Regolamento Elezioni Direttore Conservatorio "G.Puccini" della

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Regolamento Elezioni Direttore Conservatorio "G.Puccini" della
ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
“Giacomo Puccini”
Alta Formazione Artistica e Musicale
LA SPEZIA
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 982 del 28 marzo 2014
IL PRESIDENTE
- vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di
Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con Delibera Consiliare N° 71 del 12.07.2004 ed approvato dal MIUR
Afam con Decreto N° 344 del 29.10.2004;
- Visto la Delibera Consiliare N° 22 del 28.03.2014;
EMANA
IL REGOLAMENTO ELEZIONI DEL DIRETTORE
CONSERVATORIO DI MUSICA
"G.PUCCINI" DELLA SPEZIA
ART. 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto nell'art. 5 dello Statuto, così come approvato dal Decreto
Dirigenziale N° 344 del 29.10.2004, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del
Direttore. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito web del Conservatorio e
con invio al Ministero nonché a tutti i Conservatori della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali e ulteriori
strumenti di diffusione di detto provvedimento.
3. In caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è
effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle
elezioni. Tale provvedimento deve inoltre riportare:
a) data di inizio e fine mandato del direttore in carica uscente o data di cessazione anticipata;
b) data di inizio e fine mandato del neo direttore;
c) Requisiti di accesso all’elenco dei candidati alla carica di direttore così come individuati al successivo
articolo 2;
d) Modalità e formalità necessarie alla presentazione delle candidature per l’incarico del nuovo direttore
previste dal successivo articolo 3;
e) Il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
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f) Il termine entro il quale la eligenda Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di
ammissibilità delle candidature;
g) Il termine di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l’elenco provvisorio dei candidati
alla carica di direttore;
h) Il termine o data di pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore;
i) Il termine o la data ove deve riunirsi il Collegio Docenti per la nomina della Commissione Elettorale e del
Seggio Elettorale;
l) Il termine o la data ove deve riunirsi il Collegio Docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi
del proprio programma;
m) Il Calendario delle giornate di elezione, Primo e Secondo Turno.
ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA CARICA DI DIRETTORE
1. Visto l’art. 5 dello Statuto del Conservatorio della Spezia, hanno diritto ad essere inclusi in uno specifico elenco di
candidati alla carica di direttore, tutti i Docenti a tempo indeterminato, anche in servizio presso altre Istituzioni AFAM,
che abbiano presentato regolare domanda di candidatura nei termini previsti dall’avviso delle elezioni e che
posseggano, alla data di scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di direttore, nessuno escluso, i
seguenti requisiti:
a) almeno dieci anni di servizio come docente a tempo indeterminato prestato presso i Conservatori di Musica o
Istituzioni del comparto AFAM;
b) comprovata attività artistica e professionale ed acquisita esperienza di direzione anche in ambiti multidisciplinari e
internazionali,
c) non aver riportato negli ultimi sei anni, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura
per le quali non siano stati riabilitati;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti 1'esercizio delle proprie funzioni oppure
puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.
ART. 3 ELETTORATO PASSIVO
1. I docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto
AFAM che ritengano di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 2, possono presentare, nei termini
previsti dall’avviso delle elezioni del direttore, domanda per la candidatura alla carica.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. Il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato nella proposta di candidatura
mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.
445 e dovrà contenere:
1) Dichiarazione di candidatura utilizzando l'apposito Allegato A, ove sono riportate le generalità del candidato
(nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza, il domicilio, se diverso dalla residenza, recapito
telefonico ed indirizzo email per eventuali comunicazioni, dichiarazione attestante lo status attuale di docente
in servizio a tempo indeterminato e denominazione dell’istituzione presso cui tale servizio viene espletato);
2) il curriculum vitae che evidenzi esperienze artistiche/professionali e di direzione acquisite anche in ambiti
multidisciplinari e internazionali;
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3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere confermati in ruolo con l’anzianità di servizio di almeno
dieci anni;
4) le linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel corso del suo incarico;
5) la fotocopia di un documento di identità personale (fronte e retro) in corso di validità contenente la firma
dell’interessato.
6) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non aver riportato negli ultimi sei anni, quali docenti
o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati; di non
aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti 1'esercizio delle proprie funzioni oppure
puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
di non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.
7) firma leggibile sulla Dichiarazione di candidatura (Allegato A), sul curriculum, sul programma e su tutti gli
altri documenti e dichiarazioni sostitutive di certificazione.
La valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo
art.6.
4. La candidatura deve pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di
indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire al Conservatorio
nelle seguenti modalità:
−
presentazione diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 presso l’Ufficio Protocollo del
Conservatorio (Via XX Settembre 34 La Spezia) che ne rilascerà ricevuta;
−
invio a mezzo Raccomandata A/R al Conservatorio di Musica “G. Puccini”, Via XX Settembre 34 19121 La
Spezia. In tal caso, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione ed il
candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax al n. 0187/770341 o
per posta elettronica all'indirizzo [email protected] entro il medesimo termine fissato dal
decreto di indizione;
−
con posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale: [email protected].
I documenti dovranno essere prodotti in formato .PDF non modificabile.
Le candidature presentate entro i termini e i modi stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del
procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.
5. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige
la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo con i relativi curricula ed i programmi dei candidati. La
documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal Responsabile del procedimento e resterà
disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
6. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal Bando di indizione delle
elezioni.
7. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al
Presidente della Commissione Elettorale che informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
8. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di poter presentare le
proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori. Il Collegio così convocato sarà presieduto dal
Direttore uscente, se non candidato, oppure da uno dei professori presenti appositamente eletto. Dopo la pubblicazione
della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il
Conservatorio assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta una bacheca ove venga posto apposito
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materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tali materiali rimarranno a
disposizione fino alla chiusura delle operazioni di voto.
ART. 4 ESCLUSIONI
1.La Commissione Elettorale escluderà dalla procedura di candidatura, ovvero non inserirà nell’elenco dei candidati alla
carica di direttore, coloro che incorrano in uno dei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione della domanda di candidatura (Allegato A);
b) mancata esibizione della fotocopia del documento d’identità in corso di validità debitamente firmata;
c) mancata presentazione o mancata sottoscrizione di uno, o più, dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione previste dall’articolo 3, comma 3.
d) mancata presentazione del curriculum artistico-professionale e/o del programma come previsto dall’articolo
3;
e) mancanza di uno, o più requisiti di accesso alla candidatura previsti dall’articolo 2;
f) presentazione della domanda avvenuta oltre la scadenza prevista dal bando di elezione;
g) dichiarazioni false nella domanda di candidatura o nella documentazione allegata.
2. L’esclusione sarà comunicata all’interessato con raccomandata A/R e preceduta da fonogramma.
ART. 5 ELETTORATO ATTIVO
1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica "G.Puccini" della Spezia, con
incarico a tempo indeterminato, compresi i docenti utilizzati, nonché ai supplenti annuali su posti in organico
disponibili e/o vacanti. I docenti in organico utilizzati alla data delle elezioni presso altra Istituzione non fanno parte
dell'Elettorato Attivo.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del
procedimento, è affissa all'Albo non oltre 15 giorni dalla nomina della Commissione.
ART. 6 COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti designati dal Collegio dei Professori in una apposita adunanza
fra i docenti in servizio.
3.La Commissione elettorale elegge al suo interno il Presidente e sceglie tra i suoi componenti un segretario
verbalizzante.
4. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente
regolamento e in particolare:
- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- proclamare i risultati dei turni di elezione e il candidato eletto;
- decidere sugli eventuali reclami ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
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5. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di
Direttore.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati dal Segretario, sono da questi sottoscritti e pubblicati mediante la loro
affissione all'Albo.
7. La Commissione Elettorale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio ed in via definitiva un supplente a cominciare da
quello più anziano.
ART. 7 SEGGIO ELETTORALE
1. Il Seggio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e due supplenti designati dal Collegio dei
Professori in una apposita adunanza fra i docenti in servizio.
2. E' compito del Seggio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
- gestire le operazioni di voto e scrutinio;
- esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
- redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non
possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio ed in via definitiva quello supplente a
cominciare dal più anziano.
ART. 8 SISTEMA ELETTORALE
1. Le operazioni di voto si svolgono nelle giornate e negli orari fissati nel decreto di indizione.
2. Il voto è personale, libero e segreto. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avverrà a scrutinio
segreto.
3. Risulterà eletto Direttore il candidato che in sede di prima votazione abbia raccolto preferenze in misura pari o
superiori alla metà più uno degli aventi diritto (maggioranza assoluta).
4. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum sarà dato corso alla seconda
votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione
(ballottaggio). In caso di parità di preferenze tra due o più candidati prevalgono quello/quelli anagraficamente più
giovani (art. 2, Co. 7, L. 16 giugno 1998, n. 191).
5. Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. In
caso di parità di preferenze tra i due candidati prevale quello anagraficamente più giovane (art. 2, Co. 7, L. 16 giugno
1998, n. 191).
6. Entrambe le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero di partecipanti al voto.
ART. 9 OPERAZIONI DI VOTO
1.Il Responsabile del Procedimento provvede a quanto necessario affinché un'ora prima dell'inizio delle votazioni siano
consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:
a) La lista degli aventi diritto al voto (Elettorato Attivo);
b) Il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
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c) Un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
d) Tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione,
elencate in ordine alfabetico;
e) L'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione
da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione,
facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla
lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del
documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte
di un componente del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio. E’ nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo.
L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto esclusivamente:
a) tracciando un segno X nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto;
b) utilizzando la matita copiativa in dotazione e consegnata dal Seggio Elettorale.
5. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato e le preferenze indicate in altra
modalità rispetto a quella indicata al Comma 4, lett a). E’ altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali
da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l’elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti
espressi in modo equivoco. E' nulla la scheda ove sia stata utilizzato altro rispetto alla matita copiativa consegnata dal
Seggio Elettorale per votare. La Scheda ripiegata va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del
Seggio Elettorale.
6. L’elettore esprime il suo voto personalmente, nell’apposito spazio riservatogli dal seggio, al quale deve accedere
senza persona o persone che lo accompagnino, fatta salva certificazione medica rilasciata il giorno delle votazioni che
espressamente certifichi la necessità dell’accompagnamento fisico. Non è ammessa delega di voto in nessun caso e per
nessun motivo.
7. In caso di errore l'elettore può richiedere la consegna di una seconda scheda elettorale. Il Seggio elettorale provvederà
al ritiro della scheda erroneamente compilata, ad annullarla dandone atto nel verbale.
8. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle
operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
9. Ad ogni chiusura del seggio elettorale il Seggio provvede a sigillare la fessura superiore dell’urna. Durante i periodi
di chiusura del seggio elettorale l’urna ed il restante materiale di voto verranno custoditi in cassaforte a cura del Seggio
elettorale.
ART. 10 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto in presenza della
Commissione Elettorale. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri,
dandone atto nel verbale:
- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate e non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate rimaste.
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3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e
firmata dai membri del Seggio Elettorale.
4. Compiute tali operazioni, il Presidente del Seggio Elettorale, alla presenza della Commissione Elettorale che verifica
la regolarità delle operazioni, procede alle operazioni di scrutinio delle schede.
ART. 11 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. La scheda elettorale deve essere dichiarata valida quando consti di una sola preferenza e non ricorra alcuna delle
circostanze previste per la dichiarazione di nullità della scheda.
2. La scheda elettorale deve essere dichiarata bianca quando in essa non compare alcuna preferenza e non ricorra alcuna
delle circostanze previste per la dichiarazione di nullità della scheda.
3. La scheda elettorale ai sensi dell'Art. 9 deve essere dichiarata nulla quando:
a) presenti segni ulteriori o diversi rispetto a quelli consentiti per l’indicazione delle preferenze;
b) risultino espresse due o più preferenze.;
c)sia stata utilizzato altro rispetto alla matita copiativa consegnata dal Seggio Elettorale per votare.
4. Ultimate le operazioni relative alle schede inutilizzate, il Presidente del Seggio apre l’urna ed esegue le seguenti
operazioni: dopo aver aperto una scheda, acquisito il parere degli altri componenti il Seggio elettorale, dichiara se
trattasi di scheda nulla, bianca o valida.
5. Se si tratta di scheda valida il presidente procede alla lettura ad alta voce della preferenza espressa la quale andrà
immediatamente registrata dagli altri due componenti del Seggio sugli appositi registri dello spoglio mediante
apposizione di una X nelle caselle numerate situate in corrispondenza dei candidati; dopodiché il presidente dispone
l’inserimento della scheda valida in un secondo separato contenitore per la fascicolazione finale.
6. Le eventuali controversie e/o contestazioni sulla assegnazione o validità del voto devono essere presentate
personalmente per iscritto al Presidente del Seggio Elettorale appena terminate le operazioni di scrutinio e sono risolte
immediatamente dal Seggio Elettorale dandone atto nel verbale.
7. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche. Il
verbale riporta altresì:
- il numero delle schede scrutinate;
- il numero degli elettori che hanno votato.
8. Terminate le operazioni di spoglio il presidente procede alla fascicolazione di tutte le restanti schede secondo il
seguente ordine:
a) schede nulle e bianche;
b) schede valide.
Nessuna alterazione può essere apportata dai componenti il Seggio Elettorale alle schede nulle, bianche e valide.
9. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti il Seggio Elettorale, unitamente ai plichi
delle schede fascicolate (Art. 11, Co. 8), ed al plico delle schede non utilizzate (Art. 10, Co. 3), vine immediatamente
consegnati al Presidente della Commissione Elettorale unitamente al materiale della votazione per gli adempimenti di
conseguenza.
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ART. 12 PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO
1. La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi subito di seguito al ricevimento del suddetto
verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
Proclama il candidato vincitore delle elezioni;
Indice il secondo turno di elezioni (ballottaggio) se al Primo Turno non è stato raggiunto il quorum;
Provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli del
Seggio Elettorale all'Albo. Il verbale dei risultati delle votazioni deve contenere i seguenti dati:
•
ragione sociale dell’istituzione;
•
operazioni per le quali si procede, ovvero risultati delle elezioni;
•
data e luogo dell’operazione;
•
numero generale degli aventi diritto al voto;
•
numero delle schede inutilizzate per mancata presentazione al seggio degli aventi diritto al voto;
•
numero delle schede nulle e bianche;
•
numero delle schede valide;
•
elenco dei candidati, con l’indicazione del numero delle rispettive preferenze ottenute, ordinato in
senso decrescente;
•
firme leggibili dei componenti la Commissione Elettorale.
ART. 13 RECLAMI E RICORSI
1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso reclamo, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla
Commissione Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni lavorativi.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso reclamo, entro i cinque giorni lavorativi
successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli
motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che decide in via definitiva nei successivi tre giorni lavorativi.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti
commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.
4. Trascorsi cinque giorni lavorativi dall’affissione all’Albo dei verbali senza che siano stati presentati ricorsi alla
Commissione elettorale od al Presidente del Conservatorio da parte dei soggetti interessati, il verbale diviene definitivo.
Art. 14 – NOMINA DEL DIRETTORE
1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, ovvero in caso
di dimissioni.
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