consiglio regionale del veneto

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consiglio regionale del veneto
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE STATALE N.
PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai
sensi dell'articolo 121 della Costituzione, d'iniziativa del Consigliere Vittorino
Cenci
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ONICOTECNICO
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 marzo 2014
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ONICOTECNICO
Relazione:
La presente Proposta di Legge ha lo scopo di disciplinare un'attività, quella di
onicotecnico, di natura artistica ed artigianale, attualmente priva di normativa
specifica. L’onicotecnico svolge una attività incentrata solo su trattamenti di
abbellimento, decorazione, allungamento dell’unghia (la cosiddetta applicazione
delle unghie, che non è ricostruzione medica delle unghie, ma semplicemente un
artificio estetico) attraverso l’uso di prodotti cosmetici specifici. Per la sua
formazione, l’onicotecnico richiede pertanto un corso di studi specifico su tali
attività. In Italia, a causa di una interpretazione della legge 4 gennaio 1990, n.
1 “Disciplina dell’ attività di estetista” secondo la quale l’attività di
onicotecnico è ricompresa in quella di estetista, le attività “solo unghie” svolte
da operatori privi della qualifica di “estetista” vengono fatte chiudere, con la
conseguente perdita di posti di lavoro (e aumento della disoccupazione), grave
perdita economica per chi ha investito e fatto impresa e una conseguente perdita
di gettito per l’erario. Si evidenzia che nel comparto della bellezza professionale
l’unico settore che cresce senza interruzione di anno in anno è quello legato alle
“unghie”. Gli operatori (onicotecnici) che lavorano nel settore si stimano attorno
alle 10.000 unità. Si stima che in Italia l’attività di onicotecnico abbia un
fatturato annuo pari a 600 milioni di euro. Si consideri, tra l’altro, che il lavoro
dell’onicotecnico/a è prevalentemente svolto da lavoratori free-lance (i quali per
le ragioni sopra esposte non possono aprire negozi e conseguentemente assumere
dipendenti) o che lavorano in casa nel sommerso. La presente proposta di legge
vuole colmare il vuoto legislativo. Da studi di settore si evince che, una volta
regolamentata l’attività di onicotecnico quale autonoma figura professionale, il
mercato avrebbe una crescita regolare ed una espansione almeno doppia ai dati
attuali, con conseguenze positive per i soggetti coinvolti e per l’economia del
Paese. In un momento in cui è importantissimo in Italia aumentare la produttività
e la competitività nei confronti delle altre nazioni, ci si chiede: perché trascurare
un segmento di mercato che all’estero è invece sviluppato e fiorente? Per quasi
tutti gli stati Europei, gli U.S.A., l’Australia, il Canada e moltissimi altri paesi del
mondo la figura dell’onicotecnico (nail technician o nail artist o nail designer
che dir si voglia) è infatti una figura a sé stante. Si evidenzia, infine, che nella
regione Lazio, da alcuni anni, è possibile seguire un corso regionale di 200 ore, il
quale abilita e prepara alla professione di onicotecnico e al termine del quale si
può aprire una propria attività di Centro Applicazione Unghie -Nail Center che
dir si voglia. Su questo esempio, lungimirante e virtuoso, si chiede venga
approvata una specifica disciplina che valga per tutte le Regioni.
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ONICOTECNICO
Art. 1 – Attività di onicotecnico.
1. L’attività di onicotecnico consiste nell’applicazione, ricostruzione e
decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell’unghia. Tale
attività comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo
decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite
l’apposizione di unghie artificiali da decorare, e la successiva lavorazione e
colorazione delle stesse, con gel, polveri acriliche o altri prodotti.
2. L’attività di onicotecnico non consente l’effettuazione di interventi curativi
sulla superficie corporea, né il trattamento o l’alterazione dell’unghia naturale o
forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle.
3. L’attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina della legge 4 gennaio
1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”.
Art. 2 – Esercizio dell’attività di onicotecnico.
1. L’attività di onicotecnico può essere esercitata da chi ha acquisito la relativa
qualifica professionale, in forma individuale o societaria, con i requisiti e secondo
le modalità previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per
l’artigianato”.
2. I soci e i dipendenti che esercitano l’attività di onicotecnico devono essere in
possesso della relativa qualifica professionale.
Art. 3 - Qualifica professionale.
1. La qualifica professionale di onicotecnico si consegue mediante il superamento
di un esame teorico-pratico svolto al termine di un apposito corso regionale di
qualificazione.
Art. 4 - Svolgimento dell’attività di onicotecnico.
1. L’attività di onicotecnico, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, è
subordinata al conseguimento della qualifica professionale di cui all’articolo 3.
2. I locali in cui è svolta l’attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti
edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti
comunali vigenti in materia di igiene.
3. L’attività di onicotecnico può essere svolta anche presso il domicilio
dell’esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in
locali che rispettino i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Non è
comunque consentito lo svolgimento dell’attività di onicotecnico in forma
ambulante o di posteggio.
4. L’attività di onicotecnico può essere svolta anche unitamente all’attività di
acconciatore.
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Art. 5 - Formazione professionale
1. Le regioni e le province autonome definiscono i contenuti del corso di
qualificazione per acquisire la qualifica professionale di onicotecnico, ivi
comprese le prove di esame e la composizione delle commissioni di esame, nel
rispetto degli standard definiti, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province
autonome.
Art. 6 - Violazioni e sanzioni.
1. Chiunque esercita l’attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di
cui all’articolo 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a
euro 10.000,00.
Art. 7 – Definizione di tecniche, attrezzature e materiali consentiti
1. Con decreto del Ministro per la Salute da adottare entro 90 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, sono definiti e successivamente aggiornati a
cadenza periodica:
a) le tecniche per l’applicazione, la ricostruzione e la decorazione delle
unghie artificiali;
b) le attrezzature per l’applicazione, la ricostruzione e la decorazione delle
unghie artificiali;
c) i materiali d’uso per l’applicazione, la ricostruzione e la decorazione di
unghie artificiali.
2. Nelle more del decreto di cui al comma 1 sono consentiti:
a) quali tecniche: l’uso di prodotti con asciugatura ad aria e fotoindurenti;
b) quali attrezzature: pennelli di peli animali ed acrilici, lime in cartone monouso,
fresa elettrica per la modellatura del GEL e Acrilico, aspiratore polveri, lampade
fotoindurenti, bastoncini di arancio, tronchesina per unghie artificiali, spazzolina
di plastica con setole artificiali per pulizia.
c) quali materiali d’uso: gel fotoindurenti, polveri acriliche o resine, alcool
denaturato o isopropanolo, acetoni con percentuale di acqua per uso topico,
unghie artificiali in abs preformate, formine di carta o rigide in gomma o plastica,
quadratini di cellulosa, glitter, stickers.
Art. 8 - Disposizioni transitorie.
1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge svolge l’attività di
onicotecnico, è tenuto a conformare la propria attività alla disciplina di esercizio
di cui alla presente legge ed ad acquisire la qualifica professionale a seguito di
iscrizione al primo corso di formazione organizzato dalla regione o provincia
autonoma nel cui territorio esercita in via prevalente la propria attività .
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INDICE
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ONICOTECNICO
Art. 1 – Attività di onicotecnico.
Art. 2 – Esercizio dell’attività di onicotecnico.
Art. 3 - Qualifica professionale.
Art. 4 - Svolgimento dell’attività di onicotecnico.
Art. 5 - Formazione professionale.
Art. 6 - Violazioni e sanzioni.
Art. 7 - Definizione di tecniche, attrezzature e materiali consentiti.
Art. 8 – Disposizioni transitorie.
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