Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI

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Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
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Informazioni Tecniche
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno nono - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti
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2009
mensile di
informazione
tecnica
MAGGIO
Terremoto Abruzzo.
Come aiutare
Carta della qualità
per i geometri
Unità immobiliari
nascoste al fisco
Posta certificata
per tutti
Procedure di calcolo e
valutazioni dinamiche
Opere di sostegno
dei fronti di scavo
Comparazione fra
D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
e D.Lgs. 81/2008
Procedura Pregeo 10
Regole della privacy
negli incarichi giudiziari
Contiene I.P.
Gestione terre e rocce
da scavo riutilizzate
Tutela salute e sicurezza
negli studi tecnici
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Informazioni Tecniche
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mensile di
informazione
tecnica
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Organo ufficiale dei Collegi dei Geometri di:
Belluno, Biella, Cremona, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Lucera, Mantova, Matera, Perugia, Pistoia
Reggio Calabria, Rovigo, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Verbano-Cusio Ossola, Viterbo
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MAGGIO
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno nono - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti
Terremoto Abruzzo.
Come aiutare
Carta della qualità
per i geometri
Unità immobiliari
nascoste al fisco
Posta certificata
per tutti
Procedure di calcolo e
valutazioni dinamiche
Opere di sostegno
dei fronti di scavo
Comparazione fra
D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
e D.Lgs. 81/2008
sommario
AUTORI
Geom. Alberto Bandiera
Procedura Pregeo 10
Regole della privacy
negli incarichi giudiziari
Arch. Roberto Barocchi
Contiene I.P.
Gestione terre e rocce
da scavo riutilizzate
Tutela salute e sicurezza
negli studi tecnici
Avv. Matteo Bellina
EDITORE
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale/Udine/
Friuli Venezia Giulia
E-mail: [email protected]
COMITATO DI REDAZIONE
Giorgio Moretti - Belluno
Guido Turchetti - Rovigo
Ermanno Fellet - Treviso
Livio Guadagnini - Vicenza
ABBONAMENTO
€ 30,00 da versare sul
c/c postale n. 86220258
intestato alla Cartostampa Chiandetti
33010 Reana del Rojale/Udine
Mensile un fasc. € 4,00 (arretrati € 8,00)
PUBBLICITÀ
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale/UD
Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712
E-mail: [email protected]
STAMPA
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Reana del Rojale/Udine
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
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Avv. Stefano Briotti
Geom. Pierluigi Capuzzo
Due milioni di unità immobiliari nascosti al fisco
Posta certificata per tutti
EDILIZIA
Procedure di calcolo semplificate
e valutazioni dinamiche: implicazioni
sul bilancio energetico dell’edificio
Opere di sostegno dei fronti di scavo
Comparazione fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
e D.Lgs. 81/2008
Avv. Giuseppe Condarelli
geom. Maurizio Dal Santo
Avv. Aldo De Donno
Ing. Giuseppe Di Florio
Avv. Domenico Galli
Dott.ssa Lucrezia Ganzitti
Geom. Giovanni Gasparini
Associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 D.LGS 196/03
La informiamo che il trattamento dei
Suoi dati personali verrà effettuato in
ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti
saranno trattati per finalità promozionali e
di marketing e nelle seguenti modalità:
manuale, elettronico e automatizzato. Il
conferimento dei dati da parte Sua è
facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad
instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti
srl. Il titolare del trattamento dei dati
personali è: Cartostampa Chiandetti srl
con sede a Reana del Rojale (UD), via
Vittorio Veneto, 106; il responsabile del
trattamento è Chiandetti Cristina, verso il
quale Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 D.Lgs 196/03.
Carta della qualità per i geometri
SICUREZZA CANTIERI
Impaginazione: Michel Polini
La pubblicazione del materiale
pervenuto è subordinata
al giudizio della redazione.
Ai testi potranno essere apportate modifiche
concordate con gli autori;
in caso di necessità
la redazione si riserva il diritto
di sintetizzare i testi.
Articoli, note e recensioni,
firmati o siglati, impegnano esclusivamente la
responsabilità dei loro autori.
Terremoto Abruzzo. Come aiutare
Arch. Giampiero Bertolini
CATASTO
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Procedura Pregeo 10
Dott. Domenico Giacon
Ing. Roberto Lolli
CTU
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Regole della privacy negli incarichi giudiziari
Seconda parte
Ing. Alberto Massenz
Avv. Flavio Mattiuzzo
AMBIENTE
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Prof. Stefano Miani
Gestione delle terre e rocce da scavo riutilizzate
nel sito di escavazione
SICUREZZA STUDI PROFESSIONALI
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Principali adempimenti inerenti la tutela
della salute e della sicurezza negli studi tecnici.
D.Lgs. n. 81/08
(Testo unico sulla sicurezza)
Arch. Enrico Micelli
Ing. Marco Selleri
Arch. Diego Toluzzo
Geom. Pietro Tracco
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Terremoto Abruzzo
Come aiutare
Comunicato a cura di
Donne Geometra
Un violento terremoto di 5,8 gradi della scala Richter ha interessato la provincia de L’Aquila, come abbiamo appreso dagli organi di stampa. In crescita il numero dei morti e dei feriti.
Più di 50.000 gli sfollati. Diversi i palazzi crollati, oltre 15 mila gli
edifici inagibili. Pronta la risposta di solidarietà da tutt’Italia e
dall’estero. Attivati diversi conti correnti a favore delle vittime.
Abbiamo chiesto come sostenere la popolazione.
La Caritas di Roma ha istituito un fondo. È possibile contribuire alla colletta di solidarietà con versamenti sul c/c postale - numero di conto corrente postale 82881004
(IBAN: IT77K0760103200000082881004) intestato a
Caritas diocesana di Roma, specificando nella causale “Terremoto Abruzzo”; bonifico bancario - IBAN:
IT13R0306905032000009188568, specificando nella
causale “Terremoto Abruzzo”.
Attivo anche un contro per la Croce Rossa Italiana: Conto Corrente Bancario (C/C BANCARIO n. 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma, intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 00187 Roma. Coordinate bancarie (codice IBAN): IT66
- C0100503382000000218020. Causale PRO TERREMOTO ABRUZZO), Conto Corrente Postale (n. 300004
intestato a “Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 00187 Roma c/c postale n. 300004 Codice IBAN: IT24X076 0103 2000 0000 0300 004. Causale: Causale PRO
TERREMOTO ABRUZZO).
È anche possibile effettuare dei versamenti online attraverso
il sito web della CRI all’indirizzo:
www.cri.it/donazioni.html.
consiglio nazionale geometri
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GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009
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Chiunque voglia donare del cibo per le popolazioni
colpite, può portare i generi di prima necessità presso il
Banco Alimentare dell’Abruzzo, in via Celestino V: il
Banco Alimentare, si sta già mobilitando ad inviare i prodotti alimentari nelle zone colpite dal terremoto e bisognose.
Chiunque fosse invece interessato a donare sangue,
può farlo recandosi o presso il Centro Trasfusionale
dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, via Fonte Romana n. 8 (ingresso pronto soccorso) oppure presso il
centro raccolta sangue Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.10.
UN AIUTO SUBITO
BONIFICO BANCARIO:
Intesa-San Paolo, ABI 3069, CAB 05061, conto corrente n. 1000/144, intestato a: “Un aiuto subito - Terremoto dell’Abruzzo”. Cod. IBAN: IT 03 B 03069 05061
100000000144.
VERSAMENTI CON CARTE DI CREDITO
(CartaSi, MasterCard, Visa, American Express)
Numero Verde di CartaSi: 800 317800 (da alcuni cellulari
è necessario digitare il 12 prima del numero)
Dall’estero: 02 34980235
Tenere la carta di credito a portata di mano e seguire le
istruzioni del sistema.
CHIUNQUE VOLESSE DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO È PREGATO DI TELEFONARE AL NUMERO DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI ROMA AL CENTRALINO 06
68201 E DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ. LORO
STESSI COORDINERANNO TUTTI GLI AIUTI NECESSARI SENZA PER QUESTO INTRALCIARE IL LAVORO DEI
PRESENTI SUL POSTO.
DITE LE VOSTRE CAPACITÀ, I VOSTRI AIUTI, E OGNI
INFORMAZIONE UTILE ALL’OPERATORE, IL QUALE VI
INSERIRÀ IN UNA LISTA PER LUOGO E SPECIFICITÀ IN
MODO CHE NIENTE RESTI AL CASO.
È POSSIBILE ANCHE CONTATTARE IL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI PESCARA
Le associazioni di volontariato o i singoli volontari interessati a mettersi a disposizione per l’emergenza terremoto
che ha colpito l’Abruzzo nei limiti delle loro possibilità
possono contattare il Centro operativo della Protezione
Civile presso la Prefettura di Pescara, telefonando a questo numero: 085/2057631.
ATTENZIONE: SOLO PER I RESIDENTI
NELL’AREA ABRUZZESE E LIMITROFE
CHIUNQUE ABBIA REALE DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI/STRUTTURE ALBERGHIERE NON DANNEGGIATE
DAL SISMA NELLE ZONE LIMITROFE A QUELLE COLPITE E VOLESSE METTERLE A DISPOSIZIONE DEGLI
SFOLLATI CONTATTI IL SEGUENTE NUMERO: 085/
4308309.
Dal giorno 7 Aprile 2009 è attivo il conto corrente 10 40
0000 che Poste Italiane ha messo a disposizione per la
raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, su richiesta della Regione Abruzzo. I sottoscrittori potranno versare i loro contributi in tutti i 14 mila
uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale o direttamente on line.
Iniziativa
del Consiglio
Nazionale
Geometri
Per dimostrare concreta solidarietà nei confronti
delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, il
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha istituito un apposito capitolo di bilancio
denominato “Geometri per l’Abruzzo”.
Su tale capitolo possono confluire le donazioni dei singoli iscritti.
Qualche Collegio ha proposto che ogni organismo provinciale di categoria versi l’importo di
almeno € 1.000,00, in modo da costituire un
primo, significativo, segno di solidarietà in grado di incentivare anche l’iniziativa dei singoli
iscritti. Il Consiglio Nazionale è favorevole ed incoraggia decisioni in tal senso da parte dei Collegi.
Si prega, pertanto, di divulgare agli iscritti l’iniziativa e gli estremi del conto corrente di seguito indicati, rassicurando che l’importo raccolto ed il suo effettivo utilizzo saranno
debitamente documentati e resi noti:
Istituto cassiere - Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma, Via Cesare Pavese, n.
336 - IBAN:
IT63M0569603211000004770X21
Causale: “Geometri per l’Abruzzo”
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Carta della qualità
per i geometri
Benedetta P. Pacelli
“ItaliaOggi”, 3.4.2009
La prestazione professionale
avrà standard minimi da rispettare
Geometri con bollino blu. È questa la scommessa per il futuro degli oltre 100 mila professionisti della categoria che puntano ad innalzare lo standard di qualità della prestazione. Come? Attraverso un’autoregolamentazione che
definisca standard minimi per le prestazioni. II
tutto contando sul supporto dell’Uni, l’ente nazionale italiano di unificazione con il quale il
Consiglio Nazionale dei Geometri ha sottoscritto una convenzione. Un ulteriore passo in
avanti, quindi, rispetto all’ultima modifica del
codice deontologico approvato nell’aprile del 2007 con la
quale è stato previsto che il geometra deve «svolgere la
prestazione professionale, per il cui espletamento è stato
incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale». Secondo il Consiglio Nazionale definire uno standard di qualità è un passo obbligatorio che servirà, per esempio, come spiega Antonio
Benvenuti in occasione della terza Conferenza dei presidenti dei Collegi dei Geometri organizzata all’interno di
Ecopolis, «a ridurre l'asimmetria informativa tra il professionista e il committente in quanto non è più sufficiente la
fiducia nel professionista quando si conferisce l’incarico».
Maggiore informazione significa rendere più trasparenti il
contenuto «della qualità attesa» e quindi anche individuando «ai fini della responsabilità tra la colpa lieve e la
colpa grave». L’obiettivo più ambizioso del progetto, di
cui il Consiglio Nazionale dei Geometri è capofila in Italia,
resta comunque quello di creare i presupposti della «certificazione professionale e quindi, di una prestazione professionale garantita».
La risposta per Savoldi è chiara: «dobbiamo
tendere all’innovazione e appropriarci delle
nuove attività che sono poi le nostre tradizionali attività in un contesto diverso». Perché,
precisa ancora, «se non si può più stimare, accatastare, rilevare come un tempo, bisogna
trasformarsi». E questo va fatto, premendo il
piedi sull’acceleratore e perché no, anche in
anticipo rispetto alla scuola riformata: «abbiamo il compito di trasferire le nuove competenze alle giovani generazioni, magari andando a
prenderci i futuri professionisti tra gli stessi banchi di
scuola».
Il progetto
del Consiglio
Nazionale
di categoria
illustrato
a Roma
nel corso
di Ecopolis
II futuro della categoria
Un progetto che guarda all’Europa e al futuro della categoria che, come ribadisce anche il presidente del Cng
Fausto Savoldi, «deve trasformarsi rispetto al nuovo che
avanza e scrollarsi le opinioni di chi l’ha ingiustamente accusata di aver cementificato l’Italia». Al contrario l'immagine da restituire per il numero uno dei geometri è quella
di una categoria sensibile da sempre alla tutela e la difesa del territorio. Ma di fronte alla crisi cosa fanno i geometri?
Le principali aree di intervento
della categoria
Ma non solo futuro per la professione, perché l’incontro
di ieri è stata anche l’occasione per fare il punto sui principali campi di intervento della categoria. A partire dalle
nuove norme tecniche per le costruzioni le cui criticità sono state messe in evidenza dal consigliere Maurizio Savoncelli che ha spiegato come va cambiata la mentalità
rispetto a questa problematica «passando da un approccio sostanziale prescrizionale a un approccio prestazionale». E ancora ad una cambio di mentalità ha richiamato il consigliere Giuliano Villi che, nell’illustrare i problemi
legati alla certificazione energetica, si è soffermato sull’opportunità di applicare il risparmio energetico anche ai
contesti industriali e non solo a quelli abitativi».
Occhi puntati poi sulle attività catastali. Bruno Razza
consigliere del Cng nel ricordare il lavoro svolto ha evidenziato le maggior criticità soprattutto in termini temporali. E ha ribadito la proposta: «presentare un elaborato,
per il il censimento provvisorio e l’attribuzione immediata
di una rendita catastale presunta, con il contestuale assoggettamento alle imposte, e l’assegnazione di un congruo tempo per tutti gli adempimenti tecnici definitivi».
Rispetto poi ai temi dell’ambiente l’auspicio della categoria è che la sensibilità ecologica, spesso disattesa, non
sia solo una promessa ma un caposaldo della progettazione che garantisca qualità della vita dei cittadini di oggi
e delle generazioni future.
consiglio nazionale geometri
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Bruno Razza
“ItaliaOggi”, 27.3.2009
Due milioni
di unità
immobiliari
nascosti
al fisco
La diffusione dei risultati degli accertamenti svolti dall’Ufficio del Territorio (ex
Catasto) circa l’esistenza di oltre 1 milione di fabbricati non accatastati ha costituito una notizia molto dibattuta. Recentemente infatti, si è sentito discutere di
catasto anche in televisione ed in programmi molto seguiti del rango di BaIIarò, Porta a Porta ed altri con appositi e
particolareggiati servizi giornalistici. Ormai le discussioni sui mancati accatastamenti dei fabbricati mai denunciati in Catasto e dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, sono diventate di dominio pubblico
anche se spesso a sproposito.
Purtroppo però, i brevi tempi televisivi non consentono una
chiara spiegazione dei problemi e tutto si riduce ad una serie di lamentele per la presunta presenza di una vasta evasione fiscale da parte dei proprietari dei fabbricati non accatastati o non correttamente censiti.
Si tratta in effetti di un numero di unità immobiliari ancora
maggiore di quelli indicati complessivamente come «fabbricati». Quello stimato più realistico dai geometri si attesta attorno ai due milioni.
Esistono numerosissimi casi di evasione anche «eccellente»
che, comunque, non sono prevalenti rispetto al numero
complessivo. Quindi, contrariamente al clamore suscitato
dalle enfatizzazioni, dalla maggior parte dei fabbricati non si
potrà trarre una grande fiscalità sia perché rurali sia perché
non utilizzabili o fatiscenti.
Inoltre, in molti casi, bisogna sottolineare che la difficoltà di
dichiarazione di questi fabbricati consegue alla complessa
storia come successione di appartenenza. Spessissimo i
fabbricati versano in condizioni di scarsa redditività poiché
si tratta di piccoli annessi per l’agricoltura, ripostigli, depositi attrezzi, abitazioni sparse nelle campagne e nelle periferie
di tutto il territorio nazionale, oppure di ampliamenti e di accessori al già edificato, spesso anche già accatastato.
Tra queste però, si annidano anche molte opere abusive,
per le quali non sono mai state richiesti o rilasciati permessi
che, forse, non sono rilasciabili a causa della presenza di
vincoli o di altre difficoltà di ordine tecnico e di diritto.
I termini previsti per l’accatastamento sono decorsi per
quasi tutte le unità edilizie non accatastate, quindi, come
previsto dalla legge, l’Agenzia del Territorio dovrebbe attuare l’intervento in surroga, eseguendo con le proprie risorse e
con oneri a carico degli interessati inadempienti, tutti gli accatastamenti mancanti.
Appare però evidente che, potendo fare
affidamento solo sulle proprie risorse
umane e strutturali l’Agenzia non potrà
mai provvedere.
I Geometri si sono già da tempo resi operativi per provvedere, con tutta la dovuta professionalità, a dedicare ai proprietari degli immobili il servizio di assistenza e di accertamento dei fabbricati ai fini di una eventuale dichiarazione di
nuove costruzioni o di variazione rispetto a quelle già allibrate. Ormai dagli anni Ottanta, gli accatastamenti vengono
eseguiti con la richiesta precisione e puntuale attenzione
per gli aspetti tecnico-geometrici e fiscali che sottendono a
standard di qualità tecnicamente apprezzabili.
In virtù di ciò, la banca dati catastali è caratterizzata da un
progressivo e significativo miglioramento, diventando, anche con il lavoro dei Geometri, un archivio immobiliare moderno ed aggiornato.
Ciò nonostante si avvertono spinte finalizzate a sollecitare il
completamento degli accertamenti sia per l’aggiornamento
delle mappe catastali sia per la fiscalizzazione degli immobili
ancora «sconosciuti» all’erario. Agire con eccessiva fretta,
comunque, potrebbe far sì che la grande mole di accatastamenti da fare, possa attivare una corsa a cui conseguirebbe un risultato approssimato e di dubbia quanto incerta
utilità per i fini fiscali. Inoltre, potrebbe essere compromessa
la precisione che caratterizza tutto lo scrupoloso lavoro fatto finora, inquinando irreparabilmente la banca dati.
Per poter continuare ad accatastare in qualità, nell’interesse dell’Amministrazione ed a tutela della correttezza dei dati dei cittadini, i Geometri sono dell’avviso che i termini posti
dalla normativa non siano sufficienti e, quindi, non rispettabili. La proposta del Cng/gl è quella che prevede la possibilità di presentare un elaborato per il censimento provvisorio
e l’attribuzione immediata di una rendita catastale presunta,
con il contestuale assoggettamento alle imposte, e l’assegnazione di un congruo tempo per tutti gli adempimenti
tecnici definitivi.
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100 mila caselle di posta elettronica certificata sono state
cooptate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa di Previdenza per consentire ai professionisti ed ai praticanti
iscritti agli Albi l’agevole rispetto della normativa di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 che pone «l’obbligo di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec)» entro il prossimo novembre.
Quindi, a partire dai prossimi giorni, ciascun iscritto all’Albo e praticante iscritto alla Cassa potrà ottenere una casella personalizzata aderendo al sistema con una semplificata procedura informatica. La convenzione sarà stipulata con una impresa primaria e con tutte le garanzie di legge. L’iniziativa non prevede alcun
onere a carico degli iscritti aderenti per i primi tre anni, dato che i costi relativi ai canoni saranno sostenuti dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa
di Previdenza. Tali esclusive e vantaggiose condizioni sono preordinate a favorire l’osservanza del dettato legislativo da parte degli iscritti con il vantaggio di interfacciarsi nell’ambito di un unico dominio
“geopec.it”, che caratterizza e identifica l’indirizzo ufficiale della
categoria professionale dei geometri.
Sono consentite le altre soluzioni ad estensione locale e su
domini diversi.
Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili
in via telematica con apposito elenco
pubblicato dai Collegi locali.
Posta
certificata
per tutti
Bruno Razza
“ItaliaOggi”, 27.3.2009
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Procedure di calcolo
semplificate e valutazioni
dinamiche: implicazioni
sul bilancio energetico
dell’edificio
Simone Ferrari
Politecnico di Milano, Dip.to Building and Environment
Science and Technologies (BEST)
edilizia
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Una valutazione dettagliata delle prestazioni
energetiche dei sistemi edilizi in fase di progetto
comporta analisi di notevole complessità che
rimandano all’uso di strumenti di simulazione
sofisticati, i quali permettono di individuare differenze sostanziali, soprattutto in riferimento alle
condizioni climatiche nazionali.
Introduzione
Il reale comportamento termico-dinamico del sistema
edilizio è strettamente dipendente dalla variabilità delle
condizioni ambientali al contorno.
In particolare, il flusso termico trasmesso attraverso l’involucro edilizio dipende dalle oscillazioni delle condizioni
interne all’edificio (determinate dalle modalità di occupazione e di gestione degli impianti) e, contemporaneamente, dalle fluttuazioni delle condizioni climatiche che si
verificano al suo esterno.
Per determinare numericamente tali effetti, è necessario
ricorrere a valutazioni di tipo dinamico, che considerino la
variabile temporale, correlata agli effetti della capacità
termica dei materiali, nel computare i fenomeni di trasmissione del calore. Data la mole di dati e di elaborazioni richieste a tale scopo, è consuetudine per gli
“addetti ai lavori” fare ricorso ad appositi modelli di simulazione computerizzati. Sono infatti ben noti al mondo
scientifico, e professionale “avanzato”, diversi software
che consentono di effettuare simulazioni del comportamento energetico del sistema edilizio con livello di dettaglio quanto meno orario. Attraverso questi modelli di
simulazione, la variabilità delle condizioni climatiche
esterne viene descritta facendo ricorso a dati climatici su
base oraria e la variabilità delle condizioni ambientali
interne all’edificio viene determinata attraverso l’imputazione di dati occupazionali e gestionali, anch’essi rappresentati su base oraria.
Per ovviare al problema della complessità, diversamente,
sono state definite procedure semplificate che risolvono
il bilancio energetico in regime stazionario, anche su
base mensile o stagionale, omettendo, se non tramite
parametri di prima approssimazione1 che solo indirettamente riconducono ad effetti dinamici, l’analisi dettaglia-
ta delle variazioni delle prestazioni termiche dei sistemi
edilizi nell’arco della giornata.
Tali procedure sono da tempo tradotte in norme, che
proprio per esigenze di larga diffusione richiedono semplificazioni metodologiche, quali quelle di derivazione
CEN – Comitato Europeo di Normazione – e costituiscono il riferimento su cui si basano anche i decreti nazionali
di recepimento della EPBD - Direttiva UE sull’efficienza
energetica degli edifici.
Di fatto negli anni più recenti si è venuta a consolidare l’adozione di strumenti informatici di larga diffusione, con il
risultato che le stesse norme semplificate vengono praticamente applicate esclusivamente tramite l’utilizzo di
software sviluppati allo scopo. In altre parole, la procedura normata resta appannaggio di una software-house
e l’utente si confronta semplicemente con una interfaccia
user-friendly in cui digitare i dati di input necessari per il
computo, al quale pensa in completa autonomia il codice di calcolo del software utilizzato.
A questo punto è lecito domandarsi: perché non delegare al medesimo strumento informatico un codice di calcolo più sofisticato dal momento in cui l’utente è sollevato da ogni onere di computazione?
Quali effetti potrebbero rivelare procedure di calcolo più sofisticate celate dietro un interfaccia che presenta la medesima
mole di dati di input richiesti per il computo semplificato?
Nel presente articolo vengono riassunti alcuni casi di
approfondimento sul tema, affrontati confrontando il fabbisogno energetico dell’edificio determinato tramite procedure di derivazione CEN con quello stimato dal codice
di calcolo dinamico DOE-2 (LBL, 1994), limitando, in
prima analisi, le potenzialità date dal software sofisticato
entro i confini di prima approssimazione dettati dagli
input richiesti dalle procedure semplificate.
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Analisi prestazionale di edifici
a diversa capacità termica
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date da stratigrafie di involucro convenzionali in laterizio
rispetto a quelle ottenute da un involucro “iperleggero”
(isolante in sandwich), a parità di trasmittanza termica
risultante U = 0.5 W/(m2K).
La sensibilità del codice di calcolo dinamico utilizzato ha
diagnosticato scostamenti prestazionali significativi in
presenza di involucro edilizio dotato di capacità termica,
sia per quanto riguarda il fabbisogno di energia termica
invernale che per quello estivo 4.
Nel grafico 1 sono riportate le riduzioni percentuali di fabbisogno termico invernale ed estivo delle tipologie in laterizio rispetto a quella “iperleggera”.
Effetti della capacità termica
valutati con simulazioni dinamiche
Per un recente studio commissionato dal U.S.
Department of Energy – Energy Efficiency and
Renewable Energy Office of Building Technologies –
Washington, D.C. (Henninger e Witte 2007) è stato testato, secondo standard ANSI/ASHRAE 140-2004, il livello
di sensibilità dei più noti modelli di simulazione dinamici
nell’apprezzare gli effetti della capacità termica degli edifici. Un edificio-tipo a configurazione variabile è stato simulato
con i diversi software (EnergyPlus, ESP, BLAST, DOE-2, SRES/
SUN, SERIRES, S3PAS, TRNSYS,
TASE) nelle condizioni climatiche
di Denver (40° Lat N, città dal
clima freddo invernale e caldo
secco estivo). Sono state considerate due soluzioni edilizie, ad
alta e bassa capacità termica,
aventi trasmittanza termica di
involucro analoga. Per tutte le
configurazioni considerate nello
studio (orientamento delle aperture, presenza di elementi ombreggianti, regime di funzionamento degli impianti, presenza di
serra per il periodo invernale e
strategia di ventilazione notturna
MURATURE PERIMETRALI
per il periodo estivo), i modelli di
Spessore
Cond.
m
W/(mK)
calcolo dinamici utilizzati hanno
diagnosticato inequivocabilmen- 1) Monostrato intonacata (383 kg/m2)
te l’efficacia della capacità termi- Intonaco di calce e cemento
0.015
0.930
ca edilizia sia in inverno che in Muratura in laterizio
0.380
0.210
estate, con vantaggi energetici
Intonaco di calce e gesso
0.015
0.540
massimizzati in caso di free2
2) Monostrato con cappotto (180 kg/m )
cooling notturno durante il perioIntonaco
plastico
0.005
0.700
do estivo.
0.040
0.038
Muovendo da questi risultati, Isolante per cappotto
0.170
0.230
nell’ambito di una ricerca svolta Muratura in laterizio
al Politecnico di Milano, si è volu- Intonaco di calce e gesso
0.015
0.540
to verificare quale ruolo avesse, 3) Con isolante in intercapedine (202 kg/m2)
in termini di efficacia prestazio- Intonaco di calce e cemento
0.015
0.930
nale, la capacità termica dell’inMuratura in laterizio
0.085
0.230
volucro edilizio, a parità delle
Isolante
0.040
0.038
restanti soluzioni costruttive
Muratura in laterizio
0.085
0.230
adottate (partizioni verticali interIntonaco di calce e gesso
0.015
0.540
ne e solai).
2
A tale scopo, con il codice di 4) Con isolante in interc. e faccia a vista (356 kg/m )
calcolo DOE-2 2 è stato condot- Laterizio faccia a vista
0.120
0.650
to un set di simulazioni 3 su alcu- Isolante
0.040
0.038
ni edifici-tipo di diversa dimen- Muratura in laterizio
0.130
0.230
sione (rapporti S/V pari a 0.22,
Intonaco di calce e gesso
0.015
0.540
0.43, 0.64 e 0.83 rispettivamen2
5) Tamponamento iperleggero (52 kg/m )
te), con modalità occupazionali e
Rivestimento fibrocemento
0.013
0.600
gestionali costanti nel tempo,
Isolante
0.064
0.038
variando le sole caratteristiche
0.026
0.210
delle murature perimetrali, con- Cartongesso
frontando cioè le prestazioni Tabella I - Caratteristiche fisico-termiche delle murature di involucro.
Densità
kg/m3
Cal. spec.
Wh/(kgK)
1800
0.25
878
0.23
1500
0.03
1000
0.22
80
0.37
878
0.23
1500
0.22
1800
0.22
878
0.23
80
0.37
878
0.23
1500
0.22
1800
0.23
80
0.37
878
0.23
1500
0.22
1800
0.23
80
0.37
900
0.30
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Effetti della capacità termica
Tamponamento in laterizio: riduzione fabbisogno energetico rispetto
ad involucro con tamponamento iperleggero
valutati tramite procedure
semplificate
La recente specifica tecnica UNI/TS
11300 definisce le modalità per l’applicazione nazionale della norma
UNI EN ISO 13790: 2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento.
Il bilancio energetico dell’edificio
viene stimato determinando i “fattori di utilizzazione” mensili, dipendenti dalla capacità termica della
struttura edilizia interna, sia degli
apporti termici (riscaldamento) che
delle dispersioni termiche (raffre- Grafico 1 - Riduzione percentuale di fabbisogno energetico rispetto all’involucro iperleggero.
scamento).
Tale procedura è stata applicata, traFabbisogno energetico specifico per climatizzazione in applicazione UNI/TS 11300
mite un foglio elettronico, a due
(edificio-tipo a Milano)
varianti di un edificio-tipo, distinte da
valori di capacità termica pari a 165
kJ/(m2K) per la struttura più “massiva” e pari a 85 kJ/(m2K) per la struttura più “leggera” (valori estremi di
capacità termica areica riportati nella
specifica tecnica per gli edifici esistenti con numero di piani ≥3) a parità di trasmittanze termiche d’involucro. I dati climatici medi mensili utilizzati per la valutazione (ex UNI 10349)
sono riferiti alla città di Milano.
Come si evince dal grafico 2, il bilancio energetico rilevato per la struttura “massiva” e per quella “leggera”
determina valori di fabbisogno di
energia con differenze stagionali
contenute nell’ordine dell’1÷5%
Grafico 2 - Fabbisogno energetico per climatizzazione secondo UNI/TS 11300.
(estate-inverno).
Rispetto a quanto emerso con le
La variabilità delle condizioni
precedenti simulazioni dinamiche, in applicazione della proclimatiche: un aspetto determinante
cedura semplificata prevista dalla normativa vigente, la
La norma UNI EN 832, riferimento precedente alla citata
capacità termica dell’edificio assume un ruolo di scarso rilieUNI EN ISO 13790:2008, consente di calcolare la prevo, sia in termini di fabbisogno energetico invernale che di
stazione energetica invernale dell’edificio risolvendo una
fabbisogno energetico estivo.
sola equazione di bilancio, in funzione dei dati climatici medi staFigura 1 – Modello 3d dell’edificio-tipo.
gionali di temperatura dell’aria e di
radiazione solare della località
considerata. La norma, inoltre,
contempla la possibilità di considerare l’apporto di radiazione
solare incidente sulle superfici
opache dell’involucro di entità
analoga alla quantità di calore
ceduta per irraggiamento verso la
volta celeste dall’involucro stesso,
dunque di omettere il calcolo di
entrambi i contributi nel bilancio
dell’edificio. Un edificio-tipo, analogo a quello descritto preceden-
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temente, è stato sottoposto a valutazione tramite un
foglio elettronico impostato secondo tale approccio semplificato e, per confronto, tramite il codice di calcolo dinamico orario DOE-2, allo scopo di verificare quanto possa
incidere l’effetto della variazione climatica sul bilancio
energetico.
Per apprezzare il solo effetto dato dalla variabilità delle
condizioni ambientali esterne, dunque, le condizioni
interne (carichi interni e ricambi d’aria) al sistema edilizio
simulato con DOE-2 sono state poste costanti e di entità analoghe a quelle definite secondo la procedura semplificata. Per una maggior coerenza di confronto tra i due
metodi, il file climatico orario utilizzato per la simulazione
dinamica è stato generato, avvalendosi di una apposita
routine di calcolo 5, a partire dai dati climatici medi mensili desunti dalla norma UNI 10349 relativi alla località
considerata (Roma).
Ferme restando le medesime caratteristiche di conducibilità termica associate in entrambi i casi ai materiali edi-
lizi costituenti l’edificio, nel modello di simulazione dinamico sono stati ovviamente assegnati i dati di calore specifico e densità.
Il set di simulazioni effettuate, calcolando il bilancio termico con la procedura semplificata su base stagionale e
tramite il codice dinamico su base oraria, ha previsto il
confronto di prestazione tra due varianti del medesimo
edificio: mantenendo invariate le caratteristiche delle partizioni orizzontali e verticali interne, sono stati considerati un involucro “massivo” (mattoni pieni intonacati) e un
involucro “leggero” (sandwich di fibrocemento e cartongesso con interposta lana di roccia), entrambi aventi la
medesima trasmittanza termica U = 0.8 W/(m2K).
Fabbisogno energetico specifico per climatizzazione invernale
(effetti della forzante climatica)
Massivo
Leggero
1. STAZION.
2. DINAMICO
3. DINAMICO
con rad. sol.
su sup. opache
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Grafico 3 - Confronto fabbisogno energetico stazionario/dinamico
al variare dell’apporto solare.
14
Fabbisogno energetico specifico per climatizzazione invernale
in assenza di radiazione solare
Massivo
Leggero
4. DINAMICO
5. STAZIONARIO
Grafico 4 - Confronto fabbisogno energetico stazionario/dinamico
in assenza di apporto solare.
I due diversi edifici sono stati simulati con procedura
dinamica (caso 2) escludendo l’apporto di radiazione
solare sulle superfici opache (azzerando i coefficienti di
assorbimento della radiazione solare e di emissione nell’infrarosso dei materiali superficiali esterni), ottenendo
dunque un modello basato su un approccio del tutto
analogo a quello previsto con la procedura semplificata
(caso 1). Successivamente è stato simulato l’edificio con
il codice dinamico senza “forzare” il mancato apporto di
radiazione solare sulle superfici opache (caso 3), assegnando ai materiali superficiali esterni i coefficienti di
assorbimento della radiazione solare e di emissione nell’infrarosso.
I risultati di fabbisogno termico invernale dei tre casi
descritti sono rappresentati nel grafico 3.
Tra le due procedure di calcolo si evidenzia una sostanziale differenza dei risultati.
Inoltre, e in particolare, si evince che la simulazione dinamica diagnostica una migliore prestazione dell’involucro
dotato di maggior capacità termica (caso 2, differenza di
fabbisogno termico rispetto all’involucro “leggero” dell’ordine del 10%) mentre la procedura semplificata (caso
1) non rivela differenze apprezzabili tra le due soluzioni
(36.1 kWh/m2 e 36.4 kWh/m2, rispettivamente).
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Data l’assenza di apporto solare sulle superfici opache, il
vantaggio dell’involucro “massivo” è in questo caso attribuibile principalmente ai soli effetti di accumulo indiretto
(lato interno) dell’apporto di radiazione solare che penetra nell’edificio attraverso le superfici trasparenti e, in
parte, alla migliore prestazione data nei confronti delle
oscillazioni di temperatura esterna contemplate dal file
climatico orario (effetto buffer).
L’apporto di radiazione solare sull’involucro opaco (caso
3) determina un significativo aumento delle differenze
riscontrabili tra le due diverse procedure di calcolo (caso
3 vs. caso 1) e rivela un ulteriore aumento prestazionale
dato dall’involucro dotato di maggior capacità termica
rispetto alla prestazione rilevabile con la soluzione leggera (riduzione del fabbisogno prossimo al 25% ).
Per quantificare il contributo della forzante determinata
dalle sole oscillazioni di temperatura dell’aria esterna (cfr.
grafico successivo) le due versioni d’edificio sono state
simulate, con il codice dinamico, escludendo la componente solare sia dalle superfici opache che da quelle trasparenti (caso 4) e la medesima condizione, in totale
assenza di apporto solare, è stata valutata anche con la
procedura semplificata (caso 5). Rispetto ai risultati precedenti, per entrambe le soluzioni di involucro edilizio il
fabbisogno energetico, in assenza di apporto solare,
ovviamente aumenta ed il vantaggio dato dalla soluzione
con maggiore capacità termica, si riduce al 2% (42
kWh/m2 e 43 kWh/m2 di fabbisogno termico per ciascun
caso rispettivamente).
È interessante constatare, inoltre, che i risultati ottenuti in
assenza di radiazione solare non si discostino molto tra
simulazione dinamica e valutazione stazionaria, a riprova
della significativa rilevanza data dal variare dell’apporto di
radiazione solare diagnosticabile con la procedura dinamica oraria.
Per riassumere: la variazione climatica, in particolar
modo relativa all’apporto di radiazione solare, valutata
con strumenti sofisticati, non solo riveste un ruolo fondamentale nella determinazione del fabbisogno energetico
degli edifici ma consente di apprezzare i vantaggi dati
dalla capacità termica dell’involucro.
Note
1
Il bilancio energetico dell’edificio viene valutato, in pratica, facendo riferimento alle sole proprietà isolanti dell’edificio e computando gli effetti della capacità termica dei
soli materiali che interagiscono con il volume d’aria
interno all’edificio (tramite il “parametro dinamico” definito fattore di utilizzazione).
2
Versione DOE-2.1E-119.
3
Il file climatico orario utilizzato in questa analisi è il Test
Reference Year di Roma città.
4
È da porre in evidenza che in questo caso il vantaggio
termico rilevato durante il periodo estivo risulta contenuto poiché i ricambi d’aria adottati per le simulazioni
sono stati considerati costanti e pari a quelli invernali
(0.3 vol/h, secondo norma nazionale), assai ridotti
rispetto a quanto di prassi si verifica in fase di gestione
durante il periodo estivo.
5
Utility del software Meteonorm,
http://www.meteotest.com.
Conclusioni
Basandosi sulle semplificazioni procedurali consentite
dagli approcci normativi, alcuni fondamentali aspetti della
reale prestazione termica dell’edificio, apprezzabili analiticamente solo tramite le più complesse modalità di calcolo in regime dinamico, rischiano di assumere un ruolo
impropriamente secondario.
Se, da un lato, i modelli di simulazione più sofisticati presentano il vantaggio di poter “inserire” con maggiore dettaglio la descrizione dell’edificio, dei suoi impianti e delle
sue modalità gestionali, dall’altro lato, pur trascurando i
dettagli impiantistici e gestionali, limitandosi dunque ad
una mole di dati di input praticamente analoga a quella
necessaria alla risoluzione delle procedure semplificate,
con i codici di calcolo dinamici si possono ottenere risultati prestazionali significativamente diversi da quanto rilevabile applicando le norme semplificate.
In particolare, la valutazione secondo normativa rivela
una scarsa sensibilità nell’apprezzare l’importanza della
forzante climatica e gli effetti della capacità termica dell’involucro edilizio: tali aspetti possono rivelare differenze
energetico-prestazionali sostanziali, soprattutto in riferimento alle condizioni climatiche caratteristiche del territorio nazionale.
edilizia
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Riferimenti bibliografici
■ Simulation Research Group of Lawrence Berkeley Laboratory,
1994. “DOE-2 manuals”, U.S. Depart-ment of Energy University of California.
■ Henninger R. H. and Witte M. J., 2007. EnergyPlus Testing
with Building Thermal Envelope and Fabric Load Tests from
ANSI/ASHRAE Standard 140-2004 (prepared for: U.S.
Department of Energy Energy Efficiency and Renewable
Energy Office of Building Technologies Washington, D.C.).
www.energyplus.gov.
■ Ferrari S., 2007. Building envelope and heat capacity: re-discovering the thermal mass for winter energy saving.
■ Atti 2nd PALENC & 28th AIVC Conferences, 2007, Crete
Island, Greece.
■ Ferrari S., Baldinazzo M., 2008. Valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici: dalle norme semplificate all’analisi dinamica.
■ Atti Convegno AICARR - Certificazione energetica: normative e
modelli di calcolo per il sistema edificioimpianto posti a confronto, Bologna 16/10-Torino 25/11/2008, Napoli 16/01/2009.
Ringraziamenti
Prof. A. Campioli, Dott. R. S. Adhikari (Dip.to BEST - Politecnico
di Milano).
Ing. G. Di Cesare (ANDIL-Assolaterizi, Roma).
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Opere di sostegno
dei fronti di scavo
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Ing. Corrado Pilati
Dalla Gassa Srl
A causa degli spazi sempre più ristretti negli ambienti fortemente antropizzati spesso si presenta la necessità di
realizzare degli scavi verticali per ricavare degli interrati
fino al limite del confine di proprietà. Non potendo quindi eseguire delle scarpate naturalmente stabili risulta
necessario intervenire con opere di sostegno, provvisorie
o permanenti, che permettano di lavorare nel rispetto
delle normative in materia di sicurezza giustamente sempre più severe. Pertanto risulta necessario prevedere tali
opere in fase di progettazione sia per considerare il loro
ingombro, ed il conseguente restringimento dello scantinato, sia per il loro costo che per piccole opere può risultare significativo se rapportato al costo totale dell’opera.
2. Considerazioni generali
L’approccio alla scelta della giusta opera di sostegno per
ogni cantiere deve essere ragionato e valutato considerando diversi fattori. Per prima cosa bisogna disporre di
una relazione geologico-geotecnica, eseguita specificatamente per quel cantiere, che metta in evidenza quali
sono i terreni su cui si andrà ad operare e soprattutto che
evidenzi il livello della falda freatica, elemento quest’ultimo discriminante nella scelta delle opere più idonee.
Altra cosa da fare è raccogliere tutte le informazioni possibili relativamente alle opere esistenti oltre il confine di
proprietà; infatti è completamente diverso dover sostenere solo del terreno o una strada o sostenere un edificio
di più piani e privo di scantinato. Per quanto riguarda gli
edifici limitrofi bisogna quindi valutare la tipologia strutturale, la quota della loro fondazione, il carico da essa sca-
ricato sul terreno e la presenza di eventuali scantinati
anche se non in prossimità del confine. Per le strade o
per i terreni limitrofi bisogna individuare la presenza di
eventuali sottoservizi, pozzi od elementi che possano
interagire con le opere da realizzare.
Un altro aspetto fondamentale è la possibilità o meno di
poter realizzare dei chiodi o dei tiranti oltre il limite di proprietà. Dato per scontato che ai sensi dell’articolo 840
del codice civile non si può intervenire nella proprietà
altrui, rimane sempre la possibilità di fare una richiesta
formale al vicino per poter realizzare delle opere PROVVISORIE proponendo eventualmente delle ricompense
economiche. Alcuni Comuni, come ad esempio Bolzano,
hanno normato la materia e per i tiranti da eseguire sotto
il suolo pubblico chiedono un compenso in denaro in
funzione dell’area occupata e del tempo di utilizzo dell’opera provvisoria. Tale tariffa viene a volte applicata anche
tra privati e rimane comunque un punto di riferimento per
una stima dell’eventuale compenso da corrispondere ai
confinanti.
Ovviamente tale problema non sussiste quando si tratta
di sostenere un edificio o un manufatto all’interno del
limite di proprietà del cantiere.
Passiamo ora in rassegna le opere di sostegno più frequentemente utilizzate e cioè:
• Berlinesi di micropali
• Pareti chiodate o soil nailing
• Diaframmi
• Palancole
• Jet-grouting.
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1. Premessa
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3. Berlinesi di micropali
Per berlinese si intende una serie di micropali allineati disposti a breve distanza tra loro, vincolati in testa o a
diverse profondità, ed in grado di sostenere verticalmente il terreno fino ad alcune decine di metri. Per realizzare
ciascun micropalo bisogna eseguire un foro verticale con
una sonda, inserire un’adeguata armatura metallica nel
foro e poi riempire il tutto con una miscela cementante. I
micropali vanno solitamente eseguiti con passo orizzontale di 30÷70 cm a seconda del tipo di terreno e dei carichi da sostenere e vanno collegati in testa con un cordolo in calcestruzzo armato per renderli collaboranti in
prossimità di carichi concentrati. Possono essere fatti
lavorare a sbalzo per sostenere solo del terreno od opere
che possono accettare delle piccole deformazioni o contrastati in testa per evitare spostamenti quando vengono
realizzati in prossimità di edifici in cui non risulta accettabile nessuno spostamento. La loro lunghezza è solitamente di 6 m per uno scavo di circa 3,5 m e con contrasti in testa. Il contrasto in testa viene solitamente dato
da tiranti, elementi che vengono realizzati sempre
mediante perforazione ed inserimento di trefoli o barre di
acciaio successivamente cementate, che vanno ad
ancorarsi nel terreno a tergo dell’opera di sostegno. Nel
caso in cui non ci sia la possibilità di intervenire con i
tiranti si possono utilizzare dei puntoni interni, costituiti
da putrelle o tubi che vanno a scaricare la spinta orizzontale su parti di edificio già realizzato posto ad una
certa distanza dal fronte di scavo.
Le berlinesi possono essere utilizzate solo quando la
falda si trova al di sotto della quota di fondo scavo perché non costituiscono un’opera impermeabile; infatti
essendoci degli spazi vuoti tra palo e palo l’acqua può
tranquillamente entrare nello scavo. Solitamente entrando trasporta anche del materiale fino asportandolo da
monte e creando dei vuoti sotto le fondazioni degli edifici limitrofi con le prevedibili conseguenze.
Attenzione sempre agli ingombri presenti in altezza (linee
aeree, terrazzini, sporti del tetto ecc.) in quanto per realizzarli si deve scegliere la sonda tanto più piccola quanto minore è l’altezza disponibile ma in tal caso lievitano
anche i costi.
Tale soluzione è molto flessibile e va bene anche per cantieri di piccole dimensioni.
4. Pareti chiodate o Soil-nailing
La tecnica di rinforzo del terreno a mezzo di chiodi
(“nails”) denominata “soil-nailing”
o “clouage des sols”, consiste
nell’introdurre rinforzi all’interno
dell’ammasso del terreno aventi la
funzione primaria di assorbire
sforzi che il terreno non armato
non sarebbe in grado di sopportare, sia per le proprie intrinseche
caratteristiche meccaniche (sforzi
di trazione) sia per il superamento
dei valori ultimi di queste ultime
(sforzi di taglio) dovuto agli interventi antropici successivi alla fase
di rinforzo (generalmente scavi).
La tecnica prevede che la fase di
Scavo di un piano con putrella d’angolo e tiranti
Berlinese con tre ordini di tiranti per lo scavo di 3 piani
scavo e la fase di infissione dei chiodi procedano in successione alternata; dopo una fase di scavo tale da mantenere stabile il tratto di parete appena scavato (vedi fig.
1), si procede immediatamente con l’esecuzione dei
chiodi. Le spinte attive generatesi al momento dello
sbancamento nel volume di terreno retrostante la superficie di scavo vengono così immediatamente controbilanciate.
Il sistema prevede l’inserimento di tubi cavi del diametro
di circa 32 mm muniti in testa di punta a perdere. I chiodi vanno realizzati sul fronte di scavo a quinconce con
interasse verticale di circa 1.0 m e interasse orizzontale
variabile da 2 a 3 m.
Fig. 1
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Fig. 2 - Fasi esecutive della chiodatura dei terreni
4) A maturazione avvenuta, sia dei chiodi che dello
spritz-beton, approfondimento dello scavo.
5) A questo punto vengono ripetute le fasi 2, 3 e 4 fino
al raggiungimento del fondo dello scavo.
Le pareti chiodate risultano idonee su terreni privi di falda
e dove esiste la possibilità di realizzare i chiodi oltre il
fronte di scavo per almeno 4-6 m. Essendo opere passive non sono idonee per realizzare scavi in aderenza ad
edifici esistenti in quanto possono deformarsi leggermente per far entrare in tensione i chiodi con un conseguente piccolo spostamento del fronte di scavo (qualche
millimetro). Si possono raggiungere notevoli altezze
(anche 20 m) se abbinate con file di tiranti attivi. La riduzione di costo rispetto ad una berlinese è di circa il 30%
ma ci devono essere le condizioni geotecniche ed al contorno favorevoli per la loro realizzazione. Solitamente non
vengono realizzate verticali ma con un’inclinazione di
circa 5-10° rispetto alla verticale.
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Esempio di pareti chiodate
I diaframmi consistono nella realizzazione di muri in calcestruzzo armato
sotto terra per il contenimento del
terreno ed anche dell’acqua.
Vengono pertanto impiegati quando
risulta necessario scavare sotto falda
senza dover abbassare l’acqua,
all’esterno dell’area di cantiere, con
impianti well point.
Sono adatti per cantieri di una certa
dimensione sia per il costo dell’impianto cantiere sia per gli ingombri delle
macchine che vengono utilizzate.
Gli spessori usuali dei diaframmi in
c.a. sono: 50-60-80-100-120 cm.
Le attrezzature impiegate per lo
scavo sono:
• perforazione con fango a riposo (benna mordente): lo scavo
con benna viene utilizzato nei terreni sciolti dove non sia richiesta
la frantumazione degli elementi
litoidi. La benna può essere sospesa a un cavo (benna
a fune) o solidarizzata ad un’asta di manovra rigida;
• perforazione con fango in movimento - circolazione inversa (idrofresa) utilizzata per terreni rocciosi o in terreni sciolti a notevole profondità. Su un telaio
metallico con la stessa sezione del pannello da scavare sono montate due ruote fresanti attrezzate con
appositi denti, che ruotano in senso opposto, con la
funzione di rimuovere e disgregare il terreno. Una
pompa, posta nel cuore fresante, invia i detriti, posti in
sospensione nel fango, ad una stazione di trattamento e separazione.
Le profondità raggiungibili con tale tecnica di scavo sono
teoricamente limitate solo dalle tipologie e dalle potenze
installate a bordo delle macchine operatrici e arrivano
solitamente a 20-40 m raggiungendo in alcuni casi anche
i 100 m.
Una volta realizzato lo scavo, e stabilizzate le pareti con
fango bentonitico per impedire il crollo del terreno all’interno, si inserisce la gabbia di armatura e si esegue il
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5. Diaframmi
La realizzazione di una parete rinforzata con chiodatura
avviene, in generale, secondo le fasi sinteticamente illustrate nella fig. 2.
1) Scavo di altezza ed estensione dipendente dal tipo di
terreno.
2) Ricoprimento del fronte di scavo con uno strato di spritzbeton dello spessore di circa 10÷15 cm armato con una
rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 200x200 mm per contenere l’eventuale distacco localizzato di materiale.
3) Esecuzione dei chiodi, con attrezzatura a rotopercussione, diametro medio reso di 70÷10 mm, eseguiti
con barre autoperforanti con la disposizione e della
lunghezza risultante dalle verifiche di stabilità.
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Fase 1-2: Realizzazione diaframmi con giunti a tenuta
d’acqua
getto di calcestruzzo. Il calcestruzzo è più pesante del
fango bentonitico e quindi quest’ultimo risale in superficie e viene recuperato.
Gli elementi modulari, che formano nel loro insieme il diaframma continuo, vengono connessi strutturalmente uno
all’altro con opportune testate terminali sagomate a coda
di rondine; queste vengono realizzate grazie alla posa di
opportuni profili a perdere installati nelle sezioni di scavo
prima del getto dei cosiddetti pannelli primari.
Laddove sia necessario che il diaframma finito abbia
caratteristiche impermeabili, i profili a perdere possono
anche contenere più serie di bande longitudinali in
gomma o neoprene che, quando serrate dal contatto
verticale tra pannelli successivi, assolvono alla funzione
di barriere impermeabili dette correntemente waterstop.
Molto spesso, anche nell’attraversamento di usuali stratigrafie, l’utilizzo delle miscele di fanghi di bentonite, o
similari, è l’unica tecnica esecutiva adottabile per il sostegno provvisionale delle pareti di scavo dei diaframmi.
La sospensione bentonitica crea, sul bordo dello scavo,
un film impermeabile (cake). A tergo di questo cake, il
fango bentonitico sviluppa una pressione di tipo idrostatico che costituisce pressione di confinamento efficace
(al netto della pressione di falda nel terreno) che impedisce la rottura dell’elemento di terreno, alla scala elementare o del fronte di scavo alla scala macroscopica.
In caso di terreno a più grande granulometria, la bentonite penetra nel terreno creando uno strato gelatinoso
che ha lo stesso risultato del cake. La tixotropia della
bentonite (capacità di acquistare una certa rigidezza a
riposo) è la proprietà che permette la rapida realizzazione del cake o dello strato gelatinoso.
6. Palancole
Si intende per palancola un elemento componente l’opera di contenimento (palancolato) che viene utilizzato
soprattutto come struttura di sostegno sia in materiale
asciutto che in presenza d’acqua.
In funzione della tipologia di materiale si distinguono due
tipi di palancolato:
• palancolato metallico in cui le palancole sono generalmente costituite da profilati metallici di varie dimensioni e profili (palancole tipo Larssen);
• palancolato in calcestruzzo in cui le palancole
sono costituite da elementi in calcestruzzo di varie
dimensioni e profili.
Vantaggi nell’utilizzo delle palancole
I maggiori vantaggi del palancolato rispetto
ad altre strutture di sostegno sono:
• fornitura delle palancole già pronte
all’impiego con specifiche di prestazioni
prestabilite;
• facilità di trasporto e di movimentazione
in opera;
• rapido avanzamento dei lavori con riduzione della durata e dei costi dell’opera;
• elevata resistenza alla corrosione;
• possibilità di rimozione, recupero e
riutilizzo o riciclaggio come materia
prima;
• nessun intervento di manutenzione;
• capacità di confinamento dell’acqua.
Palancola in fase
di infissione
Esempio di palancolato
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Modalità esecutive
L’applicazione della palancola avviene coi seguenti metodi:
a) Metodo a vibrazione-convenzionale, eseguito a
vibro-infissione tramite una testa vibrante, con pesi
eccentrici azionati in rotazione da un motore elettrico o
idraulico, appesa ad un’autogru a fune o sul braccio di
un escavatore idraulico. Tale testa ammorsa la palancola con una pinza idraulica
(morsa) e facendola vibrare la infila nel terreno. Per l’estrazione, le
vibrazioni vincono sull’attrito laterale del terreno e sulla resistenza
ai gargami delle palancole.
b) Applicazione con getto d’acLe operazioni previste da questa
qua; un getto d’acqua ad alta
tecnica si articolano essenzialmente
pressione inviato da ugelli posti
in tre fasi:
all’estremità della palancola assi• esecuzione di una perforazione di
ste nell’ammorbidimento del terpiccolo diametro (6-12 cm) sino
reno circostante la palancola e
alla profondità di trattamento
nel lavaggio (lubrificazione dei
richiesta;
gargami per ridurre l’attrito fra i
• iniezione di un fluido ad elevata
gargami e l’attrito laterale del tervelocità da ugelli posti nella parte
reno) durante l’infissione.
inferiore delle aste di iniezione.
L’applicazione assistita con getto
L’insistenza del getto per un certo
d’acqua viene utilizzata anche
periodo di tempo o un certo numeper l’infissione di palancole spero di passate permette di ottenere
ciali in c.a. di diverse sezioni colvolumi di terreno stabilizzato aventi
legate tra di loro con maschio/
Esempio di colonne Jet-grouting
le dimensioni desiderate;
femmina e consente una precisa
• inserimento eventuale del tubo di armatura.
costruzione del palancolato in quanto facilita il posiLa tecnologia del jet grouting può essere eseguita con tre
zionamento necessario per un corretto allineamento
diverse metodologie, le prime due perfezionate in Italia, la
verticale e orizzontale della palancola sul cantiere.
terza di origine giapponese:
L’immissione d’acqua nella giusta quantità e pressio1. Iniezione di sola miscela (sistema monofluido);
ne comporta un miglioramento delle caratteristiche
2. Iniezione di aria e miscela (sistema bifluido);
meccaniche del terreno nel lungo termine.
3. Iniezione di aria, acqua e miscela (sistema trifluido).
Le palancole sono adatte per eseguire scavi sotto falda
A seconda del metodo utilizzato si possono raggiungere
ma la loro lunghezza deve essere tale da raggiungere
diametri diversi, da 60-80 cm per il monofluido ad alcuni
uno strato di terreno impermeabile per evitare moti di filmetri di diametro per il trifluido.
trazione da monte verso valle o problemi di sifonamento.
La tecnica del jet-grouting va bene per scavi sotto falda
Il problema che presentano è la modalità di infissione che
ed è particolarmente efficace su terreni sabbiosi e ghiaiomolto spesso non può essere utilizzata perché crea
si in quanto iniettando acqua e cemento e trovando l’ivibrazione negli edifici limitrofi.
nerte sotto terra si creano delle colonne in calcestruzzo.
Inoltre le palancole non possono essere impiegate quanSu terreni argillosi si ottengono risultati più scadenti mendo il terreno presenta ciottoli con dimensioni maggiori di
tre è da evitare sulle torbe.
15÷20 cm e su terreni ghiaiosi molto densi.
Anche in questo caso, come per le berlinesi, oltre una
Anche le palancole, quando lo scavo raggiunge una
certa altezza è necessario tirantare la testa o usare dei
certa profondità, vanno tirantate o contrastate in testa
contrasti interni.
per ridurre le deformazioni.
7. Jet grouting
8. Conclusioni
Il jet grouting consiste nella realizzazione di colonne in
calcestruzzo all’interno del terreno iniettando acqua e
cemento ad altissima pressione (400-500 bar).
Eseguendo tali colonne affiancate si crea un’opera di
sostegno continua ed impermeabile all’acqua.
La peculiarità della tecnica in oggetto è la capacità di
modificare in sito le caratteristiche del terreno, sfruttando l’effetto di getti fluidi ad altissima velocità per disgregarne la struttura e miscelarlo (od eventualmente sostituirlo parzialmente) con un fluido stabilizzante, costituito
in generale da una sospensione in acqua a base di
cemento.
Quelli sinteticamente elencati sono alcuni dei metodi per
il sostegno dei fronti di scavo; ne esistono altri che
vanno dal jet a bassa pressione ai micropali affiancati,
dai pali in ghisa sferoidale ai pali avvitati nel terreno, dai
pali di grande diametro alle colonne jet riperforate per
poterle armare.
Comunque, una cosa da tenere sempre presente è il
fatto che una soluzione non può genericamente essere
estesa a tutti i cantieri perché le condizioni al contorno
ossia le caratteristiche del terreno, la presenza della
falda, gli spazi operativi, la presenza di eventuali edifici o
strade ecc. cambiano da cantiere a cantiere.
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Comparazione
fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
e D.Lgs. 81/2008
Seminario Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della Provincia di Rovigo
del 6 marzo 2009
D.LGS. 494/96 E S.M.I.
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 88 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
e bis) ai lavori svolti in mare;
e ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o altri luoghi in cui si effettuino
riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione
della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di
un cantiere temporaneo o mobile.
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Art. 2 - Definizioni
Art. 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco
è riportato all’allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei
lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 5;
f bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera;
f ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modifiche.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide
con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione dell’opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera, di
seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che
non può essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che
il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige,
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
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Art. 3 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori
Art. 90 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori
1. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto
e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si
attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994.
Alfine di permettere la pianificazione dell’esecuzione
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell’opera, valuta i documenti di
cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti
casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato lI.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.i.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese.
5. II committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
6. II committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. II committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. II committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo distinto per qualifica
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti;
1. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto
e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si
attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell’opera, valuta i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata a una o più imprese.
6. II committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. II committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. II committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. II committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi
di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
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b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva.
Tale certificato può essere rilasciato, oltre che
dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all’amministrazione concedente,
prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico
di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui
al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva,
anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice
dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione
concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma
3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Art. 20. Contravvenzioni commesse
dai committenti e dai responsabili dei lavori.
Art. 157 Sanzioni per i committenti
e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e
4-bis; 6, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a).
1. II committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli
90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200
a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101,
comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90,
comma 9, lettera c).
Art. 4 - Obblighi del coordinatore
per la progettazione
Art. 91 - Obblighi del coordinatore
per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono defi-
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dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento UE 26/05/93. II fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. II fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene
del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.
626 del 1994, in seguito denominata commissione
prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 21 - Contravvenzioni commesse
dai coordinatori
1. II coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo
4, comma 1.
niti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. II
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Il fascicolo
di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. II coordinatore per la progettazione é punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
Art. 5 - Obblighi del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori
Art. 92 - Obblighi del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 e la
corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette
a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e
la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l’esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza all’azienda
unità sanitaria locale territoriale competente e
alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1 bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il
coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Art. 21 - Contravvenzioni commesse
dai coordinatori
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
Art. 158 (Sanzioni peri coordinatori)
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f)
e comma 1 bis;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d).
2. II coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92,
comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000
euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
Art. 6 - Responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori
Art. 93 - Responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori
1. II committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
1. II committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In
ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma
1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. II coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché
Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. II coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73,
3.
4.
5.
6.
7.
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attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì,
in possesso di attestato di frequenza a specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o,
in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi
professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituti nel settore dell’edilizia.
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V.
L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita
con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di
cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonché attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l’espletamento
di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore
delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì,
in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di
medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
3. I contenuti le modalità e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all’allegato XIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica
in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di
pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante ii superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi
di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad
un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2 non
è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea
magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
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2.
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Art. 11 - Notifica preliminare
Art. 99 - Notifica preliminare
1. II committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’allegato III nonché gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
1. II committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere
copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso
gli organi di vigilanza.
Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
11, comma 1, 13, comma 1.
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ALLEGATO XIV
Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
Modulo metodologicolo/organizzativo
per complessive 16 ore
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di
igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente
gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
• Le normative europee e la loro valenza; le norme di
buona tecnica; le direttive di prodotto
• Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I.
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in
quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
• La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi
• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza
• I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i
piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S.
(Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza
• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla
risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di
gestione dei gruppi e leadership
• I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione
dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
T
• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
• Gli obblighi documentali da parte dei committenti,
imprese, coordinatori per la sicurezza
• Le malattie professionali ed il primo soccorso
• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche
atmosferiche
• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in
sotterraneo ed in galleria
• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di
lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di
sollevamento e trasporto
• I rischi chimici in cantiere
• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
• I rischi connessi alle bonifiche da amianto
• I rischi biologici
• I rischi da movimentazione manuale dei carichi
• I rischi di incendio e di esplosione
• I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di
sicurezza.
PARTE PRATICA
per complessive 24 ore
• Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze
• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze. Lavori di gruppo
• Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani
Sostitutivi di Sicurezza
• Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi
dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione.
VERIFICA FINALE Dl APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3
docenti del corso, tramite:
• Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
• Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. II numero massimo di
partecipanti per ogni corso è fissato a 30. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.
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Pierdomenico Abrami
da “Dimensione Geometra”, 3/2009
Contrastare il rischio di diventare spingitori di bottoni in una tastiera di computer è un obbligo di tutti i professionisti che si occupano di aggiornamento
delle geometrie catastali.
Questo è il messaggio da lanciare alla
vigilia dell’attivazione del nuovo programma ministeriale PREGEO 10, unitamente alla convinzione della necessità di una buona preparazione specifica
in campo della topografia catastale.
La topografia è quella disciplina che
comprende anche lo studio della strumentazione e dei metodi atti al rilievo e
alla rappresentazione grafica o numerica di una parte limitata della superficie
terrestre.
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Procedura
Pregeo 10
Il Geometra,
padrone della
buona tecnica
topografica
e conoscitore
delle normative,
è protagonista
in prima persona
dell’aggiornamento
del catasto
e non un semplice
spingitore di bottoni
sulla tastiera
del computer
La topografia catastale è topografia settoriale, strettamente legata alla rappresentazione della proprietà, che richiede
buone conoscenze delle tecniche di rilievo e di restituzione attuali ma anche, direi
necessariamente, del passato. Esige
inoltre conoscenza di rudimenti di diritto
civile e di usi locali in materia di confini.
L’imponente lavoro di rilevamento e restituzione delle mappe del Nuovo Catasto
Terreni, interrotto dagli eventi bellici, ebbe
durata di circa 70 anni, vale a dire dal
1886 al 1956. L’allora Direzione Generale
del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali
emanò le istruzioni per le operazioni di
triangolazione, di poligonazioni, di rilevamento particellare e di formazione delle
mappe con segni convenzionali e calcolo delle aree. Il principio ispiratore era dettato dalla presenza costante di elementi di controllo dei dati di rilievo e
di restituzione.
Questo principio è sempre attuale.
Il topografo deve avere la possibilità di verificare i dati da
lui acquisiti per scongiurare l’errore (che pare si diverta a
complicare la vita dei tecnici in generale con agguati ben
organizzati e alle volte anche raffinati) nascosto dietro
ogni angolo.
Rilevato e restituito l’ultimo punto del grandioso rilievo
della mappa d’Italia, è iniziata la conservazione del catasto cioè il suo continuo aggiornamento della geometria e
del censuario.
L’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650 definisce le regole, con il rango di
legge, con le quali aggiornare le mappe.
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Esso testualmente recita:
1) Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove dividenti devono essere definite mediante misure prese
sul terreno e riportate sul disegno.
2) Le misure devono essere rigorosamente riferite a
punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul
terreno oltrecché riconducibili sulle mappe catastali;
detti punti o linee, oltre che indicati, devono essere
sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d’impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la
gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo
art. 11 o a punti appositamente concordati con l’ufficio tecnico erariale.
3) Quando le nuove dividenti di possesso, identificate
sul disegno con le nuove linee, sono materializzate
con manufatti o particolari topografici, anche questi
devono essere sinteticamente descritti nel
tipo di frazionamento medesimo.
4) L’assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla
buona tecnica: deve in particolare essere
eseguito un congruo numero di misure di
controllo. Qualora queste diano risultati
che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze
eccedenti le tolleranze d’uso, deve esserne fatta esplicita menzione.
5) Quando in particolare la configurazione
delle particelle da dividere ricavata dalla
mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul
terreno, questa deve essere riprodotta,
regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e
che ne forma parte integrante, eseguito in una scala
avente denominatore non maggiore di quello della
mappa corrispondente.
6) Su di esso deve essere indentificata, mediante le
misure di cui al primo comma, la posizione delle
nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul
tipo di frazionamento eseguito sull’estratto di mappa
in guisa che le superfici delle particelle da dividere
risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.
7) Nel caso previsto dal precedente comma la norma
portata dall’ultimo comma del precedente art. 5 si
intende riferita al disegno allegato al tipo.
Ultimo comma art. 5:
Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all’atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del
successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.
Questa è la normativa fondamentale dalla quale discendono le specifiche istruzioni per l’aggiornamento emanate dal Catasto Italiano nel 1988 con la circolare 2/88
dopo un secolo dalla legge istitutiva del Nuovo Catasto
Terreni e dopo moltissimi decenni dall’entrata in conservazione. Da qui la creazione della procedura PREGEO
che ha vincolato le misure del rilievo ad elementi esterni
stabili e reperibili nel tempo (punti fiduciali) e ha standar-
dizzato i dati rendendoli informatizzati (libretto delle misure). Da quel momento il ruolo del professionista esterno
al Catasto è diventato sempre più importante e carico di
responsabilità via via che dalla versione 6 di PREGEO si
è passati a PREGEO 7 poi a PREGEO 8 e poi a PREGEO
9, per poi giungere alla versione PREGEO 10, che
dovrebbe essere quella definitiva.
Chi scrive, per ragioni anagrafiche, ha attraversato tutta
l’epoca dello straordinario progresso tecnologico iniziatasi a metà degli anni Settanta dello scorso secolo e tuttora in evoluzione. Posso assicurare che solo il rispetto dei
principi della buona tecnica, unitamente alla conoscenza
delle regole fondamentali del rilevare e del rappresentare,
è sempre stato è e sarà, la ricetta giusta per predisporre
elaborati tecnici di qualità ed all’altezza del compito che
viene affidato dalla Committenza, dal Catasto e dalle esigenze della società al tecnico libero professionista.
La procedura PREGEO 10 è stata concepita per delegare alla macchina le verifiche dell’aderenza degli elaborati
di aggiornamento alla normativa. Per questo esegue
controlli matematici e cartografici. In una relazione strutturata, aggiuntiva a quella classica, il tecnico potrà giustificare il suo operato riguardo a discordanze o altro. La
macchina sarà in grado di eseguire i controlli in modo
oggettivo. Ma resta pur sempre un’intelligenza artificiale
che esegue e non pensa. Metodi di misura, apporti di
fantasia e genialità nell’impostare schemi nel dare consulenza e assistenza, tolleranze e normative ecc. non
cambiano. Competenza e conoscenza sono ancora il
corredo che contraddistinguono ogni singolo tecnico.
Ma allora cosa cambia con l’avvento di PREGEO 10?
Dovrà cambiare il modo di pensare perché con la nuova
procedura verrà consegnato a noi liberi professionisti un
frammento di catasto completo di tutte le informazioni
(geometria e censuario) e sarà a noi demandato il compito di apportarne l’aggiornamento nella sua totalità.
Non è cosa da poco.
Ed è per questa ragione che il nostro compito si eleva di
importanza e di responsabilità nei confronti della
Committenza e del Catasto e quindi discende il dovere di
conoscere quello che diamo in pasto al computer e non
solo saper premere dei bottoni.
Compito delle strutture dei Collegi sarà quello di organizzare adeguati corsi di aggiornamento specifici nello spirito dettato dal Consiglio Nazionale della formazione e
informazione continua.
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Regole
della privacy
negli incarichi
giudiziari
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Essenziale per gli ausiliari giudiziari
porre in essere tutte le azioni necessarie
per non esporsi alle pesanti
sanzioni penali e pecuniarie
Paolo Frediani *
Seconda parte
• Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste
a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrispondenti ai dati di fatto
anche quando vengono espresse valutazioni provenienti da valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fisica o giuridica):
Come osservato l’ausiliario giudiziario – dinnanzi a dati di
carattere personale – deve porre estrema attenzione ad
utilizzare informazioni corrette ed aggiornate.
Infatti, – sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione – il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e
porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni personali che,
con riguardo all’oggetto dell’indagine da
svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione del soggetto (finanziaria,
sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.)
corretta, completa e corrispondente ai dati
di fatto. Ciò, non solo allo scopo di fornire
un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al
fine di evitare che, da un quadro inesatto
o inidoneo di informazioni, possa derivare
nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non
fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma
1, lettera c) 8. In tal senso appare indispensabile valutare
non solo l’attendibilità delle informazioni in possesso ma
anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni
e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti
processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume ancora più
rilevanza nella nostra attualità processuale in considerazione della durata dei procedimenti.
Occorre rilevare la indubbia importanza
anche con particolarmente riferimento alla
natura degli incarichi civili ove a fronte della
diversificata natura delle controversie vi
sono numerosissime informazioni, dati e
notizie, anche di carattere rilevante sotto il
profilo probatorio, che il consulente tecnico
si trova a trattare, elaborare ed a porre a
fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti. È quindi precipuo compito dell’ausiliario giudiziario, anche
attraverso eventuali specifiche autorizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque
valutarne la loro attendibilità.
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(*) Libero professionista, libero docente
in corsi di formazione ed autore di pubblicazioni nel settore della consulenza
tecnica di ufficio. Dal novembre 2008
svolge presso il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati il seminario “Gli obblighi della privacy per C.T.U. e C.T.P.”
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Infatti un loro erroneo e improprio utilizzo od anche la loro
mera inattualità potrebbero costituire profilo di responsabilità per il consulente tecnico e perito per i danni derivati
all’interessato. Come già ampiamente rilevato, in ossequio
al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, il consulente deve operare una attenta analisi sui dati da inserirsi
nell’elaborato peritale. In tale quadro si inseriscono anche le
informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all’espletamento dell’incarico. In tal senso è opportuno
quindi per il consulente – anche nella detta fattispecie –
verificarne l’attendibilità ed ove questo non fosse possibile
– operare una separata valutazione in ordine al punto al fine
di connotarne i limiti di valore ai fini del contenuto probatorio tale indicazioni proveniente dalla parte. In detta ipotesi è
opportuno che la indicazione sia recepita a verbale delle
operazioni e comunque con documento scritto da dove
risulti chiaramente l’origine e la fonte.
• Informazioni limitatamente a quelle necessarie e
strettamente indispensabili all’incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento:
Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire ed utilizzare informazioni personali strettamente connessi alle finalità dell’incarico. Pertanto le relazioni peritali e le informative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto
– alle parti, non devono nè riportare dati, specie se di
natura sensibile 9 o di carattere giudiziario 10 o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, ne’ contenere
ingiustificatamente ed in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento
(art. 11, comma 1, lettera d) 11.
È evidente l’attinenza del punto – con espressa esclusione delle informazioni che trovano fondamento negli scopi
e finalità stesse dell’incarico – del riferimento ai dati inerenti l’origine razziale ed etnica, delle convinzioni religiose, filosofiche, delle opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenze od ancora notizie rivelanti
aspetti legati a procedimenti giudiziari dei soggetti coinvolti od anche di coloro che in vario modo ne possano
risultare interessati come coniugi e parenti.
A puro titolo esemplificativo si può far riferimento all’accertamento tecnico richiesto al consulente tecnico di ufficio per accertare se le opere edilizie condotte in una proprietà immobiliare siano state svolte con la finalità dell’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti
nell’edificio per consentire un adeguato uso dell’unità
immobiliare da parte del proprietario.
Il riferimento od anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o dell’aggravamento della stesso del soggetto interessato o
comunque il quadro di notizie che possano rilevare lo
stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non
pertinenti all’oggetto (peraltro con natura di dato sensibile) dell’accertamento e pertanto sanzionabile.
Viceversa, ove l’accertamento riguardi proprio lo stato
di salute del soggetto (come avviene nella consulenza
tecnica peritale medica), poiché condizione volta a
garantire l’ammissibilità o meno di tale intervento edilizio nella quadro di norma relativa – e quindi fondante
l’incarico stesso –, ne risulta con ogni evidenza, la sua
attinenza e proporzionalità rispetto alle finalità dell’incarico.
Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal
riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se soggetti facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel procedimento.
Può essere il caso di notizie afferenti condomini od i proprietari di abitazioni finitime nel caso di conflitti di vicinato od ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa.
• Comunicazioni delle informazioni:
Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come
rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso
propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto
dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali.
Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale, debba essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall’incarico
evitando quelle di tipo irrituale o comunque improprie (es.
comunicazione verbale o telefonica). Pertanto appare
opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali
mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni
scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
In molti incarichi di consulenza tecnica di ufficio l’ausiliario entra in possesso di notizie e dati che ad una prima
lettura possono non apparire rilevanti sotto il profilo delle
tutele a cui il Codice offre garanzia. Queste possono
essere ad esempio quelle concernenti le indagini di tipo
amministrativo, finanziario o ricostruzioni di condizioni
storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti
interessati, anche con l’ausilio di documenti fotografici ed
atti di natura non pubblica.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226
c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunica-
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zioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione
del perseguimento delle finalità dell’indagine, restano
subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche
autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
Inoltre appare utile precisare, laddove il consulente
debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di
accertamenti di natura specialistica, (si pensi ad esempio
ad indagini geologiche di un terreno in un incarico affidato ad un geometra avente come finalità la valutazione di
mercato dello stesso) ricorrere sempre alla autorizzazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento
d’incarico o con successiva separata specifica istanza),
poiché in tal caso – come citato nel provvedimento n. 27
marzo 2002, n. 1063421 del Garante – l’attività di detti
soggetti “… si inquadra infatti, al pari di quella curata dal
consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito delle funzioni
ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina
della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria
coadiuvata”. Questo, pertanto, determina anche per gli
esperti ausiliari le analoghe esclusioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa concernente il trattamento dei dati personali e con le evidenti esclusioni in ordine alle responsabilità previste dal Codice.
• Conservazione e cancellazione dei dati:
È questo forse l’aspetto più rilevante e, – mi si consenta,
nei riflessi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante.
Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai
trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non è
applicabile la disposizione contenuta dall’art. 16 12 del
Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati
personali. Ciò è conseguenza del mancato obbligo per il
consulente e perito di dover informare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli
interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del consulente e del perito, di regola coincide con
l’esaurimento dell’incarico.
Tali esclusioni tuttavia – evidenziano le Linee Guida – non
incidono su quanto previsto dal dettato dell’art. 11,
comma 1, lettera e), del Codice della privacy il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un
periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l’incarico l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la
documentazione consegnatagli dal magistrato ovvero
contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell’attività svolta (ad
esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo di
ricerche, ispezioni ed accertamenti od anche semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a
seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto
eventualmente stabilito da disposizioni normative o da
specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso
contrario.
Sul punto occorre osservare che la deliberazione del
Garante prevede che la consegna sia fatta “agli atti del
procedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali
dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica,
in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito,
il rispetto alla disposizione. “Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale,
agli allegati ad essa ed ai fascicoli di causa delle parti
consegna, come previsto dalle Linee Guida in materia di
trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008
tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e
raccolta nel corso delle attività”, potrebbe essere una
esemplificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia.
Il fascicolo quindi deve essere depositato unitamente alla
relazione o perizia in cancelleria per essere inserito nel
fascicolo di ufficio.
Le Linee guida dispongono che nella ipotesi di assenza
di disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il
consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.
Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all’incarico
da parte dell’ausiliario, la documentazione acquisita nel
corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi
costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni.
Ne risulta quindi, in pratica conseguenza, – ed è questo
l’aspetto oggettivamente più astratto del provvedimento
– che il consulente, laddove in presenza di informazioni
costituenti dato personale, non possa conservare, in
concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della documentazione fotografica ad essa allegata
laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi ad informazioni personali.
In questo caso, per esemplificare, è evidente che il reperto fotografico avente ad oggetto una macchia di umidità
su di un soffitto di un locale non è certo tale da costitui-
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re elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ritraente la proprietà della parte ove
si evidenzino lo stesso soggetto, l’automobile con la relativa targa, od ancora l’accesso alla proprietà con il numero
civico.
Ma – seguendo la finalità della disposizione – non si può
fare a meno di osservare che tra la documentazione di cui
è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli
appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente ovvero perito abbiano operato nel corso dell’incarico laddove questi costituiscano
fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti
coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la
portata ed il carattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto
frequente.
La detta condizione – precisa il Garante – non inibisce la
possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre
note ad integrazione o supplemento alla medesima atteso
che, in detta ipotesi, l’ausiliare può soddisfare la richiesta
acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per
fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. È questo l’aspetto del
provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare
delle serie perplessità, in particolare per gli effetti pratici che
può determinate e con cui le esigenze materiali degli uffici
non potranno non scontrarsi.
Difatti come si può ritenere che l’eventuale supplemento od
anche più semplicemente il chiarimento della consulenza
tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l’ausilio del
compendio documentale realizzato ed operato dal consulente nel corso dell’incarico, talvolta lungo, articolato e
complesso?
Perché se è evidente che la documentazione versata agli
atti è riferimento utile e necessario, – per coloro che conoscono gli incarichi peritali – è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di lavoro, rilievi, fonti di
ricerche, analisi di dati od anche semplici spunti di riflessione ed appunti, versati in relazione a mezzo di una sintesi
organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei
chiarimenti, non foss’altro per una semplice memorizzazione che una relazione peritale non sempre consente. E non
pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare
nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni
bancarie, finanziarie, amministrative ed altro ancora.
Alla domanda sul daffarsi, la soluzione da suggerirsi è quella di utilizzare ed ottenere, ove le condizioni del mandato lo
consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di
coscienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta
dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione
del magistrato all’uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di
conferimento d’incarico “al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione
acquisita nel corso dell’incarico agli atti del fascicolo di studio”. Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli incarichi più complessi o quando la natura e la
portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di
chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza.
In difetto di ciò, come detto, il consulente deve eliminare
ogni documento riconducibile al dato personale dei soggetti, potendo anche, tale condizione, in estrema condizione, costituire la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza.
Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione
anzidetta di rilascio di autorizzazione del magistrato, è
ammissibile conservare esclusivamente i dati necessari
ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in materia
contabile ed amministrativa (nome, cognome, residenza,
codice fiscale o partita IVA e quanto altro necessario a
tale fine), mentre tutte le altre informazioni debbono
essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distruggi documenti),
mentre per quelle su supporto informatico, eliminate o
trasformate in forma anonima. Eventuali informazioni di
utilità statistica o scientifica debbono essere riformulate
in forma anonima tali da non poter essere comunque
riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera b)13.
• Adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi
e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss.
e disciplinare tecnico allegato B al Codice:
Il secondo aspetto richiamato dal punto 2.1. delle “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali da parte
dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del
pubblico ministero” di cui alla deliberazione n. 46/2008
del Garante, precisa che il trattamento dei dati da parte
degli esperti giudiziari debba svolgersi “…adottando le
misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni
eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli
articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al
Codice”.
Tenuto conto che l’attività dell’ausiliario giudiziario è connotata da caratteri di autonomia, in relazione alla natura
squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, solitamente, senza l’intervento del magistrato, dal momento
in cui l’esperto riceve l’incarico e sino al momento della
consegna al giudice della relazione peritale o al pubblico
ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono
concretamente su detto soggetto, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità
e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal
Codice.
Il consulente tecnico e perito sono quindi tenuti ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita
divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro
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perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte
a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati.
Le Linee guida stabiliscono che gli ausiliari debbono curare personalmente, in considerazione del grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto:
• le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento l’art.
31 del Codice 14;
• le «misure minime» specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 15 e nel disciplinare tecnico allegato B)
al Codice.
La mancata adozione di quanto stabilito costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice).
Disposizioni per il C.T.P.
Gli obblighi di cui alle linee guida incombono anche sui
consulenti di parte in ordine all’applicazione dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del
Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza
volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e
disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
Come si è detto, il Garante nella deliberazione n. 46/2008,
ha provveduto a stabilire regole anche per il consulente tecnico nominato dalle parti nei giudizi civili e penali.
La deliberazione riguarda – come già osservato nel contributo pubblicato nel precedente fascicolo – il consulente tecnico nominato dalla parte nel procedimento civile
(articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.) ed in quello penale
(artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). In particolare il consulente di parte :
• può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui
ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello
svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n.
397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e
b). I dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati
solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie;
• può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera
d); sono fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della
segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite
nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esem-
pio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal
segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può
comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti
necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del
diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della
dignità dell’interessato e di terzi;
• Il consulente di parte, relativamente ai dati personali
acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza
prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al
Codice; art. 169 del Codice).
• ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti
elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art.
33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare
tecnico allegato B);
• anche il consulente di parte, deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla
custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati
personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise
istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro
consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.
In ultimo occorre ricordare che al consulente tecnico di
parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l’omissione della richiesta dell’autorizzazione al
Garante per il trattamento dei dati sensibili; ciò in forza
della originaria autorizzazione n. 4 del 2005 emanata dal
Garante per l’autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti e rinnovata con autorizzazione n. 4/2008 del 19 Giugno 2008. Ciò non esime
il professionista – come invece accade per il consulente
tecnico e perito del giudice e pubblico ministero – dagli
obblighi della informativa all’interessato con l’ottenimento del relativo consenso.
Il quadro sanzionatorio
Per quanto attiene all’impianto sanzionatorio, il D.lgs.
196/2003, in linea generale, punisce con sanzioni penali e
pecuniarie l’uso dei dati senza consenso degli interessati, il
mancato adempimento di uno dei provvedimenti del
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Garante, la mancata informativa agli interessati e comunque
ogni altra carenza concernente l’adozione delle misure minime di sicurezza atte a preservare e garantire il trattamento e
la conservazione dei dati personali.
Le sanzioni penali previste dal Codice riguardano:
• Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del
Codice) 16;
• Falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice)17;
• Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art.
169 del Codice);
• Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 del
Codice) 18;
Le misure sanzionatorie sono state in parte modificate con
l’introduzione della Legge 27 Febbraio 2009 n. 14.
Per la prima e la seconda violazione la pena varia da sei
mesi a tre anni di reclusione, per la terza è prevista la reclusione fino a due anni o ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 mentre l’ultima è sanzionata con la reclusione da
tre mesi sino a due anni.
In ordine alla terza violazione occorre precisare che l’art.
169 19 del Codice prevede la possibilità, di impartire all’autore del reato una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione.
Per quanto concerne la sanzioni amministrative disposte dal
Codice, anch’esse modificate con la legge 14/2009, riguardano:
• omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del
Codice) 20;
• cessione di dati in violazione alle disposizioni del codice e
violazione in materia di divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 21;
• omessa o incompleta notificazione al Garante 22;
• omessa informazione o esibizione di documenti al
Garante 23;
La prima violazione è sanzionata con una ammenda da €
6.000,00 a €36.000,00. Se trattasi di dati sensibili e giudiziari l’ammenda applicata varia da un minimo di €10.000,00
ad un massimo di €60.000,00.
Per quanto attiene la seconda fattispecie di violazioni è punita con una ammenda da € 5.000,00 ad € 30.000,00 mentre la violazione dell’art. 84, comma 1 (divulgazione di dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute) è sanzionata con
ammenda da €1.000,00 a €6.000,00.
Per quanto attiene la omessa o incompleta notificazione al
Garante la sanzione prevista varia da € 20.000,00 a €
120.000,00.
Nei casi di minore gravità, avuto riguardo alla natura anche
economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura
pari a due quinti.
Per quanto attiene alla specie in trattazione degli incarichi di
consulente tecnico e perito occorre osservare che è esclusa, in ordine al profilo penale, la sanzione relativa alla falsità
delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice), non
dovendo, come detto, l’esperto giudiziario provvedere ad
alcuna notificazione, mentre, per il profilo amministrativo,
non è prevista, per i motivi gia detti l’omessa o inidonea
informativa all’interessato (art. 161 del Codice) e l’omessa o
incompleta notificazione al Garante.
Sono validi, quindi, anche per l’ausiliario giudiziario, seppur
nelle ipotesi rese diverse dalle possibili fattispecie, le altre
sanzioni e pene.
Vi è da considerare che le violazioni della normativa del
Codice sono anche fonte di responsabilità civile per danni ai
soggetti interessati, poiché l’art. 2050 c.c. configura una
responsabilità oggettiva a carico del soggetto che ha cagionato nocumento, indipendentemente dall’attribuzione di
dolo o colpa per il fatto, sempreché il contravventore non
riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno.
In ultimo è utile osservare che responsabile degli accertamenti è la Guardia di Finanza con la quale il Garante per la
protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocollo
d’intesa. Gli accertamenti ispettivi sono indirizzati a verificare il rispetto delle norme da parte dei soggetti che trattano
dati personali e per accertarne l’adempimento di tutti gli
obblighi connessi all’attività esercitata. Le ispezioni sono
svolte direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti dei dati personali.
Cosiderazioni conclusive
Come abbiamo visto la deliberazione n. 46 del 26 Giugno
2008 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” riguarda un insieme di obblighi
e precetti che i soggetti debbono adeguatamente considerare assumendo le azioni relative.
Ciò innanzitutto per adeguare il loro modo di operare alla
normativa senza trascurare anche i dettagli che ad una
sommaria lettura possono sembrare meno rilevanti. Nella
analisi proposta ne abbiamo sottolineato diversi, individuandone la loro ricaduta, portata e delicatezza nell’ambito delle
attività dell’esperto giudiziario.
Ma, mi si consenta, su ogni altra considerazione quella sulla
quale ogni ausiliario giudiziario deve prestare particolare
attenzione poiché rappresenta il rischio più elevato, è la fattispecie di pericoli implicitamente connessi all’ambito nel
quale egli svolge il proprio mandato.
Ciò in particolare nel settore civile dove la conflittualità latente ed emergente tra le parti è spesso estrema. Questa condizione, anche aggravata dall’empasse in cui versa il sistema giurisdizionale civile, conduce frequentemente le parti a
produrre degenerazioni della lite coinvolgendo anche i soggetti che, loro malgrado, si trovano ad operare nella procedura. Questo determina condizioni di possibile minaccia per
l’ausiliario giudiziario.
Ed il consulente tecnico di ufficio, esperto nella materia
oggetto della controversia che, quando questa si risolve in
questione di natura tecnica “decide” l’esito della causa, è
colui che più si espone agli occhi della parte che ritiene di
essere stata ingiustamente penalizzata o che magari, illusa
da aspettative infondate, non vede realizzare la sua “ragione” nel giudizio. Ecco che quindi può scattare nella parte il
desiderio – poco ragionevole per la verità, ma non per questo meno probabile – di una sorta di ritorsione, di una volontà di rivalsa nei confronti di quel consulente che magari
attento a svolgere propriamente e correttamente il suo incarico giudiziario non sia stato altrettanto diligente nell’applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione.
Per chi conosce la situazione di estrema conflittualità in cui
si sviluppano molte liti negli odierni procedimenti civili non
potrà quindi che prestare la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee
guida.
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI DA PARTE DEI CONSULENTI
TECNICI E DEI PERITI AUSILIARI DEL GIUDICE
E DEL PUBBLICO MINISTERO
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008
Registro delle deliberazioni
Del. n. 46 del 26 giugno 2008
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APPENDICE
alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari
interessati;
3. ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate “Linee
guida”, per la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2008
DELIBERA:
1. di adottare le “Linee guida” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia e al Consiglio superiore
della magistratura, per opportuna conoscenza
nonché – per quanto di rispettiva competenza –
per l’adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI DA PARTE DEI CONSULENTI
TECNICI E DEI PERITI AUSILIARI DEL GIUDICE E
DEL PUBBLICO MINISTERO
(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 31 luglio 2008)
1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del
pubblico ministero coadiuvano e assistono l’autorità
giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni,
quando ciò si rende necessario per compiere atti o
esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e
359 c.p.p.).
L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell’espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario, anche dati personali di sogget-
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan
e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h);
RITENUTA la necessità di provvedere in relazione ai
rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell’ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;
RILEVATA l’esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni,
volti a fornire orientamenti utili per i professionisti
interessati;
VISTE le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da
191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
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ti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali
le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr.
ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle
parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228,
comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L’attività dell’ausiliario
comporta quindi il trattamento di diversi dati personali,
talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art.
4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più
soggetti, persone fisiche o giuridiche.
A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado “per
ragioni di giustizia” (art. 47, comma 2, del Codice; cfr.
Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web
n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di
natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di
garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
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1.2 Ambito considerato
Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell’adempimento degli obblighi
derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.
All’interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune
indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici
dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233
e 360 c.p.p.).
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei
dati personali
2.1 Considerazioni generali
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai
trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende
non applicabili alcune disposizioni del medesimo
Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da
parte dell’interessato (art. 9), al riscontro da fornire al
medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona
condotta (art. 12), all’informativa agli interessati (art.
13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla
notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5),
a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità,
alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero
(artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da
145 a 151).
Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti
disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento
dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti
deve avvenire:
• nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la
qualità dei dati (art. 11);
• adottando le misure di sicurezza idonee a preservare
i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza
Il consulente e il perito possono trattare lecitamente
dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il
corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità
giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni
sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in
particolare di informazioni personali e di modalità di
trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art.
11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle
istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria.
In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati
può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle
indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole
autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria competente.
Nel pieno rispetto dell’ambito e della natura dell’incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad
acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie
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operazioni e valutazioni informazioni personali che,
con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere,
siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta,
completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun
interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo
scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al
compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da
un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato, anche
nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua
identità (art. 11, comma 1, lett. c)).
Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le
informazioni che risultino effettivamente necessarie in
riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al
magistrato ed eventualmente alle parti non devono né
riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza,
chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)).
3. Comunicazione dei dati
Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso
propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto
dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela
della segretezza e riservatezza degli atti processuali.
Fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto
sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art.
379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove
ritenute indispensabili in funzione del perseguimento
delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto
eventualmente direttamente stabilito per legge o,
comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
4. Conservazione e cancellazione dei dati
In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di
giustizia non è applicabile la disposizione del Codice
(art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati
personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con
l’esaurimento dell’incarico.
Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di
dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un
periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.
Ne consegue che, espletato l’incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali,
l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del
procedimento non solo la propria relazione, ma anche
la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta, salvo
quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni
normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità
giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.
Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente
e il perito non possono quindi conservare, in originale
o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.
Analogamente, la documentazione acquisita nel corso
delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia
all’incarico da parte dell’ausiliario.
Qualora sia prevista una conservazione per adempiere
a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in
materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i
soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.
Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi
cancellate, oppure trasformate in forma anonima
anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non
poter essere comunque riferita a soggetti identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1,
lett. b), del Codice).
Tutto ciò non pregiudica l’espletamento di eventuali
ulteriori attività dell’ausiliare, conseguenti a richieste di
chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai
codici di rito, la documentazione necessaria per fornire
i nuovi riscontri.
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5. Misure di sicurezza
5.1 Misure idonee e misure minime
Limitatamente all’espletamento degli accertamenti,
l’attività dell’ausiliare è connotata da peculiari caratteri
di autonomia, in relazione alla natura squisitamente
tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza
l’intervento del magistrato.
Ricevuto l’incarico e sino al momento della consegna al
giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono concretamente al consulente
tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti
all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli
obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal
Codice.
L’ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle
informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la
sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati.
Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto,
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sia le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento
l’art. 31 del Codice, sia le “misure minime” specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art.
169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di
dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito delle misure minime (art.
33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il
documento programmatico sulla sicurezza, con le
modalità e i contenuti previsti al punto 19 del citato
disciplinare tecnico.
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5.2 Incaricati
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L’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei
dati personali raccolti nel corso dell’accertamento solo
il personale specificamente incaricato per iscritto resta
fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si
avvalgano dell’opera di collaboratori, anche se addetti a
compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del
Codice). L’attività di tali incaricati deve essere oggetto
di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla
scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente
ai dati di cui vengono a conoscenza.
6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel
Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante
e in un codice deontologico concernente le condizioni
e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti
giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione
i princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati
(art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt.
31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
In particolare, il consulente di parte:
• può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in
cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai
fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui
alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11,
comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
• può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di
informazioni personali e di modalità di trattamento
proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma
1, lett. d));
• salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e
riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di
un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art.
379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare
a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per
finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati
strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità
dell’interessato e di terzi;
relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume
personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al
profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31) sia
alle “misure minime” (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il
documento programmatico sulla sicurezza (art. 33,
comma 1, lett. g) e punto 19 del disciplinare tecnico
allegato B));
deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori,
anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo,
che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice),
impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e
l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.
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NOTE
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2
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Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 8 (Esercizio dei diritti):
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai
sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
Art. 4: (Definizioni)
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r)
a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
4
Art. 61 c.p.c. - Consulente tecnico: Quando è necessario
il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti
o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere
normalmente fatta tra le persone iscritte in Albi speciali a
norma delle di-sposizioni di attuazione al presente codice
5
Art. 47: (Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici
giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
6
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
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Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi.
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Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
c) esatti e, se necessario, aggiornati.
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“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
10 “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r)
a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale.
11 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
12 Art. 16 (Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia
di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
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13 Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
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14 Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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15 Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le
seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
16 Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e
11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
17 Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in
un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
18 Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
19 Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a
due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o
per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione,
l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita
per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
20 Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi
specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
21 Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
22 Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
23 Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
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Gestione delle terre e
rocce da scavo riutilizzate
nel sito di escavazione
Dalla nuova disposizione emergono due condizioni che
determinano la non applicazione ai materiali di scavo della
disciplina relativa ai rifiuti:
a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con
riferimento alla destinazione d’uso dell’area interessata);
b) deve essere certa la sua utilizzazione “nello stesso sito in
cui è stato scavato”.
Per la verifica delle condizioni di utilizzo e per documentare
la sussistenza di tali condizioni sono utilizzabili le procedu-
re previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 2424
dell’8/8/2008; al progetto dell’opera che comporta lo
scavo devono quindi essere allegati:
• ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è
contaminato: l’indagine ambientale condotta con le
modalità previste al punto 2 dell’allegato A della d.g.r. n.
2424/2008;
• ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà
utilizzato “nello stesso sito in cui è stato scavato”: una
dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto
nella quale si attesta la quantità di materiale che sarà
oggetto dello scavo e la quantità del medesimo materiale che sarà riutilizzata nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/2008
debitamente modificato).
La nuova disposizione non pregiudica l’applicazione dell’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione
della giunta regionale n. 2424 dell’8/8/2008 che individuano le condizioni e le procedure operative necessarie
per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare:
• qualora i materiali di scavo non siano completamente
riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque
essere seguite le procedure previste dalla deliberazione
della giunta regionale n. 2424/2008 per poterli utilizzare
come sottoprodotti;
• in caso di materiali di scavo derivanti da interventi non
sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a
costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.), trova
applicazione quanto previsto al punto 1.1.5 della deliberazione della giunta regionale n. 2424/2008, ove si
afferma che «Si tratta lavori di manutenzione e/o di
riparazione, spesso eseguiti in via d’urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di
scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e
che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno
alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e,
quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento
autorizzativo, né espresso né tacito. In questi casi i
materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati
in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica,
mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come
sottoprodotti» nel rispetto delle modalità indicate nella
medesima delibera regionale.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009
La legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha apportato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo previsto dal
d.lgs. n. 152/2006 cd. “Codice ambientale”.
La nuova disposizione (art. 20, comma 10-sexies della
legge) stabilisce l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/2006 nel caso in cui i materiali di scavo
non siano contaminati e siano riutilizzati nel medesimo sito
nel quale sono stati scavati.
È stato quindi integrato l’art. 185 (Limiti al campo di applicazione), individuando i casi in cui non si applicano le disposizioni relative alla disciplina dei rifiuti.
Il nuovo testo dell’art. 185, comma 1, è ora il seguente:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell’atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative
che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali
ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate
nell’attività agricola;
a) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle
norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale
sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato scavato».
ambiente
Nota a cura dell’Associazione Industriali
di Vicenza
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sicurezza studi professionali
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Principali adempimenti
inerenti la tutela della salute
e della sicurezza negli studi
tecnici. D.Lgs. n. 81/08
(Testo unico sulla sicurezza)
Ing. Guido Cassella
Esse Ti Esse - Padova
Com’è noto, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) è entrato in vigore il 15
maggio 2008 per molti articoli, tranne alcuni che entreranno in vigore il 15 maggio 2009.
Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo:
- estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle
norme di tutela della salute e sicurezza, anche ai
cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro
interinale, ecc.),
- obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i
rischi presenti,
- sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di
reiterate violazioni, quali ad esempio la mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la
mancata formazione.
Gli studi assoggettati al D.Lgs. 81/08 sono tutti
quelli in cui sia presente almeno un lavoratore. È
definito “lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa…, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società
e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione…, il
soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, …”
Si ritiene di fondamentale importanza ricordare almeno i
due principali obblighi (per maggiori informazioni si
rimanda al sito www.essetiesse.it):
1) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ruolo
che negli studi tecnici è generalmente ricoperto dal datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di
RSPP deve frequentare un corso di 16 ore: si allega
fac-simile per la nomina del RSPP nel caso di svolgimento da parte del datore di lavoro.
La mancata erogazione della formazione e la mancata
designazione del RSPP sono considerate motivo di
sospensione dell’attività imprenditoriale.
2) VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione
di tutti i rischi.
Negli studi con un numero di lavoratori non superiore a
10, il datore di lavoro, fino alla data di pubblicazione delle
procedure standardizzate, potrà effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi: si alle-
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ga fac-simile per l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Negli altri casi (aziende con più di 10 lavoratori) deve
essere redatto un documento scritto di valutazione dei
rischi per ogni sede operativa, documento che deve
avere data certa (obbligo a partire dal 15/05/2009). La
mancata elaborazione del documento di valutazione dei
rischi è considerata motivo di sospensione dell’attività
imprenditoriale.
La valutazione dei rischi (o l’autocertificazione) deve
essere conservata nel proprio studio, a disposizione degli
Enti di controllo.
Inoltre entro il 16 maggio si deve comunicare all’INAIL
il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), qualora nominato.
Per assolvere a tale obbligo bisogna andare sul sito
www.inail.it, selezionare – previa registrazione – l’area
“punto cliente”, cliccare sul modello “Dichiarazione RLS”
e inserire i dati (i consulenti del lavoro possono sostituirsi ai datori di lavoro nella comunicazione).
Se nelle aziende non fosse stato eletto il RLS, le
funzioni vengono svolte da un RLS territoriale (la cui
elezione è disciplinata dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria): le aziende devono in tal
caso pagare un contributo di 2 ore lavorative annue per
ogni lavoratore occupato presso la propria azienda.
OGGETTO:
L’RLS (o in sua assenza l’RLS territoriale) ha accesso ai
luoghi di lavoro, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla formazione dei lavoratori, riceve
la documentazione aziendale inerente la sicurezza, formula osservazioni in occasione di verifiche delle autorità
competenti (dalle quali è, di norma, sentito) e può fare
ricorso alle succitate autorità qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee.
Il RLS deve frequentare uno specifico corso di 32 ore.
Ovviamente permangono gli altri obblighi già introdotti dalle norme previgenti, quali ad esempio la
nomina e la formazione degli addetti all’emergenza
(primo soccorso e prevenzione incendi), l’eventuale
nomina del medico competente (ad esempio nel caso di
lavoratori che utilizzano il videoterminale più di 20 ore
settimanali), i requisiti minimi che devono avere gli
ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro e gli archivi.
Si rammenta infine che la legge prevede per ogni inadempienza pesanti sanzioni penali e pecuniarie
variabili ognuna tra 750 e 10.000 € (e pene accessorie che arrivano fino alla sospensione dell’attività imprenditoriale).
Allegati: Fac-simile nomina RSPP, fac-simile autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi.
Designazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Il sottoscritto geom. XXXXXX XXXXXXX in qualità di Datore di lavoro/Legale Rappresentante della
Ditta/Ente/Comune “XXXXXX” con sede a Città in via/piazza XXXXX n° XXX con P.IVA/Codice
Fiscale XXXXXXXXX, Classificazione Ateco XXXXXX – Macrosettore
DESIGNA
quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno/interno all’azienda:
Cognome:
Nome:
(Firma per accettazione)
(Timbro e firma)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Datore di Lavoro
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Autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi
(da utilizzare nelle ditte fino a 10 addetti)
(carta intestata)
OGGETTO: Autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art. 29, comma 5,
del D. Lgs. 81/2008.
Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di datore di
lavoro della ditta _____________________________ con sede in _____________________
Via _________________________________________Codice Fiscale ____________________
P.IVA ________________ esercente attività di _____________________________________
con N. _____ addetti, con il presente atto
DICHIARA
di aver effettuato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art. 29, comma 5,
del D. Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e di aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati.
Luogo e data: _____________________
___________________________
(Timbro e firma datore di lavoro)
Copia della presente viene inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o direttamente ai lavoratori nel caso in cui non fosse stato individuato il
rappresentante.
_____________________________________
Data e firma per ricevuta del rappresentante per la
sicurezza o dei lavoratori
_______________________________________________________________________________________________
FCS.09.02_Facsimile autocertificazione inf. 10 addetti.doc
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