Presentazione del Prof. Italo Tanoni
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Presentazione del Prof. Italo Tanoni
Garanzia dei diritti e tutela dei minori Prof. Italo Tanoni Ombudsman della regione Marche http://www.consiglio.marche.it/ Le fonti della legislazione sui diritti dei minori. • Una storia recente che parte dal XX sec(1900) il Comitato di Protezione per l'Infanzia costituito dalla Società delle Nazioni nel 1919. Il primo organismo internazionale :. • Nel 1924 prima Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia che precisa la responsabilità degli adulti nei confronti dei minori. • Nel 1946 in cui nasce l'Unicef, creata dall'ONU, che nel 1953 diventa una organizzazione internazionale permanente presente in tutti i paesi del mondo. • Nel 1959 l’ONU proclama all'unanimità la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia in dieci principi ma il bambino è considerato oggetto di cure non soggetto di diritto. • Nel 1989 Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child), I caratteri della Convenzione • Valenza internazionale del documento (con ratifica degli Stati sottoscrittori) • Definizione di bambino (minore di anni 18) • Aderenza ai bisogni materiali e affettivi del bambino • Cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l’infanzia • Apertura culturale al pluralismo (famiglia allargata) I contenuti più rilevanti • Formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre sezioni, le 3 P:Provision, protection, promotion. • Provision, riguarda il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli elementi base per la sopravvivenza. • Protection, a tutela della minorità del bambino, riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze). • Promotion, tutela i diritti per la promozione del bambino come cittadino: il diritto all'espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione. I protocolli opzionali • Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati • L'articolo 38 della Convenzione prevede che nessuno di età inferiore ai 15 anni possa prendere parte attiva ad un conflitto armato. • Il Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile e lo sfruttamento e l’abuso sessuale assieme alla pedofilia e pedopornografia su Internet. (Consiglio d’UE-Convenzione di Lanzarote 25/10/2007- Approvata alla Camera nel gennaio 2010 e al Senato nell’ottobre 2010) L’Italia • L. 176 del 27/05/1991 Ratifica della Convenzione • L.269 del 3/08/1998 Norme contro lo sfruttamento sessuale sui minori • L.476 del 31/12/1998 Ratifica della Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali. L’ASSETTO GIUDIZIARIO • Tribunale per i minorenni • Nell'ordinamento italiano il tribunale per i minorenni è un organo guiudicante collegiale composto da 2 giudici togati e 2 onorari generalmente esperti in psicologia o pedagogia nominati con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. • Le sue competenze sono in campo civile, amministrativo e penale. • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni • E’ istituita presso ciascun tribunale per i minorenni ed esercita le sue attribuzioni nell’ambito del distretto di corte d’appello, pertanto la sua circoscrizione territoriale coincide con quella del tribunale presso il quale è istituita. Attualmente vi sono ventinove uffici di procura, con sede nelle stesse città ove sono costituiti i relativi tribunali. Gli istituti giuridici • Adozione L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio legittimo, dandogli il cognome. La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 • La legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Competenze Tribunale dei minori. • L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta. • Legge n.184 del 4 maggio 1983 . modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001. Differenze tra affido ed adozione • L'affidamento familiare e l'adozione sono due percorsi completamente diversi e non sovrapponibili e si differenziano in base alle seguenti caratteristiche: • la temporaneità |: [infatti nell'affido familiare è previsto il ritorno del minore • • • • • all'interno della famiglia d'origine. L'adozione, invece, è un processo in cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale;] il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, presuppone per l'intero percorso, un costante e frequente rapporto tra il minore e la vera famiglia; rientro del minore nella famiglia di origine, al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio, questi può farvi ritorno; la natura giuridica, infatti l'affido non cambia legalmente il rapporto del minore con i suoi genitori di origine mentre con l'adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce anche il cognome; lo status socio-economico, che in un'adozione è fondamentale affinché venga accettata. La famiglia che richiede l'adozione deve possedere determinati requisiti oggettivi (età, un matrimonio o convivenza stabile...) che per quelli affidatari non sono previsti. Affido "sine die“..oltre il termine massimo dei due anni. AFFIDAMENTO esercizio della potestà genitoriale sui figli minorenni in situazione di non convivenza dei genitori • AFFIDAMENTO CONGIUNTO prevede la completa cooperazione dei genitori (Inizialmente prima della L. 8/02/2006 c’era solo l’affido esclusivo) • AFFIDAMENTO CONDIVISO L.n.54/2006 in caso di conflitto, suddivide in modo equilibrato le responsabilità genitoriali e la permanenza presso ciascun genitore mantenendo la bigenitorialità attraverso un progetto pedagogico di cura e di educazione dei minori condiviso da entrambi i genitori ma con gestione disgiunta. • L’importanza del mediatore familiare. • Alcune criticità Adozioni particolari • L'adozione in casi particolari art. 44 della legge n. 184/83 e legge n. 149/2001, tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio. • casi contemplati prevedono tale opportunità per: • 1) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori; 4) constatata impossibilità di affidamento preadottivo. • Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single?..Recente sentenza della Corte Costituzionale- Polemiche con il Vaticano). La domanda al tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi. Commissione adozioni internazionali • La Commissione verifica che il procedimento di adozione internazionale si svolga secondo i principi e le indicazioni della convenzione dell'Aja ( 29 maggio 1993) di quelle contenute nei trattati di cooperazione bilaterali firmati dall‘Italia con gli stati esteri che non hanno aderito alla convenzione dell'Aja. • La Commissione ha anche competenza sull'autorizzazione degli Enti Autorizzati ad operare all'estero in materia di adozione internazionale e sulla gestione del relativo albo. L’attivita’ di mediazione familiare • La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo: la cogenitorialità (o bigenitorialità ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. • La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto. • Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l'assenza di conflitto giudiziale in corso. • La mediazione familiare è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario. Si ricorre a quest'ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo per accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione - che affianca gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali - è spesso definita anche mediazione globale. Le case famiglia • La casa-famiglia, (D.M. Min. Solidarietà Sociale 21/05/ 2001, n. 308), è una «comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni» la cui finalità è l’accoglienza di minori, disabili, anziani, persone affette da AIDS, Molte case-famiglia, si occupano dell'accoglienza di minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia». • Si pongono in alternativa agli orfanotrofi(o istituti) in quanto, a differenza di questi, dovrebbero avere alcune caratteristiche che la renderebbe somigliante ad una famiglia. In una stessa struttura potrebbero essere accolte anche minori con disagi e difficoltà di diverso tipo. (LEGGE REGIONE MARCHE N. 20 DEL 6-11-2002) PATRIA POTESTA’ e MINORE EMANCIPATO • Il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale (bigenitorialità) è avvenuto con riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre e abolito, oltre alla patria potestà, la potestà maritale. • Il minore emancipato è quel minore che, avendo contratto matrimonio,[ non è più soggetto alla potestà dei genitori. Per la precisione, secondo il codice civile, è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori o il curatore può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio. Minori stranieri non accompagnati • Con minore straniero non accompagnato si definisce un soggetto minorenne privo di cittadinanza italiana o di altri stati dell'U E, il quale non avendo provveduto ad una richiesta di asilo politico, è presente per qualsiasi circostanza sul territorio dello Stato, in assenza di soggetti terzi quali genitori o adulti che detengano per conto suo responsabilità legale, assistenza e rappresentanza. TUTORI E CURATORI • Si intende come tutore del minore il rappresentante legale di una persona che esercita una funzione di tutela cioè si prende cura (tueor) della gestione del patrimonio, dell’indirizzo educativo e della rappresentanza legale del minore (Artt.348,147, 357 Cod Civ). Sopperisce all’assenza dei genitori di riferimento. • Il curatore è un istituto previsto dall'ordinamento giuridico italiano di rappresentanza di una persona fisica o giuridica inabilitata, simile alla tutela ma nello specifico riguarda la rappresentanza del minore solo nel compimento di un singolo atto o di una limitata serie di atti o in un determinato processo. IL CURATORE • Il curatore speciale (art 347 c.c.)nel caso che due minori soggetti alla stessa tutela si trovino in una posizione di contrasto (conflitto di interessi) viene nominato per la risoluzione del conflitto un curatore ad acta. Previsto nei casi di impedimento della funzione tutelare es nella gestione patrimoniale e/o dei fallimenti • Il curatore giudiziario l’attività di curatore speciale si esplica con maggiore frequenza in sede processuale, la prassi si è orientata nel tempo verso l’attribuzione di tale funzione ad avvocati. Minori per i quali può essere aperta la tutela Il minore può avere un tutore quando i suoi genitori non possono o non sono in grado di aver cura e di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni. Il Tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (Art. 357 Codice Civile). • In particolare, i casi in cui si procede a nominare un tutore ricorrono quando il minore: • sia orfano di entrambi i genitori • minore non riconosciuto alla nascita; o minore figlio naturale riconosciuto da un genitore a sua volta minorenne non emancipato • minore i cui genitori siano detenuti; • sia stato dichiarato adottabile ed è in attesa di essere adottato • abbia genitori ai quali è stata tolta la potestà genitoriale o è stata sospesa o interdetta in seguito a condanna penale • abbia genitori lontani (ad esempio stranieri residenti all’estero) o latitanti e quindi non in grado di svolgere la potestà genitoriale • minori stranieri non accompagnati • • • • • Chi può essere nominato tutore? (art. 348 del C. C) il genitore del minore, che ha esercitato per ultimo la potestà genitoriale, ha designato specificamente qualcuno a svolgere il ruolo di tutore? La designazione : per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. È efficace la designazione fatta alla stessa persona dai genitori in caso di loro commorienza ed in due atti separati. Se dunque c'è una valida designazione da parte del genitore, il giudice competente nominerà tutore colui che è stato così designato. Se manca tale designazione, ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra altri prossimi parenti. Non è però obbligatorio che si tratti di un parente, dal momento che la legge parla soltanto di una preferenza. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’Ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire Chi nomina il tutore e il curatore? • Il tutore è nominato con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale del Circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (Art. 343 del Codice Civile). • Il decreto del Giudice Tutelare è revocabile e modificabile anche d'ufficio e reclamabile al Tribunale per i Minorenni. • Durante lo stato di adottabilità la nomina del tutore è effettuata dal Tribunale per i Minorenni (Art. 19 L. 184/1983). • Il Giudice Tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario o sezione staccata. Ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (Art. 344 Codice Civile). Può chiedere l’assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondano alle sue funzioni (Art. 344 Codice Civile). Le Autorità di garanzia dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia Il Garante: le funzioni generali di tutela • • • • • • CAPO III Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza Art. 10(Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza) 1. L’ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, (legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. 2. L’Autorità, in particolare: a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1; c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età; Garante: Tutori e curatori, stranieri n.a.,raccolta dati, formula pareri. • h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; • i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati; • j) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato; • k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori; • l) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale; • m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. Garante: tutela dell’informazione e della comunicazione • e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e • all’adolescenza; • f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di • comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia • sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa; • g) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI; Le azioni pratiche nell’attività di tutela • Art. 11 (Ambito di intervento e modalità) • 1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 10, l’Autorità: • a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; • b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; • c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella • tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie; • d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10della legge 241/1990; • e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori. Cura la formazione dei tutori e curatori • Art. 12 • (Tutela e curatela) • L’Autorità promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione. Internet e famiglie marchigiane LA TUTELA DEI MINORI NELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA • Protocollo del 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia (integrazione con un Vademecum nel 1995 e nel 2006). CARTA DI TREVISO • I giornalisti sono tenuti ad osservare la normativa penale, civile ed amministrativa che regola la corretta informazione in materia di minori; • a garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità; • evitare di pubblicare qualsiasi elemento che possa portare ad identificare un minore coinvolto in procedimenti giudiziari (foto, filmati et al)…….. • Nei casi di separazione dei genitori con figli minorenni, di adozioni o di affidamento, il giornalista è tenuto a non enfatizzare o spettacolarizzare la rappresentazione dei fatti..deve garantire l’anonimato • Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico,………………. • Nei casi di minori malati, svantaggiati o in difficoltà, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e nella narrazione delle vicende…… • Tutte le precauzioni finora elencate vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale……. • Tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine. Le iniziative già realizzate Le agenzie coinvolte Le attività in corso d’opera Titolo: Trattamenti-maltrattamenti -Progetto già presentato nella Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici della scuola marchigiana approvato dalla Direzione Scolastica Regionale. -Attività di formazione (Ist. Psicologia Uniurb) blended e.learning (provinciale)per un referente in ogni realtà degli IC. -Costituzione di osservatori territoriali sul fenomeno. -Prima raccolta di dati a livello regionale nel 2011 (docenti di scuola dell’infanzia e primaria (1° ciclo) Perché gli insegnanti • Progetto RETAN Telefono Arcobaleno Il 45,1% ritiene che si tratti di abusi familiari, il 53% di conoscenti della vittima. Il 13% degli insegnanti ha approfondito l'argomento attraverso la partecipazione a convegni o letture specifiche. • Il 40% degli insegnanti dimostra di avere conoscenza del problema. Il 23% si sente in grado di riconoscerne in modo completo i segnali inviati. • L'etica degli insegnanti li porta a considerare, per ben il 63%, la denuncia di un caso di sospetto abuso sessuale un obbligo morale. • Il 7% degli insegnanti sa di avere l' obbligo giuridico di denuncia. • Solo il 6% pensa che la denuncia non rientri nei propri compiti. Richiesta di una formazione continua e completa, da parte di esperti • Richiesta: presenza a scuola di un referente (a cui sarà rivolta la formazione) • Incremento del lavoro di rete. • Per saperne di più: [email protected] www.telefonoarcobaleno.org Iniziative da realizzare nel 2011 -Iniziative di aggiornamento e approfondimento per tutori legali e curatori speciali -Corso di aggiornamento sui “mediatori familiari” -Seminario “Il ruolo del giudice tutelare nella tutela del minore” (nuova iniziativa). -Salute e scuola. Ricerca sugli interventi di promozione del benessere nelle scuole primarie . -Bullismo fisico, psicologico, elettronico, omofobico, razzista, di genere . -Internet e i pericoli della cyber navigazione nei bambini e negli adolescenti (nuovo progetto). In collaborazione con il CORECOM e Pari Opportunità) Coinvolgimento, genitori, scuola, ONLUS /Meter, Polizia Postale). Legal-mente. Progetto di educazione alla legalità (con Questura di Ancona , Assessorato e USR). -Giovani e partecipazione democratica. -Famiglia, disabilità e scuola -Disabili e inserimento lavorativo: diffusione regionale da Istituti Superiori della Provincia di Pesaro-Urbino.http://www.scribd.com/doc/33061670/Presenta-I-CARE-7-0 (Best practices 1^ in Italia) Promozione di una Legge sull’Infanzia