Circolare CAF n. 26/2009

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Circolare CAF n. 26/2009
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Servizio INFORMATIVA 730
31 MARZO 2009
Informativa n. 26
Detrazioni d'imposta del 19% spettanti
ai contribuenti studenti universitari
SOMMARIO
Con la presente Informativa si offre un’analisi delle
detrazioni d'imposta riconosciute in favore di una
determinata categoria di contribuenti: gli studenti
universitari.
In particolare, si commentano le detrazioni fiscali da
indicare nel quadro E, Sezione I, del Modello 730,
relative a:
- spese per canoni di locazione;
- spese di istruzione;
- spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici.
EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio
INFORMATIVA 730
Prot. 2573
INFORMATIVA N. 26
DATA 31.03.2009
Settore:
IMPOSTE SUI REDDITI
Oggetto:
Detrazioni IRPEF fruibili dai contribuenti studenti universitari o dai soggetti
cui essi risultano fiscalmente a carico
Riferimenti:
Art. 15, comma 1, lett. e) ed i-sixies), TUIR; art. 1, commi 208 e 309, Legge
finanziaria 2008; istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2009
Con la presente informativa si vuole offrire una disamina generale della disciplina dettata ai fini
delle imposte sui redditi nei riguardi di una determinata categoria di contribuenti: gli studenti
universitari.
In particolare, l’analisi si concentra sulle detrazioni d’imposta loro specifiche, fruibili in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi, vale a dire quelle spettanti nella misura del 19% da
riportare nella Sezione I del quadro E del Mod. 730, relative a:
• spese per canoni di locazione (rigo E18);
• spese di istruzione (rigo E13).
Un’altra tipologia di spesa da considerare, vista la frequenza con cui gli studenti universitari fuori
sede utilizzano i mezzi pubblici, è l’eventuale spesa sostenuta per la sottoscrizione
dell’abbonamento al servizio di trasporto pubblico (da indicare nei righi E19 – E21, codice 33),
oggetto della precedente Informativa n. 25, alla quale si rinvia per ulteriori chiarimenti.
Si tratta in realtà di oneri la cui detrazione in dichiarazione è spesso fruita da parte dei soggetti
che hanno sostenuto tali spese nell’interesse dello studente universitario quale familiare
fiscalmente a carico. Si pensi al caso comune del genitore che ha sostenuto tali spese per il figlio
studente universitario a carico.
Detrazione d’imposta del 19%
canoni di affitto
spese di istruzione
abbonamento ai mezzi pubblici
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE (RIGO E18)
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR, sulla spesa per canoni di locazione
sostenuta dagli studenti universitari, iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in
un Comune diverso da quello di residenza, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19%.
Il contratto d’affitto deve essere di tipo abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 9
dicembre 1998, n. 431.
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Informativa n. 26 - pagina 2 di 7
A decorrere dal 1° gennaio 2008, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 208,
Finanziaria 2008, sono ammessi al beneficio fiscale anche i canoni di locazione relativi
a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con:
• enti per il diritto allo studio;
• università e collegi universitari legalmente riconosciuti;
• enti senza fine di lucro e cooperative.
Dall’anno 2008, in sostanza, la detrazione spetta anche sui contratti stipulati con la casa dello
studente, convitti o collegi universitari.
Si noti che non è richiesto che il contratto di ospitalità sia stato stipulato nell’anno
2008. Può essere infatti stato sottoscritto anche in anni precedenti.
ATTENZIONE
Per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte determinate condizioni, ovvero:
• l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di
residenza dello studente universitario; si noti che nella Circolare n. 34/2008 (punto 8.4), è
stato chiarito che si deve fare riferimento alla distanza chilometrica più breve in base ad una
qualsiasi via di comunicazione esistente (ferroviaria, stradale) tra il Comune di residenza e
quello in cui ha sede l’università: la detrazione spetta se almeno uno di tali collegamenti è
pari o superiore a 100 chilometri;
• il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da
quella in cui è situata l'università;
• l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in un
Comune limitrofo.
Ai fini del beneficio fiscale, l’università può essere sia pubblica sia privata, così come risulta
ininfluente il tipo di Facoltà o corso universitario frequentato.
CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Da 1.1.2008 anche
contratti di ospitalità
pagati a università, collegi
universitari, ecc.
situata nello stesso
Comune
unità immobiliare
a quello
dell’università
Comune limitrofo
spese per canoni di
locazione studenti
universitari
situata in Comune
distante almeno 100 Km
(almeno una via:
ferroviaria, stradale)
università
stipulato ai sensi della
Legge n. 431/98
in una Provincia diversa
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da quello di
residenza
Informativa n. 26 - pagina 3 di 7
LIMITE ALLA DETRAZIONE FISCALE
Le spese per canoni di locazione possono essere portate in detrazione per un importo massimo
di € 2.633,00. La detrazione, quindi, non può essere superiore a € 500,27 (€ 2.633,00 x 19%).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/2008, punto 8.2:
“[..] Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui può usufruire
ciascun contribuente; ciò anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti
in riferimento a più di un figlio”.
L’importo di € 2.633,00 si considera come limite di spesa massima a contribuente a
prescindere dal:
• numero di contratti di locazione stipulati;
• numero dei figli studenti universitari fiscalmente a carico.
In pratica, il limite detraibile resta tale per il genitore anche qualora i figli studenti universitari siano
due o più.
Si ritiene che, qualora il figlio studente universitario risulti fiscalmente a carico di entrambi i
genitori, il limite di spesa di € 2.633,00 spetti a ciascun coniuge nella rispettiva dichiarazione dei
redditi. In altre parole, tale importo non va suddiviso tra i due genitori dichiaranti (cioè €1.316,5 a
genitore).
ESEMPIO A
I coniugi Rossi hanno sostenuto nel 2008 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni
d’affitto per l’appartamento in cui vive il figlio Giulio studente universitario che risulta fiscalmente
a carico (50%).
Il limite massimo di spesa detraibile € 2.633,00 spetta a ciascun contribuente; pertanto,
entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione d’imposta (19%) sull’importo di €
ESEMPIO 3.600,00 x 50% = € 1.800,00.
Ciascun genitore compila quindi il rigo E18 della propria dichiarazione, indicando € 1.800,00, in
quanto inferiore al limite massimo di spesa ammesso in detrazione, pari a € 2.633,00.
ESEMPIO B
Il signor Rossi ha sostenuto nel 2008 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni
d’affitto per l’appartamento in cui vive il figlio Giulio studente universitario che risulta fiscalmente
a carico (100%).
Inoltre, nel 2008 anche la moglie risultava fiscalmente a carico del marito.
Poiché il coniuge è fiscalmente a suo carico, il contribuente può beneficiare della detrazione
ESEMPIO d’imposta sull’intero importo pagato € 3.600,00, nel rispetto del limite di € 2.633,00. Pertanto,
compila il rigo E18 indicando il limite massimo di spesa € 2.633,00. La differenza € 967,00, non
risulta detraibile.
E’ bene precisare che, qualora si ottengano dei contributi a sostenimento del canone
d’affitto, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale, ai fini del calcolo della detrazione.
ATTENZIONE
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SPESE DI ISTRUZIONE (RIGO E13)
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, sulle spese per la frequenza di corsi d’istruzione
e/o di specializzazione universitaria, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19%.
L’agevolazione fiscale è riconosciuta indipendentemente dal fatto che il corso universitario sia
frequentato presso:
• una università italiana o straniera;
• una università pubblica o privata.
TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI
Le spese ammesse in detrazione in dichiarazione dei redditi sono:
• le tasse di immatricolazione e quelle d’iscrizione;
• le soprattasse per esami di profitto e di laurea (quelle previste per tutte le università);
• la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Sono detraibili, inoltre, le spese di perfezionamento universitario, nonché quelle di
specializzazione universitaria.
ATTENZIONE
Con le Risoluzioni n. 77 e 87 emanate nel 2008, l’Amministrazione finanziaria ha
chiarito che sono ammesse al beneficio fiscale in esame anche:
• le spese per frequenza al corso SSIS (scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario);
• il contributo versato per partecipare alla prova di preselezione previsto dalla
facoltà (test di ammissione), poiché indispensabile per accedere al corso scelto.
LIMITE ALLA DETRAZIONE FISCALE
Sebbene non sia previsto un importo massimo di spesa agevolabile, l’art. 15, lett. e), TUIR,
stabilisce che la detrazione in esame è riconosciuta:
“[…] in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali”.
Ciò significa che sulla spesa sostenuta per la frequenza di corsi universitari, compresi quelli di
specializzazione, presso università statali la detrazione compete sull'intero importo pagato.
ATTENZIONE
Diversamente, per i corsi universitari frequentati presso libere università, istituti
privati o comunque, in generale, presso università non statali, la detrazione va
calcolata su di un importo non superiore a quello riconosciuto per la frequenza di
università statali.
Pertanto, in caso di corsi frequentati presso università private, l’importo detraibile è pari dalla
tassa d’iscrizione richiesta per lo stesso corso di laurea dall’università pubblica ubicata nella
località più vicina alla sede dell’università privata: ad esempio, per i contributi pagati presso la
L.U.I.S.S. di Roma l’equiparazione potrà essere fatta con gli analoghi corsi (Giurisprudenza,
Economia e commercio, etc.) tenuti presso l’ateneo statale La Sapienza di Roma (Circolare A.E.
n. 11/1987).
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Allo stesso modo, per le università straniere, la detrazione si calcola nei limiti della spesa
prevista per la frequenza di corsi similari presso l'università italiana più vicina.
ATTENZIONE
Infine, riguardo alla spesa sostenuta per la frequentazione di Master universitari, la
detrazione compete a determinate condizioni.
Come chiarito con la Circolare 19 maggio 2000, n. 101, punto 8.2, si tratta di oneri
detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati.
Qualora siano gestiti da università private, comunque la detrazione spetta per un
importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le
analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
SPESE PER L’ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO (RIGHI DA E19 A E21)
A decorrere dall’anno 2008, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 309,
Legge finanziaria 2008, sono ammesse in detrazione nella misura del 19% le spese
per l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto pubblico.
Si tratta in particolare delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Nel Mod. 730/2009, tale spesa si indica nel quadro E, Sezione I, righi E19 – E21, con codice 33:
Si ricorda che le spese detraibili sono quelle pagate nel 2008 (vale, infatti, il principio di
cassa), anche se riferite ad abbonamenti con scadenza di validità nell’anno 2009.
ATTENZIONE
LIMITE ALLA DETRAZIONE FISCALE
L’importo massimo delle spese detraibili è fissato a € 250,00. Pertanto, la detrazione massima
fruibile è di € 47,50 (€ 250,00 x 19%).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari (ad esempio coniuge,
figli, ecc.), purché fiscalmente a carico.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla detrazione fiscale in esame si rinvia alla lettura della
precedente Informativa n. 25 del 26 marzo 2009.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per documentare il sostenimento della spesa nel 2008 è necessario conservare ed esibire dietro
richiesta la relativa documentazione.
Si ricorda che se nelle ricevute di pagamento è indicato solo il nome del figlio studente
universitario a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i genitori dichiaranti.
Tuttavia, qualora si voglia ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, è necessario annotare la
diversa percentuale di ripartizione nel documento d’appoggio.
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Diversamente, se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete a
quest’ultimo. Resta salvo che se anche un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà
detrarre la spesa sostenuta per intero.
DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE
E’ necessario conservare la copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità.
Perché il genitore possa fruire della detrazione per canoni di locazione, il contratto può
essere intestato tanto al figlio studente universitario quanto al genitore di cui lo
studente risulta fiscalmente a carico.
ATTENZIONE
Inoltre, vanno conservate le ricevute di pagamento, ovvero il bollettino bancario o postale, la
ricevuta firmata (in caso di versamento in contanti).
SPESE ISTRUZIONE
Sono necessari i documenti di appoggio, ovvero i bollettini di versamento delle tasse
universitarie o dei corsi di specializzazione post laurea.
SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
Per la specifica documentazione che attesti il sostenimento della spesa in esame, si rinvia alla
precedente Informativa n. 25 del 26 marzo 2009.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
I coniugi De Benedetti di Genova hanno due figli studenti universitari fiscalmente a carico
(50%): Davide che frequenta la facoltà di Economia all’Università statale di Roma e Barbara che
nel 2008 si è iscritta al corso triennale di Scienza della comunicazione all’Università statale di
Milano.
Nel corso del 2008 hanno pagato € 6.000,00 per il canone di affitto dell’appartamento utilizzato a
Roma dal figlio Davide. La figlia Barbara ha invece stipulato con la casa dello studente un
contratto di ospitalità e sono state pagate nel 2008 rette per € 1.050,00.
Sempre nello stesso anno hanno pagato per spese d’istruzione € 1.890,00 (rate pagate nel 2008
per l’anno accademico 2008/2009):
•
Barbara: tasse universitarie € 780,00 + test d’ingresso € 85,00;
•
Davide: tasse universitarie € 1.025,00.
Infine, il costo sostenuto da entrambi per la sottoscrizione dell’abbonamento al trasporto
pubblico (abbonamento ai mezzi pubblici urbani) per i due figli è stato di € 362,00 (€ 168,00 per la
figlia ed € 194,00 per il figlio).
Al fine di usufruire delle detrazioni d’imposta sulle spese sostenute per i figli studenti universitari
fiscalmente a carico, i coniugi De Benedetti compilano quest’anno, nella rispettiva dichiarazione
dei redditi Mod. 730/2009 (redditi 2008), la Sezione I del quadro E nel modo seguente:
•
a rigo E13, riportano le spese d’istruzione sostenute nel 2008 per le tasse universitarie dei
figli pari a € 1.890,00 x 50% = € 945,00. Per tali spese non sono, infatti, previsti limiti massimi
di spesa detraibile; inoltre, poiché si tratta di spese riferite ad Università statali, la detrazione
del 19% sarà calcolata sull’intero importo;
•
a rigo E18, indicano l’importo relativo ai canoni di locazione di € 2.633,00.
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La spesa complessiva sostenuta da ciascun coniuge nel 2008 è stata di € 7.050,00 (€ 6.000,00
+ € 1.050,00) x 50% = € 3.525,00. Poiché l’importo massimo di spesa detraibile è di € 2.633,00
(per ciascun genitore), si può beneficiare della detrazione del 19% solo su tale ammontare;
•
a rigo E19 (o a rigo E20 o E21) indicano (con il codice 33) l’importo relativo all’abbonamento
al servizio di trasporto pubblico € 181,00. La spesa pagata risulta € 362,00 x 50% = €
181,00, inferiore all’importo massimo detraibile di € 250,00.
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l’ammontare delle detrazioni spettanti (19%) e
compila il rigo 18 del Mod. 730-3 nel modo seguente:
Su un importo complessivo di spese pari a € 3.759,00 [€ 945,00 (spese istruzione) + € 2.633,00
(affitto) + € 181,00 (spese per trasporto)], la detrazione d’imposta riconosciuta è di € 714,21
arrotondato a € 714,00.
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