Modello 231 - Capitale Lavoro SpA

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 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 29.03.2013 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
INDICE PARTE GENERALE ............................................................................................................................................................. 5 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE ...................................................................6 1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE .................... 6 1.2 SANZIONI ................................................................................................................................................................. 8 1.3 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE ............................ 10 1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .............................................................................. 10 2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ...................................................................................................................... 13 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CAPITALE LAVORO S.P.A. ...................................................................... 15 3.1 OBIETTIVI E MISSIONE AZIENDALE ........................................................................................................................... 15 3.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI CAPITALE LAVORO ................................................................................................... 16 3.3 IL CONTROLLO ANALOGO DELLA PROVINCIA DI ROMA ............................................................................................ 17 3.3 MOTIVAZIONI DI CAPITALE LAVORO NELL’ADOZIONE DEL MODELLO ..................................................................... 18 3.3.1 FINALITÀ DEL MODELLO E I PRINCIPI GENERALI .................................................................................................... 19 3.3.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ................................................................................................ 20 3.4 STRUTTURA DEL MODELLO ...................................................................................................................................... 22 3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO ......................................................................................................... 24 4. ORGANISMO DI VIGILANZA. .............................................................................................................................. 25 4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. ................................................................................................ 25 4.2 POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .............................................................................................. 29 4.3 INFORMATIVA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ..................................................................................................... 33 4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. ................................................................ 34 4.4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI. ............................................ 34 … 2
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4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI. ..................................................................................... 35 4.4.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .............................. 35 4.5 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO ..................................... 36 4.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ................................................................................. 37 4.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .......................................................................................................... 38 4.8 RESPONSABILITA’ ..................................................................................................................................................... 38 5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ................................... 39 5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE ................................................................................................................................. 39 5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI ............................................................................................................. 40 5.3 CORSI DI FORMAZIONE ............................................................................................................................................ 41 5.4 GLI OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZANELLA FORMAZIONE E DIFFUZIONE DEL MODELLO ....................... 41 6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO. ..... 43 6.1 PRINCIPI GENERALI. ................................................................................................................................................. 43 6.2 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI. ...................................................................................................................... 44 6.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI. .............................................................................................................. 45 6.4 SANZIONI PER IL COLLEGIO SINDACALE .................................................................................................................... 48 6.5 SANZIONI PER I “TERZI DESTINATARI” ...................................................................................................................... 49 6.6 SANZIONI PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................................................................................ 50 7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ NON SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE NELLE PARTI SPECIALI ................................................................................................................... 51 PARTE SPECIALE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ......................................................................... 58 A.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A ................................................................................................................................. 59 A.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ............................................................................................................................................ 59 A.3 LINEE DI CONDOTTA NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ......................................................................................................... 61 A.4 COMPITI DELL’ODV ....................................................................................................................................................... 65 PARTE SPECIALE B REATI SOCIETARI ............................................................................................................................. 67 B.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B ................................................................................................................................. 68 B.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ............................................................................................................................................ 68 … 3
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B.3 LINEE DI CONDOTTA NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ......................................................................................................... 69 B.4 COMPITI DELL’ODV ....................................................................................................................................................... 73 PARTE SPECIALE C REATI IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ................................................................................................................................................................. 74 C.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C .................................................................................................................................. 75 C.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ............................................................................................................................................. 75 C.3 LINEE DI CONDOTTA NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ......................................................................................................... 76 C.4 COMPITI DELL’ODV ....................................................................................................................................................... 83 ALLEGATO 1: ELENCO DEI REATI ..................................................................................................................................... 85 … 4
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PARTE GENERALE … 5
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE 1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, ed in particolare: 
la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; 
la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; 
la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da: 
persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; 
persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L’Ente non risponde se l’autore del fatto criminoso ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona … 6
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fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale, posto dall’art. 27 della Costituzione, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.). La responsabilità dell’Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto: i)
reati contro la Pubblica Amministrazione; ii)
reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; iii)
reati societari; iv)
delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; v)
delitti contro la personalità individuale; vi)
reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse; vii) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia; viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; ix)
omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; x)
reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; xi)
delitti informatici e trattamento illecito di dati; … 7
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xii)
delitti di criminalità organizzata; xiii) delitti contro l’industria ed il commercio; xiv) delitti in materia di violazione del diritto d’autore; xv)
delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria; xvi) reati ambientali; xvii) delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; xviii) delitti tentati; xix) corruzione tra privati; xx)
induzione alla corruzione e concussione. 1.2 SANZIONI Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
sanzioni pecuniarie; 
sanzioni interdittive; 
confisca; 
pubblicazione della sentenza. In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente e sono costituite da: 
l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; … 8
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
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; 
il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso: 
da soggetti in posizione apicale, ovvero; 
da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 2) in caso di reiterazione degli illeciti. Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta dall’Ente stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell’applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività dell’Ente affidandola ad un commissario giudiziale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l’esistenza della responsabilità dello stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L’inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 23). Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna. … 9
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1.3 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale. Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere riunito ‐ ove possibile ‐ al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato, presupposto della responsabilità dell’Ente. L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: 
la verifica della sussistenza del reato presupposto per la suddetta responsabilità; 
l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’Ente alla commissione del reato; 
il sindacato di idoneità sul Modello organizzativo adottato. Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Nel formulare il giudizio di idoneità il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l’illecito, al fine di verificare l’efficacia del Modello adottato. 1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali e/o da dipendenti. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che: a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, … 10
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un Modello di organizzazione gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il “Modello”); b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) gli autori del reato abbiano agito, eludendo fraudolentemente il suddetto Modello; d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Al fine di potere usufruire della facoltà di esonero, è quindi necessario che l’Ente costruisca un sistema di controllo preventivo che, se opportunamente adottato ed efficacemente attuato, renda realizzabile il comportamento criminoso solo grazie all’elusione del predetto sistema. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello deve: 
individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; 
prevedere specifici protocolli diretti all’adozione di idonee decisioni in relazione ai reati da prevenire; 
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; 
prevedere un obbligo di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; 
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo. Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, la cui idoneità ed efficacia sia stata approvata dal Ministero della Giustizia di concerto con gli altri Ministeri competenti. Con … 11
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riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob. È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente. … 12
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2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (di seguito le “Linee Guida”). Il percorso indicato da tali Linee Giuda per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali: 
individuazione delle aree/attività a rischio, volta a verificare in quali aree/settori/attività aziendali sia possibile la realizzazione dei reati; 
predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi, attraverso l’adozione di appositi protocolli. Il sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria prevede: a) per quel che riguarda i reati dolosi, l’adozione di: − codice etico (o di comportamento); − sistema organizzativo; − procedure manuali ed informatiche; − poteri autorizzativi e di firma; − sistemi di controllo e gestione; − comunicazioni al personale e sua formazione; b) per quel che riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’adozione di: − codice etico (o di comportamento); − struttura organizzativa; − formazione e addestramento; − comunicazione e coinvolgimento; … 13
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− gestione operativa; − sistema di monitoraggio della sicurezza. Il sistema di controllo, inoltre, deve assicurare: 
la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione; 
la separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 
la documentazione dei controlli; 
l’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello; 
l’individuazione di un OdV caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Inoltre, le Linee Guida prevedono, inter alia, l’obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, anche su base strutturata al fine di rilevare anomalie e/o criticità riscontrate nell’ambito delle attività svolte (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche); Resta inteso che la scelta di discostarsi dalle Linee Guida non inficia la validità di un Modello, atteso che le Linee Guida hanno carattere generale. … 14
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3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CAPITALE LAVORO S.P.A. 3.1 OBIETTIVI E MISSIONE AZIENDALE Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito “Capitale Lavoro” o “Società”) è una società controllata in via totalitaria dall’Amministrazione Provinciale di Roma, costituita ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii). In particolare con la deliberazione n. 183 del 24/06/2002, il Consiglio provinciale ha costituito una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l’impiego e la formazione professionale, denominata “CAPITALE LAVORO S.p.A.”, di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del FORMEZ; con successiva deliberazione n. 211 dell’8/11/2007, il Consiglio provinciale ha disposto l’acquisto della quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal FORMEZ. La finalità della società è quella di supportare gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma (di seguito Provincia) nelle sue funzioni istituzionali, anche ma non solo, in materia di politiche attive per il lavoro nei seguenti principali ambiti operativi: a)
attività di studio e ricerca; b)
collaborazione e supporto nella realizzazione dei progetti di politica attiva per il lavoro; c)
assistenza tecnica per la gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE); d)
supporto nella gestione operativa in caso di picchi di attività; e)
supporti tecnico‐specialistici; f)
servizi di gestione della formazione. Si evidenzia che lo Statuto della Società stabilisce che Capitale Lavoro: - “potrà svolgere le attività relative all’oggetto sociale esclusivamente per conto dell’Amministrazione provinciale di Roma” (Art.3.4); … 15
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- “dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assuma le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici” (Art.3.7). Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato, è possibile ritenere che Capitale Lavoro si configuri come “società in house” della Provincia di Roma. 3.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI CAPITALE LAVORO La corporate governance di Capitale Lavoro, basata sul modello tradizionale, è così articolata: 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro componente dell‘Assemblea, designato a maggioranza dall’Assemblea stessa; 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (di seguito CdA), composto da tre consiglieri la cui nomina spetta all’Assemblea e investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all’Assemblea; 
PRESIDENTE DEL CdA, indicato dal Presidente della Provincia di Roma fra i consiglieri nominati dall’Assemblea, cui spettano: il potere di convocare e presiedere il CdA, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti; 
AMMINISTRATORE DELEGATO (di seguito AD), designato dal Presidente della Provincia tra i consiglieri nominati dall’Assemblea, cui sono attribuiti il compito inerente l’attuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ed il compimento degli atti relativi alla organizzazione sociale, nel rispetto del Piano tecnico economico e finanziario. L’AD nei limiti fissati … 16
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dal CdA ha pieni poteri per gli atti rientranti nella gestione ed organizzazione del personale e nella gestione tecnica aziendale; 
COLLEGIO SINDACALE, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione. Il Bilancio annuale della Società è sottoposto a certificazione da parte di una primaria ed indipendente Società di Revisione iscritta negli appositi albi, designata dall’Assemblea dei soci su proposta del CdA. Gli incarichi da realizzare sono gestiti dalle risorse interne all’Azienda, con il supporto quando necessario, di professionisti esterni con specifiche competenze specialistiche in ambito giuridico‐
legale, fiscale, organizzativo, ecc.. 3.3 IL CONTROLLO ANALOGO DELLA PROVINCIA DI ROMA La Provincia di Roma ha inteso adeguare agli orientamenti più recenti della giurisprudenza nazionale ed europea il ruolo di socio pubblico da essa esercitato nelle società interamente partecipate, mediante la revisione delle competenze e delle procedure connesse alle funzioni di programmazione e controllo proprie dell’Ente. A tal fine, con Delibera del 27 ottobre 2010 ha adottato una modifica al Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei flussi informativi e dei processi decisionali funzionali all’esercizio del controllo analogo. In particolare, al Titolo V del citato Regolamento, è stato inserito il comma 1 dell’art. 27 con la lettera f) “il controllo analogo sulle società partecipate”, e inserendo, dopo l’art. 32, l’articolo art. 32‐bis rubricato “Controllo analogo sulle società partecipate”. Esso fornisce una definizione della tipologia di controllo che si intende effettuare e l’articolazione procedurale del controllo stesso, rinviando poi all’allegato al … 17
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Regolamento la definizione delle modalità di esercizio delle attività di controllo delle società in house. Da un punto di vista di applicazione pratica, l’esercizio delle attività di controllo analogo trova la concreta attuazione nei seguenti principali aspetti che lo caratterizzano: 
l’attività finalizzata a monitorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività complessiva della Società è stata assegnata ad un apposito organismo tecnico, denominato Nucleo Direzionale, composto dagli organi di vertice della struttura amministrativa provinciale; 
la Ragioneria Generale della Provincia svolge gli accertamenti sulla economicità della gestione aziendale mediante: a) rilevazione dei rapporti finanziari tra Provincia e Società, con evidenza degli scostamenti tra preventivazione finanziaria stimata nei documenti di programmazione e dati di consuntivo effettivamente rilevati con periodicità stabilita; b) analisi della situazione contabile della società, ai fini del monitoraggio degli equilibri economico‐finanziari generali e per commessa; c) Verifiche sui libri societari e sui contratti, finalizzate a rilevare le modalità di applicazione della normativa in materia di personale, di acquisto di beni e servizi e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Inoltre, la Ragioneria Generale della Provincia predispone, sulla base delle risultanze acquisite attraverso il sistema informativo relazioni periodiche da presentare al Nucleo Direzionale ai fini dell’esercizio delle ordinarie attività di controllo. 3.3 MOTIVAZIONI DI CAPITALE LAVORO NELL’ADOZIONE DEL MODELLO Capitale Lavoro, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello e di un Codice Etico in linea con le prescrizioni del Decreto, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. … 18
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Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tali documenti possa costituire un valido strumento per la definizione del codice di condotta relativo a tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Capitale Lavoro. In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua osservanza: 
i componenti del CdA, compreso il Presidente, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all’andamento della Società; 
l’AD nel dare attuazione agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e nel compimento degli atti relativi alla organizzazione sociale; 
i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno; 
i dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società e nella gestione delle attività interne ed esterne; 
i dipendenti (o altri lavoratori assimilabili quali i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto ecc.), durante lo svolgimento della loro attività; 
tutti i soggetti che, pur non appartenendo alla Società intrattengono con la stessa rapporti commerciali, professionali e/o finanziari di qualsiasi natura (es. professionisti esterni, fornitori di servizi, ecc.). 3.3.1 FINALITÀ DEL MODELLO E I PRINCIPI GENERALI Il Modello predisposto da Capitale Lavoro, fondato su un sistema strutturato ed organico di poteri e responsabilità, procedure ed attività di controllo, ha la finalità di: 
migliorare il sistema di Corporate Governance; … 19
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
predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali; 
determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Capitale Lavoro nelle “aree/attività a rischio”, la consapevolezza che la violazione delle disposizioni del Modello, può comportare l’irrogazione nei loro confronti e nei confronti della società di sanzioni penali e/o amministrative; 
informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di Capitale Lavoro che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite penali e/o la risoluzione ope legis dei rapporti contrattuali in essere; 
ribadire che Capitale Lavoro non tollera comportamenti illeciti, a nulla rilevando la finalità perseguita o l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della Società; 
prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni commesse. Inoltre il Modello si basa su alcuni principi generali: 
la verifica e l’archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento; 
il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio; 
la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 
l’attribuzione all'OdV di compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello. 3.3.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO Capitale Lavoro, in considerazione del dettato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ha avviato un progetto … 20
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finalizzato alla predisposizione del Modello ed al suo costante aggiornamento e revisione, affidando tale compito all’OdV. La redazione dello stesso è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in diverse fasi, tutte dirette alla realizzazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, di seguito descritte: 1) Analisi preliminare del contesto aziendale Tale fase ha avuto come obiettivo quello di effettuare una verifica preliminare della documentazione esistente (es. procure, procedure, ecc.) ed un’analisi relativa alla struttura organizzativa della Società e delle attività svolte internamente ovvero da soggetti esterni, quali professionisti, consulenti e fornitori di servizi. Tale analisi ha consentito di effettuare una preliminare panoramica delle attività svolte al fine di rilevare quelle a rischio‐reato, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto. Nel documento di analisi del profilo di potenziale rischio‐reato elaborato a supporto della redazione del presente Modello è rappresentata, per ogni area di attività a rischio reato, la descrizione dell’attività, l’analisi dei rischi potenziali, la descrizione delle possibili condotte illecite, adottate nello specifico contesto aziendale nonché i soggetti normalmente coinvolti nello svolgimento dell’attività a rischio. 2) Individuazione delle aree di attività a “rischio‐reato” A seguito dell’analisi preliminare, è stata effettuato un approfondimento con i referenti aziendali al fine di condividere le aree potenzialmente a rischio‐reato. Nell’ambito delle analisi delle aree a potenziale rischio‐reato sono state considerate anche le attività che possono concorrere indirettamente alla commissione di reati (c.d. “attività strumentali” come ad esempio: selezione e assunzione di personale, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, ecc.). … 21
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3) Rilevazione del sistema di controllo esistente ed effettuazione della Gap Analysis Sulla base dei profili di rischio rilevati, si è proceduto alla individuazione dei seguenti elementi: 
il sistema dei controlli preventivi esistenti sulla base delle seguenti principali componenti: o le procedure e, in generale, le disposizioni interne aziendali; o il sistema dei poteri; o le prassi operative e di controllo effettivamente operanti; 
le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e dei requisiti organizzativi essenziali per l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. Nell’ambito delle attività di analisi sono state esaminate le seguenti componenti: 
sistema normativo aziendale (inteso come l’insieme delle Procedure, Regolamenti, Lettere/Istruzioni formalmente impartite ai lavoratori, il DVR, ecc.); 
sistema dei poteri, autorizzazioni, deleghe e processi decisionali/autorizzativi; 
sistema di controllo effettivamente operante;  sistema disciplinare; 4) Predisposizione del Modello e del Codice Etico In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello e del Codice Etico. 3.4 STRUTTURA DEL MODELLO Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti Speciali”, specificatamente destinate a regolamentare i principi di comportamento in relazione ad alcune fattispecie di reati … 22
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ritenuti particolarmente significativi per la Società. Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate:  le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’OdV;  la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra aziendale;  il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;  i principi generali di comportamento per l’esecuzione delle attività relative alle aree a rischio‐
reato medio/basso. Le “Parti Speciali” sono focalizzate sulle principali aree/attività ritenute a rischio‐reato e forniscono indicazioni specifiche sul sistema dei controlli preventivi da adottare in conformità ai principi delineati nella Parte Generale ed in relazione ai reati specifici da prevenire. Nello specifico le Parti Speciali hanno lo scopo di:  indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, i collaboratori ed i partner/fornitori di Capitale Lavoro sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello;  fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica;  individuare un sistema di tracciabilità delle decisioni e l’esatta gerarchia aziendale al fine di consentire un corretto e trasparente monitoraggio delle procedure, nonché identificare i responsabili di eventuali violazioni, al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o qualsiasi altro comportamento che possa nuocere alla Società ed alla propria immagine. Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, è demandato al CdA di Capitale Lavoro il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, … 23
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mediante apposita delibera. Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato da Capitale Lavoro i seguenti documenti: 
Codice Etico, che esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi si assumono la personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno dell’azienda; 
Procedure e Regolamenti aziendali. 3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO In ragione del fatto che il presente Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), alla luce del modello di governance di Capitale Lavoro, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza del CdA di Capitale Lavoro. L’aggiornamento del Modello è svolto periodicamente, sulla base: delle disposizioni di legge vigenti, delle modifiche legislative intervenute, delle problematiche verificatesi nell’applicazione del Modello stesso, del Codice Etico, delle disposizioni e procedure emanate per la loro applicazione, delle violazioni riscontrate; nonché in base a qualsiasi altro motivo idoneo o ritenuto opportuno. A tal proposito, l’OdV comunica, mediante un apposita relazione, al Presidente del CdA ed all’AD ogni informazione della quale sia a conoscenza che determini l’esigenza di procedere ad interventi di aggiornamento del Modello e del Codice Etico. Il CdA delibera sulla necessità o meno di procedere alle modifiche richieste, sulla base della relazione fornita dall’OdV. Contestualmente a tale delibera, il CdA può assegnare l’incarico di farsi assistere e supportare nelle modifiche ad un consulente od un professionista esterno, entro un tempo determinato nella stessa delibera e, in mancanza, nel termine di tre mesi dal conferimento formale dell’incarico. L’OdV provvede a monitorare lo stato di avanzamento del lavoro e le modifiche apportate dal CdA. … 24
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4. ORGANISMO DI VIGILANZA. 4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. Componente necessaria per un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo è la costituzione di un organo interno a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. Tale Organismo si presenta come supporto al sistema organizzativo interno. La sua funzione di monitoraggio e consultiva, in materia di miglioramenti del sistema stesso, costituisce un ulteriore elemento in grado di tutelare i dipendenti stessi, oltre che l’azienda. Conformemente alle indicazioni contenute al riguardo nelle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell’OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – sono le seguenti: a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell’OdV all’interno della Società e prevedendo un’attività di reporting al vertice aziendale; b) Professionalità. L’OdV possiede competenze tecnico‐professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unitamente all’indipendenza garantiscono l’obbiettività di giudizio; c) Continuità d’azione. L’OdV deve:  lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine;  curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento. L’OdV di Capitale Lavoro ha carattere plurisoggettivo ed è individuato nel Collegio Sindacale ed il Presidente dell’OdV è il Presidente del Collegio sindacale. … 25
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La nomina dell’OdV da parte del CdA deve essere resa nota ai diretti interessati a cui viene conferito il relativo incarico e da questi formalmente accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico deve, inoltre, essere formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, con illustrazione di poteri, compiti, funzioni e responsabilità dell’OdV, nonché delle finalità della sua costituzione. Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell’incarico di ogni membro coincide con la durata dell’incarico di Sindaco della Società. In ogni caso, il soggetto incaricato rimane in carica fino alla nomina del successore. In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei membri, la sostituzione dovrà essere effettuata mediante delibera del CdA. A tal fine, il Presidente o l’altro membro dell’OdV daranno immediatamente avviso al Presidente del CdA dell’accaduto affinché si possa procedere alla sostituzione. Qualora le dimissioni o le cause di impedimento riguardino tutti o la maggioranza dei membri dell’OdV, le dimissioni dovranno essere presentate al CdA che procederà all’immediata sostituzione di tutti i componenti dell’OdV. Vengono di seguito disciplinati i poteri, le attività, le funzioni e il funzionamento dell’OdV. L’OdV, nello svolgimento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi dei dipendenti di Capitale Lavoro o di professionisti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle proprie attività. Al fine di attribuire all’OdV idonea capacità di ottenimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell’organizzazione aziendale, sono previsti nel presente Modello adeguati flussi informativi da e verso l’OdV medesimo. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in relazione alla nomina del Collegio Sindacale, si precisa che, comunque non può essere nominato membro dell’OdV e se nominato decade: 
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito; 
chi abbia rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con componenti del CdA, o della Società di revisione o revisori da questa incaricati; con persone che rivestono … 26
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funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società o della Società di revisione, nonché gli altri soggetti indicati dalla legge; 
chi abbia riportato una condanna che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 
chi abbia riportato condanna ovvero sia soggetto a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 o a reati della stessa indole (particolare quali, a titolo esemplificativo, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.); Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’OdV, di evitare rimozioni ingiustificate e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni, la revoca dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa. Al riguardo, costituiscono “giusta causa” di revoca: a) il configurarsi nei confronti del soggetto che svolge la funzione di OdV di una delle cause di decadenza sopra elencate; b) il grave inadempimento da parte del soggetto che svolge la funzione di OdV dei doveri propri dell’Organismo stesso, così come definiti nel presente Modello e nel Decreto; c) una sentenza di condanna della Società (ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. “patteggiamento”) per il compimento di uno dei reati di cui al Decreto, agevolato dalla “omessa o insufficiente vigilanza” da parte del soggetto che svolge la funzione di OdV, secondo quanto emerso dagli atti di causa, in forza di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto; … 27
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d) una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del soggetto che svolge la funzione di OdV, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o, comunque, un reato incidente sulla sua onorabilità; e) la violazione degli obblighi di riservatezza; f) una sentenza di condanna, passata in giudicato, del soggetto che svolge la funzione di OdV, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. La revoca viene disposta, mediante apposita determinazione, dal CdA dopo aver sentito il Collegio Sindacale. In particolare, ove il soggetto che svolge la funzione di OdV versi in una delle ipotesi di decadenza richiamate alla precedente lettera a) la cui sussistenza può essere rimossa, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, assegna al medesimo un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale far cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA revoca l’incarico conferito. E’ obbligo di ogni componente dell’OdV segnalare, senza indugio, al CdA il verificarsi di circostanze che possano comportare la decadenza/revoca dell’incarico conferitogli. Fatta salva l’ipotesi di giusta causa di revoca, costituirà motivo di sostituzione o integrazione nella composizione dell’OdV:  l’attribuzione al membro interno di compiti, ruoli e/o responsabilità all’interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di “autonomia ed indipendenza” e/o “continuità di azione” propri dell’OdV;  la cessazione o rinuncia del membro interno dell’OdV alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;  la cessazione o rinuncia del membro interno dell’ OdV dettata da motivazioni personali. Il CdA è tenuto, al verificarsi di tale ipotesi, a nominare il nuovo membro dell’OdV in sostituzione di … 28
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quello revocato dall’incarico entro trenta giorni dalla data di revoca. Ogni componente OdV può recedere, inoltre, dall’incarico in ogni momento, con un preavviso di almeno quattro mesi, da comunicarsi mediante raccomandata a.r. al CdA. I membri dell’OdV, nell’ipotesi di dimissioni, di revoca, di impedimento o di decadenza di tutti o della maggioranza degli stessi, rimarranno in carica fino alla loro sostituzione da parte del CdA. 4.2 POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA All’OdV sono attribuiti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all’osservanza del Modello nel suo complesso, anche al fine di migliorare e aggiornare il Modello stesso. Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’OdV deve: 
sollecitare il personale al rispetto del Modello nonché sollecitare i Dirigenti, oltre che al rispetto del Modello, anche a vigilare sul rispetto dello stesso da parte del personale sottoposto e a segnalare tempestivamente omissioni o violazioni; 
formulare direttamente proposte di modifica o integrazione da apportare nelle procedure aziendali; 
segnalare i casi significativi di mancata attuazione del Modello al Dirigenti di competenza e/o al CdA; 
accedere a tutti i documenti ed alle informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto; 
avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero ‐ ove ne ricorrano i presupposti di legge ‐ di consulenti esterni. Ogni componente OdV deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso e con la necessaria competenza e professionalità e deve vigilare sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello e dei suoi elementi costitutivi. L’OdV ha fra i suoi compiti principali quelli di: … 29
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a) verificare, di volta in volta, l'aderenza al Modello all'organizzazione della Società e la sua idoneità a prevenire la commissione di reati; b) promuovere presso le strutture aziendali la conoscenza del Modello; c) sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione di comportamenti illegali ai sensi del Decreto, anche richiedendo ai Dirigenti relazioni periodiche in ordine alle attività svolte dai dipendenti e/o ai comportamenti di questi ultimi che possano presentare criticità rispetto ai principi, ai comportamenti e alle procedure di cui al Modello e al Codice Etico; d) verificare in modo continuativo che i comportamenti in seno alla Società non integrino le fattispecie di reato previste dal Decreto; e) verificare l'efficienza ed il buon funzionamento delle procedure e dei sistemi di controllo interni destinati ad evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; f) elaborare un programma di vigilanza, sull’attuazione del Modello, nell’ambito dei vari settori dell’attività aziendale; g) verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi; h) adottare e mantenere costanti i flussi informativi verso il CdA circa lo stato di attuazione e l’operatività del Modello; i) promuovere e sviluppare l’organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione del Modello, dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività; j) segnalare tempestivamente al CdA le violazioni accertate del Modello per l’adozione degli opportuni provvedimenti; k) formulare al CdA eventuali proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello … 30
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adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di: ‐ violazioni delle prescrizioni dello stesso; ‐ significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali; ‐ modifiche normative. Si specifica inoltre che:  le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da altro organo aziendale;  l’OdV ha libero accesso a tutte le informazioni della Società ‐ senza necessità di alcun consenso preventivo ‐ onde ottenere ogni dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;  all’OdV possono essere attribuite risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza;  le risorse finanziarie, di cui al punto che precede, sono determinate dal CdA di anno in anno, in considerazione delle effettive esigenze e delle concrete problematiche che l’OdV dovrà affrontare e risolvere, nonché delle risorse umane effettivamente necessarie nell’ambito della attività da svolgere;  nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività è facoltà dell’OdV richiedere al CdA l’assegnazione di una risorsa umana, con compiti di segreteria tecnica, caratterizzata da quelle conoscenze e capacità naturalmente correlate alla funzione di ausilio dell’Organismo; Sono fatte salve le norme di legge, del presente Modello 231 e del Codice Etico che prevedono ulteriori facoltà, poteri, obblighi, doveri e funzioni in capo all’OdV. La definizione degli aspetti relativi alla continuità dell’azione dell’Organismo ‐ quali, la individuazione dei controlli e delle procedure di analisi, la calendarizzazione delle attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’OdV, è … 31
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rimessa allo stesso OdV. E’ fatto, in ogni caso, obbligo all’OdV di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, insieme al CdA. Ferma restando la possibilità che il funzionamento dell’OdV sia disciplinato da un apposito Regolamento approvato all’unanimità dai membri del predetto Organismo, si applicano comunque le seguenti norme:  la convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta (anche via email) da consegnare a ciascun membro almeno sette giorni prima; in mancanza di formalità l’OdV si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti;  la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, con gli argomenti da trattare, oltre ad un invito a ciascun membro a indicare ulteriori argomenti su cui si ritiene necessaria la decisione collegiale;  la convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell’OdV;  ciascun membro può chiedere al Presidente che si proceda alla stessa e, in caso di rifiuto del Presidente, al Presidente del CdA che, solo in questo caso, potrà procedere, in sostituzione del Presidente dell’OdV, alla convocazione dell’Organismo;  nella convocazione verranno indicati anche gli altri soggetti che dovranno essere invitati ovvero i dipendenti di cui si chiede l’audizione al fine di chiarire problemi emersi nel corso dei controlli e delle verifiche effettuate;  l’avviso di convocazione verrà inviato anche ai soggetti interessati dalle audizioni di cui al punto precedente, al fine di consentirgli la partecipazione alla riunione;  le decisioni vengono prese sempre a maggioranza dei componenti l’Organismo;  all’esito di ciascuna riunione dovrà essere redatto un verbale delle operazioni e delle decisioni compiute;  l’Organismo dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi;  alla riunione dell’Organismo, per la sua validità, dovranno essere presenti almeno due … 32
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componenti; 4.3 INFORMATIVA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA L’OdV riferisce almeno annualmente al CdA in ordine allo svolgimento dei suoi compiti, con particolare riferimento alla corretta attuazione del Modello ed all’eventuale emersione di fatti critici. Oltre all’attività informativa, effettuata anche informalmente e su base continuativa, l’OdV deve prontamente riferire al CdA, affinché lo stesso adotti le determinazioni urgenti ritenute necessarie, in merito a: 
rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; 
modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello; 
mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali; 
esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 
esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 
ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti. Annualmente l’OdV presenta al CdA il piano delle attività per l’anno successivo. Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall’OdV, emergessero elementi che fanno risalire la responsabilità del reato o il tentativo di commissione del reato al CdA, l’OdV riferirà tempestivamente al Collegio Sindacale. … 33
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4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. 4.4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI. L’art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di obblighi informativi nei confronti dell’OdV. La previsione di idonei flussi informativi è finalizzata a verificare l’efficacia e l’effettività del Modello e l’accertamento a posteriori di eventuali cause che hanno determinato il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV ogni informazione relativa all’attuazione del Modello ed in particolare: 
notizie relative alla commissione di reati; 
comportamenti contrari alle regole di condotta di cui al presente Modello; 
eventuali carenze delle procedure aziendali; 
variazioni del sistema dei poteri/procure della Società; 
operazioni che per specifiche caratteristiche possono assumere un elevato profilo di rischio; 
la realizzazione di illeciti amministrativi. L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto la decisione all’uopo assunta. Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato (secondo quanto definito al successivo capitolo 5). Periodicamente, l’OdV propone, se del caso, al CdA di individuare delle ulteriori ipotesi specifiche in riferimento alle quali estendere l’obbligo di informazione all’OdV. … 34
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4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI. Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente e quelle specifiche previste nella parte speciale, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV di Capitale Lavoro le informative concernenti: 
i provvedimenti e/o notizie provenienti dall’Autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto; 
le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 
le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 
la variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione. 4.4.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni: 
le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto e in forma non anonima. L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti di Capitale Lavoro o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 
le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell’interessato direttamente … 35
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all’OdV; 
l’OdV valuta le segnalazioni ricevute. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l’OdV stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’OdV medesimo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo 6. Sono inoltre istituiti canali informativi dedicati per facilitare il flusso di comunicazioni. Tali canali verranno comunicati ai dipendenti nei modi più opportuni ed efficaci ad una corretta e completa conoscenza degli stessi. 4.5 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO L’OdV ha l’obbligo di riferire e di comunicare al CdA, in merito: 
all’attuazione del Modello 231; 
all’emersione di eventuali aspetti critici; 
all’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti previsti dal presente Modello; 
alle istruttorie e verifiche svolte ed all’esito delle stesse; 
a tutte le attività svolte o che avrebbe dovuto svolgere nell’ambito dell’attuazione del D.Lgs. 231 del 2001 o richieste da altre norme di legge applicabili. Nell’ambito dei suddetti obblighi di comunicazione, l’OdV deve: 
riferire in via continuativa, ed immediata, al Presidente del CdA le segnalazioni avute, le irregolarità riscontrate e le difformità applicative del Modello 231 e del D.Lgs. 231/2001, nonché tutte le altre violazioni di legge riscontrate, i casi nei quali sono richieste delle decisioni urgenti o particolarmente delicate; 
predisporre una relazione annuale, scritta e motivata, da inviare al CdA, nella quale indicare l’attività svolta (verifiche, controlli, informazioni raccolte, ecc.), anche con indicazione … 36
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specifica in merito a tutto quanto emerso nel corso delle verifiche e dei controlli effettuati, le modifiche legislative intervenute in materia di responsabilità degli enti e alle previsioni contenute nel D.Lgs. 231 del 2001, l’eventuale aggiornamento della mappatura del processi sensibili, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Capitale Lavoro, sia in termini di efficacia del Modello; 
predisporre una relazione annuale coincidente ovvero diversa dalla precedente da inviare al CdA, nella quale predisporre il piano dell’attività prevista per l’anno successivo nonché le soluzioni per risolvere le problematiche e le criticità emerse; Gli incontri dell’OdV devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall’OdV stesso e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni e si soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. Sono fatte salve le norme di legge, del presente Modello 231 e del Codice Etico che prevedono ulteriori obblighi di informazione o di comunicazione. 4.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA L’OdV ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dal Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. … 37
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4.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE L’OdV ha l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta in un apposito archivio, cartaceo o informatico, il cui accesso è riservato solo ai componenti dell’Organismo stesso, nel quale dovranno essere catalogate e custodite tutte le informazioni e tutti i documenti, segnalazioni e report ricevuti dall’OdV, nonché tutte le segnalazioni e le relazioni scritte che il predetto Organismo ha provveduto ad inviare al CdA. 4.8 RESPONSABILITA’ Ogni componente OdV è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti dall’inosservanza da parte sua degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie funzioni, degli obblighi di legge imposti per l’espletamento dell’incarico e/o di quanto previsto dal Modello. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dell’OdV, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e/o sull’aggiornamento del Modello, sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare. … 38
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5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE 5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE Ai fini dell’efficacia del presente Modello, deve essere garantita la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con un grado di approfondimento proporzionato al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell’esecuzione delle attività a rischio. Al riguardo, è quindi necessario garantire una costante comunicazione al personale, relativa al codice etico ed agli altri strumenti quali: i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione ed ogni altro dato ritenuto necessario per lo svolgimento dell’attività. La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta. L’attività di formazione può essere differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano e dell’eventuale possesso di poteri di rappresentanza della Società. Le attività di formazione iniziale e quella di aggiornamento periodico al personale aziendale sono formalmente documentate. L’attività di formazione viene costantemente monitorata dall’OdV. La Società inoltre adotta i seguenti strumenti e metodi di diffusione, in particolare: 
con riferimento a tutto il personale già assunto (dirigente e non dirigente) ed ai componenti degli organi sociali in carica, il Modello 231 ed il Codice Etico sono:  comunicati formalmente dall’OdV a ciascun componente degli organi sociali ed ai dirigenti di Capitale Lavoro; … 39
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 affissi, a cura dell’OdV, nelle bacheche aziendali e comunicati ai dipendenti;  resi disponibili sul sito internet ed intranet aziendale;  oggetto di iniziative di informazione mirata per quadri e impiegati; 
con riferimento invece a tutto il personale che verrà assunto in futuro, a prescindere dalla qualifica di inquadramento, a tutti i collaboratori, ed a tutti componenti degli Organi sociali il cui rapporto è iniziato successivamente all’approvazione, il Modello 231 e il Codice Etico verranno consegnati al momento dell’inizio del rapporto o al momento dell’accettazione della nomina. 
l’OdV predisporrà inoltre delle comunicazioni annuali o, quando sia richiesto da particolari esigenze, semestrali, che verranno portate a conoscenza del personale, nei modi ritenuti più opportuni anche mediante affissione nelle bacheche, nelle quali verranno illustrate le eventuali modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, le leggi intervenute in materia di responsabilità amministrativa della Società, al Modello 23 e al Codice Etico. 5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI La selezione di consulenti e partners si basa su sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello 231. I collaboratori, i consulenti, i partner e/o comunque i terzi che operano, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse di Capitale Lavoro devono essere edotti attraverso idonea informativa ed accettare per iscritto le prescrizioni contenute nel Codice Etico. L’impegno all’osservanza delle legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Capitale Lavoro è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente. … 40
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5.3 CORSI DI FORMAZIONE I principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001, nel presente Modello 231 e nel Codice Etico, nonché in tutte le norme riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti, sono, inoltre, divulgate mediante corsi di formazione, la cui partecipazione è obbligatoria. La struttura, la cadenza, la durata, la data di inizio, ed i contenuti dei corsi di formazione sono approvati dall’OdV su proposta delle funzioni aziendali competenti. L’OdV, su richiesta delle competenti funzioni aziendali oppure sulla base di una valutazione discrezionale effettuata in considerazione delle esigenze concrete della Società, può definire delle iniziative di formazione mirata per dirigenti, quadri ed impiegati. I corsi di formazione saranno predisposti in riferimento ad esigenze legate alle modifiche intervenute in merito al D.Lgs. 231/2001, al presente Modello 231 ed al Codice Etico. L’OdV è tenuto a predisporre il progetto di formazione del personale, con indicazione analitica, tra le altre cose, delle materie da trattare, della durata e del periodo in cui deve essere effettuata l’attività di formazione.. Il CdA, se non intende accettare il progetto predisposto dall’OdV, può disporre le modifiche opportune che saranno definitive, senza bisogno di ulteriori interventi o approvazioni. Nell’ipotesi in cui il CdA non effettui alcun rilievo al progetto dell’OdV stesso si intende approvato e sarà eseguito conformemente alle sue previsioni. La concreta organizzazione dei corsi, conformemente al progetto approvato, nonché l’informazione in merito agli stessi a tutti i soggetti interessati, è effettuata a cura dell’OdV. 5.4 GLI OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZANELLA FORMAZIONE E DIFFUZIONE DEL MODELLO Nell’ambito dell’attività di formazione del personale, l’OdV è tenuto a: 
coordinarsi con il responsabile della gestione del personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale stesso e del contenuto delle comunicazioni periodiche dirette ai … 41
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dipendenti, ai dirigenti, ai collaboratori ed ai componenti degli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché a dare adeguata istruzione in ordine ai processi ed alla procedure aziendali; 
predisporre ed aggiornare con continuità, con la collaborazione della funzione competente, il sito internet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello 231; 
monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso. … 42
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6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO. 6.1 PRINCIPI GENERALI. La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, con la previsione di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello. Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. L’applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio del relativo procedimento giudiziario. Le sanzioni, pertanto, verranno applicate tutte le volte in cui vi sia una violazione delle disposizioni contenute nel Modello, anche attraverso l’adozione di una condotta che non configuri una fattispecie di reato. Chiunque ritenga che eventuali attività poste in essere dai Destinatari del presente Modello sono, o potrebbero (i) essere contrarie ai principi contenuti nel Modello ovvero nel Codice Etico adottato da Capitale Lavoro (ii) violare le regole interne (quali ad esempio le procedure, il sistema dei poteri e procure, i protocolli di controllo adottati in attuazione del Modello, ecc.), (iii) essere dirette al compimento di uno o più reati, è tenuto a riferirlo all’OdV di Capitale Lavoro. L’OdV, per tutte le segnalazioni ricevute, si attiva immediatamente al fine di svolgere, nei limiti delle proprie prerogative e dei propri poteri, le verifiche ed i controlli ritenuti necessari o opportuni, e alternativamente può: a) procedere all’archiviazione: di quelle generiche o non sufficientemente circostanziate, di quelle palesemente infondate, di quelle che ritiene “in mala fede”, nonché di tutte quelle … 43
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contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate, salvo che non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica. Nel caso in cui proceda con l’archiviazione, l’OdV provvede a verbalizzare le motivazioni che lo hanno portato a prendere tale decisione; b) avviare un’istruttoria: su quelle che contengono elementi ragionevolmente sufficienti per intraprendere un accertamento circa l’illecito segnalato. L’obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati ed è effettuata dall’OdV che si può avvalere della collaborazione del personale dell’azienda ovvero del supporto di specialisti esterni, anche in considerazione della tipologia di reato a cui si riferisce la presunta violazione (es. aspetti etici correlati a comportamenti dei dipendenti, fenomeni di corruzione/concussione da parte di terzi, problematiche sicurezza e ambiente, utilizzo dei sistemi informativi aziendali, ecc.). Sulla base degli esiti di detta istruttoria, l’OdV alternativamente può: a) procedere all’archiviazione: nel caso la segnalazione risulti priva di riscontri, ovvero non vi sia la ragionevole convinzione che sia stata commessa una violazione; b) elaborare una Relazione: per i casi in cui si ritenga che vi siano elementi sufficienti per valutare positivamente la fondatezza dei fatti segnalati ovvero sia stata commessa una violazione. La Relazione, oltre a rimanere agli atti dell’OdV, è inviata al CdA per gli opportuni provvedimenti. Per le presunte violazioni commesse dal CdA collegialmente considerato, la Relazione è inviata all’Assemblea appositamente convocata dal Collegio Sindacale. 6.2 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI. I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei componenti del CdA, parametrati alla gravità dell’infrazione commessa, che potranno essere deliberati dai competenti organi sono i seguenti: − la diffida al puntuale rispetto del Modello da parte del Collegio Sindacale; − il formale biasimo da parte del Collegio Sindacale; … 44
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− la revoca dell’Amministratore da parte dell’Assemblea. Il Collegio Sindacale, il Presidente del CdA, l’AD e il CdA potranno procedere, sentita la Provincia di Roma, alla convocazione dell’assemblea al fine di adottare i provvedimenti più opportuni e le misure più idonee previste dalla legge o in riferimento al caso concreto, compresa l’eventuale sostituzione. Il CdA, a pena di nullità, decide con l’astensione dei soggetti coinvolti. Il CdA, nell’adozione dei provvedimenti più opportuni, può anche revocare, in via cautelare o definitiva, le deleghe conferite ai membri coinvolti. Qualora, la violazione riguardi la maggioranza dei membri del CdA il Collegio Sindacale, sentita la Provincia di Roma, deve procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea per deliberare sui provvedimenti più opportuni, compresa l’eventuale sostituzione. Nel caso in cui sia coinvolto direttamente il Presidente del CdA, la riunione del CdA può essere convocata da ciascun membro al fine di adottare i provvedimenti più opportuni, compresa, in via cautelare o definitiva, la sostituzione del Presidente e la revoca delle deleghe ad esso attribuite. 6.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI. Nei confronti dei Dipendenti non aventi la qualifica dirigenziale, troveranno applicazione le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare, nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile ai diversi rapporti di lavoro, in relazione alle rispettive categorie di appartenenza. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, le stesse rientrano tra quelle previste dal contratto di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e di eventuali normative speciali applicabili. In particolare, si prevede che: -
qualora il lavoratore adotti un comportamento non conforme o violi le norme di condotta previste dal Codice Etico, dal Modello nonché da tutte le disposizioni interne adottate in attuazione dello stesso, incorrerà nei provvedimenti di: … 45
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o richiamo verbale; o ammonizione scritta; o multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; o licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10 C.C.N.L. (con preavviso/senza preavviso); I comportamenti sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti: 
violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico; 
violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste o espressamente richiamate dal presente Modello 231, dal Codice Etico e dalle altre disposizioni di legge in materia, o adozione, nell’espletamento di attività connesse alle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni indicate dal Modello o dettate in esecuzione dello stesso. 
violazione di procedure interne previste dal presente Modello 231, dal Codice Etico e dalle altre disposizioni di legge in materia, o in esecuzione dello stesso, nell’espletamento di attività connesse alle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello 231, del Codice Etico e delle altre disposizioni di legge in materia che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 del 2001 e delle altre disposizioni di legge in materia di responsabilità penale ed amministrativa della Società. 
adozione, nell’espletamento di attività connesse alle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello 231 e diretti dolosamente e in modo non equivoco al compimento di uno o più reati rilevanti per il Modello 231 anche se poi non effettivamente commessi. 
adozione, nell’espletamento di attività connesse alle attività sensibili, di comportamenti … 46
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palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello 231, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto del livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, dell’intenzionalità del comportamento o del grado di colpa, del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, della gravità degli effetti del comportamento con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231 del 2001 – a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. L’inosservanza delle norme indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale con qualifica di dirigente determina l’applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. Dirigenti, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 300/1970, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto. Al dirigente, possono essere revocate le procure eventualmente conferitegli, a prescindere dall’oggetto delle stesse. In caso di attivazione delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai Dirigenti dovrà essere preventivamente informato l’OdV. In relazione ai lavoratori somministrati, qualora ve ne fossero, Capitale Lavoro segnalerà la circostanza alla Società di Somministrazione, affinché trovino applicazione le sanzioni previste, per quanto applicabili, dal sistema disciplinare interno di Capitale Lavoro e/o dalla contrattazione collettiva riferita ai diversi rapporti di lavoro, in relazione alle rispettive categorie di appartenenza. In … 47
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caso di gravi violazioni, Capitale Lavoro potrà richiedere l’allontanamento del lavoratore dalla Società e l’eventuale interruzione del rapporto con la Società di Somministrazione. 6.4 SANZIONI PER IL COLLEGIO SINDACALE In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, i provvedimenti sanzionatori, parametrati alla gravità dell’infrazione commessa, che potranno essere deliberati dai competenti organi sono i seguenti: a) la diffida al puntuale rispetto del Modello da parte del CdA; b) formale biasimo da parte del CdA; c) la segnalazione della violazione all’Albo professionale/Registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui il sindaco risulti iscritto ; d) la revoca del Collegio Sindacale ex art. 2400 c.c. da parte dell’Assemblea. In caso di violazione del presente Modello 231 da parte di uno o più componenti il Collegio Sindacale, l’OdV è tenuto ad informare il Presidente del Collegio Sindacale, se non direttamente coinvolto, ciascun componente dello stesso non coinvolto direttamente nella vicenda, il Presidente del CdA ed il CdA. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari ed adotta i provvedimenti più opportuni al caso concreto, per garantire il rispetto delle disposizioni di legge, compresa la sostituzione dei membri che hanno commesso la violazione oppure la convocazione dell’assemblea dei soci. Il Collegio Sindacale, a pena di nullità, decide con l’astensione dei membri coinvolti. Il CdA, a maggioranza dei suoi membri, in caso di mancata convocazione della riunione del Collegio Sindacale o in caso di inerzia nell’adozione delle decisioni più opportune, può procedere alla convocazione dell’assemblea che delibererà sui provvedimenti più opportuni compresa la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale che hanno commesso la violazione. Qualora, la violazione riguardi la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, il CdA deve … 48
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procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea per deliberare sui provvedimenti più opportuni, compresa l’eventuale sostituzione. Nel caso in cui sia coinvolto direttamente il Presidente del Collegio Sindacale, la riunione del Collegio Sindacale può essere convocata da ciascun membro al fine di adottare i provvedimenti più opportuni, compresa, in via cautelare o definitiva, la sostituzione del Presidente e la revoca degli incarichi ad esso attribuiti. 6.5 SANZIONI PER I “TERZI DESTINATARI” Nei confronti dei soggetti Terzi Destinatari, grazie all’attivazione di opportune clausole contrattuali, potranno trovare applicazione le seguenti sanzioni: -
la diffida al puntuale rispetto del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello; -
la sospensione temporanea del contratto; -
la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con Capitale Lavoro. A tal fine, nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, Capitale Lavoro inserisce nelle proprie procedure aziendali appositi principi volti a tutelare la Società in caso di presunte violazioni delle norme presenti nel Codice Etico e nel Modello. Inoltre, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali con detti terzi, Capitale Lavoro stabilisce di norma apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazioni accertate, l’applicazione delle misure sopra indicate. La Società, a prescindere dalle singole previsioni contrattuali, ha facoltà, in generale, di revocare l’incarico o di recedere dal contratto, senza alcun margine di preavviso, in caso violazione accertata dall’OdV, delle disposizioni di cui al presente Modello 231 o di cui al D.Lgs. 231/2001. Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Capitale Lavoro, come, a mero titolo esemplificativo, nel caso di applicazione, alla stessa, delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001 da parte dell’Autorità giudiziaria. … 49
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6.6 SANZIONI PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA Nei confronti dell’OdV, grazie all’attivazione di opportune clausole contrattuali, potranno trovare applicazione le seguenti sanzioni: -
la diffida alla puntuale esecuzione dell’incarico, qualora sia riscontrata l’inerzia nelle attività di competenza dell’OdV, così come definite al precedente paragrafo 4; -
la revoca per “giusta causa” così come disciplinata nel precedente paragrafo 4, e la nomina di un diverso OdV. Nella lettera di incarico e/o negli accordi negoziali con il/i professionista/i incaricati di assolvere al compito di OdV, Capitale Lavoro stabilisce apposite clausole volte a prevedere l’applicazione delle misure sopra indicate. L’applicazione delle sanzioni sopra indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata. … 50
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7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ NON SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE NELLE PARTI SPECIALI Le attività non richiamate specificatamente nella Parte Speciale sono disciplinate da alcune regole previste dal presente Modello, dalle procedure aziendali e dalle regole comportamentali di cui al Codice Etico. Ciò nonostante, si è ritenuto utile riassumere alcune regole comportamentali, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere. E’ fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti: 
tali da integrare fattispecie di reato (anche solo nella forma del tentativo); 
non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico. Pertanto, è fatto obbligo di: 
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali; 
evitare di porre in essere azioni ‐ o dare causa alla realizzazione di comportamenti ‐ integranti direttamente od indirettamente fattispecie di reato; 
eseguire le proprie mansioni nel pieno rispetto delle leggi e delle normative nazionali, comunitarie e, ove applicabili, internazionali vigenti; 
osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Capitale Lavoro, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e dell’OdV; 
applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa; … 51
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
assicurarsi che nessun rapporto venga instaurato con persone od enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società; 
verificare l’eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale, sulla base di alcuni indicatori/documenti ritenuti rilevanti (ad esempio certificato antimafia, certificato dei carichi pendenti, certificato del casellario giudiziale, visura camerale, dati pregiudizievoli pubblici ‐ protesti, procedure concorsuali ‐ o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate); 
accertarsi dell’identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono; 
dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili iniziative commerciali o attività di investimento con/in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di coinvolgimento nelle fattispecie di reato previste dagli artt. 25‐quater e 25‐quinquies del Decreto; 
assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Pubbliche Autorità, alla Magistratura alle Autorità di Vigilanza o controllo anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio; 
compiere con diligenza tutti gli accertamenti sui fornitori relativi a:  i legami di qualsiasi natura con organizzazioni terroristiche o eversive dell’ordine democratico;  l’osservanza dell’obbligo che i pagamenti vengano effettuati a mezzo bonifico bancario su conti correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l’ordine/incarico (aperto presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è conferito l’incarico), il tutto nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136;  l’osservanza del divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati o il cui titolare non sia identificabile con certezza;  provvedere affinché sia l’approvvigionamento di beni e servizi professionali che la scelta … 52
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del fornitore avvengano ‐ oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia ‐ in conformità con i Regolamenti aziendali. In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati, anche in materia di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti ed in particolare sono tenuti a seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica, con particolare riferimento all’accesso ai sistemi e ai dati ed alla gestione degli identificativi (account), alla gestione della sicurezza informatica, alla gestione dei dati e sistemi, alla segregation of duties ed al change management. In particolare a tutti i Destinatari, per quanto applicabile, è richiesto di  utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l’espletamento della propria attività;  custodire accuratamente le proprie credenziali d’accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;  aggiornare periodicamente le password, secondo le regole stabilite;  installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali;  garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;  assicurare meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password; Inoltre, è espressamente fatto divieto di: 
utilizzare strumenti e risorse informatiche della Società per accedere attraverso la rete all’intranet di terzi ovvero di Pubbliche Amministrazioni per ottenere/modificare/cancellare informazioni; 
installare su PC/Server aziendali software non autorizzato; 
diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare … 53
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enti terzi, pubblici o privati; 
intercettare comunicazioni di enti terzi, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate di qualsiasi natura; 
installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti terzi, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate di qualsiasi natura; 
detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 
effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti terzi, pubblici o privati. 
utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative; 
effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d’autore; 
alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria; 
accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l’accesso ai sistemi informativi interni che l’accesso ai sistemi informativi di enti terzi, pubblici o privati, allo scopo di ottenere/alterare informazioni); 
procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza; 
aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.); 
lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password. … 54
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Le previsioni contrattuali con eventuali provider di servizi inerenti i sistemi informativi, tra l’altro, richiedono che detti terzi: 
possono installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati; 
non devono alterare e/o modificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali, salvo se espressamente richiesto dall’incarico; 
devono segnalare, per quanto di competenza, eventuali interventi che potrebbero determinare l’esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi; 
devono assicurare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali in materia di sistemi informativi. Inoltre, anche allo scopo di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale attraverso il procacciamento illegale della forza lavoro, attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi ovvero l’impiego di lavoratori privi del regolare permesso di soggiorno, Capitale Lavoro: 
prevede nel Codice Etico uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, al regolare permesso di soggiorno in Italia ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza; 
richiede e verifica che i propri fornitori/appaltatori rispettino gli obblighi di legge in tema di: ‐ tutela del lavoro minorile e delle donne; ‐ regolare permesso di soggiorno in Italia dei dipendenti stranieri ‐ condizioni igienico‐sanitarie e di sicurezza; ‐ trattamenti retributivi, versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi; ‐ diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza; … 55
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• prevede adeguate sanzioni contrattuali nei confronti dei fornitori/appaltatori che violino la normativa di cui al punto precedente. Con particolare riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d’autore, si prevede l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d’autore; Inoltre i Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, ed in particolare:  utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d’autore nel rispetto delle regole ivi previste;  utilizzare ovvero distribuire materiale a qualsiasi titolo (brochure, cataloghi, presentazioni didattiche, ecc.), i cui contenuti vengono vengano preventivamente verificati e sia accertato il rispetto della normativa in materia di diritti d’autore ovvero la protezione da copyright;  siano previste specifiche clausole contrattuali a tutela della Società nei rapporti negoziali con i terzi (es. docenti) circa il rispetto della normativa sul diritto d’autore nell’ambito degli incarichi conferiti In aggiunta a quanto sopra previsto, ai Destinatari è fatto divieto di: Anche allo scopo di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione di tali reati. In particolare è obbligatorio: 
rispettare rigorosamente le procedure ed il Regolamento acquisti; 
osservare il divieto di aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia od utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri; 
osservare il divieto di effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine; … 56
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
osservare il divieto di emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 
di accettare girate per l’incasso di assegni bancari e postali esclusivamente emessi all'ordine del traente in favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.. Infine, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di corruzione tra privati e di induzione, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione di tali reati. Inoltre, in assenza di specifica autorizzazione preventiva dell’AD, è espressamente fatto divieto di: 
effettuare elargizioni in denaro a terzi a qualsiasi titolo; 
distribuire omaggi e regali a terzi; 
sostenere spese di rappresentanza in favore di terzi; Inoltre, restano espressamente vietati i seguenti comportamenti: 
accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, ecc.) in favore di terzi, salvo quelli precedentemente elencati; 
effettuare prestazioni in favore dei terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi; 
riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale in essere con gli stessi ed alle prassi vigenti, anche in ambito locale. … 57
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PARTE SPECIALE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE … 58
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A.1 Funzione della Parte Speciale A La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, (ivi compresi anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, i consulenti ed i fornitori in genere), coinvolti in Processi Sensibili riguardanti contatti o rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”). I Destinatari del Modello, nei rapporti con la PA, al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la PA, mantengono condotte conformi ai protocolli ed ai principi di riferimento di seguito enunciati. Per una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto, si rinvia all’Allegato 1 al presente Modello. A.2 Aree di attività a rischio Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi ‐ nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo ‐ la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto. Il pubblico servizio è infatti un’attività non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva in lavoro meramente manuale. Sulla base di tale nozione e della natura delle attività/dei servizi svolti da Capitale Lavoro sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con: 1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa; 2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria; 3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa. … 59
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Tenuto conto, pertanto, dei rapporti che Capitale Lavoro intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, prevalentemente in Italia, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio: 1.
Acquisizione di incarichi dalla Provincia di Roma; 2.
Esecuzione incarichi, gestione delle commesse e rendicontazione; 3.
Acquisti di beni e servizi e conferimento di incarichi per consulenze e prestazioni professionali; 4.
Gestione del contenzioso; 5.
Gestione della contabilità e Bilancio; 6.
Gestione della finanza e della tesoreria; 7.
Selezione, gestione e amministrazione del personale; 8.
Gestione dei sistemi informativi; 9.
Spese di rappresentanza; 10. Rapporti con le Autorità di Vigilanza/Controllo o altri soggetti appartenenti alla PA. Le aree/attività a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo. La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la PA. Con riferimento, quindi, alle suddette aree/attività vengono di seguito previste le linee di condotta da tenere ed i principi da rispettare al fine di scongiurare la commissione dei reati previsti dal Decreto e esplicitati, in modo sintetico, nell’Allegato 1. … 60
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A.3 Linee di condotta nelle aree di attività a rischio Il presente Modello, in aggiunta ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure adottate dalla Società, provvede a fornire ai Destinatari indicazioni in ordine alle linee di condotta da tenere con particolare riferimento alle aree/attività a rischio individuate. I comportamenti assunti dai Destinatari sono sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto. In particolare è previsto l’espresso divieto ‐ a carico degli Esponenti Aziendali (quali gli Organi Sociali ed i dipendenti complessivamente considerati), in via diretta, ed a carico dei Collaboratori a vario titolo e fornitori, in via indiretta tramite apposite clausole contrattuali ‐ di porre in essere comportamenti: 
tali da integrare le fattispecie di reato considerate (artt. 24 e 25 del Decreto); 
che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico; 
tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 
effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 
distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, in linea con la normativa vigente in materia e, più in generale, con i principi dell’ordinamento; 
accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, ecc.) in favore di rappresentanti della PA; 
effettuare prestazioni in favore dei collaboratori, consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi; … 61
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
riconoscere compensi in favore dei Collaboratori, consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale in essere con gli stessi ed alle prassi vigenti, anche in ambito locale; 
esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su rappresentanti della PA per il compimento di attività inerenti l’ufficio; 
presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire ovvero rendicontare erogazioni Pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati (qualora ne ricorrano le circostanze); 
destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
i rapporti nei confronti della PA per le suddette attività a rischio sono gestiti: -
in modo unitario attraverso apposite procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e consentono di procedere a controlli e verifiche in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale e alle autorizzazioni rilasciate per le stesse; -
individuando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse) svolte nelle aree/attività a rischio; 
gli accordi con i collaboratori, consulenti e fornitori in genere dovranno essere definiti per iscritto e contenere tutte le condizioni dell’accordo stesso; 
i pagamenti devono essere effettuati con mezzi che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 (art. 3); 
nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti ad eccezione di quelli specificatamente previsti dalle procedure aziendali; … 62
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
le dichiarazioni rese ad Organismi Pubblici, all’Autorità Giudiziaria, agli Organi di Polizia Giudiziaria ed ai soggetti appartenenti in genere alla P.A., devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. Nell’intraprendere e gestire i rapporti con la PA in sede di acquisizione e gestione dei rapporti contrattuali, di gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza, nelle richieste e gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell’ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la PA, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi: 
rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e garanzia dell’integrità e della reputazione delle parti; 
osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti; 
divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, danaro, beni o altre utilità a pubblici funzionari, in relazione al compimento di atti d’ufficio; 
tracciabilità documentale dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari; 
rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe/procure in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie; 
corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore; 
ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata al CdA e all’OdV. Con specifico riferimento all’esecuzione dei contratti/incarichi ricevuti dalla PA, il proprio comportamento deve essere uniformato all’assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell’esecuzione dei menzionati contratti/incarichi, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere formalmente evidenziati e gestiti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia. … 63
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Con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie e di vigilanza, finalizzati alla gestione del contenzioso, alla gestione amministrativa del personale, nonché alle richieste ed alla gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative e similari, si evidenzia che: 
la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera dei soggetti delegati; 
la scelta di legali e consulenti deve avvenire sulla base di specifiche procedure che ne garantiscano la tracciabilità e prevedano, tra l’altro, determinati requisiti di onorabilità e competenza del professionista; 
i legali/consulenti dovranno prendere visione del Modello ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; 
l’attività prestata dai legali/consulenti deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l’effettività della prestazione nonché la sua rispondenza al contratto stipulato/al preventivo approvato; 
la corresponsione dei compensi ai consulenti/legali esterni deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell’onorario al valore della prestazione resa; 
è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi/erariali; 
le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia; 
è fatto divieto di tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla PA in errore di valutazione. … 64
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Con specifico riferimento alle attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati, anche se non implichino contatti diretti con esponenti della PA, si evidenzia che: 
ciascuna attività a rischio deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, dal Modello e dal Codice Etico; 
l’utilizzo dei beni aziendali, in particolare delle risorse informatiche, è ispirato ai principi di correttezza e trasparenza così come definiti dalle procedure interne e dal Codice Etico; 
la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano che la valutazione dei candidati sia curata con il coinvolgimento di differenti soggetti aziendali; 
l’approvvigionamento di beni e servizi (ivi inclusi quelli di natura professionale) deve essere svolto, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia, in ottemperanza alle procedure aziendali, motivando e tracciando la scelta del fornitore/consulente e verificando l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale; 
è fatto divieto di creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi inesistenti in tutto o in parte. A.4 Compiti dell’OdV Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse a Processi Sensibili relativi ai rapporti con la P.A., diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente Modello, nel Codice Etico e con le relative procedure interne. A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante. Con riferimento alla prevenzione dei reati contro la P.A., è compito dell’OdV, tra l’altro: 
verificare l'attuazione e l’adeguatezza del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto, proponendo al CdA l’adozione delle … 65
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misure ritenute necessarie/opportune al fine di preservare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello stesso; 
vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dai flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute; 
verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti; 
comunicare con le modalità previste nel precedente paragrafo 6 eventuali violazioni del Modello che comportino l’applicazione delle sanzioni disciplinari. … 66
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PARTE SPECIALE B REATI SOCIETARI … 67
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B.1 Funzione della Parte Speciale B La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti in aree/attività a rischio relative a Reati societari. I Destinatari del Modello, nell’ambito delle aree/attività sensibili, di seguito riportate, al fine di prevenire la commissione dei Reati societari mantengono comportamenti e condotte conformi ai protocolli ed ai principi di riferimento di seguito enunciati. Si rinvia all’Allegato 1 per una breve descrizione di tale tipologia di reati. B.2 Aree di attività a rischio Le aree/attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti: 1. Esecuzione incarichi, gestione delle commesse e rendicontazione; 2. Acquisti di beni e servizi e conferimento di incarichi per consulenze e prestazioni professionali; 3. Gestione della contabilità e del Bilancio; 4. Gestione dei sistemi informativi; 5. Gestione degli affari societari, delle riunioni degli organi sociali e delle operazioni sul capitale; 6. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione; 7. Rapporti con le Autorità di Vigilanza/Controllo. Le aree/attività a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo. … 68
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B.3 Linee di condotta nelle aree di attività a rischio Il presente Modello, in aggiunta ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure adottate, provvede a fornire ai Destinatari indicazioni in ordine alle linee di condotta da tenere con particolare riferimento alle aree/attività a rischio individuate. E’ fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti: 
tali da integrare le fattispecie di reato considerate (artt. 25‐ter e 25‐sexies del Decreto e artt. 187‐bis e 187‐ ter del TUF); 
che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico. Pertanto, è fatto obbligo di: 
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e del Codice Etico; 
evitare di porre in essere azioni ‐ o dare causa alla realizzazione di comportamenti ‐ tali che integrino direttamente o indirettamente fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate; 
osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Capitale Lavoro e la corretta interazione tra i suoi organi sociali. Oltre a quanto sopra, ai Destinatari, con specifico riferimento alle attività di predisposizione del Bilancio civilistico e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, è fatto espresso obbligo di: 
osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza in modo da fornire al Socio e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Capitale Lavoro, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dei principi contabili applicabili; … 69
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
porre in essere attività e/o operazioni che non comportino la creazione di disponibilità extracontabili ad esempio attraverso la contabilizzazione di poste fittizie nel Bilancio ovvero l’omessa contabilizzazione di fondi transazioni e/o operazioni finanziarie; 
porre particolare attenzione alla stima delle poste contabili, che devono essere effettuate nel rispetto del principio di ragionevolezza e di prudenza; 
assicurare il rispetto delle procedure aziendali; 
porre particolare attenzione alle operazioni che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte all’interno della Società; 
garantire che il Bilancio civilistico sia completo sotto il profilo dell’informazione societaria e contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge; 
assicurare, con riferimento al Bilancio civilistico l’osservanza di principi contabili nazionali e internazionali di redazione del bilancio ed il rispetto dei principi di correttezza e ragionevolezza nella determinazione dei criteri di valutazione delle poste. I Destinatari devono, inoltre, garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: 
restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; 
ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; 
effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; … 70
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
formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione. Con specifico riferimento alle attività di controllo interno ed esterno della gestione sociale nonché alla libera e regolare formazione della volontà assembleare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di: 
impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Provincia di Roma nell’esercizio delle attività di controllo; 
determinare od influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare. In tale ambito sono previste: 
la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Collegio debba esprimere un parere; 
la messa a disposizione di tutta la documentazione ovvero informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di certificazione del Bilancio e di controllo da parte della Provincia di Roma; 
la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale/OdV e la Società di Revisione. I Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza/Controllo a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In particolare è fatto espresso obbligo di: … 71
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
inviare alle Autorità di Vigilanza/Controllo (ivi compresa la Provincia di Roma) le segnalazioni previste dalla legge o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo; 
indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; 
evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza/Controllo nell’esercizio delle proprie prerogative; 
documentare gli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza/Controllo; 
assicurare con tempestività e completezza, la reperibilità e messa a disposizione della documentazione richiesta nel corso delle attività ispettive. I Destinatari, con specifico riferimento alle attività connesse alla diffusione di notizie (anche a mezzo internet o altro mezzo di informazione) con potenziale impatto su strumenti finanziari quotati, devono conformarsi a principi di riservatezza e di correttezza. Inoltre, i Destinatari sono obbligati al rispetto dei seguenti principi: 
assicurare l’assoluta riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione; 
non compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni; 
i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati al Presidente del CdA. Per la specifica area a rischio relativa alla redazione del bilancio civilistico, il CdA deve essere informato che nell’ambito delle attività soggette alla sua responsabilità, rientrano anche atti che concorrono a formare i dati e le informazioni utilizzate per la redazione del Bilancio e per la predisposizione di altre comunicazioni sociali e deve pertanto garantire che detti atti siano formati e formalizzati nel pieno rispetto delle procedure, del Modello e del Codice Etico. … 72
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Tutti i soggetti coinvolti nei processi di redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono trasmettere i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione di detti documenti attraverso modalità che consentano di tracciare tale trasmissione. B.4 Compiti dell’OdV Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente connesse a Processi Sensibili relativi a Reati societari, diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente Modello, nel Codice Etico e con le relative procedure interne. A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante. Inoltre, per quanto riguarda il Bilancio civilistico e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell’ OdV sono principalmente rivolti a: 
verificare e monitorare l’efficacia delle procedure interne e del presente Modello per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali, proponendo al CdA l’adozione delle misure ritenute necessarie/opportune al fine di preservare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello stesso; 
vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dai flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute; 
esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi o Autorità di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari; 
comunicare con le modalità previste nel precedente paragrafo 6 eventuali violazioni del Modello che comportino l’applicazione delle sanzioni disciplinari. … 73
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PARTE SPECIALE C REATI IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO … 74
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C.1 Funzione della Parte Speciale C La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti in aree/attività a rischio relative ai reati in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I Destinatari del Modello, nell’ambito delle aree/attività sensibili, di seguito riportate, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mantengono comportamenti e condotte conformi ai protocolli ed ai principi di riferimento di seguito enunciati. Si rinvia all’Allegato 1 per una breve descrizione di tale tipologia di reati. C.2 Aree di attività a rischio Salute e Sicurezza sul lavoro In considerazione della numerosità e dell’eterogeneità delle attività sensibili, nonché degli ambiti di applicabilità dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’analisi ha riguardato le quattro aree in cui è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale1 e best practices di settore. Le aree in cui è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori sono: 1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta dell’attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire ed assegnare risorse. 1
Si tratta degli Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). In proposito, si evidenzia che l’art. 30 del
decreto legislativo n.81/2002, attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2 della l. 123/2007, nel definire le caratteristiche dei
Modelli di organizzazione e di gestione ex d.lgs. 231/01, al comma 5 dispone: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti
corrispondenti… ».
… 75
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2. Attuazione e Funzionamento: si tratta dell’attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione e controllo dei documenti e dei dati, identificazione delle attività di controllo operativo da eseguirsi, modalità di gestione delle emergenze. 3. Controllo e Azioni Correttive: si tratta dell’attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione ed il monitoraggio di infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive e delle modalità di gestione delle registrazioni. 4. Riesame della Direzione: riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda. Le aree/attività a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo. A tal proposito si precisa che gli elementi del sistema di gestione della sicurezza sopra genericamente indicati, tengono conto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito “T.U.S.”) anche della specificità della Società che svolge le proprie attività tipiche corrispondenti a servizi professionali a carattere intellettuale. Ambiente Di seguito si esplicitano le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati in tema ambientale. 
gestione rifiuti; 
qualifica dei fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti; 
affidamento del trasporto / smaltimento dei rifiuti; 
gestione degli aspetti tecnici amministrativi legati all’esitazione e smaltimento rifiuti (SISTRI); C.3 Linee di condotta nelle aree di attività a rischio Salute e Sicurezza sul lavoro … 76
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Il processo di gestione della sicurezza, in conformità alle norme vigenti e secondo le best practices di riferimento precedentemente richiamate, si articola sui seguenti elementi: 1. il sistema organizzativo formalizzato, con il quale la Società definisce ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 2. l’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 3. l’attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria; 4. il sistema delle procedure e disposizioni in materia di Sicurezza finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che comunque necessitano di specifica disciplina; 5. le iniziative di formazione, informazione per il personale dipendente dalla Società. In particolare, con specifico riferimento alla normativa attualmente vigente, al fine di una corretta e tempestiva implementazione del processo di gestione della sicurezza sul lavoro per la prevenzione dei reati di cui alle fattispecie previste dal Decreto, Capitale Lavoro provvede a: 
monitorare l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza, salute ed ambiente; 
definire la struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro e la relativa nomina delle figure professionali previste dalla norma (RSPP, medico competente, RLS, ecc.); 
garantire il rispetto degli standard tecnico‐strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici presso la sede aziendale; 
valutare tutti i rischi e a predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
gestire le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; … 77
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
effettuare le attività di sorveglianza sanitaria; 
svolgere le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
effettuare attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro; 
acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge; 
effettuare periodiche verifiche sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure di sicurezza adottate; 
applicare il sistema disciplinare adottato. E’ espressamente vietato a tutti i Destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti attivi ovvero omissivi: 
tali da integrare le fattispecie di reato così considerate dal T.U.S. e/o dal Decreto; 
che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose; 
non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Ai terzi che a vario titolo abbiano rapporti giuridici con la Società sono estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali. Si precisa che ai Destinatari, per quanto di competenza, è fatto obbligo, di: 
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione e formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato; … 78
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
aver cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione, non apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al Datore di Lavoro o all’RSPP qualsiasi difetto od inconveniente rilevato; 
segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o all’RSPP o al Preposto, le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e/o di altri lavoratori; 
contribuire con il Datore di Lavoro e con l’RSPP all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’Autorità competente, o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Al Responsabile e agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione è fatto obbligo di: 
collaborare con il Datore di Lavoro all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure; 
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs 81/08; 
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs 81/08. … 79
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Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito l’accesso ai luoghi di lavoro ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza; il medesimo è consultato preventivamente: 
in ordine alla valutazione dei rischi e all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda; 
in merito alla designazione del RSPP; 
in merito alla designazione dei responsabilio e degli addetti alla attività di prevenzione incendi, primo soccorso, ed evacuazione dei luoghi di lavoro; 
in merito alla designazione del medico competente; 
in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Ai Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di: 
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di … 80
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pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08. Al medico competente è fatto obbligo di: 
partecipare, per quanto di propria competenza, alla valutazione dei rischi; 
definire ed attuare, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria sulla base dei risultati della valutazione dei rischi ed aggiornarlo se necessario; 
emettere, sulla base della valutazione dei rischi e dei risultati della Sorveglianza Sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione; 
istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 
comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico‐fisica dei lavoratori; 
informare i lavoratori sulla natura degli accertamenti sanitari e comunicarne gli esiti. Il mancato rispetto e la violazione delle prescrizioni di cui sopra ad opera dei dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, comportano la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ‐ anche di natura contrattuale ‐ ivi comprese, nei casi più gravi, le conseguenze derivanti dalla sospensione dell’attività di impresa. … 81
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Per quanto riguarda i terzi che operino per conto della Società sono previste specifiche sanzioni di carattere contrattuale/negoziale (a titolo esemplificativo, risoluzione del contratto, cancellazione dall’elenco fornitori ecc.). Ambiente Con specifico riferimento alla normativa attualmente vigente, al fine di una corretta e tempestiva implementazione del processo di gestione ambientale, Capitale Lavoro provvede a formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare: 
il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al produttore del rifiuto; 
la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione (anche cespiti aziendali da dismettere) in modo tale da garantire il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali per il deposito temporaneo previsti dalla normativa vigente; 
il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti; 
l’identificazione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti e l’attribuzione del corretto codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità; 
il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare; 
la qualifica iniziale dei fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti (laboratori di analisi, trasportatori, smaltitori, intermediari); 
la verifica periodica e puntuale della permanenza della validità di requisiti tecnici e amministrativi specifici necessari per la qualifica iniziale e lo svolgimento delle richieste attività legate all’esitazione e smaltimento dei rifiuti prodotti; 
la vigilanza e il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti affidate a terzi; … 82
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
la definizione delle informazioni che devono essere fornite ai fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti, ditte terze e appaltatori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell’ambito dello svolgimento della loro attività per conto della Società; 
l’inserimento, nei documenti contrattuali con appaltatori o subappaltatori operanti presso i siti aziendali, degli obblighi e divieti a loro carico in relazione alla gestione dei rifiuti da loro prodotti; 
la segnalazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione e la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti individuati; 
la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale e di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni ambientali dei fornitori. 
la predisposizione e archiviazione della documentazione tecnico‐amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti garantendo la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti; 
la verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti; 
il monitoraggio del rientro della IV copia del formulario e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancato rientro della IV copia del formulario entro i tempi previsti dalla normativa applicabile C.4 Compiti dell’OdV Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati in materia ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente Modello, nel Codice Etico e con le relative procedure interne. A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante. Inoltre, per quanto riguarda la presente Parte Speciale “C” del Modello, i compiti dell’OdV sono principalmente rivolti a: … 83
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
acquisire periodicamente dal Datore di Lavoro la seguente documentazione, salva altra che a proprio giudizio risulti opportuna: - il Documento di Valutazione dei Rischi; - l’elenco delle deleghe conferite e delle nomine in essere relative alla sicurezza; - il Programma annuale di Formazione relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con evidenza delle attività realizzate e delle risorse interessate; - i risultati di eventuali verifiche ispettive effettuate dagli Organi di Controllo; 
vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle relative procedure aziendali di riferimento; 
esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi o Autorità di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari; 
incontrare almeno con cadenza annuale il Datore di Lavoro al fine di esaminare i diversi aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ai suddetti incontri potranno essere convocati, a richiesta dell’OdV, anche il RSPP, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
proporre al Datore di Lavoro eventuali integrazioni al sistema di controllo interno relativamente alla gestione ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio. Qualora dall’attività di vigilanza effettuata dall’OdV dovessero emergere criticità tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui agliartt. 25‐septies e 25‐
undecies del Decreto, l’OdV ne dà immediata comunicazione scritta al Datore di Lavoro per l’adozione delle specifiche azioni necessarie. … 84
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ALLEGATO 1: ELENCO DEI REATI Premessa Il D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società per la commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati all’Ente, sia rivestendo essi posizione apicale ovvero sottoposti all’altrui controllo e vigilanza. Le Società possono essere considerate responsabili ogniqualvolta si realizzi, nel loro interesse o vantaggio, uno dei reati previsti dal Decreto. Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il reato venga commesso da soggetti qualificati, ovvero: -
da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti apicali); -
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. La responsabilità amministrativa della Società inoltre non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito. Tuttavia la Società potrà essere esonerata dalla responsabilità in questione se prova che: -
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto; -
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza – OdV); -
le persone hanno commesso il reato/illecito eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; -
il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. … 85
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Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, l’insorgenza della responsabilità amministrativa dell’Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa. … 86
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Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01) -
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316‐bis c.p.); -
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316‐ter c.p.); -
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); -
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‐bis c.p.); -
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640‐ter c.p.); -
corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); -
pene per il corruttore (art. 321 c.p.); -
corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); -
circostanze aggravanti (art. 319‐bis c.p.); -
corruzione in atti giudiziari (art. 319‐ter c.p.); -
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); -
concussione (art. 317 c.p.). Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24‐bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] -
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491‐bis c.p.); -
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615‐ter c.p.); -
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615‐
quater c.p.); … 87
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-
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615‐quinquies c.p.); -
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617‐quater c.p.); -
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615‐quinquies c.p.); -
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635‐bis c.p.); -
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635‐ter c.p.); -
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635‐quater c.p.); -
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635‐quinquies c.p.); -
frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640‐quinquies c.p.). Delitti di criminalità organizzata (art. 24‐ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29] -
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); -
associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); -
associazione di tipo mafioso (art. 416‐bis c.p.); -
scambio elettorale politico‐mafioso (art. 416‐ter c.p.); -
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); -
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); … 88
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illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in -
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo2 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). Reati di falso in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25‐bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete -
falsificate (art. 453 c.p.); -
alterazione di monete (art. 454 c.p.); -
spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); -
spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); -
falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori -
di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di -
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); -
2
Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. … 89
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-
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); -
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25‐bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] -
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); -
frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); -
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); -
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); -
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517‐ter c.p.); -
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517‐quater c.p.); -
illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513‐bis c.p.); -
frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Reati societari (art. 25‐ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] -
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); -
false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); -
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); -
impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); -
formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); … 90
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-
indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); -
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); -
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); -
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); -
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); -
illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); -
aggiotaggio (art. 2637 c.c.); -
omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629‐bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; -
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25‐quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583‐bis c.p.) (art. 25‐quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8] Delitti contro la personalità individuale (art. 25‐quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] -
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); -
prostituzione minorile (art. 600‐bis c.p.); - pornografia minorile (art. 600‐ter c.p.); … 91
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-
detenzione di materiale pornografico (art. 600‐quater); -
pornografia virtuale (art. 600‐quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; -
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600‐quinquies c.p.); -
tratta di persone (art. 601 c.p.); -
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Reati di abuso di mercato (art. 25‐sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] -
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); -
manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25‐septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9] -
Omicidio colposo (art. 589 c.p.); -
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25‐octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] -
Ricettazione (art. 648 c.p.); -
riciclaggio (art. 648‐bis c.p.); -
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648‐ter c.p.). … 92
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Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25‐novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] -
messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); -
reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); -
abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171‐
bis l. 633/1941 comma 1); -
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171‐bis l. 633/1941 comma 2); -
abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione … 93
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in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171‐ter l. 633/1941); -
mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171‐septies l. 633/1941); -
fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171‐octies l. 633/1941). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25‐decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] -
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377‐bis c.p.). Reati ambientali (art. 25‐undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121] -
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727‐bis c.p.); -
distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (733‐bis c.p.); -
scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 137, co. 3 D.Lgs n. 152/06) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo D.Lgs n. 152/06); -
scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13 D.Lgs n. 152/06); -
scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2 D.Lgs n. 152/06); -
scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo D.Lgs n. 152/06); … 94
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-
scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11 D.Lgs n. 152/06); -
gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a D.Lgs n. 152/06); -
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6 D.Lgs n. 152/06); -
gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b D.Lgs n. 152/06); -
realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo D.Lgs n. 152/06); -
realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo D.Lgs n. 152/06); -
miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 D.Lgs n. 152/06); -
omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1 D.Lgs n. 152/06) e pericolosi (art. 257, co. 2 D.Lgs n. 152/06); -
trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo D.Lgs n. 152/06); -
spedizione illecita di rifiuti (art. 259. co. 1 D.Lgs n. 152/06); -
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: per la violazione delle regole in materia di SISTRI (art. 260‐bis D.Lgs n. 152/06); -
superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, co. 5 D.Lgs n. 152/06); -
reati in materia di:  commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 e 3‐bis, comma 1 l. 150/1992,);  produzione e impiego di sostanze lesive dell’ozono (articolo 3, c. 6 l. 549/1993); … 95
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
 inquinamento provocato da navi (articolo 9, comma 1 e 2, agli articoli 8, comma 1 e 2 l. 202/2007). Delitti in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 25‐duodecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n.109 del 16/07/12] -
Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12‐bis, D. Lgs. n. 286/98). Corruzione tra privati (art. 25‐ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n.190 del 06/11/12] -
Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. -
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); -
associazione di tipo mafioso (art. 416‐bis c.p.); … 96
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
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associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291‐quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); -
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); -
disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3‐bis, 3‐ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); -
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377‐bis c.p.); -
favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). … 97