Legge di Stabilità 2017 - Confartigianato Asolo Montebelluna

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Legge di Stabilità 2017 - Confartigianato Asolo Montebelluna
D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016
Premessa
Sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge
1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria
2017”. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario
del Decreto, tra cui l’introduzione del “pacchetto semplificazioni “, di seguito sintetizzate:
1.Sopressione di EQUITALIA
È confermata a decorrere dall’1.7.2017:
- La soppressione di Equitalia;
- L’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
In sede di conversione:
- È stato differito al 30.6.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della
cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi lo-cali da parte di
Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- È previsto che, a decorrere dall’1.7.2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al
nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquida-zione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società
dagli stessi partecipati.
2.Potenziamento della Riscossione
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’art. 3 del decre to in commento dispone che l’Agenzia delle
entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, possa:
- utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere;
- acquisire le informazioni concernenti i rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche
dati dell'Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o
altre indennità.
3.Disposzioni recanti misure per il recupero dell’evasione
L’articolo 4 del provvedimento stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti
passivi Iva l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (cd. Spesometro) e
l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:
• la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
• la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
In seguito, l’Agenzia delle Entrate avrà il compito di elaborare ed incrociare i dati e mettere a
disposizione dei contribuenti le informazioni relative a quanto comunicato, segnalando
eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati
3.1 Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio
trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5).
In sede di conversione è stato previsto che:
- L’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;
- L’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017.
L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
- Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- Data e numero della fattura;
- Base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- Tipologia dell’operazione.
Tabella riepilogativa delle scadenze:
Trimestre
1°
2°
3°
4°
Data di scadenza
31 maggio
16 settembre
30 novembre
16 febbraio anno successivo
Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM
17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti
informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’ Agenzia delle
Entrate.
3.2 La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati
delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche IVA (rimangono
fermi i termini ordinari di versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate). La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con
eccedenza a credito.
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite
da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione
della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel
corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.
In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per
ciascun periodo.
Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico
Provvedimento. L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto
desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei
relativi provvedimenti.
3.3 Sanzioni
In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso / errato
invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un
massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500,
se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza
Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D. Lgs. n. 472/97.
4. Credito di imposta di euro 100
È confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede
l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecno-logico
collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.
Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente
a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume
d’affari pari o inferiore a € 50.000.
Il credito d’imposta:
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- È utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;
- Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato
sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo.
Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito di imposta pari
a € 50. In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono con-cesse
nei limiti degli aiuti UE “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
5. Cessioni ai turisti extra- Ue
In sede di conversione è stato previsto che dall’1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni
(di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati o
residenti in Stati extra UE destinati all’uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli
personali al di fuori dell’UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità
elettronica. È demandata all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’individuazione di modalità e
contenuti semplificati di fatturazione.
È stata soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che
prevedeva rimborso dell’IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all’Albo ex
art. 114-septies, lgs. n. 385/93.
6. Depositi Iva: novità per i beni estratti
È confermata l’eliminazione a decorrere dall’1.4.2017 della limitazione della tipologia dei beni
oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extra UE, contenuta nella lett.
d) del comma 4 dell’art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un
deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale /
UE /extra UE.
Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta:
- Relativa ai beni extra UE di cui alla lett. b) del comma 4, è dovuta dal soggetto che effettua
l’estrazione mediante l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 previa
prestazione di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse ad un DM di prossima
emanazione;
- Relativa alle altre ipotesi di cui al citato comma 4, nonché ai beni extra UE fino
all’emanazione del predetto Decreto:
- è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione;
- è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod.
F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).
In capo al soggetto che effettua l’estrazione è prevista l’emissione di un’autofattura ex art. 17,
comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti.
È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori
abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiara-zione
d’intento.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In caso di estrazione di un bene introdotto “in forza”
di un acquisto intra UE, l’operatore che provvede all’estrazione deve porre in essere i consueti
adempimenti previsti per il reverse charge .
7. Novità in termini di Dichiarazioni
7.1 Termini di presentazione della dichiarazione IVA
conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e
ricevute e delle liquidazioni periodiche, sono modificati i termini di presentazione della
dichiarazione annuale IVA nella modalità seguente:
• la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 deve essere presentata nel mese di
febbraio e comunque entro il 28 febbraio 2017 (tale misura era già stata prevista dalla Legge
di stabilità 2015);
• la dichiarazione IVA relativa agli anni d’imposta decorrenti dal 2017 deve essere presentata
tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
7.2 Dichiarazione Integrativa a favore
Viene riformata la disciplina delle dichiarazioni integrative relative:
• alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (mediante la sostituzione dei co. 8
e 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98);
• alla dichiarazione annuale IVA (mediante l’inserimento dei nuovi co. 6-bis e 6-ter nell’art. 8
del DPR 322/98).
Scopo principale dell’intervento è quello di disciplinare in maniera più compiuta le ipotesi in cui
è ammessa la dichiarazione integrativa, la relativa tempistica e i relativi effetti.
La novità concerne la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore, per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato un maggiore o minore
reddito/imponibile o comunque, un maggiore o minore debito d’imposta, anche oltre il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello “viziato”.
Nella disciplina previgente, la dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata non
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo.
Con questa modifica legislativa vengono, quindi, equiparati i termini di presentazione della
dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore e, di conseguenza, potranno essere
emendate entro gli ordinari termini di accertamento (5 anni nel caso di infedele dichiarazione –
7 anni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione).
Infine, il decreto stabilisce che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a
favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di
presentazione dell’integrativa, ma “per i soli elementi” oggetto dell’integrazione.
7.2.1 Dichiarazione dei redditi, Irap e sostituti d’imposta
In queste ipotesi nulla è variato rispetto al testo normativo “ante conversione”; la norma:
- da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione
integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione fin
da subito (comma 8);
- dall’altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre
detto termine lo stesso può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di
debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione integrativa. Si prevede, inoltre, che nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa,
nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il
controllo dell’effettivo utilizzo (comma 8-bis).
7.2.2 Dichiarazione Iva
Per quanto concerne l’IVA inizialmente il DL 193/2016 aveva stabilito determinate cautele,
prevedendo la possibilità di utilizzare il credito (in compensazione, a rimborso, in detrazione)
emergente dalla dichiarazione integrativa a favore solo se presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva. Di conseguenza, dopo quest’ultima, il
contribuente avrebbe dovuto attivarsi con istanza di rimborso.
Questa distrazione del Legislatore è stata opportunamente corretta in sede di conversione del
decreto in commento. Ad oggi, infatti, viene stabilito che anche per l’eventuale maggior credito
IVA (come per i redditi, l’Irap e i sostituti d’imposta) risultante da una dichiarazione integrativa
a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare
successivo possa essere utilizzato in compensazione per pagare “debiti maturati a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”
oppure possa essere richiesto a rimborso (attraverso la medesima dichiarazione) se
sussistono i requisiti.
8. Rottamazione delle Cartelle
Una delle principali novità contenuta nel decreto in commento, sin dalla sua origine, è la
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il
2000 e il 2016. Nell’iter di conversione in Legge è stata inserita la proroga della rottamazione
anche a tutti gli atti affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (inizialmente
il periodo era limitato al 31 dicembre 2015).
In particolare, con le disposizioni in esame il debitore ha la possibilità di estinguere il proprio
debito pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché
le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.
Per accedere all’agevolazione il contribuente deve manifestare all’Agente della Riscossione la
volontà di avvalersene attraverso la presentazione di apposita dichiarazione.
Successivamente l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare complessivo del
debito ricalcolato, da pagarsi integralmente, ovvero anche dilazionato entro il limite massimo di
cinque rate (ante conversione era previste quattro rate), sulle quali sono dovuti gli interessi
nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.
9. Voluntary disclosure “bis”
È confermata, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d.
“voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.
Operando una deroga allo Statuto del contribuente, per le sole attività oggetto di
collaborazione volontaria i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio
2015 vengono prorogati al 31 dicembre 2018.
Viene, quindi, prevista la possibilità di regolarizzare sia gli investimenti illecitamente detenuti
all’estero sia le violazioni di fonte nazionale in relazione alle imposte erariali interne.
I soggetti ammessi sono:
• le persone fisiche;
• le società semplici e i soggetti ad esse equiparati;
• gli enti non commerciali, compresi i trust residenti.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, è consentita la presentazione
dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche
se il contribuente si è avvalso della voluntary 2014 per regolarizzare le proprie attività detenute
in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione
volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente
ai profili internazionali.
Tra le novità, rispetto alla procedura precedente, si segnala il nuovo sistema di
“autoliquidazione” spontanea di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
10. Pacchetto Semplificazioni
10.1 Presunzione Accrediti / Prelevamenti lavoratori autonomi e imprese.
Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i
versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è
stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000
giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.
Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori
autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti
bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la
presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte
costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).
10.2 Nuovo Termine di consegna Certificazione Unica
È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati,
il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti
d’imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al
2016.
10.3 Studi di Settore
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi
tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i
contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici
sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.
Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art.
62-bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.
Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance ) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.
10.4 Termini del versamento saldo delle imposte
Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo
dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui
all’articolo 5 Tuir. Per i soggetti Ires, il versamento dell’imposta sul reddito (IRES) e dell’Irap
viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese
successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Per esigenze di coordinamento,
vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva (qualora il contribuente
decida di versarli entro il 16-30 giugno), allineandoli a quelli delle altre imposte.
10.5 Pagamento tramite F24 superiori ai 1000 euro
Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è
soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi
telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione
convenzionati.
Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento
anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000).
Si ricorda che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché
quest'ultimi in ogni caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico per
pagare tributi e contributi.
10.6 Rimborsi Iva
Viene previsto l'aumento a Euro 30.000 sia del limite al di sotto del quale è possibile l'accesso
ai rimborsi IVA senza l'apposizione del visto di conformità/rilascio della sottoscrizione
dell'organo di revisione contabile (ex articolo 38- bis, comma 3, Dpr 633/72), sia di quello
concernente la prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti "sotto osservazione" (ex
articolo 38-bis, comma 4).
La nuova soglia per l'effettuazione dei rimborsi IVA risulta applicabile a decorrere dalle istanze
di rimborso annuale presentate con la dichiarazione Iva 2017 (relative al credito 2016).
10.7 Partite IVA inattive
Infine il “pacchetto semplificazioni” prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti
che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero
attività artistiche o professionali, senza irrogazione di alcuna sanzione.
Il decreto demanda ad un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per
l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della procedura di chiusura,
mantenendo forme di comunicazione preventiva del cliente.
È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n.
471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di
attività.
11. Omessa Registrazione Contratto Cedolare Secca
Con la modifica dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare
secca, è previsto che in caso di:
- Omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69, DPR n. 131/86 che
prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal
60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni;
- Mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si
determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento
coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi
versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei
redditi”.
In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o
alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la
cedolare secca, entro 30 giorni dall’evento, è applicabile la sanzione pari a € 100, ridotta a €
50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
12. Opzione Regime di Trasparenza / Consolidato
Con la modifica dell’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a “ristretta base
societaria” ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3,
TUIR, è previsto che al termine del triennio l’opzione per la trasparenza fiscale / con-solidato si
intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia re-vocata. La
disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.
Con la modifica dell’art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l’opzione per il consolidato
mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.
La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio. È prevista altresì la
possibilità di regolarizzare con la c.d. “remissione in bonis ” il mancato esercizio dell’opzione
nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa.
Dette novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2016.