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[doc. web n. 1735056]
Provvedimento del 16 giugno 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il ricorso, presentato l'8 marzo 2010 nei confronti delle succursali italiane di Ing Direct N.V. e
The Nielsen Company s.r.l., con il quale Luca Marcon (rappresentato dal Centro Tutela Consumatori
Utenti di Bolzano), reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ha chiesto, con specifico riferimento alla ricezione di messaggi di posta
elettronica relativi ad una ricerca di mercato orientata al "lancio di un nuovo prodotto", di ottenere la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di
conoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati o
possano essere comunicati; con il ricorso l'interessato (che ha sostenuto di aver ricevuto un riscontro
incompleto da Ing Direct NV e nessuna risposta da The Nielsen Company s.r.l.) ha inoltre manifestato la
propria opposizione all'ulteriore trattamento a fini di comunicazione commerciale, chiedendo altresì la
liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 marzo 2010, con la quale questa Autorità,
ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del
ricorrente, nonché la nota del 25 aprile 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la
decisione sul ricorso;
VISTA la nota, datata 29 marzo 2010, con cui Ing Direct N.V., nel richiamare il riscontro già fornito in
sede di interpello preventivo, ha confermato di aver provveduto, già in epoca anteriore alla proposizione
del ricorso, "a modificare il consenso al trattamento dei (…) dati nel modo (…) indicato" dall'interessato,
rilevando che, tuttavia, in un momento successivo, "a causa di un disguido tecnico il sistema informatico
ha inviato erroneamente quattro comunicazioni relative al (…) magazine on line "Voce Arancio"
all'indirizzo e-mail presente nella (…) anagrafica" del ricorrente; il titolare del trattamento ha poi
dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice
"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "provveduto a risolvere l'anomalia in
questione", assicurando che l'utilizzo dei dati del ricorrente "sarà unicamente finalizzato alla corretta
gestione del (…) Conto Arancio", con esclusione, dunque, di finalità a carattere promozionale;
VISTA la nota, inviata via fax il 1° aprile 2010, con cui The Nielsen Company s.r.l., nel fornire riscontro
alle richieste del ricorrente, ha chiarito di essere stata "nominata responsabile del trattamento dalla (…)
Ing Direct N.V. – Succursale Italiana, limitatamente alla ricerca di mercato commissionata dalla
Titolare", come reso noto all'interessato tramite "l'informativa fornita (…) prima della richiesta di
compilazione" del relativo questionario; nella medesima nota la resistente ha inoltre rappresentato di
essersi "limitata a trattare i dati forniti dal titolare del trattamento secondo le istruzioni impartite dallo
stesso", dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del
Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "allo stato i (…) dati non sono più in
possesso della (…) Società, in quanto distrutti come previsto dalla normativa ASSIRM";
VISTA la nota, inviata via fax l'8 aprile 2010, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito
da The Nielsen Company s.r.l., ha invece rilevato la parzialità di quello proveniente da Ing Direct N.V.,
ribadendo l'istanza di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dalla medesima con riferimento al
lamentato invio di comunicazioni non sollecitate del quale ha, peraltro, intimato la definitiva cessazione;
il ricorrente ha altresì reiterato la richiesta di corresponsione delle spese del procedimento;
VISTA la nota inviata via fax il 15 aprile 2010 con cui Ing Direct N.V., nel confermare quanto già
dichiarato con la nota del 29 marzo 2010 circa l'interdizione dell'invio di ulteriori messaggi di posta
elettronica a carattere promozionale, ha altresì rappresentato, in relazione alle richieste del ricorrente volte
ad ottenere l'accesso ai dati, di ritenere la relativa richiesta già evasa in sede di riscontro all'interpello
preventivo con nota del 22 luglio 2010;
VISTA la nota datata 10 maggio 2010 con cui il ricorrente ha rilevato nuovamente l'incompletezza del
riscontro fornito da Ing Direct N.V. in merito all'istanza di accesso ai dati che lo riguardano, ribadendo la
relativa richiesta e chiarendo che l'istanza di interpello preventivo del "14.07.2009 (…) è stata formulata
con specifico riferimento ai dati inerenti l'indagine di mercato avviata nei confronti del ricorrente dalla
(…) The Nielsen dietro indicazione di Ing Direct";
RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo
comma, del Codice, non luogo a provvedere in ordine all'istanza di opposizione all'ulteriore trattamento
per finalità di carattere promozionale avendo le società resistenti fornito un riscontro sufficiente, sia pure
solo dopo la presentazione del ricorso, chiarendo altresì i rapporti tra di loro esistenti nonché l'effettiva
titolarità del trattamento dei dati in questione;
RILEVATO di dover dichiarare infondata la richiesta di accesso ai dati personali, relativi alle lamentate
operazioni di invio non sollecitate, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente già in
epoca anteriore alla proposizione del ricorso dichiarando che i dati dell'interessato sottoposti a
trattamento, e per i quali è stato raccolto il relativo consenso (originariamente, peraltro, anche per finalità
di carattere promozionale tramite società terze), sono solo quelli comunicati dal ricorrente "in occasione
della richiesta di apertura di Conto Arancio e (…) contenuti nel modulo di apertura dello stesso";
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti
di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Ing Direct N.V., in qualità di titolare del trattamento, stante la
tardività di un completo riscontro relativamente alla manifestata opposizione ai trattamenti per fini
promozionali, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi anche in
considerazione della parziale infondatezza del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di opposizione al trattamento per finalità di
carattere promozionale;
b) dichiara infondata l'istanza di accesso ai dati personali del ricorrente;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Ing Direct N.V., la
quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua
porzione delle spese.
Roma, 16 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli