Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
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Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:22 Pagina 1 Informazioni Tecniche Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno nono - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti 5 2009 mensile di informazione tecnica MAGGIO Terremoto Abruzzo. Come aiutare Carta della qualità per i geometri Unità immobiliari nascoste al fisco Posta certificata per tutti Procedure di calcolo e valutazioni dinamiche Opere di sostegno dei fronti di scavo Comparazione fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e D.Lgs. 81/2008 Procedura Pregeo 10 Regole della privacy negli incarichi giudiziari Contiene I.P. Gestione terre e rocce da scavo riutilizzate Tutela salute e sicurezza negli studi tecnici 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 5 Informazioni Tecniche 2009 mensile di informazione tecnica 26-05-2009 10:22 Pagina 3 Organo ufficiale dei Collegi dei Geometri di: Belluno, Biella, Cremona, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Lucera, Mantova, Matera, Perugia, Pistoia Reggio Calabria, Rovigo, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Verbano-Cusio Ossola, Viterbo 5 • 2009 MAGGIO Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno nono - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Terremoto Abruzzo. Come aiutare Carta della qualità per i geometri Unità immobiliari nascoste al fisco Posta certificata per tutti Procedure di calcolo e valutazioni dinamiche Opere di sostegno dei fronti di scavo Comparazione fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e D.Lgs. 81/2008 sommario AUTORI Geom. Alberto Bandiera Procedura Pregeo 10 Regole della privacy negli incarichi giudiziari Arch. Roberto Barocchi Contiene I.P. Gestione terre e rocce da scavo riutilizzate Tutela salute e sicurezza negli studi tecnici Avv. Matteo Bellina EDITORE Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/Udine/ Friuli Venezia Giulia E-mail: [email protected] COMITATO DI REDAZIONE Giorgio Moretti - Belluno Guido Turchetti - Rovigo Ermanno Fellet - Treviso Livio Guadagnini - Vicenza ABBONAMENTO € 30,00 da versare sul c/c postale n. 86220258 intestato alla Cartostampa Chiandetti 33010 Reana del Rojale/Udine Mensile un fasc. € 4,00 (arretrati € 8,00) PUBBLICITÀ Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/UD Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712 E-mail: [email protected] STAMPA Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Reana del Rojale/Udine CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 5 7 8 9 11 17 23 Avv. Stefano Briotti Geom. Pierluigi Capuzzo Due milioni di unità immobiliari nascosti al fisco Posta certificata per tutti EDILIZIA Procedure di calcolo semplificate e valutazioni dinamiche: implicazioni sul bilancio energetico dell’edificio Opere di sostegno dei fronti di scavo Comparazione fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e D.Lgs. 81/2008 Avv. Giuseppe Condarelli geom. Maurizio Dal Santo Avv. Aldo De Donno Ing. Giuseppe Di Florio Avv. Domenico Galli Dott.ssa Lucrezia Ganzitti Geom. Giovanni Gasparini Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti srl. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Cartostampa Chiandetti srl con sede a Reana del Rojale (UD), via Vittorio Veneto, 106; il responsabile del trattamento è Chiandetti Cristina, verso il quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03. Carta della qualità per i geometri SICUREZZA CANTIERI Impaginazione: Michel Polini La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori. Terremoto Abruzzo. Come aiutare Arch. Giampiero Bertolini CATASTO 33 Procedura Pregeo 10 Dott. Domenico Giacon Ing. Roberto Lolli CTU 35 Regole della privacy negli incarichi giudiziari Seconda parte Ing. Alberto Massenz Avv. Flavio Mattiuzzo AMBIENTE 47 Prof. Stefano Miani Gestione delle terre e rocce da scavo riutilizzate nel sito di escavazione SICUREZZA STUDI PROFESSIONALI 48 Principali adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza negli studi tecnici. D.Lgs. n. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) Arch. Enrico Micelli Ing. Marco Selleri Arch. Diego Toluzzo Geom. Pietro Tracco 10:22 Pagina 5 Terremoto Abruzzo Come aiutare Comunicato a cura di Donne Geometra Un violento terremoto di 5,8 gradi della scala Richter ha interessato la provincia de L’Aquila, come abbiamo appreso dagli organi di stampa. In crescita il numero dei morti e dei feriti. Più di 50.000 gli sfollati. Diversi i palazzi crollati, oltre 15 mila gli edifici inagibili. Pronta la risposta di solidarietà da tutt’Italia e dall’estero. Attivati diversi conti correnti a favore delle vittime. Abbiamo chiesto come sostenere la popolazione. La Caritas di Roma ha istituito un fondo. È possibile contribuire alla colletta di solidarietà con versamenti sul c/c postale - numero di conto corrente postale 82881004 (IBAN: IT77K0760103200000082881004) intestato a Caritas diocesana di Roma, specificando nella causale “Terremoto Abruzzo”; bonifico bancario - IBAN: IT13R0306905032000009188568, specificando nella causale “Terremoto Abruzzo”. Attivo anche un contro per la Croce Rossa Italiana: Conto Corrente Bancario (C/C BANCARIO n. 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma, intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 00187 Roma. Coordinate bancarie (codice IBAN): IT66 - C0100503382000000218020. Causale PRO TERREMOTO ABRUZZO), Conto Corrente Postale (n. 300004 intestato a “Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 00187 Roma c/c postale n. 300004 Codice IBAN: IT24X076 0103 2000 0000 0300 004. Causale: Causale PRO TERREMOTO ABRUZZO). È anche possibile effettuare dei versamenti online attraverso il sito web della CRI all’indirizzo: www.cri.it/donazioni.html. consiglio nazionale geometri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 5 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 consiglio nazionale geometri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 6 26-05-2009 10:22 Pagina 6 Chiunque voglia donare del cibo per le popolazioni colpite, può portare i generi di prima necessità presso il Banco Alimentare dell’Abruzzo, in via Celestino V: il Banco Alimentare, si sta già mobilitando ad inviare i prodotti alimentari nelle zone colpite dal terremoto e bisognose. Chiunque fosse invece interessato a donare sangue, può farlo recandosi o presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, via Fonte Romana n. 8 (ingresso pronto soccorso) oppure presso il centro raccolta sangue Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.10. UN AIUTO SUBITO BONIFICO BANCARIO: Intesa-San Paolo, ABI 3069, CAB 05061, conto corrente n. 1000/144, intestato a: “Un aiuto subito - Terremoto dell’Abruzzo”. Cod. IBAN: IT 03 B 03069 05061 100000000144. VERSAMENTI CON CARTE DI CREDITO (CartaSi, MasterCard, Visa, American Express) Numero Verde di CartaSi: 800 317800 (da alcuni cellulari è necessario digitare il 12 prima del numero) Dall’estero: 02 34980235 Tenere la carta di credito a portata di mano e seguire le istruzioni del sistema. CHIUNQUE VOLESSE DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO È PREGATO DI TELEFONARE AL NUMERO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROMA AL CENTRALINO 06 68201 E DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ. LORO STESSI COORDINERANNO TUTTI GLI AIUTI NECESSARI SENZA PER QUESTO INTRALCIARE IL LAVORO DEI PRESENTI SUL POSTO. DITE LE VOSTRE CAPACITÀ, I VOSTRI AIUTI, E OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL’OPERATORE, IL QUALE VI INSERIRÀ IN UNA LISTA PER LUOGO E SPECIFICITÀ IN MODO CHE NIENTE RESTI AL CASO. È POSSIBILE ANCHE CONTATTARE IL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI PESCARA Le associazioni di volontariato o i singoli volontari interessati a mettersi a disposizione per l’emergenza terremoto che ha colpito l’Abruzzo nei limiti delle loro possibilità possono contattare il Centro operativo della Protezione Civile presso la Prefettura di Pescara, telefonando a questo numero: 085/2057631. ATTENZIONE: SOLO PER I RESIDENTI NELL’AREA ABRUZZESE E LIMITROFE CHIUNQUE ABBIA REALE DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI/STRUTTURE ALBERGHIERE NON DANNEGGIATE DAL SISMA NELLE ZONE LIMITROFE A QUELLE COLPITE E VOLESSE METTERLE A DISPOSIZIONE DEGLI SFOLLATI CONTATTI IL SEGUENTE NUMERO: 085/ 4308309. Dal giorno 7 Aprile 2009 è attivo il conto corrente 10 40 0000 che Poste Italiane ha messo a disposizione per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, su richiesta della Regione Abruzzo. I sottoscrittori potranno versare i loro contributi in tutti i 14 mila uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale o direttamente on line. Iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri Per dimostrare concreta solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Geometri per l’Abruzzo”. Su tale capitolo possono confluire le donazioni dei singoli iscritti. Qualche Collegio ha proposto che ogni organismo provinciale di categoria versi l’importo di almeno € 1.000,00, in modo da costituire un primo, significativo, segno di solidarietà in grado di incentivare anche l’iniziativa dei singoli iscritti. Il Consiglio Nazionale è favorevole ed incoraggia decisioni in tal senso da parte dei Collegi. Si prega, pertanto, di divulgare agli iscritti l’iniziativa e gli estremi del conto corrente di seguito indicati, rassicurando che l’importo raccolto ed il suo effettivo utilizzo saranno debitamente documentati e resi noti: Istituto cassiere - Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma, Via Cesare Pavese, n. 336 - IBAN: IT63M0569603211000004770X21 Causale: “Geometri per l’Abruzzo” 10:22 Pagina 7 Carta della qualità per i geometri Benedetta P. Pacelli “ItaliaOggi”, 3.4.2009 La prestazione professionale avrà standard minimi da rispettare Geometri con bollino blu. È questa la scommessa per il futuro degli oltre 100 mila professionisti della categoria che puntano ad innalzare lo standard di qualità della prestazione. Come? Attraverso un’autoregolamentazione che definisca standard minimi per le prestazioni. II tutto contando sul supporto dell’Uni, l’ente nazionale italiano di unificazione con il quale il Consiglio Nazionale dei Geometri ha sottoscritto una convenzione. Un ulteriore passo in avanti, quindi, rispetto all’ultima modifica del codice deontologico approvato nell’aprile del 2007 con la quale è stato previsto che il geometra deve «svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale». Secondo il Consiglio Nazionale definire uno standard di qualità è un passo obbligatorio che servirà, per esempio, come spiega Antonio Benvenuti in occasione della terza Conferenza dei presidenti dei Collegi dei Geometri organizzata all’interno di Ecopolis, «a ridurre l'asimmetria informativa tra il professionista e il committente in quanto non è più sufficiente la fiducia nel professionista quando si conferisce l’incarico». Maggiore informazione significa rendere più trasparenti il contenuto «della qualità attesa» e quindi anche individuando «ai fini della responsabilità tra la colpa lieve e la colpa grave». L’obiettivo più ambizioso del progetto, di cui il Consiglio Nazionale dei Geometri è capofila in Italia, resta comunque quello di creare i presupposti della «certificazione professionale e quindi, di una prestazione professionale garantita». La risposta per Savoldi è chiara: «dobbiamo tendere all’innovazione e appropriarci delle nuove attività che sono poi le nostre tradizionali attività in un contesto diverso». Perché, precisa ancora, «se non si può più stimare, accatastare, rilevare come un tempo, bisogna trasformarsi». E questo va fatto, premendo il piedi sull’acceleratore e perché no, anche in anticipo rispetto alla scuola riformata: «abbiamo il compito di trasferire le nuove competenze alle giovani generazioni, magari andando a prenderci i futuri professionisti tra gli stessi banchi di scuola». Il progetto del Consiglio Nazionale di categoria illustrato a Roma nel corso di Ecopolis II futuro della categoria Un progetto che guarda all’Europa e al futuro della categoria che, come ribadisce anche il presidente del Cng Fausto Savoldi, «deve trasformarsi rispetto al nuovo che avanza e scrollarsi le opinioni di chi l’ha ingiustamente accusata di aver cementificato l’Italia». Al contrario l'immagine da restituire per il numero uno dei geometri è quella di una categoria sensibile da sempre alla tutela e la difesa del territorio. Ma di fronte alla crisi cosa fanno i geometri? Le principali aree di intervento della categoria Ma non solo futuro per la professione, perché l’incontro di ieri è stata anche l’occasione per fare il punto sui principali campi di intervento della categoria. A partire dalle nuove norme tecniche per le costruzioni le cui criticità sono state messe in evidenza dal consigliere Maurizio Savoncelli che ha spiegato come va cambiata la mentalità rispetto a questa problematica «passando da un approccio sostanziale prescrizionale a un approccio prestazionale». E ancora ad una cambio di mentalità ha richiamato il consigliere Giuliano Villi che, nell’illustrare i problemi legati alla certificazione energetica, si è soffermato sull’opportunità di applicare il risparmio energetico anche ai contesti industriali e non solo a quelli abitativi». Occhi puntati poi sulle attività catastali. Bruno Razza consigliere del Cng nel ricordare il lavoro svolto ha evidenziato le maggior criticità soprattutto in termini temporali. E ha ribadito la proposta: «presentare un elaborato, per il il censimento provvisorio e l’attribuzione immediata di una rendita catastale presunta, con il contestuale assoggettamento alle imposte, e l’assegnazione di un congruo tempo per tutti gli adempimenti tecnici definitivi». Rispetto poi ai temi dell’ambiente l’auspicio della categoria è che la sensibilità ecologica, spesso disattesa, non sia solo una promessa ma un caposaldo della progettazione che garantisca qualità della vita dei cittadini di oggi e delle generazioni future. consiglio nazionale geometri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 7 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 consiglio nazionale geometri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 8 26-05-2009 10:22 Pagina 8 Bruno Razza “ItaliaOggi”, 27.3.2009 Due milioni di unità immobiliari nascosti al fisco La diffusione dei risultati degli accertamenti svolti dall’Ufficio del Territorio (ex Catasto) circa l’esistenza di oltre 1 milione di fabbricati non accatastati ha costituito una notizia molto dibattuta. Recentemente infatti, si è sentito discutere di catasto anche in televisione ed in programmi molto seguiti del rango di BaIIarò, Porta a Porta ed altri con appositi e particolareggiati servizi giornalistici. Ormai le discussioni sui mancati accatastamenti dei fabbricati mai denunciati in Catasto e dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, sono diventate di dominio pubblico anche se spesso a sproposito. Purtroppo però, i brevi tempi televisivi non consentono una chiara spiegazione dei problemi e tutto si riduce ad una serie di lamentele per la presunta presenza di una vasta evasione fiscale da parte dei proprietari dei fabbricati non accatastati o non correttamente censiti. Si tratta in effetti di un numero di unità immobiliari ancora maggiore di quelli indicati complessivamente come «fabbricati». Quello stimato più realistico dai geometri si attesta attorno ai due milioni. Esistono numerosissimi casi di evasione anche «eccellente» che, comunque, non sono prevalenti rispetto al numero complessivo. Quindi, contrariamente al clamore suscitato dalle enfatizzazioni, dalla maggior parte dei fabbricati non si potrà trarre una grande fiscalità sia perché rurali sia perché non utilizzabili o fatiscenti. Inoltre, in molti casi, bisogna sottolineare che la difficoltà di dichiarazione di questi fabbricati consegue alla complessa storia come successione di appartenenza. Spessissimo i fabbricati versano in condizioni di scarsa redditività poiché si tratta di piccoli annessi per l’agricoltura, ripostigli, depositi attrezzi, abitazioni sparse nelle campagne e nelle periferie di tutto il territorio nazionale, oppure di ampliamenti e di accessori al già edificato, spesso anche già accatastato. Tra queste però, si annidano anche molte opere abusive, per le quali non sono mai state richiesti o rilasciati permessi che, forse, non sono rilasciabili a causa della presenza di vincoli o di altre difficoltà di ordine tecnico e di diritto. I termini previsti per l’accatastamento sono decorsi per quasi tutte le unità edilizie non accatastate, quindi, come previsto dalla legge, l’Agenzia del Territorio dovrebbe attuare l’intervento in surroga, eseguendo con le proprie risorse e con oneri a carico degli interessati inadempienti, tutti gli accatastamenti mancanti. Appare però evidente che, potendo fare affidamento solo sulle proprie risorse umane e strutturali l’Agenzia non potrà mai provvedere. I Geometri si sono già da tempo resi operativi per provvedere, con tutta la dovuta professionalità, a dedicare ai proprietari degli immobili il servizio di assistenza e di accertamento dei fabbricati ai fini di una eventuale dichiarazione di nuove costruzioni o di variazione rispetto a quelle già allibrate. Ormai dagli anni Ottanta, gli accatastamenti vengono eseguiti con la richiesta precisione e puntuale attenzione per gli aspetti tecnico-geometrici e fiscali che sottendono a standard di qualità tecnicamente apprezzabili. In virtù di ciò, la banca dati catastali è caratterizzata da un progressivo e significativo miglioramento, diventando, anche con il lavoro dei Geometri, un archivio immobiliare moderno ed aggiornato. Ciò nonostante si avvertono spinte finalizzate a sollecitare il completamento degli accertamenti sia per l’aggiornamento delle mappe catastali sia per la fiscalizzazione degli immobili ancora «sconosciuti» all’erario. Agire con eccessiva fretta, comunque, potrebbe far sì che la grande mole di accatastamenti da fare, possa attivare una corsa a cui conseguirebbe un risultato approssimato e di dubbia quanto incerta utilità per i fini fiscali. Inoltre, potrebbe essere compromessa la precisione che caratterizza tutto lo scrupoloso lavoro fatto finora, inquinando irreparabilmente la banca dati. Per poter continuare ad accatastare in qualità, nell’interesse dell’Amministrazione ed a tutela della correttezza dei dati dei cittadini, i Geometri sono dell’avviso che i termini posti dalla normativa non siano sufficienti e, quindi, non rispettabili. La proposta del Cng/gl è quella che prevede la possibilità di presentare un elaborato per il censimento provvisorio e l’attribuzione immediata di una rendita catastale presunta, con il contestuale assoggettamento alle imposte, e l’assegnazione di un congruo tempo per tutti gli adempimenti tecnici definitivi. 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:22 Pagina 9 100 mila caselle di posta elettronica certificata sono state cooptate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa di Previdenza per consentire ai professionisti ed ai praticanti iscritti agli Albi l’agevole rispetto della normativa di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 che pone «l’obbligo di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec)» entro il prossimo novembre. Quindi, a partire dai prossimi giorni, ciascun iscritto all’Albo e praticante iscritto alla Cassa potrà ottenere una casella personalizzata aderendo al sistema con una semplificata procedura informatica. La convenzione sarà stipulata con una impresa primaria e con tutte le garanzie di legge. L’iniziativa non prevede alcun onere a carico degli iscritti aderenti per i primi tre anni, dato che i costi relativi ai canoni saranno sostenuti dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa di Previdenza. Tali esclusive e vantaggiose condizioni sono preordinate a favorire l’osservanza del dettato legislativo da parte degli iscritti con il vantaggio di interfacciarsi nell’ambito di un unico dominio “geopec.it”, che caratterizza e identifica l’indirizzo ufficiale della categoria professionale dei geometri. Sono consentite le altre soluzioni ad estensione locale e su domini diversi. Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica con apposito elenco pubblicato dai Collegi locali. Posta certificata per tutti Bruno Razza “ItaliaOggi”, 27.3.2009 10:23 Pagina 11 Procedure di calcolo semplificate e valutazioni dinamiche: implicazioni sul bilancio energetico dell’edificio Simone Ferrari Politecnico di Milano, Dip.to Building and Environment Science and Technologies (BEST) edilizia 26-05-2009 Una valutazione dettagliata delle prestazioni energetiche dei sistemi edilizi in fase di progetto comporta analisi di notevole complessità che rimandano all’uso di strumenti di simulazione sofisticati, i quali permettono di individuare differenze sostanziali, soprattutto in riferimento alle condizioni climatiche nazionali. Introduzione Il reale comportamento termico-dinamico del sistema edilizio è strettamente dipendente dalla variabilità delle condizioni ambientali al contorno. In particolare, il flusso termico trasmesso attraverso l’involucro edilizio dipende dalle oscillazioni delle condizioni interne all’edificio (determinate dalle modalità di occupazione e di gestione degli impianti) e, contemporaneamente, dalle fluttuazioni delle condizioni climatiche che si verificano al suo esterno. Per determinare numericamente tali effetti, è necessario ricorrere a valutazioni di tipo dinamico, che considerino la variabile temporale, correlata agli effetti della capacità termica dei materiali, nel computare i fenomeni di trasmissione del calore. Data la mole di dati e di elaborazioni richieste a tale scopo, è consuetudine per gli “addetti ai lavori” fare ricorso ad appositi modelli di simulazione computerizzati. Sono infatti ben noti al mondo scientifico, e professionale “avanzato”, diversi software che consentono di effettuare simulazioni del comportamento energetico del sistema edilizio con livello di dettaglio quanto meno orario. Attraverso questi modelli di simulazione, la variabilità delle condizioni climatiche esterne viene descritta facendo ricorso a dati climatici su base oraria e la variabilità delle condizioni ambientali interne all’edificio viene determinata attraverso l’imputazione di dati occupazionali e gestionali, anch’essi rappresentati su base oraria. Per ovviare al problema della complessità, diversamente, sono state definite procedure semplificate che risolvono il bilancio energetico in regime stazionario, anche su base mensile o stagionale, omettendo, se non tramite parametri di prima approssimazione1 che solo indirettamente riconducono ad effetti dinamici, l’analisi dettaglia- ta delle variazioni delle prestazioni termiche dei sistemi edilizi nell’arco della giornata. Tali procedure sono da tempo tradotte in norme, che proprio per esigenze di larga diffusione richiedono semplificazioni metodologiche, quali quelle di derivazione CEN – Comitato Europeo di Normazione – e costituiscono il riferimento su cui si basano anche i decreti nazionali di recepimento della EPBD - Direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici. Di fatto negli anni più recenti si è venuta a consolidare l’adozione di strumenti informatici di larga diffusione, con il risultato che le stesse norme semplificate vengono praticamente applicate esclusivamente tramite l’utilizzo di software sviluppati allo scopo. In altre parole, la procedura normata resta appannaggio di una software-house e l’utente si confronta semplicemente con una interfaccia user-friendly in cui digitare i dati di input necessari per il computo, al quale pensa in completa autonomia il codice di calcolo del software utilizzato. A questo punto è lecito domandarsi: perché non delegare al medesimo strumento informatico un codice di calcolo più sofisticato dal momento in cui l’utente è sollevato da ogni onere di computazione? Quali effetti potrebbero rivelare procedure di calcolo più sofisticate celate dietro un interfaccia che presenta la medesima mole di dati di input richiesti per il computo semplificato? Nel presente articolo vengono riassunti alcuni casi di approfondimento sul tema, affrontati confrontando il fabbisogno energetico dell’edificio determinato tramite procedure di derivazione CEN con quello stimato dal codice di calcolo dinamico DOE-2 (LBL, 1994), limitando, in prima analisi, le potenzialità date dal software sofisticato entro i confini di prima approssimazione dettati dagli input richiesti dalle procedure semplificate. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 11 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 12 26-05-2009 10:23 Analisi prestazionale di edifici a diversa capacità termica Pagina 12 date da stratigrafie di involucro convenzionali in laterizio rispetto a quelle ottenute da un involucro “iperleggero” (isolante in sandwich), a parità di trasmittanza termica risultante U = 0.5 W/(m2K). La sensibilità del codice di calcolo dinamico utilizzato ha diagnosticato scostamenti prestazionali significativi in presenza di involucro edilizio dotato di capacità termica, sia per quanto riguarda il fabbisogno di energia termica invernale che per quello estivo 4. Nel grafico 1 sono riportate le riduzioni percentuali di fabbisogno termico invernale ed estivo delle tipologie in laterizio rispetto a quella “iperleggera”. Effetti della capacità termica valutati con simulazioni dinamiche Per un recente studio commissionato dal U.S. Department of Energy – Energy Efficiency and Renewable Energy Office of Building Technologies – Washington, D.C. (Henninger e Witte 2007) è stato testato, secondo standard ANSI/ASHRAE 140-2004, il livello di sensibilità dei più noti modelli di simulazione dinamici nell’apprezzare gli effetti della capacità termica degli edifici. Un edificio-tipo a configurazione variabile è stato simulato con i diversi software (EnergyPlus, ESP, BLAST, DOE-2, SRES/ SUN, SERIRES, S3PAS, TRNSYS, TASE) nelle condizioni climatiche di Denver (40° Lat N, città dal clima freddo invernale e caldo secco estivo). Sono state considerate due soluzioni edilizie, ad alta e bassa capacità termica, aventi trasmittanza termica di involucro analoga. Per tutte le configurazioni considerate nello studio (orientamento delle aperture, presenza di elementi ombreggianti, regime di funzionamento degli impianti, presenza di serra per il periodo invernale e strategia di ventilazione notturna MURATURE PERIMETRALI per il periodo estivo), i modelli di Spessore Cond. m W/(mK) calcolo dinamici utilizzati hanno diagnosticato inequivocabilmen- 1) Monostrato intonacata (383 kg/m2) te l’efficacia della capacità termi- Intonaco di calce e cemento 0.015 0.930 ca edilizia sia in inverno che in Muratura in laterizio 0.380 0.210 estate, con vantaggi energetici Intonaco di calce e gesso 0.015 0.540 massimizzati in caso di free2 2) Monostrato con cappotto (180 kg/m ) cooling notturno durante il perioIntonaco plastico 0.005 0.700 do estivo. 0.040 0.038 Muovendo da questi risultati, Isolante per cappotto 0.170 0.230 nell’ambito di una ricerca svolta Muratura in laterizio al Politecnico di Milano, si è volu- Intonaco di calce e gesso 0.015 0.540 to verificare quale ruolo avesse, 3) Con isolante in intercapedine (202 kg/m2) in termini di efficacia prestazio- Intonaco di calce e cemento 0.015 0.930 nale, la capacità termica dell’inMuratura in laterizio 0.085 0.230 volucro edilizio, a parità delle Isolante 0.040 0.038 restanti soluzioni costruttive Muratura in laterizio 0.085 0.230 adottate (partizioni verticali interIntonaco di calce e gesso 0.015 0.540 ne e solai). 2 A tale scopo, con il codice di 4) Con isolante in interc. e faccia a vista (356 kg/m ) calcolo DOE-2 2 è stato condot- Laterizio faccia a vista 0.120 0.650 to un set di simulazioni 3 su alcu- Isolante 0.040 0.038 ni edifici-tipo di diversa dimen- Muratura in laterizio 0.130 0.230 sione (rapporti S/V pari a 0.22, Intonaco di calce e gesso 0.015 0.540 0.43, 0.64 e 0.83 rispettivamen2 5) Tamponamento iperleggero (52 kg/m ) te), con modalità occupazionali e Rivestimento fibrocemento 0.013 0.600 gestionali costanti nel tempo, Isolante 0.064 0.038 variando le sole caratteristiche 0.026 0.210 delle murature perimetrali, con- Cartongesso frontando cioè le prestazioni Tabella I - Caratteristiche fisico-termiche delle murature di involucro. Densità kg/m3 Cal. spec. Wh/(kgK) 1800 0.25 878 0.23 1500 0.03 1000 0.22 80 0.37 878 0.23 1500 0.22 1800 0.22 878 0.23 80 0.37 878 0.23 1500 0.22 1800 0.23 80 0.37 878 0.23 1500 0.22 1800 0.23 80 0.37 900 0.30 10:23 Pagina 13 Effetti della capacità termica Tamponamento in laterizio: riduzione fabbisogno energetico rispetto ad involucro con tamponamento iperleggero valutati tramite procedure semplificate La recente specifica tecnica UNI/TS 11300 definisce le modalità per l’applicazione nazionale della norma UNI EN ISO 13790: 2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. Il bilancio energetico dell’edificio viene stimato determinando i “fattori di utilizzazione” mensili, dipendenti dalla capacità termica della struttura edilizia interna, sia degli apporti termici (riscaldamento) che delle dispersioni termiche (raffre- Grafico 1 - Riduzione percentuale di fabbisogno energetico rispetto all’involucro iperleggero. scamento). Tale procedura è stata applicata, traFabbisogno energetico specifico per climatizzazione in applicazione UNI/TS 11300 mite un foglio elettronico, a due (edificio-tipo a Milano) varianti di un edificio-tipo, distinte da valori di capacità termica pari a 165 kJ/(m2K) per la struttura più “massiva” e pari a 85 kJ/(m2K) per la struttura più “leggera” (valori estremi di capacità termica areica riportati nella specifica tecnica per gli edifici esistenti con numero di piani ≥3) a parità di trasmittanze termiche d’involucro. I dati climatici medi mensili utilizzati per la valutazione (ex UNI 10349) sono riferiti alla città di Milano. Come si evince dal grafico 2, il bilancio energetico rilevato per la struttura “massiva” e per quella “leggera” determina valori di fabbisogno di energia con differenze stagionali contenute nell’ordine dell’1÷5% Grafico 2 - Fabbisogno energetico per climatizzazione secondo UNI/TS 11300. (estate-inverno). Rispetto a quanto emerso con le La variabilità delle condizioni precedenti simulazioni dinamiche, in applicazione della proclimatiche: un aspetto determinante cedura semplificata prevista dalla normativa vigente, la La norma UNI EN 832, riferimento precedente alla citata capacità termica dell’edificio assume un ruolo di scarso rilieUNI EN ISO 13790:2008, consente di calcolare la prevo, sia in termini di fabbisogno energetico invernale che di stazione energetica invernale dell’edificio risolvendo una fabbisogno energetico estivo. sola equazione di bilancio, in funzione dei dati climatici medi staFigura 1 – Modello 3d dell’edificio-tipo. gionali di temperatura dell’aria e di radiazione solare della località considerata. La norma, inoltre, contempla la possibilità di considerare l’apporto di radiazione solare incidente sulle superfici opache dell’involucro di entità analoga alla quantità di calore ceduta per irraggiamento verso la volta celeste dall’involucro stesso, dunque di omettere il calcolo di entrambi i contributi nel bilancio dell’edificio. Un edificio-tipo, analogo a quello descritto preceden- edilizia 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 13 edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:23 Pagina 14 temente, è stato sottoposto a valutazione tramite un foglio elettronico impostato secondo tale approccio semplificato e, per confronto, tramite il codice di calcolo dinamico orario DOE-2, allo scopo di verificare quanto possa incidere l’effetto della variazione climatica sul bilancio energetico. Per apprezzare il solo effetto dato dalla variabilità delle condizioni ambientali esterne, dunque, le condizioni interne (carichi interni e ricambi d’aria) al sistema edilizio simulato con DOE-2 sono state poste costanti e di entità analoghe a quelle definite secondo la procedura semplificata. Per una maggior coerenza di confronto tra i due metodi, il file climatico orario utilizzato per la simulazione dinamica è stato generato, avvalendosi di una apposita routine di calcolo 5, a partire dai dati climatici medi mensili desunti dalla norma UNI 10349 relativi alla località considerata (Roma). Ferme restando le medesime caratteristiche di conducibilità termica associate in entrambi i casi ai materiali edi- lizi costituenti l’edificio, nel modello di simulazione dinamico sono stati ovviamente assegnati i dati di calore specifico e densità. Il set di simulazioni effettuate, calcolando il bilancio termico con la procedura semplificata su base stagionale e tramite il codice dinamico su base oraria, ha previsto il confronto di prestazione tra due varianti del medesimo edificio: mantenendo invariate le caratteristiche delle partizioni orizzontali e verticali interne, sono stati considerati un involucro “massivo” (mattoni pieni intonacati) e un involucro “leggero” (sandwich di fibrocemento e cartongesso con interposta lana di roccia), entrambi aventi la medesima trasmittanza termica U = 0.8 W/(m2K). Fabbisogno energetico specifico per climatizzazione invernale (effetti della forzante climatica) Massivo Leggero 1. STAZION. 2. DINAMICO 3. DINAMICO con rad. sol. su sup. opache GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 Grafico 3 - Confronto fabbisogno energetico stazionario/dinamico al variare dell’apporto solare. 14 Fabbisogno energetico specifico per climatizzazione invernale in assenza di radiazione solare Massivo Leggero 4. DINAMICO 5. STAZIONARIO Grafico 4 - Confronto fabbisogno energetico stazionario/dinamico in assenza di apporto solare. I due diversi edifici sono stati simulati con procedura dinamica (caso 2) escludendo l’apporto di radiazione solare sulle superfici opache (azzerando i coefficienti di assorbimento della radiazione solare e di emissione nell’infrarosso dei materiali superficiali esterni), ottenendo dunque un modello basato su un approccio del tutto analogo a quello previsto con la procedura semplificata (caso 1). Successivamente è stato simulato l’edificio con il codice dinamico senza “forzare” il mancato apporto di radiazione solare sulle superfici opache (caso 3), assegnando ai materiali superficiali esterni i coefficienti di assorbimento della radiazione solare e di emissione nell’infrarosso. I risultati di fabbisogno termico invernale dei tre casi descritti sono rappresentati nel grafico 3. Tra le due procedure di calcolo si evidenzia una sostanziale differenza dei risultati. Inoltre, e in particolare, si evince che la simulazione dinamica diagnostica una migliore prestazione dell’involucro dotato di maggior capacità termica (caso 2, differenza di fabbisogno termico rispetto all’involucro “leggero” dell’ordine del 10%) mentre la procedura semplificata (caso 1) non rivela differenze apprezzabili tra le due soluzioni (36.1 kWh/m2 e 36.4 kWh/m2, rispettivamente). 10:23 Pagina 15 Data l’assenza di apporto solare sulle superfici opache, il vantaggio dell’involucro “massivo” è in questo caso attribuibile principalmente ai soli effetti di accumulo indiretto (lato interno) dell’apporto di radiazione solare che penetra nell’edificio attraverso le superfici trasparenti e, in parte, alla migliore prestazione data nei confronti delle oscillazioni di temperatura esterna contemplate dal file climatico orario (effetto buffer). L’apporto di radiazione solare sull’involucro opaco (caso 3) determina un significativo aumento delle differenze riscontrabili tra le due diverse procedure di calcolo (caso 3 vs. caso 1) e rivela un ulteriore aumento prestazionale dato dall’involucro dotato di maggior capacità termica rispetto alla prestazione rilevabile con la soluzione leggera (riduzione del fabbisogno prossimo al 25% ). Per quantificare il contributo della forzante determinata dalle sole oscillazioni di temperatura dell’aria esterna (cfr. grafico successivo) le due versioni d’edificio sono state simulate, con il codice dinamico, escludendo la componente solare sia dalle superfici opache che da quelle trasparenti (caso 4) e la medesima condizione, in totale assenza di apporto solare, è stata valutata anche con la procedura semplificata (caso 5). Rispetto ai risultati precedenti, per entrambe le soluzioni di involucro edilizio il fabbisogno energetico, in assenza di apporto solare, ovviamente aumenta ed il vantaggio dato dalla soluzione con maggiore capacità termica, si riduce al 2% (42 kWh/m2 e 43 kWh/m2 di fabbisogno termico per ciascun caso rispettivamente). È interessante constatare, inoltre, che i risultati ottenuti in assenza di radiazione solare non si discostino molto tra simulazione dinamica e valutazione stazionaria, a riprova della significativa rilevanza data dal variare dell’apporto di radiazione solare diagnosticabile con la procedura dinamica oraria. Per riassumere: la variazione climatica, in particolar modo relativa all’apporto di radiazione solare, valutata con strumenti sofisticati, non solo riveste un ruolo fondamentale nella determinazione del fabbisogno energetico degli edifici ma consente di apprezzare i vantaggi dati dalla capacità termica dell’involucro. Note 1 Il bilancio energetico dell’edificio viene valutato, in pratica, facendo riferimento alle sole proprietà isolanti dell’edificio e computando gli effetti della capacità termica dei soli materiali che interagiscono con il volume d’aria interno all’edificio (tramite il “parametro dinamico” definito fattore di utilizzazione). 2 Versione DOE-2.1E-119. 3 Il file climatico orario utilizzato in questa analisi è il Test Reference Year di Roma città. 4 È da porre in evidenza che in questo caso il vantaggio termico rilevato durante il periodo estivo risulta contenuto poiché i ricambi d’aria adottati per le simulazioni sono stati considerati costanti e pari a quelli invernali (0.3 vol/h, secondo norma nazionale), assai ridotti rispetto a quanto di prassi si verifica in fase di gestione durante il periodo estivo. 5 Utility del software Meteonorm, http://www.meteotest.com. Conclusioni Basandosi sulle semplificazioni procedurali consentite dagli approcci normativi, alcuni fondamentali aspetti della reale prestazione termica dell’edificio, apprezzabili analiticamente solo tramite le più complesse modalità di calcolo in regime dinamico, rischiano di assumere un ruolo impropriamente secondario. Se, da un lato, i modelli di simulazione più sofisticati presentano il vantaggio di poter “inserire” con maggiore dettaglio la descrizione dell’edificio, dei suoi impianti e delle sue modalità gestionali, dall’altro lato, pur trascurando i dettagli impiantistici e gestionali, limitandosi dunque ad una mole di dati di input praticamente analoga a quella necessaria alla risoluzione delle procedure semplificate, con i codici di calcolo dinamici si possono ottenere risultati prestazionali significativamente diversi da quanto rilevabile applicando le norme semplificate. In particolare, la valutazione secondo normativa rivela una scarsa sensibilità nell’apprezzare l’importanza della forzante climatica e gli effetti della capacità termica dell’involucro edilizio: tali aspetti possono rivelare differenze energetico-prestazionali sostanziali, soprattutto in riferimento alle condizioni climatiche caratteristiche del territorio nazionale. edilizia 26-05-2009 Riferimenti bibliografici ■ Simulation Research Group of Lawrence Berkeley Laboratory, 1994. “DOE-2 manuals”, U.S. Depart-ment of Energy University of California. ■ Henninger R. H. and Witte M. J., 2007. EnergyPlus Testing with Building Thermal Envelope and Fabric Load Tests from ANSI/ASHRAE Standard 140-2004 (prepared for: U.S. Department of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy Office of Building Technologies Washington, D.C.). www.energyplus.gov. ■ Ferrari S., 2007. Building envelope and heat capacity: re-discovering the thermal mass for winter energy saving. ■ Atti 2nd PALENC & 28th AIVC Conferences, 2007, Crete Island, Greece. ■ Ferrari S., Baldinazzo M., 2008. Valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici: dalle norme semplificate all’analisi dinamica. ■ Atti Convegno AICARR - Certificazione energetica: normative e modelli di calcolo per il sistema edificioimpianto posti a confronto, Bologna 16/10-Torino 25/11/2008, Napoli 16/01/2009. Ringraziamenti Prof. A. Campioli, Dott. R. S. Adhikari (Dip.to BEST - Politecnico di Milano). Ing. G. Di Cesare (ANDIL-Assolaterizi, Roma). GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 15 26-05-2009 10:23 Pagina 17 Opere di sostegno dei fronti di scavo edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 Ing. Corrado Pilati Dalla Gassa Srl A causa degli spazi sempre più ristretti negli ambienti fortemente antropizzati spesso si presenta la necessità di realizzare degli scavi verticali per ricavare degli interrati fino al limite del confine di proprietà. Non potendo quindi eseguire delle scarpate naturalmente stabili risulta necessario intervenire con opere di sostegno, provvisorie o permanenti, che permettano di lavorare nel rispetto delle normative in materia di sicurezza giustamente sempre più severe. Pertanto risulta necessario prevedere tali opere in fase di progettazione sia per considerare il loro ingombro, ed il conseguente restringimento dello scantinato, sia per il loro costo che per piccole opere può risultare significativo se rapportato al costo totale dell’opera. 2. Considerazioni generali L’approccio alla scelta della giusta opera di sostegno per ogni cantiere deve essere ragionato e valutato considerando diversi fattori. Per prima cosa bisogna disporre di una relazione geologico-geotecnica, eseguita specificatamente per quel cantiere, che metta in evidenza quali sono i terreni su cui si andrà ad operare e soprattutto che evidenzi il livello della falda freatica, elemento quest’ultimo discriminante nella scelta delle opere più idonee. Altra cosa da fare è raccogliere tutte le informazioni possibili relativamente alle opere esistenti oltre il confine di proprietà; infatti è completamente diverso dover sostenere solo del terreno o una strada o sostenere un edificio di più piani e privo di scantinato. Per quanto riguarda gli edifici limitrofi bisogna quindi valutare la tipologia strutturale, la quota della loro fondazione, il carico da essa sca- ricato sul terreno e la presenza di eventuali scantinati anche se non in prossimità del confine. Per le strade o per i terreni limitrofi bisogna individuare la presenza di eventuali sottoservizi, pozzi od elementi che possano interagire con le opere da realizzare. Un altro aspetto fondamentale è la possibilità o meno di poter realizzare dei chiodi o dei tiranti oltre il limite di proprietà. Dato per scontato che ai sensi dell’articolo 840 del codice civile non si può intervenire nella proprietà altrui, rimane sempre la possibilità di fare una richiesta formale al vicino per poter realizzare delle opere PROVVISORIE proponendo eventualmente delle ricompense economiche. Alcuni Comuni, come ad esempio Bolzano, hanno normato la materia e per i tiranti da eseguire sotto il suolo pubblico chiedono un compenso in denaro in funzione dell’area occupata e del tempo di utilizzo dell’opera provvisoria. Tale tariffa viene a volte applicata anche tra privati e rimane comunque un punto di riferimento per una stima dell’eventuale compenso da corrispondere ai confinanti. Ovviamente tale problema non sussiste quando si tratta di sostenere un edificio o un manufatto all’interno del limite di proprietà del cantiere. Passiamo ora in rassegna le opere di sostegno più frequentemente utilizzate e cioè: • Berlinesi di micropali • Pareti chiodate o soil nailing • Diaframmi • Palancole • Jet-grouting. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 1. Premessa 17 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 18 26-05-2009 10:23 Pagina 18 3. Berlinesi di micropali Per berlinese si intende una serie di micropali allineati disposti a breve distanza tra loro, vincolati in testa o a diverse profondità, ed in grado di sostenere verticalmente il terreno fino ad alcune decine di metri. Per realizzare ciascun micropalo bisogna eseguire un foro verticale con una sonda, inserire un’adeguata armatura metallica nel foro e poi riempire il tutto con una miscela cementante. I micropali vanno solitamente eseguiti con passo orizzontale di 30÷70 cm a seconda del tipo di terreno e dei carichi da sostenere e vanno collegati in testa con un cordolo in calcestruzzo armato per renderli collaboranti in prossimità di carichi concentrati. Possono essere fatti lavorare a sbalzo per sostenere solo del terreno od opere che possono accettare delle piccole deformazioni o contrastati in testa per evitare spostamenti quando vengono realizzati in prossimità di edifici in cui non risulta accettabile nessuno spostamento. La loro lunghezza è solitamente di 6 m per uno scavo di circa 3,5 m e con contrasti in testa. Il contrasto in testa viene solitamente dato da tiranti, elementi che vengono realizzati sempre mediante perforazione ed inserimento di trefoli o barre di acciaio successivamente cementate, che vanno ad ancorarsi nel terreno a tergo dell’opera di sostegno. Nel caso in cui non ci sia la possibilità di intervenire con i tiranti si possono utilizzare dei puntoni interni, costituiti da putrelle o tubi che vanno a scaricare la spinta orizzontale su parti di edificio già realizzato posto ad una certa distanza dal fronte di scavo. Le berlinesi possono essere utilizzate solo quando la falda si trova al di sotto della quota di fondo scavo perché non costituiscono un’opera impermeabile; infatti essendoci degli spazi vuoti tra palo e palo l’acqua può tranquillamente entrare nello scavo. Solitamente entrando trasporta anche del materiale fino asportandolo da monte e creando dei vuoti sotto le fondazioni degli edifici limitrofi con le prevedibili conseguenze. Attenzione sempre agli ingombri presenti in altezza (linee aeree, terrazzini, sporti del tetto ecc.) in quanto per realizzarli si deve scegliere la sonda tanto più piccola quanto minore è l’altezza disponibile ma in tal caso lievitano anche i costi. Tale soluzione è molto flessibile e va bene anche per cantieri di piccole dimensioni. 4. Pareti chiodate o Soil-nailing La tecnica di rinforzo del terreno a mezzo di chiodi (“nails”) denominata “soil-nailing” o “clouage des sols”, consiste nell’introdurre rinforzi all’interno dell’ammasso del terreno aventi la funzione primaria di assorbire sforzi che il terreno non armato non sarebbe in grado di sopportare, sia per le proprie intrinseche caratteristiche meccaniche (sforzi di trazione) sia per il superamento dei valori ultimi di queste ultime (sforzi di taglio) dovuto agli interventi antropici successivi alla fase di rinforzo (generalmente scavi). La tecnica prevede che la fase di Scavo di un piano con putrella d’angolo e tiranti Berlinese con tre ordini di tiranti per lo scavo di 3 piani scavo e la fase di infissione dei chiodi procedano in successione alternata; dopo una fase di scavo tale da mantenere stabile il tratto di parete appena scavato (vedi fig. 1), si procede immediatamente con l’esecuzione dei chiodi. Le spinte attive generatesi al momento dello sbancamento nel volume di terreno retrostante la superficie di scavo vengono così immediatamente controbilanciate. Il sistema prevede l’inserimento di tubi cavi del diametro di circa 32 mm muniti in testa di punta a perdere. I chiodi vanno realizzati sul fronte di scavo a quinconce con interasse verticale di circa 1.0 m e interasse orizzontale variabile da 2 a 3 m. Fig. 1 26-05-2009 10:23 Pagina 19 Fig. 2 - Fasi esecutive della chiodatura dei terreni 4) A maturazione avvenuta, sia dei chiodi che dello spritz-beton, approfondimento dello scavo. 5) A questo punto vengono ripetute le fasi 2, 3 e 4 fino al raggiungimento del fondo dello scavo. Le pareti chiodate risultano idonee su terreni privi di falda e dove esiste la possibilità di realizzare i chiodi oltre il fronte di scavo per almeno 4-6 m. Essendo opere passive non sono idonee per realizzare scavi in aderenza ad edifici esistenti in quanto possono deformarsi leggermente per far entrare in tensione i chiodi con un conseguente piccolo spostamento del fronte di scavo (qualche millimetro). Si possono raggiungere notevoli altezze (anche 20 m) se abbinate con file di tiranti attivi. La riduzione di costo rispetto ad una berlinese è di circa il 30% ma ci devono essere le condizioni geotecniche ed al contorno favorevoli per la loro realizzazione. Solitamente non vengono realizzate verticali ma con un’inclinazione di circa 5-10° rispetto alla verticale. edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 Esempio di pareti chiodate I diaframmi consistono nella realizzazione di muri in calcestruzzo armato sotto terra per il contenimento del terreno ed anche dell’acqua. Vengono pertanto impiegati quando risulta necessario scavare sotto falda senza dover abbassare l’acqua, all’esterno dell’area di cantiere, con impianti well point. Sono adatti per cantieri di una certa dimensione sia per il costo dell’impianto cantiere sia per gli ingombri delle macchine che vengono utilizzate. Gli spessori usuali dei diaframmi in c.a. sono: 50-60-80-100-120 cm. Le attrezzature impiegate per lo scavo sono: • perforazione con fango a riposo (benna mordente): lo scavo con benna viene utilizzato nei terreni sciolti dove non sia richiesta la frantumazione degli elementi litoidi. La benna può essere sospesa a un cavo (benna a fune) o solidarizzata ad un’asta di manovra rigida; • perforazione con fango in movimento - circolazione inversa (idrofresa) utilizzata per terreni rocciosi o in terreni sciolti a notevole profondità. Su un telaio metallico con la stessa sezione del pannello da scavare sono montate due ruote fresanti attrezzate con appositi denti, che ruotano in senso opposto, con la funzione di rimuovere e disgregare il terreno. Una pompa, posta nel cuore fresante, invia i detriti, posti in sospensione nel fango, ad una stazione di trattamento e separazione. Le profondità raggiungibili con tale tecnica di scavo sono teoricamente limitate solo dalle tipologie e dalle potenze installate a bordo delle macchine operatrici e arrivano solitamente a 20-40 m raggiungendo in alcuni casi anche i 100 m. Una volta realizzato lo scavo, e stabilizzate le pareti con fango bentonitico per impedire il crollo del terreno all’interno, si inserisce la gabbia di armatura e si esegue il GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5. Diaframmi La realizzazione di una parete rinforzata con chiodatura avviene, in generale, secondo le fasi sinteticamente illustrate nella fig. 2. 1) Scavo di altezza ed estensione dipendente dal tipo di terreno. 2) Ricoprimento del fronte di scavo con uno strato di spritzbeton dello spessore di circa 10÷15 cm armato con una rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 200x200 mm per contenere l’eventuale distacco localizzato di materiale. 3) Esecuzione dei chiodi, con attrezzatura a rotopercussione, diametro medio reso di 70÷10 mm, eseguiti con barre autoperforanti con la disposizione e della lunghezza risultante dalle verifiche di stabilità. 19 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 edilizia 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 20 26-05-2009 10:23 Pagina 20 Fase 1-2: Realizzazione diaframmi con giunti a tenuta d’acqua getto di calcestruzzo. Il calcestruzzo è più pesante del fango bentonitico e quindi quest’ultimo risale in superficie e viene recuperato. Gli elementi modulari, che formano nel loro insieme il diaframma continuo, vengono connessi strutturalmente uno all’altro con opportune testate terminali sagomate a coda di rondine; queste vengono realizzate grazie alla posa di opportuni profili a perdere installati nelle sezioni di scavo prima del getto dei cosiddetti pannelli primari. Laddove sia necessario che il diaframma finito abbia caratteristiche impermeabili, i profili a perdere possono anche contenere più serie di bande longitudinali in gomma o neoprene che, quando serrate dal contatto verticale tra pannelli successivi, assolvono alla funzione di barriere impermeabili dette correntemente waterstop. Molto spesso, anche nell’attraversamento di usuali stratigrafie, l’utilizzo delle miscele di fanghi di bentonite, o similari, è l’unica tecnica esecutiva adottabile per il sostegno provvisionale delle pareti di scavo dei diaframmi. La sospensione bentonitica crea, sul bordo dello scavo, un film impermeabile (cake). A tergo di questo cake, il fango bentonitico sviluppa una pressione di tipo idrostatico che costituisce pressione di confinamento efficace (al netto della pressione di falda nel terreno) che impedisce la rottura dell’elemento di terreno, alla scala elementare o del fronte di scavo alla scala macroscopica. In caso di terreno a più grande granulometria, la bentonite penetra nel terreno creando uno strato gelatinoso che ha lo stesso risultato del cake. La tixotropia della bentonite (capacità di acquistare una certa rigidezza a riposo) è la proprietà che permette la rapida realizzazione del cake o dello strato gelatinoso. 6. Palancole Si intende per palancola un elemento componente l’opera di contenimento (palancolato) che viene utilizzato soprattutto come struttura di sostegno sia in materiale asciutto che in presenza d’acqua. In funzione della tipologia di materiale si distinguono due tipi di palancolato: • palancolato metallico in cui le palancole sono generalmente costituite da profilati metallici di varie dimensioni e profili (palancole tipo Larssen); • palancolato in calcestruzzo in cui le palancole sono costituite da elementi in calcestruzzo di varie dimensioni e profili. Vantaggi nell’utilizzo delle palancole I maggiori vantaggi del palancolato rispetto ad altre strutture di sostegno sono: • fornitura delle palancole già pronte all’impiego con specifiche di prestazioni prestabilite; • facilità di trasporto e di movimentazione in opera; • rapido avanzamento dei lavori con riduzione della durata e dei costi dell’opera; • elevata resistenza alla corrosione; • possibilità di rimozione, recupero e riutilizzo o riciclaggio come materia prima; • nessun intervento di manutenzione; • capacità di confinamento dell’acqua. Palancola in fase di infissione Esempio di palancolato 10:23 Pagina 21 Modalità esecutive L’applicazione della palancola avviene coi seguenti metodi: a) Metodo a vibrazione-convenzionale, eseguito a vibro-infissione tramite una testa vibrante, con pesi eccentrici azionati in rotazione da un motore elettrico o idraulico, appesa ad un’autogru a fune o sul braccio di un escavatore idraulico. Tale testa ammorsa la palancola con una pinza idraulica (morsa) e facendola vibrare la infila nel terreno. Per l’estrazione, le vibrazioni vincono sull’attrito laterale del terreno e sulla resistenza ai gargami delle palancole. b) Applicazione con getto d’acLe operazioni previste da questa qua; un getto d’acqua ad alta tecnica si articolano essenzialmente pressione inviato da ugelli posti in tre fasi: all’estremità della palancola assi• esecuzione di una perforazione di ste nell’ammorbidimento del terpiccolo diametro (6-12 cm) sino reno circostante la palancola e alla profondità di trattamento nel lavaggio (lubrificazione dei richiesta; gargami per ridurre l’attrito fra i • iniezione di un fluido ad elevata gargami e l’attrito laterale del tervelocità da ugelli posti nella parte reno) durante l’infissione. inferiore delle aste di iniezione. L’applicazione assistita con getto L’insistenza del getto per un certo d’acqua viene utilizzata anche periodo di tempo o un certo numeper l’infissione di palancole spero di passate permette di ottenere ciali in c.a. di diverse sezioni colvolumi di terreno stabilizzato aventi legate tra di loro con maschio/ Esempio di colonne Jet-grouting le dimensioni desiderate; femmina e consente una precisa • inserimento eventuale del tubo di armatura. costruzione del palancolato in quanto facilita il posiLa tecnologia del jet grouting può essere eseguita con tre zionamento necessario per un corretto allineamento diverse metodologie, le prime due perfezionate in Italia, la verticale e orizzontale della palancola sul cantiere. terza di origine giapponese: L’immissione d’acqua nella giusta quantità e pressio1. Iniezione di sola miscela (sistema monofluido); ne comporta un miglioramento delle caratteristiche 2. Iniezione di aria e miscela (sistema bifluido); meccaniche del terreno nel lungo termine. 3. Iniezione di aria, acqua e miscela (sistema trifluido). Le palancole sono adatte per eseguire scavi sotto falda A seconda del metodo utilizzato si possono raggiungere ma la loro lunghezza deve essere tale da raggiungere diametri diversi, da 60-80 cm per il monofluido ad alcuni uno strato di terreno impermeabile per evitare moti di filmetri di diametro per il trifluido. trazione da monte verso valle o problemi di sifonamento. La tecnica del jet-grouting va bene per scavi sotto falda Il problema che presentano è la modalità di infissione che ed è particolarmente efficace su terreni sabbiosi e ghiaiomolto spesso non può essere utilizzata perché crea si in quanto iniettando acqua e cemento e trovando l’ivibrazione negli edifici limitrofi. nerte sotto terra si creano delle colonne in calcestruzzo. Inoltre le palancole non possono essere impiegate quanSu terreni argillosi si ottengono risultati più scadenti mendo il terreno presenta ciottoli con dimensioni maggiori di tre è da evitare sulle torbe. 15÷20 cm e su terreni ghiaiosi molto densi. Anche in questo caso, come per le berlinesi, oltre una Anche le palancole, quando lo scavo raggiunge una certa altezza è necessario tirantare la testa o usare dei certa profondità, vanno tirantate o contrastate in testa contrasti interni. per ridurre le deformazioni. 7. Jet grouting 8. Conclusioni Il jet grouting consiste nella realizzazione di colonne in calcestruzzo all’interno del terreno iniettando acqua e cemento ad altissima pressione (400-500 bar). Eseguendo tali colonne affiancate si crea un’opera di sostegno continua ed impermeabile all’acqua. La peculiarità della tecnica in oggetto è la capacità di modificare in sito le caratteristiche del terreno, sfruttando l’effetto di getti fluidi ad altissima velocità per disgregarne la struttura e miscelarlo (od eventualmente sostituirlo parzialmente) con un fluido stabilizzante, costituito in generale da una sospensione in acqua a base di cemento. Quelli sinteticamente elencati sono alcuni dei metodi per il sostegno dei fronti di scavo; ne esistono altri che vanno dal jet a bassa pressione ai micropali affiancati, dai pali in ghisa sferoidale ai pali avvitati nel terreno, dai pali di grande diametro alle colonne jet riperforate per poterle armare. Comunque, una cosa da tenere sempre presente è il fatto che una soluzione non può genericamente essere estesa a tutti i cantieri perché le condizioni al contorno ossia le caratteristiche del terreno, la presenza della falda, gli spazi operativi, la presenza di eventuali edifici o strade ecc. cambiano da cantiere a cantiere. edilizia 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 21 10:23 Pagina 23 Comparazione fra D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e D.Lgs. 81/2008 Seminario Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rovigo del 6 marzo 2009 D.LGS. 494/96 E S.M.I. TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 1 - Campo di applicazione Art. 88 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; e bis) ai lavori svolti in mare; e ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. sicurezza cantieri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 23 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 sicurezza cantieri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 24 26-05-2009 10:23 Pagina 24 Art. 2 - Definizioni Art. 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5; f bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; f ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e riportato nell’allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. 10:23 Pagina 25 Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994. Alfine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato lI. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.i. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. II committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 6. II committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. II committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. II committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 1. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. II committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. II committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7. II committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. II committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. II committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione sicurezza cantieri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 25 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 sicurezza cantieri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26 26-05-2009 10:23 Pagina 26 b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2. Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a). 1. II committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c). Art. 4 - Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono defi- 10:23 Pagina 27 dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. II fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. II fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori 1. II coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 4, comma 1. niti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. II fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sull’opera. Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori 1. II coordinatore per la progettazione é punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1. Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; sicurezza cantieri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 27 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 sicurezza cantieri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 28 26-05-2009 10:23 Pagina 28 e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale territoriale competente e alla direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Art. 158 (Sanzioni peri coordinatori) 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) e comma 1 bis; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d). 2. II coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. II committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). 1. II committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d). Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. II coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. II coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, 3. 4. 5. 6. 7. 10:23 Pagina 29 attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituti nel settore dell’edilizia. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 3. I contenuti le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. 4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante ii superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. sicurezza cantieri 2. 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 29 sicurezza cantieri 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:23 Pagina 30 Art. 11 - Notifica preliminare Art. 99 - Notifica preliminare 1. II committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. 1. II committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1, 13, comma 1. 10:23 Pagina 31 ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore Modulo metodologicolo/organizzativo per complessive 16 ore • La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto • Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; • La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi • La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza • I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modulo tecnico per complessive 52 ore T • Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali • L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza • Le malattie professionali ed il primo soccorso • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche • Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria • I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto • I rischi chimici in cantiere • I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione • I rischi connessi alle bonifiche da amianto • I rischi biologici • I rischi da movimentazione manuale dei carichi • I rischi di incendio e di esplosione • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. PARTE PRATICA per complessive 24 ore • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. VERIFICA FINALE Dl APPRENDIMENTO La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite: • Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali • Test finalizzati a verificare le competenze cognitive. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. II numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. sicurezza cantieri 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 31 10:23 Pierdomenico Abrami da “Dimensione Geometra”, 3/2009 Contrastare il rischio di diventare spingitori di bottoni in una tastiera di computer è un obbligo di tutti i professionisti che si occupano di aggiornamento delle geometrie catastali. Questo è il messaggio da lanciare alla vigilia dell’attivazione del nuovo programma ministeriale PREGEO 10, unitamente alla convinzione della necessità di una buona preparazione specifica in campo della topografia catastale. La topografia è quella disciplina che comprende anche lo studio della strumentazione e dei metodi atti al rilievo e alla rappresentazione grafica o numerica di una parte limitata della superficie terrestre. Pagina 33 Procedura Pregeo 10 Il Geometra, padrone della buona tecnica topografica e conoscitore delle normative, è protagonista in prima persona dell’aggiornamento del catasto e non un semplice spingitore di bottoni sulla tastiera del computer La topografia catastale è topografia settoriale, strettamente legata alla rappresentazione della proprietà, che richiede buone conoscenze delle tecniche di rilievo e di restituzione attuali ma anche, direi necessariamente, del passato. Esige inoltre conoscenza di rudimenti di diritto civile e di usi locali in materia di confini. L’imponente lavoro di rilevamento e restituzione delle mappe del Nuovo Catasto Terreni, interrotto dagli eventi bellici, ebbe durata di circa 70 anni, vale a dire dal 1886 al 1956. L’allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali emanò le istruzioni per le operazioni di triangolazione, di poligonazioni, di rilevamento particellare e di formazione delle mappe con segni convenzionali e calcolo delle aree. Il principio ispiratore era dettato dalla presenza costante di elementi di controllo dei dati di rilievo e di restituzione. Questo principio è sempre attuale. Il topografo deve avere la possibilità di verificare i dati da lui acquisiti per scongiurare l’errore (che pare si diverta a complicare la vita dei tecnici in generale con agguati ben organizzati e alle volte anche raffinati) nascosto dietro ogni angolo. Rilevato e restituito l’ultimo punto del grandioso rilievo della mappa d’Italia, è iniziata la conservazione del catasto cioè il suo continuo aggiornamento della geometria e del censuario. L’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 definisce le regole, con il rango di legge, con le quali aggiornare le mappe. catasto 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 33 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 catasto 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 34 26-05-2009 10:23 Pagina 34 Esso testualmente recita: 1) Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. 2) Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltrecché riconducibili sulle mappe catastali; detti punti o linee, oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d’impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l’ufficio tecnico erariale. 3) Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo. 4) L’assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica: deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d’uso, deve esserne fatta esplicita menzione. 5) Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente. 6) Su di esso deve essere indentificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull’estratto di mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive. 7) Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall’ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo. Ultimo comma art. 5: Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all’atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso. Questa è la normativa fondamentale dalla quale discendono le specifiche istruzioni per l’aggiornamento emanate dal Catasto Italiano nel 1988 con la circolare 2/88 dopo un secolo dalla legge istitutiva del Nuovo Catasto Terreni e dopo moltissimi decenni dall’entrata in conservazione. Da qui la creazione della procedura PREGEO che ha vincolato le misure del rilievo ad elementi esterni stabili e reperibili nel tempo (punti fiduciali) e ha standar- dizzato i dati rendendoli informatizzati (libretto delle misure). Da quel momento il ruolo del professionista esterno al Catasto è diventato sempre più importante e carico di responsabilità via via che dalla versione 6 di PREGEO si è passati a PREGEO 7 poi a PREGEO 8 e poi a PREGEO 9, per poi giungere alla versione PREGEO 10, che dovrebbe essere quella definitiva. Chi scrive, per ragioni anagrafiche, ha attraversato tutta l’epoca dello straordinario progresso tecnologico iniziatasi a metà degli anni Settanta dello scorso secolo e tuttora in evoluzione. Posso assicurare che solo il rispetto dei principi della buona tecnica, unitamente alla conoscenza delle regole fondamentali del rilevare e del rappresentare, è sempre stato è e sarà, la ricetta giusta per predisporre elaborati tecnici di qualità ed all’altezza del compito che viene affidato dalla Committenza, dal Catasto e dalle esigenze della società al tecnico libero professionista. La procedura PREGEO 10 è stata concepita per delegare alla macchina le verifiche dell’aderenza degli elaborati di aggiornamento alla normativa. Per questo esegue controlli matematici e cartografici. In una relazione strutturata, aggiuntiva a quella classica, il tecnico potrà giustificare il suo operato riguardo a discordanze o altro. La macchina sarà in grado di eseguire i controlli in modo oggettivo. Ma resta pur sempre un’intelligenza artificiale che esegue e non pensa. Metodi di misura, apporti di fantasia e genialità nell’impostare schemi nel dare consulenza e assistenza, tolleranze e normative ecc. non cambiano. Competenza e conoscenza sono ancora il corredo che contraddistinguono ogni singolo tecnico. Ma allora cosa cambia con l’avvento di PREGEO 10? Dovrà cambiare il modo di pensare perché con la nuova procedura verrà consegnato a noi liberi professionisti un frammento di catasto completo di tutte le informazioni (geometria e censuario) e sarà a noi demandato il compito di apportarne l’aggiornamento nella sua totalità. Non è cosa da poco. Ed è per questa ragione che il nostro compito si eleva di importanza e di responsabilità nei confronti della Committenza e del Catasto e quindi discende il dovere di conoscere quello che diamo in pasto al computer e non solo saper premere dei bottoni. Compito delle strutture dei Collegi sarà quello di organizzare adeguati corsi di aggiornamento specifici nello spirito dettato dal Consiglio Nazionale della formazione e informazione continua. 26-05-2009 10:23 Pagina 35 Regole della privacy negli incarichi giudiziari ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 Essenziale per gli ausiliari giudiziari porre in essere tutte le azioni necessarie per non esporsi alle pesanti sanzioni penali e pecuniarie Paolo Frediani * Seconda parte • Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrispondenti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni provenienti da valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fisica o giuridica): Come osservato l’ausiliario giudiziario – dinnanzi a dati di carattere personale – deve porre estrema attenzione ad utilizzare informazioni corrette ed aggiornate. Infatti, – sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione – il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione del soggetto (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o inidoneo di informazioni, possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera c) 8. In tal senso appare indispensabile valutare non solo l’attendibilità delle informazioni in possesso ma anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume ancora più rilevanza nella nostra attualità processuale in considerazione della durata dei procedimenti. Occorre rilevare la indubbia importanza anche con particolarmente riferimento alla natura degli incarichi civili ove a fronte della diversificata natura delle controversie vi sono numerosissime informazioni, dati e notizie, anche di carattere rilevante sotto il profilo probatorio, che il consulente tecnico si trova a trattare, elaborare ed a porre a fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti. È quindi precipuo compito dell’ausiliario giudiziario, anche attraverso eventuali specifiche autorizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque valutarne la loro attendibilità. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 (*) Libero professionista, libero docente in corsi di formazione ed autore di pubblicazioni nel settore della consulenza tecnica di ufficio. Dal novembre 2008 svolge presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati il seminario “Gli obblighi della privacy per C.T.U. e C.T.P.” 35 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 36 26-05-2009 10:23 Pagina 36 Infatti un loro erroneo e improprio utilizzo od anche la loro mera inattualità potrebbero costituire profilo di responsabilità per il consulente tecnico e perito per i danni derivati all’interessato. Come già ampiamente rilevato, in ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, il consulente deve operare una attenta analisi sui dati da inserirsi nell’elaborato peritale. In tale quadro si inseriscono anche le informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all’espletamento dell’incarico. In tal senso è opportuno quindi per il consulente – anche nella detta fattispecie – verificarne l’attendibilità ed ove questo non fosse possibile – operare una separata valutazione in ordine al punto al fine di connotarne i limiti di valore ai fini del contenuto probatorio tale indicazioni proveniente dalla parte. In detta ipotesi è opportuno che la indicazione sia recepita a verbale delle operazioni e comunque con documento scritto da dove risulti chiaramente l’origine e la fonte. • Informazioni limitatamente a quelle necessarie e strettamente indispensabili all’incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento: Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire ed utilizzare informazioni personali strettamente connessi alle finalità dell’incarico. Pertanto le relazioni peritali e le informative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto – alle parti, non devono nè riportare dati, specie se di natura sensibile 9 o di carattere giudiziario 10 o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, ne’ contenere ingiustificatamente ed in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lettera d) 11. È evidente l’attinenza del punto – con espressa esclusione delle informazioni che trovano fondamento negli scopi e finalità stesse dell’incarico – del riferimento ai dati inerenti l’origine razziale ed etnica, delle convinzioni religiose, filosofiche, delle opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenze od ancora notizie rivelanti aspetti legati a procedimenti giudiziari dei soggetti coinvolti od anche di coloro che in vario modo ne possano risultare interessati come coniugi e parenti. A puro titolo esemplificativo si può far riferimento all’accertamento tecnico richiesto al consulente tecnico di ufficio per accertare se le opere edilizie condotte in una proprietà immobiliare siano state svolte con la finalità dell’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti nell’edificio per consentire un adeguato uso dell’unità immobiliare da parte del proprietario. Il riferimento od anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o dell’aggravamento della stesso del soggetto interessato o comunque il quadro di notizie che possano rilevare lo stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non pertinenti all’oggetto (peraltro con natura di dato sensibile) dell’accertamento e pertanto sanzionabile. Viceversa, ove l’accertamento riguardi proprio lo stato di salute del soggetto (come avviene nella consulenza tecnica peritale medica), poiché condizione volta a garantire l’ammissibilità o meno di tale intervento edilizio nella quadro di norma relativa – e quindi fondante l’incarico stesso –, ne risulta con ogni evidenza, la sua attinenza e proporzionalità rispetto alle finalità dell’incarico. Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se soggetti facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel procedimento. Può essere il caso di notizie afferenti condomini od i proprietari di abitazioni finitime nel caso di conflitti di vicinato od ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa. • Comunicazioni delle informazioni: Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale, debba essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall’incarico evitando quelle di tipo irrituale o comunque improprie (es. comunicazione verbale o telefonica). Pertanto appare opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In molti incarichi di consulenza tecnica di ufficio l’ausiliario entra in possesso di notizie e dati che ad una prima lettura possono non apparire rilevanti sotto il profilo delle tutele a cui il Codice offre garanzia. Queste possono essere ad esempio quelle concernenti le indagini di tipo amministrativo, finanziario o ricostruzioni di condizioni storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti interessati, anche con l’ausilio di documenti fotografici ed atti di natura non pubblica. Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunica- 10:23 Pagina 37 zioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria. Inoltre appare utile precisare, laddove il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica, (si pensi ad esempio ad indagini geologiche di un terreno in un incarico affidato ad un geometra avente come finalità la valutazione di mercato dello stesso) ricorrere sempre alla autorizzazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento d’incarico o con successiva separata specifica istanza), poiché in tal caso – come citato nel provvedimento n. 27 marzo 2002, n. 1063421 del Garante – l’attività di detti soggetti “… si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata”. Questo, pertanto, determina anche per gli esperti ausiliari le analoghe esclusioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa concernente il trattamento dei dati personali e con le evidenti esclusioni in ordine alle responsabilità previste dal Codice. • Conservazione e cancellazione dei dati: È questo forse l’aspetto più rilevante e, – mi si consenta, nei riflessi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante. Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non è applicabile la disposizione contenuta dall’art. 16 12 del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali. Ciò è conseguenza del mancato obbligo per il consulente e perito di dover informare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del consulente e del perito, di regola coincide con l’esaurimento dell’incarico. Tali esclusioni tuttavia – evidenziano le Linee Guida – non incidono su quanto previsto dal dettato dell’art. 11, comma 1, lettera e), del Codice della privacy il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l’incarico l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell’attività svolta (ad esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo di ricerche, ispezioni ed accertamenti od anche semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Sul punto occorre osservare che la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta “agli atti del procedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. “Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati ad essa ed ai fascicoli di causa delle parti consegna, come previsto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008 tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività”, potrebbe essere una esemplificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia. Il fascicolo quindi deve essere depositato unitamente alla relazione o perizia in cancelleria per essere inserito nel fascicolo di ufficio. Le Linee guida dispongono che nella ipotesi di assenza di disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni. Ne risulta quindi, in pratica conseguenza, – ed è questo l’aspetto oggettivamente più astratto del provvedimento – che il consulente, laddove in presenza di informazioni costituenti dato personale, non possa conservare, in concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della documentazione fotografica ad essa allegata laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi ad informazioni personali. In questo caso, per esemplificare, è evidente che il reperto fotografico avente ad oggetto una macchia di umidità su di un soffitto di un locale non è certo tale da costitui- ctu 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 37 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 38 26-05-2009 10:23 Pagina 38 re elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ritraente la proprietà della parte ove si evidenzino lo stesso soggetto, l’automobile con la relativa targa, od ancora l’accesso alla proprietà con il numero civico. Ma – seguendo la finalità della disposizione – non si può fare a meno di osservare che tra la documentazione di cui è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente ovvero perito abbiano operato nel corso dell’incarico laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la portata ed il carattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto frequente. La detta condizione – precisa il Garante – non inibisce la possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre note ad integrazione o supplemento alla medesima atteso che, in detta ipotesi, l’ausiliare può soddisfare la richiesta acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. È questo l’aspetto del provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare delle serie perplessità, in particolare per gli effetti pratici che può determinate e con cui le esigenze materiali degli uffici non potranno non scontrarsi. Difatti come si può ritenere che l’eventuale supplemento od anche più semplicemente il chiarimento della consulenza tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l’ausilio del compendio documentale realizzato ed operato dal consulente nel corso dell’incarico, talvolta lungo, articolato e complesso? Perché se è evidente che la documentazione versata agli atti è riferimento utile e necessario, – per coloro che conoscono gli incarichi peritali – è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di lavoro, rilievi, fonti di ricerche, analisi di dati od anche semplici spunti di riflessione ed appunti, versati in relazione a mezzo di una sintesi organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei chiarimenti, non foss’altro per una semplice memorizzazione che una relazione peritale non sempre consente. E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni bancarie, finanziarie, amministrative ed altro ancora. Alla domanda sul daffarsi, la soluzione da suggerirsi è quella di utilizzare ed ottenere, ove le condizioni del mandato lo consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di coscienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione del magistrato all’uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d’incarico “al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisita nel corso dell’incarico agli atti del fascicolo di studio”. Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli incarichi più complessi o quando la natura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza. In difetto di ciò, come detto, il consulente deve eliminare ogni documento riconducibile al dato personale dei soggetti, potendo anche, tale condizione, in estrema condizione, costituire la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza. Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione anzidetta di rilascio di autorizzazione del magistrato, è ammissibile conservare esclusivamente i dati necessari ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in materia contabile ed amministrativa (nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA e quanto altro necessario a tale fine), mentre tutte le altre informazioni debbono essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distruggi documenti), mentre per quelle su supporto informatico, eliminate o trasformate in forma anonima. Eventuali informazioni di utilità statistica o scientifica debbono essere riformulate in forma anonima tali da non poter essere comunque riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera b)13. • Adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice: Il secondo aspetto richiamato dal punto 2.1. delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” di cui alla deliberazione n. 46/2008 del Garante, precisa che il trattamento dei dati da parte degli esperti giudiziari debba svolgersi “…adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice”. Tenuto conto che l’attività dell’ausiliario giudiziario è connotata da caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, solitamente, senza l’intervento del magistrato, dal momento in cui l’esperto riceve l’incarico e sino al momento della consegna al giudice della relazione peritale o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono concretamente su detto soggetto, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. Il consulente tecnico e perito sono quindi tenuti ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro 26-05-2009 10:23 Pagina 39 perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Le Linee guida stabiliscono che gli ausiliari debbono curare personalmente, in considerazione del grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto: • le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento l’art. 31 del Codice 14; • le «misure minime» specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 15 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice. La mancata adozione di quanto stabilito costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Disposizioni per il C.T.P. Gli obblighi di cui alle linee guida incombono anche sui consulenti di parte in ordine all’applicazione dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). Come si è detto, il Garante nella deliberazione n. 46/2008, ha provveduto a stabilire regole anche per il consulente tecnico nominato dalle parti nei giudizi civili e penali. La deliberazione riguarda – come già osservato nel contributo pubblicato nel precedente fascicolo – il consulente tecnico nominato dalla parte nel procedimento civile (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.) ed in quello penale (artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). In particolare il consulente di parte : • può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b). I dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie; • può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d); sono fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esem- pio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi; • Il consulente di parte, relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice). • ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B); • anche il consulente di parte, deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza. In ultimo occorre ricordare che al consulente tecnico di parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l’omissione della richiesta dell’autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili; ciò in forza della originaria autorizzazione n. 4 del 2005 emanata dal Garante per l’autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti e rinnovata con autorizzazione n. 4/2008 del 19 Giugno 2008. Ciò non esime il professionista – come invece accade per il consulente tecnico e perito del giudice e pubblico ministero – dagli obblighi della informativa all’interessato con l’ottenimento del relativo consenso. Il quadro sanzionatorio Per quanto attiene all’impianto sanzionatorio, il D.lgs. 196/2003, in linea generale, punisce con sanzioni penali e pecuniarie l’uso dei dati senza consenso degli interessati, il mancato adempimento di uno dei provvedimenti del GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 39 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 40 26-05-2009 10:24 Pagina 40 Garante, la mancata informativa agli interessati e comunque ogni altra carenza concernente l’adozione delle misure minime di sicurezza atte a preservare e garantire il trattamento e la conservazione dei dati personali. Le sanzioni penali previste dal Codice riguardano: • Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice) 16; • Falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice)17; • Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art. 169 del Codice); • Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 del Codice) 18; Le misure sanzionatorie sono state in parte modificate con l’introduzione della Legge 27 Febbraio 2009 n. 14. Per la prima e la seconda violazione la pena varia da sei mesi a tre anni di reclusione, per la terza è prevista la reclusione fino a due anni o ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 mentre l’ultima è sanzionata con la reclusione da tre mesi sino a due anni. In ordine alla terza violazione occorre precisare che l’art. 169 19 del Codice prevede la possibilità, di impartire all’autore del reato una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione. Per quanto concerne la sanzioni amministrative disposte dal Codice, anch’esse modificate con la legge 14/2009, riguardano: • omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del Codice) 20; • cessione di dati in violazione alle disposizioni del codice e violazione in materia di divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 21; • omessa o incompleta notificazione al Garante 22; • omessa informazione o esibizione di documenti al Garante 23; La prima violazione è sanzionata con una ammenda da € 6.000,00 a €36.000,00. Se trattasi di dati sensibili e giudiziari l’ammenda applicata varia da un minimo di €10.000,00 ad un massimo di €60.000,00. Per quanto attiene la seconda fattispecie di violazioni è punita con una ammenda da € 5.000,00 ad € 30.000,00 mentre la violazione dell’art. 84, comma 1 (divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) è sanzionata con ammenda da €1.000,00 a €6.000,00. Per quanto attiene la omessa o incompleta notificazione al Garante la sanzione prevista varia da € 20.000,00 a € 120.000,00. Nei casi di minore gravità, avuto riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. Per quanto attiene alla specie in trattazione degli incarichi di consulente tecnico e perito occorre osservare che è esclusa, in ordine al profilo penale, la sanzione relativa alla falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice), non dovendo, come detto, l’esperto giudiziario provvedere ad alcuna notificazione, mentre, per il profilo amministrativo, non è prevista, per i motivi gia detti l’omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del Codice) e l’omessa o incompleta notificazione al Garante. Sono validi, quindi, anche per l’ausiliario giudiziario, seppur nelle ipotesi rese diverse dalle possibili fattispecie, le altre sanzioni e pene. Vi è da considerare che le violazioni della normativa del Codice sono anche fonte di responsabilità civile per danni ai soggetti interessati, poiché l’art. 2050 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del soggetto che ha cagionato nocumento, indipendentemente dall’attribuzione di dolo o colpa per il fatto, sempreché il contravventore non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In ultimo è utile osservare che responsabile degli accertamenti è la Guardia di Finanza con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocollo d’intesa. Gli accertamenti ispettivi sono indirizzati a verificare il rispetto delle norme da parte dei soggetti che trattano dati personali e per accertarne l’adempimento di tutti gli obblighi connessi all’attività esercitata. Le ispezioni sono svolte direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti dei dati personali. Cosiderazioni conclusive Come abbiamo visto la deliberazione n. 46 del 26 Giugno 2008 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” riguarda un insieme di obblighi e precetti che i soggetti debbono adeguatamente considerare assumendo le azioni relative. Ciò innanzitutto per adeguare il loro modo di operare alla normativa senza trascurare anche i dettagli che ad una sommaria lettura possono sembrare meno rilevanti. Nella analisi proposta ne abbiamo sottolineato diversi, individuandone la loro ricaduta, portata e delicatezza nell’ambito delle attività dell’esperto giudiziario. Ma, mi si consenta, su ogni altra considerazione quella sulla quale ogni ausiliario giudiziario deve prestare particolare attenzione poiché rappresenta il rischio più elevato, è la fattispecie di pericoli implicitamente connessi all’ambito nel quale egli svolge il proprio mandato. Ciò in particolare nel settore civile dove la conflittualità latente ed emergente tra le parti è spesso estrema. Questa condizione, anche aggravata dall’empasse in cui versa il sistema giurisdizionale civile, conduce frequentemente le parti a produrre degenerazioni della lite coinvolgendo anche i soggetti che, loro malgrado, si trovano ad operare nella procedura. Questo determina condizioni di possibile minaccia per l’ausiliario giudiziario. Ed il consulente tecnico di ufficio, esperto nella materia oggetto della controversia che, quando questa si risolve in questione di natura tecnica “decide” l’esito della causa, è colui che più si espone agli occhi della parte che ritiene di essere stata ingiustamente penalizzata o che magari, illusa da aspettative infondate, non vede realizzare la sua “ragione” nel giudizio. Ecco che quindi può scattare nella parte il desiderio – poco ragionevole per la verità, ma non per questo meno probabile – di una sorta di ritorsione, di una volontà di rivalsa nei confronti di quel consulente che magari attento a svolgere propriamente e correttamente il suo incarico giudiziario non sia stato altrettanto diligente nell’applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione. Per chi conosce la situazione di estrema conflittualità in cui si sviluppano molte liti negli odierni procedimenti civili non potrà quindi che prestare la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee guida. 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:24 Pagina 41 LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI AUSILIARI DEL GIUDICE E DEL PUBBLICO MINISTERO Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 Registro delle deliberazioni Del. n. 46 del 26 giugno 2008 ctu APPENDICE alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati; 3. ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate “Linee guida”, per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2008 DELIBERA: 1. di adottare le “Linee guida” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione; 2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l’adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI AUSILIARI DEL GIUDICE E DEL PUBBLICO MINISTERO (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008) 1. Premessa 1.1 Scopo delle linee guida I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.). L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. Nell’espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario, anche dati personali di sogget- GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h); RITENUTA la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell’ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa; RILEVATA l’esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati; VISTE le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360); VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; 41 26-05-2009 10:24 Pagina 42 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 ti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado “per ragioni di giustizia” (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421). Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196). 42 1.2 Ambito considerato Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche. All’interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). 2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali 2.1 Considerazioni generali La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all’informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151). Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire: • nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11); • adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). 2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria. In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Nel pieno rispetto dell’ambito e della natura dell’incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie 10:24 Pagina 43 operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)). Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)). 3. Comunicazione dei dati Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria. 4. Conservazione e cancellazione dei dati In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l’esaurimento dell’incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l’incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario. Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Tutto ciò non pregiudica l’espletamento di eventuali ulteriori attività dell’ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri. ctu 26-05-2009 5. Misure di sicurezza 5.1 Misure idonee e misure minime Limitatamente all’espletamento degli accertamenti, l’attività dell’ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l’intervento del magistrato. Ricevuto l’incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. L’ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto, GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 43 26-05-2009 10:24 Pagina 44 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 sia le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 del Codice, sia le “misure minime” specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19 del citato disciplinare tecnico. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5.2 Incaricati 44 L’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell’opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L’attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza. 6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). In particolare, il consulente di parte: • può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile; • può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d)); • salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi; relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31) sia alle “misure minime” (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19 del disciplinare tecnico allegato B)); deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza. 10:24 Pagina 45 ctu 26-05-2009 NOTE 1 2 3 Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione. Art. 8 (Esercizio dei diritti): 2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; Art. 4: (Definizioni) d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 4 Art. 61 c.p.c. - Consulente tecnico: Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in Albi speciali a norma delle di-sposizioni di attuazione al presente codice 5 Art. 47: (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione. 6 Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 7 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. 8 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: c) esatti e, se necessario, aggiornati. 9 “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 10 “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 11 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 12 Art. 16 (Cessazione del trattamento) 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12. 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 45 ctu 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:24 Pagina 46 13 Art. 4 (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si intende per: b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 14 Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 46 15 Art. 33 (Misure minime) 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 16 Art. 167. Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. 17 Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 18 Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 19 Art. 169. Misure di sicurezza 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 20 Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. 21 Art. 162. Altre fattispecie 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. 2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. 22 Art. 163. Omessa o incompleta notificazione 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. 23 Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro. 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 26-05-2009 10:24 Pagina 47 Gestione delle terre e rocce da scavo riutilizzate nel sito di escavazione Dalla nuova disposizione emergono due condizioni che determinano la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti: a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione d’uso dell’area interessata); b) deve essere certa la sua utilizzazione “nello stesso sito in cui è stato scavato”. Per la verifica delle condizioni di utilizzo e per documentare la sussistenza di tali condizioni sono utilizzabili le procedu- re previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 2424 dell’8/8/2008; al progetto dell’opera che comporta lo scavo devono quindi essere allegati: • ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: l’indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell’allegato A della d.g.r. n. 2424/2008; • ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato “nello stesso sito in cui è stato scavato”: una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto nella quale si attesta la quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo e la quantità del medesimo materiale che sarà riutilizzata nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/2008 debitamente modificato). La nuova disposizione non pregiudica l’applicazione dell’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione della giunta regionale n. 2424 dell’8/8/2008 che individuano le condizioni e le procedure operative necessarie per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare: • qualora i materiali di scavo non siano completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 2424/2008 per poterli utilizzare come sottoprodotti; • in caso di materiali di scavo derivanti da interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.), trova applicazione quanto previsto al punto 1.1.5 della deliberazione della giunta regionale n. 2424/2008, ove si afferma che «Si tratta lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via d’urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito. In questi casi i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti» nel rispetto delle modalità indicate nella medesima delibera regionale. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 La legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha apportato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo previsto dal d.lgs. n. 152/2006 cd. “Codice ambientale”. La nuova disposizione (art. 20, comma 10-sexies della legge) stabilisce l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/2006 nel caso in cui i materiali di scavo non siano contaminati e siano riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati. È stato quindi integrato l’art. 185 (Limiti al campo di applicazione), individuando i casi in cui non si applicano le disposizioni relative alla disciplina dei rifiuti. Il nuovo testo dell’art. 185, comma 1, è ora il seguente: «1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola; a) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui; c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato». ambiente Nota a cura dell’Associazione Industriali di Vicenza 47 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 sicurezza studi professionali 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 48 26-05-2009 10:24 Pagina 48 Principali adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza negli studi tecnici. D.Lgs. n. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) Ing. Guido Cassella Esse Ti Esse - Padova Com’è noto, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per molti articoli, tranne alcuni che entreranno in vigore il 15 maggio 2009. Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo: - estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle norme di tutela della salute e sicurezza, anche ai cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro interinale, ecc.), - obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i rischi presenti, - sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni, quali ad esempio la mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la mancata formazione. Gli studi assoggettati al D.Lgs. 81/08 sono tutti quelli in cui sia presente almeno un lavoratore. È definito “lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa…, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione…, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, …” Si ritiene di fondamentale importanza ricordare almeno i due principali obblighi (per maggiori informazioni si rimanda al sito www.essetiesse.it): 1) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ruolo che negli studi tecnici è generalmente ricoperto dal datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di RSPP deve frequentare un corso di 16 ore: si allega fac-simile per la nomina del RSPP nel caso di svolgimento da parte del datore di lavoro. La mancata erogazione della formazione e la mancata designazione del RSPP sono considerate motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale. 2) VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi. Negli studi con un numero di lavoratori non superiore a 10, il datore di lavoro, fino alla data di pubblicazione delle procedure standardizzate, potrà effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi: si alle- 10:24 Pagina 49 ga fac-simile per l’autocertificazione della valutazione dei rischi. Negli altri casi (aziende con più di 10 lavoratori) deve essere redatto un documento scritto di valutazione dei rischi per ogni sede operativa, documento che deve avere data certa (obbligo a partire dal 15/05/2009). La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è considerata motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale. La valutazione dei rischi (o l’autocertificazione) deve essere conservata nel proprio studio, a disposizione degli Enti di controllo. Inoltre entro il 16 maggio si deve comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), qualora nominato. Per assolvere a tale obbligo bisogna andare sul sito www.inail.it, selezionare – previa registrazione – l’area “punto cliente”, cliccare sul modello “Dichiarazione RLS” e inserire i dati (i consulenti del lavoro possono sostituirsi ai datori di lavoro nella comunicazione). Se nelle aziende non fosse stato eletto il RLS, le funzioni vengono svolte da un RLS territoriale (la cui elezione è disciplinata dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria): le aziende devono in tal caso pagare un contributo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso la propria azienda. OGGETTO: L’RLS (o in sua assenza l’RLS territoriale) ha accesso ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla formazione dei lavoratori, riceve la documentazione aziendale inerente la sicurezza, formula osservazioni in occasione di verifiche delle autorità competenti (dalle quali è, di norma, sentito) e può fare ricorso alle succitate autorità qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee. Il RLS deve frequentare uno specifico corso di 32 ore. Ovviamente permangono gli altri obblighi già introdotti dalle norme previgenti, quali ad esempio la nomina e la formazione degli addetti all’emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi), l’eventuale nomina del medico competente (ad esempio nel caso di lavoratori che utilizzano il videoterminale più di 20 ore settimanali), i requisiti minimi che devono avere gli ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro e gli archivi. Si rammenta infine che la legge prevede per ogni inadempienza pesanti sanzioni penali e pecuniarie variabili ognuna tra 750 e 10.000 € (e pene accessorie che arrivano fino alla sospensione dell’attività imprenditoriale). Allegati: Fac-simile nomina RSPP, fac-simile autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi. Designazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il sottoscritto geom. XXXXXX XXXXXXX in qualità di Datore di lavoro/Legale Rappresentante della Ditta/Ente/Comune “XXXXXX” con sede a Città in via/piazza XXXXX n° XXX con P.IVA/Codice Fiscale XXXXXXXXX, Classificazione Ateco XXXXXX – Macrosettore DESIGNA quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno/interno all’azienda: Cognome: Nome: (Firma per accettazione) (Timbro e firma) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro sicurezza studi professionali 26-05-2009 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 Luogo e data: 49 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 5 • 2009 sicurezza studi professionali 5239_geoide_5:151_05_GEOIDE_03 50 26-05-2009 10:24 Pagina 50 Autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (da utilizzare nelle ditte fino a 10 addetti) (carta intestata) OGGETTO: Autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008. Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di datore di lavoro della ditta _____________________________ con sede in _____________________ Via _________________________________________Codice Fiscale ____________________ P.IVA ________________ esercente attività di _____________________________________ con N. _____ addetti, con il presente atto DICHIARA di aver effettuato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati. Luogo e data: _____________________ ___________________________ (Timbro e firma datore di lavoro) Copia della presente viene inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o direttamente ai lavoratori nel caso in cui non fosse stato individuato il rappresentante. _____________________________________ Data e firma per ricevuta del rappresentante per la sicurezza o dei lavoratori _______________________________________________________________________________________________ FCS.09.02_Facsimile autocertificazione inf. 10 addetti.doc Pag. 1/1