Le Dichiarazioni dei diritti

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Le Dichiarazioni dei diritti
Le Dichiarazioni dei diritti
Nel preambolo della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789 i rappresentanti del popolo francese in rivoluzione
presentavano anche le finalità per cui il testo
era stato scritto. Essi proclamavano solennemente i diritti naturali, inalienabili e sacri
«affinché questa dichiarazione, costantemente
presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro continuamente i loro diritti e i loro
doveri; affinché gli atti del potere legislativo,
e quelli del potere esecutivo, potendo essere
ad ogni istante paragonati con lo scopo d’ogni
istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati ormai su
dei princìpi semplici e incontestabili, volgano
sempre al mantenimento della Costituzione, e
alla felicità di tutti».
La proclamazione in forma solenne dei princìpi
basilari della vita collettiva ha un’importanza
storica, che va al di là della sua efficacia giuridica, cioè della sua capacità di trasformare
queste verità in leggi. A partire dalle rivoluzioni settecentesche, le Dichiarazioni dei
diritti dell’uomo costituiscono gli strumenti
attraverso cui una comunità politica democratica assume come fondamento di ogni azione
pubblica tali princìpi, che dunque sono proclamati e riconosciuti, non «inventati». In linea
coi princìpi del giusnaturalismo, infatti, i diritti
dell’uomo si affermano prima della fondazione
dello Stato democratico, nato con lo scopo di
realizzarne il pieno godimento.
Le costituzioni settecentesche erano brevi e
alquanto povere di passionalità, se si escludono i richiami alla sovranità del popolo o della
nazione. In generale, contenevano esclusivamente le norme relative all’organizzazione dei
poteri costitutivi dello Stato, al loro bilanciamento e alla loro separazione. Scaldare i cuori
dei cittadini era un altro dei compiti assegnati
alle Dichiarazioni dei diritti, e anche per questo
spesso erano discusse e approvate prima della
costituzione. Il 12 giugno 1776 una Convenzione proclamò la Dichiarazione dei diritti
dello Stato della Virginia, prima di darsi una
costituzione (29 giugno), e prima che fosse
ratificata la Dichiarazione di indipendenza
delle colonie (4 luglio 1776). Fu questo testo a
essere imitato dagli altri Stati, a eccezione della
Pennsylvania. In Francia, l’Assemblea Nazionale nata dagli Stati Generali votò la celebre
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino il 26 agosto 1789, molto prima di riuscire
a darsi una costituzione.
La storia di questo testo francese è peraltro
indicativa del valore programmatico di tali
dichiarazioni. Le convulsioni del decennio
rivoluzionario francese, mutando il modello
politico secondo i vari gruppi al potere, si ripercuotevano sulla fortuna del documento: nel
1793 al testo del 1789 si sostituì una dichiarazione ispirata dai girondini (29 maggio), subito
seguita da un testo voluto dai montagnardi (23
giugno). Nate per essere guida e fondamento
immobile della vita politica, le Dichiarazioni
dei diritti restano dei documenti storici, sog-
getti quindi a tutte le variabili del tempo e dei
suoi attori.
Il confronto tra il testo della Virginia e quello
francese rivela notevoli somiglianze: il fondamento filosofico è lo stesso, ossia il giusnaturalismo e l’affermazione dei diritti individuali.
Mentre il Bill of rights del 1689 rivendicava i
diritti tradizionali del cittadino inglese, questi
testi hanno un’apertura più universale, rivolgendosi potenzialmente a tutti gli uomini.
Vi sono, però, anche una serie di differenze tra
il contesto americano e quello francese. Quella
che qui ci interessa riguarda il rapporto tra la
Dichiarazione dei diritti e la Costituzione. A
parte la Virginia, tutti gli altri Stati incorpora­no
la Dichiarazione nel testo costituzionale, e addirittura la Costituzione degli Stati Uniti manca
di una vera e propria dichiarazione dei diritti,
Giardina-Sabbatucci-Vidotto • © 2012, GIUS. LATERZA & FIGLI, ROMA-BARI
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La Dichiarazione dei
diritti dello Stato
della Virginia
[© Bettmann/Corbis]
Durante il periodo della
rivoluzione americana la
Virginia fu il primo Stato
a darsi una Costituzione,
redatta a Williamsburg
nel 1776, che contenesse
come preambolo una
«Dichiarazione dei
diritti» (Bill of rights),
considerata la prima
dichiarazione dei diritti
dell’uomo di epoca
moderna. Quest’ultima,
redatta da George
Mason, fu adottata dalla
Convenzione della
Virginia il 12 giugno 1776
e divenne un documento
fondamentale al quale si
ispirarono le successive
«Dichiarazioni» di altri
Stati del Nord America e
del continente europeo.
storia società cittadinanza
inserita soltanto successivamente, con i primi
dieci emendamenti. I diritti naturali dell’individuo sono garantiti dalla Costituzione ed è a
essa che gli ex coloni guardano in primo luogo, in quanto ciò che più li interessa è la limitazione dei poteri del governo rappresentativo.
In Francia, invece, il testo della Dichiarazione
ha una vita autonoma dalle varie costituzioni
che si succedono nel decennio rivoluzionario
e, anzi, è spesso loro contrapposto con intenti
critici. In più, si presta ad essere rielaborato
per veicolare nuovi contenuti (come nella Di­
chiarazione dei diritti della donna e della
cittadina pubblicata dalla scrittrice Olympe
de Gouges nel 1791 per proclamare il diritto
alla parità legale, politica e sociale delle donne).
Quella tra diritti individuali e costituzione è una
frattura destinata a ricomporsi nel corso del
XIX e XX secolo: il testo della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino verrà usato
come preambolo per le costituzioni francesi del
1848, del 1946 e del 1958. Così «costituzionalizzate», quelle parole perdono astrattezza per
diventare diritti positivi, leggi dello Stato. La
stessa scelta viene fatta dai costituenti italiani
e tedeschi per uscire del tutto dall’esperienza
totalitaria, nel secondo dopoguerra. I primi
dodici articoli della Costituzione italiana sono denominati «princìpi fondamentali» e non
possono in alcun modo essere oggetto di modifica da parte del legislatore.
Nel corso degli ultimi due secoli sono cambiati
anche i contenuti delle Dichiarazioni. In particolare, agli ormai tradizionali diritti dell’individuo previsti dai filosofi del giusnaturalismo
si sono affiancati i cosiddetti diritti sociali,
relativi alle condizioni materiali dei cittadini,
che rappresentano un ostacolo al pieno godimento dei diritti individuali. Inoltre, i crimini
commessi dai totalitarismi e durante la seconda guerra mondiale hanno reso evidente che la
garanzia della dignità umana non poteva essere
Ritratto di Olympe de
Gouges o Madame Aubry
(1748-1793), 1784
[acquatinta di scuola
francese, Musée de la Ville
de Paris, Musée Carnavalet,
Parigi; © Bridgeman]
Olympe de Gouges,
drammaturga francese
vissuta durante il periodo
rivoluzionario, divenne
molto celebre per i
suoi scritti femministi
e abolizionisti. Nel
1791 pubblicò la
Dichiarazione dei diritti
della donna e della
cittadina in cui sosteneva
l’uguaglianza politica
e sociale tra uomo e
donna, insistendo perché
si restituissero alla donna
quei diritti naturali che
la forza del pregiudizio
le aveva sottratto. Nel
1793 fu ghigliottinata
perché si era opposta
all’esecuzione di Luigi
XVI e aveva osato
attaccare Robespierre.
più demandata esclusivamente ai singoli Stati,
ma doveva essere un compito affidato alla vigilanza di tutta la comunità internazionale. La
Dichiarazione universale dei diritti dell’uo­
mo del 1948 va in questa direzione e fino a
oggi rappresenta il documento più valido per
rivendicare il rispetto di tutti gli esseri umani e
non solo dei cittadini di un determinato paese.
Certamente, le continue violazioni dei diritti
umani così come i limiti alla libertà posti da
dittature vecchie e nuove possono rendere
scettici sull’efficacia di questi documenti. Meglio di qualsiasi altro testo giuridico le Dichiarazioni dei diritti rendono evidente la distanza
tra la parola e l’azione, tra le questioni di principio e le politiche concrete, tra gli ordinamenti
utopistici e quelli reali. Tuttavia, è in loro nome
che si conducono le battaglie, talvolta vittoriose, per rendere la realtà concreta più vicina agli
ideali.
Rifugiati politici davanti alla sede dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite,
Roma 2005
Malgrado la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo sancisca i diritti sociali relativi alle
condizioni materiali di ogni essere umano, vi
sono ancora nel mondo milioni di individui
che vivono in condizioni di povertà e senza
le necessarie garanzie di libertà. In questa
immagine alcune decine di rifugiati politici
sono in sciopero della fame davanti alla sede
di Roma dell’Alto Commissariato per i Diritti
Umani dell’Onu.
storia società cittadinanza
Giardina-Sabbatucci-Vidotto • © 2012, GIUS. LATERZA & FIGLI, ROMA-BARI
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