Spettacolo: soggetti esclusi dagli obblighi contributivi
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Spettacolo: soggetti esclusi dagli obblighi contributivi
Guida al Lavoro CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Circolari IL SOLE 24 ORE Spettacolo: soggetti esclusi dagli obblighi contributivi Giovanni Scoz Dottore commercialista in Milano, Docente di Diritto e Legislazione dello Spettacolo presso i Conservatori di Milano, Parma, Trento, Genova Circolare Enpals n. 6 del 20.4.2007: recepimento delle innovazioni ex comma 188, art. 1, legge n. 296/2006, che ha disposto l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’Enpals per alcune prestazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla ce lebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche L’Enpals, in data 20 aprile 2007, ha emanato la circolare n. 6 con la quale sono stati previsti alcu ni nuovi casi di esenzione da tutti gli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale di settore (in particolare, iscrizione all’Enpals, rilascio e possesso del certificato di agi bilità, denuncia dei lavoratori occupati e relative variazioni, denuncia mensile e trimestrale, versa menti dei contributi). Segnaliamo innanzitutto il campo di applicazione di tale circolare che, recependo sia il comma 188 della Finanziaria 2007 sia alcune precisazioni emanate dal Ministero del lavoro (con nota del 13 aprile 2007), è limitato esclusivamente agli orga nizzatori di spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristi che, nel caso in cui i prestatori dell’attività lavora tiva si trovino in determinate circoscritte situazio ni. Per usufruire di tali vantaggi devono sussistere, contemporaneamente, dei presupposti soggettivi e dei presupposti oggettivi. N. 20 20 -- 11 11 maggio maggio 2007 2007 N. Presupposti soggettivi Per beneficiare dell’esenzione, occorre che la pre stazione artistica sia resa da: q giovani fino a diciotto anni (minorenni); q studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale; q pensionati; q da altri soggetti che svolgono già un’attività lavorativa e che, pertanto, sono già tenuti al versa mento di contributi ad altra forma di previdenza obbligatoria. Presupposti oggettivi Occorre inoltre che la prestazione artistica: 40 q sia resa dalle persone precedentemente identi ficate che abbiano percepito, per tali esibizioni, un compenso lordo non superiore all’importo fissato in 5 mila euro annui; q che le prestazioni artistiche siano riferite esclusi vamente alle esibizioni di «divertimento o di cele brazione di tradizioni popolari e folcloristiche». Appare pacifica la volontà del Legislatore, in parti colare nella formulazione del comma 188 della Finanziaria 2007, di voler identificare analitica mente i soggetti destinatari delle agevolazioni, co sì com’è altrettanto palese la volontà di concedere tali benefici esclusivamente tra quelli che abbiano percepito compensi di modesta entità, cioè infe riori ad un tetto prefissato, il «già noto» tetto dei 5 mila euro annui, rivisto in altri contesti. Di più difficile comprensione invece appare l’in terpretazione restrittiva accolta dalla circolare Enpals per quanto concerne l’ambito di applica zione limitato, come anticipato, esclusivamente «alle sole esibizioni musicali finalizzate alla cele brazione di tradizioni popolari e folcloristiche». Ma andiamo con ordine. Analizziamo prima il com ma 188 della Finanziaria 2007 qui sotto riporato. È pacifico che la più rilevante novità introdotta dalla Finanziaria 2007 nel settore dello spettacolo è stata formulata dal Legislatore con il preciso in tento di snellire e agevolare gli adempimenti ammi nistrativi degli organizzatori degli spettacoli (musi cali e artistici in genere) riducendo altresì gli oneri previdenziali (fissati, con circolare Enpals n. 3/ 2007 per l’ anno 2007, al 33% del cachet lordo liquidato all’artista) in particolare per quelle posi zioni lavorative considerate «marginali». L’Enpals, però, ha abbracciato un’interpretazione restrittiva del comma in oggetto, suffragata, tra l’altro, da alcune precisazioni formulate dalla richiamata nota del Ministero del lavoro (di cui si dirà diffusamente in seguito), giungendo alla conclusione che l’ambito di applicazione della norma in oggetto riguarda esclusivamente le «sole celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche». Ovviamente le celebra zioni di tradizioni popolari e folcloristiche rappre sentano, nella realtà musicale ed artistica italiana, dei casi sporadici e marginali. Sfuma così la speran Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRIBUTI E IRPEF Circolari Articoli Art. 1, commi 185-188, Finanziaria 2007 Comma 185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Comma 186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. Comma 187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. Comma 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’Enpals derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. (1) lati ai sensi dell’art. 2222 c.c.) che, come è ben noto, sono assoggettati ad obblighi contributivi e previdenziali solo al superamento del tetto dei 5 mila euro annui (in questo caso la contribuzione sarà a favore dell’Inps gestione separata, come disposto dall’art. 44, Dl n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dal l’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995). I lettori più esperti avranno forse intravisto nel tetto di esenzione dei 5 mila euro il prodotto tra 120 giornate e 41,43 euro (120 è infatti il numero di giornate lavorative annue che rappresentano l’im pegno lavorativo minimo da espletare per poter maturare un anno di anzianità contributiva presso l’Enpals, vera chimera per tutti gli artisti musicisti, come amaramente dimostrato dalle statistiche(1), e 41,43 euro rappresenta il compenso figurativo minimo giornaliero fissato, per il 2007, dalla cir colare Enpals n. 3/2007). Questo lasciava ragio nevolmente supporre che la Finanziaria volesse agevolare chi, minorenne, studente, pensionato o lavoratore con altra copertura previdenziale, «or bitava marginalmente e non professionalmente» nel campo musicale in genere e dal quale conse Per l’anno 2002, le statistiche (dati Enpals, elaborati dal Ministero per i beni e le attività culturali Osservatorio dello Spettacolo, Relazione sull’utilizzazione del Fus per lo spettacolo, 30 giugno 2004) riportano n. 56.157 artisti operanti nel campo della musica, con una media di 41 giornate lavorative annue, conseguendo un reddito medio annuo pari a € 5.285,00. N. 20 - 11 maggio 2007 za di usufruire delle anelate agevolazioni di molti operatori che organizzano generiche proposte mu sicali e non indirizzate all’ambito folcloristico. A ben guardare, tale speranza non era poi così fantasiosa, poiché il comma 188 della Finanziaria riporta testualmente «per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o (lasciando quindi in tendere un’aggiunta alle prime due ipotesi) di ce lebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani …», lasciava ragionevolmen te supporre che potessero usufruire di tale agevo lazioni, appunto, le persone precisamente identifi cate (i giovani, gli studenti, ecc.) con redditi annui inferiori ad un determinato tetto. Sicuramente tale più ampia interpretazione poteva essere ragione volmente abbracciata anche da coloro che, leg gendo il disposto della Finanziaria e trovandosi di fronte, ancora una volta, al noto tetto dei 5 mila euro (per molti una sorta di franchigia di esenzio ne dei redditi), avevano intravisto nella volontà del Legislatore l’intento di armonizzare il tratta mento previdenziale per le predette prestazioni artistiche con quelli già previsti per i contratti di lavoro autonomo occasionale non artistico (stipu 41 CONTRIBUTI E IRPEF Circolari Articoli guiva redditi di modesta entità (inferiore appunto al tetto dei 5 mila euro), offrendo loro l’esenzione dal versamento di una posizione contributiva (al trimenti obbligatoria) sicuramente infruttifera(2). Precisazioni del Ministero del lavoro Il Ministero del lavoro precisa inoltre che «la novi tà dalla Finanziaria viene limitata al solo ambito delle celebrazioni di tradizioni popolari e folclori stiche in quanto, diversamente, la disposizione as sumerebbe i connotati di una deroga generalizza ta all’assicurazione obbligatoria, che vanifichereb be i principi generali di tutela previdenziale dei soggetti che operano nel campo dello spettacolo». Recita inoltre che «la tipologia degli spettacoli interessati dalla disposizione di legge, in ragione della portata che, nell’ordinamento, va attribuito ai provvedimenti di esenzione, non può che essere costituita dai soli spettacoli musicali strettamente connessi alle celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche». Tali indicazioni non sono state ovviamente disat tese dall’Enpals il quale, con propria circolare, ovviamente sposa perfettamente tale impostazio ne e specifica il ristretto ambito di applicazione della norma. N. 20 - 11 maggio 2007 42 Altre indicazioni della circolare Spostando l’attenzione sulle altre indicazioni della circolare, occorre segnalare che «prima dello svol gimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea docu mentazione, la sussistenza dei requisiti compro vanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipo logie di soggetti, con particolare riguardo a quelle degli studenti». Questo vuol dire che all’atto del l’instaurazione del rapporto con l’artista (margina le) che possiede le caratteristiche richieste, occor rerà che quest’ultimo dovrà redigere una dichiara zione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000) con la quale dovrà attestare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Viene inoltre raccomandato di adempiere, ove pre visti, «a tutti gli altri obblighi di legge relativi alla sicurezza sociale, alla tutela del lavoro minorile e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro». Si precisa insomma a coloro che godranno dei benefi ci concessi, di non omettere gli altri adempimenti assicurativi e amministrativi obbligatori, come per esempio quello d’iscrizione all’Ufficio Speciale di (2) Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Collocamento Settore dello spettacolo e la richie sta, da parte dell’impresa collocante, del prescritto nullaosta. Ultima precisazione rilevante della circo lare si sofferma sull’ipotesi del prestatore d’opera che supera il limite di reddito annuo prefissato. In tali casi, viene disposto: «i datori di lavoro o com mittenti sono comunque tenuti ad assolvere gli adempimenti contributivi ed informativi previsti, per la quota eccedente» (in pratica dovranno prov vedere al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria calcolati applicando l’ali quota prevista dalla circolare n. 3/2007 e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazio ni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, riguar danti le denunce contributive da trasmettere all’uf ficio prima e dopo l’evento artistico). Conclusioni La circolare Enpals, nell’effettivo contesto artistico italiano, evidentemente non interesserà una vasta platea di organizzazioni artistiche poiché l’ambito applicativo è stato delimitato esclusivamente alle sole «tradizioni popolari o folcloristiche» ove, tra l’altro, gli artisti impiegati devono soddisfare re strittivi requisiti soggettivi e oggettivi. Calandosi realisticamente nel ristretto ambito identificato dalla norma, cioè quello delle sole manifestazioni di carattere folcloristico e popolare, contesto so ciale presumibilmente non particolarmente recet tivo alle novità fiscali e previdenziali, appare mol to probabile che i minorenni, gli studenti, i pensio nati e chi opera «marginalmente» saranno proba bilmente inquadrati, a torto o a ragione, come dei veri «dilettanti» e non saranno pertanto regolariz zati come lavoratori dello spettacolo, disattenden do quindi sia quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del Dlgs Cps 16 luglio 1947, n. 708, integrato da ultimo nel 2005 sia quando indicato nella circolare in oggetto. Come se non bastasse, segnaliamo che sia la giuri sprudenza di merito sia la Corte di Cassazione hanno più volte affermato che «l’obbligo di versa re i contributi per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 Dlgs Cps n. 708/1947 non sussi ste per coloro che, pur svolgendo attività rientran ti nelle indicazioni di detto art. 3, non sono dediti stabilmente e professionalmente alla realizzazione di spettacoli» (Pretura Firenze 30 marzo 1999) e che «ai fini dell’iscrizione Enpals sono lavoratori Come è noto, per tali categorie di operatori artistici occorrono minimo 2.400 giornate retribuite e regolarmente denunciate (pari a 120 giorni di contribuzione in un anno moltiplicato per 20 anni di lavoro) nel corso della propria carriera artistica, per aspirare ad un trattamento pensionistico minimo…). Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmen CONTRIBUTI E IRPEF Circolari te destinate alla realizzazione di spettacoli» (Cas sazione civile, sezione lavoro, 26 gennaio 1998, n. 731). Altri casi di esenzione o agevolazioni degli obblighi previdenziali Enpals La portata della circolare in oggetto comunque non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previste dall’Enpals. Infatti, ai sensi della legge n. 153/1969, art. 12 e della circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, il possesso del certificato d’agibilità non è richiesto e non vi è neanche l’obbligo di versare i contributi Enpals quando si è in presenza di formazioni dilettantistiche o amatoriali. Nessun obbligo quindi per un coro amatoriale, un gruppo parrocchiale, una banda comunale, un gruppo folcloristico, una compagnia teatrale, amatoriale o dilettantistica, e per tutte quelle formazioni che «essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico, senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spesa forfettario». Rileva come è ben noto per queste esenzioni (dichiarativa e contributiva) che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa». Altri casi in cui il Certificato d’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici, oppure nel caso di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato (di cui alla legge n. 266/1991) di promozione sociale (di cui alla legge n. 383/2000) e da cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo. Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico, sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione, vengono interamente devoluti a scopi di beneficenza. In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a titolo gratuito, quando i lavoratori che svolgono le prestazioni artistiche non percepiscono alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere. Il testo della circolare annua lorda, percepita Enpals - Circolare 20 aprile 2007, n. 6 per tali esibizioni, non su L’articolo 1, comma 188, peri l’importo di 5.000 Oggetto: Articolo 1, comma 188, della legge 27 della legge 27 dicembre euro. dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni 2006, n. 296, pubblicata In considerazione della per la formazione del bilancio annuale e plusulla Gazzetta Ufficiale n. portata innovativa della riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» 299 del 17 dicembre norma di cui si tratta, la 2006 dispone che «Per le presente circolare illustra esibizioni in spettacoli mu il campo di applicazione sicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popo della medesima, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e lari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, ne evidenzia i riflessi. da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamen 2. Campo di applicazione to dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto 2.1 Profilo soggettivo legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia che il n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 no legislatore ha operato una precisa delimitazione dei vembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzio soggetti interessati dallo specifico regime di esenzione ne annua lorda percepita per tali esibizioni non supera previsto dalla norma. Nel dettaglio, si tratta di: l’importo di 5.000 euro (…)». giovani fino a diciotto anni; La citata previsione legislativa ha introdotto l’esenzione studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai dagli adempimenti previsti dalla normativa previden corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordina ziale del settore dello spettacolo, per una serie di cate mento scolastico nazionale; gorie di soggetti che si esibiscono in specifiche tipologie pensionati; di spettacoli musicali e a condizione che la retribuzione coloro che svolgono una attività lavorativa per la qua 1. Premessa N. 20 - 11 maggio 2007 43 CONTRIBUTI E IRPEF Circolari le sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria. Giova sottolineare come, con riguardo a quest’ultima tipologia di lavoratori, il legislatore abbia inteso identifi care coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti, sono già tenuti all’obbligo contributivo ad una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Nel rispetto della disposizione normativa in esame, che riserva ai soli lavoratori tassativamente elencati il pre detto regime di esenzione, si precisa che, preliminar mente alla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti. 2.2 Profilo oggettivo N. 20 - 11 maggio 2007 44 I presupposti oggettivi per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto dalla norma in oggetto riguardano l’ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni. In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli «di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche». Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qua lificare lo «spettacolo musicale» di cui al comma 188 rimane il riferimento alle «celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche». Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musi cali strettamente connessi alla celebrazione di tradizio ni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro. Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed infor mativi conformemente alle norme ordinarie. In tal caso, si rammenta che i termini di scadenza per la presentazione delle denunce contributive e per il versa mento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamen te, con il giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000 euro annui. Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o com mittente non risulti immatricolato presso l’Enpals, si dovrà preliminarmente procedere all’iscrizione presso la sede Enpals competente per territorio o presso le locali agenzie Siae, ottenendo il rilascio del Pin neces sario all’identificazione dell’impresa stessa, nell’ambi Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE to delle nuove procedure di denuncia on line in uso presso l’Ente. Inoltre, laddove uno o più lavoratori non risultino essere iscritti a questo Ente, la loro immatricolazione sarà effettuata, sempre nell’ambito delle operazioni di denuncia contributiva, utilizzando le funzionalità previste dalle citate procedure telema tiche. 3. Esenzione dagli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947 Le esenzioni introdotte dal comma 188, che operano in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sopra enunciati, riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa pre videnziale del settore dello spettacolo. In particolare, per i soggetti di cui al par. 2.1 che si esibiscono in spettacoli musicali finalizzati alla cele brazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre che la retribuzione annua lorda percepita per tali esi bizioni non superi l’importo di 5.000 euro i relativi datori di lavoro o committenti non sono tenuti all’os servanza degli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947 e successive modifica zioni ed integrazioni. La disapplicazione delle norme di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti conseguenze: q viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’Enpals (art. 3(1), Dlgs Cps n. 708/1947); non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibi lità (art. 6(2), Dlgs Cps n. 708/1947); non sussiste l’obbligo di presentare all’Enpals la de nuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni (art. 9(3), Dlgs Cps n. 708/1947); non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità (art. 10(4), Dlgs Cps n. 708/ 1947). Sebbene il comma 188 non contempli espressamente, nell’ambito del regime di esenzione, il versamento della contribuzione previdenziale (artt. 4 e 5 del Dlgs Cps n. 708/1947), appare evidente come ciò risulti una diret ta conseguenza della disapplicazione delle disposizioni sopra elencate. Si sottolinea, infine, che l’esenzione introdotta dalla disposizione normativa in trattazione, attiene, come so pra specificato, agli adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947. Pertanto, permangono ove previsti tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela del lavoro minorile; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il versa mento della contribuzione assistenziale all’Inps (Ds, Ssn, ecc.). Note: (1) Art. 3, Dlgs Cps n. 7 «Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi naziona lità: Omissis» (Per l’adeguamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritte all’Enpals si veda il Dm 15 marzo 2005 e le circolari Enpals numero 7 e 8 del 30 marzo 2006). (2) Art. 6, Dlgs Cps n. 708/1947: «Il versamento dei contributi è effettuato dall’impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell’Ente. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibili tà previsto dall’articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l’impresa: 1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contribu to non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto; 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1); 3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell’Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell’apertura del dibattimento del giudi zio di primo grado o prima dell’emanazione del decreto penale, l’impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell’Ente doman da di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l’istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l’interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell’ammen da non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)». CONTRIBUTI E IRPEF Circolari (3) Art. 9, Dlgs Cps n. 708/1947: «L’impresa ha l’obbligo di denunziare all’Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi. L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’Ente ogni variazio ne nei dati contenuti nella denunzia iniziale. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l’impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L’importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le lire 2.000.000». (4) Art. 10, Dlgs Cps n. 708/1947: «L’Ente rilascerà all’impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. Il rilascio del certificato sarà subordinato all’adempimento da parte dell’impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all’art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’Ente. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizio ne di una apposita dichiarazione dell’Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell’Ente stesso. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento o della esazione dei tributi». N. 20 - 11 maggio 2007 45