provveduto ad effettuare, per gli stessi servizi poi
oggetto dell’opzione, i versamenti mensili del “sistema
retributivo” - di non vedersi
pregiudicato quanto calcolato, versato e dichiarato per gli
anni 1999 e 2000.
Pertanto, per coloro che avevano deciso di applicare il
“sistema contabile” del 4,25%
(ora 3,9% o diversa aliquota a
seconda della Regione) nel
corso del 2000 - ma non già
dal versamento del mese di
gennaio (15 febbraio 2000) e che avevano intenzione di
“confermare“ tale scelta nella
Dichiarazione Irap 2001, effettuando anche i relativi conguagli, la modalità di espressione del “comportamento
concludente” attraverso la
Dichiarazione ha mantenuto
la sua validità.
Tutto ciò vale a maggior ragione per l’anno d’imposta 1999,
per il quale è tramontato
anche il rischio di dover inviare una Dichiarazione integrativa con il relativo versamento a
conguaglio e, del resto, anche
la possibile applicazione delle
relative sanzioni.
In sostanza, alla luce di quanto chiarito dalla Circolare n.
234/E, per tutti gli Enti indicati al citato art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 29/93 che possono
esercitare l’opzione di cui
all’art. 10-bis del Dlgs. n.
446/97, diventa fondamentale, a decorrere dall’esercizio
2001, per quei servizi per i
quali si intende esercitare
l’opzione, esprimere il proprio
“comportamento concludente” interrompendo i versamenti mensili richiesti per l’adozione del sistema retributivo dell’8,5% fin dal primo versamento previsto per le retribuzioni di gennaio e scadente il 15 febbraio.
In altre parole, per i servizi
per i quali viene effettuato il
calcolo dell’Irap secondo il
“sistema retributivo” e versato il relativo acconto - determinato sulle retribuzioni erogate nel mese di gennaio –
entro il 15 febbraio, non
sarebbe più possibile esercitare l’opzione per il “sistema
contabile” in seconda battuta, ovvero solo in sede di
Dichiarazione annuale, in
quanto l’Ente deve applicare
il metodo retributivo “scelto”
a febbraio almeno per l’intero anno, senza possibilità di
ripensamento.
Conclusioni
Entro la scadenza per il versamento del primo acconto
mensile per l’anno 2012 (16
febbraio), quindi, gli Enti
Pubblici e Locali territoriali
dovranno escludere per la
prima volta, o continuare a
farlo, in caso di opzione già
esercitata, dall’imponibile
retributivo Irap su cui calcolare
l’acconto
mensile
all’8,5%, gli importi riferiti ai
dipendenti, assimilati (gettoni, indennità pubbliche funzioni, co.co.co., ecc.) e prestatori di lavoro occasionale,
impiegati nei servizi Iva
oggetto di opzione.
Tale “comportamento concludente” non richiede particolari dichiarazioni o comunicazioni all’Agenzia delle
Entrate ad eccezione della
successiva compilazione per
conferma del rigo V050 della
Dichiarazione Iva riferita
all’anno in cui è stata esercitata l’opzione e solo a fini
statistici.
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APPROFONDIMENTI
16 gennaio 2012
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Forme obbligatorie associative fra Enti Locali e relative scadenze
di Ivan Bonitatibus
In materia di forme associative
obbligatorie, si azionano differenti normative a seconda della dimensione demografica dei
Comuni. Il Legislatore, se per le
Civiche amministrazioni fino a
1.000 abitanti ha previsto l’esercizio in forma associata
mediante un’Unione di Comuni di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base
della legislazione vigente (art.
16, commi 1 e seguenti, del Dl.
138/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n.
148/11), per i Comuni con un
numero di abitanti tra i 1.001 e
i 5.000 (ovvero i 3.000 se
appartenenti o già appartenuti a Comunità montane) ha
sancito la gestione obbligatoria in forma associata, attraverso Convenzione o Unione, delle 6 funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, della Legge n. 42/09 (art. 14, commi da 25 a 31, del Dl. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge n.
122/10).
Il cogente programma di riorganizzazione sovra comunale
delle funzioni e dei servizi consta di una serie di adempimenti da completare entro scadenze prefissate. Come spesso
accade nell’ambito di processi
di riforma aventi carattere
strutturale, anche per il completamento del programma
“de qua” si è confidato in un
posticipo dei termini di scadenza. Contrariamente alle
aspettative, però, il tradizionale
Decreto-legge “Milleproroghe”
di fine anno non ha provveduto ad un rinvio “tout court” dei
termini che in questa sede
interessano; ma, al contrario,
ha solo procrastinato di alcuni
mesi (6 per la precisione) il cronoprogramma attuativo della
gestione associata delle “fun-
16
zioni fondamentali” per i
Comuni più grandi.
Alla luce di questa premessa, si
reputa opportuno approfondire gli adempimenti che le
Amministrazioni locali e regionali sono tenute (o erano tenute) a rispettare per dar corso
alle predette misure di razionalizzazione
dell’apparato
pubblico.
Occorre
preliminarmente
ricordare che entro lo scorso
17 novembre 2011, per ambedue le normative di riforma, le
Regioni avevano la facoltà di
intervenire per modificare (in
luogo di quella stabilita con
legge statale) la soglia minima
di popolazione complessiva
delle prefate forme associative.
Si rammenta che, mentre per
l’esercizio in comune delle sole
6 “funzioni fondamentali” il
limite demografico minimo
(statale) da raggiungere con le
aggregazioni di Comuni tra
1.001 e 5.000 abitanti è stato
fissato in 10.000 abitanti (art.
14, comma 31, del citato Dl. n.
78/10), per la gestione in forma
associata di tutte le funzioni ed
i servizi spettanti alle Civiche
amministrazioni il limite inferiore previsto dalla normativa
nazionale è stato definito in
5.0011 abitanti (art. 16, comma
6, del menzionato Dl. n.
138/2011).
Solo poche Regioni hanno
provveduto a stabilire il testé
indicato limite demografico
ulteriore2.
Quanto a tempi di realizzazione, l’evocata gestione associata delle 6 “funzioni fondamentali” per i Comuni con un
numero di abitanti compresi
tra i 1.001 e i 5.000 originariamente doveva essere compiuta entro il 31 dicembre 2011,
con riguardo ad almeno 2 funzioni, mentre per le altre 4 era
possibile attendere il 31
dicembre 2012 ex comma 31,
lett. a) e b), del menzionato art.
14.
Il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216,
rubricato “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative”, all’art. 29, comma 11, ha
prorogato però i termini di cui
sopra di 6 mesi, posticipandoli,
rispettivamente, al 30 giugno
2012 ed al 30 giugno 2013.
Per le predette aggregazioni, si
reputa opportuno ricordare
che le leggi regionali, nelle
materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione,
previa concertazione con i
Comuni interessati nell’ambito
del Consiglio delle Autonomie
locali, avrebbero dovuto determinare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle “funzioni fondamentali” ex art. 21, comma 3, della
Legge n. 42/09. E nell’ambito
della suddetta normativa
regionale, i Comuni avrebbero
avviato l’esercizio delle funzioni in forma associata entro il
termine indicato.
Pur tuttavia, è possibile soprassedere alla mancata emanazione delle menzionate leggi
regionali perché lo stesso art.
14, al comma 31, secondo
periodo, ha definito le date
(coma sopra viste) entro le
quali i Comuni, a prescinde
dalla definizione degli Ato,
devono comunque assicurare
il completamento del processo
di riforma cha porta alla prefata gestione associata.
L’esercizio obbligatorio in forma comune di tutte le funzioni
amministrative e di tutti i servizi pubblici per le Civiche
amministrazioni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
invece, va realizzato attraverso
un cronoprogramma che consta di diverse fasi e che coinvolge, sia le Autonomie locali
che quelle regionali.
Sono le Regioni a sancire, entro
il 31 dicembre 2012, l’istituzione di tutte le Unioni “obbligatorie” sulla base delle proposte
di aggregazione avanzate
dagli Enti interessati e formalizzate con apposita Delibera
consiliare entro il 17 marzo
2012 (art. 16, comma 8, del citato Dl. n. 138/11).
Per stabilire il momento in cui
le Civiche amministrazioni
vengono private delle attribuzioni spettanti alle Unioni, i
tecnici delle Amministrazioni
locali devono tener a mente la
data del 13 agosto 2012. Infatti, successivamente, a tale termine e dopo che il primo
Comune facente parte di tal
forma associativa ha rinnovato
gli Organi di governo, con
decorrenza dal giorno di proclamazione degli eletti, l’Unione succede a tutti gli effetti ai
propri associati nei rapporti
giuridici in essere. Da questa
epoca l’Unione comincia ad
esercitare le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici
previsti dalla legge, potendo
contare sulle necessarie risorse
umane e strumentali trasferite
dai Comuni associati unitamente ai relativi rapporti
finanziari risultanti dal bilancio
(art. 16, commi 1, 5 e 9, del
ridetto Dl. n. 138/11).
Le Civiche amministrazioni, al
momento in cui diventano
membri dell’Unione di cui
sopra, ove appartengano
anche a forme associative di
cui agli art. 30 e 31 del Tuel
(rispettivamente Convenzioni
e Consorzi), cessano di diritto
di farne parte (ultimo periodo
del comma 7 del citato art. 16).
Le Unioni di Comuni già esi-
Centro Studi Enti Locali
3
APPROFONDIMENTI
16 gennaio 2012
stenti e di cui almeno una
Amministrazioni associata non
supera i 1.000 abitanti sono
tenute ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alla nuova disciplina entro il termine sancito
dal comma 7 del ridetto art.
163. Con l’adeguamento la
“vecchia” Unione riconduce
nell’alveo delle sue competenze tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici
spettanti ai Comuni sulla base
della legislazione vigente e
verifica che la popolazione
complessiva dei suoi associati
sia superiore ai 5.000 abitanti4
(ovvero al diverso limite previsto dalla normativa regionale).
Vale la pena evidenziare che i
Comuni con più di 1.000 abi-
tanti possono volontariamente aderire alle Unioni costituite
ai sensi dell’art. 16 citato al fine
di esercitare in forma associata, o le sole “funzioni fondamentali” loro attribuite, o “tutte
le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente”.
Altro aspetto da sottolineare è
che i Comuni con meno di
1.000 abitanti che, alla data del
30 settembre 2012, esercitano
mediante Convenzione le
rispettive attribuzioni previste
dalla legge, hanno la opportunità di essere esentati dall’obbligo di adesione alle Unioni di
cui trattasi, qualora trasmettano, entro il 15 ottobre 2012, al
Ministero dell’Interno, un’atte-
stazione comprovante il conseguimento di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione
in convenzione di tutte le funzioni amministrative e i servizi
pubblici previsti dalla legislazione vigente. Il Ministero adito valuta le attestazioni che
riceve e pubblica sul proprio
sito l’elenco dei Comuni che
ritiene di dispensare dalla
obbligatoria adesione alle
Unioni sopra descritte (art. 16,
comma 16, del menzionato Dl.
n. 138/11). Le Regioni terranno
conto di questo elenco al
momento in cui istituiranno
(entro fine anno) tutte le Unioni del proprio territorio.
Quanto sopra però potrà essere attuato se il Ministero del-
l’Interno provvederà ad emanare il Decreto deputato a
definire i contenuti e le modalità delle attestazioni comprovanti l’ottimale gestione in
Convenzione di tutte attribuzioni spettanti ai Comuni. In
verità, il predetto Dm. avrebbe
dovuto essere già varato lo
scorso 17 dicembre 2011.
Per inciso, si precisa che Organi
dell’Unione di cui all’art. 16
citato sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Nei Comuni
aderenti, al momento in cui la
prefata forma associativa
diventa operativa, tutte le
Giunte decadono di diritto e
gli Organi di Governo sono il
Sindaco ed il Consiglio comunale.
NOTE
1 Tali funzioni sono individuate in: 1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 2. polizia locale; 3. istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 4. viabilità e dei trasporti; 5.
gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 6. settore sociale - secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.
2 Oppure a 3.001 abitanti se i Comuni che intendono comporre un’Unione appartengano o siano appartenuti a Comunità montane.
3 Fra queste la Toscana che, con la L.R. 15 novembre 2011, n. 59, lo ha fissato, rispettivamente,“per le aggregazioni cui partecipano i Comuni che
sono tenuti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali” ex art. 14, commi da 25 a 31, del Dl. n. 78/10, in 5.000 abitanti”, mentre “per
le Unioni di comuni tenuti all’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici” ex art. 16, commi da 1 a 16, del
Dl. n. 138/11, in 1.000 abitanti, con l’avvertenza però che la soglia minima prevista può ulteriormente abbassarsi “se l’Unione non ha continuità
territoriale con altri Comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti”. La Regione Toscana ha fatto quindi coincidere la linea estrema di popolazione che ciascuna Amministrazione deve avere per rientrare nell’obbligatorio processo di riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e dei
servizi con il limite demografico minimo che ogni forma associativa è tenuta a raggiungere.
4 Ossia, successivamente al 13 agosto 2012, entro 4 mesi dal giorno di proclamazione degli eletti del primo Comune interessato al rinnovo dei
propri Organi.
5 Ovvero a 3.000 abitanti qualora i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengano o siano appartenuti a Comunità
montane.
6 Ossia, dal giorno di proclamazione degli eletti del primo Comune interessato al rinnovo dei propri Organi.
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3
QUESITI
16 gennaio 2012
IL QUESITO
Contribuenti “minimi”: quali sono le novità introdottedal Dl. n. 98/11
e che riflessi hanno in termini di Iva e ritenute fiscali?
di Marcello Marzano
Il testo del quesito:
“Quali sono le innovazioni introdotte dall’art. 27, Dl. n. 98/11 in materia di contribuenti minimi, in particolare, quali prestatori
potranno continuare a beneficiare del nuovo regime dei minimi e cosa comporterà per il Comune sostituto d’imposta la fuoriuscita
dal regime di un professionista che ha svolto nel 2011 prestazioni che verranno fatturate nel 2012 ?”
La risposta dei nostri esperti:
L’art. 27, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/11, ha profondamente rinnovato i regimi forfettari previsti dalla precedente normativa, con l’intento di
giungere ad una concentrazione dei precedenti in uno di
maggior favore per i giovani e
i lavoratori in mobilità.
A partire dal 1° gennaio 2012,
il regime agevolato previsto
per i c.d. contribuenti “minimi”,
di cui all’art. 1, commi da 96 a
117, della Legge n. 244/07, si
applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e
per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che
intraprendono
un’attività
d’impresa, arte o professione o
che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.
Le principali novità introdotte
dal Decreto in esame sono:
- la riduzione al 5% dell’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle
Addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105
dell’art. 1, della Legge n.
244/07;
- l’introduzione di un limite
temporale di 5 anni alla permanenza nel regime, ma con
la possibilità di usufruirne
anche oltre il quarto periodo
di imposta successivo a quello
di inizio dell’attività e fino al
compimento del trentacinquesimo anno di età per i più
giovani.
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Considerata la rilevante riduzione dei possibili beneficiari
delle nuove disposizioni,
all’art. 27, comma 3, Dl. n.
98/11, è stato previsto un regime per coloro che, per effetto
delle disposizioni di cui al
comma 1 dello stesso art. 27,
pur avendo le caratteristiche
di cui ai commi 96 e 99 dell’art.
1 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, non potranno
beneficiare del nuovo regime
semplificato per i contribuenti
“minimi” ovvero per coloro che
ne fuoriusciranno. Per questi, il
comma 4 dello stesso art. 1 ha
previsto che (il regime dei contribuenti “minimi”)“cessa di
avere applicazione dall’anno
successivo a quello in cui viene
meno una della condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell’art. 1 della
Legge 24 dicembre 2007, n.
244.”
Al comma 6 dello stesso art. 27,
Dl n. 98/11, la norma dispone
che, “con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate sono dettate le
disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.”
In data 22 dicembre 2011,
come previsto dal comma 6, il
Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha emanato i Provvedimenti conseguenti (vedi
Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2012).
Il primo Provvedimento ema-
nato è stato il n. 185820/11,
con cui l’Agenzia delle Entrate
ha definito le regole del “nuovo” regime dei minimi introdotto dalla c.d. “Manovra correttiva” applicabile dal 2012.
Le principali innovazioni riportate dal Provvedimento n.
185820/11 sono:
● l’eliminazione dell’obbligo
della ritenuta sui ricavi/compensi percepiti in qualità di
contribuente minimo;
● la possibilità, per i soli soggetti che hanno perso il lavoro,
di applicare il regime anche se
l’attività esercitata costituisce
una mera prosecuzione di
un’altra attività precedente;
● la possibilità di optare per il
regime anche di coloro che,
nel periodo 2008-2011, hanno
adottato il regime ordinario o
delle “nuove iniziative produttive”.
Analizzando più nello specifico le novità introdotte, si rileva
che una delle principali innovazioni riguarda la trasformazione del regime da durata illimitata a durata limitata nel
tempo riservato ai soggetti
che intraprendono una nuova
attività e, in via transitoria, a
coloro che l’hanno iniziata dal
1° gennaio 2008.
Il Provvedimento Prot. n.
185820/11, attuativo delle
disposizioni del “regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità”, ha chiarito che il nuovo
regime dei “minimi” è applicabile dalle persone fisiche che
iniziano un’attività d’impresa
o di lavoro autonomo:
a) per il periodo d’imposta in
cui è iniziata l’attività e per i 4
successivi;
b) anche oltre il quarto anno
successivo e fino all’anno in
cui il contribuente compie 35
anni,
ed infatti, in merito al punto
sub a), il Provvedimento in
esame al punto 2.3, precisa
che “i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al punto 2.1, che
hanno intrapreso un’attività di
impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre
2007, e che hanno optato per il
regime ordinario ovvero per il
regime fiscale agevolato per le
nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo di cui
all’articolo 13 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono
accedere al regime fiscale di
vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento
del quinquennio ovvero non
oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età.”
Il nuovo regime è applicabile
anche da parte dei soggetti
che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31 dicembre 2007.
Al fine di evitare che i contribuenti minimi risultino strutturalmente a credito, per effetto della ridotta misura dell’ali-
19
QUESITI
16 gennaio 2012
quota dell’Imposta sostitutiva
(pari come detto precedentemente al 5%), analogamente a
quanto previsto nel regime
delle “nuove iniziative produttive” (art. 13 della Legge n.
388/00), dal 2012 ai “nuovi
minimi” non dovrà essere
applicata la ritenuta d’acconto; a tutela della posizione del
sostituto d’imposta è però
necessario che il prestatore
rilasci un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto a Imposta
sostitutiva, richiamando la
nuova norma agevolativa.
La normativa ha ristretto sensibilmente la platea di coloro
che potranno beneficiare del
regime di vantaggio ed è per
tale ragione che è stato previsto dal comma 3 dello stesso
art. 27 un regime fiscale che
possiamo definire “residuale”,
di cui potranno beneficiare
tutti coloro che possedevano
al 31 dicembre 2011 i requisiti
richiesti dal regime dei “vecchi
minimi” in vigore, ma che
attualmente non avrebbero i
requisiti per accedere al regime “nuovi minimi”.
Con un secondo Provvedimento Prot. n. 185825/11 il
Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha disciplinato la
modalità di applicazione del
regime contabile agevolato
introdotto dall’art. 27, comma
3, Dl. n. 98/11.
Il Provvedimento in questione
ha disciplinato le modalità di
applicazione di questo nuovo
regime: dalla norma emerge
quindi che coloro che potranno utilizzarlo sono le persone
fisiche che, oltre ad avere le
caratteristiche di cui all’art. 1,
commi 96 e 99, della Legge n.
244/07, hanno i seguenti
requisiti:
● nell’anno solare precedente
hanno conseguito ricavi o
compensi non superiori a Euro
30.000;
● non hanno effettuato alcuna
cessione all’esportazione;
● non hanno sostenuto spese
di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c) e c-bis), Dpr. n. 917/86;
● non hanno erogato somme
sotto forma di utili di partecipazione agli associati;
● nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche
sotto forma di contratti di leasing o di appalto e locazione,
per un valore complessivo
superiore a Euro 15.000;
● non si avvalgono di alcun
regime speciale per quanto
riguarda l’Iva;
● sono soggetti residenti;
● non hanno come oggetto
principale dell’attività la vendita di fabbricati o la vendita
di parti di fabbricati, di terreni
edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
● non partecipano a società di
persone o associazioni di cui
all’art. 5, Dpr. n. 917/86.
La contemporanea presenza
di tali requisiti permette al
soggetto di beneficiare del
regime contabile agevolato di
cui all’art. 27, comma 3, Dl. n.
98/11, ed aderendo a questo
regime non verrà più applicata
un’Imposta sostitutiva ed il
reddito di lavoro autonomo o
impresa sarà di conseguenza
determinato in base agli artt.
54 e 66, Tuir, potendo altresì
beneficiare dell’esonero dai
seguenti obblighi:
● registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini dell’Imposta sui redditi,
dell’Irap e dell’Iva;
● tenuta del registro dei beni
ammortizzabili qualora gli
stessi forniscano, ordinati in
forma sistematica, gli stessi
dati previsti dall’art. 16, Dpr. n.
600/73;
● liquidazioni e versamenti
periodici ai fini Iva e versamento acconto annuale Iva;
● presentazione della Dichiarazione Irap e versamento della relativa Imposta.
L’adesione a tale regime non
esonera invece dai seguenti
obblighi:
● conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi
dell’art. 22, Dpr. n. 600/73;
● fatturazione e certificazione
dei corrispettivi, a meno non
siano previste eventuali condizioni di esonero;
● presentazione annuale delle
Dichiarazioni annuali ai fini
delle Imposte dirette e quella
ai fini Iva;
● versamento dell’acconto e
del saldo Irpef e relativo versamento dell’acconto e saldo
delle Addizionali comunali e
regionali.
Per i contribuenti che sceglieranno il regime agevolato sarà
prevista la soggezione agli
studi di settore previsti dal-
3
l’art. 62-bis, Dl. n. 331/93, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 427/93. Il regime contabile agevolato cesserà di
essere applicato o per opzione
al regime contabile ordinario
o al venir meno di una delle
condizioni essenziali per optare per il regime o all’intervenire di una causa di esclusione.
Dopo la fuoriuscita, sarà possibile rientrare nel regime contabile semplificato a partire
dall’anno successivo rispetto a
quello in cui si “riacquistano” i
requisiti di accesso al regime
dei minimi a seguito della
revoca dell’opzione per il regime ordinario.
Sul punto il Provvedimento,
citato dispone infatti che i
suddetti soggetti “applicano il
regime contabile agevolato dal
periodo di imposta successivo a
quello in cui riacquistano le
caratteristiche di cui ai commi
96 e 99, dell’art. 1, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244, ovvero a
seguito di revoca del regime
contabile ordinario”.
Per effetto di tali cambiamenti,
molti prestatori di servizio si
troveranno a modificare il proprio regime contabile nel passaggio dal 2011 al 2012, ed a
tal proposito va precisato che,
in tutti i casi di variazione, in
presenza di prestazioni già
effettuate per le quali è stata o
no già emessa notula ma non
ancora fatturate, dovranno
essere utilizzate le nuove
regole del regime.
A tal proposito, il prospetto
seguente riepiloga le diverse
possibilità:
Notula 2011 Fattura 2012
Regime di provenienza (2011)
Regime di destinazione (2012)
Rit.
d’Acc.
Iva
Rit.
d’Acc.
Iva
“Nuove iniziative produttive” art. 13, Legge n. 388/00
“Nuovi minimi“ art. 27, comma 1, Dl. n. 98/11
NO
SI
NO
NO
“Nuove iniziative produttive” art. 13, Legge n. 388/00
“Residuale” art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11
NO
SI
SI
SI
“Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07
“Nuovi minimi“ art. 27, comma 1, Dl. n. 98/11
SI
NO
NO
NO
“Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07
“Residuale” art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11
SI
NO
SI
SI
“Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07
“Minori” (art. 18, Dpr. n. 600/73) o ordinario
SI
NO
SI
SI
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Centro Studi Enti Locali
3
GIURISPRUDENZA
16 gennaio 2012
LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di un Azienda
speciale per la mancata comunicazione del compenso al Segretario
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia - Sentenza n. 298 del 7 ottobre 2010
di Antonio Tirelli
Oggetto
Condanna dei Direttori generali
di una Azienda speciale per danno erariale subito dell’Azienda
stessa per non aver provveduto
alla comunicazione al Comune
dei compensi corrisposti al
Segretario generale, a norma
dell’art. 53, comma 11, del Dlgs.
n. 165/11: annullata la Sentenza
di assoluzione di primo grado n.
2224/10.
Premessa
Nel febbraio 1998, in questo
medio/grande Comune siciliano,
il Segretario generale del Comune richiede di poter svolgere
una consulenza quale “esperto
amministrativo” a favore di una
Azienda pubblica (partecipata
integralmente dal Comune):
l’autorizzazione è riconosciuta
mediante“l’apposizione del visto”
sulla richiesta stessa. L’Azienda
eroga compensi al Segretario
per il periodo 1999/2004 per un
importo di circa 35.000 Euro, ma
non provvede annualmente a
dare comunicazione al Comune
(art. 53, comma 11, del Dlgs. n.
165/11). Viene accertata l’omissione e viene applicata all’Azienda una sanzione amministrativa
di circa 70.000 Euro (il doppio
dell’importo non denunciato);
l’Azienda si avvale della possibilità di estinguere la sanzione
pagando, in data 22 dicembre
2005, 23.000 Euro circa (pari a
1/3 del massimo della sanzione).
La Procura territoriale cita in giudizio per danno erariale il Presidente ed i 2 Direttori generali
(nel frattempo succeduti) dell’Azienda.
La Sezione di primo grado, con la
Sentenza n. 2224/10, assolve i
convenuti (con oneri legali a
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carico del Comune); la Procura
ricorre in appello e la Sezione
giurisdizionale d’appello, con la
Sentenza in commento, condanna i 2 Direttori generali al pagamento del danno (complessivamente circa 12.000 Euro), confermando l’assoluzione del Presidente (liquidando a carico dell’Azienda le spese legali da rimborsargli).
Sintesi delle Sentenze
I Giudici di primo grado premettono che per il Presidente dell’Azienda, in carica prima del convenuto (periodo 1998/2003) nel
frattempo deceduto, la Procura
non ha“ravvisato nella fattispecie
un’ipotesi di arricchimento degli
eredi”. La difesa del Direttore
generale (in carica nel periodo
1996/2001) sottolinea che
dovrebbero essere ritenuti
“coobbligati” della “omessa
comunicazione all’Amministrazione comunale anche altre strutture di vertice dell’Azienda speciale come il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori
dei conti e il Direttore Amministrativo, nonché anche i componenti
del Consiglio comunale che avevano l’onere di vigilanza e anche
di amministrazione attiva dell’Azienda stessa”.
Ritiene inoltre il convenuto che
la predetta comunicazione “dell’incarico all’Amministrazione
comunale non fosse dovuta perché il Segretario generale del
Comune e la stessa Azienda speciale appartengono alla stessa
Amministrazione comunale”. In
ogni caso, “sussisterebbe un errore ‘scusabile’ come dimostrerebbe
la circostanza che nell’errore sono
incorsi tutti i citati Organi di
amministrazione dell’Azienda.”
La difesa del Presidente dell’Azienda “sottolineava i forti vincoli
che legavano l’Azienda al Comune, al punto di renderla parte dell’apparato amministrativo comunale”. Inoltre, si sosteneva che “il
Presidente del Consiglio di amministrazione non aveva competenza in merito alla materia sanzionata e se l’avesse avuta, la relativa
responsabilità avrebbe dovuto
coinvolgere l’intero Consiglio di
amministrazione”.
I Giudici di primo grado affermano che “non sussistono dubbi
sulla sussistenza dell’illecito
amministrativo che ha dato luogo al pagamento estintivo della
sanzione amministrativa”. Infatti,
l’art. 53, comma 11, del Dlgs n.
165/01, prevede che “entro il 30
aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici
per gli incarichi di cui al comma 6
sono tenuti a dare comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell’anno precedente.” Tale onere di comunicazione non è stato assolto dall’Azienda speciale, contravvenendo così al chiaro disposto
normativo.
Il conseguente pagamento in
misura ridotta di 23.320,44 Euro
per l’estinzione dell’illecito
amministrativo, ha prodotto una
diminuzione patrimoniale di
pari entità nel patrimonio dell’Azienda stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto nelle tesi difensive dei convenuti, appaiono correttamente
individuati nell’atto di citazione i
soggetti (Direttore generale e
Presidente del Consiglio di
amministrazione) che all’interno
dell’Azienda erano responsabili
della mancata effettuazione delle comunicazioni ex art 53 del
Dlgs. n. 165/01.
Lo statuto dell’Azienda, infatti,
all’art. 4 conferisce al Direttore
generale “la conduzione e la
responsabilità della gestione”,
mentre al Presidente del Consiglio di amministrazione “la vigilanza generale sulla gestione”.Viene sottolineato che “gli elementi
che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono, al Giudice di valutare ed
eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente
per l’efficienza causale che il personale comportamento ha assunto nella produzione del danno, a
prescindere da quelli di ipotetici
corresponsabili”. Si afferma che,
“in concreto, il Collegio è dell’avviso che non sussista l’elemento
soggettivo della colpa grave per
nessuno dei convenuti’. Infatti, nel
riconoscimento della responsabilità amministrativa deve essere
individuato ‘l’elemento soggettivo
della colpa grave non nell’organizzazione dell’Ente nel suo complesso e in astratto, ma per ogni
singolo Agente nel concreto concatenarsi degli accadimenti.”
Nella fattispecie in esame, la
chiarezza del dettato normativo che individua con esattezza
i soggetti tenuti all’obbligo
della comunicazione sugli
incarichi “è stata resa meno evidente” dallo strettissimo legame tra l’Azienda e il Comune. I
compiti di gestione del Comune all’interno dell’Azienda speciale nonché la circostanza
della partecipazione totale del
Comune evidenziano “la stretta
23
GIURISPRUDENZA
compenetrazione tra i 2 enti”.
Inoltre, il Segretario generale del
Comune era “personaggio estremamente noto all’interno di
entrambi gli Enti”, il cui incarico
era da tutti conosciuto. Aveva
inoltre ottenuto l’autorizzazione
dall’Amministrazione comunale
per il nuovo incarico presso l’Azienda.
L’eventuale comunicazione ex
art 53, comma 11, da parte dell’Azienda non avrebbe svolto
alcuna funzione conoscitiva, ma
era un compito formale che è
apparso non dovuto in considerazione della stretta contiguità,
quasi immedesimazione tra i 2
Enti. Pur se l’Azienda è stata formalmente munita di personalità
giuridica, sotto il profilo della
gestione amministrativa è rimasta integrata con l’Amministrazione comunale, alla quale permanevano rilevanti poteri di
vigilanza e indirizzo, nonché
anche la possibilità per il Sindaco di revocare e sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del relativo incarico.
Non esisteva quindi, secondo i
Giudici territoriali, una “concreta
prevedibilità del danno che l’Azienda avrebbe potuto conseguire
perché non era presa in nessuna
considerazione da nessuno l’ipotesi che vi sarebbe stata una sanzione per un obbligo che non si
riteneva dovuto”. In tale contesto,
“pur se è ravvisabile una negligen-
24
16 gennaio 2012
za nel mancato rispetto dell’obbligo normativo di comunicazione
dell’incarico, tale negligenza non
assume il requisito della gravità
perché il concreto concatenarsi
della fattispecie in esame ha fatto
ritenere a tutti i soggetti coinvolti
che il citato art. 53 comma 11 non
dovesse essere applicato”.
I Giudici d’appello, sulla base del
ricorso della Procura all’assoluzione dei convenuti in primo
grado, esaminano le posizioni
dei Direttori generali in servizio
all’epoca dei fatti. La chiarezza
del dettato normativo “che individua con esattezza i soggetti
tenuti all’obbligo della comunicazione sugli incarichi” non è stata
affatto resa meno evidente dallo
strettissimo legame tra l’Azienda e il Comune, “come ritenuto
dai primi Giudici”, ed i compiti di
gestione del Comune all’interno
dell’Azienda, “nonché la circostanza della partecipazione totale
del Comune, anche se evidenziano una stretta compenetrazione
tra i 2 Enti, non ne eliminano la
reciproca alterità, sanzionata dalle distinta personalità giuridica
dei 2 Enti, l’uno (il Comune) Ente
pubblico istituzionale e territoriale, l’altra (l’Azienda) Ente pubblico
economico”. La prova di questa
“estraneità” si poneva a fondamento della necessità, per il
Segretario generale del Comune, “di chiedere (ed ottenere) l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale per il nuovo incarico
presso l’Azienda, autorizzazione,
ben conosciuta dai 2 Direttore
generali, che non sarebbe stata
necessaria se i 2 Enti non fossero
stati giuridicamente ben distinti”.
La comunicazione ex art. 53,
comma 11, del Dlgs. n. 165/01, da
parte dell’Azienda era un adempimento “ben lungi dall’essere
meramente formale e che non
poteva apparire non dovuto in
considerazione della stretta contiguità, quasi immedesimazione tra
i 2 Enti”.
In tale contesto, è ravvisabile
una inescusabile negligenza nel
mancato rispetto dell’obbligo
normativo di comunicazione
dell’incarico, tale da assumere il
requisito della gravità, in quanto
nulla poteva far ritenere a tutti i
soggetti coinvolti che il citato
art. 53, comma 11, del Dlgs. n.
165/01 non dovesse essere
applicato.
Come detto, i Giudici d’appello
accolgono l’appello della Procura e condannano i 2 Direttori
generali, succedutisi nel tempo,
al pagamento di 3.500 Euro (il
primo) e circa 8.000 Euro (il
secondo).
Commento
Le difese nel giudizio di primo
grado sottolineano che il Comune e la sua Azienda erano un
“tutt’uno” per cui insistono nell’affermare che, sia gli Amministratori che i Dirigenti erano
convinti che la comunicazione
non fosse necessaria. I Giudici di
3
primo grado accettano tale
motivazione perché, “pur ravvisabile una negligenza nel mancato rispetto della norma”, tale
negligenza “non assume il requisito della gravità”. I Giudici d’appello, su ricorso della Procura,
ritengono invece che la procedura adottata (richiesta del
Segretario di svolgere un incarico retribuito presso l’Azienda e
la relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco) confermasse
per tutti (Comune ed Azienda) la
consapevolezza che fosse un
incarico specifico che dovuto
essere comunicato all’Amministrazione che aveva concesso
l’autorizzazione. Infatti, l’adempimento richiesto è solamente
una semplice comunicazione
(azione di agevolissima realizzazione) prevista da una norma
specifica, inidonea a dar luogo a
dubbi interpretativi. Si mettono
in evidenza 2 aspetti procedurali che si ritiene abbiano determinato una carenza nei “controlli
interni”: il primo riguarda la procedura di autorizzazione ai propri dipendenti a svolgere incarichi retribuiti presso terzi (l’Ufficio “Personale” doveva annotare
l’autorizzazione rilasciata e verificare se, entro il termine previsto, perveniva la comunicazione
prevista); il secondo, che sarebbe
stato opportuno, se dubbi erano
mossi, effettuare una verifica
della procedura mediante istanza al Ministero competente.
Centro Studi Enti Locali
3
SCADENZARIO
16 gennaio 2012
Lunedì
16 gennaio
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti Pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli
Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli
Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e),
del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma
5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente,
da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”
(approvato con Provvedimento 3 giugno
2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 101/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010).
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
conclusa l’operazione, comprensiva anche
della data e del numero dei documenti (art. 21,
comma 4, Dpr. n. 633/72).
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di
5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni,
Unioni di comuni e Comunità montane con
più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono
della possibilità di compensazione di cui
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento
tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Contributo del 17% (26,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – gestione separata, ex art. 2, comma
26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello
“F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
Centro Studi Enti Locali
dell’11 ottobre 2010), del contributo del 17%
(26,50%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 50,
comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma
770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e
art. 1, comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che per i compensi corrisposti dal 7
novembre 2007 deve essere operata una maggiorazione dello 0,22% come previsto dal
Decreto 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n.
247 del 23 ottobre 2007 e come reso noto dall’Inps con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre
2007 e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008
(Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 20109).
Per inciso, l’art. 22, comma 1, della Legge n.
183/11 (vedi Entilocalinews n. 45 del 21 novembre 2011), ha
previsto che “con effetto dal 1° gennaio 2012
l’aliquota contributiva pensionistica per gli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e la
relativa aliquota contributiva per il computo
delle prestazioni pensionistiche sono aumentate
di un punto percentuale”.
qualora sia stato apposto sulla Dichiarazione
Iva 2011 il visto di conformità o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del
15 gennaio 2009).
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP”
(approvato con Provvedimento 3 giugno
2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità
previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti
nel mese precedente ai lavoratori occasionali
il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma
2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n.
326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e
Circolare Inps n. 7/07).
Conto del Tesoriere
Termine entro il quale il Tesoriere deve rendere il Conto della propria gestione di cassa per
l’esercizio precedente tramite il modello
approvato con Dpr. 31 gennaio 1996, n. 194,
allegando tutti i documenti previsti dalla normativa (art. 226, Dlgs. n. 267/00).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2010
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel
2010 per importi inferiori alla soglia indicata
dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 (15.000 Euro per
compensazioni operate senza che sia stato
apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il visto di
conformità o la firma dell’Organo di revisione).
Può essere invece compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 anche
per importi superiori ai 15.000 Euro annui
Martedì
31 gennaio
Patto di stabilità – risultanze annuali
Entro la data odierna tutti gli Enti soggetti al
Patto di stabilità 2011 devono inviare alla
Ragioneria generale dello Stato, tramite il sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il Modello del
monitoraggio relativo all’intero anno 2011,
secondo le modalità definite dal Decreto 7 settembre 2011.
Patto di stabilità – risultanze annuali
Entro la data odierna tutti gli Enti soggetti al
Patto di stabilità 2010 devono inviare alla
Ragioneria generale dello Stato, tramite il sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il Modello del
monitoraggio relativo al 2° semestre 2011, ai
sensi dell’art. 1, comma 109, dalla Legge n.
220/10, e secondo le modalità definite dal
Decreto 7 settembre 2011.
Conto degli Agenti contabili
Termine entro il quale il gli Agenti contabili
interni per denaro e per materia devono rendere il Conto della propria gestione di cassa
per l’esercizio precedente tramite il modello
approvato con Dpr. 31 gennaio 1996, n. 194,
allegando tutti i documenti previsti dalla normativa (art. 233, Dlgs. n. 267/00).
Regolamenti sulle entrate
Entro oggi, nel caso in cui l’Ente ha approvato
e/o modificato i Regolamenti sulle entrate prima della chiusura dell’esercizio precedente,
occorre darne comunicazione al Mef.
Diritti di notifica
Entro la data odierna occorre effettuare la
richiesta di liquidazione e pagamento delle
somme per diritti di notifica, allegando la
documentazione giustificativa, alle Amministrazioni per conto delle quali sono state effettuate le notificazione nel IV trimestre dell’anno precedente (art. 1 del Dm. 3 ottobre 1996).
25
SCADENZARIO
Presentazione Modelli Intra 12
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
da parte degli Enti Locali che hanno assunto il
ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove
disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce
del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i Modelli Intra 12 approvati
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile
2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese
di dicembre.
Denuncia mensile analitica (Dma)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inpdap della Dichiarazione
mensile analitica (Dma), di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge
n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente.
Denuncia mensile Inps (EMens)
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inps del Modello di denuncia
mensile Emens, di cui all’art. 44 , comma 9, del
Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03,
relativa ai contributi versati all’Inps per il mese
precedente.
Giovedì
16 febbraio
Irap – Opzione per il metodo
“commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione del metodo
“commerciale” di determinazione, a partire
dall’anno 2012, dell’Irap di cui all’art. 10-bis,
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste
dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E(Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non
richiede alcuna comunicazione ma dovrà
essere confermata nella Dichiarazione Iva
2013 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno
triennale.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti Pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli
Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli
Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e),
del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, cal-
26
16 gennaio 2012
colato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma
5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente,
da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”
(approvato con Provvedimento 3 giugno
2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 101/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010).
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
conclusa l’operazione, comprensiva anche
della data e del numero dei documenti (art. 21,
comma 4, Dpr. n. 633/72).
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di
5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni,
Unioni di comuni e Comunità montane con
più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono
della possibilità di compensazione di cui
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento
tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Contributo del 18% (27,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – gestione separata, ex art. 2, comma
26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello
“F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), del contributo del 18%
(27,50%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 50,
comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma
770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e
art. 1, comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che per i compensi corrisposti dal 7
3
novembre 2007 deve essere operata una maggiorazione dello 0,22% come previsto dal
Decreto 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n.
247 del 23 ottobre 2007 e come reso noto dall’Inps con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio
2008 (Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio
20109).
Ricordiamo che l’art. 22, comma 1, della Legge
n. 183/11 (vedi Entilocalinews n. 45 del 21
novembre 2011), ha previsto che “con effetto
dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto
1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva
per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono aumentate di un punto percentuale”.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP”
(approvato con Provvedimento 3 giugno
2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità
previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti
nel mese precedente ai lavoratori occasionali
il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma
2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n.
326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e
Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2010 e 2011
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel
2010 per importi inferiori alla soglia indicata
dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 (15.000 Euro per
compensazioni operate senza che sia stato
apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione).
Può essere invece compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 anche
per importi superiori ai 15.000 Euro annui
qualora sia stato apposto sulla Dichiarazione
Iva 2011 il visto di conformità o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del
15 gennaio 2009).
Infine, può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2011, ma
soltanto per importi inferiori a 10.000 Euro
annui non essendo ancora stata inviata telematicamente la Dichiarazione Iva 2012.
Centro Studi Enti Locali
3
SCADENZARIO
16 gennaio 2012
Martedì
28 febbraio
Consegna del Modello Cud/2012
Entro oggi provvedere al rilascio, in doppia copia, del Modello Cud/2012, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti
nell’anno 2011, ovvero di una apposita
certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate,
delle detrazioni d’imposta effettuate, dei
contributi previdenziali ed assistenziali,
oltre agli altri dati stabiliti dal provvedimento di approvazione del Modello Cud
(art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr. n.
322/98, come modificato dall’art. 37,
comma 10, lett. d), punto 3, del Dl. n.
223/06).
Si ricorda che, sempre entro tale data,
devono anche essere consegnate ai
lavoratori autonomi le certificazioni relative alla ritenute operate sui compensi
corrisposti nel corso dell’anno 2011.
Presentazione Modelli Intra 12
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i Modelli Intra 12 approvati dall’Agenzia con il Provvedimento
16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti
di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese di gennaio.
Denuncia mensile analitica (Dma)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (Dma), di cui
all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03,
convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il
mese precedente.
Denuncia mensile Inps
(EMens)
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di
denuncia mensile Emens, di cui all’art.
44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230
Centro Studi Enti Locali
27
EntiLocali
N.
3
www.entilocaliweb.it
EntiLocali
NUMERO
8
N E W S
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA
Lunedì 25 febbraio 2013
5 Principio
costituzionale
del “pareggio
di bilancio”
Una Nota
della Rgs
sulla sua
attuazione
5 Imu
Sul sito del
Dipartimento
delle Finanze
i dati sulle
distribuzioni
comunali
del gettito
13 Gli Appofondimenti
Tempi di pagamento
della P.A. e certificazione
del credito:
le rispettive
normative sono
da intendersi
parallele
Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali 2013
EntiLocali
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Centro Studi Enti Locali
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Centro Studi Enti Locali
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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali
ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti
Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento
prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle
informazioni. Viene inviata sia in versione cartacea con
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quindicinale
Tributinews
Centro Studi Enti Locali
mensile
Revisorenews
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti
Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e
aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e
¿VFDOL 9LHQH LQYLDWD HVFOXVLYDPHQWH LQ YHUVLRQH 3')
tramite e-mail.
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Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite
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Revisorenews
settimanale
mensile
Contrattinews Centro Studi Enti Locali
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di contrattualistica e di appalti
pubblici. Viene inviata esclusivamente in versione PDF
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Per altre combinazioni di ABBONAMENTO
richiedi informazioni al n° 0571 469222
Le riviste dovranno essere inviate a:
(si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Studio / Ente...........................................................................................................................................................
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N°................ C.A.P. ........................... Città....................................................................................... Prov...........
Tel................................................................................ Fax...................................................................................
e-mail (obbligatoria) ...............................................................................................................................................
ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante:
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9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQƒLQWHVWDWRD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH
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Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
Federalismo
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& Accountability
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Federalismo & Accountability
Rivista di approfondimento sulle tematiche del
Federalismo e della responsabilizzazione delle
performance nella gestione della “cosa pubblica”
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esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
mensile
Personale & Incarichi
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di Personale e degli Incarichi
esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
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Servizi pubblici
Locali
mensile
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mensile
Servizi Pubblici Locali
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene
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e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
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8
EntiLocali
25 febbraio 2013
EntiLocali
settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali
SOMMARIO
FLASH
4
sulle principali novità che interessano gli Enti Locali
NOTIZIARIO
5
Principio costituzionale del “pareggio di bilancio”: una Nota della Rgs
sulla sua attuazione
5
Imu: sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati sulle distribuzioni
comunali del gettito
6
Collegi di revisione o sindacali delle PA e Autorità indipendenti:
iscrizione nell’Elenco dei rappresentanti del Mef
Dott. Sergio Cucchi
già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario
del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
6
Le novità fiscali contenute negli ultimi provvedimenti di legge:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune disposizioni
Prof. Ciro D’Aries
Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
7
Attività produttive: Intesa sulle “Linee guida” sui controlli alle imprese
in materia di semplificazioni
Dott. Ignazio Del Castillo
Magistrato della Corte dei Conti
8
Stipula elettronica dei contratti pubblici: indicazioni interpretative dell’Avcp
8
Personale dipendente: non applicabile ai dipendenti pubblici il nuovo
congedo di paternità
9
“Servizi Sociali”: i nuovi importi ed i requisiti economici per gli assegni
per il nucleo familiare e l’assegno di maternità
Prof. Luciano Marchi
Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Pisa
9
“Distribuzione del gas”: approvato uno schema di contratto-tipo
Dott. Salvatore Marino
Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato
9
“Servizi Demografici”: nuova procedura per cittadini britannici
che si sposano in Italia
10
“Servizi Ambientali”: Protocollo d’intesa fra Anci e Federparchi
sulle Aree protette
10
“Servizi Ambientali”: Accordo Anci/Conau per la raccolta differenziata
del tessile
10
Circolazione stradale: le misure sulla viabilità in caso di maltempo
sono coordinate dai Prefetti dei capoluoghi di Regione
11
“Codice della Strada”: la consueta Circolare ministeriale sul programma
delle gare motoristiche su strada per l’anno 2013
Collaborano alla Rivista:
Dott.ssa Maria Altobelli
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia
di tributi locali
Dott. Gianluca Bertagna
Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale,
Consulente per gli Enti Locali
Dott. Claudio Galtieri
Magistrato della Corte dei Conti
Dott. Pantaleo Isceri
Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,
Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,
Consulente Ancirisponde
Dott. Luigi Marzullo
Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli
Straordinario di Ragioneria Generale Università
di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile
Dott. Antonio Scozzese
(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale
del Ministero dell'Interno
Comitato di redazione: Enrico Belcari, Federica Giglioli,
Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni,
Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Ambra Valori
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:
Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
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Sito internet: www.entilocaliweb.it
Stampa:
Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C.
Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI)
Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01
del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa
Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97
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numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29 dicembre 1989.
GLI APPROFONDIMENTI
13
Tempi di pagamento della P.A. e certificazione del credito: le rispettive
normative sono da intendersi parallele
di Anna Guiducci
13
Compensi degli Enti Locali a Revisori e collaboratori coordinati
e continuativi: i riflessi sulla disciplina delle spese di personale
di Ivan Bonitatibus
16
“Banca dati nazionale dei contratti pubblici”: istituito il nuovo Sistema
di verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara
di Ivan Bonitatibus
I QUESITI
21
Elezioni per il rinnovo del Consiglio: fino a quando è possibile deliberare
le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri?
di Giuseppe Vanni
LA GIURISPRUDENZA
23
Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di una Azienda
speciale per essersi liquidato compensi ad personam non dovuti
di Antonio Tirelli
LO SCADENZARIO
26
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Centro Studi Enti Locali
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25 febbraio 2013
FLASH
sulle principali novità
normative ed
interpretative della
settimana
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COLLEGI DI REVISIONE
O SINDACALI DELLE P.A.:
ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DEI RAPPRESENTANTI
DEL MEF
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha pubblicato il 15 febbraio
scorso la Circolare n. 8 del
15 febbraio 2013, relativa
all’iscrizione nell’Elenco dei soggetti
preposti all’attività di controllo
e monitoraggio della finanza
pubblica.
8
STIPULA ELETTRONICA
DEI CONTRATTI PUBBLICI:
INDICAZIONI INTERPRETATIVE
DELL’AVCP
L’Avcp ha emanato la
Determinazione n. 1 del
13 febbraio 2013, con le indicazioni
interpretative concernenti la forma
dei contratti pubblici.
EntiLocali
5
5
PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DEL “PAREGGIO DI BILANCIO”:
UNA NOTA DELLA RGS
SULLA SUA ATTUAZIONE
IMU:
I DATI SULLE
DISTRIBUZIONI COMUNALI
DEL GETTITO
La Ragioneria generale dello Stato
ha pubblicato il 15 febbraio 2013
sull’attuazione del principio
costituzionale del pareggio
di bilancio.
Il Dipartimento delle Finanze ha
pubblicato le distribuzioni comunali
del gettito Imu 2012 elaborate sulla
base delle informazioni ricavabili
dalle deleghe di versamento “F24”.
6
7
LE NOVITÀ FISCALI
CONTENUTE NEGLI ULTIMI
PROVVEDIMENTI DI LEGGE:
I CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SU ALCUNE DISPOSIZIONI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
INTESA SULLE “LINEE GUIDA”
SUI CONTROLLI ALLE IMPRESE
IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con la
Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013,
rispondendo ha sciolto alcuni dubbi
manifestati tramite la stampa
specializzata, su “Redditest”
e “Redditometro”, rivalutazioni,
accertamento e contenzioso, regime
dell’Iva “per cassa” e cambiamenti
in materia di reddito d’impresa.
8
PERSONALE DIPENDENTE:
NON APPLICABILE
AI DIPENDENTI PUBBLICI
IL NUOVO CONGEDO
DI PATERNITÀ
Il Dipartimento della Funzione
Pubblica, con Nota n. 8629 del 20
marzo 2013, ha fornito un parere ad
un Comune in merito al congedo
obbligatorio ed al congedo
facoltativo del padre lavoratore,
oltre che del voucher alla madre
lavoratrice.
Centro Studi Enti Locali
FLASH
Sono state pubblicate sulla G.U. n. 42
del 19 febbraio 2013 le “Linee guida”,
adottate in sede di Conferenza
Unificata, sui controlli alle imprese
in materia di semplificazioni.
9
“SERVIZI SOCIALI”:
I NUOVI IMPORTI ED I REQUISITI
ECONOMICI PER GLI ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE
E L’ASSEGNO DI MATERNITÀ
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 43
del 20 febbraio 2013 un Comunicato
del Dipartimento per le Politiche
della Famiglia, relativo alla
rivalutazione per l’anno 2013 della
misura degli assegni per il nucleo
familiare numeroso e di maternità.
3
EntiLocali
FLASH
25 febbraio 2013
8
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“DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE”:
EMANATO IL DECRETO
CHE APPROVA LO SCHEMA
DI CONTRATTO-TIPO
“SERVIZI DEMOGRAFICI”:
NUOVA PROCEDURA
DA SEGUIRE
PER CITTADINI BRITANNICI
CHE SI SPOSANO IN ITALIA
“SERVIZI AMBIENTALI”:
PROTOCOLLO D’INTESA
FRA ANCI E FEDERPARCHI
SULLE AREE PROTETTE
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 39
del 15 febbraio 2013 un Comunicato
ministeriale che informa
dell’emanazione del Dm. 5 febbraio
2013, recante lo Schema di contratto
tipo sulla Distribuzione del gas
naturale.
Il Ministero dell’Interno ha emanato
la Circolare n. 6 del 15 febbraio 2013,
relativa alla “Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione
necessaria ai cittadini britannici,
residenti nel Regno Unito, che
intendono contrarre matrimonio in
Italia”.
10
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“SERVIZI AMBIENTALI”:
ACCORDO ANCI/CONAU
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEL TESSILE
CIRCOLAZIONE STRADALE:
LE MISURE SULLA VIABILITÀ
IN CASO DI MALTEMPO
SONO COORDINATE
DAI PREFETTI
“CODICE DELLA STRADA”:
LA CIRCOLARE MINISTERIALE
SUL PROGRAMMA DELLE GARE
MOTORISTICHE SU STRADA
PER L’ANNO 2013
Il Ministero dell’Interno ha emanato
la Circolare 18 febbraio 2013
n. 14520, che ha come obiettivo il
miglioramento del coordinamento
tra le Prefetture per i provvedimenti
di limitazione della circolazione stradale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha pubblicato la Circolare
6 febbraio 2013, n. 809, rubricata
“Competizioni motoristiche su strada.
Circolare relativa al calendario delle
gare da svolgersi nel corso dell’anno
2013”.
L’Anci, con una News 20 febbraio
2013, ha informato della stipula di
un Accordo con il Consorzio Conau
per lo sviluppo della raccolta
differenziata della frazione “tessile”.
L’Anci, con una News pubblicata sul
proprio sito internet il 14 febbraio
2013, ha informato della sigla di un
Protocollo d’intesa con Federparchi
per salvaguardare le Aree protette.
Nell’ambito del Progetto Certipilot Centro Studi Enti Locali srl il 25
Gennaio ha organizzato an Livorno un convegno nell’ambito del
il modello Certipilot” workshop che coinvolge oltre ai partner di
progetto, della Provincia di Livorno, del Piloti Marittimi di Livorno,
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Centro Studi Enti Locali
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25 febbraio 2013
EntiLocali
NOTIZIARIO
Principio costituzionale del
“pareggio di bilancio”:
una Nota della Rgs sulla sua attuazione
Il Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato ha
pubblicato il 15 febbraio
2013 sul proprio sito internet
una Nota illustrativa sugli
aspetti principali della Legge
costituzionale n. 1/12 (vedi
Entilocalinews n. 18 del 30
aprile 2012) e della Legge n.
243/12 (vedi Entilocalinews n.
3 del 21 gennaio 2013) che, in
coerenza con quanto previsto dal nuovo ordinamento
comunitario in materia economico-finanziaria,
introducono e disciplinano, rispettivamente, l’attuazione del
principio costituzionale del
pareggio di bilancio.
La definizione dell’equilibrio
dei bilanci, la sostenibilità del
debito pubblico, le regole sulla spesa, la revisione del contenuto della legge di bilancio
e l’istituzione, presso le
Camere, di un Ufficio parla-
mentare per l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica, costituiscono gli
elementi più rilevanti della
riforma.
L’Italia si è allineata alle disposizioni normative comunitarie con l’approvazione della
Legge costituzionale n.
1/2012, che introduce nell’ordinamento un principio di
carattere generale, secondo il
quale tutte le Amministrazioni pubbliche devono
assicurare l’equilibrio tra
entrate e spese del bilancio e
la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia
economico-finanziaria.
La Legge n. 243/12 ha successivamente disciplinato i principi e le regole di bilancio
riferite al complesso delle
Pubbliche Amministrazioni.
Esse riguardano, in partico-
lare, la definizione dell’equilibrio di bilancio, l’introduzione di una regola sull’evoluzione della spesa e le
regole in materia di sostenibilità del debito pubblico.
Sono disciplinate inoltre
specifiche deroghe al principio dell’equilibrio, nonché i
necessari meccanismi correttivi da adottare in caso di
mancato raggiungimento
degli obiettivi.
La Legge n. 243/12 definisce
infine uno specifico principio
di equilibrio dei bilanci per gli
Enti territoriali e per quelli
non territoriali. Ulteriori disposizioni riguardano il principio dell’equilibrio per il bilancio dello Stato e il contenuto
della Legge di bilancio, definiti in coerenza con quanto
previsto dalla nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione.
Imu:
sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati
sulle distribuzioni comunali del gettito
Il Dipartimento delle Finanze
ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito internet le
distribuzioni comunali del
gettito Imu 2012, elaborate
sulla base delle informazioni
ricavabili dalle deleghe di versamento Modello “F24”.
Per ciascuna distribuzione, i
dati vengono presentati,
distintamente, per “abitazione
principale“ e per “altri immobili” (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni).
Centro Studi Enti Locali
Nella prima distribuzione
“Imu per comune - versamenti”
viene indicato, per singolo
Comune:
1) il numero (frequenza) dei
versamenti effettuati da ogni
contribuente per singolo
codice-tributo;
2) l’ammontare complessivo
dei versamenti;
3) il versamento medio.
Nella seconda distribuzione
“Imu per comune - contribuenti” viene riportato, per singolo
Comune:
1) la frequenza dei contribuenti che hanno versato
l’Imposta senza considerare il
codice-tributo utilizzato;
2) l’ammontare complessivo
dei versamenti;
3) il versamento medio.
Si evidenzia che:
- il “numero di versamenti” e il
“numero dei contribuenti”
coincidono per l’abitazione
principale in quanto l’Imposta è stata versata utilizzando
un unico codice-tributo;
- il numero dei contribuenti
non coincide con il numero
degli immobili poiché, nel
caso di contitolarità, ogni proprietario è tenuto al versamento dell’Imposta in relazione alla quota di possesso
dello stesso immobile.
5
NOTIZIARIO
EntiLocali
25 febbraio 2013
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Collegi di revisione o sindacali delle P.A.
e Autorità indipendenti:
iscrizione nell’Elenco dei rappresentanti del Mef
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha pubblicato, il 15 febbraio 2013 sul
proprio sito internet, la Circolare n. 8 del 15 febbraio 2013,
avente ad oggetto la “Iscrizione all’Elenco di cui all’art. 10,
comma 19, del Decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni nella Legge
15 luglio 2011, n. 111”.
Il citato art. 10, comma 19,
prevede l’istituzione di un
apposito Elenco, tenuto dal
Mef – Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, dal quale verranno
scelti i rappresentanti dello
stesso Ministero nei Collegi
di revisione o sindacali delle
Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01 e delle Amministrazioni indipendenti.
La Circolare stabilisce le
modalità di iscrizione nell’Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti professionali
indicati nel Dm. 20 febbraio
2012, chiarendo i seguenti
punti dell’art. 2:
- titoli di studio per l’accesso
all’iscrizione;
- attestazioni di servizio;
- iscrizione al Registro dei
Revisori legali;
- attestazione sullo svolgimento di incarichi.
Le informazioni relative agli
iscritti nell’Elenco di cui
all’art. 10, comma 19, del Dl.
n. 98/11, sono accessibili gratuitamente sul sito internet
del Dipartimento della
Ragioneria enerale dello Stato.
L’iscrizione nell’Elenco di cui
al citato art. 10, comma 19,
costituisce requisito indi-
spensabile per l’assegnazione di incarichi in rappresentanza del Mef nei Collegi di
revisione o sindacali nelle
Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01, e nelle Autorità indipendenti, e sarà pertanto inserito quale necessario presupposto tra i criteri in
base ai quali verranno effettuate le designazioni o nomine di competenza del Ministero stesso, tenuto conto di
quanto espressamente indicato al riguardo nell’art. 53,
comma 5, del Dlgs. n. 165/01.
Le novità fiscali contenute negli ultimi
provvedimenti di legge:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune disposizioni
L’Agenzia delle Entrate –
Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 1 del 15
febbraio 2013, pubblicata sul
proprio sito internet, rispondendo ai quesiti posti dalla
stampa specializzata, ha sciolto alcuni dubbi su “Redditest”
e “Redditometro”, su rivalutazioni, accertamento e contenzioso e anche sul regime dell’Iva “per cassa” ed i cambiamenti in materia di reddito
d’impresa.
Di seguito sintetizziamo gli
argomenti che più da vicino
possono interessare gli Enti
territoriali.
- ‘Redditest’ e ‘Redditometro’
La Circolare n. 1 prende il via
con uno degli argomenti
fiscali di maggiore attualità.
Sotto la lente d’ingrandimen-
6
to, “Redditometro” e “Redditest”. E’ confermato che quest’ultimo è e rimane solo uno
strumento di autodiagnosi
per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del
software non influisce, né con
l’accertamento sintetico, né
con il criterio di selezione dei
controlli. Per il nuovo “Redditometro”, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli
accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto,
non potrà essere utilizzato
dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti.
Per quanto riguarda i beni ad
uso promiscuo (ad esempio,
l’auto utilizzata non esclusi-
vamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo),
gli stessi rilevano per la quota
di spesa non fiscalmente
deducibile.
Infine, la “quota di risparmio
riscontrata”, realizzata nell’anno e non spesa, né in consumi
né in investimenti, rientra nel
calcolo del reddito complessivo accertabile.
- Autotutela parziale
L’Amministrazione, quando
ricorre all’autotutela, se i vizi
sono tali da invalidare l’atto
impositivo, può annullare l’atto stesso ed emetterne uno
nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i
vizi non incidono sulla validità dell’atto (ad esempio, un
semplice errore di calcolo),
l’ufficio può rettificare la pre-
tesa impositiva attraverso
un’autotutela parziale, senza
necessariamente emettere
un nuovo atto. In questo caso,
i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di
notifica dell’atto originario.
- Accertamento con adesione
Se il contribuente che ha sottoscritto l’adesione all’accertamento non paga entro 20
giorni l’importo dovuto (o la
prima rata), può comunque
presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni
dalla notifica dell’avviso di
accertamento.
- Iva ‘per cassa’
Il primo chiarimento in merito al regime dell’Iva “per cassa” (art. 32-bis del Dl. n. 83/12)
riguarda la cessione di crediti:
pro solvendo o pro soluto, l’o-
Centro Studi Enti Locali
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25 febbraio 2013
perazione non determina l’esigibilità dell’Imposta, l’incasso del prezzo di cessione del
credito non è assimilabile al
pagamento del corrispettivo
delle operazioni originarie.
L’Iva diventa esigibile, dunque, soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà
perdere di vista il concludersi
dell’operazione originaria,
perché in quel momento
dovrà includere l’Imposta
nella relativa liquidazione
periodica. Per “dribblare” l’onere senza incorrere in sanzioni, si può ricorrere all’anticipo, inserendo l’Iva relativa
all’operazione originaria nella
EntiLocali
liquidazione del periodo in
cui è avvenuta la cessione del
credito.
Un’altra data da non perdere
di vista è quella in cui un
pagamento non in contanti
finisce sul conto bancario del
cedente o del prestatore di
servizi (soggetto passivo
d’imposta) e la somma può
essere effettivamente utilizzata: il momento rilevante ai
fini dell’esigibilità dell’Iva è
proprio quello della “data
disponibile”, a prescindere dalla sua formale conoscenza
che può avvenire, ad esempio, tramite il documento
contabile inviato dall’Istituto
di credito.
Un’ulteriore precisazione in
materia di Iva “per cassa”
riguarda le note di variazioni.
Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un
anno dall’effettuazione dell’operazione, l’Imposta andrà
computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono
dopo che l’Imposta è diventata esigibile.
Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime
“per cassa” (ad esempio, cessioni all’esportazione e intracomunitarie, prestazioni di
servizi internazionali), preclude la possibilità di applicarlo
anche alle transazioni che, in
teoria, non ne sarebbero
escluse: il regime guarda
all’intera attività del contri-
NOTIZIARIO
buente, “all’insieme delle operazioni attive e passive” da lui
effettuate e non alla singola
cessione. Per oltrepassare l’ostacolo occorre che le attività
vengano separate ex art. 36,
Dpr. n. 633/72.
- Processo tributario e Imposta
di bollo
Non è assoggettato all’Imposta di bollo l’atto con cui si
delega un professionista a
partecipare alla pubblica
udienza. La delega, in questo
caso, rientra tra gli “atti funzionali” al processo tributario
(quelli finalizzati a ottenere
un atto o provvedimento del
procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista l’esclusione dal tributo (art. 18,
comma 1, Dpr. n. 115/02).
Attività produttive:
Intesa sulle “Linee guida” sui controlli alle imprese in materia
di semplificazioni
E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 42 del 19 febbraio 2013 il
testo delle “Linee guida”, adottate mediante Intesa in sede
di Conferenza Unificata, sui
controlli alle imprese in materia di semplificazioni, come
previsto dal comma 5 dell’art.
14 del Dl. n. 5/12 (Decreto
“Semplificazioni”), convertito
con modificazioni dalla Legge n. 35/12 (vedi Entilocalinews n. 16 del 6 aprile 2012).
Le “Linee guida”, previste dal
citato comma 5, rappresentano lo strumento con cui le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
Enti Locali conformano le
rispettive attività di controllo,
nell’ambito dei propri ordinamenti, ai principi di chiarezza
della regolazione, proporzionalità al rischio, approccio
collaborativo del personale,
pubblicità e trasparenza dell’azione e dei risultati del con-
Centro Studi Enti Locali
trollo e coordinamento.
L’applicazione di tali principi
tende verso una maggiore
efficacia ed efficienza, permettendo di:
- eliminare le attività di controllo non necessarie alla
tutela degli interessi pubblici
perseguiti;
- eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni
che intralciano in modo
ingiustificato il normale esercizio delle attività dell’impresa.
Grazie alle “Linee guida”, previste dalla “Legge sulle Semplificazioni”, sarà possibile migliorare l’efficienza del sistema
dei controlli e ridurre gli oneri burocratici a carico delle
imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Le “Linee
guida” sono il risultato di un
proficuo lavoro del Tavolo
interistituzionale presso il
Ministero della Funzione
pubblica e per la Semplificazione, accompagnato da un
confronto con il mondo delle
Associazioni di impresa. Con
questo lavoro, è alleggerito il
peso della burocrazia a carico
delle imprese e garantito allo
stesso tempo legalità e trasparenza, anche al fine di
rafforzare l’attrattività degli
investimenti nei nostri territori.
Il Documento si affianca
all’individuazione dei principi
e dei criteri, l’indicazione di
percorsi operativi per assicurarne l’effettività e conformare le attività di controllo ai
principi e criteri di proporzionalità, semplificazione, razionalizzazione, collaborazione.
7
NOTIZIARIO
EntiLocali
25 febbraio 2013
8
Stipula elettronica dei contratti pubblici:
indicazioni interpretative dell’Avcp
L’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (Avcp) ha
emanato la Determinazione
n. 1 del 13 febbraio 2013, con
le “Indicazioni interpretative
concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art.
11, comma 13, del Codice”.
La Determinazione fornisce
alle stazioni appaltanti ed agli
operatori economici un ausilio interpretativo sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, che hanno modificato l’art. 11, comma 13, del
“Codice dei contratti” (art. 6,
comma 3, del Dl. n. 179/12,
convertito con modificazioni
dalla Legge n. 221/12, cd.
“Decreto Sviluppo-bis”).
Il citato comma 3 dell’art. 6
dispone che, a far data dal 1°
gennaio 2013, “il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Prima
delle modifiche, l’art. 11 del
“Codice degli appalti” prevedeva, quali forme di stipula del
contratto, l’atto pubblico
notarile, la forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice, la
scrittura privata, nonché la
“forma elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
L’applicazione delle nuove
disposizioni, come evidenzia
l’Avcp, “non è scevra da criticità
riguardanti l’ambito di applicazione oggettivo della norma e
l’individuazione delle diverse
opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti, con particolare
riguardo all’esatta estensione
dell’obbligo di ricorso alle
modalità elettroniche”. In attesa di un chiarimento normati-
vo, l’Autorità vuole “evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella gestione di una fase cruciale per il perfezionamento
dell’iter procedimentale”, considerando “la sanzione di nullità
prevista dalla norma in esame”.
L’ambito di applicazione delle
nuove disposizioni, chiarisce
l’Avcp, riguarda la tipologia di
contratti pubblici soggetti
alle regole dell’art. 3 del Codice, con esclusione dei contratti sottratti all’applicazione del
Codice stesso (per esempio, i
contratti di compravendita o
locazione immobiliare stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni).
Inoltre, l’Autorità ritiene che
l’art. 11, comma, 13 del Dlgs.
n. 163/06 consenta la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione mediante 3 forme:
a) atto pubblico notarile
informatico, ai sensi della
“Legge sull’ordinamento del
Notariato e degli Archivi notarili” (Legge n. 89/13; in parti-
colare, nella determinazione
si menzionano le modifiche
apportate dal Dlgs. n. 110/10 “Disposizioni in materia di atto
pubblico informatico redatto
dal Notaio, a norma dell’art. 65
della Legge 18 giugno 2009, n.
69”);
b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale
rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice;
c) scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma
cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
Infine, la Determinazione
chiarisce che la “modalità elettronica” della forma pubblica
amministrativa può essere
assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel
rispetto di quanto prescritto
dall’art. 25, comma 2, del Dlgs.
n. 82/05.
Personale dipendente:
non applicabile ai dipendenti pubblici il nuovo congedo
di paternità
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con Nota n.
8629 del 20 marzo 2013, ha
fornito un parere ad un
Comune in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher
alla madre lavoratrice, previsti dalla “Riforma del mercato
del lavoro” (art. 4, comma 24,
Legge n. 92/12).
Ai sensi del comma 25 del
citato art. 4, la G.U. n. 37 del
8
13 febbraio 2013 ha pubblicato il Decreto 22 dicembre
2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Mef, recante
la “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 20132015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo
del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre,
per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del
congedo” (vedi Entilocalinews
n. 7 del 18 febbraio 2013).
Il Decreto attuativo del 22
dicembre 2012 definisce i criteri per l’accesso e le modalità di utilizzo degli istituti
per i lavoratori del settore
privato.
La Nota ministeriale chiarisce
che “....la normativa in questione non è direttamente
applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.
165 del 2001, atteso che, come
disposto dall’art. 1, commi 7 e
8, della citata Legge n.
92/2012, tale applicazione è
subordinata all’approvazione
di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione. Pertanto, per
i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli
ordinari istituti disciplinati nel
Dlgs. n. 151 del 2001 e nei Ccnl.
di Comparto”.
Centro Studi Enti Locali
8
EntiLocali
25 febbraio 2013
NOTIZIARIO
“Servizi Sociali”:
i nuovi importi ed i requisiti economici per gli assegni
per il nucleo familiare e l’assegno di maternità
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
43 del 20 febbraio 2013 un
Comunicato Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, relativo alla “Rivalutazione per l’anno 2013 della
misura degli assegni e dei
requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della Legge
23 dicembre 1998, n. 448 (asse-
gno per il nucleo familiare
numeroso) e dell’art. 74 del
Decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (assegno di maternità)”.
Tenendo conto che l’indice
Istat dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati per il 2013 è pari al 3,0%,
la misura intera degli assegni
per il nucleo familiare è pari a
Euro 139,49 e l’Indicatore della situazione economica (Ise),
con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a Euro
25.108,71 (per nuclei familiari
con diversa composizione, il
requisito economico è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal
Dlgs. n.109/98 - rif. comma l,
art. 65, Legge n. 448/98).
L’importo dell’assegno mensile di maternità per l’anno
2013 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a
Euro 334,53. Il valore dell’Indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da tre componenti, è di Euro 34.873,24.
“Distribuzione del gas”:
approvato uno Schema di contratto-tipo
E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 39 del 15 febbraio 2013 un
Comunicato Ministero dello
Sviluppo economico con cui
si informa dell’emanazione
del Dm. 5 febbraio 2013,
recante “Approvazione dello
Schema di contratto tipo relativo all’attività di ‘Distribuzione del gas naturale’”, che entra
in vigore il 2 marzo 2013
(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del Comunicato).
“Servizi Demografici”:
nuova procedura per cittadini britannici che si sposano in Italia
La Direzione centrale per i
Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 6 del 15 febbraio 2013, relativa alla “Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione
necessaria ai cittadini britannici, residenti nel Regno Unito,
che intendono contrarre
matrimonio in Italia”, che sarà
introdotta a partire dal 1°
marzo 2013.
La procedura, tra le altre
novità e in sostituzione dell’attuale nulla-osta rilasciato
dall’Autorità consolare britannica in Italia, prevede un
“certificato di non impedimento” (Allegato 1), rilasciato
Centro Studi Enti Locali
dall’Autorità locale del Paese
di provenienza, e una “dichiarazione giurata bilingue”
(Allegato 2), resa dagli interessati presso un Avvocato a
un Notaio britannici.
Il “certificato”, apostillato e
tradotto, deve essere presentato insieme alla “dichiarazione” (legalizzata) al competente Ufficio di Stato civile.
La nuova procedura non si
applica per i cittadini britannici residenti in Galles e in
Inghilterra che intendono
sposare in Italia un cittadino
irlandese; a questi continuerà ad applicarsi l’attuale
iter del rilascio del nulla osta
da parte dell’Autorità consolare britannica.
Nella fase transitoria e fino al
31 agosto 2013, potranno
essere ancora rilasciati ai
nubendi i nulla osta emessi
dai Consolati britannici in
Italia, con la prassi finora in
atto, che potranno essere
accettati dagli Uffici di Stato
civile.
9
NOTIZIARIO
EntiLocali
25 febbraio 2013
8
“Servizi Ambientali”:
Protocollo d’intesa fra Anci e Federparchi sulle aree protette
L’Anci, con una News pubblicata sul proprio sito internet il
14 febbraio 2013, ha informato della sigla di un Protocollo
d’intesa fra lo stesso Ente e
Federparchi, che sancisce la
collaborazione dei 2 Enti
all’interno dei Tavoli di confronto con le Istituzioni, dove
si discutono le principali problematiche su scala nazionale
inerenti le Aree protette.
Il Presidente di Federparchi,
Giampiero Sammuri, si è
dichiarato molto soddisfatto
di questo accordo, “non solo
perché un terzo dei Comuni
italiani è interessato dalla presenza di Parchi o di Aree marine, ma anche perché molti
Amministratori di Parchi sono
stati Amministratori locali,
un’esperienza - sottolinea che li ha aiutati nella gestione
dell’Ente”. “Speriamo - ha
aggiunto - che questa alleanza rafforzi, sia il ruolo delle
Autonomie, sia quello dei Parchi”.
Sulla stessa lunghezza d’onda
il Presidente dell’Anci, Graziano Delrio: “In questo Accordo
c’è una strategia importante di
promozione delle Aree naturali
protette e di conservazione
della biodiversità, elemento
fondamentale in un Paese
come l’Italia che fa delle risorse
naturali e storiche un vero
petrolio di sviluppo del territo-
rio, nel quale i Comuni rivestono in ruolo importante”.
Nell’immediato futuro, è prevista la partecipazione di rappresentanti di Federparchi
nelle consulte e nelle commissioni di Anci che si occupano di Aree protette e biodiversità.
Anci e Federparchi costituiscono inoltre, congiuntamente, la Consulta nazionale dei
Comuni delle Aree protette,
composta dai Presidenti delle
Comunità dei parchi, da rappresentanti dell’Anci e di
Federparchi. Ancora, sarà
redatto annualmente un Rapporto nazionale sullo stato
delle Aree protette, conte-
nente le principali problematicità riscontrate sul piano
istituzionale, le realizzazioni
più importanti effettuate, lo
stato di funzionamento delle
Comunità dei Parchi e degli
Enti di gestione.
Infine, con questo innovativo
Protocollo, si predispone un
documento unitario finalizzato ad individuare lo stato di
realizzazione del Sistema
nazionale delle Aree protette,
le maggiori criticità presenti e
gli obiettivi programmatici
da perseguire congiuntamente, anche attraverso le
opportune modifiche normative di livello nazionale, che si
rendessero necessarie.
“Servizi Ambientali”:
Accordo Anci/Conau per la raccolta differenziata del tessile
L’Anci, con una News 20 febbraio 2013, pubblicata sul proprio sito internet, ha informato
della stipula di un Accordo fra
la stessa Associazione e il Consorzio nazionale abiti e accessori usati (Conau), per sostenere lo sviluppo della raccolta
differenziata della frazione
“tessile”.
Il Tavolo tecnico, istituito nell’ambito dell’Accordo, ha prodotto le “Linee guida per l’affidamento del Servizio di raccolta
differenziata della frazione tessile”, per supportare i Comuni
rispetto alla possibile assegnazione di tale Servizio, al fine di
massimizzare il risultato e raggiungere gli obiettivi di legge.
Le “Linee guida”, consultabili
anche sul sito www.entilocaliweb.it, riportano, sia le specifiche sulle caratteristiche del
Servizio (appositi contenitori
stradali, frequenza di raccolta,
automezzi per il ritiro), sia i
requisiti di ammissione per gli
appaltatori (rispetto delle norme in materia di salute e sicu-
rezza dei lavoratori, essere in
regola con i versamenti contributi ed assicurativi,possesso
della licenza di trasporto c/terzi) che i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente
più vantaggiosa con opportuna valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e
dell’offerta sociale).
Circolazione stradale:
le misure sulla viabilità in caso di maltempo sono coordinate
dai Prefetti dei capoluoghi di Regione
Il Ministero dell’Interno ha
emanato la Circolare 18 febbraio 2013 n. 14520, diffusa
dopo le nevicate che hanno
interessato gran parte del territorio nazionale, che ha
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come obiettivo il miglioramento del coordinamento tra
le Prefetture per i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale.
I Prefetti dei capoluoghi di
Regione devono assumere il
coordinamento dei provvedimenti da prendere, d’intesa
con i colleghi dei capoluoghi
regionali limitrofi che hanno
la competenza sulle arterie
stradali più rilevanti, per mettere a punto un sistema di
misure coordinate, coerenti
ed efficaci da adottare in
situazioni di crisi della viabilità a causa del maltempo.
Centro Studi Enti Locali
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25 febbraio 2013
Questo è quanto stabilito
dalla Circolare ministeriale,
trasmessa a tutti i Prefetti
delle Province del territorio
nazionale dopo le forti nevicate che hanno interessato
gran parte della Penisola, a
seguito delle quali sono stati adottati numerosi provvedimenti di limitazione della
circolazione stradale sulla
base delle allerta meteo della Protezione civile e delle
indicazioni fornite da Viabi-
EntiLocali
lità Italia.
L’obiettivo è quello di migliorare il coordinamento tra le
Prefetture, in relazione all’interconnessione della rete
viaria di rispettiva competenza ed ai conseguenti
effetti dei provvedimenti di
interdizione del traffico. Le
misure di limitazione o interdizione della circolazione,
infatti, sono veramente efficaci solo se disposte per aree
omogenee ed in perfetto
coordinamento con tutte le
Prefetture interessate. Ciò
permette di evitare che da
zone adiacenti a quella dove
insiste il divieto possano
giungere nell’area interessata flussi di veicoli che, una
volta nella zona, non potrebbero essere più fermati o
comunque messi in sicurezza, con conseguente rischio
di gravi ed ulteriori turbative
alla circolazione, già resa critica dalle precipitazioni.
NOTIZIARIO
E’ necessario - conclude la
Circolare – che, a seguito delle riunioni dei rispettivi Centri di viabilità operativi (Cov),
le Prefetture comunichino la
situazione delle rispettive
Province a quella capoluogo
di Regione la quale potrà fornire le indicazioni più appropriate per l’eventuale emanazione dei provvedimenti
interdettivi o limitativi del
traffico e delle successive
revoche.
“Codice della Strada”:
la consueta Circolare ministeriale sul programma
delle gare motoristiche su strada per l’anno 2013
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare 6 febbraio
2013, n. 809, rubricata “Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi
nel corso dell’anno 2013”.
La Circolare, consultabile
anche sul sito www.entilocaliweb.it, interessa anche gli
Enti Locali per il rilascio delle
autorizzazioni all’espletamento delle gare con veicoli
a motore su strade comunali,
in cui sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate, mentre
per strade invece che interessano più Comuni, la competenza del rilascio, dell’autorizzazione è demandata alla
Provincia, come disposto
dagli artt. 162 e 163 del Dlgs.
n. 112/98. Sottostanno invece
alle procedure di autorizzazione previste dal Titolo III
del Rd. n. 635/40 tutte le altre
manifestazioni che non hanno carattere agonistico.
Per le competizioni motoristiche previste dal programma predisposto entro il 31
dicembre di ogni anno, ai
sensi del comma 3, dell’art. 9,
Centro Studi Enti Locali
del “Codice della Strada”,
dovrà comunque essere
richiesto il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi informativi e statistici – Direzione generale
per la Sicurezza stradale.
Viene precisato inoltre che
non rientrano in questa disciplina le gare che si svolgono
fuoristrada, su brevi circuiti
provvisori, le gare di karting,
su piste ghiacciate, quelle di
formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto,
supermotard e simili.
Non necessitano di nullaosta neppure le manifestazioni di regolarità amatoriale,
i raduni e le manifestazioni di
abilità di guida svolte su percorsi di lunghezza non superiore a 3 chilometri. Non sono
consentite gare di velocità su
circuiti cittadini che creino
disagio o danno alla circolazione di veicoli e pedoni e
possono pregiudicare la sicurezza della circolazione e dei
trasporti urbani.
L’Ente che rilascia l’autorizzazione deve comunque acquisire il preventivo parere del
Coni, per “verificare il carattere
sportivo delle competizioni
stesse, al cui ambito appare
logico ricondurre tutte le
caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della
professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno
svolgimento delle iniziative,
ordinato e conforme ai canoni
di sicurezza”.
Alla Circolare è allegato il
programma delle gare per
l’anno 2013, elaborato a
seguito di proposte formulate dalle competenti Federazioni sportive nazionali alla
Direzione generale della
Motorizzazione.
Gli organizzatori di una competizione motoristica non
prevista nel programma
annuale devono chiedere il
nulla-osta alla Direzione
generale per la Sicurezza
stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivandone il
suo non inserimento nel programma e corredando la
domanda della seguente
documentazione:
a) elenco e descrizione della
strade interessate, modalità
di svolgimento, tempi di per-
correnza, velocità media prevista, limitazioni al trasporto
pubblico, necessità di chiusure al traffico di tratti di strada
e loro durata;
b) planimetria del percorso di
gara, con indicazione di
eventuali percorsi alternativi
per il traffico ordinario;
c) regolamento della gara;
d) parere favorevole del Coni;
e) ricevuta di versamento
dell’importo dovuto per le
operazioni tecniche amministrative del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
f9 dichiarazione che le gare
di velocità e le prove speciali
non interessano centri urbani
o, se interessati, attestazione
del Comune che lo svolgimento della gara non crea
disagio o danno alla mobilità
urbana dei veicoli e dei pedoni.
Per lo spostamento della
data di effettuazione di una
gara prevista nel programma, analoga autorizzazione
deve essere richiesta all’Ente
competente almeno 30 giorni prima dello svolgimento
della gara, con una istanza
che preveda:
a) di aver stipulato un con-
11
EntiLocali
NOTIZIARIO
tratto di assicurazione per la
responsabilità civile (art. 124,
Dlgs. n. 209/05) per danni alle
strade e alle relative attrezzature;
b) la dichiarazione della velocità media prevista, sia su
strade aperte al traffico che
su quelle chiuse al traffico;
c) il nulla-osta dell’Ente o
degli Enti proprietari delle
strade;
d) il Provvedimento di
sospensione temporanea
della circolazione, se è necessaria la chiusura della strada.
L’Ente comunque può rilasciare l’autorizzazione condizionandola al rispetto delle
norme tecnico-sportive e di
sicurezza e all’esito del collaudo del percorso di gara
obbligatorio per gare di velocità e di regolarità su strade,
dove siano ammesse velocità
medie superiori a 50 Km/h o
80 Km/h se, rispettivamente,
aperte o chiuse al pubblico. Il
collaudo del percorso viene
effettuato da un tecnico dell’Ente.
La Circolare indica come
necessario il rispetto dei termini per la presentazione
delle istanze, al fine di poter
svolgere tutte le incombenze
per il rilascio delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara, l’Ente
ne comunicherà alla Direzione generale per la Motorizzazione il risultato, indicando
25 febbraio 2013
8
inadempienze, inconvenienti
e incidenti.
Infine, viene comunicato che
le proposte avanzate tramite
la Commissione sportiva
automobilistica italiana (Csai)
e la Federazione motociclistica italiana (Fmi) sono state
distinte in:
programma 2013 di gare che
si sono svolte l’anno precedente (Allegato A);
programma 2013 di nuove
gare (Allegato B).
Per informazioni ed acquisti Tel. ns. ufficio 0571 469222
12
Centro Studi Enti Locali
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25 febbraio 2013
EntiLocali
APPROFONDIMENTI
GLI APPROFONDIMENTI
Tempi di pagamento della P.A. e certificazione del credito:
le rispettive normative sono da intendersi parallele
di Anna Guiducci
La normativa sui tempi di
pagamento della Pubblica
Amministrazione è da intendersi parallela alle disposizioni sulla certificazione del credito per somministrazioni,
appalti e forniture.
Con il Parere n. 4, reso in data
29 gennaio 2013, la Sezione
regionale di Controllo della
Corte dei conti per la Toscana
sostiene che la previsione
della decorrenza automatica
degli interessi alla scadenza
dei termini di pagamento
non confliggerebbe con la
disciplina, più volte integrata
e modificata, recata dall’art 9,
comma 3-bis, del Dl. n.
185/08.
Al fine di chiarire il contesto
di riferimento, il Comune
istante chiedeva se le norme
sulla certificazione del credito (in funzione delle quali lo
stesso è pagabile entro 12
mesi dalla presentazione dell’istanza di parte) fossero
applicabili anche successiva-
mente all’entrata in vigore
della nuova normativa sui
tempi di pagamento e sulla
decorrenza automatica degli
interessi moratori in caso di
ritardo della P.A.. L’Ente
domandava inoltre se, in caso
di risposta affermativa, la certificazione del credito potesse essere rilasciata anche
oltre il termine ordinariamente previsto (30 o 60 giorni) per l’adempimento delle
obbligazioni commerciali.
Le disposizioni sulla certificazione del credito, sostengono
i Magistrati contabili, riguarderebbero l’iter del pagamento dei debiti pregressi
delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo al creditore l’accesso alla cessione prosoluto o pro-solvendo delle
proprie fatture. La certificazione, in altri termini, sarebbe
strumentale alla soddisfazione di diritti esigibili a fronte
dei quali il creditore può
ottenere
l’adempimento,
seppur tardivo, delle obbligazioni a proprio favore.
Con il Dlgs. n. 192/12, di recepimento della normativa
europea sulla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, si
provvede invece ad integrare
la disciplina già recata dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/02, che
stabiliva termini legali perentori a tutela dei creditori.
Le 2 norme si porrebbero
dunque su piani diversi. Da
un lato, si provvede a fissare
termini legali per l’adempimento di obbligazioni commerciali ed a stabilire la
decorrenza automatica di
interessi moratori in caso di
ritardo. Dall’altro, viene conferita la facoltà al creditore,
previa istanza di parte, di
ottenere la certificazione del
credito ai fini della successiva
cessione pro-soluto o prosolvendo dello stesso, “in
costanza di debiti pregressi
delle Pubbliche Amministra-
zioni…e quindi presupponendosi anche l’evidente mancato
rispetto della normativa recata dal Dlgs. n. 231/02 e il conseguente ulteriore esborso per la
P.A. di rilevanti interessi moratori generati dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione”.
In altri termini, secondo i
Magistrati, la certificazione
del credito sarebbe applicabile in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione commerciale e non eviterebbe la corresponsione di
oneri finanziari a carico dell’Ente. Poiché la certificazione
si riferisce a debiti pregressi,
resta da chiarire la sorte,
anche al fine di una eventuale corresponsione di interessi
moratori, di dichiarazioni
prodotte dall’Ente entro il
termine di scadenza del credito ma con le quali viene
fornito l’impegno a pagare
entro i 12 mesi dall’istanza
del creditore.
Compensi degli Enti Locali a Revisori e collaboratori coordinati
e continuativi: i riflessi sulla disciplina delle spese di personale
di Ivan Bonitatibus
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 28, del Dl. n.
78/10, convertito con modificazioni nella Legge n.
122/10, gli Enti Locali, a
decorrere dal 1° gennaio
2012 “… possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della
spesa sostenuta per le stesse
Centro Studi Enti Locali
finalità nell’anno 2009”. A far
data dall’anno 2013, alle
medesime Amministrazioni
è concessa la possibilità di
superare il predetto limite di
spesa solo “… per le assunzioni strettamente necessarie
a garantire l’esercizio delle
funzioni di Polizia locale, di
Istruzione pubblica e del Settore Sociale …”, sempreché il
tetto complessivo di spesa
sostenuto per le tipologie
contrattuali di cui sopra non
ecceda la somma impegnata per il medesimo fine nell’anno 2009.
In proposito, si rammenta
che i Giudici contabili delle
Sezioni Riunite della Corte
dei conti, con la Deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa
in tema di nomofilachia,
hanno ritenuto che solo agli
Enti di minore dimensione
va attribuita la possibilità di
non applicare in via diretta
la suddetta disciplina sui
limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di
lavoro flessibile. Tale deroga,
che in realtà consiste in un
adattamento della disciplina sostanziale da realizzare
per via regolamentare
(ovviamente rispettandone
gli intenti), viene concessa a
motivo che gli Enti di mino-
13
APPROFONDIMENTI
re dimensione “non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari”.
Ciò premesso, in questa
sede si vuole evidenziare
che la spesa sostenuta dall’Ente Locale per remunerare i membri dell’Organo di
revisione economico-finanziario, di cui all’art. 234 del
Dlgs. 267/00, non incide
giammai sui calcoli che l’Ente Locale stesso, giuste le
previsioni del citato art. 9,
comma 28, è chiamato ad
effettuare per verificare la
possibilità di avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Pertanto,
all’uopo risulta del tutto
indifferente se “l’incarico
conferito al membro del Collegio dei revisori dei conti
[viene ad essere] inquadrato
fiscalmente quale co.co.co.”.
Quanto sopra si arguisce
dalla lettura della Deliberazione 29 gennaio 2013, n. 3,
resa dalla Sezione regionale
di controllo per la Toscana in
sede consultiva e di “consulenza giuridica”, ex art. 7,
comma 8, della Legge n.
131/03. Il ragionamento dei
Magistrati contabili si basa
sul fatto che l’Organo di
revisione del Comune (o
della Provincia), obbligatorio per legge,“è un Organo di
controllo esterno che svolge
una serie di funzioni di controllo, vigilanza e consulenza
nei confronti dello stesso
Ente, per cui non può essere
inquadrato come personale
dipendente dell’Ente”. Mentre
“la ratio della suddetta limitazione (art. 9, comma 28) va
cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro
flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno
14
EntiLocali
specifico limite) in quanto le
medesime generano anche
un incremento della spesa
pubblica globale, oltre che
della spesa di personale del
singolo Ente Locale”. Per le
stesse motivazioni, i Magistrati contabili ritengono
che la spesa per l’Organo di
revisione vada sempre considerata estranea ai fini dell’applicazione della disciplina speciale sui limiti e vincoli alla spesa di personale per
gli Enti Locali, che, è opportuno rammentare, trova
vigenza sulla base di 2
diversi regimi che così si differenziano:
a) i Comuni di più grandi
dimensioni, identificati in
quelli soggetti alle norme
del Patto di stabilità interno,
sono tenuti a ridurre di
anno in anno la spesa di
personale rispetto a quella
impegnata per gli esercizi
anteriori (art. 1, comma 557,
Legge n. 296/06). Inoltre, gli
stessi Enti possono effettuare assunzioni nel limite del
40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente solo se
hanno avuto una spesa di
personale per tal ultimo
esercizio inferiore al 50%
delle spese correnti (art. 76,
comma 7, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 133/08), se
hanno ridotto la spesa
sostenuta per i propri
dipendenti rispetto a quella
dell’anno precedente (art. 1,
comma 557-ter, Legge n.
296/06) e se hanno rispettato il Patto di stabilità interno
nell’esercizio anteriore (art.
76, comma 4, Dl. n. 112/08,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08);
b) i restanti Comuni più piccoli sono obbligati a contenere la spesa di personale
rispetto a quella sostenuta
nel 2008 e possono immettere nuove unità lavorative
nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo
indeterminato
avvenute
nell’anno precedente (art. 1,
comma 562, Legge n.
296/06), sempreché per tal
ultimo esercizio la spesa
complessiva di personale
non abbia superato il 50% di
quella corrente (art. 76,
comma 7, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 133/08).
A seguito della specificazione di cui sopra, si evidenzia
che il compenso corrisposto
“al membro del Collegio dei
revisori dei conti inquadrato
fiscalmente quale co.co.co.”
(unitamente agli oneri riflessi e all’Irap che da esso derivano), ai fini del calcolo dell’aggregato di spesa del personale utilizzato per dare
attuazione ai criteri limitativi
stabiliti dai commi 557 e
562, dell’art. 1, della Legge n.
296/06, non va compreso
nelle voci di spesa riportate
nella prima Tabella del punto 6.2, degli Allegati 5 e 6 alla
Deliberazione Sezione delle
Autonomie n. 10/Aut/2012
/Inpr, contenente le “Linee
guida per gli Organi di revisione economico–finanziaria
degli Enti Locali - Bilancio di
previsione 2012”1.
Parimenti, tal compenso
non rileva per la determinazione dell’aggregato da utilizzare per la quantificazione dell’incidenza della spesa di personale su quella
corrente, ai sensi dell’art. 76,
comma 7, primo periodo,
del citato Dl. n. 112/08. Si
rammenta che lo stesso
aggregato, giuste le indicazioni provenienti dalle
SS.RR. in sede di controllo
della Corte dei conti (Deliberazione n. 27/Contr/11),
comprende tutte le voci di
spesa nel loro complesso
utilizzate per verificare il
suddetto contenimento della spesa di personale (citati
25 febbraio 2013
8
commi 557 e 562), incluse
quindi quelle inerenti le collaborazioni coordinate e
continuative.
Le considerazioni che precedono danno lo spunto
per affinare il metodo di calcolo del predetto indicatore
(“spese personale/spese correnti”), laddove è necessario
effettuare il consolidamento con le corrispondenti
spese
sostenute
dalle
Società le cui partecipazioni
sono da rilevare nella voce
“Immobilizzazioni finanziarie” del Conto del patrimonio degli Enti Locali2.
Come tecnica di consolidamento, le Amministrazioni
locali possono applicare il
metodo c.d. “dei ricavi”, in
base al quale il valore rilevante da consolidare si
ottiene moltiplicando le
spese di personale dell’impresa collettiva partecipata
(voce B9 del conto economico) per il corrispettivo
che l’Ente gli eroga (ovvero
per i ricavi derivanti da tariffa imputabili allo stesso
Ente) e si divide poi il risultato per il valore della produzione della Società (Cfr.
Sezione delle Autonomie,
Deliberazione n. 14/11).
Inoltre, sia pur con riferimento alle sole Società partecipate che non hanno natura
strumentale, il calcolo dell’indicatore in commento va
perfezionato consolidando
al denominatore anche le
spese correnti sulla base
degli introiti derivanti da
tariffa che la Società ritrae
dall’utenza del Comune
socio (Cfr. Sezione regionale
di controllo per la Toscana,
Deliberazione n. 3/12).
La Sezione lombarda della
Giustizia contabile, con la
Deliberazione 21 maggio
2012, n. 23, ha avuto modo
di precisare che il metodo
“dei ricavi” non è fattispecie
esclusiva da utilizzare allo
Centro Studi Enti Locali
8
25 febbraio 2013
scopo, perché:
- se da un lato, occorre considerare che gli stessi Giudici contabili della Sezione
delle Autonomie hanno
riscontrato, in un’ottica di
transitorietà, la necessità di
determinare un “’metodo
sintetico’ per calcolare la
quota delle spese di personale della Società partecipata
da sommare alle spese di personale degli Enti proprietari”;
- dall’altro, va tenuto presente che “il principio di consolidamento, nei termini individuati dall’art. 76 comma 7
citato, si qualifica quale norma immediatamente precettiva, salva la possibilità di
ridefinire … [con Regolamento governativo] … i criteri di calcolo della spesa di
personale per le predette
Società”.
Così ragionando, la Sezione
lombarda ha specificato
che, “in attesa dell’emanazione del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, le
Amministrazioni locali che
sono tenute al consolidamento, possono utilizzare
metodi diversi da quello ‘dei
ricavi’, purché essi rispondano
a criteri di ragionevolezza e di
valorizzazione delle finalità
che il Legislatore persegue
con la norma in esame”. Fra
queste tecniche di consolidamento, viene ritenuta
meritevole di applicazione,
in quanto “si fonda su un
valore oggettivo derivante
dal frazionamento del capitale”, quella che somma le
voci di spesa “in proporzione
alla quota di capitale detenuta dagli Enti che partecipano
alla Società in mano pubblica (c.d. ‘metodo della partecipazione’)”.
Anche la Sezione del Veneto, con la recente Deliberazione 6 febbraio 2013, n. 48,
ha avuto modo di precisare
che “la scelta del metodo di
calcolo da adottare – è super-
Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
fluo ricordarlo - resta di esclusiva competenza dell’Ente,
che potrà utilizzarne anche
altri …, purché idonei a rappresentare in maniera realistica il dato richiesto dalla
norma (vedasi voce 6.8.2 dell’All. 4 alla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n.
10/Aut/2012 /Inpr, contenente le ‘Linee guida per gli Organi di revisione economico–
finanziaria degli Enti Locali Bilancio di previsione 2012’)”.
Orbene, quale che sia il
metodo utilizzato per il fine
di cui trattasi, in questa sede
ci si vuole soffermare su
quale sia il dato contabile
che deve ritrarsi dal bilancio
della Società partecipata ai
fini del consolidamento del
numeratore del rapporto
“spese di personale /spese
correnti”.
Per la Sezione delle Autonomie (vedasi la citata Deliberazione), nonostante la
disposizione in commento
faccia esplicito riferimento
al concetto di “spese” e non a
quello di “costo” (“elemento
proprio del bilancio societario”), i dati utili per eseguire
il rapporto di cui sopra vanno tratti dai documenti contabili delle Società (bilancio
di esercizio), senza alcuna
detrazione o rettifica. Per
cui, nelle procedure di calcolo, il costo del personale
delle “partecipate” non va
depurato di quei componenti negativi che non comportano un’uscita monetaria e, pertanto, coincide con
la voce B9 del conto economico; tale voce, si rammenta, è comprensiva anche del
costo (non monetario) relativo agli accantonamenti
per il trattamento di fine
rapporto.
In considerazione di quanto
sopra, ai fini della determinazione del parametro d’incidenza ex art. 76, comma 7,
periodo I, del citato Dl. n.
112/08, è ormai prassi consolidata sommare alla spesa
di personale dell’Ente Locale la corrispondente spesa
delle Società partecipate
calcolata con i metodi di cui
sopra, facendo riferimento
all’importo indicato nella
voce B9 (costi per il personale) del conto economico
delle medesime Società.
Tuttavia, non può non rilevarsi come tale voce, giuste
le indicazioni provenienti
dal Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile n. 12 dell’Oic, non comprende “i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo
elargiti dalla Società in base a
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
senza vincolo di subordinazione”. In tal guisa, i compensi corrisposti dalla Società
partecipata per prestazioni
di lavoro parasubordinato,
stante la genesi dei contratti
da cui derivano e a prescindere dalla loro assimilazione
dal lato fiscale ai redditi da
lavoro dipendente, vanno
stanziati quali componenti
negativi di reddito nella
voce B7 (Costi per servizi)
del conto economico.
La conclusione è che, attenendoci alle indicazioni provenienti dalla Giustizia contabile, se dal versante dell’Ente Locale la spesa per le
collaborazioni coordinate e
continuative (con i connessi
oneri riflessi) viene ad essere compresa nell’aggregato
spesa di personale rilevante
ai fini del calcolo del prefato
parametro incidenza (quale
2° voce della prima Tabella
del punto 6.2 degli Allegati
5 e 6 alla citata Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/2012 /Inpr),
i costi sostenuti dalle
Società partecipate per il
medesimo fine (che derivano sostanzialmente dai
compensi e dagli oneri
APPROFONDIMENTI
riflessi inerenti i contratti di
collaborazione a progetto)
vengono invece ad essere
esclusi. Così operando, per
richiamare la dizione utilizzata dalla Sezione Lombarda nella citata Deliberazione n. 23, non sembra che si
rinvenga una “… valorizzazione delle finalità che il Legislatore persegue con la norma in esame…”.
A quanto detto occorre
aggiungere che anche gli
oneri effettivi sostenuti per i
buoni pasto (13° voce della
prima Tabella del punto 6.2,
degli Allegati 5 e 6 alla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/
2012/Inpr), se sono compresi nella determinazione dell’aggregato di cui trattasi
dal lato dell’Ente Locale, ne
sono invece esclusi dal versante delle Società partecipate, poiché vengono ad
essere allocati nella voce B7
del conto economico della
medesima Azienda collettiva.
Vale la pena specificare che,
sui limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di
lavoro flessibile, le Società
che rientrano nei parametri
di cui all’art. 4, comma 1, del
Decreto “Spending Review
2”3, a decorrere dall’anno
2013, “possono avvalersi di
personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa nel limite del
50% della spesa sostenuta
per le rispettive finalità nell’anno 2009” (art. 4, comma
10). Sulla base del ragionamento posto in essere all’inizio del presente lavoro, non
rilevano per l’applicazione
di tal norma i compensi
eventualmente corrisposti ai
membri del Collegio sindacale (o al Revisore legale) “
… inquadrat(i) fiscalmente
qual(i) co.co.co. …”.
15
APPROFONDIMENTI
Sul fatto che la norma di cui
sopra si applichi anche alle
altre Società c.d. “partecipate” è opportuno rammentare che il Legislatore, seppur
non abbia previsto un’autonoma disciplina sulle spese
di personale delle imprese
collettive pubbliche locali,
ha coniato una legislazione
di rimando. I riferimenti normativi che rilevano in tal
EntiLocali
senso (Cfr. art. 3-bis, comma
6, Dl. n. 138/11, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 148/11; art. 18, comma
2, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 133/08, …) prevedono, in genere, che le
disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti Locali
divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale si
applicano, per via diretta o
attraverso l’intermediazione
di un atto interno, anche a
taluni tipi di Società.
I limiti assunzionali sanciti
dall’art. 9, comma 28, del
menzionato Dl. n. 78/10,
essendo una limitazione alle
assunzioni del personale
temporaneo o con rapporto
di lavoro flessibile applicabile all’Ente socio di riferimen-
25 febbraio 2013
8
to, dovrebbe trovare vigenza anche per imprese collettive diverse rispetto a quelle
indicate nel Decreto “Spending Review 2” (per l’individuazione di tali Società,
vedasi articolo “Società
costituite o partecipate dagli
Enti Locali: criteri, divieti e
limiti nelle assunzioni” pubblicato su “Entilocalinews n.
35 del 10 settembre 2012”)4.
“Banca dati nazionale dei contratti pubblici”: istituito il nuovo
Sistema di verifica dei requisiti per la partecipazione
alle procedure di gara
di Ivan Bonitatibus
L’art. 6-bis, comma 1, del
Dlgs. n. 163/065 (“Codice dei
contratti pubblici”) prevede
che, a far data dal 1° gennaio
2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori sono
tenuti ad acquisire la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di
gara attraverso la “Banca dati
nazionale dei contratti pubblici” (“Bdncp”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità).
All’Autorità è affidato il compito di definire, con propria
Deliberazione, i dati riguardanti la partecipazione alle
gare e la valutazione delle
offerte che sono obbligatoriamente da includere nella
documentazione della predetta “Banca-dati”. Tale Organismo ha altresì la mansione
di disciplinare le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei prefati dati, nonché di stabilire i tempi di
esecuzione delle appena
menzionate procedure.
16
Pertanto, decorso l’anno
2012, alle stazioni appaltanti
e agli enti aggiudicatori è
fatto obbligo di verificare,
attraverso la “Bdncp”, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure di affidamento. Fermo
restando che, qualora la
disciplina di gara richieda il
possesso di prerogative economico-finanziarie o tecnico-organizzative diverse da
quelle incluse nella “Bancadati” in esame, la comprova
di esse avverrà mediante le
disposizioni previste dal
Dlgs. n. 163/06 e dal relativo
Regolamento attuativo (Dpr.
n. 207/10).
L’Autorità ha dato attuazione
al ridetto art. 6-bis con la
Deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012. Tecnicamente, la verifica del possesso dei
requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare
avviene facendo leva sulla
“Authority virtual company
passport” (“Avcpass”), ossia il
nuovo sistema che opera
mediante la “Bdncp” e che è
dotato di apposite aree rivolte agli stessi operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
Il Sistema “Avcpass”, posto
che si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinati
dal Codice per le quali è previsto il rilascio del “Codice
identificativo gara” (Cig), è
utilizzabile per le procedure
di affidamento il cui Cig è
richiesto a partire dal 1° gennaio 2013 (combinato
disposto degli artt. 2, comma 5, e 3, comma 1, della
predetta Deliberazione, d’ora in avanti “Delibera”).
L’Autorità, giuste le previsioni legislative del comma 2
del ridetto art. 6-bis, ha specificato quali sono i documenti e i dati che, a seconda
della loro provenienza, gli
Enti certificanti e gli Operatori economici devono
obbligatoriamente includere presso la “Bdncp”. La loro
acquisizione avviene tramite
il Sistema “Avcpass”, che a sua
volta li rende fruibili alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori al fine della verifica
dei requisiti per la partecipazione alle gare, tenendo presente che per il medesimo
scopo taluni documenti
sono inseriti nella “Bancadati” a cura della stessa
Autorità.
Gli Enti certificanti che
detengono i dati e i documenti di cui sopra sono
tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i
termini e le modalità definiti
tramite apposite convenzioni. Detto materiale è acquisito per conto delle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento
delle verifiche in sede di
gara.
In via transitoria, se gli Enti
certificanti non mettono a
disposizione della “Bdncp” i
dati e i documenti indicati
nella citata Deliberazione,
l’Autorità provvede ad inoltrare apposita richiesta agli
stessi Enti al fine di far trasmettere la pertinente
documentazione direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori (artt.
7, commi 1 e 2, e 9, comma 3,
della predetta Delibera).
Di seguito si riportano i
documenti e/o i dati, così
come definiti dall’art. 5 della
Deliberazione in commento,
che vanno obbligatoriamente immessi presso la “Bdncp”
a comprova dei “requisiti di
carattere generale”, con la
specifica dell’Ente che fornisce tale materiale o che lo
rende disponibile:
Centro Studi Enti Locali
8
EntiLocali
25 febbraio 2013
ENTE
DOCUMENTI E/O DATI
Visura Registro delle Imprese
Certificato del casellario giudiziale integrale
Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39
Dpr. n. 313/02 dell’impresa
Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e
studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Certificato di regolarità fiscale
Documento unico di regolarità contributiva fornito
dall’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro
Comunicazione Antimafia.
Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici
Nella Tabella seguente si citano i documenti e/o i dati, così
come definiti dall’art. 6 della
Deliberazione in commento,
che vanno obbligatoriamente
immessi presso la “Bdncp” a
DOCUMENTI E/O DATI
Bilanci delle Società di capitali ove disponibili
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie Uni En Iso 9000 relative al
Settore EA28
Fatturato globale e ammortamenti degli operatori
economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero
società di persone, ove disponibili
Dati relativi alla consistenza e al costo del personale
dipendente
Attestazioni Soa
Certificati esecuzione lavori (Cel)
Certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI
Unioncamere
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia
Inarcassa
Agenzia delle Entrate
Inail
Ministero dell’Interno.
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
comprova dei “requisiti di
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”,
ENTE
con la specifica dell’Ente che
fornisce tale materiale o che
lo rende disponibile.
ANNOTAZIONI
Unioncamere
Accredia
Agenzia delle Entrate
Istituto nazionale per la Previdenza Sociale (Inps)
Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Ciascun operatore economico
ha la facoltà di richiedere alla
stazione
appaltante/ente
aggiudicatore l’inserimento
nell’apposita banca-dati Cel
dei certificati che dovessero
risultare mancanti, secondo
quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità 5 ottobre 2010
In via transitoria, i certificati
attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni
17
APPROFONDIMENTI
EntiLocali
25 febbraio 2013
8
o enti pubblici indicati all’art.
6, comma 3, lett. c) della Delibera, sono inseriti nel sistema
dagli operatori economici. In
mancanza di detti certificati,
gli operatori economici possono inserire nel sistema le
fatture relative alla suddetta
avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il Cig del
contratto cui si riferiscono,
l’oggetto del contratto stesso
e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e
la data di stipula del contratto
stesso. Resta ferma per la stazione appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare
la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte
dagli operatori economici.
Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio
all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
La documentazione a comprova dei “requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario” che
non è inclusa nella Tabella di
cui sopra, è inserita nella
“Bdncp” attraverso il Sistema
“Avcpass” dagli Operatori
economici, facendo riferimento a quanto segnalato
dal Responsabile del procedimento in ordine alla specificità di gara.
Giova precisare che gli stessi
Operatori economici, previa
registrazione al Sistema
“Acvpass”, devono indicare il
Cig della procedura di gara a
cui intendono partecipare. A
seguito di tal indicazione, il
Sistema medesimo rilascia
un “Passoe”, che sarà utilizzato dalla stazione appaltante
come chiave di accesso per
procedere alla comprova dei
requisiti. L’Amministrazione
18
ha conoscenza del “Passoe”
dall’Operatore economico
per il tramite della busta
contenente la documentazione amministrativa (art. 2,
comma 3, punto 3.2, della
Delibera dell’Autorità).
Adempimenti a cura della
stazione appaltante/ente
aggiudicatore nell’ambito
dell’utilizzo del Sistema
“Avcpass”
Il documento di gara predisposto dalla stazione appaltante deve indicare che la
verifica delle prerogative di
carattere generale, economico-finanziarie e tecnicoorganizzative incluse nella
“Bdncp” che gli Operatori
economici devono possedere avviene attraverso l’utilizzo del Sistema “Avcpass”.
Qualora la disciplina di gara
richieda il possesso di requisiti che l’Autorità non ha
Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
previsto di includere obbligatoriamente nella “Bdncp”,
la stazione appaltante è
tenuta a specificare che il
controllo su tali requisiti
avviene mediante le disposizioni previste dal Dlgs. n.
163/06 e dal Dpr. n. 207/10.
Nel documento di gara va
altresì specificato che i soggetti che intendono partecipare alla procedura sono
obbligatoriamente tenuti a
registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul
portale Avcp (Servizi ad
accesso riservato - Avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute (art. 2, comma 4, punti 4.1 e 4.2, della Delibera).
Il primo passo tecnico che la
stazione appaltante/ente
aggiudicatore deve effettuare è la registrazione al sistema seguendo le modalità
descritte nel “Manuale Uten-
te” pubblicato sul portale
dell’Autorità (Servizi ad
accesso riservato - Avcpass).
Ai fini dell’utilizzo del Sistema “Avcpass”, la stessa stazione appaltante, tramite il
Responsabile del procedimento, dopo la registrazione
al “Sistema di monitoraggio
gare” (“Simog”), deve aver
già acquisito il Cig relativo
alla procedura, avendo avuto cura di integrare i dati
richiesti per il rilascio di tale
codice con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’Operatore economico (artt.
2, comma 3, punto 3.1, e art.
4, commi 1 e 2 della Delibera).
Al Sistema “Avcpass” possono accedere, a far data dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte (ter-
Centro Studi Enti Locali
8
25 febbraio 2013
mine dichiarato nel Sistema
“Simog”), solo il Responsabile del procedimento e, nell’ambito di ciascun affidamento, un soggetto o più
soggetti abilitati alla verifica
dei requisiti all’uopo nominato/i dalla stazione appaltante. I riferimenti di questi
ultimi, a partire dal giorno
successivo alla data di conferma della procedura di
gara (conformemente a
quanto previsto nel Sistema
“Simog”), sono indicati nel
Sistema
“Avcpass”
dal
Responsabile del procedimento. Tali soggetti, ove non
già iscritti al servizio in precedenza, si abilitano al loro
compito, previa esecuzione
di una specifica fase di registrazione che avviene tramite le apposite funzionalità
previste da “Avcpass” (artt. 2,
comma 3, punto 3.1, e art. 4,
commi 3,4 e 5 della Delibera).
Una volta nominati e abilitati gli individui “de quibus”,
sempre nell’ambito del
Sistema in parola e per lo
specifico procedimento che
li interessa, richiedono (tramite il Sistema a cui sono
iscritti) i documenti a comprova dei requisiti per gli
Operatori economici. Onde
evitare che possano essere
avanzate richieste di verifiche di requisiti per imprese
non partecipanti alla gara,
l’Autorità ha stabilito che i
soggetti deputati ai controlli di cui trattasi devono, prima di poter accedere alla
comprova dei requisiti, integrare o confermare l’elenco
degli Operatori economici
che intervengono alla procedura di affidamento (art. 4,
commi 6 e 7 della Delibera).
Dalla data di aggiudicazione
definitiva, il Responsabile
del procedimento ha 60
giorni di tempo per trasferire, con le funzionalità proprie del Sistema “Avcpass”, i
Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti sui
propri sistemi. Ove lo stesso
Responsabile non adempia
a tale incombenza, è l’Autorità a trasmettere sua sponte
e via Pec, decorsi ulteriori 4
giorni dalla scadenza del
termine di cui sopra, la
documentazione “de qua”
alla stazione appaltante
/ente aggiudicatore. La data
di tale invio funge da spartiacque per stabilire il
momento in cui avviene il
passaggio di titolarità dei
dati.
Infine, sulla stazione appaltante gravano i seguenti
impegni:
- conservazione dei documenti;
- adempimento delle richieste di accesso agli atti che le
sono inoltrate per competenza;
- trattare i dati di cui ha
accesso per il tramite del
Sistema “Avcpass” nel rispetto di criteri di pertinenza e
non eccedenza, nonché di
adempiere agli obblighi che
derivano dall’essere titolare
autonomo degli stessi dati ai
sensi dell’art. 28 del Dlgs. n.
196/03, ivi comprese le
nomine degli incaricati del
trattamento e l’adozione
delle misure di sicurezza
(artt. 4, commi 9,10 e 11, e 8,
comma 2, della Delibera).
Vale la pena precisare che,
stante l’obbligo di effettuare
tramite Pec tutte le comunicazioni svolte nell’ambito
del Sistema “Avcpass”, devono dotarsi del pertinente
indirizzo i seguenti soggetti
riconducibili alla stazione
appaltante:
- la stessa stazione appaltante/ente aggiudicatore con
riferimento all’Area organizzativa omogenea di protocollo di appartenenza;
- Responsabile del procedimento (Pec personale);
- Presidente di Commissione
e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il
Sistema “Avcpass” (Pec personale).
Norme transitorie
L’Autorità, al precipuo fine di
concedere del tempo alle
stazioni
appaltanti/enti
aggiudicatori e agli Operatori economici per adeguarsi alle norme contenute nell’art. 6-bis del Dlgs. n. 163/06
e rese operative per il tramite della sua Deliberazione
dello scorso 24 dicembre
2012, ha sancito che l’obbligo di procedere alla verifica
dei requisiti mediante il
Sistema “Avcpass” avvenga
attraverso un percorso temporale con scadenze predeterminate a seconda del tipo
di appalto da affidare e in un
contesto di doppio regime
applicativo.
All’uopo gli appalti sono stati suddivisi nelle seguenti
tipologie:
a) appalti di lavori in procedura aperta nel Settore ordinario di importo a base d’asta pari o superiore a Euro
20.000.000:
b) appalti di importo a base
d’asta pari o superiore a
Euro 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di
acquisizione o mediante
ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai
settori speciali:
tutti gli altri appalti di
importo a base d’asta pari o
superiore a Euro 40.000,00
Per le procedure di affida-
APPROFONDIMENTI
mento di cui al punto a), dal
1° gennaio 2013 e fino al 30
giugno 2013, le stazioni
appaltanti possono scegliere se verificare il possesso
dei requisiti degli Operatori
economici con il Sistema
“Avcpass” o secondo le previgenti modalità, mentre dal
1° luglio 2013 vigono le nuove norme a pieno regime.
Per le procedure di affidamento di cui al punto b), dal
1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, le stazioni
appaltanti sono tenute a
verificare il possesso dei
requisiti degli Operatori
economici secondo le previgenti modalità, mentre dal
1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 possono scegliere
se verificare il possesso dei
requisiti degli Operatori
economici con il Sistema
“Avcpass” o secondo le previgenti modalità. Dal 1° gennaio 2014 vigono le nuove
norme a pieno regime.
Per le procedure di affidamento di cui al punto c), dal
1° gennaio 2013 e fino al 28
febbraio 2013, le stazioni
appaltanti sono tenute a
verificare il possesso dei
requisiti degli Operatori
economici secondo le previgenti modalità. Mentre dal
1° marzo 2013 al 30 giugno
2013 possono scegliere se
verificare il possesso dei
requisiti degli Operatori
economici con il Sistema
“Avcpass” o secondo le previgenti modalità, mentre dal
1° luglio 2013 vigono le nuove norme a pieno regime.
19
APPROFONDIMENTI
EntiLocali
25 febbraio 2013
8
NOTE
1 Si tratta di una serie di voci di spesa del personale che, o sono citate espressamente dal Legislatore, o sono derivanti da interpretazioni giurisprudenziali e che sono indicate negli allegati come componenti da “considerare”, oppure da escludere, nella determinazione del predetto aggregato.
2 Solo nel caso in cui per le stesse imprese collettive sono verificati contemporaneamente gli ulteriori 2 corollari:
1) le partecipazioni dell’Ente al capitale sono totalitarie o di controllo;
2) le Società “(sono) titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali, oppure che comunque (svolgono) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall’affidamento diretto), oppure che (svolgono) attività strumentali (anch’esse a prescindere dall’affidamento diretto)” (Cfr.
Deliberazione n. 479/2011/Par della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti).
3 Si rammenta che il citato comma 1 disciplina le modalità di scioglimento (o di alienazione delle relative partecipazioni) delle Società “che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90%”.
4 Ovviamente, la possibilità di assumere con contratti temporanei o con rapporto di lavoro flessibile (alle condizioni sopra viste) è subordinata
alla circostanza che l’Ente di riferimento, nell’anno precedente alle immissioni di unità lavorative, abbia: 1) rispettato i limiti di contenimento della spesa di personale: 2) conseguito un indicatore “spese personale/spese correnti” inferiore al valore sogli del 50%; 3) rispettato il Patto di stabilità qualora lo stesso Ente sia assoggettato alle relative regole.
5 Così come introdotto nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” dall’art. 20, comma 1, lett. a), del Dl. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimenti dei
servizi di pubblico interesse affidati ovvero per la realizzazione di investimenti. Solo in caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi, previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a
registrazione presso la Corte dei conti.
8 Anche se tali perdite hanno ridotto il capitale al di sotto del limite legale.
9 Nel dettaglio, il citato art. 3, comma 19, prevede che gli Enti Locali “non possono ricorrer all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti
rivolti alla ricapitalizzazione di Aziende o Società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’Ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’Azienda o della Società partecipata, per la quale
si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio”.
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EntiLocali
25 febbraio 2013
QUESITI
IL QUESITO
Elezioni per il rinnovo del Consiglio: fino a quando è possibile
deliberare le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri?
di Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale, fino a quando è possibile
deliberare, sia in Giunta che in Consiglio comunale, le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri ?”
La risposta dei nostri esperti:
L’art. 38, comma 5, del Dlgs. n.
267 del 18 agosto 2000 (Tuel)
prevede che “i Consigli durano in carica sino all’elezione
dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del Decreto di
indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti e
improrogabili”.
Con tale norma, il Legislatore
ha voluto evitare che l’Organo consiliare in carica possa
condizionare lo svolgimento
della campagna elettorale
attraverso atti che vanno ad
incidere sulla formazione
della volontà popolare e
favorire i Consiglieri in carica
che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati al
rinnovo del Consiglio (Tar
Veneto, Sentenza n. 1273 del
1996 e Consiglio di Stato Sezione I, Sentenza n. 2955
del 2003).
Altro principio giuridico che
ha indotto il Legislatore ad
operare tale limitazione è le
regola secondo la quale i
poteri delle Amministrazioni
si affievoliscono nel periodo
di avvicinamento alla loro
scadenza, per evitare che un
Organo, in scadenza di mandato, con le sue scelte produca effetti permanenti per il
futuro, vincolando così o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative (Tar Puglia – Sentenza n. 382 del 15 gennaio
2004).
Centro Studi Enti Locali
Sul cosa si debba intendere
con “atti urgenti ed improrogabili”, da poter emanare nei
45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina prevalente
ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su:
a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
b) nomina di rappresentanti
del Comune, imposti da termini perentori, presso Enti,
Istituzioni od Aziende;
c) approvazione del bilancio
di previsione e del conto consuntivo;
d) ratifica delle variazioni di
bilancio.
La giurisprudenza, oltre i casi
sopra elencati, ha cercato di
definire la nozione di atti
“urgenti ed improrogabili” ed
individuare l’Organo a cui
compete la valutazione della
loro sussistenza, esprimendosi nel modo seguente:
“Quando l’Organo consiliare è
chiamato a pronunciarsi su
questioni vincolate nei quali
siano coinvolti diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge oppure
rischi di rilevante danno in
caso di ritardo, il potere del
Consiglio può essere esercitato
anche dopo la pubblicazione
del Decreto di convocazione
dei comizi.” (Tar Puglia – Sentenza n. 382 del 15 gennaio
2004). Anche il Consiglio di
Stato ed il Tar Umbria sono
intervenuti in materia, stabilendo che il divieto di adottare atti che non siano connotati dal requisito di urgenza
ed improrogabilità da parte
del Consiglio non può riguardare l’emanazione di provvedimenti imposti per legge o a
contenuto vincolato o, ancora, casi in cui dal ritardo nell’adozione degli atti possano
derivare rilevanti danni per
l’Amministrazione (Consiglio
di Stato, Sezione IV, Sentenza
n. 3894 del 30 giugno 2006;
Tar Umbria, Perugia, Sentenza n. 165 del 13 febbraio
1998).
Pertanto, le condizioni di
urgenza ed improrogabilità
costituiscono i requisiti di
legittimità degli atti che vengono approvati dal Consiglio;
sono, cioè, i presupposti giuridici in base ai quali è da
considerarsi legittima l’azione amministrativa messa in
atto dal Consiglio.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il
Ministero dell’Interno, con
Circolare 7 dicembre 2006, ha
chiarito che l’estensione della nozione di urgenza ed
improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal
Consiglio comunale (che ne
assume la responsabilità
politica), tenendo presente
che l’adozione degli atti è
legittima, sia in presenza di
scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di
danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto, sia
per gli atti per i quali non sia
prescritto un termine perentorio per la loro adozione
purché corredati da adeguata motivazione.
La valutazione del presupposto dell’urgenza, quindi, rientra
nell’apprezzamento
discrezionale dello stesso
Consiglio.
Provando ad esemplificare, la
“urgenza” si configura quando vi è l’esistenza di un pericolo imminente, attuale, concreto per la collettività di un
danno grave o di effetti indesiderati che impone una
risposta “provvedimentale”
immediata, dovendo versarsi
in una situazione di fatto che
implichi l’assenza di soluzioni
alternative rispetto all’adozione di quel determinato
provvedimento, il cui contenuto deve richiamarsi causalmente alla situazione di fatto,
negando a contrario che l’atto possa soddisfare esigenze
prevedibili e ordinarie. In termini diversi, la “urgenza” si
fonda sulla esigenza di dare
risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, e deve
altresì specificamente basarsi
21
QUESITI
non già su generiche esigenze, bensì sull’esistenza concreta di “gravi pericoli” incombenti, di dimensioni tali da
costituire una concreta ed
effettiva minaccia per la incolumità dei cittadini, caratterizzando l’urgenza per la sua
matrice temporale (durata)
che non può attendere soluzioni diverse, pena l’aggravarsi della situazione esistente.
Riguardo alla “improrogabilità”, è in primo luogo da rilevare che, in ambito civilistico,
questa segnala la presenza di
un termine essenziale e
perentorio stabilito per dar
corso ad una precisa obbligazione o contratto. La “improrogabilità”, in ambito amministrativo, richiede necessariamente che la scadenza sia
esattamente individuata o
individuabile, privando l’Amministrazione del potere di
provvedere per l’assolvimento di una funzione a ciò preposta per legge, tale da implicare, se non osservato il termine, il venir meno della
competenza per l’impossibilità di procedere con altre
azioni, venendo meno la sussistenza del potere, ovvero il
formarsi ex lege dell’inadempimento. A prescindere dall’esistenza di uno specifica
disposizione
normativa
impositiva dell’obbligo per la
Pubblica Amministrazione di
provvedere, la giurisprudenza ha comunque ritenuto il
medesimo sussistente in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano
l’adozione di un provvedimento pena il sacrificio di un
diritto positivo.
In sintesi, l’urgenza si ha
quando la situazione di estrema gravità richiede che si
debba
necessariamente
provvedere con immediatezza per non pregiudicare l’interesse pubblico, mentre
22
EntiLocali
l’improrogabilità è connotata
dall’esigenza che la situazione non possa subire dilazioni
per la presenza di un termine
che rende indifferibile l’adozione dell’atto.
Il procedimento azionabile,
nelle more dell’insediamento
del nuovo Consiglio comunale, presuppone che, per dar
legittimo corso alla convocazione dell’Organo, sia presente una situazione che necessità di un provvedimento
urgente e non rinviabile, evidenziando la necessità della
sussistenza di entrambi i
caratteri imposti dal Legislatore, “urgenza ed improrogabilità”, che devono coesistere
per legittimare l’intervento e
che si manifestano in relazione ad un evento che non può
essere dilazionato in avanti,
senza possibilità di proroga.
La norma va letta in relazione
ai 2 profili, che devono coesistere ed essere rispettati, per
rispondere efficacemente ai
principi generali di buona
amministrazione e che condizionano la legittimità dell’esercizio del potere nel
periodo successivo all’indizione dei comizi, presupposti
che se presenti, in relazione a
situazione di urgenza associata ad un termine non
ritraibile, abilitano il Consiglio comunale ad azionarsi
senza indugio per garantire
la cura dell’interesse pubblico di merito.
Alla luce di quanto detto, ciò
che deve emergere nel corpo
del provvedimento adottato
dal Consiglio comunale è inevitabilmente la descrizione
analitica delle ragioni di
opportunità ed indifferibilità,
oltre alla dimostrazione del
termine non differibile, che
presiede l’adozione del provvedimento, una motivazione
pregnante, sia sugli elementi
di fatto che di diritto (ex art. 3
della Legge n. 241/80), dando
contezza delle esigenze del
Comune di dare corso all’adozione del provvedimento:
una motivazione particolarmente
stringente
ed
approfondita in ordine agli
elementi dell’urgenza e
improrogabilità.
Il provvedimento dovrà contenere una motivazione che
accerti la presenza della
situazione di fatto (urgenza
e/o gravità) e degli elementi
che impediscano all’Amministrazione di attendere oltre
(termine perentorio), atteso
che suo connotato essenziale
è l’esercizio di un potere
straordinario - in regime di
prorogatio - per far fronte ad
una situazione determinata e
speciale (non ordinaria),
sostenendo che per tale adozione non esiste, in astratto,
un metro di valutazione fisso
da seguire, ma la soluzione va
individuata di volta in volta,
secondo la natura del rischio
da fronteggiare e del termine
non procrastinabile.
Infatti, sono le esigenze
obiettive ed indilazionabili
che si riscontrano nel caso
concreto che determinano la
misura dell’intervento, anche
se la soluzione deve corrispondere alle finalità del
momento, senza che possa
assumere i caratteri della rinviabilità oltre all’insediamento del nuovo Consiglio comu-
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nale: questo in relazione alla
necessità - postulata dalla
giurisprudenza - della concreta dimostrazione, non solo
della effettiva sussistenza,
sotto un profilo generale, dell’interesse pubblico posto a
fondamento dell’atto, ma
anche – come si è accennato
- della concreta giustificazione sotto i profili della “urgenza” e della “improrogabilità”.
La dottrina ritiene che la
valutazione dei presupposti
di adozione dell’atto sia
rimessa all’apprezzamento
discrezionale dell’Amministrazione.
Nel caso oggetto del quesito,
spetterà quindi al Consiglio
comunale valutare se la Deliberazione (sia di Giunta che
di Consiglio) con oggetto la
variazione di bilancio e la salvaguardia degli equilibri contiene i requisiti di urgenza ed
improrogabilità sopra indicati.
Resta inteso infine che, a
seguito dalla abolizione degli
organi di controllo esterni
all’Ente, l’ipotesi di illegittimità degli atti mancanti di
presupposti di urgenza e
improrogabilità, non potrà
che essere vagliata dalla giurisdizione amministrativa su
ricorso di un soggetto portatore di uno specifico interesse a ricorrere.
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25 febbraio 2013
EntiLocali
GIURISPRUDENZA
LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore
di una Azienda speciale per essersi liquidato compensi
ad personam non dovuti
Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna – Sentenza n. 497 del 26 settembre 2011
di Antonio Tirelli
Oggetto
Condanna del Direttore di
una Azienda speciale di un
Comune per danno erariale
per essersi liquidato compensi “ad personam” non dovuti.
Premessa
Nel 1999 questo Comune
procede all’assunzione del
Direttore della propria Azienda speciale, sottoscrivendo
un contratto a tempo determinato, con inquadramento
Categoria D3, con orario settimanale di 30 ore. Il Direttore,
accampando promesse economiche integrative e “ad
personam”, si liquida (o si fa
liquidare dall’Economo-cassiere dell’Azienda), importi
aggiuntivi che, dal 1° gennaio
al 10 giugno 2009, ammontavano ad oltre 15.000 Euro. La
Procura contesta addebiti
anche all’Economo per i
pagamenti irregolari effettuati utilizzando i fondi economali. I Giudici accolgono l’istanza della Procura per danno erariale, condannando l’ex
Direttore al pagamento della
somma di oltre 15.000 Euro,
oltre alle rivalutazioni, agli
interessi e alle spese di giustizia.
L’economo viene assolto.
Sintesi della Sentenza
Questo Direttore rimane in
servizio per circa 6 mesi: si
dimette il 10 giugno 2009. Fin
dal suo insediamento (2 gennaio 2009) invia al Cassiere
interno dell’Azienda (una
dipendente comunale trasferita all’Azienda stessa) una
“nota organizzativa“ del
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seguente tenore: “Visto l’art.
17 del vigente statuto e per
una migliore organizzazione
dell’Amministrazione aziendale stabilisco che i pagamenti
potranno essere effettuati dal
Direttore o dal Cassiere. Secondo gli accordi posti in essere
con l’Azienda, il compenso del
Direttore sarà erogato a mezzo
anticipazioni dallo stesso definite e sottoscritte fatto salvo il
conguaglio a fine mandato
mentre gli stipendi degli altri
dipendenti dell’Azienda e tutte
le contribuzioni di legge saranno erogati a seguito della presentazione dei riepiloghi da
parte dello studio paghe. La
regolamentazione normale
prevede che i pagamenti vengano effettuati dal Cassiere a
seguito della presentazione di
lettera, indicazione, richiesta o
nota del Direttore: lo stesso
Cassiere effettuerà il pagamento di note, fatture, scontrini controfirmati per approvazione del Direttore”.
In data 1° luglio il Sindaco ed
il Vice-Segretario del Comune
(e successivamente anche il
Presidente, il Revisore e il
nuovo Direttore dell’Azienda
speciale) segnalano alla procura della Corte dei conti che
il Direttore si era fatto liquidare compensi non dovuti. La
Procura contesta un danno di
oltre 15.000 Euro che l’ex
Direttore sarebbe tenuto a
restituire, “per effetto del principio di postnumerazione dei
crediti lavoristici, che impedisce al dipendente di vedersi
anticipare somme per presta-
zioni lavorative ancora non
rese”. La Procura sostiene che
anche in relazione all’indennità ad personam, il Consiglio
di amministrazione dell’Azienda speciale “non ha mai
esplicitamente e motivatamente deliberato di riconoscere al Direttore siffatta integrazione al trattamento economico, sì che l’ex dipendente non
avrebbe titolo per trattenere
tali somme.”
Il Pm. qualifica tale condotta
“come dolo”; avrebbe concorso anche la condotta gravemente colposa della Ragioniera, che ne dovrebbe quindi
rispondere in via sussidiaria
rispetto al Direttore. In particolare, la dipendente comunale, comandata presso l’Azienda speciale, “avrebbe eseguito materialmente le operazioni di richiesta degli assegni
circolari all’Istituto bancario
titolare del Servizio di cassa”.
A fronte di tali richieste, la
Ragioniera avrebbe omesso
qualsiasi verifica sulla fondatezza delle pretese avanzate
dal Direttore. Il Procuratore
sostiene che sarebbe bastato
esaminare il contratto per
verificare che mancava del
tutto un riferimento espresso
a tale pattuizione, così come
sarebbe stato doveroso chiedere chiarimenti al Presidente prima di dare corso a tali
richieste.
L’interessato, in sede di istruttoria e successivamente la
sua difesa in dibattimento,
affermano che:
a) il contratto di lavoro fu
limitato ad un anno (rispetto
ai 5 indicati nell’avviso a cui
aveva risposto l’interessato),
ma lo stesso fu tranquillizzato
da alcuni funzionari dell’Azienda, con la giustificazione
di un non meglio precisato
“fatto tecnico”: veniva comunque garantita l’erogazione di
un’indennità ad personam di
assoluta spettanza al Direttore, a prescindere dall’estinzione del rapporto posto in essere dalle parti, per tutta la
durata del contratto stesso.
Sarebbe stato altresì specificato che tale indennità era
totale ed annuale, connessa
al profilo professionale del
lavoratore, ma per comodità
veniva liquidata mensilmente
e non annualmente, quasi a
voler in qualche modo giustificare la mancata assunzione
per 5 anni;
b) dalla disamina delle voci
della prima busta paga, tra le
altre, apparivano “anticipo
della retribuzione,” nonché la
sussistenza della predetta
voce: assegno ad personam,
situazione che tranquillizzava
lo stesso Direttore e traduceva nei fatti quanto gli era stato riferito da Funzionari del
Comune, circa tale indennità,
quale elemento aggiuntivo
della retribuzione, automatico e del tutto svincolato
rispetto all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa;
c) in diverse circostanze, ebbe
modo di ricevere conferma
rispetto a quanto riferitogli
verbalmente, ossia che i
23
GIURISPRUDENZA
pagamenti anticipati erano
praticamente la regola del
Comune e dell’Azienda speciale (ad esempio, a favore
dei fornitori dello stesso
Comune), situazione che
quindi lo induceva ad operare in maniera tranquilla ed
alla luce del sole, relativamente alle proprie anticipazioni
stipendiali;
d) subito dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro in
reiterate circostanze, verbalmente e a mezzo di posta
elettronica, aveva chiesto la
regolarizzazione e chiarimenti in termini economici del
proprio contratto individuale
di lavoro, tenuto conto della
modifica della durata dello
stesso (ridotta da 5 anni ad 1),
nonché in merito all’entità
della corresponsione dell’assegno ad personam, (previsto
tra le voci in busta paga sin
dall’inizio del rapporto di
lavoro, ma mai quantificato
esattamente, mai deliberato
dal Cda, e, così come garantito verbalmente, sia dall’Assessore che da Dirigenti del
Comune, di spettanza del
lavoratore in virtù dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e non maturato mese per
mese. Il Direttore inoltre si
sarebbe preoccupato, secondo la ricostruzione fornita, in
più circostanze di sollecitare
al Presidente la necessità di
un controllo da parte di persona competente circa le erogazioni anticipate e la gestione dell’Azienda. Seppur senza
ricevere risposte concrete
sulle questioni contrattuali
sollevate, il rapporto di lavoro
tra il Direttore e l’Azienda
speciale proseguiva nei mesi
successivi (da gennaio a maggio 2009) senza alcuna richiesta di chiarimenti o doglianze
da parte dei vertici aziendali,
né provvedimenti disciplinari
a carico del dipendente o
recesso di parte datoriale, in
merito alle sue condotte pro-
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EntiLocali
fessionali;
e) durante la breve esperienza dell’ex Direttore dell’Azienda, venivano eseguite
ben 2 verifiche periodiche
dell’allora in vita Revisore unico, a cui seguivano 2 relazioni
dello stesso, datate 27 gennaio 2009 e 7 maggio 2009. In
particolare, la seconda relazione si concludeva con un
espresso apprezzamento per
la chiarezza della contabilità
e per l’implementazione dei
centri di costo, scelta effettuata proprio dal Direttore per
valutare l’efficienza e l’economicità dell’attività dell’Azienda;
f ) la condotta tenuta dal
Direttore (anticipazione dello
stipendio e dell’indennità ad
personam) appare, ad avviso
della difesa del convenuto,
rispettosa delle disposizioni
vigenti in materia di modalità
e termini di pagamento (art.
2099, comma 1, C.c.), secondo
cui essi sono quelli “in uso nel
luogo in cui il lavoro viene eseguito”, in riferimento a lavoratori dipendenti.
La difesa dell’Economo si articola sostanzialmente su 4
punti:
a) se la qualifica di Cassiera
abbia mutato le disponibilità
operative della soggetto
incaricata;
b) quale sia stato il comportamento lavorativo della Cassiera era una mera esecutrice
di ordini, che svolgeva attività
istruttorie nei campi amministrativi, tecnici e contabili su
indicazione e controllo da
parte dei suoi superiori;
c) chi doveva controllare l’operato della Cassiera non era
a conoscenza delle spettanze
del Direttore, sapeva dell’esistenza dell’indennità ad personam, pretendeva un ordine
scritto che immetteva in contabilità;
d) contraddizioni nell’esposto anche in relazione all’attuale attività lavorativa della
Cassiera sempre presso l’Azienda speciale.
I Giudici territoriali esaminano separatamente le diverse
responsabilità dei convenuti.
Affrontando in primo luogo
la posizione del Direttore dell’Azienda speciale, si rileva
che “trattasi di un ipotesi di
responsabilità
contabile.”
Infatti, il medesimo aveva la
diretta disponibilità di somme, ai sensi delle “note organizzative” che il convenuto
emanò in data 2 gennaio
2009: ancora più chiaramente, risulta agli atti che il Direttore effettuò direttamente 2
bonifici a sé medesimo,
rispettivamente in data 22
maggio 2009 e 10 giugno
2009. Ne consegue che risulta
posto in capo al convenuto
l’onere probatorio della corretta gestione amministrativo-contabile.
La Sezione non reputa sia stata raggiunta dal convenuto la
prova della spettanza delle
somme che il medesimo si
attribuì nel periodo di servizio presso l’Azienda speciale
comunale, visto che la questione relativa alla spettanza
o meno delle somme oggetto
di contestazione assorbe
ogni altra osservazione in
merito alla postnumerazione
del credito.
Come correttamente ricostruito dall’Organo requirente, non può in alcun modo
“ammettersi il diritto a somme
da parte del Direttore a titolo
di indennità ad personam per
un periodo successivo alla cessazione del rapporto di servizio
presso l’Azienda speciale, senza alcun contratto o accordo
che disponga in tal senso”. Il
calcolo della Procura, finalizzato a determinare il quantum della retribuzione del
convenuto, appare quindi
incontestabile e fondato sugli
unici elementi fattuali idonei
a giustificare un pagamento a
favore del Direttore. Il conve-
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nuto, in un periodo di servizio
relativamente breve, inferiore
ai 6 mesi, ha direttamente,
mediante bonifici effettuati
personalmente, o indirettamente, con richieste di pagamento prodotte alla Cassiera,
“conseguito l’indebito introito
di somme a proprio favore,
seguendo modalità operative
del tutto arbitrarie ed ingiustificate.”
Il Collegio reputa quindi che,
alla luce di tali norme, sia inequivocabilmente chiarito che
il Direttore aveva ampiamente travalicato, con l’emanazione delle “note organizzative”
del 2 gennaio 2009, le proprie
competenze in materia di
pagamenti, conferendosi la
titolarità ad effettuarli, altrimenti non prevista.
Proprio la circostanza inconfutata, sostengono i Giudici,
che tale potere di spesa “fu
esercitato dal convenuto a proprio esclusivo favore, per attribuirsi somme di cui non è stata
dimostrata in alcun modo la
spettanza completa la ricostruzione dei fatti occorsi.” Se
dunque il convenuto avesse
voluto evitare i rigori della
responsabilità contabile, concludono i Giudici, bastava che
“si tenesse alla larga da ogni
forma di maneggio diretto di
denaro.”
In relazione all’elemento soggettivo, questa Sezione “lo
rinviene nel dolo, non essendo
concretamente ipotizzabile
altro che una condotta volontaria e cosciente, da parte della
convenuto, nella realizzazione
del fatto materiale di appropriazione di somme di denaro
pubblico a proprio favore, per
altro in 2 casi mediante accredito diretto con bonifico effettuato dallo steso convenuto.”
La Sezione ritiene quindi che,
ciò chiarito, non rilevi nemmeno la questione relativa
all’anticipazione del credito
da parte del Direttore; pur
ribadendo l’evidente censura
Centro Studi Enti Locali
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che si può rivolgere ad una
simile condotta, contraria a
qualunque principio giuridico e di buon senso, si reputa
infatti che, trattandosi di somme non dovute, comunque
esse vadano restituite all’Amministrazione pubblica danneggiata.
Passando infine all’esame
della posizione della Cassiera,
nel merito, il Collegio rileva
come l’accertamento della
sussistenza o meno della colpa grave nel comportamento
contestato alla convenuta sia
assorbente di tutte le altre
questioni.
La responsabilità per colpa,
EntiLocali
affermano i Giudici, sussiste
“solo nei limiti in cui sia individuabile un comportamento
non conforme al buon andamento, cioè non adeguato ai
fini dell’attività ed ai criteri cui
va uniformata. Nella valutazione del comportamento concreto tenuto dalla Cassiera nella
vicenda in esame non ritiene il
Collegio di individuare le caratteristiche della negligenza inescusabile ovvero della disattenzione o imperizia macroscopiche.”
Da ultimo, non va sottaciuto,
al fine delle valutazione del
grado della colpa che risulta
inconfutato, il fatto che la
Cassiere non ebbe alcun vantaggio diretto dalle operazioni di pagamento ordinate dal
Direttore.
Commento
Sembra tutto questo “amministrativamente assurdo”: si
assume un Direttore con un
contratto per un anno (pur
avendo il Comune bandito un
concorso per un incarico a
tempo determinato per 5
anni), il suo primo atto è una
disposizione che prevede
pieni poteri nel maneggio di
denaro; riscuote somme, fuori
busta (problemi fiscali e contributivi) quali acconti sul suo
compenso “dovuto” (o pro-
GIURISPRUDENZA
messo) senza che esista un
atto amministrativo di concessione; il pagamento di
acconti ai dipendenti ed ai
fornitori era una “normale
prassi” del Comune (è vero?);
il Revisore non vede alcuna
irregolarità, anzi, si compiace
della regolarità della contabilità (economica, per centri di
costo); l’Economo–cassiere,
dipendente di ruolo del
Comune da molti anni in
Ragioneria, non avverte nessuno (Sindaco, Segretario,
Presidente
dell’Azienda,
Ragioniere di Comune, ecc.)
dell’anomalo utilizzo del conto di cassa.
Per informazioni ed acquisti Tel. ns. ufficio 0571 469222
Centro Studi Enti Locali
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SCADENZARIO
Giovedì
28 febbraio
Rimborso Iva su trasporto pubblico
locale
Entro la data odierna gli Enti interessati
devono produrre le certificazioni di cui
cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 (Modello “B” – dato presunto
dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2013)
per il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza
locale con la Circolare Fl. 5/2012 del 13
febbraio 2013 (vedi Entilocalinews n. 7 del
18 febbraio 2013).
Consegna del Modello “Cud/2013”
Entro oggi provvedere al rilascio, in doppia copia, del Modello “Cud/2013”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2012 (vedi Entilocalinews n.
3 del 21 gennaio 2013), ovvero di una
apposita certificazione unica attestante
l’ammontare complessivo delle ritenute
operate, delle detrazioni d’imposta
effettuate, dei contributi previdenziali
ed assistenziali, oltre agli altri dati stabiliti dal provvedimento di approvazione
del Modello Cud (art. 4, commi 6-ter e 6quater, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 37, comma 10, lett. d), punto 3, del Dl. n. 223/06).
Si ricorda che, sempre entro tale data,
devono anche essere consegnate ai
lavoratori autonomi le certificazioni
relative alla ritenute operate sui compensi corrisposti nel corso dell’anno
2012.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews
n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
26
EntiLocali
Denuncia mensile analitica (“Dma”)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui
all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai
contributi versati all’Inpdap per il mese
precedente.
Denuncia mensile Inps (“EMens”)
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla
Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente.
Sabato
16 marzo (*)
Versamento saldo Iva 2012
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’eventuale conguaglio
Iva a debito riferito all’anno d’imposta
2012 - salvo opzione per la rateizzazione
o il differimento, ove consentito - da
effettuarsi mediante utilizzo del Modello
F24EP, codice tributo 619E.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il
Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della
fattura afferente la cessione di beni la cui
consegna o spedizione, effettuata nel
mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del
numero dei documenti (art. 21, comma 4,
Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
25 febbraio 2013
8
mento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Contributo del 20% (27,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”, ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), del contributo del
20% (27,72%) sui compensi comunque
denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis),
del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che, in ultimo, la Legge n.
134/12, di conversione del Dl. n. 83/12
(vedi Entilocalinews n. 33 del 13 agosto
2012), ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello
“F24EP” (approvato con Provvedimento 3
giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7
giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di
cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità previste per i collaboratori
coordinati e continuativi, dei contributi sui
compensi corrisposti nel mese precedente
ai lavoratori occasionali il cui reddito
Centro Studi Enti Locali
8
25 febbraio 2013
annuo per tale tipo di prestazioni supera i
5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2,
del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n.
326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06
e Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale” credito
Iva 2011
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato
nel 2011 per importi superiori ai 5.000
Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo
2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2012”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia
stato apposto sulla Dichiarazione “Iva
2012” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1
del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2011 sul Modello “F24”, codice 6099.
Domenica
31 marzo (*)
Estinzione o riduzione anticipata
del debito
Entro la data odierna gli Enti interessati
devono comunicare l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi del comma 6-bis
dell’art. 16 del Dl. n. 95/12, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 135/12, sulla
base del modello (allegato A) approvato
con il Dm., in corso di pubblicazione in
G.U., richiamato nel Comunicato del 14
febbraio 2013 del Ministero dell’Interno –
Direzione centrale per la Finanza locale
(vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio
2013).
Rimborso della spesa sostenuta
per il personale ex Fime
Entro la data odierna gli Enti interessati
Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
devono consegnare, alle Prefetture-Utg
competenti per territorio, i certificati,
debitamente compilati e sottoscritti, per
richiedere il rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale ex Fime,
sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero dell’Interno – Direzione centrale
per la Finanza locale, con la Circolare Fl.
4/2012 del 12 febbraio 2013 (vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio 2013).
Sostituti d’imposta – comunicazione
per la ricezione dei dati relativi ai
“730-4”
Entro tale data tutti i sostituti d’imposta
interessati devono compilare e inviare
telematicamente il Modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei
dati relativi ai 730-4”, approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 7364 del 2 febbraio
2012 (vedi Entilocalinews n. 7 del 13 febbraio 2012), per informare l’Amministrazione finanziaria dell’indirizzo web a cui
intendono ricevere i risultati contabili
emersi dalle Dichiarazioni dei redditi
effettuate con Modello “730”.
Anagrafe tributaria
Entro tale data occorre procedere all’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei nominativi dei dipendenti
autorizzati all’accesso all’Anagrafe tributaria (art. 83, comma 28-sexies, Dl. n.
112/08, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 133/08).
Rilevazione permessi ex Legge
n. 104/92
Scade in data odierna il termine per effettuare la comunicazione telematica dei
permessi concessi ex Legge n. 104/92 ai
propri dipendenti nell’anno 2011. Detta
comunicazione deve essere presentata
SCADENZARIO
anche nel caso in cui non siano stati
accordati permessi, come disciplinato dall’art. 24 della Legge n. 183/10 e dalla Circolare Funzione pubblica n. 2/11 del 10
marzo 2011.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews
n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Denuncia mensile analitica (“Dma”)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui
all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai
contributi versati all’Inpdap per il mese
precedente.
Denuncia mensile Inps (“EMens”)
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di
denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44,
comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi
versati all’Inps per il mese precedente.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un
giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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EDITORIA
Centro Studi Enti Locali
Un sistema completo e aggiornato di prodotti editoriali
altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori
Gli adempimenti ai fini Iva
degli Enti Locali nelle loro operazioni
intracomunitarie, con San Marino
e con soggetti non residenti
Antonio Martini
Gianluca Ruglioni
Monica Tempesti
Nicola Tonveronachi
Francesco Vegni
in collaborazione con gli esperti
del Centro Studi Enti Locali
Il trattamento fiscale
delle diverse tipologie
di contributi
erogati e ricevuti
da un'Amministrazione locale
I Revisori
degli Enti Locali
Funzioni, competenze e responsabilità
del Collegio dei Revisori degli Enti Locali
alla luce delle recenti modifiche legislative
Nicola Tonveronachi
Francesco Vegni
IV Edizione
“Gli incarichi esterni
nell'Ente Locale e nelle
Società partecipate”
III edizione
“Il trattamento fiscale
delle diverse tipologie
di contributi erogati da
unʼAmministrazione
locale”
II Edizione
Aggiornato con
le manovre governative
Analisi del regime Iva,
2008, 2009 e 2010
e con la Riforma Brunetta Irap e Imposte dirette.
Le principali casistiche
riscontrate negli Enti
Autori: G. Bertagna,
Locali.
A. Rinaldi
Prezzo: € 42,00
Autori: G. Ruglioni,
M. Tempesti,
N. Tonveronachi,
F. Vegni
Prezzo: € 36,00
Angelo Bachi
Stefano Ciulli
Pantaleo Isceri
Nicola Tonveronachi
Giuseppe Vanni
La cessione dei crediti
e dei debiti degli Enti Locali
Tra sana e corretta
gestione di bilancio
ed opportunità economica
"La gestione fiscale
del patrimonio
immobiliare degli Enti
Locali e degli altri Enti
non commerciali"
II edizione
Le compravendite e le
locazioni di immobili
residenziali e strumentali
degli Enti Locali e degli
Enti non commerciali
pubblici e privati, ai fini
Iva ed Imposte indirette,
anche alla luce della
Risoluzione 1° luglio
2009, n. 169/E e del Dlgs.
n. 85/10 (Federalismo
demaniale”)
Autori: S. Cucchi,
L. Marzullo,
N. Tonveronachi,
F. Vegni
Prezzo: € 38,00
Sergio Cucchi
Francesco Fiaschi
Alessandro Nacci
Nicola Tonveronachi
Francesco Vegni
Guida pratica
per l’applicazione dell’IRAP
negli Enti Locali e nelle
Amministrazioni Pubbliche
Novità
“La cessione dei
crediti e dei debiti
degli Enti Locali”
I edizione
Tra sana e corretta
gestione di bilancio ed
opportunità economica
Autori: A. Bachi,
S. Ciulli, P. Isceri,
N. Tonveronachi,
G. Vanni
Prezzo: € 38,00
In distribuzione
da maggio 2012
Il “Federalismo fiscale“
per gli Enti Locali: il nuovo
sistema di finanziamento
del bilancio del territorio
Analisi delle criticità e delle opportunità connesse con l’entrata in vigore
dei Decreti attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei un modello
operativo per la misurazione della performance dei servizi locali e del
loro costo effettivo, nell’ottica dell’introduzione dell’armonizzazione
del sistema contabile pubblico
Novità
Maria Altobelli
Iacopo Cavallini
Riccardo Compagnino
Alexia Delfino
Nicola Tonveronachi
Coupon d'ordine
Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni
intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi
non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionale
che in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte
dalle Direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce
e dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18
“I Revisori degli Enti
Locali”IV edizione
“Gli adempimenti ai fini
Iva degli Enti Locali
nelle loro operazioni
intracomunitarie, con
Funzioni, competenze e
Marino e con
responsabilità del Collegio San
soggetti non residenti”
dei Revisori degli Enti
Locali alla luce delle recenti Analisi degli adempimenti
modifiche legislative
Iva connessi con le
operazioni intracomunitarie
e quelle realizzate con preAutore: A. Martini, in
statori di servizi non resicollaborazione con lo
denti compiute dagli Enti
staff del Centro Studi
Locali
Enti Locali
Autori: N. Tonveronachi,
Prezzo: € 42,00
F. Vegni
Sergio Cucchi
Francesco Fiaschi
Alessandro Nacci
Nicola Tonveronachi
Francesco Vegni
L'IVA
applicata agli Enti Locali
Principi generali ed applicazioni pratiche
dell'Imposta sul Valore Aggiunto
nelle Amministrazioni locali
Novità
Prezzo: € 30,00
L'IVA APPLICATA
AGLI ENTI LOCALI
Prassi amministrativa
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall'Agenzia
delle Entrate negli anni 2008/2010 in materia di
applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto
ai servizi ed alle attività di un Ente Locale
commentate dagli esperti del Centro Studi Enti Locali
Alessandro Nacci
Nicola Tonveronachi
Francesco Vegni
“L'Iva applicata agli
Enti Locali” V edizione
Principi generali ed
applicazioni pratiche
dell'Imposta sul Valore
Aggiunto nelle
Amministrazioni locali
“L'Iva applicata agli
Enti Locali. Prassi
Amministrativa”
III ed. 2010
Le Circolari e le Risoluzioni
emanate dall'Agenzia delle
Entrate in materia di Iva ai
servizi ed alle attività
di un Ente Locale
Autori: S. Cucchi,
F. Fiaschi, A. Nacci,
N. Tonveronachi, F.Vegni Autori: N. Tonveronachi,
F. Vegni
Prezzo: € 42,00
Prezzo: € 32,00
Marco Panaro
I contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
degli Enti Locali
“I contratti pubblici
di lavori, servizi e
forniture degli Enti
Locali”
Analisi del Decreto
legislativo n. 163/06 alla
luce della giurisprudenza
“Il “Federalismo
fiscale“ per gli Enti
Autore: M. Panaro
Locali: il nuovo sistema
di finanziamento del
Prezzo: € 37,00
bilancio del territorio”
Federica Giglioli
Carmine Podda
Nicola Tonveronachi
La riforma dei Servizi
Pubblici Locali ed i riflessi
sui rapporti tra Enti Locali
e Società Partecipate
Novità
“La riforma dei Servizi
Pubblici Locali ed i
riflessi sui rapporti tra
Enti Locali e Società
Partecipate" - I edizione
Autori: F. Giglioli,
C. Podda, L. Panicucci,
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da maggio 2012
Autori: S. Cucchi,
F. Fiaschi, A. Nacci,
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F. Vegni
Autori: N. Tonveronachi,
G. Vanni, F. Vegni
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Una guida operativa
allʼapplicazione dellʼIrap
negli Enti Pubblici
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Catalogo Editoria
Desidero acquistare:
❑ “Gli incarichi esterni nell'Ente Locale e nelle Società partecipate” (III edizione)
❑ “Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da
unʼAmministrazione Locale” (II edizione)
❑ “I Revisori degli Enti Locali” (IV edizione)
❑ “Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni
intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti”
❑ “La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali
e degli altri Enti non commerciali" (II edizione)
❑ “La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali” (I edizione)
❑ “La riforma dei servizi pubblici locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali
e Società partecipate” (I edizione)
❑ “Il “Federalismo fiscale” per gli Enti Locali: il nuovo sistema
di finanziamento del bilancio del territorio" (I edizione)
❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali” (V edizione)
❑ “Guida pratica per lʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Locali
e nelle Amministrazioni Pubbliche” (IV edizione)
❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa (III edizione)
❑ “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali”
❑ “I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali” (I edizione)
❑ “Unico 2012 Enti Locali”
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❑ corriere (consegna in 3/4 giorni lavorativi) _______________ € 5,00
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❑ Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Analisi delle criticità e
Novità
delle opportunità connesse
con lʼentrata in vigore dei
Decreti attuativi del
“Federalismo fiscale” e
sviluppo dei un modello
operativo per la misura“I controlli della
zione della performance
dei servizi locali e del loro Ragioneria generale
costo effettivo
dello Stato sugli Enti
Locali” - I edizione
Autori: I. Cavallini,
A. Delfino,
Analisi delle criticità
N. Tonveronachi,
rilevate e possibili soluzioni
M. Altobelli,
R. Compagnino
Autore: M. Cantini
“Guida pratica per
lʼapplicazione
dellʼIrap negli Enti
Locali e nelle
Amministrazioni
Pubbliche” IV ediz.
da inviare a: Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (Pi) - Tel. 0571 469222 - 469230
Fax 0571 469237 - [email protected]
Novità
“Unico 2012 Enti Locali”
Le dichiarazioni fiscali degli
Enti Locali per l'anno
d'imposta 2011.
La relativa fattura dovrà essere intestata a:
Studio/Ente ______________________________________________
Via ____________________________________ n. _______________
CAP ______Città ____________________________Prov.__________
P. Iva/C.Fisc.__________________________ Tel. ________________
Fax _______________ e-mail ________________________________
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“Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto lʼaggiornamento, la modifica o la
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Ponte a Egola (Pisa).
Per negare il consenso allʼutilizzo dellʼindirizzo, dellʼe-mail e del fax per lʼinvio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui ❑
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certificato da Certiquality
EntiLocali
NUMERO
44
N E W S
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA
Lunedì 18 novembre 2013
5 Trasferimenti erariali
Disposto il pagamento
ai Comuni dell’ulteriore
acconto del “Fondo
sperimentale di
riequilibrio”
8 Tributi comunali
Modificata la procedura
telematica per la
trasmissione delle
Delibere di
approvazione
delle aliquote
9 Mutui Enti Locali
Prorogato al
18 dicembre il
termine per farne
richiesta alla Cassa
Depositi e Prestiti
Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali 2013
EntiLocali
5<4,96
5 , > :
(556?00
:L[[PTHUHSLKPHNNPVYUHTLU[VLHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL
WLYNSPVWLYH[VYPKLNSP,U[P3VJHSP
iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA
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KPWYL]PZPVULLKSHYLUKP
JVU[VKLSSHNLZ[PVUL
settimanale
mensile
Entilocalinews
Federalismo & Accountability
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali
ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti
Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento
prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle
informazioni. Viene inviata sia in versione cartacea con
abbonamento postale, sia in versione PDF tramite e-mail.
Rivista di approfondimento sulle tematiche del
Federalismo e della responsabilizzazione delle
performance nella gestione della “cosa pubblica”
applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
quindicinale
mensile
Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Personale & Incarichi
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di tributi e di entrate locali.
Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite
e-mail.
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di Personale e degli Incarichi
esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
mensile
mensile
Revisorenews
Servizi Pubblici Locali
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti
Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e
aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e
¿VFDOL 9LHQH LQYLDWD HVFOXVLYDPHQWH LQ YHUVLRQH 3')
tramite e-mail.
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene
inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
mensile
Contrattinews Centro Studi Enti Locali
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di contrattualistica e di appalti
pubblici. Viene inviata esclusivamente in versione PDF
tramite e-mail.
Per altre combinazioni di ABBONAMENTO
richiedi informazioni al n° 0571 469222
Le riviste dovranno essere inviate a:
(si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Coupon di Abbonamento
,QYLDUHD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH6DQ0LQLDWR3,)D[
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Entilocalinews (solo PDF)..........................
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in formato cartaceo......................................
Revisorenews..............................................
Tributinews Centro Studi Enti Locali............
Contrattinews Centro Studi Enti Locali........
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Studio / Ente...........................................................................................................................................................
Cognome............................................................................... Nome.....................................................................
Partita I.V.A. ...........................................................................................................................................................
Codice Fiscale..................................................................................Via ...............................................................
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e-mail (obbligatoria) ...............................................................................................................................................
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** per una spesa complessiva di € 300,00 con Iva assolta in capo all’editore
ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante:
%RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H,%$1,7/
%RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL6DQ0LQLDWR,%$1,71&&
%RQL¿FR%DQFDULRVX8QLFUHGLW%DQFD,%$1,7)
9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQƒLQWHVWDWRD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH
6DQ0LQLDWR3,
Supplemento per l’abbonamento alle riviste mensili di approfondimento:
Federalismo & Accountability, Personale & Incarichi, Servizi Pubblici Locali.
+ €* per l’abbonamento ad una rivista a scelta .............................
+ €* per l’abbonamento a due riviste a scelta ...............................
+ €* per l’abbonamento tutte e tre le riviste ..................................
oltre al pagamento dell’abbonamento di una o più riviste tra:
Entilocalinews, Revisorenews, Tributinews o Contrattinews.
Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews ......................... € 390,00*
Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Contrattinews ..................... € 320,00*
Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews + Contrattinews € 460,00*
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GHO&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOLQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDO'OJVQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL´,QTXDOVLDVL
PRPHQWRSRWUjHVVHUHULFKLHVWRO¶DJJLRUQDPHQWRODPRGL¿FDRODFDQFHOOD]LRQHVFULYHQGRDO5HVSRQVDELOHGHO'DWD%DVH0DUNHWLQJGHO
&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWHQ3RQWHD(JROD3LVD3HUQHJDUHLOFRQVHQVRDOO¶XWLOL]]RGHOO¶LQGLUL]]RGHOO¶HPDLO
e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
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44
EntiLocali
18 novembre 2013
EntiLocali
settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali
SOMMARIO
FLASH
3
sulle principali novità che interessano gli Enti Locali
NOTIZIARIO
Collaborano alla Rivista:
Dott.ssa Maria Altobelli
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia
di tributi locali
5
Trasferimenti erariali: disposto il pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto
del “Fondo sperimentale di riequilibrio”
Dott. Gianluca Bertagna
Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale,
Consulente per gli Enti Locali
5
Trasferimenti erariali: confermate le modalità di riparto 2012 delle risorse
da “Fondo sperimentale di riequilibrio” tra le Province
Dott. Sergio Cucchi
già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario
del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
6
Trasferimenti erariali: rese note le riduzioni finanziare operate a carico
di ciascun Comune per l’anno 2013
6
Trasferimenti erariali: consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni
per i Servizi gestiti in forma associata
6
Trasferimenti erariali: al via i cofinanziamenti degli interventi di edilizia
scolastica e messa in sicurezza delle scuole
7
Somme iscritte a ruolo: un Decreto Mef sulla rateizzazione straordinaria
e sull’applicabilità per gli Enti Locali
8
Tributi comunali: modificata la procedura telematica per la trasmissione
delle Delibere di approvazione delle aliquote
8
Revisori Enti Locali: Avviso per la presentazione delle domande
per l’inserimento nell’Elenco e con gli adempimenti per gli iscritti
9
Iva: prime istruzioni operative della Ragioneria generale dello Stato
sull’attuazione del Regolamento relativo alle fatture elettroniche
9
Mutui Enti Locali: prorogato al 18 dicembre 2013 il termine per farne
richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti
10
Appalti e LL.PP.: in rete le “Linee guida” Avcp su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture
10
Appalti e LL.PP.: novità in materia di “Refezione scolastica” nel Decreto
su Istruzione, Università e Ricerca
11
“Servizi Demografici”: in vista della formazione dell’Elenco unico aggiornato
la Direzione chiede la verifica dei dati delle Aire comunali
Prof. Ciro D’Aries
Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo
Magistrato della Corte dei Conti
Dott. Claudio Galtieri
Magistrato della Corte dei Conti
Dott. Pantaleo Isceri
Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,
Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,
Consulente Ancirisponde
Prof. Luciano Marchi
Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Pisa
Dott. Salvatore Marino
Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato
Dott. Luigi Marzullo
Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli
Straordinario di Ragioneria Generale Università
di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile
Dott. Antonio Scozzese
(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale
del Ministero dell'Interno
Comitato di redazione: Enrico Belcari, Federica Giglioli,
Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni,
Francesco Vegni, Veronica Potenza, Edoardo Rivola
Segreteria di redazione: Ambra Valori
Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:
Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: [email protected]
Sito internet: www.entilocaliweb.it
Stampa:
Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C.
Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI)
Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01
del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa
GLI APPROFONDIMENTI
13
“Decreto precari P.A.” e “Dl. Imu, Tares e Cig”: le novità in materia di Società
partecipate dagli Enti Locali introdotte in sede di conversione
di Ivan Bonitatibus
15
Società “in house”: limiti di spesa e dei vincoli assunzionali dopo la
Delibera n. 447/13 della Corte dei conti Lombardia
di Ivan Bonitatibus, Claudio Bennardo e Edoardo Rivola
20
Personale P.A.: le novità della Legge di conversione del Dl. n. 101/13
in materia di stabilizzazioni
di Simone Salvi
Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97
Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
Distribuzione: vendita esclusivamente
per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 300,00
Abbonamento semestrale: Euro 170,00
Arretrati e numeri singoli: Euro 7,00
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uno sconto del 30 % sull'importo complessivo.
La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati
sia in abbonamento postale che tramite e-mail.
Annualmente viene inviato agli abbonati un cd-rom
contenente l’indice analitico degli argomenti trattati e
il testo di tutta la normativa commentata.
I corrispettivi per gli abbonamenti, per gli arretrati e
per i numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto
disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29
dicembre 1989.
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Centro Studi Enti Locali
I QUESITI
25
Cosap: qual è il corretto trattamento fiscale da applicare in caso di
installazione di impianti pubblicitari sui beni del demanio stradale?
di Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni
LA GIURISPRUDENZA
27
Responsabilità amministrativa: condanna di 2 impiegati dell’Asl autori
di una truffa legata alla riscossione dei ticket
di Antonio Tirelli
LO SCADENZARIO
30
1
+PWHY[PTLU[VKP,JVUVTPHL4HUHNLTLU[
4HZ[LY7VZ[3H\YLHPU4HZ[LY(\KP[PUNL*VU[YVSSV0U[LYUV
-VYTHaPVUL(]HUaH[H,JVUVTPH
sezione
Toscana - Liguria
L’armonizzazione dei sistemi contabili
e dei bilanci pubblici
SUPPORTO AGLI ENTI SPERIMENTATORI E AI NON SPERIMENTATORI
Servizi di formazione in-house,
KPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]VLKP
consulenza agli Enti Locali
HGDOOH6RFLHW¿HG$]LHQGHSDUWHFLSDWH
Il piano di lavoro del 2013 per Enti Locali e Società pubbliche: l’acquisizione delle conoscenze informative e normative
necessarie, le esercitazioni e la sperimentazione dei nuovi modelli e sistemi, le attività propedeutiche ad una adeguata e corretta
entrata in vigore nel 2014
Centro Studi Enti Locali, dall’esperienza maturata sul campo in 15 anni di attività a favore della Pubblica Amministrazione
locale (e non), e dalla collaborazione avviata lo scorso anno con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università
di Pisa e con la Sezione Toscana-Liguria dell’AncrelULSS»HTIP[VKLS7YVNL[[VKPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]V“Federalismo &
Accountability”, propone agli Enti Locali ed alle loro Società ed Aziende partecipate, VHUYL]LDOWDPHQWHTXDOLðFDWL, di contenuto
pratico-operativo, KP MVYTHaPVUL PUOV\ZL KP HMÄHUJHTLU[V MVYTH[P]V L KP JVUZ\SLUaH ZWLJPHSPZ[PJH, per affrontare
adeguatamente e necessariamente per tempo le problematiche e le opportunità connesse con la prossima entrata in vigore (1°
gennaio 2014) della Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta dal combinato disposto della Legge-delega n.
42/09, dalla Legge n. 196/09, dal Dlgs. n. 118/11 e dal Dpcm. 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione ministeriale volontaria.
Con Dl. 31 agosto 2013, n. 102, è stato disposto il rinvio al 2015 dell’entrata in vigore della nuova contabilità. Ne consegue che
la sperimentazione proseguirà, con gli stessi protagonisti, anche nel 2014.
I servizi di formazione in-house,KPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]VLKPJVUZ\SLUaHZWLJPHSPZ[PJHsopra citati sono da collocare
nell’ambito del piano di lavoro 2013 che ciascun Ente Locale deve elaborare e realizzare se vuol farsi trovare pronto all’avvio del
nuovo sistema contabile e bilancistico, previsto per il prossimo anno (2015).
Alla luce dei risultati della sperimentazione del 2012 operata su molti Enti grazie al Progetto “Federalismo & Accountability”,
i punti più critici da affrontare e superare sono:
WHZZHNNPVKHJVU[HIPSP[nÄUHUaPHYPHHJVU[HIPSP[nLJVUVTPJVWH[YPTVUPHSLLKPS¸WPHUVKLPJVU[PPU[LNYH[V
- adattamento delle pratiche gestionali ai nuovi principi contabili del Dlgs. n. 118/11 ed alle nuove regole contabili del Dl. n.
174/12;
SHNLZ[PVULKLS¸-VUKVWS\YPLUUHSL]PUJVSH[V¹LSHNLZ[PVULKPJHZZH"
- nuovi schemi di bilancio armonizzato;
- il consolidamento dei conti ed il bilancio consolidato (obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
ZPUKHSS»LZLYJPaPVÄUHUaPHYPV
7LYVNUP\S[LYPVYLPUMVYTHaPVULLVWLYÄZZHYL\UHWW\U[HTLU[VWYLZZVPS=Z,U[LJVTWPSH[LSHZJOLKHHSSLNH[HLKPU]PHYSH
Coupon richiesta maggiori informazioni da inviare a:
Centro Studi Enti Locali=PHKLSSH*VZ[P[\LU[L:HU4PUPH[V70;LS -H_ [email protected]
Delegazioni territoriali ITALIA!4HJLYH[H1LZP;LYHTV9VTH;LYTVSP*)=HS]LYKL*;(KYPH96=PJLUaH4LZ[YPUV7+*HNUVSHKP*HY[\YH7+
4PSHUV*HNSPHYP:H]VUHDelegazioni territoriali EUROPA: 4(3;(!-SVYPHUH-95:[-YHUJPZ:[YLL[
Sono interessato ai seguenti servizi:
FoUPD]LRQHLQKRXVH$IðDQFDPHQWRIRUPDWLYR&RQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD
Ente/Studio_________________________________________________________________________________________________
5VTLL*VNUVTLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8\HSPÄJHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
=PHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUFFFF*(7FFFFFFFFFF*P[[nFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7YV]FFFFF
;LSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF-H_FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLTHPSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
0KH[PMVYUP[PZHYHUUVPUZLYP[PULSSHIHUJHKH[PLSL[[YVUPJHKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSPULSYPZWL[[VKPX\HU[VZ[HIPSP[VKHS+SNZU ¸*VKPJLPUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹0UX\HSZPHZPTVTLU[V
WV[YnLZZLYLYPJOPLZ[VS»HNNPVYUHTLU[VSHTVKPÄJHVSHJHUJLSSHaPVULZJYP]LUKVHS9LZWVUZHIPSLKLS+H[H)HZL4HYRL[PUNKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[LU7VU[LH,NVSH7PZH
7LYULNHYLPSJVUZLUZVHSS»\[PSPaaVKLSS»PUKPYPaaVKLSS»LTHPSLKLSMH_WLYS»PU]PVKPPUMVYTHaPVUPPUTLYP[VHSSLUV]P[nMVYTH[P]VJVU]LNUPZ[PJOLLKLKP[VYPHSPKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSPIHYYHYLX\P
Organismo accreditato da ACCREDIA
;04)96,-094(+,33»,5;,
Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008
JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[`
www.entilocaliweb.it
44
18 novembre 2013
FLASH
sulle principali novità
normative ed
interpretative della
settimana
6
TRASFERIMENTI ERARIALI:
RESE NOTE LE RIDUZIONI
FINANZIARE OPERATE
A CARICO DI CIASCUN COMUNE
PER L’ANNO 2013
Il MinInterno, con il Comunicato
11 novembre 2013, ha annunciato
l’imminente pubblicazione in G.U.
del Dm. 24 settembre 2013 relativo
alle riduzioni per ciascun
Comune per l’anno 2013.
7
SOMME ISCRITTE A RUOLO:
UN DECRETO MEF
SULLA RATEIZZAZIONE
STRAORDINARIA
E SULL’APPLICABILITÀ
PER GLI ENTI LOCALI
Nella G.U. n. 262 dell’8 novembre
2013 è stato pubblicato il Dm. Mef
6 novembre 2013, rubricato
“Rateizzazione straordinaria delle
somme iscritte a ruolo, come previsto
dall’art. 52, comma 3, del Dl. n. 69/13,
convertito con modificazioni dalla
Legge n. 98/13”.
EntiLocali
5
5
TRASFERIMENTI ERARIALI:
DISPOSTO IL PAGAMENTO
AI COMUNI DELL’ULTERIORE
ACCONTO DEL “FONDO
SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO”
TRASFERIMENTI ERARIALI:
CONFERMATE LE MODALITÀ
DI RIPARTO 2012 DELLE RISORSE
DA “FONDO SPERIMENTALE
DI RIEQUILIBRIO”
TRA LE PROVINCE
Il Ministero dell’Interno, con il
Comunicato 12 novembre 2013
pubblicato sul proprio sito web, ha
reso noto l’avvenuto pagamento ai
Comuni dell’ulteriore acconto del
“Fondo sperimentale di riequilibrio”
2012.
Il Ministero dell’Interno, con il
Comunicato 8 novembre 2013
pubblicato sul proprio sito,
ha fornito dei chiarimenti a
proposito sulle assegnazioni
finanziarie destinate alle Province.
6
6
TRASFERIMENTI ERARIALI:
CONSULTABILI I CONTRIBUTI
ATTRIBUITI ALLE UNIONI
DI COMUNI PER I SERVIZI
GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
TRASFERIMENTI ERARIALI:
AL VIA I COFINANZIAMENTI
DEGLI INTERVENTI
DI EDILIZIA SCOLASTICA
E MESSA IN SICUREZZA
DELLE SCUOLE
Il MinInterno, con il Comunicato
12 novembre 2013 pubblicato sul
proprio sito, ha reso nota l’avvenuta
determinazione degli importi da
destinare alle Unioni di Comuni per i
Servizi gestiti in forma associata.
8
TRIBUTI COMUNALI:
MODIFICATA LA PROCEDURA
TELEMATICA PER LA
TRASMISSIONE DELLE DELIBERE
DI APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE
Il Mef, con la Nota 11 novembre
2013, ha illustrato le novità relative
alla trasmissione delle Delibere di
approvazione di aliquote, tariffe o
Regolamenti relativi ai Tributi
comunali.
Centro Studi Enti Locali
FLASH
È stato pubblicato sulla G.U. n. 266
del 13 novembre 2013, il Dm. 10
ottobre 2013, recante “Procedura
di cofinanziamento di interventi di
edilizia scolastica e messa in sicurezza
delle scuole, in attuazione di quanto
disposto dalla direttiva 1° agosto
2013”.
8
REVISORI ENTI LOCALI:
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
E CON GLI ADEMPIMENTI
PER GLI ISCRITTI
Il Ministero dell’Interno, con
Comunicato 7 novembre 2013, ha
reso nota l’avvenuta pubblicazione
sulla G.U. (4ª Serie Speciale - Concorsi
ed Esami) n. 89 del 12 novembre
2013, dell’Avviso per l’iscrizione
nell’Elenco 2014 dei Revisori dei
conti degli Enti Locali.
3
EntiLocali
FLASH
18 novembre 2013
44
9
9
10
IVA:
PRIME ISTRUZIONI
OPERATIVE RGS
SULL’ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO RELATIVO
ALLE FATTURE ELETTRONICHE
MUTUI ENTI LOCALI:
PROROGATO AL 18 DICEMBRE
IL TERMINE PER FARNE RICHIESTA
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
APPALTI E LL.PP.:
IN RETE LE “LINEE GUIDA” AVCP
SU PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEL CONTRATTO NEI SERVIZI
E NELLE FORNITURE
La Cassa DD.PP. ha annunciato,
per mezzo della Nota 14 novembre
2013, la proroga del termine entro
il quale gli Enti Locali possono
inoltrare le richieste di nuovi
prestiti nell’anno in corso.
Il Mef - RgS, con la Circolare n. 37
del 4 novembre 2013, ha fornito
le prime istruzioni operative
sull’attuazione del Regolamento
in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle P.A.
L’Avcp ha pubblicato il 13 novembre
2013 sul proprio sito web
istituzionale la Determinazione
n. 5 del 6 novembre 2013, recante
“Linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del
contratto nei servizi e nelle forniture”.
10
11
APPALTI E LL.PP.:
NOVITÀ IN MATERIA
DI REFEZIONE SCOLASTICA
NEL DECRETO SU ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA
“SERVIZI DEMOGRAFICI”:
IN VISTA DELLA FORMAZIONE
DELL’ELENCO UNICO
AGGIORNATO LA DIREZIONE
CHIEDE LA VERIFICA DEI DATI
DELLE AIRE COMUNALI
È stata pubblicata sulla G.U. n. 264
dell’11 novembre 2013, la Legge
8 novembre 2013, n. 128, di
conversione del Dl. 12 settembre
2013, n. 98, recante “Misure urgenti
in materia di Istruzione, Università
e Ricerca”.
La Direzione centrale per i Servizi
Demografici del Ministero
dell’Interno ha emanato la Circolare
n. 22 del 11 novembre 2013, relativa
all’Anagrafe Italiani residenti
all’estero (Aire).
Si è concluso con la pubblicazione e la diffusione del manuale “per il
all’ECVET e all’EQF” il progetto Certipilot
4
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
EntiLocali
NOTIZIARIO
Trasferimenti erariali:
disposto il pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto del
“Fondo sperimentale di riequilibrio”
Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza
locale, con il Comunicato 12
novembre 2013 pubblicato sul
proprio sito istituzionale, ha
reso noto che, con Provvedimento 9 ottobre 2013, è stato
disposto il pagamento dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” sull’anno 2012 in favore dei Comuni
delle Regioni a statuto ordinario.
Il pagamento disposto coincide
con il 97,64% della spettanza
annuale (aggiornata lo scorso
maggio 2013 sulla base della
verifica del gettito Imu 2012) e i
singoli importi possono essere
consultati sul sito web della
Direzione centrale della Finanza locale.
Sono stati esclusi da tali pagamenti:
1. i Comuni che hanno effettuato pagamenti in acconto sul
“Fondo sperimentale di riequilibrio” che hanno superato complessivamente il 97,64% della
spettanza annuale;
2. gli Enti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto
3 dell’art. 161 del Tuel, secondo
il quale “la mancata presenta-
zione di un certificato [ndr. certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del rendiconto] comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo
ordinario dell’anno nel quale
avviene l’inadempienza”;
3. gli Enti cui sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 5,
comma 1, lett. c), del Dlgs. n.
216/10 (“Sose”) - secondo cui,
nell’ambito della definizione
del procedimento per la determinazione dei “fabbisogni standard” dispone che i Comuni e le
Province che non abbiano restituito entro 60 giorni dalla som-
ministrazione i Questionari
Sose (vedi Entilocalinews n. 10
del 5 marzo 2012 e n. 15 del 10
aprile 2012) siano sanzionati
con il blocco (sino all’adempimento) dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia.
Il restante saldo del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 2012 - si
apprende dal Comunicato sarà pagato nel prossimo esercizio finanziario, appena le relative risorse finanziarie saranno
disponibili sui capitoli di spesa
gestiti dalla Direzione centrale
della Finanza locale.
Trasferimenti erariali:
confermate le modalità di riparto 2012 delle risorse da
“Fondo sperimentale di riequilibrio” tra le Province
Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza
locale, con il Comunicato 8
novembre 2013, pubblicato sul
proprio sito istituzionale, ha fornito alcuni chiarimenti a proposito delle assegnazioni finanziarie destinate alle Province delle
Regioni a statuto ordinario.
In particolare, la Direzione centrale ha confermato che, poiché “non risulta definita in sede
di Conferenza Stato-città ed
Autonomie locali alcuna Deliberazione circa la ripartizione delle
risorse da ‘Fondo sperimentale di
riequilibrio’ ed in attesa della
definizione del Decreto di ricognizione delle risorse, [...] la
distribuzione delle risorse lorde
da ‘Fondo sperimentale di riequilibrio’ 2013 - sulle quali verranno
poi applicate le riduzioni previste dalla normativa ed in primo
luogo comma 7 dell’art. 16 del
Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
Centro Studi Enti Locali
- sarà corrispondente a quella
dell’anno 2012 in quanto le
risorse complessive da distribuire per il 2013 sono sostanzialmente analoghe a quelle dello
scorso anno”.
La precisazione si è resa necessaria alla luce della pubblicazione sulla G.U. n. 256 del 31
ottobre 2013 del Dl. 31 ottobre
2013, n. 126 (vedi Entilocalinews
n. 43 del 11 novembre 2013), che
dispone, all’art. 1, comma 20,
che - limitatamente all’anno
2013 - in caso di mancata Deliberazione della Conferenza
Stato-città ed Autonomie entro
il 5 novembre 2013, sarebbero
state appunto confermate le
modalità di riparto del Fondo
di cui al Dm. 4 maggio 2012.
In un elenco, accessibile tramite apposito link inserito nel
Comunicato in commento,
sono riportate le proiezioni di
ripartizione del “Fondo speri-
mentale di riequilibrio” 2013 per
ogni singola Provincia.
Gli importi corrispondono alla
somma delle seguenti voci:
1.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quote in proporzione
alle spettanze virtuali 2012”;
2.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota per soppressa
Addizionale provinciale Energia”;
3.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota in base alla
popolazione residente”;
4.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota per estensione
territoriale”.
Da
queste
assegnazioni
dovranno essere poi detratte ricorda la Direzione centrale
della Finanza locale - le riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 16 del Dl. n. 95/12 (“Spending review”, vedi Entilocalinews
n. 29 del 16 luglio 2013) nella
misura di cui al detto art. 1,
comma 20, del Dl. 126/13. “Per
alcune Province - precisa poi la
Direzione centrale - vi è anche
da considerare le detrazioni - a
titolo di detrazione Ata, Rca e Ipt
- per la parte che non può essere
recuperata sull’attribuzione a
titolo ‘Fondo sperimentale di riequilibrio’”.
A breve saranno rese note
anche le spettanze delle Province ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale.
Per Sicilia e Sardegna, in particolare, gli importi delle riduzioni da “Spending”, determinate
dal citato comma 20, “andranno detratte dai trasferimenti erariali, unitamente alle eventuali
altre detrazioni per legge. Il confronto fra trasferimenti 2013 e
detrazioni previste darà luogo
ad un importo da relazioni
finanziarie con lo Stato che, in
alcuni casi, risulta a debito per la
Provincia”.
5
NOTIZIARIO
EntiLocali
18 novembre 2013
44
Trasferimenti erariali:
rese note le riduzioni finanziare operate a carico
di ciascun Comune per l’anno 2013
Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza
locale, con il Comunicato 11
novembre 2013, ha annunciato l’imminente pubblicazione
in G.U. del Decreto 24 settembre 2013 relativo alle determinazione delle riduzioni dei trasferimenti per ciascun Comune per l’anno 2013.
Il Decreto, già disponibile sul
sito web della Finanza locale, è
stato emanato in applicazione
di quanto disposto dal citato
art. 16, comma 6, del Dl. n.
95/12, come modificato dal Dl.
n. 135/12, secondo il quale nel
2013, il “Fondo sperimentale di
riequilibrio”, il “Fondo perequativo” ed i trasferimenti erariali
dovuti ai Comuni siciliani e
sardi, sono stati ridotti per un
totale di 2.250 milioni di Euro
(più 500 milioni nel 2012,
2.500 nel 2013 e 2.600 nel
2014). L’entità dei tagli da
operare a carico dei trasferimenti destinati ad ogni singolo Ente - sempre ai sensi del
detto comma 6 - sarebbe stato determinato per mezzo di
un Decreto “di natura non
regolamentare del Ministro dell’Interno, in proporzione alla
media delle spese sostenute per
consumi intermedi nel triennio
2010-2012, desunte dal Siope,
fermo restando che la riduzione
per abitante di ciascun Ente
non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni
calcolate sulla base dei dati Siope 2010-2012 e la popolazione
residente di tutti i Comuni, relativamente a ciascuna classe
demografica di cui all’art. 156
del Testo unico di cui al Dlgs. 18
agosto 2000, n. 267”.
Gli importi delle riduzioni
sono stati calcolati in proporzione alla media delle spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 e
sono consultabili nell’Elenco
“A”, allegato al Decreto. Fanno
eccezione, per gli anni 2012 e
2013, i Comuni delle Province
di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, colpiti dal sisma del
maggio 2012, nei confronti
dei quali non è stato operata
alcuna decurtazione.
Trasferimenti erariali:
consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni
per i Servizi gestiti in forma associata
Il Ministero dell’Interno Direzione centrale della
Finanza locale, con il Comunicato 12 novembre pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso nota l’avvenuta determinazione degli
importi da destinare alle
Unioni di Comuni che, ai
sensi del Dm. 26 settembre
2013, pubblicato sulla G.U. n.
227 del settembre 2013
(vedi Entilocalinews n. 37 del
30 settembre 2013), hanno
fatto richiesta dei contributi
spettanti a tali Enti per i Ser-
vizi gestiti in forma associata.
“Al riguardo - si legge nella
Nota - lo sportello Unioni ha
elaborato le citate certificazioni e quantificato, come
previsto dal Dm. 1° ottobre
2004, n. 289, che ha modifica-
to e integrato il Dm. 1 settembre 2000, n. 318, il contributo
da assegnare alle Unioni di
Comuni per l’anno 2013”.
L’ammontare destinato ad
ogni singolo Ente è consultabile nell’Elenco allegato
alla Nota Finanza Locale.
Trasferimenti erariali:
al via i cofinanziamenti degli interventi di edilizia scolastica
e messa in sicurezza delle scuole
È stato pubblicato sulla G.U. n.
266 del 13 novembre 2013, il
Decreto 10 ottobre 2013 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca,
recante “Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione
di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013”.
6
Complessivamente, il Provvedimento mette a disposizione
oltre 10 milioni di Euro per il
cofinanziamento (fino ad un
massimo del 50% dell’importo) degli interventi finalizzati
alla messa in sicurezza degli
Istituti scolastici che hanno
sede in immobili di proprietá
degli Enti Locali. Nello specifico, si parla di Euro 6.888.570
per gli edifici sede di scuole da
quella dell’infanzia sino a
quella secondaria di I ed Euro
3.402.762 con riferimento all’istruzione secondaria di II.
Tra gli interventi considerati
prioritari, il Ministero ha individuato la bonifica dell’amianto, la sicurezza, l’idoneità igienico sanitaria e il superamento delle barriere architettoni-
che.
Ai sensi del comma 3, art.1,
“ciascun Ente Locale non puó
richiedere piú di 2 contributi ed
il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del
presente Decreto non puó
superare l’importo di Euro
300.000,00 per ogni intervento
ammesso al beneficio”. Le
richieste di contributo, corre-
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
data dalle attestazioni di cui al
Modello “A” allegato al Decreto, dovranno pervenire al
Ministero dell’Istruzione, Universitá e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione,
EntiLocali
Direzione generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata
all’indirizzo [email protected], a decorrere
dal terzo giorno dalla data di
pubblicazione del Decreto in
G.U. ed entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione. Il finanziamento sará assegnato “fino
a concorrenza delle somme
NOTIZIARIO
rispettivamente disponibili su
ciascuno dei capitoli di bilancio
indicati in premessa, sulla base
dello stretto ordine cronologico
di ricevimento delle relative
richieste”.
Somme iscritte a ruolo:
un Decreto Mef sulla rateizzazione straordinaria
e sull’applicabilità per gli Enti Locali
Nella G.U. n. 262 dell’8
novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze
6 novembre 2013, rubricato
“Rateizzazione straordinaria
delle somme iscritte a ruolo,
come previsto dall’art. 52, comma 3, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13”.
Il Decreto è in vigore dalla
suddetta data di pubblicazione sulla G.U..
L’art. 52, comma 3, del Dl. n.
69/13 prevedeva che il Mef,
con Decreto da emettere entro
il 9 settembre 2013, stabilisse
le modalità di attuazione e di
monitoraggio degli effetti
derivanti dall’applicazione del
meccanismo di maggiore
rateazione (fino a 120 rate
mensili) ora previsto dall’art. 19
del Dpr. n. 602/73, modificato
dall’art. 52, comma 1, lett. a),
del Dl. n. 69/13, da applicarsi
nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilità, in una
comprovata e grave situazione
di difficoltà legata alla congiuntura economica, ossia
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per
il contribuente di eseguire il
pagamento del credito tributario secondo un “Piano di
rateazione ordinario”;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al
“Piano di rateazione concedibile”.
Centro Studi Enti Locali
Inoltre, il citato art. 19 ora prevede che il debitore decada
automaticamente dalla maggiore rateizzazione in caso di
mancato pagamento, nel corso del periodo di dilazione, di
8 rate, anche non consecutive.
Il Decreto, emanato solo in
data 6 novembre, stabilisce le
regole applicative della misura a favore dei suddetti contribuenti/debitori.
L’istanza del contribuente per
la rateizzazione ora può
riguardare, sia debiti già
rateizzati che nuove situazioni debitorie per massimo 72
rate mensili (“Piano di rateizzazione in proroga ordinario” o
“Piano di rateizzazione ordinario”) o per massimo 120 rate
mensili (“Piano di rateizzazione in proroga straordinario” o
“Piano di rateizzazione straordinario”). Per la rateazione
straordinaria, l’art. 52, comma
3, del “Decreto del fare” (Dl. n.
69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13,
vedi Entilocalinews n. 25 del 24
giugno 2013 e n. 33 del 2 settembre 2013), rende indispensabile che la “grave situazione
di difficoltà risulti estranea a
responsabilità imputabili al
debitore e che dipenda esclusivamente dalla congiuntura
economica attuale”.
Per valutare se è concedibile
la rateizzazione straordinaria,
il Concessionario deve prendere in considerazione i
seguenti parametri:
per le persone fisiche e le
ditte individuali con regimi
fiscali semplificati, quando la
rata è superiore al 20% del
reddito mensile del nucleo
familiare del richiedente,
risultante dall’Isee (“Indicatore della situazione economica
equivalente”);
● per gli altri soggetti, se la
rata è superiore al 10% del
valore della produzione, rapportato su base mensile ed
enucleato ai sensi dell’art.
2425, numeri 1), 3) e 5), del
Cc., e l’indice di liquidità
[(liquidità differita + liquidità
corrente)/passivo corrente] è
compreso tra 0,5 e 1. Il numero massimo delle rate dei
“Piani straordinari” è modulato in funzione del rapporto
esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione delle impresa collettive,
secondo quanto stabilito nelle Tabelle A e B allegate al
Decreto in commento.
Equitalia Spa è tenuta
annualmente, entro il 31 marzo, a presentare al Mef una
relazione in ordine agli effetti
sull’andamento delle riscossioni dall’anno precedente
derivanti dall’introduzione
●
dei “Piani di rateizzazione
straordinari” e delle decadenza dal beneficio per mancato
pagamento.
Quanto sopra è applicabile
anche con riferimento agli
Enti Locali. Questo avviene in
modo automatico per quanto
concerne la riscossione coattiva a mezzo ruolo, ossia per i
Comuni che utilizzano Equitalia come Concessionario
della riscossione e qualora
non abbiano optato per una
diversa regolamentazione
con riguardo alla rateizzazione ex art. 26, comma 1-bis, del
Dl. n. 49/99. Invece per i
Comuni che utilizzano l’ingiunzione fiscale, la possibilità di utilizzare l’istituto della
rateizzazione straordinaria ex
art. 19, Dpr. n. 602/73, deve
necessariamente essere recepito con il Regolamento delle
entrate.
Quindi, per capire se e come il
Decreto in commento possa
essere applicato in ogni
Comune e per quali tributi,
occorrerà verificare le modalità previste dallo stesso Ente
Locale per la riscossione e le
previsioni regolamentari in
essere.
7
NOTIZIARIO
EntiLocali
18 novembre 2013
44
Tributi comunali:
modificata la procedura telematica per la trasmissione
delle Delibere di approvazione delle aliquote
Dallo scorso 30 ottobre 2013
sono state introdotte delle
novità che riguardano la procedura telematica (veicolata
dal Portale del “Federalismo
fiscale”) di trasmissione delle
Delibere di approvazione di
aliquote, tariffe o Regolamenti
relativi ai Tributi comunali.
A renderlo noto è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale, per
mezzo della Nota 11 novembre 2013, indirizzata alle
Amministrazioni comunali e
pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento.
Queste le novità introdotte:
1. nell’ambito dei servizio
“Regolamenti e Delibere tributi
comunali” (accessibile nel portale tramite il percorso “Area
Riservata” “Servizi” “Dipartimento delle Finanze”), è stata
inserita una sezione ad hoc
dedicata all’Imu. La Sezione
“Altri tributi” resta dedicata alla
trasmissione delle Delibere
tariffarie e dei Regolamenti
che riguardano Tares, Icp,
Cimp, Tosap, Cosap, Imposta di
soggiorno o sbarco e Imposta
di scopo e ai Regolamenti
generali delle entrate tributarie;
2. la Delibera di approvazione
(o di modifica) del Regolamento e il testo del Regolamento stesso devono ora
essere trasmessi in 2 file distinti della dimensione massima
di 3MB ciascuno (si raccomanda pertanto di convertire i file
con gli appositi programmi,
evitando la scansione in Pdf);
3. i Comuni che hanno registrato un indirizzo di posta
elettronica al servizio, riceveranno d’ora in poi una mail
che li avviserà dell’avvenuta
pubblicazione degli atti in
materia di Imu sul sito
www.finanze.it..
Il Ministero ha ricordato infine
che non sono necessari invii
cartacei o tramite Pec di questi
atti perché “la trasmissione
telematica degli atti nel portale
del ‘Federalismo fiscale’ costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di
cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del Dlgs. 15
dicembre 1997 n. 446, e dell’art.
13, commi 13-bis e 15 del Dl. 6
dicembre 2011 n. 201”.
Revisori Enti Locali:
Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento
nell’Elenco e con gli adempimenti per gli iscritti
Il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, con il
Comunicato 7 novembre
2013, pubblicato sul proprio
sito internet e aggiornato poi il
12 novembre, ha reso nota
l’avvenuta pubblicazione sulla
G.U. (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n. 89 del 12
novembre 2013, dell’Avviso approvato con Dm. 6 novembre 2013 - relativo all’iscrizione nell’Elenco 2014 dei Revisori dei conti degli Enti Locali.
La scadenza. Segnaliamo
innanzitutto che il termine
perentorio per la presentazione delle domande relative alle
nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei
requisiti da parte dei soggetti
già iscritti è fissato entro 30
giorni successivi dalla data di
pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale (la scadenza coincide quindi con il
8
12 dicembre 2013).
I requisiti. L’Avviso rimanda,
relativamente ai requisiti, a
quanto sancito dall’art. 3 del
Regolamento di cui al Dm. n.
23/12 (G.U. n. 67 del 20 marzo
2012, vedi Entilocalinews n. 12
dl 19 marzo 2012). Ricordiamo
che, con riferimento ai 10 crediti formativi che devono
essere stati maturati mediante
la partecipazione a eventi validati e accreditati dal Ministero
dell’Interno, sarà preso in considerazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2013.
Il Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i precedenti incarichi come
Revisore, sono presi in considerazione soltanto quelli della
durata di 3 anni svolti presso
un Ente Locale di cui all’art. 2,
comma 1, del Tuel. Nello specifico, per poter accedere alla
“fascia 2” (quella dei Comuni
con popolazione da 5.000 a
14.999 abitanti, Unioni di
Comuni e Comunità montane) è sufficiente averne svolto
uno, mentre per la “fascia 3”
(quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti e delle Province) almeno 2.
Modalità di presentazione.
Le domande dovranno pervenire al Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, esclusivamente per via telematica (tramite accesso alla home page
del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it, e attraverso la
selezione - previo log-in o
registrazione al sistema - del
link denominato “Elenco Revisori Enti Locali”).
Una volta completata la compilazione del Modello, i candidati dovranno:
- generare il file xml contenen-
te i dati appena inseriti;
- sottoscriverlo con firma digitale;
- trasmetterlo via Pec dall’indirizzo indicato in fase di registrazione;
- attendere la conferma di
buon esito dell’acquisizione.
Estrazione dei nominativi.
Per ogni componente degli
Organi di revisione economico-finanziaria (che avranno
decorrenza dal prossimo 1°
gennaio 2014) saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in
ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per
eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico
da parte del nominativo designato per nomina. Nel caso di
Organo collegiale vale lo stesso criterio, e si estraggono
pertanto 9 nominativi per 3
cariche. “I nominativi estratti
successivamente a quelli designati per la nomina - si legge -
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad
assumere l’incarico da parte dei
primi nominativi designati, solo
nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del
Consiglio dell’Ente. In altri termini, si viene a determinare una
graduatoria che ha efficacia
limitata fino al momento della
EntiLocali
nomina e non successivamente. Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione. I nominativi che
verranno estratti per il rinnovo
dell’Organo di revisione di un
Ente Locale, sia quelli designati
per la nomina che quelli estratti
successivamente per eventuali
sostituzioni, concorreranno
all’estrazione dei nominativi
per il rinnovo dell’Organo di
revisione di altro ente locale che
dovesse svolgersi nella stessa
seduta”.
Contributo annuo. Confermato anche l’obbligo - per i
NOTIZIARIO
soggetti che risulteranno
iscritti nel nuovo Elenco - di
versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a
25 Euro di cui all’art. 4-bis,
comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 131/12 (vedi Entilocalinews n. 35 del 16 settembre
2013).
Iva:
prime istruzioni operative della Ragioneria generale dello Stato
sull’attuazione del Regolamento relativo alle fatture elettroniche
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Ragioneria
generale dello Stato, con la Circolare n. 37 del 4 novembre
2013 ha fornito le prime istruzioni operative sull’attuazione
del Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del Dm. Mef 3 aprile
2013, n. 55 (vedi Entilocalinews
n. 21 del 27 maggio 2013 e n. 22
del 2 giugno 2013).
La Circolare in questione fornisce, ferme restando le indicazioni inserite nelle “linee guida”
di cui all’Allegato “C” del Decreto, istruzioni sulle “attività propedeutiche che i Ministeri
dovranno porre in essere per un
ordinato avvio degli adempimenti previsti dalle citate norme
e per un corretto utilizzo del
Sistema informativo ‘Sicoge’ con
riferimento a:
1. Ipa - censimento uffici destina-
tari di fattura elettronica;
2. organizzazione dei Ministeri –
ruoli coinvolti;
3. relazione unità organizzativa
Ipa - Ufficio Sicoge;
4. descrizione del processo”.
Ricordiamo che il Regolamento
in oggetto è entrato in vigore il
6 giugno 2013 ed ha lo scopo
di gettare le basi per quel percorso di adeguamento che
dovrà portare all’utilizzo della
fatturazione elettronica nei
rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori
introdotto dalla Legge n.
244/07.
Per gli Enti Locali, l’obbligo di
adeguarsi scatterà entro 24
mesi dallo scorso 6 giugno
2013 ma già dal 6 dicembre
2013 il “Sistema di interscambio”
verrà reso disponibile alle
Amministrazioni ed ai fornitori
che vorranno, spontaneamente, aderire anticipatamente
aderire al processo di fatturazione elettronica su base volontaria ed a seguito di specifici
accordi con i propri fornitori.
Mutui Enti Locali:
prorogato al 18 dicembre 2013 il termine per farne richiesta
alla Cassa Depositi e Prestiti
E’ stato prorogato al 18
dicembre 2013 il termine
entro il quale gli Enti Locali
possono inoltrare le richieste
di nuovi prestiti nell’anno in
corso alla Cassa Depositi e
Prestiti Spa. A renderlo noto è
la stessa Cassa DD.PP. per
mezzo di una Nota pubblicata
il 14 novembre 2013 sul proprio sito web.
La scadenza era stata inizialmente fissata al 10 dicembre
2013 ma il Presidente dell’Anci, Piero Fassino - in una lettera indirizzata al Presidente
della Cassa Depositi e Prestiti,
Centro Studi Enti Locali
Franco Bassanini (vedi Nota
Anci 11 novembre 2013) - ne
aveva chiesto il differimento
“in ragione dell’eccezionalità
dell’anno in corso” (riferendosi
con tale espressione al fatto
che l’approvazione del bilancio di previsione è stata posticipata al 30 novembre 2013 e
ai notevoli ritardi nella pubblicazione dei dati necessari
per completare la programmazione finanziaria).
Le domande per richiedere i
nuovi finanziamenti dovranno essere inviate per via telematica, attraverso la piattafor-
ma informatica “Dol”. Per
quanto riguarda la documentazione necessaria, la Cassa
DD.PP. ha rimandato alle istruzioni già fornite attraverso la
propria Circolare n. 1280/13.
Nel Comunicato sono state
diffusi anche altri 2 termini
che riguardano gli Enti Locali:
- entro le ore 12:00 del 27
dicembre 2013 dovranno pervenire le proposte contrattuali complete dei documenti di
garanzia e degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di
fine istruttoria”;
- entro il 17 dicembre 2013
dovranno pervenire le richieste di erogazione in modo
tale che possano essere evase
entro il mese di dicembre
2013.
Con riferimento alle maggiorazioni e ai tassi di interesse
da applicare alle proposte
contrattuali che perverranno
tra le ore 12:00 del 13 dicembre 2013 e le 23:59 del 31
dicembre 2013, la Cassa
Depositi e Prestiti Spa ha precisato che questi saranno resi
noti il prossimo 13 dicembre
2013.
9
EntiLocali
NOTIZIARIO
18 novembre 2013
44
Appalti e LL.PP.:
in rete le “Linee guida” Avcp su programmazione, progettazione
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture
L’Autoritá per la Vigilanza sui
lavori pubblici (Avcp) ha pubblicato, il 13 novembre 2013
sul proprio sito web istituzionale, la Determinazione n. 5
del 6 novembre 2013, recante
“Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e
nelle forniture”.
Il testo è stato elaborato
tenendo conto delle osservazioni pervenute all’Authority
da parte degli operatori del
Settore nel corso della consultazione svoltasi nel settembre scorso. La consultazione - il cui documento di
riferimento è consultabile,
così come le osservazioni raccolte, sul sito internet dell’Avcp - ha preso le mosse
dalla constatazione, da parte
dell’Avcp, che esiste un limite
preciso nella normativa di
riferimento per i contratti dei
lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture ed è il fatto
che - sia a livello comunitario
che a livello nazionale - ad
essere regolata più nel dettaglio è sempre la fase di scelta
del contraente. Istruzioni
altrettanto
precise
e
approfondite non sarebbero
dunque di norma fornite con
riferimento alle fasi di programmazione, progettazione
ed esecuzione dei contratti.
L’Avcp ha individuato le probabili cause di tale circostanza nel “fatto che il buon esito
della prestazione deriva principalmente da un’adeguata
gestione della procedura di
gara, volta all’identificazione
della migliore offerta e del soggetto più idoneo a svolgere il
servizio o la fornitura; inoltre gli
sforzi delle Amministrazioni
sembrano concentrarsi laddove è più alto il rischio di contenzioso, cioè nella fase dell’affidamento. A ciò deve aggiungersi si legge ancora - la scarsità di
adeguati incentivi alla ‘buona
amministrazione’, in larga parte ascrivibile all’assenza di un
coinvolgimento diretto dei
buyer pubblici (cioè coloro che
sono incaricati di provvedere
all’approvvigionamento dei
beni e dei servizi) nella successiva fase esecutiva di gestione e
controllo del contratto”.
Ciò nonostante, l’Autorità si è
detta persuasa che sia necessario porre maggiore attenzione sulle altre fasi poiché,
dalle indagini compiute dalla
stessa Avcp, è emerso che la
maggior parte delle problematiche registrate nel Settore
dei servizi (es. Servizi sociosanitari, facility management
e trasporti) e in quello delle
forniture di beni (es. apparecchiature e strumentazioni
medicali, dispositivi sanitari,
buoni pasto), è stata registrata proprio nella fase postaggiudicazione. A fare la parte del leone, in questo senso,
sono stati, nell’ordine, la man-
canza di controlli sul corretto
espletamento della prestazione, le penali assenti o troppo modeste in caso di inadempimento della prestazione, e l’oggetto ed entità della
prestazione, che spesso non
sono chiaramente ed opportunamente specificati.
Le “Linee guida” si soffermano,
nell’ordine, sui seguenti
aspetti:
1. Le ragioni dell’intervento
dell’Autorità.
2. Programmazione.
2.1 Contenuto della programmazione.
2.2 Iter procedurale.
3. Progettazione.
3.1 Contenuto della progettazione.
3.2 Soggetti incaricati.
3.3 Garanzie e verifiche.
4. Esecuzione del contratto.
4.1 Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione.
4.2 Compiti del Direttore dell’esecuzione.
4.3 La corretta esecuzione della prestazione e le penali.
4.4 Immodificabilità del contratto. Le varianti.
5. Modifiche soggettive del raggruppamento in corso di esecuzione.
Per un’analisi più dettagliata
delle indicazioni fornite dall’Autorità, rimandiamo ad un
approfondimento che sarà
pubblicato su uno dei prossimi numeri di Entilocalinews.
Appalti e LL.PP.:
novità in materia di “Refezione scolastica”
nel Decreto su Istruzione, Università e Ricerca
È stata pubblicata sulla G.U. n.
264 del 11 novembre 2013, la
10
Legge 8 novembre 2013, n.
128, di conversione del Dl. 12
settembre 2013, n. 98, recante
“Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”
(vedi Entilocalinews n. 36 del 23
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
settembre 2013).
La norma contiene, tra le altre,
disposizioni relative al welfare
degli studenti, misure volte a
favorire il contenimento dei
prezzi dei libri scolastici e la
diffusione del wireless nelle
scuole, disposizioni relative
all’aggiornamento del personale scolastico, alla prevenzione degli incendi negli edifici
scolastici e in materia di edilizia scolastica.
Tra le novità introdotte, segnaliamo il comma 5-quater dell’art. 4 (rubricato “Tutela della
salute nelle scuole”), che introduce delle novità relative alle
gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei Servizi di “Refezione scolastica” e di
fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili
nido, alle scuole dell’infanzia,
alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di
secondo grado e alle altre
EntiLocali
strutture pubbliche che
abbiano come utenti bambini
e giovani fino a 18 anni di età.
I soggetti appaltanti dovranno prevedere, ai sensi del detto comma 5-quater, l’introduzione di “un’adeguata quota”
di prodotti agricoli e agroalimentari “a chilometro zero”,
ovvero provenienti da sistemi
di filiera corta e biologica,
“nonché l’attribuzione di un
punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al
modello nutrizionale denominato ‘dieta mediterranea’, consistente in un’alimentazione in
cui prevalgano i prodotti ricchi
di fibre, in particolare cereali
integrali e semintegrali, frutta
fresca e secca, verdure crude e
cotte e legumi, nonché pesce,
olio extravergine d’oliva, uova,
latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti
bandi prevedono altresí un’a-
deguata quota di prodotti per
soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia”.
Si segnala infine che l’art. 26 per mezzo del quale erano
state apportate modifiche alle
Imposte di registro, ipotecaria
e catastale (vedi Entilocalinews
n. 36 del 23 settembre 2013) non ha subito variazioni in
sede di conversione.
Ricordiamo che, in base a tale
norma:
- sono stati assoggettati
all’Imposta ipotecaria e catastale, nella misura del 50%, gli
atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi
la rinuncia pura e semplice
agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica
utilità, i trasferimenti coattivi e
tutti gli atti e le formalità diret-
NOTIZIARIO
tamente conseguenti posti in
essere per effettuare gli
adempimenti presso il Catasto
e i Registri immobiliari;
- a partire dal 1° gennaio 2014,
l’importo di ciascuna delle
Imposte di registro, ipotecaria
e catastale stabilito in misura
fissa passi da Euro 168,00 a
Euro 200,00;
- le novità di cui al punto precedente hanno effetto dal 1°
gennaio 2014 per gli atti giudiziari pubblicati o emanati,
per gli atti pubblici formati,
per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a
partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla
medesima data, nonché per le
formalità di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di
annotazione presentate a
decorrere dalla stessa data.
“Servizi Demografici”:
in vista della formazione dell’Elenco unico aggiornato
la Direzione chiede la verifica dei dati delle Aire comunali
La Direzione centrale per i
Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato
la Circolare “Urgentissima” n.
22 dell’11 novembre 2013,
relativa all’Anagrafe Italiani
residenti all’estero (Aire).
Ai fini della formazione dell’Elenco unico - aggiornato al 31
dicembre 2013 - dei cittadini
italiani residenti all’estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali (art. 5,
Legge n. 459/01 e art. 5, Dpr. n.
104/03), la Direzione ha inviato tutte le Amministrazioni
comunali a verificare l’esattezza e la completezza dei
dati registrati nelle Aire
comunali.
In particolare, si legge nella
Circolare, “i Comuni devono
provvedere sollecitamente sia
Centro Studi Enti Locali
alla rettifica delle posizioni
‘scartate’ dall’Aire centrale tramite la verifica degli atti di
Stato civile e dei codici consolari utilizzati - che alla cancellazione delle posizioni duplicate
e degli ultracentenari per i quali non sia stata fornita la prova
di esistenza in vita”.
La Direzione centrale per i
Servizi Demografici ha anche
posto l’accento sull’importanza del corretto uso del campo
dedicato al diritto di voto, perché questo determinerà l’inclusione o meno nell’Elenco
degli elettori italiani residenti
all’estero in occasione dell’elezione del Parlamento europeo.
La scadenza per il primo invio
dei dati all’Aire centrale è stata fissata nel 22 novembre
2013. Questo sarà “seguito da
invii successivi ad ogni variazione degli archivi comunali
fino alla data del 31 dicembre
2013, per consentire l’allineamento informatico con i dati
del Ministero degli Affari Esteri
e la predisposizione del citato
Elenco aggiornato, nonché la
successiva formazione dell’elenco dei residenti all’estero
aventi diritto di voto. Permane
l’obbligo per i Comuni di inviare, in presenza di variazioni o
comunque almeno settimanalmente, i dati all’Aire centrale
per il relativo aggiornamento”.
Eventuali anomalie tecniche
dovranno essere segnalate
all’indirizzo
e-mail
[email protected], specificando nell’oggetto il tipo di anomalia riscontrata.
11
IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI
PROGRAMMA
DOCENTI
Dott. Iacopo Cavallini
Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa,
titolare del corso di Ragioneria delle Aziende Pubbliche
Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e
formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
MODERATORE
Dott. Antonio Iulianella
Revisore Enti Locali, Commercialista, Presidente Unagraco Unione
Commercialisti di Avezzano e della Marsica, Componente Collegio
Revisori Ordine dei Commercialisti di Avezzano, Componente
Consiglio Direttivo Associazione Ragionieri d’Abruzzo, Assessore al
Bilancio tributi e commercio Città di Pescina (AQ)
DESTINATARI
࠮+V[[VYP*VTTLYJPHSPZ[P9L]PZVYP,U[P3VJHSP
࠮:LNYL[HYPJVT\UHSP
࠮+PYPNLU[P9LZWVUZHIPSP:LY]PaP-PUHUaPHYP
࠮,JVUVTVJVT\UHSLWYV]PUJPHSL
࠮(TTPUPZ[YH[VYPSVJHSP
ORARIO
9.00 - 13.00/14.00 - 18.00
DURATA
n. 1 giornata di 8 ore (8 crediti)
DATA E SEDE
25 novembre 2013
PESCINA (AQ)
CentYV:[\KP0NUHaPV:PSVUL:HSH*VUMLYLUaL
Quota individuale di partecipazione
ÁVS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L69,-694(;0=,
per la partecipazione ad una singola sessione (mattina o pomeriggio)
- ÁVS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L69,-694(;0=,
per la partecipazione all’intera giornata formativa
Le quote comprendono:
coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione
WLYNSP,U[P3VJHSPLZLU[L0]HL_HY[+WYUJVZyJVTLTVKPÄJH[VKHSS»HY[KLSSH3LNNL
U PU[HSJHZVZVUVHJHYPJVKLSS»,U[LÁX\HSLYLJ\WLYVZWLZLKPIVSSVZ\PTWVY[PLZLU[P
Coupon d’iscrizione
Introduzione
Saluti di benvenuto del Sindaco della Città di Pescina Avv. Maurizio Di Nicola
Saluti del Presidente Odcec di Avezzano e della Marsica Dott. Agostino Barbati
Inizio dei lavori
Sessione mattina
࠮*VU[HIPSP[nLaccountabilityHSSHS\JLKLSSHYPMVYTHKLS-LKLYHSPZTVÄZJHSLLKLS*VKPJL
delle Autonomie
࠮3HYPMVYTHKLSSHJVU[HIPSP[nKLSSV:[H[VLS»PTWH[[VZ\SS»VYKPUHTLU[VKLNSP,U[P3VJHSP3LNNL
n. 196/09)
࠮3HKLSLNHJVU[HIPSLKLSSH3LNNLU LKP+LJYL[PH[[\H[P]P+SNZU L+SNZU
118/11)
࠮3HZWLYPTLU[HaPVULLSLUV]P[nKPJ\PHSS»HY[ KLS+SU
࠮3»PUJPKLUaHKLSSLU\V]LYLNVSLHTTPUPZ[YH[P]VJVU[HIPSPULSSHNLZ[PVULKLSIPSHUJPVSVJHSL
࠮3»HYTVUPaaHaPVULKLPZPZ[LTPJVU[HIPSPLKLNSPZJOLTPKPIPSHUJPVKLNSP,U[P3VJHSPLKLPSVYV
,U[PLK6YNHUPZTP
࠮*VUZVSPKHTLU[VKLPJVU[PLIPSHUJPVJVUZVSPKH[VKLNSP,U[P3VJHSP
࠮*YP[LYPLTL[VKPKPHWWYVZZPTHaPVULHNSPstandard internazionali ed alle best practices
࠮ 7YPUJPWP JVU[HIPSP LK accountability WYPUJPWP KP YL]PZPVUL L KP JVTWVY[HTLU[V WLY SH
YL]PZPVULULNSP,U[P3VJHSPJVU[HIPSP[nÄUHUaPHYPHLKLJVUVTPJH!
HZWL[[PNLULYHSPLY\VSVKLPWYPUJPWPJVU[HIPSP
S»PU[YVK\aPVULKLSSHJVU[HIPSP[nLJVUVTPJHULNSP,U[P7\IISPJP!
LZWLYPLUaLHJVUMYVU[V!JVU[HIPSP[nLJVUVTPJHULNSP,U[P3VJHSPULNSP,U[PW\IISPJPUVU
LJVUVTPJPLULSSL(aPLUKLZWLJPHSPJVT\UHSP
࠮3»HWWSPJHaPVULKLPWYPUJPWPJVU[HIPSPULSSLM\UaPVUPKPJVSSHIVYHaPVULLJVU[YVSSVKLP9L]PZVYP
࠮3H¸JVU[HIPSP[nKLS[LYYP[VYPV¹[YHJVUZVSPKHTLU[VKLPJVU[PSVJHSPLMHIIPZVNUPstandard
SoTTPUPZ[YHaPVUL[LZ[KP]LYPÄJH
Ore 13.00/14.00 WH\ZHJVMMLLIYLHR
Sessione pomeriggio
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Al termine della giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12
domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento
del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti. L’attestato di partecipazione
sarà rilasciato dopo aver effettuato la correzione dei test e riporterà al suo interno l’indicazione, in
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IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI WYLZZVSHZLKLKPPESCINA
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Azienda con sistema di gestione
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44
18 novembre 2013
EntiLocali
APPROFONDIMENTI
GLI APPROFONDIMENTI
“Decreto precari P.A.” e “Dl. Imu, Tares e Cig”: le novità in materia
di Società partecipate dagli Enti Locali introdotte in sede
di conversione
di Ivan Bonitatibus
I Decreti-legge 31 agosto
2013, n. 101 (c.d. “Decreto Precari P.A.”, vedi Entilocalinews n.
34 del 9 settembre 2013), e 31
agosto 2013, n. 102 (c.d.
“Decreto Imu, Tares e Cig”, vedi
Entilocalinews n. 34 del 9 settembre 2013), sono stati convertiti, con modificazioni, dalle rispettive Leggi 30 ottobre
2013, n. 125 (vedi Entilocalinews n. 43 dell’11 novembre
2013), e 28 ottobre 2013, n.
124 (vedi Entilocalinews n. 42
del 4 novembre 2013).
Nella Rivista “Entilocalinews”
n. 37 del 30 settembre 2013,
con riferimento ai testi originari dei citati Decreti, era stato pubblicato un approfondimento sulle novità di rilievo
per le Società a partecipazione pubblica locale. In questa
sede, il medesimo lavoro viene aggiornato con i testi dei
Provvedimenti
legislativi
d’urgenza coordinati con le
modifiche apportate dalle
loro Leggi di conversione (tali
modifiche sono appositamente evidenziate in neretto).
La Legge n. 183/11, come
modificata dall’art. 9, comma
6, lett. a), Dl. 31 agosto 2013, n.
102, ha disposto, per il tramite
dell’art. 31, comma 4-bis (e
non più comma 5), che “(p)er
l’anno 2014, le disposizioni dell’art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del
Decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148, sono sospese”.
In proposito, è opportuno
rammentare che il comma 2
dell’art. 20 del citato Dl. n.
98/11 definisce i parametri
per stabilire, su base ponde-
Centro Studi Enti Locali
rata, le 2 classi di virtuosità
delle Autonomie territoriali e
che il fatto di essere o meno
ricompresi nella prima o
seconda classe di virtuosità è
molto importante, atteso che
sugli Enti della seconda classe grava (in termini di peggioramento dell’obiettivo di Patto di stabilità da raggiungere)
il bonus attribuito a quelli della prima classe per consentire
loro di perseguire come
obiettivo del Patto il solo vincolo di pareggio del saldo
finanziario ibrido.
Posto che, con decorrenza
2014, ai già previsti parametri
del citato art. 20, comma 2, si
sarebbe aggiunto quello relativo ad “operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa
vigente”, rileva il fatto che le
procedure liquidazione delle
Società partecipate dagli Enti
Locali, nonché le operazioni
di cessione a terzi dell’asset
pubblico, avranno valenza ai
fini della distribuzione del
concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica delle predette Amministrazioni, solamente dall’anno 2015 (a meno di una successiva
conferma
della
sospensione della norma “de
qua”). Da ciò consegue che,
laddove gli Enti Locali accarezzavano l’idea di porre in
essere le cennate operazioni
di dismissioni di Società da
loro partecipate nell’anno
2014, devono ora valutare la
convenienza ad un loro rinvio, a meno che (ovviamente)
le operazioni medesime non
siano comunque imposte da
norme di legge.
È appena il caso di ricordare
che, già con decorrenza 2013,
ai parametri previsti dal comma 2 dell’art. 20 del menzionato Dl. n. 98/11 si sarebbe
dovuto aggiungere, ai sensi
del comma 3 dell’art. 3-bis del
Dl. n. 138/11, convertito con
modificazioni dalla Legge n.
148/11, un ulteriore elemento di valutazione costituito
dalla necessaria applicazione
di procedure ad evidenza
pubblica per l’affidamento
dei “servizi pubblici locali” da
parte degli Enti Locali. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 3-bis è
stato implicitamente abrogato dal ridetto art. 20, comma
2, nella versione novellata
dall’art. 1, comma 428, della
Legge n. 228/12.
Altra novità di interesse per
le partecipate - alle quali, in
buona sostanza, sono applicabili i limiti di spesa in materia di consulenze previsti per
le Amministrazioni socie - è
quella secondo cui, per il
combinato disposto dell’art.
1, comma 5, del Dl. 31 agosto
2013, n. 101, e dell’art. 7, comma 6, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122/10, (anche) gli
Enti Locali, per l’esercizio
finanziario 2014, non potranno sostenere spese per incarichi di studio e consulenza
(incluse quelle relative a studi
e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti)
per un importo superiore al
16% delle corrispondenti
spese sostenute nell’anno
2009 (ovvero per un importo
che eccede l’80% delle spese
medesime sostenute nel
2013 se queste sono inferiori
al 20% di quelle impegnate
per l’esercizio 2009); mentre,
per l’anno 2015, la spesa in
parola non potrà eccedere il
75% di quella che si sosterrà
per l’anno 2014.
Dai limiti di cui sopra sono
però escluse le spese che si
andranno ad impegnare per
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del Settore
finanziario. Trattasi infatti, in
questi casi, di conferimento
di incarichi di studio e consulenza che esulano dai citati
limiti di contenimento della
spesa pubblica.
Da quanto appena esposto si
trae anche lo spunto per precisare che, in materia di consulenze, la legislazione speciale assoggetta il conferimento delle consulenze
medesime operato dalle
Società “in house” e quelle
iscritte negli elenchi Istat tra
le P.A., alle stesse limitazioni
di spesa applicabili per gli
Enti Locali. Ne consegue che i
nuovi limiti di contenimento
della spesa per consulenze
(come sopra esaminati) vengono a vigere anche per le
imprese collettive di cui trattasi.
Visto che, nell’ambito dei
divieti e limitazioni de quo,
non esiste una disciplina
autonoma e specifica ma una
legislazione di rimando a
quella sancita per gli Enti
Locali soci (che si rinviene in
precisi articolati di legge specificati in nota), si può tentare
di fornire una tesi interpretativa secondo la quale anche
le predette Imprese collettive
13
APPROFONDIMENTI
godrebbero pertanto delle
stesse misure di favore, di
seguito illustrate, se ed in
quanto applicabili, concesse
agli stessi Enti Locali soci che
partecipano alla fase di sperimentazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio della contabilità armonizzata (art. 36 del
Dlgs. n. 118/11). Ovviamente,
siffatta esegesi troverebbe
applicazione nei casi di
Società “in house” con unico
socio, Società “in house” plurisoggettive solo se tutti gli
Enti sono “sperimentatori”, e
degli altri Organismi a cui
rimanda l’art. 25, comma 2,
del Dl. n. 1/12 (ad esempio, le
Aziende speciali).
All’uopo, le disposizioni da
prendere in considerazione
sono quelle di cui ai commi 5,
7 e 8 dell’art. 9 del Dl. 31 agosto 2013, n. 102, per effetto
delle quali gli Enti Locali in
sperimentazione:
- per l’anno 2013, possono
operare la verifica del limite
riguardante la spesa del personale di cui all’art. 1, comma
557, della Legge n. 296/06
(ossia la riduzione della spesa
di personale di almeno 1
Euro rispetto a quella dell’esercizio precedente) con riferimento all’esercizio 2011,
anziché a quello 2012 (ovviamente, la predetta possibilità
è concessa in favore degli
Enti Locali soggetti alle regole del Patto di stabilità interno);
- per l’anno 2014, applicano,
per le assunzioni a tempo
indeterminato, il turnover
“limitato” al 50%, in deroga al
limite percentuale del 40%
stabilito dalla seconda parte
del primo dell’art. 76, comma
7, del Dl. n. 78/10, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 122/10 (anche qui l’agevolazione è riferita solo agli
Enti “pattizzati”);
- per l’anno 2014, hanno la
possibilità di assumere per-
14
EntiLocali
sonale a tempo determinato
e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della
spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’anno 2009
(è ridotta quindi del 10% la
limitazione introdotta dall’art. 9, comma 28, del Dl. n.
78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10,
così come modificato dall’art.
4, comma 102, della Legge n.
183/11 - “Legge di stabilità per
il 2012”, che si applica, secondo alcuni Pareri delle Sezioni
regionali di controllo della
Giustizia contabile, anche alle
Società partecipate dagli Enti
Locali -vedi Sezione Toscana,
Deliberazione n. 10/13/Par,
mentre di diverso avviso la
Sezione Lombardia, Deliberazione n. 447/13/Par).
Posto che, ai sensi e per gli
effetti dei nuovi artt. 147,
comma 2, lett. d) ed e), e 147quater del Dlgs. n. 267/00
(Tuel), gli Enti Locali sono
chiamati ad implementare
un adeguato sistema di controllo interno sulle Società
partecipate e che tale obbligo tuttavia non colpisce tutte
le Autonomie territoriali e si
applica secondo una precisa
cadenza temporale - Enti
Locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in
fase di prima applicazione
(anno 2013), Enti Locali con
popolazione compresa tra
15.000 e 50.000 abitanti dal
2014, Enti Locali con popolazione compresa tra 5.000 e
15.000 abitanti dal 2015 l’art. 9, comma 9-ter, del Dl. 31
agosto 2013, n. 102, sgancia
dalla scansione temporale di
cui sopra l’obbligo (previsto
dal comma 4 dell’art. 147quater del Tuel) di redigere il
bilancio consolidato secondo
la competenza economica,
per rilevare i risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle Aziende
partecipate. Obbligo che ora
viene agganciato - con gli
stessi tempi e modalità di
esecuzione - all’entrata in
vigore dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di
bilancio della contabilità
armonizzata ex Dlgs. n.
118/11.
Ciò significa che, soltanto a
decorrere dal 2015, gli Enti
Locali tenuti ad attivare il
sistema di controllo interno
sulle Società partecipate
incorporeranno, nell’ambito
degli adempimenti ivi connessi, anche l’obbligo di
redazione del bilancio consolidato. Tenuto presente che il
citato Dlgs n. 118/11, proprio
dal 2015, avrebbe comunque
richiesto agli Enti medesimi
tale adempimento.
La versione dell’art. 60, comma 3, del Dlgs. n. 165/01, così
come risulta dalla novella
apportata dall’art. 2, comma
11, del Dl. 31 agosto 2013, n.
101 - che si applica a partire
dal 1° gennaio 2014 - prevede che “… le Società non quotate partecipate direttamente
o indirettamente, a qualunque
titolo, dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre
2009, n. 196, diverse da quelle
emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati e dalle Società dalle stesse
controllate …”, vengono
assoggettate alla disciplina
della rilevazione del costo del
lavoro originariamente prevista solo per gli Enti pubblici e
le Aziende che producono
servizi di pubblica utilità. Le
predette imprese collettive
sono quindi tenute a comunicare, sia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze, “ …il
costo annuo del personale
comunque utilizzato, in
conformità alle procedure
definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa
18 novembre 2013
44
con il predetto Dipartimento
della Funzione pubblica”.
Il combinato disposto dei
commi da 2 a 7, del testo originario dell’art. 3 del Dl. 31
agosto 2013, n. 101, nell’introdurre l’istituto della mobilità anche per le Società partecipate dagli Enti Locali,
disegnava un percorso prestabilito che portava alla realizzazione di processi di
mobilità di personale (solo)
fra imprese collettive controllate da Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/01, purché le Società medesime non
fossero quotate nei mercati
regolamentati, ovvero controllate da queste ultime.
La Legge 30 ottobre 2013, n.
125, di conversione del prefato Decreto (con l’art. 1, comma 1), ha ora invece soppresso i citati commi da 2 a 7, eliminando così la possibilità
che le Società di cui sopra
possano realizzare processi di
mobilità interni alle diverse
Imprese collettive. Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 7-bis, del Dl. 31 agosto
2013, n. 101, viene ora previsto che, nella regolamentazione del rapporto di lavoro
dei Dirigenti, (anche) le
Società controllate direttamente o indirettamente
dagli Enti Locali, con esclusione delle Società quotate in
borsa, meglio definite come
“Società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati”1, e dalle
Società dalle stesse controllate, abbisognano in via preventiva dell’autorizzazione
dell’Amministrazione controllante per inserire clausole
contrattuali che attribuiscano
ai prefati soggetti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, benefici economici superiori a quelli ordinariamente previsti dal Contratto collettivo applicato. Nei
contratti in essere, le clausole
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
di cui sopra eventualmente
inserite sono da considerare
nulle, qualora siano state sottoscritte, per conto della
Impresa collettiva, in assenza
dei prescritti poteri o deleghe
in materia.
L’art. 3, comma 7-bis, del Dl. 31
agosto 2013, n. 101, si rivolge
a tutti i Dirigenti che abbiano,
alla data del 31 ottobre 2013,
un rapporto di lavoro con le
Società di cui sopra e che siano contemporaneamente
titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione.
Questi ultimi, se la Società ha
chiuso l’ultimo esercizio in
perdita, subiscono la cessazione del rapporto di lavoro.
La virtuosità della gestione
dell’Impresa medesima espressa in termini di risultato d’esercizio positivo (da
ultimo bilancio approvato) preserva il rapporto di lavoro,
EntiLocali
ma sospende il trattamento
pensionistico per la durata
dell’incarico dirigenziale.
Le posizioni resesi disponibili
in organico per via dell’applicazione del comma 7-ter dell’art. 3 citato non possono
essere coperte con nuove
assunzioni.
A mente dell’art. 3-bis del Dl.
31 agosto 2013, n. 101, così
come introdotto dall’art. 1,
comma 1, della Legge 30
ottobre 2013, n. 125 (di conversione del prefato Decreto), (anche) gli Enti Locali
hanno la facoltà di revisionare, con riduzione, il prezzo dei
contratti di servizio stipulati
con le Società2 e gli Enti
direttamente o indirettamente controllati. La (eventuale) riduzione degli oneri
contrattuali a carico dei
Comuni e delle Province permette il raggiungimento
degli obiettivi che la norma si
prefigge, ovverossia:
- contenimento della spesa;
- limitazione degli oneri a
carico del bilancio consolidato;
- migliore svolgimento delle
funzioni amministrative.
Ove l’Ente Locale abbia dato
corso alle indicazioni contenute nel citato art. 3-bis, la
controparte del contratto di
servizio, nel termine di 90
giorni dall’avvenuta revisione del prezzo ivi previsto,
procede “alla rinegoziazione
dei contratti aziendali relativi
al personale impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata
riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi
costi”.
A tal proposito, occorre però
segnalare che questa possibilità necessita di una lettura
combinata con quanto più
volte precisato dalla Ragio-
APPROFONDIMENTI
neria generale dello Stato da ultimo con Circolare n.
5/13 - secondo la quale la
sottostima dei contratti di
servizio ovvero l’inadeguatezza del corrispettivo in essi
previsto al fine di assicurare ci riferiamo essenzialmente
alle Società “in house” - un
equilibrio economico, è considerata elusiva del Patto di
stabilità in quanto tesa a rinviare ai bilanci futuri degli
Enti Locali soci l’incidenza
della relativa spesa. Tale
assunto peraltro è conforme
con l’orientamento della Cassazione secondo cui, in caso
di insolvenza, le Società “in
house” non essendo assoggettate al fallimento, non
possono nemmeno accedere
alle procedure concorsuali
con conseguente ribaltamento della massa dei debiti,
appunto, sugli Enti Locali
soci.
Società “in house”: limiti di spesa e vincoli assunzionali
dopo la Delibera n. 447/13 della Corte dei conti Lombardia
di Ivan Bonitatibus, Claudio Bennardo e Edoardo Rivola
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della
Corte dei conti, con la Deliberazione n. 447/2013/Par, è
intervenuta sui divieti e limiti
nelle assunzioni delle Società
“in house”. Il Documento della
Giustizia contabile pone
attenzione su alcuni aspetti
controversi della materia, che
traggono origine dal fatto
che, sul delicato tema, non
esiste disciplina autonoma e
specifica per le imprese collettive pubbliche locali, ma
una legislazione articolata, di
rimando a quella sancita per
gli Enti soci3.
Giova precisare che, in virtù
di precedenti interventi (Deliberazioni n. 223/2012/Par e n.
260/2012/Par), la Sezione
lombarda aveva già avuto
modo di affermare che la
Centro Studi Enti Locali
locuzione “…divieti e limiti
alle assunzioni di personale
…” - utilizzata nelle disposizioni citate in nota - va intesa
nel senso che alle Società “in
house” cosiddette “mono-partecipate” da un Ente “pattizzato”, non si applicano direttamente, quale autonomo centro di spesa, gli obblighi previsti in capo all’Amministrazione locale di riferimento ai
fini dell’osservanza, sia di predeterminati parametri di spesa per il personale, che di
riduzione progressiva della
spesa medesima. Tali misure
di razionalizzazione, secondo
l’orientamento della Sezione
Lombardia, vanno semmai
imposte dall’Ente Locale
all’impresa collettiva al cui
capitale partecipa totalmente per effetto dell’esercizio
del cosiddetto “controllo analogo”, ossia in funzione dello
stringente controllo di natura
strutturale (gestionale e
finanziario) a cui il socio è
tenuto (in virtù dell’affidamento diretto del servizio
alla Società) che involge
anche questioni che attengono la pianta organica dell’Azienda ed il relativo costo del
personale.
All’atto pratico, la Giustizia
contabile lombarda, nelle
precedenti Deliberazioni, era
stata dell’opinione che la
citata legislazione di rimando
alle Società “in house” in tema
di personale richiedesse alle
medesime Imprese collettive,
non il contenimento delle
relative spese, ma l’applicazione (in via autonoma) di
divieti e limiti alle assunzioni
di personale nei tempi, nei
modi e nella misura in cui trovano vigenza per gli Enti
Locali soci. In conseguenza di
ciò, una Società “in house”
partecipata totalmente da un
unico Comune “pattizzato”
non avrebbe potuto assumere personale con riferimento
all’anno X, se la Civica Amministrazione socia:
- giuste le previsione dell’art.
1, comma 557-ter, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria
2007”), non ha ridotto nell’anno X - 1 l’ammontare della
spesa di personale rispetto a
quella dell’esercizio precedente;
- nel calcolo, per l’anno X – 1,
dell’indicatore “spese personale/spese correnti” utilizzato
nell’ambito del comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, con-
15
APPROFONDIMENTI
vertito con modificazioni
dalla Legge n. 133/08, per
stabilire se l’Ente Locale
oltrepassa il valore-soglia
oltre il quale gli viene inibita
la possibilità di assumere
unità lavorative, riporti una
percentuale pari o superiore
al 50%;
- giuste le indicazioni dell’art.
76, comma 4, del Dl. n.
112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n.
133/08), ha mancato nell’anno X – 1 il rispetto del Patto
di stabilità interno.
Quanto sopra sostenuto trovava la sua rispondenza con
l’applicazione dell’assioma di
rilevare unitariamente, dal
lato dell’Amministrazione
locale socia, le voci contabili
riferite alla spesa di personale
della Società e dell’Ente Locale (non solo per il calcolo dell’indicatore ex comma 7, dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, ma
anche per la riduzione della
spesa storica di cui al comma
557 dell’art. 1 della “Finanziaria 2007”), al fine di evitare
finalità elusive della disciplina
di contenimento delle medesime spese e per andare
incontro, in una lettura unitaria del sistema, al principio di
consolidamento dei conti rinvenibile nella più recente
legislazione in materia.
Ciò premesso, con riferimento alla subjecta materia relativamente alle fattispecie
societarie, i Giudici lombardi
- con la citata Deliberazione
n. 447/2013/Par - fermo
restando l’obbligo di rispettare il rapporto del 40% del
turnover, forniscono ulteriori
chiarimenti (anche) sui
seguenti aspetti:
1) applicazione dei divieti e
limiti alle assunzioni con riferimento alle Società “in house” dette “pluri-partecipate”,
allorquando alcuni Enti Locali soci sono stati rispettosi del
Patto di stabilità interno ed
altri no;
16
EntiLocali
2) determinazione dell’aggregato utilizzato dai Comuni e dalle Province per la verifica dell’obbligo di riduzione
della spesa di personale (di
almeno 1 Euro rispetto a
quella dell’anno precedente)
prevista dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06
(“Finanziaria 2007”), in particolare se in tale agglomerato
sia necessario aggiungere
tutta la spesa di personale
delle Società “in house” oppure solo quella sostenuta “per
tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego,
…” (vedi comma 557-bis dell’unico articolo della “Finanziaria 2007”);
3) considerare o meno le
Società “in house” i cui soci
sono soggetti alle regole del
Patto di stabilità interno
autonomi centri di spesa cui
applicare (secondo i dati dei
propri documenti contabili e
dei propri bilanci) le norme
contenute nel comma 557
dell’art. 1 della “Finanziaria
2007” (riduzione della spesa
di personale di almeno 1
Euro rispetto a quella dell’esercizio precedente);
4) applicare o meno alle
Società di cui trattasi (in virtù
della legislazione di rimando) l’art. 9, comma 28, del Dl.
n. 78/10, convertito con
modificazioni dalla Legge
122/10, posto che tale articolo, sancisce - come principio
di coordinamento della
finanza pubblica - che
(anche) gli Enti Locali “possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata
e continuativa, nel limite del
50% della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell’anno
2009”.
Per cercare di risolvere il problema insito al punto 1), la
Giustizia contabile lombarda
ritiene applicabile l’assioma
secondo cui, a prescindere
dalla quota di partecipazione posseduta, gli Enti soci
hanno la capacità di riverberare le loro vicende sulle
Società con capitale totalmente pubblico solo se
rispettano quella condizione
che risulta legittimante ai fini
dell’affidamento “in house”
dei servizi: il “controllo analogo congiunto”.
Tutto ciò tenuto presente
che, secondo un concetto
univocamente accolto, in
caso di Società “in house”
“mono-partecipata” il “controllo analogo” viene in rilievo qualora le decisioni più
importanti e gli obiettivi strategici della Società siano
influenzati in maniera determinante dall’Amministrazione socia, in virtù di uno stringente controllo strutturale
(gestionale e finanziario),
funzionale ed effettivo che
quest’ultima opera nei confronti dell’entità a cui aderisce, mentre, nel caso di
Società “in house” “plurisoggettiva”, la forma di controllo
appena esplicitata va esercitata in maniera congiunta
dai soci. A tal proposito, la
Sezione Lombarda - richiamandosi alla Corte di Giustizia - specifica che “la condizione [secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici] …
debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un ‘controllo analogo’ a
quello da esse esercitate sui
propri servizi, è soddisfatta
qualora ciascuna delle Autorità stesse partecipi, sia al
capitale, sia agli Organi direttivi dell’entità suddetta” (Corte di Giustizia, Sezione III, 29
novembre 2012, C-182/11 e
C-183/11).
Orbene, posto che gli Organismi pluri-partecipati subiscono le vicende dei soli soci
che esercitano il “controllo
analogo congiunto”, essendo
invece impregiudicata la
18 novembre 2013
44
posizione della Società
rispetto ai comportamenti di
quegli Enti che non operano
la forma di controllo testé
descritta, la Sezione lombarda lascia intendere che solo i
Comuni e le Province che
eseguono i regolari controlli
prescritti per gli affidamenti
“in house”, in caso di mancato
rispetto del Patto di stabilità
per loro conto, hanno la
capacità di bloccare le assunzioni nelle Società in parola.
Con un siffatto orientamento, però, rimane aperto il
caso, peraltro assai frequente
nella prassi, in cui tra 2 Enti
esercitanti il “controllo analogo congiunto”, solo uno
rispetti il vincolo di finanza
pubblica. A meno che non si
ritenga che i Giudici contabili abbiano voluto far intendere che basta il comportamento non virtuoso di uno
solo dei prefati 2 Enti per
produrre effetti negativi sulle
facoltà assunzionali della
Società considerata; che pertanto, non potrebbe reclutare più personale a prescindere dal fatto che l’altro socio
abbia o meno violato la disciplina delle spese di personale, oppure le regole relative al
Patto di stabilità interno.
In proposito, giova comunque ricordare che la Sezione
regionale di controllo per la
Toscana della Giustizia contabile si era espressa - con la
Deliberazione n. 10/2013/Par
- nel senso che “la violazione
del Patto di stabilità interno
da parte di un Ente Locale
determina conseguenze sanzionatorie applicabili al solo
Ente Locale. Del resto, la separazione delle 2 sfere sanzionatorie è avvalorata dal fatto
che altre norme determinano
l’assoggettamento al Patto di
stabilità interno anche delle
Società, in maniera separata
dall’Ente di appartenenza, o di
Aziende speciali ed istituzioni”.
Tornando al contenuto della
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
citata Deliberazione n.
447/2013/Par della Sezione
lombarda, con riferimento al
punto 2 prima esplicitato, va
evidenziato che i Giudici
contabili, anche se in passato
erano stati dell’avviso che, in
buona sostanza, il principio
del consolidamento dei conti in materia di spese di personale tra Ente Locale e proprie gestioni parallele dei
servizi e delle attività pubbliche valesse anche ai fini della determinazione dell’aggregato utilizzato per la verifica dell’obbligo di riduzione
previsto dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06
(“Finanziaria 2007”), hanno
ora rivisitato il proprio orientamento ritenendo che l’applicazione di siffatto principio è da escludersi per il calcolo della riduzione della
spesa storica.
All’atto pratico, tale rivisitazione è diretta conseguenza
dell’analisi che i Magistrati
lombardi hanno operato su
alcune Deliberazioni delle
Sezioni Riunite in sede di
controllo della Corte dei conti, i cui pronunciamenti, si
rammenta, fanno stato per le
Sezioni regionali. All’uopo, i
Giudici hanno esaminato le
Deliberazioni nn. 3/Contr/12,
4/Contr/12 e 26/Contr/12,
che hanno trattato il problema del personale in caso di
“reinternalizzazione” di servizi
precedentemente affidati a
soggetti esterni.
Per le Sezioni Riunite, in siffatta evenienza il processo di
acquisizione di unità lavorative dalla gestione parallela
viene di fatto bloccato perché l’Ente che “reinternalizza”
non può derogare dall’applicazione delle norme in materia di contenimento della
spesa per il personale. La
conseguenza è che tale problema ha ragione di esistere
poiché a monte il costo del
lavoro della Società parteci-
Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
pata non va computato in
capo all’Ente Locale. Infatti,
se il principio del consolidamento avesse trovato vigenza anche per la verifica dell’obbligo di riduzione della
spesa di personale di almeno
1 Euro rispetto a quella dell’anno precedente, il passaggio del lavoratore dalla
Società all’Ente Locale socio
non avrebbe comportato lo
sforamento della spesa storica, venendosi a determinare
quindi un effetto di sostanziale neutralità, in quanto il
costo per tal unità lavorativa
sarebbe già compreso nella
base di calcolo su cui effettuare il raffronto. Tuttavia, è
da notare che lo sforamento
della spesa dell’esercizio
rispetto a quella storica non
si rileverebbe comunque in
caso di “reinternalizzazione”
di personale la cui titolarità
del rapporto di lavoro facesse ancora capo all’Amministrazione socia, posto che
per espressa previsione normativa (comma 557-bis dell’unico articolo della “Finanziaria 2007”), dal lato dell’Ente Locale, “costituiscono spese
di personale … (anche) quelle
sostenute … per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture
e Organismi variamente
denominati partecipati o
comunque facenti capo all’Ente”. Ergo, la spesa inerente siffatto personale è già incorporato nella base di calcolo
per effettuare il confronto ex
comma 557 dell’art. 1 della
“Finanziaria 2007”.
Ad avviso dei Giudici lombardi un diverso orientamento,
rispetto a quello testé interpretato, non sarebbe peraltro ragionevole, giacché
determinerebbe “ ... una controproducente rigidità gestionale. Si pensi, ad esempio, a
Società partecipate che gestiscono servizi caratterizzati da
picchi di attività ultra-annuali:
in tale ipotesi, una Società
potrebbe avere necessità di
personale da assumere in forme flessibili solo per un periodo circoscritto, così però falsando la serie storica della
spesa per il personale. La stessa difficoltà, invece, non si
riscontra con l’imposto consolidamento ai fini dell’art. 76,
comma 7, Dl. n. 112/08: in tal
caso, infatti, all’incremento
della spesa di personale
dovrebbe ragionevolmente
corrispondere un incremento
della spesa corrente in modo
tale da mantenere sostanzialmente inalterato il rapporto
tra i 2 fattori”.
Con riferimento alla questione sollevata al precedente
punto 3) - ossia se considerare o meno le Società “in house” i cui soci sono soggetti
alle regole del Patto si stabilità interno autonomi centri
di spesa cui applicare (secondo i dati dei propri documenti contabili e dei propri
bilanci) le norme contenute
nel comma 557 dell’art. 1
della “Finanziaria 2007” - la
Sezione lombarda si è
espressa nel senso che la
previsione di cui al citato
comma 557 “ … costituisce un
obiettivo finanziario e non un
divieto o limite applicabile [in
virtù della legislazione di
rimando] alle Società ‘in house’ …”. Ergo, poiché tale
obbligo finanziario non è
attribuito alle entità partecipate da alcuna norma (neppur in via indiretta), queste
ultime non sono tenute a
rispettarlo. Ciò a differenza
“del generale obbligo di contenimento da parte della singola partecipata, riferito alle
dinamiche retributive, indennitarie ed alle consulenze”, che
è invece richiamato come
tale nella legislazione di
rimando (esplicitata nella
nota n. 1) e che quindi è
applicabile alle Società “in
APPROFONDIMENTI
house”. La Sezione lombarda
ritiene che, a “sostegno di tale
conclusione militano anche
argomentazioni logiche: il
comma 557, infatti, si giustifica in organizzazioni di tipo
burocratizzato laddove le attività svolte e le esigenze di personale sono relativamente
rigide ed il personale stesso è
normalmente assunto a tempo indeterminato. In un contesto in cui, invece, la flessibilità
può essere un’esigenza irrinunciabile, applicare il comma 557 direttamente in capo
al soggetto societario non
appare ragionevole, creando
vincoli tali da incidere in
modo irragionevole sull’attività gestionale. Si pensi, per
citare un esempio concreto, ad
una Società che si occupa, tra
l’altro, di smaltimento neve: si
tratta, come ovvio, di un’attività caratterizzata da picchi
gestionali non costanti su un
arco di tempo ultrannuale. In
un caso simile, il rispetto del
comma 557 potrebbe impedire alla Società di assumere il
personale necessario per
garantire lo stesso servizio
(nell’anno zero la Società non
assume in quanto non presenta esigenze di servizio che,
invece, si presentano l’anno
successivo senza possibilità di
farvi fronte)”. Su questo particolare aspetto giova precisare che anche l’Ente Locale
potrebbe avere il medesimo
problema sollevato per le
Società “in house”, qualora le
medesime attività, in quanto
caratterizzate ad esempio da
picchi stagionali, dovessero
essere gestite in economia.
Per quanto concerne la questione se contenere o meno
le facoltà assunzionali a tempo determinato delle Società
“in house” nei limiti del 50%
della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno
2009, in virtù dell’applicazione in via indiretta dell’art. 9,
comma 28, del Dl. n. 78/10,
17
APPROFONDIMENTI
convertito con modificazioni
dalla Legge n. 122/10, la
Sezione lombarda è alquanto categorica nell’escludere
che siffatte entità possano
essere colpite da restrizioni
in tal senso.
Una simile posizione trae origine dal fatto che se, è pur
vero che le Società “in house”
applicano (in virtù della legislazione di rimando) i divieti
e i limiti alle assunzioni di
personale nei tempi, nei
modi e nella misura in cui trovano vigenza per gli Enti
Locali soci, lo stesso art. 9,
comma 28, in realtà non
pone nemmeno in capo a
questi ultimi “una limitazione
diretta della capacità negoziale in termini di ‘limiti o divieti’,
ma solo un tetto di spesa complessiva, strutturale o per
determinate tipologie di contratti di lavoro”. Di talché, nel
caso di specie, mancherebbe
proprio il presupposto giuridico per applicare agli Organismi partecipati la limitazione all’utilizzo di forme di
lavoro flessibile.
Occorre altresì precisare che ad avviso dei Giudici lombardi - “per le assunzioni a tempo
determinato e indeterminato
effettuate dalla partecipata ‘in
house’, sussiste l’obbligo di
rispettare, a titolo consolidato
e a livello di gruppo municipale, il sistema dei vincoli generali di finanza pubblica in tema
di personale”. Più specificatamente, potendo il principio
di consolidamento operare
solo a livello di saldi e macroaggregati, la Sezione Lombardia esclude a priori che il
comma 28 dell’art. 9 del citato Dl. n. 78/10 possa trovare
applicazione nell’ambito del
tendenziale rispetto di un
tetto complessivo di spesa
tra Ente Locale ed entità partecipate. Infatti, la previsione
di cui al ridetto comma 28
costituisce un vincolo specifico che non può essere
18
EntiLocali
oggetto di consolidamento,
pena la violazione del principio di coordinamento della
finanza pubblica.
Per la Giustizia contabile lombarda, la conferma della
bontà del proprio orientamento (sul punto dibattuto)
“… deriva dall’espressa previsione introdotta dall’art. 4,
comma 10, del Dl. n. 95/12,
convertito dalla Legge n.
27/12, per le Società strumentali. Tale norma, infatti, prevede che, a decorrere dall’anno
2013, le Società controllate
direttamente o indirettamente
dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del Decreto legislativo n. 165
del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, ‘possono
avvalersi di personale a tempo
determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite
del 50% della spesa sostenuta
per le rispettive finalità nell’anno 2009’: l’espressa previsione
normativa non si giustificherebbe se il (medesimo) limite
fosse già operativo ai sensi dell’art. 9, comma 28, del Dl. n.
78/10”.
Ciò detto, non può non rilevarsi come la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, in
riferimento all’applicazione
del ridetto all’art. 9, comma
28, con la Deliberazione n.
10/2013/Par, abbia avuto
modo di esprimersi nel senso
che “… l’applicazione di tale
norma alle Società deve avvenire in maniera distinta, senza
consolidamento tra Ente Locale e Società partecipata. Quest’ultima rispetterà la norma
in questione calcolando tale
limite riferendosi al proprio
personale in servizio. Ne consegue che non sussiste la possibilità di cedere capacità
assunzionale tra l’Ente e la
Società partecipata, dovendosi applicare le norme in modo
autonomo da parte di ciascun
soggetto. A ciò si aggiunga che
l’applicazione del limite in
questione deve necessariamente essere coordinato con
la norma di cui all’art. 4, comma 10, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 27/12, il
quale prevede che, a decorrere
dall’anno 2013 le Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che
abbiano conseguito nell’anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, ‘possono avvalersi di personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le
rispettive finalità nell’anno
2009””.
La questione dei vincoli operanti a livello di contrattazione decentrata ed individuale
riguarda l’estensione alle
Società partecipate – per il
tramite del rinvio dinamico
contenuto nell’art. 3-bis, comma 6, del Dl. n. 138/11 (le
Società “in house” si adeguano alle “disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti locali...contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitarie”) – delle norme dell’art. 9
del Dl. n. 78/10 disciplinanti
dinamiche retributive e di
contrattazione collettiva dei
dipendenti di Enti pubblici. Si
tratta, nello specifico, dei vincoli introdotti dall’art. 9, comma 1 (limitazione del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti al
livello di quello ordinariamente spettante per l’anno
2010), comma 2 (nella parte
18 novembre 2013
44
non dichiarata incostituzionale e relativa ai limiti derivanti dalla “successione” o rinnovo di contratti dirigenziali),
comma 2-bis (limitazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo dell’anno 2010) e comma 17 (blocco
delle procedure contrattuali
e negoziali relative al triennio
2010-2012) del Dl. n. 78/10.
Richiamato il disposto dell’art. 3-bis sopra citato, e dopo
aver puntualmente ricostruito il rapporto tra autonomia
contrattuale – individuale e
collettiva – e disposizioni
normative che introducono
limiti e vincoli, la Sezione
Lombardia ha ricordato che,
“in aderenza al dettato normativo, le Società affidatarie
‘in house’ dovrebbero adottare
apposito Regolamento interno
(la cui responsabilità sostanziale ricade sul socio pubblico,
che possiede sulle medesime
un ‘controllo analogo’ a quello
esercitato sui propri Uffici) al
fine di disciplinare i trattamenti economici del personale e
degli Amministratori nel
rispetto delle sopra citate
disposizioni (come di altre) che
stabiliscono appunto, a carico
degli Enti Locali soci, ‘contenimento degli oneri contrattuali
e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria’”.
Ciò posto, la Sezione ha tuttavia evidenziato come “nessuna norma, allo stato, limita o
rinvia nel tempo le procedure
contrattuali valevoli per i Comparti di contrattazione del
lavoro privato (che seguono
regole, tempi e procedure differenti da quelle previste dal
Dlgs. n. 165/01), né, in particolare, sospende l’efficacia dei
contratti o impone la mancata
stipula dei rinnovi limitatamente ai dipendenti delle
Società ‘in house’ assoggettati
a quei Ccnl. (metalmeccanici,
commercio, industria, gas-
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
acqua, autoferrotranvieri, servizi ambientali, igiene municipalizzate, ecc.)”.
Infatti, tenuto conto delle
peculiarità del rapporto di
lavoro con soggetto privato
(e, dunque, della presenza di
contratti collettivi non pubblicistici), una volta stabilito
che l’opzione di adeguamento è vincolata, “il problema
successivo attiene alla misura
e grado di tale vincolo, posto
che, come accennato, alcune
disposizioni limitative sono
replicabili nella gestione del
rapporto di lavoro di dipendenti assoggettati a contratti
collettivi differenti da quelli
valevoli per i comparti del pubblico impiego, mentre altre
richiedono un adeguamento
nei limiti della compatibilità,
pur nel rispetto dell’obiettivo
posto dal Legislatore”. In
sostanza, “anche in considerazione della differente struttura
retributiva presente nei rapporti di lavoro di diritto privato
(retti da autonomi Ccnl.),
rispetto a quelli di pubblico
impiego, anche privatizzati,
appare difficoltosa l’applicazione asettica dei precetti normativi posti per i secondi ai
primi (si pensi all’art. 9 comma
2-bis del Dl. n. 78/10 in tema di
contenimento dei trattamenti
accessori ed alla interpretazione, per ragioni di uniformità, in
termini di contenimento dei
fondi destinati alla Contrattazione integrativa, resa dalle
Sezioni riunite della Corte dei
conti oltre che dalla Ragioneria generale dello Stato).
Sulla base di un articolato
percorso normativo, la Sezione lombarda conclude quindi affermando che, “in relazione alle norme di contenimento
della spesa poste dal Dl. n.
78/10, convertito nella Legge
n. 122/10, certamente potrebbero operare:
- l’art. 9 comma 1, espressione
di un generale obbligo di contenimento della dinamica
Centro Studi Enti Locali
EntiLocali
retributiva. Trattasi fra l’altro di
norma, come di seguito precisato, già riferita al personale
dipendente dalle ‘Amministrazioni pubbliche’ inserite, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
Legge n. 196/09, nel c.d. Elenco
Istat, al cui interno sono comprese anche Società partecipate da enti pubblici, beneficiarie di affidamenti ‘in house’;
- l’art. 9 comma 2-bis, che
impone un obbligo di contenimento dei complessivi oneri
per il trattamento retributivo
accessorio dei dipendenti. Precetto che deve trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche ai dipendenti
delle Società ‘in house’ (incidenza sulle componenti della
retribuzione accessoria derivanti, nell’osservanza dei
rispettivi Ccnl. privati di comparto, dal conseguimento di
obiettivi collettivi e individuali,
dal lavoro straordinario, dall’espletamento di particolari
mansioni, ecc.)”.
Per quanto concerne il comma 2, esso “ha natura di norma eccezionale e, come tale,
non può essere esteso a categorie di personale non considerate. Tuttavia, proprio in
virtù dell’art. 25 comma 1 del
Dl. n. 1/12 e del richiamo ivi
operato alle disposizioni previste per il trattamento retributivo dei dipendenti dell’Ente
Locale socio, le direzioni delle
Società ‘in house’ (e, per esse,
l’Ente Locale) dovranno adottare, al fine di adeguarsi a questa norma, apposito atto interno che, usando i margini di
discrezionalità che il Ccnl. di
riferimento eventualmente
consente, permetta di conseguire analoghi risparmi, disciplinando criteri e modalità per
ridurre gli stipendi dei dipendenti che si collocano nelle
indicate fasce di reddito. In
altre parole, appare evidente
che il Regolamento interno
che, ai sensi di legge, deve stabilire criteri e modalità per l’a-
deguamento da parte della
Società alle disposizioni,
vigenti per l’Ente Locale socio,
in tema di contenimento degli
oneri retributivi per il personale, ha un contenuto sostanzialmente vincolato dovendo
recepire la portata precettiva
delle disposizioni di legge valevoli per i dipendenti degli Enti
Locali. Nel caso in cui, invece,
queste ultime appaiano specificatamente riferite alla struttura contrattuale dei Comparti
del pubblico impiego (come
nel caso dell’art. 9, comma 17
del Dl. n. 78/10 in tema di mancata attivazione delle procedure contrattuali), l’adeguamento regolamentare deve
conseguire analoghi risultati
di contenimento della spesa,
individuale e complessiva”.
Una tale posizione è tra l’altro conforme all’orientamento espresso dalla Cassazione Sezione Lavoro,4 secondo la
quale “l’organizzazione di un
servizio pubblico secondo un
modello privatistico non solleva l’Ente organizzatore dai
vincoli di finanza pubblica ma
non lo sottrae neppure, salva
espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del
modello, come avviene appunto per le Società per azioni.
Fatte salve le espresse cautele
di legge, vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche non sono in contraddizione”.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro, è certo che
l’impegno di capitale pubblico sottomette le assunzioni
ai principi costituzionali di
imparzialità e di economicità,
quali specificazioni del principio di buon andamento, di
cui agli artt. 3 e 97 Costituzione, e dei quali è espressione
nel pubblico impiego l’art. 35
del Dlgs. n. 165/01. “Le assunzioni al lavoro non sono rimesse al mero arbitrio degli Amministratori. Ma tutto ciò non
comporta necessariamente la
APPROFONDIMENTI
separazione delle garanzie
legislative contro l’assoggettamento illimitato dei prestatori
di lavoro a situazioni precarie,
contrarie alla tutela della
libertà e dignità di cui all’art.
36, comma 1, Costituzione, e
contrastate dalla sopra richiamata normativa europea”.
La stessa Corte costituzionale5 di recente ha negato che
lo scopo perseguito dalle
Società commerciali affidatarie di servizi pubblici - scopo
capace di configurare questi
soggetti, sul piano economico-funzionale, come “longa
manus” o varianti organizzative degli Enti pubblici - possa
portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e
di trattamento dei lavoratori
dipendenti.
In definitiva, secondo gli
orientamenti descritti ed in
conformità con i principi
generali espressi dalla Corte
Costituzionale con la Sentenza n. 46/13, le Società “in house” debbono operare una
tendenziale contrazione delle spese di personale,
improntando tutte le politiche di gestione dello stesso
al raggiungimento dell’obiettivo finale di rispetto del
rapporto del 50% tra spesa
del personale e spesa corrente a livello di “Gruppo pubblico locale” (art. 76, comma 7,
Dl. n. 112/08) e - laddove possibile - di adeguamento delle
assunzioni complessivi nei
limiti del 40% turn-over.
Si ribadisce infine che il soggetto
sostanzialmente
responsabile degli adempimenti sopra descritti rimane
in definitiva l’Ente Locale
socio, cui appunto è attribuito l’onere di mantenere il
rapporto fra spesa del personale e spesa corrente (al cui
interno va compresa quella
del personale delle Società
partecipate) al di sotto del
tetto del 50% nei termini
poc’anzi descritti.
19
APPROFONDIMENTI
EntiLocali
18 novembre 2013
44
Personale P.A.: le novità della Legge di conversione
del Dl. n. 101/13 in materia di stabilizzazioni
di Simone Salvi
Il Dl. n. 101/13 (c.d. “Decreto
Precari P.A.”, vedi Entilocalinews n. 34 del 9 settembre
2013), convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13
(vedi Entilocalinews n. 43 del
11 novembre 2013), pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30
ottobre 2013, prevede, all’art.
4, comma 6 che, “a decorrere
dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto e fino al
31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e più
ampia valorizzazione della
professionalità acquisita dal
personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e,
al contempo, ridurre il numero
dei contratti a termine, le
Amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto
del limite finanziario fissato
dall’art. 35, comma 3-bis, del
Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno,
nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione
vigente e, per le Amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all’art. 35, comma 4, del
Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per
assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all’art. 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché a favore di coloro
che alla data di pubblicazione
della Legge di conversione del
presente Decreto hanno
maturato, negli ultimi 5 anni,
almeno 3 anni di servizio con
20
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell’Amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso Uffici di
diretta collaborazione degli
Organi politici. Il personale
non dirigenziale delle Province, in possesso dei requisiti di
cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura
selettiva di cui al presente
comma indetta da un’Amministrazione avente sede nel
territorio provinciale, anche se
non dipendente dall’Amministrazione che emana il bando.
Le procedure selettive di cui al
presente comma possono
essere avviate solo a valere
sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015
e 2016, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all’art.
35, comma 3-bis, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in
esito alle medesime procedure
sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016
a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il Comparto
Scuola la disciplina specifica
di Settore”.
Come si evince chiaramente
nel dettato normativo, la
finalità della citata norma
introdotta dal Dl. n. 101/13 è
riconducibile all’esigenza di:
● favorire una maggiore e
più ampia valorizzazione della professionalità acquisita
dal personale con contratto
di lavoro a tempo determinato;
● ridurre il numero dei con-
tratti a termine.
La norma sulla stabilizzazione introduce infatti una specifica “riserva concorsuale”
puntualmente circostanziata
e limitata dal Legislatore che
ha previsto specifiche peculiarità anche al fine di contemperare l’esigenza di stabilizzazione del personale
precario dell’Ente con il principio generale di accesso ai
pubblici impieghi mediante
concorso, contenuto nell’art.
97 della Costituzione.
In particolare:
● facoltà e non obbligo. La
stabilizzazione non costituisce un obbligo per le Amministrazioni ma una mera
facoltà/opportunità. La norma prevede infatti che “le
Amministrazioni Pubbliche
possono
bandire…omissis…”;
●
limitazioni. Devono
necessariamente
essere
rispettate le seguenti limitazioni:
● il limite finanziario fissato
dall’art. 35, comma 3-bis, del
Dlgs n. 165/01, che è rappresentato dal 50% delle facoltà
assunzionali;
● la garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno, attraverso previsioni negli atti di
programmazione del fabbisogno di personale6;
● i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Tali vincoli sono riepilogati in
Tabella 1, cui si rimanda;
● l’espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma
4, del Dlgs. n. 165/01. Si tratta
della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale”;
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EntiLocali
18 novembre 2013
APPROFONDIMENTI
Tabella 1 - Vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente
Rispetto del limite della
spesa del personale
Rispetto del Patto
di Stabilità dell’anno
precedente
Ricognizione annuale
delle Eccedenze di
Personale
Incidenza della Spesa del
Personale sulle Spese
Correnti inferiori al 50%
procedura concorsuale. La
procedura per il reclutamento
di personale deve necessariamente seguire i canoni della
concorsualità. La norma parla
infatti di “bandire…procedure
concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.” Risulta pertanto
rispettato il requisito della
concorsualità, che impone a
ciascuna Amministrazione la
necessaria “verifica attitudinale” attraverso specifiche prove
selettive;
● finestra temporale. L’avvio
delle procedure selettive per
la stabilizzazione e l’utilizzo
delle relative graduatorie può
essere effettuato durante l’arco temporale compreso tra il
quadriennio 2013-2016;
● modalità di assunzione a
tempo parziale. Salvo diversa
motivazione da ricercare nell’effettivo fabbisogno di personale, di norma, i bandi per
●
Centro Studi Enti Locali
Rideterminazione
triennale della Dotazione
organica
Adozione del Piano sulle
Performance
Programmazione
Triennale del Fabbisogno
di Personale
l’assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6
devono essere a tempo parziale (comma 77).
Con riferimento al personale
destinatario della “Riserva concorsuale”, il comma 6 dell’art. 4
del Dl. n. 101/13 prevede le
seguenti figure non dirigenziali:
coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1,
commi 519 e 558, della Legge n. 296/06. Si tratta del “personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia
stato in servizio per almeno 3
anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla
data di entrata in vigore della
presente legge” (1° gennaio
2007), “che ne faccia istanza,
purché sia stato assunto
Adozione del Piano
Triennale delle Azioni
Positive in materia di pari
opportunità
mediante procedure selettive di
natura concorsuale o previste
da norme di legge” (comma
519), a cui aggiunge il “personale non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato
in servizio per almeno 3 anni,
anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge” (1° gennaio 2007),
“nonché del personale di cui al
comma 1156, lett. f)”, (lavoratori
socialmente utili), “purché sia
stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge” (comma 558);
● coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.
3, comma 90, della Legge n.
244/07. Si tratta - con riferimento alle Amministrazioni
dello Stato - del personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dall’art.
1, comma 526, della Legge n.
296/06, anche in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre
2007, mentre - con riferimento
alle Amministrazioni regionali
e locali - del personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dall’art.
1, comma 558, della Legge n.
296/06, anche in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre
2007;
● coloro che, alla data di
pubblicazione della Legge
di conversione del Decreto
(30 ottobre 2013), abbiano
maturato almeno 3 anni di
servizio - negli ultimi 5e
anni - con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell’Amministrazione che
emana il bando.
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EntiLocali
APPROFONDIMENTI
18 novembre 2013
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Tabella 2 -Tratti peculiari
Possibilità di proroga dei
contratti a tempo
determinato
(comma 6-quater)
Limitazioni al 50%
facoltà assunzionali
Esclusione dei servizi
prestati presso uffici di
diretta collaborazione
degli organi politici
Assunzione a tempo
parziale
Garanzia dell’accesso
dall’esterno negli atti di
programmazione
Finestra temporale
Quadriennio 2013-2016
Deroga sul personale
delle province
Facoltà e non obbligo
Procedura concorsuale
E’ prevista inoltre dalla norma:
● una deroga a favore del
personale non dirigente delle
Province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo della citato comma 6. Tale
personale può infatti partecipare ad una procedura selettiva anche se indetta da un’Amministrazione avente sede nel
territorio provinciale, anche
se non dipendente dall’Amministrazione che emana il
bando;
● una esclusione nei confronti dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli Organi politici,
che non sono ritenuti validi ai
fini del conteggio circa la sussistenza o meno dei requisiti
per l’accesso alle prove concorsuali;
● una possibilità di proroga
- nelle more delle procedure
di cui al comma 6-quater - dei
contratti di lavoro a tempo
determinato fino alla conclusione delle procedure di selezione e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
Con riferimento al tema delle
stabilizzazioni, già effettuate
in passato, è intervenuta la
Ragioneria generale dello Stato che, attraverso i propri Servizi ispettivi di Finanza pubblica, ha rilevato, nel documento relativo alle risultanze
delle indagini svolte in materia di spese del personale del
Comparto Regioni ed Auto-
nomie locali, la presenza di
alcune criticità relative a principalmente:
- al mancato espletamento di
prove selettive finalizzate alla
stabilizzazione;
- al mancato rispetto del principio dell’adeguato accesso
dall’esterno;
- al superamento del limite
massimo di assunzioni.
Sempre con riferimento alle
precedenti stabilizzazioni,
anche la Funzione pubblica,
nella Circolare n. 5/08, ha fornito specifiche linee di indirizzo, chiarendo tra l’altro che:
● “il concetto di stabilizzazione
non ha una valenza giuridica e
non va in nessun caso inteso
come intervento volto alla ‘tra-
sformazione’ a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a
tempo determinato”;
● “la durata del precedente
contratto a tempo determinato
è da considerare utile solo
come requisito di accesso alla
procedura speciale e riservata
della stabilizzazione”;
● “la procedura selettiva di
natura concorsuale rimane
presupposto fondamentale per
l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di
un percorso di stabilizzazione,
facendo salva l’unica disposizione speciale che prevede l’assunzione a tempo indeterminato a domanda prevista dal
comma 519 dell’art. 1 della
Legge n. 296/06”.
NOTE
1 Art. 18, comma 2-bis, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08; art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10; art. 3-bis, comma 6, Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11; art. 4, comma 9, Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12.
2 L’istituto “de quo” non era quindi applicabile tra Società partecipate e Pubbliche Amministrazioni.
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Centro Studi Enti Locali
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18 novembre 2013
EntiLocali
APPROFONDIMENTI
3 Tale ultima definizione coincide con quella data dal comma 38 dell’art. 34 del Dl. n. 179/12, che assume validità in tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le Società partecipate anche dagli Enti Locali.
4 Con esclusione delle Imprese collettive emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle Società dalle stesse controllate.
5 Tale legislazione si rinviene (sostanzialmente) nei seguenti articolati di legge:
- art. 3-bis, comma 6, Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, che testualmente recita: “(l)e Società affidatarie in house
sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime Società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto
dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti
Locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per
le consulenze anche degli Amministratori”;
- art. 4, comma 9, del citato Dl. n. 95/12, che testualmente recita: “(a) decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2015,
alle Società di cui al comma 1 [ovvero Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
Decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato”] si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’Amministrazione controllante…”.
6 “ … [T]rattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di
coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”.
7 Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 237702/13.
8 Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/13.
9 “Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioè senza riserve e limitazioni nella partecipazione,
che le Amministrazioni devono garantire a fronte di procedure di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra”
(Funzione pubblica, Circolare n. 5/08).
10 Il comma 7 prevede infatti che, ”per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate”.
Centro Studi Enti Locali
23
Il Dlgs. n. 231/01 - I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d’Impresa:
WLJ\SPHYP[nHWWSPJH[P]LWLYNSP6YNHUPZTPWHY[LJPWH[PLYPJHK\[LPU[LYTPUPKPWYVÄSPKPYLZWVUZHIPSP[nPU
capo agli Organi di governance del “Gruppo Pubblico Locale”
RELATORI
PROGRAMMA
Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e
formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
Introduzione
:HS\[PKPILU]LU\[VKLSDott. Carlo Moretti,
7YLZPKLU[L*VTTPZZPVUL6YNHUPaaHaPVUL([[P]P[nKLSSH+LSLNHaPVULKLSS»6KJLJ
KP9VTHL7YLZPKLU[L(ZZVJPHaPVUL0U[LYWYVMLZZPVUHSL¸.\PKV*HYSP¹
Dott. Edoardo Rivola
Dottore commercialista, Revisore Legale, Formatore e Consulente
P.A. e Società Pubbliche, Membro Commissione
“Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca
Parte prima
La responsabilità in sede penale degli Enti:
3HYLZWVUZHIPSP[nWLUHSLKLNSPLU[PJVTLtertium genumKPYLZWVUZHIPSP[n!
S»PZ[P[\aPVULKP\UZPZ[LTHZHUaPVUH[VYPVKLPJVTWVY[HTLU[PPSSLJP[PKLSS»PTWYLZH
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Parte seconda
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in capo agli Organi di governante di EE.LL.
A.7YVÄSPKPYLZWVUZHIPSP[nWLUHSLLJP]PSLPUJHWVHNSP(TTPUPZ[YH[VYPLKHP
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Parte terza
Il ruolo dell’ODV e del Collegio Sindacale nel processo di adeguamento
alla “231”
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ZVJP! SL UVYTL KP JVTWVY[HTLU[V KLS *5+,* L SH best practice WLY \U
LMÄJHJLYHJJVYKVLWLYTPUPTPaaHYLSLYLZWVUZHIPSP[n
Quesiti dei partecipanti ed esame di casi concreti
:VTTPUPZ[YHaPVUL[LZ[KP]LYPÄJH
Dott. Livio Lai
Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi
Interprofessionali
DESTINATARI
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࠮+V[[VYPJVTTLYJPHSPZ[PL(]]VJH[P
DATA E SEDE
26 Novembre 2013
ROMA
WYLZZV:HSH*VUZPSPHYLKLS
Comune di Marino
7PHaaHKLSSH9LW\IISPJH
ORARIO
14.30 - 19.30
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili ed è validato presso la
+PYLaPVULJLU[YHSL-PUHUaHSVJHSLKLS4PUPZ[LYVKLSS»0U[LYUVHPÄUP
dei Cf ex Dm. n. 23/2012
Evento in collaborazione con l’Associazione
Interprofessionale “Guido Carli” e la Commissione
Organizzazione Attività della Delegazione
dell’Odcec di Roma
Quota Individuale di partecipazione
- € 100,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L
- € 75,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L
7LYPZJYP[[P6KJLJKP9VTHLWLYPKPWLUKLU[PKLNSP,U[P3VJHSPLZVJPL[nWHY[LJPWH[L
- € 50,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L
7LYPZJYP[[P(ZZVJPHaPVUL0U[LYWYVMLZZPVUHSL¸.\PKV*HYSP¹
3HX\V[HJVTWYLUKL!
materiale didattico documentale e attestato di partecipazione
WLYNSP,U[P3VJHSPLZLU[L0]HL_HY[+WYUJVZyJVTLTVKPÄJH[VKHSS»HY[KLSSH3LNNL
U PU[HSJHZVZVUVHJHYPJVKLSS»,U[LÁX\HSLYLJ\WLYVZWLZLKPIVSSVZ\PTWVY[PLZLU[P
44
EntiLocali
18 novembre 2013
QUESITI
IL QUESITO
Cosap/Iva: qual è il corretto trattamento fiscale da applicare in
caso di installazione di impianti pubblicitari sui beni del demanio
stradale ?
di Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“In merito alla Convenzione per l’istallazione di impianti pubblicitari sui pali di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole
siti nel nostro Comune precisiamo che fino all’anno scorso i canoni concordati sono stati intesi quali canoni Cosap e quindi
non soggetti a Iva. La controparte non ha mai contestato il pagamento di tale canone. Siamo a richiedere un parere tecnico
sulla correttezza del suddetto trattamento fiscale”.
La risposta dei nostri esperti:
In primo luogo, risulta utile
effettuare un’analisi preliminare di Tosap (“Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”) e Cosap (“Canone per
l’occupazione di spazi e aree
pubbliche”). Per quanto
riguarda la Tosap, va chiarito
che essa appartiene alla categoria dei Tributi, attenendo
alla capacità impositiva di
Comuni e le Province, i quali
hanno la facoltà di richiedere
somme per l’occupazione di
strade e piazze, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei
Comuni e delle Province. L’art.
52 del Dlgs. n. 446/97 conferisce ai Comuni e alle Province
il potere di disciplinare con
Regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene all’individuazione e alla definizione
delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Riguardo al Cosap, è necessario ripercorrere gli atti istitutivi, a cominciare dall’art. 51,
comma 2, lett. a), del Dlgs. n.
446/97, che aveva disposto,
nella sua originaria formulazione, l’abrogazione della
Tosap a partire dal 1° gennaio
1999, e che il successivo art.
63 aveva consentito ai Comu-
Centro Studi Enti Locali
ni e alle Province di istituire,
per mezzo di Delibera regolamentare, un Canone per le
occupazioni, anche abusive,
di aree pubbliche (Cosap) in
sostituzione della Tosap, sempre a partire dal 1° gennaio
1999.
La variazione apportata, che
comporta il passaggio da Tassa a Canone, non è stata solo
terminologica ma sostanziale; infatti, mentre la Tosap è
un’entrata tributaria e come
tale sottostà alla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, il Canone rappresenta un’entrata di carattere
patrimoniale. E’ anche da rilevare che, mentre la Tosap, in
quanto tributo, ha emanazione legislativa essendo prevista e disciplinata dal Capo II
del Dlgs. n. 507/93, per il
Canone il Dlgs. n. 446/97
demanda l’intera disciplina
all’autonomia dell’Ente Locale, che dovrà adoperarsi con
l’istituzione di un apposito
Regolamento che, in ossequio all’autonomia, dovrà
definire, sia la disciplina che le
tariffe. Successivamente con
l’art. 31, comma 14, della Legge n. 448/98, il Legislatore ha
reintrodotto il tributo (Tosap)
abrogando la lett. a), dell’art.
51, del Dlgs. n. 446/97, ed
apportando modifiche alle
modalità di determinazione
del Canone. Alla luce di queste modifiche, è facoltà dell’Ente Locale decidere se istituire o meno il Canone di cui
sopra, in quanto la legge non
pone alcun obbligo circa l’istituzione dello stesso, ma
lascia alla discrezionalità dei
Comuni e delle Province ogni
decisione in proposito.
L’art. 63, comma 1, Dlgs. n.
446/97, prevede che “i Comuni e le Province possono, con
Regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Dlgs.
n. 507/93. I Comuni e le
Province possono, con Regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio
indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche
attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al pagamento di un
canone da parte del titolare
della concessione, determinato
nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
In merito alla natura del
Canone, si sono susseguiti
numerosi atti, tra cui la Risoluzione Agenzia Entrate n.
25/03, secondo la quale il
Cosap, rappresentando per
un Comune “un esercizio del
proprio potere autoritativo nel
rilascio delle suddette autorizzazioni e concessioni a fronte
delle quali viene richiesto il corrispondente canone, si ritiene
che non sussista il presupposto
soggettivo d’imposta ai sensi
della citata disposizione comunitaria. Non configurandosi,
pertanto, l’esercizio di un’attività commerciale da parte del
medesimo Ente Locale, ai sensi
del citato articolo 4 del Dpr n.
633, il canone non risulta
assoggettabile ad Iva”. In precedenza, già la Nota della
Direzione generale delle
Entrate per la Liguria 14 marzo 2000, n. 9741, aveva disposto che il Cosap non è assoggettabile ad Iva in quanto
mancante, sia del presupposto soggettivo che di quello
oggettivo, trattandosi di
un’entrata ex lege a favore
delle Province nella loro veste
di pubbliche autorità. Successivamente, sono seguite
numerose Sentenze della
Corte di Cassazione, Sezioni
Unite civili, tra cui la n.
12167/03 - che ha sancito per
25
QUESITI
prima la natura patrimoniale
del Cosap - affermando che “è
stato concepito dal Legislatore
come un ‘quid’ ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo
(Tosap) in luogo del quale può
essere applicato, e che lo stesso, nel solco di un processo
politico-istituzionale inteso ad
una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse
alla competenza degli Enti
Locali (canoni di fognatura e di
depurazione delle acque,
remunerazione dei servizi di
pubbliche affissioni e di ritiro
dei rifiuti urbani, e così via),
risulta disegnato come corrispettivo di una concessione,
reale o presunta (nel caso di
occupazione abusiva), dell’uso
esclusivo o speciale di beni
pubblici”. A seguire, le conformi Sentenze n. 5462/04, n.
1239/05, nn. 25551, 13902, n.
14864/06 e n.1611/07, che
hanno confermato il suddetto orientamento. In proposito, si fa presente che la Corte
Costituzionale, con la Sentenza n. 64/08, ha affermato che
“tali decisioni circa la natura
non tributaria del Cosap, che –
per il numero elevato, la
sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell’organo decidente –
costituiscono diritto vivente,
prospettano una ricostruzione
plausibile dell’istituto, non in
contrasto con i (…..) criteri elaborati dalla giurisprudenza
26
EntiLocali
costituzionale per individuare
le entrate tributarie”.
Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, affermiamo
che il Cosap è un’entrata di
carattere patrimoniale dovuta per la sottrazione dell’utilizzo di beni pubblici che altrimenti sarebbero fruibili dalla
generalità dei cittadini, come
nella fattispecie in commento.
Con riferimento all’alternatività tra prelievo per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (sia esso Tosap o Cosap) e
il canone di concessione di
natura patrimoniale, si è
espressa la Circolare Mef n.
1/DF, che andiamo di seguito
ad analizzare. Il Documento
di prassi ha precisato che,
“dalla misura complessiva del
Canone ovvero della Tassa va
detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di
legge, riscossi dal Comune e
dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di
servizi”.
La Circolare Mef citata propone un esempio di corretto
trattamento fiscale del caso
in cui una concessione possa
essere soggetta contemporaneamente a canone di concessione e a Tosap/Cosap; nel
dettaglio, la Direzione Federalismo fiscale ha preso in
considerazione un’occupazione soggetta, oltre che a
Tosap/Cosap, al canone di cui
all’art. 27, commi 7 e 8, del
“Codice della Strada”. Il Mef ha
preliminarmente analizzato il
caso in cui l’importo del
canone sia superiore alla
Tosap/Cosap dovuta per l’occupazione sulla base delle
disposizioni regolamentari;
per tale fattispecie, il contribuente deve versare solamente l’importo a titolo di
canone di concessione. Successivamente è stato analizzato il caso in cui l’importo
del canone sia inferiore alla
Tosap/Cosap dovuta; in questo caso, in virtù del disposto
dell’art. 63, comma 3, del Dlgs.
n. 446/97, il contribuente è
tenuto a versare l’importo del
canone più la differenza a
titolo di Tosap/Cosap.
Riteniamo opportuno precisare che, nel caso in cui l’importo del canone superi l’importo previsto a titolo di
Tosap/Cosap, la differenza
negativa che si viene a creare
in virtù della detrazione del
canone stesso dal prelievo
per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche non dà luogo
ad alcun credito tributario.
Inoltre, sulla base della Risoluzione Agenzia delle Entrate n.
25/03, riteniamo che il Cosap
attenga alla sfera dei poteri
pubblicistici ed amministrativi dell’Ente, e pertanto, che gli
importi riscossi non debbano
essere ricondotti all’attività
commerciale dell’Ente e non
siano da assoggettare ad Iva.
18 novembre 2013
44
Precisiamo inoltre che la fattispecie di cui al presente quesito è da ritenersi diversa
rispetto a quella prospettata
dalla Risoluzione Agenzia
delle Entrate 29 dicembre
2010, n. 139/E. All’interno del
citato Documento di prassi
un Comune, attraverso lo
strumento dell’Interpello ex
art. 11 della Legge n. 212/00,
ha chiesto all’Agenzia delle
Entrate se il canone richiesto
per la concessione degli spazi
di proprietà dell’Ente ad una
Società operante nel Settore
della pubblicità sia o meno
soggetto ad Iva. L’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto che
il citato Canone fosse da
assoggettare ad Iva in quanto
l’Ente, nello stipulare il contratto, ha compiuto una serie
coordinata e complessa di
atti economici tale da far ritenere che l’attività svolta avesse natura commerciale, quindi fosse soggetta ad Iva.
Riteniamo che la fattispecie
prospettata nella citata Risoluzione non sia estendibile al
caso di specie, in quanto la
concessione stipulata dall’Ente con la Società concessionaria non riguarda impianti
pubblicitari di proprietà dell’Ente (caso analizzato invece
nella Risoluzione n. 139/E),
bensì verte sull’autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di proprietà di terzi
sui beni del demanio stradale.
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
EntiLocali
GIURISPRUDENZA
LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa: condanna di 2 impiegati dell’Asl
autori di una truffa legata alla riscossione dei ticket
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d’appello Regione Sicilia - Sentenza n. 74 del 20 febbraio 2012
di Antonio Tirelli
Oggetto
Condanna di 2 impiegati di
una Asl per aver alterato le
quietanze del pagamento del
ticket relative a prestazioni
sanitarie: conferma Sentenza
n. 1369/11.
Premessa
Due dipendenti di una Asl,
incaricati del “Servizio riscossione ticket”, per un periodo di
circa 3 mesi nel 1996 creano
delle “false matrici di ricevute
di pagamento destinate alla
contabilità dell’Ufficio” riportando, in luogo dell’importo
riscosso a titolo di ticket ordinario, un importo sensibilmente inferiore. Nei loro confronti viene avviato un procedimento penale: con 2 diverse Sentenze, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi,
condannano i 2 per il reato di
peculato continuato nonché
al risarcimento dei danni a
favore dell’Asl, da definire in
sede civile. La Procura territoriale della Corte dei conti cita
in giudizio i 2 dipendenti,
chiedendo la condanna, sia
per il danno patrimoniale
diretto (oltre 30.000 Euro) che
per il danno all’immagine (in
misura identica). I Giudici di
primo grado, con Sentenza n.
1369/11, accolgono solo parzialmente le richieste del Pm.,
condannandoli alla sola componente del danno patrimoniale.
Contro tale Sentenza ricorrono sia gli interessati che la
Procura (sostenendo la richiesta del danno all’immagine). I
Giudici d’appello respingono
la richiesta di assoluzione,
mentre accolgono quella della Procura, per cui i 2 dipen-
Centro Studi Enti Locali
denti pubblici sono condannati, sia per danno patrimoniale che per danno all’immagine, per un totale di oltre
60.000 Euro.
Sintesi della Sentenza
FDalle indagini è emerso che
2 funzionari dell’allora Usl
incaricati del “Servizio riscossione ticket”, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1995
e il 26 marzo 1996, avevano
formato false matrici di ricevute di pagamento destinate
alla contabilità dell’Ufficio
riportando, in luogo dell’importo riscosso a titolo di ticket
ordinario (compreso tra
50.000 e 70.000 Lire), un
importo sensibilmente inferiore (Lire 6.000).
Più in dettaglio, è emerso che,
all’epoca dei fatti, la quietanza del pagamento del ticket
veniva redatta manualmente
utilizzando un registro con
fogli a madre-figlia. Nel procedere alla compilazione della ricevuta, gli indicati soggetti interponevano tra i 2 fogli
un cartoncino in modo da
evitare che quanto scritto sulla ricevuta destinata al richiedente la prestazione sanitaria
(madre) venisse riportato
anche sul sottostante foglio
destinato all’Ufficio (figlia):
con questo artificio, registravano su tale ultimo foglio
l’importo del ticket ridotto,
come se il richiedente versasse nelle condizioni previste
per fruirne (età inferiore a 12
dodici o superiore ad anni 65,
disoccupato o pensionato) e
si appropriavano dell’importo differenziale.
In relazione a tali condotte,
integranti gli estremi del rea-
to continuato di peculato e di
falso in atto pubblico, veniva
avviato un procedimento
penale nei loro confronti che,
per il primo Funzionario, si
concludeva con Sentenza del
Tribunale con la quale, ai sensi dell’art. 444 Cpp., veniva
applicata la pena di anni 1 e
mesi 12, Sentenza nella quale
era evidenziato che la
responsabilità dell’imputato
emergeva “inequivocabilmente dagli atti ed in particolare
dalle indagini di Pg.” nonché
“soprattutto dal contenuto
dello stesso interrogatorio reso
dal B. che ha spiegato il meccanismo di tutte le vicende di cui
è stato protagonista, giustificandosi con la necessità di procurarsi denaro”.
Nei confronti del coimputato,
invece, si svolgeva il dibattimento, nel quale si costituiva
parte civile l’Amministrazione
danneggiata e veniva espletata una consulenza tecnica
al fine di accertare “l’importo
dovuto dai privati all’Ospedale
delle prestazioni sanitarie
oggetto delle impegnative in
sequestro, l’importo effettivamente percepito secondo
quanto risulta dalle ricevute e
dai registri del sequestro, le
eventuali differenze e le cause
delle stesse”.
Il Tribunale lo condannava
alla pena di anni 2 e mesi 1 di
reclusione per il reato di
peculato continuato nonché
al risarcimento dei danni, con
riserva di quantificazione da
parte del Giudice civile, in
favore della costituita parte
civile. Successivamente, la
Corte d’appello confermava
integralmente la Sentenza
emessa dal Tribunale e la Corte suprema di Cassazione
dichiarava inammissibile il
ricorso proposto da uno dei 2
Funzionari.
La Ausl promuoveva, innanzi
al Tribunale – Sezione Lavoro,
l’azione per il risarcimento
del danno subito in conseguenza delle condotte illegali
dei 2 Funzionari. La Procura
presso questa Sezione, dopo
aver ritualmente operato la
contestazione del presunto
danno erariale e reputando
infondate le deduzioni difensive prodotte, citava in giudizio i 2 Funzionari, chiedendone la condanna in solido al
pagamento, in favore dell’Azienda Usl, della somma di
Euro 31.575,60 a titolo di danno patrimoniale e di un’ulteriore identica somma a titolo
di danno all’immagine, oltre a
interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
In particolare, l’Organo requirente reputava sussistenti gli
estremi per la configurazione
della responsabilità amministrativa generata da condotte
fraudolente dei 2 dipendenti,
integranti gli estremi dei reati
di peculato e falso avvinti dal
nesso della continuazione. La
Procura contestava anche il
danno all’immagine che veniva determinato in misura
identica a quella del danno
patrimoniale diretto considerando il pregiudizio alla reputazione e al prestigio derivante dal clamor fori conseguente alla divulgazione della
notizia del fatto su un quotidiano locale.
I primi Giudici, con Sentenza
n. 1369/11, accoglievano solo
27
GIURISPRUDENZA
parzialmente le richieste del
Pm. e condannavano i convenuti limitatamente alla componente del danno patrimoniale da minore introito.
In dissenso con quanto sostenuto dai primi Giudici, ritiene
il Collegio che il Pm. abbia
ampiamente assolto, per tale
componente di danno, l’onere probatorio sulla medesima
incombente.
Relativamente alla configurazione del danno all’immagine
della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza più
avvertita ha affermato che, a
fronte della intervenuta lesione dell’immagine pubblica
negli amministrati o, se si
vuole, nello Stato-Comunità,
“si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di
‘appartenenza’ alle istituzioni
che giustifica la stessa collocazione dello Stato apparato e
degli altri Enti”.
Il recupero di tali sentimenti
e, con essi, il recupero dell’immagine pubblica, è essenziale
per l’esistenza stessa della
Pubblica Amministrazione e
impongono di intervenire per
ridurre, in via preventiva, ed
eliminare, in via successiva, i
danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo
prestigio, con ovvie implicazioni anche di costi per l’Erario.
Affermano i Giudici che si
tratta “di un vero e proprio
danno patrimoniale e non già
di un ‘danno non patrimoniale’,
ovvero di un ‘danno patrimoniale in senso lato’; trattasi,
inoltre, di danno da responsabilità contrattuale e non già
extracontrattuale, da ricondurre perciò all’art. 1218 Cc. e non
già all’art. 2043 Cc. , in quanto,
come chiarito dalla Suprema
Corte con la seconda delle pronunce che ha riconosciuto la
giurisdizione della Corte dei
conti in materia (cfr. Ss.Uu. Cassazione n. 744/99), interviene
tra i medesimi ‘soggetti attivi e
28
EntiLocali
passivi’ di un qualsivoglia altro
danno erariale, ed in ‘violazione dei medesimi doveri funzionali’ di servizio”. Per i Giudici,
l’immagine e il prestigio della
Pubblica Amministrazione
sono beni-valori coessenziali
all’esercizio delle pubbliche
funzioni, così che l’esatta
determinazione dei costi per
il loro ripristino, in caso di
lesione, sfugge ad una precisa
determinazione, dovendosi
ritenere che qualsiasi spesa
sostenuta dall’Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e
all’imparzialità, abbia perciò
stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima. Di qui la
giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della
lesione (recte: perdita) dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri sopra
indicati, e non piuttosto con
riferimento a somme specificamente spese per il ripristino dell’immagine pubblica
e/o alle perdite reddituali
conseguenti alla perdita dell’immagine stessa. Del resto,
quand’anche si dovessero
individuare e isolare spese
specificamente rivolte alla
riparazione dell’immagine
pubblica, non può realisticamente ritenersi che esse siano di per sé sufficienti al ripristino dell’immagine stessa,
dipendendo un tale ripristino
da spese molto più consistenti, articolate e trasversali, volte
– da un lato – “ad assicurare
una adeguata reazione contro
l’azione lesiva e contro il suo
autore e – dall’altro – ad intraprendere attività promozionali, anche mediante appositi
previsioni di bilancio, volte a
ridare fiducia ai consociati e a
rilanciare il prestigio dell’ente
coinvolto”. Trattasi insomma di
spese necessarie al ripristino
e non alla mera riparazione
del bene leso e che pertanto
sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare, così come le concrete
modalità di ripristino sono
rimesse alla discrezionalità
propria dell’Amministrazione
danneggiata.
In definitiva, affermano i Giudici “deve ritenersi che il danno
all’immagine della Pubblica
Amministrazione, anche se
inteso come ‘danno c.d. conseguenza’, è costituito ‘dalla lesione’ all’immagine dell’Ente, ‘conseguente’ ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici
casi), da non confondersi con
‘le spese necessarie al ripristino’, che costituiscono solo uno
dei possibili parametri della
quantificazione equitativa del
risarcimento (Corte dei conti,
Ss.Rr. n. 1/2011/qm)”.
Con riferimento a tali principi
deve ritenersi che il Pm.,
attraverso il clamor fori determinato dalle notizie comparse sulla stampa a seguito della scoperta dell’illecito, abbia,
non solo indiscutibilmente
provato la sussistenza della
lesione dell’immagine della
P.A. - lacerata nell’esercizio
dell’importantissimo e delicato ruolo di soggetto posto a
tutela della salute pubblica ma ne abbia anche correttamente indicato un’equa
quantificazione nell’importo
pari a quello dei minori introi-
18 novembre 2013
44
ti percepiti e sottratti dai
responsabili alla pubblica utilità, e ciò anche con essenziale riferimento all’attività dell’Ufficio dell’autore del danno; della posizione funzionale
degli autori dell’illecito, della
continuità e reiterazione dei
comportamenti illeciti; della
negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da
suscitare sfiducia nei confronti dell’Ente.
L’appello del Pm. pertanto
dev’essere accolto e i responsabili condannati anche per il
danno all’immagine della P.A.
in conformità alle richieste di
parte pubblica.
Commento
In questo Ospedale, nei 3
mesi in questione del 1996, i
pazienti - sulla base delle ricevute - risultavano essere principalmente minori, pensionati o disoccupati che beneficiavano di un ticket ridotto.
Sarebbe stato sufficiente un
controllo anagrafico per scoprire immediatamente la truffa.
I Giudici d’appello hanno
condannato i 2 dipendenti
anche per il “danno all’immagine”, tenuto conto del clamore che l’episodio aveva suscitato tra i cittadini, suscitando
loro sfiducia nei confronti
dell’Asl. Interessante la parte
della Sentenza che motiva
questa tipologia di danno e
come dev’essere determinato il suo ammontare.
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conformità alla norma, controlli di legittimità giuridica e
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NSPHKLTWPTLU[PKLSS»6YNHUVKPYL]PZPVULKVWVS»PUZLKPHTLU[V"
SL ]LYPÄJOL VYKPUHYPL KP JHZZH L P JVU[YVSSP Z\SS»H[[P]P[n KLNSP
HNLU[PJVU[HIPSP"
SL]LYPÄJOLZ\SSHNLZ[PVULKLSSLLU[YH[LLKLSSLZWLZL"
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PSJVU[YVSSVZ\SWLYTHULYLKLNSPLX\PSPIYPNLULYHSPKPIPSHUJPV"
SH]LYPÄJHZ\NSPHKLTWPTLU[PPUTH[LYPHÄZJHSL"
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando
comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax). Le spese bancarie e di bollo sono a carico degli iscritti.
BVUPÄJVIHUJHYPVZ\*HZZHKPYPZWHYTPVKP-PYLUaLHNLUaPHKP7VU[LH,NVSH0)(50;3"
)VUPÄJVIHUJHYPVZ\<UPJYLKP[)HUJHHNLUaPHKP:HU4PUPH[V)HZZV0)(50;-"
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento
WV[YnLZZLYLYPJOPLZ[VS»HNNPVYUHTLU[VSHTVKPÄJHVSHJHUJLSSHaPVULZJYP]LUKVHS9LZWVUZHIPSLKLS+H[H)HZL4HYRL[PUNKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[LU7VU[LH,NVSH7PZH
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
Organismo accreditato da ACCREDIA
Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008
JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[`
SCADENZARIO
Venerdì
22 novembre
Elenco unico cittadini residenti
all’estero
Scade in data odierna il termine per effettuare il primo di invio di dati all’Aire centrale (Anagrafe Italiani residenti all’estero)
finalizzato alla formazione dell’elenco unico
dei cittadini italiani residenti all’estero,
necessario per la predisposizione delle liste
elettorali. Le Amministrazioni comunali
dovranno verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle Aire comunali
(Circolare n. 22 del 11 novembre 2013, vedi
commento all’interno della presente Rivista).
Venerdì
29 novembre
Test verifica requisiti per utilizzo
firma digitale
Scade in data odierna il termine per
effettuare il test volto alla verifica sussistenza dei requisiti tecnici necessari per
inviare, per via telematica, le certificazioni del rispetto del “Patto di stabilità”. Lo
strumento è stato messo a disposizione
dal Ministero dell’Interno, all’interno del
sito istituzionale http://pattostabilitainterno.tesoro.it (vedi Nota Mef - Ragioneria
generale dello Stato 3 ottobre 2013 e
Entilocalinews n. 38 del 7 ottobre 2013).
Sabato
30 novembre (*)
Bilancio di previsione 2013
Scade in data odierna il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali per l’esercizio 2013, a seguito
della nuova ulteriore proroga disposta dall’art. 8 del Dl. n. 102/13 pubblicato sulla
G.U. n. 204 del 31 agosto (S.O. n. 66 - vedi
Revisorenews n. 9 del 9 settembre 2013).
Redazione e sottoscrizione
“Relazione di inizio mandato”
Scade in data odierna il termine per termine per la redazione e la sottoscrizione
della “Relazione di inizio mandato” degli
Enti Locali, il cui mandato consiliare ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013. La proroga al 30 novembre
2013 è stata disposta dall’art. 8 del Dl. n.
102/13 pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31
agosto (S.O. n. 66 - vedi Revisorenews n. 9
del 9 settembre 2013).
30
EntiLocali
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews
n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Denuncia mensile analitica (“Dma”)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui
all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai
contributi versati all’Inpdap per il mese
precedente.
Denuncia mensile Inps (“EMens”)
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla
Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente.
Venerdì
13 dicembre
Messa in sicurezza degli edifici
scolastici
Scade in data odierna il termine per
richiedere al Ministero dell’Istruzione,
Universitá e ricerca i contributi di cui al
Dm. 10 ottobre 2013 (G.U. n. 266 del 13
novembre 2013, vedi commento all’interno della presente Rivista) per il cofinanziamento degli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza degli istituti scolastici
che hanno sede in immobili di proprietá
degli Enti Locali.
Lunedì
16 dicembre
Certificazione al bilancio di previsione 201
Entro la data odierna occorre presentare
la certificazione del bilancio di previsione
18 novembre 2013
44
2013 delle Province, dei Comuni, delle
Comunità montane e delle Unioni di
Comuni approvata con Dm. 14 maggio
2013 (vedi Entilocalinews n. 20 del 20 maggio 2013, n. 25 del 24 giugno 2013, n. 27 del
8 luglio 2013 e n. 34 del 9 settembre 2013).
La trasmissione del Certificato dovrà
avvenire esclusivamente tramite Pec e
firma digitale dei sottoscrittori, essendo
esclusa la trasmissione per via cartacea,
utilizzando le credenziali informatiche
(userid e password) già richieste e ricevute in occasione delle precedenti certificazioni.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della
fattura afferente la cessione di beni la cui
consegna o spedizione, effettuata nel
mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del
numero dei documenti (art. 21, comma 4,
Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla
Centro Studi Enti Locali
44
18 novembre 2013
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Contributo del 20% (27,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”, ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), del contributo del
20% (27,72%) sui compensi comunque
denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis),
del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che, in ultimo, la Legge n.
134/12, di conversione del Dl. n. 83/12
(vedi Entilocalinews n. 33 del 13 agosto
2012), ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di ali-
EntiLocali
quote che arriverà al 33% dall’anno 2018.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per importi superiori ai
5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
SCADENZARIO
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”,
ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora
non sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2013” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice
6099.
Mercoledì
18 dicembre
Mutui Enti Locali
Entro la data odierna, i Comuni interessati potranno inoltrare le richieste di nuovi
prestiti nell’anno in corso alla Cassa
Depositi e Prestiti Spa. A renderlo noto è
la stessa Cassa DD.PP. per mezzo di una
Nota pubblicata il 14 novembre 2013 sul
proprio sito web (vedi commento all’interno della presente Rivista). Le domande per
richiedere i nuovi finanziamenti (di cui
alla Circolare Cassa DD.PP. n. 1280/13)
dovranno essere inviate per via telematica, attraverso la piattaforma informatica
“Dol”.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
Centro Studi Enti Locali
31
L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
PRASSI AMMINISTRATIVA
Autori:
Alessandro Nacci, Nicola Tonveronachi,
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Centro Studi Enti Locali, nel continuo sviluppo dell’attività di informazione specialistica e di aggiornamento
professionale a favore degli operatori degli Enti Locali e delle società ed aziende partecipate, è lieto di presentare
un nuovo prodotto editoriale: “L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi amministrativa - IV Edizione”. Il testo raccoglie
le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2010/2013 in materia di Imposta sul valore
aggiunto applicata ai servizi ed alle attività degli Enti Locali, delle Amministrazioni ed Enti pubblici, delle Società ed
Aziende da essi partecipate, e degli Enti privati non commerciali, commentate dagli esperti di Centro Studi Enti Locali.
Il volume è corredato anche di un pratico indice analitico-alfabetico relativo alle argomentazioni maggiormente utilizzate
nell’ambito lavorativo, proprio per agevolarne la consultazione immediata e funzionale. All’interno si trova inoltre una
cospicua raccolta di commenti a quesiti, interpretazioni giurisprudenziali ed approfondimenti in materia di Iva.
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento
della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax).
Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di Iva/bollo) mediante:
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qualità UNI EN ISO 9001:2008
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TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
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Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle
Entrate negli anni 2010/2013 in materia di applicazione
dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai servizi ed alle attività
di un Ente Locale commentate dagli esperti del Centro
Studi Enti Locali
7YVKV[[PLKP[VYPHSPHS[HTLU[LX\HSPÄJH[PWLYNSP,U[P3VJHSPLKPSVYV9L]PZVYP
Speciale sconto del 15% sull’acquisto di almeno 3 libri
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UVUYLZPKLU[P¹0LKPaPVUL
Analisi delle criticità e delle opportunità
connesse con l’entrata in vigore dei Decreti
attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei
un modello operativo per la misurazione della
performance dei servizi locali e del loro costo
effettivo
Funzioni, competenze e responsabilità
del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla
luce delle recenti modifiche legislative
Analisi degli adempimenti Iva connessi con le
operazioni intracomunitarie e quelle realizzate
con prestatori di servizi non residenti compiute
dagli Enti Locali
Autore: A.Martini, in collaborazione con lo staff
del Centro Studi Enti Locali
Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni
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UNICO 2013 ENTI LOCALI
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¸3»0]HHWWSPJH[HHNSP,U[P3VJHSP¹
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Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per
l’anno 2012
Indicazioni operative sui principali quadri delle
Dichiarazioni Iva, Irap e 770 da compilare ed
inviare in via autonoma da parte degli Enti Locali
Principi generali ed applicazioni pratiche
sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle
Amministrazioni locali.
Analisi del regime Iva, Irap e Imposte dirette.
Le principali casistiche riscontrate negli Enti
Locali.
Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci,
N.Tonveronachi, F.Vegni
Autori: G.Ruglioni, M.Tempesti, N.Tonveronachi,
F.Vegni
/H'LFKLDUD]LRQLðVFDOL
GHJOL(QWL/RFDOL
SHUOâDQQRGâLPSRVWD
Marcello Marzano, Nicola Tonveronachi,
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni
Autori: N.Tonveronachi, G.Vanni, F.Vegni
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¸.SPPUJHYPJOPLZ[LYUPULSS»,U[L3VJHSLL
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KLSS»0YHWULNSP,U[P3VJHSPLULSSL(TTPUPZ[YHaPVUPW\IISPJOL¹0=,KPaPVUL
Inquadramento normativo e limiti all’affidamento
degli incarichi da parte degli Enti Locali e le loro
Società partecipate alla luce dei vincoli e delle
limitazioni imposte dal legislatore nazionale.
Analisi delle criticità rilevate e possibili soluzioni
Una guida operativa all’applicazione dell’Irap
negli Enti Pubblici
Autori: M. Cantini
Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci,
N.Tonveronachi, F.Vegni
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Autori: A.Rinaldi, E. Rivola
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¸3HNLZ[PVULÄZJHSLKLSWH[YPTVUPVPTTVIPSPHYLKLNSP,U[P3VJHSPLKLNSPHS[YP
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(TTPUPZ[YH[P]H¹
9HJJVS[H
Le compravendite e le locazioni di immobili
residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli
Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini
Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della
Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs.
n. 85/10 (“Federalismo demaniale”)
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle
attività di un Ente Locale
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle
attività di un Ente Locale
Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci
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Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni
intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti
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Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da
un’Amministrazione locale
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Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e nelle Società partecipate
I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali
Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle
Amministrazioni pubbliche
La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri
Enti non commerciali
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2008-2010
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2010-2013
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa
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€
€
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29,00*
32,00*
€
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La reltiva fattura dovrà essere intestata a:
Studio / Ente.................................................................................................................................................................................
Cognome............................................................................................ Nome...............................................................................
Partita I.V.A. .................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale..............................................................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................... N°................ C.a.p. ..................................
Città................................................................................................................................................................. Prov.....................
Tel.............................................................................................. Fax...........................................................................................
e-mail (obbligatoria) .............................................................................................................................................
ho pagato l’importo complessivo di ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante:
In caso di acquisto
di tre o più libri è
previsto uno
sconto del
Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435
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stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al
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EMPA JOURNAL
Journal of the European Maritime Pilots’ Association vzw
No. 49 ~ August 2013
Content
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Editorial
New EMPA President
47th EMPA General Meeting MALTA
EMPA Award for Innovation
News from member associations
In the picture : The Loire Pilots
In Memoriam
EU Ports Policy
Maritime Pilots and P&I Clubs
Pilotboats
PEC fact finding study of the EU
Forum : Sensible seamanship
Accidents
Book Review
Technical & Training : Passageplanning
Ecdis
Pilot ladder safety
Legal case
Partner of the Pilots
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EMPA Journal 2013
Editorial
European Maritime
Pilots’
Association
vzw
Dear Colleagues,
This year EMPA is 50 years young. The Board of EMPA has decided, that for the
occasion, an anniversary issue of the EMPA Journal (n°50) will be edited later this
year.
www.empa-pilots.eu
Going through all the EMPA Journals of the sixties and seventies, I was surprised of
the courage and determination of my former colleagues to engage in a union for
pilots. We all know that pilots are individualists. However, often I came upon the
word ’solidarity’, a word all too often forgotten nowadays.
Office Mon. & Fri. 09.00-17.00
Adm.Secretary
Claire VAN LOKEREN
Italiëlei 74
2000 Antwerp / Belgium
T + 32 3 231 86 80 / M +32 (0)475 62 37 15
[email protected]
My respect for those pioneers is great and especially for Capt. J.L.Janssen, first
Secretary General and first EMPA Journal Editor. After the first tentative meeting in
Paris on May 3rd 1962, a group of dedicated pilots got together in Antwerp in
January 1963 to form an Association. When the Belgian host, Capt. J.L.Janssen,
asked in his short opening speech for the foundation of an independent European
Maritime Pilots’ Association, with its own status and funding, he was enthousiastically supported by all the delegates of the represented national associations.
As an active pilot, Capt. Janssen was called for a job during the meeting and on his
arrival in Flushing discovered that in his absence he had been elected Secretary
General of the new Association!
President
Stein Inge DAHN (Kristiansand, Norway)
[email protected]
Secretary General
Dirk Vael (River Scheldt, Belgium)
[email protected]
[email protected]
When he left as Secretary General he was honoured in the EMPA Journal n°3, 1967
and he continued to be the EMPA Journal editor for years after that. in the EMPA
Journal n°3, 1967 We read the following :
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Communication in those days was much more time consuming and much more
difficult as all messages were rendered through written hard copies. The Journal
(booklet as it was called then) was an excellent tool for communication. There
were a lot of good and interesting articles from pilots. The quality of the articles
was often excellent.
Senior Vice President
John M. DALLI ( Malta)
[email protected]
[email protected]
Vice President Treasurer
Jean-Philippe CASANOVA (Marseille, France)
[email protected]
[email protected]
Vice President
Roberto MAGGI (La Spezia, Italy)
[email protected]
Vice President
Mike MORRIS (Manchester Ship Canal, UK)
[email protected]
[email protected]
Vice President
Willem BENTINCK (Amsterdam-IJmond, Netherlands)
[email protected]
As this is my last EMPA Journal as Journal editor, I hope you enjoyed the last 8
copies as well as all the others other before that. As website, facebook and twitter
has become more important, I still believe there is a place for the Journal as a
communication tool and I hope that the dreams of our forefathers, now some 50
years ago, may come trough and ‘solidarity’ will remain the binding agent on
which the foundations of our Association was built.
Articles do not necessarily reflect the opinion of
EMPA and are published under the responsibility
of the author. The inclusion of an advertisement
implies no endorsement of any kind by EMPA of
the product or service advertised.
Allaert Roger
EMPA Journal Editor
Cover : Photograph by Mirjam Terpstra,
Marine photographer, Netherlands
[email protected]
EMPA Journal August 2013
3
Empa News
During the 47th General Meeting in Malta,
Captain Stein Inge Dahn ( Norway) was elected as
new President of EMPA for four years.
Dear Colleagues,
Pilotage, and compulsory pilotage systems, is the most effective way of ensuring safety,
security and protection of the environment in the European ports and fairways.
We who work as active pilots, and have first-hand, updated knowledge about what is
going on in the wheelhouse of the ships, about the risks of handling large ships in constrained waters, we have a particular responsibility to convey and communicate this
knowledge to the outside world, to the policymakers and to the public. Because we pilots
are the only impartial representatives of the coastal states and the local port communities who really know the dangers and risks that entails from the actual standard of competence of the seafarers, from the maneuvering shortcomings of the ships, and from the
physical restrictions of the fairways - and the local traffic, weather and current conditions.
Therefore, the pilots, and in particularly those who speak on behalf of the pilots’ Associations, have an important responsibility to get our message through to the authorities, to
the politicians, and to the public in a clear and proactive way.
I am humbled and grateful for the trust that the General Meeting of EMPA placed in me in Malta in April, by electing me to undertake
the responsibilities of leading our proud Association through the rough seas that pilots are facing at the present time. In many nations
throughout Europe, as well as in the governing bodies of the European Union, we note with much disturbance that the well proven
pilotage systems are being challenged. Consequently, the involvement of EMPA is needed, maybe more than ever.
It is assuring to recognize that in this context, the present officers of EMPA can benefit from the successful efforts of those that preceded us during the 50 years’ long history of our Association. To me, it is particularly timely to express my gratitude to Captain Jacques
Sauban, Captain Chris Lefevere, and Captain Ismail Akpinar for the important and successful work they carried out while serving as
President, Secretary General, and Vice President of EMPA, before stepping down at this year’s General Meeting.
I started my career as pilot in the Skagerrak pilotage district of Norway in 1991, where I am still working as an active pilot. From here, I
salute all colleagues throughout Europe for the important work you conduct every day. This work is important, not only for the safety
of the ports and fairways in which you pilot, but also for the mutual reputation of our profession. I will do my utmost for EMPA to be a
framework for good collegial interaction to ensure the vital objective of speaking on behalf of pilots with one voice in Europe.
Stein Inge Dahn
EMPA President
The new Board of Directors of EMPA
From left to right :
Secretary General Dirk Vael (River Scheldt, Belgium),
Vice-President Mike Morris (Executive Member of UKMPA
and pilot in Manchester Ship Canal),
President Stein Inge Dahn (Pilot in Kristiansand, Norway),
Senior Vice-President John M. Dalli (Malta Pilot),
Vice-President Roberto MAGGI (President Fedepiloti and
pilot in La Spezia, Italy),
Vice-President Jean-Philippe CASANOVA (Secretary General
FFPM and pilot in Marseille, France ),
Vice-President Willem Bentinck (President AmsterdamIJmond Pilots and pilot in the same region, the Netherlands).
EMPA Journal August 2013
4
47th Empa General Meeting Malta
24 th - 26th of April 2013
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On Wednesday 24th of April 2013, the Honourable Dr. Edward Zammit Lewis, Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic
Growth of the Republic of MALTA, opened the three day Conference and Annual General Meeting of the European Maritime Pilots’ Association .
European Pilots have to meet the challenges of increasing ships’ size, increasing traffic, the public demand for higher sustainability and the
EU’s goal for an eco-efficient transport network towards 2030.
The first day of the conference was highlighted by the video message of Dimitrios Theologitis from DGMOVE. He delivered his views on his
Ports Policy review and on Pilotage.
The Round table conference on Thursday :
’European pilots towards a sustainable maritime future’,
delivered clear answers on some interesting questions as :
•
•
•
•
•
•
Should all ports in Europe have a PEC system?
Yes : 36,5% / 63,5%
Should the meaning of PEC be changed from Exemption
Certificate to Equivalent Certificate? Yes : 2,2% / No : 97,8%
Will competition in Pilotage lead to better quality?
Yes : 2,1% / No : 97,9%
The Society is the pilots main customer! Yes : 88% / No : 12%
PPU’s will be used by all European pilots in 2020!
Yes : 27,3% / No : 72,5%
Recruitment of good pilots will be a major challenge in 2020!
Yes : 81,8% / No : 18,2%
On Friday the 26th of April Capt. Jacques Sauban stepped down as president of EMPA and Capt. Stein Inge Dahn was elected as president for
four years by the General Meeting. During the same meeting Capt. Chris Lefevere stepped down as Secretary General and Capt. Dirk Vael was
elected as Secretary General for four years.
The Conference came to the following conclusions:
The importance of innovative navigation technology on
board ships is recognised by Marine Pilots. This technology however, is merely an aid to decision making on board and does not
replace the Navigator and Pilot on board.
•
Close cooperation between Maritime Pilots and Vessel
Traffic Services remains essential to ensure safe passage of ships
in European ports and waterways.
•
The recruitment of highly skilled European Maritime Pilots
will be a challenge for the years to come.
•
Holders of a Pilot Exemption Certificate cannot be equivalent to a Pilot.
•
Maritime Pilots are aware of the economic difficulties faced
by the shipping industry and ports, however commercial pressure
must not be allowed to influence the safe operation of Pilotage.
•
The panel during the Round table conference
Next General Meeting
Antwerp 27 & 28th of March 2014
EMPA Journal August 2013
5
Pilotage Award for Innovation
Terms of Reference
EMPA Pilotage Award for Innovation
Name :
EMPA Pilotage Award for Innovation
Type / frequency :
Biannual Award (even years) organized by the European Maritime Pilots Association vzw,
Italiëlei 74, 2000 Antwerp, Belgium.
Objectives:
Raise the awareness about the future of pilotage, encourage research into pilot related innovation in technical or legal
matters, offer feedback to pilots from current scientific studies, enhance high quality standards of the profession
Submissions :
Valid submissions are Masters and/or Phd. Papers in English, not older than 3 years, submitted at a European institute,
in a domain relevant to Pilotage such as :
enhanced efficiency and safety of pilotage services,
technology developments and innovation in pilotage,
Pilots personal safety
Pilots education and training
legal implications of pilotage regimes
There is no participation or entry fee. Submissions should be received 2 months before the General Meeting and should
be free of copy rights. Submissions to be made to : [email protected]
Award :
The winner receives a
Price max. 1.000 euro
free participation to the EMPA GM (travel + hotel + registration)
Publication of summary in EMPA Journal / website.
Jury (votes) :
Chairman : Academic
(1 vote)
EMPA : President, Board of Directors or ex. BOD (3 votes)
Users : Harbour Masters, Ship Owners, Press, … (2 votes)
In case of equal votes, the vote of the chairman overrules.
Refusal or cancellation :
If the quality is not satisfactory the jury may decide to withhold the award.
First edition :
2014, Announcement at GM 2013
Statutory basis
The EMPA Pilotage Award for Innovation is subject to the “Articles of Association” and the “Internal Regulations - EMPA
Rules”.
Adopted, Malta, EMPA BoD 23rd April 2013.
EMPA Journal August 2013
6
The Most Accurate Portable Pilot Unit
EXTREME RELIABILITY - SAFE, ACCURATE, EFFICIENT
59 16.274’ E, 10 26.156’
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•
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Totally Wireless PPU system, operational within a few minutes
Independent of any ship equipment
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1-2 cm Positioning of Bow and Stern
0.02 kn speed control of Bow and Stern
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State-of-the-art ADX XR technology is the perfect PPU tool for the pilot that wants to be 100% independent
of the ship instruments and crew. Unmatched performance makes ideal for applications such as:
Maneuveringinconfinedwaters-Docking-Lock/Dockapproach-RigMove-ShiptoShipDocking
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of training is around the demonstration of slow speed control
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News from Member Associations
Malta Maritime Pilots
Malta Maritime Pilots wish to thank all participants, observers and speakers who attended the EMPA 47th Conference and General Meeting
which was held in Malta on the 24 to 26 April. Together we all made such an important event in the EMPA calendar a memorable and successful meeting. Having had a packed agenda and an array of interesting informative speakers, the event has received very good comments.
Although the weather was not what we would have liked it to be, the friendly
atmosphere prevailed amongst all, new friendships were made and old ones
rekindled.
This year’s EMPA AGM coincided with the 10th anniversary of the formation of
the Malta Maritime Pilots Cooperative Ltd.
Since day one, we have worked towards engaging with EMPA and IMPA, and
even more with the member organizations. We had no intention in reinventing the wheel but spinning it harder proved to our advantage in moving forward.
When we look back at the last 10 years of our existence as an organized team,
it is with pride to deduce that we have come a long way in setting a high goal
for ourselves. Setting a standard is hard work, keeping it is even harder.
Events in chronological order:
•
2003: Official formation of the Malta Maritime Pilot Cooperative Ltd, the official pilotage service provider for Grand
Harbour, Marsaxlokk Port, Mgarr Gozo and the Maltese territorial waters.)
•
2008: Pilot Launch Operations Ltd was set up. Taking the ownership of the four existing pilot boats, further upgrading the fleet with full refurbishment of the existing boats and investing in two new pilot launches in the preceding
year
•
•
•
2005: Investment in pilotage training in overseas training centres, to come in line with IMO A960 recommendations. All pilots attended
Simulator Training and SAS Bridge Resource Management Course at MARIN Research Institute Netherlands. The training mainly focused on handling of Container vessels and cruise liners with various means of propulsion in the ports of Marsaxlokk and Valletta respectively.
2009: Manned model training course in emergency shiphandling and shiphandling with pods in Port Revel Shiphandling Centre,
Grenoble. France.
2011: The official opening of Mediterranean Maritime Research and Training Centre (MMRTC). A Centre Cofinanced by EU Funds, National Funds and Private Funds. The training centre encompasses a full mission simulator and a tug station simulator. In April 2013 the tug station was upgraded to a full mission simulator. The
MMRTC is DNV Certified and has full accreditation from the Maritime and Coastal Agency of UK and Malta
Transport recognition. A number of courses for pilots and the local Maritime Industry have been carried out in
conjunction with Glasgow Nautical College.
•
2011: In partnership with the Turkish Maritime Pilots’ Association (TUMPA), the
Colegio Oficial Nacional de Practicos de Puerto (Spanish Maritime Pliots) and the Italian training centre , Centro Studi, the Malta Maritime
Pilots (MMP) embarked on the Certipilot Project.
EMPA Journal August 2013
9
The main objective of the project is to accredit informal and non formal training, including recommendations in IMO A960, undertaken by
pilots’ organizations in their respective countries. Certipilot also serves the purpose of recognizing the continuous training and selfdevelopment required in today’s maritime industry.
The Certipilot project is an EU co-financed project under the Leonardo da Vinci Multilateral Projects ‘Development of Innovation’, which is a
transnational co-operation project that aims to improve the quality of training systems through the development of innovative contents,
methods and procedures within Vocational Education and Training (VET).
At Malta Maritime Pilots, we firmly believe in the importance of such training due to its role in exercising our professional and independent
judgment during high-risk operations without commercial pressure.
Training has allowed us to be confident and ready when the 330 meter cruise liners called at the Port of Valletta and when the 399m ‘CMA
CGM Marco Polo’ and the ‘CMA CGM Jules Verne ‘called at the Port of Marsaxlokk.
We are very conscious of the fact that we play a crucial part
in the competitiveness of our ports which assist in the economic growth of our State.
We must keep in mind that we have a responsibility towards the protection of the environment and the public
interest.
It is through professionalism that we can achieve excellence
by which the industry, the environment and our economy
can all benefit.
Professionalism gives quality and saves costs.
Capt. John M. Dalli
Malta Maritime Pilots
Beroepsvereniging van
Loodsen vzw
The Association received a letter from the Captain of the ‘ZIM ANTWERP’.
Dear Sir,
I, the Master in command of the good ship ZIM ANTWERP, would like to convey my professional impression following
berthing the dock of 'PSA HNN Deurganck Terminal Quay 1742' at a
totally zero visibility and dense fog.
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I was highly impressed by the top notch professionalism
of the pilots who berthed my ship on 15/NOV early morning hours in
a zero visibility. I was also very impressed by the instruments they
have used for the manoeuver. I actually saw it in development about
two years ago when I called port of Antwerp with a sister ship, the
ZIM DJIBOUTI, when few pilot boarded my ship and started testing
it.
It was the first time in my marine career (26 years) when
I saw a vessel berthed at a dense fog like that. Where usually other
ports around the world close down the port until the fog is lifted, in
this port they actually berthed the ship, and this is a great achievement in our industry.
Summarizing the above, I congratulate and salute you
for a JOB VERY WELL DONE.
EMPA Journal August 2013
Thanks and Best Regards
Capt. Simon Hadar
Master /M.V. ZIM ANTWERP
10
News from Member Associations
Farewell speech Ryszard Wrobel
former President of PMPA
Dear Colleagues,
It has been 21 years since the Polish Maritime Pilots' Association joined EMPA. I have been a delegate to EMPA throughout this period - but
now it's time to pass the helm to a younger generation.
During the years of our membership and participation in meetings, personal contacts with fellow pilots from other European countries as well
as from all around the world, we, the Polish pilots, have been able to benefit from your experience, technical and legal insights. I want in particular to stress that if my colleagues had not sent me to the Liverpool EMPA GM, and if at that meeting I had not had such a warm reception
and been cared for so kindly, Polish pilotage would probably have continued to languish in the grip of the various groups with specific commercial interests for several more years.
By participating in the life of EMPA and making use of your invaluable experience, the privatization process was quickly completed and we
were able to adapt successfully to the generally accepted European standards.
I would like to express special gratitude to the former President of EMPA Geoff Topp for his warm welcome in Liverpool and subsequent involvement in the problems of Polish pilotage. I also want to give thanks to the other Presidents and Secretaries-General in particular to Robert
Hofstee, Roger Péréon, Gianfranco Gasperini, Juha Tulimaa, Dieter Blöchl, Jacques Sauban, Albert Cools, Chris Lefevere, Paul Lauwereins, and
Roger Allaert . And ... Claire, to you I wish to convey a special word of thanks, appreciation and gratitude for your involvement, patience and
understanding.
Together with my wife Jola, we have very fond memories of all the EMPA GMs in which we were able to take part. Our time spent with you will
always remain in our memory. Finally my thanks go to all of you who honoured us with your presence in Poland during the 2005 GM.
In view of the challenges currently looming on the horizon, my first and foremost wish is the unity of the entire EMPA community, pilot associations and all European pilots, while in second place I want to wish you every success in the pursuit of our collective objectives.
All the very best,
Ryszard Wrobel
former EMPA Delegate of PMPA
former President of PMPA
EMPA Journal August 2013
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In the picture
Area of competence
Les Birvideaux / South des Sables d’Olonnes
Compulsory pilotage area:
*LOIRE : ligne BANCHE / PILIER
to Bridges of NANTES: up to 75 m
* Sables d’Olonnes : up to 50m
Cap.Michel SAMZUN
1- THE LOIRE PILOTS
The Loire Pilot Station is today the result of a long amalgamation of coastal pilot stations throughout the 20th century of which Belle-Ile en
Mer was the last station to join the Loire Pilots in 1933.
Their reputation as excellent ship-handlers and astute sailors , over this long history, are perpetuated up to the present day.
The 30 pilots of the station carry on this tradition while being at the leading edge in the use of new technologies. By their recognised skills,
they actively participate in the dynamics of the economy and the port community as well as its development.
2– QUALIFIED PROFESSIONALS
Having maritime training of the highest level, and with long experience of the sea and a perfect knowledge of the area, the pilots of the
Loire and the Sables d’Olonne carry out their mission of public service with dedication and passion.
By the assistance given to the captains of the ships, they are the keepers of navigational security and the protection of the environment.
Thanks to their permanent presence in the area, they are an essential link in surveillance and of port safety. Organised in continuous service
and whatever the meteorological conditions, the pilots bring captains their local nautical expertise and advise them during their approaches to ports, fairway navigation and ship handling.
Administrative Pilot Office
Supervision traffic / technical services
EMPA Journal August 2013
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Pilot Boat “La COURONNEE IV”
3- AN OPTIMISED STRUCTURE
The Loire Pilot station comprises three distinct centres:
The administrative and direction centre at Nantes at Quai de la Fosse.
The operational centre at Saint-Nazaire (supervision traffic, technical services) The Duty Pilot present 24 hours a day organises
the service and participates in the regulation of the traffic.
The Offshore centre at sea 24 hours with the Couronnée IV, provides for the Reception of the ships, recuperation and taking
on board of pilots.
4- A FLEET OF 4 RAPID PILOT BOATS
The Loire station has high performance vessels which are regularly renewed, and manned by highly experienced seamen. These launches,
identifiable by their black hull, their white superstructure bearing the word ‘PILOTE’ symbolised by a black stock anchor, assures the transfer
of the pilots between the land and the Couronnée IV (pilot boat) as well as their embarkation onboard ships.
A specialist technical service assures the management of this fleet. It has a workshop and zone so as to bring ashore its two launches to carry out all necessary maintenance, repair and modernisation.
The launches are manned by a Chief and an engineer.
5- A PILOT BOAT
The Loire Pilots are the only station in France to possess a pilot boat, the « LA COURONNEE IV » (2007) with 2 pilot launches (1 reserve)
The pilot boat is an offshore base stationed at sea off the Loire estuary.
Her launches permit the transfer of the maritime pilots to the ships for duty.
The boat is on stand-by 24H/24H with no break in service except two weeks a year for technical maintenance.
The crew comprises of 6 man.
Other Missions : Safeguard of human life (Stand by rescue vessel)
Security of access (ISPS)
Memorandum of Paris and Security
6- A FLEET OF 13 VEHICLES
These allow the pilots to travel around the port zone to carry out their duties.
7- TRAFIC SUPERVISION (Saint-Nazaire)
The center for the management of traffic and the logistical organisation for the operation of pilots, is manned by a duty traffic pilot on a
24h/24 basis.
8- A MANOEUVRING SIMULATOR
The Loire station is partner of the simulator of the pilots of the Atlantic, Bretagne and Overseas. The aim of this simulator is to perfect their
initial and continuous training (recommendation IMO A-960).
The level of realism achieved favourises an approach pertinent to the problems linked to human error, in particular in complex or difficult
situations. In bringing their expertise in ship-handling knowledge in the area, the pilots – in close collaboration with the port services - use
this simulator in order to validate the conditions of access to future works, port infrastructures, even new traffics.
EMPA Journal August 2013
13
Our range
of pilot crafts
designed by and
for pilots
Pilot 32’
Safety SaveS liveS
• New lifejackets integration of Solas aiS-PlB
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9- ENVIRONMENTAL QUALITY
By its quality certification ISO 9001, the Union of Professional Pilot’s of the Loire confirm their desire to continuously improve their service to
ships to the satisfaction of Owners.
The pilot station is equally engaged in the respect for the environment. This engagement is confirmed by reducing the environmental impact of the activities of the station (treatment of foul water, special antifouling paints, sorting of waste, limitation of CO² discharges by the
adoption of an economical speed, maintenance area,……………)
Simulateur of the Atlantic SPSA
10- SPECIFICATIONS OF THE LOIRE PILOT STATION:
Pilot Organisation
1 Président / Office work except during school vacation or is on the ships.
1Vc Président/1Pilot Major(Nautical)/Office work Monday to Friday and Saturday to Tuesday on ships and then rest until Monday
morning.
15 Pilotes on the service list
In winter: 8 days on / 5 days off
During school holidays: 9 days on / 4 days off + 32 days holiday per year
Legal age of retirement: 55 years / Actual age of retirement: 58 years
11- THE PILOTAGE ORGANIZED OUTSIDE AT SEA
12- Distances between the
pilot station at sea and the
main docks:
Pilot station at sea /
Saint-Nazaire dock: 11 miles
Pilot station at sea /
Montoir dock (Conteners/Roro
terminals): 13 miles
Pilot station at sea /
Donges
(Coal/oil/chemical
terminals/Bulk terminal) dock:
15 miles
Pilot station at sea /
Nantes dock: 40 miles
EMPA Journal August 2013
15
Bulk
15%
Loire Traffic 2012
Gaz
9%
Coal
8%
chimical
4%
13- Size and kind of vessel:
Montoit/Donges:
Tanker: max 350KT and 16m draft /Gas tanker
Q max and Q flex (Air draft limit 58m)
Nantes:
Max 225m and 9m draft
OIL
64%
14- PEC’s ON THE LOIRE RIVER
We have 22 PEC’s and the ship movement with PEC represent 26% of total traffic in Loire port.
The issueing of PEC’s is limited to ships less 120m and without dangerous cargo.
15-TRAINING LOIRE PILOT:
Generally we have five knowledge modules per year
Every year the number of days of simulator training:
Pilots less than 5 years: 6 days / Pilots between 5 and 15 years: 4 days / Pilots over 15 years: 2 days
training young pilot
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16-PPU
Loire Pilots use Marimatec PPU (Castor software) for many years on the big ships.
We have a lot of problems with the reliability of these PPU especially under the bridge of SaintNazaire and whilst swinging.
17- THE FUTURE OF THE PILOTAGE
Our estuary port is difficult to access because of the sandbanks and strong currents. The Masters
of the ships arrive very often tired especially on small ships and Pilots support is essential for the
safety of the ship and its surroundings. Pilots workload facilitates a continuous traffic flow and
protects the environment. On larger vessels the Pilot is the conductor of all stakeholders for the
smooth running of the operation.
By Capt. Michel Samzun
Loire Pilot
Real Professionals serving your ships
EMPA Journal August 2013
16
In memoriam
In memoriam
Capt. Stamatis Fasoulis
President of the Panhellenic Maritime Pilot's
Association
On the 21st of January 2013 we were shocked to hear of the death of Capt. Stamatis
Fasoulis, President of the Panhellenic Maritime Pilot's Association. Capt. Fasoulis died of
heart attack at age 55. He was born in Salamis island and at age of 16 he started his seagoing career as a cadet on board of Hellenic passengers liner vessels of the shipping
company HELLENIC MARITIME LINE ( H.M.L ).
In 1979 he successfully finished the ASPROPIRGOS Merchant Navy Academy and joined
again H.M.L as second officer. He continued his career as first officer and staff captain on
passenger liner vessels in the other shipping companies. In 1996 he received his first
command as a Master and served until 2002.
In 2002 Capt. Stamatis Fasoulis became a licensed Piraeus Pilot. In 2010 he was elected
President of the P.M.P.A until the day of his death.
On January 22 more than 1000 colleagues, friends, relatives, and representatives from various authorities attended his funeral. At
that time all passenger liner vessels, tug boats and pilot boats continuously used their whistles to pay tribute to him.
The Board of Directors of EMPA wishes to express her deepest sympathy and sincere condolences to his wife Mrs Christina Armani
Fasoulis and all his beloved ones. Pilots and the maritime community lost a colleague and friend.
Sincerely yours, EMPA, the Board of Directors
In memoriam
Capt. Michele Robazza
Pilot in Genova
On the 7th of May 2013, during the departure manoeuvre, the M/V “Jolly Nero”
crashed into the Pilot’s Tower, destroying it completely.
In the accident nine people died while four were heavily injured. One of the
victims is our colleague and close friend Capt. Michele Robazza, born in 1968 who,
from an early age, wanted to become a sailor, even though he didn’t live in a
coastal city.
Michele moved to Livorno and while living in a boarding school he attended a
Nautical Academy. In 1987 he started his career as a cadet of the Italian Navy and
after three consecutive years he was discharged as a lieutenant. Later on he continued his career joining up the merchant
navy where he became a chief officer of tanker ships.
In 1999 he became a harbour pilot in Genoa.
Michele wasn’t only one of the many pilots, but he was also a man with a high sense of duty and of great human kindness. We
like to remember him always smiling and with his great sense of humour like every real Tuscan. Lover of the pilotage art and
fond of his family, he sadly left his relatives, his wife Michela and his two children Aurora and Alessio, 9 and 7.
Michele Robazza leaves the Genoese Harbour community with a huge void. On the 15th of May, the State burial ceremony
took place in Genova with the special presence of the President of the Italian Republic.
Ciao Gocciolino
EMPA Journal August 2013
17
THE SHIPPING INDUSTRY
COUNTS ON US. 24/7
- DUTCH PILOTS -
WWW.LOODSWEZEN.NL
EU Ports Policy
The European Commission’s Third Attempt
to Liberalize Pilotage - Action Required!
Seven years on from the resounding failure of two earlier attempts,
the European Commission has put a proposal for the liberalization of
port services in the EU back on the table.
THE EUROPEAN COMMISSION considers that a Regulation is necessary as port services and
operations in some of the TEN-T seaports (a list of 439 seaports and inland ports) are in the
Commission’s opinion sub-optimal. Efficient port services are crucial to the performance of
the TEN-T seaports so the argument goes. The Commission says that it has identified three
issues that may prevent port services from being organized in an optimal way: (1) many port
services are subject to only weak competitive pressure because of market access restrictions;
(2) monopoly or oligopoly formation, although justified in certain situations, may lead to
market abuses and (3) in some ports, users are faced with excessive administrative burdens
due to a lack of coordination within ports.
The Ports Policy proposal is the third attempt by the European Commission to liberalize port
services. The previous attempts date from 2001 and 2004.
Duringthe last decade the European Parliament has twice voted to exclude Pilotage
from any legislation that mandates Free Market Access to Port Services
In 2001 the proposal by the Commission that imposed open market access in pilotage
and many other port services was amended upon its first reading in the TRAN committee of the EU Parliament, when pilotage was excluded from the scope of the directive,
mainly because of safety concerns. This amendment was adopted by Parliament in plenary session. The European Council, however, upon examining the decision made by the
Parliament rejected the exclusion of any services at all from the legislation. This decision
by the Council led to a second reading by Parliament, and once again the majority of the
Members of Parliament voted to exclude pilotage, together with several other amendments.
EMPA Journal August 2013
19
Commissions
Commissions
third
third
attempt
attempt
to to
liberalize
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pilotage!
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Not satisfied
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the political
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agreement
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proposal
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attempt
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the liberalization
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of Pilotage
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Services
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waters
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Pilotage
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is essentially
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transparency
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and high
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quality
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should
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Safety,
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Protection
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Environment
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and Security
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market
principles.
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EMPA
EMPA
Journal
Journal
August
August
2013201320 20
Action required!
Pilots cannot exercise their independent judgment when exposed to commercial pressures.
Their considerations must be limited to the purely nautical and give priority to public safety.
Pilots must be able to refuse an operation if its safety cannot be guaranteed. In a competitive
environment it is extremely difficult for pilots to maintain their integrity and independence,
their loyalties will inevitably shift away from the interests of the port community as a whole
towards contractual customers. Pilots who compete for work will do things that they would
normally refuse to do. Competition in Pilotage will inevitably lead to accidents, as has happened in countries that have experimented with the liberalization of pilotage.
Pilots are directly involved in decisionmaking processes on board ships, on behalf of society as a whole with the sole
objective of improving Safety, Protection
of the Environment, and Security
The EC provides no evidence whatsoever of any abuses or other problems in connection
with Pilotage, yet another reason why the inclusion of Pilotage in the proposed regulation
cannot be justified.
EMPA is working closely with all the main maritime stakeholders in Europe and Member
Associations to achieve our common goal: “Pilotage should be left out of the scope of the
Regulation”. This goal has been set after intensive communication and close cooperation
with EMPA’s Member Associations, The Council of Presidents’ Task Group, and within the
Board of Directors. EMPA acknowledges that immediate political action is required to guide
the EC away from a path which would undoubtedly lead to unsafe European ports and low
quality Pilotage.
For more information on EMPA’s position on the EC proposal visit our website
www.empa-pilots.eu
EU Commissioner Siim Kallas wants
to liberalize Pilotage, despite the
previous failures of his predecessor
EMPA Journal August 2013
21
Maritime Pilots and P&I Clubs
Maritime pilots and pilotage under siege
Privatization, pressure from the European Union and from
shipowners and managers mean that pilots and maritime pilotage find themselves under constant attack. Rubbing salt into
the wound are the P&I clubs, causing tension between pilots
and shipowners.
Between 02.20.1999 and 02.20.2004 the London-based International Group of P&I Clubs carried out a research commented by
IMPA. One of the findings of the research was that a number of
the incidents that occurred with a pilot on board during this
five year period were due to a lack of information exchange
between the Master, the officers and the pilot.
The survey conducted by the P & I clubs asserted that 83 % of
marine accidents can be linked to human error, which compares badly to the average for other major accidents, where
human error is a contributory factor in roughly 60% of cases.
The percentage of accidents occurring when the pilot is on
board is low: the pilot has expert maritime skills, an intimate
knowledge of the port and the waterway and can bring his
profound expertise to guide the Master during berthing and
unberthing operations and negotiating the ship safely through
the frequently busy channel connecting the port and the open
sea.
It is a common observation of any maritime pilot that his arrival
on the bridge is greeted by a noticeable sense of relief on the
part of the captain and his officers.
The P&I survey of the results of accident investigations concludes that as long as the pilot is on the bridge, the ship’s captain and officers must take the pilot’s recommendations into
account properly and continuously.
According to these findings, not enough information is exchanged between the ship's captain and the pilot. Furthermore
it was found that on those ships that encountered dangerous
situations the ship’s officers failed to make the necessary
checks while the pilot was on duty.
The P&I clubs and the IMO expressed the view that despite the
pilot’s duties and responsibilities, his presence on board does
not exempt the Master and the OOW from their duties and
responsibility for the ship’s safety.
Masters and watchkeepers should concentrate even more on
safe navigation when there is a pilot is on board. Pilots are only
advisers and their presence does not relieve bridge teams of
their duties and responsibilities for the safety of their ships.
However, the International Chamber of Shipping's Bridge Procedures Guide, Section 3.3.3.1 states, “The presence of a pilot
does not relieve the Master or the OOW of their duties and obligations for the safety of the ship. Both should be prepared to exercise
their right not to proceed to a point where the ship would not be
able to manoeuvre or would be in any danger.”
There was an objection by the P&I Clubs regarding the International Maritime Organization’s request to follow up guidelines
issued eight years ago for countries to provide training and
monitoring for pilots. P&I Clubs alleged that only a very few
administrations have actually implemented Resolution A.960,
which made recommendations regarding the training, certification and operational procedures of pilots. Mark Williams, Director of the West of England P&I Club said that “The International
Group of P&I Clubs was looking at this issue more closely”.
According to Mr Williams, many administrations will be opposed to Resolution A.960, in contrast to requirements for merchant seamen, there were no international controls at all for
pilots. This situation is a real gap, a weakness.
A research report recently published by the pilotage subcommittee of the International Group of P&I Clubs states that
pilotage-related claims continue to cost the shipping industry
over $ 44 million a year.
According to their statistics, Argentina is the worst location for
pilotage error, even though there is a substantial level of pilotage activity, with one incident occurring for every 24,591 shipping movements.
Nevertheless only three such incidents had a high claim value.
Taiwan, Malaysia and Denmark followed with the highest incidence of pilot error-related claims. Argentina is one of the few
countries that allows competition in pilotage.
The P&I clubs always reminds ship-owners of the importance of
planning passages from berth to berth and monitoring those
plans particularly carefully when there is a pilot on board. The
International Group of P&I Clubs report warns all beneficiaries
that it is vital for Masters and watchkeepers to be in a position
to monitor the pilot’s work closely when there is a departure
from passage plans when berthing or unberthing.
According to the Club, the obligation to make a passage plan to
and from the pilot station can be traced to SOLAS, which requires Masters to plan the passage having regard for the International Maritime Organization (IMO) guidelines that state the
plan should cover the entire voyage, from berth to berth.
In future maritime pilotage will come under the close scrutiny
of the marine mutual insurers, as they are counting the mounting cost of pilot error. It has been suggested that the Clubs or
some other insurer should provide insurance for pilots, although this raises the objection that the premium would eventually be reflected in pilotage fees, so that the ultimate cost
would still be passed on to ship owners.
Ismail Akpinar
President of the Turkish Maritime Pilot’s Association
Former Vice-President of EMPA
EMPA Journal August 2013
22
Pilotboats
Pilotbo
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EMPA Journal August 2013
feha
23
ven
Mar
in
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Total Control
QASTOR – ECS software for marine professionals
Qastor is Electronic Chart Software (ECS) that enables navigation, piloting and
precise docking, as well as several other application such as Oil & Gas FPSO/SPM
mooring, patrol vessel and tugboat operations. First introduced in 2000, Qastor
has continued to be developed and enhanced, and now includes an wealth of
options and features specifically the result of extensive use in canals, ports and
riverways around the World. Using wired or wireless methods, Qastor interfaces
to most devices outputting NMEA data strings, to AIS units, and to the QPS Qastor
Connect Server which is supplying meteorological data, VTS targets and ENC
updates to Qastor users.
QASTOR – brings situational awareness
In addition to a minimum information such as speed, heading, course over ground
(COG), and rate of turn (ROT) that is shown in the information panels, probably
the most important aspect for navigation is the background electronic chart.
Qastor uses an ECDIS engine which is built in accordance with the IMO publications S-52, S-57 and S-63 for digital chart presentation, format, publication and
security. A number of chart formats are supported, including IHO S-57 Edition 3,
C-MAP, Primar, ARCS and DENC charts, and CAD files can also be shown. Qastor
operates under Microsoft Windows, but we’ve added the Qastor Move app for
the iPhone/iPod/iPad. The Qastor Move app will connect to Qastor and receive the
values normally shown in the Qastor instrument panels, allowing the mariner to
move even more freely around the bridge, whilst keeping track of the most
important navigational information.
QASTOR – facilitates safe navigation
UA
LIT Y S E R VIC
E
Knowing the ship’s draft value, the required safety margin for under-keel
clearance (UKC), and the real-time tide value, Qastor will clearly distinguish
between safe and unsafe areas. Of course the quality of the chart and the density
of its contours dictate how accurately safe areas can be shown. Some ports now
produce and use “high-density” charts with contour intervals as small as 10cm.
Routes are fully supported in Qastor, including checking for unsafe areas. Qastor
makes available information such as the distance to the next waypoint, off-track
distance, wheel over line, and more such as an AIS target closest point of
approach. Taking into account vessel’s speed, heading and course of ground and
rate of turn, Qastor is able to predict the vessel’s path. Together with a state-ofthe-art RTK accurate Portable Pilot Unit (PPU), the path prediction is extremely
accurate and is typically used in combination with the “guard zone” and
“picture-in-picture” options.
YE A R
SQ
QASTOR – suitable for fleet tracking and route management
It’s not just mariners on vessels using Qastor, a number of harbour masters and
most recently fleet operation managers use Qastor and the Connect Server for
round the clock monitoring and alerting.
www.qps.nl
www.qps-us.com
PEC fact finding study of the EU
Accident Analysis Does Not Find Evidence that PECs Have Negative Effects on Safety
DG Move published today a fact-finding study on the use of Pilotage Exemption Certificates (PECs)
in European ports. The study contains, among other things, an analysis of accidents based on data
from seven countries where reliable data were available.
From this analysis appears no evidence that PECs would have negative effects on safety. The analysis shows that, on average, the frequency of
accidents of vessels with PEC holders on board is similar to the frequency of accidents when a pilot was on board. Based on the available data,
no clear trends could be identified with regard to accidents with and without a pilot on board. In addition, the study demonstrates that there
is a greater presence of PECs in northern Europe compared with the south. Overall, the study provides a good overview of the frameworks
applied for issuing PECs and confirms the variety of systems applied throughout Europe.
The main objective of this study is to provide a comprehensive picture of the procedures and legal requirements for issuing PECs across the
EU, Croatia and Norway. In addition, information and opinions were gathered from a range of stakeholders and a comparative analysis of accidents was undertaken, to better understand the impacts associated with PECs. The study is intended to provide a baseline of information and
data that can be further used to assess the need for an EU policy initiative on PECs.
“The study contains a wealth of useful information”, said ESPO Secretary General Patrick Verhoeven, “We realise that PECs may have potential
benefits for the shipping industry and for short sea shipping in particular. The knowledge on safe nautical access to a port however exists predominantly at local level. Whilst a common EU framework for the granting of PECs could potentially be helpful to avoid random decisions and
ensure a level playing field, it would have to focus on general principles only, rather than providing detailed, prescriptive measures.”
The Commission has so far not taken a decision regarding any forthcoming proposals. It should be noted that the study was undertaken by
PwC and Panteia on behalf of DG Move and, as such, the views expressed in it are those of the authors and do not represent the official view of
the Commission. The Commission has launched an impact assessment in November last year.
Source : European Seaports Organisation /ESPO
Reply to the EU fact finding study for PEC’s
by Captain D. P. Cockrill FNI / Chairman UKMPA
The Commission's public consultation into PECs is well intended and is clearly driven by certain probably justifiable representations from the
commercial shipping sector with regard to the situation pertaining in a few Member States.
However, it is also clear that the Commission is making significant assumptions (evidenced by statements and objectives within the current
questionnaire) that have been erroneously extrapolated from the inadequate information and data obtained in the 2012 PWC study.
The Commissioners clearly do not have a full understanding of the complexities of pilotage and the grave implications of the overall responsibilities associated with holding and using a PEC. National legislation pertaining to pilotage responsibilities and status is diverse within the EU
and is reflected in the manner in which this applies to PECs. The current study makes no acknowledgement to this, in direct contravention to
the principles of subsidiarity.
There currently exists no comprehensive, reliable statistical data upon which to base any objective assessment of the safety implications of
PEC use. The assumption that there is minimal safety impact on PEC use under current regimes is based on a minimal, incomplete accident
data-base. Until a full, proper and comprehensive database of maritime incidents, navigational infringements, interventions by VTS into PEC
related navigational and traffic interactions and other similar events is available, no alteration to the status quo of PEC regulation, administration or use can be arguably justified.
It should be understood that Pilotage of a vessel in port waters is not simply a case of navigating the waterways. It is a highly complex application of diverse high level skill sets including regulatory knowledge, situational awareness and assessment, traffic movement prediction and
interaction and integration with numerous unpredictable environmental factors pertaining to other ships moving within the port as well as to
one's own vessel.
The study is flawed in the manner in which it is being progressed and should be immediately reviewed as to process and goals.
Currently it is not serving the public interest which should be its goal paramount.
EMPA Journal August 2013
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Forum
Sensible seamanship by Michael Grey
Pilots are on and off ships all the time, giving them a wide-ranging view of
ships’ operating standards and the competence
THERE WERE some 270 pilots on the loose in London late last month, attending the 21st Congress of the International Maritime Pilots Association . If you have read this column for any length of time you will realise that I like to support pilots all I can, believing that they are a force for
maritime safety, insurance against accident and bring practical good sense into any operational discussions.
Their association is an important attendee at the International Maritime Organization, where those representing it bring a unique practical
perspective to any debate. There are many ex-mariners in national delegations and non-governmental organisations, but only the chap behind the IMPA card can say things like “on a VLCC I was piloting yesterday...” and apply this contemporary knowledge to the discussion. This
matters.
The fact that they are on and off ships all the time also gives them a wide-ranging view on ship operating standards, along with the training
and competence of their crews. It’s one thing for a government surveyor to sternly walk around a ship in port with his clipboard. A pilot sees
that ship from the sharp end, in motion at what is arguably its most vulnerable time.
Some have suggested that pilots tend to be a bit prickly and defensive, but I would suggest that this is because so many ship owners like to
think that they are a sort of optional extra and compulsory pilotage an unfair cost. Those same ship owners have run their crews down to an
overworked and exhausted minimum, and demand that Pilotage Exemption Certificates enabling practically anyone including the ship’s cat to
substitute for a licensed pilot be available on demand.
The latest enthusiasm, now that the idea of “remote pilotage” from a VTS tower seems to have been discredited, is to inflict competitive pressures on pilots, to drive down the costs in a sort of Hayek-inspired fashion. This seems to spring from a romantic notion of what pilots were like
in the days of sail, when swarms of pilot cutters would meet arrived ships in places like the Western approaches to the Channel, all touting for
business, with the shipmaster spoilt for choice.
Many professionals would rather think of pilots as a human addition to the safety systems, and generally fail to see how this is in anyway improved by the imposition of a “market”, especially where there is not the level of business for such competition. You don’t have competing
bollards on the quayside, or competing locks into the same enclosed basin, do you? And in most of the places where competition has been
imposed, surprise, surprise; the actual costs of the pilotage to the users have increased, not least because of all the additional management
extras.
In Australia, in Argentina, Denmark and a number of other places, competition has meant change for the considerably worse, with the job a
darned sight less attractive for the people carrying out this important safety work.
However, there was little sign of such complaints at the recent IMPA Congress, with sessions on personal safety (pilots still take their lives in
their hands as they board and leave ships), the design of pilot boats, pilotage administration and perhaps unsurprisingly, some important sharing of ideas on technology. Pilots know they must “stay current ”with fast-changing technology, while being very aware of the risks of overdependence on electronics, as they tend to see this a great deal aboard ships they are handling. “Technology is great—when it works,” an IMPA
past president famously said. With the arrival of electronic charts, ship’s officers are vulnerable to the march of technology and a new type of
navigation. They might be on a new ship, and have to get attuned to new equipment every year or so.
A pilot faces one of at least 30 different Ecdis units every time he or she boards a ship. How can the pilot tell that the equipment has been
properly set up by some second mate who is also unfamiliar with the equipment? One pilot made the point that half the Ecdis units he sees
are not set up properly, many using pirated or out of date software. Maybe we should worry more about this revolution now taking place, especially when one third of 500 respondents asked about Ecdis revealed that they had encountered serious problems. “It’s still embryonic,” was
one remark. Sure, but it is also mandatory.
Pilots really earn their crust when they board a ship and find that the pilot station to berth passage plan on the Ecdis takes the ship right over
several shoals, because the wrong draught had been entered. Or clambering up a ladder in a storm off New Zealand to find the ship on its
“electronic leads”, heading straight for a cliff, with the bridge team following their electronics assiduously, without any adequate check.
Many pilots themselves use the Personal Pilot Unit, now laptop size but quickly becoming smaller. There was fascinating discussion about
how this can be integrated into the training of new pilots. “Brilliant kit, but it should not lead me to a place my brain had not visited first,” was
the very sensible pilot advice.
Source : www.lloydslist.com/safety
EMPA Journal August 2013
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Accidents
Report on the investigation of the collision
between
Stena Feronia and Union Moon
in Belfast Lough on 7 March 2012
AT 1858 ON 7 MARCH 2012, the outbound general cargo vessel Union Moon collided with the inbound ferry Stena Feronia, in the vicinity
of the fairway buoy that marks the harbour limit of Belfast Harbour. Both vessels suffered major structural damage; however, there were no
injuries or pollution and each vessel managed to proceed into port without assistance.
Once alongside in Belfast, both vessels were visited by officers from the Police Service of Northern Ireland, who breathalysed the bridge
teams. Union Moon’s master was found to have an alcohol level of 123μg of alcohol per 100ml of breath, in breach of the permitted maximum
of 35μg of alcohol per 100ml of breath. He was arrested and, on 31 May 2012, was sentenced to 1 year’s imprisonment for breaching the Railways and Transport Safety Act 2003.
The investigation found that although Union Moon’s master had
been under the influence of alcohol and had altered course to port
resulting in a collision course with Stena Feronia, several other factors
contributed to the accident, including:
A lack of clear guidance regarding traffic flow around the fairway
buoy.
No action taken by the bridge teams of either vessel to prevent a
close quarter situation from developing.
Action taken on board Stena Feronia to avoid collision.
Sub-standard VHF communications.
Belfast Harbour has reviewed the accident with its Safety, Environmental and Security Committee, harbourmasters, Vessel Traffic
Services staff and a representative of the Belfast pilots. It has taken
measures to ensure its required radio procedures are followed, and
has changed the point at which pilots disembark outbound vessels.
As part of its comprehensive review of port operations, which was
ongoing at the time of the accident, Belfast Harbour has since laid
four new buoys which address the pinch point at the fairway buoy,
introduced new routeing advice for mariners approaching Belfast
Harbour, updated its Navigational Risk Assessment, and incorporated
the findings of this report into its regular programme of Vessel Traffic
Services emergency training.
Northern Marine Management Ltd has issued a fleet guidance notice to its masters, reminding them of the importance that all deck officers have a clear understanding of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and of the manoeuvring characteristics of their
vessels.
Continental Ship Management AS has, inter alia, reviewed the manning levels of its vessels and issued a circular letter to its fleet to reiterate its instructions on watchkeeping, including the need to ensure the bridge is manned by an additional lookout during the hours of darkness.
Northern Marine Management Ltd has been recommended to amend its safety management system to provide clarity on the roles and
responsibilities of the bridge team when a Pilotage Exemption Certificate holder is acting solely as a pilot.
1.8.1 Pilotage
Pilotage was compulsory for vessels over 75m length overall (LOA) not carrying a PEC holder. Pilots normally boarded vessels at the designated pilot boarding place 1nm to the north-east of the fairway buoy; pilots on outbound vessels between 75m and 100m LOA were instructed to disembark at Beacon 12. However, on 7 March 2012, Union Moon’s pilot disembarked at Beacon 16.
Following the accident, the harbourmaster instructed that pilots on vessels between 75m and 100m LOA should remain on board until
Beacons 5 and 6 are reached. Pilots on larger vessels were required to remain on board until Beacons 3 and 4. At the time of the accident, Belfast Harbour was conducting a comprehensive review of port operations that included pilotage and buoyage.
EMPA Journal August 2013
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1.9 Pilotage exemption
1.9.1 Belfast and Birkenhead requirements
Stena Feronia was similar to Stena Mersey (Table 2), in terms of dimensions and characteristics, and so prior to transferring the ferry to
cover the Belfast to Birkenhead route, Northern Marine Management Ltd had requested Belfast and Liverpool harbourmasters to each endorse
Stena Mersey PEC holders’ certificates for Stena Feronia.
2.6.2 The PEC holder
Stena Feronia’s bridge team expected Union Moon to alter course to
starboard once she had cleared Victoria Channel and passed the fairway
buoy. When this did not happen there should have been little doubt that a
risk of collision existed, and an appropriate reaction would have been for
the PEC holder to sound five short and rapid blasts on the whistle in accordance with Rule 34(d) and then alter course to starboard.
The delay in the PEC holder taking action in accordance with Rule 17(a)(ii)
can be attributed to the following:
The PEC holder heard the PCO talking with Union Moon’s master on
VHF radio and asking him to confirm a port-to-port passing with
Stena Feronia
The PEC holder subsequently heard the PCO advising Union Moon’s
master that an alteration of course to port would stand his vessel
into danger with Stena Feronia
The PEC holder anticipated that collision could still be avoided by Union Moon’s master taking corrective action following his alteration
of course to port.
As the trial manoeuvres simulated by the MAIB show (Section 1.10.2),
action by Stena Feronia alone during the conversation between the PCO and
Union Moon’s master – in accordance with the provisions of Rule 17 (a)(ii) –
would have been sufficient to avoid collision, but the passing distance
would have been small.
However, once the PEC holder had been informed by the third officer that Union Moon was, in fact, in the process of altering course to
port, action by Stena Feronia alone would have been unlikely to avoid a collision as shown by the third trial manoeuvre. In such circumstances,
the PEC holder should have immediately taken such action as would best avoid a collision, and also sounded five short and rapid blasts to alert
the bridge team on Union Moon. Such action might have prompted
Union Moon’s master to take earlier corrective action. Instead, the PEC holder responded to the PCO’s VHF radio call to Stena Feronia and then,
at the PCO’s request, attempted to communicate with Union Moon’s master by VHF radio.
At 1857, having received no response from Union Moon, the PEC holder concluded it was necessary for Stena Feronia to take action to
avoid collision in accordance with Rule 17(b). However, his order for the wheel to be placed hard to starboard was executed too late to prevent
the collision.
The simulation trials indicated that the collision could have been avoided had the PEC holder ordered hard to starboard wheel at any
time up to when the third officer initially informed him that Union Moon was in the process of altering course to port. The fact that the PEC
holder opted not to do so indicates a lack of precautionary thought.
Given the close proximity of Union Moon and Stena Feronia’s manoeuvring characteristics, the fact that the PEC holder did not take avoiding action until a further 34 seconds had passed, indicates that he didn’t appreciate the limited time available in which he had to act before
collision became inevitable. A further 34 contributing factor is likely to have been his distraction in choosing to respond to the PCO’s VHF radio
call and then attempting to communicate with Union Moon’s master by VHF radio. Such action was contrary to the advice provided in MGN
324(M+F).
2.6.4 The master
According to Northern Marine Management Ltd’s SMS, Stena Feronia was not operating in a condition that required the master to be on
the bridge. Although the PEC holder had taken the con, the ship had not entered an area for where a PEC holder was required. However, the
master’s decision to leave the bridge to talk with the onboard services manager at a time when his ship was effectively under pilotage and
approaching the harbour limit of Belfast, with a converging outbound vessel, was unwise.
Had he not left the bridge, the master might have recognised a need to intervene earlier and have taken effective avoiding action. On
being summoned to the bridge, he was quick to assess the situation and took appropriate action in an unsuccessful attempt to prevent the
collision.
Safety issues identified during the investigation leading to recommendations
Northern Marine Management Ltd’s SMS made no specific reference as to how a PEC holder, who was not part of the normal ship’s complement, should be integrated into the bridge team. [2.6.3]
It is possible that the third officer would have taken the con from the PEC holder earlier had he been told that he had the authority to do
so. [2.6.3]
Source : MAIB Investigation
EMPA Journal August 2013
28
Book Review
Navigating the Human Element
An introduction to Human Factors for Professional Marine by Timothy Crowch
FOR SEVERAL DECADES the importance of the Human Element has become an increasingly integral part of all aspects of professional
maritime training. However, those wishing to learn more than the information imparted to them during resource management training courses have generally had to read erudite and expert information contained within books written for the Human Factors specialist student or the
Aviation and other high risk industries, often needing to interpret the contents to relate to maritime situations.
Navigating the Human Element is specifically written for the mariner. Although described as “an
introduction” its content and style make it a suitable reference not only for the Human Factors
novice but also more experienced ships’ personnel who already have knowledge of this vast subject. Ideal as a book to refer to when returning on board after a period of leave.
It is written in a personal manner, as a (obviously one way) conversation between the author and
reader. Its language is clear and concise with minimal use of specialist terminology. It will therefore possibly suit those for whom English is not their first language.
Content wise, it starts with a basic introduction of the concept of Human Error and other Human
Factor elements. The following 10 chapters go on to deal with various practical aspects of daily
shipboard duties with particular emphasis on communications, relationships, personal health and
fatigue management. The final chapter gives simple, valuable advice as to how to proceed to further enhance ones skills in managing the human element issues on board ship.
The Author is highly experienced in Human factors with an extensive aeronautical background as
both pilot and accident investigator. He works with P&I clubs, ship owners and ship managers
globally assisting in the establishment and maintenance of effective and productive open safety
cultures, educating and training corporate management, staff and ships personnel in safety awareness and strategies.
Although primarily aimed at ships officers (and crews), the book is also very relevant to Marine Pilots at every level of experience and is a suitable companion to other works on the subject.
The book is available priced at £20 + postage from http://www.nthe.co (ISBN: 978-0-9576017-0-3)
Don Cockrill / Chairman. UKMPA
We are saddened to learn that our former President, Robert Hofstee ,passed away on 13 June 2013.
Robert was born far away from the sea in the Dutch town of Enschede on29 May 1940.
After a career at sea with the Holland America Line he sought new challenges with the Rotterdam Pilots.
Robert’s high professional standards led him to become involved in the VNL( the former Dutch Pilot’s Association), where he successively became the Minutes Secretary and the General Secretary of the association. Robert Hofstee also became active in EMPA, and was appointed Treasurer at the Lofthus ( Norway)
General Meeting in 1981. He became President in 1987 and served a double term until the Barcelona General Meeting in 1995. Robert was an energetic President and handy with computers. He could program
and introduced IT technology to EMPA, which at the time greatly facilitated the editing and exchange of
documents. After stepping down in Barcelona, he became deeply involved in training operators for the
Turkish Straits VTS. For many years Captain Hofstee was a visiting professor at the IMO’s WMU( World Maritime University) at Malmö. The greatest accolade, however , came on 14 April 1995, when he was made a
Knight of the “Order of Oranje Nassau” by Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands.
The entire EMPA family wishes to express its deepest sympathy and sincere condolences to Robert’s wife
Ansje, their children and grandchildren.
After so many years of service as a trusted guide to countless master mariners, it is with regret in our
hearts that we bid Captain Robert Hofstee farewell on his own voyage across the bar.
EMPA Journal August 2013
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SafePilot
®
- PPU software with one touch
The New Generation of Piloting Software
• Sophisticated navigation and piloting software
•
built on a powerful and flexible platform for
both iOS and Windows
Designed by a highly competent team of 5
software engineers and 10 pilots
Touchscreen Software for Easy Use
• User-friendly software via intuitive user interface
• Modular software keeps costs down and daily
operation high and effective
• Additional modules can be downloaded for im
mediate use
Handy Tablets for Better Performance
• Designed for tablets such as iPads with touch
•
screen functions and excellent graphic presen
tation
Extremely fast performance on handy tablets
and Pads with long battery time and low
weight
Feedback From Pilots Using SafePilot®:
“Very, very impressed with the SafePilot so far.”
“The simplicity of the Safe Pilot is its strongest
attribute.. It’s extremely clear and very stable”
“Set up and start up time is excellent.
I was up and running very quickly.”
Tel:
Fax:
Email:
Website:
+45 86 91 22 55
+45 86 91 22 88
[email protected]
www.marimatech.com
MARIMATECH
MARIMATECH
World Leader in Approach and Mooring Solutions
World Leader in Approach and Mooring Solutions
Technical and Training
New Piloting Software from Marimatech for tablets
Nobody knows the challenges and work procedures of navigation and piloting better than
the pilots themselves. Therefore, leading manufacturer of navigation and piloting systems
Marimatech decided to develop their new tablet and iPad-based platform for navigation
and piloting in close cooperation with pilots
The result is an extremely user-friendly and intuitive navigation and
piloting program named SafePilot. It can run on tablets such as the
iPad and soon will also be available on other handy devices. Navigation and piloting can be controlled at the tip of your finger using
touchscreen technology. This brand new generation of navigation
and piloting software will be launched in June this year.
R&D work with 10 pilots and 5 Software Programmers
SafePilot is a new generation of navigation and piloting software,
which is reflected in the R&D work, where 10 working pilots have
been actively involved in the design process. They worked closely
with the design team of 5 experienced software engineers.
“Although we have certified pilots among our development team it
really proved a benefit to cooperate with working pilots within various areas when we developed our new SafePilot-software”, explains
Tommy Mikkelsen, head of the development team. “The pilots have
guided us to focus on the “what’s in it for me” design philosophy –
nothing more and nothing less. An on-going reality check is the very
best guarantee to stay on track during the complicated process of
creating a dedicated and professional piloting application”, continues
Tommy Mikkelsen.
This new approach has resulted in cutting away all unnecessary
“noise” and features which often complicate the use of piloting tools.
In addition to the compact software design, the iPad itself has a low
weight, long battery time, flat and integrated design as well as a
touch screen with an excellent graphics processing unit.
After testing SafePilot, all pilots have been very enthusiastic about
the new generation of navigation and piloting software. As one pilot
explains “The simplicity of the SafePilot is its strongest attribute. It’s
extremely clear and very stable”, and another pilot reveals “I was up
and running very quickly”.
Good indications of the success of Marimatech in defining the delicate balance between highly professional and advanced software
and simple, intuitive user interface.
Flexible platform
SafePilot is designed on the high performance and well-proven operating system iOS, which is known for intuitive standards for presentation and user interaction. However, the software can also run on Windows and other operating systems.
This platform has enabled the SafePilot concept of a context based
software, where individual modules (contexts) can be purchased
separately.
“A huge wish from pilots is to have a navigation and piloting tool that
is designed exactly for their job. The SafePilot enables each individual
pilot to buy only the program that are relevant for their exact piloting
task, keeping the display simple with easy perception of relevant data
as well as keeping the cost down”, says Tommy Mikkelsen.
He reveals some of the modules that already are available with
Close-up of tablet / iPad with SafePilot
SafePilot or in the development pipeline such as Route Navigation,
Docking and River.
Furthermore, Tommy Mikkelsen emphasizes that the context based
software enables development of customer-defined modules with
very special features in an easy and cost-effective way.
All in all, as Tommy Mikkelsen says, a giant leap away from yesterday’s heavy, complex programs to a small, user-friendly and individually designed tool for pilots.
Further feedback from pilots necessary
The first commercial release of SafePilot is due in June 2013, but Marimatech is of course interested in more valuable feedback from pilots
all over the world.
Product Manager Hanne Hinrichsen from Marimatech points out that
the flexible platform and SafePilot software is the start of a brand new
era for navigation and piloting with almost endless possibilities.
“We have moved into the current world of smart applications with
handy tablets such as iPads, touchscreen software and apps/modules
for easy download. With this new generation we are dedicated to
give pilots the best and most user-friendly navigation and piloting
tool. It is also vital for the future development of SafePilot to listen to
the constructive comments and ideas from pilots and users”, Hanne
Hinrichsen continues as she further elaborates on the future path of
SafePilot.
A thriving path that will both offer a lot of benefits to pilots with
different tasks and complexity as well as comply with the requirements from the maritime sector for a safer, faster and still more efficient navigation and piloting.
Source : Marimatech
EMPA Journal August 2013
31
Technical and Training
Passage Planning & The Pilot
The following article is edited from a presentation on the “Advantages
in forwarding the pilotage plan to the vessel in advance of arrival & Investigating the view of earlier contact between the pilot and crew” given by UKMPA Chairman, Don Cockrill to the “ECDIS Revolution 2011”
Seminar.
What is a Passage Plan?
The Passage Plan can be defined as the collation of all pertinent information relating to the navigation of a vessel through a particular waterway.
The Role of the Navigational Chart and ECDIS
The chart is the most suitable medium on which to plot the intended track, highlighting dangers and areas to be avoided, distances to maintain off shoal areas, distances to the next course change, destination etc. ECDIS in its current form is limited to the definition behind the acronym (Electronic Chart Display Information system). It is thus in reality only able to present the intended track, record automatically the GPS
determined position, potentially (though rarely used in practise) permit the plotting of manual positions, indicate “no go” and simplify the
appearance of presented bathymetric data. Other information that’s easily plotted on a paper chart is not so easy to do on the ECDIS, parallel
indexing, wheel over positions and turning radii, notes on relevant features, reporting points etc. are just a few examples.
“information that’s easily plotted on a paper chart is not so easy to do on the ECDIS”.
Passage Plans and ECDIS
When talking about the pre-boarding exchange of passage plans between the vessel and the pilot with regard to ECDIS, such exchanges are
effectively limited to that data which it is realistically possible to plot onto an ECDIS such as waypoints and the track between them and no go
areas.
The Master, the Pilot and the Passage Plan
Under SOLAS regulation V/34, The STCW Code and IMO Resolution A.893(21), the master of any SOLAS compliant vessel is required to fulfil
clear obligations with regard to passage planning.
For pilots, IMO Resolution A960 (23) requires that:
5.1 The master and the pilot should exchange information (MPX) regarding navigational procedures, local conditions and rules and the ship’s characteristics. This information exchange should be a continuous process that generally continues for the duration of the pilotage.
5.2 Each pilotage assignment should begin with an MPX. The amount and subject matter of the information to be exchanged should be determined
by the specific navigation demands of the pilotage operation. Additional information can be exchanged as the operation proceeds.
5.5 It should be clearly understood that any passage plan is a basic indication of preferred intention and both the pilot and the master should be prepared to depart from it when circumstances so dictate.
What exactly is a Pilot?
The status of a pilot varies depending on the national legislation of the subject port. For example in France, the pilot is very much an adviser to
the master whilst in the UK the pilot is defined under the Merchant shipping Act as “any person not belonging to a ship who has the conduct
thereof.” The important word here is “CONDUCT”. The pilot is not merely an adviser to the master, he has legal responsibility for the conduct of
the navigation of the vessel.
In many places in the world, the systems seek to insulate their pilots from undue pressures from ship operators and bridge teams and in such
places, pilots are lawfully required to exercise independent judgment. Consequently this raises some interesting legal aspects to the concept
EMPA Journal August 2013
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of detailed pre-arrival passage plan exchanges.
ECDIS, passage plans and the master / pilot exchange
The safety benefits of pilots and bridge crews having a shared understanding of the intended voyage in pilotage waters is widely accepted.
The idea of a pilot’s detailed passage plan being submitted to a vessel in advance of the pilot’s arrival was discussed at virtually every meeting
of the IMO’s MSC committee and its STW and NAV subcommittees since 1990 during the consideration of what became resolution A.960(23).
At each juncture, the idea was rejected as impractical and unwise.
Unlike routine open-ocean steaming, navigation of a vessel in pilotage waters is a dynamic exercise that requires flexibility informed by local
knowledge and experience. The route to be taken, the speed, the specific navigational manoeuvres, etc., all are subject to the demands of ever
changing conditions, such as traffic, weather, tides and currents, availability of tugs, etc., and on information such as berth destination that is
often not available prior to a pilot boarding a vessel.
The idea of submitting an advance detailed passage plan is fundamentally flawed because it assumes that the pilotage transit will follow a
fixed route and this could potentially foster a culture of unsafe rigidity and reluctance to respond to changing conditions. This is particularly
so given the ever increasing culture of ships being required by operators to submit their plans to the vessel’s management prior to commencement of the pilotage passage and I’m aware of several instances where this has already occurred in my own district (London).
The Reality v the Ideal
The impact on the MPX of ECDIS is already being felt in a practical sense. On full ECDIS ships, it is no longer possible to have a quick overscan
of the relevant charts.
“On full ECDIS ships, it is no longer possible to have a quick over-scan of the relevant charts”.
Using ECDIS, the chart now has to be laboriously scrolled through to view the route the master has had plotted (and hopefully checked) until
that section of the chart that shows the destination is reached. This in itself impacts on the bridge operation and may remove access to the
chart from the OOW for some time.
You may think therefore, that the concept of early transmission of the Pilot’s passage plan electronically to the ship would offer a clean solution to this often potentially hazardous interference with the ship’s navigation.
However, this is not the case since there are many technical issues that need to be resolved. These include Data compatibility within alternative operating systems / platforms etc. Data contamination, either accidental or malicious during the ship / shore exchange More important
though is the reality of pilotage globally and of modern ship board operations.
Whilst there are a large number of well run ships operating on the world’s seas there are a significant larger number that are not and even on
well run ships the massive administrative burden coupled with minimum manning significantly impacts on the efficiency of the bridge team.
Ships’ Masters and officers are overloaded by administrative procedures and paperwork which distract continually from the simplest of navigational safety related tasks. (This factor has recently been highlighted by the MAIB report into the grounding of the CSL Thames:
www.maib.gov.uk/publications/investigation_reports/2012/csl_thames.cfm JCB)
Passage planning is no exception to this. Oil company vetting inspectors in particular as well as many port state control officers are almost
paranoiac at the need to see a neatly presented typewritten, tabulated passage plan identifying the coordinates of every plotted waypoint.
Completely useless information and ridiculously time consuming to produce. Quite often, important data such as tide heights and times, sunset or sunrise, berth descriptions, sizes and depths is completely omitted!
Consider the reality for long pilotage passages No plan developed on board from researched documentation can address all the multtude of
circumstances to be dealt with on the passage and to expect ship’s staff to have the time and expertise to do so is unrealistic. This in fact why
pilotage is compulsory in restricted waterways around the world.
It is a widely acknowledged fact that the general levels of competence on board ships have deteriorated significantly for a variety of reasons.
Imagine then what will potentially happen to a comprehensive passage plan transmitted to the ship from the port: Is the ship going to bother
to create its own plan? Since it’s technically possible to enter such a plan into an ECDIS, it would also be possible to save it for re-use at a future
date. Such a plan could then form the basis of the future ship’s plan “exchanged” with pilots even though that original plan may not be viable
for a different date / time!
It is already the case that it is possible to call up a previously saved plan on an ECDIS and reload it for the current passage. This can potentially
be done by a navigator or master who may never even have visited the port before. Contrast that with the requirements of physically plotting
a line on a paper chart. The ECDIS steadily scrolls through as the passage progresses revealing what is (hopefully) to come around the next
bend. Throw the received pilot’s passage plan into that scenario and imagine the reality of what can happen. When the navigator leaves the
ship to go home what’s to stops him from downloading all the plans and using them on his next ship or even selling them to other colleagues?
EMPA Journal August 2013
33
This isn’t an exaggeration since I have already seen such practices in action with a purchased CD Rom of printed passage plans for port state
control inspections! So what is the acceptable, simple, safe and cost effective solution?
Pilots and port authorities in many places are already working to provide vessels with port passage information and many have information
cards, chart-lets, or brochures in hard copy or digital files with useful static and sometimes dynamic information about the terminals, regulations and navigational demands.
The UKMPA, IMPA and other pilot bodies in Europe and further afield support port authorities and pilot groups examining the feasibility of
making such information available in a controlled manner. Examples of where this currently available are in diverse ports such as London,
Brisbane, Wellington and for small ports – Bridgewater in Somerset. Some ports have experimented with detailed plan exchanges but after
thorough trials have reverted to a more traditional controlled approach, Brisbane being a good example.
“..navigation of a vessel in pilotage waters is a dynamic exercise that requires flexibility informed by local knowledge and experience.”
A departure from a fixed route can therefore enhance safety and expedite the passage.
However it can not be over-emphasised that this is a completely different approach to the proposed concept of the transmission of ECDIS
compatible passage plans to ships prior to their arrival or indeed departure from a port.
Conclusion
Providing up to date port specific information to a ship prior to arrival can only be a good thing but the concept of implementing a standard
practise of advanced transmission of detailed pilots’ plans to ships before arrival is a flawed one.
The ship is and should still be required to generate its own independent SOLAS compliant passage plan but there can be no doubt that the
best place and time for gaining the shared understanding of the impending pilotage passage is on the bridge during face-to-face master-pilot
information exchanges, both when the pilot boards and throughout the voyage.
Don Cockrill
Chairman of UKMPA
EMPA Journal August 2013
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Response to “Passage Planning & The Pilot : Don Cockrill”
Captain Cockrill’s article and conclusions on advanced passage plans is
spot on. It is not insignificant that I rarely board a ship with ECDIS that
does not also have a paper chart on the bridge. When the master and I go
through the Master Pilot Exchange it is the paper chart that we are standing over, not the ECDIS.
Every port is unique in particulars be they geographical, physical, technical
or environmental…to identify just a few. We understand the desire on the
part of authorities to see shipping ports as “Air Ports”. If certain policies
and procedures work at international airports why wouldn’t broad policy
and procedures work between international sea ports?
The operation of international airports regarding commercial aircraft landing and taking off is very similar relatively. Not so between international
sea ports. Each port in the world is unique and has significant unique challenges. That is the very reason ports have always required local qualified
pilots to bring ships safely in and out. Otherwise ship’s pilots could be like
airline pilots…the captain would simply “land” and ‘take off’ from each sea
port on their own. As a majority of masters at sea know that would be folly.
Even as a 22 year pilot I would not think it safe for me to pilot the same
vessels I have for 22 years in another port I was not a licensed pilot in. That
is the dramatic difference between air ports and sea ports. Sea ports are
unique from one to the other.
Captain Cockrill is correct. The best place and time to gain that unique port
information is during face to face master pilot exchange on the bridge.
Captain Grant Livingstone
EMPA Journal August 2013
35
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ECDIS
The deep sea pilot’s
view of ecdis
“ one of the major challenges of ECDIS implementation is the
need for the development of a different mind set”

ll British deep sea pilots have a minimum of five
years’ command experience, hold a valid Master Mariners certificate and are licensed annually by Trinity House. They
are employed on a voluntary basis by ship owners who value
the contribution to safety of navigation that pilots can make.
This contribution is particularly appreciated by the Masters of
container ships and car carriers who, because of their fast port
turn round times and number of ports during a typical European schedule, would have problems complying with hours of rest
regulations.
However, all types of vessels, including tankers, bulk carriers and
passenger, regularly use our services to help mitigate fatigue
levels and assist with passage planning.
Deep sea pilots are only allowed to operate outside of mandatory pilotage areas, and as such we normally “take the con” of
vessels between the pilot stations.
We have a unique view of how bridge teams operate away from
the view of Port State Control, away from the view of the office
and also subtly when the Master is not on the bridge.
One of the major challenges of ECDIS implementation is the
need for the development of a different mind-set. Traditionally
all navigators were taught to always have the largest scale chart
available on the chart table. Unfortunately because of the minimum size of monitor allowed (270 mm x 270 mm) this concept
must be re-evaluated. One advantage of paper charts is that it is
possible to look beyond the boundaries of the passage plan to
get an overview of the area being transited.
Because of the reduction in sea time with which an OOW can
now hold a certificate, there is often a lack of background
knowledge and experience. For example, I witnessed one second officer put the position on the paper chart (as required by
the SMS) by transferring a range and bearing of an aid to navigation straight onto the paper chart from the ECDIS.
Previously any junior officer could have referred to a senior with
questions about “navigation issues”. In my experience that is no
longer the case.
Many of the initial causes for concern with regard to ECDIS implementation were answered with the statement that the problems would be overcome by proper training.
Unfortunately many training providers do not have practical
hands-on experience of using equipment on board. When monitoring internet forums about ECDIS, I have been amazed by
some of the questions asked by “ECDIS trainers”, one example
being “why can’t we use ARC charts for ECDIS?” I have yet to
come across an officer who can show me how to plot position
lines onto an ECDIS.
Many new build vessels from the Far East are fitted with full
ECDIS systems, but all the ones I have worked on still rely on
“paper charts” as the primary navigation source. It is usual to see
fully compliant ECDIS monitors supplied with a homemade laminated instruction “For reference only” or “For training purposes
only”.
The need for generic and type specific training for ECDIS is well
documented, but in my opinion the marine industry (with the
exception of manufacturers) will rue the lack of standardisation
of equipment. The adoption of at least an “S-mode” or default
setting is so glaringly obvious.
Unfortunately the “Nintendo generation” place a total trust on
the information shown on the screen, not appreciating that the
information displayed is only, at best, as accurate as the source
data used for paper charts.
Capt Kevin Vallance MNI
Licensed Deep Sea Pilot
Member of UKMPA Technical & Training Committee /
UK Participant Member of the EMPA e-Nav Working Group
Source : Witherby Seamanship International Special Report /
July 2012
EMPA Journal August 2013
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Pilot Ladder Safety
RIGGING OF COMBINATION ARRANGEMENTS by Capt. Kevin Vallance
North Sea Pilot
AS A RESULT OF my involvement with UKMPA technical and training committee and through attending United Kingdom Safety of Navigation
meetings, I was well aware of the excellent and very much needed work being done by IMPA with regard to amending Chapter V of SOLAS,
with regard to Pilot transfer arrangements.
These efforts came to fruition in November 2011 when IMO Resolution 1045 was adopted. This resolution came into force in July 2012 when
the new “Required boarding arrangements for Pilots” poster also came into effect.
My particular interest for present discussion is about the arrangements for boarding and disembarking from vessels where the freeboard is
greater than 9 metres, where no side door is available.
The new resolution is very clear about the use of the accommodation ladders for this purpose in combination with the pilot ladder:
3.3 .2 “ When in use, means shall be provided to secure the lower platform of the accommodation ladder to the ships side, so as to ensure that the
lower end of the accommodation ladder and the lower platform are held firmly against the ships side ………..”.
Furthermore reference is also made to securing of the Pilot ladder:
3.3.2.1 “ when a combination arrangement is used for pilot access, means shall be provided to secure the pilot ladder and manropes to the
ship’s side at a point nominally 1.5 m above the bottom platform of the accommodation ladder.
In my naivety I had assumed that when the new regulation came into force there would have been a relatively short lead in time before all
vessels to which it applied would have to comply with the new requirements.
Unfortunately, this is not the case as the Regulation 23 states:
1.2 “Equipment and arrangements for pilot transfer which are installed on or after 1 July 2012 shall comply with the requirements of this regulation,
and due regard shall be paid to the standards adopted by the Organisation.
In practise this means that any equipment fitted before July 2012 does NOT have to comply with the new regulation.
The previous version of SOLAS V states:
3.3.2 “ When in use, the lower end of the accommodation ladder shall rest firmly against the ships side”
In the early autumn of 2012 I was obliged to leave an unladen tanker of 22 metres freeboard before she proceeded for a stay at anchor awaiting her berth. The vessel was on her maiden voyage and all equipment was assumed to be in good order. The disembarkation took place at
short notice off a small port on the North East coast of England. The weather conditions were perfect with only light winds and no swell. Because of the certified working area of the pilot boat, the tanker was obliged to proceeding to less than 3 miles off the port before altering
course to the North away from the coast.
A combination ladder arrangement had been prepared for my disembarkation and I was slightly surprised to find that neither the
accommodation ladder nor the pilot ladder was secured to the vessels side. As I proceeded down the accommodation ladder it started
to swing very slightly away from the ships side. After transferring to
the pilot ladder during my climb-down there was a very definite
movement of the ladder away from the ships side, which was not
pleasant.
It was after this very uncomfortable disembarkation that I made
further investigations about the requirements of SOLAS V Regulation 23 and there application.
In a letter to the MCA from May 2012, the International Chamber of
Shipping response to a question regarding the amendments too
SOLAS states:
Practically, we cannot see as to how this can be safely achieved. For
example- if the ladder needs to be rigged at various levels dependent
upon the trim and draft of the vessel, this would mean that the securing point(s) on the hull must be variable too.
In our view, inset securing points for such a variable arrangement would be:
a) impractical to achieve and thereby impossible to comply in reality and,
b) the hull side will also not remain smooth/flat free of protrusions to avoid other issues (e.g. fouling of fenders etc).
EMPA Journal August 2013
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If the Chamber had made even a cursory investigation on the internet they would have been aware that a number of systems are widely available at reasonable cost, without the need to make alterations to the ships side structure.
When I made an enquiry to the company safety officer of one well known ship Management Company if they had considered using either
magnetic or suction pad systems for securing combination ladder arrangements, he replied:
“We had considered using the JMAC Yellow Mag systems but considered it was not suitable because most of our gangways are constructed from aluminium”
Again if they had investigated properly they would have been aware that the magnetic pad
is attached to the ships side and the accommodation ladder is then lashed to the securing
point.
During a recent telephone conversation with the acting head of the MCA Safety branch
about the possibility of either an update to the relevant Statutory Instrument or the issuing
of a Marine Guidance Notice, (which I know was under preparation), he told me he would
make enquires and phone me back. His comments during the discussion did mention:
PTR Holland Hull Magnet
“ We have concerns about the safety of crew on board a vessel having to secure the accommodation ladder to the ships side when overboard at sea”.
I fully accept that rigging a pilot ladder, and if required the accommodation ladder, to be used in conjunction with it can be a potentially hazardous procedure. But it must be accepted that it is also a potentially tricky manoeuvre for a pilot to transfer from a pilot ladder to an accommodation ladder if the two are not safely secured. If a risk assessment carried out by the vessels decides that it is not safe to rig a combination
ladder, then surely this will act as a further safety check for the pilot.
The acting head of safety at the MCA never returned my call.
Unless my understanding of the situation is completely in error, any vessels whose pilot transfer system where installed before July 2012 will
be legally allowed to operate with freely swinging combination system for the remainder of their working life.
There have been a number of tragic accidents where seamen have been injured or even killed when rigging pilot ladders but we must not
allow this to cloud the issue, each time a pilot uses a pilot ladder he is totally reliant on the competence of someone else rigging the ladder,
anything that can be achieved to make the transfer of pilots safer MUST be done.
Many newer PCC’s and container ships have been constructed with side doors which
mean that they are no longer required to rig combination ladders. Although requiring all
vessels to be constructed this way may be unattainable, surely requiring all vessels to be
supplied with arrangements to allow the securing of combination ladders to the ships
side cannot be asking too much.
‘BLUE BOX’ from JMAC MARINE & INDUSTRIAL
The "Blue Box" suction pad is used to secure the bottom of the accommodation ladder to the ship's side and insures the accommodation ladder rests firmly against the ships side in a cost effective, safe and practical manner.
The "Blue Box" operates from free supplied deck air at 6-7 Kg/cm2 the unit is made from non ferrous materials therefor is resistant to corrosion, it is light weight at approximately 6 kgs, can be stored easily, is portable and robust. This simple device
can solve many problems associated with high free board vessels and is an added safety device which may save injury to pilots and crew alike.
The unit can also be used for other applications where a point of attachment is required on any flat surfaces, it can also be
used as a lifting device where no attachment point is available, i.e. lifting steel plates etc.
EMPA Journal August 2013
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Legal Case
Does the shipowner pay for state negligence?
Introduction
In Norway, as in many other countries, a pilot is considered the
servant of a shipowner, and the shipowner is held responsible for
any loss or damage arising as a result of the pilot's negligence.
Notwithstanding this general principle, some grey areas exist
where the rationale for holding the shipowner responsible can
be called into question.
Pilotage services in Norway are operated by the Coastal Administration. In addition to supplying pilotage to vessels in Norwegian waters, the Coastal Administration is also responsible for
recruiting, educating and certifying all state-employed pilots.
Although the rule on liability relating to pilots is relatively clear,
the waters may be muddied where the loss or damage results
from:
•
an error that the pilot committed before boarding the
vessel
•
a failure by the state to organize and operate the pilotage services in a safe manner.
In such cases questions arise as to whether the shipowner can
hold the state liable.
Legal basis for state liability
The legal basis for state liability is Section 2(1) of the Tort Act.
According to this provision, the state is liable for public servants'
negligent or willful acts or omissions occurring in the performance of their duties. This includes pilots employed by the
Coastal Administration. However, the state will not be considered responsible for errors that the pilots commit while piloting
the vessel, because during this period pilots are considered to be
the shipowners' servants (Section 24 of the Pilotage Act).
Stella Altair
There has been only one significant case in Norway where liability was imposed on the state for loss or damage caused by the
pilot services – the Supreme Court decision in Stella Altair. In this
case, British trawler Stella Altair grounded north of Harstad, Norway on February 2 1964. The incident occurred because the pilot
dispatcher had neglected to inform the vessel that the pilot that
it had sent onboard was in fact only a local mariner, lacking the
necessary qualifications to conduct pilotage. The shipowner and
insurers filed a claim for damages against the state. The majority
of the Supreme Court found that unless otherwise informed, the
shipowner had a right to expect that the pilot was fully qualified.
Consequently, the Supreme Court held the state liable (however,
the damages were reduced by half due to contributory negligence on the shipowner's part).
Rocknes
The most recent court decision concerning state liability for pilotage is the Borgarting Court of Appeal's decision in Rocknes. In
this case, the rock-dumping vessel Rocknes hit a shallow and
capsized in Vatlestraumen near Bergen, Norway on January 19
2004; 18 seamen lost their lives. The shallow had been discovered by the Norwegian Hydrographic Service several years before, but had not been notified to vessels (or pilots) through the
ordinary channels (by issuing a notice to mariners). The question
was whether the state could be held liable for negligent acts or
omissions on part of the Hydrographic Service, the Coastal Administration (as the pilot's employer) and/or the pilot himself.
The shipowner argued that:
the Hydrographic Service was negligent by not issuing a notice
to mariners about the newly discovered shallow
the Coastal Administration was negligent in failing to ensure
that the pilot had sufficient knowledge of the relevant
fairway to pilot the vessel safely (including by using the
latest chart on which the shallow was drawn)
the pilot was negligent by failing to update his knowledge of
the fairway based on the latest chart before boarding the
vessel.
Although the court of first instance held the state liable, the appeal
court dismissed the claim and found in favor of the state. The appeal
court held that neither the Hydrographic Services, the Coastal Administration nor the pilot had been negligent. In particular, it was
not considered negligent to omit the notice to mariners and merely
update the chart eight years later, without specifically highlighting
the new shallow, although on the chart (1:50,000) the new shallow
was difficult to notice. It was not considered relevant that the failure
to issue the notice to mariners resulted in the shallow not being
marked in the latest chart used by the vessel, which based its changes on notice to mariners.
Further, it was not considered relevant that the lack of a notice to
mariners had caused the pilot to be unaware of the shallow before
boarding the vessel, since the Hydrographic Service had failed to
inform the Coastal Administration of its findings.
The appeal court held that the Coastal Administration could not be
expected to instruct pilots on how to update their knowledge or to
provide them with the latest charts, as this was a matter for each
individual pilot.
The appeal court also held that the pilot was fully qualified and
therefore any errors that he made during pilotage were the vessel's
responsibility. It did not matter that the underlying root cause had
occurred before he boarded the vessel.
Comment
The Rocknes case suggests that shipowners are responsible for all
errors in pilotage, even those that can be attributed to the pilot having insufficient knowledge to navigate the vessel safely in a manner
to be expected.
Such a state of affairs places an unreasonable burden on the shipowner, since it assumes liability for risks outside its control. The shipowner pays a fee for pilotage and cannot choose which pilot to use.
It is not unreasonable for the shipowner to expect that the pilot is
not only formally qualified, but that he or she also has the necessary
and updated knowledge about the relevant navigable waters.
However, as this case was decided by the appeal court and as there
is no judgment yet from the Supreme Court, the issue is still up for
debate.
Source : International Law Office - 18/04/2013
EMPA Journal August 2013
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State Board pursues case against Bay Bridge Pilot
A STATE BOARD unanimously voted to take action to suspend or revoke the license of the pilot of an empty
oil tanker that sideswiped the San Francisco-Oakland Bay Bridge in January. The California Board of Pilot
Commissioners decided to file a formal accusation against the pilot after a committee investigated the Jan.7
incident, found pilot error and recommended disciplinary action against him.
The case now goes to before an administrative law judge, who will hold a trial to hear evidence and determine whether the pilot should have his pilot’s license suspended or revoked. The Board will then vote on
whether to accept the judge’s ruling.
The Board also voted to temporarily suspend the pilot’s license until the case is resolved “to protect the public interest”. The judge is required to hold a hearing within 40 days.
The pilot was in control of the 752-foot ‘Overseas Reymar’ when the oil tanker hit a western-span tower of
the bridge, resulting in 220.000 USD in ship damage and as much as 1.4 million USD in damage to the
bridge.
The committee concluded the pilot lost situational awareness, failed to communicate effectively with the
crew, became “complacent” and didn’t use all the human and technical resources at his disposal during the
incident.
The pilot lost awareness of what was happening around him and how information, events and his own actions impacted his objectives,” the panel’s report said.
The pilot committed misconduct because he did not use “ordinary care of an expert in his profession” when
manoeuvring the vessel, the report concluded. At Thursday’s hearing, the pilot’s attorney did not dispute
the facts in the committee’s report but said the pilot met the standards of his profession in difficult circumstances.
“The standard is not perfection, but reasonable care of a skilled pilot. Furthermore, a pilot should not be
judged by 20-20 hindsight,” the attorney said at Thursday’s hearing.
A message left at the pilot’s home was not immediately returned.
The report found that the pilot changed course shortly before the collision because of reduced visibility and
the discovery that a radar beacon between two towers of the bridge was not working.
The tower’s wooden fenders were damaged in the crash, but the bridge remained open to vehicle traffic.
No one was injured and no fuel was spilled.
The pilot was rested and had been off-duty for 39 hours before boarding the tanker at 10.30 am, about an
hour before the crash, according to the report. The pilot and the crew tested negative for alcohol and drug
use, according to the Coast Guard, which is also investigating the the incident.
Since 1850, state law has required bar pilots to guide every large vessel in and out of the San Francisco Bay
and other Northern California waterways. The law has created an elite cadre of 50 to 60 highly skilled ship
captains who earn an annual income of about 450.000 usd, which is set by the state commission and paid
entirely by the ship owners.
It’s fairly rare for a bar pilot to have his or her license suspended or revoked, said David Russo, an attorney for
the pilot. The pilot, who was first licensed as a bar pilot in 2005, had lost his pilot’s license between Nov.9,
2010, and JAN.11,2011, after going on medical leave, board records show.
Records also indicate the pilot was involved in three previous accidents, including one in which a ship he
was piloting damaged a dock in Stockton in 2009. He was held responsible for two and ordered to undergo
more training.
It was the second time since 2007 that a large vessel controlled by a local pilot struck the Bay Bridge. A cargo
ship operated by Capt. John Cota hit the bidge on a foggy morning in November 2007, spilling 53.000 gallons of ooil into the bay.
Cota pleaded guilty to two misdemeanors environmental charges and was sentenced to 10 months in prison. The companies that owned and operated the cargo ship paid a combined 60 million USD to settle lawsuits and criminal charges.
Source : RoadRunner, 6 April 2013
EMPA Journal August 2013
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Tra
d
manne
n
o
ining
model
s
Since 1967,
we had over 6 500
masters and pilots,
mainly from USa,
Nothing
Canada, australia,
virtual
Brazil and europe.
Many of them now
coming for the second
A variety of 4 and 5-day courses:
time (and more)
. Standard & advanced courses
for masters and pilots
. Emergency shiphandling
. Experimenting with pods
. Escort tugs
. QMax
in their career.
• our highly motivated instructors: former maritime pilots
• our fleet of ten 1:25 model ships representing
20 different vessels of 40 000 to 400 000 dwt
Port revel ShiPhandling
3500, route de Revel
38870 SAINT-PIERRE DE BRESSIEUX
FRANCE
Tel. +33 (0) 474 20 02 40
Fax +33 (0) 474 20 12 29
[email protected]
Crédit photos : Artelia, Schenk, Michel Viriot, DIRE l’entreprise
• our 4 tractor tugs with Voith Schneider, Z-peller and Carrousel
• our 5-hectare lake with wave, wind and current generators,
•
little interference from wind, and a variety of berths, an SPM,
a canal, channels and extensive shallow water areas enabling
all types of manoeuvres
our dgPS ship tracking system for manoeuvre debriefings
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