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siena: elenco di regole di circolazione dal pedone, al ciclista, al casco, alle cinture, ecc. m&ss informazione/formazione 7 ottobre 2014 La polizia locale di Siena, ha pubblicato sul sito web comunale, un utile e preciso elenco di regole, di diritti e doveri per i pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti. Consigliamo di contattare la polizia locale di Siena e di “copiare” e anche migliorare queste informazioni nei siti delle polizie comunali . Il pedone Ognuno di noi che cammina per strada, piccolo o grande, giovane o vecchio, è un pedone. Vediamo allora quali sono i comportamenti che i bravi pedoni devono tenere quando circolano per la strada. I pedoni devono utilizzare esclusivamente le parti della strada loro riservate: marciapiedi, viali, banchine. In mancanza di questi o in caso di loro interruzioni e ingombro si deve stare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli, facendo attenzione a non creare intralcio. Fuori dalle città, i pedoni stanno sul margine destro della carreggiata se questa è a senso unico di circolazione; sul lato opposto a quello di marcia dei veicoli se la carreggiata è a doppio senso di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto e sino a mezz'ora prima deIl'aIba, le persone che camminano sulla carreggiata di strade fuori delle città, senza illuminazione pubblica, devono avanzare in fila indiana. Sarebbe bene portare con sè un piccola luce per farsi meglio individuare dai veicoli in transito. Per attraversare la carreggiata le persone devono servirsi delle "strisce" pedonali, dei sovra o sottopassaggi se sono posizionati ad una distanza inferiore a 100 metri. Se questi non esistono, o sono distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la strada perpendicolarmente e non in modo obliquo facendo ovviamente attenzione. Non si può attraversare gli incroci in diagonale ed è sempre vietato attraversare le piazze e i larghi fuori dalle strisce anche se queste si trovano a più di 100 metri. Salvo casi eccezionali, le persone non devono fermarsi sulla strada e nemmeno causare intralcio al passaggio delle altre persone fermandosi sui marciapiedi o vicino alle "strisce" o sulle banchine. Quando si attraversa la strada dove non ci sono "strisce", i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli. Non si può attraversare la strada passando davanti agli autobus e ai tram in sosta alle fermate. Le macchine ad uso dei bambini e degli invalidi (non classificate veicoli) possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. È vietato giocare sulla strada o percorrerla con i pattini a rotelle, con lo skate-board o simili. Facendo ciò si può mettere in pericolo l'incolumità delle altre persone che camminano sui marciapiedi. Pag. 1 a 10 La bicicletta La bicicletta (il Codice della Strada la chiama VELOCIPEDE) è il mezzo di trasporto più semplice e più utilizzato da bambini e ragazzi. Bisogna però tenere presente che essa è soggetta alle stesse norme di tutti gli altri veicoli che circolano su strada e quindi va condotta con prudenza osservando con scrupolo tutte le norme del Codice con particolare attenzione ai semafori e ai segnali di precedenza. Per legge deve essere equipaggiata con: pneumatici; freni (sia anteriore che posteriore); campanello; luci (è previsto un fanale anteriore a luce bianca o gialla posto ad almeno 30 cm dal suolo; un fanale posteriore a luce rossa posto ad non più di un metro da terra e catadiottri - pezzi di plastica gialli e rossi che, riflettendo la luce che su di essi viene proiettata dai fari delle automobili - rossi ad un massimo di 90 cm; inoltre sui pedali, così come sui lati, devono essere presenti catadiottri gialli. Da ricordare che le luci devono essere presenti e funzionanti di sera o di notte e nei casi di scarsa visibilità altrimenti la bicicletta deve essere condotta a mano). In ogni caso ricordiamoci che: il ciclista, durante la marcia, deve tenere rigorosamente la destra della carreggiata; quando deve svoltare a sinistra, il ciclista deve portarsi al centro della carreggiata e, con il braccio sinistro disteso orizzontalmente, dare la precedenza ai veicoli che provengono dall'opposto senso di marcia, prima di completare la manovra; il ciclista non deve fare manovre brusche o cambiare all'improvviso direzione. In ogni caso deve presegnalare le proprie intenzioni con opportuni movimenti del braccio; non bisogna circolare sui marciapiedi che sono riservati ai pedoni (la bicicletta è un veicolo); attenzione alle auto parcheggiate i cui conducenti talvolta aprono d'improvviso la portiera; non si può circolare senza freni o anche con un solo freno rotto; il ciclista non deve assolutamente giocare con la bicicletta, trasportando gli amici in canna o sul portapacchi, trascinandoli con pattini o skate-board, viaggiando in gruppo, affiancato ad altri velocipedi, nè esibirsi su di una sola ruota od altro. Bisogna fare attenzione alla precedenza e occorre darla sempre: ai veicoli provenienti dalla propria destra; a tutti i veicoli se c'è per noi un segnale di STOP o di DARE PRECEDENZA; svoltando a sinistra, ai veicoli provenienti dalla direzione opposta; ai pedoni sugli attraversamenti pedonali; uscendo da un passo carrabile; inserendosi nel traffico, provenendo da sentieri e piste ciclabili o partendo da fermo. Quando circolate fate particolare attenzione e prestate prudenza anche per gli altri: purtroppo vi sono dei prepotenti che pensano di essere i padroni della strada. Il Ciclomotore All'età di 14 anni si può già sentire il rombo di un motore sospingere il nostro mezzo di locomozione. Eh, si! E' arrivato il momento in cui siamo autorizzati dalla Legge a fare uso di un ciclomotore. Vediamo intanto di capire com'é fatto. Caratteristiche tecniche Il ciclomotore ha una cilindrata che non deve in nessun caso superare i 50 cc e può sviluppare su strada una velocità massima di 45 km orari. Esistono anche dei ciclomotori a tre ruote destinati al trasporto di merci. Se qualcuno altera le Pag. 2 a 10 caratteristiche di costruzione del ciclomotore (per esempio fa in modo che superi i 45 Km/h) mette a rischio la propria vita e quella degli altri e commette una grave infrazione che la Legge punisce con severità considerando il ciclomotore trasformato alla stregua di un motociclo Dati di identificazione I ciclomotori devono avere per costruzione: 1. una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo; 2. un numero di identificazione impresso sul telaio, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, commette un grave reato che provocherà non solo il sequestro del ciclomotore, ma anche gravi conseguenze a chi conduce e ai genitori di questo se è minore. Formalità per la circolazione i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14/07/2006 per circolare devono essere muniti del Certificato di Circolazione (rilasciato dal D.T.T. contenete i dati identificativi e costruttivi del veicolo, nonchè quelli della targa e dell'intestatario) e della Targa (che identifica il veicolo e l'intestatario del Certificato di Circolazione); i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14/07/2006 possono continuare a circolare con il “librettino” (Certificato di Idoneità Tecnica) e la “targhetta” (Contrassegno di Identificazione) che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. La "targhetta" è collegata al proprietario e non al ciclomotore; non segue quindi la vita del motorino. La poteva richiedere solo chi aveva compiuto i 18 anni di età ed in questo modo si rendeva responsabile e garante di fronte alla legge per tutto ciò che poteva capitare a chi materialmente circolava con il ciclomotore; su questi veicoli non è consentito il trasporto del passeggero. Una precisazione: se questi ultimi ciclomotori sono di tipo omologato è possibile ottenere una nuova immatricolazione richiedendo, presso il Dipartimento Trasporti Terrestri, la targa (nuovo tipo) e sostituendo così il Certificato di Idoneità Tecnica con il Certificato di Circolazione . Ciò consentirebbe ai conducenti di età superiore ai 18 anni di circolare trasportando un passeggero sempre però che ciò sia espressamente indicato nel Certificato di Circolazione. il conducente deve essere in possesso del Certificato di Idoneità alla Guida (“Patentino”) insieme ad un documento di riconoscimento (carta di identità) oppure deve avere una di patente di guida CAT. A o superiore; il ciclomotore deve avere l'assicurazione obbligatoria (bisogna avere con noi sia il certificato che il contrassegno di assicurazione); il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione ("Bollo"). Ora facciamo un giretto ma ricordiamo che: non si debbono fare acrobazie e circolare con la ruota anteriore sollevata da terra ("penne" od "impennate"); non si devono trasportare passeggeri se siamo minorenni o anche se maggiorenni se guidiamo ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione e non di targa; usare sempre il casco omologato: in caso di incidente ci può salvare la vita; anche se maggiorenni e alla guida di un ciclomotore omologato per il trasporto di passeggero non si può comunque trasportare un bambino minore di 5 anni; bisogna stare seduti in posizione corretta; bisogna avere il libero uso delle braccia o delle mani e non reggere il manubrio con una sola mano se non in caso di una situazione momentanea di necessità per opportune manovre o segnalazioni; è necessario concedere le dovute precedenze; non si deve creare intralcio agli altri veicoli; bisogna fermarsi per far passare i pedoni; è opportuno mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono; non si deve fare lo slalom in mezzo al traffico; bisogna rallentare in caso di maltempo, nelle curve e nei tratti pericolosi; non si possono fare gare di velocità, nè viaggiare affiancati agli amici; non bisogna circolare contromano; non bisogna mai trasportare oggetti non solidamente assicurati, sporgenti di più di 50 cm. lateralmente o collocati in modo da impedirci la visibilità e non possiamo trasportare animali non custoditi in apposita gabbia; non possiamo trainare o farci trainare da altri veicoli. Sono tante cose ma osservando tutto ciò, viaggerete in sicurezza e vi godrete a lungo il divertente ciclomotore perchè due ruote sono agili, economiche, utili in città e fuori, sono evasione, divertimento e salute. Pag. 3 a 10 Il casco Allegro e buffo, lucente e super-tecnologico, anonimo o decorato in vario modo, il casco è comunque il miglior amico del motociclista e ciclomotorista sia maggiorenne che minorenne! E' stato infatti possibile accertare che il suo corretto uso ha salvato tante giovani vite ed è per questa ragione che da un po' di anni è in vigore la Legge che impone l'obbligo di indossarlo sia per il conducente che per l'eventuale passeggero del ciclomotore a due ruote (o motociclo) sia minorenni che maggiorenni. 99 volte su cento un incidente alla guida di un ciclomotore o comunque di un motociclo provoca una caduta a terra. E la testa è la parte più delicata del corpo. Il casco, tra l'altro solo se correttamente allacciato, può salvare la vita. Un casco sicuro deve riportare il marchio di omologazione Europea. Non deve essere né troppo grande né troppo piccolo: indossandolo e scuotendo la testa a destra e a sinistra non deve muoversi. Il migliore come protezione è il casco integrale perché protegge anche la faccia e il mento. È fatto obbligo, durante la marcia, di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati secondo le norme europee ECE/ONU: omologare un casco significa effettuare un test di resistenza su un certo numero di campioni. In tal senso l'omologazione costituisce anche una garanzia per l'utente. L'omologazione si trova stampigliata su una targhetta all'interno del casco stesso. Cucita sul cinturino o sull'imbottitura interna è una vera e propria omologazione Europea che fa riferimento alla normativa che definisce i criteri di sicurezza per i caschi. La "E" all'interno del cerchio rappresenta il marchio d'omologazione internazionale ed è seguita da un numero distintivo che identifica il paese che ha rilasciato l'omologazione (1=Germania, 2=Francia, 3=ltalia, 4=Olanda, etc.). La prima serie di numeri 0452719 corrisponde agli estremi di omologazione; i primi due numeri (04) identificano la normativa attuale, la seconda serie di numeri 009834 corrisponde al progressivo di produzione. I caschi con questo tipo di omologazione possono essere usati per tutti i tipi di motocicli e per i ciclomotori, in Italia e all'estero. Bisogna tenere presente e fare molta attenzione che i caschi con l'omologazione di tipo D.G.M. DTT (sulla targhetta è riportata con la sigla D.G.M. con una striscia tricolore ed un numero al cui interno è sono riportate le lettere cc - es. 01234 cc01 123456) sono caschi che non sono più ammessi dal C.d.S. e quindi non possono più essere utilizzati. Dal punto di vista sanzionatorio, utilizzare un casco di quest'ultimo tipo alla guida di un ciclomotore o di un motociclo è come circolare senza averlo indossato. Ricapitolando: l'uso del casco è obbligatorio per conducenti e eventuali passeggeri, maggiorenni e minorenni, di ciclomotori e di motoveicoli; sono esentati da tale obbligo i conducenti di ciclomotori e di motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa; il casco deve aderire perfettamente alla testa, essere tenuto allacciato con il cinturino ben stretto. Non deve muoversi una volta indossato; deve essere sostituito dopo un incidente, dopo aver subito un forte urto, in presenza di graffi o lesioni sulla calotta e sulla visiera. Il cinturino deve essere in buone condizioni e deve essere tenuto allacciato quando si circola; la mancanza del casco può portare a lesioni gravi in caso di incidente. Va tenuto presente che a viaggiare senza casco su di un ciclomotore o di un motociclo, se veniamo “beccati”, il mezzo viene fermato dalle Forze dell'Ordine per 60 giorni (se recidivi nell'arco di un biennio per ben 90 giorni)! Se poi ci si trova alla guida un motociclo vengono detratti dalla patente di guida anche 5 punti: ciò vale anche in caso di conducente che trasporta un passeggero minorenne senza casco. Quindi, fate molta attenzione! Pag. 4 a 10 Le cinture di cicurezza Quello delle Cinture di Sicurezza è un altro importante punto da chiarire bene e focalizzare ancor meglio. Gli obblighi relativi alle cinture di sicurezza sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988 e successivamente inclusi nel Nuovo Codice della Strada. Però ancora oggi in Italia l'uso delle Cinture di Sicurezza non è ancora sufficientemente diffuso. Soprattutto in città la maggioranza degli occupanti delle autovetture viaggiano senza tenerle allacciate, incuranti sia dell'obbligo imposto dal Codice della Strada, sia delle raccomandazioni che provengono dalle istituzioni e dagli organi di informazione. Gli utenti sostengono talvolta che allacciarle sia perfino più pericoloso per la propria incolumità e per quella dei passeggeri ma ciò è dovuto sia alla loro scarsa informazione, sia come giustificazione per il loro comportamento scorreto. Eppure le statistiche ci dicono che se tutti facessero uso delle cinture ci sarebbero migliaia di morti in meno ogni anno sulle strade, e che si ridurrebbe drasticamente la gravità delle lesioni riportate da coloro che rimangono feriti negli incidenti stradali. È infatti comprovato che, in caso di incidente stradale, i passeggeri dei veicoli coinvolti, se protetti dalle cinture di sicurezza, nella maggioranza dei casi se la cavano con piccole lesioni, mentre risulta evidente che l'essere sballottato in modo del tutto libero all'interno di un abitacolo può avere conseguenze drammatiche. Per i veicoli in circolazione, di categoria M e N (veicoli con almeno 4 ruote per trasporto rispettivamente di persone autovetture, autobus, ecc. - e di cose autocarri, veicoli ad uso speciale, ecc.), muniti di cinture di sicurezza, sussiste l'obbligo, in qualsiasi situazione di marcia, dell'uso delle cinture sia per il conducente sia per tutti i passeggeri, anche per coloro che viaggiano sui sedili posteriori. Per gli autobus l'obbligo vale per tutti gli occupanti, di età superiore a 3 anni, quando sono seduti. Se le cinture non sono presenti (caso molto raro alla data odierna), ma esistono specifici punti di attacco predisposti dal costruttore del veicolo nel rispetto delle norme di omologazione, è comunque obbligatorio istallarle. Sono esenti solamente i veicoli di vecchia costruzione che erano stati omologati secondo criteri che non prevedevano l'obbligo delle stesse. Tutti i veicoli per trasporto di persone con massimo 8 posti escluso il conducente (CAT. M1) hanno sempre l'obbligo delle cinture anteriori se immatricolati dopo il 01/01/1978 e delle posteriori se immatricolati dopo il 26/04/1990. Quindi per buona norma bisogna abituarci a fissare le cinture negli appositi bloccaggi non appena abbiamo preso posto in auto, davanti o dietro e se sono alte più di m. 1 ,50. I bambini o ragazzi più bassi di m 1,50 devono essere trattenuti da appositi sistemi adeguati alla loro statura ed al loro peso (cuscino), ad eccezione di quelli con meno di 3 anni nei sedili posteriori, se accompagnati da una persona di età superiore ai 16 anni, sempre che non sia disponibile il sistema di ritenuta (seggiolino). Bisogna ricordarsi che non è ammesso alterare il normale funzionamento delle cinture di sicurezza utilizzando fermagli o bloccando la molla dell'arrotolarore in quanto la cintura deve essere agganciata, aderente al corpo ed essere in tensione. Non sono tenuti all'uso delle cinture di sicurezza: gli appartenenti alle forze di polizia e polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza; i conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitario in caso di interventi di urgenza; gli addetti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; gli istruttori di guida in servizio; le persone affette da patologie particolari che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza; le donne in stato di gravidanza con certificazione medica che attesti uno stato di rischio in caso di uso delle cinture; i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente e massa massima, rispettivamente, non superiore a 5 t e superiore a 5 t) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale circolanti in zona urbana. Ricordiamoci inoltre che i bambini osservano molto il comportamento dei grandi quindi per educare loro alla corretta. Pag. 5 a 10 Bambini sicuri in auto Voler bene ai bambini significa garantire la loro sicurezza anche in auto, anche in caso di brevissimi spostamenti; le autovetture sono progettate per la struttura fisica dell'adulto e proprio per questa ragione è assolutamente indispensabile, oltre che previsto dal Codice, sistemare i bimbi sugli appositi seggiolini. Assicurare il bambino al seggiolino è indispensabile, in caso di incidente, l'abbraccio del genitore o il mancato ancoraggio agli appositi dispositivi, può provocare danni gravissimi, se non letali. Garantire sicurezza al piccolo passeggero è un atto d'amore. Con l'entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”. In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori). I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. Debbono essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo. Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori. Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace. Ricordiamo inoltre che: I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza. Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se il veicolo è provvisto di airbag, a meno questo che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali. Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino nel senso di marcia. Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile dell'autoveicolo e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti. CLASSI DEI SEGGIOLINI E PESO DEL BAMBINO Seggiolini ed adattatori sono divisi in gruppi, in base al peso del bambino. La normativa tecnica (Regolamento ECE-ONU 44) e le norme sull'uso dei dispositivi per bambini prevedono le seguenti categorie: GRUPPO 0 DA 0 A 10 KG. GRUPPO 0+ DA 0 A 13 KG. GRUPPO 1 DA 9 A 18 KG. GRUPPO 2 DA 15 A 25 KG. GRUPPO 3 DA 22 A 36 KG Pag. 6 a 10 "Patentino" - certificato di idoneità alla guida Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2002, n. 9 e sue modificazioni, introduce l'obbligo, per i minorenni che non sono titolari di patente CAT. A e che vogliano guidare un ciclomotore, di conseguire, entro il 1° Luglio 2004, una sorta di patente chiamata più precisamente "Certificato di Idoneità alla Guida" (il cosiddetto PATENTINO). I ragazzi tra i 14 e i 18 anni, per conseguire il patentino e accedere all'esame, devono aver frequentato un apposito corso presso un'Autoscuola o presso un Istituto Scolastico: la durata del corso sarà rispettivamente di 12 o 20 ore complessive. Il corso è gratuito presso gli Istituti Scolastici Statali e Paritari di 1° e 2° grado ed è invece a pagamento presso le autoscuole. La frequenza è obbligatoria e sono consentite assenze per un massimo di tre ore, altrimenti il corso va ripetuto integralmente. Alla fine del corso (e comunque entro un anno dalla data della sua conclusione) i minori devono sostenere un esame teorico finale. I quiz sono articolati in schede da dieci domande abbinate, ognuna, a tre affermazioni, ciascuna delle quali può essere "vera" o "falsa". Dovrà quindi essere apposta una croce sulla V se si ritiene che la risposta sia vera, sulla F se si pensa invece che sia falsa. Il tempo massimo a disposizione per risolvere la scheda è di trenta minuti ed il numero massimo di errori consentito è pari a quattro risposte su trenta; se l'esito è positivo, il candidato riceve il patentino alla fine della sessione d'esame; se invece l'esito è negativo, si può ripetere l'esame più volte, sempre entro un anno dalla conclusione del corso. Barrare entrambe le lettere o nessuna delle due, effettuare correzioni o cancellature, sarà come aver commesso un errore. Per l'ammissione all'esame è necessario: aver compiuto i 14 anni di età; il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci; aver pagato la tassa relativa alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore e l'imposta di bollo; produrre un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) prescritti per la patente di CAT. A (motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate), ivi compresa quella speciale. Dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di essere in possesso del patentino per la conduzione dei ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già in possesso di altra patente di guida. Le modalità di conseguimento del patentino sono diverse, ed in particolare: coloro che hanno raggiunto la maggiore età in data successiva al 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino secondo le modalità sopra indicate per i minori di età; coloro i quali abbiano già conseguito la maggiore età al 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino inoltrando la domanda al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.T.T.), corredata dalla necessaria certificazione medica (vedi sopra) e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso una autoscuola autorizzata. Si segnala inoltre che: coloro che siano già in possesso della patente di guida, non possono conseguire il patentino; al conseguimento della patente di guida, il patentino deve essere riconsegnato al competente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri; l'incauto affidamento del ciclomotore ad una persona non titolare di patentino, né, ovviamente, di patente di guida, è punito con una sanzione amministrativa minima di 370,00 euro; coloro i quali guidino un ciclomotore sprovvisti di patentino (o di patente) sono sottoposti alla sanzione minima di 516,00 euro e il ciclomotore è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni; i titolari di patente di guida ai quali la stessa sia stata sospesa per aver commesso l'infrazione del superamento, di oltre 40 km/h, i limiti massimi di velocità (art. 142, comma 9 e 9bis, codice della strada) mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Pag. 7 a 10 I documenti di circolazione Ci apprestiamo a partire con un veicolo. Ricordiamoci che vi sono alcuni documenti di guida che è obbligatorio avere sempre con noi quando circoliamo e che è obbligatorio esibirli alla richiesta deglli Organi di Polizia Stradale. Il Codice della Strada prescrive che per poter circolare con i veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: Veicoli: la carta di circolazione; la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo condotto oppure la corrispondente autorizzazione per l'esercitazione alla guida ("Foglio Rosa"); un documento personale di riconoscimento per i conducenti dotati di foglio rosa; il certificato di assicurazione obbligatoria del veicolo; si ricorda che il contrassegno di assicurazione deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza ad eccezione che sui motocili o sui ciclomotori; la licenza o l'autorizzazione quando prescritte (taxi, trasporto cose conto terzi, noleggio con conducente, ecc.); il certificato abilitazione professionale (C.A.P.)o la carta qualificazione del conducente (C.Q.C.) quando prevista; la certificazione dell'avvenuto controllo dei gas di scarico del motore (bollino blu, bollino verde, ecc.) eseguito da officine autorizzate, quando disposta e disciplinata dai singoli Comuni per la circolazione con apposite ordinanze dei Sindaci. E' importante ricordare che dal 1° gennaio 1998 non vi più l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Per i conducenti di autoveicoli e di motoveicoli è venuto anche meno l'obbligo di portare con sé il contrassegno. Ciclomotori: il certificato di idoneità alla guida ("patentino") accompagnato da un documento personale di identità, oppure una patente di guida (il patentino non può essere conseguito se si è già in possesso di una patente di guida); il certificato di assicurazione obbligatoria; il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Per i ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006: il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi rilasciato dal D.T.T.; il contrassegno di identificazione che permetta di risalire al responsabile della circolazione ("targhetta"). Per i ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006: il certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario; la targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. È possibile, per il proprietario di un ciclomotore già in circolazione al 14 luglio 2006, chiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa al posto del certificato di idoneità tecnica e del contrassegno. Questa facoltà risulta particolarmente importante per i possessori di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero che, con la vecchia targhetta, non possono trasportare passeggeri, mentre con la nuova targa il trasporto è ammesso, purché il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Da tenere bene a mente che non sono amesse fotocopie dei suddetti documenti di guida. Se un organo di Polizia dovesse chiedervi di esibirlo, l'avere la fococopia anche autenticata dello stesso, anzichè l'originale, comporterebbe la stessa sanzione prevista per non averlo al seguito. Pag. 8 a 10 La revisione dei veicoli La revisione è il controllo che intende accertare nei veicoli a motore il sussistere e il permanere delle condizioni di sicurezza per la circolazione, della silenziosità e che gli stessi non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. Dal 01 gennaio 2000 anche in Italia le revisioni dei veicoli rispettano le norme comunitarie. Dal 01 luglio 2003 vengono eseguiti anche gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità (non superiore a 45km/h) dei ciclomotori. L'articolo 80 del Codice della Strada prevede che la revisione sia obbligatoria per tutti i veicoli a motore e per i loro rimorchi stabilendone anche le modalità. Revisione Annuale La revisione annuale va effettuata la prima volta nell'anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Per i veicoli (e per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5t) per cui è prevista questo tipo di revisione è consentita la circolazione oltre detti termini e fino alla data fissata per la visita di revisione semprechè questa sia stata prenotata prima dei termini propri di scadenza. Ciò però non è valido in presenza di provvedimento ancora operante di ritiro o sospensione della carta di circolazione. La prenotazione di revisione richiesta comunque dopo la scadenza dei termini, anche se annotata sulla domanda, non consente la circolazione salvo per raggiungere il luogo di visita il giorno stabilito. Devono essere sottoposti a REVISIONE ANNUALE le suddette categorie di veicoli: autobus; autoveicoli (di qualunque categoria: per trasporto cose, ad uso speciale, trattori, autocaravan)) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autoambulanze. Revisione Periodica La revisione periodica si effettua a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, successivamente ogni due anni nel mese e corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione periodica non è consentita la circolazione oltre la scadenza della stessa neanche se la prenotazione è stata presentata entro i termini. Il veicolo e' autorizzato a circolare solo nel solo giorno della revisione per recarsi alla sede presso cui è prenotata la revisione. Devono essere sottoposti a REVISIONE PERIODICA le suddette categorie di veicoli: autovetture ad uso privato; autoveicoli per trasporto promiscuo, quadricicli, autocaravan, tutti di massa complessiva fino a 3,5t; autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di massa complessiva fino a 3,5t; ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri; quadricili; motocicli, motocarrozzette, tricili; rimorchi di massa complessiva fino a 3,5t. Revisione Straordinaria La revisione di singoli veicoli può essere disposta dal D.T.T. anche su segnalazione degli organi di Polizia Stradale qualora sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità, del superamento dei limiti di inquinamento prescritti o sulle condizioni di sicurezza venute meno in seguito ad incidente stradale. Tutte le suddette disposizioni dell'articolo 80 del C.d.S., vengono applicate anche ai veicoli stranieri quando si accerti che la revisione sia scaduta secondo le leggi del Paese di origine. Pag. 9 a 10 Le segnalazioni degli agenti Tutti gli utenti della strada, veicoli o pedoni che siano, sono tenuti ad ottemperare, senza indugio, alle segnalazioni, disposizioni e prescrizioni impartite dagli agenti preposti alla regolazione del traffico. Dovete ricordare che le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data tramite segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione. Gli agenti infatti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono far accelerare o rallentare l'andatura dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini, a veicoli o pedoni, necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione. Alcuni esempi di prescrizioni possono essere: gesti inequivoci di accelerare l'andatura; segnali manuali con cui viene intimato di spostarsi più a destra o più a sinistra; dirottare pedoni su altri marciapiedi o attraversamenti; segnali manuali o luminosi con cui viene intimato di rallentare l'andatura, in particolare modo in presenza di incidenti stradali, ecc. I segnali manuali possono essere effettuati sia con le braccia (braccio alzato, braccia o braccio tesi orizzontalmente, ecc.), sia con l'apposito segnale distintivo (paletta), sia con l'impiego di una luce rossa che se oscillata significa “arresto” per gli utenti della strada verso i quali la luce è diretta. Ricordiamoci comunque che siamo tenuti ad ottemperare a qualsiasi segnalazione manuale che, pur essendo diversa da quelle tipizzate del Codice, univocamente ed inequivocabilmente rende manifesto l'ordine impartito dall'agente disciplinante il traffico. L'agente per arrestare la circolazione per consentire il passaggio ai veicoli adibiti a servizi di polizia, o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti d'istituto, può fare uso del fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli e i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area d'intersezione devono affrettarsi a sgomberarla. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione. Dovete tenere bene a mente che è vietato fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando cio', possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione, quindi se l'agente vi dice di allontanarvi e che non può darvi ascolto non è scortesia ma solo perchè impossibilitato. Pag. 10 a 10