Personale Enti Locali - ADAM - Leonardo da Vinci Projects and
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Personale Enti Locali - ADAM - Leonardo da Vinci Projects and
Project title: CERTIPILOT Project number: 518178-LLP-1-2011-MT-LEONARDO-LMP Grant agreement number: 2011-3432/001-001 Funding Programme: Lifelong Learning Programme 2007 - 2013 - Multilateral project for Development of Innovation – Leonardo da Vinci WP 5.3: Articles Newsletters Deliverable Co-ordinator: Antonio Molinero Deliverable Co-ordinating Organisation: COLEGIO Contributors: Daniele Fantechi (MMP), John M Dalli (MMP), Arianna Buti (CSEL), Livio Lai (CSEL), Jose Francisco Mosquera Gayoso (COLEGIO), Antonio Molinero (COLEGIO), Amador Gutierrez Rodriguez (COLEGIO), Alper Tunga Aniker (TUMPA), Ismail Akpinar (TUMPA), Ali Comert (TUMPA), Huseyn Sukru Arik (TUMPA), Stephen Cauchi (MMRTC) Work package participants: The following partners have taken an active part in the work leading to the elaboration of this document, even if they might not have directly contributed writing parts of this document: Malta Maritime Pilots Cooperative Society Ltd., Malta (MMP) Centro Studi Enti Locali Srl., Italy (CSEL) Turkish Maritime Pilots Association, Turkey (TUMPA) Colegio Oficial Nacional de Practicos de Puerto, Spain (COLEGIO) Mediterranean Maritime Research and Training Centre Coop. Soc. Ltd., Malta (MMRTC) This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Grant agreement number: 2011-3432/001-001 Deliverable description Many pilots organisations have internal newsletters that are distributed to all their members. Articles illustrating the main elements of the project and promoting the participation of pilots to the consultation, both online and during the Brussels event, will be featured. EntiLocali Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali N. Iscrizione R.O.C. - Sped. in abb. postale 45% - D.L. 353/03 (conv. in L. n° 46/04) - art. 1 comma 1 - DCB PISA Anno XI - lunedì 16 gennaio 2012 5 Manovra “Salva-Italia” In una nota del Mef riassunte le novità e le scelte dell’Esecutivo 13 Irap 19 Entro il 16 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il metodo“commerciale” in base ai “comportamenti concludenti” 3 Contribuenti “minimi” Quali sono le novità introdotte dal Dl. n. 98/11 e che riflessi hanno in termini di Iva e ritenute fiscali? 3 SOMMARIO 16 gennaio 2012 FLASH 3 settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Collaborano alla Rivista: Dott.ssa Maria Altobelli Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali Dott. Gianluca Bertagna Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale, Consulente per gli Enti Locali Dott. Sergio Cucchi già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche Prof. Ciro D’Aries Dottore commercialista, Docente e Pubblicista Dott. Ignazio Del Castillo Magistrato della Corte dei Conti Dott. Claudio Galtieri Magistrato della Corte dei Conti Dott. Pantaleo Isceri Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde Prof. Luciano Marchi Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa Dott. Salvatore Marino Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato Dott. Luigi Marzullo Funzionario Agenzia delle Entrate Roma Prof. Stefano Pozzoli Straordinario di Ragioneria Generale Università di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile Dott. Antonio Scozzese (già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell'Interno Comitato di redazione: Enrico Belcari, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Ambra Valori Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocaliweb.it Stampa: Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C. Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI) Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 NOTIZIARIO 5 Trasferimenti erariali: erogato il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2010/2011 5 Manovra “Salva-Italia”: in una nota del Mef riassunte le novità e le scelte dell’Esecutivo 6 “Servizi Ambientali”: in vigore il nuovo Regolamento del “Sistri” 7 Sostituto d’imposta: istituiti i codici-tributo Modelli “F24” e “F24EP” per il versamento del “contributo di solidarietà” 8 Inpdap: aggiornamento della gestione e della compilazione delle denunce mensili 8 Inail: dal 2012 utilizzo esclusivo dei servizi telematici per alcune dichiarazioni e istanze 10 Inail: erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno 10 “Servizi Sociali”: fiscalmente rilevante l’attività di “Amministratore di sostegno” svolta da un professionista 11 “Servizi Sociali”: ulteriori disposizioni urgenti sullo stato di emergenza umanitaria dei cittadini affluiti dai Paesi nordafricani 11 Avcp: nuove indicazioni per la procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando nei contratti sotto soglia 12 Personale Enti Locali: per l’Anci il giorno del Santo Patrono è ancora festivo GLI APPROFONDIMENTI 13 Irap: entro il 16 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il metodo “commerciale” in base ai “comportamenti concludenti” di Francesco Vegni 16 Forme obbligatorie associative fra Enti Locali e relative scadenze di Ivan Bonitatibus I QUESITI 19 Contribuenti “minimi”: quali sono le novità introdotte dal Dl. n. 98/11 e che riflessi hanno in termini di Iva e ritenute fiscali? di Marcello Marzano LA GIURISPRUDENZA 23 Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 300,00 Abbonamento semestrale: Euro 170,00 Arretrati e numeri singoli: Euro 7,00 Sottoscrivendo due o più abbonamenti si ha diritto ad uno sconto del 30 % sull'importo complessivo. sulle principali novità che interessano gli Enti Locali Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di un Azienda speciale per la mancata comunicazione del compenso al Segretario di Antonio Tirelli LO SCADENZARIO 25 La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati sia in abbonamento postale che tramite e-mail. Annualmente viene inviato agli abbonati un cd-rom contenente l’indice analitico degli argomenti trattati e il testo di tutta la normativa commentata. I corrispettivi per gli abbonamenti, per gli arretrati e per i numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29 dicembre 1989. AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centro Studi Enti Locali 1 3 FLASH 16 gennaio 2012 FLASH sulle principali novità normative ed interpretative della settimana 6 “SERVIZI AMBIENTALI”: IN VIGORE DAL 6 GENNAIO 2012 IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (“SISTRI”) E’ stato pubblicato sul S.O. n. 5 della G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 il Decreto Ministero dell’Ambiente n. 219 del 10 novembre 2011, che ha introdotto, a partire dal 6 gennaio 2012, un nuovo Regolamento per il “Sistri”. 8 INAIL: DAL 2012 UTILIZZO ESCLUSIVO DEI SERVIZI TELEMATICI PER ALCUNE DICHIARAZIONI E ISTANZE L’Inail, con la Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, ha reso nota l’individuazione di un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. 5 5 TRASFERIMENTI ERARIALI: EROGATO IL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 MANOVRA “SALVA ITALIA”: IN UNA NOTA DEL MEF RIASSUNTE LE NOVITÀ E LE SCELTE DELL’ESECUTIVO Il Ministero dell’Interno, con un Comunicato del 9 gennaio 2012, ha reso noto di aver disposto il pagamento, a favore delle Regioni, del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. 7 SOSTITUTO D’IMPOSTA: ISTITUITI I CODICI-TRIBUTO MODELLI “F24” E“F24EP” PER IL VERSAMENTO DEL “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ” L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4, ha istituito i codici-tributo “1618” e “145E”, da indicare sui Modelli “F24” e “F24 EP” per versare da parte dei sostituti d’imposta il “contributo di solidarietà”. 10 INAIL: EROGAZIONE AGLI INVALIDI DEL LAVORO DI DISPOSITIVI TECNICI E DI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL REINSERIMENTO L’Inail, con la Circolare del 23 dicembre 2011 n. 61, ha reso noto che è stato approntato il nuovo Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione. Centro Studi Enti Locali Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio dito internet un Documento riepilogativo sulla “Manovra Dicembre 2011”. 8 INPDAP: AGGIORNAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI L’Inpdap, con la Circolare n. 20 del 23 dicembre 2011, ha informato delle nuove modalità di gestione e compilazione delle Denunce mensili per la comunicazione dei dati sulla posizione assicurativa e per il calcolo dei contributi dovuti. 10 “SERVIZI SOCIALI”: FISCALMENTE RILEVANTE L’ATTIVITÀ DI “AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” SVOLTA DA UN PROFESSIONISTA L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012, ha chiarito che se il Giudice tutelare sceglie un Avvocato quale “Amministratore di sostegno”, la relativa indennità rappresenta un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale. 3 FLASH 16 gennaio 2012 11 11 12 “SERVIZI SOCIALI”: ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI SULLO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA DEI CITTADINI AFFLUITI DAI PAESI NORDAFRICANI AVCP: NUOVE INDICAZIONI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA PERSONALE ENTI LOCALI: PER L’ANCI IL GIORNO DEL SANTO PATRONO È ANCORA FESTIVO E’ stato pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2012 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2011, n. 39911, recante ulteriori disposizioni atte a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria per l’afflusso di cittadini dai Paesi del Nord Africa. E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’Avcp, con cui si forniscono indicazioni operative sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 3 L’Anci, con una News dell’11 gennaio 2012, ritiene che la ricorrenza del Santo Patrono debba essere considerata, per i dipendenti dei Comuni, come un giorno festivo. PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230 4 Centro Studi Enti Locali 3 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 Trasferimenti erariali: erogato il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2010/2011 Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con un Comunicato del 9 gennaio 2012 ha reso noto che, con Dm. n. 97761 del 15 dicembre 2011, è stato disposto il pagamento, a favore delle Regioni, del contributo complessivo di 103.000.00 Euro per la forni- tura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. I criteri di ripartizione sono stati stabiliti dal Decreto direttoriale 14 dicembre 2011, che ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano risorse per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Per evitare la chiusura della contabilità dello Stato e la conseguente perdita delle risorse finanziarie dell’anno 2011, è stato disposto il pagamento senza attendere i “Piani regionali di riparto” a favore dei Comuni, non attivando di conseguenza la procedura prevista dall’art. 29 (“Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa”) della Legge n. 196/09, che avrebbe fatto slittare il pagamento presumibilmente tra maggio/giugno 2012. Manovra “Salva Italia”: in una nota del Mef riassunte le novità e le scelte dell’Esecutivo Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito internet un Documento sulla “Decreto Salva-Italia”, di cui Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (vedi Entilocalinews n. 1 del 2 gennaio 2012); una nuova Manovra economica d’emergenza, la quinta di quest’anno per l’Italia, allo scopo di aggiustarne i conti e creare le condizioni per favorire la ripresa economica. Il Documento indica espressamente, nelle sue premesse, gli “ulteriori interventi per la crescita economica” a cui il Governo e in particolare il Mef ha iniziato a lavorare per “incidere significativamente sull’attuale struttura del prelievo ovvero dell’ordinamento tributario”. Questi, in sintesi, gli obiettivi che la riforma intende perseguire: - riduzione dell’attuale incertezza nell’applicazione della normativa fiscale, ristabilendo certezza delle sue norme a Centro Studi Enti Locali tutela dei contribuenti; - recupero, mediante l’intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili, di risorse necessarie a finanziare le crescita economica; - anticipo al 2012 dell’Imu; - introduzione di una Imposta ordinaria sul valore degli immobili detenuti all’estero dalle persone fisiche; - razionalizzazione dell’Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, con l’applicazione di una aliquota proporzionale da estendere anche alle gestioni patrimoniali, ai fondi di investimento, alle polizze vita ed ai buoni fruttiferi postali; - introduzione di una Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche e di una Imposta una tantum sulle attività finanziarie “scudate”; - incremento del prelievo sulle auto di grossa cilindrata e nuove forme di tassazione sulle imbarcazioni da diporto e sugli aeromobili privati; - rimodulazione delle accise sui carburanti e aumento dell’aliquota ridotta e ordinaria dell’Iva; - lotta all’evasione fiscale, con l’obiettivo di contenere l’incremento della pressione tributaria. Misure per lo sviluppo In questo capitolo, al quale non sono interessati direttamente gli Enti Locali, si passa in rassegna l’introduzione dell’Ace (“Aiuto alla crescita economica”), la deducibilità dalle Imposte dirette dell’Irap dovuta sul costo del lavoro, l‘incremento della deduzione forfettaria ai fini Irap per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni, la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per Imposte anticipate, le detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali e riallineamento delle partecipazioni. Tassazione patrimoniale e prelievi su alcune manifestazioni di ricchezza Il Governo intende introdurre una Imposta patrimoniale di tipo “reale”, colpendo il valore dei singoli beni patrimoniali, mobili e immobili, con aliquo- ta proporzionale: - tassando gli immobili situati in Italia, sostanzialmente con la reintroduzione dell’Imposta patrimoniale sulla “prima casa” e con la rivalutazione delle basi imponibili; - tassando con un’analoga Imposta gli immobili detenuti all’estero; - modificando l’Imposta di bollo “a scaglioni” introdotta con la “Manovra di agosto” sui soli conti bancari, estendendola alle fattispecie ora escluse; - tassando con un’analoga Imposta le attività finanziarie detenute all’estero; - tassando alcune manifestazioni di ricchezza: i veicoli di grossa cilindrata (potenziando quanto già disposto con la “Manovra di agosto”), gli aerei e le imbarcazioni da diporto di maggiori dimensioni. Tassazione patrimoniale degli immobili Il Documento sintetizza le disposizioni del Dl. n. 201/11 riguardanti l’Imu: - aumento fino ad un massimo del 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in Catasto per ridurre il divario 5 NOTIZIARIO tra i valori risultanti dalle rendite iscritte in Catasto ed i reali valori di mercato degli immobili; - aliquota base dell’Imu pari allo 0,76% (ridotta per le abitazioni principali allo 0,4% con un margine di manovrabilità per i Comuni fino a 0,2%) con possibilità di variazione in più o in meno dello 0,3%; - detrazione sull’abitazione principale di 200 Euro maggiorata, solo per gli anni 2012 e 2013, di 50 Euro per ogni figlio, fino ad un massimo di 8 figli, di età non superiore a 26 anni; - aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1%; - applicazione del coefficiente pari a 110 per la determinazione della base imponibile dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli; - introduzione di un’Imposta ordinaria sul valore degli immobili detenuti all’estero dalle persone fisiche, in misura pari a quella dovuta sugli immobili tenuti a disposizione in Italia (0,76%). Per favorire una maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali e conseguire una perequazione effettiva tra i diversi territo- 16 gennaio 2012 ri urbani, il Documento ritiene necessario riformare il sistema estimativo del Catasto edilizio urbano. Il disegno di riforma dovrà essere imperniato sui seguenti elementi: - la costituzione di un sistema catastale che contempli, assieme alla rendita, il valore patrimoniale del bene, per assicurare una base imponibile adeguata da utilizzare per le diverse tipologie di tassazione; - la rideterminazione della classificazione dei beni immobiliari; - il superamento del sistema vigente per categorie e classi in relazione agli immobili ordinari, attraverso un sistema di funzioni statistiche che correlino il valore del bene o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie; - il superamento, per abitazioni e uffici, del “vano” come unità di misura della consistenza a fini fiscali, sostituendolo con la “superficie” espressa in metri quadrati; - la riqualificazione dei metodi di stima diretta per gli immobili speciali. Per quanto riguarda il “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (Tares), il Documento, sintetizzando brevemente le disposi- zioni dell’art. 14 del Dl. n. 201/11, precisa che, “al fine di non penalizzare i Comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed hanno quindi inquadrato il prelievo nell’ambito delle entrate patrimoniali, è stata prevista la possibilità di sostituire il tributo con una tariffa avente natura corrispettiva, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale scelta evita possibili contestazioni in ordine all’applicazione dell’Iva sul prelievo da parte delle Società di gestione dei rifiuti. Tali Comuni devono comunque applicare il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni”. Misure per il consolidamento fiscale Con la rimodulazione delle Accise sui carburanti e con l’incremento delle aliquote Iva, si assicura la realizzazione degli obiettivi programmatici sui saldi. Gli incrementi delle Accise sono entrate in vigore con il Decreto, mentre l’incremento delle aliquote Iva (quella del 10% e del 21%, rispettivamente al 12% e al 23%) avverrà dal 3 1° ottobre 2012. Il Documento passa infine in rassegna le seguenti misure del Dl. n. 201/11, senza peraltro aggiungere niente di più di quello disposto dalle norme: - regime premiale per favorire la trasparenza e l’emersione; - modifica meccanismi di fruizione delle rateazioni concesse da Equitalia per i debiti iscritti a ruolo; - complessivo riassetto del sistema di remunerazione di Equitalia; - slittamento, di un anno, delle disposizioni introdotte dal Dl. n. 70/11, che prevedono l’eliminazione della possibilità delle Società del Gruppo Equitalia di riscuotere le entrate dei Comuni e una diversa regolamentazione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate degli stessi Comuni; - dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale delle Dichiarazioni dei redditi; - facoltà per il debitore, con l’accordo dell’Agente della riscossione, di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, evitando la vendita all’incanto; - riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all’uso del contante. “Servizi Ambientali”: in vigore il nuovo Regolamento del Sistri E’ stato pubblicato sul S.O. n. 5 della G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 il Decreto Ministero dell’Ambiente n. 219 del 10 novembre 2011, che ha introdotto, a partire dal 6 gennaio 2012, un nuovo Regolamento per il “Sistri”, con l’intento di renderne l’applicazione più facile per le imprese e gli operatori del settore. 6 In particolare, il nuovo Provvedimento ha modificato il Dm. n. 52/11 (vedi Entilocalinews n. 18u del 2 maggio 2011), sostituendo gli Allegati IA (“Procedura d’iscrizione”), IB (“Installazione black box”), II (“Contributi”) e III (“Schede Sistri”). Tra le novità, segnaliamo quanto segue: - viene meglio definito il con- cetto di “unità locale”, con la sostituzione integrale della lett. l), comma 1, dell’art. 2, introducendo il nuovo concetto di “unità operativa”, meglio chiarito con l’inserimento della lett. l-bis), che lo definisce come reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti, che serve per comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari per ogni operatore; - in riferimento alla consegna dei dispositivi Usb e black box, viene specificato (con l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell’art. 8) che dopo il perfezionamento della procedura di iscrizione - Centro Studi Enti Locali 3 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 che termina con la consegna del dispositivo Usb, dei codici di accesso al sistema e dei black box - gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al “Sistri”, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di 3 certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima “unità locale/unità operativa/attività soggetta all’obbligo di iscrizione al Sistri”. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell’Allegato IA. Gli operatori iscritti al “Sistri” possono chiedere la consegna dei dispositivi Usb per l’interoperabilità; - la consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l’interoperabilità, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all’operatore che ne ha fatto richiesta. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso; - in riferimento alla custodia e al fine di consentire la consultazione delle schede, i dispositivi devono essere resi disponibili in qualsiasi momento; ma, nel caso di “unità locali/unità operative” nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al “Sistri”, è consentito custodire i dispositivi Usb presso altra“unità locale/unità operativa”, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta; - per quanto concerne la videosorveglianza, in presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l’installazione delle apparecchiature, il “Sistri”, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all’installazione delle stesse. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al “Sistri” e di effettuazione dei relativi adempimenti, è tenuto a comunicare al “Sistri” ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. Inoltre, l’obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Da segnalare anche l’inserimento dell’art. 21-bis (“Disposizioni in materia di interoperabilità”) ad opera della lett. qq) del comma 1 dell’art. 1. La nor- ma prevede che il dispositivo Usb per l’interoperabilità tra “Sistri” e software gestionali delle imprese sia stato accreditato in base al Dlgs. n. 82/05. Le imprese sono chiamate a dichiarare il luogo nel quale viene custodito il dispositivo Usb per l’interoperabilità ed ogni sua eventuale variazione. Da segnalare infine che, in caso di sospensione o cessazione dell’attività o chiusura di una “unità locale”, l’impresa deve darne comunicazione scritta al “Sistri” entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese, oltre a restituire i dispositivi Usb per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In generale, ogni cambiamento, come quello di titolarità, è necessario accedere all’area “Gestione aziende” del portale “Sistri”, ed inviare una copia degli atti che hanno comportato tali modifiche e della richiesta di iscrizione degli atti presso il Registro delle Imprese. Sostituto d’imposta: istituiti i codici-tributo dei Modelli “F24” e “F24EP” per il versamento del “contributo di solidarietà” L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2012, ha istituito i codici-tributo “1618” e “145E”, da indicare, rispettivamente sui Modelli “F24” e “F24 EP”, che consentiranno al sostituto di imposta di versare il “contributo di solidarietà” del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300.000 Euro lordi annui previsto dal comma 2, dell’art. 2, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11 (vedi Entilocalinews n. 36 del 19 settembre 2011). Il comma citato introduce un Centro Studi Enti Locali “contributo di solidarietà” a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini Irpef sia superiore a 300.000 Euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011–31 dicembre 2013, prorogabile anche per gli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio, di ammontare pari al 3% della parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del predetto limite di 300.000 Euro, concorrono anche i redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici di cui, rispettiva- mente, all’art. 9, comma 2, del Dl. n. 78/10 ed all’art. 18, comma 22-bis, del Dl. n. 98/11, ancorché al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo ivi previsti. Dal tenore delle disposizioni si evince che il “contributo di solidarietà” opera anche nei confronti dei dipendenti pubblici e dei pensionati, ove il reddito complessivo superi i 300.000 Euro. Ai fini del superamento della predetta soglia, i redditi dei dipendenti pubblici ed i trattamenti pensionistici già assoggettati a riduzione ai sensi dei Decreti sopra citati saranno valutati nel computo al lordo delle riduzioni.Tuttavia, è stato precisato che il “contributo di solidarietà” non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati da assoggettare al “contributo di solidarietà”, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il “contributo”, in una unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’Era- 7 NOTIZIARIO rio con i codici-tributo più sopra riportati. Il primo (“1618”) deve essere esposto nella Sezione “Erario”, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna 16 gennaio 2012 “Importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mes e” e “anno di riferimento”, rispettivamente, del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio. Anche il secondo codice-tributo (“145E”) va riportato nella Sezione “Erario”, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione 3 di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”. I campi codice ed estremi identificativi non devono essere riempiti. Inpdap: aggiornamento della gestione e della compilazione delle Denunce mensili (“Dma2”) L’Inpdap, con la Circolare n. 20 del 23 dicembre 2011, ha informato delle nuove modalità di gestione e compilazione delle Denunce mensili ai fini della comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il calcolo del dovuto contributivo, fissandone la decorrenza (1° luglio 2012) con la Nota operativa n. 28 del 28 dicembre 2011. L’Inpdap passa dal principio di competenza al principio di cassa. Aggiornando la Dma (“Denuncia contributiva mensile”), infatti, rende universalmente applicabile il calcolo della contribuzione in base all’aliquota vigente all’atto dell’erogazione della voce retributiva. La nuova Denuncia “Dma2” entrerà in vigore dalle retribuzioni del prossimo mese di luglio 2012, consentendo un aumento di efficienza nella gestione delle entrate contributive (controllo morosità), del monitoraggio della contribuzione figurativa, e degli obblighi nei confronti del casellario degli iscritti attivi (estratto conto). La “Dma” è in vigore da gennaio 2005; obbligatoria per tutti gli Enti e Amministrazioni iscritti all’Inpdap, consiste nella comunicazione mensile all’Istituto, in via telematica, di dati retributivi e informazioni necessari per implementare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori, utili alla definizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Diverse le novità previste dal nuovo Modello. In primo luogo, si tratta di modifiche miranti ad attualizzare il contenuto della Denuncia rispetto all’evoluzione legislativa ed alla necessità di monitorare le entrate e gli oneri a carico dell’Inpdap nella gestione delle pensioni, mentre le altre novità hanno invece finalità di razionalizzare il contenuto della stessa Denuncia, di acquisire mensilmente gli elementi informativi per i casi di contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, di consentire anche ai soggetti che erogano compensi a lavo- ratori e che non assumono per gli stessi il ruolo di sostituto d’imposta, di inviare le informazioni necessarie ad implementare la posizione assicurativa nel caso in cui il sostituto d’imposta non sia in grado di inviare i dati all’Inpdap; infine, di recepire l’orientamento dell’Inpdap di generalizzare il principio di cassa per le aliquote contributive da applicare. Il calcolo con il criterio di cassa di tutta la contribuzione, rispetto al previgente sistema (oggi viene applicato il principio di competenza) - spiega l’Inpdap - rappresenta una delle innovazioni più significative delle modalità di compilazione della “Dma”. In virtù di tale principio, in altre parole, i contributi vengono calcolati applicando l’aliquota vigente all’atto della liquidazione delle retribuzioni, con la conseguente implementazione della posizione assicurativa, ferme restando le regole vigenti per l’individuazione della base imponibile ai fini del calcolo della prima quota per le prestazioni pensionistiche e previdenziali. L’estensione a tutte le tipologie di imponibili contributivi, quindi anche a quelli costituiti da proventi aventi natura diversa come, per esempio, compensi per attività straordinaria, ovvero derivanti da fonti ulteriori come, per esempio, da una Sentenza, è conforme al vigente dettato normativo (Dlgs. n. 314/97). L’Inpdap precisa che, ai fini della “Dma”, il criterio di cassa corrisponde al momento di percezione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. In ossequio al nuovo principio - conclude l’Inpdap - nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici, gli imponibili contributivi vanno di conseguenza imputati al periodo di cassa e agli stessi viene applicata l’aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni. Inail: dal 2012 utilizzo esclusivo dei servizi telematici per alcune dichiarazioni e istanze L’Inail, con la Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, ha comunicato che, con Determinazione 8 Commissario straordinario 29 dicembre 2011, n. 55, è stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche al fine di ridurre i costi di gestione dei provvedi- Centro Studi Enti Locali 3 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 menti amministrativi. L’introduzione del “Codice dell’Amministrazione digitale” e le successive disposizioni normative hanno previsto la progressiva informatizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, definendo il principio della “telematizzazione obbligatoria”. A decorrere da gennaio 2012, sono infatti effettuate esclusivamente con modalità telematiche: - la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi; - la comunicazione del pagamento del premio annuale in 4 rate; - la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane; - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata del premio anticipato nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi; - la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali. I primi 4 servizi riguardano l’autoliquidazione annuale dei premi, per la quale l’Istituto già da anni ha reso disponibili servizi telematici per le imprese e per gli altri soggetti assicuranti, così come per i loro intermediari. Dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi A partire dall’autoliquidazione 2011/2012, la dichiarazione delle retribuzioni prevista dall’art. 28, comma 4, primo periodo, del Dpr. n. 1124/65, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi: - “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, con accesso da www.inail.it – “Punto Cliente”; Centro Studi Enti Locali - “Alpi on-line”, con accesso da www.inail.it – “Punto Cliente”; - “Autoliquidazione on-line”, per il solo Settore marittimo, con accesso da www.inail.it – “Navigazione marittima” – “Servizi on-line” – “Accesso area dedicata agli utenti Ipsema”. Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il Settore marittimo, é fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio. L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata con il modulo cartaceo ai sensi dell’art. 28, comma 4, secondo periodo, del Dpr. n. 1124/65, come integrato dall’art. 55, comma 5, della Legge n. 144/99. Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte L’art. 28, comma 6, del Dpr. n. 1124/65, stabilisce che il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio all’Inail, ai fini di eventuali controlli. Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio “Riduzione presunto” in www.inail.it – “Punto Cliente”. La comunicazione riguarda soltanto le ditte attive, avendo ad oggetto le retribuzioni pre- sunte su cui calcolare il premio anticipato annuale. Accesso ai servizi telematici Per utilizzare i servizi telematici, l’utente deve essere in possesso delle credenziali di accesso. Gli utenti interessati sono nel dettaglio: - tutti i soggetti (imprese, artigiani, enti territoriali, soggetti tenuti a istituire il Libro unico del lavoro, ecc.) titolari di codice ditta e, per il Settore marittimo, le imprese armatoriali. La password per il primo accesso è composta dal “Pin1” e dal “Pin2”. Il “Pin1” è un codice segreto di identificazione personale che, come il codice ditta, è indicato sul certificato di assicurazione e sulle basi di calcolo dei premi inviate per la loro autoliquidazione annuale. In caso di smarrimento del “Pin1”, è possibile richiederlo ad una qualsiasi sede Inail. Per ottenere il “Pin2”, l’utente deve accedere al portale Inail www.inail.it, “cliccare” sul pulsante “Registrazione”, selezionare la voce “Registrazione Ditta” nel menù a sinistra, inserire il “Codice Ditta” ed il “Pin 1” negli appositi campi. Al termine di questa operazione l’utente riceverà il “Pin 2” per posta all’indirizzo della sede legale indicata nella denuncia di iscrizione; - gli intermediari previsti dalla Legge n. 12/79 e da altre leggi specifiche, legittimati ad effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti. Anche tali soggetti possono creare a loro volta utenze in capo a propri dipendenti “subdelegati”, fermo restando la responsabilità diretta ed esclusiva del titolare dell’utenza; - gli intermediari legittimati ad effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti, vale a dire i professionisti che effettuano adempimenti esclusivamente per imprese senza lavoratori dipendenti. Anche tali intermediari, per accedere ai servizi telematici in “Punto Cliente” devono richiedere l’abilitazione con l’apposita modulistica a una sede dell’Inail, con possibilità di creare “subdelegati”, e possono operare a condizione che i codici ditta interessati siano presenti tra le ditte in delega; - gli intermediari per imprese armatoriali. Servizi erogati dal Contact center multicanale e assistenza tecnica Il Contact center multicanale (Ccm) erogherà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803164. Il servizio è stato inoltre opportunamente potenziato e sono stati messi a disposizione degli utenti nuovi ed ulteriori canali di accesso: - il servizio “Inail risponde” (disponibile sul sito internet www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi on-line ed approfondimenti normativi e procedurali; - il servizio “chat”, un sistema di messaggistica istantanea, attivabile durante l’utilizzo dei servizi on-line di “Punto Cliente”, per ricevere in modalità interattiva assistenza dagli operatori del Ccm; - il servizio di “web collaboration” che consente di condividere il proprio desktop con gli operatori del Ccm per una più efficace assistenza nell’utilizzo dei servizi on-line; - il servizio “skype”, che permette agli utenti di utilizzare la connessione internet per attivare una conversazione telefonica con gli operatori del Ccm. 9 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 3 Inail: erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno L’Inail, con la Circolare del 23 dicembre 2011 n. 61, ha reso noto che è stato approntato il nuovo Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione. In effetti, con la Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011, il Presidente dell’Inail ha approvato il nuovo Regolamento che abroga ogni precedente istruzione che risulti in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Il Regolamento intende favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema di “tutela globale ed integrata” che l’Istituto intende garantire ai propri assicurati. Nel nuovo Regolamento sono stati compresi tra i beneficiari, sia delle prestazioni protesiche che delle iniziative di sostegno al reinserimento, gli assistiti ex Ipsema (“Istituto di previdenza per il settore marittimo”), mentre gli interventi di cui al Titolo IV hanno come destinatari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative Per quanto riguarda i dispositivi e gli interventi per l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico, con l’obiettivo di facilitare l’applicazione operativa del Regolamento, si è provveduto a distinguere gli interventi relativi tra l’adeguamento degli ambienti per aiutare la deambulazione/accessibilità agli ambienti interni ed esterni (rampe, scivoli, bagni, ecc.), all’adeguamento funzionale ed alle modifiche impiantistiche (sanitari, rubinetterie, maniglioni, ecc.), fino all’adeguamento degli arredi per agevolare l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente domestico (piani cottura, lavelli, elettrodomestici, ecc.). Nel nuovo Regolamento è stata aggiunta un’ulteriore novità, che riguarda la possibilità per il lavoratore divenuto disabile che avesse in corso, prima dell’evento dannoso, la costruzione di un alloggio, di ottenere un intervento di adeguamento per la propria disabilità, riguardante la sola fornitura in opera di ausili particolari (quali porte scorrevoli, sanitari per persone disabili, ecc.) in sostituzione di quelli standard previsti nel capitolato e non ancora installati. Pertanto, potrà essere autorizzata la differenza di costo tra gli appositi ausili e quelli previsti dal capitolato di compravendita. Per quanto concerne l’adattamento di arredi nuovi o esistenti, l’importo massimo autorizzabile non può essere superiore a 10.000 Euro più Iva. “Servizi sociali”: fiscalmente rilevante l’attività di “Amministratore di sostegno” svolta da un professionista L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012, ha chiarito che, se il Giudice tutelare sceglie un avvocato quale “Amministratore di sostegno”, la relativa indennità rappresenta un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale, quindi inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva. L’art. 379 del Codice civile stabilisce che “l‘Ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore una equa 10 indennità …”. Per assistere le persone affette da menomazioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di occuparsi dei propri interessi, la Legge n. 6/04 (“Introduzione nel Libro I,Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all’istituzione dell’Amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”), ha introdotto la figura dell’Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutela- re del luogo in cui l’infermo ha la propria residenza o domicilio. Di norma, la scelta dello “Amministratore di sostegno” avviene nell’ambito familiare ma, in alcuni casi, può essere effettuata anche al di fuori della cerchia familiare, ad esempio un Avvocato. La Risoluzione prende spunto da un quesito di un Avvocato che, nell’ambito della propria attività professionale, ha ricevuto molteplici incarichi di “Amministratore di sostegno”. Dal 2008 il numero degli incarichi è cresciuto al punto tale da costituire una parte rilevante della propria attività svolta, per i quali i Giudici tutelari, per un certo periodo, hanno liquidato l’equa indennità comprensiva di oneri accessori (rimborso forfetario, Cassa di previdenza degli Avvocati, Iva); e per le somme ricevute, l’Avvocato ha emesso regolari fatture. Successivamente, gli stessi Giudici tutelari, mutando orientamento, hanno considerato l’indennità in questione un reddito non più imponibile, liquidando la sola indennità senza gli oneri accessori. A parte viene definita la parcella di Avvocato, nel caso in cui questi svolga attività giudiziale o stragiudiziale nell’interesse della per- Centro Studi Enti Locali 3 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 sona inabile, per la quale il legale emette fattura. L’Avvocato chiede quale sia il corretto trattamento Irpef e Iva, rappresentando che la Cassa forense ha confermato la non applicabilità della contribuzione sull’equa indennità. L’Agenzia, per la definizione del quesito, parte, come già evidenziato, dalla Legge n. 6/04, che ha istituito la figura dello “Amministratore di sostegno”, introducendo i relativi principi nell’ambito del C.c., del quale tra l’altro trovano applicazione, per il rinvio operato dall’art. 411, alcune norme riguardanti l’Ufficio tutelare. Tra questi, l’art. 379, che ne stabilisce la gratuità, prevedendo comunque la possibilità che il Giudice assegni, se del caso, una equa indennità. Con la Risoluzione si precisa che, se la scelta ricade su un Avvocato, la relativa indennità si configura in ogni caso, sotto il profilo tributario, come un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale, e deve perciò essere inquadrata come reddito di lavoro autonomo soggetto a Irpef (art. 53 del Tuir) e rilevante ai fini Iva (artt. 3 e 5, del Dpr. n. 633/72). Viene infine ricordato che l’Ordinanza della Corte costituzionale n. 1073/88, richiamata dall’istante, relativamente alla natura non retributiva dell’equa indennità prevista dall’art. 379 del C.c., riguardava un particolare caso di tutela di un interdetto da parte di un parente, tra l’altro emessa ben prima dell’entrata in vigore della Legge n. 6/04. “Servizi Sociali”: ulteriori disposizioni urgenti sullo stato di emergenza umanitaria dei cittadini affluiti dai Paesi nordafricani E’ stato pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2012 l’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2011, n. 39911, recante “Ulteriori disposizioni urgenti diretta a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”. L’Ordinanza prevede: - limiti di stanziamento per la corresponsione di speciali indennità al personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco concretamente impie- gato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico, previste dall’art. 1 dell’Opcm. n. 3951 del 12 luglio 2011; - un limite di 101 milioni di Euro per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo del 5 aprile 2011 tra il Ministero dell’Interno e la Repubblica Tunisina; - una autorizzazione di spesa pari a circa 129 milioni e 500 mila Euro per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall’attività di Commissario di cui al comma 1 dell’art. 1 del- la Opcm. 15 aprile 2011, n. 3933; - per consentire il completamento delle attività solutorie avviate ai sensi dell’Opcm. n. 3924 del 18 febbraio 2011, il termine del 30 giugno 2011, previsto dall’art. 1, comma 9, dell’Opcm. n. 3933 del 13 aprile 2011, prorogato al 30 settembre 2011 dall’Opcm. n. 3955 del 27 luglio 2011, è ulteriormente posticipato al 30 aprile 2012; - la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 dell’art. 1 dell’Opcm. n. 3956 del 26 luglio 2011; - il rimborso, da parte dei soggetti attuatori, degli oneri per l’assistenza ai migranti e profughi sostenuti dalle Regioni in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2011 anche prima della loro nomina; - una ulteriore autorizzazione, fino al 31 dicembre 2011, di una spesa pari a 68 milioni di Euro per far fronte ad ulteriori oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato di cui al comma 1 dell’art. 1 dell’Opcm. n. 3933 del 15 aprile 2011. Avcp: nuove indicazioni per la procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando nei contratti sotto soglia E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con cui si forniscono “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del ban- Centro Studi Enti Locali do di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n, 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106”. L’innovazione principale è l’aumento da 500.000 ad un milione di Euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del Responsabile del procedimento. Le altre novità della Determinazione, consultabile anche sul sito internet www.entilocaliweb.it, sono l’innalzamento della soglia per l’affida- mento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l’intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice) e l’innalzamento da 20.000 a 40.000 Euro della soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture. 11 NOTIZIARIO 16 gennaio 2012 3 Personale Enti Locali: per l’Anci il giorno del Santo Patrono è ancora festivo L’Anci, con una News pubblicata l’11 gennaio 2012 sul proprio sito internet, ritiene che la ricorrenza del Santo Patrono debba essere considerata, per i dipendenti del comparto dei Comuni, come un giorno festivo. L’Anci fa riferimento all’art. 1, comma 24, del Dl. n. 138/11, convertito in Legge n. 148/11 che, come noto, prevede che, “a decorrere dall’anno 2012 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”. La disposizione sopra riportata ha demandato ad un Dpcm., non ancora emanato, la modifica di alcune festività nazionali previste in via generale da legge dello Stato. L’Anci ritiene che, in assenza del Decreto cui fa riferimento la norma e dal momento che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo alle date delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora vigente la disciplina contrattuale di Comparto. Diversamente, ci si troverebbe in una situazione di vuoto normativo. Nel caso di specie, per quanto riguarda il Comparto dei Comuni, si ritiene che continui a trovare applicazione l’art. 18, comma 6, del Ccnl. 6 luglio 1995, secondo il quale la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230 12 Centro Studi Enti Locali 3 APPROFONDIMENTI 16 gennaio 2012 GLI APPROFONDIMENTI Irap: entro il 16 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il metodo “commerciale” in base ai “comportamenti concludenti” di Francesco Vegni In questi giorni o al massimo entro il 16 febbraio prossimo (data di scadenza del versamento del primo acconto istituzionale per l’anno 2012) è opportuno che gli Enti interessati effettuino (o lo facciano di nuovo) i calcoli di convenienza per la scelta dei servizi commerciali per i quali può risultare vantaggioso optare (o rinnovare l’opzione, se è trascorso più di un triennio dall’esercizio dell’opzione) per l’utilizzo del “sistema contabile” Irap ad aliquota 3,9% (o diversa aliquota prevista dalla singola Regione), piuttosto che l’applicazione indistinta dell’aliquota dell’8,5% per la determinazione dell’Imposta secondo il metodo retributivo. Infatti, servizi con carattere di commercialità che sono gestiti in perdita e con elevato impiego di personale, dovrebbero essere esclusi dai calcoli Irap secondo il “metodo retributivo” per poter beneficiare dei notevoli risparmi di Imposta conseguibili con l’opzione per il sistema contabile. Ricordiamo che l’esercizio di tale opzione è previsto dal comma 2 dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ed ha come conseguenza diretta per l’Ente quella di dover determinare l’Imposta secondo 2 diverse basi imponibili, una, valida per le attività istituzionali di natura non commerciale, sulla quale si applica il “metodo retributivo” sull’ammontare delle retribuzioni erogate ogni mese, ed un’altra, per le attività considerate commerciali ai fini Iva, Centro Studi Enti Locali attraverso il “metodo contabile” dell’art. 5 del Decreto Irap. In altre parole, esercitando l’opzione, il Comune o altro Ente pubblico compreso nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sostitutivo del Dlgs. n. 29/93 ancora riportato nell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97, si trova ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che prevede l’utilizzo contemporaneo, sia del “metodo retributivo”, sia di quello “contabile”. Base imponibile Per i servizi Iva oggetto di opzione, la base imponibile Irap è costituita dal valore della produzione determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 5 del Dlgs. n. 446/97. In conseguenza di ciò, ciascun Ente che esercita l’opzione per il “metodo contabile” dovrà poi predisporre, con riferimento all’anno 2011, un conto economico a costi e ricavi per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando poi i dati in sede di Dichiarazione annuale. Aliquota Come previsto dall’art. 16 del Decreto Irap, l’aliquota applicabile alla base imponibile determinata con il “metodo commerciale” è pari al 3,9% (ridotta dal 4,25% al 3,9% a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla Finanziaria 2008 [art. 1, commi 32-66, Legge n. 244/07]), salvo diverse aliquote stabilite espressamente da ogni singola Regione, a differenza del “metodo retributivo”, per il quale è prevista l’aliquota dell’8,25%. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del Decreto Irap, le Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale, variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (Rm. Entrate 10 dicembre 2008, n. 13/DF). Costi promiscui Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi delle attività oggetto di opzione, quei componenti negativi deducibili ai fini Irap secondo il citato art. 5 che non sono specificamente riferibili all’attività commerciale in quanto connessi anche con le attività istituzionali (cosiddetti “costi promiscui”), devono essere ripartiti sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi inerenti a ciascuno dei servizi commerciali e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti dell’ente (art. 10bis, comma 2). A tal proposito, occorre comunque sottolineare che l’adozione di tale criterio “marginale” deve avvenire, a parere di chi scrive, solo in termini residuali, ovvero quando non esiste (o non si è individuato) alcun altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i costi in questione, prima, tra la componente istituzionale e quella commerciale, e poi, individuando l’incidenza di ciascuna componente relativa ad ognuno dei servizi commerciali in opzione o potenzialmente in opzione (Risoluzio- ne 28 dicembre 2001, n. 216). Ricordiamo che l’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, è stato introdotto dall’art. 1, del Dlgs. n. 506/99, e che fin dalla sua entrata in vigore si è creato un dibattito sulla corretta applicazione del coefficiente di promiscuità - così come indicato nella norma, ovvero il “rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione [art. 2425, comma 1, lett. A), Cc.] e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti” - incentrato sulla questione se l’applicazione di tale coefficiente così determinato fosse da considerarsi obbligatoria oppure residuale. A tal proposito, in dottrina era stato più volte rilevato che l’applicazione del rapporto, così come indicato all’art. 10bis, comma 2, fosse da considerarsi esclusivamente di tipo residuale piuttosto che obbligatoria, dal momento che, attraverso l’utilizzazione di coefficienti determinati di volta in volta in modo oggettivo (ad es. metratura dei locali, indici di cubatura, ore effettive di lavoro del personale, ecc.), si sarebbe raggiunta, con un grado di precisione notevolmente maggiore rispetto all’applicazione obbligatoria del rapporto, quella “fedele proporzionalità” richiesta dalla norma ed a cui il Ministero fa esplicito riferimento. Peraltro, in merito alla corretta applicazione del coefficiente, era stato sollevato anche il dubbio se al numeratore dovessero essere considerati i soli ricavi relativi alle 13 APPROFONDIMENTI attività commerciali del Comune oggetto dell’opzione, oppure la totalità dei ricavi inerenti le attività commerciali del Comune, comprese quelle per le quali non era stata esercitata l’opzione, risultanti dai registri Iva delle vendite e dei corrispettivi. A tal proposito, la maggioranza degli esperti in materia aveva ritenuto corretta l’impostazione inerente la prima delle due suddette ipotesi, ossia il considerare esclusivamente i ricavi relativi alle attività commerciali del Comune oggetto dell’opzione ex art 10-bis, comma 2, piuttosto che i ricavi concernenti tutte le attività commerciali del Comune. Con la citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che chiarire il punto focale della questione, ossia il carattere obbligatorio o residuale del coefficiente di promiscuità indicato all’art. 10bis, comma 2, la cui determinazione, nel modo sopra indicato (rapporto tra totale dei ricavi delle attività commerciali oggetto dell’opzione e totale delle entrate correnti del Comune), appariva forse come l’unico elemento ormai pacificamente accolto in dottrina, ha in realtà contribuito a creare ancora maggiori incertezze sulla corretta applicazione della norma in questione. A parere di chi scrive, l’indicazione fornita dal Ministero in tale Nota, ossia quella di considerare, rispettivamente, al numeratore del rapporto i soli ricavi riferiti ai servizi commerciali oggetto dell’opzione ed al denominatore le entrate correnti riferite ai servizi che presentano costi di carattere promiscuo, non appare coerente con quanto indicato all’interno dell’art. 10-bis, comma 2, e confermato in seguito dalla più autore- 14 16 gennaio 2012 vole dottrina, dal momento che un rapporto così determinato fa sì che lo stesso perda quel carattere di residualità che da più parti gli era stato attribuito. Con l’impostazione fornita all’interno della Risoluzione citata, tale rapporto viene infatti del tutto oggettivizzato, alimentando quindi nuove incertezze sul carattere obbligatorio o residuale dello stesso e introducendo, d’altra parte, un duplice problema di carattere operativo: - in primo luogo, viene indirettamente richiesto agli Uffici preposti alla determinazione di tale coefficiente la fissazione di tanti rapporti quante sono le attività del Comune oggetto di opzione ed aventi al loro interno costi di carattere promiscuo; - in secondo luogo, viene scoraggiata (a discapito della “fedele proporzionalità” invocata dal Ministero) la ricerca di precisi criteri oggettivi (es. ore effettive di lavoro nel caso del personale; metratura dei locali nel caso dei costi per refezione, ecc.) da utilizzare per una corretta e puntuale imputazione dei costi promiscui. Si ritiene pertanto che il comportamento più rispettoso della norma e della sua ratio sia quello di utilizzare il criterio di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Decreto Irap in via “residuale”, computando al numeratore del rapporto il totale dei ricavi di tutte le attività commerciali oggetto di opzione. Durata dell’opzione Nel caso in cui l’Ente utilizzi il “metodo contabile” dell’art. 5 per la determinazione della base imponibile Irap delle attività commerciali, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e, come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2), la durata dell’opzione per tale metodo è triennale, dopodiché può essere revocata, altrimenti si considera implicitamente confermata. Esercizio dell’opzione In merito all’esercizio dell’opzione per l’utilizzo del “metodo contabile”, alcune difficoltà interpretative erano sorte a seguito della presa di posizione del Ministero delle Finanze contenuta nella citata Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E poiché, alla luce di tale impostazione, non pareva più possibile esercitare l’opzione in questione in sede di Dichiarazione Irap, come invece prevedevano le Istruzioni di “Unico 2000 - Modello IQ - Amministrazioni ed Enti pubblici“ e, quello che più conta, ciò non sarebbe stato possibile già per l’esercizio 1999 e, dunque, per Unico 2000. Al Paragrafo 7.3.2 della Circolare n. 148/E, infatti, i tecnici del Ministero, richiamando per l’esercizio dell’opzione il concetto di “comportamento concludente” previsto dal Dpr. n. 442/97, affermavano che lo stesso “corrisponde alla scelta operata dal soggetto all’inizio del periodo d’Imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile”, da cui consegue che “la scelta operata mediante comportamento concludente in sede di primo acconto, vincola il contribuente a determinare tutti i successivi acconti mensili e il saldo dell’Imposta con le medesime modalità”. In altre parole, la Circolare n. 148/E sosteneva che la scelta per il “sistema contabile” di determinazione dell’Irap delle attività commerciali dovesse essere effettuata in sede di versamento del primo acconto mensile di ciascun anno, ovvero, entro il 15 febbraio. L’interpretazione ministeriale riportata nella Circolare n. 3 148/Eera risultata sin da subito in pieno contrasto con quanto fino ad allora sostenuto in tema dalla stessa Amministrazione finanziaria, che aveva previsto per l’Irap degli Enti pubblici un’applicazione più elastica dei principi del “comportamento concludente” rispetto a quanto letteralmente riportato nel Dpr. n. 442/97. Basta solo ricordare quanto sostenuto nel Paragrafo 2.19 della Circolare Finanze 12 novembre 1998, n. 263/E, come nelle Istruzioni del “Quadro Irap” di “Unico 99” e nelle Istruzioni alla compilazione della“Dichiarazione Irap 2000”. Andando per ordine, la Circolare n. 263/E aveva chiaramente riconosciuto agli Enti in questione la possibilità di avvalersi del “metodo contabile” del 4,25% (dal 1° gennaio 2008 aliquota scesa al 3,9%) per le attività commerciali anche se, nel corso dell’anno, gli stessi avevano versato per tutte le attività gli acconti mensili secondo il “metodo retributivo”, posizione poi confermata esplicitamente nelle Istruzioni all’Unico ‘99. A favore di ciò risultavano anche le Istruzioni per la compilazione del “Quadro Irap - Amministrazioni ed enti pubblici” di Unico 2000, dove si era affermato che “il comportamento concludente si esplica e si esaurisce in sede di Dichiarazione Irap“ (terzo capoverso del Paragrafo 1.3) e che, nel caso in cui l’Ente avesse provveduto a versare gli acconti relativi alle attività commerciali in 2 rate secondo le modalità previste per le imprese commerciali - applicando dunque per queste in corso di anno il “sistema contabile” - lo stesso Ente avrebbe potuto comunque determinare la base imponibile del periodo d’imposta per le stes- Centro Studi Enti Locali 3 APPROFONDIMENTI 16 gennaio 2012 se attività in oggetto utilizzando il metodo retributivo in sede di Dichiarazione annuale Irap, scomputando gli acconti corrisposti dall’Irap complessivamente dovuta (penultimo capoverso del Paragrafo 1.2). Ricapitolando, secondo quest’ultima impostazione, l’Ente Locale e tutti gli altri Enti ed Amministrazioni pubbliche citate nell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Decreto Irap, potevano operare il versamento degli acconti mensili attraverso il “metodo retributivo” anche per le attività commerciali nei primi mesi dell’anno, salvo poi cambiare idea ed esercitare l’opzione per il “sistema contabile” - sia per la totalità dei servizi commerciali dell’Ente, sia per alcuni di questi (vedasi Cm. n. 97/E del 1998) - in sede di Dichiarazione annuale, da presentare a quel tempo entro un mese dall’approvazione del consuntivo e, quindi, non oltre il 30 luglio dell’anno successivo, operando in tale sede i necessari conteggi ed i relativi conguagli d’imposta. Sulla base della nuova interpretazione assunta dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 148/E, invece, la possibilità di esercitare l’opzione “in seconda battuta“, ovvero in sede di Dichiarazione annuale pur avendo eseguito, per le stesse attività, i versamenti degli acconti mensili nel corso dell’anno, risultava come non più utilizzabile. Da quanto sopra descritto appariva in tutta la sua rilevanza e gravità il contrasto interpretativo tra le due difformi posizioni del Ministero in tema di esercizio dell’opzione Irap. La nuova interpretazione ministeriale sull’esercizio dell’opzione Irap per gli enti Centro Studi Enti Locali pubblici era infatti, non tanto discutibile dal punto di vista sostanziale – in quanto non faceva altro che correttamente estendere l’applicazione del principio dei “comportamenti concludenti” anche alla disciplina Irap degli Enti ed Amministrazioni pubbliche – ma piuttosto di fatto inopportuna ed intempestiva, se non altro per il fatto che la stessa avrebbe potuto produrre per tali soggetti effetti retroattivi indesiderati ed iniqui. Accortosi dell’errore compiuto, il Ministero delle Finanze è ritornato sui propri passi e, con la Circolare 20 dicembre 2000, n. 234/E, pur mantenendo la validità di quanto sostenuto con la Circolare n. 148/E in merito all’estensione del “comportamento concludente” a priori anche all’Irap degli Enti pubblici, ha posticipato l’adozione della nuova impostazione al 1° gennaio 2001. Alla luce di ciò, l’esercizio dell’opzione prevista per le Amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 29/93 - e dunque anche per gli Enti Locali dall’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, per il calcolo dell’Imposta sulle attività commerciali secondo il sistema contabile delle imprese, riferito agli anni 1999 e 2000, non è stato di fatto soggetto ad alcun stravolgimento. Con la Circolare n. 234/E il Ministero ha infatti confermato, sì, la validità di quanto sostenuto con la precedente Cm. n. 148/E in merito alla decorrenza degli effetti dell’opzione Irap per il “sistema contabile” dal primo versamento dell’anno, ma ha spostato ragionevolmente l’inizio della validità di questa nuova impostazione interpretativa dall’esercizio 2001, facendo salvo quanto accaduto nel 1999 e nel 2000 (la Circolare afferma precisamente: “dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di emanazione della medesima Circolare [26 luglio 2000]”). E’ stato così consentito ai Comuni che avevano rispettato la previgente interpretazione - ovvero quella che consentiva di regolare e di esercitare l’opzione in questione anche in sede di Dichiarazione Irap, e quindi ex post, pur avendo provveduto ad effettuare, per gli stessi servizi poi oggetto dell’opzione, i versamenti mensili del “sistema retributivo” - di non vedersi pregiudicato quanto calcolato, versato e dichiarato per gli anni 1999 e 2000. Pertanto, per coloro che avevano deciso di applicare il “sistema contabile” del 4,25% (ora 3,9% o diversa aliquota a seconda della Regione) nel corso del 2000 - ma non già dal versamento del mese di gennaio (15 febbraio 2000) e che avevano intenzione di “confermare“ tale scelta nella Dichiarazione Irap 2001, effettuando anche i relativi conguagli, la modalità di espressione del “comportamento concludente” attraverso la Dichiarazione ha mantenuto la sua validità. Tutto ciò vale a maggior ragione per l’anno d’imposta 1999, per il quale è tramontato anche il rischio di dover inviare una Dichiarazione integrativa con il relativo versamento a conguaglio e, del resto, anche la possibile applicazione delle relative sanzioni. In sostanza, alla luce di quanto chiarito dalla Circolare n. 234/E, per tutti gli Enti indicati al citato art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 29/93 che possono esercitare l’opzione di cui all’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/97, diventa fondamentale, a decorrere dall’esercizio 2001, per quei servizi per i quali si intende esercitare l’opzione, esprimere il proprio “comportamento concludente” interrompendo i versamenti mensili richiesti per l’adozione del sistema retributivo dell’8,5% fin dal primo versamento previsto per le retribuzioni di gennaio e scadente il 15 febbraio. In altre parole, per i servizi per i quali viene effettuato il calcolo dell’Irap secondo il “sistema retributivo” e versato il relativo acconto - determinato sulle retribuzioni erogate nel mese di gennaio – entro il 15 febbraio, non sarebbe più possibile esercitare l’opzione per il “sistema contabile” in seconda battuta, ovvero solo in sede di Dichiarazione annuale, in quanto l’Ente deve applicare il metodo retributivo “scelto” a febbraio almeno per l’intero anno, senza possibilità di ripensamento. Conclusioni Entro la scadenza per il versamento del primo acconto mensile per l’anno 2012 (16 febbraio), quindi, gli Enti Pubblici e Locali territoriali dovranno escludere per la prima volta, o continuare a farlo, in caso di opzione già esercitata, dall’imponibile retributivo Irap su cui calcolare l’acconto mensile all’8,5%, gli importi riferiti ai dipendenti, assimilati (gettoni, indennità pubbliche funzioni, co.co.co., ecc.) e prestatori di lavoro occasionale, impiegati nei servizi Iva oggetto di opzione. Tale “comportamento concludente” non richiede particolari dichiarazioni o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ad eccezione della successiva compilazione per conferma del rigo V050 della Dichiarazione Iva riferita all’anno in cui è stata esercitata l’opzione e solo a fini statistici. 15 APPROFONDIMENTI 16 gennaio 2012 3 Forme obbligatorie associative fra Enti Locali e relative scadenze di Ivan Bonitatibus In materia di forme associative obbligatorie, si azionano differenti normative a seconda della dimensione demografica dei Comuni. Il Legislatore, se per le Civiche amministrazioni fino a 1.000 abitanti ha previsto l’esercizio in forma associata mediante un’Unione di Comuni di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente (art. 16, commi 1 e seguenti, del Dl. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11), per i Comuni con un numero di abitanti tra i 1.001 e i 5.000 (ovvero i 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane) ha sancito la gestione obbligatoria in forma associata, attraverso Convenzione o Unione, delle 6 funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, della Legge n. 42/09 (art. 14, commi da 25 a 31, del Dl. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10). Il cogente programma di riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e dei servizi consta di una serie di adempimenti da completare entro scadenze prefissate. Come spesso accade nell’ambito di processi di riforma aventi carattere strutturale, anche per il completamento del programma “de qua” si è confidato in un posticipo dei termini di scadenza. Contrariamente alle aspettative, però, il tradizionale Decreto-legge “Milleproroghe” di fine anno non ha provveduto ad un rinvio “tout court” dei termini che in questa sede interessano; ma, al contrario, ha solo procrastinato di alcuni mesi (6 per la precisione) il cronoprogramma attuativo della gestione associata delle “fun- 16 zioni fondamentali” per i Comuni più grandi. Alla luce di questa premessa, si reputa opportuno approfondire gli adempimenti che le Amministrazioni locali e regionali sono tenute (o erano tenute) a rispettare per dar corso alle predette misure di razionalizzazione dell’apparato pubblico. Occorre preliminarmente ricordare che entro lo scorso 17 novembre 2011, per ambedue le normative di riforma, le Regioni avevano la facoltà di intervenire per modificare (in luogo di quella stabilita con legge statale) la soglia minima di popolazione complessiva delle prefate forme associative. Si rammenta che, mentre per l’esercizio in comune delle sole 6 “funzioni fondamentali” il limite demografico minimo (statale) da raggiungere con le aggregazioni di Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti è stato fissato in 10.000 abitanti (art. 14, comma 31, del citato Dl. n. 78/10), per la gestione in forma associata di tutte le funzioni ed i servizi spettanti alle Civiche amministrazioni il limite inferiore previsto dalla normativa nazionale è stato definito in 5.0011 abitanti (art. 16, comma 6, del menzionato Dl. n. 138/2011). Solo poche Regioni hanno provveduto a stabilire il testé indicato limite demografico ulteriore2. Quanto a tempi di realizzazione, l’evocata gestione associata delle 6 “funzioni fondamentali” per i Comuni con un numero di abitanti compresi tra i 1.001 e i 5.000 originariamente doveva essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno 2 funzioni, mentre per le altre 4 era possibile attendere il 31 dicembre 2012 ex comma 31, lett. a) e b), del menzionato art. 14. Il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216, rubricato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, all’art. 29, comma 11, ha prorogato però i termini di cui sopra di 6 mesi, posticipandoli, rispettivamente, al 30 giugno 2012 ed al 30 giugno 2013. Per le predette aggregazioni, si reputa opportuno ricordare che le leggi regionali, nelle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle Autonomie locali, avrebbero dovuto determinare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle “funzioni fondamentali” ex art. 21, comma 3, della Legge n. 42/09. E nell’ambito della suddetta normativa regionale, i Comuni avrebbero avviato l’esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato. Pur tuttavia, è possibile soprassedere alla mancata emanazione delle menzionate leggi regionali perché lo stesso art. 14, al comma 31, secondo periodo, ha definito le date (coma sopra viste) entro le quali i Comuni, a prescinde dalla definizione degli Ato, devono comunque assicurare il completamento del processo di riforma cha porta alla prefata gestione associata. L’esercizio obbligatorio in forma comune di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici per le Civiche amministrazioni con popolazione fino a 1.000 abitanti, invece, va realizzato attraverso un cronoprogramma che consta di diverse fasi e che coinvolge, sia le Autonomie locali che quelle regionali. Sono le Regioni a sancire, entro il 31 dicembre 2012, l’istituzione di tutte le Unioni “obbligatorie” sulla base delle proposte di aggregazione avanzate dagli Enti interessati e formalizzate con apposita Delibera consiliare entro il 17 marzo 2012 (art. 16, comma 8, del citato Dl. n. 138/11). Per stabilire il momento in cui le Civiche amministrazioni vengono private delle attribuzioni spettanti alle Unioni, i tecnici delle Amministrazioni locali devono tener a mente la data del 13 agosto 2012. Infatti, successivamente, a tale termine e dopo che il primo Comune facente parte di tal forma associativa ha rinnovato gli Organi di governo, con decorrenza dal giorno di proclamazione degli eletti, l’Unione succede a tutti gli effetti ai propri associati nei rapporti giuridici in essere. Da questa epoca l’Unione comincia ad esercitare le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici previsti dalla legge, potendo contare sulle necessarie risorse umane e strumentali trasferite dai Comuni associati unitamente ai relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio (art. 16, commi 1, 5 e 9, del ridetto Dl. n. 138/11). Le Civiche amministrazioni, al momento in cui diventano membri dell’Unione di cui sopra, ove appartengano anche a forme associative di cui agli art. 30 e 31 del Tuel (rispettivamente Convenzioni e Consorzi), cessano di diritto di farne parte (ultimo periodo del comma 7 del citato art. 16). Le Unioni di Comuni già esi- Centro Studi Enti Locali 3 APPROFONDIMENTI 16 gennaio 2012 stenti e di cui almeno una Amministrazioni associata non supera i 1.000 abitanti sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti alla nuova disciplina entro il termine sancito dal comma 7 del ridetto art. 163. Con l’adeguamento la “vecchia” Unione riconduce nell’alveo delle sue competenze tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti ai Comuni sulla base della legislazione vigente e verifica che la popolazione complessiva dei suoi associati sia superiore ai 5.000 abitanti4 (ovvero al diverso limite previsto dalla normativa regionale). Vale la pena evidenziare che i Comuni con più di 1.000 abi- tanti possono volontariamente aderire alle Unioni costituite ai sensi dell’art. 16 citato al fine di esercitare in forma associata, o le sole “funzioni fondamentali” loro attribuite, o “tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente”. Altro aspetto da sottolineare è che i Comuni con meno di 1.000 abitanti che, alla data del 30 settembre 2012, esercitano mediante Convenzione le rispettive attribuzioni previste dalla legge, hanno la opportunità di essere esentati dall’obbligo di adesione alle Unioni di cui trattasi, qualora trasmettano, entro il 15 ottobre 2012, al Ministero dell’Interno, un’atte- stazione comprovante il conseguimento di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione di tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. Il Ministero adito valuta le attestazioni che riceve e pubblica sul proprio sito l’elenco dei Comuni che ritiene di dispensare dalla obbligatoria adesione alle Unioni sopra descritte (art. 16, comma 16, del menzionato Dl. n. 138/11). Le Regioni terranno conto di questo elenco al momento in cui istituiranno (entro fine anno) tutte le Unioni del proprio territorio. Quanto sopra però potrà essere attuato se il Ministero del- l’Interno provvederà ad emanare il Decreto deputato a definire i contenuti e le modalità delle attestazioni comprovanti l’ottimale gestione in Convenzione di tutte attribuzioni spettanti ai Comuni. In verità, il predetto Dm. avrebbe dovuto essere già varato lo scorso 17 dicembre 2011. Per inciso, si precisa che Organi dell’Unione di cui all’art. 16 citato sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Nei Comuni aderenti, al momento in cui la prefata forma associativa diventa operativa, tutte le Giunte decadono di diritto e gli Organi di Governo sono il Sindaco ed il Consiglio comunale. NOTE 1 Tali funzioni sono individuate in: 1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 2. polizia locale; 3. istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 4. viabilità e dei trasporti; 5. gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 6. settore sociale - secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. 2 Oppure a 3.001 abitanti se i Comuni che intendono comporre un’Unione appartengano o siano appartenuti a Comunità montane. 3 Fra queste la Toscana che, con la L.R. 15 novembre 2011, n. 59, lo ha fissato, rispettivamente,“per le aggregazioni cui partecipano i Comuni che sono tenuti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali” ex art. 14, commi da 25 a 31, del Dl. n. 78/10, in 5.000 abitanti”, mentre “per le Unioni di comuni tenuti all’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici” ex art. 16, commi da 1 a 16, del Dl. n. 138/11, in 1.000 abitanti, con l’avvertenza però che la soglia minima prevista può ulteriormente abbassarsi “se l’Unione non ha continuità territoriale con altri Comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti”. La Regione Toscana ha fatto quindi coincidere la linea estrema di popolazione che ciascuna Amministrazione deve avere per rientrare nell’obbligatorio processo di riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e dei servizi con il limite demografico minimo che ogni forma associativa è tenuta a raggiungere. 4 Ossia, successivamente al 13 agosto 2012, entro 4 mesi dal giorno di proclamazione degli eletti del primo Comune interessato al rinnovo dei propri Organi. 5 Ovvero a 3.000 abitanti qualora i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengano o siano appartenuti a Comunità montane. 6 Ossia, dal giorno di proclamazione degli eletti del primo Comune interessato al rinnovo dei propri Organi. Centro Studi Enti Locali in qualità di Agenzi formativa è partner del progetto Europeo Certipilot Centro Studi Enti Locali 17 3 QUESITI 16 gennaio 2012 IL QUESITO Contribuenti “minimi”: quali sono le novità introdottedal Dl. n. 98/11 e che riflessi hanno in termini di Iva e ritenute fiscali? di Marcello Marzano Il testo del quesito: “Quali sono le innovazioni introdotte dall’art. 27, Dl. n. 98/11 in materia di contribuenti minimi, in particolare, quali prestatori potranno continuare a beneficiare del nuovo regime dei minimi e cosa comporterà per il Comune sostituto d’imposta la fuoriuscita dal regime di un professionista che ha svolto nel 2011 prestazioni che verranno fatturate nel 2012 ?” La risposta dei nostri esperti: L’art. 27, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, ha profondamente rinnovato i regimi forfettari previsti dalla precedente normativa, con l’intento di giungere ad una concentrazione dei precedenti in uno di maggior favore per i giovani e i lavoratori in mobilità. A partire dal 1° gennaio 2012, il regime agevolato previsto per i c.d. contribuenti “minimi”, di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07, si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Le principali novità introdotte dal Decreto in esame sono: - la riduzione al 5% dell’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle Addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’art. 1, della Legge n. 244/07; - l’introduzione di un limite temporale di 5 anni alla permanenza nel regime, ma con la possibilità di usufruirne anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per i più giovani. Centro Studi Enti Locali Considerata la rilevante riduzione dei possibili beneficiari delle nuove disposizioni, all’art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11, è stato previsto un regime per coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 27, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non potranno beneficiare del nuovo regime semplificato per i contribuenti “minimi” ovvero per coloro che ne fuoriusciranno. Per questi, il comma 4 dello stesso art. 1 ha previsto che (il regime dei contribuenti “minimi”)“cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.” Al comma 6 dello stesso art. 27, Dl n. 98/11, la norma dispone che, “con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.” In data 22 dicembre 2011, come previsto dal comma 6, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato i Provvedimenti conseguenti (vedi Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2012). Il primo Provvedimento ema- nato è stato il n. 185820/11, con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole del “nuovo” regime dei minimi introdotto dalla c.d. “Manovra correttiva” applicabile dal 2012. Le principali innovazioni riportate dal Provvedimento n. 185820/11 sono: ● l’eliminazione dell’obbligo della ritenuta sui ricavi/compensi percepiti in qualità di contribuente minimo; ● la possibilità, per i soli soggetti che hanno perso il lavoro, di applicare il regime anche se l’attività esercitata costituisce una mera prosecuzione di un’altra attività precedente; ● la possibilità di optare per il regime anche di coloro che, nel periodo 2008-2011, hanno adottato il regime ordinario o delle “nuove iniziative produttive”. Analizzando più nello specifico le novità introdotte, si rileva che una delle principali innovazioni riguarda la trasformazione del regime da durata illimitata a durata limitata nel tempo riservato ai soggetti che intraprendono una nuova attività e, in via transitoria, a coloro che l’hanno iniziata dal 1° gennaio 2008. Il Provvedimento Prot. n. 185820/11, attuativo delle disposizioni del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, ha chiarito che il nuovo regime dei “minimi” è applicabile dalle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo: a) per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi; b) anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni, ed infatti, in merito al punto sub a), il Provvedimento in esame al punto 2.3, precisa che “i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.” Il nuovo regime è applicabile anche da parte dei soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31 dicembre 2007. Al fine di evitare che i contribuenti minimi risultino strutturalmente a credito, per effetto della ridotta misura dell’ali- 19 QUESITI 16 gennaio 2012 quota dell’Imposta sostitutiva (pari come detto precedentemente al 5%), analogamente a quanto previsto nel regime delle “nuove iniziative produttive” (art. 13 della Legge n. 388/00), dal 2012 ai “nuovi minimi” non dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto; a tutela della posizione del sostituto d’imposta è però necessario che il prestatore rilasci un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto a Imposta sostitutiva, richiamando la nuova norma agevolativa. La normativa ha ristretto sensibilmente la platea di coloro che potranno beneficiare del regime di vantaggio ed è per tale ragione che è stato previsto dal comma 3 dello stesso art. 27 un regime fiscale che possiamo definire “residuale”, di cui potranno beneficiare tutti coloro che possedevano al 31 dicembre 2011 i requisiti richiesti dal regime dei “vecchi minimi” in vigore, ma che attualmente non avrebbero i requisiti per accedere al regime “nuovi minimi”. Con un secondo Provvedimento Prot. n. 185825/11 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la modalità di applicazione del regime contabile agevolato introdotto dall’art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11. Il Provvedimento in questione ha disciplinato le modalità di applicazione di questo nuovo regime: dalla norma emerge quindi che coloro che potranno utilizzarlo sono le persone fisiche che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della Legge n. 244/07, hanno i seguenti requisiti: ● nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 30.000; ● non hanno effettuato alcuna cessione all’esportazione; ● non hanno sostenuto spese di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), Dpr. n. 917/86; ● non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati; ● nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche sotto forma di contratti di leasing o di appalto e locazione, per un valore complessivo superiore a Euro 15.000; ● non si avvalgono di alcun regime speciale per quanto riguarda l’Iva; ● sono soggetti residenti; ● non hanno come oggetto principale dell’attività la vendita di fabbricati o la vendita di parti di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; ● non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5, Dpr. n. 917/86. La contemporanea presenza di tali requisiti permette al soggetto di beneficiare del regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11, ed aderendo a questo regime non verrà più applicata un’Imposta sostitutiva ed il reddito di lavoro autonomo o impresa sarà di conseguenza determinato in base agli artt. 54 e 66, Tuir, potendo altresì beneficiare dell’esonero dai seguenti obblighi: ● registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell’Imposta sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; ● tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora gli stessi forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16, Dpr. n. 600/73; ● liquidazioni e versamenti periodici ai fini Iva e versamento acconto annuale Iva; ● presentazione della Dichiarazione Irap e versamento della relativa Imposta. L’adesione a tale regime non esonera invece dai seguenti obblighi: ● conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’art. 22, Dpr. n. 600/73; ● fatturazione e certificazione dei corrispettivi, a meno non siano previste eventuali condizioni di esonero; ● presentazione annuale delle Dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte dirette e quella ai fini Iva; ● versamento dell’acconto e del saldo Irpef e relativo versamento dell’acconto e saldo delle Addizionali comunali e regionali. Per i contribuenti che sceglieranno il regime agevolato sarà prevista la soggezione agli studi di settore previsti dal- 3 l’art. 62-bis, Dl. n. 331/93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/93. Il regime contabile agevolato cesserà di essere applicato o per opzione al regime contabile ordinario o al venir meno di una delle condizioni essenziali per optare per il regime o all’intervenire di una causa di esclusione. Dopo la fuoriuscita, sarà possibile rientrare nel regime contabile semplificato a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui si “riacquistano” i requisiti di accesso al regime dei minimi a seguito della revoca dell’opzione per il regime ordinario. Sul punto il Provvedimento, citato dispone infatti che i suddetti soggetti “applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’art. 1, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario”. Per effetto di tali cambiamenti, molti prestatori di servizio si troveranno a modificare il proprio regime contabile nel passaggio dal 2011 al 2012, ed a tal proposito va precisato che, in tutti i casi di variazione, in presenza di prestazioni già effettuate per le quali è stata o no già emessa notula ma non ancora fatturate, dovranno essere utilizzate le nuove regole del regime. A tal proposito, il prospetto seguente riepiloga le diverse possibilità: Notula 2011 Fattura 2012 Regime di provenienza (2011) Regime di destinazione (2012) Rit. d’Acc. Iva Rit. d’Acc. Iva “Nuove iniziative produttive” art. 13, Legge n. 388/00 “Nuovi minimi“ art. 27, comma 1, Dl. n. 98/11 NO SI NO NO “Nuove iniziative produttive” art. 13, Legge n. 388/00 “Residuale” art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11 NO SI SI SI “Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07 “Nuovi minimi“ art. 27, comma 1, Dl. n. 98/11 SI NO NO NO “Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07 “Residuale” art. 27, comma 3, Dl. n. 98/11 SI NO SI SI “Vecchi minimi“ art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/07 “Minori” (art. 18, Dpr. n. 600/73) o ordinario SI NO SI SI 20 Centro Studi Enti Locali 3 GIURISPRUDENZA 16 gennaio 2012 LA GIURISPRUDENZA Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di un Azienda speciale per la mancata comunicazione del compenso al Segretario Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia - Sentenza n. 298 del 7 ottobre 2010 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna dei Direttori generali di una Azienda speciale per danno erariale subito dell’Azienda stessa per non aver provveduto alla comunicazione al Comune dei compensi corrisposti al Segretario generale, a norma dell’art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/11: annullata la Sentenza di assoluzione di primo grado n. 2224/10. Premessa Nel febbraio 1998, in questo medio/grande Comune siciliano, il Segretario generale del Comune richiede di poter svolgere una consulenza quale “esperto amministrativo” a favore di una Azienda pubblica (partecipata integralmente dal Comune): l’autorizzazione è riconosciuta mediante“l’apposizione del visto” sulla richiesta stessa. L’Azienda eroga compensi al Segretario per il periodo 1999/2004 per un importo di circa 35.000 Euro, ma non provvede annualmente a dare comunicazione al Comune (art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/11). Viene accertata l’omissione e viene applicata all’Azienda una sanzione amministrativa di circa 70.000 Euro (il doppio dell’importo non denunciato); l’Azienda si avvale della possibilità di estinguere la sanzione pagando, in data 22 dicembre 2005, 23.000 Euro circa (pari a 1/3 del massimo della sanzione). La Procura territoriale cita in giudizio per danno erariale il Presidente ed i 2 Direttori generali (nel frattempo succeduti) dell’Azienda. La Sezione di primo grado, con la Sentenza n. 2224/10, assolve i convenuti (con oneri legali a Centro Studi Enti Locali carico del Comune); la Procura ricorre in appello e la Sezione giurisdizionale d’appello, con la Sentenza in commento, condanna i 2 Direttori generali al pagamento del danno (complessivamente circa 12.000 Euro), confermando l’assoluzione del Presidente (liquidando a carico dell’Azienda le spese legali da rimborsargli). Sintesi delle Sentenze I Giudici di primo grado premettono che per il Presidente dell’Azienda, in carica prima del convenuto (periodo 1998/2003) nel frattempo deceduto, la Procura non ha“ravvisato nella fattispecie un’ipotesi di arricchimento degli eredi”. La difesa del Direttore generale (in carica nel periodo 1996/2001) sottolinea che dovrebbero essere ritenuti “coobbligati” della “omessa comunicazione all’Amministrazione comunale anche altre strutture di vertice dell’Azienda speciale come il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Direttore Amministrativo, nonché anche i componenti del Consiglio comunale che avevano l’onere di vigilanza e anche di amministrazione attiva dell’Azienda stessa”. Ritiene inoltre il convenuto che la predetta comunicazione “dell’incarico all’Amministrazione comunale non fosse dovuta perché il Segretario generale del Comune e la stessa Azienda speciale appartengono alla stessa Amministrazione comunale”. In ogni caso, “sussisterebbe un errore ‘scusabile’ come dimostrerebbe la circostanza che nell’errore sono incorsi tutti i citati Organi di amministrazione dell’Azienda.” La difesa del Presidente dell’Azienda “sottolineava i forti vincoli che legavano l’Azienda al Comune, al punto di renderla parte dell’apparato amministrativo comunale”. Inoltre, si sosteneva che “il Presidente del Consiglio di amministrazione non aveva competenza in merito alla materia sanzionata e se l’avesse avuta, la relativa responsabilità avrebbe dovuto coinvolgere l’intero Consiglio di amministrazione”. I Giudici di primo grado affermano che “non sussistono dubbi sulla sussistenza dell’illecito amministrativo che ha dato luogo al pagamento estintivo della sanzione amministrativa”. Infatti, l’art. 53, comma 11, del Dlgs n. 165/01, prevede che “entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.” Tale onere di comunicazione non è stato assolto dall’Azienda speciale, contravvenendo così al chiaro disposto normativo. Il conseguente pagamento in misura ridotta di 23.320,44 Euro per l’estinzione dell’illecito amministrativo, ha prodotto una diminuzione patrimoniale di pari entità nel patrimonio dell’Azienda stessa. Contrariamente a quanto sostenuto nelle tesi difensive dei convenuti, appaiono correttamente individuati nell’atto di citazione i soggetti (Direttore generale e Presidente del Consiglio di amministrazione) che all’interno dell’Azienda erano responsabili della mancata effettuazione delle comunicazioni ex art 53 del Dlgs. n. 165/01. Lo statuto dell’Azienda, infatti, all’art. 4 conferisce al Direttore generale “la conduzione e la responsabilità della gestione”, mentre al Presidente del Consiglio di amministrazione “la vigilanza generale sulla gestione”.Viene sottolineato che “gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono, al Giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l’efficienza causale che il personale comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quelli di ipotetici corresponsabili”. Si afferma che, “in concreto, il Collegio è dell’avviso che non sussista l’elemento soggettivo della colpa grave per nessuno dei convenuti’. Infatti, nel riconoscimento della responsabilità amministrativa deve essere individuato ‘l’elemento soggettivo della colpa grave non nell’organizzazione dell’Ente nel suo complesso e in astratto, ma per ogni singolo Agente nel concreto concatenarsi degli accadimenti.” Nella fattispecie in esame, la chiarezza del dettato normativo che individua con esattezza i soggetti tenuti all’obbligo della comunicazione sugli incarichi “è stata resa meno evidente” dallo strettissimo legame tra l’Azienda e il Comune. I compiti di gestione del Comune all’interno dell’Azienda speciale nonché la circostanza della partecipazione totale del Comune evidenziano “la stretta 23 GIURISPRUDENZA compenetrazione tra i 2 enti”. Inoltre, il Segretario generale del Comune era “personaggio estremamente noto all’interno di entrambi gli Enti”, il cui incarico era da tutti conosciuto. Aveva inoltre ottenuto l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale per il nuovo incarico presso l’Azienda. L’eventuale comunicazione ex art 53, comma 11, da parte dell’Azienda non avrebbe svolto alcuna funzione conoscitiva, ma era un compito formale che è apparso non dovuto in considerazione della stretta contiguità, quasi immedesimazione tra i 2 Enti. Pur se l’Azienda è stata formalmente munita di personalità giuridica, sotto il profilo della gestione amministrativa è rimasta integrata con l’Amministrazione comunale, alla quale permanevano rilevanti poteri di vigilanza e indirizzo, nonché anche la possibilità per il Sindaco di revocare e sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del relativo incarico. Non esisteva quindi, secondo i Giudici territoriali, una “concreta prevedibilità del danno che l’Azienda avrebbe potuto conseguire perché non era presa in nessuna considerazione da nessuno l’ipotesi che vi sarebbe stata una sanzione per un obbligo che non si riteneva dovuto”. In tale contesto, “pur se è ravvisabile una negligen- 24 16 gennaio 2012 za nel mancato rispetto dell’obbligo normativo di comunicazione dell’incarico, tale negligenza non assume il requisito della gravità perché il concreto concatenarsi della fattispecie in esame ha fatto ritenere a tutti i soggetti coinvolti che il citato art. 53 comma 11 non dovesse essere applicato”. I Giudici d’appello, sulla base del ricorso della Procura all’assoluzione dei convenuti in primo grado, esaminano le posizioni dei Direttori generali in servizio all’epoca dei fatti. La chiarezza del dettato normativo “che individua con esattezza i soggetti tenuti all’obbligo della comunicazione sugli incarichi” non è stata affatto resa meno evidente dallo strettissimo legame tra l’Azienda e il Comune, “come ritenuto dai primi Giudici”, ed i compiti di gestione del Comune all’interno dell’Azienda, “nonché la circostanza della partecipazione totale del Comune, anche se evidenziano una stretta compenetrazione tra i 2 Enti, non ne eliminano la reciproca alterità, sanzionata dalle distinta personalità giuridica dei 2 Enti, l’uno (il Comune) Ente pubblico istituzionale e territoriale, l’altra (l’Azienda) Ente pubblico economico”. La prova di questa “estraneità” si poneva a fondamento della necessità, per il Segretario generale del Comune, “di chiedere (ed ottenere) l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale per il nuovo incarico presso l’Azienda, autorizzazione, ben conosciuta dai 2 Direttore generali, che non sarebbe stata necessaria se i 2 Enti non fossero stati giuridicamente ben distinti”. La comunicazione ex art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/01, da parte dell’Azienda era un adempimento “ben lungi dall’essere meramente formale e che non poteva apparire non dovuto in considerazione della stretta contiguità, quasi immedesimazione tra i 2 Enti”. In tale contesto, è ravvisabile una inescusabile negligenza nel mancato rispetto dell’obbligo normativo di comunicazione dell’incarico, tale da assumere il requisito della gravità, in quanto nulla poteva far ritenere a tutti i soggetti coinvolti che il citato art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/01 non dovesse essere applicato. Come detto, i Giudici d’appello accolgono l’appello della Procura e condannano i 2 Direttori generali, succedutisi nel tempo, al pagamento di 3.500 Euro (il primo) e circa 8.000 Euro (il secondo). Commento Le difese nel giudizio di primo grado sottolineano che il Comune e la sua Azienda erano un “tutt’uno” per cui insistono nell’affermare che, sia gli Amministratori che i Dirigenti erano convinti che la comunicazione non fosse necessaria. I Giudici di 3 primo grado accettano tale motivazione perché, “pur ravvisabile una negligenza nel mancato rispetto della norma”, tale negligenza “non assume il requisito della gravità”. I Giudici d’appello, su ricorso della Procura, ritengono invece che la procedura adottata (richiesta del Segretario di svolgere un incarico retribuito presso l’Azienda e la relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco) confermasse per tutti (Comune ed Azienda) la consapevolezza che fosse un incarico specifico che dovuto essere comunicato all’Amministrazione che aveva concesso l’autorizzazione. Infatti, l’adempimento richiesto è solamente una semplice comunicazione (azione di agevolissima realizzazione) prevista da una norma specifica, inidonea a dar luogo a dubbi interpretativi. Si mettono in evidenza 2 aspetti procedurali che si ritiene abbiano determinato una carenza nei “controlli interni”: il primo riguarda la procedura di autorizzazione ai propri dipendenti a svolgere incarichi retribuiti presso terzi (l’Ufficio “Personale” doveva annotare l’autorizzazione rilasciata e verificare se, entro il termine previsto, perveniva la comunicazione prevista); il secondo, che sarebbe stato opportuno, se dubbi erano mossi, effettuare una verifica della procedura mediante istanza al Ministero competente. Centro Studi Enti Locali 3 SCADENZARIO 16 gennaio 2012 Lunedì 16 gennaio Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti Pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 101/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010). Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributo del 17% (26,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 Centro Studi Enti Locali dell’11 ottobre 2010), del contributo del 17% (26,50%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che per i compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 deve essere operata una maggiorazione dello 0,22% come previsto dal Decreto 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 e come reso noto dall’Inps con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 (Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 20109). Per inciso, l’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/11 (vedi Entilocalinews n. 45 del 21 novembre 2011), ha previsto che “con effetto dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale”. qualora sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il visto di conformità o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009). Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Conto del Tesoriere Termine entro il quale il Tesoriere deve rendere il Conto della propria gestione di cassa per l’esercizio precedente tramite il modello approvato con Dpr. 31 gennaio 1996, n. 194, allegando tutti i documenti previsti dalla normativa (art. 226, Dlgs. n. 267/00). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2010 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 per importi inferiori alla soglia indicata dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 (15.000 Euro per compensazioni operate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il visto di conformità o la firma dell’Organo di revisione). Può essere invece compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 anche per importi superiori ai 15.000 Euro annui Martedì 31 gennaio Patto di stabilità – risultanze annuali Entro la data odierna tutti gli Enti soggetti al Patto di stabilità 2011 devono inviare alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il Modello del monitoraggio relativo all’intero anno 2011, secondo le modalità definite dal Decreto 7 settembre 2011. Patto di stabilità – risultanze annuali Entro la data odierna tutti gli Enti soggetti al Patto di stabilità 2010 devono inviare alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il Modello del monitoraggio relativo al 2° semestre 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 109, dalla Legge n. 220/10, e secondo le modalità definite dal Decreto 7 settembre 2011. Conto degli Agenti contabili Termine entro il quale il gli Agenti contabili interni per denaro e per materia devono rendere il Conto della propria gestione di cassa per l’esercizio precedente tramite il modello approvato con Dpr. 31 gennaio 1996, n. 194, allegando tutti i documenti previsti dalla normativa (art. 233, Dlgs. n. 267/00). Regolamenti sulle entrate Entro oggi, nel caso in cui l’Ente ha approvato e/o modificato i Regolamenti sulle entrate prima della chiusura dell’esercizio precedente, occorre darne comunicazione al Mef. Diritti di notifica Entro la data odierna occorre effettuare la richiesta di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, allegando la documentazione giustificativa, alle Amministrazioni per conto delle quali sono state effettuate le notificazione nel IV trimestre dell’anno precedente (art. 1 del Dm. 3 ottobre 1996). 25 SCADENZARIO Presentazione Modelli Intra 12 Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i Modelli Intra 12 approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese di dicembre. Denuncia mensile analitica (Dma) Inpdap Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (Dma), di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente. Denuncia mensile Inps (EMens) Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile Emens, di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente. Giovedì 16 febbraio Irap – Opzione per il metodo “commerciale” Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione, a partire dall’anno 2012, dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E(Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2013 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno triennale. Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti Pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, cal- 26 16 gennaio 2012 colato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 101/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010). Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributo del 18% (27,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), del contributo del 18% (27,50%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che per i compensi corrisposti dal 7 3 novembre 2007 deve essere operata una maggiorazione dello 0,22% come previsto dal Decreto 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 e come reso noto dall’Inps con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 (Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 20109). Ricordiamo che l’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/11 (vedi Entilocalinews n. 45 del 21 novembre 2011), ha previsto che “con effetto dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale”. Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2010 e 2011 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 per importi inferiori alla soglia indicata dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 (15.000 Euro per compensazioni operate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione). Può essere invece compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2010 anche per importi superiori ai 15.000 Euro annui qualora sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2011 il visto di conformità o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009). Infine, può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2011, ma soltanto per importi inferiori a 10.000 Euro annui non essendo ancora stata inviata telematicamente la Dichiarazione Iva 2012. Centro Studi Enti Locali 3 SCADENZARIO 16 gennaio 2012 Martedì 28 febbraio Consegna del Modello Cud/2012 Entro oggi provvedere al rilascio, in doppia copia, del Modello Cud/2012, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2011, ovvero di una apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli altri dati stabiliti dal provvedimento di approvazione del Modello Cud (art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 37, comma 10, lett. d), punto 3, del Dl. n. 223/06). Si ricorda che, sempre entro tale data, devono anche essere consegnate ai lavoratori autonomi le certificazioni relative alla ritenute operate sui compensi corrisposti nel corso dell’anno 2011. Presentazione Modelli Intra 12 Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i Modelli Intra 12 approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese di gennaio. Denuncia mensile analitica (Dma) Inpdap Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (Dma), di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente. Denuncia mensile Inps (EMens) Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile Emens, di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente. PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0571 469222 - 0571 469230 Centro Studi Enti Locali 27 EntiLocali N. 3 www.entilocaliweb.it EntiLocali NUMERO 8 N E W S ANNO XII Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA Lunedì 25 febbraio 2013 5 Principio costituzionale del “pareggio di bilancio” Una Nota della Rgs sulla sua attuazione 5 Imu Sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati sulle distribuzioni comunali del gettito 13 Gli Appofondimenti Tempi di pagamento della P.A. e certificazione del credito: le rispettive normative sono da intendersi parallele Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali 2013 EntiLocali 5<4,96 5 , > : :L[[PTHUHSLKPHNNPVYUHTLU[VLHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL WLYNSPVWLYH[VYPKLNSP,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV :VZ[P[\[PKPPTWVZ[H 0U]PVKLSTVKLSSV ¸¹ WYVYVNH[VHS ZL[[LTIYL 7YV]PUJL 7\IISPJH[HSH KLSPILYHaPVULKLS JVUZPNSPVKLPTPUPZ[YP WLYPSSVYVYPVYKPUV 9L]PZVYP,U[P3VJHSP +LSPILYH[LKHSSHJVY[L KLPJVU[PSL¸3PULL.\PKH¹ WLYPX\Z[PVUHYPHSIPSHUJPV KPWYL]PZPVULLKSHYLUKP JVU[VKLSSHNLZ[PVUL Tributinews 5<4,96 Centro Studi Enti Locali 9P]PZ[HX\PUKPJPUHSLKPHNNPVYUHTL[VLKHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL PUTH[LYPHKP[YPI\[PLKPLU[YH[LSVJHSP 3\ULKP.LUUHPV 0T\ +PZWVUPIPSPPKH[PKLP ]LYZHTLU[P*VT\UL WLY*VT\UL (WWYVMVUKPTLU[P 3»HWWSPJHaPVULKLSS»0 T\HSZL[[VYLHNYPJVSV <Z\MY\[[VZLUaHKPYP[[VKP HJJYLZJPTLU[VLK0T\ 5<4,96 Centro Studi Enti Locali :\WWSLTLU[VHK,U[P3VJHSP5L^ZUKLS.LUUHPV .LUUHPV 5<4,96 Centro Studi Enti Locali 9P]PZ[HTLUZPSLKPHNNPVYUHTL[VLKHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL PUTH[LYPHKPJVU[YH[[\HSPZ[PJHLKPHWWHS[PW\IISPJP 3\ULKP.LUUHPV ¸+PZ[YPI\aPVULKLS .HZUH[\YHSL¹ 7\IISPJH[VZ\SZP[V KLSS»(\[VYP[nWLYS»,ULYNPH ,SL[[YPJHLPS.HZ PS+VJ\TLU[VKPJVUZ\S[H aPVULJPYJHNSP (WWYVMVUKPTLU[P 3HUH[\YHKP ¸:LY]PaPVW\IISPJVSVJHSL¹ W\~YPJVYYLYLHUJOLZL S»(TTPUPZ[YHaPVULWVULPU LZZLYL \UJVU[YH[[VKPHWWHS[V (WWYVMVUKPTLU[P ¸(UVTHSPLLPYYLNVSHYP[n¹ [YH*VT\ULLNLZ[PVUP WHYHSSLSLULSS»HTIP[VKP\UH ZP[\HaPVULKPWYLKPZZLZ[V ÄUHUaPHYPV!WYV]]LKPTLU[P JVUZLN\LU[P Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata sia in versione cartacea con abbonamento postale, sia in versione PDF tramite e-mail. quindicinale Tributinews Centro Studi Enti Locali mensile Revisorenews Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e ¿VFDOL 9LHQH LQYLDWD HVFOXVLYDPHQWH LQ YHUVLRQH 3') tramite e-mail. 9HZZLNUHTLUZPSLKLSSLUV]P[nUVYTH[P]LLKPU[LYWYL[H[P]L JOLPU[LYLZZHUVPSYL]PZVYLKP\U,U[L3VJHSL Contrattinews Entilocalinews Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 8\LZP[P Revisorenews settimanale mensile Contrattinews Centro Studi Enti Locali Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contrattualistica e di appalti pubblici. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. Per altre combinazioni di ABBONAMENTO richiedi informazioni al n° 0571 469222 Le riviste dovranno essere inviate a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) Studio / Ente........................................................................................................................................................... Cognome............................................................................... Nome..................................................................... Partita I.V.A. ........................................................................................................................................................... Codice Fiscale..................................................................................Via ............................................................... N°................ C.A.P. ........................... Città....................................................................................... Prov........... Tel................................................................................ Fax................................................................................... e-mail (obbligatoria) ............................................................................................................................................... ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante: %RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H,%$1,7/ %RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL6DQ0LQLDWR,%$1,71&& %RQL¿FR%DQFDULRVX8QLFUHGLW%DQFD,%$1,7) 9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQLQWHVWDWRD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH 6DQ0LQLDWR3, Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento) Federalismo 5<4,96 & Accountability 9P]PZ[HTLUZPSLKPHWWYVMVUKPTLU[VZ\SSL[LTH[PJOLKLSMLKLYHSPZTVLKLSSH YLZWVUZHIPSPaaHaPVULKLSSLWLYMVYTHUJLULSSHNLZ[PVULKLSSH¸JVZHW\IISPJH¹ HWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV +LJYL[V¸:]PS\WWV¹ 7H[[VKPZ[HIPSP[n 7\IISPJH[VPU.<PS +SU ,THUH[VPS+LJYL[V Z\SSHKL[LYTPUHaPVUL KLNSPVIPL[[P]PWYV NYHTTH[PJP WLYPS[YPLUUPV 7H[[VKPZ[HIPSP[n 3HKPZJPWSPUH KLSSLZWLZLKPWLYZVUHSL WLYP*VT\UPZVWYHP HIP[HU[P Personale 5<4,96 & incarichi 9P]PZ[HTLUZPSLKPHNNPVYUHTL[VLKHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL PUTH[LYPHKP7LYZVUHSLLKLNSP0UJHYPJOPLZ[LYUPHWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV *VY[LKLPJVU[P +HSSH:LaPVUL (\[VUVTPLHSJ\ UPJOPHYPTLU[PZ\SSH ZWLZHKPWLYZVUHSL YLSH[P]HHP:LNYL[HYP (WWYVMVUKPTLU[P <UHU\V]H]PZPVUL LYTLUL\[PJHZ\SSH KPZJPWSPUHKLSSLZWLZL KPWLYZVUHSL KLNSP,U[P3VJHSP (S[YLWYLJPZHaPVUP Z\SJVUZVSPKHTLU[V KLSS»PUKPJH[VYL¸ZWLZL KPWLYZVUHSLZWLZL JVYYLU[P¹ 5<4,96 9P]PZ[HTLUZPSLKPHWWYVMVUKPTLU[VZ\SSL[LTH[PJOLKLP:LY]PaP7\IISPJP 3VJHSPHWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV ¸+PZ[YPI\aPVULKLS .HZUH[\YHSL¹ 7\IISPJH[VZ\SZP[V KLSS»(\[VYP[nWLYS»,ULYNPH ,SL[[YPJHLPS.HZ PS+VJ\TLU[VKPJVUZ\S[H aPVULJPYJHNSP (WWYVMVUKPTLU[P 3HUH[\YHKP ¸:LY]PaPVW\IISPJVSVJHSL¹ W\~YPJVYYLYLHUJOLZL S»(TTPUPZ[YHaPVULWVULPU LZZLYL \UJVU[YH[[VKPHWWHS[V (WWYVMVUKPTLU[P Federalismo & Accountability Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. mensile Personale & Incarichi Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. (WWYVMVUKPTLU[P Servizi pubblici Locali mensile ¸(UVTHSPLLPYYLNVSHYP[n¹ [YH*VT\ULLNLZ[PVUP WHYHSSLSLULSS»HTIP[VKP\UH ZP[\HaPVULKPWYLKPZZLZ[V ÄUHUaPHYPV!WYV]]LKPTLU[P JVUZLN\LU[P mensile Servizi Pubblici Locali Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. Coupon di Abbonamento ,QYLDUHD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH6DQ0LQLDWR3,)D[ 7HOVHJUHWHULD#FHQWURVWXGLHQWLORFDOLLWZZZHQWLORFDOLZHELW Entilocalinews (solo PDF).......................... Supplemento per invio Entilocalinews in formato cartaceo...................................... Revisorenews.............................................. Tributinews Centro Studi Enti Locali............ Contrattinews Centro Studi Enti Locali........ Federalismo & Accountability....................... Personale & Incarichi................................... Servizi Pubblici Locali.................................. € 260,00* € € € € € € € 40,00** 120,00* 180,00* 100,00* 60,00* 60,00* 60,00* * prezzi comprensivi di Iva ** per una spesa complessiva di € 300,00 con Iva assolta in capo all’editore Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews ......................... 390,00* Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Contrattinews ..................... € 320,00* Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews + Contrattinews € € 460,00* Supplemento per l’abbonamento alle riviste mensili di approfondimento: Federalismo & Accountability, Personale & Incarichi, Servizi Pubblici Locali. + €* per l’abbonamento ad una rivista a scelta ............................. + €* per l’abbonamento a due riviste a scelta ............................... + €* per l’abbonamento tutte e tre le riviste .................................. oltre al pagamento dell’abbonamento di una o più riviste tra: Entilocalinews, Revisorenews, Tributinews o Contrattinews. I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica GHO&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOLQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDO'OJVQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL´,QTXDOVLDVL PRPHQWRSRWUjHVVHUHULFKLHVWRO¶DJJLRUQDPHQWRODPRGL¿FDRODFDQFHOOD]LRQHVFULYHQGRDO5HVSRQVDELOHGHO'DWD%DVH0DUNHWLQJGHO &HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWHQ3RQWHD(JROD3LVD3HUQHJDUHLOFRQVHQVRDOO¶XWLOL]]RGHOO¶LQGLUL]]RGHOO¶HPDLO e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 7LPEUR6WXGLR(QWHH¿UPD 8 EntiLocali 25 febbraio 2013 EntiLocali settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali SOMMARIO FLASH 4 sulle principali novità che interessano gli Enti Locali NOTIZIARIO 5 Principio costituzionale del “pareggio di bilancio”: una Nota della Rgs sulla sua attuazione 5 Imu: sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati sulle distribuzioni comunali del gettito 6 Collegi di revisione o sindacali delle PA e Autorità indipendenti: iscrizione nell’Elenco dei rappresentanti del Mef Dott. Sergio Cucchi già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche 6 Le novità fiscali contenute negli ultimi provvedimenti di legge: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune disposizioni Prof. Ciro D’Aries Dottore commercialista, Docente e Pubblicista 7 Attività produttive: Intesa sulle “Linee guida” sui controlli alle imprese in materia di semplificazioni Dott. Ignazio Del Castillo Magistrato della Corte dei Conti 8 Stipula elettronica dei contratti pubblici: indicazioni interpretative dell’Avcp 8 Personale dipendente: non applicabile ai dipendenti pubblici il nuovo congedo di paternità 9 “Servizi Sociali”: i nuovi importi ed i requisiti economici per gli assegni per il nucleo familiare e l’assegno di maternità Prof. Luciano Marchi Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa 9 “Distribuzione del gas”: approvato uno schema di contratto-tipo Dott. Salvatore Marino Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato 9 “Servizi Demografici”: nuova procedura per cittadini britannici che si sposano in Italia 10 “Servizi Ambientali”: Protocollo d’intesa fra Anci e Federparchi sulle Aree protette 10 “Servizi Ambientali”: Accordo Anci/Conau per la raccolta differenziata del tessile 10 Circolazione stradale: le misure sulla viabilità in caso di maltempo sono coordinate dai Prefetti dei capoluoghi di Regione 11 “Codice della Strada”: la consueta Circolare ministeriale sul programma delle gare motoristiche su strada per l’anno 2013 Collaborano alla Rivista: Dott.ssa Maria Altobelli Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali Dott. Gianluca Bertagna Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale, Consulente per gli Enti Locali Dott. Claudio Galtieri Magistrato della Corte dei Conti Dott. Pantaleo Isceri Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde Dott. Luigi Marzullo Funzionario Agenzia delle Entrate Roma Prof. Stefano Pozzoli Straordinario di Ragioneria Generale Università di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile Dott. Antonio Scozzese (già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell'Interno Comitato di redazione: Enrico Belcari, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Ambra Valori Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocaliweb.it Stampa: Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C. 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I corrispettivi per gli abbonamenti, per gli arretrati e per i numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29 dicembre 1989. GLI APPROFONDIMENTI 13 Tempi di pagamento della P.A. e certificazione del credito: le rispettive normative sono da intendersi parallele di Anna Guiducci 13 Compensi degli Enti Locali a Revisori e collaboratori coordinati e continuativi: i riflessi sulla disciplina delle spese di personale di Ivan Bonitatibus 16 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”: istituito il nuovo Sistema di verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara di Ivan Bonitatibus I QUESITI 21 Elezioni per il rinnovo del Consiglio: fino a quando è possibile deliberare le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri? di Giuseppe Vanni LA GIURISPRUDENZA 23 Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di una Azienda speciale per essersi liquidato compensi ad personam non dovuti di Antonio Tirelli LO SCADENZARIO 26 AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centro Studi Enti Locali 1 .(#I410&'1"3+"6( P#1,40"#641+%(++"#)"#2(04%4#(,+41474#1&22(#$,LL2"6(#(77"1"3+%(H"41& #.&''&#)"#3+(L"2"+5#A:=BM#O"*4%7(#U4%1&%4M#.&''&#J1+"64%%,H"41&-#+,++4#6"V#6Q(7L"(#3,#2"7"+" J)(2"+5#)"#%"64%34#(#2(04%(+4%"#$(%(3,L4%)"1(+"#4#(,+4147" ,(+-('..' )"*'$+(% O11I#>.,E89-#H)//. =-26)92.<8*-#iJJ878)#A-;.*-#@9+-#H3<<*87) b)7-9+-#-#J),E.+),-#89#E.2+-,#-#7)91-;98#6-,#*-#H3<<*87^OEE8982+,.G8)98 >)**.<),.+),-#/-**-#,8182+-#/-*#k,366)#B0*#?)*-#:V#K,-D b)++I22.#O*-228.#=89.*/8 >'%+&.0%10")*"M%1*"B&77.*,*9"M%1*"#',$.* 0)"F22*%*+1/$8*'%*"-&77.*,D0 !"#$%&'$'(% !#=-26)92.<8*8#/-*#?-,18G8)#@7)9)E87)LJ89.9G8.,8) ##-#/-**jiJJ878)#>)9+,.++8 !#?-;,-+.,8#7)E39.*8#-#6,)18978.*8#-#b8,-++),8#;-9-,.*8 !#=-182),8#/-;*8#@9+8#A)7.*8 !#OEE8982+,.+),8#63<<*878 2('(%+ K,-#gIV%#L#$XIV% /"0%1"10'$" UPODWXD <#7(%H4#A:=B e)+-*#A)9/,.#L#N8.#lI#/.#b8.77-+)'#$U Q-*I#&%%#:WXF& I410&'14#0(2")(+4#$%&334#2(#R"%&H"41& 6&1+%(2&#U"1(1H(#246(2&#)&2#S"1"3+&%4 )&22/P1+&%14#("#*"1"#)&"#I*#&8#R7G#1G#ABYA:=A SP.JWZ =@#7(%H4#A:=B >,)Z9-#H*.G.#C8*.9#>8+m 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EntiLocali 5 5 PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL “PAREGGIO DI BILANCIO”: UNA NOTA DELLA RGS SULLA SUA ATTUAZIONE IMU: I DATI SULLE DISTRIBUZIONI COMUNALI DEL GETTITO La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il 15 febbraio 2013 sull’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le distribuzioni comunali del gettito Imu 2012 elaborate sulla base delle informazioni ricavabili dalle deleghe di versamento “F24”. 6 7 LE NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DI LEGGE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU ALCUNE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INTESA SULLE “LINEE GUIDA” SUI CONTROLLI ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, rispondendo ha sciolto alcuni dubbi manifestati tramite la stampa specializzata, su “Redditest” e “Redditometro”, rivalutazioni, accertamento e contenzioso, regime dell’Iva “per cassa” e cambiamenti in materia di reddito d’impresa. 8 PERSONALE DIPENDENTE: NON APPLICABILE AI DIPENDENTI PUBBLICI IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Nota n. 8629 del 20 marzo 2013, ha fornito un parere ad un Comune in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice. Centro Studi Enti Locali FLASH Sono state pubblicate sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 le “Linee guida”, adottate in sede di Conferenza Unificata, sui controlli alle imprese in materia di semplificazioni. 9 “SERVIZI SOCIALI”: I NUOVI IMPORTI ED I REQUISITI ECONOMICI PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E L’ASSEGNO DI MATERNITÀ E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013 un Comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, relativo alla rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni per il nucleo familiare numeroso e di maternità. 3 EntiLocali FLASH 25 febbraio 2013 8 9 9 10 “DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE”: EMANATO IL DECRETO CHE APPROVA LO SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO “SERVIZI DEMOGRAFICI”: NUOVA PROCEDURA DA SEGUIRE PER CITTADINI BRITANNICI CHE SI SPOSANO IN ITALIA “SERVIZI AMBIENTALI”: PROTOCOLLO D’INTESA FRA ANCI E FEDERPARCHI SULLE AREE PROTETTE E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013 un Comunicato ministeriale che informa dell’emanazione del Dm. 5 febbraio 2013, recante lo Schema di contratto tipo sulla Distribuzione del gas naturale. Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 6 del 15 febbraio 2013, relativa alla “Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione necessaria ai cittadini britannici, residenti nel Regno Unito, che intendono contrarre matrimonio in Italia”. 10 10 11 “SERVIZI AMBIENTALI”: ACCORDO ANCI/CONAU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TESSILE CIRCOLAZIONE STRADALE: LE MISURE SULLA VIABILITÀ IN CASO DI MALTEMPO SONO COORDINATE DAI PREFETTI “CODICE DELLA STRADA”: LA CIRCOLARE MINISTERIALE SUL PROGRAMMA DELLE GARE MOTORISTICHE SU STRADA PER L’ANNO 2013 Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 18 febbraio 2013 n. 14520, che ha come obiettivo il miglioramento del coordinamento tra le Prefetture per i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare 6 febbraio 2013, n. 809, rubricata “Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2013”. L’Anci, con una News 20 febbraio 2013, ha informato della stipula di un Accordo con il Consorzio Conau per lo sviluppo della raccolta differenziata della frazione “tessile”. L’Anci, con una News pubblicata sul proprio sito internet il 14 febbraio 2013, ha informato della sigla di un Protocollo d’intesa con Federparchi per salvaguardare le Aree protette. Nell’ambito del Progetto Certipilot Centro Studi Enti Locali srl il 25 Gennaio ha organizzato an Livorno un convegno nell’ambito del il modello Certipilot” workshop che coinvolge oltre ai partner di progetto, della Provincia di Livorno, del Piloti Marittimi di Livorno, 4 Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 EntiLocali NOTIZIARIO Principio costituzionale del “pareggio di bilancio”: una Nota della Rgs sulla sua attuazione Il Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il 15 febbraio 2013 sul proprio sito internet una Nota illustrativa sugli aspetti principali della Legge costituzionale n. 1/12 (vedi Entilocalinews n. 18 del 30 aprile 2012) e della Legge n. 243/12 (vedi Entilocalinews n. 3 del 21 gennaio 2013) che, in coerenza con quanto previsto dal nuovo ordinamento comunitario in materia economico-finanziaria, introducono e disciplinano, rispettivamente, l’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio. La definizione dell’equilibrio dei bilanci, la sostenibilità del debito pubblico, le regole sulla spesa, la revisione del contenuto della legge di bilancio e l’istituzione, presso le Camere, di un Ufficio parla- mentare per l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica, costituiscono gli elementi più rilevanti della riforma. L’Italia si è allineata alle disposizioni normative comunitarie con l’approvazione della Legge costituzionale n. 1/2012, che introduce nell’ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le Amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. La Legge n. 243/12 ha successivamente disciplinato i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle Pubbliche Amministrazioni. Esse riguardano, in partico- lare, la definizione dell’equilibrio di bilancio, l’introduzione di una regola sull’evoluzione della spesa e le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico. Sono disciplinate inoltre specifiche deroghe al principio dell’equilibrio, nonché i necessari meccanismi correttivi da adottare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. La Legge n. 243/12 definisce infine uno specifico principio di equilibrio dei bilanci per gli Enti territoriali e per quelli non territoriali. Ulteriori disposizioni riguardano il principio dell’equilibrio per il bilancio dello Stato e il contenuto della Legge di bilancio, definiti in coerenza con quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione. Imu: sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati sulle distribuzioni comunali del gettito Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito internet le distribuzioni comunali del gettito Imu 2012, elaborate sulla base delle informazioni ricavabili dalle deleghe di versamento Modello “F24”. Per ciascuna distribuzione, i dati vengono presentati, distintamente, per “abitazione principale“ e per “altri immobili” (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni). Centro Studi Enti Locali Nella prima distribuzione “Imu per comune - versamenti” viene indicato, per singolo Comune: 1) il numero (frequenza) dei versamenti effettuati da ogni contribuente per singolo codice-tributo; 2) l’ammontare complessivo dei versamenti; 3) il versamento medio. Nella seconda distribuzione “Imu per comune - contribuenti” viene riportato, per singolo Comune: 1) la frequenza dei contribuenti che hanno versato l’Imposta senza considerare il codice-tributo utilizzato; 2) l’ammontare complessivo dei versamenti; 3) il versamento medio. Si evidenzia che: - il “numero di versamenti” e il “numero dei contribuenti” coincidono per l’abitazione principale in quanto l’Imposta è stata versata utilizzando un unico codice-tributo; - il numero dei contribuenti non coincide con il numero degli immobili poiché, nel caso di contitolarità, ogni proprietario è tenuto al versamento dell’Imposta in relazione alla quota di possesso dello stesso immobile. 5 NOTIZIARIO EntiLocali 25 febbraio 2013 8 Collegi di revisione o sindacali delle P.A. e Autorità indipendenti: iscrizione nell’Elenco dei rappresentanti del Mef Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, il 15 febbraio 2013 sul proprio sito internet, la Circolare n. 8 del 15 febbraio 2013, avente ad oggetto la “Iscrizione all’Elenco di cui all’art. 10, comma 19, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111”. Il citato art. 10, comma 19, prevede l’istituzione di un apposito Elenco, tenuto dal Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dal quale verranno scelti i rappresentanti dello stesso Ministero nei Collegi di revisione o sindacali delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e delle Amministrazioni indipendenti. La Circolare stabilisce le modalità di iscrizione nell’Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti professionali indicati nel Dm. 20 febbraio 2012, chiarendo i seguenti punti dell’art. 2: - titoli di studio per l’accesso all’iscrizione; - attestazioni di servizio; - iscrizione al Registro dei Revisori legali; - attestazione sullo svolgimento di incarichi. Le informazioni relative agli iscritti nell’Elenco di cui all’art. 10, comma 19, del Dl. n. 98/11, sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria enerale dello Stato. L’iscrizione nell’Elenco di cui al citato art. 10, comma 19, costituisce requisito indi- spensabile per l’assegnazione di incarichi in rappresentanza del Mef nei Collegi di revisione o sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e nelle Autorità indipendenti, e sarà pertanto inserito quale necessario presupposto tra i criteri in base ai quali verranno effettuate le designazioni o nomine di competenza del Ministero stesso, tenuto conto di quanto espressamente indicato al riguardo nell’art. 53, comma 5, del Dlgs. n. 165/01. Le novità fiscali contenute negli ultimi provvedimenti di legge: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune disposizioni L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, pubblicata sul proprio sito internet, rispondendo ai quesiti posti dalla stampa specializzata, ha sciolto alcuni dubbi su “Redditest” e “Redditometro”, su rivalutazioni, accertamento e contenzioso e anche sul regime dell’Iva “per cassa” ed i cambiamenti in materia di reddito d’impresa. Di seguito sintetizziamo gli argomenti che più da vicino possono interessare gli Enti territoriali. - ‘Redditest’ e ‘Redditometro’ La Circolare n. 1 prende il via con uno degli argomenti fiscali di maggiore attualità. Sotto la lente d’ingrandimen- 6 to, “Redditometro” e “Redditest”. E’ confermato che quest’ultimo è e rimane solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce, né con l’accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli. Per il nuovo “Redditometro”, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti. Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l’auto utilizzata non esclusi- vamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile. Infine, la “quota di risparmio riscontrata”, realizzata nell’anno e non spesa, né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile. - Autotutela parziale L’Amministrazione, quando ricorre all’autotutela, se i vizi sono tali da invalidare l’atto impositivo, può annullare l’atto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i vizi non incidono sulla validità dell’atto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), l’ufficio può rettificare la pre- tesa impositiva attraverso un’autotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto. In questo caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dell’atto originario. - Accertamento con adesione Se il contribuente che ha sottoscritto l’adesione all’accertamento non paga entro 20 giorni l’importo dovuto (o la prima rata), può comunque presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. - Iva ‘per cassa’ Il primo chiarimento in merito al regime dell’Iva “per cassa” (art. 32-bis del Dl. n. 83/12) riguarda la cessione di crediti: pro solvendo o pro soluto, l’o- Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 perazione non determina l’esigibilità dell’Imposta, l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. L’Iva diventa esigibile, dunque, soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà perdere di vista il concludersi dell’operazione originaria, perché in quel momento dovrà includere l’Imposta nella relativa liquidazione periodica. Per “dribblare” l’onere senza incorrere in sanzioni, si può ricorrere all’anticipo, inserendo l’Iva relativa all’operazione originaria nella EntiLocali liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. Un’altra data da non perdere di vista è quella in cui un pagamento non in contanti finisce sul conto bancario del cedente o del prestatore di servizi (soggetto passivo d’imposta) e la somma può essere effettivamente utilizzata: il momento rilevante ai fini dell’esigibilità dell’Iva è proprio quello della “data disponibile”, a prescindere dalla sua formale conoscenza che può avvenire, ad esempio, tramite il documento contabile inviato dall’Istituto di credito. Un’ulteriore precisazione in materia di Iva “per cassa” riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’Imposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l’Imposta è diventata esigibile. Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime “per cassa” (ad esempio, cessioni all’esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali), preclude la possibilità di applicarlo anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: il regime guarda all’intera attività del contri- NOTIZIARIO buente, “all’insieme delle operazioni attive e passive” da lui effettuate e non alla singola cessione. Per oltrepassare l’ostacolo occorre che le attività vengano separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72. - Processo tributario e Imposta di bollo Non è assoggettato all’Imposta di bollo l’atto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in questo caso, rientra tra gli “atti funzionali” al processo tributario (quelli finalizzati a ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista l’esclusione dal tributo (art. 18, comma 1, Dpr. n. 115/02). Attività produttive: Intesa sulle “Linee guida” sui controlli alle imprese in materia di semplificazioni E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 il testo delle “Linee guida”, adottate mediante Intesa in sede di Conferenza Unificata, sui controlli alle imprese in materia di semplificazioni, come previsto dal comma 5 dell’art. 14 del Dl. n. 5/12 (Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/12 (vedi Entilocalinews n. 16 del 6 aprile 2012). Le “Linee guida”, previste dal citato comma 5, rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali conformano le rispettive attività di controllo, nell’ambito dei propri ordinamenti, ai principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità al rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell’azione e dei risultati del con- Centro Studi Enti Locali trollo e coordinamento. L’applicazione di tali principi tende verso una maggiore efficacia ed efficienza, permettendo di: - eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti; - eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano in modo ingiustificato il normale esercizio delle attività dell’impresa. Grazie alle “Linee guida”, previste dalla “Legge sulle Semplificazioni”, sarà possibile migliorare l’efficienza del sistema dei controlli e ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Le “Linee guida” sono il risultato di un proficuo lavoro del Tavolo interistituzionale presso il Ministero della Funzione pubblica e per la Semplificazione, accompagnato da un confronto con il mondo delle Associazioni di impresa. Con questo lavoro, è alleggerito il peso della burocrazia a carico delle imprese e garantito allo stesso tempo legalità e trasparenza, anche al fine di rafforzare l’attrattività degli investimenti nei nostri territori. Il Documento si affianca all’individuazione dei principi e dei criteri, l’indicazione di percorsi operativi per assicurarne l’effettività e conformare le attività di controllo ai principi e criteri di proporzionalità, semplificazione, razionalizzazione, collaborazione. 7 NOTIZIARIO EntiLocali 25 febbraio 2013 8 Stipula elettronica dei contratti pubblici: indicazioni interpretative dell’Avcp L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) ha emanato la Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, con le “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice”. La Determinazione fornisce alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici un ausilio interpretativo sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che hanno modificato l’art. 11, comma 13, del “Codice dei contratti” (art. 6, comma 3, del Dl. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/12, cd. “Decreto Sviluppo-bis”). Il citato comma 3 dell’art. 6 dispone che, a far data dal 1° gennaio 2013, “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Prima delle modifiche, l’art. 11 del “Codice degli appalti” prevedeva, quali forme di stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la “forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”. L’applicazione delle nuove disposizioni, come evidenzia l’Avcp, “non è scevra da criticità riguardanti l’ambito di applicazione oggettivo della norma e l’individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’esatta estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche”. In attesa di un chiarimento normati- vo, l’Autorità vuole “evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella gestione di una fase cruciale per il perfezionamento dell’iter procedimentale”, considerando “la sanzione di nullità prevista dalla norma in esame”. L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, chiarisce l’Avcp, riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell’art. 3 del Codice, con esclusione dei contratti sottratti all’applicazione del Codice stesso (per esempio, i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni). Inoltre, l’Autorità ritiene che l’art. 11, comma, 13 del Dlgs. n. 163/06 consenta la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione mediante 3 forme: a) atto pubblico notarile informatico, ai sensi della “Legge sull’ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili” (Legge n. 89/13; in parti- colare, nella determinazione si menzionano le modifiche apportate dal Dlgs. n. 110/10 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell’art. 65 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”); b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice; c) scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento. Infine, la Determinazione chiarisce che la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del Dlgs. n. 82/05. Personale dipendente: non applicabile ai dipendenti pubblici il nuovo congedo di paternità Il Dipartimento della Funzione pubblica, con Nota n. 8629 del 20 marzo 2013, ha fornito un parere ad un Comune in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice, previsti dalla “Riforma del mercato del lavoro” (art. 4, comma 24, Legge n. 92/12). Ai sensi del comma 25 del citato art. 4, la G.U. n. 37 del 8 13 febbraio 2013 ha pubblicato il Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef, recante la “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 20132015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo” (vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio 2013). Il Decreto attuativo del 22 dicembre 2012 definisce i criteri per l’accesso e le modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato. La Nota ministeriale chiarisce che “....la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel Dlgs. n. 151 del 2001 e nei Ccnl. di Comparto”. Centro Studi Enti Locali 8 EntiLocali 25 febbraio 2013 NOTIZIARIO “Servizi Sociali”: i nuovi importi ed i requisiti economici per gli assegni per il nucleo familiare e l’assegno di maternità E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013 un Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, relativo alla “Rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (asse- gno per il nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)”. Tenendo conto che l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il 2013 è pari al 3,0%, la misura intera degli assegni per il nucleo familiare è pari a Euro 139,49 e l’Indicatore della situazione economica (Ise), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a Euro 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal Dlgs. n.109/98 - rif. comma l, art. 65, Legge n. 448/98). L’importo dell’assegno mensile di maternità per l’anno 2013 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a Euro 334,53. Il valore dell’Indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è di Euro 34.873,24. “Distribuzione del gas”: approvato uno Schema di contratto-tipo E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013 un Comunicato Ministero dello Sviluppo economico con cui si informa dell’emanazione del Dm. 5 febbraio 2013, recante “Approvazione dello Schema di contratto tipo relativo all’attività di ‘Distribuzione del gas naturale’”, che entra in vigore il 2 marzo 2013 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del Comunicato). “Servizi Demografici”: nuova procedura per cittadini britannici che si sposano in Italia La Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 6 del 15 febbraio 2013, relativa alla “Nuova procedura relativa al rilascio della documentazione necessaria ai cittadini britannici, residenti nel Regno Unito, che intendono contrarre matrimonio in Italia”, che sarà introdotta a partire dal 1° marzo 2013. La procedura, tra le altre novità e in sostituzione dell’attuale nulla-osta rilasciato dall’Autorità consolare britannica in Italia, prevede un “certificato di non impedimento” (Allegato 1), rilasciato Centro Studi Enti Locali dall’Autorità locale del Paese di provenienza, e una “dichiarazione giurata bilingue” (Allegato 2), resa dagli interessati presso un Avvocato a un Notaio britannici. Il “certificato”, apostillato e tradotto, deve essere presentato insieme alla “dichiarazione” (legalizzata) al competente Ufficio di Stato civile. La nuova procedura non si applica per i cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra che intendono sposare in Italia un cittadino irlandese; a questi continuerà ad applicarsi l’attuale iter del rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità consolare britannica. Nella fase transitoria e fino al 31 agosto 2013, potranno essere ancora rilasciati ai nubendi i nulla osta emessi dai Consolati britannici in Italia, con la prassi finora in atto, che potranno essere accettati dagli Uffici di Stato civile. 9 NOTIZIARIO EntiLocali 25 febbraio 2013 8 “Servizi Ambientali”: Protocollo d’intesa fra Anci e Federparchi sulle aree protette L’Anci, con una News pubblicata sul proprio sito internet il 14 febbraio 2013, ha informato della sigla di un Protocollo d’intesa fra lo stesso Ente e Federparchi, che sancisce la collaborazione dei 2 Enti all’interno dei Tavoli di confronto con le Istituzioni, dove si discutono le principali problematiche su scala nazionale inerenti le Aree protette. Il Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, si è dichiarato molto soddisfatto di questo accordo, “non solo perché un terzo dei Comuni italiani è interessato dalla presenza di Parchi o di Aree marine, ma anche perché molti Amministratori di Parchi sono stati Amministratori locali, un’esperienza - sottolinea che li ha aiutati nella gestione dell’Ente”. “Speriamo - ha aggiunto - che questa alleanza rafforzi, sia il ruolo delle Autonomie, sia quello dei Parchi”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente dell’Anci, Graziano Delrio: “In questo Accordo c’è una strategia importante di promozione delle Aree naturali protette e di conservazione della biodiversità, elemento fondamentale in un Paese come l’Italia che fa delle risorse naturali e storiche un vero petrolio di sviluppo del territo- rio, nel quale i Comuni rivestono in ruolo importante”. Nell’immediato futuro, è prevista la partecipazione di rappresentanti di Federparchi nelle consulte e nelle commissioni di Anci che si occupano di Aree protette e biodiversità. Anci e Federparchi costituiscono inoltre, congiuntamente, la Consulta nazionale dei Comuni delle Aree protette, composta dai Presidenti delle Comunità dei parchi, da rappresentanti dell’Anci e di Federparchi. Ancora, sarà redatto annualmente un Rapporto nazionale sullo stato delle Aree protette, conte- nente le principali problematicità riscontrate sul piano istituzionale, le realizzazioni più importanti effettuate, lo stato di funzionamento delle Comunità dei Parchi e degli Enti di gestione. Infine, con questo innovativo Protocollo, si predispone un documento unitario finalizzato ad individuare lo stato di realizzazione del Sistema nazionale delle Aree protette, le maggiori criticità presenti e gli obiettivi programmatici da perseguire congiuntamente, anche attraverso le opportune modifiche normative di livello nazionale, che si rendessero necessarie. “Servizi Ambientali”: Accordo Anci/Conau per la raccolta differenziata del tessile L’Anci, con una News 20 febbraio 2013, pubblicata sul proprio sito internet, ha informato della stipula di un Accordo fra la stessa Associazione e il Consorzio nazionale abiti e accessori usati (Conau), per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata della frazione “tessile”. Il Tavolo tecnico, istituito nell’ambito dell’Accordo, ha prodotto le “Linee guida per l’affidamento del Servizio di raccolta differenziata della frazione tessile”, per supportare i Comuni rispetto alla possibile assegnazione di tale Servizio, al fine di massimizzare il risultato e raggiungere gli obiettivi di legge. Le “Linee guida”, consultabili anche sul sito www.entilocaliweb.it, riportano, sia le specifiche sulle caratteristiche del Servizio (appositi contenitori stradali, frequenza di raccolta, automezzi per il ritiro), sia i requisiti di ammissione per gli appaltatori (rispetto delle norme in materia di salute e sicu- rezza dei lavoratori, essere in regola con i versamenti contributi ed assicurativi,possesso della licenza di trasporto c/terzi) che i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa con opportuna valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta sociale). Circolazione stradale: le misure sulla viabilità in caso di maltempo sono coordinate dai Prefetti dei capoluoghi di Regione Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 18 febbraio 2013 n. 14520, diffusa dopo le nevicate che hanno interessato gran parte del territorio nazionale, che ha 10 come obiettivo il miglioramento del coordinamento tra le Prefetture per i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale. I Prefetti dei capoluoghi di Regione devono assumere il coordinamento dei provvedimenti da prendere, d’intesa con i colleghi dei capoluoghi regionali limitrofi che hanno la competenza sulle arterie stradali più rilevanti, per mettere a punto un sistema di misure coordinate, coerenti ed efficaci da adottare in situazioni di crisi della viabilità a causa del maltempo. Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 Questo è quanto stabilito dalla Circolare ministeriale, trasmessa a tutti i Prefetti delle Province del territorio nazionale dopo le forti nevicate che hanno interessato gran parte della Penisola, a seguito delle quali sono stati adottati numerosi provvedimenti di limitazione della circolazione stradale sulla base delle allerta meteo della Protezione civile e delle indicazioni fornite da Viabi- EntiLocali lità Italia. L’obiettivo è quello di migliorare il coordinamento tra le Prefetture, in relazione all’interconnessione della rete viaria di rispettiva competenza ed ai conseguenti effetti dei provvedimenti di interdizione del traffico. Le misure di limitazione o interdizione della circolazione, infatti, sono veramente efficaci solo se disposte per aree omogenee ed in perfetto coordinamento con tutte le Prefetture interessate. Ciò permette di evitare che da zone adiacenti a quella dove insiste il divieto possano giungere nell’area interessata flussi di veicoli che, una volta nella zona, non potrebbero essere più fermati o comunque messi in sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione, già resa critica dalle precipitazioni. NOTIZIARIO E’ necessario - conclude la Circolare – che, a seguito delle riunioni dei rispettivi Centri di viabilità operativi (Cov), le Prefetture comunichino la situazione delle rispettive Province a quella capoluogo di Regione la quale potrà fornire le indicazioni più appropriate per l’eventuale emanazione dei provvedimenti interdettivi o limitativi del traffico e delle successive revoche. “Codice della Strada”: la consueta Circolare ministeriale sul programma delle gare motoristiche su strada per l’anno 2013 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare 6 febbraio 2013, n. 809, rubricata “Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2013”. La Circolare, consultabile anche sul sito www.entilocaliweb.it, interessa anche gli Enti Locali per il rilascio delle autorizzazioni all’espletamento delle gare con veicoli a motore su strade comunali, in cui sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate, mentre per strade invece che interessano più Comuni, la competenza del rilascio, dell’autorizzazione è demandata alla Provincia, come disposto dagli artt. 162 e 163 del Dlgs. n. 112/98. Sottostanno invece alle procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del Rd. n. 635/40 tutte le altre manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per le competizioni motoristiche previste dal programma predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del comma 3, dell’art. 9, Centro Studi Enti Locali del “Codice della Strada”, dovrà comunque essere richiesto il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la Sicurezza stradale. Viene precisato inoltre che non rientrano in questa disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, su brevi circuiti provvisori, le gare di karting, su piste ghiacciate, quelle di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e simili. Non necessitano di nullaosta neppure le manifestazioni di regolarità amatoriale, i raduni e le manifestazioni di abilità di guida svolte su percorsi di lunghezza non superiore a 3 chilometri. Non sono consentite gare di velocità su circuiti cittadini che creino disagio o danno alla circolazione di veicoli e pedoni e possono pregiudicare la sicurezza della circolazione e dei trasporti urbani. L’Ente che rilascia l’autorizzazione deve comunque acquisire il preventivo parere del Coni, per “verificare il carattere sportivo delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza”. Alla Circolare è allegato il programma delle gare per l’anno 2013, elaborato a seguito di proposte formulate dalle competenti Federazioni sportive nazionali alla Direzione generale della Motorizzazione. Gli organizzatori di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la Sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivandone il suo non inserimento nel programma e corredando la domanda della seguente documentazione: a) elenco e descrizione della strade interessate, modalità di svolgimento, tempi di per- correnza, velocità media prevista, limitazioni al trasporto pubblico, necessità di chiusure al traffico di tratti di strada e loro durata; b) planimetria del percorso di gara, con indicazione di eventuali percorsi alternativi per il traffico ordinario; c) regolamento della gara; d) parere favorevole del Coni; e) ricevuta di versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecniche amministrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; f9 dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali non interessano centri urbani o, se interessati, attestazione del Comune che lo svolgimento della gara non crea disagio o danno alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni. Per lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, analoga autorizzazione deve essere richiesta all’Ente competente almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara, con una istanza che preveda: a) di aver stipulato un con- 11 EntiLocali NOTIZIARIO tratto di assicurazione per la responsabilità civile (art. 124, Dlgs. n. 209/05) per danni alle strade e alle relative attrezzature; b) la dichiarazione della velocità media prevista, sia su strade aperte al traffico che su quelle chiuse al traffico; c) il nulla-osta dell’Ente o degli Enti proprietari delle strade; d) il Provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, se è necessaria la chiusura della strada. L’Ente comunque può rilasciare l’autorizzazione condizionandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza e all’esito del collaudo del percorso di gara obbligatorio per gare di velocità e di regolarità su strade, dove siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h o 80 Km/h se, rispettivamente, aperte o chiuse al pubblico. Il collaudo del percorso viene effettuato da un tecnico dell’Ente. La Circolare indica come necessario il rispetto dei termini per la presentazione delle istanze, al fine di poter svolgere tutte le incombenze per il rilascio delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara, l’Ente ne comunicherà alla Direzione generale per la Motorizzazione il risultato, indicando 25 febbraio 2013 8 inadempienze, inconvenienti e incidenti. Infine, viene comunicato che le proposte avanzate tramite la Commissione sportiva automobilistica italiana (Csai) e la Federazione motociclistica italiana (Fmi) sono state distinte in: programma 2013 di gare che si sono svolte l’anno precedente (Allegato A); programma 2013 di nuove gare (Allegato B). Per informazioni ed acquisti Tel. ns. ufficio 0571 469222 12 Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 EntiLocali APPROFONDIMENTI GLI APPROFONDIMENTI Tempi di pagamento della P.A. e certificazione del credito: le rispettive normative sono da intendersi parallele di Anna Guiducci La normativa sui tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione è da intendersi parallela alle disposizioni sulla certificazione del credito per somministrazioni, appalti e forniture. Con il Parere n. 4, reso in data 29 gennaio 2013, la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Toscana sostiene che la previsione della decorrenza automatica degli interessi alla scadenza dei termini di pagamento non confliggerebbe con la disciplina, più volte integrata e modificata, recata dall’art 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08. Al fine di chiarire il contesto di riferimento, il Comune istante chiedeva se le norme sulla certificazione del credito (in funzione delle quali lo stesso è pagabile entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza di parte) fossero applicabili anche successiva- mente all’entrata in vigore della nuova normativa sui tempi di pagamento e sulla decorrenza automatica degli interessi moratori in caso di ritardo della P.A.. L’Ente domandava inoltre se, in caso di risposta affermativa, la certificazione del credito potesse essere rilasciata anche oltre il termine ordinariamente previsto (30 o 60 giorni) per l’adempimento delle obbligazioni commerciali. Le disposizioni sulla certificazione del credito, sostengono i Magistrati contabili, riguarderebbero l’iter del pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo al creditore l’accesso alla cessione prosoluto o pro-solvendo delle proprie fatture. La certificazione, in altri termini, sarebbe strumentale alla soddisfazione di diritti esigibili a fronte dei quali il creditore può ottenere l’adempimento, seppur tardivo, delle obbligazioni a proprio favore. Con il Dlgs. n. 192/12, di recepimento della normativa europea sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si provvede invece ad integrare la disciplina già recata dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/02, che stabiliva termini legali perentori a tutela dei creditori. Le 2 norme si porrebbero dunque su piani diversi. Da un lato, si provvede a fissare termini legali per l’adempimento di obbligazioni commerciali ed a stabilire la decorrenza automatica di interessi moratori in caso di ritardo. Dall’altro, viene conferita la facoltà al creditore, previa istanza di parte, di ottenere la certificazione del credito ai fini della successiva cessione pro-soluto o prosolvendo dello stesso, “in costanza di debiti pregressi delle Pubbliche Amministra- zioni…e quindi presupponendosi anche l’evidente mancato rispetto della normativa recata dal Dlgs. n. 231/02 e il conseguente ulteriore esborso per la P.A. di rilevanti interessi moratori generati dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione”. In altri termini, secondo i Magistrati, la certificazione del credito sarebbe applicabile in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione commerciale e non eviterebbe la corresponsione di oneri finanziari a carico dell’Ente. Poiché la certificazione si riferisce a debiti pregressi, resta da chiarire la sorte, anche al fine di una eventuale corresponsione di interessi moratori, di dichiarazioni prodotte dall’Ente entro il termine di scadenza del credito ma con le quali viene fornito l’impegno a pagare entro i 12 mesi dall’istanza del creditore. Compensi degli Enti Locali a Revisori e collaboratori coordinati e continuativi: i riflessi sulla disciplina delle spese di personale di Ivan Bonitatibus Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, gli Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2012 “… possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse Centro Studi Enti Locali finalità nell’anno 2009”. A far data dall’anno 2013, alle medesime Amministrazioni è concessa la possibilità di superare il predetto limite di spesa solo “… per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore Sociale …”, sempreché il tetto complessivo di spesa sostenuto per le tipologie contrattuali di cui sopra non ecceda la somma impegnata per il medesimo fine nell’anno 2009. In proposito, si rammenta che i Giudici contabili delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la Deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa in tema di nomofilachia, hanno ritenuto che solo agli Enti di minore dimensione va attribuita la possibilità di non applicare in via diretta la suddetta disciplina sui limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile. Tale deroga, che in realtà consiste in un adattamento della disciplina sostanziale da realizzare per via regolamentare (ovviamente rispettandone gli intenti), viene concessa a motivo che gli Enti di mino- 13 APPROFONDIMENTI re dimensione “non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari”. Ciò premesso, in questa sede si vuole evidenziare che la spesa sostenuta dall’Ente Locale per remunerare i membri dell’Organo di revisione economico-finanziario, di cui all’art. 234 del Dlgs. 267/00, non incide giammai sui calcoli che l’Ente Locale stesso, giuste le previsioni del citato art. 9, comma 28, è chiamato ad effettuare per verificare la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, all’uopo risulta del tutto indifferente se “l’incarico conferito al membro del Collegio dei revisori dei conti [viene ad essere] inquadrato fiscalmente quale co.co.co.”. Quanto sopra si arguisce dalla lettura della Deliberazione 29 gennaio 2013, n. 3, resa dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana in sede consultiva e di “consulenza giuridica”, ex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03. Il ragionamento dei Magistrati contabili si basa sul fatto che l’Organo di revisione del Comune (o della Provincia), obbligatorio per legge,“è un Organo di controllo esterno che svolge una serie di funzioni di controllo, vigilanza e consulenza nei confronti dello stesso Ente, per cui non può essere inquadrato come personale dipendente dell’Ente”. Mentre “la ratio della suddetta limitazione (art. 9, comma 28) va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno 14 EntiLocali specifico limite) in quanto le medesime generano anche un incremento della spesa pubblica globale, oltre che della spesa di personale del singolo Ente Locale”. Per le stesse motivazioni, i Magistrati contabili ritengono che la spesa per l’Organo di revisione vada sempre considerata estranea ai fini dell’applicazione della disciplina speciale sui limiti e vincoli alla spesa di personale per gli Enti Locali, che, è opportuno rammentare, trova vigenza sulla base di 2 diversi regimi che così si differenziano: a) i Comuni di più grandi dimensioni, identificati in quelli soggetti alle norme del Patto di stabilità interno, sono tenuti a ridurre di anno in anno la spesa di personale rispetto a quella impegnata per gli esercizi anteriori (art. 1, comma 557, Legge n. 296/06). Inoltre, gli stessi Enti possono effettuare assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente solo se hanno avuto una spesa di personale per tal ultimo esercizio inferiore al 50% delle spese correnti (art. 76, comma 7, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08), se hanno ridotto la spesa sostenuta per i propri dipendenti rispetto a quella dell’anno precedente (art. 1, comma 557-ter, Legge n. 296/06) e se hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell’esercizio anteriore (art. 76, comma 4, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08); b) i restanti Comuni più piccoli sono obbligati a contenere la spesa di personale rispetto a quella sostenuta nel 2008 e possono immettere nuove unità lavorative nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno precedente (art. 1, comma 562, Legge n. 296/06), sempreché per tal ultimo esercizio la spesa complessiva di personale non abbia superato il 50% di quella corrente (art. 76, comma 7, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08). A seguito della specificazione di cui sopra, si evidenzia che il compenso corrisposto “al membro del Collegio dei revisori dei conti inquadrato fiscalmente quale co.co.co.” (unitamente agli oneri riflessi e all’Irap che da esso derivano), ai fini del calcolo dell’aggregato di spesa del personale utilizzato per dare attuazione ai criteri limitativi stabiliti dai commi 557 e 562, dell’art. 1, della Legge n. 296/06, non va compreso nelle voci di spesa riportate nella prima Tabella del punto 6.2, degli Allegati 5 e 6 alla Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/2012 /Inpr, contenente le “Linee guida per gli Organi di revisione economico–finanziaria degli Enti Locali - Bilancio di previsione 2012”1. Parimenti, tal compenso non rileva per la determinazione dell’aggregato da utilizzare per la quantificazione dell’incidenza della spesa di personale su quella corrente, ai sensi dell’art. 76, comma 7, primo periodo, del citato Dl. n. 112/08. Si rammenta che lo stesso aggregato, giuste le indicazioni provenienti dalle SS.RR. in sede di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 27/Contr/11), comprende tutte le voci di spesa nel loro complesso utilizzate per verificare il suddetto contenimento della spesa di personale (citati 25 febbraio 2013 8 commi 557 e 562), incluse quindi quelle inerenti le collaborazioni coordinate e continuative. Le considerazioni che precedono danno lo spunto per affinare il metodo di calcolo del predetto indicatore (“spese personale/spese correnti”), laddove è necessario effettuare il consolidamento con le corrispondenti spese sostenute dalle Società le cui partecipazioni sono da rilevare nella voce “Immobilizzazioni finanziarie” del Conto del patrimonio degli Enti Locali2. Come tecnica di consolidamento, le Amministrazioni locali possono applicare il metodo c.d. “dei ricavi”, in base al quale il valore rilevante da consolidare si ottiene moltiplicando le spese di personale dell’impresa collettiva partecipata (voce B9 del conto economico) per il corrispettivo che l’Ente gli eroga (ovvero per i ricavi derivanti da tariffa imputabili allo stesso Ente) e si divide poi il risultato per il valore della produzione della Società (Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 14/11). Inoltre, sia pur con riferimento alle sole Società partecipate che non hanno natura strumentale, il calcolo dell’indicatore in commento va perfezionato consolidando al denominatore anche le spese correnti sulla base degli introiti derivanti da tariffa che la Società ritrae dall’utenza del Comune socio (Cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 3/12). La Sezione lombarda della Giustizia contabile, con la Deliberazione 21 maggio 2012, n. 23, ha avuto modo di precisare che il metodo “dei ricavi” non è fattispecie esclusiva da utilizzare allo Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 scopo, perché: - se da un lato, occorre considerare che gli stessi Giudici contabili della Sezione delle Autonomie hanno riscontrato, in un’ottica di transitorietà, la necessità di determinare un “’metodo sintetico’ per calcolare la quota delle spese di personale della Società partecipata da sommare alle spese di personale degli Enti proprietari”; - dall’altro, va tenuto presente che “il principio di consolidamento, nei termini individuati dall’art. 76 comma 7 citato, si qualifica quale norma immediatamente precettiva, salva la possibilità di ridefinire … [con Regolamento governativo] … i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette Società”. Così ragionando, la Sezione lombarda ha specificato che, “in attesa dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Amministrazioni locali che sono tenute al consolidamento, possono utilizzare metodi diversi da quello ‘dei ricavi’, purché essi rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il Legislatore persegue con la norma in esame”. Fra queste tecniche di consolidamento, viene ritenuta meritevole di applicazione, in quanto “si fonda su un valore oggettivo derivante dal frazionamento del capitale”, quella che somma le voci di spesa “in proporzione alla quota di capitale detenuta dagli Enti che partecipano alla Società in mano pubblica (c.d. ‘metodo della partecipazione’)”. Anche la Sezione del Veneto, con la recente Deliberazione 6 febbraio 2013, n. 48, ha avuto modo di precisare che “la scelta del metodo di calcolo da adottare – è super- Centro Studi Enti Locali EntiLocali fluo ricordarlo - resta di esclusiva competenza dell’Ente, che potrà utilizzarne anche altri …, purché idonei a rappresentare in maniera realistica il dato richiesto dalla norma (vedasi voce 6.8.2 dell’All. 4 alla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/2012 /Inpr, contenente le ‘Linee guida per gli Organi di revisione economico– finanziaria degli Enti Locali Bilancio di previsione 2012’)”. Orbene, quale che sia il metodo utilizzato per il fine di cui trattasi, in questa sede ci si vuole soffermare su quale sia il dato contabile che deve ritrarsi dal bilancio della Società partecipata ai fini del consolidamento del numeratore del rapporto “spese di personale /spese correnti”. Per la Sezione delle Autonomie (vedasi la citata Deliberazione), nonostante la disposizione in commento faccia esplicito riferimento al concetto di “spese” e non a quello di “costo” (“elemento proprio del bilancio societario”), i dati utili per eseguire il rapporto di cui sopra vanno tratti dai documenti contabili delle Società (bilancio di esercizio), senza alcuna detrazione o rettifica. Per cui, nelle procedure di calcolo, il costo del personale delle “partecipate” non va depurato di quei componenti negativi che non comportano un’uscita monetaria e, pertanto, coincide con la voce B9 del conto economico; tale voce, si rammenta, è comprensiva anche del costo (non monetario) relativo agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. In considerazione di quanto sopra, ai fini della determinazione del parametro d’incidenza ex art. 76, comma 7, periodo I, del citato Dl. n. 112/08, è ormai prassi consolidata sommare alla spesa di personale dell’Ente Locale la corrispondente spesa delle Società partecipate calcolata con i metodi di cui sopra, facendo riferimento all’importo indicato nella voce B9 (costi per il personale) del conto economico delle medesime Società. Tuttavia, non può non rilevarsi come tale voce, giuste le indicazioni provenienti dal Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile n. 12 dell’Oic, non comprende “i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo elargiti dalla Società in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione”. In tal guisa, i compensi corrisposti dalla Società partecipata per prestazioni di lavoro parasubordinato, stante la genesi dei contratti da cui derivano e a prescindere dalla loro assimilazione dal lato fiscale ai redditi da lavoro dipendente, vanno stanziati quali componenti negativi di reddito nella voce B7 (Costi per servizi) del conto economico. La conclusione è che, attenendoci alle indicazioni provenienti dalla Giustizia contabile, se dal versante dell’Ente Locale la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative (con i connessi oneri riflessi) viene ad essere compresa nell’aggregato spesa di personale rilevante ai fini del calcolo del prefato parametro incidenza (quale 2° voce della prima Tabella del punto 6.2 degli Allegati 5 e 6 alla citata Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/2012 /Inpr), i costi sostenuti dalle Società partecipate per il medesimo fine (che derivano sostanzialmente dai compensi e dagli oneri APPROFONDIMENTI riflessi inerenti i contratti di collaborazione a progetto) vengono invece ad essere esclusi. Così operando, per richiamare la dizione utilizzata dalla Sezione Lombarda nella citata Deliberazione n. 23, non sembra che si rinvenga una “… valorizzazione delle finalità che il Legislatore persegue con la norma in esame…”. A quanto detto occorre aggiungere che anche gli oneri effettivi sostenuti per i buoni pasto (13° voce della prima Tabella del punto 6.2, degli Allegati 5 e 6 alla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/Aut/ 2012/Inpr), se sono compresi nella determinazione dell’aggregato di cui trattasi dal lato dell’Ente Locale, ne sono invece esclusi dal versante delle Società partecipate, poiché vengono ad essere allocati nella voce B7 del conto economico della medesima Azienda collettiva. Vale la pena specificare che, sui limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, le Società che rientrano nei parametri di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto “Spending Review 2”3, a decorrere dall’anno 2013, “possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009” (art. 4, comma 10). Sulla base del ragionamento posto in essere all’inizio del presente lavoro, non rilevano per l’applicazione di tal norma i compensi eventualmente corrisposti ai membri del Collegio sindacale (o al Revisore legale) “ … inquadrat(i) fiscalmente qual(i) co.co.co. …”. 15 APPROFONDIMENTI Sul fatto che la norma di cui sopra si applichi anche alle altre Società c.d. “partecipate” è opportuno rammentare che il Legislatore, seppur non abbia previsto un’autonoma disciplina sulle spese di personale delle imprese collettive pubbliche locali, ha coniato una legislazione di rimando. I riferimenti normativi che rilevano in tal EntiLocali senso (Cfr. art. 3-bis, comma 6, Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11; art. 18, comma 2, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, …) prevedono, in genere, che le disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti Locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, per via diretta o attraverso l’intermediazione di un atto interno, anche a taluni tipi di Società. I limiti assunzionali sanciti dall’art. 9, comma 28, del menzionato Dl. n. 78/10, essendo una limitazione alle assunzioni del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile applicabile all’Ente socio di riferimen- 25 febbraio 2013 8 to, dovrebbe trovare vigenza anche per imprese collettive diverse rispetto a quelle indicate nel Decreto “Spending Review 2” (per l’individuazione di tali Società, vedasi articolo “Società costituite o partecipate dagli Enti Locali: criteri, divieti e limiti nelle assunzioni” pubblicato su “Entilocalinews n. 35 del 10 settembre 2012”)4. “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”: istituito il nuovo Sistema di verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara di Ivan Bonitatibus L’art. 6-bis, comma 1, del Dlgs. n. 163/065 (“Codice dei contratti pubblici”) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori sono tenuti ad acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (“Bdncp”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità). All’Autorità è affidato il compito di definire, con propria Deliberazione, i dati riguardanti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte che sono obbligatoriamente da includere nella documentazione della predetta “Banca-dati”. Tale Organismo ha altresì la mansione di disciplinare le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei prefati dati, nonché di stabilire i tempi di esecuzione delle appena menzionate procedure. 16 Pertanto, decorso l’anno 2012, alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori è fatto obbligo di verificare, attraverso la “Bdncp”, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento. Fermo restando che, qualora la disciplina di gara richieda il possesso di prerogative economico-finanziarie o tecnico-organizzative diverse da quelle incluse nella “Bancadati” in esame, la comprova di esse avverrà mediante le disposizioni previste dal Dlgs. n. 163/06 e dal relativo Regolamento attuativo (Dpr. n. 207/10). L’Autorità ha dato attuazione al ridetto art. 6-bis con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012. Tecnicamente, la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare avviene facendo leva sulla “Authority virtual company passport” (“Avcpass”), ossia il nuovo sistema che opera mediante la “Bdncp” e che è dotato di apposite aree rivolte agli stessi operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Il Sistema “Avcpass”, posto che si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinati dal Codice per le quali è previsto il rilascio del “Codice identificativo gara” (Cig), è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui Cig è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013 (combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 3, comma 1, della predetta Deliberazione, d’ora in avanti “Delibera”). L’Autorità, giuste le previsioni legislative del comma 2 del ridetto art. 6-bis, ha specificato quali sono i documenti e i dati che, a seconda della loro provenienza, gli Enti certificanti e gli Operatori economici devono obbligatoriamente includere presso la “Bdncp”. La loro acquisizione avviene tramite il Sistema “Avcpass”, che a sua volta li rende fruibili alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori al fine della verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, tenendo presente che per il medesimo scopo taluni documenti sono inseriti nella “Bancadati” a cura della stessa Autorità. Gli Enti certificanti che detengono i dati e i documenti di cui sopra sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni. Detto materiale è acquisito per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara. In via transitoria, se gli Enti certificanti non mettono a disposizione della “Bdncp” i dati e i documenti indicati nella citata Deliberazione, l’Autorità provvede ad inoltrare apposita richiesta agli stessi Enti al fine di far trasmettere la pertinente documentazione direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori (artt. 7, commi 1 e 2, e 9, comma 3, della predetta Delibera). Di seguito si riportano i documenti e/o i dati, così come definiti dall’art. 5 della Deliberazione in commento, che vanno obbligatoriamente immessi presso la “Bdncp” a comprova dei “requisiti di carattere generale”, con la specifica dell’Ente che fornisce tale materiale o che lo rende disponibile: Centro Studi Enti Locali 8 EntiLocali 25 febbraio 2013 ENTE DOCUMENTI E/O DATI Visura Registro delle Imprese Certificato del casellario giudiziale integrale Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 Dpr. n. 313/02 dell’impresa Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti Certificato di regolarità fiscale Documento unico di regolarità contributiva fornito dall’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Comunicazione Antimafia. Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici Nella Tabella seguente si citano i documenti e/o i dati, così come definiti dall’art. 6 della Deliberazione in commento, che vanno obbligatoriamente immessi presso la “Bdncp” a DOCUMENTI E/O DATI Bilanci delle Società di capitali ove disponibili Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 relative al Settore EA28 Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente Attestazioni Soa Certificati esecuzione lavori (Cel) Certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici Centro Studi Enti Locali APPROFONDIMENTI Unioncamere Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia Inarcassa Agenzia delle Entrate Inail Ministero dell’Interno. Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprova dei “requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”, ENTE con la specifica dell’Ente che fornisce tale materiale o che lo rende disponibile. ANNOTAZIONI Unioncamere Accredia Agenzia delle Entrate Istituto nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca-dati Cel dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità 5 ottobre 2010 In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni 17 APPROFONDIMENTI EntiLocali 25 febbraio 2013 8 o enti pubblici indicati all’art. 6, comma 3, lett. c) della Delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il Cig del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la stazione appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici. Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti. La documentazione a comprova dei “requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario” che non è inclusa nella Tabella di cui sopra, è inserita nella “Bdncp” attraverso il Sistema “Avcpass” dagli Operatori economici, facendo riferimento a quanto segnalato dal Responsabile del procedimento in ordine alla specificità di gara. Giova precisare che gli stessi Operatori economici, previa registrazione al Sistema “Acvpass”, devono indicare il Cig della procedura di gara a cui intendono partecipare. A seguito di tal indicazione, il Sistema medesimo rilascia un “Passoe”, che sarà utilizzato dalla stazione appaltante come chiave di accesso per procedere alla comprova dei requisiti. L’Amministrazione 18 ha conoscenza del “Passoe” dall’Operatore economico per il tramite della busta contenente la documentazione amministrativa (art. 2, comma 3, punto 3.2, della Delibera dell’Autorità). Adempimenti a cura della stazione appaltante/ente aggiudicatore nell’ambito dell’utilizzo del Sistema “Avcpass” Il documento di gara predisposto dalla stazione appaltante deve indicare che la verifica delle prerogative di carattere generale, economico-finanziarie e tecnicoorganizzative incluse nella “Bdncp” che gli Operatori economici devono possedere avviene attraverso l’utilizzo del Sistema “Avcpass”. Qualora la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti che l’Autorità non ha Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto di includere obbligatoriamente nella “Bdncp”, la stazione appaltante è tenuta a specificare che il controllo su tali requisiti avviene mediante le disposizioni previste dal Dlgs. n. 163/06 e dal Dpr. n. 207/10. Nel documento di gara va altresì specificato che i soggetti che intendono partecipare alla procedura sono obbligatoriamente tenuti a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale Avcp (Servizi ad accesso riservato - Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute (art. 2, comma 4, punti 4.1 e 4.2, della Delibera). Il primo passo tecnico che la stazione appaltante/ente aggiudicatore deve effettuare è la registrazione al sistema seguendo le modalità descritte nel “Manuale Uten- te” pubblicato sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - Avcpass). Ai fini dell’utilizzo del Sistema “Avcpass”, la stessa stazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento, dopo la registrazione al “Sistema di monitoraggio gare” (“Simog”), deve aver già acquisito il Cig relativo alla procedura, avendo avuto cura di integrare i dati richiesti per il rilascio di tale codice con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’Operatore economico (artt. 2, comma 3, punto 3.1, e art. 4, commi 1 e 2 della Delibera). Al Sistema “Avcpass” possono accedere, a far data dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ter- Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 mine dichiarato nel Sistema “Simog”), solo il Responsabile del procedimento e, nell’ambito di ciascun affidamento, un soggetto o più soggetti abilitati alla verifica dei requisiti all’uopo nominato/i dalla stazione appaltante. I riferimenti di questi ultimi, a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di gara (conformemente a quanto previsto nel Sistema “Simog”), sono indicati nel Sistema “Avcpass” dal Responsabile del procedimento. Tali soggetti, ove non già iscritti al servizio in precedenza, si abilitano al loro compito, previa esecuzione di una specifica fase di registrazione che avviene tramite le apposite funzionalità previste da “Avcpass” (artt. 2, comma 3, punto 3.1, e art. 4, commi 3,4 e 5 della Delibera). Una volta nominati e abilitati gli individui “de quibus”, sempre nell’ambito del Sistema in parola e per lo specifico procedimento che li interessa, richiedono (tramite il Sistema a cui sono iscritti) i documenti a comprova dei requisiti per gli Operatori economici. Onde evitare che possano essere avanzate richieste di verifiche di requisiti per imprese non partecipanti alla gara, l’Autorità ha stabilito che i soggetti deputati ai controlli di cui trattasi devono, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, integrare o confermare l’elenco degli Operatori economici che intervengono alla procedura di affidamento (art. 4, commi 6 e 7 della Delibera). Dalla data di aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento ha 60 giorni di tempo per trasferire, con le funzionalità proprie del Sistema “Avcpass”, i Centro Studi Enti Locali EntiLocali fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti sui propri sistemi. Ove lo stesso Responsabile non adempia a tale incombenza, è l’Autorità a trasmettere sua sponte e via Pec, decorsi ulteriori 4 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la documentazione “de qua” alla stazione appaltante /ente aggiudicatore. La data di tale invio funge da spartiacque per stabilire il momento in cui avviene il passaggio di titolarità dei dati. Infine, sulla stazione appaltante gravano i seguenti impegni: - conservazione dei documenti; - adempimento delle richieste di accesso agli atti che le sono inoltrate per competenza; - trattare i dati di cui ha accesso per il tramite del Sistema “Avcpass” nel rispetto di criteri di pertinenza e non eccedenza, nonché di adempiere agli obblighi che derivano dall’essere titolare autonomo degli stessi dati ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. n. 196/03, ivi comprese le nomine degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza (artt. 4, commi 9,10 e 11, e 8, comma 2, della Delibera). Vale la pena precisare che, stante l’obbligo di effettuare tramite Pec tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del Sistema “Avcpass”, devono dotarsi del pertinente indirizzo i seguenti soggetti riconducibili alla stazione appaltante: - la stessa stazione appaltante/ente aggiudicatore con riferimento all’Area organizzativa omogenea di protocollo di appartenenza; - Responsabile del procedimento (Pec personale); - Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il Sistema “Avcpass” (Pec personale). Norme transitorie L’Autorità, al precipuo fine di concedere del tempo alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori e agli Operatori economici per adeguarsi alle norme contenute nell’art. 6-bis del Dlgs. n. 163/06 e rese operative per il tramite della sua Deliberazione dello scorso 24 dicembre 2012, ha sancito che l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti mediante il Sistema “Avcpass” avvenga attraverso un percorso temporale con scadenze predeterminate a seconda del tipo di appalto da affidare e in un contesto di doppio regime applicativo. All’uopo gli appalti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: a) appalti di lavori in procedura aperta nel Settore ordinario di importo a base d’asta pari o superiore a Euro 20.000.000: b) appalti di importo a base d’asta pari o superiore a Euro 40.000,00, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali: tutti gli altri appalti di importo a base d’asta pari o superiore a Euro 40.000,00 Per le procedure di affida- APPROFONDIMENTI mento di cui al punto a), dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti possono scegliere se verificare il possesso dei requisiti degli Operatori economici con il Sistema “Avcpass” o secondo le previgenti modalità, mentre dal 1° luglio 2013 vigono le nuove norme a pieno regime. Per le procedure di affidamento di cui al punto b), dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il possesso dei requisiti degli Operatori economici secondo le previgenti modalità, mentre dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 possono scegliere se verificare il possesso dei requisiti degli Operatori economici con il Sistema “Avcpass” o secondo le previgenti modalità. Dal 1° gennaio 2014 vigono le nuove norme a pieno regime. Per le procedure di affidamento di cui al punto c), dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il possesso dei requisiti degli Operatori economici secondo le previgenti modalità. Mentre dal 1° marzo 2013 al 30 giugno 2013 possono scegliere se verificare il possesso dei requisiti degli Operatori economici con il Sistema “Avcpass” o secondo le previgenti modalità, mentre dal 1° luglio 2013 vigono le nuove norme a pieno regime. 19 APPROFONDIMENTI EntiLocali 25 febbraio 2013 8 NOTE 1 Si tratta di una serie di voci di spesa del personale che, o sono citate espressamente dal Legislatore, o sono derivanti da interpretazioni giurisprudenziali e che sono indicate negli allegati come componenti da “considerare”, oppure da escludere, nella determinazione del predetto aggregato. 2 Solo nel caso in cui per le stesse imprese collettive sono verificati contemporaneamente gli ulteriori 2 corollari: 1) le partecipazioni dell’Ente al capitale sono totalitarie o di controllo; 2) le Società “(sono) titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali, oppure che comunque (svolgono) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall’affidamento diretto), oppure che (svolgono) attività strumentali (anch’esse a prescindere dall’affidamento diretto)” (Cfr. Deliberazione n. 479/2011/Par della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti). 3 Si rammenta che il citato comma 1 disciplina le modalità di scioglimento (o di alienazione delle relative partecipazioni) delle Società “che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90%”. 4 Ovviamente, la possibilità di assumere con contratti temporanei o con rapporto di lavoro flessibile (alle condizioni sopra viste) è subordinata alla circostanza che l’Ente di riferimento, nell’anno precedente alle immissioni di unità lavorative, abbia: 1) rispettato i limiti di contenimento della spesa di personale: 2) conseguito un indicatore “spese personale/spese correnti” inferiore al valore sogli del 50%; 3) rispettato il Patto di stabilità qualora lo stesso Ente sia assoggettato alle relative regole. 5 Così come introdotto nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” dall’art. 20, comma 1, lett. a), del Dl. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimenti dei servizi di pubblico interesse affidati ovvero per la realizzazione di investimenti. Solo in caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi, previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti. 8 Anche se tali perdite hanno ridotto il capitale al di sotto del limite legale. 9 Nel dettaglio, il citato art. 3, comma 19, prevede che gli Enti Locali “non possono ricorrer all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di Aziende o Società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’Ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’Azienda o della Società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio”. 20 Centro Studi Enti Locali 8 EntiLocali 25 febbraio 2013 QUESITI IL QUESITO Elezioni per il rinnovo del Consiglio: fino a quando è possibile deliberare le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri? di Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale, fino a quando è possibile deliberare, sia in Giunta che in Consiglio comunale, le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri ?” La risposta dei nostri esperti: L’art. 38, comma 5, del Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel) prevede che “i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”. Con tale norma, il Legislatore ha voluto evitare che l’Organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire i Consiglieri in carica che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio (Tar Veneto, Sentenza n. 1273 del 1996 e Consiglio di Stato Sezione I, Sentenza n. 2955 del 2003). Altro principio giuridico che ha indotto il Legislatore ad operare tale limitazione è le regola secondo la quale i poteri delle Amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, per evitare che un Organo, in scadenza di mandato, con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro, vincolando così o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative (Tar Puglia – Sentenza n. 382 del 15 gennaio 2004). Centro Studi Enti Locali Sul cosa si debba intendere con “atti urgenti ed improrogabili”, da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina prevalente ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su: a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere; b) nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso Enti, Istituzioni od Aziende; c) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; d) ratifica delle variazioni di bilancio. La giurisprudenza, oltre i casi sopra elencati, ha cercato di definire la nozione di atti “urgenti ed improrogabili” ed individuare l’Organo a cui compete la valutazione della loro sussistenza, esprimendosi nel modo seguente: “Quando l’Organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nei quali siano coinvolti diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge oppure rischi di rilevante danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi.” (Tar Puglia – Sentenza n. 382 del 15 gennaio 2004). Anche il Consiglio di Stato ed il Tar Umbria sono intervenuti in materia, stabilendo che il divieto di adottare atti che non siano connotati dal requisito di urgenza ed improrogabilità da parte del Consiglio non può riguardare l’emanazione di provvedimenti imposti per legge o a contenuto vincolato o, ancora, casi in cui dal ritardo nell’adozione degli atti possano derivare rilevanti danni per l’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 3894 del 30 giugno 2006; Tar Umbria, Perugia, Sentenza n. 165 del 13 febbraio 1998). Pertanto, le condizioni di urgenza ed improrogabilità costituiscono i requisiti di legittimità degli atti che vengono approvati dal Consiglio; sono, cioè, i presupposti giuridici in base ai quali è da considerarsi legittima l’azione amministrativa messa in atto dal Consiglio. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il Ministero dell’Interno, con Circolare 7 dicembre 2006, ha chiarito che l’estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale (che ne assume la responsabilità politica), tenendo presente che l’adozione degli atti è legittima, sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione. La valutazione del presupposto dell’urgenza, quindi, rientra nell’apprezzamento discrezionale dello stesso Consiglio. Provando ad esemplificare, la “urgenza” si configura quando vi è l’esistenza di un pericolo imminente, attuale, concreto per la collettività di un danno grave o di effetti indesiderati che impone una risposta “provvedimentale” immediata, dovendo versarsi in una situazione di fatto che implichi l’assenza di soluzioni alternative rispetto all’adozione di quel determinato provvedimento, il cui contenuto deve richiamarsi causalmente alla situazione di fatto, negando a contrario che l’atto possa soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie. In termini diversi, la “urgenza” si fonda sulla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, e deve altresì specificamente basarsi 21 QUESITI non già su generiche esigenze, bensì sull’esistenza concreta di “gravi pericoli” incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la incolumità dei cittadini, caratterizzando l’urgenza per la sua matrice temporale (durata) che non può attendere soluzioni diverse, pena l’aggravarsi della situazione esistente. Riguardo alla “improrogabilità”, è in primo luogo da rilevare che, in ambito civilistico, questa segnala la presenza di un termine essenziale e perentorio stabilito per dar corso ad una precisa obbligazione o contratto. La “improrogabilità”, in ambito amministrativo, richiede necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, privando l’Amministrazione del potere di provvedere per l’assolvimento di una funzione a ciò preposta per legge, tale da implicare, se non osservato il termine, il venir meno della competenza per l’impossibilità di procedere con altre azioni, venendo meno la sussistenza del potere, ovvero il formarsi ex lege dell’inadempimento. A prescindere dall’esistenza di uno specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere, la giurisprudenza ha comunque ritenuto il medesimo sussistente in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento pena il sacrificio di un diritto positivo. In sintesi, l’urgenza si ha quando la situazione di estrema gravità richiede che si debba necessariamente provvedere con immediatezza per non pregiudicare l’interesse pubblico, mentre 22 EntiLocali l’improrogabilità è connotata dall’esigenza che la situazione non possa subire dilazioni per la presenza di un termine che rende indifferibile l’adozione dell’atto. Il procedimento azionabile, nelle more dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, presuppone che, per dar legittimo corso alla convocazione dell’Organo, sia presente una situazione che necessità di un provvedimento urgente e non rinviabile, evidenziando la necessità della sussistenza di entrambi i caratteri imposti dal Legislatore, “urgenza ed improrogabilità”, che devono coesistere per legittimare l’intervento e che si manifestano in relazione ad un evento che non può essere dilazionato in avanti, senza possibilità di proroga. La norma va letta in relazione ai 2 profili, che devono coesistere ed essere rispettati, per rispondere efficacemente ai principi generali di buona amministrazione e che condizionano la legittimità dell’esercizio del potere nel periodo successivo all’indizione dei comizi, presupposti che se presenti, in relazione a situazione di urgenza associata ad un termine non ritraibile, abilitano il Consiglio comunale ad azionarsi senza indugio per garantire la cura dell’interesse pubblico di merito. Alla luce di quanto detto, ciò che deve emergere nel corpo del provvedimento adottato dal Consiglio comunale è inevitabilmente la descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità, oltre alla dimostrazione del termine non differibile, che presiede l’adozione del provvedimento, una motivazione pregnante, sia sugli elementi di fatto che di diritto (ex art. 3 della Legge n. 241/80), dando contezza delle esigenze del Comune di dare corso all’adozione del provvedimento: una motivazione particolarmente stringente ed approfondita in ordine agli elementi dell’urgenza e improrogabilità. Il provvedimento dovrà contenere una motivazione che accerti la presenza della situazione di fatto (urgenza e/o gravità) e degli elementi che impediscano all’Amministrazione di attendere oltre (termine perentorio), atteso che suo connotato essenziale è l’esercizio di un potere straordinario - in regime di prorogatio - per far fronte ad una situazione determinata e speciale (non ordinaria), sostenendo che per tale adozione non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare e del termine non procrastinabile. Infatti, sono le esigenze obiettive ed indilazionabili che si riscontrano nel caso concreto che determinano la misura dell’intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere i caratteri della rinviabilità oltre all’insediamento del nuovo Consiglio comu- 25 febbraio 2013 8 nale: questo in relazione alla necessità - postulata dalla giurisprudenza - della concreta dimostrazione, non solo della effettiva sussistenza, sotto un profilo generale, dell’interesse pubblico posto a fondamento dell’atto, ma anche – come si è accennato - della concreta giustificazione sotto i profili della “urgenza” e della “improrogabilità”. La dottrina ritiene che la valutazione dei presupposti di adozione dell’atto sia rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione. Nel caso oggetto del quesito, spetterà quindi al Consiglio comunale valutare se la Deliberazione (sia di Giunta che di Consiglio) con oggetto la variazione di bilancio e la salvaguardia degli equilibri contiene i requisiti di urgenza ed improrogabilità sopra indicati. Resta inteso infine che, a seguito dalla abolizione degli organi di controllo esterni all’Ente, l’ipotesi di illegittimità degli atti mancanti di presupposti di urgenza e improrogabilità, non potrà che essere vagliata dalla giurisdizione amministrativa su ricorso di un soggetto portatore di uno specifico interesse a ricorrere. Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 EntiLocali GIURISPRUDENZA LA GIURISPRUDENZA Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di una Azienda speciale per essersi liquidato compensi ad personam non dovuti Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna – Sentenza n. 497 del 26 settembre 2011 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna del Direttore di una Azienda speciale di un Comune per danno erariale per essersi liquidato compensi “ad personam” non dovuti. Premessa Nel 1999 questo Comune procede all’assunzione del Direttore della propria Azienda speciale, sottoscrivendo un contratto a tempo determinato, con inquadramento Categoria D3, con orario settimanale di 30 ore. Il Direttore, accampando promesse economiche integrative e “ad personam”, si liquida (o si fa liquidare dall’Economo-cassiere dell’Azienda), importi aggiuntivi che, dal 1° gennaio al 10 giugno 2009, ammontavano ad oltre 15.000 Euro. La Procura contesta addebiti anche all’Economo per i pagamenti irregolari effettuati utilizzando i fondi economali. I Giudici accolgono l’istanza della Procura per danno erariale, condannando l’ex Direttore al pagamento della somma di oltre 15.000 Euro, oltre alle rivalutazioni, agli interessi e alle spese di giustizia. L’economo viene assolto. Sintesi della Sentenza Questo Direttore rimane in servizio per circa 6 mesi: si dimette il 10 giugno 2009. Fin dal suo insediamento (2 gennaio 2009) invia al Cassiere interno dell’Azienda (una dipendente comunale trasferita all’Azienda stessa) una “nota organizzativa“ del Centro Studi Enti Locali seguente tenore: “Visto l’art. 17 del vigente statuto e per una migliore organizzazione dell’Amministrazione aziendale stabilisco che i pagamenti potranno essere effettuati dal Direttore o dal Cassiere. Secondo gli accordi posti in essere con l’Azienda, il compenso del Direttore sarà erogato a mezzo anticipazioni dallo stesso definite e sottoscritte fatto salvo il conguaglio a fine mandato mentre gli stipendi degli altri dipendenti dell’Azienda e tutte le contribuzioni di legge saranno erogati a seguito della presentazione dei riepiloghi da parte dello studio paghe. La regolamentazione normale prevede che i pagamenti vengano effettuati dal Cassiere a seguito della presentazione di lettera, indicazione, richiesta o nota del Direttore: lo stesso Cassiere effettuerà il pagamento di note, fatture, scontrini controfirmati per approvazione del Direttore”. In data 1° luglio il Sindaco ed il Vice-Segretario del Comune (e successivamente anche il Presidente, il Revisore e il nuovo Direttore dell’Azienda speciale) segnalano alla procura della Corte dei conti che il Direttore si era fatto liquidare compensi non dovuti. La Procura contesta un danno di oltre 15.000 Euro che l’ex Direttore sarebbe tenuto a restituire, “per effetto del principio di postnumerazione dei crediti lavoristici, che impedisce al dipendente di vedersi anticipare somme per presta- zioni lavorative ancora non rese”. La Procura sostiene che anche in relazione all’indennità ad personam, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “non ha mai esplicitamente e motivatamente deliberato di riconoscere al Direttore siffatta integrazione al trattamento economico, sì che l’ex dipendente non avrebbe titolo per trattenere tali somme.” Il Pm. qualifica tale condotta “come dolo”; avrebbe concorso anche la condotta gravemente colposa della Ragioniera, che ne dovrebbe quindi rispondere in via sussidiaria rispetto al Direttore. In particolare, la dipendente comunale, comandata presso l’Azienda speciale, “avrebbe eseguito materialmente le operazioni di richiesta degli assegni circolari all’Istituto bancario titolare del Servizio di cassa”. A fronte di tali richieste, la Ragioniera avrebbe omesso qualsiasi verifica sulla fondatezza delle pretese avanzate dal Direttore. Il Procuratore sostiene che sarebbe bastato esaminare il contratto per verificare che mancava del tutto un riferimento espresso a tale pattuizione, così come sarebbe stato doveroso chiedere chiarimenti al Presidente prima di dare corso a tali richieste. L’interessato, in sede di istruttoria e successivamente la sua difesa in dibattimento, affermano che: a) il contratto di lavoro fu limitato ad un anno (rispetto ai 5 indicati nell’avviso a cui aveva risposto l’interessato), ma lo stesso fu tranquillizzato da alcuni funzionari dell’Azienda, con la giustificazione di un non meglio precisato “fatto tecnico”: veniva comunque garantita l’erogazione di un’indennità ad personam di assoluta spettanza al Direttore, a prescindere dall’estinzione del rapporto posto in essere dalle parti, per tutta la durata del contratto stesso. Sarebbe stato altresì specificato che tale indennità era totale ed annuale, connessa al profilo professionale del lavoratore, ma per comodità veniva liquidata mensilmente e non annualmente, quasi a voler in qualche modo giustificare la mancata assunzione per 5 anni; b) dalla disamina delle voci della prima busta paga, tra le altre, apparivano “anticipo della retribuzione,” nonché la sussistenza della predetta voce: assegno ad personam, situazione che tranquillizzava lo stesso Direttore e traduceva nei fatti quanto gli era stato riferito da Funzionari del Comune, circa tale indennità, quale elemento aggiuntivo della retribuzione, automatico e del tutto svincolato rispetto all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa; c) in diverse circostanze, ebbe modo di ricevere conferma rispetto a quanto riferitogli verbalmente, ossia che i 23 GIURISPRUDENZA pagamenti anticipati erano praticamente la regola del Comune e dell’Azienda speciale (ad esempio, a favore dei fornitori dello stesso Comune), situazione che quindi lo induceva ad operare in maniera tranquilla ed alla luce del sole, relativamente alle proprie anticipazioni stipendiali; d) subito dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro in reiterate circostanze, verbalmente e a mezzo di posta elettronica, aveva chiesto la regolarizzazione e chiarimenti in termini economici del proprio contratto individuale di lavoro, tenuto conto della modifica della durata dello stesso (ridotta da 5 anni ad 1), nonché in merito all’entità della corresponsione dell’assegno ad personam, (previsto tra le voci in busta paga sin dall’inizio del rapporto di lavoro, ma mai quantificato esattamente, mai deliberato dal Cda, e, così come garantito verbalmente, sia dall’Assessore che da Dirigenti del Comune, di spettanza del lavoratore in virtù dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e non maturato mese per mese. Il Direttore inoltre si sarebbe preoccupato, secondo la ricostruzione fornita, in più circostanze di sollecitare al Presidente la necessità di un controllo da parte di persona competente circa le erogazioni anticipate e la gestione dell’Azienda. Seppur senza ricevere risposte concrete sulle questioni contrattuali sollevate, il rapporto di lavoro tra il Direttore e l’Azienda speciale proseguiva nei mesi successivi (da gennaio a maggio 2009) senza alcuna richiesta di chiarimenti o doglianze da parte dei vertici aziendali, né provvedimenti disciplinari a carico del dipendente o recesso di parte datoriale, in merito alle sue condotte pro- 24 EntiLocali fessionali; e) durante la breve esperienza dell’ex Direttore dell’Azienda, venivano eseguite ben 2 verifiche periodiche dell’allora in vita Revisore unico, a cui seguivano 2 relazioni dello stesso, datate 27 gennaio 2009 e 7 maggio 2009. In particolare, la seconda relazione si concludeva con un espresso apprezzamento per la chiarezza della contabilità e per l’implementazione dei centri di costo, scelta effettuata proprio dal Direttore per valutare l’efficienza e l’economicità dell’attività dell’Azienda; f ) la condotta tenuta dal Direttore (anticipazione dello stipendio e dell’indennità ad personam) appare, ad avviso della difesa del convenuto, rispettosa delle disposizioni vigenti in materia di modalità e termini di pagamento (art. 2099, comma 1, C.c.), secondo cui essi sono quelli “in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito”, in riferimento a lavoratori dipendenti. La difesa dell’Economo si articola sostanzialmente su 4 punti: a) se la qualifica di Cassiera abbia mutato le disponibilità operative della soggetto incaricata; b) quale sia stato il comportamento lavorativo della Cassiera era una mera esecutrice di ordini, che svolgeva attività istruttorie nei campi amministrativi, tecnici e contabili su indicazione e controllo da parte dei suoi superiori; c) chi doveva controllare l’operato della Cassiera non era a conoscenza delle spettanze del Direttore, sapeva dell’esistenza dell’indennità ad personam, pretendeva un ordine scritto che immetteva in contabilità; d) contraddizioni nell’esposto anche in relazione all’attuale attività lavorativa della Cassiera sempre presso l’Azienda speciale. I Giudici territoriali esaminano separatamente le diverse responsabilità dei convenuti. Affrontando in primo luogo la posizione del Direttore dell’Azienda speciale, si rileva che “trattasi di un ipotesi di responsabilità contabile.” Infatti, il medesimo aveva la diretta disponibilità di somme, ai sensi delle “note organizzative” che il convenuto emanò in data 2 gennaio 2009: ancora più chiaramente, risulta agli atti che il Direttore effettuò direttamente 2 bonifici a sé medesimo, rispettivamente in data 22 maggio 2009 e 10 giugno 2009. Ne consegue che risulta posto in capo al convenuto l’onere probatorio della corretta gestione amministrativo-contabile. La Sezione non reputa sia stata raggiunta dal convenuto la prova della spettanza delle somme che il medesimo si attribuì nel periodo di servizio presso l’Azienda speciale comunale, visto che la questione relativa alla spettanza o meno delle somme oggetto di contestazione assorbe ogni altra osservazione in merito alla postnumerazione del credito. Come correttamente ricostruito dall’Organo requirente, non può in alcun modo “ammettersi il diritto a somme da parte del Direttore a titolo di indennità ad personam per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di servizio presso l’Azienda speciale, senza alcun contratto o accordo che disponga in tal senso”. Il calcolo della Procura, finalizzato a determinare il quantum della retribuzione del convenuto, appare quindi incontestabile e fondato sugli unici elementi fattuali idonei a giustificare un pagamento a favore del Direttore. Il conve- 25 febbraio 2013 8 nuto, in un periodo di servizio relativamente breve, inferiore ai 6 mesi, ha direttamente, mediante bonifici effettuati personalmente, o indirettamente, con richieste di pagamento prodotte alla Cassiera, “conseguito l’indebito introito di somme a proprio favore, seguendo modalità operative del tutto arbitrarie ed ingiustificate.” Il Collegio reputa quindi che, alla luce di tali norme, sia inequivocabilmente chiarito che il Direttore aveva ampiamente travalicato, con l’emanazione delle “note organizzative” del 2 gennaio 2009, le proprie competenze in materia di pagamenti, conferendosi la titolarità ad effettuarli, altrimenti non prevista. Proprio la circostanza inconfutata, sostengono i Giudici, che tale potere di spesa “fu esercitato dal convenuto a proprio esclusivo favore, per attribuirsi somme di cui non è stata dimostrata in alcun modo la spettanza completa la ricostruzione dei fatti occorsi.” Se dunque il convenuto avesse voluto evitare i rigori della responsabilità contabile, concludono i Giudici, bastava che “si tenesse alla larga da ogni forma di maneggio diretto di denaro.” In relazione all’elemento soggettivo, questa Sezione “lo rinviene nel dolo, non essendo concretamente ipotizzabile altro che una condotta volontaria e cosciente, da parte della convenuto, nella realizzazione del fatto materiale di appropriazione di somme di denaro pubblico a proprio favore, per altro in 2 casi mediante accredito diretto con bonifico effettuato dallo steso convenuto.” La Sezione ritiene quindi che, ciò chiarito, non rilevi nemmeno la questione relativa all’anticipazione del credito da parte del Direttore; pur ribadendo l’evidente censura Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 che si può rivolgere ad una simile condotta, contraria a qualunque principio giuridico e di buon senso, si reputa infatti che, trattandosi di somme non dovute, comunque esse vadano restituite all’Amministrazione pubblica danneggiata. Passando infine all’esame della posizione della Cassiera, nel merito, il Collegio rileva come l’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave nel comportamento contestato alla convenuta sia assorbente di tutte le altre questioni. La responsabilità per colpa, EntiLocali affermano i Giudici, sussiste “solo nei limiti in cui sia individuabile un comportamento non conforme al buon andamento, cioè non adeguato ai fini dell’attività ed ai criteri cui va uniformata. Nella valutazione del comportamento concreto tenuto dalla Cassiera nella vicenda in esame non ritiene il Collegio di individuare le caratteristiche della negligenza inescusabile ovvero della disattenzione o imperizia macroscopiche.” Da ultimo, non va sottaciuto, al fine delle valutazione del grado della colpa che risulta inconfutato, il fatto che la Cassiere non ebbe alcun vantaggio diretto dalle operazioni di pagamento ordinate dal Direttore. Commento Sembra tutto questo “amministrativamente assurdo”: si assume un Direttore con un contratto per un anno (pur avendo il Comune bandito un concorso per un incarico a tempo determinato per 5 anni), il suo primo atto è una disposizione che prevede pieni poteri nel maneggio di denaro; riscuote somme, fuori busta (problemi fiscali e contributivi) quali acconti sul suo compenso “dovuto” (o pro- GIURISPRUDENZA messo) senza che esista un atto amministrativo di concessione; il pagamento di acconti ai dipendenti ed ai fornitori era una “normale prassi” del Comune (è vero?); il Revisore non vede alcuna irregolarità, anzi, si compiace della regolarità della contabilità (economica, per centri di costo); l’Economo–cassiere, dipendente di ruolo del Comune da molti anni in Ragioneria, non avverte nessuno (Sindaco, Segretario, Presidente dell’Azienda, Ragioniere di Comune, ecc.) dell’anomalo utilizzo del conto di cassa. Per informazioni ed acquisti Tel. ns. ufficio 0571 469222 Centro Studi Enti Locali 25 SCADENZARIO Giovedì 28 febbraio Rimborso Iva su trasporto pubblico locale Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 (Modello “B” – dato presunto dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2013) per il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza locale con la Circolare Fl. 5/2012 del 13 febbraio 2013 (vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio 2013). Consegna del Modello “Cud/2013” Entro oggi provvedere al rilascio, in doppia copia, del Modello “Cud/2013”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2012 (vedi Entilocalinews n. 3 del 21 gennaio 2013), ovvero di una apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli altri dati stabiliti dal provvedimento di approvazione del Modello Cud (art. 4, commi 6-ter e 6quater, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 37, comma 10, lett. d), punto 3, del Dl. n. 223/06). Si ricorda che, sempre entro tale data, devono anche essere consegnate ai lavoratori autonomi le certificazioni relative alla ritenute operate sui compensi corrisposti nel corso dell’anno 2012. Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. 26 EntiLocali Denuncia mensile analitica (“Dma”) Inpdap Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente. Denuncia mensile Inps (“EMens”) Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente. Sabato 16 marzo (*) Versamento saldo Iva 2012 Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2012 - salvo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello F24EP, codice tributo 619E. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il Modello “F24EP”. Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa- 25 febbraio 2013 8 mento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributo del 20% (27,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), del contributo del 20% (27,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che, in ultimo, la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12 (vedi Entilocalinews n. 33 del 13 agosto 2012), ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018. Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito Centro Studi Enti Locali 8 25 febbraio 2013 annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2011 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2011 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2012”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2012” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2011 sul Modello “F24”, codice 6099. Domenica 31 marzo (*) Estinzione o riduzione anticipata del debito Entro la data odierna gli Enti interessati devono comunicare l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi del comma 6-bis dell’art. 16 del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, sulla base del modello (allegato A) approvato con il Dm., in corso di pubblicazione in G.U., richiamato nel Comunicato del 14 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale (vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio 2013). Rimborso della spesa sostenuta per il personale ex Fime Entro la data odierna gli Enti interessati Centro Studi Enti Locali EntiLocali devono consegnare, alle Prefetture-Utg competenti per territorio, i certificati, debitamente compilati e sottoscritti, per richiedere il rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale ex Fime, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare Fl. 4/2012 del 12 febbraio 2013 (vedi Entilocalinews n. 7 del 18 febbraio 2013). Sostituti d’imposta – comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai “730-4” Entro tale data tutti i sostituti d’imposta interessati devono compilare e inviare telematicamente il Modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4”, approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 7364 del 2 febbraio 2012 (vedi Entilocalinews n. 7 del 13 febbraio 2012), per informare l’Amministrazione finanziaria dell’indirizzo web a cui intendono ricevere i risultati contabili emersi dalle Dichiarazioni dei redditi effettuate con Modello “730”. Anagrafe tributaria Entro tale data occorre procedere all’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all’accesso all’Anagrafe tributaria (art. 83, comma 28-sexies, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08). Rilevazione permessi ex Legge n. 104/92 Scade in data odierna il termine per effettuare la comunicazione telematica dei permessi concessi ex Legge n. 104/92 ai propri dipendenti nell’anno 2011. Detta comunicazione deve essere presentata SCADENZARIO anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi, come disciplinato dall’art. 24 della Legge n. 183/10 e dalla Circolare Funzione pubblica n. 2/11 del 10 marzo 2011. Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. Denuncia mensile analitica (“Dma”) Inpdap Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente. Denuncia mensile Inps (“EMens”) Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente. (*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 27 .(#I410&'1"3+"6( .(#'&3+"41&#*"36(2&#)&2#$(+%"741"4#"774L"2"(%&#D1+"#.46(2"-#2&#$%"16"$(2"#140"+5 (22(#2,6&#)&22&#%&6&1+"#140"+5#)"#$%(33"#&#)&22&#`S(140%&#'40&%1(+"0&`#A:=A ,(+-('..' )"*'$+(% R4++G#U%(16&364#\&'1" >)923*-9+-#/8#OEE8982+,.G8)98#-#@9+8#H3<<*878 R4++G#W"642(#]410&%41(6Q" b)++),-#7)EE-,78.*82+.#-#=-182),-#@9+8#63<<*878' >)923*-9+-#-#J),E.+),-#@9+8#H3<<*878#-#?)78-+P 6.,+-786.+-'#H3<<*8782+. !"#$%&'$'(% !#=-26)92.<8*8#/-*#?-,18G8)#@7)9)E87)LJ89.9G8.,8) ##-#/-**jiJJ878)#>)9+,.++8 !#?-;,-+.,8#7)E39.*8#-#6,)18978.*8#-#b8,-++),8#;-9-,.*8 !#=-182),8#/-;*8#@9+8#A)7.*8 !#OEE8982+,.+),8#63<<*878 /"0%1"10'$" UPODWXD =A#7(%H4#A:=B e)+-*#A)9/,.#L#N8.#lI#/.#b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gIV%#L#$XIV% =@#7(%H4#A:=B >)2E)6)*8+.9#c3289-22#e)+-* N8.#O*78/-#b-#k.26-,8'#:#L#Q-*I#&WXX#WW$Ug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EDITORIA Centro Studi Enti Locali Un sistema completo e aggiornato di prodotti editoriali altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti Antonio Martini Gianluca Ruglioni Monica Tempesti Nicola Tonveronachi Francesco Vegni in collaborazione con gli esperti del Centro Studi Enti Locali Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati e ricevuti da un'Amministrazione locale I Revisori degli Enti Locali Funzioni, competenze e responsabilità del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla luce delle recenti modifiche legislative Nicola Tonveronachi Francesco Vegni IV Edizione “Gli incarichi esterni nell'Ente Locale e nelle Società partecipate” III edizione “Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da unʼAmministrazione locale” II Edizione Aggiornato con le manovre governative Analisi del regime Iva, 2008, 2009 e 2010 e con la Riforma Brunetta Irap e Imposte dirette. Le principali casistiche riscontrate negli Enti Autori: G. Bertagna, Locali. A. Rinaldi Prezzo: € 42,00 Autori: G. Ruglioni, M. Tempesti, N. Tonveronachi, F. Vegni Prezzo: € 36,00 Angelo Bachi Stefano Ciulli Pantaleo Isceri Nicola Tonveronachi Giuseppe Vanni La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali Tra sana e corretta gestione di bilancio ed opportunità economica "La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali" II edizione Le compravendite e le locazioni di immobili residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs. n. 85/10 (Federalismo demaniale”) Autori: S. Cucchi, L. Marzullo, N. Tonveronachi, F. Vegni Prezzo: € 38,00 Sergio Cucchi Francesco Fiaschi Alessandro Nacci Nicola Tonveronachi Francesco Vegni Guida pratica per l’applicazione dell’IRAP negli Enti Locali e nelle Amministrazioni Pubbliche Novità “La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali” I edizione Tra sana e corretta gestione di bilancio ed opportunità economica Autori: A. Bachi, S. Ciulli, P. Isceri, N. Tonveronachi, G. Vanni Prezzo: € 38,00 In distribuzione da maggio 2012 Il “Federalismo fiscale“ per gli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento del bilancio del territorio Analisi delle criticità e delle opportunità connesse con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei un modello operativo per la misurazione della performance dei servizi locali e del loro costo effettivo, nell’ottica dell’introduzione dell’armonizzazione del sistema contabile pubblico Novità Maria Altobelli Iacopo Cavallini Riccardo Compagnino Alexia Delfino Nicola Tonveronachi Coupon d'ordine Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte dalle Direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18 “I Revisori degli Enti Locali”IV edizione “Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con Funzioni, competenze e Marino e con responsabilità del Collegio San soggetti non residenti” dei Revisori degli Enti Locali alla luce delle recenti Analisi degli adempimenti modifiche legislative Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con preAutore: A. Martini, in statori di servizi non resicollaborazione con lo denti compiute dagli Enti staff del Centro Studi Locali Enti Locali Autori: N. Tonveronachi, Prezzo: € 42,00 F. Vegni Sergio Cucchi Francesco Fiaschi Alessandro Nacci Nicola Tonveronachi Francesco Vegni L'IVA applicata agli Enti Locali Principi generali ed applicazioni pratiche dell'Imposta sul Valore Aggiunto nelle Amministrazioni locali Novità Prezzo: € 30,00 L'IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI Prassi amministrativa Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2008/2010 in materia di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai servizi ed alle attività di un Ente Locale commentate dagli esperti del Centro Studi Enti Locali Alessandro Nacci Nicola Tonveronachi Francesco Vegni “L'Iva applicata agli Enti Locali” V edizione Principi generali ed applicazioni pratiche dell'Imposta sul Valore Aggiunto nelle Amministrazioni locali “L'Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” III ed. 2010 Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale Autori: S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F.Vegni Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni Prezzo: € 42,00 Prezzo: € 32,00 Marco Panaro I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali” Analisi del Decreto legislativo n. 163/06 alla luce della giurisprudenza “Il “Federalismo fiscale“ per gli Enti Autore: M. Panaro Locali: il nuovo sistema di finanziamento del Prezzo: € 37,00 bilancio del territorio” Federica Giglioli Carmine Podda Nicola Tonveronachi La riforma dei Servizi Pubblici Locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali e Società Partecipate Novità “La riforma dei Servizi Pubblici Locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali e Società Partecipate" - I edizione Autori: F. Giglioli, C. Podda, L. Panicucci, N. Tonveronachi Prezzo: € 45,00 In distribuzione da maggio 2012 Autori: S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni Autori: N. Tonveronachi, G. Vanni, F. Vegni Prezzo: € 36,00 Prezzo: € 38,00 Prezzo: € 29,00 Una guida operativa allʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Pubblici Prezzo: € 42,00 Catalogo Editoria Desidero acquistare: ❑ “Gli incarichi esterni nell'Ente Locale e nelle Società partecipate” (III edizione) ❑ “Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da unʼAmministrazione Locale” (II edizione) ❑ “I Revisori degli Enti Locali” (IV edizione) ❑ “Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti” ❑ “La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali" (II edizione) ❑ “La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali” (I edizione) ❑ “La riforma dei servizi pubblici locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali e Società partecipate” (I edizione) ❑ “Il “Federalismo fiscale” per gli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento del bilancio del territorio" (I edizione) ❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali” (V edizione) ❑ “Guida pratica per lʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni Pubbliche” (IV edizione) ❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa (III edizione) ❑ “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali” ❑ “I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali” (I edizione) ❑ “Unico 2012 Enti Locali” Spese di spedizione: ❑ corriere (consegna in 3/4 giorni lavorativi) _______________ € 5,00 ❑ corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo) ________€ 10,00 Abbiamo provveduto al pagamento dellʼimporto complessivo di €_________________ mediante: ❑ Bonifico Bancario su Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia di Ponte a Egola IBAN IT20 L061 6071 1521 0000 0061 238; ❑ Bonifico Bancario su Unicredit Banca, agenzia di San Miniato Basso IBAN IT52 F020 0871 1520 0002 0063 435; ❑ Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Analisi delle criticità e Novità delle opportunità connesse con lʼentrata in vigore dei Decreti attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei un modello operativo per la misura“I controlli della zione della performance dei servizi locali e del loro Ragioneria generale costo effettivo dello Stato sugli Enti Locali” - I edizione Autori: I. Cavallini, A. Delfino, Analisi delle criticità N. Tonveronachi, rilevate e possibili soluzioni M. Altobelli, R. Compagnino Autore: M. Cantini “Guida pratica per lʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni Pubbliche” IV ediz. da inviare a: Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (Pi) - Tel. 0571 469222 - 469230 Fax 0571 469237 - [email protected] Novità “Unico 2012 Enti Locali” Le dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per l'anno d'imposta 2011. La relativa fattura dovrà essere intestata a: Studio/Ente ______________________________________________ Via ____________________________________ n. _______________ CAP ______Città ____________________________Prov.__________ P. Iva/C.Fisc.__________________________ Tel. ________________ Fax _______________ e-mail ________________________________ I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto lʼaggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base di Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso allʼutilizzo dellʼindirizzo, dellʼe-mail e del fax per lʼinvio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui ❑ Timbro Studio/Ente e firma ___________________________________________________ OFFERTA PROMOZIONALE In caso di acquisto di tre o più libri è previsto uno sconto del IL PREZZO DEI VOLUMI È COMPRENSIVO DI IVA, ASSOLTA DALLʼEDITORE. CENTRO STUDI ENTI LOCALI 15% sul prezzo di copertina di ciascun volume Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality www.entilocaliweb.it Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571 469222 - Fax 0571/469237 - [email protected] Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality EntiLocali NUMERO 44 N E W S ANNO XII Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA Lunedì 18 novembre 2013 5 Trasferimenti erariali Disposto il pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 8 Tributi comunali Modificata la procedura telematica per la trasmissione delle Delibere di approvazione delle aliquote 9 Mutui Enti Locali Prorogato al 18 dicembre il termine per farne richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali 2013 EntiLocali 5<4,96 5 , > : (556?00 :L[[PTHUHSLKPHNNPVYUHTLU[VLHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL WLYNSPVWLYH[VYPKLNSP,U[P3VJHSP iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA 3\ULKP.LUUHPV :VZ[P[\[PKPPTWVZ[H 0U]PVKLSTVKLSSV ¸¹ WYVYVNH[VHS ZL[[LTIYL 7YV]PUJL 7\IISPJH[HSH KLSPILYHaPVULKLS JVUZPNSPVKLPTPUPZ[YP WLYPSSVYVYPVYKPUV 9L]PZVYP,U[P3VJHSP +LSPILYH[LKHSSHJVY[L KLPJVU[PSL¸3PULL.\PKH¹ WLYPX\Z[PVUHYPHSIPSHUJPV KPWYL]PZPVULLKSHYLUKP JVU[VKLSSHNLZ[PVUL settimanale mensile Entilocalinews Federalismo & Accountability Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata sia in versione cartacea con abbonamento postale, sia in versione PDF tramite e-mail. Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. quindicinale mensile Tributinews Centro Studi Enti Locali Personale & Incarichi Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. mensile mensile Revisorenews Servizi Pubblici Locali Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e ¿VFDOL 9LHQH LQYLDWD HVFOXVLYDPHQWH LQ YHUVLRQH 3') tramite e-mail. Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. mensile Contrattinews Centro Studi Enti Locali Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contrattualistica e di appalti pubblici. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. Per altre combinazioni di ABBONAMENTO richiedi informazioni al n° 0571 469222 Le riviste dovranno essere inviate a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) Coupon di Abbonamento ,QYLDUHD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH6DQ0LQLDWR3,)D[ 7HOVHJUHWHULD#FHQWURVWXGLHQWLORFDOLLWZZZHQWLORFDOLZHELW Entilocalinews (solo PDF).......................... Supplemento per invio Entilocalinews in formato cartaceo...................................... Revisorenews.............................................. Tributinews Centro Studi Enti Locali............ Contrattinews Centro Studi Enti Locali........ Federalismo & Accountability....................... Personale & Incarichi................................... Servizi Pubblici Locali.................................. € 260,00* € € € € € € € 40,00** 120,00* 180,00* 100,00* 60,00* 60,00* 60,00* Studio / Ente........................................................................................................................................................... Cognome............................................................................... Nome..................................................................... Partita I.V.A. ........................................................................................................................................................... Codice Fiscale..................................................................................Via ............................................................... N°................ C.A.P. ........................... Città....................................................................................... Prov........... Tel................................................................................ Fax................................................................................... e-mail (obbligatoria) ............................................................................................................................................... * prezzi comprensivi di Iva ** per una spesa complessiva di € 300,00 con Iva assolta in capo all’editore ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante: %RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H,%$1,7/ %RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL6DQ0LQLDWR,%$1,71&& %RQL¿FR%DQFDULRVX8QLFUHGLW%DQFD,%$1,7) 9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQLQWHVWDWRD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH 6DQ0LQLDWR3, Supplemento per l’abbonamento alle riviste mensili di approfondimento: Federalismo & Accountability, Personale & Incarichi, Servizi Pubblici Locali. + €* per l’abbonamento ad una rivista a scelta ............................. + €* per l’abbonamento a due riviste a scelta ............................... + €* per l’abbonamento tutte e tre le riviste .................................. oltre al pagamento dell’abbonamento di una o più riviste tra: Entilocalinews, Revisorenews, Tributinews o Contrattinews. Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento) Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews ......................... € 390,00* Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Contrattinews ..................... € 320,00* Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews + Contrattinews € 460,00* I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica GHO&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOLQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDO'OJVQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL´,QTXDOVLDVL PRPHQWRSRWUjHVVHUHULFKLHVWRO¶DJJLRUQDPHQWRODPRGL¿FDRODFDQFHOOD]LRQHVFULYHQGRDO5HVSRQVDELOHGHO'DWD%DVH0DUNHWLQJGHO &HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWHQ3RQWHD(JROD3LVD3HUQHJDUHLOFRQVHQVRDOO¶XWLOL]]RGHOO¶LQGLUL]]RGHOO¶HPDLO e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 7LPEUR6WXGLR(QWHH¿UPD 44 EntiLocali 18 novembre 2013 EntiLocali settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali SOMMARIO FLASH 3 sulle principali novità che interessano gli Enti Locali NOTIZIARIO Collaborano alla Rivista: Dott.ssa Maria Altobelli Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali 5 Trasferimenti erariali: disposto il pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” Dott. Gianluca Bertagna Responsabile di settore e vicesegretario di Ente Locale, Consulente per gli Enti Locali 5 Trasferimenti erariali: confermate le modalità di riparto 2012 delle risorse da “Fondo sperimentale di riequilibrio” tra le Province Dott. Sergio Cucchi già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche 6 Trasferimenti erariali: rese note le riduzioni finanziare operate a carico di ciascun Comune per l’anno 2013 6 Trasferimenti erariali: consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni per i Servizi gestiti in forma associata 6 Trasferimenti erariali: al via i cofinanziamenti degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole 7 Somme iscritte a ruolo: un Decreto Mef sulla rateizzazione straordinaria e sull’applicabilità per gli Enti Locali 8 Tributi comunali: modificata la procedura telematica per la trasmissione delle Delibere di approvazione delle aliquote 8 Revisori Enti Locali: Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco e con gli adempimenti per gli iscritti 9 Iva: prime istruzioni operative della Ragioneria generale dello Stato sull’attuazione del Regolamento relativo alle fatture elettroniche 9 Mutui Enti Locali: prorogato al 18 dicembre 2013 il termine per farne richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti 10 Appalti e LL.PP.: in rete le “Linee guida” Avcp su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture 10 Appalti e LL.PP.: novità in materia di “Refezione scolastica” nel Decreto su Istruzione, Università e Ricerca 11 “Servizi Demografici”: in vista della formazione dell’Elenco unico aggiornato la Direzione chiede la verifica dei dati delle Aire comunali Prof. Ciro D’Aries Dottore commercialista, Docente e Pubblicista Dott. Ignazio Del Castillo Magistrato della Corte dei Conti Dott. Claudio Galtieri Magistrato della Corte dei Conti Dott. Pantaleo Isceri Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde Prof. Luciano Marchi Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa Dott. Salvatore Marino Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato Dott. Luigi Marzullo Funzionario Agenzia delle Entrate Roma Prof. Stefano Pozzoli Straordinario di Ragioneria Generale Università di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista Revisore Contabile Dott. Antonio Scozzese (già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell'Interno Comitato di redazione: Enrico Belcari, Federica Giglioli, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Veronica Potenza, Edoardo Rivola Segreteria di redazione: Ambra Valori Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocaliweb.it Stampa: Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C. Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI) Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa GLI APPROFONDIMENTI 13 “Decreto precari P.A.” e “Dl. Imu, Tares e Cig”: le novità in materia di Società partecipate dagli Enti Locali introdotte in sede di conversione di Ivan Bonitatibus 15 Società “in house”: limiti di spesa e dei vincoli assunzionali dopo la Delibera n. 447/13 della Corte dei conti Lombardia di Ivan Bonitatibus, Claudio Bennardo e Edoardo Rivola 20 Personale P.A.: le novità della Legge di conversione del Dl. n. 101/13 in materia di stabilizzazioni di Simone Salvi Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 300,00 Abbonamento semestrale: Euro 170,00 Arretrati e numeri singoli: Euro 7,00 Sottoscrivendo due o più abbonamenti si ha diritto ad uno sconto del 30 % sull'importo complessivo. La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati sia in abbonamento postale che tramite e-mail. Annualmente viene inviato agli abbonati un cd-rom contenente l’indice analitico degli argomenti trattati e il testo di tutta la normativa commentata. I corrispettivi per gli abbonamenti, per gli arretrati e per i numeri singoli di questo periodico sono comprensivi dell’IVA assolta dall’editore ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72 e dal Dm 29 dicembre 1989. AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centro Studi Enti Locali I QUESITI 25 Cosap: qual è il corretto trattamento fiscale da applicare in caso di installazione di impianti pubblicitari sui beni del demanio stradale? di Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni LA GIURISPRUDENZA 27 Responsabilità amministrativa: condanna di 2 impiegati dell’Asl autori di una truffa legata alla riscossione dei ticket di Antonio Tirelli LO SCADENZARIO 30 1 +PWHY[PTLU[VKP,JVUVTPHL4HUHNLTLU[ 4HZ[LY7VZ[3H\YLHPU4HZ[LY(\KP[PUNL*VU[YVSSV0U[LYUV -VYTHaPVUL(]HUaH[H,JVUVTPH sezione Toscana - Liguria L’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici SUPPORTO AGLI ENTI SPERIMENTATORI E AI NON SPERIMENTATORI Servizi di formazione in-house, KPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]VLKP consulenza agli Enti Locali HGDOOH6RFLHW¿HG$]LHQGHSDUWHFLSDWH Il piano di lavoro del 2013 per Enti Locali e Società pubbliche: l’acquisizione delle conoscenze informative e normative necessarie, le esercitazioni e la sperimentazione dei nuovi modelli e sistemi, le attività propedeutiche ad una adeguata e corretta entrata in vigore nel 2014 Centro Studi Enti Locali, dall’esperienza maturata sul campo in 15 anni di attività a favore della Pubblica Amministrazione locale (e non), e dalla collaborazione avviata lo scorso anno con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e con la Sezione Toscana-Liguria dell’AncrelULSS»HTIP[VKLS7YVNL[[VKPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]V“Federalismo & Accountability”, propone agli Enti Locali ed alle loro Società ed Aziende partecipate, VHUYL]LDOWDPHQWHTXDOLðFDWL, di contenuto pratico-operativo, KP MVYTHaPVUL PUOV\ZL KP HMÄHUJHTLU[V MVYTH[P]V L KP JVUZ\SLUaH ZWLJPHSPZ[PJH, per affrontare adeguatamente e necessariamente per tempo le problematiche e le opportunità connesse con la prossima entrata in vigore (1° gennaio 2014) della Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta dal combinato disposto della Legge-delega n. 42/09, dalla Legge n. 196/09, dal Dlgs. n. 118/11 e dal Dpcm. 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione ministeriale volontaria. Con Dl. 31 agosto 2013, n. 102, è stato disposto il rinvio al 2015 dell’entrata in vigore della nuova contabilità. Ne consegue che la sperimentazione proseguirà, con gli stessi protagonisti, anche nel 2014. I servizi di formazione in-house,KPHMÄHUJHTLU[VMVYTH[P]VLKPJVUZ\SLUaHZWLJPHSPZ[PJHsopra citati sono da collocare nell’ambito del piano di lavoro 2013 che ciascun Ente Locale deve elaborare e realizzare se vuol farsi trovare pronto all’avvio del nuovo sistema contabile e bilancistico, previsto per il prossimo anno (2015). Alla luce dei risultati della sperimentazione del 2012 operata su molti Enti grazie al Progetto “Federalismo & Accountability”, i punti più critici da affrontare e superare sono: WHZZHNNPVKHJVU[HIPSP[nÄUHUaPHYPHHJVU[HIPSP[nLJVUVTPJVWH[YPTVUPHSLLKPS¸WPHUVKLPJVU[PPU[LNYH[V - adattamento delle pratiche gestionali ai nuovi principi contabili del Dlgs. n. 118/11 ed alle nuove regole contabili del Dl. n. 174/12; SHNLZ[PVULKLS¸-VUKVWS\YPLUUHSL]PUJVSH[V¹LSHNLZ[PVULKPJHZZH" - nuovi schemi di bilancio armonizzato; - il consolidamento dei conti ed il bilancio consolidato (obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ZPUKHSS»LZLYJPaPVÄUHUaPHYPV 7LYVNUP\S[LYPVYLPUMVYTHaPVULLVWLYÄZZHYL\UHWW\U[HTLU[VWYLZZVPS=Z,U[LJVTWPSH[LSHZJOLKHHSSLNH[HLKPU]PHYSH Coupon richiesta maggiori informazioni da inviare a: Centro Studi Enti Locali=PHKLSSH*VZ[P[\LU[L:HU4PUPH[V70;LS -H_ [email protected] Delegazioni territoriali ITALIA!4HJLYH[H1LZP;LYHTV9VTH;LYTVSP*)=HS]LYKL*;(KYPH96=PJLUaH4LZ[YPUV7+*HNUVSHKP*HY[\YH7+ 4PSHUV*HNSPHYP:H]VUHDelegazioni territoriali EUROPA: 4(3;(!-SVYPHUH-95:[-YHUJPZ:[YLL[ Sono interessato ai seguenti servizi: FoUPD]LRQHLQKRXVH$IðDQFDPHQWRIRUPDWLYR&RQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD Ente/Studio_________________________________________________________________________________________________ 5VTLL*VNUVTLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8\HSPÄJHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF =PHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUFFFF*(7FFFFFFFFFF*P[[nFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7YV]FFFFF ;LSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF-H_FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLTHPSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0KH[PMVYUP[PZHYHUUVPUZLYP[PULSSHIHUJHKH[PLSL[[YVUPJHKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSPULSYPZWL[[VKPX\HU[VZ[HIPSP[VKHS+SNZU ¸*VKPJLPUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹0UX\HSZPHZPTVTLU[V WV[YnLZZLYLYPJOPLZ[VS»HNNPVYUHTLU[VSHTVKPÄJHVSHJHUJLSSHaPVULZJYP]LUKVHS9LZWVUZHIPSLKLS+H[H)HZL4HYRL[PUNKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[LU7VU[LH,NVSH7PZH 7LYULNHYLPSJVUZLUZVHSS»\[PSPaaVKLSS»PUKPYPaaVKLSS»LTHPSLKLSMH_WLYS»PU]PVKPPUMVYTHaPVUPPUTLYP[VHSSLUV]P[nMVYTH[P]VJVU]LNUPZ[PJOLLKLKP[VYPHSPKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSPIHYYHYLX\P Organismo accreditato da ACCREDIA ;04)96,-094(+,33»,5;, Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[` www.entilocaliweb.it 44 18 novembre 2013 FLASH sulle principali novità normative ed interpretative della settimana 6 TRASFERIMENTI ERARIALI: RESE NOTE LE RIDUZIONI FINANZIARE OPERATE A CARICO DI CIASCUN COMUNE PER L’ANNO 2013 Il MinInterno, con il Comunicato 11 novembre 2013, ha annunciato l’imminente pubblicazione in G.U. del Dm. 24 settembre 2013 relativo alle riduzioni per ciascun Comune per l’anno 2013. 7 SOMME ISCRITTE A RUOLO: UN DECRETO MEF SULLA RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA E SULL’APPLICABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI Nella G.U. n. 262 dell’8 novembre 2013 è stato pubblicato il Dm. Mef 6 novembre 2013, rubricato “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’art. 52, comma 3, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13”. EntiLocali 5 5 TRASFERIMENTI ERARIALI: DISPOSTO IL PAGAMENTO AI COMUNI DELL’ULTERIORE ACCONTO DEL “FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO” TRASFERIMENTI ERARIALI: CONFERMATE LE MODALITÀ DI RIPARTO 2012 DELLE RISORSE DA “FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO” TRA LE PROVINCE Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato 12 novembre 2013 pubblicato sul proprio sito web, ha reso noto l’avvenuto pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 2012. Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato 8 novembre 2013 pubblicato sul proprio sito, ha fornito dei chiarimenti a proposito sulle assegnazioni finanziarie destinate alle Province. 6 6 TRASFERIMENTI ERARIALI: CONSULTABILI I CONTRIBUTI ATTRIBUITI ALLE UNIONI DI COMUNI PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA TRASFERIMENTI ERARIALI: AL VIA I COFINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE Il MinInterno, con il Comunicato 12 novembre 2013 pubblicato sul proprio sito, ha reso nota l’avvenuta determinazione degli importi da destinare alle Unioni di Comuni per i Servizi gestiti in forma associata. 8 TRIBUTI COMUNALI: MODIFICATA LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA TRASMISSIONE DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE Il Mef, con la Nota 11 novembre 2013, ha illustrato le novità relative alla trasmissione delle Delibere di approvazione di aliquote, tariffe o Regolamenti relativi ai Tributi comunali. Centro Studi Enti Locali FLASH È stato pubblicato sulla G.U. n. 266 del 13 novembre 2013, il Dm. 10 ottobre 2013, recante “Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013”. 8 REVISORI ENTI LOCALI: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO E CON GLI ADEMPIMENTI PER GLI ISCRITTI Il Ministero dell’Interno, con Comunicato 7 novembre 2013, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n. 89 del 12 novembre 2013, dell’Avviso per l’iscrizione nell’Elenco 2014 dei Revisori dei conti degli Enti Locali. 3 EntiLocali FLASH 18 novembre 2013 44 9 9 10 IVA: PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE RGS SULL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE FATTURE ELETTRONICHE MUTUI ENTI LOCALI: PROROGATO AL 18 DICEMBRE IL TERMINE PER FARNE RICHIESTA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI APPALTI E LL.PP.: IN RETE LE “LINEE GUIDA” AVCP SU PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE La Cassa DD.PP. ha annunciato, per mezzo della Nota 14 novembre 2013, la proroga del termine entro il quale gli Enti Locali possono inoltrare le richieste di nuovi prestiti nell’anno in corso. Il Mef - RgS, con la Circolare n. 37 del 4 novembre 2013, ha fornito le prime istruzioni operative sull’attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle P.A. L’Avcp ha pubblicato il 13 novembre 2013 sul proprio sito web istituzionale la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, recante “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”. 10 11 APPALTI E LL.PP.: NOVITÀ IN MATERIA DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL DECRETO SU ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA “SERVIZI DEMOGRAFICI”: IN VISTA DELLA FORMAZIONE DELL’ELENCO UNICO AGGIORNATO LA DIREZIONE CHIEDE LA VERIFICA DEI DATI DELLE AIRE COMUNALI È stata pubblicata sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2013, la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del Dl. 12 settembre 2013, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”. La Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 22 del 11 novembre 2013, relativa all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (Aire). Si è concluso con la pubblicazione e la diffusione del manuale “per il all’ECVET e all’EQF” il progetto Certipilot 4 Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 EntiLocali NOTIZIARIO Trasferimenti erariali: disposto il pagamento ai Comuni dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 12 novembre 2013 pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che, con Provvedimento 9 ottobre 2013, è stato disposto il pagamento dell’ulteriore acconto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” sull’anno 2012 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Il pagamento disposto coincide con il 97,64% della spettanza annuale (aggiornata lo scorso maggio 2013 sulla base della verifica del gettito Imu 2012) e i singoli importi possono essere consultati sul sito web della Direzione centrale della Finanza locale. Sono stati esclusi da tali pagamenti: 1. i Comuni che hanno effettuato pagamenti in acconto sul “Fondo sperimentale di riequilibrio” che hanno superato complessivamente il 97,64% della spettanza annuale; 2. gli Enti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 dell’art. 161 del Tuel, secondo il quale “la mancata presenta- zione di un certificato [ndr. certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto] comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza”; 3. gli Enti cui sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/10 (“Sose”) - secondo cui, nell’ambito della definizione del procedimento per la determinazione dei “fabbisogni standard” dispone che i Comuni e le Province che non abbiano restituito entro 60 giorni dalla som- ministrazione i Questionari Sose (vedi Entilocalinews n. 10 del 5 marzo 2012 e n. 15 del 10 aprile 2012) siano sanzionati con il blocco (sino all’adempimento) dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia. Il restante saldo del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 2012 - si apprende dal Comunicato sarà pagato nel prossimo esercizio finanziario, appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti dalla Direzione centrale della Finanza locale. Trasferimenti erariali: confermate le modalità di riparto 2012 delle risorse da “Fondo sperimentale di riequilibrio” tra le Province Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 8 novembre 2013, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha fornito alcuni chiarimenti a proposito delle assegnazioni finanziarie destinate alle Province delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, la Direzione centrale ha confermato che, poiché “non risulta definita in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali alcuna Deliberazione circa la ripartizione delle risorse da ‘Fondo sperimentale di riequilibrio’ ed in attesa della definizione del Decreto di ricognizione delle risorse, [...] la distribuzione delle risorse lorde da ‘Fondo sperimentale di riequilibrio’ 2013 - sulle quali verranno poi applicate le riduzioni previste dalla normativa ed in primo luogo comma 7 dell’art. 16 del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 Centro Studi Enti Locali - sarà corrispondente a quella dell’anno 2012 in quanto le risorse complessive da distribuire per il 2013 sono sostanzialmente analoghe a quelle dello scorso anno”. La precisazione si è resa necessaria alla luce della pubblicazione sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013 del Dl. 31 ottobre 2013, n. 126 (vedi Entilocalinews n. 43 del 11 novembre 2013), che dispone, all’art. 1, comma 20, che - limitatamente all’anno 2013 - in caso di mancata Deliberazione della Conferenza Stato-città ed Autonomie entro il 5 novembre 2013, sarebbero state appunto confermate le modalità di riparto del Fondo di cui al Dm. 4 maggio 2012. In un elenco, accessibile tramite apposito link inserito nel Comunicato in commento, sono riportate le proiezioni di ripartizione del “Fondo speri- mentale di riequilibrio” 2013 per ogni singola Provincia. Gli importi corrispondono alla somma delle seguenti voci: 1.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quote in proporzione alle spettanze virtuali 2012”; 2.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota per soppressa Addizionale provinciale Energia”; 3.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota in base alla popolazione residente”; 4.“Fondo sperimentazione di riequilibrio – quota per estensione territoriale”. Da queste assegnazioni dovranno essere poi detratte ricorda la Direzione centrale della Finanza locale - le riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 16 del Dl. n. 95/12 (“Spending review”, vedi Entilocalinews n. 29 del 16 luglio 2013) nella misura di cui al detto art. 1, comma 20, del Dl. 126/13. “Per alcune Province - precisa poi la Direzione centrale - vi è anche da considerare le detrazioni - a titolo di detrazione Ata, Rca e Ipt - per la parte che non può essere recuperata sull’attribuzione a titolo ‘Fondo sperimentale di riequilibrio’”. A breve saranno rese note anche le spettanze delle Province ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale. Per Sicilia e Sardegna, in particolare, gli importi delle riduzioni da “Spending”, determinate dal citato comma 20, “andranno detratte dai trasferimenti erariali, unitamente alle eventuali altre detrazioni per legge. Il confronto fra trasferimenti 2013 e detrazioni previste darà luogo ad un importo da relazioni finanziarie con lo Stato che, in alcuni casi, risulta a debito per la Provincia”. 5 NOTIZIARIO EntiLocali 18 novembre 2013 44 Trasferimenti erariali: rese note le riduzioni finanziare operate a carico di ciascun Comune per l’anno 2013 Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 11 novembre 2013, ha annunciato l’imminente pubblicazione in G.U. del Decreto 24 settembre 2013 relativo alle determinazione delle riduzioni dei trasferimenti per ciascun Comune per l’anno 2013. Il Decreto, già disponibile sul sito web della Finanza locale, è stato emanato in applicazione di quanto disposto dal citato art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12, come modificato dal Dl. n. 135/12, secondo il quale nel 2013, il “Fondo sperimentale di riequilibrio”, il “Fondo perequativo” ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni siciliani e sardi, sono stati ridotti per un totale di 2.250 milioni di Euro (più 500 milioni nel 2012, 2.500 nel 2013 e 2.600 nel 2014). L’entità dei tagli da operare a carico dei trasferimenti destinati ad ogni singolo Ente - sempre ai sensi del detto comma 6 - sarebbe stato determinato per mezzo di un Decreto “di natura non regolamentare del Ministro dell’Interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun Ente non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati Siope 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i Comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’art. 156 del Testo unico di cui al Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267”. Gli importi delle riduzioni sono stati calcolati in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 e sono consultabili nell’Elenco “A”, allegato al Decreto. Fanno eccezione, per gli anni 2012 e 2013, i Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del maggio 2012, nei confronti dei quali non è stato operata alcuna decurtazione. Trasferimenti erariali: consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni per i Servizi gestiti in forma associata Il Ministero dell’Interno Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 12 novembre pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso nota l’avvenuta determinazione degli importi da destinare alle Unioni di Comuni che, ai sensi del Dm. 26 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 227 del settembre 2013 (vedi Entilocalinews n. 37 del 30 settembre 2013), hanno fatto richiesta dei contributi spettanti a tali Enti per i Ser- vizi gestiti in forma associata. “Al riguardo - si legge nella Nota - lo sportello Unioni ha elaborato le citate certificazioni e quantificato, come previsto dal Dm. 1° ottobre 2004, n. 289, che ha modifica- to e integrato il Dm. 1 settembre 2000, n. 318, il contributo da assegnare alle Unioni di Comuni per l’anno 2013”. L’ammontare destinato ad ogni singolo Ente è consultabile nell’Elenco allegato alla Nota Finanza Locale. Trasferimenti erariali: al via i cofinanziamenti degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole È stato pubblicato sulla G.U. n. 266 del 13 novembre 2013, il Decreto 10 ottobre 2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca, recante “Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013”. 6 Complessivamente, il Provvedimento mette a disposizione oltre 10 milioni di Euro per il cofinanziamento (fino ad un massimo del 50% dell’importo) degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli Istituti scolastici che hanno sede in immobili di proprietá degli Enti Locali. Nello specifico, si parla di Euro 6.888.570 per gli edifici sede di scuole da quella dell’infanzia sino a quella secondaria di I ed Euro 3.402.762 con riferimento all’istruzione secondaria di II. Tra gli interventi considerati prioritari, il Ministero ha individuato la bonifica dell’amianto, la sicurezza, l’idoneità igienico sanitaria e il superamento delle barriere architettoni- che. Ai sensi del comma 3, art.1, “ciascun Ente Locale non puó richiedere piú di 2 contributi ed il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente Decreto non puó superare l’importo di Euro 300.000,00 per ogni intervento ammesso al beneficio”. Le richieste di contributo, corre- Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 data dalle attestazioni di cui al Modello “A” allegato al Decreto, dovranno pervenire al Ministero dell’Istruzione, Universitá e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, EntiLocali Direzione generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], a decorrere dal terzo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il finanziamento sará assegnato “fino a concorrenza delle somme NOTIZIARIO rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste”. Somme iscritte a ruolo: un Decreto Mef sulla rateizzazione straordinaria e sull’applicabilità per gli Enti Locali Nella G.U. n. 262 dell’8 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 novembre 2013, rubricato “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’art. 52, comma 3, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13”. Il Decreto è in vigore dalla suddetta data di pubblicazione sulla G.U.. L’art. 52, comma 3, del Dl. n. 69/13 prevedeva che il Mef, con Decreto da emettere entro il 9 settembre 2013, stabilisse le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di maggiore rateazione (fino a 120 rate mensili) ora previsto dall’art. 19 del Dpr. n. 602/73, modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), del Dl. n. 69/13, da applicarsi nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ossia quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un “Piano di rateazione ordinario”; b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al “Piano di rateazione concedibile”. Centro Studi Enti Locali Inoltre, il citato art. 19 ora prevede che il debitore decada automaticamente dalla maggiore rateizzazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di dilazione, di 8 rate, anche non consecutive. Il Decreto, emanato solo in data 6 novembre, stabilisce le regole applicative della misura a favore dei suddetti contribuenti/debitori. L’istanza del contribuente per la rateizzazione ora può riguardare, sia debiti già rateizzati che nuove situazioni debitorie per massimo 72 rate mensili (“Piano di rateizzazione in proroga ordinario” o “Piano di rateizzazione ordinario”) o per massimo 120 rate mensili (“Piano di rateizzazione in proroga straordinario” o “Piano di rateizzazione straordinario”). Per la rateazione straordinaria, l’art. 52, comma 3, del “Decreto del fare” (Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, vedi Entilocalinews n. 25 del 24 giugno 2013 e n. 33 del 2 settembre 2013), rende indispensabile che la “grave situazione di difficoltà risulti estranea a responsabilità imputabili al debitore e che dipenda esclusivamente dalla congiuntura economica attuale”. Per valutare se è concedibile la rateizzazione straordinaria, il Concessionario deve prendere in considerazione i seguenti parametri: per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, quando la rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Isee (“Indicatore della situazione economica equivalente”); ● per gli altri soggetti, se la rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del Cc., e l’indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente] è compreso tra 0,5 e 1. Il numero massimo delle rate dei “Piani straordinari” è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione delle impresa collettive, secondo quanto stabilito nelle Tabelle A e B allegate al Decreto in commento. Equitalia Spa è tenuta annualmente, entro il 31 marzo, a presentare al Mef una relazione in ordine agli effetti sull’andamento delle riscossioni dall’anno precedente derivanti dall’introduzione ● dei “Piani di rateizzazione straordinari” e delle decadenza dal beneficio per mancato pagamento. Quanto sopra è applicabile anche con riferimento agli Enti Locali. Questo avviene in modo automatico per quanto concerne la riscossione coattiva a mezzo ruolo, ossia per i Comuni che utilizzano Equitalia come Concessionario della riscossione e qualora non abbiano optato per una diversa regolamentazione con riguardo alla rateizzazione ex art. 26, comma 1-bis, del Dl. n. 49/99. Invece per i Comuni che utilizzano l’ingiunzione fiscale, la possibilità di utilizzare l’istituto della rateizzazione straordinaria ex art. 19, Dpr. n. 602/73, deve necessariamente essere recepito con il Regolamento delle entrate. Quindi, per capire se e come il Decreto in commento possa essere applicato in ogni Comune e per quali tributi, occorrerà verificare le modalità previste dallo stesso Ente Locale per la riscossione e le previsioni regolamentari in essere. 7 NOTIZIARIO EntiLocali 18 novembre 2013 44 Tributi comunali: modificata la procedura telematica per la trasmissione delle Delibere di approvazione delle aliquote Dallo scorso 30 ottobre 2013 sono state introdotte delle novità che riguardano la procedura telematica (veicolata dal Portale del “Federalismo fiscale”) di trasmissione delle Delibere di approvazione di aliquote, tariffe o Regolamenti relativi ai Tributi comunali. A renderlo noto è il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale, per mezzo della Nota 11 novembre 2013, indirizzata alle Amministrazioni comunali e pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento. Queste le novità introdotte: 1. nell’ambito dei servizio “Regolamenti e Delibere tributi comunali” (accessibile nel portale tramite il percorso “Area Riservata” “Servizi” “Dipartimento delle Finanze”), è stata inserita una sezione ad hoc dedicata all’Imu. La Sezione “Altri tributi” resta dedicata alla trasmissione delle Delibere tariffarie e dei Regolamenti che riguardano Tares, Icp, Cimp, Tosap, Cosap, Imposta di soggiorno o sbarco e Imposta di scopo e ai Regolamenti generali delle entrate tributarie; 2. la Delibera di approvazione (o di modifica) del Regolamento e il testo del Regolamento stesso devono ora essere trasmessi in 2 file distinti della dimensione massima di 3MB ciascuno (si raccomanda pertanto di convertire i file con gli appositi programmi, evitando la scansione in Pdf); 3. i Comuni che hanno registrato un indirizzo di posta elettronica al servizio, riceveranno d’ora in poi una mail che li avviserà dell’avvenuta pubblicazione degli atti in materia di Imu sul sito www.finanze.it.. Il Ministero ha ricordato infine che non sono necessari invii cartacei o tramite Pec di questi atti perché “la trasmissione telematica degli atti nel portale del ‘Federalismo fiscale’ costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201”. Revisori Enti Locali: Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco e con gli adempimenti per gli iscritti Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il Comunicato 7 novembre 2013, pubblicato sul proprio sito internet e aggiornato poi il 12 novembre, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n. 89 del 12 novembre 2013, dell’Avviso approvato con Dm. 6 novembre 2013 - relativo all’iscrizione nell’Elenco 2014 dei Revisori dei conti degli Enti Locali. La scadenza. Segnaliamo innanzitutto che il termine perentorio per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato entro 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale (la scadenza coincide quindi con il 8 12 dicembre 2013). I requisiti. L’Avviso rimanda, relativamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Regolamento di cui al Dm. n. 23/12 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012, vedi Entilocalinews n. 12 dl 19 marzo 2012). Ricordiamo che, con riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati maturati mediante la partecipazione a eventi validati e accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in considerazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2013. Il Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i precedenti incarichi come Revisore, sono presi in considerazione soltanto quelli della durata di 3 anni svolti presso un Ente Locale di cui all’art. 2, comma 1, del Tuel. Nello specifico, per poter accedere alla “fascia 2” (quella dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane) è sufficiente averne svolto uno, mentre per la “fascia 3” (quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e delle Province) almeno 2. Modalità di presentazione. Le domande dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente per via telematica (tramite accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it, e attraverso la selezione - previo log-in o registrazione al sistema - del link denominato “Elenco Revisori Enti Locali”). Una volta completata la compilazione del Modello, i candidati dovranno: - generare il file xml contenen- te i dati appena inseriti; - sottoscriverlo con firma digitale; - trasmetterlo via Pec dall’indirizzo indicato in fase di registrazione; - attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione. Estrazione dei nominativi. Per ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria (che avranno decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2014) saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per nomina. Nel caso di Organo collegiale vale lo stesso criterio, e si estraggono pertanto 9 nominativi per 3 cariche. “I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina - si legge - Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del Consiglio dell’Ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della EntiLocali nomina e non successivamente. Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione. I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell’Organo di revisione di un Ente Locale, sia quelli designati per la nomina che quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni, concorreranno all’estrazione dei nominativi per il rinnovo dell’Organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi nella stessa seduta”. Contributo annuo. Confermato anche l’obbligo - per i NOTIZIARIO soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco - di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a 25 Euro di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12 (vedi Entilocalinews n. 35 del 16 settembre 2013). Iva: prime istruzioni operative della Ragioneria generale dello Stato sull’attuazione del Regolamento relativo alle fatture elettroniche Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 37 del 4 novembre 2013 ha fornito le prime istruzioni operative sull’attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Dm. Mef 3 aprile 2013, n. 55 (vedi Entilocalinews n. 21 del 27 maggio 2013 e n. 22 del 2 giugno 2013). La Circolare in questione fornisce, ferme restando le indicazioni inserite nelle “linee guida” di cui all’Allegato “C” del Decreto, istruzioni sulle “attività propedeutiche che i Ministeri dovranno porre in essere per un ordinato avvio degli adempimenti previsti dalle citate norme e per un corretto utilizzo del Sistema informativo ‘Sicoge’ con riferimento a: 1. Ipa - censimento uffici destina- tari di fattura elettronica; 2. organizzazione dei Ministeri – ruoli coinvolti; 3. relazione unità organizzativa Ipa - Ufficio Sicoge; 4. descrizione del processo”. Ricordiamo che il Regolamento in oggetto è entrato in vigore il 6 giugno 2013 ed ha lo scopo di gettare le basi per quel percorso di adeguamento che dovrà portare all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori introdotto dalla Legge n. 244/07. Per gli Enti Locali, l’obbligo di adeguarsi scatterà entro 24 mesi dallo scorso 6 giugno 2013 ma già dal 6 dicembre 2013 il “Sistema di interscambio” verrà reso disponibile alle Amministrazioni ed ai fornitori che vorranno, spontaneamente, aderire anticipatamente aderire al processo di fatturazione elettronica su base volontaria ed a seguito di specifici accordi con i propri fornitori. Mutui Enti Locali: prorogato al 18 dicembre 2013 il termine per farne richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti E’ stato prorogato al 18 dicembre 2013 il termine entro il quale gli Enti Locali possono inoltrare le richieste di nuovi prestiti nell’anno in corso alla Cassa Depositi e Prestiti Spa. A renderlo noto è la stessa Cassa DD.PP. per mezzo di una Nota pubblicata il 14 novembre 2013 sul proprio sito web. La scadenza era stata inizialmente fissata al 10 dicembre 2013 ma il Presidente dell’Anci, Piero Fassino - in una lettera indirizzata al Presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Centro Studi Enti Locali Franco Bassanini (vedi Nota Anci 11 novembre 2013) - ne aveva chiesto il differimento “in ragione dell’eccezionalità dell’anno in corso” (riferendosi con tale espressione al fatto che l’approvazione del bilancio di previsione è stata posticipata al 30 novembre 2013 e ai notevoli ritardi nella pubblicazione dei dati necessari per completare la programmazione finanziaria). Le domande per richiedere i nuovi finanziamenti dovranno essere inviate per via telematica, attraverso la piattafor- ma informatica “Dol”. Per quanto riguarda la documentazione necessaria, la Cassa DD.PP. ha rimandato alle istruzioni già fornite attraverso la propria Circolare n. 1280/13. Nel Comunicato sono state diffusi anche altri 2 termini che riguardano gli Enti Locali: - entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2013 dovranno pervenire le proposte contrattuali complete dei documenti di garanzia e degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”; - entro il 17 dicembre 2013 dovranno pervenire le richieste di erogazione in modo tale che possano essere evase entro il mese di dicembre 2013. Con riferimento alle maggiorazioni e ai tassi di interesse da applicare alle proposte contrattuali che perverranno tra le ore 12:00 del 13 dicembre 2013 e le 23:59 del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti Spa ha precisato che questi saranno resi noti il prossimo 13 dicembre 2013. 9 EntiLocali NOTIZIARIO 18 novembre 2013 44 Appalti e LL.PP.: in rete le “Linee guida” Avcp su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture L’Autoritá per la Vigilanza sui lavori pubblici (Avcp) ha pubblicato, il 13 novembre 2013 sul proprio sito web istituzionale, la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, recante “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”. Il testo è stato elaborato tenendo conto delle osservazioni pervenute all’Authority da parte degli operatori del Settore nel corso della consultazione svoltasi nel settembre scorso. La consultazione - il cui documento di riferimento è consultabile, così come le osservazioni raccolte, sul sito internet dell’Avcp - ha preso le mosse dalla constatazione, da parte dell’Avcp, che esiste un limite preciso nella normativa di riferimento per i contratti dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture ed è il fatto che - sia a livello comunitario che a livello nazionale - ad essere regolata più nel dettaglio è sempre la fase di scelta del contraente. Istruzioni altrettanto precise e approfondite non sarebbero dunque di norma fornite con riferimento alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti. L’Avcp ha individuato le probabili cause di tale circostanza nel “fatto che il buon esito della prestazione deriva principalmente da un’adeguata gestione della procedura di gara, volta all’identificazione della migliore offerta e del soggetto più idoneo a svolgere il servizio o la fornitura; inoltre gli sforzi delle Amministrazioni sembrano concentrarsi laddove è più alto il rischio di contenzioso, cioè nella fase dell’affidamento. A ciò deve aggiungersi si legge ancora - la scarsità di adeguati incentivi alla ‘buona amministrazione’, in larga parte ascrivibile all’assenza di un coinvolgimento diretto dei buyer pubblici (cioè coloro che sono incaricati di provvedere all’approvvigionamento dei beni e dei servizi) nella successiva fase esecutiva di gestione e controllo del contratto”. Ciò nonostante, l’Autorità si è detta persuasa che sia necessario porre maggiore attenzione sulle altre fasi poiché, dalle indagini compiute dalla stessa Avcp, è emerso che la maggior parte delle problematiche registrate nel Settore dei servizi (es. Servizi sociosanitari, facility management e trasporti) e in quello delle forniture di beni (es. apparecchiature e strumentazioni medicali, dispositivi sanitari, buoni pasto), è stata registrata proprio nella fase postaggiudicazione. A fare la parte del leone, in questo senso, sono stati, nell’ordine, la man- canza di controlli sul corretto espletamento della prestazione, le penali assenti o troppo modeste in caso di inadempimento della prestazione, e l’oggetto ed entità della prestazione, che spesso non sono chiaramente ed opportunamente specificati. Le “Linee guida” si soffermano, nell’ordine, sui seguenti aspetti: 1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità. 2. Programmazione. 2.1 Contenuto della programmazione. 2.2 Iter procedurale. 3. Progettazione. 3.1 Contenuto della progettazione. 3.2 Soggetti incaricati. 3.3 Garanzie e verifiche. 4. Esecuzione del contratto. 4.1 Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione. 4.2 Compiti del Direttore dell’esecuzione. 4.3 La corretta esecuzione della prestazione e le penali. 4.4 Immodificabilità del contratto. Le varianti. 5. Modifiche soggettive del raggruppamento in corso di esecuzione. Per un’analisi più dettagliata delle indicazioni fornite dall’Autorità, rimandiamo ad un approfondimento che sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di Entilocalinews. Appalti e LL.PP.: novità in materia di “Refezione scolastica” nel Decreto su Istruzione, Università e Ricerca È stata pubblicata sulla G.U. n. 264 del 11 novembre 2013, la 10 Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del Dl. 12 settembre 2013, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (vedi Entilocalinews n. 36 del 23 Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 settembre 2013). La norma contiene, tra le altre, disposizioni relative al welfare degli studenti, misure volte a favorire il contenimento dei prezzi dei libri scolastici e la diffusione del wireless nelle scuole, disposizioni relative all’aggiornamento del personale scolastico, alla prevenzione degli incendi negli edifici scolastici e in materia di edilizia scolastica. Tra le novità introdotte, segnaliamo il comma 5-quater dell’art. 4 (rubricato “Tutela della salute nelle scuole”), che introduce delle novità relative alle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei Servizi di “Refezione scolastica” e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre EntiLocali strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a 18 anni di età. I soggetti appaltanti dovranno prevedere, ai sensi del detto comma 5-quater, l’introduzione di “un’adeguata quota” di prodotti agricoli e agroalimentari “a chilometro zero”, ovvero provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, “nonché l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato ‘dieta mediterranea’, consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresí un’a- deguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia”. Si segnala infine che l’art. 26 per mezzo del quale erano state apportate modifiche alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale (vedi Entilocalinews n. 36 del 23 settembre 2013) non ha subito variazioni in sede di conversione. Ricordiamo che, in base a tale norma: - sono stati assoggettati all’Imposta ipotecaria e catastale, nella misura del 50%, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità diret- NOTIZIARIO tamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto e i Registri immobiliari; - a partire dal 1° gennaio 2014, l’importo di ciascuna delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa passi da Euro 168,00 a Euro 200,00; - le novità di cui al punto precedente hanno effetto dal 1° gennaio 2014 per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. “Servizi Demografici”: in vista della formazione dell’Elenco unico aggiornato la Direzione chiede la verifica dei dati delle Aire comunali La Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare “Urgentissima” n. 22 dell’11 novembre 2013, relativa all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (Aire). Ai fini della formazione dell’Elenco unico - aggiornato al 31 dicembre 2013 - dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali (art. 5, Legge n. 459/01 e art. 5, Dpr. n. 104/03), la Direzione ha inviato tutte le Amministrazioni comunali a verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle Aire comunali. In particolare, si legge nella Circolare, “i Comuni devono provvedere sollecitamente sia Centro Studi Enti Locali alla rettifica delle posizioni ‘scartate’ dall’Aire centrale tramite la verifica degli atti di Stato civile e dei codici consolari utilizzati - che alla cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita”. La Direzione centrale per i Servizi Demografici ha anche posto l’accento sull’importanza del corretto uso del campo dedicato al diritto di voto, perché questo determinerà l’inclusione o meno nell’Elenco degli elettori italiani residenti all’estero in occasione dell’elezione del Parlamento europeo. La scadenza per il primo invio dei dati all’Aire centrale è stata fissata nel 22 novembre 2013. Questo sarà “seguito da invii successivi ad ogni variazione degli archivi comunali fino alla data del 31 dicembre 2013, per consentire l’allineamento informatico con i dati del Ministero degli Affari Esteri e la predisposizione del citato Elenco aggiornato, nonché la successiva formazione dell’elenco dei residenti all’estero aventi diritto di voto. Permane l’obbligo per i Comuni di inviare, in presenza di variazioni o comunque almeno settimanalmente, i dati all’Aire centrale per il relativo aggiornamento”. Eventuali anomalie tecniche dovranno essere segnalate all’indirizzo e-mail [email protected], specificando nell’oggetto il tipo di anomalia riscontrata. 11 IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI PROGRAMMA DOCENTI Dott. Iacopo Cavallini Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa, titolare del corso di Ragioneria delle Aziende Pubbliche Dott. Nicola Tonveronachi Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista MODERATORE Dott. Antonio Iulianella Revisore Enti Locali, Commercialista, Presidente Unagraco Unione Commercialisti di Avezzano e della Marsica, Componente Collegio Revisori Ordine dei Commercialisti di Avezzano, Componente Consiglio Direttivo Associazione Ragionieri d’Abruzzo, Assessore al Bilancio tributi e commercio Città di Pescina (AQ) DESTINATARI +V[[VYP*VTTLYJPHSPZ[P9L]PZVYP,U[P3VJHSP :LNYL[HYPJVT\UHSP +PYPNLU[P9LZWVUZHIPSP:LY]PaP-PUHUaPHYP ,JVUVTVJVT\UHSLWYV]PUJPHSL (TTPUPZ[YH[VYPSVJHSP ORARIO 9.00 - 13.00/14.00 - 18.00 DURATA n. 1 giornata di 8 ore (8 crediti) DATA E SEDE 25 novembre 2013 PESCINA (AQ) CentYV:[\KP0NUHaPV:PSVUL:HSH*VUMLYLUaL Quota individuale di partecipazione ÁVS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L69,-694(;0=, per la partecipazione ad una singola sessione (mattina o pomeriggio) - ÁVS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L69,-694(;0=, per la partecipazione all’intera giornata formativa Le quote comprendono: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione WLYNSP,U[P3VJHSPLZLU[L0]HL_HY[+WYUJVZyJVTLTVKPÄJH[VKHSS»HY[KLSSH3LNNL U PU[HSJHZVZVUVHJHYPJVKLSS»,U[LÁX\HSLYLJ\WLYVZWLZLKPIVSSVZ\PTWVY[PLZLU[P Coupon d’iscrizione Introduzione Saluti di benvenuto del Sindaco della Città di Pescina Avv. Maurizio Di Nicola Saluti del Presidente Odcec di Avezzano e della Marsica Dott. Agostino Barbati Inizio dei lavori Sessione mattina *VU[HIPSP[nLaccountabilityHSSHS\JLKLSSHYPMVYTHKLS-LKLYHSPZTVÄZJHSLLKLS*VKPJL delle Autonomie 3HYPMVYTHKLSSHJVU[HIPSP[nKLSSV:[H[VLS»PTWH[[VZ\SS»VYKPUHTLU[VKLNSP,U[P3VJHSP3LNNL n. 196/09) 3HKLSLNHJVU[HIPSLKLSSH3LNNLU LKP+LJYL[PH[[\H[P]P+SNZU L+SNZU 118/11) 3HZWLYPTLU[HaPVULLSLUV]P[nKPJ\PHSS»HY[ KLS+SU 3»PUJPKLUaHKLSSLU\V]LYLNVSLHTTPUPZ[YH[P]VJVU[HIPSPULSSHNLZ[PVULKLSIPSHUJPVSVJHSL 3»HYTVUPaaHaPVULKLPZPZ[LTPJVU[HIPSPLKLNSPZJOLTPKPIPSHUJPVKLNSP,U[P3VJHSPLKLPSVYV ,U[PLK6YNHUPZTP *VUZVSPKHTLU[VKLPJVU[PLIPSHUJPVJVUZVSPKH[VKLNSP,U[P3VJHSP *YP[LYPLTL[VKPKPHWWYVZZPTHaPVULHNSPstandard internazionali ed alle best practices 7YPUJPWP JVU[HIPSP LK accountability WYPUJPWP KP YL]PZPVUL L KP JVTWVY[HTLU[V WLY SH YL]PZPVULULNSP,U[P3VJHSPJVU[HIPSP[nÄUHUaPHYPHLKLJVUVTPJH! HZWL[[PNLULYHSPLY\VSVKLPWYPUJPWPJVU[HIPSP S»PU[YVK\aPVULKLSSHJVU[HIPSP[nLJVUVTPJHULNSP,U[P7\IISPJP! LZWLYPLUaLHJVUMYVU[V!JVU[HIPSP[nLJVUVTPJHULNSP,U[P3VJHSPULNSP,U[PW\IISPJPUVU LJVUVTPJPLULSSL(aPLUKLZWLJPHSPJVT\UHSP 3»HWWSPJHaPVULKLPWYPUJPWPJVU[HIPSPULSSLM\UaPVUPKPJVSSHIVYHaPVULLJVU[YVSSVKLP9L]PZVYP 3H¸JVU[HIPSP[nKLS[LYYP[VYPV¹[YHJVUZVSPKHTLU[VKLPJVU[PSVJHSPLMHIIPZVNUPstandard SoTTPUPZ[YHaPVUL[LZ[KP]LYPÄJH Ore 13.00/14.00 WH\ZHJVMMLLIYLHR Sessione pomeriggio 0SWHZZHNNPVKHS]LJJOPVHSU\V]VIPSHUJPV 0SWPHUVKLPJVU[PPU[LNYH[V 0S*VMVN 3H[YHUZHaPVULLSLTLU[HYL +VJ\TLU[PKHPUVS[YHYLPU[LZVYLYPHHKPUPaPVHUUV 3»LZLYJPaPVWYV]]PZVYPV 0SIPSHUJPVKPWYL]PZPVUL 0 U\V]P TVKLSSP 0S -VUKV :]HS\[HaPVUL *YLKP[P 0S JYVUVWYVNYHTTH L PS -VUKV 7S\YPLUUHSL =PUJVSH[V.SPHSSLNH[PLSLUV[LPUMVYTH[P]L 3HNLZ[PVUL (JJLY[HTLU[V YPZJVZZPVUL VYKPUH[P]V KP PUJHZZV 0TWLNUV SPX\PKHaPVUL WHNHTLU[V =HYPHaPVUPKPIPSHUJPV=LYPÄJOLPULX\PSPIYPVKPIPSHUJPV=LYPÄJOLPUHZZLZ[HTLU[V 0SYLUKPJVU[VKLSSHNLZ[PVUL 0U\V]PTVKLSSP0SYPHJJLY[HTLU[VKLPYLZPK\PH[[P]PLWHZZP]PL]HYPHaPVULHSIPSHUJPVWS\YPLUUHSL .SPHSSLNH[PLSLUV[LPUMVYTH[P]L ,ZLTWPWYH[PJP 0SYPHJJLY[HTLU[VKLPYLZPK\P-VUKVZ]HS\[HaPVULJYLKP[P-VUKVWS\YPLUUHSL]PUJVSH[V SoTTPUPZ[YHaPVUL[LZ[KP]LYPÄJH Al termine della giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dopo aver effettuato la correzione dei test e riporterà al suo interno l’indicazione, in JHZVKPLZP[VWVZP[P]VKLSZ\WLYHTLU[VKLS[LZ[ÄUHSL 0S JVYZV u ]HSPKV HP ÄUP KLSSH ¸-VYTHaPVUL 7YVMLZZPVUHSL *VU[PU\H¹ ULJLZZHYPH WLY S»PZJYPaPVUL L PS THU[LUPTLU[V KLNSP PZJYP[[P ULNSP LSLUJOP KLSSH 7YLML[[\YH *9,+0;0-694(;0=0=(30+07,93»(556 3»PZJYPaPVUL]PUJVSHSHWHY[LJPWHaPVULHS*VU]LNUV"S»L]LU[\HSLKPZKL[[HKV]YnLZZLYLPU]PH[H]PHMH_LU[YVNPVYUPWYPTH KLSS»PUPaPVHS*VU]LNUV"ULZZ\UYPTIVYZVuWYL]PZ[VPUJHZVKPKPZKL[[HVS[YL[HSL[LYTPUL5LSJHZVPUJ\PPU\UHZLKLUVU ZPYHNNP\UNHPSU\TLYVTPUPTVKPWHY[LJPWHU[PZHYnJVUJLZZHSHWVZZPIPSP[nKPYLJHYZPWYLZZVHS[YHZLKLVPUHS[LYUH[P]H KPHUU\SSHYLS»PZJYPaPVULJVUSHJVUZLN\LU[LWVZZPIPSP[nWLYS»PZJYP[[VKPZJLNSPLYL[YHSHYLZ[P[\aPVULKLSSHX\V[HHZ\V [LTWV]LYZH[HLS»\[PSPaaVKLSSHZ[LZZHWLYHKLYPYLHKHS[YLPUPaPH[P]LMVYTH[P]LLVHJX\PZ[HYLWYVKV[[PZLY]PaPKP*LU[YV :[\KP,U[P3VJHSP:VUVYPTIVYZHIPSPZVS[HU[VSLX\V[LYLSH[P]LHSS»PZJYPaPVULZVUVLZJS\ZPL]LU[\HSPJVZ[PHJJLZZVYP[PWV IPNSPL[[PMLYYV]PHYPHLYLPWYLUV[HaPVUPHSILYNOPLYLLJJ0SUVTLKLSWHY[LJPWHU[LPW\~LZZLYLJHTIPH[VÄUVHSNPVYUV WYLJLKLU[LS»PUPaPVKLSSLSLaPVUP 0U]PHYLH*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[L:HU4PUPH[V70;LS -H_ ZLNYL[LYPH'JLU[YVZ[\KPLU[PSVJHSPP[^^^LU[PSVJHSP^LIP[ Si rPJOPLKLS»PUZJYPaPVULKPUFFFFWLYZVULHSJVU]LNUV! IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI WYLZZVSHZLKLKPPESCINA S,::065,4(;;05(:,::065,764,90..0605;,9(.0695(;(-694(;0=( StuKPV,U[L6KJLJ........................................................................................................ 7HY[LJPWHU[LP5VTLL*VNUVTL *ÄZJ :PWYLNHKPMH[[\YHYLH!70]H =PHU*HW*P[[n7YV] ;LS*LSS-H_LTHPS 6IISPNH[VYPVHPÄUPKLSYPJVUVZJPTLU[VKLPJYLKP[PMVYTH[P]PWLYNSPH]LU[PKPYP[[V Ho pagato l’importo complessivo di €FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFJVTWYLUZP]VKP0]HIVSSVTLKPHU[L! 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JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[` ;04)96,-094( 44 18 novembre 2013 EntiLocali APPROFONDIMENTI GLI APPROFONDIMENTI “Decreto precari P.A.” e “Dl. Imu, Tares e Cig”: le novità in materia di Società partecipate dagli Enti Locali introdotte in sede di conversione di Ivan Bonitatibus I Decreti-legge 31 agosto 2013, n. 101 (c.d. “Decreto Precari P.A.”, vedi Entilocalinews n. 34 del 9 settembre 2013), e 31 agosto 2013, n. 102 (c.d. “Decreto Imu, Tares e Cig”, vedi Entilocalinews n. 34 del 9 settembre 2013), sono stati convertiti, con modificazioni, dalle rispettive Leggi 30 ottobre 2013, n. 125 (vedi Entilocalinews n. 43 dell’11 novembre 2013), e 28 ottobre 2013, n. 124 (vedi Entilocalinews n. 42 del 4 novembre 2013). Nella Rivista “Entilocalinews” n. 37 del 30 settembre 2013, con riferimento ai testi originari dei citati Decreti, era stato pubblicato un approfondimento sulle novità di rilievo per le Società a partecipazione pubblica locale. In questa sede, il medesimo lavoro viene aggiornato con i testi dei Provvedimenti legislativi d’urgenza coordinati con le modifiche apportate dalle loro Leggi di conversione (tali modifiche sono appositamente evidenziate in neretto). La Legge n. 183/11, come modificata dall’art. 9, comma 6, lett. a), Dl. 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto, per il tramite dell’art. 31, comma 4-bis (e non più comma 5), che “(p)er l’anno 2014, le disposizioni dell’art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese”. In proposito, è opportuno rammentare che il comma 2 dell’art. 20 del citato Dl. n. 98/11 definisce i parametri per stabilire, su base ponde- Centro Studi Enti Locali rata, le 2 classi di virtuosità delle Autonomie territoriali e che il fatto di essere o meno ricompresi nella prima o seconda classe di virtuosità è molto importante, atteso che sugli Enti della seconda classe grava (in termini di peggioramento dell’obiettivo di Patto di stabilità da raggiungere) il bonus attribuito a quelli della prima classe per consentire loro di perseguire come obiettivo del Patto il solo vincolo di pareggio del saldo finanziario ibrido. Posto che, con decorrenza 2014, ai già previsti parametri del citato art. 20, comma 2, si sarebbe aggiunto quello relativo ad “operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente”, rileva il fatto che le procedure liquidazione delle Società partecipate dagli Enti Locali, nonché le operazioni di cessione a terzi dell’asset pubblico, avranno valenza ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle predette Amministrazioni, solamente dall’anno 2015 (a meno di una successiva conferma della sospensione della norma “de qua”). Da ciò consegue che, laddove gli Enti Locali accarezzavano l’idea di porre in essere le cennate operazioni di dismissioni di Società da loro partecipate nell’anno 2014, devono ora valutare la convenienza ad un loro rinvio, a meno che (ovviamente) le operazioni medesime non siano comunque imposte da norme di legge. È appena il caso di ricordare che, già con decorrenza 2013, ai parametri previsti dal comma 2 dell’art. 20 del menzionato Dl. n. 98/11 si sarebbe dovuto aggiungere, ai sensi del comma 3 dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, un ulteriore elemento di valutazione costituito dalla necessaria applicazione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi pubblici locali” da parte degli Enti Locali. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 3-bis è stato implicitamente abrogato dal ridetto art. 20, comma 2, nella versione novellata dall’art. 1, comma 428, della Legge n. 228/12. Altra novità di interesse per le partecipate - alle quali, in buona sostanza, sono applicabili i limiti di spesa in materia di consulenze previsti per le Amministrazioni socie - è quella secondo cui, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 5, del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, e dell’art. 7, comma 6, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, (anche) gli Enti Locali, per l’esercizio finanziario 2014, non potranno sostenere spese per incarichi di studio e consulenza (incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti) per un importo superiore al 16% delle corrispondenti spese sostenute nell’anno 2009 (ovvero per un importo che eccede l’80% delle spese medesime sostenute nel 2013 se queste sono inferiori al 20% di quelle impegnate per l’esercizio 2009); mentre, per l’anno 2015, la spesa in parola non potrà eccedere il 75% di quella che si sosterrà per l’anno 2014. Dai limiti di cui sopra sono però escluse le spese che si andranno ad impegnare per gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del Settore finanziario. Trattasi infatti, in questi casi, di conferimento di incarichi di studio e consulenza che esulano dai citati limiti di contenimento della spesa pubblica. Da quanto appena esposto si trae anche lo spunto per precisare che, in materia di consulenze, la legislazione speciale assoggetta il conferimento delle consulenze medesime operato dalle Società “in house” e quelle iscritte negli elenchi Istat tra le P.A., alle stesse limitazioni di spesa applicabili per gli Enti Locali. Ne consegue che i nuovi limiti di contenimento della spesa per consulenze (come sopra esaminati) vengono a vigere anche per le imprese collettive di cui trattasi. Visto che, nell’ambito dei divieti e limitazioni de quo, non esiste una disciplina autonoma e specifica ma una legislazione di rimando a quella sancita per gli Enti Locali soci (che si rinviene in precisi articolati di legge specificati in nota), si può tentare di fornire una tesi interpretativa secondo la quale anche le predette Imprese collettive 13 APPROFONDIMENTI godrebbero pertanto delle stesse misure di favore, di seguito illustrate, se ed in quanto applicabili, concesse agli stessi Enti Locali soci che partecipano alla fase di sperimentazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio della contabilità armonizzata (art. 36 del Dlgs. n. 118/11). Ovviamente, siffatta esegesi troverebbe applicazione nei casi di Società “in house” con unico socio, Società “in house” plurisoggettive solo se tutti gli Enti sono “sperimentatori”, e degli altri Organismi a cui rimanda l’art. 25, comma 2, del Dl. n. 1/12 (ad esempio, le Aziende speciali). All’uopo, le disposizioni da prendere in considerazione sono quelle di cui ai commi 5, 7 e 8 dell’art. 9 del Dl. 31 agosto 2013, n. 102, per effetto delle quali gli Enti Locali in sperimentazione: - per l’anno 2013, possono operare la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 (ossia la riduzione della spesa di personale di almeno 1 Euro rispetto a quella dell’esercizio precedente) con riferimento all’esercizio 2011, anziché a quello 2012 (ovviamente, la predetta possibilità è concessa in favore degli Enti Locali soggetti alle regole del Patto di stabilità interno); - per l’anno 2014, applicano, per le assunzioni a tempo indeterminato, il turnover “limitato” al 50%, in deroga al limite percentuale del 40% stabilito dalla seconda parte del primo dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10 (anche qui l’agevolazione è riferita solo agli Enti “pattizzati”); - per l’anno 2014, hanno la possibilità di assumere per- 14 EntiLocali sonale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’anno 2009 (è ridotta quindi del 10% la limitazione introdotta dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, così come modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11 - “Legge di stabilità per il 2012”, che si applica, secondo alcuni Pareri delle Sezioni regionali di controllo della Giustizia contabile, anche alle Società partecipate dagli Enti Locali -vedi Sezione Toscana, Deliberazione n. 10/13/Par, mentre di diverso avviso la Sezione Lombardia, Deliberazione n. 447/13/Par). Posto che, ai sensi e per gli effetti dei nuovi artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147quater del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), gli Enti Locali sono chiamati ad implementare un adeguato sistema di controllo interno sulle Società partecipate e che tale obbligo tuttavia non colpisce tutte le Autonomie territoriali e si applica secondo una precisa cadenza temporale - Enti Locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione (anno 2013), Enti Locali con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti dal 2014, Enti Locali con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti dal 2015 l’art. 9, comma 9-ter, del Dl. 31 agosto 2013, n. 102, sgancia dalla scansione temporale di cui sopra l’obbligo (previsto dal comma 4 dell’art. 147quater del Tuel) di redigere il bilancio consolidato secondo la competenza economica, per rilevare i risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle Aziende partecipate. Obbligo che ora viene agganciato - con gli stessi tempi e modalità di esecuzione - all’entrata in vigore dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio della contabilità armonizzata ex Dlgs. n. 118/11. Ciò significa che, soltanto a decorrere dal 2015, gli Enti Locali tenuti ad attivare il sistema di controllo interno sulle Società partecipate incorporeranno, nell’ambito degli adempimenti ivi connessi, anche l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Tenuto presente che il citato Dlgs n. 118/11, proprio dal 2015, avrebbe comunque richiesto agli Enti medesimi tale adempimento. La versione dell’art. 60, comma 3, del Dlgs. n. 165/01, così come risulta dalla novella apportata dall’art. 2, comma 11, del Dl. 31 agosto 2013, n. 101 - che si applica a partire dal 1° gennaio 2014 - prevede che “… le Società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle Società dalle stesse controllate …”, vengono assoggettate alla disciplina della rilevazione del costo del lavoro originariamente prevista solo per gli Enti pubblici e le Aziende che producono servizi di pubblica utilità. Le predette imprese collettive sono quindi tenute a comunicare, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze, “ …il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa 18 novembre 2013 44 con il predetto Dipartimento della Funzione pubblica”. Il combinato disposto dei commi da 2 a 7, del testo originario dell’art. 3 del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, nell’introdurre l’istituto della mobilità anche per le Società partecipate dagli Enti Locali, disegnava un percorso prestabilito che portava alla realizzazione di processi di mobilità di personale (solo) fra imprese collettive controllate da Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/01, purché le Società medesime non fossero quotate nei mercati regolamentati, ovvero controllate da queste ultime. La Legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del prefato Decreto (con l’art. 1, comma 1), ha ora invece soppresso i citati commi da 2 a 7, eliminando così la possibilità che le Società di cui sopra possano realizzare processi di mobilità interni alle diverse Imprese collettive. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7-bis, del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, viene ora previsto che, nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei Dirigenti, (anche) le Società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti Locali, con esclusione delle Società quotate in borsa, meglio definite come “Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”1, e dalle Società dalle stesse controllate, abbisognano in via preventiva dell’autorizzazione dell’Amministrazione controllante per inserire clausole contrattuali che attribuiscano ai prefati soggetti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, benefici economici superiori a quelli ordinariamente previsti dal Contratto collettivo applicato. Nei contratti in essere, le clausole Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 di cui sopra eventualmente inserite sono da considerare nulle, qualora siano state sottoscritte, per conto della Impresa collettiva, in assenza dei prescritti poteri o deleghe in materia. L’art. 3, comma 7-bis, del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, si rivolge a tutti i Dirigenti che abbiano, alla data del 31 ottobre 2013, un rapporto di lavoro con le Società di cui sopra e che siano contemporaneamente titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione. Questi ultimi, se la Società ha chiuso l’ultimo esercizio in perdita, subiscono la cessazione del rapporto di lavoro. La virtuosità della gestione dell’Impresa medesima espressa in termini di risultato d’esercizio positivo (da ultimo bilancio approvato) preserva il rapporto di lavoro, EntiLocali ma sospende il trattamento pensionistico per la durata dell’incarico dirigenziale. Le posizioni resesi disponibili in organico per via dell’applicazione del comma 7-ter dell’art. 3 citato non possono essere coperte con nuove assunzioni. A mente dell’art. 3-bis del Dl. 31 agosto 2013, n. 101, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di conversione del prefato Decreto), (anche) gli Enti Locali hanno la facoltà di revisionare, con riduzione, il prezzo dei contratti di servizio stipulati con le Società2 e gli Enti direttamente o indirettamente controllati. La (eventuale) riduzione degli oneri contrattuali a carico dei Comuni e delle Province permette il raggiungimento degli obiettivi che la norma si prefigge, ovverossia: - contenimento della spesa; - limitazione degli oneri a carico del bilancio consolidato; - migliore svolgimento delle funzioni amministrative. Ove l’Ente Locale abbia dato corso alle indicazioni contenute nel citato art. 3-bis, la controparte del contratto di servizio, nel termine di 90 giorni dall’avvenuta revisione del prezzo ivi previsto, procede “alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi”. A tal proposito, occorre però segnalare che questa possibilità necessita di una lettura combinata con quanto più volte precisato dalla Ragio- APPROFONDIMENTI neria generale dello Stato da ultimo con Circolare n. 5/13 - secondo la quale la sottostima dei contratti di servizio ovvero l’inadeguatezza del corrispettivo in essi previsto al fine di assicurare ci riferiamo essenzialmente alle Società “in house” - un equilibrio economico, è considerata elusiva del Patto di stabilità in quanto tesa a rinviare ai bilanci futuri degli Enti Locali soci l’incidenza della relativa spesa. Tale assunto peraltro è conforme con l’orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di insolvenza, le Società “in house” non essendo assoggettate al fallimento, non possono nemmeno accedere alle procedure concorsuali con conseguente ribaltamento della massa dei debiti, appunto, sugli Enti Locali soci. Società “in house”: limiti di spesa e vincoli assunzionali dopo la Delibera n. 447/13 della Corte dei conti Lombardia di Ivan Bonitatibus, Claudio Bennardo e Edoardo Rivola La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la Deliberazione n. 447/2013/Par, è intervenuta sui divieti e limiti nelle assunzioni delle Società “in house”. Il Documento della Giustizia contabile pone attenzione su alcuni aspetti controversi della materia, che traggono origine dal fatto che, sul delicato tema, non esiste disciplina autonoma e specifica per le imprese collettive pubbliche locali, ma una legislazione articolata, di rimando a quella sancita per gli Enti soci3. Giova precisare che, in virtù di precedenti interventi (Deliberazioni n. 223/2012/Par e n. 260/2012/Par), la Sezione lombarda aveva già avuto modo di affermare che la Centro Studi Enti Locali locuzione “…divieti e limiti alle assunzioni di personale …” - utilizzata nelle disposizioni citate in nota - va intesa nel senso che alle Società “in house” cosiddette “mono-partecipate” da un Ente “pattizzato”, non si applicano direttamente, quale autonomo centro di spesa, gli obblighi previsti in capo all’Amministrazione locale di riferimento ai fini dell’osservanza, sia di predeterminati parametri di spesa per il personale, che di riduzione progressiva della spesa medesima. Tali misure di razionalizzazione, secondo l’orientamento della Sezione Lombardia, vanno semmai imposte dall’Ente Locale all’impresa collettiva al cui capitale partecipa totalmente per effetto dell’esercizio del cosiddetto “controllo analogo”, ossia in funzione dello stringente controllo di natura strutturale (gestionale e finanziario) a cui il socio è tenuto (in virtù dell’affidamento diretto del servizio alla Società) che involge anche questioni che attengono la pianta organica dell’Azienda ed il relativo costo del personale. All’atto pratico, la Giustizia contabile lombarda, nelle precedenti Deliberazioni, era stata dell’opinione che la citata legislazione di rimando alle Società “in house” in tema di personale richiedesse alle medesime Imprese collettive, non il contenimento delle relative spese, ma l’applicazione (in via autonoma) di divieti e limiti alle assunzioni di personale nei tempi, nei modi e nella misura in cui trovano vigenza per gli Enti Locali soci. In conseguenza di ciò, una Società “in house” partecipata totalmente da un unico Comune “pattizzato” non avrebbe potuto assumere personale con riferimento all’anno X, se la Civica Amministrazione socia: - giuste le previsione dell’art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), non ha ridotto nell’anno X - 1 l’ammontare della spesa di personale rispetto a quella dell’esercizio precedente; - nel calcolo, per l’anno X – 1, dell’indicatore “spese personale/spese correnti” utilizzato nell’ambito del comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, con- 15 APPROFONDIMENTI vertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, per stabilire se l’Ente Locale oltrepassa il valore-soglia oltre il quale gli viene inibita la possibilità di assumere unità lavorative, riporti una percentuale pari o superiore al 50%; - giuste le indicazioni dell’art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08), ha mancato nell’anno X – 1 il rispetto del Patto di stabilità interno. Quanto sopra sostenuto trovava la sua rispondenza con l’applicazione dell’assioma di rilevare unitariamente, dal lato dell’Amministrazione locale socia, le voci contabili riferite alla spesa di personale della Società e dell’Ente Locale (non solo per il calcolo dell’indicatore ex comma 7, dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, ma anche per la riduzione della spesa storica di cui al comma 557 dell’art. 1 della “Finanziaria 2007”), al fine di evitare finalità elusive della disciplina di contenimento delle medesime spese e per andare incontro, in una lettura unitaria del sistema, al principio di consolidamento dei conti rinvenibile nella più recente legislazione in materia. Ciò premesso, con riferimento alla subjecta materia relativamente alle fattispecie societarie, i Giudici lombardi - con la citata Deliberazione n. 447/2013/Par - fermo restando l’obbligo di rispettare il rapporto del 40% del turnover, forniscono ulteriori chiarimenti (anche) sui seguenti aspetti: 1) applicazione dei divieti e limiti alle assunzioni con riferimento alle Società “in house” dette “pluri-partecipate”, allorquando alcuni Enti Locali soci sono stati rispettosi del Patto di stabilità interno ed altri no; 16 EntiLocali 2) determinazione dell’aggregato utilizzato dai Comuni e dalle Province per la verifica dell’obbligo di riduzione della spesa di personale (di almeno 1 Euro rispetto a quella dell’anno precedente) prevista dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), in particolare se in tale agglomerato sia necessario aggiungere tutta la spesa di personale delle Società “in house” oppure solo quella sostenuta “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, …” (vedi comma 557-bis dell’unico articolo della “Finanziaria 2007”); 3) considerare o meno le Società “in house” i cui soci sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno autonomi centri di spesa cui applicare (secondo i dati dei propri documenti contabili e dei propri bilanci) le norme contenute nel comma 557 dell’art. 1 della “Finanziaria 2007” (riduzione della spesa di personale di almeno 1 Euro rispetto a quella dell’esercizio precedente); 4) applicare o meno alle Società di cui trattasi (in virtù della legislazione di rimando) l’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge 122/10, posto che tale articolo, sancisce - come principio di coordinamento della finanza pubblica - che (anche) gli Enti Locali “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. Per cercare di risolvere il problema insito al punto 1), la Giustizia contabile lombarda ritiene applicabile l’assioma secondo cui, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta, gli Enti soci hanno la capacità di riverberare le loro vicende sulle Società con capitale totalmente pubblico solo se rispettano quella condizione che risulta legittimante ai fini dell’affidamento “in house” dei servizi: il “controllo analogo congiunto”. Tutto ciò tenuto presente che, secondo un concetto univocamente accolto, in caso di Società “in house” “mono-partecipata” il “controllo analogo” viene in rilievo qualora le decisioni più importanti e gli obiettivi strategici della Società siano influenzati in maniera determinante dall’Amministrazione socia, in virtù di uno stringente controllo strutturale (gestionale e finanziario), funzionale ed effettivo che quest’ultima opera nei confronti dell’entità a cui aderisce, mentre, nel caso di Società “in house” “plurisoggettiva”, la forma di controllo appena esplicitata va esercitata in maniera congiunta dai soci. A tal proposito, la Sezione Lombarda - richiamandosi alla Corte di Giustizia - specifica che “la condizione [secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici] … debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un ‘controllo analogo’ a quello da esse esercitate sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle Autorità stesse partecipi, sia al capitale, sia agli Organi direttivi dell’entità suddetta” (Corte di Giustizia, Sezione III, 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11). Orbene, posto che gli Organismi pluri-partecipati subiscono le vicende dei soli soci che esercitano il “controllo analogo congiunto”, essendo invece impregiudicata la 18 novembre 2013 44 posizione della Società rispetto ai comportamenti di quegli Enti che non operano la forma di controllo testé descritta, la Sezione lombarda lascia intendere che solo i Comuni e le Province che eseguono i regolari controlli prescritti per gli affidamenti “in house”, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per loro conto, hanno la capacità di bloccare le assunzioni nelle Società in parola. Con un siffatto orientamento, però, rimane aperto il caso, peraltro assai frequente nella prassi, in cui tra 2 Enti esercitanti il “controllo analogo congiunto”, solo uno rispetti il vincolo di finanza pubblica. A meno che non si ritenga che i Giudici contabili abbiano voluto far intendere che basta il comportamento non virtuoso di uno solo dei prefati 2 Enti per produrre effetti negativi sulle facoltà assunzionali della Società considerata; che pertanto, non potrebbe reclutare più personale a prescindere dal fatto che l’altro socio abbia o meno violato la disciplina delle spese di personale, oppure le regole relative al Patto di stabilità interno. In proposito, giova comunque ricordare che la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Giustizia contabile si era espressa - con la Deliberazione n. 10/2013/Par - nel senso che “la violazione del Patto di stabilità interno da parte di un Ente Locale determina conseguenze sanzionatorie applicabili al solo Ente Locale. Del resto, la separazione delle 2 sfere sanzionatorie è avvalorata dal fatto che altre norme determinano l’assoggettamento al Patto di stabilità interno anche delle Società, in maniera separata dall’Ente di appartenenza, o di Aziende speciali ed istituzioni”. Tornando al contenuto della Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 citata Deliberazione n. 447/2013/Par della Sezione lombarda, con riferimento al punto 2 prima esplicitato, va evidenziato che i Giudici contabili, anche se in passato erano stati dell’avviso che, in buona sostanza, il principio del consolidamento dei conti in materia di spese di personale tra Ente Locale e proprie gestioni parallele dei servizi e delle attività pubbliche valesse anche ai fini della determinazione dell’aggregato utilizzato per la verifica dell’obbligo di riduzione previsto dal comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), hanno ora rivisitato il proprio orientamento ritenendo che l’applicazione di siffatto principio è da escludersi per il calcolo della riduzione della spesa storica. All’atto pratico, tale rivisitazione è diretta conseguenza dell’analisi che i Magistrati lombardi hanno operato su alcune Deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, i cui pronunciamenti, si rammenta, fanno stato per le Sezioni regionali. All’uopo, i Giudici hanno esaminato le Deliberazioni nn. 3/Contr/12, 4/Contr/12 e 26/Contr/12, che hanno trattato il problema del personale in caso di “reinternalizzazione” di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni. Per le Sezioni Riunite, in siffatta evenienza il processo di acquisizione di unità lavorative dalla gestione parallela viene di fatto bloccato perché l’Ente che “reinternalizza” non può derogare dall’applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale. La conseguenza è che tale problema ha ragione di esistere poiché a monte il costo del lavoro della Società parteci- Centro Studi Enti Locali EntiLocali pata non va computato in capo all’Ente Locale. Infatti, se il principio del consolidamento avesse trovato vigenza anche per la verifica dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di almeno 1 Euro rispetto a quella dell’anno precedente, il passaggio del lavoratore dalla Società all’Ente Locale socio non avrebbe comportato lo sforamento della spesa storica, venendosi a determinare quindi un effetto di sostanziale neutralità, in quanto il costo per tal unità lavorativa sarebbe già compreso nella base di calcolo su cui effettuare il raffronto. Tuttavia, è da notare che lo sforamento della spesa dell’esercizio rispetto a quella storica non si rileverebbe comunque in caso di “reinternalizzazione” di personale la cui titolarità del rapporto di lavoro facesse ancora capo all’Amministrazione socia, posto che per espressa previsione normativa (comma 557-bis dell’unico articolo della “Finanziaria 2007”), dal lato dell’Ente Locale, “costituiscono spese di personale … (anche) quelle sostenute … per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e Organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente”. Ergo, la spesa inerente siffatto personale è già incorporato nella base di calcolo per effettuare il confronto ex comma 557 dell’art. 1 della “Finanziaria 2007”. Ad avviso dei Giudici lombardi un diverso orientamento, rispetto a quello testé interpretato, non sarebbe peraltro ragionevole, giacché determinerebbe “ ... una controproducente rigidità gestionale. Si pensi, ad esempio, a Società partecipate che gestiscono servizi caratterizzati da picchi di attività ultra-annuali: in tale ipotesi, una Società potrebbe avere necessità di personale da assumere in forme flessibili solo per un periodo circoscritto, così però falsando la serie storica della spesa per il personale. La stessa difficoltà, invece, non si riscontra con l’imposto consolidamento ai fini dell’art. 76, comma 7, Dl. n. 112/08: in tal caso, infatti, all’incremento della spesa di personale dovrebbe ragionevolmente corrispondere un incremento della spesa corrente in modo tale da mantenere sostanzialmente inalterato il rapporto tra i 2 fattori”. Con riferimento alla questione sollevata al precedente punto 3) - ossia se considerare o meno le Società “in house” i cui soci sono soggetti alle regole del Patto si stabilità interno autonomi centri di spesa cui applicare (secondo i dati dei propri documenti contabili e dei propri bilanci) le norme contenute nel comma 557 dell’art. 1 della “Finanziaria 2007” - la Sezione lombarda si è espressa nel senso che la previsione di cui al citato comma 557 “ … costituisce un obiettivo finanziario e non un divieto o limite applicabile [in virtù della legislazione di rimando] alle Società ‘in house’ …”. Ergo, poiché tale obbligo finanziario non è attribuito alle entità partecipate da alcuna norma (neppur in via indiretta), queste ultime non sono tenute a rispettarlo. Ciò a differenza “del generale obbligo di contenimento da parte della singola partecipata, riferito alle dinamiche retributive, indennitarie ed alle consulenze”, che è invece richiamato come tale nella legislazione di rimando (esplicitata nella nota n. 1) e che quindi è applicabile alle Società “in APPROFONDIMENTI house”. La Sezione lombarda ritiene che, a “sostegno di tale conclusione militano anche argomentazioni logiche: il comma 557, infatti, si giustifica in organizzazioni di tipo burocratizzato laddove le attività svolte e le esigenze di personale sono relativamente rigide ed il personale stesso è normalmente assunto a tempo indeterminato. In un contesto in cui, invece, la flessibilità può essere un’esigenza irrinunciabile, applicare il comma 557 direttamente in capo al soggetto societario non appare ragionevole, creando vincoli tali da incidere in modo irragionevole sull’attività gestionale. Si pensi, per citare un esempio concreto, ad una Società che si occupa, tra l’altro, di smaltimento neve: si tratta, come ovvio, di un’attività caratterizzata da picchi gestionali non costanti su un arco di tempo ultrannuale. In un caso simile, il rispetto del comma 557 potrebbe impedire alla Società di assumere il personale necessario per garantire lo stesso servizio (nell’anno zero la Società non assume in quanto non presenta esigenze di servizio che, invece, si presentano l’anno successivo senza possibilità di farvi fronte)”. Su questo particolare aspetto giova precisare che anche l’Ente Locale potrebbe avere il medesimo problema sollevato per le Società “in house”, qualora le medesime attività, in quanto caratterizzate ad esempio da picchi stagionali, dovessero essere gestite in economia. Per quanto concerne la questione se contenere o meno le facoltà assunzionali a tempo determinato delle Società “in house” nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, in virtù dell’applicazione in via indiretta dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, 17 APPROFONDIMENTI convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, la Sezione lombarda è alquanto categorica nell’escludere che siffatte entità possano essere colpite da restrizioni in tal senso. Una simile posizione trae origine dal fatto che se, è pur vero che le Società “in house” applicano (in virtù della legislazione di rimando) i divieti e i limiti alle assunzioni di personale nei tempi, nei modi e nella misura in cui trovano vigenza per gli Enti Locali soci, lo stesso art. 9, comma 28, in realtà non pone nemmeno in capo a questi ultimi “una limitazione diretta della capacità negoziale in termini di ‘limiti o divieti’, ma solo un tetto di spesa complessiva, strutturale o per determinate tipologie di contratti di lavoro”. Di talché, nel caso di specie, mancherebbe proprio il presupposto giuridico per applicare agli Organismi partecipati la limitazione all’utilizzo di forme di lavoro flessibile. Occorre altresì precisare che ad avviso dei Giudici lombardi - “per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate dalla partecipata ‘in house’, sussiste l’obbligo di rispettare, a titolo consolidato e a livello di gruppo municipale, il sistema dei vincoli generali di finanza pubblica in tema di personale”. Più specificatamente, potendo il principio di consolidamento operare solo a livello di saldi e macroaggregati, la Sezione Lombardia esclude a priori che il comma 28 dell’art. 9 del citato Dl. n. 78/10 possa trovare applicazione nell’ambito del tendenziale rispetto di un tetto complessivo di spesa tra Ente Locale ed entità partecipate. Infatti, la previsione di cui al ridetto comma 28 costituisce un vincolo specifico che non può essere 18 EntiLocali oggetto di consolidamento, pena la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica. Per la Giustizia contabile lombarda, la conferma della bontà del proprio orientamento (sul punto dibattuto) “… deriva dall’espressa previsione introdotta dall’art. 4, comma 10, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 27/12, per le Società strumentali. Tale norma, infatti, prevede che, a decorrere dall’anno 2013, le Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, ‘possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009’: l’espressa previsione normativa non si giustificherebbe se il (medesimo) limite fosse già operativo ai sensi dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10”. Ciò detto, non può non rilevarsi come la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, in riferimento all’applicazione del ridetto all’art. 9, comma 28, con la Deliberazione n. 10/2013/Par, abbia avuto modo di esprimersi nel senso che “… l’applicazione di tale norma alle Società deve avvenire in maniera distinta, senza consolidamento tra Ente Locale e Società partecipata. Quest’ultima rispetterà la norma in questione calcolando tale limite riferendosi al proprio personale in servizio. Ne consegue che non sussiste la possibilità di cedere capacità assunzionale tra l’Ente e la Società partecipata, dovendosi applicare le norme in modo autonomo da parte di ciascun soggetto. A ciò si aggiunga che l’applicazione del limite in questione deve necessariamente essere coordinato con la norma di cui all’art. 4, comma 10, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 27/12, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2013 le Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, ‘possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009””. La questione dei vincoli operanti a livello di contrattazione decentrata ed individuale riguarda l’estensione alle Società partecipate – per il tramite del rinvio dinamico contenuto nell’art. 3-bis, comma 6, del Dl. n. 138/11 (le Società “in house” si adeguano alle “disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti locali...contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie”) – delle norme dell’art. 9 del Dl. n. 78/10 disciplinanti dinamiche retributive e di contrattazione collettiva dei dipendenti di Enti pubblici. Si tratta, nello specifico, dei vincoli introdotti dall’art. 9, comma 1 (limitazione del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti al livello di quello ordinariamente spettante per l’anno 2010), comma 2 (nella parte 18 novembre 2013 44 non dichiarata incostituzionale e relativa ai limiti derivanti dalla “successione” o rinnovo di contratti dirigenziali), comma 2-bis (limitazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo dell’anno 2010) e comma 17 (blocco delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012) del Dl. n. 78/10. Richiamato il disposto dell’art. 3-bis sopra citato, e dopo aver puntualmente ricostruito il rapporto tra autonomia contrattuale – individuale e collettiva – e disposizioni normative che introducono limiti e vincoli, la Sezione Lombardia ha ricordato che, “in aderenza al dettato normativo, le Società affidatarie ‘in house’ dovrebbero adottare apposito Regolamento interno (la cui responsabilità sostanziale ricade sul socio pubblico, che possiede sulle medesime un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri Uffici) al fine di disciplinare i trattamenti economici del personale e degli Amministratori nel rispetto delle sopra citate disposizioni (come di altre) che stabiliscono appunto, a carico degli Enti Locali soci, ‘contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria’”. Ciò posto, la Sezione ha tuttavia evidenziato come “nessuna norma, allo stato, limita o rinvia nel tempo le procedure contrattuali valevoli per i Comparti di contrattazione del lavoro privato (che seguono regole, tempi e procedure differenti da quelle previste dal Dlgs. n. 165/01), né, in particolare, sospende l’efficacia dei contratti o impone la mancata stipula dei rinnovi limitatamente ai dipendenti delle Società ‘in house’ assoggettati a quei Ccnl. (metalmeccanici, commercio, industria, gas- Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 acqua, autoferrotranvieri, servizi ambientali, igiene municipalizzate, ecc.)”. Infatti, tenuto conto delle peculiarità del rapporto di lavoro con soggetto privato (e, dunque, della presenza di contratti collettivi non pubblicistici), una volta stabilito che l’opzione di adeguamento è vincolata, “il problema successivo attiene alla misura e grado di tale vincolo, posto che, come accennato, alcune disposizioni limitative sono replicabili nella gestione del rapporto di lavoro di dipendenti assoggettati a contratti collettivi differenti da quelli valevoli per i comparti del pubblico impiego, mentre altre richiedono un adeguamento nei limiti della compatibilità, pur nel rispetto dell’obiettivo posto dal Legislatore”. In sostanza, “anche in considerazione della differente struttura retributiva presente nei rapporti di lavoro di diritto privato (retti da autonomi Ccnl.), rispetto a quelli di pubblico impiego, anche privatizzati, appare difficoltosa l’applicazione asettica dei precetti normativi posti per i secondi ai primi (si pensi all’art. 9 comma 2-bis del Dl. n. 78/10 in tema di contenimento dei trattamenti accessori ed alla interpretazione, per ragioni di uniformità, in termini di contenimento dei fondi destinati alla Contrattazione integrativa, resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti oltre che dalla Ragioneria generale dello Stato). Sulla base di un articolato percorso normativo, la Sezione lombarda conclude quindi affermando che, “in relazione alle norme di contenimento della spesa poste dal Dl. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10, certamente potrebbero operare: - l’art. 9 comma 1, espressione di un generale obbligo di contenimento della dinamica Centro Studi Enti Locali EntiLocali retributiva. Trattasi fra l’altro di norma, come di seguito precisato, già riferita al personale dipendente dalle ‘Amministrazioni pubbliche’ inserite, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 196/09, nel c.d. Elenco Istat, al cui interno sono comprese anche Società partecipate da enti pubblici, beneficiarie di affidamenti ‘in house’; - l’art. 9 comma 2-bis, che impone un obbligo di contenimento dei complessivi oneri per il trattamento retributivo accessorio dei dipendenti. Precetto che deve trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche ai dipendenti delle Società ‘in house’ (incidenza sulle componenti della retribuzione accessoria derivanti, nell’osservanza dei rispettivi Ccnl. privati di comparto, dal conseguimento di obiettivi collettivi e individuali, dal lavoro straordinario, dall’espletamento di particolari mansioni, ecc.)”. Per quanto concerne il comma 2, esso “ha natura di norma eccezionale e, come tale, non può essere esteso a categorie di personale non considerate. Tuttavia, proprio in virtù dell’art. 25 comma 1 del Dl. n. 1/12 e del richiamo ivi operato alle disposizioni previste per il trattamento retributivo dei dipendenti dell’Ente Locale socio, le direzioni delle Società ‘in house’ (e, per esse, l’Ente Locale) dovranno adottare, al fine di adeguarsi a questa norma, apposito atto interno che, usando i margini di discrezionalità che il Ccnl. di riferimento eventualmente consente, permetta di conseguire analoghi risparmi, disciplinando criteri e modalità per ridurre gli stipendi dei dipendenti che si collocano nelle indicate fasce di reddito. In altre parole, appare evidente che il Regolamento interno che, ai sensi di legge, deve stabilire criteri e modalità per l’a- deguamento da parte della Società alle disposizioni, vigenti per l’Ente Locale socio, in tema di contenimento degli oneri retributivi per il personale, ha un contenuto sostanzialmente vincolato dovendo recepire la portata precettiva delle disposizioni di legge valevoli per i dipendenti degli Enti Locali. Nel caso in cui, invece, queste ultime appaiano specificatamente riferite alla struttura contrattuale dei Comparti del pubblico impiego (come nel caso dell’art. 9, comma 17 del Dl. n. 78/10 in tema di mancata attivazione delle procedure contrattuali), l’adeguamento regolamentare deve conseguire analoghi risultati di contenimento della spesa, individuale e complessiva”. Una tale posizione è tra l’altro conforme all’orientamento espresso dalla Cassazione Sezione Lavoro,4 secondo la quale “l’organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l’Ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le Società per azioni. Fatte salve le espresse cautele di legge, vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche non sono in contraddizione”. Per quanto concerne i rapporti di lavoro, è certo che l’impegno di capitale pubblico sottomette le assunzioni ai principi costituzionali di imparzialità e di economicità, quali specificazioni del principio di buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione, e dei quali è espressione nel pubblico impiego l’art. 35 del Dlgs. n. 165/01. “Le assunzioni al lavoro non sono rimesse al mero arbitrio degli Amministratori. Ma tutto ciò non comporta necessariamente la APPROFONDIMENTI separazione delle garanzie legislative contro l’assoggettamento illimitato dei prestatori di lavoro a situazioni precarie, contrarie alla tutela della libertà e dignità di cui all’art. 36, comma 1, Costituzione, e contrastate dalla sopra richiamata normativa europea”. La stessa Corte costituzionale5 di recente ha negato che lo scopo perseguito dalle Società commerciali affidatarie di servizi pubblici - scopo capace di configurare questi soggetti, sul piano economico-funzionale, come “longa manus” o varianti organizzative degli Enti pubblici - possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti. In definitiva, secondo gli orientamenti descritti ed in conformità con i principi generali espressi dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 46/13, le Società “in house” debbono operare una tendenziale contrazione delle spese di personale, improntando tutte le politiche di gestione dello stesso al raggiungimento dell’obiettivo finale di rispetto del rapporto del 50% tra spesa del personale e spesa corrente a livello di “Gruppo pubblico locale” (art. 76, comma 7, Dl. n. 112/08) e - laddove possibile - di adeguamento delle assunzioni complessivi nei limiti del 40% turn-over. Si ribadisce infine che il soggetto sostanzialmente responsabile degli adempimenti sopra descritti rimane in definitiva l’Ente Locale socio, cui appunto è attribuito l’onere di mantenere il rapporto fra spesa del personale e spesa corrente (al cui interno va compresa quella del personale delle Società partecipate) al di sotto del tetto del 50% nei termini poc’anzi descritti. 19 APPROFONDIMENTI EntiLocali 18 novembre 2013 44 Personale P.A.: le novità della Legge di conversione del Dl. n. 101/13 in materia di stabilizzazioni di Simone Salvi Il Dl. n. 101/13 (c.d. “Decreto Precari P.A.”, vedi Entilocalinews n. 34 del 9 settembre 2013), convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13 (vedi Entilocalinews n. 43 del 11 novembre 2013), pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013, prevede, all’art. 4, comma 6 che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le Amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le Amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente Decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con 20 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli Organi politici. Il personale non dirigenziale delle Province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’Amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’Amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il Comparto Scuola la disciplina specifica di Settore”. Come si evince chiaramente nel dettato normativo, la finalità della citata norma introdotta dal Dl. n. 101/13 è riconducibile all’esigenza di: ● favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato; ● ridurre il numero dei con- tratti a termine. La norma sulla stabilizzazione introduce infatti una specifica “riserva concorsuale” puntualmente circostanziata e limitata dal Legislatore che ha previsto specifiche peculiarità anche al fine di contemperare l’esigenza di stabilizzazione del personale precario dell’Ente con il principio generale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso, contenuto nell’art. 97 della Costituzione. In particolare: ● facoltà e non obbligo. La stabilizzazione non costituisce un obbligo per le Amministrazioni ma una mera facoltà/opportunità. La norma prevede infatti che “le Amministrazioni Pubbliche possono bandire…omissis…”; ● limitazioni. Devono necessariamente essere rispettate le seguenti limitazioni: ● il limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3-bis, del Dlgs n. 165/01, che è rappresentato dal 50% delle facoltà assunzionali; ● la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, attraverso previsioni negli atti di programmazione del fabbisogno di personale6; ● i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Tali vincoli sono riepilogati in Tabella 1, cui si rimanda; ● l’espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01. Si tratta della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale”; Centro Studi Enti Locali 44 EntiLocali 18 novembre 2013 APPROFONDIMENTI Tabella 1 - Vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente Rispetto del limite della spesa del personale Rispetto del Patto di Stabilità dell’anno precedente Ricognizione annuale delle Eccedenze di Personale Incidenza della Spesa del Personale sulle Spese Correnti inferiori al 50% procedura concorsuale. La procedura per il reclutamento di personale deve necessariamente seguire i canoni della concorsualità. La norma parla infatti di “bandire…procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.” Risulta pertanto rispettato il requisito della concorsualità, che impone a ciascuna Amministrazione la necessaria “verifica attitudinale” attraverso specifiche prove selettive; ● finestra temporale. L’avvio delle procedure selettive per la stabilizzazione e l’utilizzo delle relative graduatorie può essere effettuato durante l’arco temporale compreso tra il quadriennio 2013-2016; ● modalità di assunzione a tempo parziale. Salvo diversa motivazione da ricercare nell’effettivo fabbisogno di personale, di norma, i bandi per ● Centro Studi Enti Locali Rideterminazione triennale della Dotazione organica Adozione del Piano sulle Performance Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale l’assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6 devono essere a tempo parziale (comma 77). Con riferimento al personale destinatario della “Riserva concorsuale”, il comma 6 dell’art. 4 del Dl. n. 101/13 prevede le seguenti figure non dirigenziali: coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della Legge n. 296/06. Si tratta del “personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge” (1° gennaio 2007), “che ne faccia istanza, purché sia stato assunto Adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge” (comma 519), a cui aggiunge il “personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge” (1° gennaio 2007), “nonché del personale di cui al comma 1156, lett. f)”, (lavoratori socialmente utili), “purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge” (comma 558); ● coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 90, della Legge n. 244/07. Si tratta - con riferimento alle Amministrazioni dello Stato - del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 296/06, anche in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, mentre - con riferimento alle Amministrazioni regionali e locali - del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dall’art. 1, comma 558, della Legge n. 296/06, anche in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; ● coloro che, alla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto (30 ottobre 2013), abbiano maturato almeno 3 anni di servizio - negli ultimi 5e anni - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione che emana il bando. 21 EntiLocali APPROFONDIMENTI 18 novembre 2013 44 Tabella 2 -Tratti peculiari Possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato (comma 6-quater) Limitazioni al 50% facoltà assunzionali Esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici Assunzione a tempo parziale Garanzia dell’accesso dall’esterno negli atti di programmazione Finestra temporale Quadriennio 2013-2016 Deroga sul personale delle province Facoltà e non obbligo Procedura concorsuale E’ prevista inoltre dalla norma: ● una deroga a favore del personale non dirigente delle Province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo della citato comma 6. Tale personale può infatti partecipare ad una procedura selettiva anche se indetta da un’Amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’Amministrazione che emana il bando; ● una esclusione nei confronti dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli Organi politici, che non sono ritenuti validi ai fini del conteggio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali; ● una possibilità di proroga - nelle more delle procedure di cui al comma 6-quater - dei contratti di lavoro a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di selezione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Con riferimento al tema delle stabilizzazioni, già effettuate in passato, è intervenuta la Ragioneria generale dello Stato che, attraverso i propri Servizi ispettivi di Finanza pubblica, ha rilevato, nel documento relativo alle risultanze delle indagini svolte in materia di spese del personale del Comparto Regioni ed Auto- nomie locali, la presenza di alcune criticità relative a principalmente: - al mancato espletamento di prove selettive finalizzate alla stabilizzazione; - al mancato rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno; - al superamento del limite massimo di assunzioni. Sempre con riferimento alle precedenti stabilizzazioni, anche la Funzione pubblica, nella Circolare n. 5/08, ha fornito specifiche linee di indirizzo, chiarendo tra l’altro che: ● “il concetto di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non va in nessun caso inteso come intervento volto alla ‘tra- sformazione’ a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato”; ● “la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della stabilizzazione”; ● “la procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione, facendo salva l’unica disposizione speciale che prevede l’assunzione a tempo indeterminato a domanda prevista dal comma 519 dell’art. 1 della Legge n. 296/06”. NOTE 1 Art. 18, comma 2-bis, Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08; art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10; art. 3-bis, comma 6, Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11; art. 4, comma 9, Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12. 2 L’istituto “de quo” non era quindi applicabile tra Società partecipate e Pubbliche Amministrazioni. 22 Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 EntiLocali APPROFONDIMENTI 3 Tale ultima definizione coincide con quella data dal comma 38 dell’art. 34 del Dl. n. 179/12, che assume validità in tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le Società partecipate anche dagli Enti Locali. 4 Con esclusione delle Imprese collettive emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle Società dalle stesse controllate. 5 Tale legislazione si rinviene (sostanzialmente) nei seguenti articolati di legge: - art. 3-bis, comma 6, Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, che testualmente recita: “(l)e Società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime Società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti Locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli Amministratori”; - art. 4, comma 9, del citato Dl. n. 95/12, che testualmente recita: “(a) decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle Società di cui al comma 1 [ovvero Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato”] si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’Amministrazione controllante…”. 6 “ … [T]rattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. 7 Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 237702/13. 8 Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/13. 9 “Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioè senza riserve e limitazioni nella partecipazione, che le Amministrazioni devono garantire a fronte di procedure di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra” (Funzione pubblica, Circolare n. 5/08). 10 Il comma 7 prevede infatti che, ”per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate”. Centro Studi Enti Locali 23 Il Dlgs. n. 231/01 - I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d’Impresa: WLJ\SPHYP[nHWWSPJH[P]LWLYNSP6YNHUPZTPWHY[LJPWH[PLYPJHK\[LPU[LYTPUPKPWYVÄSPKPYLZWVUZHIPSP[nPU capo agli Organi di governance del “Gruppo Pubblico Locale” RELATORI PROGRAMMA Dott. Nicola Tonveronachi Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista Introduzione :HS\[PKPILU]LU\[VKLSDott. Carlo Moretti, 7YLZPKLU[L*VTTPZZPVUL6YNHUPaaHaPVUL([[P]P[nKLSSH+LSLNHaPVULKLSS»6KJLJ KP9VTHL7YLZPKLU[L(ZZVJPHaPVUL0U[LYWYVMLZZPVUHSL¸.\PKV*HYSP¹ Dott. Edoardo Rivola Dottore commercialista, Revisore Legale, Formatore e Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro Commissione “Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca Parte prima La responsabilità in sede penale degli Enti: 3HYLZWVUZHIPSP[nWLUHSLKLNSPLU[PJVTLtertium genumKPYLZWVUZHIPSP[n! S»PZ[P[\aPVULKP\UZPZ[LTHZHUaPVUH[VYPVKLPJVTWVY[HTLU[PPSSLJP[PKLSS»PTWYLZH LS»HZZ\UaPVULKPTLaaPKPWYL]LUaPVULPKVULPHKL]P[HYLPSSVYVPUZVYNLYL" 0WYPUJPWPNLULYHSPKLSSHYLZWVUZHIPSP[nHTTPUPZ[YH[P]Hex+SNZU SLMH[[PZWLJPLKPYLH[VHJ\PuJVUULZZHSHYLZWVUZHIPSP[nKLSS»,U[LLPSX\HKYV ZHUaPVUH[VYPV!SVZ[H[VKLSSHUVYTH[P]H 3»PU[LYLZZLLKPS]HU[HNNPVWLYS»,U[LX\HSLLSLTLU[VULJLZZHYPVKLSSH¸JVSWH PU VYNHUPaaHaPVUL¹ L SL SPULL N\PKH KLSSH .\HYKPH KP -PUHUaH WLY S»H[[P]P[n KP WVSPaPHNP\KPaPHYPH 3»VYPLU[HTLU[VKLSSHNP\YPZWY\KLUaHPUTH[LYPHKP¸¹ 3L[LJUPJOLKPJVZ[Y\aPVULKPTVKLSSPHKLN\H[PLJHSPIYH[P3Hbest practice LKPSY\VSVKPPU[LNYHaPVULKLSSL3PULL.\PKHKPJH[LNVYPH!PUWHY[PJVSHYLSL3PULL .\PKHKP*VUÄUK\Z[YPH 3H ]HS\[HaPVUL KLSS»LMÄJHJPH KP \U TVKLSSV VYNHUPaaH[P]V H[[YH]LYZV PS JK ¸*VU[LU\[VTPUPTV¹KPYLX\PZP[PULJLZZHYP! PS¸KLJHSVNV¹ZLJVUKVSLPUKPJHaPVUPKLZ\TPIPSPKHSSHNP\YPZWY\KLUaHL KHSSHWYHZZP 0S ZPNUPÄJH[V KP \U TVKLSSV VYNHUPaaH[P]V WLYZVUHSPaaH[V! 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SL UVYTL KP JVTWVY[HTLU[V KLS *5+,* L SH best practice WLY \U LMÄJHJLYHJJVYKVLWLYTPUPTPaaHYLSLYLZWVUZHIPSP[n Quesiti dei partecipanti ed esame di casi concreti :VTTPUPZ[YHaPVUL[LZ[KP]LYPÄJH Dott. Livio Lai Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi Interprofessionali DESTINATARI +PYPNLU[P9LZWVUZHIPSP:LY]PaP-PUHUaPHYP -\UaPVUHYP(TTPUPZ[YH[P]PL9LZWVUZHIPSP:VJPL[nWHY[LJPWH[L (TTPUPZ[YH[VYPKP,U[P3VJHSPLK(TTPUPZ[YH[VYPWHY[LJPWH[L 9L]PZVYP,U[P3VJHSPLSVYV7HY[LJPWH[L +V[[VYPJVTTLYJPHSPZ[PL(]]VJH[P DATA E SEDE 26 Novembre 2013 ROMA WYLZZV:HSH*VUZPSPHYLKLS Comune di Marino 7PHaaHKLSSH9LW\IISPJH ORARIO 14.30 - 19.30 L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è validato presso la +PYLaPVULJLU[YHSL-PUHUaHSVJHSLKLS4PUPZ[LYVKLSS»0U[LYUVHPÄUP dei Cf ex Dm. n. 23/2012 Evento in collaborazione con l’Associazione Interprofessionale “Guido Carli” e la Commissione Organizzazione Attività della Delegazione dell’Odcec di Roma Quota Individuale di partecipazione - € 100,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L - € 75,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L 7LYPZJYP[[P6KJLJKP9VTHLWLYPKPWLUKLU[PKLNSP,U[P3VJHSPLZVJPL[nWHY[LJPWH[L - € 50,00VS[YLHK0]HHWHY[LJPWHU[L 7LYPZJYP[[P(ZZVJPHaPVUL0U[LYWYVMLZZPVUHSL¸.\PKV*HYSP¹ 3HX\V[HJVTWYLUKL! materiale didattico documentale e attestato di partecipazione WLYNSP,U[P3VJHSPLZLU[L0]HL_HY[+WYUJVZyJVTLTVKPÄJH[VKHSS»HY[KLSSH3LNNL U PU[HSJHZVZVUVHJHYPJVKLSS»,U[LÁX\HSLYLJ\WLYVZWLZLKPIVSSVZ\PTWVY[PLZLU[P 44 EntiLocali 18 novembre 2013 QUESITI IL QUESITO Cosap/Iva: qual è il corretto trattamento fiscale da applicare in caso di installazione di impianti pubblicitari sui beni del demanio stradale ? di Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “In merito alla Convenzione per l’istallazione di impianti pubblicitari sui pali di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole siti nel nostro Comune precisiamo che fino all’anno scorso i canoni concordati sono stati intesi quali canoni Cosap e quindi non soggetti a Iva. La controparte non ha mai contestato il pagamento di tale canone. Siamo a richiedere un parere tecnico sulla correttezza del suddetto trattamento fiscale”. La risposta dei nostri esperti: In primo luogo, risulta utile effettuare un’analisi preliminare di Tosap (“Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”) e Cosap (“Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”). Per quanto riguarda la Tosap, va chiarito che essa appartiene alla categoria dei Tributi, attenendo alla capacità impositiva di Comuni e le Province, i quali hanno la facoltà di richiedere somme per l’occupazione di strade e piazze, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. L’art. 52 del Dlgs. n. 446/97 conferisce ai Comuni e alle Province il potere di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Riguardo al Cosap, è necessario ripercorrere gli atti istitutivi, a cominciare dall’art. 51, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 446/97, che aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l’abrogazione della Tosap a partire dal 1° gennaio 1999, e che il successivo art. 63 aveva consentito ai Comu- Centro Studi Enti Locali ni e alle Province di istituire, per mezzo di Delibera regolamentare, un Canone per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche (Cosap) in sostituzione della Tosap, sempre a partire dal 1° gennaio 1999. La variazione apportata, che comporta il passaggio da Tassa a Canone, non è stata solo terminologica ma sostanziale; infatti, mentre la Tosap è un’entrata tributaria e come tale sottostà alla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, il Canone rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale. E’ anche da rilevare che, mentre la Tosap, in quanto tributo, ha emanazione legislativa essendo prevista e disciplinata dal Capo II del Dlgs. n. 507/93, per il Canone il Dlgs. n. 446/97 demanda l’intera disciplina all’autonomia dell’Ente Locale, che dovrà adoperarsi con l’istituzione di un apposito Regolamento che, in ossequio all’autonomia, dovrà definire, sia la disciplina che le tariffe. Successivamente con l’art. 31, comma 14, della Legge n. 448/98, il Legislatore ha reintrodotto il tributo (Tosap) abrogando la lett. a), dell’art. 51, del Dlgs. n. 446/97, ed apportando modifiche alle modalità di determinazione del Canone. Alla luce di queste modifiche, è facoltà dell’Ente Locale decidere se istituire o meno il Canone di cui sopra, in quanto la legge non pone alcun obbligo circa l’istituzione dello stesso, ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito. L’art. 63, comma 1, Dlgs. n. 446/97, prevede che “i Comuni e le Province possono, con Regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Dlgs. n. 507/93. I Comuni e le Province possono, con Regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. In merito alla natura del Canone, si sono susseguiti numerosi atti, tra cui la Risoluzione Agenzia Entrate n. 25/03, secondo la quale il Cosap, rappresentando per un Comune “un esercizio del proprio potere autoritativo nel rilascio delle suddette autorizzazioni e concessioni a fronte delle quali viene richiesto il corrispondente canone, si ritiene che non sussista il presupposto soggettivo d’imposta ai sensi della citata disposizione comunitaria. Non configurandosi, pertanto, l’esercizio di un’attività commerciale da parte del medesimo Ente Locale, ai sensi del citato articolo 4 del Dpr n. 633, il canone non risulta assoggettabile ad Iva”. In precedenza, già la Nota della Direzione generale delle Entrate per la Liguria 14 marzo 2000, n. 9741, aveva disposto che il Cosap non è assoggettabile ad Iva in quanto mancante, sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo, trattandosi di un’entrata ex lege a favore delle Province nella loro veste di pubbliche autorità. Successivamente, sono seguite numerose Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, tra cui la n. 12167/03 - che ha sancito per 25 QUESITI prima la natura patrimoniale del Cosap - affermando che “è stato concepito dal Legislatore come un ‘quid’ ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale può essere applicato, e che lo stesso, nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli Enti Locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici”. A seguire, le conformi Sentenze n. 5462/04, n. 1239/05, nn. 25551, 13902, n. 14864/06 e n.1611/07, che hanno confermato il suddetto orientamento. In proposito, si fa presente che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 64/08, ha affermato che “tali decisioni circa la natura non tributaria del Cosap, che – per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell’organo decidente – costituiscono diritto vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell’istituto, non in contrasto con i (…..) criteri elaborati dalla giurisprudenza 26 EntiLocali costituzionale per individuare le entrate tributarie”. Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, affermiamo che il Cosap è un’entrata di carattere patrimoniale dovuta per la sottrazione dell’utilizzo di beni pubblici che altrimenti sarebbero fruibili dalla generalità dei cittadini, come nella fattispecie in commento. Con riferimento all’alternatività tra prelievo per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (sia esso Tosap o Cosap) e il canone di concessione di natura patrimoniale, si è espressa la Circolare Mef n. 1/DF, che andiamo di seguito ad analizzare. Il Documento di prassi ha precisato che, “dalla misura complessiva del Canone ovvero della Tassa va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. La Circolare Mef citata propone un esempio di corretto trattamento fiscale del caso in cui una concessione possa essere soggetta contemporaneamente a canone di concessione e a Tosap/Cosap; nel dettaglio, la Direzione Federalismo fiscale ha preso in considerazione un’occupazione soggetta, oltre che a Tosap/Cosap, al canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del “Codice della Strada”. Il Mef ha preliminarmente analizzato il caso in cui l’importo del canone sia superiore alla Tosap/Cosap dovuta per l’occupazione sulla base delle disposizioni regolamentari; per tale fattispecie, il contribuente deve versare solamente l’importo a titolo di canone di concessione. Successivamente è stato analizzato il caso in cui l’importo del canone sia inferiore alla Tosap/Cosap dovuta; in questo caso, in virtù del disposto dell’art. 63, comma 3, del Dlgs. n. 446/97, il contribuente è tenuto a versare l’importo del canone più la differenza a titolo di Tosap/Cosap. Riteniamo opportuno precisare che, nel caso in cui l’importo del canone superi l’importo previsto a titolo di Tosap/Cosap, la differenza negativa che si viene a creare in virtù della detrazione del canone stesso dal prelievo per l’occupazione di spazi e aree pubbliche non dà luogo ad alcun credito tributario. Inoltre, sulla base della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/03, riteniamo che il Cosap attenga alla sfera dei poteri pubblicistici ed amministrativi dell’Ente, e pertanto, che gli importi riscossi non debbano essere ricondotti all’attività commerciale dell’Ente e non siano da assoggettare ad Iva. 18 novembre 2013 44 Precisiamo inoltre che la fattispecie di cui al presente quesito è da ritenersi diversa rispetto a quella prospettata dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010, n. 139/E. All’interno del citato Documento di prassi un Comune, attraverso lo strumento dell’Interpello ex art. 11 della Legge n. 212/00, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il canone richiesto per la concessione degli spazi di proprietà dell’Ente ad una Società operante nel Settore della pubblicità sia o meno soggetto ad Iva. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il citato Canone fosse da assoggettare ad Iva in quanto l’Ente, nello stipulare il contratto, ha compiuto una serie coordinata e complessa di atti economici tale da far ritenere che l’attività svolta avesse natura commerciale, quindi fosse soggetta ad Iva. Riteniamo che la fattispecie prospettata nella citata Risoluzione non sia estendibile al caso di specie, in quanto la concessione stipulata dall’Ente con la Società concessionaria non riguarda impianti pubblicitari di proprietà dell’Ente (caso analizzato invece nella Risoluzione n. 139/E), bensì verte sull’autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di proprietà di terzi sui beni del demanio stradale. Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 EntiLocali GIURISPRUDENZA LA GIURISPRUDENZA Responsabilità amministrativa: condanna di 2 impiegati dell’Asl autori di una truffa legata alla riscossione dei ticket Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d’appello Regione Sicilia - Sentenza n. 74 del 20 febbraio 2012 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna di 2 impiegati di una Asl per aver alterato le quietanze del pagamento del ticket relative a prestazioni sanitarie: conferma Sentenza n. 1369/11. Premessa Due dipendenti di una Asl, incaricati del “Servizio riscossione ticket”, per un periodo di circa 3 mesi nel 1996 creano delle “false matrici di ricevute di pagamento destinate alla contabilità dell’Ufficio” riportando, in luogo dell’importo riscosso a titolo di ticket ordinario, un importo sensibilmente inferiore. Nei loro confronti viene avviato un procedimento penale: con 2 diverse Sentenze, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, condannano i 2 per il reato di peculato continuato nonché al risarcimento dei danni a favore dell’Asl, da definire in sede civile. La Procura territoriale della Corte dei conti cita in giudizio i 2 dipendenti, chiedendo la condanna, sia per il danno patrimoniale diretto (oltre 30.000 Euro) che per il danno all’immagine (in misura identica). I Giudici di primo grado, con Sentenza n. 1369/11, accolgono solo parzialmente le richieste del Pm., condannandoli alla sola componente del danno patrimoniale. Contro tale Sentenza ricorrono sia gli interessati che la Procura (sostenendo la richiesta del danno all’immagine). I Giudici d’appello respingono la richiesta di assoluzione, mentre accolgono quella della Procura, per cui i 2 dipen- Centro Studi Enti Locali denti pubblici sono condannati, sia per danno patrimoniale che per danno all’immagine, per un totale di oltre 60.000 Euro. Sintesi della Sentenza FDalle indagini è emerso che 2 funzionari dell’allora Usl incaricati del “Servizio riscossione ticket”, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1995 e il 26 marzo 1996, avevano formato false matrici di ricevute di pagamento destinate alla contabilità dell’Ufficio riportando, in luogo dell’importo riscosso a titolo di ticket ordinario (compreso tra 50.000 e 70.000 Lire), un importo sensibilmente inferiore (Lire 6.000). Più in dettaglio, è emerso che, all’epoca dei fatti, la quietanza del pagamento del ticket veniva redatta manualmente utilizzando un registro con fogli a madre-figlia. Nel procedere alla compilazione della ricevuta, gli indicati soggetti interponevano tra i 2 fogli un cartoncino in modo da evitare che quanto scritto sulla ricevuta destinata al richiedente la prestazione sanitaria (madre) venisse riportato anche sul sottostante foglio destinato all’Ufficio (figlia): con questo artificio, registravano su tale ultimo foglio l’importo del ticket ridotto, come se il richiedente versasse nelle condizioni previste per fruirne (età inferiore a 12 dodici o superiore ad anni 65, disoccupato o pensionato) e si appropriavano dell’importo differenziale. In relazione a tali condotte, integranti gli estremi del rea- to continuato di peculato e di falso in atto pubblico, veniva avviato un procedimento penale nei loro confronti che, per il primo Funzionario, si concludeva con Sentenza del Tribunale con la quale, ai sensi dell’art. 444 Cpp., veniva applicata la pena di anni 1 e mesi 12, Sentenza nella quale era evidenziato che la responsabilità dell’imputato emergeva “inequivocabilmente dagli atti ed in particolare dalle indagini di Pg.” nonché “soprattutto dal contenuto dello stesso interrogatorio reso dal B. che ha spiegato il meccanismo di tutte le vicende di cui è stato protagonista, giustificandosi con la necessità di procurarsi denaro”. Nei confronti del coimputato, invece, si svolgeva il dibattimento, nel quale si costituiva parte civile l’Amministrazione danneggiata e veniva espletata una consulenza tecnica al fine di accertare “l’importo dovuto dai privati all’Ospedale delle prestazioni sanitarie oggetto delle impegnative in sequestro, l’importo effettivamente percepito secondo quanto risulta dalle ricevute e dai registri del sequestro, le eventuali differenze e le cause delle stesse”. Il Tribunale lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione per il reato di peculato continuato nonché al risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione da parte del Giudice civile, in favore della costituita parte civile. Successivamente, la Corte d’appello confermava integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale e la Corte suprema di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da uno dei 2 Funzionari. La Ausl promuoveva, innanzi al Tribunale – Sezione Lavoro, l’azione per il risarcimento del danno subito in conseguenza delle condotte illegali dei 2 Funzionari. La Procura presso questa Sezione, dopo aver ritualmente operato la contestazione del presunto danno erariale e reputando infondate le deduzioni difensive prodotte, citava in giudizio i 2 Funzionari, chiedendone la condanna in solido al pagamento, in favore dell’Azienda Usl, della somma di Euro 31.575,60 a titolo di danno patrimoniale e di un’ulteriore identica somma a titolo di danno all’immagine, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. In particolare, l’Organo requirente reputava sussistenti gli estremi per la configurazione della responsabilità amministrativa generata da condotte fraudolente dei 2 dipendenti, integranti gli estremi dei reati di peculato e falso avvinti dal nesso della continuazione. La Procura contestava anche il danno all’immagine che veniva determinato in misura identica a quella del danno patrimoniale diretto considerando il pregiudizio alla reputazione e al prestigio derivante dal clamor fori conseguente alla divulgazione della notizia del fatto su un quotidiano locale. I primi Giudici, con Sentenza n. 1369/11, accoglievano solo 27 GIURISPRUDENZA parzialmente le richieste del Pm. e condannavano i convenuti limitatamente alla componente del danno patrimoniale da minore introito. In dissenso con quanto sostenuto dai primi Giudici, ritiene il Collegio che il Pm. abbia ampiamente assolto, per tale componente di danno, l’onere probatorio sulla medesima incombente. Relativamente alla configurazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza più avvertita ha affermato che, a fronte della intervenuta lesione dell’immagine pubblica negli amministrati o, se si vuole, nello Stato-Comunità, “si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di ‘appartenenza’ alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato apparato e degli altri Enti”. Il recupero di tali sentimenti e, con essi, il recupero dell’immagine pubblica, è essenziale per l’esistenza stessa della Pubblica Amministrazione e impongono di intervenire per ridurre, in via preventiva, ed eliminare, in via successiva, i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio, con ovvie implicazioni anche di costi per l’Erario. Affermano i Giudici che si tratta “di un vero e proprio danno patrimoniale e non già di un ‘danno non patrimoniale’, ovvero di un ‘danno patrimoniale in senso lato’; trattasi, inoltre, di danno da responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale, da ricondurre perciò all’art. 1218 Cc. e non già all’art. 2043 Cc. , in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte con la seconda delle pronunce che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia (cfr. Ss.Uu. Cassazione n. 744/99), interviene tra i medesimi ‘soggetti attivi e 28 EntiLocali passivi’ di un qualsivoglia altro danno erariale, ed in ‘violazione dei medesimi doveri funzionali’ di servizio”. Per i Giudici, l’immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni-valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, così che l’esatta determinazione dei costi per il loro ripristino, in caso di lesione, sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che qualsiasi spesa sostenuta dall’Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e all’imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima. Di qui la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione (recte: perdita) dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri sopra indicati, e non piuttosto con riferimento a somme specificamente spese per il ripristino dell’immagine pubblica e/o alle perdite reddituali conseguenti alla perdita dell’immagine stessa. Del resto, quand’anche si dovessero individuare e isolare spese specificamente rivolte alla riparazione dell’immagine pubblica, non può realisticamente ritenersi che esse siano di per sé sufficienti al ripristino dell’immagine stessa, dipendendo un tale ripristino da spese molto più consistenti, articolate e trasversali, volte – da un lato – “ad assicurare una adeguata reazione contro l’azione lesiva e contro il suo autore e – dall’altro – ad intraprendere attività promozionali, anche mediante appositi previsioni di bilancio, volte a ridare fiducia ai consociati e a rilanciare il prestigio dell’ente coinvolto”. Trattasi insomma di spese necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del bene leso e che pertanto sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare, così come le concrete modalità di ripristino sono rimesse alla discrezionalità propria dell’Amministrazione danneggiata. In definitiva, affermano i Giudici “deve ritenersi che il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, anche se inteso come ‘danno c.d. conseguenza’, è costituito ‘dalla lesione’ all’immagine dell’Ente, ‘conseguente’ ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con ‘le spese necessarie al ripristino’, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (Corte dei conti, Ss.Rr. n. 1/2011/qm)”. Con riferimento a tali principi deve ritenersi che il Pm., attraverso il clamor fori determinato dalle notizie comparse sulla stampa a seguito della scoperta dell’illecito, abbia, non solo indiscutibilmente provato la sussistenza della lesione dell’immagine della P.A. - lacerata nell’esercizio dell’importantissimo e delicato ruolo di soggetto posto a tutela della salute pubblica ma ne abbia anche correttamente indicato un’equa quantificazione nell’importo pari a quello dei minori introi- 18 novembre 2013 44 ti percepiti e sottratti dai responsabili alla pubblica utilità, e ciò anche con essenziale riferimento all’attività dell’Ufficio dell’autore del danno; della posizione funzionale degli autori dell’illecito, della continuità e reiterazione dei comportamenti illeciti; della negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’Ente. L’appello del Pm. pertanto dev’essere accolto e i responsabili condannati anche per il danno all’immagine della P.A. in conformità alle richieste di parte pubblica. Commento In questo Ospedale, nei 3 mesi in questione del 1996, i pazienti - sulla base delle ricevute - risultavano essere principalmente minori, pensionati o disoccupati che beneficiavano di un ticket ridotto. Sarebbe stato sufficiente un controllo anagrafico per scoprire immediatamente la truffa. I Giudici d’appello hanno condannato i 2 dipendenti anche per il “danno all’immagine”, tenuto conto del clamore che l’episodio aveva suscitato tra i cittadini, suscitando loro sfiducia nei confronti dell’Asl. Interessante la parte della Sentenza che motiva questa tipologia di danno e come dev’essere determinato il suo ammontare. Centro Studi Enti Locali LE SCHEDE DI LAVORO SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO VII EDIZIONE SCARICABILI ON-LINE DAL SITO WWW.ENTILOCALIWEB.IT Aggiornate con le Manovre governative 2012-2013 Agili schede di lavoro, predisposte da un gruppo di Revisori sulla base della propria ultradecennale esperienza, per rendere più agevoli gli abituali adempimenti dell’Organo di revisione di un Ente Locale nel corso dell’esercizio. 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TRA GLI ARGOMENTI TRATTATI: NSPHKLTWPTLU[PKLSS»6YNHUVKPYL]PZPVULKVWVS»PUZLKPHTLU[V" SL ]LYPÄJOL VYKPUHYPL KP JHZZH L P JVU[YVSSP Z\SS»H[[P]P[n KLNSP HNLU[PJVU[HIPSP" SL]LYPÄJOLZ\SSHNLZ[PVULKLSSLLU[YH[LLKLSSLZWLZL" - i controlli sulla correttezza delle procedure di acquisizione delle entrate e di impegno, liquidazione e pagamento delle ZWLZL" PSJVU[YVSSVZ\SWLYTHULYLKLNSPLX\PSPIYPNLULYHSPKPIPSHUJPV" SH]LYPÄJHZ\NSPHKLTWPTLU[PPUTH[LYPHÄZJHSL" - la vigilanza sull’attività contrattuale, sull’esecuzione delle VWLYLW\IISPJOLZ\SS»HSIVKLPILULÄJPHYPKLSSLWYV]]PKLUaL economiche, sulle rendicontazione dei contributi straordinari YPJL]\[P" - la vigilanza sulla corretta programmazione del fabbisogno di WLYZVUHSL" Prezzo del servizio: € 50,00 + Iva 21% annue Per coloro i quali hanno già acquistato negli anni precedenti la Relazione al Bilancio di previsione, la Relazione al conto consuntivo o le Schede di lavoro per i Revisori degli Enti Locali è previsto uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto del servizio on line Coupon Inviare a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 - [email protected] - www.entilocaliweb.it Si richiede l’attivazione per un anno dell’accesso al servizio on-line “Le Schede di lavoro – VII edizione” sul nostro sito www.entilocaliweb.it. La relativa fattura può essere intestata a: Studio/Ente ................................................................................................................................................................................................................................................................... Via ....................................................................................................................................... n............... CAP................................ Città ............................................... Prov............... Tel.......................................................... Cell.............................................................. Fax.................................................... e-mail ............................................................................ P. Iva........................................................................................................................... Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di Iva/bollo, se dovuta)* mediante: Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax). Le spese bancarie e di bollo sono a carico degli iscritti. BVUPÄJVIHUJHYPVZ\*HZZHKPYPZWHYTPVKP-PYLUaLHNLUaPHKP7VU[LH,NVSH0)(50;3" )VUPÄJVIHUJHYPVZ\<UPJYLKP[)HUJHHNLUaPHKP:HU4PUPH[V)HZZV0)(50;-" Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento WV[YnLZZLYLYPJOPLZ[VS»HNNPVYUHTLU[VSHTVKPÄJHVSHJHUJLSSHaPVULZJYP]LUKVHS9LZWVUZHIPSLKLS+H[H)HZL4HYRL[PUNKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[LU7VU[LH,NVSH7PZH Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE Organismo accreditato da ACCREDIA Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[` SCADENZARIO Venerdì 22 novembre Elenco unico cittadini residenti all’estero Scade in data odierna il termine per effettuare il primo di invio di dati all’Aire centrale (Anagrafe Italiani residenti all’estero) finalizzato alla formazione dell’elenco unico dei cittadini italiani residenti all’estero, necessario per la predisposizione delle liste elettorali. Le Amministrazioni comunali dovranno verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle Aire comunali (Circolare n. 22 del 11 novembre 2013, vedi commento all’interno della presente Rivista). Venerdì 29 novembre Test verifica requisiti per utilizzo firma digitale Scade in data odierna il termine per effettuare il test volto alla verifica sussistenza dei requisiti tecnici necessari per inviare, per via telematica, le certificazioni del rispetto del “Patto di stabilità”. Lo strumento è stato messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, all’interno del sito istituzionale http://pattostabilitainterno.tesoro.it (vedi Nota Mef - Ragioneria generale dello Stato 3 ottobre 2013 e Entilocalinews n. 38 del 7 ottobre 2013). Sabato 30 novembre (*) Bilancio di previsione 2013 Scade in data odierna il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2013, a seguito della nuova ulteriore proroga disposta dall’art. 8 del Dl. n. 102/13 pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31 agosto (S.O. n. 66 - vedi Revisorenews n. 9 del 9 settembre 2013). Redazione e sottoscrizione “Relazione di inizio mandato” Scade in data odierna il termine per termine per la redazione e la sottoscrizione della “Relazione di inizio mandato” degli Enti Locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013. La proroga al 30 novembre 2013 è stata disposta dall’art. 8 del Dl. n. 102/13 pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31 agosto (S.O. n. 66 - vedi Revisorenews n. 9 del 9 settembre 2013). 30 EntiLocali Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 (vedi Entilocalinews n. 16 del 19 aprile 2010 e n. 24 del 14 giugno 2010) - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. Denuncia mensile analitica (“Dma”) Inpdap Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inpdap della Dichiarazione mensile analitica (“Dma”), di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inpdap per il mese precedente. Denuncia mensile Inps (“EMens”) Scade in data odierna il termine per l’invio telematico all’Inps del Modello di denuncia mensile “Emens”, di cui all’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai contributi versati all’Inps per il mese precedente. Venerdì 13 dicembre Messa in sicurezza degli edifici scolastici Scade in data odierna il termine per richiedere al Ministero dell’Istruzione, Universitá e ricerca i contributi di cui al Dm. 10 ottobre 2013 (G.U. n. 266 del 13 novembre 2013, vedi commento all’interno della presente Rivista) per il cofinanziamento degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli istituti scolastici che hanno sede in immobili di proprietá degli Enti Locali. Lunedì 16 dicembre Certificazione al bilancio di previsione 201 Entro la data odierna occorre presentare la certificazione del bilancio di previsione 18 novembre 2013 44 2013 delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni approvata con Dm. 14 maggio 2013 (vedi Entilocalinews n. 20 del 20 maggio 2013, n. 25 del 24 giugno 2013, n. 27 del 8 luglio 2013 e n. 34 del 9 settembre 2013). La trasmissione del Certificato dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec e firma digitale dei sottoscrittori, essendo esclusa la trasmissione per via cartacea, utilizzando le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione delle precedenti certificazioni. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”. Fatture differite Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72). Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla Centro Studi Enti Locali 44 18 novembre 2013 fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributo del 20% (27,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 ottobre 2010), del contributo del 20% (27,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che, in ultimo, la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12 (vedi Entilocalinews n. 33 del 13 agosto 2012), ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di ali- EntiLocali quote che arriverà al 33% dall’anno 2018. Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 SCADENZARIO marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099. Mercoledì 18 dicembre Mutui Enti Locali Entro la data odierna, i Comuni interessati potranno inoltrare le richieste di nuovi prestiti nell’anno in corso alla Cassa Depositi e Prestiti Spa. A renderlo noto è la stessa Cassa DD.PP. per mezzo di una Nota pubblicata il 14 novembre 2013 sul proprio sito web (vedi commento all’interno della presente Rivista). Le domande per richiedere i nuovi finanziamenti (di cui alla Circolare Cassa DD.PP. n. 1280/13) dovranno essere inviate per via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Dol”. (*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. Centro Studi Enti Locali 31 L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI PRASSI AMMINISTRATIVA Autori: Alessandro Nacci, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni Formato: 17 X 24 Prezzo del libro: € 32,00 (Iva compresa, assolta dall’editore) NOVITÀ € 32,00 OFFERTA SPECIALE: Libro Iva Prassi Edizione 2013, raccolta 2010/2013 + Libro Iva Prassi, raccolta 2008/2010 (oltre 5 anni di raccolte Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate) 49,00 Euro ( Iva compresa, assolta dall’editore ) Centro Studi Enti Locali, nel continuo sviluppo dell’attività di informazione specialistica e di aggiornamento professionale a favore degli operatori degli Enti Locali e delle società ed aziende partecipate, è lieto di presentare un nuovo prodotto editoriale: “L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi amministrativa - IV Edizione”. Il testo raccoglie le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2010/2013 in materia di Imposta sul valore aggiunto applicata ai servizi ed alle attività degli Enti Locali, delle Amministrazioni ed Enti pubblici, delle Società ed Aziende da essi partecipate, e degli Enti privati non commerciali, commentate dagli esperti di Centro Studi Enti Locali. Il volume è corredato anche di un pratico indice analitico-alfabetico relativo alle argomentazioni maggiormente utilizzate nell’ambito lavorativo, proprio per agevolarne la consultazione immediata e funzionale. All’interno si trova inoltre una cospicua raccolta di commenti a quesiti, interpretazioni giurisprudenziali ed approfondimenti in materia di Iva. COUPON D’ACQUISTO Da inviare, tramite fax o e-mail al Centro Studi Enti Locali Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 E-Mail [email protected] Si richiede l’invio di n. ____ copie del libro “L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi amministrativa” - raccolta 2010/2013 al prezzo di € 32,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore) Si richiede l’invio di n. ____ copie dei libri: Libro Iva Prassi Edizione 2013, raccolta 2010/2013 + Libro Iva Prassi, raccolta 2008/2010 (oltre 5 anni di raccolte Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate) al prezzo di € 49,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore) Spese di spedizione: Corriere (consegna in 3 / 4 giorni lavorativi) ______________________ + € 5,00 Corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo)_______________ + € 10,00 Si WYLNHKPMH[[\YHYLH!70]H*ÄZJ Via ....................................................................................................................................... n............... CAP........................ Città .......................................... Prov...............Tel....................................................... Cell................................................ Fax.................................................... e-mail ............................................................................ Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax). Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di Iva/bollo) mediante: )VUPÄJVIHUJHYPVZ\*HZZHKP9PZWHYTPVKP-PYLUaL(N-\JLJJOPV0;5 )VUPÄJVIHUJHYPVZ\<UPJYLKP[(N:4PUPH[V0;- Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento WV[YnLZZLYLYPJOPLZ[VS»HNNPVYUHTLU[VSHTVKPÄJHVSHJHUJLSSHaPVULZJYP]LUKVHS9LZWVUZHIPSLKLS+H[H)HZL4HYRL[PUNKLS*LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP=PHKLSSH*VZ[P[\LU[LU7VU[LH,NVSH7PZH Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui Organismo accreditato da ACCREDIA Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 JLY[PÄJH[VKH*LY[PX\HSP[` TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE www.entilocaliweb.it Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2010/2013 in materia di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai servizi ed alle attività di un Ente Locale commentate dagli esperti del Centro Studi Enti Locali 7YVKV[[PLKP[VYPHSPHS[HTLU[LX\HSPÄJH[PWLYNSP,U[P3VJHSPLKPSVYV9L]PZVYP Speciale sconto del 15% sull’acquisto di almeno 3 libri ¸0S¸-LKLYHSPZTVÄZJHSL¸WLYNSP,U[P3VJHSP!PSU\V]VZPZ[LTHKPÄUHUaPHTLU[V KLSIPSHUJPVKLS[LYYP[VYPV¹0LKPaPVUL ¸09L]PZVYPKLNSP,U[P3VJHSP¹ =,KPaPVULWYVZZPTH\ZJP[H ¸.SPHKLTWPTLU[PHPÄUP0]HKLNSP,U[P 3VJHSPULSSLSVYVVWLYHaPVUPPU[YHJVT\UP[HYPLJVU:HU4HYPUVLJVUZVNNL[[P UVUYLZPKLU[P¹0LKPaPVUL Analisi delle criticità e delle opportunità connesse con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei un modello operativo per la misurazione della performance dei servizi locali e del loro costo effettivo Funzioni, competenze e responsabilità del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla luce delle recenti modifiche legislative Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali Autore: A.Martini, in collaborazione con lo staff del Centro Studi Enti Locali Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni Autori: I.Cavallini, A.Delfino, N.Tonveronachi, M.Altobelli, R.Compagnino Prezzo: € 42,00* Prezzo: € 30,00* Prezzo: € 38,00* UNICO 2013 ENTI LOCALI ¸<UPJV,U[P3VJHSP¹ ¸3»0]HHWWSPJH[HHNSP,U[P3VJHSP¹ =,KPaPVUL ¸0S[YH[[HTLU[VÄZJHSLKLSSLKP]LYZL [PWVSVNPLKPJVU[YPI\[PLYVNH[PKH \U»(TTPUPZ[YHaPVULSVJHSL¹00,KPaPVUL Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per l’anno 2012 Indicazioni operative sui principali quadri delle Dichiarazioni Iva, Irap e 770 da compilare ed inviare in via autonoma da parte degli Enti Locali Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle Amministrazioni locali. Analisi del regime Iva, Irap e Imposte dirette. Le principali casistiche riscontrate negli Enti Locali. Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Autori: G.Ruglioni, M.Tempesti, N.Tonveronachi, F.Vegni /H'LFKLDUD]LRQLðVFDOL GHJOL(QWL/RFDOL SHUOâDQQRGâLPSRVWD Marcello Marzano, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Autori: N.Tonveronachi, G.Vanni, F.Vegni Prezzo: € 36,00* Prezzo: € 29,00* Prezzo: € 42,00* ¸.SPPUJHYPJOPLZ[LYUPULSS»,U[L3VJHSLL ULSSL:VJPL[nWHY[LJPWH[L¹ 0=,KPaPVULWYVZZPTH\ZJP[H ¸0JVU[YVSSPKLSSH9HNPVULYPHNLULYHSL KLSSV:[H[VZ\NSP,U[P3VJHSP¹0LKPaPVUL ¸.\PKHWYH[PJHWLYS»HWWSPJHaPVUL KLSS»0YHWULNSP,U[P3VJHSPLULSSL(TTPUPZ[YHaPVUPW\IISPJOL¹0=,KPaPVUL Inquadramento normativo e limiti all’affidamento degli incarichi da parte degli Enti Locali e le loro Società partecipate alla luce dei vincoli e delle limitazioni imposte dal legislatore nazionale. Analisi delle criticità rilevate e possibili soluzioni Una guida operativa all’applicazione dell’Irap negli Enti Pubblici Autori: M. Cantini Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 42,00* Autori: A.Rinaldi, E. Rivola Prezzo: € 36,00* Prezzo: € 42,00* ¸3HNLZ[PVULÄZJHSLKLSWH[YPTVUPVPTTVIPSPHYLKLNSP,U[P3VJHSPLKLNSPHS[YP ,U[PUVUJVTTLYJPHSP¹00LKPaPVUL ¸3»0]HHWWSPJH[HHNSP,U[P3VJHSP7YHZZP (TTPUPZ[YH[P]H¹ 9HJJVS[H ¸3»0]HHWWSPJH[HHNSP,U[P3VJHSP7YHZZP (TTPUPZ[YH[P]H¹ 9HJJVS[H Le compravendite e le locazioni di immobili residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs. n. 85/10 (“Federalismo demaniale”) Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 29,00* Autori: S.Cucchi, L.Marzullo, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 38,00* Prezzo: € 32,00* (*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore *V\WVUK»VYKPUL Inviare a: *LU[YV:[\KP,U[P3VJHSP - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it Desidero acquistare: Il “Federalismo fiscale“ per gli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento del bilancio del territorio” Revisori degli Enti Locali” Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti Unico 2013 Enti Locali” L’Iva applicata agli Enti Locali Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un’Amministrazione locale Richiedo la spedizione tramite: Corriere ordinario (consegna prevista 3/4 giorni) Corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo) € € 38,00* 42,00* € € € 30,00* 29,00* 42,00* € 36,00* € 5,00 € 10,00 Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e nelle Società partecipate I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2008-2010 L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2010-2013 L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa Raccolta 2008-2010 + Raccolta 2010-2013 (*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore offerta speciale € € 42,00* 42,00* € 36,00* € € € 38,00* 29,00* 32,00* € 49,00* La reltiva fattura dovrà essere intestata a: Studio / Ente................................................................................................................................................................................. Cognome............................................................................................ Nome............................................................................... Partita I.V.A. ................................................................................................................................................................................. Codice Fiscale.............................................................................................................................................................................. Via .......................................................................................................................... N°................ C.a.p. .................................. Città................................................................................................................................................................. Prov..................... Tel.............................................................................................. Fax........................................................................................... e-mail (obbligatoria) ............................................................................................................................................. ho pagato l’importo complessivo di ............................................................... (comprensivo di IVA) mediante: In caso di acquisto di tre o più libri è previsto uno sconto del Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento) Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) 15% sul prezzo di copertina di ciascun volume I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui Timbro Studio/Ente e firma Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571 469222 - Fax 0571/469237 - www.entilocaliweb.it Offerta speciale www.entilocaliweb.it Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571 469222 - Fax 0571/469237 - [email protected] Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality EMPA JOURNAL Journal of the European Maritime Pilots’ Association vzw No. 49 ~ August 2013 Content 3 4 5 7 9 12 17 19 22 23 25 26 27 29 32 37 38 41 Editorial New EMPA President 47th EMPA General Meeting MALTA EMPA Award for Innovation News from member associations In the picture : The Loire Pilots In Memoriam EU Ports Policy Maritime Pilots and P&I Clubs Pilotboats PEC fact finding study of the EU Forum : Sensible seamanship Accidents Book Review Technical & Training : Passageplanning Ecdis Pilot ladder safety Legal case Partner of the Pilots An der Fähre 2 | 27809 Lemwerder Phone: +49 421 6733 -0 | Fax: +49 421 6733 -115 www.abeking.com | e-mail: [email protected] 210x297_AR Anz Lotsenbuch_EN.indd 1 29.04.13 15:55 EMPA Journal 2013 Editorial European Maritime Pilots’ Association vzw Dear Colleagues, This year EMPA is 50 years young. The Board of EMPA has decided, that for the occasion, an anniversary issue of the EMPA Journal (n°50) will be edited later this year. www.empa-pilots.eu Going through all the EMPA Journals of the sixties and seventies, I was surprised of the courage and determination of my former colleagues to engage in a union for pilots. We all know that pilots are individualists. However, often I came upon the word ’solidarity’, a word all too often forgotten nowadays. Office Mon. & Fri. 09.00-17.00 Adm.Secretary Claire VAN LOKEREN Italiëlei 74 2000 Antwerp / Belgium T + 32 3 231 86 80 / M +32 (0)475 62 37 15 [email protected] My respect for those pioneers is great and especially for Capt. J.L.Janssen, first Secretary General and first EMPA Journal Editor. After the first tentative meeting in Paris on May 3rd 1962, a group of dedicated pilots got together in Antwerp in January 1963 to form an Association. When the Belgian host, Capt. J.L.Janssen, asked in his short opening speech for the foundation of an independent European Maritime Pilots’ Association, with its own status and funding, he was enthousiastically supported by all the delegates of the represented national associations. As an active pilot, Capt. Janssen was called for a job during the meeting and on his arrival in Flushing discovered that in his absence he had been elected Secretary General of the new Association! President Stein Inge DAHN (Kristiansand, Norway) [email protected] Secretary General Dirk Vael (River Scheldt, Belgium) [email protected] [email protected] When he left as Secretary General he was honoured in the EMPA Journal n°3, 1967 and he continued to be the EMPA Journal editor for years after that. in the EMPA Journal n°3, 1967 We read the following : Communication in those days was much more time consuming and much more difficult as all messages were rendered through written hard copies. The Journal (booklet as it was called then) was an excellent tool for communication. There were a lot of good and interesting articles from pilots. The quality of the articles was often excellent. Senior Vice President John M. DALLI ( Malta) [email protected] [email protected] Vice President Treasurer Jean-Philippe CASANOVA (Marseille, France) [email protected] [email protected] Vice President Roberto MAGGI (La Spezia, Italy) [email protected] Vice President Mike MORRIS (Manchester Ship Canal, UK) [email protected] [email protected] Vice President Willem BENTINCK (Amsterdam-IJmond, Netherlands) [email protected] As this is my last EMPA Journal as Journal editor, I hope you enjoyed the last 8 copies as well as all the others other before that. As website, facebook and twitter has become more important, I still believe there is a place for the Journal as a communication tool and I hope that the dreams of our forefathers, now some 50 years ago, may come trough and ‘solidarity’ will remain the binding agent on which the foundations of our Association was built. Articles do not necessarily reflect the opinion of EMPA and are published under the responsibility of the author. The inclusion of an advertisement implies no endorsement of any kind by EMPA of the product or service advertised. Allaert Roger EMPA Journal Editor Cover : Photograph by Mirjam Terpstra, Marine photographer, Netherlands [email protected] EMPA Journal August 2013 3 Empa News During the 47th General Meeting in Malta, Captain Stein Inge Dahn ( Norway) was elected as new President of EMPA for four years. Dear Colleagues, Pilotage, and compulsory pilotage systems, is the most effective way of ensuring safety, security and protection of the environment in the European ports and fairways. We who work as active pilots, and have first-hand, updated knowledge about what is going on in the wheelhouse of the ships, about the risks of handling large ships in constrained waters, we have a particular responsibility to convey and communicate this knowledge to the outside world, to the policymakers and to the public. Because we pilots are the only impartial representatives of the coastal states and the local port communities who really know the dangers and risks that entails from the actual standard of competence of the seafarers, from the maneuvering shortcomings of the ships, and from the physical restrictions of the fairways - and the local traffic, weather and current conditions. Therefore, the pilots, and in particularly those who speak on behalf of the pilots’ Associations, have an important responsibility to get our message through to the authorities, to the politicians, and to the public in a clear and proactive way. I am humbled and grateful for the trust that the General Meeting of EMPA placed in me in Malta in April, by electing me to undertake the responsibilities of leading our proud Association through the rough seas that pilots are facing at the present time. In many nations throughout Europe, as well as in the governing bodies of the European Union, we note with much disturbance that the well proven pilotage systems are being challenged. Consequently, the involvement of EMPA is needed, maybe more than ever. It is assuring to recognize that in this context, the present officers of EMPA can benefit from the successful efforts of those that preceded us during the 50 years’ long history of our Association. To me, it is particularly timely to express my gratitude to Captain Jacques Sauban, Captain Chris Lefevere, and Captain Ismail Akpinar for the important and successful work they carried out while serving as President, Secretary General, and Vice President of EMPA, before stepping down at this year’s General Meeting. I started my career as pilot in the Skagerrak pilotage district of Norway in 1991, where I am still working as an active pilot. From here, I salute all colleagues throughout Europe for the important work you conduct every day. This work is important, not only for the safety of the ports and fairways in which you pilot, but also for the mutual reputation of our profession. I will do my utmost for EMPA to be a framework for good collegial interaction to ensure the vital objective of speaking on behalf of pilots with one voice in Europe. Stein Inge Dahn EMPA President The new Board of Directors of EMPA From left to right : Secretary General Dirk Vael (River Scheldt, Belgium), Vice-President Mike Morris (Executive Member of UKMPA and pilot in Manchester Ship Canal), President Stein Inge Dahn (Pilot in Kristiansand, Norway), Senior Vice-President John M. Dalli (Malta Pilot), Vice-President Roberto MAGGI (President Fedepiloti and pilot in La Spezia, Italy), Vice-President Jean-Philippe CASANOVA (Secretary General FFPM and pilot in Marseille, France ), Vice-President Willem Bentinck (President AmsterdamIJmond Pilots and pilot in the same region, the Netherlands). EMPA Journal August 2013 4 47th Empa General Meeting Malta 24 th - 26th of April 2013 ’z,ffi, -ffik2030?” On Wednesday 24th of April 2013, the Honourable Dr. Edward Zammit Lewis, Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic Growth of the Republic of MALTA, opened the three day Conference and Annual General Meeting of the European Maritime Pilots’ Association . European Pilots have to meet the challenges of increasing ships’ size, increasing traffic, the public demand for higher sustainability and the EU’s goal for an eco-efficient transport network towards 2030. The first day of the conference was highlighted by the video message of Dimitrios Theologitis from DGMOVE. He delivered his views on his Ports Policy review and on Pilotage. The Round table conference on Thursday : ’European pilots towards a sustainable maritime future’, delivered clear answers on some interesting questions as : • • • • • • Should all ports in Europe have a PEC system? Yes : 36,5% / 63,5% Should the meaning of PEC be changed from Exemption Certificate to Equivalent Certificate? Yes : 2,2% / No : 97,8% Will competition in Pilotage lead to better quality? Yes : 2,1% / No : 97,9% The Society is the pilots main customer! Yes : 88% / No : 12% PPU’s will be used by all European pilots in 2020! Yes : 27,3% / No : 72,5% Recruitment of good pilots will be a major challenge in 2020! Yes : 81,8% / No : 18,2% On Friday the 26th of April Capt. Jacques Sauban stepped down as president of EMPA and Capt. Stein Inge Dahn was elected as president for four years by the General Meeting. During the same meeting Capt. Chris Lefevere stepped down as Secretary General and Capt. Dirk Vael was elected as Secretary General for four years. The Conference came to the following conclusions: The importance of innovative navigation technology on board ships is recognised by Marine Pilots. This technology however, is merely an aid to decision making on board and does not replace the Navigator and Pilot on board. • Close cooperation between Maritime Pilots and Vessel Traffic Services remains essential to ensure safe passage of ships in European ports and waterways. • The recruitment of highly skilled European Maritime Pilots will be a challenge for the years to come. • Holders of a Pilot Exemption Certificate cannot be equivalent to a Pilot. • Maritime Pilots are aware of the economic difficulties faced by the shipping industry and ports, however commercial pressure must not be allowed to influence the safe operation of Pilotage. • The panel during the Round table conference Next General Meeting Antwerp 27 & 28th of March 2014 EMPA Journal August 2013 5 Pilotage Award for Innovation Terms of Reference EMPA Pilotage Award for Innovation Name : EMPA Pilotage Award for Innovation Type / frequency : Biannual Award (even years) organized by the European Maritime Pilots Association vzw, Italiëlei 74, 2000 Antwerp, Belgium. Objectives: Raise the awareness about the future of pilotage, encourage research into pilot related innovation in technical or legal matters, offer feedback to pilots from current scientific studies, enhance high quality standards of the profession Submissions : Valid submissions are Masters and/or Phd. Papers in English, not older than 3 years, submitted at a European institute, in a domain relevant to Pilotage such as : enhanced efficiency and safety of pilotage services, technology developments and innovation in pilotage, Pilots personal safety Pilots education and training legal implications of pilotage regimes There is no participation or entry fee. Submissions should be received 2 months before the General Meeting and should be free of copy rights. Submissions to be made to : [email protected] Award : The winner receives a Price max. 1.000 euro free participation to the EMPA GM (travel + hotel + registration) Publication of summary in EMPA Journal / website. Jury (votes) : Chairman : Academic (1 vote) EMPA : President, Board of Directors or ex. BOD (3 votes) Users : Harbour Masters, Ship Owners, Press, … (2 votes) In case of equal votes, the vote of the chairman overrules. Refusal or cancellation : If the quality is not satisfactory the jury may decide to withhold the award. First edition : 2014, Announcement at GM 2013 Statutory basis The EMPA Pilotage Award for Innovation is subject to the “Articles of Association” and the “Internal Regulations - EMPA Rules”. Adopted, Malta, EMPA BoD 23rd April 2013. EMPA Journal August 2013 6 The Most Accurate Portable Pilot Unit EXTREME RELIABILITY - SAFE, ACCURATE, EFFICIENT 59 16.274’ E, 10 26.156’ 0 0 ADX XR • • • • • Totally Wireless PPU system, operational within a few minutes Independent of any ship equipment Seamlessly tracking GPS+GLONASS (17-20 satellites in view) 1-2 cm Positioning of Bow and Stern 0.02 kn speed control of Bow and Stern Since 2005, AD Navigation has been supplying PPU systems to demanding pilots worldwide. The new State-of-the-art ADX XR technology is the perfect PPU tool for the pilot that wants to be 100% independent of the ship instruments and crew. Unmatched performance makes ideal for applications such as: Maneuveringinconfinedwaters-Docking-Lock/Dockapproach-RigMove-ShiptoShipDocking w w w. a d n a v. c o m SPECIALISTS IN PRECISE GNSS NAVIGATION A SAAB Defence and Security Company AD Navigation AS Reservatveien 8, N-3118 Tønsberg, Norway Tel: +47 69 25 33 00 [email protected] Specialised ship handling training for pilots, masters and senior officers Warsash Maritime Academy’s Ship Handling Centre provides worldclass training using a variety of accurately scaled ship models on a purpose-built 10-acre lake. The Ship Handling Centre is the only one of its kind in the UK, and one of only five in the world. the behaviour of ships is essential to developing skills · Understanding of training is around the demonstration of slow speed control · Focus and potentially hazardous manoeuvres practised in a scaled environment · Complex training to enhance competence and refresh skills · Cost-effective principles are contained within IMO resolution for pilots · Training fleet now includes nine models representing 13 vessel types · Extensive · A comprehensive range of ship handling training courses for all levels New for May 2013 - 1:25 scale container ship on a real 365m long, 13,300 TEU vessel · Modelled most widely used container ship trading globally in the future · The · Typical of all large modern container ships for ship handling training Find out more at: www.warsashacademy.co.uk To book, contact us: Jackie Basford E: [email protected] T: +44 (0)1489 556163 Whatever your outlook, conditions, position... We have the solution for you ChannelPilot MK2 Navicom Dynamics is proud to present the ChannelPilot MK2. Now with AMSA/USCG Compatible MF beacon DGPS option. Discover more at www.navicomdynamics.com Navicom Dynamics Precision Portable Navigation P +64 9 915 5330 F +64 9 415 8361 E [email protected] News from Member Associations Malta Maritime Pilots Malta Maritime Pilots wish to thank all participants, observers and speakers who attended the EMPA 47th Conference and General Meeting which was held in Malta on the 24 to 26 April. Together we all made such an important event in the EMPA calendar a memorable and successful meeting. Having had a packed agenda and an array of interesting informative speakers, the event has received very good comments. Although the weather was not what we would have liked it to be, the friendly atmosphere prevailed amongst all, new friendships were made and old ones rekindled. This year’s EMPA AGM coincided with the 10th anniversary of the formation of the Malta Maritime Pilots Cooperative Ltd. Since day one, we have worked towards engaging with EMPA and IMPA, and even more with the member organizations. We had no intention in reinventing the wheel but spinning it harder proved to our advantage in moving forward. When we look back at the last 10 years of our existence as an organized team, it is with pride to deduce that we have come a long way in setting a high goal for ourselves. Setting a standard is hard work, keeping it is even harder. Events in chronological order: • 2003: Official formation of the Malta Maritime Pilot Cooperative Ltd, the official pilotage service provider for Grand Harbour, Marsaxlokk Port, Mgarr Gozo and the Maltese territorial waters.) • 2008: Pilot Launch Operations Ltd was set up. Taking the ownership of the four existing pilot boats, further upgrading the fleet with full refurbishment of the existing boats and investing in two new pilot launches in the preceding year • • • 2005: Investment in pilotage training in overseas training centres, to come in line with IMO A960 recommendations. All pilots attended Simulator Training and SAS Bridge Resource Management Course at MARIN Research Institute Netherlands. The training mainly focused on handling of Container vessels and cruise liners with various means of propulsion in the ports of Marsaxlokk and Valletta respectively. 2009: Manned model training course in emergency shiphandling and shiphandling with pods in Port Revel Shiphandling Centre, Grenoble. France. 2011: The official opening of Mediterranean Maritime Research and Training Centre (MMRTC). A Centre Cofinanced by EU Funds, National Funds and Private Funds. The training centre encompasses a full mission simulator and a tug station simulator. In April 2013 the tug station was upgraded to a full mission simulator. The MMRTC is DNV Certified and has full accreditation from the Maritime and Coastal Agency of UK and Malta Transport recognition. A number of courses for pilots and the local Maritime Industry have been carried out in conjunction with Glasgow Nautical College. • 2011: In partnership with the Turkish Maritime Pilots’ Association (TUMPA), the Colegio Oficial Nacional de Practicos de Puerto (Spanish Maritime Pliots) and the Italian training centre , Centro Studi, the Malta Maritime Pilots (MMP) embarked on the Certipilot Project. EMPA Journal August 2013 9 The main objective of the project is to accredit informal and non formal training, including recommendations in IMO A960, undertaken by pilots’ organizations in their respective countries. Certipilot also serves the purpose of recognizing the continuous training and selfdevelopment required in today’s maritime industry. The Certipilot project is an EU co-financed project under the Leonardo da Vinci Multilateral Projects ‘Development of Innovation’, which is a transnational co-operation project that aims to improve the quality of training systems through the development of innovative contents, methods and procedures within Vocational Education and Training (VET). At Malta Maritime Pilots, we firmly believe in the importance of such training due to its role in exercising our professional and independent judgment during high-risk operations without commercial pressure. Training has allowed us to be confident and ready when the 330 meter cruise liners called at the Port of Valletta and when the 399m ‘CMA CGM Marco Polo’ and the ‘CMA CGM Jules Verne ‘called at the Port of Marsaxlokk. We are very conscious of the fact that we play a crucial part in the competitiveness of our ports which assist in the economic growth of our State. We must keep in mind that we have a responsibility towards the protection of the environment and the public interest. It is through professionalism that we can achieve excellence by which the industry, the environment and our economy can all benefit. Professionalism gives quality and saves costs. Capt. John M. Dalli Malta Maritime Pilots Beroepsvereniging van Loodsen vzw The Association received a letter from the Captain of the ‘ZIM ANTWERP’. Dear Sir, I, the Master in command of the good ship ZIM ANTWERP, would like to convey my professional impression following berthing the dock of 'PSA HNN Deurganck Terminal Quay 1742' at a totally zero visibility and dense fog. I was highly impressed by the top notch professionalism of the pilots who berthed my ship on 15/NOV early morning hours in a zero visibility. I was also very impressed by the instruments they have used for the manoeuver. I actually saw it in development about two years ago when I called port of Antwerp with a sister ship, the ZIM DJIBOUTI, when few pilot boarded my ship and started testing it. It was the first time in my marine career (26 years) when I saw a vessel berthed at a dense fog like that. Where usually other ports around the world close down the port until the fog is lifted, in this port they actually berthed the ship, and this is a great achievement in our industry. Summarizing the above, I congratulate and salute you for a JOB VERY WELL DONE. EMPA Journal August 2013 Thanks and Best Regards Capt. Simon Hadar Master /M.V. ZIM ANTWERP 10 News from Member Associations Farewell speech Ryszard Wrobel former President of PMPA Dear Colleagues, It has been 21 years since the Polish Maritime Pilots' Association joined EMPA. I have been a delegate to EMPA throughout this period - but now it's time to pass the helm to a younger generation. During the years of our membership and participation in meetings, personal contacts with fellow pilots from other European countries as well as from all around the world, we, the Polish pilots, have been able to benefit from your experience, technical and legal insights. I want in particular to stress that if my colleagues had not sent me to the Liverpool EMPA GM, and if at that meeting I had not had such a warm reception and been cared for so kindly, Polish pilotage would probably have continued to languish in the grip of the various groups with specific commercial interests for several more years. By participating in the life of EMPA and making use of your invaluable experience, the privatization process was quickly completed and we were able to adapt successfully to the generally accepted European standards. I would like to express special gratitude to the former President of EMPA Geoff Topp for his warm welcome in Liverpool and subsequent involvement in the problems of Polish pilotage. I also want to give thanks to the other Presidents and Secretaries-General in particular to Robert Hofstee, Roger Péréon, Gianfranco Gasperini, Juha Tulimaa, Dieter Blöchl, Jacques Sauban, Albert Cools, Chris Lefevere, Paul Lauwereins, and Roger Allaert . And ... Claire, to you I wish to convey a special word of thanks, appreciation and gratitude for your involvement, patience and understanding. Together with my wife Jola, we have very fond memories of all the EMPA GMs in which we were able to take part. Our time spent with you will always remain in our memory. Finally my thanks go to all of you who honoured us with your presence in Poland during the 2005 GM. In view of the challenges currently looming on the horizon, my first and foremost wish is the unity of the entire EMPA community, pilot associations and all European pilots, while in second place I want to wish you every success in the pursuit of our collective objectives. All the very best, Ryszard Wrobel former EMPA Delegate of PMPA former President of PMPA EMPA Journal August 2013 11 In the picture Area of competence Les Birvideaux / South des Sables d’Olonnes Compulsory pilotage area: *LOIRE : ligne BANCHE / PILIER to Bridges of NANTES: up to 75 m * Sables d’Olonnes : up to 50m Cap.Michel SAMZUN 1- THE LOIRE PILOTS The Loire Pilot Station is today the result of a long amalgamation of coastal pilot stations throughout the 20th century of which Belle-Ile en Mer was the last station to join the Loire Pilots in 1933. Their reputation as excellent ship-handlers and astute sailors , over this long history, are perpetuated up to the present day. The 30 pilots of the station carry on this tradition while being at the leading edge in the use of new technologies. By their recognised skills, they actively participate in the dynamics of the economy and the port community as well as its development. 2– QUALIFIED PROFESSIONALS Having maritime training of the highest level, and with long experience of the sea and a perfect knowledge of the area, the pilots of the Loire and the Sables d’Olonne carry out their mission of public service with dedication and passion. By the assistance given to the captains of the ships, they are the keepers of navigational security and the protection of the environment. Thanks to their permanent presence in the area, they are an essential link in surveillance and of port safety. Organised in continuous service and whatever the meteorological conditions, the pilots bring captains their local nautical expertise and advise them during their approaches to ports, fairway navigation and ship handling. Administrative Pilot Office Supervision traffic / technical services EMPA Journal August 2013 12 Pilot Boat “La COURONNEE IV” 3- AN OPTIMISED STRUCTURE The Loire Pilot station comprises three distinct centres: The administrative and direction centre at Nantes at Quai de la Fosse. The operational centre at Saint-Nazaire (supervision traffic, technical services) The Duty Pilot present 24 hours a day organises the service and participates in the regulation of the traffic. The Offshore centre at sea 24 hours with the Couronnée IV, provides for the Reception of the ships, recuperation and taking on board of pilots. 4- A FLEET OF 4 RAPID PILOT BOATS The Loire station has high performance vessels which are regularly renewed, and manned by highly experienced seamen. These launches, identifiable by their black hull, their white superstructure bearing the word ‘PILOTE’ symbolised by a black stock anchor, assures the transfer of the pilots between the land and the Couronnée IV (pilot boat) as well as their embarkation onboard ships. A specialist technical service assures the management of this fleet. It has a workshop and zone so as to bring ashore its two launches to carry out all necessary maintenance, repair and modernisation. The launches are manned by a Chief and an engineer. 5- A PILOT BOAT The Loire Pilots are the only station in France to possess a pilot boat, the « LA COURONNEE IV » (2007) with 2 pilot launches (1 reserve) The pilot boat is an offshore base stationed at sea off the Loire estuary. Her launches permit the transfer of the maritime pilots to the ships for duty. The boat is on stand-by 24H/24H with no break in service except two weeks a year for technical maintenance. The crew comprises of 6 man. Other Missions : Safeguard of human life (Stand by rescue vessel) Security of access (ISPS) Memorandum of Paris and Security 6- A FLEET OF 13 VEHICLES These allow the pilots to travel around the port zone to carry out their duties. 7- TRAFIC SUPERVISION (Saint-Nazaire) The center for the management of traffic and the logistical organisation for the operation of pilots, is manned by a duty traffic pilot on a 24h/24 basis. 8- A MANOEUVRING SIMULATOR The Loire station is partner of the simulator of the pilots of the Atlantic, Bretagne and Overseas. The aim of this simulator is to perfect their initial and continuous training (recommendation IMO A-960). The level of realism achieved favourises an approach pertinent to the problems linked to human error, in particular in complex or difficult situations. In bringing their expertise in ship-handling knowledge in the area, the pilots – in close collaboration with the port services - use this simulator in order to validate the conditions of access to future works, port infrastructures, even new traffics. EMPA Journal August 2013 13 Our range of pilot crafts designed by and for pilots Pilot 32’ Safety SaveS liveS • New lifejackets integration of Solas aiS-PlB • Dry-, floatation suit • Harbour Pilot Jacket Nobelstraat 14 (bU3) 2693 bC ‘s-graveNzaNde PostbUs 29 3150 aa hoek vaN hollaNd In service t +31 174-440351 F +31 174-440352 www.mariteCh.Nl THE RIGHT COURSE FOR A SECURE FUTURE ! 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This engagement is confirmed by reducing the environmental impact of the activities of the station (treatment of foul water, special antifouling paints, sorting of waste, limitation of CO² discharges by the adoption of an economical speed, maintenance area,……………) Simulateur of the Atlantic SPSA 10- SPECIFICATIONS OF THE LOIRE PILOT STATION: Pilot Organisation 1 Président / Office work except during school vacation or is on the ships. 1Vc Président/1Pilot Major(Nautical)/Office work Monday to Friday and Saturday to Tuesday on ships and then rest until Monday morning. 15 Pilotes on the service list In winter: 8 days on / 5 days off During school holidays: 9 days on / 4 days off + 32 days holiday per year Legal age of retirement: 55 years / Actual age of retirement: 58 years 11- THE PILOTAGE ORGANIZED OUTSIDE AT SEA 12- Distances between the pilot station at sea and the main docks: Pilot station at sea / Saint-Nazaire dock: 11 miles Pilot station at sea / Montoir dock (Conteners/Roro terminals): 13 miles Pilot station at sea / Donges (Coal/oil/chemical terminals/Bulk terminal) dock: 15 miles Pilot station at sea / Nantes dock: 40 miles EMPA Journal August 2013 15 Bulk 15% Loire Traffic 2012 Gaz 9% Coal 8% chimical 4% 13- Size and kind of vessel: Montoit/Donges: Tanker: max 350KT and 16m draft /Gas tanker Q max and Q flex (Air draft limit 58m) Nantes: Max 225m and 9m draft OIL 64% 14- PEC’s ON THE LOIRE RIVER We have 22 PEC’s and the ship movement with PEC represent 26% of total traffic in Loire port. The issueing of PEC’s is limited to ships less 120m and without dangerous cargo. 15-TRAINING LOIRE PILOT: Generally we have five knowledge modules per year Every year the number of days of simulator training: Pilots less than 5 years: 6 days / Pilots between 5 and 15 years: 4 days / Pilots over 15 years: 2 days training young pilot 16-PPU Loire Pilots use Marimatec PPU (Castor software) for many years on the big ships. We have a lot of problems with the reliability of these PPU especially under the bridge of SaintNazaire and whilst swinging. 17- THE FUTURE OF THE PILOTAGE Our estuary port is difficult to access because of the sandbanks and strong currents. The Masters of the ships arrive very often tired especially on small ships and Pilots support is essential for the safety of the ship and its surroundings. Pilots workload facilitates a continuous traffic flow and protects the environment. On larger vessels the Pilot is the conductor of all stakeholders for the smooth running of the operation. By Capt. Michel Samzun Loire Pilot Real Professionals serving your ships EMPA Journal August 2013 16 In memoriam In memoriam Capt. Stamatis Fasoulis President of the Panhellenic Maritime Pilot's Association On the 21st of January 2013 we were shocked to hear of the death of Capt. Stamatis Fasoulis, President of the Panhellenic Maritime Pilot's Association. Capt. Fasoulis died of heart attack at age 55. He was born in Salamis island and at age of 16 he started his seagoing career as a cadet on board of Hellenic passengers liner vessels of the shipping company HELLENIC MARITIME LINE ( H.M.L ). In 1979 he successfully finished the ASPROPIRGOS Merchant Navy Academy and joined again H.M.L as second officer. He continued his career as first officer and staff captain on passenger liner vessels in the other shipping companies. In 1996 he received his first command as a Master and served until 2002. In 2002 Capt. Stamatis Fasoulis became a licensed Piraeus Pilot. In 2010 he was elected President of the P.M.P.A until the day of his death. On January 22 more than 1000 colleagues, friends, relatives, and representatives from various authorities attended his funeral. At that time all passenger liner vessels, tug boats and pilot boats continuously used their whistles to pay tribute to him. The Board of Directors of EMPA wishes to express her deepest sympathy and sincere condolences to his wife Mrs Christina Armani Fasoulis and all his beloved ones. Pilots and the maritime community lost a colleague and friend. Sincerely yours, EMPA, the Board of Directors In memoriam Capt. Michele Robazza Pilot in Genova On the 7th of May 2013, during the departure manoeuvre, the M/V “Jolly Nero” crashed into the Pilot’s Tower, destroying it completely. In the accident nine people died while four were heavily injured. One of the victims is our colleague and close friend Capt. Michele Robazza, born in 1968 who, from an early age, wanted to become a sailor, even though he didn’t live in a coastal city. Michele moved to Livorno and while living in a boarding school he attended a Nautical Academy. In 1987 he started his career as a cadet of the Italian Navy and after three consecutive years he was discharged as a lieutenant. Later on he continued his career joining up the merchant navy where he became a chief officer of tanker ships. In 1999 he became a harbour pilot in Genoa. Michele wasn’t only one of the many pilots, but he was also a man with a high sense of duty and of great human kindness. We like to remember him always smiling and with his great sense of humour like every real Tuscan. Lover of the pilotage art and fond of his family, he sadly left his relatives, his wife Michela and his two children Aurora and Alessio, 9 and 7. Michele Robazza leaves the Genoese Harbour community with a huge void. On the 15th of May, the State burial ceremony took place in Genova with the special presence of the President of the Italian Republic. Ciao Gocciolino EMPA Journal August 2013 17 THE SHIPPING INDUSTRY COUNTS ON US. 24/7 - DUTCH PILOTS - WWW.LOODSWEZEN.NL EU Ports Policy The European Commission’s Third Attempt to Liberalize Pilotage - Action Required! Seven years on from the resounding failure of two earlier attempts, the European Commission has put a proposal for the liberalization of port services in the EU back on the table. THE EUROPEAN COMMISSION considers that a Regulation is necessary as port services and operations in some of the TEN-T seaports (a list of 439 seaports and inland ports) are in the Commission’s opinion sub-optimal. Efficient port services are crucial to the performance of the TEN-T seaports so the argument goes. The Commission says that it has identified three issues that may prevent port services from being organized in an optimal way: (1) many port services are subject to only weak competitive pressure because of market access restrictions; (2) monopoly or oligopoly formation, although justified in certain situations, may lead to market abuses and (3) in some ports, users are faced with excessive administrative burdens due to a lack of coordination within ports. The Ports Policy proposal is the third attempt by the European Commission to liberalize port services. The previous attempts date from 2001 and 2004. Duringthe last decade the European Parliament has twice voted to exclude Pilotage from any legislation that mandates Free Market Access to Port Services In 2001 the proposal by the Commission that imposed open market access in pilotage and many other port services was amended upon its first reading in the TRAN committee of the EU Parliament, when pilotage was excluded from the scope of the directive, mainly because of safety concerns. This amendment was adopted by Parliament in plenary session. The European Council, however, upon examining the decision made by the Parliament rejected the exclusion of any services at all from the legislation. This decision by the Council led to a second reading by Parliament, and once again the majority of the Members of Parliament voted to exclude pilotage, together with several other amendments. EMPA Journal August 2013 19 Commissions Commissions third third attempt attempt to to liberalize liberalize pilotage! pilotage! Not satisfied Not satisfied with with the political the political agreement agreement found found with with the Commission the Commission and the andCouncil, the Council, the European the European Parliament Parliament subsequently subsequently rejected rejected the entire the entire directive directive proposal. proposal. In 2004 In 2004 the Commission the Commission camecame backback with with an almost an almost identical identical proposal proposal in a new in a new attempt attempt to open to open port port services, services, including including pilotage, pilotage, to market to market access. access. This was This once was once moremore turned turned downdown by the bypoliticians the politicians in theinEuropean the European Parliament, Parliament, with with the subsequent the subsequent withdrawal withdrawal of of the entire the entire proposal proposal by the byEuropean the European Commission. Commission. The fierce The fierce demonstrations demonstrations by thouby thousandssands of dockworkers of dockworkers played played a decisive a decisive role in role theinway the the wayMEPs the MEPs voted voted against against the prothe proposals. posals. Evidently Evidently the European the European Commission Commission doesdoes not give not give in easily, in easily, as a third as a third attempt attempt to liberalto liberalrd of rd of May 20132013 by European by European Commissioner Commissioner Siim Siim ize the izeports the ports was introduced was introduced on the on23 the 23May Kallas. Kallas. In a rather In a rather transparent transparent attempt attempt to avoid to avoid further further political political controversy controversy the dockthe dockworkers workers havehave beenbeen left out leftof out the ofscope the scope of the ofproposals the proposals on this onoccasion. this occasion. But pilotage But pilotage is prominently is prominently present present in theinnew the new proposed proposed regulation, regulation, despite despite the fact the that fact this thatservice this service accounts accounts for only for only 5-6 %5-6 of % port of port costscosts (according (according to data to data published published in theinCommission's the Commission's own own proposal). proposal). WhileWhile the last thetwo last attempts two attempts to liberalize to liberalize pilotage pilotage tooktook the form the form of proposals of proposals for for “Directives”, “Directives”, this time this time the Commission the Commission goesgoes eveneven further further and wants and wants the European the European Par- Parliament liament to adopt to adopt a “Regulation”. a “Regulation”. BothBoth legallegal instruments instruments are binding are binding within within the member the member states. states. The difference The difference is that is athat Directive a Directive has to has betoexamined be examined by the bynational the national parliament parliament of each of each member member statestate and incorporated and incorporated into national into national law. EMPA law. EMPA is surprised is surprised that the that the European European Commission Commission has not hasfollowed not followed its proclaimed its proclaimed intention intention to introduce to introduce best best prac-practice in tice ports in ports by means by means of “Soft of “Soft Laws” Laws” (recommendations, (recommendations, etc.).etc.). The European The European Commission Commission asserts asserts that the thatSoft the Law Soft approach Law approach to port to port regulation regulation has has failedfailed and has andtherefore has therefore elected elected to propose to propose a legally a legally binding binding Regulation. Regulation. EvenEven so after so after the Commission the Commission declared declared its intention its intention to take to take a Softa Law Soft approach Law approach in 2007, in 2007, virtually virtually no no soft measures soft measures werewere adopted adopted by the byEU, theso EU, it so is init the is inview the view of EMPA of EMPA misleading misleading to say to say that the thatSoft the Law Soft approach Law approach has failed; has failed; to the tocontrary the contrary it hasitnever has never reallyreally beenbeen impleimplemented. mented. Should Should the proposed the proposed regulation regulation be adopted be adopted by the byEuropean the European Parliament, Parliament, it could it could havehave serious serious consequences consequences for the forway the Pilotage way Pilotage is organized is organized in many in many European European ports,ports, bothboth now now and in and theinfuture. the future. As it As is aitRegulation is a Regulation it would it would not be notupbetoup the tomember the member states states to to determine determine how how the objectives the objectives of the ofproposal the proposal are toare betoachieved. be achieved. This proposed This proposed regularegulation would tion would become become binding binding law in law allin EUallcountries. EU countries. MV DORIC MV DORIC CHARIOT, CHARIOT, involved involved in one in of one many of many accidents accidents on the onGreat the Great Barrier Barrier ReefReef following following the liberalization the liberalization of Pilotage of Pilotage Services Services in these in these vulnerable vulnerable waters waters Pilotage Pilotage is essentially is essentially a safety a safety service service which which has never has never beenbeen successfully successfully organized organized under under competitive competitive conditions conditions anywhere anywhere in theinworld the world and which and which should should not be notliberalized. be liberalized. It is It is simply simply unacceptable unacceptable that athat pilot a pilot would would havehave to acttounder act under commercial commercial pressure. pressure. Although Although EMPA EMPA believes believes in fairinpricing, fair pricing, transparency transparency and high and high quality quality in Pilotage, in Pilotage, Pilotage Pilotage should should be left beout leftof out the ofscope the scope of any ofRegulation any Regulation that does that does not have not have Safety, Safety, Protection Protection of the of the Environment Environment and Security and Security as itsas primary its primary objective, objective, but which but which rather rather is an isattempt an attempt to in-to introduce troduce openopen market market principles. principles. EMPA EMPA Journal Journal August August 2013201320 20 Action required! Pilots cannot exercise their independent judgment when exposed to commercial pressures. Their considerations must be limited to the purely nautical and give priority to public safety. Pilots must be able to refuse an operation if its safety cannot be guaranteed. In a competitive environment it is extremely difficult for pilots to maintain their integrity and independence, their loyalties will inevitably shift away from the interests of the port community as a whole towards contractual customers. Pilots who compete for work will do things that they would normally refuse to do. Competition in Pilotage will inevitably lead to accidents, as has happened in countries that have experimented with the liberalization of pilotage. Pilots are directly involved in decisionmaking processes on board ships, on behalf of society as a whole with the sole objective of improving Safety, Protection of the Environment, and Security The EC provides no evidence whatsoever of any abuses or other problems in connection with Pilotage, yet another reason why the inclusion of Pilotage in the proposed regulation cannot be justified. EMPA is working closely with all the main maritime stakeholders in Europe and Member Associations to achieve our common goal: “Pilotage should be left out of the scope of the Regulation”. This goal has been set after intensive communication and close cooperation with EMPA’s Member Associations, The Council of Presidents’ Task Group, and within the Board of Directors. EMPA acknowledges that immediate political action is required to guide the EC away from a path which would undoubtedly lead to unsafe European ports and low quality Pilotage. For more information on EMPA’s position on the EC proposal visit our website www.empa-pilots.eu EU Commissioner Siim Kallas wants to liberalize Pilotage, despite the previous failures of his predecessor EMPA Journal August 2013 21 Maritime Pilots and P&I Clubs Maritime pilots and pilotage under siege Privatization, pressure from the European Union and from shipowners and managers mean that pilots and maritime pilotage find themselves under constant attack. Rubbing salt into the wound are the P&I clubs, causing tension between pilots and shipowners. Between 02.20.1999 and 02.20.2004 the London-based International Group of P&I Clubs carried out a research commented by IMPA. One of the findings of the research was that a number of the incidents that occurred with a pilot on board during this five year period were due to a lack of information exchange between the Master, the officers and the pilot. The survey conducted by the P & I clubs asserted that 83 % of marine accidents can be linked to human error, which compares badly to the average for other major accidents, where human error is a contributory factor in roughly 60% of cases. The percentage of accidents occurring when the pilot is on board is low: the pilot has expert maritime skills, an intimate knowledge of the port and the waterway and can bring his profound expertise to guide the Master during berthing and unberthing operations and negotiating the ship safely through the frequently busy channel connecting the port and the open sea. It is a common observation of any maritime pilot that his arrival on the bridge is greeted by a noticeable sense of relief on the part of the captain and his officers. The P&I survey of the results of accident investigations concludes that as long as the pilot is on the bridge, the ship’s captain and officers must take the pilot’s recommendations into account properly and continuously. According to these findings, not enough information is exchanged between the ship's captain and the pilot. Furthermore it was found that on those ships that encountered dangerous situations the ship’s officers failed to make the necessary checks while the pilot was on duty. The P&I clubs and the IMO expressed the view that despite the pilot’s duties and responsibilities, his presence on board does not exempt the Master and the OOW from their duties and responsibility for the ship’s safety. Masters and watchkeepers should concentrate even more on safe navigation when there is a pilot is on board. Pilots are only advisers and their presence does not relieve bridge teams of their duties and responsibilities for the safety of their ships. However, the International Chamber of Shipping's Bridge Procedures Guide, Section 3.3.3.1 states, “The presence of a pilot does not relieve the Master or the OOW of their duties and obligations for the safety of the ship. Both should be prepared to exercise their right not to proceed to a point where the ship would not be able to manoeuvre or would be in any danger.” There was an objection by the P&I Clubs regarding the International Maritime Organization’s request to follow up guidelines issued eight years ago for countries to provide training and monitoring for pilots. P&I Clubs alleged that only a very few administrations have actually implemented Resolution A.960, which made recommendations regarding the training, certification and operational procedures of pilots. Mark Williams, Director of the West of England P&I Club said that “The International Group of P&I Clubs was looking at this issue more closely”. According to Mr Williams, many administrations will be opposed to Resolution A.960, in contrast to requirements for merchant seamen, there were no international controls at all for pilots. This situation is a real gap, a weakness. A research report recently published by the pilotage subcommittee of the International Group of P&I Clubs states that pilotage-related claims continue to cost the shipping industry over $ 44 million a year. According to their statistics, Argentina is the worst location for pilotage error, even though there is a substantial level of pilotage activity, with one incident occurring for every 24,591 shipping movements. Nevertheless only three such incidents had a high claim value. Taiwan, Malaysia and Denmark followed with the highest incidence of pilot error-related claims. Argentina is one of the few countries that allows competition in pilotage. The P&I clubs always reminds ship-owners of the importance of planning passages from berth to berth and monitoring those plans particularly carefully when there is a pilot on board. The International Group of P&I Clubs report warns all beneficiaries that it is vital for Masters and watchkeepers to be in a position to monitor the pilot’s work closely when there is a departure from passage plans when berthing or unberthing. According to the Club, the obligation to make a passage plan to and from the pilot station can be traced to SOLAS, which requires Masters to plan the passage having regard for the International Maritime Organization (IMO) guidelines that state the plan should cover the entire voyage, from berth to berth. In future maritime pilotage will come under the close scrutiny of the marine mutual insurers, as they are counting the mounting cost of pilot error. It has been suggested that the Clubs or some other insurer should provide insurance for pilots, although this raises the objection that the premium would eventually be reflected in pilotage fees, so that the ultimate cost would still be passed on to ship owners. Ismail Akpinar President of the Turkish Maritime Pilot’s Association Former Vice-President of EMPA EMPA Journal August 2013 22 Pilotboats Pilotbo at OST E RIFF 19 6 3 m MirjaTerpstra Photograph by Mirjam aph by r Photog a tr Terps gian l e B n linge n Flushing e v a R at o o b t o Pil Road Flyin ogr Phot Swat h ves sels Phot o grap h by M ir jam T e r ps t jam y Mi r b h p a for B elgia t Terps n Pilo ra ts g Bo at b y Sa r for e r o l p Ex ilots P n a Germ ra EMPA Journal August 2013 feha 23 ven Mar in e Total Control QASTOR – ECS software for marine professionals Qastor is Electronic Chart Software (ECS) that enables navigation, piloting and precise docking, as well as several other application such as Oil & Gas FPSO/SPM mooring, patrol vessel and tugboat operations. First introduced in 2000, Qastor has continued to be developed and enhanced, and now includes an wealth of options and features specifically the result of extensive use in canals, ports and riverways around the World. Using wired or wireless methods, Qastor interfaces to most devices outputting NMEA data strings, to AIS units, and to the QPS Qastor Connect Server which is supplying meteorological data, VTS targets and ENC updates to Qastor users. QASTOR – brings situational awareness In addition to a minimum information such as speed, heading, course over ground (COG), and rate of turn (ROT) that is shown in the information panels, probably the most important aspect for navigation is the background electronic chart. Qastor uses an ECDIS engine which is built in accordance with the IMO publications S-52, S-57 and S-63 for digital chart presentation, format, publication and security. A number of chart formats are supported, including IHO S-57 Edition 3, C-MAP, Primar, ARCS and DENC charts, and CAD files can also be shown. Qastor operates under Microsoft Windows, but we’ve added the Qastor Move app for the iPhone/iPod/iPad. The Qastor Move app will connect to Qastor and receive the values normally shown in the Qastor instrument panels, allowing the mariner to move even more freely around the bridge, whilst keeping track of the most important navigational information. QASTOR – facilitates safe navigation UA LIT Y S E R VIC E Knowing the ship’s draft value, the required safety margin for under-keel clearance (UKC), and the real-time tide value, Qastor will clearly distinguish between safe and unsafe areas. Of course the quality of the chart and the density of its contours dictate how accurately safe areas can be shown. Some ports now produce and use “high-density” charts with contour intervals as small as 10cm. Routes are fully supported in Qastor, including checking for unsafe areas. Qastor makes available information such as the distance to the next waypoint, off-track distance, wheel over line, and more such as an AIS target closest point of approach. Taking into account vessel’s speed, heading and course of ground and rate of turn, Qastor is able to predict the vessel’s path. Together with a state-ofthe-art RTK accurate Portable Pilot Unit (PPU), the path prediction is extremely accurate and is typically used in combination with the “guard zone” and “picture-in-picture” options. YE A R SQ QASTOR – suitable for fleet tracking and route management It’s not just mariners on vessels using Qastor, a number of harbour masters and most recently fleet operation managers use Qastor and the Connect Server for round the clock monitoring and alerting. www.qps.nl www.qps-us.com PEC fact finding study of the EU Accident Analysis Does Not Find Evidence that PECs Have Negative Effects on Safety DG Move published today a fact-finding study on the use of Pilotage Exemption Certificates (PECs) in European ports. The study contains, among other things, an analysis of accidents based on data from seven countries where reliable data were available. From this analysis appears no evidence that PECs would have negative effects on safety. The analysis shows that, on average, the frequency of accidents of vessels with PEC holders on board is similar to the frequency of accidents when a pilot was on board. Based on the available data, no clear trends could be identified with regard to accidents with and without a pilot on board. In addition, the study demonstrates that there is a greater presence of PECs in northern Europe compared with the south. Overall, the study provides a good overview of the frameworks applied for issuing PECs and confirms the variety of systems applied throughout Europe. The main objective of this study is to provide a comprehensive picture of the procedures and legal requirements for issuing PECs across the EU, Croatia and Norway. In addition, information and opinions were gathered from a range of stakeholders and a comparative analysis of accidents was undertaken, to better understand the impacts associated with PECs. The study is intended to provide a baseline of information and data that can be further used to assess the need for an EU policy initiative on PECs. “The study contains a wealth of useful information”, said ESPO Secretary General Patrick Verhoeven, “We realise that PECs may have potential benefits for the shipping industry and for short sea shipping in particular. The knowledge on safe nautical access to a port however exists predominantly at local level. Whilst a common EU framework for the granting of PECs could potentially be helpful to avoid random decisions and ensure a level playing field, it would have to focus on general principles only, rather than providing detailed, prescriptive measures.” The Commission has so far not taken a decision regarding any forthcoming proposals. It should be noted that the study was undertaken by PwC and Panteia on behalf of DG Move and, as such, the views expressed in it are those of the authors and do not represent the official view of the Commission. The Commission has launched an impact assessment in November last year. Source : European Seaports Organisation /ESPO Reply to the EU fact finding study for PEC’s by Captain D. P. Cockrill FNI / Chairman UKMPA The Commission's public consultation into PECs is well intended and is clearly driven by certain probably justifiable representations from the commercial shipping sector with regard to the situation pertaining in a few Member States. However, it is also clear that the Commission is making significant assumptions (evidenced by statements and objectives within the current questionnaire) that have been erroneously extrapolated from the inadequate information and data obtained in the 2012 PWC study. The Commissioners clearly do not have a full understanding of the complexities of pilotage and the grave implications of the overall responsibilities associated with holding and using a PEC. National legislation pertaining to pilotage responsibilities and status is diverse within the EU and is reflected in the manner in which this applies to PECs. The current study makes no acknowledgement to this, in direct contravention to the principles of subsidiarity. There currently exists no comprehensive, reliable statistical data upon which to base any objective assessment of the safety implications of PEC use. The assumption that there is minimal safety impact on PEC use under current regimes is based on a minimal, incomplete accident data-base. Until a full, proper and comprehensive database of maritime incidents, navigational infringements, interventions by VTS into PEC related navigational and traffic interactions and other similar events is available, no alteration to the status quo of PEC regulation, administration or use can be arguably justified. It should be understood that Pilotage of a vessel in port waters is not simply a case of navigating the waterways. It is a highly complex application of diverse high level skill sets including regulatory knowledge, situational awareness and assessment, traffic movement prediction and interaction and integration with numerous unpredictable environmental factors pertaining to other ships moving within the port as well as to one's own vessel. The study is flawed in the manner in which it is being progressed and should be immediately reviewed as to process and goals. Currently it is not serving the public interest which should be its goal paramount. EMPA Journal August 2013 25 Forum Sensible seamanship by Michael Grey Pilots are on and off ships all the time, giving them a wide-ranging view of ships’ operating standards and the competence THERE WERE some 270 pilots on the loose in London late last month, attending the 21st Congress of the International Maritime Pilots Association . If you have read this column for any length of time you will realise that I like to support pilots all I can, believing that they are a force for maritime safety, insurance against accident and bring practical good sense into any operational discussions. Their association is an important attendee at the International Maritime Organization, where those representing it bring a unique practical perspective to any debate. There are many ex-mariners in national delegations and non-governmental organisations, but only the chap behind the IMPA card can say things like “on a VLCC I was piloting yesterday...” and apply this contemporary knowledge to the discussion. This matters. The fact that they are on and off ships all the time also gives them a wide-ranging view on ship operating standards, along with the training and competence of their crews. It’s one thing for a government surveyor to sternly walk around a ship in port with his clipboard. A pilot sees that ship from the sharp end, in motion at what is arguably its most vulnerable time. Some have suggested that pilots tend to be a bit prickly and defensive, but I would suggest that this is because so many ship owners like to think that they are a sort of optional extra and compulsory pilotage an unfair cost. Those same ship owners have run their crews down to an overworked and exhausted minimum, and demand that Pilotage Exemption Certificates enabling practically anyone including the ship’s cat to substitute for a licensed pilot be available on demand. The latest enthusiasm, now that the idea of “remote pilotage” from a VTS tower seems to have been discredited, is to inflict competitive pressures on pilots, to drive down the costs in a sort of Hayek-inspired fashion. This seems to spring from a romantic notion of what pilots were like in the days of sail, when swarms of pilot cutters would meet arrived ships in places like the Western approaches to the Channel, all touting for business, with the shipmaster spoilt for choice. Many professionals would rather think of pilots as a human addition to the safety systems, and generally fail to see how this is in anyway improved by the imposition of a “market”, especially where there is not the level of business for such competition. You don’t have competing bollards on the quayside, or competing locks into the same enclosed basin, do you? And in most of the places where competition has been imposed, surprise, surprise; the actual costs of the pilotage to the users have increased, not least because of all the additional management extras. In Australia, in Argentina, Denmark and a number of other places, competition has meant change for the considerably worse, with the job a darned sight less attractive for the people carrying out this important safety work. However, there was little sign of such complaints at the recent IMPA Congress, with sessions on personal safety (pilots still take their lives in their hands as they board and leave ships), the design of pilot boats, pilotage administration and perhaps unsurprisingly, some important sharing of ideas on technology. Pilots know they must “stay current ”with fast-changing technology, while being very aware of the risks of overdependence on electronics, as they tend to see this a great deal aboard ships they are handling. “Technology is great—when it works,” an IMPA past president famously said. With the arrival of electronic charts, ship’s officers are vulnerable to the march of technology and a new type of navigation. They might be on a new ship, and have to get attuned to new equipment every year or so. A pilot faces one of at least 30 different Ecdis units every time he or she boards a ship. How can the pilot tell that the equipment has been properly set up by some second mate who is also unfamiliar with the equipment? One pilot made the point that half the Ecdis units he sees are not set up properly, many using pirated or out of date software. Maybe we should worry more about this revolution now taking place, especially when one third of 500 respondents asked about Ecdis revealed that they had encountered serious problems. “It’s still embryonic,” was one remark. Sure, but it is also mandatory. Pilots really earn their crust when they board a ship and find that the pilot station to berth passage plan on the Ecdis takes the ship right over several shoals, because the wrong draught had been entered. Or clambering up a ladder in a storm off New Zealand to find the ship on its “electronic leads”, heading straight for a cliff, with the bridge team following their electronics assiduously, without any adequate check. Many pilots themselves use the Personal Pilot Unit, now laptop size but quickly becoming smaller. There was fascinating discussion about how this can be integrated into the training of new pilots. “Brilliant kit, but it should not lead me to a place my brain had not visited first,” was the very sensible pilot advice. Source : www.lloydslist.com/safety EMPA Journal August 2013 26 Accidents Report on the investigation of the collision between Stena Feronia and Union Moon in Belfast Lough on 7 March 2012 AT 1858 ON 7 MARCH 2012, the outbound general cargo vessel Union Moon collided with the inbound ferry Stena Feronia, in the vicinity of the fairway buoy that marks the harbour limit of Belfast Harbour. Both vessels suffered major structural damage; however, there were no injuries or pollution and each vessel managed to proceed into port without assistance. Once alongside in Belfast, both vessels were visited by officers from the Police Service of Northern Ireland, who breathalysed the bridge teams. Union Moon’s master was found to have an alcohol level of 123μg of alcohol per 100ml of breath, in breach of the permitted maximum of 35μg of alcohol per 100ml of breath. He was arrested and, on 31 May 2012, was sentenced to 1 year’s imprisonment for breaching the Railways and Transport Safety Act 2003. The investigation found that although Union Moon’s master had been under the influence of alcohol and had altered course to port resulting in a collision course with Stena Feronia, several other factors contributed to the accident, including: A lack of clear guidance regarding traffic flow around the fairway buoy. No action taken by the bridge teams of either vessel to prevent a close quarter situation from developing. Action taken on board Stena Feronia to avoid collision. Sub-standard VHF communications. Belfast Harbour has reviewed the accident with its Safety, Environmental and Security Committee, harbourmasters, Vessel Traffic Services staff and a representative of the Belfast pilots. It has taken measures to ensure its required radio procedures are followed, and has changed the point at which pilots disembark outbound vessels. As part of its comprehensive review of port operations, which was ongoing at the time of the accident, Belfast Harbour has since laid four new buoys which address the pinch point at the fairway buoy, introduced new routeing advice for mariners approaching Belfast Harbour, updated its Navigational Risk Assessment, and incorporated the findings of this report into its regular programme of Vessel Traffic Services emergency training. Northern Marine Management Ltd has issued a fleet guidance notice to its masters, reminding them of the importance that all deck officers have a clear understanding of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and of the manoeuvring characteristics of their vessels. Continental Ship Management AS has, inter alia, reviewed the manning levels of its vessels and issued a circular letter to its fleet to reiterate its instructions on watchkeeping, including the need to ensure the bridge is manned by an additional lookout during the hours of darkness. Northern Marine Management Ltd has been recommended to amend its safety management system to provide clarity on the roles and responsibilities of the bridge team when a Pilotage Exemption Certificate holder is acting solely as a pilot. 1.8.1 Pilotage Pilotage was compulsory for vessels over 75m length overall (LOA) not carrying a PEC holder. Pilots normally boarded vessels at the designated pilot boarding place 1nm to the north-east of the fairway buoy; pilots on outbound vessels between 75m and 100m LOA were instructed to disembark at Beacon 12. However, on 7 March 2012, Union Moon’s pilot disembarked at Beacon 16. Following the accident, the harbourmaster instructed that pilots on vessels between 75m and 100m LOA should remain on board until Beacons 5 and 6 are reached. Pilots on larger vessels were required to remain on board until Beacons 3 and 4. At the time of the accident, Belfast Harbour was conducting a comprehensive review of port operations that included pilotage and buoyage. EMPA Journal August 2013 27 1.9 Pilotage exemption 1.9.1 Belfast and Birkenhead requirements Stena Feronia was similar to Stena Mersey (Table 2), in terms of dimensions and characteristics, and so prior to transferring the ferry to cover the Belfast to Birkenhead route, Northern Marine Management Ltd had requested Belfast and Liverpool harbourmasters to each endorse Stena Mersey PEC holders’ certificates for Stena Feronia. 2.6.2 The PEC holder Stena Feronia’s bridge team expected Union Moon to alter course to starboard once she had cleared Victoria Channel and passed the fairway buoy. When this did not happen there should have been little doubt that a risk of collision existed, and an appropriate reaction would have been for the PEC holder to sound five short and rapid blasts on the whistle in accordance with Rule 34(d) and then alter course to starboard. The delay in the PEC holder taking action in accordance with Rule 17(a)(ii) can be attributed to the following: The PEC holder heard the PCO talking with Union Moon’s master on VHF radio and asking him to confirm a port-to-port passing with Stena Feronia The PEC holder subsequently heard the PCO advising Union Moon’s master that an alteration of course to port would stand his vessel into danger with Stena Feronia The PEC holder anticipated that collision could still be avoided by Union Moon’s master taking corrective action following his alteration of course to port. As the trial manoeuvres simulated by the MAIB show (Section 1.10.2), action by Stena Feronia alone during the conversation between the PCO and Union Moon’s master – in accordance with the provisions of Rule 17 (a)(ii) – would have been sufficient to avoid collision, but the passing distance would have been small. However, once the PEC holder had been informed by the third officer that Union Moon was, in fact, in the process of altering course to port, action by Stena Feronia alone would have been unlikely to avoid a collision as shown by the third trial manoeuvre. In such circumstances, the PEC holder should have immediately taken such action as would best avoid a collision, and also sounded five short and rapid blasts to alert the bridge team on Union Moon. Such action might have prompted Union Moon’s master to take earlier corrective action. Instead, the PEC holder responded to the PCO’s VHF radio call to Stena Feronia and then, at the PCO’s request, attempted to communicate with Union Moon’s master by VHF radio. At 1857, having received no response from Union Moon, the PEC holder concluded it was necessary for Stena Feronia to take action to avoid collision in accordance with Rule 17(b). However, his order for the wheel to be placed hard to starboard was executed too late to prevent the collision. The simulation trials indicated that the collision could have been avoided had the PEC holder ordered hard to starboard wheel at any time up to when the third officer initially informed him that Union Moon was in the process of altering course to port. The fact that the PEC holder opted not to do so indicates a lack of precautionary thought. Given the close proximity of Union Moon and Stena Feronia’s manoeuvring characteristics, the fact that the PEC holder did not take avoiding action until a further 34 seconds had passed, indicates that he didn’t appreciate the limited time available in which he had to act before collision became inevitable. A further 34 contributing factor is likely to have been his distraction in choosing to respond to the PCO’s VHF radio call and then attempting to communicate with Union Moon’s master by VHF radio. Such action was contrary to the advice provided in MGN 324(M+F). 2.6.4 The master According to Northern Marine Management Ltd’s SMS, Stena Feronia was not operating in a condition that required the master to be on the bridge. Although the PEC holder had taken the con, the ship had not entered an area for where a PEC holder was required. However, the master’s decision to leave the bridge to talk with the onboard services manager at a time when his ship was effectively under pilotage and approaching the harbour limit of Belfast, with a converging outbound vessel, was unwise. Had he not left the bridge, the master might have recognised a need to intervene earlier and have taken effective avoiding action. On being summoned to the bridge, he was quick to assess the situation and took appropriate action in an unsuccessful attempt to prevent the collision. Safety issues identified during the investigation leading to recommendations Northern Marine Management Ltd’s SMS made no specific reference as to how a PEC holder, who was not part of the normal ship’s complement, should be integrated into the bridge team. [2.6.3] It is possible that the third officer would have taken the con from the PEC holder earlier had he been told that he had the authority to do so. [2.6.3] Source : MAIB Investigation EMPA Journal August 2013 28 Book Review Navigating the Human Element An introduction to Human Factors for Professional Marine by Timothy Crowch FOR SEVERAL DECADES the importance of the Human Element has become an increasingly integral part of all aspects of professional maritime training. However, those wishing to learn more than the information imparted to them during resource management training courses have generally had to read erudite and expert information contained within books written for the Human Factors specialist student or the Aviation and other high risk industries, often needing to interpret the contents to relate to maritime situations. Navigating the Human Element is specifically written for the mariner. Although described as “an introduction” its content and style make it a suitable reference not only for the Human Factors novice but also more experienced ships’ personnel who already have knowledge of this vast subject. Ideal as a book to refer to when returning on board after a period of leave. It is written in a personal manner, as a (obviously one way) conversation between the author and reader. Its language is clear and concise with minimal use of specialist terminology. It will therefore possibly suit those for whom English is not their first language. Content wise, it starts with a basic introduction of the concept of Human Error and other Human Factor elements. The following 10 chapters go on to deal with various practical aspects of daily shipboard duties with particular emphasis on communications, relationships, personal health and fatigue management. The final chapter gives simple, valuable advice as to how to proceed to further enhance ones skills in managing the human element issues on board ship. The Author is highly experienced in Human factors with an extensive aeronautical background as both pilot and accident investigator. He works with P&I clubs, ship owners and ship managers globally assisting in the establishment and maintenance of effective and productive open safety cultures, educating and training corporate management, staff and ships personnel in safety awareness and strategies. Although primarily aimed at ships officers (and crews), the book is also very relevant to Marine Pilots at every level of experience and is a suitable companion to other works on the subject. The book is available priced at £20 + postage from http://www.nthe.co (ISBN: 978-0-9576017-0-3) Don Cockrill / Chairman. UKMPA We are saddened to learn that our former President, Robert Hofstee ,passed away on 13 June 2013. Robert was born far away from the sea in the Dutch town of Enschede on29 May 1940. After a career at sea with the Holland America Line he sought new challenges with the Rotterdam Pilots. Robert’s high professional standards led him to become involved in the VNL( the former Dutch Pilot’s Association), where he successively became the Minutes Secretary and the General Secretary of the association. Robert Hofstee also became active in EMPA, and was appointed Treasurer at the Lofthus ( Norway) General Meeting in 1981. He became President in 1987 and served a double term until the Barcelona General Meeting in 1995. Robert was an energetic President and handy with computers. He could program and introduced IT technology to EMPA, which at the time greatly facilitated the editing and exchange of documents. After stepping down in Barcelona, he became deeply involved in training operators for the Turkish Straits VTS. For many years Captain Hofstee was a visiting professor at the IMO’s WMU( World Maritime University) at Malmö. The greatest accolade, however , came on 14 April 1995, when he was made a Knight of the “Order of Oranje Nassau” by Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands. The entire EMPA family wishes to express its deepest sympathy and sincere condolences to Robert’s wife Ansje, their children and grandchildren. After so many years of service as a trusted guide to countless master mariners, it is with regret in our hearts that we bid Captain Robert Hofstee farewell on his own voyage across the bar. EMPA Journal August 2013 29 SafePilot ® - PPU software with one touch The New Generation of Piloting Software • Sophisticated navigation and piloting software • built on a powerful and flexible platform for both iOS and Windows Designed by a highly competent team of 5 software engineers and 10 pilots Touchscreen Software for Easy Use • User-friendly software via intuitive user interface • Modular software keeps costs down and daily operation high and effective • Additional modules can be downloaded for im mediate use Handy Tablets for Better Performance • Designed for tablets such as iPads with touch • screen functions and excellent graphic presen tation Extremely fast performance on handy tablets and Pads with long battery time and low weight Feedback From Pilots Using SafePilot®: “Very, very impressed with the SafePilot so far.” “The simplicity of the Safe Pilot is its strongest attribute.. It’s extremely clear and very stable” “Set up and start up time is excellent. I was up and running very quickly.” Tel: Fax: Email: Website: +45 86 91 22 55 +45 86 91 22 88 [email protected] www.marimatech.com MARIMATECH MARIMATECH World Leader in Approach and Mooring Solutions World Leader in Approach and Mooring Solutions Technical and Training New Piloting Software from Marimatech for tablets Nobody knows the challenges and work procedures of navigation and piloting better than the pilots themselves. Therefore, leading manufacturer of navigation and piloting systems Marimatech decided to develop their new tablet and iPad-based platform for navigation and piloting in close cooperation with pilots The result is an extremely user-friendly and intuitive navigation and piloting program named SafePilot. It can run on tablets such as the iPad and soon will also be available on other handy devices. Navigation and piloting can be controlled at the tip of your finger using touchscreen technology. This brand new generation of navigation and piloting software will be launched in June this year. R&D work with 10 pilots and 5 Software Programmers SafePilot is a new generation of navigation and piloting software, which is reflected in the R&D work, where 10 working pilots have been actively involved in the design process. They worked closely with the design team of 5 experienced software engineers. “Although we have certified pilots among our development team it really proved a benefit to cooperate with working pilots within various areas when we developed our new SafePilot-software”, explains Tommy Mikkelsen, head of the development team. “The pilots have guided us to focus on the “what’s in it for me” design philosophy – nothing more and nothing less. An on-going reality check is the very best guarantee to stay on track during the complicated process of creating a dedicated and professional piloting application”, continues Tommy Mikkelsen. This new approach has resulted in cutting away all unnecessary “noise” and features which often complicate the use of piloting tools. In addition to the compact software design, the iPad itself has a low weight, long battery time, flat and integrated design as well as a touch screen with an excellent graphics processing unit. After testing SafePilot, all pilots have been very enthusiastic about the new generation of navigation and piloting software. As one pilot explains “The simplicity of the SafePilot is its strongest attribute. It’s extremely clear and very stable”, and another pilot reveals “I was up and running very quickly”. Good indications of the success of Marimatech in defining the delicate balance between highly professional and advanced software and simple, intuitive user interface. Flexible platform SafePilot is designed on the high performance and well-proven operating system iOS, which is known for intuitive standards for presentation and user interaction. However, the software can also run on Windows and other operating systems. This platform has enabled the SafePilot concept of a context based software, where individual modules (contexts) can be purchased separately. “A huge wish from pilots is to have a navigation and piloting tool that is designed exactly for their job. The SafePilot enables each individual pilot to buy only the program that are relevant for their exact piloting task, keeping the display simple with easy perception of relevant data as well as keeping the cost down”, says Tommy Mikkelsen. He reveals some of the modules that already are available with Close-up of tablet / iPad with SafePilot SafePilot or in the development pipeline such as Route Navigation, Docking and River. Furthermore, Tommy Mikkelsen emphasizes that the context based software enables development of customer-defined modules with very special features in an easy and cost-effective way. All in all, as Tommy Mikkelsen says, a giant leap away from yesterday’s heavy, complex programs to a small, user-friendly and individually designed tool for pilots. Further feedback from pilots necessary The first commercial release of SafePilot is due in June 2013, but Marimatech is of course interested in more valuable feedback from pilots all over the world. Product Manager Hanne Hinrichsen from Marimatech points out that the flexible platform and SafePilot software is the start of a brand new era for navigation and piloting with almost endless possibilities. “We have moved into the current world of smart applications with handy tablets such as iPads, touchscreen software and apps/modules for easy download. With this new generation we are dedicated to give pilots the best and most user-friendly navigation and piloting tool. It is also vital for the future development of SafePilot to listen to the constructive comments and ideas from pilots and users”, Hanne Hinrichsen continues as she further elaborates on the future path of SafePilot. A thriving path that will both offer a lot of benefits to pilots with different tasks and complexity as well as comply with the requirements from the maritime sector for a safer, faster and still more efficient navigation and piloting. Source : Marimatech EMPA Journal August 2013 31 Technical and Training Passage Planning & The Pilot The following article is edited from a presentation on the “Advantages in forwarding the pilotage plan to the vessel in advance of arrival & Investigating the view of earlier contact between the pilot and crew” given by UKMPA Chairman, Don Cockrill to the “ECDIS Revolution 2011” Seminar. What is a Passage Plan? The Passage Plan can be defined as the collation of all pertinent information relating to the navigation of a vessel through a particular waterway. The Role of the Navigational Chart and ECDIS The chart is the most suitable medium on which to plot the intended track, highlighting dangers and areas to be avoided, distances to maintain off shoal areas, distances to the next course change, destination etc. ECDIS in its current form is limited to the definition behind the acronym (Electronic Chart Display Information system). It is thus in reality only able to present the intended track, record automatically the GPS determined position, potentially (though rarely used in practise) permit the plotting of manual positions, indicate “no go” and simplify the appearance of presented bathymetric data. Other information that’s easily plotted on a paper chart is not so easy to do on the ECDIS, parallel indexing, wheel over positions and turning radii, notes on relevant features, reporting points etc. are just a few examples. “information that’s easily plotted on a paper chart is not so easy to do on the ECDIS”. Passage Plans and ECDIS When talking about the pre-boarding exchange of passage plans between the vessel and the pilot with regard to ECDIS, such exchanges are effectively limited to that data which it is realistically possible to plot onto an ECDIS such as waypoints and the track between them and no go areas. The Master, the Pilot and the Passage Plan Under SOLAS regulation V/34, The STCW Code and IMO Resolution A.893(21), the master of any SOLAS compliant vessel is required to fulfil clear obligations with regard to passage planning. For pilots, IMO Resolution A960 (23) requires that: 5.1 The master and the pilot should exchange information (MPX) regarding navigational procedures, local conditions and rules and the ship’s characteristics. This information exchange should be a continuous process that generally continues for the duration of the pilotage. 5.2 Each pilotage assignment should begin with an MPX. The amount and subject matter of the information to be exchanged should be determined by the specific navigation demands of the pilotage operation. Additional information can be exchanged as the operation proceeds. 5.5 It should be clearly understood that any passage plan is a basic indication of preferred intention and both the pilot and the master should be prepared to depart from it when circumstances so dictate. What exactly is a Pilot? The status of a pilot varies depending on the national legislation of the subject port. For example in France, the pilot is very much an adviser to the master whilst in the UK the pilot is defined under the Merchant shipping Act as “any person not belonging to a ship who has the conduct thereof.” The important word here is “CONDUCT”. The pilot is not merely an adviser to the master, he has legal responsibility for the conduct of the navigation of the vessel. In many places in the world, the systems seek to insulate their pilots from undue pressures from ship operators and bridge teams and in such places, pilots are lawfully required to exercise independent judgment. Consequently this raises some interesting legal aspects to the concept EMPA Journal August 2013 32 of detailed pre-arrival passage plan exchanges. ECDIS, passage plans and the master / pilot exchange The safety benefits of pilots and bridge crews having a shared understanding of the intended voyage in pilotage waters is widely accepted. The idea of a pilot’s detailed passage plan being submitted to a vessel in advance of the pilot’s arrival was discussed at virtually every meeting of the IMO’s MSC committee and its STW and NAV subcommittees since 1990 during the consideration of what became resolution A.960(23). At each juncture, the idea was rejected as impractical and unwise. Unlike routine open-ocean steaming, navigation of a vessel in pilotage waters is a dynamic exercise that requires flexibility informed by local knowledge and experience. The route to be taken, the speed, the specific navigational manoeuvres, etc., all are subject to the demands of ever changing conditions, such as traffic, weather, tides and currents, availability of tugs, etc., and on information such as berth destination that is often not available prior to a pilot boarding a vessel. The idea of submitting an advance detailed passage plan is fundamentally flawed because it assumes that the pilotage transit will follow a fixed route and this could potentially foster a culture of unsafe rigidity and reluctance to respond to changing conditions. This is particularly so given the ever increasing culture of ships being required by operators to submit their plans to the vessel’s management prior to commencement of the pilotage passage and I’m aware of several instances where this has already occurred in my own district (London). The Reality v the Ideal The impact on the MPX of ECDIS is already being felt in a practical sense. On full ECDIS ships, it is no longer possible to have a quick overscan of the relevant charts. “On full ECDIS ships, it is no longer possible to have a quick over-scan of the relevant charts”. Using ECDIS, the chart now has to be laboriously scrolled through to view the route the master has had plotted (and hopefully checked) until that section of the chart that shows the destination is reached. This in itself impacts on the bridge operation and may remove access to the chart from the OOW for some time. You may think therefore, that the concept of early transmission of the Pilot’s passage plan electronically to the ship would offer a clean solution to this often potentially hazardous interference with the ship’s navigation. However, this is not the case since there are many technical issues that need to be resolved. These include Data compatibility within alternative operating systems / platforms etc. Data contamination, either accidental or malicious during the ship / shore exchange More important though is the reality of pilotage globally and of modern ship board operations. Whilst there are a large number of well run ships operating on the world’s seas there are a significant larger number that are not and even on well run ships the massive administrative burden coupled with minimum manning significantly impacts on the efficiency of the bridge team. Ships’ Masters and officers are overloaded by administrative procedures and paperwork which distract continually from the simplest of navigational safety related tasks. (This factor has recently been highlighted by the MAIB report into the grounding of the CSL Thames: www.maib.gov.uk/publications/investigation_reports/2012/csl_thames.cfm JCB) Passage planning is no exception to this. Oil company vetting inspectors in particular as well as many port state control officers are almost paranoiac at the need to see a neatly presented typewritten, tabulated passage plan identifying the coordinates of every plotted waypoint. Completely useless information and ridiculously time consuming to produce. Quite often, important data such as tide heights and times, sunset or sunrise, berth descriptions, sizes and depths is completely omitted! Consider the reality for long pilotage passages No plan developed on board from researched documentation can address all the multtude of circumstances to be dealt with on the passage and to expect ship’s staff to have the time and expertise to do so is unrealistic. This in fact why pilotage is compulsory in restricted waterways around the world. It is a widely acknowledged fact that the general levels of competence on board ships have deteriorated significantly for a variety of reasons. Imagine then what will potentially happen to a comprehensive passage plan transmitted to the ship from the port: Is the ship going to bother to create its own plan? Since it’s technically possible to enter such a plan into an ECDIS, it would also be possible to save it for re-use at a future date. Such a plan could then form the basis of the future ship’s plan “exchanged” with pilots even though that original plan may not be viable for a different date / time! It is already the case that it is possible to call up a previously saved plan on an ECDIS and reload it for the current passage. This can potentially be done by a navigator or master who may never even have visited the port before. Contrast that with the requirements of physically plotting a line on a paper chart. The ECDIS steadily scrolls through as the passage progresses revealing what is (hopefully) to come around the next bend. Throw the received pilot’s passage plan into that scenario and imagine the reality of what can happen. When the navigator leaves the ship to go home what’s to stops him from downloading all the plans and using them on his next ship or even selling them to other colleagues? EMPA Journal August 2013 33 This isn’t an exaggeration since I have already seen such practices in action with a purchased CD Rom of printed passage plans for port state control inspections! So what is the acceptable, simple, safe and cost effective solution? Pilots and port authorities in many places are already working to provide vessels with port passage information and many have information cards, chart-lets, or brochures in hard copy or digital files with useful static and sometimes dynamic information about the terminals, regulations and navigational demands. The UKMPA, IMPA and other pilot bodies in Europe and further afield support port authorities and pilot groups examining the feasibility of making such information available in a controlled manner. Examples of where this currently available are in diverse ports such as London, Brisbane, Wellington and for small ports – Bridgewater in Somerset. Some ports have experimented with detailed plan exchanges but after thorough trials have reverted to a more traditional controlled approach, Brisbane being a good example. “..navigation of a vessel in pilotage waters is a dynamic exercise that requires flexibility informed by local knowledge and experience.” A departure from a fixed route can therefore enhance safety and expedite the passage. However it can not be over-emphasised that this is a completely different approach to the proposed concept of the transmission of ECDIS compatible passage plans to ships prior to their arrival or indeed departure from a port. Conclusion Providing up to date port specific information to a ship prior to arrival can only be a good thing but the concept of implementing a standard practise of advanced transmission of detailed pilots’ plans to ships before arrival is a flawed one. The ship is and should still be required to generate its own independent SOLAS compliant passage plan but there can be no doubt that the best place and time for gaining the shared understanding of the impending pilotage passage is on the bridge during face-to-face master-pilot information exchanges, both when the pilot boards and throughout the voyage. Don Cockrill Chairman of UKMPA EMPA Journal August 2013 34 Response to “Passage Planning & The Pilot : Don Cockrill” Captain Cockrill’s article and conclusions on advanced passage plans is spot on. It is not insignificant that I rarely board a ship with ECDIS that does not also have a paper chart on the bridge. When the master and I go through the Master Pilot Exchange it is the paper chart that we are standing over, not the ECDIS. Every port is unique in particulars be they geographical, physical, technical or environmental…to identify just a few. We understand the desire on the part of authorities to see shipping ports as “Air Ports”. If certain policies and procedures work at international airports why wouldn’t broad policy and procedures work between international sea ports? The operation of international airports regarding commercial aircraft landing and taking off is very similar relatively. Not so between international sea ports. Each port in the world is unique and has significant unique challenges. That is the very reason ports have always required local qualified pilots to bring ships safely in and out. Otherwise ship’s pilots could be like airline pilots…the captain would simply “land” and ‘take off’ from each sea port on their own. As a majority of masters at sea know that would be folly. Even as a 22 year pilot I would not think it safe for me to pilot the same vessels I have for 22 years in another port I was not a licensed pilot in. That is the dramatic difference between air ports and sea ports. Sea ports are unique from one to the other. Captain Cockrill is correct. The best place and time to gain that unique port information is during face to face master pilot exchange on the bridge. Captain Grant Livingstone EMPA Journal August 2013 35 Lifesaving Equipment has moved on... but the water is still deadly! 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They are employed on a voluntary basis by ship owners who value the contribution to safety of navigation that pilots can make. This contribution is particularly appreciated by the Masters of container ships and car carriers who, because of their fast port turn round times and number of ports during a typical European schedule, would have problems complying with hours of rest regulations. However, all types of vessels, including tankers, bulk carriers and passenger, regularly use our services to help mitigate fatigue levels and assist with passage planning. Deep sea pilots are only allowed to operate outside of mandatory pilotage areas, and as such we normally “take the con” of vessels between the pilot stations. We have a unique view of how bridge teams operate away from the view of Port State Control, away from the view of the office and also subtly when the Master is not on the bridge. One of the major challenges of ECDIS implementation is the need for the development of a different mind-set. Traditionally all navigators were taught to always have the largest scale chart available on the chart table. Unfortunately because of the minimum size of monitor allowed (270 mm x 270 mm) this concept must be re-evaluated. One advantage of paper charts is that it is possible to look beyond the boundaries of the passage plan to get an overview of the area being transited. Because of the reduction in sea time with which an OOW can now hold a certificate, there is often a lack of background knowledge and experience. For example, I witnessed one second officer put the position on the paper chart (as required by the SMS) by transferring a range and bearing of an aid to navigation straight onto the paper chart from the ECDIS. Previously any junior officer could have referred to a senior with questions about “navigation issues”. In my experience that is no longer the case. Many of the initial causes for concern with regard to ECDIS implementation were answered with the statement that the problems would be overcome by proper training. Unfortunately many training providers do not have practical hands-on experience of using equipment on board. When monitoring internet forums about ECDIS, I have been amazed by some of the questions asked by “ECDIS trainers”, one example being “why can’t we use ARC charts for ECDIS?” I have yet to come across an officer who can show me how to plot position lines onto an ECDIS. Many new build vessels from the Far East are fitted with full ECDIS systems, but all the ones I have worked on still rely on “paper charts” as the primary navigation source. It is usual to see fully compliant ECDIS monitors supplied with a homemade laminated instruction “For reference only” or “For training purposes only”. The need for generic and type specific training for ECDIS is well documented, but in my opinion the marine industry (with the exception of manufacturers) will rue the lack of standardisation of equipment. The adoption of at least an “S-mode” or default setting is so glaringly obvious. Unfortunately the “Nintendo generation” place a total trust on the information shown on the screen, not appreciating that the information displayed is only, at best, as accurate as the source data used for paper charts. Capt Kevin Vallance MNI Licensed Deep Sea Pilot Member of UKMPA Technical & Training Committee / UK Participant Member of the EMPA e-Nav Working Group Source : Witherby Seamanship International Special Report / July 2012 EMPA Journal August 2013 37 Pilot Ladder Safety RIGGING OF COMBINATION ARRANGEMENTS by Capt. Kevin Vallance North Sea Pilot AS A RESULT OF my involvement with UKMPA technical and training committee and through attending United Kingdom Safety of Navigation meetings, I was well aware of the excellent and very much needed work being done by IMPA with regard to amending Chapter V of SOLAS, with regard to Pilot transfer arrangements. These efforts came to fruition in November 2011 when IMO Resolution 1045 was adopted. This resolution came into force in July 2012 when the new “Required boarding arrangements for Pilots” poster also came into effect. My particular interest for present discussion is about the arrangements for boarding and disembarking from vessels where the freeboard is greater than 9 metres, where no side door is available. The new resolution is very clear about the use of the accommodation ladders for this purpose in combination with the pilot ladder: 3.3 .2 “ When in use, means shall be provided to secure the lower platform of the accommodation ladder to the ships side, so as to ensure that the lower end of the accommodation ladder and the lower platform are held firmly against the ships side ………..”. Furthermore reference is also made to securing of the Pilot ladder: 3.3.2.1 “ when a combination arrangement is used for pilot access, means shall be provided to secure the pilot ladder and manropes to the ship’s side at a point nominally 1.5 m above the bottom platform of the accommodation ladder. In my naivety I had assumed that when the new regulation came into force there would have been a relatively short lead in time before all vessels to which it applied would have to comply with the new requirements. Unfortunately, this is not the case as the Regulation 23 states: 1.2 “Equipment and arrangements for pilot transfer which are installed on or after 1 July 2012 shall comply with the requirements of this regulation, and due regard shall be paid to the standards adopted by the Organisation. In practise this means that any equipment fitted before July 2012 does NOT have to comply with the new regulation. The previous version of SOLAS V states: 3.3.2 “ When in use, the lower end of the accommodation ladder shall rest firmly against the ships side” In the early autumn of 2012 I was obliged to leave an unladen tanker of 22 metres freeboard before she proceeded for a stay at anchor awaiting her berth. The vessel was on her maiden voyage and all equipment was assumed to be in good order. The disembarkation took place at short notice off a small port on the North East coast of England. The weather conditions were perfect with only light winds and no swell. Because of the certified working area of the pilot boat, the tanker was obliged to proceeding to less than 3 miles off the port before altering course to the North away from the coast. A combination ladder arrangement had been prepared for my disembarkation and I was slightly surprised to find that neither the accommodation ladder nor the pilot ladder was secured to the vessels side. As I proceeded down the accommodation ladder it started to swing very slightly away from the ships side. After transferring to the pilot ladder during my climb-down there was a very definite movement of the ladder away from the ships side, which was not pleasant. It was after this very uncomfortable disembarkation that I made further investigations about the requirements of SOLAS V Regulation 23 and there application. In a letter to the MCA from May 2012, the International Chamber of Shipping response to a question regarding the amendments too SOLAS states: Practically, we cannot see as to how this can be safely achieved. For example- if the ladder needs to be rigged at various levels dependent upon the trim and draft of the vessel, this would mean that the securing point(s) on the hull must be variable too. In our view, inset securing points for such a variable arrangement would be: a) impractical to achieve and thereby impossible to comply in reality and, b) the hull side will also not remain smooth/flat free of protrusions to avoid other issues (e.g. fouling of fenders etc). EMPA Journal August 2013 38 If the Chamber had made even a cursory investigation on the internet they would have been aware that a number of systems are widely available at reasonable cost, without the need to make alterations to the ships side structure. When I made an enquiry to the company safety officer of one well known ship Management Company if they had considered using either magnetic or suction pad systems for securing combination ladder arrangements, he replied: “We had considered using the JMAC Yellow Mag systems but considered it was not suitable because most of our gangways are constructed from aluminium” Again if they had investigated properly they would have been aware that the magnetic pad is attached to the ships side and the accommodation ladder is then lashed to the securing point. During a recent telephone conversation with the acting head of the MCA Safety branch about the possibility of either an update to the relevant Statutory Instrument or the issuing of a Marine Guidance Notice, (which I know was under preparation), he told me he would make enquires and phone me back. His comments during the discussion did mention: PTR Holland Hull Magnet “ We have concerns about the safety of crew on board a vessel having to secure the accommodation ladder to the ships side when overboard at sea”. I fully accept that rigging a pilot ladder, and if required the accommodation ladder, to be used in conjunction with it can be a potentially hazardous procedure. But it must be accepted that it is also a potentially tricky manoeuvre for a pilot to transfer from a pilot ladder to an accommodation ladder if the two are not safely secured. If a risk assessment carried out by the vessels decides that it is not safe to rig a combination ladder, then surely this will act as a further safety check for the pilot. The acting head of safety at the MCA never returned my call. Unless my understanding of the situation is completely in error, any vessels whose pilot transfer system where installed before July 2012 will be legally allowed to operate with freely swinging combination system for the remainder of their working life. There have been a number of tragic accidents where seamen have been injured or even killed when rigging pilot ladders but we must not allow this to cloud the issue, each time a pilot uses a pilot ladder he is totally reliant on the competence of someone else rigging the ladder, anything that can be achieved to make the transfer of pilots safer MUST be done. Many newer PCC’s and container ships have been constructed with side doors which mean that they are no longer required to rig combination ladders. Although requiring all vessels to be constructed this way may be unattainable, surely requiring all vessels to be supplied with arrangements to allow the securing of combination ladders to the ships side cannot be asking too much. ‘BLUE BOX’ from JMAC MARINE & INDUSTRIAL The "Blue Box" suction pad is used to secure the bottom of the accommodation ladder to the ship's side and insures the accommodation ladder rests firmly against the ships side in a cost effective, safe and practical manner. The "Blue Box" operates from free supplied deck air at 6-7 Kg/cm2 the unit is made from non ferrous materials therefor is resistant to corrosion, it is light weight at approximately 6 kgs, can be stored easily, is portable and robust. This simple device can solve many problems associated with high free board vessels and is an added safety device which may save injury to pilots and crew alike. The unit can also be used for other applications where a point of attachment is required on any flat surfaces, it can also be used as a lifting device where no attachment point is available, i.e. lifting steel plates etc. EMPA Journal August 2013 39 NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN www.mullion-pfd.com Supplier of inflatable lifejacketS, immerSion SuitS and floatation SuitS NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN Kalkaertstraat 101 8400 Oostende - Belgium T: +32 59 306 168 F: +32 59 306 167 E: [email protected] www.nhv.be Legal Case Does the shipowner pay for state negligence? Introduction In Norway, as in many other countries, a pilot is considered the servant of a shipowner, and the shipowner is held responsible for any loss or damage arising as a result of the pilot's negligence. Notwithstanding this general principle, some grey areas exist where the rationale for holding the shipowner responsible can be called into question. Pilotage services in Norway are operated by the Coastal Administration. In addition to supplying pilotage to vessels in Norwegian waters, the Coastal Administration is also responsible for recruiting, educating and certifying all state-employed pilots. Although the rule on liability relating to pilots is relatively clear, the waters may be muddied where the loss or damage results from: • an error that the pilot committed before boarding the vessel • a failure by the state to organize and operate the pilotage services in a safe manner. In such cases questions arise as to whether the shipowner can hold the state liable. Legal basis for state liability The legal basis for state liability is Section 2(1) of the Tort Act. According to this provision, the state is liable for public servants' negligent or willful acts or omissions occurring in the performance of their duties. This includes pilots employed by the Coastal Administration. However, the state will not be considered responsible for errors that the pilots commit while piloting the vessel, because during this period pilots are considered to be the shipowners' servants (Section 24 of the Pilotage Act). Stella Altair There has been only one significant case in Norway where liability was imposed on the state for loss or damage caused by the pilot services – the Supreme Court decision in Stella Altair. In this case, British trawler Stella Altair grounded north of Harstad, Norway on February 2 1964. The incident occurred because the pilot dispatcher had neglected to inform the vessel that the pilot that it had sent onboard was in fact only a local mariner, lacking the necessary qualifications to conduct pilotage. The shipowner and insurers filed a claim for damages against the state. The majority of the Supreme Court found that unless otherwise informed, the shipowner had a right to expect that the pilot was fully qualified. Consequently, the Supreme Court held the state liable (however, the damages were reduced by half due to contributory negligence on the shipowner's part). Rocknes The most recent court decision concerning state liability for pilotage is the Borgarting Court of Appeal's decision in Rocknes. In this case, the rock-dumping vessel Rocknes hit a shallow and capsized in Vatlestraumen near Bergen, Norway on January 19 2004; 18 seamen lost their lives. The shallow had been discovered by the Norwegian Hydrographic Service several years before, but had not been notified to vessels (or pilots) through the ordinary channels (by issuing a notice to mariners). The question was whether the state could be held liable for negligent acts or omissions on part of the Hydrographic Service, the Coastal Administration (as the pilot's employer) and/or the pilot himself. The shipowner argued that: the Hydrographic Service was negligent by not issuing a notice to mariners about the newly discovered shallow the Coastal Administration was negligent in failing to ensure that the pilot had sufficient knowledge of the relevant fairway to pilot the vessel safely (including by using the latest chart on which the shallow was drawn) the pilot was negligent by failing to update his knowledge of the fairway based on the latest chart before boarding the vessel. Although the court of first instance held the state liable, the appeal court dismissed the claim and found in favor of the state. The appeal court held that neither the Hydrographic Services, the Coastal Administration nor the pilot had been negligent. In particular, it was not considered negligent to omit the notice to mariners and merely update the chart eight years later, without specifically highlighting the new shallow, although on the chart (1:50,000) the new shallow was difficult to notice. It was not considered relevant that the failure to issue the notice to mariners resulted in the shallow not being marked in the latest chart used by the vessel, which based its changes on notice to mariners. Further, it was not considered relevant that the lack of a notice to mariners had caused the pilot to be unaware of the shallow before boarding the vessel, since the Hydrographic Service had failed to inform the Coastal Administration of its findings. The appeal court held that the Coastal Administration could not be expected to instruct pilots on how to update their knowledge or to provide them with the latest charts, as this was a matter for each individual pilot. The appeal court also held that the pilot was fully qualified and therefore any errors that he made during pilotage were the vessel's responsibility. It did not matter that the underlying root cause had occurred before he boarded the vessel. Comment The Rocknes case suggests that shipowners are responsible for all errors in pilotage, even those that can be attributed to the pilot having insufficient knowledge to navigate the vessel safely in a manner to be expected. Such a state of affairs places an unreasonable burden on the shipowner, since it assumes liability for risks outside its control. The shipowner pays a fee for pilotage and cannot choose which pilot to use. It is not unreasonable for the shipowner to expect that the pilot is not only formally qualified, but that he or she also has the necessary and updated knowledge about the relevant navigable waters. However, as this case was decided by the appeal court and as there is no judgment yet from the Supreme Court, the issue is still up for debate. Source : International Law Office - 18/04/2013 EMPA Journal August 2013 41 State Board pursues case against Bay Bridge Pilot A STATE BOARD unanimously voted to take action to suspend or revoke the license of the pilot of an empty oil tanker that sideswiped the San Francisco-Oakland Bay Bridge in January. The California Board of Pilot Commissioners decided to file a formal accusation against the pilot after a committee investigated the Jan.7 incident, found pilot error and recommended disciplinary action against him. The case now goes to before an administrative law judge, who will hold a trial to hear evidence and determine whether the pilot should have his pilot’s license suspended or revoked. The Board will then vote on whether to accept the judge’s ruling. The Board also voted to temporarily suspend the pilot’s license until the case is resolved “to protect the public interest”. The judge is required to hold a hearing within 40 days. The pilot was in control of the 752-foot ‘Overseas Reymar’ when the oil tanker hit a western-span tower of the bridge, resulting in 220.000 USD in ship damage and as much as 1.4 million USD in damage to the bridge. The committee concluded the pilot lost situational awareness, failed to communicate effectively with the crew, became “complacent” and didn’t use all the human and technical resources at his disposal during the incident. The pilot lost awareness of what was happening around him and how information, events and his own actions impacted his objectives,” the panel’s report said. The pilot committed misconduct because he did not use “ordinary care of an expert in his profession” when manoeuvring the vessel, the report concluded. At Thursday’s hearing, the pilot’s attorney did not dispute the facts in the committee’s report but said the pilot met the standards of his profession in difficult circumstances. “The standard is not perfection, but reasonable care of a skilled pilot. Furthermore, a pilot should not be judged by 20-20 hindsight,” the attorney said at Thursday’s hearing. A message left at the pilot’s home was not immediately returned. The report found that the pilot changed course shortly before the collision because of reduced visibility and the discovery that a radar beacon between two towers of the bridge was not working. The tower’s wooden fenders were damaged in the crash, but the bridge remained open to vehicle traffic. No one was injured and no fuel was spilled. The pilot was rested and had been off-duty for 39 hours before boarding the tanker at 10.30 am, about an hour before the crash, according to the report. The pilot and the crew tested negative for alcohol and drug use, according to the Coast Guard, which is also investigating the the incident. Since 1850, state law has required bar pilots to guide every large vessel in and out of the San Francisco Bay and other Northern California waterways. The law has created an elite cadre of 50 to 60 highly skilled ship captains who earn an annual income of about 450.000 usd, which is set by the state commission and paid entirely by the ship owners. It’s fairly rare for a bar pilot to have his or her license suspended or revoked, said David Russo, an attorney for the pilot. The pilot, who was first licensed as a bar pilot in 2005, had lost his pilot’s license between Nov.9, 2010, and JAN.11,2011, after going on medical leave, board records show. Records also indicate the pilot was involved in three previous accidents, including one in which a ship he was piloting damaged a dock in Stockton in 2009. He was held responsible for two and ordered to undergo more training. It was the second time since 2007 that a large vessel controlled by a local pilot struck the Bay Bridge. A cargo ship operated by Capt. John Cota hit the bidge on a foggy morning in November 2007, spilling 53.000 gallons of ooil into the bay. Cota pleaded guilty to two misdemeanors environmental charges and was sentenced to 10 months in prison. The companies that owned and operated the cargo ship paid a combined 60 million USD to settle lawsuits and criminal charges. Source : RoadRunner, 6 April 2013 EMPA Journal August 2013 42 Tra d manne n o ining model s Since 1967, we had over 6 500 masters and pilots, mainly from USa, Nothing Canada, australia, virtual Brazil and europe. Many of them now coming for the second A variety of 4 and 5-day courses: time (and more) . Standard & advanced courses for masters and pilots . Emergency shiphandling . Experimenting with pods . Escort tugs . QMax in their career. • our highly motivated instructors: former maritime pilots • our fleet of ten 1:25 model ships representing 20 different vessels of 40 000 to 400 000 dwt Port revel ShiPhandling 3500, route de Revel 38870 SAINT-PIERRE DE BRESSIEUX FRANCE Tel. +33 (0) 474 20 02 40 Fax +33 (0) 474 20 12 29 [email protected] Crédit photos : Artelia, Schenk, Michel Viriot, DIRE l’entreprise • our 4 tractor tugs with Voith Schneider, Z-peller and Carrousel • our 5-hectare lake with wave, wind and current generators, • little interference from wind, and a variety of berths, an SPM, a canal, channels and extensive shallow water areas enabling all types of manoeuvres our dgPS ship tracking system for manoeuvre debriefings Check our web site… www.portrevel.com www.arteliagroup.com