FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SICUREZZA SUL LAVORO:
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI,
DEI PREPOSTI, DEI DIRIGENTI E DEI
DATORI DI LAVORO
Accordi Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012
Claudio Meggiato e Marina Spiazzi
Incontri del 19 e 23 aprile 2012
FORMAZIONE
RSPP
Addetti
Primo soccorso
Prevenzione incendi
ASPP
Accordo Stato-Regioni
26 gennaio 2006
- DM 15 luglio 2003 n. 388
- DM 10 marzo 1998
D.Lgs n. 81/2008
e ss.mm.ii.
LAVORATORI
RLS
PREPOSTI
DM 16 gennaio 1997
DIRIGENTI
Accordi Stato-Regioni
21 dicembre 2011 e
22 febbraio 2012
DL/RSPP
FORMAZIONE
ACCORDI STATOREGIONI
SOGGETTI DA FORMARE
ENTRATA IN VIGORE
21 dicembre 2011
Lavoratori, preposti e dirigenti
26 gennaio 2012
21 dicembre 2011
Datore di lavoro che svolge
direttamente i compiti di RSPP
26 gennaio 2012
22 febbraio 2012
Operatori che utilizzano
attrezzature di lavoro per cui è
richiesta una specifica
abilitazione (piattaforme,
carrelli, gru, escavatori, ecc.)
12 marzo 2013
FORMAZIONE
Obblighi di informazione, formazione e addestramento
Definizioni
• Informazione
«complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro"
• Formazione
«processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»
FORMAZIONE
Obblighi di informazione, formazione e
addestramento
definizioni
• Addestramento
«complesso delle attività dirette a far apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro»
FORMAZIONE
Inquadramento normativo
• Il D.Lgs n. 81/2008, e ancor prima il D.Lgs n.
626/1994, prevede l’obbligo di informazione ,
formazione e addestramento nei confronti dei
lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.
In particolare:
• Art. 22 (Formazione dei lavoratori) del D.Lgs n.
626/1994.
• Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti) del D.Lgs n. 81/2008.
FORMAZIONE
Inquadramento normativo
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1)
«Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare rispetto a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.»
N.B.: lett. a) trattasi di formazione generale
lett. b) trattasi di formazione specifica
FORMAZIONE
Inquadramento normativo
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 2)
«La durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione (di ciascun lavoratore)… sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni …,
previa consultazione delle parti sociali, …»
FORMAZIONE
Inquadramento normativo
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 3)
«Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici …»
FORMAZIONE
Inquadramento normativo
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 4)
«La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.»
FORMAZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI DEL
21 DICEMBRE 2011 per la formazione dei
LAVORATORI ai sensi dell’art. 37, comma 2,
del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
FORMAZIONE
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
per la formazione dei LAVORATORI ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
• disciplina la formazione dei lavoratori, dei
preposti e dei dirigenti.
• pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012
• entrato in vigore il 26 gennaio 2012
FORMAZIONE
• I due Accordi del 21 dicembre 2011, nel disciplinare
contenuti e modalità di uno dei principali obblighi del
Datore di Lavoro in materia di sicurezza (la
formazione), hanno la funzione di dare corpo alla
generale nozione di «formazione sufficiente e
adeguata» (art. 37, comma 1).
• Il testo degli accordi è stato oggetto di numerose e
significative modifiche (inizio della stesura nel 2009).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Definizioni (art. 2)
Comma 1, lett. a)
• Lavoratore: «persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
… Al lavoratore … è equiparato: … il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … di
alternanza tra studio e lavoro; i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui alla disciplina sui lavori socialmente utili»
N.B.: compresi i lavoratori cosiddetti «somministrati»
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Inquadramento normativo
• L’art. 37, comma 2, del D.lgs n. 81/2008 dispone che la
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione,
nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, compresa la
formazione dei soggetti di cui all’art. 21 (componenti
dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori
diretti del fondo, …, gli artigiani e i piccoli commercianti),
sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni, previa
consultazione delle parti sociali.
• Ciò è stato fatto con l’Accordo Stato–Regioni firmato il
21 dicembre 2011 e pubblicato l’11 gennaio 2012.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Inquadramento normativo
• La formazione disciplinata dall’Accordo del 21 dicembre
2011 riguarda la formazione generale di settore (o
comparto di appartenenza dell’azienda) prevista dal
titolo I del D.Lgs n. 81/2008, e quella generale prevista
nei successivi titoli.
• Rimane invece esclusa la formazione dei lavoratori
relativa a mansioni o ad attrezzature particolari
(accordo del 22 febbraio 2012) o disciplinata da altre
norme.
• La formazione e l’eventuale addestramento per
particolari rischi di cui ai titoli successivi al primo
integrano la formazione disciplinata dall’accordo.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Inquadramento normativo
• Infatti, l’art. 37, comma 3, del D.Lgs n.
81/2008 prevede espressamente una distinta
formazione per i rischi specifici presenti in
azienda.
• Ne consegue, che i rischi e le mansioni che
invece richiedono particolare formazione ed
addestramento sono esclusi dal percorso
formativo dell’accordo.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 non si
applicano alla formazione relativa a:
• I lavoratori stagionali (art. 3, comma 13);
• l’addestramento come definito all’art.2, comma 1, lett. cc)
e art. 37, comma 5 (effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro);
• quella prevista dai titoli successivi al I (art. 73, comma 5, in
ordine a determinate attrezzature di lavoro; art. 136,
comma 6, e All. XXI – per lavoratori e preposti addetti
all’uso di attrezzature di lavoro in quota - Pi.M.U.S.) o da
altre norme (ad es.: corso per operatori elettrici PESpersona esperta e PAV-persona avvertita,…), relative a
mansioni o ad attrezzature particolari (questa formazione
andrà ad integrare quella prevista dall’accordo).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Organizzazione della formazione
Un’adeguata formazione per la sicurezza in
azienda va programmata sulla base di:
• un’accurata valutazione di tutti i rischi (DVR);
• un conseguente organigramma della
sicurezza.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008
Comma 1
• Formazione sufficiente ed adeguata, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche …
Comma 13
• Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione dei lavoratori stranieri
• Servizio per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana
• Le aziende che intendono accertare
autonomamente il livello di competenza
linguistica dei propri lavoratori stranieri possono
utilizzare il metodo elaborato dall’ULSS-SPISAL n.
22 di Bussolengo (VR) e validato dalla Regione
Veneto, contenuto nel fascicolo «Promossi in
classe», scaricabile dal sito «www.ulss22.ven.it»
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione dei lavoratori stranieri
• Unindustria Treviso nel 2009 ha sottoscritto un
protocollo d’intesa con la rete CTP (Centri
Territoriali Permanenti) di Treviso.
• I CTP si rendono disponibili a sottoporre ad
apposito test il lavoratore immigrato e a rilasciare
una specifica «certificazione del livello di
competenza linguistica».
• Nel caso di non superamento del test, gli stessi
CTP organizzano annualmente corsi di
alfabetizzazione degli immigrati.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione dei lavoratori stranieri
• Formazione Unindustria Treviso nel 2010 ha
sottoscritto un accordo di cooperazione con un ente
autorizzato dall’Università per Stranieri di Siena
finalizzato alla certificazione linguistica per gli
immigrati residenti.
• L’acquisizione della certificazione linguistica elimina
inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare
che la formazione in materia di sicurezza è stata
effettivamente compresa dal lavoratore straniero.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione dei lavoratori stranieri
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri:
• i corsi dovranno essere realizzati previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare e con modalità che assicurino la
comprensione dei contenuti del corso di
formazione, quali, ad esempio, la presenza di un
mediatore interculturale o di un traduttore;
• …, specifici programmi di formazione preliminare
in modalità e-Learning.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Inquadramento normativo
Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 12)
«La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e
nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri a carico dei lavoratori.»
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Gli organismi paritetici (art. 51)
Sono «volontariamente» costituiti dalle organizzazioni di
categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per:
• programmare attività formative;
• elaborare e raccogliere buone prassi per la prevenzione degli
infortuni;
• sviluppare azioni per la tutela della salute e della sicurezza del
lavoro;
• assistere le imprese nell’attuazione degli adempimenti della
sicurezza;
• riferimento in merito a controversie che possono sorgere
nell’applicazione dei diritti di rappresentanza e nelle attività di
informazione e formazione.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Organizzazione della formazione e collaborazione
degli enti bilaterali o degli organismi paritetici
• Il datore di lavoro dovrà chiedere la
collaborazione degli enti bilaterali o degli
organismi paritetici, dove presenti, e seguire le
indicazioni eventualmente fornite da tali
organismi.
• Se il datore di lavoro non riceve riscontro dagli
organismi paritetici alla richiesta di
collaborazione entro 15 giorni, procede alla
realizzazione della formazione.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico
Provinciale) e OPR (Organismo Paritetico
Regionale).
• L’Organismo Paritetico Regionale Veneto per la
sicurezza, al fine di dare attuazione alle
disposizioni dell’Accordo della Conferenza Stato –
Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto
opportuno predisporre un modello di richiesta di
collaborazione (allegato 1), da utilizzare
uniformemente sul territorio regionale.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) e
OPR (Organismo Paritetico Regionale).
• Il modello dovrà essere compilato e trasmesso dalle
aziende interessate all’attuazione in conto proprio e/o
tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di
formazione dei propri lavoratori all’Organismo
Paritetico della provincia nella quale opera.
• Qualora l’azienda abbia programmato una pluralità di
attività formative, sarà sufficiente l’invio di un’unica
richiesta di collaborazione, adattando il modulo alle
specifiche esigenze.
• …
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) e
OPR (Organismo Paritetico Regionale).
• …
• La richiesta di collaborazione potrà essere inoltrata agli
Organismi Paritetici sopra indicati, direttamente dagli
enti di formazione accreditati di emanazione delle Parti
componenti gli Organismi Paritetici, che ricevano
l’incarico dalle imprese per le quali organizzano i
percorsi formativi.
• Se il datore di lavoro o l’ente di formazione non riceve
riscontro dagli organismi paritetici entro 15 giorni
dalla data di invio della richiesta di collaborazione,
potrà procedere alla realizzazione della formazione.
MODELLO DI RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE ALL’OPP
All’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
c/o UNINDUSTRIA TREVISO
Piazza delle Istituzioni, 11
31100 TREVIS0
oppure all’indirizzo E-mail:
“[email protected]”
MODELLO DI RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE ALL’OPP
Oggetto: Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici
nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si chiede, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008 e
dell’Accordo permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la
collaborazione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) nell’attuazione
dei corsi di formazione per i lavoratori della ditta ____________________
indirizzo _____________________________________________________.
MODELLO DI RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE ALL’OPP
I corsi saranno riferiti al seguente livello di rischio:
□ basso: 4 + 4 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso)
□ medio: 4 + 8 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso)
□ alto: 4 + 12 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso)
Si svolgeranno:
- dal _____________ al ______________
- dal _____________ al ______________
MODELLO DI RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE ALL’OPP
Sono organizzati in modo :
□ autonomo con docenti provvisti dei requisiti di cui al punto 1 dell’accordo del 21
dicembre 2011
□ con il tramite della agenzia/società di consulenza/ente di
formazione_____________________________
□ considerando le specifiche indicazioni del contratto
collettivo___________________________________
Il responsabile del progetto/i formativo/i è
____________________________________________________
Il numero di lavoratori coinvolti nel progetto/i formativo/i è di __________unità.
Si dichiara che i corsi di formazione saranno conformi ai contenuti e alle modalità
stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37 e dall’accordo della Conferenza permanente StatoRegioni del 21 dicembre 2011.
MODELLO DI RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE ALL’OPP
Si dichiara, inoltre, che
□ i corsi si svolgeranno in azienda
□ i corsi si svolgeranno presso
____________________________________________________________
□ i corsi si svolgeranno tutti con la modalità di aula
□ i corsi si svolgeranno per la parte generale (4 ore) con la modalità elearning fornita da _________ e conforme ai requisiti di cui all’allegato I
all’accordo del 21 dicembre 2011
□ nell’organizzazione dei suddetti corsi è stato consultato il R.L.S., ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008.
Data
__________________________
Firma
__________________________
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Percorso formativo
La formazione si articola in due moduli distinti:
• uno generale, comune a tutti i lavoratori della
durata minima di 4 ore;
• uno specifico, riferito alle specifiche mansioni di
durata minima variabile in funzione del livello di
rischio: basso, medio, alto, definito sulla base
della classificazione ATECO 2002 e 2007 nelle
tabelle delle attività in allegato II al
provvedimento.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio sulla base
classificazione ATECO 2002 e 2007
• Rischio BASSO
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio
- Attività artigianali non assimilabili a quelle elencate nelle
classi di medio ed alto rischio, quali: carrozzerie,
riparazione veicoli,
lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.
- Alberghi, ristoranti
- Assicurazioni
- Immobiliari, informatica
- Attività ricreative, culturali, sportive
- Servizi domestici
- Organizzazioni extraterritoriali
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio
sulla base classificazione ATECO 2002 e 2007
• Rischio MEDIO
- Agricoltura e pesca
- Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni
- Pubblica Amministrazione
- Istruzione
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio sulla base classificazione ATECO
2002 e 2007
• Rischio ALTO
- Estrazioni minerali e altre industrie estrattive
- Costruzioni
- Industrie alimentari
- Tessili e abbigliamento
- Conciarie e cuoio
- Legno
- Carta, editoria e stampa
- Minerali non metalliferi
- Produzione e lavorazione metalli
- Fabbricazione macchine e app. elettriche/elettroniche
- Autoveicoli
- Mobili
- Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
- Smaltimento rifiuti
- Raffinerie e combustibili
- Industria chimica, fibre
- Gomma, plastica
- Sanità e Assistenza sociale residenziale
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
• La durata minima della formazione
in base alla classificazione dell’azienda:
Livello di rischio
(All. 2)
Formazione Formazione
generale
specifica
Totale
Rischio BASSO
4 ore
4 ore
8 ore
Rischio MEDIO
4 ore
8 ore
12 ore
Rischio ALTO
4 ore
12 ore
16 ore
N.B.: Le durate indicate sono da intendersi minime: viene fatta salva la
contrattazione collettiva, eventuali specifiche procedure aziendali o settoriali,
laddove abbiano disposto durate maggiori.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Contenuti della formazione per i lavoratori
• Formazione generale
- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
N.B.: Si sovrappone ai contenuti dell’art. 37, comma 1, lett. a).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Contenuti della formazione per i lavoratori
•
Formazione specifica (declinata sulla base dell’effettiva presenza dei rischi)
- rischi infortuni
- radiazioni
- meccanici generali
- microclima e illuminazione
- elettrici generali
- videoterminali
- macchine
- DPI
- attrezzature
- organizzazione del lavoro
- cadute dall’alto
- ambienti di lavoro
- rischi da esplosione
- stress lavoro correlato
- rischi chimici
- movimentazione manuale dei carichi
- nebbie
- movimentazione merci (apparecchi di
- oli
sollevamento, mezzi di trasporto)
- fumi
- segnaletica
- vapori
- emergenze
- polveri
- le procedure di sicurezza con riferimento
- etichettatura
al profilo di rischio specifico
- rischi cancerogeni, biologici e fisici - procedure esodo e incendi
- rumore
- procedure organizzative e primo soccorso
- vibrazioni
- incidenti e infortuni mancati – altri rischi
N.B.: elenco introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Contenuti della formazione
I percorsi formativi possono essere differenziati all’interno della medesima
azienda:
• L’accordo prevede che «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di
appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro
presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono
frequentare i corsi individuati per il rischio basso.»
N.B: Vale il principio generale di tener conto , non soltanto della
classificazione delle macrocategorie Ateco, ma anche avendo riguardo
alle attività concretamente svolte in azienda: ad es., i lavoratori di
un’azienda che svolgono attività d’ufficio e che non frequentino i reparti
produttivi dell’impresa, saranno considerati come lavoratori che svolgano
un’attività a rischio basso.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
GENERALE
Lett. a), comma 1, art. 37
R. BASSO 4 ore
R. MEDIO 4 ore
R. ALTO 4 ore
SPECIFICA
R. BASSO 4 ore
R. MEDIO 8 ore
R. ALTO 12 ore
«1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della protezione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
Lett. b), comma 1 e 3, art. 37
«b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore
o comparto di appartenenza dell’azienda.»
VALIDITA’
VERIFICA
FINALE
CREDITO FORMATIVO
PERMANENTE
(raccomandata)
Formazione soggetta a
ripetizioni in caso di
«novità».
CREDITO FORMATIVO se
cambia azienda ma stesso
settore; da rifare per
cambio azienda in settore
diverso; da integrare se
nella stessa azienda passa a
mansione più rischiosa; da
ripetere parzialmente per
cambio
mansione/attrezzature/…
(raccomandata)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
TIPO DI FORMAZIONE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED
ESONERI
TEMPISTICHE
GENERALE
Esonero per frequenza di corsi di formazione
professionale presso enti di formazione
professionale conformi per durata e contenuti.
Lavoratori neoassunti:
formazione
anteriormente o
contestualmente
all’assunzione, da
completare entro e non
oltre 60 giorni
dall’assunzione.
Esonero per chi ha già svolto corsi rispettosi della
normativa alla data di pubblicazione 11.01.2012.
In via transitoria sono ammessi corsi frequentati
entro 12 mesi e approvati alla data di entrata in
vigore 26.01.2012.
SPECIFICA
Esonero per frequenza di corsi di formazione
professionale presso enti di formazione
professionale conformi per durata e contenuti.
Esonero per chi ha già svolto corsi rispettosi della
normativa alla data di pubblicazione 11.01.2012.
In via transitoria sono ammessi corsi approvati alla
data di entrata in vigore 26.01.2012 e frequentati
entro 26.01.2013.
Lavoratori neoassunti:
formazione
anteriormente o
contestualmente
all’assunzione, da
completare entro e non
oltre 60 giorni
dall’assunzione.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
VERIFICA
FINALE
TEMPISTICA
AGGIORNAMENTO
quinquennale
Non «mera ripetizione» ma
novità/approfondimento.
Non richiesta
R. BASSO 6 ore
R. MEDIO 6 ore
R. ALTO 6 ore
N.B.: Non coincide con la
formazione per cambio
mansione/tecnologie/sostanze/
… o con la formazione su nuovi
rischi.
Se la prima formazione
è precedente
all’11.01.2007,
l’aggiornamento va
svolto entro
11.01.2013.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Inquadramento normativo
Definizione di «preposto»
• «persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa»
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Inquadramento normativo
• L’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 81/2008
prevede che i preposti ricevano a cura del
datore di lavoro, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Inquadramento normativo
• Le disposizioni dell’accordo circa la formazione
dei preposti sono solo indicative, in quanto non
esplicitamente previste dal D.Lgs n. 81/2008.
• Per i preposti l’accordo prevede una formazione
aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, con la
frequenza di un ulteriore modulo della durata di
8 ore.
• Al termine del modulo va effettuata una verifica
di apprendimento con un colloquio o un test, e
rilasciato il relativo attestato.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
• La durata minima della formazione
in base alla classificazione dell’azienda:
Livello di rischio Formazione Formazione
(All. 2)
generale
specifica
Formazione
aggiuntiva
Totale
Rischio BASSO
4 ore
4 ore
8 ore
16 ore
Rischio MEDIO
4 ore
8 ore
8 ore
20 ore
Rischio ALTO
4 ore
12 ore
8 ore
24 ore
N.B.: Le durate indicate sono da intendersi minime: viene fatta salva la
contrattazione collettiva, eventuali specifiche procedure aziendali o settoriali,
laddove abbiano disposto durate maggiori.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
VALIDITA’
VERIFICA
FINALE
AGGIUNTIVA
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni
del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con
particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera;
7. Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
CREDITO
FORMATIVO
PERMANENTE
Colloquio/
test
R. BASSO 8 ore
R. MEDIO 8 ore
R. ALTO 8 ore
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
TIPO DI
FORMAZIONE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED
ESONERI
TEMPISTICHE
AGGIUNTIVA
Esonero per coloro che hanno già
svolto corsi nel rispetto della
normativa alla data di pubblicazione
11.01.2012.
Prima applicazione:
entro 11.07.2013 (18
mesi dalla
pubblicazione).
In via transitoria sono ammessi corsi
approvati alla data di entrata in
vigore 26.01.12 e frequentati entro il
26.01.2013.
Se già svolta la
formazione iniziale, la
formazione al ruolo va
completata entro
11.01.2013
(11.07.2013?- vedere
slide “Formazione
pregressa”)
Nuovi assunti:
all’assunzione o entro
60 giorni.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
AGGIORNAMENTO
quinquennale
Relativo ai
Non richiesta Se la formazione
propri compiti
pregressa è stata
erogata da più di 5 anni,
l’aggiornamento va
fatto entro 12 mesi
R. BASSO 6 ore
R. MEDIO 6 ore
R. ALTO 6 ore
VERIFICA
FINALE
TEMPISTICA
CREDITI FORMATIVI
• Il modulo di formazione generale dei
lavoratori della durata di 4 ore costituisce
credito formativo permanente.
• Il modulo relativo alla formazione dei preposti
costituisce credito formativo permanente;
• va rivista la formazione in caso di
cambiamento del settore di operatività.
CREDITI FORMATIVI
• Per quanto riguarda la formazione di settore dei lavoratori
della durata variabile di 4 ore, rischio basso; 8 ore, rischio
medio; 12 ore, rischio alto, si distinguono i seguenti casi:
COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO
DI LAVORO CON DESTINAZIONE
FORMAZIONE SPECIFICA
In un’azienda del medesimo comparto
Riconoscimento della formazione
effettuata
In un’azienda di un settore produttivo
diverso
Obbligo di ripetizione della formazione
specifica riferita al nuovo settore
Nella medesima azienda multiservizi se la
nuova mansione comporta rischi derivanti
da settori diversi
Obbligo di integrazione con un modulo
attinente ai rischi del nuovo settore
Trasferimento o cambiamento di mansioni,
introduzione nuove attrezzature,
tecnologie, sostanze o preparati pericolosi
Obbligo di ripetizione della formazione
specifica limitata alle modifiche o ai
contenuti di nuova introduzione
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• Il datore di lavoro invia i preposti a corsi di
formazione coerenti con l’accordo in modo che
essi concludano il percorso formativo entro 18
mesi dalla pubblicazione dell’accordo (cioè entro
l’11.07.2013).
• Il personale di nuova assunzione deve essere
avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò
non è possibile, contestualmente all’assunzione in
modo da completare il percorso formativo entro
60 giorni dall’assunzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• I corsi di formazione formalmente e documentalmente
approvati (ad es. da una struttura dell’azienda, da enti di
formazione, da soggetti terzi, ecc.) alla data del
26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative, vigenti
prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e
durata dove disciplinata(1), sono ritenuti conformi se sono
svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione
dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).
N.B.: (2) Il CCNL dell’edilizia (industria) – art. 91 – del 2010 prevede una formazione dei lavoratori della durata
di 16 ore.
Il CCNL delle imprese portuali – art. 58 – del 2005 prevede una formazione dei lavoratori declinata
secondo le seguenti durate:
- 8 ore per mansioni amministrative
- 16 ore per mansioni tecnico-operative
- 24 ore per mansioni operative e di manutenzione.
FORMAZIONE PREGRESSA
• Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare
i corsi di cui all’accordo i lavoratori e i preposti per i quali il datore di
lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo
(11.01.2012) una formazione che rispetti le previsioni normative, vigenti
prima della pubblicazione dell’accordo stesso, e le indicazioni previste nei
contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda contenuti e modalità di
svolgimento dei corsi, e durata, dove disciplinata.
• Nel caso in cui tale formazione pregressa sia stata erogata da più di 5 anni
dalla data di pubblicazione dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà
essere ottemperato entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (entro
l’11.01.2013)(1).
• La formazione aggiuntiva per il preposto dovrà concludersi entro il
termine di 12 mesi (18 mesi ?) dalla pubblicazione dell’accordo (2).
N.B.: (1) Con formazione pregressa erogata da meno di 5 anni: quinquennale.
(2) Vi è una contraddittorietà tra il periodo transitorio di 18 mesi concesso per la formazione dei preposti
non precedentemente formati e i 12 mesi concessi in caso di riconoscimento della formazione
pregressa (probabile errore, si è in attesa di conferma per i 18 mesi).
CRITICITA’
15 giorni di vacatio legis
• Il problema interpretativo sembra ormai superato
dalle precisazioni ministeriali, pertanto gli Accordi
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati in
G.U. l’11 gennaio, sono da considerare entrati in
vigore il 26 gennaio 2012 (comunque bisogna
porre attenzione alle scadenze, perché non tutte
decorrono dall’entrata in vigore, altre decorrono
dalla data di pubblicazione).
CRITICITA’
Collaborazione con gli organismi paritetici
• La procedura di richiesta di “collaborazione”, al
momento, è stata semplificata il più possibile,
anche con le indicazioni emanate sia
dall’Organismo Paritetico Regionale (OPR) che
dall’Organismo Paritetico Provinciale (OPP).
• La richiesta di «collaborazione» va intesa come
«messa a conoscenza» e viene soddisfatta con la
compilazione ed invio all’OPP del relativo modulo
predisposto per la formazione dei lavoratori.
CRITICITA’
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione
di lavoro
• La formazione dei lavoratori somministrati può essere
concordata tra il somministratore e l’utilizzatore
(formazione generale a carico del somministratore e
quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore).
• Nel caso di brevi periodi di lavoro con aziende dello
stesso settore produttivo (medesima macrocategoria
Ateco), può essere concordato che la formazione
generale che quella specifica possa essere anche a
totale carico del somministratore.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Inquadramento normativo
Definizione di «dirigente»
• «persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa»
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Inquadramento normativo
• L’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 81/2008
prevede che i dirigenti ricevano a cura del
datore di lavoro, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Inquadramento normativo
• Le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011 circa la formazione dei
dirigenti non sono da considerare
obbligatorie, ma facoltative, in quanto non
esplicitamente previste dal D.Lgs n. 81/2008.
• Per i dirigenti l’Accordo prevede la durata
minima della formazione di 16 ore.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
VALIDITA’
VERIFICA
FINALE
PRIMA
FORMAZIONE
Modulo 1. Giuridico-normativo
Modulo 2. Gestione ed
organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Individuazione e
valutazione dei rischi
Modulo 4. Comunicazione,
formazione e consultazione dei
lavoratori
CREDITO
FORMATIVO
PERMANENTE
Colloquio/
test
R. BASSO 16 ore
R. MEDIO 16 ore
R. ALTO 16 ore
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
TIPO DI
FORMAZIONE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED
ESONERI
TEMPISTICHE
PRIMA
FORMAZIONE
In via transitoria sono ammessi corsi
approvati alla data di entrata in vigore
26.01.2012 e frequentati entro il
26.01.2013.
Prima applicazione:
entro 11.07.2013 (18
mesi dalla
pubblicazione).
Esonero per coloro che hanno già svolto
alla data di pubblicazione 11.01.2012 corsi
con contenuti conformi a quello per
DL/RSPP successivi al 14.08.2003 o RSPP
mod. A.
Nuovi assunti:
all’assunzione o
entro 60 giorni.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
VERIFICA
FINALE
TEMPISTICA
AGGIORNAMENTO
quinquennale
Relativo ai
propri compiti
Non richiesta
Entro 5 anni
minimo 6 ore
CRITICITA’
Formazione pregressa dei dirigenti
• Si ritiene debba essere riconosciuta la
formazione effettuata ai sensi dell’art. 37,
comma 7, declinata sulla base appunto delle
specificità del ruolo ricoperto, ed erogata
prima dell’accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011.
• Questo anche in considerazione che
l’applicazione dell’accordo non è ritenuta
obbligatoria per la formazione dei dirigenti.
FORMAZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE
2011 sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto da parte del DATORE DI
LAVORO dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi
2 e 3, del D.Lgs n. 81/2008
FORMAZIONE
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto da parte del DATORE DI
LAVORO dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del
D.Lgs n. 81/2008
• pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012
• entrato in vigore il 26 gennaio 2012
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Definizioni (art. 2)
Comma 1, lett. b)
• Datore di lavoro: «Il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.»
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Inquadramento normativo
• L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1)
• «…, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell’allegato 2 (ad es.: aziende artigiane e industriali
fino a 30 lavoratori) dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
…»
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1/bis)
• «…, nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
RSPP…»
• Ne consegue che nelle imprese o unità produttive superiori
a 5 lavoratori, il datore di lavoro deve affidare a terzi il
ruolo di addetto al primo soccorso e alla prevenzione
incendi.
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 2)
• «Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo Stato-Regioni … Fino
alla pubblicazione dell’accordo …, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, …»
• Ciò è stato fatto con l’Accordo Stato-Regioni firmato il 21 dicembre
2011 e pubblicato l’11 gennaio 2012.
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 3)
• «Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è
altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell’accordo …»
• L’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento si
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi
di cui all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs n. 626/1994.
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
Inquadramento normativo
• L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
non ricomprende la formazione necessaria
per svolgere i compiti relativi all’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza.
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
TIPO DI
FORMAZIONE
CONTENUTI
VALIDITA’
VERIFICA
FINALE
PRIMA
FORMAZIONE
Modulo 1. Normativo –
giuridico
CREDITO
FORMATIVO
PERMANENTE
Colloquio/test
R. BASSO 16 ore
R. MEDIO 32 ore
R. ALTO 48 ore
Modulo 2. Gestionale –
gestione ed organizzazione
della sicurezza
Modulo 3. Tecnico –
individuazione e
valutazione dei rischi
Modulo 4. Relazionale –
formazione e consultazione
dei lavoratori
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
TIPO DI
FORMAZIONE
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE ED
ESONERI
TEMPISTICHE
PRIMA
FORMAZIONE
Esonero per coloro che:
- sono stati esonerati ex
626 (nomina entro
31/12/96);
- hanno frequentato il
corso di 16 ore DM
16/01/97
Nuova attività: entro 90
giorni
Esonero per coloro che
hanno svolto corsi RSPP per
stesso settore Ateco analogo
(o di rischio superiore).
In via transitoria sono
ammessi corsi ex DM
16/01/97 frequentati entro 6
mesi e approvati entro il
26/01/2012.
FORMAZIONE DEL DL/RSPP
TIPO DI FORMAZIONE
CONTENUTI
TEMPISTICA
AGGIORNAMENTO
quinquennale
Non “mera
ripetizione” ma
novità /
approfondimento
5 anni dalla
pubblicazione
R. BASSO 6 ore
R. MEDIO 10 ore
R. ALTO 14 ore
Per gli esonerati
ex 626: entro
11/01/2014
SANZIONI
• Il datore di lavoro/dirigente che non fornisce
adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori è
punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con
l’ammenda da € 1.200 a 5.200.
• Il preposto che non partecipa ai programmi di
formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o
con l’ammenda da € 200 a 800.
• Il lavoratore che non partecipa ai programmi di
formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o
con l’ammenda da € 200 a 600.
CONCLUSIONI
Validare la formazione pregressa
• Verificare la formazione erogata nei 5 anni (e anche
oltre) precedenti all’entrata in vigore degli accordi nei
confronti dei lavoratori (distinti per reparti produttivi e
non …), nonché per preposti e dirigenti (con
riferimento alla macrocategoria Ateco, nonché sulla
base del DVR e del relativo organigramma della
sicurezza).
• Raccogliere tutta la documentazione di riferimento
della formazione erogata e programmata entro il 26
gennaio 2012 (programmi firmati, attestati, verbali di
riunione).
CONCLUSIONI
Programma della formazione
• Rispetto ai 5 anni precedenti, per differenza con
la situazione esistente, valutare la formazione
eventualmente da completare o da erogare ex
novo.
• Rispettare le scadenze del periodo transitorio per
la formazione da completare.
• Nel caso del pieno rispetto della formazione
pregressa, si può passare alla programmazione
dell’aggiornamento della formazione per i
prossimi 5 anni.
CONCLUSIONI
Porre attenzione a categorie particolari di lavoratori
• Lavoratori stranieri
• Lavoratori neo-assunti
• Lavoratori somministrati
• Lavoratori in stage
• Lavoratori distinti per differenza di genere (M/F), età,…
15 giorni prima dell’erogazione della formazione ai
lavoratori, procedere alla comunicazione all’OPP
per la richiesta di “collaborazione”
([email protected]).
FORMAZIONE
Grazie per l’attenzione