La pesca si potrà praticare per tutto l`anno nel Lago di Malanotte e

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La pesca si potrà praticare per tutto l`anno nel Lago di Malanotte e
REGOLAMENTO DI PESCA
LAGO DI GIACOPIANE – LAGO MALANOTTE
Gestione FIPSAS
1. La pesca nel Lago di Giacopiane e nel Lago di Malanotte sarà autorizzata ai soli possessori di licenza di pesca
accompagnata da Tessera Federale FIPSAS in regola con l’anno corrente e da permesso annuale di pesca del
costo di € 5. Per i non tesserati è previsto un permesso annuale del costo di Euro 40,00 o un permesso
giornaliero a € 15,00. Per diversamente abili, esclusivamente nel Lago di Malanotte, il permesso giornaliero
sarà gratuito. Ogni pescatore dovrà compilare anche il tagliando di prelievo pescato giornaliero ed imbucarlo
nell’apposita cassetta. Sia per i tesserati che per i non tesserati il permesso di pesca ed i tagliandi prelievo
pescato si potranno ritirare presso i centri autorizzati alla distribuzione.
2. La pesca nel Lago di Malanotte si potrà praticare tutto l’anno, mentre nel Lago di Giacopiane potrà essere
praticata solo dalle ore 06,30 dell’ultima domenica di Febbraio sino alle ore 19,00 della prima domenica di
Ottobre (salvo restrizioni). Nei periodi indicati la pesca è consentita solo nei giorni di:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ –VENERDI’ – SABATO – DOMENICA
E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI
fatto salvo nei giorni riservati a ripopolamenti, gare e raduni segnalati da appositi cartelli.
3. Le trote trattenute non potranno misurare meno di 22 cm (Fario e Salmerino) e 20 cm (Iridea).
4. Trote Fario e Salmerino, osserveranno il periodo di chiusura dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre
sino alle ore 06,30 dell’ultima domenica di febbraio (salvo modifiche).
5. Ogni pescatore, nell’ambito delle due Riserve, non può trattenere per ogni giornata di pesca più di 5 (cinque)
salmonidi di qualsiasi specie e al raggiungimento di tale quota deve interrompere immediatamente l’attività
di pesca. Per le altre specie ittiche restano in vigore le disposizioni Provinciali e Regionali, ad esclusione di
CARPA (tutte le specie) e TINCA che non potranno per alcun motivo essere trattenute.
6. La pesca della CARPA (tutte le specie) e TINCA, potrà essere praticata esclusivamente “NO KILL”, ossia
con il rilascio “immediato” del pesce catturato, con la massima cura e senza alcun modo arrecare danno
all’integrità vitale, quale che sia la tecnica di pesca e quale che sia la misura. Sarà obbligatorio usare amo
singolo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato, nella pesca di carpa e tinca, sia con “esca calzata” sia
nel “Carpfishing”. Sarà obbligatorio osservare anche specifico regolamento provinciale previsto per la pesca
delle carpe nei bacini artificiali.
7. Per la pesca alla carpa, tinca e nel Carpfishing è ammessa la pasturazione ma non si può detenere e usare a
giornata più di 1 (uno) chilo di pastura (sfarinato o pellet) e 3 (tre) chili tra granaglie e boilles.
8. Nella pesca ai salmonidi (trote), vietata ogni forma di pasturazione.
9. La pesca NO KILL , oltre a Carpa e Tinca, sarà autorizzata anche con esche artificiali (mosca e spinning)
sempre con amo privo di ardiglione, e deve essere intesa come NO KILL totale per l’intera giornata e per
tutte le specie ittiche.
10. Vietata la pesca notturna (da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba) in qualsiasi forma ed
impostazione ad esclusione del Carpfishing e salvo deroghe per manifestazioni.
11. Si potranno organizzare manifestazioni pescasportive esclusivamente nel Lago di Malanotte se
preventivamente richieste e concordate con l’ente gestore (entro il 15/12 di ogni anno). Sarà a carico della
Società organizzatrice l’immissione di un minimo di 2 kg di Trote pronta pesca (Fario, Iridee, Salmerini) a
concorrente per ogni prova. Obbligatoria la preventiva applicazione di idonei cartelli (Divieto di Pesca Campo di Gara) riportanti il nome della Società organizzatrice e responsabile, data e orari di inizio e fine
manifestazione compreso i tempi tecnici di preparazione e ripopolamento campo gara, per un termine
massimo di due giorni (salvo particolari richieste preventivamente concordate). Durante le manifestazioni
per i partecipanti non sussistono i vincoli per la quota massima giornaliera di capi catturabili (salmonidi), ma
comunque persiste il rispetto di tutte le altre specifiche regole imposte dal gestore e dalle leggi vigenti.
12. Le suddette riserve sono segnalate apposite tabelle con la seguente dicitura: Provincia di Genova Zona
Turistica di pesca controllata gestione FIPSAS Art. 7 L.R. 21/04 e da cartelli con indicato il regolamento di
pesca.
13. La FIPSAS si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore gestione di queste aree in concessione.
14. SANZIONI
a) Esercizio di pesca senza permesso annuale/giornaliero o senza Tagliando Prelievo Pescato o mancata/errata
compilazione o manomissione: sanzione da € 50,00 a € 310,00 (art. 23 c.1 lett. K l.r.)
b) Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, non punite in via specifica da altre
disposizioni normative, è soggetto, oltre alle pene previste dall’art. 23 c.1 lett. K l.r. 21/2004, al pagamento a
titolo di risarcimento forfettario alla FIPSAS dei danni, pari a € 26,00 per ogni salmonide e € 10,00 per ogni capo
di altra specie ittica catturato in più del consentito o che comunque ne determini la morte.
Per quanto non indicato nel presente regolamento si applicano tutte le disposizioni di Legge in vigore.