Tribunale Amministrativo di Palermo, ordinanza 1134
Transcript
Tribunale Amministrativo di Palermo, ordinanza 1134
N.1134 /08 Reg. Ord. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, N. Sezione Terza, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Anno Magistrati: CALOGERO ADAMO - Presidente, MARIA CAPPELLANO - Referendario, relatore, ANTONIO DE VITA - Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 1929/08 Sez. III, proposto da WATARA MUSSE, elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell’Avv. Daniele Papa, che lo rappresenta e difende CONTRO - il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante protempore, - la Questura di Agrigento, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliati ex lege in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende; PER L’ANNULLAMENTO - del decreto di respingimento alla frontiera n. 898 Cat. A11/2008/IMM emanato dalla Questura di Agrigento il 06.05.2008; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. VISTO il ricorso introduttivo del giudizio; VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Relatore il referendario Maria Cappellano; UDITI alla camera di consiglio del 8 ottobre 2008 i procuratori delle parti come da verbale; 1929 Reg. Ric. 2008 VISTA la documentazione tutta in atti; VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, avuto riguardo al difetto di giurisdizione di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 luglio 2007, n. 6441; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n.112-113/2007; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 novembre 2006, n.2706), per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, RESPINGE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. Palermo, 08.10.2008 …………………………………………….Presidente …………………………………………….Estensore …………………………………………….Segretario Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2008 Il Segretario