aggiornato a settembre 2016 - formato

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aggiornato a settembre 2016 - formato
CASA? COSA POSSIBILE! ECCO COME
La casa rimane il bene più amato dagli italiani: sono l’81,5%, secondo i dati ISTAT, i nuclei familiari che
hanno un’abitazione di proprietà.
Dal 2016 sono 19,5 milioni i contribuenti proprietari della casa in cui vivono che non devono più versare
la TASI su questo bene, perché l'imposta è stata eliminata con la Legge di Stabilità. Sempre dal 2016,
anche gli inquilini che adibiscono l’immobile ad abitazione principale non devono più versare la TASI.
Un alleggerimento tributario che farà risparmiare complessivamente 3,5 miliardi di euro l'anno: risorse
che resteranno nella disponibilità della stragrande maggioranza delle famiglie italiane e che potranno
essere utilizzate per apportare migliorie all’immobile o acquistare nuovi arredi.
Come?
Grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa.
E se la casa non la possiedo? Sono previste facilitazioni anche per chi ha bisogno di acquistarla, per i
giovani e per quanti hanno necessità di finanziamenti e garanzie per compiere il fatidico passo.
E se voglio dare in affitto un immobile di proprietà? Sarà ancora più conveniente con i nuovi regimi di
tassazione.
INDICE
Problemi con l’accesso al mutuo? Ecco la garanzia statale
Acquisti una casa prima di vendere la precedente? L’imposta di
registro è sempre agevolata
Acquistare e Affittare
Acquisto o affitto? Prova il Leasing immobiliare abitativo
Non riesci a pagare il mutuo? Sospendi le rate con il Fondo
di solidarietà
Vuoi dare in affitto un immobile? Scegli la cedolare secca
Dai in comodato la tua casa? IMU e TASI sono agevolate
Arredare
Rifai il look alla tua casa? Detrai le spese per arredarla con il
Bonus mobili
Metti su casa? Arredala con il Bonus giovani coppie
Ristrutturare e Riqualificare
Ristrutturi casa? Ecco come detrarre le spese
Vuoi una casa più “verde”? C’è il Bonus energetico
ACQUISTARE E AFFITTARE \ PROBLEMI CON L’ACCESSO AL MUTUO? ECCO LA GARANZIA STATALE
Il Fondo di garanzia per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere
mutui ipotecari fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per la metà dell’importo.
Riferimenti normativi: Art. 1, comma 48, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; Decreto interministeriale 31 luglio 2014.
A chi è rivolto
A coloro che richiedono un mutuo prima casa, non superiore a 250.000 euro. Il mutuo deve
essere erogato per il solo acquisto, o per l’acquisto e la ristrutturazione e/o accrescimento
dell’efficienza energetica di un immobile localizzato in Italia che rispetti le seguenti
caratteristiche:
§ deve essere adibito ad abitazione principale;
§ non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi);
§ non deve avere caratteristiche di lusso (vedere decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2/8/1969).
Quali benefici
Il Fondo offre garanzie statali pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto, facilitando
così l’accesso al credito. E’ aperto a tutti, indipendentemente dall’età, ma prevede un tasso
applicato al mutuo non superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi delle legge antiusura per:
§
§
§
§
giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
Accedendo al Fondo, la banca, garantita dallo Stato, non può richiedere al cittadino ulteriori
garanzie personali (es. garanzie di genitori o parenti) oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ PROBLEMI CON L’ACCESSO AL MUTUO? ECCO LA GARANZIA STATALE
Come si ottiene
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca aderente all’iniziativa cui
si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di
garanzia per la prima casa disponibile sul sito di Consap Spa, su quello del Dipartimento del
Tesoro e delle Banche aderenti.
L’elenco delle Banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di
Consap Spa.
Per saperne di più
www.casa.governo.it
www.dt.mef.gov.it
www.consap.it
www.abi.it
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ ACQUISTI UNA CASA PRIMA DI VENDERE LA PRECEDENTE?
L’IMPOSTA DI REGISTRO È SEMPRE AGEVOLATA
Chi acquista una casa da un privato può usufruire dell’applicazione dell’imposta proporzionale
di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e
catastale di 50 euro ciascuna.
Riferimenti normativi: Art. 1, comma 55, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A chi è rivolto
Agli acquirenti della prima casa e ai i soggetti che, al momento dell’atto di acquisto, possiedano
già un immobile acquistato godendo dell’agevolazione stessa.
Quali benefici
E’ possibile beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, applicando l’imposta di
registro con aliquota del 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa
costruttrice, l’Iva al 4% anziché al 10%.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per
la quale si è fruito della stessa agevolazione. L’unica condizione è che la “vecchia” abitazione
venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ ACQUISTI UNA CASA PRIMA DI VENDERE LA PRECEDENTE?
L’IMPOSTA DI REGISTRO È SEMPRE AGEVOLATA
Come si ottiene
L’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del 2% si ottiene al momento della
stipula dell’atto. Se si possiede già una prima casa e non la si vende entro un anno l’agevolazione
decade e bisogna corrispondere l’imposta di registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli
interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta.
Per saperne di più
www.casa.governo.it
www.agenziaentrate.gov.it
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ ACQUISTO O AFFITTO? PROVA IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO
Il pacchetto di misure per il Leasing immobiliare abitativo prevede agevolazioni fiscali e garanzie
civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione
principale. Riferimenti normativi: Art. 1, comma 82, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A chi è rivolto
Ai giovani under 35 anni e agli over 35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro
che stipulano contratti di Leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad
abitazione principale entro un anno dalla consegna e che non siano titolari di diritti di proprietà su
immobili a destinazione abitativa.
Quali benefici
Le agevolazioni sono diverse in base all’età del soggetto all’atto della stipula del contratto di
locazione finanziaria.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ ACQUISTO O AFFITTO? PROVA IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO
Come si ottiene
I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, possono portare in
detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del Leasing “prima casa”.
leasing
prima casa
Per saperne di più
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www.notariato.it
www.assilea.it
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ NON RIESCI A PAGARE IL MUTUO?
SOSPENDI LE RATE CON IL FONDO DI SOLIDARIETÀ
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’ABI (Associazione bancaria italiana) con le
Associazioni dei consumatori hanno promosso due strumenti complementari che permettono
di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate dei finanziamenti in situazioni
di temporanea difficoltà economica:
§ il Fondo MEF di solidarietà per i mutui prima casa
§ l’Accordo ABI con le Associazioni dei consumatori (che riguarda la sospensione non solo dei mutui
ipotecari ma anche del credito al consumo).
Riferimenti normativi: Art. 2, comma 475 e ss., Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 3, comma 48 e 49, Legge 28
giugno 2012, n. 92.
A chi è rivolto
Ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa non di lusso, che si trovino in situazioni di
temporanea difficoltà economica. I due strumenti fanno riferimento ad eventi imprevisti di natura
diversa, sempre connessi alla salute o al deteriorarsi della situazione lavorativa quali la morte, un
grave infortunio, la perdita del posto di lavoro o la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.
Quali benefici
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa consente di beneficiare della
sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo (se non superiore a
250.000 euro) in casi di improvvisa difficoltà economica del mutuatario, che abbia un ISEE non
superiore a 30.000 euro, dovuta al decesso di uno dei titolari, ad un grave infortunio/handicap o
alla perdita di lavoro. L’Accordo per il credito tra ABI e Associazioni dei consumatori permette
invece la sospensione fino a 12 mesi della sola quota capitale per i mutui ipotecari sull’abitazione
principale nei casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea dell’orario lavorativo.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ NON RIESCI A PAGARE IL MUTUO?
SOSPENDI LE RATE CON IL FONDO DI SOLIDARIETÀ
Come si ottiene
Chi ha i requisiti per la sospensione deve rivolgersi direttamente alla Banca con cui ha contratto
il mutuo.
Per il Fondo di solidarietà del MEF è previsto un modulo ufficiale che va sempre presentato in
Banca e che è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, di Consap, società incaricata dal
MEF della gestione di tutte le richieste di accesso al Fondo, e di ABI.
Per saperne di più
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www.dt.mef.gov.it
www.consap.it
www.abi.it
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ VUOI DARE IN AFFITTO UN IMMOBILE? SCEGLI LA CEDOLARE SECCA
La cedolare secca è un regime facoltativo che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
Riferimenti normativi: Art. 3, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
A chi è rivolto
Alle persone fisiche che locano un immobile ad uso abitativo. Sono esclusi coloro che affittano
l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Per poter esercitare l’opzione
bisogna essere proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento (per es. usufrutto).
Quali benefici
Il beneficio consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota del 21% sul
canone di locazione annuo stabilito dalle parti (a canone libero). E’ inoltre prevista dal 2013 un’aliquota del
15%, ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017, per i contratti di locazione a canone concordato relativi
ad abitazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa
(individuati dal Cipe). Chi usufruisce della cedolare secca non paga le imposte di registro e di bollo sul
contratto e il canone di affitto non si cumula con gli altri redditi del proprietario dell’immobile. Sugli
immobili locati a canone concordato le imposte IMU e TASI sono ridotte del 25%.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ VUOI DARE IN AFFITTO UN IMMOBILE? SCEGLI LA CEDOLARE SECCA
Come si ottiene
L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o
nelle annualità successive. Alla registrazione del contratto l’opzione deve essere effettuata con il
modello RLI utilizzato per la registrazione dell’atto stesso. L’opzione nelle annualità successive va
esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente sempre utilizzando il modello
RLI. Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può
applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o
di registrazione volontaria.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ DAI IN COMODATO LA TUA CASA? IMU E TASI SONO AGEVOLATE
Chi concede in comodato un immobile non di lusso ad un familiare che la adibisce ad abitazione
principale, può godere della riduzione della base imponibile dell'IMU e della TASI al 50%.
Riferimenti normativi: Art. 1, comma 10, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A chi è rivolto
Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari di immobili che concedono in comodato
un’abitazione a parenti di primo grado, i quali devono a loro volta utilizzarlo come abitazione
principale. I parenti di primo grado sono i genitori e i figli.
Quali benefici
La base imponibile ai fini IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.
Per usufruire di tale agevolazione è, inoltre, necessario che:
§ il contratto sia registrato;
§ il comodante (il proprietario dell’abitazione) possieda un solo immobile in Italia;
§ il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,
possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
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ACQUISTARE E AFFITTARE \ DAI IN COMODATO LA TUA CASA? IMU E TASI SONO AGEVOLATE
Come si ottiene
Per godere della riduzione al 50% di IMU e TASI, il contratto di comodato deve essere registrato.
La registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di
registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato
“Contratto verbale di comodato”. Ai fini della decorrenza dell’agevolazione, rileva la data in cui è
stato concluso il contratto e non quella in cui è stato registrato.
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ARREDARE \ RIFAI IL LOOK ALLA TUA CASA? DETRAI LE SPESE PER ARREDARLA CON IL BONUS MOBILI
E’ una agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef le spese sostenute per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.
Le spese per l’acquisto di questi beni devono essere collegate alle spese di ristrutturazione
edilizia sostenute dai contribuenti.
Riferimenti normativi: Art. 16, comma 2, Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
A chi è rivolto
Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i
quali si effettuano i lavori di ristrutturazione e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o
il comodatario.
Quali benefici
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile,
anche condominiale, oggetto di ristrutturazione.
Il limite massimo di spesa detraibile è 10.000 euro, da ripartire in dieci rate annuali (quindi la
detrazione massima annuale è pari a 500 euro).
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la
parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di
ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
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ARREDARE \ RIFAI IL LOOK ALLA TUA CASA? DETRAI LE SPESE PER ARREDARLA CON IL BONUS MOBILI
Come si ottiene
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute
nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri
mezzi di pagamento.
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ARREDARE \ METTI SU CASA? ARREDALA CON IL BONUS GIOVANI COPPIE
È un’agevolazione fiscale per le giovani coppie che consente di detrarre dall’Irpef le spese
sostenute nel 2016 per l’acquisto di arredi destinati al proprio immobile adibito ad abitazione
principale, anche se questa non è stata interessata da ristrutturazioni. Riferimenti normativi: Art. 1,
comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A chi è rivolto
A tutte le coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni e
che siano acquirenti di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. E’ necessario che
almeno uno dei due componenti della coppia non abbia superato i 35 anni di età o che li compia
nell’anno 2016. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno
solo di essi. L’immobile deve essere stato acquistato nel 2016 o nel 2015.
Quali benefici
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 su un ammontare
complessivo non superiore a 16.000 euro per l’acquisto di mobili nuovi (esclusi i grandi
elettrodomestici) destinati ad arredare l’abitazione principale della giovane coppia. Il nuovo Bonus
mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il Bonus arredi legato alle
ristrutturazioni.
Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d’imposta (termine di
presentazione del modello Unico PF 2017).
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ARREDARE \ METTI SU CASA? ARREDALA CON IL BONUS GIOVANI COPPIE
Come si ottiene
La detrazione per l’acquisto di mobili si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 (modello 730 o modello Unico PF da presentare
nel 2017). Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato
mediante bonifico o carta di debito o credito.
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RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE \ RISTRUTTURI CASA? ECCO COME DETRARRE LE SPESE
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Il Bonus ristrutturazioni è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef una parte
degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati
nel territorio dello Stato.
Riferimenti normativi: Art. 16, commi 1 e 2, Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
A chi è rivolto
Ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno
nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le
relative spese.
Quali benefici
I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
§ 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2016 la percentuale di
detraibilità è del 65% se vengono effettuati interventi di adozione di misure antisismiche su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione si applica alle spese
effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016.
§ 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare delle somme spese dal 1°
gennaio 2017.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE \ RISTRUTTURI CASA? ECCO COME DETRARRE LE SPESE
Come si ottiene
Bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e
gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o
postale soggetto a ritenuta.
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RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE \ VUOI UNA CASA PIÙ “VERDE”? C’È IL BONUS ENERGETICO
Il Bonus energetico è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una
parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti.
Riferimenti normativi: Art. 14, Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
A chi è rivolto
Ai contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della
detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro
attività imprenditoriale. Possono usufruire delle detrazioni anche gli Istituti autonomi per le case
popolari per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 su immobili di loro proprietà,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Quali benefici
Le detrazioni spettano se le spese sono state sostenute per: la riduzione del fabbisogno
energetico, il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari
e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate
annuali di pari importo, sono riconosciute nelle misure del:
§ 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
§ 65% delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sia per interventi sulle singole
unità immobiliari, sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici
condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione è sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di
ristrutturazioni edilizie.
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RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE \ VUOI UNA CASA PIÙ “VERDE”? C’È IL BONUS ENERGETICO
Come si ottiene
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale occorre acquisire l’asseverazione, l’attestato di
certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa rilasciati da tecnici abilitati.
E’ necessario poi trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione
energetica e la scheda informativa.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o
postale soggetto a ritenuta. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati
dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese
può essere costituita da altra idonea documentazione.
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www.acs.enea.it
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Lo Stato mette a
disposizione questi
strumenti per aiutarti a
realizzare la tua casa
Ricordati di chiedere sempre
la fattura per poter usufruire
delle agevolazioni previste
QUESTA CAMPAGNA E’ CONDIVISA CON LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI:
ABI
CNDCEC
FEDERCONSUMATORI
ADICONSUM
CODICI
FEDERLEGNOARREDO
ADUSBEF
ANAEPA-CONFARTIGIANATO EDILIZIA
FEDERMOBILI
AIR Italia
CONFCOOPERATIVE
FIAIP
ANACI
CONFEDILIZIA
FIMAA
ANAIP
CONSAP
FORUM FAMIGLIE
ANCE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
LAPET
ASSILEA
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
LEGACOOP
CASARTIGIANI
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
UDICON
CNA
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
UNAI
Casa conviene
Acquistare casa
Garanzie mutuo
Affittare casa
Leasing immobiliare
Cedolare secca
Bonus mobili
Arredare casa
Bonus energetico
Agevolazioni fiscali
Ristrutturare casa
Riqualificare casa
Sospensione mutui