Accettazione della proposta irrevocabile di acquisto
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Accettazione della proposta irrevocabile di acquisto
CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CONTRATTI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 5952/624 Accettazione della proposta irrevocabile di acquisto L’assegno bancario in conto prezzo rilasciato a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente ed accettato dal promittente venditore integra la forma scritta in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto. Alberto Nachira, Avvocato in Roma L a questione della modalità di accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto immobiliare con l’individuazione del momento in cui nasce l’obbligo delle parti a corrispondere la provvigione al mediatore. IL CASO Tizio intende vendere la propria abitazione per il tramite di una agenzia immobiliare. Caio, interessato all’acquisto dell’immobile, sottoscrive una proposta irrevocabile per sette giorni su un modulo predisposto dall’agenzia con il contestuale versamento di 5.000 euro a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno bancario. Tizio, contattato telefonicamente dall’agenzia immobiliare, accetta la proposta, ritirando e quietanzando l’assegno presso l’agenzia immobiliare che invia a Caio la comunicazione dell’accettazione. Caio decide di rinunciare all’acquisto e si reca in agenzia per la restituzione della caparra versata, ma l’agenzia esibisce il documento di accettazione di Tizio a Caio comunicandogli, altresì, l’avvenuta spedizione. Si pone la questione se Caio possa ottenere la restituzione della caparra versata e se il mediatore abbia, comunque, diritto alla provvigione. TRATTAZIONE Il caso offre lo spunto per affrontare una tematica particolarmente avvertita da quanti si accingono a comprare un’immobile, vale a dire quella degli effetti 24 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 24 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.24.58 QUESTIONI GIUDIZIALI derivanti dalla sottoscrizione di “proposte irrevocabili di acquisto” predisposte dalle agenzie immobiliari. L’art. 1326, comma 1 c.c. enuncia la regola per cui «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte». Proposta ed accettazione si fondono, quindi, in un consenso unitario espressivo della volontà contrattuale. Rimane, però, da precisare “quando” questa fusione avviene. Basta che la volontà di accettare sia stata dichiarata, oppure occorre che sia stata pure trasmessa all’altra parte? Il Codice civile risponde a queste domande con una disciplina di equilibrio o, se si vuole, di compromesso che attenua la rigidezza dei quattro principi che in teoria avrebbero potuto essere a scelta, singolarmente seguiti: 1 il c.d. “principio della dichiarazione”, per cui l’accettazione sarebbe efficace non appena dichiarata; 2 il c.d. “principio della spedizione”, per il quale l’accettazione sarebbe efficace non appena inviata all’altra parte; 3 il c.d. “principio della ricezione”, per il quale sarebbe determinante il momento dell’arrivo al destinatario dell’accettazione; 4 il c.d. “principio della cognizione”, per il quale sarebbe decisivo che il proponente, destinatario dell’accettazione, abbia effettiva conoscenza di questa. Al Legislatore italiano è sembrato che questo ultimo principio abbia maggiore coerenza logica rispetto agli altri tre principi, ritenendo che non potrebbero razionalmente giustificarsi l’incontro e la fusione della volontà senza che vi sia la consapevolezza di entrambe le parti sul voluto. Tuttavia, l’accoglimento puro e semplice del “principio della cognizione”, pur se logicamente apprez- PUNTI RILEVANTI 1 Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326, comma 1 c.c.) 2 Proposta e accettazione sono dichiarazioni recettizie che assumono rile- vanza giuridica nel momento in cui sono effettivamente conosciute. 3 Il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti nell’apposito ruolo è nullo per contrarietà a una norma imperativa. PUNTI CONTROVERSI 1 La proposta irrevocabile: l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. 2 Le modalità dell’accettazione. 3 Individuazione del momento in cui sorge il diritto del mediatore alla provvigione e la nozione di affare. zabile, non manca di presentare un inconveniente: esso, cioè, potrebbe offrire all’autore della proposta il destro, qualora il contratto non dovesse più convenirgli, di opporre che egli non ha mai letto la lettera di accettazione e, quindi, che non ha mai avuto cognizione di essa; oppure, che ne ha avuto conoscenza solo quando era già scaduto il termine di accettazione indicato nella proposta. Ebbene, per evitare un rischio del genere, la legge ha temperato il rigore del “principio della cognizione” stabilendo che la «accettazione - al pari di ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1326 C.C. Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 25 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 25 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.24.58 CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario» (art. 1335 c.c.). Cosicché, ai fini della conclusione dell’accordo contrattuale, è sufficiente dimostrare che la dichiarazione di accettazione sia pervenuta all’indirizzo del proponente. Tuttavia la presunzione di conoscenza stabilita dalla legge non è di tipo assoluto (praesumptio iuris et de iure), ma è solo relativa (praesumptio iuris tantum) perché il proponente destinatario dell’accettazione, può contestare il raggiungimento dell’accordo, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.). Proposta ed accettazione vengono, quindi, qualificate come dichiarazioni recettizie che assumono rilevanza giuridica nel momento in cui si sono effettivamente conosciute, o quanto meno giungono all’indirizzo del destinatario. In particolare, la proposta è comunemente definita quale atto di iniziativa per la conclusione del contratto, che si realizza con l’accettazione, atto con cui, a sua volta l’oblato aderisce al contenuto della proposta. Si discute in dottrina se la proposta e l’accettazione costituiscano negozi giuridici o atti giuridici in senso stretto. In giurisprudenza, da un lato, si è affermato il carattere negoziale della proposta (Cass. civ. n. 6788/1990) e, dall’altro, a proposito dell’accettazione, si è affermato che questa, oltre che essere diretta al proponente, deve pervenire allo stesso per effetto dell’azione dell’accettante e quale manifestazione della volontà di quest’ultimo di concludere il contratto (Cass. civ. n. 5072/1986). Nel caso di spe- Proposta ed accettazione assumono rilevanza giuridica nel momento in cui si sono effettivamente conosciute cie, occorrerà stabilire se le dichiarazioni di Tizio e di Caio abbiano valenza contrattuale ai sensi degli artt. 1326 e ss. con tutte le ovvie conseguenze in ordine alla individuazione del momento in cui nasce l’obbligo delle parti di corrispondere la provvigione al mediatore qualificato, ai sensi dell’art. 1754 c.c., come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza però essere legato da alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. PUNTI CONTROVERSI 1 La proposta irrevocabile: l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Nel settore delle compravendite immobiliari in cui si registra l’intervento di società di intermediazione, si è ormai da tempo consolidata la prassi di far precedere il preliminare di vendita e la stipula del rogito notarile da un atto conosciuto con il nome di proposta irrevocabile di acquisto. Tale atto risponde ad esigenze di tutela preventiva, particolarmente avvertite nelle operazioni di trasferimento della proprietà di beni immobili dove molteplici e rilevanti sono gli interessi economici delle parti coinvolte (convenienza dell’affare, grado di affidabilità dei contraenti, esistenza di vincoli pregiudizievoli sull’immobile). Ma ulteriore finalità sottesa alla redazione della proposta irrevocabile, è anche quella di assicurare all’agenzia intervenuta l’incasso della provvigione, o comunque, di conseguire un profitto evitando così spese ed attività superflue qualora le parti non trovino un accordo. Secondo la prassi, con tale documento, redatto su moduli prestampati ed in uso presso le agenzie immobiliari, il promittente RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1335 C.C. Presunzione di conoscenza. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. ART. 1754 C.C. Mediatore. È mediatore colui che mete in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 26 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 26 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.24.59 QUESTIONI GIUDIZIALI acquirente si impegna con la propria sottoscrizione ad acquistare l’immobile entro una certa data e per un certo prezzo. La proposta tuttavia non vincola il venditore che resta libero di accettarla o meno e di valutare altre offerte. Dalla suddetta proposta, dunque, deriverebbero obblighi “irrevocabili” soltanto a carico dell’acquirente nei confronti sia del venditore che dell’agenzia; solo con la firma di accettazione da parte del proprietario, nascerebbe anche nei confronti del medesimo il vincolo ad adempiere all’impegno sottoscritto. Il problema della qualificazione giuridica della proposta irrevocabile d’acquisto non ha trovato una soluzione univoca. Molteplici discordanze permangono in ordine alla sua esatta collocazione giuridica tanto da farla apparire come figura imprecisa nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Alla posizione secondo la quale la proposta s’inserisce nello schema del contratto a formazione progressiva e costituisce un accordo preparatorio non vincolante, se ne contrappone altra che configura detta scrittura come un vero e proprio “contratto preliminare di compravendita” ovvero “preliminare di preliminare” o ancora come “patto” o “contratto d’opzione”. Si è anche parlato di “contratto di mediazione” o, in alternativa, di “contratto atipico” diverso dalla mediazione e dal mandato, ma comunque meritevole di tutela perché espressione dell’autonomia delle parti, cioè del loro potere di determinare liberamente il contenuto dell’accordo. Parte della giurisprudenza ritiene che quando nella scrittura vengono precisamente indicati i soggetti, l’oggetto, il prezzo, le modalità e i tempi di pagamento, il termine per la stipula dell’atto pubblico definitivo e per l’immissione dell’acquirente nel possesso dell’immobile, allora l’atto deve inequivocabilmente essere configurato come “contratto preliminare di compravendita”. Vi sarebbe, quindi, una sostanziale equivalenza fra la proposta irrevocabile di acquisto e il cosiddetto compromesso di vendita, di tal ché la proposta sottoscritta dal promittente acquirente e controfirmata per accettazione dal promissorio venditore integra - purché pervenuta a conoscenza del primo - un valido negozio giuridico fonte di obbligazioni per entrambi i soggetti (Trib. Roma, 29 marzo 1994, n. 4902, in «Rass. Dir. Civ.» 1996). Partendo, infatti, dal presupposto che l’interesse di colui che si impegna sottoscrivendo una proposta d’acquisto di un immobile, è senza dubbio quello di giungere all’acquisto dell’immobile stesso, e dall’altra parte lo stesso interesse e aspettativa di colui che accetta detta proposta è quello di confidare che a detto acquisto si pervenga effettivamente, si è ritenuto che la migliore soluzione a queste reciproche aspettative ed esigenze non potesse essere che quella di stabilire inequivocabilmente che l’accettazione della proposta perfezionasse un contratto preliminare, ossia un contratto capace di creare quel vincolo che consenta - a entrambe le parti - di ottenere l’esecuzione specifica del contratto qualora una di esse, per qualsiasi motivo, si rendesse inadempiente. Ragionando diversamente, si sarebbe potuto creare un notevole pregiudizio alle legittime aspettative delle parti contraenti. È prassi, infatti, che spesso quando una parte venditrice accetta una proposta, confidando come detto nell’esecuzione del contratto, si impegna parallelamente all’acquisto di un altro immobile; viceversa un proponente che si veda accettata la proposta di acquisto spesso si attiva immediatamente per porre in vendita il proprio immobile. Alla predetta qualificazione dell’atto non osta la previsione che in esso si faccia riferimento ad un successivo contratto preliminare, magari sottoscritto davanti ad un notaio, posto che quest’ultimo atto rappresenta semplicemente una riproduzione di un accordo già completo precedentemente intercorso tra le parti. Sul punto, dottrina minoritaria ritiene, che una configurazione L’interesse di colui che si impegna sottoscrivendo una proposta d’acquisto di un immobile, è quello di giungere all’acquisto dell’immobile stesso GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 27 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 27 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.24.59 CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO IL MEDIATORE La connotazione tipica del mediatore deve essere l’imparzialità. Egli: % deve agire su di un piano di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali presta la sua attività; % non deve avere vincoli di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario. Affinché possa pretendere la provvigione è necessario che sia iscritto nel relativo ruolo professionale. L’art. 6 della Legge n. 39/1989, che regolamenta la professione di mediatore, stabilisce, infatti, che hanno diritto alla provvigione per l’opera prestata solo e soltanto coloro che siano iscritti nel ruolo degli agenti in affari di mediazione istituito presso la locale Camera di Commercio. in termini di “preliminare di preliminare” dia luogo ad un contratto nullo per l’assenza di causa, posto che non può trovare giustificazione giuridica una proposta che impegna a stipulare un successivo contratto preliminare - ossia un’ulteriore promessa - poiché la promessa di una promessa non meriterebbe tutela giuridica. Ma al di là del nomen iuris da attribuire alla scrittura denominata “proposta irrevocabile d’acquisto”, è chiaro che, nel caso in esame, Caio, sottoscrivendo la proposta di acquisto, si sia impegnato ad acquistare l’immobile entro una certa data e per un certo prezzo, obbligandosi, pertanto, nei confronti sia di Tizio che dell’agenzia intervenuta per la mediazione. 2 Le modalità dell’accettazione. È pacifico che l’accettazione, quale dichiarazione recettizia, deve essere conforme alla proposta. La conformità indica la totale adesione alla proposta. Un’accettazione, infatti, che modifichi od integri il contenuto della proposta ha valore di nuova proposta. L’accettazione, come e più della proposta (trattandosi di esprimere l’adesione al suo destinatario), può realizzarsi in qualsiasi forma e, in linea di principio, può realizzarsi in una forma diversa da quella della proposta. Nel caso di specie, Tizio dichiara telefonicamente all’agenzia di accettare la proposta di acquisto di Caio e nello stesso giorno si reca presso l’agenzia ritirando e firmando per ricevuta l’assegno bancario avuto a titolo di caparra confirmatoria. La questione allora che si pone e se può ritenersi concluso un contratto formale in caso di sottoscrizioni espresse in documenti diversi e separati. La Suprema Corte risponde affermativamente puntualizzando che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi nelle suddette forme (Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 1991, n. 12411). Da questa situazione si ricava che non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni delle parti apposte su documenti, ed inoltre che il collegamento che dimostri il rapporto inscindibile tra le due sottoscrizioni è dato dal richiamo, nella prima, alla seconda, come manifestazione di volontà della parte che firma per ultima. Del resto, è orientamento giurisprudenziale consolidato, il principio per cui nei contratti rispetto ai quali sia prevista la forma scritta a pena di nullità, l’accettazione non necessariamente deve essere palesata in modo certo, essendo sufficiente che la volontà di accettare sia desumibile per implicito. In altre parole, il requisito della forma scritta potrà, perciò, ritenersi osservato anche quando l’accettazione medesima risulti - sia pure indirettamente - da un documento separato che evidenzi, senza alcun dubbio, l’incontro dei consensi, giacché il carattere ad substantiam della forma stessa non postula l’unicità del documento contrattuale. Solo, infatti, in alcune ipotesi il Legislatore ha inteso accordare rilevanza alla volontà delle parti se manifestata in modo non equivoco, escludendo conseguentemente un consenso espresso implicitamente (artt. 466, 1230, n. 2, 1232, 1268, comma 1, 1272, comma 1, 1273 comma 2, 1456 28 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 28 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.24.59 QUESTIONI GIUDIZIALI comma 1, 1891 comma 2, 1937 e 2879, comma 1 c.c.). Del resto, una cosa è stabilire che il consenso debba essere manifestato in forma determinata, altra cosa, invece, è richiedere che esso debba essere manifestato in modo esplicito. In forza delle sopra esposte argomentazioni, l’elemento della forma scritta è, dunque, da ritenersi ugualmente adempiuto nel caso di accettazione di un assegno bancario in conto prezzo rilasciato, a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente, in quanto da interpretarsi come espresso assenso della proposta contrattuale. Occorre, però, considerare che l’accettazione della proposta contrattuale è atto tipicamente recettizio, sicché al fine della conclusione del contratto non basta che l’accettazione della proposta venga in essere nel rispetto della forma, ma, sulla base dei principi generali codificati nell’art. 1326 c.c., occorre anche che quella accettazione (con tutti i suoi requisiti, compresi quelli di forma) sia portata a conoscenza del proponente. Non a caso nei moduli predisposti si legge che il mediatore è autorizzato dal proponente - sin dal momento in cui riceve la proposta irrevocabile d’acquisto - alla consegna al venditore della somma ricevuta, dopo che il proponente stesso avrà avuto conoscenza dell’accettazione del venditore; in tale istante la somma si trasformerebbe da deposito fiduciario in caparra confirmatoria. Se è ben vero che l’art. 1335 c.c. non impone alcuna formalità particolare per la comunicazione dell’accettazione, tuttavia, occorre tenere presente che quando l’accettazione da portare a conoscenza deve rivestire necessariamente la forma scritta, inevitabilmente la scelta delle modalità di comunicazione resta circoscritta a quelle che consentono la trasmissione di tale tipo di accettazione. In base al combinato disposto degli artt. 1326 e 1350 c.c. si deve allora ritenere che nei contratti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, la conclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta scritta segua l’accettazione pure essa scritta e questa (vale a dire, si ripete, l’accettazione scritta e non la semplice notizia di essa) perven- ga a conoscenza del proponente prima dell’eventuale revoca della proposta. Questa lettura delle norme citate appare conforme all’insegnamento della Corte di Cassazione, esposto nella sentenza n. 5370 del 5 dicembre 1989 secondo il quale «la proposta e l’accettazione del contratto sono dichiarazioni recettizie che assumono rilevanza nel campo del diritto in quanto siano conosciute o, quanto meno, giungano all’indirizzo del destinatario. Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, esse devono rivestire tale forma e in tale forma devono essere comunicate od indirizzate al destinatario». Non si discosta affatto da tale insegnamento, ma anzi lo ribadisce, la sentenza n. 8328 del 1 settembre 1997 della Corte di Cassazione che ha precisato che ai fini della conclusione del contratto, la comunicazione dell’accettazione, in virtù del principio della libertà di forma, può farsi anche mediante esibizione del documento contenente l’accettazione stessa, senza che ne occorra la materiale consegna. Nel caso in esame, pertanto, il contratto può ritenersi concluso configurando l’accettazione di Tizio, portata a conoscenza di Caio, l’elemento della forma scritta. La conclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta scritta segue l’accettazione pur essa scritta 3 Individuazione del momento in cui nasce l’obbligo di corrispondere al mediatore la provvigione. In linea teorica, il diritto alla provvigione sorge ogni qual volta fra le parti, che si sono avvalse dell’opera del mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto. Nella pratica della compravendita immobiliare la giurisprudenza identifica la conclusione dell’affare con la firma del contratto preliminare, senza che rilevi la circostanza che al preliminare non sia seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. civ., Sez. III, 8 settembre 2002, n. 12022; Cass. civ. 19 luglio 2002, n. 10553). A tal riguardo, va segnalata una recente decisione GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 29 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 29 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.00 CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO della Corte di Cassazione (Cass. civ, Sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590) secondo la quale la stipula di un contratto preliminare non costituirebbe il minimum per far sorgere il diritto alla provvigione a favore del mediatore, posto che anche la conclusione di un’opzione può, in astratto, far sorgere tale diritto. Infatti secondo la Cassazione, nell’interpretazione della nozione di affare di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., occorre andare oltre e non fermarsi al concetto di contratto: l’affare - operazione di natura economica che si risolve in un’utilità patrimoniale suscettibile di conseguenza giuridiche - è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche a qualsiasi operazione che sia tale da far sorgere obbligazioni. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, potrà parlarsi di conclusione dell’affare ogni volta che, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico (non solo attraverso un preliminare ma anche mediante un contratto d’opzione) che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione specifica del negozio ovvero, anche, per il risarcimento del danno. Ad analoga conclusione giunge anche quella parte della giurisprudenza che ritiene che il rapporto di natura negoziale che si instaura tra le parti che sottoscrivono una proposta irrevocabile d’acquisto, ancorché non rapportabile allo schema tipico della mediazione e neppure del mandato, costituisca un “contratto atipico” a cui va riconosciuta tutela ai L’affare è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche a qualsiasi operazione che sia tale da far sorgere obbligazioni sensi dell’art. 1322 c.c. Invero, con la sottoscrizione della proposta, l’aspirante acquirente usufruisce del servizio reso dall’agenzia, che consiste nel favorire il contatto tra soggetti interessati alla compravendita immobiliare, e quindi l’opera svolta dall’intermediatore coincide con l’interesse effettivamente perseguito dal proponente ossia quello di ricerca ed acquisto dell’immobile. In tale prospettiva trova giustificazione da un lato l’obbligo assunto dal sottoscrittore della proposta di corrispondere la somma pattuita e dall’altro l’attribuzione patrimoniale conseguita dall’agente in virtù dell’opera svolta. Per altro rientra nei poteri delle parti derogare alla disciplina legale, prevedendo espressamene che la provvigione debba essere corrisposta tanto al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, quanto addirittura al momento antecedente, che coincide proprio con la sottoscrizione e l’accettazione della proposta da parte del promissorio venditore. In quest’ultimo caso si realizza una deroga al modello di mediazione prevista dal Legislatore e la specifica clausola introdotta a tal fine serve a riconoscere il diritto della provvigione indipendentemente dalla conclusione dell’affare. CONCLUSIONI In conclusione, abbiamo visto come diverse siano le interpretazioni date dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla qualificazione giuridica della proposta irrevocabile d’acquisto e sugli effetti che scaturiscono allorché la stessa sia stata sottoscritta dalle parti interessate. Questa discordanza d’opinioni in parte dipende dal modo non sempre felice in cui la stessa viene formulata e in parte dal fatto che il modulo in questione si RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1322 C.C. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. ART. 1755 C.C. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal Giudice secondo equità. 30 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 30 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.00 QUESTIONI GIUDIZIALI IL RAGIONAMENTO PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO Se indica: • soggetti, • oggetto, • prezzo, • modalità, • tempi di pagamento, • termini per la stipula dell’atto pubblico definitivo Requisito della forma scritta Osservata anche quando l’accettazione medesima risulti da un documento separato che evidenzi l’incontro di consensi È configurato come contratto preliminare di compravendita Accettazione di un assegno bancario in conto prezzo rilasciato, a titolo di caparra confirmatoria, dal promissario acquirente Considerata espresso assenso della proposta contrattuale Schema di ragionamento: 1 Se nella proposta irrevocabile di acquisto vengono precisamente indicati i soggetti, l’oggetto, il prezzo, le modalità e i tempi di pagamento, il termine per la stipula dell’atto pubblico definitivo allora l’atto deve inequivocabilmente essere configurato come “contratto preliminare di compravendita”. 2 Il requisito della forma scritta può ritenersi osservato anche quando l’accettazione medesima risulti, sia pure indirettamente, da un documento separato che evidenzi l’incontro dei consensi. 3 L’accettazione di un assegno bancario in con- presenta come un insieme di clausole eterogenee: accanto a quelle che si riferiscono alla compravendita, ve ne sono altre che attengono esclusivamente al rapporto che si viene ad instaurare con il mediatore. Sicuramente una tale prospettiva finisce con l’ingenerare non pochi dubbi e incertezze sulla qualificazione giuridica da dare alla fattispecie esaminata; come alcuni hanno opportunamente evidenziato, molti problemi interpretativi potrebbero risolversi laddove la modulistica sia strutturata in modo tale da evidenziare meglio le reciproche obbligazioni che le parti vanno ad assumersi. Alla luce di to prezzo rilasciato, a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente, è da interpretarsi come espresso assenso della proposta contrattuale. 4 Rientra nei poteri delle parti prevedere che la provvigione al mediatore, purché iscritto nel ruolo professionale, debba essere corrisposta tanto al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, quanto addirittura al momento antecedente, che coincide proprio con la sottoscrizione e l’accettazione della proposta. ciò, pertanto, Tizio potrà invocare il perfezionamento del contratto nel termine della irrevocabilità della proposta e poiché, Caio si è reso inadempiente per aver manifestato chiaramente la volontà di non voler ottemperare alle obbligazioni assunte, Tizio può ai sensi dell’art. 1385 c.c. trattenere la caparra versata. Il mediatore, di contro, può rivendicare il diritto alla provvigione non assumendo rilevanza i ripensamenti di Caio, i quali appartenendo alla sfera interna delle determinazioni della parte stessa, non possono incidere sull’efficienza causale dell’opera del mediatore. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 31 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 31 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.00 CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO GIURISPRUDENZA RILEVANTE Trib. Bari 29.06.2006, n. 1811, «Guida al diritto» 2006, 37 87 In tema di consenso traslativo nel settore immobiliare qualora entri in gioco l’attività del mediatore attività tipicamente frammentaria e cadenzata in una serie di atti prodomici rispetto al contratto definitivo), questi, quando trova un interessato all’acquisto di un immobile fa sottoscrivere al medesimo una proposta di acquisto contenuta in un modulo prestampato e predisposto dall’agenzia stessa; di regola la proposta è accompagnata dal versamento di una soma di danaro a mani del mediatore, vincolata a nome del potenziale venditore; al momento dell’accettazione, il mediatore trasmette al promittente venditore la somma ricevuta; in tal modo, si perfeziona un’intesa che nella prassi viene chiamata preliminare aperto; la provvigione, resta infine subordinata alla conclusione della proposta irrevocabile. Trib. Milano, 11.09.2003, n. 6423 L’assegno bancario in conto prezzo rilasciato a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente in relazione ad una proposta irrevocabile d’acquisto ed accettato dal promettente venditore integra perfettamente la forma scritta. Cass. civ., Sez. II, 1.09.1997, n. 8328, «Giust. civ. Mass. » 1997, 1595 Per osservare il principio della cognizione, stabilito dal Legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto. Cass. civ., Sez. II, 19.11.1991, n. 12411 «Giust. civ. Mass.» 1991, 11 Nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizione contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la secondo sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi nelle suddette forme. Cass. civ., Sez. II, 5.12.1989, n. 5370, «Giust. civ. Mass. » 1989, fasc. 12 Nei contratti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, la conclusione tra persone lontane si ha quando alla proposta in forma scritta segua l’accettazione pur essa in forma scritta e questa pervenga a conoscenza del proponente prima dell’eventuale revoca della proposta. Orientamento minoritario Trib. Roma, 21.03.2006, n. 6634 In tema di intermediazione immobiliare, non è possibile ricondurre all’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto gli effetti obbligatori propri di un contratto preliminare. Invero la scrittura chiamata atto irrevocabile di acquisto non ha affatto tali caratteristiche per la presenza di clausole che ne escludono tale valenza. La suddetta scrittura deve pertanto intendersi come semplice manifestazione di intenti, resa seria e fondata dal versamento di una somma, la fine di giungere alla stipula di un vero e proprio impegno contrattuale cristallizzato nel contratto preliminare. DIRITTO ALLA PROVVIGIONE Trib. Roma, 2.03.2006, n. 36425, «Giust. civ. Mass.» 2002, 15 16 Non può essere considerata illecita la clausola contenuta nella proposta irrevocabile di acquisto di un immobile con la quale l’acquirente si im- pegna a corrispondere all’agenzia la provvigione all’accettazione della proposta stessa da parte del venditore. Infatti, non vi è alcuna illiceità nella previsione del diritto alla provvigione per il mediatore all’atto dell’accettazione della proposta perché è in quel momento che, secondo il codice civile, si conclude il contratto; a maggior ragione, non se ne apprezza la vessatorietà, poiché disciplina semplicemente ed in maniera pattizia, la misura di quanto comunque dovuto al mediatore da parte di uno dei contraenti. Cass. civ., Sez. III, 21.07.2004, n. 13590 «Giust. civ. Mass.» 2004, 7-8 Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un’opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra resta libera di accettarla o meno, può far sorgere tale diritto. Cass. civ., Sez. III, 8.08.2002, n. 12022 «Giust. civ. Mass.» 2002, 15 16 In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche, un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi “atto conclusivo dell’affare”, idoneo, per l’effetto a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo. 32 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 32 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.01 QUESTIONI GIUDIZIALI L’ATTO PROPOSTA D’ACQUISTO IMMOBILIARE DESTINATARIO (Venditore)_______________________________________________________ Il sottoscritto______________ cod.fisc.____________, nato a__________, il___________ in____________, via_____________ in seguito denominato “proponente” domiciliato tramite la ditta/società_______________ regolarmente iscritta al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione presso la C.C.I.A.A. di_________, n. ____________di seguito denominata “agente immobiliare” propone irrevocabilmente di acquistare per sé, persone, ente o società da nominare entro il rogito notarile di compravendita, l’immobile sottodescritto, alle condizioni di seguito indicate: 1) DESCRIZIONE E STATO DELL’IMMOBILE a) Ubicazione b) Composizione c) Proprietà d) Atto di provenienza e) Destinazione d’uso f) Edificato in g) Conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente h) Conformità degli impianti tecnologici alle leggi vigenti i) Libero da ipoteche, pignoramenti e/o altri pregiudizi ad eccezione di j) Libero/occupato dal proprietario/locato a 2) PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO Euro _________________________ Il prezzo viene pattuito a corpo e non a misura e verrà corrisposto come segue: a) Euro_____________ vengono versati alla firma della presente proposta con assegno_________ non trasferibile n. __________, tratto su____________ intestato al venditore e rilasciato all’agente immobiliare con l’incarico di consegnarlo ad avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell’accettazione della proposta d’acquisto (art. 1326 c.c.). b) Euro_________ verranno versati entro il_________ con le stesse modalità di cui al punto a). La somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) con avvenuta conoscenza, da parte del proponente dell’accettazione della presente proposta d’acquisto, che costituirà quindi contratto preliminare. c) Euro________ verranno versati alla parte venditrice a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo entro il_________ data entro la quale verrà redatta una eventuale ulteriore scrittura privata. d) Euro________ verranno versati alla parte venditrice alla stipula del rogito notarile di compravendita. 3) ATTO NOTARILE E CONSEGNA DELL’IMMOBILE L’atto notarile verrà stipulato entro il__________, presso il Notaio__________ di_________ scelto dalla parte acquirente. Ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto, sarà a carico del proponente, escluse quelle per legge a carico del venditore. L’immobile in oggetto verrà trasferito, al momento dell’atto notarile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova così come visto e gradito. L’immobile sarà, altresì, trasferito con ogni pertinenza, accessori e beni ad esso stabilmente connessi e non espressamente esclusi servitù attiva e passiva, quota di parti comuni, con accettazione del regolamento di condominio, in regola con il pagamento delle spese condominiali, libero da oneri, vincoli, vizi, evizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie ed in regola con la normativa edilizia, urbanistica e catastale, ad eccezione_____________. L’immobile verrà consegnato alla stipula del rogito notarile, libero da cose e persone; dal momento della consegna decorreranno, a favore ed a carico del proponente, utili, oneri ed obblighi. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 33 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 33 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.02 CONTRAT TI / PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO L’ATTO 4) IRREVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO La presente proposta è irrevocabile per n.________ giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il venditore o l’agente immobiliare non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandata a.r., comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del proponente per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del venditore, il proponente avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni. 5) FORO COMPETENTE In caso di controversia relativa alla presente proposta, al contratto preliminare da essa derivante, nonché all’incarico di mediazione connesso, Foro competente esclusivo sarà quello di__________. _________, lì__________ Firma del proponente_______________ Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1469-bis e seguenti, 1341 e 1342 c.c., si dà atto che le clausole di cui ai punti 1 (garanzie del venditore), 2 (prezzo e vendita a corpo, caparra confirmatoria), 3 (acquisto dell’immobile nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito), 4 (irrevocabilità della proposta di acquisto), 5 (Foro competente) sono state oggetto di trattativa individuale e si approvano specificatamente. Firma del proponente_______________ INCARICO MEDIAZIONE Il proponente con la sottoscrizione della presente conferisce incarico di mediazione all’agente immobiliare al quale verserà l’importo di euro___________ oltre IVA a titolo di provvigione, con contestuale rilascio di regolare fattura, nel momento in cui lo stesso proponente verrà a conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta d’acquisto. Il proponente dichiara di aver preso atto dell’informativa comunicata ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e di aver avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della privacy. Dichiara, inoltre, di aver preso atto dell’obbligo dell’agente immobiliare di rispettare la legge n. 197/1991 in materia di antiriciclaggio ed il regolamento di attuazione (D.M. n. 143/2006) in ordine all’identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nell’archivio unico. __________, lì_________ Firma del proponente_______________ L’agente immobiliare___________ iscritto al Ruolo degli Agenti d’Affari in Mediazione presso la C.C.I.A.A. di________, n.____________ riceve la proposta d’acquisto e sottoscrive la presente per accettazione dell’incarico di mediazione. __________, lì________ Firma agente immobiliare____________ ACCETTAZIONE DEL VENDITORE Il sottoscritto____________, preso atto del contenuto della presene proposta d’acquisto dichiara di accettarla integralmente, confermando tutte le garanzie a proprio carico riportate ai punti 1 e 3. _________, lì__________ Firma del venditore_________________ RITIRO DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA Il sottoscritto_____________ dichiara di ricevere copia della proposta d’acquisto regolarmente accettata dal venditore. ___________, lì__________ Firma del proponente_______________ 34 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA-2008-01-ultimo.indb 34 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 19/12/2007 11.25.03