Spettacolo: soggetti esclusi dagli obblighi contributivi

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Spettacolo: soggetti esclusi dagli obblighi contributivi
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Spettacolo: soggetti esclusi
dagli obblighi contributivi
Giovanni Scoz Dottore commercialista in Milano, Docente di Diritto e Legislazione
dello Spettacolo presso i Conservatori di Milano, Parma, Trento, Genova
Circolare Enpals n. 6 del 20.4.2007: recepimento
delle innovazioni ex comma 188, art. 1, legge n.
296/2006, che ha disposto l’esenzione dagli
adempimenti informativi e contributivi nei confronti
dell’Enpals per alcune prestazioni lavorative rese
nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla ce­
lebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche
L’Enpals, in data 20 aprile 2007, ha emanato la
circolare n. 6 con la quale sono stati previsti alcu­
ni nuovi casi di esenzione da tutti gli obblighi
informativi e contributivi previsti dalla normativa
previdenziale di settore (in particolare, iscrizione
all’Enpals, rilascio e possesso del certificato di agi­
bilità, denuncia dei lavoratori occupati e relative
variazioni, denuncia mensile e trimestrale, versa­
menti dei contributi).
Segnaliamo innanzitutto il campo di applicazione
di tale circolare che, recependo sia il comma 188
della Finanziaria 2007 sia alcune precisazioni
emanate dal Ministero del lavoro (con nota del 13
aprile 2007), è limitato esclusivamente agli orga­
nizzatori di spettacoli musicali, di divertimento o
di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristi­
che, nel caso in cui i prestatori dell’attività lavora­
tiva si trovino in determinate circoscritte situazio­
ni. Per usufruire di tali vantaggi devono sussistere,
contemporaneamente, dei presupposti soggettivi e
dei presupposti oggettivi.
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20 -- 11
11 maggio
maggio 2007
2007
N.
Presupposti soggettivi
Per beneficiare dell’esenzione, occorre che la pre­
stazione artistica sia resa da:
q giovani fino a diciotto anni (minorenni);
q studenti di scuola media superiore e studenti
iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale
dell’ordinamento scolastico nazionale;
q pensionati;
q da altri soggetti che svolgono già un’attività
lavorativa e che, pertanto, sono già tenuti al versa­
mento di contributi ad altra forma di previdenza
obbligatoria.
Presupposti oggettivi
Occorre inoltre che la prestazione artistica:
40
q sia resa dalle persone precedentemente identi­
ficate che abbiano percepito, per tali esibizioni, un
compenso lordo non superiore all’importo fissato
in 5 mila euro annui;
q che le prestazioni artistiche siano riferite esclusi­
vamente alle esibizioni di «divertimento o di cele­
brazione di tradizioni popolari e folcloristiche».
Appare pacifica la volontà del Legislatore, in parti­
colare nella formulazione del comma 188 della
Finanziaria 2007, di voler identificare analitica­
mente i soggetti destinatari delle agevolazioni, co­
sì com’è altrettanto palese la volontà di concedere
tali benefici esclusivamente tra quelli che abbiano
percepito compensi di modesta entità, cioè infe­
riori ad un tetto prefissato, il «già noto» tetto dei 5
mila euro annui, rivisto in altri contesti.
Di più difficile comprensione invece appare l’in­
terpretazione restrittiva accolta dalla circolare
Enpals per quanto concerne l’ambito di applica­
zione limitato, come anticipato, esclusivamente
«alle sole esibizioni musicali finalizzate alla cele­
brazione di tradizioni popolari e folcloristiche».
Ma andiamo con ordine. Analizziamo prima il com­
ma 188 della Finanziaria 2007 qui sotto riporato.
È pacifico che la più rilevante novità introdotta
dalla Finanziaria 2007 nel settore dello spettacolo
è stata formulata dal Legislatore con il preciso in­
tento di snellire e agevolare gli adempimenti ammi­
nistrativi degli organizzatori degli spettacoli (musi­
cali e artistici in genere) riducendo altresì gli oneri
previdenziali (fissati, con circolare Enpals n. 3/
2007 per l’ anno 2007, al 33% del cachet lordo
liquidato all’artista) in particolare per quelle posi­
zioni lavorative considerate «marginali». L’Enpals,
però, ha abbracciato un’interpretazione restrittiva
del comma in oggetto, suffragata, tra l’altro, da
alcune precisazioni formulate dalla richiamata nota
del Ministero del lavoro (di cui si dirà diffusamente
in seguito), giungendo alla conclusione che l’ambito
di applicazione della norma in oggetto riguarda
esclusivamente le «sole celebrazioni di tradizioni
popolari e folcloristiche». Ovviamente le celebra­
zioni di tradizioni popolari e folcloristiche rappre­
sentano, nella realtà musicale ed artistica italiana,
dei casi sporadici e marginali. Sfuma così la speran­
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Art. 1, commi 185-188, Finanziaria 2007
Comma 185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o
che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito
delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I
soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al
primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Comma 186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a
5 milioni di euro annui.
Comma 187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al
rimborso delle imposte versate.
Comma 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni
popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da
coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai
fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni
non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’Enpals derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
(1)
lati ai sensi dell’art. 2222 c.c.) che, come è ben
noto, sono assoggettati ad obblighi contributivi e
previdenziali solo al superamento del tetto dei 5
mila euro annui (in questo caso la contribuzione
sarà a favore dell’Inps gestione separata, come
disposto dall’art. 44, Dl n. 269/2003, convertito
con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dal­
l’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995). I lettori
più esperti avranno forse intravisto nel tetto di
esenzione dei 5 mila euro il prodotto tra 120
giornate e 41,43 euro (120 è infatti il numero di
giornate lavorative annue che rappresentano l’im­
pegno lavorativo minimo da espletare per poter
maturare un anno di anzianità contributiva presso
l’Enpals, vera chimera per tutti gli artisti musicisti,
come amaramente dimostrato dalle statistiche(1), e
41,43 euro rappresenta il compenso figurativo
minimo giornaliero fissato, per il 2007, dalla cir­
colare Enpals n. 3/2007). Questo lasciava ragio­
nevolmente supporre che la Finanziaria volesse
agevolare chi, minorenne, studente, pensionato o
lavoratore con altra copertura previdenziale, «or­
bitava marginalmente e non professionalmente»
nel campo musicale in genere e dal quale conse­
Per l’anno 2002, le statistiche (dati Enpals, elaborati dal Ministero per i beni e le attività culturali ­ Osservatorio dello
Spettacolo, Relazione sull’utilizzazione del Fus per lo spettacolo, 30 giugno 2004) riportano n. 56.157 artisti operanti nel
campo della musica, con una media di 41 giornate lavorative annue, conseguendo un reddito medio annuo pari a €
5.285,00.
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za di usufruire delle anelate agevolazioni di molti
operatori che organizzano generiche proposte mu­
sicali e non indirizzate all’ambito folcloristico.
A ben guardare, tale speranza non era poi così
fantasiosa, poiché il comma 188 della Finanziaria
riporta testualmente «per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o (lasciando quindi in­
tendere un’aggiunta alle prime due ipotesi) di ce­
lebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche
effettuate da giovani …», lasciava ragionevolmen­
te supporre che potessero usufruire di tale agevo­
lazioni, appunto, le persone precisamente identifi­
cate (i giovani, gli studenti, ecc.) con redditi annui
inferiori ad un determinato tetto. Sicuramente tale
più ampia interpretazione poteva essere ragione­
volmente abbracciata anche da coloro che, leg­
gendo il disposto della Finanziaria e trovandosi di
fronte, ancora una volta, al noto tetto dei 5 mila
euro (per molti una sorta di franchigia di esenzio­
ne dei redditi), avevano intravisto nella volontà
del Legislatore l’intento di armonizzare il tratta­
mento previdenziale per le predette prestazioni
artistiche con quelli già previsti per i contratti di
lavoro autonomo occasionale non artistico (stipu­
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guiva redditi di modesta entità (inferiore appunto
al tetto dei 5 mila euro), offrendo loro l’esenzione
dal versamento di una posizione contributiva (al­
trimenti obbligatoria) sicuramente infruttifera(2).
Precisazioni del Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro precisa inoltre che «la novi­
tà dalla Finanziaria viene limitata al solo ambito
delle celebrazioni di tradizioni popolari e folclori­
stiche in quanto, diversamente, la disposizione as­
sumerebbe i connotati di una deroga generalizza­
ta all’assicurazione obbligatoria, che vanifichereb­
be i principi generali di tutela previdenziale dei
soggetti che operano nel campo dello spettacolo».
Recita inoltre che «la tipologia degli spettacoli
interessati dalla disposizione di legge, in ragione
della portata che, nell’ordinamento, va attribuito
ai provvedimenti di esenzione, non può che essere
costituita dai soli spettacoli musicali strettamente
connessi alle celebrazioni di tradizioni popolari e
folcloristiche».
Tali indicazioni non sono state ovviamente disat­
tese dall’Enpals il quale, con propria circolare,
ovviamente sposa perfettamente tale impostazio­
ne e specifica il ristretto ambito di applicazione
della norma.
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Altre indicazioni della circolare
Spostando l’attenzione sulle altre indicazioni della
circolare, occorre segnalare che «prima dello svol­
gimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i
rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno
accertare, tramite acquisizione di idonea docu­
mentazione, la sussistenza dei requisiti compro­
vanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipo­
logie di soggetti, con particolare riguardo a quelle
degli studenti». Questo vuol dire che all’atto del­
l’instaurazione del rapporto con l’artista (margina­
le) che possiede le caratteristiche richieste, occor­
rerà che quest’ultimo dovrà redigere una dichiara­
zione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt.
46 e 47 del Dpr n. 445/2000) con la quale dovrà
attestare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Viene inoltre raccomandato di adempiere, ove pre­
visti, «a tutti gli altri obblighi di legge relativi alla
sicurezza sociale, alla tutela del lavoro minorile e
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro». Si
precisa insomma a coloro che godranno dei benefi­
ci concessi, di non omettere gli altri adempimenti
assicurativi e amministrativi obbligatori, come per
esempio quello d’iscrizione all’Ufficio Speciale di
(2)
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Collocamento ­ Settore dello spettacolo e la richie­
sta, da parte dell’impresa collocante, del prescritto
nullaosta. Ultima precisazione rilevante della circo­
lare si sofferma sull’ipotesi del prestatore d’opera
che supera il limite di reddito annuo prefissato. In
tali casi, viene disposto: «i datori di lavoro o com­
mittenti sono comunque tenuti ad assolvere gli
adempimenti contributivi ed informativi previsti,
per la quota eccedente» (in pratica dovranno prov­
vedere al versamento dei contributi ai fini della
previdenza obbligatoria calcolati applicando l’ali­
quota prevista dalla circolare n. 3/2007 e gli
adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazio­
ni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, riguar­
danti le denunce contributive da trasmettere all’uf­
ficio prima e dopo l’evento artistico).
Conclusioni
La circolare Enpals, nell’effettivo contesto artistico
italiano, evidentemente non interesserà una vasta
platea di organizzazioni artistiche poiché l’ambito
applicativo è stato delimitato esclusivamente alle
sole «tradizioni popolari o folcloristiche» ove, tra
l’altro, gli artisti impiegati devono soddisfare re­
strittivi requisiti soggettivi e oggettivi. Calandosi
realisticamente nel ristretto ambito identificato
dalla norma, cioè quello delle sole manifestazioni
di carattere folcloristico e popolare, contesto so­
ciale presumibilmente non particolarmente recet­
tivo alle novità fiscali e previdenziali, appare mol­
to probabile che i minorenni, gli studenti, i pensio­
nati e chi opera «marginalmente» saranno proba­
bilmente inquadrati, a torto o a ragione, come dei
veri «dilettanti» e non saranno pertanto regolariz­
zati come lavoratori dello spettacolo, disattenden­
do quindi sia quanto disposto dall’art. 3, comma
2, del Dlgs Cps 16 luglio 1947, n. 708, integrato
da ultimo nel 2005 sia quando indicato nella
circolare in oggetto.
Come se non bastasse, segnaliamo che sia la giuri­
sprudenza di merito sia la Corte di Cassazione
hanno più volte affermato che «l’obbligo di versa­
re i contributi per i lavoratori dello spettacolo di
cui all’articolo 3 Dlgs Cps n. 708/1947 non sussi­
ste per coloro che, pur svolgendo attività rientran­
ti nelle indicazioni di detto art. 3, non sono dediti
stabilmente e professionalmente alla realizzazione
di spettacoli» (Pretura Firenze 30 marzo 1999) e
che «ai fini dell’iscrizione Enpals sono lavoratori
Come è noto, per tali categorie di operatori artistici occorrono minimo 2.400 giornate retribuite e regolarmente
denunciate (pari a 120 giorni di contribuzione in un anno moltiplicato per 20 anni di lavoro) nel corso della propria
carriera artistica, per aspirare ad un trattamento pensionistico minimo…).
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dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e
professionalmente, ancorché con compiti ausiliari,
sono impiegati per svolgere attività essenzialmen­
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te destinate alla realizzazione di spettacoli» (Cas­
sazione civile, sezione lavoro, 26 gennaio 1998,
n. 731).
Altri casi di esenzione o agevolazioni degli obblighi previdenziali Enpals
La portata della circolare in oggetto comunque non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previste dall’Enpals. Infatti, ai sensi della legge n.
153/1969, art. 12 e della circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, il possesso del certificato
d’agibilità non è richiesto e non vi è neanche l’obbligo di versare i contributi Enpals quando si è in
presenza di formazioni dilettantistiche o amatoriali. Nessun obbligo quindi per un coro amatoriale,
un gruppo parrocchiale, una banda comunale, un gruppo folcloristico, una compagnia teatrale,
amatoriale o dilettantistica, e per tutte quelle formazioni che «essenzialmente allo scopo di
divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure allo
scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico, senza alcuna forma di retribuzione,
neppure sotto forma di rimborso spesa forfettario». Rileva come è ben noto per queste esenzioni
(dichiarativa e contributiva) che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non
devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a «corrispettivo dell’allestimento
della manifestazione stessa». Altri casi in cui il Certificato d’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi
di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici, oppure nel caso di
eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato (di cui
alla legge n. 266/1991) di promozione sociale (di cui alla legge n. 383/2000) e da cooperative
sociali (di cui alla legge n. 381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di
spettacolo. Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico,
sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione, vengono
interamente devoluti a scopi di beneficenza. In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a
titolo gratuito, quando i lavoratori che svolgono le prestazioni artistiche non percepiscono alcun
compenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la
pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere.
Il testo della circolare
annua lorda, percepita
Enpals - Circolare 20 aprile 2007, n. 6
per tali esibizioni, non su­
L’articolo 1, comma 188,
peri l’importo di 5.000
Oggetto:
Articolo
1,
comma
188,
della
legge
27
della legge 27 dicembre
euro.
dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
2006, n. 296, pubblicata
In considerazione della
per
la
formazione
del
bilancio
annuale
e
plusulla Gazzetta Ufficiale n.
portata innovativa della
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
299 del 17 dicembre
norma di cui si tratta, la
2006 dispone che «Per le
presente circolare illustra
esibizioni in spettacoli mu­
il campo di applicazione
sicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popo­
della medesima, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e
lari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni,
ne evidenzia i riflessi.
da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una
attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamen­
2. Campo di applicazione
to dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli
adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
2.1 Profilo soggettivo
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia che il
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 no­
legislatore ha operato una precisa delimitazione dei
vembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzio­
soggetti interessati dallo specifico regime di esenzione
ne annua lorda percepita per tali esibizioni non supera
previsto dalla norma. Nel dettaglio, si tratta di:
l’importo di 5.000 euro (…)».
­ giovani fino a diciotto anni;
La citata previsione legislativa ha introdotto l’esenzione
­ studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai
dagli adempimenti previsti dalla normativa previden­
corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordina­
ziale del settore dello spettacolo, per una serie di cate­
mento scolastico nazionale;
gorie di soggetti che si esibiscono in specifiche tipologie
­ pensionati;
di spettacoli musicali e a condizione che la retribuzione
­ coloro che svolgono una attività lavorativa per la qua­
1. Premessa
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le sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini
della previdenza obbligatoria.
Giova sottolineare come, con riguardo a quest’ultima
tipologia di lavoratori, il legislatore abbia inteso identifi­
care coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti,
sono già tenuti all’obbligo contributivo ad una gestione
pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo.
Nel rispetto della disposizione normativa in esame, che
riserva ai soli lavoratori tassativamente elencati il pre­
detto regime di esenzione, si precisa che, preliminar­
mente alla definizione dei relativi impegni contrattuali
e, comunque, prima dello svolgimento degli spettacoli
musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o
committenti dovranno accertare, tramite acquisizione
di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti
comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate
tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella
degli studenti.
2.2 Profilo oggettivo
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I presupposti oggettivi per beneficiare del regime di
esenzione contributiva previsto dalla norma in oggetto
riguardano l’ambito di svolgimento della prestazione
lavorativa e la retribuzione annua lorda percepita per
tali prestazioni.
In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa
riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di
spettacoli musicali, ossia quelli «di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche».
Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una
delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello
spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che
l’elemento effettivamente in grado di connotare e qua­
lificare lo «spettacolo musicale» di cui al comma 188
rimane il riferimento alle «celebrazioni di tradizioni
popolari e folcloristiche».
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musi­
cali strettamente connessi alla celebrazione di tradizio­
ni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del
regime in parola, la norma prevede che il compenso
lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli
spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno
solare, l’importo di 5.000 euro.
Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell’anno
solare si sia superato il predetto limite reddituale, i
rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti
ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite
di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed infor­
mativi conformemente alle norme ordinarie.
In tal caso, si rammenta che i termini di scadenza per la
presentazione delle denunce contributive e per il versa­
mento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamen­
te, con il giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo
a quello in cui si verifica il superamento del limite
reddituale di 5.000 euro annui.
Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o com­
mittente non risulti immatricolato presso l’Enpals, si
dovrà preliminarmente procedere all’iscrizione presso
la sede Enpals competente per territorio o presso le
locali agenzie Siae, ottenendo il rilascio del Pin neces­
sario all’identificazione dell’impresa stessa, nell’ambi­
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to delle nuove procedure di denuncia on line in uso
presso l’Ente. Inoltre, laddove uno o più lavoratori
non risultino essere iscritti a questo Ente, la loro
immatricolazione sarà effettuata, sempre nell’ambito
delle operazioni di denuncia contributiva, utilizzando
le funzionalità previste dalle citate procedure telema­
tiche.
3. Esenzione dagli adempimenti di cui agli
articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947
Le esenzioni introdotte dal comma 188, che operano in
presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sopra
enunciati, riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi
informativi e contributivi previsti dalla normativa pre­
videnziale del settore dello spettacolo.
In particolare, per i soggetti di cui al par. 2.1 ­ che si
esibiscono in spettacoli musicali finalizzati alla cele­
brazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre
che la retribuzione annua lorda percepita per tali esi­
bizioni non superi l’importo di 5.000 euro ­ i relativi
datori di lavoro o committenti non sono tenuti all’os­
servanza degli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9
e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947 e successive modifica­
zioni ed integrazioni. La disapplicazione delle norme
di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti
conseguenze:
q viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’Enpals (art.
3(1), Dlgs Cps n. 708/1947);
­ non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibi­
lità (art. 6(2), Dlgs Cps n. 708/1947);
­ non sussiste l’obbligo di presentare all’Enpals la de­
nuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni
(art. 9(3), Dlgs Cps n. 708/1947);
­ non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio
del certificato di agibilità (art. 10(4), Dlgs Cps n. 708/
1947).
Sebbene il comma 188 non contempli espressamente,
nell’ambito del regime di esenzione, il versamento della
contribuzione previdenziale (artt. 4 e 5 del Dlgs Cps n.
708/1947), appare evidente come ciò risulti una diret­
ta conseguenza della disapplicazione delle disposizioni
sopra elencate.
Si sottolinea, infine, che l’esenzione introdotta dalla
disposizione normativa in trattazione, attiene, come so­
pra specificato, agli adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10
del Dlgs Cps n. 708/1947. Pertanto, permangono ­ ove
previsti ­ tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le
norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti
inerenti la tutela del lavoro minorile; l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il versa­
mento della contribuzione assistenziale all’Inps (Ds,
Ssn, ecc.).
Note:
(1) Art. 3, Dlgs Cps n. 7 «Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi naziona­
lità: Omissis» (Per l’adeguamento delle categorie di lavoratori
obbligatoriamente iscritte all’Enpals si veda il Dm 15 marzo
2005 e le circolari Enpals numero 7 e 8 del 30 marzo 2006).
(2) Art. 6, Dlgs Cps n. 708/1947: «Il versamento dei contributi
è effettuato dall’impresa entro i termini che saranno stabiliti dal
Consiglio di amministrazione dell’Ente.
Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i
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teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti
sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibili­
tà previsto dall’articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità
potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23­bis) del
primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello
stesso che è posto a carico del committente.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di
lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da
ciascuno prestata.
Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi
nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura
inferiore a quella dovuta, l’impresa:
1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contribu­
to non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per
quella eventualmente a carico dell’iscritto;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a
norma del precedente n. 1);
3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire
100.000 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato,
in tutto o in parte, il versamento dei contributi.
Entro i trenta giorni dalla richiesta dell’Ente o, nei casi di elevata
contravvenzione, prima dell’apertura del dibattimento del giudi­
zio di primo grado o prima dell’emanazione del decreto penale,
l’impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell’Ente doman­
da di composizione amministrativa della vertenza.
Qualora l’istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di
cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita per l’interesse legale maggiorato di due punti e
sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell’ammen­
da non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)».
CONTRIBUTI E IRPEF
Circolari
(3) Art. 9, Dlgs Cps n. 708/1947: «L’impresa ha l’obbligo di
denunziare all’Ente le persone da essa occupate, indicando la
retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che
saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento
dei contributi.
L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’Ente ogni variazio­
ne nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse
all’Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o
dal verificarsi delle variazioni.
In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l’impresa è
punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire
100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia
stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.
L’importo complessivo della sanzione amministrativa non può
superare le lire 2.000.000».
(4) Art. 10, Dlgs Cps n. 708/1947: «L’Ente rilascerà all’impresa
un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie
di cui al precedente articolo.
Il rilascio del certificato sarà subordinato all’adempimento da
parte dell’impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità,
l’impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel
caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di
cui all’art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato
alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ammontare
che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’Ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo
Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino
attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizio­
ne di una apposita dichiarazione dell’Ente in cui si attesti che le
imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti
dell’Ente stesso.
Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari
incaricati dell’accertamento o della esazione dei tributi».
N. 20 - 11 maggio 2007
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