OGGETTO: Affitto alla signora Pedò Agnese alloggio sub. 1 interno

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OGGETTO: Affitto alla signora Pedò Agnese alloggio sub. 1 interno
Deliberazione della Giunta comunale nr. 114 dd. 30/12/2011
OGGETTO:
Affitto alla signora Pedò Agnese alloggio sub. 1 interno a Villa Montini
(p.ed. 484).
PREMESSE
Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi
avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all’art. 5 della L.P. 16/90 sull’edilizia anziani. I lavori di
ricostruzione dell’immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodiche si è provveduto
all’arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l’uso.
La disciplina della struttura è stata definita nel Regolamento di gestione approvato con delibera consiliare n.
48 dd. 28.12.1999, esecutiva sub. G.P. 1213/00-RS22 dd. 4.02.2000, con rimando per quanto in esso non
previsto alle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica.
Il Comune di Denno, a partire dall’estate 2007 ha chiesto con note indirizzate al Servizio Emigrazione della
Provincia di Trento e successivamente al Servizio Edilizia abitativa e per conoscenza al Comprensorio C6 di
competenza, lo svincolo di un alloggio interno a detto edificio al fine di far fronte alla situazione abitativa
della signora Pedò Agnese, cittadina italiana iscritta all’AIRE del Comune di Campodenno, la quale doveva
assistere con continuità l’anziana madre di anni 91 già alloggiata all’interno di detto edificio; la Provincia,
Servizio edilizia abitativa, ha concesso lo svincolo a tempo indeterminato con provvedimento n. 721 del 13
novembre 2007. L’assegnazione alla signora Pedò Agnese è stata disposta per anni 4 giusto contratto
dd. 29/11/2007 registrato a Trento il 6 dicembre 2007 al nr. 9648.
Il predetto contratto è ora scaduto. Perdura invece ed anzi si è accentuato il bisogno di assistenza alla
madre che ha determinato l’assegnazione dell’ alloggio in questione alla signora Pedò che ha quindi chiesto
di rinnovare il contratto di locazione. Su detto immobile così come per altri 3 alloggi, sussiste il vincolo di
destinazione ex LP 16/1990 fino al 29/12/2012. Si tratta di un alloggio a piano terra da 2,5 vani, di circa 40
mq. adatto ad ospitare una persona o al massimo due persone autosufficienti.
Si propone di accogliere l’istanza di rinnovo dell’ affitto avanzata dalla signora Pedò Agnese a decorrere dal
prossimo 1 gennaio 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Tutto ciò premesso;
Tenuto conto che sull’alloggio in questione è stato concesso lo svincolo a tempo indeterminato a favore della
signora Pedò Agnese, che la signora ha chiesto il rinnovo del contratto scaduto, che peraltro non risulta
possibile calcolare il canone secondo le disposizioni in vigore per gli alloggi di edilizia pubblica (vd.
Regolamento attuativo della LP 15/2005) non possedendo la signora redditi in Italia;
Ritenuto partendo dal canone di appena €uro 55,00 attualmente applicato di aggiornarlo discrezionalmente
ad €uro 80,00 comunque molto inferiore ai valori di mercato; a detto canone vanno aggiunte le spese nella
misura di Euro 72,30 come in precedenza;
Vista la Legge 392/1978;
Accertato che gli introiti a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese
condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del bilancio di previsione in corso e successivi;
Visto il Piano di gestione per l’esercizio 2011
approvato con delibera giuntale n. 14 dd. 15.03.2011,
immediatamente eseguibile, nel quale si precisa che “le assegnazioni che non avvengono secondo criteri
predeterminati, competono alla Giunta comunale”; l’elemento di discrezionalità nel caso specifico è dato dalla
determinazione del canone secondo meccanismi oggettivi ed automatici;
Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visti ai sensi dell’art. 81 dell’appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e
contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1. di locare per le esigenze meglio descritte in premessa, con decorrenza 1^ gennaio 2012 sino al
31/12/2015 a meno che dette esigenze non cessino prima, l’alloggio contraddistinto catastalmente dalla
p.ed. 484 sub. 1 in C.C. Denno, da 1 posto, all’interno dell’edificio comunale “Villa Montini” in Via Battisti
n. 20 (piano terra), alla persona sottogeneralizzata:
- Pedò Agnese nt. 21.01.1945 a Ton e residente in Francia.
2. di sottoscrivere con la suddetta, l’atto di locazione dell’alloggio secondo l’ allegato schema, all’interno
del quale viene riportata la misura del canone (€uro 80,00) e delle spese condominiali (€ 72,30) dovute
mensilmente e specificate in premessa;
3. di precisare che il canone come sopradeterminato verrà introitato al cap. 490, risorsa 3020950, e le
spese condominiali al cap. 732, risorsa 3051300 dell’Entrata del bilancio di previsione riferito ai prossimi
esercizi;
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
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opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, L.R.
1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n.
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