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OGGETTO
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE SANITARIO
QUESITI
(posti in data 1 giugno 2012)
Sono un medico di 56 anni, ex anestesista che per problemi di salute ed
essendo in possesso di specializzazione in igiene e medicina
preventiva, da circa 6 anni presta servizio (dopo regolare delibera),
presso la direzione sanitaria di un presidio ospedaliero a gestione
diretta, come dirigente medico di direzione sanitaria
I vari direttori che si sono alternati hanno nominato come loro sostituto
in caso di assenza un direttore di struttura complessa tra quelli
in servizio nel presidio.
Il nuovo direttore sanitario, con incarico a tempo determinato perché
sostituisce il titolare in aspettativa, ha nominato citando l'articolo 18,
quale suo sostituto un direttore di struttura complessa pediatra, a cui
manca la specializzazione in igiene.
Nel precisare che negli ultimi sei mesi ho assicurato 30 giorni su trenta
la pronta disponibilità come direttore medico di presidio chiedo:
1) a chi compete in caso di assenza la sostituzione del direttore
sanitario di presidio
2) quali effetti comporta la mancata nomina in qualità di sostituto
3) i riferimenti normativi, circa le responsabilità dei dirigenti medici
di direzione sanitaria.
Nel mio Presidio la pianta organica prevede un Medico M1, ed uno M2,
ovvero un medico di struttura complessa ed un dirigente medico che
negli ospedali con più di 140 posti letto può anche avere la struttura
complessa, così come espressamente citato nell'atto aziendale.
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RISPOSTE
(inviate in data 29 giugno 2012)
1. a chi compete in caso di assenza la sostituzione del Direttore
Sanitario di Presidio
Nel designare il proprio sostituto il nuovo direttore sanitario ha
ritenuto applicabile il comma 1 dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001,
che testualmente dispone: In caso di assenza per ferie o malattia o
altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è
affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato
con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre
articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
Considerare il presidio ospedaliero come articolazione organizzativa
aziendale assimilabile per analogia ad un dipartimento appare infatti
non tener conto di alcune differenze sostanziali:
1) il dipartimento è definito dal comma 1 dell’articolo 17-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quale modello
ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende
sanitarie, ed è di fatto un’aggregazione di strutture complesse
finalizzata ad una ottimale gestione delle risorse ad esse attribuite,
mentre il presidio ospedaliero è una delle articolazioni strutturali
fondamentali in cui si articola un’azienda sanitaria
2) il direttore del dipartimento ha funzioni di programmazione e
controllo delle attività proprie di ciascuna unità operativa che nel
dipartimento confluisce, è nominato dalla direzione generale quale
prius inter pares tra i direttori delle strutture complesse che nel
dipartimento confluiscono e mantiene la titolarità della direzione
della struttura di appartenenza, mentre il direttore medico del
presidio ospedaliero ha un ruolo esclusivo, non pro tempore, ed ha
responsabilità e funzioni che richiedono specifiche competenze,
igienico sanitarie e medico legali, che non costituiscono di norma
patrimonio di un qualsiasi direttore di struttura complessa.
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In relazione ai diversi profili organizzativi come sopra delineati si può
ritenere che mentre nel caso del dipartimento la direzione dello stesso
è compito di uno qualsiasi dei direttori delle strutture complesse che
confluiscono nel dipartimento ed è attribuita dalla direzione generale
con specifiche finalità, la direzione del presidio ospedaliero è compito
della direzione sanitaria quale struttura stabilmente deputata ad una
funzione di controllo igienico organizzativo, di supporto medico legale
e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme vigenti.
Nel caso in esame si ritiene che debba essere applicato il comma 2 del
citato articolo 18, che dispone:
“Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte
del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa,
la sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente della struttura
medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa.”
La norma in questione pone due vincoli ben precisi:
1) il dirigente al quale deve essere conferito l’incarico di sostituzione
deve essere un dirigente medico che appartiene alla stessa
struttura della quale è responsabile il dirigente sostituito;
2) il dirigente che deve sostituire il responsabile della struttura deve
essere indicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal responsabile
stesso della struttura.
Lo stesso comma 2 precisa che nella scelta del dirigente al quale deve
essere conferito l’incarico di sostituzione devono essere adottati criteri
di competenza e di merito; in particolare
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia
indicata alla lettera c) dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati .
Nei diversi stabilimenti ospedalieri in cui si articolano i distretti
ospedalieri istituiti nell’ambito dell’Azienda, le direzioni mediche sono
strutture, semplici o complesse in relazione alla dimensione del
presidio, in cui operano, come esplicitato nel documento dotazione
organica pubblicato sul sito web aziendale al massimo uno o due
medici (in alcuni sembra vi sia solo personale infermieristico).
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Questa articolazione organizzativa rende non semplice l’applicazione
della norma, anche perché da un lato non esistono spazi discrezionali
per la scelta del dirigente medico cui deve essere conferito l’incarico
di sostituire il responsabile in caso di assenza del medesimo, dall’altro
il dirigente medico che dovrebbe essere designato quale sostituto
potrebbe non avere i requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo
18 (titolare di incarico di struttura semplice o alta specializzazione).
In tal caso l’incarico di sostituzione dovrebbe essere conferito,
secondo quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 18, ad altro
dirigente con corrispondente incarico (ovvero al direttore medico di un
altro presidio tra quelli che afferiscono allo stesso distretto) e non
al responsabile di una qualsiasi delle strutture complesse in cui si
articola il presidio ospedaliero. Questa interpretazione trova riscontro
nel fatto che l’atto aziendale specifica chiaramente che: Il coordinatore
sanitario, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, per ciascuno
dei singoli plessi, di collaboratori aventi la qualifica di dirigenti medici
di area igienico organizzativa.
Il conferimento al responsabile di uno dei reparti o servizi di diagnosi
e cura in cui si articola il presidio ospedaliero dell’incarico di direttore
sanitario facente funzioni appare come un retaggio della normativa
che disciplinava i presidi ospedalieri definendone i requisiti strutturali
ed organizzativi.
L’articolo 5 del DPR 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno
dei servizi ospedalieri) disponeva infatti che “Negli ospedali con un
numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario
possono essere affidate ad un primario di ruolo”.
La disciplina dei presidi ospedalieri organicamente definita dalla legge
12 febbraio 1968, n. 132, e dai successivi provvedimenti attuativi
adottati con i decreti del presidente della repubblica 27 marzo 1969,
n. 128 e n. 129 è di fatto superata dal comma 10 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che rinvia al riordino
complessivo della rete ospedaliera adottato da ogni Regione in base
alle disposizioni di cui all'articolo. 4, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 e precisa che cessano di avere efficacia
le disposizioni in essa definite che risultino in contrasto con le norme
del decreto legislativo 502.
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2. quali effetti comporta la mancata nomina in qualità di sostituto
Le sostituzioni previste dall’articolo 18 del CCNL 1998_2001 non si
configurano come conferimento di mansioni superiori, come precisato
dal comma 7 dello stesso articolo “Le sostituzioni previste dal presente
articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo
non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.”
Il fatto di non essere designato come possibile sostituto non ha alcun
effetto ai fini della valutazione del dirigente, che deve essere gestita
secondo i criteri e le procedure indicate dalla normativa vigente, che
prevede che il medico sia oggetto di tre distinti processi valutativi:
1) la valutazione tecnico professionale, che deve essere formulata ogni
anno in prima istanza dal diretto superiore, ed al termine
dell’incarico in prima istanza sempre dal diretto superiore, ed in
seconda istanza dal collegio tecnico; l’esito della valutazione è
determinante ai fini della conferma dell’incarico o del conferimento
di un incarico di maggior valore economico;
2) la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget, che deve
essere effettuata ogni anno in prima istanza dal diretto superiore
ed in seconda istanza dal nucleo di valutazione; l’esito della valutazione (che può essere effettuata anche con cadenze infra annuali) è
determinante ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato,
che deve essere commisurata al raggiungimento degli obiettivi
di budget
3) la valutazione delle capacità manageriali, che deve essere effettuata
ogni anno in prima istanza dal diretto superiore, ed in seconda
istanza dal nucleo di valutazione, e che riguarda solo i dirigenti
titolari di un incarico di direzione di struttura, semplice o
complessa. L’esito della valutazione non ha effetti diretti ai fini
economici o di carriera, ma confluisce nel processo valutativo
complessivo del dirigente, del quale deve in particolare tener conto
il collegio tecnico per esprimere la valutazione finale alla scadenza
dell’incarico.
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I diversi processi valutativi devono essere disciplinati da un
regolamento aziendale che deve essere adottato previa concertazione
con le organizzazioni sindacali, e che costituisce uno degli atti più
importanti ai fini della corretta gestione aziendale. La valenza
strategica del sistema degli incarichi dirigenziali e del connesso
sistema di valutazione è stata sottolineata dal comma 1 dell’articolo 6
e dal comma 1 dell’articolo 8 del CCNL 2006_2009, che si riportano
qui di seguito integralmente
Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema
degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano
la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e
innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia,
responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione
professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire
il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. (CCNL 2006_2009,
articolo 6, comma 1)
Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli
di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini
istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati
sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla
verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali,
realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione
dirigenziale. (CCNL 2006_2009, articolo 8, comma 1)
La valorizzazione del merito costituiva una delle direttrici portanti
della cosiddetta “riforma Brunetta”, che con la legge delega 4 marzo
2009, n. 15 e con il successivo decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, introduce in tutte le amministrazioni pubbliche sistemi
di misurazione delle performance, del grado di raggiungimento cioè
degli obiettivi, a livello dell’amministrazione nel suo complesso,
a livello delle diverse articolazioni della stessa fino al livello del singolo
dirigente ed operatore. Come tante altre anche questa è rimasta una
riforma annunciata, sia per la discontinuità che certi eventi hanno
determinato nel Governo del Paese, sia per le resistenze che sono
state poste nell’attuazione di una legge nella quale si legge, tra l’altro,
che almeno il 30% della retribuzione deve essere erogato in funzione
del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
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Il sistema di valutazione che la normativa vigente prevede per
la dirigenza medica, e che è analiticamente definito dagli articoli dal
25 al 32 del CCNL 2002_2005 , rappresenta una soluzione coerente e
per molti versi avanzata di misurazione e riconoscimento del merito,
ma ha trovato compiuta e corretta applicazione in ben poche aziende
sanitarie, costrette in questi ultimi anni, e soprattutto in alcune
Regioni, a misurarsi con problemi di vera e propria sopravvivenza,
anche a causa della contrazione delle risorse disponibili.
Il comma 1 dell’articolo 8 del CCNL 2006_2009, sopra riportato, se
recepito e sviluppato dalle Aziende e dalle Organizzazioni sindacali,
poteva costituire una grande opportunità, che i problemi richiamati
hanno reso impossibile cogliere.
Un sistema di valutazione compiutamente sviluppato e coerentemente
applicato, nel rispetto di quei requisiti di trasparenza e condivisione
che costituiscono secondo la normativa vigente riferimenti ineludibili
per una corretta valutazione di un dirigente medico nelle diverse aree
e prospettive nelle quali la valutazione si declina (professionale,
manageriale e degli obiettivi di budget) resta un obiettivo che deve
essere perseguito con tenacia, tanto dalle aziende quanto dalle stesse
organizzazioni sindacali.
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3) i riferimenti normativi, circa le responsabilità dei dirigenti medici
di direzione sanitaria.
Le funzioni e le responsabilità della direzione sanitaria di un presidio
ospedaliero trovano una prima organica e compiuta definizione nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128
(ordinamento interno dei servizi ospedalieri), adottato in applicazione
dell’articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed i successivi decreti delegati 128
e 129 del 1969, costituiscono il primo quadro giuridico complessivo
della materia, che introduce la definizione di “ospedale”, ne stabilisce
i requisiti minimi e prevede una classificazione delle diverse tipologie
(AGENAS, riorganizzazione della rete ospedaliera, analisi normativa).
La struttura organizzativa ed i requisiti interni degli ospedali sono
stati oggetto negli anni successivi di profonde revisioni, in attuazione
prima della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fatto confluire gli
enti ospedalieri nelle unità sanitarie locali, e successivamente dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che lascia all’autonomia
legislativa regionale la facoltà di riorganizzare la rete dei presidi
ospedalieri operanti nel proprio territorio, riconducendoli a due
tipologie distinte: presidi ospedalieri a gestione diretta, ricompresi cioè
nell’ambito delle diverse aziende sanitarie territoriali, o aziende
ospedaliere. Questa facoltà è stata esercitata secondo modalità molto
diverse nelle varie Regioni. Alcune hanno scelto di ridurre al minimo
il numero delle aziende ospedaliere (come il Veneto, in cui le Aziende
Ospedaliere sono soltanto due, Padova e Verona, o la Toscana,
nella quale le Aziende Ospedaliere sono quattro, Firenze, Pisa, Siena e
l’ospedale pediatrico Meyer) mentre altre hanno scelto di dar vita ad
un numero molto maggiore di aziende ospedaliere; emblematico ad
esempio il caso della Regione Lombardia che ha riorganizzato tutta
l’assistenza ospedaliera scorporandola dalle Aziende sanitarie
territoriali, ed aggregando in Aziende Ospedaliere i vari presidi
ospedalieri in esse esistenti, dando così vita a 34 aziende ospedaliere.
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D’altronde una delle innovazioni più significative introdotte dal
riordino del Servizio Sanitario Nazionale avviato con la legge delega
23 ottobre 1992, n. 421 e compiutamente disciplinato dai successivi
decreti legislativi (502/1992, 517/1993, 229/1999) è l’attribuzione
alle Regioni di piena autonomia legislativa per quanto concerne
l’assetto organizzativo del sistema sanitario. Nel rispetto di questa
autonomia il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, disponeva: “a decorrere dalla data di entrata
in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera che le Regioni
devono adottare per adeguare la rete dei presidi agli standard previsti
dalla normativa nazionale, cessano di avere efficacia le disposizioni
di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129
in contrasto con le norme del presente decreto”.
In applicazione del principio generale che l’organizzazione dei servizi
deve essere disciplinata dalle Regioni e dalle stesse aziende sanitarie,
la specificazione delle funzioni, delle prerogative e delle responsabilità
attribuiti alle diverse articolazioni organizzative deve essere oggetto
delle leggi regionali di organizzazione o degli atti aziendali adottati
dalle singole aziende per definire il proprio assetto organizzativo.
Fermo restando questo principio generale la specificazione dei compiti
e delle responsabilità che devono essere attribuiti alla direzione
sanitaria dei presidi ospedalieri in coerenza con l’ attuale assetto
organizzativo ed istituzionale del servizio sanitario nazionale,
ridisegnato dalla normativa di riordino dello stesso, ha costituito
oggetto di valutazioni e proposte da parte dell’ANMDO (Associazione
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere), che hanno messo a punto un
elenco molto analitico di funzioni, compiti e responsabilità, integralmente riportato nella sezione “RIFERIMENTI NORMATIVI”.
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Nell’atto aziendale adottato dall’Azienda Sanitaria presso la quale
opera il medico che ha posto i quesiti oggetto di questo documento si
precisano le funzioni e le responsabilità del direttore del Presidio
ospedaliero, responsabilità che egli condivide con gli altri dirigenti
medici che afferiscono all’unità operativa direzione medica di presidio.
Il Direttore del Presidio Ospedaliero, unitamente al Coordinatore del
Distretto Ospedaliero:
- è responsabile del budget complessivo di Presidio e coordina l'attività
programmatica e di budget delle unità operative complesse afferenti
attraverso strumenti di concertazione, al fine di garantire una
proposta programmatica unitaria nell'ambito della program-mazione
aziendale;
- è responsabile degli aspetti igienico organizzativi, della conservazione della documentazione clinica e dell’organizzazione complessiva
dell’attività del Presidio;
- svolge funzioni di supporto tecnico all'attività dei Dipartimenti e
delle singole unità operative complesse per gli aspetti organizzativi,
gestionali e medico-legali;
- garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto
alle esigenze di salute del paziente;
- verifica le necessità delle singole unità operative complesse. e
dei risultati raggiunti dalle stesse, nell'ambito delle scelte strategiche
di gestione aziendali e di presidio;
- vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie nel rispetto
della normativa vigente, sulla corretta applicazione della normativa
sull’attività libero-professionale intramoenia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(il testo dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base
delle integrazioni e modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1,
lettere A) e B) del CCNL 2002_2005)
CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del
direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda
ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali
che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano
secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa,
la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro
dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di
ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal
fine si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura
semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’articolo 27 (incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto,
alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti
interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture
semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse
ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato
dall’incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita
per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
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previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
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5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti,
sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per
il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore
sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi
regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato
elettorale o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e
provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’articolo 16 del
CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella
prevista dall’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992
e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed
altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente
allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso
di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio,
il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è
soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio
tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del
nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali
e il raggiungimento degli obiettivi di budget.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano
come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo
e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato
della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto
alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si
protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente
compete una indennità mensile di euro 535,05 per le sostituzioni
previste dai commi 1 e 2 e di euro 267,52 per la sostituzione
prevista dal comma 3. Alla corresponsione di tali indennità per
tutta la durata della sostituzione si provvede o con le risorse del
fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione
di risultato. La presente clausola si applica ad ogni eventuale
periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso
anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi
frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui
ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico.
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REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 14 aprile 2009
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.
ARTICOLO 11
Distretti ospedalieri
1. L’attività ospedaliera, coordinata dalla direzione aziendale, è
erogata attraverso i distretti ospedalieri dell’Azienda sanitaria
provinciale che operano mediante un’organizzazione in rete anche
al fine di assicurare all’utente l’appropriatezza del percorso di
accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.
2. In ciascuna Azienda sanitaria provinciale i distretti ospedalieri sono
costituiti dall’aggregazione di uno o più presidi ospedalieri
appartenenti alle soppresse Aziende unità sanitarie locali con le
soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli
altri presidi ospedalieri parimenti appartenenti alle soppresse
Aziende unità sanitarie locali, individuati dalla Tabella "A" che
costituisce parte integrante della presente legge. I distretti
ospedalieri così come costituiti, si integrano funzionalmente al loro
interno e tra di loro per dare attuazione ai principi sanciti
dall’articolo 2, comma 4, lettere c) e d).
4. Il Servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati
criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:
c) il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata
in funzione di una equilibrata distribuzione territoriale dell’
offerta avuto riguardo alla complessità delle prestazioni erogate
anche attraverso l’accorpamento e/o l’eliminazione di strutture
organizzative risultanti superflue o sovradimensionate e la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa
complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti
agli accertati bisogni di salute;
d) il superamento della frammentazione o duplicazione delle strutture organizzative esistenti, attraverso processi di aggregazione
in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;
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In funzione della prevista aggregazione ed integrazione il direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale, con atto motivato, può
sottoporre all’approvazione dell’Assessore regionale per la sanità,
l’unificazione o una diversa articolazione dei distretti ospedalieri.
3. Il Distretto ospedaliero:
a) costituisce la struttura funzionale dell’Azienda sanitaria
provinciale finalizzata all’organizzazione ed all’erogazione delle
prestazioni di ricovero e di quelle specialistiche ambulatoriali,
intra ed extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità
funzionali dei servizi territoriali del distretto;
b) assicura l’erogazione uniforme dell’attività ospedaliera sull’intero
territorio di riferimento;
c) favorisce l’adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati,
nonché l’attivazione di protocolli e linee guida che assicurino
l’esercizio della responsabilità clinica e l’utilizzo appropriato delle
strutture e dei servizi assistenziali;
d) riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità
assistenziali, dell’intensità delle cure, della durata della degenza
e del regime di ricovero.
4. Ai distretti ospedalieri, come individuati nella Tabella "A", sono
preposti un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale
fra i dirigenti preposti a posizioni apicali rispettivamente dell’area
sanitaria, e prioritariamente dell’area igienico organizzativa, e
dell’area amministrativa. Al coordinatore sanitario e al coordinatore
amministrativo è attribuita un’apposita indennità di funzione entro
i limiti massimi fissati in sede di contrattazione integrativa secondo
i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo godono,
nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati dal direttore
generale, di autonomia organizzativa, operativa e deliberativa
secondo le previsioni dell’atto aziendale.
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6. Il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo del
distretto ospedaliero sono posti alle dirette dipendenze della
direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di riferimento cui
rispondono in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate.
7. Le strutture ospedaliere di 3° livello esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la qualificazione di presidi
di 3° livello di emergenza.
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ATTO AZIENDALE
41. Il Distretto Ospedaliero
L’attività ospedaliera, coordinata dalla Direzione Aziendale, è erogata
dai distretti ospedalieri che operano mediante un’organizzazione
in rete per assicurare l’appropriatezza del percorso di accoglienza,
presa in carico, cura e dimissione del paziente-utente.
I Distretti Ospedalieri, introdotti, dall’articolo 11 della legge regionale
14 aprile 2009, n.5 sono finalizzati all’organizzazione ed all’erogazione
delle prestazioni di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità
funzionali dei servizi territoriali del distretto sanitario.
Il distretto ospedaliero, che costituisce un’unica entità organizzativa
di tipo ospedaliero, ancorché articolata su più stabilimenti, con sedi
in comuni diversi:
- assicura l’erogazione uniforme dell’attività ospedaliera sull’intero
territorio di riferimento;
- favorisce l’adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati,
nonché l’attivazione di protocolli e linee guida che assicurino
l’esercizio della responsabilità clinica e l’utilizzo appropriato
delle strutture e dei servizi assistenziali;
- riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità
assistenziali, dell’intensità delle cure, della durata della degenza e
del regime di ricovero.
A ciascun distretto ospedaliero sono preposti un coordinatore
sanitario ed un coordinatore amministrativo, posti alle dirette
dipendenze della direzione aziendale e nominati, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale, che affida loro gli obiettivi legati
alla funzione di coordinamento.
Il coordinatore sanitario di distretto ospedaliero è individuato tra
i dirigenti già preposti a posizioni apicali dell’area sanitaria e
prioritariamente dell’area igienico organizzativa.
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Il coordinatore sanitario di distretto ospedaliero coordina le funzioni
previste per le direzioni mediche di ciascun plesso ospedaliero
del distretto e, se appartenente all’area igienico organizzativa, ha
la responsabilità di uno dei plessi per la cui direzione è prevista
la posizione apicale. Il coordinatore sanitario, per lo svolgimento
delle sue funzioni, si avvale, per ciascuno dei singoli plessi,
di collaboratori aventi la qualifica di dirigenti medici di area igienico
organizzativa. I collaboratori potranno avere qualifica apicale qualora
nel singolo plesso in cui svolgono l’attività il numero dei posti letto sia
superiore a 140. Il coordinatore sanitario si avvale delle funzioni
svolte dalle strutture centrali delle professioni sanitarie tramite
il referente.
Il coordinatore amministrativo di distretto ospedaliero, scelto tra
i dirigenti preposti a posizioni apicali dell’area amministrativa, ha tra
gli obiettivi quello di rendere omogenee o quantomeno adeguate
ai bisogni dell’utenza le procedure amministrative di erogazione
dei servizi, compresi gli orari di apertura delle strutture aziendali e
l’accesso agli atti. La funzione di coordinamento amministrativo
di distretto ospedaliero è svolta in via esclusiva dal dirigente.
Nei distretti ospedalieri tutte le funzioni amministrative sono
riconducibili alla responsabilità unica del coordinatore, quale unico
apicale del ruolo amministrativo.
Il coordinatore sanitario esercita i propri poteri in materia
di turnistica, sperimentazioni cliniche, stage, tirocini, frequenze
volontarie.
Il coordinatore amministrativo esercita i propri poteri in materia
di: adempimenti vincolati relativi al personale dipendente ed
all’attività libero professionale, acquisti relativi alla gestione routinaria
dei plessi ospedalieri e mobilità interna.
Il Direttore Generale si avvale della facoltà di delegare ulteriori
funzioni ai coordinatori del distretto ospedaliero con apposito atto.
Il Direttore Generale, secondo gli obiettivi e le risorse disponibili,
individua tra il coordinatore sanitario ed amministrativo di distretto
ospedaliero il soggetto che assicura i risultati della gestione
complessiva sull’area territoriale.
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In applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5, il Direttore Generale può, per specifici bacini
distrettuali o interdistrettuali, individuare il soggetto che assicura,
oltre all’unitarietà della gestione complessiva di propria competenza,
il governo unitario delle attività ospedaliere e territoriali.
Ai coordinatori, in aggiunta al trattamento economico connesso
alla direzione di struttura complessa, è attribuita quale indennità
di funzione, soltanto l’integrazione prevista dal CCNL per i direttori
di dipartimento. I coordinatori si avvalgono di collaboratori provenienti dalle strutture coordinate.
L'ASP comprende i sette stabilimenti ospedalieri pubblici appartenenti
alla soppressa AUSL n. 5. La necessità di disciplinarne il funzionamento si è esplicitata nell'orientamento a una gestione di area
distrettuale. Ciò consente di evitare duplicazione ed a servizi affini e
complementari di operare in forma coordinata ed integrata utilizzando
al meglio le risorse (strutturali, strumentali ed umane) e di migliorare
il livello di efficienza e di efficacia dei servizi.
Nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, risultano istituiti,
ai sensi della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, due distretti
ospedalieri:
- Distretto Ospedaliero Messina 1, comprendente le strutture
di Mistretta, Patti e S. Agata di Militello;
- Distretto Ospedaliero Messina 2, comprendente gli stabilimenti
di Barcellona, Milazzo, Taormina e Lipari. La rete ospedaliera è
stata rideterminata con Decreto Assessoriale.
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42. La struttura ospedaliera
Lo Stabilimento Ospedaliero è un’articolazione organizzativa dell’Azienda, comprendente tutte le strutture aziendali in cui si svolgono
le funzioni di assistenza ospedaliera previste dalla program-mazione
regionale e locale, destinate a persone affette da patologie in fase
acuta e post acuta che per gravità, complessità o intensità delle cure
non possono essere trattate nell’ambito dei servizi territoriali.
Nel proprio interno persegue un’azione diagnostico terapeutica
improntata alla continuità assistenziale, promuove e presidia
la qualità dei servizi e dell’erogazione delle prestazioni, nonché la loro
appropriatezza.
Nei plessi ospedalieri dell’ASP il Direttore Generale individua quali
ambiti di intervento nell’organizzazione:
- progettazione e gestione di aree assistenziali specializzate sulla
base dei bisogni assistenziali manifestati;
- gestione operativa delle risorse interne al presidio, per realizzarne
l’utilizzo ottimale;
- gestione dell’informatica e della tecnologia;
- ingegneria clinica;
- coordinamento con le strutture territoriali post ricovero.
Nello svolgimento dell’attività ospedaliera deve essere garantito:
- il coordinamento con le attività territoriali extra ospedaliere, per
una efficace integrazione dei servizi dipartimentali con quelli
distrettuali, in particolare con i medici di medicina generale,
i medici specialisti ambulatoriali ed i pediatri di libera scelta,
ai quali spetta il compito di rappresentare il punto di ingresso
dell’assistito nel circuito ospedaliero;
- l’utilizzo flessibile anche interdisciplinare delle strutture di degenza
e del relativo personale infermieristico ed ausiliario, nonché un
utilizzo coordinato del personale di supporto amministrativo, di
apparecchiature e presidi;
- l’organizzazione coordinata degli ambulatori per l’attività istituzionale e in regime di libera professione intramoenia e, di norma,
una collocazione fisica degli stessi in unica sede nell’ambito della
struttura ospedaliera.
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Il Direttore o il Dirigente del Presidio Ospedaliero garantisce,
all'interno del Presidio, la risposta, in termini di produzione di prestazioni, alla domanda di assistenza espressa dal territorio, nell'ambito
degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione aziendale e del budget
attribuito alla produzione ospedaliera.
Il Direttore del Presidio Ospedaliero, unitamente al Coordinatore del
Distretto Ospedaliero:
- è responsabile del budget complessivo di Presidio e coordina
l'attività programmatica e di budget delle unità operative complesse
afferenti attraverso strumenti di concertazione, al fine di garantire
una proposta programmatica unitaria nell'ambito della programmazione aziendale;
- è responsabile degli aspetti igienico organizzativi della conservazione della documentazione clinica e dell’organizzazione complessiva dell’attività del Presidio;
- svolge funzioni di supporto tecnico all'attività dei Dipartimenti e
delle singole unità operative complesse per gli aspetti organizzativi,
gestionali e medico-legali;
- garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto
alle esigenze di salute del paziente;
- verifica le necessità delle singole unità operative complesse. e
dei risultati raggiunti dalle stesse, nell'ambito delle scelte
strategiche di gestione aziendali e di presidio;
- vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie nel rispetto
della normativa vigente, sulla corretta applicazione della normativa
sull’attività libero-professionale intramoenia.
Alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Coordinatore Sanitario del
Distretto, al Direttore/Dirigente di Stabilimento fanno capo i Dirigenti
di Struttura complessa che sono preposti alla gestione degli aspetti
igienico organizzativi locali, agli adempimenti connessi alla sicurezza
ed all'autorizzazione ed accreditamento delle strutture, alla integrazione di percorsi di cura intra ed extra ospedaliera.
Il supporto al governo complessivo dell'attività amministrativa
degli Stabilimenti Ospedalieri è assicurato dai Coordinatori Amministrativi di Distretto.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1969, n. 128
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Articolo 2.
Direzione sanitaria
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed
il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.
La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili
organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale:
a) segreteria;
b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c) archivio clinico e biblioteca medica;
d) servizi di assistenza sanitaria e sociale;
e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario,
sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze
del servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1969, n. 128
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
CAPO II
SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
Articolo 4.
Attribuzioni del sovraintendente sanitario
Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico
organizzativi l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne
risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli
ospedali. Egli è preposto a tutto il personale sanitario, tecnico,
sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente.
In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute del
consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi
menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale coadiuva,
ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e
nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine
studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo
della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari
dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio
di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente
al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale
e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione;
è tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali.
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è
sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1969, n. 128
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Articolo 5.
Attribuzioni del direttore sanitario
Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto, ai fini igienicosanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario,
ove esista.
Il direttore sanitario:
o promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina
preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione
sanitaria;
o propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente;
o sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito
il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi
di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari;
o stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario
ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui è preposto
in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove
esista;
o ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto
di vista disciplinare,
o propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario;
o promuove l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale;
o vigila sull'archivio delle cartelle cliniche;
o raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al presidente
o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'Ospedale;
o propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi,
attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio
dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto;
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o esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie;
o vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario
dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo;
o controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni
sanitarie;
o cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle
denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni
altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge;
o rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione
sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale;
o presiede e convoca il consiglio dei sanitari.
Il direttore-sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente
sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti
nell'articolo precedente.
Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni
di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1969, n. 128
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Articolo 6.
Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario
Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali
con più di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno
un posto di vice direttore sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate
dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore
sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
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Il ruolo del Direttore Sanitario di Azienda e del Direttore Medico
di Presidio Ospedaliero nel contesto sanitario italiano ed europeo
L’OSPEDALE – periodico trimestrale dell’ANMDO, associazione nazionale medici delle direzioni ospedaliere
anno 62 – numero 4 – ottobre – dicembre 2009
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero concorre, nell’ambito
dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali
ed opera sulla base degli indirizzi del direttore sanitario, assicurando
la continuità assistenziale con i servizi territoriali.
Nel presidio ospedaliero egli ha competenze gestionali, organizzative,
igienico sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche,
di formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità
dei servizi sanitari e delle rispettive prestazioni.
Inoltre è corresponsabile del governo clinico del presidio promuovendo
e coordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica
nei confronti dei direttori medici dei dipartimenti, delle strutture
complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendo
l’integrazione delle strutture sia all’interno del presidio che con quelle
territoriali.
Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate alla promozione
della salute.
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Nell’ambito delle competenze gestionali ed organizzative, il direttore
medico di presidio ospedaliero svolge le seguenti funzioni:
□ risponde della gestione operativa complessiva del presidio
ospedaliero;
□ rende operative le indicazioni organizzative definite dall’azienda;
□ coordina le strutture dipartimentali;
□ sulla base degli obiettivi aziendali e del budget complessivo del
presidio ospedaliero, concorre alla definizione degli obiettivi dei
dipartimenti e delle altre strutture;
□ partecipa alla negoziazione o negozia direttamente il budget
con i direttori dei dipartimenti e delle altre strutture, in base al
budget del presidio ed in linea con gli obiettivi generali aziendali;
□ collabora con la direzione aziendale alla definizione dei criteri di
assegnazione e gestione delle risorse ed è responsabile della loro
corretta applicazione nei dipartimenti e nelle altre strutture;
□ cura la raccolta dei dati statistici sanitari, utili a fini interni o per
l’inoltro agli uffici e servizi competenti;
□ esprime valutazioni tecnico – sanitarie ed organizzative sulle opere
di costruzione e ristrutturazione edilizia, autorizzando l’esercizio
dell’attività clinico assistenziale negli ambienti destinati a tale
scopo;
□ valuta il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria,
predisposto dall’ufficio tecnico e propone le priorità di intervento,
con particolare riferimento ad eventuali situazioni di urgenza;
□ elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione
ospedaliera;
□ fornisce al direttore sanitario proposte di modelli organizzativi delle
strutture ospedaliere, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, e ne promuove l’adozione;
□ adotta provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza;
□ concorre al controllo di gestione dell’azienda, fornendo proposte al
direttore sanitario e collabora attivamente con l’Ufficio di controllo
di gestione;
□ collabora attivamente all’implementazione del sistema informativo
ospedaliero ed alla definizione dei contenuti del sistema informativo
aziendale, provvedendo, per quanto di sua competenza, al corretto
flusso dei dati;
□ esprime parere e formula proposte su programmi di informazione,
formazione e aggiornamento del personale;
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□ promuove le attività di partecipazione e tutela dei diritti dei
cittadini, con particolare riferimento all’applicazione della carta dei
servizi ed ai rapporti con le associazioni di volontariato;
□ vigila ed attua provvedimenti in merito alle attività d’urgenza ed
emergenza ospedaliera;
□ vigila sulla programmazione, organizzazione ed applicazione delle
attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria, i tempi di attesa
per prestazioni in regime di ricovero ordinario, diurno e
ambulatoriale;
□ ha la responsabilità organizzativa generale del poliambulatorio
ospedaliero in ordine all’utilizzo ottimale delle risorse strutturali,
tecnologiche e di personale;
□ provvede all’organizzazione per la valutazione dell’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie erogate dal presidio ospedaliero.
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Nell’ambito delle competenze igienico – sanitarie e di prevenzione
il direttore medico di presidio ospedaliero:
□ emana direttive e regolamenti, sorvegliandone il rispetto, in tema di
tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e
sicurezza degli alimenti, ambienti e delle apparecchiature, attività
di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione
delle infezioni ospedaliere;
□ adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di
operatori, pazienti e visitatori;
□ è membro del comitato contro le infezioni ospedaliere;
□ adotta strategie di organizzazione, gestione e controllo sui servizi
alberghieri e di supporto, qualora esternalizzati;
□ progetta e cura processi relativi alla tutela dell’ambiente e
dell’igiene ambientale, della sicurezza e mobilità interna;
□ applica e verifica la normativa sanitaria e sviluppa percorsi atti
all’applicazione della stessa;
□ progetta processi per la prevenzione delle infezioni in ospedale;
□ progetta processi relativi ai servizi di supporto alle attività
sanitarie;
□ progetta processi per la tutela dell’igiene degli alimenti, della
ristorazione ospedaliera e della nutrizione clinica;
□ coordina gruppi di lavoro per progetti aziendali, regionali e/o
nazionali.
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Nell’ambito delle competenze medico – legali, il direttore medico
di presidio ospedaliero:
□ adempie ai provvedimenti di polizia mortuaria;
□ nell’ambito delle attività inerenti il prelievo d’organi, svolge attività
di organizzazione e di vigilanza, partecipando, se necessario, quale
membro al collegio medico per l’accertamento della morte,
compiendo, inoltre, ogni ulteriore atto di competenza; inoltre,
sovrintende, nel rispetto degli indirizzi del coordinatore regionale
trapianti, attività organizzative del coordinatore locale trapianti;
□ vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica, della scheda
di dimissione ospedaliera e di tutta la documentazione sanitaria;
□ risponde, dal momento della consegna all’archivio centrale,
della corretta conservazione della documentazione sanitaria;
□ rilascia agli aventi diritto, secondo modalità stabilite dall’azienda
e nel rispetto della normativa vigente, copia della cartella clinica e
di ogni altra documentazione sanitaria e certificazioni;
□ inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie;
□ coordina l’attività di valutazione del rischio clinico;
□ vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli
operatori sanitari;
□ vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione
clinica, partecipa al comitato etico aziendale e cura la conservazione della relativa documentazione;
□ presiede commissioni tecniche o vi partecipa in base a disposizioni
aziendali o normative specifiche;
□ vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime
parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati
sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici.
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Nell’ambito delle competenze
di presidio ospedaliero:
scientifiche
il
direttore
32
medico
□ promuove lo sviluppo delle risorse umane e della conoscenza
aziendale (knowledge management) attraverso l’attività di formazione permanente, aggiornamento e riqualificazione del personale
(ECM);
□ verifica il livello di informazione, formazione ed aggiornamento del
personale dei servizi in gestione esterna;
□ coordina, per quanto di competenza, l’organizzazione dei previsti
corsi di specializzazione per il personale laureato del ruolo
sanitario;
□ collabora all’elaborazione di piani di ricerca finalizzata e ne
coordina l’attività;
□ vigila sull’ammissione e l’attività del personale volontario e
frequentatore.
Nell’ambito delle competenze di promozione della qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie, il direttore medico di presidio ospedaliero:
□ promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie;
□ provvede affinché i modelli organizzativi delle unità operative
e dei dipartimenti siano orientati al raggiungimento di buoni livelli
di qualità gestionale, di qualità tecnico-professionale e di qualità
percepita;
□ ai fini di quanto indicato ai punti 1) e 2), promuove l’adozione,
da parte delle unità operative e dei dipartimenti, delle strategie
definite dalla direzione aziendale con particolare riguardo,
in campo clinico, ai principi dell’Evidence Based Medicine (EBM).
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Rapporti tra direzione medica di presidio ospedaliero ed i dipartimenti
ospedalieri
Nei confronti dei dipartimenti ospedalieri, il
di presidio ospedaliero svolge le seguenti funzioni:
direttore
medico
□ nel rispetto degli obiettivi generali dell’azienda, definisce gli obiettivi
specifici dei dipartimenti, concordati con i direttori di dipartimento,
e vigila sul loro conseguimento;
□ partecipa alla negoziazione o negozia direttamente il budget
con i direttori dei dipartimenti, in base al budget del presidio
ed in linea con gli obiettivi generali aziendali;
□ definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse
umane e tecnico-strumentali nell’ambito dei servizi sanitari,
nel rispetto della programmazione sanitaria aziendale;
□ svolge funzioni di interlocutore per le proposte dei direttori
dei dipartimenti rispetto alla programmazione aziendale;
□ svolge funzioni di supporto tecnico all’attività dei dipartimenti,
per gli aspetti organizzativi e gestionali;
□ coordina la raccolta e l’elaborazione dei dati di attività e di utilizzo
delle risorse, per la predisposizione del piano di attività annuale,
del monitoraggio delle attività svolte e della verifica dei risultati
raggiunti;
□ esprime valutazioni tecniche ed organizzative sulla costruzione,
ristrutturazione e ampliamento degli spazi comuni assegnati
ai dipartimenti;
□ esprime valutazioni tecniche ed organizzative sulle proposte
di acquisto di attrezzature biomedicali;
□ applica e verifica norme in tema di tutela di salute e sicurezza
nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, ambienti e
delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, strategie
di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
□ esprime parere sulle proposte dei direttori dei dipartimenti, in tema
di formazione ed aggiornamento del personale;
□ promuove, d’intesa con i direttori dei dipartimenti, l’utilizzo corretto
di strumenti e metodologie di miglioramento e controllo
della qualità;
□ promuove le attività di partecipazione e la tutela dei diritti
dei cittadini.
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Dall’insieme delle funzioni ci pare sia opportuno porre particolare
accento sulle articolate competenze del direttore medico di presidio
ospedaliero, che sono essenzialmente quattro:
□ una di tipo manageriale, riconducibile alla funzione di “responsabile dell’ospedale”;
□ una seconda di tipo organizzativo;
□ una terza di tipo igienico-sanitaria e di prevenzione;
□ una quarta orientata al sistema di valutazione e della qualità
dell’assistenza.
Questi quattro ambiti di competenza possono essere attribuiti ad
un’unica struttura organizzativa, articolata in più settori, o a più
strutture indipendenti ma interconnesse, secondo una schema a rete
che coniughi lo sviluppo di specifiche professionalità con l’esercizio
di responsabilità gestionali globali, in relazione alla complessità e
dimensione del presidio ospedaliero, alla sua articolazione in dipartimenti, al numero di stabilimenti che lo compongono e alla loro
autonomia funzionale.
Su questi aspetti di “architettura” della direzione medica di presidio
ospedaliero varrà la pena di ritornare, magari aprendo un confronto
sui vari modelli adottati o adottabili, mettendo da parte quelle che
possono essere le preoccupazioni di difendere l’esistente, ché sovente
vengono superate dai fatti, per promuovere invece la cultura
del rinnovamento e adattamento della struttura e delle prerogative
della direzione medica di presidio ospedaliero alle nuove realtà,
complessità, esigenze e missioni aziendali.
È certo però che l’articolato quadro di competenze, unito alle grandi
dimensioni aziendali, richiede comunque che, partendo dalla “visione
globale del sistema”, tipica delle discipline igienico organizzative,
vengano sviluppate specifiche professionalità relative alle varie
competenze, da utilizzare non solo nella direzione medica di presidio
ospedaliero, ma anche negli uffici di staff aziendali; è cioè tempo che,
come dalle discipline mediche e chirurgiche generali si sono
evidenziate le specialità, dalla disciplina di igiene e organizzazione
dei servizi ospedalieri si sviluppino gli specialisti di settore.
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INDICAZIONI OPERATIVE
La designazione quale sostituto del direttore sanitario di presidio
costituiva per il dirigente che ha posto il quesito una comprensibile e
legittima aspettativa, considerato che nell’assetto organizzativo che è
stato definito per il distretto ospedaliero e per i presidi ospedalieri che
ad esso afferiscono il dirigente medico che affianca il direttore appare
come il naturale sostituto del medesimo in caso di assenza
temporanea.
La scelta operata dal direttore sanitario pro tempore appare non
corretta per due motivi:
√ perché il comma 2 dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 stabilisce
che l’incarico di sostituzione del direttore di una struttura
complessa debba essere affidato ad un dirigente della stessa
struttura;
√ perché i dirigenti medici che operano nell’ambito delle direzioni
mediche di presidio devono avere, ai sensi dell’articolo 41 dell’atto
aziendale, la qualifica di dirigenti medici di area igienico
organizzativa.
Il conferimento dell’incarico di direttore sanitario di presidio ad un
responsabile di struttura complessa fa riferimento all’ultimo comma
dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che
stabiliva: “Negli ospedali con un numero di posti letto inferiore a 250,
le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario
di ruolo”.
Il problema deve essere risolto adoperandosi affinché siano apportate
all’atto aziendale opportune integrazioni, che definiscano in modo più
chiaro un aspetto che non può essere lasciato alla libera scelta del
direttore sanitario ma deve essere gestito in modo da non deludere
legittime aspettative dei dirigenti in servizio.
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