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GUIDA SULLE CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO
GaE, cosa sono?
Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) sono graduatorie utili sia per l'immissione in ruolo che per le supplenze annuali.
In questi giorni gli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) stanno provvedendo a pubblicare l'aggiornamento annuale delle
GaE, che prevede la cancellazione di coloro che sono stati immessi in ruolo l'anno scorso.
E', pertanto, opportuno controllare la propria posizione e il proprio punteggio, scaricando le graduatorie dal sito del
proprio Ambito Territoriale Provinciale; in caso di errori è consigliabile effettuare al più presto reclamo all'Ufficio
Scolastico competente.
I docenti che hanno ottenuto l'inserimento in GaE tramite ricorso, potranno controllare che il provvedimento del giudice
sia stato eseguito o verificando la presenza del proprio nominativo nelle graduatorie pubblicate dall'ATP
oppure controllando l'esistenza di un successivo decreto di rettifica alle GaE.
Si ricorda, inoltre, che i docenti presenti in GaE hanno diritto a essere inseriti nella prima fascia delle Graduatorie di
Istituto.
Le GaE sono utilizzate dagli Ambiti Territoriali Provinciali per assegnare il 50% dei posti per le immissioni in ruolo (il
restante 50% dei posti è riservato ai vincitori di concorso); sono inoltre utilizzate per conferire le supplenze al 31/8 o al
30/6.
CONVOCAZIONI PER CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (IMMISSIONI IN RUOLO)
Le convocazioni per le immissioni in ruolo avvengono esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito dell'ATP. Si
consiglia, dunque, di controllare periodicamente (anche giornalmente) il sito dell'ATP di riferimento.
Per l'a.s. 2016/17, le immissioni in ruolo avverranno entro il 15 settembre (eventuali contratti a tempo indeterminato
stipulati successivamente consentiranno di prendere servizio solo nell'a.s. 2017/18. In questo caso il docente potrà
comunque stipulare contratti a tempo determinato da GaE o da Graduatorie d'Istituto); nel caso in cui non sia possibile
essere presenti il giorno della convocazione per la stipula del contratto, è possibile delegare persona di propria fiducia
oppure, se l'AT di appartenenza lo consente, delegare direttamente il Dirigente (o un funzionario da lui individuato)
dell'Ambito Territoriale Provinciale. I modelli di delega sono, generalmente, pubblicati sui siti web degli ATP.
In caso di assenza (senza delega) il giorno della convocazione per l'immissione in ruolo, generalmente l’Ambito
Territoriale Provinciale provvede alla nomina d’ufficio; in ogni caso, ci è stato segnalato che alcuni Ambiti Territoriali
abbiano considerato, negli scorsi anni, l'assenza equivalente a rinuncia al contratto a tempo indeterminato, con relativa
cancellazione dalle GaE; per questo motivo, è opportuno comunque presentarsi il giorno della convocazione o delegare.
CONVOCAZIONI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (al 30/06 o al 31/08)
I contratti a tempo determinato saranno assegnati successivamente alle immissioni in ruolo, anche oltre il 15 settembre
(da segnalare che sino a dicembre potrebbero esservi ulteriori convocazioni); anche in questo caso saranno pubblicati
degli appositi avvisi sui siti web istituzionali degli ATP. Analogamente a quanto detto per le immissioni in ruolo, sarà
possibile delegare persona di propria fiducia anche per la convocazione per l'incarico annuale. In caso di assenza
(senza delega) il giorno della convocazione per una supplenza da una certa classe di concorso, non sarà possibile
ottenere ulteriori supplenze da GaE nella classe di concorso in questione. Nell'anno successivo, comunque, si potrà
essere di nuovo convocati e si potrà accettare supplenza o ruolo. Chi rinuncia o è assente a una convocazione per
supplenza da GaE, conserva il diritto a essere convocato da Graduatorie d'Istituto. La mancata assunzione di servizio
dopo l'accettazione di un contratto, anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita per l’intero anno
scolastico della possibilità di accettare supplenze, sia da GaE sia da Graduatorie d’istituto, per il medesimo
insegnamento. L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’intero anno
scolastico di riferimento, sia da GaE che da Graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Tali sanzioni
però non si applicano o vengono revocate per gravi e giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione (ad
esempio, malattia).
Se si accetta, in caso di assenza di posti interi, uno spezzone di cattedra, si conserva titolo a conseguire il
completamento d’orario, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente
personale di ruolo, anche durante le convocazioni successive o anche da graduatorie di istituto. I docenti che invece
optano per uno spezzone in presenza di supplenze ad orario intero sulla medesima classe di concorso perdono il diritto
al completamento d’orario da GaE.
Il personale che sia in servizio per supplenze saltuarie può, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 aprile, di
risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od
oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita dalle graduatorie d'istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza
per accettarne altra attribuita sulla base delle GaE.
PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE (legge 104 art. 21 e 33)
La priorità nella scelta della sede, prevista dalla Legge 104/92, Artt. 21 e 33 (portatore di handicap o genitore, coniuge,
figlio di portatore di handicap) si applica all’interno dei posti spettanti per durata e quantità di ore verificando, scorrendo
la GaE, la posizione utile per la stipula del contratto che l’aspirante occupa.
In nessun caso si potrà avere un posto di maggiore durata e consistenza economica che non sia stato prioritariamente
offerto agli aspiranti che lo precedono in graduatoria.
FAQ
1)
Con quali criteri un aspirante con diritto di precedenza (L 104/92, art. 21 e 33) sceglie la sede?
Se, ad esempio, ci sono 2 posti fino al 31 Agosto, 3 fino al 30 Giugno ed uno spezzone residuale di 7 ore, se il
destinatario di precedenza occupa in graduatoria la quarta posizione, può scegliere prioritariamente solo sulle cattedre
fino al 30 Giugno, se occupa il sesto posto può scegliere solo lo spezzone.
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale (art.21 e comma 6 dell'art.33 della legge n.104/92), la priorità di
scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap (commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92), il
beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in
carenza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
2)
Con quali criteri un docente con diritto alla “riserva” del posto (Legge 68/99) sceglie la sede?
L’aspirante con diritto al collocamento mirato degli invalidi, in base alla Legge n. 68/1999 (cosiddetto diritto alla “riserva”
del posto per gli invalidi), non sceglie la sede con priorità, ma aspetta l’ultimo posto intero rimanente al termine di tutti gli
altri conferimenti di nomina. Per nessuna ragione gli può essere conferito uno spezzone orario.
Ovviamente, se il docente che usufruisce del collocamento mirato in base alla L.68/99 è anche beneficiario della
precedenza per L. 104/92 art. 21 e 33, valgono le considerazioni di cui alla Faq n.1
3)
Ho un contratto di 6 ore in una scuola paritaria, posso accettare uno spezzone orario o una cattedra
intera?
Gli aspiranti titolari di un contratto presso una scuola paritaria non possono accettare un posto intero, ma possono
accettare solo le ore che gli permetterebbero il completamento fino all'orario obbligatorio.
Ho accettato uno spezzone orario, in assenza di cattedra intera su posto di sostegno, posso accettare
altro spezzone su posto curriculare?
Si, si ha diritto al completamento fino all’orario obbligatorio in qualsiasi classe di concorso in cui si è iscritti nelle GAE o
nelle graduatorie di Istituto.
4)
5)
Sono inserito in GaE, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dovrò scegliere
esclusivamente le scuole che ho inserito nel modello B delle Graduatorie d'Istituto?
No. Le Graduatorie a Esaurimento sono completamente diverse dalle Graduatorie d'Istituto e, all'atto delle convocazioni
per incarichi a tempo determinato, si potrà scegliere tra tutte le disponibilità delle scuole della provincia di competenza
delle GaE.
6)
Sono stato inserito, grazie al ricorso, nelle GaE della provincia X, ma ero inserito nelle Graduatorie
d'Istituto di un'altra provincia. È un problema?
No. Come già detto, le GaE e le Graduatorie d'Istituto sono due procedure completamente separare e si può essere
inseriti nelle GaE di una provincia e nelle G.I. di un'altra provincia.
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