Le Responsabilità dell`Istruttore

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Le Responsabilità dell`Istruttore
CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
Scuola Centrale di Alpinismo
Le Responsabilità dell’Istruttore
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Premessa
Il conseguimento di uno dei titoli di Istruttore del Club Alpino Italiano corona,
di norma, un percorso di crescita ed esperienza alpinistica e di un impegno
pluriennale all’interno delle Scuole che sono le strutture didattiche del CAI rivolte ai
soci.
L’attribuzione del titolo comporta anche degli oneri di cui spesso si sottace la
rilevanza.
L’essere Istruttore implica un rapporto differente tra i compagni che frequentano
la montagna. Mentre due persone comuni vanno in montagna assumendosi
reciprocamente una parte del rischio, i francesi dicono “en amateurs”, quando vi è la
presenza di un Istruttore si considera quest’ultimo come il più esperto e quindi colui
il quale compie delle scelte che l’altro compagno è “obbligato” ad eseguire. Questa
capacità d’indirizzo propria dell’Istruttore, e di altre figure quali la Guida Alpina, si
lega strettamente alle responsabilità che derivano da scelte errate che possono causare
danni alle persone che si accompagnano all’Istruttore.
E’ nostra intenzione esporre in maniera didattica ed esegetica le responsabilità
dell’Istruttore del CAI dal punto di vista giuridico. Pertanto, la trattazione avrà un
carattere svincolato dal lessico del diritto per permettere la massima fruibilità
all’interno delle stesse Scuole del CAI.
Inquadramento normativo
Ogni agire umano sottende il compimento di fatti ed atti giuridici. Anche i gesti
più comuni come l’acquisto del giornale quotidiano si possono configurare come
precise fattispecie giuridiche, in questo caso nel contratto di Compravendita art. 1470
Codice Civile.
Il comportamento rilevante degli Istruttori del CAI è dato dal fatto che essi
operano all’interno delle Scuole e/o delle Sezioni offrendo agli altri consoci un
articolato programma di corsi, esercitazioni e gite che hanno attinenza con gli scopi
del sodalizio. A tal fine il CAI, che è un ente pubblico non economico riconosciuto
dalla legge, si è dotato di una serie di strutture (Commissioni Nazionali e Scuole
Centrali) che hanno codificato i vari ambiti tecnici e di specializzazione. Sono così
sorte le varie figure degli Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo, di Speleologia, di
Sciescursionismo ecc. ecc.
L’attività degli Istruttori CAI è di tipo non professionale. Con la Legge 2
gennaio 1989, n.6 si sono definiti i rispettivi ambiti di operatività tra Guide Alpine e
Istruttori del CAI.
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La citata legge, istitutiva dell’ordinamento della professione di Guida Alpina,
dedica l’art. 20 alle Scuole e agli Istruttori del CAI.
Si stabilisce che il CAI conserva la facoltà, già prevista da altre norme di leggi
risalenti al 1963 al 1985, di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere
non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Questi ultimi
svolgono la loro opera a carattere non professionale e , pertanto, non possono ricevere
retribuzioni.
Tutte queste attività sono disciplinate dai regolamenti del CAI.
Le Responsabilità
In questo contesto le azioni degli Istruttori del CAI possono dar luogo a due tipi
di responsabilità: Civile e Penale.
La Responsabilità Civile
L’Istruttore è prima di tutto un socio del CAI. La sua qualifica ha rilevanza solo
all’interno del CAI. La sua attività deve essere svolta alla luce delle norme e nel
pieno rispetto di tutti i regolamenti del CAI. La sua attività può essere prestata solo
nei confronti dei soci.
Una sua azione può comunque causare un danno ad un altro socio. Questo danno
può essere oggetto di un risarcimento di tipo economico.
La richiesta di risarcimento può essere avanzata sia nei confronti dell’Istruttore
che nei confronti del CAI (Scuola,Sezione,Gruppo Regionale o Sede Centrale).
Normalmente la responsabilità civile si divide in due categorie: Contrattuale ed
Extracontrattuale.
Per avere responsabilità contrattuale vi deve essere alla base del rapporto un
contratto. Questo contratto ha come oggetto la fornitura di un servizio dietro il
pagamento di un corrispettivo. L’istruttore del CAI non ha con l’allievo un rapporto
contrattuale ma associativo. L’allievo si rivolge al sodalizio che gli mette a
disposizione una compagine di Istruttori ma non stipula alcun contratto. Non
essendoci contratto non possiamo desumere alcun tipo di responsabilità contrattuale.
Il rapporto che lega l’Istruttore all’allievo è però soggetto alle regole della
responsabilità extracontrattuale.
Il broccardo latino del “neminem ledere” è stato riproposto nel nostro
ordinamento dall’Art. 2043 CC il quale prevede che qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.
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L’istruttore svolge un preciso compito a carattere tecnico. Nello svolgimento
dell’incarico può incorrere in un fatto da cui scaturisca una responsabilità
extracontrattuale colposa, cioè in assenza di volontarietà.
La colpa può essere generica o specifica.
Si ha colpa generica quando si agisce con negligenza, imprudenza e imperizia.
Si ha colpa specifica quando si agisce violando precise regole prescritte.
Colpa generica
Negligenza:
Si ha negligenza quando si viola il criterio della diligenza del buon padre di
famiglia che altri non è se non l’uomo medio. Per esempio quando si dimentica di
verificare lo stato d’uso dell’attrezzatura propria o di quella degli altri componenti del
gruppo oppure di non controllare il resto del gruppo durante l’ascensione atteso che
gli allievi potrebbero incorrere in pericoli ed avere bisogno di consigli.
Si badi bene che l’Istruttore è ben a conoscenza dei comportamenti necessari ed
utili ma non li intraprende per svogliatezza, pigrizia o disattenta dimenticanza.
Così è gravemente diligente chi non indossi o faccia indossare il casco durante
l’arrampicata. Il casco è indispensabile non solo quando sussiste le possibilità di
caduta pietre ma anche per evitare traumi o contusioni in caso di volo.
Imprudenza:
Si ha imprudenza quando non si osservano le regole di prudenza quali quelle di
evitare di partire con il tempo brutto o con previsioni meteo pessime oppure di
fermarsi a riposare sotto una seraccata o di affrontare una salita di ghiaccio senza
piccozza e ramponi. La massima prudenza si deve osservare quando in parete si
incontrino e/o si superino altre cordate. Una cura particolare deve essere adoperata
durante la discesa dove è richiesta maggior attenzione che in salita, in virtù del fatto
che gran parte delle energie psico fisiche sono state già spese.
Imperizia:
L’imperizia consiste nel non applicare le regole delle perizia tecnica che sono
particolarmente rilevanti e codificate in attività come quelle alpinistiche. Sono quelle
regole tecniche di consolidata applicazione che costituiscono la base minima del
patrimonio di colui che è incaricato in campi specifici.
Ci si può riferire al chiodo piantato male o all’utilizzo di una corda statica in
arrampicata o all’arrampicare su ghiaccio con scarpette da arrampicata sportiva. O
portare gli allievi a 4000 metri in maglietta e calzoncini corti senza l’adeguato
vestiario di ricambio. Cosi come andare slegati su ghiacciai crepacciati.
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Colpa specifica
La violazione di norme prescritte si ha quando le regole violate sono le regole
tecniche emanate direttamente dal CAI. Queste sono regole a contenuto specifico,
chiaro e di univoca interpretazione, che non possono dare adito a sbagli applicativi.
Sono regole imperative che comprendono spesso regole che sono gia comprese nella
categoria di quelle necessarie a fronteggiare la negligenza, l’imprudenza e
l’imperizia.
Sono le regole descritte sui Manuali tecnici del CAI. Hanno lo stesso rango i
documenti e i testi emanati dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e
Scialpinismo cosi come le regole per la conduzione ed i programmi dei corsi.
Perciò i Manuali del CAI, curati dalla Commissione Nazionale Scuole di
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera, rappresentano nella loro stesura più
recente la summa delle conoscenze nella disciplina di riferimento. Costituiscono il
punto di riferimento a cui ci si deve attenere rispetto alla tecnica alpinistica.
L’onere della prova nella responsabilità civile.
L’importanza di definire se la responsabilità sia di tipo contrattuale o extra
contrattuale si rileva nel momento di provare le pretese che si manifestano.
Se la responsabilità è di tipo extracontrattuale il danneggiato ha l’onere di
provare con tutti i mezzi che l’evento dannoso si è verificato a causa del
comportamento dell’Istruttore. L’Istruttore può controbattere alle accuse mosse dal
danneggiato e argomentare tesi a suo favore. Solo se i fatti riportati dal danneggiato
si dimostrano veritieri, precisi e concordanti si potrà procedere ad un addebito di
colpa all’Istruttore.
Nella responsabilità contrattuale si ha la cosiddetta “inversione dell’onere della
prova”. Questo tipo di responsabilità è tipica del contratto che si stipula con le Guide
Alpine. Ma si può applicare anche in tutti quei rapporti ove si paghi per avere un
servizio, salvo il fatto di commettere il reato di esercizio abusivo della professione di
Guida Alpina.
Il danneggiato deve soltanto affermare di aver avuto un danno a causa del
comportamento dell’Istruttore. L’istruttore a questo punto deve discolparsi con tutti i
mezzi a sua disposizione. Se non riesce a dare spiegazioni plausibili per motivi a lui
non imputabili sarà ritenuto colpevole con conseguente addebito della responsabilità.
Appare evidente come sia ben più gravoso discolparsi da accuse che vengano
mosse in regime di responsabilità contrattuale. Abbiamo già sostenuto che il rapporto
allievi/Istruttore è del tipo extracontrattuale; tale tipo di rapporto se mantenuto
secondo gli schemi del CAI e delle proprie Scuole garantisce dal fatto di venire
chiamati a rispondere per un tipo di responsabilità contrattuale.
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La Responsabilità Penale.
Mentre un addebito di responsabilità civile può essere mosso da un allievo sia
nei confronti dell’Istruttore che del CAI la responsabilità penale è strettamente
personale e riguarda solo l’Istruttore.
Si configura le responsabilità penale quando si violano delle norme che il
legislatore ha qualificato come reati.
Se l’istruttore compie un reato lo Stato sanzionerà questa sua azione, od
omissione, con una pena. La pena può variare tra il pagamento di una multa e la
privazione della libertà personale tramite arresto o reclusione.
Escludendo i reati dolosi, nei quali colui che agisce ha netta percezione di
compiere un crimine, all’Istruttore potrebbero venir imputati reati colposi e omissivi.
Si ha reato colposo quando colui che agisce non aveva nessuna intenzione di
provocare un reato che poi si è verificato. (es. Omicidio colposo: un guidatore che
investe un pedone uccidendolo non aveva intenzione ne di investirlo ne di ucciderlo
ma il fatto dell’uccisione è rilevante per l’ordinamento giuridico che lo qualifica
come omicidio colposo.)
Si ha un reato omissivo quando non viene compiuta un azione: il caso tipico è
l’omissione di soccorso.
Un reato può essere perseguito d’ufficio, cioè la Procura della Repubblica agisce
per motu proprio, o su querela di parte, cioè sulla segnalazione di un cittadino
interessato che avverte la Procura che secondo lui si è consumato un reato.
Per esempio in montagna si possono configurare l’omicidio colposo (morte di
una persona), le lesioni colpose (lesioni fisiche su una persona), l’omissione di
soccorso (l’abbandono di un compagno ferito o non prestare soccorso ad altri alpinisti
in difficoltà), la strage (ad esempio provocare il distacco di una valanga che
seppellisca un gruppo causando la morte di più persone).
Evoluzione delle responsabilità nella dinamica di un ipotetico incidente.
I cenni sulle principali fattispecie delle responsabilità che abbiamo finora
esposto sono di tipo teorico.
Il diritto è fatto di casi concreti. Analizziamo un ipotetico incidente e vediamo
come le responsabilità sono applicate.
Esempio
Un Istruttore Titolato porta ad arrampicare,durante un corso AR1, due allievi.
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Per mala organizzazione, o disattenzione, la Scuola, ove opera l’Istruttore, si è
scordata di chiedere il nulla osta al competente OTP e non è stata spedita neanche la
richiesta di assicurazione infortuni alla Sede Centrale.
La giornata è uggiosa e minacciose nuvole incombono sulle pareti,
conformemente alle previsione dell’ultimo bollettino meteo locale.
Uno dei due allievi è socio l’altro non è socio.
Durante la salita l’Istruttore prosegue, in un tiro, in marcata diagonale lungo una
parete di roccia con continue difficoltà di IV e V. L’Istruttore mette pochissimi rinvii
(due in un tiro di cinquanta metri).
Gli allievi che lo seguono arrampicando appaiati e sfalsati di pochi metri volano
entrambi in contemporanea, anche per colpa della leggera pioggerella che aveva
inumidito la parete, e fanno un lungo pendolo andando a schiantarsi su un placca di
roccia sporgente.
L’allievo socio, che non aveva il casco perché l’aveva scordato a casa, sbatte la
testa e muore sul colpo.
L’allievo non socio si frattura entrambe le gambe.
L’istruttore, che non aveva ne telefonino ne radio per chiamare tempestivamente
i soccorsi, raggiunge i due allievi e attua tutte le manovre per l’autosoccorso della
cordata. Riesce a dare l’allarme con molto ritardo solo quando altri istruttori
insospettiti della mancanza di notizie a fine giornata salgono fino alla base della
parete e possono raccogliere la richiesta di soccorso.
Intervengono sia il Soccorso Alpino che i Carabinieri per il rapporto relativo al
decesso dell’allievo socio.
Il Pubblico Ministero del luogo ove si era svolta la salita contesta all’Istruttore il
reato di Omicidio colposo per la morte dell’allievo socio, e di lesioni colpose per
l’allievo non socio.
I familiari, eredi dell’allievo socio, contestano all’Istruttore e al CAI una
responsabilità extracontrattuale perché ritengono che il comportamento dell’Istruttore
sia stato imprudente, negligente e senza perizia (vedi permettere la salita senza casco,
tempo brutto, pochi rinvii sul tiro in diagonale, parete eccessivamente difficile ecc,
mancato utilizzo di moderno apparato radiotrasmittente o cellulare per chiamare
tempestivamente i soccorsi, ecc. ecc.)
L’allievo non socio contesta all’Istruttore e al CAI una responsabilità
contrattuale perché ritiene di aver pagato da libero cittadino per l’assistenza di una
salita in montagna e nonostante il pagamento della somma ad una persona esperta si è
verificato un danno per cui pretende un risarcimento.
Il CAI contesta all’Istruttore e al Direttore della Scuola una Responsabilità
specifica per aver violato le regole tecniche sul nulla osta e sull’assicurazione.
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Si apre un processo penale a carico dell’Istruttore per le accuse di omicidio e
lesioni. Si costituiscono parti civili sia la famiglia del socio deceduto sia il CAI;
entrambi chiedono un risarcimento danni di tipo economico.
Si apre anche un processo civile dove l’allievo non socio chiede il suo
risarcimento danni.
I processi si svolgeranno, presumibilmente quello penale sarà più celere di
quello civile, la Giustizia farà la sua strada e solo alla fine potremo sapere dopo
ricostruzione dei fatti, perizie, contro perizie, testimonianze, interrogatori e
deposizioni l’esito dei due procedimenti.
L’unica cosa certa che qualsiasi fatto che cagioni un danno può far nascere delle
responsabilità. Quindi è bene pensare PRIMA alle cose. Rispettare i regolamenti,
norme tecniche e, SOPRATTUTTO il buon senso.
E’ vero che ogni tipo di causa civile ha il fine di quantificare economicamente
un risarcimento danni, ed è pur sempre operante l’assicurazione stipulata dal CAI
centrale per far fronte ad ogni evenienza economica di questo tipo. Quindi l’Istruttore
anche se condannato ad un risarcimento economico viene surrogato nel pagamento
dall’Assicurazione. Rimane il rischio della facoltà di rivalsa della Società
Assicuratrice sull’Istruttore nel caso di gravissime responsabilità non scusabili.
Ma per la responsabilità penale non c’è assicurazione che tenga. E solo
personale e si paga sulla propria pelle.
Ognuno paga poi, in silenzio, la responsabilità della propria coscienza per errori
evitabili ma compiuti per troppa leggerezza.
E non c’è giudice più severo di se stessi.
Riccardo Innocenti
I.N.A. – I.S.A. – I.A.L.
SCUOLA CENTRALE DI ALPINISMO
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