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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
A.S.L. 1 – TORINO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
via Alassio, n. 36/E – 10126 TORINO
Tel. 011.5663800 - Fax 011.5663933 - e-mail [email protected]
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE COMPETENZE SANTIARIE NELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
DI TORINO
Il Dirigente Medico
Responsabile S.S. S.I.E.U.
(dr.ssa Franca GARABELLO)
Il Direttore
della S.C. PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
(dr. Gianni BURATTI)
Torino, 18 giugno 2007
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INDICE
INTRODUZIONE
pag. 3
1 - VENTILAZIONE
pag. 5
2 - PRESE D'ARIA
pag. 6
3 - RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO
pag. 9
4 - OBBLIGHI PER L'ESERCENTE
pag. 10
5 - IMPIANTI SPORTIVI
pag. 11
6 - DISABILI D.M.
pag. 12
7 - SERVIZI IGIENICI
pag. 14
8 - SPOGLIATOI
pag. 16
9 - CAMERINI
pag. 17
10 - PRONTO SOCCORSO
pag. 17
11 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
pag. 18
12 - FUMO
pag. 20
13 – PISCINE
pag. 20
14 – PORTE
pag. 21
15 – ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
pag. 21
16 – LEGISLAZIONE
pag. 23
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INTRODUZIONE
Queste Linee Guida sono state realizzate in occasione dei “XX Giochi Olimpici Invernali – Torino
2006”.
Le Linee Guida sono state redatte secondo i seguenti criteri:
1) raccolta dei riferimenti legislativi nazionali, regionali, dei regolamenti che normano le realtà
locali di competenza del rappresentante sanitario all’interno della Commissione Provinciale
per i Locali di Pubblico Spettacolo;
2) esperienze maturate dalle singole Strutture Complesse;
3) avere un riferimento comune tra le AA.SS.LL. 1 – 5 – 10 che sono intervenute sulle Opere
Olimpiche e Connesse realizzate nel territorio di propria competenza;
4) agevolare l’attività dei progettisti che possono avvalersi di uno strumento di sintesi;
5) garantire la trasparenza nell’azione delle Strutture Complesse;
6) ridurre i tempi di espressione dei pareri.
Nelle Linee guida sono rappresentati gli argomenti che devono essere valutati sia in fase di esame
progetto che in fase espressione di parere al Sindaco per il rilascio dell’agibilità.
In particolare si sottolineano i seguenti aspetti che si sono venuti consolidando nella pratica e con i
riferimenti legislativi e regolamentari:
1) i servizi igienici dovranno essere realizzati con:
- separazione tra servizio e antibagno e tra servizio e serviizo a tutta altezza;
- idonea ventilazione, considerato che si tratta di locali per i quali è previsto un uso intensivo
soprattutto negli intervalli degli spettacoli dovranno essere previsti almeno dieci/dodici
ricambi/ora;
- in caso di durata prolungata dell’attività dovrà essere prevista la periodica pulizia dei servizi,
in caso di “servizi chimici” la pulizia dovrà essere correlata al numero di possibili utilizzi;
- i riferimenti numerici sono rappresentati da quelli previsti dal D.M. 18 marzo 1996;
2) i parapetti dovranno essere:
- di altezza pari a cm. 100 come previsto dalla norma, considerato che l’altezza della
popolazione è aumentata rispetto agli anni di emanazione della legislazione, durante
l’evento olimpico è stato proposto ai realizzatori delle opere di portare l’altezza dei parapetti
a cm. 110, tale proposta è stata condivisa e realizzata; appare pertanto opportuno, in attesa di
una ridefinizione legislativa del parametro, proporla anche per i locali di pubblico
spettacolo;
- realizzati in modo da non poter essere attraversati da una sfera del diametro di cm. 10;
3) per gli impianti di ventilazione si dovrà fare riferimento a:
- norme di buona tecnica verificando in particolare, attraverso l’acquisizione per l’impianto
delle sezioni orizzontali e verticali sia per l’immissione (colore blu) che per l’estrazione
(colore rosso), le bocche di captazione escludendo che le stesse possano dare luogo a
fenomeni shunt con fonti di inquinamento; a tale proposito si ricorda che negli ultimi
decenni vi sono stati almeno tre episodi di intossicazione di utenti di piscine con vapori di
cloro dovuti a immissione degli stessi dalle bocche di captazione a seguito di errore umano
nelle attività di clorazione delle acque;
- prevedere in fase progettuale la possibilità di esplorare e pulire le macchine e le condotte,
- prevedere in fase di prescrizioni di esercizio che dette attività siano programmate e
documentate;
4) in occasione di eventi per i quali è prevista una notevole presenza di pubblico sarà
necessario chiedere la presentazione del piano di emergenza nel quale dovranno essere
individuate:
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-
numero di ambulanze suddivise in normali e dotate dei presidi di rianimazione;
numero, composizione, dotazioni e collocazione delle postazioni di pronto soccorso che
verranno realizzate qualora non presenti nel luogo dell’evento;
- numero, composizione, dotazioni e collocazione delle squadre di emergenza;
- raccordo con 118;
- locale destinato alle attività di coordinamento per i rappresentanti sanitari, dei Vigili del
Fuoco, di Pubblica Sicurezza e dell’organizzazione dell’evento, i soggetti individuati
dovranno essere dotati di apparato ricetrasmittente di comunicazione;
- chiedere che prima dell’inizio dello spettacolo venga fatto per almeno due volte un annuncio
informativo al pubblico su vie di uscita di emergenza, postazioni e collocazione di pronto
soccorso, presenza di squadre di emergenza e collocazione dei servizi igienici;
- i riferimenti numerici sono rappresentati da quelli previsti dal D.M. 18 marzo 1996;
5) le pareti trasparenti o translucide dovranno essere:
- realizzate con materiali di sicurezza;
- chiaramente segnalate;
- quando sono aperti non costituire pericolo;
- progettati congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro
pulitura senza rischi;
6) presenza di idonea cartellonistica;
7) qualora vengano somministrati alimenti o bevande dovranno essere rispettati i dettati di cui
alla legge 283/62, alla D.I.A. o al Regolamento CE 852/2004;
8) i livelli di rumore dovranno essere contenuti nei limiti indicati nel D.P.C.M. 1 marzo 1991;
9) qualora venga effettuato un sopralluogo di verifica di attività già autorizzata ed in esercizio
occorrerà procedere a:
- verifica documentale di quanto a suo tempo autorizzato;
- verifica della funzionalità dell’autorizzato;
- qualora dalle verifiche risulti una non funzionalità dell’autorizzato, una variazione realizzata
dopo l’autorizzazione che pertanto modifica i parametri in base ai quali la stessa aveva
ricevuto parere positivo o siano intervenute modifiche legislative per le quali è stato previsto
un termine temporale per l’adeguamento e lo stesso sia stato superato verrà chiesto
l’adeguamento alla normativa in vigore.
Il membro che partecipa alla Commissione, designato dall’Azienda su proposta del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione e nominato con decreto del Prefetto, rappresenta a tutti gli effetti il
Dipartimento di Prevenzione e pertanto è tenuto, nella stessa sede, ad esprimere il parere
richiesto in conformità ai criteri illustrati in queste Linee Guida.
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1.0 - VENTILAZIONE
L’impianto di ventilazione dovrà essere rappresentato con planimetrie e descritto nella relazione
tecnica.
PLANIMETRIE
Nelle planimetrie orizzontali e verticali dovranno essere rappresentate:
- la collocazione delle bocche di captazione e di espulsione;
- le condotte di immissione, rappresentate in blu, e le condotte di estrazione, rappresentate in
rosso, la collocazione delle serrande tagliafuoco e dei sistemi di rilevazione;
- la collocazione della centralina ed i segnali di allarme, acustico e visivo, di
malfunzionamento o incendio.
RELAZIONE TECNICA
Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i seguenti parametri:
- temperatura dell’aria immessa nei locali;
- umidità dell’aria immessa nei locali;
- velocità dell’aria immessa nei locali;
- potenzionalità della macchina correlata con la volumetria dei locali ed il conseguente
calcolo del numero di ricambi/ora, volume minimo di aria esterna mc. 20/h/persona;
- possibilità di ispezionare e pulire l’impianto;
- immissione dell’aria dall’alto ed estrazione dal basso;
- funzionamento sistemi di rilevazione dei parametri microclimatici e di malfunzionamento
dell’impianto;
- assenza di ricircolo dell’aria se non in fase di preriscaldo del locale, con presenza di
pubblico dovrà essere a tutta aria esterna.
1.1 - Circolare n. 16/51
- art. 120: minimo mc. 4 per persona;
- art. 131: gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e condizionamento d'aria dovranno
garantire il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore a mc. 20/h/persona; la velocità di
immissione ed estrazione dell'aria dal pavimenti sino all'altezza di m. 2,5 non dovrà essere superiore
a m. 0,70/sec.; qualora vi sia il divieto di fumare il numero dei ricambi d'aria potrà essere diminuito
di un quarto (mc. 15).
1.2 - NORMA UNI 10339 - Giugno 1995
"Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta
d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura".
- 4. Definizioni: ...
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- 4.2 climatizzazione (X): realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti delle condizioni
termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il
benessere delle persone.
- 4.3 condizionamento dell'aria: Trattamento volto a conseguire la qualità dell'aria e le
caratteristiche termoigrometriche richieste.
- 4.4 termoventilazione (Y): Realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti delle
condizioni di cui in 4.2, escluso il controllo igrometrico.
- 4.5 ventilazione (Z): Realizzazione e mantenimento negli ambienti delle condizioni di cui in 4.2,
escluso il controllo termico ed, eventualmente, il controllo igrometrico.
- volume convenzionale occupato: Porzione del locale delimitata dalle seguenti superfici:
- il pavimento;
- una superficie orizzontale posta ad una altezza di m. 1,80 al di sopra del pavimento;
- superfici verticali poste a distanza di m. 0,60 da ciascuna della pareti del locale o dalle
apparecchiature per la climatizzazione ambientale.
- 9. ... La sensazione termica è legata al bilancio di energia del corpo.
- 9.1. ... L'impianto deve assicurare un'immissione d'aria esterna pari o maggiore ai valori minimi ...
riferiti o al numero di persone presenti o alla superficie in pianta, o in volume dell'ambiente; ...
-
9.1.1. Risparmio energetico ... le condizioni indicate si riferiscono ad impianti a regime: è
consigliata la riduzione delle portate di aria esterna ed eventualmente il funzionamento a totale
ricircolo durante la fase di transitorio termico di avviamento dell'impianto precedente alla
utilizzazione dei locali; ...
- Prospetto III - Portate d'aria esterna in edifici adibiti ad uso civile:
Qop = portata specifica di aria esterna per persona = 10 alla -3 mc/s/persona;
Qos = portata specifica di aria esterna per unità di superficie = 10 alla -3 mc/s/mq;
- sale cinematografiche, sale teatrali sale riunioni senza fumatori: Qop di 5,5 (pari a: 10 alla -3
mc./s/p = l.10.000 alla -3/s/p = l.1/s/p = l.1 x 60(m') x 60(h) = l.3.600 h/p = mc. 3,6/h/p; mc. 3,6/h/p
x 5,5 = mc. 19,80/h/p);
- piscine (sala vasca): Qos di 2,5;
- ricambio d'aria nei servizi igienici 0,0022 vol/s (8 vol/h);
- 9.1.1.1. Locali di pubblico spettacolo o di riunione la portata effettiva Qope _S_ determinata in
funzione del rapporto tra volume V e l'affollamento n, espresso in mc per persona, con la seguente
procedura:
per V/n inf. o uguale a 15 Qope = Qop (Prospetto III)
per V/n sup. o uguale a 45 metodo A:
- Qope uguale a Qopmin per cui a un Qop fino a 7 (Prospetto III) deve corrispondere un
Qopmin di 4.
6
per V/n compreso tra 15 e 45 metodo B:
- Qope = Qop + m (V/n - 15) dove m = (Qopmin - Qop)/(45-15);
In considerazione delle esigenze di risparmio energetico, gli impianti aeraulici dei locali di
pubblico spettacolo devono essere dotati di un sistema manuale od automatico di controllo della
portata d'aria esterna immessa nei locali in funzione del numero di persone effettivamente presenti.
Prospetto IV - Coefficiente correttivo in funzione dell'altitudine H sul livello medio del mare:
H
Coeff. corr.
m s.l.m.
0
1,00
500
1,06
1000
1,12
1500
1,18
2000
1,25
2500
1,31
3000
1,38
Prospetto VI - Classi di filtri e efficienza di filtrazione richieste per varie categorie di edifici:
- cinematografi, teatri, sale congressi min. 5 - max. 6 M (media efficienza con campo da 65 a 90%)
+ A (alta efficienza con campo da 40 a 95%).
Prospetto VIII - Indici di affollamento ns per ogni metro quadrato di superficie:
- cinematografi, teatri, sale congressi 1,50;
- sale da ballo 1,00;
- piscine 0,30.
Prospetto IX - Parametri di qualità accettabile dell'aria esterna:
lungo
breve termine
SO2
0,03ppm/1anno
0,14ppm/24h
CO
--35ppm/1h-9ppm/8h
NO2
0,055ppm/1anno
Prospetto X - Velocità dell'aria, v, nel volume occupato:
- cinematografi, teatri, sale congressi da 0,05 a 0,15 m/s in riscaldamento e da 0,05 a 0,20 in
raffrescamento;
- sale da ballo da 0,15 a 0,25 in riscaldamento e da 0,15 a 0,25 in raffrescamento;
- piscine inferiore a 0,10 sia in riscaldamento che in raffrescamento.
Prospetto XI - Condizioni esterne estive di progetto:
TORINO CASELLE:
- Tbse: 30,5°C;
- delta Tge: 11,0;
- URe: 50%;
- X 16,4;
- H: 282 m.s.l.m.;
- Lat. Nord: 45°11';
7
- Long. Est: 07°39' Greenwich;
- Luglio.
D 1.1 Temperatura a bulbo secco:
a) altitudine:
- temperatura invariata sino a m. 200 s.l.m.;
- diminuizione di 1°C ogni m. 200 di quota maggiore.
b) ambiente esterno:
- T invariata per edifici isolati;
- aumento da 0,5 a 1°C in piccoli agglomerati;
- aumento da 1 a 2°C in un complesso urbano;
c) altezza edifici:
- aumento da 1 a 2°C per i piani di altezza maggiore di quelli degli edifici confinanti.
2.0 - PRESE D'ARIA
2.1 - Circolare n. 16/51
art. 144 - BOCCHE DI PRESA D'ARIA ESTERNA
Le bocche di presa d'aria esterna dovranno essere ubicate con particolare discernimento;
dovranno pertanto aprirsi in posizione elevata ben al sicuro dai pericoli che possano derivare da
eventuali incendi nelle vicinanze e da conveniente distanza, sia in orizzontale che in verticale, da
camini, onde evitare che il fumo sfuggente da questi, anche in giornate di vento, possa essere
risucchiato dalle bocche stesse, lontano ed a quota notevolmente diversa da quelle delle bocche di
estrazione.
Le bocche dovranno essere difese da schermi a telaio con rete metallica robusta, resistente alla
corrosione, con maglie non superiori ai 5 mm. di lato; detti telai dovranno inoltre essere smontabili
per le periodiche operazioni di pulizia.
I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile e dovranno permettere una separazione
di particelle ad almeno 1 micron.
2.2 - Norma UNI 10339, giugno 1995
- 9.1.1.3 PRESA D'ARIA ESTERNA
La presa d'aria esterna non deve essere posta:
- in prossimità di una strada di grande traffico;
- ...
- in zona di scarico fumi o prodotti della combustione;
- in punti vicini ad espulsioni industriali, di servizi igienici o comunque di aria viziata o
contaminata;
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- ad una altezza minore di m. 4 dal piano stradale più elevato di accesso all'edificio.
Si ricorda infine di valutare con attenzione le prese d'aria delle piscine. Le prese dovranno essere
collocate a debita distanza dai locali tecnici di clorazione delle acque. Si sono infatti già verificati
episodi di intossicazione da cloro. Le intossicazioni si sono avute per captazione, da parte delle
bocche, dei vapori sviluppatisi al momento dell'immissione dei pastiglioni per errore umano.
3.0 - RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO
3.1 - Circolare n. 6/51
- art. 127: il riscaldamento deve essere effettuato con impianti di tipo centrale, e cioè ad acqua calda
(termosifone), a vapore o ad aria calda. Deve assicurare una temperatura di almeno 16°C nei diversi
ambienti di soggiorno degli spettatori e di almeno 18°C nei camerini degli artisti.
- art. 128: ... condotte e radiatori schermati;
- art. 129: ... protezioni tubazioni e facile pulizia;
- art. 130: sono vietate le stufe a fuoco diretto e i camini;
- art. 132: gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio
in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:
- d'inverno: T compresa tra 18 e 20°C, umidità 40-60%;
- d'estate: T non inferiore di 6-7°C rispetto a quella esterna, umidità 40-50%;
- art. 133: vietato installare impianti di refrigerazione senza deumidificazione; vietata la
refrigerazione diretta a meno che non si impieghi come fluido refrigerante acqua o aria;
- art. 134:
1) i comandi e i controlli principali della macchina e di tutte le apparecchiature dovranno essere
disposti in un apposito quadro installato in locale adiacente a quello in cui è in esercizio la
macchina separato da porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due locali vi saranno fori di
ispezione opportunamente corredati di vetri di sicurezza, la porta sarà munita di dispositivo atto a
mantenerla permanentemente chiusa.
2) Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato il liquido refrigerante (a meno che non si
tratti di aria o acqua) dovranno essere raccolte in un unico ambiente le cui porte siano a tenuta di
gas. ... Detto locale dovrà avere almeno una via di uscita con l'esterno. Nel locale dovrà essere
installato un impianto di ventilazione che garantisca un ricambio d'aria orario pari ad almeno sei
volte il volume del fluido refrigerante nello stato di vapore saturo secco alla temperatura del
refrigerante.
Sia il condotto di aspirazione che quello di mandata di tale impianto dovranno comunicare
direttamente con l'esterno quanto più possibile lontano dalle bocche di presa e di espulsione di
eventuali impianti di condizionamento d'aria.
Le due condotte di aspirazione e di espulsione dovranno essere dimensionate in modo che la
velocità dell'aria non sia superiore ai 2,5 metri al secondo ed in nessun caso potranno avere sezioni
inferiori a mq. 0,0625.
L'impianto dovrà avere un solo ventilatore posto nella condotta di aspirazione o in quella di
mandata in modo che una delle due condotte resti completamente libera di ogni ostruzione...
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Art.135 - IMPIANTI DISTINTI PER SALE E PER SCENA.
Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche una parte dell'aria venga fatta circolare in
circolo chiuso dovranno essere esclusi in maniera assoluta i locali pericolosi da quelli serviti
dall'impianto stesso (per es. la cabina di proiezione).
Nei teatri l'aerazione ed il condizionamento dovranno essere realizzati con impianti distinti: uno
per la sala e l'altro per la scena solo per quanto si riferisce alla distribuzione dell'aria.
Art. 137 - CONDOTTE
Le condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione, debbono essere costruite con
materiali resistenti al fuoco sia all'interno che all'esterno ed essere sostenute in modo efficiente da
mensole o da staffe di ferro. ... le superfici interne delle condotte devono risultare lavabili.
Art. 143 - DISPOSITIVI DI INTERCETTAZIONE AUTOMATICI
Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco deve essere evitato il più possibile.
Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte dovranno essere provviste di
serrande tagliafuoco a funzionamento automatico in corrispondenza delle due facce del muro
attraverso cui passano.
Altrettanto dovrà essere realizzato in corrispondenza dei punti di innesto delle condotte
secondarie nelle condotte principali.
In entrambi i casi le serrande devono essere tali da sganciarsi automaticamente quando la
temperatura nella condotta raggiunga i 70 C e disposte in modo da chiudersi nella direzione del
flusso d'aria.
4.0 - OBBLIGHI PER L'ESERCENTE
4.1 - Circolare n. 6/51
Art. 163 - DIVIETO DI FUMARE
(Vedi L. 11 novembre 1975, n. 584)
Art. 164 - GABINETTI DI DECENZA
I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e
di disinfezione.
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Art. 165 - PULIZIA DEI LOCALI
I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta
pulizia, ordine e decoro.
La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche degli
aspiratori di polvere.
I pavimenti debbono essere lavati o spazzati ad umido.
Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali
un'abbondante ventilazione.
Art. 166 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA, DI
AERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DI ARIA
Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguite al fine di accertare la quantità di
polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute ogni 3-4 mesi.
... Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite almeno una volta al mese.
... I dispositivi di intercettazione automatica dovranno essere verificati almeno una volta all'anno
e, se necessario, sganciati e ripuliti nei perni e nelle giunture.
Art. 168 - PULIZIA DELLE STALLE
Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi
ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il
quotidiano asporto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i
frequentatori del locale, sia per la zona circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici
dipendenti da cattivi odori, esalazioni, ecc...
5.0 - IMPIANTI SPORTIVI
5.1 - D.M. Interno 25 agosto 1989
art. - CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati "impianti", sono gli impianti
sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo
superiore a 100, per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono le
norma specifiche di cui al successivo art. 9.
art.19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A
100 PERSONE COMPLESSIVE (SPETTATORI - PRATICANTI - ADDETTI)
... Per le disposizioni igienico sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.
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5.2 - D.M. Interno 18 marzo 1996
5.3 - NORMA C.O.N.I. 004
6.0 - DISABILI
6.1 - D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n.236
5.1 - ACCESSIBILITA', ADATTABILITA', VISITABILITA'
5.1.1 - CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA' PER SALE E LUOGHI PER
RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente
raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso
continuo o raccordato con rampe, ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere
prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di
esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".
5.1.2 - STALLO
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno
due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote,
predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo spostamento
di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al
palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
5.2 - SERVIZI IGIENICI
5.2.1.1 - SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILITA' (4.1.6)
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di
una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al
bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
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- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del
tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della
tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua
calda regolabile mediante miscelatori termostatici e a porte scorrevoli o che aprano verso l'esterno.
5.1.2 - STRUTTURE SOCIALI
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali,
culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 atte a
garantire il requisito di
accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un
servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote ...
5.2 - SERVIZI IGIENICI (8.1.6)
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità
motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento
laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e
al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm. misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di
140 cm. lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di
80 cm. misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm. 80 dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet
deve essere posto ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm.
75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm.45-50 dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm. dalla parete, si deve prevedere, a
cm. 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. ... Nei servizi
igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità
della tazza w:c:, posto ad altezza di cm. 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3-4; se fissato a parete
deve essere posto
a cm. 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con
una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio
laterale di accostamento alla tazza WC e di definire spazi di manovra.
13
5.3 - PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI (8.1.9)
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm., ed avere allargamenti atti
a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - spazi di
manovra). Questi allargamenti
devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m.
di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte
devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di
apertura ...
7 - SERVIZI IGIENICI
7.1 - Circolare n. 16/51
art. 121 - SERVIZI IGIENICI PER LA SALA
Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da
apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti (platea, gallerie
e ordini di palchi).
Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo dura parecchie ore, vi deve essere almeno una
latrina e due orinatoi ogni 200 persone.
Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli
orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone.
art. 122 - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'IMPIANTO
Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da
un'antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno.
Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso un
chiostrino di ventilazione.
Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero e
chiusura idraulica.
Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere impermeabile, declive
verso un chiusino idraulico per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Le pareti debbono essere lisce, lavabili, piastrellate con materiale greificato o di vetro.
I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti del vano e con seditore ribaltabile a forma
di ferro di cavallo aperto anteriormente.
I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone
(chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare i
risucchi.
Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche periodiche o a flussometro.
14
art. 123 - SERVIZI PER LA SCENA
Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini degli artisti, deve essere sistemato un numero
proporzionale di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di una latrina ogni 15 persone per
donne o di una ogni 20 uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti
orinatoi.
7.2 - Norma UNI 10339, giugno 1995
- Prospetto III - Portate d'aria esterna in edifici adibiti ad uso civile:
... ricambio d'aria nei servi igienici 0,0022 vol/s (8 vol/h);
6.3 - D.M. Interno 25 agosto 1989 (abrogato)
art.12 - IMPIANTI IGIENICI
L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini
e da quattro vasi e due lavabi per le donne.
Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000
donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini
e di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000 spettatori.
7.3 - D.M. Interno 18 marzo 1996
art.10 - SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e
dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da
apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale
devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella
di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno
un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona
spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due
orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne
uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.
I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo
spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio dei servizi igienici non deve
essere superiore a 6 metri;
l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.
Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/8
della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di
ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.
15
I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona degli spettatori che nell'area di servizio
annessa all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto
di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di
capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di
pronto soccorso.
Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che
comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista
sanitario.
Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile,
di un lettino con sgabelli, di una scrivania e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori
e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza
superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un
presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e
nell'area di pertinenza dell'impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano
generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche
dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.
REGOLAMENTO MUNICIPALE DI IGIENE
art. 134 – Modalità di costruzione delle latrine
Le latrine devono misurare in pianta almeno mq. 1,10 con larghezza non inferiore a 90 centimetri, e
avere il pavimento, e il rivestimento delle pareti, fino all’altezza di m. 1,50, di materiale
impermeabile e facilmente lavabile.
8.0 - SPOGLIATOI
8.1 - D.M. 25 agosto 1989 (abrogato)
art. 13 - SPOGLIATOI
Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq. al netto dei servizi, con annesso
un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.
Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di
luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con
ricambi di almeno 25 mc. per persona per ora.
Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.
Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio. distinto per sesso, della superficie
minima di 10 mq. al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno
due docce, un lavabo e un vaso.
Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori anche per quanto riguarda i percorsi di
collegamento degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona delle attività sportive.
16
Per gli impianti all'aperto di capienza superiore a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni
calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato agli automezzi a servizio degli atleti e degli
arbitri, ubicato all'interno della recinzione, direttamente collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile
agli spettatori.
8.2 - D.M. Interno 18 marzo 1996
art. 11 - SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e
dimensione ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali
relative alle discipline previste nella
zona di attività sportiva.
Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi
percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere
delimitati e separati dal pubblico.
9.0 - CAMERINI
10.0 - PRONTO SOCCORSO
10.1 - Circolare n. 16/51
art. 167 - ASSISTENZA SANITARIA
Gli esercenti dei locali di cui ai nn.1 (teatri), 5 (circhi), 6 (serragli) e 7 (stadi, sferisteri, campi
sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto) dell'art. 17 debbono provvedere
ad assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici che si
debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità.
In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta di medicazione fornita di tutto
il necessario per un intervento di pronto soccorso.
La cassetta deve essere del tipo approvato dalle Autorità sanitarie.
17
10.2 - D.M. Interno 25 agosto 1989
art. 14 - PRONTO SOCCORSO
Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto
soccorso per ogni settore.
Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori il posto di pronto soccorso può essere
adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.
Un posto di pronto soccorso
deve essere comunque previsto a servizio esclusivo delle zone attività sportive.
Il posto di pronto soccorso deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna
all'impianto.
10.3 – Ministero dell’Interno – Circolare 27 giugno 2005, protocollo n. P918/4139 sott.
6/11.R.6.Bis
… modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 … Le innovazioni introdotte consentiranno di
realizzare impianti sportivi polifunzionali ed adottare separazione tra la zona spettatori e la zona
attività sportiva negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori … introduce l’obbligo di
realizzare nell’ambito dell’impianto sportivo un apposito locale destinato a centro di gestione delle
emergenze, prevede specifici adempimenti finalizzati alla gestione dell’emergenza per i complessi
sportivi multifunzionali introducendo l’obbligo della gestione unificata. …
11 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di
capienza superiore ai 10.000 posti se all’aperto, o 4.000 se al chiuso, ove si disputino incontri di
calcio sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o
il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere
presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori;
11.1 - PIANO DI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
1) I soggetti di cui al punto 1), per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la
predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al
rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza
delle persone in caso di emergenza;
2) Il piano di cui al punto 2) deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
…
- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso
di incendio o altra emergenza;
18
11.2 - PIANO DI EMERGENZA
1) Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di
sicurezza … deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve
indicare, tra l’altro:
- l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione delle emergenze con
indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione
dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;…
2) il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per
manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo
interno;
3) … essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze … in apposito locale
costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall’esterno a cielo libero;
4) il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli
addetti … nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da
consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico … di apparati
ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni … degli enti di soccorso sanitario;
all’interno del centro devono essere custodite le planimetrie dell’intera struttura riportanti …
il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso
di emergenza ed ogni altra indicazione necessaria; il centro deve essere presidiato durante
l’esercizio delle manifestazioni … e possono accedere ... il personale responsabile della
gestione dell’emergenza;
5) in caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di
emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con
queste;
11.3 - GRUPPO OPERATIVO SICUREZZA (G.O.S.)
Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio è
istituito il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.). coordinato da un funzionario di Polizia designato
dal Questore e composto da:
- un rappresentante dei Vigili del Fuoco;
- il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della società
sportiva;
- un rappresentante del Servizio Sanitario;
- un rappresentante dei Vigili Urbani;
- il responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio;
- un rappresentante della squadra ospite;
- eventuali altri rappresentanti la cui presenza è ritenuta necessaria
Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla
vigilia degli incontri, avrà cura di :
- verificare le predisposizioni di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione
ad eventuali prescrizioni imposte;
19
-
vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
- adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le
direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.
La società utilizzatrice in accordo con il titolare dell’impianto devono prevedere:
a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che
dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato
dall’Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d’intesa con il
rappresentante dei Vigili del fuoco per l’emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di
tutte le componenti del G.O.S.;
…
c) spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica, schermi, ecc…) al fine di garantire
la conoscenza del “regolamento d’uso” dell’impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo
delle stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al
pubblico, …
12.0 - FUMO
12.1 - Circolare n. 16/51
12.2 - Legge 11 novembre 1975, n. 584
13.0 - PISCINE
13.1 - ATTO D'INTESA
ART. 14 - PISCINE
Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili
a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere
realizzata in piano, con pendenza
non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere la larghezza non inferiore a 1,50 m. e
superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 mq. di specchio
d'acqua per ogni bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero
di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche
con specchi d'acqua di superficie
superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per
vasche con specchi d'acqua di superficie a 400 mq.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra di loro il numero degli assistenti bagnanti va
calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq.
20
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso
abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di
idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti
e della Navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto
dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
14 - PORTE
Tutte le porte devono aprirsi nel senso dell’esodo, l’altezza minima della vie di fuga è di m. 2,00.
15 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
L’illuminazione di sicurezza deve essere pari a lux 5 a m. 1 dal pavimento.
I servizi igienici devono essere dotati di illuminazione di sicurezza.
21
16 - LEGISLAZIONE
16.1 - NAZIONALE
1) Circolare Ministero Interno - Direzione Generali Servizi Antincendi 15 febbraio 1951, n. 16:
"Nuove norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
e altri locali di pubblico spettacolo";
2) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale rapporti lavoro. Div.IX,
Circolare n. 111 del 26 aprile 1968: "Igiene del lavoro. Operatori cinematografici. Condizioni
igieniche delle cabine di proiezione dei cinema e cinemateatri";
3) Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare 19 giugno 1968, n. 4809: "Norme per assicurare
l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità
generale";
4) Legge 11 novembre 1975, n. 584: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico" (G.U. 5 dicembre 1975, S.G. n. 322);
5) D.M. 22 gennaio 1976: "Determinazione, per il biennio 1976-1977, dei criteri per la
concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da
destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene
cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni
cinematografiche" (G.U. n. 40 del 13 febbraio 1976);
6) D.M. Sanità 18 maggio 1976: "Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o
ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici" (G.U. 20 maggio 1976, S.G. n. 133);
7) Ministero dell'Interno - Decreto 6 luglio 1983: "Norme sul comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di
pubblico spettacolo in genere" (G.U. n. 201 del 23 luglio 1983);
8) Ministero dell'Interno - Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22: "Chiarimenti interpretativi di questioni
e problemi di prevenzione incendi";
9) D.M. Interno 10 settembre 1986: "Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
impianti sportivi" (G.U. 16 settembre 1986, S.G. n. 215);
10) Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati" (S.O. n. 47 alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989
S.G.);
11) Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche" (S.O. n. 47 alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989 S.G.);
12) Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.: "Circolare esplicativa
della legge 9 gennaio 1989, n. 13" (S.O. n. 47 alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989 S.G.);
13) D.M. Interno 25 agosto 1989: "Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
impianti sportivi" (G.U. 4 settembre 1989, S.G. n. 206) - ABROGATO;
14) D.P.C.M. 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente sterno" (G.U. n. 57 del 8 marzo 1991);
15) Ministero della Sanità: "Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" (S.O.
n. 32 alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992 S.G.);
22
16) Ministero della Sanità - Circolare del 21 luglio 1993 protocollo DIR.GEN.SERV.IG.PUB.
Div.IV n. 4004/12/1205: "Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ed uso natatorio";
17) Ministero dell'Interno - DIPARTIMETO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -DIREZIONE
CENTRALE AFFARI GENERALI - Servizio Polizia Amm.va e Sociale - Div. Prima - Sez.
Terza, Circolare 7 settembre 1994 protocollo n. 559/C.17292.13500.B(1): "Discoteche ed altri
locali adibiti a trattenimenti danzanti - Controllo da parte della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della sussistenza delle misure di sicurezza";
18) D.P.C.M. 8 settembre 1994: "Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione
all'apertura di sale cinematografiche" (G.U. n. 282 del 2 dicembre 1994 S.G.);
19) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: “Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” (G.U. n. 11
del 15 gennaio 1996 S.G.);
20) Ministero dell'Interno - Decreto 22 febbraio 1996, n. 261: "Regolamento recante norme sui
servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e
trattenimento" (G.U. n. 113 del 16 maggio 1996);
21) D.M. Interno 18 marzo 1996: "Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
impianti sportivi" (G.U. 11 aprile 1996, S.G. n. 85, S.O. n. 61);
22) Ministero dell'Interno - Decreto 19 agosto 1996: "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento di
pubblico spettacolo" (S.O. n. 149 alla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996);
23) D.L.gs 8 gennaio 1998, n. 3: “Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’art.11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 14 gennaio 1998, S.G. n. 10);
24) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 29 settembre 1998, n. 391: “Regolamento
recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l’aperture di sale cinematografiche, ai
sensi dell’articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni” (G.U.
12 novembre 1998, S.G. n. 265);
25) D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311: “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi
ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
(numeri 77, 78 e 108,allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della
legge n. 50/1999)”(G.U. 2 agosto 2001, S.G. n. 178);
26) D.M: Interno 6 giugno 2005: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi”;
27) D.M: Interno 27 giugno 2005: “D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante
modifiche ed integrazioni al decreto Ministero dell’Interno 18 marzo 1996. Chiarimenti e primi
indirizzi applicativi”;
16.2 - REGIONALE
1) Regione Piemonte -Assessorato Assistenza Sanitaria e Turismo e Sport - Circolare 21 giugno
1995 protocollo n. 4073/48/767: "Piscine - Atto di intesa Stato Regioni del 17.2.1992 (pubblicato
nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 17.2.1992) - Indicazioni operative";
16.3 - NORME
1) Norme C.O.N.I. per l'impiantisica sportiva;
2) Norme UNI per impianti sportivi e ricreativi;
23
16.4 – PREFETTURA DI TORINO
1) Circolare 2 febbraio 1995 protocollo n. 46/95 Sett.1: "Piscine annesse a complessi ricettivi Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo ex art.80 T.U.L.P.S.";
2) ) Circolare 10 giugno 1999 protocollo n. 9902263-1/26/2: "Palestre sportive, Scuole di danza
Moderna e Piscine realizzate e/o gestite da privati.
16.5 – CITTA’ DI TORINO
1) Città di Torino - Ordinanza murale del 2 ottobre 1992: "D.P.C.M. 01/03/1991. Limiti massimi di
esposizione al rumore".
24