guida per gli avvocati - curia

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guida per gli avvocati - curia
GUIDA
PER GLI AVVOCATI
Note destinate a servire da guida
agli agenti e agli avvocati delle parti
per la fase scritta e orale del procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
Febbraio 2009
2
Indirizzo postale:
Corte di giustizia delle Comunità europee
L 2925 Lussemburgo
Telefono (centralino):
4303-1
Fax:
Cancelleria
43 37 66
Interpretariato
4303-3697
Servizio stampa
4303-2500
Centralino
4303-2600
e-mail :
[email protected]
Sito internet :
http:/www.curia.europa.eu
3
Introduzione
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è caratterizzato, a differenza dai procedimenti dinanzi a
talune corti supreme nazionali, da due elementi. Da un lato, esso è disciplinato da norme imperative contenute
tanto nei Trattati e nel Protocollo sullo Statuto della Corte, quanto nel regolamento di procedura di questa. La
Corte non può quindi derogarvi. Dall'altro lato, esso è soggetto ad un regime linguistico consono ad una
Comunità plurilingue, regime che condiziona la natura e la finalità sia della fase scritta sia della fase orale del
procedimento (v., in prosieguo, i punti A.3 e C.4)
.
Alla luce di tali specifiche caratteristiche del procedimento, la presente guida si prefigge lo scopo di
illustrare ai difensori delle parti la finalità del procedimento dinanzi alla Corte allo scopo di assicurare
nell'ordinamento giuridico comunitario una tutela giurisdizionale qualitativamente migliore nonché lo
svolgimento rapido ed efficace dei procedimenti.
Per tali motivi, la presente guida dev'essere intesa quale strumento di lavoro elaborato al fine di
consentire ai difensori delle parti di presentare le proprie difese od osservazioni scritte o orali nelle forme che la
Corte di giustizia ritiene più idonee. Al tempo stesso, sarà messa in evidenza la prassi procedurale seguita dalla
Corte. Per contro, la presente guida non è diretta né a fornire istruzioni di carattere giuridico in senso proprio né
a sostituire il contenuto delle disposizioni vigenti.
In queste note, le citazioni "articolo * CE", "articolo * dello Statuto" e "articolo * del RP" si riferiscono,
rispettivamente, agli articoli del Trattato CE, dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura della
Corte. Il testo del regolamento di procedura attualmente in vigore è quello del 19 giugno 1991 [GU L 176,
pag. 7, e 1992, L 383, pag. 117 (rettifiche)], modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44, pag. 61), l'11 marzo 1997
(GU L 103, pag. 1), il 16 maggio 2000 (GU L 122, pag. 43) e il 28 novembre 2000 (GU L 322, pag.1). Una
versione consolidata del regolamento di procedura è stata pubblicata nella GU C 34 del 1° febbraio 2001. Dopo
questa data sono intervenute dodici modifiche del regolamento di procedura, il 3 aprile 2001 (GU L 119 del
27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 [GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24 e GU L 281 del 19.10.2002,
pag. 24 (rettifica)], l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004,
pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19),
il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44),
il 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.01.2008, pag. 39), il 23 giugno 2008 (GU L 200 del 29.07.2008, pag. 20), l’8
luglio 2008 (GU L 200 del 29.07.2008, pag. 18) e il 13 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.01.2009, pag. 8).
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Indice
A. Considerazioni generali ................................................................................................ 6
1. Le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia .......................................... 6
2. La rappresentanza delle parti .......................................................................................... 6
a. Il principio ............................................................................................................ 6
b. La rappresentanza nei procedimenti pregiudiziali................................................ 6
3. Il regime linguistico ……….………………………………………………………………….…7
4. Il regime delle spese e il gratuito patrocinio..................................................................... 7
a. Le spese …...…….………………………………………………………………………….. 7
b. Il gratuito patrocinio .................................................................................................. 8
B. La fase scritta del procedimento .................................................................................. 9
1. La finalità della fase scritta del procedimento ................................................................. 9
2. Lo svolgimento della fase scritta del procedimento ........................................................ 9
a. I ricorsi diretti................................................................................................................ 9
b. Le impugnazioni ........................................................................................................... 9
c. I rinvii pregiudiziali ........................................................................................................ 9
3. La presentazione degli atti processuali............................................................................ 9
4. La notifica ....................................................................................................................... 10
a. Destinatario ................................................................................................................ 10
b. Elezione di domicilio e consenso alle notifiche mediante
fax o e-mail................................................................................................................. 10
5. I termini processuali ....................................................................................................... 11
a. Computo dei termini ................................................................................................... 11
b. Termine in ragione della distanza .............................................................................. 11
c. Sospensione dei termini ............................................................................................. 11
d. Proroga dei termini..................................................................................................... 12
6. Gli atti processuali introduttivi ........................................................................................ 12
a. Il ricorso nei ricorsi diretti ........................................................................................... 12
b. Il ricorso con la cui presentazione viene proposta l'impugnazione............................ 12
c. L’obiettivo comune degli atti introduttivi di causa ....................................................... 12
d. Sunto dei motivi e degli argomenti............................................................................. 12
7. La domanda di pronuncia pregiudiziale ......................................................................... 12
8. Gli altri atti processuali nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni....................................... 13
a. Il controricorso............................................................................................................ 13
b. La replica e la controreplica ....................................................................................... 13
c. La comparsa di risposta, la replica e la controreplica nel procedimento
di impugnazione ......................................................................................................... 13
d. Sunti dei motivi e degli argomenti .............................................................................. 13
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9. Le osservazioni scritte nel rinvio pregiudiziale …………………………………………….. 13
10. La sospensione dei procedimenti................................................................................. 14
11. I provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario ......................................... 14
a. Domanda proposta direttamente dinanzi alla Corte ................................................. 14
b. Impugnazione avverso un'ordinanza in procedimento sommario del Tribunale
di primo grado ........................................................................................................... 15
12. Il procedimento accelerato e il procedimento pregiudiziale d’urgenza ........................ 15
13. L'intervento ……………………………………………………………………………………15
a. Il procedimento diretto alla dichiarazione di ammissibilità dell'intervento................. 15
b. Il procedimento di intervento propriamente detto ..................................................... 16
14. Suggerimenti pratici...................................................................................................... 16
a. La redazione e la struttura degli atti processuali ..................................................... 16
b. I documenti allegati agli atti processuali……………….…….………………………....17
c. Gli elementi e i mezzi di prova ................................................................................. 17
d. Citazioni ................................................................................................................... 17
C. La fase orale del procedimento.................................................................................. 18
1. La preparazione dell'udienza dibattimentale.................................................................. 18
a. I provvedimenti preparatori ........................................................................................ 18
b. La relazione d'udienza .............................................................................................. 18
2. La finalità della fase orale del procedimento.................................................................. 19
3. Lo svolgimento della fase orale del procedimento......................................................... 19
4. I vincoli dell'interpretazione simultanea.......................................................................... 19
5. La durata delle difese orali ............................................................................................. 20
6. La necessità di svolgere difese orali .............................................................................. 21
7. L'omissione dell'udienza dibattimentale......................................................................... 21
8. L'audizione nel procedimento sommario ....................................................................... 21
9. Suggerimenti pratici ....................................................................................................... 22
a. Il rinvio di un'udienza dibattimentale ............................................................. 22
b. L'ingresso negli edifici ................................................................................... 22
c. Tenuta ........................................................................................................... 22
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A. Considerazioni generali
1. Le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
Il procedimento dinanzi alla Corte prevede una fase scritta seguita da una fase orale (v. l'articolo 20, primo
comma, dello Statuto).
Fanno parte della fase orale le difese orali presentate in udienza e le conclusioni dell'avvocato generale
presentate in udienza pubblica. In conformità al regolamento di procedura la Corte può omettere l'udienza
dibattimentale (v. in prosieguo il punto C.7) e, ai sensi dello Statuto, ove ritenga che la causa non sollevi nuove
questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza
conclusioni dell'avvocato generale (articolo 20, quinto comma, dello Statuto).
La partecipazione attiva dei difensori delle parti al procedimento termina con l'udienza dibattimentale. A meno
che non venga disposta la riapertura del procedimento per motivi eccezionali, non possono essere versate agli
atti eventuali osservazioni che le parti formulino a seguito delle conclusioni.
2. La rappresentanza delle parti
a. Il principio
Il principio della rappresentanza obbligatoria delle parti è imposto dall'articolo 19 dello Statuto. Ad esclusione
degli Stati membri e degli altri Stati parti contraenti dell'accordo SEE nonché delle istituzioni comunitarie che
sono rappresentate dai loro agenti, le altre parti devono farsi rappresentare da un avvocato abilitato al
patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente
dell'accordo SEE. La rappresentanza obbligatoria per mezzo di un avvocato non si applica al procedimento
diretto ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (v., in prosieguo, punto A.4.b) nonché, a talune condizioni,
alle cause pregiudiziali (v. punto b).
Ai sensi dell'articolo 19, settimo comma, dello Statuto, sono equiparati agli avvocati i professori cittadini degli
Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare.
Ai sensi dell'articolo 38, n. 3, del RP, il difensore è tenuto, all'atto del deposito del ricorso, a produrre un
certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato
membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE. Una copia della carta d’identità professionale di
avvocato (edita dal CCBE) è accettata a tal fine.
b. La rappresentanza nei procedimenti pregiudiziali
La regola della rappresentanza obbligatoria è soggetta a talune modifiche nei procedimenti pregiudiziali
(articolo 104, n. 2, del RP). Qualsiasi persona abilitata a rappresentare e/o assistere una parte nella causa
principale dinanzi al giudice nazionale può farlo anche dinanzi alla Corte. Conseguentemente, laddove le norme
di procedura vigenti dinanzi al giudice nazionale non richiedano alcuna rappresentanza, le parti della causa
principale hanno il diritto di presentare esse stesse le proprie osservazioni scritte ed orali.
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3. Il regime linguistico
Occorre operare una netta distinzione tra la lingua processuale, da un lato, disciplinata dalle disposizioni degli
articoli 29 e seguenti del RP e la lingua di lavoro interna della Corte, dall'altro.
Le lingue processuali sono tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Tuttavia, ogni causa ha la "sua" propria
lingua. Per ogni causa dev'essere quindi scelta una sola lingua processuale. Le cause riunite costituiscono
un'eccezione a tale regola qualora ognuna di tali cause sia soggetta ad una lingua processuale diversa: in tal
caso sono lingue processuali tutte le relative lingue.
Per quanto attiene a tale scelta, le pertinenti disposizioni dell'articolo 29 del RP sono molto dettagliate, ma
possono essere riassunte in tre frasi:
– Nei ricorsi diretti, la scelta della lingua processuale spetta al ricorrente, salvo il caso in cui il convenuto sia
uno Stato membro ovvero una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro; in tal caso, la
lingua processuale è la lingua ufficiale (nell'eventualità, una delle lingue ufficiali) di detto Stato.
– In un procedimento pregiudiziale, la lingua processuale è sempre quella del giudice nazionale che ha adito
la Corte.
– Gli Stati membri possono utilizzare la propria lingua laddove intervengano in un ricorso diretto o in
un'impugnazione o laddove partecipino ad un procedimento pregiudiziale.
I giudici e gli avvocati generali non sono soggetti a tale regola relativa alla lingua processuale. All'udienza essi
sono pertanto liberi di porre quesiti in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia la lingua processuale.
La lingua di lavoro interna della Corte è quella di cui si servono i membri della Corte nonché il personale di
questa per le esigenze pratiche di comunicazione interna e di lavoro in comune. Tale lingua di lavoro è
attualmente il francese. Conseguentemente, gli atti processuali presentati in una lingua diversa dal francese
vengono tradotti in francese dai servizi della Corte ai fini dei lavori interni di quest'ultima.
4. Il regime delle spese e il gratuito patrocinio
a. Le spese
Il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito nel senso che non vanno corrisposti alla Corte tasse né altri diritti.
Le spese ai sensi degli articoli 69 e seguenti del RP comprendono esclusivamente le spese cosiddette
"ripetibili", vale a dire le spese per gli avvocati, le somme dovute ai testimoni, le spese postali e quelle
telefoniche, ecc., sostenute dalle parti stesse.
Per quanto attiene alla condanna alle spese nell'ambito dei ricorsi diretti, il principio è semplice: ogni parte
soccombente è condannata alle spese sopportando, quindi, le spese proprie e quelle delle altre parti, ad
esclusione degli Stati membri e delle istituzioni che sopportano le proprie spese qualora siano intervenuti nella
controversia. Tale sistema di ripartizione presuppone che nelle conclusioni contenute nelle memorie scritte sia
stata fatta domanda in tal senso; in difetto, le spese vengono compensate.
La Corte ha tuttavia, a seconda delle circostanze della causa, la possibilità di compensare in toto o in parte le
spese, ovvero di condannare anche la parte vittoriosa.
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I ricorsi dei funzionari sono soggetti ad un regime specifico (v. articolo 70 del RP).
La Corte statuisce sulle spese nella sentenza o nell'ordinanza che pone fine alla causa.
Per quanto attiene alle spese sorte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, la decisione della Corte rinvia,
mediante una formula standard, all'emananda decisione finale del giudice nazionale che ha adito la Corte. Le
istituzioni e gli Stati membri, gli altri Stati parti contraenti dell'accordo SEE nonché gli eventuali Stati terzi che
hanno presentato osservazioni sopportano le proprie spese.
b. Il gratuito patrocinio
Il regolamento di procedura prevede, all'articolo 76, il gratuito patrocinio. La Corte dispone a tal fine di un
bilancio limitato.
Ogni parte può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ove si trovi
"nell'impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa". Tale domanda è indipendente dalla
natura del ricorso o del procedimento. Il beneficio del gratuito patrocinio può essere quindi richiesto anche
nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Tuttavia, in tale procedimento, la parte dovrebbe prima fare
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio presso l'autorità competente del proprio paese. Al fine di
comprovare la sua indigenza, la parte deve produrre alla Corte tutte le informazioni utili a tal fine, in particolare
un certificato giustificativo dell'autorità competente.
Nel caso in cui la domanda di ammissione al gratuito patrocinio preceda il ricorso, la parte deve esporre
sommariamente l'oggetto del ricorso al fine di consentire alla Corte di esaminare il merito dell'azione.
Ai fini della presentazione della domanda la parte è dispensata dall'obbligo di farsi rappresentare da un
avvocato.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda non è impugnabile. In caso di rifiuto totale o parziale
dell'ammissione al gratuito patrocino, l'ordinanza motiva il rifiuto.
Va sottolineato che l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non esclude un'eventuale condanna alle
spese della parte ammessa a tale beneficio. Inoltre, la Corte può procedere alla ripetizione delle somme
anticipate per il gratuito patrocinio.
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B. La fase scritta del procedimento
1. La finalità della fase scritta del procedimento
A prescindere dalla natura dei singoli ricorsi (ricorso diretto, rinvio pregiudiziale, impugnazione), lo scopo della
fase scritta è sempre quello di esporre alla Corte, ai giudici e all'avvocato generale, in modo esaustivo, i fatti, i
motivi ed argomenti nonché le conclusioni delle parti.
In tale contesto, è necessaria un’osservazione importante: tutto il procedimento dinanzi alla Corte, ed in
particolare la sua fase scritta, è disciplinato dal principio secondo cui non è consentita la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il
procedimento.
Il procedimento dinanzi alla Corte non prevede, quindi, la stessa flessibilità di taluni regimi processuali
nazionali.
2. Lo svolgimento della fase scritta del procedimento
Lo svolgimento della fase scritta differisce a seconda della natura del ricorso.
a. I ricorsi diretti
Nei ricorsi diretti, ognuna delle parti principali può depositare due memorie: il ricorso e la replica per la parte
ricorrente e il controricorso e la controreplica per la parte convenuta.
b. Le impugnazioni
In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale di primo grado, le parti possono
depositare in linea di principio un solo atto processuale (ricorso o comparsa di risposta) a seconda del rispettivo
ruolo. La possibilità di presentare una replica è soggetta ad autorizzazione espressa del presidente della Corte
(v. in prosieguo, punto B.8.c.).
c. I rinvii pregiudiziali
Nei rinvii pregiudiziali, i soggetti di cui all'articolo 23 dello Statuto possono presentare, entro il termine
perentorio di due mesi a decorrere dalla notificazione della domanda di rinvio, una memoria contenente le loro
osservazioni scritte (v. in prosieguo, punto B.9.).
3. La presentazione degli atti processuali
Tutti gli atti processuali devono essere depositati nella cancelleria della Corte al fine di essere iscritti su un
registro conformemente alle disposizioni dell'articolo 37 del RP. L'originale dev'essere sottoscritto dal difensore.
Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
Tutti i documenti fatti valere devono essere allegati al relativo atto processuale corredato di un indice.
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Nei ricorsi diretti, l'originale nonché tutti gli allegati ivi indicati devono essere prodotti in cinque copie per la
Corte e, ai fini della notifica (v. in prosieguo, punto B.4.), in tante copie quante sono le parti in causa.
Tutti gli atti processuali possono essere materialmente depositati presso la cancelleria della Corte o,
eventualmente, oltre l'orario di apertura della cancelleria, presso il custode in servizio all'ingresso degli edifici
della Corte (rue du Fort Niedergrünewald, Plateau du Kirchberg). Gli edifici della Corte sono aperti 24 ore su 24.
In caso di invio a mezzo posta, la busta deve recare esclusivamente le seguenti indicazioni:
Cour de justice des Communautés européennes
- Greffe L - 2925 Luxembourg
4. La notifica
a. Destinatario
Nei ricorsi diretti, vengono notificati alle parti interessate, fra gli altri, i seguenti atti: il ricorso, l’atto di
impugnazione, i controricorsi, le comparse di risposta, le repliche e le controrepliche, la domanda di
provvedimenti urgenti e l’istanza d'intervento.
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte da un giudice nazionale, nonché le osservazioni presentate
dalle parti interessate ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, vengono notificate alle parti in causa, agli Stati
membri, alla Commissione e, se del caso, al Consiglio ovvero al Consiglio ed al Parlamento europeo e alla
Banca centrale europea nonché agli altri Stati parti contraenti dell'accordo SEE e all'autorità di vigilanza AELS e
agli eventuali Stati terzi parti contraenti di un accordo che prevede la loro partecipazione ai procedimenti
pregiudiziali che riguardino la materia dell’accordo di cui trattasi.
In tutte le cause, la relazione d'udienza (se ha avuto luogo un'udienza dibattimentale), le conclusioni
dell'avvocato generale, se vengono presentate delle conclusioni, nonché la sentenza vengono notificate ai
soggetti che partecipano alla causa dinanzi alla Corte.
b. Elezione di domicilio e consenso alle notifiche mediante fax o e-mail
Per i ricorsi diretti, il regolamento di procedura prevede all'articolo 38, n. 2, che le parti eleggano domicilio a
Lussemburgo, elezione che può essere effettuata presso qualsiasi persona fisica residente a Lussemburgo, ad
eccezione dei funzionari della Corte di giustizia. In tal caso, la notifica si intende regolarmente effettuata con la
ricezione da parte del domiciliatario del documento notificato.
Oltre all'elezione di domicilio o in luogo di questa, l'avvocato o l'agente di una parte può acconsentire a che gli
siano inviate notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso, gli atti
processuali, eccetto le sentenze e le ordinanze, gli saranno notificati mediante fax o e-mail e la notifica si
intenderà regolarmente effettuata con la trasmissione mediante tali mezzi di comunicazione.
Tuttavia, se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, la trasmissione mediante
fax o e-mail non può aver luogo, l'atto è notificato al domiciliatario a Lussemburgo o, in mancanza di elezione di
domicilio a Lussemburgo, con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, all’indirizzo
dell'avvocato o dell'agente della parte. L'avvocato o l'agente ne viene avvertito mediante fax o e-mail e la lettera
raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso
l'ufficio postale a Lussemburgo, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in
una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane
dall'avvertimento, che la notifica non gli è pervenuta (art. 79, n. 2, del RP).
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Spetta all'avvocato o all'agente che acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante fax o qualsiasi altro
mezzo tecnico di comunicazione, indicare il numero di chiamata del suo fax o il suo indirizzo e-mail.
In mancanza di elezione di domicilio a Lussemburgo o di consenso dell'avvocato o dell'agente della parte a che
le siano inviate notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, gli atti processuali sono
notificati con invio mediante plico raccomandato all’indirizzo dell'avvocato o dell'agente interessato e, in tal
caso, la notifica si intende regolarmente effettuata con il deposito del plico presso l'ufficio postale a
Lussemburgo.
Nei procedimenti pregiudiziali non vi è obbligo di elezione di domicilio, atteso che la notifica è effettuata
mediante plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. Tuttavia, una parte può acconsentire
esplicitamente a che le siano inviate notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In
tal caso, le notifiche saranno effettuate secondo le modalità sopraindicate.
5. I termini processuali
I termini processuali vengono calcolati sulla base delle disposizioni degli articoli 80 e seguenti del RP. Si deve
ricordare che taluni termini ─ in particolare i termini di ricorso [articoli 230 (ex art. 173) e 232 (ex art. 175) CE], i
termini d'intervento (articoli 93 e 123 del RP), il termine per il deposito della comparsa di risposta (articolo 115
del RP) ed il termine per il deposito di osservazioni scritte nelle cause pregiudiziali (articolo 23 dello Statuto) ─
non sono soggetti ad alcun rinvio o ad alcuna proroga.
a. Computo dei termini
Un termine il cui dies a quo è quello della notifica di un atto processuale decorre dal momento della ricezione
del documento da parte del domiciliatario a Lussemburgo; quando la notifica sia effettuata a mezzo di lettera
raccomandata indirizzata al destinatario, tale termine decorre dal momento della ricezione del documento da
parte di quest'ultimo; se l'avvocato o l'agente ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante fax o
e-mail, il termine decorre dal momento della trasmissione dell'atto processuale mediante tali mezzi di
comunicazione.
Il giorno in cui si verifica la ricezione o la trasmissione dell’atto non è computato nel termine [art. 80, n. 1, lett.
a), del RP].
b. Termine in ragione della distanza
I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di 10 giorni,
indipendentemente dal luogo del domicilio o della residenza abituale della parte interessata.
c. Sospensione dei termini
Il termine relativo al deposito di un atto processuale è sospeso dal deposito dell'originale dell'atto.
Tuttavia, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'eventuale indice degli
atti e documenti allegati all'atto, perviene alla cancelleria mediante fax o mediante qualsiasi altro mezzo tecnico
di comunicazione di cui dispone la Corte (e-mail), è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini
processuali, anche non prorogabili, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie
necessari, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. In caso di trasmissione mediante e-mail,
la data in questione è quella in cui viene inviata una versione ottenuta mediante scansione dell'originale firmato
dell'atto.
Tali comunicazioni devono tassativamente essere inviate al fax della cancelleria [(352) 43 37 66] o all'indirizzo
e-mail della cancelleria [email protected]
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d. Proroga dei termini
L'articolo 82 del RP consente di prorogare taluni termini processuali fissati dal regolamento stesso, come ad
esempio il termine per la presentazione del controricorso. Tale proroga è sempre subordinata ad una domanda
di proroga ad opera della parte interessata, domanda che deve essere presentata in tempo utile prima della
scadenza del termine e deve essere oggetto di giustificazione. A tal fine sarà utile produrre,
contemporaneamente alla domanda di proroga, il consenso della controparte.
Una domanda di proroga può essere presentata mediante fax.
6. Gli atti processuali introduttivi
a. Il ricorso nei ricorsi diretti
Il ricorso che introduce la causa dev'essere presentato in conformità delle disposizioni degli articoli 37 e 38 del
RP. Si deve sottolineare che le disposizioni dell'articolo 38, n. 1, del RP sono tassative (v. l'articolo 38, n. 7, del
RP). L'omessa osservanza di condizioni imperative comporta, se del caso, l'irricevibilità del ricorso per vizio di
forma.
In linea di principio, la scelta della lingua processuale spetta al ricorrente (articolo 29 del RP, v. precedente
punto A.3).
b. Il ricorso con la cui presentazione viene proposta l'impugnazione
Le condizioni da osservare per quanto riguarda il ricorso di impugnazione sono stabilite dall'articolo 112 del RP.
Le disposizioni dell'articolo 112, n. 1, del RP, sono tassative (articolo 112, n. 3, del RP).
La lingua processuale è identica a quella dell’ impugnata decisione del Tribunale di primo grado (articolo 110
del RP).
c. L’obiettivo comune degli atti introduttivi di causa
Gli atti processuali iniziali devono portare a conoscenza della Corte tutti gli elementi di fatto e di diritto che
possono giustificare il ricorso. Al tempo stesso, il ricorso definisce l'ambito della causa, restando vietata, in linea
di principio, la deducibilità di motivi nuovi e di nuove conclusioni in corso di causa (v. anche in prosieguo, punto
B.13.a.).
d. Sunto dei motivi e degli argomenti
È auspicabile che ogni memoria sia accompagnata da un sunto dei motivi e degli argomenti di un massimo di
due pagine. Tale sunto garantisce che i motivi e gli argomenti dedotti siano chiaramente individuati ai fini, in
particolare, della preparazione della relazione d'udienza da parte del giudice relatore.
7. La domanda di pronuncia pregiudiziale
Nel rinvio pregiudiziale la Corte viene adita con la decisione del giudice nazionale il quale sospende il proprio
procedimento e pone questioni sul diritto comunitario. Le parti in causa dinanzi al detto giudice nazionale non
hanno né la facoltà di adire direttamente la Corte di giustizia né l’obbligo di agire prima che il rinvio pregiudiziale
sia loro notificato dalla cancelleria della Corte (v. precedenti punti B.2.c. e B.4.).
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La decisione di rinvio pregiudiziale, la cui forma è disciplinata dalle norme della legge nazionale, viene
trasmessa alla Corte dalla cancelleria o dal giudice. La Corte ha provveduto alla redazione di una nota
informativa, ad uso dei giudici nazionali, relativa alla proposizione dei procedimenti pregiudiziali.
Laddove siano i difensori delle parti a suggerire il testo della decisione di rinvio, si deve ricordare che tale
decisione deve chiaramente indicare il contesto fattuale e normativo al fine di ben definire la portata delle
questioni poste.
8. Gli altri atti processuali nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni
a. Il controricorso
I requisiti sostanziali ai quali il controricorso deve rispondere sono indicati all'articolo 40 del RP. Atteso il divieto
di deduzione di motivi nuovi, divieto che vale per ogni fase della causa, la parte convenuta deve esporre tutti gli
elementi di diritto e di fatto di cui dispone al momento della redazione del controricorso.
b. La replica e la controreplica
La replica è diretta solamente a rispondere ai motivi e agli argomenti dedotti nel controricorso; essa deve
pertanto evitare qualsiasi ripetizione inutile.
Parimenti, la controreplica è destinata unicamente a rispondere ai motivi e agli argomenti esposti nella replica.
La replica e la controreplica sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 42 del RP e non possono contenere,
in linea di principio, motivi nuovi.
La presentazione di una replica o di una controreplica è puramente facoltativa. Al fine di accelerare la fase
scritta del procedimento, le parti sono invitate a considerare seriamente la possibilità di rinunciarvi.
Una proroga dei termini per il deposito di tali memorie sarà concessa solo a titolo eccezionale.
c. La comparsa di risposta, la replica e la controreplica nel procedimento di impugnazione
La comparsa di risposta all’impugnazione dev’essere conforme ai requisiti previsti dall'articolo 115 del RP. La
presentazione di una replica è soggetta alla preventiva autorizzazione del presidente a seguito di una domanda
della parte interessata. Tale domanda deve essere presentata tassativamente entro il termine di sette giorni
dalla notifica della comparsa di risposta. Al fine di consentire lo svolgimento del procedimento nei tempi più
brevi, la parte interessata è pregata di astenersi, nella misura del possibile, da tale domanda. Una controreplica
può essere presentata dopo una replica.
d. Sunti dei motivi e degli argomenti
È auspicabile che i controricorsi, ecc., siano accompagnati, al pari degli atti introduttivi della causa, da un sunto
dei motivi e degli argomenti che non superi le due pagine.
9. Le osservazioni scritte nel rinvio pregiudiziale
Successivamente alla notifica, da parte della cancelleria della Corte, dell'ordinanza di rinvio, gli "interessati" ─
vale a dire le parti in causa dinanzi al giudice nazionale, gli Stati membri, la Commissione e, nell'eventualità, il
Consiglio, il Parlamento e la Banca centrale europea e, se del caso, gli altri Stati parti contraenti dell'accordo
SEE nonché l'autorità di vigilanza AELS o uno Stato terzo parte contraente di un accordo che prevede la sua
partecipazione qualora si tratti della materia oggetto dell’accordo ─ possono presentare una memoria scritta,
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indicata con il nome di osservazioni scritte, entro un termine di due mesi (aumentato del termine forfettario in
ragione della distanza di 10 giorni). Tale termine è perentorio e non può essere quindi prorogato.
La finalità delle osservazioni scritte è quella di suggerire alla Corte le risposte che essa dovrebbe dare alle
questioni sollevate, nonché di esporre, succintamente ma compiutamente, gli argomenti a sostegno di tali
risposte. È importante portare a conoscenza della Corte gli elementi di fatto della causa principale nonché le
pertinenti disposizioni della normativa nazionale controversa.
Va sottolineato che non è consentito ad alcuno degli interessati rispondere per iscritto alle osservazioni scritte
presentate dagli altri interessati. Ogni risposta alle osservazioni scritte degli altri interessati deve essere fornita
oralmente nel corso dell'udienza. A tal fine, le osservazioni scritte verranno comunicate a tutti gli interessati una
volta conclusa la fase scritta ed effettuate le necessarie traduzioni.
La presentazione delle osservazioni scritte è vivamente raccomandata in quanto il tempo di parola all'udienza è
strettamente limitato. Tuttavia, l'interessato che non abbia presentato osservazioni scritte ha sempre la
possibilità di esporre osservazioni orali, e soprattutto di rispondere agli argomenti scritti, nel corso dell'udienza,
qualora essa abbia luogo.
10. La sospensione dei procedimenti
Ai sensi dell'articolo 82 bis del RP, il procedimento può essere sospeso:
– nei casi previsti dall'articolo 54 dello Statuto, in cui la Corte ed il Tribunale di primo grado sono chiamati a
statuire contemporaneamente sullo stesso oggetto, ove la decisione di sospensione spetta alla Corte senza che
le parti siano necessariamente sentite;
– in tutti gli altri casi, con decisione del presidente. Tale decisione viene emanata sentiti l'avvocato generale e,
tranne che nei rinvii pregiudiziali, le parti.
Durante il periodo di sospensione del procedimento, nessun termine processuale scade nei confronti delle parti.
11. I provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario
a. Domanda proposta direttamente dinanzi alla Corte
La domanda di provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario è ricevibile solamente ove provenga da
una parte di una causa pendente dinanzi alla Corte e si riferisca alla causa medesima. Nonostante tale
connessione, la domanda di provvedimenti urgenti deve essere sempre presentata con atto separato e deve
rispondere ai requisiti di cui all'articolo 83 del RP. Essa può essere presentata contemporaneamente al ricorso
relativo alla causa principale.
In considerazione del fatto che la domanda di provvedimenti urgenti avvia un procedimento sommario ed in
considerazione delle esigenze di una traduzione rapida, la parte richiedente è invitata a riassumere nella
domanda di provvedimenti urgenti, in termini succinti, i motivi di fatto e di diritto a sostegno della domanda
stessa. La domanda deve consentire, da sola, al presidente o, se del caso, alla Corte, di statuire sul merito dei
provvedimenti richiesti.
Successivamente alla notifica della domanda all’altra parte, quest'ultima è tradizionalmente autorizzata a
presentare osservazioni scritte entro un breve termine di circa un mese.
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Solo successivamente al deposito di tali osservazioni il presidente, eventualmente in presenza del giudice
relatore e dell'avvocato generale, procede all'audizione (pubblica) delle parti interessate ed emette la sua
ordinanza.
In caso di estrema urgenza, il presidente può statuire immediatamente, vale a dire entro i tre-quattro giorni
successivi alla presentazione della domanda di provvedimenti urgenti e senza attendere le osservazioni scritte
dell’altra parte. In tal caso, l'ordinanza è provvisoria in quanto non chiude il procedimento sommario.
Quest’ultimo continua allora con l'invito rivolto all’altra parte di presentare, a sua volta, osservazioni scritte. Il
procedimento termina, successivamente all'audizione, con una (seconda) ordinanza che chiude il procedimento
e conferma o modifica la prima ordinanza (provvisoria).
b. Impugnazione avverso un'ordinanza in procedimento sommario del Tribunale di primo grado
Un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto,
avverso le ordinanze in procedimento sommario emesse in particolare dal presidente del Tribunale. Tale
impugnazione è soggetta alla stessa procedura applicabile ad una domanda di provvedimenti urgenti proposta
direttamente dinanzi alla Corte.
12. Il procedimento accelerato e il procedimento pregiudiziale d’urgenza
Nei ricorsi diretti, quando la prescrizione di provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario è
inadeguata e la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca definitivamente il più
rapidamente possibile, l'art. 62 bis del regolamento di procedura prevede la possibilità di applicare, in via
eccezionale, su decisione del presidente, un procedimento accelerato.
L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al
momento del deposito del ricorso o del controricorso.
Nel procedimento accelerato, la fase orale diventa più importante. La fase scritta è normalmente limitata al
ricorso e al controricorso. Si raccomanda di redigere tali atti quanto più concisamente e brevemente possibile.
La data dell'udienza dibattimentale, obbligatoria in un procedimento accelerato, sarà fissata sin dalla
presentazione del controricorso o, se la decisione di applicare il procedimento accelerato interviene solo dopo
la presentazione di tale atto, non appena tale decisione viene presa.
Un procedimento accelerato è previsto anche per i rinvii pregiudiziali (art. 104 bis del RP). L'applicazione di tale
procedimento può essere domandata solo dal giudice nazionale che ha disposto il rinvio.
Infine, occorre rilevare la possibilità, per un giudice nazionale, di chiedere l’applicazione di un procedimento
particolare – il procedimento pregiudiziale d’urgenza – per i rinvii pregiudiziali che sollevino uno o più problemi
riguardanti i settori di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione o al titolo IV della terza parte del Trattato CE. Le
condizioni e le modalità di applicazione di tale procedimento, compresa l’eventuale omissione della fase scritta
del procedimento, sono elencate all'art. 104 ter del RP.
13. L'intervento
La possibilità d'intervento è limitata ai ricorsi diretti ed alle impugnazioni. Le conclusioni dell'istanza d'intervento
possono essere dirette solamente a sostenere le conclusioni di una delle parti. Va ricordato che l'interveniente
accetta la controversia nello stato in essere al momento dell'intervento.
Il procedimento d'intervento comprende due fasi: il procedimento diretto alla dichiarazione di ammissibilità
dell'intervento ed il procedimento d'intervento propriamente detto.
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a. Il procedimento diretto alla dichiarazione di ammissibilità dell'intervento
Al fine di essere autorizzato ad intervenire in un ricorso diretto, l'interveniente è tenuto a presentare un'istanza
d'intervento. Tale istanza deve essere presentata entro 6 settimane dalla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta ufficiale. Un'istanza tardiva può tuttavia essere presa in considerazione (v. di seguito, punto b). In tale
atto devono figurare tutti gli elementi necessari perché il presidente o, nell'eventualità, la Corte possa statuire
sull'ammissibilità dell'istanza d'intervento. Prima che la Corte o il presidente statuisca, le parti della causa
principale sono invitate a presentare, dal canto loro, osservazioni scritte, in casi eccezionali anche osservazioni
orali in ordine alla ricevibilità ed opportunità dell'intervento. Al tempo stesso, esse vengono invitate a
comunicare alla Corte se intendano avvalersi del diritto alla riservatezza. Ove l'intervento venga dichiarato
ammissibile, la parte in causa è invitata a depositare versioni non riservate delle sue memorie.
L'istanza d'intervento non è necessariamente redatta nella lingua processuale.
b. Il procedimento d'intervento propriamente detto
Una volta dichiarato ammissibile l'intervento, l'interveniente presenta una memoria d'intervento. In tale fase, la
lingua processuale è obbligatoria salvo che per gli Stati membri intervenienti.
La memoria d'intervento può essere seguita da una memoria contenente osservazioni delle parti.
Tuttavia, se l'istanza d'intervento è proposta dopo la scadenza del termine d'intervento normale, ma prima della
decisione di passare alla fase orale, l'interveniente potrà presentare le sue osservazioni solo oralmente
all'udienza, qualora essa abbia luogo.
In caso di applicazione del procedimento accelerato, l'interveniente può far valere il suo punto di vista solo
oralmente all'udienza.
14. Suggerimenti pratici
a. La redazione e la struttura degli atti processuali
Gli atti processuali non sono soggetti ad alcuna formalità (salvo il rispetto delle norme altrove formulate), ma
devono essere redatti in modo al tempo stesso completo e conciso, chiaro e preciso.
In considerazione in particolare dell’onere della traduzione e dei tempi che ne derivano, devono essere evitate
le ripetizioni. Una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto.
Tenuto conto del fatto che, per lo più, le memorie saranno lette dai giudici e dall’avvocato generale in una
lingua diversa da quella in cui sono stati redatti, i difensori non devono dimenticare che, se il senso di un testo è
oscuro nella lingua d'origine, la traduzione rischia di acuire tale oscurità. Il rischio è tanto più grande in quanto
non è sempre possibile, nel passaggio da una lingua all'altra, trovare una traduzione soddisfacente, anche
esatta, del "gergo giuridico" utilizzato dinanzi ai giudici nazionali.
Inoltre, i difensori dovranno tenere presente la regola rigorosa riguardante la deduzione di motivi nuovi (v. i
precedenti punti B.1, B.6.c e B.8.a); non è loro consentito "riservare", nemmeno in forma condizionale, motivi o
argomenti per le memorie successive o per la fase orale del procedimento.
È auspicabile che gli atti processuali siano strutturati in maniera chiara e logica, divisi in parti distinte con titoli e
numeri dei singoli paragrafi. Oltre al sunto dei motivi e degli argomenti, in cause complesse potrà risultare utile
un indice delle materie.
Lo schema della struttura degli atti introduttivi di causa può presentarsi nei termini seguenti:
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– indicazione del tipo di contenzioso da cui risulti il tipo di decisione richiesto: ricorso di annullamento, domanda
di provvedimenti urgenti, ecc.;
– esposizione dei fatti pertinenti;
– presentazione di tutti i motivi a sostegno della domanda;
– esposizione degli argomenti relativi ai singoli motivi. Tali argomenti devono comprendere i pertinenti
riferimenti alla giurisprudenza della Corte;
– presentazione delle conclusioni come risultato dei motivi ed argomenti.
In caso di impugnazione, le conclusioni sono limitate dalle disposizioni dell'articolo 113 del RP.
È auspicabile che la struttura dei controricorsi, ecc., sia strettamente connessa a quella dell’argomentazione
esposta negli atti processuali ai quali essi danno riscontro.
Le osservazioni scritte nel procedimento di rinvio pregiudiziale devono esporre:
– i fatti pertinenti, nonché le pertinenti disposizioni di diritto nazionale,
– l’argomentazione giuridica, ivi compresi i riferimenti alla giurisprudenza della Corte,
– le risposte alle questioni sollevate dal giudice del rinvio che chi espone suggerisce alla Corte.
Tuttavia, ove l'interessato accetti l'esposizione dei fatti di causa contenuta nell'ordinanza di rinvio, è sufficiente
precisarlo.
b. I documenti allegati agli atti processuali
Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 37 del RP, i documenti invocati dalle parti devono essere allegati all’atto
processuale. Salvo i casi eccezionali e con il consenso delle parti, la Corte non prende in considerazione
documenti prodotti oltre i termini processuali o presentati all'udienza.
All’atto processuale in quanto tale devono essere allegati solo i documenti pertinenti, sui quali le parti fondano i
propri argomenti. In caso di documenti di un certo volume, non è solamente ammesso, ma anzi auspicato, che
siano prodotti solo gli estratti pertinenti, copia integrale dei quali sarà allora depositata in cancelleria.
Poiché gli allegati vengono tradotti dalla Corte solamente su richiesta di uno dei membri di questa, la pertinenza
di ogni documento allegato dovrà chiaramente risultare nel testo della memoria.
La Corte non ammette il deposito di note alle difese orali in allegato al fascicolo (per quanto riguarda la
trasmissione di note alle difese orali alla Direzione dell’interpretazione, v., in prosieguo, punto C.4).
Va rilevato, tuttavia, che i difensori possono sempre inviare traduzioni ufficiose degli atti processuali e degli
allegati, ancorché malgrado il fatto che, ai sensi dell'articolo 31 del RP, tali traduzioni non facciano fede.
c. Gli elementi e i mezzi di prova
Gli atti processuali iniziali devono indicare tutti gli elementi di prova a sostegno dei singoli punti di fatto
contestati. Tuttavia, nuovi elementi di prova possono essere addotti successivamente (a differenza di quanto è
previsto nei confronti di motivi nuovi), ma a condizione che il ritardo sia giustificato.
I vari mezzi di prova di cui le parti possono avvalersi sono elencati all'articolo 45, n. 2, del RP.
d. Citazioni
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I difensori sono pregati, laddove citino una sentenza della Corte, di indicarne tutti i riferimenti, ivi compresi i
nomi delle parti o, quantomeno, il nome della parte ricorrente. Inoltre, laddove sia da loro citato un passo di una
sentenza della Corte o delle conclusioni di un avvocato generale, essi sono pregati di precisare il numero della
pagina e il numero del punto in cui è contenuto il passo citato.
Al fine di facilitare il lavoro, la Corte propone come modello di citazione quello utilizzato nelle sentenze della
Corte, ad esempio: "sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset (Racc. pag. 223, punto ...)".
C. La fase orale del procedimento
1. La preparazione dell'udienza dibattimentale
Una volta terminata la fase scritta e terminate le relative traduzioni, il giudice relatore presenta la relazione
preliminare alla riunione generale, alla quale partecipano tutti i membri della Corte. In tale documento, al quale
le parti non hanno accesso, il giudice relatore propone, di concerto con l'avvocato generale, i provvedimenti
procedurali e/o preparatori che la Corte deve adottare.
Nella maggior parte dei casi, la Corte decide su proposta del giudice relatore di passare alla fase orale senza
procedere ad istruttoria. La data esatta sarà fissata dal presidente.
a. I provvedimenti preparatori
La Corte decide al tempo stesso i provvedimenti preparatori da adottare, su proposta del giudice relatore che
agisce di concerto con l'avvocato generale. A tali fini, se del caso, le parti vengono invitate, prima dell'udienza,
vuoi a precisare le rispettive conclusioni e i rispettivi motivi allo scopo di chiarire punti oscuri o di approfondire
problemi non trattati in modo sufficiente, vuoi a concentrare le loro difese orali sui punti decisivi, vuoi ad iniziare
le rispettive difese orali rispondendo a taluni quesiti della Corte. Viene previsto che le risposte delle parti a tali
quesiti vengano fornite per iscritto entro un termine impartito dalla Corte, oppure oralmente durante l'udienza.
La Corte si trova a volte costretta a chiedere un coordinamento delle difese orali di più difensori che sostengano
essenzialmente la stessa tesi o di quelle dei difensori che debbano difendere più volte la stessa tesi nel corso
della stessa udienza (ad esempio in un ricorso diretto e in un procedimento pregiudiziale connessi).
I difensori sono d'altronde sempre invitati a coordinare di propria iniziativa le rispettive difese orali al fine di
limitare la durata della fase orale del procedimento.
b. La relazione d'udienza
Una relazione d'udienza viene redatta quando il procedimento nella causa comporta un'udienza dibattimentale
(v., per quanto riguarda l'omissione dell'udienza dibattimentale, in prosieguo, punto C.7.). Circa tre settimane
prima dell'udienza, la relazione d'udienza viene inviata ai difensori delle parti, degli interessati e di altri
partecipanti al procedimento.
Tale relazione, redatta a cura del giudice relatore, contiene, per i ricorsi diretti e per le impugnazioni, una
descrizione succinta dei fatti pertinenti e delle norme applicabili, l’indicazione delle conclusioni delle parti e dei
motivi invocati, mentre l'argomentazione su cui i motivi si fondano è riportata, in linea di principio, solo in forma
sintetica. Per i rinvii pregiudiziali la relazione comprende una descrizione del contesto normativo e fattuale della
controversia, l'indicazione delle questioni pregiudiziali nonché le risposte proposte nelle osservazioni scritte
depositate, mentre gli argomenti addotti per sostenere le risposte proposte non sono in linea di principio
riportati.
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Dopo la ricezione della relazione d'udienza, le parti vengono invitate a verificare che gli elementi riportati nella
relazione non contengano errori. Il difensore il quale ritenga che ciò sia avvenuto è pregato di darne
informazione al cancelliere prima dell'udienza e di suggerire le modifiche a suo parere appropriate. Si deve
tuttavia sottolineare che la relazione d'udienza è, per sua natura, una relazione presentata dal giudice relatore
agli altri membri della Corte e che spetta quindi a quest’ultimo decidere se sia necessario modificarla.
2. La finalità della fase orale del procedimento
Per tutte le cause (ricorsi diretti, impugnazioni e rinvii pregiudiziali) – salvi i casi di applicazione di un
procedimento accelerato o di un procedimento pregiudiziale d’urgenza –, tenuto conto del fatto che la Corte già
conosce l'insieme dei documenti presentati nella fase scritta del procedimento, lo scopo della fase orale
consiste:
– nell’ottemperare agli eventuali inviti a concentrare le difese orali; in questi casi non è necessario affrontare
altri aspetti della causa;
– nell'approfondire il contraddittorio, mettendo in luce ed analizzando i punti più importanti ai fini della decisione
della Corte;
– nel presentare eventualmente gli argomenti nuovi tratti da eventi recenti, verificatisi successivamente alla
chiusura della fase scritta del procedimento e che, pertanto, non avrebbero potuto essere esposti nelle
memorie scritte;
– nel rispondere ai quesiti della Corte. Le risposte agli eventuali quesiti posti nella convocazione all’udienza
perché vi si risponda oralmente devono essere incluse nelle difese orali.
Nei procedimenti pregiudiziali, o in altri procedimenti nei quali la fase scritta comporta semplicemente il
deposito di una sola memoria, l'udienza dibattimentale ha lo scopo principale di consentire alle parti e agli altri
interessati di rispondere agli argomenti addotti da altri partecipanti nelle loro osservazioni scritte.
La fase orale deve escludere la ripetizione di quanto è già stato esposto per iscritto. I partecipanti all'udienza
che sostengono tesi analoghe devono fare tutto il possibile per evitare di ripetere le tesi già esposte nel corso
della stessa udienza.
3. Lo svolgimento della fase orale del procedimento
Prima dell'inizio della seduta, la Corte invita i difensori ad un breve colloquio finalizzato all'organizzazione
dell'udienza stessa. In tale occasione il giudice relatore e/o l'avvocato generale possono (può) indicare altri
punti che a loro (suo) parere sarebbe auspicabile che siano illustrati nel corso delle difese orali.
L'udienza ha normalmente inizio con le difese orali dei difensori delle parti. Fanno quindi seguito i quesiti posti
dai membri della Corte. Ove necessario, l’udienza termina con brevi repliche dei difensori che lo desiderano.
Accade frequentemente che i membri della Corte interrompano i difensori nel corso delle loro difese orali al fine
di chiarire taluni punti che appaiono loro particolarmente pertinenti.
4. I vincoli dell'interpretazione simultanea
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I membri della Corte non seguono necessariamente le difese orali nella lingua in cui queste vengono
pronunciate ed ascoltano spesso l'interpretazione simultanea. Tale tecnica impone dei vincoli di cui i difensori
devono tenere conto, nel proprio interesse, al fine di essere certi che le loro parole vengano perfettamente
comprese dai membri della Corte. L'oratore deve quindi considerare l'interprete come un collaboratore
indispensabile per poter esporre le proprie difese orali.
È vivamente sconsigliato, anzitutto, procedere alla lettura di un testo redatto in anticipo. Il motivo risiede nel
fatto che un discorso elaborato per iscritto si compone, di solito, di frasi più lunghe e più complesse e che
l'oratore tende a leggerlo troppo rapidamente per consentire un’interpretazione soddisfacente. Nell'interesse
degli oratori stessi, è preferibile che essi svolgano i loro argomenti sulla base di note ben strutturate, utilizzando
termini semplici e frasi brevi.
Nel caso in cui l’avvocato preferisca attenersi a un testo, valgono le stesse raccomandazioni: termini semplici e
frasi brevi, testo letto alla stessa velocità di un discorso normale.
Per gli stessi motivi è auspicabile precisare, prima di procedere all'esposizione, il piano che l'oratore intende
seguire.
Prima di recarsi all'udienza, gli interpreti studiano accuratamente tutto il fascicolo della causa. La
comunicazione, prima possibile, da parte dell’oratore di qualsiasi informazione utile riguardante il probabile
contenuto delle proprie difese orali (eventualmente delle note alle difese orali) consente agli interpreti di
completare la loro preparazione, di rendere meglio la struttura dell'intervento orale e di non trovarsi sorpresi da
termini tecnici, da citazioni di testi o da cifre.
Tale invio, all’indirizzo della Direzione dell'interpretazione della Corte, va effettuato mediante fax [Lussemburgo
(352) 4303-3697] o e-mail ([email protected]). Il testo trasmesso sarà comunicato esclusivamente agli
interpreti. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, dev'essere indicato il nome della parte.
Va precisato, infine, che la voce dei difensori può essere sentita dagli interpreti solo se essi parlano
direttamente nel microfono.
5. La durata delle difese orali
Come norma generale, il tempo d'intervento iniziale per ogni parte principale è limitato ad un massimo di venti
minuti, ma ad un massimo di quindici minuti dinanzi alle sezioni composte da tre giudici. Il tempo di parola delle
parti intervenienti è limitato ad un massimo di quindici minuti.
La Corte può concedere deroghe a tale regola, sempreché sia garantita la parità di trattamento tra le parti. A tal
fine, l'interessato dovrà presentare una domanda, dettagliatamente motivata, al cancelliere della Corte,
precisando il tempo di parola ritenuto necessario. Perché possa essere presa in considerazione, tale domanda
dovrà pervenire alla Corte almeno quindici giorni prima della data dell'udienza. La decisione in ordine alla
domanda sarà notificata al richiedente almeno una settimana prima dell'udienza.
La parte che si dichiara soddisfatta da un tempo di parola più limitato è tenuta a rispettare il tempo indicato.
Tenuto conto della finalità dell'udienza dibattimentale, l'esperienza dimostra che gli oratori sperimentati non
esauriscono in genere l'intero tempo di parola previsto. Un tempo di parola di meno di venti minuti è per lo più
sufficiente.
Per motivi connessi al corretto svolgimento dell'udienza, una sola persona per parte del procedimento è, in
linea di principio, ammessa a svolgere difese orali. A titolo eccezionale, una seconda persona può essere
autorizzata a svolgere le difese orali qualora lo giustifichi la natura della causa e a tal fine sia presentata una
domanda motivata entro due settimane dalla data dell’udienza. Il tempo di parola deve comunque essere
rispettato anche se le difese orali vengono svolte da due persone.
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È ammessa a replicare soltanto la persona che ha svolto la difesa orale iniziale. Se per una parte sono state
autorizzate a svolgere le difese orali due persone, solamente una di loro è ammessa a replicare
Nel caso in cui più parti debbano perorare la stessa tesi dinanzi alla Corte (ipotesi in particolare degli interventi
o delle cause riunite), i rispettivi difensori sono invitati a concertarsi prima dell'udienza al fine di evitare qualsiasi
ripetizione di difese orali.
Spetta al presidente del collegio giudicante far rispettare i principi sin qui esposti, riguardino essi la finalità della
fase orale del procedimento, vale a dire il contenuto stesso delle difese orali, ovvero i tempi di parola impartiti.
6. La necessità di svolgere difese orali
Spetta a ciascun difensore valutare, in considerazione della finalità della fase orale del procedimento sopra
definita, se le difese orali siano effettivamente utili o se sia invece sufficiente un semplice rinvio alle
osservazioni o memorie scritte. Preme alla Corte sottolineare che, nel caso in cui una parte si astenga dallo
svolgere difese orali, il suo silenzio non sarà mai interpretato come acquiescenza alle difese orali svolte da
un'altra parte.
In tale contesto, la Corte tiene evidentemente conto dei vincoli posti dalla procedura nelle cause pregiudiziali,
atteso che soltanto la fase orale offre agli interessati la possibilità di rispondere alle osservazioni scritte di un
altro "interessato" e, nell'eventualità, di esprimere il loro parere su elementi nuovi.
7. L'omissione dell'udienza dibattimentale
Il regolamento di procedura consente la soppressione dell'udienza dibattimentale, a meno che una delle parti o,
nei procedimenti pregiudiziali, anche uno degli interessati che partecipano al procedimento non abbia
presentato una domanda d'udienza che indichi i motivi per i quali la parte o (l’interessato) desidera essere
sentita (o sentito).
Ai sensi del regolamento di procedura (articolo 44 bis, articolo 104, n. 4, e articolo 120), tale domanda
d'udienza deve essere presentata entro il termine di tre settimane dalla notifica alla parte della chiusura della
fase scritta del procedimento o, nei procedimenti pregiudiziali, dalla notifica alle parti e agli altri interessati delle
osservazioni scritte presentate. La necessità di presentare siffatta domanda per evitare l'eventuale
soppressione dell'udienza dibattimentale è ricordata nelle lettere della cancelleria che comunicano la chiusura
della fase scritta o, nei procedimenti pregiudiziali, che trasmettono le osservazioni scritte presentate. Il termine
di tre settimane per presentare tale domanda può essere prorogato su domanda debitamente motivata.
8. L'audizione nel procedimento sommario
L'ordinanza in procedimento sommario può essere preceduta dall'audizione delle parti interessate dinanzi al
presidente, eventualmente in presenza del giudice relatore e dell'avvocato generale. Tale audizione ha luogo
da due a quattro settimane circa prima dell’emanazione dell'ordinanza con la quale il presidente o,
nell'eventualità, la Corte statuisce sulla domanda. Lo svolgimento di tale audizione è molto meno formale
rispetto all'udienza dibattimentale. In pratica, l'audizione inizia con una sintesi, esposta oralmente dal
presidente, delle difficoltà della causa. Il presidente stesso invita successivamente le parti a esprimersi su tali
difficoltà. L'audizione termina con quesiti posti alle parti.
In caso di rinvio dinanzi alla Corte, l'udienza dinanzi al collegio giudicante segue il modello abituale.
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In questo contesto si deve ricordare che lo scopo dell'udienza non è assolutamente quello di consentire alle
parti di esporre il merito della causa.
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9. Suggerimenti pratici
a. Il rinvio di un'udienza dibattimentale
La Corte accoglie una richiesta di rinvio solo per gravi motivi.
b. L'ingresso negli edifici
Per ragioni di sicurezza, l'ingresso negli edifici della Corte è sorvegliato. I difensori sono pertanto invitati a
presentare la propria tessera professionale, la carta d'identità, il passaporto o qualsiasi altro valido titolo di
identità.
c. Tenuta
Ad esclusione dell'udienza nel procedimento sommario, i difensori sono tenuti a pronunciare le proprie difese
orali indossando la toga. La Corte tiene sempre a disposizione alcune toghe al fine di “soccorrere” coloro che
abbiano dimenticato la propria.