Le Dichiarazioni dei diritti
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Le Dichiarazioni dei diritti
Le Dichiarazioni dei diritti Nel preambolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 i rappresentanti del popolo francese in rivoluzione presentavano anche le finalità per cui il testo era stato scritto. Essi proclamavano solennemente i diritti naturali, inalienabili e sacri «affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo, e quelli del potere esecutivo, potendo essere ad ogni istante paragonati con lo scopo d’ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati ormai su dei princìpi semplici e incontestabili, volgano sempre al mantenimento della Costituzione, e alla felicità di tutti». La proclamazione in forma solenne dei princìpi basilari della vita collettiva ha un’importanza storica, che va al di là della sua efficacia giuridica, cioè della sua capacità di trasformare queste verità in leggi. A partire dalle rivoluzioni settecentesche, le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo costituiscono gli strumenti attraverso cui una comunità politica democratica assume come fondamento di ogni azione pubblica tali princìpi, che dunque sono proclamati e riconosciuti, non «inventati». In linea coi princìpi del giusnaturalismo, infatti, i diritti dell’uomo si affermano prima della fondazione dello Stato democratico, nato con lo scopo di realizzarne il pieno godimento. Le costituzioni settecentesche erano brevi e alquanto povere di passionalità, se si escludono i richiami alla sovranità del popolo o della nazione. In generale, contenevano esclusivamente le norme relative all’organizzazione dei poteri costitutivi dello Stato, al loro bilanciamento e alla loro separazione. Scaldare i cuori dei cittadini era un altro dei compiti assegnati alle Dichiarazioni dei diritti, e anche per questo spesso erano discusse e approvate prima della costituzione. Il 12 giugno 1776 una Convenzione proclamò la Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia, prima di darsi una costituzione (29 giugno), e prima che fosse ratificata la Dichiarazione di indipendenza delle colonie (4 luglio 1776). Fu questo testo a essere imitato dagli altri Stati, a eccezione della Pennsylvania. In Francia, l’Assemblea Nazionale nata dagli Stati Generali votò la celebre Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino il 26 agosto 1789, molto prima di riuscire a darsi una costituzione. La storia di questo testo francese è peraltro indicativa del valore programmatico di tali dichiarazioni. Le convulsioni del decennio rivoluzionario francese, mutando il modello politico secondo i vari gruppi al potere, si ripercuotevano sulla fortuna del documento: nel 1793 al testo del 1789 si sostituì una dichiarazione ispirata dai girondini (29 maggio), subito seguita da un testo voluto dai montagnardi (23 giugno). Nate per essere guida e fondamento immobile della vita politica, le Dichiarazioni dei diritti restano dei documenti storici, sog- getti quindi a tutte le variabili del tempo e dei suoi attori. Il confronto tra il testo della Virginia e quello francese rivela notevoli somiglianze: il fondamento filosofico è lo stesso, ossia il giusnaturalismo e l’affermazione dei diritti individuali. Mentre il Bill of rights del 1689 rivendicava i diritti tradizionali del cittadino inglese, questi testi hanno un’apertura più universale, rivolgendosi potenzialmente a tutti gli uomini. Vi sono, però, anche una serie di differenze tra il contesto americano e quello francese. Quella che qui ci interessa riguarda il rapporto tra la Dichiarazione dei diritti e la Costituzione. A parte la Virginia, tutti gli altri Stati incorporano la Dichiarazione nel testo costituzionale, e addirittura la Costituzione degli Stati Uniti manca di una vera e propria dichiarazione dei diritti, Giardina-Sabbatucci-Vidotto • © 2012, GIUS. LATERZA & FIGLI, ROMA-BARI 149 La Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia [© Bettmann/Corbis] Durante il periodo della rivoluzione americana la Virginia fu il primo Stato a darsi una Costituzione, redatta a Williamsburg nel 1776, che contenesse come preambolo una «Dichiarazione dei diritti» (Bill of rights), considerata la prima dichiarazione dei diritti dell’uomo di epoca moderna. Quest’ultima, redatta da George Mason, fu adottata dalla Convenzione della Virginia il 12 giugno 1776 e divenne un documento fondamentale al quale si ispirarono le successive «Dichiarazioni» di altri Stati del Nord America e del continente europeo. storia società cittadinanza inserita soltanto successivamente, con i primi dieci emendamenti. I diritti naturali dell’individuo sono garantiti dalla Costituzione ed è a essa che gli ex coloni guardano in primo luogo, in quanto ciò che più li interessa è la limitazione dei poteri del governo rappresentativo. In Francia, invece, il testo della Dichiarazione ha una vita autonoma dalle varie costituzioni che si succedono nel decennio rivoluzionario e, anzi, è spesso loro contrapposto con intenti critici. In più, si presta ad essere rielaborato per veicolare nuovi contenuti (come nella Di chiarazione dei diritti della donna e della cittadina pubblicata dalla scrittrice Olympe de Gouges nel 1791 per proclamare il diritto alla parità legale, politica e sociale delle donne). Quella tra diritti individuali e costituzione è una frattura destinata a ricomporsi nel corso del XIX e XX secolo: il testo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino verrà usato come preambolo per le costituzioni francesi del 1848, del 1946 e del 1958. Così «costituzionalizzate», quelle parole perdono astrattezza per diventare diritti positivi, leggi dello Stato. La stessa scelta viene fatta dai costituenti italiani e tedeschi per uscire del tutto dall’esperienza totalitaria, nel secondo dopoguerra. I primi dodici articoli della Costituzione italiana sono denominati «princìpi fondamentali» e non possono in alcun modo essere oggetto di modifica da parte del legislatore. Nel corso degli ultimi due secoli sono cambiati anche i contenuti delle Dichiarazioni. In particolare, agli ormai tradizionali diritti dell’individuo previsti dai filosofi del giusnaturalismo si sono affiancati i cosiddetti diritti sociali, relativi alle condizioni materiali dei cittadini, che rappresentano un ostacolo al pieno godimento dei diritti individuali. Inoltre, i crimini commessi dai totalitarismi e durante la seconda guerra mondiale hanno reso evidente che la garanzia della dignità umana non poteva essere Ritratto di Olympe de Gouges o Madame Aubry (1748-1793), 1784 [acquatinta di scuola francese, Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, Parigi; © Bridgeman] Olympe de Gouges, drammaturga francese vissuta durante il periodo rivoluzionario, divenne molto celebre per i suoi scritti femministi e abolizionisti. Nel 1791 pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina in cui sosteneva l’uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna, insistendo perché si restituissero alla donna quei diritti naturali che la forza del pregiudizio le aveva sottratto. Nel 1793 fu ghigliottinata perché si era opposta all’esecuzione di Luigi XVI e aveva osato attaccare Robespierre. più demandata esclusivamente ai singoli Stati, ma doveva essere un compito affidato alla vigilanza di tutta la comunità internazionale. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uo mo del 1948 va in questa direzione e fino a oggi rappresenta il documento più valido per rivendicare il rispetto di tutti gli esseri umani e non solo dei cittadini di un determinato paese. Certamente, le continue violazioni dei diritti umani così come i limiti alla libertà posti da dittature vecchie e nuove possono rendere scettici sull’efficacia di questi documenti. Meglio di qualsiasi altro testo giuridico le Dichiarazioni dei diritti rendono evidente la distanza tra la parola e l’azione, tra le questioni di principio e le politiche concrete, tra gli ordinamenti utopistici e quelli reali. Tuttavia, è in loro nome che si conducono le battaglie, talvolta vittoriose, per rendere la realtà concreta più vicina agli ideali. Rifugiati politici davanti alla sede dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, Roma 2005 Malgrado la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancisca i diritti sociali relativi alle condizioni materiali di ogni essere umano, vi sono ancora nel mondo milioni di individui che vivono in condizioni di povertà e senza le necessarie garanzie di libertà. In questa immagine alcune decine di rifugiati politici sono in sciopero della fame davanti alla sede di Roma dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu. storia società cittadinanza Giardina-Sabbatucci-Vidotto • © 2012, GIUS. LATERZA & FIGLI, ROMA-BARI 150