Le domande più frequenti.

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Le domande più frequenti.
Le domande più frequenti.
D: Qual è in sintesi la nuova modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket
in base al reddito?
R: La nuova modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni
specialistiche prevede che, ai cittadini che risultino averne diritto in base ad un elenco
fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), venga attribuito un codice
esenzione.
La stessa informazione viene registrata nell’Anagrafe Regionale e resa disponibile al
medico prescrittore che riporta il codice dell’esenzione sulla prescrizione.
Nel caso non sia presente la registrazione nell’Anagrafe Regionale, l’assistito può esibire la
comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che riporterà il codice
dell’esenzione sulla prescrizione. Se non è stata ricevuta nemmeno la suddetta
comunicazione, l’assistito che comunque ritenga di aver diritto all’esenzione deve recarsi in
ASL per effettuare l’autocertificazione, oppure può effettuare l’autocertificazione via Internet.
D: Quali sono i requisiti per essere esenti dal pagamento del ticket per prestazioni
specialistiche in Lombardia?
R: I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere
l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella
tabella in allegato. Si fa presente che Regione Lombardia ha ampliato il perimetro degli
aventi diritto ridefinendo alcuni requisiti per l’ottenimento del diritto all’esenzione (indicate
come “esenzioni a validità regionale”).
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Tabella codici esenzioni (dicembre 2012)
D: In base a quale normativa è cambiata la modalità per l’esenzione per le condizioni di
reddito?
R: La nuova modalità è prevista dal Decreto dell’11 dicembre 2009 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”. La
Regione Lombardia l’ha applicata dopo un confronto con le Aziende Sanitarie e le parti
sociali tramite una serie di circolari reperibili sul Portale della Sanità della Regione.
D: Perché è stata introdotta una nuova modalità per certificare il diritto all’esenzione?
R: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha modificato la modalità di certificazione
dell’esenzione dal pagamento del ticket per le condizioni di reddito, al fine di assicurare le
opportune verifiche e controlli sull’effettivo diritto degli assistiti di usufruire di tale esenzione
per l’assistenza specialistica.
D: Cos’è l’attestato di esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di
reddito?
R: È un documento in cui sono registrati i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale, il
codice di esenzione.
Viene rilasciato in ASL, qualora l’assistito non si riconosca nei dati forniti dal MEF e
autocertifichi, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di reddito o
delle altre condizioni previste, che dànno diritto ad usufruire dell’esenzione.
D: Qualora il cittadino abbia necessità di autocertificare il proprio diritto all’esenzione
che cosa deve fare?
R: Per ottenere l’attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l’assistito in possesso dei
requisiti deve effettuare un’autocertificazione in una delle due seguenti modalità:
a. presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole
che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che
insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera;
b. tramite internet sul sito www.crs.regione.lombardia.it attraverso i servizi on line per
il cittadino.
D: È necessario munirsi preventivamente di uno specifico modulo per
l’autocertificazione?
R: No, non è necessario in quanto l’autocertificazione viene effettuata direttamente in ASL
senza la necessità di esibire moduli compilati. Occorre che il cittadino abbia con sé la
propria Carta Regionale dei Servizi (CRS). Completata la procedura viene rilasciato
un’attestazione di avvenuta registrazione dell’autocertificazione. Per accelerare la
procedura, si possono scaricare i moduli dal sito www.crs.regione.lombardia.it e portarli
già compilati in ASL.
D: Per la richiesta di autocertificazione di esenzione ci si può rivolgere solo all'ASL di
residenza?
R: No, per effettuare richiesta di autocertificazione ci si deve rivolgere alla propria ASL di
assistenza, dove è stata effettuata la scelta del medico di famiglia.
La propria ASL può quindi anche essere in una provincia o in una regione differente rispetto
al luogo di residenza, come accade per le persone domiciliate in un Comune diverso da
quello di residenza, ad esempio per studio o per lavoro e che hanno effettuato l’iscrizione al
Servizio Sanitario Regionale (SSR) presso il Comune di domicilio.
D: L’autocertificazione del diritto all’esenzione dal ticket può essere effettuata solo
dall’interessato?
R: L’autocertificazione deve essere effettuata dall’interessato o dai soggetti di seguito indicati:
• dal genitore che esercita la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei
genitori;
• dal tutore se l’interessato è soggetto a tutela;
• dall’amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto;
• dall’interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela.
D: La consegna dell’autocertificazione in ASL può essere fatta da altri?
R: Sì. Chiunque può provvedere alla consegna, purché l’autocertificazione sia compilata,
firmata e provvista della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
D: Mio figlio ha meno di 6 anni: come devo fare per attestare il diritto all’esenzione nelle
altre Regioni?
R: I minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore
a 36.151,98 euro hanno diritto anche al di fuori del territorio regionale al riconoscimento
dell’esenzione nazionale E01 (esenzione solo relativa alle prestazioni specialistiche). Per
poter fruire di tale esenzione in altre Regioni italiane, i genitori interessati possono recarsi in
ASL e, seguendo le stesse procedure esistenti per le autocertificazioni, ottenere un
certificato dell’ASL che attesti l’esistenza del diritto all’esenzione per i loro figli.
Regione Lombardia ha deciso di rendere esenti sia per le prestazioni specialistiche sia per
le prestazioni farmaceutiche tutti i minori lombardi al di sotto dei 14 anni di età. I minori in
questione godono quindi di una esenzione (E11) ben più ampia di quanto riconosciuto a
livello nazionale.
Ovviamente tale esenzione può essere fruita solo per prestazioni erogate sul territorio
regionale: al di fuori del territorio lombardo, ovvero nelle altre Regioni, essa non è fruibile.
D: Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità (o per patologia) ed esenzione per
reddito: sono compatibili?
R: Non c’è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le
condizioni di reddito e, quando sussistano i requisiti, possono coesistere entrambe le
esenzioni.
Se l’esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in
base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.
È utile chiedere anche l’esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l’esenzione
per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite od esami collegati alla specifica
invalidità, così come avviene per l’esenzione per patologia.
D: A quale anno si riferisce il reddito considerato ai fini dell’esenzione?
R: Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base dei dati di esenzione forniti dal MEF che
si riferiscono all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.
Le autocertificazioni presentate all’ASL nell’anno corrente devono basarsi sul reddito
percepito nell’anno precedente.
D: Come posso sapere qual è il reddito dell’anno precedente se non sono ancora in
possesso della documentazione?
R: Nei primi mesi dell’anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate
sul reddito percepito nell’anno precedente, si dovrà compilare l’autocertificazione sulla base
del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito.
Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio
reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà
immediatamente darne comunicazione all’ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e
chiedere la revoca del diritto di esenzione.
D: Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
R: Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo
familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall’ultima
dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della
deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi
di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
• mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più
l’eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell’eventuale abitazione principale e
relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
• mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
• mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.
D: Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell’esenzione?
R: Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal
pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
(anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini
Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito
non superiore a € 2.840,51.
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il
nucleo fiscale.
D: Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?
R: I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di
detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
Sono familiari a carico:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o
adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età
anche se non conviventi e residenti all’estero;
• altri familiari conviventi a carico:
a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
b) i discendenti dei figli;
c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
d) i genitori adottivi;
e) i generi e le nuore;
f) il suocero e la suocera;
g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione
del coniuge, nuclei familiari autonomi.
D: Come calcolano il reddito i cittadini frontalieri?
R: Nel caso specifico dei cittadini residenti in RL lavoratori frontalieri in Svizzera, il cui reddito
da lavoro viene tassato alla fonte, essi sono tenuti a verificare che l’importo complessivo del
loro reddito formato da reddito sottoposto a tassazione in Italia e reddito tassato alla fonte in
Svizzera, sia inferiore ai massimali previsti per le varie esenzioni. In caso contrario devono
procedere a richiedere la revoca dell’esenzione assegnata.
D: È sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all’esenzione in base alle
condizioni di reddito?
R: No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all’esenzione dal
pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare
con reddito complessivo inferiore a € 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché
la Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d’Italia è più basso, ossia € 36.151,98).
D: Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione in base al reddito?
R: Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione se supera i 65 anni e se il
reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti.
D: L’attestato di esenzione dal pagamento del ticket va portato sempre con sé?
R: Il MMG/PDF, con l’applicativo Scheda Sanitaria Informatica (SSII), analogamente a quanto
già avviene per i codici esenzione per patologia/invalidità, è in grado di recepire i codici di
esenzione per reddito memorizzati nell’Anagrafe Regionale e riportarli in ricetta. Qualora
però l’informazione in Anagrafe Regionale non sia disponibile o, in quel momento, non sia
disponibile il collegamento all’Anagrafe stessa, l’assistito può fornire al medico l’attestato
che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice
(autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre).
È inoltre necessario presentare l’attestato al medico specialista del Servizio Sanitario
Regionale, nel caso in cui non abbia accesso all’Anagrafe Regionale, al momento della
prescrizione di una visita o di un esame.
È pertanto consigliabile portare sempre con sé il proprio attestato.
D: Che cosa si deve fare se nel corso dell’anno non si hanno più i requisiti per
l’esenzione?
R: Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che dànno diritto all’esenzione (ad esempio
la persona disoccupata ha trovato un’occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali),
occorre darne immediata comunicazione all’ASL. La comunicazione è obbligatoria e deve
essere immediata, indipendente dalla scadenza dell’attestato, in quanto il soggetto che ha
sottoscritto l’autocertificazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket si è
impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto
all’esenzione.
Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’ASL,
anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket
indebitamente non pagati. Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica
è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.
D: Cosa devo fare se la mia esenzione non risulta confermata l’anno successivo nel
sistema informatico?
R: Le esenzioni scadute al 31 marzo di ogni anno vengono prorogate automaticamente di un
anno per tutti coloro che risultano averne ancora diritto. Tali informazioni sono state fornite
dall'Agenzia delle Entrate.
Un certo numero di cittadini che secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate non
risultano aver più diritto a tale esenzione sono tenuti al pagamento dei ticket.
Chi ritiene però, per vari motivi, di avere ancora diritto all'esenzione, deve effettuare
richiesta di autocertificazione all'ASL.
Ricordiamo inoltre che un assistito, di età superiore a 65 anni con reddito familiare
superiore a 36.151,98 euro, ma inferiore a 38.500,00 euro ha diritto a chiedere
l'autocertificazione all'esenzione regionale (codice E05).
D: Che cosa può accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l’esenzione?
R: L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR
445/2000.
D: L’ASL controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l’esenzione?
R: L’ASL è tenuta a controllare il contenuto delle autocertificazioni verificando la veridicità di
quanto dichiarato.
I dati sul reddito vengono forniti all’ASL dall’Agenzia delle Entrate a partire dall’anno
successivo alla presentazione dlla dichiarazione dei redditi.
Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà inoltre
versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha
usufruito.
D: Come è organizzato il popolamento dei codici esenzione nell’Anagrafe Regionale?
R: I codici di esenzione per reddito E01, E03, E04 vengono registrati nell’Anagrafe Regionale
e trattati in modo analogo a quanto già oggi effettuato per le esenzioni per patologia.
Le ASL hanno a disposizione un servizio per il trattamento informatico delle
autocertificazioni che consente il caricamento dei dati di esenzione nell’Anagrafe Regionale
dell’assistito e la contestuale stampa di un attestato da rilasciare all’assistito.
D: Come vengono registrate le nuove certificazioni?
R: Qualsiasi nuova certificazione viene comunicata al MEF appena inserita in NAR.
D: Come agiscono gli operatori di Scelta e Revoca se le autocertificazioni non sono
momentaneamente registrabili?
R: Gli operatori forniranno al cittadino i nuovi codici esenzione ed aggiorneranno le situazioni
in NAR al ripristino della disponibilità dei servizi.
D: Gli operatori di Scelta e Revoca devono richiedere della documentazione agli
assistiti che si autocertificano?
R: No. L’autocertificazione è fatta sotto la responsabilità dell’assistito che deve solo compilare
e firmare il relativo modulo e allegare fotocopia della carta d’identità. L’operatore gli
consegnerà l’attestato.
D: Con quali modalità i medici prescrittori verificheranno l’esigibilità delle esenzioni da
parte del cittadino?
R: I codici di esenzione per reddito sono registrati nell’Anagrafe Regionale, analogamente a
quanto già oggi avviene per le esenzioni per patologia/invalidità, e quindi visibili ai
prescrittori. Le modalità di reperimento sono di seguito riportate:
• MMG/PDF: utilizzando le Schede Sanitarie Informatiche (SSII) che allineano
l’anagrafe locale del medico ai dati dell’Anagrafe Regionale;
• Medico specialista: utilizzando un modulo prescrittivo integrato con il SISS, previo
inserimento della CRS del paziente o, in alternativa, utilizzando i servizi SISS di
Identifica Cittadino e Classe di Esenzione.
Qualora l’informazione in anagrafe non sia presente o, al momento della prescrizione, non
sia disponibile il collegamento all’Anagrafe Regionale, l’assistito può fornire al medico
l’attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice, o il
vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre).
È in fase di realizzazione una Web Application accessibile a tutti i medici prescrittori con
Carta Operatore che permetta di verificare le esenzioni per reddito del singolo cittadino
anche NON iscritto al SSR lombardo. Questo consentirà di operare anche nel caso di
mobilità interregionale.
D: Dove deve essere indicato il codice esenzione per reddito nella prescrizione?
R: Analogamente a quanto già avviene oggi per i codici di esenzione per patologia/invalidità, a
regime, il diritto all’esenzione per reddito potrà essere fruito dal cittadino se e solo se detto
codice verrà indicato, durante l’atto prescrittivo, nel campo codice esenzione.
D: Come deve comportarsi il medico prescrittore per quanto concerne la marcatura
sulla ricetta della lettera “R”?
R: Con il decreto dell’11 dicembre 2009 non è richiesta la marcatura della casella
contrassegnata dalla lettera "R” ma soltanto l’inserimento del codice di esenzione nelle
apposite caselle come per le altre esenzioni. Si rammenta inoltre che lo stesso decreto
richiede, qualora per l’assistito non siano presenti esenzioni, la marcatura della casella
contrassegnata dalla lettera "N”.
D: Come cambia l’operatività del medico che utilizza una Scheda Sanitaria Informatica
(SSII) integrata al SISS?
R: L’operatività, nel caso di SSII integrata al SISS, non cambia: l’applicativo del medico,
durante l’atto prescrittivo, allinea le informazioni anagrafiche dell’assistito presenti in
Anagrafe Regionale (comprensive anche delle esenzioni per reddito) con quelle contenute
nel software locale. Il medico può quindi procedere a inserire tali nuove codifiche oppure il
codice a 6 cifre, nel caso il cittadino sia in possesso dell’autocertificazione pregressa.
Qualora l’assistito presenti ambedue le codifiche va utilizzata quella nuova.
D: Cosa deve fare il medico se l’assistito esibisce un attestato dell’ASL di cui non trova
riscontro in NAR?
R: Nel caso non sia presente la registrazione nell’Anagrafe Regionale, l’assistito può esibire la
comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi o l’attestato rilasciato dall’ASL al
medico che, egualmente, riporterà il codice dell’esenzione sulla prescrizione.
D: Un cittadino effettua l'autocertificazione dopo la prestazione; può rivendicare il
diritto all'esenzione?
R: Il DM 11 dicembre 2009, all'articolo 1 comma 5, indica che «All'atto della prescrizione su
ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di
esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica
all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con
un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” presente sulla ricetta».
Pertanto in tutti i casi in cui la ricetta non presenti l'indicazione dell'esenzione, questa non
può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.
D: In quali casi al cittadino residente fuori dalla Lombardia può essere riconosciuto il
diritto alle esenzioni?
R: Il cittadino di altre regioni, non assistito in Lombardia, che richiede prestazioni sanitarie
presso strutture lombarde ha diritto alle esenzioni nazionali, se queste, come previsto dalla
normativa, sono indicate dal prescrittore sull’impegnativa. La norma è valida anche per i
minori fino a 6 anni.
Le esenzioni aggiuntive previste per gli assistiti lombardi si applicano anche ai cittadini
residenti in altre regioni che risultino essere assistiti da un'ASL lombarda e quindi
temporaneamente iscritti al servizio sanitario regionale.
D: Quando le visite specialistiche con accesso diretto alle strutture sanitarie dànno
diritto alle esenzioni?
R: Il cittadino che effettua visite specialistiche con accesso diretto alla struttura sanitaria
(senza prescrizione) può usufruire dell'esenzione se il prescrittore (in questo caso medico
specialista della struttura erogatrice) la indica nel compilazione della prescrizione (come
previsto dalla circolare n. 23881 del 04/08/2011).
D: Quando alle prestazioni di Pronto Soccorso può essere riconosciuto il diritto alle
esenzioni?
R: Al cittadino che utilizza prestazioni di Pronto Soccorso sarà riconosciuta l'esenzione se la
struttura erogatrice, al momento del pagamento, verificherà per lo stesso, nel SISS
(anagrafe regionale assistiti), il diritto all'esenzione per patologia o per altre motivazioni.